Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria - A.C. 2744 e abb. - Testo unificato - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 2744/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 142
Data: 11/04/2012
Descrittori:
AGRICOLTURA   AMBIENTE
PRODOTTI AGRICOLI     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

11 aprile 2012

 

n. 142

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria

A.C. 2744 e abb - Testo unificato

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

A.A.C. 2744 (Cenni ed altri); 3780 (Beccalossi ed altri) e 4309 (Callegari ed altri)

Titolo

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

Pareri previsti

I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La Commissione Agricoltura ha adottato nella seduta del 4 aprile scorso un nuovo testo unificato in materia di biodiversità agrari elaborato dal Comitato ristretto.

Il provvedimento consta di 18 articoli ed è volto a fornire i principi fondamentali cui devono attenersi le regioni nel regolare la materia.

 

A tal fine l’art. 1 individua tra le finalità quella di tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, promuovendo la ricerca nel settore, sostenendo attività di informazione e di educazione, nonché valorizzando le stesse varietà, anche attraverso l’integrazione nelle politiche economiche e di settore.

 

Il sistema di tutela viene articolato, secondo l’art. 2, nella Anagrafe unica della biodiversità agraria, nella rete di conservazione e sicurezza, nei repertori regionali e nei registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.

 

In base all’art. 4 il Ministro delle politiche agricole e forestali approva con proprio decreto le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, l’attuazione delle linee guida è affidata ad un Comitato le cui modalità sono disciplinate con decreto. Costituiscono azioni generali: l’individuazione, effettuata dalle regioni, la caratterizzazione, la conservazione, presso l’area di origine o nelle banche del germoplasma, e la valorizzazione.

 

La rete di conservazione, secondo l’art. 7, è costituita dalle banche del germoplasma e dagli agricoltori custodi.

L’Anagrafe unica è istituita, secondo l’art. 8, presso il Ministero delle politiche agricole.

 

Le varietà e le razze iscritte nell’Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell’Unione europea (art. 9).

 

Apposite linee guida sono adottate dal Ministro delle politiche agricole per la conservazione delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio; le regioni possono istituire, a tal fine, appositi registri ed istituire centri appositamente finalizzati a tale conservazione (art. 10).

 

Tra le finalità che devono perseguire le aree naturali protette è aggiunta la biodiversità agraria, prevedendo che in dette aree sia incentivata la coltivazione delle varietà vegetali locali e l’allevamento di razze locali (art. 11).

Al fine di evitare l’inquinamento genetico, le regioni promuovono l’utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale (art. 12).

 

La biodiversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate sarà oggetto di specifica regolamentazione attraverso un decreto del Ministro delle politiche agricole (art. 13).

 

Il Dicastero agricolo è tenuto a presentare un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia (art. 14) e a promuovere la diffusione della relativa cultura, promuovendo la Conferenza nazionale in materia. Il 20 maggio è riconosciuta la giornata della biodiversità agraria (art. 15).

 

Nell’ambito del piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) sono previsti specifici interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria; a tal fine, nell’ambito degli stanziamenti già esistenti, il Ministro delle politiche agricole finanzia progetti innovativi in materia (art. 16).

 

E’ prevista l’istituzione di un contrassegno sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà o razze locali iscritte nei repertori regionali o gravemente minacciate da erosione genetica (art. 17)

 

Infine, l’art. 18 prevede talune azioni positive per la biodiversità agraria, aventi ad oggetto il recupero di conoscenze sul patrimonio su razze e varietà locali e sui saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, lo studio sui rapporti tra biodiversità agraria e tutela della salute nonché la realizzazione di forme di filiera corta e di vendita diretta.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’impegno dell’Unione europea per la biodiversità si è tradotto in una serie di atti legislativi che sono trasversali a diverse politiche dell’Unione.

 

Nella politica ambientale, le direttive «uccelli selvatici» (la direttiva 79/409/CEE, ora sostituita dalla direttiva 2009/147/CE) e «habitat» (la direttiva 92/43/CEE) creano la rete «Natura 2000» che intende tutelare gli habitat e le specie. Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

 

Nella politica agricola, la biodiversità è fattore tenuto in considerazione in tutte le politiche di mercato ed in particolare nell'ambito del regolamento 1698/2005 sullo sviluppo rurale, che, con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, si pone l’obiettivo di migliorare, tra l’altro, l’ambiente e lo spazio rurale; la qualità della vita e la gestione delle attività economiche nelle zone rurali.

 

Per quanto concerne la gestione del territorio, il sostegno comunitario deve contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli agricoltori e i silvicoltori a gestire le terre secondo metodi compatibili con la necessità di salvaguardare i paesaggi e l’ambiente naturale nonché di proteggere e migliorare le risorse naturali. I principali elementi da prendere in considerazione comprendono la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione delle acque e del suolo e l’attenuazione dei mutamenti climatici.

Tra i filoni più significativi nei quali assume rilevanza la tutela della biodiversità per il settore agricolo si possono citare lo sviluppo dell’agricoltura biologica, il principio di coesistenza tra colture transgeniche (OGM) e colture convenzionali e biologiche, la politica a tutela della biodiversità forestale e, seppure di carattere più settoriale, l’istituzione del registro nazionale delle “varietà da conservazione”.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La strategia UE sulla biodiversità

Il 3 maggio 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione(COM(2011)244), relativa a una strategia UE sulla biodiversità fino al 2020 intesa ad aggiornare gli obiettivi UE stabiliti nel 2010 per porre fine, entro il 2020, alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici.

La strategia tiene conto dei risultati definitivi della X riunione della conferenza delle parti (CoP10) della convenzione sulla diversità biologica (CBD) svoltasi a Nagoya, in Giappone, nell’ottobre 2010, in particolare, del Piano di azione globale che stabilisce 20 obiettivi strategici ed estende la percentuale delle aree protette in tutto il mondo fino al 17% delle terreferme e al 10% degli oceani.

 

L’obiettivo chiave per il 2020 è visto anche come una tappa intermedia per realizzare la visione per il 2050, data entro la quale i capitali naturali dell’UE  saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità.

 

Al fine di ridurre le minacce incombenti sulla biodiversità entro il 2020 la strategia prevede i seguenti obiettivi prioritari:

§       incrementare il contributo dell’agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità;

§       garantire l’uso sostenibile delle risorse alieutiche;

§       combattere le specie esotiche invasive;

§       attuare integralmente le direttive habitat e uccelli;

§       preservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro servizi.

 

La biodiversità nel settore dell’agricoltura

Per il settore dell’agricoltura, la comunicazione segnala il seguente obiettivo da conseguire entro il 2020:

§       estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della Politica agricola comune (PAC), in modo da garantire la conservazione della biodiversità e apportare un miglioramento misurabile, da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dall’agricoltura o ne subiscono gli effetti e, dall’altro, all’erogazione dei servizi ecosistemici, contribuendo in tal modo a promuovere una gestione più sostenibile.

 

Tra le azioni da intraprendere la comunicazione indica l’incremento dei pagamentidiretti per i beni pubblici ambientali nella politica agricola comune dell’UE, a tal fine premiando la creazione di beni pubblici ambientali che vadano al di là dei requisiti condizionali: pascoli permanenti, coperture vegetali, rotazione delle colture, messa a riposo ecologica, Natura 2000.

Per orientare lo sviluppo rurale verso i principi della conservazione della biodiversità, la Commissione e gli Stati membri inseriranno obiettivi in tema di biodiversità nelle strategie e nei programmi di sviluppo rurale e istituiranno meccanismi per agevolare la collaborazione fra agricoltori e silvicoltori a beneficio della continuità paesaggistica, della protezione delle risorse genetiche e di altri meccanismi per la tutela della biodiversità.

La Commissione e gli Stati membri inoltre favoriranno l’avvio di misure agro-ambientali volte a sostenere la diversità genetica nell’agricoltura e a sviluppare una strategia per la conservazione di detta diversità.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409*st_affari_comunitari@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: NOTST142.doc