Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici AA.C.389 e 1160 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 389/XVI   AC N. 1160/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 401
Data: 08/11/2010
Descrittori:
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI   IMMOBILI PER ABITAZIONE
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

AA.C.389 e 1160

 

 

 

 

 

 

 

n. 401

 

 

 

8 novembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

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§          

 

 

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File: LA0403

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo vigente                                                                               3

Contenuto delle proposte di legge                                                                 8

Testo a fronte

§         Testo a fronte L. 493/99, AA.C. 389 e 1160                                                   19

Normativa nazionale

§         Costituzione della Repubblica italiana (art. 117)                                            39

§         D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (artt. 85, 102, 116)               41

§         L. 3 dicembre 1999, n. 493 Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici                                              47

§         D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144 (artt. 11 e 13)                                                                                                                    51

§         D.M. 15 settembre 2000 Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo.                                 54

§         D.M. 15 settembre 2000 Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.                                                                                                       55

§         L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 38)                                                            66

§         D.M. 31 gennaio 2006 Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale                                                                                             69

§         D.M. 12 giugno 2009  Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale.                                                               71

Normativa regionale

§         Regione Lazio L.R. 10 maggio 1990 n. 57 Provvidenze a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche.                                                                                     77

§         Regione Umbria L.R. 13 aprile 1995 n. 32 Tutela infortunistica del lavoro domestico.          79

§         Regione Toscana L.R. 4 febbraio 2005 n. 24 Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.                                                                                     81

§         Regione Basilicata L.R. 28 aprile 2009 n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici.                                                                                                         85

Giurisprudenza

§         Corte Costituzionale Sentenza 12-19 gennaio 1995, n. 28                            91

DOCUMENTAZIONE

§         Monitoraggio Infortuni in ambito domestico (legge n. 493 del 3 dicembre 1999), 1 marzo 2001 - 31 dicembre 2009                                                                                        99

§         Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007-2008, presentata dal Ministro della sanità (art. 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, “Istituzione del servizio sanitario nazionale”) e trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 2 dicembre 2009 (STRALCIO - Capitolo 3.3: Incidenti domestici)                                                                                        103

 


Schede di lettura


Quadro normativo vigente

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, al fine di tutelare contro il rischio di invalidità permanente le persone che svolgono attività di lavoro domestico e non sono iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza.

Tale legge si colloca nel quadro di un esplicito riconoscimento di principio in ordine al valore sociale del lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il quale si è realizzato quindi un ulteriore punto di emersione nell'ordinamento, facendo seguito a precedenti quali l'istituzione della previdenza per le casalinghe (L. 5 marzo 1963, n. 389[1]) ed il riconoscimento dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, introdotto con la legge di riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151). La legge prevede altresì una serie di misure volte a promuovere la prevenzione degli infortuni in ambito domestico.

L'obbligo di assicurazione riguarda le persone tra i 18 ed i 65 anni di età, non iscritte presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale, che svolgano, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro domestico, cioè attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il nucleo familiare dell'interessato.

L'assicurazione è gestita dall'INAIL, presso il quale è istituito un Fondo autonomo speciale, con contabilità separata, al quale sovrintende un comitato composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro, dell’economia e della salute e da sei rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il premio a carico degli assicurati è fissato in euro 12,91 annui, non frazionabili, esenti da oneri fiscali. Detto premio è a carico dello Stato per i soggetti con redditi propri non superiori a 4.648,11 euro annui, oppure appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo annuo non superiore a 9.296,22 euro.

Le prestazioni erogate dal Fondo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 7 della L. 493/1999, sono limitate alle situazioni di inabilità permanente causate da infortuni domestici, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 27%[2], e consistono in una rendita, calcolata su una retribuzione convenzionale pari al minimale retributivo vigente per la gestione industriale dell'INAIL, rivalutata annualmente.

Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo 7 prevede che, dopo aver verificato se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo lo consente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, la tutela dell’assicurazione possa essere estesa anche ai casi di infortunio mortale.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 31 gennaio 2006, che ha esteso la tutela dell’assicurazione anche ai casi di infortuni mortali in ambito domestico. In tali casi è corrisposta una rendita ai superstiti ai sensi dell’articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che è la disposizione generale relativa agli infortuni sul lavoro che hanno come conseguenza la morte.

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 85, primo comma del D.P.R. 1124/1965, se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120 del medesimo D.P.R. n. 1124:

1)    il 50% al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;

2)    il 20% a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il 40% se si tratti di orfani di entrambi i genitori[3], e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti[4];

3)    in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il 20% a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4)    in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il 20% a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai superstiti non può superare l'importo dell'intera retribuzione; le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite (art. 85, secondo comma).

Oltre alle rendite di cui sopra, è corrisposto una tantum un assegno di 516,46 euro (pari ad un milione di lire, come indicato nel D.P.R. 1124/1965) al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o in mancanza di questi, ai fratelli e sorelle aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita (art. 85, terzo comma).

Le disposizioni attuative per l'avvio della nuova assicurazione sono state dettate, in attuazione dell’articolo 11 della L. 493/1999, con due decreti interministeriali in data 15 settembre 2000 (G.U. del 22 settembre 2000), che disciplinano rispettivamente:

-       le modalità di attuazione dell'assicurazione (persone assicurate, premi e soggetti esonerati, iscrizione, modalità di versamento, regime sanzionatorio, prestazioni etc.)[5];

-       le modalità operative per l'individuazione da parte dell'INAIL delle persone soggette all'obbligo assicurativo e per l’accertamento dei requisiti che esentano dal versamento del premio[6].

 

In particolare, per quanto concerne le modalità di attuazione dell’assicurazione, si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni:

-        conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

-        verificatisi all'interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.

Sono invece esclusi dall'assicurazione: gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale; gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico; gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari[7] (art. 2).

I soggetti obbligati, ad eccezione di quelli esonerati dal versamento del premio in ragione del reddito, sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall’INAIL. Per il primo anno di applicazione della disciplina in questione, l'iscrizione ed il relativo versamento dovevano essere effettuati entro i trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'art. 11 della L. 493/1999, cioè entro il 31 marzo 2001. I soggetti che maturano i requisiti relativi all’assicurazione successivamente al primo anno di applicazione della disciplina, devono effettuare l'iscrizione ed il versamento del premio alla data di maturazione dei medesimi requisiti. Inoltre, il versamento del premio, per gli anni successivi alla prima iscrizione, deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, purché l’assicurato continui a possedere i previsti requisiti (art. 4).

Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo richiamato in precedenza è dovuta una somma aggiuntiva, di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell'inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal comitato amministratore del Fondo (di cui all’art. 18 del D.M. in oggetto), fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l'istituto assicuratore ritiene di dover effettuare. In ogni caso, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata L. 493 del 1999, le disposizioni sanzionatorie non trovano applicazione (art. 6).

Invece, i soggetti esonerati dal versamento del premio, sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante presentazione all'INAIL di apposita domanda. Per il primo anno di applicazione della disciplina, l'iscrizione doveva essere effettuata, anche in questo caso, entro il 31 marzo 2001. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso dell'anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei medesimi requisiti, a presentare immediatamente domanda di iscrizione. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare all’INAIL in venir meno dei requisiti per l’assicurazione o dei requisiti reddituali per l’esenzione dal versamento del premio entro trenta giorni (art. 7).

Per quanto attiene alle prestazioni, si stabilisce che i soggetti non in regola con gli obblighi del versamento del premio hanno diritto alla rendita soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione. Inoltre, i soggetti esonerati dal pagamento del premio in precedenza ricordati, non in regola con l'obbligo di iscrizione, hanno diritto alla rendita soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data dell'iscrizione (art. 8).

Inoltre, nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a seguito dell’accertamento dei requisiti, sia colpito da un nuovo infortunio domestico e la inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si procede alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 del testo unico di cui al D.P.R. 1124/1965 ed in base alla retribuzione convenzionale vigente al momento del nuovo infortunio. Se tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale è stata liquidata la precedente rendita, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione (art. 12).

In base a dati comunicati dall’INAIL, il numero degli iscritti all’assicurazione per l’anno 2009 è pari a 2.033.592 unità.


Contenuto delle proposte di legge

Modifica della disciplina relativa alle attività di informazione e di educazione

La pdl 1160 reca modifiche alla disciplina delle attività di informazione e di educazione contenuta nell’articolo 5 della L. 493/1999 (art. 2)

Si ricorda che il citato art. 5 dispone che:

-        il Ministro della salute definisce, con uno o più decreti, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della medesima legge (comma 1);

-        le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida così definite, possono elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione (comma 2);

-        il Ministro della salute riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione (comma 3).

 

Prima di tutto, viene introdotto un vincolo per le regioni e le province autonome con riferimento all’attivazione dei programmi informativi e formativi, dalla legislazione vigente prevista invece come mera possibilità. Secondo la relazione illustrativa alla medesima pdl “la modifica è opportuna in quanto la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, all'articolo 117, attribuisce alla legislazione concorrente sia la tutela della salute che la tutela e la sicurezza del lavoro”.

Conseguentemente si prevede che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere annualmente al Ministro della salute una relazione sui programmi informativi e formativi realizzati, che costituisce parte integrante della relazione che il medesimo Ministro deve presentare al Parlamento ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della L. 493/1999.

Estensione dei rischi coperti dall’assicurazione

Le proposte di legge in esame estendono l’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

Si ricorda che attualmente tale assicurazione riguarda i casi di infortunio in ambito domestico da cui sia derivata l’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27% (art. 7, comma 4, della L. 493/99, così come modificato dal comma 1257 della L. 296/2006) o che abbiano per conseguenza la morte (D.M. 31 gennaio 2006).

La pdl 1160 abbassa il limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperta dalla assicurazione, portandolo al 25% (art. 2).

La pdl 389 estende l’assicurazione all’ipotesi di inabilità temporanea assoluta, che comporti una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi(art. 2).

Modifica del limite massimo di età per l’iscrizione obbligatoria all’assicurazione

Le pdl 389 e 1160 prevedono un ampliamento della platea dei soggetti che devono obbligatoriamente iscriversi all’assicurazione per gli infortuni domestici, mediante una modifica dei relativi limiti di età.

Si ricorda che attualmente tale obbligo sussiste per le persone di età compresa fra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico (art. 7, comma 3, della L. 493/99).

In particolare:

-       la pdl 389 elimina il limite massimo di età, prevedendo l’assicurazione per tutti coloro che abbiano compito la maggiore età (art. 1);

-       la pdl 1160 innalza detto limite a 70 anni (art. 2, comma 1, lettera b)).

Assicurazione facoltativa

La pdl 389 (art. 3)introduce la facoltà di iscriversi all’assicurazione contro gli infortuni domestici per coloro che svolgono attività di lavoro in ambito domestico in via non esclusiva, limitatamente al rischio di inabilità temporanea assoluta (anch’esso introdotto dalla medesima pdl).

Aumento del premio assicurativo

La pdl 389 modifica l’ammontare del premio assicurativo unitario a carico degli assicurati contro gli infortuni domestici.

L’art. 8, comma 1, della L. 493/99 ha fissato l'ammontare di detto premio assicurativo dovuto dagli assicurati in lire 25.000 annue, pari a euro 12,91, esenti da oneri fiscali.

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della medesima legge, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, può modificare l’entità del premio, allo scopo di assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Fondo autonomo speciale, istituito presso l’INAIL dalla legge medesima.

 

La pdl dispone l’aumento del premio a 15 euro annui (art. 4, comma 1, lettera a)).

Requisiti ai fini dell’esonero dal versamento del premio assicurativo

Le proposte di leggemodificano i requisiti richiesti ai soggetti assicurati ai fini dell’esonero dal versamento del premio assicurativo, elevando i limiti di reddito sia individuale sia familiare.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della L. 493/99, il premio assicurativo è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a)       titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue, pari a euro 4.648,11;

b)       appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue, pari a euro 9.292,22.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è composto dai redditi dei singoli componenti il nucleo medesimo (art. 8, comma 3).

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della medesima legge, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, può modificare i detti limiti reddituali, allo scopo di assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Fondo autonomo speciale, istituito presso l’INAIL dalla legge medesima.

La pdl 389 fissa il limite di reddito individuale in 6.714 euro annui e quello di reddito del nucleo familiare in 11.271 euro annui (art. 4, comma 1, lettere b) e c).

La pdl 1160 fissa il limite di reddito individuale in 6.732 euro annui e quello di reddito del nucleo familiare in  11.271 euro annui (art. 3, comma 1)

Si consideri che il limite di euro 6.714 corrisponde sostanzialmente a quello previsto dall’art. 38, comma 5, lettera a), della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001), pari a 6.713,98, per fruire dell’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.

Modalità di riscossione dei premi assicurativi

La pdl 1160 (art. 3, comma 1, capoverso b) introduce ulteriori modalità per la riscossione dei premi assicurativi.

Si ricorda che l’art. 8, comma 5 della L. 493/1999 prevede che i premi, nonché le somme aggiuntive dovute nel caso di mancato pagamento dei premi nel termine previsto, possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all’INAIL.

 

La pdl in esame prevede che i premi assicurativi e le somme aggiuntive possano essere riscossi anche mediante i sistemi appositamente previsti dal comitato amministratore o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione.

Prestazioni

La pdl 389 (art. 5), relativamente alle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici, prevede:

a)   nel caso di inabilità permanente, la conferma del regime attualmente previsto dall’articolo 9, comma 1, della L. 493/99 (art. 5, comma 1, capoverso, lettera a));

L’attuale disciplina prevede, purché a seguito dell’infortunio domestico la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al limite di cui all’art. 7, comma 4, della stessa L. 493/1999 (ossia il 27%), una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale dall’art. 116 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/65.

Si ricorda che detto art. 116 ha stabilito che, ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, viene considerata quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro sia in natura durante i dodici mesi precedenti l'infortunio (primo comma), prevedendo inoltre i criteri di calcolo nel caso in cui non sia possibile determinare tale retribuzione effettiva (secondo comma).

Il terzo comma prevede che, in ogni caso, la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Si ricorda inoltre che l’art. 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, prevede che, a decorrere dal 1 luglio 1985, la retribuzione media giornaliera di cui al citato art. 116 è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

Sulla materia è successivamente intervenuto l’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38[8].

Attualmente la retribuzione media giornaliera, per il settore industria, è fissata dal  D.M. 12 giugno 2009 in euro 68,33; di conseguenza, il minimale della retribuzione annua, è stabilita, a decorrere dal 1° luglio 2009, nella misura di euro 14.349,30.

b)   nel caso di inabilità temporanea assoluta, l’erogazione di una indennità pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali, in caso di riduzione della capacità lavorativa a seguito dell’infortunio domestico per un periodo compreso tra 7 giorni e 6 mesi. Tale indennità è erogata a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello dell’infortunio. (art. 5, comma 1, capoverso, lettera b), e comma 2);

c)   il rimborso delle spese effettuate in conseguenza dell’infortunio, se sostenute presso una struttura pubblica (art. 5, comma 1, capoverso, lettera c)).

 

La pdl 1160 (art. 4), invece, introducendo il comma 4-bisall’articolo 9 L. 493/1999, stabilisce che ai soggetti infortunati è assicurata l’erogazione, da parte dell’INAIL, delle prestazioni medico-legali e delle prime cure ambulatoriali previste dall’articolo 12 della legge 67/1988.

L’articolo 12 della legge n. 67/1988 stabilisce che l’istituto provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici. In tal senso, per garantire la maggiore tempestività delle prestazioni, l’Istituto stipula con le regioni convenzioni per disciplinare l’erogazione da parte dell’istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le USL. Tale convenzione è stata stipulata con il D.M. 15 marzo 1991.

Regolamento di attuazione

La pdl 1160 (art. 6) rimette l’attuazione della disciplina contenuta negli articoli da 7 a 9 della legge n. 493/1999 (così come modificati dalla pdl stessa), ad un provvedimento adottato, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nelle forme indicate all’articolo 11 della medesima legge.

L’articolo 11 della legge n. 493 del 1999, prevede che la disciplina attuativa della legge venga definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell’INAIL.

Fondo autonomo speciale e attività dei comitati regionali di coordinamento

La pdl 1160 (art. 5) introduce modifiche all’articolo 10 della L. 493/1999 relativo alla disciplina del Fondo autonomo speciale, in modo, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, da specificare meglio le funzioni in materia di gestione del medesimo Fondo spettanti al comitato amministratore.

Si ricorda che il citato art. 10 della L. 493/1999 prevede che presso l’INAIL è istituito un Fondo autonomo speciale per la gestione relativa all’assicurazione contro gli infortuni domestici (comma 1).

Al Fondo in questione sovrintende un comitato amministratore composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro, da un rappresentante del Ministero dell’economia, da un rappresentante del Ministero della salute e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro (comma 2).

Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti (comma 3):

-        avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni relative all’assicurazione;

-        vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

-        decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Viene specificato che decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria e che la proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

-        assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Infine si prevede che le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate all’estensione dell’assicurazione ai casi di infortunio mortale ovvero al miglioramento delle prestazioni e che eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità relative all’informazione e all’educazione alla sicurezza, relativamente alla realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione (comma 4).

Con le modifiche introdotte, in primo luogo si precisa che “il Fondo è gestito dal comitato amministratore”.

Si osserva che la disposizione in esame andrebbe coordinata con il comma 2 del medesimo art. 10, laddove si legge che “al Fondo sovrintende un comitato amministratore”.

Inoltre, si confermano sostanzialmente i compiti già attribuiti al comitato amministratore dall’attuale formulazione del medesimo articolo, specificando però che oltre a tali compiti il comitato esercita “tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente”.

Infine, riformulando il secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 10, si conferma che le eventuali ulteriori eccedenze di gestione del Fondo possono essere destinate alla realizzazione di campagne informative per la prevenzione degli infortuni domestici, disponendosi però che ciò avvenga su indirizzo del comitato amministratore.

Si fa presente che le modifiche introdotte all’articolo 10 della L. 493/1999, con riferimento ai poteri del comitato amministratore, sono da porre in relazione con la riformulazione del comma 2 dell’articolo 7 della medesima legge effettuato dalla pdl 1160 (art. 3, capoverso, lett. a)).

Si ricorda che il citato comma 2 dell’art. 7 prevede che l’assicurazione contro gli infortuni domestici è gestita dall’INAIL.

 

Con la riformulazione in esame viene specificato che l’assicurazione è gestita dall’INAIL mediante il comitato amministratore del Fondo autonomo speciale nonché mediante le proprie strutture organizzative.

Copertura finanziaria

La pdl 389 (art. 7)dispone che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda tramite una corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia.

Al riguardo si osserva che la norma di copertura finanziaria non appare correttamente formulata.

In primo luogo, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

In secondo luogo, ai fini della copertura finanziaria occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2010-2012.

 

La pdl 1160, (articolo 6) valuta gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in 1.562.500 euro per l'anno 2008 e in 2.125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009. A tal fine si provvede mediante:

·         corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

·         utilizzazione degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) e b), della legge n.493/1999[9].

 

Nella disposizione, inoltre, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/1978.

In tal senso i decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 468/1978 sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Si ricorda che la legge 468/1978 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 51, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Inoltre, ai fini della copertura finanziaria occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2010-2012.

 

 

 

 


Testo a fronte

 


 

NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

(AC 389 e AC 1160)

 

TESTO A FRONTE

tra la legge 3 dicembre 1999, n. 493 e

e il testo risultante dalla  modifiche previste dagli AA.C 389 (Volontè) e 1160 (Pittelli)

 

 

 

Legge 493 del 1999

(Testo vigente)

 

 

A.C. 389

(Volontè)

 

 

A.C.1160

(Pittelli)

 

 

 

Capo I

Disposizioni generali

Identico

Identico

Art. 1.
Finalità.

Identico

Identico

1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la preven­zione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in àmbito domestico.

 

 

 

 

 

Art. 2.
Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione.

Identico

Identico

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di presenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazio­ne, apportando le modificazioni necessarie per il coordina­mento delle disposizioni stesse ed indicando espres­samente tutte le disposizioni abrogate.

 

 

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

 

 

 

 

 

Capo II
Prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione

Identico

Identico

Art. 3.
Funzioni del Servizio sanitario nazionale.

Identico

Identico

1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuo­vere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la presenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

 

 

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

 

 

a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

 

 

b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

 

 

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

 

 

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presìdi e delle unità operati­ve tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

 

 

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

 

 

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presìdi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

 

 

5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il diparti­mento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

 

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.

 

 

 

 

 

Art. 4.
Sistema informativo.

Identico

Identico

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemio­logici regionali, in collabora­zione con le unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

 

 

a) la valutazione e l'ela­borazione dei predetti dati;

 

 

b) la valutazione dell'effi­cacia delle misure di pre­venzione e di educazione sanitaria messe in atto;

 

 

c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;

 

 

d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

 

 

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

 

 

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.

 

 

 

 

 

Art. 5.

Attività di informazione e di educazione

Identico

Identico

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge.

Identico

Identico.

2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuo­vono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

Identico

2. Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuo­vono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

 

 

2-bis. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sulle attività realizzate ai sensi del comma 2, che costituisce parte integrante e sostan­ziale della relazione di cui al comma 3.

3. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Identico

Identico

 

 

 

Capo III

Assicurazione contro gli infortuni in àmbito domestico

Identico

Identico

Art. 6.

Finalità e definizioni.

Identico

Identico

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in àmbito domestico, affer­mandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in àmbito domestico.

 

 

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

 

 

a) per «lavoro svolto in àmbito domestico» si intende l'insieme delle attività prestate nell'àmbito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambien­te domestico;

 

 

b) per «àmbito domestico» si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'àmbito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;

 

 

c) il lavoro in àmbito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

 

 

 

 

 

Art. 7.
Assicurazione obbligatoria.

Identico

Identico

1. È istituita l'assicu­razione obbligatoria per la tutela dal rischio infortuni­stico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in àmbito domestico, di seguito deno­minata «assicurazione».

Identico

Identico

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

Identico

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL mediante il comitato di cui all'articolo 10 e mediante le proprie strutture organizzative.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone maggiorenni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 70 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'am­bito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'am­bito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento ovvero una inabilità temporanea assoluta. Sono esclusi dall'assicura­zione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'am­bito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.

Identico

Identico

 

 

 

 

Art. 7-bis.
Assicurazione facoltativa

 

 

1. Possono iscriversi all'assicurazione anche le persone che non svolgo­no in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, solo ai fini della prestazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9.

 

 

 

 

Art. 8.

Premi assicurativi

Identico

Identico

1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in euro 12,91 annui, esenti da oneri fiscali.

1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis è fissato in 15 euro annui, esenti da oneri fiscali.

Identico

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a euro 4.648,11 annui;

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a 6.714 euro annui;

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a 6.731,98 euro annui;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a euro 9.296,22 annui.

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a 11.271 euro annui.

b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a 11.217 euro annui.

3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.

Identico

Identico

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3.

Identico

Identico

5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicura­tore.

Identico

5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore o mediante i sistemi previsti dal comitato amministratore di cui all'articolo 10 o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione, compresi quelli introdotti dall'arti­colo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 9.

Prestazioni.

Identico

Identico

1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

1. Le prestazioni consistono:

a) in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazio­ne obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni;

Identico

 

b) in un'indennità per inabilità temporanea assoluta, pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi;

 

 

c) nel rimborso delle spese sostenute in conseguenza di infortuni domestici, sempre che siano state sostenute presso una struttura sanitaria pubblica.

 

2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espres­samente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico.

Identico.

Identico

 

2-bis. L'indennità per inabilità temporanea assoluta è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio

 

3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Identico

Identico

4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in àmbito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

Identico

Identico

 

 

4-bis. Ai soggetti infortunati è assicurata l'erogazione, da parte dell'INAIL, delle presta­zioni medico-legali e delle prime cure ambulatoriali previste dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

 

 

Art. 10.

Fondo autonomo speciale.

Identico

Identico

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato «Fondo».

Identico

Identico

2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rap­presentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministe­ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

Identico

Identico

 

 

2-bis. Il Fondo è gestito dal comitato amministratore.

3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

Identico

3. Il comitato amministratore, oltre a esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti:

a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle presta­zioni di cui all'articolo 9;

Identico

Identico

b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

Identico

Identico

c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

Identico

Identico

d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Identico

Identico

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle presta­zioni di cui all'articolo 9. Eventuali ulteriori ecceden­ze possono essere trasferite al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, relativamente alla realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

Identico

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore.

 

 

 

Art. 11.

Disposizioni finali.

Identico

Identico

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo­mica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.

 

 

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo.

 

 

4. Il comitato ammini­stratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese successivo alla data di emana­zione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

 

 

 

 

Capo IV - Disposizioni finanziarie

Identico

Identico

Art. 12
Copertura finanziaria.

Identico

Identico

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

 

 

a) quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamen­to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previ­sionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamen­to relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

 

b) quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

 

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economi­ca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Normativa nazionale


 

Costituzione della Repubblica italiana
(art. 117)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(omissis)

Articolo 117

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (164).

 

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(164)  Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(omissis)

 


D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(artt. 85, 102, 116)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.

(2) Il presente T.U., emanato a seguito della delega contenuta nell'art. 30, L. 19 gennaio 1963, n. 15, prorogata con L. 11 marzo 1965, n. 158, disciplina la materia già regolata dai seguenti provvedimenti:

D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, D.Lgt. 21 novembre 1918, n. 1889, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, R.D. 25 gennaio 1937, n. 200, L. 29 agosto 1941, n. 1092, R.D.L. 25 marzo 1943, n. 315, L. 12 aprile 1943, n. 455, D.M. 19 maggio 1945, D.Lgs.Lgt 8 febbraio 1946, n. 85, D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 238, D.Lgs.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14, D.Lgs.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 928, L. 3 marzo 1949, n. 52, L. 20 febbraio 1950, n. 64, L. 11 gennaio 1952, n. 33, D.M. 10 dicembre 1953, L. 12 febbraio 1955, n. 52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, L. 27 dicembre 1956, n. 1453, L. 21 marzo 1958, n. 313, L. 3 aprile 1958, n. 499, D.P.R. 28 aprile 1959, n. 471, D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169.

(3)  Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

(omissis)

Articolo 85

 

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

 

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

 

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

 

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

 

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati (114) (115) (116).

 

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(114)  Così sostituito dall'art. 7, L. 10 maggio 1982, n. 251. In relazione alla rendita spettante ai superstiti, l'art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 così disponeva:

«Art. 28. Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte».

Peraltro la Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 2-5 luglio 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.

 

(115)  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1985, n. 360 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1985, n. 306-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 85 nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

 

(116)  Per la rivalutazione dell'assegno da corrispondere in caso di morte o per infortunio o malattia professionale vedi:

- per il settore industria l'art. 3, D.M. 9 ottobre 2001;

- per il settore agricoltura l'art. 3, D.M. 9 ottobre 2001.

(omissis)

Articolo 102

 

Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione l'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.

 

Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'Istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilità permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.

 

Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

 

Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato, ove questi convenga in giudizio l'Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata.

(omissis)

Articolo 116

 

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.

 

Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

 

In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso (128).

 

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato (129).

 

La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera (130).

 

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante del terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.

 

Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso (131).

 

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 (132).

 

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(128)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13 ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio 1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1969, n. 5). Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:

«Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L. 940.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in:

L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;

L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969: 1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000».

Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, , il D.M. 25 luglio 1987 e l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Vedi, ora, il D.M. 9 ottobre 2001.

(129)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13 ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio 1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1969, n. 5). Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:

«Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L. 940.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in:

L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;

L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969: 1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000».

Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, , il D.M. 25 luglio 1987 e l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Vedi, ora, il D.M. 9 ottobre 2001.

(130)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13 ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio 1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1969, n. 5). Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:

«Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L. 940.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in:

L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;

L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969: 1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000».

Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, , il D.M. 25 luglio 1987 e l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Vedi, ora, il D.M. 9 ottobre 2001.

(131)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13 ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio 1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1969, n. 5). Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:

«Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L. 940.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in:

L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;

L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969: 1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000».

Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, , il D.M. 25 luglio 1987 e l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Vedi, ora, il D.M. 9 ottobre 2001.

(132)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13 ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio 1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1969, n. 5). Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:

«Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L. 940.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in:

L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;

L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969: 1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000».

Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, , il D.M. 25 luglio 1987 e l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Vedi, ora, il D.M. 9 ottobre 2001.

(omissis)


 

L. 3 dicembre 1999, n. 493
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1999, n. 303.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 22 febbraio 2001, n. 9; Nota 16 luglio 2002.

 

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Articolo 1

Finalità.

1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in àmbito domestico.

 

 

Articolo 2

Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.

 

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

 

 

Capo II - Prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione

 

Articolo 3

Funzioni del Servizio sanitario nazionale.

1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

 

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presìdi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

 

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

 

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presìdi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

 

5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.

 

 

Articolo 4

Sistema informativo.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;

d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

 

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

 

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.

 

 

Articolo 5

Attività di informazione e di educazione.

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge.

 

2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

 

3. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

 

 

Capo III - Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico

 

Articolo 6

Finalità e definizioni.

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in àmbito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in àmbito domestico.

 

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) per «lavoro svolto in àmbito domestico» si intende l'insieme delle attività prestate nell'àmbito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;

b) per «àmbito domestico» si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'àmbito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;

c) il lavoro in àmbito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

 

 

Articolo 7

Assicurazione obbligatoria.

1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in àmbito domestico, di seguito denominata «assicurazione».

 

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

 

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in àmbito domestico.

 

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'àmbito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale (3).

 

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari (4).

 

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(3) Comma così modificato dal comma 1257 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(4)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 gennaio 2006.

 


D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144
(artt. 11 e 13)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 50.

(omissis)

 

Art. 11.
Rivalutazione delle rendite.

 

1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20 (16).

 

2. I princìpi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico (17).

 

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(16) Comma così modificato dal comma 114 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(17)  Per la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'I.N.A.I.L.:

- per il settore industria vedi il D.M. 1° agosto 2000, il D.M. 9 ottobre 2001, il D.M. 31 ottobre 2002, il D.M. 31 luglio 2003, il D.M. 15 ottobre 2004, il D.M. 20 settembre 2005, il D.M. 27 settembre 2006, il D.M. 13 luglio 2007, il D.M. 30 luglio 2008 e il D.M. 12 giugno 2009.

- per il settore agricoltura vedi il D.M. 1° agosto 2000, il D.M. 9 ottobre 2001, il D.M. 31 ottobre 2002, il D.M. 1° agosto 2003, il D.M. 15 ottobre 2004, il D.M. 20 settembre 2005, il D.M. 27 settembre 2006, il D.M. 13 luglio 2007, il D.M. 30 luglio 2008 e il D.M. 12 giugno 2009.

(omissis)

Art. 13.
 Danno biologico.

 

1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

 

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

 

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione (19) (20).

 

3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (21).

 

4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.

 

5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.

 

6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze (22). In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata (23).

 

7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.

 

8 Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.

 

9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.

 

10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).

 

11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.

 

12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 (24).


D.M. 15 settembre 2000
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLE FINANZE

 

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione   obbligatoria contro gli infortuni in  ambito domestico;

 

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, della legge citata, il quale  dispone che, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti  di cui all'art. 8, comma 2, i servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

 

Decreta:

 

Articolo 1

1. Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al capo III della  legge 3 dicembre 1999, n. 493, le persone che si trovano nelle condizioni  previste  dall'art. 6, comma 2, lettera a) e c), aventi i requisiti di cui all'art. 7, comma 3.

 

Articolo 2

1. Per la  determinazione dei redditi ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493,  si  fa  riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, riferito  all'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva prevista dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, citata.

 

Articolo 3

1. L'INAIL, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo e per l'accertamento dei requisiti previsti nella legge 3 dicembre 1999, n. 493, e nelle modalità di attuazione dell'art. 11 della medesima  legge, si avvale dei dati disponibili presso i servizi comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria.

2. A tale scopo, con apposite convenzioni tra l'INAIL, il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze potranno essere definite modalità tecniche e procedurali per garantire l'accesso ai dati necessari nel rispetto della legge 31 dicembre  1996,  n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

 


D.M. 15 settembre 2000
Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, della legge citata il quale stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni degli  articoli  da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio  di  amministrazione dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

Visto il testo unico delle imposte sui  redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30 giugno  1965, n. 1124, e successive modificazioni  e  integrazioni  intervenute  alla  data di entrata in

vigore  della  legge  3 dicembre  1999, n. 493, di seguito denominato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni,  recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma  e  successive modificazioni e integrazioni";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge  15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL;

 

Decreta:

 

 

Articolo 1

Persone assicurate

 

1. E' soggetto all'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico  ciascun  componente  il nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbia un'età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti; per le persone che raggiungono i 65 anni in corso di assicurazione, la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio;

b) svolga in ambito domestico attività in via esclusiva e cioè non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale;

c) svolga, in ambito domestico in via non occasionale, attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

d) svolga le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito.

2. Ai fini del presente decreto ministeriale, per nucleo familiare si  intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,  affinità,  adozione,  tutela o da vincoli  affettivi, coabitanti  e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare puo' essere costituito anche da una sola persona.

 

 

Articolo 2

Oggetto dell'assicurazione

 

1. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento.

2. Si  considerano  avvenuti  in  occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni:

a) conseguenti  al  rischio che deriva  dallo svolgimento  di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e  dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

b) verificatisi  all'interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.

3. Sono esclusi dall'assicurazione:

a) gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;

b) gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;

c) gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari;

d) gli infortuni mortali.

 

Articolo 3

Premi assicurativi

 

1. Il premio assicurativo pro capite e' fissato in L. 25.000, pari a  12,91 euro per anno solare, non frazionabili, esenti da oneri fiscali.

 

Articolo 4

Iscrizione

 

1. I soggetti di cui all'art. 1, salvo quanto stabilito all'art. 7, sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall'istituto assicuratore.

2. Per  il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione ed il relativo versamento devono essere effettuati entro i trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

3. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi successivamente al  primo anno di applicazione della norma sono tenuti all'iscrizione ed al versamento del premio assicurativo alla data di maturazione dei requisiti stessi.

4. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio  assicurativo  deve  essere  effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui all'art. 1.

 

Articolo 5

Modalità di versamento

 

1. Il pagamento dei premi e degli eventuali accessori deve essere effettuato  presso  gli  sportelli  delle  agenzie postali, le banche indicate  dall'INAIL  e  gli  altri soggetti individuati dallo stesso istituto.  Costituisce  prova dell'avvenuto pagamento e della data di esso  l'attestazione  di  versamento.  Per  gli  accrediti effettuati mediante  postagiro  o  giroconto  bancario,  la data di pagamento e' quella  corrispondente  al giorno della valuta riconosciuta all'INAIL dall'ente esattore.

 

Articolo 6

Regime sanzionatorio

 

1.  Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo  di  cui  all'art. 3 alle scadenze di cui all'art. 4, e' dovuta  una  somma  aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell'inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l'istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, non si applica la disposizione di cui al comma 1.

 

Articolo 7

Soggetti esonerati dal versamento del premio

 

1. Il premio di cui all'art. 3 e' a carico dello Stato per i soggetti  di  cui  all'art.  1, comma 1, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità  di  reddito  complessivo  lordo ai fini IRPEF non superiori a lire 9 milioni annui, pari a 4648,11 euro;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a lire 18 milioni annui, pari a 9296,22 euro.

2. Ai fini di cui al comma 1, concorrono alla formazione del reddito  complessivo  del  nucleo  familiare, i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base di appositi elenchi  trasmessi  dall'INAIL,  il cui contenuto e' sottoscritto dal presidente dell'istituto medesimo e convalidato  dall'organo di controllo, il  Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale trasferisce le corrispondenti somme all'istituto.

4. I soggetti di  cui  al comma 1 sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante presentazione all'INAIL di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante  la sussistenza dei requisiti assicurativi di cui all'art. 1. Detta domanda deve contenere  la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli  articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali  di  cui  ai precedenti commi 1 e 2, con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo. Della dichiarazione resa l'interessato e' personalmente responsabile sia penalmente  sia amministrativamente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

5. Per il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione deve avvenire entro i trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge n. 493/1999.

6. I soggetti  che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso dell'anno solare  sono  tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi, all'iscrizione immediata.

7. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, i soggetti sono tenuti  a  denunciare all'INAIL il venir meno di uno dei requisiti di cui  all'art.  1 o del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro i successivi trenta giorni.

 

Articolo 8

Non automaticità delle prestazioni

 

1. I soggetti non  in regola con gli obblighi del versamento del premio hanno diritto alla rendita, di cui all'art. 10, soltanto per gli infortuni accaduti  dal  giorno successivo alla data della regolarizzazione.

2. I soggetti  di  cui all'art. 7, non in regola con l'obbligo di iscrizione, hanno diritto alla rendita di cui all'art. 10, soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data dell'iscrizione.

 

Articolo 9

Ripetizione di indebito

 

1. Qualora la rendita di cui all'art. 10 risulti non dovuta a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti, incidenti sul diritto, che non siano già conosciuti dall'istituto assicuratore, si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

 

Articolo 10

Prestazioni

 

1. Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata un'inabilità  permanente  tale  da ridurre l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore al 33 per cento, e' corrisposta una rendita vitalizia  rapportata al grado della inabilità stessa sulla base della  retribuzione  di cui al successivo comma 3 e delle aliquote di cui alla tabella allegato n. 7 al testo unico, nel testo allegato al presente regolamento.

2. L'inabilità permanente e' valutata con le modalità e i criteri di cui all'art. 78 e alla tabella allegato 1 del testo unico, nel testo allegato al presente regolamento, ed e' accertata ai sensi dell'art.  102 del testo unico stesso. Nella valutazione non si tiene conto di inabilità  preesistenti  se  coesistenti. In caso di inabilità preesistenti concorrenti, derivanti da fatti lavorativi o extra lavorativi, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata dall'infortunio deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro  normale  ma  a quella ridotta per effetto delle  preesistenti  inabilità.  Il  rapporto  e'  espresso  da  una frazione  in  cui  il  denominatore  indica il grado di attitudine al lavoro  preesistente  e  il  numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.

3. Per la liquidazione della rendita e' assunta quale retribuzione convenzionale  la  retribuzione  annua  minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del testo unico.

4. La  rendita  e'  corrisposta a decorrere dal primo giorno successivo  a  quello  della  cessazione  del  periodo  di inabilità temporanea assoluta.

5. La rendita e' esente  da  oneri  fiscali ed e' pagata a rate mensili.  In  caso di morte del titolare della rendita e' corrisposta per  intero  agli  eredi  la rata in corso. Si applicano gli articoli 108, 109, 110 e 114 del testo unico.

 

 

Articolo 11

Richiesta di erogazione della rendita

 

1. Per l'ottenimento delle prestazioni di cui all'art. 10, l'assicurato deve  presentare specifica richiesta redatta su modulo predisposto dall'istituto dichiarando:

a) l'iscrizione all'assicurazione per l'anno  di  accadimento dell'infortunio e la permanenza al momento dell'infortunio stesso dei requisiti assicurativi  indicati all'art. 1, e per i soggetti di cui all'art. 7, anche dei requisiti reddituali di  cui allo stesso articolo;

b) la data ed il luogo in cui e' avvenuto l'infortunio nonché le cause e circostanze dell'infortunio stesso;

c) la  data  di  cessazione  del periodo di inabilità temporanea assoluta;

d) gli esiti della lesione, l'esistenza di eventuali preesistenze, la previsione di postumi di invalidità pari o superiori al 33 per cento ed il presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso.

Gli  elementi  giustificativi della domanda di cui ai punti c) e d) devono essere attestati da certificazione  medica  e  relativa documentazione.

2. La  richiesta  della  rendita  e  tutte  le altre comunicazioni debbono essere presentate o inviate a una qualsiasi sede INAIL.

3. L'INAIL, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento  della richiesta, comunica all'assicurato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione. Qualora l'INAIL accerti di non essere obbligato a corrispondere la prestazione, deve darne comunicazione all'assicurato entro lo stesso termine di centoventi giorni, specificando i motivi del provvedimento adottato.

4. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'istituto assicuratore  liquida  una  rendita  in  misura  provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

 

Articolo 12

Unificazione dei postumi

 

1. Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma dell'art. 10, comma 1, sia colpito da un nuovo infortunio domestico e la  inabilità  complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu  liquidata  la precedente rendita, si procede alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata  dalle  lesioni  determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 del testo unico ed  in base alla retribuzione convenzionale di cui all'art. 10, comma 3, vigente al momento del nuovo infortunio. Se tale retribuzione e' inferiore a quella in base alla quale e' stata liquidata la precedente rendita, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.

 

Articolo 13

Diritto di rivalsa

 

1. L'INAIL non esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

 

 

Articolo 14

Contabilità separata

 

1. I risultati della gestione del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni  in  ambito  domestico sono evidenziati con contabilità separata nei bilanci annuali dell'istituto.

2. Gli oneri e i proventi del Fondo sono rilevati utilizzando il sistema di contabilità integrata adottato dall'Istituto.

3. Per ogni esercizio vengono predisposti un conto economico ed uno stato  patrimoniale  del  Fondo, redatti secondo schemi conformi a quelli previsti per il bilancio generale dell'Istituto.

 

Articolo 15

Finanziamento

 

1. Il Fondo e' alimentato da:

a) i premi assicurativi di cui all'art. 3;

b) le somme aggiuntive, di cui all'art. 6, comma 1;

c) i proventi degli investimenti;

d) eventuali altre entrate.

2. Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano e comunque allo scopo  di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo, il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, può modificare l'entità del premio assicurativo di cui al punto a) del comma 1, in relazione all'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, ovvero i limiti reddituali previsti all'art. 7, comma 1.

 

Articolo 16

Spese generali di amministrazione

 

1. Le spese generali di amministrazione rilevate dall'Istituto nel loro  complesso  sono  attribuite  alla gestione del Fondo in base ai seguenti criteri comuni alle altre gestioni dell'Istituto:

a) in proporzione alle spese direttamente sostenute;

b) in  relazione  all'incidenza  del  costo del personale addetto alla predetta gestione.

 

Articolo 17

Riserve tecniche

 

1. Nella sezione del passivo dello stato patrimoniale del Fondo e' iscritta  apposita  riserva  tecnica  relativa all'accantonamento dei capitali per la copertura degli oneri verso gli assicurati.

2.  La  riserva  tecnica  di  cui  al  comma precedente deve essere coperta  con gli elementi dell'attivo dello stato patrimoniale. Nella scelta  degli  investimenti  si dovrà tenere conto dell'esigenza che sia  garantita  la  sicurezza  e  la redditività, provvedendo ad una adeguata diversificazione degli stessi.

 

 

Articolo 18

Comitato amministratore

 

1. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica  tre  anni,  composto  dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL,  da  un  rappresentante  del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  da  un rappresentante del Ministero del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del  Ministero  della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni  di categoria comparativamente più rappresentative su base  nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale.  Il  presidente e' eletto tra i membri designati dalle  organizzazioni  di  categoria  per  un  massimo di due mandati consecutivi.

2. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) avanza  proposte  in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'art. 10;

b) vigila  sull'afflusso  dei  contributi,  sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

c) decide  sui  ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo;

d) assolve  ad  ogni  altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

 

Articolo 19

Contenzioso

 

1. L'assicurato, il quale non  riconosca  fondati  i motivi del provvedimento dell'istituto assicuratore riguardanti  l'obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonché la misura della prestazione stessa, può presentare ricorso al comitato  amministratore, per il tramite della sede INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto e allegando gli elementi giustificativi dell'opposizione.

2. Non ricevendo risposta nel termine di centoventi giorni dalla data  di  presentazione del  ricorso  o  qualora la risposta non gli sembri  soddisfacente,  l'assicurato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento.

3. L'azione giudiziaria per conseguire la rendita di inabilità si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio con postumi permanenti indennizzabili. Il procedimento contenzioso non puo' essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche per la liquidazione  amministrativa della rendita. La prescrizione di cui sopra rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della rendita. Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di trecentotrenta giorni.

 


Allegato n. 7

 

Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione

 

Grado di inabilità

Aliquota percentuale

Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua

Grado di inabilità

Aliquota percentuale

Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua

Grado di inabilità

Aliquota percentuale

Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua

11

 

50-

55

 

41

61-

 

250

71

100-

710-

 

 

12

 

50,20

60

 

42

62-

 

260

72

100-

720-

 

 

13

 

50,40

66

 

43

63-

 

271

73

100-

730-

 

 

14

 

50,60

71

 

44

64-

 

282

74

100-

740-

 

 

15

 

50,80

76

 

45

65-

 

292

75

100-

750-

 

 

16

 

51-

82

 

46

66-

 

304

76

100-

760-

 

 

17

 

51,20

87

 

47

67-

 

315

77

100-

770-

 

 

18

 

51,40

90

 

48

68-

 

328

78

100-

780-

 

 

19

 

51,60

98

 

49

69-

 

338

79

100-

790-

 

 

20

 

51,80

104

 

50

70-

 

350

80

100-

800-

 

 

21

 

52-

109

 

51

72-

 

367

81

100-

810-

 

 

22

 

52,20

115

 

52

74-

 

385

82

100-

820-

 

 

23

 

52,40

121

 

53

76-

 

403

83

100-

830-

 

 

24

 

52,60

126

 

54

78-

 

421

84

100-

840-

 

 

25

 

52,80

132

 

55

80-

 

440

85

100-

850-

 

 

26

 

53-

138

 

56

82-

 

459

86

100-

860-

 

 

27

 

53,20

144

 

57

84-

 

479

87

100-

870-

 

 

28

 

53,40

150

 

58

86-

 

499

88

100-

880-

 

 

29

 

53,60

155

 

59

88-

 

519

89

100-

890-

 

 

30

 

54-

162

 

60

90-

 

540

90

100-

900-

 

 

31

 

54,50

169

 

61

92-

 

581

91

100-

910-

 

 

32

 

55-

176

 

62

94-

 

583

92

100-

920-

 

 

33

 

55,50

183

 

63

96-

 

605

93

100-

930-

 

 

34

 

56-

190

 

64

98-

 

627

94

100-

940-

 

 

35

 

56,50

198

 

65

100-

 

650

95

100-

950-

 

 

36

 

57-

205

 

66

100-

 

660

96

100-

960-

 

 

37

 

57,50

213

 

67

100-

 

670

97

100-

970-

 

 

38

 

58-

220

 

68

100-

 

680

98

100-

980-

 

 

39

 

59-

230

 

69

100-

 

690

99

100-

990-

 

 

40

 

60-

240

 

70

100-

 

700

100

100-

1.000-

 

 

------------------------


Allegato n. 1

 

 

Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente

 

Descrizione

Percentuale

 

 

D.

-

S.

Sordità completa di un orecchio

 

15

 

Sordità completa bilaterale

 

60

 

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

 

35

 

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi

 

40

 

 

 

 

 

Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)

 

 

 

Stenosi nasale assoluta unilaterale

 

8

 

Stenosi nasale assoluta bilaterale

 

18

 

 

 

 

 

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:

 

 

 

 

a) con possibilità di applicazione di protesi efficace

 

11

 

 

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace

 

30

 

Perdita di un rene con integrità del rene superstite

 

25

 

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica

 

15

 

 

 

 

 

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità

 

 

 

Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio

 

5

 

 

 

 

 

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto posizione favorevole quando coesista

 

 

 

immobilità della scapola

50

 

40

 

 

 

 

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale

 

 

 

mobilità della scapola

40

 

30

 

 

 

 

Perdita del braccio:

 

 

 

 

a) per disarticolazione scapolo-omerale

85

 

75

 

b) per amputazione al terzo superiore

80

 

70

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio

75

 

65

Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano

70

 

60

Perdita di tutte le dita della mano

65

 

55

Perdita del pollice e del primo metacarpo

35

 

30

Perdita totale del pollice

28

 

23

Perdita totale dell'indice

15

 

13

Perdita totale del medio

 

12

 

Perdita totale dell'anulare

 

8

 

Perdita totale del mignolo

 

12

 

Perdita della falange ungueale del pollice

15

 

12

Perdita della falange ungueale dell'indice

7

 

6

Perdita della falange ungueale del medio

 

5

 

Perdita della falange ungueale dell'anulare

 

3

 

Perdita della falange ungueale del mignolo

 

5

 

Perdita delle due ultime falangi dell'indice

11

 

9

Perdita delle due ultime falangi del medio

 

8

 

Perdita delle due ultime falangi dell'anulare

 

6

 

Perdita delle due ultime falangi del mignolo

 

8

 

 

 

 

 

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:

 

 

 

a) in semipronazione

30

 

25

b) in pronazione

35

 

30

c) in supinazione

45

 

40

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronusupinazione

25

 

20

Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi

55

 

50

 

 

 

 

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

 

 

 

 

a) in semipronazione

40

 

35

 

b) in pronazione

45

 

40

 

c) in supinazione

55

 

50

 

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronusupinazione

35

 

30

 

 

 

 

Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea

18

 

15

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

 

 

 

 

a) in semipronazione

22

 

18

 

b) in pronazione

25

 

22

 

c) in supinazione

35

 

30

 

 

 

 

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole

 

45

 

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda

 

 

 

possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi

 

80

 

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto

 

70

 

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile

 

 

 

l'applicazione di un apparecchio articolato

 

65

 

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio

 

 

 

articolato

 

55

 

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede

 

50

 

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso

 

30

 

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso

 

16

 

Perdita totale del solo alluce

 

7

 

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra

 

 

 

perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il

 

3

 

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio

 

35

 

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto

 

20

 

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque

 

 

 

centimetri

11

 

 

 

N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.


Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

 

Visus perduto

 

Visus residuo

Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)

 

Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)

1/10

 

9/10

1%

 

2%

2/10

 

8/10

3%

 

6%

3/10

 

7/10

6%

 

12%

4/10

 

6/10

10%

 

19%

5/10

 

5/10

14%

 

26%

6/10

 

4/10

18%

 

34%

7/10

 

3/10

23%

 

42%

8/10

 

2/10

27%

 

50%

9/10

 

1/10

31%

 

58%

10/10

 

0

35%

 

65%

 

Note:

[1] In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.

[2] La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.

[3] Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.

[4] La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.

[5] In caso di afachia monolaterale:

 

a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10

15%

con visus corretto di 7/10

18%

con visus corretto di 6/10

21%

con visus corretto di 5/10

24%

con visus corretto di 4/10

28%

con visus corretto di 3/10

32%

con visus corretto inferiore a 3/10

35%

 

[6] In caso di afacbia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

 

 


 

L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)
(art. 38)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

(omissis)

 

Art. 38.
Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (182).

 

2. I medesimi benefìci di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefìci (183).

 

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio (184).

 

4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (185).

 

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro (186);

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale (187);

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente (188).

 

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

 

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro (189) (190).

 

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso (191) (192).

 

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

 

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo (193).

 

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(182)  Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 39, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(183)  Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 39, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(184) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(185) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(186) Per la rideterminazione dell'importo previsto dalla presente lettera vedi l'art. 5, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(187) Per la rideterminazione dell'importo previsto dalla presente lettera vedi l'art. 5, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(188)  Per l'interpretazione autentica delle disposizioni della presente lettera vedi l'art. 39, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(189)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 143 (Gazz. Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 9-13 gennaio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2006, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

(190) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-28 aprile 2006, n. 178 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(191)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 143 (Gazz. Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 9-13 gennaio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2006, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

(192) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-28 aprile 2006, n. 178 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(193)  Vedi, anche, l'art. 6, D.M. 28 marzo 2003, l'art. 6, D.M. 25 marzo 2004, l'art. 6, D.M. 15 marzo 2005 e l'art. 6, D.M. 5 aprile 2006.


D.M. 31 gennaio 2006
Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 113.

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, concernente «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici»;

Visto l'art. 7, comma 5, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 10 e con le altre modalità di cui all'art. 11, comma 3, della citata legge accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente «Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo» e il decreto ministeriale 15 settembre 2000 concernente «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico»;

Visto il testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni intervenute alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominato testo unico;

Vista la delibera n. 8 del 26 novembre 2004 del comitato amministratore del Fondo, trasmessa con nota del 25 gennaio 2005, con la quale, tra l'altro, si propone l'estensione della copertura assicurativa ai casi di infortunio mortale;

Viste la nota dell'INAIL n. 406/05 del 3 febbraio 2005, con la quale si illustra l'andamento dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, anche in relazione ai risultati di bilancio al 31 dicembre 2003, la relazione tecnica della consulenza statistico - attuariale dell'INAIL e la nota dell'Istituto medesimo n. 4120/2005/3.9.7. del 10 ottobre 2005, con la quale vengono forniti ulteriori elementi al riguardo;

Rilevato dalla documentazione fornita dall'INAIL che vi è un consistente avanzo economico di gestione dovuto allo squilibrio tra le uscite per le prestazioni erogate e le entrate relative ai premi introitati;

Ritenuto che vi siano le condizioni per estendere la copertura assicurativa ai casi di infortunio mortale;

 

 

Decreta:

 

 

Articolo 1.

Estensione dell'oggetto dell'assicurazione.

 

1. L'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro nel suddetto ambito, che abbiano per conseguenza la morte.

 

Articolo 2.

Prestazioni.

 

1. Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata la morte dell'assicurato è corrisposta una rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 del testo unico.

2. Per la liquidazione della rendita è assunta quale retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima di cui all'art. 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.M. 12 giugno 2009
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2009, n. 185.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

 

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

 

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

 

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

 

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 2008 per il settore industria;

 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 79 del 27 aprile 2009, nonché la relazione del Direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

 

Visto che si è verificata una variazione pari al 3,23 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2008 rispetto a quella dell'anno 2007;

 

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 maggio 2009, n. 0053250;

 

Visto il parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero;

 

Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 25 maggio 2009, ove è stato acquisito l'assenso dei Ministeri dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 68,33 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2009, nella misura di euro 14.349,30 e di euro 26.648,70.

 

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 38.374,13 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 32.511,41 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 29.580,06 per gli altri ufficiali.

 

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

 

  anno 2007 e precedenti: 1,0323;

  anno 2008 e 1° semestre: 2009 1,0000.

 

 

 

 

 

Art. 2.

 

A norma dell'art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2009, è fissato in euro 472,45.

 

 

Art. 3.

 

A norma dell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2009, è fissato in euro 1.893,04.

 

 

Art. 4.

 

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

 


Normativa regionale


Regione Lazio
L.R. 10 maggio 1990 n. 57
Provvidenze a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche
.

 

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(1) Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1990, n. 15.

 

 

Art. 1

 

1. La Regione tutela il lavoro domestico delle persone addette alle cure familiari e domestiche, riconoscendolo fondamentale ai fini di un equilibrato sviluppo della famiglia ed utile per tutta la società.

 

 

Art. 2

 

1. Al fine di dare attuazione al principio di cui al precedente articolo, la Regione promuove iniziative dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni; a tale scopo organizza corsi di educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento alla problematica dei rischi e della patologia da lavoro.

 

2. In attesa che venga approvata una legge nazionale a tutela del lavoro domestico la Regione stipula apposita convenzione con un istituto di assicurazione assumendo a proprio carico gli oneri derivanti dal pagamento dei premi. La Giunta regionale provvede, a tal fine, all'espletamento di una licitazione privata tra istituti e compagnie assicurative, a prevalente capitale pubblico, che abbiano regolare autorizzazione ad esercitare assicurazioni. Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta regionale.

 

3. Il contributo dovuto per tale iscrizione è a carico della Regione ed è limitato all'anno 1990.

 

 

Art. 3

 

1. La Regione assume a proprio carico gli oneri di iscrizione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, delle persone addette alle cure familiari e domestiche che:

a) non siano titolari di redditi propri superiori a lire 12 milioni;

b) non appartengono a nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a lire 24 milioni lordi;

c) non siano titolari di altri redditi di alcuna natura per i quali sia prevista l'iscrizione all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro.

 

2. Le domande di iscrizione vanno presentate presso la Giunta regionale. Le modalità di ammissione a contributi per la stipula della polizza assicurativa sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto dalla convenzione con l'istituto assicurativo prescelto.

 

 

Art. 4

 

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 200 milioni, si provvede con lo stanziamento di pari importo di cui al capitolo n. 07050 (che si istituisce) denominato: «Interventi a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche».

 

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29851 del bilancio di previsione 1990.

 

 


Regione Umbria
L.R. 13 aprile 1995 n. 32
Tutela infortunistica del lavoro domestico.

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 aprile 1995, n. 22, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. La Regione dell'Umbria tutela il lavoro domestico, da chiunque effettuato, riconoscendo ad esso una rilevanza sociale e pari dignità con quello svolto in altri ambiti.

 

2. È lavoro domestico quello che si esplica nell'ambito del nucleo familiare.

 

 

Art. 2

Convenzione.

1. La Regione per tutelare le persone casalinghe nei casi di infortunio, stipula con uno o più Istituti di assicurazione una convenzione, predisposta dalla Giunta regionale ed approvata dal Consiglio regionale.

 

2. La Regione concorre con un contributo «pari fino ad un massimo del 70 per cento» dell'ammontare del premio annuo agli oneri conseguenti la polizza per il rischio di infortuni sottoscritta secondo la convenzione di cui al comma 1 nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

3. Per i fini di cui al presente articolo la Giunta è autorizzata ad espletare una procedura negoziale aperta tra Istituti e Compagnie assicurative autorizzate ad esercitare l'attività assicurativa.

 

 

Art. 3

Requisiti di ammissione delle domande.

1. Le persone casalinghe inoltrano la domanda per i contributi di integrazione alla copertura assicurativa al Presidente della Giunta regionale. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, la data del protocollo stabilisce la priorità tra le domande a parità di requisiti.

 

2. Le domande debbono essere corredate da documentazione idonea a stabilire che i richiedenti:

a) non siano titolari di redditi propri superiori a sei milioni annui;

b) non siano titolari comunque di redditi per i quali è prevista l'iscrizione all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

c) non appartengano ad un nucleo familiare che disponga di un reddito medio pro-capite non superiore a quanto indicato alla lettera a);

d) che il nucleo familiare non si avvalga di prestazioni lavorative riconducibili alla collaborazione domestica.

 

 

Art. 4

Durata della convenzione.

1. La durata massima della convenzione è stabilita in anni cinque.

 

 

Art. 5

Attività antinfortunistica.

1. La Regione promuove e definisce negli strumenti di programmazione di settore corsi di educazione sanitaria ed antinfortunistica. Promuove altresì azioni educative per prevenire gli infortuni domestici comunque connessi con il lavoro casalingo.

 

 

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è istituito, per memoria, nel bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1995 il cap. 2570 denominato: «Spese per la tutela infortunistica del lavoro domestico».

 

2. L'entità della spesa di cui al comma 1 viene annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità.

 

 

 


Regione Toscana
L.R. 4 febbraio 2005 n. 24
Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 10, parte prima.

 

 

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge, in coerenza con i principi indicati dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), detta norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione alla salute, di rilevazione dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e della funzionalità degli impianti ed apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause di infortunio e delle patologie indotte, attraverso azioni finalizzate allo studio, alla ricerca, anche mediante sperimentazioni e prototipizzazioni di dispositivi e prodotti per la casa, dirette al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza degli ambiti domestici.

 

 

Art. 2

Infortuni domestici.

1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.

 

 

Art. 3

Servizio sanitario regionale.

1. È compito del Servizio sanitario regionale programmare azioni di educazione sanitaria e campagne informative, contro il rischio infortunistico negli ambiti domestici, attività di formazione continua sulla valutazione ed individuazione dei rischi presenti negli ambiti domestici, rivolte anche attraverso iniziative che migliorino e qualifichino le attività correlate agli obblighi delle imprese installatrici e di manutenzione degli impianti domestici, promuovendo la collaborazione con altri soggetti pubblici che hanno competenza in materia.

 

2. Nel Piano sanitario regionale è inserito il progetto obiettivo "promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici" che stabilisce obiettivi, risorse e modalità di attuazione.

 

3. L'agenzia regionale di sanità (ARS), ai sensi della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio sanitario regionale) assicura, in collaborazione con le aziende sanitarie, il monitoraggio degli infortuni domestici e la redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari competenti in materia sanitaria ed in materie economico-produttive.

 

 

Art. 4

Comitato regionale di coordinamento.

1. Il comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, integrato per le componenti regionali relative all'educazione alla salute e alla formazione ed aggiornamento del personale, ha tra le proprie funzioni:

a) acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi per la tutela della salute, derivanti da infortuni domestici;

b) definire, mediante idonee forme di collaborazione con l'INAIL, il periodico scambio di dati e informazioni relative all'assicurazione contro gli incidenti domestici;

c) offrire un'attività di consulenza e di assistenza in materia di prevenzione dagli infortuni domestici.

 

 

Art. 5

Destinatari.

1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge in forma individuale o associata.

 

2. Le iniziative di cui all'articolo 1 comma 1 sono promosse dalle Aziende unità sanitarie locali.

 

3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, attraverso:

a) campagne di sensibilizzazione ed informazione sul corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli ambienti domestici;

b) studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambiti domestici.

 

 

Art. 6

Tipologia di interventi.

1. Rientrano negli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, i progetti:

a) relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici effettuati dalle Aziende USL, dall'INAIL e dall'ISPELS;

b) i percorsi formativi, effettuati dalle Aziende USL e dall'INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate, sono destinati:

b-bis): ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico così come definiti dall'articolo 6, comma 2, lettera a),della legge n. 493/1999;

b-ter): ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito;

c) le campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse dalle Aziende USL, dall'INAIL, dall'ISPELS e dagli enti locali;

d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per la sicurezza ed il miglioramento della qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento a donne anziani, bambini e disabili;

e) le iniziative di educazione alla salute contro gli infortuni domestici promosse dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le aziende sanitarie;

f) le azioni di prevenzione e promozione della salute promosse dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le Aziende USL, l'INAIL, lISPELS e gli Enti locali;

g) la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di dispositivi e prodotti per la casa di largo consumo, aventi carattere di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;

h) l iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte dalle associazioni e categorie imprenditoriali.

 

 

Art. 7

Erogazione dei contributi.

1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le modalità di selezione e di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, con specifico riferimento alle modalità attuative individuate per i piani integrati di salute.

 

2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al comma 1 tutti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, inoltrando apposita richiesta alle aziende USL.

 

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'utilizzo dei contributi di cui al comma 1 e sull'andamento degli incidenti domestici presenti nel territorio regionale.

 

 

Art. 8

Concorso finanziario di altri soggetti privati.

1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.

 

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il patrocinio della Regione Toscana.

 

3. La Giunta regionale, attraverso il comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 4, valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui al comma 1.

 

4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma 1 sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al successivo articolo 9, comma 2.

 

 

Art. 9

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte, per l'esercizio 2005 e per i due esercizi successivi con i fondi stanziati nella U.P.B. n. 262 "Azioni programmate di cui al P.R.S. - spese correnti" del bilancio di previsione 2005-2007.

 

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

 


Regione Basilicata
L.R. 28 aprile 2009 n. 15
Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 2 maggio 2009, n. 22.

 

 

Il Consiglio regionale ha approvato

 

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

 

promulga la seguente legge:

 

 

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge, in coerenza con i principi indicati dalla L. 493/99 "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici", detta norme per promuovere la salute e la sicurezza in ambito domestico attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione alla salute, di rilevazione dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e della funzionalità degli impianti e degli apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause d'incidente e delle relative conseguenze.

 

2. Tali azioni sono finalizzate principalmente:

a) all'informazione sui rischi domestici ed alla formazione su comportamenti/atteggiamenti per la prevenzione degli stessi;

b) allo studio e alla ricerca, anche mediante sperimentazioni e progettazione di prototipi di dispositivi per la casa che possano garantire migliori condizioni di salute e di sicurezza negli ambienti domestici.

 

 

Art. 2

Incidenti domestici.

 

1. Ai fini della presente legge per incidenti domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che compromettono, temporaneamente o definitivamente, lo stato di salute delle persone.

 

 

Art. 3

Servizio Sanitario Regionale.

1. Il Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto della legislazione statale vigente, programma azioni di educazione sanitaria, campagne informative ed attività di formazione continua contro i rischi d'incidente presenti negli ambienti domestici, sulla valutazione e sull'individuazione della loro presenza negli ambiti domestici. Tali azioni sono rivolte anche alle imprese installatrici e di manutenzione degli impianti domestici, attraverso iniziative volte a migliorare e qualificare le attività correlate agli obblighi delle stesse, promuovendo la collaborazione con altri soggetti pubblici che hanno competenza in materia.

 

2. Nel piano regionale di prevenzione vengono previsti programmi e progetti per la promozione e la tutela della salute e della sicurezza negli ambiti domestici, stabilendo obiettivi, risorse e modalità di attuazione degli interventi informativo-formativi, forme di valutazione e verifica delle azioni.

 

3. Il Dipartimento di Prevenzione, presente in ogni Azienda Sanitaria Locale della Regione, quale struttura preposta all'attività di prevenzione collettiva e promozione della salute pubblica, assicura il monitoraggio degli incidenti domestici e la redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale ed alle Commissioni competenti in materia sanitaria ed in materie economiche e produttive tramite l'Osservatorio regionale degli incidenti domestici di cui al successivo articolo 4.

 

 

Art. 4

Osservatorio regionale degli incidenti domestici.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 la Giunta Regionale istituisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio regionale degli incidenti domestici con il compito di rilevare i danni subiti anche sotto la soglia di invalidità del 27% prevista dall'INAIL, per l'indennizzo del danno.

 

2. I dati relativi agli incidenti domestici forniti dall'INAIL, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali e i Medici di Base, e i dati rivenienti dalla Banche dati informatizzati presenti in Regione, elaborati ed analizzati per variabili quali età, sesso, giorno della settimana, ora, luogo dell'abitazione in cui l'incidente è avvenuto, parte del corpo interessata, tipo di trauma determinato dall'incidente, tipo di soccorso prestato, stimeranno:

a) la tipologia di persone che subiscono incidenti in ambiente domestico;

b) la tipologia degli incidenti domestici per ciascuna classe di persone;

c) le condizioni predisponenti il verificarsi di incidenti;

d) i traumi causati, gli interventi e gli esiti.

 

3. All'Osservatorio regionale degli incidenti domestici sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni:

a) acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi d'incidente domestico;

b) definire, mediante idonee forme di collaborazione con l'INAIL, il periodico scambio di dati e informazioni relativi all'assicurazione contro gli incidenti domestici;

c) offrire consulenza ed assistenza in materia di prevenzione degli incidenti domestici;

d) concorrere alla realizzazione di campagne informative, interventi di educazione alla salute nonché di formazione ed aggiornamento del personale impegnato a vario titolo nelle attività oggetto della presente legge.

 

 

Art. 5

Struttura e funzionamento dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio Regionale degli Incidenti Domestici è costituito da un'unità tecnica di monitoraggio, attivata presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità, e da un Comitato di sorveglianza composto:

a) dall'Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente dell'Ufficio regionale competente in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

c) dal Direttore Regionale dell'INAIL o suo delegato;

d) da 3 membri segnalati dalle Associazioni delle categorie più esposte a rischio di incidente domestico.

 

2. Ai lavori del Comitato di sorveglianza possono essere invitati dirigenti e funzionari regionali e rappresentanti di enti ed organismi interessati alle materie di cui al precedente art. 4.

 

3. L'Osservatorio, su convocazione del Presidente, si insedia entro e non oltre 30 giorni dalla sua istituzione e si dota di apposito regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che ne disciplina il funzionamento.

 

4. L'unità tecnica di monitoraggio è costituita da personale in servizio presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità ed assicura le funzioni di segreteria ed il supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio.

 

5. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità.

 

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza non spetta alcun compenso.

 

 

Art. 6

Destinatari.

1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative di cui all'art. 1 - comma 1, della presente legge in forma individuale o associata.

 

2. Le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, sono promosse dalle Aziende Sanitarie Locali.

 

3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all'art. 1 - comma 1, attraverso:

a) campagne di sensibilizzazione e di informazione sull'uso corretto e sicuro degli oggetti destinati agli ambienti domestici;

b) studi, ricerche, sperimentazioni e progettazione di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambiti domestici.

 

 

Art. 7

Tipologia di interventi.

1. Rientrano negli interventi di cui all'art. 1 - comma 1:

a) i percorsi formativi destinati ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico, così come definiti dall'art. 6, comma 2, lettera a) della legge n. 493/1999, nonché i percorsi formativi destinati ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito, organizzati dall'Osservatorio Regionale degli incidenti domestici, Aziende Sanitarie Locali, INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate;

b) i progetti redatti dalle Aziende Sanitarie Locali, dall'INAIL e dall'ISPELS, relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali, sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici;

c) le campagne informative di prevenzione e educazione alla salute promosse dalle stesse Aziende Sanitarie Locali, dall'INAIL, dall'ISPELS e dagli enti locali;

d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per migliorare la sicurezza e la qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento alle categorie più esposte quali donne, anziani, bambini e disabili;

e) le iniziative, promosse dalle scuole di ogni ordine e grado e dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, per realizzare percorsi di educazione alla salute contro gli incidenti domestici;

f) le azioni di formazione per la prevenzione proposte dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le Aziende Sanitarie Locali, l'INAIL, l'ISPELS e gli Enti locali;

g) la ricerca, la sperimentazione e la progettazione di dispositivi e prodotti di largo consumo per la casa, di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;

h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte da associazioni e categorie imprenditoriali.

 

 

Art. 8

Erogazione dei contributi.

1. La Giunta Regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le modalità di selezione e di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, con specifico riferimento alle modalità di attuazione individuate per i piani integrati di salute.

 

2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al comma 1 tutti i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, inoltrando apposita richiesta alle Aziende Sanitarie Locali.

 

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale informa il Consiglio regionale sull'utilizzo dei contributi di cui al comma 1 e sul monitoraggio degli incidenti domestici verificatisi sul territorio regionale.

 

 

Art. 9

Concorso finanziario di altri soggetti privati.

1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.

 

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il patrocinio della Regione Basilicata.

 

3. La Giunta Regionale, attraverso l'Osservatorio regionale degli incidenti domestici di cui all'art. 4, valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui al comma 1.

 

4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma 1 sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al successivo art. 10, comma 2.

 

 

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2009 in euro 50.000,00, si provvede mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio 2009 alla U.P.B. n. 1211.01, capitolo 37000 "Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio - Fondi regionali liberi - Spesa corrente operativa" ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria di pari importo, denominata "Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici".

 

2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

 

 

Art. 11

Pubblicazione.

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


Giurisprudenza


Corte Costituzionale
Sentenza 12-19 gennaio 1995, n. 28

 

 

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da De Castro Carvalho Telma ed altro contro il Ministero degli Interni, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994;

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel giudizio promosso da Telma De Castro Carvalho e Odorico Erbino contro il Ministero degli interni, per l'annullamento del provvedimento con cui detto Ministero rigettava la domanda della ricorrente intesa ad ottenere il permesso di soggiorno per coesione familiare a favore del figlio minore Fabio Carvalho De Cerqueira, nonché della nota della Questura di Udine con la quale veniva comunicato il citato provvedimento ministeriale, il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia-Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), nella parte in cui non consente il ricongiungimento di un figlio minore di un extracomunitario residente in Italia quale coniugato con un cittadino italiano, anche ove non svolga attività lavorativa retribuita.

 

In base al disposto di cui all'art. 4, primo comma, legge n. 943 del 1986, "I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita".

 

Secondo il giudice a quo, la norma, ancorché contenuta in una legge finalizzata principalmente a disciplinare la posizione dei lavoratori extracomunitari in Italia, ha lo scopo ulteriore di favorire la riunificazione delle famiglie di detti lavoratori.

 

Pertanto, costituisce attuazione dell'art. 29 Cost., che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Tuttavia, ad avviso del giudice rimettente la limitazione della possibilità di ricongiungimento familiare ai soli lavoratori occupati in Italia contrasterebbe con lo stesso art. 29 Cost., in quanto consentirebbe di escludere da siffatto ricongiungimento chi, come la ricorrente, coniugata con un cittadino italiano, svolge l'attività lavorativa di casalinga, non retribuita, ma costituente indubbiamente un contributo al buon andamento della famiglia.

 

Sarebbe violato, peraltro, l'art. 30 Cost., che equipara i figli nati al di fuori del matrimonio a quelli cosiddetti legittimi, giacché la fattispecie impugnata precluderebbe il ricongiungimento alla madre di un figlio nato fuori del matrimonio.

 

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque per l'infondatezza della questione.

 

Secondo l'Avvocatura, al caso di specie non sarebbe applicabile la disposizione impugnata, bensì gli artt. 2 e 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39). In base al comma primo del citato art. 2 "I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto". Mentre il citato art. 4 regola la durata del (permesso di) soggiorno, consentendo all'Amministrazione di calibrarla in relazione alla varietà delle esigenze, particolarmente di quelle familiari. Pertanto, la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, in quanto la disposizione impugnata non troverebbe applicazione nel giudizio a quo.

 

Peraltro la questione sarebbe comunque infondata. L'art. 4, primo comma, legge n. 943 del 1986, tutelando la condizione familiare del lavoratore (in attuazione della convenzione n. 143 dell'O.I.L., ratificata con legge n. 158 del 1981, che prevede una tutela differenziata "per i lavoratori che emigrano da un paese verso l'altro, in vista di un'occupazione, altrimenti che per proprio conto", in ragione della peculiarità degli immigrati per motivi di lavoro, rispetto agli altri immigrati) è in armonia con l'art. 29 e non viola l'art. 30 Cost. perché non fa alcuna differenza tra figli, anche se nati fuori dal matrimonio, come, invece, deduce l'ordinanza di rimessione.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma primo della legge 30 dicembre 1986, n. 943 è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia nel corso di una controversia promossa da una cittadina brasiliana, cui era stata negata da parte del Ministero degli interni l'autorizzazione all'ingresso in Italia del figlio naturale, minore di età, e residente in Brasile. La richiesta era stata avanzata dalla madre, sposata con un cittadino italiano, per consentire al figlio di vivere con lei, presso la sua abitazione coniugale, ed era stata respinta in quanto la richiedente, essendo casalinga, "non svolgeva attività lavorativa e pertanto non si trovava nelle condizioni di cui all'art. 4 della legge n. 943 del 1986 che consente il ricongiungimento familiare dei figli minori" ai "lavoratori extracomunitari residenti in Italia e occupati". I giudici remittenti, accogliendo l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente, hanno ritenuto che la citata norma, escludendo la possibilità di ricongiungimento familiare agli stranieri extracomunitari residenti e sposati in Italia, che svolgono l'attività non retribuita di casalinga, confliggesse con l'art. 29 della Costituzione che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e con l'art. 30 della stessa Carta che equipara i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi.

 

2. - Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale, l'esistenza nell'ordinamento vigente di una disposizione che consente che l'amministrazione rilasci il permesso di soggiorno per motivi "familiari" (art. 2 decreto-legge n. 416 del 1989, come convertito nella legge n. 39 del 1990) renderebbe inutile l'estensione dell'applicabilità, al caso di specie, della disposizione impugnata.

 

Al riguardo è da osservare che è del tutto diversa la ratio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia da quella del ricongiungimento familiare. Mentre il primo dei due istituti in questione ha natura temporanea e rinnovabile solo a discrezione dell'amministrazione, il ricongiungimento è configurato come un diritto del lavoratore immigrato ed è legato alle sorti di costui, in quanto - come afferma la norma impugnata - perdura "per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita".

 

3. - Il giudice a quo, sollevando incidente sull'art. 4 della legge n. 943 del 1986, ha implicitamente respinto la ipotesi interpretativa, avanzata nel corso del giudizio dalla ricorrente, secondo la quale la sua situazione di casalinga dovrebbe essere equiparata ai fini del ricongiungimento, a quella di un lavoratore extracomunitario residente in Italia e occupato.

 

L'esclusione di una siffatta ipotesi interpretativa, però, non può essere condivisa da questa Corte.

 

4. - La normativa in parola, infatti - come del resto nota anche il giudice a quo - pur essendo ricompresa in una legge di tutela delle condizioni del lavoratore subordinato extracomunitario, acquista una sua autonoma rilevanza nel momento in cui fa riferimento all'istituto della ricongiunzione familiare, nel quale si considerano e si proteggono diritti - quali quelli della famiglia ed in particolare del minore - tutelati dalla Costituzione e riconosciuti da una molteplicità di atti internazionali (a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948).

 

L'art. 4, primo comma, della legge n. 943 del 1986 attribuisce al lavoratore immigrato un vero e proprio diritto al ricongiungimento della sua famiglia, diritto che implica l'ammissione e il soggiorno del coniuge e dei figli minori nel territorio italiano; costoro, inoltre, una volta legalmente residenti in Italia non possono essere privati del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore immigrato perda il posto di lavoro (art. 11 comma terzo della legge).

 

La specificità della legge si esprime pertanto nella garanzia di una esigenza - la convivenza del nucleo familiare - che si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori.

 

Il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia sono infatti diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri contemplati dalla legge qui in esame.

 

Naturalmente, questi diritti possono essere assoggettati ai limiti derivanti dalla necessità di realizzarne un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela costituzionale, come del resto avviene nel caso di specie in cui l'esigenza del ricongiungimento familiare viene collegata alla condizione che lo straniero immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari "normali condizioni di vita". Così individuate le finalità della norma in esame, e i valori cui essa si ispira, non può, anche per un'ulteriore e decisiva considerazione, ritenersi accettabile l'interpretazione che restringe i destinatari dell'istituto del ricongiungimento familiare ai soli immigrati extracomunitari titolari di lavoro subordinato, escludendone chi svolge lavoro familiare.

 

Infatti, anche il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'art. 35 della Costituzione assicura al lavoro "in tutte le sue forme". Si tratta di una specie di attività lavorativa che è già stata oggetto di svariati riconoscimenti per il suo rilievo sociale ed anche economico, anche per via degli indiscutibili vantaggi che ne trae l'intera collettività e, nel contempo, degli oneri e delle responsabilità che ne discendono e gravano - ancora oggi - quasi esclusivamente sulle donne (anche per estesi fenomeni di disoccupazione).

 

Così si può ricordare, per esempio, l'art. 230- bis del codice civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa.

 

Il valore del lavoro familiare è stato poi alla base della risoluzione del Parlamento europeo 13 gennaio 1986 e della pronunzia di questa Corte n. 78 del 1993 (con la quale è stato affermato il diritto alla rivalutazione dei contributi versati per la previdenza a favore delle casalinghe), mentre le esigenze di tutela di chi presta lavoro familiare sono state oggetto di ripetute iniziative parlamentari nel corso di varie legislature con riferimento ad aspetti - connessi alle prestazioni lavorative - di natura previdenziale, infortunistica e di protezione della maternità.

 

In sostanza, il rilievo assunto dall'attività lavorativa all'interno della famiglia, non può non comportare la conseguenza che tale attività debba essere assimilata alle forme di "occupazione" che la legge qui contestata richiede per l'attivazione dell'istituto del ricongiungimento familiare.

 

Pertanto, la disposizione impugnata, nel caso di specie, deve intendersi nel senso che anche la cittadina extracomunitaria che presti - nel nostro Paese - lavoro nella propria famiglia deve essere ricompresa nel novero dei lavoratori che hanno diritto al ricongiungimento con figli minori che risiedono all'estero.

 

La diversa interpretazione della norma impugnata postulata dal giudice a quo, non solo apparirebbe insostenibile alla luce delle esposte considerazioni, ma, soprattutto, sarebbe lesiva delle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia, ai minori e al lavoro.

 

per questi motivi

 

La Corte Costituzionale

 

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia-Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

 

Il Presidente: CASAVOLA

 

Il redattore: SPAGNOLI

 

Il cancelliere: DI PAOLA

 

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

 

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA


DOCUMENTAZIONE


Monitoraggio Infortuni in ambito domestico
(legge n. 493 del 3 dicembre 1999), 1 marzo 2001 - 31 dicembre 2009

 

INAIL - Consulenza Statistico Attuariale

N.B. I dati 2009 possono presentare variazioni dovute a ulteriori rilevazioni da parte dell’Istituto.

 

 

 

 

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico  (Casalinghe/i)

 

(Legge n. 493 del 3 dicembre 1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione assicurata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesso

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmine

 1.295.640

 1.715.552

 1.831.513

 1.861.410

 2.585.145

 2.430.486

 2.282.661

 2.138.765

 2.010.967

 

Maschi

      12.167

      14.358

      15.983

      16.100

      27.414

      25.724

      25.024

      24.249

      22.625

 

Totale

 1.307.807

 1.729.910

 1.847.496

 1.877.510

 2.612.559

 2.456.210

 2.307.685

 2.163.014

 2.033.592

 

% maschi sul totale

0,93

0,83

0,87

0,86

1,05

1,05

1,08

1,12

1,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni e casi indennizzati al 31 dicembre 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totale

Richieste di prestazioni

          495

       1.116

       1.585

       1.501

       1.787

       1.685

       1.784

       1.630

       1.153

    12.736

Indennizzi in rendita (*)

            39

            57

            58

            66

            66

            71

          108

            88

            28

        581

  - di cui casi mortali (**)

 

 

 

 

 

             4

           14

             6

             3

         27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) indennizzi in rendita per inabilità permanente (grado minimo indennizzabile 33% fino al 31 dicembre 2006; 27% dall’1 gennaio 2007)

 

(**) indennizzi in rendita per morte (dal 17 maggio 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

A) GLI ASSICURATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)  Distribuzione territoriale per sesso - Anno 2009

 

 

 

 

 

 

Regioni

Maschi

Femmine

Totale

% maschi

Piemonte

       1.717

    126.070

    127.787

         1,34

Valle d'Aosta

            39

       3.296

       3.335

         1,17

Lombardia

       3.835

    329.417

    333.252

         1,15

Trentino A. A.

          385

      28.995

      29.380

         1,31

Veneto

       1.820

    190.535

    192.355

         0,95

Friuli V.G.

          755

      47.130

      47.885

         1,58

Liguria

          777

      55.881

      56.658

         1,37

Emilia Romagna

       1.832

    106.472

    108.304

         1,69

Toscana

       1.098

    109.806

    110.904

         0,99

Umbria

          248

      28.485

      28.733

         0,86

Marche

          503

      46.362

      46.865

         1,07

Lazio

       1.877

    192.220

    194.097

         0,97

Abruzzo

          425

      47.940

      48.365

         0,88

Molise

          116

      13.456

      13.572

         0,85

Campania

       1.418

    151.913

    153.331

         0,92

Puglia

       1.812

    178.547

    180.359

         1,00

Basilicata

          192

      23.855

      24.047

         0,80

Calabria

          682

      53.996

      54.678

         1,25

Sicilia

       2.151

    191.798

    193.949

         1,11

Sardegna

          943

      84.793

      85.736

         1,10

 

 

 

 

 

Nord-Ovest

       6.368

    514.664

    521.032

         1,22

Nord-Est

       4.792

    373.132

    377.924

         1,27

Centro

       3.726

    376.873

    380.599

         0,98

Mezzogiorno

       7.739

    746.298

    754.037

         1,03

 

 

 

 

 

ITALIA

      22.625

 2.010.967

 2.033.592

         1,11

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INAIL - Consulenza Statistico Attuariale

 

 

B) GLI INFORTUNI INDENNIZZATI (dal 01.03.2001 al 31.12.2009)

 

 

 

 

 

B1) Per classe d'età e sesso

 

 

 

Classe d'età

Maschi

Femmine

Totale

% maschi

     18-30 anni

            -  

              4

            4

              -  

     31-35 anni

            -  

              6

            6

              -  

     36-40 anni

            -  

            14

          14

              -  

     41-45 anni

              1

            23

          24

           4,17

     46-50 anni

              1

            48

          49

           2,04

     51-55 anni

              6

            88

          94

           6,38

     56-60 anni

              1

          152

        153

           0,65

     61-65 anni

              4

          233

        237

           1,69

Totale

            13

          568

        581

           2,24

 

 

 

 

 

B2) Per regione e sesso

 

 

 

Regione

Maschi

Femmine

Totale

% maschi

Piemonte

              1

            28

          29

           3,45

Valle d'Aosta

            -  

              6

            6

              -  

Lombardia

              1

            54

          55

           1,82

Trentino A. A.

            -  

            10

          10

              -  

Veneto

            -  

            56

          56

              -  

Friuli V.G.

            -  

            18

          18

              -  

Liguria

            -  

            19

          19

              -  

Emilia Romagna

              5

            52

          57

           8,77

Toscana

              1

            37

          38

           2,63

Umbria

            -  

            16

          16

              -  

Marche

            -  

            15

          15

              -  

Lazio

              2

            23

          25

           8,00

Abruzzo

            -  

            21

          21

              -  

Molise

            -  

              4

            4

              -  

Campania

            -  

            46

          46

              -  

Puglia

            -  

            19

          19

              -  

Basilicata

              1

            11

          12

           8,33

Calabria

              1

            24

          25

           4,00

Sicilia

              1

            62

          63

           1,59

Sardegna

            -  

            47

          47

              -  

 

 

 

 

 

Nord-Ovest

              2

          107

        109

           1,83

Nord-Est

              5

          136

        141

           3,55

Centro

              3

            91

          94

           3,19

Mezzogiorno

              3

          234

        237

           1,27

ITALIA

13

568

        581

           2,24

 

 

 

 

 

di cui per morte (dal 17.05.2006 al 31.12.2008)  - art. 2   D.M. 31.01.2006

 

 

 

 

1

26

27

           3,70


 

INAIL - Consulenza Statistico Attuariale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) GLI INFORTUNI INDENNIZZATI (dal 01.03.2001 al 31.12.2009)

 

 

 

 

 

B3) Per sede della lesione e sesso

 

 

 

 

Sede

Maschi

Femmine

Totale

% maschi

Arti superiori (braccio/mani)

2

192

194

         1,03

Arti inferiori  (gamba/piede)

3

189

192

         1,56

Colonna vert./lomb./torace

2

81

83

         2,41

altro

6

106

112

         5,36

Totale

13

568

581

         2,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4) Per natura della lesione e sesso

 

 

 

 

Natura

Maschi

Femmine

Totale

% maschi

         Fratture

               4

          418

422

         0,95

         Traumi

              -  

           28

28

            -  

         Ustioni

              -  

           24

24

            -  

         Ferite

               1

           20

21

         4,76

         Contusioni

               2

           16

18

       11,11

         Perdita anatomica

              -  

             8

8

            -  

         Altro (lesioni,ecc.)

               6

           54

60

       10,00

Totale

             13

568

581

         2,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5) Per cause /circostanze e sesso

 

 

 

 

Causa/circostanza

Maschi

Femmine

Totale

% maschi

Scivolamento, inciamp. / caduta

               5

          273

278

         1,80

Fuoco

              -  

           28

28

            -  

Taglio (vetro, strumenti da taglio...)

               1

           17

18

         5,56

Infortuni elettrici

              -  

             2

2

            -  

Altro

               7

          248

255

         2,75

Totale

             13

          568

581

         2,24

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007-2008, presentata dal Ministro della sanità (art. 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, “Istituzione del servizio sanitario nazionale”) e trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 2 dicembre 2009 (STRALCIO - Capitolo 3.3: Incidenti domestici)

 

 

 



[1]L. 5 marzo 1963, n. 389, “Istituzione della «Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe”.

[2]     Si ricorda che il limite minimo della riduzione della capacità lavorativa che dà diritto alle prestazioni del fondo è stato portato al 27% dall’articolo 1, comma 1257, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), dal precedente limite del 33%.

[3]     Si ricorda che con la sentenza n. 86/2009 la Corte costituzionale, ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale.

 

[4]   Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studenti e per tutta la durata normale del corso di studi, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari. Se i figli siano inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio ovvero, salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data. Sono inoltre equiparati, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 85, ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

 

[5]D.M. 15 settembre 2000, “Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in àmbito domestico”.

[6]D.M. 15 settembre 2000, “Assicurazione contro gli infortuni in àmbito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo”.

[7]     Il testo dell’art. 2 del D.M. 15 settembre 2000 prevedeva che fossero esclusi dall’assicurazione anche gli infortuni mortali. Tuttavia, come già detto, con il successivo D.M. 31 gennaio 2006 si è provveduto ad estendere la tutela dell’assicurazione anche ai casi di infortuni mortali in ambito domestico.

[8]     L’art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000 ha poi stabilito, che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

[9]Nella relazione illustrativa si sottolinea come ai fini della copertura finanziaria, ci si  avvale delle risorse non utilizzate già presenti dalla legge n. 493/1999.