Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 1441-ter: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia
Riferimenti:
AC N. 1441/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 28
Data: 15/10/2008
Descrittori:
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE   ENERGIA
IMPRESE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1441-ter

 

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 28 – 15 ottobre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1441-ter

Titolo breve:

 

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

X Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Raisi

Gruppo:                                     

 

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla X Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

Nota di verifica n. 28

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 3-bis. 3

Distretti produttivi e reti di imprese.. 3

ARTICOLO 5. 4

Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni per la ricerca.. 4

ARTICOLO 5-bis. 7

Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni alla ricerca.. 7

ARTICOLO 5-ter.. 9

Disciplina dei consorzi agrari. 9

ARTICOLO 13. 10

Proprietà industriale.. 10

ARTICOLO 13-ter.. 12

Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale.. 12

ARTICOLI 15 e 16. 13

Delega al Governo per la localizzazione delle centrali nucleari. 13

ARTICOLO 16-bis. 16

Sicurezza e potenziamento del settore energetico.. 16

ARTICOLO 16-ter.. 25

Istituzione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.. 25

ARTICOLO 16-quater.. 29

Misure per l’efficienza energetica.. 29

ARTICOLO 16-quinquies. 34

Assegnazione di risorse per l’avvio dell’ISPRA.. 34

ARTICOLO 16-sexies. 35

Istituzione dell’ENES. 35

ARTICOLO 17. 36

Ricerca nei settori del nucleare e del confinamento dell’anidride carbonica.. 36

ARTICOLO 22-ter.. 38

Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti. 38

ARTICOLI 31 e 31-bis. 40

Progetti di innovazione industriale e riordino delle stazioni sperimentali per l'industria e dell'Istituto per la promozione industriale.. 40

ARTICOLO 70-bis. 41

Sostegno alla rete estera dell'ICI. 41


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame(C. 1441-ter), derivante dallo stralcio di talune disposizioni già contenute nel disegno di legge C. 1441 - provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 -, reca misure per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Il provvedimento è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.

Si esaminano di seguito le modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di interesse finanziario, mentre si rinvia, per la restante parte del provvedimento, all’analisi contenuta nella Nota di verifica[1] relativa all’A.C. 1441.

L’analisi è svolta utilizzando la relazione tecnica allegata al disegno di legge C. 1441 nonché gli ulteriori elementi emersi nel corso dell’esame parlamentare finora svolto.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 3-bis

Distretti produttivi e reti di imprese

La norma al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese delega il Governo ad adottare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, sui quali è previsto un parere delle competenti commissioni parlamentari anche per le conseguenze di carattere finanziario,  volti tra l’altro, in conformità alla normativa comunitaria, a:

·        definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese;

·        favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti d'impresa costituite all'interno dei distretti

 

Nulla da osservare nel presupposto che al momento dell’emanazione dei decreti legislativi sia rispettata la clausola di invarianza anche in relazione alla disciplina fiscale e alla garanzia per il credito.

 

ARTICOLO 5

Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni per la ricerca

La norma, come modificata nel corso dell’esame in sede referente, interviene nel campo delle misure di sostegno da attuarsi nelle aree di crisi industriale individuando l’accordo di programma come strumento per assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione in tali aree (commi 1 e 2) e disponendo che l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, provveda all'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree di crisimediante l'applicazione del regime di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato - secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico (commi 3 e 8).

Si prevede inoltre che il fondo per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali istituito con una dotazione di 20 milioni di euro dall'articolo 1, comma 30, della legge 266/2005 (finanziaria 2006), sia destinato all'attuazione degli accordi di programma riguardanti le seguenti aree (comma 9):

·        Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla Regione Sardegna;

·        Riva di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla Regione Piemonte;

·        Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla Regione Campania.

Sono infine destinate prioritariamente le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992, come individuate dall’articolo 2, comma 554 della legge 244/2007 (accertate nella misura complessiva di 785 milioni di euro decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008) agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree di intervento (commi 10-12):

a) internazionalizzazione delle imprese,

b) incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo;

c) progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) interventi nel settore delle comunicazioni.

Il comma 554 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 dispone che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 415/1992, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono destinate alla realizzazione di una serie di interventi indicati nella stessa disposizione. Il successivo comma 556 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.

 

Nella documentazione del Governo, trasmessa nel corso dell’esame in sede referente, si afferma, in relazione al comma 9, che la disposizione utilizza per pregressi accordi di programma lo specifico finanziamento di 20 milioni di euro recato dall'articolo 1, comma 30, della legge 266/2005, già trasferito all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e rimasto in attesa di chiarimento normativo.

In relazione commi 10-12 si sostiene che la norma si propone di individuare finalità aggiuntive rispetto a quelle indicate dall'articolo 2, comma 554, della Legge 244/2007 e che non comporta nuovi o maggiori oneri poiché utilizza le economie già accertate e disponibili.

 

Al riguardo,in merito al comma 3, al fine di escludere maggiori oneri, andrebbe meglio precisata la portata del rinvio alla normativa di cui al decreto-legge n. 120/1989.

In ordine al comma 9 andrebbe acquisita conferma circa l’effettiva disponibilità della somma di 20 milioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 266/2005, in relazione alla quale è prevista una specifica destinazione dalle norme in esame.

Infine, in merito ai commi da 10 a 12, si osserva che l’utilizzo delle economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992 è già previsto per le finalità di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 244/2007, nonché per le finalità previste da successivi provvedimenti normativi[2]; inoltre attingono alle medesime risorse gli articoli 16-bis, comma 10[3], 22-ter e 70-bis del provvedimento in esame. Andrebbero quindi acquisiti elementi atti a suffragare l’effettiva disponibilità di risorse anche per gli interventi in esame.

Va inoltre precisato se le disposizioni in esame, richiamando l’articolo 2, comma 554, della legge 244/2007, implichino anche il rinvio alla specifica procedura prevista dal comma 556 del medesimo articolo 2, volta ad evitare effetti negativi in termini di indebitamento.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto attiene al comma 9, si osserva che l’art. 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006 per la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti dal decreto-legge n. 120 del 1989[4], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989. Le relative risorse sono state iscritte nel capitolo di parte corrente 2380 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che le predette risorse costituiscono residui di lettera C, costituiscono cioè risorse già impegnate. Si osserva inoltre che la relazione illustrativa all’emendamento 5.100 del Governo con il quale è stato inserito l’articolo in esame, afferma che la norma appare opportuna per consentire il regolare e tempestivo utilizzo dello specifico finanziamento di 20 milioni di euro recato dall’articolo 1, comma 30 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, già trasferito all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A, e rimasto in attesa di un chiarimento normativo.

A tale proposito occorre acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all’esercizio finanziario nel quale si prevede di utilizzate le risorse d cui all’articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005 anche in considerazione dei termini di mantenimento in bilancio dei residui di parte corrente previsti dalla vigente disciplina contabile.[5]

 

Per quanto attiene al comma 12, si osserva che, ai sensi dell’articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella G.U. n. 153 del 2 luglio 2008, sono state accertate risorse per un importo pari a 785 milioni di euro per l’anno 2008 rivenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate di cui alla legge n. 488 del 1992. Si ricorda inoltre che il successivo comma 556 del citato articolo 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554. Allo stato attuale tale fondo non risulta ancora istituito.

Con riferimento all’utilizzo delle predette risorse previsto dalla disposizione in esame occorre acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito al coordinamento della norma in esame  con quella di cui all’articolo 16-bis, comma 16, che prevede che le attività ivi previste siano svolte nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, ai sensi dell’articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007 e con quella prevista all’articolo 70-bis del provvedimento che destina le risorse di cui all’articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007 in via prioritaria agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell’operatività della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero. In particolare dovrebbe essere chiarito con quali modalità e secondo quali criteri le risorse saranno ripartite tra le diverse finalità previste per legge.

 

ARTICOLO 5-bis

Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni alla ricerca

La norma interviene in materia di incentivi allo sviluppo prevedendo tra l’altro che il Governo determini le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, attraverso un apposito piano, inserito nel DPEF, predisposto dal MSE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in funzione di obiettivi di sviluppo sostenibile[6] (comma 1). Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi, di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione (commi 2 e 3). 

La norma dispone inoltre che il CIPE possa assegnare risorse, fino al limite annuale di 50 milioni di euro, a favore del fondo per le zone franche urbane previsto dall'articolo 1, comma 340, della legge 296/2006, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'utilizzo di tali risorse il CIPE provvede ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale (comma 4).

Si ricorda che l’articolo 1, commi 340-342, della legge 296/2006, ha stabilito, per contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, l’istituzione di zone franche urbane - individuate dal CIPE - prevedendo altresì la costituzione di un fondo per interventi in tali aree, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, ad agevolazioni fiscali per le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane, agevolazioni comprendenti tra l’altro l’esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque anni d’imposta e un esenzione limitata per i nove anni successivi.

 

Nella documentazione del Governo, trasmessa nel corso dell’esame in sede referente, si afferma, in relazione al comma 4, che l’aumento della dotazione finanziaria del fondo per le zone franche urbane si rende necessaria per l’effettiva realizzazione di tali zone e per consentirne l’individuazione anche in città del Centro-Nord.

 

Al riguardo si osserva, in relazione al comma 4, che tra le agevolazioni che possono essere concesse a valere sulle risorse in esame, quella relativa all’esenzione dalle imposte sui redditi eccede il periodo di operatività del FAS, il cui anno terminale in base alla vigente normativa è previsto per il 2015. La normativa in esame sembra determinare invece la necessità di una dotazione del Fondo anche per gli anni successivi.  

Si ricorda che la medesima considerazione è stata svolta anche in occasione dell’istituzione del Fondo per le zone franche urbane, dotato esclusivamente per il biennio 2008-2009 pur essendo prevista a carico del medesimo la concessione di agevolazioni anche di carattere fiscale.

Si rileva inoltre, che la normativa sulle zone franche urbane non contiene alcun riferimento a procedure di attuazione volte a garantire il rispetto del limite di spesa indicato, pur in presenza di agevolazioni che – avendo natura fiscale – sono caratterizzate, nella loro fruizione, da margini di automatismo.

Infine va considerato, in merito all’utilizzo delle risorse del FAS per le finalità in esame, che pur essendo le stesse qualificate - alla stregua di quelle del Fondo zone franche urbane – come di parte capitale, alle medesime risorse va attribuita una diversa incidenza  in termini di fabbisogno e di indebitamento. Andrebbe quindi chiarito come si intenda garantire la neutralità del predetto utilizzo su tali saldi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto attiene al comma 4, si osserva preliminarmente che l’art. 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 dispone che al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le predette finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Ciò considerato si segnala l’opportunità che il Governo chiarisca se le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate possono essere destinate, fino ad un importo annuale di 50 milioni di euro, al Fondo per favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone franche urbane senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

ARTICOLO 5-ter

Disciplina dei consorzi agrari

La norma inquadra i consorzi agrari nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall’articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all’articolo 2514 del codice civile. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. È previsto, infine, che per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa l’autorità di vigilanza possa revocare l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa.

 

La relazione illustrativa e tecnico finanziaria, a corredo dell’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che i consorzi agrari sono, ai sensi dell’articolo 223-terdecies delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, cooperative speciali regolate dalla normativa antecedente alla riforma del diritto societario. Conseguentemente, sotto il profilo tributario, si applica l’articolo 12 della legge n. 904 del 1977, nella formulazione originaria secondo la quale non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indisponibili. Alle cooperative a mutualità prevalente, invece, è consentito, ai sensi dell’articolo 1, comma 460 della legge n. 311 del 2004, di detassare soltanto il 70% degli utili destinati a riserva indivisibile.

La relazione, pertanto, afferma che la norma in esame non comporta nuovi oneri, anzi prospetta un risparmio di spesa.

 

Al riguardo, per una valutazione dell’impatto finanziario delle disposizioni in esame, appare necessario acquisire ulteriori elementi ai fini di una più puntuale ricostruzione del regime fiscale attualmente riservato ai consorzi agrari.

Andrebbe altresì valutata, a tali fini, l’incidenza di una qualificazione ex lege dei consorzi agrari come cooperative a mutualità prevalente indipendentemente da taluni criteri attualmente stabiliti dal codice civile.

 

ARTICOLO 13

Proprietà industriale

Le norme, come modificate nel corso dell’esame in sede referente, introducono modifiche al Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005), istituiscono il Consiglio anticontraffazione e prevedono una delega legislativa che il Governo dovrà emanare entro il 30 dicembre 2008.

Le modifiche al Codice riguardano gli effetti del deposito di brevetti in Italia, la competenza in materia di procedimenti giudiziari per la proprietà industriale, le forme di protezione accordata ai disegni e ai modelli (commi 1-4)

In particolare viene istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, disciplinandone la composizione e le funzioni (commi 4-bis e 4-ter).

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

·         monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale, limitatamente ai disegni e modelli;

·         studio di misure volte al contrasto della violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

·         sensibilizzazione degli operatori, imprese, consumatori e lavoratori, sui diritti e doveri della proprietà industriale;

·         assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;

·         elaborazione di piani di azione in materia di lotta alla contraffazione, con monitoraggio e valutazione dei risultati;

·         coordinamento con strutture analoghe operanti in paesi esteri.(comma 4-bis).

Il Consiglio è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo rappresentante ed è composto da 12 rappresentanti dei Ministeri competenti.

E’ stabilito che la partecipazione al Consiglio non dia luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese e che al funzionamento si provveda nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4-quinquies).

Il comma 5 prevede una delega finalizzata principalmente ad armonizzare la disciplina nazionale a quella comunitaria. Tra i principi di delega la lettera d) prevede che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o da altre strutture pubbliche di ricerca, l’università o l’amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto all’invenzione.

Il comma 6, infine, reca una clausola di non onerosità.

 

La relazione tecnico-finanziaria, allegata all’emendamento 10.100 del Governo che  ha modificato l’articolo in esame, ribadisce che le modifiche introdotte non pongono nuovi oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’invarianza della spesa a carico dello Stato. Precisa, inoltre, che il Consiglio Nazionale Anticontraffazione nasce per colmare le soppressioni del Comitato nazionale anticontraffazione e dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

La relazione tecnica allegata all’A.C 1441 non considerava la norma.

 

Al riguardo, in considerazione dei rilevanti compiti assegnati al Consiglio anticontraffazione e delle modalità di esercizio previste, in mancanza di più puntuali elementi di valutazione da parte del Governo, non sembra poter essere garantita l'effettività della clausola di invarianza recata dalla norma.Va infatti considerato che alla soppressione dell’Alto commissario per la lotta alla contraffazione, prevista dall'art. 68 c. 6 del D.L. 112/2008, erano stati ascritti effetti di risparmio portati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica (0,9 milioni di euro per il 2008 e 1,8 milioni di euro per il 2009, 2010 e 2011). Andrebbe quindi chiarito in quale misura la costituzione del nuovo organismo possa incidere sull' effettivo conseguimento dei predetti risparmi.

Con riferimento al comma 5, lettera d), andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari con particolare riferimento all’impatto delle spese iniziali per la brevettazione delle invenzioni.

 

ARTICOLO 13-ter

Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale

Normativa vigente: l’articolo 148 della legge n. 388/2000 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Tali entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell’economia ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate ad iniziative individuate con decreto del ministero stesso, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

La norma prevede l’utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust per l'anno 2008 per incrementare il fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare, energetica e sanitaria dei cittadini meno abbienti (cd. social card) istituito dall'articolo 81, del DL 112/2008, al netto della somma di 33,8 milioni di euro destinata – sempre per l’anno 2008 - ad incrementare gli incentivi a favore dell’emittenza locale.

 

Nella documentazione del Governo si afferma che per la copertura degli oneri è prevista la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1650 dello stato di previsione del MSE ai fini del riutilizzo anche per gli anni successivi pertanto la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. 

 

Al riguardo,in merito alla destinazione di risorse a favore della emittenza locale, nella misura di 33,8 milioni di euro, andrebbe acquisita una conferma circa l’effettiva disponibilità di tali importi sul fondo per l’anno 2008.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1, dispone che per l’anno 2008 le risorse di cui all’art. 148 della legge n. 388 del 2000, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all’art. 81, comma 30, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008[7].

Il comma 2, dispone che a valere delle risorse di cui al citato art. 148 della legge n. 388 del 2000, gli incentivi previsti dall’art. 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001[8] e successive modificazioni, sono incrementati di 33,8 milioni di euro per l’anno 2008

 

Al riguardo, si osserva che l’articolo 148 della legge n. 388 del 2000 dispone che le entrate derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Le predette entrate possono essere riassegnate anche nell’esercizio successivo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative di tal genere. Per le citate finalità è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che il cap. 1650 - nel quale è iscritto il Fondo - presenta una disponibilità di competenza per l’anno 2008 pari a 354.578.081,20 euro.

A tale proposito appare opportuno che il Governo confermi che le risorse disponibili nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico corrispondono alle risorse di cui si prevede l’utilizzo per le finalità previste dalla norma in esame.

 

 

ARTICOLI 15 e 16

Delega al Governo per la localizzazione delle centrali nucleari

Le norme,come modificate nel corso dell’esame in sede referente, delegano il Governo ad emanare decreti legislativi – con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate (articolo 15, commi 1 e 4).

Fra i principi e criteri direttivi indicati dal testo si prevede:

-            la possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione [articolo 15, comma 2, lettera a)];

-            la definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente [articolo 15, comma 2, lettera b)];

-            il riconoscimento di benefici diretti ai cittadini ed alle imprese residenti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture [articolo 15, comma 2, lettera c)];

-            l’attribuzione, agli esercenti degli impianti e delle attività nucleari, degli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione  [articolo 15, comma 2, lettera g-ter)];

-            l’identificazione di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione  [articolo 15, comma 2, lettera g-quater)];

-            costituzione, da parte dei produttori di energia nucleare, di un fondo per il decommissioning[9] [articolo 15, comma 2, lettera g-quinquies)];

-            previsione di attività di informazione diffusa e capillare verso le popolazioni [articolo 15, comma 2, lettera g-sexies)].

L’energia nucleare prodotta sul territorio nazionale viene assimilata alle fonti rinnovabili ai fini del calcolo delle quote minime da introdurre a compensazione della produzione da fonti non rinnovabili, con  effetto sulla scala di precedenza tra le fonti energetiche che possono essere connesse alla rete elettrica nazionale da parte del Gestore della rete[10] (articolo 15, comma 4).

Si prevede che con delibera del CIPE siano definite le tipologie degli impianti di produzione elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale e siano inoltre stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio dei medesimi impianti (articolo 16, comma 1).

Viene infine attribuita al CIPE  (articolo 16, comma 1-bis) l’individuazione delle misure atte a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo degli impianti. Tali consorzi dovrebbero essere formati da:

·        soggetti produttori di energia elettrica;

·        soggetti utilizzatori;

·        Cassa depositi e prestiti, in quota minoritaria (la percentuale della quota posseduta dalla CDP viene definita con decreto del Ministero dell’economia).

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del disegno di legge (C.1441) non considera le norme.

In ordine all’articolo 16 la relazione illustrativa precisa che “la disposizione afferma espressamente la possibilità di costruire centrali nucleari sul suolo nazionale e costituisce il presupposto per i successivi interventi normativi di riforma, da adottare nei tempi e con le modalità che saranno ritenute appropriate all’esito delle analisi preliminari in corso e dei necessari accertamenti tecnici”.

 

Al riguardo si ribadisce la necessità dei chiarimenti già richiesti dal Servizio Bilancio[11] in ordine ai profili attuativi delle norme in esame, tenuto conto che i diversi interventi previsti dalla nuova disciplina – che si prospettano di notevole complessità – dovrebbero essere programmati e realizzati ad invarianza di oneri (come disposto dall’articolo 15, comma 6). Tale necessità di chiarimenti riguarda, in particolare, gli adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche competenti (in ordine, per esempio, ai compiti di sicurezza, di vigilanza e di controllo tecnico, ambientale e sanitario), per i quali andrebbero fornite indicazioni - almeno di massima – con riferimento alla ripartizione degli oneri per l’esecuzione dei necessari interventi e alla loro attribuzione ai soggetti interessati.

Nell’ambito di tali chiarimenti andrebbero precisate le modalità di imputazione, alle imprese titolari degli interventi di costruzione e di gestione degli impianti, sia delle misure compensative da riconoscere nei territori interessati [comma 2, lettera c)] sia degli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione [comma 2, lettera g-ter)], chiarendo altresì se anche la copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di realizzazione degli impianti [comma 2, lettera g-quater)] debba essere posta a carico delle imprese.

Andrebbero inoltre acquisiti elementi circa le modalità e le risorse con cui si intenda realizzare le attività di informazione (“diffusa e capillare”) previste dall’articolo 15, comma 2, lettera g-sexies).

Si segnala, infine, l’opportunità di acquisire un chiarimento in ordine alla partecipazione minoritaria della Cassa depositi e prestiti ai consorzi per lo sviluppo degli impianti di energia nucleare. Andrebbe infatti verificata la compatibilità di tale previsione – che appare di carattere vincolante per la CDP – rispetto al mantenimento, nel tempo, degli equilibri finanziari e di bilancio della Cassa medesima.

Si ricorda che la principale area di attività della Cassa depositi e prestiti è costituita dalla cosiddetta gestione separata, che ha come oggetto la concessione di finanziamenti agli enti locali ed utilizza come provvista il risparmio postale garantito dallo Stato[12]. Una parte di questa raccolta (circa la metà) è destinata al finanziamento degli enti pubblici, la restante parte finanzia il conto di tesoreria dello Stato.

 

ARTICOLO 16-bis

Sicurezza e potenziamento del settore energetico

Le norme dispongono quanto segue.

 

            Comma 1

(Servizi specialistici in campo energetico)

Viene consentito alle amministrazioni pubbliche – nell’ambito delle risorse disponibili - di rivolgersi, per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle sue controllate. Tali enti forniscono il loro supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e adeguano conseguentemente lo statuto societario.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento che ha introdotto la disposizione non considera  la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto del carattere facoltativo della previsione.

 

            Commi 2-5

 (Soppressione e accorpamento di enti pubblici nel settore dell’energia)

Si prevede la soppressione del Fondo Bombole Metano e dell’Agenzia nazionale delle scorte petrolifere, con l’attribuzione delle relative funzioni alla Cassa Conguaglio GPL.

Prevedono inoltre la soppressione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, con attribuzione delle relative funzioni all’Acquirente Unico SpA (escluse le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici SpA).

I soggetti subentranti succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Il testo precisa che si tratta di misure finalizzate alla razionalizzazione delle strutture di natura pubblicistica operanti nel settore dell’energia, mediante un accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento che ha introdotto la disposizione non considera  la norma.

 

Al riguardo, al fine di escludere riflessi finanziari negativi, andrebbero acquisite precisazioni in ordine alla natura delle operazioni di accorpamento previste dalle norme, tenuto conto che gli enti subentranti sono interamente partecipati dallo Stato. In particolare, andrebbero chiariti gli effetti che possono essere determinati su tali enti dalla situazione di bilancio dei soggetti incorporati, con particolare riferimento alle spese strumentali e di personale, nonché dalla loro eventuale situazione debitoria.

 

            Commi 6 e 6-bis

(Sogin SpA e società pubbliche nel settore nucleare)

Si prevede che con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico siano ridefiniti i compiti e le funzioni di Sogin SpA e siano individuate le modalità per  disporre il conferimento di beni o di rami di azienda di Sogin SpA ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20%, operanti nel settore energetico (comma 6).

Si ricorda che la Società per azioni Sogin ha come unico socio il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Viene inoltre rinviata ad apposito DPCM  (comma 6-bis)  la nomina di un commissario e di due vice-commissari per la Sogin SpA, mantenendo in capo ad essa - in fase transitoria - gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento.

Il testo dispone pertanto che il Consiglio di amministrazione di Sogin Spa decada dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si prevede infine che i compiti, le dipendenze e le fonti di finanziamento della Sogin SpA siano ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento che ha introdotto la disposizione non considera  la norma.

 

Al riguardo, tenuto conto che il testo non dispone alcun obbligo di invarianza finanziaria, andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari delle norme di riordino in esame, al fine di escludere conseguenze negative connesse alle competenze attualmente svolte da Sogin SpA.

Si fa riferimento in particolare alla gestione, da parte della società, degli interventi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse, che richiedono l’utilizzo di finanziamenti già previsti a legislazione vigente a fronte di specifici obblighi contrattuali.

Andrebbe inoltre confermato che agli oneri direttamente derivanti dalla nomina dei commissari si farà fronte nell’ambito dei mezzi ordinari già a disposizione della Sogin SpA.

 

            Commi 7-9

(Misure per l’efficienza e il risparmio energetico)

 

Normativa vigente: gli articoli 7-9 del D. Lgs.115/2008 (Efficienza energetica) hanno finalizzato una quota (25 milioni di euro all’anno) del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure relative al Protocollo di Kyoto (legge finanziaria 2007: 200 milioni per gli anni 2007-2009) ad interventi di risparmio energetico realizzati attraverso lo strumento del “finanziamento tramite terzi” (che permette la realizzazione di detti interventi tramite risorse messe a disposizione da soggetti che successivamente le recuperano mediante l’applicazione, al beneficiario dell’intervento, di un canone commisurato ai risparmi energetici conseguiti). Negli anni successivi al 2009 il Fondo dovrebbe essere alimentato dalle rate di rimborso dei finanziamenti concessi nei primi tre anni.

Si prevede che il Ministro dello sviluppo economico predisponga entro il 31 dicembre 2009 un piano straordinario per l’efficienza ed il risparmio energetico, “nei limiti di stanziamento a legislazione vigente”, da trasmettere alla Commissione europea.

Il piano straordinario dovrebbe prevedere, fra l’altro (comma 7):

-            incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, grandi centri commerciali;

-            la definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche estendendo l’applicazione dei certificati bianchi e istituendo fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell’edilizia, dell’industria e del trasporto.

Viene inoltre abrogato l’articolo 5, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 115/2008 e con esso -  pertanto – l’obbligo di trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 giugno 2014, il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica[13].

Allo scopo di promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 387/2003 (Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili), i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in “conto energia” e dei servizi di “scambio sul posto” dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete (comma 8-bis).

L’articolo 6 sopra richiamato prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 Kw, con esclusione della possibilità di vendita di questa energia. Il successivo articolo 7 prevede che siano definiti con appositi decreti ministeriali i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

Si prevede infine (comma 9) che le decisioni condominiali per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

 

La relazione tecnica (riferita ai soli commi 7, 8 e 9) afferma che le misure in esame, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi imposti dall’Unione europea in materia di incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ed anzi perseguono l’obiettivo di razionalizzare l’azione amministrativa con conseguente riduzione dei costi. In particolare, il piano straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico non comporta ulteriori costi per le amministrazioni centrali e locali e può invece rendere più efficace l’impiego delle risorse esistenti.

 

Al riguardo andrebbero acquisite indicazioni in ordine alla natura degli incentivi e degli indirizzi previsti dal comma 7, al fine di valutarne il possibile impatto finanziario e - quindi – la loro compatibilità rispetto all’obbligo di neutralità finanziaria stabilito dalla stessa disposizione.

 

 

            Comma 10

Cpv. articolo 1-sexies, comma 4-quinquies, del decreto legge 239/2003

                                                           e

cpv. articolo 1-sexies , comma 4-sexies, del decreto legge 239/2003, commi 1-11

(Misure relative alla rete elettrica di trasmissione)

 

Normativa vigente: l’articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003 (Sicurezza e sviluppo del sistema elettrico nazionale) prevede un’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Tale autorizzazione (che comprende la dichiarazione di pubblica utilità e urgenza dell'opera e che ha valore di variante urbanistica nel caso in cui le relative opere richiedano una variazione degli strumenti urbanistici) è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di 180 giorni.

Analoga procedura di autorizzazione unica è prevista dall’articolo 1, comma 1, del DL 7/2002 (Sicurezza del sistema elettrico nazionale) con riferimento agli interventi necessari per la costruzione, l'esercizio e il ripotenziamento degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 Mw termici, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie all'esercizio degli stessi.

L’articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003 viene integrato disponendo che, a decorrere dalla comunicazione ai comuni interessati dell’avviso dell’avvio del procedimento unico, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell’ambito delle aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativo.

La misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell’avviso dell’avvio del procedimento.

Il medesimo articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003 viene, inoltre, integrato introducendo una serie di misure volte a semplificare, dal punto di vista amministrativo:

·        gli interventi di manutenzione o di adeguamento della rete elettrica e di manutenzione ordinaria sulla rete di trasmissione nazionale (cpv. 4-quinquies);

·        le brevi varianti, sulla medesima rete, che non comportino l’attraversamento di aree sottoposte a forme di tutela (cpv. 4-sexies, commi 1-10);

·        gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta (cpv. 4-sexies, comma 11).

 

La relazione tecnica riferita all’articolo aggiuntivo in esame non considera  la norma.

 

Al riguardo si osserva che le norme presentano carattere essenzialmente ordinamentale.

Andrebbe peraltro acquisita una conferma, da parte del Governo, circa l’assenza di eventuali riflessi finanziari connessi al venir meno, a seguito delle innovazioni procedurali introdotte dal testo, di diritti o di tariffe connessi ai procedimenti amministrativi oggetto di modifica.

 

 

            Comma 10

Cpv. articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto legge 239/2003, commi 12-12 ter

 (Autorizzazioni per i terminali di rigassificazione)

 

Normativa vigente: l'articolo 8 della legge 340/2000 (Legge di semplificazione 1999) ha sottoposto l’utilizzo dei siti industriali per l'installazione dei rigassificatori di gas naturale liquido all’autorizzazione del Ministero dell'industria, che a tal fine convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 241/1990 e accerta la conformità del progetto alla normativa in materia ambientale. L'esito della conferenza di servizi costituisce proposta di variante urbanistica nel caso in cui la variazione dello strumento urbanistico risulti necessaria: su di essa si pronuncia il consiglio comunale. Il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.

L’articolo 46 del decreto legge 159/2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria) ha stabilito che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 340/2000. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

Viene abrogato l’articolo 8 della 340/2000 (fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso) e viene sostituito integralmente l’articolo 46 del decreto legge 159/2007, prevedendo che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse sia rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 241/1990, che si conclude nel termine di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L’autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresa la concessione demaniale, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Analogamente alla disciplina vigente, si stabilisce che l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico e che  la determinazione di conclusione del procedimento costituisca proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro 90 giorni.

La procedura statale di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente - nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale - il progetto di variante di Piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione. Negli stessi casi, l'autorizzazione costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

Le nuove norme in esame si applicano, su richiesta del proponente, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.

 

La relazione tecnica riferita all’articolo aggiuntivo in esame non considera  la norma.

La relazione illustrativa precisa che le norme si rendono necessarie in quanto l’attuale formulazione dell’articolo 46 del decreto legge 159/2007 potrebbe dare luogo a problemi interpretativi e applicativi per il difficile coordinamento con l’art. 8 della legge 340/2000 e con l’art. 5 della legge n. 84/1994 (recante riordino della legislazione in materia portuale). Pertanto il testo in esame accorpa e riordina le disposizioni in materia, rendendo più chiara la natura unitaria del procedimento di autorizzazione ed i suoi rapporti con la procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’unicità ed omnicomprensività del provvedimento di autorizzazione pur salvaguardando le prerogative dei Comuni e delle altre Amministrazioni coinvolte.

 

Al riguardo si rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento ai precedenti commi 1-11.

 

 

            Comma 10

Cpv. articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto legge 239/2003, comma 13

 (Autorizzazioni per  la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in terraferma)

 

Normativa vigente: l'articolo 1, commi 77-82, della legge 239/2004 (Riordino del settore energetico) disciplina le procedure per il rilascio dei permessi di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma, che prevedono un procedimento unico ai sensi della legge 241/1990.

Viene sostituito l’articolo 1, commi 77-82, della legge 239/2004, disponendo che il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, la concessione di coltivazione, nonché le autorizzazioni alla perforazione di pozzi esplorativi, siano rilasciati a seguito di un procedimento unico ai sensi della legge 241/1990.

Le disposizioni in esame si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.  

 

La relazione tecnica riferita all’articolo aggiuntivo in esame non considera la norma.

 

Al riguardo si rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento ai commi precedenti.

 

 

            Comma 10

Cpv. articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto legge 239/2003, commi 14-15

(Soppressione del Comitato centrale metrico)

Viene disposta la soppressione del Comitato centrale metrico istituito dall’articolo 7 del regio decreto 206/1939. Conseguentemente i pareri prescritti dall’ordinamento vengono richiesti dal Ministero dello sviluppo economico agli istituti metrologici primari ovvero a istituti universitari, con i quali il Ministero stipula convenzioni “senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato”.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto fermo restando il risparmio relativo al soppresso Comitato centrale metrico (per i componenti del quale è previsto il solo rimborso delle spese di missione, in ragione delle sedute effettuate ogni anno), i compiti di consulenza attribuiti agli istituti metrologici, ovvero mediante le convenzioni gratuite con il sistema universitario e della ricerca, rientrano nei compiti istituzionali di tali soggetti.

 

Al riguardo, andrebbero forniti elementi atti a suffragare l’effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, chiarendo, da una parte, gli eventuali oneri derivanti dalla necessità di acquisire pareri presso gli istituti metrologici e le università e, dall’altra, i risparmi derivanti dalla soppressione del Comitato centrale metrico.

 

 

            Comma 10

Cpv. articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto legge 239/2003, comma 16

 (Statistiche nel settore dell’energia)

 

Normativa vigente: l'articolo 2, commi 554-556, della legge 244/2007 ha stabilito che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni alle attività produttive della legge 488/1992 (DL 415/1992), nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente, fossero destinate ad una serie di interventi in materia di occupazione, di industrializzazione e di attività nel settore energetico.

Si prevede che le attività di analisi e statistiche nel settore dell’energia previste dal nuovo regolamento del Parlamento europeo 12 marzo 2008 siano effettuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dalle revoche delle agevolazioni di cui al DL 415/1992. 

 

La relazione tecnica si limita a confermare che l’onere trova copertura mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle previsioni dell’articolo 2, comma 554, della legge 244/2007, che ha previsto la revoca di agevolazioni concesse ai sensi della legge 488/1992.

 

Al riguardo, tenuto conto della formulazione del testo, andrebbe chiarita la compatibilità di un limite di spesa rispetto all’effettuazione di attività statistiche che sono previste da un regolamento del Parlamento europeo (i cui estremi andrebbero meglio precisati) e che potrebbero quindi assumere carattere obbligatorio.

Ciò premesso, andrebbe confermata l’effettiva disponibilità di dette risorse nonché la loro congruità rispetto alla nuova finalizzazione alla quale vengono destinate e rispetto all’esigenza di garantire l’invarianza sui diversi saldi di finanza pubblica.

Sul punto si rinvia a quanto osservato con riferimento al precedente articolo 5, e ai successivi articoli 22-ter e 70-bis.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa rinvio, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, a quanto già rilevato in relazione al comma 12 dell’articolo 5.

 

ARTICOLO 16-ter

Istituzione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare

Le norme dispongono l’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, che assume la qualifica di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza nucleare. L’Agenzia è composta dalle strutture attualmente operanti nell’ISPRA e nell’ENEA nel campo della ricerca nucleare (commi 1 e 2).

L’Agenzia, che è dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, opera - sulla base di linee guida stabilite dal Governo - senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica, nonché con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Le principali funzioni svolte dall’Agenzia sono le seguenti (commi 4 e 5):

-            controllo e verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

-            ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e sulle loro infrastrutture, con diritto di accesso alle strutture e alla documentazione;

-            regolamentazione tecnica e irrogazione di sanzioni, compresa la sospensione o la revoca delle autorizzazioni;

-            informazione tecnico-scientifica verso il pubblico e nelle scuole, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e svolgimento di corsi relativi ai casi di emergenza;

-            sviluppo di relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali operanti nel settore di interesse, con la possibilità di concludere accordi di collaborazione.

Gli organi dell’Agenzia[14] sono il Presidente e 4 membri, nominati dal Presidente del Consiglio e scelti tra persone di comprovata professionalità e con elevata qualificazione nel settore della tecnologia e della sicurezza nucleare e sanitaria. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da 3 componenti effettivi (di cui 1 con funzioni di presidente scelto tra dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato) e da 2 componenti supplenti (commi 6-8).

È prevista la nomina di un Direttore generale, che svolge funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo della struttura.

I compensi spettanti ai componenti gli organi dell'Agenzia sono determinati con DPCM. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. In fase di prima applicazione, e comunque per l'anno 2009, i relativi oneri sono coperti a valere con le risorse allo stato disponibili dell'ISPRA e dell'ENEA (comma 9).

Il Presidente, i membri dell'Agenzia e il Direttore generale non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico (commi 11-12).

Con DPCM è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge (comma 13). Successivamente, con un nuovo DPCM, sulla base dei criteri stabiliti dal precedente decreto, viene approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni (comma 14).

Con decreti ministeriali saranno individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare dell'ISPRA, nel limite di 50 unità, e dell'ENEA[15], nel limite di 50 unità, da trasferire all'Agenzia per la sicurezza nucleare. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con successivi decreti saranno trasferite le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei relativi oneri e saranno individuate le corrispondenti riduzioni delle piante organiche delle amministrazioni cedenti (comma 15).

La gestione finanziaria dell’Agenzia si svolge in base al bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il bilancio di previsione deve contenere le spese entro i limiti delle entrate previste. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti (comma 16).

Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui comma 14 le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare dell'APAT o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del DL 112/2008.

Si ricorda che con l'articolo 28 del decreto legge 112/2008 è stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale sono state trasferite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). Tali enti sono stati contestualmente soppressi.

In particolare, il comma 3 ha rinviato ad un apposito decreto ministeriale la determinazione - tenuto anche conto dei risparmi da realizzare per effetto della soppressione degli enti - degli organi di amministrazione, della sede, delle modalità di funzionamento e delle procedure per l’impiego del personale e per l’erogazione delle risorse dell'ISPRA.

 

Al riguardo, al fine di verificare l’idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 3 ad escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri, andrebbero acquisiti dati ed elementi - anche di carattere quantitativo - in ordine ai profili finanziari connessi all’attuazione delle norme in esame.

Si fa riferimento, in particolare, alla possibilità (prevista dal comma 6) di nominare con funzioni direttive 5 componenti scelti all’esterno della pubblica amministrazione in base a criteri di qualificazione e di professionalità, nonché alla possibilità – nel caso di nomina dall’interno di altre pubbliche amministrazioni - di collocare i dipendenti fuori ruolo (comma 11), rendendo pertanto disponibile per una nuova copertura i posti lasciati vacanti.

Le norme prevedono inoltre, per il 2009, la copertura degli oneri relativi ai compensi mediante l’utilizzo “delle risorse allo stato disponibili dell’ISPRA e dell’ENEA” (comma 9). Va peraltro ricordato che l’ISPRA è un ente di recente istituzione per il quale non è ancora intervenuta la normativa di attuazione prevista dal D.L. 112/2008.

Infine le norme dispongono – per la fase di funzionamento a regime della nuova Agenzia - il trasferimento dall’ISPRA e dall’ENEA di 100 unità di personale e, contestualmente, delle “risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma “ (comma 15). In proposito non è chiaro in base a quali criteri sia stato quantificato tale fabbisogno di personale né se il predetto trasferimento possa determinare negli enti di provenienza un impatto organizzativo tale da richiedere un successivo reintegro delle dotazioni organiche.

Si segnala pertanto la necessità:

·         di una quantificazione dei costi complessivi connessi al funzionamento dell’Agenzia (personale; risorse strumentali e logistiche);

·         di indicazioni di maggiore dettaglio in ordine alle modalità di finanziamento dell’Agenzia, sia nella prima fase di attività sia a regime, tenuto conto delle ampie funzioni di regolamentazione e di controllo che ad essa vengono affidate (commi 4 e 5).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che il comma 9 presenta alcuni profili problematici. In particolare, la disposizione non reca la quantificazione, anche in forma di stima, degli oneri relativi ai compensi spettanti ai componenti gli organi dell’Agenzia, ma rimanda ad un successivo atto amministrativo la determinazione degli stessi. Ciò vale anche con riferimento alla definizione e alla individuazione della sede dell’Agenzia che la norma rinvia al predetto atto amministrativo. La clausola di copertura inoltre è limitata alla fase di prima applicazione delle disposizioni e comunque fino all’anno 2009 lasciando pertanto indeterminata la modalità di copertura dei predetti oneri per gli anni successivi.

Alla luce delle considerazioni svolte appare opportuno che il Governo fornisca una quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame, chiarendo se anche l’individuazione della sede dell’Agenzia sia suscettibile di determinare conseguenze finanziarie negative, e fornendo indicazioni sulla modalità di copertura dei relativi oneri anche per gli anni successivi al 2009.

Il Governo inoltre dovrebbe chiarire se l’ISPRA e l’ENEA presentano adeguate risorse per far fronte agli interventi di cui al presente comma senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

Il comma 15 dispone che con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del mare verranno individuate le risorse di personale dell’organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che verranno trasferite all’Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità mentre con decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno individuate le risorse di personale dell’organico dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente e di sue società partecipate, che verranno trasferite all’Agenzia, nel limite di 50 unità. Il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all’atto del trasferimento. Viene inoltre disposto che con successivi decreti dei rispettivi Ministeri, sono trasferite le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma e sono individuate le corrispondenti riduzioni delle piante organiche delle Amministrazioni cedenti.

 

Al riguardo, si segnala l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse finanziarie che verranno trasferite all’Agenzia. In particolare occorre che il Governo chiarisca se si tratti delle risorse finanziarie già previste per il funzionamento dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente e di sue società partecipate per far fronte agli oneri relativi al personale di cui si prevede il trasferimento all’Agenzia.

 

ARTICOLO 16-quater

Misure per l’efficienza energetica

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in sede referente e non corredate di relazione tecnica, dispongono quanto segue.

 

            Commi 1-6

            (Mercato del gas)

Viene affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico la gestione economica del mercato del gas naturale (incluse le offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi). Il Gestore è chiamato, inoltre, a predisporre la disciplina del mercato del gas naturale, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Si ricorda che il Gestore del mercato elettrico è una società per azioni costituita dal Gestore dei servizi elettrici, che a sua volta è interamente partecipato dal Ministero dell’economia.

Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore non possono essere distratte dalla destinazione prevista, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Il Gestore definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate. Le società di gestione di sistemi di garanzia possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi sulle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore.

La società Acquirente Unico Spa garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

Il Ministro dello sviluppo economico adotta gli indirizzi ai quali si attiene l’Acquirente Unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali. L’Acquirente unico SpA assume la funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali.

 

Al riguardo andrebbero forniti chiarimenti in ordine al possibile impatto organizzativo delle nuove competenze affidate al Gestore del mercato elettrico, al fine di chiarire se dall’assunzione delle nuove funzioni possano derivare effetti (per esempio con riferimento alla dotazione di personale o al fabbisogno di risorse finanziarie) che possano risultare non compatibili con il mantenimento, nel tempo, degli equilibri finanziari e di bilancio del Gestore del medesimo.

 

 

            Comma 6-bis

 (Scambi di capacità produttiva virtuale)

Viene previsto che nelle aree caratterizzate da una limitata interconnessione con le reti elettrica e dei gasdotti l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adotti misure finalizzate ad ampliare l’offerta di energia e la concorrenza del mercato elettrico anche mediante strumenti quali l’acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale (Virtual Power Plant).

I contratti per la cessione di capacità produttiva virtuale consentono di trasferire una quota della produzione di eventuali operatori "pivotali"[16] a soggetti terzi, non riconducibili all'operatore dominante, per quantitativi predefiniti e a prezzi determinati sulla base di una procedura concorsuale aperta. Una forma tipica dei VPP è quella in cui l'operatore dominante versa all'acquirente l'eventuale extra-ricavo (per la parte superiore ad un certo livello stabilito contrattualmente) derivante dalla realizzazione di prezzi più elevati nella Borsa che, normalmente, si formano grazie all'esercizio del potere di mercato dell'operatore dominante e alla sua capacità di fissare i prezzi nei mercati elettrici. Ne deriva quindi l'annullamento dell'interesse dell'operatore a imporre tensioni rialziste sui prezzi, in quanto non ne avrebbe alcun beneficio[17].

Tali misure dovrebbero operare temporaneamente, fino alla completa integrazione delle predette aree con la rete nazionale, e sono finalizzate all’incremento del livello di concorrenza nel mercato elettrico.

Effetto della disposizione in esame sembrerebbe l’ampliamento delle aree geografiche e delle condizioni nelle quali è consentita la possibilità di stipulare contratti per la cessione di capacità produttiva virtuale.

Infatti tale possibilità è stata introdotta per la prima volta nel mercato elettrico italiano dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la delibera n. 212/05, in tutta Italia con esclusione del settentrione (“macrozona A”) e della Sardegna (“macrozona C”). Anche in quel caso le finalità del provvedimento erano[18]  la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e il contenimento dei prezzi e delle tariffe finali.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

            Comma 7

(Misure di sostegno a favore della cogenerazione)

 

Normativa vigente: l’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 20/2007 (Promozione della cogenerazione) prevede un regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento (domanda di calore utile e risparmi di energia primaria), disponendo che ad essa (inclusa la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento) si applichino una serie di norme e misure agevolative indicate specificamente nel testo[19]. Il successivo articolo 15 del medesimo D. Lgs. 20/2007 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Si prevede che il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento dall’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 20/2007 sia riconosciuto per un periodo non inferiore a 10 anni.

Attualmente la durata degli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nell’utenza finale è stabilita convenzionalmente dai decreti ministeriali ed è pari a 5 anni (o a 8 anni per gli interventi che riguardano l’involucro edilizio e l’applicazione di tecniche di architettura bioclimatica[20]). Si ricorda che a fronte di risparmi energetici verificati e certificati dall’Autorità per l’energia, il Gestore del mercato elettrico emette appositi titoli (certificati bianchi o titoli di efficienza energetica) che possono essere commercializzati.

Si prevede inoltre che il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, di cui al predetto D.Lgs., sia riconosciuto:

·        sulla base del risparmio di energia primaria;

·        assicurando che il suo valore economico sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell’Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza.

La relazione illustrativa riferita all’emendamento che ha introdotto la proposta afferma che la norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alla natura delle misure di sostegno che sotto il profilo economico dovrebbero allinearsi - in base alla norma in esame - al valore riconosciuto nei principali paesi dell’Unione europea.

 

 

            Commi 8-9

(Metodi per l’aggiornamento delle tariffe CIP 6/92)

Viene prevista una revisione delle modalità di aggiornamento della componente “costo evitato di combustibile” (CEC) di cui al provvedimento CIP 6/92.

L’energia cosiddetta CIP/6 è quella prodotta da impianti di generazione a fonti rinnovabili, o assimilate, e gode del sistema di remunerazione incentivata stabilito dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992 (incentivi economici per la cessione di elettricità ottenuta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate[21]). A partire dal 2001 tale energia viene ritirata e remunerata dal GSE: il Gestore la offre direttamente sul mercato dell'energia, mentre i soggetti assegnatari della capacità CIP/6 stipulano con il GSE un contratto per differenza in base al quale ricevono o versano, per le rispettive quote di capacità assegnata, la differenza tra il prezzo medio di mercato e il prezzo di assegnazione (fissato a 50 €/MWh). La tariffa CIP/6 è strutturata in quattro componenti di costo (che vengono aggiornate annualmente dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico[22]):

- costo evitato di impianto;

- costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;

- costo evitato di combustibile;

- ulteriore componente (per i primi otto anni di esercizio dell'impianto) correlata ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto.

Il criterio del “costo evitato”, che determina le prime tre componenti della tariffa, si basa sul costo che l’ex monopolista ENEL avrebbe dovuto sopportare per costruire, gestire e approvvigionare un impianto di generazione alimentato dal gas naturale.

In particolare le norme in esame prevedono che con decreto ministeriale siano definiti i criteri per l’aggiornamento annuale  dei valori  CEC sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nell’anno precedente.

La definizione dei nuovi criteri è finalizzata - precisa il testo - a rendere gli aggiornamenti coerenti con l’evoluzione dei costi di produzione delle diverse tipologie di impianto e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati. I nuovi criteri saranno applicati a conclusione dei primi 8 anni di esercizio dell'impianto.

Si prevede inoltre che l’Autorità proponga al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92 con i produttori che volontariamente aderiscono ai nuovi criteri. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata, da liquidare ai produttori aderenti, devono comunque essere inferiori a quelli attesi che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolva la convenzione.

 

Al riguardo, pur tenuto conto che le variazioni di prezzo CIP/6 sono poste a carico degli utenti finali mediante una specifica componente tariffaria registrata in bolletta, andrebbe tuttavia chiarito - per una valutazione dei possibili riflessi finanziari della norma - se dal nuovo meccanismo di aggiornamento possano  discendere effetti, diretti o indiretti, per la finanza pubblica connessi al sistema della tariffazione dell’energia (gettito IVA, costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni, deducibilità degli oneri per consumi energetici da parte delle imprese).

 

            Commi 10-14

(Misurazione del gas per le utenze domestiche)

Si stabilisce che la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori volumetrici di gas installati presso le utenze domestiche sia di 10 anni o di 15 anni  a seconda della tipologia di misuratore.

Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori.

La relazione illustrativa di corredo all’emendamento introdotto nel testo afferma che la nuova validità temporale dei bolli metrici e delle marcature per i misuratori di gas è volta ad innalzare il livello di tutela del consumatore-utente in linea con le previsioni comunitarie che disciplinano alcune categorie di strumenti di misura[23].

 

Al riguardo si segnala che la misura di salvaguardia prevista dal comma 14, in base alla quale i costi delle operazioni di sostituzione non dovranno essere posti a carico dei consumatori, potrebbe determinare effetti finanziari negativi per i bilanci degli operatori che saranno tenuti all’intervento di sostituzione dei misuratori volumetrici di gas, alcuni dei quali sono soggetti a totale o parziale partecipazione  pubblica.

 

ARTICOLO 16-quinquies

Assegnazione di risorse per l’avvio dell’ISPRA

Normativa vigente: l’articolo 28 del decreto legge 112/2008 ha istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), chiamato a svolgere le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). Tali enti sono stati contestualmente soppressi[24].

Per garantire l'ordinaria amministrazione fino all'avvio dell’ISPRA è stato previsto che il Ministro dell'ambiente nominasse un commissario e due subcommissari.

L’articolo 28 reca infine un obbligo di invarianza finanziaria, espressamente riferito anche all'attività dei commissari. In coerenza con tale obbligo, alle predette norme non sono stati ascritti effetti finanziari né dalla RT né dall’apposito prospetto riepilogativo.

La norma dispone che, per garantire il funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale anche durante la fase commissariale tendente ad assicurarne l'avvio, sui capitoli di bilancio già intestati all'APAT alla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 confluiscono:

·        le somme assegnate (nella misura stabilita per il 2008) sul capitolo già intestato all'ICRAM;

·        le somme già assegnate nel 2008 all'INFS, nell'ambito di quelle stanziate sul relativo capitolo di bilancio.

 

Al riguardo, nel segnalare che alle disposizioni dell’articolo 28 del D.L. 112/2008 erano accluse apposite clausole di neutralità finanziaria, andrebbe precisato - al fine di escludere effetti finanziari negativi connessi alla riassegnazione di somme previste dalla norma - l’ambito applicativo della disposizione, con particolare riferimento all’entità delle risorse interessate e alla loro effettiva disponibilità per la nuova finalizzazione (anche tenuto conto della fase dell’esercizio finanziario in cui tale trasferimento potrebbe intervenire).

 

ARTICOLO 16-sexies

Istituzione dell’ENES

Le norme dispongono l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES), ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro dello sviluppo economico. L’ENES svolge le sue funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'ENEA. Quest’ultimo viene contestualmente soppresso (commi 1-3).

La denominazione “Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENES” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione di “Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA” (comma 5).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinati le funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per l'attuazione dei programmi di assunzione del personale (nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca), nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENES (comma 4).

Il testo prevede che in sede di definizione di tale decreto si tenga conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ENES, il Ministro dello sviluppo economico nomina un commissario e due subcommissari (comma 6).

Dall'attuazione delle predette norme, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

 

Al riguardo, si osserva che in assenza di elementi di maggiore dettaglio in ordine ai mezzi e alle modalità di funzionamento della nuova Agenzia non è possibile verificare l’effettiva idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 7 ad escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri connessi all’attuazione delle norme in esame.

Si fa riferimento, in particolare:

·        all’insieme delle funzioni assegnate, al loro possibile impatto amministrativo e al conseguente fabbisogno di personale;

·        agli oneri collegati alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo;

·        alle necessarie dotazioni logistiche e strumentali;

·        alle spese connesse alla nomina della struttura commissariale;

·        ai meccanismi di razionalizzazione dai quali dovrebbero, in base al testo, derivare risparmi.

Pertanto, andrebbero forniti elementi, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l’effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni in esame senza nuovi o maggiori oneri.

 

ARTICOLO 17

Ricerca nei settori del nucleare e del confinamento dell’anidride carbonica

Si ricorda che il testo originario dell’articolo 17 prevede la stipula di una convenzione, tra l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti ed il Ministero dello sviluppo economico, finalizzata a promuovere la ricerca nel settore energetico con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell’anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici. La convenzione individua le risorse della stessa Agenzia disponibili - per ciascun anno del triennio - per la realizzazione di un apposito Piano operativo quinquennale.

Le norme, rispetto al testo originario dell’articolo 17 (C. 1441-ter), introducono le seguenti modifiche e integrazioni:

-            viene modificato il testo del comma 2 al fine di consentire la realizzazione di più progetti dimostrativi (e non di uno solo) sulla cattura e sul confinamento dell’anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici;

-            il medesimo comma 2 è integrato al fine di ricomprendere fra i campi di applicazione del Piano operativo per la promozione della ricerca nel settore energetico: gli accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare; i progetti per la realizzazione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio di cui all'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001;

-            viene infine previsto che, per il triennio 2009-2011, il Ministro dello sviluppo economico dia attuazione alle disposizioni in materia di ricerca e sviluppo del sistema elettrico anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma (cpv. articolo 17, comma 2-bis).

 

La relazione tecnica riferita all’articolo aggiuntivo approvato in sede referente non considera le norme. Resta tuttavia pienamente utilizzabile la RT riferita all’originario disegno di legge C. 1441.

La relazione illustrativa precisa che il comma 2-bis consente di dare ulteriore continuità all’operatività del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000) garantendo la continuità delle attività di ricerca a valenza strategica e pluriennale.

 

Al riguardo si ribadisce la necessità dei chiarimenti già richiesti dal Servizio Bilancio[25] in ordine ad una quantificazione - almeno di massima - degli effetti connessi alla realizzazione degli interventi previsti dalle norme in esame. In particolare è stato chiesto di precisare se ed in quale misura siano effettivamente disponibili, nell’ambito delle risorse assegnate all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti, fondi da destinare alle nuove finalizzazioni previste dalle norme in esame (sostegno finanziario del progetto per il confinamento dell’anidride carbonica di fonte termoelettrica; partecipazione ai programmi internazionali sul nucleare), tenuto anche conto delle ulteriori finalizzazioni disposte, sia dal disegno di legge in esame sia da altri provvedimenti[26], a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 22-ter

Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti

La norma dispone che, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti il fatturato[27] vada inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite fra le singole Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

La relazione tecnica, a corredo dell’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che il diritto annuale riscosso dalle Camere di commercio da parte delle imprese esercenti attività di distribuzione del carburante iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese è stimabile per l’anno 2008 in circa 3,5 milioni di euro e che le accise incidono sul fatturato per una percentuale compresa fra il 46 e il 52 per cento, si stima che il minor gettito derivante dalle disposizioni possa essere determinato in circa 1,5 milioni di euro. La RT afferma, inoltre, per esigenze di semplicità del sistema e non potendo determinare preventivamente il fatturato 2009, viene stabilita una compensazione forfetaria determinata su tale valutazione non soggetta a successive rideterminazioni o conguagli.

 

Al riguardo si osserva che la prevista riduzione delle entrate, stimata in circa 1,5 milioni di euro, per l'anno 2009, trova copertura con l'utilizzo delle economie di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 244/2007 (finanziaria 2008), derivanti dalla revoca delle agevolazioni di cui alla legge 488/1992, economie, peraltro, già destinate a specifiche finalità dalla stessa legge finanziaria 2008, nonché da successivi provvedimenti normativi[28]. Vanno inoltre considerate le finalizzazioni previste anche dal presente provvedimento (articoli 5-bis, 16-bis, comma 10[29] e 70-bis) anche esse indicate come prioritarie. Viene disposta inoltre la copertura di minori entrate certe, seppure limitate al solo anno 2009, su un capitolo di bilancio la cui dotazione viene determinato annualmente e che risulta, perciò, incerto.

Andrebbero quindi acquisiti elementi atti a suffragare l’effettiva disponibilità di risorse anche per gli interventi in esame. Quanto agli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, si ribadisce la richiesta di chiarimenti già formulata in relazione ai predetti articoli e in particolare all’articolo 5

Andrebbero infine forniti chiarimenti in ordine alla compatibilità dell’utilizzo a copertura di minori entrate di risorse provenienti da stanziamenti di parte capitale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma dispone che  all’onere derivante dall’articolo 22-ter – pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 - si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, ai sensi dell’articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007.

 

Al riguardo, si rileva che ai sensi dell’art. 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di specifici interventi indicati dallo stesso comma 554.

Peraltro fra gli interventi indicati dal comma 554, alla lettera f) è prevista la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria del reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all’art. 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998[30].

La disposizione in esame prevede la copertura di un onere puntualmente quantificato in 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 a valere su risorse il cui ammontare sarà accertato annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta peraltro di risorse di ingente ammontare, posto che per l’anno 2008, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella G.U. n. 153 del 2 luglio 2008, sono state accertate risorse per un importo pari a 785 milioni di euro per l’anno 2008. Pertanto ai fini della valutazione della idoneità della copertura finanziaria individuata appare necessario che il Governo fornisca una stima delle risorse che presumibilmente si prevede di accertare per l’anno 2009 in conseguenza delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007 e tenendo conto del fatto che le stesse risorse sono destinate, ai sensi della legislazione vigente e di alcune norme di cui al presente provvedimento (si vedano gli articoli 5, comma 12, 16-bis, comma 16, e 70-bis), a priorità specificamente individuate.

 

ARTICOLI 31 e 31-bis

Progetti di innovazione industriale e riordino delle stazioni sperimentali per l'industria e dell'Istituto per la promozione industriale

Le norme autorizzano il Ministro dello sviluppo economico, ad aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. (articolo 31, comma 1).

Il Governo è inoltre delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria, prevedendo tra l’altro che (articolo 31, comma 1):

·        ogni Stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese ed al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi ed i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;

·        dal riordino non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo è delegato altresì ad adottare un decreto legislativo con il quale si provvede a costituire l'Istituto per la promozione industriale in ente pubblico strumentale al Ministero dello sviluppo economico prevedendo tra l’altro l'invarianza della spesa e l’assenza maggiori oneri per il bilancio statale (articolo 31-bis).

 

Al riguardo appare necessario acquisire elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità di dare attuazione alle deleghe senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in relazione sia ai compiti sia all’assetto organizzativo e contabile delle strutture di cui si prevede la riorganizzazione.

 

ARTICOLO 70-bis

Sostegno alla rete estera dell'ICI

La norma destina prioritariamente le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992, come individuate dall’articolo 2, comma 554 della legge 244/2007, agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

 

Al riguardo si osserva - come già illustrato in relazione agli articoli 5, 16-bis e 22-ter - che l’utilizzo delle economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992 è già previsto per le finalità di cui all'articolo 2, comma 554, della Legge 244/2007, nonché per le finalità previste da successivi provvedimenti normativi[31]; inoltre attingono alle medesime risorse i richiamati articoli del provvedimento in esame.

Andrebbero quindi acquisiti elementi atti a suffragare l’effettiva disponibilità di risorse anche per gli interventi in esame. Quanto agli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, si ribadisce la richiesta di chiarimenti già formulata in relazione ai predetti articoli e in particolare all’articolo 5.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa rinvio, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, a quanto già rilevato in relazione al comma 12 dell’articolo 5.

 



[1] Nota di verifica n. 14 – luglio 2008. Il richiamato rinvio fa riferimento, in particolare, alle schede relative ai seguenti articoli, che nel nuovo testo del disegno di legge C. 1441-ter non hanno subito modifiche rilevanti sotto il profilo finanziario: art. 7 (Internazionalizzazione delle imprese); art. 8 (SIMEST spa); art. 9 (Utilizzo di quota degli utili di SIMEST spa); art. 10 (Tutela dei diritti di proprietà industriale); art. 12 (Contrasto alla contraffazione); art. 19 (Attribuzione al TAR del Lazio delle controversie in materia di energia); art. 70 (SACE spa).

[2] Cfr. Articolo 48, comma 1-quater, del DL 248/2007.

[3] Capoverso 4-sexies, comma 16 (statistiche nel settore dell’energia)

[4] Misure di sostegno e di deindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia

[5] Ai sensi dell’art. 36 del regio decreto 2440 del 1923, i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi

[6] In sede di prima applicazione della presente legge il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.

[7] Si tratta del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

 

[8] Si tratta dei contributi previsti per le emittenti radiofoniche locali

[9]  Smantellamento degli impianti a fine vita; trattamento e stoccaggio dei materiali radioattivi.

[10] Il testo fa riferimento in particolare all’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 79/1999 (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica nell’Unione europea).

L’articolo 11, commi 1-3, ha stabilito che i produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili debbano immettere nel sistema elettrico nazionale una quota minima di energia prodotta da fonti rinnovabili. Possono peraltro adempiere a tale obbligo anche acquistando l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori o dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. Il comma 4 dispone che “il Gestore delle rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione (...) e fonti nazionali di energia combustibile primaria ....”.

[11] V. Nota di verifica n. 14 – luglio 2008.

[12] La gestione separata opera sulla base dei poteri di indirizzo del Ministro dell’economia.

[13] L’articolo 5 (Strumenti di programmazione e monitoraggio) del D.Lgs. 115/2008 dispone che dal 2009, entro il 30 maggio di ciascun anno, l’Agenzia nazionale per l'efficienza energetica provveda alla redazione del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, contenente l'analisi del raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali, nonché il monitoraggio degli strumenti di incentivazione. Il comma 2 dell’articolo 5 prevede che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta alla Commissione europea: a)  un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica entro il 30 giugno 2011; b)  un terzo Piano d'azione entro il 30 giugno 2014. Ai sensi del comma 3, tali piani devono contenere analisi e valutazioni approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, nonché i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico; essi sono predisposti su iniziativa dell'Agenzia, in collaborazione con un gruppo di lavoro, e senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

[14] Ai sensi del successivo comma 10 gli organi dell’Agenzia durano in carica sette anni.

[15] E di società partecipate dell’ENEA.

[16] Operatori che sono in grado, in diverse zone del mercato e per molte ore dell'anno, di fissare i prezzi dell'energia elettrica indipendentemente dal comportamento dei concorrenti.

[17] Tutto ciò è virtuale in quanto con i VPP si ha un effetto equivalente, in termini di concorrenza, alla vendita della proprietà degli impianti senza ricorrere però ad alcuna dismissione di centrali elettriche. La conseguenza diretta del provvedimento è una diminuzione della concentrazione nell'offerta e un aumento della dimensione competitiva degli altri operatori, rendendo più concorrenziale sia la contrattazione nella Borsa elettrica che le negoziazioni a termine (Comunicato dell’Autorità del 7 ottobre 2005).

[18] V. Comunicato dell’Autorità del 7 ottobre 2005.

[19] Si tratta degli articoli 3 (comma 3), 4 (comma 2) e 11 (commi 2 e 4) del D. Lgs. 79/1999 (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica nell’Unione europea), recanti misure sulla regolamentazione dell’immissione in rete dell’energia e norme in materia di incentivazione delle produzioni da energia rinnovabile. Si tratta, inoltre, dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16, comma 4, del D. Lgs. 164/2000 (Norme comuni per il mercato interno del gas naturale nell’Unione europea).

[20] V. decreto ministeriale 20 luglio 2004.

[21] Impianti da cogenerazione, da calore di risulta, da scarti di lavorazione, da fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati. Il provvedimento CIP 6/92 rientra tra i meccanismi tradizionali di incentivazione dell'energia, ovvero quei meccanismi che promuovono la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate attraverso la remunerazione dell'energia a un prezzo garantito.

[22] Entro il mese di aprile di ciascun anno vengono pubblicati i prezzi definitivi per l’anno passato e quelli provvisori per l’anno corrente.

[23] Direttiva 2004/22/CE, a cui è stata data attuazione con il D. Lgs. 22/2007. La relazione illustrativa richiama anche l'articolo 2 della legge 236/1991 e l'allegato II del DPR 798/1982 (attuazione della direttiva 71/316/CEE sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico).

[24] È stata quindi demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente l’individuazione degli organi di amministrazione e controllo dell’ISPRA, nonché delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative (eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, minore fabbisogno di risorse strumentali e logistiche).

[25]  Nota di verifica n. 14 – luglio 2008.

[26] Si fa riferimento sia al DL 112/2008 (Sviluppo economico, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica), già convertito in legge, sia alle norme della legge finanziaria 2009 attualmente sottoposte all’esame parlamentare (v. articolo 2, comma 21,  dell’AC.1713).

[27] Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359.

[28] Cfr. Articolo 48, comma 1-quater, del DL 248/2007.

[29] Capoverso 4-sexies, comma 16 (statistiche nel settore dell’energia)

[30] L’art. 21 della legge n. 488 del 1998 dispone che per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a determinate percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi di cui all’art. 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi.

[31] Cfr. Articolo 48, comma 1-quater, del DL 248/2007.