Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Legge comunitaria 2009 - A.C. 2449-B - Sintesi del contenuto | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 181 Progressivo: 3 | ||||
Data: | 10/02/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Legge comunitaria 2009 A.C. 2449-B |
Sintesi del contenuto |
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n. 181/3 |
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10 febbraio 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – coordinamento: Dipartimento Affari comunitari ( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier l’Ufficio: |
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – *cdrue@camera.it |
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Per l’esame presso § n. 181/2: Schede di lettura; § n. 181/3: Sintesi del contenuto. |
I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: ID0008c.doc |
Sintesi del contenuto
§ Contenuto 3
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea) 12
§ Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)13
Il disegno di legge C 2449-B (legge comunitaria 2009) è all’esame della Camera dei deputati in terza lettura.
Il Senato ha concluso l’esame del provvedimento in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2010, approvando un testo di 56 articoli.
Trattandosi
dell’esame in terza lettura,
Il presente dossier reca la sintesi del provvedimento nel suo complesso e dei profili più rilevanti ai fini della compatibilità comunitaria, dei documenti all’esame delle istituzioni dell’UE e delle procedure di contenzioso in corso.
L’articolo 1, modificato durante l’esame del Senato al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo, conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
I successivi articoli 2-5 non hanno subito modifiche nel corso dell’esame al Senato. Pertanto:
§ l’articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe contenute nell’articolo 1;
§ l’articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.
§ l’articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli - che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria - sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria;
§ l’articolo 5 conferisce una delega al Governo per l’adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.
L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il CIACE - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei - nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, debba garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.
L'articolo 7, nel testo emendato nel corso dell’esame al Senato, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo due nuovi articoli 4-bis ("Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere") e 4-ter (“Programma nazionale di riforma”), al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
Viene inoltre modificato l’art. 15-bis della legge n. 11/2005 in merito agli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia.
L’articolo 8, modificato nel corso dell’esame al Senato, riformula l’art 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da presentarsi alle Camere entro il 31 dicembre (anziché entro il 31gennaio), di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare la effettiva partecipazione dell’Italia al processo normativo UE, all’attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all’attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento entro il 31 gennaio.
L’articolo 9, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce un articolo 4-quater nella legge 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’UE e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Tale disposizione pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere “al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea”.
In particolare, si prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisca, entro tre settimane dall’inizio dell’ esame parlamentare di progetti di atti legislativi dell’Unione europea, un’adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.
L’articolo 10, emendato nel corso dell’esame al Senato, modifica la periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi (lettera a).
Nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno esser trasmesse ogni mese, anziché semestralmente (lettera b).
L’articolo 11, il cui testo non ha subito modifiche nel corso dell’iter al Senato, recependo la direttiva 2008/46/CE che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), differisce al 30 aprile 2012 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81/2008.
L’articolo 12 è stato parzialmente modificato nel corso dell’esame al Senato. Il comma 1, non modificato, abroga la norma che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongano ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti, mentre il comma 2, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende l’applicazione delle sanzioni relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata. Il comma 3, introdotto nel corso dell’esame in Senato, abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.
L’articolo 13, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato,aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), imponendo al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.
L’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 relativa alle sanzioni amministrative e penali dovute per l’indebito conseguimento di contributi ed erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
L’articolo 15, modificato nel corso dell’esame al Senato, modifica l'art. 11 della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. Esso, inoltre, proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega (fino al 30 luglio 2010).
L'articolo 16, modificato durante l’esame al Senato, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2), che risulta inclusa nell’allegato B della presente legge. Le modifiche apportate al Senato hanno chiarito che dall’attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. E’ stato altresì inserito, tra i criteri di delega, quello di una continua e trasparente informazione al pubblico, mentre il criterio che disciplina il rilascio dell’autorizzazione all’attività di stoccaggio è stato modificato in più punti, soprattutto al fine di ridisegnare le competenze nell’ambito del processo decisionale.
L'articolo 17, introdotto nel corso dell’esame al Senato, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale).
L’articolo 18, non modificato nel corso dell’esame al Senato, reca misure per la protezione
L’articolo 19, introdotto nel corso dell’esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
L’articolo 20, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca alcune modifiche al d.lgs. 117/2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE (che modificava la direttiva 2004/35/CE) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive viene, in particolare, modificata la definizione di “rifiuto inerte” introdotta dal citato decreto
L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche al d.lgs. n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di "sottoprodotto" e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica inoltre i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale ed include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.
L'articolo 22, inserito nel corso dell’esame al Senato, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti (commi 1 e 3) e apporta alcune modifiche al d.lgs. 151/2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. RAEE (comma 2).
L'articolo 23, introdotto dal Senato, prevede, in attuazione della direttiva 2000/84/CE, che, a decorrere dall'anno 2010, il periodo dell'ora estiva (cd. ora legale) abbia inizio alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termini alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre.
L’articolo 24, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca i princìpi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva n. 2009/44/CE in tema di definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e di contratti di garanzia finanziaria. In particolare, si prescrive di apportare opportune modifiche alle norme che concernono l’ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; per l’ipotesi di sistemi interoperabili, si richiede il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento; si richiedono modifiche alle norme concernenti l’ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, al fine di limitare le formalità amministrative e al contempo tutelare il creditore ceduto e i terzi. Si impone inoltre di modificare la normativa vigente per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare e, infine, di revisionare la disciplina delle insolvenze di mercato.
L’articolo 25,
introdotto nel corso dell’esame al Senato, delega il Governo ad adottare un
decreto legislativo per l’attuazione delle sezioni II e III della
raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della
sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della
Commissione, del 30 aprile
L’articolo 26, modificato nel corso dell’esame in Senato, reca disposizioni attuative degli adempimenti e degli obblighi previsti da una serie di regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, con specifico riguardo alla individuazione delle autorità di controllo.
L’articolo 27, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati e limitatamente modificato dal Senato, è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato, che tenga conto delle modifiche recate alla materia dalla direttiva 2007/61/CE; sono altresì definite le modalità di adozione del provvedimento delegato.
L’articolo 28, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico OCM), ed al Reg. (CE) 1249/2008 di applicazione, le modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.
L’articolo 29, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura Tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la finalità di dare completa attuazione alla normativa comunitaria in materia.
L’articolo 30, introdotto nel corso dell’esame alla Camera e modificato al Senato, si compone di due commi, riguardanti – rispettivamente – le risorse attribuite all’AGEA e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
L’articolo 31, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca le norme di adeguamento ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/200, relative alla produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative interne, alla cui entrata in vigore seguirà l’abrogazione della legge n. 356/66 che attualmente disciplina la materia.
L’articolo 32, il cui testo non è stato modificato nel corso dell’esame al Senato, modifica l’art. 15 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), il quale conferisce una delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni nazionali alla riforma della OCM vitivinicola, e gli articoli 4 e 5 della legge n. 77/06, che ha recato disposizioni speciali per la tutela e fruizione dei siti nazionali posti sotto la protezione Unesco, allo scopo di rafforzare la tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP.
L’articolo 33, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca modifiche al d.lgs. n. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commmercializzazione dei prodotti ortofrurtticoli, che possono essere posti in commercio solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.
L’articolo 34, introdotto nel corso dell’esame al Senato, attribuisce una delega al Governo per la revisione del d.lgs. n. 214/2005, Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che dovrà recare misure efficaci contro la immissione in commercio di sostanze pericolose.
I successivi articoli:
§ 35 (in materia di vendita e somministrazione di bevande alcolichein occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e su aree pubbliche);
§ 36 (relativo all’applicazione dei regolamenti comunitari per sulla commercializzazione dell’olio di oliva);
§ 37 (recante la delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli)
non hanno subito modifiche nel corso dell’esame al Senato.
L’articolo 38, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6, inserita nell’Allegato B, concernente il mercato interno dei servizi postali.
L’articolo 39, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modificando il d.lgs. n. 286/2005 che regola l'attività di autotrasportatore, consente la guida di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ai conducenti che hanno conseguito la carta di qualificazione del conducente, frequentando il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età.
L'articolo 40, introdotto nel corso dell’esame al Senato, detta princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE, inserita nell’Allegato B, che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali.
L’articolo 41, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CEin tema di emoderivati, per l’adeguamento alla farmacopea europea e l’ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.
L’articolo 42, introdotto nel corso dell’esame al Senato, conferisce una delega al Governo a modificare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, il DPR n. 290/2001 che disciplina la produzione, immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Le modifiche dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare.
L'articolo 43, introdotto nel corso dell’esame al Senato, rivede la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, c.d. legge sulla caccia.
L'articolo 44, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del d.lgs. 209/2003.
L'articolo 45, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta numerose modifiche al d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, modificandone l'ambito di applicazione (con particolare riferimento ai dati statistici) (lettere a), c), d) e g));prevedendo che titolare del dato sia non solo la pubblica amministrazione che ha originariamente formato il dato stesso, ma anche quella che ne ha la disponibilità (lettera b)); imponendo al titolare del dato che rigetti una richiesta di riutilizzo di comunicare al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione (lettera e)); permettendo che i documenti siano messi a disposizione nella forma in cui essi sono disponibili e non necessariamente nella forma in cui sono stati prodotti (lettera f)); prevedendo che, in caso di riutilizzo commerciale, le tariffe per il riutilizzo comprendano un utile che sia congruo (lettera g)).
L’articolo 46, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti. La disposizione contiene, inoltre, specifici princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa sanzionatoria interna.
L’articolo 47, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene disposizioni di attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema di immissione sul mercato dei biocidi. Esso, modificando il decreto legislativo 174/2000, estende da dieci a quattordici anni il periodo nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo, e, nella stessa misura, il periodo transitorio in cui può applicarsi la normativa nazionale recata dal D.P.R 392/1998.
L'articolo 48, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce al Ministro per le politiche europee il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei suddetti servizi.
L’articolo 49, introdotto durante l’esame al Senato, individua nel Ministero della salute l’autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplina i relativi oneri a carico degli operatori.
L’articolo 50, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica la legge n. 189 del 2004 (in materia di maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007 del 2009.
L'articolo 51, introdotto nel corso dell’esame al Senato, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito, che stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating, fissando disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.
L’articolo 52, introdotto nel corso dell’esame al Senato, in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna, apporta alcune modifiche al DPR 5 giugno 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri. In particolare vengono riformate alcune norme riguardanti la formazione e l’aggiornamento professionale dei funzionari diplomatici (art. 102), la valutazione periodica del personale appartenente ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario (art. 106-bis), il procedimento di promozione al grado di consigliere di legazione (art. 107), quello di promozione al grado di consigliere di ambasciata (art. 108), nonché il procedimento di nomina al grado di ambasciatore (art. 109-bis).
Vengono altresì riformulati taluni profili della normativa in tema d’impiego di esperti esterni alla Pubblica amministrazione (art. 168), viene riconosciuta all’Istituto diplomatico la facoltà di attivare corsi di formazione a titolo oneroso, aperti anche a cittadini stranieri ed è rimodulata la tabella 1, allegata al DPR n. 18/1967, recante la corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all’estero.
L’articolo 53, modificato nel corso dell’esame al Senato, delega il Governo alla piena attuazione nell’ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale. Rispetto al testo approvato dalla Camera:
§
viene ridotto il termine per l’attuazione delle
decisioni quadro (da
§ viene aggiunta una decisione quadro da attuare: la 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (lettera a), per la cui descrizione si rinvia alla scheda relativa all’art. 54, che detta specifici principi e criteri direttivi di attuazione.
§ viene soppresso il riferimento alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, già oggetto di identica delega nella legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008, art. 53).
L’articolo 54, introdotto nel corso dell’esame al Senato, individua princìpi e criteri direttivi specifici e ulteriori (rispetto a quelli già delineati dagli articoli 2 e 53, comma 3, del progetto in esame) per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale.
L’articolo 55 delega il Governo ad introdurre nell’ordinamento due
nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 maggio
La modifica introdotta dal Senato risulta essere meramente formale.
L’articolo 56, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novellando l’art. 52 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), reca alcune modifiche ai rincipi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.
Si segnala inoltre che, nel corso dell’esame al Senato, sono state inserite 3 nuove direttive nell’Allegato A, e 29 nuove direttive nell’Allegato B; nell’Allegato B è stata soppressa la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente (il suo recepimento è comunque oggetto dell’articolo 19 del provvedimento in esame).
Con riguardo al comma
3 dell’articolo 17, il 16 luglio 2009
Con riguardo all’articolo
22, il 3 dicembre 2008
Con riferimento all’articolo
41, nell’ambito del “pacchetto farmaci”, presentato il 10 dicembre 2008,
Con riguardo all’articolo
47, il 12 giugno 2009
Con riferimento all’articolo 53, si segnala che il contrasto all’immigrazione illegale e al traffico di clandestini è una delle priorità del nuovo programma pluriennale per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, il cd. programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.
Con riferimento all’articolo 54, il 2 febbraio 2010 è stata trasmessa dal Consiglio al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali, un’iniziativa di dodici Stati membri, tra cui l’Italia, recante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo,volta a garantire la protezione delle vittime di reati in tutto il territorio dell’UE.
Con riguardo alla lettera
f) del comma 2) dell’articolo 16,
con lettera di messa in mora del 14
aprile 2009
Con riferimento all’articolo
22, l’8 ottobre 2009
Con riferimento all’articolo
43, il 22 dicembre 2008
Il 28 giugno 2006, inoltre,
Il 27 novembre 2008, infine, l’Italia ha ricevuto una lettera di messa in mora complementare per non aver dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia, in violazione dell’art. 4, par. 4 della direttiva 79/409/CEE.
Con riferimento all’articolo
44, il 19 marzo 2009
Con riferimento all’articolo
45, il 19 marzo 2009
Con riferimento all’articolo
46, l’11 gennaio 2010
Con riguardo alla direttiva
2009/11/CE, il 13 luglio 2009