Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA (A.C. 4826-A ed abbinate)
Riferimenti:
AC N. 4826/XVI     
Serie: Materiali di legislazione comparata    Numero: 29
Data: 30/05/2012
Descrittori:
DIRITTO COMPARATO   FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI
FRANCIA   GERMANIA
GRAN BRETAGNA   SPAGNA

 

 

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

DOCUMENTAZIONE PER LE COMMISSIONI

Esame di progetti di legge

 

 

Materiali di legislazione comparata

 

 

IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA

(A.C. 4826-A ed abbinate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 29 - Maggio 2012


 

 

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File:MLC16029


Indice

 

Premessa.. 1

Schede di sintesi. 3

francia.. 5

Disciplina del finanziamento pubblico. 5

Contributo annuale. 5

Rimborso delle spese elettorali7

Disciplina del finanziamento privato. 11

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria. 12

germania.. 17

Disciplina del finanziamento pubblico. 17

Entità dei contributi e requisiti per l’accesso. 18

Limiti ai contributi19

Contributi ai gruppi parlamentari22

Disciplina del finanziamento privato. 22

I divieti23

Le sanzioni24

Il regime fiscale del finanziamento privato. 24

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria. 25

Le fondazioni politiche. 27

Origini delle Parteinahe Stiftungen. 27

Fondazioni e partiti29

Natura dei contributi pubblici32

Sistemi di controllo. 36


regno unito.. 37

Disciplina del finanziamento pubblico. 37

Il finanziamento dei partiti di opposizione. 38

Il finanziamento indiretto ai partiti politici: l’offerta di servizi40

Disciplina del finanziamento privato. 41

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria. 44

spagna.. 47

La disciplina del finanziamento pubblico. 47

I rimborsi delle spese elettorali48

Gli stanziamenti annuali nel bilancio dello Stato. 50

Gli stanziamenti annuali nei bilanci delle Comunità autonome. 53

I finanziamenti straordinari per i referendum e il finanziamento indiretto  54

I versamenti da parte dei gruppi parlamentari54

La disciplina del finanziamento privato. 56

Le fondazioni partitiche. 58

La disciplina sanzionatoria e dei controlli sulla gestione finanziaria. 59


 

Premessa

 

La presente pubblicazione aggiorna il dossier dello scorso anno (Il finanziamento della politica in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, serie “Materiali di legislazione comparata”, n. 23, aprile 2011).

A livello legislativo, la sola novità di rilievo rispetto alla precedente edizione è costituita dalla Legge tedesca del 23 agosto 2011, che ha modificato in particolare una norma della legge sui partiti politici, stabilendo un limite assoluto ai contributi annuali federali. La disciplina degli altri tre paesi considerati è, invece, rimasta invariata e l’aggiornamento (Germania compresa) è stato pertanto limitato ai dati relativi ai contributi stanziati dalle ultime leggi di bilancio.

 

 


Schede di sintesi

 


 

 

 

 

francia

Disciplina del finanziamento pubblico

Il sistema di finanziamento dei partiti politici, disciplinato per la prima volta nel 1988 (legge n. 88-227 dell’11 marzo 1988: Loi relative à la trasparence financière de la vie politique), è stato poi riformato più volte (da ultimo nel 2009) e può essere definito un sistema misto, basato sia sul finanziamento pubblico che su quello privato.

Le principali modifiche della legge n. 88-227 sono state effettuate: nel 1990 (legge n. 90-55 del 15 gennaio 1990), nel 1993 (legge n. 93-122 del 29 gennaio 1993), nel 1995 (legge n. 95-63 del 19 gennaio 1995), nel 1996 (legge n. 96-300 del 10 aprile 1996), nel 2000 (legge n. 2000-493 del 6 giugno 2000), nel 2003 (ordinanza n. 2003-1165 dell’8 dicembre 2003), nel 2009 (legge n. 2009-526 del 12 maggio 2009), nel 2011 (legge n. 2011-412 del 14 aprile 2011).

Contributo annuale

Il finanziamento pubblico è a carico del bilancio dello Stato e l’entità dell’erogazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria sulla base delle proposte presentate congiuntamente al Governo da parte degli Uffici di Presidenza di Assemblea Nazionale e Senato (art. 8, L. n.88-227).

L’ammontare individuato dalla legge finanziaria è ripartito in due frazioni eguali:

·        la prima frazione è destinata ai partiti politici in funzione dei voti ottenuti in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Requisito per l’accesso al contributo è che il partito abbia presentato candidati in almeno 50 circoscrizioni che abbiano ottenuto almeno l’1% dei voti espressi in tali circoscrizioni (art. 9, L. 88-227)[1]; in tal caso il finanziamento viene erogato in proporzione ai voti ottenuti al primo turno di queste elezioni [2]. Il requisito della presentazione di candidature in 50 circoscrizioni non si applica ai partiti che abbiano presentato candidati solo in uno o più dipartimenti d’oltremare;

·        la seconda frazione è destinata ai partiti politici in funzione della loro rappresentanza parlamentare. Accedono alla ripartizione della seconda frazione i partiti - aventi i requisiti previsti per la ripartizione della prima frazione - che sono riusciti ad ottenere degli eletti all’Assemblea nazionale o al Senato. A tal fine, ogni parlamentare, all’inizio della sessione ordinaria, comunica all’Ufficio di presidenza della propria assemblea a quale partito è collegato. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli uffici di presidenza delle Assemblee comunicano al Primo ministro la ripartizione dei parlamentari fra i partiti politici (art. 9, L. 88-227).

Con riferimento alla prima frazione, è possibile che un partito riceva alcune sanzioni finanziarie se non assicura, tra i suoi candidati, un’adeguata rappresentatività femminile. Con la Loi n. 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, che ha recato modifiche alla Legge n. 88-227, èstato infatti stabilito che siano applicabili decurtazioni sulla prima frazione di finanziamento per i partiti il cui scarto tra il numero di candidati di ciascun sesso, per le elezioni legislative, sia superiore al 2% del numero complessivo dei candidati (art. 9-1, L. n. 88-227)[3].

Lo stanziamento per il contributo statale annuale ai partiti politici è rimasto invariato dal 1995 al 2007: circa 80,3 milioni di euro. Tuttavia, tra il 2003 e il 2007, in applicazione della Legge n. 2000-493, circa 7 milioni di euro non sono stati versati ai partiti per le sanzioni finanziarie inflitte per il non rispetto dell’obbligo della parità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive. Pertanto l’ammontare effettivo del contributo pubblico ai partiti previsto per questi anni è stato di circa 73,2 milioni di euro.

L’ammontare effettivo del contributo pubblico per i partiti, a seguito delle elezioni legislative del giugno 2007 risulta essere in parte modificato. Nel 2011 l’ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato, distribuito a titolo di finanziamento dei partiti politici, è stato di circa 74,9 milioni di euro[4], mentre per il 2012 sono stati stanziati crediti di pagamento percirca 76 milioni di euro[5].

Rimborso delle spese elettorali

Il Codice elettorale francese prevede (Capitolo V bis, Financement et plafonnement des dépenses électorales, L52-4/L52-18) un contributo statale per il parziale rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni presidenziali[6], politiche, europee nonché alle elezioni nei cantoni e municipi con più di nove mila abitanti (art. L52-4, Code électoral).

I candidati a dette elezioni sono soggetti al rispetto di limiti di spesa (plafond des dépenses électorales). La determinazione del limite di spesa è effettuata in funzione del numero di abitanti della circoscrizione d’elezione.

Per le elezioni dei componenti dell’Assemblea nazionale, il limite di spesa è fissato a 38.000 euro a candidato, cifra da maggiorare di 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale (art. L52-11 del Code électoral). Inoltre, a partire dalle elezioni del 2002, il limite viene ulteriormente maggiorato di un coefficiente moltiplicatore (attualmente fissato a 1,26)[7].

Una volta individuato il limite di spesa, il sistema dei rimborsi elettorali segue un doppio binario:

·        rimborso effettivo delle spese connesse alla c.d. campagna ufficiale, cioè alla campagna che si sostanzia nell’uso di una certa tipologia tipica di mezzi di propaganda. Tale rimborso avviene dopo il deposito dei conti delle campagne ed è subordinata all’avvenuto ottenimento per un candidato di almeno il 5% dei voti per le elezioni legislative;

·        rimborso forfettario delle spese di campagna (intesa quest’ultima nella sua generalità), che è in buona sostanza un finanziamento non collegato ad una effettiva dimostrazione di spesa, ma avente i connotati del sussidio. In particolare, il rimborso spetta ai soli candidati che abbiano ottenuto almeno il 5% dei suffraginel primo turno elettorale e siano in regola con le disposizioni di legge in materia di dichiarazione delle spese elettorali. Il rimborso è pari al 50% del limite di spesa fissato per ciascun candidato ma non può, in ogni caso, superare l’ammontare delle effettive spese sostenute dal candidato secondo quanto riportato nella dichiarazione da questi presentata (art. L 52-11-1, Code électoral)

Per quanto riguarda l’elezione a suffragio universale del Presidente della Repubblica, l’articolo 3 della Loi n. 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modificato da ultimo dalla legge organica n. 2012-272 del 28 febbraio 2012, fissa il limite delle spese elettorali per i candidati in 13,7 milioni di euro per i candidati presenti soltanto al primo turno e 18,3 milioni di euro per i candidati presenti anche al ballottaggio.

A seguito della presentazione delle liste di candidati il Ministero dell’Interno versa a ciascun candidato alla presidenza 153.000 euro a titolo di acconto sul futuro rimborso delle spese per la campagna elettorale (art. 3, legge n. 62-1292).

In generale, per quanto riguarda il “costo delle elezioni” per il bilancio francese, è possibile segnalare a titolo di esempio che il rimborso forfettario dello Stato delle spese per le elezioni presidenziali svoltesi nell’anno 2007 (22 aprile e 6 maggio 2007) è ammontato a 44.014.596 euro[8]:

Alle ultime elezioni legislative del 2007 (10 e 17 giugno 2007), alle quali si sono presentati 7.634 candidati nelle 577 circoscrizioni (con una media di 13 candidati per circoscrizione), l’ammontare complessivo delle spese elettorali dichiarate è stato di 78.789.614 euro. Dei 7.634 candidati, 239 non hanno presentato il conto della campagna elettorale, dunque la “Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques[9], incaricata di verificare le spese elettorali, ha effettuato i suoi controlli su 7.395 rendiconti di spese elettorali.

L’ammontare complessivo del rimborso forfettario dello Stato ai candidati alle elezioni legislative per tali spese – esclusi i candidati che non hanno raggiunto il il 5% dei voti e altri candidati per ragioni stabilite dalla Commissione – è stato di 43.137.676 euro[10].

Si segnalano inoltre, sempre a titolo di esempio, i rimborsi per le spese elettorali sostenute dai candidati nelle più recenti elezioni, europee, regionali e cantonali, tenutesi tra il 2009 e il 2011:

·        per le elezioni al Parlamento europeo del 2009 (6 e 7 giugno 2009), a fronte di spese elettorali dichiarate dai 160 candidati capolista per 33.011.746 euro, il rimborso forfettario dello Stato è stato di circa 27,46 milioni di euro[11].

·        per le elezioni regionali del 2010 (14 e 21 marzo 2010), a fronte di 52,42 milioni di euro di spese elettorali dichiarate dai candidati, il rimborso forfettario è stato di 36,61 milioni di euro[12].

·        per le elezioni cantonali del 2011 (20 e 27 marzo 2011), alle quali si sono presentati 7.152 candidati con spese elettorali dichiarate per 36,62 milioni di euro, il rimborso forfettario dello Stato è stato di circa 26,83 milioni di euro[13].

 

Disciplina del finanziamento privato

Le modalità ed i limiti entro i quali è ammesso il finanziamento privato dei partiti politici sono stabiliti dagli artt. 11 e seguenti della Loi n. 88-227 du 11 mars 1988, modificati da ultimo dall’art. 26 della Loi n. 2011-412 du 14 avril 2011.Anzitutto, la legge dispone che i partiti politici possano raccogliere fondi e contributi per il finanziamento della loro attività esclusivamente per il tramite di un mandatario, che può essere sia una associazione di finanziamento, sia una persona fisica (art. 11, L. n. 88-227).

Le associazioni di finanziamento devono ricevere l’approvazione della “Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques”, l’autorità amministrativa indipendente cui si è già accennato. L’approvazione della Commissione è subordinata alla condizione che l’associazione abbia quale unico scopo sociale quello del reperimento dei fondi necessari per il finanziamento di un partito politico e che nel suo statuto sia definita la circoscrizione territoriale all’interno della quale essa intende svolgere la propria attività.

Il mandatario finanziario, sia esso associazione o persona fisica, è tenuto ad aprire un conto bancario o postale unico, sul quale deve depositare tutti i fondi ricevuti in vista del finanziamento di un partito politico (art. 11-2, L. n. 88-227).

Inoltre, la legge fissa i divieti e i limiti del finanziamento privato.

Donazioni a partiti politici e a candidati possono essere effettuate solo da persone fisiche.

A partire dal 1995 sono stati infatti vietati i finanziamenti da parte delle persone giuridiche, i finanziamenti che provengono da enti di diritto pubblico, enti privati con maggioranza del capitale appartenente ad enti pubblici, casinò e case da gioco, nonché Stati esteri.

Inoltre, le donazioni delle persone fisiche a favore di uno stesso partito politico non possono eccedere la cifra di 7.500 euro all’anno e le donazioni superiori a 150 euro devono essere fatte per assegno, bonifico, prelievo automatico o carta di credito (art. 11-4, L. n. 88-227).

Il mandatario rilascia una ricevuta al donatore nella quale è possibile, secondo particolari modalità, non menzionare la denominazione del partito o del gruppo politico beneficiario per i doni di importo pari o inferiore a 3000 euro (art. 11-4, L. n. 88-227).

La sanzione prevista per la violazione di queste disposizioni è, per le ipotesi più gravi, l’ammenda di 3750 euro insieme alla detenzione per 1 anno (o una delle due pene) (art. 11-5, L. n. 88-227).

Le donazioni effettuate a beneficio dei partiti e delle formazioni politiche, al pari delle quote di iscrizione agli stessi, sono fiscalmente deducibili per una percentuale del loro importo totale.

 

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

I partiti ed i movimenti politici beneficiari del finanziamento pubblico non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. Lo afferma - derogando così ad una norma generale - l’art. 10 della legge n. 88-227.

In ogni caso, la legge obbliga i partiti e movimenti che beneficiano di finanziamenti sia pubblici che privati a tenere una contabilità, nella quale devono essere esposti sia il rendiconto del partito, sia i rendiconti degli enti e delle società dei quali il partito detiene la metà del capitale, o nei quali abbia dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione o comunque eserciti un potere preponderante di decisione o di gestione (art. 11-7, L. 88-227).

Tali rendiconti debbono essere certificati da due revisori dei conti e devono essere depositati entro il primo semestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’esercizio presso la “Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques” che ne assicura una pubblicazione sommaria sul “Journal officiel” della Repubblica francese.

Qualora la Commissione accerti la violazione di uno degli obblighi previsti dalla legge, il partito perde il diritto ad ottenere il finanziamento pubblico per l’anno successivo (art. 11-7, L. 88-227).

Ulteriori controlli - e relative sanzioni - sono previsti in ordine alle campagne elettorali e concernono sia la contabilità tenuta dai candidati che il rispetto dei limiti di spesa.

Ad esempio, in caso di superamento dei limiti di spesa, accertato dalla Commissione nazionale, il candidato è tenuto a versare al Tesoro una somma pari all’ammontare per il quale ha superato il limite (art. L52-15 del Code électoral). Oltre alla sanzione pecuniaria possono essere applicate sanzioni elettorali e penali. La sanzione dell’ineleggibilità del candidato per un anno può essere comminata dal Consiglio costituzionale, mentre l’autorità giudiziaria può infliggere un’ammenda di 3.750 euro unitamente all’arresto fino ad un anno (o alternativamente una delle due pene) a carico del candidato nella circoscrizione uninominale o del capolista in caso di sistema proporzionale che abbia raccolto o accettato fondi in violazione della legge, che abbia superato i limiti di spesa o violato le disposizioni sulla contabilità elettorale (art. L113-1 del Code électoral).

A titolo di esempio, per conoscere il volume delle entrate dei principali 11 partiti politici per il 2010, è possibile consultare la Publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l’exercice 2010(Journal Officiel, 27 décembre 2011) della Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

I dati riportati permettono di apprezzare l’importanza del finanziamento pubblico, diretto o indiretto, della vita politica e la ripartizione tra le principali forze politiche francesi. Il contributo pubblico diretto ai principali 11 partiti politici per il 2010 è stato di 69.566.379 euro.


Entrate delle 11 principali formazioni politiche francesi nel 2010 (in euro)[14]

 

Formazione politica

Versamenti degli iscritti

Contributi degli eletti

Donazioni di persone fisiche

Finanziamento

pubblico

2007

Altre entrate (*)

TOTALE

entrate

Parti Socialiste

9.360.704

15.111.522

886.840

23.212.255

6.455.845

55.027.166

Union pour un Mouvement populaire

 

5.519.672

  1.751.632

7.050.357

33,339.645

2.310.903

49.972.209

Parti communiste français

 

3.047.252

15.873.884

 

4.979.649

  3.761.610

  4.342.580

32.004.975

Europe écologie - les Verts

 

1,044.544

2.065.467

439.467

1.793.314

3.438.666

8.781.458

Mouvement démocratie

351.993

32.305

229.833

4.004.673

430.666

8.781.458

Front national

   1.004.890

542.717

119.936

1.838.367

1.045.996

4.551.906

Lutte ouvrière

927.069

98.862

411.214

366.123

1.298.504

3.101.772

Nouveau parti anticapitaliste

 

1.159.182

8.663

290.866

-

755.591

2.214.302

Association PSLE -  Nouveau Centre

 

178.130

155.022

299.981

-

1.585.122

2.148.255

Parti radical de gauche

 

115.713

238.229

74.087

1.250.392

388.640

2.067.061

Union pour la démocratie française

 

5.730

8.228

-

-

1.595.906

1.609.864

TOTALE

22.714.879

35.886.531

14.712.230

69.566.379

23.648.419

166.528.438

(*) La colonna “Altre entrate” raccoglie: la devoluzione degli eccedenti dei conti delle campagne elettorali, i contributi ricevuti da altre formazioni politiche, i proventi di manifestazioni e convegni, proventi eccezionali e altre entrate suscettibili di variazioni annuali importanti.


 

 

 

Formazione politica

Versamenti degli iscritti

Contributi degli eletti

Donazioni di persone fisiche

Finanziamento

pubblico

2010

Altre entrate

Parti Socialiste

17,0

27,5

1,6

42,2

11,7

Union pour un Mouvement populaire

 

11,0

3,5

14,1

66,7

4,6

Parti communiste français

 

9,5

49,6

 

15,6

11,8

13,6

Europe écologie - les Verts

 

11,9

23,5

5,0

20,4

39,2

Mouvement démocratie

 

7,0

 

0,6

 

4,6

 

79,3

 

8,5

Front national

22,1

11,9

2,6

40,4

23,0

Lutte ouvrière

29,9

3,2

13,3

11,8

41,9

Nouveau parti anticapitaliste

 

52,3

0,4

13,1

-

34,1

Association PSLE - Nouveau Centre

 

8,3

7,2

10,7

-

73,8

Parti radical de gauche

 

5,6

11,5

3,6

60,5

18,8

Union pour la démocratie française

 

0,4

0,5

-

-

99,1

TOTALE

13,6

21,5

8,8

41,8

14,2

Entrate delle 11 principali formazioni politiche francesi nel 2010 (in%)[15]

 

 

Al di là del contributo diretto, lo Stato garantisce inoltre un finanziamento indiretto alla vita politica, accordando un vantaggio fiscale del 66% per i versamenti degli iscritti e le donazioni al mandatario di un partito (compresi i versamenti degli eletti a determinate condizioni).

 


germania

Disciplina del finanziamento pubblico

L’attuale sistema tedesco di finanziamento pubblico dei partiti è il frutto del serrato confronto che si è sviluppato in oltre 50 anni, fra legislatore e giudice costituzionale, e che ha portato, da ultimo, ad una nuova formulazione della legge sui partiti (Gesetz über die politischen Parteien – Parteiengesetz, del 31 gennaio 1994).

Con una prima pronuncia nel 1966 il Tribunale costituzionale federale dichiarò l’incostituzionalità di qualsiasi forma di sovvenzione pubblica delle organizzazioni partitiche, ammettendo soltanto il rimborso delle spese elettorali (Wahlkampfkostenerstattung). Il legislatore dette seguito alla sentenza approvando, anche in attuazione dell’art. 21 della Legge fondamentale, la legge sui partiti del 24 luglio 1967, che disciplinava compiutamente e generosamente i rimborsi elettorali.

I costi della politica crebbero pesantemente costringendo a distanza di alcuni anni (9 aprile 1992) il Tribunale costituzionale ad intervenire nuovamente, dichiarando l’incostituzionalità di importanti profili della normativa. In particolare, il Tribunale sanzionò:

·        il fatto che il contributo pubblico continuasse ad essere presentato come "rimborso delle spese elettorali", pur essendo di fatto divenuto un finanziamento in via continuativa delle formazioni politiche;

·        le forti deduzioni fiscali ammesse dalla legge per le donazioni ai partiti;

·        le disposizioni che ripartivano parte del contributo pubblico ai partiti indipendentemente dal loro effettivo seguito elettorale.

Il Tribunale costituzionale è intervenuto nuovamente con la sentenza del 26 ottobre 2004 accogliendo il ricorso di due piccoli partiti che lamentavano l’incostituzionalità del c.d. Drei-Länder-Quorum, in base al quale se un partito non fosse riuscito a ottenere almeno lo 0,5% dei voti nelle elezioni per il rinnovo del Bundestag o del Parlamento europeo, avrebbe potuto accedere al contributo statale calcolato sulla quota di autofinanziamento (somme versate da persone fisiche, come i contributi degli iscritti, dei deputati o altre donazioni di privati), soltanto riportando almeno l’1% dei voti nelle tre più recenti elezioni regionali, o in alternativa, almeno il 5% dei voti in una sola di esse. Il Tribunale costituzionale federale ha considerato tale previsione legislativa in contrasto con l’obbligo di imparzialità a cui deve rispondere il legislatore nei confronti della competizione politica, ritenendo che la norma fosse discriminante per le forze politiche minori.

Entità dei contributi e requisiti per l’accesso

La legge del 1994, così come modificata dall’articolo 2 della legge del 22 dicembre 2004, prevede che alle formazioni politiche venga annualmente corrisposto, a carico del bilancio dello Stato (art. 18, comma 3):

·        un contributo proporzionale ai voti ricevuti (Wählerstimmen), pari a 0,85 euro per ogni voto valido, fino a 4 milioni di voti e a 0,70 euro per ogni voto ulteriore ottenuto da ciascuna formazione nelle ultime elezioni per il Bundestag, per il Parlamento europeo e per i Parlamenti del Länder.;

·        un contributo calcolato sulla quota dei contributi versati da privati (Zuwendungsanteil), di 0,38 euro per ogni euro che il singolo partito abbia ricevuto come donazione o a titolo di quota di iscrizione da una persona fisica (si tiene conto soltanto delle sovvenzioni che non superano i 3.300 euro), oppure le somme devolute al partito dagli stessi parlamentari.

Per accedere ai suddetti contributi è necessario il raggiungimento di determinati risultati elettorali minimi.

In particolare, ottengono tali finanziamenti le formazioni politiche che hanno conseguito una percentuale di voti di lista validi pari allo 0,5% del totale dei voti validi (per le elezioni europee e del Bundestag) o all’1% dei voti validi (per le elezioni dei Parlamenti dei Länder).

Queste forme di sovvenzione rispondono ai principi enunciati dal Tribunale costituzionale, secondo cui la ripartizione delle disponibilità complessive tra i partiti deve corrispondere, in parte, al risultato elettorale effettivamente conseguito ed, in parte, al loro "radicamento nella società", misurabile proprio in base all’ammontare del finanziamento ottenuto mediante forme lecite.

La nona modifica della legge sui partiti del 22 dicembre 2004 ha accolto la sentenza del Tribunale costituzionale sopra ricordata abrogando l’articolo 3 dell’ottava legge di modifica della legge sui partiti, relativo al Drei-Länder-Quorum, e ha introdotto ulteriori norme relative alla documentazione contabile dei partiti.

Limiti ai contributi

La legge stabilisce un limite assoluto ai contributi annuali federali (absolute Obergrenze): a seguito delle ultime modifiche introdotte dalla legge del 23 agosto 2011, l’importo del finanziamento pubblico ammonta a € 149,1 milioni per il 2011 e a € 150,8 milioni per il 2012, ma a decorrere dal 2013 il limite assoluto sarà aumentato annualmente in base all’incremento del costo della vita e dell’aumento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e agli impiegati degli enti locali (nuova formulazione dell’art. 18, comma 2).

Un ulteriore limite, relativo, riguarda inoltre la quota di finanziamento pubblico da destinare al singolo partito (relative Obergrenze): tale quota non potrà eccedere l’importo delle entrate proprie conseguite in un anno dal partito stesso tramite i contributi d’iscrizione, le donazioni spontanee di sostenitori ed iscritti, i proventi derivanti da attività imprenditoriali e partecipazioni nonché quelli derivanti da beni patrimoniali.

 

 


Prospetto del finanziamento pubblico ai maggiori partiti politici per l’anno 2011 (in euro)                                             (fonte Deutscher Bundestag)*

Partito

Voti

Contributi da privati (persone fisiche)

Finanziamento pubblico

Limite relativo (entrate proprie)(3)

Finanziamento pubblico calcolato(4)

Limite assoluto (importo finale erogato) (5)

Ripartizione della somma erogata tra federazioni regionali e nazionali dei partiti

 

Quota in base ai voti(1)

Quota correlata ai contributi da privati(2)

Totale

(Land)

(Bund)

 

CDU

30.649.027

66.204.042

22.054.319

25.157.536

47.211.855

93.590.821

47.211.855

44.641.547

5.374.680

39.266.867

 

SPD

25.284.953

69.867.454

18.299.467

26.549.632

44.849.099

106.975.506

44.849.099

42.407.424

4.910.949

37.496.475

 

GRÜNE

12.416.978

13.995.652

9.291.884

5.318.347

14.610.232

18.795.711

14.610.232

13.814.822

2.289.598

11.525.223

 

FDP

11.977.079

14.176.273

8.983.955

5.386.983

14.370.939

20.707.518

14.370.939

13.588.556

1.386.457

12.202.098

 

Die Linke

10.206.772

13.380.180

7.744.740

5.084.468

12.829.209

16.413.949

12.829.209

12.130.761

1.540.800

10.589.960

 

CSU

7.028.980

14.449.354

5.520.286

5.490.754

11.011.040

25.235.789

11.011.040

10.411.577

1.150.990

9.260.587

 

Piraten

1.571.297

547.010

1.335.602

207.864

1.543.466

611.511

611.511

578. 219

246.981

331.238

 

NPD

1.082.575

1.262.010

920.189

479.564

1.399.753

1.768.424

1.399.753

1.323.547

223.525

1.100.022

 

Altri partiti

 

 

Totale complessivo

102.889.562

199.154.271

76.421.558

75.678.623

152.100.182

289.934.854

150.070.118

141.900.000

17.484.563

124.383.134

 

* “Festsetzung der staatlichen Mittel für das Jahr 2011 (Determinazione dei contributi statali per l’anno 2011): http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/festsetz_staatl_mittel/finanz_11.pdf

 

Note:

1) In base all’art. 18, comma 3, n. 1 e secondo periodo PartG, spettano ai partiti, per ogni voto attribuito, 0,85 euro per i primi 4 milioni di voti e 0,70 euro per gli ulteriori voti.

2) In base all’art. 18, comma 3, n. 3 PartG, spettano ai partiti, 0,38 euro per ogni euro ricevuto quale contributo da persone fisiche (contributo d'iscrizione, contributo di titolare di un mandato parlamentare o donazioni ricevute legalmente); in tale contesto vengono presi in considerazione solo i contributi di importo non superiore a 3.300 euro per ogni persona fisica.

3) Il limite relativo del finanziamento pubblico è rappresentato dalle entrate proprie che risultano dalla rendicontazione dell’anno precedente. In base all’art. 18, comma 5 PartG, l’entità del finanziamento pubblico a favore di un partito non può superare la somma complessiva delle entrate proprie da esso conseguite in un anno.

4) Calcolo dell’importo del finanziamento pubblico (che, come si è detto, non può superare la somma delle entrate autonome di un partito) in assenza del limite assoluto stabilito per legge. Tale importo è costituito dalla cifra più bassa tra il totale del finanziamento pubblico spettante ai partiti sulla base dei voti e dei contributi ricevuti da privati, e la somma complessiva delle entrate autonome.

5) Sempre secondo l’art. 18 comma 5 PartG, l’importo del finanziamento di tutti i partiti non può superare il limite massimo assoluto stabilito al comma 2 del medesimo articolo. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge del 23 agosto 2011, tale importo ammonta a 149,1 milioni di euro per il 2011 e a 150,8 milioni di euro per il 2012. A decorrere dal 2013 il limite assoluto - cioè la il contributo pubblico che potrà essere erogato ai partiti politici aventi diritto al finanziamento) sarà aumentato annualmente in base all´incremento del costo della vita e dell´aumento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e ai dipendenti degli enti locali.


 

Contributi ai gruppi parlamentari

L’art. 50 della legge tedesca sullo status giuridico dei parlamentari (Abgeordnetengesetz, del 18 febbraio 1977) prevede l’erogazione di contributi pubblici ai gruppi parlamentari (Geldleistungen an die Fraktionen des Deutschen Bundestages), il cui importo è stabilito dal Bundestag di anno in anno. Tali contributi, che devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali, consistono in un importo di base per ogni gruppo, un importo per ciascun membro e un ulteriore supplemento per i gruppi che non sostengono il Governo (c.d. supplemento all’opposizione, Oppositionszuschlag). Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio, nello stato di previsione 02 relativo al Bundestag, la somma destinata ai gruppi ammonta, per il 2011, a € 80.541.000.

 

Disciplina del finanziamento privato

Le modalità del finanziamento privato, ovvero delle donazioni (Spenden), ai partiti politici sono disciplinate dagli art. 25 e ss. della legge sui partiti.

Fino ad una somma di 1.000 euro, la donazione può essere corrisposta sotto forma di denaro contante.

Al contrario, le donazioni in favore di un partito o delle sue articolazioni interne (associazioni territoriali) il cui controvalore complessivo nel corso di un anno solare risulti superiore a 10.000 euro devono essere registrate nella rendicontazione contabile con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del donatore. Le donazioni che superino la cifra di 50.000 euro nel singolo caso devono essere invece immediatamente annunciate al Presidente del Bundestag, che ha cura di renderle pubbliche unitamente all’indicazione del donatore pubblicandole sotto forma di atti parlamentari.

I divieti

La legge, pur affermando il diritto dei partiti di accettare donazioni da privati, introduce alcuni divieti.

Sono vietate le donazioni:

·        effettuate da organismi di diritto pubblico o imprese che abbiano una componente azionaria, a partire dal 25%, di origine pubblica, gruppi e comitati parlamentari nonché gruppi o comitati di rappresentanze comunali;

·        effettuate da fondazioni politiche, enti, associazioni di persone e fondazioni che, in base al rispettivo atto costitutivo, perseguano esclusivamente e direttamente fini sociali, caritatevoli o ecclesiastici;

·        effettuate da associazioni di categoria che le abbiano a loro volta ricevute a condizione di trasmetterle ad un partito politico;

·        che superino i 1.000 euro quando non sia noto il donatore;

·        che perseguano lo scopo di ottenere vantaggi economici o politici;

·        che provengano dall’estero.

Tutte le donazioni devono essere comunicate al Presidente del Bundestag che ha cura di renderli noti tramite la pubblicazione della Rendicontazione (Rechenschaftsbericht).

Le donazioni provenienti dall’estero sono lecite soltanto se:

·        provengono dal patrimonio di un cittadino tedesco o dell’Unione europea o da un’impresa a prevalente proprietà (più del 50%) tedesca;

·        sono destinate a partiti che rappresentano minoranze nazionali nella regione di origine e provengono da Stati confinanti con la Repubblica federale di Germania nei quali vivono persone aventi quella stessa origine etnica (es. Alto Adige);

·        il donatore è straniero, ma la donazione non supera i 1.000 euro.

Le sanzioni

L’art. 31c determina le sanzioni applicabili in caso di donazioni ottenute illegalmente o non pubblicate. Qualora un partito abbia ottenuto donazioni vietate e non le abbia di conseguenza trasferite al Presidente del Parlamento, perde il diritto a una somma pari all’ammontare di tre volte gli importi ottenuti illegalmente. In caso di donazioni non pubblicate nella rendicontazione, il partito perde invece il diritto a godere di una somma pari all’ammontare doppio le somme non pubblicate.

Il presidente del Bundestag trasferisce i fondi così ricevuti ad istituzioni che perseguono finalità caritatevoli, religiose o scientifiche.

Il regime fiscale del finanziamento privato

I privati che partecipano al finanziamento dei partiti godono di alcune agevolazioni fiscali.

Anzitutto, le somme versate ai partiti a titolo di donazione o di versamento di quote sociali possono infatti essere dedotte dal reddito imponibile sino ad un massimo di 3.300 euro, elevabile a 6.600 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi.

A tale agevolazione fiscale la legge ne aggiunge una seconda, introdotta in seguito alle decisioni del Tribunale costituzionale che aveva giudicato eccessivamente penalizzante nei confronti dei cittadini meno abbienti il sistema delle deduzioni dall’imponibile per il finanziamento dei partiti: chi effettua una donazione ad un partito può infatti optare, anziché per la deduzione dell’imponibile, per uno sconto sull’imposta dovuta pari ad un massimo di 767 euro, elevabili a 1.534 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi. Possono beneficiare di tale agevolazione anche i cittadini che versano delle somme a movimenti ed associazioni non costituiti in partiti politici come definiti dall’art. 2 della legge del 1967, purché tali enti partecipino alle elezioni politiche con propri candidati.

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

Punto di partenza del controllo pubblico sulle finanze dei partiti tedeschi è l’articolo 21, comma 1 della Legge fondamentale, in forza del quale i partiti “devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell’uso delle loro risorse finanziarie come pure del loro patrimonio”. La legge sui partiti politici introduce quindi all’art. 23 un obbligo di rendicontazione.

La presidenza di ciascun partito è tenuta a rendere conto pubblicamente, attraverso la rendicontazione, della provenienza e dell’uso dei mezzi finanziari che sono affluiti al partito nel corso dell’anno, così come della consistenza del patrimonio del partito. Il rendiconto consta pertanto del conteggio delle entrate e delle uscite e del conto patrimoniale, articolati secondo le voci individuate dall’art. 24, nonché di una parte illustrativa. Nella rendicontazione deve essere altresì indicato il numero degli iscritti al partito soggetti al pagamento della quota d’iscrizione. La legge sui partiti politici dispone inoltre che siano applicate tutte le norme di diritto commerciale sulla rendicontazione nella misura in cui non sia indicato diversamente.

Prima della presentazione al Presidente del Bundestag, la rendicontazione deve essere deliberata dalla Presidenza del partito. Essa si forma sulla base delle rendicontazioni fornite dalle direzioni regionali e dalle sezioni territoriali, ognuna responsabile della propria rendicontazione. A tal fine la legge indica i responsabili per la firma di attestazione nei vari gradi di formazione del rapporto contabile.

Prima di essere presentata al Presidente del Bundestag, la rendicontazione deve essere verificata preventivamente da un revisore dei conti o da una società di revisione contabile. A quanto sopra descritto derogano soltanto i partiti che non dispongono, per l’anno di riferimento, né di entrate né di un patrimonio superiore ai 5.000 euro. In tal caso il partito può inviare al Presidente del Bundestag una rendicontazione non verificata, che però dovrà essere esaminata in occasione del successivo congresso federale del partito.

Il revisore può chiedere al presidente del partito o alle persone da questo delegate, qualsiasi chiarimento o prova che ritenga necessario. Egli può altresì controllare i documenti giustificativi del rendiconto, i registri e gli atti, nonché la consistenza della cassa e del patrimonio. Una nota di verifica da atto del risultato e deve essere consegnata alla presidenza del partito.

Il rendiconto e la relativa nota di verifica sono quindi trasmessi, entro il 30 settembre dell’anno seguente all’esercizio finanziario cui si riferiscono, al Presidente del Bundestag, il quale può prorogare il termine fino a un massimo di tre mesi, scaduti i quali cessa per il partito il diritto a godere la parte dei contributi statali per l’anno di interesse. Il presidente del Bundestag ne verifica quindi la regolarità formale, riferendo annualmente all’Assemblea sullo stato delle finanze dei partiti e sui loro rendiconti e fornendo ogni due anni un rapporto circa l’evoluzione delle finanze dei partiti con riferimento alle rendicontazioni fornite dagli stessi.

Nel caso il Presidente del Bundestag abbia dei dubbi circa la correttezza della rendicontazione, concede al partito l’opportunità di esprimersi al riguardo o può incaricare un revisore o una società a sua scelta al fine di verificarne la conformità al disposto della legge.

A conclusione del procedimento il Presidente rilascia una notifica in cui vengono rilevate le eventuali inesattezze e fornito l’ammontare della somma corrispondente ai dati inesatti. I dati acquisiti nel corso del procedimento che non siano stati indicati nella documentazione contabile del partito non possono essere resi pubblici. Contestualmente il partito perde il diritto a godere di una somma di un ammontare pari a due volte le somme riportate in modo inesatto. Nel caso in cui le inesattezze riguardino proprietà immobiliari o partecipazioni ad imprese, il partito perde il diritto a godere di una somma pari al 10% dei valori patrimoniali non inseriti o indicati in maniera inesatta.

Rispetto alle donazioni o ai dati inesatti, un partito non è soggetto alle conseguenze giuridiche sopra illustrate nel caso in cui sia esso stesso a darne notizia per primo al Presidente del Bundestag apportando contestualmente le necessarie correzioni.

I rendiconti dei partiti e le relative note di verifica sono pubblicati come atti del Bundestag.

Spetterà poi alla Corte dei conti federale (Bundesrechnungshof) il compito di verificare che il Presidente del Bundestag, nella sua qualità di amministratore dei fondi erogati dallo Stato, abbia provveduto al rimborso delle spese elettorali.

La legge dispone infine le sanzioni penali per coloro che occultino l’origine o l’uso delle risorse finanziarie o patrimoniali del partito o eludano la pubblica rendicontazione (pena detentiva fino a tre anni o ammenda in denaro). Le stesse sanzioni sono previste anche per chi, come revisore dei conti o collaboratore di questo, accerti l’esito della verifica in modo inesatto. Nel caso in cui il reo agisca dietro compenso o con l’intenzione di favorire o danneggiare un terzo soggetto, la pena corrisponde a una ammenda in denaro o a una pena detentiva fino a cinque anni.

 

Le fondazioni politiche

Origini delle Parteinahe Stiftungen

In Germania, un tratto caratteristico del sostegno pubblico alla formazione in ambito politico-sociale e alla cooperazione internazionale è costituito dalla destinazione di ingenti risorse del bilancio statale alle fondazioni culturali collegate ai partiti politici, definite come “fondazioni vicine ai partiti” (parteinahe Stiftungen) o “fondazioni politiche” (politische Stiftungen).

L’istituzione di fondazioni culturali da parte dei maggiori partiti tedeschi risale agli anni ‘50 e si inserisce nell’ambito delle iniziative avviate in più sedi, anche con l’aiuto delle potenze vincitrici del conflitto mondiale, per sensibilizzare la società civile nei confronti dei valori democratici.

La SPD e la CDU diedero per prime vita a fondazioni culturali, quali enti provvisti di distinta personalità giuridica. In un primo tempo, l’attività delle fondazioni era prevalentemente concentrata nell’organizzazione di incontri seminariali e corsi di formazione, nel finanziamento di borse di studio e nell’effettuazione di ricerche sociopolitiche. Per la realizzazione di iniziative specifiche, già a partire dai primi anni ’60, le fondazioni divennero beneficiarie di modesti contributi pubblici.

Il salto di qualità si ebbe nel 1962, quando il Bundestag decise di inserire nello stato di previsione del neoistituito Ministero per lo sviluppo un contributo di 130.000 DM a favore delle fondazioni vicine ai partiti per la realizzazione di progetti di educazione politica nei paesi in via di sviluppo. Tale contributo doveva conoscere negli anni seguenti un notevole incremento, sino a raggiungere nel 1970 la somma di 45 milioni di DM, inaugurando la già ricordata prassi di disporre il finanziamento pubblico a favore di questo tipo di fondazioni unicamente sulla base dell’inserimento di finalizzazioni di spesa “ad hoc” nei capitoli della legge di bilancio, prescindendo da qualsiasi forma di disciplina legislativa “sostanziale” della materia.

La medesima procedura venne adottata nel 1966, quando, all’indomani della prima sentenza con cui il Tribunale costituzionale ebbe a dichiarare illegittimo il finanziamento pubblico dell’attività generale dei partiti, il Bundestag inserì nella legge di bilancio per il 1967, nei capitoli del Ministero dell’interno, un finanziamento globale a favore delle fondazioni vicine ai partiti rappresentati nel Bundestag.

 

Beneficiarie dei finanziamenti sono, come si è detto, le fondazioni vicine ai partiti rappresentati nel Bundestag. Si tratta delle seguenti fondazioni:

·        Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD);

·        Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU);

·        Hanns-Seidel-Stiftung (CSU);

·        Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Die Grünen)

·        Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP);

·        Rosa-Luxemburg-Stiftung (PDS)

Fondazioni e partiti

Per quanto concerne i rapporti con i partiti di riferimento, le fondazioni hanno una distinta personalità giuridica, fanno assegnamento su risorse proprie e perseguono finalità specifiche ed estranee al diretto confronto politico.

Il ruolo assegnato alle fondazioni politiche dai loro statuti, condiviso e in seguito sostenuto finanziariamente dallo Stato federale e dai Länder, diviene tanto più comprensibile se inserito nei compiti individuali e collettivi che fanno capo all’idea cardine della formazione (Bildung), un tratto caratteristico della cultura tedesca fin dal Settecento.

Partendo da tale presupposto, appare evidente come finora le fondazioni politiche abbiano potuto operare, in assenza di una specifica disciplina normativa, sulla base di una prassi consolidatasi nel corso degli anni.

a.      La sentenza del Tribunale federale costituzionale del 14 luglio 1986

Il più importante fondamento giuridico in materia è individuabile nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale, che con la sentenza del 14 luglio 1986[16], ha riconosciuto la rispondenza al principio costituzionale dell’adeguatezza del finanziamento statale, e più precisamente la rispondenza dei finanziamenti globali fissati dalle leggi di bilancio annuali.

La sentenza ha stabilito l’esistenza e definito le finalità formative delle fondazioni politiche, specificando che esse devono essere, non solo da un punto di vista normativo, ma anche da un punto di vista oggettivo, istituzioni indipendenti in grado di compiere con senso di responsabilità le azioni formative rispondenti agli scopi dichiarati nei loro Statuti, dimostrando allo stesso tempo una certa autonomia e distanza dai partiti ai cui principi il loro operato deve però ispirarsi. Tale distinzione rispetto ai partiti deve risultare evidente anche dai criteri che guidano la scelta di coloro che occupano le posizioni ai vertici delle fondazioni. Esse eleggono infatti i loro organi di vigilanza e rappresentanza, nonché i dirigenti amministrativi, in piena autonomia: il presidente e il portavoce del direttivo, i dirigenti amministrativi e il tesoriere di una fondazione non possono però svolgere alcuna funzione comparabile all’interno del partito ai cui ideali e alla cui storia la fondazione si riferisce.

La sentenza enumera anche le attività che una fondazione non può svolgere, in quanto troppo attigue o identificabili con le attività proprie del partito di riferimento. Fra queste, in prima istanza le attività di sostegno ed aiuto durante il periodo elettorale, riportate dalla sentenza in maniera dettagliata (acquistare e distribuire pubblicistica del partito o riferibile ai suoi membri; produrre o diffondere materiale elettorale; finanziare annunci; utilizzare personale della fondazione fra i volontari o il personale attivo durante la campagna elettorale; tenere corsi finalizzati alla formazione di personale da utilizzare durante il periodo elettorale).

La sentenza indica infine l’inopportunità di trasferimenti di donazioni dalla fondazione al partito, onde evitare che le agevolazioni fiscali previste per queste vengano usufruite dai partiti politici di riferimento[17].

b.      La Gemeinsame Erklärung

Ugualmente rilevanti in tal senso appaiono i riferimenti alle fondazioni contenuti nelle Raccomandazioni della Commissione di esperti indipendenti sul finanziamento dei partiti politici (Empfehlungen der Komission unabhängiger Sachverständiger zur Parteifinanzierung)[18], istituita dal Presidente federale von Weizsäcker a seguito della sentenza del 9 aprile 1992 del Tribunale costituzionale federale che dichiarava incostituzionali alcuni profili della legge sui partiti politici.

Nel 1998, molte delle indicazioni contenute nel rapporto della Commissione sono state raccolte e sistematizzate in una Dichiarazione comune delle Fondazioni politiche sul finanziamento statale (Gemeinsame Erklärung zur staatlichen Finanzierung der politischen Stiftungen), che ne costituisce una sorta di codice di autoregolamentazione.

La dichiarazione comune, sottoscritta da cinque delle fondazioni politiche (ad eccezione della Rosa-Luxemburg-Stiftung), fornisce, a partire dalla Legge fondamentale, un quadro normativo generale di riferimento.

Partendo dal presupposto che le fondazioni sono associazioni di diritto privato, che forniscono in modo del tutto indipendente servizi di pubblico interesse che non possono essere prestati dallo Stato, il loro operato trova il proprio fondamento costituzionale nell’art. 5 [Libertà di espressione][19], nell’art. 9, comma 1 [Libertà di associazione][20] e nell’art. 12, comma 1[Libertà della professione][21] della Legge Fondamentale.

L’attività delle fondazioni risulta quindi estranea a quanto stabilito dall’art. 21 [Partiti politici][22] della Legge fondamentale, relativamente al ruolo e all’importanza dei partiti nella determinazione della volontà politica collettiva attraverso il voto.

Natura dei contributi pubblici

La prima formale ricognizione del sostegno pubblico alle fondazioni politiche risale al 1986, quando al Governo fu richiesto dal gruppo parlamentare dei Verdi (Grünen) di documentare e quantificare le singole voci del finanziamento statale alle fondazioni politiche.

a.      Finanziamenti globali e a progetto

Le fondazioni risultano destinatarie di finanziamenti globali (Globalzuschüsse) erogati dal Ministero degli interni e di finanziamenti a progetto (Projektförderung) erogati per la maggior parte dal Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economica (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).

Gli stanziamenti sono determinati annualmente dalla Commissione bilancio (Haushaltsaussschuss) del Bundestag, e quindi approvati dalla Legge di bilancio (Haushaltsgesetz) all’interno degli stati di previsione 06 (per il Ministero dell’interno) e 023 (per il Ministero per lo sviluppo e la cooperazione economica).

La suddivisione di entrambe le fattispecie di trasferimenti viene determinata sulla base della rappresentanza dei partiti, così come essa si esprime all’interno del Bundestag.

I finanziamenti vengono assegnati in base a criteri consolidatisi nel corso degli anni all’interno della prassi parlamentare. Il punto di partenza è costituito dalla ripetuta presenza di un gruppo parlamentare e dalla sua consistenza numerica all’interno del Bundestag.

Nella prima determinazione dei trasferimenti, la Commissione bilancio del Bundestag parte da un importo base (Sockelbetrag), corrisposto in maniera continuativa per un certo periodo di legislature, che, solo in seguito, viene adeguato alla forza numerica reale della rappresentanza. Nel caso in cui un partito non sia più rappresentato in Parlamento, la fondazione di riferimento continua a ricevere il sostegno pubblico per almeno una legislatura.

Nel 2011 è stato stimato che la rappresentanza della Friedrich-Ebert-Stiftung fosse pari al 32,8%, quella della Konrad Adenauer Stiftung al 29,2,5%, quelle della Friedrich-Naumann-Stiftung, della Hanns-Seidel-Stiftung e della Heinrich-Böll-Stiftung allo 10,3%, mentre la Rosa-Luxemburg-Stiftung ha ottenuto un importo base corrispondente al 7% del valore attribuito ai finanziamenti globali nella Legge di Bilancio.

I finanziamenti globali, che fanno capo al Ministero dell’interno,rappresentano la premessa indispensabile per la pianificazione dell’attività ordinaria delle fondazioni politiche, infatti sono prevalentemente utilizzati per finanziare:

·        congressi, seminari e incontri di formazione politica;

·        pubblicazioni e mostre;

·        progetti di ricerca e documentazione nonché tenuta degli archivi sulla storia dei movimenti e dei partiti di riferimento;

·        uscite amministrative relative al personale, alle strutture e agli investimenti.

Attingendo dalla quota parte loro spettante, le fondazioni possono finanziare anche altre organizzazioni operanti nel settore della pubblica utilità, purché queste perseguano finalità compatibili con quelle fissate negli statuti delle stesse fondazioni.

Nel 2011 i finanziamenti globali sono stati pari a 97.958.000 euro.

I finanziamenti a progetto rappresentano circa i due terzi dei finanziamenti ricevuti dalle fondazioni[23]. La richiesta, l’uso e il pagamento del servizio prestato si basano su quanto disposto dal Regolamento federale sul bilancio (Bundeshaushaltsordnung - BHO), che agli artt. 23 e 44 stabilisce le norme generali. Per le norme di dettaglio si rimanda invece alle Disposizioni accessorie riguardanti la promozione a progetto (Allegemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P).

L’art. 23 (Elargizioni – Zuwendungen) stabilisce infatti che “uscite e stanziamenti d’impegno per prestazioni finalizzate (elargizioni) da effettuare a organismi posti al di fuori dell’Amministrazione federale, possono essere preventivati solo nel caso in cui la Federazione abbia un interesse rilevante all’esecuzione della prestazione tramite tali organismi, e solo nel caso in cui senza le elargizioni tale interesse non possa, in tutto o necessariamente, essere soddisfatto”. L’art. 44 (Elargizioni, amministrazione di mezzi o elementi patrimoniali – Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen), partendo dalle premesse illustrate all’art. 23, indica nella Corte dei conti federale l’organo competente al controllo della rispondenza e correttezza dell’uso delle elargizioni. Lo stesso articolo stabilisce che organismi giuridici di diritto privato possono assumersi compiti amministrativi discendenti da elargizioni, solo nel caso in cui forniscano le garanzie necessarie affinché i servizi siano prestati in maniera rispondente al diritto interno e nel pubblico interesse. Il conferimento e la sospensione competono al Ministero competente, che per il conferimento dovrà agire di concerto con il Ministero delle finanze.

Attraverso lo stato di previsione 023 della legge di Bilancio, il Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economica finanzia e coordina la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi partner, nonché il sostegno alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni non governative, dell’associazionismo confessionale e delle numerose tipologie di fondazioni, tra cui quelle politiche, presenti in Germania.

Nel 2011 in questo settore sono stati destinati 233 milioni di euro per il lavoro all´estero delle fondazioni. I finanziamenti assegnati, finalizzati al sostegno dello sviluppo ecologico, sostenibile e socialmente accettabile dei paesi in via di sviluppo e trasformazione, vengono elargiti a paesi partner con orientamenti compatibili a quelli del governo tedesco nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, primi fra tutti la costruzione e il rafforzamento delle strutture democratiche, della comprensione regionale e internazionale e della cooperazione pacifica. In tale quadro generale, le fondazioni politiche hanno il compito di contribuire al rafforzamento delle organizzazioni espressioni della società civile e del mondo del lavoro, di svolgere consulenza parlamentare, di accelerare la democratizzazione dei mezzi di informazione e di intervenire attivamente affinché vengano introdotte abitudini sanitarie, familiari e consuetudinarie in grado di migliorare le condizioni generali di vita[24].

Sistemi di controllo

La Dichiarazione comune delle Fondazioni politiche sul finanziamento statale dedica la sezione finale al controllo e alla trasparenza, indicando che l’uso dei finanziamenti globali viene verificato dal Ministero dell’Interno sulla base delle Disposizioni accessorie riguardanti i finanziamenti statali (Allegemeine Nebenbestimmungen zur institutionellen Förderung – ANBest-I), a ciò deve aggiungersi il già ricordato controllo della Corte dei conti federale e, a livello regionale, dei corrispondenti organi preposti al controllo. Relativamente al rispetto delle disposizioni fiscali, la verifica avviene da parte delle autorità finanziarie a questo preposte.

Le Fondazioni, accogliendo i suggerimenti della Commissione di esperti, pubblicano annualmente una Rapporto annuale delle entrate e delle uscite, ovvero un bilancio d’esercizio che deve essere sottoposto al controllo di un revisore dei conti.

Sebbene le fondazioni non siano sottoposte ad un obbligo di pubblicità, tali documenti sono pubblicati sui siti delle fondazioni e nella Dichiarazione comune viene ripetutamente sottolineata l’importanza della trasparenza nell’ambito dell’uso dei finanziamenti pubblici.


regno unito

Disciplina del finanziamento pubblico

Nel sistema politico britannico il finanziamento pubblico ai partiti politici riveste tradizionalmente un ruolo marginale, con riguardo sia alle forme dei conferimenti, sia al loro volume, di entità modesta se paragonato a quello che si riscontra in altri Paesi.

Tali caratteristiche del finanziamento pubblico derivano la natura giuridica dei partiti politici, privi di personalità giuridica e considerati al pari di organizzazioni volontarie, e da una disciplina la cui prevalente ragion d’essere è il sostegno assicurato ai partiti medesimi in funzione del ruolo svolto – almeno fino alle ultime elezioni - all’interno di un sistema bipartitico. Se si escludono, infatti, le forme di incentivo finanziario destinate a tutti i partiti (nella forma dei cosiddetti policy development grants[25]) e consistenti nell’accesso a taluni servizi, a partire dal 1975 i conferimenti in denaro sono riservati ai partiti di opposizione, nel presupposto che ciò valga a compensare i vantaggi - non solo economici - che il partito di maggioranza trae dall’avere la disponibilità dell’apparato di governo.

 

Il finanziamento dei partiti di opposizione

Alla House of Commons, il finanziamento dei partiti di opposizione (noto come Short Money, dal nome del Leader della House of Commons – Edward Money - al momento della sua introduzione) assume tre diverse forme:

·        contributi ai partiti di opposizione per lo svolgimento dell’attività parlamentare;

·        dotazione riservata al Leader dell’opposizione;

·        contributi ai partiti di opposizione per le spese di viaggio.

La Short Money Resolution del 26 maggio 1999, che attualmente regola il meccanismo di assegnazione dei fondi, prevede che i partiti di opposizione ricevano il rispettivo finanziamento a condizione che, alle ultime elezioni, abbiano conquistato alla Camera dei Comuni almeno due seggi oppure un seggio e 150.000 voti.

Per calcolare l’ammontare del contributo, si compiono le seguenti tre operazioni:

a) si moltiplica il numero di seggi conseguito dal partito alla Camera per una quota di sterline prefissata (nel 2011, £ 15.039,85);

b) si divide il numero dei voti riportati dal partito per 200 e poi si moltiplica il risultato per una quota di sterline prefissata (nel 2011, £ 30,04);

c) si sommano a) e b)

.


 

Finanziamento pubblico ai partiti politici nella sessione parlamentare 2011-2012[26]

Partiti

Seggi (elez. 2010)

Contributo in base ai seggi

Voti

Voti/200

Contributo ottenuto ogni 200 voti

Totale contributi elettorali

(arrotondato)

Contributo per il Leader dell’opposizione

Rimborsi spese di viaggio (arrotondati)

Totale complessivo

(arrotondato)

 

 

x £ 15.039,85

 

 

x £ 30,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labour Party

258

£ 3.880.281,30

8.606.518

43.032

£ 1.292.681, 28

£ 5.172.963,00

£ 700.699,00

£ 150.679,74

£ 6.024.341,74

DUP[27]

8

£ 120.318,78

168.216

841

£ 25.263,64

£ 145.582,00

 

£ 4.240,57

£ 149.822,57

SNP[28]

6

£ 90.239,09

491.386

2.456

£ 73.778,24

£ 164.017,00

 

£ 4.777,55

£ 168.794,55

Plaid Cymru

3

£ 45.119,55

165.394

826

£ 24.813,04

£ 69.933,00

 

£ 2.037,02

£ 71.970,02

SDLP[29]

3

£ 45.119,55

110.970

554

£ 16.642,16

£ 61.762,00

 

£ 1.799,02

£ 63.561,02

Green

1

£ 15.039,85

284.823

1.424

£ 42.776,96

£ 57.817,00

 

£ 1.684,11

£ 59.501,11

Totale

279

£ 4.196.118,12

9.827.307

49.133

£ 1.475.955,32

£ 6.286.109

 

£ 165.218,00

£ 6.537.991,00


Parallelamente alla Camera dei Comuni, nel 1996 anche la House of Lords ha introdotto un contributo per i partiti di opposizione (c.d. Cranborne Money, dal nome dell’allora Leader della Camera Alta).

Lo schema è più semplice rispetto a quello applicato dalla Camera bassa, in quanto una somma prefissata spetta alla maggior opposizione (Official Opposition) mentre somme inferiori spettano alla seconda maggiore opposizione e, dal 1999, ai Lords indipendenti (Cross Bench Peers).

 

Il finanziamento indiretto ai partiti politici: l’offerta di servizi

Le leggi in materia elettorale succedutesi nel tempo (a partire dal Representation of the People Act 1983) ed alcuni altri testi normativi prevedono una serie di agevolazioni per i candidati alle elezioni politiche.

Tra queste la più rilevante (prevista dal Communications Act 2003) è indubbiamente la concessione, sotto la vigilanza dell’autorità di settore (Ofcom) e sulla base dei criteri da questa stabiliti, di spazi televisivi e radiofonici per la propaganda politica sia durante la legislatura (party political broadcasts) che durante la campagna elettorale (party election broadcasts). Si tratta di un sussidio pubblico indiretto valutabile tra i 3 e i 10 milioni di sterline annue, che si accompagna al divieto di acquistare ulteriori spazi televisivi per fare pubblicità.

Ulteriori agevolazioni riguardano:

·        la registrazione degli elettori. Si tratta di un’attività molto costosa che la legge pone a carico delle autorità locali e non dei candidati/partiti;

·        i servizi postali che vengono concessi gratuitamente per la propaganda elettorale;

·        spazi in edifici pubblici per riunioni e incontri che vengono offerti ai candidati nel corso delle campagne elettorali per le elezioni nazionali, europee e locali.

 

Disciplina del finanziamento privato

Il finanziamento di fonte privata ai partiti politici è oggetto di regole stringenti adottate, nel corso degli ultimi anni, per garantire la trasparenza dei conferimenti e promuovere la parità di condizioni nella competizione politico-elettorale.

Nel 2000 il legislatore è intervenuto con il Political Parties, Elections and Referendum Act 2000(successivamente modificato dall’Electoral Administration Act 2006) per istituire un organismo indipendente di vigilanza - la Electoral Commission – ed introdurre oneri di registrazione dei partiti politici; sono stati, inoltre, posti obblighi contabili sui partiti, prevedendo la obbligatoria designazione al loro interno di un responsabile amministrativo, ed istituiti controlli sulle donazioni ai partiti e ai loro singoli membri, nonché sulle spese sostenute nel quadro delle campagne elettorali.

Successivamente il Governo ha annunciato di voler innovare la disciplina del finanziamento dei partiti[30], portando l’attenzione sul tema dei cosiddetti “costi della politica” e della loro trasparenza. Affrontato dal legislatore con riferimento alle indennità parlamentari, la materia è ora regolata dal Political Parties and Elections Act 2009, le cui previsioni hanno in parte modificato la normativa sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali. Nell’intento di incrementare il rigore e, ad un tempo, l’efficacia sostanziale dell’attuale regime dei finanziamenti politici, la legge ha rafforzato, innanzitutto, il ruolo dell’autorità di vigilanza – la Electoral Commission – per quanto attiene ai suoi poteri relativi all’accertamento e alla sanzione delle infrazioni alle norme vigenti.

Il quadro dell’operatività istituzionale di tale organismo, peraltro, appare complessivamente ispirato a canoni di flessibilità e di proporzionalità. La discrezionalità della Commissione è infatti ampliata, potendo essa irrogare pene pecuniarie oppure emanare atti di tipo ingiuntivo od inibitorio (compliance notice) senza immediatamente deferire i casi all’autorità giudiziaria; d’altra parte l’organismo, benché indipendente, non è posto dal legislatore in condizione di assoluto distacco dagli enti destinatari dei suoi provvedimenti, dal momento che il suo collegio è integrato con quattro membri nominati dai partiti politici. L’ulteriore modifica prevista dalla legge, diretta a ridurre l’obbligatorio periodo di astensione dall’attività politica vigente per i componenti del collegio e, rispettivamente, per il personale della Commissione (da dieci a cinque anni per i primi, da dieci anni a un anno per i secondi), è indice del proposito - evidentemente improntato ad una visione pragmatica della regolazione in questo ambito - di valorizzare la “political expertise” per un efficace espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione.

Quanto alle regole sostanziali, la legge introduce nuovi limiti di spesa applicabili agli esborsi di ciascun candidato per la propria campagna elettorale, e fissa nuove soglie per l’obbligatoria dichiarazione dei contributi ricevuti a titolo di donazione. Ulteriori disposizioni sono dedicate all’introduzione di un sistema di registrazione elettorale individuale in sostituzione di quello vigente, fondato sulla rilevazione del luogo di residenza (household registration).

Finanziamenti privati possono essere erogati, a titolo di donazione, nei confronti dei soggetti individuati dalla legge come regulated donees[31], ossia nei confronti di membri di partiti i quali abbiano adempiuto agli oneri di registrazione, di titolari di cariche elettive e di componenti di associazioni collegate ai partiti. Tali finanziamenti sono soggetti ad un regime di pubblicità, essendone prevista l’iscrizione in un pubblico registro mantenuto ed aggiornato dalla Electoral Commission[32]

Le donazioni effettuate ai partiti da parte di società, imprese ed organizzazioni sindacali sono soggette al medesimo regime di pubblicità e di notifica su base annuale alla Commissione; tale obbligo si aggiunge, pertanto, a quelli previsti dal diritto societario relativamente all’indicazione nel bilancio delle imprese dei contributi erogati ai partiti[33], e alla normativa che impone ai sindacati di indicare in bilancio tutte le spese sostenute per scopi politici.

D’altra parte, l’obbligo di notifica alla Commissione si applica anche nei riguardi dei soggetti donatori, i quali devono adempiervi qualora i versamenti effettuati, non inferiori alle 200 sterline, superino nel loro ammontare complessivo, nell’arco di un anno, la soglia di 1.000 oppure di 5.000 sterline, a seconda che a ricevere tali somme siano, rispettivamente, un membro di partito o un’associazione collegata a partiti. L’onere di rendere note all’autorità di controllo i conferimenti non eccedenti le 200 sterline grava sul soggetto che li riceve.

Un trattamento analogo a quello delle donazioni è riservato dalla legge a prestiti e mutui accesi in favore dei partiti politici, che devono essere notificati alla Commissione con riguardo al loro ammontare, alle condizioni praticate e all’identità del mutuatario[34].

L’entità delle donazioni pervenute ai partiti politici durante la campagna elettorale del 2010 (dal 1° aprile al 30 giugno, relativamente alle ultime elezioni politiche) è stata complessivamente di 26,3 milioni di sterline[35].

 

Disciplina dei controlli sulla gestione finanziaria

I profili concernenti i controlli sulla gestione finanziaria dei partiti politici sono disciplinati dalla già menzionata legge del 2000, che pone obblighi di tenuta dei bilanci e di ordine contabile, i quali trovano applicazione sia nella fase elettorale che durante la vita del partito. Sull’ottemperanza a tali obblighi è preposta a vigilare la Electoral Commission.

Un regime specifico, assai risalente nel tempo e aggiornato nel corso degli anni[36], vige in Gran Bretagna relativamente ai limiti di spesa dei singoli candidati al Parlamento. La leggeindividua,a questo riguardo,le spese riconducibili all’attività elettorale e delimita il periodo rilevante durante il quale esse ricadono nelle sue previsioni; inoltre, stabilisce le soglie massime di spesa in corrispondenza delle diverse consultazioni elettorali, eccettuate quelle in cui i candidati si presentino nelle liste di partiti concorrenti all’elezione del Parlamento europeo, del Parlamento scozzese e dell’Assemblea Nazionale del Galles. In questi casi, infatti, e limitatamente ai seggi assegnati con criterio proporzionale, tali spese ricadono nella disciplina dettata per i partiti e non per i singoli candidati.

Il limite di spesa attualmente applicato per l’elezione di un candidato al Parlamento di Westminster è pari a 7.150 sterline, a cui vanno aggiunti 7 o 5 pences per ciascun elettore a seconda che il voto sia stato espresso nel collegio di un’area urbana o rurale (borough oppure county constituencies); il limite è altrimenti di 100.000 sterline per i candidati ad elezioni suppletive.

Le disposizioni vigenti pongono, inoltre, obblighi alquanto stringenti relativamente al controllo e alla trasparenza dei rendiconti presentati dei candidati, i quali sono tenuti a designare un agente elettorale responsabile per tutti gli aspetti finanziari; questi deve, in particolare, depositare tale rendiconto alla Commissione entro 35 giorni dalla proclamazione del risultato.

 

 


spagna

La disciplina del finanziamento pubblico[37]

I partiti politici spagnoli sono destinatari di finanziamenti a carico sia dello Stato sia delle Comunità autonome.

La normativa generale in materia di finanziamento pubblico dei partiti è costituita dalla Legge organica del 4 luglio 2007, n. 8 (Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos), che ha abrogato la precedente Legge organica del 2 luglio 1987, n. 3.

La nuova legge individua, all’articolo 2, cinque forme di finanziamento pubblico a partiti politici, federazioni, coalizioni o gruppi di elettori:

a)le sovvenzioni pubbliche conferite a titolo di rimborso delle spese elettorali, nei termini previsti dalla Legge organica del 19 giugno 1985, n. 5 (Ley organica del Régimen Electoral general), a livello statale, e dalle leggi regionali sui procedimenti elettorali delle singole Comunità autonome;

b)le sovvenzioni statali annuali per le spese generali di funzionamento;

c)le sovvenzioni annuali stabilite dalle Comunità autonome e, se del caso, dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento nel proprio ambito territoriale;

d)le sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di campagne di propaganda in occasione dello svolgimento di referendum;

e)gli apporti che i partiti politici, se del caso, possono ricevere dai gruppi parlamentari delle Camere, delle Assemblee legislative delle Comunità autonome e dai gruppi di rappresentanza negli organi degli enti locali.

I rimborsi delle spese elettorali

Il finanziamento pubblico attribuito ai partiti politici, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute in occasione delle campagne elettorali, è rimasto inalterato con l’approvazione della nuova legge.

Preliminarmente occorre rilevare che le spese sostenute per la campagna elettorale non possono superare il limite fissato dal legislatore[38]. Tale limite di spesa viene calcolato moltiplicando una cifra data per il numero di abitanti della circoscrizione nella quale la formazione politica concorre.

Per le spese di propaganda vengono fissati due ulteriori limiti[39]:

·        non si può spendere più del 20% (25% fino al 31 gennaio 2011) della somma limite per pubblicità c.d. esterna (es. manifesti);

·        non si può spendere più del 20% della somma limite per propaganda su mezzi di comunicazione privati.

Nel rispetto dei limiti di spesa prefissati, lo Stato concede il contributo per le spese elettorali, che viene calcolato in base ai risultati ottenuti. Infatti, requisito per l’accesso al rimborso è che almeno uno dei candidati del partito sia stato eletto.

L’entità del contributo - che dipende dal tipo di elezione - è stata prefissata dall’art. 175 della Legge organica 5/1985; ciò nonostante, entro i cinque giorni successivi alla indizione delle elezioni, la cifra è aggiornata da un’ordinanza (orden) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministerio de Economía y Hacienda), sempre ai sensi dell’art. 175 della L.O. 5/1985.

Per le elezioni politiche del 20 novembre 2011 le somme erogate sono pari a[40]:

1)21.633,33 euro per ciascun seggio ottenuto al Congresso dei Deputati o al Senato;

2)0,83 euro per ciascun voto ottenuto da ogni candidato al Congresso, nelle circoscrizioni nelle quali il partito abbia conseguito almeno un eletto al Congresso;

3)0,33 euro per ciascun voto ottenuto dai candidati che siano risultati eletti al Senato.

Il limite di spesa sopra menzionato si ottiene moltiplicando per 0,33 euro ilnumero di abitanti della circoscrizione nella quale la formazione politica concorre.

È stato previsto inoltre un ulteriore finanziamento di valore pari a 0,22 euro per elettore, a titolo di contributo per le spese di invio al domicilio degli elettori di materiale propagandistico, purché il partito riesca ad ottenere il numero di seggi o di voti sufficienti a formare un gruppo parlamentare[41].

La legislazione spagnola prevede la possibilità che, ai partiti che hanno ottenuto eletti nella precedente tornata elettorale, siano corrisposti degli acconti sui contributi elettorali, fino ad un massimo del 30% della somma totale percepita nella tornata precedente[42]. La parte restante è corrisposta dopo le elezioni, in parte sempre a titolo di anticipo, il rimanente dopo il riscontro di regolarità della Corte dei conti (Tribunal de Cuentas)[43].

Sia per l’anno 2011 che per il 2012 risultano iscritti a bilancio 44.495.950 euro quale rimborso delle spese elettorali dei partiti politici (Legge organica 5/1985)[44].

Gli stanziamenti annuali nel bilancio dello Stato

L’art. 3 della L.O. 8/2007 disciplina gli stanziamenti inseriti nei bilanci dello Stato e delle singole Comunità autonome e stabilisce, in primo luogo, che ogni anno nel Bilancio generale dello Stato (Presupuestos Generales del Estado) deve essere stanziata una somma destinata a finanziare le spese di funzionamento dei partiti politici rappresentati al Congresso dei Deputati; infatti, in base al sistema delineato dal legislatore spagnolo, i partiti rappresentati nel solo Senato non possono accedere al finanziamento pubblico statale.

La L.O. 8/2007 ha confermato una novità già introdotta a partire dal 2004, a seguito dell’approvazione della Legge organica 1/2003, modificativa della Legge organica 3/1987, che prevede, in aggiunta alle spese generali di funzionamento, una “assegnazione annuale per provvedere alle spese per la sicurezza nelle quali incorrano i partiti politici per svolgere la loro attività politica e istituzionale”.

Tali contributi si dividono fra i partiti in proporzione al numero dei seggi e dei voti ottenuti nell’ultima elezione politica.

A tal fine 1/3 del finanziamento stanziato viene ripartito in proporzione al numero dei seggi ottenuti al Congresso dei Deputati; 2/3 sono attribuiti ai partiti in ragione dei voti ottenuti[45].

 

 

Entità delle sovvenzioni statali per il finanziamento ai partiti politici
anni 2002-2012
(in euro) [46]

 

 

 

Tasso di variazione

2002

57.264.430

-

2003

57.264.430

+ 0%

2004

57.264.430

+ 0%

2005

58.409.720

+ 2%

2006

60.746.110

+ 4%

2007

65.071.000

+ 7%

2008

     78.100.000

+ 20%

2009

     81.380.200

+4%

2010

81.217.440

- 0,2%

2011

82.354.480

+ 5%

    2012[47]

65.880.170

- 20%

 

Per l’anno 2011 il finanziamento è stato così ripartito tra le diverse formazioni politiche[48]:

 

FORMAZIONI POLITICHE

FINANZIAMENTO

Partido Popular

€ 34.470.400,58

Partido Socialista Obrero Español

€ 32.629.432,74

Partido Socialista de Cataluña (PSOE-PSC)

€ 5.716.965,04

Convergencia Democrática de Catalunya

€ 1.887.559,95

Unió Democrática de Catalunya

€ 629.186,65

Partido Nacionalista Vasco

€ 1.151.023,89

Esquerra Republicana de Catalunya

€ 954.544,63

Bloque Nacionalista Galego

€ 629.282,35

Coalición Canaria-PNC

€ 545.011,38

Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular

€ 452.614,26

Izquierda Unida

€ 1.826.649,92

Unión Progreso y Democracia

€ 758.748,59

Iniciativa Per Catalunya-Verds

€ 485.935,92

Nafarroa Bai

€ 217.124,10

Totale

82.354.480,00

 

 

 

Entità delle sovvenzioni statali per le spese di sicurezza dei partiti politici

anni 2004-2012 (in euro)[49]

 

 

Tasso di variazione

2004

3.000.000

-

2005

3.060.000

+ 2%

2006

3.121.200

+ 2%

2007

3.340.000

+ 7%

2008

4.010.000

+ 20%

2009

4.178.420

+ 4%

2010

4.170.060

- 0,2%

   2011

4.228.440

+ 1%

   2012

3.382.750

- 20%

 

Il meccanismo di distribuzione del contributo destinato alla sicurezza è il medesimo stabilito per il finanziamento ordinario (1/3 in proporzione al numero dei seggi e 2/3 attribuiti in base ai voti ottenuti); per l’anno 2011 il contributo è stato così ripartito tra le diverse formazioni politiche[50]:

 

FORMAZIONI POLITICHE

FINANZIAMENTO

Partido Popular

€ 1.794.260,42

Part. Socialista Obrero Español

€ 1.614.151,13

Partido Socialista de Cataluña (PSOE-PSC)

€ 279.624,69

Convergencia i Unió

€ 135.719,5

Partido Nacionalista Vasco

€ 59.142,97

Esquerra Republicana de Catalunya

€ 48.372,9

Bloque Nacionalista Galego

€ 32.096,89

Coalición Canaria-PNC

€ 27.709,28

Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular

€ 23.258,14

Izquierda Unida

€ 104.885,04

Unión Progreso y Democracia

€ 52.283,38

Iniciativa Per Catalunya-Verds

€ 27.298,22

Nafarroa Bai

€ 9.909,44

Partido Aragonés

€ 6.118,54

Amaiur

€ 7.463,12

Compromis-Q

€ 2.137,29

Foro de Ciudadanos

€ 1.788,91

Chunta Aragonesista

€ 1.020,68

Geroa Bai

€ 1.019,45

Totale

€ 4.228.259,99

 

Gli stanziamenti annuali nei bilanci delle Comunità autonome

Una delle novità introdotte dalla L.O. 8/2007 riguarda le sovvenzioni annuali che possono essere stabilite dalle Comunità autonome e, se del caso, dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento dei partiti politici nel proprio ambito territoriale. L’art. 3.3 della legge precisa che gli stanziamenti, a carico dei bilanci annuali delle Comunità autonome, sono destinati ai partiti che siano rappresentati nelle rispettive assemblee legislative regionali. La distribuzione dei finanziamenti deve avvenire in funzione del numero dei seggi e dei voti ottenuti da ciascun partito nelle ultime elezioni regionali, secondo criteri proporzionali che sono specificati in dettaglio da apposite leggi approvate dalle singole Comunità autonome.

Tutti gli stanziamenti a carico dei bilanci delle Comunità autonome, così come quelli inseriti nel bilancio generale dello Stato, sono incompatibili con qualunque altro aiuto economico o finanziario presente nel medesimo bilancio e destinato al funzionamento dei partiti, al di fuori delle altre forme di finanziamento pubblico ammesse dalla legge.

I finanziamenti straordinari per i referendum e il finanziamento indiretto

Un’ulteriore voce aggiunta dalla legge organica del 2007 riguarda le sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di campagne di propaganda in occasione dello svolgimento di referendum. La L.O. 8/2007 non contiene altre indicazioni, rinviando a future modifiche della legge organica che disciplina le diverse modalità di referendum esistenti in Spagna[51].

Una serie di attività di propaganda possono inoltre essere svolte dai partiti - nel corso della campagna elettorale - attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici. Tra queste forme di finanziamento indiretto ai partiti si ricordano:

·        la cessione di spazi per propaganda elettorale: i comuni devono individuare dei siti ove le formazioni politiche possano collocare manifesti (la ripartizione dei posti è effettuata tenendo conto del risultato conseguito dalla formazione nella precedente tornata elettorale);

·        la cessione di locali e suolo pubblico per manifestazioni politiche;

·        tariffe postali agevolate per l’invio di propaganda elettorale;

·        spazi gratuiti sui mezzi di comunicazione pubblici[52].

I versamenti da parte dei gruppi parlamentari

La L.O. 8/2007 si limita a prevedere la possibilità di versamenti ai partiti politici da parte dei gruppi parlamentari del Congresso dei Deputati e del Senato e di quelli delle assemblee delle Comunità autonome, come già previsto nella previgente normativa, aggiungendo la possibilità di ulteriori apporti da parte dei gruppi di rappresentanza presenti negli organi degli enti locali.

Con riferimento alla disciplina esistente a livello statale, i gruppi parlamentari del Congresso e del Senato ricevono un contributo annuo, a carico del bilancio interno della Camera di appartenenza. L’entità e le modalità di versamento dei contributi sono fissati autonomamente da ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento[53]. Il criterio di ripartizione adottato prevede il conferimento di una somma eguale a tutti i gruppi e di una somma variabile in funzione del numero dei membri di ciascun gruppo.

In applicazione dell’art. 28 del Regolamento, il 17 gennaio 2012 il Congresso dei Deputati ha stabilito[54] per il 2012 una sovvenzione fissa per ciascun gruppo parlamentare di € 28.597,08 al mese (complessivamente, per tutti i gruppi, € 2.402.154,72 all’anno)e una sovvenzione variabile in funzione del numero di deputati di ciascun gruppo di € 1.645,49 al mese per ogni deputato (complessivamente, per tutti i deputati, € 6.911.058 all’anno). Lo stanziamento annuo previsto per i gruppi parlamentari del Congresso dei Deputati ammonta, pertanto, a € 9.313.212,72[55].

In applicazione dell’art. 34 del Regolamento, il 30 aprile 2012 il Senato ha stabilito[56] per il 2012 un finanziamento complessivo per i 6 gruppi parlamentari[57] di € 5.018.395,52 (quota media per senatore: € 18.866,15). Inoltre, ai sensi dell’Accordo dell’Ufficio di Presidenza (Acuerdo de Mesa) del 19 settembre 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), è prevista un’ulteriore tipologia di finanziamento per i gruppi parlamentari della Camera Alta, risultante da una sovvenzione fissa per gruppo sommata ad una variabile a seconda del numero dei senatori (da questa seconda tipologia è escluso il Gruppo misto). Per il 2012 è stato stabilito un finanziamento complessivo di € 470.250, pari ad una quota media per senatore di € 1.829,77. Lo stanziamento annuo previsto per i gruppi parlamentari del Senato ammonta, pertanto, a € 5.488.645,52[58].

La disciplina del finanziamento privato

Premesso che la maggior parte delle entrate dei partiti politici è il frutto del finanziamento pubblico, le altre fonti di finanziamento sono individuate dall’art. 2.2 della L.O. n. 8/2007. Si tratta di cinque forme di finanziamento privato:

a)quote associative e sottoscrizioni da parte di iscritti, aderenti e simpatizzanti;

b)utili derivanti da attività proprie dei partiti e rendite ricavate dalla gestione del proprio patrimonio, ricavi derivanti da attività promozionali ed altri ricavati da servizi prestati in relazione con i propri fini costitutivi;

c)donazioni in denaro o in natura, percepite nei termini e nelle condizioni previste dalla legge stessa;

d)fondi derivanti da prestiti o da crediti concordati;

e)eredità o lasciti ricevuti.

 

Gli artt. 4-8 della L.O. 8/2007 contengono poi ulteriori disposizioni di dettaglio relative ad alcune delle forme indicate di finanziamento privato.

Per quanto attiene alle quote associative la legge rinvia alle disposizioni presenti negli statuti dei singoli partiti (art. 4.1), limitandosi a prescrivere l’adozione di conti correnti bancari, intestati ai partiti, destinati a ricevere solo ed esclusivamente tale tipologia di versamenti (art. 8.1).

Con riferimento ad altri utili, rendite patrimoniali e ricavi di natura promozionale, la legge, oltre a porre il divieto generale di svolgimento di qualunque altra attività di carattere commerciale da parte dei partiti politici, richiede l’identificazione di chiunque versi contributi in patrimonio a un partito per importi uguali o superiori a 300 euro (art. 6).

Più dettagliate sono invece le disposizioni relative alle donazioni private, in denaro o in natura, che possono essere ricevute da persone fisiche o giuridiche (art. 4.2).

Come nella precedente L.O. 3/1987, i contributi provenienti da persone giuridiche devono essere deliberati dall’organo sociale competente ed è confermato il divieto per i partiti di ricevere, direttamente o indirettamente, donazioni provenienti sia da enti o imprese pubbliche sia da imprese private che abbiano rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni o con imprese il cui capitale sia a maggioranza pubblico.

È inoltre confermato il divieto di ottenere finanziamenti da governi, enti o imprese pubbliche stranieri (art. 7.2).

Così come per le quote associative e le sottoscrizioni, anche le donazioni private devono essere effettuate su conti correnti destinati esclusivamente a tale fine; per tutte le donazioni in denaro o in natura deve essere rilasciato al donatore un documento contenente i suoi dati fiscali, la data del versamento e l’indicazione dell’importo in denaro o del bene donato.

La legge contiene infine altri due limiti generali (art. 5):

·        divieto assoluto di donazioni anonime[59];

·        divieto di ricevere da una medesima persona fisica o giuridica donazioni superiori a 100.000 euro annuali[60].

 

Le fondazioni partitiche

Anche in Spagna è accaduto che, seppur in misura minore rispetto alla Germania, i partiti politici percepissero finanziamenti in via indiretta, attraverso fondazioni a loro strettamente legate.

Prima dell’approvazione della Legge organica 8/2007 non vi era una specifica disciplina legislativa in materia, che è stata invece introdotta con la settima disposizione aggiuntiva della L.O. 8/2007, intitolata “Fondazioni e associazioni legate ai partiti politici” e concernente le donazioni che tali enti, vincolati in maniera organica a partiti rappresentati in Parlamento, ricevono da persone fisiche o giuridiche.

La nuova disposizione, oltre a sottoporre le donazioni ricevute da tali organi ai medesimi controlli riguardanti le altre forme di finanziamento[61], fissa i seguenti principi e limiti massimi:

·        limite di 150.000 euro all’anno per le donazioni ricevute da una stessa persona fisica o giuridica;

·        non applicabilità del divieto posto ai finanziamenti privati da parte di imprese che abbiano rapporti con amministrazioni o enti pubblici oppure con imprese aventi un capitale sociale a maggioranza pubblica;

·        formalizzazione in un documento pubblico delle donazioni superiori a 120.000 euro effettuate da persone giuridiche.

Le fondazioni che fanno capo a partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale ricevono inoltre finanziamenti da strutture ministeriali per lo svolgimento delle loro attività di studio, di formazione e di cooperazione internazionale per la promozione del sistema democratico.Nel 2010 tali finanziamenti sono stati pari a 5.763.116,27 euro da parte del Ministero della Cultura ed a 2.200.000 euro da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione[62]. Nel 2011 il Ministero della Cultura ha erogato 5.000.000 di euro per tali attività, mentre il Ministero degli Affari Esteri ha concesso 2.000.000 di euro[63].

Il Partito popolare spagnolo (PP) fino al 2002 poteva contare su sei diverse fondazioni capaci di gestire bilanci annuali per oltre 12 milioni di euro[64]. Nel 2002 cinque di esse sono state accorpate nella Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES)[65].

Il Partito socialista (PSOE) disponeva invece di diverse fondazioni che promuovevano in particolare la conoscenza delle scienze sociali e del pensiero socialista[66]. Anche per queste fondazioni è stato attuato, a partire dal 2008, un progetto di riorganizzazione, che ha dato vita alla Fundación Ideas para el Progreso[67], all’interno della quale le preesistenti fondazioni operano in qualità di “istituti”.

 

La disciplina sanzionatoria e dei controlli sulla gestione finanziaria

Una disposizione di carattere generale (art. 3.5 L.O. 8/2007), riguardante tutte le cinque voci di finanziamento pubblico dei partiti di cui all’art. 2 L.O. 8/2007, prevede la possibile sospensione cautelare dei finanziamenti quando sia stato avviato il procedimento per la dichiarazione di illegalità di un partito politico, in base a quanto previsto dall’articolo 11.2 della Legge organica del 27 giugno 2002, n. 6, sui partiti politici[68]. Il provvedimento di sospensione è emesso dall’autorità giudiziaria, su proposta del Ministro dell’Interno.

I partiti politici devono inoltre tenere dei registri contabili dettagliati, che permettano in ogni momento di conoscere la loro situazione finanziaria e patrimoniale (art. 14 L.O. 8/2007).

I partiti che ricevono qualunque tipo di sovvenzione pubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro il 30 giugno successivo all’anno finanziario di riferimento, rendiconti annuali riferiti a ciascun esercizio economico, contenenti la descrizione dettagliata e documentata di tutte le entrate e le spese, comprensiva di una memoria esplicativa, riguardante sia le sovvenzioni pubbliche sia le donazioni private ricevute da persone fisiche o giuridiche; la documentazione deve essere inoltre accompagnata da una relazione effettuata in sede di controllo interno. La Corte dei conti, a sua volta, in sede di controllo esterno, presenta entro sei mesi una propria relazione sulla regolarità o meno della documentazione ricevuta (art. 16 L.O. 8/2007)[69], che è sottoposta all’approvazione dal Parlamento e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale dello Stato.

Quanto ai rimborsi elettorali, dopo lo svolgimento delle elezioni i partiti sono tenuti a presentare alla Corte dei conti un dettagliato rapporto sulla gestione contabile dei fondi utilizzati per la campagna elettorale. La Corte si pronuncia sulla regolarità della gestione e tale pronuncia è condizione per l’erogazione dei contributi pubblici alle spese elettorali[70].

L’ultima parte della L.O. 8/2007 (artt. 17-19) contiene infine le disposizioni sulle possibili infrazioni alla legge e sui corrispondenti procedimenti sanzionatori.

La Corte dei conti può irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico che abbia ottenuto donazioni in violazione alle limitazioni e ai requisiti stabiliti dalla legge, comminando una multa fino a un importo pari al doppio del contributo ricevuto illegalmente, che sarà dedotta dal successivo conferimento della sovvenzione annuale al partito; nel caso in cui un partito non presenti, senza giustificazioni, i conti corrispondenti all’ultimo esercizio annuale o se essi siano incompleti, la Corte può proporre che al partito stesso non siano assegnati i contributi annuali a cui esso avrebbe diritto (art. 17). I partiti politici sono obbligati a consegnare documenti, dati e giustificazioni richiesti dalla Corte dei conti per l’esercizio delle sue funzioni (art. 19).



[1] Per consentire l’applicazione della disposizione i candidati devono - all’atto della presentazione della candidatura - indicare il partito politico al quale si collegano (art. 9, L. 88-227).

[2] Nel 1990 era prevista una soglia del 5% dei suffragi ma il Consiglio costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale percentuale ritenendola troppo elevata in ordine alla necessità di far accedere al finanziamento anche realtà politiche emergenti o minoritarie.

[3] L’art. 9-1 dispone che: “Quando, per un partito o gruppo politico, la differenza tra il numero di candidati di ciascun sesso collegato a questo partito o a questo gruppo, in occasione delle ultime elezioni legislative, conformemente al comma 5 dell’articolo 9, supera il 2% del numero totale di candidati, l’ammontare della prima frazione, che gli è accordata ai sensi degli articoli 8 e 9, è diminuito di una percentuale uguale ai tre quarti di questo scarto, rapportato al numero totale dei candidati”.

“Tale diminuzione non è applicabile ai partiti o ai gruppi politici che abbiano presentato candidati esclusivamente nei territori d’oltre mare qualora lo scarto tra i candidati di ciascun sesso non sia superiore a 1”.

[4] Sénat de la République,Projet de loi de finances pour 2012, Rapport général fait au nom de la Commission des finances par Philippe Marini, Annexe n. 2, Administration générale et territoriale de l’État (Rapport général par Michèle André), pp. 29 e ss.; Sénat de la République – Commission des lois, Projet de loi de finances pour 2012 Tome XXI: Vie politique, cultuelle et associative. Avis n. 112 (2011-2012) de Gaëtan GORCE. ANNEXE 2, Montant des aides publiques allouées aux partis politiques 2010-2011.

[5] Loi de finances pour 2012, n. 2011-1977 del 28 dicembre 2011, ÉTAT B (ex art. 65) – Ripartizione, per missione e programma, dei crediti del bilancio generale dello Stato, programma n. 232, Vie politique, cultuelle et associative.

[6] Per le elezioni presidenziali si fa riferimento all’art. 3 della legge n. 62-1292 del 6 novembre 1962, modificato da ultimo dalla legge organica n. 2012-272 del 28 febbraio 2012.

[7] Il Décret n. 2008-1300 du 10 décembre 2008 portant majoration du plafond des dépenses électorales pour l’élection des députés prescrive che “l’ammontare del plafond delle spese elettorali per l’elezione dei deputati nei dipartimenti e nella collettività territoriale di Saint-Perre-et-Miquelon è moltiplicato per il coefficiente 1,26” (art. 1).

[8] Cfr. CNCFP - Commission nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques, 10ème Rapport d’activité (2007), adottato dalla Commissione il 26 maggio 2008. Per i dati sulle spese elettorali relative alle ultime elezioni presidenziali (22 aprile e 6 maggio 2012) bisognerà attendere il quindicesimo rapporto –relativo all’anno 2012 -  che sarà pubblicato nei primi mesi del 2013. L’ultimo rapporto pubblicato dalla Commissione è il 14ème Rapport d’activité (relativo al 2011), adottato il 5 marzo 2012.

[9] La Commissione è un’autorità amministrativa indipendente composta da tre membri del Consiglio di Stato, tre magistrati della Corte di Cassazione e tre magistrati della Corte dei conti, nominati, su proposta del presidente dell’organo di appartenenza, per un periodo di 5 anni.

[10] Vedi nota 7.

[11] CNCCFP, 12ème Rapport d’activité (2009).

[12] CNCCFP, 13ème Rapport d’activité (2010).

[13] Dati estratti da: CNCCFP, 14ème Rapport d’activité (2011).

[14]Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), Publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l’exercice 2010, contenente il Parere della Commissione con le analisi e le conclusioni sul finanziamento dei partiti politici deliberato nelle sedute del 21 e del 28 novembre 2011.

[15] Ibidem.

[16] Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats vom 14 Juli 1986 (Politische Stiftungen) (BVerfGE 2 BvE 5/83).

[17] Il divieto è stato poi ripreso dall’art. 25, comma 2, della Legge sui partiti politici (v. infra).

[18] Rintracciabile sotto forma di atto parlamentare del Bundestag della 12ª Legislatura, Drucksache 12/4425, del 19 febbraio 1993.

[19] Articolo 5 [Libertà di espressione]:

(1) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite le libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinema. Non si può stabilire alcuna censura.

(2) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto al rispetto dell’onore della persona.

(3) L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. La libertà d'insegnamento non dispensa dalla fedeltà alla Costituzione.

[20] Articolo 9 [Libertà di associazione]:

(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di costituire associazioni e società.

(2) Sono proibite le associazioni i cui scopi o la cui attività contrastino con le leggi penali o siano dirette contro l'ordinamento costituzionale, o contro il principio della comprensione fra i popoli.

(3) Il diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro è garantito a ognuno e in ogni professione. Gli accordi che tentano di limitare o escludere tale diritto sono nulli e sono illegali le misure adottate a tale scopo. (…)

[21] Articolo 12 [Libertà della professione]:

(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo e le sedi di lavoro e la formazione. L'esercizio della professione può essere regolato per legge ed in base ad una legge.

[22] Articolo 21 [Partiti politici]:

(1) I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia. Essi devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro beni.

(2) I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Repubblica federale di Germania sono incostituzionali. Sulla questione di incostituzionalità decide il Tribunale costituzionale federale.

(3) I particolari sono stabiliti dalla legislazione federale.

[23]  A titolo esemplificativo essi nel 2005 hanno costituito il 61,8% del sostegno pubblico ricevuto dalla Konrad-Adenauer-Stiftung.

[24] Informazioni tratte da Medienhandbuch Entwicklungspolitik 2008/2009.

[25]Si segnalano a margine le forme di finanziamento pubblico costituite dai cosiddetti “Policy Development Grants (PDGs)”, previsti dal Political Parties, Election and Referendum Act 2000 (art. 12) ed erogati dalla Electoral Commission (sezione “Public funding for parties” sul sito della Commissione elettorale). Si tratta di finanziamenti erogati in specifica corrispondenza di iniziative di politica generale adottate dai partiti ed incluse nei loro programmi. L’ammontare complessivo dei fondi stanziati ogni anno per tali finanziamenti è attualmente pari a 2.000.000 di sterline; i criteri in base ai quali ha luogo la distribuzione di questi fondi sono stati determinati nello Elections (Policy Development Grants Scheme) Order 2002 (S.I. 2002/224), successivamente abrogato e sostituito dall’Elections (Policy Development Grants Scheme) Order 2006 (S.I. 2006/602).

[26] Fonte: House of Commons, Short Money, Standard Note SN/PC/1663, 1 August 2011.

[27] Democratic Union Party.

[28] Scottish National Party.

[29]Social Democratic and Labour Party.

[30] E’ del 2007 la relazione conclusiva dell’indagine, affidata dal Governo a Sir Phillips, intitolata Strenghtening Democracy: Fair and Sustainable Funding of Political Parties.

[31] Cfr. lo Schedule n. 7 del Political Parties, Elections and Referendum Act 2000.

[32] Dati sulle donazioni private ai partiti politici sono resi disponibili dalla Electoral Commission presso il proprio sito.

[33] A tal fine il Companies Act 1985 è stato modificato dal Political parties, Elections and Referendum Act 2000, prevedendosi che le donazioni effettuate nei confronti di partiti politici, e superiori nel loro ammontare alle 5.000 sterline, siano soggette alla preventiva autorizzazione degli azionisti.

[34] Sull’applicazione della disciplina concernente le donazioni ai partiti politici è utile la scheda informativa “Legislation on regulated donees”, consultabile presso il sito della Electoral Commission.

[35] Sul sito della Electoral Commission sono riportate le donazioni ricevute dai singoli partiti durante ciascun trimestre degli ultimi anni. La scheda più recente fornisce i dati relativi all’ultimo trimestre dello scorso anno, includendo altresì i dati cumulativi per l’intero 2011.

[36] La legislazione risale al 1883, segnatamente al Corrupt and Illegal Practices Act; in materia sono intervenute, tuttavia, le disposizioni della già richiamata legge del 2000.

[37] In materia di finanziamento pubblico ai partiti politici esiste un’ampia pubblicistica. Tra i più recenti contributi disponibili in rete, si segnalano: Joan Lluís Pérez Francesch, La financiación de los partidos políticos en España. Consideraciones a partir de los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio (2009) ed Enrique García Viñuela, Regulación al servicio de los reguladores: la ley de financiación de los partidos políticos de 2007 (2010). Per approfondimenti è possibile consultare la Bibliografia sul finanziamento della politica (2010), curata dal Parlamento della Catalogna. Ulteriore documentazione è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, all’apposita pagina dedicata al finanziamento dei partiti politici.

[38] Cfr. art. 131 e art. 175 L.O. 5/1985, del régimen electoral general. Le modifiche apportate dalla Legge organica 2/2011 a tali articoli hanno previsto l’inserimento dell’euro al posto della peseta precedentemente citata, aggiornando altresì le cifre contenute nell’art. 175.

[39] Cfr. art. 55 e art. 58, L.O. 5/1985. Anche l’art. 55 è stato modificato dalla Legge organica 2/2011.

[40] I dati sono contenuti nell’Orden EHA/2608/2011, de 29 de septiembre, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 20 de noviembre de 2011.

[41] Le spese sostenute per l’invio postale di propaganda elettorale non vengono computate al fine del rispetto del limite generale di spesa.

[42] Cfr. art. 127 bis, L.O. 5/1985.

[43] Cfr. art. 133, L.O. 5/1985.

[44] I dati del 2011 sono tratti dalla Seccion: 16 Ministerio del Interior – Programa 924M: Elecciones y Partidos Políticos, all’interno del  Bilancio dello Stato (Presupuestos generales del Estado). I dati del 2012, contenuti nel medesimo Programma della Sezione 16, sono ancora provvisori dal momento che il progetto di legge di bilancio per il 2012, presentato il 3 aprile di quest’anno, non è stato ancora definitivamente approvato dal Parlamento e, pertanto, il bilancio 2011 è tuttora in regime di proroga.

[45] La legge del 2007 ha eliminato la precedente norma che escludeva dal conteggio i voti conseguiti nelle circoscrizioni in cui il partito non avesse raggiunto la soglia minima del 3% dei voti validi espressi.

[46] Gli stanziamenti, tratti ogni anno dalla Seccion: 16 Ministerio del Interior – Programa 924M: Elecciones y Partidos Políticos (per quelli relativi al 2011 e 2012, vedi i link alla nota 43), sono riportati al netto dei rimborsi delle spese elettorali.

[47] Dato non ancora definitivo, come già specificato nella nota 43.

[48] La concessione delle sovvenzioni statali ai partiti politici per l’anno 2011 è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2011. Per la delibera della ripartizione dei finanziamenti per l’anno 2012 si attende la definita approvazione della nuova Legge di Bilancio.

[49] Per i dati relativi al 2011 e 2012 (provvisorio), vedi i link alla nota 43.

[50] I dati relativi ai primi tre trimestri del 2011 sono riportati nell’apposita pagina del sito del Ministero dell’Interno, mentre i dati relativi al quarto trimestre sono riportati nella Resolución de 11 de enero de 2012 (BOE, 23-1-2012). Non sono ancora disponibili i dati disaggregati per partito relativi al 2012.

[51] Si tratta della Legge organica del 18 gennaio 1980, n. 2, di regolamentazione delle diverse modalità di referendum, contenente disposizioni relative allo svolgimento delle campagne di propaganda (artt. 14-15).

[52] La ripartizione degli spazi è effettuata dalla Junta Electoral Central. Si ricorda che in Spagna le formazioni politiche non possono acquistare spazi pubblicitari televisivi (né sulle televisioni pubbliche, né su quelle private). La sola pubblicità concessa è quella presso le radio private.

[53] Cfr. Reglamento delCongreso de los Diputados, art. 28; Reglamento delSenado, art. 34.

[54] Congreso de los Diputados, Régimen económico y aiudas de los Señores Diputados (p. 5), 17/01/2012.

[55] I due totali annui e la loro somma sono frutto di un calcolo redazionale.

[56] Senado, Régimen económico (pp. 3-4), 30/4/2012.

[57] Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el Senado de CIU, Entesa pel Progrés de Catalunya, Vasco en el Senado (EAJ-PNV), Mixto.

[58] Per i dati di entrambe le sovvenzioni relativi a ciascun gruppo, si rinvia al documento citato alla nota 55. I due totali annui, le quote medie per senatore e il totale complessivo sono frutto di un calcolo redazionale.

[59] Nella precedente disciplina le donazioni anonime erano possibili purché non superassero, nell’anno di riferimento, il 5% del contributo statale ordinario.

[60] Nella precedente disciplina il limite alle donazioni era fissato a poco più di 60.000 euro.

[61] Si veda il paragrafo “La disciplina sanzionatoria e dei controlli sulla gestione finanziaria”.

[62] Cfr. Ordende 21 de julio 2010 del Ministero della Cultura e  Resoluciónde 8 de octubre de 2010, della Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

[63] Cfr. Orden CUL/2848/2011, de 29 de septiembre del Ministero della Cultura e Resoluciónde 5 de noviembre de 2011, della Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

[64] Le fondazioni legate al Partito popolare erano: Cánovas del Castillo, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, Fundación Popular Iberoamericana, Fundación de Estudios Europeos, Humanismo y Democracia, Instituto de Formación Política.

[65] La fusione ha escluso solo la Fundación Humanismo y Democracia. Il Presidente della Fondazione FAES è José Maria Aznar.

[66] Le fondazioni del PSOE erano: Fundación Sistema, Fundación Jaime Vera, Fundación Pablo Iglesias e Fundación Ramón Rubial.

[67] Il Presidente della Fondazione Ideas è José Luis Rodríguez Zapatero. Di questa fondazione fanno parte: l’Instituto Jaime Vera, con compiti in materia di formazione permanente dei quadri progressisti; l’Instituto Pablo Iglesias, che opera nel campo della cooperazione internazionale in ambito istituzionale; l’Instituto Ramón Rubial, attivo nella promozione e nella difesa dei diritti degli Spagnoli all’estero e dei cittadini stranieri residenti in Spagna. Il Consejo Progreso Global è un organo di consulenza della fondazione per questioni di carattere internazionale, diretto da Felipe González.

[68] La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticosdisciplina all’art. 11 il procedimento per la dichiarazione di illegalità di un partito politico, che è deliberata dal Tribunale Supremo, su istanza del Governo o del Procuratore generale dello Stato. Un partito può essere messo fuori legge quando agisca in senso contrario ai principi democratici, soprattutto nel caso in cui si ponga come obiettivo la distruzione del sistema delle libertà costituzionali. In dettaglio, ciò accade allorché il partito (art. 9):

a) promuova o anche solo giustifichi gli attentati contro la vita e l’integrità delle persone, oppure la discriminazione e la persecuzione di individui su base ideologica, religiosa, nazionale, razziale o sessuale;

b) fomenti o legittimi la violenza come metodo per il conseguimento di obiettivi politici o miri a distruggere le condizioni per il libero esercizio dei diritti democratici;

c) sostenga attivamente o appoggi politicamente le azioni di organizzazioni terroristiche dirette ad abbattere l’ordine costituzionale o a turbare la pace pubblica.

[69] La relazione della Corte dei conti riguarda sia la legittimità delle risorse pubbliche e private sia la regolarità contabile delle attività economico-finanziarie realizzate (art. 16.2 L.O. 8/2007).

[70] Disposizioni dettagliate sul procedimento di controllo delle spese elettorali sono contenute nella L.O. 5/1985 sul regime elettorale generale, artt. 132-134.