Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||
Titolo: | A.C. 746, 2690, 3491, 4251, 4273 La donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica in alcuni paesi europei e negli USA | ||||||
Riferimenti: |
| ||||||
Serie: | Note informative sintetiche Numero: 31 | ||||||
Data: | 28/06/2011 | ||||||
Descrittori: |
|
N. 31 -
A.C. 746, 2690, 3491, 4251, 4273
La donazione del corpo post mortem a fini di studio e di
ricerca scientifica in alcuni paesi europei e negli USA
In Belgio, pur non esistendo una legge che disciplini specificamente la materia, il dono del proprio corpo alla scienza appare diffuso nella prassi. Chi ha intenzione di fare tale scelta esprime la propria volontà al riguardo in un documento manoscritto, datato e firmato, da inviare a un ospedale universitario di propria scelta e di cui conservare la copia. Non essendo richiesta una forma particolare, è sufficiente che la manifestazione di volontà di lasciare il proprio corpo alla scienza sia chiara e senza equivoci. Al momento della morte, i familiari del defunto, nel comunicare alle autorità comunali il decesso, consegnano loro la copia suddetta.
L’utilizzazione del cadavere a fini di ricerca scientifica ha la durata di circa 1 anno, ma questo termine può essere prorogato in ragione dei progetti in corso e dei corpi ricevuti dal laboratorio medico; quando l’attività è stata finalmente svolta, il corpo viene sepolto o cremato a seconda della volontà espressa in vita dal defunto.
Gli ospedali universitari belgi accettano solo i corpi di persone decedute in Belgio e che non siano stati sottoposti ad autopsia.
Ulteriori informazioni sul tema sono reperibili nel documento Informations relatives au don de corps à la science.
In Francia l’inquadramento giuridico della donazione del corpo alla scienza è piuttosto scarno. Il riferimento principale è di tipo regolamentare: si tratta dell’articolo R2213-13 del Codegénéraldescollectivitésterritoriales, all’interno della sezione dedicata alla polizia funeraria. Tale articolo precisa le condizioni secondo le quali un corpo può essere accettato o meno da una facoltà di medicina o da un istituto di sanità.
Tali istituti possono accettare il corpo solo se l’interessato abbia fatto una dichiarazione scritta per intero, datata e firmata di proprio pugno. Tale dichiarazione può anche contenere l’indicazione dell’istituto al quale il corpo è donato. Una copia della dichiarazione è spedita all’istituto al quale il corpo è donato, che rilascia all’interessato una carta di donatore, che questi deve sempre portare con sé. L’esemplare della dichiarazione in possesso del defunto è consegnato all’ufficiale di stato civile al momento della dichiarazione di decesso.
L’autorizzazione è concessa in seguito alla presentazione di un certificato medico che accerti che il decesso non pone problemi medico-legali e che non sia avvenuto per una delle malattie contagiose previste dalla legge.
Il trasporto del corpo è assicurato a spese dell’istituto di medicina.
Vi è inoltre da
ricordare la possibilità di prelievi d’organi per fini scientifici. Infatti, ai
sensi dell’articolo L1232-1
del Code de la santé publique,
modificato dalla legge n.
La condizione necessaria è che la persona, in vita, non abbia espresso un rifiuto nei riguardi del prelievo di organi. Tale rifiuto può essere espresso in qualsiasi modo, in particolare tramite l’iscrizione in un apposito registro nazionale automatizzato. Il rifiuto è revocabile in ogni momento.
Nel caso in cui il medico ignori la volontà del defunto nei confronti della donazione, deve cercare di raccogliere presso le persone prossime a questi, l’eventuale opposizione alla donazione di organi, in qualunque modo essa sia stata espressa. Il medico deve inoltre informare tali persone della finalità dei prelievi.
In caso di minori (o di maggiorenni sotto tutela) per il prelievo è necessario il consenso scritto dei titolari della potestà genitoriale o del tutore (articolo L1232-2).
I prelievi a fini scientifici possono essere praticati solo nell’ambito di protocolli trasmessi, prima dell’effettuazione dei prelievi, all’Agenzia della biomedicina (articolo L1232-3).
Non vi è alcuna previsione normativa circa i tempi di utilizzo di un cadavere a fini scientifici. In ogni caso, una volta terminata l’attività di ricerca, il corpo viene sepolto o cremato a seconda della volontà espressa in vita dal defunto. In particolare a Parigi, ma più in generale in buona parte del paese, il corpo è cremato in forma anonima, sebbene, limitatamente ad alcuni centri medici, da qualche tempo sia possibile per i familiari richiedere la restituzione delle ceneri del proprio congiunto.
Nel Regno Unito il recente Human Tissue Act 2004 autorizza l’utilizzazione del cadavere o di sue parti – purché il soggetto abbia espresso il consenso in vita - per gli scopi espressamente elencati nel primo allegato (Schedule 1) fra cui la ricerca di “dati scientifici o medici concernenti una persona vivente o deceduta che possano essere rilevanti per qualsiasi altra persona (inclusa una persona ancora non nata)”.
Secondo quanto disposto dall’art. 5 del regolamento The Human Tissue Act 2004 (Commencement No. 5 and Transitional Provisions) Order 2006 (S.I. 2006/1997),l’uso (dissezione) di un cadavere a fini di ricerca scientifica non può superare il limite di tre anni. I familiari, se lo desiderano, possono richiedere la restituzione del corpo del proprio congiunto, ma la normativa non impone alcun obbligo al riguardo.
Anche in Spagna esiste la possibilità di donare il proprio corpo per fini di studio e di ricerca post-mortem.
Ciò avviene mediante un “atto di donazione” del corpo, con relativo rilascio di una “tessera da donatore”, da effettuarsi presso le università, in particolare nelle facoltà di medicina, che offrono tale servizio; in alcuni casi è sufficiente compilare un apposito formulario, firmarlo ed inviarlo per posta, mentre altre università richiedono la presenza in loco del donatore, con aggiunta di due testimoni.
Dopo il decesso del donatore sono le stesse facoltà di medicina ad occuparsi del trasporto del cadavere e della sua conservazione e utilizzazione successiva, ai fini dello studio e della ricerca scientifica. Generalmente il limite massimo di utilizzazione è di quattro anni, dopodiché si passa alla cremazione del cadavere.
Nella legislazione spagnola non vi sono norme specifiche che disciplinano la donazione del proprio corpo a tale scopo, così come avviene, invece, per la donazione ai fini del trapianto di organi.
In alcuni casi,
come base legale per la pratica della donazione sopra esposta, è citato ilDecreto
2263/1974, del
In altri casi si
fa riferimento alla Legge
29/1980, del
Un’evoluzione
giuridica favorevole sembra invece essere consentita dalla recente normativa
sull’autonomia del paziente e sui diritti ed obblighi in materia di
informazione e documentazione clinica, approvata con
I Paesi baschi,
ad esempio, hanno approvato
I casi più espliciti, al momento, sono però costituiti dalla
precedente Legge
forale 11/2002, del
Negli Stati Uniti d’America la donazione del cadavere a scopo di dissezione nelle scuole di medicina risale al 1968 con l’approvazione dell’Uniform Anatomical Gift Act (AGA), regolante altresì la donazione degli organi a scopo di trapianto, che ha rappresentato la prima legge federale in merito alla donazione di organi e tessuti, ideata nel tentativo di uniformare le legislazioni vigenti nei vari Stati ed incoraggiare le persone a fare un anatomical gift.
La legge elenca le persone autorizzate a compiere una simile donazione, tra le quali sono inclusi i congiunti più prossimi del donatore, qualora, per qualche motivo, non vi sia stato un esplicito consenso da parte di quest’ultimo alla donazione del proprio corpo dopo la morte. La legge definisce, inoltre, i beneficiari della donazione e le modalità con le quali la donazione debba essere eseguita, precisando altresì che il beneficiario della donazione ha facoltà di accettare o meno il gift e che il medico che attesta il decesso non può essere lo stesso medico beneficiario della donazione; la legge stabilisce, infine, che le violazioni alla suddetta legge non sono punite né in sede penale, né in sede civile se commesse in buonafede (“good faith”) e che l’attuazione della legge è soggetta alle leggi dei singoli Stati.
L’AGA è stato successivamente modificato nel 1987 al fine di rendere le procedure più semplici ed efficaci, ma senza modificarne la sostanza.
Infine nel luglio del 2006 è stata effettuata un’ulteriore revisione del testo normativo allo scopo di preservare il diritto delle persone vicine al deceduto (che in vita non aveva espresso alcuna preferenza al riguardo) di donare l’altrui corpo dopo la morte, e al tempo stesso preservare, anche dopo la morte, il diritto di chi in vita aveva deciso di non donare il proprio corpo. Le novità di maggior rilievo consistono in due aggiunte alla sezione 11 della legge: in primo luogo si stabilisce una priorità per il trapianto o la terapia, rispetto alla ricerca o allo scopo didattico, quando la donazione è concessa per tutti e quattro i fini suddetti; in secondo luogo, si specifica che il donatore può scegliere di donare anche solo una parte specifica (occhi, tessuti, organi) e non tutto il proprio corpo e può decidere il destinatario. Viceversa, qualora non sia stata designata alcuna persona, la donazione viene effettuata nei confronti di organizzazioni specifiche operanti nel campo dei trapianti, delle terapie, della ricerca o dell’istruzione.
Si riporta, a titolo di esempio, il link al testo delle disposizioni legislative dello Stato della California, di applicazione dell’Uniform Anatomical Gift Act federale:
SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06/6760. 2278 – 3242; mail: LS_segreteria@camera.it
[1] La presente nota aggiorna
Le note informative della Camera dei deputati sono
destinate alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e
dei parlamentari.