Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Credito al consumo. Secondo correttivo al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 - Schema di D.Lgs. n. 486 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 173
Data: 11/07/2012
Descrittori:
CREDITO   DL 2010 0141
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

11 luglio 2012

 

n. 173

Credito al consumo.
Secondo correttivo al D.Lgs. 13 agosto 2010, n.141

Schema di D.Lgs. n. 486

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

486

Titolo

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Norma di delega

Articoli 1, commi 3 e 5, e 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)

Commissione competente

VI Commissione (Finanze)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione Bilancio (ex art. 96-ter, co. 2 Reg.) e XIV Commissione Politiche dell'Unione europea (ex art.126, co. 2 Reg.)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo n. 486 (c.d secondo correttivo) reca ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il citato decreto legislativo n. 141 del 2010, oltre a recepire la direttiva 2008/48/CE, in tema di contratti di credito ai consumatori, ha operato - in seno alla delega conferita dalla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e successive modifiche - specifiche innovazioni all'interno del Testo unico delle leggi in materia bancaria a creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché nell'ambito della disciplina speciale in materia creditizia riguardante gli operatori del settore. È stato anzitutto ricondotto all'interno del TUB, l'insieme di disposizioni speciali intervenute, nel tempo, sulla materia della trasparenza contrattuale (Titolo II del decreto legislativo n. 141 del 2010). Il Titolo III del provvedimento ha operato la prevista revisione della disciplina degli intermediari finanziari, mentre il Titolo IV ha innovato la normativa su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Accanto alle modifiche al TUB, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai citati soggetti. È stato poi compiutamente disciplinato l'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.

Un primo intervento correttivo al decreto legislativo n. 141 è stato operato dal decreto legislativo n. 218 del 2010, il quale ha riallineato e chiarito i tempi di entrata in vigore della disciplina dettata dal predetto decreto legislativo n. 141 ed ha ricondotto alla fonte legislativa parte della relativa disciplina di attuazione.

In linea generale lo schema di decreto legislativo n. 486 recepisce sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari in sede di esame dello schema di decreto legislativo n. 141 del 2010, nonché sullo schema di decreto legislativo n. 218, correttivo del decreto legislativo n. 141, ad esempio per quanto riguarda: una più incisiva disciplina sulla catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degli agenti in attività finanziaria (di cui all'articolo 128-quater del TUB).

Lo schema di decreto legislativo in esame, la cui presentazione al Parlamento è avvenuta all'esito di una fase di pubblica consultazione durata alcuni mesi, perfeziona la disciplina del credito ai consumatori, già radicalmente modificata dal decreto legislativo n. 141 del 2010.

Lo schema si compone di 31 articoli, di seguito illustrati.

L'articolo 1 corregge alcuni riferimenti erronei contenuti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141. Inoltre, con la lettera d) si integra l'articolo 125-bis del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TAEG) praticato.

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 141 del 2010.  In particolare, il comma 1 integra l'articolo 117 del TUB, prevedendo che i contratti bancari debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TAEG) praticato.  

Il comma 2, lettera a), individua nella Banca d'Italia l'Autorità preposta a dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, nell'ambito dei poteri ad essa affidati in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela. Il comma 2, lettera b), specifica che le informazioni precontrattuali da fornire per l'erogazione di credito al consumo sono gratuite, ferme restando le eccezioni di legge. Il comma 3 apporta alcune modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'articolo 144 del TUB. In luogo della sanzione pecuniaria comminata ad agenti e per l'inosservanza degli obblighi di legge, si prevede l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie sia di quelle interdittive, di cui all'articolo 128-duodecies del TUB, tra cui la sospensione e la cancellazione dell'albo.  L'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 141. Il comma 1, lettere a) e b), novellando l'articolo 107 del TUB, chiariscono che, ai fini dell'iscrizione nell'albo degli intermediari ex articolo 106 del TUB e nell'elenco degli operatori del microcredito, le forme giuridiche richieste agli enti sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

La lettera c), mediante una modifica all'articolo 108 del TUB, specifica che tra i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia rientra anche l'emanazione di disposizioni concernenti il governo societario, i sistemi di remunerazione e di incentivazione degli intermediari abilitati.

La lettera d) incide sulla definizione del perimetro del «gruppo finanziario» operata dall'articolo 109 del TUB ai fini dell'esercizio della vigilanza consolidata della Banca d'Italia; in particolare, si consente che, ai predetti fini, la società capogruppo possa essere sia un intermediario finanziario che una società finanziaria, prevedendo inoltre che all'interno del gruppo possa esservi anche una banca extracomunitaria.

Le lettere da e) a i) modificano la disciplina del microcredito di cui all'articolo 111 del TUB, specificando in primo luogo che le società a responsabilità limitata semplificata e le associazioni sono ricomprese - alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative - tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito.

La lettera g) elimina inoltre sostanzialmente la distinzione tra microcredito «per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa» (microcredito con finalità di impresa) e microcredito esercitato in via non prevalente «a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità sociale allo «scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario», prevedendo che tali attività siano prestate congiuntamente.

In ordine all'attività di credito svolte dagli enti no profit, la lettera h) consente a tali soggetti di erogare finanziamenti senza necessità di essere iscritti nell'elenco degli operatori del microcredito alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.

Le lettere da l) a t) modificano la disciplina degli altri soggetti che erogano finanziamenti (tra cui i confidi) recate dagli articolo 112 e 112-bis del TUB. In primo luogo la lettera l) esplicita che i Confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 (albo intermediari) non hanno l'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis del TUB. Inoltre la lettera m) elimina l'obbligo di iscrizione ad apposita sezione dell'elenco degli esercenti il microcredito per i soggetti diversi dalle banche che, costituiti prima della vigenza del decreto legislativo n. 141 del 2010, senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cosiddette «casse peota»). La stessa esenzione viene prevista per gli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima P.A. già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, che beneficiano di un regime specifico in materia di raccolta e di concessione di finanziamenti e di deroghe alla forma giuridica e al capitale; tale esenzione è motivata dal fatto che si tratta di un numero chiuso di soggetti e che non appare utile costituire altre tipologie di operatori. Modificando l'articolo 112-bis, recante la disciplina dell'Organismo istituito per tenere l'elenco dei confidi, la lettera n) elimina l'obbligo che tale soggetto debba costituirsi in forma di associazione, mentre la lettera o) affida al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sia l'approvazione del relativo statuto, sia la nomina di un proprio rappresentante nell'organo di controllo e la lettera p) riduce l'ammontare dei contributi posti a carico degli iscritti, ridimensionandolo dall'uno per cento dei crediti garantiti al cinque per mille delle garanzie concesse. Inoltre la lettera q) specifica che, in caso di violazioni legislative o amministrative da parte degli iscritti all'elenco tenuto dall'Organismo, il medesimo (e non più la Banca d'Italia, previa istruttoria dell'Organismo) possa irrogare sanzioni, nella forma del divieto di intraprendere nuove operazioni o dell'obbligo di ridurre le attività. La lettera r) riformula la disciplina dello scioglimento dell'Organismo che, nell'attuale formulazione dell'articolo 112-bis, comma 7, è proposto dalla Banca d'Italia, qualora vi sia grave inerzia o malfunzionamento. Per effetto delle modifiche proposte si affida esplicitamente al Ministro dell'economia e delle finanze - su proposta della Banca d'Italia - il potere di scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'Organismo, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Le lettere s) e t) specificano che spetta al MEF la disciplina dei requisiti degli organi di controllo dell'Organismo, prevedendo inoltre forme di collaborazione tra Autorità di vigilanza e Organismo per l'espletamento delle rispettive funzioni e per garantire adeguati flussi informativi. La lettera u) sostituisce l'articolo 113 del TUB, relativo all'elenco dei soggetti esercenti il microcredito, affidando anzitutto la tenuta del predetto elenco alla Banca d'Italia, cui viene anche demandata la vigilanza sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui essi sono sottoposti, affidando all'Autorità anche poteri ispettivi.

Inoltre si prevede che la creazione di un apposito organismo per il microcredito sia rimandata ad un momento successivo, subordinatamente alla presenza, in elenco, di un numero di iscritti sufficiente.  

L'articolo 4, novellando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 141, specifica, alla lettera a), che le norme sugli intermediari finanziari recate dal titolo V del TUB non trovano applicazione alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli (se diverse dalle società cessionarie) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Ciò in ragione delle modifiche operate dall'articolo 9, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 141, il quale ha tra l'altro novellato l'articolo 3, comma 3 della legge n. 130 del 1999, specificando che le società cessionarie (o i soggetti emittenti, se diversi dai cessionari) aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti devono costituirsi esclusivamente in forma di società di capitali. La lettera b) modifica invece la disciplina delle società fiduciarie, sostituendo l'articolo 199 del Testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.  In particolare il comma 2 del nuovo articolo 199 prevede che le società fiduciarie svolgenti attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari dovranno essere autorizzate ed iscritte in apposita sezione dell'albo degli intermediari finanziari se, alternativamente: sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario; hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro (il doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile per la costituzione di una SPA). Il comma 3 del nuovo articolo 199 prevede adeguati flussi informativi tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia.

L'articolo 5 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, introducendo in primo luogo, alla lettera a), alcune modifiche di coordinamento, volte a recepire la nuova prescrizione in ordine alla differita costituzione dell'Organismo del microcredito di cui all'articolo 112-bis del TUB. Inoltre, si specifica, alla lettera b), che l'esercizio dell'attività di cambiavalute sia sottoposta alla necessità di ottenere una licenza da parte della Questura, al fine di assicurare una forma di controllo su questi soggetti, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2005/60/CE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La lettera d) intende precisare che l'Organismo dei confidi si intende costituito, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, al momento quello in cui l'Organismo è in grado di avviare la gestione dell'elenco secondo le nuove norme, chiarendo quindi che tale momento non può essere identificato nella sua mera costituzione. La lettera e) prevede che la Banca d'Italia pubblichi l'elenco dei soggetti diversi dalle banche, operanti al momento di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, che senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cosiddette «casse peota»).

L'articolo 6 modifica le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 141, che ha introdotto nel TUB il Titolo VI-bis, relativo alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In primo luogo, novellando il comma 1 dell'articolo 128-quater del TUB, la lettera a) ricomprende anche Poste italiane tra i soggetti che possono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, e disciplina in modo omogeneo la distribuzione di contratti di finanziamento. La lettera b), modificando l'articolo 128-quinquies del TUB, specifica che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti, non si è più tenuti a presentare polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale prima di avere certezza dell'iscrizione; si prevede invece che essa sarà stipulata solo in un momento successivo, come condizione di efficacia dell'iscrizione stessa. La lettera c), parallelamente alla modifica recata dalla lettera b), modifica l'articolo 128-septies del TUB, prevedendo che la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale costituisca condizione per l'efficacia dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi. La lettera d) novella l'articolo 128-octies del TUB, per chiarire che i collaboratori di mediatori creditizi e di agenti in attività finanziaria non possono essere persone giuridiche, ma soltanto persone fisiche, in modo da evitare un allungamento della catena distributiva non adeguatamente presidiato e potenzialmente costoso per il consumatore. La lettera e) sostituisce l'articolo 128-decies del TUB, al fine di definire un quadro univoco dei poteri controllo sugli obblighi di trasparenza posti dal TUB a carico dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio. La lettera f), numero 1), corregge la formulazione dell'articolo 128-undecies del TUB, che disciplina l'Organismo deputato a tenere gli elenchi di mediatori ed agenti, eliminando la prescrizione secondo cui esso è ordinato in forma associativa, al fine di evitare che attraverso la menzione della forma associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni per l'attività dell'Organismo. La modifica è inoltre coerente con la modifica recata dal numero 2 della medesima lettera f) alle procedure di nomina dei componenti dell'Organismo, che coinvolgono il Ministero e la Banca d'Italia, e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella governance dell'Organismo. La lettera g), modificando in più punti l'articolo 128-duodecies del TUB, intende rivedere il sistema sanzionatorio: in particolare si stabilisce una sanzione pecuniaria per le violazioni delle norme del Titolo VI del TUB da parte dei soggetti che svolgano funzioni di amministrazione e controllo, nonché dei dipendenti e collaboratori degli intermediari.

La lettera h), sostituendo il comma 3 del'articolo 128-terdecies del TUB, ridisegna i poteri di intervento della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sull'Organismo, disciplinando le modalità di rimozione e ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo stesso, anche attraverso la nomina di un commissario.

L'articolo 7 interviene sulle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 141, al fine di operare alcune correzioni e, soprattutto, per rendere il decreto compatibile con le disposizioni in materia di servizi di pagamento. In particolare, la lettera a) precisa che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia la promozione e la conclusione, anche da parte di istituti di moneta elettronica, di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento. Parimenti, ai sensi della lettera b), l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia è estesa anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria. La lettera c) esclude l'obbligo di iscrizione negli elenchi di agenti e mediatori per l'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. La lettera d) specifica che l'obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell'INPS sussiste in relazione all'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore.

L'articolo 8, incidendo sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 141, dispone che tutti i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione negli elenchi dei mediatori e degli agenti, ivi riferiti alle persone fisiche, si applichino a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia, precisando che i requisiti di onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica.

L'articolo 9 apporta modifiche di coordinamento, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 6 dello schema agli articoli 128-quinquies e 128-septies del TUB, in materia di polizze assicurative da stipulare per l'iscrizione negli elenchi di mediatori ed agenti.  

L'articolo 10 aggiunge sette nuovi commi all'articolo 17 del decreto legislativo n. 141. I commi da 4-bis a 4-quinquies sostituiscono le previsioni, contenute nell'articolo 128-quater, comma 8, del TUB, in materia di compatibilità tra l'esercizio delle attività di agente in attività creditizia e di mediatore creditizio e quelle di agenzia di assicurazione, promotore finanziario, mediazione di assicurazione e riassicurazione, consulenza finanziaria. Il comma 4-sexies assegna all'Organismo che tiene l'elenco di agenti e mediatori il compito di promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre autorità responsabili dei controlli nei confronti di agenti e broker assicurativi, promotori e consulenti finanziari, al fine di evitare sovrapposizioni negli adempimenti richiesti agli iscritti. Ai sensi del comma 4-septies, agli organismi adibiti alla gestione degli elenchi di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario è fatta richiesta di concordare un unico modulo di formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale, al fine di evitare duplicazioni e aggravi procedurali. Il comma 4-octies chiarisce che la nozione di «collaboratore», utilizzata in diverse parti del decreto legislativo n.141 e nelle nuove norme introdotte nel TUB, si riferisce ai soggetti che operano in base ad un mandato conferito dall'intermediario preponente, ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile.

L'articolo 11 intende ridisciplinare l'istituto dei cambiavalute, inserendo a tal fine un nuovo articolo 17-bis nel corpus del decreto legislativo n. 141. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 17-bis prevede che l'attività di cambiavalute sia riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Organismo relativo ad agenti e mediatori, mentre il comma 5 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio abusivo dell'attività. Ai sensi del comma 2 l'iscrizione è subordinata ad alcuni requisiti; inoltre, con finalità antiriciclaggio, i commi 3 e 4 obbligano i cambiavalute a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica tutte le operazioni di cambio effettuate. I commi 6 e 7 attribuiscono all'Organismo il potere di irrogare sanzioni, mentre il comma 8 prevede la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze sull'Organismo.

L'articolo 12 apporta talune modifiche di coordinamento, incidendo in particolare sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 141.

L'articolo 13 incide sull'articolo 20 del decreto legislativo n. 141. In primo luogo, la lettera a) ricomprende anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all'Organismo deputato alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. La lettera b) estende l'obbligo del contributo anche ai cambiavalute, mentre la lettera c) chiarisce la natura privatistica dell'Organismo e la sua sottoposizione a norme di diritto privato.

L'articolo 14 - novellando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 141 del 2010, relativo all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi promuove - al fine di evitare sovrapposizioni di controlli da parte dell'Organismo e della Guardia di finanza - il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate.

L'articolo 15 apporta alcune modifiche di coordinamento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 141, relativo all'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'articolo 17 novella la disciplina transitoria dettata dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 141, in forza dell'esigenza di posticipare i tempi di entrata in vigore della riforma, sia con riferimento all'emanazione della normativa secondaria, sia con riferimento alla costituzione dell'Organismo relativo ad elenchi di agenti e mediatori.

L'articolo 18 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 141, il quale ha a sua volta operato numerose novelle alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007. In particolare si precisa l'ambito dei destinatari della normativa e degli obblighi del citato decreto legislativo n. 231, al fine di adeguarlo al nuovo assetto degli intermediari e degli altri operatori del settore finanziario. La lettera i) modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 231, integrando la disciplina relativa all'obbligo di astensione. Per effetto delle modifiche proposte, ove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, alle operazioni o alle prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti agli obblighi antiriciclaggio devono restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo. La lettera l), modificando l'articolo 25 decreto legislativo n. 231, esclude i cambiavalute dai soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela, ammettendo invece a tale beneficio i soggetti esercenti microcredito e ai confidi. Novellando l'articolo 40 del decreto legislativo n. 231, la lettera n) esclude dall'obbligo di invio dei dati statistici aggregati, con finalità antiriciclaggio, le società di riscossione dei tributi; sono altresì escluse le società di revisione disciplinate dal TUF. La lettera o), modificando l'articolo 42 del decreto legislativo n. 231, esplicita la procedura di segnalazione di operazioni sospette (SOS) per quei soggetti (mediatori creditizi, agenti di Istituti di pagamento comunitari e broker assicurativi) per i quali non si ritiene facile l'individuazione di intermediario cui trasmettere la SOS per un successivo inoltro all'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, ovvero il cui intermediario di riferimento non è sottoposto alla disciplina antiriciclaggio italiana. La lettera p), modificando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231, ridefinisce la disciplina antiriciclaggio in ragione delle soglie massime di utilizzo del contante fissate, da ultimo, in 1.000 euro dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011. Sono annoverati tra i soggetti autorizzati a superare la predetta soglia anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, quando prestano servizi di pagamento diversi dalla rimessa di denaro. Si eleva inoltre a 2.500 euro la predetta soglia in favore dei cambiavalute iscritti in apposito elenco. La lettera q), mediante una novella all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231, consente alla Guardia di Finanza, previa intesa con l'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia), di effettuare i controlli anche sugli istituti di pagamento e sulle fiduciarie vigilate, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione, in coerenza con quanto già previsto a legislazione vigente per altre categorie di operatori. La lettera r) inserisce un nuovo comma 5-bis nel predetto articolo 53, ai sensi del quale la mancata istituzione del punto di contatto centrale da parte di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, ovvero, ove costituito, il loro mancato utilizzo da parte degli agenti che operano per conto dei predetti soggetti, è considerato «elemento di rischio» da tenere in considerazione ai fini dell'attività di selezione e controllo da parte delle autorità preposte. Le modifiche agli articoli 55, 56, 58 e 60 del decreto legislativo n. 231 intendono, come precisa la relazione illustrativa, allineare l'impianto sanzionatorio alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 141. Le lettere da aa) a ee)apportano modifiche agli articoli 58 e 60 del decreto legislativo n. 231. In dettaglio, si prevede di innalzare la misura minima delle sanzioni applicabili per la violazione dei limiti all'uso del contante stabiliti all'articolo 49 del decreto legislativo n. 231. La lettera ff) modifica l'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 si apportano modifiche al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 109 del 2007, con la finalità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di dare attuazione alle misure di congelamento di beni disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea. Il comma 2 dell'articolo 18 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231, recante disposizioni in materia di uso del contante. In particolare, si chiarisce che costituisce violazione delle norme sui limiti all'uso del contante l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro. Inoltre, costituiscono violazione il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso.

L'articolo 19 incide sull'articolo 28 del decreto legislativo n. 141, contenente l'elenco delle norme abrogate dal medesimo decreto, recando disposizioni di coordinamento volte ad allineare i termini di attuazione della disciplina ivi recata, mentre l'articolo 20 reca modifiche formali all'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 141, relativo all'emanazione delle disposizioni attuative del decreto.

L'articolo 21 modifica la disciplina, di cui all'articolo 30-quinquies del decreto legislativo n. 141, relativa al riscontro (con i dati detenuti da organismi pubblici e privati) dei dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ai fini della prevenzione dei furti d'identità nel settore del credito al consumo. In tale ambito si specifica che i predetti dati devono essere resi disponibili a titolo gratuito, onde evitare che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati stessi, sia avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio.

Gli articoli 22 e 23 incidono, rispettivamente, sugli articoli 30-sexies e 30-septies del decreto legislativo n. 141, al fine di adeguare il testo del decreto legislativo alle modifiche apportate dalla Legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) all'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge n. 88 del 2009, che ha devoluto al titolare dell'archivio centrale informatizzato istituito per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo i contributi dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle predette frodi.

L'articolo 23 propone invece di versare all'entrata del bilancio dello Stato la quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, affinché sia riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.

L'articolo 24, novellando l'articolo 30-octies del decreto legislativo n. 141, rinvia l'invio, da parte degli aderenti al sistema, delle informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 25 reca alcune modifiche all'articolo 114-terdecies del TUB, in materia di patrimonio destinato degli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali, al fine di allineare la disciplina dei predetti istituti di pagamento alla nuova formulazione dell'articolo 53 del TUB in materia di poteri di vigilanza regolamentare, in coerenza con l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, relativa alla governance e alle politiche di remunerazione nel settore creditizio.

L'articolo 26 apporta alcune modifiche all'articolo 75, comma 3, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di eliminare la necessità dell'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze per il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

L'articolo 27 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992, in materia di conti annuali degli istituti finanziari, al fine di limitare l'applicabilità del medesimo decreto ai casi in cui la società svolga attività finanziaria, ovvero detenga, anche al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, tali quindi da farla rientrare nell'ambito della vigilanza della Banca d'Italia. Tali modifiche consentono alle holding che non detengano partecipazioni tali da configurare lo svolgimento di un'attività finanziaria di non essere soggette all'ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie.

L'articolo 28 modifica la disciplina degli agenti in attività finanziaria che svolgono l'attività cosiddetta di money transfer, imponendo a tali soggetti, alla lettera a), di conservare per dieci anni i dati del titolo di soggiorno (in luogo della copia del documento) di chi dispone il trasferimento, qualora l'ordinante sia un cittadino extracomunitario; a tal fine le lettere b) e c) adeguano al nuovo obbligo sia le modalità di conservazione dei suddetti dati, sia la loro mancata trasmissione alle autorità preposte.

L'articolo 29 integra la disciplina alla relativa alla cessione di quote di stipendio o pensione (anche con finalità di finanziamento o di adempimento di obblighi finanziari nei confronti dell'erario), contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, aggiungendovi un nuovo articolo 6-ter. Il comma 1 del nuovo articolo chiarisce, che le disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori e l'articolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012, sulla libertà di scelta della polizza assicurativa da parte del consumatore nei contratti di finanziamento, trovano applicazione alla cessione di quote di stipendio o pensione disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica. Il comma 2 reca disposizioni di coordinamento dell'attività di concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione con la normativa vigente, come novellata dalle norme proposte dallo schema di decreto. Il comma 3 demanda quindi alla Banca d'Italia il compito di dettare norme per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. Il comma 4 prevede altresì che le risultanze dei controlli svolti da Banca d'Italia e la dinamica dei costi a carico dei consumatori debbano costituire oggetto della Relazione annuale alle Camere sull'attività di vigilanza della Banca d'Italia, prevista dalla legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio).

L'articolo 30 specifica che la nuova disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007 introdotta dall'articolo 18 dello schema, la quale propone di elevare le soglie limite per l'uso del contante in favore dei cambiavalute, entri in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo. Analoga decorrenza è fissata per la norma di cui all'articolo 26, comma 4-quater del decreto legislativo n. 141 del 2010, come novellata dall'articolo 17 lettera g) dello schema, la quale implica l'immediato avviamento della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, a prescindere dall'emanazione delle relative norme attuative.

L'articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le pubbliche amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si ricorda che la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, già attuata con decreto legislativo n. 141 del 2010, è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori (articolo 1). Dai considerando della direttiva emerge che tale necessità di armonizzazione discende dalla diversità normativa riscontrata, nel corso degli anni, presso la legislazione degli Stati membri in materia di credito al consumo, nonostante il processo avviato con la direttiva 87/102/CEE. Nuove esigenze di tutela e nuove forme di credito offerte ai consumatori e da questi utilizzati hanno fatto sorgere l’esigenza di “modificare le disposizioni esistenti ed estenderne, se del caso, l’ambito di applicazione”.

Il capo I della direttiva (articoli 1-3) reca l’oggetto (di cui al citato articolo 1), l’ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte. Gli articoli da 4 a 8 della direttiva in esame si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto. In particolare, l’articolo 4 reca le informazioni di base da inserire in qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore (cd. “informazioni pubblicitarie di base”). L’articolo 5 impone che il creditore e, ove presente, l’intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cd. “informazioni precontrattuali”).

L’articolo 6 rece le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, o concessa sotto forma di scoperto. L’articolo 7 contempla alcune deroghe agli obblighi informativi, in particolare per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio.

Per quanto stabilito dall'articolo 8, inoltre, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore. Per la valutazione del merito il creditore si avvale delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un’apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell’articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio. Il capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti. L’articolo 10 si occupa delle informazioni contrattuali, ovvero gli elementi informativi da inserire nel contratto di credito; l’articolo 11 reca la disciplina informativa sul tasso debitore e sulle eventuali modifiche, da comunicare al debitore prima della loro entrata in vigore. Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto, i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, è previsto che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento, a meno di aver concordato un preavviso (articolo 13). L'articolo 14 regolamenta il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione. L'esercizio del diritto di recesso riguardo a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati (articolo 15). Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali. Se rimborsa anticipatamente il credito, ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). E' in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi. La direttiva dispone poi in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento (rispettivamente articoli 17 e 18). Il capo V (articolo 19) reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale, facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I. Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori. Si richiede che tale controllo venga esercitato da un'autorità indipendente; vengono elencati gli obblighi degli intermediari nei confronti dei creditori. Gli articoli da 22 a 24 recano le misure attuative in materia di armonizzazione e obbligatorietà della direttiva, di impianto sanzionatorio e risoluzione stragiudiziale delle controversie. L’articolo 27 fissa il termine di recepimento della direttiva al il 12 maggio 2010, giorno da cui è abrogata la vigente direttiva 87/102/CEE in materia di armonizzazione sul credito. Si prevede altresì una verifica sull'attuazione della direttiva da parte della Commissione europea (articolo 27, par. 2) da effettuarsi con cadenza quinquennale, a partire al 12 maggio 2013. Si ricorda infine che l’articolo 30 reca alcune misure transitorie: la direttiva infatti non si applica ai contratti di credito in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. Sono fatte salve alcune prescrizioni in tema di informazioni e di diritti dei consumatori, che gli Stati membri possono applicare anche ai contratti di credito di durata indeterminata, in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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