Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A.C. 2426 e 2956 - La normativa in Francia, Norvegia e Spagna sulla rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle società
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 17
Data: 20/07/2010
Descrittori:
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE   DONNE
PARITA' TRA SESSI   SOCIETA'
STATI ESTERI     

Testatine Biblioteca pdl.jpg

 

 

NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 17 – 19 luglio 2010


 

A.C. 2426 e 2956

 

La normativa in Francia, Norvegia e Spagna sulla rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle società

 

Francia

In Francia, alcune disposizioni sulle quote di rappresentanza femminile negli organi direttivi delle società pubbliche e private erano state inserite dal legislatore nel 2006 nella Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (Loin. 2006-340). In particolare il Titolo III della legge (artt. 21-26) aveva l’obiettivo di agevolare l’accesso delle donne alle istanze deliberative nell’impresa e alle giurisdizioni professionali; tale parte della legge venne però allora dichiarata incostituzionale dal Consiglio costituzionale il 16 marzo 2006 (decisione n. 2006-533 DC) e la legge venne promulgata il 23 marzo 2006, senza le disposizioni del Titolo III.

La revisione costituzionale del 23 luglio 2008 e l’iscrizione nell’art. 1 della Costituzione francese del principio secondo il quale “la legge favorisce l’uguale accesso alle donne e agli uomini ai mandati elettorali e funzioni elettive, così come alle responsabilità professionali e sociali” hanno reso possibile un nuovo ricorso allo strumento legislativo.

Un nuovo progetto di legge,approvato dall’Assemblea Nazionale il 20 gennaio 2010 e attualmente all’esame del Senato (dossier legislativo al Senato - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-223.html), promuove l’uguaglianza professionale tra uomini e donne in seno all’impresa e impone la ricerca di una “rappresentanza equilibrata tra uomini e donne” negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in Borsa, delle imprese del settore pubblico e degli enti pubblici a carattere industriale e commerciale soggetti al diritto privato. La proporzione degli amministratori di ciascun sesso non può essere inferiore al 40%, proporzione da raggiungere nell'arco di 6 anni, con il raggiungimento minimo del 20% entro 3 anni dalla promulgazione della legge. Negli organi di amministrazione con meno di 8 membri, lo scarto tra i rappresentanti dello stesso sesso non può essere superiore a 2. Secondo il progetto di legge, il mancato rispetto delle quote fissate comporterà la nullità delle nomine dei consigli di amministrazione, avvenute in violazione a tali percentuali - ad eccezione delle nomine di amministratori appartenenti al sesso sotto-rappresentato nel CdA - e implicherà l’obbligo di convocare una nuova assemblea generale per regolarizzare la composizione del Consiglio di amministrazione.

Inoltre, per quanto riguarda i membri degli organi di amministrazione o controllo scelti da una lista di candidati, quest’ultima dovrà essere composta da candidati uomini e donne in egual numero, alternati.

Il 16 febbraio 2010 è stata presentata - ed è tuttora in corso di esame al Senato - un’altra proposta di legge che, oltre a disciplinare la rappresentanza equilibrata di uomini e donne in seno ai consigli di amministrazione e di controllo, detta anche regole sul cumulo e sulle incompatibililtà dei mandati sociali nelle società anonime (proposta di legge Bricq, André e altri- http://www.senat.fr/leg/ppl09-291.html; dossier legislativo - http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-291.html).

Anche quest’ultima proposta prevede il raggiungimento di una proporzione del 40% cento dei mandatari sociali dello stesso sesso, applicabile progressivamente entro sei anni ma prevede anche un limite più “stretto” del cumulo dei mandati sociali, destinato in particolare a “liberare” in anticipo alcuni mandati a vantaggio della futura rappresentanza femminile.

È stato richiesto, anche se non ancora deliberato, l’esame congiunto dei due progetti di legge.

Norvegia

Nella Legge sull’eguaglianza di genere, del 9 giugno 1978, n. 45 (Lov om likestilling mellom kjønnen. - Likestillingsloven – likestl), modificata nel 2005 (testo in inglese alla pagina http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/The-Act-relating-to-Gender-Equality-the-.html?id=454568), l’articolo 21 dispone che la rappresentanza femminile nelle commissioni di enti pubblici, nei comitati aziendali, nei consigli di amministrazione di società, etc, sia assicurata nei seguenti modi:

·        se la commissione è formata da 2 o 3 membri, ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato;

·        se la commissione è formata da 4 o 5 membri, ciascuno dei due sessi deve avere almeno 2 rappresentanti;

·        se la commissione è formata da 6 a 8 membri, ciascuno dei due sessi deve avere almeno 3 rappresentanti;

·        se la commissione è formata da 9 membri, ciascuno dei due sessi deve avere almeno 4 rappresentanti;

·        se la commissione è formata da un numero di membri superiore a 9, ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato da almeno il 40% dei membri.

Dal 2006 le medesime norme sono contenute dalla Legge sulle società quotate in borsa e sulle società controllate dallo Stato, del 13 giugno 1997, n. 45 (Lov om allmennaksjeselskaper - allmennaksjeloven), modificata nel 2003[1]. La legge prevede altresì lo scioglimento dell'azienda in caso di non adempimento.

Infine, anche la Legge sulle cooperative, del 29 giugno 2007, n. 81(Lov om samvirkeforetak –Samvirkelova) (testo in inglese alla pagina http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-20070629-081-eng.pdf), all’art. 69, prevede le medesime disposizioni delle due leggi prima citate in relazione alla rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione.

Un’apposita sezione del sito del Ministero dell’infanzia e dell’uguaglianza di genere offre una sintesi dell’attuale disciplina in materia di rappresentanza dei sessi nei Consigli di Amministrazione (testo consultabile all’indirizzo http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Topics/Equality/rules-on-gender-representation-on-compan.html?id=416864).

Infine sul sito dell’Ambasciata norvegese in Italia una breve scheda, datata 30 dicembre 2009 e dedicata alle donne nella poltica norvegese, presenta un paragrafo specifico relativo alla rappresentanza dei sessi nei consigli aziendali:

http://www.amb-norvegia.it/About_Norway/policy/Pari-opportunita/gender/politics/

Spagna

Nella Legge organica per la parità effettiva tra gli uomini e le donne, del 22 marzo 2007, n. 3, (traduzione italiana curata dal Dipartimento per le Pari opportunità: http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/traduzione_ley_organica.pdf) una norma specifica disciplina la partecipazione delle donne nei CDA delle società commerciali:

 

Articolo 75. Partecipazione delle donne nei Consigli di amministrazione delle società mercantili.

Le società aventi l’obbligo di presentare un conto perdite e profitti non abbreviato cercheranno di includere nel proprio Consiglio di amministrazione un numero di donne che consenta di raggiungere una presenza equilibrata di donne e uomini in un periodo di otto anni a partire dall’entrata in vigore della presente Legge.

Quanto previsto nel precedente capoverso sarà preso in considerazione per le nomine da realizzare man mano che scadono i mandati dei consiglieri designati prima dell’entrata in vigore della presente Legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it



 Le note informative della Camera dei deputati sono destinate alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

[1] Dopo un periodo transitorio di due anni, le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2006.