Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - A.C. 1441-bis-B - Iter al Senato: esame in Assemblea (sedute dal 26 febbraio al 4 marzo 2009)
Riferimenti:
AC N. 1441-BIS-B/XVI   AC N. 1441/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 33    Progressivo: 4
Data: 18/03/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   PROCESSO CIVILE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

A.C. 1441-bis-B

Iter al Senato: esame in Assemblea
(sedute dal 26 febbraio al 4 marzo 2009)

 

 

 

 

 

 

n. 33/4

(parte quinta)

 

 

16 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio StudiCoordinamento del Dipartimento Affari costituzionali

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

Per l’esame presso le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) dell’A.C. 1441-bis-B, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, sono stati predisposti i seguenti dossier:

§         n. 33/2: Elementi per l’istruttoria legislativa;

§         n. 33/3: Schede di lettura;

§         n. 33/4, suddiviso in 5 parti: Iter alla Camera (A.C. 1441) e Iter al Senato (A.S. 1082);

§         n. 33/5: Normativa di riferimento.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0006b5.doc

 


INDICE

Iter al Senato

Seguito esame in Assemblea

Seduta del 26 febbraio 2009 (antimeridiana)5

Seduta del 26 febbraio 2009 (pomeridiana)151

Seduta del 3 marzo 2009 (antimeridiana)199

Seduta del 3 marzo 2009 (pomeridiana)257

Seduta del 4 marzo 2009 (pomeridiana)385

 

 


SIWEB

Iter al Senato

 


Seguito esame in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

160a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì 26 febbraio 2009

 

Presidenza della vice presidente MAURO

indi del presidente SCHIFANI

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,02)

Stralcio, dal testo proposto dalle Commissioni riunite, dei commi da 3 a 5 (1082-bis) e 6 (1082-ter) dell'articolo 9 e degli articoli 16 (1082-quater) e 17 (1082-quinquies)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. (Brusìo).

Onorevoli colleghi, vi invito a prendere posto.

 

Sul regime di ammissibilità degli emendamenti

LEGNINI (PD). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusìo).

Per cortesia, chiedo gentilmente ai colleghi, se non sono interessati, di continuare a discutere e a chiacchierare fuori dall'Aula.

Prego, senatore Legnini, inizi pure il suo intervento.

 

LEGNINI (PD). Signora Presidente, intervengo sull'ammissibilità degli emendamenti che ci accingiamo ad esaminare e a votare.

Ieri, signora Presidente, il senatore Zanda ha formulato a nome del nostro Gruppo una forte ed argomentata denuncia sullo scadimento generale del procedimento e della qualità legislativa che abbiamo registrato in questi mesi e di cui questo testo costituisce un emblema, essendosi vieppiù, in sede di esame presso le Commissioni di merito, rigonfiato di norme estranee al suo oggetto, frettolosamente e reiteratamente introdotte dal relatore e dal Governo fino a qualche ora fa: ben oltre, quindi, i termini fissati per la presentazione dei testi in Commissione.

Come è noto a lei e a tutti noi, stiamo esaminando un disegno di legge collegato alla finanziaria. La disciplina del regime di ammissibilità degli emendamenti per i disegni di legge collegati alla finanziaria è dettata in modo preciso dall'articolo 126-bis del Regolamento del Senato. Richiamo in particolare il comma 2-bis dell'articolo, signora Presidente, il quale prevede la preventiva declaratoria di accertamento del contenuto dei disegni di legge collegati rispetto alle previsioni contenute nel DPEF e nella relativa risoluzione parlamentare di approvazione. Questa declaratoria, essendo noi al Senato in seconda lettura, è stata effettuata alla Camera, ma è comunque un presupposto essenziale per accertare, appunto, la congruità del contenuto del disegno di legge rispetto al contenuto della manovra di finanza pubblica. Ma richiamo anche il comma 2-ter dell'articolo 126-bis, il quale prescrive l'inammissibilità degli emendamenti, di iniziativa sia parlamentare che governativa, che rechino disposizioni estranee all'oggetto di questo tipo di disegno di legge. Tale estraneità è da valutare, lo ripeto, rispetto alla legislazione vigente nonché al DPEF e alla relativa risoluzione parlamentare.

Di conseguenza, per questo tipo di disegno di legge è necessario un doppio vaglio preliminare, affidato al Presidente del Senato: quello del collegamento e quello dell'ammissibilità degli emendamenti secondo le regole fissate dall'articolo 126-bis del Regolamento.

Sottolineo che l'esame è doppio perché è evidente che, se prevalesse (com'è avvenuto e sta avvenendo, ed è questo l'oggetto del richiamo e della denuncia) un'interpretazione e un'applicazione estensiva del comma 2-ter, ovvero dei criteri di ammissibilità degli emendamenti, anche la disposizione principale, quella dell'accertamento del collegamento, risulterebbe sostanzialmente svuotata.

La ratio di questa norma regolamentare, di questo regime speciale è facile da individuare: i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica beneficiano di una corsia preferenziale per un esame spedito, per le ragioni chiaramente dettate dalla norma regolamentare da me richiamata.

Tali norme, signora Presidente, che dettano appunto il regime restrittivo di ammissibilità degli emendamenti, a noi risultano palesemente violate per molti aspetti e su molti testi che sono stati presentati. Le potrei fornire un elenco che noi ci siamo fatti carico di redigere: non spetta però a noi farlo, bensì al Presidente. Ometto comunque di leggerlo per ragioni di brevità.

Mi limito quindi a richiamare la sua attenzione su questa necessità di esame accurato e preventivo sia in ragione della estraneità all'oggetto del disegno di legge (faccio rilevare che già il titolo del disegno di legge costituisce un perimetro molto ampio di materie: sviluppo economico, semplificazione, competitività, processo civile), sia relativamente a materie fatte oggetto di emendamenti che sono estranee al contenuto della risoluzione di approvazione al DPEF. Sottolineo questo aspetto, signora Presidente, perché vengono introdotti temi e testi che nulla hanno a che fare con gli argomenti elencati nella risoluzione stessa.

Si pone poi un problema ulteriore. Se per i testi che non sono stati approvati dalle Commissioni di merito, penso che lei, signora Presidente, non avrà alcuna difficoltà ad effettuare questo vaglio rigoroso e a dichiararli inammissibili, sulla base dei criteri che ho richiamato, il problema si pone invece relativamente agli emendamenti che già sono stati approvati dalle Commissioni di merito.

Questo argomento fu già affrontato, signora Presidente, nella seduta del 19 novembre 2008, allorquando noi sollevammo una questione analoga relativamente al regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge. Il giorno seguente, il 20 novembre, il Presidente del Senato comunicò all'Aula una decisione alla quale voglio richiamarmi, che chiedo venga rispettata in questa sede. Nel sottolineare l'esigenza di un'applicazione rigorosa della norma regolamentare relativamente al regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, il Presidente disse che non se la sentiva di dichiarare inammissibili emendamenti già approvati dalle Commissioni di merito, perché questo avrebbe significato un'applicazione sostanzialmente retroattiva di questo orientamento più rigoroso. Tuttavia aggiunse: «Per il futuro dei nostri lavori, con particolare riferimento alla sessione di bilancio,» - e stiamo appunto esaminando disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica - «esprimo qui (...) una forte raccomandazione ai Presidenti delle Commissioni in ordine ad un puntuale vaglio di ammissibilità degli emendamenti a decreti-legge» - la regola quindi è la stessa, signora Presidente, anche testualmente è la stessa norma regolamentare - «anche sotto il profilo richiamato dalla recente giurisprudenza costituzionale (...). La Presidenza si riserva fin d'ora di valutare tali emendamenti con l'opportuno rigore» - disse il Presidente del Senato tre mesi fa - «e di dichiararne se del caso l'improponibilità qualunque sia la loro provenienza, dunque anche se approvati in Commissione o proposti dal Governo». Quindi è stata assunta una decisione sul punto.

Concludo, signora Presidente, facendo rilevare (ma - ripeto - è lei che deve svolgere questa attività) qualche esempio macroscopico: nel disegno di legge al nostro esame, oltre a voler riformare il processo civile, e su questo torneremo durante l'esame del provvedimento; si vuole riformare con una delega il processo amministrativo, ma non c'è traccia di questo tema nella risoluzione di approvazione del DPEF; si vuole riformare il processo contabile relativamente alla materia pensionistica, quello davanti alla Corte dei conti; si vuole riformare l'Avvocatura dello Stato; si vogliono dettare norme sulla dirigenza pubblica, sulla vigilanza sui servizi pubblici locali, sulle farmacie, sull'ENIT, sugli enti di ricerca, sui precari della Croce rossa, sulla fondazione «Ugo Bordoni», e potrei continuare ancora.

Insomma, mi sembra che occorra un intervento serio, risolutore, che chiediamo venga effettuato prima dell'inizio dell'esame degli emendamenti, altrimenti ci riserviamo di sollevare, volta per volta, in rapporto ai singoli emendamenti, la questione della loro ammissibilità, ritenendo non accertata e dichiarata l'inammissibilità in via preventiva, come la Presidenza dovrebbe fare.

Come ha detto ieri il senatore Zanda, vi siete vantati più volte di aver fatto una legge finanziaria snella e quindi di non aver consentito l'introduzione di un numero elevato ed eterogeneo di norme. In realtà si susseguono provvedimenti, quali il cosiddetto milleproroghe e quello al nostro esame, che contengono una montagna di disposizioni di modifica a norme emanate solo due mesi fa, con uno scadimento inaccettabile della qualità della legislazione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi chiedo un attimo di attenzione.

Onorevole senatore Legnini, riferirò senz'altro al Presidente del Senato il senso del suo intervento. Peraltro, devo dire sin d'ora che bisogna osservare che il disegno di legge collegato in esame, così come trasmesso dalla Camera dei deputati e a seguito delle modifiche introdotte in sede referente dalle Commissioni riunite, costituisce un provvedimento estremamente complesso ed eterogeneo, che investe le competenze di diversi Ministeri e rende quindi non facile l'applicazione del comma 2‑ter dell'articolo 126‑bis.

Tuttavia, la Presidenza, pur in presenza di un sistema normativo difficilmente riconducibile ad unità per i suoi contenuti e le sue finalità, sta valutando la proponibilità dei numerosi emendamenti presentati, dovendo tenere in ogni caso presente l'articolo 126‑bis, comma 2‑quinques, del Regolamento, che consente la ripresentazione degli emendamenti respinti in sede di Commissione. Resta comunque fermo il principio, di cui al comma 2‑ter del richiamato articolo 126‑bis, dell'inammissibilità degli emendamenti ed eventualmente di parti di testo sui quali la 5a Commissione permanente esprima parere contrario per difetto di copertura finanziaria.

FERRARA (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FERRARA (PdL). Signora Presidente, avevo chiesto la parola prima che la Presidenza facesse le precisazioni che discendono dalle prerogative sancite dagli articoli 97 e 8 del Regolamento.

L'intervento del collega Legnini, molto variegato, variopinto, con un'abilità di linguaggio che gli fa onore, fa battere la lingua proprio dove il dente duole. Dico questo perché nel passato l'allora maggioranza, che ha avuto nel senatore Legnini un valido difensore, nonché relatore della legge finanziaria, faceva sì che tale legge fosse approvata in quest'Aula con migliaia di commi e con voto di fiducia. Noi invece abbiamo approvato una legge finanziaria di certo molto snella e stiamo approvando i provvedimenti collegati in quest'Aula non con un voto di fiducia, ma con una discussione che fa onore al Parlamento e a tutti noi, maggioranza e opposizione.

Quindi, non si lamenti il collega Legnini, perché è ingenerosa la critica sulla irricevibilità degli emendamenti rivolta alla Presidenza. In ogni caso, noi stiamo certamente facendo molto meglio di quanto fece l'allora maggioranza, perché stiamo discutendo sugli emendamenti, laddove loro impedirono la discussione poiché imposero la fiducia. (Applausi dal Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signora Presidente, non commento le considerazioni del collega Ferrara perché si commentano da sole, visto che lui stesso sta ammettendo che si sta operando nel modo che denunciavo poc'anzi.

Intervengo solo per sottolineare che interpreto la sua comunicazione nel senso che ci riserviamo di volta in volta di sollevare il tema della inammissibilità degli emendamenti.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1082 (ore 10,18)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

AMATI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione dell'articolo 23-bis sul quale il parere è di semplice contrarietà».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.700, 12-bis.700 (limitatamente al secondo periodo), 22.700, 22.701, 23-bis.0.700 (limitatamente alla lettera a) punto 2), 26.0.700 (testo 2).

Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 12-bis.0.700, con l'osservazione che costituisce un utilizzo improprio il ricorso alle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dalla copertura finanziaria della proposta emendativa.

Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.200, 9.30, 9.0.20, 9.0.4, 9.0.9, 13.0.100 (testo 2), 14.100, 18.100, 19.0.300 (testo 2), 19.0.400.

Esprime altresì un parere non ostativo sulle proposte 26.0.6000 e 26.0.9000, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che alla proposta 26.0.6000, al comma 7, sia soppresso l'ultimo periodo; che alla proposta 26.0.9000, al comma 5, sia soppresso l'ultimo periodo.

Esprime sulla proposta 26.0.8000 parere non ostativo con la seguente osservazione: ai fini di un corretto richiamo della normativa, occorre sostituire il riferimento all'articolo 3, comma 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il richiamo all'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 549 del 1995, nonché all'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte fino all'articolo 26, ad eccezione che sugli emendamenti 19.400, 24-bis.0.300, 26.0.550, 26.0.501 e 26-quater.500, sui quali il parere è rinviato».

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Signora Presidente, l'ordine del giorno G100 solleva una questione importante; chiede però una interpretazione della norma richiamata nel dispositivo diversa da quella che finora è stata data dal Governo nell'applicare la stessa. Pertanto, non possiamo esprimere un parere favorevole, perché vorrebbe dire fare con l'ordine del giorno una cosa diversa da quanto, secondo l'interpretazione data, la legge stabilisce. Suggerirei pertanto al senatore Saltamartini di modificare l'ordine del giorno, impegnando il Governo «ad esaminare la questione alla luce di quanto esposto nelle premesse».

PRESIDENTE. Senatore Saltamartini, accetta tale proposta di modifica?

SALTAMARTINI (PdL). Sì, signora Presidente.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accoglie l'ordine del giorno nel testo modificato.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non sarà pertanto posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VIMERCATI (PD). Signora Presidente, gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 vogliono sottolineare l'importanza degli investimenti in banda larga per il rilancio produttivo del nostro Paese. In tutto il mondo si guarda alle nuove tecnologie della comunicazione proprio come un grande impulso per la ripresa del sistema economico.

A noi pare che il Governo faccia poco in questa direzione: di qui la necessità di istituire un apposito fondo di sostegno alla diffusione della banda larga nelle aree in digital divide, che sono molto numerose nel nostro Paese, non solo al Sud ma anche al Centro e al Nord, ricordando che l'Italia è molto al di sotto della media europea per gli accessi in banda larga.

Vi è poi un emendamento dedicato alla questione delle frequenze, una materia molto tecnica ma molto importante che spiegherò rapidamente. Nel passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale della televisione si liberano delle porzioni di spettro elettromagnetico.

La direttiva europea stabilisce che una parte di tali frequenze deve essere attribuita al sistema delle telecomunicazioni per incentivare la banda larga, ma l'Italia è l'unico Paese che (ancora una volta forse pesa il conflitto d'interessi) non intende destinare neanche una frequenza alla banda larga. Di qui la necessità dell'emendamento 1.8, con cui si intende obbligare il Governo a destinare la quota, sia pur piccola, del 15 per cento delle frequenze che si liberano per lo sviluppo della banda larga. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Invito i presentatori degli emendamenti 1.2 e 1.3 a ritirarli perché sono stati già recepiti dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento; sostanzialmente, quindi, l'istanza di privilegiare queste zone è accettata. Per il motivo inverso inviterei i presentatori dell'emendamento 1.700 al ritiro.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.6 e 1.7.

Invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.8, poiché credo che l'aspetto considerato, relativo alla tematica delle frequenze, vada esaminato in altro provvedimento.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.9, anche perché, essendoci un contributo aggiuntivo, inciderebbe sui costi del traffico. Inoltre, il parere è contrario sugli emendamenti 1.10 e 1.11.

Trasformo l'emendamento 1.100 in ordine del giorno di analogo contenuto. Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G1.100 della Commissione.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, con una premessa di carattere generale.

Il senatore Legnini ha lamentato l'eterogeneità del contenuto di questo provvedimento e, per certi aspetti, un certo grado di eterogeneità esiste; vi è però anche una finalità teleologica, che è l'accorpamento di misure in tema di pubblica amministrazione e di processo, e in questo senso anche il processo amministrativo si sposa con il processo civile. Ricordiamo al riguardo che la semplificazione in materia processuale è uno degli strumenti essenziali anche per lo sviluppo economico, per l'ordinato andamento dei traffici commerciali.

Detto questo, l'Assemblea non si stupirà per il fatto che nel corso del dibattito sarò costretto, anche malvolentieri, a esprimermi in senso non positivo nei confronti di molti emendamenti. Vi sono infatti proposte che introducono ulteriori materie aggiuntive che vanno oltre la migliore gestione della pubblica amministrazione; pertanto, sotto questo profilo, anche se il provvedimento è più aperto rispetto a quello che forse sarebbe dovuto essere, spero che l'Assemblea non intenda ampliarlo ulteriormente.

Si consideri altresì che si tratta di un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e quindi, tutto sommato, l'area di emendabilità dovrebbe conseguentemente risultarne più circoscritta rispetto a un provvedimento che venga esaminato per la prima volta.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.2 e 1.3 sono decaduti.

Senatore Bodega, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.700?

BODEGA (LNP). Signora Presidente, ritiriamo l'emendamento 1.700, anche se riteniamo che non sarebbe stato opportuno fissare una percentuale in questa sede. Invitiamo a riflettere anche su questi aspetti.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di prendere posto e di evitare di correre da una parte all'altra poiché siamo in fase di votazione.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Vimercati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(Il senatore Legnini fa notare alla Presidenza la presenza di alcune luci accese tra i banchi della maggioranza a cui non corrispondono senatori).

Invito i colleghi senatori Segretari a verificare, onde evitare richiami da una parte e dall'altra, che ogni senatore voti per sé. (Commenti dei senatori Legnini e Garraffa).

Onorevoli colleghi, ve lo dico per l'ultima volta, prendete posto perché stiamo votando. Chi vota resti al suo posto e non lasci che un collega voti per suo conto. Vale per tutti. È una questione di serietà e di rispetto per il Parlamento.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 1.8, è stato rivolto un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Chiedo al senatore Vimercati se accetta l'invito. (Brusìo).

Evitate di fare la ola, colleghi, per cortesia. Ripeto, si tratta di una questione di rispetto verso la Presidenza.

VIMERCATI (PD). Signora Presidente, accetto la proposta del relatore. Formulerò rapidamente il testo dell'ordine del giorno che consegnerò alla Presidenza.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.8 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Vimercati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Proteste dei senatori Garraffa e Legnini).

Colleghi, per cortesia, ci sono i senatori Segretari che verificano. I senatori di entrambi gli schieramenti sono pregati di evitare di urlare per il controllo delle schede.

(Segue la votazione).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signora Presidente, dobbiamo affrontare centinaia di votazioni. La prego di far applicare la regola, che è stata fissata in modo chiaro, di far togliere le schede laddove non c'è un senatore seduto, altrimenti per ogni votazione chiederemo la verifica.

Da questa postazione si osservano quattro o cinque schede inserite, basta guardare, e mi dispiace che i senatori Segretari non se ne accorgano. Ad esempio, alla quinta fila ce ne sono due. La prego quindi di dare questa disposizione.

PRESIDENTE. Ricordo a tutti i colleghi senatori che la Conferenza dei Capigruppo ha assunto all'unanimità la decisione di togliere le schede dei senatori che non sono seduti al loro posto. Da questo momento, quindi, prego i senatori Segretari di togliere quelle schede, altrimenti sospendo la seduta. (Vivace scambio di battute tra il senatore Massidda e il senatore Garraffa).

Evitiamo queste scene, altrimenti sospendo la seduta.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Reiterate proteste del senatore Massidda).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Senatore Massidda, per cortesia, c'è stata una disposizione assunta all'unanimità e qui sono presenti i Capigruppo. È una questione di serietà: le schede dei senatori che non sono seduti al loro posto verranno ritirate. Prego i Capigruppo di far rispettare le disposizioni ai colleghi senatori.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, i senatori del Gruppo del PdL prenderanno posto nei seggi a loro assegnati.

 

PRESIDENTE. Grazie, senatore Quagliariello.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). La prego, però, di far intervenire i senatori Segretari e di non raccogliere le delazioni che vengono da altre parti. I senatori del PdL staranno al loro posto.

 

GARRAFFA (PD). Ma quali sono le delazioni, senatore Quagliariello? Che fa, scherziamo?

 

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, è lo stesso invito che ho rivolto a tutti i colleghi: rispettare il lavoro di ognuno. Vi sono i senatori Segretari che provvedono a controllare, per cui continuiamo con le votazioni, sulle quali invito i senatori Segretari a vigilare.

Evitiamo di tornare ancora sull'argomento, colleghi, o sospendo la seduta. (Brusìo).

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PROCACCI (PD). Signora Presidente, la prego di prestarmi un attimo di attenzione, dal momento che si tratta di una cosa che riguarda anche lei. Questa questione dura da anni e la Camera dei deputati la sta risolvendo: mi preoccupo non tanto di noi, ma di quei giovani che siedono lì sopra, nelle tribune. È una vergogna che non possiamo più accettare, perché diamo scandalo! Lo dico ai colleghi... (Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Collega Procacci, è interesse di tutti proseguire nella seduta.

 

PROCACCI (PD). Presidente, mi faccia concludere, cortesemente. Nell'agosto scorso ho letto su «La Stampa» di Torino... (Commenti dal Gruppo PdL).

MALAN, relatore. Lasci perdere «La Stampa» di Torino, senatore Procacci!

 

COLLINO (PdL). Avete votato con sette mani!

 

PRESIDENTE. Colleghi, facciamo concludere il collega Procacci e passiamo alla votazione, per cortesia.

 

PROCACCI (PD). Concludo, signora Presidente, se me lo lascia fare: non sto accusando la maggioranza o l'opposizione. Ho letto quest'estate su «La Stampa» una lettera di giovani alunni di una scuola media superiore di Torino. Fin quando sarà adottato questo sistema, non invitiamo più le scuole ad assistere alle nostre sedute, perché è una vergogna che non possiamo più accettare. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, invito tutti quanti voi a riprendere la calma. Senatore Procacci, anche questo aspetto delle votazioni è già stato affrontato dalla Conferenza dei Capigruppo. Tutti ne sono informati ed è nell'interesse dei senatori per primi poter svolgere tranquillamente il proprio lavoro.

 

(omissis)

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1082 (ore 10,38)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Filippi Marco e Vimercati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(Commenti della senatrice Incostante).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito tutti a prendere posto. Senatrice Incostante, per cortesia, ci sono i colleghi senatori Segretari preposti a questo lavoro. Andiamo avanti con la votazione. (Brusìo).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, le chiedo di sospendere la seduta per cinque minuti, perché abbiamo bisogno di fare una riunione. Lei deve garantire la legalità delle votazioni. Non mi può rispondere in questo modo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, mi pare che questa Presidenza abbia risposto come hanno fatto gli altri Presidenti. Esiste un accordo, sottoscritto all'unanimità da tutti i Capigruppo, che stabilisce che verranno ritirate le schede inserite che non corrispondono a senatori presenti. Ho garantito per tutti. Inoltre ci sono i colleghi senatori Segretari preposti alla verifica. Vi prego di continuare nelle votazioni perché non ravvedo le motivazioni per sospendere la seduta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Per cortesia chi non ha voglia di rimanere in Aula esca. (Commenti dai banchi del Gruppo PD).

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Filippi Marco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.100 è stato trasformato in un ordine del giorno, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Lo accolgo, Presidente, così come accolgo l'ordine del giorno G1.100.

 

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 e G1.101 non verranno posti in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, soppresso dalle Commissioni riunite, che invito i presentatori ad illustrare.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, l'emendamento 2.0.9 riporta alcune norme sui temi della semplificazione delle informazioni e della produzione di documenti per via telematica, già presenti in una proposta di legge approvata alla Camera nella passata legislatura. Credo si tratti di norme in linea con gli altri provvedimenti che questo Governo tanto ha pubblicizzato in tema di riforma della pubblica amministrazione.

Per tale ragione non comprendiamo per quale motivo in Commissione sia stato espresso parere contrario su questo emendamento. Forse occorre una correzione formale al comma 2, nel senso che le norme dovrebbero riguardare l'anno 2010 e non l'anno 2009, tuttavia chiediamo ancora una volta una riflessione da parte del relatore e del rappresentante del Governo, trattandosi di una norma che semplifica le procedure della pubblica amministrazione rispetto ad alcuni adempimenti e si basa sulla procedura per via telematica. Per questi motivi sosteniamo questo emendamento.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati.

MALAN, relatore. Signora Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, in quanto ritengo che contengano entrambi norme troppo vincolanti per l'organizzazione delle istituzioni di cui si parla.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.3.

Invito al ritiro degli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.8, il mio parere è favorevole a condizione che al comma 1 vengano premesse le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2009»; in modo che le norme introdotte sarebbero valide a partire da quella data.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.9 e 2.0.10, in quanto prevedono l'invio delle informazioni solo per via telematica; si tratta di proposte utili, ma probabilmente andrebbero esaminate in altra sede.

Vorrei invitare i senatori Mugnai e Benedetti Valentini al ritiro degli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13, poiché il contenuto di tali emendamenti è già previsto nella nuova formulazione dell'emendamento 12.0.3, anch'esso presentato dal senatore Benedetti Valentini, sul quale c'è un orientamento favorevole.

L'emendamento 2.0.14, presentato dal senatore Amato, è stato ritirato. Infine, vorrei chiedere l'accantonamento dell'emendamento 2.0.700 per avere la possibilità di esaminarlo più compiutamente.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, sono decaduti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.3.

 

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

La senatrice Segretario mi ha segnalato il ritiro di una scheda.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, intende accogliere l'invito al ritiro degli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7?

 

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Sì, Presidente, accolgo l'invito e ritiro entrambi gli emendamenti.

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7 sono pertanto ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.8, sul quale è stata avanzata dal relatore una proposta di modifica.

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, accetto volentieri la modifica proposta dal relatore e ringrazio il Governo per il suo parere conforme rispetto a una vicenda che si trascina da qualche anno a causa di un'errata interpretazione data, nella passata legislatura dal precedente Governo, al recepimento della MiFID, la direttiva comunitaria sui servizi finanziari.

Rischiavamo di stroncare quasi sul nascere il percorso, spesso svolto da giovani, di consulenti finanziari indipendenti e liberi dal conflitto d'interesse con le banche. In questo modo riapriamo la strada alla crescita di una professione che dovrà aiutare il nostro Paese, per la propria parte, ad affrontare meglio e con maggiore consapevolezza l'attuale crisi finanziaria.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.8 (testo 2), presentato dalla senatrice Bonfrisco.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.9, identico all'emendamento 2.0.10.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.9, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori, identico all'emendamento 2.0.10, presentato dai senatori Filippi Marco e Vimercati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.12, identico all'emendamento 2.0.13.

Su tali emendamenti è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accolgono?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, l'argomento trattato negli emendamenti in esame è di eccezionale interesse per il mondo delle imprese artigiane, che si vedono potenzialmente tagliate fuori da una grande quantità di lavori.

Avendo ascoltato quanto detto dal relatore, senatore Malan, il collega Mugnai ed io non avremmo nulla in contrario a ritirare gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13, che sono identici; sennonché, il relatore invita al ritiro perché il contenuto di questi emendamenti sarebbe assorbito dal successivo emendamento 12.0.3, a mia firma.

Ebbene, mentre gli emendamenti in esame hanno carattere soggettivo, facendo riferimento all'esclusione dei consorzi tra imprese artigiane (dunque non a qualsiasi consorzio, ma a quelli che consorziano esclusivamente le imprese artigiane, ossia i piccoli imprenditori artigiani), l'emendamento 12.0.3 concerne «Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici», prevedendo la possibilità di partecipare, per le imprese artigiane, in riferimento a ciò cui partecipano, cioè i piccoli lavori.

Pertanto, lo spirito degli emendamenti in esame e dell'emendamento 12.0.3 è lo stesso, ma non il meccanismo che si introduce. Perciò se il Governo e l'onorevole relatore ritengono che questo non comprometta l'impianto del provvedimento, penso che si potrebbero accogliere entrambe le proposte emendative, dato che intervengono sotto il profilo l'una oggettivo e l'altra soggettivo. Altrimenti, si stimolano gli artigiani a formare consorzi, che poi invece escludiamo anche dalle gare per l'assegnazione di piccoli appalti. Allora costoro non potranno concorrere mai.

La ratio degli emendamenti mi sembra trasparente e non comporta danni di alcun genere: veniamo incontro alle esigenze del mondo artigiano che in questo momento sono assolutamente stringenti. Se il rappresentante del Governo e il relatore credono siano giuste queste osservazioni, il senatore Mugnai ed io potremmo mantenere i nostri emendamenti, che non mi pare violino l'impianto del provvedimento.

MALAN, relatore. Signora Presidente, gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13 si riferiscono solo ai consorzi tra imprese artigiane e non ai consorzi in generale, per cui si creerebbe una disparità di trattamento tra i consorzi di imprese artigiane e i consorzi di altro tipo, mentre l'emendamento 12.0.3 si applicherebbe in ragione delle dimensioni dei lavori. Ritengo preferibile la situazione che si verrebbe a determinare con l'approvazione del l'emendamento 12.0.3, evitando di introdurre disparità.

Concordo con il senatore Benedetti Valentini che in un secondo tempo, magari prima che entri in vigore questa norma, è auspicabile pensare di togliere anche il limite dei 2-10 milioni di euro per i lavori e, riconoscendo valide le argomentazioni addotte sull'importanza di favorire i consorzi, in particolare, tra piccole imprese, ritengo che gli emendamenti in esame potrebbero essere trasformati in un ordine del giorno che impegni il Governo ad estendere in generale e non sono ai piccoli lavori le facilitazioni che saranno introdotte con l'approvazione dell'emendamento 12.0.3.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore, tenendo presente che l'esclusione di carattere oggettivo dell'emendamento 12.0.3 trova una ragione nella limitatezza dei lavori e, quindi, nella possibilità di agevolare questi lavori anche in funzione anticongiunturale in questa epoca storica, mentre l'emendamento 2.0.13 opera un ragionamento di tipo soggettivo; il che può andar bene ma bisogna stare molto attenti, perché potrebbero anche essere opposte turbative al sistema della concorrenza. Può darsi che la caratteristica dimensionale di queste imprese coincida con altri tipi di imprese che non hanno la stessa caratteristica soggettiva. È un tema un po' delicato.

Quindi, mi permetto di suggerire ai presentatori di trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno, che verrebbe accolto dal Governo.

 

SANGALLI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANGALLI (PD). Vorrei sostenere e sottoscrivere questi due emendamenti, Sottosegretario, per un motivo semplice: i consorzi artigiani sono normati secondo una legge specifica che, come lei sa, è la legge 8 agosto 1985, n. 443, che disciplina l'identità delle imprese artigiane. I consorzi sono artigiani quando sono prevalentemente formati da imprese artigiane ed hanno questa caratteristica. Una particolare tutela per questo tipo di consorzio è prevista dalla legge quadro per l'artigianato.

Quindi non facciamo nulla che alteri il sistema di concorrenza con altre tipologie di consorzio di imprese. Dare una priorità a quelli costituiti essenzialmente o prevalentemente da imprese artigiane, riservando loro sia una identità economica sia una quota specifica di mercato, come peraltro consigliano di fare anche gli europei con lo Small business act, che peraltro abbiamo adottato, è assolutamente coerente con le forme di aiuti che si intendono dare in modo bipartisan al sistema di imprese, che adesso sta pagando un prezzo più rilevante alla crisi. Sebbene nella forma che è ritenuta più adeguata, consiglierei comunque di accogliere gli emendamenti che sono stati proposti e, in ogni caso, come Partito Democratico, li sosteniamo e li facciamo nostri qualora venissero ritirati.

 

PRESIDENTE. Senatore Sangalli, le rammento che il Governo ha chiesto di ritirare gli emendamenti e trasformarli in un ordine del giorno. Chiedo pertanto ai presentatori se intendono accogliere la proposta del Governo

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sono contento innanzitutto che si sia aperto questo confronto sul tema della partecipazione delle imprese artigiane, perché è molto utile che il mondo artigiano sappia che abbiamo ben presente questi ordini di problemi e che ce ne stiamo occupando, anche con spirito costruttivo tra Governo e settori del Parlamento.

Dal punto di vista dell'approfondimento, capisco che adesso, sul tamburo, varare una norma potrebbe prestarsi a qualche equivoco. Non lo nascondo e lo riconosco. La verità è che ci vorrebbe, sottosegretario Vegas, un combinato disposto tra gli emendamenti che stiamo esaminando e il 12.0.3 (testo 2), che ha il parere favorevole del relatore, considerando sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo.

Ciò detto, per eliminare possibili equivoci, io e il collega Mugnai, che mi dice essere d'accordo, possiamo concordare nel ritirare gli emendamenti, proponendo al loro posto un ordine del giorno che non sia acqua saponata, ma costituisca un impegno per il Governo affinché si occupi di questo problema in termini ravvicinati, perché il mondo delle imprese sta aspettando. Nel frattempo ci concentriamo sul profilo oggettivo che verrà considerato nell'emendamento presentato all'articolo 12.

In conclusione, il collega Mugnai ed io ritiriamo gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13 e li trasformiamo in un ordine del giorno, che contiamo possa essere accolto pienamente dal Governo, per poi concentrarci sull'articolo 12.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.12, non verrà posto in votazione.

SANGALLI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANGALLI (PD). Con riguardo all'ordine del giorno, sarebbe opportuno - lo dico senza spirito polemico, ma cercando un punto di incontro - mettere assieme la dimensione identitaria dell'impresa (cioè quella artigiana, secondo la legge 8 agosto 1985, n. 443), con la prevalenza dell'impresa artigiana nei consorzi genericamente intesi e non specificamente artigiani, e la dimensione del business a cui possono tali imprese possono partecipare. In questo modo daremmo loro la possibilità di partecipare sul serio ad interventi economicamente importanti.

Non potendo sottoscrivere gli emendamenti, che sono stati ritirati, sottoscrivo l'ordine del giorno, sottolineando l'opportunità di una formulazione un po' più strutturata.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, con la preziosa collaborazione dei nostri Uffici, all'ordine del giorno firmato dal collega Mugnai e da me si aggiunge ben gradita la firma del senatore Sangalli con l'integrazione che egli propone e che per parte nostra condividiamo.

 

FIORONI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FIORONI (PD). Signora Presidente, chiedo che venga aggiunta anche la mia firma e quella della senatrice Granaiola.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 2.0.14 è ritirato e l'emendamento 2.0.700 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE (PdL). Signora Presidente, l'emendamento 3.700 è di mera ripulitura del testo. Vorrei, però, richiamare l'attenzione anche dei colleghi dell'opposizione sul fatto che l'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, relativo alla chiarezza dei testi normativi, ha cambiato, nel corso dei lavori in Commissione (e io mi auguro anche di quelli in quest'Aula), la propria veste: prima era una norma bandiera, una norma manifesto, indirizzata a tutti e a nessuno; oggi, grazie al nuovo testo approvato dalle Commissioni riunite, la norma è diretta al Governo, cioè al più grande produttore di norme giuridiche. Mi auguro che in futuro questa stessa norma possa essere contenuta anche nei Regolamenti parlamentari, in modo che possa indirizzarsi al legislatore primario, cioè al Parlamento. Ripeto, quindi, che l'emendamento 3.700 è un emendamento di drafting.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo 3.0.4, a seguito di una strana vicenda, tra l'altro avvenuta pochi mesi fa, con il cosiddetto decreto-legge anticrisi, che ha creato per le società a responsabilità limitata una sorta di pubblicità occulta - è un vero paradosso - nel registro delle imprese, verrà presentata una nuova formulazione. Chiedo, dunque, al rappresentante del Governo e al relatore di riconsiderare meglio questo testo, magari riesaminandolo nella sede più propria, che credo sia al termine dell'esame degli emendamenti del provvedimento in titolo.

PARDI (IdV). Signora Presidente, l'emendamento 3.3 ha un significato logico perché all'inizio dell'articolo 3 il testo proposto dalle Commissioni riunite introduce un articolo 13-bis (Chiarezza dei testi normativi) nella legge n. 400 del 1988, in cui in modo abbastanza curioso si stabilisce come si devono scrivere le leggi. Se così si operasse, tutte le volte che si fa una legge bisognerebbe anticipare il testo con un vademecum sul modo in cui essere chiari, riferirsi al contesto e procedere alla redazione.

Questa è un'abitudine di sistema che si è notata anche nel provvedimento sul testamento biologico, il cui primo articolo rappresenta una sorta di rifacimento peggiorativo di criteri costituzionali, del quale non si sentiva alcun bisogno.

Anche in questo caso vi sono ben due commi, il comma 1 e il comma 2, che introducono il criterio della perfetta redazione del testo. Poiché nel testo del disegno di legge si afferma che le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate, se non in modo esplicito, con l'emendamento 3.3 intendiamo suggerire il modo per essere espliciti.

Indichiamo di aggiungere, quindi, il seguente comma 2-bis: «Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga o rimanda ad altre disposizioni legislative».

Se uno si limita a dire che bisogna essere chiari, ma non dice poi su che punto è necessaria la chiarezza, ciò ha il significato di una pura predica. Invece, con l'emendamento 3.3 noi diciamo che almeno il riferimento deve essere filologicamente corretto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

MALAN, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.700.

Sull'emendamento 3.3, testé illustrato dal senatore Pardi, è certamente ragionevole quanto in esso è scritto, ma in altri casi, proprio per questioni di agilità e di chiarezza, può essere più conveniente inserire l'allegato direttamente nel testo (quando ciò non appesantisca il testo stesso della legge). Invito quindi alla trasformazione dell'emendamento 3.3 in un ordine del giorno, da accogliere come raccomandazione. Infatti, in alcuni casi può essere opportuno predisporre l'allegato - come già adesso si fa - in applicazione di altre norme che richiedano particolari caratteristiche alle leggi, ma in altri casi può essere conveniente lasciare i rinvii nel testo. Qualora non venga accolto l'invito testé rivolto ai presentatori, il parere del relatore è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100, perché la revisione ogni cinque anni, intesa come obbligo, sarebbe troppo frequente. Infatti, vi è un obbligo a fare la revisione almeno ogni sette anni e, quindi, si può arrivare ugualmente a farla ogni cinque anni.

Allo stesso modo, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.101, in quanto l'espressione «esclusivamente modificando» sembra troppo restrittiva rispetto al normale modo di redazione dei codici e dei testi unici. Il parere è contrario anche sull'emendamento 3.701.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento aggiuntivo 3.0.4, il senatore Pastore mi segnala che vi è una riformulazione dello stesso. Ne chiederei dunque l'accantonamento per poterlo esaminare successivamente.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore, sottolineando tuttavia che l'emendamento 3.3 prevede una tecnica di rinvio separato. Ciò appesantisce la lettura e rende meno comprensibile il testo dei provvedimenti. Sotto questo profilo, dunque, il parere non è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.700, presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

 

Senatore Belisario, accetta l'invito del relatore a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 3.3?

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, noi riteniamo che le norme vadano scritte in maniera lineare, così che chiunque sia nelle condizioni di comprenderle in modo chiaro senza rinvii ad altri testi, che spesso non è possibile trovare.

Per questo motivo insistiamo perché l'emendamento 3.3 venga posto in votazione e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.701.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.701, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

 

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. (Proteste dai Gruppi PdL e LNP).

Calma, colleghi, non capisco qual è il problema.

PASTORE (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (PdL). Presidente, lei ha chiesto il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale e ci sono stati 16 richiedenti. Poi c'è stato un secondo voto, che è stato assunto per attestare la presenza in Aula, invece la tabella lo ha certificato nuovamente come riferito ai richiedenti la verifica.

PRESIDENTE. Colleghi, sono stata informata dagli Uffici che c'è stato un errore del sistema. Bisogna quindi ripetere la votazione per esprimere il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale.

 

GARRAFFA (PD). Questo è il gioco delle tre carte, non esiste, ha sbagliato lei!

 

CUTRUFO (PdL). Sei volgare!

 

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, non esiste nessun gioco delle tre carte! Sono stata informata dai tecnici.

Chiedo di esprimere nuovamente il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale. (Segue la votazione).

La richiesta non risulta appoggiata. (Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV).

Calma, colleghi. Evidentemente questo conferma che il sistema si è bloccato. Tuttavia gli Uffici mi informano che ora tutto funziona.

Ripetiamo ancora una volta la votazione per esprimere il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale. (Segue la votazione).

La richiesta di verifica del numero legale non è sostenuta dal prescritto numero di senatori. Quindi procediamo alla votazione dell'emendamento. (Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV).

ADRAGNA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADRAGNA (PD). Presidente, a quanto pare il sistema ancora non funziona, perché ho pigiato il tasto per esprimere il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale e sulla tabella non è apparsa la luce rossa corrispondente al mio banco. Quindi il sistema non funziona.

 

LUSI (PD). Anche a me è successa la stessa cosa.

PRESIDENTE. Faremo una verifica, perché invece secondo i tecnici è tutto a posto, quindi non posso che prenderne atto. Ripeto, effettueremo una verifica. (Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV).

 

MORANDO (PD). Era a posto anche prima, Presidente!

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi spiego qual è la procedura, anche se dovreste conoscerla, come la conosco io. Quando si apre la votazione per esprimere il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale ci sono cinque secondi per votare. Dopo quei cinque secondi potete pigiare il pulsante quanto volete, ma il voto non viene più registrato. Quindi il sistema funziona. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 3.101 per alzata di mano.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.4 è stato accantonato.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signora Presidente, la pregherei di far verificare puntualmente il sistema elettronico perché mi sembra che ci siano stati diversi sintomi di malfunzionamento. La inviterei pertanto a sospendere la seduta per dieci minuti, onde consentire di effettuare tale verifica. (Applausi del senatore Pegorer. Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Legnini, non posso accogliere la sua richiesta perché i tecnici mi hanno confermato che il sistema funziona. (Applausi dal Gruppo PdL) Faremo comunque le dovute verifiche e se ci sono delle anomalie riferirò puntualmente all'Assemblea. Tuttavia, supportata dai tecnici che dicono che il sistema funziona, non posso sospendere la seduta. Portate pazienza.

Passiamo all'esame dell'articolo 3-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3-bis.400. Il parere è contrario sugli emendamenti 3-bis.700, 3-bis.750 e 3-bis.701, poiché propongono tutti una diversa formulazione della lettera c) del testo, laddove si ritiene più inclusiva quella attuale. Parimenti il parere è contrario sugli emendamenti 3-bis.702 e 3-bis.703. Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 3-bis.704 (testo corretto) e contrario sui restanti emendamenti, 3-bis.705, 3-bis.706 e 3-bis.707.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.400, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3-bis.700.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3-bis.700, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «delle persone,».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3-bis.700 e gli emendamenti 3-bis.750 e 3-bis.701.

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.702.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.702, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.703.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.703, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.704 (testo corretto), presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.705, sostanzialmente identico all'emendamento 3-bis.706.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.705, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3-bis.706, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.707, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3-bis, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 3-ter, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (IdV). Signora Presidente, l'emendamento 3-ter.701 è fondato sulle stesse ragioni, che non avevo illustrato, degli emendamenti 3-bis.703 e 3-bis.707. La ratio è unica ed è quella di garantire, nel meccanismo della decisione, una maggiore collegialità, che invece non si coglie nel testo che tende a restringere i centri di decisione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3-ter.700, mentre il mio parere è contrario sugli emendamenti 3-ter.701, 3-ter.702 (identico all'emendamento 3-ter.750), 3-ter.751 e 3-ter.752. Infine, invito il senatore Pastore a ritirare l'emendamento 3-ter.703.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-ter.700, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-ter.701.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-ter.701, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-ter.702, identico all'emendamento 3-ter.750.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-ter.702, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 3-ter.750, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-ter.751.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, nonostante gli Uffici la rassicurino, nella votazione precedente io ho votato, ma non si è accesa nessuna luce, quindi il terminale non funziona. Abbia pazienza, signora Presidente!

PRESIDENTE. Senatore, non risultano anomalie. Faremo svolgere delle verifiche approfondite. Se continuano a dirmi che non ci sono anomalie, non posso sospendere la seduta.

 

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, io ho votato adesso.

 

PRESIDENTE. Senatore Belisario, chiedo ai tecnici di verificare il suo terminale. (I tecnici si avvicinano alla postazione del senatore Belisario per verificarne il funzionamento). Colleghi, vi invito alla calma. Si tratta di un minuto. Da qui noto che il sistema registra il voto del senatore Belisario, pertanto continuiamo con i nostri lavori.

Procediamo quindi alla votazione dell'emendamento 3-ter.751.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-ter.751, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-ter.752, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Pastore, sull'emendamento 3-ter.703 era stato avanzato un invito al ritiro. Lo accoglie?

 

PASTORE (PdL). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 3-ter.703.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 3-ter.703 è quindi ritirato.

Metto ai voti l'articolo 3-ter, nel testo emendato.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, l'emendamento 5.10 attiene ai temi della semplificazione per quanto riguarda la legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento. Anche in questo caso non comprendiamo perché, pur avendo trovato nella scorsa legislatura l'approvazione unanime da parte di un ramo del Parlamento, tali norme, che intervengono sullo snellimento e sulla certezza dei procedimenti anche da parte degli interventori nel procedimento stesso (quindi di molti cittadini e di molte imprese), siano invece considerate elementi da sottovalutare, come si evince dal parere contrario del Governo e del relatore. Inoltre si continua a ripetere che tali temi saranno presi in considerazione in altra sede, quando questa sarebbe quella opportuna. Diversamente, non è questa la sede per tanti altri elementi introdotti impropriamente nel disegno di legge al nostro esame.

ZANETTA (PdL). Signora Presidente, nell'emendamento 5.0.1 ho proposto la riduzione dei tempi per le procedure di valutazione di impatto ambientale, mentre in un successivo emendamento ho proposto la riduzione dei tempi per la Conferenza di servizi. Credo che questo sia il luogo opportuno per presentare simili proposte, ma dall'interlocuzione avuta sia con il rappresentante del Governo sia con il relatore ho appreso che oggi tale aspetto non potrà essere considerato. Ciò nonostante, ritengo che porre l'attenzione su questo tema sia una necessità per tutti noi.

La risposta in ordine alla riduzione dei termini nell'approvazione delle opere pubbliche sarà rimandata ad un altro provvedimento; in ogni caso la ritengo una necessità, per cui mi appresterei a ritirare i miei emendamenti pur rimarcando l'opportunità di rilevare tale aspetto.(Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signora Presidente, l'emendamento 5.10 è una riformulazione dell'articolo 5 del testo originario. Le differenze sono poche. In particolare, al comma 3 del testo proposto per l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si prevede che siano dei regolamenti e non un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad individuare i termini. Vi sono poi altri dettagli. In gran parte si potrebbe concordare con il contenuto di tale emendamento, ma nelle parti in cui si discosta dal testo originario si ritiene migliore quest'ultimo, per cui il parere è contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 5.3. Invito a ritirare l'emendamento 5.4, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 5.700, mi sembra che precisi qualcosa già presente nel testo, rendendolo però meno chiaro; per cui anche in questo caso il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.1, invito il presentatore, senatore Zanetta, a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario, in quanto i nuovi termini previsti in materia di valutazione di impatto ambientale vanno in senso contrario a quanto previsto all'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 5 del provvedimento, creando così un inevitabile contrasto.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo si esprime in senso conforme al relatore.

Presidenza del presidente SCHIFANI(ore 11,32)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti del senatore Esposito).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.4.

 

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma a questo emendamento.

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatrice Incostante, ma su di esso è stato avanzato un invito al ritiro che chiedo al presentatore se intende accettare.

 

CENTARO (PdL). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 è stato dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.700, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

 

Nonè approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADAMO (PD). Signor Presidente, penso che sia sfuggito a molti colleghi, se hanno guardato solo il testo originale e non quello uscito dalle Commissioni, l'emendamento 5.500, che è stato approvato dalle Commissioni e quindi ormai fa parte del nostro testo. Cosa si diceva in esso? Si parlava del termine per la procedura cui hanno diritto i cittadini per una risposta, prevedendo che debba essere di 30 giorni, che per leggi di particolare complessità si possa arrivare anche a 180 giorni e poi si concludeva dicendo che i termini ivi previsti non possono comunque superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

Allora, ho chiesto spiegazioni alle Commissioni, ma non mi è stata data risposta. Qui sarebbe bastato introdurre una norma che specificasse che ciò vale ad esclusione di quelli previsti in apposite leggi; messa in questo modo, invece, tutti i cittadini italiani hanno diritto ad avere certezza dei tempi nei procedimenti amministrativi, tranne gli stranieri. Questi, per fare un esempio, se hanno fatto richiesta di permesso di soggiorno nel novembre 2007, sono ancora lì che aspettano e non sanno quando l'avranno.

Trovo che questa norma - a meno che qualcuno del Governo mi spieghi che ho capito male - sia indegna: quindi, voteremo contro anche per questo, oltre che per tutte le osservazioni che aveva fatto precedentemente la collega Incostante.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

 

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.1, è stato avanzato un invito al ritiro, che chiedo al presentatore se intende accogliere.

GRILLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GRILLO (PdL). Signor Presidente, questo emendamento, a mio giudizio, presenta spunti di grandissimo interesse: anziché ritirarlo, chiederemmo al relatore ed al Governo di valutare l'ipotesi di accantonarlo.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

 

MALAN, relatore. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta del senatore Grillo.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore, signor Presidente.

 (omissis)

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1082 (ore 11,37)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANETTA (PdL). Signor Presidente, gli emendamenti 6.2 e 6.0.1 si avvalgono un po' dello stesso concetto in precedenza illustrato, nel senso che con essi si vanno a diminuire i tempi all'interno delle procedure delle Conferenze di servizi. Anch'essi credo abbiano la stessa impostazione dell'emendamento 5.0.1, quindi ne chiederò l'accantonamento.

 

PRESIDENTE. In tal modo blocchiamo l'intero articolo, senatore Zanetta, perché non potremo procedere alla votazione. Cosa propone il relatore?

MALAN, relatore. Signor Presidente, è vero che l'argomento è lo stesso dell'emendamento precedentemente accantonato. Speriamo di non andare avanti con altri accantonamenti, ma per coerenza con l'emendamento 5.0.1 effettivamente è meglio accantonare anche l'emendamento 6.2 e l'intero articolo 6.

 

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANETTA (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 7.0.1 pone la stessa questione dell'emendamento 6.2. Quindi, per la stessa ragione, ne chiedo l'accantonamento.

 

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 7.0.1. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, possiamo proseguire con l'esame degli emendamenti all'articolo 7.

PASTORE (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 7.3 mira a far funzionare le Conferenze di servizi nel caso sussistano conflitti tra varie amministrazioni. Finora, infatti, non funzionano e il meccanismo previsto nell'emendamento dovrebbe realizzare questo obiettivo.

PARDI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 7.5 cerca di introdurre alcuni correttivi di cautela a proposito delle dichiarazioni di inizio attività che in edilizia stanno diventando il grimaldello per intraprendere costruzioni edilizie di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo, in qualsiasi luogo, spesso in deroga ad una quantità infinita di provvedimenti reali.

Cito, a solo titolo di esempio, quello che è successo con il caso del cinema multiplex a Firenze nella zona di Novoli, ex FIAT, dove con una sola dichiarazione di inizio attività corredata di un solo schizzo senza nemmeno un minimo di accenno di piano particolareggiato, si è costruito un palazzo di otto piani che doveva contenere da sette a otto cinema.

Dato che questo è un sintomo, diciamo così, di un modo di procedere totalmente fuori dai principi, si propone di aggiungere alla fine del comma 3, dove si parla dell'inizio attività, la formula cautelare: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e al decreto‑legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni». L'intenzione è quella di garantire una corretta applicazione della legge.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.10.

Invito al ritiro dell'emendamento 7.3.

L'obiettivo sotteso all'emendamento 7.5, senatore Pardi, è sostanzialmente e forse più puntualmente espresso dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 5, che stabilisce che restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2‑bis della legge n. 241 del 1990. Pertanto invito al ritiro dell'emendamento, che mi sembra superfluo, altrimenti il parere è contrario.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.10.

Non è approvato.

 

Senatore Pastore, ritira l'emendamento 7.3?

 

PASTORE (PdL). Lo ritiro, Presidente.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 7.3 è dunque ritirato.

Senatore Pardi, lei condivide il richiamo del relatore all'articolo 5 al cui interno sembrerebbe risolta la tematica che lei paventava?

 

PARDI (IdV). No, Presidente, preferisco sia posto ai voti.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

 

Ricordo che l'emendamento 7.0.1 è stato accantonato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, proponiamo la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 9, perché l'organizzazione dei servizi sanitari è competenza esclusiva delle Regioni. Peraltro, la Commissione ha già accolto una proposta in tal senso, premettendo alla delega le competenze regionali. Forse proprio per questa ragione, per una questione che attiene anche allo stile delle norme che variamo, sarebbe opportuno eliminare questi due commi, anche perché la previsione legislativa potrebbe risultare non applicabile in ragione di atti amministrativi che le Regioni potrebbero determinare con i piani sanitari regionali.

In aggiunta alla soppressione dei commi 1 e 2, chiediamo con il successivo emendamento 9.11 quanto meno la soppressione della lettera f), che anche in questo caso reca una previsione invasiva delle competenze regionali, in relazione alla qualificazione di ruralità delle farmacie. Tale norma è in contraddizione con l'intero articolo, perché vorrebbe sottrarre alle Regioni il riconoscimento delle peculiarità presenti nei rispettivi territori, tanto da limitare l'azione tesa a garantire la presenza dei presidi farmaceutici sostenuti da provvedimenti regionali anche nelle realtà rurali.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, il senatore Mercatali dà i suoi emendamenti per illustrati, ma personalmente desidero richiamare alcune proposte cofirmate insieme alla senatrice Poretti che intendono aggiungere, tutte le volte che si parla di farmacie, anche il riferimento alle parafarmacie, e in particolare per risolvere un problema all'interno dell'articolo 9, ossia una localizzazione o regionalizzazione eccessiva che, secondo noi, potrebbe addirittura avere dei profili di incostituzionalità.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 9.17 è perfettamente coerente con il senso dell'articolo 9, così come già emendato nelle Commissioni 1ª e 2ª riunite, come ha poc'anzi ricordato il collega Bubbico. L'emendamento, fatte salve le competenze delle Regioni, prevede la possibilità che venga estesa l'attività della farmacia intesa come presidio sociosanitario del territorio, secondo le previsioni ben definite nei punti da a) ad f).

Tale emendamento tende a rimuovere una norma del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, che sostanzialmente prevedeva il principio della non cumulabilità delle professioni sanitarie per il giusto obiettivo di evitare condizioni di conflitto. Stiamo parlando del 1934, epoca in cui le professioni sanitarie erano quelle del medico, del farmacista e del veterinario. Oggi le professioni sanitarie sono oltre 25. La rimodulazione dell'articolo 102 del regio decreto n. 1265 del 1934, il Testo unico delle leggi sanitarie, consente di mantenere impregiudicato il principio dell'incompatibilità dell'esercizio delle due professioni in farmacia, quella del medico e quella del farmacista.

Resta impregiudicato cioè il principio che non è possibile che all'interno della farmacia si svolga un'attività da parte di un operatore della sanità che ha la cosiddetta legittimazione alla prescrizione, per evidenti motivi di conflitto, ma questo principio viene limitato esclusivamente a quelle professioni sanitarie che hanno la legittimazione alla prescrizione e non ad altre.

Ciòconsentirebbe, per esempio, ad un infermiere di recarsi periodicamente, in orari prestabiliti, in una farmacia e somministrare, dietro presentazione della ricetta medica in possesso del paziente, il vaccino antinfluenzale. Porto questo esempio, ma potremmo portarne tantissimi altri che vanno nella direzione di consolidare la farmacia quale presidio sociosanitario del territorio.

Si tratta di un ammodernamento che sembra sia condiviso in modo congiunto, che è assolutamente attuale con i tempi, che restituisce il valore e la dignità alla farmacia e la integra in modo più pieno nell'ambito dei servizi sanitari e sociosanitario-assistenziali del territorio, nel rispetto delle prerogative di carattere generale che attengono alla competenza legislativa dello Stato e della potestà legislativa in termini concorrenti delle Regioni, così come opportunamente precisato in premessa all'articolo 9.

Per queste motivazioni, signor Presidente, chiedo che l'emendamento in esame possa essere considerato con la necessaria attenzione e con favore, perché va nella direzione di qualificare i servizi sociosanitario-assistenziali del territorio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Colleghi, vorrei chiedervi un attimo di maggiore silenzio per ascoltare i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

 

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.3, soppressivo dei due commi sopravvissuti dell'articolo 9.

Segue una serie di emendamenti tendente a introdurre le parafarmacie in questo programma: questo potrà eventualmente essere studiato in seguito, ma in questo momento sembra più appropriato riferireil programma alle sole farmacie, per cui esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.4, 9.700, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.10.

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 9.11, del senatoreBubbico, in quanto la questione delle competenze regionali è stata ampiamente trattata in Commissione ed è stata anche introdotta la specificazione che comunque non si va ad incidere nelle prerogative regionali.

L'emendamento 9.701 è inammissibile.

Formulo ai senatori Esposito e D'Ambrosio Lettieri un invito al ritiro dell'emendamento 9.17, il cui contenuto potrà essere più appropriatamente trattato in altra sede.

Esprimo parere favorevole sulla proposta di stralcio dei commi 3, 4 e 5 S9.1 della Commissione. Anche qui si tratta di argomenti che forse andrebbero esaminati insieme al codice delle autonomie. Resterebbero, pertanto, preclusi gli emendamenti 9.18, 9.100 e 9.20. Il contenuto dell'emendamento 9.15 è già accolto nel comma 5-bis dell'articolo 9, sostanzialmente identico. Invito pertanto a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario in quanto la formula approvata in Commissione è più appropriata.

Esprimo parere favorevole anche sulla proposta di stralcio S9.2, presentata dalla Commissione, relativamente al comma 6, che precluderebbe, se approvata, tutti gli emendamenti successivi fino all'emendamento 9.37. Chiedo di accantonare l'emendamento 9.0.20 per poterlo esaminare meglio. Si tratta di un argomento a sé stante, per cui l'accantonamento non ci impedisce di andare avanti nella votazione dell'articolo 9.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.4, identico al successivo 9.0.9, esprimo parere contrario; peraltro ricordo che sussiste una contrarietà semplice della 5a Commissione. Anche questo è un problema importante, probabilmente da esaminare in altra sede.

Invito a ritirare l'emendamento 9.0.5 (testo 3)/100 e l'emendamento 9.0.5 (testo 4). Si tratta di un argomento molto delicato che sarebbe più appropriato trattare in separata sede. Anticipo che chiederò l'accantonamento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis.

 

PRESIDENTE. Faccio presente comunque che, se non ritirati, questi emendamenti saranno accantonati in quanto manca il parere della 5a Commissione permanente.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere è sostanzialmente conforme al relatore con una avvertenza di carattere generale. Come mi sono permesso di dire all'inizio, è vero che il provvedimento contiene norme eterogenee. Però, questo non consente a mio sommesso avviso di rendere l'eterogeneità l'elemento caratterizzante di questo provvedimento.

Nell'articolo 9 sono stati proposti emendamenti che riguardano la materia sanitaria, segnatamente l'emendamento 9.17, primo firmatario il senatore D'Ambrosio Lettieri, riguardante le professioni, che francamente poco concernono il tema di cui trattiamo. Si tratta di temi che sarebbe molto opportuno esaminare nelle Commissioni di merito in provvedimenti che si occupano di queste specifiche materie. Sotto questo profilo il parere del Governo è contrario alla trattazione di ulteriori temi all'interno dell'articolo 9.

Questo vale per tutti gli emendamenti citati dal relatore e, segnatamente, per l'emendamento 9.17.

Faccio presente, inoltre, che gli emendamenti 9.0.4 e 9.0.9, anche se coperti, pur facendo riferimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica, sono sostanzialmente onerosi perché diminuiscono le sanzioni. L'effetto non è soltanto quello della diminuzione meccanica del gettito per la riduzione delle sanzioni, ma è anche quello del potenziale incremento dell'evasione; infatti, poiché la sanzione diventerebbe molto meno reale e concreta, si potrebbe registrare un effetto indiretto che potrebbe portare ad una perdita di gettito alquanto cospicua.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.20, presentato dal senatore Boscetto, il relatore ha proposto un accantonamento rispetto al quale nulla quaestio.

Gli emendamenti 9.0.5 (testo 3)/100 e 9.0.5 (testo 4) trattano una questione che andrebbe affrontata in 12a Commissione permanente, giacché riguarda poco il tema oggi al nostro esame. Tra l'altro, vi potrebbero essere riflessi vari. Quindi, se si intende procedere ad un accantonamento, concordo; altrimenti si invitano i presentatori a ritirare le proposte emendative.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.

 

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, prima di passare al voto, vorrei intervenire in ordine all'emendamento 9.0.9. (Commenti dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, in questo momento stiamo votando l'emendamento 9.3. Quando arriveremo all'emendamento 9.0.9, le darò la possibilità di intervenire.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). D'accordo, signor Presidente

 

Verifica del numero legale

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Bubbico e Bastico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.700.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, nel parere contrario espresso dal relatore ho colto uno spiraglio rispetto alla possibilità di riprendere in considerazione la problematica rappresentata dalle proposte emendative in relazione alle parafarmacie, che - devo sottolinearlo - non andavano ad aggravare l'eterogeneità dei vari emendamenti proposti. Quindi, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 9.700 con la speranza di aver colto - e credo di averlo fatto - da parte della maggioranza il desiderio di ritornare sulla questione in futuro per regolamentare il doppio regime esistente tra farmacie e parafarmacie affinché le libertà economiche possano essere parimenti godute dai cittadini italiani.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.700, presentato dal senatore Perduca.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.7.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, l'emendamento 9.8 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal senatore Bubbico.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.701 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.17.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, chiedo cortesemente se è possibile procedere all'accantonamento di questo emendamento.

 

PRESIDENTE. Dovremmo accantonare tutto l'articolo 9. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

MALAN, relatore. Signor Presidente, suggerirei piuttosto la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno che ci consenta di proseguire con l'esame dell'articolo 9, che è complesso. Mi rimetto comunque alla valutazione del rappresentante del Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, concordo con l'ipotesi del relatore perché non vorrei che si accantonassero troppe norme. Pertanto il Governo si dichiara disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, insiste nella sua richiesta di accantonamento?

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). No, signor Presidente. Accolgo la richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 9.17 per un impegno al Governo di pari tenore rispetto al contenuto del provvedimento.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.17 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti la proposta di stralcio S9.1, avanzata dalla Commissione

È approvata.

 

Sono pertanto preclusi i successivi emendamenti 9.18, 9.100 e 9.20.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del testo proposto dalle Commissioni riunite, formeranno oggetto di un autonomo disegno di legge (1082-bis), dal titolo «Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti la proposta di stralcio S9.2, avanzata dalla Commissione.

È approvata.

 

Sono pertanto preclusi gli emendamenti dal 9.23 al 9.37.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, il comma 6 dell'articolo 9 del testo proposto dalle Commissioni riunite, formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (1082-ter), dal titolo «Delega al Governo per il riordino delle funzioni del segretario comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

 

Sull'emendamento 9.0.20 è stata avanzata una proposta di accantonamento, sulla quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

MALAN, relatore. Esprimo parere favorevole all'accantonamento. Chiedo inoltre l'accantonamento degli identici emendamenti 9.0.4 e 9.0.9.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme e concordo con la proposta del relatore.

 

PRESIDENTE. Dispongo quindi l'accantonamento degli emendamenti 9.0.20, 9.0.4 e 9.0.9.

Passiamo all'emendamento 9.0.5 (testo 3)/100 sul quale è stato avanzato un invito al ritiro. Chiedo al presentatore, senatore Battaglia, se accoglie tale invito.

 

BATTAGLIA (PdL). Sì, signor Presidente, accolgo l'invito.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.5 (testo 3)/100 è quindi ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.0.5 (testo 4), sul quale è stato avanzato un invito al ritiro. Chiedo al suo primo firmatario, senatore Tomassini, se accoglie tale invito.

TOMASSINI (PdL). Signor Presidente, insisterei per l'accantonamento di tale emendamento. Faccio notare che si tratta di un problema molto importante perché, quando è stata varata, la legge n. 219 del 2005 doveva essere operativa un anno dopo, però, attraverso degli inserimenti in finanziaria, questa entrata in vigore tarda ormai da tre anni. Ciò crea un problema molto grave sull'autosufficienza riguardo alla disponibilità di sangue e di emoderivati, segnalata dal Centro nazionale sangue e condivisa dallo stesso Governo.

Ho cercato di predisporre una formulazione unica che comprendesse anche l'iniziativa del senatore Battaglia. Chiedo quindi, insistendo, l'accantonamento dell'emendamento.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, senatore Bianco, chiedo all'Aula un minimo di silenzio per riuscire a lavorare in un ambiente consono al ruolo istituzionale.

Senatore Bianco, ha facoltà di parlare.

 

BIANCO (PD). Signor Presidente, sono contrario all'accantonamento dell'emendamento 9.0.5 (testo 4). A lei personalmente, oltre che ai colleghi, vorrei suggerire un momento di riflessione.

Con grande chiarezza e - devo ammettere - con grande onestà intellettuale sia il relatore che il Governo - come già avvenuto in Commissione - hanno rivolto un pressante invito al primo sottoscrittore dell'emendamento, l'autorevole collega Tomassini, a ritirarlo.

La norma che egli propone con l'emendamento 9.0.5 (testo 4) è assolutamente estranea alla questione che stiamo affrontando. Nel momento in cui proprio la Commissione sanità si permette di dichiarare inammissibili emendamenti al testo del disegno di legge sul testamento biologico nella parte relativa ai palliativi, una materia assolutamente coerente con quella del provvedimento, francamente trovo inconcepibile che in un decreto sulla semplificazione venga introdotta una norma grazie alla quale viene eliminato il principio di reciprocità nell'ambito delle vendite nel settore degli emoderivati.

Si tratta di un principio fondamentale e semplicissimo: le imprese straniere possono vendere in Italia a condizione che le imprese italiane possano vendere nei Paesi da cui provengono le imprese straniere. Se viene eliminato questo principio, che peraltro non c'entra nulla nel disegno di legge in oggetto, si danneggia fortemente l'industria italiana del settore. Se c'è reciprocità, vi è ovviamente concorrenza, una situazione diversa non può essere consentita.

Ma cosa c'entra questo con l'argomento che stiamo esaminando? Se ne discuta in una sede appropriata e non in questa.

Rivolgo quindi un appello al collega Tomassini, coerentemente con ciò che hanno detto il relatore ed il rappresentante del Governo, invitandolo anch'io caldamente a ripresentare la questione in un momento diverso. (Applausi dal Gruppo PD).

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BATTAGLIA (PdL). Presidente, ho accolto l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 9.0.5 (testo 3)/100 all'interno di una logica di adesione ai suggerimenti che provengono dal relatore e dalla maggioranza, ma è chiaro che, dal momento che il senatore Tomassini insiste nel non accogliere la richiesta del relatore di ritirare l'emendamento, anch'io rimetto in discussione la mia decisione. Del resto, non condivido il contenuto di quella proposta emendativa, per motivazioni analoghe a quelle già esposte dal senatore Bianco.

Chiedo quindi di riesaminare l'argomento in Commissione sanità, dove potremo confrontarci sul contenuto dell'emendamento, perché ritengo che questo provvedimento sia lesivo degli interessi dell'industria italiana. (Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo per l'ennesima volta un po' di silenzio. Chi parla al telefono, chi discute, chi si muove, chi dà le spalle, c'è di tutto oggi in quest'Aula!

TOMASSINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TOMASSINI (PdL). Signor Presidente, la questione è diversa. Noi abbiamo lavorato in regime di monopolio fino al 2005. La motivazione per cui fu varata la legge n. 219 del 2005 - che venne approvata all'unanimità in quest'Aula, voglio ricordarlo - fu proprio quella di consentire una diversa identificazione delle aziende che operano sul territorio nazionale, ma che trattano il plasma anche al di fuori dei confini italiani, in maniera da assicurare pari opportunità e soprattutto per raggiungere un equilibrio di autosufficienza nel settore degli emoderivati.

Chi conosce bene la materia sa che è proprio per questo vincolo che l'autosufficienza non viene raggiunta. Debbo dire che l'incontro che abbiamo avuto con i rappresentanti dell'EMEA (l'Agenzia europea per i medicinali) proprio su questo punto ha chiarito ulteriormente quanto il criterio della cosiddetta reciprocità non sia vincolante, e che addirittura ci sono tutte le premesse per attuare definitivamente la legge n. 219 nell'immediato.

Su tali aspetti ho riscontrato una volontà concorde, ripeto, nel Centro nazionale sangue e nel Governo, per cui non ho difficoltà ad esaminare questa materia nella Commissione sanità. Tuttavia, con riferimento alle eventuali ricadute sul bilancio, insisto per l'accantonamento di questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PdL)

 

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimersi su questo punto.

MALAN, relatore. Si tratta di un tema estremamente complesso: il presidente della 12a Commissione Tomassini, con l'evidente competenza che tutti gli riconosciamo, il senatore Battaglia e il senatore Bianco hanno esposto i diversi aspetti di questo problema. Credo che sarebbe inappropriato assumere una decisione in questo momento, dovendo valutare una proposta che cambierebbe parecchio il testo.

Insisto quindi con il senatore Tomassini, chiedendogli di ritirare questo emendamento, proprio per poter studiare la materia nei suoi vari aspetti. Altrimenti dovremo procedere alla votazione, ma in quel caso dovrei esprimere con rincrescimento parere contrario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, come ho già annunciato, e come ha detto poc'anzi il presidente Tomassini, si tratta di una materia tecnicamente alquanto complessa e quindi è difficile in questa sede esprimere un parere con chiarezza, tanto più che riguarda un Dicastero diverso da quello che ho l'onore di rappresentare.

Giustamente il senatore Tomassini ha detto che sarebbe opportuno esaminare la materia nell'ambito della Commissione sanità, ragionamento che condivido. Mi domando se c'è modo di esaminare l'emendamento in titolo in Commissione compatibilmente con i tempi di questo provvedimento che, malgrado tutto, è pur sempre un collegato e dovrebbe entrare in vigore entro una data plausibile, se non rapida.

Quindi, mi permetto di insistere eventualmente per una trasformazione dell'emendamento 9.0.5 (testo 4) in un ordine del giorno in questa sede, con la successiva rimessione della materia alla Commissione sanità, dove sarà affrontata con le giuste competenze tecniche. In questa sede francamente sarebbe opportuno alleggerire il testo di questa parte.

 

PRESIDENTE. Accoglie l'invito del Sottosegretario, senatore Tomassini?

TOMASSINI (PdL). Presidente, vorrei meglio comprendere la proposta del rappresentante del Governo. Se ho ben capito, mi è sembrato di intendere che si chiede la trasformazione di questo emendamento in un ordine del giorno che verrà accolto. Successivamente, la materia potrà essere nuovamente affrontata in sede di Commissione. Bene, accolgo tale richiesta trasformando l'emendamento 9.0.5 (testo 4) in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, alla luce di questo breve dibattito, la Presidenza si permette di condividere quanto è stato detto. La tematica alla nostra attenzione è estremamente delicata e sarebbe preferibile venisse sottoposta all'Assemblea dalla competente Commissione sanità successivamente a un dibattito interno e non portata in un'Aula impegnata nell'esame di un articolato estremamente trasversale e multifunzionale. (Applausi della senatrice Bonfrisco).

La Presidenza condivide quindi che si passi dalla competente Commissione, si discute in quella sede e poi, a seguito di un confronto al proprio interno, la Commissione proponga una soluzione o un'idea articolata sulla scelta della tematica degli emoderivati. Sono state formulate anche obiezioni sul principio di reciprocità; è un tema che va discusso e credo che la competente Commissione potrà esaminare la materia subito dopo l'esame dell'articolato sul testamento biologico.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Presidente, attesa la delicatezza dell'argomento che ha formato oggetto di questo approfondimento sull'emendamento del presidente Tomassini e considerata anche la grande attualità di un problema che è nella più alta priorità dell'attenzione non solo politica, ma anche delle organizzazioni del settore, chiedo che venga aggiunta la mia firma all'ordine del giorno del presidente Tomassini.

 

GRAMAZIO (PdL). Presidente, anch'io chiedo che venga aggiunta la mia firma.

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BATTAGLIA (PdL). Signor Presidente, apprezzando la sensibilità del presidente Tomassini nell'accettare la richiesta di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, chiedo di poter aggiungere la mia firma, considerando che l'ordine del giorno si articola compatibilmente alla natura dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.0.101 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 9-bis.

 

MALAN, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN, relatore. Signor Presidente, come avevo preannunciato, chiedo l'accantonamento di tale articolo perché ritengo che il testo potrebbe essere riscritto.

 

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'articolo 9-bis.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, relatore. I primi tre emendamenti a firma del senatore Marcenaro - 10.1, 10.2 e 10.3 - riscrivono il testo dell'articolo 10 in maniera per molti versi simile al testo approvato dalle Commissioni. La differenza è che si prevedono decreti legislativi anziché decreti ministeriali. Ciò mi induce ad esprimere parere contrario. Il mio parere è contrario anche sull'emendamento 10.4, con il quale si propone di sopprimere il comma 3.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Marcenaro.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Marcenaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Marcenaro.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Marcenaro.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ANTEZZA (PD). Signor Presidente, gentile Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'emendamento 11.0.700, al comma 1, dà un'interpretazione autentica dell'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002 e in sostanza dà forma all'ordine del giorno G3.124 che è stato accolto dal Governo, nella persona del sottosegretario Vegas, in sede di approvazione della manovra finanziaria.

L'urgenza - così come avevo già detto in quell'occasione - è dovuta al fatto che numerose imprese che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi della legge n. 388 del 2000 si trovano ad affrontare da alcuni mesi gravissimi problemi a seguito appunto della comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria della perdita del beneficio fiscale, già interamente compensato, per mancato invio del modello CVS.

Comprendendo quindi la gravità della paralisi finanziaria che si viene a determinare per queste imprese, anche considerando il momento di crisi che sta vivendo il Paese, particolarmente nel Mezzogiorno, in sostanza si dà questa interpretazione autentica limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, stabilendo che, "nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002," data di entrata in vigore della disposizione, "e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non è tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS".

Con il comma 2, invece, si vuole stabilire che il blocco dei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni per importi superiori ai 10.000 euro è sospeso nel caso ci sia il ricorso del beneficiario fino alla sua definizione.

Infine, vorrei far presente al relatore e al Sottosegretario che da parte della sottoscritta c'è la volontà eventualmente di ritirare il comma 2, che affronta un'altra questione, a cui corrisponde la relativa copertura finanziaria, e lasciare soltanto il comma 1, che non fa altro che riprendere alla lettera un ordine del giorno che il Governo ha già approvato in sede di manovra finanziaria.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 11.0.700, illustrato dalla senatrice Antezza. Si tratta di una proposta di assoluta equità, perché altrimenti si creano ostacoli burocratici per la semplice apposizione di un segno su una modulistica, a prescindere dal diritto vantato.

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, in Commissione abbiamo cercato di risolvere i problemi in ordine alle questioni poste dalle parole «sentita la Conferenza permanente», contenute anche negli emendamenti identici 11.1 e 11.2. In alcuni casi abbiamo dato parere favorevole e sono state inserite nel testo, in altri abbiamo dato parere contrario, che confermerei in questo caso. Pertanto, il parere sugli emendamenti 11.1 e 11.2 è contrario.

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G11.100. Alla luce del parere contrario della 5a Commissione permanente sull'emendamento aggiuntivo 11.0.700, non posso che esprimere parere contrario. Esso tuttavia affronta una problematica reale, peraltro già oggetto di un ordine del giorno a suo tempo accolto dal Governo; pertanto, anche se avere due ordini del giorno sulla stessa questione non è molto utile, insisterei per una trasformazione.

 

PRESIDENTE. Vorrei ricordare a lei e alla senatrice Antezza che il disegno di legge è collegato alla manovra finanziaria e che pertanto il parere contrario della 5a Commissione rende inammissibile l'emendamento.

 

MALAN, relatore. A questo punto l'emendamento non potrebbe neanche essere esaminato. Tuttavia, se fosse trasformato in ordine del giorno immagino che verrebbe accolto.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Sull'ordine del giorno G11.100 sarei favorevole all'accoglimento se la parola "impegna" venisse cambiata in "invita" in modo da permettere una maggiore elasticità.

Sull'emendamento 11.0.700, ovviamente, essendoci un parere contrario della 5a Commissione, non c'è alternativa a quella della richiesta di una trasformazione in ordine del giorno, che il Governo accoglierebbe.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1, identico all'emendamento 11.2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Bubbico, identico all'emendamento 11.2, presentato dai senatori Oliva e Pistorio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'ordine del giorno G11.100 non sollevano obiezioni, la modifica proposta dal Governo si intende accolta.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

 

Verifica del numero legale

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale. (Proteste dei senatori Ferrara e Monti per il mancato voto del senatore Segretario).

Avevo chiuso la verifica, colleghi. Comunque quel voto era ininfluente.

 

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 12,52).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1082

 

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è ripresa, vi prego di prendere posto.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 11.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

 

Senatrice Antezza, accetta l'invito a trasformare l'emendamento 11.0.700 in ordine del giorno?

 

ANTEZZA (PD). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.0.700 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 11-bis.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, che invito i presentatori ad illustrare.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 12.0.2 riguarda la procedura d'acquisto elettronico per le pubbliche amministrazioni.

L'asta elettronica è uno strumento molto importante, che consente alle pubbliche amministrazioni un notevolissimo risparmio. Oggi, le pubbliche amministrazioni che lo usano sono poche, ma quelle poche che lo usano ottengono risparmi notevolissimi.

L'ottimizzazione dei costi è duplice: in primo luogo è indiretta, in quanto la velocizzazione delle procedure e il minore impiego di risorse umane producono un evidente risparmio; in secondo luogo è diretta, chiaramente, perché si riesce a spuntare prezzi migliori per l'acquisizione di beni e servizi e ad ottenere maggior trasparenza e quindi una maggior concorrenza tra le imprese senza quei truffaldini accordi che spesso le stesse imprese usano per spartirsi le risorse pubbliche. Soprattutto in questa situazione economica, signor Presidente, e mi rivolgo anche al Governo e al relatore, ciò vuol dire aprire di più il mercato e renderlo accessibile, per le forniture pubbliche, ad una maggior platea di imprese.

Rivolgo perciò alla maggioranza, al Governo e al relatore la preghiera di tenere in considerazione questo emendamento che non costa, fa risparmiare lo Stato e garantisce maggiore trasparenza.

Anticipo brevemente l'illustrazione dell'emendamento 12‑bis.701 rilevando che esso riguarda la semplificazione della tenuta dei registri dei clienti per le strutture ricettive, dunque è una pura semplificazione. (Applausi del senatore Villari).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, mi riallaccio alla discussione che abbiamo svolto con il relatore e il rappresentante del Governo in relazione al precedente emendamento concernente le imprese artigiane. Qualora vi sia la conferma di un parere favorevole, direi di non dilungarci oltre ma di portare a casa il risultato nell'interesse delle imprese artigiane.

 

Sui lavori del Senato

 PRESIDENTE. Colleghi, comunico che per intese raggiunte tra i colleghi Capigruppo la seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 19.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082 (ore 12.02)

 

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 12.0.1 è analogo se non identico all'emendamento 12‑bis.0.701, per cui li tratterò insieme. Suggerirei ad entrambi i presentatori di trasformarli in ordine del giorno, perché si tratta di una modifica al fondo per l'acquisto dei dispositivi medici, che è sicuramente una questione importante ma da trattare in altra sede.

Anche al senatore Ranucci proporrei una trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 12.0.2 per le stesse ragioni.

Sull'emendamento 12.0.3 (testo 2) il mio parere è favorevole con una piccola integrazione, analogamente a quanto fatto in precedenza per altro emendamento, e cioè che all'inizio del comma 1 siano aggiunte le parole: «A decorrere dal 1° luglio 2009», in modo che, nell'ormai breve spazio di tempo che ci separa da quella data, si possano fare le opportune verifiche rispetto alla normativa comunitaria.

Invito al ritiro dell'emendamento 12.0.5 (testo 2), che non è accoglibile in quanto fa riferimento ad un istituto che non può essere preso come parametro in una valutazione di legge.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.0.7, mentre ricordo che l'emendamento 12.0.100 è ritirato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, accogliendo gli ordini del giorno frutto della trasformazione degli emendamenti, secondo le indicazioni del relatore.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 12.0.1, che tratta identica materia dell'emendamento 12-bis.0.701, vi è la richiesta del relatore di trasformazione in ordine del giorno. Domando ai presentatori se accolgono tale richiesta.

 

MAURO (LNP). Sì, Presidente.

 

BIANCONI (PdL). Anch'io accolgo la richiesta, Presidente.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.0.1 non verrà posto in votazione.

 

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Chiedo di aggiungere la mia firma a tale ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Senatore Ranucci, accoglie l'invito alla trasformazione dell'emendamento 12.0.2 in ordine del giorno?

 

RANUCCI (PD). Sì, Presidente. Registro l'impegno del Governo di affrontare a breve questo problema, che è sicuramente importante.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.0.2 non verrà posto in votazione.

Senatore Benedetti Valentini, accetta la modifica dell'emendamento 12.0.3 (testo 2) proposta dal relatore?

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, accetto l'integrazione proposta dal relatore Malan.

CICOLANI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CICOLANI (PdL). Signor Presidente, nel chiedere di aggiungere la mia firma al suddetto emendamento, desidero altresì rivolgere un invito affinché l'emendamento 12.0.3 (testo 3) venga attentamente considerato. Esso regola la possibilità di piccole imprese artigiane, anche in caso fossero consorziate in consorzi stabili, di partecipare alle gare anche in caso ad esse prenda parte il consorzio stabile; pertanto, si equiparano le imprese artigiane alle cooperative.

In occasione del terzo decreto correttivo al codice degli appalti, abbiamo già regolato la materia in questa direzione, ed era sfuggita la necessità di modificare anche i commi qui richiamati degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 162 del 2006.

Nell'emendamento in questione ci si riferisce ad importi di lavori inferiori a 10 milioni e ad importi di forniture inferiori a 2 milioni. Gli articoli che andiamo a modificare si riferiscono invece a importi di lavori fino a 1 milione e a forniture fino a 100.000 euro, perché soltanto in quei casi è ammessa l'esclusione delle suddette offerte.

Chiedo pertanto, prima di passare alla votazione di tale emendamento, di fare una verifica poiché, se le mie osservazioni fossero esatte, sarebbe necessario modificare le cifre previste (10 milioni in 1 milione e 2 milioni in 100.000 euro), altrimenti l'emendamento sarebbe tecnicamente sbagliato.

MALAN, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN, relatore. Signor Presidente, a questo punto, di fronte a tale osservazione, sia pure a malincuore (perché vorrei limitare l'accantonamento il più possibile), accoglierei la richiesta del senatore Cicolani per evitare di approvare una norma non corretta.

Credo che i due articoli in questione possano essere applicati anche a importi diversi, ma prima di approvare l'emendamento in esame dobbiamo esserne sicuri.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, ai fini della buona attività legislativa, non ho nulla in contrario, come chiede il collega Malan, all'accantonamento dell'emendamento 12.0.3 (testo 3) per un approfondimento. Vorrei solo richiamare alla sua attenzione, oltre che a quella dell'illustre collega Cicolani, che se fosse fondata la sua osservazione, non saremmo in presenza di una norma sbagliata, ma semmai ripetitiva, nel senso che il più conterrebbe il meno rispetto ad altra norma vigente.

In questo caso, mantenere gli importi di 10 milioni di euro per i lavori e di 2 milioni di euro per quanto attiene alle forniture o i servizi potrebbe significare che è inclusa anche la soglia ben più bassa che il senatore Cicolani indica, ma non che sarebbe superflua.

Pur non essendo contrario all'accantonamento per un approfondimento da parte relatore e del Governo, volevo sottolineare che non sarebbe una norma sbagliata; semmai si tratta di coordinamento, ma non di soppressione.

PRESIDENTE. Vorrei proporre ai colleghi di opposizione e di maggioranza di accogliere la richiesta di accantonamento avanzata dal relatore, che la Presidenza può anche condividere alla luce degli interventi svolti.

 

SANGALLI (PD). Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 12.0.3 (testo 3).

 

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere la mia firma.

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Colleghi, fate pervenire agli Uffici della Presidenza le vostre richieste per aggiungere la firma.

Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 12.0.3 (testo 3).

Metto ai voti l'emendamento 12.0.5 (testo 2), presentato dal senatore Piscitelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 12.0.7, presentato dalla senatrice Mauro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 12.0.100 (testo corretto) è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, premesso che - ahimè - per quanto riguarda il turismo, si continua a perseguire la strada della disorganicità e si introducono provvedimenti qua e là nei vari decreti e che se si continua così difficilmente si riuscirà a dare ordine alla materia e rilancio ad un settore che langue e rischia di sprofondare, volevo sostanzialmente dire che lo stanziamento di 48 milioni di euro era già previsto nella finanziaria per il 2007.

Il comma 1228 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 stabiliva che quelle risorse fossero destinate allo sviluppo del settore del turismo e al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive. Con questo articolo il Governo cambia, dirottando lo stanziamento su non meglio precisati progetti di eccellenza e di competitività.

Ho presentato l'emendamento nell'intento di promuovere tutte le Regioni italiane e di salvaguardare quelle Regioni che non hanno fatto, né potuto fare, accordi di programma col Dipartimento. Mi sembrava altresì importante che le risorse non utilizzate nell'anno di competenza fossero ripartite fra tutte le Regioni.

Mi rendo conto che l'ultimo periodo potrebbe confliggere con la competenza regionale sulla materia, quindi lo elimino dal testo, riformulando conseguentemente l'emendamento. Spero che in questo modo possa essere accolto. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. L'emendamento 12-bis.701 è inammissibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, come la stessa senatrice Granaiola ha ammesso, la seconda parte del suo emendamento è inammissibile.

La prima parte invece modifica assai poco quanto previsto dal testo, che già dice: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». Osservo inoltre che la somma annua di 48 milioni negli anni scorsi non è stata spesa evidentemente perché c'era stata qualche difficoltà. Preferisco dunque mantenere il testo così come approvato dalle Commissioni ed esprimo parere contrario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12-bis.700 (testo 2), presentato dalla senatrice Granaiola.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 12-bis.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12-bis, che si intendono illustrati, e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Ricordo che l'emendamento 12-bis.0.701 è stato trasformato nell'ordine del giorno G12.0.1.

MALAN, relatore. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Butti e gli altri numerosi senatori che hanno presentato questo emendamento, che solleva una problematica importante riguardante il trasporto pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, a ritirarlo per poter trattare l'argomento in altra sede.

BUTTI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUTTI (PdL). Signor Presidente, accolgo volentieri l'invito del senatore Malan, che giustamente ha riconosciuto il gran numero di firme apposte a questo emendamento. Sono 20 colleghi del Popolo della Libertà che intendono sollecitare l'attenzione del Governo su un problema serio. Sono stati operati tagli molto pesanti in finanziaria sulla gestione della navigazione dei laghi.

Non trasformo nemmeno questo emendamento in un ordine del giorno, onorevole Vegas (so che lei porta la croce; è costretto a cantare e a farlo anche in modo intonato, quindi sa che non è una questione personale), perché non c'è il tempo per impegnare il Governo su qualcosa di concreto. E le spiego perché. Questi tagli porteranno nelle prossime settimane ad una forte riduzione delle corse dei battelli e quindi del trasporto pubblico lacuale e probabilmente determineranno anche una riduzione del numero dei lavoratori stagionali, pari a 160.

La questione è particolarmente delicata. Ringraziamo il ministro Matteoli che si è messo immediatamente a disposizione. Quindi ritiriamo l'emendamento perché con il ministro Matteoli stiamo praticando altre strade, cercando altre soluzioni per tentare di evitare che vi siano dei tagli sul trasporto pubblico lacuale, anche per quanto riguarda il personale, che è bensì stagionale, però non è formato da studenti, ma da padri di famiglia che lavorano per nove mesi, dopodiché ritirano il TFR con cui vivono per tre mesi per poi essere nuovamente riassunti.

Condividiamo la vostra politica dei tagli, per quanto riguarda i cosiddetti rami secchi. Però le posso garantire, Signor Sottosegretario, che se c'è una gestione virtuosa è proprio quella della navigazione dei laghi. Quindi ringraziamo ancora il ministro Matteoli per l'attenzione che ci ha manifestato e speriamo molto presto di risolvere questo problema.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 12-bis.0.700 è ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12-ter, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, come bene ha illustrato ieri il senatore Zanda, voglio esprimere preoccupazione per quel che si vuol fare dell'ENIT: prima lo si riforma, poi si nomina un presidente, poi si riducono pesantemente i fondi a disposizione.

Con questo articolo 12-ter si riconducono i membri da 13 a 9, e su questo si può essere anche d'accordo; però poi si introduce un concetto di commissariamento, senza peraltro indicare un tempo entro il quale questi membri debbano essere nominati. Mi sembra pertanto come minimo importante inserire l'emendamento 12-ter.701.

 

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12-ter.700 perché sopprime l'articolo.

La senatrice Granaiola, invece, si preoccupa del fatto che le procedure vengano attuate in tempi ragionevoli; pertanto esprimo parere favorevole sull'emendamento 12-ter.701, perché si tratta di un adempimento in capo al Sottosegretario con delega al turismo.

Invito invece a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 12-ter.702. Infatti, poiché la nomina è da farsi di intesa con la Conferenza unificata, non possiamo imporla ma certamente sollecitare il Governo a fare quanto sta ad esso per velocizzare questa scelta.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore. Faccio presente che l'emendamento 12-ter.702 fissa dei termini, che però sono già regolati, in caso di intesa, dalla legge La Loggia: quindi, si sovrapporrebbe e non funzionerebbe. Non lo trasformerei neanche in ordine del giorno, fermandomi semplicemente all'invito al ritiro. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 12-ter.701.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12-ter.700, presentato dal senatore Bubbico.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 12-ter.701, presentato dalla senatrice Granaiola.

È approvato.

Senatrice Granaiola, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 12-ter.702 rivoltole dal rappresentante del Governo?

 

GRANAIOLA (PD). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 12-ter.702 è pertanto ritirato.

Metto ai voti l'articolo 12-ter, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, soppresso dalle Commissioni riunite, che si intende già illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

MALAN, relatore. Trattandosi di un emendamento del relatore, il parere è naturalmente favorevole.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo si rimette all'Assemblea.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.100 (testo 2 corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 14 sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN, relatore. Signor Presidente, devo illustrare l'emendamento 14.100 perché vorrei apporre una modifica: alla fine del comma 3, vorrei aggiungere le parole: «che è corrispondentemente ridotto di pari ammontare». Queste somme vanno a ridurre gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa, di cui al comma citato.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.700.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 14.100 (testo 2) e parere contrario sull'emendamento 14.700, perché il termine in esso previsto è troppo ridotto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.700.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.700, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15, che invito i presentatori ad illustrare.

GERMONTANI (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 15.0.1, presentato dal senatore Valentino, è simile all'emendamento 15.0.700, già 19.0.2, a mia firma, perché entrambi si pongono l'obiettivo di tenere ferma la volontà del legislatore di ristabilire l'incompatibilità tra iscrizione all'albo degli avvocati e rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, cioè l'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, salvaguardando però le posizioni acquisite medio tempore, i cosiddetti diritti acquisiti, tra l'abolizione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la sua reintroduzione. In sostanza, si tratta di un caso di giustizia sociale, di riparazione, che riguarda soltanto un numero molto limitato di pubblici dipendenti.

Tutto ciò è stato comunicato al Ministero della giustizia e a quello dell'economia e delle finanze dal Consiglio nazionale forense in sede di esame di una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, che è stata approvata all'unanimità dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ma che poi evidentemente non ha concluso il suo iter.

Quindi, con questo emendamento si supererebbero i seri problemi di incostituzionalità della legge n. 339 del 2003 ed, in particolare, dell'articolo 2, già sollevati in diverse sedi giudiziarie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, propongo una trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 15.0.1, presentato dal senatore Valentino, e 15.0.700, presentato dalla senatrice Germontani, dato l'argomento particolare di cui si occupano, che non credo trovi la sua sede propria in questo provvedimento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo concorda con il relatore, tenendo presente che in qualche modo l'esito che sarebbe dato alla materia contiene alcuni elementi contraddittori.

È sufficiente leggere il comma 3 dell'emendamento 15.0.1 per capire che si può creare un meccanismo di conflitto di interessi. Sarebbe meglio affrontare il tema nella sede propria e non in questo provvedimento.

Quindi, vi è un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno, che sarebbe accolto dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Valentino e alla senatrice Germontani se accettano l'invito al ritiro e la trasformazione degli emendamenti 15.0.1 e 15.0.700 in un un ordine del giorno, accolto come raccomandazione dal Governo.

GERMONTANI (PdL). Sì, signor Presidente, accolgo l'invito.

VALENTINO (PdL). Anch'io, signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G15.0.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale la Commissione ha avanzato una proposta di stralcio che si dà per illustrata e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S16.100, avanzata dalla Commissione.

È approvata.

 

Sono pertanto preclusi gli emendamenti presentati all'articolo 16.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 16 del testo proposto dalle Commissioni riunite, formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (1082-quater), dal titolo «Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale la Commissione ha avanzato una proposta di stralcio, che si dà per illustrata e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S17.100, avanzata dalla Commissione.

È approvata.

 

Sono pertanto preclusi gli emendamenti presentati all'articolo 17.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 17 del testo proposto dalle Commissioni riunite, formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (1082-quinquies), dal titolo «Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 18.1 e 18.2 del senatore Stradiotto e 18.3 del senatore Mercatali vogliono precisare maggiormente il contenuto del comma 2. Proporrei, a entrambi i presentatori, la trasformazione degli emendamenti in un unico ordine del giorno che suggerisca al Governo di mettere in atto queste procedure. Su tale ordine del giorno formulerei parere favorevole. Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 18.100.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere concorde a quello del relatore e dichiara di accogliere l'eventuale ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3 se intendono accogliere l'invito del relatore e del Governo a trasformare gli emendamenti in un unico ordine del giorno.

STRADIOTTO (PD). Sì, signor Presidente.

MERCATALI (PD). Signor Presidente, anch'io accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.1 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 18.100, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18, nel testo emendato.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 18, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SANNA (PD). Signor Presidente, l'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1 chiede di sostituire il comma 2 dell'emendamento 19.0.200 (testo 2). Con questa norma alcune società di proprietà pubblica ed azioniste dell'INSAR SpA sono, per legge, tenute a revocare la liquidazione di tale società che in Sardegna gestisce alcune migliaia di procedimenti riguardanti l'imprenditorialità giovanile e femminile.

Inopinatamente, con un atto di indirizzo che io ritengo del tutto sottratto al controllo del Parlamento che pure ha istituito per legge tali società, esse sono state invitate a mettere in liquidazione l'INSAR.

L'emendamento, se approvato, dispone il passaggio delle quote azionarie alla Regione Sardegna, che è ben lieta (anche nella nuova interpretazione politica nelle mani del nuovo presidente della Regione, eletto due settimane fa) di poter utilizzare i servizi di questa società, in un momento particolarmente critico per l'economia dell'Italia e soprattutto della Sardegna.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 19.8.

Mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G19.100.

Ritiro l'emendamento 19.0.100 (testo 2).

Esprimo parere contrario sull'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1 del senatore Sanna, in quanto riporta in discussione la questione della INSAR spa, che era contenuta nella prima formulazione dell'emendamento 19.0.200. Credo che tale questione sia da affrontare separatamente e forse in forma più specifica, rispetto a quella più generale dell'ALES spa, su cui verte appunto l'emendamento 19.0.200 (testo 2), sul quale esprimo ovviamente parere favorevole.

All'emendamento 19.0.300 (testo 2), vengono soppresse le seguenti parole: «alla fondazione Gerolamo Gaslini di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897».

L'emendamento 19.0.400 è ritirato. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 19.0.500 (testo 2).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore e, comunque, favorevole sugli emendamenti da lui presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori, identico all'emendamento 19.4, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dai senatori Oliva e Pistorio.

Non è approvato.

 

Senatore Oliva, sull'emendamento 19.400 manca il parere della 5a Commissione. Insiste per la votazione?

 

OLIVA (Misto-MPA). Lo ritiro.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 19.400 è quindi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno G19.100, il relatore si è rimesso al Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo è disponibile ad accogliere tale ordine del giorno se, nella parte finale del dispositivo, dopo le parole: «procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare», si aggiungono le parole: «ove possibile».

 

OLIVA (Misto-MPA). Accolgo la modifica proposta dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

MALAN, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN, relatore. Le chiedo scusa, signor Presidente, ma rettificando quanto ho detto prima, anziché ritirare l'emendamento 19.0.100 (testo 2), vorrei chiederne l'accantonamento, per verificare se ci sono margini per la sua approvazione, data l'importanza della fondazione.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 19.0.100 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1.

SANNA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANNA (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, soprattutto quelli del Mezzogiorno, su uno degli effetti che si verrebbero a determinare a seguito dell'eventuale approvazione di questo emendamento. Nella procedura di liquidazione questa società, alla quale il Parlamento italiano ha conferito delle risorse per fare politiche di intervento sul lavoro nel Mezzogiorno, restituirà i soldi ad altre società, come Fintecna ed Italia Lavoro, che poi non saranno assolutamente vincolate ad impiegare a favore del Mezzogiorno le risorse derivanti da quella liquidazione. È questo un altro episodio sul quale vi prego di riflettere al momento del voto su questo emendamento, invitandovi a comportarvi di conseguenza nel caso non ne condividiate il contenuto.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.0.200 (testo 2)/1, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.200 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.300 (testo 3).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, vorrei che l'Aula prendesse atto del fatto che quello che durante l'esame della manovra estiva dicevamo a proposito sia della ricerca che dei corsi di formazione professionale non erano bugie. Parlavamo della realtà. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.300 (testo 3), presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 19.0.400 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.500 (testo 2).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, l'emendamento in questione tratta del personale precario della Croce Rossa italiana, un grande ente, una grande istituzione che è ancora commissariata. Il commissario straordinario è stato nominato anche a causa del dissesto finanziario. La Croce Rossa italiana, attraverso le convenzioni, deve recuperare autonomamente i finanziamenti per il personale che è previsto dalle convenzioni stesse. Si dice che non bisogna ulteriormente caricare sul bilancio dello Stato. Purtroppo, si tratta dell'intero deficit della Croce Rossa italiana e siccome questo ente è ancora commissariato, penso che il Governo abbia il tempo di verificarne bene l'organizzazione, la gestione, la strategia.

Per queste ragioni, il nostro voto sull'emendamento 19.0.500 del relatore è contrario.

CURSI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CURSI (PdL). Signor Presidente, prendendo spunto dall'intervento della senatrice Garavaglia, che si riferiva, ovviamente, ad una certa gestione della Croce Rossa, vorrei ricordare a me stesso ed all'Aula che il commissario straordinario è stato nominato un mese fa e che negli ultimi due anni qualcun altro ha presieduto la Croce Rossa e ne è stato direttore generale, creando i bilanci che tutti conosciamo. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Monti). Anche perché ricordiamo che quest'Aula ha votato una legge che ha escluso definitivamente l'interesse della politica nei confronti della Croce Rossa italiana, per cui gli organi della Croce rossa venivano eletti dai singoli partecipanti. (Commenti della senatrice Incostante).

 

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Da eletta sono stata commissariata, a proposito della mano politica!

 

CURSI (PdL). Pertanto, prima di fare certe affermazioni, anche perché la senatrice Garavaglia è stata autorevole commissario di questo ente, pensiamoci bene tutti quanti con senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.500 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.200 e parere contrario sull'emendamento 20.1.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.200, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Fazzone e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 20, nel testo emendato.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 20, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 21.1, mentre invito i presentatori a trasformare l'emendamento 21.2 in un ordine del giorno.

Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 21.700, 21.5 e 21.6, ovvero rivolgo un invito al ritiro di tale ultimo emendamento poiché il fatto di consultare queste associazioni credo che possa essere utile, non penso però sia opportuno inserirlo come obbligo nella legge. Esprimo parere contrario sull'emendamento 21.8.

Sull'ordine del giorno G21.700 mi rimetto al Governo ed il parere è favorevole sull'emendamento 21.0.100 (testo 2).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Accolgo l'ordine del giorno G21.700.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

 

PETERLINI (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Senatore Divina, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 21.2 in un ordine del giorno?

DIVINA (LNP). Signor Presidente, volevo far notare tanto al rappresentante del Governo quanto al relatore che abbiamo preso una direzione chiara in questo provvedimento: vogliamo andare incontro all'utente nei confronti delle grandi organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Se prendiamo però la strada del sostegno ad una giustizia rapida e non costosa, cioè la via della conciliazione, è preferibile prenderla fino in fondo, non stabilire - come nel comma 2 che chiediamo di sopprimere - che se l'autorità che gestisce il servizio pubblico si dà una propria regolazione, questa esce completamente dalla possibilità di adire a vie alternative conciliative; altrimenti tutti i grandi enti che gestiscono servizi pubblici adotteranno un regolamento proprio che prevede una forma e un foro particolari e questo probabilmente sarebbe molto gravoso per i cittadini.

Chiedo gentilmente se è possibile rivedere la posizione, perché facendo rientrare la questione - come i sottoscrittori chiedono - nell'articolo 39, dove tra l'altro è prevista una rigorosa disciplina in materia di conciliazione prevedendo la rigidità e il controllo da parte del Governo, nonché la rapidità (si danno al massimo quattro mesi per definire le procedure), questa è una buona cosa che faremmo nei confronti dei cittadini.

Non vorremmo perdere questo treno, sarebbe un peccato. Se il Governo e il relatore non accetteranno la nostra proposta, un ordine del giorno potrebbe andar bene; tuttavia questo sarebbe un punto cardine, una pietra miliare fondamentale per le scelte che faranno i cittadini d'ora in poi.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. In relazione alla materia sarebbe meglio spostare questo emendamento direttamente all'articolo 39, in modo che venga valutato con le altre parti del suddetto articolo, ovviamente a condizione che sia eliminato l'inciso che sopprime il comma 2 dell'articolo 21.

Pertanto, con la suddetta modifica, l'emendamento 21.2 potrebbe essere accantonato e trattato insieme all'articolo 39; in questo modo non ci sarebbero problemi per l'articolo 21.

PRESIDENTE. Senatore Divina, accoglie la modifica proposta dal rappresentante del Governo?

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. L'emendamento 21.2 (testo 2) è quindi ritirato e trasformato nell'emendamento 39.900.

Anticipo all'Assemblea che avrei intenzione di togliere la seduta dopo la conclusione dell'esame dell'articolo 21.

Metto ai voti l'emendamento 21.700, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Senatrice Germontani, sull'emendamento 21.6 è stato formulato un invito al ritiro, lo accoglie?

GERMONTANI (PdL). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 21.6 tenendo conto del fatto che il relatore ha riconosciuto l'importanza di sentire le associazioni dei consumatori proprio in relazione alla tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici. Questo articolo prevede, infatti, per categorie di utenti che lamentino la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione stragiudiziale della controversia. L'emendamento 21.6 andava proprio nel senso di sentire le associazioni dei consumatori nel momento in cui veniva emanato un decreto che individuava uno schema tipo di procedura conciliativa.

Quindi, ritiro l'emendamento 21.6, tenuto conto però del riconoscimento da parte del relatore dell'importanza di considerare le associazioni.

PRESIDENTE. L'emendamento 21.6 è quindi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

 

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sull'ordine del giorno G21.700, che va nella direzione del testo illustrato poco fa dal senatore Divina.

Ieri abbiamo approvato il cosiddetto disegno di legge antifannulloni che dispone l'introduzione della class action, seppur priva del risarcimento dei danni, all'interno della pubblica amministrazione. Pertanto, l'ordine del giorno G21.700 prevede di istituire attività conciliative all'interno della pubblica amministrazione per evitare che ci sia un ricorso alla giustizia nell'ambito dei servizi pubblici locali. Ciò avrebbe l'effetto di migliorare la qualità dei servizi, di soddisfare gli utenti e di evitare che ci sia un ricorso eccessivo ai tribunali. Per tutte queste ragioni chiedo l'attenzione del Sottosegretario e del relatore sull'ordine del giorno G21.700.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.700 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 21.0.100 (testo 2), presentato dai relatori.

È approvato.

 

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

(omissis)

La seduta è tolta (ore 13,50).

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082)

 

ORDINE DEL GIORNO

G100

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;

le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n.941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n.540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.286;

rispetto alla disciplina generale prevista dal citato regio decreto n. 941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e alla legge 27 dicembre 1973, n.838, in materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e al personale destinato agli uffici degli addetti militari;

la ratio, che giustifica la specialità della disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;

con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e la legge n.838 del 1973 dispongono direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n.642 del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;

in presenza di detta disciplina, l'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 alla determinazione della misura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n.642 del 1961, al fuori di espresse previsioni legislative;

una tale applicazione determinerebbe, altresì, nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di trattamento a danno del personale di cui alla legge n.642 del 1961 rispetto al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e dalla legge n.838 del 1973, entrambi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;

si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza, che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero di breve durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata, disposto dall'articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria 2006, come evidenziato nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 secondo lo spirito della norma, che ha inteso ridurre le indennità giornaliere e non quelle relative a servizi di lunga durata, nel senso che la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione ivi prevista non si applica al trattamento economico del personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642, comandato all'estero per servizi di lunga durata.

 

G100 (testo 2)

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;

le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n.941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n.540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.286;

rispetto alla disciplina generale prevista dal citato regio decreto n. 941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e alla legge 27 dicembre 1973, n.838, in materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e al personale destinato agli uffici degli addetti militari;

la ratio, che giustifica la specialità della disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;

con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e la legge n.838 del 1973 dispongono direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n.642 del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;

in presenza di detta disciplina, l'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 alla determinazione della misura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n.642 del 1961, al fuori di espresse previsioni legislative;

una tale applicazione determinerebbe, altresì, nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di trattamento a danno del personale di cui alla legge n.642 del 1961 rispetto al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e dalla legge n.838 del 1973, entrambi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;

si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza, che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero di breve durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata, disposto dall'articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria 2006, come evidenziato nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,

impegna il Governo ad esaminare la questione alla luce di quanto esposto nelle premesse..

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo I

INNOVAZIONE

Art. 1.

Approvato

(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.

3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada».

6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259, e successive modificazioni».

7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

 

 

EMENDAMENTI

 

1.2

PISTORIO, OLIVA

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e d'intesa con le stesse».

1.3

PISTORIO, OLIVA

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con priorità nelle aree ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n.1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

1.700

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.6

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile, le imprese già operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori di cui al presente articolo».

1.7

VIMERCATI, FILIPPI MARCO, ADAMO

Respinto

Al comma 3, sopprimere la parola: « anche» e sostituire le parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le seguenti: «allo sviluppo della banda larga».

1.8

VIMERCATI, FILIPPI MARCO, ADAMO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.8

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «il 15 per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga».

1.9

VIMERCATI, FILIPPI MARCO, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le agevolazioni di credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a digital divide, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche sui finanziamenti,della durata massima di dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo affluiscono un contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e dati (sia su rete fissa che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché eventuali risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie,a progetti di infrastrutturazione a banda larga, in fibra ottica o wireless (in spettro licenziato o non), ad operatori che non godano di ricavi da terminazione che presentino particolari caratteristiche di innovazione e/o siano rivolti ad aree dove non sia già presente l'infrastruttura in fibra ottica a banda larga Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture sono definite modalità, termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni di credito di cui al presente comma. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.».

1.10

FILIPPI MARCO, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, predispone un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».

1.11

FILIPPI MARCO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.100

IL RELATORE

Ritirato e trasformato nell'odg G1.101

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, nominata dall'operatore interessato e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Allo stesso articolo 50, comma 4, il quarto periodo è abrogato.».

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

G1.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo:

a promuovere l'inclusione nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2 della connessione all'infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.8 (già em. 1.8)

VIMERCATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

invita il Governo a destinare parte delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.101 (già em. 1.100)

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.100.

________________

(*) Accolto dal Governo


ARTICOLO SOPPRESSO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

CAPO II

CASA E INFRASTRUTTURE

 

Art. 2.

(Centrali di committenza)

1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e la società CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.

3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell'osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri di qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della società CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio.

3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e la società CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo di cui al comma 5 dell'articolo 6 sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni.

3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.

3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi determinati ai sensi del comma 3-ter.

3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.

3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

PISTORIO, OLIVA

Decaduto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica articolo 6-ter, comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo ''Convergenza'')».

2.0.2

PISTORIO, OLIVA

Decaduto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo «Convergenza»])

1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133 le parole da: ''È istituito'' fino alle parole: ''di livello nazionale'', son sostituite con le seguenti: ''È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')''».

2.0.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''tutti i servizi pubblici locali'' aggiungere le seguenti: '', ad esclusione del servizio idrico integrato,'';

b) al comma 2, dopo le parole: ''servizi pubblici locali'', aggiungere le seguenti: '', con esclusione del servizio idrico integrato,'';

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: '',nonché in materia di acqua''».

2.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076-Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a decorrere dal 25 giugno 2008».

2.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076-Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani».

2.0.8

BONFRISCO

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

"Art. 18-ter.

(Società di consulenza finanziaria)

1. La riserva di attività di cui all'articolo 18, non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo"».

2.0.8 (testo 2)

BONFRISCO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

"Art. 18-ter.

(Società di consulenza finanziaria)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009 la riserva di attività di cui all'articolo 18, non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo"».

2.0.9

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.

2. A partire dal 1º gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministrazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazionecommittente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati., corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati.. Tutte le Amministrazionisi attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti''».

2.0.10

FILIPPI MARCO, VIMERCATI

Id. em. 2.0.9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.

2. A partire dal 1º gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione committente.

4. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti».

2.0.12

MUGNAI, SANGALLI (*)

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.0.13, nell'odg G2.0.12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: '', ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.''».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.13

BENEDETTI VALENTINI, SANGALLI (*)

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.0.12, nell'odg G2.0.12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,''».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.14

AMATO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione di immobili per le attività ricettive di carattere sanitario)

1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, si interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi prevista per un periodo non inferiore a nove anni, si applica anche agli immobili destinati ad attività recettive di carattere sanitario».

2.0.700

VALLARDI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

Accantonato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, i comuni possono usufruire del servizio di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'articolo 150 della legge n.244/07 per gli impianti di cui sono proprietari, senza tener conto, in deroga alla Delibera AEG 28/06, dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete».

ORDINE DEL GIORNO

G2.0.12 (già emm. 2.0.12 e 2.0.13)

BENEDETTI VALENTINI, MUGNAI, VALENTINO, SANGALLI, FIORONI, BUBBICO, GRANAIOLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo a riesaminare la materia, valutando la possibilità, a facilitazione dei consorzi tra imprese artigiane, di modificare l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, inserendo dopo le parole: «lettera b)», le seguenti: «ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,».

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n.400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis - (Chiarezza dei testi normativi) - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».

 

EMENDAMENTI

3.700

PASTORE

Approvato

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di trasparenza delle relative procedure di approvazione».

3.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».

3.100

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.701

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «testi unici» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e».

3.101

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e testi unici».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Accantonato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è abrogato».

 

ARTICOLO 3-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3-bis.

Approvato nel testo emendato

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n.131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n.131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto al termine di cui al comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970»;

b) il comma 16 è abrogato;

c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;

e) al comma 19 le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la ''Commissione parlamentare per la semplificazione'', di seguito denominata ''Commissione''»;

f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59»;

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

 

EMENDAMENTI

3-bis.400

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 14, dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni,».

3-bis.700

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Le parole da: «Al comma 1,» a: «delle persone» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera e)con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazine comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3-bis.750

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3-bis.701

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c)con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché disposizioni previste dalla Costituzione o norme costituzionali».

3-bis.702

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere i commi 14-bis e 14-ter.

3-bis.703

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), nel comma 14-ter ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui al comma 19 del presente articolo».

3-bis.704 (testo corretto)

PASTORE

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «14-quater» con il seguente:

«14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970».

3-bis.705

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

"c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilià ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater"».

3-bis.706

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sost. id. em. 3-bis.705

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

"c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque necessarie ovvero dovute ai sensi della Costituzione o di norme costituzionali;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo l del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater"».

3-bis.707

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera g), nel comma 22 ivi richiamato, primo periodo, dopo le parole: «sono trasmessi» aggiungere le seguenti: «, oltre che alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia,».

 

ARTICOLO 3-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3-ter.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n.400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi) - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2º, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3º, del citato testo unico di cui al regio decreto n.1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.127, e del comma 2 del presente articolo».

 

EMENDAMENTI

3-ter.700

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, primo periodo sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

3-ter.701

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e della Commissione per la semplificazione, di cui alla legge 28 novembre 2005, n.246».

3-ter.702

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3-ter.750

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 3-ter.702

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3-ter.751

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al».

3-ter.752

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».

3-ter.703

PASTORE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 28 novembre 2005, n.246, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - (Legge semestrale di manutezione). - 1. Entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno, il Governo, con deliberazione del Consiglio di ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione normativa, presenta al Parlamento un disegno di legge teso alla manutenzione dell'ordinamento giuridico statale.

2. La legge semestrale di manutenzione è finalizzata a:

a) eliminare le antinomie e colmare le lacune dell'ordinamento;

b) abrogare o modificare disposizioni normative superflue o contraddittorie;

c) correggere errori materiali o imprecisioni delle disposizioni vigenti;

d) prorogare o modificare i termini previsti da disposizioni legislative".».

ARTICOLI 4 E 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, nell'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;

c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n.307;

c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni;

d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.120.

Art. 5.

Approvato

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n.241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n.241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

 

EMENDAMENTI

5.10

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: ''di efficacia,'' sono inserite le seguenti: ''di imparzialità,'';

2) al comma 1-ter, dopo le parole: ''il rispetto'' sono inserite le seguenti: ''dei criteri e'' e sono aggiunte, in fine, le parole: '', nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge'';

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Il numero totale di tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione o dell'ente pubblico nazionale di riferimento.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2'';

c) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''d-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento'';

d) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola: ''interrompe'' è sostituita dalla seguente: ''sospende'' e le parole: ''iniziano nuovamente'' sono sostituite dalla seguente: ''riprendono''.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

5.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», al quarto comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento» con le seguenti: «interessi pubblici tutelati o della complessità del procedimento».

5.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», al quarto comma, sostituire la parola: «indispensabili» con la seguente: «necessari».

5.4

CENTARO, INCOSTANTE (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2-bis" dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto nel caso in cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento derivi comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.700

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «materia ambientale» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

ZANETTA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riduzione dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 3, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';

b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';

c) all'articolo 21, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

d) all'articolo 23, comma 4, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';

e) all'articolo 24, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giorni'';

h) all'articolo 25, comma 2, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

i) all'articolo 25, comma 3, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

j) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni'';

k) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

l) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni2 e i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

m) all'articolo 26, comma 3, le parole: ''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'' e le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

n) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quarantacinque giorni''».

 

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Accantonato

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n.241, come da ultimo modificata dall'articolo 5 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

EMENDAMENTI

6.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma'';

3) al comma 4, le parole: ''il termine di cui al comma 1 può essere interrotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti'';

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici'';

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';

2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma l sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma'';

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal comma 1''».

6.2

ZANETTA, BOSCETTO

Accantonato

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

ZANETTA, BOSCETTO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalle competente soprintendenza».

 

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato

(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».

2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all'asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n.241 del 1990, e successive modificazioni le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza».

3. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

4. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».

5. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

EMENDAMENTI

7.10

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241, in materia di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). - 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «,licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:

a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

d) sulle esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle finanze;

e) sull'adempimento degli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.

3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;

5) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;

c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4-bis. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. TI rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20, comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

7.5

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "'Codice dei beni culturali e del paesaggio" e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante: "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

ZANETTA, BOSCETTO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: ''dieci giorni'' e le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';

b) all'articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''trenta giorni'';

c) all'articolo 14-bis, comma 3, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''quindici giorni'' e al comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti ''quarantacinque giorni'';

d) all'articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole: ''trentesimo'' e ''sessantesimo'' sono sostituite dalla seguenti: ''decimo'' e ''trentesimo'';

e) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ''quindici giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''dieci giorni'';

f) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quindici giorni'';

g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'';

h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'' ed al secondo e terzo periodo, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni''».

 

ARTICOLI 8 E 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 8.

Approvato

(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n.241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

b) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n.221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 170:

1) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

2) al comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

d) all'articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

e) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «, dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

f) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

g) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

5-bis. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno quattro comuni;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

d) attribuzione al segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

 

EMENDAMENTI

9.3

BUBBICO, BASTICO

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.4

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e private» inserire le seguenti: «, dalle parafarmacie».

9.700

PERDUCA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito del Servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti: «dalle parafarmacie e dai medici di base».

9.5

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazione delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.6

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,».

9.7

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prenotazione in farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia».

9.8

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «referto in farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia».

9.10

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da parte delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.11

BUBBICO

Respinto

Al comma l, sopprimere la lettera f).

9.701

ESPOSITO

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) rivedere i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge n.475 del 2/6/1968, come sostituito per effetto dell'articolo 1 della legge n.362 dell'8/11/1991 in modo da garantire una maggiore presenza di farmacia nel territorio;

f-ter) prevedere l'indicazione di concorso straordinario per titoli riservato in via prioritaria ai titolari di farmacia rurale».

9.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Ritirato e trasformato nell'odg G9.17

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio comulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

 

 

PROPOSTA DI STRALCIO

S9.1

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare i commi 3, 4, e 5.

EMENDAMENTI

9.18

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituite"».

9.100

BIANCO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono inserite le seguenti: "o al presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.20

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.15

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione».

 

PROPOSTA DI STRALCIO

S9.2

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare il comma 6.

 

EMENDAMENTI

9.23

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

9.24

PICHETTO FRATIN

Precluso

Sopprimere il comma 6.

9.25

D'ALIA

Precluso

Sopprimere il comma 6.

9.200

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princIpi e criteri direttivi:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), con caratteri di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni demografiche degli enti;

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a) di funzioni di gestione e di controllo interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa;

f) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di utilizzo del segretario presso le stesse.

g) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui alla lettera a), di costituire segreterie comunali unificate composte da più segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione organica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».

9.27

ANDRIA

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».

9.28

MUSSO

Precluso

AI comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva della sede di segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000 abitanti;».

9.30

D'ALIA

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso».

9.31

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 10.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno tre comuni;».

9.32

ANDRIA

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;».

9.33

LEGNINI, ADAMO, BASTICO

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno riferimento più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con popolazione inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro comuni.».

9.34

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5000 abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le seguenti: «almeno tre comuni».

9.35

BENEDETTI VALENTINI

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».

9.36

MUSSO

Precluso

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.37

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

 

 

ORDINE DEL GIORNO

G9.17 (già em. 9.17)

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.17.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.20

BOSCETTO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, nell'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica.

523-ter. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, per l'anno 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre unità di personale di categoria D, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'Agenzia, senza oneri a carico della finanza pubblica"».

9.0.4

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.5 testo 3/100

BATTAGLIA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em 9.0.5 (testo 4), nell'odg G9.0.101

All'emendamento 9.0.5 (testo 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n.19, sono stipulate dalla data della presente legge, con effetti a partire decorso un anno dall'entrata in vigore della medesima»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 26, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.261, è sostituito dal seguente:

«26. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, da commercializzare all'interno dell'Unione europea, devono rispondere ai requisiti previsti dalla tànnacopea europea, versione vigente, ed alle diretti ve europee applicabili. Il plasma ed i relativi intermedi destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea devono rispondere ai requisiti che saranno individuati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con apposito decreto, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219. A prescindere dai requisiti che saranno individuati con il suddetto decreto sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, il plasma ed i relativi intem1edi provenienti da centri di raccolta e/o produzione autorizzati dalla Food and Drug Administration statunitense o da un'Autorità europea, anche se non ricompresi nel Plasma Master File del produttore.

2. II Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.219, e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13 della legge medesima, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati".».

9.0.5 (testo 4)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em 9.0.5 testo 3/100, nell'odg G9.0.101

Dopo l'articolo 9,inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

1. All'articolo 15, della legge 21 ottobre 2005, n.219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea.".

2. All'articolo 15, della legge 21 ottobre 2005, n.219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

3. L'articolo 26, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.261, è sostituito dal seguente:

"Art. 26. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, da commercializzare all'interno dell'Unione Europea, devono rispondere ai requisiti previsti dalla farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili. Il plasma ed i relativi intermedi destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione Europea devono rispondere ai requisiti che saranno individuati da Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali con apposito decreto, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219.

2. Il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.219, e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13 della legge medesima, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati."».

 

ORDINE DEL GIORNO

G9.0.101 (già emm. 9.0.5 testo 4 e 9.0.5 testo 3/100)

TOMASSINI, BATTAGLIA, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

considerato il contesto normativo che concerne la produzione di farmaci emoderivati,

impegna il Governo ad intervenire sulla disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, affinché si rideterminino le condizioni ed i requisiti dei centri di frazionamento e delle aziende di produzione di emoderivati nel senso indicato dall'emendamento 9.0.5 (testo 4) e nel rispetto delle norme dell'UE affinché le medesime convenzioni di cui allo stesso articolo 15 della legge n. 219 del 2005 possano essere stipulate nei tempi più prossimi rispetto all'introduzione delle novelle dianzi illustrate.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 9-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9-bis.

Accantonato

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n.308, è differito al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

EMENDAMENTI

9-bis.700

DELLA SETA, CASSON

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

9-bis.701

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

9-bis.100

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9-bis. 1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

9-bis.702

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Al comma 1, sostituire la parola: «2010», con la seguente: «2009».

9-bis.703

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c) della legge 15 dicembre 2004, n.308 , i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2 ed al presente comma, entro trenta giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa. Gli schemi delle disposizioni integrative o correttive di cui al comma 1, sono accompagnati da una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto».

9-bis.400

D'ALI'

Accantonato

Al comma, 3 dopo le parole: «proprio parere» aggiungere la parola: «vincolante».

9-bis.704 (già 10.700)

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9-bis.401

D'ALI'

Accantonato

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

 

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 10.

Approvato

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;

b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

2-bis. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.

3. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.

5. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n.154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009;

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.203.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

EMENDAMENTI

10.1

MARCENARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Cooperazione allo sviluppo internazionale). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 2008, n.45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, impronta te al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezionecivile su iniziativa del Consiglio dei ministri previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».

10.2

MARCENARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Interventi di emergenza umanitaria). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi».

10.3

MARCENARO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «di natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di carattere emergenziale o di natura umanitaria»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» inserire le seguenti: «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale;

al comma 2, sopprimere la lettera b);

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti».

10.4

MARCENARO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

 

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11.

Approvato

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

 

EMENDAMENTI

11.1

BUBBICO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.2

OLIVA, PISTORIO

Id. em. 11.1

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

 

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

OLIVA, PISTORIO

V. testo 2

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione delle amministrazione pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;

impegna il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

G11.100 (testo 2)

OLIVA, PISTORIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione delle amministrazione pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;

invita il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.700

ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI, LEGNINI, MONGIELLO, CABRAS

Ritirato e trasformato nell'odg G11.0.700

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n.289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n.289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non è tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

 

ORDINE DEL GIORNO

G11.0.700 (già em. 11.0.700)

ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI, LEGNINI, MONGIELLO, CABRAS, BELISARIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

invita il Governo a chiarire entro il 30 aprile 2009, limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, che nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLI 11-BIS E 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11-bis.

Approvato

(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)

1. All'articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, dopo le parole: «di cui all'articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».

2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».

Art. 12.

Approvato

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».

8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 12-bis.0.701, nell'odg G12.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministero del lavoro e della Salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1º luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera b) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali , e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1º dicembre 2009 sono adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1º gennaio 2010».

12.0.2

RANUCCI

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente''.

2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione''.

3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara''».

12.0.3 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. Alle procedure relative all'affidamento di lavori di importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero di servizi o forniture di importo inferiore a 2 milioni di euro, non si applicano le norme di cui all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, articolo 2, lettere f e g.».

12.0.3 (testo 3)

BENEDETTI VALENTINI, SANGALLI, BALDASSARRI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. A decorrere dal 1 luglio 2009, alle procedure relative all'affidamento di lavori di importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero di servizi o forniture di importo inferiore a 2 milioni di euro, non si applicano le norme di cui all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, articolo 2, lettere f e g.».

12.0.5 (testo 2)

PISCITELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: ''Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI. In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».

12.0.7

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633».

12.0.100 (testo corretto)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali dell'AGEA)

1. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti e dei servizi connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, relativo agli incarichi dirigenziali dell'Agea, le parole: "con contratti a tempo determinato, rimovibili una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".

2. L'Agea può rinnovare tali contratti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.».

 

ORDINI DEL GIORNO

G12.0.1 (già emm. 12.0.1 e 12-bis.0.701)

MAURO, BIANCONI, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA, GARAVAGLIA MARIAPIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 12.0.1 e 12-bis.0.701.

________________

(*) Accolto dal Governo

G12.0.2 (già em. 12.0.2)

RANUCCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 1082,

premesso che:

le procedure elettroniche costituiscono per le amministrazioni uno strumento essenziale al fine di consentire un notevole abbattimento dei costi, la velocizzazione delle procedure stesse e la maggior trasparenza;

il nostro Paese sta attraversando una crisi economica drammatica che investe tutti i settori della nostra economia,

invita il Governo ad adottare le misure necessarie al fine di prevedere per le amministrazioni, nell'approvvigionamento di beni e servizi la semplificazione delle procedure telematiche di acquisto, secondo quanto previsto dall'emendamento 12.0.2.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 12-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 12-bis.

Approvato

(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:

«1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate».

 

 

EMENDAMENTI

12-bis.700

GRANAIOLA

V. testo 2

Al comma 1, capoverso 1228, sostituire le parole:«può stipulare» con la seguente: «stipula» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 50 per cento delle predette risorse è ripartito tra tutte le regioni secondo parametri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; nel caso in cui una o più regioni non utilizzino nell'anno di competenza le risorse ad esse destinate, queste sono ripartite nell'anno seguente con le stesse modalità tra tutte le regioni».

12-bis.700 (testo 2)

GRANAIOLA

Respinto

Al comma 1, capoverso 1228, sostituire le parole:«può stipulare» con la seguente: «stipula» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 50 per cento delle predette risorse è ripartito tra tutte le regioni secondo parametri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

12-bis.701

RANUCCI

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. - 1. I gestori di strutture ricettive, anche extralberghiere e non convenzionali, sono tenuti a vigilare affinché i clienti che chiedono alloggio, al momento dell'arrivo, compilino e firmino una scheda di dichiarazione delle generalità e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.

2. Nella scheda di dichiarazione, che può essere compilata a cura del gestore e firmata dal cliente, sono riportati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito. Per i nuclei familiari e per i gruppi la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche degli altri familiari, e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.

3. Le schede di dichiarazione delle generalità vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnando le a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800"».

 

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12-BIS

12-bis.0.700

BUTTI, CARUSO, GALLONE, POSSA, SCIASCIA, SERAFINI GIANCARLO, MESSINA, FLUTTERO, GHIGO, MENARDI, PICCIONI, PICHETTO FRATIN, ZANETTA, BONFRISCO, RAMPONI, SCARPA BONAZZA BUORA, VALDITARA, COMINCIOLI, CANTONI, SAIA

Ritirato

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Per la valorizzazione dei servizi di trasporto pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como e per il mantenimento dei collegamenti di frontiera derivanti da accordi intergovernativi è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, per un importo, al fine di compensare gli effetti interni di indebitamento netto, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2009, a 28 milioni di euro per l'anno 2010 e a 14 milioni di euro per l'anno 2011».

12-bis.0.701

BIANCONI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 12.0.1, nell'odg G12.0.1

Dopo l'articolo 12-bis, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Dispositivi medici)

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n.296 si dispone che:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1% della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo della presente lettera, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con i decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n.264, del 22 aprile 2008, n.95 e del 24 giugno 2008, n.146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a), dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n.296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n.266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dallo luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera c) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n.296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeri aie entro il 30 novembre 2009, che sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n.296;

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1º dicembre 2009 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n.296, con effetto dal 1º gennaio 2010».

 

ARTICOLO 12-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 12-ter.

Approvato nel testo emendato

(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.

 

EMENDAMENTI

12-ter.700

BUBBICO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12-ter.701

GRANAIOLA

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «con delega al turismo» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12-ter.702

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3».

 

ARTICOLO SOPPRESSO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo IV

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13.

(Efficienza dell'azione amministrativa)

1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.100 (testo 2 corretto)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n.124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa relativa sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legge 29.11.2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004 n.307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 14.

Approvato nel testo emendato

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

2-bis. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

EMENDAMENTI

14.100

IL RELATORE

V. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

14.100 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che sono corrispondentemente ridotti di pari ammontare.».

14.700

PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire la parola: «sessantesimo» con la seguente: «trentesimo».

 

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 15.

Approvato

(Spese di funzionamento)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.1

VALENTINO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 15.0.700, nell'odg G15.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

2. il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono attività lavorativa».

15.0.700 (già 19.0.2)

GERMONTANI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 15.0.1, nell'odg G15.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio;gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazioneove svolgono attività lavorativa.

5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di aggiornamento».

 

ORDINE DEL GIORNO

G15.0.1 (già emm. 15.0.1 e 15.0.700)

VALENTINO, GERMONTANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 15.0.1 e 15.0.700.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

 

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 16.

Non posto in votazione (*)

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali)

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n.131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o dalla diversa data indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

3. In attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

________________

(*) Approvata la proposta di stralcio S16.100.

 

PROPOSTA DI STRALCIO

S16.100

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare l'articolo.

 

EMENDAMENTI

16.1

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, DE SENA, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: «l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia, nonché».

16.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse idriche.».

16.4

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

16.5

MERCATALI, DE SENA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

16.6

BENEDETTI VALENTINI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

16.7

INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «aventi rilevanza economica».

16.8

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

 

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 17.

Non posto in votazione (*)

(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni, ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

________________

(*) Approvata la proposta di stralcio S17.100.

 

PROPOSTA DI STRALCIO

S17.100

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare l'articolo.

 

 

EMENDAMENTI

17.1

MERCATALI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate».

17.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta, prima della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.».

 

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 18.

Approvato nel testo emendato

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

 

EMENDAMENTI

18.1

STRADIOTTO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 18.2 e 18.3, nell'odg G18.1

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone prassi di cui al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione pubblica, i dati relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli interessi mora tori e dei risarcimenti corrisposti, o dovuti, dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto;».

18.2

STRADIOTTO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 18.1 e 18.3, nell'odg G18.1

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto».

18.3

MERCATALI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 18.1 e 18.2, nell'odg G18.1

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati».

18.100

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di contratti d'opera" sono sostituite dalle seguenti: "di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa";

b) le parole: "o dei mestieri artigianali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio."».

 

ORDINE DEL GIORNO

G18.1 (già emm. 18.1, 18.2 e 18.3)

STRADIOTTO, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 19.

Approvato

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

a-bis) trasformazione, fusione, o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);

b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

 

EMENDAMENTI

19.2

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (Ridefinizione della natura, funzioni e missioni degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione). - 1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica - CNIP A., DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip - provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzazione, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativae garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministratividi competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine sviluppare la produzione di servizi».

19.3

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «,sentita la Conferenza Unificata,».

19.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 19.3

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.5

OLIVA, PISTORIO

Respinto

AI comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni interessate».

19.400

OLIVA, PISTORIO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla trasformazione, fusione o soppressione» e, sempre al comma 1, sopprimere la lettera: «a-bis».

19.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, anche di natura privatistica,».

 

ORDINE DEL GIORNO

G19.100

OLIVA, PISTORIO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

impegna il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G19.100 (testo 2)

OLIVA, PISTORIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

impegna il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare, ove possibile, la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.2

GERMONTANI

Ritirato e trasformato nell'em. 15.0.700

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio;gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazioneove svolgono attività lavorativa.

5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di aggiornamento».

19.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in Fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, Via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee", intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.544 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.200 testo 2/1

SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

Respinto

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Italia Lavoro Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale azionista pubblico di maggioranza, è tenuta a revocare la liquidazione ed il trasferimento di sede della società INSAR Spa - Iniziative Sardegna, costituita ai sensi del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. In coerenza con il quadro delle attribuzioni definite dal Titolo V della Costituzione, la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A., Fintecna Spa e Ligestra srl in INSAR S.p.A. è trasferita con corrispettivo simbolico, a valore contabile ed anche in deroga a norme di legge alla Regione Autonoma della Sardegna, quale titolare delle competenze in materia di politiche per il lavoro e per l'occupazione. A seguito del trasferimento azionario è ridotto il patrimonio netto dei soggetti cedenti del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita».

19.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

19.0.300 (testo 2)

IL RELATORE

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n.165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n.165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n.165 del 2007.

3. Le stesse disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, all'Agenzia nazionale dello sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n.190, e successive modifiche, alla fondazione Gerolamo Gaslini di cui alla legge 21 novembre 1950, n.897 e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n.147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n.176, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di organizzazione degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244.».

19.0.300 (testo 3)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n.165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n.165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n.165 del 2007.

3. Le stesse disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, all'Agenzia nazionale dello sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n.190, e successive modifiche, all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n.147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n.176, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di organizzazione degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244.».

19.0.400

I RELATORI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Finanziamento percorsi di istruzione e formazione professionale)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2009, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: "Contributo per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel rispetto dei livelli essernziali di cui al capitolo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino a 18 anni. A tal fine è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Per l'anno 2009, è ridotta di 40 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, iscritto nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.».

19.0.500 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, la Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 20.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

 

EMENDAMENTI

20.200

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1º agosto 1991, n. 266," sono aggiunte le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".».

20.1

FAZZONE, SALTAMARTINI, SARRO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole: "escluso il comparto della sicurezza e del soccorso" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi i comparti sicurezza e difesa e quello del soccorso"».

 

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 21.

Approvato

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dalla legge 14 novembre 1995, n.481, e dalla legge 31 luglio 1997, n.249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

 

EMENDAMENTI

21.1

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino alla fine del comma».

21.2

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

V. testo 2

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

21.2 (testo 2)

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Ritirato e trasformato nell'em. 39.900

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

21.700

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

AI comma 2, sopprimere le parole: «, esclusi i servizi pubblici locali».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «l'innovazione,» inserire le seguenti: «nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali».

21.5

D'ALIA

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco presso il Ministero dello sviluppo economico».

21.6

GERMONTANI

Ritirato

Al comma 2 dopo le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» inserire le seguenti parole: «sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori,».

21.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 8 è abrogato».

 

 

ORDINE DEL GIORNO

G21.700

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che l'articolo 21 dell'A.S. 1082 in esame prevede la possibilità per il Governo di emanare un decreto recante uno schema tipo di procedura conciliativa ai fini della tutela non giurisdizionale degli utenti dei servizi pubblici;

tenuto conto altresì dell'esclusione dei servizi pubblici locali dalla procedura di cui al comma 2,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della procedura conciliativa di cui al presente articolo, forme di indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 21

21.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone - in piena autonomia scientifica - strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero dello sviluppo economico, e altre Amministrazioni pubbliche, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, le altre Amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatile.

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge 16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

161a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

giovedì 26 febbraio 2009

 

Presidenza della vice presidente MAURO

 

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame.

AMATI, segretario. «La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando, quanto all'articolo 9, l'opportunità che, in sede di emanazione dei decreti legislativi finalizzati alla individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sia assicurato il rispetto delle competenze regionali, individuando adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni.

Si segnala inoltre, quanto all'articolo 12-ter, l'esigenza di assicurare il rispetto delle competenze regionali in materia di turismo.

Esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26-quater, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

§           sull'emendamento 26.0.800, parere non ostativo, a condizione che sia riformulato con la previsione dell'espressione del parere da parte della Regione interessata;

§           sui restanti emendamenti, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sulla proposta 26.0.551 (testo 2) parere non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

§           che alla lettera a), capoverso a-bis), dopo le parole "procedure selettive di cui alla lettera a)" siano inserite le seguenti: "e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo,";

§           che alla lettera b) le parole "valutati in " siano sostituite dalle seguenti: "pari a".

Esprime poi parere non ostativo si tutti gli ulteriori emendamenti fino all'articolo 26-quater.

Resta sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 27 in poi».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PALMIZIO (PdL). Signora Presidente, intervengo solo per annunciare il ritiro degli emendamenti 22.3 e 22.6, in quanto assorbiti dall'articolo 40, così come riformulato dalla Commissione.

MARINO Mauro Maria (PD). Signora Presidente, l'emendamento 22.4, da me presentato, era simile a quello del senatore Palmizio, quindi a questo punto sentirò il parere del relatore. Di essi, in realtà, non è stato possibile discutere in Commissione in quanto l'approvazione di un emendamento del Governo ne aveva precluso la trattazione; sono quindi stati ripresentati in Aula tali e quali.

Devo dire, peraltro, che l'emendamento presentato dal Governo sicuramente non ha migliorato il contenuto del testo precedente, né dal punto di vista formale - ad esempio, qui si fa ancora riferimento ai siti informatici che penso si debbano intendere, come evidenziava il Servizio Studi, come siti istituzionali su reti telematiche - né dal punto di vista sostanziale. Ci troviamo di fronte, infatti, ad una rubrica dell'articolo 22 che parla dell'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea e, all'interno di tale previsione, si arriva a chiedere che non vi sia più l'obbligatorietà della pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici.

Chiedo quindi al relatore di chiarire se la riformulazione del testo interviene anche a modificare tale comprensione, come ha detto il collega che mi ha preceduto.

Per il momento, comunque, noi manteniamo i nostri emendamenti perché riteniamo che quanto previsto nell'articolo 22 rappresenti un grave vulnus per l'editoria.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signora Presidente, resto del parere che sia migliore la formulazione del testo, così come modificato in Commissione. Quindi, esprimo parere contrario sull'emendamento 22.4.

Gli emendamenti 22.700 e 22.701 sono inammissibili.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 22.5, 22.7 e 22.0.1, mentre per quanto riguarda l'emendamento 22.100, invito il senatore Esposito a ritirarlo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.4.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso, di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

 

(La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,32).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.4, presentato dal senatore Marino Mauro Maria.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 22.700 e 22.701 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 22.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dal senatore Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

Senatore Esposito, sull'emendamento 22.100 c'è un invito al ritiro, lo accoglie?

 

ESPOSITO (PdL). Sì, signora Presidente, lo ritiro.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 23, ad eccezione dell'emendamento 23.7 sul quale il parere è favorevole. Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G23.700.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo si conforma al relatore. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G23.700, esso impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere idonee modalità e forme di risarcimento del danno e, quindi, sostanzialmente si può accettare senza grosse elucubrazioni; tuttavia, mi domando quale possa essere la valutazione del risarcimento del danno per il fatto che non si erogano servizi in modalità digitale. Francamente mi sembra scarsamente comprensibile. Forse sarebbe opportuno ritirarlo, tuttavia, se il presentatore insiste, si può accogliere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori, identico all'emendamento 23.2, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.6, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 23.7, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.8.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.8, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.9.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.9, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G23.700 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 23-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Gli emendamenti 23-bis.700 e 23-bis.0.700, entrambi presentati dal senatore Benedetti Valentini, hanno analogo contenuto. Vorrei chiedere al presentatore di ritirare il primo e di accettare una riformulazione del secondo, di cui mi impegno a sottoporgli il testo quanto prima. Pertanto, chiederei per il momento di accantonarlo.

 

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, è d'accordo con la proposta del relatore?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, sono d'accordo a ritirare l'emendamento 23-bis.700 e ad accantonare l'emendamento 23-bis.0.700, in attesa che il relatore avanzi una proposta di riformulazione al riguardo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 23-bis.700 è stato ritirato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 23-bis.

È approvato.

 

L'emendamento 23-bis.0.700 è accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 24-bis.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'emendamento del Governo volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24-bis, che si intende illustrato e su cui invito il relatore a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento 24-bis.0.300.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24-bis.0.300, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante dl Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. L'emendamento 20.0.700 è inammissibile. Invito il senatore D'Alì a ritirare l'emendamento 26.0.250 e la senatrice Bonfrisco a ritirare gli emendamenti 26.0.3 e 26.0.4.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 26.0.8/1, 26.0.9/1, 26.0.11/1, 26.0.8, 26.0.9 e 26.0.11.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 26.0.3000, 26.0.4000 e 26.0.5000 presentati dal Governo. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 26.0.6000 del Governo, così come riformulato a seguito delle osservazioni avanzate dalla 5a Commissione.

Ritiro invece gli emendamenti 26.0.7000, il 26.0.8000 e 26.0.9000, a mia firma.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.0.550 e sull'emendamento 26.0.551 (testo 2).

Per quanto riguarda l'emendamento 26.0.800, avendone esaminato il contenuto, ritengo che si tratti di un argomento complesso, che sarebbe probabilmente più appropriato trattare nell'ambito del disegno di legge collegato riguardante l'energia, e cioè l'Atto Senato n. 1195. Per tale motivo, ne chiederei ai presentatori il ritiro.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRICOLO (LNP). Signora Presidente, se è possibile, chiediamo l'accantonamento di questo emendamento, perché ci stiamo confrontando ancora con il Governo. Dal momento che ne abbiamo già accantonati altri, si potrebbe accantonare anche questo emendamento, per riesaminarlo nel prosieguo della discussione

PRESIDENTE. Essendo un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo, non ci sono problemi. L'emendamento 26.0.800 è pertanto accantonato.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Presidente, con riferimento alle questioni che abbiamo sollevato questa mattina circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, prendo atto che il Governo ha opportunamente ritirato tre o quattro proposte di modifica, che erano chiaramente inammissibili.

Richiamo però alla sua attenzione alcuni altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 26, come quelli che riguardano la composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il coordinamento dei piani regionali per gli impianti dei rifiuti, l'Unità tecnica per i rifiuti, gli incarichi di funzioni dirigenziali, la Commissione nazionale per le risorse idriche. Ma cosa c'entrano questi temi con l'oggetto del provvedimento al nostro esame e con l'elenco delle materie indicate nella risoluzione di approvazione del DPEF? Assolutamente nulla; quindi, la sollecito a dichiarare inammissibili tali emendamenti.

 

PRESIDENTE. Senatore Legnini, alcuni sono già stati respinti in Commissione e altri sono stati presentati per affinità, perché riguardano materie che stiamo trattando nel testo.

Andiamo avanti con le votazioni.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, chiedo un pronunciamento espresso e motivato sul rilievo che ho appena formulato. Le ho fatto un elenco di emendamenti che sono palesemente estranei all'oggetto del provvedimento e all'elenco delle materie contenute nel DPEF e nella risoluzione che lo ha approvato. Lei dica se ciò che io ho contestato è vero o meno, perché se si limita a dire che invece queste materie sono trattate nel provvedimento - e questo non è vero - la sua posizione non può essere accettata. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Legnini, questa è la decisione della Presidenza.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. (Proteste dal Gruppo PD).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, relativamente agli emendamenti 26.0.9 e 26.0.4 sono disponibile ad un accoglimento ove trasformati in ordini del giorno.

Sono favorevole all'accantonamento dell'emendamento 26.0.800. Faccio presente, tuttavia, che, almeno da parte del Ministero per lo sviluppo economico, sono state avanzate perplessità circa la neutralità dell'operazione che deriverebbe dall'eventuale approvazione dell'emendamento.

Su tutti gli altri emendamenti il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.0.700 è inammissibile.

Senatore D'Alì, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 26.0.250?

 

D'ALI' (PdL). Lo ritiro, Presidente.

 

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 26.0.3?

 

BONFRISCO (PdL). Lo ritiro, Presidente.

 

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, il sottosegretario Vegas l'ha invitata a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 26.0.4. Accetta la proposta del rappresentante del Governo?

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, trattandosi di una questione attinente ad una migliore e più efficace interpretazione del codice civile afferente al conteggio delle azioni proprie, la prego di voler accettare un testo scritto, che vorrei fosse allegato al Resoconto, per l'ulteriore specificazione di questo emendamento.

In ogni caso, accetto di ritirarlo e di trasformarlo in ordine del giorno, e ringrazio il Governo per averlo accolto. In tal modo, la discussione in merito è rinviata al momento del recepimento della direttiva comunitaria sui servizi finanziari, riferiti in particolare alle società quotate.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G26.0.4 non verrà posto in votazione.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, io non sollevo una questione strumentale rispetto a questo provvedimento. Sto cercando di fare, come ha già fatto in precedenza il senatore Legnini in due occasioni, un richiamo rigoroso alle regole che governano questo dibattito. È fin troppo ovvio - e peraltro il nostro Regolamento, ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 126, lo stabilisce con solare chiarezza - che quando si esaminano disegni di legge collegati alla finanziaria, il vaglio sulla proprietà delle materie disciplinate dai testi, e dagli emendamenti addirittura, è assai più rigoroso di quanto non accada normalmente. Tanto è vero che la Camera o il Senato, a seconda di quale sia il ramo del Parlamento nel quale viene depositato ed esaminato in prima lettura il disegno di legge collegato alla finanziaria, esegue un primo vaglio circa la congruità delle materie contenute rispetto ai documenti economici e un secondo vaglio, molto rigoroso, sugli emendamenti.

Ora, in questo caso, ci stiamo trovando ad esaminare materie (rifiuti, acqua, incarichi dirigenziali, Consiglio di giustizia amministrativa) che non hanno relazione alcuna, non dico testuale, ma neanche di lontana affinità di materia, con il contenuto dei documenti economici. Presidente, questo è un tema molto serio, perché qui peraltro - me lo lasci dire - si gioca anche l'eguale opportunità dei giocatori di contribuire all'elaborazione di un testo, e possono passare, attraverso le dichiarazioni di ammissibilità e di inammissibilità, non solo strappi alle nostre regole, ma anche disuguaglianze rispetto al prodotto finale, ossia al provvedimento legislativo che questa Camera si trova ad approvare.

Si tratta dunque di una questione molto delicata; non è una decisione che appartiene, come regolarmente accade, alla Presidenza in ordine al vaglio di qualunque emendamento presentato rispetto a qualunque provvedimento, per quanto regolato minuziosamente. Quello in questione è uno spazio regolatissimo, nel quale la discrezionalità, signora Presidente, sostanzialmente non esiste, perché delle due l'una: o è materia riferita a parti e a disposizioni contenute nei documenti economici oppure non lo è, e in questo caso le suddette materie non lo sono. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Russo).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, ribadisco ciò che ho detto questa mattina, ossia che alcuni emendamenti sono stati respinti in Commissione e quindi sono ammissibili. (Commenti dal Gruppo PD).

Andiamo dunque avanti con le votazioni. (Proteste dal Gruppo PD).

MORANDO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD). Signora Presidente, mi scuso, ma vorrei insistere sul punto sollevato dalla senatrice Finocchiaro e, prima ancora, dal senatore Legnini. La questione che riguarda il contenuto proprio dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria è regolata, con assoluta puntualità, dai nostri Regolamenti e dalla legge di contabilità, in modo tale che, alla fine, venga affidata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato, nel corso dell'esame di tali provvedimenti, la possibilità di pronunciarsi, preliminarmente e nel corso dell'esame, con assoluta sistematicità, sul carattere omogeneo al contenuto definito nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria di ogni provvedimento collegato non solo rispetto al suo titolo, ma, insisto, rispetto ai contenuti definiti in sede di risoluzione approvativa del DPEF stesso.

Ora, signora Presidente, è evidente che la risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria non contiene alcun riferimento alle materie oggetto dei suddetti emendamenti. Signora Presidente, mi permetto di insistere: lei non è che può, lei deve dichiarare inammissibili tali emendamenti. Se il Presidente della Commissione di merito li ha ammessi, ha valutato in modo che, a mio giudizio, non è corrispondente al nostro Regolamento, ma qui a decidere non è il Presidente della Commissione che ha esaminato il provvedimento, ma lei, cioè il Presidente del Senato.

Quindi, la invito a riflettere sul punto su cui stiamo decidendo, perché cosa viene fuori se si continua con l'orientamento che lei ha già manifestato? Viene fuori che non solo abbiamo provvedimenti omnibus - senatore Vegas, mi rivolgo anche a lei - quando facciamo la finanziaria, ma anche quando approviamo i provvedimenti collegati. Le ricordo, signora Presidente che i provvedimenti collegati sono definiti dal Regolamento e dalla legge di contabilità come tali proprio al fine di garantire che siano provvedimenti omogenei per materia. Ed è per questa ragione che si dice che bisogna fissarne il contenuto nella risoluzione approvativa del DPEF.

Se poi invece la Presidenza del Senato, come in questo caso, ammette, violando palesemente il Regolamento e ciò che è previsto dalla legge di contabilità, che il provvedimento collegato possa, a sua volta, essere un provvedimento omnibus - e questo lo diventa se si dichiarano ammissibili emendamenti come questi al nostro esame - noi non solo non abbiamo semplificato la decisione di bilancio, ma abbiamo irrimediabilmente confuso, reso irriconoscibile, tutto il nostro procedimento legislativo.

Mi spiace, ma si tratta di una questione delicatissima, su cui l'orientamento che sta prendendo la Presidenza mi pare lesivo gravemente del Regolamento e della legge di contabilità. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

PRESIDENTE. Senatore Morando, le voglio ricordare che il comma 2-quater dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato recita: «Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5a Commissione permanente» - come è avvenuto per altri emendamenti - «e del Governo può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea». Ribadisco...

MORANDO (PD). Del testo, non degli emendamenti!

 

LEGNINI (PD). Del testo!

 

PRESIDENTE. Dove ci sono i pareri contrari della 5a Commissione - come, ad esempio, per l'emendamento 26.0.700 - gli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili.

MALAN, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN, relatore. Signora Presidente, intanto, questa non è la prima legislatura della storia e non è precisamente la prima volta che ci troviamo di fronte ad argomenti non granitici nella loro omogeneità, ma soprattutto qui stiamo parlando di un testo in cui, durante il passaggio alla Camera, dove nasce a seguito di uno stralcio, è stato introdotto il tema del processo civile.

MORANDO (PD). Il processo civile c'era!

MALAN, relatore. Ora, io non credo sia fuori luogo che nel provvedimento in cui è stato inserito il processo civile venga inserito anche il processo amministrativo ... (Commenti del senatore Morando) ... che ormai, tra l'altro, fa parte del testo al nostro esame perché è stato approvato in Commissione. Ricordo, infatti, che stiamo esaminando il testo come approvato dalle Commissioni riunite.

Quanto agli altri emendamenti che sono, da quel che ho sentito citare, aggiuntivi all'articolo 26, mi pare che rientrino nell'ambito del titolo di questo provvedimento, quindi della semplificazione legislativa e di misure per lo sviluppo economico. Certamente, se si volesse cercare il pelo nell'uovo, potremmo aver fatto venti provvedimenti diversi per venti articoli, ma non credo che questo sia ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Oggi c'è bisogno di misure che favoriscano lo sviluppo economico e la semplificazione di molti passaggi legislativi amministrativi, sia per la pubblica amministrazione sia per i privati. Io credo che questo prevalga di gran lunga rispetto ad un'aspirazione utopica di purismo della legislazione che, peraltro, non è mai stata attuata. Non parliamo certamente di questa legislatura, che è tutto sommato ai primi mesi, ma, se guardiamo al passato, direi che siamo perfettamente nella norma. Anzi, trovo che l'insieme di queste misure abbia notevole coerenza con il titolo che accompagna il provvedimento. (Applausi dal Gruppo PdL).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, il collega Malan non se ne avrà a male se dico che invocare la categoria del purismo è quanto meno incongruo rispetto a questo provvedimento e alla congerie di norme che contiene.

Innanzitutto, lei ricorda male, collega: la questione che riguarda il processo civile stava nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria. Quindi, questa materia la possiamo escludere dal novero. Così come assai difficilmente riesco ad introdurre, nelle norme che riguardano più complessivamente, come lei ha enunciato, il riordino dell'agire della pubblica amministrazione, le questioni relative agli incarichi dirigenziali. Peraltro, la spiegazione che ci ha appena fornito la Presidente dell'Assemblea dovrebbe tagliare il nodo gordiano di fronte al quale ci troviamo perché, al di là di ogni discussione che sta intercorrendo tra di noi sulla coerenza o meno delle materie qui esaminate rispetto alla risoluzione sul DPEF, la Presidente ha invocato il comma 2-quater dell'articolo 126-bis.

Signora Presidente, quel comma 2-quater rafforza quanto abbiamo detto! Infatti, esso prevede che qualora fosse accaduto, contravvenendo alle regole precisamente enunciate nei commi 2-bis e 2-ter, che in Commissione si fossero introdotte norme, sia pure su emendamento, tali da proporre all'Assemblea un testo non coerente con l'elencazione delle materie della risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, in questo caso lei avrebbe il dovere, come ha detto il senatore Morando, di espungere quelle parti e di dichiarare inammissibile ogni emendamento che tendesse a reintrodurle. È il terzo filtro, signora Presidente.

Allora, Presidente, questa è la questione: vi è un rigore analitico ed una logica conseguente nell'articolo 126-bis, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Possiamo far finta che non sia così, ma così è! E le dico anche, Presidente, che, poiché stiamo discutendo di una materia molto delicata che, come le ho detto prima, non riguarda soltanto l'osservanza delle regole che governano i nostri lavori, ma anche l'accesso, per una o per l'altra delle parti che stanno in questa Assemblea, alla possibilità di introdurre norme che le interessano in un testo, allora le dico che il mio Gruppo non è nelle condizioni di transigere su questo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, io riferirò al Presidente del Senato il senso delle sue osservazioni, ma, allo stato, non posso che ribadire le valutazioni della Presidenza già comunicate in mattinata circa l'ammissibilità degli emendamenti. (Applausi dal Gruppo PdL. Proteste dal Gruppo PD).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.8/1, identico... (Reiterate proteste dal Gruppo PD).

 

MORANDO (PD). Non è possibile! Dica almeno che non li votiamo per il momento.

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, chiediamo cinque minuti di sospensione per trovare una soluzione al problema. (Applausi dal Gruppo PD).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, poiché non mi sembrerebbe il caso di turbare il clima positivo che finora si era costruito su questo provvedimento (che, ricordo, è comunque un provvedimento collegato), credo che, per dare modo di riflettere e di calmare gli animi, sia opportuno, per il momento, accantonare gli emendamenti governativi aggiuntivi, riservandoci di valutarli e votarli nella prossima seduta. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Garavaglia Massimo).

 

MORANDO (PD). Almeno questo!

PRESIDENTE. Gli emendamenti aggiuntivi del Governo all'articolo 26 sono pertanto accantonati. Proseguiamo dunque con le votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.8/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico agli emendamenti 26.0.9/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, e 26.0.11/1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

 

(omissis)

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1082 (ore 17,12)

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 26.0.8 è decaduto.

C'è un invito del Governo a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 26.0.9. Chiedo ai presentatori se intendono accettare tale invito.

 

TOFANI (PdL). Accogliamo l'invito, signora Presidente.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G26.0.9 non verrà posto in votazione.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 26.0.11 è decaduto.

Ricordo che gli emendamenti del Governo 26.0.3000, 26.0.4000, 26.0.5000, 26.0.6000 (testo 2), 26.0.550 e 26.0.551 (testo 3) sono stati accantonati e che gli emendamenti 26.0.7000, 26.0.8000 e 26.0.9000 sono stati ritirati. Anche l'emendamento 26.0.800 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26-bis, sul quale è stata presentata una proposta di stralcio, che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (IdV). Signora Presidente, le due proposte di stralcio che abbiamo presentato agli articoli 26-bis e 26-quater sono elementari e attengono alla materia che abbiamo discusso fino ad ora.

Con la prima, la S26.bis.700, chiediamo di stralciare l'articolo 26-bis, che introduce in questo provvedimento disposizioni concernenti la Corte dei conti; con la successiva proposta, la S26-quater.700, proponiamo di stralciare l'articolo che introduce in questo contesto il riassetto del processo amministrativo.

Si tratta di due argomenti eterocliti: non hanno nulla a che vedere con l'intera materia che è stata discussa, non hanno attinenza con la finanziaria; quindi, si propone semplicemente di toglierli dalla scena.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signora Presidente, la prego vivamente di accantonare gli articoli 26-bis, che reca disposizioni concernenti la Corte dei conti, l'articolo 26-ter, che reca norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato, e l'articolo 26-quater, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo (non del processo civile), che non hanno niente a che fare con il presente provvedimento. Accantoniamoli, ne discuteremo nella prossima seduta.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di accantonamento testé avanzata.

MALAN, relatore. Signora Presidente, non vedo ragione per accantonare l'articolo 26-bis, approvato dalle Commissioni riunite con molti subemendamenti, peraltro, dell'opposizione, e che fa parte del nostro testo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, non credo sia condivisibile la proposta del senatore Legnini di accantonare articoli che rientrano in un testo già approvato dalle Commissioni riunite, che sono stati già sottoposti ad un vaglio delle stesse e che sono entrati nel testo. (Commenti del senatore Legnini e della senatrice Incostante). La fattispecie regolamentare, in questo caso, è profondamente diversa rispetto a quella da lui prima lumeggiata.

Faccio, tra l'altro, presente che esiste una contiguità o addirittura una coincidenza di materia: nel momento in cui si predispone in un collegato la normativa relativa alla revisione del processo civile, il processo amministrativo, sostanzialmente, è materia analoga, in quanto disciplina forse non diritti, ma interessi legittimi che comunque attengono ai diritti delle persone all'andamento dei traffici.

Perché nel collegato era stata inserita la riforma del processo civile? È ovvio: perché dalla giustizia civile dipende molto anche il grado di affidabilità, soprattutto internazionale, e di concorrenza di un Paese rispetto ai Paesi terzi. La stessa cosa vale per il processo amministrativo; poco si spiegherebbe perché, per avere giustizia in un'aula di tribunale civile, ci devono essere dei problemi e quindi va cambiata la procedura per incentivare gli investimenti nel nostro Paese, mentre sull'amministrazione, il cosiddetto red tape, rappresenta la parte più dolente, se vogliamo, del nostro Paese, è uno dei motivi principali per cui sono più difficili gli investimenti esteri da noi, non tanto per il livello di tassazione, ma proprio per il livello di difficoltà che gli operatori hanno nei rapporti con l'amministrazione, non si vede dunque perché non si dovrebbe intervenire là dove la sofferenza è più intensa. La contiguità o similitudine di materia è talmente viva da far concludere che sostanzialmente tutta la materia processuale deve essere lavorata e riformata nell'ambito di questo provvedimento collegato.

Per questo motivo, mentre ho dimostrato la disponibilità del Governo ad accantonare gli altri emendamenti che introducono materie aggiuntive e sulle quali è opportuna una riflessione, su questi temi, che sono stati già ampiamente discussi dalle Commissioni riunite, francamente il Governo insiste per avere la votazione da parte del Senato.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signora Presidente, naturalmente tutti concordiamo sul fatto che il processo amministrativo vada riformato e anche rapidamente, ma mi dispiace non essere assolutamente d'accordo, sul piano rigorosamente regolamentare, con il sottosegretario Vegas. Infatti, la risoluzione di approvazione del DPEF parla esclusivamente di riforma del processo civile; il processo amministrativo è regolato da un'altra legge, riguarda un'altra giurisdizione e non ha nulla a che vedere con il processo civile. Se seguissimo il criterio a cui si riferiva il sottosegretario Vegas, potremmo introdurre in questa legge il processo penale, il processo contabile, il processo del lavoro, il processo minorile e così via. Quindi, insistiamo con la nostra richiesta.

Peraltro, signora Presidente, siccome è tardi e siamo tutti un po' stanchi, non capisco quale sia l'ostinazione a non voler accantonare questi tre articoli che, oggettivamente, pongono problemi molto seri. Non capisco come si possa sostenere che la disciplina dell'Avvocatura dello Stato piuttosto che la materia pensionistica devoluta davanti alla Corte dei conti e quant'altro possano essere inserite in questo provvedimento.

Quanto al rilievo in base al quale si tratterebbe di norme approvate dalla Commissione, la presidente Finocchiaro ha già detto, in modo chiarissimo, che il fatto che siano state approvate in Commissione non soltanto non preclude, ma impone, in virtù della lettera del Regolamento, di esaminare la questione di ammissibilità. Non c'entra nulla, quindi, il fatto che si tratti di norme già approvate in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, in assenza dell'unanimità dell'Aula, non possiamo che continuare i nostri lavori fino alle ore 19, come già annunciato dal presidente Schifani. Anche in questo caso, devo ribadire che il testo è stato trasmesso alla 5a Commissione, la quale non ha fatto alcuna osservazione circa l'ammissibilità degli articoli in questione.

 

LEGNINI (PD). Ma non c'entra nulla!

 

INCOSTANTE (PD). Non è vero!

 

MORANDO (PD). Non è competente la 5a Commissione sulla ammissibilità.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, in questa fase, gli aspetti di ammissibilità, né per questioni regolamentari né per questioni di merito, avrebbero potuto essere presi in esame dalla Commissione bilancio. (Applausi dei senatori Astore e Legnini).

Trattandosi di seconda lettura, il Regolamento non ci consente di prendere in esame la questione di ammissibilità che, comunque, sottoponiamo alla Presidenza del Senato. Per questo motivo, non era compito della Commissione bilancio occuparsi di tali questioni in merito al provvedimento in esame in questa sede. (Applausi del senatore Russo). Noi abbiamo valutato, come era logico che fosse, con gli esiti che conoscete, soltanto i profili di copertura.

Ho voluto fare questa precisazione perché questo ci impone il Regolamento del Senato nell'ambito della seconda lettura. (Applausi del senatore Morando).

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo ritengono di dover proseguire i lavori?

 

MALAN, relatore. Certo, signora Presidente.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sì, signora Presidente.

 

PRESIDENTE. Allora proseguiamo i nostri lavori.

 

LEGNINI (PD). Presidente, ha deciso o no?

 

PRESIDENTE. Certo, ho deciso: si continua, sentiti il relatore ed il rappresentante del Governo.

 

MORANDO (PD). Ma cosa c'entrano il relatore e il Governo?

 

PRESIDENTE. Ho già illustrato le argomentazioni, stamattina e anche prima. Continuiamo con le votazioni.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S26-bis.700. (Proteste dal Gruppo PD).

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti la proposta di stralcio S26-bis.700, presentata dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 26-bis.

 

Verifica del numero legale

 

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Colleghi, per cortesia, ciascuno voti per sé. Rimanete seduti e tranquilli.

 

LEGNINI (PD). Signora Presidente, faccia controllare la regolarità del voto.

 

PRESIDENTE. La senatrice Segretario la sta verificando. È per questo che vi ho invitato a stare tranquilli.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, noi abbiamo posto una questione molto seria, sulla base delle regole che determinano i nostri lavori.

 

ASCIUTTI (PdL). Siamo già in votazione!

 

FINOCCHIARO (PD). Non faccia così, senatore Asciutti.

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, la senatrice Finocchiaro ha chiesto di intervenire. Lasciamola parlare; calma!

 

FINOCCHIARO (PD). Io sono calmissima, signora Presidente.

Abbiamo posto una questione molto seria, con quattro interventi molto argomentati. Il provvedimento non è concluso e abbiamo dimostrato testualmente che stiamo andando a deliberare su materie che inammissibilmente sono state inserite nel testo. Lei avrebbe potuto, signora Presidente, in ragione del fatto che i lavori sul provvedimento continueranno probabilmente fino alla prossima settimana, o accantonare le materie per questa seduta o sospendere la stessa per dieci minuti, per consultare il Presidente del Senato, ma ha ritenuto di non farlo.

Lo avevo annunciato e dunque, quantomeno per ragioni di coerenza, i colleghi della maggioranza resteranno da soli a votare questo provvedimento e, con questo, ad infrangere la legge. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. I senatori dei Gruppi PD e IdV si apprestano ad abbandonare l'Aula).

PRESIDENTE. Ricordo che c'è stato anche l'intervento del Governo, che ha accantonato degli emendamenti. La disponibilità del Governo a risolvere la questione c'è stata.

 

MORANDO (PD). È lei a decidere l'ammissibilità, signora Presidente, non il Governo!

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, facciamo presente ai colleghi - non so dove sia ora la presidente Finocchiaro, ma spero che abbia la compiacenza di ascoltare - che si chiede lo stralcio di una norma introdotta dalla Camera dei deputati. Pertanto, non vedo come potremmo giudicare inammissibile una norma che nell'altro ramo del Parlamento è stata legittimamente varata e approvata. Non voglio fare il professore, ma credo che se questa fosse una sede d'esame, chi ha pronunciato quegli interventi verrebbe ampiamente bocciato.

Ciò premesso, siccome un voto in più o in meno non cambia niente, noi rinunciamo a questa votazione, la faremo martedì, così la presidente Finocchiaro capirà che ha sostenuto una tesi sbagliata e che non ha subito, da parte nostra, alcuna prepotenza. (Applausi dal Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signora Presidente, a tutto c'è un limite: la maggioranza può sostenere quello che vuole, ma dire, come ha fatto il presidente Gasparri, che questi articoli sono stati introdotti alla Camera è falso! Pertanto, ritiri quello che ha detto. Ci siamo riferiti ad articoli approvati nelle Commissioni di questo ramo del Parlamento. Quindi, non dica cose non vere e non si riferisca in modo così irridente alla Presidente del nostro Gruppo. Ritiri quello che ha detto. (Applausi dal Gruppo PD).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, credo che un minimo di tranquillità d'animo debba essere riportata in un dibattito che altrimenti rischia di andare fuori dai percorsi dell'ordinaria dialettica parlamentare e non se ne capiscono assolutamente i motivi, perchè fino ad ora abbiamo lavorato proficuamente su un testo che è indubbiamente complesso, ma che tutto sommato mantiene un'unità logica indiscutibile.

Dopo la proposta di accantonamento degli ulteriori emendamenti all'articolo 26 del Governo, avanzata nello spirito di massima disponibilità per dare alla Presidenza, che è l'organo preposto alla decisione sull'ammissibilità degli emendamenti, un ulteriore tempo, se lo desidera, per valutare gli emendamenti stessi... (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, il rappresentante del Governo sta intervenendo, vi chiedo cortesemente di ascoltare cosa sta dicendo perché non si riesce a capire nulla.

Prego, signor Sottosegretario.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Rimettendomi sempre alla decisione, che non è e non sarà discussa da parte del Governo, del Presidente del Senato o di chi, allo stato attuale, presiede la nostra Assemblea, il punto in questione è quello di cui all'articolo 126-bis, comma 2-quater, del nostro Regolamento, il quale recita: «Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea». Questo è l'argomento. Il testo è stato proposto dalle Commissioni riunite, la parte del processo amministrativo è entrata in Commissione e quindi questa è una valutazione che si può fare.

Tale valutazione si può fare alla stregua del comma 2-bis, il quale, sostanzialmente, dice che il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili parti, o stralciare parti, accertando se ciascuna di esse «rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente» - e non è questa la fattispecie - «nonché dal Documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare».

Mi permetto, pertanto, di offrire alla valutazione della Presidenza le considerazioni che già avevo avanzato prima, vale a dire che la risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria parla di riforma del processo civile, ma quest'ultima, vista la materia che riguarda i diritti dei cittadini nei confronti di altre parti civili o della pubblica amministrazione, è di per sé inscindibilmente legata a quella del processo amministrativo.

Questo è il punto sostanziale, per cui posso capire le contestazioni quando ci si riferisce al codice di procedura penale, come nel riferimento fatto dal senatore Legnini, che è tutt'altra cosa rispetto alle procedure civili. Oserei dire che anche il processo contabile è strettamente collegato alla procedura civile, perché verte sull'affidabilità e sull'affidamento dei diritti patrimoniali degli individui.

Questo, a mio sommesso avviso, è il punto. Quindi, non esiste un problema di incompatibilità di questa parte aggiunta dalle Commissioni rispetto alla finalità contenuta tra i collegati, come individuata dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

Mi permetto semplicemente di offrire queste considerazioni alla Presidenza, affinché possa valutare se sia il caso o meno di cancellare queste norme. Detto questo, se la Presidenza reputa (e credo possa essere formulato un giudizio più rapido rispetto a quello relativo agli emendamenti accantonati) che si possano valutare positivamente questenorme approvate dalla Commissione, il Governo - ovviamente deciderà l'Assemblea - non è sfavorevole a proseguire e a concludere questa parte del disegno di legge al più presto possibile, anche in questa seduta. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Presidente Gasparri, proseguiamo?

GASPARRI (PdL). Presidente, concordiamo con il Governo.

 

PRESIDENTE. Bene; allora, proseguiamo con le votazioni.

Metto ai voti l'articolo 26-bis.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26-ter.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Stante l'assenza dei presentatori, la proposta di stralcio S26-quater.700 è decaduta.

Passiamo all'esame dell'articolo 26-quater, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, anche perché su questo articolo in Commissione ne sono stati accolti parecchi.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-quater.700.

Verifica del numero legale

CASSON (PD). Chiedo il sostegno a dodici colleghi per la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE.Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)

La seduta è tolta (ore 17,40).


 

Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082)

 

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 22.

Approvato

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

 

 

EMENDAMENTI

22.3

PALMIZIO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.4

MARINO MAURO MARIA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.700

MARINO MAURO MARIA, ZANDA, FINOCCHIARO, VITA

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

22.701

MARINO MAURO MARIA, ZANDA, FINOCCHIARO, VITA

Inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

22.5

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «,di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n.82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

22.6

PALMIZIO

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.7

MARINO MAURO MARIA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.100

ESPOSITO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

"l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di soggetti privati;"».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 22

22.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.

2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario ad acta per l'attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilita'per l'interscambio dei documenti elettronici.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.».

 

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;

c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;

d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

d-bis) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;

e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

e-bis) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;

f) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

g) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

g-bis) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

g-ter) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al sistema pubblico di connettività.

 

EMENDAMENTI

23.1

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «,sentita la Conferenza Unificata».

23.2

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 23.1

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

23.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali,».

23.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale» aggiungere le seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata».

23.7

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-quater) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n.165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;».

23.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

AI comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-quater) modificare la normativa in materia di riuso del software nella Pubblica Amministrazione in modo da incentivarlo ogni qualvolta possa apportare miglioramenti economici ed organizzativi nelle amministrazioni;».

23.9

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo informatico con previsione di un commissario ad acta per quelle amministrazioni in cui la normativa non sia pienamente rispettata».

ORDINE DEL GIORNO

G23.700

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che l'articolo 23, dell'A.S. 1082 in esame individua i principi e i criteri direttivi per l'esercizio di una delega legislativa volta a riformare il Codice dell'amministrazione digitale;

tenuto conto, altresì, della particolare rilevanza conferita dal provvedimento in esame alle applicazioni informatiche nell'ambito del piano industriale della pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere idonee modalità e forme di risarcimento del danno, quale conseguenza della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte della pubblica amministrazione.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 23-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 23-bis.

Approvato

(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

 1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

EMENDAMENTO

23-bis.700

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «posta elettronica certificata» aggiungere le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;

b) al comma 3, dopo le parole: «posta elettronica certificata» aggiungere le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1»;

c) al comma 4 dopo le parole: «posta elettronica certificata» aggiungere le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1».

 

 

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23-BIS

23-bis.0.700

BENEDETTI VALENTINI

Accantonato

«Dopo l'articolo 23-bis, inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

1. All'articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) dopo le parole: "di posta elettronica certificata" aggiungere le seguenti: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 6:

1) nel primo periodo, sopprimere la parola: "unicamente";

2) dopo le parole: "decreto legislativo n.82 del 2005," aggiungere le seguenti: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,"».

 

ARTICOLI 24 E 24-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 24.

Approvato

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».

Art. 24-bis.

Approvato

(Carta nazionale dei servizi)

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2010 anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n.117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, l'ultimo periodo è soppresso.

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 24-BIS

24-bis.0.300 (già 26.0.1000)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 24-bis inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 - da stabilirsi con provvedimento di cui al comma 4 - è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali.".

2. Sono abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

ARTICOLI 25 E 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 25.

Approvato

(Riallocazione di fondi)

1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n.296, non ancora programmate.

4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

Art. 26.

Approvato

(Modifica agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, in materia di impresa in un giorno e risparmio energetico)

01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e),m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.700

VIZZINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133)

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società non quotate a totale partecipazione pubblica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, e quelle comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, inserite nel suddetto conto economico consolidato della pubblica amministrazione, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi"».

26.0.250

D'ALI'

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione normativa)

1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.

2. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente comma con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse.

26.0.3

BONFRISCO, VALENTINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di trasmissione telematica dei bilanci)

1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "periti commerciali" sono inseerite le seguenti: "e dei consulenti del lavoro"».

26.0.4

BONFRISCO

Ritirato e trasformato nell'odg G26.0.4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al libro quinto del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea"».

26.0.8/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.9/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 26.0.8/1

All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.11/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 26.0.8/1

All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.8

COSSIGA

Decaduto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.9

TOFANI, BONFRISCO

Ritirato e trasformato nell'odg G26.0.9

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.11

D'ALIA

Decaduto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.3000

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n.172)

1. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.210, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabiIi, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

26.0.4000

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque».

26.0.5000

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis

(Unità tecnica per i rifiuti)

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;

c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;

f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;

g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.

3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo.

4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La denominazione "Unità tecnica per i rifiuti" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Osservatorio nazionale sui rifiuti", ovunque presente».

26.0.6000

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 26,inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 161.

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore;

l) predispone annualmente una relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta;

m) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

n) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi;

o) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima;

p) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza;

q) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

4) livelli di qualità dei servizi erogati;

5) tariffe applicate;

6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

r) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6, lettera q). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e i1loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".».

26.0.6000 (testo 2)

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26,inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 161.

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore;

l) predispone annualmente una relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta;

m) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

n) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi;

o) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima;

p) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza;

q) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

4) livelli di qualità dei servizi erogati;

5) tariffe applicate;

6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

r) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6, lettera q). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e i1loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi.8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".».

26.0.7000

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Presentazione in via esclusivamente telematica dei modelli riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari)

Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto il seguente periodo: "La presentazione dei medesimi elenchi è effettuata in via esclusivamente telematica a decorrere dai termini previsti per gli elenchi relativi ai seguenti periodi di riferimento: settembre 2009 per gli elenchi mensili; primo trimestre 2010 per gli elenchi trimestrali; anno 2010 per gli elenchi annuali".».

26.0.8000

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Pagamento dei tributi e delle somme previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto con Mod. F/24)

1. A decorrere dal 1º luglio 2009 i pagamenti dei tributi e delle somme previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere effettuati, limitatamente a quelli che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato ed ai conti correnti di tesoreria ai sensi dell'articolo 3, commi 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, esclusivamente mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, le parole: "entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamente unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 18 dello stesso mese ed in tale caso nel versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è esclusa la compensazione di eventuali crediti".»

26.0.9000

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ambito di operatività degli spedizionieri doganali)

1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale è sostituito dal seguente:

"Art. 47. 1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso gli Uffici delle dogane di una determinata Direzione regionale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso gli Uffici delle dogane predetti lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri Uffici, anche fuori dal territorio della Direzione regionale.

4. Lo spedizioniere deve avere la propria residenza o domicilio in un Comune compreso nell'ambito territoriale della Direzione regionale per la quale risulta abilitato.

5. A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra Direzione regionale, purchè risulti comprovato il trasferimento della residenza o del domicilio in un Comune compreso nel territorio della nuova Direzione regionale richiesta; il trasferimento è disposto dall'Agenzia delle dogane".

Presso ciascuna Direzione regionale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la Direzione regionale medesima.

2. All'articolo 46, primo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, le parole: "di circoscrizione doganale" e la parola: "circoscrizione" sono sostituite rispettivamente con la parola: "regionale" e con le parole: "direzione regionale".

3. All'articolo 51, primo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la parola: "circoscrizionale" è sostituita con la parola: "regionale".».

26.0.550

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26,inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogovemo delle altre magistrature e dell'avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili, all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n.186, è apportata la seguente modificazione:

- al comma 1, lettera d), la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"; e la parola: "due", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "tre"».

26.0.551 (testo 2)

IL GOVERNO

V. testo 3

Dopo l'articolo 26,inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n.303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;";

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), valutati in euro 111.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità."».

26.0.551 (testo 3)

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26,inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n.303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a)e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;";

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000,00 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità e non né pregiudica le relative finalità."».

26.0.800 (già 2.0.700)

VALLARDI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

Accantonato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, i comuni possono usufruire del servizio di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'articolo 150 della legge n.244/07 per gli impianti di cui sono proprietari, senza tener conto, in deroga alla Delibera AEG 28/06, dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete».

 

ORDINI DEL GIORNO

G26.0.4 (già em. 26.0.4)

BONFRISCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2 del codice civile «il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea»: le azioni proprie devono essere computate ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi. Il computo delle azioni proprie ai fini del calcolo delle maggioranze costituisce ragione specifica della norma, che con ciò si propone di evitare che l'acquisto di tali azioni (frutto dell'impiego di risorse comuni) rafforzi indebitamente il potere delle maggioranze in assemblea, abbassando i quorum assembleari (ossia il numero di voti necessari per raggiungere la maggioranza);

la disposizione citata è stata in tutto confermata dalla riforma del diritto societario;

tuttavia, l'introduzione del nuovo articolo 2368, comma 3, del codice civile pone qualche incertezza interpretativa in ordine al campo dì applicazione dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'articolo 2368, comma 3, del codice civile «Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni (e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi) non sorto computate ai fmi del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione». È chiaro che la norma sulle azioni proprie rappresenta una disposizione speciale rispetto all'articolo 2368, comma 3, del codice civile. Quest'ultima regolamenta, infatti, in generale il computo delle azioni per le quali il voto non può essere esercitato, e fa espressamente salva ogni diversa previsione di legge;

con terminologia innovatrice, l'articolo 2368, comma 3, del codice civile, dispone che le azioni per le quali il voto non può essere esercitato non si computano «ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione». L'innovazione terminologica consìste nella distinzione, nell'ambito dei quorum deliberativi (ossia delle quote di voti favorevoli necessari per deliberare), tra maggioranze e quote di capitale richieste per l'approvazione della deliberazione;

come detto, l'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile, è rimasto invariato e continua a richiedere il computo delle azioni proprie ai fini del calcolo delle quote richieste per le deliberazioni dell'assemblea;

la diversa formulazione utilizzata oggi nelle due disposizioni in parola può dare adito a incertezze interpretative, e in particolare far ritenere che le azioni proprie non debbano essere computate ai fini del calcolo delle maggioranze. Tale interpretazione si porrebbe in contrasto con ratio e finalità della norma;

onde evitare incertezze circa la corretta applicazione della norma, si propone di aggiornare il testo dell'articolo 2357-ter, comma 2, secondo periodo, del codice civile raccordandolo con la nuova formulazione dell'articolo 2368, comma 3. nel seguente modo: «Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea»,

impegna il Governo a valutare le richiamate modifiche al libro V del Codice civile in occasione dell'esame del provvedimento volto a recepire la direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, che dovrà essere recepita dall'Esecutivo entro il mese di agosto 2009.

________________

(*) Accolto dal Governo

G26.0.9 (già em. 26.0.9)

TOFANI, BONFRISCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 26.0.9.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 26-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 26-bis.

Approvato

(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

1. In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione. Il giudice unico esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n.205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. È soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.205, e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

 

PROPOSTA DI STRALCIO

S26-bis.700

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinta

Stralciare l'articolo.

 

ARTICOLI 26-TER E 26-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 26-ter.

Approvato

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato».

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n.127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.

Art. 26-quater.

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2º, del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita e non comporta rimborso delle spese. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

 

PROPOSTA DI STRALCIO

S26-quater.700

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Decaduta

Stralciare l'articolo.

 

EMENDAMENTI

26-quater.700

CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

Sopprimere l'articolo.

26-quater.100

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3».

26-quater.101

D'ALIA

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempi necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

d) la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare ante causam, salvaguardando, anche nei casi di misure inaudita altera parte, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assentibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato é impugnata con ricorso per cassazione;

g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26-quater.701

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26-quater.102

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26-quater.103

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26-quater.104

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26-quater.105

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26-quater.106

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

 

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

162a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

martedì 3 marzo 2009

 

Presidenza del vice presidente CHITI

indi del presidente SCHIFANI

e della vice presidente MAURO

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 11,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso sono stati votati gli emendamenti e gli articoli del disegno di legge fino all'articolo 26-ter, salvo quelli accantonati, riportati nell'annesso III.

La Presidenza, come preannunciato nel corso della Conferenza dei Capigruppo, alla luce delle osservazioni svolte dalla senatrice Finocchiaro e dai senatori Morando e Legnini, ha trasmesso nuovamente alla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento, l'articolo 26-quater in materia di delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo. Il parere dovrà essere espresso all'Assemblea per l'inizio della seduta pomeridiana di oggi.

Avverto che sono da ritenersi improponibili per estraneità alla materia gli emendamenti aventi ad oggetto il coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, norme interpretative della disciplina concernente l'attribuzione di incarichi di funzioni dirigenziali, l'istituzione di organismi di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, l'istituzione di organismi di vigilanza sulle risorse idriche.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono improponibili gli emendamenti 26.0.3000, 26.0.4000, 26.0.5000 e 26.0.6000 (testo 2). Gli altri emendamenti che la Presidenza aveva già dichiarato o stava per dichiarare improponibili sono stati ritirati. Li ricordo, in modo tale che l'Assemblea ne abbia contezza. Si tratta degli emendamenti 31.0.1, 39-bis.700, 41.2 e 46.0.1, tutti a firma di senatori della maggioranza.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo soltanto per ringraziarla e darle atto della decisione che lei ci ha appena comunicato, che corrisponde ai rilievi che noi avevamo formulato in punto di applicazione del nostro Regolamento, con particolare riferimento all'articolo 126-bis e quindi al regime di ammissibilità degli emendamenti ai provvedimenti legislativi collegati alla manovra di finanza pubblica.

La ringraziamo perché questa sua decisione costituisce un contributo al corretto svolgimento dei nostri lavori, così come avvenne sulla materia, del tutto analoga, dell'ammissibilità degli emendamenti ai decreti‑legge, con la decisione che lei ebbe a comunicare nella seduta del 20 novembre scorso. Riteniamo tuttavia che eguale sanzione dovrebbe riguardare altri emendamenti; ci riserviamo quindi nel corso della seduta di segnalarne alcuni.

 

PRESIDENTE. Quelli oggetto dell'ampio dibattito nelle sedute di giovedì scorso e che erano accantonati, come riscontrerà dal verbale di questa seduta, sono stati dichiarati improponibili.

 

LEGNINI (PD). Ci riserviamo una più puntuale verifica, ma nello spirito che lei ci ha appena comunicato.

 (omissis)

Sull'ordine dei lavori

NEROZZI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NEROZZI (PD). Signor Presidente, devo intervenire adesso sull'ordine dei lavori perché alle ore 12 scade il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1167, di delega al Governo in materia di lavoro. Abbiamo appreso ora che il Governo sta presentando un decreto-legge sui precari, che annullerebbe le norme presenti nel suddetto provvedimento. A parte il fatto che si tratta di una questione molto grave, sarebbe utile sapere se tale decreto-legge esiste effettivamente oppure no, perché presentare emendamenti inutili rappresenterebbe un'ulteriore presa in giro per i precari.

PRESIDENTE. Ci informeremo, senatore Nerozzi, ma quella da lei riportata è una scadenza fissata in Commissione, non per l'Aula. Informeremo comunque la Presidenza della Commissione.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1082 (ore 11,34)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in esame.

BONFRISCO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 42.0.700, 44.700 e 44.701, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27, su cui sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che si intendono illustrati, e sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELOGU, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.1, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16 e 27.17.

Per l'emendamento 27.18, proponiamo la seguente riformulazione:

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dalla legge il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o a un commercialista il compimento di determinati atti";

8-ter. L'articolo 196 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Articolo 196. (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente) - Il giudice ha sempre facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per inosservanza dei termini di cui all'articolo 195 o per altri gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. Il giudice dispone, con decreto che costituisce titolo esecutivo, la restituzione dei compensi riscossi dal consulente sostituito».

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 27.19 e 27.300 e parere favorevole sull'emendamento 27.301.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 27.20, 27.21, 27.350, 27.24, 27.25, 27.26, 27.30, 27.351, 27.36, 27.37, 27.38, 27.39, 27.40 e 27.41, mentre c'è un invito al ritiro al presentatore dell'emendamento 27.42.

Per quanto concerne gli ordini del giorno G27.100 e G27.101, il parere è favorevole se si accetta una riformulazione che li raccolga entrambi, essendo della stessa portata.

Da ultimo, comerelatori abbiamo presentato l'emendamento 27.400, che in realtà concerne una questione soltanto formale; signor Presidente, le chiediamo, se lo ritiene possibile, di accantonarlo.

PRESIDENTE. Senatore Delogu, se accantoniamo questo emendamento non possiamo votare l'articolo 27. Intanto occorre distribuire il testo dell'emendamento ai colleghi dell'opposizione per verificare se ritengono opportuno presentare o no subemendamenti.

 

DELOGU, relatore. Signor Presidente, è una norma formale di coordinamento che non ha carattere sostanziale.

 

PRESIDENTE. Colleghi, do lettura dell'emendamento 27.400, presentato dai relatori:

«All'articolo 27, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), del codice di procedura civile non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro di cui al libro II, titolo IV, del medesimo codice"».

Più che una norma di coordinamento sembra essere una norma a carattere esplicativo o innovativo. Occorre capire bene; si dice infatti che non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro. In quale senso? È una scelta o è un'interpretazione autentica?

 

DELOGU, relatore. Nel testo delle Commissioni non è detto espressamente che la non applicazione delle norme per le controversie in materia di lavoro vale anche per il grado di appello. Con questa modifica, invece, si specifica che vale anche per il grado di appello.

 

PRESIDENTE. Nell'emendamento in esame si specifica: «Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis, del codice di procedura civile non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro».

 

DELOGU, relatore. La norma specifica che ciò avviene in tutti i gradi e non, come appariva nella precedente formulazione, solo in primo grado.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stiamo discutendo di aspetti estremamente delicati, seppure procedurali; dietro la procedura, però, a volte si celano scelte di sostanza.

Prego, sottosegretario Alberti Casellati, ha facoltà di parlare.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, questa riformulazione è soltanto esplicativa perché con l'emendamento in esame si intende estendere la competenza per materia del giudice di pace alle controversie relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento. Il comma 1-bis stabiliva che la materia fosse trattata dal giudice di pace, non applicando chiaramente il rito del lavoro, ma nulla diceva per quello che riguardava la fase dell'appello. Nella giurisprudenza vi sarebbe stata confusione in mancanza di una specificazione sul rito da applicare. Si tratta dunque di una norma soltanto esplicativa, che nulla porta di diverso rispetto a quanto già evidenziato.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, al di là del merito dell'emendamento 27.400, che probabilmente condivideremo (al riguardo mi rimetto alla valutazione dei componenti della Commissione di merito), il testo ha comunque una portata normativa innovativa indiscutibile e non è meramente esplicativo, il che vorrebbe dire interpretativo. Su questo non vi sono dubbi.

Le chiedo, pertanto, un accantonamento e di concedere un brevissimo termine per la presentazione di un subemendamento.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Legnini. Accantoniamo per il momento l'esame dell'emendamento 27.400.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati all'articolo 27.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se prendete posto, iniziamo a votare.

Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.3.

 

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. (Brusìo in Aula). Onorevoli colleghi, c'è un brusìo tale che non si riescono a sentire la parole del senatore D'Ambrosio.

Ha facoltà di parlare il senatore D'Ambrosio.

 

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 27.3, sostanzialmente identico all'emendamento 27.4, anche se avrei voluto prendere la parola sul precedente emendamento 27.1, testé votato.

Si tratta di proposte volte ad aumentare le competenze dei giudici di pace per quanto riguarda le cause civili di sinistri stradali. Vorrei far presente che anni fa, quando finalmente si riuscì a fare un inventario delle cause civili, si stabilì che l'Italia aveva un numero di cause civili eccessivamente elevato. Lei sa, signor Presidente, che anche dall'ultima relazione presentata dal Ministro della giustizia è risultato il numero elevatissimo delle cause civili, che sono pari al numero di cause civili pendenti in Spagna, in Francia ed in Gran Bretagna. Ribadisco, pertanto, che abbiamo un numero elevatissimo di cause civili. Anni fa, quando partecipai ad un convegno, fu sottolineato che il 70 per cento delle cause civili era di risarcimento da incidenti stradali. Quando, poi, è stata attribuita al giudice di pace una parte di competenza per queste cause civili, i giudici civili hanno avuto un po' di respiro: in alcune sedi, specialmente in quelle impegnate a creare una migliore organizzazione, si è registrato un notevole recupero sulla definizione dei procedimenti.

Questi emendamenti, dunque, propongono di elevare il limite massimo della competenza dei giudici di pace sui quali, in tal modo, si riverserebbe un numero di cause maggiori.

Badate bene, le cause di risarcimento dei danni riferite al limite massimo della somma da risarcire sono di solito affidate a periti. Pertanto, il fatto di affidare le perizie, che si basano su tabelle ben precise relative alle invalidità, in particolar modo per le lesioni colpose, non cambia alcunché per i giudici di pace.

Pertanto, proprio per consentire ai giudici ordinari di dedicare maggior tempo alle cause civili, di eliminare un arretrato immenso e, soprattutto, di ridurre i tempi di definizione dei processi, che lo stesso Ministro ha avuto occasione di ricordare essere tali da scoraggiare gli investimenti in Italia, varrebbe la pena in questo settore aumentare la competenza dei giudici di pace.

Invito il relatore a riflettere sul parere contrario espresso, ritenendo che una valutazione favorevole consentirebbe invece di agire nel senso di una soluzione dei problemi della giustizia. Anche se certamente non è il solo problema da affrontare - degli altri problemi ho avuto modo di parlare in altre occasioni - la sua soluzione contribuirebbe a ridurre il carico nel settore civile e ad accelerare i tempi di definizione dei processi civili con positive conseguenze anche sugli investimenti in Italia.

VALENTINO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO (PdL). Signor Presidente, condivido l'impostazione che è stata testé espressa dal senatore D'Ambrosio. Si tratta quasi sempre di materie residuali, dunque parva materia, che è bene affidare alla competenza del giudice di pace, che peraltro vive le esperienze connesse a queste vicende minori con una partecipazione differente. In tal modo si consente ai giudici ordinari di trattare le vicende più complesse affidate alla loro cognizione.

Se il senatore D'Ambrosio è d'accordo, chiedo di apporre la firma all'emendamento 27.1.

 

D'AMBROSIO (PD). Sono d'accordo.

 

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo se confermano quanto precedentemente sostenuto.

DELOGU, relatore. Signor Presidente, confermo il parere precedentemente espresso.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo ha già aumentato la competenza delle cause affidate al giudice di pace nelle controversie relative a beni immobili per valore fino a 5.000 euro e per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti fino al limite di 20.000 euro. Inoltre, è stata aumentata la competenza per valore in tutte le cause relative agli interessi accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Già oggi il giudice di pace svolge al massimo le sue funzioni e quindi, elevando la competenza per valore a questi limiti, si è cercato di riequilibrare il carico di lavoro tra il tribunale ordinario ed il giudice di pace. Pertanto, la misura indicata ci sembra un giusto bilanciamento di lavoro tra le due giurisdizioni.

PRESIDENTE. Ripeto nuovamente la votazione dell'emendamento 27.1, in considerazione del fatto che non mi ero accorto che il senatore D'Ambrosio aveva chiesto di intervenire su tale emendamento.

 

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 12,18).

Presidenza della vice presidente MAURO

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1082 (ore 12,18)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 27.1.

 

D'AMBROSIO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Ambrosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.3, identico all'emendamento 27.4.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 27.4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.400, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.5.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.5, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 27.7, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 27.10, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.11.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.11, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.12.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.12, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.13.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.13, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.14.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.14, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.15, sostanzialmente identico all'emendamento 27.16.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.15, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 27.16, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.17, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Sull'emendamento 27.18 il relatore ha espresso parere favorevole, a patto che i presentatori accettino una riformulazione del testo. I presentatori sono d'accordo?

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiediamo di accantonare l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 27.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.19.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.19, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.300.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.300, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.301, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 27.20, presentato dal senatore Gramazio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 27.21.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 27.21, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, fino alle parole «di difesa».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 27.21 e l'emendamento 27.350.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, quanto all'emendamento 27.18, precedentemente accantonato, voglio precisare che, per quanto la riformulazione proposta dal relatore si avvicini all'emendamento che abbiamo presentato, non possiamo accoglierla. Questo perché la parte relativa alla modifica dell'articolo 70 del codice di procedura civile, che prevede l'intervento del pubblico ministero, non è stata inclusa. Per tale motivo, essendo per noi importante questa parte dell'emendamento, non possiamo accettare la proposta di riformulazione e manteniamo il testo originario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 27.18.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.18, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.24, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.25, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.26.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.26, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.30, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.351.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.351, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.36.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.36, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.37, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.38.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.38, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.39, identico all'emendamento 27.40.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.39, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 27.40, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.41.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.41, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 27.42.

 

CENTARO (PdL). Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G27.101 (testo 2), che unifica gli ordini del giorno G27.100 e G27.101.

 

BONFRISCO, segretario. «Premesso che:

- l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 127 - stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale (g.o.t.) e di vice procuratori onorari (v.p.o.) si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;

- il disegno di legge AS 1082/A amplia la competenza dei giudici di pace nelle controversie in materia civile;

- con delibera del C.S.M. n. 61/VA del 4 dicembre 2008, comunicata a tutti gli uffici giudiziali sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per i trasferimenti dei giudici di pace in carica e sono stati contestualmente sollecitati tutti i Presidenti di Corte di appello per la definizione delle procedure concorsuali indette per la pubblicazione di nuovi bandi di concorso sino alla copertura di tutti i posti attualmente vacanti presso gli uffici del giudice di pace;

- si rende improcrastinabile una riforma organica dell'intera magistratura onoraria al fine di razionalizzarne l'impiego nell'organizzazione del servizio giustizia impegna il Governo

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, valutando l'opportunità di prorogare i giudici di pace in servizio a tale data qualora non fosse ancora concluso l'iter parlamentare di approvazione della riforma».

 

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

DELOGU, relatore. Esprimo parere favorevole.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Accolgo l'ordine del giorno G27.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.101 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, ripeto quanto è ormai ben noto: il numero delle cause civili italiane è effettivamente spropositato e tutto quello che si può fare per ridurlo giova alla speditezza del processo civile e alla definizione delle sentenze. Tutti quanti, compreso lo stesso Ministro, abbiamo riconosciuto che l'abbreviazione dei termini di definizione dei processi civili è necessaria anche per incrementare gli investimenti stranieri in Italia.

La comparizione delle parti prevista nell'emendamento 28.7 è un mezzo che si vuole introdurre per cercare di definire le controversie alla prima udienza, dando al giudice la possibilità di ordinare la comparizione delle parti e di tentare la conciliazione.

Durante la campagna elettorale, ed anche dopo, ho partecipato a numerosi convegni insieme ad avvocati civili; tutti gli avvocati, concordemente, mi hanno riferito che i filtri che riescono a costituire sono molto spesso inefficienti, perché c'è la convinzione da parte di chi promuove la controversia civile che la soluzione debba essere proposta dal giudice. Se è una verità ed una questione di cultura il fatto che le persone che promuovono una causa vogliono che sia il giudice a proporre il tentativo di conciliazione, credo non si debba perdere questa occasione, così come abbiamo perso quella per allargare la competenza del giudice di pace alle controversie relative alle cause di risarcimento danni per incidenti stradali.

Chiedo, pertanto, che sia esaminato a fondo tale emendamento 28.7 e che il relatore esprima su di esso parere favorevole.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, nell'aggiungere la mia firma all'emendamento 28.701, le chiedo il permesso di illustrare, anche se molto rapidamente, il significato di tale proposta, che era già prevista all'articolo 26, in forme analoghe e a firma di altri sottoscrittori, senatori della maggioranza e dell'opposizione. In sostanza, la modifica che chiediamo propone di introdurre le medesime regole relative alla contumacia anche nei procedimenti amministrativi e contabili, in particolare allo scopo di tutelare e disciplinare meglio la non partecipazione del resistente e con l'obiettivo di migliorare le nostre procedure anche dal punto di vista amministrativo, oltre che civile e contabile.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DELOGU, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 28.1 ed invito il presentatore a ritirare l'emendamento 28.2.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 28.3 e contrario agli emendamenti 28.6, 28.7, 28.8, 28.10, 28.11 e 28.300. Invito poi il presentatore a ritirare l'emendamento 28.16.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 28.17 e 28.18. Invito poi il presentatore a ritirare l'emendamento 28.20.

Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 28.301 ed invito il presentatore a ritirare l'emendamento 28.21.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 28.700 e contrario agli emendamenti 28.22 e 28.23.

Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 28.701 e contrario agli emendamenti 28.28, 28.29, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28.36, 28.37, 28.38 e 28.39. Invito quindi il presentatore a ritirare l'emendamento 28.40.

Esprimo infine parere contrario agli emendamenti 28.42, 28.43 e 28.44.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Sull'emendamento 28.2 c'è un invito al ritiro.

 

BALBONI (PdL). Lo ritiro, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore D'Alia.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 28.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.7.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.7, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, intervengo per poter correggere il voto. Per errore ha premuto il tasto rosso invece di quello verde e vorrei che risultasse agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.8.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.8, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.10, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.11.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.11, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.300, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Sull'emendamento 28.16 c'è un invito al ritiro.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, sarei favorevole ad accogliere l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti a mia firma 28.16, 28.20 e 28.21, che riguardano tutti e tre il tema della testimonianza scritta, in quanto abbiamo elaborato in Commissione un testo in cui ciascuno ha rinunciato a qualche particolare e si è arrivati ad una posizione convergente.

Tuttavia l'emendamento 28.700 del Governo, che riguarda questo argomento, mi pare che proponga di sostituire le parole «raccolta dal difensore» con le seguenti: «consegnata al difensore». Mi sembrava - ma potrei sbagliare - che fosse il contrario. Chiederei, allora, che quando arriveremo all'esame dell'emendamento 28.700 il relatore potesse intervenire ancora sull'argomento. Fatta questa precisazione, ritiro gli emendamenti cui ho fatto richiamo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

In assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 28.17.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.18.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.18, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

INCOSTANTE (PD). Per quanti votiamo qui?

 

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare che ogni senatore voti per sé.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. L'emendamento 28.20 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.301.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.301, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, intervengo solo per dire che nella precedente votazione ho sbagliato a votare. Il mio voto era favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 28.21 è stato ritirato.

Il senatore Benedetti Valentini chiedeva al Governo una precisazione sull'emendamento 28.700.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Trattandosi di una prova testimoniale scritta, non viene raccolta dal difensore ma consegnata al difensore della parte; altrimenti sembrerebbe la prova venga effettuata davanti al difensore. Da un punto di vista tecnico, dopo averla discussa lungamente, avevamo cambiato questa terminologia e quindi la riformulazione proposta mi è sembrata più corretta. Così, per quel che riguarda la lettera b) all'ottavo comma, dopo le parole: «esaminate le risposte» si è deciso di inserire «o le dichiarazioni», perché non si teneva conto della possibilità di consegnare la testimonianza scritta al difensore. Pertanto, abbiamo aggiunto «esaminate le risposte o le dichiarazioni» nell'ipotesi in cui fosse consegnata direttamente la testimonianza al difensore. Si tratta soltanto una specificazione tecnica.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, prendo atto delle specificazioni della gentile Sottosegretario. Per quel che riguarda la lettera b) dell'emendamento la spiegazione è ineccepibile: «esaminate le risposte o le dichiarazioni».

Per quel che riguarda invece la lettera a) al settimo comma, la locuzione «consegnata al difensore» giuridicamente parlando non è perfetta. Mi permetterei di suggerire, se il Governo e il relatore lo ritenessero opportuno, il termine «ricevuta», che è qualcosa di meno rispetto a «raccolta», che ha un significato di verbalizzazione, ma qualcosa di più di «consegnata», nel senso che la si può ricevere. In qualche modo è una parola che, per gli addetti al diritto, non è solo di significato materiale.

Mi sembrava inoltre che anche in sede di Commissione ci si fosse orientati per questa dicitura. Pertanto, se il relatore e la Sottosegretario sono d'accordo, proporrei l'espressione «ricevuta dal difensore», che ritengo una lettura più corretta, senza volerne fare una questione fondamentale.

 

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta testé avanzata.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sono favorevole alla proposta di sostituire all'emendamento 28.700 il termine «consegnata» con «ricevuta», così come indicato dal senatore Benedetti Valentini.

PASTORE (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (PdL). Signora Presidente, intervengo solo ad adiuvandum. Voglio far presente ai colleghi e al Governo che la formula «ricevere» è utilizzata dal codice civile e dalla legge sul notariato per qualificare l'atto pubblico. Non vorrei che gli interpreti ricavassero dalla formula «ricevuta» la necessità che l'avvocato stili un atto pubblico. Credo pertanto che «consegnata» sia un'espressione più consona e più pratica.

 

PRESIDENTE. Chiedo di nuovo al rappresentante del Governo se conferma la riformulazione proposta dal senatore Benedetti Valentini per l'emendamento 28.700.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. A questo punto, personalmente mi rimetto all'Aula. Il termine «consegnata» mi sembrava corretto, anche l'espressione «ricevuta» mi pareva potesse andar bene; vorrei sapere cosa ne pensa il relatore. L'importante era sostituire il termine «raccolta», che dà l'idea di un'istruttoria che non ci può essere. Comunque, confermo che può andare bene il termine «ricevuta», secondo la proposta avanzata dal senatore Benedetti Valentini.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, mi è dispiaciuto che il senatore Benedetti Valentini abbia rinunciato ai suoi emendamenti, che proponevano di abolire la testimonianza scritta nell'ambito del procedimento civile.

Non so se siano cambiate molto le cose, ma ricordo che quando ero pretore civile presso la sede di Napoli in cui ho cominciato, vi era davanti alla pretura chi affittava la giacca per il testimone falso. Mi domando cosa succede quando si delega alla parte di fare la dichiarazione. Chi la farà, considerato che competeva all'avvocato o comunque alla parte andare a reperire il testimone? Cosa accadrà con le dichiarazioni che vengono presentate? Le farà veramente la parte o non piuttosto il difensore o la parte che ha richiesto il favore di rendere una deposizione? Starei atto molto attento a certe rinunce.

Ricordo poi che, quando ero pretore civile, si facevano raccogliere da parte degli avvocati le deposizioni, che poi venivano portate al giudice per chiedere la conferma. Quando mi trovavo di fronte a persone imbarazzate io stesso chiedevo di riascoltarle. Magari a quel punto mi venivano dette cose completamente diverse, tanto che in un caso mi fu addirittura detto dall'interessato di aver gonfiato la fattura e che faceva sempre così perché altrimenti le parti non sarebbero più andate da lui.

Dunque, se si rinuncia ad una delle funzioni principali del giudice, che è quella di assumere la deposizione testimoniale, credo che effettivamente si corrano grossi, anzi grossissimi rischi. Pertanto, pur non avendo fatto in tempo, nonostante avessi alzato la mano, a fare mia la proposta emendativa del senatore Benedetti Valentini, mi sembra che in effetti si stia operando una rinuncia molto grave da parte della giurisdizione.

Ricordo, infine, che negli Stati Uniti d'America la giuria viene formata proprio per raccogliere la prova; bisogna che il teste vada davanti alla giuria e faccia una dichiarazione, a meno che non si riconoscano determinati fatti. Ero io stesso ad insistere perché si procedesse ad un interrogatorio informale delle parti, anche per stabilire davanti al giudice quali fossero i fatti pacifici e quelli non pacifici. Così si abbrevia il processo. In caso contrario, si delinea un processo che, in via astratta, può essere completamente falso, sulla base delle dichiarazioni che produce una parte o l'altra. Fate come volete. La maggioranza siete voi e dunque, se volete, rinunciate anche alla giurisdizione.

CENTARO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (PdL). Signora Presidente, vorrei chiarire all'Aula, dopo l'intervento del collega D'Ambrosio, che questa prova può essere disposta - quindi vi è una facoltà discrezionale del giudice che opera previo accordo delle parti, che è il presupposto fondamentale, e tenuto conto della natura e delle circostanze relative alla causa stessa. Vi è dunque una valutazione complessiva che il giudice deve fare per poter disporre questo tipo di prova. Non vi è alcuna rinuncia immediata alla giurisdizione o al controllo sulle dichiarazioni testimoniali.

Aggiungo: è necessario far venire, per i documenti di spesa, il falegname o altri, facendo loro perdere la giornata di lavoro, solo per confermare la fattura che è stata prodotta in giudizio, tenuto conto peraltro della circostanza che costoro potranno comunque essere richiamati dal giudice, testimoniando direttamente davanti a lui, ove sorgano contestazioni?

Ritengo che le clausole di salvaguardia del sistema comunque vi siano

Penso che comunque le clausole di salvaguardia del sistema vi siano e che si possa arrivare a tale tipo di dichiarazioni solo per deflazionare il processo, renderlo più rapido ed evitare anche a tanti cittadini italiani di perdere una giornata di lavoro nelle aule giudiziarie solo per confermare un documento di spesa. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.700 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.22.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.22, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.23, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 28.701, presentato dai senatori D'Alia e Bonfrisco.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.28, identico all'emendamento 28.29.

 

Verifica del numero legale

 

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

INCOSTANTE (PD). Accanto al senatore Ferrara c'è una luce accesa!

 

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare. (Commenti della senatrice Incostante). Senatrice Incostante, ho già invitato i senatori Segretari a controllare e stanno verificando.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.28, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 28.29, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.31.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.31, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.32, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.33, identico all'emendamento 28.34.

 

DE TONI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Toni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.33, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 28.34, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.36, identico all'emendamento 28.37.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.36, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 28.37, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.38, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.39.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.39, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, sull'emendamento 28.40 vi è un invito al ritiro. Cosa intende fare?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, l'emendamento 28.40 nasce dal fatto che io propendo sempre per la sostanza più che per la procedura. Ritengo, cioè, che la procedura e i suoi sbarramenti debbano essere sempre al servizio della ricerca della verità sostanziale. Pertanto interpreto in quest'ottica anche ciò che va a verificarsi nel grado di appello.

Tuttavia, siccome nel nostro sistema processuale resta in piedi la norma secondo la quale il giudice anche d'appello, sol che lo ritenga indispensabile ai fini della decisione e allorché magari vi sia la prova di colui che dimostra di non avere potuto produrre documentazione in primo grado, può ammettere nuovi mezzi di prova, credo di poter condividere il testo dell'articolo proposto dalle Commissioni e, pertanto, accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.42.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.42, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.43, identico all'emendamento 28.44.

 

DE TONI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Toni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.43, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 28.44, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VALENTINO (PdL). Signora Presidente, credo che il Senato debba riflettere sui contenuti dell'emendamento 29.4. Non è possibile immaginare che un ricorso per Cassazione venga dichiarato inammissibile inaudita altera parte, senza nemmeno avviare una procedura di verifica nel contraddittorio dei soggetti processuali. Vi è un precedente, che certamente non credo abbia dato grande prova di sé, e riguarda il processo penale. Nell'ambito del procedimento penale, infatti, qualche anno fa fu introdotta la sezione che avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente dei ricorsi inammissibili. Il numero di ricorsi che vengono dichiarati inammissibili è notevole, ma se ne discute, signora Presidente; è prevista la possibilità di intervento da parte dei soggetti processuali.

L'ipotesi che si vuole introdurre con l'emendamento 29.4 è volta ad evitare che una sezione di tribunale diventi una sorta di commissione che svolga delle valutazioni senza ascoltare il parere di alcuno, sulla base di considerazioni che non potranno mai essere censurate perché poi naturalmente non esiste un'istanza ulteriore.

Credo che il rispetto del contraddittorio, principio fondamentale del nostro ordinamento, imponga di considerare con grande attenzione questo emendamento e di eliminare questa stortura. Non potrei, infatti, definire diversamente la situazione che si è determinata allo stato e che è stata - come dire? - apprezzata alla Camera dei deputati.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DELOGU, relatore. Signora Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 29.1, 29.4, 29.7, 29.8, 29.12 e 29.13. Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 29.3, 29.5, 29.6, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4 e 29.0.5. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 29.0.6.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 29.1 è stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo al presentatore se intende accettarlo.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, con questo emendamento si era aperto in Commissione il confronto, amplissimo, sul problema dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione. È stato svolto un cospicuo ed approfondito lavoro nella sede delle Commissioni stesse e ritengo giusto attenermi al non facile risultato del dibattito e del comune lavoro in Commissione.

Sottolineo, in particolare, che con la soppressione del comma riguardante la cosiddetta doppia conforme, di cui all'articolo 29 ora al nostro esame, si è venuti incontro all'istanza principale del mondo forense e anche delle parti più avvedute della magistratura. Naturalmente non sottovaluto le ulteriori remore, riserve e considerazioni rese dal senatore Valentino, ma mi sembra che il punto di equilibrio raggiunto dalla Commissione sia pregevole e meritevole di essere confermato. Pertanto, aderisco all'invito e ritiro l'emendamento 29.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.3, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 29.4 c'è un invito al ritiro. Chiedo al senatore Valentino se intende accoglierlo.

VALENTINO (PdL). Signora Presidente, accolgo l'invito al ritiro, però non posso esimermi dal fare una considerazione amara: talvolta si ha l'impressione che l'agenda dei nostri lavori sia scandita da esigenze della Cassazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.5, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.6, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Sugli emendamenti 29.7, 29.8, 29.12 e 29.13 è stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo al senatore Valentino se intende accettarlo.

VALENTINO (PdL). Signora Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

 

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

(omissis)

La seduta è tolta (ore 13,11).

 


 

 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082)

 

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo V

GIUSTIZIA

Art. 27.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

b-bis) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

1-bis. Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), del codice di procedura civile, si applicano le disposizioni sul procedimento davanti al giudice di pace di cui al libro II, titolo II, del codice di procedura civile.

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

8. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

10. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

11. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

13. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

14. L'articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - (Disponibilità delle prove) - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

16. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati».

17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

17-bis. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

18. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

EMENDAMENTI

27.1

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, VALENTINO (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

27.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».

27.4

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 27.3

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ventimila» con le seguenti: «trentamila».

27.400

I Relatori

Approvato

All'articolo 27, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), del codice di procedura civile non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro di cui al libro II, titolo IV, del medesimo codice».

27.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le seguenti: «possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa».

27.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

27.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma secondo, sopprimere le parole: «per territorio».

27.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo comma dopo le parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con ordinanza».

27.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dichiara con ordinanza» con le seguenti.: «pronunzia con ordinanza con cui dichiara».

27.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

27.12

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice di procedura civile, la parola: "sentenza" è sostituita dalla seguente: "ordinanza"».

27.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adìto deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito"».

27.14

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti."».

27.15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

27.16

CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sost. id. em. 27.15

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.17

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario".

7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente periodo: "Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina"».

27.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti".

8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 68-bis. - (Termini per lo svolgimento degli incarichi). - Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza e) se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione.".

8-quater. L'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - (Intervento in causa del pubblico ministero). - Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento obbligatorio.

Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.

Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nella ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rileva bile d'ufficio.".

Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

8-quinquies. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale"».

27.19

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 88 del codice di procedura, civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà"».

27.300

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Respinto

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «dei M.i.nistero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali».

27.301

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Approvato

Al comma 9, lettera c) sostituire le parole: «e teletrasmessi» con le seguenti: «e trasmessi in via telematica».

27.20

GRAMAZIO

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le spese e gli onorari di difesa al cui rimborso è condannata la parte soccombente, in base agli articoli 91 e 92, sono liquidati al termine del giudizio di impugnazione».

27.21

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Le parole da: «Sostituire» a: «onorari di difesa» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".

11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.

In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288"».

27.350

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Precluso

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il comma primo dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare ìnsieme con gli onorari di difesa"».

27.24

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».

3. In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.25

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 12.

27.26

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».

27.30

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 14.

27.351

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Respinto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di. procedura civile sono aggiunte, in tìne, le seguenti parole: ", nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti"».

27.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

"123. - (Nomina del traduttore). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti"».

27.37

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 17.

27.38

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al secondo comma, n. 4), le parole: "dello svolgimento del processo e" sono soppresse.

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando"».

27.39

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.40

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 27.39

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.41

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre";

b) al secondo comma dopo le parole: "rilevabili d'ufficio" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", comprese quelle di cui all'articolo 38".

18-ter. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione".

18-quater. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

b) al secondo comma, la parola: "Egli" è sostituita dalle seguenti: "Il giudice istruttore».

18-quinquies. Al secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: "ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies"».

27.42

CENTARO

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 165. - (Costituzione dell'attore). - L'attore, entro venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro dieci giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro venti giorni dall'ultima notificazione"».

 

 

ORDINI DEL GIORNO

G27.100

BORNACIN, BERSELLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'odg G27.101, nell'odg G27.101 (testo 2)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1082/A, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

premesso che:

con delibera del C.S.M n.61/VA/2008 del 4 dicembre 2008, comunicata a tutti gli uffici giudiziari sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per i trasferimenti dei giudici di pace in carica e sono stati contestualmente sollecitati tutti i Presidenti di Corte d'Appello per la definizione delle procedure concorsuali già indette e per la pubblicazione di nuovi bandi di concorso sino alla copertura di tutti i posti attualmente vacanti presso gli uffici del Giudice di Pace;

la legge n.204 del 22 dicembre 2008, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» e relative note di variazione, non contiene la copertura delle spese che saranno determinate dalla riapertura dei bandi di concorso presso i distretti di Corte di Appello, per la compensazione dei posti attualmente vacanti presso gli uffici del giudice di Pace,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a sospendere fino all'approvazione della riforma della magistratura di pace e onoraria, e comunque fino al 31 dicembre 2009, i concorsi per l'ammissione al tirocinio e le nuove nomine a giudice di pace, a prorogare fino al 2012 le scadenze degli incarichi di tutti i giudici di pace in servizio.

G27.101

DIVINA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'odg G27.100, nell'odg G27.101 (testo 2)

Il Senato,

premesso che:

con il decreto-legge A.S. 733 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» si è ampliata la competenza del Giudice di pace affidandogli il reato di immigrazione clandestina;

implica il riconoscimento della professionalità dei giudici di pace in servizio;

con il nuovo carico di lavoro non si potrà disgiungere una continuità negli incarichi, pena il rischio di paralisi dell'intera istituzione giudiziaria,

impegna il governo

ad emanare i provvedimenti conseguenti, finalizzati ad un protrarsi dei rapporti di servizio dei Giudici di Pace per ulteriori quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis articolo 7, della legge 374/91.

G27.101 (già emm. odg G27.100 e G27.101) (testo 2)

DIVINA, BORNACIN, BERSELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 127 - stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale (g.o.t.) e di vice procuratori onorari (v.p.o.) si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;

il disegno di legge AS n. 1082/A amplia la competenza dei giudici di pace nelle controversie in materia civile;

con delibera del C.S.M. n. 61/VA del 4 dicembre 2008, comunicata a tutti gli uffici giudiziari sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per i trasferimenti dei giudici di pace in carica e sono stati contestualmente sollecitati tutti i Presidenti di Corte di Appello per la definizione delle procedure concorsuali indette per la pubblicazione di nuovi bandi di concorso sino alla copertura di tutti i posti attualmente vacanti presso gli uffici del Giudice di pace;

si rende improcrastinabile una riforma organica dell'intera magistratura onoraria al fine di razionalizzarne l'impiego nell'organizzazione del servizio giustizia,

impegna il Governo a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, valutando l'opportunità di prorogare i giudici di pace in servizio a tale data qualora non fosse ancora concluso l'iter parlamentare di approvazione della riforma.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 28.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

01. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui all'articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».

1. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

2. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano gravi motivi, può concedere».

3. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.

4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».

5-ter. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro».

6. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta) - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Qualora la testimonianza abbia ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e raccolta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

7. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

8. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».

9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

10. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

10-bis. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292».

11. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

12-bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza.

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

14. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».

15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

17. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

17-bis. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».

 

EMENDAMENTI

28.1

D'ALIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 182 aggiungere in fine le seguenti parole: "Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti"».

28.2

BALBONI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182."»

28.3

D'ALIA

Approvato

Sopprimere il comma 2.

28.6

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono».

28.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). - Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo."».

28.8

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma."».

28.10

D'ALIA

Respinto

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti".

4-bis. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: "Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato."».

28.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: «commi quinto o settimo».

28.300

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Respinto

Al comma 5-bis, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

28.16

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

28.17

D'ALIA

Decaduto

Sopprimere il comma 6.

28.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 244 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il giudice istruttore, su concorde richiesta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il relativo termine, di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al secondo comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.

Il testimone rilascia la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la relativa ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.

Il testimone che non rende la deposizione avvalendosi della facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o che non intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannrlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato".».

28.20

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Nelle controversie che hanno ad oggetto pagamento di somme o risarcimento di danni, il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata alla conferma di documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato».

28.301

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», primo comma, sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».

28.21

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis» dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«La firma del testimone può essere autenticata anche dal difensore di una delle parti costituite nel procedimento».

28.700

IL GOVERNO

V. testo 2

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, sostituire le parole: «raccolta dal difensore» con le seguenti: «consegnata al difensore»;

b) all'ottavo comma, dopo le parole: «esaminate le risposte» inserire le seguenti: «o le dichiarazioni».

28.700 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, sostituire le parole: «raccolta dal difensore» con le seguenti: «ricevuta dal difensore»;

b) all'ottavo comma, dopo le parole: «esaminate le risposte» inserire le seguenti: «o le dichiarazioni».

28.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"È sempre tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale"».

28.23

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: "primo" è inserita la seguente: ", secondo".

8-bis. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44"».

28.701

D'ALIA, BONFRISCO (*)

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis . All'articolo 291 del codice di procedura civile aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Il primo comma si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

28.28

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fissando l'udienza e la prosecuzione del processo"».

28.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 28.28

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fissando l'udienza e la prosecuzione del processo"».

28.31

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'articolo 305 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 305. - (Mancata prosecuzione o riassunzione). - Il processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata".».

28.32

D'ALIA

Respinto

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

28.33

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio"».

28.34

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 28.33

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del 9iu9ice rnonocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio».

28.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.37

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 28.36

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.38

D'ALIA

Respinto

Al comma 13, dopo le parole: «decorsi sei mesi» inserire le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

28.39

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione".

13-ter. II primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato"».

28.40

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Sopprimere il comma 14.

28.42

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo giudice";

b) al primo comma, le parole: "Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente," sono soppresse;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto"».

28.43

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o per violazione delle norme sulla competenza" sono soppresse».

28.44

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 28.43

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o per violazione delle norme sulla competenza" sono soppresse».

 

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 29.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (Ammissibilità del ricorso). - Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

3) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo;

4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. L'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 96, terzo comma».

2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis» sono soppresse.

 

EMENDAMENTI

29.1

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

29.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione) - 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

"Art. 339-bis. - (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). - Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.";

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

"5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;";

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.»;

d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza, succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto della decisione.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza".».

29.4

VALENTINO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. - (Atti preliminari). - Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.

L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammisibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.

Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma.».

29.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Modifiche agli articoli 360 e 382 del codice di procedura civile) - 1. II numero 2 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: "e di competenza" sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato».

29.6

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

29.7

VALENTINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 2), sostituire le parole da: "una questione sulla quale", fino alla fine del numero con le seguenti: "quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio orientamento"».

29.8

VALENTINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 3), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «non manifestamente infondata».

29.12

VALENTINO

Ritirato

Al comma 1 capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: «collegio» con la seguente: «relatore».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «il relatore».

29.13

VALENTINO

Ritirato

Sopprimere i commi 2 e 3.

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita."».

29.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perchè disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perchè proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

"Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma"».

29.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: "e fissa" con la parola: ", fissa" e, dopo le parole: "siano intervenuti" aggiungere le seguenti: "e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate".

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: "Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto."».

29.0.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 570 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:

"Art. 570. - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse."».

29.0.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 573 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica"».

29.0.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica dell'articolo 574 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 574. - (Provvedimenti relativi alla vendita). - Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.

Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587"».

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

163a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì 3 marzo 2009

 

Presidenza del vice presidente CHITI

indi del vice presidente NANIA

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 29. (Brusìo).

Colleghi, vi prego di prendere posto e di fare silenzio, perché non si può lavorare così.

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, l'articolo 29 attribuisce ad un collegio di tre giudici la decisione sull'ammissibilità dei ricorsi presso la Corte di cassazione. Io penso che su questo punto la maggioranza dovrebbe riflettere.

Noi stiamo esaminando un disegno di legge che dovrebbe essere molto importante. Come ha ricordato il Presidente, esso riguarda la semplificazione, la competitività e la materia del processo civile. Immagino che, almeno nelle intenzioni di chi ha scritto questo disegno di legge, la semplificazione dovrebbe riguardare anche, se non soprattutto, il processo civile. L'articolo 29 rappresenta un punto cruciale della riforma che viene proposta. Esso attribuisce ad un collegio di tre giudici la funzione di delibare, con ordinanza non impugnabile, l'ammissibilità del ricorso, ora prevista (in positivo) nei soli casi di decisioni rese all'esito dell'applicazione di principi di diritto in senso difforme da precedenti pronunce della Corte; ricorsi inerenti questioni nuove o sulle quali la Corte ritenga di pronunziarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero in presenza di contrasti nella giurisprudenza della Corte; ove appaia fondata una violazione dei principi regolatori del corretto processo; nonché in presenza dei presupposti per la decisione su conflitti di giurisdizione.

Ora, pur essendo condivisibile - e noi siamo perfettamente d'accordo - l'esigenza di deflazionare il contenzioso della Corte al fine di valorizzarne la funzione nomofilattica richiamata peraltro dalla stessa Consulta con sentenza recente, n. 170 del 2008, la norma a nostro giudizio offre il fianco a diverse critiche. Essa addirittura si presenta controproducente, come cercherò di dimostrare in maniera concisa, tenuto conto del tempo a disposizione.

Già colpisce pensare ad un giudizio costruito in termini di ammissibilità, anziché di inammissibilità; e, ancora di più, colpisce il fatto che in questo modo verrebbe ricondotto nella categoria dell'ammissibilità o inammissibilità ciò che propriamente attiene all'ambito della manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso (non è qualcosa da sottovalutare, perché già nella disciplina attuale si provvede con il procedimento di cui agli articoli 375 e 380-bis del codice di procedura civile e c'è una grande incertezza sull'applicabilità di entrambi gli articoli).

In particolare, poi, suscita perplessità l'esclusiva valorizzazione del precedente giurisprudenziale di legittimità ai fini del giudizio di ammissibilità del ricorso, negandosi in questo modo alla giurisprudenza la sua funzione essenziale di innovazione e di adattamento della norma alla trasformazione della realtà sociale.

Inoltre, la decisione nella forma dell'ordinanza è grave perché non può essere impugnata. La norma proposta dal Governo non definisce invero i rapporti tra il filtro e il procedimento camerale di cui all'articolo 375 del codice di procedure civile - cui accennavo prima - modificato di recente, non chiarendo infatti il rapporto tra nuova "inammissibilità" e già prevista manifesta infondatezza. Dalla formulazione della disposizione sembrerebbe peraltro essere prefigurato un carattere vincolante dei precedenti della Corte di cassazione rimesso alla valutazione della stessa.

Ma simili strappi sul terreno delle categorie concettuali e dei principi del corretto processo appaiono ancora più gravi quando si consideri che ad essi si accompagna il rischio di alterazioni profonde sul piano sostanziale della tutela e su quello del ruolo istituzionale della Corte. I margini di opinabilità e discrezionalità insiti nella identificazione di ciò che può considerarsi deciso in modo "conforme" o "difforme" da precedenti decisioni della Corte, di ciò che può ritenersi profilo "nuovo" o semplicemente riedizione di tesi già esaminate in altro giudizio, dei criteri che possono indurre in un caso ad approfondire e in un altro a decidere di non farlo, dei parametri in base ai quali può ritenersi fondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo devono indurre a meditati approfondimenti prima di introdurre formule che l'esperienza potrebbe poi consigliare di abbandonare.

E ciò tanto più in considerazione dei dubbi che la formulazione del testo apre sullo stesso piano procedimentale, non essendo tra l'altro chiaro in che modo e in base a quali criteri debba essere costituito il collegio cui è devoluto il vaglio di ammissibilità: se tale collegio (peraltro composto inopinatamente da tre magistrati e non da cinque, secondo le regole del collegio di Cassazione) debba essere incardinato all'interno di ciascuna sezione o "a valle" di esse; se il giudizio di ammissibilità sia vincolante per il collegio che deciderà nel merito il ricorso, essendo comunque da ritenere che la dichiarazione di ammissibilità sotto i profili indicati nell'articolo 360-bis del codice di procedura civile non sia e possa essere di ostacolo alla dichiarazione di inammissibilità, da parte del collegio "ordinario" per profili diversi, così come è ben possibile che la sentenza impugnata contenga infatti più statuizioni, alcune soltanto da ritenere ricorribili in base al nuovo testo, profilandosi anche per questa via uno sdoppiamento e una moltiplicazione di tempi e di "passaggi" di giudizi che è esattamente l'opposto di ciò di cui ha bisogno la Cassazione.

A questo proposito, non so se la maggioranza, nell'appropinquarsi a varare questo testo, è a conoscenza del fatto che presso la Corte di cassazione è già operativo un particolare meccanismo, diretto a velocizzare il controllo dei ricorsi, per consentire una rapida statuizione sui giudizi definibili ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile. Infatti, con decreto del primo presidente della Cassazione del 9 maggio 2005 è stata istituita una struttura unificata a carattere intersezionale (che è operativa dal 16 maggio 2005), alla quale è già attribuito l'esame preliminare di tutti i ricorsi, al fine di individuare eventuali cause di inammissibilità o di improcedibilità o, comunque, quelli per i quali è possibile l'adozione del rito camerale, nonché di quelli seriali. Essa è aggregata alle sezioni civili ed è composta da un presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a quello necessario per formare un collegio giudicante secondo le norme vigenti. I ricorsi provenienti dalla cancelleria centrale della Corte e destinati ad essere trattati dalle sezioni semplici sono esaminati, in prima battuta, dalla struttura, all'interno della quale sono individuati quelli che possono ovvero devono essere decisi con il rito della camera di consiglio.

In tal modo, dunque, si è introdotto nell'ordinamento della Cassazione - e di fatto è già operante - un sistema efficace di selezione dei ricorsi, sul modello di quello francese, che, tuttavia, non risulta essere stato affatto valutato e considerato dal legislatore, o dalla maggioranza di questo istituto di legislazione, nella strutturazione della riforma in esame, quando invece avrebbe potuto costituire una solida base sulla quale elaborare una proposta maggiormente conforme ai principi costituzionali.

Questo è un altro motivo che avrebbe dovuto indurre il Governo e la sua maggioranza a soprassedere, non fermandosi, ma cercando, insieme alla magistratura, all'avvocatura e all'opposizione, soluzioni più adeguate.

Al di là di questi rilievi, va comunque posto in risalto che, se il fine perseguito è quello di ridurre la durata del ricorso per Cassazione, deflazionando ad un tempo il carico del contenzioso pendente dinanzi alla Suprema corte, è evidente che questa norma - lo ripeto e lo sottolineo - è del tutto inefficace, se non addirittura controproducente.

Infatti, per i ricorsi dichiarati ammissibili il vaglio giudiziale si raddoppia: l'ordinario giudizio sulla fondatezza o meno sarà infatti preceduto da una delibazione preliminare in ordine alla ammissibilità del ricorso. È evidente che questa duplicazione di giudizi non può che estendere i tempi di decisione del ricorso, aggravando la mole del contenzioso pendente dinanzi alla Corte. Altro che semplificazione; altro che riduzione di termini; altro che dichiarazioni fatte dal ministro Alfano di voler ridurre i tempi del processo. Né del resto potrebbe sostenersi che la preventiva delibazione, da parte del collegio dei tre giudici, in ordine all'ammissibilità del ricorso, possa in alcun modo agevolare il lavoro della sezione in sede di vaglio sulla fondatezza della causa, dal momento che il giudizio preliminare di delibazione attiene ad un profilo assolutamente distinto da quello inerente la fondatezza della causa.

Nel caso invece di ricorso inammissibile, per espresso disposto normativo, la relazione conclusiva - badate, questa è un'altra perla di ciò che state per varare - della fase di delibazione preliminare deve essere notificata alle parti e al pubblico ministero affinché possano presentare memorie con le quali contestare o sostenere le conclusioni del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis del codice di procedura civile (richiamato dall'articolo 360-bis di cui all'articolo 29 del disegno di legge). Ora, è evidente che tale ulteriore fase di contraddittorio tra le parti non può che estendere ulteriormente la durata del ricorso e complicare la vita, l'attività e la produttività della Corte di cassazione.

Colleghi, in questo frastuono, in questa generale disattenzione stiamo per varare un articolo di legge, solo con la forza dei numeri che, invece di agevolare il corso dell'attività giudiziaria e, soprattutto, della Suprema corte di cassazione, renderà più difficile e quindi ancora più lento il processo, danneggiando enormemente gli interessi dei cittadini. (Applausi dal Gruppo PD).

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 17,21.

 

(La seduta, sospesa alle ore 17,14, è ripresa alle ore 17,21).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 29.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.0.6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.1.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente su questo emendamento e sui successivi, che riguardano una fase del procedimento esecutivo.

Il Partito Democratico aveva proposto di intervenire in relazione al processo civile in maniera completa ed una delle fasi più importanti dell'intero processo civile è quella esecutiva, all'interno della quale vanno affrontate tutte le questioni relative al pignoramento, in particolare nei confronti di terze persone. A tale riguardo, abbiamo presentato gli emendamenti 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4 e 29.0.5, che sono utili per razionalizzare l'intero sistema del pignoramento e, soprattutto, per accelerare i tempi, dando anche più certezze e contezza alle parti di quello che succede. Ricordo che questa vicenda riguarda in particolare il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, quindi situazioni giuridiche particolarmente delicate perché riguardano terze persone.

Con l'emendamento 29.0.1 e con quelli successivi, che riguardano anche le contestazioni da parte dei terzi, abbiamo cercato di sollecitare un chiarimento e di imprimere un'accelerazione alle vendite, in particolare quelle con incanto disposte dal giudice. Ci è stato risposto in maniera negativa su tutta questa parte e ne prendiamo atto. Credo però che a rimetterci sarà solo il cittadino che, anziché godere degli effetti positivi di un'accelerazione delle fasi processuali esecutive e quindi della certezza e della effettività della decisione del giudice, dovrà aspettare ancora molto tempo prima che si concretizzi l'esito di una sentenza favorevole.

Sull'emendamento 29.0.1, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.0.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.2.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.0.2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.3.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.0.3, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.4.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.0.4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.5.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.0.5, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Signor Presidente, l'emendamento 30.1 riguarda ancora la parte relativa alla fase esecutiva del processo civile e, in particolare, l'inserimento dell'articolo 614-bis che concerne l'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare.

Rispetto al testo iniziale del disegno di legge, in Commissione - con il consenso del Governo - si è compiuto un piccolo passo in avanti per quanto riguarda la natura esecutiva del titolo; quindi il provvedimento di condanna attualmente costituisce titolo esecutivo, così come era segnalato e richiesto nel nostro emendamento. Tuttavia, è rimasto un limite nella norma di cui all'articolo 30, laddove si prevede che tale disposizione non si applichi alle cause di lavoro, ottenendo così una ingiustificata esclusione delle fattispecie di condanna a favore del lavoratore.

Noi siamo convinti e riteniamo convintamente che le cause di lavoro meriterebbe d'esser tutelate e presidiate più di altre cause; quindi, proprio per questo motivo riteniamo incomprensibile che questa nuova norma in materia esecutiva non si possa applicare in presenza di sentenze favorevoli al lavoratore. Sosteniamo - e di ciò siamo convinti - che ci possa essere un ripensamento o una migliore valutazione da parte dei relatori e del Governo in proposito, per venire incontro a situazioni particolarmente delicate come quelle relative ai lavoratori. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

DELOGU, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 30.3 formulo un invito al ritiro, mentre esprimo parere contrario agli emendamenti 30.1, 30.4 e 30.7. L'emendamento 30.8 mi sembra sia stato ritirato.

Esprimo, infine, parere contrario agli emendamenti 30.10, 30.0.1.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Senatore Balboni, sull'emendamento 30.3 vi è un invito al ritiro. Accoglie tale invito?

 

BALBONI (PdL). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1, identico all'emendamento 30.4.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 30.4, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.7, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

L'emendamento 30.8 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.10.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.10, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 30.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.1.

 

AMATO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AMATO (PdL). Signor Presidente, lo ritiro.

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VICARI (PdL). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 31.0.1, mentre, dopo aver consultato il Governo, credo sia opportuno trasformare l'emendamento 31.4 (testo 2) in ordine del giorno, trattandosi di una materia molto importante che riguarda l'affidamento dei figli in caso di genitori separati. Esiste, infatti, ancora un'anomalia sui tempi, soprattutto nei casi urgenti, che impedisce di intervenire con una certa celerità in caso di diniego del genitore affidatario. Ho deciso pertanto di presentare un ordine del giorno in proposito, avendo molto apprezzato il lavoro che sta facendo il Governo per l'istituzione di un tribunale per la famiglia.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati.

DELOGU, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 31.700. Esprimo, invece, parere contrario sugli emendamenti 31.2 e 31.701. Sono favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno derivante dal ritiro dell'emendamento 31.4.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.700, interamente sostitutivo dell'articolo 31.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.700, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 31.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione dell'emendamento 31.700, risulta assorbito l'emendamento 31.2 e precluso l'emendamento 31.701.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G31.4 non verrà posto in votazione.

Ricordo che l'emendamento 31.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELOGU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.1, 32.2, 32.3 e 32.0.2.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.1.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.2.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.3, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 32.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.0.2.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.0.2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 33.3 e 33.301.

Per quanto riguarda l'emendamento 33.3, mi risulta francamente incomprensibile che ci sia stata in proposito un'opposizione durante il lavoro delle Commissioni, perché con questo emendamento noi chiediamo di responsabilizzare i giudici; chiediamo che i giudici osservino le norme che vengono imposte anche nel codice di procedura civile. In particolare con questa norma, visto che è stata approvata quella sul calendario del processo, prevediamo che il giudice comunichi tempestivamente al capo dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo.

Se crediamo nella necessità di accelerare i tempi del processo, quello civile in questo caso, se crediamo che questo sia un principio sacrosanto che deve essere tutelato, non comprendiamo per quale motivo tutte le parti processuali debbano rispettare i termini, mentre per il giudice sono previsti termini dilazionabili.

Pertanto, noi chiediamo che anche il giudice, come scriviamo poi nell'emendamento 33.301, rispetti in maniera assoluta i termini processuali e sia responsabilizzato in questo senso. Quindi, nel caso in cui il giudice non riuscisse a seguire i tempi definiti congiuntamente alle parti per il calendario del processo, ci sembra che il minimo, come obbligo e come dovere del giudice, sia quello di comunicarlo tempestivamente al capo dell'ufficio che deve controllare i motivi per cui non si è potuto definire nei tempi previsti un processo.

L'emendamento 33.301 si rifà, a maggior ragione, all'impostazione iniziale del relatore, il collega Delogu, quando a un certo punto, sulla ragionevole durata del processo, egli usava letteralmente questa espressione: «Tutte le parti processuali rispettano i tempi e non si capisce perché non debbano rispettare tempi e termini anche i giudici». Si parla ancora una volta di ragionevole durata del processo e di responsabilizzazione dei giudici; noi crediamo, quindi, che i relatori dovrebbero quantomeno dare il consenso a questi nostri emendamenti o proporre, eventualmente, delle norme in parte modificative ma che tengano conto della necessità di garantire una ragionevole durata del processo. In caso contrario, non ha senso parlare in generale di rispetto dei tempi processuali, di accelerazione delle cause e della necessità di venire incontro alle esigenze del cittadino se poi, quando chiediamo di rispettare la volontà del cittadino stesso con emendamenti precisi, ci viene detto di no.

Per questo motivo, io confido che qualche valutazione su queste esigenze che, come Partito Democratico, segnaliamo debba essere fatta dai relatori, ma anche dal Governo. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DELOGU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 33.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 33.700, che contiene una norma sulla quale concettualmente sono sempre stato d'accordo, il pacchetto di norme all'esame del Governo sull'ordinamento giudiziario già prevede una normativa di questo genere. Quindi, esprimiamo parere contrario all'emendamento 33.700 e anche sull'emendamento 33.3, ribadendo però che la materia sta per essere normata ed i relatori, il sottoscritto e il senatore Malan, sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal senatore Casson.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 33.2. Per quanto riguarda la contrarietà all'emendamento 33.3 vale il discorso fatto in precedenza, in quanto una norma relativa a questa materia sta per essere emanata. Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 33.300.

Invito al ritiro dell'emendamento 33.4. Per quanto riguarda l'emendamento 33.301, invito al ritiro, ma, se il senatore Casson lo desidera, noi saremmo pronti ad accogliere un ordine del giorno che inviti il Governo a predisporre idonee iniziative, sia legislative che organizzative, nel senso indicato dal suo emendamento.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.1.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.700.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.700, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.2.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.3.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.300.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.300, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 33.4?

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie l'invito a ritirare e a trasformare l'emendamento 33.301 in ordine del giorno?

CASSON (PD). Signor Presidente, io insisterei per la votazione dell'emendamento, anche perché l'ordine del giorno suggerito dal Governo - non voglio essere offensivo, ci mancherebbe altro! - mi sembra un po' acqua fresca. Con l'emendamento chiediamo che i giudici rispettino i termini previsti dal codice di procedura civile, mentre l'ordine del giorno lascia il tempo che trova, perché si limita a segnalare che i tempi sono lunghi, che i processi sono tanti e che si vedrà cosa fare. Poiché la considero una risposta assolutamente nulla, è preferibile che l'emendamento sia messo in votazione. (Applausi del senatore Galperti).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, più volte, anche nelle discussioni in Commissione, ho sostenuto di non essere pregiudizialmente contraria a questo emendamento che, fissandotempi certi - come vorremmo tutti - alla durata del processo, imprime al sistema giudiziario efficienza, in nome di un principio di civiltà giuridica. Attualmente però - ed è un problema che non si può ignorare - la giustizia civile è in affanno. Con 5,5 milioni di cause civili e una durata media del processo pari a 8-10 anni, l'Italia si colloca al centocinquantesimo posto nella graduatoria mondiale dell'efficienza della giustizia, dopo l'Angola e il Gabon.

Allora, questo intervento riformatore si pone l'obiettivo di riportare la giustizia civile a livelli di efficienza degni di un Paese industrializzato, di ridare mobilità e respiro ad un sistema gravemente compromesso, insomma, di riportare la giustizia a normalità. Quando ciò si realizzerà - ed era questo il senso dell'ordine del giorno proposto dal Governo - si potranno dare scansioni certe al processo; diversamente, noi ci impegneremmo in qualcosa che non avremmo la possibilità di realizzare subito. Questo lo dico per senso di responsabilità e anche di credibilità del Governo.

Perdi più, la norma in esame renderebbe automatica l'applicazione della legge Pinto, così che alla ben nota inefficienza del sistema si aggiungerebbe, a seguito dell'aumento della domanda giudiziale, altra inefficienza.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 33.301.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.301, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

(omissis)

 Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082 (ore 17,51)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

DELOGU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sia sull'emendamento 34.1 che sull'emendamento 34.0.2.

 

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.1.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 34.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.0.2.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34.0.2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 34-bis, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'articolo 34-bis è frutto di un emendamento estemporaneo, presentato in Commissione, attraverso il quale dovrebbe regolarsi una delle materie più complesse della procedura civile, ossia la semplificazione e la riduzione dei riti. Uno degli argomenti ricorrenti, quando si parla della malattia del processo civile, è proprio quello di ricordare che nel nostro Paese esistono 26 o 27 riti.

Questa materia era sfuggita al Governo pur essendo presente in tutte le analisi della malattia del processo; un Governo attento aveva però dimenticato di intervenire proprio sul punto: se n'è ricordato in Commissione ed è arrivato un emendamento, con il quale si propongono interventi sotto forma di decreti legislativi da emanarsi entro 24 mesi. È esattamente il contrario di quella celerità che si chiede alla giustizia civile quale condizione per lo sviluppo del Paese, perché per procedere alla modifica, alla semplificazione, alla riduzione o all'unificazione dei riti si prevede un tempo lungo fino a 24 mesi.

Peraltro, viene chiesta una delega in cui difetta proprio quel principio costituzionale, recepito da diverse sentenze della Corte costituzionale, secondo il quale la delega deve recare la determinazione di princìpi e criteri direttivi; ossia si può delegare indicando princìpi e criteri direttivi. Abbiamo invece una genericità di formulazione, in cui non si riesce a capire bene quali siano i principi e i criteri direttivi, e questa è una grossa lacuna. La tipizzazione dell'atto introduttivo; l'unificazione dei termini a difesa; il numero e la tipologia degli scritti difensivi; le eccezioni di rito e di merito; l'indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova: tutti questi elementi non sono indicati nella delega, eppure attengono alla domanda introduttiva.

Ciò che poi lascia sconcertati è il fatto che nella delega chiesta dal Governo si chiede di prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto. Si chiede, quindi, al Parlamento di dare una delega con cui il Governo può eventualmente procedere a un'abrogazione senza stabilire in quali casi e con quali limiti: la delega della delega! Ritengo che questo sia esattamente il contrario del principio sancito dall'articolo 76: si chiede infatti al Parlamento di delegare il Governo ad emanare un provvedimento con cui esso deciderà se fare o non fare una cosa, senza che il Parlamento stabilisca in quali condizioni e con quali limiti può farlo. Una proposta del genere è assolutamente assurda; ecco perché chiediamo lo stralcio dell'articolo 34-bis.

Affrontiamo la materia; essa è certamente seria ed impegnativa, ma si tratta di uno dei punti qualificanti ed essenziali della riforma del processo civile. Affrontiamola e facciamolo in tempi celeri, possiamo adottare delle corsie preferenziali; ci sono, inoltre, altri disegni di legge dell'opposizione e della maggioranza sulla materia. Facciamolo dunque seriamente, e non attraverso una norma che sposta i tempi di due anni e con questi contenuti. Insistiamo per lo stralcio per la serietà di ciò che viene chiesto e per la serietà di un intervento assolutamente necessario per una giustizia civile che possa funzionare, semplificando la vita dei cittadini, degli avvocati e dei magistrati. (Applausi dal Gruppo IdV).

CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei soltanto aggiungere qualche riflessione relativamente all'introduzione dell'articolo 34-bis. Questa norma è un po' strabiliante per le ragioni già ricordate dal senatore Li Gotti e, soprattutto, perché di questa materia, l'unificazione dei riti, si parla da anni in tutti gli ambienti che hanno a cuore le sorti del processo civile. Si tratta di una delle questioni fondamentali della riforma del processo civile; non a caso, nei disegni di legge presentati in Senato, da noi come Partito Democratico ma anche da altri senatori dell'opposizione, questo era uno dei principali temi affrontati.

Da tutti gli ambienti degli operatori del diritto, per la parte civile (quindi da parte degli avvocati e dei magistrati), si richiedeva di intervenire in questa materia estremamente dispersiva, perché tutti erano e sono consapevoli che se non si interviene rapidamente procedendo verso l'unificazione dei riti, non ci sarà una vera, completa e soddisfacente riforma del processo civile.

Ora si è deciso di accantonare tutti i disegni di legge delle opposizioni e si è deciso, con un'accelerazione forzata, di inserire la riforma del processo civile all'interno di un collegato alla finanziaria, dove non si capisce cosa ci faccia questa riforma, che non ha né capo né coda. Si cerca soltanto di inserire qua e là qualche piccola norma di modifica del processo civile, dimenticando parti fondamentali, che sono estremamente qualificanti. Proprio oggi pomeriggio abbiamo assistito alla trattazione di due di queste parti. La prima riguardava la parte esecutiva del processo, che è stata completamente dimenticata, anzi rifiutata, da parte del Governo. Con l'articolo 34-bis, relativo alla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, si mette da parte per almeno due anni una riforma che invece sarebbe urgente e qualificante introdurre subito.

Un errore è stato commesso sicuramente all'inizio, con la scelta politica di inserire la materia del processo civile nel collegato alla finanziaria. Si è poi capito che è stato commesso un errore ed è stato inserito l'articolo 34-bis, delegando però il Governo ad intervenire entro 24 mesi. Quindi tutti gli operatori del diritto rimarranno in attesa di una razionalizzazione del processo civile e di una semplificazione dei riti che non avremo ancora per anni ed anni.

La nostra proposta emendativa prevede la soppressione dell'articolo 34-bis, ma voteremo a favore anche della proposta di stralcio dell'Italia dei Valori, proprio perché riteniamo che questa parte possa essere adeguatamente affrontata all'interno delle Commissioni di merito con disegni di legge già presenti e specifici e con norme dedicate a questa materia.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio e sugli emendamenti in esame.

DELOGU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla proposta di stralcio S34-bis.700. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 34-bis.700, 34-bis.300, 34-bis.701, 34-bis.702, 34-bis.301, 34-bis.302, 34-bis.303, 34-bis.304, 34-bis.305, 34-bis.306 e 34-bis.0.300.

L'emendamento 34-bis.703 anticipa la riforma che viene invocata con l'articolo che stiamo valutando in questo momento, in quanto sopprime immediatamente l'applicazione di quello che veniva chiamato il rito societario. Pertanto, se questo emendamento verrà accolto, come ci auguriamo, il rito societario cesserà, con tutte le precauzioni del caso.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S34-bis.700, presentata dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvata.

 

D'AMBROSIO (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34-bis.700.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34-bis.700, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34-bis.300.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34-bis.300, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34-bis.701, presentato dai senatori Oliva e Pistorio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34-bis.702, presentato dai senatori Oliva e Pistorio.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34-bis.301.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34-bis.301, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34-bis.302.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34-bis.302, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34-bis.303.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34-bis.303, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34-bis.703, presentato dai relatori.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 34-bis.304 e 34-bis.305.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34-bis.306.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34-bis.306, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 34-bis, nel testo emendato.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 34-bis, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34-bis.0.300.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34-bis.0.300, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 35.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 35-bis, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

DELOGU, relatore. All'emendamento 35-bis.700 c'è da apportare una piccola modifica. Al secondo capoverso, dopo le parole: "pensioni, assegni e indennità", vanno aggiunte le altre: "comunque denominati".

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere favorevole all'emendamento, così come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35-bis.700 (testo 2), presentato dal relatore, senatore Delogu, interamente sostitutivo dell'articolo 35-bis.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 36, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELOGU, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 36.1 e 36.0.1.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 36 altri emendamenti oltre quello soppressivo 36.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 36.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.0.1.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 36.0.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 37, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELOGU, relatore. parere contrario sugli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 e 37.300. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 37.5 se le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge." saranno sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.".

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.1.

 

CASSON (PD).Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 37.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.2.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 37.2, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.3, presentato dal senatore Gramazio.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 37.4, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 37.300.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 37.300, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Senatore Longo, accetta la proposta del relatore di portare da sei mesi ad un anno il termine previsto nell'emendamento 37.5?

 

LONGO (PdL). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.5 (testo 2), presentato dal senatore Longo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 37, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELOGU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario ad entrambi gli emendamenti all'articolo 38.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.1.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 38.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.2.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 38.2, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 38.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 38.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VALENTINO (PdL). Signor Presidente, desidero illustrare solo l'emendamento 39.0.2, che serve a tutelare il creditore nel fallimento. È questa la sua funzione. Ove tutti i crediti vengano soddisfatti, si realizzerebbe, secondo l'emendamento, una condizione di non punibilità per l'eventuale reato di bancarotta fraudolenta.

In buona sostanza, si realizza una condizione premiale. Vorrei rammentare all'Aula che la cultura della premialità ha informato di sé il processo penale per una lunga stagione e per vicende molto più gravi e complesse di quelle di cui stiamo oggi discutendo.

Credo che il ravvedimento reale di un debitore fallito sia proprio quello di porre in condizione tutti i creditori di ottenere quello a cui hanno diritto, quindi il risarcimento totale del danno, inteso come ravvedimento post delictum e come condizione per evitare la punibilità nel delitto di bancarotta fraudolenta o bancarotta preferenziale, ferme restando tutte le sanzioni che afferiscono ai diritti civili e che sono connesse alla posizione di fallito.

Ritengo che il Senato possa esaminare nell'ottica più giusta e coerente questa proposta, che non intende assolutamente salvare nessuno che non abbia fatto il suo dovere fino in fondo e non abbia estinto tutti i crediti. Confido quindi che il Senato voglia esaminare con attenzione, impegno e rigore questo emendamento, che risponde ad un'esigenza sostanziale, cioè quella di far sì che il fallimento non si traduca in un pregiudizio enorme, non soltanto per chi è fallito, ma soprattutto per i creditori.

 

IZZO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

IZZO (PdL). Presidente, desidero apporre la mia firma all'emendamento 39.0.2.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DELOGU, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 39.1. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 e 39.6.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 39.7. L'emendamento 39.8 credo che verrà ritirato. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 39.10 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 39.11.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 39.0.1, a condizione che, in fine, dopo le parole: «dei creditori», siano aggiunte le seguenti: «Si applica l'articolo 41, quarto comma». Si fa così riferimento alla legge fallimentare, visto che questa modifica è appunto inserita in quella norma.

Esprimo, altresì, parere favorevole all'emendamento 39.0.3.

Infine, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 39.0.2, 39.900 e 39.0.900.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.1.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo per svolgere una brevissima dichiarazione di voto al fine di spiegare i motivi della nostra contrarietà rispetto al modo con cui ancora una volta si è deciso di trattare una materia tanto delicata. Mi riferisco al tema della mediazione e della conciliazione delle controversie civili e commerciali contenuto nell'articolo 39 del disegno di legge in esame.

In primo luogo, contestiamo il fatto che, ancora una volta, in un disegno di legge collegato alla finanziaria viene inserita una delega posticipando di fatto nel tempo ciò che si sarebbe potuto fare in maniera più rapida, più lineare, più semplice e soprattutto in maniera più razionale esaminando i disegni di legge che si trovano giacenti nelle Commissioni di merito del Senato e che riguardano l'insieme del processo civile nelle varie fasi. Questo, in particolare, è il motivo per cui non accettiamo l'impostazione che si è inteso adottare in tema di politica giudiziaria anche sul processo civile essendo in grado il Senato, e quindi il Parlamento, di intervenire immediatamente con norme precise. La scelta adottata, invece, fa in modo che tutto venga posticipato nel tempo e soprattutto che il Parlamento non abbia la possibilità di esprimersi sulla formulazione delle norme su una materia così delicata.

A questo proposito, ricordo che nel corso della passata legislatura, in Commissione giustizia, era stato costituito un Comitato ristretto presieduto dal senatore Caruso giunto alla stesura pressoché conclusiva di un testo relativo al processo civile sulla base di un accordo molto ampio. Partendo da quel testo avevamo predisposto delle norme specifiche molto diverse e più concrete.

Prendiamo dunque atto della scelta governativa di posticipare nel tempo la soluzione di problemi di mediazione e conciliazione civili e commerciali che si sarebbero potuti risolvere in maniera più adeguata e rapida.

Su tale emendamento, signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Senatore Valentino, sull'emendamento 39.2, così come sui successivi emendamenti a sua firma, è stato formulato dal relatore un invito al ritiro. Intende accogliere tale invito?

 

VALENTINO (PdL). Sì, signor Presidente. Non accetto l'invito al ritiro soltanto con riferimento all'emendamento 39.0.2. Pertanto, gli altri emendamenti a mia firma si intendono ritirati.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Valentino.

Gli emendamenti 39.3 e 39.700 sono stati ritirati.

Senatore Benedetti Valentini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 39.4?

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, lo ritiro.

 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 39.5 e 39.6 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.7.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.7, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, sull'emendamento 39.8 è stato formulato un invito al ritiro. Intende accogliere tale invito?

 

MUGNAI (PdL). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 39.10?

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

 

PRESIDENTE. Sull'emendamento 39.900 è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori lo accettano?

 

MAZZATORTA (LNP). Sì, Presidente, lo ritiriamo.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.11.

 

LAURO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LAURO (PdL). Signor Presidente, lo ritiro.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Senatore Valentino, accoglie la modifica, proposta dal relatore, al suo emendamento 39.0.1?

 

VALENTINO (PdL). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 39.0.1 (testo 2), presentato dai senatori Valentino e Gentile.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.0.2.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei dire due parole sull'articolo 39-bis apparentemente inoffensivo. L'approvazione di questa norma introdurrebbe nel nostro ordinamento una nuova forma di indulto per i bancarottieri. Infatti, essa recita in maniera chiara: «Qualora il fallimento si chiuda per effetto di un concordato, che preveda l'integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione... i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non sono punibili». Qui si tratta del reato di bancarotta fraudolenta, per distrazione, bancarotta documentale, che è tipicamente un reato plurioffensivo, che riguarda, cioè, non soltanto l'interesse del singolo creditore ma anche la tutela del commercio nel suo insieme e dell'attività imprenditoriale.

Consentire in questo modo che si chiudano completamente tutti i reati di natura fallimentare che riguardano una bancarotta, appunto, documentale o sostanziale o per distrazione, crediamo che avvicinerebbe questa norma e questa decisione eventuale del Senato ad un indulto mascherato.

Non possiamo accettare questa impostazione. Riformulazioni diverse delle norme in discussione potrebbero avere un senso. Sicuramente è apprezzabile, se è questo l'intento, il tentativo di fare in modo che tutti i singoli creditori vengano pagati. Va peraltro detto che l'estensione così ampia di questa norma, e quindi la chiusura di qualsiasi valutazione di natura penale, di qualsiasi processo penale, varrebbe per qualsiasi caso di bancarotta e di bancarottiere.

A questa forma di indulto mascherato non possiamo dare il nostro assenso.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 39.0.2 in vatazione indubbiamente introdurrebbe e amplierebbe il novero del ravvedimento operoso nella materia dei reati fallimentari.

Ci sono delle incongruenze nell'emendamento. Innanzi tutto il riferimento agli articoli 216, 217 e 223 è un errore materiale.

Inoltre, vi è un problema che non possiamo non superare: nella legge fallimentare esiste già l'articolo 241, ossia la riabilitazione nel caso dell'ipotesi di bancarotta semplice. Allora, l'intervento e quindi l'approfondimento sono necessari nell'ambito dell'articolo 241 che prevede proprio l'ipotesi della riabilitazione per il ravvedimento operoso, non disancorandolo dal resto. Non capisco francamente la ragione per cui si preveda il ravvedimento operoso per l'articolo 217, quindi la bancarotta preferenziale, e non lo si preveda per l'articolo 224, cioè per i fatti di bancarotta preferenziale; però le norme indicate sono queste. Per quale motivo non prevedere la figura dell'institore, le condotte dell'institore o anche i reati connessi ai falsi per l'accesso al concordato? Tutta la materia dei reati fallimentari può essere affrontata.

Mi rendo conto che l'istituto del ravvedimento operoso esiste nel nostro sistema e quindi può essere apprezzato. È ovvio che, se dovesse apprezzarsi per i reati contro il patrimonio, il ladro che restituisce la refurtiva potrebbe chiedere perché anche nel suo caso non dovrebbe esistere un'ipotesi di non punibilità e lo stesso varrebbe per il truffatore che risarcisca il truffato. Invece i ravvedimenti operosi sono previsti come ipotesi attenuatrici di responsabilità e non come scriminanti.

Tuttavia, può affrontarsi il tema, ma è più ampio di com'è formulato. Esistono degli altri disegni di legge che riguardano la materia fallimentare. La possibilità di esaminare in un altro contenitore che è già pendente in Commissione giustizia questa materia ritengo che sia la soluzione migliore, perché così com'è formulato l'articolo è monco, oltre a contenere degli errori che porterebbero a delle incomprensioni, proprio con riferimento alle fattispecie di reato a cui si applicherebbe.

Quindi, esprimo un voto contrario e mi auguro che il senatore Valentino possa coltivare questa strada nell'ambito dei disegni di legge pendenti. (Applausi dal Gruppo IdV).

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE.Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.0.2, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.0.3, presentato dal senatore Longo.

È approvato.

 

Senatore Pastore, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 39.0.900?

PASTORE (PdL). Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro, perché mi rendo conto che la materia è estremamente delicata e complessa. Vorrei però lasciare agli atti un intervento di pochi secondi perché mi piacerebbe che il Governo e quest'Aula si rendessero conto del pasticcio determinatosi nel modificare l'articolo 2470 del codice civile riguardante la pubblicità degli atti e disposizioni relative alle quote delle società a responsabilità limitata.

Con il decreto-legge n. 185 del 2008 si è modificato questo articolo del codice civile in quanto si è provveduto all'abrogazione e alla cancellazione del libro soci, libro sul quale si effettuava la pubblicità della titolarità delle quote e sul quale si poteva contare per stabilire, al momento di compiere una qualsiasi operazione sociale, chi fosse il socio che avesse diritto - ad esempio - in caso di distribuzione degli utili, convocazione di assemblee; atti, quindi, estremamente rilevanti per la vita di una società.

Nel sopprimere il libro soci, il Ministero dell'economia, che era il dominus di quel decreto-legge, evidentemente non ha riflettuto sulla conseguenza derivante dal fatto che la pubblicità in questo caso viene sostituita da una pubblicità particolare, quella del registro delle imprese, dimenticando che la conoscenza legale del registro delle imprese è collegata e discende dall'iscrizione dell'atto.

Tale iscrizione si verifica con l'aggiornamento degli archivi e con la conoscibilità per tutti, compresi gli amministratori di cui dicevo prima, della effettiva titolarità della quota. L'estensore della norma ha collegato la pubblicità all'atto di deposito del trasferimento della quota; tra il momento del deposito e l'iscrizione, però, passa un lasso di tempo e il deposito, quindi, è un atto non conoscibile dai terzi che accedono agli archivi informatici.

Ne discende che potranno verificarsi una serie di operazioni sociali irregolari e illegittime soltanto perché è stato usato un termine poco opportuno. Questo sta causando anche oggi, a chi gestisce il registro delle imprese, ai professionisti e alle imprese stesse, grossi problemi di tenuta del sistema.

Purtroppo - e mi rivolgo ai colleghi giuristi - devo dire con rammarico che accanto alle tre forme note di pubblicità legale (la pubblicità notizia, la pubblicità dichiarativa e la pubblicità costitutiva) il legislatore frettoloso ha creato un quarto tipo di pubblicità. Questo quarto tipo può tradursi in un ossimoro, quello della pubblicità occulta. Io ritengo che a questo problema bisognerà provvedere più presto.

Stante queste considerazioni, accetto l'invito al ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39-bis, su cui è stato presentato l'emendamento 39-bis-700, successivamente ritirato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 39-bis.

È approvato.

 

Presidenza del vice presidente NANIA(ore 18,45)

 

Passiamo all'esame dell'articolo 39-ter, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 39-ter.300 non contesta il contenuto dell'articolo quanto piuttosto il risultato che l'articolo in questione determina, nel senso che si finisce per "rilegificare" una materia delegificata.

Infatti, tale materia è oggetto di un regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Oggi, modificando tale regolamento, torniamo a rilegificare tale materia. Ciò che si potrebbe fare sulla base di un semplice regolamento di modifica, lo si realizza attraverso una norma di legge.

L'aspetto ancora peggiore è che se, tra un certo numero di anni, si volesse nuovamente modificare il contenuto di questa norma si dovrebbe ricorrere ad una disposizione legislativa invece che ad una disposizione regolamentare, che è nella piena disponibilità del Governo.

Invito dunque il Governo ad utilizzare meglio gli strumenti normativi a sua disposizione dedicandosi più compiutamente al contenuto delle norme.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

DELOGU, relatore. Signor Presidente, invito il senatore Pastore a ritirare l'emendamento 39-ter.300, mentre mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G39-ter.900.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G39-ter.900.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore?

 

PASTORE (PdL). Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento 39-ter.300.

PRESIDENTE. Stante l'assenza della proponente, l'ordine del giorno 39-ter.900 è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 39-ter.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 39-quater, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

 

PASTORE (PdL). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 39-quater.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39-quinquies, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELOGU, relatore. Mi rimetto al parere del Governo.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere favorevole, a condizione che l'ultimo capoverso sia riformulato nel modo seguente: "Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 10, comma 4...»".

PRESIDENTE. Senatore Pastore, accetta la riformulazione, testé proposta?

 

PASTORE (PdL). Signor Presidente, accolgo la proposta del Governo.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39-quinquies.300 (testo 2), presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39-quinquies, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DELOGU, relatore. Esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.700, presentato dal senatore Fasano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 40.701 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 41, su cui è stato presentato l'emendamento 41.2, successivamente ritirato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

L'emendamento 42.0.700 è inammissibile.

Non essendo stati presentati sull'articolo 43 altri emendamenti oltre quello soppressivo 43.1, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

 

FILIPPI Marco (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Filippi Marco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 43.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (IdV). Signor Presidente, gli emendamenti 44.2 e 44.3 si iscrivono entrambi nel solco dell'intenzione di ridurre i costi della politica.

IZZO (PdL). Signor Presidente, desidero attirare l'attenzione del relatore e del Governo sull'emendamento 44.13, che è in stretta sinergia con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 44. Tale norma è finalizzata soltanto a favorire la procedura per la riduzione del numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, iniziativa per la quale mi complimento con il Governo; probabilmente, però, avremmo dovuto ulteriormente ridurre i costi per lo Stato delle società partecipate ex articolo 2359 del codice civile. Con questo emendamento, ci proponiamo pertanto di facilitare la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate.

MALAN, relatore. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 44.0.100.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.12, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9 e 44.10.

Invito il senatore Izzo a ritirare l'emendamento 44.13 per poter esaminare in altra sede l'argomento: l'opportunità che ci segnala, infatti, è sicuramente interessante, però credo sia opportuno affrontarla in altra sede.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. Anch'io invito il senatore Izzo a ritirare l'emendamento perché il tema della modifica e della riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione è sicuramente importante, ma è meglio che venga affrontato nella sede idonea, che probabilmente non è questa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.1, presentato dai senatori Filippi Marco e Vimercati.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.2.

 

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.2, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.3.

 

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

Metto ai voti l'emendamento 44.4, presentato dai senatori Balboni e Stiffoni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.5.

 

FILIPPI Marco (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Filippi Marco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.5, presentato dai senatori Filippi Marco e Vimercati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.12.

 

FILIPPI Marco (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Filippi Marco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.12, presentato dai senatori Filippi Marco e Vimercati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.6.

 

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.6, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.7.

 

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.7, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.8.

 

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.8, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.9.

 

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.9, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.10.

 

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.10, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Senatore Izzo, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 44.13?

IZZO (PdL). Signor Presidente, pur ribadendo la bontà dell'emendamento, prendo atto delle considerazioni sviluppate dal relatore e dal Governo e quindi lo ritiro. Affido al Governo il compito di verificare la praticabilità dell'adozione di un provvedimento similare, in modo che la modifica introdotta all'articolo 44 possa diventare efficace ed efficiente nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 44.700 e 44.701 sono inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 44.0.100 è stato ritirato e che l'articolo 45 è stato soppresso dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 46.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'emendamento 46.0.1 è stato ritirato.

Riprendiamo ora l'esame degli articoli e degli emendamenti precedentemente accantonati.

Passiamo all'esame dell'emendamento 5.0.1, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. L'emendamento 5.0.1, come alcuni altri, tende a ridurre le procedure per determinate autorizzazioni. Come spiegato quando abbiamo affrontato tale emendamento, di cui poi abbiamo chiesto l'accantonamento, si tratta di un problema sicuramente importante, tuttavia queste proposte, come quelle contenute in altri emendamenti accantonati (che elencherò in seguito), sarebbero in contrasto con il comma 4 dell'articolo 5, secondo cui per le procedure che si riferiscono a questioni ambientali restano ferme le vecchie tempistiche, quelle più ampie. Al momento non ci troviamo in condizione di accettare queste riduzioni di tempi, che vanno in senso contrario a quanto già approvato.

Vorrei, pertanto, invitare il senatore Zanetta a ritirare l'emendamento 5.0.1, per poi affrontare questa tematica in altra sede; diversamente, il parere è contrario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sono d'accordo con il relatore, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Senatore Zanetta, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 5.0.1?

ZANETTA (PdL). Signor Presidente, con l'emendamento 5.0.1 ho posto una questione finalizzata a ridurre i tempi nelle procedure di VIA e nelle procedure delle Conferenze di servizi. Come il relatore ha spiegato molto bene, il comma 4 dell'articolo 5 preclude, di fatto, tutti i miei emendamenti che hanno questa finalità. Vorrei comunque che l'Aula e il Governo, che penso abbiano posto attenzione ai miei emendamenti, affrontino tale questione, magari in provvedimenti successivi. Credo, infatti, che sia necessario ridurre le procedure nelle approvazioni delle opere pubbliche. L'ho già detto in un mio precedente intervento: sono stati necessari sette anni per avere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori del Passante di Mestre e solo quattro anni per realizzarlo. Credo che questi problemi debbano interessare tutti noi. Mi auguro che il Governo sosterrà in quest'Aula eventuali azioni future in tal senso e mi auguro che esse troveranno la condivisione di tutti i senatori.

Accolgo pertanto l'invito del relatore e ritiro sia questo emendamento che i successivi 6.2, 6.0.1 e 7.0.1.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 6.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

 

Ricordo che gli emendamenti 6.0.1 e 7.0.1 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

L'emendamento 9.0.20 è improponibile per estraneità alla materia.

MALAN, relatore. Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 9.0.4 e 9.0.9.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, gli identici emendamenti 9.0.4 e 9.0.9 mirano, in sostanza, a razionalizzare gli interventi in tema di spesa farmaceutica. Anche se tali proposte sono interessanti, risulterebbe tuttavia difficile poterle accogliere, in quanto si tratta di emendamenti che, modificando il quantum delle sanzioni, diminuiscono le entrate. Il modello di copertura proposto va ad attingere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che sarebbe opportuno conservare per quel tipo di interventi.

Invito pertanto caldamente i due presentatori a ritirare gli emendamenti in questione.

 

PRESIDENTE. I proponenti accolgono l'invito del sottosegretario Vegas a ritirare gli emendamenti?

TOMASSINI (PdL). Ritiro l'emendamento 9.0.4.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, pur prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, vorrei ricordare che gli emendamenti 9.0.4 e 9.0.9 hanno già formato oggetto di un apposito approfondimento nel corso dell'approvazione del disegno di legge n. 1083. In quella stessa occasione, unitamente al presidente Tomassini, in modo circostanziato abbiamo rappresentato le motivazioni alla base di questi emendamenti che mirano sostanzialmente - mi rivolgo soprattutto al Governo - a ridurre un sistema sanzionatorio che, così come previsto dall'articolo 50 della finanziaria del 2003, appare in tutta evidenza vessatorio per la sua imponenza e invadenza.

Peraltro, atteso il riscontro estremamente positivo registrato a seguito di appositi approfondimenti anche con la Sogei, che gestisce questa quantità enorme di informazioni che consentono il costante monitoraggio della spesa farmaceutica, credo che i soggetti che consentono questo tipo di organizzazione vadano ringraziati; invece, ci si rivolge loro con un sistema di sanzioni che diventa addirittura odioso e insopportabile, quindi considerato vessatorio.

In quell'occasione (mi riferisco al disegno di legge n. 1083), molto cortesemente l'Esecutivo accolse l'osservazione che fu presentata e chiese ai proponenti la trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno di impegno per il Governo. Orbene, mi rivolgo al rappresentante del Governo e, trascorsi circa tre mesi, chiedo se sia possibile affrontare in modo organico e in tempi ragionevoli questo problema per trovare una soluzione idonea. Siccome sono convinto che sarebbe una reiterazione dell'impegno già assunto in questa sede dal Governo, desidero essere rassicurato in tal senso e, a fronte di un'assicurazione di tal fatta, sono assolutamente disponibile al ritiro dell'emendamento 9.0.9.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, su questo tema vorrei rassicurare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Proprio domani si apre, infatti, il tavolo tra Stato e Regioni sul nuovo Patto per la salute per i prossimi anni e, ovviamente, uno dei temi in agenda è anche quello relativo alla spesa farmaceutica, che quindi sarà affrontato più organicamente all'interno di quel quadro.

Ritengo pertanto che in quella sede si potranno valutare le sanzioni, che per certi aspetti sono forse troppo elevate; inoltre, si potrà tentare di trovare anche le compatibilità finanziarie, senza incidere su spese che dovrebbero essere preordinate ad altri scopi. Se questa rassicurazione può bastare, la ringrazio.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). A questo punto, ritiro l'emendamento 9.0.9.

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9-bis, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 9-bis.700, 9-bis.701, 9-bis.100, 9-bis.702, 9-bis.703, 9-bis.704 e 9-bis.401; il parere è invece favorevole sull'emendamento 9-bis.1000, che modifica sostanzialmente il comma 1.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme al relatore.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, l'articolo 9-bis, che è frutto di un emendamento presentato dal Governo in Commissione, introduce in questo collegato alla finanziaria, ancor più alla luce del nuovo emendamento proposto, una norma totalmente estranea all'oggetto di questo collegato. Mi riferisco, cioè, ad una legge delega ambientale che consentirà di predisporre decreti legislativi sulla quasi totalità della normativa ambientale.

Le chiedo per questo di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'articolo 9-bis che, a norma dell'articolo 126-bis del nostro Regolamento, è davvero palesemente estraneo all'oggetto del collegato alla finanziaria che stiamo discutendo. Questa estraneità, peraltro, è certificata dal fatto che sul provvedimento n. 1082 la Commissione ambiente non è stata chiamata a formulare alcun parere, il che dimostra che non c'erano e non ci sono norme nel collegato alla finanziaria n. 1082, tranne questa inserita ed altre che sono oggetto anch'esse di emendamenti proposti dal Governo e che la Presidenza ha dichiarato inammissibili, che riguardano materia di competenza della 13a Commissione.

Per questo le chiedo, con forza, di pronunciarsi sull'ammissibilità di questo articolo aggiunto in sede di Commissione, che non ha nulla a che fare con l'oggetto del collegato alla finanziaria che stiamo discutendo.

 

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo vogliono aggiungere qualcosa alle argomentazioni del senatore Della Seta?

MALAN, relatore. Questo articolo è stato votato in Commissione senza che ci fosse da parte di alcuno la richiesta di considerare l'estraneità della materia. Osservo inoltre che la materia ambientale, come precedentemente è stato detto, è stata affrontata, ad esempio, con riguardo alla semplificazione delle procedure, di cui all'articolo 5 e con una norma aggiunta in Commissione riguardante la materia ambientale nella sua specificità.

Inoltre, osservo che su questo tema ci sono diversi emendamenti che sembrerebbero testimoniare la coerenza del testo con l'insieme del provvedimento. Aggiungo che l'emendamento del relatore supera le perplessità che potevano destare il contenuto del comma 1.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo ritiene che l'articolo 9-bis rientri nella stessa materia della delega ambientale e dei provvedimenti in materia di ambiente e di amministrazione. Quindi, non si può verificare nessuna fattispecie - questo ovviamente a sommesso avviso del Governo - di differenziazione di materia rispetto al contenuto originario del provvedimento né di materia nuova rispetto a quello che era previsto nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Sotto questo profilo, quindi, mi risulterebbe difficile ritenere che l'articolo 9-bis sia una norma da espungere. Altro discorso invece è la valutazione del merito.

 

PRESIDENTE. La Presidenza conferma l'ammissibilità dell'articolo 9-bis.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9-bis.700, identico all'emendamento 9-bis.701.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, confermo l'opinione mia e del mio Gruppo.

L'articolo 9-bis introduce una nuova legge delega, perché il termine per l'approvazione di decreti correttivi attuativi dei decreti legislativi approvati nel 2006 è scaduto il 31 dicembre dello scorso anno. Quindi, con questo articolo si apre una nuova delega di due anni. Il che vuol dire che, visto che la prima legge delega fu presentata dal Governo Berlusconi nel 2002 e che adesso arriveremo al 2011, ci saranno dieci anni di totale incertezza normativa per i cittadini, le imprese e gli operatori che operano in campi assolutamente sensibili, in gran parte dei campi oggetto della legislazione ambientale: si va dalle acque ai rifiuti, dalla valutazione di impatto ambientale alla regolamentazione del danno ambientale fino ai temi legati all'inquinamento dell'aria. Oltretutto, l'articolo 9-bis rende ancora meno rilevante e meno cogente il controllo esercitato dal Parlamento: mentre infatti nella prima legge delega del 2004 veniva previsto un doppio passaggio nelle Commissioni parlamentari competenti per gli schemi di decreti legislativi, in questo caso il passaggio diventa uno solo.

Tra l'altro, ancora in questa legislatura abbiamo verificato che spesso il Governo disattende completamente i pareri, in alcuni casi anche quelli unanimemente espressi dalla Commissione ambiente rispetto a decreti legislativi, e questo credo dovrebbe accrescere le preoccupazioni, non solo dell'opposizione ma di tutto il Senato e di tutto il Parlamento rispetto alle conseguenze che questo articolo 9‑bis rischia di produrre in termini di incertezza normativa e anche nel merito.

Inoltre, si richiamano in modo generico gli indirizzi previsti dalla legge delega del 2004; sono passati cinque anni, molti dei temi che hanno a che fare con i grandi capitoli dei decreti legislativi che verranno predisposti hanno naturalmente mutato le loro caratteristiche.

Credo davvero che dal punto di vista della dialettica tra Governo e Parlamento, e anche del merito, questo articolo 9-bis aggiunto in questo collegato alla finanziaria sia un errore molto grave da parte del Governo e, se verrà approvato, da parte della maggioranza di questa Aula.

Chiedo, infine, la votazione elettronica dei due emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Della Seta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9-bis.700, presentato dai senatori Della Seta e Casson, identico all'emendamento 9-bis.701, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9-bis.100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9-bis.1000 (testo 2), presentato dal relatore, senatore Malan.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 9-bis.702.

Metto ai voti l'emendamento 9-bis.703, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9-bis.400 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9-bis.704, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, identico all'emendamento 9-bis.401, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9-bis, nel testo emendato.

 

DELLA SETA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Della Seta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9-bis, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 12.0.3 (testo 4), che peraltro recepisce anche altri emendamenti presentati in Commissione.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, faccio presente che l'emendamento in questione potrebbe teoricamente avere degli effetti contrari rispetto alle direttive comunitarie vigenti e creare delle discriminazioni nelle procedure di gara. Tuttavia, siccome l'emendamento prevede un termine dal quale si parte per l'applicare la normativa proposta, ciò consente un minimo di valutazione preventiva, senza che esso esplichi direttamente degli effetti, e pertanto il Governo non esprime parere contrario, ma si rimette all'Aula.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.3 (testo 4).

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANGALLI (PD). Signor Presidente, vorrei anzitutto sottoscrivere questo emendamento e sostenerne il significato in relazione ai consorzi artigiani di piccole imprese che partecipano alle gare di appalto in una fase di restrizione del mercato; si tratta infatti di creare più opportunità in una fase come questa e non di discriminare altri soggetti. Stiamo infatti ragionando sulla possibilità, nel caso di una tipologia specifica di consorzi di imprese, di partecipare alla gara, sia per il consorzio che per le imprese di quel consorzio. In sostanza, le imprese dello stesso consorzio che non partecipa alla gara possono farlo separatamente. A ciò fa riferimento questa norma.

Per l'affidamento di lavori sotto un certo importo, la procedura dovrebbe essere semplificata e dovrebbe essere consentito ad un consorzio, che è una figura giuridica che si tende a stimolare tra le piccole imprese, di partecipare appunto come consorzio, lasciando libere le imprese, qualora lo ritengano, di partecipare come competitor motu proprio.

Peraltro, tale previsione non è discriminante, perché all'interno del consorzio artigiano è prevista la figura della piccola e media impresa, quando questa non è prevalente rispetto al numero delle imprese artigiane.

Chiedo quindi di apporre la mia firma a questo emendamento, sul quale voterò a favore.

PALMIZIO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMIZIO (PdL). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

FLERES (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FLERES (PdL). Anch'io, Presidente, desidero sottoscrivere questo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.3 (testo 4), presentato dal senatore Benedetti Valentini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 19, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

MALAN, relatore. Esprimo parere favorevole.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Mi rimetto all'Assemblea.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.100 (testo 2), presentato dal relatore, senatore Malan.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'emendamento 23-bis.0.700, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23-bis, che è stato dichiarato inammissibile nel punto 2).

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla restante parte.

MALAN, relatore. Signor Presidente, vorrei proporre al senatore Benedetti Valentini una riformulazione dell'emendamento che, eliminandone la parte iniziale, farebbe salvo il contenuto proprio dell'emendamento, cioè il riferimento alla possibilità di istituire altri tipi di indirizzi di posta elettronica certificata, omettendo però la parte che era stata dichiarata inammissibile.

 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo è favorevole alla riformulazione or ora tratteggiata dal relatore, che ripropone sostanzialmente il contenuto dell'emendamento, prevedendo l'adozione di un regolamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che stiamo esaminando, al fine di attribuire un indirizzo di posta elettronica certificata. Questo sarebbe un approccio condivisibile.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, intervengo solo al fine di migliorare il servizio, perché non sono certo espressione di una lobby. Del resto, prima ho portato avanti un emendamento a favore delle imprese artigiane e dei consorzi, senza riceverne alcun vantaggio, ma avendo solo lo scopo, insieme ai colleghi, di cercare di aiutare le imprese che rischiano di essere tagliate fuori da un determinato circuito di lavori, con conseguenze sociali ed economiche cospicue.

Anche in questo caso, mi sono modestamente fatto carico di un problema relativo alle tecnologie telematiche delle comunicazioni, per istanze che vengono dall'azienda postale, che si vuole mettere nella condizione di offrire un servizio più efficiente, ma al tempo stesso certificato ed affidabile a tutti gli effetti, nazionali ed internazionali, secondo metodologie che per la verità sfuggono anche alla mia più profonda comprensione tecnologica, poiché forse da questo punto di vista non sono abbastanza attrezzato, mentre altri lo saranno più di me.

Per non avere le idee confuse, chiarisco che secondo la riformulazione proposta sparirebbe la lettera a) del testo originario da me proposto, mentre si integrerebbe il punto b), e diventerebbe il numero 1) quello che era numero 2) nel testo di partenza.

Ora l'integrazione che propongono il Governo e il relatore all'originario punto 2), quella relativa al regolamento, a me sta bene; mi sembra che non ci siano controindicazioni, quindi, va bene. Mi si dovrebbe però spiegare perché, in mancanza di problemi economico-finanziari di qualche genere, dovrebbe essere soppressa la lettera a):quale tipo di difficoltà applicative, quale tipo di aggravio economico esistono? Se mi si spiega ciò e mi si convince non ho difficoltà ad accettare integralmente la riformulazione che viene proposta, diversamente non capisco perché deve essere soppressa la prima parte. Sinceramente, non mi è stato spiegato. Non ne faccio una questione di principio, ma se possiamo assicurare un servizio più valido senza oneri non capisco perché non dovremmo farlo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, tenendo conto delle osservazioni del senatore Benedetti Valentini e dell'ipotesi di riformulazione avanzata dal relatore, forse sarebbe opportuno accantonare per qualche minuto questo emendamento per tentare di trovare una definizione che accontenti tutti.

PRESIDENTE. L'emendamento 23-bis.0.700 è pertanto accantonato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori dell'emendamento 26.0.800 a trasformarlo in un ordine del giorno, chiedendo al Governo di esaminare la questione cominciando, ad esempio, dall'esame del disegno di legge Atto Senato n. 1195 che riguarda, per l'appunto, la materia alla quale si riferisce tale emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.550 esprimo parere favorevole, come pure sul successivo emendamento 26.0.551 (testo 3).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, accoglie l'invito a ritirare e trasformare l'emendamento 26.0.800 in un ordine del giorno?

VALLARDI (LNP). Sì, signor Presidente, accetto l'invito, ma - se mi consente - vorrei anche sottolineare la validità della filosofia che governa tale emendamento che riesce a dare un grosso contributo a tutte le amministrazioni comunali. In questo particolare periodo in cui il settore ambientale è di notevole rilievo e nell'interesse di tutti si riescono a produrre 200 chilowatt di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici di cui però non si riesce ad usufruire.

Con questo emendamento tutte le amministrazioni comunali potranno produrre 200 chilowatt di energia ed utilizzarla all'interno del proprio territorio con notevoli benefici dal punto di vista economico. Soprattutto di questi tempi credo che ciò rappresenti un gran sollievo in particolare per i piccoli comuni. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G26.0.800 non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 26.0.3000, 26.0.4000, 26.0.5000 e 26.0.6000 (testo 2) sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.550, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.551 (testo 3), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Nella seduta antimeridiana di oggi la Presidenza ha informato l'Assemblea di aver trasmesso nuovamente l'articolo 26-quater alla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento.

Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

STRADIOTTO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'articolo 26-quater del disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - osserva che la norma è omogenea, nel suo contenuto e nelle sue finalità complessive, rispetto alle materie indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 e nella relativa risoluzione nell'ambito delle politiche per la semplificazione e per la competitività».

 

PRESIDENTE. Alla luce del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, la Presidenza conferma l'ammissibilità dell'articolo 26-quater.

LUSI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUSI (PD). Signor Presidente, intervengo a proposito della sua conferma dell'ammissibilità di questo articolo. In Commissione bilancio abbiamo svolto un approfondito dibattito, visto che il Presidente del Senato ci aveva chiesto di approfondire il tema. Francamente, per il Gruppo del Partito Democratico è difficile comprendere il perché della scelta della Presidenza sul punto.

Non devo ricordare il fatto che stiamo trattando di un collegato alla legge finanziaria e che, per quanto riguarda le materie in esso trattate, queste si trovano all'interno del combinato disposto, per quanto riguarda questo esercizio, del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica 2009-2013, e, signor Presidente, della Nota di aggiornamento allo stesso Documento che è stata approvata successivamente.

Ora, all'interno di questi documenti la questione che riguarda l'articolo 26-quater, introdotto in questo disegno di legge, non è presente. Per l'esattezza, signor Presidente, il tema trattato dall'articolo 26-quater riguarda la revisione, attraverso un procedimento di legge delega, di alcune questioni rimaste delicatamente in sospeso nel nostro ordinamento, perché non risolte, relative al processo amministrativo. Allora non stiamo trattando del procedimento amministrativo, stiamo trattando del processo amministrativo e in questo senso io non devo spiegare a nessuno quale sia la differenza, essendo tutti amabilmente più esperti del sottoscritto.

Il mio Gruppo, in Commissione bilancio, nel corso del dibattito che si è svolto in materia, ha precisato in più di un'occasione che i termini del processo amministrativo non sono affatto inclusi né nel Documento di programmazione economico-finanziaria né tantomeno nella Nota di aggiornamento allo stesso. Non v'è chi non veda, signor Presidente, che l'ammissibilità dell'articolo 26-quater è totalmente al di fuori della linea di ammissione tematica prevista nei temi del Documento di programmazione economico-finanziaria. Se ha la bontà di visionare la pagina 14 del Documento di programmazione economico-finanziaria e la Nota di aggiornamento a pagina 7, ella troverà, signor Presidente, sia le questioni che riguardano il procedimento amministrativo (nella prima) sia le materie del processo civile (nella seconda).

Dunque, Presidente, non sta in piedi il ragionamento in base al quale trattare di una legge delega relativa al processo amministrativo sia possibile perché nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria si tratta del processo civile. Fino a prova contraria le questioni che riguardano il diritto civile ineriscono ai diritti soggettivi e, fino a prova contraria, le questioni che riguardano il diritto amministrativo e il processo amministrativo riguardano gli interessi legittimi.

Non sta nemmeno in piedi la giustificazione secondo la quale alcune fasi del procedimento di rito, quello relativo, nel caso, del codice di procedura civile, vengano utilizzate all'interno del processo amministrativo. Lei, Presidente, sa meglio di me, sia per l'esperienza professionale che la contraddistingue, sia per quella di gran lunga più istituzionale che lei riveste, che le due questioni sono assolutamente distinte e distanti.

Vertendo in materia di collegato alla finanziaria, non siamo idonei a trattare la materia del processo amministrativo con una norma delega inserita dentro un collegato il cui tema non sia stato indicato a monte né nel Documento di programmazione economico-finanziaria, tantomeno nella Nota di aggiornamento.

Quindi, signor Presidente, ben conoscendo che i termini regolamentari danno alla sua dichiarazione una sorta di inemendabilità, la invito fortemente, a nome dei colleghi del Gruppo del Partito Democratico, a vedere i testi che le ho appena indicato - ripeto, a pagina 14 del DPEF e a pagina 7 della Nota di aggiornamento - all'interno dei quali ella troverà, nel primo, le materie del procedimento amministrativo relativo alla semplificazione eall'incentivazione allo sviluppo e, nel secondo, le questioni che riguardano il processo civile. In nessuno dei due, né nel DPEF, né nella Nota di aggiornamento allo stesso, ella troverà questioni che riguardano il processo amministrativo.

Per questi motivi, signor Presidente, riteniamo che l'inserimento dell'articolo 26-quater sia ultra vires, non rispetti la procedura della legge di bilancio e debba essere cortesemente considerato inammissibile. (Applausi dal Gruppo PD).

VIZZINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore Vizzini, lei vuole parlare sull'inammissibilità o sul merito? Può fare una brevissima dichiarazione. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI (PdL). Signor Presidente, vorrei parlare perché ho ascoltato con interesse il dibattito che già si è svolto nella seduta precedente e perché, come Presidente di una delle due Commissioni che hanno portato in Aula questo provvedimento...

 

PRESIDENTE. Sa per quale motivo glielo chiedevo? Perché è stato un atto di gentilezza nei confronti del collega Lusi permettergli di intervenire, in quanto la decisione della Presidenza sull'ammissibilità è inappellabile. Comunque dia il suo contributo.

 

VIZZINI (PdL). Lo darò rapidamente. Faccio due sole osservazioni.

In primo luogo, la questione di cui stiamo discutendo è stata posta in Aula per la prima volta nella scorsa seduta. Faccio presente che le norme di cui stiamo parlando sono state presentate al Senato il 19 novembre 2008. A questa proposta i senatori dell'opposizione hanno presentato 28 emendamenti, 18 dei quali sono stati approvati e due assorbiti; tutto questo nel lavoro delle Commissioni. Dopo essere entratinel merito e dopo che sono stati accolti i 18 emendamenti, hanno posto in Aula il problema dell'inammissibilità.

Credo che, se si legge bene il Documento di programmazione economico-finanziaria, quando si parla di trasparenza della pubblica amministrazione e di semplificazione, è evidente che nessuno può pensare di cambiare le regole della pubblica amministrazione e non lo strumento processuale.

Concludo peraltro, rispondendo alle osservazioni del senatore Lusi sul problema di connessione tra la giustizia civile e la giustizia amministrativa, leggendo una lettera che il 9 gennaio 2008 l'allora presidente del Senato Franco Marini inviò ai Presidenti della 1a e della 2a Commissione risolvendo una questione di competenza, rilevando l'esigenza - leggo testualmente - "di prendere atto dei più recenti sviluppi legislativi in materia, orientati a forme di tutela più simili a quelle della giustizia civile. In particolare, la legge n. 205 del 2000, che ha attribuito al giudice amministrativo ambiti di giurisdizione e strumenti di tutela assai più penetranti che in passato, ad esempio riconoscendo al privato la possibilità di agire in giudizio non solo per fini meramente impugnatori, ma anche per il riconoscimento dei diritti patrimoniali conseguenziali"; sin qui il presidente Marini.

Qui mi fermo per sostenere che la decisione della Commissione bilancio e la conseguente decisione della Presidenza sono assolutamente in linea con lo svolgimento dei fatti e con situazioni già precedentemente affrontate dalla Presidenza del Senato. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ricordo che già è stato espresso da parte del relatore e del rappresentante del Governo il parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 26-quater.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-quater.700.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto anche per spiegare l'astensione su questa materia da parte del Gruppo del Partito Democratico, perché sono fortissime e validissime le critiche avanzate poco fa dal collega Lusi sul modo di procedere da parte del Governo con questa legge delega. Va peraltro riconosciuto che i princìpi e il contenuto di alcune norme che sono indicate sarebbero proprio quelli che dovevano essere contenuti nelle norme all'interno di un disegno di legge completo di riforma del processo amministrativo.

Ricordo soltanto alcuni di questi punti perché è bene che essi rimangano agli atti. Sicuramente merita apprezzamento la scelta di introdurre norme volte alla razionalizzazione e alla riduzione dei tempi dei processi, garantendo contemporaneamente il rigoroso rispetto dei diritti e delle garanzie inviolabili della difesa.

Noi condividiamo anche la proposta di riordinare i casi di giurisdizione estesa al merito, soprattutto perché in questa sede è possibile garantire la dovuta tutela anche ai cosiddetti interessi amministrativamente protetti.

È inoltre condivisibile la scelta di prevedere dei rimedi dichiarativi, costitutivi di condanna e idonei a soddisfare la parte vittoriosa.

Si condivide poi la proposta di generalizzare la tutela ante causam, come auspicato dalla Corte di giustizia europea, già prevista dalla disciplina degli appalti, soprattutto se concepita attenuando il vincolo di strumentalità dell'azione cautelare rispetto alla fase cognitoria.

Ora, noi avremmo preferito che tutte queste considerazioni e il contenuto di queste norme fosse trasfuso in una legge immediatamente operante e che gli operatori del diritto avessero da subito potuto utilizzarla nel corso della loro attività. Così non è stato e ancora una volta, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, in materia di conciliazione, di diritto commerciale, di processo esecutivo e di ragionevole durata dei processi civili, il Governo rinvia di anni delle soluzioni che potevano essere adottate in fretta.

Quindi, pur condividendo in generale il contenuto, noi dobbiamo contestare questo metodo e questa scelta di politica giudiziaria e quindi ci asterremo dal voto.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26-quater.700, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26-quater.100, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 26-quater.101, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 26-quater.701, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 26-quater.102, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 26-quater.103, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «in unico grado».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 26-quater.103 e l'emendamento 26-quater.104.

Metto ai voti l'emendamento 26-quater.105, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 26-quater.500, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 26-quater.106, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 26-quater.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto è quella riferita all'emendamento 26-quater.700.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'intero articolo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 26-quater.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 23-bis.0.700, precedentemente accantonato, che è stato riformulato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, relatore. Per come ulteriormente riformulato, esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23-bis.0.700 (testo 2), presentato dal senatore Benedetti Valentini.

È approvato.

 

Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

NEROZZI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NEROZZI (PD). Signor Presidente, chiedo una rettifica rispetto all'emendamento 39.7 in quanto il voto da me espresso deve intendersi non contrario, bensì di astensione.

ANDRIA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANDRIA. Signor Presidente, sottolineo che invece di votare a favore dell'emendamento 34.9, come avrei voluto, ho votato in senso contrario.

VITA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITA (PD). Signor Presidente, intervengo per evidenziare due miei errori dovuti a banale disattenzione. Sull'emendamento 39.7, ho votato in senso contrario in luogo dell'astensione. Da ultimo, sull'articolo 26-quater, su cui il mio Gruppo si è astenuto, ho espresso voto contrario, ma vorrei che risultasse invece la volontà di astensione, poiché il mio è stato un errore materiale.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle precisazioni effettuate dai colleghi.

 

(omissis)

 

La seduta è tolta (ore 19,58).

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082)

 

EMENDAMENTO 5.0.1, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO, TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

ZANETTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riduzione dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 3, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';

b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';

c) all'articolo 21, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

d) all'articolo 23, comma 4, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';

e) all'articolo 24, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giorni'';

h) all'articolo 25, comma 2, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

i) all'articolo 25, comma 3, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

j) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni'';

k) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

l) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni2 e i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

m) all'articolo 26, comma 3, le parole: ''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'' e le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

n) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quarantacinque giorni''».

 

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, PRECEDENTEMETE ACCANTONATO

Art. 6.

Approvato

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n.241, come da ultimo modificata dall'articolo 5 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

 

EMENDAMENTI

6.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche). - 1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma'';

3) al comma 4, le parole: ''il termine di cui al comma 1 può essere interrotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti'';

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici'';

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';

2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma l sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma'';

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal comma 1''».

6.2

ZANETTA, BOSCETTO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».

EMENDAMENTO 6.0.1 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

ZANETTA, BOSCETTO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalle competente soprintendenza».

 

EMENDAMENTO 7.0.1 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

ZANETTA, BOSCETTO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: ''dieci giorni'' e le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';

b) all'articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''trenta giorni'';

c) all'articolo 14-bis, comma 3, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''quindici giorni'' e al comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti ''quarantacinque giorni'';

d) all'articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole: ''trentesimo'' e ''sessantesimo'' sono sostituite dalla seguenti: ''decimo'' e ''trentesimo'';

e) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ''quindici giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''dieci giorni'';

f) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quindici giorni'';

g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'';

h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'' ed al secondo e terzo periodo, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni''».

 

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.20

BOSCETTO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, nell'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica.

523-ter. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, per l'anno 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre unità di personale di categoria D, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'Agenzia, senza oneri a carico della finanza pubblica"».

9.0.4

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

ARTICOLO 9-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 9-bis.

Approvato nel testo emendato

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n.308, è differito al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

EMENDAMENTI

9-bis.700

DELLA SETA, CASSON

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9-bis.701

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 9-bis.700

Sopprimere l'articolo.

9-bis.100

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9-bis. 1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

9-bis.1000

MALAN

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n.308, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi».

9-bis.1000 (testo 2)

MALAN

Approvato

Il comma 1 dell'articolo 9-bis viene così riformulato:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n.308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale"».

9-bis.702

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «2010», con la seguente: «2009».

9-bis.703

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c) della legge 15 dicembre 2004, n.308 , i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2 ed al presente comma, entro trenta giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa. Gli schemi delle disposizioni integrative o correttive di cui al comma 1, sono accompagnati da una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto».

9-bis.400

D'ALI'

Ritirato

Al comma, 3 dopo le parole: «proprio parere» aggiungere la parola: «vincolante».

9-bis.704 (già 10.700)

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9-bis.401

D'ALI'

Id. em. 9-bis.704

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

 

EMENDAMENTO 12.0.3 (TESTO 4) TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.3 (testo 4)

BENEDETTI VALENTINI, SANGALLI, BALDASSARRI, CICOLANI, SPADONI URBANI, ZANETTA, GARAVAGLIA MASSIMO, PALMIZIO (*), FLERES (*)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. A decorrere dal 1º luglio 2009, non si applicano le norme di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, articolo 2, lettere f) e g).».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

 

EMENDAMENTO 19.0.100 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in Fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, Via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee", intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.544 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

 

EMENDAMENTO 23-BIS.0.700 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23-BIS

23-bis.0.700

BENEDETTI VALENTINI

V. testo 2

Dopo l'articolo 23-bis, inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

1. All'articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) dopo le parole: "di posta elettronica certificata" aggiungere le seguenti: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 6:

1) nel primo periodo, sopprimere la parola: "unicamente";

2) dopo le parole: "decreto legislativo n.82 del 2005," aggiungere le seguenti: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,"».

23-bis.0.700 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Approvato

Dopo l'articolo 23-bis, inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 un regolamento volto a definire le modalità per l'attribuzione di indirizzo di posta elettronica certificata basato su tecnologie che certifichino data ed ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.».

 

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.800 (già 2.0.700)

VALLARDI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

Ritirato e trasformato nell'odg G26.0.800

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, i comuni possono usufruire del servizio di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'articolo 150 della legge n.244/07 per gli impianti di cui sono proprietari, senza tener conto, in deroga alla Delibera AEG 28/06, dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete».

26.0.3000

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n.172)

1. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.210, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabiIi, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

26.0.4000

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque».

26.0.5000

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis

(Unità tecnica per i rifiuti)

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;

c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;

f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;

g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.

3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo.

4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La denominazione "Unità tecnica per i rifiuti" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Osservatorio nazionale sui rifiuti", ovunque presente».

26.0.6000

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 26,inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 161.

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore;

l) predispone annualmente una relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta;

m) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

n) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi;

o) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima;

p) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza;

q) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

4) livelli di qualità dei servizi erogati;

5) tariffe applicate;

6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

r) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6, lettera q). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e i1loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".».

26.0.6000 (testo 2)

IL GOVERNO

Improponibile

Dopo l'articolo 26,inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 161.

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore;

l) predispone annualmente una relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta;

m) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

n) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi;

o) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima;

p) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza;

q) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

4) livelli di qualità dei servizi erogati;

5) tariffe applicate;

6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

r) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6, lettera q). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e i1loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi.8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".».

26.0.550

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogovemo delle altre magistrature e dell'avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili, all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n.186, è apportata la seguente modificazione:

- al comma 1, lettera d), la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"; e la parola: "due", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "tre"».

26.0.551 (testo 3)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n.303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;";

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000,00 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità e non ne pregiudica le relative finalità."».

 

ORDINE DEL GIORNO

G26.0.800 (già em. 26.0.800)

VALLARDI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1182,

impegna il Governo ad affrontare la questione di cui all'emendamento 26.0.800, sin dall'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 1195.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLO 26-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 26-quater.

Approvato

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2º, del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita e non comporta rimborso delle spese. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

 

EMENDAMENTI

26-quater.700

CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26-quater.100

D'ALIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3».

26-quater.101

D'ALIA

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempi necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

d) la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare ante causam, salvaguardando, anche nei casi di misure inaudita altera parte, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assentibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato é impugnata con ricorso per cassazione;

g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26-quater.701

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26-quater.102

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26-quater.103

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Le parole da: «Al comma 2,» a: «unico grado,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26-quater.104

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26-quater.105

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26-quater.500

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta».

26-quater.106

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

 

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 29.

Approvato

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (Ammissibilità del ricorso). - Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

3) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo;

4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. L'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 96, terzo comma».

2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis» sono soppresse.

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita."».

29.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perchè disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perchè proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

"Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma"».

29.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: "e fissa" con la parola: ", fissa" e, dopo le parole: "siano intervenuti" aggiungere le seguenti: "e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate".

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: "Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto."».

29.0.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 570 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:

"Art. 570. - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse."».

29.0.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 573 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica"».

29.0.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica dell'articolo 574 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 574. - (Provvedimenti relativi alla vendita). - Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.

Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587"».

 

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 30.

Approvato

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618».

3-bis. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza».

 

 

 

EMENDAMENTI

30.3

BALBONI

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al libro III, titolo II, del codice di procedura civile, all'articolo 543, secondo comma, sostituire il numero 4 con il seguente:

"4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quanto il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, mentre negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, il terzo è tenuto solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità".».

30.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

"Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615"».

30.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 30.1

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. AI libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

"Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615"».

30.7

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

30.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

30.10

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza"».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 30

30.0.1

AMATO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie)

1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro III, titolo III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del sindaco del comune nel quale si trova l'immobile.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1 il sindaco acquisisce il parere della giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e socio sanitarie in rapporto alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o socio sanitaria esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.

3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua emanazione.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 31.

Non posto in votazione (*)

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)

1. L'articolo 669-sexies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 669-sexies. - (Procedimento). - Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione rituale del contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda ai sensi del primo comma.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo comma sono triplicati.

Con l'ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice provvede definitivamente anche sulle spese».

 2. All'articolo 669-septies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Con l'ordinanza di incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.»;

b) il terzo comma è abrogato.

3. Gli articoli 669-octies, 669-novies e 669-decies del codice di procedura civile sono abrogati.

4. All'articolo 669-duodecies del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è soppresso.

5. L'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 669-terdecies -(Impugnazione contro i provvedimenti cautelari). - Contro l'ordinanza che definisce il procedimento ai sensi degli articoli 669-sexies e 669-septies è ammesso appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del capo II del titolo III del libro II.

Contro l'ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione».

6. All'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «II» è soppressa;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «di questo capo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dal capo IV».

7. Dopo l'articolo 671 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 671-bis - (Procedimento). - Ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-bis a 669-septies».

8. All'articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue».

9. All'articolo 339, primo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 669-sexies, 669-septies e 669-terdecies, primo comma».

________________

(*) Approvato l'emendamento 31.700, interamente sostitutivo dell'articolo

 

EMENDAMENTI

31.700

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Art. 31 - (Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile) - 1. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"La condanna alle spese è immediatamente esecutiva".

2. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

"Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito provvede sulle spese del procedimento cautelare";

b) al settimo comma, le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma".

31.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Assorbito

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31. - (Modifiche all'articolo 669-octies del codice di procedura civile). - 1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

"Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare";

b) al settimo comma, le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma".

31.4 (testo 2)

VICARI

Ritirato e trasformato nell'odg G31.4

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "a seguito" fino a: "provvedimenti opportuni" con le seguenti: "A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé fissando la data entro i trenta giorni successivi. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro otto giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza. In caso di urgenza si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 669-sexies."».

31.701

SPADONI URBANI

Precluso dall'approvazione dell'em. 31.700

Al comma 8, sostituire le parole: «nel termine perentorio di trenta giorni» con le seguenti: «nel termine perentorio di quarantacinque giorni».

 

ORDINE DEL GIORNO

G31.4 (già em. 31.4 testo 2)

VICARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il legislatore del 2006, nel disciplinare il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento dei figli minori, ha omesso di regolare il termine per l'emissione del provvedimento di convocazione delle parti ad opera del giudice e quello per la notifica degli atti processuali alla controparte;

il Governo ha manifestato l'intenzione di procedere ad una riforma organica della normativa processuale in materia di famiglia e minori, preannunciando l'istituzione del cosiddetto tribunale per la famiglia,

impegna il Governo a integrare, nel quadro della futura riforma dei procedimenti civili in materia di famiglia e minori, la disciplina dei procedimenti per le controversie relative alla potestà genitoriale e all'affidamento dei minori, prevedendo termini adeguati alla realizzazione anche in tale settore dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 31

31.0.1

VICARI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al libro sesto del Codice civile. Riallineamento e rideterminazione dei termini di prescrizione)

1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

2. All'articolo 2949 del codice civile al comma l la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

 Al comma 2 la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "tre".

5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio».

 

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 32.

Approvato

(Procedimento sommario di cognizione)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

 

 

EMENDAMENTI

32.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32.

(Procedimento sommario non cautelare)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE

Art. 702-bis.

(Procedimento sommario di cognizione)

Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-bis» con il seguente:

«Art. 702-bis. - (Procedimento sommario di cognizione). - Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notificazione del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.3

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-quater. - (Appello)» con il seguente: «Art. 702-quater. - (Appello). - Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 e seguenti. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 32

32.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile)

1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44";

b) al secondo comma, dopo la parola: "44" sono inserite le seguenti: ", primo comma"».

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libroII.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

 

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 33.

Approvato

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368)

1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

1-bis. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 81-bis. (Calendario del processo). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

2. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».

3. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

4. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

4-bis. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».

4-ter. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-bis (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

 

 

 

EMENDAMENTI

33.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: "disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie"».

33.700

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 81-bis. - (Motivazione dell'inosservanza del calendario del processo). - Il giudice comunica tempestivamente al capo dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non èstata definita nei termini previsti dal calendario del processo"».

33.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

"Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e della ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza e del suo domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, telefax e di posta elettronica Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice e l'esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve rendere risposte circostanziate a ciascun quesito.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 244, sesto comma, del codice"».

33.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 81-bis. - (Motivazione dell'inosservanza del calendario del processo). - II giudice comunica tempestivamente al capo dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo"».

33.300

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», al comma primo, sostituire i numeri; «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

33.4

BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», al terzo comma le parole: «da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere di un ufficio giudiziario o da uno dei soggetti indicati all'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre 2000».

33.301

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo V-bis.

DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

"Art. 152-bis.

(Durata del processo)

Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e dì un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità. avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare"».

 

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 34.

Approvato

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21febbraio 2006, n.102, e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n.102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n.102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

EMENDAMENTO

34.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 34

34.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto".

ARTICOLO 34-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 34-bis.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro IV, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro II, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, e disciplinare il regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n.1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, nella legge 20 maggio 1970, n.300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206.

 

PROPOSTA DI STRALCIO

S34-bis.700

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinta

Stralciare l'articolo.

 

EMENDAMENTI

34-bis.700

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

34-bis.300

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «, al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa».

34-bis.701

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «resi entro il termine di» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

34-bis.702

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri».

34-bis.301

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica dell'atto introduttivo, unificando i termini a difesa e riducendo il numero e la tipologia degli scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva contenga a pena di decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la contestazione specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa ed articolata esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché l'indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova, dei documenti offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate riconvenzionali o delle chiamate in causa di terzi e la precisazione delle conclusioni. Prevedere norme volte a favorire la definizione anticipata del giudizio consentendo nella prima udienza lo svolgimento della trattazione orale e conseguentemente la decisione o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ove necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le eccezioni rilevabili d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino risultino dagli atti acquisiti al giudizio, previa attivazione del contraddittorio tra le parti, sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi immediatamente sulle eccezioni rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili dalle parti, nonché sulle questioni da esse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la definizione del giudizio. Valorizzare il principio di non contestazione, introducendo presunzioni relative - salvo contrarie risultanze di causa - di ammissione dei fatti non specificamente contestati. Prevedere inoltre che, qualora la parte non sia una persona fisica, essa sia tenuta a documentare la fonte dei poteri di rappresentanza al fine di consentire la verifica della sussistenza di tutti i presupposti processuali generali, nonché il rigetto della domanda nei casi in cui tale verifica risulti negativa. Comminare la sanzione della nullità alle deduzioni fondate su fatti non esposti o assolutamente incerti, ovvero su argomenti di diritto non esposti. Tipizzare infine le fattispecie cui si applichi l'istituto della rimessione in termini;».

34-bis.302

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da: «, restando» fino a: «ordinario».

34-bis.303

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), al numero2), sostituire le parole da: «, restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro la pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo».

34-bis.703

I RELATORI

Approvato

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«5. Gli articoli da 1 a 33, 41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, sono abrogati.

6. Gli articoli da 1 a 33, 41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

34-bis.304

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «, nell'ambito» fino a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte le parti».

34-bis.305

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi della presente delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III del codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega».

34-bis.306

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «volontaria giurisdizione,».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 34-BIS

34-bis.0.300

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-ter.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5)

1. All'alinea del comma l dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitori.e, dì cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368"».

 

ARTICOLI 35 E 35-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 35.

Approvato

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n.53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 35-bis.

Non posto in votazione (*)

(Modifica all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.689)

1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».

________________

(*) Approvato l'emendamento 35-bis.700 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo

 

EMENDAMENTO

35-bis.700

IL RELATORE

V. testo 2

Sostituire l'articolo 35-bis con il seguente:

«Art. 35-bis. - (Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali). - 1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.".

2. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n.222 sì applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo».

35-bis.700 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Sostituire l'articolo 35-bis con il seguente:

«Art. 35-bis. - (Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali). - 1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.".

2. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n.222 sì applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo».

 

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 36.

Approvato

(Modifica all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n.205)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n.205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034».

 

EMENDAMENTO

36.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 36

36.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184, 184-bis, 353, 547 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati».

 

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 37.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

EMENDAMENTI

37.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.

37.2

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

37.3

GRAMAZIO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Ai giudizi pendenti in primo grado» inserire le seguenti: «ovvero a quelli già definiti in primo grado per i quali non è spirato il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 91 e 92».

37.4

BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. «Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 92 e quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, così come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006».

37.300

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 3-bis,sostituire le parole da: «alle controversie» sino a: «depositato» con le seguenti: «ai ricorsi proposti».

37.5

LONGO

V. testo 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

37.5 (testo 2)

LONGO

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

 

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 38.

Approvato

(Decisione delle questioni di giurisdizione)

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

 

 

 

 

EMENDAMENTI

38.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

38.2

D'ALIA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1» con le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

 

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 39.

Approvato

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

r) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

EMENDAMENTI

39.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

39.2

VALENTINO

Ritirato

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «senza precludere l'accesso alla giustizia» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene al particolare ambito delle decisioni in caso di separazione e di divorzio, ove la mediazione conduca ad accordi, questi per poter spiegare i loro effetti dovranno ricevere l'omologa del Presidente del Tribunale del luogo ove avrebbe sede il processo, sentito il Pubblico Ministero;».

39.3

GERMONTANI

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che la mediazione sia svolta:

1) da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

2) da associazioni a tutela dei consumatori iscritte al registro degli organismi di conciliazione di cui alla lettera c)».

39.700

DIVINA, BODEGA, MAZZATORTA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b) prevedere la possibilità per il giudice, all'udienza di prima comparizione, ove lo ritenga opportuno in relazione alla natura della controversia, di invitare le parti ad esperire un tentativo di conciliazione presso uno degli organismi di conciliazione iscritti al Registro, rinviando ad altra udienza successiva per la eventuale prosecuzione del giudizio, nonché contemplando possibili meccanismi sanzionatori riconducibili alla mancata adesione al tentativo ed alla mancata comparazione, senza giustificato motivo, all'incontro di conciliazione».

39.4

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5» con le seguenti: «anche in opportuno coordinamento con le specifiche disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5,».

39.5

VALENTINO

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere la possibilità di istituire un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine».

39.6

VALENTINO

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro».

39.7

D'ALIA

Respinto

Al comma 3, lettera l) dopo le parole: «esperti», inserire le seguenti: «e consulenti del lavoro,».

39.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) prevedere che il procedimento di conciliazione abbia una durata non superiore a sei mesi».

39.10

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) salvo quanto già previsto dagli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente o sostanzialmente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese, maturate successivamente alla proposta dello stesso dal vincitore che ha rifiutato l'accordo; possa ricorrendone motivate ragioni, condannare il vincitore al rimborso delle spese maturate dal soccombente nella stessa fase; e possa altresì motivatamente condannare la parte che con mala fede o colpa grave abbia rifiutato l'accordo conciliativo al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;».

39.900 (già 21.2 testo 2)

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

39.11

LAURO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 39

39.0.1

VALENTINO, GENTILE

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori"».

39.0.1 (testo 2)

VALENTINO, GENTILE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori. Si applica l'articolo 41, quarto comma."».

39.0.2

VALENTINO, GENTILE, IZZO (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, infine il seguente comma:

"Qualora il fallimento si chiuda per effetto di un concordato, che preveda l'integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione dopo l'omologazione definitiva, i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non sono punibili"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

39.0.3

LONGO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

 "2668-bis. - Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiari che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

 2668-ter. - Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili"».

39.0.900 (già 3.0.4 testo 2)

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche all'articolo 2470 del codice civile)

1. All'articolo 2470 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dal momento del" sono sostituite dalle seguenti: "dal momento dell'iscrizione conseguente al";

b) il terzo comma è soppresso».

 

ARTICOLO 39-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 39-bis.

Approvato

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n.52, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, secondo comma.

5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

EMENDAMENTO

39-bis.700

MENARDI

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248 la lettera d) è soppressa.

1-ter. All'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n.39, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: "una somma compresa tra euro 7.500 e euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "una somma compresa tra euro 12.500 e euro 25.000"».

 

ARTICOLO 39-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 39-ter.

Approvato

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.269 del 14 ottobre 1972.

2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

EMENDAMENTI

39-ter.300

PASTORE

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

39-ter.700

SPADONI URBANI

Ritirato e trasformato nell'odg G39-ter.900

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere trasferite», con le seguenti: «debbono essere trasferite entro trentasei mesi».

 

ORDINE DEL GIORNO

G39-ter.900 (già em. 39-ter.700)

SPADONI URBANI

Decaduto

Il Senato,

posto che la riorganizzazione territoriale dei servizi di pubblicità immobiliare riveste grande interesse per i territori stessi e deve possibilmente svolgersi in tempi predeterminati,

impegna il Governo ad espletare, allorché progetti trasferimenti di uffici e servizi di pubblicità immobliare, opportune consultazioni con gli Enti locali e con le categorie professionali maggiormente coinvolte, stabilendo altresì termini temporali di riferimento congrui con la natura dei provvedimenti e con le consultazioni da espletare.

 

ARTICOLO 39-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 39-quater.

Approvato

(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è propogata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

 

EMENDAMENTO

39-quater.300

PASTORE

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, nel rispetto del procedimento di cui al comma 3, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili secondo i principi e con i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Deleghe in materia di atti redatti da notaio)».

 

ARTICOLO 39-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 39-quinquies.

Approvato nel testo emendato

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

2-bis. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1º settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n.71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

2-ter. I candidati di cui al comma 2-bis del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n.1365.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.166, è sostituito dal seguente:

«5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente».

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n.328;

b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n.1953;

c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n.1365;

d) gli articoli 5-bis,5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n.89;

5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n.1953, è sostituito dal seguente:

«Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».

 

EMENDAMENTO

39-quinquies.300

PASTORE

V. testo 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente lettera:

"b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

2-bis. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: "due sottocommissioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre sottocommissioni"».

39-quinquies.300 (testo 2)

PASTORE

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente lettera:

"b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

2-bis. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: "due sottocommissioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre sottocommissioni"».

 

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 40.

Approvato

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 535:

1) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;

b) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

c) all'articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)»;

d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

 

 

 

EMENDAMENTI

40.700

FASANO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma del codice penale, le parole: "in uno o più giornali designati dal giudice" sono sostituite dalle seguenti: "nel sito internet del Ministero della Giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza la durata è di 15 giorni"».

40.701

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «e nel sito internet» con le seguenti: «ovvero nel sito internet».

«TITOLO XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

f) all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)»;

g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo:

«TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

Capo I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602».

Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

7. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 227-ter, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, come modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e quella di entrata in vigore della presente legge.

8. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) iscrizione a ruolo del credito»;

d) la lettera c) è abrogata.

 

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 41.

Approvato

(Abrogazioni e modificazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;

c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è abrogato.

 

 

EMENDAMENTO

41.2

ESPOSITO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-quater è aggiunto il seguente: "10-quinquies. - Il reato di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è escluso se il pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è effettuato entro i trenta giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione o della notifica dell'accertamento"».

 

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 42.

Approvato

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n.87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 42

42.0.700

GAMBA, CONTINI, SAIA, GALLONE, FLUTTERO

Inammissibile

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n.206)

1. L'articolo 10, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n.206, si interpreta nel senso che nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti, ivi previsto, è a carico dello Stato indipendentemente dall'esito dei citati procedimenti».

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo VI

PRIVATIZZAZIONI

Art. 43.

Approvato

(Patrimonio dello Stato Spa)

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».

 

EMENDAMENTO

43.1

FILIPPI MARCO, VIMERCATI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

 

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 44.

Approvato

(Società pubbliche)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;

b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

 

EMENDAMENTI

44.1

FILIPPI MARCO, VIMERCATI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

44.2

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

44.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri nonché i relativi compensi, se previsti».

44.4

BALBONI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «società non quotate», inserire le seguenti: «a totale partecipazione pubblica».

44.5

FILIPPI MARCO, VIMERCATI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) escludere il ricorso al sistema di governance duale previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile».

44.12

FILIPPI MARCO, VIMERCATI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere per i componenti degli organi di amministrazione della società controllante il divieto di ricoprire incarichi anche nel consiglio di amministrazione della società controllata.».

44.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

44.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

44.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

44.9

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

44.10

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 32-ter.

44.13

IZZO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.».

44.700

CICOLANI

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società non quotate a totale partecipazione pubblica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, e quelle comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, inserite nel suddetto conto economico consolidato della pubblica amministrazione, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi."».

44.701

FLUTTERO

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società non quotate a totale partecipazione pubblica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n, 311, e quelle comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, inserite nel suddetto conto economico consolidato della pubblica amministrazione, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi"».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 44

44.0.100

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«44-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

"18-ter. - (Società di consulenza finanziaria) - 1. In attuazione della direttiva 2004/39/CE, è comunque consentito lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti anche alle società a responsabilità limitata nazionali appositamente costituite, purchè rispettino i requisiti previsti dall'articolo 67, paragrafo 3, della predetta direttiva 2004/39/CE.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza."».

 

ARTICOLO SOPPRESSO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo VII

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 45.

(Attuazione del federalismo)

1. Per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 46.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia.

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 46

46.0.1

ALLEGRINI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Fabbricati rurali)

L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominica1e dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994» .

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

164a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

mercoledì 4 marzo 2009

 

Presidenza del vice presidente CHITI

indi del presidente SCHIFANI

e della vice presidente MAURO

 


(omissis)

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Passiamo alla votazione finale.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, noi ci asterremo dal voto su questo provvedimento e lo faremo per alcune ragioni note, che riguardano il metodo e il merito dello stesso. Per quanto riguarda il metodo infatti, ancora una volta, il Senato è chiamato ad approvare in maniera frettolosa un altro di quei provvedimenti contenitore cui siamo abituati da parecchi mesi.

Tante sono le materie contenute in questo provvedimento; basta leggere il nome del disegno di legge (sviluppo economico, semplificazione, competitività e riforma del processo civile) per capire che ci troviamo di fronte ad un altro di quei calderoni di norme che, a volte, rischiano di disorientare il Parlamento, pregiudicando la qualità del confronto parlamentare e delle proposte e portando le Camere ad approvare atti quasi al buio, senza avere tempi ragionevoli per lo studio delle norme in esso contenute.

Il tema che sembra emergere come centrale da questo pentolone di norme è, ovviamente, la riforma del processo civile; un tema di grandissima rilevanza ed urgenza per il nostro Paese - come più volte abbiamo ribadito - dal cui destino dipende non solo la funzionalità della macchina giudiziaria, ma anche la garanzia di un sistema economico e sociale efficiente.

In questo ambito noi rivendichiamo il ruolo di mediazione che abbiamo tentato di svolgere sul campo in materia della giustizia, in particolar modo di quella civile, formulando alcune proposte concrete, facendoci promotori di iniziative e di documenti e cercando di dare un contributo costruttivo nelle Aule parlamentari, nei limiti in cui ciò ci è stato consentito, atteso il metodo seguito nell'esame e nell'approvazione di determinati provvedimenti.

Proprio per questi motivi e perché abbiamo a cuore, ritenendola indifferibile, una riforma mirata del processo civile come degli altri riti, avremmo voluto affrontare questo argomento con maggiore tempo a disposizione e con dinamiche parlamentari che ci avessero permesso di comprendere meglio il contenuto dei testi che ci vengono presentati. (Brusìo).

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore D'Alia, ma non è ammissibile che, mentre lei svolge la dichiarazione di voto, non solo ogni senatore faccia altro - questo comportamento appartiene alla libertà e alla responsabilità di ognuno - ma impedisca di ascoltare a chi intende farlo.

Quindi, se il senatore D'Alia sarà messo in condizione di svolgere la sua dichiarazione di voto, procediamo; altrimenti sospendo la seduta per dieci minuti per riprenderla quando gli animi saranno tranquilli. (Commenti dai banchi della maggioranza). Devo forse comprendere che preferite una sospensione dei nostri lavori per dieci minuti?

Prego, senatore D'Alia, la invito a proseguire.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, di fronte a questo modo di procedere e ad una pratica che è diventata ormai una costante di questo Governo, il merito non può che finire in secondo piano rispetto al metodo.

Indicativo delle forzature cui sempre più spesso quest'Aula va incontro è il fatto che si sia pensato di rendere questo scatolone omnibus di norme anche un collegato alla finanziaria, per inserirci tutto ciò che mancava in una manovra che - lo ricordo - è stata varata prima della crisi finanziaria e quindi, sostanzialmente, è divenuta archeologia fiscale già diversi mesi fa.

Al suo interno, oltre ad una parte di riforma del processo civile, sono contenuti interventi sui Vigili fuoco, sui rifiuti, sui precari, sui dirigenti pubblici, sui Comuni e su tanto altro ancora. Insomma, è un pentolone che rientra... (Brusìo).

PRESIDENTE. Mi perdoni ancora, senatore D'Alia, ma sono costretto a sospendere la seduta per dieci minuti.

La seduta riprenderà tra dieci minuti esatti, perché non è giusto che nell'Aula del Senato ci si comporti così in fase di dichiarazione di voto. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

La seduta è sospesa.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,42, è ripresa alle ore 9,54).

 

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Mi scuso con lei, senatore D'Alia. L'intento della Presidenza è permettere a ognuno di svolgere il proprio intervento, tanto più che lei è un Capogruppo, ma comunque ogni senatore ha gli stessi diritti. Questo è l'intendimento: che lei o chiunque altro sia messo in condizione di poter intervenire nel rispetto dell'Assemblea.

Quindi, senatore D'Alia, riprenda pure il suo intervento da dove ritiene opportuno e il tempo le sarà concesso tenendo conto delle interruzioni.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). La ringrazio, Presidente, preferirei proseguire il mio intervento, considerando che la prima parte è già stata verbalizzata.

Stavo dicendo che questo provvedimento è un pentolone al cui interno, oltre a una parte di riforma del processo civile, ci sono interventi sui Vigili del fuoco, sui rifiuti, sui precari, sui dirigenti pubblici, sui Comuni, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, un grande calderone che rientra in una strategia mirata di confusione, magari volta a infilare a tranello qualche emendamento.

In più, ci siamo trovati nel paradosso di dover affrontare il tema della giustizia civile senza che il testo potesse essere esaminato diffusamente dalla Commissione giustizia, ridotta a semplice erogatrice di un parere consultivo a Commissioni che non si sono mai occupate - e non si possono occupare - di questo argomento, ovvero di un tema estremamente delicato e importante per la giustizia italiana, quale quello della riforma del processo civile. Ciò detto, noi riteniamo giusto e condivisibile il principio di velocizzare il lavoro parlamentare, ma ci sono dei limiti che ovviamente tale velocizzazione deve incontrare quando l'esigenza di dare tempi certi sull'approvazione dei provvedimenti si scontra con la necessità di rendere qualificati questi provvedimenti.

Prendiamo atto che il Governo, per sua stessa ammissione, non ha pensato di procedere a una totale rivisitazione del processo civile. Ciò non sarebbe di per sé un elemento negativo se si pensa ad alcuni aggiustamenti mirati ed efficaci: non credendo che ci siano le condizioni per fare riforme epocali, si può comunque cercare di fare dei passi avanti. Quindi, prendiamo atto della necessità di intervenire su questa materia e a tal fine abbiamo cercato di dare - nei limiti in cui ci è stato consentito - il nostro contributo, certo registrando la difficoltà che si possa affrontare un tema con la tecnica di tagliare e pezzi provvedimenti importanti per il Paese, inserendoli di volta in volta in atti parlamentari diversi, in maniera parziale, senza guardare al contesto generale e senza a consentire un adeguato confronto di merito in Parlamento.

Uno dei temi più controversi del disegno di legge è certamente quello che riguarda il filtro in Cassazione, la previsione di un giudizio di ammissibilità del ricorso. Si tratta di una circostanza sulla quale abbiamo già avuto modo di esprimere la nostra contrarietà per la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, posto che, com'è noto, nel prevedere la proponibilità del ricorso per Cassazione avverso tutti i provvedimenti giurisdizionali, l'articolo 111 non contiene alcun limite, con la conseguenza che l'inserimento di un vaglio preliminare di ammissibilità, ovvero di inammissibilità, sembra in contrasto non solo con i principi contenuti nella norma costituzionale che riguardano il giusto processo, ma con il principio più generale della garanzia del diritto di difesa, di cui all'articolo 24.

Peraltro, la Corte costituzionale sembra orientata nel senso della illegittimità di norme che prevedano filtri di ammissibilità. Quindi, l'articolo 360-bis, proposto dalle Commissioni, dal nostro punto di vista sconvolge il sistema costituzionale fissato dalle norme che abbiamo richiamato.

Abbiamo presentato una serie di proposte per un processo civile equo e funzionale, convinti che per rifondare la giustizia nel nostro Paese occorra ripartire da princìpi e criteri chiari: giudizi più rapidi, razionalizzazione delle risorse, semplificazione e ragionevolezza del sistema, perché spesso la lentezza dei processi e l'incertezza con cui vengono portati avanti finiscono per compromettere la ragionevolezza stessa del processo. Razionalizzare, in particolare in un settore come il civile, significa eliminare le lungaggini formali e la pluralità dei riti che contribuiscono a rendere interminabile un processo.

Condividiamo, quindi, la necessità di ridurre e semplificare procedimenti civili e riteniamo che la filosofia che aveva condotto via via ad aggiungere regole a regole, quasi in una sorta di superfetazione normativa, quella cioè secondo cui per avere decisioni più rapide una delle strade da percorrere fosse quella di modulare il rito sul tipo di controversie, sia una filosofia che vada superata. E nel testo - ne dobbiamo dare atto anche alla maggioranza - vi sono evidenti tracce della esigenza di superare questo modo di affrontare le controversie. Siamo, viceversa, fortemente perplessi sulla introduzione della testimonianza scritta che, certo, non rientra nella cultura giuridico-processuale italiana. In ogni caso, la sua introduzione presuppone un sistema ed un ordinamento dell'avvocatura che ancora oggi non esiste in Italia. Infine, va ricordato che l'analoga previsione introdotta dall'articolo 116-ter del codice di procedura civile per l'arbitrato ha suscitato e promosso un dibattito critico estremamente ampio.

Fra le proposte che abbiamo fatto in questa materia, che non ci è stato dato modo e possibilità di affrontare per le strettoie del dibattito parlamentare, vi è quella dell'introduzione del giudice monocratico per tutto il primo grado del giudizio civile, che assolva al contempo alle esigenze della riduzione dei tempi e della riduzione delle risorse necessarie. Del resto, se oggi nel nostro Paese un unico magistrato può decidere l'arresto di un cittadino, non capiamo come non possa essere in grado di decidere su un divorzio o su un fallimento. Crediamo che questo sia un tema sul quale il Parlamento debba tornare a pronunciarsi in maniera diversa, più ampia ed organica; ciò al di là delle deleghe contenute in questo provvedimento e che riguardano anche la semplificazione e l'unificazione dei reati.

È poi praticamente impossibile esprimere un giudizio su tutti i provvedimenti contenuti in questo disegno di legge. Confermiamo le nostre perplessità per l'incremento delle competenze del giudice di pace, che se da una parte libera nuove energie per l'amministrazione giudiziaria ad opera dei togati, dall'altra inflaziona la domanda giudiziale e sobbarca ancor più di lavoro figure fondamentali del nostro ordinamento alle quali, comunque, non si stanno corrispondendo adeguate tutele e riconoscimenti.

Anche stavolta immancabile costante di ogni provvedimento del Governo - e quindi anche di questo - è l'utilizzazione a piene mani dei fondi FAS. Questa volta serviranno al Governo per garantire la banda larga nelle aree sottoutilizzate. Ci chiediamo, e soprattutto vi chiediamo se, in zone in cui mancano servizi essenziali e le infrastrutture sia serio e ragionevole dare precedenza alla banda larga piuttosto che ad altre ben più importanti priorità. Non è la prima volta che ciò accade. Vi sono state promesse in tal senso: tutte fino ad oggi puntualmente disattese.

Nonostante i molti elementi negativi presenti nel testo, noi riteniamo che sia necessario astenersi. Una decisione che nasce dalla consapevolezza che una riforma del processo civile - che è l'elemento prevalente di questo disegno di legge - sia imprescindibile e indifferibile nel nostro Paese e che quel poco che è stato fatto possa comunque rappresentare un punto di partenza per un cambiamento lungamente atteso dai cittadini, sulla cui attuazione non ci possono essere dubbi né ripensamenti. La nostra, quindi, è una scelta in linea con l'atteggiamento fino ad oggi tenuto, che tenta di privilegiare il confronto di merito, ovviamente nei limiti in cui ciò è possibile.

Un atteggiamento che tiene anche conto della perdurante crisi economica, resa in tutta la sua drammaticità dai recenti dati ISTAT - che vedono il nostro PIL perdere un punto percentuale nel 2008 - e dalle stime degli economisti, che per il 2009 prevedono una contrazione ancora più evidente del prodotto interno lordo. Un Paese che va indietro invece di andare avanti è un problema per tutti, senza distinzioni di partiti.

Per questo non ci mettiamo di traverso con un voto contrario, ma non potete chiederci di votare a favore di un provvedimento il cui iter è stato portato avanti in questa maniera. State riducendo la nostra attività parlamentare a quella di semplici passacarte.

Questo modo di legiferare creerà dei problemi molto seri, perché alla fine non si avrà una visione generale della tenuta del nostro ordinamento e non avremo la coerenza del sistema normativo, che in un Paese civile e serio è necessaria soprattutto quando si vogliono fare riforme fondamentali. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, così come avevo annunciato in sede di discussione generale, il nostro voto sarà contrario.

Volevamo comunque lavorare, sia pure su un testo che non ci convinceva, mettendo insieme più argomenti e diverse materie, per arrivare a conclusioni condivise, sulle quali peraltro già in passato vi era stata condivisione.

Sappiamo benissimo, ed è giusto il richiamo che ha fatto il senatore D'Alia, che il cuore di questo provvedimento è rappresentato dalle norme che intervengono nel processo civile. E il Senato sa benissimo che si era giunti, proprio nel gennaio 2008, al momento dell'interruzione della scorsa legislatura, all'elaborazione e alla condivisione di un testo, frutto del lavoro della Commissione presieduta dal senatore Caruso (ora della maggioranza, all'epoca dell'opposizione, quando si rispettavano anche i ruoli dell'opposizione), che affrontava la riforma organica della procedura civile. Ora in questo testo troviamo solo alcuni accenni di riforma, presi anche da quel provvedimento che, insieme al senatore Casson e al senatore Caruso, avevamo trasformato in disegno di legge, proponendo al Senato di riprendere il lavoro che si era purtroppo interrotto una volta giunto alla fase conclusiva.

Ulteriori motivi hanno poi rafforzato la nostra decisione di non votare questo provvedimento. Con l'articolo 26‑quater, di cui ieri si è discusso dopo il parere richiesto alla 5a Commissione, si è introdotta la delega per la riforma del processo amministrativo, materia complessa che necessitava di una particolare attenzione, ancor più richiesta qualora si deleghi il Governo a produrre un atto. La fase della delega è infatti quella più delicata, proprio perché il Governo ha poi il compito di elaborare un testo. Con la delega si stabiliscono i limiti, le indicazioni, i criteri, le direttive ed i princìpi: è una fase delicata. Invece, con questo provvedimento si prevede, in maniera che riteniamo non corretta, nel rispetto del Regolamento che presiede ai nostri lavori, di intervenire sulla materia del processo amministrativo e non solo: addirittura, nel conferire la delega, si modifica il Consiglio di Stato. È un fatto gravissimo! Non si può intervenire su istituti di rango costituzionale in questo modo. Violando la Costituzione ancora una volta (era accaduto per la Corte dei conti e ci sono state reazioni da parte dei magistrati di tale organo, che l'altro giorno si sono dimessi per protesta), si prevede di intervenire sul Consiglio di Stato, su un altro organo di rango costituzionale. E perché si interviene? Sappiamo che la legge che regola il funzionamento del Consiglio di Stato attribuisce a tale organo anche la possibilità, su incarico del Governo, di formulare testi normativi. E qui si interviene modificando questi poteri, prevedendo che la commissione speciale per l'elaborazione dei testi, che è disciplinata in maniera puntuale e precisa dalla legge sul funzionamento del Consiglio di Stato, la legge n. 1054 del 1924 (è antica, ma è quella la legge che si applica), può essere integrata da cinque membri esterni. Così si modifica il potere che ha il Consiglio di Stato inserendo la figura degli esterni nell'elaborazione delle leggi che noi deleghiamo al Governo. Questo modifica la struttura del Consiglio di Stato, così come codificata dalla legge attuale.

L'articolo 14 della legge sul Consiglio di Stato recita: «Formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo». I Ministri, quando commissionano al Consiglio di Stato l'elaborazione di testi, possono, tramite commissari, «manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione». Il Ministro e il Presidente del Consiglio possono chiedere che l'affare venga discusso non da una sezione, ma in adunanza generale. Ma non si può prevedere l'inserimento di esterni nella commissione speciale, modificando nella sostanza una legge che regola il funzionamento del Consiglio di Stato!

Conosciamo tutto il dibattito che si svolse sulla modifica dell'articolo 111 della Costituzione; fu un lungo dibattito. Alla fine si arrivò ad una conclusione condivisa di tutto il Parlamento e l'articolo 111 costituzionalizzò tre princìpi: giudice terzo e imparziale, ragionevole durata del processo, garanzia del contraddittorio. Questi sono i tre princìpi costituzionalizzati nell'articolo 111, così come modificato.

Qui invece si interviene in maniera pesante con la norma cosiddetta del filtro in Cassazione, in cui sparisce uno dei princìpi costituzionali contenuto all'articolo 111, ossia il contraddittorio, il frutto di una battaglia che si è fatta per arrivare all'affermazione di un principio: la difesa e il contraddittorio devono essere garantiti con riguardo ad ogni pronuncia giurisdizionale. Invece, per quanto riguarda la fase conclusiva di un procedimento, ossia il ricorso in Cassazione, viene modificata la regola con l'esclusione del contraddittorio, per cui un organo nuovo composto da tre giudici (sappiamo che la Corte di cassazione si pronunzia con un collegio composto da cinque magistrati) può decidere l'inammissibilità di un ricorso senza che la parte ne sia a conoscenza.

Esiste un analogo istituto per quanto riguarda i processi in Cassazione in materia penale, ma anche in quel caso il contraddittorio viene assicurato, perché l'inammissibilità è assegnata ad una sezione - nel nostro caso la settima della Cassazione - che decide e delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ma alle parti viene data la possibilità di presenziare attraverso scritti difensivi; vengono avvisate le parti che il loro ricorso può essere dichiarato inammissibile e la parte può interloquire. Invece, nel processo civile si ritiene che questa stessa procedura non debba comprendere la presenza delle parti. Questa è una violazione del principio del contraddittorio sancito dall'articolo 111 della Costituzione.

Inoltre, è stata inserita la delega di riforma del processo civile in generale. Si prevede in ventiquattro mesi l'emanazione dei decreti legislativi per la riforma dei riti; tuttavia, per la loro semplificazione, nella delega si prevede che vengono salvaguardati il rito del lavoro, il processo sommario di cognizione, il processo di cognizione ordinario, il processo per il giudice di pace, il processo di appello, il rito per le procedure concorsuali, il rito per il ricorso in materia di famiglia e di minori, il rito in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rito in materia di proprietà industriale, il rito in materia di codice del consumo, tutte le procedure e i riti in materia esecutiva mobiliare e immobiliare. Ma quale semplificazione è questa? Tutti questi riti vengono inseriti e salvaguardati nella legge delega in cui si prevede - altro che semplificazione! - la consacrazione della confusione che ha messo in crisi il nostro sistema processuale civile. Ecco perché il nostro voto sarà contrario, perché riteniamo che questo modo di agire non sia serio. (Applausi dai Gruppi IdV e PD e della senatrice Giai. Congratulazioni).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il gruppo della Lega Nord esprimerà un voto favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, un disegno di legge significativamente rubricato: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile».

Si tratta certamente, come da più parti è stato detto anche questa mattina pure con toni critici, di un provvedimento che contiene norme eterogenee ma aventi, tutte queste norme, una finalità univoca e comune: la modernizzazione del sistema Paese, lo sforzo di dotare il nostro Paese di strumenti più adeguati alla crescente domanda di giustizia, alla domanda di servizi per le imprese e per i cittadini, alla domanda di semplificazione della nostra pubblica amministrazione.

Consentitemi una citazione, colleghi. Giuseppe Pella, economista e uomo di Governo negli anni '50 (un democristiano di altri tempi, potremmo dire), diceva: «Questo Paese non ha bisogno di aquile, ma di galline che tutti i giorni facciano l'uovo». Ritengo non sia possibile scolpire con parole più efficaci lo spirito e la ratio di questo provvedimento e del momento che stiamo vivendo, anche sotto il profilo della tecnica legislativa.

Non possiamo, colleghi, sotto il peso incombente della crisi economica e dei gravi problemi di competitività del nostro Paese, attendere la grande riforma organica preceduta da una riflessione culturale approfondita, attendere la migliore delle riforme possibili, mentre comunque la vita scorre e pone quotidianamente problemi indifferibili.

Questo provvedimento, se volete di tipo congiunturale, risponde alla necessità di dare risposte immediate; è una riforma caratterizzata da buon senso e concretezza. Questo provvedimento non promette miracoli o palingenesi, ma tenta di rabberciare qualche pezzo della sgangherata macchina giudiziaria e burocratica del nostro Paese, favorendone lo sviluppo e la competitività.

Di tutte le norme che compongono questo provvedimento, per la Lega Nord significativa ed importante è senza dubbio quella contenuta nell'articolo 10 relativa ai progetti di cooperazione allo sviluppo internazionale, norma che è stata migliorata grazie al nostro emendamento accolto dalle Commissioni riunite. In tale disposizione si dice che deve essere data priorità ai progetti di cooperazione allo sviluppo con i Paesi stranieri «che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime». Grazie poi al nostro emendamento a questa disposizione è stato aggiunto un ulteriore periodo: «È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica».

«Aiutiamoli a casa loro»: era uno slogan del nostro movimento e qualcuno ci accusa di fare politica tramite slogan. Oggi questo slogan sta diventando norma vigente. Nessuna proroga dei permessi di soggiorno degli stranieri disoccupati, ma un incentivo ai loro Paesi di provenienza per svilupparne l'economia e quindi procedere al rimpatrio degli extracomunitari disoccupati nel nostro Paese.

Consentitemi una breve considerazione anche sulla riforma del processo civile, in relazione alla quale farò, ancora una volta, una citazione. Mario Cicala, autorevole magistrato certamente non vicino al centrodestra, nel settembre 1997 scriveva: «Nel campo giudiziario occorrono leggine banali ma semplificatrici, una buona riorganizzazione fondata sull'informatica, giudici e personale amministrativo laboriosi, avvocati concisi».

Se volete, colleghi dell'opposizione, stiamo approvando - come dice Cicala - una leggina banale, ma semplificatrice. Questa è la soluzione giusta per rendere il processo civile più efficiente e in grado di compiersi in un tempo ragionevole.

Questo provvedimento contiene inoltre tre importanti deleghe: per il nuovo processo amministrativo, per la riduzione e la semplificazione dei trenta riti civili e per la mediazione e la conciliazione delle controversie civili e commerciali, favorendone la risoluzione alternativa.

Conclusivamente, quindi, si tratta di un buon provvedimento, concreto e di buonsenso, che noi voteremo convintamente. Come diceva Giuseppe Pella: meglio una gallina che faccia l'uovo oggi piuttosto che un'aquila in volo nei cieli stellati delle grandi riforme. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto da parte di tutta l'Assemblea ad una rappresentanza di studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Leonardo Pisano» di Merano, che sono in visita in Senato. (Applausi).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1082 (ore 10,20)

*ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signor Presidente, per illustrare e spiegare il voto negativo del Partito Democratico su questo provvedimento basterebbero gli interventi dei senatori Li Gotti e D'Alia, che sono entrati nel merito delle norme ed hanno illustrato con due ottimi interventi gran parte degli argomenti di sostanza che portano anche il nostro Gruppo a votare contro questo provvedimento. Ma sono proprio gli interventi dei senatori Li Gotti e D'Alia che mi consentono di affrontare la questione da un altro punto di vista, più di fondo, così da illustrare argomenti generali già esposti in discussione generale; tali argomenti infatti permangono e - se posso dire - sono aggravati dalla discussione e da quanto è accaduto in Aula durante l'esame del provvedimento.

Signor Presidente, colleghi, questo provvedimento nasce avendo come oggetto lo sviluppo economico del nostro Paese. Partendo da questo oggetto, esso prevede poi norme sulla competitività e lo sviluppo, sulla semplificazione dell'azione amministrativa e sul processo civile; questo detta il titolo del provvedimento. Già qui emerge una violazione di un principio fondamentale del nostro ordinamento: il nostro processo civile non può essere in nessun caso ridotto esclusivamente a strumento di regolamentazione economica. Il processo civile, nel nostro Paese, ha un ampiezza molto più vasta; richiamarlo in questo modo semplificato può sviare e in qualche modo corrompere la stessa natura del processo civile italiano che comprende, tra l'altro, norme sui rapporti di famiglia, sulla volontaria giurisdizione, sui diritti della persona; temi importanti, che hanno molto, molto lontanamente a che vedere con lo sviluppo economico.

In questa sede mi interessa sottolineare il modo in cui la discussione su questo provvedimento è andata sviluppandosi dal momento in cui è iniziato l'esame del Senato. In Commissione, signor Presidente, abbiamo assistito alla presentazione di 191 emendamenti da parte della maggioranza e di 50 emendamenti da parte del Governo. Questo fenomeno, già gravissimo in Commissione, è proseguito e, se possibile, esaminato in scala, è anche aumentato in Aula, dove la maggioranza ha presentato 98 emendamenti e ben 5 ne ha presentati il Governo.

Non entro nel merito di questi emendamenti, che è stato già ampiamente descritto. Sottolineo soltanto che gli emendamenti hanno tutti contenuto molto corposo: sono in gran parte emendamenti a contenuto ordinamentale e, in gran parte, prevedono norme su materie estranee al contenuto originario del provvedimento.

Presidenza del presidente SCHIFANI(ore 10,23)

 

(Segue ZANDA). Per di più, si tratta in parte consistente (e in riferimento alle materie più delicate) di norme che prevedono deleghe al Governo. Il testo originario prevedeva già quattro deleghe al Governo; altre cinque deleghe sono contenute in emendamenti presentati ed approvati dalla maggioranza durante la discussione prima in Commissione e poi in Aula.

Ora, signor Presidente, non ci troviamo davanti ad un banale episodio di vita parlamentare, ma ad un fenomeno grave. L'abuso della decretazione d'urgenza e dei maxiemendamenti; l'abuso dei voti di fiducia; l'abuso - ripetuto in questa legislatura in modo abnorme - dei provvedimenti cosiddetti milleproroghe; l'introduzione di questo sistema di legge "trenino" per cui al primo vagone si agganciano, man mano che proseguono i lavori parlamentari, altri vagoni con norme egualmente importanti: tutto ciò degrada l'attività del Parlamento e modifica i rapporti tra Governo e Parlamento.

Non vorrei farlo, ma debbo ricordare a quest'Aula che per la nostra Costituzione l'attività legislativa è di esclusiva pertinenza del Parlamento e che il Governo può esercitarla soltanto in casi eccezionali, molto chiaramente sottoposti a regole precise. Il Governo si è avvalso della corsia privilegiata che il nostro Regolamento, all'articolo 126-bis, riserva ai disegni di legge collegati alla finanziaria e lo ha fatto per introdurre un numero abnorme di modifiche ordinamentali che non riguardano solo la giustizia civile ma anche quella amministrativa (lo ricordava poco fa il senatore Li Gotti), l'ambiente, le rappresentanze consolari, la Corte dei conti (appena rimodificata in modo molto discutibile nella legge Brunetta), l'Avvocatura dello Stato, la cooperazione allo sviluppo, la tutela dell'utente, gli sprechi di carta e l'uso di Internet da parte della pubblica amministrazione, la Carta nazionale dei servizi, il risparmio energetico e persino le norme sulla bancarotta.

Signor Presidente, il Governo si è avvalso strumentalmente della rapidità dei tempi e del rigido regime di emendabilità previsto per i collegati alla legge finanziaria per realizzare a colpi di emendamenti vere e proprie riforme ordinamentali alle quali il Parlamento ha sempre riservato in passato molta attenzione e che qui sono state liquidate in pochi minuti di discussione prima in Commissione e poi in Aula. Per di più, sottolineo che le deleghe sono prive in gran parte dei requisiti della necessaria determinatezza, contravvenendo a quella che è una giurisprudenza costituzionale consolidata, ad un indirizzo assolutamente consolidato e ribadito dalla Corte costituzionale ancora nella famosa sentenza del 2007.

Signor Presidente, sottolineo quello che a mio parere è il motivo più grave che ci induce a votare contro questo provvedimento: credo che nel nostro Paese sia in gioco la divisione dei poteri, in particolare il ruolo del Parlamento, in un contesto politico che ci aveva fatto sperare diversamente quando avevamo visto l'introduzione addirittura di un Ministro per la semplificazione normativa, mentre vediamo, viceversa, che la produzione legislativa perde sempre più di qualità.

Mi faccia ricordare con una citazione recente - risale a due mesi fa - il pensiero di un senatore che non è dell'opposizione, ma della maggioranza. Mi faccia citare il senatore Pera che due mesi fa, a proposito dei parlamentari dell'opposizione, sottolineava: «I parlamentari di opposizione lamentano la loro trasformazione in spettatori di votazioni dall'esito scontato». Parlando dei parlamentari della maggioranza, diceva: «I parlamentari di maggioranza lamentano la loro riduzione a macchinette schiacciabottoni il cui unico contributo intellettuale consiste nel ricordarsi che il bottone verde è il secondo da sinistra e quello rosso il primo da destra».

Ricordava inoltre il senatore Pera che in sostanza il presidente Berlusconi aveva detto: «ho trasformato l'Italia in una repubblica presidenziale». E spiegava (cito testualmente il senatore Pera): «Chi si stupisce non è stato attento a ciò che è accaduto. È in corso da tempo una crisi degenerativa che ha cambiato il nostro sistema, ne ha eroso la natura democratica, lo ha lasciato in sospeso ed ora lo espone persino ad avventure».

Signor Presidente, prendo in prestito questa dichiarazione della maggioranza perché non sto solo sollevando questioni di carattere formale e procedurale su come questa legge si è andata formando, quanto piuttosto questioni di sostanza ordinamentale molto precise. Oggi la lettura di questo provvedimento e l'osservazione del metodo con cui se ne è voluto definire il testo ci inducono a considerazioni molto gravi sulla degenerazione in atto nei rapporti tra i poteri dello Stato e nell'equilibrio tra i poteri stessi, fondamento della nostra democrazia parlamentare.

Signor Presidente, l'Italia sta vivendo una crisi economica,finanziaria ed industriale gravissima, con evidenti ripercussioni a livello mondiale, una crisi che purtroppo ora è anche sociale e rispetto alla quale sarà necessario adottare misure importanti. Ebbene, se qualcuno pensa di risolvere la crisi aumentando i poteri del Governo, espellendo il Parlamento dal processo decisionale e creando la figura dell'uomo forte si sbaglia di grosso, signor Presidente. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e della senatrice Giai)

MUGNAI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, la filosofia del provvedimento che ci si accinge a votare risulta evidente già dal suo titolo, che il collega Mazzatorta ha saputo felicemente cogliere nel suo intervento e che, viceversa, non pare essere stata assolutamente percepita o volutamente non percepita dai colleghi dei Gruppi di opposizione: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile».

Ebbene, noi rivendichiamo con orgoglio e con grande senso di responsabilità l'aver compreso che vi era un nesso inscindibile tra le varie parti del provvedimento che ci accingiamo a votare conclusivamente. Potremmo cavarcela con una battuta e limitarci a dire che le grandi pietanze sono il frutto della capacità di amalgamare tra loro ingredienti apparentemente diversi ma che, se armoniosamente fusi, rendono poi la pietanza stessa un piatto di assoluta eccellenza. Ovviamente non è soltanto con le battute che intendiamo affrontare la discussione odierna. Non vi è dubbio infatti, tanto che nessuno ha potuto disconoscerlo, che esiste una connessione inscindibile tra sviluppo economico, semplificazione amministrativa e processo civile e amministrativo, nella misura in cui un Paese civile e degno di tal nome non può che avere una giustizia efficiente, anche per la necessaria tutela dei relativi diritti e della competitività complessiva del sistema Paese.

Snellimento burocratico; maggiore efficienza della pubblica amministrazione; chiarezza normativa, che significa una volta per tutte comprendere ciò che una legge dice nella misura in cui abroga o sostituisce precedenti leggi, senza costringere attraverso una faticosissima sciarada a cercare affannosamente di comprendere ciò che si voleva modificare; certezza nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi, oggi sempre più strettamente interconnessi fra loro; rilancio del sistema economico. Questa è la nostra filosofia di approccio, una filosofia che - ricordo ai colleghi dell'opposizione - ha visto la maggioranza tutt'altro che prona e supina ad un testo, peraltro già largamente condivisibile, che il Governo ha portato in Aula dopo il vaglio da parte dell'altro ramo del Parlamento. La maggioranza lo ha letto attentamente, soppesato ed ha avanzato numerose proposte emendative che, su un impianto già sostanzialmente condivisibile, erano volte ad ottimizzarne il risultato finale, accogliendo - e non mi pare vi sia stato nessuno scadimento del dibattito parlamentare e del ruolo di questo ramo del Parlamento - numerosi e significativi emendamenti che la stessa opposizione ha presentato.

Ed allora, colleghi, vi esterno una sensazione che ripetutamente ho provato e che credo abbia provato la maggior parte di noi nel corso di questo dibattito sentendo parlare alcuni dei più autorevoli esponenti dell'opposizione. Bisogna chiedersi quale sia il vero problema, se di forma o di sostanza, se sia la ricerca della risoluzione dei problemi o piuttosto il trincerarsi surrettiziamente dietro quelli che, poi, finiscono per diventare quasi dei cavilli parlamentari.

Cito un esempio che credo più di ogni altro sia illuminante al riguardo. Si tratta della questione sollevata in Aula ripetutamente, cioè il punto di delega per la riforma del processo amministrativo, sapendo benissimo che vi è un'interconnessione assolutamente essenziale tra la riforma del processo civile e quella del processo amministrativo se si vuole realmente che la macchina complessiva della giustizia funzioni. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, se si continua così sarò costretto ad interrompere i lavori per la seconda volta in questa seduta antimeridiana. Se non si riconduce l'Aula ad un clima di serenità e di silenzio, sospendo la seduta.

Prego, prosegua, senatore Mugnai.

MUGNAI (PdL). Grazie, Presidente.

Lo abbiamo fatto per quella assoluta, inscindibile connessione che lega queste due facce di un medesimo volto; lo abbiamo fatto perché sappiamo perfettamente che, se non ci muoviamo in quella direzione, realizzeremo qualcosa che produrrà soltanto effetti parziali: e noi non vogliamo effetti parziali; e lo abbiamo fatto con realismo e senso di responsabilità.

Allora vi chiedo, colleghi dell'opposizione: non è forse indispensabile, per assicurare competitività al nostro Paese, intervenire sulle infrastrutture delle aree sottosviluppate, con adeguamenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, pubblica e privata, che oggi sono - lo dico perché un dubbio è stato sollevato - il presupposto essenziale per poter garantire competitività a quelle aree in un mondo dove l'elettronica è ormai supporto assolutamente ineliminabile?

Non è forse indispensabile - ripeto - procedere alla redazione di testi normativi in modo da dare esatta e immediata contezza di ciò che si sostituisce o si abroga, rinviando in modo chiaro e integrale alle norme che si intende recepire e procedendo (perché un sistema che non ha chiarezza dal punto di vista dei riferimenti normativi è certamente di per sé stesso già farraginoso e complesso) ad una revisione ogni sette anni dei testi unici e ad una forte semplificazione legislativa?

Razionalizzare e semplificare le nostre rappresentanze diplomatiche nella loro gestione non è qualcosa che cala dall'alto del tutto improvvidamente, perché quelle rappresentanze svolgono una funzione precisa anche per ciò che riguarda l'interfaccia del sistema economico del Paese nel mondo.

Dare tempi certi alla conclusione dei procedimenti amministrativi significa far sì che le nostre imprese possano lavorare con tempistiche che non siano quelle bibliche che hanno caratterizzato, troppo spesso, fasi storiche di questo Paese.

Assegnare alle farmacie - come abbiamo fatto - un ruolo significativo di natura integrativa del Servizio sanitario nazionale, con un particolare riferimento ai programmi di educazione sanitaria e prevenzione delle patologie di forte impatto sociale, significa non soltanto individuare in quei presidi un ruolo etico-sociale, ma anche far sì che il nostro sistema produttivo non veda decine di migliaia di lavoratori impossibilitati a svolgere le proprie attività perché, appunto, colpiti da tali patologie, con tutti i ritorni negativi che caratterizzerebbero il nostro sistema economico.

Occorreva semplificare il lavoro dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti; introdurre misure di trasparenza... (Brusìo).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Mugnai, ma devo interromperla. Colleghi, non si può lavorare in questo modo. Vi chiedo, cortesemente, di far cessare questo brusìo.

Prego, senatore Mugnai, la invito a proseguire.

MUGNAI (PdL). Grazie, signor Presidente.

Occorreva introdurre misure di trasparenza per i flussi finanziari e per i Fondi strutturali comunitari per le aree sottoutilizzate; introdurre un fondo per i progetti di eccellenza in uno dei settori vitali della nostra economia, quello del turismo, rivedendo anche il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo; introdurre nuove misure di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa e del funzionamento della pubblica amministrazione; determinare tempi certi nell'erogazione dei servizi al pubblico della pubblica amministrazione; eliminare quegli sprechi cartacei, quelle montagne infinite di carte che soffocano gli uffici della nostra pubblica amministrazione; introdurre misure di risparmio energetico; e riformare, sì, significativamente il processo civile, sapendo tutti - e su questo credo che dubbio non vi sia in quest'Aula - che la riforma del processo civile non è soltanto un elemento di carattere tecnico, ma rappresenta un tassello indispensabile per ridare slancio al sistema economico del Paese. Infatti non si investe in un Paese laddove non si ha la certezza della tutela dei propri diritti.

Abbiamo agito affrontando tempestivamente e convintamente quella che è ormai la parte necrotica della giustizia civile, quello che ne è il grande malato quasi terminale: il processo, la fase contenziosa, quella nella quale la tutela del diritto trova la sua più alta rappresentazione. Abbiamo operato con senso di concretezza e di responsabilità, nella consapevolezza dello stato attuale, di una montagna di cinque milioni di processi che pendono e con i quali necessariamente ci dobbiamo confrontare.

Ritengo che a chi parla e alla parte politica a cui appartiene non possa certamente essere imputato di essere mai stati troppo compiacenti con certe derive ideologiche o corporative di una certa parte della magistratura. Dobbiamo però anche renderci conto fino in fondo dell'attuale situazione. Certe norme che di per sé potrebbero essere astrattamente condivisibili (come opportunamente il relatore, senatore Delogu, ha ricordato), legate a una maggiore responsabilizzazione del magistrato soprattutto per quanto riguarda la durata del processo, innegabilmente oggi cozzano con una tempistica ragionevole e con la legge n. 89 del 2001, cosiddetta legge Pinto, con la quale comunque necessariamente dobbiamo fare i conti.

Andiamo dunque a esaminare, sia pur rapidissimamente, come abbiamo affrontato questo grande malato, questa parte necrotica che in qualche modo andava sanata se non volevamo che un malato quasi terminale finisse per diventarlo realmente.

Abbiamo aumentato la competenza per valore del giudice di pace; abbiamo valorizzato il principio di lealtà processuale; abbiamo semplificato la decisione della lite; i tempi per il compimento di singole attività processuali sono stati razionalizzati e accelerati; abbiamo introdotto un istituto che, sia pur contestato in quest'Aula, svolgerà una funzione acceleratrice e semplificatrice, con ritorni anche dal punto di vista economico. Infatti, così come emendato (tra l'altro dal Gruppo di maggioranza della Commissione giustizia), l'istituto della prova testimoniale scritta significherà che decine di migliaia di artigiani e di piccoli imprenditori non perderanno intere giornate lavorative solo per confermare una fattura e una ricevuta fiscale. Ciò non soltanto costituisce un fatto di civiltà del diritto o di correttezza dei comportamenti processuali, ma significa far sì che questi lavoratori possano continuare a dedicarsi produttivamente alle loro attività. Abbiamo introdotto il filtro in Cassazione, sulla falsariga di quanto accade nelle altre grandi Nazioni di diritto, ma non dimentichi dell'articolo 111 della Costituzione. Nessuno, infatti, comprime il diritto a ricorrere ma, semplicemente, in un sistema che dà certezza delle condizioni di ammissibilità, si evita che il Supremo collegio sia soffocato da una serie infinita di questioni bagatellari, palesemente inammissibili di per sé ma che intralciano significativamente il corso del giudizio.

 

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, la invito a concludere.

 

MUGNAI (PdL). Le interruzioni mi hanno fatto un po' perdere il filo del discorso.

 

PRESIDENTE. Infatti siamo stati abbastanza tolleranti.

 

MUGNAI (PdL). Dicevo che abbiamo avviato - e lo rivendichiamo con orgoglio - quello che è forse uno dei passaggi fondamentali della riforma del processo civile, la semplificazione dei riti, che oggi sono circa trenta e che, se il Governo opererà (e non abbiamo dubbi che lo farà) in conformità alla delega, si ridurranno a tre, a parte qualche rito speciale che comunque non faceva parte dell'impianto del processo civile strettamente inteso. Ciò significa che ne avremo eliminati ben ventitré rispetto alla situazione attuale, dando certezza, chiarezza e tempistiche decisamente più pratiche per la tutela dei diritti.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, noi voteremo con grande convinzione questo provvedimento, convinti di avere posto altre importanti tessere di quel mosaico che costituisce per noi il portato essenziale dell'essere in politica, costruire un'Italia libera, moderna, efficiente, bene amministrata, competitiva, con una giustizia degna di un Paese civile, un'Italia all'altezza delle sue tradizioni e delle grandi sfide del mondo contemporaneo. (Applausi dal Gruppo PdL. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore Malan, che si intende illustrata.

La metto ai voti.

È approvata.

 

Procediamo dunque alla votazione finale.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

263

Senatori votanti

262

Maggioranza

132

Favorevoli

147

Contrari

108

Astenuti

7

 

Il Senato approva.(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

MALAN, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN, relatore. Signor Presidente, ho chiesto la parola solo per ringraziare brevemente coloro che hanno collaborato all'elaborazione, alla discussione e all'approvazione del testo: il collega relatore Delogu, i rappresentanti del Governo, i sottosegretari Vegas e Alberti Casellati, la Presidenza del Senato, i presidenti della 1a e della 2a Commissione, senatori Vizzini e Berselli, i membri di queste due Commissioni, i funzionari dell'Aula e della 1a e della 2a Commissione e anche - per ultima, ma non ultima - la 5a Commissione, a cominciare dal suo presidente Azzollini, che anche in questa occasione ha elaborato i pareri sui numerosi emendamenti, che spesso sono arrivati in tempi anche non omogenei. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

(omissis)

La seduta è tolta (ore 13,04).

 


 

 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082)

 

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

1. Spostare il comma aggiuntivo all'articolo 14 (introdotto dall'emendamento 14.100 testo 2) inserendolo come comma aggiuntivo all'articolo 13-bis (introdotto dall'emendamento 13.0.100 testo 2). Al medesimo comma, dopo le parole: "autorizzazione di spesa di cui" sostituire le parole: "al comma 346" con le seguenti: "alla lettera c) del comma 346".

2. Spostare il comma 6-bis dell'articolo 18 (introdotto dall'emendamento 18.100) inserendolo come comma aggiuntivo all'articolo 15. Al medesimo comma, nell'alinea, dopo le parole: "n. 133," inserire le seguenti: "al penultimo capoverso".

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane".

3. All'articolo 19-bis (introdotto dall'emendamento 19.0.300 testo 3), al comma 3 sopprimere le parole: "e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176" e sostituire le parole: "regolamenti di organizzazione" con le seguenti: "regolamenti di riordino".

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (1367)

 

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

D'ALIA

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario intende assicurare l'assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonché assicurare la rateizzazione dei debiti contratti dagli allevatori relativamente alle quote latte;

il disegno di legge presenta diversi profili di incostituzionalità;

sotto un primo profilo rileva sottolineare che gli interventi previsti dal decreto non sembrano avere i caratteri di necessità, straordinarietà e urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge, come emerge dal preambolo che non fornisce alcuna circostanza oggettiva a supporto della necessità ed urgenza che è solo apoditticamente enunciata;

come ampiamente noto il presupposto dell'urgenza è autonomamente giustiziabile e facile da verificare, in quanto consiste nella inevitabilità e improrogabilità della norma da adottare per risolvere una situazione straordinaria;

nel caso di specie tale presupposto manca del tutto in quanto trattasi di un intervento non giustificato da alcuna urgenza, anche in considerazione del fatto che in Italia vi è un problema strutturale di carenza delle quote latte confermato dall'elevato contenzioso instaurato negli ultimi anni innanzi ai tribunali nazionali avverso le sanzioni comminate per eccessi di produzione non autorizzati;

manca pertanto sia la necessità di provvedere che l'urgenza;

sul punto la Corte costituzionale ha recentemente ribadito un orientamento di rigore nel valutare la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza dei decreti-legge: in particolare, ancora nella sentenza 171/2007 essa ha ribadito che l'insussistenza dei necessari presupposti della straordinarietà ed urgenza vizia il decreto-legge ed il vizio si estende alla relativa legge di conversione;

con riferimento al caso di specie, solo a titolo di esempio, la dedotta carenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione è evidente almeno con riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto in parola che perseguono l'obiettivo di garantire il recupero degli importi dovuti dai produttori, con modalità sostenibili;

trattasi di un intervento ordinario, strutturale, connesso peraltro alla esigenza di recuperare gli importi già versati dall'Italia all'Unione europea;

sotto un secondo profilo appare altresì violato l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, in quanto il decreto in parola in maniera del tutto irrazionale introduce disposizioni di favore per coloro i quali hanno violato sistematicamente le norme nazionali e comunitarie, accumulando debiti di dimensioni rilevanti;

più precisamente, l'articolo 3 prevede una sanatoria a favore dei produttori che nel corso degli ultimi anni hanno sforato le quote di produzione loro assegnate e, pertanto, di rateizzare i debiti iscritti nel Registro nazionale dei debiti;

tale norma risulta del tutto irrazionale, anche in considerazione del fatto che introduce una evidente disparità di trattamento rispetto ai produttori che diligentemente, seppure in una congiuntura di mercato non favorevole, hanno provveduto al versamento delle somme dovute;

in altre parole il decreto in parola presenta un complesso di interventi in favore di tutti coloro che fino ad oggi hanno operato al di fuori delle norme, prevedendo addirittura discriminazioni nei confronti della grande maggioranza degli allevatori che, con enormi sacrifici, in questi anni hanno rispettato le regole;

è quindi del tutto evidente la ingiustificata differenziazione tra la disciplina introdotta in favore dei produttori che hanno scelto di operare nel rispetto delle regole, ed i produttori che invece hanno violato sistematicamente la normativa nazionale e comunitaria in materia di quote latte;

appare del tutto irrazionale anche la scelta di favorire nell'assegnazione delle "nuove quote" disponibili i grandi splafonatori (che sono i soggetti privilegiati nell'assegnazione delle quote aggiuntive, i quali non sono tenuti neppure a rinunciare al contenzioso aperto contro lo Stato per temporeggiare sul pagamento delle multe), mettendo sostanzialmente in coda coloro che hanno rispettato i dettami della legge 30 maggio 2003, n. 119,

tutto quanto sopra premesso,

delibera di non procedere nell'esame dell'atto Senato n. 1367 e di rimettere al Parlamento la possibilità di predisporre un provvedimento che consenta di ripristinare un maggiore senso di giustizia e di garantire una prospettiva al settore zootecnico già fortemente provato da un mercato non favorevole .