Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A.C. 1235 - La prescrizione del reato nei principali paesi stranieri
Riferimenti:
AC N. 1235/XVI     
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 8
Data: 13/05/2009
Descrittori:
PRESCRIZIONE DEL REATO   STATI ESTERI
Organi della Camera: II-Giustizia

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NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 8 – 13 maggio 2009


 

A.C. 1235

 

La prescrizione del reato nei principali paesi stranieri

 

 

In Francia i termini di prescrizione del reato variano in base alla qualificazione giuridica dell’illecito. Il codice di procedura penale (consultabile all’indirizzo internet http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090512) stabilisce un termine di 10 anni per i crimini (articolo 7), 3 anni per i delitti (articolo 8) e 1 anno per le contravvenzioni (articolo 9). Occorre precisare che nell’ordinamento francese i crimini corrispondono alle infrazioni più gravi di competenza della Corte d’assise, i delitti alle infrazioni di media gravità di competenza del tribunale correzionale (tribunal correctionnel) e le contravvenzioni alle infrazioni minori la cui competenza è attribuita al giudice di prossimità o al tribunale di polizia (tribunal de police).

Molte sono le eccezioni al diritto comune, alcuni reati per la loro estrema gravità sono considerati imprescrittibili, così i crimini contro l’umanità (articolo 213-5 del codice penale) e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni militari più gravi (es.: diserzione o insubordinazione in tempo di guerra).

 In materia di traffico di stupefacenti e di terrorismo, la legge n.95-125 dell’8 febbraio 1995, ha portato la prescrizione dell’azione penale a 30 anni per i crimini e 20 per i delitti (articolo 706-25-1 c.p.p.). Anche per i crimini contro la specie umana (eugenismo o clonazione a scopo riproduttivo, articoli 214-1 – 215-4 c.p.) è previsto lo stesso termine. In materia di reati sessuali su minori la legge n. 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ha innalzato il termine a 20 anni per i crimini ed alcuni delitti aggravati e a 10 anni per gli altri delitti.

Esistono anche termini più brevi rispetto a quelli di diritto comune, così i reati commessi a mezzo stampa, come la diffamazione, si prescrivono in tre mesi ad eccezione dei delitti di provocazione alla discriminazione e all’odio razziale, di diffamazione e ingiuria razziale e di contestazione di un crimine contro l’umanità per cui è previsto il termine di 1 anno. Sei mesi sono poi previsti per alcuni illeciti elettorali, quali, ad esempio, la sottrazione o alterazione di schede e la frode nello scrutinio.

In linea generale la prescrizione decorre dal giorno del compimento del reato per le infrazioni caratterizate dall’istantaneità e dal giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si prolungano nel tempo. Il legislatore ha stabilito che, per i reati contro i minori, la prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

I termini della prescrizione possono essere interrotti da qualsiasi atto di istruzione o di azione giudiziaria (articoli 7, 8 e 9 c.p.p.), il legislatore non ha determinato la lista di tali atti. La sospensione deriva dal principio generale secondo il quale la prescrizione non decorre nel periodo in cui vi siano ostacoli, di diritto o di fatto, all’esercizio dell’azione.

La prescrizione della pena interviene dopo 20 anni per i crimini, 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni.

 

In Germania la prescrizione è regolata dal codice penale (Strafgesetzbuch), che distingue tra prescrizione della perseguibilità (Verfolgungsvrjährung, artt. 78-78c) e prescrizione dell’esecuzione (Vollstreckungsverjährung, artt. 79-79b).

I termini di prescrizione della perseguibilità, esclusa nei casi di genocidio e di assassinio, sono di 30 anni per i reati puniti con l’ergastolo, 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati (art. 78).

La prescrizione viene sospesa fino al compimento del diciottesimo anno di vita della vittima nel caso di abusi sessuali nei confronti di minorenni. Nel caso di reati compiuti da membri del parlamento federale o di un organo legislativo di un Land, la prescrizione viene computata a partire dal momento in cui viene avviato (per denuncia o d’ufficio) un procedimento a carico del parlamentare (art. 78b).

La prescrizione viene interrotta nei casi elencati dall’articolo 78c, corrispondenti agli atti tipici dell’autorita giudiziaria: interrogatori, incarichi a periti, sequestri e perquisizioni, ordini di arresto, fissazione di udienza ecc. Dopo ciascuna interruzione, la prescizione ricomincia a decorrere dall’inizio; la perseguibilità è però al più tardi prescritta quando sia trascorso il doppio del termine legale di prescrizione.

I termini di prescrizione dell’esecuzione della pena, esclusa nei casi di pene per il reato di genocidio e dell’ergastolo sono di 25 anni nel caso di pene detentive superiori a 10 anni, 20 anni per pene tra 5 e 10 anni, 10 anni per pene tra 1 e 5 anni, 5 anni per pene inferiori a 1 anno e pene pecuniarie superiori a 30 tassi giornalieri (Tagessätzen, calcolati in base al guadagno netto che l’autore del reato realizza mediamente in un giorno e variabili tra 1 e 5000 euro, art. 40), 3 anni per le pene pecuniarie inferiori a 30 tassi giornalieri (art. 79).

La prescrizione della perseguibilità per atti che comportano sanzioni amministrative viene regolata in linea generale dall’articolo 31 della Legge sulle infrazioni (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – GWiG). I termini di prescrizione della perseguibilità sono di 3 anni per le infrazioni che comportano sanzioni superiori a 50.000 euro, 2 anni per sanzioni tra 2500 e 50.000 euro, 1 anno per sanzioni tra 1000 e 2500 euro, 6 mesi per sanzioni inferiori. I termini per la prescrizione dell’esecuzione sono di 5 anni per sanzioni superiori a 1000 euro e 3 anni per tutte le altre (art.34).

Per le sanzioni previste dal Codice della strada (Straßenverkehrsgesetz- StVG), il termine di prescrizione è di tre mesi, tranne nei casi in cui sia stata emanata una notifica di sanzione amministrativa o sia stata intrapresa una azione pubblica, per i quali il termine è di sei mesi (art.26).

 

L’ordinamento del Regno Unito, com’è tipico della tradizione giuridica di common law, non contempla l’istituto della prescrizione nella forma nota ai Paesi di diritto continentale, ma un limite temporale riferito all’estinzione dell’azione, e non del reato.

I time limits posti dalla legislazione penale per il perseguimento dei reati si applicano, infatti, all’esercizio del potere di proporre l’azione in giudizio; essi rispondono all’esigenza processuale di assicurare, entro un termine ragionevole, l’acquisizione di prove genuine e di gararantire all’accusato un “giusto processo” (due process of law) a non eccessiva distanza di tempo rispetto ai fatti contestati.

I limiti temporali, così intesi, si articolano diversamente a seconda della categoria di reato e dei correlati criteri di competenza processuale (dettati dal Magistrates’ Court Act del 1980). La qualificazione legislativa di un determinato reato come summary offence o, rispettivamente, come indictable offence comporta, infatti, la cognizione della Magistrate’s Courts oppure della Crown Court (integrate dal jury). Scriminanti tra i due tipi di reato sono, per un verso, la minore entità del primo e la previsione, per il secondo, di pene detentive non inferiori a tre mesi; per altro verso, la competenza di un giudice monocratico oppure, per il reato più grave, di una corte integrata dal jury.

Nel caso della summary offence, l’azione penale deve essere avviata entro sei mesi dalla perpetrazione del reato, a meno che la legge non stabilisca termini diversi per specifici reati (un esempio recente è costituito dall’estensione dei limiti per il perseguimento di determinati reati urbanistici dal Climate Change and Sustainable Energy Act del 2006, art. 13).

Nel caso della indictable offence (giudicato dalla Crown Court oppure, ove il reato sia “triable either way”, alternativamente dall’una o dall’altra corte), non sussistono limiti temporali alla prosecution. Inoltre, il tempo trascorso senza che il reato sia stato perseguito (staleness) è soltanto uno dei criteri sulla cui base viene valutata la sussistenza dell’interesse pubblico all’esercizio dell’azione penale, anche a distanza di tempo e specie in relazione ai reati più gravi (public interest criteria).

 

In Spagna la prescrizione del reato può essere vista come un diritto all’applicazione della legge penale in relazione con l’atto illecito commesso da un soggetto. Questo principio comporta un limite temporale al carattere effettivo dello ius puniendi statale, che non può essere esercitato in maniera integrale ed illimitata per tutti i delitti commessi in tempi anche molto remoti.

La prescrizione dei reati è segnatamente disciplinata dall’art. 131 del codice penale, che si trova all’interno del capitolo I del titolo VII del libro I del codice, comprendente gli articoli da 130 a 135 (De las causas que extinguen la responsabilidad criminal). Tali articoli sono consultabili al seguente link: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t7.html#c1.

In particolare, l’art. 131, comma 1, come modificato dalla legge organica n. 15/2003, prevede che i delitti si prescrivono in:

20 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è di 15 o più anni;

15 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è l’inabilitazione per più di 10 anni o la reclusione per più di 10 anni e meno di 15;

10 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione o l’inabilitazione per più di 5 anni e fino a 10;

5 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione o l’inabilitazione per più di 3 anni ma meno di 5;

3 anni negli altri casi.

I delitti di calunnia e ingiuria si prescrivono in 1 anno.

I delitti contro l’umanità e di genocidio nonché i delitti contro le persone e i beni protetti in caso di conflitto armato sono imprescrittibili (art. 131, comma 4, come modificato dalla legge organica n. 15/2003). Si ricorda che i delitti contro l’umanità sono disciplinati dall’art. 607-bis del codice penale, mentre le persone protette in caso di conflitto sono indicate agli articoli 608 e seguenti del codice penale, mentre i beni protetti sono disciplinati dall’art. 613 del medesimo codice (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#c2b).

Le contravvenzioni, invece, si prescrivono nel periodo di sei mesi (art. 131, comma 2).

Ai sensi dell’art. 132 del codice penale, i termini previsti per la prescrizione di computano a partire dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione punibile. In caso di delitto continuato, delitto permanente, infrazioni abituali, tali termini si computano rispettivamente, a partire dal giorno in cui è stata commessa l’ultima infrazione, dal giorno in cui è venuta meno la situazione illecita o dal giorno in cui è cessata la condotta. Nei casi di alcuni delitti commessi contro un minore (ad esempio, omicidio, lesioni, aborto senza consenso) i termini si computano a partire dal giorno in cui la vittima compie la maggiore età, o in caso di morte, da tale giorno.

 

 

 

 

 

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