Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - A.C. 1441-bis-B - Iter al Senato: esame in sede referente e consultiva | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 33 Progressivo: 4 | ||||||
Data: | 13/03/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia
di processo civile A.C. 1441-bis-B |
Iter al Senato: esame in sede referente |
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n. 33/4 |
(parte terza) |
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16 marzo 2009 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Coordinamento del
Dipartimento Affari costituzionali |
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I dossier dei servizi e
degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione
interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La
Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: ID0006b3.doc |
INDICE
§
Testo correlato 1082 (Errata Corrige)
Esame in sede referente
presso la 1ª e la 2ª Commissione riunite
Seduta del 24 febbraio
2009 (antimeridiana)
Seduta del 24 febbraio
2009 (pomeridiana)
§
Pareri resi alle
Commissioni riunite (I Affari costituzionali e V Bilancio)
- 3a Commissione (Affari esteri)
Seduta del 18 febbraio 2009 (antimeridiana)
Seduta del 18 febbraio 2009 (pomeridiana)
- 6a Commissione (Finanze e
tesoro)
- 8a Commissione (Lavori
pubblici, comunicazioni)
- 12a Commissione (Igiene e
sanità)
- Commissione parlamentare questioni
regionali
- 1a Commissione (Affari
costituzionali)
Seduta del 26 febbraio 2009 (antimeridiana)
Seduta del 26 febbraio 2009 (pomeridiana)
Seduta del 3 marzo 2009 (antimeridiana)
Seduta del 3 marzo 2009 (pomeridiana)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 1082
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA) dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA) dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI) dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI) e dal Ministro della giustizia
(ALFANO) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2008 |
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Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile
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DISEGNO DI LEGGE Capo I INNOVAZIONE Art. 1. (Banda larga) 1. Il Governo, nel
rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un
programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari
per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica
pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi
avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le
infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità
di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il
Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) per l’approvazione nel programma le risorse
necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo
scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di
800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo
per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n.289, e successive modificazioni. 2. La
progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle
aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di
progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Nell’ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve
essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle
soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo
di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e
delle norme comunitarie. 3. A valere sul
fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree
sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell’uso dello spettro
radio al fine di favorire l’accesso radio a larghissima banda e la completa
digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno
ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento
anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato,
favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi
avanzati di comunicazione. 4. È attribuito al
Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al
comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di
programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico,
nell’esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo
al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e
13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1º agosto 2003, n.259. 5. All’articolo 2
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis.
Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche
in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta
previo accordo con l’ente proprietario della strada». 6. All’articolo
231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a
quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui
al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259, e successive modificazioni». 7. Le disposizioni
dell’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, si applicano
anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento
necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica. Capo II CASA E INFRASTRUTTURE Art. 2. (Centrali di committenza) 1. All’articolo 33
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi: «3-bis. Al
fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela
della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, le amministrazioni regionali e la società CONSIP Spa possono
svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi
territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di
committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere
pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del
Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani,
la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o
consorziandosi, ai sensi del comma 1. 3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi
del comma 3-bis e l’Osservatorio predispongono capitolati
prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o
comunque comparabili, nell’osservanza dei valori espressi nelle convenzioni
stipulate dalla società CONSIP Spa ai sensi dell’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri di
qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle
amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per
cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data
evidenza pubblica mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale
della società CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito
dell’Osservatorio. 3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali
che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati
prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in
cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun
contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter,
un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento
determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato
dall’amministrazione per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma
3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra
l’ente locale interessato e la società CONSIP Spa ovvero la centrale di
committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad
assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a
finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e
di controllo di cui al comma 5 dell’articolo 6 sui contratti di cui al
presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione. 3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di
committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono
tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma
67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni. 3-sexies. In sede di programmazione degli interventi
infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della
ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale
delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano
introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il
ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali
siti all’interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare
minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto
del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all’anno
precedente. L’ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il
Documento di programmazione economico-finanziaria. 3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle
procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente
le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione
degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta
giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte
dei conti. 3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza
il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di
adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma
ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell’eventuale maggiore
corrispettivo pagato dall’amministrazione rispetto a quelli determinati ai
sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e
solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti
degli organi deputati all’eventuale approvazione o degli organi di controllo
competenti secondo l’ordinamento delle singole amministrazioni, che non hanno
rilevato preventivamente il fatto. 3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al
comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello
Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto
dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall’affidamento
alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi determinati ai
sensi del comma 3-ter. 3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di
opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis
non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all’imposta di scopo
di cui all’articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n.296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di
aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi
statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere,
per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di
attività edilizie o di altre tariffe locali. 3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di
stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le
migliori condizioni per l’acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto
dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente
articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica». Capo III SEMPLIFICAZIONI Art. 3. (Chiarezza dei testi normativi) 1. Ogni norma che
sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a
stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate,
abrogate o derogate. 2. Ogni rinvio ad
altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti,
decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve
contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di
chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni
fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che
esse intendono richiamare. 3. Le disposizioni
del presente articolo costituiscono princìpi generali per la chiarezza dei
testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non
in modo esplicito. Art. 4. (Misure per la
semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari) 1. Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari di I categoria, di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n.222, nell’osservanza dei princìpi di cui
all’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive
modificazioni, nonché dei seguenti criteri: a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai
trasferimenti finanziari all’estero e alla loro gestione; b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della
gestione del bilancio delle sedi all’estero, ai fini della razionalizzazione
della spesa; c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle
attività svolte nell’ambito dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui al
presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle
risorse umane. 2. A decorrere
dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1,
sono abrogati: a) il comma 15 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80; b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre
2006, n.307; c) l’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni; d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n.296; e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2000, n.120. Art. 5. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1,
dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di
imparzialità»; 2) al comma 1-ter,
dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»; b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. - (Conclusione
del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i
quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta
anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni,
con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità
ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione
di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la
conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n.1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida
all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3
del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della
fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»; c) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis. -
(Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del
procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo
sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»; d) il comma 5 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente: «5. Si
applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis». 2. Il rispetto dei
termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di
valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del
presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo
di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. 3. In sede di
prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, come da
ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono
adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla
scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato
articolo 2 della legge n.241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e
gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato
articolo 2 della legge n.241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 4. Per tutti i
procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici,
architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano
fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Art. 6. (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche) 1. Alla legge 7
agosto 1990, n.241, come da ultimo modificata dall’articolo 5 della presente
legge, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 16: 1) al comma 1,
primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente:
«venti»; 2) al comma 1 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i
venti giorni dal ricevimento della richiesta»; 3) il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. In caso
di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che
l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso
di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può
essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma»; 4) al comma 4, le
parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite
dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»; 5) il comma 5 è
sostituito dal seguente: «5. I
pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»; 6) dopo il comma 6
è aggiunto il seguente: «6-bis.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni»; b) all’articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei
confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di
cui all’articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l’amministrazione
resistente». Art. 7. (Conferenza di servizi e silenzio assenso) 1. All’articolo
14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi
per via telematica». 2. Al comma 1
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all’immigrazione,» sono
inserite le seguenti: «alla cittadinanza,». Al comma 4 dell’articolo 20 della
citata legge n.241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e
l’immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l’immigrazione e la
cittadinanza». 3. Al comma 2
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la
dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di
impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o
registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente
richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione
della dichiarazione all’amministrazione competente». 4. Al comma 3
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di
cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni
dalla data della presentazione della dichiarazione,». 5. Al comma 5
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso
giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge,
può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul
silenzio assenso previste dall’articolo 20». 6. Dall’attuazione
delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente
articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 8. (Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di
competenza delle regioni e degli enti locali) 1. Alla legge 7
agosto 1990, n.241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’accesso
ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico
interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al
fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza»; b) all’articolo 29: 1) il comma 1 è
sostituito dal seguente: «1. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e
agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di
cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6,
nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche»; 2) dopo il comma 2
sono aggiunti i seguenti: «2-bis.
Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della
presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne
un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla
durata massima dei procedimenti. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio
attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con
intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, casi ulteriori
in cui tali disposizioni non si applicano. 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e
2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del
presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione». Art. 9. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti) 1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione
di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie
pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani
regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel
territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle
attività del medico di medicina generale, anche con l’obiettivo di garantire
il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al
fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche; b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della
popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di
quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari; c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani
regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie
a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima
istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di
sangue o di plasma mediante siringhe; d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani
regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami
specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche
prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione
alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia; e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al
presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite
dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle
suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti
della legge 8 marzo 1968, n.221, al fine di riservare la corresponsione
dell’indennità annua di residenza prevista dall’articolo 115 del testo unico
delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e
successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in
relazione alla localizzazione delle farmacie e all’ampiezza del territorio
servito. 2. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente
comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono
resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. 3. Al fine di semplificare
l’ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono
inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti»; b) all’articolo 170: 1) al comma 1,
dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore
a 5.000 abitanti»; 2) al comma 8,
dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con
popolazione superiore a 5.000 abitanti»; c) all’articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono
inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»; d) all’articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole:
«di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109» sono aggiunte le seguenti: «, per
gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»; e) all’articolo 197, comma 1, dopo le parole: «, dei comuni» sono
inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»; f) all’articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono
inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti»; g) all’articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per
i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti non si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo». 4. Nel regolamento
di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni
con popolazione sino a 5.000 abitanti. 5. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un
regolamento, a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili
semplificati per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in deroga
all’articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267. 6. Il Governo è
delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo
del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui
fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a
15.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa
facciano riferimento almeno quattro comuni; b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in
servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a); c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in
servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a); d) attribuzione al segretario comunale, in servizio presso la sede
unificata di cui alla lettera a), di funzioni di controllo interno e
di gestione nonché di legittimità sugli atti. 7. All’articolo 2,
comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive
modificazioni, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«1º marzo 2009». 8. Sono fatti
salvi gli effetti prodotti dal comma 28 dell’articolo 2 della citata legge 24
dicembre 2007, n.244, fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 10. (Cooperazione allo sviluppo internazionale) 1. Entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle
procedure amministrative e contrattuali riguardanti: a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e
di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.45; b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria,
sociale o economica. 2. Con il decreto
di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare: a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità
all’articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive
modificazioni, e all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996,
n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426; b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità
generale dello Stato; c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici
e giuridici; d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate. 3.
Nell’individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b),
è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di
collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina ovvero
diretti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive delle persone
condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine
delle medesime. 4. Lo schema del
decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
di carattere finanziario. Il termine per l’espressione del parere è stabilito
in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto
termine, il decreto può essere comunque emanato. 5. Oltre alla
dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri,
le sedi all’estero possono disporre di somme erogate da parte della
Commissione europea o di altri Stati membri dell’Unione europea per la
realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli
stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e
rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea
relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri. Art. 11. (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali
comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate) 1. Per prevenire
l’indebito utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito della programmazione
unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire
l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo, da
parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e
private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di
finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni, sono tenute, nell’utilizzo delle risorse dei predetti Fondi
loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto
di cui al periodo precedente. Art. 12. (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore
postale) 1. All’articolo 2,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261,
dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le
seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità
della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di
coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste». 2. All’articolo 2,
comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261,
dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad
alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento
postale,». 3. All’articolo 2,
comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le
parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei
servizi postali». 4. All’articolo 3,
comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261,
dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in
considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio
e della relativa rete postale,». 5. La rubrica
dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è sostituita
dalla seguente: «Reclami e rimborsi». 6. Il comma 1
dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è sostituito
dal seguente: «1. Relativamente
al servizio universale, compresa l’area della riserva, sono previste dal
fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui
all’articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per
la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di
smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità
del servizio, comprese le procedure per determinare l’attribuzione della responsabilità
qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la
trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito
all’utente». 7. Dopo il comma 1
dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come
sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente: «1-bis. Le
procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le
procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per
la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in
materia». 8. All’articolo
14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo
le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di
autorizzazione generale». Capo IV PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 13. (Efficienza dell’azione amministrativa) 1. Le disposizioni
del presente capo sono dirette a restituire efficienza all’azione
amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche
nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto
dell’articolo 97 della Costituzione, dell’articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 197 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. 2. Per le finalità
di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure
concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative,
la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e
la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell’erogazione dei servizi
pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico. Art. 14. (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di
assenza e di maggiore presenza del personale) 1. Ciascuna delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di
pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula
vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso
professionale dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo,
i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici
di livello dirigenziale. 2. Al comma 52-bis
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all’alinea, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c)
obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo
anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di
assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della
trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di
conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto
in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del
compenso attribuito». Art. 15. (Spese di funzionamento) 1. Dopo l’articolo
6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente: «Art. 6-bis. -
(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni). – 1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati
direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono
autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio
interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di
adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione
organica. 2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni
organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente
articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei
fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di
riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto
dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità
del personale. 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo
interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1
vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri
verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di
organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale
con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.286». Art. 16. (Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti
territoriali) 1. All’articolo 7
della legge 5 giugno 2003, n.131, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le
finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle
occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le
autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in
particolare all’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative necessari per l’esercizio delle funzioni e dei
compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per
il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni
e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio
dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali
deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere
per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per
le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dall’assegnazione. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Dalla
data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o dalla diversa data
indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all’esercizio
delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima.
Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente
preposti all’esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote
organiche di personale». 2. I comuni e le
province favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi
la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più
ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di
erogazione di servizi. 3. In attuazione
dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118
della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti
svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in
forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati
sia almeno pari a 20.000 abitanti. Art. 17. (Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli
immobili pubblici) 1. Le
amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro
affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere
esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri
soggetti pubblici o privati. 2. Nel proporre il
trasferimento dell’esercizio delle funzioni, ciascuna amministrazione ne
specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al
risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché
ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni
caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. La proposta è
presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, e del quale fanno parte il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro per i
rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il
Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta
competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti
la proposta all’approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento
giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore
esercizio della funzione. 4. Le
amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in
armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti,
l’obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte
dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse
strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio. Art. 18. (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e
tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al
pubblico) 1. Le
amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici
che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all’adozione di provvedimenti
o all’erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di
erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con
modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano
il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure
al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri
uffici. 2. Le prassi
individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici
istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. 3. L’elaborazione
e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione
dei dirigenti e del personale. 4. In sede di
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato,
le regioni e gli enti locali per l’individuazione e la diffusione di buone
prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali. 5. Al fine di
aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli
utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica
determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o
con altre forme idonee: a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività
dei pagamenti»; b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione
dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente. 6. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a),
avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con
riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente
stabiliti e all’importo dei pagamenti. Art. 19. (Riorganizzazione
del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del
Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione) 1. Al fine di realizzare
un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici
dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell’aumento della
sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle
imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica,
nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è
delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo
finalizzati al riordino del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della
Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi: a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli
organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al
fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della
formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica
amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica,
operanti nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica; c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione
alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze. 2. Dall’attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste
dalla legislazione vigente. Art. 20. (Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari) 1. All’articolo 60
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis.
Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari
esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle
rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza
per la tutela dei cittadini italiani all’estero, può assumere impegni
superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso,
del limite complessivo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del
bilancio del medesimo Ministero». Art. 21. (Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici) 1. Le carte dei
servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di
pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l’utente o
per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un
interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non
giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni
successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l’eventuale ricorso a
meccanismi di sostituzione dell’amministrazione o del soggetto inadempiente. 2. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità
amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dalla legge 14 novembre 1995,
n.481, e dalla legge 31 luglio 1997, n.249, nell’autonomia garantita dai rispettivi
ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non
regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi
pubblici locali, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di
procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte
dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione. Art. 22. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
documenti in forma cartacea) 1. Gli obblighi di
pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle
amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici. 2. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali,
allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l’obbligo di
assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli
stessi nei giornali. 3. Gli adempimenti
di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti
informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di
garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1, il
CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo
comma 1. 5. A decorrere dal
1º gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno
effetto di pubblicità legale. 6. Agli oneri
derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi
dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 28
settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge. Art. 23. (Delega al Governo per la modifica del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.82) 1. Il Governo è
delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive
modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti
legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi specifici: a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei
servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per
le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice; b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi
risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare
per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di
progetti di innovazione; c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di
semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei
cittadini e delle imprese; d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni
informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni
e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche
tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le
amministrazioni inadempienti; e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza
di progetto strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei
dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni
centrali, regionali e locali; f) prevedere l’utilizzo del web nelle comunicazioni tra le
amministrazioni e i propri dipendenti; g) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei
siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti. Art. 24. (VOIP e Sistema pubblico di connettività) 1. Al fine di
consentire l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78, comma 2-bis,
del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo
di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet»
(VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all’articolo 83 del medesimo
codice. 2. All’attuazione
del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie
derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al
decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 29 dicembre 2004. 3. Al fine di
accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato
dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, presso le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nel rispetto
dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare,
entro il 31 dicembre 2011, l’adesione di tutte le citate amministrazioni al
predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i
rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati,
dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare
la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a
imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione
pubblica. 4. All’attuazione
del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente
destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive
modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società
dell’informazione, e non ancora programmate. 5. All’articolo 2
del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.
Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche
amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che
non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero,
direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche
ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative». Art. 25. (Riallocazione di fondi) 1. Le somme di cui
all’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30
giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n.168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di
connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi
innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università. 2. Al fine di
favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi
promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, definisce un programma di
incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando
priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e
alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.
All’attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse
finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n.3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per
l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in
vigore della presente legge. 3. Le risorse
finanziarie assegnate al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE
adottate ai sensi dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e
successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge e non destinate all’attuazione di accordi di programma quadro
di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e
successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore
degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere
destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie
per l’anno 2009 di cui all’articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre
2006, n.296, non ancora programmate. 4. All’articolo
27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.3, dopo le parole: «può inoltre
promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di
carattere internazionale,». Art. 26. (Modifica
all’articolo 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, in materia di risparmio
energetico) 1. All’articolo
48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, la parola: «statali» è
sostituita dalla seguente: «centrali». Capo V GIUSTIZIA Art. 27. (Modifiche al libro primo del codice di procedura civile) 1. All’articolo 7
del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»; b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «ventimila euro». 2. L’articolo 38
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 38. - (Incompetenza).
– L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono
eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta
se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi
previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono
all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del
giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla
cancellazione della stessa dal ruolo. L’incompetenza per
materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti
dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui
all’articolo 183. Le questioni di
cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a
quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione
del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni». 3. All’articolo 39
del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Se una stessa
causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in
qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza
la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»; b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è
sostituita dalla seguente: «ordinanza»; c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero dal deposito del ricorso». 4. Agli articoli
40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la
parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
«ordinanza». 5. All’articolo 43
del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle
seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla
seguente: «impugnato»; b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’ordinanza». 6. Al primo comma
dell’articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni: a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla
seguente: «ordinanza»; b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre
mesi». 7. All’articolo 54
del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice, con
l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede
sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena
pecuniaria non superiore a euro 250». 8. All’articolo
67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a
euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500». 9. All’articolo
83, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo
difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente
designato». 10. Al primo comma
dell’articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore
all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, condanna la
parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento
delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo 92». 11. All’articolo
92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono
altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono
sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente indicate nella motivazione,». 12. All’articolo
96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso,
quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche
d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a
euro 1.000 e non superiore a euro 20.000». 13. All’articolo
101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se ritiene di
porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il
giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un
termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla
comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti
osservazioni sulla medesima questione». 14. Al primo comma
dell’articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati». 15. All’articolo
118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a
euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500». 16. All’articolo
120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui
la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno,
compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il
giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente,
mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme
specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o
televisive o in siti internet da lui designati». 17. Al secondo
comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è
sostituito dal seguente: «4) la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». 18. All’articolo 153
del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La parte che
dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può
chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma
dell’articolo 294, secondo e terzo comma». Art. 28. (Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile) 1. Il secondo
comma dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente: «Quando rileva un
difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio
che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle
parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale
spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la
rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli
effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento
della prima notificazione». 2. Al sesto comma,
alinea, dell’articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il
giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano
gravi motivi, può concedere». 3. L’articolo 184-bis
del codice di procedura civile è abrogato. 4. Il primo comma
dell’articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti
dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi
dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un
consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente
deve comparire». 5. Il terzo comma
dell’articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice fissa
il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la
relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il
quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla
relazione del consulente». 6. Al libro
secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura
civile, dopo l’articolo 257 è aggiunto il seguente: «Art. 257-bis.
- (Testimonianza scritta). – Il giudice, sentite le parti e tenuto
conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo
all’oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone,
anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel
termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il
provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto
l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli
articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende
la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con
risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non
è in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone
sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna
delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con
plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando il
testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha
l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete
generalità e i motivi di astensione. Quando il
testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine
stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui
all’articolo 255, primo comma. Il giudice,
esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a
deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato». 7. All’articolo
279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il collegio
pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative
all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide
soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio,
impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione
della causa»; b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono
soppresse. 8. All’articolo
285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono
soppresse e, all’articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi
dell’articolo 170,». 9. L’articolo 296
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 296. - (Sospensione
su istanza delle parti). – Il giudice istruttore, su istanza di tutte le
parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta,
che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi,
fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo». 10. All’articolo
297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi». 11. All’articolo
305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «tre mesi». 12. All’articolo
307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e
le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»; b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita
dalla seguente: «tre»; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L’estinzione
opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice
istruttore ovvero con sentenza del collegio». 13. All’articolo
327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi». 14. All’articolo
345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le
parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono
essere prodotti nuovi documenti». 15. All’articolo
353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice
per ragioni di giurisdizione»; b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi». 16. All’articolo
385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato. 17. Al primo comma
dell’articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi». Art. 29. (Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile) 1. Dopo l’articolo
360 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 360-bis. -
(Ammissibilità del ricorso). – Il ricorso è dichiarato ammissibile: 1) quando il
provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da
precedenti decisioni della Corte; 2) quando il
ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la
Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento
ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della
Corte; 3) quando appare
fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto
processo; 4) quando
ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’articolo 363. Non è dichiarato
ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell’articolo 360, primo comma,
numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo
grado. Sull’ammissibilità
del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile resa da un collegio di tre magistrati. Se il collegio
ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell’articolo 375, primo
comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una
relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la
dichiarazione di inammissibilità. Si applica l’articolo 380-bis, commi
secondo, terzo e quarto. L’ordinanza che
dichiara l’inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto
di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione
degli atti giudiziari. Il ricorso
dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione
per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il
provvedimento impugnato passa in giudicato. L’ordinanza provvede sulle spese
a norma dell’articolo 96, terzo comma». 2. L’articolo 366-bis
del codice di procedura civile è abrogato. 3. All’articolo
375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o
per difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-bis» sono
soppresse. Art. 30. (Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile) 1. Al libro terzo,
titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 614 è aggiunto il
seguente: «Art. 614-bis.
- (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il
provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente
iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta
dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell’esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente
comma non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e
privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’articolo 409. Il giudice
determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del
valore della controversia, della natura della prestazione, del danno
quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle
parti, e di ogni altra circostanza utile». 2. All’articolo
616 del codice di procedura civile, l’ultimo periodo è soppresso. 3. All’articolo
624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono abrogati. Art. 31. (Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile) 1. Il terzo comma
dell’articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente: «La condanna alle
spese è immediatamente esecutiva». 2. All’articolo
669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: «Il giudice, quando
emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della
causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»; b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle
seguenti: «sesto comma». Art. 32. (Procedimento sommario di cognizione) 1. Dopo il capo
III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito
il seguente: «Capo III-bis DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE Art. 702-bis. -
(Forma della domanda. Costituzione delle parti). – Nelle cause in cui il
tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta
con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma
dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),
4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma
dell’articolo 163. A seguito della
presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo
presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il
magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice
designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando
il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre
dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta
giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto deve
costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta,
nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui
intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare
le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono
rilevabili d’ufficio. Se il convenuto
intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne
dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato
lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal
cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova
udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La
costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma. Art. 702-ter. -
(Procedimento). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo
dichiara con ordinanza. Se rileva che la
domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il
giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello
stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le
difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice,
con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In
tal caso si applicano le disposizioni del libroII. Quando la causa
relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il
giudice ne dispone la separazione. Se non provvede ai
sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del
provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al
rigetto delle domande. L’ordinanza è
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale e per la trascrizione. Il giudice
provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91
e seguenti. Art. 702-quater.
- (Appello). – L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo
702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile
se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il
collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte
dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per
causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare
l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio». Art. 33. (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n.1368) 1. Al primo comma
dell’articolo 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n.1368, di seguito denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale
che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in
misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e
garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli
incarichi anche a mezzo di strumenti informatici». 2. Dopo l’articolo
103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è
inserito il seguente: «Art. 103-bis.
- (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un
modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della
giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da
notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio
dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre
all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del
giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità
del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove
possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere
l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la
formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in
ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice
di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del
testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del
codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le
parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il
testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e
deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della
testimonianza in modo diretto o indiretto. Al termine di ogni
risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la
sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni
devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un
ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita
nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto». 3. Il primo comma
dell’articolo 104 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente: «Se la parte senza
giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la
dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte
dichiari di avere interesse all’audizione». 4. Dopo il terzo
comma dell’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile è inserito il seguente: «Nel caso di
domande manifestamente fondate o infondate, la sentenza è succintamente
motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto
di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un
precedente conforme di una giurisdizione superiore». Art. 34. (Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21febbraio 2006, n.102,
e disposizioni transitorie) 1. L’articolo 3
della legge 21 febbraio 2006, n.102, è abrogato. 2. Alle
controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006,
n.102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV,
capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente
comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i
quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora
disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di
procedura civile. Art. 35. (Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato) 1. L’Avvocatura
dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n.53. 2. Per le finalità
di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura
distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico
conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. La validità dei
registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e
vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato
generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato,
ovvero dell’avvocato distrettuale dello Stato. 4. Dall’attuazione
delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente
articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 36. (Modifica all’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n.205) 1. Al comma 2
dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n.205, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza
dell’avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l’avviso di
fissazione dell’udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi
qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del
proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono
dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi
dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034». Art. 37. (Disposizioni transitorie) 1. Fatto salvo
quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge
che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi
instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi
pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge
si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e
l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni
di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del codice di procedura
civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo
2006. Art. 38. (Decisione delle questioni di giurisdizione) 1. Il giudice che,
in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici
speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se
esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La
pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di
cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro
processo. 2. Se, entro il
termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di
cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo
processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli
effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il
giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin
dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le
decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con
le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice
adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione
di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite
della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta
può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime
sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per
la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento
preventivo di giurisdizione. 4. L’inosservanza
dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per
la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è
dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione
degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di
riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove
raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono
essere valutate come argomenti di prova. Art. 39. (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione
delle controversie civili e commerciali) 1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di
conciliazione in ambito civile e commerciale. 2. La riforma
adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa
comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma
3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I
decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che
sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del
termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è
prorogata di sessanta giorni. 3. Nell’esercizio
della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione,
abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere
l’accesso alla giustizia; b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi
professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del
servizio di conciliazione; c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa
comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, e in ogni caso attraverso
l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo
Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai
sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580, ad ottenere
l’iscrizione di tali organismi nel medesimo registro; d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per
la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia; e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli
avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che,
per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli; f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i
tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la
facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini
professionali; h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla
lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel
Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso
procedure telematiche; l) per le controversie in particolari materie, prevedere la
facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell’albo dei
consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai
decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con
riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali; m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre
a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in
misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
le parti; n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente,
prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi
dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di
conciliazione; o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di
carattere fiscale, assicurando, al contempo, l’invarianza del gettito
attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere
dall’anno precedente l’introduzione della norma e successivamente con cadenza
annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n.143; p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo
corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di
procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione
delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo
successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella
stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo
quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e,
inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un’ulteriore somma
a titolo di contributo unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n.115; q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere
una durata eccedente i quattro mesi; r) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia
esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e
costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Art. 40. (Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio
della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di
giustizia) 1. All’articolo
36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali
designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet
del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal
giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di
quindici giorni». 2. Al codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 535: 1) al comma 1, le
parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse; 2) il comma 2 è
abrogato; b) all’articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o
i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse. 3. Al comma 4
dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive
modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la
pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del
codice penale». 4. All’articolo
18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, le parole da: «in
uno o più giornali indicati dal giudice» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della
giustizia. La sentenza è altresì pubblicata mediante affissione nel comune
ove l’ente ha sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal
giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di
quindici giorni». 5. Al testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n.115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per
i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è
dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari»; b) al comma 2 dell’articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono
sostituite dalle seguenti: «di un terzo»; c) all’articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. I
provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall’obbligo della
registrazione. (L)»; d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente: «TITOLO XIV-bis REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE Art. 73-bis
(L). - (Termini per la richiesta di registrazione). – 1. La
registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto
da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal
passaggio in giudicato. Art. 73-ter
(L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). – 1. La
trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario
addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione»; e) all’articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»; 2) i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti: «1. Le
spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei
confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura
fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n.400. L’ammontare degli importi può essere
rideterminato ogni anno. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero
con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in
ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella
statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che
gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre
quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e
per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di
condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in
pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n.326»; 3) sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi: «2-quater.
Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza
tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale
di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione
in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di
ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno
dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà. 2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di registro
prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati
nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di
solidarietà. 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo
di cui all’articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei
confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro
conservativo»; f) all’articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Se non
diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di
quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività
connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui
provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui
provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice
dell’esecuzione. (L)»; g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla
seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo,
contabile e tributario»; h) all’articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le
parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione della pena in
istituto» sono soppresse; 2) al comma 2, le
parole: «o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto» sono
soppresse; i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è
sostituito dal seguente titolo: «TITOLO II-bis DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE,
SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E
SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE Capo I RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO Art. 227-bis
(L). - (Quantificazione dell’importo dovuto). – 1. La quantificazione
dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 211.
Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della
convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n.244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la
società Equitalia Giustizia Spa. Art. 227-ter
(L). - (Riscossione mediante ruolo). – 1. Entro un mese dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto
definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di
mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere
dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e per i
crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede
all’iscrizione a ruolo. Art. 227-quater
(L). - (Norme applicabili). – 1. Alle attività previste dal presente
titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220». 6. Fino
all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 (L), comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n.115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene
secondo le norme anteriormente vigenti. 7. L’articolo 208,
comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n.115, come sostituito dal presente articolo, si
applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della
presente legge. 8. All’articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti
passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008»
sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per
condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a
decorrere dalla stessa data»; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)
acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito,
nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a
norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni»; c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)
iscrizione a ruolo del credito»; d) la lettera c) è abrogata. Art. 41. (Abrogazioni e modificazione di norme) 1. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge: a) l’articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è abrogato; b) al comma 1 dell’articolo 243 (R) del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, le parole: «e
le somme relative ai diritti di cui all’articolo 25» sono soppresse; c) l’articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è
abrogato. Art. 42. (Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione) 1. All’articolo
13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n.1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se
ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti
manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i
termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n.87, nonché la
notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati». 2. All’articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma: 1) al primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del
Consiglio di Stato»; 2) il secondo
periodo è soppresso; b) il secondo comma è abrogato. Capo VI PRIVATIZZAZIONI Art. 43. (Patrimonio dello Stato Spa) 1. All’articolo 7,
comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono
inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello
Stato»; b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello
Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal
primo comma dell’articolo 1264 del codice civile». Art. 44. (Società pubbliche) 1. All’articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 12 è sostituito dai seguenti: «12. Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della
legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli
statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile, si adeguano alle seguenti disposizioni: a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di
amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un
numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate
disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a
sette. I compensi deliberati ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del
codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti
disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente
deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione; b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe
operative con delibera dell’assemblea dei soci; c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata
dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta
esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente
in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi; d) prevedere che l’organo di amministrazione possa delegare proprie
attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere
riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice
civile; e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d),
la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli
atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano
previsti compensi aggiuntivi; f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca
all’organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis,
a un apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di
amministrazione; g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai
componenti degli organi sociali. 12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi
strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o
di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto
dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei
componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore
al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente
dell’organo amministrativo»; b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse; c) dopo il comma 27 è inserito il seguente: «27-bis.
Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero
dell’economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di
società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni
in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di
concerto con i Ministeri competenti per materia»; d) dopo il comma 28 è inserito il seguente: «28-bis.
Per le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28 è
data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze»; e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le
disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»; f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti: «32-bis. Il
comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, si interpreta
nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo
ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato,
per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per
ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. 32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per
le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati». Capo VII ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO Art. 45. (Attuazione del federalismo) 1. Per lo studio
delle problematiche connesse all’effettiva attuazione della riforma
federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità
finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la
somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Alla relativa copertura
finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
salute, e, a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse derivanti
dall’attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 46. (Clausola di salvaguardia) 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge nell’esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 1082
Errata
corrige
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA) dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA) dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI) dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI) e dal Ministro della giustizia
(ALFANO) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2008 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile
¾¾¾¾¾¾¾¾
Nel
frontespizio, dopo le parole: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» si intenda aggiunta, in fine, la seguente
nota:
«Disegno di legge collegato alla manovra di
finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento».
Esame in sede referente
presso la 1ª
e la 2ª
Commissione riunite
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 4 novembre 2008
27a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente della 2ª
Commissione
Intervengono
il ministro della giustizia Alfano ed i sottosegretari di Stato per lo stesso
dicastero Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.
La seduta inizia alle ore 12,10.
IN SEDE
REFERENTE
(1082) Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e
rinvio)
Il
relatore MALAN (PdL)
illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra finanziaria per
il 2009. Si sofferma, anzitutto, sull'articolo 1, diretto a facilitare
l'adeguamento delle reti di comunicazione elettroniche pubbliche e private
attraverso un programma che integri finanziamenti pubblici, comunitari e
privati. Riferisce quindi sull'articolo 2, che prevede la centralizzazione
della committenza delle amministrazioni pubbliche attraverso l'introduzione di
misure incentivanti, e sull'articolo 3 che, tra l'altro, stabilisce che i
rinvii contenuti nelle disposizioni normative devono indicare il testo o la
materia alle quali fanno riferimento ovvero il principio che intendono
richiamare. L'articolo 4 propone misure per la semplificazione della gestione
amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari mentre i successivi articoli 5, 6, 7 e 8 recano modifiche alla legge
n. 241 del 1990 per assicurare una maggiore snellezza ed efficienza del
procedimento amministrativo.
L'articolo 9 delega il Governo ad adottare
decreti legislativi per l'individuazione di nuovi servizi a forte valenza
socio-sanitaria, erogati anche dalle farmacie pubbliche e private, nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, nonché ad emanare un regolamento recante
modelli e schemi contabili semplificati per i Comuni fino a 5.000 abitanti,
anche allo scopo di razionalizzare il ruolo del segretario comunale nei Comuni
minori. L'articolo 10 introduce modifiche di semplificazione alle procedure per
gli interventi di cooperazione allo sviluppo internazionale, mentre l'articolo
11, in materia di trasparenza dei flussi finanziari dei fondi strutturali
comunitari e del fondo per le aree sottoutilizzate, è volto a prevenire
l'indebito utilizzo delle risorse.
L'articolo 12 propone misure in tema di
concorrenza e tutela degli utenti nel settore dei servizi postali mentre
l'articolo 13 introduce il Piano industriale della pubblica amministrazione,
basato su misure di riordino e razionalizzazione delle funzioni amministrative,
di semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, di trasparenza e
tempestività nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dell'articolo 97
della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. A tal fine, l'articolo 14 prevede disposizioni sulla
trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di
maggiore presenza del personale, mentre l'articolo 15 reca misure in materia di
organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni. L'articolo 16 propone una serie di modifiche alla
cosiddetta legge La Loggia (legge 5 giugno 2003, n. 131), per il trasferimento
delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali, in attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, mentre l'articolo 17 promuove la mobilità
delle funzioni amministrative e l'uso ottimale degli immobili pubblici.
L'articolo 18 prevede l'individuazione e la diffusione delle buone prassi nelle
pubbliche amministrazioni, nonché dei tempi per l'adozione dei provvedimenti e
per l'erogazione dei servizi al pubblico. L'articolo 19 delega il governo per
la riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, del Centro di formazione e studi e della Scuola superiore
della pubblica amministrazione. L'articolo 20 reca ulteriori disposizioni
relative alle sedi diplomatiche e consolari, l'articolo 21 promuove la tutela
non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici, mentre l'articolo 22 reca
norme per l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in
forma cartacea, stabilendo che gli obblighi di pubblicazione legale si
intendono assolti con la pubblicazione di atti e provvedimenti nei siti
informatici istituzionali.
L'articolo 23 reca la delega al Governo per la
modifica del codice dell'amministrazione digitale al fine di favorire la
diffusione dei servizi telematici nella pubblica amministrazione; l'articolo 24
promuove la diffusione dei servizi VOIP (voce tramite protocollo Internet) e
del Sistema pubblico di connettività. Infine, l'articolo 25 reca norme per la
riallocazione di risorse finanziarie per l'innovazione tecnologica non
utilizzate e l'articolo 26 propone un coordinamento redazionale nel testo del
decreto-legge n. 112 poi convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il
senatore D'AMBROSIO (PD)
esprime talune perplessità sul provvedimento in esame, il contenuto delle cui
norme appare oltremodo eterogeneo.
Il
ministro ALFANO osserva che la ratio unificante delle numerose e
differenti disposizioni del provvedimento in esame è rappresentata
dall’esigenza di rilanciare la competitività economica del Paese. Fa presente
peraltro che la portata del disegno di legge, prima degli stralci approvati
presso l'altro ramo del Parlamento, risultava ben più ampia, in quanto il
provvedimento dettava norme anche in materia di lavoro e di energia.
Il
senatore DELOGU(PdL),
relatore per la 2a Commissione, riferisce sulle norme del disegno di
legge governativo in materia di giustizia civile. Nel sottolineare
preliminarmente come il provvedimento in esame si proponga di ridurre i termini
di durata del processo civile, osserva che la lentezza dei giudizi costituisce
uno dei mali maggiori della giustizia italiana. Rileva poi, però, che, fino a
quando i termini assegnati alle parti ed ai loro difensori saranno considerati
perentori e quelli assegnati ai giudici ordinatori, il traguardo resterà
lontano.
Precisa quindi che la maggior parte delle
modifiche al codice di procedura civile appaiono certamente efficaci, in
particolare quelle volte all'unificazione e alla riduzione dei diversi riti,
mentre altre meritano un serio approfondimento. Si sofferma poi sull'articolo
27, il quale apporta modifiche al Libro primo del codice di procedura civile,
recante le disposizioni generali. In particolare dopo aver illustrato il comma
1, il quale amplia la competenza per valore del giudice di pace portandola sino
a euro 5.000 per le cause relative ai beni mobili ed a 20.000 per quelle di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli o natanti,
riferisce sul comma 3, il quale interviene sull'articolo 39 del codice di
procedura civile, ai sensi del quale la litispendenza e la continenza sono
dichiarate con ordinanza.
Con
riguardo al comma 7 osserva che esso modifica l'articolo 54 del codice di
procedura civile rendendo facoltativa l'irrogazione della sanzione pecuniaria
nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o
infondata, innalzando il massimo della suddetta sanzione pecuniaria da euro 5 a
euro 250.
Dopo
aver dato conto del comma 10, il quale modifica l'articolo 91 del codice di
procedura civile, in materia di condanna alle spese, introducendo una nuova
deroga al principio della soccombenza, si sofferma sul comma 14, il quale
modifica l'articolo 115, primo comma, del codice di procedura civile, secondo il
quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento
della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Il
comma in esame autorizza il giudice a porre a fondamento delle proprie
decisioni anche i fatti ammessi o non contestati, così esonerando la parte che
ha allegato quei fatti dal relativo onere della prova.
Illustra
poi il comma 16, il quale modifica il regime di pubblicità della sentenza di
cui all'articolo 120 del codice di procedura civile, prevedendone la
pubblicazione anche su testate radiofoniche o televisive o su internet.
Sulla congruità di tale forma di pubblicità ritiene necessaria una più
approfondita valutazione.
Riferisce
quindi sull'articolo 28, il quale apporta modifiche al Libro secondo del codice
di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione. Si
sofferma dapprima sul comma 1, il quale apporta due modifiche all'articolo 182
del codice di procedura civile, in materia di difetto di rappresentanza o
autorizzazione.
Dopo aver
illustrato il comma 6, il qualeintroduce la possibilità per il giudice di
disporre l'acquisizione della testimonianza per iscritto, sulla base di un
modello predisposto dalla parte che ne fa richiesta, si sofferma sul comma 9 ,
il quale sostituisce l'articolo 296 del codice di procedura civile, che prevede
che il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, possa disporre che il
processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a 4 mesi.
Dà poi
conto brevemente dei commi da 10 a 17, i quali recano norme volte a ridurre i
tempi processuali.
Nel dar
conto dell'articolo 29, il quale reca ulteriori modifiche al Libro secondo del
codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione, si sofferma sul
comma 1. Tale norma introduce nel codice di procedura civile l’istituto
dell’esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, il quale
meriterebbe però più di un approfondimento.
Dopo aver illustrato l'articolo 30, il quale
apporta modifiche al Libro terzo del codice di procedura civile, recante la
disciplina del processo di esecuzione, si sofferma sull'articolo 31, il quale
reca due modifiche al Libro quarto del codice di procedura civile, relativo ai
procedimenti speciali. Nel sottolineare che la norma è volta ad abbreviare la durata
dei processi osserva che l'efficacia deflattiva di tale procedimento dipenderà
dalla applicazione concreta del medesimo.
Con riguardo all'articolo 32 osserva che esso
rappresenta una delle disposizioni più significative dell'intera legge, in
quanto introduce nel codice di rito un nuovo procedimento speciale: il
procedimento sommario di cognizione.
Dopo aver illustrato l’articolo 33, il quale
interviene sul Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente le
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, aggiungendo
l’articolo 103-bis e novellando gli articoli 23, 104 e 118, si sofferma
sull’articolo 34 ed in particolare sul comma 1. Tale disposizione abroga
l’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che ha assoggettato alle norme
del processo del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per
morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali. Ricorda peraltro che, a
seguito dell’aumento della competenza per valore previsto dall’articolo 52 del
disegno di legge in esame, sono destinate ad essere trattate in numero sempre
maggiore innanzi al giudice di pace.
Riferisce poi sugli articoli 35 e 36, i quali
recano rispettivamente disposizioni relative alla notificazione di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali da parte dell’Avvocatura dello Stato e norme di
carattere transitorio.
Illustra quindi l’articolo 38 il quale,
composto da cinque commi, detta disposizioni in materia di risoluzione delle
questioni di giurisdizione, regolando la translatio iudicii tra giudici
delle diverse giurisdizioni.
Dopo aver dato conto dell’articolo 39, il
quale reca delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi in materia
di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, si sofferma
sulle disposizioni contenute nell’articolo 40, le quali sono volte a realizzare
il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure
di riscossioni di esse.
Conclude soffermandosi sull’articolo 41, il
quale dispone l’abrogazione di alcune norme, necessaria in ragione
dell’introduzione della nuova disciplina in materia di spese di giustizia.
Il senatore D'AMBROSIO (PD)
svolge quindi talune considerazioni sullo stato della giustizia civile, la cui
efficienza risulta minata, da un lato, dall’elevato numero di procedimenti
pendenti e, dall’altro, da una non del tutto razionale organizzazione degli
uffici giudiziari sul territorio.
Esprime poi un giudizio critico sulle norme
del provvedimento volte a sopprimere la facoltà per il giudice di richiedere in
sede di prima udienza, la comparazione delle parti al fine di esperire il
tentativo di conciliazione. L’istituto della conciliazione dovrebbe, a parere
dell’oratore, essere invece valorizzato anche attraverso l’istituzione di un
ufficio ad hoc, come avvenuto già in alcuni tribunali del Nord d’Italia
con un positivo effetto deflativo.
Al fine di assicurare poi una maggiore
efficienza della giustizia dovrebbero essere portate avanti le iniziative
volte, da un lato, alla realizzazione dei cosiddetti uffici del processo, in
grado di facilitare l’attività istruttoria dei giudici e dall’altro
all’attuazione del processo telematico.
Conclude esprimendo il proprio giudizio
favorevole su alcune disposizioni del provvedimento ed in particolare
sull’introduzione dell’istituto, noto al diritto canonico, della cosiddetta
doppia conforme.
Il
senatore CASSON(PD),
tenendo conto della rilevanza delle norme in materia di giustizia civile,
alcune delle quali sono peraltro condivisibili, e della necessità che su di
esse si svolga un approfondito esame nella Commissione competente per materia e
quindi nella sola Commissione giustizia, propone alle Commissioni riunite di
deliberare sulla proposta di stralcio degli articoli relativi alla riforma
della giustizia civile del disegno di legge, richiedendo altresì al Presidente
del Senato che, laddove approvata, tale proposta sia sottoposta all’Assemblea
ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento.
Il senatore BIANCO (PD)
sostiene la proposta del senatore Casson, rilevando che le disposizioni
contenute nella prima parte del disegno di legge in esame sono di stretta
competenza della Commissione affari costituzionali, mentre quelle contenute
nella seconda parte intervengono su materie tipiche della competenza della
Commissione giustizia. Lo stralcio proposto consentirebbe nei fatti, a suo avviso,
un esame più rapido.
Il ministro ALFANO si pronuncia contrariamente
alla proposta di stralcio.
La senatrice ADAMO (PD)
ritiene che il Senato potrebbe procedere analogamente a quanto fatto dalla
Camera dei deputati, separando le materie per collocarle in disegni di legge
distinti. Chiede quindi al Ministro della giustizia di non respingere
aprioristicamente una proposta di stralcio che consentirebbe di svolgere un
esame al contempo rapido e accurato.
Viene posta in votazione la proposta, avanzata
dal senatore Casson, di sottoporre all'Assemblea lo stralcio. Essa risulta
respinta.
La senatrice ADAMO (PD)
si rammarica per il modo con cui il Presidente ha posto in votazione la
proposta del senatore Casson, non consentendo al Governo di esprimere un parere
motivato.
Il
seguito dell’esame è quindi rinviato.
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 6 novembre 2008
30a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente della 2ª
Commissione
Intervengono il ministro per le pari
opportunità Maria Rosaria Carfagna e il sottosegretario di Stato per la
giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio
del seguito dell'esame)
Il presidente BERSELLI ricorda
che si sono svolte le relazioni introduttive. Accedendo, quindi, ad una
richiesta formulata dai senatori delle Commissioni riunite rinvia alla prossima
settimana l’avvio della discussione generale sul provvedimento in titolo.
Le Commissioni riunite prendono atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 11 novembre 2008
30a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente della 2ª
Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria
Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle
ore 12,30.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso
nella seduta del 6 novembre scorso.
E' aperta quindi la
discussione generale.
La senatrice INCOSTANTE (PD) si compiace per il fatto che numerose disposizioni
del disegno di legge in titolo riproducono quelle previste da un'analoga
iniziativa del Governo nella scorsa legislatura, che fu anche approvata dalla
Camera dei deputati. Rileva, tuttavia, che non sono state riprodotte le norme
in materia di risarcimento degli utenti: tale previsione, il cui onere
finanziario potrebbe essere previsto e quantificato con ragionevole approssimazione,
sarebbe coerente con i princìpi di responsabilità e trasparenza cui il Governo
si è ispirato nella proposta di riforma della disciplina del lavoro pubblico
(disegno di legge n. 847 - delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico), che contempla il gradimento
dell'utenza quale parametro ai fini della valutazione. Sarebbe auspicabile,
inoltre, l'introduzione di norme che assicurino tempi certi per i procedimenti
amministrativi: infatti, l'inefficienza e la lentezza nell'attività
amministrativa rappresenta un fattore di disincentivo degli investimenti, che
colpisce soprattutto le Regioni meridionali.
Più in generale, ritiene che sarebbe opportuno inserire nel citato
disegno di legge n. 847 tutte le disposizioni del provvedimento in esame che
hanno per oggetto l'attività della pubblica amministrazione e le relazioni con
i cittadini, in modo da assicurare una legislazione più organica.
Nota quindi che il testo, in particolare l'articolo 16, reca norme
che incidono sul trasferimento delle risorse agli enti locali e altre
disposizioni in materia di rapporti tra lo Stato e gli altri enti territoriali.
Si tratta di interventi che, a suo avviso, dovrebbero essere ricondotti a una
più generale definizione delle funzioni nella cosiddetta "carta delle
autonomie". In proposito, ricorda anche che la giurisprudenza
costituzionale ha riaffermato la competenza legislativa delle Regioni in
materia di servizi pubblici a rilevanza non economica.
Infine, auspica una razionalizzazione della rete dei comuni, da
realizzare in sede di approvazione del codice delle autonomie ovvero in una
legge sull'organizzazione dei comuni minori.
Il senatore MUGNAI (PdL), pur condividendo l’impianto complessivo e le
finalità del provvedimento, ritiene che siano comunque necessarie talune
puntuali modifiche. In linea generale, concorda con il relatore Delogu nella
parte in cui ha evidenziato l’esigenza di assicurare un effettivo sinallagma
processuale attraverso l’introduzione di termini perentori, volti a
disciplinare l’attività dell’organo giudicante. Per quel che concerne il testo
del disegno di legge esprime talune perplessità sull’articolo 28, comma 6, il
quale introduce la possibilità per il giudice di disporre l’acquisizione della
testimonianza per iscritto, sulla base di un modello predisposto dalla parte
che ne fa richiesta. Tale istituto, a parere dell’oratore, dovrebbe essere in
primo luogo rivisto nel senso di circoscriverne la portata applicativa,
limitando l’acquisizione di deposizioni scritte solo a quelle relative a
documenti di spesa privi di rilievo contabile. Analoghe perplessità desta poi
la previsione relativa alle modalità di autenticazione della firma apposta
sulla deposizione resa dal testimone. Al riguardo, ritiene che la procedura di
autenticazione prevista rischia di inficiare la funzionalità dell’istituto
stesso. Sarebbe più opportuno prevedere, analogamente a quanto avviene nel
processo penale con riguardo alle attività investigative, la possibilità per
gli avvocati di procedere all’autenticazione delle firme.
Svolge quindi talune considerazioni critiche sull’articolo 29,
comma 1, il quale introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo
350-bis, che prevede il cosiddetto filtro in cassazione. Tale istituto,
seppur condivisibile nel quadro degli interventi per la accelerazione e la
semplificazione del processo civile, rischia di porre problemi di compatibilità
con il diritto costituzionale alla difesa.
Pur condividendo la ratio sottesa all’introduzione di un
procedimento sommario di cognizione, ritiene che per migliorare l’efficienza
della giustizia civile sarebbe preferibile procedere ad un’opera di
ricognizione e di unificazione dei diversi riti e procedimenti speciali.
Conclude sottolineando come la destinazione al comparto giustizia delle risorse
di cui al Fondo Unico giustizia possa rappresentare un ulteriore contributo per
il miglioramento dell’efficienza del processo, uno dei presupposti necessari
per lo sviluppo della competitività economica del Paese.
Il senatore LI GOTTI (IdV), nel sottolineare come il provvedimento in esame
riprenda in larga parte disposizioni già contenute in un più organico disegno
di legge presentato ed esaminato nel corso della passata legislatura, chiede
alla sottosegretaria Alberti Casellati, di chiarire se sia intendimento del
Governo presentare ulteriori proposte di modifica del processo civile. Qualora
questo fosse l’intendimento dell’Esecutivo, si domanda quali siano le ragioni
per le quali non sia stato presentato un solo provvedimento organico di riforma
della materia, analogamente a quanto previsto da alcuni disegni di legge di
iniziativa parlamentare.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda i
gravi ritardi dei processi civili e assicura la disponibilità del Governo, testimoniata
dal recepimento di molti temi contenuti nel disegno di legge n. 1004
(Disposizioni per la riforma del processo civile), d'iniziativa del senatore Li
Gotti e altri. Precisa che l'intento del Governo, in attesa di una organica
riforma del rito civile, è di ridurre l'insorgenza di controversie, causa
primaria della lentezza dell'attività giudiziaria, che si traduce in un
disincentivo agli investimenti da parte di soggetti stranieri e talvolta in un
incoraggiamento di percorsi illegali per la risoluzione delle liti. Nello
stesso senso di riduzione della litigiosità vanno le norme che penalizzano
sotto il profilo economico il prolungamento dei processi.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il presidente BERSELLI avverte che la discussione generale sul provvedimento in titolo
proseguirà nella seduta già convocata per giovedì 13 novembre, dalle ore 14,30
fino alle ore 15, per concludersi nella giornata di mercoledì 19 novembre.
Fissa fin d’ora per mercoledì 19 novembre alle ore 18, il termine
per la presentazione degli emendamenti.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 13,10.
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 13 novembre 2008
32a Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª
Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la
giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso
nella seduta dell’11 novembre.
Continua la discussione
generale.
La senatrice DELLA MONICA (PD), nel fare rinvio ad una nota, sottoscritta anche dal
senatore Casson, della quale consegna copia alla Presidenza, esprime
perplessità sul disegno di legge nel suo complesso ed in particolare sulle
disposizioni, alcune delle quali di indubbio rilievo, relative al processo
civile. Al riguardo lamenta l'assenza di organicità nella proposta governativa,
nonché il ricorso all'istituto della delega legislativa, la quale determina di
fatto uno svuotamento del ruolo del Parlamento. Dopo aver ribadito
l'incongruità della previsione di così rilevanti modifiche alla struttura del
processo civile all'interno di un disegno di legge collegato alla finanziaria,
svolge alcune considerazioni critiche sul merito del provvedimento. Si sofferma
in primo luogo sull'istituto del filtro di ammissibilità dei ricorsi in
cassazione. Al riguardo rileva che pur essendo condivisibile l'esigenza di
deflazionare il contenzioso della Suprema corte al fine di valorizzarne la
funzione nomofilattica, l'istituto così come delineato dalla norma finisce per
negare alla giurisprudenza la sua funzione essenziale di innovazione e di
adattamento delle leggi alla trasformazione della realtà sociale. Inoltre, a
parere dell'oratrice, appare eccessivo l'ambito di discrezionalità lasciato al
collegio preposto al vaglio dell'ammissibilità. Peraltro dalla formulazione
della disposizione sembrerebbe essere prefigurato un carattere vincolante dei
precedenti della Suprema corte rimesso alla valutazione della medesima: tale
formulazione pone evidenti problemi di compatibilità con il dettato
costituzionale. Relativamente quindi all'istituto del cosiddetto filtro in
cassazione fa presente che la proposta del proprio Gruppo è quella di
semplificare la decisione camerale prevedendo, in relazione alle ipotesi di
manifesta fondatezza o infondatezza ovvero inammissibilità, un contraddittorio
prevalentemente cartolare.
Analoghe perplessità desta
poi la sfera eccessivamente ampia di applicabilità della testimonianza scritta.
A parere dell'oratrice, al fine di bilanciare l'esigenza di accelerazione del
procedimento con la garanzia del diritto di difesa, sarebbe opportuno limitare
il ricorso a questa modalità di acquisizione della prova ai soli casi di prova
delegata ex articolo 203 del codice di procedura penale, sempre che si verta in
materie disponibili. Si dovrebbe peraltro assicurare la veridicità della
dichiarazione prevedendo, per le cause di valore indeterminabile o superiore a
25 mila euro, la partecipazione del cancelliere o comunque di un pubblico
ufficiale alla formazione della prova.
Svolge quindi ulteriori
considerazioni critiche sull'istituto del procedimento sommario di cognizione.
Al riguardo rileva che sarebbe stato opportuno limitare l'applicabilità del
rito sommario, come del resto è previsto nel disegno di legge n. 1016, che auspica possa essere discusso quando prima dalla Commissione
giustizia, alle sole cause aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme
di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose, nonché prevedere, quale
mezzo di impugnazione tipico, il reclamo e la previsione della possibilità di
conversione del rito sommario in ordinario su richiesta delle parti. Ricorda
inoltre che nel disegno di legge n. 1016 richiamato tale istituto assume le
forme di un procedimento sommario non cautelare ante causam
finalizzato all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo,
suscettibile di conservare efficacia nel caso in cui il giudizio di merito non
venga iniziato oppure si sia estinto.
Conclude formulando
ulteriori rilievi critici sulla previsione della delega al Governo anche in
materia di conciliazione.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritiene insufficienti le disposizioni in materia di
semplificazione. In particolare, il provvedimento in esame sembra non
fronteggiare con adeguata incisività la grave crisi in cui versano gli enti
locali; in proposito, ricorda l'ipotesi di abolizione delle province contenuta
nel programma della maggioranza, che ha però suscitato resistenze nei Gruppi
sia di opposizione che di maggioranza. Auspica, quindi, che le disposizioni del
disegno di legge n. 1082 rappresentino solo l'inizio di un profondo processo riformatore.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia,
ricorda i numerosi profili di rilievo costituzionale, per cui si giustifica ed
è utile l'esame anche da parte della Commissione affari costituzionali.
Esprime perplessità sulla
norma di cui all'articolo 28, comma 6 (testimonianza scritta): tale ipotesi
potrebbe essere accolta nel caso di mera conferma di documenti di spesa di
ridotta entità, mentre sarebbe inopportuna quando la testimonianza riguardi
somme più consistenti ovvero non si limiti a una semplice conferma. Inoltre, sarebbe
necessaria, a suo avviso, una maggiore garanzia per quanto riguarda
l'autenticazione della firma, semmai estendendo l'attività certificativa del
difensore che ne assume la responsabilità.
Qualche riserva esprime
anche a proposito della limitazione del ricorso per Cassazione; in particolare,
nel caso di doppia sentenza conforme, considerato che in tal modo potrebbe
incoraggiarsi un adeguamento delle pronunce alla prima sentenza.
Più in generale l'intento
deflattivo delle controversie, per quanto apprezzabile, non può costituire una
finalità degli interventi di politica giudiziaria, né può considerarsi un
fenomeno aberrante o un'involuzione del costume il ricorso dei cittadini alla
giustizia.
Per quanto riguarda
l'istituto della conciliazione, esso dovrebbe rappresentare comunque un mezzo
alternativo al giudizio e quindi non dovrebbe essere rigorosamente assoggettato
a norme positive, privilegiando il suo significato prevalentemente equitativo.
Richiama l'attenzione anche
sull'introduzione del rito sommario, che potrebbe disorientare i cittadini e
gli operatori e risultare incoerente con l'intento di semplificazione del rito.
Il presidente BERSELLI fa presente che è intendimento del Governo procedere ad una
semplificazione e razionalizzazione dei riti.
Il senatore CECCANTI (PD)osserva che il consistente stanziamento di risorse per
lo studio delle problematiche connesse all'attuazione della riforma
federalista, di cui all'articolo 45, potrebbe essere più opportunamente
destinato alla valorizzazione del lavoro dei diversi centri di ricerca e delle
università che si occupano della materia: in ogni caso esso dovrebbe essere
corredato da criteri per l’individuazione dei destinatari e per il corretto uso
delle stesse risorse.
Il presidente della
Commissione affari costituzionali VIZZINI (PdL) sottolinea l'importanza di analizzare l'attuazione
della riforma federalista, impiegando le risorse previste dall'articolo 45,
anche mediante criteri e modalità che potranno essere definiti nel corso
dell'esame del disegno di legge.
Il seguito dell'esame è
quindi rinviato.
La seduta termina alle
ore 15,35.
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 19 novembre 2008
33a Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª
Commissione
Interviene il
sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle
ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso
nella seduta del 13 novembre.
Il senatore PASTORE (PdL) si sofferma su alcune disposizioni che a suo avviso
sono meritevoli di essere precisate e migliorate ai fini della loro efficacia.
Per quanto riguarda l’articolo 3 (chiarezza dei testi normativi), esso risponde
alla comune esigenza dei cittadini e degli operatori, di veder compiuto il
processo di semplificazione in corso da molti anni. In particolare, con una
formulazione più esplicita sarebbe opportuno impegnare soprattutto il Governo
ad attenersi ai princìpi indicati.
Inoltre, l’esame del
disegno di legge in titolo potrebbe essere la sede più idonea per aggiustare e
potenziare gli strumenti di semplificazione già vigenti, come ad esempio la
norma cosiddetta "taglialeggi", che ha permesso di censire il
complesso della strumentazione normativa a disposizione pubblicata fino al 1°
gennaio 1970.
Ancora, a suo avviso, è
opportuno privilegiare la normazione per via regolamentare e scoraggiare il
ricorso alle disposizioni legislative, anche mediante una migliore formulazione
della normativa sulla redazione dei testi unici compilativi, per favorire
l’elaborazione di codici generali.
Sottolinea anche la
necessità di rendere più efficace la disciplina della conferenza di servizi,
per consentire la risoluzione di eventuali conflitti fra gli enti mediante
l’intervento decisorio del Consiglio dei ministri.
Ricorda anche l’opportunità
di aggiornare il codice dell’amministrazione digitale, estendendo l’obbligo di
avvalersi degli strumenti informatici per la redazione degli atti e per le
comunicazioni interne ed esterne anche ai concessionari di pubblici servizi e
alle Società a partecipazione pubblica e mantenendo livelli adeguati di sicurezza
a fronte della estensione della firma digitale.
Infine, per quanto riguarda
le modifiche al codice di procedura civile, in particolare la possibilità di
assumere testimonianze per iscritto (articolo 28), ritiene opportuno fare
riferimento alla legge sulla pubblicazione amministrativa che già indica una
serie di soggetti autorizzati alla redazione di atti con valore pubblico.
Il senatore BIANCO (PD) richiama l’attenzione sulle disposizioni concernenti
i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, segnatamente la delega per la
razionalizzazione del ruolo del segretario comunale, di cui all’articolo 9,
comma 6. A suo avviso, sarebbe opportuno stralciare quella parte per trattarla
in sede di definizione del codice delle autonomie, dove si potrà tenere conto
anche dell’assetto istituzionale che si intende riconoscere ai piccoli comuni.
In particolare, l’istituzione di una segreteria comunale unificata per più
comuni potrebbe depotenziare ulteriormente le piccole comunità. Infatti, i
comuni svolgono una funzione importantissima per il presidio del territorio, in
particolare nelle valli montane, e spesso il segretario comunale è l’unico funzionario
che guida l’attività amministrativa di quegli enti.
Il presidente VIZZINI (PdL) condivide le preoccupazioni del senatore Bianco e
ritiene preferibile trattare la materia nel codice delle autonomie.
La senatrice ADAMO (PD) si associa alla richiesta di stralcio della delega
sulla riorganizzazione del ruolo dei segretari comunali. Inoltre, rileva
l’incoerenza delle disposizioni del disegno di legge in esame, che risultano
assai complicate e talvolta incomprensibili, con i princìpi di chiarezza dei
testi normativi indicati all’articolo 3. In particolare ritiene che le
disposizioni in materia di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti
(articolo 14) avrebbero potuto trovare sede più idonea nella delega al Governo
sulla riorganizzazione del lavoro pubblico (disegno di legge n. 847), mentre
sarebbe stato opportuno regolare in questa sede l’attribuzione di incarichi a
dirigenti esterni all’amministrazione e i doppi incarichi ai funzionari
pubblici, anche delle amministrazioni regionali e locali.
Anche l’articolo 16, che
reca il trasferimento di risorse e funzioni agli enti territoriali, sembra di
difficile comprensione: oltre a essere privo di un elenco delle funzioni
trasferite, esso introduce la possibilità di privatizzare i servizi pubblici da
parte degli enti locali, senza prevedere un opportuno concerto in sede di
Conferenza unificata. La materia, a suo giudizio, avrebbe dovuto trovare una
collocazione più opportuna nel disegno di legge che disciplina l’attuazione del
federalismo fiscale (disegno di legge n. 1117).
Infine, si riserva di
presentare un emendamento per ridurre lo stanziamento, a suo avviso eccessivo,
disposto dall’articolo 45 per lo studio delle problematiche connesse
all’attuazione della riforma federalista, visto che numerosi enti di ricerca
possono svolgere istituzionalmente tale compito.
Il senatore MAZZATORTA (LNP), pur ritenendo che sarebbe stato auspicabile un intervento
più organico e sistematico di riforma del codice di procedura civile, condivide
l’impianto complessivo e le finalità del provvedimento.
Con riguardo all’articolo 39 esprime apprezzamento per
l’introduzione della delega al Governo in materia di mediazione e di
conciliazione, in quanto tali istituti possono consentire una rapida soluzione
delle controversie civili e commerciali, sopperendo così alla eccessiva durata
dei processi ordinari. Osserva peraltro come sia comunque necessaria una
attività di coordinamento di tali disposizioni con le norme contenute in altri
disegni di legge all’esame delle Camere, quali il disegno di legge n. 307,
nella parte in cui prevede la procedura di concordato del soggetto insolvente
non esercente attività di impresa.
Per quel che riguarda le disposizioni che incidono sugli enti
locali e sui rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, rileva che sarebbe
opportuno ricondurre tali interventi ad una più generale definizione delle
funzioni nell’ambito della cosiddetta carta delle autonomie.
In particolare, ritiene necessaria una più approfondita
riflessione sul ruolo e sul trattamento economico dei segretari generali
comunali, anche in considerazione della progressiva riduzione delle funzioni ad
essi spettanti.
Con riguardo all’articolo 44, invita a riflettere sull’opportunità
di ricondurre la disciplina dei servizi pubblici locali alla carta delle
autonomie ovvero ad un provvedimento più organico.
Esprime poi talune perplessità sull’articolo 1, nella parte in cui
finanzia interventi per la realizzazione della banda larga solo con riguardo
alle aree sottoutilizzate, escludendo in tal modo ampie aree del territorio
nazionale.
Critica quindi le disposizioni di cui all’articolo 2, il quale, in
netta controtendenza con la riforma federalista dello Stato, ripristina le
procedure di acquisizione centralizzata di beni e servizi a livello locale.
Appare peraltro inaccettabile la previsione di penalizzazioni per le
amministrazioni locali che non intendano avvalersi del sistema Consip.
E’ quindi chiusa la discussione generale.
Il relatore per la Commissione affari costituzionali MALAN (PdL) esprime apprezzamento per gli interventi svolti
nella discussione generale, da cui potrà trarre utili suggerimenti per la
formulazione di proposte di modifica e comunque per orientarsi sugli
emendamenti che saranno proposti.
Il relatore per la 2a Commissione, senatore DELOGU (PdL), dopo aver osservato come le disposizioni relative
alla riforma della giustizia civile siano oggetto di particolare interesse da
parte degli operatori del settore, si dichiara disponibile a valutare
l’eventuale accoglimento di proposte emendative volte a migliorare il testo del
provvedimento, con particolare riguardo agli istituti che hanno destato
maggiori perplessità nel corso del dibattito parlamentare.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si compiace
per il fatto che dal dibattito è emersa una generale condivisione del disegno
di legge con particolare riguardo alla riforma della giustizia civile. Per quel
che concerne gli istituti che hanno destato maggiori perplessità, quali la
testimonianza scritta, il cosiddetto filtro in cassazione ed in parte il
processo sommario di cognizione, fa presente che il Governo sta valutando
l’opportunità di presentare proposte emendative volte a recepire i rilievi
emersi nel dibattito.
Il seguito dell’esame è
quindi rinviato.
La seduta termina alle
ore 9,25.
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 25 novembre 2008
34a Seduta
Presidenza del Presidente della 1ª
Commissione
VIZZINI
Intervengono i
sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e
per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore
16.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.
Si procede all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti,
pubblicati in allegato.
La senatrice ADAMO (PD) illustra l'emendamento 1.5, che corrisponde
all'esigenza di includere la connessione in banda larga negli edifici
scolastici, e l'emendamento 1.7, diretto a esplicitare il contenuto
dell'articolo 1, comma 3. Si sofferma anche sull'emendamento 1.8 che,
coerentemente a una direttiva europea, prevede che il 15 per cento delle
frequenze liberate a seguito del passaggio alla tecnica digitale siano
attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga. Infine,
illustra l'emendamento 1.9, per il supporto agli investimenti per lo sviluppo
della banda larga nelle zone caratterizzate da digital divide.
Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra quindi l' emendamento 2.1, il quale è volto
a sopprimere integralmente l'articolo 2 relativo alle centrali di committenza.
L'emendamento 2.6 invece è finalizzato a sopprimere le norme dell'articolo 2
che prevedono penalizzazioni per le amministrazioni a livello locale che non
intendano avvalersi dei sistemi di acquisizione centralizzata di beni e
servizi.
La senatrice INCOSTANTE (PD) illustra gli emendamenti 2.8 e 2.9, tendenti a
sopprimere le misure sanzionatorie previste per le amministrazioni che non si
avvalgono delle procedure per la centralizzazione della committenza, che
appaiono invasive delle prerogative degli enti locali. Dà conto anche
dell'emendamento 2.0.9, che riproduce alcune disposizioni di una iniziativa
legislativa del Governo Prodi in materia di semplificazione amministrativa
sulla quale durante la scorsa legislatura si era verificato un ampio consenso,
con particolare riguardo alla diffusione della firma elettronica certificata.
Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 2.10, soppressivo della norma
in base alla quale il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni
dalla trasmissione alla Corte dei conti delle motivazioni per cui le
amministrazioni non si avvalgono delle procedure di centralizzazione della
committenza, e l'emendamento 2.0.11, che esclude le imprese artigiane dalla
disciplina sanzionatoria per coloro che partecipano a gare pubbliche sia
consorziandosi con altre imprese sia individualmente.
Il senatore PASTORE (PdL)illustra l'emendamento 3.1, che riformula l'articolo
3 determinando le indicazioni da seguire per assicurare una maggiore chiarezza
dei testi normativi, con una novella alla legge n. 400 del 1988. Lo stesso
emendamento stabilisce che si provvede periodicamente all'aggiornamento di
codici e testi unici e che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura,
mediante atti di indirizzo e coordinamento, che gli interventi normativi su
materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente con modifica o
integrazione dei corrispondenti codici e testi unici.
Dà conto anche
dell'emendamento 3.0.1, che sulla scorta dell'esperienza e dei risultati
positivi prodotti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (cosiddetta
norma "taglia leggi"), propone alcune correzioni per rendere più
efficace il meccanismo di decadenza delle disposizioni legislative non
contenute nel costituendo catalogo. In particolare, oltre alla proroga per
l'elaborazione del citato catalogo, si prevede la possibilità di abrogare
disposizioni legislative statali anche anticipatamente rispetto all'adozione
dei decreti delegati e si distingue tra verifica delle disposizioni legislative
vigenti e riordino di quelle contenute nel catalogo.
Si sofferma poi
sull'emendamento 3.0.2, recante modifiche alla disciplina dei regolamenti
contenuta nella legge n. 400 del 1988, con particolare riguardo ai testi unici
meramente compilativi. Vi si prevede che il parere del Consiglio di Stato sia
reso in un termine più breve (trenta giorni) e che sui regolamenti cosiddetti
delegati si acquisisca il parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia. Inoltre, si autorizza il Governo al periodico riordino delle
disposizioni regolamentari vigenti e alla ricognizione di quelle abrogate o che
hanno esaurito la loro funzione o prive di effettivo contenuto normativo o
comunque obsolete. Infine, si stabilisce che il Consiglio di Stato, nella
redazione degli schemi di testi unici su richiesta del Governo possa avvalersi
di esperti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Infine, dà conto
dell'emendamento 3.0.3, che integra la manovra economica di cui al
decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di assicurare l'attuazione anche a
livello regionale delle norme per la costituzione di un'impresa in un giorno, e
dell'emendamento 3.0.4, che abroga il terzo comma dell'articolo 2470 del codice
civile in materia di pubblicità della cessione di quote.
Il presidente VIZZINI (PdL) sottolinea l'opportunità di introdurre all'emendamento
3.0.3 una norma di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale.
Il senatore PASTORE (PdL)precisa che quella clausola è già contenuta nel
disegno di legge.
Intervenendo sull'ordine
dei lavori, il senatore BIANCO (PD) invita la Presidenza ad attenersi a criteri
particolarmente rigorosi nella valutazione dell'ammissibilità degli
emendamenti. Infatti, numerose proposte del Governo e dei senatori della
maggioranza appaiono estranee alla materia già di per sé eterogenea del disegno
di legge. Segnatamente, un emendamento del Governo propone una delega in
materia di processo amministrativo, argomento che merita approfondimento e
attenzione del Parlamento e che dunque dovrebbe essere rinviato ad altra
occasione.
Inoltre, invita la
Presidenza a fissare un termine congruo per la presentazione di subemendamenti.
Il presidente VIZZINI assicura che insieme al Presidente della Commissione giustizia
compierà le necessarie valutazioni per il giudizio di ammissibilità degli
emendamenti. Quanto al termine per la presentazione di subemendamenti, propone
di fissarlo alle ore 13 di martedì 2 dicembre.
Le Commissioni riunite
convengono.
Il sottosegretario VEGAS, in riferimento all'emendamento 4.0.1,
precisa che il Governo si riserva di illustrare gli emendamenti presentati in
riferimento alla prima parte del disegno di legge (fino all'articolo 26) e
anche di riconsiderare lo stesso mantenimento di alcuni di tali emendamenti:
infatti, dichiara di convenire con il senatore Bianco sull'esigenza di
preservare il contenuto del testo già approvato dalla Camera, con le modifiche
e le integrazioni necessarie, considerando anche che si tratta di un disegno di
legge collegato alla manovra finanziaria, che dovrebbe contare su tempi di
approvazione non indefiniti.
I senatori CENTARO (PdL) e LI GOTTI (IdV) danno per illustrati gli emendamenti a loro firma
presentati all'articolo 5.
La senatrice INCOSTANTE (PD) illustra l'emendamento 5.1, che ripropone
disposizioni esaminate favorevolmente nella scorsa legislatura in materia di
conclusione del procedimento amministrativo, coerenti con quelle introdotte nel
disegno di legge n. 847, di riforma del lavoro pubblico.
Inoltre, dà per illustrati
gli emendamenti 6.1 e 7.1, che propongono ulteriori modifiche alla legge n. 241
del 1990, sul procedimento amministrativo, con finalità di semplificazione e di
sostegno dell'economia.
Il relatore MALAN (PdL) dà per illustrato l'emendamento 7.4.
Il senatore BIANCO (PD)commenta l'emendamento S9.1, di stralcio delle
disposizioni sui comuni di piccole dimensioni, che dovrebbero essere collocate
nel codice delle autonomie, argomento sul quale il suo Gruppo si appresta a
presentare un disegno di legge.
Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 9.34, che riduce l'ambito di
riferimento per l'esercizio delle funzioni unificate di segretario comunale nei
comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), nel sollecitare una più ampia riflessione sulla
materia relativa all'assetto istituzionale dei piccoli comuni e alla
riorganizzazione del ruolo dei segretari comunali, dà conto dell'emendamento
9.35. Tale proposta modifica il comma 6 dell'articolo 9, riducendo da quattro a
tre il numero di comuni necessario affinché si possa dar luogo all'istituzione
di una sede di segreteria comunale unificata.
Il senatore BOSCETTO (PdL) illustra l'emendamento 9.0.2, che prevede l'accesso
all'albo dei segretari comunali e provinciali per i dirigenti dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e della
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale che abbiano superato
l'apposito corso-concorso.
Il senatore SALTAMARTINI (PdL) si sofferma sull'emendamento 9.0.4, che riduce la
sanzione prevista in relazione alla trasmissione dei dati delle ricette
farmaceutiche.
Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra quindi l'emendamento 12.0.1, il quale
interviene sul sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a
carico del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il pieno
conseguimento degli effetti finanziari previsti dalla legge finanziaria per il
2007, senza inficiare l'efficienza e la qualità del servizio reso all'utenza.
Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 12.0.2, il
senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra l'emendamento 12.0.3, il quale reca misure
di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici volte a
favorire l'effettiva partecipazione sia delle piccole e medie imprese sia delle
imprese artigiane.
Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti
emendamenti riferiti all'articolo 12, nonché tutti gli emendamenti relativi
agli articoli 14 e 15, si passa all'esame delle proposte relative all'articolo
16.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra quindi l'emendamento 16.6, il quale
modifica il comma 6 dell'articolo 16, prevedendo che la norma in esame trovi
applicazione con riguardo ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti e non già a 20.000 abitanti. Tale dato demografico appare peraltro, a
parere dell'oratore, maggiormente conforme al quadro normativo vigente in
materia di enti locali.
Il senatore BIANCO (PD) illustra l'emendamento 18.6, diretto a prevedere la
consultazione della Conferenza unificata per la definizione delle modalità di
attuazione dell'obbligo informativo di tutte le amministrazioni circa i tempi medi
di pagamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato
"indicatore di tempestività dei pagamenti", precisando che anche
altri emendamenti hanno lo stesso scopo, di coinvolgere la Conferenza unificata
quando si tratti di materie in cui si rilevante la competenza delle regioni e
degli enti locali.
Il senatore BOSCETTO (PdL)illustra l'emendamento 19.0.1, recante misure di
razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA, attraverso
l'istituzione di un'apposita fondazione.
Il seguito dell’esame è
quindi rinviato.
La seduta termina alle ore
16,55.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE
N° 1082
G/1082/1/1 e 2
SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, prevede la
riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero, di cui alla
tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, da corrispondere
al personale delle pubbliche amministrazioni;
le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto ministeriale
sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno
1926, n.941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e
3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n.540, come modificati dall'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.286;
rispetto alla disciplina generale prevista dal citato regio
decreto n.941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di cui
alla legge 8 luglio 1961, n.642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e alla legge 27 dicembre 1973, n.838, in
materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso
delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi
internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e al
personale destinato agli uffici degli addetti militari;
la ratio, che giustifica la specialità della disciplina
normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione degli
incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario
affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di
continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un
trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico
degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;
con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione previsto
dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del Presidente
della Repubblica n.18 del 1967 e la legge n.838 del 1973 dispongono
direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n.642
del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero
in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito
per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;
in presenza di detta disciplina, l'applicazione dell'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 alla determinazione della misura
dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale modifica della
disciplina speciale prevista dalla legge n.642 del 1961, al fuori di espresse
previsioni legislative;
una tale applicazione determinerebbe, altresì, nell'ambito di
categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero
di lunga durata, una ingiustificata disparità di trattamento a danno del
personale di cui alla legge n.642 del 1961 rispetto al personale diplomatico
del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici degli addetti
militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del Presidente della
Repubblica n.18 del 1967 e dalla legge n.838 del 1973, entrambi esclusi
dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;
si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza, che il
legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo 28, comma
1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero di breve
durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per le
missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata,
disposto dall'articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria 2006, come
evidenziato nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,
impegna il Governo:
ad applicare l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del
2006 secondo lo spirito della norma, che ha inteso ridurre le indennità
giornaliere e non quelle relative a servizi di lunga durata, nel senso che la
riduzione del 20 per cento delle diarie di missione ivi prevista non si applica
al trattamento economico del personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642,
comandato all'estero per servizi di lunga durata.
G/1082/2/1 e 2
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Il Senato,
premesso che:
la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e
occasionale nell'amministrazione della giustizia;
attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con
altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così
diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precari età
non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito con
alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;
la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe
essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia,
avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio,
in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo;
occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di
accesso e di retribuzione e che tenga conto anche della previdenza;
è quindi assolutamente indilazionabile un intervento immediato in
materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106,
secondo comma, della Costituzione,
impegna il Governo:
a formulare una proposta organica di riforma della magistratura
onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31
dicembre 2009, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori proroghe dell'esistente».
G/1082/3/1 e 2
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Il Senato,
premesso che:
un nuovo procedimento sommario di cognizione non avrebbe alcun
effetto deflativo, posto che esso si differenzierebbe dal rito ordinario solo
per la eventuale assenza delle memorie di cui all'articolo 183 del codice di
procedura civile e per la decisione con ordinanza invece che con sentenza,
impegna il Governo:
a presentare un'iniziativa legislativa nel senso di una
semplificazione dei molteplici procedimenti attualmente previsti in sede
civile, in modo da giungere ad un rito tendenzialmente unico affiancato da un
procedimento sommario di cognizione».
G/1082/4/1 e 2
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della
«Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della
pubblica amministrazione»;
è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e
delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza,
efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e
coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi
produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni
locali»;
la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione
la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;
dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo
indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti
delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei
locali e delle attrezzature delle sedi;
impegna il Governo:
nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto
normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e
della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con
Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle
sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro
funzionamento significativi contributi dalle Regioni.
G/1082/5/1 e 2
Il Senato,
considerato che:
l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la
condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse
stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale
per il periodo 2007-2013»;
la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure
necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle
risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi
oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo
per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole
fruibilità delle risorse;
un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione
delle amministrazione pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui
all'articolo 11;
impegna il Governo:
nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del
provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere
particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare
preventivamente le Regioni interessate.
Art. 1
1.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle Regioni» inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo
4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259».
1.2
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e d'intesa con le
stesse».
1.3
Al comma , dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree
sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con priorità nelle aree ricadenti nei
territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n.1083 dell'11 luglio
2006 (Obiettivo «Convergenza»).
1.4
Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «In ogni caso
è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del
Mezzogiorno».
1.5
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I progetti di
cui al presente comma devono includere la connessione alla infrastruttura in
banda larga degli edifici scolastici.».
1.6
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di
cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della
normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile, le imprese già
operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori di cui al
presente articolo».
1.7
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Al comma 3, sopprimere la parola: « anche» e sostituire le
parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le seguenti: «allo
sviluppo della banda larga».
1.8
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «il 15 per
cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio
dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema delle
telecomunicazioni per reti in banda larga».
1.9
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, presso il
Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le agevolazioni di credito agli
investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a digital
divide, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a
piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore delle comunicazioni
elettroniche sui finanziamenti,della durata massima di dieci anni, deliberati
da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo affluiscono un
contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e dati (sia su
rete fissa che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari di
autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche,
nonché eventuali risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello
Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie,a
progetti di infrastrutturazione a banda larga, in fibra ottica o wireless
(in spettro licenziato o non), ad operatori che non godano di ricavi da
terminazione che presentino particolari caratteristiche di innovazione e/o
siano rivolti ad aree dove non sia già presente l'infrastruttura in fibra
ottica a banda larga Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture
sono definite modalità, termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni di
credito di cui al presente comma. L'ammontare del contributo è pari al 50 per
cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al
tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia. Il tasso
di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.».
1.10
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro
della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, predispone
un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti
locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico,
ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori.
Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL)
secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».
1.11
Sopprimere il comma 5.
1.12
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai fini del riparto delle risorse del fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, per gli utilizzi previsti dal presente
articolo non si applicano le percentuali di cui all'articolo 1, comma 863 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Art. 2
2.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere l'articolo.
2.4
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
«1) Sostituire il capoverso 3-tercon il seguente:
"3-ter. I soggetti che fungono da centrali di
committenza ai sensi del comma 3-bis predispongono prezziari di
riferimento tenendo conto dei prezzi praticati nei contratti. in essere,
ovvero, in mancanza o in deroga motivata, dei prezzi dedotti. dai listini
ufficiali, dai listini delle camere di commercio, dai prezzi correnti di
mercato mediante apposita ricerca all'uopo predisposta. Ai prezziari si applica
la disciplina dell'articolo 133, comma 8. Dei prezziari così rilevati è data
evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della
società Consip Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito
dell'Osservatorio".
2) Sopprimere il capoverso 3-quater
3) Al capoverso 3-quinquies sostituire la parola:
«quinquies» con la seguente: «quater».
4) Al capoverso 3-sexies sostituire la parola: «sexies»
con la seguente: «quinquies» e sopprimere le parole da: «,in
maniera», fino a: «l'anno precedente,»
5) Al capoverso 3-septies sostituire la parola «septies»
con la seguente: «sexies» e sopprimere le parole da: «con obbligo» fino
a: «Corte dei Conti»
6) Sopprimere i capoversi 3-octies, 3-nonies e 3-decies.
7) Al capoverso 3-undecies sostituire la parola:
«undecies» con la seguente: «septies».
2.2
Al comma , capoverso, «3-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «lavori,
servizi e forniture» fino a: «,dei provveditorati alle opere
pubbliche" con le seguenti: "servizi e forniture, le
amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono svolgere, per conto e su
richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni
metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle
province.».
Conseguentemente, al medesimo comma: capoverso 3-quater, primo
periodo, sopprimere la parola: «lavori,»; sopprimere il capoverso 3-sexies;
sopprimere il capoverso 3-decies; capoverso 3-undecies, sopprimere la parola:
«lavori,».
2.3
Al comma 1, capoverso «3-bis» aggiungere, infine, le
parole: «anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del
2007».
2.5
Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-sexies», «3-septies»,
«3-octies», «3-novies» e «3-decies».
2.6
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma l, sopprimere i capoversi da 3-septies alla fine
dell'articolo.
2.7
Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies
e 3-decies.
2.8
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies
e 3-decies.
2.9
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo
e i capoversi 3-novies; 3-decies.
2.10
Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo
periodo.
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica articolo 6-ter, comma 3 della
legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008,
n. 133, la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che
la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e
che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e
al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate
dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo
''Convergenza'')».
2.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Potenziamento della rete
infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo
17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo «Convergenza»])
1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, della legge 6 agosto
2008, n.133 le parole da: ''È istituito'' fino alle parole: ''di livello
nazionale'', son sostituite con le seguenti: ''È istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009,
un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al
potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei
territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE
n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')''».
2.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 23-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''tutti i servizi pubblici locali''
aggiungere le seguenti: '', ad esclusione del servizio idrico integrato,'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''servizi pubblici locali'',
aggiungere le seguenti: '', con esclusione del servizio idrico integrato,'';
c) il comma 8 è abrogato;
d) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole:
'',nonché in materia di acqua''».
2.0.4
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'allegato A, annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la voce
n. 2990 relativa alla legge 4 agosto 1978, e la voce n. 3309 relativa alla
legge 31 dicembre 1991, n. 438, sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge
n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».
2.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178,
recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte
dal terremoto del gennaio 1968
3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone
colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa».
2.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani
2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a decorrere
dal 25 giugno 2008».
2.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani».
2.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo
18-bis è inserito il seguente:
''Art. 18-ter.
(Società di consulenza finanziaria)
1. La riserva di attività di cui all'articolo, 18 non pregiudica
la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o
società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di
indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e
delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza
in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti
aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita una
sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si
applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo''».
2.0.9
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12
aprile 2006, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche per via
telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010,
le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.
2. A partire dal 1º gennaio 2009 la partecipazione agli appalti
per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche
Amministrazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione
richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata
mediante Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo
indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale
del proponente mediante Firma Elettronica certificata.
3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti
dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale
esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei
confronti della Pubblica Amministrazionecommittente.
4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati.,
corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la
documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la
documentazione dovranno essere indicati nei capitolati.. Tutte le
Amministrazionisi attrezzano per la gestione telematica degli appalti per
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi
informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non
costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo
di pubblicazione degli estratti''».
2.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche per via
telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010,
le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.
2. A partire dal 1 o gennaio 2009 la partecipazione agli appalti
per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche
amm;n;strazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta
dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante
posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato
sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del
proponente mediante firma elettronica certificata.
3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti
dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione
non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti
della pubblica amministrazione committente.
4. Le amm;n;strazionisono tenute a pubblicare i capitolati,
corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la
documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione
devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amm;n;strazionisi attrezzano
per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli
adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A
partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.
2.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 37, comma 7,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 37 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: ''lettera b)'' sono
inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''».
2.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 37, comma 7,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le
seguenti: '', ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.''».
2.0.13
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 37, comma 7,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono
inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,''».
2.0.14
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Locazione di immobili per le attività
ricettive di carattere sanitario)
1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, si
interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi prevista per un periodo
non inferiore a nove anni, si applica anche agli immobili destinati ad attività
recettive di carattere sanitario».
2.0.15
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono
sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''».
Art. 3
3.1
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 3.
(Chiarezza dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima
dell'articolo 14 è inserito il seguente:
''Art. 13-bis - (Chiarezza dei testi normativi) – 1. Il
Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare
norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme
sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative,
nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma
sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla quale le
disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si
rinvia, che esse intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza
dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione
costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono
essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si provvede
all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e
procedure previste nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo
aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di
indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi
unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle
disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici''».
3.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 3.
(Chiarezza dei testi normativi)
1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, di
cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è inserito il
seguente:
Art. 15-bis. - (Chiarezza dei testi). – Ogni norma che sia
diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire
deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o
derogate».
3.3
Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:
«2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi
1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al
provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga,
deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».
3.0.1
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano
le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o
implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro
funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque
obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure
di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per
settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di
esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni:
1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto
i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo
117, terzo comma, della Costituzione;
2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla
normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di
trattati internazionali in vigore''.
''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive''.
''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18,
allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine
previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative
statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis,
anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.
''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno
o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata
rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b)
del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con
cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti
nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis,
anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive'';
b) il comma 16 è soppresso;
c) al comma 17 le lettere c), d), e),f),
g) sono soppresse;
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le
disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in
ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali'';
e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono
sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la
semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».
f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi
di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis
sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il
Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali
condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere
nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della
Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini
previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la
scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».
3.0.2
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina dei
regolamenti. Testi unici compilativi)
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''entro novanta giorni'', sono sostituite
dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''Consiglio di Stato'', sono inserite
le seguenti: ''e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta'';
c) è aggiunto, in fine, il seguente:
''4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente
articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari
vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione
implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro
funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete''.
2. Dopo l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
''Art. 17-bis. – (Testi unici compilativi) – 1. Il Governo
provvede, mediante testi unici ( ... ) compilativi, a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei,
attenendosi ai criteri che seguono:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in
modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico,
che restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa
ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici
ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al
Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non
giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è
acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo
comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del
1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del
comma 2 del presente articolo».
3.0.3
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Integrazione dell'articolo 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e),
m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati delle amministrazioni,misure per assicurare,
nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera
concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Esse costituiscono adempimento della direttiva del Consiglio e del Parlamento
europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, ai sensi dell'articolo 117, primo comma,
della Costituzione».
3.0.4
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è
abrogato».
Art. 4
4.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifica della delega in materia di
riordino degli enti di ricerca)
1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo
in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle
seguenti: ''trenta mesi'';
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''degli statuti''
sono inserite le seguenti: ''e dei regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilità, e del personale'' ed il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il
controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione'';
c) al comma 1, lettera c), le parole: ''consigli scientifici
di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico'' sono
sostituite dalle seguenti: ''consigli di amministrazione integrati da cinque
esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici''».
Art. 5
5.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.
241,
in materia di conclusione del procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: ''di efficacia,'' sono inserite le
seguenti: ''di imparzialità,'';
2) al comma 1-ter, dopo le parole: ''il rispetto'' sono
inserite le seguenti: ''dei criteri e'' e sono aggiunte, in fine, le parole:
'', nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente
legge'';
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
''Art. 2. – (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,
secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i
quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei
termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento,
sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori
a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. TI numero totale di
tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un terzo del totale dei
procedimenti di competenza dell'amministrazione o dell'ente pubblico nazionale
di riferimento.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative,
le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda,
se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
2'';
c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del
presente comma, è inserito il seguente:
''Art. 2-bis. – (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione
nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa
del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza
del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e
con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza
del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti
istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed
eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi
coinvolti nel procedimento stesso.
3. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposte
dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura
regionale della Corte dei conti.
4. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della
somma di cui al comma 2 del presente articolo. il regolamento stabilisce,
altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti
pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le
regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i
procedimenti di propria competenza.
5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo
sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque
anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive
in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla
data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni
dall'amministrazione gravata del relativo onere economico'';
d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''d-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la
conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su
richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi
telematici, informazioni circa lo stato del procedimento'';
e) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola:
''interrompe'' è sostituita dalla seguente: ''sospende'' e le parole:
''iniziano nuovamente'' sono sostituite dalla seguente: ''riprendono''.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo
precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative».
5.2
Al comma 1, lettera b), capoverso" Art. 2", al quarto
comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare
complessità del procedimento» con le seguenti: « interessi pubblici tutelati o
della complessità del procedimento».
5.3
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2", al
quartocomma, sostituire la parola «indispensabili» con la seguente: «necessari».
5.4
Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2" dopo il primo
comma, inserire il seguente:
«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto nel caso
in cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento derivi
comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».
5.5
MALAN, RELATORE
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che
prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, come sostituiti e modificati dal presente articolo.».
5.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
(Riduzione dei termini in materia di
valutazione di impatto ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 3, le parole: ''quarantacinque giorni''
sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';
b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole:
''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';
c) all'articolo 21, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
d) all'articolo 23, comma 4, le parole: ''trenta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';
e) all'articolo 24, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: ''sessanta
giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: ''novanta
giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giorni'';
h) all'articolo 25, comma 2, le parole: ''sessanta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
i) all'articolo 25, comma 3, le parole: ''sessanta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
j) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: ''centocinquanta''
sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni'';
k) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti
dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;
l) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole:
''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni2 e i
termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;
m) all'articolo 26, comma 3, le parole: ''centoventi giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'' e le parole: ''sessanta
giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
n) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: ''novanta
giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quarantacinque giorni''».
Art. 6
6.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di tempi del procedimento relativamente ad attività consultiva
e valutazioni tecniche)
1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal
ricevimento della richiesta»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso
di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo
o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento
non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla
mancata espressione dei pareri di cui al presente comma'';
3) al comma 4, le parole: ''il termine di cui al comma 1 può
essere interrotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini di cui al comma
1 possono essere interrotti'';
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici'';
5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';
2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma l sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
''Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede
comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili
dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di
cui al presente comma'';
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge
o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti
appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi
fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di
cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal
comma 1''».
6.2
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:
«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».
6.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostituzione dell'articolo 146 del
decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42)
1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
è sostituito dal seguente:
«Art. 146. - (Autorizzazione). – 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti
e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai
sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero
sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono
distruggerli, ne'introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei
beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente
locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle
opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine
di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla
verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato
attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti,
gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di
mitigazione e di compensazione necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di
autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni
contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica
dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio,
entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la
proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa
documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli
interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del
relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.
241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non
corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in
tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a
quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga
necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al
comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola
volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della
documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di
accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque
non superiore a quindici giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6.
Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione
assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione
competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della
soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o
degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono
essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data
facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che
provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto
necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine
è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la
regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva
è presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua
emanazione;
b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha
emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla
regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente
parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione anche parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il
ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello,
il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze
e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate
da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica,
anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno
ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di
rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica
del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in
difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle
istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali
attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo
conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici,
dalle competente soprintendenza».
Art. 7
7.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241, in
materia di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). – 1.
All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «,licenza» fino a:
«artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi
gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia
abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola
esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:
a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e
sull'immigrazione;
b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico,
storico, artistico-culturale e paesaggistico;
c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;
d) sulle esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e
delle finanze;
e) sull'adempimento degli obblighi disposti dalla normativa
comunitaria.
3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono
individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli
interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni
contenute nel presente articolo»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le
disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio
attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia
urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la
disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;
5) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente articolo»;
2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le disposizioni
del presente articolo non si applicano:
a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali;
b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;
c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela
dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale
e paesaggistico;
d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale,
sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;
e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute
e della pubblica incolumità.
4-bis. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,sono individuati
gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla
tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni
contenute nel presente articolo»;
3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso
la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;
2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal
comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo»
sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;
2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma
4;» sono soppresse.
5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. I servizi di controllo interno delle singole
ammlnlstrazionistatali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui
sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto
dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti
pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei
procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a
predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie
dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. TI rapporto
annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il
15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede,
anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di
conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla
scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma Continuano ad
applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 è emanato entro ceritottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i
comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato
articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini
prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma,
la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal
giudice secondo equità In sede di prima applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il regolamento di
cui al comma 4 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la
misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un
importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro
duecentocinquanta.
9. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20,
comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal
presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.».
7.2
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. All'artico10 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o
privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono
proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da
parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1,
lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza
diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici
servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono
vincolati alle determinrnoni assunte nella conferenza. Alla stessa possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazionipreposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».
1-ter. Al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme alla
determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono
sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli
assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative,
sostituiscono».
1-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del
presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si
applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità».
7.3
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-bis, 3-ter e
3-quater sono sostituiti dal seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma,
della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo
quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali,
o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio
dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza
competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il
motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome
interessate».
7.4
MALAN, RELATORE
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. AIl'articolo 14-ter, della legge 7 agosto
1990, n.241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
14-bis devono essere convocati, senza diritto di voto, i soggetti
proponenti il progetto oggetto di autorizzazione. Nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto da autorizzare preveda adempimenti di
concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto sulle
loro attività, gli stessi devono ricevere notifica preventiva della
convocazione della conferenza mediante avviso telematico».
7.6
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
''2-bis. Alla conferenza di servizi partecipano anche,
senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici
servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono
vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza''».
7.5
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo
il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il ''Codice dei beni culturali e del
paesaggio'' e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante: ''Norme in
materia ambientale'' e successive modificazioni».
7.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 14-bis e
14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni»
sono sostituite dalle seguenti: ''dieci giorni'' e le parole: ''trenta giorni''
sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';
b) all'articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole:
''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''trenta giorni'';
c) all'articolo 14-bis, comma 3, le parole: ''trenta
giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''quindici giorni''
e al comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite
dalla seguenti ''quarantacinque giorni'';
d) all'articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole:
''trentesimo'' e ''sessantesimo'' sono sostituite dalla seguenti: ''decimo'' e
''trentesimo'';
e) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole:
''quindici giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''dieci giorni'';
f) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole:
''trenta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quindici giorni'';
g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: ''novanta
giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'';
h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole:
''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'' ed
al secondo e terzo periodo, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni''».
Art. 8
8.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 29, n. 1, al
primo comma, sopprimere il secondo periodo.
8.0.1
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Garante per la trasparenza e l'accesso
ai documenti amministrativi)
1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
Art. 27.
(Garante per la trasparenza e l'accesso
ai documenti amministrativi)
1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai
documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti
amministrativi è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il
capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.
3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero
di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della
legge 23 agosto 1988 n. 400.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i
compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti
amministrativi,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25,
comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al
Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia
del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli
interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione
conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante,
nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi,
vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla
nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti
amministrativi.
8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2
agosto 2007, n. 157 è abrogato».
Art. 9
9.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere l'articolo.
9.3
Sopprimere i commi 1 e 2.
9.4
Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e private» inserire
le seguenti: «, dalle parafarmacie».
9.5
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazione
delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».
9.6
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:
«residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,».
9.7
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prenotazione in
farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia».
9.8
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «referto in
farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia».
9.9
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso
la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed
elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;
d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da
stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di
miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e
all'allestimento delle terapie del dolore.
9.10
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da parte delle
farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».
9.11
Al comma l, sopprimere la lettera f).
9.12
Il Governo
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungerela seguente:
f-bis) prevedere che i comuni sprovvisti di farmacia, anche
previa convenzione tra di loro per il raggiungimento di un adeguato bacino di
utenza, entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, possono
assumere ovvero affidare a privati, in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per l'esercizio di una farmacia, la gestione di farmacie
itineranti che utilizzano strutture mobili appositamente attrezzate.
9.13
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) consentire la trasferibilità della farmacia, con i
medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2
aprile 1968, n.475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e
dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi
qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del
bacino di utenza».
9.14
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
g) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51
del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni
con popolazione sino a 5.000 abitanti.
9.15
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera g):
1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti
siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia
degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano
essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici
comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti,
amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni
loro richieste.
2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da
eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi
Pubblica Amministrazione.
9.16
Il Governo
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze»
inserire le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione».
9.17
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto
all'esercizio comulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in
qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti
abilitati alla prescrizione di medicinali.
I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano
qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della
farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a
20.000».
S9.1
Stralciare i commi 3, 4, e 5.
9.18
Al comma 3, premettere la seguente lettera:
Oa) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di
comuni ove costituite».
9.100
Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: ''può
delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale'' sono inserite le seguenti: ''o al presidente dell'Unione di
Comuni ove costituita''».
9.19
Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:
«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo le parole: ''può delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono aggiunte le
seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».
9.20
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:
«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''...può delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono
aggiunte le seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove
costituita''».
9.21
Il Governo
Al comma 5 sostituire le parole da: «è emanato» fino a: «recante»
con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono approvati».
9.22
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nel caso in cui ai Comuni con popolazione sino a
5000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione, atti,
documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e
informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti
pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare
presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati
o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna
penalizzazione.».
9.23
ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI
Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
S9.2
Stralciare il comma 6.
9.24
Sopprimere il comma 6.
9.25
Sopprimere il comma 6.
9.200
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla
razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princIpi e criteri
direttivi:
a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria
comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non
superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000
abitanti;
b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in
servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), con caratteri
di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni
demografiche degli enti;
c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in
servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);
d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede
unificata di cui alla lettera a) di funzioni di gestione e di controllo
interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione
amministrativa;
f) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria
comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di
utilizzo del segretario presso le stesse.
g) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui
alla lettera a), di costituire segreterie comunali unificate composte da
più segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione
complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione
organica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite
con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».
9.27
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla
razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui
fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non
superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000
abitanti;
b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in
servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);
c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede
unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».
9.38
Il Governo
Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'alinea, dopo le parole: ''ad adottare'' inserire le
seguenti: ''su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';
2) alla lettera a) sostituire le parole: ''15 mila abitanti'' con
le seguenti: ''5 mila abitanti'';
3) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
''d-bis) individuazione dei parametri per determinare la
dotazione organica della segreteria comunale unificata tenendo conto del numero
dei comuni che vi fanno riferimento e del numero complessivo di abitanti''».
9.28
AI comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui
fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a
5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia
costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva della
sede di segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000
abitanti;».
9.30
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria
comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero,
di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non
superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di
segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma
la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio
di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo
capoverso».
9.31
ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI
Al comma 6,sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui
fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a
10.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa
facciano riferimento almeno tre comuni;».
9.32
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) istituzione di una sede di segreteria comunale
unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non
superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000
abitanti;».
9.33
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno riferimento
più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni, territorialmente
contigui, di numero non superiore a quattro e»;
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a 15.000
abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;
Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con popolazione
inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro comuni.».
9.34
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari
almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5000
abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le
seguenti: «almeno tre comuni».
9.35
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno
quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».
9.36
AI comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
9.37
ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI
Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
9.40
MALAN, RELATORE
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il termine di decorrenza di cui all'articolo 2, comma 28,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prorogato al 1°
gennaio 2009, è nuovamente fissato alla data del 1º marzo 2009».
9.41
Il Governo
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti
della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di
distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di
tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di
farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219».
9.2
Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo in
materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del S.S.N. nonché
disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti».
9.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Differimento del termine per
l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)
1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati,
sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e
dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione
esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati».
9.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Accesso particolare all'albo dei
Segretari comunali e provinciali)
I dirigenti in servizio presso l'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale, che abbiano superato il corso-concorso bandito
ai sensi del . combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera c) e
dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 2008, n. 27, possono essere iscritti, con deliberazione del Consiglio nazionale
d'amministrazione, all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267».
9.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di
trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti:
''cinquanta centesimi di euro''.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4
milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni
2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008.
9.0.9
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di
trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre
2003, n.326, le parole: ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti:
''cinquanta centesimi di euro''.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4
milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni
2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come
integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».
9.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di trasfusione
di sangue
e di suoi derivati)
1. Il comma 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 è abrogato».
9.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di
trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di
ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due
mesi consecutivi''».
9.0.6
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di
trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)
1. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito dalla legge 24
novembre 2003, n.326 commesse fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano
anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».
9.0.7
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di
trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30
settembre 2003, n.269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di
errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel
caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della
ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che
l'ha ricevuta''».
9.0.8
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di
trasmissione
dei dati delle ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di
ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due
mesi consecutivi''».
Art. 10
10.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Cooperazione allo sviluppo internazionale). – 1. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli
affari esteri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità
semplificate di svolgimento delle procedure amministrativee contrattuali
riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e
di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio
2008, n.8 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 2008, n.45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari
esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o
di natura umanitaria.
2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 stabiliscono in
particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità
all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive
modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996,
n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;
b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e
giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei
conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;
b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati
a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi
umanitarie;
c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere
militare o con finalità di penetrazione commerciale e gli interventi non sono
subordinati ad altre esigenze di politica estera;
d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui
alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche,
impronta te al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione
amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle
esperienze maturate sul campo;
e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze
imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e
quelle di speditezza;
f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2,
assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei
risultati;
g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità
naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo
soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del
Dipartimento della protezionecivile su iniziativa del Consiglio dei ministri
previa proposta del Ministro degli affari esteri;
h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di
consentire una verifica dei risultati ottenuti;
i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto
efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei
criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.
4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero
degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da
parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per
la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli
stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e
rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea
relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».
10.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Interventi di emergenza umanitaria). – 1. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è
delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di
modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e
contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento
delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree
individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro
degli affari esteri.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in
particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità
all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive
modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996,
n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;
b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e
giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al
rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi
di sviluppo;
b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche
mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su
iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli
affari esteri;
c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del
co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a
livello comunitario e internazionale;
d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere
militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono
subordinati ad altre esigenze di politica estera;
e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui
alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche,
improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione
amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle
esperienze maturate sul campo;
f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze
imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e
quelle di speditezza;
g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2,
assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei
risultati;
h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità
naturali, di cui alla lettera b) del comma 3, gli interventi di primo
soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del
Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri,
previa proposta del Ministro degli affari esteri;
i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di
consentire una verifica dei risultati ottenuti;
l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto
efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei
criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi».
10.3
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dal» con le
seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «di
natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di carattere
emergenziale o di natura umanitaria»;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» inserire le
seguenti: «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di
carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni,
nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità
colpite o a seguito di appello internazionale;
al comma 2, sopprimere la lettera b);
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi
concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato,
da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto
efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei
criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;
b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso
prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;
c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di
consentire una verifica dei risultati ottenuti.
10.4
Sopprimere il comma 3.
10.5
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre
attribuita priorità ai progetti con i paesi terzi per il rimpatrio volontario
degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di
disoccupazione a causa della crisi economica».
10.6
Il Governo
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione
nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico
con il Governo dello Stato d'Israele di cui alla legge 11 luglio 2002, n.154,
lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000
a decorrere dal 2009;
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della
disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinata dalla Tabella
C – Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n.244;
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 11.
Art. 11
11.1
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i
Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano».
11.2
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i
Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano».
11.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure di semplificazione in materia
di pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni)
1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388 sia stata anticipata
rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi
rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi
l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la
mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.289.
2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle
seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge
n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».
11.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i danni
derivanti da calamità atmosferiche alle imprese agricole, è erogato un contributo
in conto capitale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di
euro per l'anno 2010 e di 270 milioni di euro per l'anno 2011, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive
modificazioni».
11.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di consentire la ristrutturazione delle aziende
agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102,
relativa al Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori e
assicurativi, è aumentata di 230 milioni di euro per il triennio 2009-2011. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni».
11.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà)
1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli
interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di
spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi
contributivi».
11.0.5
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo nazionale di garanzia)
1. All'articolo 86, lettera f) del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''di cui all'articolo 100'' sono
aggiunte le seguenti: ''nonché dichiarazione che il venditore e/o organizzatore
concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del
citato articolo 100''.
2. All'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette
ad alcun termine di decadenza''.
Art. 12
12.0.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio
della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e
al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti
dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in
Italia dispositivi medici compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro e
i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a
strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al versamento a favore
dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al
netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento
del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito
vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto
riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso,
avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso
acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo del
presente comma, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali
sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con decreti emanati dal
Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n. 264,
del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n. 146;
b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui
alla lettera a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministero del lavoro e della
Salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi
medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della
procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della Legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono
inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a
decorrere dal 1º luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5
dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori
dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al
monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;
d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio
dei consumi di cui alla lettera b) e delle valutazioni di un tavolo
istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti
regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la
Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una proposta ai Ministri
del lavoro, della salute e delle politiche sociali , e dell'economia e delle
finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base
d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto
ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di
assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in
materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del
richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.
e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto
ministeriale di cui alla lettera d), dal 1º dicembre 2009 sono adottati
dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori decreti di
determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta
per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto
dal 1º gennaio 2010.
12.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Semplificazione delle procedure
telematiche di acquisto)
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in
via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente
regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai
rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli
stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del
contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale,
sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa
vigente''.
2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e
standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere
in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti
di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del
committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite
il sistema dinamico di acquisizione''.
3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
''1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando,
quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono
tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso
un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono
tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto
competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per
appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le
specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la
valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di
gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi
quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le
stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o
in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in
modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli
altri atti di gara''».
12.0.3
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure di semplificazione delle
procedure relative
ai piccoli appalti pubblici)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole ''lettera b)'' sono
inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''.
2. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione
delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione
delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica
amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui
all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti
legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti
norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di
lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture
d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli
operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».
12.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Lotta all'evasione fiscale e
armonizzazione delle normative
per l'intermediazione immobiliare)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) è soppressa la lettera d-bis;
b) è soppressa la lettera l-bis;
2. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 la lettera
d) è soppressa.
3. All'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra euro 7.00 e euro
15.000» sono sostituite dalle seguenti: ''una somma compresa tra euro 12.00 e
euro 25.000''».
12.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)
1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n.
223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazione dalla legge 248 del 4
agosto 2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari
soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo
periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI
aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la
quotazione massima».
12.0.6
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27)
1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al
secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2009».
12.0.7
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis
della legge 22 aprile 1941 n. 633».
12.0.8
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:
''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli Assessori
regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di cui due in
rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in
rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del
Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri''.
2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione le
funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia
nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in qualità di commissario
straordinario».
12.0.9
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Progetti di eccellenza
per il rilancio della competitività
turistica italiana)
1. L'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
è sostituito dal seguente:
«1228 - Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per
il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo
sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero
della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del turismo può stipulare appositi protocolli di
intesa con le regioni e gli altri enti locali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti
presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le
iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma
con le regioni territorialmente interessate.».
Art. 13
13.1
Il Governo
Sopprimere l'articolo.
Art. 14
14.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1, dopo le parole: «dei dirigenti», inserire le
seguenti: «e dei segretari comunali e provinciali».
14.2
Il Governo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei
dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità
tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica''».
Art. 15
15.1
Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.
15.2
Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.
15.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.15-bis.
1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il
mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto
di pubblico impiego.
2. il dipendente pubblico part time che è stato cancellato
d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione
dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339,
abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli
avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662
mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che
esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi
professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi
prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in
controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove
svolgono attività lavorativa».
Art. 16
16.1
INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, DE SENA, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO
Sopprimere l'articolo.
16.2
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le
parole: «l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti» inserire le seguenti: «per materia, nonché».
16.3
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta
ferma la pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse
idriche.».
16.4
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere il comma 3.
16.5
Sopprimere il comma 3.
16.6
Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le
seguenti: «15.000 abitanti».
16.7
INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire
le seguenti: «aventi rilevanza economica».
16.8
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo
della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le
Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per
l'anno 2009».
Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n.
244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987
«Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a
partire dal 2009.
Art. 17
17.1
Sopprimere l'articolo.
17.2
Sopprimere l'articolo.
17.3
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal
trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate».
17.4
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La
proposta, prima. della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il
parere alle Commissioni parlamentari competenti..».
Art. 18
18.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone prassi di
cui al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione pubblica, i dati
relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come
stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli interessi mora
tori e dei risarcimenti corrisposti. o dovuti. dall'amministrazione ai
creditori ai sensi del medesimo decreto;».
18.2
Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai termini
di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza,
secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei risarcimenti
corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo
decreto».
18.3
Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi
pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente
sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis,
e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di
progetti già avviati e finanziati.
18.4
Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza
Unificata».
18.5
Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza
Unificata».
18.6
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 6 dopo le parole: «con Decreto del Ministro per la
Pubblica Amministrazionee l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza
Unificata».
18.7
AI comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza
Unificata».
Art. 19
19.1
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - (Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei
dipendenti e dei dirigenti pubblici). – 1. Al fine di contribuire
all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità
delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della
dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella
valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle
innovazioni organi native e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione
dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale
della pubblica amministrazione,di seguito indicata come Agenzia per la
formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di
autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione
è soppressa a far tempo dal 30 giugno 2009 e le relative dotazioni finanziarie,
strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei
suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è
parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. il regolamento di
cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.
2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta,
elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo,
sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto
delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione;
cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione
amministrativa;supporto, consulenza e assistenza alle amministrazionipubbliche
nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di
modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
3. il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle
amministrazionidello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla
Scuola superiore dell'economia e della finane. Il reclutamento e la formazione
dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della
pubblica amministrazionelocale, della quale gli enti locali possono avvalersi
altresì per la formazione dei loro dirigenti.
4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche
amministrazionisi avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale
dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati
dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito
elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla
relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento
delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri
dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioniprocedono alla scelta
dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture
accreditate.
5. Nel rispetto delle competenze delle Regioni, sentita la
Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, possono essere definite
altresì forme di cooperazione e di affiancamento per l'attivazione di programmi
di formazione secondo quanto previsto dal comma 4, anche al fine di ottimizzare
e qualificare la spesa pubblica del settore.
6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,sentite le organizzazioni
sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di
posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso
dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a
dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai
cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione
universitaria.
7. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare
attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della
formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazionie di
sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazionipubbliche
ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo
da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire
consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa
e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni
coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna
struttura;
c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la
formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della
formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581;
attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare
la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la
realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle
relative risorse finanziarie;
d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione,
definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica,
assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della
innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici,
individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle
parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal
Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole
speciali e delle strutture autonome;
e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, oggetto della soppressione o dello scorporo e del
conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia
stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di
apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei
ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico
in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto
dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
19.2
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire con il seguente:
«Art. 19. - (Ridefinizione della natura, funzioni e missioni
degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione). – 1. Al fine
di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle
amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici
operanti nel settore dell'innovazione tecnologica – CNIP A., DIT, Innovazione
Italia, Sogei, Consip – provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli
di elaborazione e attuazione dei progetti;
b) unificare competenze e procedure per razionalizzazione, dare trasparenza
ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra
l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;
c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi
avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione
amministrativae garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle
agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori
amministratividi competenza dei diversi livelli istituzionali;
d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati
detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine sviluppare la produzione di
servizi».
19.3
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le
seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».
19.4
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire
le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».
19.5
AI comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è delegato ad
adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni
interessate».
19.6
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1,alinea sostituire le parole: «riassetto normativo finalizzati al
riordino» con le seguenti: «riassetto normativo finalizzati
all'accorpamento».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il
seguente: «In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si
provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto
normativo».
19.7
Il Governo
Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «finalizzati al riordino» inserire le seguenti «,
alla trasformazione, fusione o soppressione»;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente:
;«a-bis) trasformazione, fusione o soppressione degli
organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle
competenze degli stessi ai sensi della lettera a);».
19.8
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «,
anche di natura privatistica,».
19.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure finalizzate alla
razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA)
1. AI fine di migliorare la qualità della promozione in ambito
nazionale e locale, di progetti diretti a favorire l'inclusione sociale, la
garanzia e lo sviluppo dei diritti civili, per gli aspetti connessi
all'assistenza ed alla riabilitazione di soggetti appartenenti a fasce sociali
svantaggiate, ed in coerenza con il processo di revisione organizzativa della
gestione amministrativa, è istituita la fondazione denominata ''Fondazione
INSIEME – Riserva Fondo Lire UNRRA'', di seguito fondazione. La fondazione
persegue il proprio fine attraverso la gestione dei proventi derivanti
dall'utilizzazione dei beni facenti parte della ''Riserva Fondo Lire UNRRA'',
di cui all'Accordo internazionale tra il Governo italiano e l'amministrazione
delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riebilitazione (UNRRA) del 19
settembre 1947, approvato con il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e
l'amministrazione dei beni medesimi. Il Ministro dell'interno fissa l'indirizzo
generale per la realizzazione dei fini della fondazione ed i criteri generali
per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantire la coerenza con i
fini assegnati alla Riserva dall'articolo V del citato Accordo internazionale e
con quelli derivanti dall'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo dene
Nazioni Unite per l'nfanzia (UNICEF) del 23 settembre 1986, ratificato con la
legge 19 luglio 1988, n. 312. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, è approvato lo statuto della fondazione. Lo statuto prevede anche un
consiglio di amministrazione, di cui fanno comunque parte il Capo del
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,
con funzioni di presidente, ed un dirigente del MinistaO dell'economia e delle
finanze, ed il collegio dei revisori. Sono trasferiti alla fondazione ed
affiuiscono al patrimonio delta medesima le somme costituenti i proventi fino
ad ora conseguiti, presenti nel bilancio dello Stato, comprese le relative
riassegnazioni. La fondazione succede nei rapporti attivi e passivi che fanno
capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale organo
governativo responsabile della gestione del patrimonio della Riserva. Tutti gli
atti connessi alle costituzione della fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stesSa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono
effettuati in regime di neutralità fiscale. Il personale del Dipartimento delle
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che svolge la
propria attività nell'area funziona le con competenze nella gestione della
Riserva Fondo Lire UNRRA. può essere impiegato anche per lo svolgimento delle
attività di supporto necessarieper l'amministrazione della fondazione. Fino
all'approvazione delto statuto della fondazione, ai sensi del comma 1, continua
a trovare applicazione la disciplina vigente».
19.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si
applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli
avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1
dicembre 2006.
2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il
mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto
di pubblico impiego.
3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato
d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione
dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339,
abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli
avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662
mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che
esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi
professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi
prestino servizio;gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in
controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazioneove
svolgono attività lavorativa.
5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione
del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi
rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di
aggiornamento».
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
mERCOLEDi' 26 novembre 2008
35a Seduta
Presidenza del Presidente della 1ª
Commissione
VIZZINI
indi del Presidente della 2ª Commissione
BERSELLI
La seduta
inizia alle ore 16,05.
IN SEDE
REFERENTE
(1082) Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito
dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25
novembre.
Riprende la
trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella
seduta.
Il relatore MALAN (PdL) preannuncia la presentazione di
un emendamento di contenuto analogo a quello dell'emendamento 12.0.9, del
Governo, con la riserva di valutare l'opportunità di una diversa e più
specifica copertura finanziaria.
Il presidente VIZZINI informa che il Governo ha presentato
l'emendamento 22.200, pubblicato in allegato, che riformula interamente
l'articolo 22.
La senatrice INCOSTANTE (PD) sollecita l'attenzione del
relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 22.0.1, che propone
misure per l'attuazione del protocollo informatico, in coerenza con i princìpi
di semplificazione e con la riforma del lavoro pubblico di cui al disegno di
legge n. 847. Trattandosi di una previsione che non comporta oneri di spesa, si
augura che la Commissione accolga l'emendamento.
Il senatore BIANCO (PD), illustrando l'emendamento 23.2,
ribadisce l'esigenza di prescrivere la consultazione della Conferenza unificata
ogni volta che siano coinvolti gli interessi delle regioni e degli enti locali.
I successivi emendamenti, fino all’articolo
27, sono dati per illustrati.
Il senatore CASSON (PD) illustra quindi il complesso
degli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 27. Si sofferma dapprima
sull'emendamento 27.1, con il quale si intende attribuire alla competenza dei
giudici onorari le cause relative a beni mobili di valore sino a 10.000 euro,
anzichè 5.000, come invece proposto dal Governo, al fine di deflazionare il
contenzioso civile pendente dinanzi al giudice togato.
Con riguardo
all'emendamento 27.4 rileva che tale proposta è volta a riequilibrare, in
relazione alle cause per risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di
veicoli e natanti, il carico di lavoro fra tribunale e giudice di pace.
Illustra
quindi l'emendamento 27.6, il quale reca modifiche agli articoli 38, 39, 40, 44
e 187 del codice di procedura civile. Le modifiche proposte realizzano,
unitamente all’abrogazione degli articoli 42, 43, 46, 47, 78 e 71 dello stesso
codice, un intervento di notevole rilievo in materia di competenza, consistente
in una generale attenuazione del peso delle questioni sulla competenza:
questioni che devono essere eccepite immediatamente e decise tempestivamente
nella fase iniziale della causa. Tutto ciò al fine di evitare che sia possibile
rimettere in discussione la questione dell’individuazione del giudice
competente a decidere la controversia quando la causa è ormai matura per la
decisione. A tale fine vengono equiparati tra loro tutti i criteri di
competenza, e il nuovo primo comma dell’articolo 38 stabilisce che l’incompetenza
per materia, quella per valore e quella per territorio possono essere eccepite,
a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
Dopo aver
riferito sul contenuto dell'emendamento 27.7, il quale mira ad attenuare il
peso delle questioni sulla competenza, estendendo la disciplina ora prevista
solo per le questioni di competenza per territorio a tutti gli altri criteri di
incompetenza, si sofferma sull'emendamento 27.11. Con tale emendamento si
propone la soppressione della norma di cui alla lettera c), che contiene una
precisazione che appare ultronea, secondo cui la prevenzione è determinata
dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso, dal
momento che a identico risultato si perviene in via interpretativa, trattandosi
di due forme parallele di attivazione del giudizio.
Si sofferma
poi sull'emendamento 27.12, il quale modifica il comma 4 dell'articolo 27
prevedendo che il provvedimento con cui il giudice decide sulla connessione di
più cause sia non la sentenza, ma il più agile strumento della ordinanza, che
contenga il termine perentorio della riassunzione della causa accessoria
dinanzi al giudice della causa principale ovvero dinanzi a quello
preventivamente adito negli altri casi.
Dà poi conto
dell'emendamento 27.13, il quale riscrive l'articolo 44 del codice di rito,
adeguandolo alle modifiche proposte alla disciplina dell’incompetenza e alla
connessa abolizione del regolamento di competenza. In particolare, la modifica
apportata al primo comma dell’articolo 44 prevede che la pronuncia sulle
questioni di competenza sia resa sempre con ordinanza, e contenga l'indicazione
del giudice ritenuto competente. Il regime di stabilità dell’ordinanza che
pronuncia sulle questioni di competenza, limitatamente ai processi tra le
stesse parti, aventi il medesimo oggetto, risulta strettamente connesso al
nuovo sistema di impugnazione, il quale, nell’ottica acceleratoria e di
economia processuale, non contempla più né il regolamento di competenza
necessario o facoltativo previsto dai vigenti articoli 42 e 43 dei quali è
proposta l'abrogazione, né l’appello, ma un unico nuovo strumento di
impugnazione, cioè il reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile, sentite le parti.
Ciò al fine
di evitare che il regolamento di competenza, nato come mezzo d’impugnazione in
grado di pervenire anticipatamente a una pronuncia definitiva sulla questione
pregiudiziale di competenza, possa contribuire, come di fatto avviene, a
ritardare ingiustificatamente la decisione di merito.
L’abolizione
del regolamento di competenza esperibile ad istanza di parte, osserva
l'oratore, è destinata a comportare una sicura riduzione del carico di lavoro
complessivo della Corte di cassazione, con riflessi positivi anche sul versante
più generale della durata dell’intero processo, tenuto conto dei tempi medi con
i quali la Corte di cassazione definisce i ricorsi per regolamento di
competenza e dell’abnorme allungamento dei tempi processuali nei casi in cui la
stessa Corte accoglie la questione di competenza con rinvio al primo giudice.
I successivi
commi del nuovo articolo 44 individuano il giudice competente a decidere il
reclamo avverso le ordinanze che pronunciano in materia di competenza,
stabilendo in particolare che il reclamo avverso l’ordinanza del giudice di
pace si propone dinanzi al tribunale della stessa circoscrizione, in
composizione monocratica; quello avverso l’ordinanza del tribunale in
composizione monocratica si propone dinanzi al collegio, del quale non può fare
parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato; il reclamo contro
l’ordinanza del tribunale in composizione collegiale e quello contro
l’ordinanza della corte d’appello quando pronuncia in unico grado si propongono
dinanzi ad altro collegio dello stesso giudice. Si prevede inoltre la
sospensione del giudizio principale in pendenza del reclamo, con la possibilità
per il giudice di autorizzare, su istanza delle parti, il compimento degli atti
che ritenga urgenti. Nell'ottica acceleratoria che caratterizza le proposte
emendative, si prevede altresì che, con l'ordinanza che pronuncia sul reclamo,
il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa principale dinanzi
al giudice originariamente adito.
Illustra
quindi l'emendamento 27.14, il quale modifica l’articolo 45 del codice di rito,
adeguandolo alla proposta nuova disciplina del regolamento di competenza e
degli altri procedimenti incidentali.
In tal senso,
nel modificare l'articolo 45, si prevede che l'ordinanza con cui il giudice,
ritenutosi incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza alla
Corte di cassazione, disponga contestualmente la rimessione del fascicolo
d'ufficio alla cancelleria della Corte, e sia comunicata alle parti le quali,
nei venti giorni successivi alla notificazione, possono presentare memorie
difensive e documenti utili alla definizione del regolamento. Analogamente a
quanto previsto dall'articolo 44, nella sua nuova formulazione, si dispone che
il processo principale è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza
con cui si è richiesto il regolamento, potendo tuttavia il giudice autorizzare,
su istanza di parte, con la medesima ordinanza o con un provvedimento
successivo, il compimento degli atti ritenuti urgenti.
Con riguardo
all'emendamento 27.16 rileva che tale proposta è volta a ridurre a due, anziché
a tre mesi, il termine per la riassunzione della causa in seguito a regolamento
di competenza, al fine di accelerare i tempi del processo, soprattutto in
relazione ad eccezioni spesso sollevate in via strumentale.
Riferisce poi
sull’emendamento 27.18, il quale è volto ad introdurre dopo l'articolo 68, un
articolo ulteriore, l'articolo 68-bis, che mira ad accelerare lo
svolgimento, da parte del consulente, del custode e degli altri ausiliari del
giudice, degli incarichi loro conferiti. In particolare, si dispone che il
giudice, con l'ordinanza con cui si conferisce l'incarico, fissa i termini per
lo svolgimento dello stesso, i quali non possono eccedere i tre mesi salva
specifica motivazione in relazione al compito attribuito. In presenza di
giustificati motivi, tuttavia, tali termini possono essere prorogati, sempre
che ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza. Proprio al
fine di assicurare il rispetto dei termini fissati, il terzo comma dell'articolo
68-bis prevede che il giudice, con l'ordinanza contenente la proroga,
assume ogni altro provvedimento necessario a garantire l'osservanza dei termini
medesimi, qualora il mancato rispetto di quelli originari sia dipeso da fatto
delle parti o di eventuali terzi, potendo anche le prime essere dichiarate dal
giudice decadute dal diritto al compimento di eventuali atti, in caso di
ulteriore inosservanza dei termini. Il quarto comma prevede inoltre che il
giudice possa comunque disporre, a fronte dell'inosservanza dei termini
assegnati, la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi
anche a titolo di anticipazione delle spese, con un provvedimento che ha
efficacia di titolo esecutivo in favore dell'avente diritto alla restituzione.
Inoltre, nel modificare l'articolo 70 del codice di rito si ribadisce in primo
luogo che il pubblico ministero sia tenuto ad intervenire nelle cause che egli
stesso potrebbe proporre ed in quelle in cui per legge ne è previsto
l'intervento obbligatorio, disponendosi che l'omessa comunicazione degli atti
al pubblico ministero in tali casi, costituisca causa di nullità del processo,
rilevabile d'ufficio. Si precisa inoltre che il pubblico ministero possa
intervenire in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse e, qualora
richiesto in tal senso dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di
separazione personale dei coniugi senza figli minori, nonché in ogni altra
causa in cui il giudice valuti opportuno il suo intervento, disponendosi in
tali ipotesi che il giudice ordini la comunicazione degli atti al pubblico
ministero. L'ultimo comma dell'articolo 70 del codice sancisce infine che il
pubblico ministero intervenga in ogni causa innanzi alla Corte di cassazione.
Si sofferma
poi sull'emendamento 27.19, il quale, nel quadro di una generale valorizzazione
del comportamento processuale delle parti, interviene sull’articolo 88 del
codice di rito, introducendo l'obbligo per le parti non solo di prendere
posizione sui fatti allegati dall’altra parte, ma a chiarire le circostanze di
fatto rilevanti ai fini della decisione in modo obiettivo e rispondente alla
realtà.
La
disposizione non è destinata a rimanere una mera norma di principio, in quanto
il giudice terrà conto dell’inosservanza del dovere di lealtà e correttezza non
solo ai fini della condanna alle spese, ma anche ai fini dell’accertamento
della responsabilità processuale aggravata ed eventualmente anche ai fini
dell’accertamento dei fatti.
Illustra
quindi l'emendamento 27.22, il quale, in ragione delle modifiche proposte in
materia di pronuncia sulle questioni di competenza, interviene sull’articolo
91, primo comma, del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice
provveda sulle spese processuali tutte le volte che emana un provvedimento che definisce
il processo davanti a lui, qualunque sia la forma del provvedimento adottato.
All’articolo 91, primo comma, è stato poi aggiunto un ulteriore periodo, con
cui si introduce una significativa innovazione nella disciplina delle spese
processuali.
Dà poi conto
dell'emendamento 27.24, il quale mira a valorizzare il ruolo della
conciliazione giudiziale. Per indurre le parti ad avviare una trattativa seria
per la definizione conciliativa della controversia, si è ritenuto utile
prevedere una vera e propria sanzione processuale a carico dell’attore il
quale, all’esito del tentativo di conciliazione, abbia rifiutato una proposta
conciliativa seria avanzata dall’altra parte. Osserva al riguardo che la parte
contro cui è rivolta la domanda ha senz’altro un interesse specifico a
formulare una proposta conciliativa, dal momento che il giudice può tenere
conto di tale comportamento processuale in sede di liquidazione delle spese di
lite. Precisa inoltre che per la conciliazione giudiziale le parti provvedono
alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali, mentre in caso di
mancata liquidazione od omessa motivazione da parte del giudice circa la
compensazione delle spese tra le parti, si ricorre al procedimento di
correzione di cui agli articoli 287 e 288 del codice di rito.
Riferisce poi
sull'emendamento 27.26, il quale risulta ispirato alla medesima ratio
dell'emendamento da ultimo illustrato. Con esso si intende modificare
l’articolo 96 del codice di procedura civile, che disciplina la cosiddetta responsabilità
processuale aggravata.
Lo strumento
in questione trova, nella pratica, una scarsa applicazione, essenzialmente per
il fatto che, nell’attuale formulazione della norma, la pronuncia di condanna a
carico della parte soccombente che ha agito con dolo o colpa grave presuppone
la prova che l’altra parte abbia sofferto un danno in conseguenza della
condotta processuale scorretta. La modifica che si propone introduce invece uno
strumento assimilabile alla pena privata o ai compensative orders,
laddove è previsto che la condanna del soccombente al pagamento di una somma di
denaro ulteriore rispetto alle spese di lite, e liquidata equitativamente
nell'ambito di un importo, che può giungere sino a cinquanta volte l'entità del
contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 15 del 2002, consegua ipso facto
all’accertamento della condotta illecita.Resta ferma, per la parte danneggiata
dal comportamento processuale scorretto del suo avversario, la possibilità di
domandare la liquidazione del danno subìto.
Illustra poi
l'emendamento 27.32, il quale modifica l’articolo 115 del codice di procedura
civile, il quale è riformulato, prevedendo al primo comma che il giudice ponga
a fondamento della propria decisione anche i fatti contestati in modo generico
e senza argomentazioni specifiche e pertinenti, esonerando così la parte che ha
allegato quei fatti dal relativo onere probatorio.
Dà conto poi
dell'emendamento 27.36, il quale, al fine di accelerare i tempi del processo,
responsabilizzando le parti e promuovendone la leale collaborazione in vista
dell’efficiente conduzione del giudizio, riformula l'articolo 123 del codice di
rito. Si dispone che spetti alla parte depositare, su ordine del giudice ed entro
il termine da questi fissato ove ritenuto necessario, la traduzione di atti non
in lingua italiana dalla stessa parte prodotti. Al fine di garantire la
veridicità della traduzione, si prevede inoltre che, quando la traduzione
depositata dalla parte non sia asseverata e sia contestata dall'altra parte, o
qualora comunque se ne ravvisi l'opportunità, il giudice può nominare un
traduttore, tenuto a prestare giuramento.
Illustra poi
l'emendamento 27.38. Tale proposta modifica il numero 4) del secondo comma dell’articolo
132 del codice di procedura civile al fine di ridurre il contenuto espositivo e
motivazionale delle sentenze, il quale, nel rispetto dell’articolo 111, sesto
comma, della Costituzione, deve contenere unicamente l’esposizione dei motivi
in fatto e in diritto della decisione.
Inoltre,
nella prospettiva della razionalizzazione e accelerazione del processo civile,
tale emendamento propone l'introduzione, nel corpo dell'articolo 123 del
codice, di un ulteriore comma quarto, alla cui stregua, nei casi di ricorso per
cassazione, la sentenza pronunciata dalla Corte può essere costituita anche
dalla sola risposta ai quesiti di diritto, con il richiamo agli effetti della
motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle
controverse, e a cui è ritenuto di fare riferimento.
Dopo aver
dato brevemente conto dell'emendamento 27.39, il quale amplia i presupposti
della rimessione in termine ai casi in cui la decadenza sia dipesa da errore
scusabile, assimilabile all’ipotesi in cui la parte dimostri di essere incorsa
in decadenza per causa a sé non imputabile, si sofferma sull'emendamento 27.41,
il quale introduce nell'articolo 27, dopo il comma 18, ulteriori commi. Il
primo dei nuovi commi reca l'introduzione della conciliazione come forma
possibile di soluzione della controversia, rendendo necessarie talune modifiche
alle norme del codice civile, al fine di richiamare questo istituto nella
disciplina processuale. Inoltre, novellando il secondo capoverso dell'articolo
167 del codice, si precisa che tra le eccezioni proponibili nella comparsa di
risposta vi sono anche quelle di incompetenza di cui all'articolo 38 del
codice. L'emendamento introduce poi il comma 18-ter, il quale tende a
precisare che si applica anche agli atti di impugnazione la disposizione del
secondo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, in virtù della
quale, nelle comunicazioni o notificazioni fatte dopo la costituzione in
giudizio, è sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto anche se il
procuratore è costituito per più parti. Con riguardo al comma 18-quater
osserva che la modifica dell’articolo 175 del codice di procedura civile, nel
quadro complessivo di un rafforzamento dei poteri del giudice nel governo del
processo, tende a valorizzare la necessità che tali poteri vengano utilizzati,
senza pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, per definire il
processo nel rispetto del principio della ragionevole durata. Infine
relativamente al comma 18-quinquies rileva che le modifiche apportate all’articolo
181 del codice di procedura civile servono ad ovviare a una delle cause più
frequenti di allungamento dei tempi processuali, riconducibile all’inattività
delle parti.L’inattività processuale viene subito considerata alla stregua di
un comportamento sintomatico del disinteresse delle parti alla prosecuzione
della causa che, pertanto, viene immediatamente cancellata dal ruolo, con
conseguente alleggerimento dei ruoli ed espunzione dal sistema di quei
procedimenti in cui manchi un reale interesse a una decisione del giudice.
Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene sul complesso degli
emendamenti riferiti alle disposizioni del disegno di legge relative al
processo civile. Tali proposte recepiscono i rilievi e le proposte di cui al
disegno di legge approvato, nella precedente legislatura, dalla Commissione
giustizia del Senato, sul quale si era peraltro registrata un'ampia convergenza
di entrambi gli schieramenti politici.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra quindi l'emendamento
27.31, sollecitando i colleghi dell'opposizione ad una riflessione
sull'opportunità di esprimersi favorevolmente con riguardo ad esso.
Dopo un breve
intervento del senatore VALENTINO (PdL) sull'emendamento 29.4, prende
la parola il senatore MUGNAI (PdL), il quale illustra il complesso
delle proposte emendative presentate dai senatori del Gruppo del Partito delle
libertà alle disposizioni del provvedimento in materia di giustizia civile.
Dopo aver
ribadito la condivisibilità del disegno di legge nel suo complesso, si sofferma
sull'emendamento 27.31. Con tale norma, osserva l'oratore, si intende
riformulare l'articolo 115 del codice di rito relativo alla disponibilità delle
prove, nel senso di autorizzare in primo luogo il giudice a porre a fondamento
della decisione i fatti non specificamene contestati. Tale modifica intende
inoltre introdurre il principio per cui la contumacia comporta l'effetto della
mancata contestazione dei fatti dedotti dalla controparte.
Si sofferma
quindi sull'emendamento 28.19, con il quale si intende modificare l'istituto
della testimonianza scritta, prevedendo che esso possa trovare applicazione
unicamente con riguardo alla conferma di documenti di spesa prodotti dalle
parti. La proposta inoltre è finalizzata ad introdurre nel codice di rito
quanto già previsto dal codice di procedura penale in tema di indagini
difensive.
Dà poi conto
dell'emendamento 29.11. Tale proposta, intervenendo sull'istituto del filtro in
Cassazione, dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 29, il quale
prevede l'inammissibilità dei ricorsi dinnanzi alla Suprema corte nel caso di
doppia conforme.
Conclude
svolgendo talune considerazioni sull'importanza di introdurre l'istituto del
cosiddetto calendario del processo civile, il quale, laddove accompagnato da
sanzioni di carattere disciplinare per i magistrati inottemperanti, potrebbe
rappresentare un rilevante strumento per la riduzione della durata dei
processi.
Il senatore CASSON (PD) illustra quindi gli emendamenti
riferiti all'articolo 28, soffermandosi dapprima sull'emendamento 28.4. Esso
reca modifiche all’articolo 183 del codice di procedura civile. In particolare,
nell’ambito del potenziamento del ruolo del giudice nella conduzione del
processo, nonché al fine di favorire la conciliazione della controversia,
vengono ripristinati gli obblighi del giudice di interrogare liberamente le
parti presenti all’udienza di prima comparizione e di tentare, nella stessa udienza
la conciliazione della lite, se la natura della causa lo consente in quanto
abbia ad oggetto diritti disponibili. Se il tentativo di conciliazione non
riesce, il giudice, dopo aver invitato le parti a fornire i chiarimenti
necessari e dopo aver indicato le questioni rilevabili d’ufficio delle quali
ritiene opportuna la trattazione, fissa il calendario del processo.
Si tratta di
un istituto, recentemente introdotto nel codice di rito francese, che ha lo
scopo di predeterminare le cadenze temporali delle udienze successive e degli
altri adempimenti e incombenti processuali, rendendo così possibile una
preventiva conoscenza della durata del processo, con evidenti ricadute positive
sui tempi di definizione dei processi medesimi. Il giudice è tenuto a fissare
il calendario del processo, dopo aver sentito le parti presenti, anche alla
luce della natura, dell’urgenza e della complessità della causa. Al fine di
evitare che le prescrizioni contenute nel calendario del processo possano
essere comunque disattese dalle parti, è previsto che i termini ivi stabiliti
non sono prorogabili, tranne che in caso di gravi e giustificati motivi. Quanto
alla concessione dei termini per il deposito delle memorie previste
dall’attuale sesto comma dell’articolo 183, essa non conseguirà più in modo
automatico alla richiesta delle parti, rientrando nei poteri del giudice di
valutare, sentite le parti, se il deposito di memorie risponda effettivamente
alle necessità difensive delle parti stesse. Con riguardo all'istituto del calendario
del processo si dichiara disponibile ad accogliere proposte di riformulazione
volte ad introdurre anche sanzioni per i giudici che non ottemperino a tali
prescrizioni.
Si sofferma
quindi sull'emendamento 28.7, il quale modifica l' articolo 185 del codice di
procedura civile, imponendo al giudice, fin dall’inizio del processo, lo studio
della causa in funzione di una piena conoscenza dei fatti controversi,
condizione per consentirgli di formulare autonomamente una proposta
conciliativa da sottoporre alla valutazione delle parti. L'ultimo comma
dell'articolo 185 prevede inoltre che l'accordo tra le parti determina
l'estinzione del giudizio e il processo verbale redatto costituisce titolo
esecutivo. Le parti, inoltre, sono obbligate a dichiarare se accettano o meno
la proposta conciliativa formulata dal giudice e, nel secondo caso, a quali
condizioni sarebbero disposte a conciliare la controversia. Tutto ciò è volto a
consentire al giudice, quando accoglie la domanda in misura non superiore
all’offerta del convenuto, di condannare al pagamento delle spese processuali
l’attore che ha rifiutato senza giusti motivi la proposta conciliativa.
Riferisce poi
sull'emendamento 28.8, il quale interviene in materia di provvedimenti sulle
questioni pregiudiziali, prevedendo che il giudice decida immediatamente con
ordinanza le questioni di competenza. Si prevede inoltre che per le questioni
inerenti la giurisdizione o per ogni altra questione pregiudiziale, il giudice
istruttore possa risolvere in via principale ovvero unitamente alla decisione
in ordine al merito della controversia, accelerando così i tempi del processo.
Dopo aver
illustrato l'emendamento 28.11, il quale prevede che la nomina del consulente
possa essere disposta con ordinanza emessa anche ai sensi del comma quinto
dell’articolo 183, si sofferma sull'emendamento 28.13. Con tale proposta si
intende precisare che il giudice, oltre al termine entro il quale il consulente
deve depositare in cancelleria la relazione, deve contestualmente fissare anche
quello, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti
possono depositare le osservazioni alla relazione del consulente tecnico
d’ufficio.
Riferisce poi
sull'emendamento 28.18, il quale interviene sull’articolo 244 del codice di
procedura civile, prevedendo la facoltà per il giudice di assumere per iscritto
la prova testimoniale delegata, in considerazione della natura della causa,
della qualità del testimone e di ogni altra circostanza.
In tale caso,
il giudice richiederà al testimone di fornire per iscritto e nel termine
assegnatogli le risposte agli articoli di prova sui quali deve essere
interrogato.
Il testimone
sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ogni foglio e la
spedisce in busta chiusa o la consegna brevi manu alla cancelleria del
giudice.
Il testimone
che non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito può essere
condannato alla pena pecuniaria prevista dall’articolo 255, primo comma. È in
ogni caso fatta salva la facoltà, per il giudice che non ritenga chiare o
attendibili le risposte fornite per iscritto, di disporre che il testimone sia
chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Precisa inoltre
che nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore indeterminato, la
deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro funzionario addetto
presso l’ufficio giudiziario.
Al fine di
rispettare il principio di immediatezza, osserva che si è ritenuto opportuno
limitare l’assunzione delle dichiarazioni testimoniali per iscritto alle sole
ipotesi di prova delegata, ove tale principio subisce una deroga già in base
alle disposizioni vigenti.
Dopo aver
illustrato l'emendamento 28.22, con il quale si introduce un ulteriore comma
all’articolo 281-quinquies del codice, ove si precisa che il giudice
tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza è colui innanzi al quale
sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la
discussione orale, dà conto dell'emendamento 28.23. Tale proposta dispone che
la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza dei termini per
l’impugnazione, si effettua anche mediante consegna di una sola copia
dell’atto, laddove il difensore sia costituito per più parti, così da
semplificare e accelerare i tempi delle notifiche e il correlativo regime di
nullità, spesso eccepito strumentalmente a fini dilatori. L'emendamento prevede
inoltre che il regime di impugnazione delle ordinanze che dichiarano la
sospensione del processo, ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura
civile, continua a essere modellato su quello previsto per le pronunce sulle
questioni di competenza. Cosicché, una volta abolito, per queste ultime, il
regolamento necessario di competenza, anche per le ordinanze di sospensione è
previsto, quale unico strumento di impugnazione, il reclamo nei termini e nei
modi stabiliti dall’articolo 44.
Si sofferma
quindi sull'emendamento 28.28, il quale al fine di favorire l’accelerazione del
processo, modifica l’articolo 296 del codice di rito, precisando che nel
disporre la sospensione del processo, il giudice fissi contestualmente
l’udienza successiva, consentendo così la prosecuzione del giudizio.
Con riguardo
all'emendamento 28.30 osserva che esso prevede che, in caso di morte o
sopravvenuta incapacità della parte costituita personalmente ovvero della parte
contumace, il processo sia interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo
è documentato dall’altra parte, o sia notificato o sia certificato
dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei
provvedimenti giudiziali di cui all’articolo 292 o di qualsiasi altro.
Dopo aver
illustrato l'emendamento 28.31, il quale riduce da sei a tre mesi il termine
per la riassunzione del giudizio interrotto, ispirandosi all’esposta esigenza
di ridurre i tempi di durata del processo, si sofferma sull'emendamento 28.33,
il quale dispone che l’estinzione della causa, per qualsiasi ragione prevista
dalla legge, opera di diritto e va dichiarata d’ufficio, senza più la necessità
che venga eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa.
Dà poi conto
dell'emendamento 28.35, il quale, in primo luogo, modifica l’articolo 310 del
codice di procedura civile adeguandolo al novellato articolo 44. Le modifiche
apportate agli articoli 323 e 324 del codice di procedura civile risultano,
poi, di mero coordinamento con l’introduzione dell’istituto del reclamo ai
sensi del novellato articolo 44.
Dopo aver
illustrato l'emendamento 28.37, con il quale viene ridotto il termine lungo per
l’impugnazione, prevedendo la decadenza dall’impugnazione decorsi otto mesi
dalla pubblicazione della sentenza, si sofferma sull'emendamento 28.39. Tale
proposta modifica l’articolo 339 del codice di procedura civile nel senso di
consentire l’appellabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali che, avendo
natura sostanziale di sentenza, sarebbero direttamente ricorribili per
cassazione. Il nuovo primo comma dell’articolo 342, poi, oltre a ribadire che
l’appello si propone con atto di citazione contenente l’esposizione sommaria
dei fatti e le indicazioni prescritte dall’articolo 163, precisa che, a pena di
inammissibilità, esso deve contenere l’indicazione specifica dei motivi per i
quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato.
Illustra
quindi gli emendamenti 28.42 e 28.43. Il primo dei due emendamenti reca
modifiche al terzo comma dell’articolo 354 recuperando le disposizioni in
materia di riassunzione della causa dinanzi al giudice di primo grado contenute
nei commi secondo e terzo del vigente articolo 353, sebbene, per ragioni di
coerenza con il modificato primo comma dell’articolo 307 nonché con le esigenze
di accelerazione del processo sottese alla nostra proposta, il termine per la
riassunzione venga ridotto da sei a tre mesi.
La seconda
proposta risulta consequenziale alla nuova disciplina delle eccezioni di
incompetenza e all’abolizione del regolamento di competenza su istanza di
parte.
Passa quindi
ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 29, soffermandosi dapprima
sull'emendamento 29.3. Quest'ultimo interviene sulle modifiche apportate dal
disegno di legge in esame all'istituto del ricorso in cassazione.
Al riguardo
rileva che l'emendamento mira in primo luogo a semplificare la decisione
camerale prevedendo, in relazione alle ipotesi di manifesta fondatezza o
infondatezza ovvero inammissibilità, un contraddittorio prevalentemente
cartolare, sulla falsariga di quanto previsto per i ricorsi dinanzi alla
Consulta. Inoltre, si propone di sostituire il presupposto del motivo di
ricorso per vizio di motivazione, limitandolo all'omessa motivazione
"circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", confermando
altresì l'esclusione del ricorso per vizio di motivazione nel caso di doppia
conforme. Rileva poi come la prevista abolizione del regolamento necessario e
facoltativo di competenza la sua sostituzione con un più agile rimedio
impugnatorio consentirebbe alla Cassazione di ridurre significativamente il suo
carico di lavoro.
Inoltre,
nella prospettiva della razionalizzazione e accelerazione del processo civile,
si propone l’introduzione, nel testo dell’articolo 132 del codice di rito, di
un ulteriore comma quarto, alla cui stregua, nei casi di ricorso per
cassazione, la sentenza pronunciata dalla Corte può essere costituita anche
dalla sola risposta ai quesiti di diritto, con il richiamo agli effetti della
motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle
controverse, e a cui è ritenuto di fare riferimento.
Dopo aver
succintamente illustrato l'emendamento 29.5, il quale reca modifica gli
articoli 360 e 382 del codice di rito, in ragione della prevista abolizione del
regolamento di competenza, si sofferma sull'emendamento aggiuntivo 29.0.6.
Quest'ultimo introduce l’articolo 540-bis nel codice di rito. Con questa
norma, si prevede che quando le cose pignorate risultano invendute a seguito
del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata non è
sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, su istanza di
uno di questi, provvede disponendo il deposito in cancelleria del processo
verbale con il titolo esecutivo e il precetto, con la contestuale formazione
del fascicolo al momento del deposito. Si precisa inoltre che, se sono
pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza necessità di
presentazione di una nuova istanza. In caso contrario, il giudice dichiara
l’estinzione del procedimento, salva la necessità di completamento delle
operazioni di vendita.
Dà poi conto
dell'emendamento 29.0.1, con il quale si riformulano gli articoli 543 e 548 del
codice di rito, al fine di garantire un’effettiva accelerazione e
razionalizzazione del procedimento di pignoramento.
Dopo aver
illustrato l'emendamento 29.0.2, con il quale si modifica l’articolo 569 del
codice di rito in materia di provvedimento per l’autorizzazione della vendita,
disponendo che il giudice dell’esecuzione stabilisca in questo contesto anche
la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il
creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell’udienza, secondo le
modalità indicate, si sofferma sull'emendamento 29.0. 3, il quale modifica
l’articolo 570 del codice di rito in materia di avviso della vendita,
disponendo che con il pubblico avviso, oltre agli elementi descrittivi
dell’immobile e del prezzo, siano stabiliti anche il termine per il deposito
delle offerte, la data dell’udienza per l’esame delle stesse, e per l’eventuale
gara tra gli offerenti.
Illustra poi
l'emendamento 29.0.4, il quale modifica l’articolo 573 del codice di rito in
materia di gara tra gli offerenti, disponendo che se la gara non può avere
luogo per l’assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita
a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare,
accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima. Al fine di
assicurare l’accelerazione del procedimento,è previsto che la gara tra gli
offerenti possa avere luogo anche in via telematica. Dà quindi conto
dell'emendamento 29.0.5, il quale reca talune modifiche all’articolo 574 del
codice di rito in materia di provvedimenti relativi alla vendita, disponendo
che quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le
modalità stabilite, il giudice pronuncia il decreto con cui si trasferisce il
bene al compratore.
Passa quindi
ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 30, soffermandosi dapprima
sull'emendamento 30.1, il quale introduce uno strumento di coercizione
indiretta per l’adempimento degli obblighi di fare infungibile e per gli
obblighi di non fare, prevedendo che la sentenza che accoglie la domanda di
condanna all’adempimento di tali obblighi contenga anche la determinazione di
una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza
successiva alla pronuncia.
Si prevede,
in particolare, che il creditore di un’obbligazione di fare infungibile o di
non fare non sia tenuto a promuovere un autonomo giudizio per l’accertamento
della violazione, in quanto la sentenza che ha accertato l’esistenza
dell’obbligazione dovute per ogni violazione successiva alla pronuncia.
Tale
meccanismo, osserva l'oratore, non menoma in alcun modo la difesa del debitore
al quale venga notificato precetto per il pagamento della somma di denaro, in
quanto egli potrà esperire il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ai sensi
dell’articolo 615 del medesimo codice di procedura civile per fare accertare di
non essere inadempiente, o che il mancato adempimento di quanto statuito nella
sentenza di condanna è dipeso da causa a lui non imputabile.
Dà quindi
conto degli emendamenti 30.9 e 30.10 i quali modificano rispettivamente gli
articoli 624 e 630 del codice di procedura civile. Al riguardo rileva che gli
emendamenti sono volti, tra l'altro, ad esplicare in termini lineari la portata
e gli effetti del meccanismo estintivo riconducendolo semplicemente ad uno dei
casi di estinzione per inattività delle parti "espressamente previsti
dalla legge".
Passa quindi
ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 31, soffermandosi dapprima
sull'emendamento 31.2. Tale proposta modifica il sesto comma dell’articolo 669-octies
del codice di procedura civile riaffermando il principio generale secondo il
quale il giudice che pronuncia un provvedimento cautelare ante causam
deve provvedere anche sulle spese del procedimento cautelare. L'emendamento
reca poi modifiche di mero coordinamento anche al settimo comma del medesimo
articolo.
Illustra indi
gli emendamenti relativi all'articolo 32, soffermandosi in primo luogo
sull'emendamento 32.1. Al riguardo rileva che il nuovo articolo 702-bis
del codice di procedura civile introduce un procedimento sommario non cautelare
ante causam finalizzato all’emanazione di un provvedimento
immediatamente esecutivo, suscettibile di conservare efficacia nel caso in cui
il giudizio di merito non venga iniziato oppure si sia estinto.
Si tratta di
una misura essenziale nella prospettiva di ridurre in modo significativo i
carichi di lavoro giudiziario, il quale dipende non soltanto dal numero dei
processi, ma anche dal carico di lavoro che ciascun processo comporta. Sotto
quest’aspetto appare necessario ridurre il numero dei processi che arrivano a
sentenza, oltre che attraverso l’incentivazione di modi conciliativi di
risoluzione delle controversie destinati ad operare a processo già iniziato,
anche mediante la previsione generalizzata di provvedimenti condannatori a
cognizione sommaria e ad effetto anticipatorio, non connotati da stumentalità
rispetto alla decisione con sentenza e quindi dotati della possibilità di
rimanere efficaci se nessuna delle parti ha interesse ad un accertamento a
cognizione piena. In dettaglio, la disciplina proposta prevede che se il
giudizio di merito non viene iniziato, o si estingue successivamente al suo
inizio, il provvedimento sommario non perde la sua efficacia, ma diviene
irrevocabile. Mentre, nel caso in cui il successivo giudizio di merito si
concluda con una sentenza, questa sostituisce con effetto immediato l’ordinanza
emessa all’esito del procedimento sommario.Alla norma non viene attribuita
portata generale: essa viene circoscritta alle domande di condanna al pagamento
di somme di denaro o alla consegna o al rilascio di cose, con esclusione,
quindi, sia delle domande di condanna aventi ad oggetto un facere o un non
facere, sia delle domande costitutive e di accertamento.La sommarietà
dell’accertamento si manifesta sotto un duplice aspetto.In senso procedimentale
perché si tratta di un accertamento basato su un’istruttoria deformalizzata e
ridotta all’essenziale. In senso sostanziale perché si tratta di un
accertamento nel quale il grado di probabilità e di verosimiglianza necessario
per l’accoglimento dell’istanza di tutela sommaria è inferiore a quello
necessario per l’accoglimento della domanda con sentenza. La previsione del
reclamo avverso i provvedimenti cautelari rende inevitabile contemplare lo
stesso rimedio anche per il provvedimento sommario; l’esito del giudizio di
reclamo, del resto, potrebbe contribuire a dare stabilità al provvedimento,
scoraggiando ulteriormente l’inizio o la prosecuzione del giudizio di merito.
Passa quindi
ad illustrare l'emendamento 32.0.2, il quale modifica l’articolo 819-ter
del codice di procedura civile ribadendo, in coerenza con il nuovo sistema
impugnatorio delle ordinanze che pronunciano sulla competenza, che è
reclamabile a norma dell’articolo 44 anche l’ordinanza con la quale il giudice
afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione
d’arbitrato.
Procede poi
ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 33, soffermandosi in primo
luogo sull'emendamento 33.1. Al riguardo rileva che al fine di consentire alle
parti di scegliere il modello di cognizione più duttile in relazione alle
circostanze del caso concreto, la proposta modifica l’articolo 70-ter
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stabilendo che
le controversie previste in materia societaria, bancaria e creditizia e di
intermediazione finanziaria si svolgano secondo le regole del cosiddetto rito
societario solo se vi sia il consenso di tutte le parti.
Si sofferma
quindi sull'emendamento 33.2, il quale delinea il contenuto del modello che il
teste, ammesso a rendere la deposizione per iscritto, è tenuto a compilare. Il
modello mira a garantire che la forma in cui sia resa la deposizione sia idonea
ad assicurare l’identità del teste, l’esattezza dei quesiti cui rispondere,
nonché la conoscenza, in capo al dichiarante, della facoltà di astensione dalla
deposizione nei casi previsti dagli articoli 199 e seguenti del codice di rito.
Riferisce poi
sull'emendamento 33.3, il quale, in coerenza con la previsione della fissazione
di un calendario del processo, inserisce una disposizione di attuazione che
impone al giudice di comunicare al capo dell’ufficio le ragioni per le quali si
è reso impossibile definire la causa nei termini indicati nel calendario.
Dà quindi conto
dell'emendamento 33.5, il quale modifica l’articolo 118 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile per ragioni di coordinamento con la
modifica della disciplina della motivazione della sentenza, del codice di
procedura civile.
Illustra poi
l'emendamento 33.7 con il quale si introducono dei termini di fase entro i
quali dovrà essere definito ciascun grado di giudizio e al cui rispetto dovrà
attenersi il giudice nella fissazione del calendario del processo.
Passa quindi
ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 34, soffermandosi dapprima
sull'emendamento 34.1. Con esso si intende sopprimere la disciplina transitoria
dettata per le cause di relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni
conseguenti ad incidenti stradali pendenti alla data di entrata in vigore della
legge, preferendosi, anche per ragioni di uguaglianza, l’applicazione del
principio generale del tempus regit actum, a fronte dell’abrogazione
dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, in considerazione del
fatto che il rito del lavoro non si adatta alle peculiarità delle controversie
in questione, e della maggiore snellezza del procedimento davanti al giudice di
pace.
Illustra poi
gli emendamenti aggiuntivi 34.0.1 e 34.0.2. Con la prima delle due proposte si
modifica l’articolo 1 del decreto legislativo n. 5 del 2003 precisando, con una
clausola di residualità, che la norma si applica senza pregiudizio
dell’articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. In ossequio alla
finalità acceleratoria del processo, si è ritenuto, poi, con il secondo
emendamento, di modificare l’articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre
1969, n. 742, riducendo da quarantasei a trentuno giorni la sospensione dei
termini processuali durante il periodo feriale.
Passa quindi
ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 36, soffermandosi dapprima
sull'emendamento 36.1, con il qualesi sopprime la norma che dispone
l’automatica perenzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice
amministrativo, rispetto ai quali la parte non dichiari di avere interesse alla
decisione, apparendo eccessiva e di dubbia compatibilità con l’articolo 24
della Costituzione la conseguenza della perenzione dovuta alla mera omessa
dichiarazione di interesse della parte.
Dopo aver
riferito sull'emendamento 36.0.1, il quale reca le abrogazioni consequenziali
alle novelle proposte con gli emendamenti precedenti, passa ad illustrare
l'emendamento 37.1, il quale riscrive integralmente l'articolo 37 del disegno
di legge. Più nel dettaglio il comma 1 dell’articolo 37, così come riscritto,
contiene una disposizione transitoria di carattere generale, in base alla quale
le disposizioni contenute nella legge trovano applicazione ai soli giudizi
instaurati dopo la data di entrata in vigore della stessa legge.
Al comma 2 è
previsto tuttavia che trovino immediata applicazione, ai giudizi pendenti in
primo grado alla data di entrata in vigore della legge, le norme in materia di
appello contenute nei novellati articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di
procedura civile.
Al comma 3 si
stabilisce che alle controversie di cui all’articolo 3 della legge 21 febbraio
2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della legge, si applichino
le disposizioni del rito ordinario di cognizione.
Passa quindi
ad illustrare l'emendamento 38.1, il quale dispone la soppressione
dell'articolo 38, in ragione della proposta di nuova disciplina delle questioni
di giurisdizione delineata dagli emendamenti fino ad ora illustrati.
Si sofferma
quindi sull'emendamento 39.1, il quale reca la soppressione dell'articolo 39
del disegno di legge. Al riguardo rileva che, sotto il profilo del metodo, non
si condivide la scelta di rimettere al Governo una materia così delicata quale
quella della conciliazione e della mediazione. Sotto il profilo del merito,
osserva come non sia condivisibile la scelta di concepire la conciliazione
quale procedura parallela e in certo modo contrapposta a quella giudiziale, dovendosi
invece valorizzare il ruolo che il giudice, in materia civile, può svolgere al
fine di risolvere la controversia in forme conciliative. Ricorda peraltro che
il disegno di legge n. 1016 prevede sul punto una significativa innovazione,
valorizzando la conciliazione giudiziale ed il ruolo conciliativo del giudice,
accompagnati dalla previsione di sanzioni processuali a carico della parte che
abbia, senza giustificato motivo, rifiutato la proposta conciliativa avanzata
dalla controparte. Pertanto, ferma la preferenza per una valorizzazione nel
processo del paradigma conciliativo, osserva comeun organo di tutela
generalista, che potrebbe anche diventare snodo strategico per la Class
Action, non può che essere collocato all'interno del tribunale. Non è
sufficiente, a parere dell’oratore, riformare l'istituto se contemporaneamente
non si diffonde la cultura della conciliazione, se il servizio non si fa carico
anche di orientare le diverse domande di giustizia, se non si rende la
conciliazione più visibile e accessibile.
È necessario
inoltre prevedere che ci si avvalga del personale appartenente al Consiglio
dell'Ordine, perché solo con un attivo coinvolgimento dell'avvocatura
l’istituto della conciliazione, potrebbe elevare nel suo complesso la qualità
della giustizia stessa.
Con riguardo
all’introduzione dell’istituto del calendario del processo, la senatrice DELLA MONICA (PD) ritiene che dovrebbe essere
valutata con maggiore attenzione l'opportunità di prevedere sanzioni a carico
dei magistrati inottemperanti.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), dopo aver brevemente
illustrato l'emendamento 30.6, invita il Governo a valutare l'opportunità di
ritirare le proposte emendative relative al sistema della conservatoria dei
registri immobiliari.
Sono quindi
dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 17.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1082
Art. 20
20.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
le parole: ''escluso il comparto della sicurezza e del soccorso'' sono
sostituite dalle seguenti: ''esclusi i comparti sicurezza e difesa e quello del
soccorso''».
Art. 21
21.1
Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino
alla fine del comma».
21.2
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:
«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura
conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole
carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici
o di pubblica utilità».
21.3
MALAN, RELATORE
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché, per servizi
pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro per gli affari
regionali relativamente ai servizi pubblici locali,».
21.4
Al comma 2, dopo le parole: « dalle medesime autorità» inserire
le seguenti: «, esclusi i servizi pubblici locali».
Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere le parole: «nonché con il Ministro per gli affari
regionali relativamente ai servizi pubblici locali».
21.5
Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi pubblici o di
pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco
presso il Ministero dello sviluppo economico».
21.6
Al comma 2 dopo le parole: «con il Ministro per gli affari
regionali relativamente ai servizi pubblici locali,» inserire le seguenti
parole: «sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei
consumatori,».
21.7
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere
previsto un adeguato indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia
subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È
fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria
anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della
violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito».
21.8
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. All'articolo 23 bis del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008
convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 8
è abrogato».
Art. 22
22.2
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Sopprimere l'articolo.
22.200
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:.
"Art. 22
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti
in cartaceo)
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana
atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri
bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste
dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì
alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati
mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici
obbligati ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di
accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2,
dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno
effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui
quotidiani a scopo di maggiore diffusione.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui
al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate
ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22
luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge.".
22.5
Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «,di cui agli
articoli 53 e 54 del decreto legislativo n.82 del 2005 (Codice
dell'amministrazione digitale).
22.3
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di
pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della
pubblica ammirùstrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa
vigente».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
22.4
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di
pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie
della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa
vigente».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
22.6
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di
pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica
amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».
Conseguentemente sopprimere il comma 5.
22.7
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di
pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica
amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.».
Conseguentemente sopprimere il comma 5.
22.8
Sopprimere il comma 3.
22.9
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: ''a cui si
riferiscono'' sono aggiunte le seguenti: ''e devono essere emesse sul supporto
elettronico di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43''».
22.0.1
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure per l'attuazione del protocollo
informatico)
1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati,
individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico
e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.
2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del
capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione
e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei
documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazionenomina
il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica
amministrazionecentrale commissario ad acta per l'attuazione delle
disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad
acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di
protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto
delle regole tecniche di interoperabilita'per l'interscambio dei documenti
elettronici.
3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive
modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per
favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo
informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole
tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.».
Art. 23
23.1
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
interessati» inserire le seguenti: «,sentita la Conferenza Unificata».
23.2
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri
interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».
23.3
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche inibendo
l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali
tradizionali,».
23.4
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per le» aggiungere: «pubbliche».
Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine: «garantendo livelli di
sicurezza non inferiori agli attuali».
Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «l'utilizzo del web» con
le seguenti: «l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti
informatiche»; sostituire le parole: «tra le amministrazioni e i propri
dipendenti» con le seguenti: «tra le pubbliche amministrazioni, di
qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di
pubblici servizi».
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
h) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico».
23.5
Il Governo
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) inserire le seguenti:
«b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i
mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del Codice al
fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da
assegnare alle Amministrazioni inadempienti;
b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di
cui all'articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata
istituzione del centro di competenza;»
b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:
«d-bis) individuare modalità di verifica dell'attuazione
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle
ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del Codice con l'introduzione di
forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico,
nonché sulla congruenza e compatibilità nelle soluzioni adottate, prevedendo
l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;
d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei programmi
informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i
programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di
modularietà ed intersettorialità;»;
c) dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) indicare modalità di predisposizione di progetti di
investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa
dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e
delle economie che ne derivano;»
d) dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte
ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema
Pubblico di Connettività».
23.6
AI comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale»
aggiungere le seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei
servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata».
23.7
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
h) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n.165 del 2001 eroghino i propri
servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;
23.8
AI comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
h) modificare la normativa in materia di riuso del software nella
Pubblica Amministrazione in modo da incentivarlo ogni qualvolta possa apportare
miglioramenti economici ed organizzativi nelle amministrazioni;
23.9
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo
informatico con previsione di un commissario ad acta per quelle
amministrazioni in cui la normativa non sia pienamente rispettata».
23.10
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«h) prevedere il risarcimento del danno quale conseguenza
della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte della pubblica
amministrazione».
23.11
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro il 1º febbraio 2009 le amministrazioni
pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla
pagina di partenza del loro sito, un indirizzo di posta elettronica certificata
a cui il cittadino possa rivolgersi, in adempimento alle norme del codice
dell'amministrazione digitale».
23.0.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già
dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di
partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme
del codice dell'amministrazione digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare
un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le
modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.
2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già
dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi
automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di
appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell'avanzamento delle pratiche.
3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare
ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla
trasmissione di documentazione ufficiale.
4. A partire da1 30 gennaio 2009, lo Stato assegna una casella di
posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul
territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio
della potestà familiare sino al compimento della maggiore età».
Art. 24
24.1
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto ''Lotta
agli sprechi'' dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24
febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema
pubblico di connettività. di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304
del 29 dicembre 2004».
24.2
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, sostituire le parole: «programma triennale atto ad
assicurare entro il 31 dicembre 2011» con le seguenti: «programma biennale atto
ad assicurare entro il 31 dicembre 2010».
24.3
Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» sostituirecon
le seguenti: «31 dicembre 2010».
24.4
Il Governo
Sopprimere il comma 5.
24.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Carta nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte
elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di
carta d'identità elettronica (CIE).
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n.
117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto
richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le
parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta
d'identità elettronica,» sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.
3. All'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».
Art. 26
26.1
Il Governo
Al primo comma, premettere il seguente:
«01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: ''Ministro per la semplificazione
normativa'' sono inserite le seguenti: ''di concerto con il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';
b) al comma 4, dopo le parole: ''Ministro per la semplificazione
normativa'' sono aggiunte le seguenti: ''di concerto con il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione e l'innovazione''».
26.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifica all'articolo 24 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione normativa)
1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.
2. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti di cui alla Commissione prevista
dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976 n. 178, la cui composizione
viene modificata dalla legge del 31 dicembre 1991, n. 433, viene equiparato a
quello previsto nell'ordinanza del P.C.M. del 18 settembre 1995, n.2414.
3. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del
compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente comma con decorrenza
dalla data delle deliberazioni stesse.
26.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. All'allegato A,
all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge
6 agosto 2008, n.133, sono soppresse le voci n.2990 e n.3309.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ove successiva al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di
legge di cui alle voci n.2990 e n.3309, citate al comma 1».
26.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifica del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, in materia di razionalizzazione nella gestione dello
smaltimento dei rifiuti)
1. Al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 2, è
abrogato il comma 8-bis e al comma 19 sono soppresse le seguenti parole:
«Per l'effetto, il comma 3 dell'articolo 107 è così sostituito: "3. Non è
ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"».
26.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifica all'articolo 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340,
in materia di trasmissione telematica
dei bilanci)
1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies
della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: ''periti commerciali''
sono inseerite le seguenti: ''e dei consulenti del lavoro''».
26.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifica al libro quinto del codice
civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice
civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il diritto di voto è
sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle
maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea''».
26.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti
e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i Presidenti delle
sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso
e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici
unici delle pensioni in servizio presso la Sezione. Il giudice unico esercita
le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio
decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. E' abrogato l'ultimo
periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e i
procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al Collegio,
il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.
All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente della Corte può
disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una
questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni
giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione
di massima di particolare importanza. Se la Sezione giurisdizionale, centrale o
regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisioe
del giudizio".».
26.0.6
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Norme urgenti per la funzionalità
dell'Avvocatura dello Stato)
1. All'articolo 21, comma 2 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n.1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: ''sette'' e la parola:
''due'' è sostituita dall'altra: ''tre''.
2. All'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è
aggiunto il seguente comma:
''Le percentuali previste dal comma 2 e le modalità di
ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra
possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio
degli avvocati e procuratori dello Stato''.
3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è
attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Il funzionamento
del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato.
4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo
è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di
collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modifiche e integrazioni. Al Fondo è attribuita, altresì,
una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai
sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla
voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I
allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, e
successive modifiche e integrazioni. Il funzionamento del Fondo e la
ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello
Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale del personale amministrativo; la ripartizione delle somme deve
avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di
merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio».
26.0.7
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Delega per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di
adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura
civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la
concentrazione delle tutele.
2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della
tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la
razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere
istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie,
di eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:
.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche
mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di
decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei
provvedimenti del giudice;
4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna
atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e
delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di
attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo
amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto
a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del
ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del
processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini
giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che
dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante
causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo
in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato,
prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a
quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la
trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa
istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini
decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza
cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
.3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di
fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata
entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme
applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando
la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la
proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;
3. I decreti di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti
riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo
15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e
detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non
abrogate.
4. I decreti di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di
Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può
essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato,
mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2,
del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato
ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale
amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a
cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere apportate le
correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od
opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario
decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
26.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1.Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile
si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
26.0.9
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
26.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
26.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
Art. 27
27.1
CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
«cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».
27.2
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
«cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».
27.3
Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole:
«ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».
27.4
CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
«ventimila» con le seguenti: «trentamila».
27.5
Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma
primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le seguenti: «possono
essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa».
27.6
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma
primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono
essere».
27.7
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma
secondo, sopprimere le parole: «per territorio».
27.8
Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo comma dopo le
parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con ordinanza».
27.9
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle
comunicazioni di cui al n. 7 dell'articolo 163 deve darsi avviso anche degli
effetti derivanti dall'articolo 38».
27.10
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dichiara
con ordinanza» con le seguenti.: «pronunzia con ordinanza con cui
dichiara».
27.11
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
27.12
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice di procedura
civile, la parola: ''sentenza'' è sostituita dalla seguente: ''ordinanza''».
27.13
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
''Art. 44. – (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla
competenza). – L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40,
pronuncia sulla competenza del giudice adìto deve contenere l'indicazione del
giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta
giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza
in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.
Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone
dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha
sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.
Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il
reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha
emanato il provvedimento reclamato.
Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro
l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono
dinanzi al collegio diversamente composto.
Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di
consiglio con ordinanza non impugnabile.
In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il
giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il
compimento degli atti che ritiene urgenti.
Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa
l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente
adito''».
27.14
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
''Art. 45. – (Conflitto di competenza e regolamento di
competenza). – Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza
del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui
all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta
davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta
incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di
Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la
rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata
alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella
cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.
Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata
l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento
successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che
ritiene urgenti.''».
27.15
Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «tre mesi»
con le seguenti: «due mesi».
27.16
CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «tre» con
la seguente: «due».
27.17
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono aggiunte in fine
le seguenti parole: '', se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il
giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario''.
7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente
periodo: ''Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a
nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina''».
27.18
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
''Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa
indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un
commercialista il compimento di determinati atti''.
8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
''Art. 68-bis. – (Termini per lo svolgimento degli incarichi).
– Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al
custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei
compiti affidati.
I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica
motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai
sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice
prima della relativa scadenza e) se sussistono giustificati motivi.
Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei
termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il
rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa
da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli
articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le
parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal
compimento di eventuali atti.
Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può
disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche
a titolo di anticipazione per le spese.
Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma
ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla
restituzione.''.
8-quater. L'articolo 70 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
''Art. 70. – (Intervento in causa del pubblico ministero).
– Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso potrebbe
proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento obbligatorio.
Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui
ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle cause
matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli
minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.
Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti, ordina la
comunicazione degli atti al pubblico ministero.
La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nella
ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rileva bile
d'ufficio.''.
Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte
di cassazione.
8-quinquies. All'articolo 77 del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza processuale può
essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza
sostanziale''».
27.100
Il Governo
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in
sostituzione del difensore originariamente designato";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati
con apposito decreto del Ministero della giustizia";
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Se la
procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si
costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica
autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e teletrasmessi.».
27.19
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. All'articolo 88 del codice di procedura, civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma: ''Le parti costituite debbono chiarire le circostanze
di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà''».
27.20
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Le spese e gli onorari di difesa al cui rimborso è
condannata la parte soccombente, in base agli articoli 91 e 92, sono liquidati
al termine del giudizio di impugnazione».
27.21
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente: «Il giudice, con il provvedimento che chiude il
processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a
favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa».
11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile
sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare,
parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca
o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare
al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande
accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per
conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali. Per la
conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale
anche delle spese processuali.
In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa
motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e
288».
27.22
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
''Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti
a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa''».
27.23
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 10, sostituire il periodo da: «Se accoglie» fino alla
fine, con il seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale
proposta conciliativa condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato
motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la
formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 92».
27.24
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti: ''Il giudice, con provvedimento
motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se
vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati
motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non
soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle
condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia,
risultanti dagli atti processuali.
Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione
convenzionale anche delle spese processuali».
3. In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa
motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e
288».
27.25
Sopprimere il comma 12.
27.26
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
''Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la
parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma,
equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo
unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».
27.27
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 12, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le
seguenti: «su istanza di parte» e sostituire le parole: «di somma non inferiore
ad euro 1.000 e non superiore ad euro 20.000» con le seguenti: «di somma non
inferiore alla metà e non superiore al doppio delle spese liquidate».
27.28
Al comma 12,sopprimere le parole: «, non inferiore a euro 1.000
e non superiore a euro 20.000».
27.29
Al comma 12, sostituire le parole da: «non inferiore» fino a:
«euro 20.000» con le seguenti: «fino a cinquanta volte l'importo del contributo
unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».
27.30
Sopprimere il comma 14.
27.31
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. L'articolo 115 del codice di procedura civile (Disponibilità
delle prove) è sostituito dal seguente: ''Salvi i casi previsti dalla
legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati
dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a
fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza''».
27.32
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura
civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i fatti
contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti''».
27.33
Al comma 14, sostituire le parole: «ammessi o non contestati» con
le seguenti: «contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e
pertinenti».
27.35
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 16, sostituire le parole: «o in siti internet» con
le seguenti: «e in siti internet».
27.34
DELOGU, RELATORE
Al comma 16, dopo la parola: «televisive» sostituire la
parola: «o» con la seguente: «e».
27.36
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 16 inserire il seguente:
«Art. 16-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:
''123. - (Nomina del traduttore). – Quando occorre
procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il
giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione,
assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la
parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è
contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice
può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo
precedente.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e
seguenti''».
27.37
Sopprimere il comma 17.
27.38
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al secondo comma, n. 4), le parole: ''dello svolgimento del
processo e'' sono soppresse.
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2),
3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere
costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo
366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle
sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui
è ritenuto di fare rimando''».
27.101
Il Governo
Dopo il comma 17 inserire il seguente:
«17-bis. - All'articolo 137 del codice di procedura civile,
dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Se l'atto da notificare o
comunicare è costituto da un documento informatico e il destinatario non
possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario
esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto
cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva il documento
informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario
invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di
posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo
procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti,
copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».
27.39
CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire
le seguenti: «o per errore scusabile».
27.40
Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire
le seguenti: «o per errore scusabile».
27.41
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti:
«18-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e la
proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre'';
b) al secondo comma dopo le parole: ''rilevabili d'ufficio'' sono
aggiunte, in fine, le seguenti: '', comprese quelle di cui all'articolo 38''.
18-ter. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tale disposizione
si applica anche agli atti di impugnazione''.
18-quater. All'articolo 175 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed
esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale
svolgimento»;
b) al secondo comma, la parola: ''Egli'' è sostituita dalle seguenti:
''Il giudice istruttore».
18-quinquies. Al secondo comma dell'articolo 181 del codice
di procedura civile, le parole: ''ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e'' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e ordina la
cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente
eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli
669-octies e 669-decies''».
27.42
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. L'articolo 165 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
''Art. 165. - (Costituzione dell'attore). – L'attore, entro
venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro
dieci giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma
dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del
procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in
cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente
l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o
eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.
Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della
citazione deve essere inserito nel fascicolo entro venti giorni dall'ultima
notificazione''».
Art. 28
28.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al secondo comma dell'articolo 182 aggiungere in fine le
seguenti parole: ''Questa disposizione si applica anche al difetto di procura
alle liti''».
28.2
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale
si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.''»
28.100
Il Governo
Sopprimere il comma 2
28.3
Sopprimere il comma 2.
28.4
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le
parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la
conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza
giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi
del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice
chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e
indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione'';
b) il quarto comma è abrogato;
c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le
parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della
natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del
processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che
verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono
essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti.
La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';
d) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono
sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giusti motivi, può
concedere'';
e) il settimo comma è sostituito dal seguente:
''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice
adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata
entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';
f) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';
g) il nono comma è abrogato;
h) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma''».
28.5
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le
parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la
conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza
giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi
del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice
chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e
indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione'';
b) il quarto comma è abrogato;
c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le
parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della
natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del
processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che
verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono
essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti.
La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';
d) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono
sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giusti motivi, può
concedere'';
e) il settimo comma è sostituito dal seguente:
''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice
adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata
entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';
f) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';
g) il nono comma è abrogato;
h) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma''».
28.6
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo
richiedono».
28.7
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
''Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). – Il giudice
istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza,
congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle
medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.
Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta
udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso
provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha
avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui
all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.
La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della
controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se
non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende
a sua volta proporre.
Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle
ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a
quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.
Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno
facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale
deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire
al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la
procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche
dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo,
dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo
comma dell'articolo 116.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque
momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il
giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.''».
28.9
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è inserito il
seguente:
''Art. 184-ter. Non sono consentite udienze di mero rinvio;
tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i
casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione
dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di
prova delegata. Il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere
depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data
di scadenza del deposito delle memorie difensive. Tra la data di scioglimento
della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di 60
giorni. L'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce
comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità
disciplinare.''».
28.8
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti
alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano
decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise
immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma.''».
28.10
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
''Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice
istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con
altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il
termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la
eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello
nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere
in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è,
previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su
designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese
in pari misura a carico di ciascuna delle parti''.
4-bis. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura civile è aggiunto il seguente periodo: ''Se il consulente è nominato
dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione
dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del
successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine
appositamente fissato.''».
28.11
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con
le seguenti: «commi quinto o settimo».
28.12
Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con
le seguenti: « commi quinto o settimo».
28.13
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
''Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione
entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con
il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici
giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono
allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il
consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere
depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla
successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo
191.''».
28.14
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
''Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione
entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con
il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici
giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono
allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il
consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere
depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla
successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo
191.''».
28.101
Il Governo
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le
parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale"
sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice
di procedura penale".».
28.15
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 255, primo comma del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In caso di
ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone
l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo
condanna alla pena pecuniaria di 1.000 euro.''».
28.16
Sopprimere il comma 6.
28.17
Sopprimere il comma 6.
28.18
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'articolo 244 del codice di procedura civile sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
''Il giudice istruttore, su concorde richiesta delle parti e
tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto
diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone, nelle
ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il relativo termine, di fornire per
iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al secondo comma, dispone
che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di
testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.
Il testimone rilascia la deposizione compilando il modello di
testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti,
e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la
relativa ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma
su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta
chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore
indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro
funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.
Il testimone che non rende la deposizione avvalendosi della
facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o che non intenda renderla ha
comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le
complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha, inoltre, l'obbligo di
trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il testimone non fornisce le
risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannrlo alla pena
pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il
testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice
delegato''.».
28.19
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il
seguente:
«Art. 257-bis. Qualora la testimonianza abbia ad oggetto la
provenienza e la veridicità di documenti di spesa prodotti dalle parti, essa
può essere resa per iscritto mediante una dichiarazione rilasciata al difensore
che ne autentica la sottoscrizione sotto la propria responsabilità. Il giudice
esaminata la testimonianza scritta può sempre disporre che il testimone sia
chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».
Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 33.
28.102
Il Governo
Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il
seguente:
«Art. 257-bis. (Testimonianza scritta) - Quando la
prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le parti, tenuto
conto della natura della causa, e di ogni altra circostanza, può disporre di
assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte
ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».
28.20
Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», sostituire il primo comma con
il seguente:
«Nelle controversie che hanno ad oggetto pagamento di somme o
risarcimento di danni, il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni
circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata alla conferma di
documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo al testimone di
fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali
deve essere interrogato».
28.21
Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis» dopo il quinto comma, inserire
il seguente:
«La firma del testimone può essere autenticata anche dal difensore
di una delle parti costituite nel procedimento».
28.22
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 281-quinquies del codice di
procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«È sempre tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza il
giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale
si sia svolta la discussione orale».
28.23
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
«8. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura
civile, dopo la parola: ''primo'' è inserita la seguente: '', secondo''.
8-bis. All'articolo 295 del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma: ''L'ordinanza di sospensione è
reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44''».
28.28
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: '', fissando l'udienza e la prosecuzione del
processo''».
28.29
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: '', fissando l'udienza e la prosecuzione del
processo''».
28.30
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 10, con il seguente:
«10. All'articolo 300, il quarto comma è sostituito dal seguente:
''Tanto nei casi previsti nel primo e terzo comma, quanto se
l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal
momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è
notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione
di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 o di qualsiasi altro.''».
28.31
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 11, con il seguente:
«11. L'articolo 305 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
''Art. 305. – (Mancata prosecuzione o riassunzione). – Il
processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine
perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli
articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei
fatti da cui l'interruzione è derivata''.».
28.32
Al comma 12, sopprimere la lettera c).
28.33
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio,
con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del
collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal
collegio''».
28.34
Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio,
con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del
collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal
collegio».
28.35
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 12,inserire i seguenti:
«12.bis. All'articolo 310,
secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''e quelle che
regolano la competenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''e le ordinanze che
pronunciano sulla competenza.''.
12-ter. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le
parole: '', oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,''
sono soppresse.
12-quater. All'articolo 324 del codice di procedura civile,
le parole: ''né al regolamento di competenza,'' sono soppresse».
28.36
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le
seguenti: «otto mesi».
28.37
Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le
seguenti: «otto mesi».
28.38
Al comma 13, dopo le parole: «decorsi sei mesi» inserire le
seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».
28.39
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile,
dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal
giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi
dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione''.
13-ter. II primo comma dell'articolo 342 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione
sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve
contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i
quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato''».
28.40
Sopprimere il comma 14.
28.41
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al
terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile» aggiungere
dopo la parola:«proporli», le seguenti: «o produrli».
28.42
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Rimessione al primo
giudice'';
b) al primo comma, le parole: ''Fuori dei casi previsti
nell'articolo precedente,'' sono soppresse;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di
tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è
proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto''».
28.43
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 16, con il seguente:
«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura
civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla competenza'' sono
soppresse».
28.44
Sostituire il comma 16, con il seguente:
«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura
civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla competenza'' sono
soppresse».
Art. 29
29.1
Sopprimere l'articolo.
29.2
Sopprimere l'articolo.
29.3
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 29. – (Modifiche al codice di procedura civile in materia
di ricorso per cassazione) – 1. Al codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:
''Art. 339-bis. – (Appellabilità dei provvedimenti aventi
natura decisoria). – Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in
via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.'';
b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il
seguente:
''5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio;'';
c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:
''La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado
non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che
precede.»;
d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:
''Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione in camera
di consiglio). – Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se,
ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2),
3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della
Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il
decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli
avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo,
conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.
Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza,
succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto
della decisione.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375
la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza''.».
29.100
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
:
«Art. 29. –
(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura
civile).
1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito
il seguente:
"Art. 360-bis (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso
è dichiarato ammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di
diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;
2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione
sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio
orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nela
giurisprudenza della Corte;
3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei
principi regolatori del giusto processo.
Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi
dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che
ha confermato quella di primo grado".
2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è
abrogato.
3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma,
numero 5, le parole: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo
366-bis"sono sostituite dalle seguenti: "o per difetto dei
requisiti previsti dall'articolo 360-bis».
29.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto
il seguente:
«Art. 360-bis. – (Atti preliminari). – Il Presidente della
Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame
preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la
data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione
del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai
difensori delle parti almeno trenta giorni prima.
L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammisibilità
rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono
presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale
e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.
L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti
costituite.
Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso
al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la
trattazione.
Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento
impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma
dell'articolo 385, quarto comma.».
29.5
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 29. - (Modifiche agli articoli 360 e 382 del codice di
procedura civile) – 1. II numero 2 del primo comma dell'articolo 360 del
codice di procedura civile è abrogato.
2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: ''e di competenza'' sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato».
29.6
Sopprimere il comma 1.
29.7
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»», primo comma, numero
2), sostituire le parole da: ''una questione sulla quale'', fino alla
fine del numero con le seguenti: ''quando esistono contrastanti orientamenti
nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano
ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci
per confermare o mutare il proprio orientamento''».
29.8
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero
3), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «non
manifestamente infondata».
29.9
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo
comma.
29.10
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo
comma.
29.11
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis» sopprimere il secondo
comma.
29.12
Al comma 1 capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo periodo,
sostituire la parola: «collegio» con la seguente: «relatore».
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «il
relatore».
29.13
Sopprimere i commi 2 e 3.
29.0.6
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Introduzione dell'articolo 540-bis del
codice di procedura civile)
1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito
il seguente:
–''540-bis. – (Integrazione del pignoramento). – Quando le
cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo
esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541
e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad
istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518.
Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia
necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del
procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.''».
29.0.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica degli articoli 543 e 548 del
codice di procedura civile)
1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono
sostituiti dai seguenti:
''Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). – Il
pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che
sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo,
personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui
all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei
crediti di cui all'articolo 545:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo
esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute
e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione
della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il
tribunale competente;
4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel
termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di
pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:
a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si
trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il
pagamento;
b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri
precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state
notificate o che ha accettato;
c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli
notificati i successivi atti;
5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo
a norma dell'articolo 546.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione
dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante,
unitamente al titolo esecutivo e al precetto.
Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al
ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che
il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che
proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del
debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari,
ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia
pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa,
perchè disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui
all'articolo 548.
Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella
cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto
nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la
dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.
Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso,
provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla
fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del
creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda
i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui
all'articolo 548.
Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento
di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perchè proceda
alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se
ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che
hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i
termini di cui agli articoli 165 e 166.
Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui
provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può
essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi
dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il
termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà
definitivo.
Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non
è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di
novanta giorni.
Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e
dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545
e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato
udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore
procedente.
Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 616.».
''Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). – Se
il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare
all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la
dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede
all'istruzione della causa a norma del libro secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio
di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione
dell'articolo 232, primo comma''».
29.0.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica all'articolo 569 del codice
di procedura civile)
1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: ''e
fissa'' con la parola: '', fissa'' e, dopo le parole: ''siano intervenuti''
aggiungere le seguenti: ''e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del
primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni
prima dell'udienza, con le modalità indicate''.
2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti:
''Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando
un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro
il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo
in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta
giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità
con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la
deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo
573 indicandone le modalità.
Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che,
ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte
d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci
ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze
previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo
l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova
vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni,
salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle
offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un
quarto.''».
29.0.3
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica all'articolo 570 del codice
di procedura civile)
1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:
''Art. 570. – Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere
pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione
dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle
offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per
l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito
Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome
e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore,
con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del
debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi
abbia interesse.''».
29.0.4
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 573 del codice
di procedura civile)
1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
''Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli
offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel
caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata
depositata per prima.
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572,
secondo e terzo comma.
La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via
telematica''».
29.0.5
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica dell'articolo 574 del codice
di procedura civile)
1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
''Art. 574. – (Provvedimenti relativi alla vendita). – Il
giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo
secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.
Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni
degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.
Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità
stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587''».
Art. 30
30.3
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Al libro III, titolo II, del codice di procedura civile,
all'articolo 543, secondo comma, sostituire il numero 4 con il seguente:
''4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del
luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed
agli ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per
rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quanto il pignoramento riguarda
i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, mentre negli altri
casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, il terzo è tenuto
solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore
procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento della
notifica dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai
crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di
ulteriori, anche successive, formalità''.».
30.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo
l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
''Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna
all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice
fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione
delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può
contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a
lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo
615''».
30.4
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo
l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
''Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna
all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice
fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione
delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può
contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a
lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo
615''».
30.5
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo
comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «Il
provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo».
30.6
Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nelsecondo
comma, sono soppresse le parole: «delle condizioni personali e patrimoniali
delle parti».
30.7
Sopprimere il comma 3.
30.8
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Sopprimere il comma 3.
30.9
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo
e quarto sono sostituiti dai seguenti:
''Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo
comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di
reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio
assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara,
anche d'ufficio, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del processo e
ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche
sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi
dell'articolo 618.''».
30.10
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio,
con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza
successiva al suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere,
se è pronunciata fuori dall'udienza''».
30.100
Il Governo
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio,
con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza
successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del
cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».
30.0.1
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di esecuzione
forzata per il rilascio di immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di
attività sanitarie o sociosanitarie)
1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro III,
titolo III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di
conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti
prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se
gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del sindaco
del comune nel quale si trova l'immobile.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1
il sindaco acquisisce il parere della giunta regionale in relazione al
fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e socio sanitarie in rapporto
alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o socio sanitaria
esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.
3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il
sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di
sua emanazione.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
31.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 31.
1. L'articolo 669-sexies del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
''Art. 669-sexies. – (Procedimento). – Il giudice, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione rituale del
contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a
tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione ai presupposti ed ai fini
del provvedimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza
provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando
la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici
giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni
per la notificazione del ricorso e del decreto.
A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini dell'accoglimento o del
rigetto della domanda ai sensi del primo comma.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i
termini di cui al comma precedente sono triplicati.
Con l'ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice
provvede definitivamente anche sulle spese''.
2. All'articolo 669-septies del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Con l'ordinanza di
incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del
procedimento.'';
b) il comma 3 è soppresso.
3. Gli articoli 669-octies, 669-novies e 669-decies
sono abrogati.
4. All'articolo 669-duodecies, primo comma del codice di
procedura civile, l'ultimo periodo, è soppresso.
5. L'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 669-terdecies – (Impugnazione contro i
provvedimenti cautelari). – Contro l'ordinanza che definisce il
procedimento ai sensi degli articoli 669-sexies e 669-septies è ammesso
appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli
articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo
III del Libro II.
Contro l'ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito,
sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini
previsti dall'articolo 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del
tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha
emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato
emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della
stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti
giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale
conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia
il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per
motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla
prestazione di congrua cauzione''.
6. All'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ''II'' sono soppresse;
b) al primo comma, dopo le parole: ''di questo capo.'', sono
aggiunte, in fine, le seguenti: '',nonché del capo IV''.
7. Dopo l'articolo 671 del codice di procedura civile è aggiunto
il seguente:
«671-bis – (Procedimento). – Ai fini dell'emissione dei
provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 669-bis a 669-septies».
8. All'articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo
comma, è aggiunto il seguente: ''Il provvedimento che autorizza il sequestro
perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato
nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se
successivamente al suo inizio si estingue''.
9. All'articolo 339, primo comma, del codice di procedura civile
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché le ordinanze emesse ai
sensi degli articoli 669-sexies, 669-septies e 669-octies,
comma 1''.».
31.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 31.
(Modifiche all'articolo 669-octies del codice di procedura
civile).
1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
''Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto
comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del
procedimento cautelare'';
b) al settimo comma, le parole: ''primo comma'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sesto comma''.
31.3
Sopprimere il comma 1.
31.4
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura
civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a
seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del
ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi
a sé e può adottare, in audita altera parte, i provvedimenti
opportuni. Tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono
intercorrere più di trenta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro sette
giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno
tre giorni prima dell'udienza''».
31.0.1
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Modifiche al libro sesto del Codice
civile. Riallineamento
e rideterminazione dei termini di
prescrizione)
1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola:
''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
2. All'articolo 2949 del codice civile al comma l la parola:
''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola:
''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
Al comma 2 la parola:
''due'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola:
''cinque'' è sostituita con la seguente: ''tre''.
5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi
tre anni dalla data del loro avvio».
Art. 32
32.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 32.
(Procedimento sommario non cautelare)
1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
«Capo III-bis.
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE
Art. 702-bis.
(Procedimento sommario di cognizione)
Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può
essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di
denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.
Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché
l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei
documenti che offre in comunicazione.
Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza,
assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine
per la costituzione del resistente.
Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento
richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga
verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a
fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle
eccezioni.
L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di lite.
Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è
ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla
sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte
che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.
Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni
dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il
giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.
In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre
dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice
del reclamo.
Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza
del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di
non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della
notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua
comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non
imputabile».
32.2
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-bis» con il seguente:
«Art. 702-bis. - (Procedimento sommario di cognizione). – Con
ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la
pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla
consegna o al rilascio di cose.
Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché
l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei
documenti che offre in comunicazione.
Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza,
assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine
per la costituzione del resistente.
Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento
richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga
verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a
fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle
eccezioni.
L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di lite.
Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è
ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla
sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte
che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.
Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni
dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il
giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.
In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla
pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del
reclamo.
Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza
del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di
non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della
notificazione del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua
comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non
imputabile».
32.3
Al comma , sostituire il capoverso "Art. 702-quater. –
(Appello)" con il seguente:«Art. 702-quater. – (Appello). – Avverso
l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta
esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui
all'articolo 342 e seguenti. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli
effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».
32.0.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Modifica all'articolo 819-ter del
codice di procedura civile)
1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in
relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo
44'';
b) al secondo comma, dopo la parola: ''44'' sono inserite le
seguenti: '', primo comma''».
Art. 33
33.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: ''disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile'', è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
''I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie
previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e
successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o
dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme
ordinarie''».
33.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, è inserito il seguente:
''Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). – La
testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con
decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la
sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto
in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve
contenere, oltre alla indicazione del procedimento e della ammissione da parte
del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete
generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza e del suo
domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, telefax e di posta
elettronica Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi
dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo
articolo, l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli
199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, con lo spazio per la
sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all'articolo
252, primo comma, del codice e l'esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui
il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve rendere risposte
circostanziate a ciascun quesito.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare
spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 244, sesto comma, del
codice''».
33.3
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile è inserito il seguente:
''Art. 81-bis. - (Motivazione dell'inosservanza del
calendario del processo). – II giudice comunica tempestivamente al capo
dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini
previsti dal calendario del processo''».
33.100
Il Governo
Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole:"ai sensi
degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite
dalle seguenti:"ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di
procedura penale":
33.4
BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», al terzo comma le parole:
«da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario» sono
sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere di un ufficio giudiziario o da uno
dei soggetti indicati all'articolo 21, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre 2000».
33.5
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo
comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con
riferimento a precedenti conformi''».
33.6
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo
comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con
riferimento a precedenti conformi''».
33.7
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
''Capo V-bis.
DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
''Art. 152-bis.
(Durata del processo)
Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine
di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel
giudizio di legittimità.
I termini di cui al primo comma possono essere superati nei
processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti,
all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche
da affrontare''».
33.8
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 4, capoverso, la parola: «ovvero» è sostituita con
le seguenti: «e ricorre».
33.101
Il Governo
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: " 186-bis
(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di
merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un
magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.».
Art. 34
34.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere il comma 2.
34.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e
che sono regolati dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. I decreti legislativi
previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamenti trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine
venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
dal primo comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di
sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della
delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) restano fermi i criteri
di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante,
previsti dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di
natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono
ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di
procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di
concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono
ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di
procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono
prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione
della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al
Libro IV, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura civile, come
introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per
tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al
Libro II, Titoli I e III, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno
dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta
l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che
attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a
produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice
di procedura civile;
d) prevedere, nell'ambito
della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, primo
comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il
regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in
vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;
e) restano in ogni caso
ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di
famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933,
n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio
1970, n. 300, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
34.0.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Modifica all'articolo 1 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti parole: ''Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui
al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368''».
34.0.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale)
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n.
742, le parole: ''15 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 agosto''.
Art. 36
36.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
36.0.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184, 184-bis, 353,
547 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati».
Art. 37
37.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 37.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi
instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354
del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del
codice di procedura civile.
4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo
155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data del 1º marzo 2006.
37.2
Sopprimere il comma 1.
37.3
Al comma 2, dopo le parole: «Ai giudizi pendenti in primo grado»
inserire le seguenti: «ovvero a quelli già definiti in primo grado per i quali
non è spirato il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano gli articoli 91 e 92».
37.4
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. «Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 92 e
quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, così come
modificati dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data del 1º marzo 2006».
37.100
Il Governo
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. «Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano
alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per
cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la
pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente
legge».
37.5
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La trascrizione della domanda giudiziale, del
pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita
venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento
ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli
2668-bis e 2668-ter entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.».
Art. 38
38.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
38.2
Al comma 2, sostituire le parole: «dal passaggio in giudicato
della pronuncia di cui al comma 1» con le seguenti: «dalla data di
comunicazione di pubblicazione della sentenza».
Art. 39
39.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
39.2
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «senza precludere
l'accesso alla giustizia» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene al
particolare ambito delle decisioni in caso di separazione e di divorzio, ove la
mediazione conduca ad accordi, questi per poter spiegare i loro effetti
dovranno ricevere l'omologa del Presidente del Tribunale del luogo ove avrebbe
sede il processo, sentito il Pubblico Ministero;».
39.3
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) prevedere che la mediazione sia svolta:
1) da organismi professionali e indipendenti, stabilmente
destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
2) da associazioni a tutela dei consumatori iscritte al registro
degli organismi di conciliazione di cui alla lettera c)».
39.4
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso
l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n.5» con le seguenti: «anche in opportuno coordinamento con le specifiche
disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5,».
39.5
Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) prevedere la possibilità di istituire un unico
organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo
funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli
avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine».
39.6
Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito
presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro».
39.7
Al comma 3, lettera l) dopo le parole: «esperti», inserire
le seguenti: «e consulenti del lavoro,».
39.8
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:
«q) prevedere che il procedimento di conciliazione abbia una durata
non superiore a sei mesi».
39.9
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:
«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un
regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e
l'imparzialità del conciliatore o del mediatore nello svolgimento delle proprie
funzioni».
39.10
Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:
«p) salvo quanto già previsto dagli articoli 92 e 96 del
Codice di procedura civile, prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
chiude il processo corrisponda interamente o sostanzialmente al contenuto
dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice
possa escludere la ripetizione delle spese, maturate successivamente alla
proposta dello stesso dal vincitore che ha rifiutato l'accordo; possa
ricorrendone motivate ragioni, condannare il vincitore al rimborso delle spese
maturate dal soccombente nella stessa fase; e possa altresì motivatamente
condannare la parte che con mala fede o colpa grave abbia rifiutato l'accordo
conciliativo al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo
unificato ai sensi dell'articolo 9 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;».
39.11
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le
medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare
tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di
diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».
39.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo
1942, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso in cui vengano
presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice
delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di
scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta
all'approvazione dei creditori''».
39.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
All'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
aggiunto, infine il seguente comma:
''Qualora il fallimento si chiuda per effetto di un concordato,
che preveda l'integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle
spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione dopo l'omologazione
definitiva, i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non
sono punibili».
39.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Efficacia della trascrizione della
domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo
sugli immobili)
Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:
"2668-bis. -
Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale - La
trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni
dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che
scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota
in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si
dichiari che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il
titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi
causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione
deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve
contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai
registri medesimi.
2668-ter. - Durata
dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro
conservativo sugli immobili. - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis
si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del
sequestro conservativo sugli immobili.
39.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di annotazione
nei pubblici registri immobiliari)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo
e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a
trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di
legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione
negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.
L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative
annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data
e del numero del registro particolare delle annotazioni.
Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per
ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per
ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro
particolare delle annotazioni.
Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni
cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei
registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note
originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge
27 febbraio 1985, n. 52.
L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi
compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
39.0.101
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Trasferimento presso gli uffici
provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)
1. Le sedi delle sezioni
staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi
dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciale delle
Agenzie del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più
provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo
del dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono
definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.
2. Resta ferma, per
ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il
decreto ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro».
39.0.103
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Delega in materia di atto pubblico
informatico redatto dal notaio)
Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti
legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle
procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico,
l'autenticazione di scrittura privata, la tenute dei repertori e registri e la
conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di
trascrizioni di dati degli atti notarili.
I decreti legislativi di cui al comma
1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai
criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento,
anche formale, con le altre disposizioni vigenti.
I decreti legislativi sono emanati su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni per materia,
che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del
termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è
proporgata di sessanta giorni.
Entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più
decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al
comma 3.
Nell'attuazione della delega di atto
pubblico informatico redatto dal notaio, il notaio si atterrà ai seguenti
principi e criteri direttivi:
ricorso generalizzato ai sistemi ed
alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e
correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle
disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
attribuzione al notaio della facoltà di
provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni
materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti
salvi i diritti dei terzi».
39.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Semplificazione delle procedure per
l'accesso al notariato)
1. È soppressa la prova di preselezione informatica per
l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti notarili.
2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei
posti notarili coloro che siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti
concorsi. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la
dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.
3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166 è sostituito dal seguente: ''La commissione opera con tre
sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal
Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c)
del comma 1, scelto dal Presidente''.
4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della
legge 16 febbraio 1913, n. 89;
c) l'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 6 agosto
1926, n. 1365.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953 sono sostituiti dal seguente: ''Il concorso per la nomina a
notaio è bandito annualmente''.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal concorso a trecentocinquanta posti di notaio indetto con D.D.G. (decreto
del direttore generale della giustizia civile) 10 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4 serie speciale del 18 aprile 2008, n. 31».
39.0.102
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Semplificazione delle procedure per
l'accesso al notariato)
E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione
al concorso per il conferimento dei posti di notaio.
Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei
posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti
concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei
concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura
dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166,
equivale a dichiarazione di inidoneità.
Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 166, è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre
sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal
Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c)
del comma 1, scelto dal Presidente".
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953;
la lettera c), terzo comma, dell'articolo 1 della legge 6 agosto
1926, n. 1365;
gli articoli 5-bis,5-ter e 5-quater della
legge 16 febbraio 1913, n. 89;
5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953, è sostituito dal seguente: " Il concorso per la nomina a
notaio è bandito annualmente"».
Art. 40
40.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le
parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice'' sono aggiunte le
seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata
della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a
trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».
Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i
commi 3 e 4.
40.2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le
parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice'' sono aggiunte le
seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia La durata
della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a
trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».
Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonchè i
commi 3 e 4.
Art. 41
41.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'articolo 10-quater è aggiunto il seguente: ''10-quinquies. – Il
reato di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è
escluso se il pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è
effettuato entro i trenta giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione
o della notifica dell'accertamento''».
Art. 43
43.1
Sopprimere l'articolo.
Art. 44
44.1
Sopprimere l'articolo.
44.2
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
44.3
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a) con la
seguente:
«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari
a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti
attualmente da più di sette membri nonché i relativi compensi, se previsti».
44.4
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «società non
quotate», inserire le seguenti: «a totale partecipazione pubblica».
44.5
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera a) inserire la
seguente:
«a-bis) escludere il ricorso al sistema di governance duale
previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile».
44.6
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
44.7
Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il
secondo periodo.
44.8
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
44.9
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
44.10
Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma
32-ter.
44.11
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g), aggiungere
la seguente:
«g-bis) prevedere che, in deroga alle lettere b ), c) e
d), al Presidente e al Vice presidente possano essere attribuite deleghe
operative di contenuto generale con delibera del Consiglio di Amministrazione
per motivate esigenze organizzative e funzionari della società.».
44.12
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la letterag) aggiungere la
seguente:
«g-bis) prevedere per i componenti degli organi di
amministrazione della società controllante il divieto di ricoprire incarichi
anche nel consiglio di amministrazione della società controllata.».
44.13
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I componenti del consiglio di amministrazione e del
collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),
del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno
successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.».
Art. 45
45.1
Sopprimere l'articolo.
45.2
Sopprimere l'articolo.
45.3
Sopprimere l'articolo.
45.4
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010.», con le seguenti: «200 mila euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2010.».
Art. 46
46.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 46-bis.
(Fabbricati rurali)
1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominica1e dei terreni
agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui
all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino
iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla
legge n. 133 del 1994».
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 2 DICEMBRE 2008
36a Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª
Commissione
BERSELLI
Interviene il
sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle
ore 16.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta
del 26 novembre scorso.
Il presidente BERSELLI comunica alle Commissioni riunite che sono stati presentati i
subemendamenti pubblicati in allegato, nonché due nuovi emendamenti da parte
del Governo, che recano i numeri 5.500 e 7.500, e un emendamento dei relatori
recante il numero 9.300.
Comunica inoltre che il
Governo ha riformulato l'emendamento 22.200 (22.200 testo 2) e che sono state
presentate altresì le riformulazioni degli emendamenti 2.0.5 (2.0.5 testo 2),
11.0.1 (11.0.1 testo 2) e 12.0.5 (12.0.5 testo 2), anch'esse pubblicate in
allegato al resoconto.
Fa presente infine che i
senatori Poretti e Perduca hanno aggiunto le loro firme agli emendamenti 9.4,
9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.10, tutti presentati dal senatore Mercatali.
Il senatore BIANCO (PD) ribadisce l'invito alla Presidenza di valutare con
estremo rigore l'ammissibilità degli emendamenti. Ciò premesso ritira
l'emendamento 19.1, che appare estraneo alla materia oggetto del disegno di
legge.
La seduta termina alle ore
16,10.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1082
Art. 2
2.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178,
recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte
dal terremoto del gennaio 1968
3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone
colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa».
2.0.5 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178,
recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte
dal terremoto del gennaio 1968
3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone
colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa.
2. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008, riprendono
efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».
Art. 3
3.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», nel
comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».
3.1/2
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», sostituire le parole
da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano
oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati esclusivamente
modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e testi unici».
3.1
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 3. - (Chiarezza dei testi normativi) – 1. Al capo III
della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il
seguente:
''Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi) – 1. Il
Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare
norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme
sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative,
nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma
sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla quale le
disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si
rinvia, che esse intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza
dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione
costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono
essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si provvede
all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e
procedure previste nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo
aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di
indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi
unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle dis
osizioni contenute nei corris ondenti codici e testi unici''».
3.0.1/4
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14»,
sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di
quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal
contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».
3.0.1/5
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14»,
sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di
quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».
3.0.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis»,
sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate
ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al
comma 14».
3.0.1/2
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono
sostituite dalle seguenti:
c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di
diritti costituzionali delle persone;
d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme
costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o
vincolato;
e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di
cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la
punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che
prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto
dal comma 14-quater».
3.0.1/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono
sostituite dalle seguenti:
c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di
diritti costituzionali delle persone;
d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme
costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o
vincolato;
e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di
cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la
punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono
misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma
14-quater».
3.0.1
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano
le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o
implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro
funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque
obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure
di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per
settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di
esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni:
1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo
1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi
fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla
normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di
trattati internazionali in vigore''.
14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive».
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18,
allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior
termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni
legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e
14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata
rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del
comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970.
15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui
provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei
settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis,
anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970.
15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive'';
b) il comma 16 è soppresso;
c) al comma 17 le lettere c), d), e), f), g) sono soppresse;
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le
disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in
ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali»;
e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono
sostituite dalle seguenti: ''la ‘Commissione parlamentare per la
semplificazione', di seguito denominata ‘Commissione''';
j) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi
di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis
sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il
Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali
condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere
nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della
Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini
previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la
scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».
3.0.2/1
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel
comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio» inserire le
seguenti: «dei ministri».
3.0.2/2
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», sopprimere
il comma 3.
3.0.2/4
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel
comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, di cui al».
3.0.2/5
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», nel
comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».
3.0.2
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina dei
regolamenti. Testi unici compilativi)
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''entro novanta giorni'', sono sostituite
dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''Consiglio di Stato'', sono inserite
le seguenti: ''e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta'';
c) è aggiunto, in fine, il seguente:
''4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente
articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari
vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione
implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro
funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete''.
2. Dopo l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
''Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi) – 1. Il Governo
provvede, mediante testi unici (...) compilativi, a raccogliere le disposizioni
aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai
criteri che seguono:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo
da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa
ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici
ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al
Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non
giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è
acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo
comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924,
dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2
del presente articolo''».
Art. 4
4.0.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 4.0.1, capoverso «Art. 4-bis», nel
comma 1, sopprimere la lettera c).
4.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, e inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifica della delega in materia di
riordino degli enti di ricerca)
1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo
in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle
seguenti: ''trenta mesi'';
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''degli statuti''
sono inserite le seguenti: ''e dei regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilità, e del personale'' ed il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il
controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione'';
c) al comma 1, lettera c), le parole: ''consigli scientifici
di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico'' sono
sostituite dalle seguenti: ''consigli di amministrazione integrati da cinque
esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici''».
Art. 5
5.500
Il Governo
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», nel
comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «, con la sola esclusione dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.» aggiungere le
seguenti: «e di quelli riguardanti l'immigrazione.»
Art. 7
7.500
Il Governo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dopo le parole: "all'immigrazione," sono
inserite le seguenti: "all'asilo, alla cittadinanza,". All'articolo
20, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: "e
l'immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l'immigrazione,
l'asilo e la cittadinanza"».
Art. 9
9.300
Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis. All'articolo 230, dopo il comma 9, è aggiunto il
seguente: "9-bis. La disciplina di cui al presente articolo è
facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».
9.0.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 9.0.1 sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
«1. La legge
15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».
Conseguentemente, al capoverso Art. 9-bis, sostituire la rubrica
con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante
delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).
9.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Differimento del termine per
l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)
1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo
1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati,
sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e
dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione
esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati».
Art. 11
11.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure di semplificazione in
materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)
1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata
rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi
rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi
l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la
mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in
vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli
investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori
investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto
all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.
3. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle
seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».
Conseguentemente, all 'articolo 81, comma 16, del decreto-legge
n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».
11.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure di semplificazione in
materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)
1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata
rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi
rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi
l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la
mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle
seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».
Conseguentemente, all 'articolo 81, comma 16, del decreto-legge
n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».
Art. 12
12.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)
1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n.
223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla legge n.248 del 4
agosto 2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari
soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo
periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI
aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la
quotazione massima».
12.0.5 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifica al comma 23-bis dell'articolo
35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)
1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n.
223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4
agosto 2006 è sostituito dal seguente: ''Per i trasferimenti immobiliari
soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo
periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI.
In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla
quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha
valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in
capo ai contribuenti».
12.0.8/1
All'emendamento 12.0.8, al comma 1, capoverso «1», sostituire le
parole: «da 7 membri» fino a «maggiormente rappresentative.» con le seguenti:
«da 9 membri di cui tre in rappresentanza delle Regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo, uno designato dal Ministro degli affari esteri, tre designati
dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno designato
dall'Unioncamere».
12.0.8
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(ENIT – Agenzia nazionale del
turismo)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:
''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli Assessori
regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di cui due in
rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in
rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del Consiglio
d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri''.
2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione le
funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia
nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in qualità di commissario
straordinario».
Art. 14
14.2/1
All'emendamento 14.2, nel capoverso 1-bis sostituire le parole: «è
inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».
Conseguentemente, al capoverso 3-bis aggiungere in fine il seguente:
«3-ter. Il comma 52-bis dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».
14.2/2
MALAN, RELATORE
All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei
nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli
oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica,
quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed
euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati
nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 12
dicembre 2007, n.244».
14.2/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 14.2, capoverso «3-bis», dopo le
parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del Garante per la
protezione dei dati personali, nonché».
14.2
Il Governo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei
dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità
tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».
Art. 22
22.200 testo 2/1
All'emendamento 22.200 (testo 2), dopo il comma 6, aggiungere il
seguente:
«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
''l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di
informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di
soggetti privati;''».
22.200 (testo 2)
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 22.
(Eliminazione degli sprechi relativi
al mantenimento di documenti in cartaceo)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana
atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri
bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste
dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì
alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati
mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici
obbligati ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di
accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2,
dal 1º gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno
effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui
quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui
al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate
ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22
luglio 2005 al progetto ''PC alle famiglie'' non ancora impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge.».
Art. 26
26.0.7/1
All'emendamento 26.0.1 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e
al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e
secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3.
26.0.7/2
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 1, sopprimere le parole: «della Repubblica».
26.0.7/3
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla
giurisprudenza».
26.0.7/4
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».
26.0.7/5
All'emendamento 26.0.7 sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme
delegate disciplinano:
a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e
con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del
giudice amministrativo;
b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati
implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire
lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano
valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;
c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali
e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità
del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempo necessari per
apprestarlo;
d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni
per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;
e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi
provvedimenti giurisdizionali.
3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione
della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:
a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi
atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;
b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione
dell'arretrato;
c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per
il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90
dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;
d) la raziona1izzazione e unificazione delle norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento
di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva
notifica in entrambi i gradi del giudizio;
e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla
riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni
ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che
dichiarino l'incompetenza per materia;
f) la generalizzazione della tutela cautelare ante causam,
salvaguardando, anche nei casi di misure inaudita altera parte, il
principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza
della misura assentibile alla mera conservazione della situazione per l'utile
presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di
consiglio per la convalida;
g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa
disciplinando:
g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se
una decisione del Consiglio di Stato é impugnata con ricorso per cassazione;
g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il
ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la
decisione nel merito;
g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno
dalla concessione della misura cautelare;
h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti
giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina
del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in
quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;
i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori
ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto
devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove
eccezioni e di integrazioni istruttorie.
4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza
che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la
stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario
da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da
non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due
anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso
procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le
correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.
5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
26.0.7/6
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I
decreti legislativi di cui al comma 1».
26.0.7/7
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le
seguenti: «comma 3».
26.0.7/8
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con
le seguenti: «al fine di garantire la».
26.0.7/9
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2,
sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con
le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma
monocratica».
26.0.7/10
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le
azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché
le funzioni».
26.0.7/11
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti
parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».
26.0.7/12
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più
attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti
all'ordinamento vigente».
26.0.7/13
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più
attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento
vigente».
26.0.7/14
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non
più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con
l'ordinamento vigente».
26.0.7/15
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2,
lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in
riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché
regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».
26.0.7/16
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi
dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le
pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».
26.0.7/17
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2,
sostituire la lettera d) con la seguente: «d) razionalizzare e unificare le
norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale,
prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini
processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione
in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico
grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con
i termini di svolgimento del procedimento elettorale».
26.0.7/18
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in
tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale
relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di
invalidazione del risultato elettorale».
26.0.7/19
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di
particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di
svolgimento del procedimento elettorale».
26.0.7/20
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2,
sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) razionalizzare e unificare la disciplina della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze
dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni
altro organo giurisdizionale».
26.0.7/21
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali
di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».
26.0.7/22
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con
le seguenti: «individuando le disposizioni».
26.0.7/23
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3,
sostituire la parola: «abroga» con la seguente: «abrogano».
Conseguentemente, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «dettano».
26.0.7/24
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».
26.0.7/25
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis»,
sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri».
26.0.7/26
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la
seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»
26.0.7/27
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione
alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica
l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».
26.0.7/28
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4,
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi
essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda
necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi
princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari
decreti».
26.0.7
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Delega per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di
adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura
civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la
concentrazione delle tutele.
2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della
tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la
razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere
istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie,
di eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche
mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di
decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei
provvedimenti del giudice;
4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna
atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e
delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di
attuazione dello statuto della regione TrentinoAlto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo
amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto
a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del
ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del
processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini
giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che
dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante
causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in
caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato,
prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a
quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la
trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa
istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini
decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza
cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di
fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata
entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme
applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e
disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo
dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;
3. I decreti di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti
riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo
15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e
detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non
abrogate.
4. I decreti di cui al comma 1 è emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il
decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato,
mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2,
del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato
ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale
amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a
cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni
dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere
apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda
necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione
dell'originario decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
26.0.8/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi
e».
26.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile
si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
26.0.9/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi
e»
26.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
26.0.10/1
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.10, sopprimere le parole: «amministrativi
e»
26.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
26.0.11/1
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi
e»
26.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
Art. 27
27.100/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.100, alla lettera b), sostituire le parole:
«del Ministero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della giustizia,
da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali».
27.100/2
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.100, alla lettera c) sostituire le
parole: «e teletrasmessi» con le seguenti: «e trasmessi in via
telematica».
27.100
Il Governo
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
'',ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in
sostituzione del difensore originariamente designato'';
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '',
o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con
apposito decreto del Ministero della giustizia'';
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''Se la procura
alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si
costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica
autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e teletrasmessi''».
27.101/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis»,
all'ultimo periodo, dopo le parole: «strumenti telematici» inserire le
seguenti: «tali da consentire la verifica dell'avvenuto ricevimento».
27.101/2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», dopo le parole:
"non riscrivibile" aggiungere infine le seguenti "debitamente
autenticato secondo modalità individuate da apposito decreto del Ministero
della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del garante per la
protezione dei dati personali"».
27.101
Il Governo
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 137 del codice di procedura civile,
dopo il secondo comma, è inserito il seguente: ''Se l'atto da notificare o
comunicare è costituto da un documento informatico e il destinatario non
possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario
esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto
cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva il documento
informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario
invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di
posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo
procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti,
copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile''».
Art. 28
28.101/1
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.101, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con
i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».
28.101
Il Governo
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le
parole: ''degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale'' sono
sostituite dalle seguenti: ''degli articoli 200, 201 e 202 del codice di
procedura penale''».
28.102/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis»,
alle parole: «Quando la prova» preporre le seguenti: «Nelle cause
aventi ad oggetto diritti disponibili».
28.102/2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis»,
sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «su concorde
richiesta delle».
28.102/3
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire
le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con le
seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».
28.102
Il Governo
Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il
seguente:
«Art. 257-bis» (Testimonianza scritta) – Quando la
prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le parti, tenuto
conto della natura della causa, e di ogni altra circostanza, può disporre di
assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte
ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».
Art. 29
29.100/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'alinea,
dopo le parole: «è dichiarato» inserire la seguente: «manifestamente».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con
la seguente: «Manifesta ammissibilità del ricorso».
29.100/2
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'ultimo
comma, alla parola: «dichiarato» preporre la seguente: «comunque».
29.100/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 29.100, sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
29.100
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 29.
(Ulteriori modifiche al libro
secondo del codice di procedura civile)
1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito
il seguente:
''Art. 360-bis. (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è
dichiarato ammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di
diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;
2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una
questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare
il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella
giurisprudenza della Corte;
3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei
principi regolatori del giusto processo. Non è dichiarato ammissibile il
ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso
la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado''.
2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è
abrogato.
3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma,
numero 5, le parole: ''o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis''
sono sostituite dalle seguenti: ''o per difetto dei requisiti previsti
dall'articolo 360-bis''».
Art. 33
33.100/1
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 33.100, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con
i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».
33.100
Il Governo
Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole: «ai sensi degli
articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura
penale».
33.101/1
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 33.101, capoverso: «186-bis», sostituire
la parola: «opposti» con le seguenti: «avverso i quali è proposta
opposizione».
33.101
Il Governo
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: ''186-bis
(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). – I giudizi di merito
di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un
magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.».
Art. 34
34.0.100/1
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis»,
nel comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere, in fine, le seguenti:
«, al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa».
34.0.100/2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis»,
nel comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica dell'atto introduttivo,
unificando i termini a difesa e riducendo il numero e la tipologia degli
scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva contenga a pena di
decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la contestazione
specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa ed articolata
esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché l'indicazione
specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova, dei documenti
offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate riconvenzionali o delle
chiamate in causa di terzi e la precisazione delle conclusioni. Prevedere norme
volte a favorire la definizione anticipata del giudizio consentendo nella prima
udienza lo svolgimento della trattazione orale e conseguentemente la decisione
o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ove
necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le eccezioni rilevabili
d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino risultino dagli atti
acquisiti al giudizio, previa attivazione del contraddittorio tra le parti,
sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi immediatamente sulle eccezioni
rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili dalle parti, nonché sulle
questioni da esse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la definizione
del giudizio. Valorizzare il principio di non contestazione, introducendo
presunzioni relative – salvo contrarie risultanze di causa – di ammissione dei
fatti non specificamente contestati. Prevedere inoltre che, qualora la parte
non sia una persona fisica, essa sia tenuta a documentare la fonte dei poteri
di rappresentanza al fine di consentire la verifica della sussistenza di tutti i
presupposti processuali generali, nonché il rigetto della domanda nei casi in
cui tale verifica risulti negativa. Comminare la sanzione della nullità alle
deduzioni fondate su fatti non esposti o assolutamente incerti, ovvero su
argomenti di diritto non esposti. Tipizzare infine le fattispecie cui si
applichi l'istituto della rimessione in termini;».
34.0.100/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis»,
nel comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da: «,
restando» fino a: «ordinario».
34.0.100/4
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis»,
nel comma 4, lettera b), al numero2), sostituire le parole da: «,
restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro la
pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza
di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo
grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo
promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione
dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro
sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di
condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene
irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni
decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal
giudice del reclamo».
34.0.100/5
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis»,
nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «, nell'ambito» fino
a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità del rito
previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte le parti».
34.0.100/6
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis»,
nel comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi della presente
delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché prevedere
l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III del
codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della
legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della presente delega».
34.0.100/7
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis»,
nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «in materia di» inserire
le seguenti: «volontaria giurisdizione,».
34.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Delega al Governo per la riduzione
e semplificazione dei procedimenti civili)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione
che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati
dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.
3. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamenti trasmessi
al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza
dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal primo comma o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di
composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura còntenziosa autonomamente regolati
dalla legislazione speciale, sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli
processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di
concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono
ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di
procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera'di consiglio, in cui sono
prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione
della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al
Libro IV, Titolo I, Capo IIl-bis, del codice di procedura civile, come
introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per
tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al
Libro II, Titoli I e IlI, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della
lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla
legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di
quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme
contenute nel codice di procedura civile;
d) prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto
dagli articoli da 1 a 33,41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il regime transitorio delle controversie
instaurate anteriormente all'entrata in vigore qei decreti legislativi
attuativi della presente delega;
e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia
di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel
regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30 e nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
Art. 37
37.100/1
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 37.100, sostituire le parole da: «alle
controversie» sino a: «depositato» con le seguenti: «ai ricorsi
proposti».
37.100
Il Governo
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano
alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per
cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la
pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente
legge».
Art. 39
39.0.100/1
All'emendamento 39.0.100, sostituire i commi da 1 a 4 con il
seguente:
«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52,
aggiungere il seguente articolo:
''Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni
nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e
annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante
l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi
informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative
annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data
e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per
ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per
ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro
particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e
annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatori
e dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste
dall'articolo 19, comma 2''».
39.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di
annotazione nei pubblici registri immobiliari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative
a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di
legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione
negli archivi informatici nelle conservatori e dei registri irnrriobiliari.
2. L'archivio di cui al comma l, contiene l'elenco delle relative
annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data
e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per
ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per
ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro
particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e
annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatori
e dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note
originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge
27 febbraio 1985, n. 52.
5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi
compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
39.0.101/1
Sopprimere l'emendamento 39.0.101.
39.0.101/2
BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI
Sopprimere l'emendamento 39.0.101.
39.0.101/3
BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI
All'emendamento 39.0.101, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro
attuali sedi le Sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di
tribunale».
39.0.101
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Trasferimento presso gli uffici
provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)
1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità
immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite
presso gli Uffici provinciale delle Agenzie del territorio da cui dipendono per
competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il capo del dipartimento per gli Affari di giustizia
del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date
di trasferimento.
2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione
territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il
Ministro del tesoro».
39.0.103/1
All'emendamento 39.0.103, dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno
dalla scadenza del termine di cui al comma 4, nel rispetto del procedimento di
cui al comma 3, un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili
secondo i principi e con i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Deleghe in materia di atti redatti da
notaio)».
39.0.103
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Delega in materia di atto pubblico
informatico redatto dal notaio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi
di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del
notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la
redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenute
dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla
rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la
normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di
cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le
altre disposizioni vigenti.
3. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente
trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
competenti commissioni per materia, che sono resi entro il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo è proporgata di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui
al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed
integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.
5. Nell'attuazione della delega di atto pubblico informatico
redatto dal notaio, il notaio si atterrà ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,
assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento
della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale
contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante
propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di
trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i
diritti dei terzi».
39.0.102/1
All'emendamento 39.0.102, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Dopo la lettera b) del comma 1 della legge 6 agosto
1926, n. 365, è inserita la seguente lettera:
''b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre
precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi
equivale a dichiarazione di inidoneità».
2-bis. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel
comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei
concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge».
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 10, comma 4, del Decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: ''due sottocommissioni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''tre sottocommissioni''».
39.0.102/2
All'emendamento 39.0.102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno
partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale
della giustizia civile 10 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono
ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna
delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio
complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.
2-ter. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo
che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono
collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6
agosto 1926, n.1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 166».
39.0.102
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Semplificazione delle procedure per
l'accesso al notariato)
1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione
al concorso per il conferimento dei posti di notaio.
2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei
posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti
concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei
concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura
dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale
a dichiarazione di inidoneità.
3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, è sostituito dal seguente: ''La commissione opera con tre sotto
commissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente,
dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del
comma 1, scelto dal Presidente''.
4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953;
c) la lettera c), terzo comma, dell'articolo 1 della legge 6
agosto 1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della
legge 16 febbraio 1913, n. 89;
5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953, è sostituito dal seguenente: ''Il concorso per la nomina a
notaio è bandito annualmente''».
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 11 DICEMBRE 2008
36a Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª
Commissione
BERSELLI
La seduta
inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso
nella seduta del 2 dicembre scorso.
Il presidente BERSELLI comunica che i relatori hanno presentato l’emendamento 28.1000,
del quale dà brevemente conto.
Avverte altresì che la
senatrice Vicari ha riformulato l’emendamento 31.4 in un testo 2.
I suddetti testi sono allegati al resoconto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,10.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1082
Art. 28
28.1000
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le
parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la
conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituite, senza
giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi
del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice
chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e
indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione'';
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le
parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della
natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del
processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che
verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono
essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti.
La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';
c) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono
sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giustificati motivi,
può concedere'';
d) il settimo comma è sostituito dal seguente:
''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice
adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata
entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';
e) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';
f) il nono comma è abrogato;
g) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma":
h) dopo il decimo
comma, è inserito il seguente: ''L'inosservanza da parte del giudice dei
termini previsti dal presente articolo costituisce, salvo in caso di gravi
motivi sopravvenuti, comportamento suscettibile di azione disciplinare.''».
Art. 31
31.4
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura
civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a
seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del
ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi
a sé e può adottare, in audita altera parte, i provvedimenti
opportuni. Tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono
intercorrere più di trenta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro
sette giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi
almeno tre giorni prima dell'udienza''».
31.4 (testo 2)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura
civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a
seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del
ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi
a sé fissando la data entro i trenta giorni successivi. Il ricorso unitamente
al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente
ed entro otto giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà
costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza. In caso di urgenza si
applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 669-sexies.''».
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 27 gennaio 2009
36a Seduta
Presidenza del
Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI
Intervengono i sottosegretari di Stato
per la giustizia Caliendo e per l'economia e le finanze Vegas.
La
seduta inizia alle ore 15,25.
IN
SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta
pomeridiana dell'11 dicembre 2008.
Si procede all’esame degli emendamenti e degli
ordini del giorno pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.
Il presidente VIZZINI dà conto del parere espresso dalla
Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11 e
dichiara pertanto inammissibili, in quanto su di essi è stato espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i seguenti emendamenti:
2.3, 3.0.1 (limitatamente al capoverso 15-bis, lettera c)), 5.1
(limitatamente al capoverso art. 2-bis), 8.0.1, 9.9, 9.0.3, 9.0.6,
9.0.7, 9.0.8, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.
Avverte quindi che il parere non ostativo è
reso con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 7.1 e 9.38.
Il relatore MALAN (PdL) si rimette al Governo
sugli ordini del giorno G/1082/1/1 e 2 e G/1082/4/1 e 2. Inoltre, fa proprio
l’ordine del giorno n. G/1082/5/1 e 2 e lo riformula, come invito al Governo,
in un nuovo testo (G/1082/5/1 e 2 (testo 2)). Propone invece di accantonare gli
ordini del giorno G/1082/2/1 e 2 e G/1082/3/1 e 2.
Il sottosegretario VEGAS sollecita i
proponenti a trasformare il dispositivo dell'ordine del giorno n. 1 in un
invito al Governo e dichiara, in tal caso, di accoglierlo come raccomandazione,
così come il n. 4. Inoltre, dichiara di accogliere l’ordine del giorno n. 5
(testo 2).
Il senatore SALTAMARTINI (PdL) accoglie la richiesta di
trasformare il dispositivo dell'ordine del giorno n. 1 in un invito al Governo.
Gli ordini del giorno n. 2 e n. 3 si intendono
accantonati.
Il relatore MALAN (PdL) si rimette al Governo
sull’emendamento 1.1 e si esprime favorevolmente sull'emendamento 1.4 (che
assorbirebbe il contenuto dell’emendamento 1.3). Inoltre, invita a trasformare
in un ordine del giorno l’emendamento 1.5 ed esprime parere contrario sui
rimanenti emendamenti.
Il sottosegretario VEGAS si rimette alla
Commissione sull’emendamento 1.1 e si associa all’invito del relatore a
trasformare l’emendamento 1.5 in un ordine del giorno di contenuto analogo, che
il Governo accoglierebbe. Sugli altri emendamenti si esprime in modo conforme
al relatore.
La senatrice INCOSTANTE (PD) sostiene l’emendamento
1.5, che potrebbe essere approvato in un testo riformulato, precisando che la
connessione alla banda larga degli uffici scolastici sia inclusa nei progetti
"ove possibile".
Il senatore CENTARO (PdL) obietta che tale
formulazione non sarebbe coerente sotto il profilo legislativo.
Accertata la presenza del prescritto numero di
senatori, l’emendamento 1.1 è posto in votazione ed è accolto, mentre è
respinto l’emendamento 1.2, fatto proprio dal senatore Bianco in assenza dei
proponenti.
Il presidente VIZZINI dispone che sia invertito l'ordine di
votazione tra gli emendamenti 1.3 e 1.4.
L’emendamento 1.4 risulta accolto, per cui è
assorbito l’emendamento 1.3.
La senatrice ADAMO (PD) trasforma l'emendamento
1.5 in un ordine del giorno, chiedendone la votazione, affinché possa essere
presentato in Assemblea come ordine del giorno della Commissione.
Posto ai voti, è approvato l'ordine del giorno
G/1082/6/1 e 2, già emendamento 1.5.
Posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.6.
Il presidente VIZZINI avverte che verrà posto in votazione
l'emendamento 1.7.
La senatrice ADAMO (PD) , ritiene necessario
prevedere interventi per una più ampia liberalizzazione delle frequenze utili
allo sviluppo della banda larga. Osserva in proposito la necessità di favorirne
la diffusione su tutto il territorio nazionale, incrementando così la
potenzialità degli strumenti di informazione e comunicazione, indispensabili
per la crescita culturale e per la partecipazione dei cittadini ai processi
democratici.
Ribadisce in proposito la necessità che
soprattutto gli uffici pubblici dislocati nelle diverse parti del territorio
nazionale possano beneficiare di tali strumenti avanzati di tecnologia
digitale. Si rammarica pertanto della decisione del relatore e del
rappresentante del Governo di non aver espresso un parere favorevole
sull'emendamento 1.5, poi trasformato in ordine del giorno, dal momento che
esso avrebbe favorito le connessioni alle infrastrutture a banda larga per gli
edifici scolastici, garantendo ai giovani, nel periodo della loro formazione,
un accesso rapido e moderno alle reti informatiche.
Il presidente VIZZINI , tenendo conto delle osservazioni
della senatrice Adamo, rileva che l'espressione "sistemi avanzati di
comunicazione", contenuta all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge,
essendo più ampia, ricomprende anche le frequenze in banda larga.
Posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.7.
Il presidente VIZZINI avverte che verrà posto in votazione
l'emendamento 1.8.
La senatrice ADAMO (PD) ritiene opportuno inserire
un obbligo legislativo che assicuri, al sistema delle comunicazioni per reti in
banda larga, l'attribuzione del 15 per cento delle frequenze radiotelevisive
che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella
digitale. Ritiene infatti opportuno evitare che i proprietari delle frequenze
le cedano ad altri soggetti privati, impedendo la loro liberalizzazione in
favore della banda larga.
Posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.8.
Il presidente VIZZINI avverte che verrà posto in votazione
l'emendamento 1.9.
La senatrice ADAMO (PD) , nell'esprimere il suo
disappunto per l'assenza di una adeguata interlocuzione con la maggioranza, che
sembra disinteressata al dibattito, richiama l'importanza di prevedere un
apposito fondo per agevolare investimenti in infrastrutture a banda larga per
le zone a digital divide. Osserva infatti che, in alcune zone del Paese,
l'assenza della banda larga impedisce uno sviluppo adeguato dell'attività
d'impresa, che non dispone di strumenti avanzati di comunicazione. Rileva
inoltre che la diffusione su tutto il territorio nazionale delle infrastrutture
per la banda larga può rappresentare una risorsa per le esigenze di sicurezza
individuale e collettiva, consentendo, in caso di pericolo, di attivare con
tempestività i contatti con le forze dell'ordine.
Posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.9.
Il presidente VIZZINI avverte che verrà posto in votazione
l'emendamento 1.10.
Il senatore VIMERCATI (PD) , nel richiamare gli
effetti positivi dell'introduzione della banda larga, osserva che in molti
Paesi il passaggio dal sistema analogico a quello digitale ha portato a una
liberalizzazione delle frequenze destinate alla banda larga, a vantaggio dei
cittadini e delle imprese. Solo in Italia, nonostante numerose direttive
europee abbiano raccomandato tale finalizzazione, non vi è stato un recupero di
frequenze in favore del sistema di banda larga. Per tali ragioni ritiene
opportuno adottare provvedimenti adeguati per favorire le zone a digital
divide e, nello stesso tempo, per attivare piani articolati di formazione.
Si sofferma infine sugli effetti virtuosi che tale processo di sviluppo
telematico può ingenerare nella pubblica amministrazione.
Posti ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.10 e
1.11.
L'emendamento 1.12 è ritirato.
Il presidente VIZZINI , in attesa del parere della
Commissione bilancio, propone di accantonare dell'emendamento 1.100 e invita il
relatore a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo
2.
Le Commissioni riunite concordano.
Si passa quindi all'esame degli
emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il relatore MALAN (PdL) esprime parere favorevole
sull'emendamento soppressivo 2.1. Si riserva di esprimere parere sui restanti
emendamenti, i quali, laddove dovesse essere approvata la suddetta proposta,
risulterebbero preclusi. Ritira inoltre l'emendamento 2.10.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere
conforme al relatore.
Il senatore BIANCO (PD) interviene per
dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1, in quanto la disciplina
di cui all'articolo 2, seppure condivisibile sul piano delle finalità, risulta
in concreto profondamente lesiva della autonomia degli enti locali e
probabilmente poco efficace.
E' quindi posto ai voti ed approvato
l'emendamento 2.1, risultando così preclusi tutti i restanti emendamenti
riferiti all'articolo 2.
Si passa quindi all'esame degli
emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 2.
Il relatore MALAN (PdL) invita i presentatori a
ritirare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 o comunque, in subordine, a trasformarli
in ordini del giorno. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento
2.0.3, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.5 (testo 2), nella cui
formulazione è ricompreso anche il contenuto dell'emendamento 2.0.4. Con
riguardo agli emendamenti 2.0.6, 2.0.7 e 2.0.8 esprime parere contrario,
ritenendo che sulle questioni oggetto delle suddette proposte possa essere
svolta una più ampia ed approfondita discussione nel corso dell'esame in
Assemblea. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.0.9 e
2.0.10. Dopo aver ritirato l'emendamento 2.0.11, esprime parere contrario sugli
emendamenti 2.0.12, 2.0.13, osservando come la questione oggetto delle suddette
proposte sarà oggetto di un più ampio esame in assemblea. Invita infine i
presentatori a ritirare gli emendamenti 2.0.14 e 2.0.15.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere
conforme al relatore.
Dopo che il presidente VIZZINI (PdL) ha fatto propri gli
emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, le Commissioni riunite respingono con distinte e
successive votazioni gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.
Il senatore BIANCO (PD) aggiunge la propria firma,
insieme a quella dei presentatori dell'emendamento 2.0.4, all'emendamento 2.0.5
(testo 2) che riformula in un testo 3, il quale, posto ai voti, è approvato.
Risulta quindi assorbito l'emendamento 2.0.4.
Le Commissioni riunite respingono
quindi con distinte e successive votazioni gli emendamenti 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8,
2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.13 e 2.0.14.
Accedendo alla richiesta del relatore
il senatore BODEGA (LNP) ritira l'emendamento
2.0.15.
Si passa all'esame dell'articolo 3 e
dei relativi emendamenti.
Il senatore PASTORE (PdL) , tenendo conto del
parere contrario ex articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione
bilancio, riformula l'emendamento 3.0.1 in un testo 2.
Il relatore MALAN (PdL) propone l'accantonamento
dell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.
Dopo che è stato accantonato l'articolo
3, si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo
l'articolo 4.
Il relatore MALAN (PdL) chiede al sottosegretario
VEGAS di ritirare l'emendamento aggiuntivo 4.0.1, tenuto conto che il Governo
ha presentato un emendamento di analogo contenuto al disegno di legge n. 1305 d
di conversione del decreto- legge proroga termini.
Accedendo alla richiesta del relatore
il RAPPRESENTANTE del Governo ritira l'emendamento 4.0.1; risulta quindi
precluso l'emendamento 4.0.1/1.
Si passa quindi all'esame degli
emendamenti relativi all'articolo 5.
Il relatore MALAN (PdL) si rimette al Governo
sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.4. Esprime poi parere contrario sugli
emendamenti 5.3 e 5.0.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.500 e
5.5.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere
contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e conforme al relatore sugli
altri emendamenti relativi all'articolo 5.
Su richiesta del senatore BIANCO (PD) , la seduta è sospesa
alle ore 16, 30.
La seduta riprende alle ore 16, 35.
La senatrice INCOSTANTE (PD) interviene per
dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.1. Al riguardo,
nell'evidenziare l'atteggiamento collaborativo dell'opposizione, invita i
relatori e il Governo a valutare con maggiore attenzione il merito degli
emendamenti prima di esprimere i prescritti pareri.
Dopo che le Commissioni riunite hanno
respinto con distinte e successive votazioni gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3,
risultano approvati gli emendamenti 5.500 e 5.5.
Il senatore CENTARO (PdL) sollecita una più attenta
riflessione sull'emendamento 5.4, con il quale si intende prevede anche la
risarcibilità del cosiddetto danno mediato derivante dalla inosservanza del termine
di conclusione del procedimento.
Il sottosegretario VEGAS ritiene
necessaria un esame più approfondito della questione suddetta, anche in ragione
delle implicazioni di carattere finanziario.
La senatrice ADAMO (PD) interviene quindi per
dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.4. Si sofferma quindi
brevemente sull'emendamento 5.500, da ultimo approvato, sottolineando come con
esso si sia introdotta una discriminazione fra cittadini e non cittadini in
relazione alla certezza dei tempi di durata dei procedimenti, la quale pone
peraltro problemi di compatibilità costituzionale.
Il sottosegretario VEGAS ritiene che
siano infondati i dubbi di legittimità costituzionale da ultimo sollevati e
sottolinea come possa porre problemi applicativi la fissazione di un termine ex
ante per i procedimenti per l'acquisto della cittadinanza nonché per quelli
riguardanti l'immigrazione.
Le Commissioni riunite respingono
infine, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 5.4 e 5.0.1.
Il relatore MALAN (PdL) fa presente che il
contenuto dell'emendamento 2.0.5 (testo 3) risulta già previsto dal
decreto-legge n. 200 del 2008, attualmente all'esame dell'altro ramo del
Parlamento per la conversione e che pertanto tale proposta dovrà essere
soppressa nel corso della trattazione in Assemblea, se la legge di conversione
confermerà tale disposizione prima che il Senato approvi il disegno di legge in
esame.
Il seguito dell'esame è quindi
rinviato.
La
seduta termina alle ore 16,50.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1082
G/1082/5/1 e 2
Il Senato,
considerato che:
l'articolo 11 del provvedimento in
discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito
utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria
della politica regionale per il periodo 2007-2013»;
la previsione di norme che definiscano
«le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità
dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari
delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la
realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi
strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in
alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;
un intervento in tale materia rende
necessaria la consultazione delle amministrazione pubbliche interessate
all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;
impegna il Governo:
nell'adozione del decreto previsto
dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano
rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente
le Regioni interessate.
G/1082/5/1 e 2 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Il Senato,
considerato che:
l'articolo 11 del provvedimento in
discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito
utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria
della politica regionale per il periodo 2007-2013»;
la previsione di norme che definiscano
«le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità
dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari
delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la
realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi
strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve
pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;
invita il Governo:
nell'adozione del decreto previsto
dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano
rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare
preventivamente le Regioni interessate.
G/1082/6/1 e 2
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Il Senato,
in sede di
esame del disegno di legge n. 1082,
impegna il
Governo:
a promuovere
l'inclusione nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2 della connessione
all'infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.
Art. 1
1.100
MALAN, RELATORE
Dopo il comma
7, aggiungere il seguente:
«7-bis.
All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di
contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione,
nominata dall'operatore interessato e scelta dall'Autorità tra quante risultano
iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le
società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58". Allo stesso articolo 50, comma 4, il quarto
periodo è abrogato.».
Art. 2
2.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1.
All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4
agosto 1978, n. 464
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299,
concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori
norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del
gennaio 1968
3309–Legge 31
dicembre 1991, n. 433
Disposizioni
per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».
2.0.5 (testo
2)
Dopo
l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
1.
All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4
agosto 1978, n. 464
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299,
concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori
norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del
gennaio 1968
3309–Legge 31
dicembre 1991, n. 433
Disposizioni
per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.
2. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le
disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».
2.0.5 (testo
3)
FERRARA, BIANCO, GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1.
All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4
agosto 1978, n. 464
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299,
concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori
norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del
gennaio 1968
3309–Legge 31
dicembre 1991, n. 433
Disposizioni
per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.
2. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1,
capoversi 2990 e 3009».
Art. 3
3.0.1
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo
l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione della legislazione)
1.
All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai
seguenti:
''14. Entro
ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è
delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se
modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile
la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che
abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni
indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a
tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da
mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto
precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la
cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni:
1) contenute
nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della
legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione;
2) che
costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria
vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali
in vigore''.
''14-bis.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono
essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive''.
''14-ter.
Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui
al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del
comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti
legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con
provvedimenti successivi, sono abrogate''.
''14-quater.
Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti
l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di
cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di
cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15. Entro
due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il
Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla
semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei
indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al
fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate
successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15-bis.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono
essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive'';
b) il comma 16 è soppresso;
c) al comma 17 le lettere c), d),
e), f), g) sono soppresse;
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
''18. Nelle
materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative
statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla
data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';
e) al comma 19 le parole: ''una
Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione
parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».
f) al comma 21 la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
''a)
esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis,
14-quater, 15 e 15-bis'';
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
''22. Per
l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi
14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla
Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di
non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette
il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni
che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis,
14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90
giorni''».
3.0.1 (testo
2)
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo
l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione della legislazione)
1.
All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai
seguenti:
''14. Entro
ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è
delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se
modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile
la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che
abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la
cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni
indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a
tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da
mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto
precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la
cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni:
1) contenute
nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della
legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione;
2) che
costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria
vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali
in vigore''.
''14-bis.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono
essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive''.
''14-ter.
Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui
al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del
comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti
legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con
provvedimenti successivi, sono abrogate''.
''14-quater.
Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti
l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di
cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di
cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15. Entro
due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il
Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla
semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei
indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al
fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate
successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15-bis.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono
essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive'';
b) il comma 16 è soppresso;
c) al comma 17 le lettere c), d),
g) sono soppresse;
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
''18. Nelle
materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative
statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla
data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';
e) al comma 19 le parole: ''una
Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione
parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».
f) al comma 21 la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
''a)
esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis,
14-quater, 15 e 15-bis'';
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
''22. Per
l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi
14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla
Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di
non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette
il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni
che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis,
14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90
giorni''».
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
mERCOLEDi' 28 GENNAIO 2009
41a Seduta
Presidenza del
Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI
Interviene il sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze Vegas.
La seduta
inizia alle ore 15,25.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile,
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue
l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.
Riprende la
trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.
Il
PRESIDENTE dà conto del nuovo parere espresso dalla Commissione bilancio e
dichiara pertanto inammissibili, in quanto su di essi è stato formulato un
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i seguenti
emendamenti: 12.0.4 (limitatamente al comma 1), 12.0.6, 15.1 e 15.2 (identici),
19.1, 19.6, 19.0.1, 21.7, 22.9, 23.10, 24.1, 24.4, 26.0.1 (limitatamente al
comma 2), 26.0.7 (testo 2) limitatamente al comma 4, penultimo periodo e
39.0.102 (limitatamente al comma 4, lettera d), parole "e-5-quater").
Precisa che sull'emendamento 39.0.101 il parere non ostativo è condizionato
all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Avverte, inoltre,
che saranno accantonati in attesa della predisposizione di una relazione
tecnica, richiesta al Governo dalla stessa Commissione bilancio, gli
emendamenti 13.0.100, 26.0.6, 26.0.100 e 26.0.110. Anche l'emendamento 14.2/2,
sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sarà accantonato in attesa della relazione
tecnica richiesta dalla Commissione bilancio dopo aver dato il parere.
Infine,
informa che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sull'emendamento
1.100, che era stato accantonato nella seduta precedente.
Si procede,
quindi, all'esame dell'emendamento 1.100.
Il relatore MALAN (PdL) sottolinea il significato della
proposta e auspica un voto favorevole della Commissione.
Con il
parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.100 è quindi
posto in votazione e, dopo una controprova, risulta non approvato.
Il relatore MALAN (PdL), quindi, rende nota la presentazione
di un nuovo testo dell'emendamento 7.2 e presenta a sua volta due proposte di
stralcio, relative agli articoli 16 e 17, avanzate in considerazione del fatto
che presso la Commissione affari costituzionali è iniziato l'esame delle
iniziative legislative in materia di Carta delle autonomie. Presenta, inoltre,
due altri emendamenti aggiuntivi (19.0.100 e 19.0.200).
Si procede
quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Il relatore MALAN (PdL) si pronuncia in senso contrario
sull'emendamento 6.1, che potrebbe attenuare il principio di responsabilità dei
dirigenti amministrativi. Esprime parere contrario anche sul 6.2 e sul 6.0.1.
Il
sottosegretario VEGAS si esprime in modo conforme al relatore. In particolare,
l'emendamento 6.1 determinerebbe il rischio di deresponsabilizzare i dirigenti
e un inopportuno allungamento dei tempi del procedimento amministrativo.
Inoltre invita a ritirare gli emendamenti 6.2 e 6.0.1 sui quali, altrimenti,
preannuncia il parere contrario del Governo.
Il
PRESIDENTE rileva l'estrema difficoltà di proseguire la seduta delle
Commissioni riunite in un ambiente che non consente il normale svolgimento dei
lavori e in cui addirittura per alcuni senatori è impossibile prendere posto; a
tale riguardo, si rivolgerà nuovamente al Presidente del Senato affinché sia
trovata una soluzione idonea.
Avverte,
pertanto, che si procederà alla votazione dell'emendamento 6.1 e il seguito
dell'esame sarà quindi rinviato.
Le Commissioni
riunite prendono atto.
L'emendamento 6.1 è posto in votazione e, dopo
controprova, risulta non accolto.
Il seguito
dell'esame è quindi rinviato.
La seduta
termina alle ore 15.50.
EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1082
G/1082/1/1 e 2
SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248,
prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero,
di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive
modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;
le indennità giornaliere stabilite dal citato
decreto ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del
regio decreto 3 giugno 1926, n.941, recante «Indennità al personale
dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo
quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto
1945, n.540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n.286;
rispetto alla disciplina generale prevista dal
citato regio decreto n.941 del 1926, sono da considerare speciali le
disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642 (come integrata
dall'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e alla legge 27 dicembre
1973, n.838, in materia di trattamento economico da corrispondere,
rispettivamente, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso
enti, comandi od organismi internazionali, al personale diplomatico del
Ministero degli affari esteri e al personale destinato agli uffici degli
addetti militari;
la ratio, che giustifica la specialità della
disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione
degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario
affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di
continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un
trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico
degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;
con riguardo al sistema di calcolo della
retribuzione previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il
decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e la legge n.838 del 1973
dispongono direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la
legge n.642 del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio
all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come
stabilito per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;
in presenza di detta disciplina, l'applicazione
dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 alla determinazione
della misura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale
modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n.642 del 1961, al
fuori di espresse previsioni legislative;
una tale applicazione determinerebbe, altresì,
nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un
servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di
trattamento a danno del personale di cui alla legge n.642 del 1961 rispetto al
personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici
degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del
Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e dalla legge n.838 del 1973,
entrambi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;
si deve ritenere, secondo un principio di
ragionevolezza, che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista
dall'articolo 28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole
missioni all'estero di breve durata, in linea con la soppressione
dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio
nazionale, anch'esse di breve durata, disposto dall'articolo 1, comma 213,
delle legge finanziaria 2006, come evidenziato nella relazione illustrativa
dello stesso articolo 28,
impegna il Governo:
ad applicare l'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge n.223 del 2006 secondo lo spirito della norma, che ha inteso
ridurre le indennità giornaliere e non quelle relative a servizi di lunga
durata, nel senso che la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione
ivi prevista non si applica al trattamento economico del personale di cui alla
legge 8 luglio 1961, n.642, comandato all'estero per servizi di lunga durata.
G/1082/2/1 e 2
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Il Senato,
premesso che:
la magistratura onoraria non ha più un ruolo
complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;
attualmente sussistono diverse categorie di giudici
onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni
e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precari
età non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito
con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;
la magistratura onoraria, se opportunamente
inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento
dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e
assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo;
occorre una soluzione a regime che preveda nuove
modalità di accesso e di retribuzione e che tenga conto anche della previdenza;
è quindi assolutamente indilazionabile un
intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,
impegna il Governo:
a formulare una proposta organica di riforma della
magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la
data del 31 dicembre 2009, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori proroghe
dell'esistente».
G/1082/3/1 e 2
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Il Senato,
premesso che:
un nuovo procedimento sommario di cognizione non
avrebbe alcun effetto deflativo, posto che esso si differenzierebbe dal rito
ordinario solo per la eventuale assenza delle memorie di cui all'articolo 183
del codice di procedura civile e per la decisione con ordinanza invece che con
sentenza,
impegna il Governo:
a presentare un'iniziativa legislativa nel senso di
una semplificazione dei molteplici procedimenti attualmente previsti in sede
civile, in modo da giungere ad un rito tendenzialmente unico affiancato da un
procedimento sommario di cognizione».
G/1082/4/1 e 2
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in discussione si occupa,
all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola
superiore della pubblica amministrazione»;
è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle
missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di
efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema
coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione
dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle
amministrazioni locali»;
la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in
considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra
penisola;
dovrà essere opportunamente valutato, anche, il
ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici
dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai
costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;
impegna il Governo:
nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di
riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione
studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA),
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il
confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la
permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono
per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.
G/1082/4/1 e 2 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in discussione si occupa,
all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola
superiore della pubblica amministrazione»;
è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle
missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di
efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema
coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione
dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle
amministrazioni locali»;
la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in
considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra
penisola;
dovrà essere opportunamente valutato, anche, il
ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici
dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai
costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;
invita il Governo:
nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di
riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione
studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA),
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il
confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la
permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono
per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.
G/1082/5/1 e 2
Il Senato,
considerato che:
l'articolo 11 del provvedimento in discussione
persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle
risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica
regionale per il periodo 2007-2013»;
la previsione di norme che definiscano «le modalità
e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione
degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali
comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo
pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;
un intervento in tale materia rende necessaria la
consultazione delle amministrazione pubbliche interessate all'utilizzo dei
fondi di cui all'articolo 11;
impegna il Governo:
nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11
del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere
particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare
preventivamente le Regioni interessate.
G/1082/5/1 e 2 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Il Senato,
considerato che:
l'articolo 11 del provvedimento in discussione
persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle
risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica
regionale per il periodo 2007-2013»;
la previsione di norme che definiscano «le modalità
e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione
degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali
comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve pregiudicare
l'agevole fruibilità delle risorse;
invita il Governo:
nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11
del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere
particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare
preventivamente le Regioni interessate.
G/1082/6/1 e 2
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1082,
impegna il Governo:
a promuovere l'inclusione nei progetti di cui
all'articolo 1, comma 2 della connessione all'infrastruttura in banda larga
degli edifici scolastici.
Art. 1
1.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle Regioni» inserire le seguenti: «e nel
rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1 agosto
2003, n.259».
1.2
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e
d'intesa con le stesse».
1.3
Al comma , dopo le parole: «interventi
infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con
priorità nelle aree ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del
Regolamento CE n.1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
1.4
Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:
«In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse
alle regioni del Mezzogiorno».
1.5
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«I progetti di cui al presente comma devono includere la connessione alla
infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.».
1.6
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'affidamento della realizzazione dei
progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile,
le imprese già operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori
di cui al presente articolo».
1.7
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Al comma 3, sopprimere la parola: « anche» e
sostituire le parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le
seguenti: «allo sviluppo della banda larga».
1.8
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole:
«il 15 per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al
passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema
delle telecomunicazioni per reti in banda larga».
1.9
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è
istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le
agevolazioni di credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga
per le zone a digital divide, finalizzato alla concessione di contributi
in conto interessi a piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore
delle comunicazioni elettroniche sui finanziamenti,della durata massima di
dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo
affluiscono un contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e
dati (sia su rete fissa che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari
di autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni
elettroniche, nonché eventuali risorse finanziarie stanziate a tale fine nel
bilancio dello Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle
disponibilità finanziarie,a progetti di infrastrutturazione a banda larga, in
fibra ottica o wireless (in spettro licenziato o non), ad operatori che
non godano di ricavi da terminazione che presentino particolari caratteristiche
di innovazione e/o siano rivolti ad aree dove non sia già presente
l'infrastruttura in fibra ottica a banda larga Con successivo decreto del
Ministero delle infrastrutture sono definite modalità, termini e condizioni per
l'accesso alle agevolazioni di credito di cui al presente comma. L'ammontare
del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al
contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del
Ministro dell'economia. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche
alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le
parti.».
1.10
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo,
il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e
trasporti, predispone un piano formativo obbligatorio per amministratori e
dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e
all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda
larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».
1.11
Sopprimere il comma 5.
1.100
MALAN, RELATORE
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 50, comma 4, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata
da parte di una società di revisione, nominata dall'operatore interessato e
scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto
presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi
dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58". Allo stesso articolo 50, comma 4, il quarto periodo è abrogato.».
1.12
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai fini del riparto delle risorse
del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per gli utilizzi previsti
dal presente articolo non si applicano le percentuali di cui all'articolo 1,
comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Art. 2
2.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere l'articolo.
2.4
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
«1) Sostituire il capoverso 3-tercon il seguente:
"3-ter. I soggetti che fungono da
centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis predispongono prezziari
di riferimento tenendo conto dei prezzi praticati nei contratti. in essere,
ovvero, in mancanza o in deroga motivata, dei prezzi dedotti. dai listini
ufficiali, dai listini delle camere di commercio, dai prezzi correnti di
mercato mediante apposita ricerca all'uopo predisposta. Ai prezziari si applica
la disciplina dell'articolo 133, comma 8. Dei prezziari così rilevati è data
evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della
società Consip Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito
dell'Osservatorio".
2) Sopprimere il capoverso 3-quater
3) Al capoverso 3-quinquies sostituire
la parola: «quinquies» con la seguente: «quater».
4) Al capoverso 3-sexies sostituire la
parola: «sexies» con la seguente: «quinquies» e sopprimere le
parole da: «,in maniera», fino a: «l'anno precedente,»
5) Al capoverso 3-septies sostituire la parola
«septies» con la seguente: «sexies» e sopprimere le parole da: «con
obbligo» fino a: «Corte dei Conti»
6) Sopprimere i capoversi 3-octies, 3-nonies
e 3-decies.
7) Al capoverso 3-undecies sostituire la
parola: «undecies» con la seguente: «septies».
2.2
Al comma , capoverso, «3-bis»,
primo periodo, sostituire le parole da: «lavori, servizi e forniture» fino
a: «,dei provveditorati alle opere pubbliche" con le seguenti:
"servizi e forniture, le amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono
svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi
territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di
committenza, anche avvalendosi delle province.».
Conseguentemente, al medesimo comma: capoverso
3-quater, primo periodo, sopprimere la parola: «lavori,»; sopprimere il
capoverso 3-sexies; sopprimere il capoverso 3-decies; capoverso 3-undecies,
sopprimere la parola: «lavori,».
2.3
Al comma 1, capoverso «3-bis» aggiungere,
infine, le parole: «anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n.
244 del 2007».
2.5
Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-sexies», «3-septies»,
«3-octies», «3-novies» e «3-decies».
2.6
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma l, sopprimere i capoversi da 3-septies
alla fine dell'articolo.
2.7
Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies,
3-octies, 3-novies e 3-decies.
2.8
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies,
3-octies, 3-novies e 3-decies.
2.9
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere
il secondo periodo e i capoversi 3-novies; 3-decies.
2.10
Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere
il secondo periodo.
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica
articolo 6-ter, comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge
6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) i criteri per la redazione dello
Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una
regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al
sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori
ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083
dell'11 luglio 2006 (Obiettivo ''Convergenza'')».
2.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Potenziamento
della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate
dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo
«Convergenza»])
1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, della
legge 6 agosto 2008, n.133 le parole da: ''È istituito'' fino alle parole: ''di
livello nazionale'', son sostituite con le seguenti: ''È istituito, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno
2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in
particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del
Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')''».
2.0.3
Dopo l'articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche
all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
''tutti i servizi pubblici locali'' aggiungere le seguenti: '', ad esclusione
del servizio idrico integrato,'';
b) al comma 2, dopo le parole:
''servizi pubblici locali'', aggiungere le seguenti: '', con esclusione del
servizio idrico integrato,'';
c) il comma 8 è abrogato;
d) al comma 10, lettera d)
sono abrogate le seguenti parole: '',nonché in materia di acqua''».
2.0.4
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'allegato A, annesso al decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, la voce n. 2990 relativa alla legge 4 agosto 1978, e la voce n. 3309
relativa alla legge 31 dicembre 1991, n. 438, sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del
decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».
2.0.5
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n.
178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice
distrutte dal terremoto del gennaio 1968
3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita
delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa».
2.0.5 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29
aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone
del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita
delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa.
2. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre
2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1,
capoversi 2990 e 3009».
2.0.5 (testo 3)
FERRARA, BIANCO, GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29
aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone
del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita
delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa.
2. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge riprendono efficacia le
disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».
2.0.6
Dopo l'articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito
dal seguente:
1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione
dell'art. 35
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di
immobili urbani
2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a
decorrere dal 25 giugno 2008».
2.0.7
Dopo l'articolo,
inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito
dal seguente:
1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione
dell'art. 35
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di
immobili urbani».
2.0.8
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
''Art.
18-ter.
(Società
di consulenza finanziaria)
1. La riserva di attività di cui all'articolo, 18
non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per
azioni o società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti
patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di
prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di
denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte
degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è
istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la
quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo''».
2.0.9
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite
anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º
gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.
2. A partire dal 1º gennaio 2009 la partecipazione
agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle
Pubbliche Amministrazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione
richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata
mediante Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo
indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale
del proponente mediante Firma Elettronica certificata.
3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli
obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di
valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi
di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazionecommittente.
4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i
capitolati., corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui
inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la
documentazione dovranno essere indicati nei capitolati.. Tutte le
Amministrazionisi attrezzano per la gestione telematica degli appalti per
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi
informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non
costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo
di pubblicazione degli estratti''».
2.0.10
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite
anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º
gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.
2. A partire dal 1 o gennaio 2009 la partecipazione
agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle
pubbliche amm;n;strazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della
documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La
documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con
marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è
firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica
certificata.
3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli
obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valu
tazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni
di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica
amministrazione committente.
4. Le amm;n;strazionisono tenute a pubblicare i
capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui
inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la
documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le
amm;n;strazionisi attrezzano per la gestione telematica degli appalti per
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici
e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce
deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di
pubblicazione degli estratti.
2.0.11
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica
dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 37 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: ''lettera b)''
sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''».
2.0.12
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica
dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)''
sono inserite le seguenti: '', ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.''».
2.0.13
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica
dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)''
sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,''».
2.0.14
Dopo l'articolo, aggiungere
il seguente:
«Art. 2-bis.
(Locazione
di immobili per le attività ricettive di carattere sanitario)
1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio
1978, n. 392, si interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi
prevista per un periodo non inferiore a nove anni, si applica anche agli
immobili destinati ad attività recettive di carattere sanitario».
2.0.15
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ''31
ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''».
Art. 3
3.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis»,
nel comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».
3.1/2
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis»,
sostituire le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le
seguenti: «che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati
esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e
testi unici».
3.1
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 3.
(Chiarezza
dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:
''Art. 13-bis - (Chiarezza dei testi normativi)
– 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a
sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe
indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme
contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o
circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in
forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero
la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio,
contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia
di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di
approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni
si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi
criteri e procedure previste nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo
del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta
atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi
incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di
testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione
delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici''».
3.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 3.
(Chiarezza
dei testi normativi)
1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, di
cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è inserito il
seguente:
Art. 15-bis. - (Chiarezza dei testi). – Ogni norma che sia
diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire
deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o
derogate».
3.3
Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:
«2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1
e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al
provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga,
deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».
3.0.1/4
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14»,
sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di
quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal
contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».
3.0.1/5
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14»,
sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di
quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».
3.0.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis»,
sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate
ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al
comma 14».
3.0.1/2
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono
sostituite dalle seguenti:
c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti
costituzionali delle persone;
d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme
costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o
vincolato;
e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui
all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità
ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono
misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma
14-quater».
3.0.1/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono
sostituite dalle seguenti:
c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti
costituzionali delle persone;
d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme
costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o
vincolato;
e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui
all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità
ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono
misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma
14-quater».
3.0.1
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione
della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano
le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione
o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe
lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure
di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori
omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe
effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni:
1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo
1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi
fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa
comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati
internazionali in vigore''.
''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive''.
''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo
scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto
dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se
modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.
''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata
rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b)
del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con
cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti
nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis,
anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive'';
b) il comma 16 è soppresso;
c) al comma 17 le lettere c), d), e), f), g)
sono soppresse;
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le
disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in
ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali'';
e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono
sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la
semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».
f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di
cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis
sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il
Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali
condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel
termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della
Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini
previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la
scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».
3.0.1 (testo 2)
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione
della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano
le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o
implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione
o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe
lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure
di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori
omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe
effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni:
1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo
1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi
fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa
comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati
internazionali in vigore''.
''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive''.
''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo
scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto
dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se
modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.
''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata
rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b)
del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con
cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti
nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis,
anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive'';
b) il comma 16 è soppresso;
c) al comma 17 le lettere c), d), g) sono
soppresse;
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le
disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in
ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali'';
e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono
sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la
semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».
f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di
cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis
sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il
Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali
condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere
nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della
Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini
previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la
scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».
3.0.2/1
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel
comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio» inserire le
seguenti: «dei ministri».
3.0.2/2
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», sopprimere
il comma 3.
3.0.2/4
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel
comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, di cui al».
3.0.2/5
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», nel
comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».
3.0.2
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche
alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''entro novanta giorni'', sono sostituite
dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''Consiglio di Stato'', sono inserite le
seguenti: ''e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta'';
c) è aggiunto, in fine, il seguente:
''4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente
articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari
vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione
implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro
funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete''.
2. Dopo l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
''Art. 17-bis. – (Testi unici compilativi) – 1. Il Governo
provvede, mediante testi unici ( ... ) compilativi, a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei,
attenendosi ai criteri che seguono:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo
da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa
ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai
sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al
Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non
giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è
acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo
comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del
1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del
comma 2 del presente articolo».
3.0.3
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Integrazione
dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un
giorno)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e),
m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati delle amministrazioni,misure per assicurare,
nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera
concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Esse costituiscono adempimento della direttiva del Consiglio e del Parlamento
europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, ai sensi dell'articolo 117, primo comma,
della Costituzione».
3.0.4
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è abrogato».
Art. 4
4.0.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 4.0.1, capoverso «Art. 4-bis», nel
comma 1, sopprimere la lettera c).
4.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifica
della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)
1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in
materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle
seguenti: ''trenta mesi'';
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''degli statuti''
sono inserite le seguenti: ''e dei regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilità, e del personale'' ed il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il
controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione'';
c) al comma 1, lettera c), le parole: ''consigli scientifici di
ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico'' sono
sostituite dalle seguenti: ''consigli di amministrazione integrati da cinque
esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici''».
Art. 5
5.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Modifiche
alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia
di conclusione del procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: ''di efficacia,'' sono inserite le
seguenti: ''di imparzialità,'';
2) al comma 1-ter, dopo le parole: ''il rispetto'' sono
inserite le seguenti: ''dei criteri e'' e sono aggiunte, in fine, le parole:
'', nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente
legge'';
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
''Art. 2. – (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui
ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,
secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i
quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei
termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento,
sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori
a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. TI numero totale di
tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un terzo del totale dei
procedimenti di competenza dell'amministrazione o dell'ente pubblico nazionale
di riferimento.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le
Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio
del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
2'';
c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del
presente comma, è inserito il seguente:
''Art. 2-bis. – (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione
nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa
del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza
del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con
esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza
del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti
istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed
eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi
coinvolti nel procedimento stesso.
3. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposte dalle
pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura regionale
della Corte dei conti.
4. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della
somma di cui al comma 2 del presente articolo. il regolamento stabilisce,
altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti
pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le
regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i
procedimenti di propria competenza.
5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto
al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il
diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due
anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla
data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni
dall'amministrazione gravata del relativo onere economico'';
d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''d-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione
del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli
interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici,
informazioni circa lo stato del procedimento'';
e) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola:
''interrompe'' è sostituita dalla seguente: ''sospende'' e le parole:
''iniziano nuovamente'' sono sostituite dalla seguente: ''riprendono''.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo
precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative».
5.2
Al comma 1, lettera b), capoverso" Art. 2", al quarto
comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare
complessità del procedimento» con le seguenti: « interessi pubblici tutelati o
della complessità del procedimento».
5.3
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2", al
quartocomma, sostituire la parola «indispensabili» con la seguente: «necessari».
5.500
Il Governo
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 2, al comma 4, ultimo periodo,
dopo le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana.» aggiungere le seguenti: «e di quelli riguardanti
l'immigrazione.»
5.4
Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2-bis" dopo
il primo comma, inserire il seguente:
«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto nel caso in
cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento derivi
comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».
5.5
MALAN, RELATORE
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che
prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, come sostituiti e modificati dal presente articolo.».
5.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 5-bis.
(Riduzione
dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 3, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';
b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole: ''quarantacinque
giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';
c) all'articolo 21, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
d) all'articolo 23, comma 4, le parole: ''trenta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';
e) all'articolo 24, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: ''sessanta
giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: ''novanta
giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giorni'';
h) all'articolo 25, comma 2, le parole: ''sessanta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
i) all'articolo 25, comma 3, le parole: ''sessanta giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
j) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole:
''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni'';
k) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti dalla
medesima disposizione sono ridotti della metà;
l) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole:
''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni2 e i
termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;
m) all'articolo 26, comma 3, le parole: ''centoventi giorni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'' e le parole: ''sessanta
giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
n) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: ''novanta
giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quarantacinque giorni''».
Art. 6
6.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6.
(Modifiche
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento
relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche)
1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della
richiesta»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali
casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono
essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma'';
3) al comma 4, le parole: ''il termine di cui al comma 1 può essere
interrotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini di cui al comma 1
possono essere interrotti'';
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici'';
5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';
2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma l sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Decorsi
inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque
all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili
dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di
cui al presente comma'';
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o
di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti
appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi
fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di
cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal
comma 1''».
6.2
Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:
«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».
6.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sostituzione
dell'articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio
2004, n. 42)
1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è
sostituito dal seguente:
«Art. 146. - (Autorizzazione). – 1. I proprietari, possessori
o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei
provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi
degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero
sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono
distruggerli, ne'introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni
indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente
locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle
opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine
di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria
alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato
attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti,
gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di
mitigazione e di compensazione necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di
autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni
contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal
vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica
dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio,
entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la
proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa
documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli
interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del
relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.
241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non
corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in
tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a
quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga
necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al
comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola
volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della
documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di
accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo
comunque non superiore a quindici giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso
inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume
comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione
competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della
soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o
degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono
essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà
agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede
anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario
acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è
sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la
regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva
è presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua
emanazione;
b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha
emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla
regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente
parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione anche parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il
ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello,
il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze
e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate
da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica,
anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni
sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio
di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in
difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle
istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali
attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo
conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici,
dalle competente soprintendenza».
Art. 7
7.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241, in materia
di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). – 1. All'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «,licenza» fino a:
«artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi
gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia
abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione»
fino a: «comunitaria» sono soppresse;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:
a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;
b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico,
storico, artistico-culturale e paesaggistico;
c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;
d) sulle esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle
finanze;
e) sull'adempimento degli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.
3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono
individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli
interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni
contenute nel presente articolo»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le
disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio
attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia
urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la
disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;
5) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente articolo»;
2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le disposizioni del
presente articolo non si applicano:
a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali;
b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione
come rigetto dell'istanza;
c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente,
nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e
paesaggistico;
d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale,
sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;
e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e
della pubblica incolumità.
4-bis. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,sono individuati
gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla
tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni
contenute nel presente articolo»;
3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la
stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;
2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal
comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono
sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;
2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;»
sono soppresse.
5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. I servizi di controllo interno delle singole
ammlnlstrazionistatali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui
sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto
dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti
pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei
procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a
predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie
dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. TI rapporto
annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il
15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede,
anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di
conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla
scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma Continuano ad
applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 è emanato entro ceritottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni
adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis,
comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di
mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al
comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo
equità In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 il regolamento di cui al comma 4 del citato
articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di
cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un importo non inferiore ad euro
venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.
9. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20,
comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal
presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.».
7.2
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. All'artico10 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre
osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte
dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza
diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici
servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono
vincolati alle determinrnoni assunte nella conferenza. Alla stessa possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazionipreposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».
1-ter. Al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme alla
determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono
sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli
assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative,
sostituiscono».
1-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del
presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si
applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità».
7.2 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in
conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di
voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro
adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli
stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione
della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla conferenza posso
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».
7.3
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-bis, 3-ter e
3-quater sono sostituiti dal seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove
venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque
giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è
raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei
ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da
una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
7.4
MALAN, RELATORE
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. AIl'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990,
n.241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
14-bis devono essere convocati, senza diritto di voto, i soggetti
proponenti il progetto oggetto di autorizzazione. Nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto da autorizzare preveda adempimenti di
concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto sulle
loro attività, gli stessi devono ricevere notifica preventiva della
convocazione della conferenza mediante avviso telematico».
7.6
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
''2-bis. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza
diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici
servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono
vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza''».
7.5
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo il
rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 recante il ''Codice dei beni culturali e del paesaggio''
e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante: ''Norme in materia
ambientale'' e successive modificazioni».
7.500
Il Governo
Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al comma 1 dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sopo le parole:
"all'immigrazione," sono inserite le seguenti: "all'asilo, alla
cittadinanza,". Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del
1990, le parole: "e l'immigrazione" sono sostituite dalle seguenti:
", l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza"».
7.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche
agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni»
sono sostituite dalle seguenti: ''dieci giorni'' e le parole: ''trenta giorni''
sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';
b) all'articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole:
''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''trenta giorni'';
c) all'articolo 14-bis, comma 3, le parole: ''trenta giorni'',
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''quindici giorni'' e al
comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla
seguenti ''quarantacinque giorni'';
d) all'articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole:
''trentesimo'' e ''sessantesimo'' sono sostituite dalla seguenti: ''decimo'' e
''trentesimo'';
e) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole:
''quindici giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''dieci giorni'';
f) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole:
''trenta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quindici giorni'';
g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: ''novanta giorni''
sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'';
h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole:
''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'' ed
al secondo e terzo periodo, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni''».
Art. 8
8.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 29, n. 1, al primo
comma, sopprimere il secondo periodo.
8.0.1
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Garante
per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)
1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
Art. 27.
(Garante
per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)
1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai
documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti
amministrativi è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il
capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.
3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di
esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della
legge 23 agosto 1988 n. 400.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi
spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti
amministrativi,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25,
comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al
Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia
del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli
interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione
conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel
termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente
all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina
del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.
8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2
agosto 2007, n. 157 è abrogato».
8.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Garante
per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)
1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive
modificazioni è inserito il seguente:
Art. 27-bis.
(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti
amministrativi)
1. Ai fini della riduzione della spesa, a decorrere dall'anno 2011 è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la
trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27
della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni.
2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti
amministrativi, organo monocratico, è nominato dai Presidenti delle due Camere
del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio
dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del
Garante.
3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di
esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della
legge 23 agosto 1988 n. 400, in luogo dei 5 già previsti a supporto della
soppressa Commissione, con conseguente riduzione della spesa complessiva.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi
spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti
amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25,
comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività
della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e
regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di
accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le
misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle
disposizioni vigenti in materia di trasparenza.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel
termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente
all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina
del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.
8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2
agosto 2007, n. 157 è abrogato».
Art. 9
9.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere l'articolo.
9.3
Sopprimere i commi 1 e 2.
9.4
Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e private» inserire
le seguenti: «, dalle parafarmacie».
9.5
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazione delle
farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».
9.6
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:
«residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,».
9.7
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prenotazione in
farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia».
9.8
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «referto in
farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia».
9.9
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le
seguenti:
d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la
messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed
elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;
d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da
stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di
miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e
all'allestimento delle terapie del dolore.
9.9 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
«d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la
messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed
elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;
d-ter) limitatamente alle esigenze terapeutiche dei pazienti
residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, partecipare,
anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla
preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale
parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.»
9.10
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da parte delle
farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».
9.11
Al comma l, sopprimere la lettera f).
9.12
Il Governo
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungerela
seguente:
f-bis) prevedere che i comuni sprovvisti di farmacia, anche
previa convenzione tra di loro per il raggiungimento di un adeguato bacino di
utenza, entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, possono
assumere ovvero affidare a privati, in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per l'esercizio di una farmacia, la gestione di farmacie
itineranti che utilizzano strutture mobili appositamente attrezzate.
9.13
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la
seguente:
«f-bis) consentire la trasferibilità della farmacia, con i
medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2
aprile 1968, n.475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e
dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi
qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del
bacino di utenza».
9.14
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
g) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del
decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con
popolazione sino a 5.000 abitanti.
9.15
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera g):
1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti
siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia
degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano
essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici
comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti,
amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni
loro richieste.
2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali
inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica
Amministrazione.
9.16
Il Governo
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze»
inserire le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione».
9.17
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto
all'esercizio comulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in
qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti
abilitati alla prescrizione di medicinali.
I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano
qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della
farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a
20.000».
S9.1
Stralciare i commi 3, 4, e 5.
9.18
Al comma 3, premettere la seguente lettera:
Oa) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di
comuni ove costituite».
9.100
Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la
seguente:
«e-bis) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: ''può
delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale'' sono inserite le seguenti: ''o al presidente dell'Unione di
Comuni ove costituita''».
9.300
Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis. All'articolo 230, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
"9-bis. La disciplina di cui al presente articolo è facoltativa per
i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».
9.19
Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:
«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo le parole: ''può delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono aggiunte le
seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».
9.20
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:
«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''...può delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono
aggiunte le seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove
costituita''».
9.21
Il Governo
Al comma 5 sostituire le parole da: «è emanato» fino a: «recante» con
le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono approvati».
9.22
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nel caso in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000
abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione, atti,
documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e
informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti
pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare
presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati
o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna
penalizzazione.».
9.23
ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI
Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
S9.2
Stralciare il comma 6.
9.24
Sopprimere il comma 6.
9.25
Sopprimere il comma 6.
9.200
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla
razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princIpi e criteri
direttivi:
a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria
comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non
superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000
abitanti;
b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in
servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), con caratteri
di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni
demografiche degli enti;
c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio
presso la sede unificata di cui alla lettera a);
d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede
unificata di cui alla lettera a) di funzioni di gestione e di controllo
interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa;
f) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria
comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di
utilizzo del segretario presso le stesse.
g) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui alla
lettera a), di costituire segreterie comunali unificate composte da più
segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione
complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione
organica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite
con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».
9.27
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla
razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno
riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a
quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;
b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in
servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);
c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede
unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».
9.38
Il Governo
Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'alinea, dopo le parole: ''ad adottare'' inserire le seguenti:
''su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione'';
2) alla lettera a) sostituire le parole: ''15 mila abitanti'' con le
seguenti: ''5 mila abitanti'';
3) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
''d-bis) individuazione dei parametri per determinare la
dotazione organica della segreteria comunale unificata tenendo conto del numero
dei comuni che vi fanno riferimento e del numero complessivo di abitanti''».
9.28
AI comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno
riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 5.000
abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da
almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva della sede di
segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000 abitanti;».
9.30
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria
comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di
norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non
superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di
segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma
la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio
di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo
capoverso».
9.31
ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI
Al comma 6,sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno
riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 10.000
abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano
riferimento almeno tre comuni;».
9.32
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata
composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a
quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;».
9.33
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno
riferimento più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni,
territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a
15.000 abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;
Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con
popolazione inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro
comuni.».
9.34
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari
almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5000
abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le
seguenti: «almeno tre comuni».
9.35
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno
quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».
9.36
AI comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
9.37
ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI
Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
9.40
MALAN, RELATORE
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il termine di decorrenza di cui all'articolo 2, comma 28, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prorogato al 1° gennaio
2009, è nuovamente fissato alla data del 1º marzo 2009».
9.41
Il Governo
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della
gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di
distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di
tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di
farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219».
9.2
Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo in materia
di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del S.S.N. nonché
disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti».
9.0.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 9.0.1 sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: «1. La legge 15 dicembre
2004, n. 308, è abrogata».
Conseguentemente, al capoverso Art. 9-bis, sostituire la rubrica con
la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega
al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).
9.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Differimento
del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in
materia ambientale)
1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con
il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati,
sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e
dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione
esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati».
9.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Accesso
particolare all'albo dei Segretari comunali e provinciali)
I dirigenti in servizio presso l'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale, che abbiano superato il corso-concorso bandito
ai sensi del . combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera c) e
dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 2008, n. 27, possono essere iscritti, con deliberazione del Consiglio
nazionale d'amministrazione, all'albo di cui all'articolo 98 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
9.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione dei dati
delle
ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti:
''cinquanta centesimi di euro''.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni
di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63,
comma 10, del decreto-legge 112 del 2008.
9.0.9
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione dei dati
delle
ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre
2003, n.326, le parole: ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti:
''cinquanta centesimi di euro''.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni
di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come integrato ai sensi
dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».
9.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasfusione di sangue
e di suoi
derivati)
1. Il comma 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
è abrogato».
9.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione dei dati
delle
ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di
ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due
mesi consecutivi''».
9.0.6
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione dei dati
delle
ricette farmaceutiche)
1. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito dalla legge 24
novembre 2003, n.326 commesse fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano
anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».
9.0.7
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione dei dati
delle
ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30
settembre 2003, n.269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di
errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel
caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della
ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che
l'ha ricevuta''».
9.0.8
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione
dei dati
delle ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di
ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due
mesi consecutivi''».
Art. 10
10.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Cooperazione allo sviluppo internazionale). – 1. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli
affari esteri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità
semplificate di svolgimento delle procedure amministrativee contrattuali
riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio
2008, n.8 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 2008, n.45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari
esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o
di natura umanitaria.
2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 stabiliscono in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità
all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive
modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996,
n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;
b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e
giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti,
per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;
b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità
fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e
le crisi umanitarie;
c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare
o con finalità di penetrazione commerciale e gli interventi non sono
subordinati ad altre esigenze di politica estera;
d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla
lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche,
impronta te al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione
amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle
esperienze maturate sul campo;
e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze
imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e
quelle di speditezza;
f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2,
assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei
risultati;
g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità
naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo
soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del
Dipartimento della protezionecivile su iniziativa del Consiglio dei ministri
previa proposta del Ministro degli affari esteri;
h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di
consentire una verifica dei risultati ottenuti;
i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto
efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei
criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.
4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero
degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da
parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per
la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli
stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e
rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea
relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».
10.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Interventi di emergenza umanitaria). – 1. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è
delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di
modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e
contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento
delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree
individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro
degli affari esteri.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in
particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità
all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive
modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996,
n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;
b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e
giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al
rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi
di sviluppo;
b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche
mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su
iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli
affari esteri;
c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del
co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a
livello comunitario e internazionale;
d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare
o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono
subordinati ad altre esigenze di politica estera;
e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla
lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche,
improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione
amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle
esperienze maturate sul campo;
f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze
imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e
quelle di speditezza;
g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2,
assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei
risultati;
h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità
naturali, di cui alla lettera b) del comma 3, gli interventi di primo
soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del
Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri,
previa proposta del Ministro degli affari esteri;
i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di
consentire una verifica dei risultati ottenuti;
l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto
efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei
criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi».
10.3
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dal» con le
seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le
parole: «di natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di
carattere emergenziale o di natura umanitaria»;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» inserire
le seguenti: «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di
carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni,
nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità
colpite o a seguito di appello internazionale;
al comma 2, sopprimere la lettera b);
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi
concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato,
da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto
efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei
criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;
b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere
un controllo formale e sostanziale delle procedure;
c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di
consentire una verifica dei risultati ottenuti.
10.100
Il Governo
Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Il decreto di cui
al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel
regolamento di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, attuative di quanto previsto dall'articolo 5,
comma 6, del medesimo decreto legislativo".
10.4
Sopprimere il comma 3.
10.5
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre
attribuita priorità ai progetti con i paesi terzi per il rimpatrio volontario
degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di
disoccupazione a causa della crisi economica».
10.6
Il Governo
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel
campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con
il Governo dello Stato d'Israele di cui alla legge 11 luglio 2002, n.154, lo
stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a
decorrere dal 2009;
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione
di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinata dalla Tabella C – Ministero
degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n.244;
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 11.
Art. 11
11.1
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i
Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano».
11.2
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i
Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano».
11.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure di
semplificazione in materia di pagamenti da parte
delle
pubbliche amministrazioni)
1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388 sia stata anticipata
rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi
rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi
l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la
mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.289.
2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il pagamento di un
importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''il
pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,
sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».
11.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure di
semplificazione in materia di pagamenti da parte
delle
pubbliche amministrazioni)
1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata
rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi
rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi
l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la
mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore
delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti
realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti
ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio
della comunicazione dei dati mediante modello CVS.
3. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il pagamento di un
importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''il
pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».
Conseguentemente, all 'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n.112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».
11.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i danni
derivanti da calamità atmosferiche alle imprese agricole, è erogato un
contributo in conto capitale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, 260
milioni di euro per l'anno 2010 e di 270 milioni di euro per l'anno 2011,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive
modificazioni».
11.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di consentire la ristrutturazione delle aziende agricole e
zootecniche colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102,
relativa al Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori e
assicurativi, è aumentata di 230 milioni di euro per il triennio 2009-2011. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni».
11.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo di
solidarietà)
1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi
assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo
15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa
dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi
contributivi».
11.0.5
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo
nazionale di garanzia)
1. All'articolo 86, lettera f) del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''di cui all'articolo 100'' sono
aggiunte le seguenti: ''nonché dichiarazione che il venditore e/o organizzatore
concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del
citato articolo 100''.
2. All'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad
alcun termine di decadenza''.
Art. 12
12.0.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della
spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e al
fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti
dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in
Italia dispositivi medici compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro e
i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a
strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al versamento a favore
dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al
netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento
del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito
vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto
riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso,
avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso
acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo del
presente comma, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali
sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con decreti emanati dal
Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n. 264,
del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n. 146;
b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla
lettera a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministero del lavoro e della Salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici
da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale,
ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della
procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della Legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono
inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a
decorrere dal 1º luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo
57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi
agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio
nazionale dei consumi di tali prodotti;
d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei
consumi di cui alla lettera b) e delle valutazioni di un tavolo
istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti
regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la
Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una proposta ai Ministri
del lavoro, della salute e delle politiche sociali , e dell'economia e delle
finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base
d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto
ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di
assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in
materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del
richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.
e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto
ministeriale di cui alla lettera d), dal 1º dicembre 2009 sono adottati
dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori decreti di
determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta
per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto
dal 1º gennaio 2010.
12.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Semplificazione
delle procedure telematiche di acquisto)
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in
via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente
regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai
rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli
stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del
contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale,
sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa
vigente''.
2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e
standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere
in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti
di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del
committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite
il sistema dinamico di acquisizione''.
3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i
commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
''1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando,
quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono
tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso
un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono
tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto
competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per
appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche
dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle
offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile
automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili
in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti
non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da
impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare
l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara''».
12.0.3
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure di
semplificazione delle procedure relative
ai piccoli
appalti pubblici)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole ''lettera b)'' sono
inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''.
2. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle
piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle
infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica
amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui
all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti
legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti
norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di
lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture
d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli
operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».
12.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Lotta
all'evasione fiscale e armonizzazione delle normative
per
l'intermediazione immobiliare)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) è soppressa la lettera d-bis;
b) è soppressa la lettera l-bis;
2. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 la lettera
d) è soppressa.
3. All'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra euro 7.00 e euro
15.000» sono sostituite dalle seguenti: ''una somma compresa tra euro 12.00 e
euro 25.000''».
12.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifica
al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)
1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223
del 4 luglio 2006, convertito con modificazione dalla legge 248 del 4 agosto
2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad
IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo
periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI
aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la
quotazione massima».
12.0.5 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifica
al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)
1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223
del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto
2006 è sostituito dal seguente: ''Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad
IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo
periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI.
In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla
quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha
valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in
capo ai contribuenti».
12.0.6
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifica
all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)
1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al
secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2009».
12.0.7
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis
della legge 22 aprile 1941 n. 633».
12.0.8/1
All'emendamento 12.0.8, al comma 1, capoverso «1», sostituire le
parole: «da 7 membri» fino a «maggiormente rappresentative.» con le seguenti:
«da 9 membri di cui tre in rappresentanza delle Regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo, uno designato dal Ministro degli affari esteri, tre designati
dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno designato
dall'Unioncamere».
12.0.8
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(ENIT –
Agenzia nazionale del turismo)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:
''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli Assessori
regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di cui due in
rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in
rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del
Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri''.
2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione le
funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia
nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in qualità di commissario
straordinario».
12.0.8 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(ENIT –
Agenzia nazionale del turismo)
1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in
conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore
nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.
2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del
turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni del Consiglio
d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.
3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le
associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di Stato
con delega al turismo.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del
consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione le
funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia
nazionale del turismo - sono svolte dal Presidente in qualità di commissario
straordinario. ».
12.0.9
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Progetti
di eccellenza
per il
rilancio della competitività turistica italiana)
1. L'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
sostituito dal seguente:
«1228 - Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il
suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale,
onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la
promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua
competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo può stipulare appositi protocolli di intesa con le
regioni e gli altri enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai
sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di
cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni
territorialmente interessate.».
Art. 13
13.1
Il Governo
Sopprimere l'articolo.
13.0.100
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 13-bis
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)
Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività
nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per
razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato,
limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124,
entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.
All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 14
14.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1, dopo le parole: «dei dirigenti», inserire le
seguenti: «e dei segretari comunali e provinciali».
14.2/1
All'emendamento 14.2, nel capoverso 1-bis sostituire le
parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i
seguenti».
Conseguentemente, al capoverso 3-bis aggiungere in fine
il seguente:
«3-ter. Il comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è soppresso».
14.2/2
MALAN, RELATORE
All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il
seguente:
«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei
nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli
oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica,
quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed
euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati
nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 12
dicembre 2007, n.244».
14.2/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 14.2, capoverso «3-bis», dopo le
parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del Garante per la
protezione dei dati personali, nonché».
14.2
Il Governo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei
dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità
tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».
14.2 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il
comma 3 sono inseriti i seguenti:
''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei
dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità
tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica''.
3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione
di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, determina la
sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti
e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla
comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi i dirigenti
responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale
ove prevista, per la durata della violazione.''»
Art. 15
15.1
Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.
15.2
Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.
15.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.15-bis.
1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il
mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto
di pubblico impiego.
2. il dipendente pubblico part time che è stato cancellato
d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione
dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339,
abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli
avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662
mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che
esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi
professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi
prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in
controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove
svolgono attività lavorativa».
S16.100
MALAN, RELATORE
Stralciare l'articolo.
Art. 16
16.1
INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, DE SENA, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO
Sopprimere l'articolo.
16.2
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le
parole: «l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti» inserire le seguenti: «per materia, nonché».
16.3
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma
la pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse idriche.».
16.4
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere il comma 3.
16.5
Sopprimere il comma 3.
16.6
Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le
seguenti: «15.000 abitanti».
16.7
INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire
le seguenti: «aventi rilevanza economica».
16.8
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della
gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni
di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in
base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».
Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno
all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal
2009.
S17.100
MALAN, RELATORE
Stralciare l'articolo.
Art. 17
17.1
Sopprimere l'articolo.
17.2
Sopprimere l'articolo.
17.3
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal
trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate».
17.4
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta,
prima. della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle
Commissioni parlamentari competenti..».
Art. 18
18.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone prassi di cui
al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione pubblica, i dati
relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come
stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli interessi mora
tori e dei risarcimenti corrisposti. o dovuti. dall'amministrazione ai
creditori ai sensi del medesimo decreto;».
18.2
Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la
seguente:
«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai termini di
pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza,
secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei risarcimenti
corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo
decreto».
18.3
Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi
pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente
sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis,
e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di
progetti già avviati e finanziati.
18.4
Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».
18.5
Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».
18.6
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 6 dopo le parole: «con Decreto del Ministro per la Pubblica
Amministrazionee l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».
18.7
AI comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».
Art. 19
19.1
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - (Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei
dipendenti e dei dirigenti pubblici). – 1. Al fine di contribuire
all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità
delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della
dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella
valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle
innovazioni organi native e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione
dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale
della pubblica amministrazione,di seguito indicata come Agenzia per la
formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è
soppressa a far tempo dal 30 giugno 2009 e le relative dotazioni finanziarie,
strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei
suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è
parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. il regolamento di
cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.
2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta,
elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo,
sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto
delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione;
cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione
amministrativa;supporto, consulenza e assistenza alle amministrazionipubbliche
nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di
modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
3. il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle
amministrazionidello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla
Scuola superiore dell'economia e della finane. Il reclutamento e la formazione
dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della
pubblica amministrazionelocale, della quale gli enti locali possono avvalersi
altresì per la formazione dei loro dirigenti.
4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazionisi
avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro
dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di
competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco
nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa
attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle
iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da
esse promosse, le pubbliche amministrazioniprocedono alla scelta
dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture
accreditate.
5. Nel rispetto delle competenze delle Regioni, sentita la Conferenza
Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, possono essere definite altresì forme
di cooperazione e di affiancamento per l'attivazione di programmi di formazione
secondo quanto previsto dal comma 4, anche al fine di ottimizzare e qualificare
la spesa pubblica del settore.
6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,sentite le organizzazioni
sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di
posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso
dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a
dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai
cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione
universitaria.
7. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare
attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della
formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazionie di
sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazionipubbliche
ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo
da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire
consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa
e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni
coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna
struttura;
c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la
formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della
formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581;
attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare
la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la
realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle
relative risorse finanziarie;
d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione,
definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica,
assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della
innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici,
individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle
parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal
Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole
speciali e delle strutture autonome;
e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, oggetto della soppressione o dello scorporo e del
conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia
stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di
apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli
organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in
godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto
dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
19.2
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire con il seguente:
«Art. 19. - (Ridefinizione della natura, funzioni e missioni degli
organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione). – 1. Al fine di
promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle
amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici
operanti nel settore dell'innovazione tecnologica – CNIP A., DIT, Innovazione
Italia, Sogei, Consip – provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli
di elaborazione e attuazione dei progetti;
b) unificare competenze e procedure per razionalizzazione, dare
trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica
rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;
c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi
avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione
amministrativae garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle
agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministratividi
competenza dei diversi livelli istituzionali;
d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti
dalle pubbliche amministrazione al fine sviluppare la produzione di servizi».
19.3
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti:
«, sentita la Conferenza Unificata,».
19.4
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le
seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».
19.5
AI comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è delegato ad
adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni
interessate».
19.6
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1,alinea sostituire le parole: «riassetto normativo
finalizzati al riordino» con le seguenti: «riassetto normativo
finalizzati all'accorpamento».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il
seguente: «In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si provvede
alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto normativo».
19.7
Il Governo
Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «finalizzati al riordino» inserire le seguenti «,
alla trasformazione, fusione o soppressione»;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente:
;«a-bis) trasformazione, fusione o soppressione degli
organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle
competenze degli stessi ai sensi della lettera a);».
19.8
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, anche
di natura privatistica,».
19.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure
finalizzate alla razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire
UNRRA)
1. AI fine di migliorare la qualità della promozione in ambito
nazionale e locale, di progetti diretti a favorire l'inclusione sociale, la
garanzia e lo sviluppo dei diritti civili, per gli aspetti connessi
all'assistenza ed alla riabilitazione di soggetti appartenenti a fasce sociali
svantaggiate, ed in coerenza con il processo di revisione organizzativa della
gestione amministrativa, è istituita la fondazione denominata ''Fondazione
INSIEME – Riserva Fondo Lire UNRRA'', di seguito fondazione. La fondazione
persegue il proprio fine attraverso la gestione dei proventi derivanti
dall'utilizzazione dei beni facenti parte della ''Riserva Fondo Lire UNRRA'',
di cui all'Accordo internazionale tra il Governo italiano e l'amministrazione
delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riebilitazione (UNRRA) del 19
settembre 1947, approvato con il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e
l'amministrazione dei beni medesimi. Il Ministro dell'interno fissa l'indirizzo
generale per la realizzazione dei fini della fondazione ed i criteri generali
per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantire la coerenza con i
fini assegnati alla Riserva dall'articolo V del citato Accordo internazionale e
con quelli derivanti dall'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo dene
Nazioni Unite per l'nfanzia (UNICEF) del 23 settembre 1986, ratificato con la
legge 19 luglio 1988, n. 312. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, è approvato lo statuto della fondazione. Lo statuto prevede anche un
consiglio di amministrazione, di cui fanno comunque parte il Capo del
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,
con funzioni di presidente, ed un dirigente del MinistaO dell'economia e delle
finanze, ed il collegio dei revisori. Sono trasferiti alla fondazione ed
affiuiscono al patrimonio delta medesima le somme costituenti i proventi fino
ad ora conseguiti, presenti nel bilancio dello Stato, comprese le relative
riassegnazioni. La fondazione succede nei rapporti attivi e passivi che fanno
capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale organo
governativo responsabile della gestione del patrimonio della Riserva. Tutti gli
atti connessi alle costituzione della fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stesSa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono
effettuati in regime di neutralità fiscale. Il personale del Dipartimento delle
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che svolge la
propria attività nell'area funziona le con competenze nella gestione della
Riserva Fondo Lire UNRRA. può essere impiegato anche per lo svolgimento delle
attività di supporto necessarieper l'amministrazione della fondazione. Fino
all'approvazione delto statuto della fondazione, ai sensi del comma 1, continua
a trovare applicazione la disciplina vigente».
19.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica
ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e
che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.
2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento
del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25
novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto
di pubblico impiego.
3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio
dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2,
comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato
dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il
rapporto di pubblico impiego.
4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che
esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi
professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi
prestino servizio;gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in
controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazioneove
svolgono attività lavorativa.
5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del
dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi
rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di
aggiornamento».
19.0.100
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Termini
per la costituzione della Fondazione MAXXI)
1. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle Arti
contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è
trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in
fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione
MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti
già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e
la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI
Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le
attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio
da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di
pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella
titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo
di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido
Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla
Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono
partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione
dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione
ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori,
altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il
fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dal
medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7,
nonché, limitatamente alla mensione del Centro per la documentazione e
valorizzazione delle Arti contemporanee, il comma 4 del medesimo articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2007, n. 233.
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività
culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di
contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro
1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro
1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».
19.0.200
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure
occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente
utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)
1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del personale
impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da
Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le
attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto
il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente
alla partecipazione trasferita.
2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la In.Sar.
S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il
liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese
della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme
di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i
fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati
o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché
vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.
3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in
regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e
trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».
Art. 20
20.100
MALAN, RELATORE
Al comma 1, capoverso 15-bis, dopo le parole: "del limite
complessivo", inserire l'altra: "annuo".
20.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, le
parole: ''escluso il comparto della sicurezza e del soccorso'' sono sostituite
dalle seguenti: ''esclusi i comparti sicurezza e difesa e quello del
soccorso''».
Art. 21
21.1
Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino
alla fine del comma».
21.2
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la
seguente:
«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi
dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica
utilità».
21.3
MALAN, RELATORE
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché, per servizi
pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro per gli affari
regionali relativamente ai servizi pubblici locali,».
21.4
Al comma 2, dopo le parole: « dalle medesime
autorità» inserire le seguenti: «, esclusi i servizi pubblici locali».
Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere le parole: «nonché con il Ministro
per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali».
21.5
Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi pubblici o di
pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco
presso il Ministero dello sviluppo economico».
21.6
Al comma 2 dopo le parole: «con il Ministro per gli affari regionali
relativamente ai servizi pubblici locali,» inserire le seguenti parole:
«sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori,».
21.7
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto
un adeguato indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia subito la
violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo
il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria anche per il
riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui
al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito».
21.8
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. All'articolo 23 bis del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008
convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 8
è abrogato».
Art. 22
22.2
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Sopprimere l'articolo.
22.200
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:.
"Art. 22
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in
cartaceo)
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana
atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri
bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste
dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì
alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati
mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici
obbligati ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni
di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai
siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal
1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto
di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e
gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai
sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22
luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge.".
22.200 testo 2/1
All'emendamento 22.200 (testo 2), dopo il comma 6, aggiungere il
seguente:
«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
''l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di
informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di
soggetti privati;''».
22.200 (testo 2)
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:.
"Art. 22
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in
cartaceo)
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana
atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri
bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste
dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì
alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati
mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici
obbligati ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni
di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai
siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal
1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto
di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e
gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai
sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22
luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge.".
22.5
Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «,di cui agli
articoli 53 e 54 del decreto legislativo n.82 del 2005 (Codice
dell'amministrazione digitale).
22.3
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli
obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o
notizie della pubblica ammirùstrazione e degli enti pubblici previsti dalla
normativa vigente».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
22.4
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli
obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti,
documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti
dalla normativa vigente».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
22.6
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli
obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della
pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».
Conseguentemente sopprimere il comma 5.
22.7
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli
obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della
pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa
vigente.».
Conseguentemente sopprimere il comma 5.
22.8
Sopprimere il comma 3.
22.9
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: ''a cui si
riferiscono'' sono aggiunte le seguenti: ''e devono essere emesse sul supporto
elettronico di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43''».
22.0.1
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure
per l'attuazione del protocollo informatico)
1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati,
individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo
informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa,di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche
collegate.
2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del capo
IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione
e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei
documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazionenomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati
di ogni pubblica amministrazionecentrale commissario ad acta per
l'attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla
nomina, il commissario ad acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto
funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione
elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di
interoperabilita'per l'interscambio dei documenti elettronici.
3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive
modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per
favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo
informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole
tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.».
Art. 23
23.1
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
interessati» inserire le seguenti: «,sentita la Conferenza Unificata».
23.2
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri
interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».
23.100
MALAN, RELATORE
Al comma 1, dopo le parole: "uno o più decreti
legislativi", inserire le altre:"senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica".
23.3
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche inibendo
l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali
tradizionali,».
23.4
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per le» aggiungere: «pubbliche».
Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine: «garantendo
livelli di sicurezza non inferiori agli attuali».
Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «l'utilizzo del
web» con le seguenti: «l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle
reti informatiche»; sostituire le parole: «tra le amministrazioni e i
propri dipendenti» con le seguenti: «tra le pubbliche amministrazioni,
di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari
di pubblici servizi».
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la
seguente:
h) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico».
23.5
Il Governo
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) inserire le seguenti:
«b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati
risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del Codice al fine di
introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle
Amministrazioni inadempienti;
b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di
cui all'articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione
del centro di competenza;»
b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:
«d-bis) individuare modalità di verifica dell'attuazione
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle
ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del Codice con l'introduzione di
forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico,
nonché sulla congruenza e compatibilità nelle soluzioni adottate, prevedendo
l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;
d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei programmi
informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i
programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di
modularietà ed intersettorialità;»;
c) dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) indicare modalità di predisposizione di progetti di
investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa
dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e
delle economie che ne derivano;»
d) dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad
implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema
Pubblico di Connettività».
23.6
AI comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale» aggiungere le
seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera
sanitaria, posta elettronica certificata».
23.7
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la
seguente:
h) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, decreto legislativo n.165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove
possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;
23.8
AI comma 1, dopo la lettera g), inserire la
seguente:
h) modificare la normativa in materia di riuso del software nella
Pubblica Amministrazione in modo da incentivarlo ogni qualvolta possa apportare
miglioramenti economici ed organizzativi nelle amministrazioni;
23.9
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la
seguente:
«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo informatico
con previsione di un commissario ad acta per quelle amministrazioni in
cui la normativa non sia pienamente rispettata».
23.10
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la
seguente:
«h) prevedere il risarcimento del danno quale conseguenza
della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte della
pubblica amministrazione».
23.11
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro il 1º febbraio 2009 le amministrazioni pubbliche
già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di
partenza del loro sito, un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi, in adempimento alle norme del codice
dell'amministrazione digitale».
23.0.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate
di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza
del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino
possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice
dell'amministrazione digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un
livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità
di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.
2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate
di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati
rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti
per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle
pratiche.
3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai
cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla
trasmissione di documentazione ufficiale.
4. A partire da1 30 gennaio 2009, lo Stato assegna una casella di
posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul
territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio
della potestà familiare sino al compimento della maggiore età».
Art. 24
24.1
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto ''Lotta agli
sprechi'' dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24
febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema
pubblico di connettività. di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304
del 29 dicembre 2004».
24.2
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, sostituire le parole: «programma triennale atto ad
assicurare entro il 31 dicembre 2011» con le seguenti: «programma biennale atto
ad assicurare entro il 31 dicembre 2010».
24.3
Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» sostituirecon
le seguenti: «31 dicembre 2010».
24.4
Il Governo
Sopprimere il comma 5.
24.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Carta
nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche
ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta
d'identità elettronica (CIE).
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto
richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le
parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta
d'identità elettronica,» sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.
3. All'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, l'ultimo periodo è soppresso».
Art. 26
26.1
Il Governo
Al primo comma, premettere il seguente:
«01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: ''Ministro per la semplificazione
normativa'' sono inserite le seguenti: ''di concerto con il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';
b) al comma 4, dopo le parole: ''Ministro per la semplificazione
normativa'' sono aggiunte le seguenti: ''di concerto con il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione e l'innovazione''».
26.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifica
all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione
normativa)
1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
soppresse le voci n. 2990 e 3309.
2. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120, spettante ai componenti di cui alla Commissione prevista
dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976 n. 178, la cui composizione
viene modificata dalla legge del 31 dicembre 1991, n. 433, viene equiparato a
quello previsto nell'ordinanza del P.C.M. del 18 settembre 1995, n.2414.
3. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del
compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente comma con decorrenza
dalla data delle deliberazioni stesse.
26.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. All'allegato A,
all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge
6 agosto 2008, n.133, sono soppresse le voci n.2990 e n.3309.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove
successiva al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge
di cui alle voci n.2990 e n.3309, citate al comma 1».
26.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifica
del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in materia di razionalizzazione
nella gestione dello smaltimento dei rifiuti)
1. Al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 2, è
abrogato il comma 8-bis e al comma 19 sono soppresse le seguenti parole:
«Per l'effetto, il comma 3 dell'articolo 107 è così sostituito: "3. Non è
ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"».
26.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifica
all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
in materia
di trasmissione telematica dei bilanci)
1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della
legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: ''periti commerciali'' sono
inseerite le seguenti: ''e dei consulenti del lavoro''».
26.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifica
al libro quinto del codice civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il diritto di voto è sospeso, ma
le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze
e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea''».
26.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e
al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i Presidenti delle
sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del
ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei
giudici unici delle pensioni in servizio presso la Sezione. Il giudice unico
esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21
luglio 2000, n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e,
con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. E' abrogato
l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e
i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al
Collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.
All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente della Corte può
disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una
questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni
giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione
di massima di particolare importanza. Se la Sezione giurisdizionale, centrale o
regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisioe
del giudizio".».
26.0.6
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Norme
urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)
1. All'articolo 21, comma 2 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n.1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: ''sette'' e la parola:
''due'' è sostituita dall'altra: ''tre''.
2. All'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è
aggiunto il seguente comma:
''Le percentuali previste dal comma 2 e le modalità di ripartizione
delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato''.
3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è
attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Il funzionamento
del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato.
4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo
è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di
collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modifiche e integrazioni. Al Fondo è attribuita, altresì,
una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai
sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla
voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I
allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, e
successive modifiche e integrazioni. Il funzionamento del Fondo e la
ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello
Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale del personale amministrativo; la ripartizione delle somme deve
avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di
merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio».
26.0.7/1
All'emendamento 26.0.1 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al
Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo
i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3.
26.0.7/2
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 1, sopprimere le parole: «della Repubblica».
26.0.7/3
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla
giurisprudenza».
26.0.7/4
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».
26.0.7/5
All'emendamento 26.0.7 sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme
delegate disciplinano:
a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con
i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo;
b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati
implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire
lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano
valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;
c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e
delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del
processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempo necessari per
apprestarlo;
d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni
per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;
e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi
provvedimenti giurisdizionali.
3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della
tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:
a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi
atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;
b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione
dell'arretrato;
c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il
tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90
dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;
d) la raziona1izzazione e unificazione delle norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento
di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva
notifica in entrambi i gradi del giudizio;
e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla
riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni
ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che
dichiarino l'incompetenza per materia;
f) la generalizzazione della tutela cautelare ante causam,
salvaguardando, anche nei casi di misure inaudita altera parte, il
principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza
della misura assentibile alla mera conservazione della situazione per l'utile
presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di
consiglio per la convalida;
g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:
g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una
decisione del Consiglio di Stato é impugnata con ricorso per cassazione;
g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il
ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la
decisione nel merito;
g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla
concessione della misura cautelare;
h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti
giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina
del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in
quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;
i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori
ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto
devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove
eccezioni e di integrazioni istruttorie.
4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di
Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i
predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la
stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario
da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da
non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due
anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso
procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le
correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.
5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
26.0.7/6
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I
decreti legislativi di cui al comma 1».
26.0.7/7
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le
seguenti: «comma 3».
26.0.7/8
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con
le seguenti: «al fine di garantire la».
26.0.7/9
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2,
sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con
le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma
monocratica».
26.0.7/10
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le
azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché
le funzioni».
26.0.7/11
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti
parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».
26.0.7/12
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più
attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti all'ordinamento
vigente».
26.0.7/13
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più
attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento
vigente».
26.0.7/14
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non
più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con
l'ordinamento vigente».
26.0.7/15
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in
riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché
regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».
26.0.7/16
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi
dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le
pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».
26.0.7/17
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2,
sostituire la lettera d) con la seguente: «d) razionalizzare e unificare le
norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale,
prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini
processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione
in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico
grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con
i termini di svolgimento del procedimento elettorale».
26.0.7/18
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in
tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale
relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di
invalidazione del risultato elettorale».
26.0.7/19
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di
particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di
svolgimento del procedimento elettorale».
26.0.7/20
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) razionalizzare e unificare la disciplina della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze
dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni
altro organo giurisdizionale».
26.0.7/21
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali
di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».
26.0.7/22
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con
le seguenti: «individuando le disposizioni».
26.0.7/23
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 3, sostituire la parola: «abroga» con la seguente: «abrogano».
Conseguentemente, sostituire la parola: «detta» con la
seguente: «dettano».
26.0.7/24
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».
26.0.7/25
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis»,
sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri».
26.0.7/26
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la
seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»
26.0.7/27
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel
comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione
alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica
l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».
26.0.7/28
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4,
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi
essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda
necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi
princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari
decreti».
26.0.7
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Delega
per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di
adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura
civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la
concentrazione delle tutele.
2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela,
nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la
razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere
istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie,
di eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:
.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche
mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza
o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del
giudice;
4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a
soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e
delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di
attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo
amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto
a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del
ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del
processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini
giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che
dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante
causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo
in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato,
prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a
quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la
trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa
istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini
decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza
cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
.3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di
fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata
entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme
applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e
disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo
dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;
3. Il decreto di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti
riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo
15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e
detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non
abrogate.
4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di
Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può
essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante
commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha
facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale
amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a
cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni
dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere
apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda
necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione
dell'originario decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
26.0.7 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Delega
per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della
Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le
norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali,
e di assicurare la concentrazione delle tutele.
2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela,
nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a
procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, il
rafforzamento del potere istruttorio monocratico, l'individuazione di misure,
anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:
.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche
mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza
o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del
giudice;
4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a
soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e
delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di
attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo
amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto
a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del
ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del
processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini
giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che
dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante
causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo
in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato,
prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a
quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la
trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa
istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini
decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza
cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di
fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata
entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme
applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e
disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo
dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;
3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le fonti
riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo
15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e
detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non
abrogate.
4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il
decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura
dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14,
numero 2°, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di
integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo
regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti
nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le
correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od
opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario
decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 309,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "tribunali
amministrativi regionali", sono aggiunte le seguenti parole ", ivi
comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento
dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.».
26.0.8/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi e».
26.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1.Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
26.0.9/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi e»
26.0.9
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
26.0.10/1
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.10, sopprimere le parole: «amministrativi e»
26.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».
26.0.11/1
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi e»
26.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di
procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi
e contabili».
26.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Modifiche
al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
"a-bis) il personale non dirigenziale
del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del
decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente
dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il
personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai
sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente
all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia
retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure
selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area
funzionale del medesimo ruolo;";
b) a comma 3, il primo periodo è sostituito dal
seguente:
"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 1, lettera a) e lettera a-bis) limitatamente al personale del
servizio sismico, valutati in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1,
lettera a-bis), relativamente al personale comandato, valutati in euro
33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n.
350".».
26.0.110
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Uffici
di diretta collaborazione in ambito regionale)
Per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta
collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati
dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o
in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga
alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. In ogni
regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il
limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale.
Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico
è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di
appartenenza.»
Art. 27
27.1
CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».
27.2
Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».
27.3
Al comma 1, lettera b) , sostituire le
parole: «ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».
27.4
CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, lettera b), sostituire le
parole: «ventimila» con le seguenti: «trentamila».
27.5
Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo
periodo del comma primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le
seguenti: «possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata
in causa».
27.6
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo
periodo del comma primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono
essere».
27.7
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo
periodo del comma secondo, sopprimere le parole: «per territorio».
27.8
Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo
comma dopo le parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con
ordinanza».
27.9
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Nelle comunicazioni di cui al n. 7 dell'articolo 163 deve darsi
avviso anche degli effetti derivanti dall'articolo 38».
27.10
Al comma 3, lettera a), sostituire le
parole: «dichiara con ordinanza» con le seguenti.: «pronunzia con
ordinanza con cui dichiara».
27.11
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
27.12
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice
di procedura civile, la parola: ''sentenza'' è sostituita dalla seguente: ''ordinanza''».
27.13
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
''Art. 44. – (Efficacia dell'ordinanza che
pronuncia sulla competenza). – L'ordinanza che, anche a norma degli
articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adìto deve contenere
l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il
termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione
sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo
oggetto.
Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace
si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui
circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.
Quando il tribunale pronuncia in composizione
monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il
giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e
quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado
si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.
Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo
in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo
al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta
delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il
giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice
originariamente adito''».
27.14
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. L'articolo 45 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Art. 45. – (Conflitto di competenza e
regolamento di competenza). – Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara
l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei
casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è
riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta
incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di
Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la
rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata
alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella
cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.
Il processo, è sospeso dal giorno in cui è
pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con
provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento
degli atti che ritiene urgenti.''».
27.15
Al comma 6, lettera b), sostituire le
parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».
27.16
CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 6, lettera b), sostituire la
parola: «tre» con la seguente: «due».
27.17
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono
aggiunte in fine le seguenti parole: '', se le parti non hanno convenuto sulla
scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario''.
7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è
aggiunto il seguente periodo: ''Una parte non può ricusare il consulente che
essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina''».
27.18
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. All'articolo 68 del codice di
procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Nei casi previsti dalla legge e secondo la
disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un
avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti''.
8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
''Art. 68-bis. – (Termini per lo svolgimento
degli incarichi). – Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico
al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per
l'espletamento dei compiti affidati.
I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva
specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere
prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta
richiesta al giudice prima della relativa scadenza e) se sussistono
giustificati motivi.
Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la
proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne
il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è
dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni
degli articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire
che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal
compimento di eventuali atti.
Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini
assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi
riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.
Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi
del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto
alla restituzione.''.
8-quater. L'articolo 70 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – (Intervento in causa del pubblico
ministero). – Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso
potrebbe proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento
obbligatorio.
Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra
causa in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice,
nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi
senza figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa
l'opportunità.
Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti,
ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.
La mancata comunicazione degli atti al pubblico
ministero nella ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo
rileva bile d'ufficio.''.
Il pubblico ministero interviene in ogni causa
davanti alla Corte di cassazione.
8-quinquies. All'articolo 77 del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza
processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di
rappresentanza sostanziale''».
27.100/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.100, alla lettera b), sostituire
le parole: «del Ministero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della
giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali».
27.100/2
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.100, alla lettera c)
sostituire le parole: «e teletrasmessi» con le seguenti: «e trasmessi
in via telematica».
27.100
Il Governo
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in
aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", o su documento informatico separato sottoscritto con
firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia";
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:
"Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il
difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la
copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.».
27.19
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. All'articolo 88 del codice di procedura, civile
è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Le parti costituite debbono chiarire
le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà''».
27.20
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Le spese e gli onorari di difesa al
cui rimborso è condannata la parte soccombente, in base agli articoli 91 e 92,
sono liquidati al termine del giudizio di impugnazione».
27.21
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice, con il provvedimento
che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli
onorari di difesa».
11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il giudice, con provvedimento motivato, può
compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è
soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi.
Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se
valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla
parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti
processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla
regolazione convenzionale anche delle spese processuali.
In caso di mancata liquidazione delle spese e in
caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli
articoli 287 e 288».
27.22
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Il giudice, con il provvedimento che chiude il
processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a
favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa''».
27.23
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 10, sostituire il periodo da: «Se
accoglie» fino alla fine, con il seguente: «Se accoglie la domanda in misura
non superiore all'eventuale proposta conciliativa condanna la parte che ha
rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del
processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 92».
27.24
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del
codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: ''Il giudice, con provvedimento
motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se
vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati
motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non
soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle
condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia,
risultanti dagli atti processuali.
Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono
alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».
3. In caso di mancata liquidazione delle spese e in
caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli
articoli 287 e 288».
27.25
Sopprimere il comma 12.
27.26
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. All'articolo 96 del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Nei casi previsti dal presente articolo, il
giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della
controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte
l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».
27.27
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 12, sostituire le parole: «anche
d'ufficio» con le seguenti: «su istanza di parte» e sostituire le parole: «di
somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 20.000» con le
seguenti: «di somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio delle
spese liquidate».
27.28
Al comma 12,sopprimere le parole: «, non
inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».
27.29
Al comma 12, sostituire le parole da: «non
inferiore» fino a: «euro 20.000» con le seguenti: «fino a cinquanta volte
l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».
27.30
Sopprimere il comma 14.
27.31
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. L'articolo 115 del codice di procedura civile (Disponibilità
delle prove) è sostituito dal seguente: ''Salvi i casi previsti dalla
legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente
contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova,
porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza''».
27.32
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di
procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i fatti
contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti''».
27.33
Al comma 14, sostituire le parole: «ammessi o non
contestati» con le seguenti: «contestati in modo generico e senza
argomentazioni specifiche e pertinenti».
27.35
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 16, sostituire le parole: «o in siti
internet» con le seguenti: «e in siti internet».
27.34
DELOGU, RELATORE
Al comma 16, dopo la parola: «televisive» sostituire
la parola: «o» con la seguente: «e».
27.36
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 16 inserire il seguente:
«Art. 16-bis. L'articolo 123 è sostituito
dal seguente:
''123. - (Nomina del traduttore). – Quando
occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua
italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la
traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione
che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata
ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il
giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo
precedente.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
61 e seguenti''».
27.37
Sopprimere il comma 17.
27.38
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. All'articolo 132 del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al secondo comma, n. 4), le
parole: ''dello svolgimento del processo e'' sono soppresse.
b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
''Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma,
numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione
può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui
all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della
motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle
controverse e a cui è ritenuto di fare rimando''».
27.101/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis»,
all'ultimo periodo, dopo le parole: «strumenti telematici» inserire le
seguenti: «tali da consentire la verifica dell'avvenuto ricevimento».
27.101/2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», dopo le
parole: "non riscrivibile" aggiungere infine le seguenti
"debitamente autenticato secondo modalità individuate da apposito decreto
del Ministero della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del
garante per la protezione dei dati personali"».
27.101
Il Governo
Dopo il comma 17 inserire il seguente:
«17-bis. - All'articolo 137 del codice di
procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Se
l'atto da notificare o comunicare è costituto da un documento informatico e il
destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata,
l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia
dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e
conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto,
l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti
telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della
notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione
dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non
riscrivibile».
27.39
CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non
imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».
27.40
Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non
imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».
27.41
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti:
«18-bis. All'articolo 167 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ''e la proposta di conciliazione della controversia
che ritiene di eventualmente proporre'';
b) al secondo comma dopo le parole:
''rilevabili d'ufficio'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: '', comprese
quelle di cui all'articolo 38''.
18-ter. Al secondo comma dell'articolo 170
del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tale
disposizione si applica anche agli atti di impugnazione''.
18-quater. All'articolo 175 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Il giudice assicura la ragionevole durata del
processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e
leale svolgimento»;
b) al secondo comma, la parola:
''Egli'' è sostituita dalle seguenti: ''Il giudice istruttore».
18-quinquies. Al secondo comma dell'articolo
181 del codice di procedura civile, le parole: ''ordina che la causa sia
cancellata dal ruolo e'' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ''e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti
annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo
quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies''».
27.42
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. L'articolo 165 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Art. 165. - (Costituzione dell'attore). – L'attore,
entro venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero
entro dieci giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo
comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del
procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in
cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente
l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la
residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.
Se la citazione è notificata a più persone,
l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro venti
giorni dall'ultima notificazione''».
Art. 28
28.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al secondo comma dell'articolo 182 aggiungere
in fine le seguenti parole: ''Questa disposizione si applica anche al difetto
di procura alle liti''».
28.2
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 365 del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Quando rileva un difetto di rappresentanza, di
assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della
procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.''»
28.100
Il Governo
Sopprimere il comma 2
28.3
Sopprimere il comma 2.
28.1000
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo e il quarto comma sono
sostituiti dai seguenti:
''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga
liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente,
tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti
costituite, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal
giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non
riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali
ritiene opportuna la trattazione'';
b) dopo il quinto comma è inserito
il seguente:
''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il
giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e,
tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa
il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli
incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del
processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi
motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della
scadenza dei termini'';
c) al sesto comma, alinea, le
parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice,
ove sussistano giustificati motivi, può concedere'';
d) il settimo comma è sostituito
dal seguente:
''Quando concede i termini di cui al sesto comma,
il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza
pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle
parti'';
e) nell'ottavo comma, le parole:
''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto
comma'';
f) il nono comma è abrogato;
g) al decimo comma, le parole:
''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto
comma":
h)
dopo il decimo comma, è inserito il seguente: ''L'inosservanza da parte del
giudice dei termini previsti dal presente articolo costituisce, salvo in caso
di gravi motivi sopravvenuti, comportamento suscettibile di azione
disciplinare.''».
28.4
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal
seguente:
''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga
liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente,
tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza
giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi
del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice
chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e
indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione'';
b) il quarto comma è abrogato;
c) dopo il quinto comma è inserito
il seguente:
''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il
giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e,
tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa
il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli
incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del
processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi
motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della
scadenza dei termini'';
d) al sesto comma, alinea, le
parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice,
ove sussistano giusti motivi, può concedere'';
e) il settimo comma è sostituito
dal seguente:
''Quando concede i termini di cui al sesto comma,
il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza
pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle
parti'';
f) nell'ottavo comma, le parole:
''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto
comma'';
g) il nono comma è abrogato;
h) al decimo comma, le parole:
''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto
comma''».
28.5
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal
seguente:
''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga
liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente,
tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza
giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi
del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice
chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e
indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione'';
b) il quarto comma è abrogato;
c) dopo il quinto comma è inserito
il seguente:
''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il
giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e,
tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa
il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli
incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del
processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi
motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della
scadenza dei termini'';
d) al sesto comma, alinea, le
parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice,
ove sussistano giusti motivi, può concedere'';
e) il settimo comma è sostituito
dal seguente:
''Quando concede i termini di cui al sesto comma,
il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza
pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle
parti'';
f) nell'ottavo comma, le parole:
''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto
comma'';
g) il nono comma è abrogato;
h) al decimo comma, le parole:
''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto
comma''».
28.6
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti
parole:
«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte
le parti lo richiedono».
28.7
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'articolo 185 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
''Art. 185. - (Tentativo di conciliazione).
– Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa
all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la
comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne
la conciliazione.
Il giudice istruttore ha comunque facoltà di
fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117
e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando
una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la
comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale
d'udienza.
La parte cui è stata rivolta la proposta di
conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve
espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre
diverse condizioni intende a sua volta proporre.
Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in
relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare,
specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.
Quando è disposta la comparizione personale, le
parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura
deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.
Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata
anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato
motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del
secondo comma dell'articolo 116.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato
in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice
dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo
esecutivo.''».
28.9
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è
inserito il seguente:
''Art. 184-ter. Non sono consentite udienze
di mero rinvio; tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60
giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di
rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di
rogatorie, di prova delegata. Il provvedimento di scioglimento della riserva
deve essere depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione
o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive. Tra la data di
scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più
di 60 giorni. L'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce
comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità
disciplinare.''».
28.8
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 187 del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''Il giudice provvede analogamente se sorgono
questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche
disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla
competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo
279, primo comma.''».
28.10
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il
giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma,
o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa
il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la
eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello
nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere
in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è,
previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione
congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari
misura a carico di ciascuna delle parti''.
4-bis. Al primo comma dell'articolo 192 del
codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: ''Se il consulente è
nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione
dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del
successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine
appositamente fissato.''».
28.11
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo
comma» con le seguenti: «commi quinto o settimo».
28.12
Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo
comma» con le seguenti: « commi quinto o settimo».
28.13
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Il consulente deve comunicare alle parti la
propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza,
stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste,
nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono
proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori
sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente
svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine
fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato
provvedimento di cui all'articolo 191.''».
28.14
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Il consulente deve comunicare alle parti la
propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza,
stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste,
nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono
proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori
sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente
svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine
fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato
provvedimento di cui all'articolo 191.''».
28.101/1
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.101, sostituire i numeri: «200,
201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».
28.101
Il Governo
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 249 del codice di
procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di
procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli
200, 201 e 202 del codice di procedura penale".».
28.15
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 255, primo comma del
codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In caso
di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone
l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo
condanna alla pena pecuniaria di 1.000 euro.''».
28.16
Sopprimere il comma 6.
28.17
Sopprimere il comma 6.
28.18
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'articolo 244 del codice di procedura civile
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Il giudice istruttore, su concorde richiesta
delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause
aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo
al testimone, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il relativo
termine, di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere
interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al secondo
comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il
modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.
Il testimone rilascia la deposizione compilando il
modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno
dei quesiti, e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere,
indicandone la relativa ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo
la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che
spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del
giudice.
Nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di
valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro
funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.
Il testimone che non rende la deposizione
avvalendosi della facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o che non
intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di
testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha,
inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il
testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice
può condannrlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Il giudice, esaminate le risposte, può sempre
disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al
giudice delegato''.».
28.19
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art.
257-bis» con il seguente:
«Art. 257-bis. Qualora la testimonianza
abbia ad oggetto la provenienza e la veridicità di documenti di spesa prodotti
dalle parti, essa può essere resa per iscritto mediante una dichiarazione
rilasciata al difensore che ne autentica la sottoscrizione sotto la propria responsabilità.
Il giudice esaminata la testimonianza scritta può sempre disporre che il
testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».
Conseguentemente sopprimere il comma 2
dell'articolo 33.
28.102/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis»,
alle parole: «Quando la prova» preporre le seguenti: «Nelle cause
aventi ad oggetto diritti disponibili».
28.102/2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis»,
sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «su concorde richiesta
delle».
28.102/3
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis»,
sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con
le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».
28.102
Il Governo
Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art.
257-bis» con il seguente:
«Art. 257-bis. (Testimonianza scritta)
- Quando la prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le
parti, tenuto conto della natura della causa, e di ogni altra circostanza, può
disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi
di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le
risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».
28.20
Al comma 6, capoverso «Art.
257-bis», sostituire il primo comma con il seguente:
«Nelle controversie che hanno ad oggetto pagamento
di somme o risarcimento di danni, il giudice, sentite le parti e tenuto conto
di ogni circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata alla conferma
di documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo al testimone
di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui
quali deve essere interrogato».
28.21
Al comma 6, capoverso «Art.
257-bis» dopo il quinto comma, inserire il seguente:
«La firma del testimone può essere autenticata
anche dal difensore di una delle parti costituite nel procedimento».
28.22
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 281-quinquies
del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«È sempre tenuto alla redazione ed al deposito
della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni
o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale».
28.23
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
«8. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di
procedura civile, dopo la parola: ''primo'' è inserita la seguente: '',
secondo''.
8-bis. All'articolo 295 del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''L'ordinanza di
sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44''».
28.28
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fissando l'udienza e la
prosecuzione del processo''».
28.29
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fissando l'udienza e la
prosecuzione del processo''».
28.30
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 10, con il seguente:
«10. All'articolo 300, il quarto comma è sostituito
dal seguente:
''Tanto nei casi previsti nel primo e terzo comma,
quanto se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è
interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra
parte, o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella
relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 o
di qualsiasi altro.''».
28.31
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 11, con il seguente:
«11. L'articolo 305 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
''Art. 305. – (Mancata prosecuzione o
riassunzione). – Il processo si estingue a meno che sia proseguito o
riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel
caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto
conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata''.».
28.32
Al comma 12, sopprimere la lettera c).
28.33
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 12, sostituire la lettera c)
con la seguente:
«c) il quarto comma è sostituito dal
seguente:
''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata,
anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore
ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza
dal collegio''».
28.34
Al comma 12, sostituire la lettera c)
con la seguente:
c) il quarto comma è sostituito
dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata,
anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore
ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con
sentenza dal collegio».
28.35
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 12,inserire i seguenti:
«12.bis.
All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''e
quelle che regolano la competenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''e le
ordinanze che pronunciano sulla competenza.''.
12-ter. All'articolo 323 del codice di
procedura civile, le parole: '', oltre al regolamento di competenza nei casi
previsti dalla legge,'' sono soppresse.
12-quater. All'articolo 324 del codice di
procedura civile, le parole: ''né al regolamento di competenza,'' sono
soppresse».
28.36
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con
le seguenti: «otto mesi».
28.37
Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con
le seguenti: «otto mesi».
28.38
Al comma 13, dopo le parole: «decorsi sei mesi» inserire
le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».
28.39
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. All'articolo 339 del codice di
procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in
primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti
ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione''.
13-ter. II primo comma dell'articolo 342 del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''L'appello si propone con citazione contenente
l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163.
Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei
motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato''».
28.40
Sopprimere il comma 14.
28.41
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile» aggiungere
dopo la parola:«proporli», le seguenti: «o produrli».
28.42
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. All'articolo 354 del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla
seguente: ''Rimessione al primo giudice'';
b) al primo comma, le parole:
''Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente,'' sono soppresse;
c) il terzo comma è sostituito dal
seguente:
''Le parti devono riassumere il processo nel termine
perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la
sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è
interrotto''».
28.43
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 16, con il seguente:
«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di
procedura civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla competenza''
sono soppresse».
28.44
Sostituire il comma 16, con il seguente:
«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di
procedura civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla competenza''
sono soppresse».
Art. 29
29.1
Sopprimere l'articolo.
29.2
Sopprimere l'articolo.
29.3
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 29. – (Modifiche al codice di procedura civile in materia di
ricorso per cassazione) – 1. Al codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:
''Art. 339-bis. – (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura
decisoria). – Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via
definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.'';
b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il
seguente:
''5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio;'';
c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:
''La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado non
può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.»;
d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:
''Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione in camera di
consiglio). – Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo
le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo
comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in
camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il
decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli
avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo,
conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.
Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza,
succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto
della decisione.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la
Corte rinvia la causa alla pubblica udienza''.».
29.100/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'alinea,
dopo le parole: «è dichiarato» inserire la seguente: «manifestamente».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la
seguente: «Manifesta ammissibilità del ricorso».
29.100/2
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'ultimo
comma, alla parola: «dichiarato» preporre la seguente: «comunque».
29.100/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 29.100, sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
29.100
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
:
«Art. 29. –
(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura
civile).
1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
"Art. 360-bis (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è
dichiarato ammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di
diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;
2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una
questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare
il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nela
giurisprudenza della Corte;
3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei
principi regolatori del giusto processo.
Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi
dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che
ha confermato quella di primo grado".
2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è
abrogato.
3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma,
numero 5, le parole: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo
366-bis"sono sostituite dalle seguenti: "o per difetto dei
requisiti previsti dall'articolo 360-bis».
29.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il
seguente:
«Art. 360-bis. – (Atti preliminari). – Il Presidente della
Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame
preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la
data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione
del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai
difensori delle parti almeno trenta giorni prima.
L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammisibilità
rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono
presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale
e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.
L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti
costituite.
Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al
Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la
trattazione.
Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato
passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385,
quarto comma.».
29.5
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 29. - (Modifiche agli articoli 360 e 382 del codice di
procedura civile) – 1. II numero 2 del primo comma dell'articolo 360 del
codice di procedura civile è abrogato.
2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: ''e di competenza'' sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato».
29.6
Sopprimere il comma 1.
29.7
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»», primo comma, numero 2),
sostituire le parole da: ''una questione sulla quale'', fino alla fine
del numero con le seguenti: ''quando esistono contrastanti orientamenti
nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano
ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci
per confermare o mutare il proprio orientamento''».
29.8
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 3),
sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «non manifestamente
infondata».
29.9
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo
comma.
29.10
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo
comma.
29.11
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis» sopprimere il secondo
comma.
29.12
Al comma 1 capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo
periodo, sostituire la parola: «collegio» con la seguente: «relatore».
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «il
relatore».
29.13
Sopprimere i commi 2 e 3.
29.0.6
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Introduzione
dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)
1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
–''540-bis. – (Integrazione del pignoramento). – Quando le
cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo
esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541
e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad
istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518.
Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia
necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del
procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.''».
29.0.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica
degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)
1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono
sostituiti dai seguenti:
''Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). – Il
pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che
sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo,
personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui
all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei
crediti di cui all'articolo 545:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo
esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e
l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della
sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il
tribunale competente;
4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel
termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di
pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:
a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si
trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il
pagamento;
b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri
precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state
notificate o che ha accettato;
c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli
notificati i successivi atti;
5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a
norma dell'articolo 546.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione
dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante,
unitamente al titolo esecutivo e al precetto.
Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice
ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda
alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del
terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi
venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna
dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perchè disponga che
abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.
Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella
cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto
nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la
dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.
Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso,
provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla
fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del
creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda
i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui
all'articolo 548.
Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di
cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perchè proceda
alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se
ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che
hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i
termini di cui agli articoli 165 e 166.
Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui
provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può
essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi
dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il
termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà
definitivo.
Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è
notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di
novanta giorni.
Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei
crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e
in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato
udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore
procedente.
Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 616.».
''Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). – Se
il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare
all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione,
o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione
della causa a norma del libro secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di
primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione
dell'articolo 232, primo comma''».
29.0.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica
all'articolo 569 del codice di procedura civile)
1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: ''e
fissa'' con la parola: '', fissa'' e, dopo le parole: ''siano intervenuti''
aggiungere le seguenti: ''e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del
primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni
prima dell'udienza, con le modalità indicate''.
2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: ''Se
non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando
un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro
il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo
in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta
giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le
modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la
deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo
573 indicandone le modalità.
Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove
accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte
d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci
ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze
previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo
l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova
vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni,
salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle
offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un
quarto.''».
29.0.3
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica
all'articolo 570 del codice di procedura civile)
1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:
''Art. 570. – Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico
avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile,
l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del
termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle
offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale
è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito
telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento
che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse.''».
29.0.4
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifiche
all'articolo 573 del codice di procedura civile)
1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
''Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli
offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel
caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata
depositata per prima.
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo
e terzo comma.
La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica''».
29.0.5
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica
dell'articolo 574 del codice di procedura civile)
1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
''Art. 574. – (Provvedimenti relativi alla vendita). – Il
giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo
secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.
Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli
articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.
Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità
stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587''».
Art. 30
30.3
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Al libro III, titolo II, del codice di procedura civile,
all'articolo 543, secondo comma, sostituire il numero 4 con il seguente:
''4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del
luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed
agli ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per
rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quanto il pignoramento riguarda
i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, mentre negli altri
casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, il terzo è tenuto
solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore
procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento della
notifica dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai
crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di
ulteriori, anche successive, formalità''.».
30.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo
l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
''Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o
di non fare). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un
obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta
all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione
delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può
contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a
lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo
615''».
30.4
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo
l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
''Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o
di non fare). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un
obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta
all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione
delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può
contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a
lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo
615''».
30.5
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo comma,
dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «Il
provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo».
30.6
Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nelsecondo comma,
sono soppresse le parole: «delle condizioni personali e patrimoniali delle
parti».
30.7
Sopprimere il comma 3.
30.8
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Sopprimere il comma 3.
30.9
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e
quarto sono sostituiti dai seguenti:
''Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo
comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di
reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio
assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara,
anche d'ufficio, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del processo e
ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche
sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi
dell'articolo 618.''».
30.10
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma
è sostituito dal seguente:
''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con
ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al
suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è
pronunciata fuori dall'udienza''».
30.100
Il Governo
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con
ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al
verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è
pronunciata fuori dall'udienza''».
30.0.1
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Disposizioni
in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili adibiti
prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie)
1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro III, titolo
III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di
conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti
prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se
gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del sindaco
del comune nel quale si trova l'immobile.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1 il
sindaco acquisisce il parere della giunta regionale in relazione al fabbisogno
complessivo delle attività sanitarie e socio sanitarie in rapporto alla
localizzazione territoriale della struttura sanitaria o socio sanitaria
esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.
3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il sindaco
può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua
emanazione.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
31.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 31.
1. L'articolo 669-sexies del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
''Art. 669-sexies. – (Procedimento). – Il giudice, sentite le
parti, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione rituale del
contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a
tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione ai presupposti ed ai fini
del provvedimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza
provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando
la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici
giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni
per la notificazione del ricorso e del decreto.
A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto e procede ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda
ai sensi del primo comma.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i
termini di cui al comma precedente sono triplicati.
Con l'ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice provvede
definitivamente anche sulle spese''.
2. All'articolo 669-septies del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Con l'ordinanza di
incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del
procedimento.'';
b) il comma 3 è soppresso.
3. Gli articoli 669-octies, 669-novies e 669-decies
sono abrogati.
4. All'articolo 669-duodecies, primo comma del codice di
procedura civile, l'ultimo periodo, è soppresso.
5. L'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 669-terdecies – (Impugnazione contro i provvedimenti
cautelari). – Contro l'ordinanza che definisce il procedimento ai sensi
degli articoli 669-sexies e 669-septies è ammesso appello nei termini di
cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti. Si
applicano le disposizioni del Capo II del Titolo III del Libro II.
Contro l'ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito, sia
stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini
previsti dall'articolo 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale
si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato
il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso
dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa
corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni
dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il
presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi
sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza
non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione
di congrua cauzione''.
6. All'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ''II'' sono soppresse;
b) al primo comma, dopo le parole: ''di questo capo.'', sono
aggiunte, in fine, le seguenti: '',nonché del capo IV''.
7. Dopo l'articolo 671 del codice di procedura civile è aggiunto il
seguente:
«671-bis – (Procedimento). – Ai fini dell'emissione dei
provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 669-bis a 669-septies».
8. All'articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo
comma, è aggiunto il seguente: ''Il provvedimento che autorizza il sequestro
perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato
nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se
successivamente al suo inizio si estingue''.
9. All'articolo 339, primo comma, del codice di procedura civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché le ordinanze emesse ai sensi
degli articoli 669-sexies, 669-septies e 669-octies, comma
1''.».
31.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 31.
(Modifiche all'articolo 669-octies del codice di procedura civile).
1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
''Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto
comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del
procedimento cautelare'';
b) al settimo comma, le parole: ''primo comma'' sono sostituite dalle
seguenti: ''sesto comma''.
31.3
Sopprimere il comma 1.
31.4
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura
civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a
seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del
ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi
a sé e può adottare, in audita altera parte, i provvedimenti
opportuni. Tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono
intercorrere più di trenta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro
sette giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi
almeno tre giorni prima dell'udienza''».
31.4 (testo 2)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura
civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a
seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del
ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi
a sé fissando la data entro i trenta giorni successivi. Il ricorso unitamente
al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del
ricorrente ed entro otto giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che
dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza. In caso di urgenza si
applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 669-sexies.''».
31.0.1
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Modifiche
al libro sesto del Codice civile. Riallineamento
e
rideterminazione dei termini di prescrizione)
1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola:
''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
2. All'articolo 2949 del codice civile al comma l la parola:
''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola:
''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
Al comma 2 la parola: ''due''
è sostituita dalla seguente: ''tre''.
4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola:
''cinque'' è sostituita con la seguente: ''tre''.
5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre
anni dalla data del loro avvio».
Art. 32
32.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 32.
(Procedimento sommario non cautelare)
1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura
civile è inserito il seguente:
«Capo III-bis.
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE
Art. 702-bis.
(Procedimento
sommario di cognizione)
Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere
chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro
ovvero alla consegna o al rilascio di cose.
Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché
l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei
documenti che offre in comunicazione.
Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza,
assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine
per la costituzione del resistente.
Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento
richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga
verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a
fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.
L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di lite.
Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza
che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi
abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.
Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni
dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il
giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.
In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla
pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del
reclamo.
Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del
termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non
aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica
del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione,
ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».
32.2
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-bis» con il
seguente:
«Art. 702-bis. - (Procedimento sommario di cognizione). – Con
ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la
pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla
consegna o al rilascio di cose.
Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché
l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei
documenti che offre in comunicazione.
Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza,
assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine
per la costituzione del resistente.
Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento
richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga
verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a
fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle
eccezioni.
L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di lite.
Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza
che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi
abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.
Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni
dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il
giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.
In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla
pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del
reclamo.
Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del
termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non
aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della
notificazione del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua
comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non
imputabile».
32.3
Al comma , sostituire il capoverso "Art. 702-quater. –
(Appello)" con il seguente:«Art. 702-quater. – (Appello). – Avverso
l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta
esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui
all'articolo 342 e seguenti. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli
effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».
32.0.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Modifica
all'articolo 819-ter del codice di procedura civile)
1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in
relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo
44'';
b) al secondo comma, dopo la parola: ''44'' sono inserite le seguenti:
'', primo comma''».
Art. 33
33.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: ''disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile'', è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
''I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie
previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e
successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o
dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme
ordinarie''».
33.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile, è inserito il seguente:
''Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). – La
testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con
decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la
sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto
in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve
contenere, oltre alla indicazione del procedimento e della ammissione da parte
del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete
generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza e del suo
domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, telefax e di posta
elettronica Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi
dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo
articolo, l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli
199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, con lo spazio per la
sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all'articolo
252, primo comma, del codice e l'esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui
il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve rendere risposte
circostanziate a ciascun quesito.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare
spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 244, sesto comma, del
codice''».
33.3
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile è inserito il seguente:
''Art. 81-bis. - (Motivazione dell'inosservanza del
calendario del processo). – II giudice comunica tempestivamente al capo
dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini
previsti dal calendario del processo''».
33.100/1
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 33.100, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con
i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».
33.100
Il Governo
Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole:"ai sensi degli
articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle
seguenti:"ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura
penale":
33.4
BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», al terzo comma le parole: «da
un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario» sono
sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere di un ufficio giudiziario o da uno
dei soggetti indicati all'articolo 21, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre 2000».
33.5
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo
comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con
riferimento a precedenti conformi''».
33.6
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo
comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con
riferimento a precedenti conformi''».
33.7
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile è inserito il seguente:
''Capo V-bis.
DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
''Art. 152-bis.
(Durata
del processo)
Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di
due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio
di legittimità.
I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi
di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto
della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da
affrontare''».
33.8
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 4, capoverso, la parola: «ovvero» è sostituita con le
seguenti: «e ricorre».
33.101/1
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 33.101, capoverso: «186-bis», sostituire
la parola: «opposti» con le seguenti: «avverso i quali è proposta
opposizione».
33.101
Il Governo
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: " 186-bis
(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di
merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un
magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.».
Art. 34
34.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere il comma 2.
34.0.100/1
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel
comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «,
al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa».
34.0.100/2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel
comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica dell'atto introduttivo,
unificando i termini a difesa e riducendo il numero e la tipologia degli
scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva contenga a pena di
decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la contestazione
specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa ed articolata
esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché l'indicazione
specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova, dei documenti
offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate riconvenzionali o delle
chiamate in causa di terzi e la precisazione delle conclusioni. Prevedere norme
volte a favorire la definizione anticipata del giudizio consentendo nella prima
udienza lo svolgimento della trattazione orale e conseguentemente la decisione
o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ove
necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le eccezioni
rilevabili d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino risultino dagli
atti acquisiti al giudizio, previa attivazione del contraddittorio tra le
parti, sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi immediatamente sulle
eccezioni rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili dalle parti, nonché
sulle questioni da esse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la
definizione del giudizio. Valorizzare il principio di non contestazione,
introducendo presunzioni relative – salvo contrarie risultanze di causa – di
ammissione dei fatti non specificamente contestati. Prevedere inoltre che,
qualora la parte non sia una persona fisica, essa sia tenuta a documentare la
fonte dei poteri di rappresentanza al fine di consentire la verifica della
sussistenza di tutti i presupposti processuali generali, nonché il rigetto
della domanda nei casi in cui tale verifica risulti negativa. Comminare la
sanzione della nullità alle deduzioni fondate su fatti non esposti o
assolutamente incerti, ovvero su argomenti di diritto non esposti. Tipizzare
infine le fattispecie cui si applichi l'istituto della rimessione in termini;».
34.0.100/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel
comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da: «,
restando» fino a: «ordinario».
34.0.100/4
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel
comma 4, lettera b), al numero2), sostituire le parole da: «,
restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro la
pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza
di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo
grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo
promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione
dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro
sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di
condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene
irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni decorre
dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice
del reclamo».
34.0.100/5
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel
comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «, nell'ambito» fino
a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità del rito
previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte le parti».
34.0.100/6
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel
comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi della presente
delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché prevedere
l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III del
codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della
legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della presente delega».
34.0.100/7
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel
comma 4, lettera e), dopo le parole: «in materia di» inserire le
seguenti: «volontaria giurisdizione,».
34.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili)
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione
dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della
giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. I decreti legislativi
previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamenti trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine
venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
dal primo comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di
sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega
di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) restano fermi i criteri di
competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti
dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di
natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono
ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di
procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione
processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito
disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono
prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione
della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al
Libro IV, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura civile, come
introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per
tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al
Libro II, Titoli I e III, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei
riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione
delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al
giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che
non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
d) prevedere, nell'ambito
della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, primo
comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il regime
transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi della presente delega;
e) restano in ogni caso ferme
le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e
minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669,
nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n.
300, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206».
34.0.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Modifica
all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti parole: ''Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui
al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368''».
34.0.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale)
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
le parole: ''15 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 agosto''.
Art. 36
36.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
36.0.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184, 184-bis, 353, 547
del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati».
Art. 37
37.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 37.
(Disposizioni
transitorie)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi
instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del
codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del
codice di procedura civile.
4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155
del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla
data del 1º marzo 2006.
37.2
Sopprimere il comma 1.
37.3
Al comma 2, dopo le parole: «Ai giudizi pendenti in primo grado»
inserire le seguenti: «ovvero a quelli già definiti in primo grado per i quali
non è spirato il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano gli articoli 91 e 92».
37.4
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. «Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 92 e quinto
e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, così come modificati
dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del
1º marzo 2006».
37.100/1
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 37.100, sostituire le parole da: «alle controversie»
sino a: «depositato» con le seguenti: «ai ricorsi proposti».
37.100
Il Governo
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. «Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano
alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per
cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la
pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente
legge».
37.5
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La trascrizione della domanda giudiziale, del
pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita
venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento
ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli
2668-bis e 2668-ter entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.».
Art. 38
38.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
38.2
Al comma 2, sostituire le parole: «dal passaggio in giudicato della
pronuncia di cui al comma 1» con le seguenti: «dalla data di comunicazione di
pubblicazione della sentenza».
Art. 39
39.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
39.2
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «senza precludere l'accesso
alla giustizia» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene al particolare
ambito delle decisioni in caso di separazione e di divorzio, ove la mediazione
conduca ad accordi, questi per poter spiegare i loro effetti dovranno ricevere
l'omologa del Presidente del Tribunale del luogo ove avrebbe sede il processo,
sentito il Pubblico Ministero;».
39.3
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) prevedere che la mediazione sia svolta:
1) da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati
all'erogazione del servizio di conciliazione;
2) da associazioni a tutela dei consumatori iscritte al registro
degli organismi di conciliazione di cui alla lettera c)».
39.4
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso
l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n.5» con le seguenti: «anche in opportuno coordinamento con le specifiche
disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5,».
39.5
Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) prevedere la possibilità di istituire un unico organismo
di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo
funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli
avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine».
39.6
Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito
presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro».
39.7
Al comma 3, lettera l) dopo le parole: «esperti», inserire le
seguenti: «e consulenti del lavoro,».
39.8
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:
«q) prevedere che il procedimento di conciliazione abbia una durata non
superiore a sei mesi».
39.9
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:
«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un
regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e
l'imparzialità del conciliatore o del mediatore nello svolgimento delle proprie
funzioni».
39.10
Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:
«p) salvo quanto già previsto dagli articoli 92 e 96 del
Codice di procedura civile, prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
chiude il processo corrisponda interamente o sostanzialmente al contenuto
dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice
possa escludere la ripetizione delle spese, maturate successivamente alla
proposta dello stesso dal vincitore che ha rifiutato l'accordo; possa
ricorrendone motivate ragioni, condannare il vincitore al rimborso delle spese
maturate dal soccombente nella stessa fase; e possa altresì motivatamente
condannare la parte che con mala fede o colpa grave abbia rifiutato l'accordo
conciliativo al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo
unificato ai sensi dell'articolo 9 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;».
39.11
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le
medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare
tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di
diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».
39.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo 1942,
n. 267, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso in cui vengano presentate
più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ne
ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di scegliere quale
delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei
creditori''».
39.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
All'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto,
infine il seguente comma:
''Qualora il fallimento si chiuda per effetto di un concordato, che
preveda l'integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle
spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione dopo l'omologazione
definitiva, i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non
sono punibili».
39.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Efficacia
della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del
sequestro conservativo sugli immobili)
Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:
"2668-bis. -
Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale - La
trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni
dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che
scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in
doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si
dichiari che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il
titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi
causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione
deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve
contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri
medesimi.
2668-ter. - Durata
dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro
conservativo sugli immobili. - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis
si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del
sequestro conservativo sugli immobili.
39.0.100/1
All'emendamento 39.0.100, sostituire i commi da 1 a 4 con il
seguente:
«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52,
aggiungere il seguente articolo:
''Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici
registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono
eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati
relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle
conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative
annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data
e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna
formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna
di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle
annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni
cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatori e dei
registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo
19, comma 2''».
39.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Disposizioni
in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a
trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di
legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione
negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.
L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative
annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data
e del numero del registro particolare delle annotazioni.
Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna
formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna
di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle
annotazioni.
Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni
cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei
registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note
originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge
27 febbraio 1985, n. 52.
L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti
derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
39.0.101/1
Sopprimere l'emendamento 39.0.101.
39.0.101/2
BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI
Sopprimere l'emendamento 39.0.101.
39.0.101/3
BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI
All'emendamento 39.0.101, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro
attuali sedi le Sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di
tribunale».
39.0.101
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Trasferimento
presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità
immobiliare)
1. Le sedi delle sezioni
staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi
dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciale delle
Agenzie del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più
provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo
del dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono
definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.
2. Resta ferma, per ciascuna
sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto
ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro».
39.0.103/1
All'emendamento 39.0.103, dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla
scadenza del termine di cui al comma 4, nel rispetto del procedimento di cui al
comma 3, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili secondo i
principi e con i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Deleghe in materia di
atti redatti da notaio)».
39.0.103
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Delega in
materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)
Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5,
uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con
riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione
dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenute dei
repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla
rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.
I decreti
legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in
conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il
necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.
I decreti
legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni per
materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo è proporgata di sessanta giorni.
Entro
diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo
possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il
rispetto del procedimento di cui al comma 3.
Nell'attuazione
della delega di atto pubblico informatico redatto dal notaio, il notaio si
atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
ricorso
generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni
caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione
notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
attribuzione
al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a
rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti
alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi».
39.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Semplificazione
delle procedure per l'accesso al notariato)
1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione
al concorso per il conferimento dei posti notarili.
2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei
posti notarili coloro che siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti
concorsi. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la
dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.
3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 166 è sostituito dal seguente: ''La commissione opera con tre
sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal
Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c)
del comma 1, scelto dal Presidente''.
4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della
legge 16 febbraio 1913, n. 89;
c) l'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 6 agosto 1926,
n. 1365.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926,
n. 1953 sono sostituiti dal seguente: ''Il concorso per la nomina a notaio è
bandito annualmente''.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
concorso a trecentocinquanta posti di notaio indetto con D.D.G. (decreto del
direttore generale della giustizia civile) 10 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4 serie speciale del 18 aprile 2008, n. 31».
39.0.102/1
All'emendamento 39.0.102, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Dopo la lettera b) del comma 1 della legge 6 agosto 1926,
n. 365, è inserita la seguente lettera:
''b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre
precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi
equivale a dichiarazione di inidoneità».
2-bis. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma
2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi
banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 10, comma
4, del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: ''due
sottocommissioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre sottocommissioni''».
39.0.102/2
All'emendamento 39.0.102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno
partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale
della giustizia civile 10 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono
ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna
delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio
complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.
2-ter. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo che
risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati
in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926,
n.1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
166».
39.0.102
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Semplificazione
delle procedure per l'accesso al notariato)
E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al
concorso per il conferimento dei posti di notaio.
Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti
di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti
concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei
concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura
dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166,
equivale a dichiarazione di inidoneità.
Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
166, è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre
sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal
Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c)
del comma 1, scelto dal Presidente".
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926,
n. 1953;
la lettera c), terzo comma, dell'articolo 1 della legge 6 agosto
1926, n. 1365;
gli articoli 5-bis,5-ter e 5-quater della legge
16 febbraio 1913, n. 89;
5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926,
n. 1953, è sostituito dal seguente: " Il concorso per la nomina a notaio è
bandito annualmente"».
Art. 40
40.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le
parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice'' sono aggiunte le
seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata
della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a
trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».
Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi
3 e 4.
40.2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le
parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice'' sono aggiunte le
seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia La durata
della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a
trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».
Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi
3 e 4.
40.100
MALAN, RELATORE
Al comma 5, lettera e), punto 2, capoverso 1, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: "al fine di garantire l'integrale recupero delle
somme anticipate dall'erario".
Art. 41
41.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo
10-quater è aggiunto il seguente: ''10-quinquies. – Il reato di
cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è escluso se
il pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è effettuato entro
i trenta giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione o della
notifica dell'accertamento''».
Art. 43
43.1
Sopprimere l'articolo.
Art. 44
44.1
Sopprimere l'articolo.
44.2
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
44.3
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a)
con la seguente:
«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a
tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti
attualmente da più di sette membri nonché i relativi compensi, se previsti».
44.4
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «società non
quotate», inserire le seguenti: «a totale partecipazione pubblica».
44.5
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera a) inserire
la seguente:
«a-bis) escludere il ricorso al sistema di governance duale
previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile».
44.6
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
44.7
Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il
secondo periodo.
44.8
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
44.9
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
44.10
Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 32-ter.
44.11
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g), aggiungere
la seguente:
«g-bis) prevedere che, in deroga alle lettere b ), c) e
d), al Presidente e al Vice presidente possano essere attribuite deleghe
operative di contenuto generale con delibera del Consiglio di Amministrazione
per motivate esigenze organizzative e funzionali della società.».
44.12
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la letterag) aggiungere
la seguente:
«g-bis) prevedere per i componenti degli organi di
amministrazione della società controllante il divieto di ricoprire incarichi
anche nel consiglio di amministrazione della società controllata.».
44.13
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I componenti del consiglio di amministrazione e del
collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),
del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno
successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.».
Art. 45
45.100
MALAN, RELATORE
Sopprimere l'articolo.
45.1
Sopprimere l'articolo.
45.2
Sopprimere l'articolo.
45.3
Sopprimere l'articolo.
45.4
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010.», con le seguenti: «200 mila euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2010.».
Art. 46
46.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 46-bis.
(Fabbricati
rurali)
L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, si interpreta nel senso che nel reddito dominica1e dei terreni agricoli è
compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9,
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con
attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del
1994».
COMMISSIONI 1a e 2a
RIUNITE
marteDi' 3
febbraio 2009
43a
Seduta
Presidenza del Presidente della
1ª Commissione
VIZZINI
La seduta inizia alle ore 15,50.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso
nella seduta del 28 gennaio.
Il PRESIDENTE avverte che sono
state presentate alcune riformulazioni di emendamenti, nonché ulteriori
emendamenti, che sono pubblicati in allegato al resoconto.
Il relatore MALAN (PdL) illustra gli emendamenti 13.0.100 (testo 2) e 14.2/2
(testo 2) che recano una diversa copertura finanziaria rispetto alle
formulazioni originali. Dà conto anche degli emendamenti S16.100 e S17.100, che
in accoglimento delle richieste pervenute anche dai Gruppi dell'opposizione
propongono lo stralcio degli articoli 16 e 17. Si sofferma quindi
sull'emendamento 19.0.100, in materia di termini per la costituzione della
Fondazione MAXXI e sulla riformulazione dell'emendamento 19.0.200 (19.0.200
testo 2), recante misure per il personale impegnato in attività socialmente
utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.
Il presidente VIZZINI, anche a nome del presidente Berselli, manifesta vivo disappunto per
la mancata presenza del rappresentante del Governo in occasione dell'esame di
un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 2009, che riveste
pertanto un particolare rilievo ed esige tempi di esame possibilmente
concentrati.
Ciò considerato, propone di
rinviare il seguito dell'esame, fissando alle ore 13 di domani il termine per
la presentazione di subemendamenti alle nuove formulazioni.
Convengono le Commissioni
riunite.
Il seguito dell’esame è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1082
Art. 7
7.2
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. All'artico10 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre
osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte
dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza
diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici
servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono
vincolati alle determinrnoni assunte nella conferenza. Alla stessa possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazionipreposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».
1-ter. Al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme alla
determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono
sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli
assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative,
sostituiscono».
1-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del
presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si
applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità».
7.2 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in
conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di
voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro
adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli
stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo,
comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla conferenza
posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».
Art. 9
9.9
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le
seguenti:
d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la
messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed
elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;
d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da
stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di
miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e
all'allestimento delle terapie del dolore.
9.9 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
«d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la
messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed
elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;
d-ter) limitatamente alle esigenze terapeutiche dei pazienti
residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,
partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende
USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione
artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del
dolore.»
Art. 13
13.0.100
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 13-bis
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)
Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività
nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per
razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato,
limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124,
entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.
All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
13.0.100 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 13-bis
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)
Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività
nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per
razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato,
limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124,
entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.
All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione
di spesa relativa sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legge 29.11.2004 n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 14
14.2/2
MALAN, RELATORE
All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il
seguente:
«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei
nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli
oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica,
quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed
euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati
nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24
dicembre 2007, n. 244».
14.2/2 (testo 2)
MALAN, RELATORE
All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il
seguente:
«1-ter. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008,
nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69
per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si
provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al
comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
S16.100
MALAN, RELATORE
Stralciare l'articolo.
S17.100
MALAN, RELATORE
Stralciare l'articolo.
Art. 19
19.0.100
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Termini
per la costituzione della Fondazione MAXXI)
1. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle Arti
contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è
trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in
fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione
MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti
già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e
la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI
Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le
attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio
da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di
pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella
titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo
di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido
Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla
Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono
partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione
dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la
Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori
promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad
incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A
decorrere dal medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2
dell'articolo 7, nonché, limitatamente alla mensione del Centro per la
documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee, il comma 4 del medesimo
articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2007, n.
233.
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività
culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di
contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro
1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro
1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».
19.0.200
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure
occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente
utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)
1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del personale
impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da
Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le
attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto
il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente
alla partecipazione trasferita.
2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la In.Sar.
S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il
liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese
della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme
di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i
fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati
o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché
vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.
3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in
regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e
trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».
19.0.200 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure
occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente
utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)
1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del personale
impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da
Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le
attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto
il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente
alla partecipazione trasferita.
2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in
regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e
trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».
Art. 26
26.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifiche
al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale
della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo
n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali
del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori
ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3
del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione
economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso,
mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera
a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo
ruolo;";
b) a comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a)
e lettera a-bis) limitatamente al personale del servizio sismico,
valutati in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente
al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».
26.0.100 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifiche
al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale
della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree
funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato
o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3,
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area
seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva
F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di
cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale
del medesimo ruolo;";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis),
limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 78.100 a
decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente al
personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
mercoleDi' 4 febbraio 2009
44a Seduta
Presidenza del
Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta
inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende
l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Riprende l'esame
degli emendamenti.
Il presidente VIZZINI invita il relatore e il rappresentante del Governo ad
esprimere il proprio parere sugli emendamenti 6.2 e 6.0.1, che il senatore BOSCETTO (PdL) dichiara di sottoscrivere.
Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti
6.2 e 6.0.1.
Il RAPPRESENTANTE
del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.
Con distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.2 e 6.0.1.
Il presidente VIZZINI (PdL) ricorda che l'emendamento 7.1 è
inammissibile in ragione del parere della Commissione bilancio, limitatamente
al comma 8.
Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sull’emendamento
7.1 per la parte residua, mentre esprimere parere favorevole sugli emendamenti
7.2 (testo 2) e 7.500. Si rimette al Governo sull’emendamento 7.3 e invita i
proponenti a ritirare gli emendamenti 7.4, 7.6 e 7.5, osservando, quanto
all’emendamento 7.5, che esso appare sostanzialmente assorbito
dall’approvazione dell’emendamento 5.5.
Il RAPPRESENTANTE
del Governo esprimere un parere conforme a quello del relatore. Quanto
all’emendamento 7.3, ritiene opportuno che la materia sia esaminata in una sede
diversa. Propone in ogni caso la sua reiezione, affinché possa essere
presentato in Assemblea per consentirne un ulteriore approfondimento in quella
sede.
Posti ai voti,
sono respinti l’emendamento 7.1 (nella parte residua) e il 7.3, mentre risulta
approvato l’emendamento 7.2 (testo 2). Gli emendamenti 7.4 e 7.6 sono ritirati.
Il senatore PARDI (IdV) insiste per la votazione dell’emendamento
7.5.
Posto ai voti con
il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto
l’emendamento 7.5.
Posto in
votazione, è approvato l’emendamento 7.500. L’emendamento 7.0.1, fatto proprio
dal senatore Boscetto, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, è respinto.
Il relatore,
senatore MALAN(PdL), invita i proponenti a ritirare
l’emendamento 8.1, mentre si rimette al Governo quanto all’emendamento 8.0.1
(testo 2).
Il RAPPRESENTANTE
del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore sull’emendamento
8.1, mentre sull’emendamento 8.0.1 (testo 2) invita il proponente al ritiro,
ritenendo che esso, prevedendo l’istituzione di un nuovo organismo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, possa comportare oneri di carattere
finanziario.
Gli emendamenti
8.1 e 8.0.1 (testo 2) sono ritirati dai rispettivi proponenti.
Il RELATORE
esprime un parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 9.10 e 9.11. Propone quindi l’accantonamento dell’emendamento 9.9 (testo
2). Invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 9.12 e 9.14. Invita altresì
al ritiro dell’emendamento 9.15, proponendo ai presentatori di sottoscrivere
l’emendamento 9.22 dei relatori, che sostanzialmente ne recepisce il contenuto.
Quanto agli emendamenti 9.13 e 9.17, si rimette al
Governo, mentre esprime parere favorevole sull’emendamento 9.16.
Esprime quindi
parere favorevole sulla proposta di stralcio S9.1. Dopo aver ritirato gli
emendamenti 9.300 e 9.19, invita conseguentemente i presentatori al ritiro
degli emendamenti 9.18, 9.100, 9.20, 9.21 e 9.2, in quanto sarebbero comunque
preclusi dalla approvazione della proposta di stralcio S9.1.
Esprime un parere
favorevole sull’emendamento 9.22, e un parere contrario sul 9.23.
Dopo aver espresso un parere favorevole sulla proposta di
stralcio S9.2, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 9.24, 9.25,
9.200, 9.27, 9.38, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36 e 9.37, in
quanto risulterebbero comunque preclusi dalla approvazione della proposta di
stralcio S9.2.
Dopo aver ritirato l’emendamento 9.40, esprime un parere
favorevole sull’emendamento 9.41.
Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere contrario
sull’emendamento 9.9 (testo 2), nonché sugli emendamenti 9.13, 9.14 e 9.15.
Quanto all’emendamento 9.16, ne propone una reiezione tecnica, affinché possa
essere ripresentato in Assemblea per un esame più approfondito.
Sui restanti emendamenti all’articolo 9, esprime un
parere conforme a quello del relatore.
La senatrice INCOSTANTE (PD) osserva che, pur essendo condivisibile il
riconoscimento alle farmacie di un ruolo di presidio territoriale con funzioni
di carattere socio sanitario, sarebbe necessario, comunque, al fine di evitare
possibili censure costituzionali, prevedere un maggiore coinvolgimento delle
Regioni.
Dopo una breve richiesta di chiarimento sull'emendamento
9.41 del senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL) ed un breve intervento del senatore BATTAGLIA (PdL) che formula vivaci critiche sullo stesso
emendamento, il senatore BODEGA (LNP) invita i relatori ed il rappresentante del
Governo a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento soppressivo
9.1. Al riguardo rileva che sarebbe più opportuno procedere ad una valutazione
sistematica e complessiva delle materie affrontate dall'articolo 9 nell'ambito
dell'esame della cosiddetta Carta delle autonomie.
Il senatore BIANCO (PD) chiede al sottosegretario Vegas di chiarire
quale sia l'orientamento del Governo circa la proposta di procedere alla
soppressione del divieto del terzo mandato per i sindaci dei comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Al riguardo rileva come i pareri testè
espressi dai relatori e dal rappresentante dell'Esecutivo sembrino porsi in
contrasto con le dichiarazioni rese dal Ministro dell'interno nel corso di una
sua audizione davanti alla Commissione affari costituzionali circa l'urgenza dell'approvazione
di tale proposta
Il sottosegretario VEGAS, con riguardo ai rilievi
formulati dalla senatrice Incostante, osserva come il comma 2 dell'articolo 9
già preveda un adeguato coinvolgimento delle Regioni. Si dichiara tuttavia
disponibile a valutare ulteriori modifiche formali volte a meglio precisare il
ruolo e la partecipazione delle realtà regionali.
Relativamente alla richiesta del senatore Bodega,
sollecita una riflessione generale sull'opportunità di procedere allo stralcio
di tutti i commi dell'articolo 9, ad eccezione delle disposizioni relative alle
farmacie comunali. Fornisce infine precisazioni sull'emendamento 9.41,
osservando come esso rechi norme solo relative alle farmacie comunali.
Il senatore PASTORE (PdL) interviene sul complesso degli emendamenti
relativi all'articolo 9, osservando che sarebbe più opportuno procedere alla
soppressione di tutte le disposizione relative agli enti locali, in attesa di
un intervento più organico e sistematico, peraltro, già preannunciato dal
Governo.
Il senatore NESPOLI (PdL) ritiene che anche la materia relativa alle
farmacie comunali, le quali possono essere ben considerati servizi pubblici
locali, dovrebbe essere affrontata nell'ambito di una più generale disciplina
delle autonomie.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina
alle ore 16,30.
EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE
N°
1082
Art.
9
9.500
MALAN, RELATORE
Sopprimere i commi 7 e 8.
Art.
19
19.0.200
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Misure
occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente
utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)
1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del
personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente
detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i
beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento
è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile
corrispondente alla partecipazione trasferita.
2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione
la INSAR S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n.
721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il
liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese
della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme
di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i
fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati
o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché
vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.
3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono
effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti,
convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque
denominato.».
19.0.200 testo 2/1
SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI
All'emendamento 19.0.200 (testo 2), sostituire il comma 2
con il seguente:
«2. Italia Lavoro Spa, entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, quale azionista pubblico di
maggioranza, è tenuta a revocare la liquidazione ed il trasferimento di sede
della società INSAR Spa - Iniziative Sardegna, costituita ai sensi del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla
legge 5 febbraio 1982, n. 25. In coerenza con il quadro delle attribuzioni
definite dal Titolo V della Costituzione, la partecipazione azionaria attualmente
detenuta da Italia Lavoro S.p.A., Fintecna Spa e Ligestra srl in INSAR S.p.A. è
trasferita con corrispettivo simbolico, a valore contabile ed anche in deroga a
norme di legge alla Regione Autonoma della Sardegna, quale titolare delle
competenze in materia di politiche per il lavoro e per l'occupazione. A seguito
del trasferimento azionario è ridotto il patrimonio netto dei soggetti cedenti
del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita».
19.0.200 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Misure
occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili
attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)
1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del
personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente
detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i
beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento
è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile
corrispondente alla partecipazione trasferita.
2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono
effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti,
convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque
denominato.».
Art.
27
27.500
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis. Al terzo comma, è aggiunto in fine il
seguente numero: "3-bis. Per le controversie aventi ad oggetto la
quantificazione di interessi o accessori derivati dal ritardato pagamento di
prestazioni previdenziali o assistenziali.".».
27.501
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-bis. All'articolo 83 del codice di procedura
civile è aggiunto infine il seguente comma: "Ad eccezione dei casi in cui
la procura risulti rilasciata in forma consolare, nel caso in cui la parte
risieda all'estero, la procura speciale deve essere corredata dall'attestazione
di esistenza in vita del medesimo sotto personale responsabilità del difensore
al momento della proposizione della domanda giudiziaria nonché dall'indicazione
della data e dal deposito della fotocopia del documento di identità della parte
medesima".».
Art.
28
28.500
Dopo il comma 17 aggiungere infine il seguente:
«17-bis. L'articolo 444 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
"444. (Giudice competente) - Le controversie
in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo
442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del
capoluogo del distretto dove è residente l'attore. Se l'attore è residente
all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
del capoluogo del distretto del luogo in cui l'attore era residente prima del
trasferimento, ovvero, nel caso di prestazioni chieste da eredi, del luogo in
cui era stato residente il dante causa.
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e
malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla
pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione
della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di
lavoro e dei lavoratori autonomi, ed all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio
dell'ente".».
Art.
33
33.500
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 152 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile è aggiunto infine il seguente periodo:
"Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per
prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione
dedotta in giudizio.".».
Art.
35
35.0.100
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
35-bis
(Modifiche
all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Nei casi dei
ricorsi depositati personalmente dal ricorrente o dal suo delegato o
procuratore all'ufficio del giudice di pace, il cancelliere può comunicare
direttamente al depositante la data dell'udienza di trattazione.".».
35.0.500
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
35-bis
(Notifica
di atti)
Gli atti di citazione, i ricorsi, le sentenze e ogni
altro atto giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti
istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative
o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati a pena di nullità
rilevabile d'ufficio, agli Enti di previdenza e assistenza, nella persona del
legale rappresentante dell'Ente, presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'ente
previdenziale nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende
la causa o che ha pronunciato la sentenza.".».
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
mercoledi' 11 febbraio 2009
46a Seduta
Presidenza del
Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI
Intervengono il ministro per la semplificazione normativa
Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Brancher, per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio e per
l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 20,50.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame,
sospeso nella seduta del 4 febbraio, con la trattazione degli emendamenti
pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti.
Il PRESIDENTE
avverte che i relatori e il Governo hanno presentato ulteriori emendamenti e
che alcuni testi sono stati riformulati. Tali proposte sono pubblicate in
allegato al resoconto.
Informa che la
senatrice Vicari ha ritirato l’emendamento 9.13.
Riprende l’esame
degli emendamenti riferiti all’articolo 3, che era stato accantonato.
Il sottosegretario
BRANCHER preannuncia il parere favorevole del Governo su alcune proposte di
modifica riferite all’articolo 3, che non determinano oneri per il bilancio. In
particolare, l’emendamento 3.1, che introduce ulteriori norme ai fini della
chiarezza dei testi normativi, l’emendamento 3.0.1 (testo 2), che garantisce
una migliore scansione per l’attuazione della norma cosiddetta "taglia
leggi", l’emendamento 3.0.2, che specifica la disciplina per la semplificazione
per via regolamentare, e l’emendamento 3.0.3, che precisa le competenze dello
Stato per quanto riguarda l’istituzione dello sportello unico delle attività
produttive, in adempimento della direttiva europea n. 123 del 2006. Sugli altri
emendamenti riferiti all’articolo 3 si rimette al parere del relatore.
Il sottosegretario
VEGAS, integrando l'espressione dei pareri, si pronuncia contro l’emendamento
3.0.4.
Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sui subemendamenti
3.1/1 e 3.1/2 e favorevole sull’emendamento 3.1. Osserva che gli emendamenti
3.2 e 3.3 sarebbero preclusi dall’approvazione dell’emendamento 3.1.
Per quanto
riguarda i subemendamenti al 3.0.1 (testo 2) - già riferiti al 3.0.1 -, si
dichiara favorevole solo sulla proposta 3.0.1/4, da riformulare omettendo le
parole da: "delle persone" alla fine della lettera. È poi favorevole
all’emendamento 3.0.1 (testo 2), come pure agli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3. È
invece contrario ai subemendamenti al 3.0.2 e si rimette alla valutazione del
Governo sull’emendamento 3.0.4.
L’emendamento
3.1/1 viene posto in votazione e, dopo la controprova, risulta respinto.
Il senatore BIANCO (PD) chiede al relatore di motivare con maggiore
dettaglio il parere contrario sull’emendamento 3.1/2.
Il senatore PASTORE (PdL) osserva che la formulazione
dell’emendamento 3.1 consente un’opportuna elasticità e ampiezza del riordino.
Il relatore MALAN (PdL) e il sottosegretario VEGAS confermano il
parere contrario.
Posto in
votazione, il subemendamento 3.1/2 è respinto, mentre è accolto l'emendamento
3.1. Gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono preclusi.
La senatrice INCOSTANTE (PD) riformula il subemendamento 3.0.1/4, in base
alla proposta avanzata dal relatore (3.0.1 (testo 2)/4 testo 2).
Il subemendamento
3.0.1 (testo 2)/4 (testo 2), posto in votazione, è accolto. Risultano invece
respinti i subemendamenti 3.0.1/5, 3.0.1/1, 3.0.1/2 e 3.0.1/3. Infine, è
accolto l’emendamento 3.0.1 (testo 2), nel testo modificato. L’emendamento
3.0.2/1, risulta accolto, mentre sono respinti con separate votazioni gli
emendamenti 3.0.2/2, 3.0.2/4 e 3.0.2/5. Successivamente sono accolte le
proposte 3.0.2 come modificato e 3.0.3.
Si procede quindi
alla trattazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9.
Il presidente
VIZZINI invita il relatore e il rappresentante del Governo a rammentare alla
Commissione i pareri sugli emendamenti.
Il relatore MALAN (PdL) propone di accantonare l’emendamento 9.9
(testo 2) e si esprime favorevolmente sull’emendamento 9.16, del Governo.
Osserva che l’emendamento 9.15 sarebbe assorbito dall’emendamento 9.22, dei
relatori. Sull’emendamento 9.17 si rimette al Governo e si esprime
favorevolmente sulla proposta di stralcio di cui all’emendamento S9.1. È invece
contrario all’emendamento 9.23 e chiede al Governo di ritirare l’emendamento
9.12 e di riproporre in altra sede l’emendamento 9.41. Infine esprime parere
favorevole sull’emendamento 9.2.
Il sottosegretario
VEGAS accoglie l’invito del relatore e ritira gli emendamenti 9.12 e 9.41. Si
pronuncia in senso contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo e dei
primi due commi. Sull’emendamento 9.17 esprime parere contrario: pur
apprezzando il contenuto della proposta, ritiene inopportuno trattare in questa
sede la materia dell’esercizio delle professioni.
La senatrice INCOSTANTE (PD) ribadisce le perplessità su alcune
disposizioni dell’articolo 9, commi 1 e 2 che ritiene possano ledere la sfera
delle competenze regionali. A suo avviso, la previsione del parere della
Conferenza Stato-Regioni al comma 2, non è sufficiente.
Il sottosegretario
VEGAS ricorda che la partecipazione delle farmacie è assicurata "nel
rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari".
Inoltre, la precisazione del comma 2, che prevede il parere della Conferenza
Stato-Regioni dovrebbe fugare ogni preoccupazione.
Il presidente
VIZZINI aggiunge che, indipendentemente dalla formulazione del testo, le
Regioni hanno ogni strumento per far rispettare le potestà previste dalla
Costituzione.
La senatrice BASTICO (PD) osserva che le ulteriori funzioni attribuite
alle farmacie sono materia estranea all’oggetto del disegno di legge, che
riguarda lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, e
comportano maggiori costi a carico delle Regioni. Inoltre, ritiene che sia
impropria la delega: l’indicazione di un livello essenziale di assistenza non
può spingersi, a suo avviso, fino a disciplinare nel dettaglio la funzione
aggiuntiva.
Il sottosegretario
VEGAS, rispondendo a una specifica domanda del senatore BUBBICO (PD),
precisa che le disposizioni relative alle nuove funzioni delle farmacie
riguardano tutti gli esercizi. Sottolinea che al comma 1, lettera e),
sono previste forme di remunerazione delle attività da parte del Servizio
sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri
derivanti dall’intervento delle stesse farmacie. Ritiene, quindi, che le
osservazioni critiche della senatrice Bastico non siano fondate.
Il senatore BATTAGLIA (PdL) esprime seri dubbi sull’attuabilità
dell’articolo 9, anche per un’obiettiva incompatibilità con il codice
deontologico delle farmacie. In proposito, ricorda che l’autorità giudiziaria
ha riscontrato diversi abusi. Ricorda anche i ritardi con cui vengono
corrisposti i pagamenti alle farmacie da parte del Servizio sanitario
nazionale.
Il senatore PASTORE (PdL) sottolinea il significato dell’articolo 9,
commi 1 e 2: esso si inserisce in un più grande progetto di decentramento,
attraverso la rete di esercizi commerciali come le tabaccherie e le farmacie.
Da tale decentramento si attendono consistenti benefici in termini di
competitività.
Il senatore BUBBICO (PD) esprime forti perplessità sulla scelta di
intervenire in via legislativa sulla questione concernente l'erogazione da
parte delle farmacie pubbliche e private di ulteriori servizi a forte valenza
socio-sanitaria. Sarebbe stato più opportuno, a parere dell'oratore,
disciplinare tale materia in via amministrativa, in considerazione, peraltro,
del fatto che su tali aspetti è necessario tenere conto di quanto previsto dai
piani sanitari regionali.
Le disposizioni di cui all'articolo 9 così come formulate
non solo determinano una evidente violazione delle competenze regionali in
materia, come peraltro già evidenziato nel dibattito, ma risultano anche in
contrasto con i principi di semplificazione sottesi al provvedimento in esame.
Dopo aver svolto ulteriori rilievi critici sull'impatto
finanziario di tali disposizioni, si sofferma sulla lettera f) del comma 1,
nella parte in cui, fra i criteri direttivi della delega, si prevede la
revisione dei requisiti di ruralità. Al riguardo osserva come la materia
relativa al funzionamento delle farmacie rurali e quindi alla individuazione
della ruralità, criterio strettamente legato alla morfologia territoriale, sia
di evidente competenza esclusiva regionale e pertanto non delegabile
all'Esecutivo.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL), dopo aver ribadito come da tali
disposizioni non derivino in alcun modo ulteriori oneri a carico dello Stato,
osserva come le previsioni in esame non ledano competenze regionali. Con
riguardo alle proposte emendative a sua firma, invita i relatori ed il Governo
a valutare con maggiore attenzione quanto previsto dall'emendamento 9.17, con
il quale si intende consentire alle farmacie di fornire taluni ulteriori
servizi sanitari. Di tale proposta chiede quindi l'accantonamento.
Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) ricorda come tale articolo sia stato di
fatto riscritto, e peraltro con una sostanziale convergenza fra maggioranza ed
opposizione, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Svolge
quindi talune considerazioni sull'impatto finanziario di tali disposizioni e
sulla loro compatibilità con il riparto di competenze fra Stato e Regioni.
Il relatore MALAN (PdL), alla luce delle perplessità emerse nel
dibattito circa la possibile violazione di competenze regionali, presenta ed
illustra l'emendamento 9.600.
I senatori LONGO (PdL) e PASTORE (PdL) lamentano il carattere pleonastico
dell'emendamento da ultimo illustrato.
Il senatore DIVINA (LNP) osserva come la posizione del proprio
gruppo sulle disposizioni in esame, delle quali si chiedeva in origine la
soppressione, sia mutata in ragione della condivisibile esigenza di trasformare
le farmacie in sportelli erogatori di servizi per i cittadini. Tali norme sono
quindi un utile strumento di semplificazione e non risultano né lesive di
competenze regionali, né onerose sul piano finanziario. Ritira quindi
l'emendamento 9.1.
Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento
9.3, approvano l'emendamento 9.600.
Con distinte e successive votazioni risultano respinti
gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8.
Dopo che è stato disposto l'accantonamento
dell'emendamento 9.9 (testo 2), sono respinti, con successive e distinte
votazioni, gli emendamenti 9.10 e 9.11.
Il sottosegretario VEGAS ritira quindi gli emendamenti
9.12 e 9.15.
Dopo che il senatore DE SENA (PD) ha ritirato l'emendamento 9.14, risulta
approvato l'emendamento 9.16.
E' quindi accantonato l'emendamento 9.17.
Approvato l'emendamento S.9.1, risultano preclusi gli
emendamenti 9.18, 9.100, 9.20 e 9.21.
Dopo che è stato
approvato l'emendamento 9.22, risulta respinto l'emendamento 9.23.
Approvato l'emendamento S 9.2 risultano preclusi gli
emendamenti 9.24, 9.25, 9.200, 9.27, 9.38, 9.28 e da 9.30 a 9.37.
Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 9.500.
Dopo che il sottosegretario VEGAS ha ritirato
l'emendamento 9.41, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 9.2.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il presidente VIZZINI avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge
n. 1082 è rinviato alla prossima settimana e che nella seduta già convocata per
domani, 12 febbraio 2009, alle ore 14, si svolgerà unicamente la discussione
generale sui disegni di legge in materia di prostituzione.
La seduta termina
alle ore 22,10.
EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE
N°
1082
Art.
3
3.0.1 testo 2/4 testo 2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a),
capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali».
Art.
9
9.600
MALAN, RELATORE
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferme
restando le competenze regionali,».
9.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:
"523-bis. Per l'anno 2009, secondo quanto
previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad
assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità
di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste
dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. La presente disposizione non deve
determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.
523-ter. Per l'anno 2009, la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo
indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre
unità di personale di categoria D. La presente disposizione non deve
determinare oneri a carico del bilancio dello Stato."
dopo il comma 526, è inserito il seguente:
"526-bis. La Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei
Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31
dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso
dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo. La presente
disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello
Stato."».
9.0.5 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Disposizioni
per la produzione di farmaci emoderivati)
1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
il comma 2 è sostituito dal seguente : "Ai fini della stipula delle
convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di
produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere
ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo
completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni
ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti
dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul
territorio dell' Unione europea".
2. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono stipulate entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art.
12
12.0.100
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
12-bis.
(Disposizioni
in materia di incarichi dirigenziali dell'AGEA)
1. Al fine di garantire la corretta e tempestiva
esecuzione degli adempimenti e dei servizi connessi all'applicazione del regime
comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, così modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188, relativo agli incarichi dirigenziali dell'Agea, le
parole: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".
2. L'Agea può rinnovare tali contratti nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio
bilancio. ».
Art.
18
18.100
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
"8-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite
dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa»;
b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono
sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività
informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purché con oneri esterni non a carico del bilancio.»".
Art.
19
19.0.100 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Trasformazione
in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee)
1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999,
n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali in Fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione
MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti
già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e
la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI
Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le
attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio
da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di
pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella
titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo
di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, Via Guido
Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla
Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono
partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione
dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la
Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori
promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad
incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A
decorrere dalla data di adozione dello Statuto della Fondazione, è abrogata la
lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono
soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e
valorizzazione delle Arti contemporanee", intendendosi soppresso anche il
corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le
attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a
titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di
euro 1.637.544 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro
1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».
19.0.500
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa
Italiana)
1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2009,
l'espletamento e la prosecuzione delle attività che la Croce rossa italiana
svolge, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e
socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, i
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati fino al 31 dicembre 2009. Alla
copertura dell'onere relativo la Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica".
2. Dopo il comma 367, dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente comma:
367 – bis. Allo scopo di attuare le finalità di
cui al precedente comma 367 del presente articolo, concernenti il personale in
servizio a tempo determinato presso l'Associazione della Croce rossa, la
medesima Associazione può, altresì, costituire società interamente partecipate alle
quali le regioni e gli enti pubblici possono affidare la gestione dei servizi
di emergenza sanitaria nonché l'espletamento delle attività nel settore dei
servizi sociali e socio – sanitari.
Art.
26
26.0.500
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Integrazione della composizione del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa)
1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogoverno
delle altre magistrature e dell'avvocatura dello Stato, all'articolo 7 della
legge 27 aprile 1982, n. 186, è apportata la seguente modificazione:
- al comma 1, lettera d), la parola "quattro" è
sostituita dalla seguente: "sei"; e la parola "due",
ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "tre".».
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
gioveDi' 12 febbraio 2009
47a Seduta
Presidenza del
Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI
Interviene il
sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta
inizia alle ore 14,20.
SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il PRESIDENTE comunica l'esito della riunione degli Uffici di
presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che
si è appena conclusa. Si è convenuto, considerata l'attuale calendarizzazione
del disegno di legge n. 1082 (semplificazione e processo civile) per la discussione
in Assemblea a partire dalla prossima settimana, che le Commissioni riunite
proseguiranno l'esame martedì 17 febbraio, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 e
dalle ore 21 alle ore 24, con l’intesa che comunque non si inizi nella seduta
notturna l’esame delle disposizioni relative alla riforma del processo civile,
nonché mercoledì 18, dalle ore 15 alle ore 16,30.
Le Commissioni
riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 14,25.
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 17 febbraio 2009
48a Seduta
Presidenza del
Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta
inizia alle ore 21.05.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame,
sospeso nella seduta dell'11 febbraio.
Continua l'esame
degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.
Il presidente VIZZINI avverte che sono stati presentati gli emendamenti
19.100, 19.0.300, 19.0.400, 20.200, 21.0.100 e 26.0.1000, pubblicati in
allegato al resoconto della seduta odierna, i quali sono dati per illustrati
dai rispettivi presentatori.
Invita quindi il relatore Malan e il sottosegretario
Vegas ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti aggiuntivi all’articolo
9, ricordando che gli emendamenti 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8 sono stati
dichiarati inammissibili.
Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sul subemendamento
9.0.1/1, mentre esprime parere favorevole sull’emendamento 9.0.1. Propone
l’accantonamento degli emendamenti 9.0.2 (testo 3), pubblicato in allegato al
resoconto della seduta odierna, e 9.0.5 (testo 2), in attesa del parere della
Commissione bilancio. Esprime parere contrario sugli emendamenti 9.0.4 e 9.0.9.
Il sottosegretario
VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore.
Accertata la
presenza del prescritto numero di senatori, il subemendamento 9.0.1/1, posto in
votazione, non è accolto.
Il presidente VIZZINI avverte che sarà posto in votazione l’emendamento 9.0.1.
Il senatore BIANCO (PD), nel dichiarare il voto contrario del suo
Gruppo, critica la scelta di differire i termini per l’emanazione di
disposizioni in materia ambientale, in questo modo contraddicendo le dichiarate
volontà del Governo - e in particolare del Ministro dell’ambiente - circa
l'intenzione di intervenire in un settore particolarmente sensibile.
Posto ai voti,
l’emendamento 9.0.1 è accolto, mentre gli emendamenti 9.0.2 (testo 3) e 9.0.5
(testo 2) sono accantonati.
Posti ai voti,
risultano non accolti gli emendamenti 9.0.4 e 9.0.9.
Il presidente VIZZINI invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a
esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 10.
Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sugli
emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, mentre esprime un parere favorevole sugli
emendamenti 10.100, 10.5 e 10.6.
Il sottosegretario
VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore, ad eccezione
dell’emendamento 10.5 sul quale si rimette alla Commissione.
Posti ai voti, non
sono accolti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, mentre risulta accolto
l’emendamento 10.100.
Il presidente VIZZINI avverte che sarà posto in votazione l’emendamento 10.5.
La senatrice ADAMO (PD), nel dichiarare il voto contrario, osserva
che l’emendamento, nell’attribuire un generico carattere di priorità ai
progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario di stranieri che si
trovino in stato di disoccupazione, assume un carattere declamatorio, peraltro
dal contenuto discutibile.
Posti ai voti,
sono approvati gli emendamenti 10.5 e 10.6.
Il presidente VIZZINI dopo aver ricordato che gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3 e
11.0.4 sono stati dichiarati inammissibili, invita il relatore Malan e il
sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti
all’articolo 11.
Il relatore MALAN (PdL) si rimette al Governo sugli emendamenti
11.1 e 11.2, mentre esprime parere contrario sull’emendamento 11.0.1 (testo 2),
proponendone una reiezione tecnica. Si riserva, in proposito, un ulteriore
approfondimento in sede di esame in Assemblea. Esprime quindi parere favorevole
sull’emendamento 11.0.5.
Il sottosegretario
VEGAS esprime un parere contrario sugli emendamenti 11.1 e 11.2, ritenendo che
il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni rischia di determinare, nel
caso in esame, soltanto un aggravamento procedurale. Esprime quindi un parere
conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti riferiti all'articolo
11.
Posti ai voti,
risultano respinti gli identici emendamenti 11.1 e 11.2, nonché l’emendamento
11.0.1 (testo 2).
L’emendamento 11.0.5
è accolto.
Il presidente VIZZINI invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a
esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 12,
ricordando che l’emendamento 12.0.4 è stato dichiarato inammissibile
limitatamente al comma 1. Ricorda che anche l’emendamento 12.0.6 e il
subemendamento 12.0.8/1 sono stati dichiarati inammissibili.
Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sugli
emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 12.0.5 (testo 2) e 12.0.7. In attesa del parere
della Commissione bilancio, propone l’accantonamento degli emendamenti 12.0.3
(testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, e
12.0.100. Esprime invece un parere favorevole sugli emendamenti 12.0.8 (testo
2) e 12.0.9. Invita il proponente a ritirare l’emendamento 12.0.4.
Il sottosegretario
VEGAS, nell’esprimere un parere conforme a quello del relatore, osserva, quanto
all’emendamento 12.0.1 che, pur comprendendone lo scopo, ritiene necessario un
approfondimento ulteriore per verificare se gli effetti di risparmio perseguiti
siano effettivi. Ne propone pertanto una reiezione tecnica che consenta un
ulteriore approfondimento in Assemblea.
Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.0.1,
12.0.2, 12.0.5 (testo 2) e 12.0.7.
L’emendamento 12.0.3 (testo 2) è accantonato, mentre
decade, per assenza del proponente, il 12.0.4, per la parte non inammissibile.
Il presidente VIZZINI propone di accantonare l’emendamento 12.0.8 (testo 2),
in quanto ritiene che il comma 5 debba essere riformulato: esso, infatti, nel
disporre che fino all’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione
dell’ENIT, le funzioni dell’organo collegiale siano svolte dal Presidente
dell’Agenzia in qualità di Commissario straordinario, si configura come una
norma ad personam, in quanto individua sostanzialmente il soggetto che
concretamente dovrà svolgere le funzioni di Commissario. Invita pertanto a una
diversa soluzione, che affidi la nomina alla scelta discrezionale del Governo.
L’emendamento 12.0.8 (testo 2) è quindi accantonato.
Il presidente VIZZINI avverte che si passerà alla votazione dell’emendamento
12.0.9.
La senatrice ADAMO (PD), nel dichiarare il voto contrario del
Gruppo, ritiene non chiara la fonte dello stanziamento di 48 milioni di euro,
previsto per i progetti di rilancio della competitività turistica italiana.
Il sottosegretario VEGAS rileva che lo stanziamento era
già previsto nella legge finanziaria per il 2007 e che la disposizione
semplifica le procedure per l’utilizzazione delle risorse.
Posto ai voti, è accolto l’emendamento 12.0.9.
Il presidente VIZZINI invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a
esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 13.
Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere favorevole
sull’emendamento 13.1, mentre, in attesa del parere della Commissione bilancio,
propone di accantonare l’emendamento aggiuntivo 13.0.100 (testo 2).
Il sottosegretario
VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore.
Il presidente VIZZINI osserva che sull'articolo 13 vi è solo un emendamento
soppressivo.
Posta ai voti, è
approvata la soppressione dell'articolo 13, mentre l’emendamento 13.0.100
(testo 2) è accantonato.
Il PRESIDENTE
invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio
parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 14.
Il sottosegretario
VEGAS ritira l’emendamento 14.2 (testo 2). Risultano pertanto preclusi i
relativi subemendamenti.
Sull’emendamento 14.1 si esprimono favorevolmente sia il
relatore MALAN (PdL) sia il sottosegretario VEGAS.
Posto ai voti, l’emendamento 14.1 è accolto.
Il PRESIDENTE,
dopo aver ricordato che gli emendamenti 15.1 e 15.2 sono inammissibili, invita
il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere
sull’emendamento 15.0.1, fatto proprio dal senatore Battaglia in assenza del
proponente.
Il relatore MALAN (PdL) e il rappresentante del GOVERNO esprimono
un parere contrario sull'emendamento 15.0.1, proponendone una reiezione tecnica
che ne consenta l’esame in Assemblea.
Posto ai voti, è
respinto l’emendamento 15.0.1.
Il PRESIDENTE
invita il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sulle proposte di
stralcio S16.100 e S17.100, presentate dal relatore.
Poste ai voti con
il parere favorevole del Governo, sono accolte le proposte di stralcio S16.100
e S17.100. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4,
16.5, 16.6, 16.7 e 16.8, nonché gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.
Il PRESIDENTE
invita il relatore Malan e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio
parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 18.
Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti
18.1, 18.2 e 18.3. Si rimette al Governo sugli identici emendamenti 18.4, 18.5,
18.6 e 18.7.
Propone di
accantonare il 18.100.
Sugli identici
emendamenti 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7 il sottosegretario VEGAS si rimette alla
Commissione, esprimendo un parere conforme a quello del relatore sugli altri
emendamenti riferiti all’articolo 18.
Il senatore BIANCO (PD) fa propri gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3
e, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo, si rammarica per il parere
negativo espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Osserva, al
riguardo, che tali proposte assicurano una maggiore efficienza all’azione
amministrativa, considerando che molti soggetti privati, che hanno stipulato
contratti con la pubblica amministrazione, si trovano a rischio di fallimento.
La soluzione in esame, imponendo la rilevazione dei dati relativi al tasso di
ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, nonché le entità degli
interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti, offre una maggiore garanzia
ai diritti dei creditori delle pubbliche amministrazioni.
Il presidente VIZZINI, condividendo i rilievi del senatore Bianco, ne
suggerisce una reiezione tecnica degli emendamenti, che consenta un esame più
approfondito in Assemblea.
Posti ai voti,
sono respinti gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3, mentre risultano accolti gli
identici emendamenti 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.
Il 18.100 è
accantonato.
Il PRESIDENTE
ricorda che l'emendamento 19.1 è stato ritirato, mentre il 19.6 e il 19.0.1
sono inammissibili. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a
esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 19.
Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti
19.2, 19.5, 19.8 e 19.0.2, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 19.3
e 19.4. In attesa del parere della Commissione bilancio, propone di accantonare
gli emendamenti 19.0.100 (testo 2), 19.0.200 (testo 2)/1, 19.0.200 (testo 2),
19.0.400, 19.0.300 e 19.0.500.
Il rappresentante
del GOVERNO esprime un parere contrario sugli identici emendamenti 19.3 e 19.4.
Esprime quindi un parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti
riferiti all’articolo 19. Sull’emendamento 19.0.500 invita il relatore a una
riformulazione che limiti la proroga dei contratti del personale a tempo
determinato presso la Croce Rossa Italiana solo a quelli già stipulati. Propone
pertanto di sopprimere il comma 2.
Il relatore MALAN (PdL) accoglie la proposta di riformulazione
suggerita dal Governo, e presenta l'emendamento 19.0.500 (testo 2), pubblicato
in allegato al resoconto della seduta odierna, insistendo però per
l'accantonamento.
Il senatore BIANCO (PD) dichiara che non parteciperà alla votazione
degli emendamenti riferiti all’articolo 19, molti dei quali, a suo avviso,
risultano di dubbia proponibilità per estraneità alla materia della
semplificazione amministrativa, oggetto della prima parte del disegno di legge.
Critica, al riguardo, un modo di legiferare incoerente ai princìpi di
razionalità e di semplificazione più volte invocati dallo stesso Governo.
Posti ai voti,
sono respinti l'emendamento 19.2, gli identici emendamenti 19.3 e 19.4, nonché
gli emendamenti 19.5 e 19.8; sono invece accolti gli emendamenti 19.100 e 19.7.
È poi respinto il 19.0.2.
Sono accantonati
gli emendamenti 19.0.100 (testo 2), 19.0.200 (testo 2)/1, 19.0.200 (testo 2),
19.0.400, 19.0.300 e 19.0.500 (testo 2).
Il PRESIDENTE
invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio
parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 20.
Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sull’emendamento
20.1. Propone di accantonare il 20.200.
Il sottosegretario
VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore e dà un parere
favorevole sul 20.100 e sul 20.200, convenendo sulla relativa proposta di
accantonamento.
L’emendamento
20.200 è accantonato.
È quindi accolto
l’emendamento 20.100, mentre risulta respinto l’emendamento 20.1.
Il PRESIDENTE,
dopo aver ricordato che l’emendamento 21.7 è inammissibile, invita il relatore
Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli
emendamenti riferiti all’articolo 21.
Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sugli
emendamenti 21.1, 21.5, 21.6 e 21.8. Si rimette al Governo sull’emendamento
21.2 e ritira il 21.3.
Il sottosegretario
VEGAS esprime un parere contrario sull’emendamento 21.2, favorevole sul 21.4 e
un parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti
all’articolo 21.
Posti ai voti,
sono respinti gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.5, 21.6 e 21.8, mentre è approvato
il 21.4. L’emendamento 21.0.100 è accantonato.
Il PRESIDENTE,
dopo aver ricordato che l’emendamento 22.9 è inammissibile, invita quindi il
relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli
emendamenti riferiti all’articolo 22.
Il relatore MALAN (PdL) invita i proponenti a ritirare
l’emendamento 22.2. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 22.200
(testo 2)/1, mentre esprime parere favorevole sul 22.200 (testo 2). Esprime
parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 22.
Il sottosegretario
VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore.
L'emendamento 22.2
è ritirato. Posto ai voti è respinto il subemendamento 22.200 (testo 2)/1;
risulta invece accolto l'emendamento 22.200 (testo 2). Sono quindi preclusi gli
emendamenti 22.5, 22.3, 22.4, 22.6, 22.7 e 22.8.
Il senatore BIANCO (PD) chiede di accantonare l'emendamento 22.0.1,
auspicando che il relatore e il rappresentante del Governo riconsiderino il
loro parere in ragione della importanza dell'attuazione del protocollo
informatico per una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.
L'emendamento è
accantonato.
Si passa quindi
all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.
Il PRESIDENTE,
dopo aver ricordato che l'emendamento 23.10 è inammissibile, invita il relatore
Malan e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere.
Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti
23.1, 23.2, 23.3, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9 e 23.11. Esprime invece parere
favorevole sugli emendamenti 23.4, 23.5 e 23.0.1.
Il sottosegretario
VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore, proponendo però, quanto
all'emendamento 23.0.1, una riformulazione: invita a sostituire il comma 4 con
una clausola di invarianza finanziaria.
La senatrice INCOSTANTE (PD) accoglie la proposta e riformula
l'emendamento 23.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della
seduta odierna.
Posti ai voti, sono
respinti gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.6, fatto proprio dalla senatrice
Adamo, 23.7, fatto proprio dalla senatrice Incostante, 23.8, 23.9 e 23.11.
Posti ai voti,
sono approvati gli emendamenti 23.100, 23.4, 23.5 e 23.0.1 (testo 2).
Il PRESIDENTE,
dopo aver ricordato che gli emendamenti 24.1 e 24.4 sono stati dichiarati
inammissibili, invita il relatore Malan e il rappresentante del Governo a
esprimere il proprio parere.
Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere favorevole
sull'emendamento 24.2, rilevando che il 24.3 sarebbe assorbito, nonché sul
24.0.1 in un testo riformulato dal Governo con l'introduzione, al comma 1, dell'inciso
"fino al 31 dicembre 2010" (24.0.1 testo 2, pubblicato in allegato al
resoconto della seduta odierna).
Il rappresentante
del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.2.
Posto ai voti, è
approvato l'emendamento 24.2, nonché l'emendamento 24.0.1 (testo 2). Il 24.3 è
assorbito.
Il PRESIDENTE
ricorda che l'emendamento 26.0.1 è inammissibile, limitatamente al comma 2.
Il senatore BIANCO (PD), nel comunicare di aver avuto informalmente
notizia che il Governo avrebbe rinunciato all'emendamento 26.0.7 (testo 2),
recante delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo,
chiede se tali intenzioni siano confermate.
Il sottosegretario
VEGAS osserva che non vi sarebbe al momento, da parte del Governo, alcuna
intenzione di ritirare l'emendamento in questione.
Il senatore BIANCO (PD) ritiene che, in ragione della complessità
della materia e del suo rilievo istituzionale, non sia opportuno una sua
trattazione nella forma proposta. Poiché il Governo intende insistere
sull'emendamento, egli ne propone l'accantonamento, insieme ai relativi
subemendamenti, per consentire a tutti i senatori delle Commissioni riunite un
approfondimento adeguato e per assicurare un ampio dibattito.
L'emendamento
26.0.7 (testo 2) e i relativi subemendamenti sono accantonati.
Il presidente VIZZINI chiede al relatore e al rappresentante del Governo di
esprimere il proprio parere sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.
Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere favorevole
sull'emendamento 26.1, invitando i proponenti a ritirare il 26.0.1 e il
26.0.12, essendo sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento
2.0.5 (testo 3). Esprime parere contrario sugli emendamenti 26.0.2, 26.0.3,
26.0.8/1, 26.0.8, 26.0.9/1, 26.0.9, 26.0.10/1, 26.0.10, 26.0.11/1 e 26.0.11. Si
rimette al Governo sugli emendamenti 26.0.3, 26.0.4 e 26.0.5. In attesa del
parere della Commissione bilancio, propone di accantonare gli emendamenti
26.0.500, 26.0.100 (testo 2), 26.0.110 e 26.0.1000.
Il sottosegretario
VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 26.0.3, propone
l'accantonamento dell'emendamento 26.0.5, nonché dell'emendamento 26.0.4, sul
quale ritiene opportuno operare un adeguato approfondimento. Esprime un parere
conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti all'articolo 26.
Posto ai voti, è
accolto l'emendamento 26.1. Gli emendamenti 26.0.1 e 26.0.12 sono assorbiti
dall'approvazione di altri emendamenti.
Posti ai voti,
sono respinti gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.3.
Sull'emendamento
26.0.4 interviene la BONFRISCO (PdL), la quale osserva che la proposta, volta a
rendere le azioni proprie computabili ai fini del calcolo delle maggioranze e
delle quote di capitale, è volta a tutelare i piccoli azionisti.
I senatori MUGNAI (PdL) e PASTORE (PdL) ritengono opportuno accantonare
l'emendamento, in ragione della complessità della materia e quindi della
necessità di adeguati approfondimenti per esaminarne gli effetti sul complesso
delle norme riguardanti i diritti degli azionisti delle società.
Gli emendamenti
26.0.4, 26.0.5 e 26.0.500 sono accantonati.
Posti ai voti,
sono respinti gli emendamenti 26.0.8/1, 26.0.8, 26.0.9/1, 26.0.9, 26.0.10/1,
26.0.10, 26.0.11/1 e 26.0.11.
Sono infine accantonati gli emendamenti 26.0.100 (testo
2) e 26.0.1000.
Il seguito
dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina
alle ore 22,35.
EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE
N°
1082
Art.
9
9.0.2 (testo 3)
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:
"523-bis. Al fine di assicurare il compiuto e
corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti
carenze di organico esistenti, nell'anno 2009, secondo quanto previsto dalla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo
indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di
qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma
4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008,
n. 27, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio
bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica.
523-ter. Al fine di assicurare il compiuto e
corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti
carenze di organico esistenti, per l'anno 2009, la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo
indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre
unità di personale di categoria D, nel limite delle risorse finanziarie
stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio
dell'Agenzia, senza oneri a carico della finanza pubblica."
b) dopo il comma 526, è inserito il seguente:
"526-bis. Al fine di assicurare il compiuto e
corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti
carenze di organico esistenti, la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei
Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31
dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso
dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo, individuato,
rispettivamente, in numero ventisette e in numero dieci unità di personale, nel
limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio,
senza oneri a carico della finanza pubblica."».
Art.
12
12.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
12-bis.
(Misure
di semplificazione delle procedure relative
ai
piccoli appalti pubblici)
1. Alle procedure relative all'affidamento di lavori di
importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero di servizi o forniture di
importo inferiore a 2 milioni di euro, non si applicano le norme di cui
all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7,
ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, introdotte dal
decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, articolo 2, lettere f e g.».
Art.
19
19.100
Il Governo
Al comma 1, sostituire le parole "all'articolo
20" con le seguenti: "all'articolo 11".
19.0.300
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Modifica
della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)
1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega
al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
"il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre
2009";
b) al comma 1,
lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti:
"e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del
personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo
sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione";
c) al comma 1, la
lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) formulazione e deliberazione
degli statuti in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di
amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico,
nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro
dell'Università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso
o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli
scientifici."
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di
ricerca, all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
285, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica (ANSAS),
di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto
luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche e
all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI),
istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai
sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e dall'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito,
con modificazioni dalla legge n. 176 del 25 ottobre 2007.».
19.0.400
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Finanziamento
percorsi di istruzione e formazione professionale)
1.
Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per la
realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui
all'articolo 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2009,
è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: "Contributo
per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati
dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel rispetto dei livelli
essernziali di cui al capitolo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino
a 18 anni. A tal fine è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 40 milioni di
euro.
2.
Per l'anno 2009, è ridotta di 40 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, di
cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, iscritto nella tabella C allegata
al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.»
19.0.500 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)
1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del
Servizio sanitario nazionale o con altri enti, la Croce Rossa, al fine di
assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime
convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per
gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di
lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura
dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. »
Art.
20
20.200
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono aggiunte le
seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".»
Art.
21
21.0.100
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis
(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3)
1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La
Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed
è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione
elabora e propone - in piena autonomia scientifica - strategie di sviluppo del
settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero dello sviluppo
economico, e altre Amministrazioni pubbliche, nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico,
finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del
Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta
dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità
amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su
argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di
collaborazione con il Ministero, le altre Amministrazioni pubbliche e con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative
indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla
base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatile.
2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge
16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto,
l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono
ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità,
prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello
sviluppo economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità
amministrative indipendenti.».
Art.
23
23.0.1 (testo 2)
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
23-bis.
1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche
già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di
partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 282. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di
servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di
lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.
2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche
già dotate di un sito internet devono pubblicare il registro dei
processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati
di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell'avanzamento delle pratiche.
3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di
assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte
alla trasmissione di documentazione ufficiale.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Art.
24
24.0.1 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
24-bis.
(Carta
nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte
elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate fino al 31 dicembre
2010 anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e
accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità
elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di
una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.
3. All'articolo 64, comma 3, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, l'ultimo periodo è soppresso».
Art.
26
26.0.1000
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis
(Modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.
53)
1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è
sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Misure per conciliare tempi di vita e
tempi di lavoro). 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a
conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle
politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia,
al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese
le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie
locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali
attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione
positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e
ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro
e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in
uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico
interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di
flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei
risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento
delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per
motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti
tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi
innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali
progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese,
ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo
stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche
nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.
2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono
lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità
nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a
quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone
disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave
infermità.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 – da
stabilirsi con provvedimento di cui al comma 4 – è, inoltre, impiegata per
l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di
impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate
alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi
della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari
requisiti professionali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio o del
Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il Ministro per le pari
opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui
al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle
risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile
per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In
ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici
saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le
richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura
non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle
misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di
monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti
territoriali."
2. Sono abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
mercoleDi' 18 febbraio 2009
49a Seduta
Presidenza del
Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI
Intervengono i
sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e
per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta
inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame
sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente VIZZINI avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento
26.0.7 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, accantonati nella seduta
notturna di ieri.
Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sui subemendamenti
26.0.7 (testo 2)/1, 26.0.7 (testo 2)/5, 26.0.7 (testo 2)/15, 26.0.7 (testo
2)/18, 26.0.7 (testo 2)/19, 26.0.7 (testo 2)/20 e 26.0.7 (testo 2)/27. -Esprime
poi parere favorevole sui subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/3, 26.0.7 (testo
2)/4, 26.0.7 (testo 2)/6, 26.0.7 (testo 2)/7, 26.0.7 (testo 2)/8, 26.0.7 (testo
2)/9, 26.0.7 (testo 2)/14, 26.0.7 (testo 2)/16, 26.0.7 (testo 2)/21, 26.0.7
(testo 2)/24, 26.0.7 (testo 2)/23 (testo 2), 26.0.7 (testo 2)/100, 26.0.7
(testo 2)/25, 26.0.7 (testo 2)/26, 26.0.7 (testo 2)/28, nonché sugli
emendamenti 26.0.5 e 26.0.7 (testo 2). Invita i presentatori a riformulare i
subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/10 e 26.0.7 (testo 2)/11 in un testo 2. Osserva
poi come i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/12 e 26.0.7 (testo 2)/13 si debbano
considerare di fatto assorbiti dal parere favorevole sul subemendamento 26.0.7
(testo 2)/14. Con riguardo al subemendamento 26.0.7 (testo 2)/17 esprime parere
favorevole sulla prima parte, fino alle parole "in entrambi i gradi",
ritenendo invece necessario procedere ad una bocciatura tecnica della seconda
parte del testo al fine di consentirne la presentazione in Aula per un più
approfondito dibattito.
Il sottosegretario
Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.
Il senatore BIANCO (PD) manifesta il proprio apprezzamento per la
decisione assunta dalla Presidenza di dedicare una specifica seduta all’esame
dell’emendamento che riforma il processo amministrativo, potendo tra l’altro,
grazie alla disponibilità del Presidente del Senato, riunire le Commissioni in
un’Aula adeguata. Con riguardo ai pareri testé espressi osserva come i
subemendamenti accolti siano unicamente quelli volti a apportare modifiche di
carattere formale al testo dell'emendamento governativo. Ribadisce il proprio
giudizio critico per la scelta dell'Esecutivo di ricorrere all'istituto della
delega legislativa, prevista peraltro da un emendamento, per la disciplina
della delicata materia del processo amministrativo. Al riguardo rileva come
tale materia sia stata oggetto ormai da anni di interventi in via legislativa
ordinaria Nel merito dell'emendamento 26.0.7 (testo 2) esprime riserve per la
genericità dei principi e criteri direttivi. Invita il Governo a valutare
l'opportunità di procedere quanto meno nella fase di relazione dei decreti
legislativi alla audizione dei soggetti coinvolti dalla suddetta riforma,
nonché di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari
competenti, non solo in sede di formulazione del parere sugli schemi, ma anche,
nelle forme più opportune, nella fase di elaborazione dei testi stessi.
Il presidente VIZZINI ricorda che il ricorso all'istituto della delegazione
legislativa per la disciplina del processo amministrativo non rappresenta una
novità. Condivide tuttavia l'invito da ultimo formulato dal senatore Bianco.
Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut) esprime il proprio vivo rammarico
per il mancato accoglimento di ogni proposta formulata dal proprio Gruppo.
Aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore
D'Alia.
Il senatore SALTAMARTINI (PdL) auspica che il Governo proceda anche,
successivamente, a modificare il Regolamento di procedura amministrativa.
L'emendamento
27.0.2/2 risulta decaduto.
Dopo che le
Commissioni riunite hanno respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/1,
risultano approvati i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/3 e 26.0.7 (testo 2)/4.
Respinto il
subemendamento 26.0.7 (testo 2)/5, il senatore SANNA (PD) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sul subemendamento 26.0.7 (testo 2)/6. Con riguardo all'emendamento
governativo lamenta in primo luogo l'assenza di criteri e principi puntuali e
precisi per l'esercizio della delega. Relativamente al ricorso all'istituto
della legge delega osserva come nella tradizione repubblicana la materia del
diritto processuale amministrativo sia stata regolata attraverso il ricorso
alla legge ordinaria, strumento più idoneo ad assicurare un ampio dibattito
parlamentare.
Le Commissioni
riunite approvano quindi con successive votazioni i subemendamenti 26.0.7
(testo 2)/6, 26.0.7 (testo 2)/7, 26.0.7 (testo 2)/8 e 26.0.7 (testo 2)/9.
Il senatore CASSON(PD), accedendo alla richiesta del relatore
riformula i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/10 e 26.0.7 (testo 2)/11 in testi
2, i quali, in esito a successive e distinte votazioni risultano approvati.
Approvato il
subemendamento 26.0.7 (testo 2)/14, risultano assorbiti i subemendamenti 26.0.7
(testo 2)/12 e 26.0.7 (testo 2)/13.
Dopo che le
Commissioni riunite hanno respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/15,
risulta approvato il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/16.
Il senatore CASSON (PD) interviene quindi per dichiarazione di voto
favorevole sul subemendamento 26.0.7 (testo 2)/17, il quale è volto ad
assicurare maggiore rapidità e speditezza ai tempi di durata dei processi
amministrativi sul contenzioso elettorale, anche attraverso l'introduzione di
un rito speciale in Camera di consiglio per i casi di particolare urgenza.
Si procede quindi
alla votazione per parti superate del subemendamento 26.0.7 (testo 2)/17.
Le Commissioni
riunite approvano quindi il testo del suddetto subemendamento fino alle parole
"in entrambi i gradi".
Risulta invece
respinta la restante parte del subemendamento.
Risultano preclusi
i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/18 e 26.0.7 (testo 2)/19.
Dopo che le
Commissioni riunite hanno respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/20,
risultano approvati i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/21, 26.0.7 (testo 2)/22,
26.0.7 (testo 2)/23 (testo 2) e 26.0.7 (testo 2)/24.
La senatrice INCOSTANTE (PD) interviene quindi sul subemendamento 26.0.7
(testo 2)/25, ribadendo il giudizio critico sul ricorso all'istituto della
legge delega per la disciplina del processo amministrativo. Analoghe
perplessità desta l'emendamento governativo nel merito, nella parte in cui
prevede criteri e principi direttivi eccessivamente vaghi e pochi puntuali.
Osserva in conclusione come tale emendamento si ponga di fatto in contrasto con
le finalità di semplificazione e di chiarezza dei testi normativi sottese al
provvedimento in esame.
Il presidente VIZZINI propone quindi di considerare i subemendamenti 26.0.7
(testo 2)/25, 26.0.7 (testo 2)/26, 26.0.7 (testo 2)/27 e 26.0.7 (testo 2)/28,
quali emendamenti al subemendamento 26.0.7 (testo 2)/100.
Le Commissioni riunite consentono e approvato quindi con
successive e distinte votazioni i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/25 e 26.0.7
(testo 2)/26 riformulato in un testo 2.
Dopo che è stato respinto il subemendamento 26.0.7 (testo
2)/27, risulta approvato il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/28.
Viene quindi approvato il subemendamento 26.0.7 (testo
2)/100, così come modificato.
Il senatore CASSON (PD) interviene quindi per dichiarazione di voto
contrario sull'emendamento 26.0.7 (testo 2). Pur ritenendo non condivisibile il
ricorso all'istituto della delega legislativa, ritiene apprezzabili taluni
criteri direttivi contenuti nella proposta in esame, quali quelli volti ad
assicurare una razionalizzazione della normativa vigente ed una riduzione dei
tempi processuali al fine di assicurare una ragionevole durata al contenzioso.
Altrettanto
condivisibili sono i criteri volti ad assicurare il riordino della tutela
cautelare anche attraverso la generalizzazione di quella ante causam, nonché
quelli volti a disciplinare le azioni e i poteri del giudice prevedendo i
rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa
della parte vittoriosa. Conclude esprimendo il proprio giudizio critico per la
decisione di inserire in un emendamento una riforma così delicata del processo
amministrativo.
La senatrice DELLA MONICA (PD) intervenendo in dissenso rispetto al proprio
Gruppo, preannuncia la propria astensione.
Dopo aver espresso
vive perplessità sulla scelta governativa di introdurre una riforma così
incisiva della giustizia amministrativa in un emendamento ad un disegno di
legge collegato, sottolinea come sarebbe stato auspicabile intervenire su tale
materia in via legislativa assicurando un adeguato dibattito parlamentare.
La senatrice ADAMO (PD) intervenendo in dissenso, preannuncia che
non parteciperà al voto.
Dopo aver ribadito
il proprio giudizio critico sul ricorso all'istituto della delega legislativa,
esprime perplessità per l'incoerenza e la genericità dei criteri direttivi
recati dalla norma in esame. Lamenta infine l'assenza di un adeguato
coinvolgimento dei soggetti destinatari di tale riforma.
Il senatore CAROFIGLIO(PD), intervenendo in dissenso, manifesta la
propria non contrarietà al ricorso della delega legislativa. Lamenta tuttavia
l'assenza di un'adeguata istruttoria su tale riforma, da realizzarsi anche
attraverso il coinvolgimento delle categorie coinvolte dalla riforma del
processo amministrativo.
Il senatore PARDI (IdV) , nel riservarsi di svolgere ulteriori
argomentazioni nella prossima seduta, preannuncia il voto contrario del Gruppo
dell'Italia dei Valori.
Il seguito
dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina
alle ore 16,20.
EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE
N°
1082
Art.
12
12.0.8 (testo 3)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
12-bis.
(ENIT
– Agenzia nazionale del turismo)
1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n.
207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in
vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.
2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia
nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni
del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente
vale doppio.
3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni
e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di
Stato con delega al turismo.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i
componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio
d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione
dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte da un commissario
straordinario nominato secondo le norme vigenti ».
Art.
26
26.0.7 testo 2/1
All'emendamento 26.0.1 (testo 2) sostituire il comma 1 con
il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo
regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto
procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi
commi 2 e 3.
26.0.7 testo 2/3
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le
seguenti: «alla giurisprudenza».
26.0.7 testo 2/4
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».
26.0.7 testo 2/5
All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire i commi 2, 3
e 4 con i seguenti:
2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le
norme delegate disciplinano:
a) la rassegna, in armonia con
l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme
vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;
b) il riordino, previa espressa
obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa
anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice
amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti
prive di effettiva tutela;
c) il riordino e la razionalizzazione di
tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le
esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di
difesa e dei tempo necessari per apprestarlo;
d) la previsione di una prescrizione
breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi
all'annullamento di un atto amministrativo;
e) la compilazione organica delle azioni
esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.
3. Per conseguire le finalità di accelerazione e
concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:
a) la revisione e il potenziamento della
fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in
fase monocratica;
b) l'individuazione di misure transitorie
per l'eliminazione dell'arretrato;
c) la razionalizzazione dei riti
speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia
amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il
Trentino – Alto Adige;
d) la raziona1izzazione e unificazione
delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale,
prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito
del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;
e) la razionalizzazione e unificazione
della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a
seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del
giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;
f) la generalizzazione della tutela
cautelare ante causam, salvaguardando, anche nei casi di misure inaudita
altera parte, il principio di equa ponderazione degli interessi in
conflitto e di adeguatezza della misura assentibile alla mera conservazione
della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non
oltre la prima camera di consiglio per la convalida;
g) il riordino della tutela cautelare in
corso di causa disciplinando:
g1) il procedimento cautelare innanzi al
giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato é impugnata con
ricorso per cassazione;
g2) l'inibizione della tutela interinale
collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di
fissazione di udienza per la decisione nel merito;
g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza
di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;
h) il riordino del sistema delle
impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili
con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del
codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali
dell'ordinamento;
i) una ottimale concentrazione degli
strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio
e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la
proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.
4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza
che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la
stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario
da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da
non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due
anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso
procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le
correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.
5. Dall'attuazione della presente delega non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26.0.7 testo 2/6
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le
seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».
26.0.7 testo 2/7
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le
seguenti: «comma 3».
26.0.7 testo 2/8
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica
della» con le seguenti: «al fine di garantire la».
26.0.7 testo 2/9
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art.
26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «il rafforzamento del potere
istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni
istruttorie esercitate in forma monocratica».
26.0.7 testo 2/10
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le
azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché
le funzioni».
26.0.7 testo 2/10 testo 2
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «i
poteri» con le seguenti: «le funzioni».
26.0.7 testo 2/11
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le
seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».
26.0.7 testo 2/11 testo 2
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le
seguenti parole: «, anche rispetto alle altre giurisdizioni».
26.0.7 testo 2/12
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non
più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti
all'ordinamento vigente».
26.0.7 testo 2/13
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non
più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi
all'ordinamento vigente».
26.0.7 testo 2/14
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi
non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con
l'ordinamento vigente».
26.0.7 testo 2/15
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione,
anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali
termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».
26.0.7 testo 2/16
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i
rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le
pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».
26.0.7 testo 2/17
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art.
26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d)
razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul
contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari,
di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva
notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di
consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in
tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».
26.0.7 testo 2/18
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in
tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale
relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di
invalidazione del risultato elettorale».
26.0.7 testo 2/19
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di
particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di
svolgimento del procedimento elettorale».
26.0.7 testo 2/20
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) razionalizzare e unificare la disciplina della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze
dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni
altro organo giurisdizionale».
26.0.7 testo 2/21
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali
di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».
26.0.7 testo 2/22
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con
le seguenti: «individuando le disposizioni».
26.0.7 testo 2/24
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».
26.0.7 testo 2/23
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 3, sostituire la parola "detta" con la seguente: «dettano».
26.0.7 testo 2/100
Il Governo
All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire il comma 4
con il seguente:
"4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il
parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I
pareri sono resi entro 45 giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il
decreto può essere emanato anche sensa i predetti pareri. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura
dell'articolato, mediante Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, n.
2, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al Regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la
Commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale,
nonché con un numero di esterni, non superiore a 5, esperti nella materia del
processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della Commissione è
gratutita e non comporta rimborso spese. Entro due anni dall'entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni
ed integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con
lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto."
26.0.7 testo 2/25
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri».
26.0.7 testo 2/26
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con
la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»
26.0.7 testo 2/26 testo 2
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con
la seguente: «Sugli schemi di decreto legislativo»
26.0.7 testo 2/27
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In
relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si
applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054».
26.0.7 testo 2/28
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che
l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso
procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per
l'emanazione degli originari decreti».
26.0.7 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Delega
per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della
Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le
norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali,
e di assicurare la concentrazione delle tutele.
2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza,
concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole
durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché
la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere
istruttorio monocratico, l'individuazione di misure, anche transitorie, di
eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e i poteri del
giudice:
.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del
giudice amministrativo;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito,
anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini
di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti
del giudice;
4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di
condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e
razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano,
fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della
regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento,
rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito
del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;
e) razionalizzare e unificare la
disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a
seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar
o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche
generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare
innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le
sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere
trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di
udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il
ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla
relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro
i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni
dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela
interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare,
l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di
merito è celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle
impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del
processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni,
l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed
eccezioni;
3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente
tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle
fonti non abrogate.
4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il
decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura
dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14,
numero 2°, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di
integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo
regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti
nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le
correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od
opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario
decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1,
comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "tribunali
amministrativi regionali", sono aggiunte le seguenti parole ", ivi
comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento
dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.».
26.0.2000
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art.
26-bis
(Modifica
al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112,
convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: "a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate
dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e
6" sono sostituite con le seguenti: "inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,"»
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 24 febbraio 2009
51a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del
Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI
indi del Presidente
della 2ª Commissione
BERSELLI
Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria
Rosaria Carfagna e i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta
Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 10,15.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e sospensione)
Riprende
l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.
Continua l'esame
degli emendamenti, tutti pubblicati in allegato al resoconto della seduta
pomeridiana odierna.
Il presidente VIZZINI dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio
sugli ulteriori emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26 e dichiara
pertanto inammissibili, in quanto su di essi è stato espresso parere contrario
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.9 (testo 2),
9.0.2 (testo 3) limitatamente al comma 1, lettera b), 19.0.300, 26.0.110 e
26.0.200. Informa le Commissioni riunite che il Governo ha appena presentato
una ulteriore formulazione dell'emendamento 26.0.100, (26.0.100 testo 3).
Avverte, inoltre, che il relatore Malan ha presentato l'emendamento 14.200,
pubblicato in allegato al resoconto.
Ricorda, quindi,
che sull'emendamento 26.0.7 (testo 2), nel testo risultante dalle modifiche già
accolte, erano state svolte nella seduta precedente le dichiarazioni di voto.
Posto in votazione, l'emendamento è approvato.
Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del
relatore e del rappresentante del Governo, risultano accolti anche gli
emendamenti 26.0.5, 26.0.6, 12.0.8 (testo 3) e 14.200.
Il presidente VIZZINI propone la reiezione dell'insieme degli emendamenti
accantonati, riferiti agli articoli da 1 a 26, al fine di consentirne la
presentazione in Assemblea.
Le Commissioni riunite convengono.
Si intendono pertanto respinti i seguenti emendamenti:
9.17, 9.0.2 (testo 3) limitatamente al comma 1 lettera a), 9.0.5 (testo
3), 12.0.3 (testo 2), 12.0.100, 13.0.100 (testo 2), 14.100, 18.100, 19.0.100
(testo 2), 19.0.200 (testo 2)/1, 19.0.200 (testo 2), 19.0.400, 19.0.300 (testo
2), 19.0.500 (testo 2), 20.200, 21.0.100 (testo 2), 22.0.1, 26.0.4, 26.0.500/1,
26.0.500, 26.0.100 (testo 3), 26.0.1000, 26.0.3000, 26.0.4000, 26.0.5000,
26.0.6000, 26.0.7000, 26.0.8000, 26.0.9000.
Poste congiuntamente in votazione, sono quindi accolte le
proposte di coordinamento coord.1, coord.2, coord.3 e coord.4, riferite ad
emendamenti approvati in relazione ai Capi dal I al IV del disegno di legge,
pubblicate in allegato al resoconto.
Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti
all'articolo 27.
Il presidente BERSELLI (PdL), in sostituzione del relatore per la 2a
Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3, 27.4,
27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17,
27.100/2, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.24, 27.25, 27.26, 27.28, 27.30, 27.31,
27.32, 27.33, 27.36, 27.37, 27.38, 27.101/1, 27.101/2, 27.39, 27.40, 27.41 e
27.42. Invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 27.9, 27.18 e
27.100/1. Dopo aver riformulato l'emendamento 27.500 in un testo 2, esprime
parere favorevole sugli emendamenti 27.100, 27.23, 27.31, 27.35 e 27.101.
Ritira infine gli emendamenti 27.501 e 27.34. Invita infine i presentatori a ritirare
l'emendamento 27.27.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme al relatore.
Il senatore MUGNAI (PdL), dopo aver riformulato l'emendamento 27.9
in un testo 2, nel senso indicato dal relatore, presidente Berselli, ritira
l'emendamento 27.27.
Il senatore CASSON (PD) ritiene di non poter accogliere le proposte
di riformulazione avanzate dal presidente Berselli con riguardo all'emendamento
27.18 e al subemendamento 27.100/1, insistendo pertanto per la sua votazione.
Il senatore CENTARO (PdL) invita il relatore e il Governo a rivedere
il parere espresso con riguardo all'emendamento 27.28, del quale evidenzia le
finalità deflattive.
Dopo che i senatori LONGO (PdL) e SALTAMARTINI (PdL) hanno aggiunto la propria firma
all'emendamento 27.28, il presidente BERSELLI (PdL), quale relatore per la 2a Commissione, e il
rappresentante del GOVERNO, si rimettono alle Commissioni riunite.
Con distinte e successive votazioni, le Commissioni
riunite respingono gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3 e 27.4.
Approvato l'emendamento 27.500 (testo 2), in esito a
distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 27.5, 27.6,
27.7 e 27.8.
Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento
27.9 (testo 2) respingono, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti
27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, nonché i
subemendamenti 27.100/1 e 27.100/2.
Approvato l'emendamento 27.100, sono respinti, in esito a
distinte e successive votazioni, gli emendamenti 27.19, 27.20, 27.21 e 27.22.
Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento
27.23, respingono con successive e distinte votazioni gli emendamenti 27.24,
27.25 e 27.26.
Approvato l'emendamento 27.28, risulta precluso
l'emendamento 27.29.
Respinto l'emendamento 27.30, è approvato l'emendamento
27.31 e risulta precluso l'emendamento 27.32.
Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento
27.33, approvano l'emendamento 27.35.
Risultano respinti poi, in esito a distinte e successive
votazioni, gli emendamenti 27.36, 27.37, 27.38 e i subemendamenti 27.101/1 e
27.101/2.
Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento
27.101, respingono con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 27.39,
27.40, 27.41 e 27.42.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 28.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 28.1000, 28.4 e 28.5 -
ritenendo che la problematica del calendario del processo, da essi sollevata,
possa essere più opportunamente disciplinata intervenendo sulle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile - e a riformulare gli emendamenti
28.13 e 28.15, in un testo 2. Nell'esprimere la propria contrarietà sul
contenuto dell'emendamento 28.19, preannuncia la riformulazione
dell'emendamento 28.102, sull'istituto della testimonianza scritta.
Dopo un breve dibattito sugli emendamenti relativi
all'istituto della testimonianza scritta, nel quale intervengono i senatori MUGNAI (PdL), LI GOTTI (IdV), CENTARO (PdL) e LONGO (PdL), il presidente BERSELLI (PdL), in sostituzione del relatore Delogu,
esprime parere contrario sugli emendamenti 28.1, 28.2, 28.100, 28.3, 28.6,
28.7, 28.8, 28.10, 28.11, 28.12, 28.16, 28.17 e 28.18. Riformula, nel senso
indicato dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 28.1000 in un testo 2.
Tenuto conto dell'importanza di una più attenta riflessione sulle problematiche
connesse all'istituto della testimonianza scritta, propone l'accantonamento
degli emendamenti 28.18, 28.19, 28.102, 28.20 e 28.21 nonché dei subemendamenti
28.102/1, 28.102/2 e 28.102/3.
Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 28.22,
28.23, 28.28, 28.29, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28.36, 28.37, 28.38, 28.39,
28.40, 28.42, 28.43 e 28.44. Invita quindi i relatori a riformulare in un testo
2 gli emendamenti 28.30 e 28.35. Dopo aver espresso parere favorevole
sull'emendamento 28.41, riformula in un testo 2 l'emendamento 28.500.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme al relatore.
Sono quindi accantonati gli emendamenti 28.18, 28.19,
28.102, 28.20 e 28.21 nonché i subemendamenti 28.102/1, 28.102/2 e 28.102/3.
Su proposta del presidente BERSELLI, si conviene di sospendere momentaneamente l'esame del
disegno di legge in titolo, per proseguire intanto con l'esame dei disegni di
legge n. 1079 e connessi, recanti disposizioni in materia di esercizio della
prostituzione.
Convengono le Commissioni riunite e l'esame è
temporaneamente sospeso.
(omissis)
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile,
approvato dalla Camera dei deputati
(Ripresa dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame,
precedentemente sospeso.
Continua la
votazione degli emendamenti, a cominciare da quelli riferiti all'articolo 28.
Le Commissioni riunite, con distinte e successive
votazioni respingono gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.100 e 28.3.
Gli emendamenti 28.1000, 28.4 e 28.5 sono ritirati dai
presentatori, che accedono alla proposta del sottosegretario Maria Elisabetta
Alberti Casellati di accoglierne il contenuto con un emendamento all'articolo
33.
Con distinte e successive votazioni le Commissioni riunite
respingono gli emendamenti 28.6 e 28.9.
Dopo che il senatore MUGNAI (PdL) ha ritirato l'emendamento 28.9, in esito a
distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 28.8, 28.10,
28.11 e 28.12.
Accedendo alla richiesta del relatore, il senatore CASSON (PD) riformula l'emendamento 28.13 in un testo 2,
il quale, posto ai voti, risulta approvato. E' quindi assorbito l'emendamento
28.14.
Respinto il subemendamento 28.101/1, le Commissioni
riunite approvano gli emendamenti 28.101 e 28.15 (testo 2).
Le Commissioni riunite respingono poi, con distinte e
successive votazioni, gli emendamenti 28.16, 28.17, 28.18, 28.22, 28.23, 28.28
e 28.29.
Approvato l'emendamento 28.30 (testo 2), risultano
respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.31,
28.32, 28.33 e 28.34.
Approvato l'emendamento 28.35 (testo 2), risultano
respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.36,
28.37, 28.38, 28.39 e 28.40.
Approvato l'emendamento 28.41, risultano respinti, in
esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.42, 28.43 e 28.44.
L'emendamento 28.500 (testo 2) è quindi approvato.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 29.
Il presidente BERSELLI (PdL), quale relatore per la 2a Commissione,
esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo
29, ad eccezione degli identici emendamenti 29.9, 29.10 e 29.11. Con riguardo
all'emendamento 29.100, invita il rappresentante del Governo a ritirarlo.
Dopo un breve dibattito sull'emendamento 29.100, nel
quale intervengono i senatori CENTARO (PdL), DELLA MONICA (PD), BERSELLI, LONGO(PdL), MUGNAI (PdL) e CASSON(PD), il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI
CASELLATI propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 29.
Sono quindi accantonati tutti gli emendamenti relativi
all'articolo 29.
Il presidente BERSELLI(PdL), quale relatore per la 2a Commissione,
esprime parere contrario sugli emendamenti 29.0.6, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3,
29.0.4 e 29.0.5.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme al relatore.
Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive
votazioni, respingono gli emendamenti 29.0.6, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4 e
29.0.5.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti
all'articolo 30.
Il presidente BERSELLI(PdL), quale relatore per la 2a Commissione, dopo
aver espresso parere contrario sugli emendamenti 30.3, 30.1, 30.4, 30.7 e
30.0.1, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 30.5 e 30.9. Si
rimette al Governo sull'emendamento 30.6. Dopo avere espresso parere favorevole
sull'emendamento 30.100, di analogo contenuto all'emendamento 30.10, invita i
presentatori a ritirare l'emendamento 30.8.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme al relatore. Con riguardo all'emendamento 30.6 si
rimette alle Commissioni riunite.
Dopo che il senatore MUGNAI (PdL) ha ritirato l'emendamento 30.8, le
Commissioni riunite respingono con successive e distinte votazioni gli
emendamenti 30.3, 30.1 e 30.4.
Il senatore MUGNAI(PdL), accedendo alla richiesta del relatore,
riformula l'emendamento 30.5 in un testo 2, il quale risulta accolto.
Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento
30.6, respingono l'emendamento 30.7.
Il senatore CASSON(PD), accedendo alla richiesta del relatore,
riformula l'emendamento 30.9 in un testo 2, il quale risulta approvato.
Approvato l'emendamento 30.100, risulta precluso
l'emendamento 30.10. E' infine respinto l'emendamento 30.0.1.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
31.
Il presidente BERSELLI(PdL), quale relatore per la 2a Commissione,
esprime parere favorevole sull'emendamento 31.1 e contrario sugli altri
emendamenti volti a modificare l'articolo 31, nonché sull'emendamento
aggiuntivo 31.0.1.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme al relatore, ad eccezione dell'emendamento 31.1.
Dopo un breve dibattito sull'emendamento 31.1, nel quale
intervengono il senatore CENTARO(PdL), il presidente BERSELLI(PdL), il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI
CASELLATI e il senatore MUGNAI(PdL), è disposto l'accantonamento del complesso
delle proposte emendative relative all'articolo 31.
Le Commissioni riunite respingono infine l'emendamento
31.0.1.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,30.
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
martedi' 24 febbraio 2009
52a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del
Presidente della 2ª Commissione
BERSELLI
Intervengono il ministro della giustizia Alfano e il
sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta
inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(1082) Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana
odierna.
Il senatore CASSON (PD) sollecita una riflessione generale
sull'opportunità di procedere allo stralcio dal disegno di legge delle
disposizioni recanti modifiche al codice di procedura civile al fine di
consentire una più appropriata valutazione delle problematiche connesse alla
riforma della giustizia civile.
Dopo un breve intervento del senatore LONGO(PdL), il ministro ALFANO ribadisce l'esigenza che
le Commissioni riunite procedano alla approvazione del disegno di legge nella
sua interezza, tenuto conto della congruità dei tempi di esame da parte delle
Commissioni riunite del Senato. Ribadisce inoltre come la riforma della
giustizia civile sia considerato dal Governo uno dei presupposti essenziali per
il rilancio della competitività economica del Paese.
Il presidente BERSELLI avverte quindi che si riprenderà quindi dall'esame degli
emendamenti relativi all'articolo 28, accantonati nella seduta antimeridiana di
oggi.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
riformula l'emendamento 28.102 in un testo 2, con il quale si recepisce in
larga parte anche il contenuto dell'emendamento 28.19.
Approvato l'emendamento 28.102 (testo 2), risulta
assorbito l'emendamento 28.19 e preclusi i subemendamenti 28.102/1, 28.102/2 e
28.102/3.
Le Commissioni riunite respingono quindi, in esito a
distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.20 e 28.21.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti
all'articolo 29, accantonati nella seduta antimeridiana di oggi.
Il ministro ALFANO, nel prendere atto delle perplessità
emerse nel dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana, circa le modifiche
all'istituto del cosiddetto filtro in cassazione, ritira l'emendamento 29.100.
Risultano così preclusi i subemendamenti 29.100/1,
29.100/2 e 29.100/3.
Le Commissioni riunite, in esito a successive e distinte
votazioni, respingono gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7
e 29.8.
Sono quindi approvati gli identici emendamenti 29.9,
29.10 e 29.11.
Le Commissioni riunite respingono infine, in esito a
distinte e successive votazioni, gli emendamenti 29.12 e 29.13.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo
31, accantonati nella seduta antimeridiana.
Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i
senatori CENTARO(PdL), LI GOTTI (IdV) e LONGO(PdL), il ministro ALFANO si rimette alle
Commissioni riunite sull'emendamento 31.1.
L'emendamento 31.1 è quindi approvato, risultando
preclusi gli emendamenti 31.2, 31.3, 31.4 (testo 2).
Si passa all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 39.
Il presidente BERSELLI, in sostituzione del relatore per la 2a Commissione,
esprime parere contrario su tutti gli emendamenti volti a modificare l'articolo
32, ad eccezione dell'emendamento 32.100.
Esprime infine parere contrario sull'emendamento 32.0.2.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme a quello del relatore.
Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive
votazioni, respingono gli emendamenti 32.1 e 32.2.
Approvato l'emendamento 32.100, risultano respinti, in
esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 32.3 e 32.0.2.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo
33.
Il presidente BERSELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 33.1, 33.2,
33.3, 33.4, 33.7, 33.8 e sul subemendamento 33.100/1. Dopo avere espresso
parere favorevole sugli emendamenti 33.100, 33.500, 33.101 e il subemendamento
33.101/1 nonché sugli emendamenti 33.5 e 33.6, di analogo contenuto.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme al relatore.
Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 33.1 e
approvano l'emendamento 33.1000 e respingono, con distinte e separate
votazioni, gli emendamenti, 33.2, 33.3 e il subemendamento 33.100/1.
Approvato l'emendamento 33.100, risulta respinto l'emendamento
33.4.
Il senatore CASSON(PD), accedendo alla richiesta del relatore,
riformula l'emendamento 33.5 in un testo 2, il quale, posto ai voti, è
approvato.
Risulta assorbito l'emendamento 33.6.
Respinto l'emendamento 33.7, risulta precluso
l'emendamento 33.8.
Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive
votazioni, approvano quindi gli emendamenti 33.500 e 33.101, nonché il
subemendamento 33.101/1.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 34.
Il presidente BERSELLI(PdL), quale relatore per la 2a Commissione,
esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti volti a modificare e
ad aggiungere norme dopo l'articolo 34, ad eccezione dell'emendamento 34.0.100.
Esprime altresì parere contrario su tutti i subemendamenit relativi
all'emendamento 34.0.100.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme al relatore.
Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive
votazioni, respingono l'emendamento 34.1 e i subemendamenti 34.0.100/1,
34.0.100/2, 34.0.100/3, 34.0.100/4, 34.0.100/5, 34.0.100/6 e 34.0.100/7.
Approvato l'emendamento 34.0.100, risultano respinti, in
esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 35.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
invita i relatori a riformulare l'emendamento 35.0.100 in un testo 2 e a
ritirare l'emendamento 35.0.500.
Il presidente BERSELLI(PdL), quale relatore per la 2a Commissione,
ritira l'emendamento 35.0.500 e riformula 35.0.100 in un testo 2, il quale
risulta approvato.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti
all'articolo 36.
Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti
36.1 e 36.0.1.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme al relatore.
Le Commissioni riunite, in esito a successive e distinte
votazioni, respingono gli emendamenti 36.1 e 36.0.1.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 37.
Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere contrario sul complesso
degli emendamenti relativi all'articolo 37, nonché sul subemendamento 37.100/1.
Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 37.100.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al
relatore.
Le Commissioni riunite, dopo aver respinto, con
successive e distinte votazioni, gli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 ed il
subemendamento 37.100/1, approvano l'emendamento 37.100.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore
LONGO l'emendamento 37.5 è respinto.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 38.
Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti
38.1 e 38.2.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme al relatore.
Le Commissioni riunite respingono, con successive e
distinte votazioni, gli emendamenti 38.1 e 38.2.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 39.
Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti
39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.10, 39.11, 39.0.1, 39.0.2,
39.0.3, e sui subemendamenti 39.0.103/1, 39.0.102/1. Dopo avere invitato i
presentatori a riformulare l'emendamento 39.9, esprime parere favorevole sugli
emendamenti 39.0.100, 39.0.101, 39.0.103, di analogo contenuto all'emendamento
39.0.4, 39.0.102, nonché sui subemendamenti 39.0.100/1, 39.0.101/100. Si
rimette alle Commissioni riunite sui subemendamenti 39.0.101/3 e 39.0.102/2.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
esprime parere conforme al relatore.
Le Commissioni riunite respingono, in esito a distinte e
successive votazioni, gli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7
e 39.8.
Il senatore MUGNAI(PdL), accedendo alla richiesta del relatore,
riformula l'emendamento 39.9 in un testo 2, il quale risulta approvato.
Le Commissioni riunite, dopo aver respinto, in esito a
distinte e successive votazioni, gli emendamenti 39.10, 39.11, 39.0.1, 39.0.2 e
39.0.3, approvano l'emendamento 39.0.100, i subemendamenti 39.0.100/1,
39.0.101/3, 39.0.101/100 e l'emendamento 39.0.101.
Respinto il subemendamento 39.0.103/1, risulta approvato
l'emendamento 39.0.103.
L'emendamento 39.0.4 risulta quindi assorbito.
Le Commissioni riunite, dopo aver respinto il
subemendamento 39.0.102/1, approvano il subemendamento 39.0.102/2 e l'emendamento
39.0.102.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 40.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole
sugli emendamenti 40.100 e 40.200. Si rimette alle Commissioni riunite
sull'emendamento 40.1, identico all'emendamento 40.2.
Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere conforme al Governo.
Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive
votazioni, approvano l'emendamento 40.1, 40.100 e 40.200. Risulta quindi
assorbito l'emendamento 40.2.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 41.
Il presidente BERSELLI (PdL) e il sottosegretario Maria Elisabetta
ALBERTI CASELLATI esprimono parere contrario sull'emendamento 41.2, il quale,
posto ai voti, è respinto.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo
43.
Con il parere contrario del relatore, presidente BERSELLI(PdL), e del rappresentante del GOVERNO, risulta
respinto l'emendamento 43.1.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 44.
Il presidente BERSELLI (PdL) propone la reiezione del complesso degli
emendamenti relativi all'articolo 44, al fine di consentirne la presentazione
in Assemblea, ad eccezione dell'emendamento dei relatori 44.100.
Le Commissioni riunite convengono.
Si intendono pertanto respinti i seguenti emendamenti:
44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.11, 44.12,
44.13 e 44.0.100.
Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento
44.100.
Si passa all'esame degli emendamenti relativi
all'articolo 45.
Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere favorevole all'emendamento
dei relatori 45.100.
Le Commissioni riunite convengono.
Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento
45.100.
Si intendono pertanto preclusi i seguenti emendamenti:
45.1, 45.2, 45.3 e 45.4.
Si passa infine all'esame dell'emendamento 46.0.1, del
quale il presidente BERSELLI propone la reiezione, al fine di consentirne la
presentazione in Assemblea.
Le Commissioni riunite convengono.
Si intende pertanto respinto l'emendamento 46.0.1.
Si passa infine all'esame degli ordini del giorno
precedentemente accantonati.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
accoglie l'ordine del giorno G/1082/2/1e 2.
Dopo che il senatore MUGNAI (PdL) ha ritirato l'ordine del giorno G/1082/3/1e
2, risulta decaduto per assenza dei proponenti l'ordine del giorno G/1082/4/1e
2 (testo 2).
Le Commissioni riunite conferiscono, infine, ai relatori
Malan e Delogu il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, e a
richiedere l'autorizzazione alla relazione orale, sul testo risultante dalle
modifiche accolte nel corso dell'esame, e ad apportarvi le modifiche di
coordinamento eventualmente necessarie.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI,
SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N°
1082
G/1082/1/1 e 2
SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248,
prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero,
di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive
modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;
le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto
ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio
decreto 3 giugno 1926, n.941, recante «Indennità al personale
dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo
quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto
1945, n.540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971, n.286;
rispetto alla disciplina generale prevista dal citato
regio decreto n.941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di
cui alla legge 8 luglio 1961, n.642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e alla legge 27 dicembre 1973, n.838, in
materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero
presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od
organismi internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari
esteri e al personale destinato agli uffici degli addetti militari;
la ratio, che giustifica la specialità della
disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione
degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario
affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di
continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un
trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico
degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;
con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione
previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del
Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e la legge n.838 del 1973 dispongono
direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n.642
del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero
in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito
per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;
in presenza di detta disciplina, l'applicazione
dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 alla determinazione
della misura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale
modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n.642 del 1961, al
fuori di espresse previsioni legislative;
una tale applicazione determinerebbe, altresì,
nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un
servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di
trattamento a danno del personale di cui alla legge n.642 del 1961 rispetto al
personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici
degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del
Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e dalla legge n.838 del 1973, entrambi
esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;
si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza,
che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo
28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero
di breve durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per
le missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata,
disposto dall'articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria 2006, come evidenziato
nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,
impegna il Governo:
ad applicare l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge
n.223 del 2006 secondo lo spirito della norma, che ha inteso ridurre le
indennità giornaliere e non quelle relative a servizi di lunga durata, nel
senso che la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione ivi prevista
non si applica al trattamento economico del personale di cui alla legge 8
luglio 1961, n.642, comandato all'estero per servizi di lunga durata.
G/1082/2/1 e 2
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Il Senato,
premesso che:
la magistratura onoraria non ha più un ruolo
complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;
attualmente sussistono diverse categorie di giudici
onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni
e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precari
età non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito
con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;
la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata,
potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della
giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del
servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata
del processo;
occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità
di accesso e di retribuzione e che tenga conto anche della previdenza;
è quindi assolutamente indilazionabile un intervento
immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,
impegna il Governo:
a formulare una proposta organica di riforma della
magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la
data del 31 dicembre 2009, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori proroghe
dell'esistente».
G/1082/3/1 e 2
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Il Senato,
premesso che:
un nuovo procedimento sommario di cognizione non avrebbe
alcun effetto deflativo, posto che esso si differenzierebbe dal rito ordinario
solo per la eventuale assenza delle memorie di cui all'articolo 183 del codice
di procedura civile e per la decisione con ordinanza invece che con sentenza,
impegna il Governo:
a presentare un'iniziativa legislativa nel senso di una
semplificazione dei molteplici procedimenti attualmente previsti in sede
civile, in modo da giungere ad un rito tendenzialmente unico affiancato da un procedimento
sommario di cognizione».
G/1082/4/1 e 2
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo
19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola
superiore della pubblica amministrazione»;
è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle
missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di
efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema
coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione
dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle
amministrazioni locali»;
la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione
la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;
dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo
indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti
delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei
locali e delle attrezzature delle sedi;
impegna il Governo:
nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di
riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione
studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA),
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il
confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la
permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono
per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.
G/1082/4/1 e 2 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo
19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola
superiore della pubblica amministrazione»;
è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni
e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza,
efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e
coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi
produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni
locali»;
la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in
considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra
penisola;
dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo
indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti
delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei
locali e delle attrezzature delle sedi;
invita il Governo:
nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di
riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione
studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA),
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il
confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la
permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono
per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.
G/1082/5/1 e 2
Il Senato,
considerato che:
l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue
la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse
stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale
per il periodo 2007-2013»;
la previsione di norme che definiscano «le modalità e le
procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione
degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali
comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo
pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;
un intervento in tale materia rende necessaria la
consultazione delle amministrazione pubbliche interessate all'utilizzo dei
fondi di cui all'articolo 11;
impegna il Governo:
nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del
provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere
particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare
preventivamente le Regioni interessate.
G/1082/5/1 e 2 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Il Senato,
considerato che:
l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue
la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse
stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale
per il periodo 2007-2013»;
la previsione di norme che definiscano «le modalità e le
procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione
degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali
comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve pregiudicare
l'agevole fruibilità delle risorse;
invita il Governo:
nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del
provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere
particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente
le Regioni interessate.
G/1082/6/1 e 2
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1082,
impegna il Governo:
a promuovere l'inclusione nei progetti di cui
all'articolo 1, comma 2 della connessione all'infrastruttura in banda larga
degli edifici scolastici.
Art.
1
1.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle Regioni» inserire le seguenti: «e nel rispetto
dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1 agosto 2003,
n.259».
1.2
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e
d'intesa con le stesse».
1.3
Al comma , dopo le parole: «interventi infrastrutturali
nelle aree sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con priorità nelle aree
ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n.1083
dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
1.4
Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «In
ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle
regioni del Mezzogiorno».
1.5
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I
progetti di cui al presente comma devono includere la connessione alla
infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.».
1.6
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'affidamento della realizzazione dei
progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile,
le imprese già operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori
di cui al presente articolo».
1.7
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Al comma 3, sopprimere la parola: « anche» e
sostituire le parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le
seguenti: «allo sviluppo della banda larga».
1.8
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «il 15
per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al
passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema
delle telecomunicazioni per reti in banda larga».
1.9
VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito,
presso il Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le agevolazioni di
credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a digital
divide, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a
piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore delle comunicazioni
elettroniche sui finanziamenti,della durata massima di dieci anni, deliberati
da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo affluiscono un
contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e dati (sia su
rete fissa che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari di
autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche,
nonché eventuali risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello
Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie,a
progetti di infrastrutturazione a banda larga, in fibra ottica o wireless
(in spettro licenziato o non), ad operatori che non godano di ricavi da
terminazione che presentino particolari caratteristiche di innovazione e/o
siano rivolti ad aree dove non sia già presente l'infrastruttura in fibra
ottica a banda larga Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture
sono definite modalità, termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni di
credito di cui al presente comma. L'ammontare del contributo è pari al 50 per
cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al
tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia. Il tasso
di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.».
1.10
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, il
Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e
trasporti, predispone un piano formativo obbligatorio per amministratori e
dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e
all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda
larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».
1.11
Sopprimere il comma 5.
1.100
MALAN, RELATORE
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 50, comma 4, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata
da parte di una società di revisione, nominata dall'operatore interessato e
scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto
presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi
dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58". Allo stesso articolo 50, comma 4, il quarto periodo è abrogato.».
1.12
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai fini del riparto delle risorse del
fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per gli utilizzi previsti
dal presente articolo non si applicano le percentuali di cui all'articolo 1,
comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Art.
2
2.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere l'articolo.
2.4
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
«1) Sostituire il capoverso 3-tercon il seguente:
"3-ter. I soggetti che fungono da centrali di
committenza ai sensi del comma 3-bis predispongono prezziari di
riferimento tenendo conto dei prezzi praticati nei contratti. in essere,
ovvero, in mancanza o in deroga motivata, dei prezzi dedotti. dai listini
ufficiali, dai listini delle camere di commercio, dai prezzi correnti di
mercato mediante apposita ricerca all'uopo predisposta. Ai prezziari si applica
la disciplina dell'articolo 133, comma 8. Dei prezziari così rilevati è data evidenza
pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della società
Consip Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito
dell'Osservatorio".
2) Sopprimere il capoverso 3-quater
3) Al capoverso 3-quinquies sostituire la
parola: «quinquies» con la seguente: «quater».
4) Al capoverso 3-sexies sostituire la parola: «sexies»
con la seguente: «quinquies» e sopprimere le parole da: «,in
maniera», fino a: «l'anno precedente,»
5) Al capoverso 3-septies sostituire la parola
«septies» con la seguente: «sexies» e sopprimere le parole da: «con
obbligo» fino a: «Corte dei Conti»
6) Sopprimere i capoversi 3-octies, 3-nonies
e 3-decies.
7) Al capoverso 3-undecies sostituire la parola:
«undecies» con la seguente: «septies».
2.2
Al comma , capoverso, «3-bis»,
primo periodo, sostituire le parole da: «lavori, servizi e forniture» fino
a: «,dei provveditorati alle opere pubbliche" con le seguenti:
"servizi e forniture, le amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono
svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi
territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di
committenza, anche avvalendosi delle province.».
Conseguentemente, al medesimo comma: capoverso 3-quater,
primo periodo, sopprimere la parola: «lavori,»; sopprimere il capoverso
3-sexies; sopprimere il capoverso 3-decies; capoverso 3-undecies, sopprimere la
parola: «lavori,».
2.3
Al comma 1, capoverso «3-bis» aggiungere, infine,
le parole: «anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del
2007».
2.5
Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-sexies», «3-septies»,
«3-octies», «3-novies» e «3-decies».
2.6
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma l, sopprimere i capoversi da 3-septies
alla fine dell'articolo.
2.7
Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies,
3-novies e 3-decies.
2.8
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies,
3-novies e 3-decies.
2.9
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il
secondo periodo e i capoversi 3-novies; 3-decies.
2.10
Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il
secondo periodo.
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
2-bis.
(Modifica
articolo 6-ter, comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6
agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) i criteri per la redazione dello
Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una
regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al
sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori
ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083
dell'11 luglio 2006 (Obiettivo ''Convergenza'')».
2.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
2-bis.
(Potenziamento
della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate
dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo
«Convergenza»])
1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, della legge
6 agosto 2008, n.133 le parole da: ''È istituito'' fino alle parole: ''di
livello nazionale'', son sostituite con le seguenti: ''È istituito, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno
2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in
particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del
Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')''».
2.0.3
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
(Modifiche
all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''tutti i
servizi pubblici locali'' aggiungere le seguenti: '', ad esclusione del
servizio idrico integrato,'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''servizi
pubblici locali'', aggiungere le seguenti: '', con esclusione del servizio
idrico integrato,'';
c) il comma 8 è abrogato;
d) al comma 10, lettera d) sono
abrogate le seguenti parole: '',nonché in materia di acqua''».
2.0.4
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art.
2-bis.
1. All'allegato A, annesso al decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
la voce n. 2990 relativa alla legge 4 agosto 1978, e la voce n. 3309 relativa
alla legge 31 dicembre 1991, n. 438, sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto
legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».
2.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
2-bis.
1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29
aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone
del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle
zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa».
2.0.5 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29
aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone
del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle
zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa.
2. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008,
riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990
e 3009».
2.0.5 (testo 3)
FERRARA, BIANCO, GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:
2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n.
178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice
distrutte dal terremoto del gennaio 1968
3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle
zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa.
2. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge riprendono efficacia le disposizioni di
legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».
2.0.6
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal
seguente:
1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione
dell'art. 35
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani
2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a
decorrere dal 25 giugno 2008».
2.0.7
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal
seguente:
1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione
dell'art. 35
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani».
2.0.8
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo
18-bis è inserito il seguente:
''Art.
18-ter.
(Società
di consulenza finanziaria)
1. La riserva di attività di cui all'articolo, 18 non pregiudica
la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o
società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di
indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e
delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza
in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti
aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita
una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si
applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo''».
2.0.9
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n.
163 del 12 aprile 2006, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite
anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º
gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.
2. A partire dal 1º gennaio 2009 la partecipazione agli
appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche
Amministrazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta
dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante
Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo indicato
sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del
proponente mediante Firma Elettronica certificata.
3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi
previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di
valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi
di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.
4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i
capitolati, corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui
inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione
dovranno essere indicati nei capitolati. Tutte le Amministrazioni si attrezzano
per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli
adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A
partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli
estratti''».
2.0.10
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche
per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio
2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.
2. A partire dal 1 o gennaio 2009 la partecipazione agli
appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche
amm;n;strazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione
richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata
mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo
indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale
del proponente mediante firma elettronica certificata.
3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi
previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valu
tazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di
rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione
committente.
4. Le amm;n;strazionisono tenute a pubblicare i
capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui
inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la
documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le
amm;n;strazionisi attrezzano per la gestione telematica degli appalti per
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi
informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non
costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo
di pubblicazione degli estratti.
2.0.11
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
(Modifica
dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 37 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: ''lettera b)''
sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''».
2.0.12
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
(Modifica
dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)''
sono inserite le seguenti: '', ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.''».
2.0.13
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
(Modifica
dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)''
sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,''».
2.0.14
Dopo l'articolo, aggiungere il
seguente:
«Art.
2-bis.
(Locazione
di immobili per le attività ricettive di carattere sanitario)
1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n.
392, si interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi prevista per un
periodo non inferiore a nove anni, si applica anche agli immobili destinati ad
attività recettive di carattere sanitario».
2.0.15
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
2-bis.
1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ''31
ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''».
Art.
3
3.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», nel
comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».
3.1/2
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», sostituire
le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti:
«che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati
esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e
testi unici».
3.1
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art.
3.
(Chiarezza
dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima
dell'articolo 14 è inserito il seguente:
''Art. 13-bis - (Chiarezza dei testi normativi) – 1.
Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a
sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe
indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto
in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati
dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o
in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla
quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme
cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di
chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di
approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si
provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri
e procedure previste nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo
aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi
incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di
testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione
delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici''».
3.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art.
3.
(Chiarezza
dei testi normativi)
1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice
civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è
inserito il seguente:
Art. 15-bis. - (Chiarezza dei testi). – Ogni norma
che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a
stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate,
abrogate o derogate».
3.3
Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:
«2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui
ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al
provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga,
deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».
3.0.1/4
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso
«14», sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone,
nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o
comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».
3.0.1/5
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso
«14», sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone,
nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».
3.0.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a),
capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino
alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative,
con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».
3.0.1/2
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera
c) con la seguente:
«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g),
sono sostituite dalle seguenti:
c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe
lesioni di diritti costituzionali delle persone;
d) le disposizioni di legge previste dalla
Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto
costituzionalmente necessario o vincolato;
e) fuori dei casi di cui alla lettera a),
le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono
il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le
disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando
quanto previsto dal comma 14-quater».
3.0.1/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera
c) con la seguente:
«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g),
sono sostituite dalle seguenti:
c) le disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;
d) le disposizioni di legge previste dalla
Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto
costituzionalmente necessario o vincolato;
e) fuori dei casi di cui alla lettera a),
le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono
il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le
disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando
quanto previsto dal comma 14-quater».
3.0.1
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
3-bis.
(Semplificazione
della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai
seguenti:
''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1°
gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che
abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la
cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni
indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a
tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da
mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto
precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la
cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni:
1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto
i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti
dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione
di trattati internazionali in vigore''.
''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive''.
''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi
17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior
termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni
legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e
14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono
abrogate''.
''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via
anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di
disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a)
e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio
1970''.
''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con
cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti
nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis,
anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive'';
b) il comma 16 è soppresso;
c) al comma 17 le lettere c), d),
e), f), g) sono soppresse;
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad
applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle
relative disposizioni regionali'';
e) al comma 19 le parole: ''una
Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione
parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».
f) al comma 21 la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e
15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta
giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le
eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da
rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere
della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis,
la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».
3.0.1 testo 2/4
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a),
capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone,
nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o
comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».
3.0.1 testo 2/4 testo 2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a),
capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali».
3.0.1 testo 2/5
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a),
capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone,
nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».
3.0.1 testo 2/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a),
capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino
alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative,
con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».
3.0.1 testo 2/2
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, sostituire
la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g),
sono sostituite dalle seguenti:
c) le disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;
d) le disposizioni di legge previste dalla
Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto
costituzionalmente necessario o vincolato;
e) fuori dei casi di cui alla lettera a),
le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono
il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le
disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando
quanto previsto dal comma 14-quater».
3.0.1 testo 2/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, sostituire
la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g),
sono sostituite dalle seguenti:
c) le disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;
d) le disposizioni di legge previste dalla
Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto
costituzionalmente necessario o vincolato;
e) fuori dei casi di cui alla lettera a),
le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono
il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le
disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando
quanto previsto dal comma 14-quater».
3.0.1 testo 2
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
3-bis.
(Semplificazione
della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai
seguenti:
''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1°
gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che
abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la
cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni
indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a
tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da
mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto
precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la
cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni:
1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto
i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti
dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione
di trattati internazionali in vigore''.
''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive''.
''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi
17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior
termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni
legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e
14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.
''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via
anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di
disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a)
e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio
1970''.
''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con
cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti
nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis,
anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.
''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive'';
b) il comma 16 è soppresso;
c) al comma 17 le lettere c), d),
g) sono soppresse;
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad
applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle
relative disposizioni regionali'';
e) al comma 19 le parole: ''una
Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione
parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».
f) al comma 21 la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e
15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta
giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le
eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da
rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere
della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis,
la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».
3.0.2/1
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis»,
nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio» inserire
le seguenti: «dei ministri».
3.0.2/2
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», sopprimere
il comma 3.
3.0.2/4
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis»,
nel comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, di cui al».
3.0.2/5
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», nel
comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».
3.0.2
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
3-bis.
(Modifiche
alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''entro novanta
giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';
b) al comma 2, dopo le parole:
''Consiglio di Stato'', sono inserite le seguenti: ''e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta'';
c) è aggiunto, in fine, il seguente:
''4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del
presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni
regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito
la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete''.
2. Dopo l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
''Art. 17-bis. – (Testi unici compilativi) – 1. Il
Governo provvede, mediante testi unici ( ... ) compilativi, a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei,
attenendosi ai criteri che seguono:
a) puntuale individuazione del testo
vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate,
anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può demandare la redazione
degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti,
in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal
Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi
dell'articolo 16, primo comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al
regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».
3.0.3
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
3-bis.
(Integrazione
dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un
giorno)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma
2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettere e), m), p) e r) della Costituzione, le
disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle
amministrazioni,misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali,
l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della
direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123,
ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione».
3.0.4
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, aggiungere
il seguente:
«Art.
3-bis.
1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è
abrogato».
Art.
4
4.0.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 4.0.1, capoverso «Art. 4-bis», nel
comma 1, sopprimere la lettera c).
4.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, è inserito il
seguente:
«Art.
4-bis.
(Modifica
della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)
1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega
al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''diciotto
mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta mesi'';
b) al comma 1, lettera b), dopo le
parole: ''degli statuti'' sono inserite le seguenti: ''e dei regolamenti di
amministrazione, finanza e contabilità, e del personale'' ed il secondo periodo
è sostituito dal seguente: ''Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza
e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui
regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';
c) al comma 1, lettera c), le
parole: ''consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di
alto profilo scientifico'' sono sostituite dalle seguenti: ''consigli di
amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico,
sentiti i consigli scientifici''».
Art.
5
5.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art.
5.
(Modifiche
alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in
materia di conclusione del procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: ''di efficacia,'' sono
inserite le seguenti: ''di imparzialità,'';
2) al comma 1-ter, dopo le parole: ''il rispetto''
sono inserite le seguenti: ''dei criteri e'' e sono aggiunte, in fine, le
parole: '', nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente
legge'';
b) l'articolo 2 è sostituito dal
seguente:
''Art. 2. – (Conclusione del procedimento). – 1. Ove
il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge
ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della
sostenibilità dei termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità
del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e
comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. TI
numero totale di tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un
terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione o
dell'ente pubblico nazionale di riferimento.
5. Fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza
disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a
trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 14, comma 2'';
c) dopo l'articolo 2, come sostituito
dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:
''Art. 2-bis. – (Conseguenze del ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono
tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento,
indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento
richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento del
danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento
dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del
procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una
somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto
conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.
3. I pagamenti delle somme di denaro di
cui al comma 2 corrisposte dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla
competente procura regionale della Corte dei conti.
4. Con regolamento, emanato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine
di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. il
regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le
amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni
determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.
5. Le controversie relative
all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di
cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione
della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il
termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve
essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del
relativo onere economico'';
d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
''d-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la
conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su
richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi
telematici, informazioni circa lo stato del procedimento'';
e) all'articolo 10-bis, comma 1,
terzo periodo, la parola: ''interrompe'' è sostituita dalla seguente:
''sospende'' e le parole: ''iniziano nuovamente'' sono sostituite dalla
seguente: ''riprendono''.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo
precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative».
5.2
Al comma 1, lettera b), capoverso" Art. 2", al
quarto comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare
complessità del procedimento» con le seguenti: « interessi pubblici tutelati o
della complessità del procedimento».
5.3
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.
2", al quartocomma, sostituire la parola «indispensabili» con la
seguente: «necessari».
5.500
Il Governo
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 2, al comma 4,
ultimo periodo, dopo le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti
di acquisto della cittadinanza italiana.» aggiungere le seguenti: «e di
quelli riguardanti l'immigrazione.»
5.4
Al comma 1, lettera c), capoverso
"Art. 2-bis" dopo il primo comma, inserire il seguente:
«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto
nel caso in cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento
derivi comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».
5.5
MALAN, RELATORE
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Restano
ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale
che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituiti e modificati dal presente
articolo.».
5.0.1
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art
5-bis.
(Riduzione
dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 3, le parole:
''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';
b) all'articolo 20, comma 4, primo
periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti:
''venti giorni'';
c) all'articolo 21, comma 4, le parole:
''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
d) all'articolo 23, comma 4, le parole:
''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';
e) all'articolo 24, comma 4, le parole:
''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
f) all'articolo 24, comma 9, primo
periodo, le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: ''trenta giorni'';
g) all'articolo 24, comma 9, secondo
periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque
giorni'';
h) all'articolo 25, comma 2, le parole:
''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
i) all'articolo 25, comma 3, le parole:
''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';
j) all'articolo 26, comma 1, primo
periodo, le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti:
''novanta giorni'';
k) all'articolo 26, comma 1, secondo
periodo, i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della
metà;
l) all'articolo 26, comma 2, primo
periodo le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta
giorni2 e i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della
metà;
m) all'articolo 26, comma 3, le parole:
''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'' e le
parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
''trenta giorni'';
n) all'articolo 26, comma 3, quinto
periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti:
''quarantacinque giorni''».
Art.
6
6.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art.
6.
(Modifiche
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento
relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche)
1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal
ricevimento della richiesta»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso
di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento
non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla
mancata espressione dei pareri di cui al presente comma'';
3) al comma 4, le parole: ''il termine di cui al comma 1
può essere interrotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini di cui al
comma 1 possono essere interrotti'';
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici'';
5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';
2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma l sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
''Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede
comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili
dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di
cui al presente comma'';
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa
di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento
debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o
enti appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono
sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i
casi di cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi
previsti dal comma 1''».
6.2
Al comma 1, lettera a), dopo
il n. 3), inserire il seguente:
«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».
6.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
6-bis.
(Sostituzione
dell'articolo 146 del decreto legislativo
22
gennaio 2004, n. 42)
1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, è sostituito dal seguente:
«Art. 146. - (Autorizzazione). – 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti
e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai
sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero
sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono
distruggerli, ne'introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione
o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i
progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione
prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione
necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi
proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo
stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico
presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli
elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la
domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle
prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori
paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione
dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di
qualità paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità
paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il
paesaggio, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza,
trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla
relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli
interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del
relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.
241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non
corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in
tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a
quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga
necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al
comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola
volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della
documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di
accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo
comunque non superiore a quindici giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6.
Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione
assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione è rilasciata o negata
dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla
ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e
presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento
edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è
data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che
provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto
necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il
termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza
al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via
sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di
venti giorni dalla sua emanazione;
b) è trasmessa in copia, senza indugio,
alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché,
unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla
comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o
l'area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione anche parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.
Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di
appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le
sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere
impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione
paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato
almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data
di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione
sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata
rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e
torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in
materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per
quanto attiene ai profili paesaggistici, dalle competente soprintendenza».
Art.
7
7.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241,
in materia di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). – 1.
All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «,licenza»
fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato,
compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad
efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola
esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter,
le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:
a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica
sicurezza e sull'immigrazione;
b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del
patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;
c) sulla tutela della salute e della
pubblica incolumità;
d) sulle esigenze connesse
all'amministrazione della giustizia e delle finanze;
e) sull'adempimento degli obblighi
disposti dalla normativa comunitaria.
3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono
individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli
interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni
contenute nel presente articolo»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme
restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo, nei casi in cui è presentata una
dichiarazione di inizio attività comunque denominata, ad esclusione degli
interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non
espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente
articolo»;
5) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le
disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai casi in cui la normativa comunitaria
impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
b) ai casi in cui la legge qualifica il
silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;
c) agli atti e ai procedimenti che
incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico,
storico, artistico-culturale e paesaggistico;
d) agli atti e ai procedimenti che
incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;
e) agli atti e ai procedimenti che
incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.
4-bis. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,sono individuati
gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla
tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni
contenute nel presente articolo»;
3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di
accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono
disponibili»;
2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi
previsti dal comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di
ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;
2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo
25, comma 4;» sono soppresse.
5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai
commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. I servizi di controllo interno delle singole
ammlnlstrazionistatali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui
sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto
dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti
pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei
procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a
predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie
dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. TI rapporto
annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il
15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede,
anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di
conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. In sede di prima attuazione della presente legge, i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla
scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma Continuano ad
applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è emanato entro ceritottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i
comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato
articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini
prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma,
la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal
giudice secondo equità In sede di prima applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il regolamento di
cui al comma 4 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la
misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un
importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro
duecentocinquanta.
9. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter,
e 20, comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati
dal presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
7.2
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. All'artico10 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici
o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono
proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da
parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1,
lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano
anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di
pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che
sono vincolati alle determinrnoni assunte nella conferenza. Alla stessa possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazionipreposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».
1-ter. Al comma 9 dell'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme
alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono
sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli
assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative,
sostituiscono».
1-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2-bis
del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione
si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità».
7.2 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alla Conferenza di servizi di cui agli
articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto
dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in
cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi
loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.
Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo,
comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla conferenza
posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte
alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».
7.3
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-bis, 3-ter
e 3-quater sono sostituiti dal seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo,
capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta
giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più
enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni,
promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta
nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può
essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o
da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il
Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate».
7.4
MALAN, RELATORE
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. AIl'articolo 14-ter, della legge 7
agosto 1990, n.241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli
articoli 14 e 14-bis devono essere convocati, senza diritto di voto, i
soggetti proponenti il progetto oggetto di autorizzazione. Nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto da autorizzare preveda adempimenti di
concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto sulle
loro attività, gli stessi devono ricevere notifica preventiva della
convocazione della conferenza mediante avviso telematico».
7.6
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
''2-bis. Alla conferenza di servizi partecipano
anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di
pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono
vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza''».
7.5
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il ''Codice dei beni
culturali e del paesaggio'' e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
recante: ''Norme in materia ambientale'' e successive modificazioni».
7.500
Il Governo
Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al comma 1
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sopo le parole: "all'immigrazione," sono inserite le seguenti:
"all'asilo, alla cittadinanza,". Al comma 4 dell'articolo 20 della
stessa legge n. 241 del 1990, le parole: "e l'immigrazione" sono
sostituite dalle seguenti: ", l'immigrazione, l'asilo e la
cittadinanza"».
7.0.1
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
7-bis.
(Modifiche
agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-bis, comma 1,
le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: ''dieci giorni'' e
le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici
giorni'';
b) all'articolo 14-bis, comma 2,
terzo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalla
seguenti: ''trenta giorni'';
c) all'articolo 14-bis, comma 3,
le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti
''quindici giorni'' e al comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta
giorni'' sono sostituite dalla seguenti ''quarantacinque giorni'';
d) all'articolo 14-bis, comma 5,
primo periodo, le parole: ''trentesimo'' e ''sessantesimo'' sono sostituite
dalla seguenti: ''decimo'' e ''trentesimo'';
e) all'articolo 14-ter, comma 1,
primo periodo, le parole: ''quindici giorni'' sono sostituite dalla seguenti:
''dieci giorni'';
f) all'articolo 14-ter, comma 1,
primo periodo, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalla seguenti:
''quindici giorni'';
g) all'articolo 14-ter, comma 3,
le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque
giorni'';
h) all'articolo 14-ter, comma 4,
al primo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti
''quarantacinque giorni'' ed al secondo e terzo periodo, le parole: ''trenta
giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''quindici
giorni''».
Art.
8
8.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 29, n.
1, al primo comma, sopprimere il secondo periodo.
8.0.1
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art.
8-bis.
(Garante
per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)
1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e
successive modificazioni è sostituito dal seguente:
Art. 27.
(Garante
per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)
1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per
l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi.
2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai
documenti amministrativi è nominato dai Presidenti delle due Camere del
Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del
Garante.
3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di
un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo
29 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i
compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti
amministrativi,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Garante adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche
dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli
interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione
conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al
Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da
essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. La Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in
carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai
documenti amministrativi.
8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».
8.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art.
8-bis.
(Garante
per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)
1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e
successive modificazioni è inserito il seguente:
Art. 27-bis.
(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti
amministrativi)
1. Ai fini della riduzione della spesa, a decorrere
dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che
subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui
all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni.
2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti
amministrativi, organo monocratico, è nominato dai Presidenti delle due Camere
del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio
dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del
Garante.
3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di
un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo
29 della legge 23 agosto 1988 n. 400, in luogo dei 5 già previsti a supporto
della soppressa Commissione, con conseguente riduzione della spesa complessiva.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i
compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti
amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Garante adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche
dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo
degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione
conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al
Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da
essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. La Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in
carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai
documenti amministrativi.
8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».
Art.
9
9.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere l'articolo.
9.3
Sopprimere i commi 1 e 2.
9.600
MALAN, RELATORE
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferme
restando le competenze regionali,».
9.4
Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e
private» inserire le seguenti: «, dalle parafarmacie».
9.5
Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
«partecipazione delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle
parafarmacie».
9.6
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti
parole: «residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna
farmacia,».
9.7
Al comma 1, lettera d), dopo le parole:
«prenotazione in farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia».
9.8
Al comma 1, lettera d), dopo le parole:
«referto in farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia».
9.9
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire
le seguenti:
d-bis) prestare attività di primo soccorso, che
attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali
defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;
d-ter) partecipare, anche tramite apposite
convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla
dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale
e all'allestimento delle terapie del dolore.
9.9 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
«d-bis) prestare attività di primo soccorso, che
attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali
defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;
d-ter) limitatamente alle esigenze terapeutiche
dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna
farmacia, partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le
aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione
artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del
dolore.»
9.10
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da
parte delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».
9.11
Al comma l, sopprimere la lettera f).
9.12
Il Governo
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungerela
seguente:
f-bis) prevedere che i comuni sprovvisti di
farmacia, anche previa convenzione tra di loro per il raggiungimento di un
adeguato bacino di utenza, entro i limiti delle ordinarie disponibilità di
bilancio, possono assumere ovvero affidare a privati, in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio di una farmacia, la gestione
di farmacie itineranti che utilizzano strutture mobili appositamente attrezzate.
9.13
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere
la seguente:
«f-bis) consentire la trasferibilità della
farmacia, con i medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12
della legge 2 aprile 1968, n.475, e previo assenso della ASL territorialmente
competente e dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei
comuni limitrofi qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di
abitanti del bacino di utenza».
9.14
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
g) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 51 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, non si
applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
9.15
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera g):
1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000
abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti,
copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o
debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli
uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali
enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le
informazioni loro richieste.
2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni
da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi
Pubblica Amministrazione.
9.16
Il Governo
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle
finanze» inserire le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione».
9.17
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto
all'esercizio comulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono
svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei
professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che
facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile
della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute
negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro
5.000 a 20.000».
S9.1
Stralciare i commi 3, 4, e 5.
9.18
Al comma 3, premettere la seguente lettera:
Oa) all'articolo 54, comma 10, dopo le
parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del
consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente
dell'Unione di comuni ove costituite».
9.100
Al comma 3, dopo la lettera e) inserire
la seguente:
«e-bis) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole:
''può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del
consiglio circoscrizionale'' sono inserite le seguenti: ''o al presidente
dell'Unione di Comuni ove costituita''».
9.300
Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis. All'articolo 230, dopo il comma 9, è
aggiunto il seguente: "9-bis. La disciplina di cui al presente
articolo è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti"».
9.19
Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:
«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''può delegare l'esercizio delle funzioni
ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono aggiunte le
seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».
9.20
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:
«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''...può delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale'' sono aggiunte le seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di
Comuni ove costituita''».
9.21
Il Governo
Al comma 5 sostituire le parole da: «è emanato» fino a:
«recante» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze sono approvati».
9.22
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nel caso in cui ai Comuni con popolazione
sino a 5000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione,
atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni
statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità
di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti
unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano
disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale
procedura comporti alcuna penalizzazione.».
9.23
ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI
Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
S9.2
Stralciare il comma 6.
9.24
Sopprimere il comma 6.
9.25
Sopprimere il comma 6.
9.200
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princIpi e
criteri direttivi:
a) istituzione, mediante convenzione, di
una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di
norma in numero non superiore a quattro e con popolazione complessiva non
superiore a 10.000 abitanti;
b) riordino dei compiti e delle funzioni
del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla
lettera a), con caratteri di flessibilità in relazione alle
caratteristiche ed alle dimensioni demografiche degli enti;
c) ampliamento delle responsabilità del
segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);
d) attribuzione al segretario comunale in
servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a) di funzioni di
gestione e di controllo interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità
dell'azione amministrativa;
f) previsione della possibilità di
costituire sedi di segreteria comunale unificata presso le Unioni di Comuni con
relativa possibilità di utilizzo del segretario presso le stesse.
g) previsione della possibilità, anche in
deroga ai limiti di cui alla lettera a), di costituire segreterie
comunali unificate composte da più segretari, che facciano riferimento a più
comuni per una popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui
caratteristiche e dotazione organica in relazione al numero dei comuni ed alla
popolazione, siano definite con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».
9.27
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla
razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) istituzione di una sede di segreteria
comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui,
di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non
superiore a 5.000 abitanti;
b) riordino dei compiti e delle funzioni
del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera
a);
c) attribuzione al segretario comunale in
servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di
gestione».
9.38
Il Governo
Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'alinea, dopo le parole: ''ad adottare'' inserire
le seguenti: ''su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';
2) alla lettera a) sostituire le parole: ''15 mila
abitanti'' con le seguenti: ''5 mila abitanti'';
3) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
''d-bis) individuazione dei parametri per
determinare la dotazione organica della segreteria comunale unificata tenendo
conto del numero dei comuni che vi fanno riferimento e del numero complessivo
di abitanti''».
9.28
AI comma 6, sostituire la lettera a) con la
seguente:
«a) istituzione di una sede di segreteria
comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione
complessiva sia pari almeno a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore
a condizione che sia costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la
popolazione complessiva della sede di segreteria comunale unificata non potrà
essere inferiore a 3.000 abitanti;».
9.30
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la
seguente:
«a) istituzione, mediante convenzione, di
una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni
limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione
complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione
della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita.
Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di
convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei
parametri di cui al primo capoverso».
9.31
ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI
Al comma 6,sostituire la lettera a) con la
seguente:
«a) istituzione di una sede di segreteria
comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione
complessiva sia pari almeno a 10.000 abitanti, ovvero con popolazione
inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno tre comuni;».
9.32
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la
seguente:
«a) istituzione di una sede di segreteria comunale
unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non
superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000
abitanti;».
9.33
Al comma 6, lettera a), sostituire
le parole: «cui fanno riferimento più comuni» con le seguenti: «composta
da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;
Al comma 6, lettera a), sostituire
le parole: «pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «non
superiore a 5.000 abitanti»;
Al comma 6, lettera a), sopprimere
le parole: «ovvero con popolazione inferiore, a condizione che s costituita
da almeno quattro comuni.».
9.34
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole:
«sia pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a
5000 abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le
seguenti: «almeno tre comuni».
9.35
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole:
«almeno quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».
9.36
AI comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
9.37
ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI
Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
9.500
MALAN, RELATORE
Sopprimere i commi 7 e 8.
9.40
MALAN, RELATORE
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il termine di decorrenza di cui all'articolo 2, comma
28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prorogato al 1°
gennaio 2009, è nuovamente fissato alla data del 1º marzo 2009».
9.41
Il Governo
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli
affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono
attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione
da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della
gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».
9.2
Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo
in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del S.S.N.
nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000
abitanti».
9.0.1/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 9.0.1 sostituire i commi 1, 2 e 3 con il
seguente: «1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».
Conseguentemente, al capoverso Art. 9-bis, sostituire la
rubrica con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308,
recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).
9.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Differimento
del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in
materia ambientale)
1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo
1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri
Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico
normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».
9.0.2
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Accesso
particolare all'albo dei Segretari comunali e provinciali)
I dirigenti in servizio presso l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale, che abbiano superato il corso-concorso
bandito ai sensi del . combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera c)
e dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 2008, n. 27, possono essere iscritti, con deliberazione del Consiglio
nazionale d'amministrazione, all'albo di cui all'articolo 98 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
9.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:
"523-bis. Per l'anno 2009, secondo quanto
previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad
assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità
di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste
dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. La presente disposizione non deve
determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.
523-ter. Per l'anno 2009, la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo
indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre
unità di personale di categoria D. La presente disposizione non deve
determinare oneri a carico del bilancio dello Stato."
dopo il comma 526, è inserito il seguente:
"526-bis. La Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei
Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31
dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso
dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo. La presente
disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello
Stato."».
9.0.2 (testo 3)
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:
"523-bis. Al fine di assicurare il compiuto e
corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti
carenze di organico esistenti, nell'anno 2009, secondo quanto previsto dalla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo
indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di
qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma
4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008,
n. 27, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio
bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica.
523-ter. Al fine di assicurare il compiuto e
corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti
carenze di organico esistenti, per l'anno 2009, la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo
indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre
unità di personale di categoria D, nel limite delle risorse finanziarie
stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio
dell'Agenzia, senza oneri a carico della finanza pubblica."
b) dopo il comma 526, è inserito il seguente:
"526-bis. Al fine di assicurare il compiuto e
corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti
carenze di organico esistenti, la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei
Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31
dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso
dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo, individuato,
rispettivamente, in numero ventisette e in numero dieci unità di personale, nel
limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio,
senza oneri a carico della finanza pubblica."».
9.0.4
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione dei dati
delle
ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti:
''cinquanta centesimi di euro''.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato
in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni
2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008.
9.0.9
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione dei dati
delle
ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre
2003, n.326, le parole: ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti:
''cinquanta centesimi di euro''.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati
in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni
2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come
integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».
9.0.5
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasfusione di sangue
e
di suoi derivati)
1. Il comma 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 è abrogato».
9.0.5 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Disposizioni
per la produzione di farmaci emoderivati)
1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
il comma 2 è sostituito dal seguente : "Ai fini della stipula delle
convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di
produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere
ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo
completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni
ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti
dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul
territorio dell' Unione europea".
2. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono stipulate entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.
9.0.5 (testo 3)
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Disposizioni
per la produzione di farmaci emoderivati)
1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
il comma 2 è sostituito dal seguente : "2. Ai fini della stipula delle
convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di
produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere
ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo
completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni
ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti
dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul
territorio dell' Unione europea".
2. L'articolo 26, del decreto legislativo 20 dicembre
2007, n. 261, è sostituito dal seguente:
"26. Produzione di medicinali derivati dal sangue o
dal plasma.
1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma
umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto
dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi
intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, da
commercializzare all'interno dell'Unione europea, devono rispondere ai
requisiti previsti dalla farmacopea europea, versione vigente, e dalle
direttive europee applicabili. Il plasma ed i relativi intermedi destinati alla
produzione di prodotti finiti emoderivati da commercializzare al di fuori
dell'Unione europea devono rispondere ai requisiti che saranno individuati dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con apposito
decreto, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base
delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'articolo 12,
comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e sentita la Consulta tecnica
permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13 della legge
medesima, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della
raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla
promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci
plasmaderivati".
.
9.0.3
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione dei dati
delle
ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di
ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due
mesi consecutivi''».
9.0.6
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione dei dati
delle
ricette farmaceutiche)
1. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n.326 commesse fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni
si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi
in corso».
9.0.7
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione dei dati
delle
ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge
30 settembre 2003, n.269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di
errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel
caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della
ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che
l'ha ricevuta''».
9.0.8
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
9-bis.
(Disposizioni
in materia di trasmissione
dei
dati delle ricette farmaceutiche)
1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di
ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due
mesi consecutivi''».
Art.
10
10.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Cooperazione allo sviluppo
internazionale). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro
dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle
procedure amministrativee contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo
I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8 convertito con modificazioni dalla
legge 13 marzo 2008, n.45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di
carattere emergenziale o di natura umanitaria.
2. I decreti legislativi, di cui al comma
1 stabiliscono in particolare:
a) le modalità di approvazione degli
interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio
1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 10 luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n.426;
b) le specifiche deroghe alle norme di
contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti
e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle
procedure negoziate.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 2
e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi promuovono politiche per
la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei
paesi destinatari;
b) gli interventi sono coerenti con gli
orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per
fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;
c) sono esclusi interventi a sostegno di
operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale e
gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;
d) il ricorso ad esperti e a consulenti
tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla
base di procedure pubbliche, impronta te al carattere di trasparenza e
imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai
profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;
e) gli interventi salvaguardano
l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità
dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;
f) le procedure negoziate, di cui alla
lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello
sostanziale della verifica dei risultati;
g) per gli interventi di emergenza
umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del
comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche
mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezionecivile su
iniziativa del Consiglio dei ministri previa proposta del Ministro degli affari
esteri;
h) la previsione di deroghe alle norme di
contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure
trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;
i) le esigenze di rapidità e speditezza
atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al
principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei
fondi.
4. Oltre alla dotazione finanziaria
assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono
disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati
membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione
allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al
presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla
Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».
10.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Interventi di emergenza umanitaria). – 1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle
finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la
definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure
amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione
finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di
natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del
Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.
2. Con i decreti legislativi di cui al
comma 1 sono stabiliti in particolare:
a) le modalità di approvazione degli
interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio
1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 10 luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n.426;
b) le specifiche deroghe alle norme di
contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti
e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle
procedure negoziate.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 2
e 3 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) gli interventi sono finalizzati al
soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni
necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;
b) gli interventi di primo soccorso
possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento
della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa
proposta del Ministro degli affari esteri;
c) gli interventi si fondano sui principi
del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le
priorità fissati a livello comunitario e internazionale;
d) sono esclusi interventi a sostegno di
operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e
gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;
e) il ricorso ad esperti e a consulenti
tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla
base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e
imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai
profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;
f) gli interventi salvaguardano
l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità
dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;
g) le procedure negoziate, di cui alla
lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello
sostanziale della verifica dei risultati;
h) per gli interventi di emergenza
umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del
comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche
mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su
iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli
affari esteri;
i) la previsione di deroghe alle norme di
contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure
trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;
l) le esigenze di rapidità e speditezza
atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al
principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei
fondi».
10.3
Al comma 1, lettera a), sostituire
la parola: «dal» con le seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3,
del».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire
le parole: «di natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di
carattere emergenziale o di natura umanitaria»;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli
interventi» inserire le seguenti: «straordinari, destinati a
fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la
sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura
d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello
internazionale;
al comma 2, sopprimere la lettera b);
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi
concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato,
da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le esigenze di rapidità e speditezza
atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al
principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei
fondi;
b) la definizione di modalità semplificate
deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;
c) la previsione di deroghe alle norme di
contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure
trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.
10.100
Il Governo
Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Il
decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni,
contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, attuative di quanto previsto
dall'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo".
10.4
Sopprimere il comma 3.
10.5
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È
inoltre attribuita priorità ai progetti con i paesi terzi per il rimpatrio
volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in
stato di disoccupazione a causa della crisi economica».
10.6
Il Governo
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per la realizzazione delle attività di
cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico
e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele di cui alla legge 11 luglio
2002, n.154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di
euro 2.000.000 a decorrere dal 2009;
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della
disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinata dalla Tabella
C – Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n.244;
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
11.
Art.
11
11.1
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto
con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano».
11.2
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto
con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano».
11.0.1
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
11-bis.
(Misure
di semplificazione in materia di pagamenti da parte
delle
pubbliche amministrazioni)
1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di
cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388 sia stata anticipata
rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi
rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi
l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la
mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.289.
2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle
seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto
legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».
11.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
11-bis.
(Misure
di semplificazione in materia di pagamenti da parte
delle
pubbliche amministrazioni)
1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di
cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata
rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi
rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi
l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la
mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera
a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima
dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta
maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia
avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo
stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello
CVS.
3. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle
seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».
Conseguentemente, all 'articolo 81, comma 16, del
decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».
11.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art.
11-bis.
1. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i
danni derivanti da calamità atmosferiche alle imprese agricole, è erogato un
contributo in conto capitale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, 260
milioni di euro per l'anno 2010 e di 270 milioni di euro per l'anno 2011,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive
modificazioni».
11.0.3
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
11-bis.
1. Al fine di consentire la ristrutturazione delle
aziende agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n.102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – interventi
indennizzatori e assicurativi, è aumentata di 230 milioni di euro per il
triennio 2009-2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni».
11.0.4
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
11-bis.
(Fondo
di solidarietà)
1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento
degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i
fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il
pagamento dei saldi contributivi».
11.0.5
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
11-bis.
(Fondo
nazionale di garanzia)
1. All'articolo 86, lettera f) del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''di cui all'articolo
100'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché dichiarazione che il venditore e/o
organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita
dal comma 2 del citato articolo 100''.
2. All'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono
soggette ad alcun termine di decadenza''.
Art.
12
12.0.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
12-bis.
1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di
monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario
Nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti
finanziari previsti dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27
dicembre 2006, n. 296:
a) per l'anno 2009, le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici compresi i
dispositivi medici-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute,
in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio Sanitario
Nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1
per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura
acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione,
per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della
medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in
precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore
a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di
cui al primo periodo del presente comma, non è dovuto in caso di forniture
riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi
determinati con decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio
2008 e 15 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n.
146;
b) ferma restando l'applicazione dei
decreti ministeriali di cui alla lettera a) dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal
Ministero del lavoro e della Salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione
dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture
del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) entro il 30 aprile 2009, con proprio
decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409,
lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive
modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le
modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1º luglio
successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e
all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei
consumi di tali prodotti;
d) entro il 30 settembre 2009, sulla base
dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera b) e delle
valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di
rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente
rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una
proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali , e
dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi
da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con
decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di
assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in
materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del
richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.
e) qualora non intervenga, entro il 30
novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1º
dicembre 2009 sono adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da
assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto dal 1º gennaio 2010.
12.0.2
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
12-bis.
(Semplificazione
delle procedure telematiche di acquisto)
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche
d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni
applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al
presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità
richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di
effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di
scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale,
sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa
vigente''.
2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e
standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere
in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti
di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del
committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite
il sistema dinamico di acquisizione''.
3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
''1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo
bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti
sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso
un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del
rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e
dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema
dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando
le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la
valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di
gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di
elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche
abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o
comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando
e dagli altri atti di gara''».
12.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
12-bis.
(Misure
di semplificazione delle procedure relative
ai
piccoli appalti pubblici)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole ''lettera b)''
sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''.
2. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva
partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla
realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie
alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure
di cui all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più
decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative
all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi
o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei princìpi
di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli
operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».
12.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
12-bis.
(Misure
di semplificazione delle procedure relative
ai
piccoli appalti pubblici)
1. Alle procedure relative all'affidamento di lavori di
importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero di servizi o forniture di
importo inferiore a 2 milioni di euro, non si applicano le norme di cui
all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7,
ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, introdotte dal
decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, articolo 2, lettere f e g.».
12.0.4
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
12-bis.
(Lotta
all'evasione fiscale e armonizzazione delle normative
per
l'intermediazione immobiliare)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) è soppressa la lettera d-bis;
b) è soppressa la lettera l-bis;
2. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.
248 la lettera d) è soppressa.
3. All'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra euro
7.00 e euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: ''una somma compresa tra
euro 12.00 e euro 25.000''».
12.0.5
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
12-bis.
(Modifica
al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4
luglio 2006)
1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazione dalla
legge 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti
immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo
comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla
quotazione minima OMI aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente
tra la stessa e la quotazione massima».
12.0.5 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
12-bis.
(Modifica
al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)
1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla
legge n. 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: ''Per i trasferimenti
immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo
comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla
quotazione minima OMI. In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in
atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della
dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di
richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».
12.0.6
D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
12-bis.
(Modifica
all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)
1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n.27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008», sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2009».
12.0.7
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
12-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, è abrogato l'articolo
73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633».
12.0.8/1
All'emendamento 12.0.8, al comma 1, capoverso «1»,
sostituire le parole: «da 7 membri» fino a «maggiormente rappresentative.» con
le seguenti: «da 9 membri di cui tre in rappresentanza delle Regioni designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo, uno designato dal Ministro degli affari esteri, tre
designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno
designato dall'Unioncamere».
12.0.8
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
12-bis.
(ENIT
– Agenzia nazionale del turismo)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:
''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli
Assessori regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di
cui due in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in
rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del
Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri''.
2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio
d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione
dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in
qualità di commissario straordinario».
12.0.8 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
12-bis.
(ENIT
– Agenzia nazionale del turismo)
1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n.
207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in
vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.
2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia
nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni
del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente
vale doppio.
3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni
e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di
Stato con delega al turismo.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i
componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio
d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione
dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte dal Presidente in
qualità di commissario straordinario. ».
12.0.8 (testo 3)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
12-bis.
(ENIT
– Agenzia nazionale del turismo)
1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n.
207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in
vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.
2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia
nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni
del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente
vale doppio.
3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni
e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di
Stato con delega al turismo.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i
componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio
d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione
dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte da un commissario
straordinario nominato secondo le norme vigenti ».
12.0.9
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
12-bis.
(Progetti
di eccellenza
per
il rilancio della competitività turistica italiana)
1. L'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 è sostituito dal seguente:
«1228 - Per le finalità di sviluppo del settore del
turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di
interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza
per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il
recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo può stipulare appositi protocolli di
intesa con le regioni e gli altri enti locali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti
presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le
iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di
programma con le regioni territorialmente interessate.».
12.0.100
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
12-bis.
(Disposizioni
in materia di incarichi dirigenziali dell'AGEA)
1. Al fine di garantire la corretta e tempestiva
esecuzione degli adempimenti e dei servizi connessi all'applicazione del regime
comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, così modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188, relativo agli incarichi dirigenziali dell'Agea, le
parole: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".
2. L'Agea può rinnovare tali contratti nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio
bilancio. ».
Art.
13
13.1
Il Governo
Sopprimere l'articolo.
13.0.100
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 13-bis
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale
dello Stato)
Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e
tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché
per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello
Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124,
entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.
All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a
3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
13.0.100 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 13-bis
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale
dello Stato)
Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e
tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché
per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello
Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124,
entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.
All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a
3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere mediante corrispondente
riduzione di spesa relativa sul Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legge 29.11.2004 n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art.
14
14.1
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1, dopo le parole: «dei dirigenti», inserire
le seguenti: «e dei segretari comunali e provinciali».
14.2/1
All'emendamento 14.2, nel capoverso 1-bis
sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono
inseriti i seguenti».
Conseguentemente, al capoverso 3-bis
aggiungere in fine il seguente:
«3-ter. Il comma 52-bis dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».
14.2/2
MALAN, RELATORE
All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis
aggiungere il seguente:
«1-ter. La lettera c) del comma 346
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso
che agli idonei nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto
di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione
autentica, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per
il 2009 ed euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati
nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24
dicembre 2007, n. 244».
14.2/2 (testo 2)
MALAN, RELATORE
All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis
aggiungere il seguente:
«1-ter. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati,
nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del
comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri
derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro
177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il
2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di
cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
14.2/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 14.2, capoverso «3-bis»,
dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del Garante
per la protezione dei dati personali, nonché».
14.2
Il Governo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per
malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».
14.2 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per
malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica''.
3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di
comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi,
determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico
dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti
competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi
i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero
dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.''»
14.200
MALAN, RELATORE
Al comma 2, sopprimere la lettera a)
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis.
Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino al sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
14.100
MALAN, RELATORE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008,
nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69
per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si
provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al
comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
Art.
15
15.1
Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il
comma 2.
15.2
Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il
comma 2.
15.0.1
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.15-bis.
1. Il dipendente pubblico part time che ha optato
per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il
rapporto di pubblico impiego.
2. il dipendente pubblico part time che è stato
cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione
dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339,
abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli
avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662
mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali
e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi
professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi
prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie
nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono
attività lavorativa».
S16.100
MALAN, RELATORE
Stralciare l'articolo.
Art.
16
16.1
INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, DE SENA, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO
Sopprimere l'articolo.
16.2
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo
periodo, dopo le parole: «l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti» inserire le seguenti: «per materia, nonché».
16.3
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta
ferma la pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse
idriche.».
16.4
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere il comma 3.
16.5
Sopprimere il comma 3.
16.6
Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con
le seguenti: «15.000 abitanti».
16.7
INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire
le seguenti: «aventi rilevanza economica».
16.8
DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo
sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali
attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali
Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma
2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di
euro per l'anno 2009».
Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007
n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987
«Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a
partire dal 2009.
S17.100
MALAN, RELATORE
Stralciare l'articolo.
Art.
17
17.1
Sopprimere l'articolo.
17.2
Sopprimere l'articolo.
17.3
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il
seguente: «Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o
maggiori entrate».
17.4
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La
proposta, prima. della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il
parere alle Commissioni parlamentari competenti..».
Art.
18
18.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone
prassi di cui al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione
pubblica, i dati relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei
fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli
interessi mora tori e dei risarcimenti corrisposti. o dovuti.
dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto;».
18.2
Al comma 5, dopo la lettera a),
inserire la seguente:
«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai
termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in
mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei
risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi
del medesimo decreto».
18.3
Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) indicatori pubblici riguardanti la
qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti
dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005,
articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le
specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.
18.4
Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza
Unificata».
18.5
Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza
Unificata».
18.6
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 6 dopo le parole: «con Decreto del Ministro per
la Pubblica Amministrazionee l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza
Unificata».
18.7
Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza
Unificata».
18.100
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
"8-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite
dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa»;
b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono
sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività
informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purché con oneri esterni non a carico del bilancio.»".
Art.
19
19.1
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - (Norme riguardanti l'Agenzia per la
formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici). – 1. Al fine di
contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare
la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione
rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle
amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella
sperimentazione delle innovazioni organi native e gestionali, è istituita
l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni
pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione,di seguito indicata
come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore
della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 30 giugno 2009 e le
relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla
Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi
diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze. il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie
armonizzazioni ordinamentali.
2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti:
raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca,
sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di
prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di
formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e
innovazione amministrativa;supporto, consulenza e assistenza alle
amministrazionipubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo
e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi
formativi.
3. il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle
amministrazionidello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla
Scuola superiore dell'economia e della finane. Il reclutamento e la formazione
dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della
pubblica amministrazionelocale, della quale gli enti locali possono avvalersi
altresì per la formazione dei loro dirigenti.
4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche
amministrazionisi avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale
dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati
dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito
elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla
relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento
delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri
dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioniprocedono alla scelta
dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture
accreditate.
5. Nel rispetto delle competenze delle Regioni, sentita la
Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, possono essere definite
altresì forme di cooperazione e di affiancamento per l'attivazione di programmi
di formazione secondo quanto previsto dal comma 4, anche al fine di ottimizzare
e qualificare la spesa pubblica del settore.
6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,sentite le
organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce
il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali
messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso
riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo
28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso
aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata
formazione universitaria.
7. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione,di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti,
a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle
pubbliche amministrazionie di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione
delle amministrazionipubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche
o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti
di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute
e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati
dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali
preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni
e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e
dei compiti di ciascuna struttura;
c) disciplina della missione e
dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e
coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di
quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione
dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle
strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la
gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;
d) definizione dell'organizzazione della
Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione
e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di
esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e
stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle
regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un
comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la
formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture
autonome;
e) trasferimento del personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto della
soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione,
nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra
figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni
sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la
formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture
di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
19.2
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - (Ridefinizione della natura, funzioni e
missioni degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione). – 1. Al
fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle
amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire funzioni, missione e natura
degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica –
CNIP A., DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip – provvedendo a separare i
compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;
b) unificare competenze e procedure per
razionalizzazione, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel
settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le
informazioni relative;
c) garantire la integrazione e
interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e
federale dell'organizzazione amministrativae garantendo il coinvolgimento di
Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi
informatici in settori amministratividi competenza dei diversi livelli
istituzionali;
d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo
universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine sviluppare
la produzione di servizi».
19.3
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire
le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».
19.4
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire
le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».
19.5
AI comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è
delegato ad adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni
interessate».
19.100
Il Governo
Al comma 1, sostituire le parole "all'articolo
20" con le seguenti: "all'articolo 11".
19.6
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Al comma 1,alinea sostituire le parole: «riassetto
normativo finalizzati al riordino» con le seguenti: «riassetto normativo
finalizzati all'accorpamento».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo
con il seguente: «In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1
si provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto
normativo».
19.7
Il Governo
Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «finalizzati al
riordino» inserire le seguenti «, alla trasformazione, fusione o soppressione»;
b) dopo la lettera a) inserire la
seguente:
;«a-bis) trasformazione, fusione o soppressione
degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle
competenze degli stessi ai sensi della lettera a);».
19.8
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole:
«, anche di natura privatistica,».
19.0.1
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
19-bis.
(Misure
finalizzate alla razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire
UNRRA)
1. AI fine di migliorare la qualità della promozione in
ambito nazionale e locale, di progetti diretti a favorire l'inclusione sociale,
la garanzia e lo sviluppo dei diritti civili, per gli aspetti connessi all'assistenza
ed alla riabilitazione di soggetti appartenenti a fasce sociali svantaggiate,
ed in coerenza con il processo di revisione organizzativa della gestione
amministrativa, è istituita la fondazione denominata ''Fondazione INSIEME –
Riserva Fondo Lire UNRRA'', di seguito fondazione. La fondazione persegue il
proprio fine attraverso la gestione dei proventi derivanti dall'utilizzazione
dei beni facenti parte della ''Riserva Fondo Lire UNRRA'', di cui all'Accordo
internazionale tra il Governo italiano e l'amministrazione delle Nazioni Unite
per l'assistenza e la riebilitazione (UNRRA) del 19 settembre 1947, approvato
con il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e l'amministrazione dei
beni medesimi. Il Ministro dell'interno fissa l'indirizzo generale per la
realizzazione dei fini della fondazione ed i criteri generali per la gestione
del relativo patrimonio in modo da garantire la coerenza con i fini assegnati
alla Riserva dall'articolo V del citato Accordo internazionale e con quelli
derivanti dall'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo dene Nazioni Unite
per l'nfanzia (UNICEF) del 23 settembre 1986, ratificato con la legge 19 luglio
1988, n. 312. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da
adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è
approvato lo statuto della fondazione. Lo statuto prevede anche un consiglio di
amministrazione, di cui fanno comunque parte il Capo del Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con funzioni di
presidente, ed un dirigente del MinistaO dell'economia e delle finanze, ed il
collegio dei revisori. Sono trasferiti alla fondazione ed affiuiscono al
patrimonio delta medesima le somme costituenti i proventi fino ad ora
conseguiti, presenti nel bilancio dello Stato, comprese le relative
riassegnazioni. La fondazione succede nei rapporti attivi e passivi che fanno
capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale organo
governativo responsabile della gestione del patrimonio della Riserva. Tutti gli
atti connessi alle costituzione della fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stesSa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono
effettuati in regime di neutralità fiscale. Il personale del Dipartimento delle
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che svolge la
propria attività nell'area funziona le con competenze nella gestione della
Riserva Fondo Lire UNRRA. può essere impiegato anche per lo svolgimento delle
attività di supporto necessarieper l'amministrazione della fondazione. Fino
all'approvazione delto statuto della fondazione, ai sensi del comma 1, continua
a trovare applicazione la disciplina vigente».
19.0.2
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
19-bis.
1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non
si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo
degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1
dicembre 2006.
2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il
mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di
pubblico impiego.
3. Il dipendente pubblico part time che è stato
cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione
dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339,
abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli
avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662
mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali
e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi
professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi
prestino servizio;gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in
controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazioneove
svolgono attività lavorativa.
5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa
acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti
formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di
aggiornamento».
19.0.100
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Termini
per la costituzione della Fondazione MAXXI)
1. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle Arti
contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è
trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in
fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione
MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti
già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e
la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI
Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le
attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio
da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di
pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella
titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo
di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido
Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla
Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono
partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione
dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la
Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori
promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad
incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A
decorrere dal medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2
dell'articolo 7, nonché, limitatamente alla mensione del Centro per la
documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee, il comma 4 del
medesimo articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
2007, n. 233.
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le
attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a
titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di
euro 1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro
1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».
19.0.100 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Trasformazione
in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee)
1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999,
n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali in Fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione
MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti
già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e
la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI
Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le
attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio
da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di
pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella
titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo
di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, Via Guido
Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla
Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono
partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione
dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione
ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori,
altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il
fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla
data di adozione dello Statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del
comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233 e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole:
", compreso il Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti
contemporanee", intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di
cui al medesimo comma 4.
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le
attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a
titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di
euro 1.637.544 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro
1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».
19.0.200
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Misure
occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente
utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)
1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del
personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente
detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i
beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento
è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile
corrispondente alla partecipazione trasferita.
2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la
INSAR S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il
liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese
della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme
di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i
fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati
o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché
vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.
3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono
effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti,
convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque
denominato.».
19.0.200 testo 2/1
SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI
All'emendamento 19.0.200 (testo 2), sostituire il comma 2
con il seguente:
«2. Italia Lavoro Spa, entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, quale azionista pubblico di
maggioranza, è tenuta a revocare la liquidazione ed il trasferimento di sede
della società INSAR Spa - Iniziative Sardegna, costituita ai sensi del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla
legge 5 febbraio 1982, n. 25. In coerenza con il quadro delle attribuzioni
definite dal Titolo V della Costituzione, la partecipazione azionaria
attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A., Fintecna Spa e Ligestra srl in
INSAR S.p.A. è trasferita con corrispettivo simbolico, a valore contabile ed
anche in deroga a norme di legge alla Regione Autonoma della Sardegna, quale
titolare delle competenze in materia di politiche per il lavoro e per
l'occupazione. A seguito del trasferimento azionario è ridotto il patrimonio
netto dei soggetti cedenti del valore contabile corrispondente alla
partecipazione trasferita».
19.0.200 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Misure
occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente
utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)
1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del
personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente
detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i
beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento
è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile
corrispondente alla partecipazione trasferita.
2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono
effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti,
convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque
denominato.».
19.0.400
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Finanziamento
percorsi di istruzione e formazione professionale)
1.
Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per la
realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo
64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2009, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: "Contributo
per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati
dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel rispetto dei livelli
essernziali di cui al capitolo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino
a 18 anni. A tal fine è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 40 milioni di
euro.
2.
Per l'anno 2009, è ridotta di 40 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, di
cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, iscritto nella tabella C allegata
al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.»
19.0.300
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Modifica
della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)
1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega
al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre
2009";
b) al comma 1,
lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti:
"e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del
personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo
sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione";
c) al comma 1, la
lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) formulazione e deliberazione
degli statuti in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di
amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico,
nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro
dell'Università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso
o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli
scientifici."
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di
ricerca, all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
285, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica (ANSAS),
di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto
luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche e
all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI),
istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai
sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e dall'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito,
con modificazioni dalla legge n. 176 del 25 ottobre 2007.».
19.0.300 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Modifica
della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)
1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega
al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";
b) al comma 1,
lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti:
"e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del
personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo
sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione";
c) al comma 1, la
lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) formulazione e deliberazione
degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di
amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico,
nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è
riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo
parere dei consigli scientifici."
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di
ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31
dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega
prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.
3. Le stesse disposizioni di cui all'articolo 26, comma
1, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì
all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
all'Agenzia nazionale dello sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui
all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente
nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del
capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7
marzo 1953, n. 190, e successive modifiche, alla fondazione Gerolamo Gaslini di
cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897 e all'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI),
istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai
sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, qualora
entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di organizzazione degli stessi
enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
19.0.500
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa
Italiana)
1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2009,
l'espletamento e la prosecuzione delle attività che la Croce rossa italiana
svolge, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e
socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, i
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati fino al 31 dicembre 2009. Alla
copertura dell'onere relativo la Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica".
2. Dopo il comma 367, dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente comma:
367 – bis. Allo scopo di attuare le finalità di
cui al precedente comma 367 del presente articolo, concernenti il personale in
servizio a tempo determinato presso l'Associazione della Croce rossa, la
medesima Associazione può, altresì, costituire società interamente partecipate
alle quali le regioni e gli enti pubblici possono affidare la gestione dei
servizi di emergenza sanitaria nonché l'espletamento delle attività nel settore
dei servizi sociali e socio – sanitari. »
19.0.500 (testo 2)
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
19-bis.
(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa
Italiana)
1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del
Servizio sanitario nazionale o con altri enti, la Croce Rossa, al fine di
assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime
convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per
gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di
lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura
dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. »
Art.
20
20.100
MALAN, RELATORE
Al comma 1, capoverso 15-bis, dopo le parole: "del
limite complessivo", inserire l'altra: "annuo".
20.200
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono aggiunte le
seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".»
20.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, le parole: ''escluso il comparto della sicurezza e del
soccorso'' sono sostituite dalle seguenti: ''esclusi i comparti sicurezza e
difesa e quello del soccorso''».
Art.
21
21.1
Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino
alla fine del comma».
21.2
MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r),
inserire la seguente:
«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura
conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole
carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici
o di pubblica utilità».
21.3
MALAN, RELATORE
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché, per
servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro per gli affari
regionali relativamente ai servizi pubblici locali,».
21.4
Al comma 2, dopo le parole: « dalle
medesime autorità» inserire le seguenti: «, esclusi i servizi pubblici
locali».
Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere le
parole: «nonché con il Ministro per gli affari regionali
relativamente ai servizi pubblici locali».
21.5
Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi
pubblici o di pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte
nell'elenco presso il Ministero dello sviluppo economico».
21.6
Al comma 2 dopo le parole: «con il Ministro per gli
affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,» inserire le
seguenti parole: «sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei
consumatori,».
21.7
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere
previsto un adeguato indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia
subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È
fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria
anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della
violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito».
21.8
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. All'articolo 23 bis del decreto legge n.112 del 25
giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto
2008, il comma 8 è abrogato».
21.0.100
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis
(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3)
1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La
Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed
è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La
Fondazione elabora e propone - in piena autonomia scientifica - strategie di
sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi
nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero
dello sviluppo economico, e altre Amministrazioni pubbliche, nella soluzione
organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle
attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su
richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre
Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed
approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le
modalità di collaborazione con il Ministero, le altre Amministrazioni pubbliche
e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative
indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla
base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatile.
2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge
16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto,
l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono
ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità, prevalente
e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo
economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità
amministrative indipendenti.».
21.0.100 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis
(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3)
1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La
Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed
è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La
Fondazione elabora e propone - in piena autonomia scientifica - strategie di
sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi
nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero
dello sviluppo economico, e altre Amministrazioni pubbliche, nella soluzione
organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle
attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su
richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre
Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento
su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di
collaborazione con il Ministero, le altre Amministrazioni pubbliche e con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative
indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla
base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatile.
2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge
16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto,
l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono
ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità,
prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello
sviluppo economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità
amministrative indipendenti.
3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
Art.
22
22.2
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Sopprimere l'articolo.
22.200
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:.
"Art. 22
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
documenti in cartaceo)
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di
promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana
atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri
bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste
dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì
alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti
pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di
accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al
comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non
hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani
a scopo di maggiore diffusione.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse
finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora
impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.".
22.200 testo 2/1
All'emendamento 22.200 (testo 2), dopo il comma 6,
aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
''l-bis) implementazione e consolidamento dei
processi di informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con
l'intervento di soggetti privati;''».
22.200 (testo 2)
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:.
"Art. 22
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
documenti in cartaceo)
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di
promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana
atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri
bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste
dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì
alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti
pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di
accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al
comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non
hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui
quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse
finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora
impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.".
22.5
Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «,di
cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n.82 del 2005 (Codice
dell'amministrazione digitale).
22.3
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in
vigore gli obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti,
documenti o notizie della pubblica ammirùstrazione e degli enti pubblici
previsti dalla normativa vigente».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
22.4
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in
vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di
atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici
previsti dalla normativa vigente».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
22.6
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano
fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie
della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa
vigente».
Conseguentemente sopprimere il comma 5.
22.7
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi
gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della
pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa
vigente.».
Conseguentemente sopprimere il comma 5.
22.8
Sopprimere il comma 3.
22.9
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 3, secondo comma, ultimo
periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: ''a
cui si riferiscono'' sono aggiunte le seguenti: ''e devono essere emesse sul
supporto elettronico di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.
43''».
22.0.1
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
22-bis.
(Misure
per l'attuazione del protocollo informatico)
1. I responsabili per i sistemi informativi
automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione,entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul
protocollo informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al
capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa,di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole
tecniche collegate.
2. In caso di mancata osservanza delle citate
disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di
realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione
informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazionenomina il responsabile per i sistemi informativi
automatizzati di ogni pubblica amministrazionecentrale commissario ad acta
per l'attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla
nomina, il commissario ad acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto
funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione
elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di
interoperabilita'per l'interscambio dei documenti elettronici.
3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie
locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di
protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto
delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.».
Art.
23
23.1
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i
Ministri interessati» inserire le seguenti: «,sentita la Conferenza Unificata».
23.2
DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i
ministri interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».
23.100
MALAN, RELATORE
Al comma 1, dopo le parole: "uno o più decreti
legislativi", inserire le altre:"senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica".
23.3
Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche
inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso
canali tradizionali,».
23.4
PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Al comma 1, lettera a), dopo
le parole: «per le» aggiungere: «pubbliche».
Al comma 1, lettera c),
aggiungere alla fine: «garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli
attuali».
Al comma 1, lettera f) sostituire
le parole: «l'utilizzo del web» con le seguenti: «l'obbligo
dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche»; sostituire le
parole: «tra le amministrazioni e i propri dipendenti» con le seguenti: «tra
le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri
dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi».
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere
la seguente:
h) equiparare alle pubbliche
amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente
capitale pubblico».
23.5
Il Governo
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) inserire le
seguenti:
«b-bis) individuare meccanismi volti a
quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni
del Codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie
assegnate o da assegnare alle Amministrazioni inadempienti;
b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle
funzioni di cui all'articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di
mancata istituzione del centro di competenza;»
b) dopo la lettera d) inserire le
seguenti:
«d-bis) individuare modalità di verifica
dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni
centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del Codice con
l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto
tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità nelle soluzioni adottate,
prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;
d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei
programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine
che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino
caratteri di modularietà ed intersettorialità;»;
c) dopo la lettera e) inserire la
seguente:
«e-bis) indicare modalità di predisposizione di
progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione
della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione
dei costi e delle economie che ne derivano;»
d) dopo la lettera g) inserire la
seguente:
«g-bis) introdurre nel codice ulteriori
disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei
sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione
al Sistema Pubblico di Connettività».
23.6
AI comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale»
aggiungere le seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei
servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata».
23.7
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire
la seguente:
h) prevedere che tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n.165 del
2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con
le modalità telematiche;
23.8
AI comma 1, dopo la lettera g),
inserire la seguente:
h) modificare la normativa in materia di
riuso del software nella Pubblica Amministrazione in modo da
incentivarlo ogni qualvolta possa apportare miglioramenti economici ed
organizzativi nelle amministrazioni;
23.9
Al comma 1, dopo la lettera g),
inserire la seguente:
«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo
informatico con previsione di un commissario ad acta per quelle
amministrazioni in cui la normativa non sia pienamente rispettata».
23.10
Al comma 1, dopo la lettera g),
inserire la seguente:
«h) prevedere il risarcimento del danno quale
conseguenza della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte
della pubblica amministrazione».
23.11
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro il 1º febbraio 2009 le
amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a
pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito, un indirizzo di posta
elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi, in adempimento
alle norme del codice dell'amministrazione digitale».
23.0.1
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art.
23-bis.
1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche
già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di
partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme
del codice dell'amministrazione digitale. Le amministrazioni devono altresì
pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di
risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.
2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche
già dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi
automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di
appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell'avanzamento delle pratiche.
3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di
assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte
alla trasmissione di documentazione ufficiale.
4. A partire da1 30 gennaio 2009, lo Stato assegna una
casella di posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo
nato sul territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro
dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età».
23.0.1 (testo 2)
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
23-bis.
1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche
già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di
partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme
del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio
che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione
delle pratiche, i servizi disponibili.
2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche
già dotate di un sito internet devono pubblicare il registro dei
processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati
di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell’avanzamento delle pratiche.
3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di
assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte
alla trasmissione di documentazione ufficiale.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art.
24
24.1
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto
''Lotta agli sprechi'' dal decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione
del Sistema pubblico di connettività. di cui al decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004».
24.2
INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, sostituire le parole: «programma triennale
atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2011» con le seguenti: «programma
biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010».
24.3
Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» sostituirecon
le seguenti: «31 dicembre 2010».
24.4
Il Governo
Sopprimere il comma 5.
24.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
24-bis.
(Carta
nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte
elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di
carta d'identità elettronica (CIE).
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e
accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità
elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di
una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.
3. All'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».
24.0.1 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art.
24-bis.
(Carta
nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte
elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate fino al 31 dicembre
2010 anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e
accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità
elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di
una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.
3. All'articolo 64, comma 3, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, l'ultimo periodo è soppresso».
Art.
26
26.1
Il Governo
Al primo comma, premettere il seguente:
«01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: ''Ministro
per la semplificazione normativa'' sono inserite le seguenti: ''di concerto con
il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';
b) al comma 4, dopo le parole: ''Ministro
per la semplificazione normativa'' sono aggiunte le seguenti: ''di concerto con
il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione''».
26.0.1
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art.
26-bis.
(Modifica
all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione
normativa)
1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.
2. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti di cui alla Commissione prevista
dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976 n. 178, la cui composizione
viene modificata dalla legge del 31 dicembre 1991, n. 433, viene equiparato a
quello previsto nell'ordinanza del P.C.M. del 18 settembre 1995, n.2414.
3. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di
adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente
comma con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse.
26.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
1. All'allegato A,
all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge
6 agosto 2008, n.133, sono soppresse le voci n.2990 e n.3309.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ove successiva al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni
di legge di cui alle voci n.2990 e n.3309, citate al comma 1».
26.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Modifica
del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in materia di razionalizzazione
nella gestione dello smaltimento dei rifiuti)
1. Al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo
2, è abrogato il comma 8-bis e al comma 19 sono soppresse le seguenti
parole: «Per l'effetto, il comma 3 dell'articolo 107 è così sostituito:
"3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in
fognatura"».
26.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Modifica
all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
in
materia di trasmissione telematica dei bilanci)
1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies
della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: ''periti commerciali''
sono inseerite le seguenti: ''e dei consulenti del lavoro''».
26.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Modifica
al libro quinto del codice civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del
codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il diritto di voto
è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo
delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per
le deliberazioni dell'assemblea''».
26.0.5
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art.
26-bis.
In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte
dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i
Presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della
ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione
ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la Sezione. Il
giudice unico esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di
udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. E'
abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000,
n. 205 e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al
Collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.
All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente della Corte può
disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una
questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni
giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione
di massima di particolare importanza. Se la Sezione giurisdizionale, centrale o
regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisioe
del giudizio".».
26.0.6
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire
il seguente:
«Art.
26-bis.
(Norme
urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)
1. All'articolo 21, comma 2 del regio decreto 30 ottobre
1933, n.1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: ''sette'' e la
parola: ''due'' è sostituita dall'altra: ''tre''.
2. All'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, è aggiunto il seguente comma:
''Le percentuali previste dal comma 2 e le modalità di
ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra
possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio
degli avvocati e procuratori dello Stato''.
3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato
il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è
attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Il funzionamento
del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato.
4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato
il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.
Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario
di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modifiche e integrazioni. Al Fondo è attribuita, altresì,
una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai
sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla
voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I
allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, e
successive modifiche e integrazioni. Il funzionamento del Fondo e la
ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello
Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale del personale amministrativo; la ripartizione delle somme deve
avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di
merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio».
26.0.7/2
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 1, sopprimere le parole: «della Repubblica».
26.0.7/23
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 3, sostituire la parola: «abroga» con la seguente: «abrogano».
Conseguentemente, sostituire la parola: «detta» con
la seguente: «dettano».
26.0.7
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Delega
per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di
Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del
codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali, e di
assicurare la concentrazione delle tutele.
2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza,
concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole
durata del processo, anche mediante la razionalizzazione dei termini
processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, nonché
l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e i poteri del
giudice:
.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del
giudice amministrativo;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito,
anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini
di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei
provvedimenti del giudice;
4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di
condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e
razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano,
fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della
regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento,
rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito
del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;
e) razionalizzare e unificare la
disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a
seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar
o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche
generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare
innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le
sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere
trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di
udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il
ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla
relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro
i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla
istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela
interinale;
.3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare,
l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di
merito è celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle
impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del
processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni,
l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed
eccezioni;
3. Il decreto di cui al comma 1 abroga espressamente
tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle
fonti non abrogate.
4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il
decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato,
mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2,
del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato
ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale
amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a
cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni
dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere
apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda
necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione
dell'originario decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
26.0.7 testo 2/1
All'emendamento 26.0.1 (testo 2) sostituire il comma 1
con il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo
regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto
procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi
commi 2 e 3.
26.0.7 testo 2/3
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le
seguenti: «alla giurisprudenza».
26.0.7 testo 2/4
DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».
26.0.7 testo 2/5
All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire i commi 2, 3
e 4 con i seguenti:
2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le
norme delegate disciplinano:
a) la rassegna, in armonia con
l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme
vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;
b) il riordino, previa espressa
obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa
anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice
amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti
prive di effettiva tutela;
c) il riordino e la razionalizzazione di
tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze
di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e
dei tempo necessari per apprestarlo;
d) la previsione di una prescrizione
breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi
all'annullamento di un atto amministrativo;
e) la compilazione organica delle azioni
esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.
3. Per conseguire le finalità di accelerazione e
concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:
a) la revisione e il potenziamento della
fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in
fase monocratica;
b) l'individuazione di misure transitorie
per l'eliminazione dell'arretrato;
c) la razionalizzazione dei riti
speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia
amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il
Trentino – Alto Adige;
d) la raziona1izzazione e unificazione
delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale,
prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito
del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;
e) la razionalizzazione e unificazione della
disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di
sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice
amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;
f) la generalizzazione della tutela cautelare
ante causam, salvaguardando, anche nei casi di misure inaudita altera
parte, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di
adeguatezza della misura assentibile alla mera conservazione della situazione
per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima
camera di consiglio per la convalida;
g) il riordino della tutela cautelare in
corso di causa disciplinando:
g1) il procedimento cautelare innanzi al
giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato é impugnata con
ricorso per cassazione;
g2) l'inibizione della tutela interinale
collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di
fissazione di udienza per la decisione nel merito;
g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza
di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;
h) il riordino del sistema delle
impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili
con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del
codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali
dell'ordinamento;
i) una ottimale concentrazione degli
strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del
contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i
limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.
4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza
che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la
stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario
da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da
non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due
anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso
procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le
correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.
5. Dall'attuazione della presente delega non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26.0.7 testo 2/6
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le
seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».
26.0.7 testo 2/7
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le
seguenti: «comma 3».
26.0.7 testo 2/8
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica
della» con le seguenti: «al fine di garantire la».
26.0.7 testo 2/9
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art.
26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «il rafforzamento del potere
istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni
istruttorie esercitate in forma monocratica».
26.0.7 testo 2/10
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le
azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché
le funzioni».
26.0.7 testo 2/10 testo 2
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «i
poteri» con le seguenti: «le funzioni».
26.0.7 testo 2/11
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le
seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».
26.0.7 testo 2/11 testo 2
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le
seguenti parole: «, anche rispetto alle altre giurisdizioni».
26.0.7 testo 2/12
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non
più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti
all'ordinamento vigente».
26.0.7 testo 2/13
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non
più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi
all'ordinamento vigente».
26.0.7 testo 2/14
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi
non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con
l'ordinamento vigente».
26.0.7 testo 2/15
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione,
anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali
termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».
26.0.7 testo 2/16
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i
rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le
pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».
26.0.7 testo 2/17
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art.
26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d)
razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul
contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari,
di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la
successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera
di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in
tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».
26.0.7 testo 2/18
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in
tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale
relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di
invalidazione del risultato elettorale».
26.0.7 testo 2/19
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di
particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di
svolgimento del procedimento elettorale».
26.0.7 testo 2/20
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) razionalizzare e unificare la disciplina della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze
dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni
altro organo giurisdizionale».
26.0.7 testo 2/21
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali
di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».
26.0.7 testo 2/22
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con
le seguenti: «individuando le disposizioni».
26.0.7 testo 2/24
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».
26.0.7 testo 2/23
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 3, sostituire la parola "detta" con la seguente: «dettano».
26.0.7 testo 2/100
Il Governo
All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire il comma 4
con il seguente:
"4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il
parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I
pareri sono resi entro 45 giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il
decreto può essere emanato anche sensa i predetti pareri. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura
dell'articolato, mediante Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, n.
2, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al Regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la
Commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale,
nonché con un numero di esterni, non superiore a 5, esperti nella materia del
processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della Commissione è
gratutita e non comporta rimborso delle spese. Entro due anni dall'entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le
correzioni ed integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od
opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario
decreto."
26.0.7 testo 2/25
D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri».
26.0.7 testo 2/26
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con
la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»
26.0.7 testo 2/26 testo 2
CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con
la seguente: «Sugli schemi di decreto legislativo»
26.0.7 testo 2/27
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In
relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si
applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054».
26.0.7 testo 2/28
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis»,
nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che
l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento
e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione
degli originari decreti».
26.0.7 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Delega
per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della
Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le
norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali,
e di assicurare la concentrazione delle tutele.
2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza,
concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole
durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché
la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere
istruttorio monocratico, l'individuazione di misure, anche transitorie, di
eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e i poteri del
giudice:
.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del
giudice amministrativo;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito,
anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini
di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei
provvedimenti del giudice;
4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di
condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e
razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano,
fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della
regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento,
rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito
del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;
e) razionalizzare e unificare la
disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a
seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei
Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano
l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche
generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare
innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le
sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere
trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di
udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il
ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla
relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro
i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla
istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela
interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare,
l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di
merito è celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle
impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del
processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni,
l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed
eccezioni;
3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente
tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle
fonti non abrogate.
4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il
decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato,
mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del Testo
Unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione
speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un
numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo
amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che
l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso
procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1,
comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "tribunali
amministrativi regionali", sono aggiunte le seguenti parole ", ivi
comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento
dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.».
26.0.500/1
MALAN, RELATORE
All'emendamento 26.0.500, dopo le parole:
"dell'avvocatura dello Stato," inserire le seguenti: "nell'ambito
delle risorse disponibili,".
26.0.500
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Integrazione
della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)
1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogoverno
delle altre magistrature e dell'avvocatura dello Stato, all'articolo 7 della
legge 27 aprile 1982, n. 186, è apportata la seguente modificazione:
- al comma 1, lettera d), la parola "quattro" è
sostituita dalla seguente: "sei"; e la parola "due",
ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "tre".».
26.0.8/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi
e».
26.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
1.Il primo comma dell'articolo 291 del codice di
procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi
e contabili».
26.0.9/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi
e»
26.0.9
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura
civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e
contabili».
26.0.10/1
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.10, sopprimere le parole: «amministrativi
e»
26.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura
civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e
contabili».
26.0.11/1
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi
e»
26.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura
civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e
contabili».
26.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Modifiche
al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) il personale non dirigenziale del
ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del
decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente
dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il
personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi
del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente
all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia
retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure
selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area
funzionale del medesimo ruolo;";
b) a comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
1, lettera a) e lettera a-bis) limitatamente al personale del servizio
sismico, valutati in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis),
relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere
dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».
26.0.100 (testo 3)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis
(Modifiche
al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) il personale non dirigenziale del
ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del
decreto legislativo n. 303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente
dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il
personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai
sensi del comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente
all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia
retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure
selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area
funzionale del medesimo ruolo;";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente:
"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
lettera a-bis) valutati in euro 111.100 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede a valere sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti
disponibilità.".
26.0.100 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Modifiche
al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) il personale non dirigenziale del
ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del
decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente
dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il
personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai
sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente
all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia
retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure
selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area
funzionale del medesimo ruolo;";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente:
"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
lettera a-bis), limitatamente al personale del servizio sismico, valutati
in euro 78.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente
al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».
26.0.110
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.
26-bis.
(Uffici
di diretta collaborazione in ambito regionale)
Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i
Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato,
collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa
retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed
ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. In ogni regione i detti
incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di
un'unità per ciascuna categoria di personale.
Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di
appartenenza.»
26.0.1000
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis
(Modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.
53)
1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è
sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Misure per conciliare tempi di vita e
tempi di lavoro). 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a
conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle
politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia,
al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi
comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende
sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie
i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di
azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e
ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro
e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in
uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico
interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di
flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei
risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento
delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per
motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti
tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi
innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali
progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese,
ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo
stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche
nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.
2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono
lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità
nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a
quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone
disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave
infermità.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 – da
stabilirsi con provvedimento di cui al comma 4 – è, inoltre, impiegata per
l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di
impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate
alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della
collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti
professionali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio o del
Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il Ministro per le pari
opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui
al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle
risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo
finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni
progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti
pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta
esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura
non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle
misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di
monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti
territoriali."
2. Sono abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».
26.0.2000
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis
(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6
agosto 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133)
1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: "a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate
dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e
6" sono sostituite con le seguenti: "inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,"»
26.0.3000
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172)
1. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210, è sostituito dal seguente:
"Art. 9-ter
(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani)
1.Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello
smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e
della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di
regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei
rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e
il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, utilizzando
allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.".».
26.0.4000
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis
(Incarichi di funzioni dirigenziali)
1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima
o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale
ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è
inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a
cinque ».
26.0.5000
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis
(Unità tecnica per i rifiuti)
1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dall'entrata in vigore della
presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da
sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti,
di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore
pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di
genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla
Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal
Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di
vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti
funzioni: a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio; b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche
attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti
per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione
delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione,
le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c)
predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora
il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; d)
verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i
costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e
delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti
di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica i livelli di qualità
dei servizi erogati; g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la
trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare; h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei
rispettivi servizi.
3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre
trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti
ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto
legislativo.
4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica
è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti
e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando
allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento
dell'Unità tecnica.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro,
aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi
di importo complessivoproporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in
bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti
di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli
articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e
228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con
decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina
l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti.
Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri
soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità
tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di
cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai
componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
8. La denominazione "Unità tecnica per i
rifiuti" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Osservatorio
nazionale sui rifiuti", ovunque presente.".».
26.0.6000
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis
(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche)
1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dall'entrata in vigore della
presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali
designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province
autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il
medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso
delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con
elevata qualificazione tecnico-scientifica.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della
Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni
di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito
dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. La denominazione «Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione
«Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente.
4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e
di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a)
predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della
tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo
trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle
relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e
prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici
e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che
regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare
quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; c)
predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e
la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del
mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; e) definisce i
livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i
gestori e le associazioni dei consumatori; f) controlla le modalità di
erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori
operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di
criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; g) tutela e
garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure
idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire
la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la
qualità e l'efficacia delle prestazioni; h) predispone periodicamente
rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di
consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; i) esprime pareri
in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei
consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità
d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio
idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la
Commissione promuove studi e ricerche di settore; l) predispone
annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e
sull'attività svolta; m) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; n) promuove e svolge
studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; o)
formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave
inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima; p) vigila
sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore
verso l'utenza; q) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e
restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:
1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 2) convenzioni e condizioni
generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; 3) modelli adottati
di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e
degli impianti; 4) livelli di qualità dei servizi erogati; 5) tariffe
applicate; 6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.; r) esercita tutte le restanti attribuzioni
intestategli dalla legislazione statale.
5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze
già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai
sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente
decreto legislativo.
6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al
comma 6, lett. q). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo
perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore
inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento
dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà
di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della
Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del
presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti
dell'utente.
7. La durata in carica dei componenti della Commissione è
di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non
possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore,
né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della
Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi
ordinamenti.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento
della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e
funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando
allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.".».
26.0.7000
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis
(Presentazione in via esclusivamente telematica dei modelli
riepilogativi
delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari)
Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è
aggiunto il seguente periodo: "La presentazione dei medesimi elenchi è
effettuata in via esclusivamente telematica a decorrere dai termini previsti
per gli elenchi relativi ai seguenti periodi di riferimento: settembre 2009 per
gli elenchi mensili; primo trimestre 2010 per gli elenchi trimestrali; anno
2010 per gli elenchi annuali".»
26.0.8000
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis
(Pagamento dei tributi e delle somme previsti dal decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché della tassa sulle emissioni di
anidride solforosa e di ossidi di azoto con Mod. F/24)
1. A decorrere dal 1° luglio 2009 i pagamenti dei tributi
e delle somme previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, nonché della tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, devono essere effettuati, limitatamente a quelli che
affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato ed ai conti correnti di tesoreria
ai sensi dell'articolo 3, commi 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, esclusivamente mediante il versamento unitario previsto
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità
di compensazione con altre imposte e contributi.
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "entro il
giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamente unitario
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 18 dello stesso mese ed
in tale caso nel versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è esclusa la compensazione di eventuali
crediti".»
26.0.9000
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis
(Ambito di operatività degli spedizionieri doganali)
1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale è sostituito dal seguente:
"Art. 47. 1. La nomina a spedizioniere doganale è
conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.
2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane,
sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione
di dichiarazioni esclusivamente presso gli Uffici delle dogane di una
determinata Direzione regionale, prescelta dall'interessato, che deve risultare
indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni
presso gli Uffici delle dogane predetti lo spedizioniere è tuttavia abilitato
al compimento degli atti necessari presso altri Uffici, anche fuori dal
territorio della Direzione regionale.
4. Lo spedizioniere deve avere la propria residenza o
domicilio in un Comune compreso nell'ambito territoriale della Direzione
regionale per la quale risulta abilitato.
5. A richiesta dell'interessato è accordato il
trasferimento dell'attività presso altra Direzione regionale, purchè risulti
comprovato il trasferimento della residenza o del domicilio in un Comune
compreso nel territorio della nuova Direzione regionale richiesta; il
trasferimento è disposto dall'Agenzia delle dogane"
Presso ciascuna Direzione regionale è formato e tenuto
aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli
spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la Direzione regionale
medesima.
2. All'articolo
46, primo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del 1973, le parole: "di circoscrizione doganale" e la parola:
"circoscrizione" sono sostituite rispettivamente con la parola:
"regionale" e con le parole: "direzione regionale".
3. All'articolo
51, primo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del 1973, la parola: "circoscrizionale" è sostituita con la parola:
"regionale".»
Art.
27
27.1
CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
«cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».
27.2
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
«cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».
27.3
Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole:
«ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».
27.4
CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
«ventimila» con le seguenti: «trentamila».
27.500
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis. Al terzo comma, è aggiunto in fine il
seguente numero: "3-bis. Per le controversie aventi ad oggetto la
quantificazione di interessi o accessori derivati dal ritardato pagamento di
prestazioni previdenziali o assistenziali.".».
27.500 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis. Al terzo comma, è aggiunto in fine il
seguente numero: "3-bis. Per le cause relative agli interessi o
accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali.".
Conseguentemente, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo
comma, numero 3-bis, del codice di procedura civile, si applicano le
disposizioni sul procedimento davanti al giudice di pace di cui al libro
secondo, titolo secondo, del codice di procedura civile.".».
27.5
Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo
del comma primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le seguenti: «possono
essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa».
27.6
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo
del comma primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono
essere».
27.7
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo
del comma secondo, sopprimere le parole: «per territorio».
27.8
Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo comma
dopo le parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con ordinanza».
27.9
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nelle comunicazioni di cui al n. 7 dell'articolo 163 deve darsi avviso anche
degli effetti derivanti dall'articolo 38».
27.9 (testo 2)
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. All'articolo 163, terzo comma, n. 7, sostituire
le parole: "di cui all'articolo 167" con le seguenti: "di cui
agli articoli 38 e 167". ».
27.10
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dichiara
con ordinanza» con le seguenti.: «pronunzia con ordinanza con cui
dichiara».
27.11
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
27.12
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice di
procedura civile, la parola: ''sentenza'' è sostituita dalla seguente: ''ordinanza''».
27.13
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
''Art. 44. – (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia
sulla competenza). – L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40,
pronuncia sulla competenza del giudice adìto deve contenere l'indicazione del
giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta
giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza
in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.
Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si
propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui
circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.
Quando il tribunale pronuncia in composizione
monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il
giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello
contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si
propongono dinanzi al collegio diversamente composto.
Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in
camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al
quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle
parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice
fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice
originariamente adito''».
27.14
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
''Art. 45. – (Conflitto di competenza e regolamento di
competenza). – Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza
del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui
all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta
davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta
incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di
Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la
rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata
alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella
cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.
Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata
l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento
successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che
ritiene urgenti.''».
27.15
Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «tre
mesi» con le seguenti: «due mesi».
27.16
CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «tre»
con la seguente: «due».
27.17
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono aggiunte
in fine le seguenti parole: '', se le parti non hanno convenuto sulla scelta
ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario''.
7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è aggiunto il
seguente periodo: ''Una parte non può ricusare il consulente che essa ha
contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina''».
27.18
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura
civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina
da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad
un commercialista il compimento di determinati atti''.
8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura
civile è inserito il seguente:
''Art. 68-bis. – (Termini per lo svolgimento degli
incarichi). – Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al
consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per
l'espletamento dei compiti affidati.
I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva
specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere
prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta
richiesta al giudice prima della relativa scadenza e) se sussistono
giustificati motivi.
Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga
dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il
rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa
da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli
articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le
parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento
di eventuali atti.
Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini
assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi
riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.
Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del
quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla
restituzione.''.
8-quater. L'articolo 70 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – (Intervento in causa del pubblico
ministero). – Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso
potrebbe proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento
obbligatorio.
Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa
in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle
cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza
figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.
Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti,
ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.
La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero
nella ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rileva
bile d'ufficio.''.
Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti
alla Corte di cassazione.
8-quinquies. All'articolo 77 del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza
processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di
rappresentanza sostanziale''».
27.100/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.100, alla lettera b), sostituire le
parole: «del Ministero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della
giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali».
27.100/2
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.100, alla lettera c)
sostituire le parole: «e teletrasmessi» con le seguenti: «e trasmessi
in via telematica».
27.100
Il Governo
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", ovvero della memoria di nomina del nuovo
difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente
designato";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", o su documento informatico separato
sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia";
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il
seguente: "Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo,
il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la
copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.».
27.19
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. All'articolo 88 del codice di
procedura, civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Le parti costituite
debbono chiarire le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla
realtà''».
27.501
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-bis. All'articolo 83 del
codice di procedura civile è aggiunto infine il seguente comma: "Ad
eccezione dei casi in cui la procura risulti rilasciata in forma consolare, nel
caso in cui la parte risieda all'estero, la procura speciale deve essere
corredata dall'attestazione di esistenza in vita del medesimo sotto personale
responsabilità del difensore al momento della proposizione della domanda
giudiziaria nonché dall'indicazione della data e dal deposito della fotocopia
del documento di identità della parte medesima".».
27.20
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Le spese e gli onorari
di difesa al cui rimborso è condannata la parte soccombente, in base agli
articoli 91 e 92, sono liquidati al termine del giudizio di impugnazione».
27.21
Sostituire i commi 10 e 11 con i
seguenti:
10. Il comma 1 dell'articolo 91 del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice, con il
provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte
soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».
11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del
codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il giudice, con provvedimento
motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se
vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati
motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non
soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle
condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia,
risultanti dagli atti processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti
provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.
In caso di mancata liquidazione delle
spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi
degli articoli 287 e 288».
27.22
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''Il giudice, con il provvedimento che
chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli
onorari di difesa''».
27.23
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 10, sostituire il periodo da:
«Se accoglie» fino alla fine, con il seguente: «Se accoglie la domanda in
misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa condanna la parte che
ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del
processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 92».
27.24
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. I commi secondo e terzo
dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
''Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per
intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che
concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle
spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si
discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la
controversia, risultanti dagli atti processuali.
Per la conciliazione giudiziale le
parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».
3. In caso di mancata liquidazione
delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai
sensi degli articoli 287 e 288».
27.25
Sopprimere il comma 12.
27.26
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. All'articolo 96 del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Nei casi previsti dal presente
articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore
della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta
volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n.115».
27.27
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 12, sostituire le parole:
«anche d'ufficio» con le seguenti: «su istanza di parte» e sostituire le
parole: «di somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 20.000»
con le seguenti: «di somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio
delle spese liquidate».
27.28
Al comma 12,sopprimere le parole: «,
non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».
27.29
Al comma 12, sostituire le parole da:
«non inferiore» fino a: «euro 20.000» con le seguenti: «fino a cinquanta volte
l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».
27.30
Sopprimere il comma 14.
27.31
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. L'articolo 115 del codice di
procedura civile (Disponibilità delle prove) è sostituito dal seguente:
''Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i
fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno
di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano
nella comune esperienza''».
27.32
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Al primo comma dell'articolo 115
del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '',
nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e
pertinenti''».
27.33
Al comma 14, sostituire le parole:
«ammessi o non contestati» con le seguenti: «contestati in modo generico e
senza argomentazioni specifiche e pertinenti».
27.35
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 16, sostituire le parole: «o
in siti internet» con le seguenti: «e in siti internet».
27.34
DELOGU, RELATORE
Al comma 16, dopo la parola: «televisive»
sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».
27.36
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 16 inserire il seguente:
«Art. 16-bis. L'articolo 123 è
sostituito dal seguente:
''123. - (Nomina del traduttore). – Quando
occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua
italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la
traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione
che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata
ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il
giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo
precedente.
Si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 61 e seguenti''».
27.37
Sopprimere il comma 17.
27.38
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. All'articolo 132 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al secondo comma, n. 4), le parole: ''dello svolgimento del
processo e'' sono soppresse.
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Nei casi previsti dall'articolo 360, primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di
cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di
diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli
effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni
simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando''».
27.101/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis»,
all'ultimo periodo, dopo le parole: «strumenti telematici» inserire le
seguenti: «tali da consentire la verifica dell'avvenuto ricevimento».
27.101/2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 27.101, capoverso
«17-bis», dopo le parole: "non riscrivibile" aggiungere infine le
seguenti "debitamente autenticato secondo modalità individuate da apposito
decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del
parere del garante per la protezione dei dati personali"».
27.101
Il Governo
Dopo il comma 17 inserire il seguente:
«17-bis. - All'articolo 137 del
codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Se l'atto da notificare o comunicare è costituto da un documento
informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica
certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna
di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme
all'originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se
richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal
destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi,
previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto
informatico non riscrivibile».
27.39
CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 18, capoverso, dopo le parole:
«non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».
27.40
Al comma 18, capoverso, dopo le parole:
«non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».
27.41
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i
seguenti:
«18-bis. All'articolo 167 del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e la
proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente
proporre'';
b) al secondo comma dopo le parole: ''rilevabili d'ufficio'' sono
aggiunte, in fine, le seguenti: '', comprese quelle di cui all'articolo 38''.
18-ter. Al secondo comma
dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Tale disposizione si applica anche agli atti di
impugnazione''.
18-quater. All'articolo 175 del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice assicura la ragionevole
durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più
sollecito e leale svolgimento»;
b) al secondo comma, la parola: ''Egli'' è sostituita dalle seguenti:
''Il giudice istruttore».
18-quinquies. Al secondo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: ''ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e'' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ''e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle
conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso,
salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies''».
27.42
Dopo il comma 18, aggiungere il
seguente:
«18-bis. L'articolo 165 del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''Art. 165. - (Costituzione
dell'attore). – L'attore, entro venti giorni dalla notificazione della
citazione al convenuto, ovvero entro dieci giorni nel caso di abbreviazione di
termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve
costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi
consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo
e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i
documenti offerti in comunicazione.
Se si costituisce personalmente, deve
dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il
tribunale.
Se la citazione è notificata a più
persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro
venti giorni dall'ultima notificazione''».
Art. 28
28.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al secondo comma dell'articolo 182
aggiungere in fine le seguenti parole: ''Questa disposizione si applica anche
al difetto di procura alle liti''».
28.2
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 365 del
codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Quando rileva un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina
la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma
dell'articolo 182.''»
28.100
Il Governo
Sopprimere il comma 2
28.3
Sopprimere il comma 2.
28.1000
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 183 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
''Nell'udienza di trattazione il
giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa
lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle
parti costituite, senza giustificato motivo, costituisce comportamento
valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la
conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio
delle quali ritiene opportuna la trattazione'';
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
''Salva l'applicazione dell'articolo
187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste
istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità
della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze
successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel
calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso
di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima
della scadenza dei termini'';
c) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono
sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giustificati motivi,
può concedere'';
d) il settimo comma è sostituito dal seguente:
''Quando concede i termini di cui al
sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con
ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso
alle parti'';
e) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';
f) il nono comma è abrogato;
g) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma":
h)
dopo il decimo comma, è inserito il seguente: ''L'inosservanza da parte del
giudice dei termini previsti dal presente articolo costituisce, salvo in caso
di gravi motivi sopravvenuti, comportamento suscettibile di azione
disciplinare.''».
28.4
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 183 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Nell'udienza di trattazione il
giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa
lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle
parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal
giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non
riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti
necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene
opportuna la trattazione'';
b) il quarto comma è abrogato;
c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
''Salva l'applicazione dell'articolo
187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste
istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità
della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze
successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel
calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso
di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima
della scadenza dei termini'';
d) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono
sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giusti motivi, può
concedere'';
e) il settimo comma è sostituito dal seguente:
''Quando concede i termini di cui al
sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con
ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso
alle parti'';
f) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';
g) il nono comma è abrogato;
h) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma''».
28.5
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 183 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Nell'udienza di trattazione il
giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa
lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle
parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal
giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non
riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali
ritiene opportuna la trattazione'';
b) il quarto comma è abrogato;
c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
''Salva l'applicazione dell'articolo
187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste
istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità
della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze
successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel
calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso
di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima
della scadenza dei termini'';
d) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono
sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giusti motivi, può
concedere'';
e) il settimo comma è sostituito dal seguente:
''Quando concede i termini di cui al
sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con
ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso
alle parti'';
f) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';
g) il nono comma è abrogato;
h) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono
sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma''».
28.6
Al comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole:
«In ogni caso il giudice concede i
termini se tutte le parti lo richiedono».
28.7
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'articolo 185 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Art. 185. - (Tentativo di
conciliazione). – Il giudice istruttore, salvo che le parti, con
dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo
stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente
e di provocarne la conciliazione.
Il giudice istruttore ha comunque
facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma
dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare
l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione
della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel
verbale d'udienza.
La parte cui è stata rivolta la
proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla,
deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali
altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.
Analogamente ciascuna parte è tenuta a
fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno
formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la
controversia.
Quando è disposta la comparizione
personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La
procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la
controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può
essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza
giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata
ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Il tentativo di conciliazione può
essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo,
il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto
costituisce titolo esecutivo.''».
28.9
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Dopo l'articolo 184-bis
è inserito il seguente:
''Art. 184-ter. Non sono
consentite udienze di mero rinvio; tra un'udienza ed un'altra non possono
intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono
imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di
consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata. Il provvedimento di
scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro 20
giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle
memorie difensive. Tra la data di scioglimento della riserva e la successiva
udienza non possono intercorrere più di 60 giorni. L'inosservanza dei termini
di cui ai commi precedenti costituisce comportamento del magistrato
suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.''».
28.8
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Il terzo comma
dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''Il giudice provvede analogamente se
sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può
anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti
alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi
dell'articolo 279, primo comma.''».
28.10
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Il primo comma dell'articolo 191
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''Nei casi di cui agli articoli 61 e
seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183,
settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente
tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie
contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in
sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico
deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il
consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice
su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle
spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti''.
4-bis. Al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente
periodo: ''Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta
delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante
consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura
delle stesse entro un termine appositamente fissato.''».
28.11
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 4, capoverso, sostituire le
parole: «settimo comma» con le seguenti: «commi quinto o settimo».
28.12
Al comma 4, capoverso, sostituire le
parole: «settimo comma» con le seguenti: « commi quinto o settimo».
28.13
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il terzo comma dell'articolo 195
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''Il consulente deve comunicare alle
parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza,
stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste,
nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono
proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori
sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente
svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine
fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato
provvedimento di cui all'articolo 191.''».
28.13 (testo 2)
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il terzo comma dell'articolo 195
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"La relazione deve essere
trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal
giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima
ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono
trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine,
anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare
in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica
valutazione sulle stesse.».
28.14
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il terzo comma dell'articolo 195
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''Il consulente deve comunicare alle
parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza,
stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste,
nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono
proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori
sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente
svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine
fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato
provvedimento di cui all'articolo 191.''».
28.101/1
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.101, sostituire i
numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».
28.101
Il Governo
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 249 del
codice di procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del
codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli
articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale".».
28.15
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 255, primo
comma del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il
giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra
successiva e lo condanna alla pena pecuniaria di 1.000 euro.''».
28.15 (testo 2)
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 255, primo
comma del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il
giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra
successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non
superiore a 1.000 euro."».
28.16
Sopprimere il comma 6.
28.17
Sopprimere il comma 6.
28.18
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'articolo 244 del codice di
procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Il giudice istruttore, su concorde
richiesta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle
cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione
richiedendo al testimone, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il
relativo termine, di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve
essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui
al secondo comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione
predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.
Il testimone rilascia la deposizione
compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata
a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di
rispondere, indicandone la relativa ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione
apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di
testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna
alla cancelleria del giudice.
Nelle cause di valore superiore a
25.000 euro o di valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al
cancelliere o ad altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.
Il testimone che non rende la
deposizione avvalendosi della facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o
che non intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di
testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha,
inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il
testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice
può condannrlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Il giudice, esaminate le risposte, può
sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti
al giudice delegato''.».
28.19
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:
«Art. 257-bis. Qualora la
testimonianza abbia ad oggetto la provenienza e la veridicità di documenti di
spesa prodotti dalle parti, essa può essere resa per iscritto mediante una
dichiarazione rilasciata al difensore che ne autentica la sottoscrizione sotto
la propria responsabilità. Il giudice esaminata la testimonianza scritta può
sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti
al giudice delegato».
Conseguentemente sopprimere il comma 2
dell'articolo 33.
28.102/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.102, capoverso «Art.
257-bis», alle parole: «Quando la prova» preporre le
seguenti: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».
28.102/2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.102, capoverso «Art.
257-bis», sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti:
«su concorde richiesta delle».
28.102/3
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 28.102, capoverso «Art.
257-bis», sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 203» con le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo
203».
28.102
Il Governo
Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:
«Art. 257-bis. (Testimonianza
scritta) - Quando la prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice,
sentite le parti, tenuto conto della natura della causa, e di ogni altra
circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone,
anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel
termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».
28.102 (testo 2)
Il Governo
Al comma 6 capoverso: «Art. 257-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Art. 257-bis. (Testimonianza
scritta) - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura
della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la
deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo
203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui
quali deve essere interrogato.».
b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Qualora la testimonianza abbia ad
oggetti documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa
mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e raccolta dal difensore
della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al
modello di cui al secondo comma. »
28.20
Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», sostituire il primo comma con il
seguente:
«Nelle controversie che hanno ad
oggetto pagamento di somme o risarcimento di danni, il giudice, sentite le
parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata
alla conferma di documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo
al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai
quesiti sui quali deve essere interrogato».
28.21
Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis» dopo il quinto comma, inserire il
seguente:
«La firma del testimone può essere
autenticata anche dal difensore di una delle parti costituite nel
procedimento».
28.22
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 281-quinquies
del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«È sempre tenuto alla redazione ed al
deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le
conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale».
28.23
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
«8. Al primo comma dell'articolo 285
del codice di procedura civile, dopo la parola: ''primo'' è inserita la
seguente: '', secondo''.
8-bis. All'articolo 295 del
codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti
dall'articolo 44''».
28.28
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 296 del codice di
procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fissando
l'udienza e la prosecuzione del processo''».
28.29
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 296 del codice di
procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fissando
l'udienza e la prosecuzione del processo''».
28.30
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 10, con il
seguente:
«10. All'articolo 300, il quarto comma
è sostituito dal seguente:
''Tanto nei casi previsti nel primo e
terzo comma, quanto se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il
processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato
dall'altra parte, o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario
nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo
292 o di qualsiasi altro.''».
28.30 (testo 2)
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. All'articolo 300, il
quarto comma è sostituito dal seguente:
"Se l'evento riguarda la parte
dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto
interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è
certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno
dei provvedimenti di cui all'articolo 292."».
28.31
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 11, con il
seguente:
«11. L'articolo 305 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Art. 305. – (Mancata prosecuzione
o riassunzione). – Il processo si estingue a meno che sia proseguito o
riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel
caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto
conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata''.».
28.32
Al comma 12, sopprimere la lettera c).
28.33
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il quarto comma è sostituito
dal seguente:
''L'estinzione opera di diritto ed è
dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice
istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza
medesima, o con sentenza dal collegio''».
28.34
Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto ed è
dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice
istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza
medesima, o con sentenza dal collegio».
28.35
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 12,inserire i seguenti:
«12.bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di
procedura civile, le parole: ''e quelle che regolano la competenza'' sono sostituite
dalle seguenti: ''e le ordinanze che pronunciano sulla competenza.''.
12-ter. All'articolo 323 del
codice di procedura civile, le parole: '', oltre al regolamento di competenza
nei casi previsti dalla legge,'' sono soppresse.
12-quater. All'articolo 324 del
codice di procedura civile, le parole: ''né al regolamento di competenza,''
sono soppresse».
28.35 (testo 2)
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 12,inserire il seguente:
«12.bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di
procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza"
sono sostituite dalle seguenti: "e le pronunce che regolano la
competenza."».
28.36
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Al comma 13, sostituire le parole: «sei
mesi» con le seguenti: «otto mesi».
28.37
Al comma 13, sostituire le parole: «sei
mesi» con le seguenti: «otto mesi».
28.38
Al comma 13, dopo le parole: «decorsi
sei mesi» inserire le seguenti: «dalla data di comunicazione di
pubblicazione della sentenza».
28.39
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. All'articolo 339 del
codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Sono altresì appellabili i
provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che
sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma,
della Costituzione''.
13-ter. II primo comma
dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''L'appello si propone con citazione
contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte
dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione
specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento
impugnato''».
28.40
Sopprimere il comma 14.
28.41
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 14, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura
civile» aggiungere dopo la parola:«proporli», le seguenti: «o
produrli».
28.42
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. All'articolo 354 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Rimessione al primo
giudice'';
b) al primo comma, le parole: ''Fuori dei casi previsti
nell'articolo precedente,'' sono soppresse;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Le parti devono riassumere il
processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è
interrotto''».
28.43
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 16, con il
seguente:
«16. All'articolo 385, secondo comma,
del codice di procedura civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla
competenza'' sono soppresse».
28.44
Sostituire il comma 16, con il
seguente:
«16. All'articolo 385, secondo comma,
del codice di procedura civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla
competenza'' sono soppresse».
28.500
Dopo il comma 17 aggiungere in fine il
seguente:
«17-bis. L'articolo 444 del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"444. (Giudice competente)
- Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, del capoluogo del distretto dove è residente l'attore. Se
l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, del capoluogo del distretto del luogo in cui l'attore era
residente prima del trasferimento, ovvero, nel caso di prestazioni chieste da
eredi, del luogo in cui era stato residente il dante causa.
Se la controversia in materia di
infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla
navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione
di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio del
porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli
obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, ed all'applicazione
delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il
tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in
cui ha sede l'ufficio dell'ente".».
28.500 (testo 2)
Dopo il comma 17 aggiungere in fine il
seguente:
«17-bis. All'articolo 444, primo
comma, del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in
funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima
residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è
chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima
residenza.".».
Art. 29
29.1
Sopprimere l'articolo.
29.2
Sopprimere l'articolo.
29.3
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 29. – (Modifiche al codice di
procedura civile in materia di ricorso per cassazione) – 1. Al codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:
''Art. 339-bis. – (Appellabilità dei
provvedimenti aventi natura decisoria). – Tutti i provvedimenti pronunciati
in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono
appellabili.'';
b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il
seguente:
''5) per omessa motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio;'';
c) all'articolo 360 dopo il primo comma
aggiungere il seguente:
''La sentenza di appello che ha
confermato quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo
previsto al n. 5) del comma che precede.»;
d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:
''Art. 380-bis. - (Procedimento
per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore nominato ai sensi
dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto
l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.
Almeno venti giorni prima della data
stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico
ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di
presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre
cinque giorni prima.
Nella seduta la Corte delibera sul
ricorso con ordinanza, succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole
ragioni di diritto della decisione.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi
previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza''.».
29.100/1
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'alinea, dopo le parole: «è
dichiarato» inserire la seguente: «manifestamente».
Conseguentemente, al medesimo
capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «Manifesta ammissibilità del ricorso».
29.100/2
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 29.100, capoverso «Art.
360-bis», all'ultimo comma, alla parola: «dichiarato» preporre
la seguente: «comunque».
29.100/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 29.100, sopprimere il
comma 2.
Conseguentemente, sopprimere il comma
3.
29.100
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
:
«Art. 29. –
(Ulteriori modifiche al libro secondo
del codice di procedura civile).
1. Dopo l'articolo 360 del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 360-bis (Ammissibilità
del ricorso). Il ricorso è dichiarato ammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha
deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della
Corte;
2) quando il ricorso ha per oggetto una
questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi
per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono
contrastanti orientamenti nela giurisprudenza della Corte;
3) quanto appare fondata la censura
relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo.
Non è dichiarato ammissibile il ricorso
presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la
sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado".
2. L'articolo 366-bis del codice
di procedura civile è abrogato.
3. All'articolo 375 del codice di
procedura civile, primo comma, numero 5, le parole: "o per difetto dei
requisiti previsti dall'articolo 366-bis"sono sostituite dalle
seguenti: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 360-bis».
29.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 360 del codice di
procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 360-bis. – (Atti preliminari).
– Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita
sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente
della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La
cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza
al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.
L'avviso contiene l'enunciazione della
causa di inammisibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza,
tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste
del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento
del difensore.
L'ordinanza che dichiara
l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.
Ove non venga dichiarata
l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per
l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.
Se il ricorso è dichiarato
inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza
provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma.».
29.5
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 29. - (Modifiche agli articoli
360 e 382 del codice di procedura civile) – 1. II numero 2 del primo comma
dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.
2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: ''e di competenza'' sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato».
29.6
Sopprimere il comma 1.
29.7
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»»,
primo comma, numero 2), sostituire le parole da: ''una questione sulla
quale'', fino alla fine del numero con le seguenti: ''quando esistono
contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella
giurisprudenza di merito, che facciano ritenere non manifestamente infondata la
possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio
orientamento''».
29.8
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»,
primo comma, numero 3), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti:
«non manifestamente infondata».
29.9
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»,
sopprimere il secondo comma.
29.10
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»,
sopprimere il secondo comma.
29.11
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»
sopprimere il secondo comma.
29.12
Al comma 1 capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: «collegio»
con la seguente: «relatore».
Conseguentemente, al medesimo periodo,
sopprimere le parole: «il relatore».
29.13
Sopprimere i commi 2 e 3.
29.0.6
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura
civile)
1. Dopo l'articolo 540 del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
–''540-bis. – (Integrazione del
pignoramento). – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del
secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi
degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei
creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo
comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la
vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario,
dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le
operazioni di vendita.''».
29.0.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)
1. Gli articoli 543 e 548 del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
''Art. 543 - (Forma e procedimento
del pignoramento). – Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o
di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto
notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e
seguenti.
L'atto deve contenere, oltre
all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica
indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:
1) l'indicazione del credito per il
quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica,
delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
ordine di giudice;
3) l'indicazione del difensore del
creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio
nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
4) l'intimazione al terzo a rendere,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore,
presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione
dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:
a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si
trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il
pagamento;
b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri
precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state
notificate o che ha accettato;
c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli
notificati i successivi atti;
5) la specifica indicazione degli
obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.
L'ufficiale giudiziario, che ha
proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale
al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.
Il creditore pignorante, nei venti
giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita
ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei
crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé
per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti
ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto
senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la
stessa è negativa, perchè disponga che abbia inizio il procedimento di
accertamento di cui all'articolo 548.
Il creditore pignorante, unitamente al
ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del
fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento
notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il
precetto.
Il giudice, nei dieci giorni successivi
al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei
crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del
debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni
perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il
procedimento di cui all'articolo 548.
Il giudice, quando fissa l'udienza per
l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore
pignorante perchè proceda alla notificazione del decreto di fissazione al
debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri
creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di
pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.
Il giudice avverte il debitore e il
terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei
crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di
citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente
e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in
difetto esso diverrà definitivo.
Il pignoramento delle cose e dei
crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto
di assegnazione nel termine di novanta giorni.
Il giudice, anche se gli è richiesta
l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra
quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga
opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del
debitore, del terzo e del creditore procedente.
Se è proposta opposizione, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 616.».
''Art. 548 - (Mancata o contestata
dichiarazione del terzo). – Se il terzo non rende la dichiarazione di cui
all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o,
comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono
contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro
secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione
neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi
confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma''».
29.0.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile)
1. All'articolo 569, al primo comma,
sostituire le parole: ''e fissa'' con la parola: '', fissa'' e, dopo le parole:
''siano intervenuti'' aggiungere le seguenti: ''e stabilisce la somma destinata
alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare,
almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate''.
2. All'articolo 569, sostituire il
terzo comma con i seguenti: ''Se non vi sono opposizioni o se su di esse si
raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la
vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e
non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte
d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il
termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo,
determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la
cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per
la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.
Il giudice, con l'ordinanza di cui
sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che
non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero
che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia
verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma,
ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi
altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente
comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo
minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo
568 diminuito di un quarto.''».
29.0.3
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica all'articolo 570 del codice di procedura civile)
1. L'articolo 570 è sostituito dal
seguente:
''Art. 570. – Dell'ordine di vendita è
dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e
l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per
l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data
dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli
offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima
dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in
sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche
relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria
del tribunale a chiunque vi abbia interesse.''».
29.0.4
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 573 del codice di procedura civile)
1. All'articolo 573, il secondo comma è
sostituito dai seguenti:
''Se la gara non può avere luogo per
l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore
del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella
che risulti essere stata depositata per prima.
Si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.
La gara tra gli offerenti può avere
luogo anche in via telematica''».
29.0.5
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Modifica dell'articolo 574 del codice di procedura civile)
1. L'articolo 574 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
''Art. 574. – (Provvedimenti
relativi alla vendita). – Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è
avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il
decreto previsto nell'articolo 586.
Si applicano anche alla vendita senza
incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588,
589 e 590.
Se il prezzo non è depositato nel
termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo
587''».
Art. 30
30.3
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Al libro III, titolo II, del
codice di procedura civile, all'articolo 543, secondo comma, sostituire il
numero 4 con il seguente:
''4) la citazione del debitore a
comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare
all'udienza di comparizione ed agli ulteriori, con invito al terzo a comparire
alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo
quanto il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo
e quarto, mentre negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti
di durata, il terzo è tenuto solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo
547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal
ricevimento della notifica dell'atto di pignoramento con riferimento, in
quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e
senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità''.».
30.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al libro III, titolo IV, del codice
di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
''Art. 614-bis. – (Attuazione degli
obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di
condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il
giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata.
Il provvedimento costituisce titolo
esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o
inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare
che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione
all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615''».
30.4
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al libro III, titolo IV, del codice
di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
''Art. 614-bis. – (Attuazione degli
obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di
condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il
giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo
per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il
debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è
dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi
dell'articolo 615''».
30.5
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis»,
nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte
le seguenti: «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo».
30.5 (testo 2)
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis»,
nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono inserite le seguenti:
«Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento
delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.».
30.6
Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis»,
nelsecondo comma, sono soppresse le parole: «delle condizioni personali
e patrimoniali delle parti».
30.7
Sopprimere il comma 3.
30.8
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Sopprimere il comma 3.
30.9
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 624 del codice di
procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
''Nei casi di sospensione del processo
disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene
confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto
nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice
dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza non impugnabile,
l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi
dell'articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma
si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo
disposta ai sensi dell'articolo 618.''».
30.9 (testo 2)
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 624 del codice di
procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
''Nei casi di sospensione del processo
disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene
confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto
nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice
dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del
processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento,
provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo
630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma
si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo
disposta ai sensi dell'articolo 618.''».
30.10
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 630 del codice di
procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''L'estinzione opera di diritto ed è
dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non
oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata
a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».
30.100
Il Governo
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine,
il seguente:
«3-bis. All'articolo 630 del
codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''L'estinzione opera di diritto ed è
dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non
oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è
comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».
30.0.1
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di esecuzione forzata per il rilascio di
immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o
sociosanitarie)
1. L'esecuzione forzata per rilascio ai
sensi del libro III, titolo III del codice di procedura civile che non sia
fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni
immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o
sociosanitarie, anche se gestite da privati, non può essere disposta senza
l'autorizzazione del sindaco del comune nel quale si trova l'immobile.
2. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1 il sindaco acquisisce il parere
della giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività
sanitarie e socio sanitarie in rapporto alla localizzazione territoriale della
struttura sanitaria o socio sanitaria esistente nell'immobile oggetto della
procedura esecutiva di rilascio.
3. Nel rilasciare l'autorizzazione di
cui all'articolo 1 il sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di
36 mesi dalla data di sua emanazione.
4. Le disposizioni dei commi precedenti
si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive
di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
31.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 31.
1. L'articolo 669-sexies del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
''Art. 669-sexies. – (Procedimento).
– Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale
all'instaurazione rituale del contraddittorio, procede agli atti di istruzione
richiesti dalle parti ed a tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione
ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, e provvede
definitivamente con ordinanza provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al
rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato
assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso
decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine
non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio
non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
A tale udienza il giudice conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini
dell'accoglimento o del rigetto della domanda ai sensi del primo comma.
Nel caso in cui la notificazione debba
effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.
Con l'ordinanza che accoglie o rigetta
la domanda il giudice provvede definitivamente anche sulle spese''.
2. All'articolo 669-septies del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Con l'ordinanza di
incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del
procedimento.'';
b) il comma 3 è soppresso.
3. Gli articoli 669-octies, 669-novies
e 669-decies sono abrogati.
4. All'articolo 669-duodecies,
primo comma del codice di procedura civile, l'ultimo periodo, è soppresso.
5. L'articolo 669-terdecies del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 669-terdecies –
(Impugnazione contro i provvedimenti cautelari). – Contro l'ordinanza che
definisce il procedimento ai sensi degli articoli 669-sexies e 669-septies
è ammesso appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui
agli articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del Capo II del
Titolo III del Libro II.
Contro l'ordinanza con la quale, nel
corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è
ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del
giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il
provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si
propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte
d'appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli
articoli 737 e 738.
Il collegio, convocate le parti,
pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento
cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione
del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti
del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave
danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione
dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione''.
6. All'articolo 669-quaterdecies
del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ''II'' sono soppresse;
b) al primo comma, dopo le parole: ''di questo capo.'', sono
aggiunte, in fine, le seguenti: '',nonché del capo IV''.
7. Dopo l'articolo 671 del codice di
procedura civile è aggiunto il seguente:
«671-bis – (Procedimento). – Ai
fini dell'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-bis a 669-septies».
8. All'articolo 675 del codice di
procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: ''Il
provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il
procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni
dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue''.
9. All'articolo 339, primo comma, del
codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché
le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 669-sexies, 669-septies
e 669-terdecies, comma 1''.».
31.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 31.
(Modifiche all'articolo 669-octies del
codice di procedura civile).
1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
''Il giudice, quando emette uno dei
provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito,
provvede sulle spese del procedimento cautelare'';
b) al settimo comma, le parole: ''primo comma'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sesto comma''.
31.3
Sopprimere il comma 1.
31.4
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 709-ter
del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le
parole da: ''a seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti:
''A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca
le parti dinanzi a sé e può adottare, in audita altera parte, i
provvedimenti opportuni. Tra il deposito del ricorso e l'udienza di
comparizione non devono intercorrere più di trenta giorni. Il ricorso
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura
del ricorrente ed entro sette giorni dall'emissione del decreto, all'altra
parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza''».
31.4 (testo 2)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 709-ter
del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le
parole da: ''a seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti:
''A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca
le parti dinanzi a sé fissando la data entro i trenta giorni successivi. Il
ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere
notificato, a cura del ricorrente ed entro otto giorni dall'emissione del
decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima
dell'udienza. In caso di urgenza si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 669-sexies.''».
31.0.1
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Modifiche al libro sesto del Codice civile. Riallineamento
e rideterminazione dei termini di prescrizione)
1. All'articolo 2948 del codice civile
al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
2. All'articolo 2949 del codice civile
al comma l la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
3. All'articolo 2957 del codice civile
al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
Al comma 2 la parola: ''due'' è sostituita
dalla seguente: ''tre''.
4. All'articolo 2903 del codice civile
al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''tre''.
5. Per i procedimenti in corso i nuovi
termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio».
Art. 32
32.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 32.
(Procedimento sommario non cautelare)
1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
«Capo III-bis.
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE
Art. 702-bis.
(Procedimento sommario di cognizione)
Con ricorso al giudice competente a
conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna
al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.
Il ricorso contiene l'esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le
conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende
valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il giudice provvede con decreto alla
fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione
del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.
Il giudice, sentite le parti, procede
nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei
limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti
che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a
fondamento delle eccezioni.
L'ordinanza di condanna costituisce
titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Con l'ordinanza che definisce il
procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di
lite.
Contro l'ordinanza che definisce il
procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
L'ordinanza di condanna è sostituita ad
ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito,
qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono
comma.
Se non viene iniziato il giudizio di
merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione
dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue,
l'ordinanza diventa irrevocabile.
In caso di reclamo, il termine previsto
dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza
pronunciata dal giudice del reclamo.
Il giudizio di merito può essere
iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la
parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del
procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di
condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta
costituire per fatto a lei non imputabile».
32.2
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-bis» con il seguente:
«Art. 702-bis. - (Procedimento
sommario di cognizione). – Con ricorso al giudice competente a conoscere
del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al
pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.
Il ricorso contiene l'esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le
conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende
valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il giudice provvede con decreto alla
fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione
del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.
Il giudice, sentite le parti, procede
nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei
limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti
che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a
fondamento delle eccezioni.
L'ordinanza di condanna costituisce
titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Con l'ordinanza che definisce il
procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di
lite.
Contro l'ordinanza che definisce il
procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
L'ordinanza di condanna è sostituita ad
ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito,
qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono
comma.
Se non viene iniziato il giudizio di
merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione
dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue,
l'ordinanza diventa irrevocabile.
In caso di reclamo, il termine previsto
dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza
pronunciata dal giudice del reclamo.
Il giudizio di merito può essere
iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la
parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del
procedimento per nullità della notificazione del ricorso, o dell'ordinanza di
condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta
costituire per fatto a lei non imputabile».
32.100
Il Governo
Al comma 1, nel capoverso "Art.
702-ter", al quinto comma, le parole: "il giudice" sono
sostituite dalle seguenti: "alla prima udienza il giudice".
32.3
Al comma , sostituire il capoverso
"Art. 702-quater. – (Appello)" con il seguente:«Art. 702-quater.
– (Appello). – Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può
essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle
forme di cui all'articolo 342 e seguenti. All'ordinanza non impugnata non
conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».
32.0.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile)
1. All'articolo 819-ter del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in
relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo
44'';
b) al secondo comma, dopo la parola: ''44'' sono inserite le
seguenti: '', primo comma''».
Art. 33
33.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 70-ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito
denominate: ''disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile'', è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
''I commi primo e secondo si applicano
anche alle controversie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell'invito
previsto dal primo comma o dell'adesione di cui al secondo comma, il processo
prosegue nelle forme ordinarie''».
33.1000
Il Governo
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Dopo l'articolo 81 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il
seguente: "Art. 81-bis. (Calendario del processo). - Il
giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie sentite le parti e tenuto
conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il
calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli
incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono
essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti.
La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
».
33.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Dopo l'articolo 103 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
''Art. 103-bis. - (Modello di
testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme
al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua
anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al
modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha
curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento
e della ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per
l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della
sua residenza e del suo domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, telefax
e di posta elettronica Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai
sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al
medesimo articolo, l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli
articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, con lo spazio
per la sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui
all'articolo 252, primo comma, del codice e l'esatta trascrizione dei quesiti
ammessi a cui il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve
rendere risposte circostanziate a ciascun quesito.
Al termine di ogni risposta è apposta,
di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.
Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 244, sesto comma, del codice''».
33.3
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 81 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
''Art. 81-bis. - (Motivazione
dell'inosservanza del calendario del processo). – II giudice comunica
tempestivamente al capo dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è
stata definita nei termini previsti dal calendario del processo''».
33.100/1
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 33.100, sostituire i
numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».
33.100
Il Governo
Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis»,
le parole:"ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura
penale" sono sostituite dalle seguenti:"ai sensi degli articoli 200,
201 e 202 del codice di procedura penale":
33.4
BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI
Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis»,
al terzo comma le parole: «da un segretario comunale o da un cancelliere di un
ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere di un
ufficio giudiziario o da uno dei soggetti indicati all'articolo 21, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre
2000».
33.5
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. il primo comma dell'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
''La motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi''».
33.6
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il primo comma
dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
''La motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi''».
33.7
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Dopo il capo V del titolo III delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
''Capo V-bis.
DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
''Art. 152-bis.
(Durata del processo)
Il giudice cura che la durata del
processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in
secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
I termini di cui al primo comma possono
essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al
numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni
tecnico-giuridiche da affrontare''».
33.8
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 4, capoverso, la parola: «ovvero» è sostituita con le seguenti: «e ricorre».
33.500
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 152 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto infine il
seguente periodo: "Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice
nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della
prestazione dedotta in giudizio.".».
33.101/1
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 33.101, capoverso: «186-bis»,
sostituire la parola: «opposti» con le seguenti: «avverso i quali
è proposta opposizione».
33.101
Il Governo
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine,
il seguente:
«4-bis. Dopo l'articolo 186
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito
il seguente: " 186-bis (Trattazione delle opposizioni in materia
esecutiva). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma,
del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto
degli atti opposti.».
Art. 34
34.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere il comma 2.
34.0.100/1
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art.
34-bis», nel comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere,
in fine, le seguenti: «, al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica
e sistematica della normativa».
34.0.100/2
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art.
34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica
dell'atto introduttivo, unificando i termini a difesa e riducendo il numero e
la tipologia degli scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva
contenga a pena di decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la
contestazione specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa
ed articolata esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché
l'indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova,
dei documenti offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate
riconvenzionali o delle chiamate in causa di terzi e la precisazione delle
conclusioni. Prevedere norme volte a favorire la definizione anticipata del
giudizio consentendo nella prima udienza lo svolgimento della trattazione orale
e conseguentemente la decisione o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività
istruttorie ove necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le
eccezioni rilevabili d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino
risultino dagli atti acquisiti al giudizio, previa attivazione del
contraddittorio tra le parti, sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi
immediatamente sulle eccezioni rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili
dalle parti, nonché sulle questioni da esse sollevate qualora dalla loro
decisione dipenda la definizione del giudizio. Valorizzare il principio di non
contestazione, introducendo presunzioni relative – salvo contrarie risultanze
di causa – di ammissione dei fatti non specificamente contestati. Prevedere
inoltre che, qualora la parte non sia una persona fisica, essa sia tenuta a
documentare la fonte dei poteri di rappresentanza al fine di consentire la
verifica della sussistenza di tutti i presupposti processuali generali, nonché
il rigetto della domanda nei casi in cui tale verifica risulti negativa.
Comminare la sanzione della nullità alle deduzioni fondate su fatti non esposti
o assolutamente incerti, ovvero su argomenti di diritto non esposti. Tipizzare
infine le fattispecie cui si applichi l'istituto della rimessione in termini;».
34.0.100/3
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art.
34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le
parole da: «, restando» fino a: «ordinario».
34.0.100/4
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art.
34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero2), sostituire le
parole da: «, restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro
la pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza
di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo
grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo
promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione
dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro
sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di
condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene
irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni
decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal
giudice del reclamo».
34.0.100/5
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art.
34-bis», nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «,
nell'ambito» fino a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità
del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte
le parti».
34.0.100/6
CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art.
34-bis», nel comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi
della presente delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché
prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e
III del codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo
3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi della presente delega».
34.0.100/7
MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art.
34-bis», nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «in
materia di» inserire le seguenti: «volontaria giurisdizione,».
34.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Delega al Governo per la riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione
che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati
dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. I decreti legislativi previsti dal presente
articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e
successivamenti trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo comma o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma
1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza,
nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla
legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa
autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono ricondotti ad uno dei
seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono
prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità
dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV,
Capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera
di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della
trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento
sommario di cognizione di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis, del
codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 32 della presente
legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di
conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono
ricondotti al rito di cui al Libro II, Titoli I e III, ovvero Titolo II, del
codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai
numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle
disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice
poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non
possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
d) prevedere, nell'ambito della riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione
del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, primo comma, e 42, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il regime transitorio delle
controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore dei decreti
legislativi attuativi della presente delega;
e) restano in ogni caso ferme le disposizioni
processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché
quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206».
34.0.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo
1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti
parole: ''Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368''».
34.0.2
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)
1. All'articolo 1, primo comma, della
legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: ''15 settembre'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 agosto''.
Art. 35
35.0.100
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis
(Modifiche all'articolo 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689)
Al secondo comma dell'articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiungere, infine, il seguente periodo:
"Nei casi dei ricorsi depositati personalmente dal ricorrente o dal suo
delegato o procuratore all'ufficio del giudice di pace, il cancelliere può
comunicare direttamente al depositante la data dell'udienza di
trattazione.".».
35.0.100 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis
(Modifiche all'articolo 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689)
Al secondo comma dell'articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiungere, infine, il seguente periodo:
"La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla
notifica degli stessi.".».
35.0.500
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis
(Notifica di atti)
Gli atti di citazione, i ricorsi, le
sentenze e ogni altro atto giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e
gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni
amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati a
pena di nullità rilevabile d'ufficio, agli Enti di previdenza e assistenza,
nella persona del legale rappresentante dell'Ente, presso l'ufficio
dell'Avvocatura dell'ente previdenziale nel cui distretto ha sede l'Autorità
giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la
sentenza.".».
Art. 36
36.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
36.0.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71,
184, 184-bis, 353, 547 del codice di procedura civile e l'articolo 187
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono
abrogati».
Art. 37
37.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 37.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni della presente legge
si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado
alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli
327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge.
3. Alle controversie disciplinate
dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al
libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.
4. Le disposizioni di cui ai commi
quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano
anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.
37.2
Sopprimere il comma 1.
37.3
Al comma 2, dopo le parole: «Ai giudizi
pendenti in primo grado» inserire le seguenti: «ovvero a quelli già definiti in
primo grado per i quali non è spirato il termine di impugnazione alla data di
entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 91 e 92».
37.4
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. «Le disposizioni di cui al secondo
comma dell'articolo 92 e quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura
civile, così come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006».
37.100/1
CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
All'emendamento 37.100, sostituire le
parole da: «alle controversie» sino a: «depositato» con le
seguenti: «ai ricorsi proposti».
37.100
Il Governo
Dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
3-bis. «Le disposizioni di cui
all'articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento
impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui
non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in
vigore della presente legge».
37.5
Dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«3-bis. La trascrizione della
domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo
sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente
legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai
sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.».
Art. 38
38.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
38.2
Al comma 2, sostituire le parole: «dal
passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1» con le seguenti:
«dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».
Art. 39
39.1
CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI
Sopprimere l'articolo.
39.2
Al comma 3, lettera a), dopo le parole:
«senza precludere l'accesso alla giustizia» aggiungere le seguenti: «per quanto
attiene al particolare ambito delle decisioni in caso di separazione e di
divorzio, ove la mediazione conduca ad accordi, questi per poter spiegare i
loro effetti dovranno ricevere l'omologa del Presidente del Tribunale del luogo
ove avrebbe sede il processo, sentito il Pubblico Ministero;».
39.3
Al comma 3, sostituire la lettera b)
con la seguente:
«b) prevedere che la mediazione
sia svolta:
1) da organismi professionali e
indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di
conciliazione;
2) da associazioni a tutela dei
consumatori iscritte al registro degli organismi di conciliazione di cui alla
lettera c)».
39.4
Al comma 3, lettera c), sostituire le
parole: «anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n.5» con le seguenti: «anche in opportuno
coordinamento con le specifiche disposizioni di cui al Titolo VI del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,».
39.5
Al comma 3, sostituire la lettera e)
con la seguente:
«e) prevedere la possibilità di
istituire un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale,
stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti
all'albo dello stesso Ordine».
39.6
Al comma 3, sostituire la lettera f)
con la seguente:
«f) prevedere che ogni organismo
di conciliazione istituito presso i tribunali sia iscritto di diritto al
Registro».
39.7
Al comma 3, lettera l) dopo le parole:
«esperti», inserire le seguenti: «e consulenti del lavoro,».
39.8
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:
«q) prevedere che il procedimento di conciliazione abbia una durata
non superiore a sei mesi».
39.9
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 3, dopo la lettera q),
inserire la seguente:
«q-bis) prevedere, nel rispetto
del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la
neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore o del mediatore
nello svolgimento delle proprie funzioni».
39.9 (testo 2)
MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO
Al comma 3, dopo la lettera q),
inserire la seguente:
«q-bis) prevedere, nel rispetto
del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la
neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento
delle proprie funzioni».
39.10
Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:
«p) salvo quanto già previsto
dagli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, prevedere, nei casi in
cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente o
sostanzialmente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di
conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese,
maturate successivamente alla proposta dello stesso dal vincitore che ha
rifiutato l'accordo; possa ricorrendone motivate ragioni, condannare il
vincitore al rimborso delle spese maturate dal soccombente nella stessa fase; e
possa altresì motivatamente condannare la parte che con mala fede o colpa grave
abbia rifiutato l'accordo conciliativo al pagamento di un'ulteriore somma a
titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 del T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;».
39.11
Dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«4. Le disposizioni di cui agli artt.
34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere
interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in
alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di
clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che
per arbitrato libero».
39.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
All'articolo 125, secondo comma, del
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel
caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima
che il giudice delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori
di scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta
all'approvazione dei creditori''».
39.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
All'articolo 219 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, è aggiunto, infine il seguente comma:
''Qualora il fallimento si chiuda per
effetto di un concordato, che preveda l'integrale soddisfacimento dei
creditori, oltre al pagamento delle spese di procedura, e che abbia avuto
regolare esecuzione dopo l'omologazione definitiva, i reati di cui agli
articoli 216, 217 e 223 del codice penale non sono punibili».
39.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del
pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)
Dopo l'articolo 2668 del codice civile,
sono inseriti i seguenti:
"2668-bis. - Durata dell'efficacia
della trascrizione della domanda giudiziale - La trascrizione della domanda
giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto
cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta
al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente
trascrizione, in cui si dichiari che si intende rinnovare la trascrizione
originaria.
In luogo del titolo si può presentare
la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le
disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli
immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni
passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la
formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o
aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo
2659, se queste risultano dai registri medesimi.
2668-ter. - Durata dell'efficacia della
trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli
immobili. - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano
anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro
conservativo sugli immobili.
39.0.100/1
All'emendamento 39.0.100, sostituire i
commi da 1 a 4 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27
febbraio 1985, n. 52, aggiungere il seguente articolo:
''Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni,
iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante
l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi
informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1,
contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna
di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle
annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni
ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative
annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e
del numero del registro particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a
trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi
informatici delle conservatori e dei registri immobiliari sono eseguite secondo
le modalità previste dall'articolo 19, comma 2''».
39.0.100
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri
immobiliari)
A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri
immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a
tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle
domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei
registri immobiliari.
L'archivio di cui al comma 1, contiene
l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse,
della natura, della data e del numero del registro particolare delle
annotazioni.
Le ispezioni e le certificazioni
ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative
annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e
del numero del registro particolare delle annotazioni.
Le annotazioni relative a trascrizioni,
iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle
conservatorie dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce
alle note originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2,
della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
L'Agenzia del territorio provvede
all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
39.0.101/3
BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI
All'emendamento 39.0.101, dopo il comma
1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono in ogni caso
confermate e restano nelle loro attuali sedi le Sezioni staccate operanti in
città sedi circondariali di tribunale».
39.0.101/100
DELOGU, RELATORE
All'emendamento 39.0.101, capoverso
"Art. 39-bis", dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato».
39.0.101
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni
staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)
1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di
pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere
trasferite presso gli Uffici provinciale delle Agenzie del territorio da cui
dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del dipartimento per gli
Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di
attuazione e le date di trasferimento.
2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata,
la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile
1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia e il Ministro del tesoro».
39.0.103/1
All'emendamento 39.0.103, dopo il comma
4 inserire il seguente:
«4-bis. Il Governo è delegato ad
adottare entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, nel
rispetto del procedimento di cui al comma 3, un decreto legislativo contenente
il testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e
degli archivi notarili secondo i principi e con i criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».
Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: «(Deleghe in materia di atti redatti da
notaio)».
39.0.103
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal
notaio)
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di
ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e
telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura
privata, la tenute dei repertori e registri e la conservazione dei documenti
notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti
notarili.
I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la
normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di
cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le
altre disposizioni vigenti.
I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente
trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
competenti commissioni per materia, che sono resi entro il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo è proporgata di sessanta giorni.
Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al
presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed
integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.
Nell'attuazione della delega di atto pubblico informatico redatto
dal notaio, il notaio si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,
assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento
della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale
contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante
propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di
trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i
diritti dei terzi».
39.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)
1. È soppressa la prova di preselezione
informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti
notarili.
2. Non possono essere ammessi al
concorso per il conferimento dei posti notarili coloro che siano stati
dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Ai fini del presente comma,
l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.
3. Il comma 5 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 è sostituito dal seguente: ''La
commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri,
presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei
magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente''.
4. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della
legge 16 febbraio 1913, n. 89;
c) l'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 6 agosto
1926, n. 1365.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 del
regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 sono sostituiti dal seguente: ''Il
concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente''.
6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a decorrere dal concorso a trecentocinquanta posti di
notaio indetto con D.D.G. (decreto del direttore generale della giustizia
civile) 10 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie
speciale del 18 aprile 2008, n. 31».
39.0.102/1
All'emendamento 39.0.102, sostituire il
comma 2 con il seguente:
«2. Dopo la lettera b) del comma
1 della legge 6 agosto 1926, n. 365, è inserita la seguente lettera:
''b-bis) non essere stati
dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato
dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».
2-bis. Al fine dell'applicazione
di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non
idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge».
Al comma 3 aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «All'articolo 10, comma 4, del Decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: ''due sottocommissioni'' sono
sostituite dalle seguenti: ''tre sottocommissioni''».
39.0.102/2
All'emendamento 39.0.102, dopo il comma
2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. La disciplina prevista
dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica
anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con
decreto del direttore generale della giustizia civile 10 settembre 2004,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 71 del 7
settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che
hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di
trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a
centocinque.
2-ter. I candidati di cui al
comma 1 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali,
vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis
della legge 6 agosto 1926, n.1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 166».
39.0.102
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)
1. E' soppressa la prova di
preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei
posti di notaio.
2. Non possono essere ammessi al
concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati
dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle
dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma,
l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di
inidoneità.
3. Il comma 5 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente: "La
commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri,
presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei
magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente".
4. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della
legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo 9 del
regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) la lettera c), terzo comma,
dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis,5-ter
e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
5. Il terzo comma dell'articolo 9 del
regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente: " Il
concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente"».
Art. 40
40.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 36, secondo comma, del
codice penale, dopo le parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice''
sono aggiunte le seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della
giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in
misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici
giorni''».
Conseguentemente, sopprimere la lettera
b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.
40.2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 36, secondo comma, del
codice penale, dopo le parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice''
sono aggiunte le seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia
La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non
superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».
Conseguentemente, sopprimere la lettera
b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.
40.100
MALAN, RELATORE
Al comma 5, lettera e), punto 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "al fine di garantire l'integrale recupero delle somme
anticipate dall'erario".
40.200
Il Governo
1. Il comma 5, lettera i), capovero
"227-ter", è sostituito dal seguente:
"Art. 227-ter (L) - (Riscossione a mezzo ruolo). - 1.
Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data
in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le
spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a
decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede
all'iscrizione al ruolo.
2. L'agente della riscossione procede
alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica
l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. "
2. Dopo il comma 7 aggiungere il
seguente:
"7-bis. Le disposizioni di
cui all'articolo 227-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla
presente legge, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in
vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente
legge".
Art. 41
41.2
Dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-quater è aggiunto il seguente:
''10-quinquies. – Il reato di cui agli articoli 10-bis, 10-ter
e 10-quater è escluso se il pagamento delle imposte, delle sanzioni e
degli interessi è effettuato entro i trenta giorni successivi alla consegna del
verbale di constatazione o della notifica dell'accertamento''».
Art. 43
43.1
Sopprimere l'articolo.
Art. 44
44.1
Sopprimere l'articolo.
44.2
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
44.3
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) ridurre il numero dei
componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di
cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri
nonché i relativi compensi, se previsti».
44.4
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo
le parole: «società non quotate», inserire le seguenti: «a totale
partecipazione pubblica».
44.5
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) escludere il ricorso al
sistema di governance duale previsto dall'articolo 2409-octies del
codice civile».
44.6
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
44.7
Al comma 1, lettera c), capoverso,
sopprimere il secondo periodo.
44.8
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
44.100
MALAN, RELATORE
Al comma 1, capoverso comma 12,
apportare le seguenti modificazioni:
«a) alla lettera d) dopo
le parole "prevedere che l'organo di amministrazione" inserire le
seguenti ", fermo quanto previsto ai sensi della lettera b)";
b)
alla lettera e) dopo le parole "in deroga a quanto previsto alla
lettera d)" inserire le seguenti ", e fermo quanto previsto ai
sensi della lettera b)".
44.9
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
44.10
Al comma 1, lettera f), sopprimere
il capoverso comma 32-ter.
44.11
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g), aggiungere la
seguente:
«g-bis) prevedere che, in deroga
alle lettere b ), c) e d), al Presidente e al Vice presidente
possano essere attribuite deleghe operative di contenuto generale con delibera del
Consiglio di Amministrazione per motivate esigenze organizzative e funzionali
della società.».
44.12
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la letterag) aggiungere la seguente:
«g-bis) prevedere per i
componenti degli organi di amministrazione della società controllante il
divieto di ricoprire incarichi anche nel consiglio di amministrazione della
società controllata.».
44.13
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non
quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, in carica da
almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno successivo alla data di
convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di
esercizio relativo all'anno 2008.»
44.0.100
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«44-bis.
Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
"18-ter. (Società di
consulenza finanziaria)
1. In attuazione della direttiva
2004/39/CE, è comunque consentito lo svolgimento dell'attività di consulenza in
materia di investimenti anche alle società a responsabilità limitata nazionali
appositamente costituite, purchè rispettino i requisiti previsti dall'articolo
67, paragrafo 3, della predetta direttiva 2004/39/CE.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso da
parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, onorabilità
ed indipendenza.".».
Art. 45
45.100
MALAN, RELATORE
Sopprimere l'articolo.
45.1
Sopprimere l'articolo.
45.2
Sopprimere l'articolo.
45.3
Sopprimere l'articolo.
45.4
Al comma 1, primo periodo, sostituire
le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.», con le seguenti: «200 mila euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno
2010.».
Art. 46
46.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 46-bis.
(Fabbricati rurali)
L'articolo 5, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominica1e
dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali,
di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali
risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di
cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito
dalla legge n. 133 del 1994».
Coord. 1
MALAN, RELATORE
Sopprimere l'articolo 2-bis inserito
dall'emendamento 2.0.5 testo 3.
Coord. 2
MALAN, RELATORE
All'articolo 3-ter, comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, inserito
dall'emendamento 3.0.2, dopo le parole: "ai sensi del" inserire le
seguenti: "comma 1 del".
Coord. 3
MALAN, RELATORE
All'articolo 26, come modificato dall'emendamento 26.1, al comma
01, alla lettera a), premettere la seguente:
"0a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettere e), m), p) e r) della
Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche
attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle
amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà
fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono
adempimento della direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12
dicembre 2006, n. 123, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della
Costituzione».
Conseguentemente è soppresso l'articolo
3-quater inserito dall'emendamento 3.0.3.
Coord. 4
MALAN, RELATORE
Sostituire l'articolo 3-bis, inserito
dall'emendamento 3.0.1 (testo 2), con il seguente:
«Art. 3-bis.
(Semplificazione della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
''14. Entro ventiquattro mesi dalla
scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare
decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali,
pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza
in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o
implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro
funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque
obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure
di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per
settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di
esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni:
1) contenute nei decreti ricognitivi,
emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle
materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
2) che costituiscono adempimento di
obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la
ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.
''14-bis. Nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali,
che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno
2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di
entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';
''14-ter. Fatto salvo quanto
stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al
comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del
comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti
legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti
successivi, sono abrogate''.
''14-quater. Il Governo è
altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti
l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto al termine di cui al comma
14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui
alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1º gennaio 1970''.
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente:
"17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale,
nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice
della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in
ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero
testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi
costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le
disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura
dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.";
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
''18-bis. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma
18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere
emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive dei medesimi decreti legislativi'';
e) al comma 19 le parole: «una Commissione parlamentare», sono
sostituite dalle seguenti: «la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"»;
f) il comma 21 è sostituito dal seguente:
"21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento
per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-tere ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59.";
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
''22. Per l'acquisizione del parere,
gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18
e 18-bissono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta
giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le
eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da
rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere
della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la
scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''.»
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
2008
17ª Seduta
Presidenza del
Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli
affari esteri Stefania Craxi.
La seduta inizia alle
ore 15,00.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite.
Esame. Parere favorevole)
Il relatore PALMIZIO (PdL) illustra il provvedimento in titolo, d’iniziativa
governativa, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra
di finanza pubblica.
Si sofferma sui profili di competenza della Commissione,
segnalando anzitutto la disposizione di cui all’articolo 4, recante misure per
la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari. Il comma 1 dispone che i
procedimenti in materia gestionale e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e consolari vengano disciplinati con regolamento di
delegificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988. A
tale proposito, osserva che le citate rappresentanze diplomatiche e consolari
sono state dotate di autonomia gestionale e finanziaria con il decreto-legge n.
159 del 2007, onde assicurare al meglio il perseguimento dei propri compiti istituzionali,
nonché allo scopo di razionalizzare la spesa. Tra i principi e criteri
direttivi dell’attuazione della citata disposizione, il comma 1 richiama quelli
ordinariamente previsti in termini di semplificazione normativa e
amministrativa, con l’ulteriore specificazione delle peculiari esigenze del
comparto estero, in tema di procedimenti di trasferimento finanziario
internazionale, di gestione dei bilanci delle sedi all’estero e di verifica
della gestione contabile delle strutture e del relativo personale.
Segnala poi l’articolo 10, in tema di cooperazione allo sviluppo
internazionale. Esso reca disposizioni volte a semplificare le modalità di
svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli
interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei
quali l’Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale
o economica in altre aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, dando priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di
riammissione, collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione
clandestina o volti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive nei Paesi di
origine.
Richiama, quindi, il comma 5 che stabilisce che le sedi all’estero
del Ministero degli esteri, per la realizzazione di interventi di cooperazione,
possano disporre anche di finanziamenti erogati da parte della Commissione o
dagli Stati membri dell’Unione europea. Il riferimento è alla possibilità che
uno Stato assuma le vesti di capofila nella raccolta e gestione dei fondi
provenienti dai Paesi donatori per specifiche iniziative di cooperazione allo
sviluppo: la disposizione consente anche all’Italia di poter svolgere tale
compito.
Ricorda, poi, la sollecitazione rivolta dal direttore
dell’OSCE-DAC, Eckard Deutscher, nell’incontro del 6 ottobre scorso con la
Commissione, affinché i Parlamenti nazionali si facessero portatori di un
rinnovato interesse per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e fa
presente che il disegno di legge si muove in tale ottica, laddove semplifica le
modalità operative degli interventi e ne agevola la gestione.
Infine, richiama l’articolo 20, recante disposizioni relative alle
sedi diplomatiche e consolari. Esso autorizza il Ministero degli affari esteri
ad assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista
da ciascuna unità previsionale di base per le spese connesse al funzionamento e
alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli
interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero.
Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole
sul provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il
presidente DINI dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.
Il sottosegretario Stefania CRAXI esprime una positiva valutazione
del provvedimento, il quale, congiuntamente al decreto-legge n. 112 del 2008,
risponde alle esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché al rilancio dell’efficienza dell’azione amministrativa. Esso
risulta, inoltre, coerente rispetto alle direttrici di fondo del Documento di
programmazione economico-finanziaria di riduzione dei costi di funzionamento
dell’apparato statale, di incremento di efficienza della pubblica
amministrazione, di semplificazione normativa e amministrativa e di sviluppo.
Con specifico riferimento alle norme del disegno di legge che
interessano il Ministero degli affari esteri, osserva come esse riguardino la
semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle sedi
all’estero. Tali disposizioni si inquadrano nel processo di modernizzazione
degli assetti organizzativi e delle procedure già in atto relativamente al
Ministero a partire dalla legge finanziaria per il 2007, in un’ottica di
ottimale utilizzo della rete diplomatica e consolare. Fa notare, peraltro, come
tali norme non comportino oneri di spesa.
Per quanto concerne, poi, l’articolo 10 del disegno di legge in
tema di cooperazione allo sviluppo internazionale, fa presente che la norma che
consente alle sedi all’estero del Ministero possano disporre di finanziamenti
comunitari per la realizzazione di interventi riveste carattere di urgenza.
Infatti, l’Unione europea sta procedendo, in diverse aree geografiche,
all’individuazione dei Paesi che dovranno realizzare gli interventi di
cooperazione stabiliti a livello comunitario, ricevendone i relativi
finanziamenti. In assenza della sollecita approvazione della norma, l’Italia
rischia di rimanere esclusa dalla possibilità di svolgere il ruolo di gestore
delle risorse europee in ambiti territoriali di grande interesse.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il
presidente DINI pone quindi in votazione la proposta del relatore di esprimere un
parere favorevole sul disegno di legge.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 15,30.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2009
111ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Vegas.
La seduta inizia alle ore 16,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su
testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli
emendamenti)
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi
emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 1,
che occorre valutare l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del
Governo sulla effettiva disponibilità di risorse, nell’ambito del fondo per le
aree sottoutilizzate, da destinare agli interventi previsti, senza pregiudicare
la realizzazione di impegni di spesa già previsti a legislazione vigente a
valere sulle medesime risorse. Andrebbe inoltre acquisito un chiarimento in
merito alla scansione temporale dell’utilizzo delle suddette risorse, posto che
la norma fa riferimento, per realizzare gli interventi previsti, ad una
dotazione finanziaria di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere
sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), senza precisare la
quota parte da utilizzare in ciascuno degli esercizi finanziari inclusi nel
periodo indicato, a decorrere dall’esercizio in corso. In relazione
all’articolo 2, rileva che andrebbe acquista conferma che l'esenzione dal
pagamento del contributo in favore dell'Autorità di vigilanza per i lavori
pubblici per gli enti locali che si avvalgano delle centrali di committenza,
non determini effetti sugli equilibri finanziari dell'Autorità, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in termini di finanziamento
annuale a favore dell'Autorità medesima. In ordine all’articolo 9, comma 1,
lettera e), fa presente che andrebbero acquisiti chiarimenti volti a
confermare l'asserita invarianza finanziaria relativamente all'attribuzione
alle farmacie di servizi socio-sanitari, chiarendo in particolare gli elementi
volti a garantire che la remunerazione di tali servizi da parte del SSN non
inciderà sulla finanza pubblica. In relazione all’articolo 10, comma 2, lettera
b), ove si prevede che con il decreto di cui al comma 1 (decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze) possano essere disposte specifiche e motivate deroghe alle norme di
contabilità, occorre acquisire conferma che si tratti della specificazione
delle sole deroghe già previste dal quadro del sistema contabile. In relazione
all’articolo 15, che prevede misure in materia di organizzazione e
razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, autorizzando le amministrazioni ad acquistare sul mercato
servizi originariamente prodotti al proprio interno, occorre acquisire
chiarimenti in ordine ai processi riorganizzativi in materia di personale e
dotazione organica, in relazione ai quali occorre acquisire conferma circa la
necessaria contestualità tra il ricorso all’acquisto nel mercato e la
necessaria, corrispondente, riduzione dei costi di funzionamento interni alle
amministrazioni. In ordine all’articolo 20, secondo quanto osservato dalla Nota
del Servizio del bilancio cui si rinvia, rileva che occorre acquisire elementi
di chiarimento sugli effetti del dispositivo in relazione all’assunzione di impegni
in deroga al massimale mensile previsto dal comma 15 dell’articolo 60 del
decreto legge n. 112 del 2008, attesa la correlazione tra profili cronologici
degli impegni e effetti sui saldi di finanza pubblica, in termini di cassa e di
competenza economica. In ordine all’articolo 22, segnala che occorre acquisire
conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura ai sensi del
comma 6; si fa infatti riferimento ad una autorizzazione di spesa che prevedeva
l’assegnazione di stanziamenti ad un fondo in relazione al quale, secondo
quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio cui si rinvia, fa
presente che occorre acquisire elementi sul funzionamento nonché sullo stato
delle relative disponibilità finanziarie, anche in relazione alle attività già
oggetto di finanziamento. Inoltre, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere
la riduzione della autorizzazione di spesa precedente, occorrendo altresì
valutare l’indicazione della scansione temporale dell’onere e della relativa
copertura. Andrebbe inoltre fornita una illustrazione degli elementi adottati
nel calcolo degli oneri ipotizzabili, al fine di valutare la congruità degli
stanziamenti a copertura. Infine, trattandosi di previsione e non di
"tetto" di spesa, rileva che andrebbe considerata l'opportunità di
apporre una clausola di salvaguardia idonea a compensare eventuali squilibri
che dovessero registrarsi nella determinazione degli oneri rispetto alle
risorse predisposte a copertura. In relazione all’articolo 23, fa presente che
occorre valutare l’inserimento di una apposita clausola di invarianza
finanziaria. In ordine all’articolo 24, occorre acquisire conferma delle
disponibilità delle risorse utilizzate a copertura ai sensi del comma 2,
acquisendo altresì elementi in ordine ai meccanismi di funzionamento degli
stanziamenti ivi indicati, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del
bilancio, valutando la necessità di specificare la scansione temporale
dell’onere. Segnala che occorre altresì acquisire elementi in ordine agli oneri
ipotizzabili per l’attuazione del sistema pubblico di connettività, al fine di
valutare la congruità degli stanziamenti previsti a copertura. Il comma 4 della
disposizione prevede che all’attuazione del programma triennale di cui al comma
3 siano prioritariamente destinate le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate, assegnate a programmi per lo sviluppo della società
dell’informazione, e non ancora programmate. Al riguardo, in relazione ai
profili di quantificazione, segnala che occorre acquisire chiarimenti circa
l’entità degli oneri che si stimano connessi all’attuazione del programma
citato; in ordine ai profili di copertura, occorre acquisire elementi
relativamente all’impatto sui saldi di finanza pubblica; andrebbe inoltre
valutata la previsione di una clausola di salvaguardia. In relazione
all’articolo 25, fa presente che occorre acquisire elementi in ordine alle
risorse effettivamente disponibili ai sensi del comma 3 della disposizione.
Rileva altresì che l’articolo 39, comma 3, lettera o), prevede una
delega per il riconoscimento, a favore delle parti che ricorrono al
procedimento di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale, di
forme di agevolazione fiscale, prevedendo l’invarianza del gettito attraverso
l’utilizzo degli introiti derivanti al Ministero della giustizia dal Fondo
unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008. Al
riguardo, posto che nella delega in questione non risultano indicati criteri di
determinazione delle tipologie di imposte interessate, per cui appare di
difficile valutazione l’effettività della prevista invarianza finanziaria,
rileva che occorre comunque valutare la compatibilità tra la previsione di tale
nuova finalità rispetto alle altre finalizzazioni del Fondo richiamato. Fa presente
che chiarimenti risultano opportuni altresì in relazione al prefigurato
meccanismo della lettera in questione, che fa riferimento ad introiti "a
decorrere dall’anno precedente all’introduzione della norma". In relazione
all’articolo 40, segnala che chiarimenti si rendono necessari con riferimento
al comma 5, lettera c), capoverso 2-bis, sugli effetti in termini
di gettito dell’esenzione dell’obbligo di registrazione degli indicati
provvedimenti giudiziari, anche alla luce di eventuali effetti compensativi
rispetto alle altre modifiche previste dalla disposizione (in particolare, la
misura di cui alla lettera b)). In relazione alla lettera d), che
introduce il nuovo Titolo XIV-bis, occorre valutare l’inserimento di
apposita clausola di invarianza nel punto 1 del nuovo Art. 73-ter (ove
viene meno il vincolo di solidarietà a carico dei condannati per il pagamento
delle spese processuali), specificando che sia comunque garantito l’integrale
recupero delle somme anticipate dall’erario. In relazione al capoverso Art.
227-quater (L), con riferimento alle modifiche apportate alla
legislazione vigente dal comma 8, si segnala che viene prevista in capo alla
Società Equitalia S.p.A., oltre all’attività di riscossione, l’attività di
quantificazione dei crediti, attualmente prevista in capo agli uffici
interessati con una funzione di supporto della citata Società, occorrendo
quindi valutare l’assenza di effetti finanziari in relazione all’attribuzione
di tale funzione in via esclusiva alla suddetta Società; occorre inoltre
acquisire chiarimenti in ordine ai profili della Convenzione che sarà stipulata
con la Società Equitalia, in relazione agli aggi che saranno riconosciuti alla
stessa per l’attività di riscossione, secondo quanto osservato dal Servizio del
bilancio. Rinvia, infine, alla Nota del servizio del bilancio sul complesso
delle disposizioni recate dall’articolo 39 in materia di riforma del testo
unico per le spese di giustizia, in termini di effetti di gettito. In ordine
all’articolo 43, in materia di Patrimonio S.p.A., rinvia alle osservazioni del
Servizio del bilancio, circa l’utilità di un chiarimento del Governo in ordine
alla tipologia e la natura di beni interessati dalle disposizioni. In ordine
all’articolo 45, in materia di attuazione del federalismo, occorre infine
acquisire conferma della disponibilità delle risorse con riferimento all’onere
a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall’attuazione
dell’articolo 45, comma 3, del decreto n. 112 del 2008, posto peraltro che non
risulta ancora emanato il decreto attuativo della disposizione da ultimo
citata.
Il sottosegretario VEGAS si
riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.
Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del testo ad altra
seduta rinviando, altresì l'esame degli emendamenti.
Conviene la Commissione.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2009
112ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le
finanze Vegas e per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su
testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli
emendamenti e rinvio)
Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 14
gennaio.
Il sottosegretario VEGAS consegna agli atti della Commissione una
nota recante i necessari chiarimenti sul testo.
Il presidente AZZOLLINI invita il relatore a valutare la nota del Governo al fine di
predisporre per la prossima seduta un parere e ad illustrare gli emendamenti
per i profili di competenza.
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo segnalando che occorre valutare la proposta 1.4 in relazione al
testo, rispetto al quale si pone un vincolo di destinazione che renderebbe
problematica la persistenza delle risorse previste a copertura. Rileva, poi,
che occorre valutare se la proposta 2.3 possa determinare effetti finanziari.
Occorre, poi, acquisire chiarimenti sulla proposta 2.0.14. Segnala che occorre
valutare le proposte 3.0.1 (con riferimento al capoverso 15-bis, lettera c))
e 5.1 (con riferimento al capoverso Art. 2-bis). Occorre acquisire elementi di
quantificazione in relazione alla proposta 7.1 (con riferimento al comma 8),
per la quale segnala inoltre che il comma 5 reca una clausola di invarianza con
errore materiale. In ordine all’emendamento 8.0.1, occorre valutare se alla
istituzione e al funzionamento dell’indicato Garante possa procedersi in base
alle risorse già previste a legislazione vigente. Occorre valutare gli effetti
finanziari dell’emendamento 9.9 in relazione a farmacie di natura pubblica.
Rileva, altresì, che occorre acquisire chiarimenti, in relazione alla prevista
stipula di una convenzione, con riferimento alle proposte 9.200 e 9.30. In
ordine alla proposta 9.38, occorre valutare l’inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria in relazione alla lettera d-bis. Occorre acquisire
conferma della disponibilità delle risorse a copertura delle proposte 9.0.4 e
9.0.9. Occorre valutare le proposte 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8, in relazione
agli effetti dello spostamento dell’arco temporale in riferimento
all’incameramento delle sanzioni, in ordine a possibili effetti di sanatoria
sui procedimenti in corso. Segnala che occorre valutare in relazione al testo
le proposte 10.1, 10.2 e 10.3. Appare suscettibile di determinare effetti
finanziari negativi la proposta 11.0.1 (testo 2). Occorre acquisire conferma
della disponibilità delle risorse sul FAS in ordine alle proposte 11.0.2 e
11.0.3. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 11.0.4, 12.0.4 (con
riferimento al comma 1), 12.0.8/1, 12.0.8 (testo 2), 15.1, 15.2. Segnala poi
che occorre valutare le proposte 11.0.5, 12.0.5 (testo 2) e 12.0.6. In
relazione all’emendamento 12.0.9, occorre acquisire elementi in ordine alla
sussistenza delle risorse, mentre occorrono elementi di quantificazione in
ordine alla proposta 14.2/2, al fine di valutare la congruità degli importi,
acquisendo altresì conferma della disponibilità delle risorse previste a
copertura in relazione alle originarie finalità delle medesime. In ordine alla
proposta 19.1, occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria, come previsto nel testo del provvedimento. Segnala inoltre che la
proposta 19.6 elimina la clausola di invarianza finanziaria, risultando
suscettibile di determinare maggiori oneri. Occorre valutare la proposta
19.0.1, acquisendo elementi in ordine ai profili di quantificazione in
relazione ai profili patrimoniali connessi al processo di trasformazione in
fondazione. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte
21.7 e 22.9. Occorre poi valutare in relazione al testo la proposta 23.4. La
proposta 23.9 prevede la possibile nomina di un Commissario ad acta, per
il quale andrebbe specificato con quali risorse si intenda farvi fronte. Appare
determinare maggiori oneri la proposta 23.10. In relazione alla proposta 24.1,
occorre valutare l’idoneità della residua copertura rispetto alla originaria
formulazione del testo. Occorre valutare in relazione al testo le proposte 24.2
e 24.3. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri al proposta 24.4, in
quanto sopprime la clausola di invarianza. In ordine alle 26.0.1 e 26.0.12,
nonché 2.0.5 (testo 2) occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti della
soppressione delle voci di cui all’Allegato A del decreto-legge n. 112 del
2008; inoltre, con particolare riferimento alla proposta 26.0.1, occorre
acquisire chiarimenti sugli effetti del richiamo all’ordinanza ivi indicati,
atteso che, ove i compensi ivi previsti fossero di importo superiore, la
proposta risulterebbe suscettibile di determinare maggiori oneri. Occorre
valutare le proposte 26.0.6, con riferimento all’Art. 26-bis; 27.20, 31.1, con
riferimento all’Art. 31, comma 2, lettera b). In ordine alla proposta
26.0.7 (testo 2), posto che si prevede una clausola di invarianza, occorre
comunque acquisire conferma che non si determinino oneri in termini di
riconoscimento di compensi agli esperti di cui al comma 4. Appare determinare
maggiori oneri la proposta 39.0.102, in relazione al comma 4, lettera d),
con riferimento alla abrogazione dell'articolo 5-quater (che nega il
riconoscimento di compensi). Occorre valutare in relazione al testo la proposta
45.4, che si segnala prevede un decremento delle cifre. Occorre inserire una
clausola di invarianza con riferimento alla proposta 39.0.101. Rileva, infine,
che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario VEGAS rileva che non vi sono profili finanziari
sulle proposte 1.4, 2.0.14, 9.200, 9.30 e 11.0.5. Esprime poi avviso contrario,
in quanto suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, sulle proposte
2.3, 3.0.1 (in quanto tra le norme che si intendono sopprimere sono comprese
disposizioni tributarie e di bilancio), 5.1 (volta ad ampliare la sfera di
responsabilità della pubblica amministrazione), 7.1 (con riferimento al comma 8
e per la quale ritiene opportuno specificare che dalla disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri), 8.0.1 (in relazione al compenso da attribuire
al garante e per le spese connesse all’attività da svolgere che sono stimati
essere superiori alle spese attualmente sostenute per la Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi che la proposta stessa sopprime), 9.9 (in
particolare per gli oneri a carico del servizio sanitario nazionale), 9.0.4 e
9.0.9 (in quanto rivolte a ridurre le sanzioni relative alla mancata,
ritardata, incompleta trasmissioni telematica dei dati delle ricette al sistema
Tessera Sanitaria), 11.0.2 e 11.0.3 (in quanto volti a coprire spesa corrente
con risorse di conto capitale) e 11.0.4. Conviene con l’opportunità di
introdurre una clausola di invarianza degli oneri per l’emendamento 9.38.
Il senatore MORANDO (PD) ritiene che le proposte 9.200 e 9.30 potrebbero
presentare profili finanziari critici qualora dall’accorpamento dei comuni
dovesse derivare un incremento del trattamento economico per il Segretario
comunale non compensato dal venir meno dei trattamenti economici dei segretari
comunali interessati dalla misura in esame. Sulle proposte 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7
e 9.0.8 ritiene che determinino un sostanziale condono rispetto a sanzioni che
hanno la funzione di contenere la spesa sanitaria. Sulla copertura della
proposta 11.0.1 (testo 2), fa presente che, fino a quando il Governo non
presenterà una documentazione volta a definire il gettito effettivo della robin
tax, le proposte che incrementano l’aliquota di tassazione dovranno essere
considerate idonee a garantire la copertura finanziaria.
Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti riferiti agli
articoli da 1 a 11, propone di svolgere gli approfondimenti finanziari per
poter pervenire all’espressione del parere nella prossima seduta. A tal
riguardo, stante i chiarimenti offerti dal Governo, ritiene opportuno
condizionare il parere sulla proposta 3.0.1 alla soppressione del capoverso 15-bis,
lettera c), e sull’emendamento 5.1 alla soppressione del capoverso Art.
2-bis. In relazione all’emendamento 7.1, ritiene opportuno sopprimere il
comma 8, in quanto ritenuto oneroso, e specificare al comma 5 che dalle
disposizioni in esso contenute non debbono derivare nuovi o maggiori oneri.
Condivide le osservazioni svolte dal senatore Morando sulle proposte 9.200 e
9.30, secondo il quale non sono esclusi effetti finanziari. Propone di esprimere
parere di semplice contrarietà sulle stesse. Propone di introdurre una clausola
di invarianza degli oneri nella proposta 9.38 e, diversamente da quanto
indicato dal Governo, di esprimere parere di semplice contrarietà sulle
proposte 9.0.4 e 9.0.9 che hanno comunque una copertura finanziaria. Sulle
proposte 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8, propone di esprimere avviso contrario per
le ragioni espresse dal senatore Morando. Non essendo stato reso il parere sul
testo, propone di esaminare in un’altra seduta gli emendamenti 10.1, 10.2 e
10.3. Anche sulla proposta 11.0.1 (testo 2), propone di esprimere parere di
semplice contrarietà, essendo comunque copertura con la robin tax.
Conviene con l’avviso del Governo sulle restanti proposte.
Tenuto conto dell’imminente inizio dei lavori delle Commissioni
riunite, convocate per le ore 15,30 per l’esame del disegno di legge n. 1315,
propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta, considerando
acquisito il dibattito svolto sulle proposte esaminate.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2009
113ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Vegas.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su
testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Seguito dell’esame
degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario,
in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio
dell’esame dei restanti emendamenti)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta il
rappresentante del Governo ha fornito una nota di chiarimenti sul testo del
disegno di legge in titolo. Ricorda, altresì, che era stato svolto il dibattito
sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 11, ad eccezione degli
emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 sulle quali la valutazione doveva essere svolta
sulla scorta delle osservazioni sul testo. Propone, quindi, di procedere
all’espressione del parere sul testo e sugli emendamenti esaminati nella scorsa
seduta, rinviando l’esame delle restanti proposte, stante l’esigenza di
iniziare i lavori delle Commissioni riunite per l’esame, in sede referente, del
disegno di legge n. 1315.
Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) fa presente che, alla luce dei chiarimenti offerti
dal Governo sul testo, le proposte 10.1, 10.2 e 10.3 non presentano profili
finanziari critici. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo reso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni:
che all’articolo 20 dopo le parole: "del limite complessivo" venga
aggiunta l’altra: "annuo", che all’articolo 23 venga aggiunta una
clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, che all’articolo
40, comma 5, lettera e), punto 2, capoverso 1 vengano aggiunte infine le
seguenti parole: "al fine di garantire l’integrale recupero delle somme
anticipate dall’erario". Esprime, inoltre, parere di contrarietà, ai sensi
della medesima norma costituzionale, sull’articolo 45. Il parere non ostativo sull’articolo
5 è reso nel presupposto che alle attività ivi previste si provveda con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, a legislazione vigente.
Sui relativi emendamenti, riferiti agli articoli da 1 a 11,
esprime poi parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sulle
proposte 2.3, 3.0.1 (limitatamente al capoverso 15-bis, lettera c)),
5.1 (limitatamente al capoverso art. 2-bis), 8.0.1, 9.9, 9.0.3, 9.0.6,
9.0.7, 9.0.8, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4, nonché parere di contrarietà semplice
sulle proposte 9.200, 9.30, 9.0.4, 9.0.9 e 11.0.1 (testo 2). Esprime infine
parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle seguenti
proposte sulle quali il parere non ostativo è reso, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alle condizioni che seguono: che all’emendamento 7.1 sia
soppresso il comma 8; che all’emendamento 9.38 venga introdotta una clausola di
invarianza finanziaria in relazione alla lettera d-bis). ".
Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la
Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.
Il seguito dell’esame degli emendamenti viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2009
117ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Seguito
dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 gennaio
scorso.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta dedicata all'esame degli
emendamenti era stato espresso parere sugli articoli da 1 a 11. Ricorda altresì
che il relatore ha illustrato tutte le proposte emendative ed avverte che il
Governo ha fatto pervenire una nota di chiarimenti sulle proposte stesse.
A tal riguardo, precisa che il Governo condivide l'avviso del
relatore sulle proposte 12.0.4 (limitatamente al comma 1), 15.1, 15.2, 19.6,
21.7, 22.9, 23.10 e 24.4.
In merito alla proposta 12.0.5 (testo 2), fa presente che a suo
avviso non vi sono profili finanziari critici. Sull'emendamento 12.0.6 precisa
che differendo i termini di rateizzazione di norme fiscali si produce un minor
gettito con effetti negativi sul bilancio dello Stato. In merito alla proposta
12.0.9 dà conto che il Governo, nella nota suddetta, conferma che al
cofinanziamento dei progetti ivi previsti si provvederà nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Sulla base di tale chiarimento,
propone di esprimere un avviso favorevole. Sulla proposta 14.2/2 il Governo
ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che indichi
anche la sussistenza di risorse di copertura. In assenza di tali elementi
informativi ritiene opportuno esprimere avviso contrario. Nella documentazione
del Governo si fa inoltre presente che l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria alla proposta 19.1 non è sufficiente ad escludere
effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Sulla scorta di tali
argomentazioni propone di esprimere parere contrario anche sulla proposta 19.1.
Fa presente poi che l'avviso del Governo è contrario sulla proposta 19.0.1 in
quanto l'inutilizzo del personale del Dipartimento delle libertà civili e
dell'immigrazione del Ministero dell'interno per lo svolgimento di attività di
supporto all'attività della fondazione ivi indicata determina maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Propone pertanto di esprimere avviso contrario
sulla proposta in esame. Sulla base poi del parere reso sul testo ritiene che
non vi siano osservazioni sulla proposta 23.4. Contrariamente all'avviso del
Governo sull'emendamento 23.9, ritiene che la nomina di un commissario ad
acta possa essere effettuata con le risorse disponibili a legislazione
vigente. Propone pertanto di esprimere parere favorevole. Analoga valutazione
ritiene valida per le proposte 24.2 e 24.3. Infine, poi, sulla base dei
chiarimenti offerti dal Governo sulle proposte 26.0.1 e 26.0.12 (identica alla
proposta 2.0.5 (testo 2)), volti a chiarire che le proposte consentono la
continuità delle gestione amministrativa di risorse già trasferiti alla regione
Sicilia senza riflessi negativi per il bilancio dello Stato, propone di
esprimere avviso favorevole a condizione di sopprimere il comma 2
dell'emendamento 26.0.1.
Il senatore MORANDO (PD) sulle proposte 19.0.8/1 e 12.0.8 (testo 2) fa
presente che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri in quanto
determinano un incremento del numero dei componenti dell'ENIT. Sulla proposta
12.0.9 ritiene che la modifica della destinazione di risorse con effetti
retroattivi (riferiti agli esercizi finanziari dal 2007 al 2009) sia contraria
alle norme di contabilità di Stato. Ritiene pertanto opportuno che venga
espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) fa presente che sulla proposta 14.2/2 sono in corso
degli approfondimenti sui profili finanziari da parte della Ragioneria generale
dello Stato.
Il presidente AZZOLLINI propone di procedere all'espressione dei pareri sugli emendamenti
finora esaminati - inclusa la proposta 14.2/2, fermo restando la possibilità di
rivedere il parere su di essa, qualora pervenissero elementi informativi
aggiuntivi - e rinviando l'esame delle restanti proposte ad altra seduta.
Conviene la Commissione.
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra quindi una proposta di parere del seguente
tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da
12 a 26, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.4 (limitatamente al
comma 1), 12.0.6, 12.0.8/1, 12.0.8 (testo 2), 14.2/2, 15.1, 15.2, 19.1, 19.6,
19.0.1, 21.7, 22.9, 23.10, 24.1, 24.4 e 26.0.1 (limitatamente al comma 2).
Esprime altresì parere non ostativo sulle restanti proposte riferite sino all’emendamento
26.0.5.".
La Commissione approva la proposta di parere del relatore ed il
seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2009
118ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su
emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo. Richiesta di
relazione tecnica su alcuni emendamenti)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta era stato espresso il parere
fino alla proposta 26.0.5. Informa inoltre che sono pervenuti gli ulteriori
emendamenti 3.0.1 (testo 2), 13.0.100, 8.0.1 (testo 2), 26.0.100 e 26.0.110. In
ordine all’emendamento 26.0.6, sul quale il Governo ha espresso una posizione
di contrarietà nel merito in quanto l’emendamento non risulterebbe in linea con
gli obiettivi di risparmio di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, propone di
richiedere la predisposizione di un’apposita relazione tecnica.
La Commissione conviene.
Il sottosegretario VEGAS rileva che non vi sono profili da
osservare sul piano finanziario in ordine alle proposte 27.20 e 31.1, sulle
quali il PRESIDENTE propone quindi l’espressione di un parere non ostativo. In
ordine alla proposta 26.0.7 (testo 2), rileva che appare suscettibile di
determinare maggiori oneri il comma 4 in ordine all’integrazione dei componenti
della Commissione ivi prevista.
Il presidente AZZOLLINI propone quindi l’espressione di un parere non ostativo, in ordine
alla proposta 26.0.7 (testo 2), condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, alla soppressione del penultimo periodo del comma 4, in quanto
suscettibile di determinare effetti onerosi. In ordine alla proposta 39.0.101,
propone di condizionare, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il
parere non ostativo all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
In ordine all’emendamento 39.0.102, propone altresì un parere non ostativo,
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione
nell’ambito del comma 4, lettera d), del riferimento all’articolo 5-quater,
posto che la soppressione di tale norma determinerebbe effetti finanziari.
Propone inoltre un parere non ostativo sulla proposta 45.4, sulla quale il
rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni.
In ordine agli ulteriori emendamenti pervenuti alla Commissione,
rileva che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.0.1 (testo 2) e 13.0.100.
Rileva altresì che non appare suscettibile di determinare effetti finanziari
negativi la proposta 8.0.1 (testo 2), in quanto prevede la istituzione di un
Garante in sostituzione della Commissione attualmente esistente. Propone
tuttavia di specificare nell’ambito del comma 1 la contestuale soppressione
della suddetta Commissione al fine di rendere più chiara l’assenza di
duplicazione degli organi. Propone quindi di condizionare in tal senso, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il parere sulla proposta in
questione.
Il sottosegretario VEGAS rileva la necessità che sia predisposta
un’apposita relazione tecnica in ordine alle proposte 13.0.100, 14.2/2, 26.0.100
e 26.0.110.
Il PRESIDENTE propone quindi di richiedere la predisposizione di
un’apposita relazione tecnica sulle proposte 13.0.100, 26.0.100 e 26.0.110,
nonché sulla proposta 14.2/2, sulla quale la Commissione aveva espresso un
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che necessita
tuttavia di un approfondimento da parte della Ragioneria generale dello Stato
in ordine ai profili di quantificazione.
La Commissione conviene con la proposta di richiesta di relazione
tecnica formulata dal Presidente.
Il PRESIDENTE pone dunque ai voti una proposta di parere del
seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli
articoli da 26 a 46, esprime, per quanto di propria competenza, in ordine alla
proposta 26.0.7 (testo 2), parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, a che al comma 4 sia soppresso il penultimo periodo. In ordine
alla proposta 39.0.102, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, a che al comma 4, lettera d), siano
soppresse le parole: "e 5-quater". In ordine all’emendamento
39.0.101, il parere non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione
degli emendamenti 13.0.100, 14.2/2, 26.0.6, 26.0.100 e 26.0.110, sui quali è
stata richiesta la predisposizione di una relazione tecnica.".
La Commissione approva ed il seguito dell’esame viene quindi
rinviato.
BILANCIO (5a)
GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2009
120ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su
emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio
dell’esame dei restanti emendamenti)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che era stata richiesta una relazione tecnica sulle
proposte 26.0.6, 13.0.100, 14.2/2, 26.0.100 e 26.0.110. Informa inoltre che
sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 7.2 (testo 2), 9.9 (testo 2),
19.0.100, 19.0.200. Al riguardo, ritiene necessario valutare la proposta 9.9.
(testo 2) mentre occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 19.0.200
con particolare riferimento al comma 1. Fa presente, infine, che non vi sono
ulteriori osservazioni da formulare.
Il sottosegretario VEGAS dà lettura delle relazioni tecniche
predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine alle proposte
13.0.100 e 14.2/2. In particolare, in ordine all’emendamento 13.0.100, la
Ragioneria generale dello Stato conferma nel merito il parere già espresso con
precedente nota in base al quale le assunzioni a tempo determinato per l’anno
2009 si pongono in contro tendenza con l’obiettivo di contenimento del fenomeno
del precariato, generando aspettative di stabilizzazione. In ordine alla
proposta 14.2/2, ribadisce il parere contrario nel merito della Ragioneria,
rilevando che la proposta configura una innovazione normativa suscettibile di
determinare effetti finanziari retroattivi.
Il PRESIDENTE prende atto del parere espresso dalla Ragioneria,
rilevando tuttavia come alla luce delle note depositate le proposte rechino una
verifica positiva sul piano della quantificazione degli oneri e della copertura
finanziaria da parte della Ragioneria generale dello Stato. Propone quindi di
rinviare l’espressione del parere su tali proposte, ribadendo la necessità di
acquisire le relazioni tecniche richieste altresì sui restanti emendamenti
26.0.6, 26.0.100 e 26.0.110. In ordine agli ulteriori emendamenti pervenuti
propone l’espressione di un parere non ostativo sulla proposta 7.2 (testo 2),
che non presenta profili sul piano finanziario, mentre propone di rinviare
l’espressione del parere sulle proposte 9.9 (testo 2), 19.0.100 e 19.0.200, al
fine di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo. In ordine agli
emendamenti 12.0.8 (testo 2) e 39.0.102, propone di rivedere il parere già
espresso dalla Commissione, formulando una proposta di parere non ostativo
atteso che non si determinino effetti finanziari negativi. Pone quindi ai voti
una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla
proposta 7.2 (testo 2). A rettifica del parere già espresso, esprime altresì
parere non ostativo sulle proposte 12.0.8 (testo 2) e 39.0.102. Il parere resta
sospeso sugli emendamenti 13.0.100, 14.2/2, 26.0.6, 26.0.100, 26.0.110, 9.9
(testo 2), 19.0.100 e 19.0.200.".
La Commissione approva la proposta di parere del Presidente ed il
seguito dell’esame viene rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2009
131ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i
sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Casero.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su
emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del
29 gennaio scorso.
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli ulteriori emendamenti pervenuti,
segnalando, per quanto di competenza, che sono pervenute le proposte 13.0.100
(testo 2), 14.2/2 (testo 2), 26.0.100 (testo 2), sui cui testi originari è già
stata chiesta la relazione tecnica, per cui occorre acquisire analoga relazione
riferita a tali riformulazioni. Inoltre, fa presente che occorre valutare le
proposte 19.0.200 (testo 2) e 19.0.200 (testo 2)/1, nonché la proposta 33.500
in relazione agli effetti del limite previsto per il pagamento delle spese
processuali. In relazione alla proposta 9.0.2 (testo 3) segnala che occorre
acquisire una relazione tecnica verificata al fine di valutare la congruità
della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista. Occorrono inoltre
chiarimenti in relazione alla proposta 18.100, al fine di valutare se possano
associarsi effetti finanziari alla estensione dei casi in cui si prescinde,
nella stipula di contratti di collaborazione e continuativa, dai requisiti
indicati dalla normativa richiamata. Rileva che occorre valutare la proposta
19.0.300 in relazione al comma 2 ove si prevede l'esclusione di una serie di
enti dall'ambito applicativo dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del
2008. Fa presente che occorre acquisire conferma della disponibilità delle
risorse a copertura in relazione alla proposta 19.0.400. Segnala che occorre
valutare la proposta 19.0.500: in relazione al comma 1, acquisendo conferma che
possa procedersi nell'ambito delle risorse già previste, valutando altresì di
modificare la proroga dei contratti in termini di possibilità, al fine di
renderla compatibile con la clausola di invarianza. In ordine al capoverso
367-bis, occorre valutare la proposta in relazione alla possibilità di
istituzione di società interamente partecipate, acquisendo al riguardo
chiarimenti. Rileva che la proposta 26.0.500 risulta aumentare di un membro il
numero dei componenti dell'organismo ivi indicato, per cui occorre acquisire
elementi sui compensi spettanti, risultando la proposta suscettibile di
determinare maggiori oneri. Segnala, infine, che non vi sono ulteriori
osservazioni da formulare. Ricorda che era altresì rimasto sospeso l'esame
delle proposte 26.0.6, e 26.0.110 (sulle quali è stata richiesta una relazione
tecnica) nonché 9.9 (testo 2) e 19.0.100(testo 2).
Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i
necessari chiarimenti in altra seduta.
Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti ed il
seguito dell’esame viene quindi rinviato.
La seduta
termina alle ore 9,25.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2009
132ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Vegas e per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su
emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori
emendamenti pervenuti, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta
19.0.500 (testo 2) riformula il testo originario della proposta, prevedendo la
proroga dei contratti in termini di possibilità senza automatismi, e nell'ambito
delle risorse ivi richiamate, per cui appare superare i profili oggetto di
rilievo presenti nel testo originario. Occorre acquisire chiarimenti sulla
proposta 21.0.100, atteso che viene esteso l'ambito delle collaborazioni da
parte della Fondazione, acquisendo elementi in ordine alle convenzioni ivi
indicate. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti. Informa, altresì, che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti
24.0.1 (testo 2), 12.0.8 (testo 3), 23.0.1 (testo 2) e 26.0.2000.
Il sottosegretario VEGAS deposita una nota del Ministero
dell’economia e delle finanze, del 18 febbraio 2009, recante gli elementi di
chiarimento in ordine alle proposte emendative rilevate. Esprime, in
particolare, il parere contrario dell’esecutivo sulle proposte 13.0.100 (testo
2), 14.2/2 (testo 2) e 26.0.100 (testo 2), chiarendo che la proposta 13.0.100
(testo 2) risulta priva di idonea copertura finanziaria poiché il Fondo per
interventi strutturali di politica economica risulta insufficiente per l’anno
in corso, mentre l’emendamento 14.2/2 (testo 2) non costituisce
un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 346, lettera c),
della legge 244 del 2007, in quanto configura una innovazione normativa
suscettibile di determinare effetti finanziari retroattivi incompatibili con il
disposto di cui al comma 346 citato. In ordine alla proposta 26.0.100 (testo
2), le risorse finanziarie non sono più disponibili nel bilancio dello Stato in
quanto assegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, per cui
la relazione tecnica non può essere oggetto di verifica positiva e la copertura
appare inidonea. Esprime, poi, parere contrario sulla proposta 9.0.2 (testo 3),
relativamente alla lettera b), mentre non vi sono osservazioni sulla
proposta 18.100, in quanto il meccanismo è regolato nei termini di un tetto di
spesa. La proposta 19.0.300 appare invece suscettibile di determinare effetti
emulativi per cui esprime il parere contrario dell’Esecutivo al riguardo.
Il presidente AZZOLLINI propone l’espressione di un parere di
semplice contrarietà sulle proposte 13.0.100 (testo 2), 14.2/2 (testo 2) e
26.0.100 (testo 2), rilevandone peraltro il limitato importo finanziario,
mentre propone l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulla proposta 9.0.2 (testo 3), limitatamente alla lettera b).
La proposta 33.500 appare invece priva di effetti finanziari negativi, per cui
propone l’espressione di un parere non ostativo. La proposta 19.0.300 risulta
invece meritevole di un parere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, in quanto si incide su una norma finalizzata alla realizzazione
di risparmi, che vengono dunque ad essere vanificati.
Il sottosegretario VEGAS esprime poi il parere contrario dell’Esecutivo
sulla proposta 19.0.400, in quanto viene ridotta un’autorizzazione di spesa
finanziata in tabella C, preordinata al perseguimento di altre finalità, senza
che sia debitamente modificata la normativa di spesa relativa. In ordine alla
proposta 26.0.500 rileva che risulterebbe necessario specificare, dopo le
parole "Avvocatura dello Stato", che si interviene nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Non vi sono invece osservazioni
sulle proposte 19.0.500 (testo 2), 19.0.100 (testo 2) e 26.0.6.
Il senatore LEGNINI (PD) in ordine alla proposta 26.0.500 che aumenta il
numero dei membri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
rileva che è necessario verificare l’effettiva modulabilità dei compensi
spettanti ai membri del Consiglio medesimo, non risultando sufficiente la mera
previsione suggerita dall’Esecutivo, laddove i compensi siano fissati con norma
di rango legislativo.
Il senatore VACCARI (LNP) evidenzia la necessità di verificare se i compensi
in questione risultino predeterminati ovvero modulabili da parte del Consiglio,
posto che la normativa richiamata sembra afferire alla disciplina dei compensi
degli incarichi esterni, non risultando chiara invece la regolamentazione degli
emolumenti da riconoscere ai componenti dell’organismo.
Il PRESIDENTE, rilevato come i compensi in questione appaiano di
carattere modulabile, propone, in ordine alla proposta 26.0.500, l’espressione
di un parere non ostativo condizionato, nel senso indicato dalla Ragioneria. In
ordine alla proposta 19.0.400, rileva che la posizione assunta dal Governo non
appare condivisibile in quanto attiene a considerazioni inerenti la
finalizzazione delle risorse di cui alla indicata autorizzazione di spesa, e
non già alla effettiva disponibilità delle risorse. In particolare, rileva che
l’entità del finanziamento della suddetta autorizzazione di spesa risulta di
ingente entità e dunque idoneo a consentire la copertura della proposta
emendativa in questione, per l’importo indicato.
Il sottosegretario VEGAS evidenzia, al riguardo, che ai fini di
una corretta copertura finanziaria sul piano contabile risulterebbe necessario
ridurre la normativa di spesa e non meramente la appostazione prevista in
tabella C, configurandosi la copertura, come attualmente formulata, una
copertura a valere sul bilancio.
Il senatore LEGNINI (PD) evidenzia come ai fini della valutazione
dell’idoneità della copertura della proposta 19.0.400 è necessario valutare non
solo il profilo quantitativo della disponibilità delle risorse di cui alla
autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, bensì l’effettiva finalizzazione
delle risorse medesime, che appaiono già destinate a finalità previste dalla
legislazione vigente.
Il PRESIDENTE rileva come il tema della riduzione di
autorizzazioni di spesa finanziate in tabella C sarà oggetto di un’attenta
riflessione nell’ambito dell’esame del disegno di legge di riforma della legge
di contabilità e degli strumenti di bilancio, di prossimo esame in Parlamento.
In particolare, sarà oggetto di approfondimento la questione dei tagli lineari
in tabella C, nonché della riduzione di singoli autorizzazioni di spesa ivi
previste, posto che ciò costituisce un significativo strumento per
l’individuazione di coperture finanziarie nell’ambito di proposte emendative
nel corso dell’anno finanziario, ponendo tuttavia il problema di compatibilità
tra il ricorso a tale legittimo strumento e l’effettiva funzionalità della
tabella C e dei relativi finanziamenti, che vengono ad essere notevolmente
ridotti nel corso dell’approvazione della legislazione di spesa. Propone,
quindi, l’espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta
19.0.400, non giustificandosi il richiamo all’articolo 81 della Costituzione.
Il sottosegretario VEGAS esprime il parere contrario
dell’Esecutivo sulla proposta 26.0.110, mentre propone l’inserimento di una
clausola d’invarianza in ordine alla proposta 21.0.100. Ribadisce il parere
contrario sulla proposta 9.9 (testo 2), mentre non vi sono osservazioni sulla
proposta 19.0.100 (testo 2).
Il senatore LUSI (PD) chiede chiarimenti in ordine al tenore della proposta
19.0.100 (testo 2), relativamente alle abrogazioni e ai contenuti di cui al
comma 1.
Il PRESIDENTE chiarisce che la proposta prevede il conferimento in
uso dei beni ivi indicati, senza tuttavia disporne una diversa assegnazione,
per cui la copertura recata dal comma 2 si riferisce alle sole spese di
funzionamento. In ordine agli ulteriori emendamenti, propone, anche alla luce
dei rilievi formulati dal Governo, l’espressione di un parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 23.0.1 (testo 2) e
26.0.2000, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Propone,
invece, un parere non ostativo sulle proposte 24.0.1 (testo 2) e 12.0.8 (testo
3).
Il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente
tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 9.0.2 (testo 3) (limitatamente al comma 1, lettera
b)), 19.0.300, 26.0.110, 9.9 (testo 2), 23.0.1 (testo 2) e 26.0.2000.
Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.0.2 (testo
3) (limitatamente al comma 1, lettera a)), 13.0.100 (testo 2), 14.2/2
(testo 2), 26.0.100 (testo 2), 18.100 e 19.0.400.
Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, ad
eccezione degli emendamenti 26.0.500 e 21.0.100, sui quali il parere è
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che:
alla proposta 26.0.500, dopo le parole: "Avvocatura dello
Stato", siano inserite le seguenti: "nell’ambito delle risorse
disponibili";
alla proposta 21.0.100 sia inserita una clausola d’invarianza
finanziaria.
La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.
Il senatore LUSI (PD) interviene per rilevare, in relazione all’ordine dei
lavori, il carattere fortemente problematico per l’andamento dell’attività
della Commissione bilancio del continuo invio di ulteriori emendamenti da parte
delle Commissioni di merito, anche al di là del termine originariamente fissato
per la presentazione degli emendamenti. Tale prassi non risulta compatibile con
il razionale svolgimento dell’attività di esame parlamentare e pone un generale
problema di andamento dei lavori che appare meritevole di essere posto
all’attenzione delle Commissione di merito, risultando in particolare
necessario rispettare la perentorietà del termine per la presentazione degli
emendamenti.
Il PRESIDENTE, sottolineando la rilevanza della questione, che
pone un tema di carattere generale, evidenzia tuttavia come ciò involga
l’attività delle Commissioni di merito, non potendo la Commissione bilancio
incidere sulla gestione della ammissione di ulteriori emendamenti oggetto di
esame da parte delle Commissioni di merito. Nel raccogliere i rilievi
fortemente critici posti dai membri della Commissione bilancio, rileva comunque
che la questione sarà posta all’attenzione per il futuro svolgimento dei
lavori.
La seduta termina alle ore 16,05.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2009
134ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Vegas e Casero.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su
ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non
ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli ulteriori emendamenti pervenuti,
segnalando, per quanto di competenza, che la proposta 19.0.300 (testo 2),
rispetto alla originaria formulazione - sulla quale è stato espresso un parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - prevede un nuovo comma
2 e riformula il comma 3. Al riguardo, rileva che occorre valutare il nuovo
comma 3 della proposta, posto che si inserisce un nuovo ente nell'ambito
dell'elenco degli enti che vengono ad essere esclusi dalla soppressione
prevista dall'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, prevedendo
tuttavia che l'esclusione dalla soppressione operi solo ove non siano adottati
i regolamenti di organizzazione degli enti stessi (comma 3, ultimo periodo). Fa
presente che è stata rinviata la proposta 23.0.1 (testo 2), già approvata dalle
Commissioni di merito, e già oggetto di un parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, per un riesame da parte della Commissione,
posta la previsione di una clausola di invarianza (comma 4). In relazione alla
proposta 26.0.6000, segnala che appare suscettibile di determinare maggiori
oneri il comma 7, mentre rileva che occorre acquisire conferma dell'invarianza
rispetto al comma 8, ove si prevede l'istituzione di una Segreteria tecnica;
occorrono altresì chiarimenti in ordine al comma 5, in relazione alla
richiamata Autorità di vigilanza, la cui norma istitutiva sembrerebbe già
abrogata, acquisendo quindi elementi in ordine all'effettiva attribuzione delle
funzioni indicate. Fa presente che occorre valutare le proposte: 26.0.8000, in
relazione ad effetti sulle entrate; nonché la proposta 26.0.9000, in relazione
al comma 5 ove si prevede la tenuta di un Registro presso ciascuna Direzione
regionale. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario VEGAS, in relazione alla proposta 19.0.300
(testo 2), rileva che non essendo associati effetti di risparmio quantificati
in relazione all’articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, non sussistono
le ragioni per un richiamo all’articolo 81 della Costituzione, per cui propone
l’espressione di un parere di semplice contrarietà. In ordine alla proposta
26.0.6000, propone la soppressione dell’ultimo periodo del comma 7, in quanto
suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. In ordine alla
proposta 26.0.8000 propone una precisazione dei richiami normativi ivi
contenuti, inserendo il riferimento al comma 299 della legge n. 244 del 2007,
posto comunque che la proposta non determina effetti finanziari negativi. In
relazione all’emendamento 26.0.9000, propone la soppressione, attraverso una
condizione resa ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dell’ultimo
periodo del comma 5, relativo alla istituzione dei registri, in quanto
suscettibile di determinare effetti finanziari onerosi.
Dopo un intervento del senatore FERRARA (PdL) in ordine alla proposta 26.0.6000, volto ad
evidenziare come non si determinino effetti finanziari negativi in quanto vi è
una mera sostituzione tra enti, il presidente Massimo GARAVAGLIA pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte
19.0.300 (testo 2) e 23.0.1 (testo 2). Propone altresì un parere non ostativo
sulle proposte 26.0.6000 e 26.0.9000, con le seguenti condizioni, rese ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione:
che alla proposta 26.0.6000, al comma 7, sia soppresso l’ultimo
periodo;
che alla proposta 26.0.9000, al comma 5, sia soppresso l’ultimo
periodo.
Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad
eccezione della proposta 26.0.8000, sulla quale il parere è non ostativo con la
seguente osservazione: ai fini di un corretto richiamo della normativa, occorre
sostituire il riferimento all’articolo 3, comma 12 e 12-bis, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, con il richiamo all’articolo 3, comma 12, della
citata legge n. 549 del 1995, nonché all’articolo 1, comma 299, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.".
La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.
La seduta termina alle ore 15,25.
FINANZE E TESORO (6a)
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2008
49ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
indi del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite.
Esame e rinvio)
Il relatore FERRARA (PdL) riferisce alla Commissione sul provvedimento in
titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, già all’esame della
Sottocommissione per i pareri e rimesso alla sede plenaria su richiesta del
senatore Musi, segnalando per quanto di competenza le norme contenute
nell’articolo 40, che appaiono finalizzate a realizzare il contenimento delle
spese di giustizia e a razionalizzarne la procedura di riscossione.
Nel commentare le
disposizioni di cui all’articolo 43, specifica che esse intervengono sulla
disciplina che autorizza il trasferimento alla società Patrimonio dello Stato
S.p.A. i diritti sui beni immobili del demanio e del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato, richiamando le modalità attraverso cui si prevede di
operare il collocamento sul mercato di beni predetti.
Dopo aver segnalato che
l’articolo 44 modifica alcuni commi dell’articolo 3 della legge finanziaria per
il 2008 (legge n. 244 del 2007), in materia di organi societari, costituzione e
partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente
dallo Stato, il relatore sottolinea l’importanza dell’articolo 45 ai fini del
dibattito sul federalismo fiscale in corso presso le Commissioni riunite 1ª, 5ª
e 6ª, dal momento che la norma richiamata prevede uno stanziamento di tre
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a
decorrere dal 2010 per lo studio delle problematiche connesse all’effettiva
attuazione della riforma federalista, evidenziando come sia opportuno valutare
la compatibilità di tale previsione con la disciplina di delega contenuta nel
disegno di legge n. 1117 presentato dal Governo.
Il seguito dell’esame è
quindi rinviato alla seduta da convocare alle ore 14 di martedì 9 dicembre.
FINANZE E TESORO (6a)
MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2008
50ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.
La seduta inizia alle
ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite.
Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso
nella seduta del 3 dicembre scorso.
Nel fornire i chiarimenti
richiesti nella precedente seduta dai senatori Musi e Barbolini in merito
all’articolo 45 del disegno di legge, che prevede uno stanziamento per lo
studio delle problematiche connesse con l’attuazione della riforma federalista,
il sottosegretario MOLGORA preannuncia un orientamento di massima del Governo
favorevole alla soppressione di tale articolo, dando conto delle ragioni valide
al momento di predisposizione del testo normativo e oggi da valutarsi superate.
Preso atto che non vi sono
richieste di intervento in discussione generale, il presidente BALDASSARRI dà la parola al relatore Ferrara.
Il relatore FERRARA (PdL), dopo aver osservato che l’attenzione della
Commissione si è incentrata fin ora sulle sole disposizioni di carattere
finanziario contenute nel provvedimento, di cui sottolinea in generale il
carattere complesso, rileva tuttavia come vi siano numerose previsioni le
quali, pur non essendo direttamente riconducibili agli ambiti di interesse
della Commissione, potrebbero presentare profili di interesse da valutare nella
proposta di parere.
Considerata pertanto la
necessità di compiere ulteriori approfondimenti sulle disposizioni richiamate,
si riserva di formulare una proposta di parere sul disegno di legge in un
momento successivo.
Il senatore GENTILE (PdL) esprime il proprio sostegno all’ipotesi di un rinvio
della votazione del parere, affinché la Commissione possa pronunciarsi su un
testo il più possibile completo ed esauriente.
Il senatore BARBOLINI (PD) chiede al sottosegretario Molgora se la disponibilità
del Governo alla soppressione dell’articolo 45 del disegno di legge sia stata
già formalizzata attraverso uno specifico emendamento nelle Commissioni riunite
ovvero tale orientamento sia stato anticipato alla Commissione finanze e
tesoro.
In secondo luogo, per
quanto riguarda la procedura di riscossione delle spese di giustizia, chiede
informazioni sullo stato di attuazione a livello amministrativo e organizzativo
della normativa che disciplina i compiti e le funzioni della società Equitalia
Giustizia S.p.A., sottolineandone il rilievo per la tutela degli interessi
finanziari dello Stato nonché per recuperare risorse da destinare al
miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali della giustizia.
Il senatore MUSI (PD) ritiene fondamentale chiarire il significato
normativo delle previsioni recate dalle lettere a) e b) del comma
8 dell’articolo 40, le quali mirano, rispettivamente, a ricondurre alle
competenze della società Equitalia Giustizia anche le spese relative al
mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l’espiazione
della pena in istituto, e a stabilire che la più volte richiamata Società non
si limita a fornire attività di supporto nella quantificazione dei crediti
erariali derivante dal processo penale, sulla base dei dati forniti dagli
uffici competenti, ma procede essa stessa alla determinazione di tali somme.
Per quanto riguarda il
quesito posto dal senatore Barbolini, il sottosegretario MOLGORA precisa di
aver preannunciato l’orientamento del Governo sull’articolo 45 del disegno di
legge senza che esso abbia già trovato una formalizzazione in una specifica
proposta emendativa.
In relazione alle questioni
sollevate dal senatore Musi, si riserva di rispondere in un momento successivo,
dal momento che esse sembrano rientrare nella competenza di un altro dicastero.
Prendendo atto
dell'orientamento della Commissione il presidente BALDASSARRI rinvia il seguito dell'esame.
FINANZE E TESORO (6a)
MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2008
51ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.
La seduta inizia alle
ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
( Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Rinvio del seguito
dell'esame)
Il relatore FERRARA (PdL) chiede di rinviare la deliberazione sul
provvedimento in titolo ad una prossima seduta.
Non facendosi osservazioni
così rimane stabilito.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2008
41ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite.
Esame e rinvio.)
Il senatore BALDINI (PdL) riferisce sul disegno di legge in titolo in
relazione al quale, ricorda, la Commissione è chiamata a rendere un parere alle
Commissioni riunite 1a e 2a. Si tratta di una iniziativa che contiene numerose
disposizioni di particolare interesse per la Commissione sulle quali richiama
brevemente l’attenzione.
L’articolo 1, in particolare, contiene norme volte alla
realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento delle reti di
comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate. Si definisce, tra
l’altro, la profondità degli scavi per l’installazione delle reti in fibra
ottica e si ridefinisce il quorum delle delibere condominiali che deve
sussistere per autorizzare l’installazione delle predette reti.
L’articolo 2 interviene sulla disciplina degli appalti ed accordi
quadro stipulati dalle centrali di committenza, attraverso modifiche
all’articolo 33, del codice dei contratti pubblici.
L’articolo 6 persegue l’obiettivo di dare certezza dei tempi in
relazione all’attività consultiva e alle valutazioni tecniche che si
inseriscono nel procedimento amministrativo.
L’articolo 11 prevede che, con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, vengano stabilite procedure e modalità volte a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari dei fondi strutturali comunitari e del
fondo per le aree sottoutilizzate, al fine di prevenirne l’indebito utilizzo
nella programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.
L’articolo 12, quindi, interviene sulla disciplina del servizio
postale recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria, in
particolare in materia di regolamentazione del servizio universale e di accesso
ad informazioni di utenti diversi rispetto Poste S.p.A., nonché di apertura del
mercato e tutela degli utenti.
L’articolo 15 reca disposizioni di portata generale miranti alla
razionalizzazione delle spese per il funzionamento e delle pubbliche
amministrazione in relazione ai processi di esternalizzazione riferite alla
fornitura di servizi.
L’articolo 21 dispone che le carte dei servizi pubblici
contemplino strumenti di rapida risoluzione non giurisdizionali delle
controversie promosse dagli utenti sulla base di uno schema di procedura
conciliativa.
L’articolo 23 attribuisce al Governo la delega ad adottare uno o
più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione
digitale, introducendo forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che
non ottemperino alle prescrizioni in materia di trasparenza e di utilizzo delle
nuove tecnologie. Si persegue altresì l’obiettivo di modificare le norme in
materia di firma digitale, favorendo nel contempo l’utilizzazione delle rete
telematiche nelle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e i suoi
dipendenti.
L’articolo 24 reca disposizioni relative all’uso del VOIP-voce
tramite protocollo internet - da parte delle pubbliche amministrazioni nel
sistema pubblico di connettività. I commi 1 e 2 prevedono che il CNIPA realizzi
e gestisca un nodo di interconnessioni VOIP per il triennio 2009-2011. I commi
3 e 4 stabiliscono altresì che il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione predisponga entro 180 giorni un programma triennale volto ad
assicurare al 31 gennaio 2011 l’adesione al sistema pubblico di connettività di
tutte le amministrazioni pubbliche, nonché la realizzazione di progetti di
cooperazione tra rispettivi sistemi operativi.
L’articolo 25 prevede la riallocazione di fondi di interesse del
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie; in particolare si prevede un
contributo per l’acquisto di personal computers da parte degli studenti
che usufruiscono dell’esenzione dalle tasse e dai contributi universitari.
L’articolo 26 precisa quali siano le pubbliche amministrazioni
tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi
servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni CONSIP o comunque a
prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla CONSIP.
L’articolo 27 infine, per quanto di interesse ridefinisce la
competenza per valore del giudice di pace in materia di controversie per i
danni derivanti dalla circolazione di veicoli natanti.
Conclude, riservando di formulare una proposta di parere nel
prosieguo dell’esame sulla base delle eventuali indicazioni che emergeranno nel
corso della discussione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore
9,20.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2008
50ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il
sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino e il
sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Romani.
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite.
Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.
Intervenendo in discussione generale, il senatore BUTTI (PdL) riferendosi alle disposizioni di cui all’articolo 1,
in materia di banda larga evidenzia come le stesse diano conto degli ulteriori
sforzi significativi del Governo su un tema importante, qual è quello dello
sviluppo della rete, dopo gli interventi contenuti al riguardo nel
decreto-legge n. 112 del 2008. Dopo aver ricordato brevemente il dibattito in
corso in sede europea, auspica lo svolgimento di un approfondimento in
Commissione, anche attraverso un programma di audizioni, al fine di aiutare il
Governo a calibrare meglio gli interventi rivolti allo sviluppo della banda
larga che, così come oggi concepiti, rischiano di non essere pienamente
efficaci. A tal fine è necessario chiarire preliminarmente se sia o meno
necessario, ed eventualmente in che termini, regolamentare la rete, anche in
ordine alle opportunità di accesso consentite. Occorre altresì procedere
celermente alla luce della rapida evoluzione tecnologica che interessa il
settore, nonché avuto riguardo ai notevoli investimenti ed azioni promossi
dagli altri Paesi, in particolare dell’area asiatica, al fine di recuperare il
divario esistente. Riferendosi quindi alle disposizioni di cui agli articoli 23
e 24 del disegno di legge in titolo, premessa l’importanza dell’impiego del
VOIP nel settore pubblico, ritiene che vi sia ancora molto da fare per
resistenze anche di tipo culturale e per l’insufficienza di risorse dedicate,
visto che soltanto tre amministrazioni su circa cinquanta fanno oggi ricorso
allo strumento in parola. Andrebbe altresì chiarito, per le indubbie
connessioni esistenti, a che punto è la riorganizzazione del CNIPA e se
rispondano al vero le notizie di tagli significativi di stanziamenti per il
Centro, che ha invece il merito con la sua azione di aver fatto conseguire
notevoli risparmi alla Pubblica Amministrazione e che andrebbe pertanto dotato
delle risorse necessarie proprio anche al fine di consentire lo sviluppo del
VOIP. Conclude auspicando che il parere della Commissione recepisca l’esigenza
da ultimo rappresentata.
Il presidente GRILLO, in considerazione del fatto che la competente Commissione della
Camera dei deputati ha già intrapreso una indagine conoscitiva sul tema
dell’assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle
comunicazioni elettroniche, ritiene che l’auspicato approfondimento possa
essere svolto in modo più proficuo con l’altro ramo del Parlamento,
condividendo l’esigenza rappresentata stante l’indubbio carattere strategico
degli investimenti in banda larga.
Il senatore ZANETTA (PdL), riferendosi alle disposizioni di cui all’articolo
5, volte a dare certezza ai tempi di conclusione del procedimento
amministrativo, ritiene l’intervento normativo prospettato con le previsioni in
titolo insufficiente visto che non si è addivenuti ad alcuna riduzione dei
tempi nell’ambito del procedimento di espressione dei pareri posti a tutela dei
beni d’interesse culturale, storico e paesaggistico.
Il senatore RANUCCI (PD), anche alla luce della personale esperienza di
amministrazione pubblico, ritiene necessario incentivare il ricorso a gare
telematiche al fine di permettere alla Pubblica Amministrazione di conseguire
significativi risparmi, giudicando altresì importante dare impulso
all’innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione, attraverso la
promozione di iniziative quali quelle dello sviluppo del VOIP. In senso
contrario alle considerazioni del senatore Zanetta, ritiene importante,
nell’ambito delle conferenze di servizi, porre maggiore attenzione alla tutela
dei beni di interesse paesaggistico e culturale pur all’interno di un processo di
semplificazione delle procedure di cui condivide l’importanza.
Il senatore Marco FILIPPI (PD) ritiene necessario che la Commissione approfondisca,
con opportune iniziative, le tematiche connesse alla erogazione dei servizi
postali alla luce delle dinamiche in corso nel settore interessato da un
processo di liberalizzazione che non sembra tenere in adeguato conto le
esigenze degli utenti dei relativi servizi, affrontando nel contempo il tema
della definizione dei centri di costo, a garanzia della erogazione dei servizi
universali.
Il senatore VIMERCATI (PD), nel condividere l’esigenza rappresentata dal
senatore Butti in ordine all’importanza di dare impulso allo sviluppo
dell’innovazione tecnologia nella Pubblica Amministrazione, ritiene utile un
incontro in Commissione con il ministro Brunetta per un approfondimento delle
diverse questioni aperte. Ritiene altresì necessario un maggiore studio delle
problematiche connesse allo sviluppo della banda larga, pur apprezzando che
l’Esecutivo in carica con le iniziative assunte abbia fatto proprio un tema,
come quello in esame che è stato tra gli obiettivi perseguiti dal Governo
presieduto dall’onorevole Prodi. L’approfondimento non potrà non tenere conto
delle esperienze in atto, in particolare nei Paesi dell’area asiatica che sono
in prima linea nell’azione di sviluppo della rete con un fortissimo intervento
degli Stati negli investimenti e con riflessi positivi sui rispettivi Prodotti
Interni Lordi.
Anche altri Paesi, come ad
esempio la Francia e gli Stati Uniti, alla luce delle recenti dichiarazioni del
nuovo Presidente Obama, stanno riservando notevole attenzione allo sviluppo
della banda larga, mentre invece non sembra che altrettanto si stia facendo in
Italia, essendo innegabile che l’azione del Governo, per poter essere realmente
incisiva dovrà offrire alcune risposte a questioni significative sulle quali
richiama l’attenzione della Commissione. Invita in proposito il rappresentante
del Governo a chiarire quale politica regolatoria si intenda intraprendere
rispetto alla rete, nonché quale sarà la sorte delle frequenze che si
libereranno a seguito del passaggio dalla trasmissione in analogico a quella in
digitale e se si pensa di devolvere una parte delle stesse allo sviluppo dei
progetti in banda larga, anche alla luce delle previsioni contenute nel diritto
europeo.
Riferisce che la sua parte
politica ha presentato emendamenti nell’ambito dell’esame di merito da parte
delle Commissioni riunite 1a e 2a del provvedimento in titolo che vanno nella
direzione del rafforzamento delle azioni del Governo nel settore, rimpinguando
le risorse ad esso dedicate, attraverso la proposta di costituzione di un
apposito fondo volto ad incentivare gli investimenti nelle zone cosiddette a
fallimento di mercato. Altro settore di intervento, sul quale ritiene
necessario dare maggiore impulso, è quello della innovazione nella Pubblica
Amministrazione, in relazione al quale le politiche del Governo non sembrano
procedere nella direzione auspicata, anche alla luce delle iniziative
contraddittorie e dei progetti intrapresi e poi abbandonati, come ad esempio
quello della carta d’identità elettronica.
Conclude auspicando che il
parere possa contenere un impegno nella direzione di destinare almeno il
quindici per cento delle frequenze che si libereranno nel passaggio al digitale
in favore dei progetti di sviluppo della banda larga.
Ha quindi la parola il
sottosegretario ROMANI, il quale riferendosi alle esperienze di altri
ordinamenti a proposito degli investimenti in banda larga che sono state
evocate da taluni degli oratori, ritiene che l’approccio da seguire non possa
essere il medesimo. In proposito, più che pensare ad un intervento posto
integralmente a carico dello Stato, così come avviene altrove - che certo non è
percorribile in Italia alla luce dei vincoli di bilancio esistenti - ritiene
che il ruolo del Governo debba essere invece quello di cabina di regia
nell’ambito della definizione di un progetto di sviluppo del settore al quale
devono necessariamente concorrere tutti i soggetti che possono garantire un
sistema infrastrutturale moderno. Soltanto attraverso il contributo di tutti
gli interessati sarà possibile individuare la via da percorrere che presuppone
la individuazione di una serie di risposte a questioni importanti; al fine di
definire il progetto e le azioni da intraprendere è quindi necessario chiarire
in altri termini fino a che punto sia utile procedere con investimenti in fibra
piuttosto che utilizzare il wi-fi o altre tecnologie, con tutte le
conseguenze che tali scelte determineranno sui costi. Quanto al tema delle
assegnazioni delle frequenze liberate a seguito del passaggio al digitale,
osserva come il diritto europeo attribuisca agli Stati libertà di scelta,
contrariamente a quanto affermato dal senatore Vimercati.
Conclude osservando come
l’azione del Governo stia procedendo proficuamente sulle questioni in sospeso,
offendo soluzioni efficaci come ad esempio in relazione al problema di Europa7
finalmente risolto.
Il senatore BALDINI (PdL) presenta quindi una proposta di parere favorevole
con osservazioni, che tiene conto di talune indicazioni espresse nel corso del
dibattito. Riferendosi all’auspicio formulato dal senatore Vimercati, ritiene
che non si possa accogliere la sua proposta, alla luce di quanto emerso nella
replica del sottosegretario.
Accertata la presenza del
prescritto numero dei senatori, è posta ai voti e risulta approvata la proposta
di parere favorevole con osservazioni del relatore.
PARERE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 1082
La
Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in
titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- è opportuno
che il CNIPA venga riorganizzato rapidamente nella sua struttura e dotato delle
necessarie risorse per perseguire l’obiettivo della realizzazione e della
gestione di un nodo di interconnessione VOIP per il triennio 2009-2011 nella
Pubblica Amministrazione;
-
nell’acquisizione di servizi e forniture da parte degli enti pubblici e delle
società a partecipazione pubblica si raccomanda l’obbligo dell’uso delle gare on-line
(gara elettronica);
- con
riferimento alle disposizioni di cui al capo III, articolo 5 del disegno di
legge in esame, è opportuno riconsiderare il comma 4 che di fatto, con la sua
applicazione, vanifica ogni possibilità di accelerazione delle procedure.
IGIENE E SANITA' (12a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2008
15ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha
adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alle Commissioni 1a
e 2a riunite:
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato
dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.
Commissione parlamentare questioni regionali
SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del
presidente Davide CAPARINI.
La seduta comincia alle 13.30.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
S. 1082 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni riunite 1a e 2a
del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e
osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in
oggetto.
Il deputato Remigio CERONI (PdL),
relatore, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dalla Camera e
su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite I e V della
Camera il 23 settembre 2008. In ordine agli specifici profili di competenza
della Commissione, si sofferma sull'articolo 2, che modifica il codice dei
contratti pubblici relativamente alle procedure gestite dalle centrali di
committenza regionali e da CONSIP spa, della cui qualificazione tecnica
potranno avvalersi gli enti territoriali di minori dimensioni. Osserva che il
comma 3-bis dispone che le amministrazioni regionali e CONSIP spa, al
fine di assicurare più effettivi strumenti di controllo a tutela della
trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, possono svolgere le attività di centrali di committenza, su
richiesta degli enti locali diversi dai comuni metropolitani, anche avvalendosi
delle province. Rileva che il comma 3-sexies dispone che, in sede di
programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello
Stato, una quota premiale delle risorse finanziarie vada a quelle regioni che
abbiano introdotto, nella loro legislazione, norme volte a rendere effettivo il
ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali
siti all'interno del territorio regionale, al fine di assicurare minori oneri
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto all'anno precedente.
Sottolinea che il comma 3-septies prevede un obbligo di trasmissione
degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
ed il comma 3-octies disciplina l'eventualità di un contratto stipulato
dagli enti locali senza il ricorso alle procedure con le centrali di
committenza. Fa notare che il comma 3-novies dispone che, qualora non si
faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti
ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un
importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni, mentre il comma
3-decies dispone che le amministrazioni locali che non si avvalgono
delle procedure gestite dalle centrali di committenza non possono fare ricorso,
per il relativo finanziamento, all'imposta di scopo di cui all'articolo 1,
commi 145-151, della legge finanziaria 2007. Osserva che, ai sensi del comma 3-undecies,
le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono principi di coordinamento
della finanza pubblica: tale previsione legittima la competenza legislativa
dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le
regioni e gli enti locali; ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione
concorrente ed è quindi riservata alla legislazione dello Stato la
determinazione dei principi fondamentali. In ordine all'articolo 5, che apporta
modifiche alla legge n. 241 del 1990, recante norme generali che regolano l'attività
amministrativa, osserva che le autonomie territoriali si adeguano entro un anno
ai termini ivi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo.
Evidenzia che l'articolo 8 eleva il diritto di accesso ai documenti
amministrativi a principio generale dell'attività amministrativa e lo riconduce
tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato garantire
uniformemente su tutto il territorio nazionale. Rileva che la norma definisce
l'ambito delle disposizioni della predetta legge n. 241 del 1990 la cui
applicazione è estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni ed
enti locali: trattasi delle norme concernenti le conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento; gli
accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento; gli accordi fra pubbliche
amministrazioni; le modalità di ricorso al giudice amministrativo contro le
determinazioni concernenti il diritto di accesso; l'efficacia e le ipotesi di
invalidità del provvedimento amministrativo, nonché gli istituti della revoca e
del recesso; sono quindi precisate le disposizioni della legge che attengono ai
livelli essenziali delle prestazioni e pertanto sono vincolanti anche per le
regioni e gli enti locali e viene altresì individuato un gruppo di disposizioni
ritenute indispensabili per garantire i livelli essenziali delle prestazioni,
la cui applicazione può essere però oggetto di intesa tra Stato e Regioni: si
tratta dell'istituto del silenzio assenso e di quello di dichiarazione di
inizio attività. Illustra l'articolo 9, che reca una delega al Governo
concernente l'individuazione, per la farmacie pubbliche e private, di nuovi
servizi e funzioni, nonché la revisione dei requisiti di ruralità. Riferisce
sui commi da 3 a 5, che recano una serie di disposizioni volte a semplificare
la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni, nonché sul comma 6,
recante una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario
comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Si sofferma
sull'articolo 11, che regola le modalità e procedure necessarie a garantire
l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle
risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS), nonché sull'articolo 16, che innova le procedure
previste per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti
territoriali nonché per il trasferimento dei beni e risorse finanziarie
necessarie per l'esercizio di dette funzioni: il trasferimento avviene in base
ad accordi tra Stato ed enti territoriali. Osserva che il comma 3 reca una
norma di principio in materia di servizi pubblici locali, prevedendo che i
comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato. Segnala
che la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dei servizi pubblici
locali appartiene alla competenza residuale delle regioni e l'intervento
statale in materia trova titolo per i soli servizi pubblici locali di rilevanza
economica in ragione della tutela della concorrenza. Evidenzia quindi i
contenuti dell'articolo 18, che promuove l'individuazione e la diffusione delle
buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche
statali, prescrivendo che, in sede di Conferenza unificata, siano conclusi
accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per promuovere
l'individuazione e la diffusione delle buone prassi tra gli enti territoriali.
Richiama i contenuti dell'articolo 45, che stanzia risorse per lo studio delle
problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, e
dell'articolo 46, per il quale le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi
contenuti nella legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo
Statuto di autonomia.
Il deputato Mario PEPE (PD), nel richiamare i contenuti
del dibattito svoltosi sul testo in esame in occasione del parere espresso
dalla Commissione alle Commissioni riunite I e V della Camera il 23 settembre
2008, avanza rilievi critici sulle previsioni dell'articolo 45, che impegna
risorse per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione
della riforma federalista. Considera paradossale disporre, all'articolo 11, che
sia garantita l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari derivanti
dall'impiego delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) al fine
di prevenire un indebito utilizzo delle suddette risorse. Evidenzia, in ordine
all'articolo 1 sul programma di interventi infrastrutturali nelle aree
sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione
elettronica, che un ruolo decisivo sarà assunto dalle regioni nel corretto
utilizzo delle risorse stanziate.
Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime rilievi
critici sulla portata dei commi 3-novies e 3-decies dell'articolo
2, che sembrano attenuare decisamente l'autonomia
riconosciuta a regioni ed enti locali.
Il deputato Remigio CERONI (PdL),
relatore, rileva che le risorse assegnate allo studio delle
problematiche connesse all'attuazione della riforma federalista potrebbero
essere destinate anche a promuovere e diffondere, presso l'opinione pubblica, i
principi ispiratori della riforma. In merito all'articolo 11, reputa opportuno
predisporre idonee modalità di verifica dell'effettivo e corretto utilizzo dei
richiamati fondi FAS. Condivide le perplessità avanzate dal senatore Vaccari
sul contenuto dei commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 2.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi
allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva
la proposta di parere del relatore.
Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile (S. 1082 Governo, approvato dalla Camera).
PARERE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione parlamentare per le questioni
regionali,
esaminato, per i profili di propria
competenza, il disegno di legge S. 1082 Governo, approvato dalla Camera,
recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile, in corso di esame presso le
Commissioni riunite 1a e 2a del Senato e su cui la Commissione ha espresso
parere alle Commissioni riunite I e V della Camera;
esprime
PARERE
FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 2 siano riformulati i commi 3-novies
e 3-decies nel senso di precisare che nel caso, ivi previsto, di
accertato maggiore onere sostenuto dall'amministrazione locale, i trasferimenti
ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un
importo pari al maggiore onere sostenuto dall'amministrazione rispetto a quanto
sarebbe dovuto dall'utilizzo della procedura indicata al comma 3-bis, e
nel senso che l'amministrazione locale non può fare ricorso per il relativo
finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 216 e gli stessi enti non possono procedere a
variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte proprie o di
compartecipazioni a tributi statali o regionali per i cinque successivi
esercizi;
e con le seguenti osservazioni:
a)
valutino le Commissioni di merito, all'articolo 9, l'opportunità di legittimare
gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi
previsti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;
b)
valutino le Commissioni di merito, al comma 6 del medesimo articolo 9,
l'opportunità di riformulare la norma prevedendo, quale criterio per
l'esercizio della delega, l'istituzione di una sede di segreteria comunale
unificata cui fanno riferimento almeno 3 comuni lasciando alla concertazione
locale l'estensione fino a 15 mila abitanti;
c)
valutino altresì le Commissioni di merito, in relazione al comma 3
dell'articolo 16 del provvedimento, che dispone che i comuni con meno di 20.000
abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata,
l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi
pubblici locali di rilevanza economica.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2009
42ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,10.
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non
ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo condizionato,
in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e
sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26-quater, propone di
esprimere un parere non ostativo.
La senatrice INCOSTANTE (PD) si sofferma sull'articolo 9 del disegno di legge,
evidenziando l'opportunità che, in sede di emanazione dei decreti legislativi
finalizzati all'individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie
pubbliche e private nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sia
assicurato il rispetto delle competenze regionali, anche attraverso
l'individuazione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni. Segnala
inoltre, quanto all'articolo 12-ter, che anche in questo caso sia
assicurato il rispetto delle competenze regionali, trattandosi di materia
attinente al turismo.
Quanto agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26-quater,
si sofferma sugli emendamenti 9.4, 9.700, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.701,
9.17, 9.0.4, 9.0.9, segnalando la possibile violazione delle competenze
regionali in materia di erogazione di servizi farmaceutici. Ritiene altresì
lesivi delle prerogative regionali gli emendamenti 12-bis.700 e 12-bis.0.700,
in quanto intervengono sulla materia del turismo.
Quanto all'emendamento
26.0.800, ritiene opportuno inserire come condizione la previsione
dell'espressione del parere da parte della Regione interessata.
Il relatore BATTAGLIA (PdL) condivide le osservazioni sul testo espresse dalla
senatrice Incostante. Quanto all'emendamento 26.0.800, condivide la proposta
della senatrice Incostante di esprimere un parere condizionato. Insiste,
invece, per l'espressione di un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
Riformula quindi la proposta di parere nei termini indicati.
La Sottocommissione
conviene.
La seduta termina alle ore 9,25
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 3 MARZO 2009
43ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 13,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti agli
articoli da 27 a 46 del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione
conviene.
La seduta termina alle ore 13,55.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2009
136ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio.
Parere in parte non ostativo, in parte contrario sul testo. Rinvio dell'esame
degli emendamenti)
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il testo approvato approvato dalle
Commissioni di merito per l’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza,
che l'articolo 23-bis recepisce la proposta emendativa 23.0.1 (testo 2),
sulla quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere di semplice
contrarietà. Fa presente che non vi sono ulteriori osservazioni.
Il presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi
ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione
dell'articolo 23-bis sul quale il parere è di semplice
contrarietà.".
La proposta di parere sul
testo viene approvata dalla Commissione mentre il seguito dell'esame degli
emendamenti viene rinviato.
La seduta termina
alle ore 15,35.
BILANCIO (5a)
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2009
137ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i
sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Casero.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in
parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte di
semplice contrarietà con osservazioni, in parte di semplice contrarietà, in
parte non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo. Rinvio
dell’esame dei restanti emendamenti)
Riprende l’esame sospeso
nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli emendamenti relativi al testo-A,
approvato dalle Commissioni di merito, del disegno di legge in titolo,
presentati in Assemblea. Fa presente che occorre valutare, in relazione agli
incentivi eventualmente già riconosciuti, la proposta 2.0.700. Segnala che
occorre valutare la proposta 11.0.700 acquisendo elementi in ordine alla
quantificazione. Osserva che occorre valutare la proposta 12-bis.700, in
relazione al meccanismo contabile, e che occorre acquisire conferma della
disponibilità delle risorse sul Fas in ordine alla proposta 12-bis.0.700.
Riscontra che occorre valutare le proposte 22.700 e 22.701, in relazione alla
previsione della forma cartacea di pubblicazione da parte delle
amministrazioni, mentre occorre un chiarimento in ordine agli effetti della
proposta 23-bis.0.700, in relazione alla lettera a), punto 2. Fa
presente che occorre valutare la proposta 26.0.700 (testo 2), posto che sembra
restringersi l'ambito applicativo della norma del decreto-legge n. 112, che
peraltro non risultava quantificata negli effetti finanziari del provvedimento.
Sono stati già oggetto di un parere di semplice contrarietà le proposte 9.200,
9.30, 9.0.20, 9.0.4, 9.0.9, 13.0.100 (testo 2), 14.100, 18.100, 19.0.300 (testo
2), 19.0.400. In ordine alle proposte 26.0.6000 e 26.0.9000, fa presente che è
stato già espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, rispettivamente alla soppressione del comma 7, ultimo
periodo, della prima proposta e del comma 5, ultimo periodo, della seconda
proposta, che pertanto viene ribadito. In ordine all'emendamento 26.0.8000, è
stato già espresso un parere non ostativo con un'osservazione in ordine al
corretto richiamo della normativa. Segnala infine che non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti fino all'articolo 26.
Il senatore LEGNINI (PD), in relazione alle proposte emendativa di nuova
presentazione presso l’Assemblea e sottoposte alla Commissione bilancio per
l’espressione del parere, preannuncia, anche a nome della propria parte
politica, che solleverà nel dibattito in Aula la questione dei limiti
all’ammissibilità di nuovi emendamenti riferiti a disegni di legge collegati.
Al riguardo, pur rilevando che non rientra tra le competenze della Commissione
bilancio la trattazione dei profili inerenti i limiti all’ammissibilità di
nuove proposte emendative riferite a disegni di legge collegati, evidenzia
tuttavia la rilevanza della questione posto che taluni emendamenti risultano
del tutto estranei all’oggetto del provvedimento. Invita dunque la presidenza
della Commissione bilancio a sottolineare in Aula tale questione, richiamando
peraltro il ruolo della Commissione in ordine al vaglio dei contenuti dei
provvedimenti collegati.
Il presidente AZZOLLINI, dopo aver chiarito che la Commissione bilancio non ha operato la
verifica sui contenuti del collegato, trattandosi di un provvedimento oggetto
di seconda lettura e approvato dalla Camera dei deputati, propone comunque di
formulare un’osservazione generale in ordine al rispetto del regime restrittivo
in ordine alla ammissibilità degli emendamenti relativi ai disegni di legge
collegati, ferme restando le prerogative della Presidenza del Senato.
In ordine agli emendamenti in esame, rileva che la proposta
2.0.700 non appare determinare effetti finanziari negativi per cui, con il
parere conforme del rappresentante del Governo, propone l’espressione di un
parere non ostativo. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 11.0.700 e
12-bis.700 (limitatamente al secondo periodo). Propone, in ordine
all’emendamento 12-bis.0.700, l’espressione di un parere di semplice
contrarietà, posto che la previsione di una copertura finanziaria corretta sul
piano formale non giustifica il richiamo all’articolo 81 della Costituzione.
Propone altresì la formulazione di un’osservazione critica circa l’utilizzo a
copertura delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le proposte
22.700 e 22.701 appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri in quanto
duplicano le forme di pubblicità, risultando onerose altresì le proposte 23-bis.0.700
(limitatamente alla lettera a) punto 2) e 26.0.700 (testo 2).
Il sottosegretario CASERO rileva che la proposta 23-bis.0.700
non appare determinare effetti finanziari negativi, posto che la comunicazione
per posta elettronica risulta di carattere gratuito.
Dopo un intervento del senatore PICHETTO FRATIN (PdL), volto a sottolineare il carattere oneroso della
proposta, il PRESIDENTE evidenzia l’onerosità della prevista soppressione della
norma di cui all’articolo 16-bis, comma 5, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 185 del 2008. Propone quindi l’espressione di un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su tale proposta
emendativa così come sull’emendamento 26.0.700 (testo 2), che restringe
l’ambito applicativo della norma del decreto-legge n. 112 del 2008.
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del
seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 11.0.700, 12-bis.700 (limitatamente al
secondo periodo), 22.700, 22.701, 23-bis.0.700 (limitatamente alla
lettera a) punto 2), 26.0.700 (testo 2).
Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 12-bis.0.700,
con l’osservazione che costituisce un utilizzo improprio il ricorso alle
risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dalla copertura
finanziaria della proposta emendativa.
Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sulle proposte
9.200, 9.30, 9.0.20, 9.0.4, 9.0.9, 13.0.100 (testo 2), 14.100, 18.100, 19.0.300
(testo 2), 19.0.400.
Esprime altresì un parere non ostativo sulle proposte 26.0.6000 e
26.0.9000, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione:
che alla proposta 26.0.6000, al comma 7, sia soppresso l’ultimo
periodo;
che alla proposta 26.0.9000, al comma 5, sia soppresso l’ultimo
periodo.
Esprime sulla proposta 26.0.8000 parere non ostativo con la
seguente osservazione: ai fini di un corretto richiamo della normativa, occorre
sostituire il riferimento all’articolo 3, comma 12 e 12-bis, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, con il richiamo all’articolo 3, comma 12, della
citata legge n. 549 del 1995, nonché all’articolo 1, comma 299, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte fino
all’articolo 26, ad eccezione che sugli emendamenti 19.400, 24-bis.0.300,
26.0.550, 26.0.501 e 26-quater.500, sui quali il parere è
rinviato.".
La Commissione approva ed il seguito dell’esame dei restanti
emendamenti è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
BILANCIO (5a)
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2009
138ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio.
Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)
Riprende l’esame sospeso nell’odierna
seduta antimeridiana.
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli ulteriori emendamenti al testo-A,
approvato dalle Commissioni di merito, del disegno di legge in esame,
rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 26.0.551
(testo 2), acquisendo conferma della disponibilità delle risorse a valere sul
Fondo per la protezione civile e conferma della correttezza della
quantificazione. Fa presente, inoltre, che non vi sono osservazioni sui
restanti ulteriori emendamenti.
Il presidente AZZOLLINI, in
mancanza di una quantificazione verificata, propone di prevedere che a tali
interventi si possa provvedere nell’ambito di un tetto di spesa.
Il sottosegretario VEGAS
concorda con le osservazioni del Presidente.
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra, quindi, una proposta di parere del
seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, sulla proposta 26.0.551 (testo 2)
parere non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione:
- che alla lettera a), capoverso a-bis) dopo le parole:
"procedure selettive di cui alla lettera a)" siano inserite le
seguenti: "e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo
periodo,";
- che alla lettera b) le parole: "valutati in" siano
sostituite dalle seguenti: "pari a".
Esprime poi parere non ostativo su tutti gli ulteriori emendamenti
fino all’articolo 26-quater. Resta sospeso il parere sugli emendamenti
riferiti agli articoli da 27 in poi.".
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle ore 15,25.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 3 MARZO 2009
139ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 10,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione
dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso
nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso.
Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 27 e
seguenti relativi al disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di
competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta
42.0.700. Rileva poi che le proposte 44.700 e 44.701 ricalcano i contenuti
della proposta 26.0.700 (testo 2), sulla quale è stato già espresso parere contrario
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente, infine, che non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il presidente AZZOLLINI propone di ribadire il parere contrario sulle proposte citate dal
relatore e di esprimere avviso contrario anche sulla proposta segnalata in
quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.
Il RELATORE propone quindi di esprimere parere non ostativo su
tutte le proposte esaminate, ad eccezione degli emendamenti 42.0.700, 44.700 e
44.701, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
La Commissione approva la
proposta del relatore.
La seduta termina alle ore 10,55.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 3 MARZO 2009
140ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i
sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche
agricole alimentari e forestali Buonfiglio.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2-quater, del Regolamento, limitatamente all'articolo 26-quater.
Esame )
Il presidente AZZOLLINI
ricorda che è stato deferito alla Commissione bilancio l'esame, ai sensi
dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento del Senato,
dell'articolo 26-quater del testo approvato dalle Commissioni 1a e 2a
riunite. Al riguardo, evidenzia che la disposizione in questione reca una
delega in materia di riforma del processo amministrativo, rispetto alla quale
nel corso del dibattito in Assemblea è stata sollevata dai Gruppi di
opposizione una questione di estraneità all'oggetto del disegno di legge
collegato, in relazione alla quale la Commissione bilancio è chiamata ad
esprimersi, ai sensi della citata disposizione regolamentare.
Si apre il dibattito.
Il senatore LEGNINI (PD), nel richiamare i rilievi critici svolti dalla
propria parte politica nel corso del dibattito in Assemblea circa l'estraneità
all'oggetto di numerose disposizioni contenute nel provvedimento in esame, come
approvato dalle Commissioni di merito, si sofferma sui contenuti dell'articolo
26-quater in quanto disposizione espressamente e correttamente rimessa
dalla Presidenza del Senato all'esame della Commissione bilancio, ai sensi
dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento. Al
riguardo, pur riconoscendo l'opportunità di un intervento di riforma normativa
in materia di processo amministrativo, evidenzia che non sussiste alcun
collegamento tra tale ambito e il tema della riforma del giudizio civile. Le
due giurisdizioni, civile ed amministrativa, costituiscono infatti materie
autonome che non possono essere considerate di per sé in correlazione. Il
processo amministrativo costituisce, infatti, un ambito del tutto estraneo alla
riforma del processo civile, indicata nella risoluzione di approvazione del
DPEF per il 2009-2013, per cui non appare sostenibile la tesi prospettata dal
sottosegretario Vegas nel corso del dibattito in Assemblea in ordine alla
connessione tra tali materie in quanto attinenti a diritti patrimoniali. Il
processo amministrativo, peraltro, involge molti altri settori di tutela non
esclusivamente interessando il piano della tutela giurisdizionale dei diritti
patrimoniali. Conclude, quindi, rilevando l'estraneità all'oggetto della
disposizione in esame che non concerne le materie richiamate nell'ambito del
DPEF e della relativa risoluzione di approvazione quali oggetto di provvedimenti
collegati alla manovra di finanza pubblica.
Il senatore MORANDO (PD) si sofferma sulla necessità di considerare la
particolare natura dei disegni di legge collegati, funzionali alla
realizzazione della manovra finanziaria e in tale ottica oggetto di una
specifica disciplina in ordine al contenuto proprio nonché relativamente al
regime della ammissibilità dei relativi emendamenti. Dopo aver evidenziato la
necessità di tutelare il raggiungimento dei saldi di finanza pubblica evitando
che nel corso dell'anno vengano adottate misure comportanti il peggioramento
della decisione di bilancio, svolge osservazioni critiche in ordine alla legislazione
di spesa adottata successivamente alla manovra estiva, in particolare
attraverso la decretazione d'urgenza, che rischia di compromettere gli
obiettivi dei saldi. E' necessario, dunque, rivedere il ricorso a siffatta
legislazione di spesa, in un'ottica di razionalizzazione della decisione di
bilancio. I provvedimenti collegati in esame presso il Parlamento presentano un
contenuto fortemente disomogeneo, così riducendosi la portata dei medesimi
quale strumento per l'attuazione della manovra di finanza pubblica. Formula,
quindi, osservazioni critiche in ordine alla eterogeneità delle ulteriori
disposizioni confluite nell'ambito dei disegni di legge collegati che hanno
ingenerato una notevole sovrapposizione di disposizioni normative. E'
necessario, invece, che sia salvaguardato il contenuto proprio dei disegni di
legge collegati, che dovrebbero risultare ancorati alle materie trattate nel
Documento di programmazione economico-finanziaria e nella relativa risoluzione
di approvazione. In ordine all'articolo 26-quater, oggetto di esame,
sottolinea che la disposizione, in quanto disomogenea rispetto ai contenuti
propri del provvedimento, risulta meritevole di una dichiarazione di estraneità
e conseguentemente di inammissibilità da parte della Presidenza del Senato.
Sottolinea, al riguardo, che la disposizione, in quanto relativa ad una materia
certamente meritevole di un processo di riforma anche in un'ottica di sostegno
allo sviluppo, potrebbe comunque risultare stralciata e successivamente
esaminata in apposito e distinto disegno di legge nelle sedi proprie. Conclude,
quindi, per la necessità di adottare una posizione di particolare rigore nella
valutazione dell'estraneità all'oggetto della disposizione in esame, invitando
all'espressione di un parere di disomogeneità rispetto ai contenuti propri del
disegno di legge collegato in questione.
Il PRESIDENTE, dopo aver
sottolineato come la procedura di esame, ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2-quater, costituisca la prima applicazione della norma regolamentare
in esame, evidenzia come l'articolo 26-quater del provvedimento in esame
presenti contenuti omogenei rispetto alle materie indicate nel Documento di
programmazione economico-finanziaria 2009-2013 e nella relativa risoluzione. In
particolare, la riforma del processo amministrativo prevista dalla disposizione
in esame risulta strettamente connessa alle materie della semplificazione e
della competitività richiamate in sede di programmazione economica per il
triennio, che costituiscono l'elemento portante delle misure intraprese dal
Governo e rispetto alle quali la riforma del processo amministrativo risulta
necessaria e non procrastinabile. A tali profili si aggiunge, inoltre,
l'ulteriore elemento inerente la stretta connessione tra la riforma del processo
civile e quella del giudizio amministrativo, elemento già richiamato dal
rappresentante del Governo nel corso del dibattito in Assemblea. Propone,
dunque, l'espressione di un parere favorevole all'omogeneità della disposizione
in esame rispetto ai contenuti proprio del provvedimento collegato, come
individuati nel DPEF e nella relativa risoluzione.
Il sottosegretario VEGAS
richiama la posizione già espressa nel corso del dibattito in Assemblea in
ordine alla stretta connessione tra la riforma del processo civile e quella del
giudizio amministrativo, sottolineando la contiguità degli interventi in tali
ambiti. Si sofferma, poi, sulle disposizioni del provvedimento collegato in
materia di riforma del procedimento amministrativo, evidenziando come la riforma
del processo amministrativo ne costituisca un logico corollario. Ricordando
l'interpretazione estensiva già affermatasi in materia di provvedimenti
collegati circa i temi della riforma della pubblica amministrazione e la
connessione con il sostegno allo sviluppo, conclude quindi invitando la
Commissione ad esprimere un parere favorevole in ordine alla omogeneità della
disposizione in esame rispetto ai contenuti del provvedimento collegato, come
indicati nel DPEF e nella relativa risoluzione.
Il senatore LUSI (PD) rileva come le argomentazioni fornite dal Governo non
risultino convincenti, sottolineando come il DPEF faccia riferimento al procedimento
amministrativo e non accenni alla riforma del processo amministrativo, che
costituisce un ambito ben distinto non considerato nei documenti di
programmazione economica. Sebbene il contenuto dell'articolo 26-quater
in esame possa essere ritenuto apprezzabile in relazione all'esigenza di
maggiore celerità e certezza in materia di tutela giurisdizionale, la materia
del processo amministrativo non risultava considerata nel DPEF, per cui
sottolinea la necessità di procedere ad uno stralcio della disposizione in
questione dal testo approvato dalle Commissioni di merito, al fine di
consentire un pieno rispetto delle norme procedurali in materia di
provvedimenti collegati e contenuti propri dei medesimi.
Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori interventi, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere del
seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato l'articolo 26-quater del disegno di legge in titolo, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del
Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - osserva che la norma è
omogenea, nel suo contenuto e nelle sue finalità complessive, rispetto alle
materie indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria
2009-2013 e nella relativa risoluzione nell’ambito delle politiche per la
semplificazione e per la competitività.".
La Commissione approva la proposta di parere.