Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Lavoro pubblico e controversie di lavoro - A.C. 14412-quater-B - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER-B/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 31
Data: 19/01/2010
Descrittori:
CONTROVERSIE DI LAVORO   PUBBLICO IMPIEGO
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
Altri riferimenti:
AS N. 1167/XVI     

 

19 gennaio 2010

 

n. 31

Lavoro pubblico e controversie di lavoro

A.C. 1441-quater-B

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 1441-quater-B

Titolo

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Sì (A.S. 1167)

Commissione competente

Commissione XI (Lavoro)

Pareri previsti

1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) (art. 73 reg.), 4ª (Difesa) (art. 73 reg.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura) (art. 73 reg. ), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Attività produttive), 12ª (Affari sociali) (art. 73 reg.), 14ª (Politiche comunitarie), Questioni regionali

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera e successivamente approvato dal Senato il 26 novembre 2009 (A.S. 1167), viene nuovamente esaminato dalla Camera in terza lettura. Nel corso dell’esame al Senato, il testo ha subito ulteriori interventi aggiuntivi e di modifica e risulta ora composto di 51 articoli rispetto ai 28 approvati dalla Camera.

Il provvedimento reca tre deleghe al Governo per:

§   l’adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti (art. 1);

§   la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, e la ridefinizione del rapporto di vigilanza (art. 2);

§   il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati (art. 24).

Inoltre l’articolo 48, modificando l’art. 1 della legge n. 247/2007, differisce al 1° gennaio 2011 il termine (scaduto il 1° gennaio 2009) per l’esercizio delle deleghe concernente la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione ed apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

 

Gli articoli 3-8 recano disposizioni in materia di lavoro sia pubblico sia privato:

 

Si prevede in particolare:

§    una nuova disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 3);

§    la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (art. 4);

§    modifiche all’apparato sanzionatorio relativo al lavoro irregolare (art. 5);

§    una nuova disciplina sugli obblighi di informazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni al momento delle assunzioni (art. 6);

§    una novella all’articolo 27 del TU sull’immigrazione che prevede l’autorizzazione, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, per i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, a svolgere l’attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione;

§    modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro. Viene inoltre riformulato il regimedi possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili (art. 8).

 

Gli articoli 9-13 recano disposizioni riguardanti i professori ed i ricercatori universitari.

 

In particolare viene previsto:

§    l’estensione ai professori di seconda fascia dell’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento, in caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni (art. 9);

§    la discussione pubblica sui titoli dei candidati, nell’ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori (art. 10);

§    la non applicazione delle quote per le assunzioni di ricercatori e professori ordinari negli istituti universitari ad ordinamento speciale (art. 11);

§    l’abrogazione di talune disposizioni della legge n. 210/1998 per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (art. 12);

§    il trasferimento di risorse finanziarie alle università statali in caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze (art. 13).

 

Gli articoli 14, 15 e 22 recano disposizioni per il personale delle pubbliche amministrazioni.

 

In particolare si prevede:

§    la mobilità in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali (art. 14);

§    l’accessibilità delle notizie concernenti lo svolgimento e la valutazione delle prestazioni lavorative ad esclusione, se non nei casi di legge, dei cd. “dati sensibili” (art. 15);

§    l'assenza di ogni forma di discriminazione e l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (art. 22).

 

Gli articoli 20, 28, 29 e 30 recano disposizioni per il personale delle Forze armate:

 

In particolare si prevede:

§    riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, nonché della tutela economica, pensionistica e previdenziale (art. 20)

§    conferimento di incarichi dirigenziali al personale del comparto sicurezza e difesa (art. 28),

§    applicazione delle disposizioni in materia di comando, già previste per forze di polizia e vigili del fuoco, al personale delle Forze armate, limitazioni alla possibilità di ricorso all’aspettativa e soppressione, per l’Arma dei carabinieri, della possibilità di avanzamento per scelta al grado di maggiore (art. 29);

§    estensione dei limiti di età minimo (17 anni) e massimo (35 anni) per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riguardo a particolari discipline sportive (art. 30).

 

Agli articoli 23, 25, 41, 42 e 47 sono previste misure di carattere previdenziale.

 

In particolare si prevede:

§    possibilità per i dirigenti medici del S.S.N. di richiedere il collocamento a riposo al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. Il limite massimo di permanenza non può comunque superare i 70 anni di età e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti (art. 23);

§    applicazione, ai fini pensionistici, delle norme concernenti il beneficio dell'accredito figurativo, o il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali, solo alle domande presentate in costanza di rapporto di lavoro, fatti salvi i trattamenti più favorevoli già liquidati, nonché i periodi per i quali sia già iniziato il pagamento degli oneri di riscatto(art. 25);

§    applicazione delle disposizioni sanzionatorie, inerenti l’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro, anche alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla apposita gestione separata INPS (art. 41);

§    modifica dei criteri di calcolo della retribuzione per i periodi figurativi ai fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31/12/2004. Il nuovo criterio si basa sull'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi (art. 42);

§    esclusione di ogni limite di durata per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità derivante da infortunio sul lavoro (art. 47).

 

Gli articoli da 32 a 34 e 40 recano disposizioni in materia di controversie di lavoro.

 

In particolare:

§    l’articolo 32 riguarda il controllo giudiziale sul rispetto delle “clausole generali” contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, la certificazione dei contratti di lavoro e le valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali;

§    l'articolo 33 modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro;

§    l’articolo 34 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione del risarcimento nei casi di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;

§    l’articolo 40 interviene in materia di conciliazione monocratica.

 

I rimanenti articoli recano disposizioni di carattere eterogeneo.

 

Tra queste si segnalano, per la loro rilevanza:

L’articolo 26 interviene in materia di permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap.

L’articolo 36 trasferisce dall’Agenzia delle entrate all’INPS il compito di determinare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e reca alcune modifiche in materia di indicazione dei redditi e di autocertificazione.

L’articolo 38 prevede l’adozione di misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati, o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

L’articolo 49 incrementa per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l’autorizzazione di spesa ai fini dell’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

L’articolo 50 reca modifiche al d.lgs. 276/2003. In particolare:

§    i commi da 1 a 6 intervengono sulla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro;

§    il comma 7 dispone sulla retribuzione dovuta nelle ipotesi di contratto di apprendistato;

§    il comma 8 esclude dall’ambito del lavoro a progetto le prestazioni meramente occasionali, di durata complessiva non superiore a 240 ore annue, svolte nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona;

§    il comma 9 ripristina nell’ordinamento la fattispecie del contratto di somministrazione lavoro (cd. staff leasing).

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’articolo 8, comma 2, in materia di orario di lavoro e riposto a bordo delle navi mercantili, prevede che la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale, attuata con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, possa derogare alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 11, in materia di orario di lavoro e riposo a bordo delle navi mercantili. In assenza di contrattazione collettiva nazionale, le deroghe possono essere stabilite da quella territoriale o aziendale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.

 

L’articolo 11 del D.lgs. 271/1999, come modificato dal d.lgs. n. 108/2005, disciplina l’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili. Il comma 2 stabilisce i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi, mentre il successivo comma 3 dispone la ripartizione tra i vari periodi delle ore di riposo tra i vari periodi. Tali disposizioni riproducono il contenuto dell’accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) e recepito con la direttiva 1999/63/CE.

L’accordo prevede, alla clausola n. 4, che il modello normale di orario di lavoro si basa in linea di massima su una durata di otto ore al giorno con un giorno di riposo per settimana e riposo nei giorni festivi. La successiva clausola 5 stabilisce che il numero massimo di ore di lavoro non deve comunque superare 14 ore su un periodo di 24 ore; e

72 ore su un periodo di 7 giorni; o il numero minimo di ore di riposo non dev'essere inferiore a 10 ore su un periodo di 24 ore; e 77 ore su un periodo di 7 giorni. La clausola 4 dispone che gli Stati membri possono introdurre procedure per autorizzare o registrare accordi collettivi che stabiliscono l'orario normale di lavoro della gente di mare sulla base di modalità che non devono essere meno favorevoli di detto modello.

In coerenza con tale disposizione il comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 271 del 1999 autorizza i contratti collettivi a derogare ai limiti sopra richiamati, purché le deroghe consentano la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.

In tal senso, la modifica proposta appare volta a consentire, alle medesime condizioni, la definizione di tali deroghe anche a livello di contrattazione territoriale o aziendale, e appare coerente con le disposizioni comunitarie

 

L’articolo 22, il quale introduce modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire maggiori pari opportunità e assenza di discriminazioni, anche attraverso l’istituzione di un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, appare coerente con la disciplina comunitaria in materia (si veda, da ultimo, la direttiva 2002/73/CE). Si segnala tuttavia che non appare chiarito l’aspetto oggetto del parere motivato inviato in materia dalla Commissione europea all’Italia (vedi paragrafo procedure di contenzioso), vale a dire se gli organismi di garanzia della parità previsti abbiano anche competenza a fornire alle persone vittime di discriminazione un’assistenza indipendente per avviare procedure per discriminazione.

 

L’articolo 50 modifica, al comma 2, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo l’obbligo dell’invio da parte delle agenzie per la somministrazioni del lavoro all’autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro. Non si interviene invece sull’obbligo di iscrizione delle agenzie in un albo nazionale e sui requisiti necessari per tale iscrizione, che sono stati oggetto di una lettera di messa in mora da parte della Commissione europea lo scorso 14 maggio 2009 per restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 49 del Trattato CE (cfr. paragrafo Procedure di contenzioso).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’articolo 24, il Consiglio dell’UE ha raggiunto il 30 novembre 2009 un accordo politico sulla proposta di direttiva di applicazione dell'accordo-quadro riveduto sul congedo parentale, concluso tra le parti sociali a livello europeo (BusinessEurope, UEAPME, CEEP e CES). La nuova direttiva sarà adottata ufficialmente nei prossimi mesi e gli Stati membri disporranno di un periodo di due anni per recepire i nuovi diritti nella loro legislazione nazionale. La nuova direttiva conferisce ad ogni genitore che lavora il diritto ad un congedo di almeno di quattro mesi (invece dei tre attuali) dopo la nascita o l'adozione di un bambino. Un mese almeno sui quattro non potrà essere trasferito all'altro genitore, vale a dire che i diritti non utilizzati saranno persi; ciò dovrebbe indurre i padri ad utilizzare il periodo di congedo.

 

Il 30 novembre 2009, il Consiglio, inoltre, ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di direttiva relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008(636).

La proposta, esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 6 maggio 2009, è volta ad estendere livelli minimi di protezione sociale a lavoratici autonome e ai coniugi che le aiutano (cosiddetti coniugi coadiuvanti). In particolare, la direttiva prevede che alle lavoratrici autonome e alle coniugi e conviventi possa essere concessa un'adeguata indennità di maternità che consenta loro interruzioni di attività per gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane.

 

 

Con riferimento all’articolo 48, il 3 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato, in vista del Consiglio europeo, la comunicazione “Un impegno comune per l’occupazione” (COM(2009)257), che propone di rafforzare la cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri e tra le parti sociali - utilizzando tutti gli strumenti comunitari disponibili, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione.

Il 15 dicembre 2009 la Commissione europea ha poi presentato il progetto di relazione comune sull’occupazione 2009/2010 (COM(2009)678). Tenuto conto dei segnali concreti che lasciano intravvedere una ripresa moderata dell'attività economica nel 2010, l'obiettivo principale dei prossimi mesi sarà quello di determinare il momento e le modalità della soppressione graduale delle misure anti-crisi, perseguendo riforme ispirate al principio della flessicurezza, miranti a combinare una maggiore flessibilità a una maggiore sicurezza sul mercato del lavoro.

Il 15 dicembre 2009 il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, nell’ambito della procedura di codecisione, taluni emendamenti alla proposta di decisione che istituisce un nuovo strumento finanziario, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, per fornire microcrediti (prestiti di valore inferiore a 25.000 euro) alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa (COM(2009)333).

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’articolo 22, la Commissione europea il 27 novembre 2008 un parere motivato per non corretto recepimento dell’articolo 8 bis della medesima direttiva 76/207/CE, introdotto dalla direttiva 2002/737CE.

Con riferimento all’articolo 50, il 14 maggio 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora nella quale segnala l’incompatibilità delle disposizioni contenute nell’art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con la libertà di prestazione dei servizi sancita dall’art. 49 del Trattato CE.


 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: NOTST031.doc