Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A.C. 746, 2690, 3491, 4251, 4273 La donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica in alcuni paesi europei e negli USA
Riferimenti:
AC N. 746/XVI     
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 31
Data: 28/06/2011
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   EUROPA
ORGANI DEL CORPO UMANO   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
USA     

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NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 31 - 28 giugno 2011[1]


 

A.C. 746, 2690, 3491, 4251, 4273

 

La donazione del corpo post mortem a fini di studio e di

ricerca scientifica in alcuni paesi europei e negli USA

 

 

In Belgio, pur non esistendo una legge che disciplini specificamente la materia, il dono del proprio corpo alla scienza appare diffuso nella prassi. Chi ha intenzione di fare tale scelta esprime la propria volontà al riguardo in un documento manoscritto, datato e firmato, da inviare a un ospedale universitario di propria scelta e di cui conservare la copia. Non essendo richiesta una forma particolare, è sufficiente che la manifestazione di volontà di lasciare il proprio corpo alla scienza sia chiara e senza equivoci. Al momento della morte, i familiari del defunto, nel comunicare alle autorità comunali il decesso, consegnano loro la copia suddetta.

L’utilizzazione del cadavere a fini di ricerca scientifica ha la durata di circa 1 anno, ma questo termine può essere prorogato in ragione dei progetti in corso e dei corpi ricevuti dal laboratorio medico; quando l’attività è stata finalmente svolta, il corpo viene sepolto o cremato a seconda della volontà espressa in vita dal defunto.

Gli ospedali universitari belgi accettano solo i corpi di persone decedute in Belgio e che non siano stati sottoposti ad autopsia.

Ulteriori informazioni sul tema sono reperibili nel documento Informations relatives au don de corps à la science.

In Francia l’inquadramento giuridico della donazione del corpo alla scienza è piuttosto scarno. Il riferimento principale è di tipo regolamentare: si tratta dell’articolo R2213-13 del Codegénéraldescollectivitésterritoriales, all’interno della sezione dedicata alla polizia funeraria. Tale articolo precisa le condizioni secondo le quali un corpo può essere accettato o meno da una facoltà di medicina o da un istituto di sanità.

Tali istituti possono accettare il corpo solo se l’interessato abbia fatto una dichiarazione scritta per intero, datata e firmata di proprio pugno. Tale dichiarazione può anche contenere l’indicazione dell’istituto al quale il corpo è donato. Una copia della dichiarazione è spedita all’istituto al quale il corpo è donato, che rilascia all’interessato una carta di donatore, che questi deve sempre portare con sé. L’esemplare della dichiarazione in possesso del defunto è consegnato all’ufficiale di stato civile al momento della dichiarazione di decesso.

L’autorizzazione è concessa in seguito alla presentazione di un certificato medico che accerti che il decesso non pone problemi medico-legali e che non sia avvenuto per una delle malattie contagiose previste dalla legge.

Il trasporto del corpo è assicurato a spese dell’istituto di medicina.

Vi è inoltre da ricordare la possibilità di prelievi d’organi per fini scientifici. Infatti, ai sensi dell’articolo L1232-1 del Code de la santé publique, modificato dalla legge n. 2004-800 del 6 agosto 2004 relativa alla bioetica, il prelievo di organi su una persona, la cui morte sia stata debitamente documentata, può essere effettuata, sia a fini terapeutici, sia scientifici.

La condizione necessaria è che la persona, in vita, non abbia espresso un rifiuto nei riguardi del prelievo di organi. Tale rifiuto può essere espresso in qualsiasi modo, in particolare tramite l’iscrizione in un apposito registro nazionale automatizzato. Il rifiuto è revocabile in ogni momento.

Nel caso in cui il medico ignori la volontà del defunto nei confronti della donazione, deve cercare di raccogliere presso le persone prossime a questi, l’eventuale opposizione alla donazione di organi, in qualunque modo essa sia stata espressa. Il medico deve inoltre informare tali persone della finalità dei prelievi.

In caso di minori (o di maggiorenni sotto tutela) per il prelievo è necessario il consenso scritto dei titolari della potestà genitoriale o del tutore (articolo L1232-2).

I prelievi a fini scientifici possono essere praticati solo nell’ambito di protocolli trasmessi, prima dell’effettuazione dei prelievi, all’Agenzia della biomedicina (articolo L1232-3).

Non vi è alcuna previsione normativa circa i tempi di utilizzo di un cadavere a fini scientifici. In ogni caso, una volta terminata l’attività di ricerca, il corpo viene sepolto o cremato a seconda della volontà espressa in vita dal defunto. In particolare a Parigi, ma più in generale in buona parte del paese, il corpo è cremato in forma anonima, sebbene, limitatamente ad alcuni centri medici, da qualche tempo sia possibile per i familiari richiedere la restituzione delle ceneri del proprio congiunto.

Nel Regno Unito il recente Human Tissue Act 2004 autorizza l’utilizzazione del cadavere o di sue parti – purché il soggetto abbia espresso il consenso in vita - per gli scopi espressamente elencati nel primo allegato (Schedule 1) fra cui la ricerca di “dati scientifici o medici concernenti una persona vivente o deceduta che possano essere rilevanti per qualsiasi altra persona (inclusa una persona ancora non nata)”.

Secondo quanto disposto dall’art. 5 del regolamento The Human Tissue Act 2004 (Commencement No. 5 and Transitional Provisions) Order 2006 (S.I. 2006/1997),l’uso (dissezione) di un cadavere a fini di ricerca scientifica non può superare il limite di tre anni. I familiari, se lo desiderano, possono richiedere la restituzione del corpo del proprio congiunto, ma la normativa non impone alcun obbligo al riguardo.

Anche in Spagna esiste la possibilità di donare il proprio corpo per fini di studio e di ricerca post-mortem.

Ciò avviene mediante un “atto di donazione” del corpo, con relativo rilascio di una “tessera da donatore”, da effettuarsi presso le università, in particolare nelle facoltà di medicina, che offrono tale servizio; in alcuni casi è sufficiente compilare un apposito formulario, firmarlo ed inviarlo per posta, mentre altre università richiedono la presenza in loco del donatore, con aggiunta di due testimoni.

Dopo il decesso del donatore sono le stesse facoltà di medicina ad occuparsi del trasporto del cadavere e della sua conservazione e utilizzazione successiva, ai fini dello studio e della ricerca scientifica. Generalmente il limite massimo di utilizzazione è di quattro anni, dopodiché si passa alla cremazione del cadavere.

Nella legislazione spagnola non vi sono norme specifiche che disciplinano la donazione del proprio corpo a tale scopo, così come avviene, invece, per la donazione ai fini del trapianto di organi.

In alcuni casi, come base legale per la pratica della donazione sopra esposta, è citato ilDecreto 2263/1974, del 20 luglio 1974, di approvazione del Regolamento di Polizia Sanitaria Mortuaria, che ha lasciato espressamente in vigore le disposizioni amministrative contenute in una Ordinanza del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 1932 sul deposito dei cadaveri, secondo le quali, dopo la registrazione della morte e l’inoltro della richiesta di sepoltura, si apre un intervallo di tempo durante il quale è possibile utilizzare un cadavere a fini di studio.

In altri casi si fa riferimento alla Legge 29/1980, del 21 giugno 1980, sulle autopsie cliniche ed al suo regolamento attuativo (Real Decreto 2230/1982, del 18 giugno 1982). Le disposizioni ivi contenute prevedono infatti che, presso gli ospedali debitamente attrezzati ed autorizzati allo scopo, i pazienti deceduti che non abbiano manifestato precedentemente la propria opposizione, sia personalmente sia attraverso il coniuge o altri familiari del primo grado di parentela, possano essere sottoposti ad uno studio autoptico, purché non ne derivi la manifesta sfigurazione del cadavere, per la quale si renderebbe necessaria un’espressa autorizzazione in tal senso. La legislazione sulle autopsie prevede però che, una volta terminato l’esame clinico, i familiari possano di nuovo disporre del cadavere del congiunto (art. 6, comma 7, del Real Decreto), diversamente dalle modalità – sopra richiamate - seguite presso le facoltà universitarie di medicina.

Un’evoluzione giuridica favorevole sembra invece essere consentita dalla recente normativa sull’autonomia del paziente e sui diritti ed obblighi in materia di informazione e documentazione clinica, approvata con la Legge 41/2002, del 14 novembre 2002. L’articolo 11, in particolare, ha introdotto le “istruzioni preventive” (instrucciones previas), mediante le quali una persona maggiore di età può manifestare anticipatamente le proprie volontà in un documento scritto, con riferimento a situazioni nella quali non sia più in grado di potersi esprimere, in merito a trattamenti sanitari futuri oppure, in caso di morte, con riguardo alla “destinazione del proprio corpo o dei suoi organi”. In seguito alcune Comunità autonome spagnole hanno approvato leggi specifiche sia sui diritti dei pazienti, in generale, sia sulle istruzioni preventive, in particolare.

I Paesi baschi, ad esempio, hanno approvato la Legge 7/2002, del 12 dicembre 2002, sulle “volontà anticipate” (voluntades anticipadas) in ambito sanitario indicando, tra le previsioni legate alla fine della vita, “la donazione di organi o del proprio corpo, le autopsie cliniche o simili”.

I casi più espliciti, al momento, sono però costituiti dalla precedente Legge forale 11/2002, del 6 maggio 2002, approvata dalla Navarra e dalla Legge 1/2003, del 28 gennaio 2003, approvata dalla Comunità Valenciana, entrambe in materia di diritti del paziente. In tutte e due le leggi è infatti prevista, nell’ambito dell’espressione delle “volontà anticipate”, la donazione dei propri organi “con finalità terapeutica, docente o di studio”.

Negli Stati Uniti d’America la donazione del cadavere a scopo di dissezione nelle scuole di medicina risale al 1968 con l’approvazione dell’Uniform Anatomical Gift Act (AGA), regolante altresì la donazione degli organi a scopo di trapianto, che ha rappresentato la prima legge federale in merito alla donazione di organi e tessuti, ideata nel tentativo di uniformare le legislazioni vigenti nei vari Stati ed incoraggiare le persone a fare un anatomical gift.

La legge elenca le persone autorizzate a compiere una simile donazione, tra le quali sono inclusi i congiunti più prossimi del donatore, qualora, per qualche motivo, non vi sia stato un esplicito consenso da parte di quest’ultimo alla donazione del proprio corpo dopo la morte. La legge definisce, inoltre, i beneficiari della donazione e le modalità con le quali la donazione debba essere eseguita, precisando altresì che il beneficiario della donazione ha facoltà di accettare o meno il gift e che il medico che attesta il decesso non può essere lo stesso medico beneficiario della donazione; la legge stabilisce, infine, che le violazioni alla suddetta legge non sono punite né in sede penale, né in sede civile se commesse in buonafede (“good faith”) e che l’attuazione della legge è soggetta alle leggi dei singoli Stati.

L’AGA è stato successivamente modificato nel 1987 al fine di rendere le procedure più semplici ed efficaci, ma senza modificarne la sostanza.

Infine nel luglio del 2006 è stata effettuata un’ulteriore revisione del testo normativo allo scopo di preservare il diritto delle persone vicine al deceduto (che in vita non aveva espresso alcuna preferenza al riguardo) di donare l’altrui corpo dopo la morte, e al tempo stesso preservare, anche dopo la morte, il diritto di chi in vita aveva deciso di non donare il proprio corpo. Le novità di maggior rilievo consistono in due aggiunte alla sezione 11 della legge: in primo luogo si stabilisce una priorità per il trapianto o la terapia, rispetto alla ricerca o allo scopo didattico, quando la donazione è concessa per tutti e quattro i fini suddetti; in secondo luogo, si specifica che il donatore può scegliere di donare anche solo una parte specifica (occhi, tessuti, organi) e non tutto il proprio corpo e può decidere il destinatario. Viceversa, qualora non sia stata designata alcuna persona, la donazione viene effettuata nei confronti di organizzazioni specifiche operanti nel campo dei trapianti, delle terapie, della ricerca o dell’istruzione.

Si riporta, a titolo di esempio, il link al testo delle disposizioni legislative dello Stato della California, di applicazione dell’Uniform Anatomical Gift Act federale:

California Uniform Anatomical Gift Act (Health and Safety Code, sec. 7150-7151.40).

 

 

 

 

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[1] La presente nota aggiorna la NIS 2005/9, con l’aggiunta di un paragrafo relativo agli Stati Uniti d’America.

 

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