| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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|---|---|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
| Titolo: | LS - Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri 6/2009 | ||||
| Serie: | LS Legislazione Straniera Numero: 6 Progressivo: 2009 | ||||
| Data: | 22/03/2010 | ||||
| Descrittori: |
| ||||
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
LEGISLAZIONE STRANIERA
LS
Rassegna
dell’attività legislativa
e istituz
Anno XX n. 6
NOVEMBRE - DICEMBRE 2009
Serviz
SERVIZIO BIBLIOTECA - Uffic
tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242
mail: LS_segreteria@camera.it
I dossier dei
servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze
di documentaz
ISSN 1591-4143
"LS - Legislaz
Sommar
Loi n. 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (J.O. del 25 novembre 2009)
Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009
uffici giudiziari - diritto processuale
concorrenza sleale / consumatori - tutela
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías (BOE núm. 273)
lavoratori – libertà di circolazione - diritto di stabilimento
occupazione / sussidi di disoccupazione
Affordable Health Care for America Act (House Resolution 3962)
Patient Protection and Affordable Care Act (House Resolution 3590)
In questo
numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e
istituz
Le diverse
schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituz
L’insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate, anche un nuovo aggiornamento sul progetto di riforma sanitaria negli Stati Uniti.
Legge
Loin. 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (J.O. del 25 novembre 2009)
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF9788796614D0AF2FC036FFDE429948.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000021312171&dateTexte=20091130)
Il 24 novembre 2009 è stata promulgata la nuova Loi pénitentiaire che riforma il serviz
La legge ha l’obiettivo di chiarire i compiti del serviz
La legge consacra il princip
Il nuovo testo garantisce ai detenuti alcuni diritti:
-
la domiciliaz
-
il mantenimento
dei legami familiari grazie al migl
-
il diritto ad un
lavoro il cui eserciz
-
il diritto alla
formaz
- l’aiuto ai detenuti più bisognosi con aiuti in natura (prodotti d’igiene, materiale per la corrispondenza, materiale scolastico e così via);
-
il riconoscimento
della possibilità di patti comuni di solidarietà (PACS) tra detenuti (fino ad
ora era ammesso il solo matrimon
Altre disposiz
In particolare la legge prevede:
-
l’estens
-
la facilitaz
-
il possibile
benefic
-
più facili sospens
La riforma pone il reinserimento del detenuto e la
prevenz
La Loi
pénitentiaire si inserisce all’interno di una politica complessiva di
modernizzaz
La legge è stata sottoposta all’esame del Consigl
Solo in materia di regime disciplinare dei detenuti il
Consigl
Legge
Loi organique
n. 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’applicat
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021446446&dateTexte=)
La legge costituz
La questione prioritaria di costituzionalità costituisce una importante innovazione nel sistema giuridico francese, infatti prima della revisione costituzionale del 24 luglio 2008, i cittadini non avevano la possibilità di sollevare la questione di costituzionalità di una legge nel corso di un procedimento giudiziario. La legge, espressione della sovranità popolare, non poteva essere rimessa in causa dopo la sua promulgazione, ma solo posta al vaglio di costituzionalità da parte del Consiglio costituzionale una volta approvata dalle camere e prima della promulgazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 61 della Costituzione.
La legge in esame modifica, in particolare, la legge organica del 7 novembre 1958 sul Consiglio costituzionale, determinando le condizioni di applicazione del dettato costituzionale.
La legge organica prevede che la questione incidentale di costituzionalità può essere sollevata nel corso di un procedimento davanti alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o dalla Corte di Cassazione sia in primo grado, sia in appello o in cassazione, anche se per la prima volta.
Per essere accolta la quest
Per rispettare il fondamentale principio della certezza del diritto ed allo scopo di evitare che la questione di incostituzionalità sia posta a soli fini dilatori, il provvedimento
prevede un doppio filtro prima della trasmissione al Consiglio costituzionale. Il primo filtro è operato dal giudice a quo che deve decidere, in tempi brevi, se trasmetterla al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione, verificando che la disposizione contestata sia applicabile alla causa in corso o alla procedura o costituisca il fondamento dell'accusa; che la norma non sia stata precedentemente oggetto di una decisione del Consiglio costituzionale, salvo un cambiamento delle circostanze; che abbia un carattere di serietà. L'avvio del giudizio di legittimità costituzionale ha come conseguenza diretta la sospensione del processo fino alla conclusione della procedura. Sono comunque previste delle eccezioni qualora sia disposta una limitazione della libertà personale dell'imputato, in ragione del procedimento in corso, o quando la legge imponga al giudice di pronunciarsi in un termine determinato o ancora in caso di urgenza.
Una volta assunta la decis
Per la decis
La decisione motivata della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato viene trasmessa al Consiglio costituzionale accompagnata dalle memorie e dalle conclusioni delle parti. Il Consiglio è destinatario anche della decisione di non procedere al giudizio di costituzionalità. Se il termine dei tre mesi non viene rispettato, il Consiglio è investito di ufficio della questione.
La procedura stabilita dalla legge in esame prevede,
in primo luogo, che il Consigl
Il legislatore ha attribuito al giudizio del Consiglio costituzionale un carattere obiettivo e prioritario rafforzato dal fatto che esso procede anche in caso di estinzione, per qualsiasi motivo, del processo in cui la questione sia stata sollevata.
Per quanto riguarda gli effetti dell’eventuale
dichiaraz
Regno Unito
Legge
Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090020_en_1)
La legge contiene disposizioni eterogenee, il cui filo conduttore può individuarsi nella promozione della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali degli enti locali e nella semplificazione della normativa da questi applicata in settori economici rilevanti per lo sviluppo delle aree territoriali.
Per la parte relativa alla democrazia locale (oggetto delle disposizioni raccoltre nei primi tre capitoli del testo normativo), la legge trae origine da una elaborazione avviata dal Governo nel 2006 con la pubblicazione del “Libro bianco” sulle autonomie locali (Strong and Prosperous Communities – The Local Government White Paper, 26 ottobre 2006), in cui si prefigurava un rafforzamento dei poteri conferiti agli organi di governo locale nelle materie rilevanti per la vita delle rispettive comunità. A questo documento hanno fatto seguito, nel dicembre del 2007, i risultati dell’indagine affidata ad una commissione indipendente (Councillors Commission) sulla partecipazione politica dei cittadini, con particolare riguardo agli incentivi e agli ostacoli relativi all’esercizio del diritto di elettorato passivo e all’assunzione di cariche negli organi di governo territoriale (Representing the Future, 10 dicembre 2007). Presentando l’anno successivo le proprie conclusioni in un ulteriore “Libro bianco” (Communities in control: real people, real power, del 9 luglio 2008), il Governo ha annunciato, infine, l’adozione di misure legislative per rafforzare gli istituti della democrazia rappresentativa in ambito locale.
Le disposizioni ora introdotte fanno obbligo agli enti di governo locale (principlamente i county o i district councils) di promuovere la pubblica conoscenza del loro ruolo, delle loro competenze e degli istituti di partecipazione (democratic arrangement) mediante i quali i cittadini possono concorrere alle decisioni da questi adottate. Per i residenti nell’ambito territoriale interessato è contemplata, inoltre, la possibilità di sottoscrivere e presentare petizioni alle autorità locali in forma elettronica (e-petitions); la presentazione di tali petizioni, conformi a requisiti prefissati, obbliga l’amministrazione destinataria a fornire risposta entro un dato termine.
I caratteri di democraticità e di trasparenza delle istituzioni locali, d’altra parte, costituiscono l’obiettivo delle disposizioni della legge dirette a precludere alcune forme di attività politica ai funzionari di livello più elevato nei ruoli delle rispettive amministrazioni; ciò nel presupposto che, in ragione della posizione gerarchica o della capacità di influenza (position of seniority or influence), essi possano incorrere con il loro comportamento in conflitti d’interesse o comunque menomare l’imparzialità dell’istituzione di appartenenza. A questo riguardo, la legge non provvede ad individuare in modo puntuale gli uffici la cui titolarità comporta tali restrizioni (politically restricted posts), ma ricorre ad una presunzione generale, prevedendo che l’attività politica (nella forma, ad esempio, della candidatura alle elezioni o del sostegno pubblicamente dato ad un partito politico) sia preclusa ai funzionari con retribuzione superiore ad un determinato importo annuo (la regola, introdotta inizialmente negli anni ’80 dai Governi conservatori, fa parte delle cosiddette Widdicombe rules, dal nome del presidente di una commissione d’inchiesta parlamentare sugli organi di governo locale).
Tra le altre materie disciplinate dalla legge si segnala l’edilizia sociale, le cui linee di fondo riprendono indicazioni formulate nel 2007 ad esito di un’indagine indipendente (la cui relazione conclusiviva, Every Tenant Matters: A Review of Social Housing Regulation, è altrimenti nota come Cave Review, dal nome dell’esperto a cui venne affidata). A tale proposito, la legge demanda alla normativa ministeriale l’istituzione e il finanziamento pubblico di organismi rappresentativi degli interessi dei conduttori di immobili di edilizia sociale, investito di compiti consultivi nei riguardi degli enti locali.
Lo sviluppo economico locale costituisce un ulteriore obiettivo del provvedimento, che prevede la redazione di piani regionali (regional strategies) redatti dagli organi territoriali a ciò preposti (Regional Development Agencies) in concerto con la conferenza delle autorità locali di cui rilevino le competenze (Leaders’ Board). L’elaborazione dei piani concerne, in particolare, la crescita economica sostenibile e la pianificazione urbanistica nelle regioni interessate. Anche in questo caso, la legge dispone il coinvolgimento delle comunità locali nell’esame pubblico di questi programmi, i quali sono soggetti all’autorizzazione del Ministro competente.
Nella prospettiva di incentivare la crescita economica e, in particolare, la riqualificazione delle aree più disagiate, la legge consente l’istituzione, da parte del Governo, di organismi con competi specifici (Economic Prosperity Boards); le medesime finalità di sviluppo, inoltre, possono essere perseguite in relazione a più vasti ambiti geografici mediante la stipula di accordi tra due o più autorità territoriali (multi-area agreements), da sottoporre all’approvazione governativa.
Una serie di disposizioni è dedicata ai contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche (construction contracts) e modificano, al fine di semplificarla, la disciplina dettata dallo Housing Grants, Construction and Regeneration Act del 1996 relativamente alla potestà ministeriale di modifica delle clausole contrattuali e alle procedure di risoluzione delle controversie insorte nella loro applicazione.
Altre previsioni del testo normativo riguardano, infine, la materia elettorale, e modificano l’assetto delle competenze relative alla modifica delle circoscrizioni elettorali nella regione inglese (con l’istituzione del Local Government Boundary Commission for England in luogo del preesistente Boundary Committee).
Regno Unito
Legge
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090026_en_1)
La legge contiene una serie di misure in materia di tutela dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità.
Essa introduce, in primo luogo, strumenti preordinati al maggiore coinvolgimento delle comunità locali nell’azione di contrasto alla criminalità svolta dalle autorità di polizia nei corrispondenti ambiti territoriali, affinché l’opinione dei cittadini sia adeguatamente tenuta in considerazione nel definire le priorità di intervento. Le legge dispone, in particolare, che gli orientamenti della collettività rispetto a queste tematiche siano riportati nella relazione periodicamente redatta dall’organismo con compiti ispettivi sulle forze di polizia, lo Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC).
Una serie di previsioni è destinata alla tutela delle persone e dei gruppi sociali più vulnerabili. Tra queste, si segnalano le misure repressive dello sfruttamento della prostituzione, le quali introducono la punibilità del cliente che riceve prestazioni sessuali a pagamento da parte di persone sottoposte a sfruttamento; le forze di polizia, inoltre, ricevono dalla legge maggiori poteri per disporre la chiusura di esercizi pubblici associati ad attività di prostituzione o correlate alla pornografia. Peraltro, ai soggetti che abbiano riportato condanne per reati a sfondo sessuale (sex offenders) può essere ingiunto, mediante l’emanazione di uno specifico provvedimento (foreign travel orders), di recarsi all’estero per un periodo variabile da sei mesi a cinque anni.
In materia di alcolismo, sono ulteriormente inasprite le sanzioni per la vendita di alcolici a minori e, anche in questo caso, rafforzati i poteri di polizia.
Per quanto concerne il fenomeno degli hooligans, viene stabilita la generale applicazione sul territorio nazionale dei provvedimenti di diffida (football banning orders) indipendentemente dall’ambito regionale in cui essi sono stati emanati. Uno specifico potere di inibitoria (injunction) è introdotto dalla legge per contrastare il fenomeno dei comportamenti violenti di gruppo (gang-related violence).
Altre disposizioni della legge disciplinano i poteri di polizia relativamente alla confisca dei beni acquisiti con proventi illeciti, alla cooperazione giudiziaria nell’ambito delle procedure di estradizione e ai controlli doganali alle frontiere. In materia di sicurezza dei trasporti aerei, viene rafforzato il sistema dei controlli negli aeroporti prevedendo una obbligatoria rilevazione e registrazione dei rischi da parte delle autorità aeroportuali.
È conferita, infine, maggiore autonomia al Police Senior Appointment Panel, organismo consultivo del Ministero dell’Interno, nell’ambito dei procedimenti di nomina delle figure direttive delle forze di polizia.
Regno Unito
Legge
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090025_en_1)
La legge contiene disposizioni che modificano la legislazione penale in alcuni profili sostanziali e procedurali, con l’obiettivo principale di accrescere l’efficienza della repressione dei più gravi reati contro la persona.
Oltre a definire la figura del coroner e ad aggiornare la disciplina delle sue funzioni (concernenti le indagini medico-legali nel quadro dei procedimenti penali), la legge innova il diritto processuale con riferimento alla partecipazione dei familiari delle vittime alle indagini, e dispone la protezione dei testimoni sin dall’inizio dei dibattimenti qualora sussistano condizioni di vulnerabilità o pericoli di intimidazione; a tal fine viene modificata la precedente legislazione, costituita dal Criminal Evidence (witness Anonimity) Act 2008.
La legge, inoltre, dispone la depenalizzazione del reato di diffamazione, tradizionalmente perseguito nel common law con riferimento a varie forme di espressione del pensiero. L’abolizione riguarda, in particolare, «i reati di sedizione e di scritto sedizioso», ossia l’espressione di natura istigatoria; «di scritto diffamatorio», ovvero offensivo dell’onore e della reputazione di un singolo o di una categoria di persone, espresso in forma pubblica e duratura; e «di scritto osceno», ossia tale da offendere la pubblica decenza.
Altre disposizioni sono riferite ai compiti dell’Ufficio deputato alla definizione delle linee guida sulla repressione dei reati (sentencing guidelines)da parte dell’autorità giudiziaria nella regione inglese e gallese, all’aggiornamento della nozione e della sanzione penale di talune fattispecie criminose (tra cui i reati di infanticidio, di aiuto o istigazione al suicidio, di genocidio, nonché i crimini di guerra e contro l’umanità), alla circolazione dei dati personali di natura giudiziaria, alla confisca dei beni a seguito di condanna penale e, infine, al gratuito patrocinio per i procedimenti penali.
Spagna
Legge
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf)
La nuova riforma della legge sull’immigraz
Oltre a tale rag
Gli obiettivi dichiarati della riforma sono:
- stabilire un quadro dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini stranieri in Spagna;
- perfez
- aumentare l’efficacia della lotta all’immigraz
- favorire l’integraz
- adattare la normativa esistente alle competenze esecutive assunte dalle diverse Comunità autonome spagnole in materia di lavoro;
- rafforzare e istituz
In dettagl
Nel Titolo I “Diritti e libertà degli stranieri” si dà
compimento ad alcune sentenze del Tribunale costituz
Il
Titolo II “Regime giuridico degli stranieri” incorpora numerose modifiche
finalizzate al recepimento delle diverse direttive comunitarie e volte sia a
regolamentare l’ingresso ordinato degli stranieri nel paese, da un lato, sia a
perseguire gli immigrati clandestini, dall’altro lato. Tra le novità si
segnalano: la costituz
Il
Titolo III, riguardante invece le infraz
Il Titolo IV “Coordinamento
dei pubblici poteri” contiene infine disposiz
Spagna
Leggi
Ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17492.pdf)
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17493.pdf)
La legge 13/2009 istituisce il nuovo “ufficio giudiziario” (Oficina judicial), costituito dall’insieme dei mezzi di personale, materiali e tecnologici necessari al giudice nello svolgimento quotidiano del proprio lavoro. La legge mira ad assicurare un servizio della giustizia agile, trasparente, responsabile e pienamente conforme ai valori della Costituzione.
Tra le novità introdotte si segnala in particolare una diversa distribuzione delle competenze tra i giudici e i cancellieri (Secretarios judiciales), a cui sono attribuite precise funzioni in merito all’inizio e alla fine dei procedimenti. Il corpo dei Secretarios judiciales viene pertanto configurato come un corpo superiore giuridico, con proprie competenze in materia di inizio del procedimento e dei modi di estinzione del medesimo, a cominciare dalla competenza ad ammettere la domanda, quindi in ordine all’esame della giurisdizione e della competenza oggettiva e territoriale. Per quanto concerne l’inammissibilità della domanda, il cancelliere è chiamato a decidere in via provvisoria, solo l’intervento del magistrato potrà decidere definitivamente sulla stessa inammissibilità. In diversi casi il cancelliere può emettere il decreto che pone fine al procedimento. Particolari compiti sono affidati a tale figura in materia di esecuzione, nella quale la maggior parte delle decisioni è ora di competenza del Secretario judicial. In conseguenza di questa situazione, è stato riformato il sistema dei ricorsi, in modo che il magistrato possa comunque sempre venire a conoscenza di eventuali ricorsi contro le decisioni del cancelliere.
Un altro intervento normativo è stato effettuato nel rafforzamento delle garanzie dell’imputato, introducendo nella legislazione la registrazione di processi, udienze e comparizioni. Si prevede l’uso della firma elettronica riconosciuta o di altro sistema di sicurezza in tale attività di registrazione. Il documento elettronico che contiene la registrazione costituisce un atto ad ogni effetto. Si stabilisce inoltre come obbligatoria la redazione degli atti mediante procedimenti informatici.
Altro obiettivo della legge è l’incentivo delle “buone pratiche processuali” (buenas prácticas procesales), in maniera da incanalare in un unico procedimento una serie di azioni, processi e ricorsi fino ad ora separati, al fine di evitare la moltiplicazione di procedimenti aventi il medesimo oggetto. È stata pertanto introdotta nelle leggi processuali una nuova disciplina dell’assegnazione (señalamiento) dei processi, mediante un servizio centralizzato e una agenda programmata. Con questo sistema sarà possibile un uso ottimale delle aule giudiziarie.
Viene elevata la soglia del processo monitorio da
Un ulteriore aspetto della nuova legge concerne lo sviluppo della modernizzazione tecnologica dell’Amministrazione della giustizia. Si introduce pertanto la possibilità che la pubblicità nei bollettini ufficiali sia sostituita dall’uso di mezzi telematici, informatici ed elettronici.
Ad accompagnare la nuova legislazione processuale, con la legge organica 1/2009 sono invece apportate modifiche alla legge organica 6/1985, relativa al potere giudiziario.
Tra queste, si può ricordare l’introduzione del giudice monocratico in alcuni ricorsi d’appello contro i giudizi dei magistrati di primo grado.
È inoltre modificata la cosiddetta “giurisdizione penale universale” prevista dall’art. 23 della legge organica del 1985, introducendovi nuove fattispecie, quali i delitti di “lesa umanità” e quelli previsti da convenzioni di diritto internazionale umanitario e di protezione dei diritti umani.
Un altro aspetto concerne l’intento di migliorare la conciliazione della vita familiare dei magistrati con quella professionale. Viene pertanto soppresso il trasferimento d’ufficio in caso di nomina a magistrado. Ai sensi dell’art. 311 della legge organica 6/1985, come modificato dalla legge in esame, il magistrato nominato potrà ora optare tra il continuare ad operare nel posto già occupato o accettare quello che gli viene offerto, dandone comunicazione al Consiglio generale del Potere giudiziario. Nella prima ipotesi egli non potrà partecipare ai concorsi ordinari di trasferimento per un determinato periodo.
Viene infine prevista una specializzazione dei giudici e dei tribunali con competenza esclusiva in materia di violenza di genere, prevedendo una formazione obbligatoria su tale tematica.
Legge
Loi n. 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à
l'organisat
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021451610&dateTexte=)
La legge n. 2009-1503 r
L’apertura del settore ferroviario alla
concorrenza ha portato il legislatore a mettere a punto un dispositivo di
regolamentazione efficace, che garantisca l’accesso non discriminatorio alla
rete per tutti gli operatori. A tal fine la legge ha creato la Autorité de régulat
Davanti all’ARAF avranno diritto di ricorrere tutti gli operatori del settore (imprese ferroviarie, operatori di trasporto combinato, candidati autorizzati, etc.). La Commissione sarà consultata sui testi regolamentari relativi ai trasporti ferroviari, in particolare le tabelle dei pedaggi. Si potrà richiedere il suo parere anche sulle tariffe dei servizi di trasporto di viaggiatori, qualora questi servizi siano effettuati in monopolio. L’organizzazione prevista per la Commissione di regolamentazione delle attività ferroviarie si ispira a quella di analoghe autorità di regolamentazione. Comprenderà un collegio di sette commissari nominati per sei anni e alcuni servizi.
La legge ha anche l’obiettivo di allungare la durata delle concessioni del tunnel del Monte Bianco e del tunnel di Sainte-Marie-aux-Mines, per rimediare agli squilibri di tali concessioni derivanti dai lavori di “messa in sicurezza”, decisi dallo Stato francese in seguito all’incidente del Monte Bianco del 1999.
La legge detta inoltre disposizioni per la creazione di operatori ferroviari di prossimità. A questi ultimi Réseau ferré de France (RFF) affiderà compiti di gestione delle infrastrutture sulle linee a traffico ridotto, riservate al trasporto di merci, al fine di ottimizzare mezzi tecnici e risorse umane. Gli operatori di prossimità assicureranno, su tali linee, anche i servizi di trazione ferroviaria.
Alcune disposizioni infine riguardano il tempo di lavoro del personale navigante dell’aviazione civile e la formazione degli ufficiali della marina mercantile.
Germania
Legge
Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstum
(Wachstumsbeschleunigungsgesetz) vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I, S. 3950) - Legge per l’acceleraz
A dicembre il Parlamento tedesco
ha approvato la prima legge della nuova legislatura, iniziata ad ottobre. La
legge per l’acceleraz
Per quanto riguarda le famiglie,
la legge prevede un aumento di 20 euro per gli assegni familiari per i figli (Kindergeld), che passano quindi a 184
per il primo e secondo figl
Nella parte della legge dedicata
al sostegno delle imprese, si prevedono una serie di misure finalizzate alla
semplificaz
·
le PMI possono di
nuovo dedurre completamente gli interessi fiscali passivi. La soglia di esenz
·
Le imprese
possono dedurre megl
·
Le aziende
possono ammortizzare immediatamente i beni di valore infer
Per facilitare la success
Per sostenere il settore
turistico, l’IVA per i servizi di allogg
L’imposta sull’acquisto dei
terreni (Grunderwerbsteuergesetz) non
si applica più alle ristrutturaz
Per ultimo, nella legge è
contenuto un articolo che è finalizzato allo stimolo delle energie rinnovabili:
i rimborsi per l’erogaz
Secondo la relaz
Regno Unito
Legge
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090019_en_1)
La legge, d’iniziativa parlamentare ed entrata in vigore il 12 gennaio 2010, intende semplificare la normativa vigente in materia di efficienza energetica e promuovere l’impiego delle energie rinnovabili con la duplice finalità, ambientale e sociale, di agevolare il ricorso alle risorse energetiche alternative e, nel contempo, di alleviare le difficoltà delle persone meno abbienti ad assicurare un adeguato livello di riscaldamento delle proprie abitazioni (fuel poverty).
In questa prospettiva il testo normativo introduce, in primo luogo, la nozione di “energia verde”, definita come l’elettricità o il calore generati, nel limite di 5 megawatt, da fonti rinnovabili o comunque idonee a produrre bassi livelli di emissione nell’atmosfera; demanda, in secondo luogo, al Ministro competente l’avvio di una consultazione pubblica (entro luglio 2010) e la successiva redazione di un piano strategico per l’impiego, nella regione inglese, di tecniche di microgenerazione energetica (avvalendosi, ad esempio, di pannelli solari o fotovoltaici, di pale eoliche, di impianti a biomassa).
L’adozione di misure promozionali per lo sviluppo di energie sostenibili, e della microgenerazione in particolare, costituisce, peraltro, un obiettivo individuato dal legislatore già nel 2004 con l’approvazione dell’Energy Act (art. 82), alle cui definizioni rimanda il provvedimento in esame. Un piano strategico per la microgenerazione (dal titolo: Our Energy Challenge. Power from the People. Microgeneration Strategy) è stato messo a punto nel 2006 dal Governo, prevedendo – tra le altre misure - l’esenzione dei relativi impianti dall’obbligo della previe autorizzazioni urbanistiche (permitted planning) e l’applicazione di tariffe agevolate per la somministrazione di energia prodotta da fonti rinnovabili. Era stata altresì previsto uno schema di certificazioni (Microgeneration Certification Scheme) dirette ad accreditare sia l’adeguatezza tecnica che i requisiti professionali degli installatori.
La legge integra, con la propria definizione della “energia verde”, il quadro normativo concernente le energie alternative, devolvendo alla normativa secondaria le modifiche della legislazione urbanistica (in particolare di alcune norme attuative del Town and Country Planning Act del 1990) necessarie a consentire l’installazione di impianti di microgenerazione sia nelle aree residenziali che sui fondi a destinazione agricola. Inoltre, è prevista l’estensione agli impianti di piccole dimensioni delle agevolazioni vigenti per la produzione di energie alternative (mediante il criterio della feed-in tariff, in base al quale le società che somministrano energia elettrica sono obbligate ad acquistare energia prodotta da fonti rinnovabili ad un prezzo determinato e per un certo numero di anni).
Spagna
Legge
Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, por la que se modifica el texto articulado de
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18732.pdf)
La legge 18/2009, in materia di traffico, circolazione dei veicoli a motore e sicurezza stradale, riformula in particolare i Titoli V e VI del decreto legislativo 339/1990, relativi ad infrazioni e sanzioni e al procedimento sanzionatorio. La legge risulta composta da un unico articolo, che apporta numerose modifiche al predetto decreto, a cui fanno seguito alcune disposizioni aggiuntive e finali.
Nel nuovo impianto sanzionatorio, le multe previste sono di 100, 200 e 500 euro a seconda che l’infrazione sia lieve, grave o molto grave (tranne che per l’eccesso di velocità). È previsto, tra l’altro, un procedimento abbreviato di quindici giorni durante i quali sarà possibile pagare le sanzioni con una diminuzione del 50 per cento degli importi. Viene modificato il sistema dei punti di penalizzazione della patente, prevedendo, tra le novità, la perdita di 6 punti per l’alterazione del tachigrafo e di 4 punti per chi guida con patente sospesa. Nell’ambito dell’eccesso di velocità, vi è una dettagliata disciplina delle sanzioni e della perdita dei punti della patente, in maniera tale che ad ogni superamento del limite si incorre nella commissione di un’infrazione grave o molto grave, a cui corrisponde il pagamento di una multa tra 100 e 600 euro e una perdita di punti della patente fino a 6.
Viene stabilito che i conducenti guidino, oltre che con diligenza e precauzione, senza distrazione, al fine di evitare qualsiasi danno. È fatto obbligo al proprietario di un veicolo di essere sempre a conoscenza di chi faccia uso del medesimo e se tale persona ha i titoli per poterlo condurre. Il titolare può pertanto comunicare all’amministrazione il nome di chi utilizza abitualmente il proprio veicolo (conductor habitual), in maniera tale da non subire le conseguenze derivanti dal suo uso.
Viene inoltre introdotto il concetto di “domicilio virtuale” (indirizzo elettronico di posta) al posto del domicilio fisico dove recapitare le notificazioni, in maniera tale da superare gli ostacoli legati al loro mancato recapito. Tale domicilio virtuale è obbligatorio per le persone giuridiche che immatricolano nuovi veicoli, volontario per le persone fisiche. In ogni caso l’indirizzo potrà essere anche utilizzato per ricevere avvisi, notizie, comunicazioni varie. Nella stessa ottica viene creata una Direzione elettonica stradale (Dirección Electrónica Vial - DEV) e una tavola edittale delle sanzioni del traffico in formato digitale (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico - TESTRA), in maniera che i soggetti interessati possano essere a conoscenza di eventuali sanzioni e notificazioni.
È prevista inoltre la misura cautelare della immobilizzazione del veicolo in diverse ipotesi, tra cui la mancanza di autorizzazione amministrativa alla circolazione o nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi all’alcol test, nonché per la guida senza casco per i conducenti e i passeggeri di motociclette e ciclomotori.
Si disciplina altresì il Consejo Superior de Seguridad Vial, quale organo di consulenza e di partecipazione per lo sviluppo e l’attuazione della sicurezza stradale. Il Consiglio sarà integrato dai rappresentati dell’Amministrazione generale dello Stato, delle Comunità autonome, delle amministrazioni locali e degli enti, fondazioni, associazioni di vittime e organizzazioni di ambito statale più rappresentative direttamente legate alla materia della sicurezza stradale.
Per quanto concerne il recupero dei punti della patente, saranno organizzati dei corsi di rieducazione, in maniera tale che i conducenti penalizzati possano recuperare fino a 6 punti ogni due anni. Il periodo di prescrizione delle multe stradali è inoltre fissato in quattro anni.
È istituito altresì il Registro statale delle vittime e degli incidenti stradali (Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico - REVAT), finanziato mediante le sanzioni derivanti dalle infrazioni. Esso raccoglierà dati e notizie concernenti gli incidenti stradali, compresi vittime e danni materiali, in modo da poter elaborare statistiche e suggerire misure al fine di diminuire il numero degli incidenti. Tutte le entrate derivanti dalle sanzioni sono destinate ad essere versate in un conto unico bancario che sarà utilizzato, oltre che per aiutare le vittime della strada, per realizzare iniziative che possano risultare utili ad aumentare la sicurezza delle strade e prevenire gli incidenti.
La legge entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione (alcuni articoli dopo 1 anno), tuttavia le sanzioni più favorevoli agli infrattori entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge.
Spagna
Legge
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21162.pdf)
La legge in esame viene incontro alla necessità di trasporre nell’ordinamento spagnolo alcune direttive comunitarie: la direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, e la direttiva 2006/114/CE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa. La legge opera, a tale scopo, una serie di modificazioni a normative esistenti: la legge 3/1991, sulla concorrenza sleale, il decreto legislativo 1/2007, recante la legge generale per la difesa di consumatori e utenti, la legge 7/1996, di ordinamento del commercio al dettaglio, la legge 34/1998, sulla pubblicità. L’intervento normativo in materia di concorrenza sleale tiene conto inoltre del regolamento (CE) n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Viene in particolare modificata la clausola generale sulle condotte commerciali contrarie alla buona fede, per cui è considerato sleale qualsiasi comportamento di un imprenditore o di un professionista nei suoi rapporti con i consumatori che risulti contrario alla diligenza professionale e che sia suscettibile di distorcere in maniera significativa il comportamento economico del consumatore medio o del membro medio del gruppo destinatario, nel caso di una pratica commerciale rivolta a un gruppo concreto di consumatori (art. 4 della legge 3/1991, modificato dall’articolo primo). Inoltre viene modificata la disciplina di diverse condotte commerciali sleali: atti di inganno, omissioni ingannevoli, pratiche aggressive, atti di comparazione e atti di imitazione (artt. 5, 7, 8, 10 e 11 della legge 3/1991), che sono disciplinate con maggiore dettaglio in un quadro giuridico unitario di “atti di concorrenza sleale”. Nella medesima legge è inserito un capitolo dedicato alle “pratiche commerciali con consumatori o utenti”, nel cui interno sono disciplinate le pratiche commerciali sleali nei confronti di consumatori, quali le pratiche ingannevoli che creano confusione nei consumatori, le pratiche ingannevoli in merito a codici di condotta o marchi di qualità, le pratiche “civetta” (señuelo) e le pratiche promozionali ingannevoli, come quelle che promettono premi o regali inesistenti o a pagamento, le pratiche di vendita piramidale e le pratiche commerciali dissimulate.
Per quanto concerne le azioni giudiziali per pubblicità illecita, la nuova legge semplifica la materia, stabilendo che tutta la pubblicità illecita ai sensi della legge 34/1998 è da considerarsi sleale, per cui tutte le azioni giudiziali devono effettuarsi secondo quanto previsto dalla legge 3/1991. I soggetti autorizzati a ricorrere sono tutte le persone fisiche o giuridiche interessate.
Viene inoltre inserito nella legge del 1991 un capitolo dedicato ai “codici di condotta” relativi alle pratiche commerciali con i consumatori, di cui si incentiva la redazione da parte di associazioni commerciali, di professionisti e di consumatori, al fine di elevare il livello di protezione dei consumatori. Gli stessi codici potranno prevedere degli organi indipendenti di controllo per assicurare il rispetto degli impegni assunti e la risoluzione extragiudiziale di reclami da parte dei consumatori.
L’articolo secondo modifica la legge 34/1988 sulla pubblicità, il cui art. 3 disciplina la pubblicità illecita, che comprende quella che attenta ai diritti delle persone e ai valori costituzionali, con particolare riferimento all’immagine del corpo femminile, nonché la pubblicità rivolta ai minori nel tentativo di indurli ad acquistare beni o servizi, la pubblicità subliminale e le pubblicità ingannevole, sleale ed aggressiva.
L’articolo terzo apporta alcune modifiche alla legge generale per la difesa di consumatori e utenti. Viene stabilito che le pratiche commerciali devono rispettare, oltre alle norme in difesa di tali soggetti, anche le leggi sulla concorrenza sleale e sul commercio al dettaglio. Viene poi modificato l’art. 20, relativo all’informazione necessaria nell’offerta commerciale di beni e servizi, includendovi anche quelle relative alle caratteristiche del bene o del servizio offerto e al suo prezzo.
L’articolo quarto apporta modifiche alla legge 7/1996, sul commercio al dettaglio, nell’obiettivo di adeguare la regolazione sulle vendite promozionali alle nuove disposizioni, mantenendo la distinta disciplina in materia di attività commerciale, operando altresì un richiamo alla legge sulla concorrenza sleale, al fine di proteggere i legittimi interessi economici dei consumatori.
Spagna
Legge
Ley 15/2009, de 11 de
noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías (BOE núm. 273)
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18004.pdf)
La legge in oggetto disciplina il regime giuridico del
contratto di trasporto terrestre di merci, sia per il trasporto su strada sia
quello ferroviario. Essa risponde alla necessità di aggiornare il contesto
normativo spagnolo in materia di contratti di trasporto ad alcune recenti
normative, quale la legge 39/2003, del 17 novembre, sul settore ferroviario,
che ha apportato una notevole liberalizzazione al settore. La legge aggiorna
altresì il quadro normativo nazionale a quello degli accordi internazionali
vigenti in materia, quali
La legge regola in maniera uniforme il contratto di trasporto terrestre di merci, sia su strada sia ferroviario, prevedendo dove necessario disposizioni proprie alle due modalità di trasporto (ad esempio, la revisione del prezzo in caso di aumento della benzina per il trasporto su strada).
La legge si compone di 79 articoli, divisi in nove capitoli, e di una serie di disposizioni aggiuntive e finali.
Tra le principali novità, è possibile segnalare l’aggiornamento della documentazione e del contenuto del contratto di trasporto (artt. 10-43), viene inoltre regolato per la prima volta il contratto di trasporto continuato (art. 8), che si realizza mediante una pluralità di invii in una forma successiva nel tempo. La legge regola, altresì per la prima volta, il contratto di trasloco (mudanza) (art. 71-77), stabilendo i relativi obblighi del vettore, e disciplina inoltre il regime del trasporto multimodale (artt. 67-70).
Tra le disposizioni più significative:
- l’art. 1 stabilisce che la legge regola il contratto di trasporto terrestre di merci effettuato mediante mezzi meccanici con capacità di trazione propria;
- l’art. 3 stabilisce che le parti possono accordarsi in maniera esplicita per una regolazione diversa da quella prevista dalla legge;
- l’art. 4 identifica i soggetti del contratto: il mittente (cargador), il vettore (porteador), il destinatario e lo spedizioniere (expeditor);
- l’art. 5 regola il contratto di trasporto in nome proprio, che costituisce la regola; il contratto per conto terzi costituisce l’eccezione;
- l’art. 10 disciplina il contenuto del foglio di viaggio (carta de porte), la cui redazione non è obbligatoria, ma può essere chiesta da una delle due parti, in tal caso il documento deve contenere l’indicazione di una serie di requisiti minimi (luogo e data, indicazione delle parti, luogo e data della consegna ecc.) e di una serie di indicazioni aggiuntive (valore dichiarato della merce, tempo di consegna); il documento deve essere redatto in tre esemplari originali (art. 11) ed è possibile formularlo anche in formato elettronico (carta de porte emitida electrónicamente: art. 15);
- l’art. 18 disciplina la messa a disposizione del veicolo da parte del vettore, stabilendo che essa avvenga all’ora stabilita dalle parti; se questa non è fissata, il vettore deve comunque mettere il veicolo a disposizione del mittente entro il giorno stabilito; per i trasporti su strada, ciò deve avvenire entro le ore diciotto del giorno indicato;
- l’art. 20 stabilisce i soggetti obbligati al carico e allo scarico delle merci, prevedendo che essi siano normalmente a carico del mittente e del destinatario, salvo che non siano esplicitamente a carico del vettore;
- l’art. 22 disciplina l’indennità che spetta al vettore in caso di ritardo superiore alle due ore nel carico o nello scarico delle merci, che viene stabilita con una formula variabile;
- l’art. 37 disciplina il pagamento del prezzo di trasporto, che è normalmente a carico del mittente, salvo che non sia espressamente a carico del destinatario;
- l’art. 40 prevede l’alienazione delle merci per insolvenza del prezzo del trasporto, che il vettore può richiedere mediante organo giudiziale o giunta arbitrale entro dieci giorni;
- l’art. 43 stabilisce che i contratti di trasporto continuato, se stipulati a tempo indeterminato, si possono estinguere mediante comunicazione scritta all’altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza;
- l’art. 49 prevede le cause di esclusione della responsabilità del vettore, quali il trasporto su veicoli aperti, se pattuiti; la mancanza di imballaggi, a causa della natura della merce; il trasporto di animali vivi (art. 50);
- gli artt. 52 e 53 disciplinano il risarcimento in caso di perdita o avaria delle merci, mentre l’art. 57 stabilisce il limite massimo di tale risarcimento;
- l’art. 60 disciplina le riserve (reservas) del destinatario in caso di perdita, avaria o ritardo delle merci, che devono essere fatte presenti per iscritto, immediatamente in caso di danni manifesti, entro sette giorni, in caso di danni non manifesti, entro ventuno giorni in caso di ritardo;
- l’art. 67 definisce il contratto di trasporto multimodale quale quello stipulato per trasportare merci mediante più modalità, una delle quali di trasporto terrestre, indipendentemente dal numero di vettori che intervengono nella sua esecuzione;
- l’art. 71 definisce l’oggetto del contratto di trasloco, consistente nel trasporto di mobili, accessori ecc. da un luogo all’altro, la cura delle operazioni di preparazione, imballaggio e disimballaggio è rimessa alla volontà delle parti;
- l’art. 79 stabilisce che le azioni in materia si prescrivono entro un anno; in caso di dolo o infrazione volontaria, si prescrivono in due anni.
Spagna
Leggi
Ley Orgánica 3/2009, de 18
de diciembre, de modificación de
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20374.pdf)
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20375.pdf)
Il 15 lugl
Si tratta, in particolare, della Legge 22/2009, a
carattere ordinar
La necessità di un nuovo sistema di finanziamento reg
In aggiunta ai principi costituz
- la garanzia di un livello base equivalente nel finanziamento dei servizi pubblici fondamentali, indipendentemente dalla Comunità autonoma di residenza;
- la corresponsabilità delle Comunità autonome e dello Stato, in accordo con le loro competenze in materia di entrate e di spese pubbliche.
L’attuaz
Il princip
- la cess
- la
cess
-
la percentuale di cess
Un
ultimo punto degno di menz
A
sua volta la legge 22/2009, oltre a completare e a trattare in dettagl
-
il Fondo di Competitività (Fondo de Competitividad), inteso a rafforzare l’equità e
l’efficienza nel finanziamento delle necessità dei cittadini e ridurre le
differenze nelle risorse pro capite tra le Comunità, incentivando al
contempo l’autonomia e la capacità fiscale delle reg
- il Fondo di Cooperaz
La legge 22/2009, infine, con riguardo alla
cess
Spagna
Leggi
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf)
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf)
Con la legge 17/2009
Il capitolo I (artt. 1-3) contiene l’oggetto della legge, l’ambito di applicazione e la definizione di alcuni concetti. Il suo scopo è stabilire le disposizioni generali necessarie per facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori e la libera prestazione dei servizi, semplificando i procedimenti e incentivando il livello qualitativo dei servizi ed impedire l’introduzione di restrizioni al funzionamento dei mercati dei servizi non giustificate o proporzionate (art. 1). Essa si applica ai servizi resi in cambio di una controprestazione economica ed offerti in territorio spagnolo da prestatori stabiliti in Spagna o in altro Stato UE. Sono esclusi i servizi non economici di interesse generale, quelli finanziari, di comunicazioni elettroniche, di trasporto, sanitari, audiovisivi, le attività che presuppongono l’esercizio della pubblica autorità ecc.; è altresì escluso l’ambito tributario (art. 2). L’art. 3 fornisce una serie di definizioni, tra cui quelle di “servizio” e di “prestatore”: con il primo termine si intende qualsiasi attività economica in proprio, prestata normalmente in cambio di una remunerazione, contemplata dall’art. 50 del Trattato CE, con il secondo si intende qualsiasi persona fisica con la cittadinanza di uno Stato UE o residente legalmente in Spagna o qualsiasi persona giuridica o ente costituito in conformità alla legislazione di uno Stato UE, la cui sede sociale o centro di attività sia nella UE, che offre o presta servizi. Lo “stabilimento” (establecimiento) è l’accesso ad un’attività economica non salariata e il suo esercizio nonché la costituzione e la gestione di imprese o società, nelle condizioni fissate dalla legge, per una durata indeterminata, in particolare tramite un’infrastruttura stabile (art. 3).
Il capitolo II (artt. 4-11) è relativo ai limiti di stabilimento dei prestatori di servizi. L’art. 4 sancisce la libertà di stabilimento: i prestatori possono stabilirsi liberamente su tutto il territorio nazionale per esercitare un’attività di servizi, senza altre limitazioni che quelle previste dalla legge. L’art. 5 sancisce l’eccezionalità dell’autorizzazione e comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Sarà normalmente sufficiente una comunicazione o una dichiarazione del prestatore. I procedimenti autorizzativi devono essere chiari, inequivocabili, obiettivi, imparziali, conoscibili in anticipo; troverà applicazione generalmente il principio del silenzio assenso (art. 6). Per quanto concerne i limiti temporali e territoriali (art. 7), l’attività può essere svolta a tempo indeterminato, salvo eccezioni previste dalla legge, quale l’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale. Il prestatore può esercitare su tutto il territorio spagnolo, anche mediante lo stabilimento di succursali. Limitazioni al numero di autorizzazioni saranno possibili solo per scarsità delle risorse naturali o inequivocabili impedimenti tecnici. In ogni caso troveranno applicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, i principi di pubblicità, obiettività, imparzialità, trasparenza e concorrenza competitiva (art. 8). I principi applicabili ai requisiti richiesti dovranno rispondere ad una serie di criteri, tra cui non essere discriminatori, essere chiari, inequivocabili, oggettivi, trasparenti e accessibili (art. 9), sono altresì vietati requisiti di carattere discriminatorio basati sulla nazionalità o residenza ovvero requisiti inerenti lo stabilimento in più Stati membri o iscrizioni in registri o collegi di più Stati membri (art. 10).
Il capitolo III (artt. 12-16) concerne i prestatori di altro Stato UE, stabilendo il principio di libera prestazione senza limitazioni, se non quelle previste dalla legge (art. 12). L’art. 13 prevede dei settori in cui non si applica tale principio, quali i settori postale, elettrico, del gas naturale, dell’acqua, dei rifiuti. In casi eccezionali, e per motivi di sicurezza dei servizi, le autorità competenti potranno adottare, per determinati prestatori, restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi, mediante un provvedimento motivato (art. 14).
Il capitolo IV (artt. 17-19) concerne la semplificazione amministrativa. L’art. 17 sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere la semplificazione, prevedendo in particolare l’accettazione di documenti di altri Stati membri che soddisfino i requisiti previsti. L’art. 18 disciplina lo sportello unico (ventanilla única), accessibile elettronicamente e a distanza, attraverso cui i prestatori possono ottenere informazioni, presentare documentazione e richieste nonché conoscere l’esito dei procedimenti.
Il capitolo V (artt. 20-26) concerne la politica di qualità dei servizi. L’art. 20 impone alle amministrazioni pubbliche di promuovere un elevato livello della qualità dei servizi, favorendo l’adozione volontaria, da parte dei prestatori, della valutazione o certificazione indipendente delle attività prestate, nonché l’elaborazione di carte di qualità, lo sviluppo della valutazione indipendente della qualità, la redazione di codici di condotta a livello comunitario ad opera di organizzazioni professionali. Sarà possibile esigere dai prestatori la sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzia equivalente che copra i danni derivanti dal servizio nei casi in cui vi sia un rischio diretto e concreto per la salute e la sicurezza del destinatario o di un terzo e la sicurezza finanziaria del destinatario (art. 21).
Il capitolo VI (artt. 27-32) è inerente alla
cooperazione amministrativa per il controllo effettivo dei prestatori. L’art.
27 prevede che le amministrazioni pubbliche cooperino a fini di informazione,
controllo, ispezione e investigazioni con le autorità competenti degli altri
Stati UE e con
La terza disposizione aggiuntiva istituisce un Comitato per il miglioramento della regolazione delle attività di servizi, composto dall’Amministrazione statale, dalle Comunità autonome e dai rappresentati delle amministrazione locali. Ai sensi della quinta disposizione finale, il Parlamento spagnolo ha poi approvato la legge 25/2009, che contiene la modifica di oltre 40 leggi in diverse materie, tra cui procedimento amministrativo, tutela dei consumatori e utenti dei servizi, servizi professionali.
Legge
Loi n. 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative
à l’orientat
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021312490&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)
La legge n. 2009-1437 ratifica l’accordo nazionale interprofessionale sullo sviluppo della formazione continua durante la vita professionale, la professionalizzazione e la garanzia dei percorsi professionali concluso dalle Parti sociali il 7 gennaio 2009. Risultato di una lunga concertazione tra lo Stato, le parti sociali e le regioni, la nuova legge ha l’obiettivo di rinnovare il dispositivo che regola la formazione professionale nel lungo periodo e di farne, nei prossimi mesi, un’arma contro la crisi economica in atto.
Al fine di orientare meglio i finanziamenti per la formazione professionale verso i più bisognosi, ovvero le persone in cerca di occupazione e i lavoratori meno qualificati, la legge prevede la creazione di un Fonds paritaire di “messa in sicurezza” dei percorsi professionali (art. 18).
Il Fondo, dotato di circa 900 milioni di euro, provenienti da una parte dei contributi obbligatori dei datori di lavoro destinati alla formazione, permetterà ogni anno di assicurare la formazione a 500.000 lavoratori meno qualificati e a 200.000 persone in cerca di un lavoro.
Il Fondo sarà gestito in maniera paritaria dalle parti sociali. Le modalità di attuazione dei finanziamenti saranno determinate attraverso le modalità della contrattazione tra lo Stato e le parti sociali.
La legge punta inoltre al miglioramento dell’informazione e dell’orientamento professionale attraverso, in particolare, il riconoscimento di una etichetta (labellisation) di “partecipanti al servizio pubblico di orientamento continuo” alla rete di organismi che offrono in un unico luogo un insieme di servizi di informazione ed orientamento professionale alle persone, quale che sia il loro stato o la loro età (informazione sui mestieri, informazione sulle formazioni e le qualificazioni, consigli personalizzati, etc.).
Infine
alcune disposizioni specifiche hanno ad oggetto il rafforzamento della
valutazione delle politiche di formazione professionale, il miglioramento della
qualità dell’offerta di formazione e il coordinamento del sistema di formazione
professionale ai livelli nazionale e regionale. In particolare, le nuove
disposizioni prevedono la definizione di un Plan
régional de développement des formations professionnelles, da approvare
sotto forma di “contratto”tra lo
Stato e
Francia
Legge
Loi n. 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (J.O. del 27 dicembre 2009)
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsess
In
base alla legge costituz
La
legge di finanziamento per la sicurezza sociale per il 2010 (LFSS 2010) è la quattordicesima
del suo genere ed è stata approvata in un contesto economico e finanziar
Il
progetto di legge in quest
Il
testo legislativo si compone di novantasette articoli (compresi quelli
censurati), distribuiti in quattro parti. La prima parte contiene le disposiz
Tra le misure più significative del provvedimento si segnalano le seguenti:
Con
riferimento alla terza parte della legge, relativa alle entrate in materia di
sicurezza sociale, si segnala l’istituz
Tale
contributo, in aggiunta ad altri, servirà a coprire le spese necessarie per la lotta contro la pandemia influenzale
-Virus A [H1N1]-. Con questo
intervento si prevede un’entrata di circa 300 mil
Nel settore delle misure riguardanti l’assicuraz
●
l’introduz
●
la previs
Nel settore riguardante il sostegno alle famiglie, si segnala:
l’estens
Regno Unito
Legge
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090021_en_1)
Finalità della legge è l’attuazione, per la parte da recepire con normativa primaria, degli indirizzi di riforma del Servizio Sanitario Nazionale delineati dal Governo sulla base delle conclusioni di un’inchiesta svolta in materia nel 2007 (NHS Next Stage Review). Gli obiettivi della riforma, come individuati nella relazione finale dell’inchiesta (pubblicato con il titolo High Quality Care for All e presentato al parlamento il 30 giugno 2008), sono riferiti alla complessiva efficienza del National Health Service (NHS) e ai livelli qualitativi delle sue prestazioni, e si correlano, soprattutto, alla centralità attribuita all’interesse del paziente all’interno del NHS e ai criteri ispiratori del relativo operare. In ragione della loro rilevanza e portata generale, queste finalità meritano – secondo gli estensori della relazione appena richiamata – di essere fissate in uno statuto del NHS, ossia in un documento in cui i principi e i valori del Servizio Sanitario Nazionale trovino formale enunciazione assieme a quella dei doveri e delle responsabilità delle sue strutture e del suo personale.
Questa “codificazione” dei principi basilari del NHS ha avuto luogo, una volta esperita la consueta procedura di consultazione pubblica, con la pubblicazione (il 21 gennaio 2009) della NHS Constitution, corredata di una guida applicativa; il testo stabilisce, per la regione inglese, il quadro di riferimento dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che legano reciprocamente il personale sanitario, i pazienti e la comunità a livello locale e nazionale. Le disposizioni di questo documento fondamentale sono formulate a guisa di principi ai quali il NHS deve conformarsi in ogni sua articolazione e attività; essi sono riferiti a sette aspetti essenziali e qualificanti del Servizio medesimo. Di esso si afferma, in particolare, l’accessibilità universale, con particolare attenzione ai gruppi sociali più disagiati le cui condizioni di salute ed aspettative di vita non siano in linea con quelle della restante popolazione; la gratuità delle prestazioni; l’eccellenza e la professionalità dei relativi servizi; la centralità da esso riservata ai bisogni e alle preferenze dei pazienti e delle loro famiglie, da considerare nelle decisioni di cura; la collaborazione con gli enti locali, i soggetti privati e le organizzazioni del terzo settore, nell’interesse del paziente e nella prospettiva di un costante miglioramento della qualità dei servizi; l’efficiente gestione finanziaria; la responsabilità pubblica e la trasparenza dell’operato. Ai principi suddetti si correla, nel testo della NHS Constitution, la serie dei diritti riconosciuti ai pazienti e delle responsabilità delle strutture sanitarie, le cui regole sono sottoposte ad una periodica revisione (almeno ogni dieci anni) in base a procedure pubbliche e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, nonché al controllo parlamentare, esercitato attraverso l’esame del rapporto triennale sulla loro attuazione presentato dal competente Secretary of State. La legge in esame, richiamando per relationem i principi fondativi del NHS enunciati nella Constitution e conferendo ad essi valore cogente, fa obbligo di osservarli ad ogni organo o struttura componente del Servizio medesimo così come ad ogni soggetto, pubblico o privato, che ne svolga le funzioni in esecuzione di provedimenti amministrativi o di accordi contrattuali. Al rispetto di queste prescrizioni si correla l’ulteriore obbligo, posto sui soggetti fornitori di servizi sanitari - siano essi prestati all’interno del NHS o per conto di esso – di pubblicare ogni anno un rapporto sulla qualità dei servizi prestati (Quality Account), in conformità a requisiti la cui definizione è demandata dalla legge alla normativa secondaria.
Con la modifica e l’integrazione della precedente legislazione in materia (costituita dal National Health Service Act 2006), la legge prevede in via sperimentale (attraverso l’adozione di un pilot scheme) l’erogazione di pagamenti diretti dal NHS al paziente, attribuendo a quest’ultimo la titolarità di un conto sanitario personale (personal health budget) e il diritto di esercitare la scelta circa l’impiego delle relative risorse per le cure e i trattamenti di cui ha bisogno. È rimessa alla normativa secondaria le definizione delle modalità operative del sistema, che secondo le diverse opzioni contemplate nel documento preparatorio dedicato al tema (Personal health budgets: first steps, pubblicato dal Department of Health il 28 gennaio 2009) potrà consistere in un fondo individuale accreditato presso le autorità sanitarie, o gestito da un terzo soggetto su mandato del beneficiario, oppure versato direttamente a quest’ultimo.
La legge prevede altresì la corresponsione di fondi per promuovere l’innovazione nella prestazione dei servizi sanitari (innovation prizes) e semplifica, d’altra parte, il quadro normativo concernente la revoca delle autorizzazioni (de-authorization) alle strutture sanitarie (NHS foundation trusts) in condizioni di dissesto finanziario e di fallimento, nonché la sospensione dalle cariche degli amministratori nei casi di conclamata inefficienza delle strutture da loro dirette o di violazione dei termini delle rispettive autorizzazioni.
Ulteriori disposizioni della legge, di contenuto eterogeneo, riguardano, tra l’altro, la pubblicità dei prodotti da fumo, di cui si rafforza il divieto in considerazione degli effetti negativi di tali prodotti sulla salute pubblica, e la fornitura e la distribuzione territoriale dei servizi farmaceutici ed oculistici.
Regno Unito
Legge
(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090024_en_1)
Il sistema britannico della sicurezza sociale è innovato dalla legge in rassegna sotto diversi profili, tra cui quello (nella prima e più ampia parte del testo normativo) delle condizioni e dei requisiti previsti per l’erogazione di benefici economici.
In relazione a questo particolare aspetto, le premesse dell’intervento normativo sono da rintracciare nel documento proposto nel 2008 alla consultazione pubblica dal Department of Work and Pensions (si tratta del “Libro verde” intitolato: No one written off: reforming welfare to reward responsibility); le motivazioni e i contenuti della riforma, peraltro, sono stati oggetto di un’indagine affidata dallo stesso Dipartimento ad esperti indipendenti (la cui relazione conclusiva, dal titolo Realising potential: A vision for personalised conditionality and support, è stata redatta dal Prof. Paul Gregg). In entrambi i documenti si prospettava un aggiornamento del welfare del Regno Unito, da compiere nella direzione già segnata dalle leggi di riforma introdotte dai Governi laburisti a partire dal 1997 e in coerenza con i relativi principi: i quali si ispirano, in sintesi, al necessario equilibrio tra diritti (sociali) e responsabilità individuali; al carattere promozionale e temporaneo, anziché assistenziale e a lungo termine, delle misure di sostegno erogate dal sistema di welfare; e nella penalizzazione dell’inerzia dei beneficiari rispetto alle opportunità ad essi offerte di inserirsi nel mondo del lavoro.
In linea con tale impostazione, gli obiettivi di fondo perseguiti dalla legge ora approvata sono individuati, da una parte, nel graduale superamento delle prestazioni consistenti nell’integrazione del reddito degli aventi diritto (income support), e, dall’altra, nell’affermazione – esplicitamente formulata nel “Libro verde” già richiamato – di una “obligation to work” sussistente in capo al beneficiario delle prestazioni pubbliche: ovvero dell’aspettativa, da parte dei servizi dello stato sociale, concernente l’impegno individuale profuso dalla persona disoccupata nella ricerca di una nuova (o della sua prima) occupazione nonché la sua disponibilità ad accettare le offerte di lavoro che gli vengano sottoposte dai centri di assistenza a cui si è rivolta (Jobcentre).
Le nuove regole, pertanto, sono nel loro complesso dirette a scoraggiare la protratta inattività dei percettori dei sussidi di disoccupazione (Jobseeker’s Allowance) e intendono stimolarne l’iniziativa personale nella prospettiva del loro impiego. In modifica della disciplina dettata dal Jobseekers Act 1995, ai beneficiari di sussidi di disoccupazione potrà dunque essere richiesto, con modalità demandate dalla legge alla normativa secondaria, di partecipare a programmi-pilota in base ai quali l’erogazione dei sussidi sarà condizionata allo svolgimento di determinate attività lavorative da parte del beneficiario (“work for your benefit scheme”).
Finalità di questi programmi (da sperimentare inizialmente in aree geografiche limitate per valutarne l’efficacia) è quella di accrescere le opportunità di reinserimento lavorativo soprattutto di coloro che da più tempo beneficiano dei sussidi (long term unemployed claimants); sussidi la cui erogazione, peraltro, può essere revocata o sospesa qualora gli interessati non partecipino ai programmi suddetti senza adeguata giustificazione.
La revisione dei criteri per l’erogazione dei benefici è orientata, d’altra parte, alla maggiore flessibilità dei conditionality regimes finora applicati, ovvero dei criteri in base ai quali, in presenza di determinati presupposti e requisiti, le persone in cerca di occupazione ricevono sussidi pubblici o sono destinatarie di altre forme di sostegno economico. Ne consegue la possibilità, ammessa dalla legge, di modulare il fondamentale requisito di accesso alle prestazioni sociali – costituito, come si è detto, dall’attivarsi del beneficiario nella ricerca della propria occupazione - in funzione di particolari circostanze e necessità individuali, di volta in volta riferibili alla sussistenza di specifiche difficoltà di assorbimento da parte del mercato del lavoro, alle esigenze familiari del beneficiario o ad ostacoli particolari incontrati da categorie di persone in condizioni di maggiore vulnerabilità. Ciò comporta, ad esempio, che ai genitori non sposati disoccupati sia richiesta, da un lato, la partecipazione a colloqui periodici (work focused interviews) finalizzati ad un collocamento compatibile, per quanto possibile, con i carichi di famiglia; d’altro lato, essi possono avvalersi, su base volontaria, di programmi propedeutici al loro impiego lavorativo (si tratta del programma New Deal Lone Parents).
La flessibilità è il criterio al quale è ispirata anche la disciplina delle prestazioni erogate alle persone disabili, contenuta nella seconda parte del testo normativo. Intento del legislatore, in questo caso, è quello di consentire in maggior grado ai beneficiari la scelta e il controllo sulle prestazioni loro riservate, nel presupposto che ciò possa rendere più efficaci i servizi prestati e rafforzare l’autonomia personale dei destinatari.
Ulteriori
disposizioni della legge riguardano la violazione degli obblighi di
mantenimento dei figli, abilitando l’organismo preposto al controllo
sull’ottemperanza di tali obblighi (
La legge, infine, dedica una serie di disposizioni alla registrazione delle nascite da parte delle coppie non sposate, prevedendo che ai relativi adempimenti debbano di norma provvedere i genitori in forma congiunta. In caso di registrazione effettuata dalla sola madre è previsto, tuttavia, che il padre possa successivamente registrare il proprio nome sull’atto di nascita del minore, assumendone con ciò la parental responsibility e gli obblighi di mantenimento.
Spagna
Legge
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160.pdf)
Tra le diverse misure di attuaz
Dopo la convalida parlamentare del decreto, fu
deliberata dal Congresso dei deputati, secondo una procedura caratteristica
dell’ordinamento spagnolo, la trasformaz
La presente legge è divisa in quattro capitoli, uno in più rispetto al precedente decreto.
Il Capitolo I “Misure per il mantenimento dell’occupaz
Il Capitolo II “Misure di protez
Il Capitolo III “Misure di sostegno all’occupaz
Il Capitolo IV “Piano straordinar
Il testo della legge è completato da alcune disposiz
Spagna
Legge
(http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18003.pdf)
Dopo la convalida parlamentare del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto,
por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e
inserción (si veda il bollettino LS n. 4 del 2009, p. 43), il
Congresso dei deputati ha deliberato, secondo un procedimento tipico
dell’ordinamento spagnolo, la sua trasformaz
Il nuovo testo, che disciplina il programma temporaneo
di protez
I beneficiari della prestaz
- età infer
- reddito complessivo, personale e familiare, non
super
- iscriz
- sottoscriz
Quest’ultimo requisito, in linea con le politiche
attive del lavoro perseguite dalla magg
Il finanziamento della spesa per l’erogaz
inserito nel Bilanc
Le uniche novità di rilievo inserite nella legge,
rispetto al testo del decreto, riguardano due disposiz
La prima assegna al Governo il compito di realizzare
uno stud
La seconda disposiz
Stati Uniti d’America
Progetti di legge
Affordable
Health Care for
(Progetto di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti il 7 novembre 2009)
(http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h3962eh.txt.pdf)
Patient Protect
(Progetto di legge approvato dal Senato il 24 dicembre 2009)
(http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h3590eas.txt.pdf)
Dopo che il 9 settembre 2009 il Presidente Obama si era presentato davanti al Congresso americano per illustrare i principi fondamentali della riforma del sistema sanitario da lui sostenuta, sono stati presentati altri progetti di legge in materia, alla Camera dei rappresentanti e al Senato, in aggiunta a quelli già precedentemente introdotti (si veda il bollettino LS n. 4 del 2009, p. 44-45, con riferimento ad uno di tali progetti, presentato alla Camera dei rappresentanti il 14 luglio 2009, ma il cui esame è stato interrotto il 14 ottobre successivo), per un totale di cinque proposte (tre alla Camera e due al Senato).
Il 7 novembre 2009 è giunto invece ad approvazione alla Camera un altro dei cinque testi suddetti (Affordable Health Care for America Act), mentre il 24 dicembre 2009 è stato approvato dal Senato un secondo progetto (Patient Protection and Affordable Care Act); a questo punto, per giungere all’approvazione definitiva della riforma, si rende necessaria l’elaborazione, da parte di un’apposita house-senate conference bicamerale, di un testo unificato (conference report) da sottoporre all’esame conclusivo di entrambi i rami del Congresso.
I due testi approvati finora sono il risultato di diverse mediazioni intercorse non solo tra democratici e repubblicani, ma anche tra diversi schieramenti interni ai due gruppi parlamentari, elemento che renderà prevedibilmente non facile la stesura di un testo definitivo, atteso comunque per l’inizio del 2010.
Uno degli aspetti maggiormente controversi è senz’altro costituito dalla presenza, o meno, di una forma di assistenza sanitaria statale (c.d. public option), accanto all’offerta di polizze private da parte delle compagnie di assicurazioni. In particolare, la versione approvata alla Camera, ritenuta più vicina agli orientamenti del presidente Obama e della parte più progressista dei democratici, riconosce il principio della statalizzazione dell’assistenza, mentre il testo approvato al Senato elimina la possibilità di una opzione pubblica, ma reintroduce in forma indiretta una sorta di assistenza statale, poiché assegna all’Office of Personnel Management, l’ente governativo che gestisce il programma di assistenza sanitaria per i dipendenti pubblici federali (Federal Employees Health Benefit Program), il compito di negoziare con le compagnie di assicurazioni private l’offerta, nell’ambito delle borse dei singoli stati dove sono disponibili i piani assistenziali (American Health Benefit Exchanges), di almeno due polizze interstatali (multi-state plans) a prezzi contenuti, destinate ai cittadini con redditi medio-bassi, che garantiscano comunque livelli di copertura comparabili con quelli assicurati dalle polizze private; entrambi i testi prevedono inoltre l’erogazione di sussidi statali (premium subsidies) per agevolare l’acquisto di polizze da parte degli individui con redditi fino al 400% della soglia di povertà stabilita a livello federale, pur con scaglioni e percentuali diverse nelle due versioni.
Un secondo elemento qualificante, e stavolta comune ai due testi, è costituito dall’allargamento dei programmi federali di assistenza Medicare (per gli anziani) e Medicaid (per i poveri), con cui si vuole perseguire l’aumento della fascia di popolazione americana coperta dall’assistenza sanitaria pubblica. In particolare, Medicare verrebbe esteso agli individui con più di 55 anni (attualmente riguarda gli over-65), mentre Medicaid comprenderebbe tutte le persone con meno di 65 anni con redditi, rispettivamente, fino al 133% della soglia di povertà fissata a livello federale, nel testo approvato al Senato, e fino al 150% di tale soglia, nella versione approvata alla Camera.
Entrambi i testi impongono requisiti più stringenti per le nuove polizze sanitarie, a tutela dei cittadini, vietando in via generale il diniego alla copertura, così come l’applicazione di premi più onerosi, per alcune persone, in ragione del loro preesistente stato di salute; sono inoltre fissate alcune prestazioni di base che devono essere garantite e sono stabiliti limiti massimi annuali di spesa straordinaria per gli assicurati, per prestazioni inizialmente non previste (out-of-pocket expenses).
È passato anche il principio dell’obbligo individuale di procurarsi un’assicurazione sanitaria, a partire dal 2013 (2014 al Senato), con eccezioni, ovviamente, per le persone e i nuclei familiari indigenti, e per coloro che adducono motivi religiosi; per coloro che non si adeguano è previsto il pagamento di una penale pari al 2% del reddito annuale lordo (2,5% alla Camera). Per quanto riguarda i datori di lavoro, il testo della Camera introduce l’obbligo di offrire un’assicurazione sanitaria ai dipendenti, partecipando al pagamento dei premi, oppure di pagare una penale pari all’8% del monte salari dell’impresa, con esenzione per le aziende che pagano meno di 500.000 dollari annui; al Senato, invece, pur non essendo formalmente previsto tale obbligo generale, per le imprese con più di 50 lavoratori è comunque fissata una tassa di 750 dollari per ogni dipendente a tempo pieno, a carico del datore di lavoro che non fornisca alcuna assicurazione sanitaria.
Per quanto
riguarda, infine, i costi complessivi della riforma e le sue modalità di
finanziamento, il Congress
sussidi di disoccupazione (es),
Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d’America