Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||
Titolo: | A.C. 2426 e 2956 - La normativa in Francia, Norvegia e Spagna sulla rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle società | ||||||
Serie: | Note informative sintetiche Numero: 17 | ||||||
Data: | 20/07/2010 | ||||||
Descrittori: |
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N. 17 – 19 luglio 2010
A.C. 2426 e 2956
La normativa in Francia, Norvegia e Spagna sulla rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle società
Francia
In Francia, alcune disposizioni sulle quote di rappresentanza femminile negli organi direttivi delle società pubbliche e private erano state inserite dal legislatore nel 2006 nella Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (Loin. 2006-340). In particolare il Titolo III della legge (artt. 21-26) aveva l’obiettivo di agevolare l’accesso delle donne alle istanze deliberative nell’impresa e alle giurisdizioni professionali; tale parte della legge venne però allora dichiarata incostituzionale dal Consiglio costituzionale il 16 marzo 2006 (decisione n. 2006-533 DC) e la legge venne promulgata il 23 marzo 2006, senza le disposizioni del Titolo III.
La revisione costituzionale del 23 luglio 2008 e l’iscrizione nell’art. 1 della Costituzione francese del principio secondo il quale “la legge favorisce l’uguale accesso alle donne e agli uomini ai mandati elettorali e funzioni elettive, così come alle responsabilità professionali e sociali” hanno reso possibile un nuovo ricorso allo strumento legislativo.
Un nuovo progetto di legge,approvato dall’Assemblea Nazionale il 20 gennaio 2010 e attualmente all’esame del Senato (dossier legislativo al Senato - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-223.html), promuove l’uguaglianza professionale tra uomini e donne in seno all’impresa e impone la ricerca di una “rappresentanza equilibrata tra uomini e donne” negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in Borsa, delle imprese del settore pubblico e degli enti pubblici a carattere industriale e commerciale soggetti al diritto privato. La proporzione degli amministratori di ciascun sesso non può essere inferiore al 40%, proporzione da raggiungere nell'arco di 6 anni, con il raggiungimento minimo del 20% entro 3 anni dalla promulgazione della legge. Negli organi di amministrazione con meno di 8 membri, lo scarto tra i rappresentanti dello stesso sesso non può essere superiore a 2. Secondo il progetto di legge, il mancato rispetto delle quote fissate comporterà la nullità delle nomine dei consigli di amministrazione, avvenute in violazione a tali percentuali - ad eccezione delle nomine di amministratori appartenenti al sesso sotto-rappresentato nel CdA - e implicherà l’obbligo di convocare una nuova assemblea generale per regolarizzare la composizione del Consiglio di amministrazione.
Inoltre, per quanto riguarda i membri degli organi di amministrazione o controllo scelti da una lista di candidati, quest’ultima dovrà essere composta da candidati uomini e donne in egual numero, alternati.
Il 16 febbraio 2010 è stata presentata - ed è tuttora in corso di esame al Senato - un’altra proposta di legge che, oltre a disciplinare la rappresentanza equilibrata di uomini e donne in seno ai consigli di amministrazione e di controllo, detta anche regole sul cumulo e sulle incompatibililtà dei mandati sociali nelle società anonime (proposta di legge Bricq, André e altri- http://www.senat.fr/leg/ppl09-291.html; dossier legislativo - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-291.html).
Anche quest’ultima proposta prevede il raggiungimento di una proporzione del 40% cento dei mandatari sociali dello stesso sesso, applicabile progressivamente entro sei anni ma prevede anche un limite più “stretto” del cumulo dei mandati sociali, destinato in particolare a “liberare” in anticipo alcuni mandati a vantaggio della futura rappresentanza femminile.
È stato richiesto, anche se non ancora deliberato, l’esame congiunto dei due progetti di legge.
Norvegia
Nella Legge sull’eguaglianza di genere, del 9 giugno 1978, n. 45 (Lov om likestilling mellom kjønnen. - Likestillingsloven – likestl), modificata nel 2005 (testo in inglese alla pagina http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/The-Act-relating-to-Gender-Equality-the-.html?id=454568), l’articolo 21 dispone che la rappresentanza femminile nelle commissioni di enti pubblici, nei comitati aziendali, nei consigli di amministrazione di società, etc, sia assicurata nei seguenti modi:
· se la commissione è formata da 2 o 3 membri, ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato;
· se la commissione è formata da 4 o 5 membri, ciascuno dei due sessi deve avere almeno 2 rappresentanti;
·
se la commissione è formata da
· se la commissione è formata da 9 membri, ciascuno dei due sessi deve avere almeno 4 rappresentanti;
· se la commissione è formata da un numero di membri superiore a 9, ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato da almeno il 40% dei membri.
Dal 2006 le medesime norme sono contenute dalla Legge sulle società quotate in borsa e sulle società controllate dallo Stato, del 13 giugno 1997, n. 45 (Lov om allmennaksjeselskaper - allmennaksjeloven), modificata nel 2003[1]. La legge prevede altresì lo scioglimento dell'azienda in caso di non adempimento.
Infine, anche
Un’apposita sezione del sito del Ministero dell’infanzia e dell’uguaglianza di genere offre una sintesi dell’attuale disciplina in materia di rappresentanza dei sessi nei Consigli di Amministrazione (testo consultabile all’indirizzo http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Topics/Equality/rules-on-gender-representation-on-compan.html?id=416864).
Infine sul sito dell’Ambasciata norvegese in Italia una breve scheda, datata 30 dicembre 2009 e dedicata alle donne nella poltica norvegese, presenta un paragrafo specifico relativo alla rappresentanza dei sessi nei consigli aziendali:
http://www.amb-norvegia.it/About_Norway/policy/Pari-opportunita/gender/politics/
Spagna
Nella Legge organica per la parità effettiva tra gli uomini e le donne, del 22 marzo 2007, n. 3, (traduzione italiana curata dal Dipartimento per le Pari opportunità: http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/traduzione_ley_organica.pdf) una norma specifica disciplina la partecipazione delle donne nei CDA delle società commerciali:
Articolo 75. Partecipazione delle donne nei Consigli di amministrazione delle società mercantili.
Le società aventi l’obbligo di presentare un conto perdite e profitti non abbreviato cercheranno di includere nel proprio Consiglio di amministrazione un numero di donne che consenta di raggiungere una presenza equilibrata di donne e uomini in un periodo di otto anni a partire dall’entrata in vigore della presente Legge.
Quanto previsto nel precedente capoverso sarà preso in considerazione per le nomine da realizzare man mano che scadono i mandati dei consiglieri designati prima dell’entrata in vigore della presente Legge.
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[1] Dopo un periodo transitorio di due anni, le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2006.