Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Diritto alla formazione e allo sviluppo professionale - A.C. 1079 e A.C. 2418 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1079/XVI   AC N. 2418/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 165
Data: 25/05/2009
Descrittori:
FORMAZIONE PROFESSIONALE   ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

AA.C. 1079 e 2418

Schede di lettura e
normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 165

 

 

 

25 maggio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

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File: LA0161.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro della normativa vigente in materia di formazione professionale  3

1. Apprendistato  3

2. Fondi paritetici per la formazione continua  4

3. L’articolazione del sistema dell’istruzione scolastica  7

3.1 Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e l’obbligo scolastico  9

3.2 L’alternanza scuola-lavoro  10

3.3 Istruzione post secondaria e formazione superiore  10

Il contenuto delle proposte di legge  12

La proposta di legge A.C. 1079 (Bobba ed altri)13

Articolo 1 (Principi e finalità)13

Articolo 2 (Definizioni)16

Articolo 3 (Diritto alla formazione professionale continua)19

Articolo 4 (Orientamento professionale)21

Articolo 5 (Valutazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali)23

Articolo 6 (Consulenza e accompagnamento)27

Articolo 7 (Bonus ai lavoratori per la formazione professionale)29

Articolo 8 (Misure per sostenere la domanda di formazione professionale continua)30

Articolo 9 (Dispositivi nazionali di regolazione del sistema di formazione professionale continua)33

Articolo 10 (Accreditamento delle strutture)34

Articolo 11 (Consulta nazionale degli enti di formazione accreditati)35

Articolo 12 (Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua)36

Articolo 13 (Formazione professionale continua ed educazione permanente)38

Articolo 14 (Disposizioni di adeguamento)39

La proposta di legge A.C. 2418 (Cazzola ed altri)40

Articolo 1  40

Articolo 2  49

Articolo 3  51

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE  (a cura del Servizio Rapporti con l’Unione Europea)52

Normativa di riferimento

Articoli 4, 35 e 117 della Costituzione  57

L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11-ter, co.2)60

L. 21 dicembre 1978, n. 845 Legge-quadro in materia di formazione professionale (art. 25)61

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 10)63

L. 14 febbraio 1987, n. 40 Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative  68

D.M. 3 marzo 1987, n. 125 Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla L. 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative  70

L. 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 2, co. 26)73

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)74

L. 17 maggio 1999, n. 144 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 68)77

D.P.C.M. 19 marzo 2003 Nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)79

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (art. 2)87

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53  90

D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (art. 19)96

 

 


Schede di lettura

 


Quadro della normativa vigente in materia
di formazione professionale

1. Apprendistato

Con il decreto legislativo 276/2003 sono state introdotte tre differenti tipologie di contratto di apprendistato, a seconda della qualità e del livello della formazione insita nel rispettivo rapporto:

Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articolo 48 del D.lgs. 276/2003), il qualeprevede che possano essere assunti i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età.

La durata massima del contratto in esame è fissata in tre anni ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale. Tale durata è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego e dai soggetti privati accreditati.

La regolamentazione del contratto di apprendistato in questione è rimessa ad una intesa da raggiungere tra Regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, secondo una serie di criteri direttivi fissati dalla legge[1].

Il contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (articolo 49, D.Lgs. 276/2003), per il quale possono essere assunti attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra diciotto e ventinove anni. Tale limite scende a diciassette anni per i soggetti in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge n. 53/2003[2]. E’ rimesso ai contratti collettivi stabilire la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, che in ogni caso non può essere superiore a sei anni.

La regolamentazione di tale forma di apprendistato è rimessa alle Regioni, d’intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Nel caso della formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante vengono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.

Il numero degli apprendisti presso ciascuna azienda non può superare il numero dei lavoratori specializzati e qualificati ma, se tali lavoratori mancano o sono meno di tre, è consentita comunque l’assunzione di tre apprendisti.

Il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (articolo 50, D.Lgs. 276/2003), per cui possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato volto al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 144/1999[3], i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni; il limite di età minimo si abbassa a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale.

La disciplina e la durata del rapporto di apprendistato in esame è rimessa alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. Più in generale, il D.Lgs. 276/2003 dispone all’articolo 51 che la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione, e istruzione e formazione professionale.

Inoltre, si prevede (articolo 53) che la categoria di inquadramento dell’apprendista non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il cui conseguimento è finalizzato il contratto.

 

2. Fondi paritetici per la formazione continua

La formazione continua è volta prevalentemente all’aggiornamento e alla qualificazione professionale dei lavoratori occupati

Per soddisfare la domanda di formazione continua ai fini di un incremento complessivo dell’attività di formazione nonché per agevolare i soggetti che hanno difficoltà nell’accesso a tale attività, sono stati istituiti i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua dall’articolo 118 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001)[4].

Tali fondi sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per i settori economici dell’industria, agricoltura, terziario ed artigianato[5], con la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione continua dei lavoratori attraverso il finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali presentati dalle imprese aderenti ai Fondi stessi. I fondi sono attivati previa autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il quale esercita altresì la vigilanza sulla loro gestione. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità dei criteri di gestione, degli organi, delle strutture di funzionamento e della professionalità dei gestori rispetto alle finalità dei fondi.

I Fondi paritetici, oltre alle risorse stanziate dallo Stato, si finanziano mediante il versamento dell’addizionale contributiva dello 0,30%[6], destinata, in via generale, al finanziamento del sistema della formazione professionale, da parte delle imprese che, liberamente, decidono di aderire[7]; ciascuna impresa può aderire ad un solo Fondo per i lavoratori e ad uno solo per i dirigenti[8]. I Fondi paritetici hanno iniziato a svolgere la loro attività in favore dei lavoratori e delle imprese a partire dalla fine dell’anno 2004, dopo la definizione delle regole e la conclusione delle necessarie intese tra i soggetti pubblici coinvolti.

Riguardo ai profili del finanziamento dei fondi nonché, in generale, alla destinazione del gettito proveniente dalla suddetta addizionale, le entrate derivanti dall'addizionale contributiva sono trasferite per l’intero ammontare – detratti i soli costi amministrativi - da parte dell'INPS al fondo indicato dal datore di lavoro[9]. Inoltre, è di 36 mesi il periodo a disposizione dei Fondi per spendere le risorse (192 milioni di euro) messe a disposizione dal Ministero del lavoro per favorire la fase di start up.

Da ultimo, si ricorda che, in caso di mobilità tra i fondi in oggetto, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente può essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura pari al 70% del totale, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato dallo stesso datore di lavoro per finanziare propri piani formativi[10].  L’importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro deve essere di almeno 3.000 euro e tali posizioni non devono riferirsi ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese[11].


3. L’articolazione del sistema dell’istruzione scolastica

Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali (L.62/2000[12]).

L’ordinamento del sistema dell’istruzione scolastica è stato ridefinito dalla legge n. 53/2003 che ha dettato una disciplina generale in materia di istruzione e formazione, delegando il Governo all’adozione di decreti legislativi.

In base alla riforma, il sistema si articola in:

·         scuola dell’infanzia (a cui si possono iscrivere i bambini a partire dai 3 anni di età), non obbligatoria e di durata triennale[13];

·         primo ciclo di istruzione, costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado, della durata di 3 anni (tra gli elementi innovativi introdotti in questo percorso, si segnala l’apprendimento di una seconda lingua dell’UE e il potenziamento delle competenze informatiche e tecnologiche). Il percorso si conclude con un esame di Stato, che dà titolo all’accesso al secondo ciclo educativo. La riforma del primo ciclo è partita con l’ a.s. 2004-2005 ed è, ormai, a regime.

·         secondo ciclo di istruzione che, nelle linee definite dalla riforma e dalle successive modifiche[14], è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore (del quale fanno parte licei, istituti tecnici e istituti professionali) e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale, di competenza regionale[15].

Tuttavia, dal momento che l’avvio della riforma dei percorsi scolastici è stato rinviato all’anno scolastico e formativo 2010/2011[16], attualmente il secondo ciclo dell’istruzione continua ad articolarsi inliceo classico, liceo scientifico, liceo artistico, istituti tecnici, istituti professionali, istituti d’arte. I licei (con l’eccezione, di norma, del liceo artistico) e gli istituti tecnici e professionali hanno una durata quinquennale, mentre negli istituti professionali, finalizzati a fornire una formazione di carattere pratico in ambiti come l’agricoltura, l’artigianato, il commercio, il turismo, al termine del terzo anno si può conseguire un diploma di qualifica. I licei artistici e gli istituti d’arte hanno durata quadriennale, con possibilità di anno integrativo conclusivo. Il secondo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui titolo è necessario per accedere all’Università[17].

Con riguardo all’istruzione e formazione professionale, come anticipato sopra, la relativa competenza è affidata alle regioni; in esito ai percorsi citati si conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione indicati dalla legge statale (L.E.P.). Tali livelli, costituenti il requisito per l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni formative delle Regioni, sono specificati nel capo III del D.Lgs. 226/2005[18] e attengono: l’offerta formativa, l’orario minimo annuale, i requisiti dei docenti, la valutazione e la certificazione delle competenze, le strutture ed i servizi delle istituzioni formative. Nelle more del perfezionamento dei percorsi regionali, lo stesso D.Lgs. 226 aveva previsto che l’attuazione del diritto dovere all’istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età[19] potesse espletarsi, oltre che nei primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale attivati dalle regioni sulla base dell’ Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003. Tal previsione è stata confermata dall’articolo 64, comma 4-bis del DL 112/2008[20], con riguardo all’espletamento dell’obbligo di istruzione, come ridefinito dall’articolo 1, comma 622, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

 

3.1 Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e l’obbligo scolastico

La legge 53/2003 ha stabilito che il diritto all’istruzione e alla formazione deve essere assicurato a tutti per almeno 12 anni e, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età. Il decreto legislativo 76/2005 ha previsto, quindi, che l’istruzione-formazione per almeno 12 anni si realizza attraverso il sistema di istruzione e di formazione professionale, nonché attraverso l’apprendistato.

In seguito, la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, articolo 1, comma 622) ha ridefinito l’obbligo scolastico disponendo che, a decorrere dall’a.s. 2007-2008, l’istruzione sia impartita per almeno 10 anni (coincidenti con i 16 anni di età) – a partire dalla scuola primaria – e sia finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età[21]. E’ stata contestualmente elevata da 15 a 16 anni l’età minima per l’accesso al lavoro.

L’articolo 64, comma 4-bis del D.L. 112/2008, già richiamato sopra, ha poi previsto che l’obbligo di istruzione potesse espletarsi, oltre che negli istituti di istruzione secondaria superiore, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale attivati dalle regioni sulla base dell’Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003.

Si segnala, inoltre, che fino al terzo anno delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione e formazione professionale attivati dalle regioni, non sono previste tasse di iscrizione e frequenza, mentre per gli anni successivi l’eventuale esonero dalle tasse scolastiche è accordato in base a limiti di reddito determinati annualmente dal Ministero.

 

3.2 L’alternanza scuola-lavoro

Sempre la legge 53/2003 ha stabilito che la formazione dai 15 ai 18 anni può essere svolta attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa. Il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77[22] ha poi disciplinato tale modalità formativa volta a consentire ai giovani di acquisire competenze, attestate da una certificazione supplementare, spendibili sul mercato del lavoro. La realizzazione dell’alternanza avviene attraverso la stipula, da parte delle istituzioni scolastiche o formative, di convenzioni a titolo gratuito con i soggetti disponibili ad accogliere i giovani nelle proprie strutture. Allo stato, peraltro, non risultano ancora perfezionati gli adempimenti amministrativi per l’avvio del sistema.

 

3.3 Istruzione post secondaria e formazione superiore

L’istruzione post-secondaria può svolgersi:

·          in ambito universitario, attraverso corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato, di specializzazione o master;

·          nel sistema dell’alta formazione artistico musicale (Accademie, Conservatori, Istituti superiori per le industrie artistiche) attraverso corsi per il conseguimento di diplomi accademici di I e di II livello, corsi di specializzazione e di perfezionamento (a tali titoli viene riconosciuto un livello pari a quello universitario dopo il riordino disposto dalla legge 508/1999[23] e dai successivi provvedimenti di attuazione);

·         nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituitodall’articolo 69 della L. 144/1999[24] che ha inteso dare vita una nuova tipologia di formazione tecnico-professionale di livello non universitario attraverso corsi, programmati dalle regioni, sulla base di linee guida definite d’intesa con le parti sociali e con i Ministri della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca, e del Lavoro[25]. Recentemente il settore è stato oggetto di riordino attraverso linee guida (adottate con DPCM 25 gennaio 2008), secondo le disposizioni recate dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, articolo 1, comma 631). Inoltre l’articolo 13, comma 2, del D.L. 7/2007 ha incluso i corsi in questione tra le componenti dei “Poli tecnico-professionali“, rinominando le relative strutture degli “Istituti tecnici superiori”.


Il contenuto delle proposte di legge

Le pdl in esame intervengono in materia di riconoscimento e promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

LAC 1079 (Bobba e altri) contiene un’articolata disciplina della materia. In essa, si definisce la formazione e lo sviluppo professionale come diritto individuale in ogni momento della vita, rimettendo alle regioni la disciplina del diritto alla formazione professionale continua. Si prevede un sistema di servizi di orientamento formativo, di consulenza e accompagnamento, di valutazione e certificazione degli apprendimenti, nonché un sistema nazionale degli standard professionali, formativi e di certificazione. Inoltre, vengono riconosciuti bonus a favore dei soggetti in cerca di prima occupazione e la deducibilità a fini fiscali delle spese sostenute per la formazione. Si istituisce, poi, la Consulta nazionale degli enti di formazione accreditati, si predispone uno strumento di programmazione come il Piano triennale di azione nazionale nonché modifiche statutarie dell’ISFOL. Infine, è previsto il raccordo tra sistema di educazione permanente e sistema di formazione professionale.

L’AC 2418 (Cazzola e altri) attribuisce una delega al Governo per l’adozione di norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori all’apprendimento e alla formazione, intervenendo, tra l’altro, sui permessi per i lavoratori per il diritto allo studio, sulla promozione di scambi di esperienze tra istituzioni formative e luoghi di lavoro, sulle banche dati per l’incontro tra domande e offerta di lavoro, sul collegamento tra trattamenti di sostegno al reddito e partecipazione a programmi formativi, sui percorsi formativi e l’occupabilità dei lavoratori ed, infine, sul reinserimento dei disoccupati di lunga durata e delle donne uscite dal mercato del lavoro.

 

 


La proposta di legge A.C. 1079(Bobba ed altri)

Articolo 1
(Principi e finalità)

1. La Repubblica, in armonia con gli indirizzi dell'Unione europea, riconosce il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, in qualsiasi momento della vita, volto a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze della persona.

2. La Repubblica, per le finalità di cui al comma 1, prevede sistemi di offerta istituiti e organizzati dalle regioni, secondo le normative sancite dai loro organi istituzionali. I sistemi di offerta regionali sono organizzati con il concorso degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1987, n. 125.

3. Le regioni definiscono le modalità di accreditamento delle strutture che partecipano al sistema di offerta di formazione professionale, secondo le modalità previste dall'articolo 9.

4. Lo Stato definisce gli standard di prestazione che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

5. Il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale si concretizza in diversi servizi tecnico-specialistici, che configurano altrettanti diritti secondari. Essi sono:

a) l'orientamento;

b) la valorizzazione delle competenze comunque acquisite;

c) la consulenza e l'accompagnamento;

d) il sostegno.

 

 

L’articolo 1 detta i principi ispiratori e le finalità della pdl in esame. Il principio base è quello della formazione come diritto individuale, diritto civico e di libertà, che rafforza e agevola la domanda di formazione.

Vi è il riconoscimento da parte della Repubblica, in armonia con gli indirizzi dell'Unione europea, del diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, in qualsiasi momento della vita, volto a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze della persona. A tal riguardo sono previsti sistemi di offerta istituiti e organizzati dalle regioni, secondo le normative regionali. I sistemi regionali sono organizzati con enti privati gestori di attività formative di cui alla legge 40/1987[26], nonché al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1987, n. 125[27].

Gli enti privati gestori di attività formative operano sulla base dei contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale della loro attività, non coperte da contributo regionale, concessi dal Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale.

Per ottenere i contributi ministeriali tali enti devono rispettare una serie di condizioni quali l’applicazione per il personale del contratto nazionale di lavoro di categoria, la pubblicazione del bilancio annuale per ciascun centro di attività, il non perseguimento di scopi di lucro, il carattere nazionale e l’operare in più di una regione ed, infine, l’essere dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività.

L’erogazione dei contributi avviene sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 15 febbraio di ogni anno. I criteri e le modalità per la determinazione dell’entità dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale[28].

Gli enti privati sono tenuti annualmente a presentare appositi rendiconti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. Sulla base di tali rendiconti, nonché delle risultanze di visite ministeriali disposte presso le sedi centrali di tali enti, avviene il successivo controllo dell’utilizzo dei contributi erogati.

Le spese derivanti dagli impegni previsti nella legge 40/1987 sono poste a carico del Fondo per la mobilità della manodopera istituito dall’articolo 28 della legge 675/1977[29], le cui risorse sono fornite dal Fondo di rotazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 845/1978.

Si ricorda, infine, che l’articolo 2, comma 511 della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) ha destinato una spesa di 13 milioni di euro per il 2008, nell’ambito delle risorse del Fondo di rotazione di cui dalla legge 845/1978, presso il Ministero del lavoro, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati in materia di formazione professionale, per la concessione di contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative, non coperte da contributo regionale.

 

Nel D.M. 3 marzo 1987, n. 125[30], gli enti privati gestori di attività formative sono classificati in tre livelli, in ragione della estensione della loro presenza sul territorio nazionale, del volume e della qualità dell'attività formativa svolta ai fini della determinazione dei contributi previsti dalla legge 40/1987.

Ad esempio, nel primo livello rientrano gli enti presenti con attività formativa in almeno 10 regioni con un minimo di minimo di 150.000 ore/allievo annue, che realizzino in almeno cinque regioni un'attività formativa a finanziamento pubblico di almeno 400.000 ore/corso/allievo annue oppure 50.000 in attività innovative, che non svolgano in due sole regioni più della metà delle proprie attività formative e che abbiano carattere interesettoriale. Nel secondo livello rientrano gli enti presenti in almeno 4 regioni e che non svolgano in una sola regione più della metà delle proprie attività formative, mentre nel terzo livello rientrano tutti gli altri enti.

Secondo questi tre livelli sono assegnate quote percentuali delle disponibilità annuali, in proporzione diretta al volume complessivo delle ore/corso/allievo realizzate dagli enti in ciascuno dei tre livelli.

Infine, si ricorda che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro del lavoro riferisce sull'attuazione della legge alla commissione centrale dell'impiego, anche al fine di aggiornare i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

 

Al comma 3 sono affidate alle regioni le modalità di accreditamento delle strutture che partecipano al sistema di offerta di formazione professionale, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9. Resta di competenza statale la definizione degli standard di prestazione che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, relativo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (comma 4).

Infine, al comma 5 sono specificati ulteriori diritti sottesi a quello principale della formazione individuale. Questi sono indicati nel diritto all'orientamento, alla valorizzazione delle competenze acquisite, alla consulenza, all'accompagnamento ed al sostegno.


Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) formazione professionale continua: una modalità specifica di esercizio del diritto di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, distinta dalla formazione iniziale, soggetta al regime di obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e rivolta a tutti i cittadini che fanno parte o che intendono entrare a far parte delle forze di lavoro, secondo la definizione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Essa è parte dell'educazione permanente;

b) apprendimento in contesti formali: l'apprendimento che si realizza nei sistemi istituzionali di istruzione e di formazione: sistema scolastico, sistema della formazione superiore, sistema dell'istruzione e della formazione professionale, comprensivo dell'apprendistato e della formazione professionale continua dei lavoratori. Esso è normalmente certificato da specifici titoli di studio e professionali;

c) apprendimento in contesti non formali: l'apprendimento che ha luogo a seguito dell'implementazione intenzionale di dispositivi e di metodologie ad esso finalizzati e messi in atto al di fuori dei sistemi istituzionali di istruzione e di formazione, in contesti quali le imprese, le organizzazioni del volontariato e del privato sociale, le associazioni culturali e delle famiglie, le infrastrutture culturali e le reti civiche degli enti locali e ogni altra associazione o organizzazione che persegue scopi educativi e formativi. Si definisce altresì apprendimento in contesti non formali quello che si realizza nell'impresa in virtù di dispositivi di affiancamento e di supervisione e in situazione di svolgimento delle funzioni produttive;

d) apprendimento in contesti informali: l'apprendimento che costituisce l'effetto, in genere non intenzionalmente perseguito, delle attività svolte dall'individuo nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

e) standard professionali: contenuto specifico delle qualifiche professionali, che garantisce la mutua traducibilità tra i sistemi di qualifiche regionali;

f) standard di riconoscimento e di certificazione: modalità condivise e definite per descrivere, documentare e attestare le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali e informali, e per attribuire loro valore in termini di crediti spendibili nelle transazioni e nelle transizioni tra i diversi sistemi, ovvero scuola, formazione professionale, università e lavoro. Le competenze, riconosciute e validate, sono registrate nel libretto formativo del cittadino istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

g) standard formativi: modalità condivise di definizione degli obiettivi didattici e formativi essenziali, espressi in termini tali da rendere agevole la valutazione del loro conseguimento, che devono caratterizzare i percorsi formativi finalizzati al perseguimento degli standard professionali e comunque di competenze ritenute rilevanti.

 

 

All’articolo 2 sono elencate alcune definizioni poi riprese nel testo di legge in esame. In particolare si evidenziano i concetti di:

·         formazione professionale continua (lettera a)): è rivolta a tutti i cittadini che fanno parte o che intendono entrare a far parte delle forze di lavoro, secondo la definizione dell'ISTAT, ed è parte dell’educazione permanente; viene tenuta distinta dalla formazione iniziale, soggetta all’obbligo formativo disciplinato all’articolo 68 della legge 144/1999[31] e al D.lgs. 76/2005[32];

·         apprendimento in contesti formali (lettera b)): si realizza nei sistemi istituzionali di istruzione e di formazione (sistema scolastico, sistema della formazione superiore, sistema dell'istruzione e della formazione professionale, comprensivo dell'apprendistato e della formazione professionale continua dei lavoratori) ed è normalmente certificato da specifici titoli di studio e professionali;

·         apprendimento in contesti non formali (lettera c)): messo in atto al di fuori dei sistemi istituzionali di istruzione e di formazione, in contesti quali le imprese, le organizzazioni del volontariato e del privato sociale, le associazioni culturali e delle famiglie, le infrastrutture culturali e le reti civiche degli enti locali e ogni altra associazione o organizzazione che persegue scopi educativi e formativi. Inoltre, si realizza anche nell'impresa in virtù di dispositivi di affiancamento e di supervisione e in situazione di svolgimento delle funzioni produttive;

·         apprendimento in contesti informali (lettera d)): trattasi dell'effetto, in genere non intenzionalmente perseguito, delle attività svolte dall'individuo nelle situazioni di vita quotidiana e nelle sue interazioni, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

·         standard professionali (lettera e)): contenuto specifico delle qualifiche professionali, che garantisce la mutua traducibilità tra i sistemi di qualifiche regionali;

·         standard di riconoscimento e di certificazione (lettera f)): modalità condivise e definite per descrivere, documentare e attestare le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali e informali, e per attribuire loro valore in termini di crediti spendibili nelle transazioni e nelle transizioni tra i diversi sistemi, ovvero scuola, formazione professionale, università e lavoro; tali competenze, riconosciute e validate, sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del D.lgs. 276/2003;

Il libretto formativo del cittadino è il libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. Con il D.M. 10 ottobre 2005 è stato approvato il modello di libretto formativo del cittadino.

 

·         standard formativi (lettera g)): modalità condivise di definizione degli obiettivi didattici e formativi essenziali, espressi in termini tali da rendere agevole la valutazione del loro conseguimento, che devono caratterizzare i percorsi formativi finalizzati al perseguimento degli standard professionali e comunque di competenze ritenute rilevanti.


Articolo 3
(Diritto alla formazione professionale continua)

1. Il diritto individuale alla formazione professionale continua, in coerenza con i princìpi costituzionali, è disciplinato dalle regioni, in relazione alle esigenze delle rispettive aree territoriali e in base alla potestà normativa delle istituzioni regionali.

2. La formazione professionale continua è diretta a favorire l'adattamento dei cittadini alle trasformazioni del mondo del lavoro, la prevenzione e il superamento di situazioni di crisi e l'accompagnamento dei loro percorsi di crescita professionale, contribuendo alla promozione culturale, sociale e professionale della persona.

3. La Repubblica garantisce a ogni cittadino, tramite la costruzione di sistemi territoriali di offerta formativa composti da una rete di strutture formative accreditate, comprese le imprese, il diritto e la possibilità di accesso a opportunità di formazione professionale continua. Le regioni organizzano e gestiscono i propri sistemi di offerta di formazione professionale continua in relazione ai fabbisogni di competenze e di professionalità espressi dagli attori economici del sistema produttivo regionale e locale.

4. I cittadini fanno valere il proprio diritto alla formazione professionale continua attraverso la fruizione di specifici servizi formativi, adeguati alle proprie esigenze di sviluppo professionale.

5. La gestione dell'offerta formativa, ferma restando la potestà normativa e regolamentare delle regioni, per garantire omogeneità di fruizione dei diritti da parte di tutti i cittadini italiani, si uniforma a standard di prestazione definiti dallo Stato; ogni regione, inoltre, adotta dispositivi di regolazione, quali sistemi di classificazione delle professionalità, sistemi delle qualifiche, procedure di certificazione delle competenze, che siano comparabili e mutuamente traducibili con quelli delle altre regioni.

6. Le regioni articolano i propri sistemi di offerta formativa e i propri dispositivi di regolazione in conformità al principio della continuità formativa, in forza del quale ogni percorso deve poter essere aperto a sviluppi successivi, potenzialmente fino ai livelli più elevati.

 

 

L'articolo 3 si occupa di diritto alla formazione professionale continua, la cui disciplina è rimessa alle regioni, in relazione alle esigenze delle rispettive aree territoriali e in base alla potestà normativa delle istituzioni regionali. La finalità di tale diritto è quella di favorire l'adattamento, aiutando i cittadini nelle trasformazioni del mondo del lavoro, nella prevenzione e nel superamento di situazioni di crisi e l'accompagnamento dei loro percorsi di crescita professionale, contribuendo alla promozione culturale, sociale e professionale della persona.

Come si legge nella relazione illustrativa, l’obiettivo è quello di aiutare la persona a comprendere e ad affrontare le trasformazioni del mondo del lavoro, dando un supporto a tutti coloro che affrontano un momento di stallo o di crisi lavorativa, attraverso l'affiancamento di un percorso formativo, che si traduca in termini di crescita professionale e personale.

 

Alla Repubblica viene attribuito il compito di garantire il diritto e la possibilità di accesso a opportunità di formazione professionale continua per ogni cittadino, tramite la costruzione di sistemi territoriali di offerta formativa composti da una rete di strutture formative accreditate, comprese le imprese. In tale quadro, le regioni organizzano e gestiscono i propri sistemi di offerta di formazione professionale continua in relazione ai fabbisogni di competenze e di professionalità espressi nel territorio (comma 3).

L’esercizio del diritto alla formazione professionale continua consiste nella fruizione di specifici servizi formativi, adeguati alle proprie esigenze di sviluppo professionale (comma 4).

La gestione dell'offerta formativa, secondo il comma 5, ferma restando la competenza delle regioni, si uniforma a standard di prestazione definiti dallo Stato per garantire omogeneità di fruizione dei diritti da parte di tutti i cittadini italiani. A tal riguardo in ogni regione sono adottati dispositivi di regolazione, quali sistemi di classificazione delle professionalità, sistemi delle qualifiche, procedure di certificazione delle competenze, che siano comparabili e mutuamente traducibili con quelli delle altre regioni.

Infine, il comma 6, in tema di sistemi di offerta formativa e di dispositivi di regolazione, prevede che le regioni debbano conformarsi al principio della continuità formativa, in forza del quale ogni percorso deve poter essere aperto a sviluppi successivi, potenzialmente fino ai livelli più elevati.


Articolo 4
(Orientamento professionale)

1. La Repubblica promuove e garantisce a ogni cittadino un servizio di orientamento in forma individuale o di gruppo. L'orientamento rappresenta una specifica modalità educativa finalizzata all'autovalorizzazione della persona in funzione di una scelta professionale o di studio soddisfacente, nonché ad assicurare l'adattamento ai mutamenti culturali, professionali, sociali ed economici.

2. La Repubblica rende disponibili, attraverso l'iniziativa di soggetti pubblici e privati accreditati, servizi di orientamento professionale flessibili e integrati, che consentano di intervenire nella logica della prevenzione e dell'accompagnamento e operanti, in particolare, in corrispondenza dei seguenti periodi di transizione:

a) al termine del percorso di istruzione di base;

b) al termine del percorso di istruzione secondario;

c) al termine del percorso di istruzione universitaria superiore;

d) in corrispondenza di una crisi del percorso di lavoro;

e) nel momento del rientro nel mercato del lavoro;

f) in ogni fase, momento o situazione della sua vita in cui il cittadino senta la necessità di accrescere le proprie competenze tecnico-professionali.

 

 

L'articolo 4 si occupa di orientamento professionale, definito al comma 1 come modalità educativa finalizzata alla valorizzazione della persona in funzione della scelta professionale o di studio nonché ad assicurare l'adattamento ai mutamenti culturali, professionali, sociali ed economici. E’ proprio della Repubblica il compito di promuovere e garantire per ogni cittadino un servizio di orientamento professionale.

In tal senso, il comma 2 stabilisce che vengano resi disponibili, attraverso l'iniziativa di soggetti pubblici e privati accreditati, i servizi di orientamento professionale flessibili e integrati che consentano di intervenire nei seguenti periodi di transizione:

·         al termine del percorso di istruzione di base (lettera a));

·         al termine del percorso di istruzione secondario (lettera b));

·         al termine del percorso di istruzione universitaria superiore (lettera c));

·         in corrispondenza di una crisi del percorso di lavoro (lettera d));

·         nel momento del rientro nel mercato del lavoro (lettera e));

·         in ogni fase, momento o situazione della sua vita in cui il cittadino senta la necessità di accrescere le proprie competenze tecnico-professionali (lettera f)).

 

In relazione alla valorizzazione dell’eccellenza e i percorsi di orientamento si ricordano i seguenti provvedimenti. In attuazione della delega contenuta nella legge 1/2007 (di riforma degli “esami di maturità”), con d.lgs. 262 del 2007[33] sono state disciplinate azioni di valorizzazione dell’eccellenza, da realizzare attraverso specifiche iniziative[34] nel triennio finale delle scuole superiori, a partire dall’a.s. 2007-2008. Sono stati altresì disciplinati con i d.lgs. 21[35]e 22[36]del 2008, percorsi di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte tra le possibili alternative, e cioè, rispettivamente, la prosecuzione degli studi in ambito universitario oppure l’inserimento nel mondo del lavoro.

Relativamente al primo obiettivo, sono individuate forme di raccordo fra le scuole superiori, da un lato, e le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica dall’altro: ad esempio, è prevista la partecipazione di docenti scolastici alla predisposizione delle prove selettive per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato e di docenti universitari ad iniziative di orientamento scolastico.

Relativamente al secondo obiettivo, le istituzioni scolastiche sono chiamate a realizzare, in collaborazione con centri territoriali per l’impiego, cooperative, amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, enti che curano i servizi di inserimento di disabili, iniziative volte a consentire agli studenti la conoscenza delle opportunità offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Recentemente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha, inoltre, varato le “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita”[37].


Articolo 5
(Valutazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali)

1. La Repubblica promuove e garantisce a ogni cittadino servizi di valutazione e di certificazione del proprio bagaglio personale degli apprendimenti e delle esperienze acquisiti in modo formale, non formale o informale.

2. Sono enti certificatori le scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, le università e gli enti di formazione professionale, negli ambiti delle loro specifiche competenze.

3. Lo Stato, sentiti l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in coerenza con le indicazioni e con i dispositivi dell'Unione europea, definisce i criteri scientifici, le tecniche e le procedure cui devono attenersi gli enti certificatori nell'esercizio delle loro funzioni di valutazione ai fini della certificazione delle conoscenze, delle competenze, delle abilità e degli apprendimenti dei cittadini che ad essi si rivolgono. Gli enti certificatori si attengono altresì, nell'esercizio delle loro funzioni, a princìpi deontologici che garantiscono ai cittadini e alla collettività l'impiego di corrette modalità di valutazione.

4. La certificazione di cui ai commi 2 e 3 avviene tramite il rilascio di un documento personale. Previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle parti sociali, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta un regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che definisce le modalità concrete per l'emissione di tali documenti.

5. La Repubblica sostiene l'offerta di servizi, dislocati su tutto il territorio nazionale, con i requisiti necessari a svolgere l'attività di certificazione delle competenze di cui al comma 1.

6. La valutazione e la certificazione delle competenze di cui al comma l comportano l'acquisizione di crediti formativi che possono essere utilizzati per ottenere un titolo di studio o di formazione, anche attraverso percorsi personalizzati.

 

 

Il sistema di valutazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, viene disciplinato all’articolo 5.

Nella norma viene attribuito alla Repubblica il compito di promuovere e garantire a ogni cittadino servizi di valutazione e di certificazione del proprio bagaglio personale degli apprendimenti e delle esperienze acquisiti in modo formale, non formale o informale, (secondo le definizioni contenute nel precedente articolo 2). Inoltre, alla Repubblica viene affidato anche l’impegno a sostenere l'offerta di servizi, dislocati su tutto il territorio nazionale, con i requisiti necessari a svolgere l'attività di certificazione delle competenze (comma 5). In tal senso, il comma 6 stabilisce che la valutazione e la certificazione delle competenze del cittadino comportano l'acquisizione di crediti formativi che possono essere utilizzati per ottenere un titolo di studio o di formazione, anche attraverso percorsi personalizzati.

L’articolo 12 del DPR n. 323/1998[38] definisce credito formativo ogni qualificata esperienza - debitamente documentata - dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, secondo quanto specificato nel D.M. 24 febbraio 2000, sono attinenti ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

La nozione di credito formativo è stata introdotta assieme a quella di credito scolastico dalla legge n. 425/1997[39], dove all’articolo 5 si individua il credito scolastico in un punteggio attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, "ad ogni alunno che ne sia meritevole" (pertanto, non necessariamente a tutti). Esso non può superare 20 punti nell’arco del triennio e viene sommato al punteggio attribuito dalla commissione in esito agli esami conclusivi. Ai candidati esterni il credito viene assegnato dalla commissione d'esame sulla base del curriculum scolastico, dei crediti formativi (tra i quali rientrano esperienze professionali documentabili) e dei risultati delle prove preliminari.

 

Gli enti certificatori sono individuati al comma 2 nelle scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, nelle università e negli enti di formazione professionale, negli ambiti delle loro specifiche competenze.

La definizione dei criteri scientifici, delle tecniche e delle procedure cui devono attenersi gli enti certificatori nell'esercizio delle loro funzioni di valutazione ai fini della certificazione delle conoscenze, delle competenze, delle abilità e degli apprendimenti dei cittadini che ad essi si rivolgono, sono stabiliti, secondo il comma 3, dallo Stato sentiti l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) ed in coerenza con quanto stabilito in sede di Unione europea. Nella norma si stabilisce, inoltre, che gli enti certificatori devono attenersi, nell'esercizio delle loro funzioni, a princìpi deontologici che garantiscono ai cittadini e alla collettività l'impiego di corrette modalità di valutazione.

L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è un ente nazionale di ricerca, istituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, che opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale. Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto, approvato con DPCM 19 marzo 2003, l’ente è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile. L’articolo 3 dello Statuto precisa che con apposito regolamento dell’ISFOL viene disciplinata la dotazione organica ed il personale, nel rispetto dell’ordinamento vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) è stato riordinato dalD.Lgs. 286/2004[40]. L’istituto ha lo status di ente di ricerca, personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione delle attività con propria direttiva. I compiti dell’Istituto, per quanto qui interessa, attengono alla verifica periodica e sistematica delle conoscenze degli studenti e della qualità a dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali già operanti nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

L’articolo 3 della legge 425/1997 (come modificato dall’art.1 della legge 1/2007[41]) ha attribuito all’istituto la predisposizione (sulla base di indicazioni ministeriali) di modelli da trasmettere alle scuole per l’elaborazione della terza prova degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nonché la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi citati. Altre disposizioni intervenute nel corso della XV legislatura hanno attribuito all’INVALSI ulteriori compiti in materia di osservazione dei livelli di apprendimento e predisposizione delle prove degli esami conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di primo grado[42].

 

Infine, il comma 4, stabilisce che le certificazioni previste nella norma in esame avvengano con il rilascio di un documento personale. Le modalità concrete per l’emissione di tale documento vengono disciplinate da un regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle parti sociali.


Articolo 6
(Consulenza e accompagnamento)

1. La Repubblica garantisce e promuove servizi di consulenza e di accompagnamento lungo tutto il percorso della vita attiva del cittadino. Sono a tale fine rese disponibili, mediante i servizi presenti sul territorio, informazioni particolareggiate in merito a opportunità di lavoro, bilancio delle competenze, attività di formazione integrativa, accesso alle attività di selezione e di assistenza nella fase di ingresso al lavoro. Tale funzione di accompagnamento è svolta da organismi pubblici e privati accreditati che operano in coordinamento con le imprese, con le loro associazioni e con le organizzazioni sindacali.

2. I servizi di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente ai cittadini che incorrono nelle maggiori difficoltà di inserimento occupazionale e sociale. Lo Stato definisce i parametri di reddito e le altre caratteristiche individuali che regolano l'accesso preferenziale a tali servizi e i conseguenti parametri di offerta, anche ai sensi dell'articolo 12.

3. I servizi di consulenza e di accompagnamento, in tutti i casi stabiliti al comma 2, sono svolti tramite una stretta collaborazione tra servizi pubblici per l'impiego, organismi accreditati e servizi sociali e socio-sanitari operanti nella medesima area territoriale.

 

 

All'articolo 6 si attribuisce alla Repubblica il compito di garantire e promuovere servizi di consulenza e di accompagnamento lungo tutto il percorso della vita attiva del cittadino. A tal fine i servizi presenti sul territorio mettono a disposizione informazioni particolareggiate in merito a opportunità di lavoro, bilancio delle competenze, attività di formazione integrativa, accesso alle attività di selezione e di assistenza nella fase di ingresso al lavoro. Tale funzione di accompagnamento è svolta da organismi pubblici e privati accreditati che operano in coordinamento con le imprese, con le loro associazioni e con le organizzazioni sindacali.

I servizi di consulenza e accompagnamento sopra descritti sono destinati prioritariamente ai cittadini che incorrono nelle maggiori difficoltà di inserimento occupazionale e sociale. In tal senso, il comma 2 prevede che lo Stato definisca i parametri di reddito e le altre caratteristiche individuali che regolano l'accesso preferenziale a tali servizi e i conseguenti parametri di offerta, anche ai sensi del successivo articolo 12 (relativo al Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua).

 

Si evidenzia l’opportunità di chiarire a quale livello istituzionale (Stato o regioni) si collocano gli interventi relativi ai servizi di consulenza e di accompagnamento lungo tutto il percorso della vita attiva del cittadino previsti dalla norma in esame.

 

Al successivo comma 3 si prevede che i servizi di consulenza e di accompagnamento, in tutti i casi stabiliti al comma 2, siano svolti tramite una stretta collaborazione tra servizi pubblici per l'impiego, organismi accreditati e servizi sociali e socio-sanitari operanti nella medesima area territoriale.


Articolo 7
(Bonus ai lavoratori per la formazione professionale)

1. Ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

2. Con regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono adottate le norme per l'attuazione del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

 

 

L'articolo 7 riconosce ai soggetti in cerca di prima occupazione un bonus da spendere per la formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 2, comma 509 della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha previsto, per l’anno 2008 e nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione di un bonus da spendere per la propria formazione professionale in connessione con le esigenze del mercato del lavoro o anche per la stessa finalità presso l’impresa che procede all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

 

A tal fine, il comma 2 rimette la disciplina attuativa ad un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/1997. Per tale onere, la norma stabilisce che si provveda a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 845/1978[43].

Si ricorda che il Fondo di rotazione è stato istituito dall’articolo 25 della legge 845/1978 per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi specifici indicati all’articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CE del 1° febbraio 1971, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, secondo l’articolo 9 della legge 1041/1971.

Articolo 8
(Misure per sostenere la domanda di formazione professionale continua)

1. Al fine di promuovere la domanda di formazione professionale continua, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:

«d-ter) le spese sostenute per l'iscrizione, la frequenza o la fruizione di corsi, servizi e attività di formazione professionale continua;».

2. Le strutture presso le quali possono essere svolte le attività ed erogati i servizi i cui costi di fruizione o di partecipazione sono fiscalmente deducibili ai sensi della lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono quelle accreditate secondo le modalità previste all'articolo 10 della presente legge.

3. Al fine di ridurre gli ostacoli di natura economica alla partecipazione alle attività di formazione professionale continua, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti che prevedono misure di sostegno agli individui, differenziate a seconda della condizione economica, sociale e lavorativa, anche sotto forma di borse di studio, voucher individuali, prestiti agevolati, sostegno all'offerta pubblica di istruzione e di formazione. Le regioni definiscono le modalità concrete di articolazione di tale sistema di sovvenzioni pubbliche.

4. Ai fini della garanzia di un'eguaglianza sostanziale di fruizione dei benefìci di cui al comma 3 tra le diverse aree del Paese, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone annualmente i parametri di reddito in relazione ai quali si matura un diritto al sussidio pubblico per i costi sostenuti per l'iscrizione, la frequenza e la fruizione di corsi, servizi e attività di formazione professionale continua. Lo Stato può determinare le situazioni in virtù delle quali il cittadino perde, parzialmente o totalmente, il diritto al godimento di tali sussidi, in particolare in ragione del non positivo svolgimento delle attività per cause imputabili al cittadino stesso.

 

 

L'articolo 8 predispone una misura di incentivazione a sostegno della domanda di formazione professionale continua. A tal proposito, intervenendo sull’articolo 10 del D.P.R. 917/1986[44] con l’introduzione della lettera d-ter) al comma 1, si prevede la deducibilità dal reddito complessivo delle spese sostenute per l'iscrizione, la frequenza o la fruizione di corsi, servizi e attività di formazione professionale continua.

L’articolo 10, comma 1 del D.P.R. 917/1986, prevede la deducibilità dal reddito complessivo, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, di una serie di oneri sostenuti dal contribuente, tra i quali si riportano, a titolo esemplificativo, tra gli altri gli oneri gravanti sui redditi degli immobili, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, nei casi di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, i contributi previdenziali ed assistenziali nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza; i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee.

 

Il comma 2 stabilisce che le strutture presso le quali possono essere svolte le attività ed erogati i servizi, i cui costi di fruizione o di partecipazione sono fiscalmente deducibili in virtù della norma qui in esame, sono quelle accreditate secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.

Per la riduzione degli ostacoli di natura economica alla partecipazione alle attività di formazione professionale continua, il successivo comma 3 indica l’adozione di misure di sostegno agli individui, differenziate a seconda della condizione economica, sociale e lavorativa, anche sotto forma di borse di studio, voucher individuali, prestiti agevolati, sostegno all'offerta pubblica di istruzione e di formazione. Tali misure sono contenute in appositi regolamenti adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, per le modalità concrete di articolazione di tale sistema di sovvenzioni pubbliche intervengono le regioni.

Nella relazione illustrativa si sottolinea come, in tal senso, alle regioni viene chiesto di introdurre meccanismi di sostegno alla domanda, basati su strategie, anche differenziate, in modo da rendere gratuita la frequenza ai corsi per i soggetti a basso reddito e a rischio di disoccupazione e, d’altra parte, prevedere costi proporzionali al reddito e alla necessità per tutti gli altri. Allo stesso modo viene indicato lo strumento dei voucher o altro analogo a quello in uso nell'università, finanziando l'offerta in relazione al numero di utenti, mentre ciascuno di essi paga una tassa d'iscrizione proporzionale al reddito.

In sintesi, ciascuna regione deve essere responsabile della scelta dei meccanismi e dei criteri specifici, ma deve essere riconosciuto nell'ordinamento nazionale il principio regolatore di tutti questi diversi dispositivi regionali.

 

Infine, nel quadro della garanzia di un'eguaglianza sostanziale di fruizione dei benefici sopra esaminati relativi alle misure di sostegno, al comma 4 si prevede la predisposizione annuale dei parametri di reddito in relazione ai quali si matura un diritto al sussidio pubblico per i costi sostenuti per l'iscrizione, la frequenza e la fruizione di corsi, servizi e attività di formazione professionale continua. Tali parametri sono contenuti in un provvedimento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nella norma si avverte che lo Stato può determinare le situazioni dove il cittadino perde, parzialmente o totalmente, il diritto al godimento di tali sussidi, in particolare in ragione del non positivo svolgimento delle attività per cause imputabili al cittadino stesso.


Articolo 9
(Dispositivi nazionali di regolazione del sistema di formazione professionale continua)

1. Al fine di cui all'articolo 3, è istituito il sistema nazionale degli standard, articolato in:

a) standard professionali;

b) standard di riconoscimento e di certificazione;

c) standard formativi.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, definisce con apposito decreto il dispositivo e le procedure per la concreta realizzazione del sistema di cui al comma 1. In particolare sono definiti e aggiornati ogni tre anni gli standard di cui al citato comma 1.

3. Nella definizione dei dispositivi di cui al comma 2 lo Stato si avvale della collaborazione istituzionale dell'ISFOL e dell'INVALSI.

 

 

L'articolo 9 istituisce il sistema nazionale degli standard, articolato in standard professionali, standard di riconoscimento e di certificazione e standard formativi, i quali sono definiti e aggiornati ogni tre anni. Tale sistema realizza i fini indicati all’articolo 3 in tema di diritto alla formazione professionale continua.

Per la definizione del dispositivo e delle procedure per la concreta realizzazione del sistema sopra esaminato, il comma 2 prevede l’adozione, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della pdl in esame, di un apposito decreto da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali.

Infine, il comma 3 stabilisce che nella definizione dei dispositivi sopra indicati lo Stato si avvale della collaborazione istituzionale dell'ISFOL e dell'INVALSI.


Articolo 10
(Accreditamento delle strutture)

1. L'accreditamento delle strutture dell'offerta di formazione professionale continua assicura la qualità dei servizi formativi e la stabilità dei soggetti dell'offerta formativa, nell'intento di costruire un sistema diffuso e qualificato, cui i cittadini possono riferirsi nell'esercizio del loro diritto individuale alla formazione professionale continua.

2. I dispositivi di accreditamento si uniformano a parametri di qualità dell'offerta di formazione e di servizio, i quali sono formulati tenendo conto:

a) delle caratteristiche qualitative dell'offerta formativa e dei servizi erogati;

b) dei risultati formativi ed occupazionali conseguiti.

3. I parametri di cui al comma 2 sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti l'ISFOL e le parti sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

 

Nell'articolo 10 si prevede che l’accreditamento delle strutture dell'offerta di formazione professionale continua assicura la qualità dei servizi formativi e la stabilità dei soggetti dell'offerta formativa. L’intento è quello di costruire un sistema diffuso e qualificato, cui i cittadini possono riferirsi nell'esercizio del loro diritto individuale alla formazione professionale continua.

Nella relazione illustrativa si sottolinea come gli enti che erogano servizi formativi e la valutazione della qualità, sia dei processi sia dei prodotti, intesi in termini di risultati (il profitto degli allievi al termine dei corsi) e di esiti (gli allievi occupati alcuni mesi dopo il termine dei corsi), comportano la stabilizzazione dell'offerta formativa e la sensibilizzazione alla stessa.

Al comma 2 i dispositivi di accreditamento si uniformano a parametri di qualità dell'offerta di formazione e di servizio, formulati tenendo conto delle caratteristiche qualitative dell'offerta formativa e dei servizi erogati e dei risultati formativi ed occupazionali conseguiti.

Tali parametri, secondo il comma 3, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti l'ISFOL e le parti sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/1997.


Articolo 11
(Consulta nazionale degli enti di formazione accreditati)

1. Al fine della tutela dei diritti di orientamento, formazione, certificazione e accompagnamento, è istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale degli enti di formazione accreditati; le organizzazioni aderenti, dotate di adeguata rappresentatività, svolgono attività finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti disciplinati dalla presente legge.

 

 

L'articolo 11 istituisce, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la Consulta nazionale degli enti di formazione accreditati, con il compito di tutelare i diritti di orientamento, formazione, certificazione e accompagnamento. Al suo interno le organizzazioni aderenti, dotate di adeguata rappresentatività, svolgono attività finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti disciplinati nella legge in esame.

Appare opportuno specificare, quand’anche in termini generali, i soggetti e le organizzazioni dotate di “adeguata rappresentatività” che potranno entrare a far parte della Consulta nazionale degli enti di formazione accreditati.


Articolo 12
(Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua)

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti sociali e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, approva il Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua.

2. Il Piano di cui al comma 1, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea e in attuazione della presente legge, definisce gli obiettivi del sistema nazionale di formazione professionale continua e acquisisce i piani di attività che ciascuna regione predispone per il conseguimento di tali obiettivi.

3. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto in modo da favorire il raccordo tra i diversi soggetti dei sistemi istituzionali di istruzione e di formazione e tra questi e gli altri contesti, nella prospettiva della costruzione di un sistema stabile e integrato di istruzione, formazione e lavoro, nonché da assicurare prestazioni e servizi rispondenti a standard e a criteri qualitativi e quantitativi omogenei sul territorio.

4. Il Piano di cui al comma 1 comprende misure per l'osservazione continua dei livelli delle competenze dei cittadini e per il monitoraggio e per la valutazione di sistema, compresa la verifica sull'equilibrata distribuzione delle attività sull'intero territorio nazionale. Le attività di osservazione e di monitoraggio, ove di competenza dello Stato, sono affidate all'INVALSI e all'ISFOL. Tali Istituti attuano le suddette attività nel rispetto di direttive contenute in decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e predispongono uno specifico rapporto annuale al Governo.

 

 

L'articolo 12 prevede il Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua. Tale piano, secondo il disposto del comma 1, viene adottato dal Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti sociali e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/1997.

Appare opportuno specificare il tipo di provvedimento con il quale dovrà essere adottato il piano triennale.

 

Nel piano sono definiti, secondo il comma 2, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea, gli obiettivi del sistema nazionale di formazione professionale continua e l’acquisizione dei piani di attività regionali predisposti per il conseguimento di tali obiettivi.

Nella relazione illustrativa si fa presente che lo Stato predispone tale Piano di azione, impegnando le regioni a garantire determinati volumi d'offerta. Nel piano si prevedono, altresì, le modalità attraverso le quali lo Stato può intervenire, d'intesa con le regioni interessate, qualora nell'area territoriale di queste ultime non siano conseguiti gli obiettivi previsti, al fine di assicurare, mediante interventi di sussidiarietà verticale, livelli uniformi di godimento del diritto alla formazione in tutto il territorio nazionale.

Inoltre, la relazione sottolinea come nel piano, oltre ai servizi formativi propriamente detti, dovranno essere compresi anche quei servizi di supporto (orientamento, consulenza e accompagnamento, certificazione delle competenze eccetera) che rendono più agevole avvalersi dei primi.

 

Secondo il successivo comma 3 il piano è predisposto in modo da favorire il raccordo tra i diversi soggetti dei sistemi istituzionali di istruzione e di formazione e tra questi e gli altri contesti. In questo senso, l’obiettivo è la costruzione di un sistema stabile e integrato di istruzione, formazione e lavoro, nonché di assicurare prestazioni e servizi rispondenti a standard e a criteri qualitativi e quantitativi omogenei sul territorio.

Infine, al comma 4 si prevede che il piano comprenda misure per l'osservazione continua dei livelli delle competenze dei cittadini e per il monitoraggio e per la valutazione di sistema, compresa la verifica sull'equilibrata distribuzione delle attività sull'intero territorio nazionale.

Le attività di osservazione e di monitoraggio, ove di competenza dello Stato, sono affidate all'INVALSI e all'ISFOL. A tal fine, nella norma si prevede che l’azione di tali istituti sia svolta nel rispetto di direttive contenute in decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; di tali attività gli istituti sopra citati predispongono uno specifico rapporto annuale al Governo.


Articolo 13
(Formazione professionale continua ed educazione permanente)

1. Il sistema di formazione professionale continua è parte integrante del sistema di educazione permanente. Esso si integra ed entra in relazione con tutte le altre articolazioni di tale più generale sistema: istruzione, educazione degli adulti, università, nonché altre istituzioni, pubbliche e private, che erogano attività di insegnamento, istruzione o formazione.

 

 

L'articolo 13 precisa che il sistema di formazione professionale continua è parte integrante del sistema di educazione permanente. Infatti, secondo il disegno della norma in esame e, più in generale, della relativa proposta di legge, esso va a coordinarsi e integrarsi con tutte le altre articolazioni dell'apparato socio-educativo: istruzione, educazione degli adulti, università, nonché altre istituzioni, pubbliche e private, che erogano attività di insegnamento, istruzione o formazione.

Con riferimento all’educazione permanente si segnala che l'articolo 1, comma 632, della legge finanziaria 2007 (l 296/2006) ha affidato ad un decreto ministeriale la riorganizzazione dei preesistenti centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti», attribuendo a questi ultimi autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale. A tale riorganizzazione ha provveduto il DM 25 ottobre 2007.

Il settore dell’educazione degli adulti sarà interessato da un’ ulteriore riorganizzazione in quanto il D.L. 112/2008, nel prevedere l’adozione di un piano programmatico di interventi per la razionalizzazione del sistema scolastico come presupposto per l’adozione di successivi regolamenti di delegificazione, ha incluso tra le finalità di questi ultimi (articolo 64, comma 4, lettera f)) la ridefinizione dell’assetto dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Lo schema di piano programmatico, trasmesso alle Camere per il parere nel settembre 2008, prevede, con riguardo ai centri, il contenimento delle materie di insegnamento ed il monitoraggio degli esiti finali ai fini dell’autorizzazione all’avvio di nuovi corsi[45] .


Articolo 14
(Disposizioni di adeguamento)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati, in ragione delle necessità connesse con lo svolgimento delle funzioni previste nella presente legge e per renderne gli organi di governo coerenti con l'assolvimento di tali funzioni, i cambiamenti da apportare alle norme statutarie dell'ISFOL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono previste le modifiche alla pianta organica dell'ISFOL, conseguenti a quanto disciplinato ai sensi del comma 1.

 

 

Infine, l'articolo 14 prevede i cambiamenti da apportare, in base alle disposizioni della proposta di legge, alla pianta organica, per cui si prevede l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e alle norme statutarie dell'ISFOL di cui al D.P.C.M. 19 marzo 2003[46].

Sull’ISFOL si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 5.


La proposta di legge A.C. 2418(Cazzola ed altri)

Articolo 1

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a riconoscere e a disciplinare il diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 35 della Costituzione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordinare e armonizzare i permessi riconosciuti ai lavoratori ai fini del diritto allo studio e per la preparazione e lo svolgimento degli esami, allo scopo di renderli uniformi e di ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il numero dei soggetti che possono avvalersene;

b) estendere, in quanto compatibile con le caratteristiche del rapporto di lavoro, la possibilità di avvalersi dei permessi di cui alla lettera a) anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto;

c) affermare il diritto all'apprendimento e alla qualificazione professionale come oggetto di una politica attiva del lavoro da realizzare attraverso le seguenti misure:

1) la promozione di stage da parte delle istituzioni scolastiche e universitarie;

2) il coordinamento delle banche dati predisposte dalle scuole secondarie di secondo grado, dalle università e dai loro consorzi, da altre strutture pubbliche, dagli enti bilaterali e dai soggetti privati di intermediazione nel mercato del lavoro allo scopo di consentire un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro; le banche dati sono comprensive dei curricula dei professionisti e dei collaboratori che offrono la loro opera ai committenti;

d) dettare norme volte all'ulteriore attuazione e al monitoraggio degli effetti delle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, concernenti l'obbligo di condizionare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con i processi di trasformazione delle strutture produttive e di servizio per l'attuazione dei quali sono riconosciuti i trattamenti medesimi;

e) dare priorità, anche sul piano dei finanziamenti, alle iniziative formative che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro e a quelle volte a promuovere il reinserimento dei soggetti disoccupati di lunga durata e, in particolare, l'occupabilità delle donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi;

f) predisporre idonee iniziative di formazione periodica per i quadri e per i dirigenti;

g) coordinare i piani formativi aziendali con le indicazioni della relativa programmazione provinciale e regionale;

h) predisporre, in coerenza con le linee guida dell'Unione europea, una procedura di certificazione degli esiti dei percorsi formativi e delle esperienze di formazione non formale e informale;

i) disciplinare le linee di indirizzo per avviare politiche attive in favore di soggetti titolari di rapporti di collaborazione iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in particolare con riferimento ai seguenti profili:

1) riconoscimento professionale e certificazione delle competenze acquisite;

2) percorsi di orientamento professionale;

3) offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate e specifiche;

l) promuovere iniziative di educazione degli adulti nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado;

m) dare centralità al valore educativo e formativo di tutte le esperienze di lavoro attraverso una sostanziale integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro, valorizzando modelli di apprendimento in assetto lavorativo, come il contratto di apprendistato, che possono consentire non soltanto l'apprendimento di un mestiere, ma anche l'acquisizione di titoli di studio di livello secondario o terziario, compresi i dottorati di ricerca.

 

 

L’articolo 1 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di  entrata in vigore della pdl in esame, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori all’apprendimento e alla formazione professionale dei lavoratori, inattuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

L’articolo 4 della Costituzione prevede il riconoscimento della Repubblica a tutti i cittadini del diritto al lavoro e la promozione delle condizioni che rendano effettivo tale diritto. Nella stessa norma si prevede il dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Nella successiva norma costituzionale richiamata, l’articolo 35, contenuto nel Titolo III della parte I, relativo ai Rapporti economici, si fa riferimento alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, alla cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori - di centrale importanza ai fini della pdl in esame -, a  promuovere e favorire gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro ed, infine, al riconoscimento della libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e alla tutela del lavoro italiano all'estero.

 

Nella norma in esame vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega:

·         riordinamento e armonizzazione dei permessi riconosciuti ai lavoratori ai fini del diritto allo studio e per la preparazione e lo svolgimento degli esami anche ai fini della loro uniformazione nonché dell’ampliamento del numero dei soggetti che possono avvalersene, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (lettera a);

I permessi e le agevolazioni per i lavoratori che vogliono esercitare il diritto allo studio, ai fini dell’esigenza di elevare il proprio livello culturale e sviluppare le competenze professionali, sono attualmente previsti in diverse leggi e nei contratti nazionali di lavoro.

L’articolo 10 della legge 300/1970[47] riconosce ai lavoratori studenti che frequentano corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, dispensandoli dall’obbligo di prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. D’altra parte, la stessa norma attribuisce ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, il diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il congedo per la formazione[48] consiste nel diritto del lavoratore, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, di richiedere la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea e alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

Il congedo per la formazione continua[49], dà diritto al lavoratore, occupato e non occupato, di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Tale formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali secondo quanto previsto dall’articolo 17 della legge 196/1997, secondo una offerta formativa articolata sul territorio da Stato, regioni ed enti locali. Inoltre, la contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

Infine, va ricordato che i contratti collettivi regolano il diritto allo studio attraverso l'istituto delle 150 ore, nato nel 1974 per permettere a coloro che non possedevano la licenza media - divenuta in quegli anni scuola dell'obbligo - di frequentare un corso per ottenere il titolo di studio. Generalmente i contratti collettivi prevedono che il lavoratore interessato a permessi (retribuiti) per la frequenza di corsi di studio, presenti una domanda scritta entro i tempi stabiliti a livello aziendale.

 

·         estensione della possibilità di avvalersi dei permessi anche ai collaboratori a progetto, in quanto compatibile con le caratteristiche del rapporto di lavoro (lettera b);

·         affermazione del diritto all’apprendimento e alla qualificazione professionale come oggetto di una politica attiva del lavoro da realizzare attraverso la promozione di iniziative di stage da parte delle istituzioni scolastiche e universitarie (lettera c, n. 1) e il coordinamento delle banche dati predisposte dalle scuole secondarie di secondo grado, dalle università e dai loro consorzi, da altre strutture pubbliche, dagli enti bilaterali e dai soggetti privati di intermediazione nel mercato del lavoro allo scopo di consentire un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro: secondo la norma, tali banche dati sono comprensive dei curricula dei professionisti e dei collaboratori che offrono la loro opera ai committenti (lettera c, n. 2);

·         la previsione di norme finalizzate all’ulteriore attuazione e monitoraggio degli effetti delle disposizioni recate all’articolo 19 del D.L. 185/2008[50], concernenti l’obbligo di condizionare l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con i processi di trasformazione delle strutture produttive e di servizio(lettera d);

In particolare, l’articolo 19, comma 10, del D.L. 185/2008, subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo 19. Inoltre, nella norma stabilisce che in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del D.L. 249/2004, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Analoghe misure analoghe nell’articolo 19 si segnalano al comma 1-bis, dove si riconosce il beneficio dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, del trattamento di un’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, per quei lavoratori sui quali ricade l’obbligo di comunicare al locale Centro per l’impiego, tramite dichiarazione, l’immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo modalità rimesse a un decreto attuativo previsto al successivo comma 3; inoltre, al comma 15 dell’articolo 19 si stanziano 30 milioni di euro, per le previste proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, disposte all’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi: tali proroghe sono subordinate, tra l’altro, oltre ad uno specifico accordo in sede governativa, a un programma comprendente anche la formazione ove necessaria, inteso alla ricollocazione dei lavoratori.

 

A tal riguardo, la norma, in ordine al vincolo della partecipazione ai programmi di formazione e di riconversione professionale, sembra limitare il suo campo di applicazione ai soli casi della cassa integrazione straordinaria e dei trattamenti di mobilità, mentre nella norma richiamata (art. 19 del D.L. 185/2008) si fa riferimento a qualsiasi trattamento di sostegno al reddito.

 

·         la priorità, anche sul piano dei finanziamenti, alle iniziative formative che si svolgono all’interno dei luoghi di lavoro e a quelle volte alla promozione del reinserimento dei disoccupati di lunga durata e, in particolare, all’occupabilità delle donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura e educazione dei figli o altri motivi(lettera e);

·         la predisposizione di idonee iniziative di formazione periodica per i quadri e i dirigenti (lettera f);

Per quanto concerne i dirigenti e i funzionari dello Stato la formazione permanente è svolta dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), l’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. La sua attività di formazione è svolta da un gruppo di 30 docenti stabili, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi[51].

Nel settore privato si evidenzia il ruolo delle Camere di commercio nell'aggiornamento professionale e nella formazione manageriale continua e permanente di dirigenti, quadri e tecnici, con particolare riguardo alle innovazioni economiche, organizzative e tecnologiche. A titolo esemplificativo, si segnala l’iniziativa della Universitas Mercatorum, una università telematica pubblica non statale autorizzata dal Ministero dell'Università, mentre in tema di formazione avanzata il rapporto tra Camere di Commercio e mondo accademico si esprime con le diverse azioni per l’alternanza università-lavoro ed in favore della diffusione della cultura d’impresa in ambito universitario attraverso moduli integrativi e stage in azienda.

Sui finanziamenti vi è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario[52] che opera a favore delle imprese di vari settori[53], nonché dei relativi dirigenti, in una logica di qualificazione professionale, sviluppo occupazionale e competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

Infine, si segnala il piano formativo come programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali interessate, rispondenti a esigenze aziendali, settoriali, territoriali e individuali. I destinatari di tali piani formativi sono i dirigenti per i quali le imprese sono tenute a versare il contributo di cui all'articolo 12 della legge 160/75[54], successivamente integrato dall'articolo 25 della legge quadro sulla formazione professionale 845/78.

 

·         il coordinamento dei piani formativi aziendali con le indicazioni della programmazione provinciale e regionale (lettera g);

·         predisposizione, in coerenza con le linee guida dell’Unione europea, di una procedura di certificazione degli esiti dei percorsi formativi e delle esperienze di formazione non formale e informale (lettera h);

·         la disciplina delle linee di indirizzo per avviare politiche attive verso i collaboratori iscritti alla gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, nei versanti operativi del riconoscimento professionale e certificazione delle competenze acquisite (lettera i, n. 1), dei percorsi di orientamento professionale (lettera i, n. 2), delle offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate e specifiche (lettera i, n. 3);

L’articolo 2, comma 26 della L. 335/1995 ha previsto l'estensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale. Con decorrenza 1° gennaio 1996, è stata istituita presso l'INPS, una apposita Gestione separata, cui sono tenute ad iscriversi le categorie di lavoratori di seguito indicati.

o        Professionisti: i soggetti che percepiscono redditi derivanti, come disposto dall'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. Tale attività non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, pertanto, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

à         professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

à         professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

à         professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

à         professionisti senza albo e senza cassa (si pensi alle professioni di consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

o        collaboratori coordinati e continuativi: secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, del citato T.U.I.R., si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelli aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 53, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita[55].

o        venditori porta a porta: i soggetti incaricati delle vendite a domicilio, come definiti dall'articolo 36 della L. 426/1971, recante la disciplina del commercio;

o        titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero;

o        pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività.

o        medici in formazione specialistica, di cui all'art. 2, comma 26 della L. 335/1995  a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e per la durata della formazione;

o        lavoratori dipendenti: sono naturalmente soggetti alla contribuzione in questione anche i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

o        associati in partecipazione: dal 1° gennaio 2005, per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Per quanto attiene alla Gestione separata, si ricorda che l’I.N.P.S. distingue i lavoratori iscritti in tre gruppi: i “Collaboratori”, in cui, tra gli altri, sono inclusi i parasubordinati; i “Professionisti”, comprendente i lavoratori autonomi che esercitano la professione e hanno una partita IVA; la categoria mista dei “Collaboratori-Professionisti”, che rappresenta circa il 2% del totale degli iscritti, in cui si trovano i professionisti con partita IVA che abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa

La generalità dei lavoratori interessati dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata risulta inoltre distinta in due principali categorie: da un lato i lavoratori non iscritti ad alcuna altra forma di previdenza obbligatoria, e, dall’altro, i lavoratori già iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria, o che siano già titolari di una pensione. Le due categorie di lavoratori sono oggi facilmente riconoscibili in funzione delle diverse aliquote con cui è previsto il versamento dei contributi previdenziali alla gestione.

Inizialmente stabilita al 10% dall’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995, la speciale contribuzione dei soggetti iscritti alla Gestione separata è stata oggetto in seguito di numerosi interventi legislativi ed interpretativi volti, tra l'altro, ad elevare gradualmente l'aliquota contributiva, al fine di contrastare il ricorso a tale tipologia contrattuale come sostitutiva del lavoro dipendente, nonché a salvaguardare, dopo l’adozione del sistema contributivo, con particolare riguardo ai lavoratori non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria, una categoria la cui pensione si prospettava particolarmente bassa rispetto a quella media.

In base all’ultimo intervento legislativo, concretizzatosi nell’articolo 1, comma 79, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[56], è stato disposto un ulteriore adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, incrementandole al 24% per il 2008, al 25% per il 2009 e al 26% a decorrere dal 2010 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre è stata incrementata al 17%, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’aliquota contributiva pensionistica corrisposta dai rimanenti iscritti (cioè dai soggetti già titolari di pensione o dai soggetti già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie).

 

·         promozione nelle Università e nelle scuole secondarie superiori di iniziative di educazione degli adulti(a tal riguardo, si rimanda al commento dell’articolo 13 della pdl 1079) (lettera l); 

·         dare centralità al valore educativo e formativo di tutte le esperienze di lavoro attraverso una sostanziale integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro, in tal senso con la valorizzazione di modelli di apprendimento in assetto lavorativo, come il contratto di apprendistato, che consentono l’apprendimento di un mestiere e l’acquisizione di titoli di studio di livello secondario o terziario, compresi i dottorati di ricerca (lettera m).


Articolo 2

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro un mese dalla data di assegnazione. Qualora il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al precedente periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 1 o dal comma 2 del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Entro il mese successivo alla data di espressione dell'ultimo dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro un mese dalla data di trasmissione.

2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 1 e con le modalità di cui al citato comma 1 del presente articolo.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative di cui al comma 3, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

 

 

Le procedure per l’emanazione dei decreti legislativi sono disciplinate all’articolo 2 dove si prevede l’adozione degli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 468/1978, con deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza di cui all’articolo 8 del D.lgs. 218/1997 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

Successivamente, gli schemi dei decretivengono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che vengono espressi entro un mese dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Qualora il termine previsto per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al precedente periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l’esercizio della delega (12 mesi dalla data di entrata in vigore della pdl in esame) o per l’adozione di disposizioni correttive e integrative (18 mesi dalla data di entrata in vigore della pdl in esame, come indicato dal comma 2) tali termini sono prorogati di tre mesi.

Entro il mese successivo dall’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate riguardo al rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i definitivi pareri delle Commissioni competenti, espressi entro il mese successivo dalla data di trasmissione.

Al comma 2 si prevede il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l’adozione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla pdl in esame e con le stesse procedure previste al comma 1.

Infine, al comma 3 si stabilisce che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, l’adozione da parte del Governo di norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente pdl con le altre leggi dello Stato e l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.


Articolo 3

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria, l’articolo 3 stabilisce che le norme previste al pdl in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura del Servizio Rapporti con l’Unione Europea)

Il 18 dicembre 2009 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, due proposte di raccomandazione in materia di istruzione e formazione professionale (IFP) presentate dalla Commissione il 9 aprile 2008:

·         proposta di raccomandazione sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali (COM(2008)179), inteso a monitorare il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione.

La raccomandazione invita gli Stati membri ad incoraggiare l'uso del quadro di riferimento proposto per favorire il miglioramento continuo della qualità e lo sviluppo dell'IFP nel quadro di un'ampia cooperazione che, attraverso la creazione di una rete europea, rafforzi e sviluppi i punti di riferimento nazionali per l'assicurazione della qualità.

·         proposta di raccomandazione sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (COM(2008)180).

In particolare, il secondo provvedimento impegna gli Stati membri a utilizzare su base volontaria, entro il 2012,  il sistema ECVET quale strumento idoneo a promuovere la comparabilità e il trasferimento dei risultati dell'apprendimento tra contesti diversi e tra i vari paesi.

Obiettivo del sistema ECVETè il supporto e la promozione della mobilità transnazionale e l'accesso all'apprendimento permanente nell'istruzione e nella formazione professionale. Il sistema ECVET non intende istituire un quadro comune di riferimento destinato a fungere da strumento di traduzione tra i diversi sistemi di qualifiche e i rispettivi livelli, ma delineare un quadro metodologico comune volto ad agevolare il trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento da un sistema di qualifiche a un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro.

La Commissione propone l’istituzione di uno strumento metodologico per descrivere le qualifiche in termini di unità di risultati dell'apprendimento (alle quali viene assegnato un punteggio) che consentono di accumulare ed eventualmente trasferire tali risultati.

Gli Stati membri sono invitati a sviluppare partnership e reti a livello europeo, nazionale, regionale, locale e settoriale in funzione delle necessità, nonché a promuovere e applicare i principî di assicurazione della qualità nell'istruzione e nella formazione professionale in sede di applicazione dell'ECVET. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso alle informazioni sul sistema ECVET e fornire consulenza alle parti in causa e ai singoli individui, oltre ad assicurare che tutte le pertinenti qualifiche e i relativi documenti "Europass" rilasciati dalle competenti autorità contengano chiare informazioni sull'uso del sistema ECVET. Agli Stati membri viene raccomandato di garantire l'istituzione di efficaci meccanismi di coordinamento, di monitoraggio e di riesame, che tengano conto degli strumenti esistenti al fine di assicurare la coerenza delle iniziative tra i paesi e all'interno degli stessi. La proposta prevede, altresì, la predisposizione di riesami a livello nazionale che contribuiranno ad una successiva fase di valutazione che sarà organizzata dalla Commissione.

Il voto del Parlamento europeo recepisce un accordo di compromesso con il Consiglio per l’approvazione in prima lettura delle proposte della Commissione; pertanto, il Consiglio potrebbe approvare definitivamente i provvedimenti entro la fine della legislatura europea.

Apprendimento permanente

Il Consiglio istruzione del 20 novembre 2008 ha approvato una risoluzione con cui invita gli Stati membri a rafforzare il ruolo dell'orientamento permanente nell'ambito delle strategie nazionali di apprendimento permanente, conformemente alla strategia di Lisbona e al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione. Il Consiglio, inoltre, individua i seguenti principî guida che, in funzione del contesto e della legislazione nazionale, dovrebbero accompagnare i passaggi nell'intero arco della vita dei cittadini:

·         favorire l'acquisizione della capacità di orientamento nell'arco della vita;

·         facilitare l'accesso di tutti i cittadini ai servizi di orientamento;

·         rafforzare la garanzia di qualità dei servizi di orientamento;

·         incoraggiare il coordinamento e la cooperazione dei vari soggetti a livello nazionale, regionale e locale.

Il Consiglio, altresì, invita gli Stati membri, conformemente alle loro priorità, a sfruttare le opportunità offerte dal programma di apprendimento permanente (LLP - Lifelong Learning Programme) e dai fondi strutturali europei.

Il Consiglio, tra l’altro, precisa la definizione di "orientamento", inteso come processo continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, nell'arco della vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i loro percorsi personali di vita nelle attività di istruzione e formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui è possibile acquisire e/o sfruttare tali capacità e competenze. L'orientamento comprende attività individuali o collettive di informazione, di consulenza, di bilancio di competenze, di accompagnamento e di insegnamento delle competenze necessarie per assumere decisioni e gestire la carriera.

Il 18 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha approvato una relazione d’iniziativa, estranea cioè ad un procedimento legislativo, sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione.

Il Parlamento europeo, tra l’altro, ritiene necessario:

·         incoraggiare e incentivare i datori di lavoro a prevedere azioni di istruzione e formazione per i loro dipendenti;

·         rivolgere particolare attenzione ai gruppi di individui più svantaggiati sul mercato del lavoro, ai giovani, alle donne, agli anziani nonché a categorie quali i disoccupati di lunga durata e che, in tale contesto, si dovrebbero offrire e sostenere anche programmi di apprendimento permanente particolarmente orientati;

·         creare servizi di orientamento ed informazione sull'apprendimento permanente, destinati a tutti i gruppi di età.

 

Il Consiglio del 21 maggio 2008 ha approvato la terza relazione congiunta con la Commissione, "L'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione", intesa a fornire un quadro dei progressi realizzati nell’attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010”. In materia di apprendimento permanente, la relazione, tra l’altro, sottolinea la necessità di prestare una maggiore attenzione all'orientamento lungo tutto l'arco della vita.


Normativa di riferimento

 


Articoli 4, 35 e 117 della Costituzione

(omissis)

4.  La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

(omissis)

TITOLO III

Rapporti economici

 

35.  La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

(omissis)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 


L. 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato
in materia di bilancio (art. 11-ter, co.2)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

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(omissis)

Art.11-ter
Copertura finanziaria delle leggi.

(omissis)

Comma 2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (59).

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(59)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208.

 

(omissis)

 


L. 21 dicembre 1978, n. 845
Legge-quadro in materia di formazione professionale (art. 25)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1978, n. 362.

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(omissis)

Art. 25
Istituzione di un Fondo di rotazione.

 

Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , un Fondo di rotazione.

 

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

 

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , sono ridotte:

 

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;

2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

 

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo (14).

 

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

 

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

 

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977» (15).

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(14)  Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 giugno 1997, n. 196, integrato dall'art. 117, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(15)  Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148 per le parti disciplinate dal medesimo art. 9. Vedi, anche, l'art. 118, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 2, commi 510, 511 e 512, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 2, comma 36, L. 22 dicembre 2008, n. 203.

(omissis)

 


D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 10)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2)  Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(3)  Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

 

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777;

 

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, L. n. 825 del 1971;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

 

Emana il seguente decreto:

(omissis)

Art. 10
Oneri deducibili

 

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente (27):

 

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (28);

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (29) (30);

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (31);

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti (32) (33);

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis (34);

e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito (35);

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (36);

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (37) (38);

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche (39);

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali (40).

 

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (41) che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito] (42).

 

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse (43).

 

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. [L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati] (44). Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata (45) (46).

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(27)  Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(28)  Lettera così modificata prima dall'art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e poi dal comma 28 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, con la decorrenza indicata nel comma 29 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, l'art. 3, comma 3, della citata L. n. 662 del 1996 ed il comma 3 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(29) Vedi, anche, il comma 63 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(30) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 113 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La stessa Corte con successiva sentenza 5-14 novembre 2008, n. 373 (Gazz. Uff. 19 novembre 2008, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(31)  Lettera aggiunta dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(32)  Lettera così modificata dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 16 dello stesso decreto.

(33)  La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 178 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettere e), i) ed l), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione.

(34)  Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335, sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con i limiti e la decorrenza indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, modificata dall'art. 1, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 del medesimo decreto, sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - come modificato dal comma 314 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 - a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1 della suddetta legge n. 296 del 2006 - e così modificata dal comma 83 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 88 dello stesso articolo 1. Vedi, anche, il comma 313 dell'art. 1 della medesima legge n. 296 del 2006.

(35)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41 (Gazz. Uff. 3 marzo 2000, n. 52) e poi così sostituita dal comma 197 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 31 marzo 2008.

(36)  La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 178 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettere e), i) ed l), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione.

(37)  Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

(38)  La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 178 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettere e), i) ed l), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione.

(39)  Lettera aggiunta dall'art. 19, L. 29 marzo 2001, n. 134.

(40)  Lettera aggiunta dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il comma 8 dello stesso articolo 14.

 

(41)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(42)  Comma prima modificato dagli artt. 1 e 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e poi così sostituito dall'art. 30, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342. L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'applicabilità della disposizione di cui al terzo periodo del presente comma vedi il comma 2 dell'art. 30 della citata legge n. 342 del 2000.

(43)  Così sostituito da ultimo, dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

(44)  Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo.

(45)  Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ed i limiti previsti nei commi 4 e 6 dello stesso articolo e poi così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo.

(46) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-21 marzo 2007, n. 100 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

 

(omissis)

 

 


 

L. 14 febbraio 1987, n. 40
Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1987, n. 45.

(2)  Con D.M. 3 marzo 1987, n. 125 (Gazz. Uff. 30 marzo 1987, n. 74), sono stati fissati «Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla L. 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative». Con D.M. 24 marzo 2003 (Gazz. Uff. 9 aprile 2003, n. 83) è stata disciplinata l'applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio come documentazione probatoria dell'attività formativa svolta dagli enti di formazione professionale ai fini del calcolo del contributo da erogare ai sensi della presente legge.

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1.  1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale (3).

 

2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in più di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 (4).

 

3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato.

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(3)  Comma così modificato dall'art. 20-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4)  Comma così modificato dall'art. 20-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

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2.  1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata, nell'ambito delle disponibilità di cui al successivo articolo 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 15 febbraio di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima (5).

 

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalità per la determinazione dell'entità dei contributi (6).

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(5)  Comma così modificato dall'art. 20-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In deroga al termine di cui al presente comma vedi, per l'anno 2006, l'art. 2, D.M. 18 aprile 2006

(6)  Comma così sostituito dall'art. 20-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 7 maggio 2001 (Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120), modificato dal D.M. 17 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304), sono stati stabiliti i criteri per disciplinare la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo. Vedi, anche, il D.M. 18 aprile 2006

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3. 1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare appositi rendiconti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

 

2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati è effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonché delle risultanze di visite ispettive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre presso le sedi centrali dei predetti enti.

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4.  [1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire 16 miliardi per l'anno 1986 - di cui 6 miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori - e in lire 9,5 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilità della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845] (7).

 

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(7)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

 

 

 

 


D.M. 3 marzo 1987, n. 125
Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla L. 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1987, n. 74.

(2)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota alla L. 14 febbraio 1987, n. 40.

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Articolo 1

 

Possono usufruire degli interventi di cui alla legge in premessa gli enti che siano in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 1, comma secondo, della medesima legge e per i quali l'attività di formazione professionale costituisce più della metà in termini finanziari della complessiva attività dell'ente, così come risultante dai dati di bilancio.

 

Gli enti possono realizzare il coordinamento operativo a livello nazionale oltre che delle proprie sedi periferiche, anche di strutture consorziate o organicamente collegate mediante riferimenti statutari alla stessa organizzazione od associazione promotrice e che abbiano i requisiti di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

Le spese relative al coordinamento operativo includono quelle necessarie alla promozione dell'innovazione dei processi formativi, nei metodi e nei contenuti.

 

Articolo 2

 

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo, gli enti di cui all'art. 1 saranno classificati in tre livelli in ragione della estensione della loro presenza sul territorio nazionale, del volume e della qualità dell'attività formativa svolta.

 

Rientrano nel primo livello gli enti che:

 

a) siano presenti con attività formativa a finanziamento pubblico in almeno 10 regioni e che in ciascuna di esse svolgano un minimo di 150.000 ore/allievo annue in almeno tre tipi di qualifica diversi oppure 25.000 in attività innovative, in almeno due tipi di qualifica diversi;

b) che realizzino in almeno cinque regioni un'attività formativa a finanziamento pubblico di almeno 400.000 ore/corso/allievo annue oppure 50.000 in attività innovative;

c) che non svolgano in due sole regioni più della metà delle proprie attività formative, in ore/corso/allievo;

d) che abbiano carattere intersettoriale, svolgendo un minimo di 500.000 ore/corso/allievo annue oppure 200.000 in attività innovative, in due settori diversi.

 

Rientrano nel secondo livello gli enti che:

 

a) siano presenti con attività formative a finanziamento pubblico in almeno quattro regioni e che in ciascuna di esse svolgano il minino di ore suindicato al punto a);

b) che non svolgano in una sola regione più della metà delle proprie attività formative, in ore/corso/allievo.

 

Rientrano nel terzo livello gli altri enti ammissibili ai benefici della legge.

 

Ai predetti tre livelli vengono assegnate quote percentuali delle disponibilità annuali, in proporzione diretta al volume complessivo delle ore/corso/allievo realizzate dagli enti in ciascuno dei tre livelli (3).

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(3) Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 16 febbraio 2007.

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Articolo 3

 

L'entità del contributo concesso, all'interno dei tre livelli, sarà determinata sulla base dei seguenti elementi:

 

numero delle regioni nelle quali viene raggiunto il minimo di attività indicato nell'art. 2;

 

totale delle ore/corso/allievo svolte;

 

totale delle ore/corso/allievo svolte nelle attività innovative;

 

numero dei dipendenti dalla sede centrale, in un massimo di due per regione.

 

Per ciascuno dei predetti elementi sarà calcolata l'incidenza percentuale sull'universo formato dai valori di tutti gli enti di un determinato livello, assegnando peso 30% ai primi tre elementi suindicati e 10% al quarto, ai fini della determinazione della quota percentuale complessiva dell'ente (4).

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(4) Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 16 febbraio 2007.

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Articolo 4

 

Per attività innovative ai sensi del presente decreto si intendono quelle che prevedono l'attività di formazione collegata all'uso delle nuove tecnologie e che sono rivolte al conseguimento delle professionalità richieste per la riqualificazione o l'inserimento per i tre livelli più elevati previsti dai CCNL e per i quadri direttivi, nonché al conseguimento delle professionalità richieste per la imprenditorialità.

 

Articolo 5

 

Gli enti che intendono avvalersi dei benefici della legge in premessa devono presentare le richieste di cui all'art. 2, comma primo, della legge, corredate dalla scheda informativa allegata al presente decreto, compilata sotto la responsabilità dell'ente, indirizzandole al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale O.A.P.L. - Divisione III.

 

Nel caso che la revoca di contributi concessi, conseguente ad irregolarità accertate, superi un decimo del contributo concesso, il Ministero del lavoro non potrà erogare contributi di cui alla citata legge, all'ente interessato se non dopo aver preventivamente accertato i dati indicati nelle successive richieste.

 

Articolo 6

 

Il Ministro del lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, riferisce sull'attuazione della legge alla commissione centrale dell'impiego, anche al fine di aggiornare i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

 


L. 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 2, co. 26)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

(2)  L'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188) ha differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative previste dalla presente legge al 30 aprile 1997. Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

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(omissis)

Art. 2
Armonizzazione.

(omissis)

Comma 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività (57).

(omissis)

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(57)  Vedi l'art. 1, commi 212 e 213, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Per la misura del contributo alla gestione separata, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 45, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, inoltre, l'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144. Per l'incremento dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui al presente comma, vedi il comma 6 dell'art. 44, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243, i commi 770, 772 e 788 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 10 e 79 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247.

 

 


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

 

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

 

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

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(omissis)

 

Capo III - Conferenza unificata

 

Art 8.
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

 

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).

 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).

 

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).

 

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).

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(13)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(15)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(16)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

 (omissis)

 

 


 

L. 17 maggio 1999, n. 144
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 68)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

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(omissis)

 

Art. 68
Obbligo di frequenza di attività formative.

1. [Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

 

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato] (106).

 

2. [L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro] (107).

 

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

 

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

 

a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002 (108);

b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 , per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 , si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

 

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'àmbito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 . Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997 . Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano (109).

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(106)  Comma abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

(107)  Comma abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

(108)  Lettera così modificata dall'art. 78, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 36 dell'art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203.

(109)  Per la destinazione delle risorse finanziarie, vedi il D.M. 5 agosto 1999 e il D.M. 13 novembre 2000. In attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vedi il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257. Con D.Dirett. 15 maggio 2003 (Gazz. Uff. 12 agosto 2003, n. 186) è stata disposta la ripartizione delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Vedi, anche, gli artt. 1 e 6, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76. Con D.Dirett. 30 maggio 2007 (Gazz. Uff. 26 giugno 2007, n. 146) è stata disposta la ripartizione delle risorse aggiuntive per le attività in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a favore delle regioni Campania, Puglia e Sicilia.

 

(omissis)

 


D.P.C.M. 19 marzo 2003
Nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2003, n. 139.

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IL PRESIDENTE

 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della azione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni;

 

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999 che include l'istituto tra gli enti di ricerca, prevedendo inoltre che l'approvazione del relativo statuto avvenga su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Su proposta del Ministro per lavoro e delle politiche sociali;

 

Decreta:

 

1. Ambito di applicazione.

 

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto, il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

 

 

Articolo 1

Finalità e natura.

1. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale.

 

2. L'ISFOL, ente nazionale di ricerca, è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, così come stabilito nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; ha sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed opera a supporto delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome nelle materie di cui al comma 1.

 

Articolo 2

Finalità e compiti.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'ISFOL:

 

a) svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;

b) fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome ed alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) può svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche e private, e incarichi che gli vengano attribuiti dal Parlamento;

d) collabora con le regioni e le province autonome nell'àmbito dei compiti e delle funzioni che esse svolgono relativamente alle tematiche dell'art. 1, comma 1, anche attraverso la realizzazione di attività, programmi e progetti da esse affidati;

e) promuove, svolge e realizza le attività previste nel Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

f) può fornire servizi a pubbliche amministrazioni e ad organismi terzi in regime di diritto privato;

g) realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;

h) cura la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento dei risultati delle proprie attività, comprese quelle realizzate con le collaborazioni di cui al comma 3;

i) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

l) svolge attività di ricerca statistica, in quanto facente parte, ai sensi del decreto del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali del 31 marzo 1990, del Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in conformità alla legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

m) può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

 

2. Per le finalità e compiti di cui ai commi precedenti, l'ISFOL, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche con partecipazione maggioritaria.

 

3. L'Istituto può istituire sedi operative sul territorio nazionale per fornire, per il tempo necessario, un supporto alle regioni, province autonome ed enti locali. A questo scopo può istituire una sede decentrata in una località delle regioni dell'obiettivo 1 del fondo sociale e una nelle regioni dell'obiettivo 3. L'istituto può altresì istituire un proprio ufficio presso l'Unione europea per favorire l'integrazione delle proprie attività con quelle svolte a livello comunitario.

 

Articolo 3

Organizzazione e funzionamento.

1. L'ISFOL provvede a disciplinare con propri regolamenti:

 

a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture;

b) l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga, ove necessario, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) la dotazione organica e, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale.

 

2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e politiche sociali che può formulare rilievi motivati entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione. I regolamenti di cui al comma 1, lettera c) sono approvati dal Ministero del lavoro e politiche sociali con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Trascorsi i termini suindicati i regolamenti diventano esecutivi.

 

Articolo 4

Gli organi dell'Istituto.

1. Sono organi dell'ISFOL:

 

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Articolo 5

Presidente.

1. Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

 

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni:

 

a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e ne assicura il coordinamento tecnico-scientifico anche firmando atti e documenti di rilevanza strategica;

b) sovrintende ai rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei rapporti dell'Istituto con gli organismi comunitari ed internazionali;

c) garantisce e verifica l'attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione, avvalendosi delle risultanze del controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed emanando direttive conseguenti al direttore generale.

 

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato di consultazione. Provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di distinzione tra indirizzo ed attività di gestione.

 

4. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio di amministrazione.

 

5. Su specifici àmbiti di attività dell'Istituto coerenti con i compiti di cui all'art. 2, il presidente può, qualora necessario, costituire comitati di indirizzo aventi funzioni consultive e di proposta. Nella costituzione di detti comitati rileva il principio della rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale.

 

Articolo 6

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e programmazione, è convocato dal presidente di norma una volta al mese. Il Consiglio di amministrazione delibera:

 

a) il piano triennale di attività e i relativi aggiornamenti, i bilanci di previsione e le relative note di variazione, i conti consuntivi e le relazioni sulle attività di cui all'art. 12;

b) le proposte di modifiche statutarie e i regolamenti previsti all'art. 3 a maggioranza semplice.

 

2. Il consiglio, su proposta del presidente:

 

a) nomina il direttore generale e i responsabili di macro area di cui all'art. 10;

b) definisce, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le linee fondamentali di organizzazione; determina le competenze della direzione generale e delle macro aree.

 

3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed è composto dal presidente e da otto membri di comprovata esperienza scientifica e professionale, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui quattro su indicazione dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tre della Conferenza dei presidenti delle regioni e uno del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il voto del presidente nel caso di parità vale doppio.

 

Articolo 7

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri del collegio sono nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

 

2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È composto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e da un supplente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Articolo 8

Ufficio di diretta collaborazione.

1. Il presidente si avvale, per motivate esigenze connesse all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, di un ufficio di diretta collaborazione. Tale ufficio è costituito da non più di dieci unità, di cui non più di cinque esperti e personale di elevata qualificazione professionale e culturale anche estranei alla pubblica amministrazione.

 

2. L'ufficio di diretta collaborazione risponde nella sua attività al presidente, costituisce un unico centro di costo ed è soggetto, nel suo funzionamento, alle norme previste dai regolamenti interni.

 

Articolo 9

Ordinamento dell'Istituto.

1. L'ordinamento dell'ISFOL prevede la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, ed è così strutturato:

 

a) macro-aree necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1. Articolate nei seguenti àmbiti di competenza:

sistemi formativi;

mercato del lavoro e delle politiche sociali.

Le macro-aree si articolano in strutture finalizzate allo svolgimento di compiti specifici;

 

b) uffici dirigenziali per la gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche dell'ente in numero non superiore a cinque.

 

Tale ordinamento dovrà essere a sua volta ulteriormente definito nel previsto regolamento di organizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

 

2. Sono affidati ad apposite strutture operative interne i controlli previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. La struttura preposta al controllo interno, cui compete l'attività di valutazione e controllo strategico, opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al presidente.

 

3. È istituito, secondo criteri e modalità stabiliti dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, un apposito Comitato incaricato della valutazione dei risultati dell'attività scientifica complessiva dell'ente con procedure trasparenti ed esiti pubblici. La composizione e le specifiche attività del Comitato saranno definite nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

 

4. In coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di sussidiarietà e di dialogo sociale, è istituito un Comitato che, in rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale, svolge funzioni consultive sulle attività dell'Istituto in tema di politiche del lavoro, della formazione e di inclusione sociale. La composizione e le principali specifiche attività dovranno essere riprese nel regolamento di organizzazione.

 

5. La gestione finanziaria dell'Istituto è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

6. È istituito, entro novanta giorni dall'approvazione del presente statuto, un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

Articolo 10

Organi di gestione.

1. Il direttore generale e i responsabili delle macro-aree di cui all'art. 10 costituiscono uffici dirigenziali e sono destinatari delle direttive emanate dal presidente e dal consiglio di amministrazione.

 

2. Il direttore generale è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e giuridica dell'Istituto e dell'attuazione degli atti di indirizzo, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal presidente e dal consiglio di amministrazione; partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Il direttore generale adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, svolge le attività di organizzazione del personale, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio. Coordina e controlla l'attività degli uffici dirigenziali di cui all'art. 9, comma 1, lettera b). È scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale, anche tra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in tal caso il rapporto di lavoro è regolato con contratto a termine di diritto privato. Se dipendente pubblico è collocato fuori ruolo senza assegni. Dura in carica tre anni, rinnovabili una sola volta.

 

3. I responsabili delle macro-aree di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) sono preposti al coordinamento di attività tra loro omogenee.

 

4. Il presidente organizza riunioni periodiche con il direttore generale e i responsabili di macro-aree per garantire la collegialità e l'integrazione tra ruoli, funzioni e attività.

 

5. Il compenso del presidente e la retribuzione del direttore generale, nonché gli emolumenti e i gettoni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

6. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché di membro della giunta regionale, di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono inoltre essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'Istituto.

 

Articolo 11

Bilanci, relazioni e controlli.

1. L'Istituto adotta un piano triennale aggiornabile annualmente per programmare le proprie attività e per definire il fabbisogno di personale. Il piano è deliberato dal consiglio d'amministrazione e approvato, entro quarantacinque giorni, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

2. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce e il conto consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio e il conto consuntivo, redatti a norma dei regolamenti di cui all'art. 3, sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

 

Articolo 12

Risorse finanziarie.

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

 

a) da un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività di istituto, di cui al piano triennale di cui all'art. 11, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici o privati;

d) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attività.

 

Articolo 13

Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili e immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'Istituto.

 

2. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti aventi analoghe finalità.

 

Articolo 14

Norme transitorie e finali.

1. Il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

 

2. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze relative ai piani di attività il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dichiara decaduti gli organi e nomina un commissario straordinario con i poteri previsti per il presidente e il consiglio di amministrazione per la durata massima di dodici mesi, a pena di scioglimento dell'Istituto.

 

3. Lo statuto dell'ISFOL, approvato, integrato e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e legge n. 845 del 1978, è abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente statuto.

 

4. Eventuali successive modifiche allo statuto sono apportate con la stessa modalità procedurale seguita per l'adozione del presente statuto.

 


D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (art. 2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;

 

Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Sentito il Ministro per le pari opportunità;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

 

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

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(omissis)

2. Definizioni.

 

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

 

a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;

b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);

f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli àmbiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate (4);

j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;

m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative (5).

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(4)  Con D.M. 10 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 3 novembre 2005, n. 256) è stato approvato il modello di libretto formativo del cittadino.

(5)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, degli artt. da 47 a 59 nonché da 70 a 74; dichiara, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005, n. 103.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;

 

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;

 

Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

 

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

 

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

 

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

 

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);

 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

 

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni;

 

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;

 

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;

 

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

 

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

 

2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

 

3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

 

4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

 

5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

 

6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.

 

7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 6.

 

2. Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.

 

2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

 

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

 

4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.

 

5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

 

3. Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.

 

2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

 

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

 

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

 

a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;

c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

 

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

4. Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.

 

2. Nell'àmbito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

 

5. Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni.

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

 

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

 

a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

 

6. Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

 

2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.

 

3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.

 

4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.

 

5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal D.M. 25 maggio 2001, [n. 166] del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.

 

7. Monitoraggio.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

 

8. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

9. Norma di copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


D.L. 29 novembre 2008, n. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (art. 19)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché per garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;

 

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;

 

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresì di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;

 

Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese e con la necessità di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;

 

Rilevata, altresì, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

 

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 19
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

 

1.  Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

 

a)  l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; (96)

b)  l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; (96)

c)  in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. (86)

 

1-bis.  Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. (87)

 

1-ter.  In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8. (97)

 

2.  In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: (88)

 

a)  operino in regime di monocommittenza;

b)  abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

c)  con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

[d)  svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi; (89)]

e)  non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

2-bis.  Per l’anno 2009 ai fini dell’attuazione dell’istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l’ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall’articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. (95)

 

3.  Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo. (90)

 

4.  L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. (90)

 

5.  Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

5-bis.  Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi. (91)

 

6.  Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

 

a)  mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b)  mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009; (92)

c)  mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

 

7.  Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. (93)

 

7-bis.  Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall’INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato. (99)

 

8.  Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1. (90)

 

9.  Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. (100)

 

9-bis.  In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province. (91) (102)

 

10.  Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. (93)

 

10-bis.  Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortamenti sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (91)

 

11.  In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (103) .

 

12.  Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime. (93)

 

13.  Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

 

14.  All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell’attuazione del presente comma, è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,». (98)

 

15.  Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

 

16.  Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione. (90)

 

17.  All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

 

18.  Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. (93)

 

18-bis.  In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione “G. B. Bietti” per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (94)

 

18-ter.  Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  all'articolo 37:

1)  al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»;

2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato»;

b)  all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata. (94)

 

18-quater.  Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto (101). (94)

(omissis)

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(86) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che, inoltre, ha disposto che il capoverso successivo alla lettera c), precedentemente parte del presente comma, costituisca ora il comma 1-bis del presente articolo ed ha modificato tale capoverso.

(87) Comma inserito per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 al comma 1 del presente articolo. La predetta legge, infatti, ha disposto che il capoverso successivo alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, precedentemente parte del predetto comma, costituisca ora il presente comma 1-bis ed ha, inoltre, modificato tale capoverso. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 7-ter, comma 9, lett. b), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(88) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(89) Lettera soppressa dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(90) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(91) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(92) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(93) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(94) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(95) Comma inserito dall'art. 7-ter, comma 8, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(96) Lettera così modificata dall'art. 7-ter, comma 9, lett. a), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(97) Comma inserito dall'art. 7-ter, comma 9, lett. c), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(98) Comma così modificato dall'art. 7-ter, comma 9, lett. d), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(99) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così modificato dall'art. 7-ter, comma 10, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(100) Comma così modificato dall'art. 7-ter, comma 5, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(101) Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 41–bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

(102) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 febbraio 2009, n. 45080.

(103) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2009, n. 45081.

 

 



[1]    Tali principi sono descritti all’articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”. A titolo esemplificativo si ricordano la forma scritta del contratto, contenente l’indicazione della prestazione lavorativa, il piano formativo individuale, nonché la qualifica da acquisire al termine del rapporto di lavoro, il divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo, la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile ed, infine, il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

[2]    L. 28 marzo 2003 n. 53, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.

[3]    L. 17 maggio 1999, n. 144,  “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”. Sul sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), si veda infra il paragrafo 3.3. Istruzione post secondaria e formazione superiore.

[4]    Tale disciplina ha subitosignificative modifiche, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi di finanziamento e gli aspetti procedurali, con le leggi finanziarie per gli anni 2003 (legge 289/2002) e 2005 (legge 311/2004).

[5]    Viene fatta salva la possibilità che gli stessi accordi prevedano la costituzione di fondi anche per settori diversi

[6]    Di cui all’articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978.

[7]     Le suddette norme di finanziamento hanno trovato applicazione a decorrere dal 2004, mentre per il precedente triennio 2001-2003 era prevista una disciplina transitoria, che contemplava una progressiva attribuzione ai fondi delle risorse stanziate ai sensi dei commi 10 e 12 dell'articolo 118 della legge 388/2000, e successive modificazioni.

[8]     Le procedure di adesione ai Fondi sono state indicate con la Circolare INPS n. 71 del 2 aprile 2003.

[9]     E’ stato quindi, soppresso il limite massimo - pari a circa 103,291 milioni di euro - fissato dalla precedente disciplina sulla quota dei due terzi dell'addizionale.

[10]   D.L. 29 novembre 2008, n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 2, L. 28 gennaio 2009, n. 2. In tal senso, l’articolo 19, comma 7-bis, del D.L. 185/2008, recentemente modificato dall’articolo 7-ter, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33.

[11]   Tale definizione è contenuta nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

 

[12]   L. 10 marzo-2000 n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”. Possono definirsi paritarie le scuole che facciano domanda di riconoscimento e che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione, siano coerenti con la domanda formativa delle famiglie e siano caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia indicati dalla stessa legge. Fra gli altri: un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; iscrizione consentita a quanti, in possesso del titolo di studio necessario, ne facciano richiesta, compresi gli alunni con handicap; personale docente fornito del titolo di abilitazione.

[13]   Occorre segnalare che la legge finanziaria per il 2007 ha previsto l’attivazione in via sperimentale di “classi primavera” per i bambini dai due ai tre anni di età. La circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 4/2009 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2009/2010 ripristina - subordinatamente alla disponibilità di posti e strutture - la possibilità di ammissione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiano tre anni entro il 30 aprile 2010, anziché entro il 31 dicembre 2009 (i cosidetti “anticipi”, previsti dalla “legge Moratti” e poi abrogati dalla l.finanziaria 2007), e prevede la promozione di accordi con gli enti locali per il proseguimento delle “sezioni primavera”.

[14]   L’articolo 13 del D. L. 31 gennaio 2007, n. 7, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 2 aprile 2007, n. 40, ha modificato il D.Lgs. 226/2005, recante disciplina del secondo ciclo dell’istruzione ripristinando l’istruzione tecnico professionale, originariamente confluita nel sistema dei licei.

[15]   Occorre segnalare peraltro che, a partire dall’a.s. 2003-2004, varie regioni hanno attivato percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sulla base di un accordo quadro sottoscritto in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nel giugno 2003.

[16]   Da ultimo ha così disposto l’articolo 37, comma 1, del DL 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla L 27 febbraio 2009, n. 14 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.

[17]   L’esame di Stato è stato di recente ridisciplinato dalla L. 11 gennaio 2007, n. 1, “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, che ha introdotto criteri più rigorosi per l’ammissione alle prove, con particolare riferimento ai candidati esterni, ha individuato nuove modalità di valutazione (tese a valorizzare il profitto del candidato nell’intero percorso scolastico) ed ha ridefinito la composizione delle commissioni d’esame includendovi membri esterni.

[18]D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”.

[19]   Tale diritto-dovere è indicato al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53 . L’art. 1 del D. Lgs. stabilisce che l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere. In tale prospettiva (articolo 2) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituito dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,ovvero attraverso l'apprendistato.

[20]   D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[21]   La disciplina relativa all’espletamento dell’obbligo è stata poi specificata dal regolamento adottato con decreto 22 agosto 2007, n. 139, del Ministero della pubblica istruzione, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

[22]   D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77,  “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53”.

[23]   Legge 21 dicembre 1999, n. 508, “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”.

[24]   L’ articolo 69 della legge 144/1999 prevede per l’accesso all’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di norma il diploma di istruzione secondaria superiore; il regolamento (DM. 31 ottobre 2000 n. 436) consente l’accesso anche a coloro che non siano diplomati, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico (articolo 3).

[25]   I percorsi hanno una durata variabile dai 2 ai 4 semestri e afferiscono a settori quali l’agricoltura, l’artigianato, l’edilizia, il commercio, il turismo, i servizi assicurativi e finanziari, l’ICT (Information and Communications Technology).

[26]   L. 14 febbraio 1987, n. 40, “Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”.

[27]   D.M. 3 marzo 1987, n. 125, “Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla L. 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”.

[28]   In tal senso si veda il D.M. 7 maggio 2001 “Concessione del contributo annuale straordinario del Fondo di rotazione, per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, agli enti di cui alla L. 14 febbraio 1987, n. 40”, modificato dal D.M. 17 dicembre 2002, di “Modificazione dell'art. 3, comma 2, lettere f) e g), del D.M. 7 maggio 2001, recante la concessione dei contributi straordinari, L. n. 40 del 1987. Si veda anche il D.M. 18 aprile 2006, recante “Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti ex legge n. 40/1987, erogato ai sensi dell'articolo 20-bis della L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[29]   L. 12 agosto 1977, n. 675, “Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore”.

[30]   D.M. 3 marzo 1987, n. 125, “Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla L. 14 febbraio 1987, n 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”.

[31]   In particolare, si ricorda che l’articolo 68 della legge 144/1999 istituiva a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età prevedendone l’assolvimento in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione condotti nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale e nell'esercizio dell'apprendistato. Come già visto, la disposizione è stata poi abrogata dall’articolo 31 del D.lgs.226/2005, recante “disciplina del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53, c.d. Riforma Moratti.

[32]  D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53”.

 

[33]   D.Lgs. 29-12-2007, n. 262, Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione.

[34]   Le iniziative comprendono confronti e competizioni a livello territoriale e portano al conseguimento di una certificazione di eccellenza (il relativo sistema sarà standardizzato e valido a livello internazionale) che comporta l’acquisizione di un credito formativo e di incentivi di vario tipo, quali benefit e accreditamenti per l’accesso a biblioteche e musei, ammissione a tirocini formativi, viaggi di istruzione e benefici di tipo economico.

[35]Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

[36]   Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

[37]   A tal riguardo, la Circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 43 del 15 aprile 2009.

[38]   D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425”.

[39]   L. 10 dicembre 1997 n. 425, “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”.

[40]   D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286, recante “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

[41] Legge 11 gennaio 2007, n. 1, “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”.

[42]   Articolo 1, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”, convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 25 ottobre 2007, n. 176; nonché articolo 1, L. 1/ 2007. Si ricorda inoltre che la legge finanziaria 2007 (L.296/2006 articolo 1, commi 612-614) ha riordinato gli organi di gestione dell’istituto ed ha esteso l’attività di quest’ultimo alla formulazione di proposte e procedure per la valutazione dei dirigenti scolastici.

[43]   L. 21 dicembre 1978, n. 845, “Legge-quadro in materia di formazione professionali”.

[44]   D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.

[45]   Si segnala che nel parere favorevole con condizioni espresso il 27 novembre 2008, la Commissione Cultura ha incluso tra queste ultime il rispetto dei principi fissati dalla strategia di Lisbona in ordine all'educazione continua e permanente (e cioè la segnalazione dell’importanza del Life Long Learning).

[46]   D.P.C.M. 19 marzo 2003, “Nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)”.

[47]   L. 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

[48]   Di cui all’articolo 5 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

[49]   Di cui all’articolo 6 della legge 53/2000.

[50]   D.L. 29 novembre 2008, n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 28 gennaio, n. 2.

[51]    Sito Internet: www.sspa.it.

[52]   Tale fondo è stato istituito a seguito dell'accordo interconfederale tra Confcommercio, Abi, Ania, Confetra e ManagerItalia, Dircredito, Sinfub, Fidia

[53]   I settori vanno dal commercio-turismo-servizi, alla logistica-spedizioni-trasporto fino al creditizio-finanziario e assicurativo.

[54]   L. 3 giugno 1975, n. 160, “Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale”. Nella norma si cita il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 54/1960, n. 54, stabilito nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione e aumentato dello 0,30 per cento dall’articolo 25 della legge 845/1978.

[55]   Rientrano, ad esempio, in tale categoria le seguenti figure:

- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti;

- membri di commissione e collegi;

- soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;

- amministratori di condominio;

[56]   “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.