Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Legge comunitaria 2009 - A.C. 2449-B - Emendamenti approvati dalla XIV Commissione della Camera
Riferimenti:
AC N. 2449-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 181    Progressivo: 5
Data: 15/04/2010
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
AC N. 2449/XVI   AC N. 2449-A/XVI
AS N. 1781/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Legge comunitaria 2009
A.C. 2449-B

 

Emendamenti approvati dalla XIV Commissione della Camera

 

 

 

n. 181/5

 

 

 

15 aprile 2010


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-4510 – * st_affari_comunitari@camera.it

 

 

 

 

Il dossier contiene una analisi degli emendamenti al disegno di legge comunitaria per il 2009 approvati dalla XIV Commissione della Camera.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica, nonché, per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, il gruppo di appartenenza del presentatore dell’emendamento.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0008e.doc


 

I N D I C E

 

 

 

 

 

Emendamenti al disegno di legge comunitaria (A.C. 2449-B) approvati dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera. 3


Emendamenti al disegno di legge comunitaria (A.C. 2449-B)
approvati dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della
Camera


Articolo 1 - Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.6

VIII Commissione

 

14 aprile

L’emendamento inserisce nell’Allegato B la direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell’ambiente; i criteri direttivi per il recepimento della direttiva sono già previsti dall’articolo 19 del disegno di legge.

La direttiva 2008/99/CE si pone l’obiettivo di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell’ambiente.

1.1

VI Commissione

 

14 aprile

L’emendamento sopprime dall’Allegato B la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.

La direttiva 2008/118/CE è già stata recepita con il decreto legislativo n. 48 del 2010

1.5

Il relatore

 

15 aprile

L’emendamento inserisce nell’Allegato B la direttiva 2010/12/CE recante modifica di direttive precedenti in materia di strutture delle aliquote sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE (v. sopra).

La direttiva 2010/12/CE, tra le altre cose, prevede l’assunzione come valore di riferimento per la determinazione dell’accisa sulle sigarette il prezzo medio ponderato e non, come attualmente previsto, la classe di prezzo più richiesta, disponendo anche il medesimo criterio per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (tra le finalità della direttiva vi è quella di allineare i livelli minimi di tassazione per le due tipologie).

Sono inoltre soppresse dall’Allegato B le seguenti direttive:

-          2008/118/CE (v.sopra)

-          2009/24/CE (tutela giuridica dei programmi per elaboratore)

-          2009/104/CE (requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro)

 

 

Articolo 6 - Modifica all’art. 2 della legge n. 11 del 2005

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

6.1
6.2

Gozi

PD

14 aprile

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 prevedono che il CIACE (Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei) si riunisca almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo. Si prevede anche che il Comitato Tecnico permanente istituito per la preparazione delle riunioni del CIACE venga integrato con rappresentanti delle Camere e si riunisca almeno una volta alla settimana.

L’emendamento 6.1 prevede anche che il CIACE si possa avvalere di un ulteriore contingente di personale di ottanta unità, consentendo l’assegnazione di dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo

 

 

Articolo 7 - Introduzione degli artt. 4-bis e 4-ter e modifica all’art. 15-bis della legge n. 11 del 2005

 

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

7.3

Gozi

PD

14 aprile

L’emendamento sposta dall’art. 7 all’art. 10 le modifiche presenti nel disegno di legge comunitaria all’art. 15-bis della legge n. 11 del 2005 in materia di trasmissione per mezzo di strumenti informatici delle informazioni relative alle procedure di infrazione nonché di possibilità per il Governo di raccomandare l’uso riservato delle medesime.

 

 


 

Articolo 13 - Modifica all’art. 33 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88/2009)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

13.3

Il relatore

 

14 aprile

Recependo una condizione della Commissione bilancio, prevede che la promozione dell’educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore prevista dall’articolo avvenga nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13.1

VI Commissione

 

14 aprile

Introduce tra i criteri di delega dell’art. 33 della legge n. 88 del 2009 in materia di contratti di credito al consumo la previsione dell’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno del furto di identità.

13.2

VI Commissione

 

14 aprile

Introduce tra i criteri di delega dell’art. 33 della legge n. 88 del 2009 in materia di contratti di credito al consumo la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati al credito al consumo, nonché la possibilità per  il soggetto richiedente di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.

 

 

Articolo 14 -        Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni del regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

14.1

Zaccaria

PD

15 aprile

L’emendamento, intervenendo su un aspetto oggetto anche di un’osservazione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione, è volto a precisare che le disposizioni in materia di restituzione dell’indebito da parte dei percettori di aiuti comunitari nel settore agricolo attualmente previste dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 898 del 1986 si applicano nell’ambito di applicazione del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); nell’ambito di applicazione del Fondo europeo dello sviluppo rurale (FEASR) si applicano le disposizioni sanzionatorie già introdotte nel citato articolo 3 dall’articolo 14.

 

 

Articolo 16 - Recepimento della direttiva 2009/31/CE (stoccaggio geologico di biossido di carbonio)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

16.3

VIII Commissione

 

14 aprile

L’emendamento prevede che l’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio venga rilasciata direttamente dal Comitato nazionale per la gestione delle attività relative al Protocollo di Kyoto e non, come attualmente previsto dal testo, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente, avvalendosi del Comitato.

 

 

Articolo 17 - Attuazione delle direttive 2009/28/CE (promozione energie rinnovabili), 2009/72/CE (mercato interno dell’energia elettrica), 2009/73/CE (mercato interno del gas naturale)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

17.23 (parte ammissibile)

Abrignani

PdL

14 aprile

L’emendamento sostituisce integralmente l’art. 17, introducendo ulteriori criteri direttivi per il recepimento della direttiva. Tra questi si segnalano, con riferimento alla promozione delle energie rinnovabili, la promozione dell’integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell’energia; il potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l’organizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un sistema di verifica della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi; completamento, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, del sistema statistico in materia di energia.

Con riferimento al mercato interno dell’energia elettrica l’emendamento aggiunge i seguenti criteri direttivi: la rimozione degli ostacoli al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione dell’energia elettrica; la previsione di misure per impedire alle imprese di distribuzione di energia elettrica integrate verticalmente di porre limiti alla concorrenza; la predisposizione di un piano decennale di sviluppo della rete elettrica; la previsione di adeguate risorse umane e finanziarie per l’Autorità per l’energia elettrica; il coordinamento tra l’Autorità per l’energia elettrica e l’Autorità garante della concorrenza in materia di mercato dell’energia elettrica.

Con riferimento al mercato interno del gas naturale, l’emendamento aggiunge i seguenti criteri direttivi: previsione di misure per la cooperazione bilaterale e regionale tra gli Stati membri; promozione, senza nuovi o maggio oneri per la finanza pubblica, di una concorrenza effettiva; definizione di un’unica controparte indipendente nazionale ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento dei gas naturali; rimozione degli ostacoli al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale; previsione di misure per impedire alle imprese di distribuzione integrate verticalmente di porre limiti alla concorrenza; armonizzazione, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas, fra i meccanismi di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas e i criteri per la definizione delle tariffe; la previsione di adeguate risorse umane e finanziarie per l’Autorità per l’energia elettrica; il coordinamento tra l’Autorità per l’energia elettrica e l’Autorità garante della concorrenza in materia di mercato del gas naturale.

L’emendamento è stato approvato come riformulato alla luce di una condizione della X Commissione volta a prevedere che l’armonizzazione, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas, tra i meccanismi di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas e i criteri per la definizione delle tariffe avvenga, fermo restando che per le concessioni già in essere, continuano a valere le disposizioni del regio decreto n. 2578 del 1925 in materia di concessioni per lo svolgimento di servizi pubblici da parte di comuni e province.

17.24

Pini

LNP

15 aprile

L’emendamento introduce un nuovo criterio direttivo in base al quale, nell’ambito del piano di azione nazionale per la definizione degli obiettivi per la quota di energie rinnovabili nei settori del trasporti, dell’elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento nel 2020, si dovrà avere riguardo all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici.

Si modifica inoltre un ulteriore criterio direttivo, specificando che la semplificazione delle procedure ivi prevista dovrà riguardare anche le procedure di autorizzazione, certificazione e concessione delle licenze, compresa la pianificazione del territorio.

17.25

Guido Dussin

LNP

15 aprile

L’emendamento ricomprende nella definizione dei bioliquidi (combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto) l’alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole. Conseguentemente nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW, si applica anche all’alcol etilico la tariffa agevolata di 28 euro cent/KWh di cui alla riga 6 della tabella 3 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

17.22

(Nuova formulazione)

Cassinelli

PdL

15 aprile

L’emendamento, riformulato recependo una condizione contenuta nel parere della X Commissione Attività produttive, introduce principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/119/CE (livello minimo delle scorte di petrolio greggio), già presente nell’allegato B al disegno di legge. In particolare si prevede: il mantenimento di un livello elevato di sicurezza nell’approvvigionamento di petrolio; la previsione della metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio; istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Organismo centrale di stoccaggio; attribuzione a tale organismo della detenzione e trasporto delle scorte, anche a favore dei venditori non integrati verticalmente nella filiera del petrolio; capacità di reazione rapida in caso di difficoltà nell’approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

 

 

Articolo 20 -        Modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008 (Attuazione direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

20.6

VIII Commissione

 

14 aprile

L’emendamento modifica i criteri per la definizione di rifiuto inerte previsti dall’allegato richiamato dall’articolo 20. In particolare, si prevede che vengano definiti inerti:

-        i rifiuti che possiedono un “tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento” e non, come attualmente previsto, un “tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento”;

-        i rifiuti che contengano, segnatamente nelle polveri sottili isolate, in maniera sufficientemente bassa da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone e per l’ambiente, oltre agli elementi richiamati nell’allegato, altre sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o per la salute, ed in particolare, l’arsenico.

L’emendamento prevede, inoltre, l’inversione dell’onere della prova per considerare inerti i rifiuti di estrazione senza procedere a prove specifiche disponendo che tale evenienza debba essere dimostrata non “dall’autorità competente” ma “all’autorità competente”. Si prevede, infine, che la valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione sia effettuata sulla base delle fonti di informazione previste dall’all. 1 richiamato dall’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 117/2008 (descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche; caratteristiche di pericolosità; descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare nel trattamento delle risorse minerali e relativa stabilità; descrizione del metro di deposito; sistema di trasporto dei rifiuti di estrazione).

 

 

Articolo 21 -Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

 

La Commissione XIV ha deliberato, nella seduta del 14 aprile, di richiedere all’Assemblea lo stralcio dell’articolo.

 

L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche al d.lgs. n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di "sottoprodotto" e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale; include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.

 

 

Articolo 22-  Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

22.1

VIII Commissione

 

14 aprile

L’emendamento sposta dal 28 febbraio 2010 al 30 giugno 2010 il termine entro il quale i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE il numero di apparecchi di illuminazione prodotti negli anni 2007 e 2008. L’emendamento sostituisce poi il comma 3, disponendo ulteriori obblighi informativi per i produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tra le altre cose si prevede anche la comunicazione, entro il 30 giugno 2010, dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009, ai fini della definizione delle quote di mercato per i produttori e per l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.

 

 

Articolo 24 - Recepimento della direttiva 2009/44/CE (sistemi di pagamento)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

24.1

Fluvi ed altri

PD

14 aprile

L’emendamento reca una modifica di carattere formale: la parola “definitiva” viene sostituita con “definitività”.

24.4

Il relatore

 

14 aprile

L’emendamento, recependo una condizione della V Commissione Bilancio, introduce nell’articolo una clausola di invarianza finanziaria.

 

 

Articolo 25 - Remunerazione degli amministratori delle società quotate

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

25.1

VI Commissione

 

14 aprile

L’emendamento sopprime la lettera d) del comma 2 che prevedeva che il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, non potesse superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

 

 

Articolo 26 - Attuazione dei regolamenti CE n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 2065/2001: individuazione delle autorità competenti per gli adempimenti connessi al Fondo europeo per la pesca

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

26.5

26.1

26.8

Il Governo

Zinzi

La XIII Commissione

 

UdC

15 aprile

Gli identici emendamenti sopprimono il comma 2, che individua l’autorità competente per le attività di controllo di tutte le attività di controllo nazionali, per le disposizioni in materia di pesca ricreativa, per i casi di sospensione e soppressione dell’aiuto finanziario dell’Unione europea e per la prevenzione della pesca illegale nella società Consorzio Anagrafe animali, ove è già allocato il Sistema integrato di gestione e controllo contenente il fascicolo della pesca e dell’acquacoltura.

 

 

 

Articolo 29- Delega per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

29.3

Il Relatore

 

15 aprile

L’emendamento, recependo una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio,  prevede che il criterio direttivo volto a disporre un idoneo supporto occupazione ai settori della pesca e dell’acquacoltura, per favorire l’emersione dell’economia irregolare e sommersa, venga attuato nei limiti delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

Articolo 31- Commercializzazione uova da cova e i pulcini di volatili da cortile

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

31.1

Aniello Formisano

IdV

15 aprile

L’emendamento prevede che gli incubatoi devono trasmettere i dati produttivi relativi al mese di riferimento non entro la prima decade del mese successivo ma entro i giorno quindici del mese successivo.

 


 

Articolo 34- Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (attuazione direttiva 2002/89/CE)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

34.1

XIII Commissione

 

15 aprile

L’emendamento prevede che le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE contengano misure efficaci per l’omogenea applicazione dei controlli all’importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie, anziché, come attualmente previsto misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell’importazione e dello stoccaggio anche mediante l’adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.

 

 

Articolo 38 - Attuazione della direttiva 2008/6/CE (completamento mercato interno servizi postali comunitari)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

38.5

Abrignani

PdL

14 aprile

L’emendamento modifica uno dei principi direttivi al fine di prevedere che la fornitura dei servizi postali avvenga senza creare situazioni di concorrenza sleale e nonché, nel rispetto dell’armonizzazione degli aspetti previdenziali e assistenziali.

38.4

Abrignani

PdL

14 aprile

L’emendamento introduce un nuovo criterio direttivo volto ad assicurare l’autonomia tecnico-operativa e l’effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà ed al controllo dell’operatore per l’Autorità nazionale di regolamentazione del mercato postale (funzione svolta dal Ministero dello sviluppo economico – dipartimento delle Comunicazioni).

38.6

Il relatore

 

14 aprile

L’emendamento, recependo una condizione della Commissione Bilancio, riformula la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 40 - Attuazione direttiva 2009/12/CE (diritti aeroportuali)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

40.1

Il relatore

 

14 aprile

L’emendamento, recependo una condizione della Commissione Bilancio, riformula la clausola presente nell’articolo in base alle quali l’ENAC provvederà ai nuovi compiti previsti con le risorse umane, finanziari e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilendo altresì che l’apposita struttura per la vigilanza sulla definizione del pagamento dei diritti aeroportuali venga realizzata nell’ambito della dotazione organica dell’ENAC.

 

Articolo 41 - Recepimento delle direttive 2005/62/CE (emoderivati)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

41.1

Palumbo

PdL

14 aprile

L’emendamento reca una modifica di carattere formale all’articolo 41, inerente al requisito della lavorazione degli emoderivati in un regime di libero mercato compatibile con l’ordinamento comunitario.

 

 

Articolo 42 - Modifiche al DPR n. 290 del 2001 (prodotti fitosanitari)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

42.1

Il Governo

 

15 aprile

L’emendamento, a seguito dell’istituzione del Ministero della salute, attribuisce al Ministro della salute, anziché, come attualmente previsto dal testo, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di concertare, insieme al Ministro dell’ambiente, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell’economia, al Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione il regolamento per modificare il DPR n. 290 del 2001 in materia di autorizzazioni per l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

 

 

Articolo 43 - Modifiche alla legge n. 157 del 1992 (tutela della fauna selvatica omeoterma)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

43.50

XIII Commissione

 

15 aprile

L’emendamento sostituisce integralmente l’articolo 43. Tra le altre cose si prevede:

- che le regioni e le province autonome adottino misure di conservazione anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale

- che lo Stato incoraggi ricerche, monitoraggi e lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione delle specie di uccelli

- che la caccia sia comunque vietata per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. Si prevede poi che le Regioni possano posticipare i termini di legge per determinate specie. L’esercizio di tale facoltà è subordinata alla previa obbligatoria acquisizione del parere di validazione delle analisi scientifiche a sostegno delle modifiche da apportare, espresso dall’Ispra, sentiti gli equivalenti Istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea, che dovrà essere reso entro 30 giorni. A tale parere le Regioni sono tenute a uniformarsi.

 

Articolo 44 - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (attuazione direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

44.2
44.4

Il Governo
VIII Commissione

 

14 aprile

L’emendamento sopprime la possibilità di consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria che non trattano veicoli fuori uso.

 


 

Articolo 45 - Modifiche al d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico (direttiva 2003/98/CE)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

45.2

Il Relatore

 

14 aprile

Sostituisce il comma 2 dell’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2006, inserendo la previsione che, in caso di riutilizzo di documenti da parte di una pubblica amministrazione anche per fini commerciali che esulano dall’ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, all’amministrazione medesima si applichino le tariffe previste per gli altri utilizzatori (la questione è oggetto della lettera di messa in mora inviata all’Italia per la non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE).

 

 

Articolo 49 - Riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero (regolamento CE n. 853/2004)

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

49.1

Il Relatore

 

14 aprile

L’emendamento, recependo una condizione della Commissione Bilancio, riformula le previsioni in ordine alla definizione con decreto del Ministro della salute delle tariffe per il pagamento di tutti gli oneri derivanti dalle attività ispettive su navi officina e navi frigorifero, che sono posti a carico degli operatori.

 

 

Articolo 52 - Disposizioni relative all’Amministrazione degli affari esteri

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

52.1

La III Commissione

 

14 aprile

Modifica l’alinea del comma 1, lettera b), sostituendo non più tutto il primo comma dell’art. 106-bis del DPR n. 18 del 1967, ma soltanto il primo periodo del comma richiamato. Viene in tal modo mantenuta in vigore la previsione della stesura di un rapporto sulle attività ed iniziative intraprese nell’interesse del servizio nel periodo precedente, da parte del funzionario diplomatico (consigliere d’ambasciata o ministro plenipotenziario) sottoposto a valutazione periodica, da allegare alla relazione predisposta dai suoi superiori gerarchici.

Poiché la scadenza per lo svolgimento valutazione periodica dei funzionari diplomatici predetti è diversificato: biennale (per i consiglieri d’ambasciata) o triennale (per i ministri plenipotenziari), il termine impiegato nell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 106-bis già richiamato viene conseguentemente modificato da “biennio” a “periodo”.

52.2

Il Relatore

 

14 aprile

L’emendamento, recependo una condizione della Commissione Bilancio, riformula la clausola di invarianza finanziaria.