Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1441: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
Riferimenti:
AC N. 1441/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 14
Data: 30/07/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1441

 

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

 

 

 

 

 

 

N. 14 – 30 luglio 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1441

Titolo breve:

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissioni di merito:

 

I e V Commissione

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Bernini e Corsaro

Gruppo:                                                    

 

 

PdL

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

Nota di verifica n. 14

 

 



indice

ARTICOLI 1 e 2. 8

Disposizioni in materia di FAS e istituzione del Fondo per il potenziamento della rete infrastrutturale  8

ARTICOLI 5 e 75. 9

Riforma degli interventi di reindustrializzazione. 9

ARTICOLO 7. 11

Internazionalizzazione delle imprese. 11

ARTICOLO 8. 11

SIMEST s.p.a.11

ARTICOLO 9. 12

Utilizzo della quota degli utili SIMEST s.p.a.12

ARTICOLO 10. 14

Tutela dei diritti di proprietà industriale. 14

ARTICOLO 11. 15

Beni contraffatti15

ARTICOLO 12. 16

Contrasto alla contraffazione. 16

ARTICOLO 13. 17

Proprietà industriale. 17

ARTICOLO 14. 18

Banda Larga.. 18

ARTICOLI 15 e 16. 20

Delega al Governo per la localizzazione delle centrali nucleari20

ARTICOLO 17. 21

Convenzione per la ricerca nel settore energetico.. 21

ARTICOLO 18. 22

Attribuzione al TAR del Lazio delle controversie in materia di energia.. 22

ARTICOLO 19. 23

Centrali di committenza.. 23

ARTICOLO 23. 25

Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti25

ARTICOLO 24. 27

Deleghe per la per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali27

ARTICOLO 26. 28

Certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo.. 28

ARTICOLO 27. 31

Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche. 31

ARTICOLO 28. 32

Conferenza dei servizi e silenzio assenso.. 32

ARTICOLO 30, comma 6. 33

Delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale. 33

ARTICOLO 33. 34

Cooperazione allo sviluppo internazionale. 34

ARTICOLO 35. 34

Concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale. 34

ARTICOLO 37. 36

Territorializzazione delle procedure concorsuali36

ARTICOLO 38. 36

Mobilità del personale. 36

ARTICOLO 39. 37

Aspettativa.. 37

ARTICOLO 40. 37

Trasparenza delle pubbliche amministrazioni37

ARTICOLO 41. 38

Spese di funzionamento.. 38

ARTICOLO 42. 38

Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali38

ARTICOLO 43. 40

Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici40

ARTICOLO 46. 41

Riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA.. 41

ARTICOLO 48. 42

Trasmissione di documenti per via telematica.. 42

ARTICOLO 49. 44

Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale. 44

ARTICOLO 50. 46

VOIP e sistema pubblico di connettività.. 46

ARTICOLO 51. 48

Riallocazione di fondi48

ARTICOLO 58. 50

Cause di risarcimento per morte o lesioni derivanti da incidenti stradali50

ARTICOLO 59. 51

Disposizioni concernenti l’Avvocatura di Stato.. 51

ARTICOLO 63, comma 2. 52

Pagamento delle spese processuali e devoluzione allo Stato di somme di denaro sequestrate. 52

ARTICOLO 63, commi 4-6. 53

Recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e contenimento spese di giustizia.. 53

ARTICOLO 64. 56

Spese di giustizia.. 56

ARTICOLO 66, comma 5. 57

Modalità di conciliazione e arbitrato nel processo del lavoro.. 57

ARTICOLO 70. 58

SACE Spa.. 58

ARTICOLO 72. 59

Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria.. 59

ARTICOLO 73. 62

Attuazione del federalismo.. 62

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, costituisce un provvedimento collegato[1] alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si segnala che alcune delle norme recate dal provvedimento in esame sono state trasfuse - nell’identico testo - nel disegno di legge n. 1386, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 2008.

Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni del disegno di legge n. 1441: articolo 4 (Banca del Mezzogiorno), divenuto articolo 6-ter del DL 112/2008; articolo 20 (Infrastrutture militari), divenuto articolo 14-bis del DL 112/2008; articolo 22 (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), divenuto articolo 83-bis, comma 17 del DL. 112/2008. 

Tali disposizioni non sono prese in esame nella presente Nota, tenuto conto che - come detto - sono confluite nel disegno di legge n. 1386 nell’identico testo.

Altre norme, pur riguardando la medesima materia o recando una disciplina analoga rispetto a disposizioni confluite nel  decreto-legge n. 112 del 2008, non risultano recepite in quest’ultimo atto nell’identico testo rispetto al disegno di legge n. 1441. Tali norme saranno pertanto considerate nella presente Nota.

Si segnalano in particolare: l’articolo 1 (Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate), divenuto con lievi modifiche l’articolo 6-quater del DL 112/2008; l’articolo 2 (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale), divenuto con lievi modifiche l’articolo 6-quinquies del DL 112/2008; l’articolo 72 (Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria), riguardante la medesima materia dell’articolo 60, comma 7, del DL 112/2008 e dell’articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione n. 1386.

Nel medesimo insieme di norme (recanti una disciplina analoga, ma non confluite nel DL 112/2008 nell’identico testo) rientrano anche l’articolo 3 (Distretti produttivi e reti di imprese), divenuto con lievi modifiche l’articolo 6-bis del DL 112/2008, e l’articolo 21 (Riforma dei servizi pubblici locali), riguardante la medesima materia dell’articolo 23-bis del DL 112/2008. Tali articoli non saranno tuttavia oggetto di analisi nella presente Nota, in quanto non sono considerati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 1441 e non presentano, altresì, profili rilevanti di carattere finanziario.

Infine due articoli del disegno di legge in esame (articolo 7, in materia di internazionalizzazione delle imprese, e articolo 14, recante misure per la realizzazione del sistema a banda larga), pur riguardando la medesima materia di due norme presenti nel DL 112/2008 (gli articoli 6 e 2), si distinguono tuttavia integralmente sia nell’oggetto sia nel contenuto delle relative disposizioni. Di essi si darà conto, pertanto, nella presente Nota.

Si esaminano, di seguito, le norme corredate di relazione tecnica, nonché le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 e 2

Disposizioni in materia di FAS e istituzione del Fondo per il potenziamento della rete infrastrutturale

Le norme dispongono:

a)      la revoca delle assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in favore delle amministrazioni centrali, nel limite delle risorse non impegnate o programmate entro il 31 maggio 2008, e la loro riprogrammazione, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria (articolo 1).

Si segnala che l’articolo 6-quater del decreto-legge n. 112/2008, in corso di conversione, reca una norma di analogo tenore che, rispetto a quella in esame, presenta diverse modalità procedurali per la ripartizione delle risorse disponibili e fa salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord;

b)     l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico a decorrere dal 2009, di un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali (articolo 2).

Si segnala che l’articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112/2008, in corso di conversione, reca una norma di analogo tenore che, rispetto a quella in esame, prevede modalità procedurali differenti per la ripartizione delle risorse del Fondo e mantiene il vincolo di concentrazione nelle regioni del Mezzogiorno di almeno l’85 per cento degli stanziamenti nazionali per l’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

 

La relazione tecnica esclude l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le disposizioni in esame non recano un’accelerazione della spesa, prevedendo l’utilizzazione di risorse già autorizzate e programmate.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLI 5 e 75

Riforma degli interventi di reindustrializzazione

Le norme introducono (articolo 5) misure  per l’aggiornamento della disciplina concernente gli interventi di promozione e reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui alla legge 181/1989, disponendone l’estensione all’intero territorio nazionale e prevedendo la semplificazione delle relative procedure di approvazione.

A tal fine il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, con Regioni e soggetti interessati, appositi Accordi di programma che, su proposta dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia), prevedano interventi agevolativi volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

-          azioni di bonifica di aree con rilevanti problemi ambientali;

-          interventi compensativi a favore di aree ospitanti o destinate ad ospitare grandi impianti industriali a forte impatto ambientale;

-          iniziative di riqualificazione interessate da situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

Oltre all’incentivazione a sostegno del riposizionamento competitivo delle imprese esistenti e della creazione di nuove iniziative imprenditoriali, alle compensazioni e alle iniziative di riqualificazione per le aree interessate, gli interventi di reindustrializzazione potranno prevedere l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa entro i limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le modalità di attuazione di tali interventi sono rimesse a un successivo DM.

Si segnala che l’articolo 43 del DL 112/2008, attualmente in fase di conversione, ha introdotto nuove misure per la concessione di agevolazioni finanziarie per l’attrazione degli investimenti con particolare riferimento al Mezzogiorno, affidando la gestione delle agevolazioni alla Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e la vigilanza al Ministero per lo sviluppo economico. In particolare, la norma ha previsto che le agevolazioni siano concesse a valere su apposito Fondo da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, al quale affluiranno le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al MSE in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo FAS (Quadro strategico nazionale 2007-2013), previa ricognizione delle risorse esistenti. Anche nel caso dell’articolo 43 si prevede che agli interventi effettuati direttamente dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti si possa provvedere a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l’Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all’Agenzia.

Alla norma non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito, la RT allegata al DL 112/2008 ha affermato che le somme che affluiranno all’apposito Fondo saranno costituite da risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente, la cui quantificazione e ricognizione è rinviata ad un successivo decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico: in quella sede si provvederà ad assicurare che tale utilizzo non produca effetti negativi sui saldi.

Il successivo articolo 75 dispone che per la realizzazione degli interventi di cui al titolo I, capo I (articoli 1-13), capo II (articolo 14) e capo III (articoli 15-18) effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

 

La relazione tecnica, riferita all’articolo 75, conferma che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili presso l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti. Per gli interventi a valere sulle disponibilità giacenti sui conti correnti di Tesoreria intestati all’Agenzia, sono previste le stesse modalità di utilizzo a carattere rotativo, con esclusione di effetti sui saldi. Analogamente non comporta effetti sui saldi l’utilizzo di risorse proprie, non vincolate, dell’Agenzia.

 

Al riguardo si osserva che la norma – insieme con altre disposizioni contenute nel provvedimento in esame (si veda l’articolo 17) – prevede, per l’attuazione di interventi produttivi, l’utilizzo delle risorse “disponibili” di pertinenza dell’Agenzia per l'attrazione degli investimenti.

Posto che né la norma né la relazione tecnica forniscono una quantificazione dei costi di tali interventi, al fine di valutare il possibile impatto delle disposizioni, andrebbe chiarito l’ammontare delle risorse disponibili sui conti di tesoreria intestati all’Agenzia, precisando altresì la quota che deve intendersi vincolata sia per impegni assunti sia per programmi di spesa già avviati.

 

ARTICOLO 7

Internazionalizzazione delle imprese

La norma delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese (comma 1).

Il Governo è altresì delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi ai fini della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese prevedendo tra i principi e criteri direttivi il riassetto organizzativo di tali enti, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi (comma 2).

Si ricorda che l’articolo 6 del DL 112/2008 reca modifiche alla normativa sul sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, stabilendo, in primo luogo, che le imprese italiane possano usufruire di agevolazioni all’esportazione extra-comunitaria solamente alle condizioni previste dal regolamento CE 1998/2006 per gli aiuti di importanza minore, definendo la natura degli interventi ammessi e rinviando a successive delibere del CIPE le modalità di erogazione delle agevolazioni.

Per tali interventi è previsto l’utilizzo delle disponibilità del Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale - istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981([2]) - con le stesse modalità di utilizzo di tale Fondo rotativo.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che il comma 2 non prevede un obbligo di neutralità finanziaria per i decreti legislativi di razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

 

ARTICOLO 8

SIMEST s.p.a.

Normativa vigente. L’art. 1, comma 6-bis, del D.L. n. 35/2005 (l.n. 80/2005)  al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, dispone che le regioni possano assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a.

 

La norma riformula il comma 6-bis  dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, incrementando, in caso di fondi rotativi assegnati da regioni del Mezzogiorno, dal 49 al 70 per cento del capitale o fondo sociale il limite delle quote di partecipazione detenute dalla SIMEST.

E’ prevista inoltre la possibilità che i fondi rotativi regionali con finalità di venture capital di cui al presente comma confluiscano, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all’articolo 1 comma 932 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto l’unificazione dei fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea.

Si estende ai fondi rotativi regionali la competenza del Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui al Decreto del Vice Ministro delle attività produttive 26 agosto 2003.

E’ infine riconosciuta al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di provvedere con proprio decreto alla integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e rendicontazione con un rappresentate della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa afferma che la norma si rende opportuna per garantire la massima flessibilità ed efficacia, consentendo alle regioni interessate di gestire autonomamente i propri fondi in sinergia con il Fondo unico. Inoltre, l’elevazione del limite per la partecipazione della SIMEST Spa potrà consentire il massimo supporto pubblico all’internazionalizzazione di piccole  e medie imprese localizzate nelle aree interessate.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire elementi di valutazione del Governo circa gli eventuali maggiori profili di rischio connessi all’incremento della quota massima di partecipazione detenuta dalla SIMEST s.p.a.

 

ARTICOLO 9

Utilizzo della quota degli utili SIMEST s.p.a.

Le norme,  per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 comma 934 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano». ), istituiscono presso la Tesoreria dello Stato con apposita contabilità speciale e gestito dalla SIMEST S.p.A., ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di una o di aggregazioni di imprese (comma 1).

L’art. 25 del d. lgs. n. 143/1998 ha disposto l’attribuzione alla SIMEST Spa, a decorrere dal 1° gennaio 1999, della gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo previsti da una serie di normative. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a. Inoltre, per la gestione degli interventi la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi. Il medesimo articolo ha disposto che, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, siano stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a. alla SIMEST S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

Si dispone altresì che affluiscano al Fondo, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della Simest S.p.A., già finalizzate ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998 ad interventi di sviluppo delle esportazioni (comma 2).

Gli interventi del fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole PMI, o loro  raggruppamenti,  per realizzare progetti di internazionalizzazione (comma 3).

Le condizioni e le modalità operative del fondo saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 4).

Si ricorda che l’art. 6 del D.L. 112/2008, come modificato nel corso dell’esame alla Camera, prevede misure di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano effetti sui saldi in quanto le risorse che affluiscono al Fondo rotativo per lo start up di progetti di internazionalizzazione sono già utilizzate, a legislazione vigente, ai sensi del decreto legislativo 143/98 per interventi del settore.

La relazione illustrativa afferma che scopo della norma è quello di supportare, attraverso investimenti nel capitale di rischio, lo sviluppo di società che favoriscano progetti di internazionalizzazione. La base giuridica dell’affidamento in gestione alla SIMEST si rinviene nell’art. 25 del d. lgs. 143/1998 che ha attribuito a tale società la gestione di interventi aventi tali finalità, rinviando a successive convenzioni la disciplina delle modalità di collaborazione tra il Ministero e la società.

 

Al riguardo, in merito al rinvio, operato dalla norma, all’art. 25 del d. lgs. n. 143/1998, appare opportuno acquisire un chiarimento circa l’eventuale onerosità - per soggetti pubblici o comunque appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche ai fini della redazione del conto economico consolidato - delle convenzioni e delle modalità di cooperazione previste dal medesimo art. 25.

 

ARTICOLO 10

Tutela dei diritti di proprietà industriale

Normativa vigente: Il codice penale reca una serie di disposizioni in materia di tutela della proprietà industriale.  In particolare:

·         Gli artt. 473 e 474 dispongono che chiunque contraffà o altera i marchi industriali o ne faccia uso in forma alterata o venda prodotti contraffatti, sia punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065;

·         L’articolo 517 dispone che la vendita di prodotti industriali con segni mendaci sia punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 20.000 euro.

 

Le norme in esame prevedono la sostituzione degli articoli 473 e 474 del codice penale, una modifica parziale dell’articolo 517 del codice penale e introducono nuovi articoli, l’articolo 474-bis, 474-ter e 517-ter. Più in particolare (comma1):

·        la lettera a) dispone la sostituzione dell’articolo 473 c.p. prevedendo una ulteriore specificazione delle fattispecie di reato e un inasprimento delle pene.[3];

·        la lettera b) dispone la sostituzione dell’articolo 474 c.p. prevedendo una ulteriore specificazione delle fattispecie di reato ivi comprese e un inasprimento delle pene.[4];

·        la lettera c) aggiunge l’art. 474-bis e l’art. 474-ter; il primo articolo disciplina il caso di aggravante specifica in materia di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con i segni falsi o usurpativi, commessi su ingenti quantità di mezzi o con attività continuative e organizzate, il secondo articolo prevede, per i reati previsti dagli art. 473, primo e secondo comma e 474, primo comma, la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto o il profitto.

Se detta confisca non sia eseguibile, in alternativa è prevista la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto; infine se le cose servite o destinate a commettere il reato appartengono a persona estranea che dimostri di non aver potuto prevedere l’illecito utilizzo, anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza verrà applicato l’art. 240 del c.p.;

·        la lettera e) aggiunge con l’art. 517- ter la previsione della contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari.[5];

·        il comma 2 estende la confisca dei beni al condannato per i reati relativi ai diritti di proprietà industriale. Il comma 3 prevede che il giudice competente per le indagini preliminari sia il pubblico ministero.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 11

Beni contraffatti

Normativa vigente: l’articolo 392 del c.p.p. disciplina i casi di incidente probatorio prevedendo che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio.

 

Le norme in esame integrano l’articolo 392 del c.p.p. In particolare:

·        il comma 1 prevede che il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possano chiedere una perizia sui corpi del reato sottoposti a sequestro nei procedimenti di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali quando l’entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia;

·        il comma 2 prevede che, nel caso di incidente probatorio come disciplinato dal comma 1 in esame, il pubblico ministero provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia.

Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 12

Contrasto alla contraffazione

Normativa vigente il contrasto alla contraffazione è disciplinato da diverse disposizioni:

·         la legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", disciplina all’articolo 9, comma 1, lettera a), le operazioni sotto copertura relative agli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia;

·         il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede, all’articolo 1 procedure amministrative di sdoganamento delle merci, al fine di intensificare l’azione di lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

 

Le norme integrano sia la legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale), sia il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, (Misure urgenti per il piano d’azione per lo sviluppo economico). Più in particolare:

·        il comma 1 estende agli ufficiali di polizia giudiziaria la protezione prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della l. 146/06, relativa alle operazioni sotto copertura, anche per i delitti per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;

·        il comma 2 apporta modifiche alla disciplina sanzionatoria del consumatore consapevole riducendo la sanzione amministrativa pecuniaria.

Si passa infatti da un minimo di 500 euro a un minimo di 100 euro, e da un massimo di 10.000 a un massimo di 7.000 euro;

·        il comma 3 introduce per i predetti reati nuove procedure relative alle indagini e all’esecuzione di misure cautelari.

 

La relazione tecnica  non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 13

Proprietà industriale

Normativa vigente: il Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 prevede il "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".

 

Le norme introducono modifiche al Codice della proprietà industriale ( D.lgs. 30/2005) prevedendo anche una delega legislativa che il Governo dovrà emanare entro il 30 dicembre 2008.

Le modifiche al Codice riguardano gli effetti del deposito di brevetti in Italia, la competenza in materia di procedimenti giudiziari per la proprietà industriale, le forme di protezione accordata ai disegni e ai modelli. La delega è finalizzata principalmente, ad armonizzare la disciplina nazionale a quella comunitaria e amplificare gli adempimenti amministrativi.

 

In particolare il comma 5, lettera d) prevede che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l’università o l’amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto all’invenzione.

Il comma 6, infine, reca una clausola di non onerosità, in base alla quale l’articolo in esame dovrà essere attivato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell’ambito delle risorse disponibili.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che, in conformità con le clausole di invarianza finanziaria di cui al comma 6, gli adempimenti previsti dalla norma in esame – con particolare riferimento al comma 5 lettera d) - possano avere attuazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 14

Banda Larga

La norma prevede che il Governo individui un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007/2013 a valere sul FAS.

 Il Governo è inoltre delegato ad emanare, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga. Tra i principi e criteri direttivi individuati dal testo si segnala:

-        la previsione di incentivi fiscali alla realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni nonché nei casi di innovazioni, finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomini e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse previste dal programma;

-        la previsione di interventi per incentivare la razionalizzazione dell’uso delle spettro radio tramite il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento.

Si ricorda che l’articolo 2 del DL 112/2008 reca una disciplina volta ad agevolare gli interventi di installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. In particolare si prevede che l’operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici.

 

La relazione tecnica afferma che il finanziamento di 800 milioni sarà effettuato “a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2007-2013”. Afferma inoltre che la norma non comporta effetti sui saldi in quanto non è prevista una accelerazione della spesa, anche in considerazione del termine di dodici mesi per l’emanazione di appositi decreti legislativi disciplinanti la materia e quindi l’avvio del programma.

 

Al riguardo si rileva che, in ordine al finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, il testo fa riferimento ad una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sul FAS (includendo quindi l’esercizio 2007, già concluso) mentre la relazione tecnica precisa che l’ammontare complessivo delle risorse (800 milioni) sarà reperito nell’ambito della dotazione FAS per il periodo 2007-2013. Appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo al fine di chiarire l’effettiva portata applicativa della norma.

Sempre sotto il profilo attuativo, al fine di chiarire i possibili effetti finanziari della norma, andrebbe precisato se l’adozione dei decreti legislativi prevista dal comma 2 debba essere intesa come preliminare rispetto all’utilizzo delle risorse FAS disposto dal comma 1.

Tale collegamento fra le due parti del testo, affermato dalla relazione tecnica, non sembra tuttavia desumibile dalla formulazione letterale dei commi 1 e 2, che appaiono invece riferiti a iniziative distinte (come indicato dalla stessa relazione illustrativa): l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica (comma 1) e la realizzazione di infrastrutture di comunicazione a banda larga (comma 2).

In caso contrario, infatti, l’accelerazione della spesa – che la RT esclude considerando la necessità che siano emanati i decreti legislativi previsti dai commi 2 e 3 – potrebbe al contrario verificarsi determinando effetti negativi in termini di indebitamento e di fabbisogno.

Si segnala, in proposito, che il comma 2, lettera e), prevede l’attribuzione di incentivi fiscali, che per loro natura possono determinare dinamiche più accelerate di utilizzo delle risorse disponibili.

Andrebbe inoltre chiarita la natura di tali incentivi al fine di escludere disallineamenti sul piano temporale tra la durata dell’onere e quella delle risorse previste a copertura (risorse FAS), tenendo conto che queste ultime hanno carattere limitato nel tempo.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla effettiva disponibilità di risorse, nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate, da destinare agli interventi previsti dal presente articolo senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrebbe inoltre acquisito un chiarimento in merito alla scansione temporale dell’utilizzo delle suddette risorse, posto che la norma fa riferimento, per realizzare gli interventi previsti, ad una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, senza precisare la quota parte da utilizzare in ciascuno degli esercizi finanziari inclusi nel periodo indicato, a decorrere dall’esercizio in corso.

 

ARTICOLI 15 e 16

Delega al Governo per la localizzazione delle centrali nucleari

Le norme delegano il Governo ad emanare decreti legislativi – con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate (articolo 15, commi 1 e 4).

Fra i principi e criteri direttivi indicati dal testo si prevede:

-            la possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione [articolo 15, comma 2, lettera a)];

-            la definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente [articolo 15, comma 2, lettera b)];

-            il riconoscimento di benefici diretti alle famiglie ed alle imprese residenti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture [articolo 15, comma 2, lettera c)].

Si prevede infine che con delibera del CIPE siano definite le tipologie degli impianti di produzione elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale e siano inoltre stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio dei medesimi impianti (articolo 16).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

In ordine all’articolo 16 la relazione illustrativa precisa che “la disposizione afferma espressamente la possibilità di costruire centrali nucleari sul suolo nazionale e costituisce il presupposto per i successivi interventi normativi di riforma, da adottare nei tempi e con le modalità che saranno ritenute appropriate all’esito delle analisi preliminari in corso e dei necessari accertamenti tecnici”.

 

Al riguardo, in ordine ai profili attuativi delle norme in esame, andrebbero forniti chiarimenti circa le modalità attraverso le quali i diversi interventi previsti dalla nuova disciplina – che si prospettano di notevole complessità - potranno essere programmati e realizzati ad invarianza di oneri, come disposto dall’articolo 15, comma 4.

Ciò vale, in particolare, per gli adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche competenti (in ordine, per esempio, ai compiti di sicurezza, di vigilanza[6] e di controllo tecnico, ambientale e sanitario), per i quali andrebbero fornite indicazioni - almeno di massima – con riferimento alla ripartizione e all’attribuzione degli oneri per l’esecuzione dei necessari interventi.

Nell’ambito di tali chiarimenti andrebbero precisate le modalità di imputazione, alle imprese titolari degli interventi di costruzione e di gestione degli impianti, delle misure compensative da riconoscere nei territori interessati ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera c).

 

ARTICOLO 17

Convenzione per la ricerca nel settore energetico

Le norme prevedono la stipula di una convenzione, tra l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti ed il Ministero dello sviluppo economico, finalizzata a promuovere la ricerca nel settore energetico con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell’anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici. La convenzione individua le risorse della stessa Agenzia disponibili - per ciascun anno del triennio - per la realizzazione di un apposito Piano operativo quinquennale[7] (comma 1).

Il Piano persegue in particolare le seguenti finalità (comma 2):

a)      realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e il confinamento dell’anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

b)     partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare.

Il testo fa riferimento, in particolare, ai seguenti programmi: “Generation Four International Forum” (GIF); “Global Nuclear Energy Partnership” (GNEP); “International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles” (INPRO); “Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica”; “International Thermonuclear Experimental Reactor” (ITER).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, al fine di escludere possibili conseguenze onerose, andrebbe fornita una quantificazione - almeno di massima - degli effetti connessi alla realizzazione degli interventi previsti dalle norme in esame.

In particolare andrebbe chiarito se ed in quale misura siano effettivamente disponibili, nell’ambito delle risorse assegnate all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti, fondi da destinare alle nuove finalizzazioni previste dalle norme in esame (sostegno finanziario del progetto per il confinamento dell’anidride carbonica di fonte termoelettrica; partecipazione ai programmi internazionali sul nucleare), tenuto anche conto delle ulteriori finalizzazioni  disposte, sia dal provvedimento in esame sia dal DL 112/2008, a valere sulle medesime risorse.

Sul punto si richiama la precedente scheda dedicata all’articolo 5.

 

ARTICOLO 18

Attribuzione al TAR del Lazio delle controversie in materia di energia

Le norme dispongono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con l’attribuzione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, di tutte le controversie attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell’energia (comma 1).

Tale giurisdizione si intende estesa anche alle controversie riguardanti la fase cautelare e le eventuali questioni risarcitorie, nonché a quelle relative a diritti costituzionalmente garantiti.

La predetta disciplina riguarda anche i processi in corso. L’efficacia delle misure cautelari emanate da un’autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte dello stesso TAR del Lazio (comma 3).

Dall’attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti in esse previsti devono essere svolti nell’ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, al fine di valutare il possibile impatto amministrativo della norma, con gli eventuali riflessi di carattere finanziario, andrebbero acquisiti elementi informativi in ordine al contenzioso attualmente in corso nel settore dell’energia ed alla effettiva possibilità di assegnare tali controversie al TAR del Lazio senza che si determinino maggiori oneri.

 

ARTICOLO 19

Centrali di committenza

Le norme modificano l’art 33 del D.Lgs 163/2006, inserendo i nuovi commi da 3-bis a 3-undecies, che costituiscono – secondo il comma 3-undecies - principi di coordinamento della finanza pubblica.

Al fine di assicurare più efficaci strumenti di controllo a tutela della trasparenza e legalità dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, si prevede che le amministrazioni regionali possano svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nel proprio territorio (ad esclusione dei comuni metropolitani) le attività di centrali di committenza, salvo la facoltà degli enti di costituire tali centrali associandosi o consorziandosi (comma 3-bis ).

I soggetti che fungono da centrali di committenza predispongono capitolati di prestazioni e prezzari di riferimento sulla base, tra l’altro, della media dei prezzi praticati negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento (comma 3-ter).

Nel caso che i corrispettivi di ciascun contratto siano inferiori ai prezzari di cui al comma 5, la differenza può essere ripartita in misura convenzionale tra l’ente locale interessato e la centrale di committenza per migliorare la vigilanza sui contratti (comma 3-quater).

Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza, nonché le centrali medesime, non sono tenute al pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici previsto dall’art. 1, co. 67, della legge 266/2005 (comma 3-quinquies).

In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, una quota premiale è assicurata alle regioni nelle quali sia stato attivato il ricorso alle centrali  tale da assicurare minori oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, rispetto all’anno precedente. Tale quota è stabilita annualmente in sede di Documento di programmazione economico-finanziaria (comma 3-sexies).

Nel caso che le amministrazioni locali  non si avvalgono delle centrali:

-         deve essere fornita specifica motivazione circa le ragioni tecniche e di opportunità economica di tale scelta, con obbligo di trasmissione degli atti alle sezioni regionali della Corte dei conti (comma 3-septies). In assenza di adeguata motivazione, e ferma restando ogni ulteriore eventuale pretesa erariale, dell’eventuale maggior corrispettivo – rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter – rispondono a titolo personale e solidale il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti dell’organo di approvazione e controllo delle amministrazioni (salvo che non abbiano rilevato il fatto in via preventiva) (comma 3-octies);

-         i trasferimenti erariali ordinari sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggior onere sostenuto (comma 3-novies);

-         restano preclusi, in caso di realizzazione di opere pubbliche, il finanziamento tramite l’imposta di scopo di cui all’art. 1, commi 145 e ss. della legge 296/2007[8], variazioni in aumento di aliquote di imposte e tributi propri o di compartecipazioni a tributi erariali o regionali per i cinque esercizi successivi. Per lo stesso periodo non possono prevedersi aumenti degli oneri concessori per attività edilizie e di altre tariffe locali (comma 3-decies).

 

La relazione tecnica rileva che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sono anzi finalizzate al conseguimento di risparmi della spesa pubblica, al momento non quantificabili in quanto potranno essere determinati in sede di consuntivo degli enti decentrati di spesa.

L’intervento normativo rende possibile prefigurare una riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali 30.000 circa. Gli enti territoriali di minori dimensioni potranno avvalersi della qualificazione tecnica e dell’esperienza sviluppata dalle centrali di committenza, presso le quali potranno realizzarsi risparmi derivanti dalla concentrazione della domanda, soprattutto in relazione all’acquisizione di beni e servizi standardizzati o omogenei, per i quali è possibile stimare sensibili riduzioni dei prezzi e contenimento dei costi per le amministrazioni pubbliche. In particolare la R.T. segnala come i capitolati prestazionali che dovranno predisporre le centrali di committenza devono basarsi sui prezzi medi praticati negli ultimi tre anni, ridotti del cinque per cento. Al fine di realizzare i citati risparmi, sono previste specifiche disposizioni di incentivazione al ricorso alle centrali.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che gli effetti di risparmio che potranno derivare dalla norma, verificabili solo a consuntivo, prudenzialmente non sono scontati nei saldi.

Dovrebbe peraltro essere chiarito se il venir meno, per gli enti che si avvalgono delle centrali di committenza, dell’obbligo del contributo all’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici previsto dall’art. 1, co. 67, della legge 266/2005 (comma 3-quinquies), possa incidere in misura significativa sulle risorse di cui l’Autorità dispone per l’esercizio delle sue finalità istituzionali, con conseguente possibile aumento degli stanziamenti destinati alla medesima Autorità a carico del bilancio dello Stato, quantificati annualmente in sede di legge finanziaria (Tab. C).

 

ARTICOLO 23

Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della n. 247/2007 (Protocollo welfare) prevede la delega al Governo finalizzata ad introdurre deroghe strutturali all’accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni, comunque non inferiore a 57 anni di età, fermo restando il requisito di anzianità contributiva minima di 35 anni.

Nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto al rispetto, tra gli altri, dei seguenti criteri:

-                 requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni, fermi restando un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e il vigente regime di decorrenza del pensionamento  (lettera a);

-                 lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ; lavoratori dipendenti notturni; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (lettera b);

-                 la specificazione dei criteri di concessione del beneficio in maniera coerente con il limite delle risorse di un apposito fondo, le cui disponibilità finanziarie sono pari 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013[9] (lettera f).

Con riferimento a tali deroghe, la norma prevede una clausola di salvaguardia, in forza della quale, qualora nell’ambito dell’accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie programmate, il Ministro del lavoro ne dà tempestivamente notizia al Ministro dell’economia ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni[10] (comma 3, lettera g).

Sulla base di tale delega, nella scorsa legislatura il Governo ha presentato al Parlamento uno schema di decreto legislativo che, tuttavia, non è stato emanato.

La norma, confermando le vigenti autorizzazioni di spesa[11], delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi già previsti dalla legge n. 247/2007.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

Si ricorda, tuttavia, che la relazione tecnica alla legge n. 247/2007 sottolineava, da un lato, che un non rigoroso rispetto dei flussi numerici e delle compatibilità finanziarie potrebbe recare un aumento esponenziale della spesa pensionistica, e che, dall’altro, la clausola di salvaguardia posta tra i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega (articolo 1, comma 3, lettera g), potrebbe non consentire di operare in via immediata, concreta e automatica all’interno del sistema pensionistico.

Ciò vorrebbe dire, ma la relazione tecnica non lo esplicitava completamente, che eventuali sforamenti potrebbero, stante la clausola di salvaguardia, essere compensati a carico della fiscalità generale.

In relazione a tali presupposti, lo schema di decreto di attuazione della delega[12], che non ha concluso il suo iter di approvazione, presentava una clausola di salvaguardia diversa che prevedeva meccanismi di compensazione interni al sistema pensionistico stesso.

Infatti la norma prevedeva che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto fosse emerso, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie del Fondo, sarebbe stata differita la decorrenza dei trattamenti (le cosiddette finestre), con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui alle disposizioni in esame, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

 

Al riguardo, trattandosi di una disposizione espressamente produttiva di effetti onerosi, appare opportuno che il Governo chiarisca, già in sede di definizione della norma di delega – anche alla luce delle osservazioni recate dalle relazioni tecniche prima illustrate - quali siano gli strumenti che all’atto dell’esercizio della delega garantiranno la coerenza delle risorse autorizzate rispetto al numero dei soggetti interessati al pensionamento anticipato.

 

ARTICOLO 24

Deleghe per la per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

La norma delega il Governo alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alla riorganizzazione dei seguenti Istituti:

a)      Istituto superiore di sanità;

b)     Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali;

c)      Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

d)     Istituti zooprofilattici sperimentali;

e)      Croce rossa italiana;

f)       Lega italiana per la lotta contro i tumori;

g)      Agenzia italiana del farmaco;

h)      Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

i)        Istituto per gli affari sociali;

j)        Italia Lavoro s.p.a.

La delega deve essere esercitata sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)       semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e trasformazione di Italia Lavoro s.p.a. in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o parte, dell’ Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e dell’Istituto per gli affari sociali;

b)      razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa;

c)       ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed enti e istituti vigilati;

d)      adeguamento degli statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega in esame entro un anno dalla loro entrata in vigore.

La norma dispone, inoltre, che dall’adozione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Infine, la norma rinvia a successivi regolamenti il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti nell’amministrazione centrale della salute.

Tali regolamenti dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

a)       eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b)      razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c)       limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

d)      diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo sulla riorganizzazione degli enti in esame, con particolare riferimento al trattamento economico del personale a seguito delle riorganizzazioni previste.

Ci si riferisce, ad esempio, all’incorporazione dell’ISFOL in Italia Lavoro Spa.

Chiarimenti appaiono opportuni anche per quanto riguarda l’incorporazione in Italia Lavoro Spa – ente appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni - dell’Istituto per gli affari sociali che, attualmente, non risulta fare parte del medesimo settore. Un’eventuale situazione di squilibrio finanziario di tale istituto, così come eventuali situazioni debitorie, potrebbero riflettersi quindi sui saldi riferiti al settore della P.A.

 

ARTICOLO 26

Certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo

Le norme apportano numerose modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

In particolare si provvede (comma 1, lettera a) a riformulare l’articolo 2, concernente la conclusione del procedimento, prevedendo che:

·        salvo diversa previsione[13] o fattispecie particolari, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni in luogo dei novanta attualmente previsti;

·        decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione[14] può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente;

·        il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento entro i termini prescritti.

Le norme in esame troveranno piena applicazione ad un anno dalla loro entrata in vigore. Durante detto anno saranno emanati i decreti attuativi delle singole disposizioni di cui al comma 1, lettera a (comma 3).

Si introduce nella citata legge n. 241/1990 l’articolo 2-bis (comma 1, lettera b) il quale stabilisce che:

·        le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto;

·        gli stessi soggetti corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa[15] ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

Le norme in esame troveranno piena applicazione dopo 180 giorni dalla loro entrata in vigore. Durante detto anno saranno emanati i decreti attuativi delle singole disposizioni di cui al comma 1, lettera b (comma 4).

E’, altresì, stabilito che il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato (comma 2).

Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni concernenti i risarcimenti e gli indennizzi previsti per il ritardo nella conclusione del procedimento si provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni da ultimo citate[16] anche ai fini dell’adozione di provvedimenti correttivi[17]  (comma 5).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo elementi, anche di carattere quantitativo, sul possibile impatto amministrativo della disciplina in esame, che restringe ulteriormente i tempi per il completamento del procedimento. Ciò al fine di valutare i possibili aggravi anche di carattere finanziario per le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, la disciplina recata dal nuovo articolo 2-bis appare suscettibile di determinare nuovi oneri, benché eventuali, a carico della finanza pubblica, per la corresponsione di sanzioni nonché di indennizzi e risarcimenti. Andrebbero quindi forniti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità di far fronte a tali spese – che assumono carattere obbligatorio in presenza delle condizioni previste dalla norma – corredando tali valutazioni dei dati anche di carattere quantitativo.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 5 appare di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 1 del disegno di legge A.S. 1859, recante “Misure volte alla riorganizzazione dell’azione amministrativa, nonché alla riduzione e alla certezza dei tempi dei procedimenti e relative forme di tutela” (XV legislatura), come modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera.

Il suddetto disegno di legge, nel testo presentato alla Camera (A.C. 2161) recava originariamente, all’articolo 1, comma 5, soltanto una clausola di salvaguardia degli eventuali oneri recati  dalle disposizioni sul ritardo delle amministrazioni nella conclusione del procedimento.

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera del citato disegno di legge, il rappresentante del Governo, in riposta alle richieste di chiarimenti avanzate dal relatore, aveva specificato che agli eventuali oneri derivanti dalle norme in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato da inadempimento da parte delle pubbliche amministrazioni le amministrazioni medesime avrebbero provveduto mediante le risorse iscritte nei rispettivi capitoli di bilancio destinati alle “liti, arbitraggi, risarcimenti ed oneri accessori”.

Trattandosi di capitoli considerati come “spese obbligatorie” ad eventuali insufficienze di risorse si sarebbe provveduto mediante ricorso all’apposito fondo iscritto annualmente nella legge di bilancio[18].

La Commissione bilancio ha quindi espresso un parere favorevole sul disegno di legge n. 2161, formulando alcune condizioni, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di cui una volta a premettere all’articolo 1, comma 5, del disegno di legge stesso – recante la clausola di salvaguardia – un periodo aggiuntivo che stabilisse che agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato dal ritardo della pubblica amministrazione si sarebbe provveduto nell’ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente (si veda la seduta del 14 giugno 2007).

Si segnala altresì l’opportunità di valutare l’inserimento nella disposizione in esame della previsione di limiti minimi e massimi relativi alla definizione del risarcimento.

Si ricorda in proposito che nel corso dell’esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera del citato disegno di legge n. 2161, a seguito dell’approvazione di un emendamento presentato dal Relatore presso la stessa commissione[19], è stata inserita una previsione volta a determinare i limiti minimi e massimi del risarcimento. In particolare si è stabilito che in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alle conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento, il regolamento con il quale sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione delle somme a titolo di risarcimento, avrebbe determinato la misura della somma in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.

 

ARTICOLO 27

Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche

Normativa vigente: l’art. 16, comma 5 della L. n. 241/1990, prevede - in materia di attività consultiva degli organi delle pubbliche amministrazioni - che qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo sia comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. Si rileva, inoltre, che gli artt. 41, 47 e 48 del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale – disciplinano, in termini esclusivi, l'utilizzo rispettivamente del fascicolo informatico[20], della posta elettronica e della posta elettronica certificata nell’ambito delle comunicazioni tra organi delle pubbliche amministrazioni e che, la stessa legge finanziaria 2008, all'art. 2, commi 589 e 591, prevede delle misure finalizzate all'eliminazione dell'uso della posta nello scambio dei documenti imponendo l'uso della posta elettronica certificata.

La normaapporta modifiche, tra l’altro, agli artt. 16 e 17, della L. n. 241/1990 in materia di attività consultiva e valutazioni tecniche da svolgere o rendere, nel corso del procedimento amministrativo, da parte di organi o enti a ciò preposti delle pubbliche amministrazioni. In modo particolare si dispone che i pareri obbligatori e quelli facoltativi di cui all’art. 16, comma 1, siano trasmessi con mezzi telematici alle amministrazioni richiedenti [(comma 1, lett. a)].

Si prevede, altresì, che per ogni amministrazione, il servizio di controllo interno, al fine di verificare il rispetto dei termini procedimentali, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, misuri i tempi medi di conclusione dei procedimenti e predisponga in merito un apposito rapporto annuale[21] da presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri [(comma 1, lett. b)].

 

La relazione tecnica, allegata al provvedimento, non considera la norma.

 

Nulla da osservare in merito all’introdotta modalità esclusiva di trasmissione con mezzi telematici [(comma 1, lett. a)] dei pareri da parte degli organi consultivi a quelli richiedenti, nonché alla prevista attività di verifica da parte dei servizi di controllo interno, con l’eventuale utilizzo dei sistemi di protocollo informatico [(comma 1, lett. b)], in quanto l’utilizzo di tali strumenti è già disciplinato a legislazione vigente dal codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 ed, inoltre, la legge finanziaria 2008, all'art. 2, commi 589 e 591, ha disposto alcune misure - con ascritti effetti di risparmio crescente sui saldi nel triennio 2008-2010 - al fine di implementarne la diffusione.

 

ARTICOLO 28

Conferenza dei servizi e silenzio assenso

La norma apporta modifiche, tra l’altro, agli artt. 14 ter, 19 e 20, della L. n. 241/1990 rispettivamente in materia di conferenza di servizi, dichiarazione d’inizio attività (DIA) e silenzio assenso. In modo particolare si introduce:

·        la possibilità che la conferenza dei servizi si svolga per via telematica e che alla stessa possano partecipare, senza diritto di voto, i soggetti titolari di interessi pubblici, privati, diffusi, individuali o collettivi ed i concessionari di pubblici servizi [comma 1, lett. a) e b)]

·        l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni sulla DIA e sul silenzio assenso, per gli atti e i procedimenti rilasciati o afferenti la materia della cittadinanza (comma 3);

Si prevede, infine, che dall’attuazione delle disposizione in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, gli adempimenti previsti dalla stessa siano svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente (comma 7).

 

La relazione tecnica, allegata al provvedimento, non considera la norma.

 

Nulla da osservare a riguardo, considerato che le norme non appaiono suscettibili di recare oneri e che le stesse sono, inoltre, supportate da un’espressa previsione di invarianza finanziaria.

 

ARTICOLO 30, comma 6

Delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale

La norma delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la predetta sede unificata;

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

 

Al riguardo, si segnala l’opportunità di prevedere che lo schema di decreto legislativo sia corredato di relazione tecnica e trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, al fine di verificarne gli effetti, anche in termini di risparmi di spesa.

 

 

ARTICOLO 33

Cooperazione allo sviluppo internazionale

La norma prevede che, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia, siano definite modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a)         gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dalla legge 13 marzo 2008 n. 45;

b)        gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica (comma 1).

Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite, in particolare (comma 2):

·        le modalità di approvazione degli interventi, in conformità alla legge  26 febbraio 1987, n. 49 art. 11 comma 3 e alla legge 8 agosto 1996, n. 426 art. 11 comma 1.

·        le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

·        i presupposti per il ricorso ad esperti e consulenti tecnici e giuridici;

·        le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, al fine di valutare la portata finanziaria della norma, andrebbero meglio precisate le “specifiche deroghe” alle norme di contabilità generale che potranno essere dettate dal decreto previsto dal comma 1. Inoltre, tenuto conto che la norma non è corredata di una clausola di invarianza, andrebbero forniti ulteriori elementi circa la disciplina da introdurre relativa ai presupposti per il ricorso ad esperti e consulenti e alle modalità di svolgimento delle procedure negoziate, al fine di escludere la possibilità di maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 35

Concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale

La norma apporta modifiche al D. Lgs. n. 261/1999, recante attuazione della direttiva 97/67/CE in materia di sviluppo del mercato dei servizi postali e di miglioramento del servizio.

Tra le modifiche apportate, talune riguardano i compiti dell’autorità di regolamentazione del settore postale, che il decreto legislativo n. 261 individua nel Ministero delle comunicazioni. Si prevede che l’autorità di regolamentazione adotti anche i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura del servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste, e che promuova provvedimenti per l’accesso oltre che alla rete postale pubblica, ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema del codice di avviamento postale (commi 1-3).

Viene inoltre riformulata la norma del citato decreto relativa ai reclami, “comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore”. Si dispone che le procedure per la gestione dei reclami comprendono le procedure conciliative  in sede locale nonché quelle extragiudiziali per al risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia (commi 6-7).

Viene infine estesa la disciplina in materia di reclami di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 261 ai titolari di autorizzazione generale (comma 8).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la norma mira  ad inserire nell'ordinamento nazionale, in attuazione dell'analoga previsione recata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, il principio della funzione di coesione economica sociale e territoriale riconosciuta dal legislatore comunitario al servizio postale universale e all'infrastruttura della rete postale pubblica.
L'anticipazione del recepimento rispetto al termine naturale, fissato al 31 dicembre 2010, consente di rispondere tempestivamente ed efficacemente alle esigenze dei cittadini nonché di approntare la base giuridica per eventuali provvedimenti attuativi dell'autorità di regolamentazione del settore postale.

Con particolare riferimento al comma 2, la relazione evidenzia che la norma attribuisce all'autorità di regolamentazione del settore postale, in attuazione di analoga previsione del legislatore comunitario, la facoltà di promuovere l'adozione di provvedimenti finalizzati a garantire l'accesso da parte del mercato ad elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale, rimuovendo gli ostacoli attuali alla diffusione dell'informazione quale elemento caratterizzante del mercato in esame.
 Tali elementi, consistenti principalmente in banche dati, sono elaborati e conservati dal fornitore del servizio universale, in considerazione della sua funzione pubblica, e rappresentano informazioni di interesse per diverse categorie di utenti e operatori.

 

Al riguardo, con particolare riferimento ai compiti attribuiti all’autorità pubblica di regolamentazione, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere aggravi amministrativi, con conseguenti maggiori oneri.

 

ARTICOLO 37

Territorializzazione delle procedure concorsuali

La norma sostituisce l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento del personale. E’ sostanzialmente confermato quanto già stabilito a legislazione vigente salvo prevedere che nella programmazione triennale dei fabbisogni le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti da coprire anche con riferimento alle sedi di servizio. Nelle procedure di progressione verticale è, inoltre, attribuita preferenza al personale che permane nelle sedi carenti di organico.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica in quanto le innovazioni introdotte in materia di concorsi pubblici sono finalizzate alla migliore allocazione sul territorio delle risorse acquisite tramite procedure concorsuali e dei dipendenti interessati a progressioni di carriera.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 38

Mobilità del personale

La norma puntualizza che le disposizioni in tema di mobilità[22] si applicano - anche in caso di conferimento di funzioni statali agli enti locali, di trasferimento di attività tra soggetti pubblici o di esternalizzazione - al personale ivi adibito, in caso di esubero.

Il comma 2 stabilisce che “il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in 5 anni, per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell’amministrazione si considera in posizione di esubero”.

Si presume che il rifiuto si riferisca ad una proposta di trasferimento ad altra amministrazione.

Viene introdotto l’istituto dell’assegnazione temporanea mediante modifica dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E’ stabilito, infatti, che le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni. Le disposizioni fanno salvo “quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.

 

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni sono intese al più proficuo utilizzo delle risorse umane e che non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se l’utilizzazione in forma temporanea sia consentita indipendentemente dalla volontà dell’amministrazione di provenienza. Tale chiarimento appare opportuno in quanto, in tale ipotesi, l’istituto in esame è suscettibile di determinare problemi di funzionalità per le singole amministrazioni.

Appare altresì opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzazione temporanea comporti la corresponsione al dipendente del trattamento economico dell’amministrazione di destinazione: in tale ipotesi la norma, pur avendo finalità di razionalizzazione potrebbe determinare aggravi di spesa, seppure di entità modesta, a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 39

Aspettativa

La norma stabilisce che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione non comporta oneri trattandosi di una posizione di stato giuridico per la quale non viene corrisposta la retribuzione né decorre l’anzianità di servizio.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 40

Trasparenza delle pubbliche amministrazioni

La norma obbliga le pubbliche amministrazioni a pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti e a rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che le attività previste dall’articolo in esame siano effettuate a valere sulle risorse che le singole amministrazioni già destinano all’adeguamento dei propri sistemi informativi.

 

ARTICOLO 41

Spese di funzionamento

La norma consente, alle pubbliche amministrazioni e agli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, di acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni provvedono, conseguentemente, al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è intesa a favorire l’esternalizzazione dei servizi nell’ottica della razionalizzazione delle spese di funzionamento.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 42

Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali

La norma:

- modifica le procedure mediante le quali il Governo può procedere al trasferimento delle risorse necessarie al conferimento di funzioni amministrative alle amministrazioni territoriali. Tali procedure sono attualmente disciplinate dall’articolo 7 della legge 131/2003 (Adeguamento della normativa alle modifiche del titolo V della Costituzione).

In particolare:

- viene soppressa la disposizione che prevedeva l’emanazione di disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale, finalizzati al recepimento degli accordi con le amministrazioni territoriali;

- viene soppressa la clausola di invarianza di spesa, attualmente prevista con riferimento ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali possono essere avviati i trasferimenti delle suddette risorse, mentre viene mantenuto il richiamo alla necessità di tenere conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Resta inoltre ferma la previsione che i suddetti provvedimenti siano corredati di relazione tecnica e la necessità di acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

- viene diversamente formulata la disposizione relativa alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite, eliminando il carattere facoltativo di tale esercizio e prevedendo la contestuale soppressione degli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale;

- prevede che i comuni e le province favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale: a tal fine i suddetti enti devono individuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi;

- prevede l’esercizio associato delle funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali da parte dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari al predetto livello minimo.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo andrebbe fornito un chiarimento in merito alle ragioni della soppressione della clausola di invarianza della spesa prevista dalla disciplina attualmente in vigore.

In particolare, andrebbe chiarito se da tale soppressione discenda il venir meno dell’obbligo di neutralità finanziaria per l’intero processo di riordino in esame ovvero esclusivamente della necessità di garantire l’invarianza con riguardo ai singoli provvedimenti, fermo restando il vincolo complessivo di neutralità.

Qualora quest’ultima interpretazione trovasse conferma, andrebbe considerato comunque che solo l’esame contestuale dei vari provvedimenti di attuazione renderebbe possibile una verifica preventiva del rispetto del predetto vincolo di invarianza finanziaria; diversamente, infatti, la neutralità dell’intero procedimento di riordino potrebbe essere verificata soltanto a consuntivo.

 

ARTICOLO 43

Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici

 La norma prevede che le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuino le funzioni che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati, senza generare maggiori oneri per la finanza pubblica.

E’ inoltre previsto che le amministrazioni pubbliche favoriscano ogni iniziativa volta a realizzare l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini, nell’ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio. Al personale impiegato nelle suddette iniziative sono attribuiti incentivi economici da definire in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare necessario un chiarimento sui riflessi finanziari della disposizione che prevede l’attribuzione di incentivi economici al personale impiegato nelle attività finalizzate alla fruizione degli edifici pubblici da parte dei cittadini, da definire in sede di contrattazione collettiva nell’ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione. Si osserva, infatti, che il principio della spettanza di un’indennità aggiuntiva per gli addetti al compito in esame crea un onere addizionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Ai fini della neutralità degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione andrebbe pertanto chiarito a carico di quali riduzioni di spesa, a valere sui medesimi fondi unici di amministrazione, potrà avvenire la compensazione necessaria. In assenza di tale indicazione, risulta prevedibile che l’aumento delle istanze di spesa a valere su fondi invariati nel loro ammontare possa generare squilibri di bilancio.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare, in maniera conforme alla prassi consolidata, la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, prevedendo che dal trasferimento dell’esercizio delle funzioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché - come previsto dal testo in esame - non possano derivare maggiori oneri.

Inoltre, anche alla luce del contenuto del successivo comma 5 che fa esplicito riferimento al personale delle rispettive amministrazioni, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare, in maniera conforme alla prassi consolidata, la disposizione (comma 4) che prevede che alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio, facendo riferimento anche le risorse umane e specificando che le risorse a cui si fa genericamente riferimento siano le risorse disponibili a legislazione vigente, anziché in sede di bilancio.

 

ARTICOLO 46

Riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo[23] finalizzati al riordino del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola Superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo principi e criteri direttivi, quali, tra gli altri, la ridefinizione delle missioni, delle competenze e riordino degli organi - in un quadro di efficienza, efficacia ed economicità - e la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e razionalizzazione delle suddette competenze[24] (comma1).

Si prevede, infine, che dall’attuazione delle disposizioni in esame, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, le attività previste dalla stessa siano svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

 

La relazione tecnica si limita ad enunciare le finalità della norma connesse agli aumenti di produttività dei lavoratori pubblici e di miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni che dalla stessa si attendono e a illustrare parte dei principi e dei criteri direttivi della relativa delega al Governo. La relazione tecnica ribadisce, infine, quanto previsto nell’articolato circa l’assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo si segnala che l’invarianza della spesa può essere verificata nel corso dell’esame dei singoli decreti solo a condizione che la relativa clausola sia riferita a ciascun decreto di riordino adottato nell’esercizio della delega. In caso contrario, infatti, tale invarianza potrebbe essere verificata soltanto a consuntivo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui al comma 2 specificando che la stessa si intenda riferita non tanto all’attuazione del presente articolo , ma all’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

 

ARTICOLO 48

Trasmissione di documenti per via telematica

Normativa vigente: l’articolo 27 della legge 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) prevede il sostegno, attraverso finanziamenti a carico di un apposito Fondo, di progetti di rilevanza strategica per la modernizzazione e lo sviluppo. Tali progetti sono individuati dal Ministro per l'innovazione, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione (CMSI), con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il relativo finanziamento è stato istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», con una dotazione iniziale, per il triennio 2002-2004, pari a 25,8-51,6-77,5 milioni di euro; per gli anni successivi la dotazione è stabilita nella tabella D della legge finanziaria annuale.

Il decreto del Ministro per l’innovazione 22 luglio 2005 ha determinato le finalità e la misura dell’utilizzo del predetto Fondo progetti strategici nel settore informatico. In particolare, gli allegati A e B del decreto hanno individuato i progetti di contenuto innovativo da sostenere con finanziamento pubblico: i progetti individuati nell'allegato A, del costo complessivo di 61,8 milioni di euro, venivano finanziati in parte (12,4 milioni) a valere sui fondi di pertinenza delle amministrazioni proponenti e in parte (49,4 milioni) a valere sulla disponibilità del predetto Fondo per il 2005. L’allegato A includeva fra gli interventi anche il progetto “PC alle famiglie”, con un ammontare di 10 milioni di euro per il 2005.

Le norme dispongono che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicazione legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti informatici (comma 1). Tali adempimenti possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni (comma 2).

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicazione legale (comma 4).

Al fine di garantire e facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti (comma 3).

Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 si provvede a valere su risorse finanziarie assegnate e non ancora impegnate: si tratta in particolare delle risorse destinate con decreto del Ministro per l’innovazione 22 luglio 2005, ai sensi dell’articolo 27 della legge 3/2003, al progetto “PC alle famiglie” (comma 5).

 

La relazione tecnica afferma che tale utilizzo di fondi non ancora impegnati costituisce “una riprogrammazione di risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi della medesima tipologia di competenza dello stesso Dipartimento, senza effetti sui saldi”.

 

Al riguardo, si osserva che il comma 5 indica la sussistenza di oneri, che tuttavia la relazione tecnica non provvede a quantificare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rammenta che il comma 5 prevede l’utilizzo delle risorse assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 3 del 2003, con decreto del ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto “PC alle famiglie” non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse del quale è previsto l’utilizzo ammontano, ai sensi del suddetto decreto, a 10 milioni di euro per l’anno 2005.

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se le risorse del quale è previsto l’utilizzo siano iscritte nel bilancio dello Stato o in quello della Presidenza del Consiglio, al fine di verificarne la reale sussistenza, e il conseguente possibile utilizzo, nonché l’adeguatezza rispetto agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame.

A tale proposito si osserva, infatti, che ai sensi della disciplina contabile vigente per il bilancio dello Stato, le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello al quale si riferiscono. Tale periodo di conservazione è protratto di un anno qualora gli stanziamenti in esame siano iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente.  In considerazione del fatto che i benefici per il programma PC agli studenti sono stati prorogati a tutto l’anno 2005 ai sensi dell’articolo 1, comma 206 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse del quale è previsto l’utilizzo si sarebbero potute mantenere in bilancio solo sino all’esercizio 2007.

Qualora, invece, le risorse del quale è previsto l’utilizzo siano iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio, si ricorda che  ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, il quale prevede l’istituto del c.d. “riporto”, le disponibilità non impegnate alla chiusura dell’esercizio sugli stanziamenti in conto capitale, su richiesta motivata del titolare del centro di responsabilità o di spesa, sono riportate, con decreto del Segretario generale, in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti dell’esercizio successivo. In  questa ipotesi, dovrebbe peraltro essere prevista la reiscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse del quale si prevede l’utilizzo.

Infine, sempre con riferimento alle risorse del quale è previsto l’utilizzo, si segnala che queste sarebbero disponibili limitatamente all’anno in corso a fronte di oneri, non quantificati, che, in ogni caso, non appaiono limitati al suddetto esercizio finanziario, a meno che non si tratti del finanziamento di interventi connessi all’avvio delle nuove modalità di pubblicazione degli atti.

 

ARTICOLO 49

Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale

Normativa vigente: il D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) ha previsto l’utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni,  per la gestione, l'accesso, la trasmissione e la fruibilità delle informazioni e delle comunicazioni in modalità digitale per i cittadini e per le imprese. Alle amministrazioni regionali e locali tali principi si applicano nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili. L’articolo 90 ha disposto che all'attuazione del Codice si debba provvedere nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Le norme delegano il Governo a modificare il D. Lgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Fra i princìpi e criteri direttivi indicati dal testo si segnalano:

·        la previsione di forme sanzionatorie per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del predetto Codice (lettera a);

·        l’individuazione di meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento per i progetti di innovazione (lettera b);

·        la diffusione delle migliori pratiche (best practices) tecnologiche e organizzative adottate nel campo della strumentazione informatica e della erogazione di servizi con modalità digitali (lettera d);

·        l’introduzione di norme volte a accelerare i processi di valorizzazione dei dati pubblici attraverso il project financing (lettera e);

·        l’utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti (lettera f);

·        la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni, di indicatori di performance, con l’introduzione di sanzioni per le amministrazioni inadempienti (lettera g).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire l’avviso del Governo al fine di chiarire se alle misure previste dall’articolo in esame possa essere data effettiva attuazione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di prevedere esplicitamente che all’attuazione della delega di cui al presente articolo si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 50

VOIP e sistema pubblico di connettività

Normativa vigente: l’articolo 78 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), come modificato dalla legge finanziaria 244/2007 (articolo 2, comma 591), ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino, nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni. A decorrere dal 2008 le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche (incluse le scuole e le università) sono tenute ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP. Il mancato adeguamento a tali prescrizioni comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia.

Le norme dispongono che il CNIPA, al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78 del D. Lgs. 82/2005, provveda alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, secondo le modalità previste dall’articolo 83 del Codice dell’amministrazione digitale[25] (comma 1).

All’attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto “Lotta agli sprechi” dal decreto del Ministro per l’innovazione 25 febbraio 2005 e non ancora impegnate alla data della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l’innovazione 27 ottobre 2004 (comma 2).

Al fine di accelerare la diffusione del sistema pubblico di connettività, presso le pubb1iche amministrazioni il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predispone un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011: l’adesione al predetto sistema di tutte le amministrazioni; la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi; la piena interoperabilità delle banche dati, registri e anagrafi, per incrementare la qualità e la tipologia dei servizi erogati a cittadini e imprese (comma 3).

All’attuazione del programma di cui al comma 3 sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell’informazione e non ancora programmate (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che per la realizzazione e la gestione di un nodo di interconnessione dei servizi Voip (commi 1 e 2) vengono utilizzate risorse già nella disponibilità del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e non ancora impegnate, nonché economie derivanti da interventi della medesima tipologia nel settore informatico, senza effetti sui saldi. Per l’attuazione del Programma triennale da completarsi entro il 31 dicembre 2011 (commi 3 e 4) vengono utilizzate le risorse del FAS assegnate ai programmi per lo sviluppo della società per l’informazione e non ancora programmate. Il previsto utilizzo delle risorse nell’arco temporale di 3 anni esclude un’accelerazione della spesa, evitando effetti negativi sui saldi.

 

Al riguardo, si osserva che i commi 2 e 4 indicano la sussistenza di oneri, che tuttavia la relazione tecnica non provvede a quantificare. Andrebbero pertanto acquisite informazioni  almeno di massima, in ordine all’ammontare della spesa derivante dai commi 1 e 3 (realizzazione e gestione di un nodo di interconnessione dei servizi Voip; realizzazione del programma triennale per il completamento del sistema pubblico di connettività).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rammenta che il comma 2 prevede l’utilizzo sia delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate con decreto del ministro per l’innovazione e le tecnologie 20 maggio 2005 al progetto “Lotta agli sprechi” non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sia l’utilizzazione delle economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e la tecnologia del 27 ottobre 2004.

Con riferimento alle risorse relative al Programma Lotta agli sprechi, le stesse ammontano, ai sensi dell’allegato A del citato decreto a  15 milioni per il 2005 e a 10 milioni per l’anno 2006.

Al riguardo, appare necessario, analogamente a quanto richiesto con riferimento all’articolo 48, comma 5, che il Governo chiarisca se le risorse del quale è previsto l’utilizzo siano iscritte nel bilancio dello Stato o in quello della Presidenza del Consiglio al fine di verificarne la reale sussistenza, e il conseguente possibile utilizzo, nonché l’adeguatezza rispetto agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame.

Qualora il Governo chiarisca che tali risorse sono iscritte nel bilancio dello Stato, si osserva che ai sensi della disciplina contabile vigente, come già osservato con riferimento all’articolo 48, comma 5,  le somme stanziate per l’anno 2005 non sembrano, almeno che non sia stata prevista una esplicita norma di deroga, poter essere ancora iscritte in bilancio; quelle relative all’anno 2006 possono essere state mantenute in bilancio qualora siano stati iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’anno 2004.

Con riferimento all’utilizzo delle economie derivanti dal Sistema pubblico di connettività, si segnala che non appare chiaro come possano essere utilizzate con finalità di copertura economie alle quali non sia data autonoma evidenziazione contabile in bilancio.

Qualora il Governo chiarisca in forza di quali disposizioni le risorse del quale è previsto l’utilizzo sono iscritte in bilancio, si segnala che queste sarebbero disponibili limitatamente all’anno in corso a fronte di oneri, non quantificati, che ai sensi del comma 1 sembrano relativi al triennio 2009-2011.

 

ARTICOLO 51

Riallocazione di fondi

Normativa vigente: l’articolo 2-bis del DL 115/2005 (Funzionalità della pubblica amministrazione) ha stanziato la somma complessiva di 15 milioni di euro nel 2005 per la diffusione di strumenti informatici nelle università. In particolare, la somma di 10 milioni è stata destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di PC per gli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse universitarie [articolo 2-bis, comma 1, lett. b)].  Al relativo onere si provvedeva mediante la riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge finanziaria 350/2003([26]): tale ultima autorizzazione riguardava il rifinanziamento del Fondo per i progetti strategici nel settore informatico per gli anni 2005 e 2006.

Le norme dispongono che le somme non impegnate, stanziate ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 115/2005, siano destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università (comma 1).

Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione di tali misure si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate con decreto ministeriale 15 giugno 2004 e non impegnate (comma 2).

Il testo fa riferimento, in particolare, all’articolo 27 della legge 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione): sostegno di progetti per lo sviluppo di sistemi informativi finalizzati alla crescita dell’efficienza e dell’economicità dell'azione amministrativa, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo per i progetti strategici nel settore informatico.

Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 289/2002 (ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate), non impegnate e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle medesime finalità le risorse finanziarie, stanziate per l'anno 2009 e non ancora programmate, di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 296/2006 (comma 3).

Si tratta dell’autorizzazione di spesa finalizzata al sostegno di progetti per la società dell'informazione: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede una riallocazione di risorse finanziarie già assegnate al Dipartimento per l’innovazione, per la realizzazione di progetti nel settore informatico: si tratta della riprogrammazione di risorse già nella disponibilità dei bilanci delle strutture amministrative competenti, destinate alla realizzazione di interventi della medesima tipologia. La norma, pertanto, non comporta né effetti sui saldi né nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo si segnala la necessità di verificare se l’utilizzo di risorse stanziate in precedenti esercizi sia suscettibile di determinare un impatto finanziario negativo negli anni 2008 e seguenti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva, con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, che prevede l’utilizzo delle somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 115 del 2005, si ricorda che la norma stanziava 10 milioni per l’anno 2005 come contributo per  l’acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono dell’esenzione dalle tasse e dai contributi universitari. A tale proposito, si segnala che in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo il ministro per l’innovazione e la tecnologia ha adottato il decreto ministeriale 6 dicembre 2005.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, che prevede l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, assegnate al progetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con decreto dei Ministri delle attività produttive e dell’innovazione 15 giugno 2004, si ricorda che le risorse del quale è previsto l’utilizzo stanziate ai sensi dell’articolo 1 del suddetto decreto ministeriale ammontano a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Anche in questo caso, come già osservato con riferimento all’articolo 48, comma 5, e all’articolo 50, comma 2, appare necessario che il Governo chiarisca se le risorse del quale è previsto l’utilizzo siano iscritte nel bilancio dello Stato o in quello della Presidenza del Consiglio, al fine di verificarne la reale sussistenza, e il conseguente possibile utilizzo, nonché l’adeguatezza rispetto agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame.

Infine, anche in questo caso come con riferimento agli articoli 48, comma 5 e 50, comma 2, si segnala che le risorse del quale è previsto l’utilizzo sarebbero disponibili limitatamente all’anno in corso a fronte di oneri, non quantificati che sembrano avere carattere permanente.

Per quanto concerne il comma 3, la disposizione chiarisce espressamente che le risorse di cui alle delibere del CIPE adottate ai sensi dell’articolo 61, della legge n. 289 del 2002, sono state assegnate al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie. Ciò induce a ritenere che si tratti di somme iscritte nel bilancio della presidenza del Consiglio. Anche con riferimento a tale disposizione sarebbe, comunque, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 58

Cause di risarcimento per morte o lesioni derivanti da incidenti stradali

La norma abroga l’art. 3 della L. n. 102/2006[27], che prevede che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali di lavoro[28].

 

La relazione tecnica, allegata al provvedimento, non considera la norma.

 

La relazione illustrativa afferma che la vigente applicazione del rito del lavoro alle controversie per risarcimento dei danni per morte o lesioni derivanti da incidenti stradali, non si adatta alla peculiarità delle controversie in questione, anche tenuto conto della maggior snellezza del procedimento davanti al giudice di pace, davanti al quale si celebrerà un numero sempre maggiore di controversie con tale oggetto per effetto dell’aumento della competenza per valore previsto dall’art. 52 del disegno di legge in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 59

Disposizioni concernenti l’Avvocatura di Stato

La normaprevede che l’Avvocatura Generale dello Stato possa effettuare notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della L. n. 53/1994[29], secondo quanto già previsto per gli avvocati del foro ordinario. A tal fine la stessa, e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato, si dotano di un apposito registro cronologico, conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente (commi 1, 2).

La L. n. 53/1994 prevede, tra l’altro, che l'avvocato o il procuratore legale[30] possano eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale[31], secondo le modalità previste dalla L. n. 890/1982[32], salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Si prevede, infine, che dall’attuazione della disposizione in esame, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, gli adempimenti previsti dalla stessa siano svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

 

La relazione tecnica allegata al provvedimento non considera la norma.

 

Nulla da osservare a riguardo, considerato che le norme non appaiono suscettibili di recare oneri e che le stesse, inoltre, sono supportate da un’espressa previsione d’invarianza finanziaria.

Si rileva che l’estensione delle predette modalità di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, già prevista per gli avvocati e procuratori legali del foro ordinario, all’Avvocatura Generale dello Stato (commi 1, 2), potrebbe, altresì, determinare, soprattutto per la possibilità d’utilizzo del servizio postale, dei risparmi di spesa rispetto all’impiego del tradizionale strumento di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.

 

ARTICOLO 63, comma 2

Pagamento delle spese processuali e devoluzione allo Stato di somme di denaro sequestrate

La norma dispone, tra l’altro:

·        l’abrogazione dell’art. 535, comma 2, del c.p.p che prevede che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi siano tenuti in solido al pagamento delle spese e che i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi siano obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna;

·        l’abrogazione dell’art. 262, comma 3-bis, del c.p.p. che stabilisce che dopo cinque anni dalla sentenza le somme di denaro sequestrate che non siano state confiscate o restituite sono devolute allo Stato.

Tale norma è stata introdotta dall’art. 2, comma 612 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008); il successivo comma 614 dell’art. 2, a sua volta, ha previsto che le suddette somme siano destinate agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico. Si rileva che il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato allegato alla legge finanziaria 2008 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alle norme citate.

 

La relazione tecnica, allegata al provvedimento, non considera la norma.

 

La relazione illustrativa afferma che gli interventi di cui alla norma in esame sono finalizzati a coordinare le altre disposizioni introdotte dall’art. 63 con l'attuale disciplina del codice di procedura penale. In particolare, la soppressione dell'art. 262 comma 3-bis del c.p.p ha l'obiettivo – prosegue la relazione illustrativa - di rendere coerente il codice con le nuove modalità di devoluzione allo Stato delle somme giacenti in sequestro non confiscate e non restituite, quali delineate dai nuovi commi dell'art. 205 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR n. 115 del 2002.

Ci si riferisce ai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 205[33] che prevedono che le spese relative alle prestazioni di cui all'art. 96[34] del D. Lgs. n. 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche - e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime siano recuperate in misura fissa – determinata con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione - stabilita con decreto del Ministro della giustizia[35].

In merito all'abrogazione parziale delle disposizioni dell'art. 535 del c.p.p. la relazione illustrativa afferma, infine, che la stessa si collega ai diversi criteri di quantificazione e liquidazione dei crediti erariali, presenti in altre parti del disegno di legge.

 

Al riguardo, la norma sopprime l’obbligazione solidale di cui all’art. 535, comma 2 del c.p.p., che costituisce un forma di garanzia - per lo Stato – per quanto attiene al pagamento delle spese processuali da parte dei soggetti condannati per uno stesso reato o in uno stesso giudizio penale, con possibili riflessi sul soddisfacimento del credito processuale. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

In merito, inoltre, alla norma che sottrae alla devoluzione allo Stato le somme oggetto di sequestro, appare opportuno un chiarimento circa i suoi possibili effetti sulla finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 2, comma 614 della legge finanziaria 2008 - non abrogato - le medesime somme sono destinate all’avvio e alla diffusione del processo telematico.

 

ARTICOLO 63, commi 4-6

Recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e contenimento spese di giustizia

Le norme introducono l’articolo 187-ter al regio decreto n. 1368 del 1941, recante attuazione delle disposizioni del codice di procedura civile. La nuova disposizione prevede che siano, di diritto, devolute allo Stato le somme depositate presso gli uffici postali e gli istituti di credito, in relazione a procedure esecutive, non riscosse dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui è divenuta definitiva l’ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione, ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Le somme e i valori, con i relativi interessi sono versati dal depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell’organizzazione giudiziaria.

Inoltre le norme integrano e modificano il DPR n. 115 del 2002, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. In particolare:

·        introducono il Titolo XIV-bis, in materia di registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, prevedendo che la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno debba essere richiesta entro 5 giorni dal passaggio in giudicato. La trasmissione all’ufficio finanziario per la registrazione è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale è divenuto definitivo;

·        sostituiscono l’articolo 111, disponendo che non si proceda al recupero di nessuna somma nei confronti dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio. In caso di revoca dell’ammissione si procede alla riscossione delle spese forfettizzate,  delle spese anticipate non forfettizzate , del contributo unificato e dell’imposta di registro;

·        ampliano l’ambito di applicazione della disposizione che prevede, nel codice di procedura penale, la devoluzione allo Stato, decorsi cinque anni dalla data della sentenza delle attività finanziarie sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e non ne è stata richiesta la restituzione. Tra le attività sono ricompresi i titoli al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari; la devoluzione si applica anche ai depositi giacenti a seguito di provvedimento di archiviazione ed è svincolata dal processo esecutivo e dal provvedimento giudiziario, restando affidata alla cancelleria del giudice in forme semplificate;

·         integrano l’articolo 205, introducendo, in particolare, una procedura specifica per il recupero delle spese del processo anticipate dallo Stato. In luogo dell’integrale recupero basato sull’annotazione cartacea analitica di tali spese, viene stabilita una misura forfetaria, determinata con decreto, sulla base del grado di giudizio e del tipo di procedimento. Le spese sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.   Sono recuperate integralmente le spese di pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione delle opere abusive e la riduzione in ripristino dei luoghi. Tali spese, analogamente a quelle per le intercettazioni telefoniche, sono recuperate pro quota;

·        prevedono, per la riscossione delle spese di giustizia, l’introduzione di ruoli informatizzati ed una generalizzata riduzione dei termini di riscossione

Le norme, infine, prevedono alcune modifiche al comma 367 dell’articolo 1, della legge n. 244 del 2007, che ha affidato ad una società convenzionata, di proprietà di Equitalia s.p.a., la riscossione del crediti erariali relativi alle spese di giustizia. In particolare è prevista la possibilità per l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, di procedere alla rateizzazione del pagamento dovuto, anche nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili. E’ esclusa la rateizzazione delle pene pecuniarie.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

Si segnala, peraltro, che alcune delle norme in esame, in particolare quelle riguardanti modifiche ed integrazioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ( DPR n. 115 del 2002), sono state successivamente inserite, nel corso dell’esame alla Camera, in un emendamento governativo al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 112 del 2008 (A.C. 1386). L’emendamento, non pervenuto ad approvazione, era corredato di una relazione tecnica.

Tale relazione tecnica, pur non attribuendo all’emendamento alcun effetto specifico sui saldi di finanza pubblica, precisava che le modifiche riguardanti la riscossione delle spese forfettizzate in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio sono strettamente connesse alle modifiche riguardanti il recupero in misura fissa di tutte le spese processuali penali.

Il complesso delle norme, infatti, è finalizzato a semplificare ulteriormente la procedura di quantificazione del credito, attraverso un sistema di forfetizzazione per gradi di giudizio, senza vincolo solidale tra le parti. In base alla relazione, da un lato si elimina, pertanto, un sistema macchinoso ed incompatibile con i tempi di estinzione delle pene pecuniarie e, dall’altro, il nuovo sistema consente l’acquisizione di un maggior gettito, soprattutto nei casi di processi in cui sono implicati più soggetti.

 

Al riguardo, poiché non tutte le norme risultano corredate di relazione tecnica, appare opportuno che il Governo fornisca una valutazione degli effetti finanziari dell’insieme delle disposizioni in esame.

Nonostante, infatti, alle norme – che appaiono complessivamente finalizzate a facilitare il recupero delle spese di giustizia – non siano ascritti effetti sui saldi, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione sulla base delle seguenti considerazioni:

·         l’effetto ascrivibile alla misura riguardante la forfetizzazione del recupero delle spese del processo anticipate dall’erario - suscettibile di incidere profondamente sull’ammontare delle somme recuperabili - dipenderà dalle modalità attuative assunte in sede di provvedimento applicativo;

·         la rateizzazione dei pagamenti per i debitori in difficoltà, se da un lato facilita i pagamenti, dall’altro dilata i tempi di acquisizione del gettito.

 

ARTICOLO 64

Spese di giustizia

Normativa vigente: l’articolo 205 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia[36] prevede il recupero per intero delle spese del processo anticipate dall'erario, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia. L’articolo 25 (Importo dei diritti per notificazioni) stabilisce che all'ufficiale giudiziario spetti per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.

L’articolo 243 dispone che il concessionario versi ogni mese all'Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) del distretto le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25. Tali somme sono quindi ripartite fra l'ufficiale giudiziario, l'aiutante ufficiale giudiziario e i coadiutori giudiziari.

L’articolo 1, commi 367-373, della legge 244/2007 ha introdotto una riforma in materia di spese di giustizia, prevedendo l’affidamento ad un’apposita società, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della gestione dei crediti derivanti da spese processuali e da pene pecuniarie. In tale ambito il comma 372, ha abrogato gli articoli 211 (quantificazione degli importi dovuti), 212 (invito al pagamento) e 213 (iscrizione a ruolo) del Testo unico in materia di spese di giustizia.

L’articolo 2, commi da 612 a 614, della legge 244/2007 ha disposto la devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate (e non soggette né a confisca né a restituzione), prevedendo che le risorse così ottenute siano destinate ad investimenti per il processo telematico.

 

Le norme dispongono l’abrogazione o la modifica di alcune delle disposizioni sopra richiamate.

In particolare:

·        viene abrogato l'articolo 25 (L) del Testo unico sulle spese di giustizia.

Conseguentemente all'articolo 243 (R), comma 1, del medesimo Testo unico vengono soppresse le parole «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25»;

·        viene abrogato l’articolo 1, comma 372, della legge 244/2007. Conseguentemente, gli articoli 211, 212 e 213 del medesimo Testo unico si applicano nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 244/2007;

·        viene abrogato l’articolo 2, commi da 612 a 614, della medesima legge 244/2007[37].

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari delle abrogazioni previste dalle norme in esame. In particolare andrebbe precisato:

·         quali saranno la misura e i mezzi di pagamento delle somme spettanti agli ufficiali giudiziari, attualmente disciplinate dall’articolo 25 del Testo unico (oggetto di abrogazione);

·         se l’abrogazione dell’articolo 2, commi 612-614, della legge 244/2007 (devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate) possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 66, comma 5

Modalità di conciliazione e arbitrato nel processo del lavoro

La norma prevede ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato[38].  A tal fine si stabilisce che le controversie individuali di lavoro[39] e quelle relative ai rapporti di lavoro[40] dei dipendenti pubblici possono essere proposte innanzi ad un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.  Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte. E’ definita la procedura per la definizione della controversia dinanzi al collegio. Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso ed è versato dalle parti per metà ciascuna presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, si rileva che le norme introducono nel nostro ordinamento un’ulteriore tipologia di arbitrato per la risoluzione delle controversie in materia di lavoro. Ciò premesso, pur rilevando che il ricorso a tali procedure costituisce una mera facoltà per le pubbliche amministrazioni, si osserva che il ricorso all’arbitrato è suscettibile di determinare maggiori spese rispetto a quelle che potrebbero determinarsi con il ricorso all’autorità giudiziaria. Sul punto appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi anche considerato che un recente intervento normativo[41] è volto a limitare il ricorso a procedure arbitrali in relazione alla loro onerosità.

 

ARTICOLO 70

SACE Spa

Normativa vigente. L’Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero (SACE) è stato trasformato in società per azioni (SACE spa) dall’articolo 6 del D.L. n.269/2003[42]. La società – interamente partecipata dal Ministero dell’economia - ha, principalmente, il compito di assicurare le aziende italiane che operano all’estero contro i rischi derivanti dall’attività d’impresa. Per gli impegni assicurativi concernenti i rischi non di mercato opera altresì la garanzia dello Stato.

 

La norma autorizza il Governo ad adottare decreti legislativi che prevedano:

-        la separazione tra le attività che SACE S.p.A. svolge a condizioni di mercato dall’attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato;

-        la possibilità che le due attività siano esercitate da organismi diversi;

-        la possibilità che all’organismo destinato a svolgere l’attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all’attività o all’investimento (comma 1).

E’ inoltre soppresso il secondo periodo del citato comma 6 del decreto legge n. 269/2003 relativo alle modalità di nomina dei componenti degli organi sociali (comma 2).

Viene infine precisato che all’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

 

La relazione tecnica non considera la norma. La relazione illustrativa afferma che la modifica introdotta dal comma 2 è motivata dall’eventuale privatizzazione della SACE Spa.

 

Al riguardo, al fine di verificare l’effettiva invarianza finanziaria della norma, appare opportuno acquisire chiarimenti in ordine alle possibili conseguenze per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame.

Tali riflessi potrebbero da un lato risultare positivi per la cessione di partecipazioni, dall’altro potrebbero determinare effetti negativi qualora, a seguito della prevista separazione delle attività di mercato da quelle connesse a rischi non di mercato, queste ultime fossero riclassificate nell’ambito della PA, con un eventuale impatto negativo sui conti pubblici.

 

 

ARTICOLO 72

Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria

Le norme apportano modifiche agli artt. 11 e 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, che riguardano, rispettivamente, i contenuti della legge finanziaria e la copertura finanziaria delle leggi.

Si segnalano, in particolare:

·        l’introduzione, nel contenuto proprio della legge finanziaria, della determinazione del livello massimo del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento netto della pubblica amministrazione, articolato pro quota per livelli di Governo (comma 1, lett. a) , n. 2);

·        altre modifiche apportate al contenuto proprio della legge finanziaria, disciplinato dall’art. 11, comma 3, della legge n. 468/1978, attraverso la soppressione della lett. i-ter (introduzione nella legge finanziaria di norme che comportino aumenti di spesa e riduzioni di entrate finalizzate al sostegno o al rilancio dell’economia, con esclusione di interventi di carattere localistico e microsettoriale) e della possibilità, prevista alla lett. i-bis, di introdurre anche disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio qualora si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (comma 1, lett. a), nn. 3 e 4);

·        la previsione in base alla quale la copertura finanziaria delle leggi dovrà essere determinata “con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni” (comma 1, lett. b), n. 1);

·        l’introduzione, nell’elenco delle modalità di copertura delle leggi, delle “compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa,  per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto” (comma 1, lett. b), n. 2);

Si ricorda in proposito che l’articolo 11-ter, comma 2, della legge 468/1978 ha disposto che i provvedimenti governativi che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con l’indicazione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione, delle loro fonti e di ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare. Tale obbligo è stato tradizionalmente inteso come riferito agli effetti delle norme sul saldo netto da finanziare.

La direttiva[43] del Presidente del Consiglio dei ministri del 2004 ha introdotto la c.d. “relazione tecnica standard” da allegare a tutti i provvedimenti che comportano effetti finanziari. Tale modello di relazione tecnica prevede, tra l’altro, che gli effetti finanziari siano valutati non solo in termini di saldo netto da finanziare, ma anche ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento e che, qualora vi siano differenze degli effetti stimati rispetto ai tre aggregati, siano adeguatamente esplicitate le relative motivazioni.

La necessità della valutazione degli effetti finanziari sui tre saldi trova riscontro anche nella più recente direttiva[44] del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata nel corso della XV legislatura, che, richiamando anche la precedente Direttiva del 2004, ha precisato che le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono essere idonee a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, nonché degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli impatti sui saldi di finanza pubblica. A tale scopo nella relazione tecnica va dimostrato l’equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da finanziare del bilancio statale, al fabbisogno e all’indebitamento.

Va tuttavia segnalato che tali indirizzi così come il modello standard per la predisposizione delle relazioni tecniche non hanno finora trovato una sistematica applicazione;

·        la previsione di aggiornamento della relazione tecnica all’atto del passaggio dell’esame tra i due rami del Parlamento (comma 1, lett. b), n. 3).

 

Il D.L. 112/2008 reca previsioni che risultano strettamente connesse a quelle in esame.

In particolare, per quanto attiene alla disciplina relativa alla copertura finanziaria delle leggi, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame alla Camera, l’art. 60, comma 7, del D.L. precisa che, ai fini del rispetto dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e sull’indebitamento netto della p.a., il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all’art. 11-ter della legge n. 468/1978, con specifico riferimento agli effetti delle innovazioni sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi.

Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell’adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento in ciascun settore di spesa.

Per quanto attiene alla disciplina del contenuto della legge finanziaria, l’art. 1, comma 1-bis, del D.L., introdotto in fase di conversione alla Camera, dispone che, in via sperimentale, la legge finanziaria per l’anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni attinenti al suo contenuto tipico, con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale  e localistico.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi, si rileva l’opportunità di un coordinamento delle norme in esame con i contenuti dell’art. 60, comma 7, del D.L. n. 112/2008, come modificato nel corso dell’esame parlamentare finora svolto.

Infatti, le disposizioni del comma 1, lett. b), n. 1 e n. 2, dell’articolo in esame sembrano presupporre in ogni caso un’estensione delle regole di copertura ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, laddove la norma recata dal D.L. n. 112/2008, come modificata dalla Camera, non prefigura più espressamente un obbligo in tal senso, ma individua le condizioni in presenza delle quali la relazione tecnica (o l’apposita nota) predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze dovrà recare elementi di valutazione riferiti agli effetti delle  innovazioni normative sugli andamenti tendenziali riferiti ai predetti saldi.

Si ricorda, in ogni caso che l’estensione dell’obbligo di copertura anche ai saldi di fabbisogno e di indebitamento presuppone che le garanzie previste dalla vigente normativa (legge n. 468/1978), volte ad assicurare la “verifica tecnica” degli oneri e delle relative coperture, siano conseguentemente estese alla quantificazione degli effetti delle norme sui predetti saldi: a tal fine, le relazioni tecniche, oltre ad evidenziare sempre tale impatto, dovrebbero dar conto dei relativi criteri di quantificazione, nonché dei dati e di ogni elemento utile per la verifica di tali stime.

Va inoltre considerato che, in base alla vigente normativa, l’obbligo di predisporre la relazione tecnica è disposto per i provvedimenti e gli emendamenti di iniziativa governativa, anche se sussiste la possibilità per le Commissioni parlamentari di richiedere la RT con riguardo ad iniziative legislative parlamentari. Pertanto per i progetti di legge e le iniziative emendative che non dovessero essere corredati di tale strumento, si incontrerebbero maggiori difficoltà nella identificazione dei relativi effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, ai fini della copertura richiesta dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 73

Attuazione del federalismo

La norma autorizza la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per finanziare lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, a valere sui fondi speciali di parte corrente (accantonamento relativo al Ministero della salute) e, a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica[45].

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma prevede l’utilizzo delle seguenti risorse:

·         per gli anni 2008 e 2009, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute. Si segnala che lo stesso, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità;

·         per l’anno 2010 delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008. Si ricorda che il suddetto articolo prevede la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 474 della legge finanziaria per il 2007. La disposizione prevede anche che le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione siano iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tale proposito si ricorda che l’articolo 1, comma 477 della legge finanziaria per il 2006, autorizzava per il funzionamento della Commissione la somma di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1288 del Ministero per l’economia e le finanze. Nulla da osservare quanto all’utilizzo delle suddette somme a decorrere dall’anno 2010 dal momento che l’articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 non ne prevede l’utilizzo per altre finalità.

 



[1] Si ricorda che nella seduta del 9 luglio 2008 la Presidenza della Camera ha comunicato all’Assemblea, previo conforme parere espresso in pari data dalla Commissione bilancio, che il disegno di legge in esame non reca disposizioni estranee al suo oggetto. In proposito, la proposta di parere precedentemente formulata dal presidente della Commissione bilancio (cfr. seduta del 9 luglio 2008) aveva precisato  che il disegno di legge reca un complesso di disposizioni – sia suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica sia aventi contenuto essenzialmente ordinamentale - dirette a promuovere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo.

[2] Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

[3] Con riferimento alle pene si passa dall’attuale pena della reclusione fino a tre anni e una multa fino a euro 2.065 alla reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

[4] Con riferimento alle pene si passa dalla attuale pena della reclusione fino a due anni e una multa fino a euro 2.065 alla reclusione da uno a sei anni e una multa da euro 1.000 a euro 6.000. Inoltre fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al comma precedente:

[5] La norma prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 6.000 per chiunque contraffa indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate da leggi o regolamenti comunitari o convenzioni internazionali

 

[6] Anche collegati alla possibilità di sottoporre a “speciali forme di vigilanza e protezione” le aree di localizzazione degli impianti di produzione e di stoccaggio dichiarate “di interesse strategico nazionale” [art. 15, comma 2, lett. a)].

[7] Il testo prevede l’adozione di un “Piano operativo quinquennale”, approvato dal CIPE e recante gli obiettivi specifici, le priorità, le modalità di utilizzo delle risorse e la tipologia dei soggetti esecutori.

[8] La norma richiamata attribuisce ai comuni la facoltà di istituire, con regolamento, un'imposta di scopo destinata alla parziale copertura di opere pubbliche nei settori del trasporto pubblico urbano, viario, arredo urbano, parchi e giardini, parcheggi pubblici, spazi per attività culturali, museali e biblioteche, edilizia scolastica, beni artistici e architettonici, opere di restauro.

L'imposta, dovuta per un massimo di cinque anni, è determinata applicando alla base imponibile dell'ICI l'aliquota massima dello 0,5 per mille. Con regolamento, oltre alla determinazione dell'aliquota di imposta, si determina l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie e classi reddituali. Il gettito derivante dall'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera da realizzare.

Si prevede il rimborso degli importi versati, su richiesta dei contribuenti, se l'opera non viene iniziata entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

 

[9] La copertura di tale maggiore onere è complessivamente assicurata dalle risorse allo scopo autorizzate dalla legge finanziaria 2008.

[10] In base a tale disciplina, con apposito decreto ministeriale,  accertato l’avvenuto raggiungimento del limite di spesa nell’anno, si dispone  la cessazione dell’efficacia delle norme.

[11] Articolo 2, comma 508, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

[12] Doc. n. 238/XV legislatura.

[13] Anche assunta in via amministrativa.

[14] Ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

[15] Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa sono stabiliti la misura ed il termine di corresponsione della somma.

[16] Ossia quelle recate dal nuovo articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dal comma 1, lettera b dell’articolo in esame.

[17] Di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

[18] Il rappresentante del Governo così come il Relatore presso la Commissione bilancio aveva comunque evidenziato come le disposizioni in questione non introducessero un principio del tutto innovativo per l’ordinamento in quanto già ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera f), della legge n. 59 del 1997 sono previste, in caso di mancato rispetto del termine o di mancata o ritardata adozione del provvedimento, forme di indennizzo automatico o forfetario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento.

 

[19] Emendamento 1.404 del Relatore

[20] In modo particolare, l’art. 41, comma 2-bis della norma citata, prevede, tra l’altro, tra le regole per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo informatico quelle concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività.

[21] Entro il 15 febbraio dell’anno successivo.

[22] Di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[23] Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della norma in esame, secondo modalità, criteri e principi di cui all’articolo 20 della L. n. 59/1997.

[24] Trai principi e criteri direttivi è previsto anche il raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica operanti nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica.

[25] Tale norma prevede che  il CNIPA stipuli, mediante procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, uno o più contratti-quadro con i fornitori dei servizi di connettività. Le amministrazioni quindi sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori individuati dal CNIPA.

[26]  Come rifinanziata dalla Tabella D legge finanziaria 311/2004.

[27] L. 21 febbraio 2006 n. 102, disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

[28] Di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

[29] L. 21 gennaio 1994 n. 53, facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

[30] Il termine procuratore legale, deve intendersi sostituito con il termine avvocato per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

[31] Facendo venire meno l’intermediazione necessaria dell'ufficiale giudiziario - dipendente del Ministero della giustizia - al quale il c.p.c. ed il c.p.p. attribuiscono, in termini generali, la funzione di notifica degli atti giudiziari.

[32] L. 20 novembre 1982 n. 890, notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

[33] I  due commi sono stati aggiunti dall’art. 1, comma 327 della L. n. 311/2004.

[34] L’art. 96 del D. Lgs. n. 259/2003 fa riferimento alle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.

[35] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[36] Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002.

[37] Si ricorda che il precedente articolo 63, comma 2, prevede l’abrogazione di una disposizione (articolo 262, comma 3-bis, del CPP) introdotta dall’articolo 2, comma 612, della legge 244/2007.

[38] A tal fine si sostituisce l’articolo 412-quater del codice di procedura civile.

[39] Di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile.

[40] Di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[41] Articolo 3, comma 21 della legge 244/2007 (finanziaria per il 2008).

[42] Convertito dalla legge n.326/2003.

[43] Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004.

[44] Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, lettera m).

[45] Disposta dall’articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.