Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria - A.C. 2744 e abb. - Testo unificato - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 142 | ||||
Data: | 11/04/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
11 aprile 2012 |
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n. 142 |
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agrariaA.C. 2744 e abb - Testo unificatoElementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea |
Numero dell’atto |
A.A.C. 2744 (Cenni ed altri); 3780 (Beccalossi ed altri) e 4309 (Callegari ed altri) |
Titolo |
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
XIII (Agricoltura) |
Pareri previsti |
I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il provvedimento consta di 18 articoli ed è volto a fornire i principi fondamentali cui devono attenersi le regioni nel regolare la materia.
A tal fine l’art. 1 individua tra le finalità quella di tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, promuovendo la ricerca nel settore, sostenendo attività di informazione e di educazione, nonché valorizzando le stesse varietà, anche attraverso l’integrazione nelle politiche economiche e di settore.
Il sistema di tutela viene articolato, secondo l’art. 2, nella Anagrafe unica della biodiversità agraria, nella rete di conservazione e sicurezza, nei repertori regionali e nei registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.
In base all’art. 4 il Ministro delle politiche agricole e forestali approva con proprio decreto le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, l’attuazione delle linee guida è affidata ad un Comitato le cui modalità sono disciplinate con decreto. Costituiscono azioni generali: l’individuazione, effettuata dalle regioni, la caratterizzazione, la conservazione, presso l’area di origine o nelle banche del germoplasma, e la valorizzazione.
La rete di conservazione, secondo l’art. 7, è costituita dalle banche del germoplasma e dagli agricoltori custodi.
L’Anagrafe unica è istituita, secondo l’art. 8, presso il Ministero delle politiche agricole.
Le varietà e le razze iscritte nell’Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell’Unione europea (art. 9).
Apposite linee guida sono adottate dal Ministro delle politiche agricole per la conservazione delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio; le regioni possono istituire, a tal fine, appositi registri ed istituire centri appositamente finalizzati a tale conservazione (art. 10).
Tra le finalità che devono perseguire le aree naturali protette è aggiunta la biodiversità agraria, prevedendo che in dette aree sia incentivata la coltivazione delle varietà vegetali locali e l’allevamento di razze locali (art. 11).
Al fine di evitare l’inquinamento genetico, le regioni promuovono l’utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale (art. 12).
La biodiversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate sarà oggetto di specifica regolamentazione attraverso un decreto del Ministro delle politiche agricole (art. 13).
Il Dicastero
agricolo è tenuto a presentare un rapporto
annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia (art. 14) e a promuovere la diffusione
della relativa cultura, promuovendo
Nell’ambito del piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) sono previsti specifici interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria; a tal fine, nell’ambito degli stanziamenti già esistenti, il Ministro delle politiche agricole finanzia progetti innovativi in materia (art. 16).
E’ prevista l’istituzione di un contrassegno sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà o razze locali iscritte nei repertori regionali o gravemente minacciate da erosione genetica (art. 17)
Infine, l’art. 18 prevede talune azioni positive per la biodiversità agraria, aventi ad oggetto il recupero di conoscenze sul patrimonio su razze e varietà locali e sui saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, lo studio sui rapporti tra biodiversità agraria e tutela della salute nonché la realizzazione di forme di filiera corta e di vendita diretta.
L’impegno dell’Unione europea per la biodiversità si è tradotto in una serie di atti legislativi che sono trasversali a diverse politiche dell’Unione.
Nella politica ambientale, le direttive «uccelli selvatici» (la direttiva 79/409/CEE, ora sostituita dalla direttiva 2009/147/CE) e «habitat» (la direttiva 92/43/CEE) creano la rete «Natura 2000» che intende tutelare gli habitat e le specie. Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.
Nella politica agricola, la biodiversità è fattore tenuto in considerazione in tutte le politiche di mercato ed in particolare nell'ambito del regolamento 1698/2005 sullo sviluppo rurale, che, con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, si pone l’obiettivo di migliorare, tra l’altro, l’ambiente e lo spazio rurale; la qualità della vita e la gestione delle attività economiche nelle zone rurali.
Per quanto concerne la gestione del territorio, il sostegno comunitario deve contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli agricoltori e i silvicoltori a gestire le terre secondo metodi compatibili con la necessità di salvaguardare i paesaggi e l’ambiente naturale nonché di proteggere e migliorare le risorse naturali. I principali elementi da prendere in considerazione comprendono la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione delle acque e del suolo e l’attenuazione dei mutamenti climatici.
Tra i filoni più significativi nei quali assume rilevanza la tutela della biodiversità per il settore agricolo si possono citare lo sviluppo dell’agricoltura biologica, il principio di coesistenza tra colture transgeniche (OGM) e colture convenzionali e biologiche, la politica a tutela della biodiversità forestale e, seppure di carattere più settoriale, l’istituzione del registro nazionale delle “varietà da conservazione”.
La strategia UE sulla biodiversità
Il 3 maggio 2011
La strategia tiene
conto dei risultati definitivi della X riunione della conferenza delle parti
(CoP10) della convenzione sulla diversità biologica (CBD) svoltasi a Nagoya, in
Giappone, nell’ottobre
L’obiettivo chiave per il 2020 è visto anche come una tappa intermedia per realizzare la visione per il 2050, data entro la quale i capitali naturali dell’UE saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità.
Al fine di ridurre le minacce incombenti sulla biodiversità entro il 2020 la strategia prevede i seguenti obiettivi prioritari:
§ incrementare il contributo dell’agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità;
§ garantire l’uso sostenibile delle risorse alieutiche;
§ combattere le specie esotiche invasive;
§ attuare integralmente le direttive habitat e uccelli;
§ preservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro servizi.
La biodiversità nel settore dell’agricoltura
Per il settore dell’agricoltura, la comunicazione segnala il seguente obiettivo da conseguire entro il 2020:
§ estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della Politica agricola comune (PAC), in modo da garantire la conservazione della biodiversità e apportare un miglioramento misurabile, da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dall’agricoltura o ne subiscono gli effetti e, dall’altro, all’erogazione dei servizi ecosistemici, contribuendo in tal modo a promuovere una gestione più sostenibile.
Tra le azioni da intraprendere la comunicazione indica l’incremento dei pagamentidiretti per i beni pubblici ambientali nella politica agricola comune dell’UE, a tal fine premiando la creazione di beni pubblici ambientali che vadano al di là dei requisiti condizionali: pascoli permanenti, coperture vegetali, rotazione delle colture, messa a riposo ecologica, Natura 2000.
Per orientare lo
sviluppo rurale verso i principi della conservazione della biodiversità,
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
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organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST142.doc