Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo - AA.C. 762, 1550 e 2112 - Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 762/XVI   AC N. 1550/XVI
AC N. 2112/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 159
Data: 05/05/2009
Descrittori:
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Tutela professionale dei lavoratori
del settore dello spettacolo

AA.CC. 762, 1550 e 2112

Schede di lettura e
normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 159

 

 

 

5 maggio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

 

 

 

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File: LA0159 .doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo vigente relativo al sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo  3

§      Soggetti assicurati3

§      Sistema contributivo  7

§      Età pensionabile  8

Il contenuto delle proposte di legge 1550 (Ceccacci Rubino ed altro), 762 (Bellanova ed altri) e 2112 (Borghesi ed altri)10

§      R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (art. 205)37

§      D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza  per i lavoratori dello spettacolo (art. 3)38

§      D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (artt. 1-4; 13, 29, 52-54, 87, 88, 242)40

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (a disposizione presso il Servizio Studi – Dip. Lavoro)52

§      D.L. 21 marzo 1988, n. 86 Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 7)53

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)56

§      D.L. 29 marzo 1991, n. 108 Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (art. 1)58

§      D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS (art. 4)60

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 Imposta sugli spettacoli (artt. 1-4)63

§      D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 1 e 2)66

§      D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (artt. 4 e 5)68

§      D.M. 15 marzo 2005 Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo  71

§      D.M. 15 marzo 2005 Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS   74

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo vigente relativo al sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo

I lavoratori dello spettacolo, siano essi subordinati o autonomi, sono iscritti obbligatoriamente, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 1420/1971, all'ENPALS ai fini della tutela contro l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

I lavoratori subordinati sono inoltre:

-          obbligatoriamente iscritti all'INPS ai fini delle altre forme di previdenza obbligatoria comuni alla generalità dei lavoratori subordinati;

-          iscritti all'INAIL in presenza delle condizioni di legge che rendono obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per gli artisti che svolgono la loro opera presso aziende alle quali non sono legati da un rapporto di lavoro subordinato, le aziende sono tenute ad effettuare presso l'INPS le sole contribuzioni per le indennità economiche di malattia e maternità.

Si ricorda che l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), istituito con il contratto collettivo corporativo del 28 agosto 1934, con la denominazione "Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo", è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’Ente è un fondo sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS, suscettibile di armonizzazione con l’AGO quanto a requisiti d'accesso, prestazioni pensionistiche e contribuzione, salve le normative speciali derivanti da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nel settore dello spettacolo.

In base a quanto disposto dall’articolo 43, comma 1, lettera c), della L. 289/2002, con il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, l’ENPALS ha adeguato la propria struttura istituzionale ed operativa al modello organizzativo degli altri Enti previdenziali.

Soggetti assicurati

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708[1], sono obbligatoriamente assicurati presso l'ENPALS, anche se prestano lavoro in forma autonoma, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sostitutiva di quella generale gestita dall'INPS.

Successivamente, la L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), all'articolo 43, comma 2, ha stabilito che con decreto interministeriale, da emanarsi con la procedura prevista dalla stessa norma, possano essere modificate le categorie dei soggetti obbligati; la stessa disposizione ha, inoltre, previsto la possibilità di integrare e ridefinire, sempre con decreto interministeriale, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori iscritti all'Ente. Pertanto, l'elencazione in precedenza richiamata è suscettibile di modificazioni.

Sulla base di ciò, sono stati emanati due decreti del Ministro del lavoro, entrambi aventi data 15 marzo 2005[2].

Nell'ambito delle categorie soggette all'obbligo assicurativo presso l'ENPALS, rientranti nel primo gruppo (numeri 1-14 dell’articolo 3 del citato D.Lgs.C.P.S. 708, il Ministero del lavoro (attualmente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), con la circolare n. 33 del 1962, ha elencato alcune figure che prestano normalmente attività in forma autonoma che sono tenute, a differenza di quanto avviene per i lavoratori che prestano attività subordinata, alla contribuzione presso l'INPS limitatamente alle forme assicurative in precedenza richiamate[3].

Inoltre, la L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), all’articolo 3, commi 98-100, ha esteso l'obbligo di iscrizione ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, che debbano provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi.

 

Per quanto attiene ai decreti ministeriali, il primo dei DM 5 marzo 2005 reca l’adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'E.N.P.A.L.S., mentre l’altro dispone l’integrazione e la ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'E.N.P.A.L.S. stesso[4]. In particolare, quest’ultimo ha distinto 3 diverse categorie:

A)           lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;

B)           lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub-A);

C)          lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 

Ad ogni lavoratore iscritto, ai sensi dell’articolo 11 del richiamato D.Lgs.C.P.S. 708/1947, l'ENPALS rilascia un libretto personale sul quale il datore di lavoro è tenuto a registrare i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. Tali registrazioni devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l'iscritto cessa la sua occupazione o ne faccia richiesta.

Sistema contributivo

Intervenendo nel processo di armonizzazione dell'ENPALS al regime generale, la citata L. 289/2002, all'articolo 43, comma 1, ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2003:

§         l'equiparazione dell'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182[5], con quella in vigore per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;

Il citato D.Lgs. 182 del 1997 ha disposto, tra gli altri, che a decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO).

 

§         l'esclusione dell'ENPALS dall'obbligo di versare il contributo di solidarietà stabilito dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), a carico delle forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative (con esclusione dello Stato), pari, in prima applicazione, al 2% dell'ammontare delle retribuzioni imponibili ai fini pensionistici.

Tale articolo ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1986, l’obbligo di versamento, per le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, al regime stesso, di un contributo di solidarietà commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

La misura del contributo di solidarietà è determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con D.P.C.M., sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo è pari, come accennato in precedenza, al 2%.

 

Si ricorda, al riguardo, che la retribuzione imponibile è determinata con le modalità in vigore per la generalità dei dipendenti, ma in osservanza di specifici massimali, variabili in base all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995.

Le aliquote contributive (anno 2008) per i lavoratori dello spettacolo iscritti dopo il 31 dicembre 1995 sono indicate nella seguente tabella (Circolare ENPALS n. 3 del 6 febbraio 2008).

 

Contribuzione

Retribuzione imponibile

Quota lavoratore

Complessiva

IVS

Fino a € 88.669,00

9,19%

33,00%

Aliquota agg. IVS

Quota eccedente € 40.765,00 e fino a € 88.669,00

1%

1%

Contributo solidarietà

Quota eccedente € 88.669,00

2,50%

5%

 

N.B.: Per i tersicorei e i ballerini l’aliquota IVS è pari al 35,70% (di cui il 9,89% a carico del lavoratore), in considerazione dell’anticipazione dei limiti di età pensionabile rispetto alla generalità dei lavoratori dello spettacolo.

 

Dal 1° gennaio 2001, il diritto alla pensione di vecchiaia (articoli 2-6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione.

Il requisito contributivo si considera adempiuto con le modalità di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 182/1997, con la ripartizione per aggregazioni professioni di cui al più volte richiamato articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947.

Età pensionabile

L'età per il pensionamento di vecchiaia è differenziata in relazione al momento dell'iscrizione all'ENPALS, in particolare:

 

§         per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti e cantanti di musica leggera continuano a trovare applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 182/1997 (uomini 60 anni - donne 55 anni), ciò anche per effetto del comma 150 dell'articolo 1 della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005).

Il richiamato comma 150 dell’articolo 1 ha abrogato l'articolo 1, comma 54, della L. 23 agosto 2004, n. 243, che aveva innalzato i requisiti di età anagrafica richiesti ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, subordinando tale diritto al compimento dell’età di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne (indicata nella tabella A allegata al D.Lgs. 503 del 1992, come sostituita dall'art. 11 e dalla Tabella A allegata alla L. 724/1994).

Conseguentemente, ai lavoratori dello spettacolo torna ad applicarsi la disciplina speciale previgente, secondo la quale il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al ricorrere di determinati requisiti contributivi, di età anagrafica e di appartenenza a gruppi professionali.

In proposito, l’articolo 4 del D.Lgs. 182/1997, emanato in attuazione della delega conferita dalla L. 335/1995 in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo, ha stabilito per gli artisti già iscritti all’ENPALS alla data del 31 dicembre 1995 i seguenti limiti di età ai fini del conseguimento al diritto alla pensione di vecchiaia:

à      per lavoratori appartenenti alle categorie degli attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; degli attori generici cinematografici, attori doppiaggio cinematografico; dei direttori d'orchestra e sostituti, nonché dei figuranti e indossatori, l’età anagrafica è stata progressivamente elevata fino a raggiungere i limiti, dal 1° gennaio 2001 di 63 anni per gli uomini e 58 per le donne[6];

à      per i lavoratori appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti e cantanti di musica leggera continuano ad applicarsi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 182 del 1997: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;

à      per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'età pensionabile è stata gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi, fino a raggiungere – con decorrenza 1° gennaio 2007 - l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.

 

§       Per i lavoratori iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 l’articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 182 del 1997 rinvia ai criteri generali fissati dall’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della L. 335/1995.

Una deroga è prevista per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta: in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della L. 335/1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica ai fini del conseguimento dell'età pensionabile - prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata L. 335 - un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni (articolo 4, comma 13, D.Lgs. 182/97).

 


 

Il contenuto delle proposte di legge 1550 (Ceccacci Rubino ed altro), 762 (Bellanova ed altri) e 2112 (Borghesi ed altri)

Le pdl in esame hanno lo scopo di estendere alcune forme di tutela previdenziale ai lavoratori dello spettacolo che ne sono attualmente sprovvisti.

Tale necessità, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa alla pdl 1550, deriva dalla constatazione che le diverse professionalità attualmente impegnate nel settore dello spettacolo “lavorano senza adeguate tutele contrattuali e previdenziali, in quanto a tutt’oggi in Italia la normativa è inadeguata. Infatti, le disposizioni relative alle tutele dei lavoratori dello spettacolo, che vanno dal collocamento alla previdenza, risalgono ad oltre mezzo secolo fa, comportando un aumento dell’incertezza normativa, non più adeguata al mutato contesto lavorativo, e un sempre più diffuso impoverimento delle figure artistiche del nostro Paese”.

Infatti, secondo la relazione alla pdl 1550, i dati ENPALS rilevano che “a fronte di un bisogno di 120 giornate lavorative, per costituire un’annualità contributiva, la media conseguita dai nostri artisti è di sole 90 giornate. Ciò significa che mediamente un lavoratore dello spettacolo non raggiunge l’obiettivo minimo necessario alla maturazione del diritto alla tutela previdenziale”.

Ciò ha comportato, sempre secondo la stessa relazione, l’esigenza di rivedere il sistema del welfare per i lavoratori interessati, estendendo ai lavoratori dello spettacolo “quelle tutele di cui ora sono sprovvisti quali, appunto, l'indennità di disoccupazione, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la contribuzione volontaria per la pensione e la detraibilità dei costi della professione”.

 

L’”obsolescenza” delle norme in materia dello spettacolo è sottolineata anche dalla relazione illustrativa alle pdl 762 e 2112, la quale, in particolare, evidenzia la necessità dare una precisa tutela al lavoro intermittente, tipico del settore dello spettacolo, caratterizzato “da una prestazione d’opera forzatamente e volutamente saltuaria con cambiamento, anche quotidiano, dei luoghi e dei datori di lavoro, allo scopo di cercare di raggiungere il numero più elevato possibile di prestazioni saltuarie”. In altri termini, prosegue la relazione, “occorre modificare una situazione normativa in cui i lavoratori dello spettacolo continuano ad essere obbligati a rispettare sia i doveri dei lavoratori autonomi che quelli dei lavoratori dipendenti senza poter usufruire dei diritti degli uni o degli altri”.

 

Come anticipato, le tre pdl recano disposizioni per la tutela professionale di tutti i lavoratori dello spettacolo, sostanziandosi nelle seguenti previsioni:

§         estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro ai lavoratori dello spettacolo che svolgono la propria attività in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata (articolo 1 delle pdl);

§         estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione a tutto il personale artistico, teatrale e cinematografico (articolo 1 delle pdl);

§         previsione di un “foglio di ingaggio” per i lavoratori dello spettacolo (articolo 2 delle pdl 762 e 2112, articolo 4 della pdl 1550);

§         istituzione di un registro dei lavoratori dello spettacolo (articolo 4 delle pdl 762 e 2112, articolo 6 della dpl 1550, che inserisce in tale registro anche gli agenti dello spettacolo);

§         disposizioni per la determinazione della retribuzione imponibile dei lavoratori dello spettacolo (articolo 3 delle pdl).

 

Le tre pdl, invece, si differenziano per le seguenti previsioni:

 

§         modifica dei requisiti anagrafici richiesti per il diritto alla pensione dei ballerini e dei tersicorei (articolo 2 della pdl 1550);

§         previsione dell’agente di spettacolo come figura professionale a cui affidarsi per la promozione della propria professionalità da parte dei lavoratori dello spettacolo (articolo 5 della pdl 1550);

§         previsione di una norma di copertura finanziaria (articolo 7 della pdl 1550, mentre le pdl 762 e 2112 non prevedono analoga norma di copertura);

§         l’emanazione di apposite linee guida per la programmazione della musica dal vivo, da finanziare tramite stanziamento di apposite risorse del Fondo unico per lo spettacolo (articolo 5 della pdl 2112);

§         modifica della disciplina in materia di imposta sugli spettacoli (articolo 5 della pdl 762 e articolo 6 della pdl 2112).

 

 

L’articolo 1 di entrambi le pdl reca disposizioni volte ad estendere la tutela assicurativa dei lavoratori dello spettacolo, trattenimento e svago.

 

In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, le tutele previste nelle pdl in esame trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, sono raggruppati con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, nelle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 15 marzo 2005[7].

 

Si tratta dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, numeri da 1 a 23-bis[8], del citato D.Lgs.C.P.S. 708 (ratificato, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388), recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

In particolare, il citato DM 10 novembre 1997 ha stabilito che i lavoratori dello spettacolo, iscritti all’ENPALS, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 3 del più volte citato D.Lgs.C.P.S. 708 del 1947 sono raggruppati nei 3 seguenti gruppi principali:

-            lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

-            lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente raggruppamento;

-            lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato

 

Tali lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell’ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata.

Al riguardo, nella relazione illustrativa alle pdl 762 e 2112 si afferma che le figure professionali in oggetto sono individuate “dall’ordinamento dell’ENPALS (…), con esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura subordinata e a tempo indeterminato”, già protetti dall’attuale regime normativo.

 

Si ricorda che, in attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 4, comma 1, della L. 14 febbraio 2003, n. 30, gli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, 276, hanno disciplinato il lavoro intermittente, forma di lavoro con prestazioni di carattere discontinuo, altrimenti denominata a chiamata o Job on call[9].

Le pdl 762 e 2112, inoltre, allo stesso comma 1, individuano gli ambiti in cui l’attività dei richiamati soggetti si può svolgere. In particolare, le attività richiamate devono essere rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all’intrattenimento e allo svago. Tali attività, inoltre, possono avere luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.

 

Con il comma 2 si provvede ad estendere l’assicurazione contro la disoccupazione di cui all’articolo 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, a specifiche categorie lavorative.

Tale assicurazione è stata già prorogata ed estesa dall’articolo 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 169[10].

Il citato articolo 7 dispone, al comma 3, che l'assicurazione contro la disoccupazione, di cui all'articolo 37 del R.D.L. 1827 del 1935, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, numeri 8° e 9° (lavoratori occasionali e lavoratori occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi), del R.D.L. stesso. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che, fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636[11], hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria.

Ai sensi dell'articolo 37 del citato R.D.L. 1827 del 1935, recante il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 818 del 1957, il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che versano in stato di disoccupazione involontaria (non spetta perciò in caso di disoccupazione successiva a dimissioni del lavoratore). L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per tutti i lavoratori che prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi[12].

Sono esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione e quindi dal relativo trattamento, tra gli altri, il personale artistico, teatrale e cinematografico (articolo 7 R.D. 2270 del 1924 e articolo 40, n. 5°, R.D.L. 1827 del 1935: l'esclusione tuttavia non opera nei confronti di quei lavoratori che prestano opera che non richieda preparazione tecnica, culturale od artistica).

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del R.D.L. n. 636 del 1939, il diritto del disoccupato a percepire l'indennità di disoccupazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti assicurativi e contributivi:

almeno due anni di assicurazione al momento di inizio della disoccupazione;

almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio della disoccupazione; ai fini della determinazione del biennio sono esclusi specifici periodi (articolo 37, comma 3, del D.P.R. 818 del 1957).

L'articolo 27, comma 1, del R.D.L. 636 del 1939 ha inoltre stabilito che il requisito della contribuzione si intende realizzato anche quando i contributi risultino dovuti, ma non versati (ciò ovviamente nei limiti della prescrizione).

In applicazione dell'articolo 31 della L. 264 del 1949, l'indennità ordinaria di disoccupazione è corrisposta all'avente diritto, perdurando il periodo di disoccupazione, sino ad un massimo di 180 giorni in un anno (fino a 9 mesi per i lavoratori ultracinquantenni, ai sensi dell’articolo 78, comma 19, della L. 388 del 2000).

I lavoratori occasionali e stagionali hanno diritto all'indennità, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.L. 86 del 1988, per un numero di giornate pari a quelle lavorate; tale numero non può risultare superiore alla differenza fra 312, diminuito delle giornate di disoccupazione eventualmente godute, e quello delle giornate di lavoro prestate.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 16, del D.L. 510 del 1996, l'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione era fissato nella misura del 30% della retribuzione calcolata, ai sensi del citato articolo 7, comma 2, del D.L. 86 del 1988, con riferimento alla retribuzione media percepita e soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, nei tre mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Per effetto del richiamato articolo 78, comma 19, della L. 388 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'importo del trattamento è elevato al 40% e per i soggetti di età superiore ai 50 anni è esteso fino a nove mesi.

Il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è fissato dagli articoli 12, sesto comma, e 28, della L. 160 del 1975, come modificati dall'articolo 25, quarto comma, della L. 845 del 1978, nella misura dell'1,61% della retribuzione imponibile, interamente a carico del datore di lavoro.

 

Sotto il profilo della redazione formale del testo si segnala che, mentre la pdl 762 estende la richiamata assicurazione sia ai lavoratori indicati nello stesso articolo 1 sia al personale artistico, teatrale e cinematografico, di cui all’articolo 40, numero 5°, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155[13], la pdl 1550 dispone la medesima estensione provvedendo però, per quanto riguarda il personale artistico, teatrale e cinematografico, alla contestuale abrogazione del richiamato articolo 40, n. 5°, del R.D.L. 1827/1935, il quale appunto include tale personale tra le tipologie non soggette all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

 

Il successivo comma 3 estende ai richiamati lavoratori anche l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

 

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è una forma di assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge (D.P.R. 1124/1965, D.Lgs. 38 del 2000).

Il rapporto assicurativo intercorre tra l’assicuratore (l’INAIL, istituto costituito per legge e operante in regime di monopolio), gli assicuranti (i datori di lavoro) e gli assicurati (i lavoratori). L’assicurazione è estesa, con i medesimi obblighi, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le attività assicurate (articolo 1 del D.P.R. 1124/1965) possono dividersi in due principali categorie:

attività comportanti l’uso di specifiche macchine, mosse non direttamente dalla persone che le adopera;

attività, specificamente elencate dalla legge, giudicate intrinsecamente ed oggettivamente pericolose, protette indipendentemente dall’uso di macchine (ad es. i lavori edili, le produzioni di sostanze o prodotti infiammabili od esplosivi).

Soggetti obbligati all’assicurazione (articolo 4 del D.P.R. 1124) sono i datori di lavoro che nell’esercizio delle attività indicate in precedenza, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria. Il datore di lavoro può essere una persona fisica, giuridica, un ente privato o pubblico, compresi lo Stato e gli enti locali[14].

Soggetti assicurati (articolo 4 del D.P.R. 1124/1965) sono coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione. Sono inoltre indicate specificatamente alcune categorie, quali, tra gli altri, gli apprendisti, gli sportivi professionisti dipendenti, i commessi viaggiatori, i dirigenti, i sovrintendenti al lavoro di altri, i lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia. Sono inoltre inclusi alcune categorie di lavoratori che, pur in assenza di subordinazione e anche in caso di assenza di vera e propria retribuzione, sono considerati meritevoli di tutela, quali, tra gli altri, gli artigiani, i partecipanti all’impresa familiare[15], i soci delle cooperative, gli associati in partecipazioni che svolgono attività manuale[16].

Non sono assicurati presso l’INAIL:

i dirigenti e gli impiegati agricoli, ai quali provvede l’ENPAIA (Ente di previdenza ed assistenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura);

gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima e i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dall’armatore: tali soggetti sono iscritti obbligatoriamente all’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);

i detenuti addetti ai lavori condotti direttamente dallo Stato;

i giornalisti per i quali l’istituto assicuratore è in via esclusiva l’INPGI (Istituto di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”);

i praticanti presso studi professionali, che operano a titolo gratuito.

 

Per quanto concerne il premio assicurativo, la base imponibile (articolo 29 del D.P.R. 1124, articolo 6 del D.Lgs. 314/1997) è costituita dall’insieme delle somme e i valori a qualunque titolo percepiti, in relazione al rapporto di lavoro, tranne alcune esclusioni tassativamente stabilite dalla legge, quali, ad esempio, i compensi arretrati e differiti (come le gratifiche annuali) e le componenti variabili della retribuzione (come le indennità di trasferta).

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 38/2000, i datori di lavoro sono inquadrati in una delle quattro gestioni (industria, artigianato, terziario e altre attività) corrispondenti delle attività individuati ai fini contributivi, ai sensi dell’articolo 49 della L. 88 del 1989. Pertanto, l’inquadramento effettuato dall’INAIL deve essere conforme a quello deciso dall’INPS.

Tra gli obblighi del datore di lavoro rientrano la denuncia di infortunio del lavoratore (con prognosi superiore a tre giorni) all’INAIL (articoli 13 e 53 del D.P.R. 1124) entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, e la denuncia alla pubblica sicurezza (articolo 54 del D.P.R. 1124) entro due giorni dall’accaduto. Il lavoratore deve dare immediata notizia (articoli 52 e 242 del D.P.R.) di qualsiasi infortunio ed è obbligato a sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche (articoli 87 e 88 del D.P.R. 1124). In caso di simulazione di infortunio o di aggravamento doloso delle condizioni sono previste particolari pene (articolo 65 del D.P.R. 1124).

 

Le modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame sono disciplinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della pdl 762, e dell’articolo 1, comma 5, della pdl 1550,con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago.

Lo stesso comma, inoltre, prevede che lo schema di regolamento sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

La sola pdl 1550 poi, prevede, all’articolo 1, comma 4, la possibilità, per i lavoratori che non raggiungano le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, di effettuare versamenti volontari dei contributi mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati all’E.N.P.A.L.S. e all’I.N.P.S. sono ricongiungibili, ai sensi della normativa vigente, utilizzando coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei due enti, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.

 

Scopo della ricongiunzione è di unificare presso una sola forma di previdenza i contributi versati in più gestioni, al fine di ottenere un solo trattamento pensionistico.

In materia, il primo provvedimento che ha previsto una ricongiunzione generalizzata, pur se solo in direzione dell'assicurazione generale obbligatoria, è la L. 2 aprile 1958 n. 322[17], ma la norma principale risiede nella L. 7 febbraio 1979, n. 29[18].

La ricongiunzione può essere chiesta dal lavoratore in qualsiasi momento, a condizione che i contributi che formano oggetto della ricongiunzione stessa non abbiano dato titolo alla liquidazione di una pensione.

In primo luogo, è possibile ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti tutti i contributi esistenti presso altre gestioni alternative o gestioni speciali (artigiani, commercianti, etc.). La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa. E' gratuita nel caso in cui siano ricongiunti periodi versati presso gestioni sostitutive (Stato-Fondi speciali), è onerosa quando sono ricongiunti periodi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

In tale secondo caso è necessario che il lavoratore abbia almeno 5 anni (260 settimane) di contributi versati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti successivi alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo.

Il costo della ricongiunzione è calcolato tenendo conto di vari elementi (data di presentazione della domanda, età del richiedente riferita alla data della domanda, anzianità contributiva totale riferita sempre alla data della domanda, sesso del richiedente) ed è costituito dalla differenza tra due quote di pensione (la prima calcolata con i soli contributi della gestione accentrante, la seconda comprensiva dei contributi ricongiunti), moltiplicata per il coefficiente di riserva matematica e poi abbattuta del 50%.

La facoltà di ricongiunzione può di norma essere esercitata una sola volta.

Una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata ma solo dopo che siano trascorsi 10 anni dalla prima domanda (in tale ipotesi è possibile ricongiungere i periodi contributivi presso una gestione diversa da quella presso la quale è stata fatta la prima domanda).

In mancanza del requisito dei 10 anni è possibile presentare una seconda domanda purchè diretta alla stessa gestione nella quale è stata operata la precedente.

La ricongiunzione è sempre totale.

E’ inoltre possibile chiedere la ricongiunzione, presso gestioni sostitutive, dei contributi versati in diverse gestioni (F.p.l.d., Fondi speciali, etc.).

Con la L. 5 marzo 1990, n. 45[19], è stata introdotta la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nelle Gestioni per i lavoratori autonomi, o nelle forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

In materia è successivamente intervenuto il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184[20], in base al quale è previsto che i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'I.V.S., che non abbiano maturato in alcune delle predette forme il diritto a pensione e che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, possano cumulare tutti i periodi assicurativi qualunque sia la gestione in cui siano versati (purché non coincidenti) per ottenere un'unica pensione. Tale possibilità rappresenta un’alternativa alla procedura di ricongiunzione ex L. 29/1979.

 

La sola pdl 1550, inoltre, all’articolo 2, reca alcune modifiche concernenti i requisiti anagrafici ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per le categorie dei ballerini e dei tersicorei (per una disamina più approfondita della normativa  relativa ai ballerini e tersicorei si rinvia alla scheda relativa al quadro normativo).

In particolare, si prevede:

§         modificando il comma 4 dell’articolo 4 del D.Lgs. 182/1997, la diminuzione dell’età anagrafica richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per i lavoratori dello spettacolo appunto appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, che passa a 45 anni per gli uomini (in luogo degli attuali 52) e a 42 anni per le donne (in luogo degli attuali 47);

§         modificando il successivo comma 13 dello stesso articolo 4, sempre per i ballerini e tersicorei iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, l’aggregazione, alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile - prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata L. 335 - di un anno ogni tre (in luogo degli attuali quattro) di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di sette anni (in luogo degli attuali cinque).

L’articolo 3 delle pdl prevede le modalità di individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibili.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono riconosciute le deduzioni relative a:

§         costi di ammortamento per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche;

§         spese per mezzi di trasporto, vitto e alloggio, purché funzionalmente necessarie all’esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate. 

 

Il successivo comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, l’individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al precedente comma.

 

L’articolo 2, comma 1, della pdl 762 e l’articolo 4, comma 1, della pdl 1550 prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d’ingaggio.

 

Il foglio d’ingaggio si configura come un contratto di scrittura privata, e deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore,:

§         le condizioni economiche;

§         le mansioni;

§         la durata dell’incarico, comprensivo dell’eventuale periodo di prova;

§         gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

 

Rispetto all’ultimo punto, occorre precisare che l’indicazione degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi nel foglio d’ingaggio andrebbe considerata meramente ricognitiva, non potendosi considerare il foglio stesso alla stregua di una certificazione in deroga, o addirittura sostitutiva, alle disposizioni di legge in materia. 

Si segnala, inoltre, che il testo non chiarisce se il foglio d’ingaggio riguardi solamente rapporti di lavoro individuali ovvero collettivi, o possa riferirsi ad entrambi.

Riguardo alla sola pdl 762, si segnala che il testo dell’articolo non prevede un apposito provvedimento cui demandare le modalità di attuazione del foglio di ingaggio, né il termine entro il quale tale provvedimento debba essere emanato.

 

L’articolo 4, comma 2, della pdl 1550 dispone la possibilità di stipulare il foglio d’ingaggio, con il consenso del lavoratore, in deroga alle disposizioni concernenti il contratto a termine, di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368[21].

 

Il D.Lgs. 368/2001 che, in attuazione della delega di cui alla L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria per il 2000), ha recepito la direttiva 1999/70/CE sul contratto di lavoro a tempo determinato, ha introdotto una disciplina del lavoro a termine che ha innovato in maniera rilevante la disciplina previgente, contenuta principalmente nella L. 230/1962, di cui si è prevista contestualmente l’abrogazione.

Successivamente, incisivi interventi sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato sono stati attuati dalla L. 247/2007, che ha modificato in vari punti la disciplina in materia recata dal D.Lgs. 368/2001. In primo luogo, è stato introdotto espressamente nell’ordinamento il principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato di norma debba essere instaurato a tempo indeterminato. Con un'altra rilevante modifica è stata introdotta una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, in modo da evitare un usoimproprio dello strumento del lavoro a termine: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente una certa durata, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal momento in cui viene superata la medesima durata.

Da ultimo, l’articolo 21 del D.L. 112/2008 è nuovamente intervenuto in materia, modificando, in particolare, l’articolo 1, comma 1, del menzionato D.Lgs. 368/2001, ai sensi del quale l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, precisando che l’apposizione del termine è consentita anche se tali ragioni giustificative siano riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Lo stesso articolo ha altresì introdotto l’articolo 4-bis al D.Lgs. 368, il quale reca una norma transitoria volta a sostituire, per alcune fattispecie di violazione della disciplina del contratto a termine, il principio della trasformazione del medesimo in contratto a tempo indeterminato con l'obbligo del pagamento di un'indennità. In particolare si dispone che, con riferimento solamente ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine o alla proroga del medesimo, il datore di lavoro sia tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore con un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione, avuto riguardo a specifici criteri.

Apportando infine alcune modifiche all’articolo 5 del richiamato D.Lgs. 368, lo stesso articolo 21 ha infine disposto la non applicazione della limitazione della possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, nel casoin cui dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e la deroga alla disciplina relativa alla precedenza nelle assunzioni, in virtù delle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto concerne più specificamente le norme richiamate dalla pdl in esame, l’articolo 4 del D.Lgs. 368 dispone che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai 3 anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

Il successivo articolo 5, recante disposizioni sulla scadenza del termine e sulla successione dei contratti, oltre a quanto già analizzato in precedenza, stabilisce, tra gli altri, l’obbligo, da parte del datore di lavoro, nel caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente articolo 4, alla corresponsione al lavoratore di una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20% fino al decimo giorno successivo, e al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Inoltre, se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Infine, quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

 

Infine, il comma 3 dell’articolo 4 della pdl 1550 stabilisce che le modalità di impiego e le caratteristiche del foglio d’ingaggio siano stabilite con un successivo provvedimento da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame.

Al riguardo, si segnala che il testo fa riferimento, riguardo l’identificazione del provvedimento cui demandare le modalità di impiego e le caratteristiche del foglio d’ingaggio, sia ad un regolamento emanato ex articolo 17, comma 3, della L. 400/1988, sia ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali. Si valuti, in proposito, l’opportunità di demandare ad un solo provvedimento l’individuazione delle richiamate modalità e caratteristiche.

 

L’articolo 5 della pdl 1550 individua la figura dell’agente di spettacolo, disciplinandone i compiti.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, “gli artisti hanno percorsi professionali solitamente assai frammentati e discontinui e quindi hanno bisogno di essere continuamente presenti sul mercato del lavoro, necessitando di una continua promozione della propria immagine, professionalità e creatività. Possono essere considerati più imprenditori di se stessi che lavoratori «tout court». In questa situazione è prassi ormai consolidata affidarsi alla figura dell'agente o consulente artistico”.

 

In particolare, il comma 1 individua l’agente di spettacolo come la figura professionale di cui possano avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale.

Il successivo comma 2 disciplina i compiti dell’agente di spettacolo, disponendo , più specificamente, che l’agente di spettacolo svolge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, opera di assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore dei richiamati lavoratori.

 

Infine, il comma 3, modificando il comma 2 dell'articolo 205 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635[22], inserisce le agenzie dello spettacolo tra le agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, le quali sono formate da imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Si segnala, al riguardo, che le agenzie dello spettacolo, che verosimilmente rappresentano le strutture organizzative nelle quali esercita la sua attività l’agente di spettacolo, vengono inserite tra le citate agenzie di affari sopprimendo il riferimento alle agenzie teatrali. In relazione a ciò, le agenzie dello spettacolo dovrebbero condurre anche l’attività propria di quelle teatrali.

 

Per quanto attiene alla figura dell’agente dello spettacolo, merita segnalare che attualmente sono all’esame presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, una serie di proposte di legge (AC 136 e abbinate), in materia di regolamentazione dello spettacolo dal vivo, tra le quali - in proposito, articolo 9 della pdl 136 (Carlucci ed altri), articolo 11 della pdl 1183 (De Biasi ed altri), articolo 12 della pdl 1849 (Rampelli) – alcune prevedono disposizioni concernenti il riconoscimento e la disciplina della professione di agente per lo spettacolo (anche per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo)[23], istituendone, tra l’altro, anche il registro (articolo 9 della pdl 136 e articolo 11 della pdl 1183), sia nazionale che regionale.

In estrema sintesi, per quanto attiene al contenuto delle attività professionali dell’agente, si prevede che lesso rappresenti, sulla base di una procura scritta, artisti, esecutori e interpreti, allo scopo di promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, sottoscrivere i contratti relativi alle prestazioni in nome e per conto dell’artista sulla base di un esplicito mandato, provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, provvedere alla gestione degli affari relativi all’attività professionale (articolo 9 della pdl 136).

Al riguardo, si segnala che l’articolo 11 della pdl 1183, nel definire le attività professionali dell’agente per lo spettacolo[24], istituisce altresì l'Agenzia nazionale per lo spettacolo, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. All'Agenzia sono affidati la tenuta del registro nazionale degli agenti di spettacolo, nonché il coordinamento delle attività delle corrispondenti agenzie regionali, che istituiscono i relativi registri regionali, nonché il coordinamento delle attività di formazione iniziale, di aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione delle attività degli agenti di spettacolo, in Italia e all'estero.

Merita infine segnalare che l’articolo 12 della pdl 1849 stabilisce che le attività professionali di agente e di produttore sono incompatibili e in nessun caso possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.

 

Si valuti, al riguardo, l’opportunità di un coordinamento tra le rispettive disposizioni.

 

L’articolo 4, comma 1, della pdl 762 e l’articolo 6, comma 1, della pdl 1550 istituiscono il registro dei lavoratori dello spettacolo (la pdl 1550 fa riferimento al registro dei lavoratori e agenti dello spettacolo), presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui possono iscriversi i prestatori d’opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l’attività proprie dell’agente dello spettacolo, di cui all’articolo 5, comma 2, della pdl 1550.

 

L’iscrizione a tale registro dovrebbe rappresentare un titolo preferenziale per l’attività lavorativa, in quanto attestante solamente la professionalità dei soggetti iscritti e non costituendo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della pdl 762,e dell’articolo 6, comma 2, della pdl 1550, un requisito vincolante per l’esercizio delle attività in precedenza richiamate.

 

Ai sensi dell‘articolo 4, comma 3, della pdl 762 e dell’articolo 6, comma 3, della pdl 1550, si prefigura un doppio “binario” ai fini dell’iscrizione al registro: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti, l’altro basato sull’effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un periodo temporale minimo, comprovato dall’avvenuta contribuzione.

 

L’iscrizione al registro è riconosciuta, infatti:

 

§         ai lavoratori in possesso di determinati titoli, rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui al precedente articolo 1, comma 1;

 

Con riferimento al comma in esame si ricorda che la L. 21 dicembre 1999, n.508[25], ha riordinato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale attribuendo un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè:

le Accademie di belle arti;

l'Accademia nazionale di arte drammatica;

gli Istituti superiori per le industrie artistiche;

i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza, trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi i diplomi rilasciati da tali istituti (comprese le Accademie di belle arti legalmente riconosciute e gli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento) sono equiparati alle lauree triennali previste dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.[26]

 

Si segnala, in proposito, che il testo non individua gli istituti idonei al rilascio dei titoli utili ai fini dell’iscrizione al registro.

 

§           ai soggetti che possano dimostrare l’esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.

 

Le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione al registro, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della pdl 762 e dell’articolo 6, comma 4, della pdl 1550, vengono definite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (la dpl 762 riporta la dicitura Ministro del lavoro e della previdenza sociale), di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago.

La pdl 762 prevede altresì che lo stesso decreto definisca altresì le modalità di gestione del registro in oggetto, o di singole parti di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.

 

Per quanto concerne le disposizioni inerenti il registro degli agenti dello spettacolo presenti in altre proposte di legge all’esame della VII Commissione, si rimanda a quanto già espresso nella scheda relativa all’articolo 5 della pdl 1550.

 

 

L’articolo 5 della pdl 2112, rubricato “Criteri per la programmazione della musica dal vivo”, stabilisce criteri per la programmazione e la promozione di tale settore.

In particolare, la norma prevede l’individuazione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, di linee guida per la programmazione della musica dal vivo, da finanziare tramite lo stanziamento di apposite risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

a)      programmazione di opere di musica classica per una quota pari al 70% e di musica contemporanea, da realizzare con finanziamenti pubblici, per una quota pari al 30%;

b)     programmazione, realizzata prioritariamente con finanziamenti pubblici, di opere teatrali e balletti di tradizione (locale, nazionale, europea e intercontinentale) per una quota pari al 70%, e di progetti multimediali e opere teatrali contemporanei per una quota pari al 30%;

c)      riserva di una percentuale del 30% alla programmazione della musica dal vivo nell’ambito dei programmi diffusi dal terzo canale della RAI[27];

d)     promozione di composizioni di musica classica e contemporanea, realizzate con finanziamenti pubblici, da commissionare ad autori di chiara fama internazionale e a giovani compositori italiani ed europei, attraverso una selezione pubblica da effettuare con cadenza annuale o biennale;

e)     incentivazione di ricerche artistiche, scelte mediante una selezione pubblica da effettuare con cadenza semestrale o annuale;

f)       promozione di progetti di formazione musicale nelle istituzioni accademiche e universitarie, scelti mediante una selezione pubblica da effettuare con cadenza annuale;

g)     incentivazione di produzioni editoriali, discografiche e multimediali, realizzate con finanziamenti pubblici;

h)     incentivazione di eventi su tematiche innovative e di ricerca scientifico-artistica realizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, scelti mediante una selezione pubblica;

i)        promozione di convegni e seminari su tematiche innovative e su approfondimenti relativi alla musica e allo spettacolo dal vivo, realizzati con finanziamenti pubblici.

 

Il Fondo unico dello spettacolo (FUS) è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo e della cinematografia. Esso è stato istituito con legge 30 aprile 1985, n. 163, per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed impresi operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero.

L’importo del Fondo, stabilito annualmente in Tabella C della legge finanziaria, è allocato in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, ai sensi della medesima l. n. 163 del 1985, è ripartito annualmente in aliquote tra i diversi settori, con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo.

Con riferimento all’anno 2009, lo stanziamento disposto dalla legge n. 203 del 2008 (l. finanziaria 2009) è pari a euro 398.036.000, dei quali, poi, a seguito dell’intervento dei decreti legge n. 154 del 2008[28] e n. 180 del 2008[29], sono stati accantonati euro 954.353. L’importo risultante, al netto di euro 20.000.000 finalizzati alle fondazioni lirico sinfoniche – e complessivamente, quindi, pari a euro 377.081.049 -, è stato così ripartito con il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 13 febbraio 2009: 47,5% agli enti lirici; 18,5% alle attività cinematografiche; 16,2722% alla prosa; 13,7416% alla musica; 2,25% alla danza, 1,5262% all’attività circense; quote residue sono riservate al funzionamento delle Commissioni e all’Osservatorio dello spettacolo.

La precisazione delle modalità di erogazione dei contributi facenti capo al Fondo, a tutt’oggi demandata a decreti ministeriali, è in corso di ridefinizione, in relazione al nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione (legge n 3/2001) il quale, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005), ha attribuito la materia dello spettacolo alla competenza concorrente di Stato e regioni, nell’ambito della “promozione e organizzazione di attività culturali” (art. 117, terzo comma, Cost.).

Più in particolare, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, l’intervento dei decreti in materia è stato in primis previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 aprile 2003, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), che, proprio in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione definisse gli ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo fossero indicati annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 255 del 2004, pur confermando la legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato l’esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali. Dopo l’intervento del decreto legge n. 314 del 2004 (convertito dalla legge n. 26 del 2005), che confermava per il 2005 la disciplina transitoria, è intervenuta la legge 15 novembre 2005, n. 239, che, in linea con quanto richiesto dalla Corte, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legge n. 24 del 2003 e ha eliminato la cadenza annuale per l’emanazione di questi ultimi.

I decreti ministeriali che attualmente regolano le modalità di assegnazione dei contributi ai settori della musica, della prosa, della danza e delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, recano una norma che ne stabilisce la transitorietà d’efficacia, proprio in attesa della legge di individuazione dei principi fondamentali di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

 

Alla luce dell’attuale destinazione del Fondo Unico per lo Spettacolo (vedi supra), sarebbe opportuno chiarire se si intenda utilizzare le aliquote riservate agli enti lirici ed alle attività musicali e di danza per le iniziative elencate dall’articolo in commento, ovvero modificare l’attuale ripartizione del Fondo.

Sarebbe, altresì, opportuno chiarire il riferimento a “finanziamenti pubblici” per la realizzazione delle attività di cui alle lettere a), b), d), g), i), in relazione alla circostanza che l’alinea del comma prevede in termini generali il ricorso al FUS.

Occorrerebbe, infine, valutare l’opportunità di integrare la rubrica dell’articolo con il termine “promozione”.

 

 

L’articolo 5 della pdl 762 e l’articolo 6 della pdl 2112 pongono una serie di condizioni per l’applicazione degli abbuoni di imposta di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, alle attività di spettacolo, intrattenimento e svago, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo.

Tali condizioni sono (comma 1 di entrambi le pdl):

§         i musicisti devono essere iscritti all’elenco speciale professionale di cui all’articolo 4 delle pdl in esame;

Si segnala, al riguardo, che l’articolo 5 della pdl 762 prevede che i musicisti possano essere iscritti al richiamato elenco. Al fine di poter attribuire un significato utile alla norma in esame la parola ”possono” dovrebbe essere sostituita con la parola ”debbono”.

§         i musicisti non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale;

§         l’esecuzione della musica dal vivo deve avere un’opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, di durata superiore ad almeno 120 minuti (60 minuti per l’articolo 6 della pdl 2112) giornalieri;

 

La pdl 762 prevede inoltre le seguenti condizioni:

§         nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di un musicista ogni 200 persone, salvo eccezioni legate a particolari eventi musicali;

§         nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei musicisti, salvo eccezioni legate a particolari eventi musicali.

Il D.Lgs. 60/1999 contiene modifiche alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli contenuta nel D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 640. In seguito alle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. 60/1999, l’imposta sugli spettacoli è stata sostituita dall’imposta sugli intrattenimenti. Lo stesso D.Lgs. 60 ha inoltre apportato modifiche al regime IVA per il settore degli intrattenimenti e dei giochi. Il D.Lgs. 60 non prevede espressamente degli abbuoni di imposta, ma regimi forfetari ai fini IVA, agevolati rispetto a quello ordinario (si veda oltre il commento relativo al comma 3), e una riduzione del 50% della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti quando l’intrattenimento ha finalità di beneficenza (articolo 5).

Sarebbe opportuno chiarire a quali abbuoni si riferisce l’articolo in esame.

 

Si ricorda, in proposito, che attualmente, presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della camera dei deputati, sono all’esame le pdl AC 136 e abbinate, aventi come finalità la definizione di principi fondamentali che sovrintendono l’azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, che prevedono anche agevolazioni ed incentivazioni fiscali per l'economia del settore dello spettacolo dal vivo.

 

Il comma 2 di entrambi le pdl specifica che la musica si considera dal vivo quando l’emissione avviene attraverso l’armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l’uso diretto di più strumenti originali[30]. La musica eseguita con basi musicali precostituite, qualsiasi sia il supporto, è equiparata alla musica dal vivo solo se utilizzata in modo complementare a questa e non sostitutivo.

 

Il comma 3 di entrambi le pdl fissano nella misura del 10% l’aliquota IVA applicabile alla musica dal vivo eseguita nei luoghi di intrattenimento e di svago. Le norme, in particolare, citano i pubblici esercizi, le discoteche, le sale da ballo, i concertini, i piano-bar e assimilati, comprese le multi-sale.

 

Si segnala, al riguardo, che mentre la pdl 2112 utilizzando la dizione “a titolo esemplificativo” sembrerebbe presupporre un ambito oggettivo più ampio ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale, la pdl 762 sembrerebbe riferirsi alle sole categorie espressamente indicate.

 

La fissazione dell’aliquota IVA nella misura del 10% avviene mediante equiparazione all’aliquota prevista, dal n. 123) della tabella A, parte III, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per gli spettacoli teatrali e cinematografici[31].

Per quanto riguarda il vigente trattamento ai fini dell’IVA delle esecuzioni musicali dal vivo occorre distinguere le esecuzioni musicali di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, per le quali il comma 6 dell’articolo 74 del D.P.R. 633/1972 prevede una detrazione forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, dalle esecuzioni con durata superiore. Per queste ultime, l’art. 74-quater del D.P.R. 633/1972, prevede che, qualora nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire (pari a 25.822,84 euro), la base imponibile sia determinata nella misura del 50/ dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti. Nell’ipotesi in cui la base imponibile superi il limite fissato, o quando il contribuente lo richieda, si applica il regime ordinario.

La stessa aliquota IVA del 10% si applica anche agli operatori dello spettacolo, nel foglio di ingaggio disciplinato dall’articolo 2 sia della pdl 762 sia della pdl 2112.

Occorre evidenziare, infine, che le proposte di legge in precedenza richiamate attualmente all’esame della VII Commissione della Camera dei deputati, in materia di spettacolo dal vivo, contengono disposizioni di carattere fiscale. In estrema sintesi, si ricorda che alcune di queste (articolo 7 della pdl 136. articoli 8 e 9 della pdl 459, articolo 10 della pdl 1156, articolo 9 della pdl 1183, articolo 9 della pdl 1610, articolo 19 della pdl 1849, articolo 9 della pdl 1935) prevedono specifiche deleghe in materia fiscale, che si concretizzano nella razionalizzazione e nella semplificazione degli obblighi fiscali, sia misure volte ad agevolare fiscalmente, sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette, il trattamento dei soggetti che operano nello spettacolo dal vivo[32].

 

L’articolo 7 della pdl 1550 reca la copertura finanziaria.

 

In particolare, all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame (comma 1), pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2009, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Si segnala, in proposito, che l’articolo 1 del D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla L. 14 luglio 2008, n. 241[33], modificando l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300[34], ha disposto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale sono confluite alcune delle funzioni e compiti del Ministero della solidarietà sociale. Appare opportuno, quindi, coordinare il testo, anche alla luce dell’esatta collocazione dei fondi.

 

E’ inoltre prevista la possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).

 

 

 


 

Normativa di riferimento

 


 

R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (art. 40)

 

 

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(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251 e convertito, con modificazioni nella L. 6 aprile 1936, n. 1155.

(2)  L'art. 140 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota al R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270.

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(omissis)

40. Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

 

1° i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento (58);

 

2° [gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego] (59);

 

3° i lavoratori a domicilio;

 

4° i domestici i portieri e le persone addette in genere sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari (60);

 

5° il personale artistico, teatrale e cinematografico;

 

6° coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del codice civile (61);

 

7° coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda (62);

 

8° coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;

 

9° coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi (63) (64).

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(58)  Vedi ora art. 32, L. 29 aprile 1949, n. 264.

(59) Punto abrogato dall’art. 20, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 6 del suddetto articolo.

 

(60)  Punto abrogato dall'art. 25, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

(61) Con sentenza 103 del 2-16 luglio 1968 (Gazz. Uff. 20 luglio 1968, n. 184) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

(62)  In deroga a quanto disposto dal presente numero vedi l'art. 24, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(63)  L'elenco di queste lavorazioni è stato approvato da ultimo, dal D.M. 27 marzo 1957.

(64) Vedi, anche, i provvedimenti riportati alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la).


R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (art. 205)

 

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(1) Pubblicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149.

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È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sarà visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

(omissis)

205.  Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge (253), si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (254).

Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

 

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(253)  Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(254)  Per quanto riguarda la disciplina della professione di mediatore, vedi anche L. 21 marzo 1958, n. 253, gli articoli 1-4 della quale sono riportati nella nota posta all'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

 

 

 

 


D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708
Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
 per i lavoratori dello spettacolo (art. 3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1947, n. 178 e ratificato con modificazioni dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388.

(2)  Vedi, ora, il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

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3.  Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità (6):

 

1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica (7); 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi (8); 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione (9); 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti (10); 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda (11); 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive (12); 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti; 17) pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19) operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati (13) (14); 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti (15); 22) calciatori ed allenatori di calcio (16); 23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films (17); 23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali (18).

 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (19).

 

Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro Ente (20).

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(6)  Le parole di «qualsiasi nazionalità» sono state aggiunte dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388. Per le nuove categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS vedi il D.M. 15 marzo 2005.

(7)  Numero così sostituito prima dal D.P.R. 19 marzo 1987, n. 207 (Gazz. Uff. 26 maggio 1987, n. 120) e poi dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1993, n. 203 (Gazz. Uff. 24 giugno 1993, n. 146), entrato in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione. Con D.M. 29 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2004, n. 17) si è provveduto alla determinazione delle retribuzioni convenzionali dovute all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la categoria dei cantanti.

(8)  Numero così sostituito dal D.P.R. 17 novembre 1971 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1971, n. 317) e poi dal D.P.R. 29 aprile 1980 (Gazz. Uff. 4 giugno 1980, n. 151).

(9)  Numero così sostituito dal D.P.R. 19 gennaio 1983, n. 90 (Gazz. Uff. 5 aprile 1983, n. 92).

(10)  Numero così modificato dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388.

(11)  Numero così sostituito dal D.P.R. 19 marzo 1987, n. 203 (Gazz. Uff. 25 maggio 1987, n. 119).

(12)  Numero così sostituito dal D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 796 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1982, n. 1).

(13)  Numero così sostituito dal D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 796 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1982, n. 1).

(14)  Categoria aggiunta dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388.

(15)  Numero aggiunto dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388 e poi sostituito dal D.P.R. 1° agosto 1983, n. 669 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1983, n. 338) e dal D.P.R. 22 luglio 1986, n. 1006 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1987, n. 35).

(16)  Categoria aggiunta dall'art. 3, L. 14 giugno 1973, n. 366.

(17)  Categoria aggiunta dal D.P.R. 7 agosto 1973 (Gazz. Uff. 19 novembre 1973, n. 298).

(18)  Numero aggiunto dall'art. 3, comma 98, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(19)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 43, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'integrazione e la ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS, il D.M. 15 marzo 2005 e, per l'adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso lo stesso ente, il D.M. 15 marzo 2005.

(20)  Vedi, ora, il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. Vedi, inoltre, il comma 188 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

 

 


D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (artt. 1-4; 13, 29, 52-54, 87, 88, 242)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.

(2)  Il presente T.U., emanato a seguito della delega contenuta nell'art. 30, L. 19 gennaio 1963, n. 15, prorogata con L. 11 marzo 1965, n. 158, disciplina la materia già regolata dai seguenti provvedimenti:

D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, D.Lgt. 21 novembre 1918, n. 1889, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, R.D. 25 gennaio 1937, n. 200, L. 29 agosto 1941, n. 1092, R.D.L. 25 marzo 1943, n. 315, L. 12 aprile 1943, n. 455, D.M. 19 maggio 1945, D.Lgs.Lgt 8 febbraio 1946, n. 85, D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 238, D.Lgs.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14, D.Lgs.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 928, L. 3 marzo 1949, n. 52, L. 20 febbraio 1950, n. 64, L. 11 gennaio 1952, n. 33, D.M. 10 dicembre 1953, L. 12 febbraio 1955, n. 52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, L. 27 dicembre 1956, n. 1453, L. 21 marzo 1958, n. 313, L. 3 aprile 1958, n. 499, D.P.R. 28 aprile 1959, n. 471, D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169.

(3)  Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

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TITOLO I

 

L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria

 

Capo I

 

Attività protette

 

1.  È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

 

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

 

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

 

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;

4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;

5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;

6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;

9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;

10) di carico o scarico;

11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;

12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;

13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 °C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;

14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;

15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;

16) delle concerie;

17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;

19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;

21) dei pubblici macelli o delle macellerie;

22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

23) per il servizio di salvataggio;

24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;

25) per il servizio di nettezza urbana;

26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;

27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali (5);

28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4 (6).

 

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

 

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

 

Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

 

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

 

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto (7) (8).

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(5)  La Corte costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 137 (Gazz. Uff. 29 marzo 1989, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, terzo comma, n. 27, in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.

(6)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 55 (Gazz. Uff. 15 aprile 1981, n. 105) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, in relazione all'art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stessa Corte, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana, e con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.

 

(7)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 55 (Gazz. Uff. 15 aprile 1981, n. 105) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, in relazione all'art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stessa Corte, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana, e con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.

(8) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 12-bis, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

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Capo II

 

Oggetto dell'assicurazione

 

2.  L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

 

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali (9).

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (10) (11) (12).

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(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226 (Gazz. Uff. 24 giugno 1987, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.

(10)  Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

(11)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-11 gennaio 2005, n. 1 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione.

 

(12) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 281 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 74 sollevata in riferimento agli articoli 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

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3.  L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative (13).

 

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

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(13)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma primo, nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro». Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

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Capo III

 

Persone assicurate

 

4.  Sono compresi nell'assicurazione:

 

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (14);

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2) (15);

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

 

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.

 

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289 (16).

 

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti (17).

 

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

 

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto (18) (19) (20).

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(14)  Vedi anche artt. 199, 203 e 204 del presente decreto.

(15)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1987, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 6 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.

(16)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1987, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 6 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.

(17)  Vedi, anche, art. 199 del presente decreto.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana. La stessa Corte, con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero; con altra sentenza 2-15 luglio 1992, n. 332 (Gazz. Uff. 22 luglio 1992, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4; con sentenza 6-10 maggio 2002, n. 171 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19 - Prima Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4 e 9, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall'art. 1 del presente testo unico.

(19) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 12-bis, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(20)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-30 dicembre 1996, n. 437 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 136 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

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(omissis)

13.  La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti (42).

 

... (43).

... (44).

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(42)  Comma cosí sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

(43)  Il comma secondo e il comma terzo, quest'ultimo introdotto dallart. 17, L. 10 maggio 1982, n. 251, sono stati soppressi dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

(44)  Il comma secondo e il comma terzo, quest'ultimo introdotto dallart. 17, L. 10 maggio 1982, n. 251, sono stati soppressi dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

 

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(omissis)

29. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.

 

1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.

 

2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.

 

3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.

 

4. Sono esclusi dalla base imponibile:

 

a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;

c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;

g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.

 

6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

 

7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.

 

8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

 

10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate (59).

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(59)  Articolo prima sostituito dall'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153 e poi modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1986, n. 876 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1986, n. 295). L'art. 2 di detta legge ha, inoltre così disposto:

«Art. 2. 1. Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della L. 11 giugno 1974, n. 252, le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione previsti nell'art. 41 della L. 30 aprile 1969, n. 153, ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al presente articolo 1». Da ultimo il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

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(omissis)

52.  L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

 

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

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53.  Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore (84).

 

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

 

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

 

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

 

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie (85).

 

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

 

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.

 

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni (86).

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(84)  Comma così modificato prima dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34) e poi dal D.M. 15 luglio 2005.

(85)  Comma così modificato dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

(86)  Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.

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54.  Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

 

La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, alla autorità portuale o consolare competente.

 

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

 

La denuncia deve indicare:

 

1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;

2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;

3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;

4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;

6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

 

Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (87) (88).

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(87)  Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.

(88)  Comma così sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

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(omissis)

87.  L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.

 

L'accertamento dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle cure prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'Istituto assicuratore, di un medico designato dall'infortunato o dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o, in mancanza, dal presidente del Tribunale e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal Ministero della sanità; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questi è designato dal Ministero della sanità.

 

Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.

 

Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o la elusione delle cure prescritte da parte dell'infortunato importano la perdita del diritto all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte.

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88.  Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.

 

Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura.

 

L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in detto articolo.

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(omissis)

242.  Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità, quella della prima visita medica.

 

Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.

 

 

(omissis)

 

 


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
(a disposizione presso il Servizio Studi – Dip. Lavoro)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

(2) Il testo del presente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato pressoché integralmente modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Si riportano soltanto le successive modificazioni che il testo ha subìto. Vedi, inoltre, il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e l'art. 2, D.M. 27 giugno 2003.

 

 


D.L. 21 marzo 1988, n. 86
Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 7)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1988, n. 68 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, primo comma, L. 20 maggio 1988, n. 160 (Gazz. Uff. 21 maggio 1988, n. 119). Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8 (ad eccezione dell'art. 1), non convertiti in legge.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

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(omissis)

7.  1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonché dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'art. 13, D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, è fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione (32).

 

2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria (33). La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'art. 3, L. 8 agosto 1972, n. 457 , e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla L. 25 luglio 1975, n. 402 , sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.

 

3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge. Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate (34).

 

4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali è prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate. Per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1 (35).

 

5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce (36).

 

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8 e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno» (37).

 

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (38).

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(32) Vedi, anche, il comma 55 dell'art. 1, L. 124 dicembre 2007, n. 247.

(33)  Periodo così sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160.

(34)  Per l'interpretazione autentica del presente comma 3, vedi l'art. 3, D.L. 29 marzo 1991, n. 108. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 13, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il comma 26 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247 e la lettera b) del comma 1 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(35)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 108 e dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 7, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988.

(36)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 108 e dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 7, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988.

(37)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160.

(38)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 29 marzo 1991, n. 108.


L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

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Art. 17

Regolamenti

 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (34);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (35).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36).

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (37).

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(34)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(35)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(37)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.


 

D.L. 29 marzo 1991, n. 108
Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (art. 1)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1991, n. 80 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° giugno 1991, n. 169 (Gazz. Uff. 4 giugno 1991, n. 129). I commi 2 e 3 dello stesso articolo 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 1° aprile 1989, n. 119, D.L. 5 giugno 1989, n. 215, D.L. 4 agosto 1989, n. 275, D.L. 9 ottobre 1989, n. 337, D.L. 7 dicembre 1989, n. 390, D.L. 13 febbraio 1990, n. 20, D.L. 24 aprile 1990, n. 82, D.L. 4 luglio 1990, n. 170, D.L. 15 settembre 1990, n. 259, D.L. 22 novembre 1990, n. 337, D.L. 28 gennaio 1991, n. 29, ad eccezione dell'articolo 11 ed inoltre che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro. Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, riportato al n. A/XCIII.

 

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli artt. 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione, di integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento della manodopera, nonché di assicurare il finanziamento del Fondo per il rientro della disoccupazione e di taluni lavori nelle aree napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti di formazione e lavoro;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1991;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione

 

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

 

2. A decorrere dall'anno 1990, è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

 

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464 , e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

 

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

 

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valuto in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b).

(omissis)

 


D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS (art. 4)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1997, n. 147.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335;

 

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 4

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche

 

1. A partire dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'età prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.

 

2. Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:

 

a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;

b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

c) direttori d'orchestra e sostituti;

d) figuranti e indossatori (9).

 

3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne (10).

 

5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.

 

6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , l'importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .

 

7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: «di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo» dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , sono abrogati.

 

8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .

 

9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

 

10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 .

 

11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995 .

 

12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995 .

 

13. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995 , e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 , un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.

 

14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.

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(9)  Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(10)  Comma così modificato dall'art. 59, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449.


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
Imposta sugli spettacoli (artt. 1-4)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 2.

(2)  Vedi, anche, l'art. 3, comma 81, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che ha apportato radicali modifiche alla presente imposta.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

 

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

 

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

 

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

 

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

 

Sentito il Consiglio dei Ministri;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

 

Decreta:

 

TITOLO I

 

Disposizioni generali

 

Art. 1

Presupposto dell'imposta.

 

1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato (4).

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(4)  Articolo prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

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Art. 2

Soggetti d'imposta.

 

1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

 

2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione (5).

 

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(5)  Articolo prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 e l'art. 92, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

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Art. 3

Base imponibile

1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

 

2. Costituiscono altresì base imponibile:

 

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;

b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

 

3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:

 

a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;

b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;

c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 (6).

 

4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

 

5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco (7).

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(6)  In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 21, L. 7 dicembre 2000, n. 383.

(7)  Articolo prima modificato dall'art. 10-ter, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 288, dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, ed infine così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

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Art. 4

Aliquote

 

1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento (8).

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(8)  Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

(omissis)

 

 

 

 


D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 1 e 2)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 50.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000;

 

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

 

Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)

 

Art. 1

Àmbito di applicazione delle gestioni.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato «testo unico», nell'àmbito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:

 

a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni (3);

c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico.

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(3) Vedi, anche, i commi 779, 780 e 781 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

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Art. 2

Classificazione dei datori di lavoro

 

1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.

 

2. Per i settori non ricadenti nell'àmbito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall'INAIL.

 

3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico.

 

4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.

 

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (artt. 4 e 5)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e l’art. 36, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;

 

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

 

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

 

Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

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(omissis)

 

Art. 4

Disciplina della proroga

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

 

2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

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Art. 5
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti

 

1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

 

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini (9).

 

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

 

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

 

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato (10).

 

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (11).

 

4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (12).

 

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali (13).

 

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (14).

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(9) Comma così modificato dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(10) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247 e poi così modificato dall'art. 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 del citato articolo 1.

(11) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(12) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247 e poi così modificato dall’art. 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 del citato articolo 1.

(13) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(14) Comma aggiunto dal comma 40 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.

(omissis)

 


D.M. 15 marzo 2005
Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2005, n. 80.

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IL MINISTRO DEL LAVORO

 

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 

E DELLE FINANZE

 

 

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

 

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, il potere di adeguare con decreto le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l'Ente;

 

Valutata la proposta dell'ENPALS, effettuata in base al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport;

 

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale in data 11 novembre 2004;

 

Ravvisata l'opportunità di provvedere all'ampliamento delle categorie di lavoratori dello spettacolo che devono essere iscritti obbligatoriamente all'ENPALS, sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;

 

Decreta:

Le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo sono adeguate secondo la seguente elencazione:

 

1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro;

 

2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti;

 

3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo;

 

4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialogisti ed adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;

 

5) direttori della fotografia e light designer;

 

6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;

 

7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager;

 

8) compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti;

 

9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli;

 

10) amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;

 

11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi;

 

12) scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;

 

13) arredatori, architetti;

 

14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri;

 

15) maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);

 

16) operatori di cabina di sale cinematografiche;

 

17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo;

 

18) artieri ippici;

 

19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

 

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

 

21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti;

 

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

 

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche;

 

24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

 

25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.


D.M. 15 marzo 2005
Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2005, n. 80.

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IL MINISTRO DEL LAVORO

 

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 

E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

 

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;

 

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione della delega conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso 1'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei summenzionati tre gruppi;

 

Visto l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire con decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo;

 

Ritenuto doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708/1947, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;

 

 

 

 

Decreta:

 

I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue:

 

A) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

 

artisti lirici;

 

cantanti di musica leggera;

 

coristi;

 

vocalisti;

 

suggeritori del coro;

 

maestri del coro;

 

assistenti e aiuti del coro;

 

attori di prosa;

 

allievi attori;

 

mimi;

 

attori cinematografici o di audiovisivi;

 

attori di doppiaggio;

 

attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;

 

imitatori, contorsionisti;

 

artisti del circo;

 

marionettisti e burattinai;

 

acrobati e stuntman;

 

ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;

 

suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

 

generici e figuranti;

 

presentatori;

 

disc-jockey;

 

animatori in strutture turistiche e di spettacolo;

 

registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

 

aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

 

casting director;

 

sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

 

soggettisti;

 

dialoghisti;

 

adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;

 

direttori della fotografia;

 

light designer;

 

direttori di produzione;

 

ispettori di produzione;

 

segretari di produzione;

 

responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;

 

segretari di edizione;

 

cassieri di produzione;

 

organizzatori generali;

 

amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;

 

direttori di scena;

 

direttori di doppiaggio;

 

assistenti di scena e di doppiaggio;

 

location manager;

 

compositori;

 

direttori d'orchestra;

 

sostituti direttori d'orchestra;

 

maestri collaboratori;

 

maestri di banda;

 

professori d'orchestra;

 

consulenti assistenti musicali;

 

concertisti e solisti;

 

orchestrali anche di musica leggera;

 

bandisti;

 

coreografi e assistenti coreografi;

 

ballerini e tersicorei;

 

figuranti lirici;

 

cubisti;

 

spogliarellisti;

 

figuranti di sala;

 

indossatori;

 

fotomodelli;

 

amministratori di formazioni artistiche;

 

organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;

 

tecnici del montaggio e del suono;

 

documentaristi audiovisivi;

 

tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;

 

tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

 

sound designer;

 

tecnici addetti agli effetti speciali;

 

maestri d'armi;

 

operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

 

aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

 

video-assist;

 

fotografi di scena;

 

maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);

 

scenografi;

 

story board artist;

 

bozzettista;

 

creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;

 

architetti;

 

arredatori;

 

costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

 

sarti;

 

truccatori;

 

parrucchieri;

 

lavoratori autonomi esercenti attività musicali;

 

B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):

 

operatori di cabine di sale cinematografiche;

 

impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

artieri ippici;

 

impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;

 

prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

 

impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

 

direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

 

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

 

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

 

C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

 

lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 



[1]    Le categorie interessate, così come adeguate dal DM 5 marzo 2005, sono le seguenti: 1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro; 2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti; 3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo; 4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialogisti ed adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; 5) direttori della fotografia e light designer; 6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva; 7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager; 8) compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti; 9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli; 10) amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; 11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi; 12) scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; 13) arredatori, architetti; 14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri; 15) maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti); 16) operatori di cabina di sale cinematografiche; 17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo; 18) artieri ippici; 19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; 21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti; 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive; 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche; 24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films; 25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

[2]    Entrambi pubblicati nella G.U: n. 80 del 7 aprile 2005.

[3]     Le attività sono le seguenti:

-          Lirica: artisti che abbiano un ruolo, primi ballerini, coreografo, maestro direttore d'orchestra, maestro sostituto a cachet, maestro del coro a cachet;

-          Operetta: artisti che abbiano un ruolo, primi ballerini, coreografo, maestro direttore d'orchestra, maestro sostituto a cachet, maestro del coro a cachet;

-          Prosa: attori che abbiano un ruolo e regista;

-          Rivista: attori che abbiano un ruolo, primo ballerino, soubrette e seconda soubrette, ballerini esteri, numeri di varietà;

-          Avanspettacolo: numeri di varietà che assumano la caratteristica di complesso sociale per tutti i componenti, numeri isolati che costituiscano spettacolo a sè;

-          Circo: elementi che costituiscono numeri di spettacolo, direttore dello spettacolo;

-          Concertismo: concertisti, sia di suono che di canto; complessi a carattere sociale, direttore d'orchestra;

-          Produzione cinematografica: attori che abbiano un ruolo, regista, organizzatore generale, direttore di produzione, direttore di scenografia, arredatore;

-          Settore radiotelevisivo: regista, soggettista, sceneggiatore, presentatore, doppiatore, conduttore, cantante lirico o di musica leggera, concertista, direttore di scena e di doppiaggio, costumista.

[4]    Il richiamato DM ha disposto che i 3 gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni  per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue:

A)                lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo: artisti lirici; cantanti di musica leggera; coristi; vocalisti; suggeritori del coro; maestri del coro; assistenti e aiuti del coro; attori di prosa; allievi attori; mimi; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni; imitatori, contorsionisti; artisti del circo; marionettisti e burattinai; acrobati e stuntman; ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori; suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; generici e figuranti; presentatori; disc-jockey; animatori in strutture turistiche e di spettacolo; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; casting director; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; soggettisti; dialoghisti; adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; direttori della fotografia; light designer; direttori di produzione; ispettori di produzione; segretari di produzione; responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva; segretari di edizione; cassieri di produzione; organizzatori generali; amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva; direttori di scena; direttori di doppiaggio; assistenti di scena e di doppiaggio; location manager; compositori; direttori d'orchestra; sostituti direttori d'orchestra; maestri collaboratori; maestri di banda; professori d'orchestra; consulenti assistenti musicali; concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera; bandisti; coreografi e assistenti coreografi; ballerini e tersicorei; figuranti lirici; cubisti; spogliarellisti; figuranti di sala; indossatori; fotomodelli; amministratori di formazioni artistiche; organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; tecnici del montaggio e del suono; documentaristi audiovisivi; tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; tecnici addetti alle manifestazioni di moda; sound designer; tecnici addetti agli effetti speciali; maestri d'armi; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist; fotografi di scena; maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti); scenografi; story board artist; bozzettista; creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; architetti; arredatori; costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi; sarti; truccatori; parrucchieri; lavoratori autonomi esercenti attività musicali;

B)                lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub-A): operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; artieri ippici; impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

C)                lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato: lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

[5]    “Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS”.

[6]     L’età anagrafica è stata da ultimo così modificata dall’art. 59, comma 12, della L. 449/1997.

[7]    Pubblicato nella G.U. n. 80 7 aprile 2005.

[8]     La divisione dei lavoratori del settore artistico in due gruppi è già prevista dall'ordinamento per quanto riguarda le aliquote contributive (si veda l'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420). Il primo gruppo (da 1 a 14) si riferisce alle categorie prevalentemente artistiche e tecniche, mentre il secondo gruppo (da 15 in poi) riguarda le categorie impiegatizie e le maestranze.

[9]   In particolare, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato ma anche indeterminato, e può essere concluso:

-                    per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (articolo 34, comma 1);

-                    in via sperimentale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione, con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento (articolo 34, comma 2);

-        per prestazioni da rendersi in particolari periodi quali: il fine settimana, durante le ferie estive o vacanze natalizie. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (articolo 37).

In taluni casi, simili a quelli già individuati per il lavoro interinale e per i contratti a tempo determinato (articolo 34, comma 3) il ricorso al lavoro intermittente è vietato, quali, la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, oppure, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.  ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. Infine, il divieto sussiste anche nel caso in cui le imprese interessate non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concernente l’attuazione di varie direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere determinati elementi., quali, tra gli altri, l’indicazione della durata, il luogo e la modalità della disponibilità garantita dal lavoratore, il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore (articolo 35).

Nel contratto di lavoro intermittente, inoltre, le parti possono stabilire l'obbligo o meno di corrispondere un'indennità di disponibilità a seconda che il lavoratore si vincoli o meno di rispondere alla chiamata. Tale indennità serve pertanto a coprire i periodi durante i quali il lavoratore rimane in attesa di utilizzazione garantendo la sua disponibilità (articolo 36).

Infine, per quanto concerne il trattamento economico, sulla base del principio di non discriminazione, l'articolo 38 del D.Lgs. 276 del 2003 stabilisce che il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto ai lavoratori di pari livello, a parità di mansioni svolte.

La disciplina sul lavoro intermittente è stata successivamente abrogata dall’articolo 1, comma 45, della L. 247/2007, recante l’attuazione del protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007. Da ultimo, l’articolo 39, comma 10, del D.L. 112/2008, abrogando il richiamato articolo 1, comma 45, ha ripristinato la richiamata disciplina.

[10]    In particolare, si è stabilita la proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.L. 86 del 1988, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Inoltre, a decorrere dall'anno 1990, è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° (lavoratori occasionali e lavoratori occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi) dell'articolo 40 del R.D.L. 1827 del 1935.

[11]   Recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità

[12]   Casi particolari sono trattati nel "Manuale di indennità ordinaria di disoccupazione", allegato al messaggio INPS 13 novembre 2002, n. 852.

[13]“Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale”.

[14]   Sono inoltre considerati datori di lavoro, tra gli altri, le società cooperative e ogni altro tipo di società costituita da prestatori d’opera; le compagnie portuali; gli armatori; le scuole o gli istituti di istruzione, anche privati; le case di cura.

[15]   C. Cost., sent. 10 dicembre 1987, n. 476.

[16]   C. Cost., sent. 15 luglio 1992, n. 332.

[17]   “Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza”.

[18]   “Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali”.

[19]   “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”.

[20]   “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”.

[21]“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”.

[22]   “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.

[23]   Per una disamina più approfondita, di rinvia alle schede del dossier del Servizio Studi n. 24 del 15 luglio 2008, redatto dal Dipartimento Cultura.

[24]   Tali attività, in sostanza simili a quelle richiamate nella pdl 136, consistono nel: promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie; predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo; sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell'artista, esecutore o interprete esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo; provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo; ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista, dell'esecutore o dell'interprete.

[25]    “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati”.

[26]   Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei

[27]   La RAI - Radiotelevisione italiana è concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che gestisce ai sensi di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni, con cadenza triennale. Da ultimo, il contratto relativo al triennio 2007-2009 (approvato con D.M. 6 aprile 2007) stabilisce che la RAI, nell’ambito della propria offerta televisiva, è tenuta a destinare ai generi: Informazione; Approfondimento; Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità; Promozione culturale, scuola e formazione; Turismo e qualità del territorio; Spettacolo; Sport; Minori; Promozione dell’audiovisivo, non meno del 65 per cento della programmazione annuale delle tre reti generaliste terrestri, e non meno dell’80 per cento di quella della terza rete. Rientrano nel genere Spettacolo: “trasmissioni a carattere culturale e di intrattenimento con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo quali il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate anche alla promozione dell’industria musicale italiana, con particolare attenzione ai nuovi artisti emergenti” (articolo 4, comma 1, lett. f), del D.M. 6 aprile 2007).

Con riferimento all’offerta radiofonica, sempre secondo il contratto di servizio 2007-2009, la Rai si impegna a destinare non meno del 70 per cento della programmazione annuale dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due, e non meno del 90 per cento del canale Radio Tre, ai programmi dei generi: Informazione; Approfondimento; Lavoro, società, comunicazione sociale; Cultura, scuola e formazione; Musica ed intrattenimento; Servizio; Pubblica utilità. Sono comprese nella categoria Musica ed intrattenimento: “fiction radiofonica di elevato valore culturale o su temi di rilevante attualità; riduzioni teatrali dei grandi classici; rievocazioni storiche basate anche su elaborazioni di materiali di archivio; documentari radiofonici; trasmissioni dedicate alle riprese, dal vivo o differite, di eventi musicali, al mondo della musica nazionale e popolare; programmi musicali dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti; programmi volti a favorire l’educazione musicale e la valorizzazione delle opere d’arte e dell’ingegno” (articolo 5, comma 1, lettera e), D.M. 6 aprile 2007).

[28]    D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 4 dicembre 2008, n. 189.

[29]    D.L. 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 gennaio 2009, n. 1.

[30]    Non è chiaro che cosa si intende con strumenti originali; la norma in commento cita, a titolo di esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra e l’organo.

[31]    L’aliquota IVA applicabile agli spettacoli cinematografici è fissata nella misura del 10% dall’articolo 6, comma 11, della L. 13 maggio 1999, n. 133.

[32]   Anche in questo caso per una disamina più puntuale si rimanda al Dossier del Servizio Studi n. 24 del 15 luglio 2008, redatto dal Dipartimento Cultura.

[33]    “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

[34]    “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.