Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - A.C. 1441-bis-B - Iter al Senato: esame in sede referente e consultiva
Riferimenti:
AC N. 1441-BIS-B/XVI   AC N. 1441/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 33    Progressivo: 4
Data: 13/03/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   PROCESSO CIVILE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

A.C. 1441-bis-B

Iter al Senato: esame in sede referente
e consultiva

 

 

 

 

 

 

n. 33/4

(parte terza)

 

 

16 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio StudiCoordinamento del Dipartimento Affari costituzionali

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0006b3.doc

 


INDICE

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1082 (Governo), Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile  5

§      Testo correlato 1082 (Errata Corrige) 53

Esame in sede referente presso la 1ª e la 2ª Commissione riunite

Seduta del 4 novembre 2008  57

Seduta del 6 novembre 2008  61

Seduta dell’11 novembre 2008  63

Seduta del 13 novembre 2008  65

Seduta del 19 novembre 2008  67

Seduta del 25 novembre 2008  71

Seduta del 26 novembre 2008  121

Seduta del 2 dicembre 2008  179

Seduta dell’11 dicembre 2008  205

Seduta del 27 gennaio 2009  209

Seduta del 28 gennaio 2009  219

Seduta del 3 febbraio 2009  341

Seduta del 4 febbraio 2009  347

Seduta dell’11 febbraio 2009  353

Seduta del 12 febbraio 2009  359

Seduta del 17 febbraio 2009  361

Seduta del 18 febbraio 2009  373

Seduta del 24 febbraio 2009 (antimeridiana) 385

Seduta del 24 febbraio 2009 (pomeridiana) 389

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni riunite (I Affari costituzionali e V Bilancio)

-       3a Commissione (Affari esteri)

Seduta del 28 ottobre 2008  531

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 14 gennaio 2009  533

Seduta del 20 gennaio 2009  537

Seduta del 21 gennaio 2009  541

Seduta del 27 gennaio 2009  543

Seduta del 28 gennaio 2009  545

Seduta del 29 gennaio 2009  547

Seduta del 18 febbraio 2009 (antimeridiana) 549

Seduta del 18 febbraio 2009 (pomeridiana) 551

Seduta del 24 febbraio 2009  555

-       6a Commissione (Finanze e tesoro)

Seduta del 3 dicembre 2008  557

Seduta del 10 dicembre 2008  559

Seduta del 16 dicembre 2008  561

-       8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)

Seduta del 5 novembre 2008  563

Seduta del 25 novembre 2008  565

-       12a Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 2 dicembre 2008  569

-       Commissione parlamentare questioni regionali

Seduta del 25 novembre 2008  571

§      Pareri resi all’Assemblea

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 26 febbraio 2009  575

Seduta del 3 marzo 2009  577

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 25 febbraio 2009  579

Seduta del 26 febbraio 2009 (antimeridiana) 581

Seduta del 26 febbraio 2009 (pomeridiana) 583

Seduta del 3 marzo 2009 (antimeridiana) 585

§      Pareri resi al Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 126-bis, co. 2-quater, del Reg., limitatamente all'art. 26-quater)

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 3 marzo 2009 (pomeridiana) 587

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1082

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)

dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2008

¾¾¾¾¾¾¾¾

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitività nonché in materia di processo civile

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DISEGNO DI LEGGE

 

Capo I

INNOVAZIONE

Art. 1.

(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Nell’ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.

3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell’uso dello spettro radio al fine di favorire l’accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259.

5. All’articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l’ente proprietario della strada».

6. All’articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259, e successive modificazioni».

7. Le disposizioni dell’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

Capo II

CASA E INFRASTRUTTURE

Art. 2.

(Centrali di committenza)

1. All’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e la società CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.

3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l’Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell’osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri di qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della società CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell’Osservatorio.

3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall’amministrazione per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l’ente locale interessato e la società CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo di cui al comma 5 dell’articolo 6 sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni.

3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all’interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all’anno precedente. L’ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.

3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell’eventuale maggiore corrispettivo pagato dall’amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all’eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l’ordinamento delle singole amministrazioni, che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall’affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi determinati ai sensi del comma 3-ter.

3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all’imposta di scopo di cui all’articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.

3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l’acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

Capo III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.

2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

Art. 4.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, nell’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all’estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all’estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;

c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell’ambito dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) il comma 15 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n.307;

c) l’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni;

d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.120.

Art. 5.

(Certezza dei tempi di conclusione

del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n.241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n.241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Art. 6.

(Certezza dei tempi in caso di attività

consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n.241, come da ultimo modificata dall’articolo 5 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni»;

b) all’articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l’amministrazione resistente».

Art. 7.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All’articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

2. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all’immigrazione,» sono inserite le seguenti: «alla cittadinanza,». Al comma 4 dell’articolo 20 della citata legge n.241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l’immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l’immigrazione e la cittadinanza».

3. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente».

4. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».

5. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20».

6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni

e degli enti locali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n.241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza»;

b) all’articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Art. 9.

(Disposizioni concernenti i comuni

con popolazione sino a 5.000 abitanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n.221, al fine di riservare la corresponsione dell’indennità annua di residenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all’ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Al fine di semplificare l’ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

b) all’articolo 170:

1) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

2) al comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) all’articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

d) all’articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

e) all’articolo 197, comma 1, dopo le parole: «, dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

f) all’articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

g) all’articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento, a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in deroga all’articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

6. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno quattro comuni;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

d) attribuzione al segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

7. All’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2009».

8. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal comma 28 dell’articolo 2 della citata legge 24 dicembre 2007, n.244, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all’articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, e all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;

b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. Nell’individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l’espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.

5. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all’estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell’Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

Art. 11.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Per prevenire l’indebito utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono tenute, nell’utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

Art. 12.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

1. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

2. All’articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

3. All’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

4. All’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

5. La rubrica dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

6. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa l’area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all’articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l’attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all’utente».

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».

8. All’articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

Capo IV

PIANO INDUSTRIALE

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13.

(Efficienza dell’azione amministrativa)

1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a restituire efficienza all’azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell’erogazione dei servizi pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

Art. 14.

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

Art. 15.

(Spese di funzionamento)

1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286».

Art. 16.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali)

1. All’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n.131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l’esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o dalla diversa data indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all’esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all’esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

2. I comuni e le province favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

3. In attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

Art. 17.

(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel proporre il trasferimento dell’esercizio delle funzioni, ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all’approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l’obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

Art. 18.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all’adozione di provvedimenti o all’erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

3. L’elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l’individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti.

Art. 19.

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell’aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica;

c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 20.

(Disposizioni relative

alle sedi diplomatiche e consolari)

1. All’articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all’estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

Art. 21.

(Tutela non giurisdizionale dell’utente

dei servizi pubblici)

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l’eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell’amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dalla legge 14 novembre 1995, n.481, e dalla legge 31 luglio 1997, n.249, nell’autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

Art. 22.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l’obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi nei giornali.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1, il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese;

d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

f) prevedere l’utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;

g) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

Art. 24.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

1. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all’articolo 83 del medesimo codice.

2. All’attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l’adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione pubblica.

4. All’attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell’informazione, e non ancora programmate.

5. All’articolo 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative».

Art. 25.

(Riallocazione di fondi)

1. Le somme di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all’attuazione di accordi di programma quadro di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l’anno 2009 di cui all’articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n.296, non ancora programmate.

4. All’articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

Art. 26.

(Modifica all’articolo 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, in materia di risparmio energetico)

1. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

Capo V

GIUSTIZIA

Art. 27.

(Modifiche al libro primo

del codice di procedura civile)

1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

2. L’articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (Incompetenza). – L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All’articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All’articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordinanza».

6. Al primo comma dell’articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All’articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

8. All’articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

9. All’articolo 83, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato».

10. Al primo comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92».

11. All’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

12. All’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».

13. All’articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

14. Al primo comma dell’articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».

15. All’articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

16. All’articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive o in siti internet da lui designati».

17. Al secondo comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

18. All’articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma».

Art. 28.

(Modifiche al libro secondo

del codice di procedura civile)

1. Il secondo comma dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

2. Al sesto comma, alinea, dell’articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano gravi motivi, può concedere».

3. L’articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.

4. Il primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire».

5. Il terzo comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

6. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). – Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all’oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

7. All’articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

8. All’articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all’articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 170,».

9. L’articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

10. All’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

11. All’articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

12. All’articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

13. All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

14. All’articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

15. All’articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

16. All’articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

17. Al primo comma dell’articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

Art. 29.

(Ulteriori modifiche al libro secondo

del codice di procedura civile)

1. Dopo l’articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (Ammissibilità del ricorso). – Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

3) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo;

4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’articolo 363.

Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado.

Sull’ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l’articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. L’ordinanza provvede sulle spese a norma dell’articolo 96, terzo comma».

2. L’articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

3. All’articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-bis» sono soppresse.

Art. 30.

(Modifiche al libro terzo

del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile».

2. All’articolo 616 del codice di procedura civile, l’ultimo periodo è soppresso.

3. All’articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono abrogati.

Art. 31.

(Modifiche al libro quarto

del codice di procedura civile)

1. Il terzo comma dell’articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».

2. All’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

Art. 32.

(Procedimento sommario di cognizione)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter. - (Procedimento). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libroII.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater. - (Appello). – L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

Art. 33.

(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368)

1. Al primo comma dell’articolo 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, di seguito denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

2. Dopo l’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto».

3. Il primo comma dell’articolo 104 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione».

4. Dopo il terzo comma dell’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate, la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore».

Art. 34.

(Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21febbraio 2006, n.102, e disposizioni transitorie)

1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n.102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n.102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.

Art. 35.

(Notificazione a cura dell’Avvocatura

dello Stato)

1. L’Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n.53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell’avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 36.

(Modifica all’articolo 9 della legge

21 luglio 2000, n.205)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n.205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell’avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034».

Art. 37.

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.

Art. 38.

(Decisione delle questioni

di giurisdizione)

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Art. 39.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580, ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel medesimo registro;

d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l’invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall’anno precedente l’introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 40.

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

1. All’articolo 36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 535:

1) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

b) all’articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse.

3. Al comma 4 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del codice penale».

4. All’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, le parole da: «in uno o più giornali indicati dal giudice» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La sentenza è altresì pubblicata mediante affissione nel comune ove l’ente ha sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;

b) al comma 2 dell’articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

c) all’articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione. (L)»;

d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«TITOLO XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). – 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). – 1. La trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione»;

e) all’articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

f) all’articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione. (L)»;

g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

h) all’articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo:

«TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

Capo I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell’importo dovuto). – 1. La quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). – 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione a ruolo.

Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). – 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

6. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

7. L’articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

8. All’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) iscrizione a ruolo del credito»;

d) la lettera c) è abrogata.

Art. 41.

(Abrogazioni e modificazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l’articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è abrogato;

b) al comma 1 dell’articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all’articolo 25» sono soppresse;

c) l’articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è abrogato.

Art. 42.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica

amministrazione)

1. All’articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n.87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

Capo VI

PRIVATIZZAZIONI

Art. 43.

(Patrimonio dello Stato Spa)

1. All’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell’articolo 1264 del codice civile».

Art. 44.

(Società pubbliche)

1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione;

b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell’assemblea dei soci;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l’organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all’organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo»;

b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»;

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

Capo VII

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO

Art. 45.

(Attuazione del federalismo)

1. Per lo studio delle problematiche connesse all’effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute, e, a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 46.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge nell’esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1082
Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)

dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2008

¾¾¾¾¾¾¾¾

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitività nonché in materia di processo civile

¾¾¾¾¾¾¾¾


 

 

Nel frontespizio, dopo le parole: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» si intenda aggiunta, in fine, la seguente nota:

«Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento».

 


Esame in sede referente
presso la 1
ª e la 2ª Commissione riunite

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 4 novembre 2008

27a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

Intervengono il ministro della giustizia Alfano ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

 La seduta inizia alle ore 12,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

Il relatore MALAN (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra finanziaria per il 2009. Si sofferma, anzitutto, sull'articolo 1, diretto a facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettroniche pubbliche e private attraverso un programma che integri finanziamenti pubblici, comunitari e privati. Riferisce quindi sull'articolo 2, che prevede la centralizzazione della committenza delle amministrazioni pubbliche attraverso l'introduzione di misure incentivanti, e sull'articolo 3 che, tra l'altro, stabilisce che i rinvii contenuti nelle disposizioni normative devono indicare il testo o la materia alle quali fanno riferimento ovvero il principio che intendono richiamare. L'articolo 4 propone misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari mentre i successivi articoli 5, 6, 7 e 8 recano modifiche alla legge n. 241 del 1990 per assicurare una maggiore snellezza ed efficienza del procedimento amministrativo.

 L'articolo 9 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per l'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria, erogati anche dalle farmacie pubbliche e private, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché ad emanare un regolamento recante modelli e schemi contabili semplificati per i Comuni fino a 5.000 abitanti, anche allo scopo di razionalizzare il ruolo del segretario comunale nei Comuni minori. L'articolo 10 introduce modifiche di semplificazione alle procedure per gli interventi di cooperazione allo sviluppo internazionale, mentre l'articolo 11, in materia di trasparenza dei flussi finanziari dei fondi strutturali comunitari e del fondo per le aree sottoutilizzate, è volto a prevenire l'indebito utilizzo delle risorse.

 L'articolo 12 propone misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore dei servizi postali mentre l'articolo 13 introduce il Piano industriale della pubblica amministrazione, basato su misure di riordino e razionalizzazione delle funzioni amministrative, di semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, di trasparenza e tempestività nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, l'articolo 14 prevede disposizioni sulla trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, mentre l'articolo 15 reca misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 16 propone una serie di modifiche alla cosiddetta legge La Loggia (legge 5 giugno 2003, n. 131), per il trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, mentre l'articolo 17 promuove la mobilità delle funzioni amministrative e l'uso ottimale degli immobili pubblici. L'articolo 18 prevede l'individuazione e la diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni, nonché dei tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico. L'articolo 19 delega il governo per la riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione e studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'articolo 20 reca ulteriori disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari, l'articolo 21 promuove la tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici, mentre l'articolo 22 reca norme per l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, stabilendo che gli obblighi di pubblicazione legale si intendono assolti con la pubblicazione di atti e provvedimenti nei siti informatici istituzionali.

 L'articolo 23 reca la delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale al fine di favorire la diffusione dei servizi telematici nella pubblica amministrazione; l'articolo 24 promuove la diffusione dei servizi VOIP (voce tramite protocollo Internet) e del Sistema pubblico di connettività. Infine, l'articolo 25 reca norme per la riallocazione di risorse finanziarie per l'innovazione tecnologica non utilizzate e l'articolo 26 propone un coordinamento redazionale nel testo del decreto-legge n. 112 poi convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) esprime talune perplessità sul provvedimento in esame, il contenuto delle cui norme appare oltremodo eterogeneo.

Il ministro ALFANO osserva che la ratio unificante delle numerose e differenti disposizioni del provvedimento in esame è rappresentata dall’esigenza di rilanciare la competitività economica del Paese. Fa presente peraltro che la portata del disegno di legge, prima degli stralci approvati presso l'altro ramo del Parlamento, risultava ben più ampia, in quanto il provvedimento dettava norme anche in materia di lavoro e di energia.

Il senatore DELOGU(PdL), relatore per la 2a Commissione, riferisce sulle norme del disegno di legge governativo in materia di giustizia civile. Nel sottolineare preliminarmente come il provvedimento in esame si proponga di ridurre i termini di durata del processo civile, osserva che la lentezza dei giudizi costituisce uno dei mali maggiori della giustizia italiana. Rileva poi, però, che, fino a quando i termini assegnati alle parti ed ai loro difensori saranno considerati perentori e quelli assegnati ai giudici ordinatori, il traguardo resterà lontano.

 Precisa quindi che la maggior parte delle modifiche al codice di procedura civile appaiono certamente efficaci, in particolare quelle volte all'unificazione e alla riduzione dei diversi riti, mentre altre meritano un serio approfondimento. Si sofferma poi sull'articolo 27, il quale apporta modifiche al Libro primo del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali. In particolare dopo aver illustrato il comma 1, il quale amplia la competenza per valore del giudice di pace portandola sino a euro 5.000 per le cause relative ai beni mobili ed a 20.000 per quelle di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli o natanti, riferisce sul comma 3, il quale interviene sull'articolo 39 del codice di procedura civile, ai sensi del quale la litispendenza e la continenza sono dichiarate con ordinanza.

Con riguardo al comma 7 osserva che esso modifica l'articolo 54 del codice di procedura civile rendendo facoltativa l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o infondata, innalzando il massimo della suddetta sanzione pecuniaria da euro 5 a euro 250.

Dopo aver dato conto del comma 10, il quale modifica l'articolo 91 del codice di procedura civile, in materia di condanna alle spese, introducendo una nuova deroga al principio della soccombenza, si sofferma sul comma 14, il quale modifica l'articolo 115, primo comma, del codice di procedura civile, secondo il quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Il comma in esame autorizza il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni anche i fatti ammessi o non contestati, così esonerando la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere della prova.

Illustra poi il comma 16, il quale modifica il regime di pubblicità della sentenza di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile, prevedendone la pubblicazione anche su testate radiofoniche o televisive o su internet. Sulla congruità di tale forma di pubblicità ritiene necessaria una più approfondita valutazione.

Riferisce quindi sull'articolo 28, il quale apporta modifiche al Libro secondo del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione. Si sofferma dapprima sul comma 1, il quale apporta due modifiche all'articolo 182 del codice di procedura civile, in materia di difetto di rappresentanza o autorizzazione.

Dopo aver illustrato il comma 6, il qualeintroduce la possibilità per il giudice di disporre l'acquisizione della testimonianza per iscritto, sulla base di un modello predisposto dalla parte che ne fa richiesta, si sofferma sul comma 9 , il quale sostituisce l'articolo 296 del codice di procedura civile, che prevede che il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, possa disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a 4 mesi.

Dà poi conto brevemente dei commi da 10 a 17, i quali recano norme volte a ridurre i tempi processuali.

Nel dar conto dell'articolo 29, il quale reca ulteriori modifiche al Libro secondo del codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione, si sofferma sul comma 1. Tale norma introduce nel codice di procedura civile l’istituto dell’esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, il quale meriterebbe però più di un approfondimento.

 Dopo aver illustrato l'articolo 30, il quale apporta modifiche al Libro terzo del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di esecuzione, si sofferma sull'articolo 31, il quale reca due modifiche al Libro quarto del codice di procedura civile, relativo ai procedimenti speciali. Nel sottolineare che la norma è volta ad abbreviare la durata dei processi osserva che l'efficacia deflattiva di tale procedimento dipenderà dalla applicazione concreta del medesimo.

 Con riguardo all'articolo 32 osserva che esso rappresenta una delle disposizioni più significative dell'intera legge, in quanto introduce nel codice di rito un nuovo procedimento speciale: il procedimento sommario di cognizione.

 Dopo aver illustrato l’articolo 33, il quale interviene sul Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, aggiungendo l’articolo 103-bis e novellando gli articoli 23, 104 e 118, si sofferma sull’articolo 34 ed in particolare sul comma 1. Tale disposizione abroga l’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che ha assoggettato alle norme del processo del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali. Ricorda peraltro che, a seguito dell’aumento della competenza per valore previsto dall’articolo 52 del disegno di legge in esame, sono destinate ad essere trattate in numero sempre maggiore innanzi al giudice di pace.

 Riferisce poi sugli articoli 35 e 36, i quali recano rispettivamente disposizioni relative alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell’Avvocatura dello Stato e norme di carattere transitorio.

 Illustra quindi l’articolo 38 il quale, composto da cinque commi, detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, regolando la translatio iudicii tra giudici delle diverse giurisdizioni.

 Dopo aver dato conto dell’articolo 39, il quale reca delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, si sofferma sulle disposizioni contenute nell’articolo 40, le quali sono volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossioni di esse.

 Conclude soffermandosi sull’articolo 41, il quale dispone l’abrogazione di alcune norme, necessaria in ragione dell’introduzione della nuova disciplina in materia di spese di giustizia.

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) svolge quindi talune considerazioni sullo stato della giustizia civile, la cui efficienza risulta minata, da un lato, dall’elevato numero di procedimenti pendenti e, dall’altro, da una non del tutto razionale organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio.

 Esprime poi un giudizio critico sulle norme del provvedimento volte a sopprimere la facoltà per il giudice di richiedere in sede di prima udienza, la comparazione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione. L’istituto della conciliazione dovrebbe, a parere dell’oratore, essere invece valorizzato anche attraverso l’istituzione di un ufficio ad hoc, come avvenuto già in alcuni tribunali del Nord d’Italia con un positivo effetto deflativo.

 Al fine di assicurare poi una maggiore efficienza della giustizia dovrebbero essere portate avanti le iniziative volte, da un lato, alla realizzazione dei cosiddetti uffici del processo, in grado di facilitare l’attività istruttoria dei giudici e dall’altro all’attuazione del processo telematico.

 Conclude esprimendo il proprio giudizio favorevole su alcune disposizioni del provvedimento ed in particolare sull’introduzione dell’istituto, noto al diritto canonico, della cosiddetta doppia conforme.

Il senatore CASSON(PD), tenendo conto della rilevanza delle norme in materia di giustizia civile, alcune delle quali sono peraltro condivisibili, e della necessità che su di esse si svolga un approfondito esame nella Commissione competente per materia e quindi nella sola Commissione giustizia, propone alle Commissioni riunite di deliberare sulla proposta di stralcio degli articoli relativi alla riforma della giustizia civile del disegno di legge, richiedendo altresì al Presidente del Senato che, laddove approvata, tale proposta sia sottoposta all’Assemblea ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento.

 Il senatore BIANCO (PD) sostiene la proposta del senatore Casson, rilevando che le disposizioni contenute nella prima parte del disegno di legge in esame sono di stretta competenza della Commissione affari costituzionali, mentre quelle contenute nella seconda parte intervengono su materie tipiche della competenza della Commissione giustizia. Lo stralcio proposto consentirebbe nei fatti, a suo avviso, un esame più rapido.

 Il ministro ALFANO si pronuncia contrariamente alla proposta di stralcio.

 La senatrice ADAMO (PD) ritiene che il Senato potrebbe procedere analogamente a quanto fatto dalla Camera dei deputati, separando le materie per collocarle in disegni di legge distinti. Chiede quindi al Ministro della giustizia di non respingere aprioristicamente una proposta di stralcio che consentirebbe di svolgere un esame al contempo rapido e accurato.

 Viene posta in votazione la proposta, avanzata dal senatore Casson, di sottoporre all'Assemblea lo stralcio. Essa risulta respinta.

 La senatrice ADAMO (PD) si rammarica per il modo con cui il Presidente ha posto in votazione la proposta del senatore Casson, non consentendo al Governo di esprimere un parere motivato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 6 novembre 2008

30a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna e il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

 Il presidente BERSELLI ricorda che si sono svolte le relazioni introduttive. Accedendo, quindi, ad una richiesta formulata dai senatori delle Commissioni riunite rinvia alla prossima settimana l’avvio della discussione generale sul provvedimento in titolo.

 

 Le Commissioni riunite prendono atto.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15,15.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 11 novembre 2008

30a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 La seduta inizia alle ore 12,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 Riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

 E' aperta quindi la discussione generale.

La senatrice INCOSTANTE (PD) si compiace per il fatto che numerose disposizioni del disegno di legge in titolo riproducono quelle previste da un'analoga iniziativa del Governo nella scorsa legislatura, che fu anche approvata dalla Camera dei deputati. Rileva, tuttavia, che non sono state riprodotte le norme in materia di risarcimento degli utenti: tale previsione, il cui onere finanziario potrebbe essere previsto e quantificato con ragionevole approssimazione, sarebbe coerente con i princìpi di responsabilità e trasparenza cui il Governo si è ispirato nella proposta di riforma della disciplina del lavoro pubblico (disegno di legge n. 847 - delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico), che contempla il gradimento dell'utenza quale parametro ai fini della valutazione. Sarebbe auspicabile, inoltre, l'introduzione di norme che assicurino tempi certi per i procedimenti amministrativi: infatti, l'inefficienza e la lentezza nell'attività amministrativa rappresenta un fattore di disincentivo degli investimenti, che colpisce soprattutto le Regioni meridionali.

Più in generale, ritiene che sarebbe opportuno inserire nel citato disegno di legge n. 847 tutte le disposizioni del provvedimento in esame che hanno per oggetto l'attività della pubblica amministrazione e le relazioni con i cittadini, in modo da assicurare una legislazione più organica.

Nota quindi che il testo, in particolare l'articolo 16, reca norme che incidono sul trasferimento delle risorse agli enti locali e altre disposizioni in materia di rapporti tra lo Stato e gli altri enti territoriali. Si tratta di interventi che, a suo avviso, dovrebbero essere ricondotti a una più generale definizione delle funzioni nella cosiddetta "carta delle autonomie". In proposito, ricorda anche che la giurisprudenza costituzionale ha riaffermato la competenza legislativa delle Regioni in materia di servizi pubblici a rilevanza non economica.

Infine, auspica una razionalizzazione della rete dei comuni, da realizzare in sede di approvazione del codice delle autonomie ovvero in una legge sull'organizzazione dei comuni minori.

Il senatore MUGNAI (PdL), pur condividendo l’impianto complessivo e le finalità del provvedimento, ritiene che siano comunque necessarie talune puntuali modifiche. In linea generale, concorda con il relatore Delogu nella parte in cui ha evidenziato l’esigenza di assicurare un effettivo sinallagma processuale attraverso l’introduzione di termini perentori, volti a disciplinare l’attività dell’organo giudicante. Per quel che concerne il testo del disegno di legge esprime talune perplessità sull’articolo 28, comma 6, il quale introduce la possibilità per il giudice di disporre l’acquisizione della testimonianza per iscritto, sulla base di un modello predisposto dalla parte che ne fa richiesta. Tale istituto, a parere dell’oratore, dovrebbe essere in primo luogo rivisto nel senso di circoscriverne la portata applicativa, limitando l’acquisizione di deposizioni scritte solo a quelle relative a documenti di spesa privi di rilievo contabile. Analoghe perplessità desta poi la previsione relativa alle modalità di autenticazione della firma apposta sulla deposizione resa dal testimone. Al riguardo, ritiene che la procedura di autenticazione prevista rischia di inficiare la funzionalità dell’istituto stesso. Sarebbe più opportuno prevedere, analogamente a quanto avviene nel processo penale con riguardo alle attività investigative, la possibilità per gli avvocati di procedere all’autenticazione delle firme.

Svolge quindi talune considerazioni critiche sull’articolo 29, comma 1, il quale introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 350-bis, che prevede il cosiddetto filtro in cassazione. Tale istituto, seppur condivisibile nel quadro degli interventi per la accelerazione e la semplificazione del processo civile, rischia di porre problemi di compatibilità con il diritto costituzionale alla difesa.

Pur condividendo la ratio sottesa all’introduzione di un procedimento sommario di cognizione, ritiene che per migliorare l’efficienza della giustizia civile sarebbe preferibile procedere ad un’opera di ricognizione e di unificazione dei diversi riti e procedimenti speciali. Conclude sottolineando come la destinazione al comparto giustizia delle risorse di cui al Fondo Unico giustizia possa rappresentare un ulteriore contributo per il miglioramento dell’efficienza del processo, uno dei presupposti necessari per lo sviluppo della competitività economica del Paese.

Il senatore LI GOTTI (IdV), nel sottolineare come il provvedimento in esame riprenda in larga parte disposizioni già contenute in un più organico disegno di legge presentato ed esaminato nel corso della passata legislatura, chiede alla sottosegretaria Alberti Casellati, di chiarire se sia intendimento del Governo presentare ulteriori proposte di modifica del processo civile. Qualora questo fosse l’intendimento dell’Esecutivo, si domanda quali siano le ragioni per le quali non sia stato presentato un solo provvedimento organico di riforma della materia, analogamente a quanto previsto da alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda i gravi ritardi dei processi civili e assicura la disponibilità del Governo, testimoniata dal recepimento di molti temi contenuti nel disegno di legge n. 1004 (Disposizioni per la riforma del processo civile), d'iniziativa del senatore Li Gotti e altri. Precisa che l'intento del Governo, in attesa di una organica riforma del rito civile, è di ridurre l'insorgenza di controversie, causa primaria della lentezza dell'attività giudiziaria, che si traduce in un disincentivo agli investimenti da parte di soggetti stranieri e talvolta in un incoraggiamento di percorsi illegali per la risoluzione delle liti. Nello stesso senso di riduzione della litigiosità vanno le norme che penalizzano sotto il profilo economico il prolungamento dei processi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE 

Il presidente BERSELLI avverte che la discussione generale sul provvedimento in titolo proseguirà nella seduta già convocata per giovedì 13 novembre, dalle ore 14,30 fino alle ore 15, per concludersi nella giornata di mercoledì 19 novembre.

Fissa fin d’ora per mercoledì 19 novembre alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 13,10.


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 13 novembre 2008

32a Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

 

 La seduta inizia alle ore 14,55.

 

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 novembre.

 Continua la discussione generale.

 La senatrice DELLA MONICA (PD), nel fare rinvio ad una nota, sottoscritta anche dal senatore Casson, della quale consegna copia alla Presidenza, esprime perplessità sul disegno di legge nel suo complesso ed in particolare sulle disposizioni, alcune delle quali di indubbio rilievo, relative al processo civile. Al riguardo lamenta l'assenza di organicità nella proposta governativa, nonché il ricorso all'istituto della delega legislativa, la quale determina di fatto uno svuotamento del ruolo del Parlamento. Dopo aver ribadito l'incongruità della previsione di così rilevanti modifiche alla struttura del processo civile all'interno di un disegno di legge collegato alla finanziaria, svolge alcune considerazioni critiche sul merito del provvedimento. Si sofferma in primo luogo sull'istituto del filtro di ammissibilità dei ricorsi in cassazione. Al riguardo rileva che pur essendo condivisibile l'esigenza di deflazionare il contenzioso della Suprema corte al fine di valorizzarne la funzione nomofilattica, l'istituto così come delineato dalla norma finisce per negare alla giurisprudenza la sua funzione essenziale di innovazione e di adattamento delle leggi alla trasformazione della realtà sociale. Inoltre, a parere dell'oratrice, appare eccessivo l'ambito di discrezionalità lasciato al collegio preposto al vaglio dell'ammissibilità. Peraltro dalla formulazione della disposizione sembrerebbe essere prefigurato un carattere vincolante dei precedenti della Suprema corte rimesso alla valutazione della medesima: tale formulazione pone evidenti problemi di compatibilità con il dettato costituzionale. Relativamente quindi all'istituto del cosiddetto filtro in cassazione fa presente che la proposta del proprio Gruppo è quella di semplificare la decisione camerale prevedendo, in relazione alle ipotesi di manifesta fondatezza o infondatezza ovvero inammissibilità, un contraddittorio prevalentemente cartolare.

 Analoghe perplessità desta poi la sfera eccessivamente ampia di applicabilità della testimonianza scritta. A parere dell'oratrice, al fine di bilanciare l'esigenza di accelerazione del procedimento con la garanzia del diritto di difesa, sarebbe opportuno limitare il ricorso a questa modalità di acquisizione della prova ai soli casi di prova delegata ex articolo 203 del codice di procedura penale, sempre che si verta in materie disponibili. Si dovrebbe peraltro assicurare la veridicità della dichiarazione prevedendo, per le cause di valore indeterminabile o superiore a 25 mila euro, la partecipazione del cancelliere o comunque di un pubblico ufficiale alla formazione della prova.

 Svolge quindi ulteriori considerazioni critiche sull'istituto del procedimento sommario di cognizione. Al riguardo rileva che sarebbe stato opportuno limitare l'applicabilità del rito sommario, come del resto è previsto nel disegno di legge n. 1016, che auspica possa essere discusso quando prima dalla Commissione giustizia, alle sole cause aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose, nonché prevedere, quale mezzo di impugnazione tipico, il reclamo e la previsione della possibilità di conversione del rito sommario in ordinario su richiesta delle parti. Ricorda inoltre che nel disegno di legge n. 1016 richiamato tale istituto assume le forme di un procedimento sommario non cautelare ante causam finalizzato all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo, suscettibile di conservare efficacia nel caso in cui il giudizio di merito non venga iniziato oppure si sia estinto.

 Conclude formulando ulteriori rilievi critici sulla previsione della delega al Governo anche in materia di conciliazione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritiene insufficienti le disposizioni in materia di semplificazione. In particolare, il provvedimento in esame sembra non fronteggiare con adeguata incisività la grave crisi in cui versano gli enti locali; in proposito, ricorda l'ipotesi di abolizione delle province contenuta nel programma della maggioranza, che ha però suscitato resistenze nei Gruppi sia di opposizione che di maggioranza. Auspica, quindi, che le disposizioni del disegno di legge n. 1082 rappresentino solo l'inizio di un profondo processo riformatore.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia, ricorda i numerosi profili di rilievo costituzionale, per cui si giustifica ed è utile l'esame anche da parte della Commissione affari costituzionali.

 Esprime perplessità sulla norma di cui all'articolo 28, comma 6 (testimonianza scritta): tale ipotesi potrebbe essere accolta nel caso di mera conferma di documenti di spesa di ridotta entità, mentre sarebbe inopportuna quando la testimonianza riguardi somme più consistenti ovvero non si limiti a una semplice conferma. Inoltre, sarebbe necessaria, a suo avviso, una maggiore garanzia per quanto riguarda l'autenticazione della firma, semmai estendendo l'attività certificativa del difensore che ne assume la responsabilità.

 Qualche riserva esprime anche a proposito della limitazione del ricorso per Cassazione; in particolare, nel caso di doppia sentenza conforme, considerato che in tal modo potrebbe incoraggiarsi un adeguamento delle pronunce alla prima sentenza.

 Più in generale l'intento deflattivo delle controversie, per quanto apprezzabile, non può costituire una finalità degli interventi di politica giudiziaria, né può considerarsi un fenomeno aberrante o un'involuzione del costume il ricorso dei cittadini alla giustizia.

 Per quanto riguarda l'istituto della conciliazione, esso dovrebbe rappresentare comunque un mezzo alternativo al giudizio e quindi non dovrebbe essere rigorosamente assoggettato a norme positive, privilegiando il suo significato prevalentemente equitativo.

 Richiama l'attenzione anche sull'introduzione del rito sommario, che potrebbe disorientare i cittadini e gli operatori e risultare incoerente con l'intento di semplificazione del rito.

 Il presidente BERSELLI fa presente che è intendimento del Governo procedere ad una semplificazione e razionalizzazione dei riti.

 Il senatore CECCANTI (PD)osserva che il consistente stanziamento di risorse per lo studio delle problematiche connesse all'attuazione della riforma federalista, di cui all'articolo 45, potrebbe essere più opportunamente destinato alla valorizzazione del lavoro dei diversi centri di ricerca e delle università che si occupano della materia: in ogni caso esso dovrebbe essere corredato da criteri per l’individuazione dei destinatari e per il corretto uso delle stesse risorse.

 Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (PdL) sottolinea l'importanza di analizzare l'attuazione della riforma federalista, impiegando le risorse previste dall'articolo 45, anche mediante criteri e modalità che potranno essere definiti nel corso dell'esame del disegno di legge.

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15,35.

 

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 19 novembre 2008

33a Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

 

 La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

 Il senatore PASTORE (PdL) si sofferma su alcune disposizioni che a suo avviso sono meritevoli di essere precisate e migliorate ai fini della loro efficacia. Per quanto riguarda l’articolo 3 (chiarezza dei testi normativi), esso risponde alla comune esigenza dei cittadini e degli operatori, di veder compiuto il processo di semplificazione in corso da molti anni. In particolare, con una formulazione più esplicita sarebbe opportuno impegnare soprattutto il Governo ad attenersi ai princìpi indicati.

 Inoltre, l’esame del disegno di legge in titolo potrebbe essere la sede più idonea per aggiustare e potenziare gli strumenti di semplificazione già vigenti, come ad esempio la norma cosiddetta "taglialeggi", che ha permesso di censire il complesso della strumentazione normativa a disposizione pubblicata fino al 1° gennaio 1970.

 Ancora, a suo avviso, è opportuno privilegiare la normazione per via regolamentare e scoraggiare il ricorso alle disposizioni legislative, anche mediante una migliore formulazione della normativa sulla redazione dei testi unici compilativi, per favorire l’elaborazione di codici generali.

 Sottolinea anche la necessità di rendere più efficace la disciplina della conferenza di servizi, per consentire la risoluzione di eventuali conflitti fra gli enti mediante l’intervento decisorio del Consiglio dei ministri.

 Ricorda anche l’opportunità di aggiornare il codice dell’amministrazione digitale, estendendo l’obbligo di avvalersi degli strumenti informatici per la redazione degli atti e per le comunicazioni interne ed esterne anche ai concessionari di pubblici servizi e alle Società a partecipazione pubblica e mantenendo livelli adeguati di sicurezza a fronte della estensione della firma digitale.

 Infine, per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura civile, in particolare la possibilità di assumere testimonianze per iscritto (articolo 28), ritiene opportuno fare riferimento alla legge sulla pubblicazione amministrativa che già indica una serie di soggetti autorizzati alla redazione di atti con valore pubblico.

 Il senatore BIANCO (PD) richiama l’attenzione sulle disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, segnatamente la delega per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale, di cui all’articolo 9, comma 6. A suo avviso, sarebbe opportuno stralciare quella parte per trattarla in sede di definizione del codice delle autonomie, dove si potrà tenere conto anche dell’assetto istituzionale che si intende riconoscere ai piccoli comuni. In particolare, l’istituzione di una segreteria comunale unificata per più comuni potrebbe depotenziare ulteriormente le piccole comunità. Infatti, i comuni svolgono una funzione importantissima per il presidio del territorio, in particolare nelle valli montane, e spesso il segretario comunale è l’unico funzionario che guida l’attività amministrativa di quegli enti.

 Il presidente VIZZINI (PdL) condivide le preoccupazioni del senatore Bianco e ritiene preferibile trattare la materia nel codice delle autonomie.

 La senatrice ADAMO (PD) si associa alla richiesta di stralcio della delega sulla riorganizzazione del ruolo dei segretari comunali. Inoltre, rileva l’incoerenza delle disposizioni del disegno di legge in esame, che risultano assai complicate e talvolta incomprensibili, con i princìpi di chiarezza dei testi normativi indicati all’articolo 3. In particolare ritiene che le disposizioni in materia di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti (articolo 14) avrebbero potuto trovare sede più idonea nella delega al Governo sulla riorganizzazione del lavoro pubblico (disegno di legge n. 847), mentre sarebbe stato opportuno regolare in questa sede l’attribuzione di incarichi a dirigenti esterni all’amministrazione e i doppi incarichi ai funzionari pubblici, anche delle amministrazioni regionali e locali.

 Anche l’articolo 16, che reca il trasferimento di risorse e funzioni agli enti territoriali, sembra di difficile comprensione: oltre a essere privo di un elenco delle funzioni trasferite, esso introduce la possibilità di privatizzare i servizi pubblici da parte degli enti locali, senza prevedere un opportuno concerto in sede di Conferenza unificata. La materia, a suo giudizio, avrebbe dovuto trovare una collocazione più opportuna nel disegno di legge che disciplina l’attuazione del federalismo fiscale (disegno di legge n. 1117).

 Infine, si riserva di presentare un emendamento per ridurre lo stanziamento, a suo avviso eccessivo, disposto dall’articolo 45 per lo studio delle problematiche connesse all’attuazione della riforma federalista, visto che numerosi enti di ricerca possono svolgere istituzionalmente tale compito.

Il senatore MAZZATORTA (LNP), pur ritenendo che sarebbe stato auspicabile un intervento più organico e sistematico di riforma del codice di procedura civile, condivide l’impianto complessivo e le finalità del provvedimento.

Con riguardo all’articolo 39 esprime apprezzamento per l’introduzione della delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione, in quanto tali istituti possono consentire una rapida soluzione delle controversie civili e commerciali, sopperendo così alla eccessiva durata dei processi ordinari. Osserva peraltro come sia comunque necessaria una attività di coordinamento di tali disposizioni con le norme contenute in altri disegni di legge all’esame delle Camere, quali il disegno di legge n. 307, nella parte in cui prevede la procedura di concordato del soggetto insolvente non esercente attività di impresa.

Per quel che riguarda le disposizioni che incidono sugli enti locali e sui rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, rileva che sarebbe opportuno ricondurre tali interventi ad una più generale definizione delle funzioni nell’ambito della cosiddetta carta delle autonomie.

In particolare, ritiene necessaria una più approfondita riflessione sul ruolo e sul trattamento economico dei segretari generali comunali, anche in considerazione della progressiva riduzione delle funzioni ad essi spettanti.

Con riguardo all’articolo 44, invita a riflettere sull’opportunità di ricondurre la disciplina dei servizi pubblici locali alla carta delle autonomie ovvero ad un provvedimento più organico.

Esprime poi talune perplessità sull’articolo 1, nella parte in cui finanzia interventi per la realizzazione della banda larga solo con riguardo alle aree sottoutilizzate, escludendo in tal modo ampie aree del territorio nazionale.

Critica quindi le disposizioni di cui all’articolo 2, il quale, in netta controtendenza con la riforma federalista dello Stato, ripristina le procedure di acquisizione centralizzata di beni e servizi a livello locale. Appare peraltro inaccettabile la previsione di penalizzazioni per le amministrazioni locali che non intendano avvalersi del sistema Consip.

E’ quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali MALAN (PdL) esprime apprezzamento per gli interventi svolti nella discussione generale, da cui potrà trarre utili suggerimenti per la formulazione di proposte di modifica e comunque per orientarsi sugli emendamenti che saranno proposti.

Il relatore per la 2a Commissione, senatore DELOGU (PdL), dopo aver osservato come le disposizioni relative alla riforma della giustizia civile siano oggetto di particolare interesse da parte degli operatori del settore, si dichiara disponibile a valutare l’eventuale accoglimento di proposte emendative volte a migliorare il testo del provvedimento, con particolare riguardo agli istituti che hanno destato maggiori perplessità nel corso del dibattito parlamentare.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si compiace per il fatto che dal dibattito è emersa una generale condivisione del disegno di legge con particolare riguardo alla riforma della giustizia civile. Per quel che concerne gli istituti che hanno destato maggiori perplessità, quali la testimonianza scritta, il cosiddetto filtro in cassazione ed in parte il processo sommario di cognizione, fa presente che il Governo sta valutando l’opportunità di presentare proposte emendative volte a recepire i rilievi emersi nel dibattito.

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,25.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 25 novembre 2008

34a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Vegas.

 

 La seduta inizia alle ore 16.

 

 IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Si procede all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice ADAMO (PD) illustra l'emendamento 1.5, che corrisponde all'esigenza di includere la connessione in banda larga negli edifici scolastici, e l'emendamento 1.7, diretto a esplicitare il contenuto dell'articolo 1, comma 3. Si sofferma anche sull'emendamento 1.8 che, coerentemente a una direttiva europea, prevede che il 15 per cento delle frequenze liberate a seguito del passaggio alla tecnica digitale siano attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga. Infine, illustra l'emendamento 1.9, per il supporto agli investimenti per lo sviluppo della banda larga nelle zone caratterizzate da digital divide.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra quindi l' emendamento 2.1, il quale è volto a sopprimere integralmente l'articolo 2 relativo alle centrali di committenza. L'emendamento 2.6 invece è finalizzato a sopprimere le norme dell'articolo 2 che prevedono penalizzazioni per le amministrazioni a livello locale che non intendano avvalersi dei sistemi di acquisizione centralizzata di beni e servizi.

La senatrice INCOSTANTE (PD) illustra gli emendamenti 2.8 e 2.9, tendenti a sopprimere le misure sanzionatorie previste per le amministrazioni che non si avvalgono delle procedure per la centralizzazione della committenza, che appaiono invasive delle prerogative degli enti locali. Dà conto anche dell'emendamento 2.0.9, che riproduce alcune disposizioni di una iniziativa legislativa del Governo Prodi in materia di semplificazione amministrativa sulla quale durante la scorsa legislatura si era verificato un ampio consenso, con particolare riguardo alla diffusione della firma elettronica certificata.

Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 2.10, soppressivo della norma in base alla quale il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti delle motivazioni per cui le amministrazioni non si avvalgono delle procedure di centralizzazione della committenza, e l'emendamento 2.0.11, che esclude le imprese artigiane dalla disciplina sanzionatoria per coloro che partecipano a gare pubbliche sia consorziandosi con altre imprese sia individualmente.

Il senatore PASTORE (PdL)illustra l'emendamento 3.1, che riformula l'articolo 3 determinando le indicazioni da seguire per assicurare una maggiore chiarezza dei testi normativi, con una novella alla legge n. 400 del 1988. Lo stesso emendamento stabilisce che si provvede periodicamente all'aggiornamento di codici e testi unici e che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante atti di indirizzo e coordinamento, che gli interventi normativi su materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente con modifica o integrazione dei corrispondenti codici e testi unici.

 Dà conto anche dell'emendamento 3.0.1, che sulla scorta dell'esperienza e dei risultati positivi prodotti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (cosiddetta norma "taglia leggi"), propone alcune correzioni per rendere più efficace il meccanismo di decadenza delle disposizioni legislative non contenute nel costituendo catalogo. In particolare, oltre alla proroga per l'elaborazione del citato catalogo, si prevede la possibilità di abrogare disposizioni legislative statali anche anticipatamente rispetto all'adozione dei decreti delegati e si distingue tra verifica delle disposizioni legislative vigenti e riordino di quelle contenute nel catalogo.

 Si sofferma poi sull'emendamento 3.0.2, recante modifiche alla disciplina dei regolamenti contenuta nella legge n. 400 del 1988, con particolare riguardo ai testi unici meramente compilativi. Vi si prevede che il parere del Consiglio di Stato sia reso in un termine più breve (trenta giorni) e che sui regolamenti cosiddetti delegati si acquisisca il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. Inoltre, si autorizza il Governo al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti e alla ricognizione di quelle abrogate o che hanno esaurito la loro funzione o prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete. Infine, si stabilisce che il Consiglio di Stato, nella redazione degli schemi di testi unici su richiesta del Governo possa avvalersi di esperti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 Infine, dà conto dell'emendamento 3.0.3, che integra la manovra economica di cui al decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di assicurare l'attuazione anche a livello regionale delle norme per la costituzione di un'impresa in un giorno, e dell'emendamento 3.0.4, che abroga il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile in materia di pubblicità della cessione di quote.

 Il presidente VIZZINI (PdL) sottolinea l'opportunità di introdurre all'emendamento 3.0.3 una norma di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale.

 Il senatore PASTORE (PdL)precisa che quella clausola è già contenuta nel disegno di legge.

 Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) invita la Presidenza ad attenersi a criteri particolarmente rigorosi nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti. Infatti, numerose proposte del Governo e dei senatori della maggioranza appaiono estranee alla materia già di per sé eterogenea del disegno di legge. Segnatamente, un emendamento del Governo propone una delega in materia di processo amministrativo, argomento che merita approfondimento e attenzione del Parlamento e che dunque dovrebbe essere rinviato ad altra occasione.

 Inoltre, invita la Presidenza a fissare un termine congruo per la presentazione di subemendamenti.

 Il presidente VIZZINI assicura che insieme al Presidente della Commissione giustizia compierà le necessarie valutazioni per il giudizio di ammissibilità degli emendamenti. Quanto al termine per la presentazione di subemendamenti, propone di fissarlo alle ore 13 di martedì 2 dicembre.

 Le Commissioni riunite convengono.

Il sottosegretario VEGAS, in riferimento all'emendamento 4.0.1, precisa che il Governo si riserva di illustrare gli emendamenti presentati in riferimento alla prima parte del disegno di legge (fino all'articolo 26) e anche di riconsiderare lo stesso mantenimento di alcuni di tali emendamenti: infatti, dichiara di convenire con il senatore Bianco sull'esigenza di preservare il contenuto del testo già approvato dalla Camera, con le modifiche e le integrazioni necessarie, considerando anche che si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, che dovrebbe contare su tempi di approvazione non indefiniti.

 I senatori CENTARO (PdL) e LI GOTTI (IdV) danno per illustrati gli emendamenti a loro firma presentati all'articolo 5.

 La senatrice INCOSTANTE (PD) illustra l'emendamento 5.1, che ripropone disposizioni esaminate favorevolmente nella scorsa legislatura in materia di conclusione del procedimento amministrativo, coerenti con quelle introdotte nel disegno di legge n. 847, di riforma del lavoro pubblico.

 Inoltre, dà per illustrati gli emendamenti 6.1 e 7.1, che propongono ulteriori modifiche alla legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, con finalità di semplificazione e di sostegno dell'economia.

 Il relatore MALAN (PdL) dà per illustrato l'emendamento 7.4.

 Il senatore BIANCO (PD)commenta l'emendamento S9.1, di stralcio delle disposizioni sui comuni di piccole dimensioni, che dovrebbero essere collocate nel codice delle autonomie, argomento sul quale il suo Gruppo si appresta a presentare un disegno di legge.

 Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 9.34, che riduce l'ambito di riferimento per l'esercizio delle funzioni unificate di segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), nel sollecitare una più ampia riflessione sulla materia relativa all'assetto istituzionale dei piccoli comuni e alla riorganizzazione del ruolo dei segretari comunali, dà conto dell'emendamento 9.35. Tale proposta modifica il comma 6 dell'articolo 9, riducendo da quattro a tre il numero di comuni necessario affinché si possa dar luogo all'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata.

 Il senatore BOSCETTO (PdL) illustra l'emendamento 9.0.2, che prevede l'accesso all'albo dei segretari comunali e provinciali per i dirigenti dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale che abbiano superato l'apposito corso-concorso.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) si sofferma sull'emendamento 9.0.4, che riduce la sanzione prevista in relazione alla trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra quindi l'emendamento 12.0.1, il quale interviene sul sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dalla legge finanziaria per il 2007, senza inficiare l'efficienza e la qualità del servizio reso all'utenza.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 12.0.2, il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra l'emendamento 12.0.3, il quale reca misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici volte a favorire l'effettiva partecipazione sia delle piccole e medie imprese sia delle imprese artigiane.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12, nonché tutti gli emendamenti relativi agli articoli 14 e 15, si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 16.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra quindi l'emendamento 16.6, il quale modifica il comma 6 dell'articolo 16, prevedendo che la norma in esame trovi applicazione con riguardo ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e non già a 20.000 abitanti. Tale dato demografico appare peraltro, a parere dell'oratore, maggiormente conforme al quadro normativo vigente in materia di enti locali.

 Il senatore BIANCO (PD) illustra l'emendamento 18.6, diretto a prevedere la consultazione della Conferenza unificata per la definizione delle modalità di attuazione dell'obbligo informativo di tutte le amministrazioni circa i tempi medi di pagamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti", precisando che anche altri emendamenti hanno lo stesso scopo, di coinvolgere la Conferenza unificata quando si tratti di materie in cui si rilevante la competenza delle regioni e degli enti locali.

 Il senatore BOSCETTO (PdL)illustra l'emendamento 19.0.1, recante misure di razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA, attraverso l'istituzione di un'apposita fondazione.

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,55.

 


ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

G/1082/1/1 e 2

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;

le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n.941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n.540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.286;

rispetto alla disciplina generale prevista dal citato regio decreto n.941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e alla legge 27 dicembre 1973, n.838, in materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e al personale destinato agli uffici degli addetti militari;

la ratio, che giustifica la specialità della disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;

con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e la legge n.838 del 1973 dispongono direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n.642 del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;

in presenza di detta disciplina, l'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 alla determinazione della misura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n.642 del 1961, al fuori di espresse previsioni legislative;

una tale applicazione determinerebbe, altresì, nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di trattamento a danno del personale di cui alla legge n.642 del 1961 rispetto al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e dalla legge n.838 del 1973, entrambi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;

si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza, che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero di breve durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata, disposto dall'articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria 2006, come evidenziato nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 secondo lo spirito della norma, che ha inteso ridurre le indennità giornaliere e non quelle relative a servizi di lunga durata, nel senso che la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione ivi prevista non si applica al trattamento economico del personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642, comandato all'estero per servizi di lunga durata.

G/1082/2/1 e 2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Il Senato,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precari età non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione e che tenga conto anche della previdenza;

è quindi assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori proroghe dell'esistente».

G/1082/3/1 e 2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Il Senato,

premesso che:

un nuovo procedimento sommario di cognizione non avrebbe alcun effetto deflativo, posto che esso si differenzierebbe dal rito ordinario solo per la eventuale assenza delle memorie di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile e per la decisione con ordinanza invece che con sentenza,

impegna il Governo:

a presentare un'iniziativa legislativa nel senso di una semplificazione dei molteplici procedimenti attualmente previsti in sede civile, in modo da giungere ad un rito tendenzialmente unico affiancato da un procedimento sommario di cognizione».

G/1082/4/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

impegna il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G/1082/5/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione delle amministrazione pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;

impegna il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

Art. 1

1.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni» inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259».

1.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e d'intesa con le stesse».

1.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma , dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con priorità nelle aree ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n.1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

1.4

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno».

1.5

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I progetti di cui al presente comma devono includere la connessione alla infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.».

1.6

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile, le imprese già operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori di cui al presente articolo».

1.7

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 3, sopprimere la parola: « anche» e sostituire le parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le seguenti: «allo sviluppo della banda larga».

1.8

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «il 15 per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga».

1.9

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le agevolazioni di credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a digital divide, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche sui finanziamenti,della durata massima di dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo affluiscono un contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e dati (sia su rete fissa che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché eventuali risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie,a progetti di infrastrutturazione a banda larga, in fibra ottica o wireless (in spettro licenziato o non), ad operatori che non godano di ricavi da terminazione che presentino particolari caratteristiche di innovazione e/o siano rivolti ad aree dove non sia già presente l'infrastruttura in fibra ottica a banda larga Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture sono definite modalità, termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni di credito di cui al presente comma. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.».

1.10

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, predispone un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».

1.11

MARCO FILIPPI

Sopprimere il comma 5.

1.12

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini del riparto delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per gli utilizzi previsti dal presente articolo non si applicano le percentuali di cui all'articolo 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 2

2.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere l'articolo.

2.4

CICOLANI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

«1) Sostituire il capoverso 3-tercon il seguente:

"3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis predispongono prezziari di riferimento tenendo conto dei prezzi praticati nei contratti. in essere, ovvero, in mancanza o in deroga motivata, dei prezzi dedotti. dai listini ufficiali, dai listini delle camere di commercio, dai prezzi correnti di mercato mediante apposita ricerca all'uopo predisposta. Ai prezziari si applica la disciplina dell'articolo 133, comma 8. Dei prezziari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della società Consip Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio".

2) Sopprimere il capoverso 3-quater

3) Al capoverso 3-quinquies sostituire la parola: «quinquies» con la seguente: «quater».

4) Al capoverso 3-sexies sostituire la parola: «sexies» con la seguente: «quinquies» e sopprimere le parole da: «,in maniera», fino a: «l'anno precedente,»

5) Al capoverso 3-septies sostituire la parola «septies» con la seguente: «sexies» e sopprimere le parole da: «con obbligo» fino a: «Corte dei Conti»

6) Sopprimere i capoversi 3-octies, 3-nonies e 3-decies.

7) Al capoverso 3-undecies sostituire la parola: «undecies» con la seguente: «septies».

2.2

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma , capoverso, «3-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «lavori, servizi e forniture» fino a: «,dei provveditorati alle opere pubbliche" con le seguenti: "servizi e forniture, le amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province.».

Conseguentemente, al medesimo comma: capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere la parola: «lavori,»; sopprimere il capoverso 3-sexies; sopprimere il capoverso 3-decies; capoverso 3-undecies, sopprimere la parola: «lavori,».

2.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, capoverso «3-bis» aggiungere, infine, le parole: «anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007».

2.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-sexies», «3-septies», «3-octies», «3-novies» e «3-decies».

2.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma l, sopprimere i capoversi da 3-septies alla fine dell'articolo.

2.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.8

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.9

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo e i capoversi 3-novies; 3-decies.

2.10

MALAN

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo.

2.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica articolo 6-ter, comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo ''Convergenza'')».

2.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo «Convergenza»])

1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133 le parole da: ''È istituito'' fino alle parole: ''di livello nazionale'', son sostituite con le seguenti: ''È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')''».

2.0.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''tutti i servizi pubblici locali'' aggiungere le seguenti: '', ad esclusione del servizio idrico integrato,'';

b) al comma 2, dopo le parole: ''servizi pubblici locali'', aggiungere le seguenti: '', con esclusione del servizio idrico integrato,'';

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: '',nonché in materia di acqua''».

2.0.4

GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'allegato A, annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la voce n. 2990 relativa alla legge 4 agosto 1978, e la voce n. 3309 relativa alla legge 31 dicembre 1991, n. 438, sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

2.0.5

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

2.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a decorrere dal 25 giugno 2008».

2.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani».

2.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

''Art. 18-ter.

(Società di consulenza finanziaria)

1. La riserva di attività di cui all'articolo, 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo''».

2.0.9

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.

2. A partire dal 1º gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministrazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazionecommittente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati., corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati.. Tutte le Amministrazionisi attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti''».

2.0.10

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.

2. A partire dal 1 o gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche amm;n;strazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione committente.

4. Le amm;n;strazionisono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amm;n;strazionisi attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.

2.0.11

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''».

2.0.12

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: '', ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.''».

2.0.13

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,''».

2.0.14

AMATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione di immobili per le attività ricettive di carattere sanitario)

1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, si interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi prevista per un periodo non inferiore a nove anni, si applica anche agli immobili destinati ad attività recettive di carattere sanitario».

2.0.15

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''».

Art. 3

3.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

''Art. 13-bis - (Chiarezza dei testi normativi) – 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previste nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici''».

3.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis. - (Chiarezza dei testi). – Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».

3.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».

3.0.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive''.

''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.

''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive'';

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), e),f), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';

e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».

3.0.2

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''entro novanta giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';

b) al comma 2, dopo le parole: ''Consiglio di Stato'', sono inserite le seguenti: ''e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta'';

c) è aggiunto, in fine, il seguente:

''4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete''.

2. Dopo l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 17-bis. – (Testi unici compilativi) – 1. Il Governo provvede, mediante testi unici ( ... ) compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai criteri che seguono:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

3.0.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazione dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni,misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione».

3.0.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è abrogato».

Art. 4

4.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta mesi'';

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''degli statuti'' sono inserite le seguenti: ''e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale'' ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

c) al comma 1, lettera c), le parole: ''consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico'' sono sostituite dalle seguenti: ''consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici''».

Art. 5

5.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

in materia di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: ''di efficacia,'' sono inserite le seguenti: ''di imparzialità,'';

2) al comma 1-ter, dopo le parole: ''il rispetto'' sono inserite le seguenti: ''dei criteri e'' e sono aggiunte, in fine, le parole: '', nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge'';

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. – (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. TI numero totale di tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione o dell'ente pubblico nazionale di riferimento.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2'';

c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

''Art. 2-bis. – (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposte dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura regionale della Corte dei conti.

4. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico'';

d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''d-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento'';

e) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola: ''interrompe'' è sostituita dalla seguente: ''sospende'' e le parole: ''iniziano nuovamente'' sono sostituite dalla seguente: ''riprendono''.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

5.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso" Art. 2", al quarto comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento» con le seguenti: « interessi pubblici tutelati o della complessità del procedimento».

5.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2", al quartocomma, sostituire la parola «indispensabili» con la seguente: «necessari».

5.4

CENTARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2" dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto nel caso in cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento derivi comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».

5.5

MALAN, RELATORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituiti e modificati dal presente articolo.».

5.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riduzione dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 3, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';

b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';

c) all'articolo 21, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

d) all'articolo 23, comma 4, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';

e) all'articolo 24, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giorni'';

h) all'articolo 25, comma 2, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

i) all'articolo 25, comma 3, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

j) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni'';

k) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

l) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni2 e i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

m) all'articolo 26, comma 3, le parole: ''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'' e le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

n) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quarantacinque giorni''».

Art. 6

6.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma'';

3) al comma 4, le parole: ''il termine di cui al comma 1 può essere interrotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti'';

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici'';

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';

2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma l sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma'';

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal comma 1''».

6.2

ZANETTA

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».

6.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (Autorizzazione). – 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalle competente soprintendenza».

Art. 7

7.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241, in materia di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). – 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «,licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:

a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

d) sulle esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle finanze;

e) sull'adempimento degli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.

3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;

5) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;

c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4-bis. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. I servizi di controllo interno delle singole ammlnlstrazionistatali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. TI rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è emanato entro ceritottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.

9. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20, comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.2

LAURO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'artico10 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinrnoni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazionipreposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

1-ter. Al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

1-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità».

7.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

7.4

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. AIl'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis devono essere convocati, senza diritto di voto, i soggetti proponenti il progetto oggetto di autorizzazione. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto da autorizzare preveda adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica preventiva della convocazione della conferenza mediante avviso telematico».

7.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

''2-bis. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza''».

7.5

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il ''Codice dei beni culturali e del paesaggio'' e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante: ''Norme in materia ambientale'' e successive modificazioni».

7.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: ''dieci giorni'' e le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';

b) all'articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''trenta giorni'';

c) all'articolo 14-bis, comma 3, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''quindici giorni'' e al comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti ''quarantacinque giorni'';

d) all'articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole: ''trentesimo'' e ''sessantesimo'' sono sostituite dalla seguenti: ''decimo'' e ''trentesimo'';

e) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ''quindici giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''dieci giorni'';

f) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quindici giorni'';

g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'';

h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'' ed al secondo e terzo periodo, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni''».

Art. 8

8.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 29, n. 1, al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

8.0.1

MUGNAI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

Art. 27.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».

 

Art. 9

9.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere l'articolo.

9.3

BUBBICO, BASTICO

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.4

MERCATALI

Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e private» inserire le seguenti: «, dalle parafarmacie».

9.5

MERCATALI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazione delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.6

MERCATALI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,».

9.7

MERCATALI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prenotazione in farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia».

9.8

MERCATALI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «referto in farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia».

9.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.

9.10

MERCATALI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da parte delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.11

BUBBICO

Al comma l, sopprimere la lettera f).

9.12

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungerela seguente:

f-bis) prevedere che i comuni sprovvisti di farmacia, anche previa convenzione tra di loro per il raggiungimento di un adeguato bacino di utenza, entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, possono assumere ovvero affidare a privati, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio di una farmacia, la gestione di farmacie itineranti che utilizzano strutture mobili appositamente attrezzate.

9.13

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire la trasferibilità della farmacia, con i medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza».

9.14

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

g) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

9.15

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera g):

1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione.

9.16

Il Governo

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

9.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio comulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

S9.1

BIANCO, VIZZINI

Stralciare i commi 3, 4, e 5.

9.18

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

Oa) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituite».

9.100

BIANCO

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: ''può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono inserite le seguenti: ''o al presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».

9.19

DELOGU, MALAN, RELATORI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono aggiunte le seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».

9.20

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono aggiunte le seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».

9.21

Il Governo

Al comma 5 sostituire le parole da: «è emanato» fino a: «recante» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati».

9.22

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.».

9.23

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

S9.2

BIANCO, VIZZINI

Stralciare il comma 6.

9.24

PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 6.

9.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

 

9.200

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princIpi e criteri direttivi:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), con caratteri di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni demografiche degli enti;

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a) di funzioni di gestione e di controllo interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa;

f) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di utilizzo del segretario presso le stesse.

g) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui alla lettera a), di costituire segreterie comunali unificate composte da più segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione organica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».

9.27

ANDRIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».

9.38

Il Governo

Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: ''ad adottare'' inserire le seguenti: ''su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

2) alla lettera a) sostituire le parole: ''15 mila abitanti'' con le seguenti: ''5 mila abitanti'';

3) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

''d-bis) individuazione dei parametri per determinare la dotazione organica della segreteria comunale unificata tenendo conto del numero dei comuni che vi fanno riferimento e del numero complessivo di abitanti''».

9.28

MUSSO

AI comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva della sede di segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000 abitanti;».

9.30

D'ALIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso».

9.31

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6,sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 10.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno tre comuni;».

9.32

ANDRIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;».

9.33

LEGNINI, ADAMO, BASTICO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno riferimento più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con popolazione inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro comuni.».

9.34

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5000 abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le seguenti: «almeno tre comuni».

9.35

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».

9.36

MUSSO

AI comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.37

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.40

MALAN, RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine di decorrenza di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prorogato al 1° gennaio 2009, è nuovamente fissato alla data del 1º marzo 2009».

9.41

Il Governo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

9.2

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del S.S.N. nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti».

9.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

9.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso particolare all'albo dei Segretari comunali e provinciali)

I dirigenti in servizio presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, che abbiano superato il corso-concorso bandito ai sensi del . combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera c) e dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, possono essere iscritti, con deliberazione del Consiglio nazionale d'amministrazione, all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.4

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquanta centesimi di euro''.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008.

9.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, le parole: ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquanta centesimi di euro''.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.5

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasfusione di sangue

e di suoi derivati)

1. Il comma 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

9.0.3

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi''».

9.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

9.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta''».

9.0.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione

dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi''».

 

Art. 10

10.1

MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Cooperazione allo sviluppo internazionale). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrativee contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 2008, n.45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, impronta te al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezionecivile su iniziativa del Consiglio dei ministri previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».

10.2

MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Interventi di emergenza umanitaria). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi».

10.3

MARCENARO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «di natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di carattere emergenziale o di natura umanitaria»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» inserire le seguenti: «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale;

al comma 2, sopprimere la lettera b);

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.

10.4

MARCENARO

Sopprimere il comma 3.

10.5

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre attribuita priorità ai progetti con i paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica».

10.6

Il Governo

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele di cui alla legge 11 luglio 2002, n.154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009;

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinata dalla Tabella C – Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n.244;

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Art. 11

11.1

BUBBICO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.2

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

11.0.1

ANTEZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte

delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388 sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.289.

2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.2

BIANCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i danni derivanti da calamità atmosferiche alle imprese agricole, è erogato un contributo in conto capitale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 270 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni».

11.0.3

SANCIU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire la ristrutturazione delle aziende agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori e assicurativi, è aumentata di 230 milioni di euro per il triennio 2009-2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni».

11.0.4

SANCIU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà)

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».

11.0.5

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. All'articolo 86, lettera f) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''di cui all'articolo 100'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché dichiarazione che il venditore e/o organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100''.

2. All'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza''.

 

Art. 12

12.0.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministero del lavoro e della Salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1º luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera b) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali , e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1º dicembre 2009 sono adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1º gennaio 2010.

12.0.2

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente''.

2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione''.

3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara''».

12.0.3

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative

ai piccoli appalti pubblici)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''.

2. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei princìpi di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».

12.0.4

MENARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Lotta all'evasione fiscale e armonizzazione delle normative

per l'intermediazione immobiliare)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è soppressa la lettera d-bis;

b) è soppressa la lettera l-bis;

2. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 la lettera d) è soppressa.

3. All'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra euro 7.00 e euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: ''una somma compresa tra euro 12.00 e euro 25.000''».

12.0.5

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazione dalla legge 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la quotazione massima».

12.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)

1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2009».

12.0.7

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633».

12.0.8

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli Assessori regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di cui due in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri''.

2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario».

12.0.9

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Progetti di eccellenza

per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. L'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

«1228 - Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli altri enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.».

Art. 13

13.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

Art. 14

14.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, dopo le parole: «dei dirigenti», inserire le seguenti: «e dei segretari comunali e provinciali».

14.2

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

Art. 15

15.1

MERCATALI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.0.1

VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

2. il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono attività lavorativa».

Art. 16

16.1

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, DE SENA, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO

Sopprimere l'articolo.

16.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: «l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia, nonché».

16.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse idriche.».

16.4

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere il comma 3.

16.5

MERCATALI, DE SENA

Sopprimere il comma 3.

16.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

16.7

INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «aventi rilevanza economica».

16.8

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

Art. 17

17.1

MERCATALI

Sopprimere l'articolo.

17.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

17.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate».

17.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta, prima. della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle Commissioni parlamentari competenti..».

Art. 18

18.1

STRADIOTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone prassi di cui al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione pubblica, i dati relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli interessi mora tori e dei risarcimenti corrisposti. o dovuti. dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto;».

18.2

STRADIOTTO

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto».

18.3

MERCATALI

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.

18.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».

18.5

MERCATALI

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.6

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6 dopo le parole: «con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazionee l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.7

PISTORIO, OLIVA

AI comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

Art. 19

19.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici). – 1. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organi native e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione,di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 30 giugno 2009 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;supporto, consulenza e assistenza alle amministrazionipubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

3. il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazionidello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e della finane. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazionelocale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazionisi avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioniprocedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

5. Nel rispetto delle competenze delle Regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, possono essere definite altresì forme di cooperazione e di affiancamento per l'attivazione di programmi di formazione secondo quanto previsto dal comma 4, anche al fine di ottimizzare e qualificare la spesa pubblica del settore.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

7. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazionie di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazionipubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

19.2

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire con il seguente:

«Art. 19. - (Ridefinizione della natura, funzioni e missioni degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione). – 1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica – CNIP A., DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip – provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzazione, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativae garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministratividi competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine sviluppare la produzione di servizi».

19.3

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.5

OLIVA, PISTORIO

AI comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni interessate».

19.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1,alinea sostituire le parole: «riassetto normativo finalizzati al riordino» con le seguenti: «riassetto normativo finalizzati all'accorpamento».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto normativo».

19.7

Il Governo

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «finalizzati al riordino» inserire le seguenti «, alla trasformazione, fusione o soppressione»;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);».

19.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, anche di natura privatistica,».

19.0.1

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 19-bis.

(Misure finalizzate alla razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA)

1. AI fine di migliorare la qualità della promozione in ambito nazionale e locale, di progetti diretti a favorire l'inclusione sociale, la garanzia e lo sviluppo dei diritti civili, per gli aspetti connessi all'assistenza ed alla riabilitazione di soggetti appartenenti a fasce sociali svantaggiate, ed in coerenza con il processo di revisione organizzativa della gestione amministrativa, è istituita la fondazione denominata ''Fondazione INSIEME – Riserva Fondo Lire UNRRA'', di seguito fondazione. La fondazione persegue il proprio fine attraverso la gestione dei proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte della ''Riserva Fondo Lire UNRRA'', di cui all'Accordo internazionale tra il Governo italiano e l'amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riebilitazione (UNRRA) del 19 settembre 1947, approvato con il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e l'amministrazione dei beni medesimi. Il Ministro dell'interno fissa l'indirizzo generale per la realizzazione dei fini della fondazione ed i criteri generali per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantire la coerenza con i fini assegnati alla Riserva dall'articolo V del citato Accordo internazionale e con quelli derivanti dall'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo dene Nazioni Unite per l'nfanzia (UNICEF) del 23 settembre 1986, ratificato con la legge 19 luglio 1988, n. 312. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della fondazione. Lo statuto prevede anche un consiglio di amministrazione, di cui fanno comunque parte il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con funzioni di presidente, ed un dirigente del MinistaO dell'economia e delle finanze, ed il collegio dei revisori. Sono trasferiti alla fondazione ed affiuiscono al patrimonio delta medesima le somme costituenti i proventi fino ad ora conseguiti, presenti nel bilancio dello Stato, comprese le relative riassegnazioni. La fondazione succede nei rapporti attivi e passivi che fanno capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale organo governativo responsabile della gestione del patrimonio della Riserva. Tutti gli atti connessi alle costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stesSa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Il personale del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che svolge la propria attività nell'area funziona le con competenze nella gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA. può essere impiegato anche per lo svolgimento delle attività di supporto necessarieper l'amministrazione della fondazione. Fino all'approvazione delto statuto della fondazione, ai sensi del comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina vigente».

19.0.2

GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio;gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazioneove svolgono attività lavorativa.

5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di aggiornamento».

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

mERCOLEDi' 26 novembre 2008

35a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

indi del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

La seduta inizia alle ore 16,05.

 

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore MALAN (PdL) preannuncia la presentazione di un emendamento di contenuto analogo a quello dell'emendamento 12.0.9, del Governo, con la riserva di valutare l'opportunità di una diversa e più specifica copertura finanziaria.

 Il presidente VIZZINI informa che il Governo ha presentato l'emendamento 22.200, pubblicato in allegato, che riformula interamente l'articolo 22.

 La senatrice INCOSTANTE (PD) sollecita l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 22.0.1, che propone misure per l'attuazione del protocollo informatico, in coerenza con i princìpi di semplificazione e con la riforma del lavoro pubblico di cui al disegno di legge n. 847. Trattandosi di una previsione che non comporta oneri di spesa, si augura che la Commissione accolga l'emendamento.

 Il senatore BIANCO (PD), illustrando l'emendamento 23.2, ribadisce l'esigenza di prescrivere la consultazione della Conferenza unificata ogni volta che siano coinvolti gli interessi delle regioni e degli enti locali.

 I successivi emendamenti, fino all’articolo 27, sono dati per illustrati.

Il senatore CASSON (PD) illustra quindi il complesso degli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 27. Si sofferma dapprima sull'emendamento 27.1, con il quale si intende attribuire alla competenza dei giudici onorari le cause relative a beni mobili di valore sino a 10.000 euro, anzichè 5.000, come invece proposto dal Governo, al fine di deflazionare il contenzioso civile pendente dinanzi al giudice togato.

Con riguardo all'emendamento 27.4 rileva che tale proposta è volta a riequilibrare, in relazione alle cause per risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, il carico di lavoro fra tribunale e giudice di pace.

Illustra quindi l'emendamento 27.6, il quale reca modifiche agli articoli 38, 39, 40, 44 e 187 del codice di procedura civile. Le modifiche proposte realizzano, unitamente all’abrogazione degli articoli 42, 43, 46, 47, 78 e 71 dello stesso codice, un intervento di notevole rilievo in materia di competenza, consistente in una generale attenuazione del peso delle questioni sulla competenza: questioni che devono essere eccepite immediatamente e decise tempestivamente nella fase iniziale della causa. Tutto ciò al fine di evitare che sia possibile rimettere in discussione la questione dell’individuazione del giudice competente a decidere la controversia quando la causa è ormai matura per la decisione. A tale fine vengono equiparati tra loro tutti i criteri di competenza, e il nuovo primo comma dell’articolo 38 stabilisce che l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio possono essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

Dopo aver riferito sul contenuto dell'emendamento 27.7, il quale mira ad attenuare il peso delle questioni sulla competenza, estendendo la disciplina ora prevista solo per le questioni di competenza per territorio a tutti gli altri criteri di incompetenza, si sofferma sull'emendamento 27.11. Con tale emendamento si propone la soppressione della norma di cui alla lettera c), che contiene una precisazione che appare ultronea, secondo cui la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso, dal momento che a identico risultato si perviene in via interpretativa, trattandosi di due forme parallele di attivazione del giudizio.

Si sofferma poi sull'emendamento 27.12, il quale modifica il comma 4 dell'articolo 27 prevedendo che il provvedimento con cui il giudice decide sulla connessione di più cause sia non la sentenza, ma il più agile strumento della ordinanza, che contenga il termine perentorio della riassunzione della causa accessoria dinanzi al giudice della causa principale ovvero dinanzi a quello preventivamente adito negli altri casi.

Dà poi conto dell'emendamento 27.13, il quale riscrive l'articolo 44 del codice di rito, adeguandolo alle modifiche proposte alla disciplina dell’incompetenza e alla connessa abolizione del regolamento di competenza. In particolare, la modifica apportata al primo comma dell’articolo 44 prevede che la pronuncia sulle questioni di competenza sia resa sempre con ordinanza, e contenga l'indicazione del giudice ritenuto competente. Il regime di stabilità dell’ordinanza che pronuncia sulle questioni di competenza, limitatamente ai processi tra le stesse parti, aventi il medesimo oggetto, risulta strettamente connesso al nuovo sistema di impugnazione, il quale, nell’ottica acceleratoria e di economia processuale, non contempla più né il regolamento di competenza necessario o facoltativo previsto dai vigenti articoli 42 e 43 dei quali è proposta l'abrogazione, né l’appello, ma un unico nuovo strumento di impugnazione, cioè il reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, sentite le parti.

Ciò al fine di evitare che il regolamento di competenza, nato come mezzo d’impugnazione in grado di pervenire anticipatamente a una pronuncia definitiva sulla questione pregiudiziale di competenza, possa contribuire, come di fatto avviene, a ritardare ingiustificatamente la decisione di merito.

L’abolizione del regolamento di competenza esperibile ad istanza di parte, osserva l'oratore, è destinata a comportare una sicura riduzione del carico di lavoro complessivo della Corte di cassazione, con riflessi positivi anche sul versante più generale della durata dell’intero processo, tenuto conto dei tempi medi con i quali la Corte di cassazione definisce i ricorsi per regolamento di competenza e dell’abnorme allungamento dei tempi processuali nei casi in cui la stessa Corte accoglie la questione di competenza con rinvio al primo giudice.

I successivi commi del nuovo articolo 44 individuano il giudice competente a decidere il reclamo avverso le ordinanze che pronunciano in materia di competenza, stabilendo in particolare che il reclamo avverso l’ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale della stessa circoscrizione, in composizione monocratica; quello avverso l’ordinanza del tribunale in composizione monocratica si propone dinanzi al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato; il reclamo contro l’ordinanza del tribunale in composizione collegiale e quello contro l’ordinanza della corte d’appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi ad altro collegio dello stesso giudice. Si prevede inoltre la sospensione del giudizio principale in pendenza del reclamo, con la possibilità per il giudice di autorizzare, su istanza delle parti, il compimento degli atti che ritenga urgenti. Nell'ottica acceleratoria che caratterizza le proposte emendative, si prevede altresì che, con l'ordinanza che pronuncia sul reclamo, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa principale dinanzi al giudice originariamente adito.

Illustra quindi l'emendamento 27.14, il quale modifica l’articolo 45 del codice di rito, adeguandolo alla proposta nuova disciplina del regolamento di competenza e degli altri procedimenti incidentali.

In tal senso, nel modificare l'articolo 45, si prevede che l'ordinanza con cui il giudice, ritenutosi incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza alla Corte di cassazione, disponga contestualmente la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte, e sia comunicata alle parti le quali, nei venti giorni successivi alla notificazione, possono presentare memorie difensive e documenti utili alla definizione del regolamento. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 44, nella sua nuova formulazione, si dispone che il processo principale è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza con cui si è richiesto il regolamento, potendo tuttavia il giudice autorizzare, su istanza di parte, con la medesima ordinanza o con un provvedimento successivo, il compimento degli atti ritenuti urgenti.

Con riguardo all'emendamento 27.16 rileva che tale proposta è volta a ridurre a due, anziché a tre mesi, il termine per la riassunzione della causa in seguito a regolamento di competenza, al fine di accelerare i tempi del processo, soprattutto in relazione ad eccezioni spesso sollevate in via strumentale.

Riferisce poi sull’emendamento 27.18, il quale è volto ad introdurre dopo l'articolo 68, un articolo ulteriore, l'articolo 68-bis, che mira ad accelerare lo svolgimento, da parte del consulente, del custode e degli altri ausiliari del giudice, degli incarichi loro conferiti. In particolare, si dispone che il giudice, con l'ordinanza con cui si conferisce l'incarico, fissa i termini per lo svolgimento dello stesso, i quali non possono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito. In presenza di giustificati motivi, tuttavia, tali termini possono essere prorogati, sempre che ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza. Proprio al fine di assicurare il rispetto dei termini fissati, il terzo comma dell'articolo 68-bis prevede che il giudice, con l'ordinanza contenente la proroga, assume ogni altro provvedimento necessario a garantire l'osservanza dei termini medesimi, qualora il mancato rispetto di quelli originari sia dipeso da fatto delle parti o di eventuali terzi, potendo anche le prime essere dichiarate dal giudice decadute dal diritto al compimento di eventuali atti, in caso di ulteriore inosservanza dei termini. Il quarto comma prevede inoltre che il giudice possa comunque disporre, a fronte dell'inosservanza dei termini assegnati, la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione delle spese, con un provvedimento che ha efficacia di titolo esecutivo in favore dell'avente diritto alla restituzione. Inoltre, nel modificare l'articolo 70 del codice di rito si ribadisce in primo luogo che il pubblico ministero sia tenuto ad intervenire nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ed in quelle in cui per legge ne è previsto l'intervento obbligatorio, disponendosi che l'omessa comunicazione degli atti al pubblico ministero in tali casi, costituisca causa di nullità del processo, rilevabile d'ufficio. Si precisa inoltre che il pubblico ministero possa intervenire in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse e, qualora richiesto in tal senso dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori, nonché in ogni altra causa in cui il giudice valuti opportuno il suo intervento, disponendosi in tali ipotesi che il giudice ordini la comunicazione degli atti al pubblico ministero. L'ultimo comma dell'articolo 70 del codice sancisce infine che il pubblico ministero intervenga in ogni causa innanzi alla Corte di cassazione.

Si sofferma poi sull'emendamento 27.19, il quale, nel quadro di una generale valorizzazione del comportamento processuale delle parti, interviene sull’articolo 88 del codice di rito, introducendo l'obbligo per le parti non solo di prendere posizione sui fatti allegati dall’altra parte, ma a chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione in modo obiettivo e rispondente alla realtà.

La disposizione non è destinata a rimanere una mera norma di principio, in quanto il giudice terrà conto dell’inosservanza del dovere di lealtà e correttezza non solo ai fini della condanna alle spese, ma anche ai fini dell’accertamento della responsabilità processuale aggravata ed eventualmente anche ai fini dell’accertamento dei fatti.

Illustra quindi l'emendamento 27.22, il quale, in ragione delle modifiche proposte in materia di pronuncia sulle questioni di competenza, interviene sull’articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice provveda sulle spese processuali tutte le volte che emana un provvedimento che definisce il processo davanti a lui, qualunque sia la forma del provvedimento adottato. All’articolo 91, primo comma, è stato poi aggiunto un ulteriore periodo, con cui si introduce una significativa innovazione nella disciplina delle spese processuali.

Dà poi conto dell'emendamento 27.24, il quale mira a valorizzare il ruolo della conciliazione giudiziale. Per indurre le parti ad avviare una trattativa seria per la definizione conciliativa della controversia, si è ritenuto utile prevedere una vera e propria sanzione processuale a carico dell’attore il quale, all’esito del tentativo di conciliazione, abbia rifiutato una proposta conciliativa seria avanzata dall’altra parte. Osserva al riguardo che la parte contro cui è rivolta la domanda ha senz’altro un interesse specifico a formulare una proposta conciliativa, dal momento che il giudice può tenere conto di tale comportamento processuale in sede di liquidazione delle spese di lite. Precisa inoltre che per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali, mentre in caso di mancata liquidazione od omessa motivazione da parte del giudice circa la compensazione delle spese tra le parti, si ricorre al procedimento di correzione di cui agli articoli 287 e 288 del codice di rito.

Riferisce poi sull'emendamento 27.26, il quale risulta ispirato alla medesima ratio dell'emendamento da ultimo illustrato. Con esso si intende modificare l’articolo 96 del codice di procedura civile, che disciplina la cosiddetta responsabilità processuale aggravata.

Lo strumento in questione trova, nella pratica, una scarsa applicazione, essenzialmente per il fatto che, nell’attuale formulazione della norma, la pronuncia di condanna a carico della parte soccombente che ha agito con dolo o colpa grave presuppone la prova che l’altra parte abbia sofferto un danno in conseguenza della condotta processuale scorretta. La modifica che si propone introduce invece uno strumento assimilabile alla pena privata o ai compensative orders, laddove è previsto che la condanna del soccombente al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite, e liquidata equitativamente nell'ambito di un importo, che può giungere sino a cinquanta volte l'entità del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2002, consegua ipso facto all’accertamento della condotta illecita.Resta ferma, per la parte danneggiata dal comportamento processuale scorretto del suo avversario, la possibilità di domandare la liquidazione del danno subìto.

Illustra poi l'emendamento 27.32, il quale modifica l’articolo 115 del codice di procedura civile, il quale è riformulato, prevedendo al primo comma che il giudice ponga a fondamento della propria decisione anche i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti, esonerando così la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere probatorio.

Dà conto poi dell'emendamento 27.36, il quale, al fine di accelerare i tempi del processo, responsabilizzando le parti e promuovendone la leale collaborazione in vista dell’efficiente conduzione del giudizio, riformula l'articolo 123 del codice di rito. Si dispone che spetti alla parte depositare, su ordine del giudice ed entro il termine da questi fissato ove ritenuto necessario, la traduzione di atti non in lingua italiana dalla stessa parte prodotti. Al fine di garantire la veridicità della traduzione, si prevede inoltre che, quando la traduzione depositata dalla parte non sia asseverata e sia contestata dall'altra parte, o qualora comunque se ne ravvisi l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore, tenuto a prestare giuramento.

Illustra poi l'emendamento 27.38. Tale proposta modifica il numero 4) del secondo comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile al fine di ridurre il contenuto espositivo e motivazionale delle sentenze, il quale, nel rispetto dell’articolo 111, sesto comma, della Costituzione, deve contenere unicamente l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

Inoltre, nella prospettiva della razionalizzazione e accelerazione del processo civile, tale emendamento propone l'introduzione, nel corpo dell'articolo 123 del codice, di un ulteriore comma quarto, alla cui stregua, nei casi di ricorso per cassazione, la sentenza pronunciata dalla Corte può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto, con il richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse, e a cui è ritenuto di fare riferimento.

Dopo aver dato brevemente conto dell'emendamento 27.39, il quale amplia i presupposti della rimessione in termine ai casi in cui la decadenza sia dipesa da errore scusabile, assimilabile all’ipotesi in cui la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa a sé non imputabile, si sofferma sull'emendamento 27.41, il quale introduce nell'articolo 27, dopo il comma 18, ulteriori commi. Il primo dei nuovi commi reca l'introduzione della conciliazione come forma possibile di soluzione della controversia, rendendo necessarie talune modifiche alle norme del codice civile, al fine di richiamare questo istituto nella disciplina processuale. Inoltre, novellando il secondo capoverso dell'articolo 167 del codice, si precisa che tra le eccezioni proponibili nella comparsa di risposta vi sono anche quelle di incompetenza di cui all'articolo 38 del codice. L'emendamento introduce poi il comma 18-ter, il quale tende a precisare che si applica anche agli atti di impugnazione la disposizione del secondo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, in virtù della quale, nelle comunicazioni o notificazioni fatte dopo la costituzione in giudizio, è sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto anche se il procuratore è costituito per più parti. Con riguardo al comma 18-quater osserva che la modifica dell’articolo 175 del codice di procedura civile, nel quadro complessivo di un rafforzamento dei poteri del giudice nel governo del processo, tende a valorizzare la necessità che tali poteri vengano utilizzati, senza pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, per definire il processo nel rispetto del principio della ragionevole durata. Infine relativamente al comma 18-quinquies rileva che le modifiche apportate all’articolo 181 del codice di procedura civile servono ad ovviare a una delle cause più frequenti di allungamento dei tempi processuali, riconducibile all’inattività delle parti.L’inattività processuale viene subito considerata alla stregua di un comportamento sintomatico del disinteresse delle parti alla prosecuzione della causa che, pertanto, viene immediatamente cancellata dal ruolo, con conseguente alleggerimento dei ruoli ed espunzione dal sistema di quei procedimenti in cui manchi un reale interesse a una decisione del giudice.

Il senatore LI GOTTI (IdV) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti alle disposizioni del disegno di legge relative al processo civile. Tali proposte recepiscono i rilievi e le proposte di cui al disegno di legge approvato, nella precedente legislatura, dalla Commissione giustizia del Senato, sul quale si era peraltro registrata un'ampia convergenza di entrambi gli schieramenti politici.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra quindi l'emendamento 27.31, sollecitando i colleghi dell'opposizione ad una riflessione sull'opportunità di esprimersi favorevolmente con riguardo ad esso.

Dopo un breve intervento del senatore VALENTINO (PdL) sull'emendamento 29.4, prende la parola il senatore MUGNAI (PdL), il quale illustra il complesso delle proposte emendative presentate dai senatori del Gruppo del Partito delle libertà alle disposizioni del provvedimento in materia di giustizia civile.

Dopo aver ribadito la condivisibilità del disegno di legge nel suo complesso, si sofferma sull'emendamento 27.31. Con tale norma, osserva l'oratore, si intende riformulare l'articolo 115 del codice di rito relativo alla disponibilità delle prove, nel senso di autorizzare in primo luogo il giudice a porre a fondamento della decisione i fatti non specificamene contestati. Tale modifica intende inoltre introdurre il principio per cui la contumacia comporta l'effetto della mancata contestazione dei fatti dedotti dalla controparte.

Si sofferma quindi sull'emendamento 28.19, con il quale si intende modificare l'istituto della testimonianza scritta, prevedendo che esso possa trovare applicazione unicamente con riguardo alla conferma di documenti di spesa prodotti dalle parti. La proposta inoltre è finalizzata ad introdurre nel codice di rito quanto già previsto dal codice di procedura penale in tema di indagini difensive.

Dà poi conto dell'emendamento 29.11. Tale proposta, intervenendo sull'istituto del filtro in Cassazione, dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 29, il quale prevede l'inammissibilità dei ricorsi dinnanzi alla Suprema corte nel caso di doppia conforme.

Conclude svolgendo talune considerazioni sull'importanza di introdurre l'istituto del cosiddetto calendario del processo civile, il quale, laddove accompagnato da sanzioni di carattere disciplinare per i magistrati inottemperanti, potrebbe rappresentare un rilevante strumento per la riduzione della durata dei processi.

Il senatore CASSON (PD) illustra quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 28, soffermandosi dapprima sull'emendamento 28.4. Esso reca modifiche all’articolo 183 del codice di procedura civile. In particolare, nell’ambito del potenziamento del ruolo del giudice nella conduzione del processo, nonché al fine di favorire la conciliazione della controversia, vengono ripristinati gli obblighi del giudice di interrogare liberamente le parti presenti all’udienza di prima comparizione e di tentare, nella stessa udienza la conciliazione della lite, se la natura della causa lo consente in quanto abbia ad oggetto diritti disponibili. Se il tentativo di conciliazione non riesce, il giudice, dopo aver invitato le parti a fornire i chiarimenti necessari e dopo aver indicato le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, fissa il calendario del processo.

Si tratta di un istituto, recentemente introdotto nel codice di rito francese, che ha lo scopo di predeterminare le cadenze temporali delle udienze successive e degli altri adempimenti e incombenti processuali, rendendo così possibile una preventiva conoscenza della durata del processo, con evidenti ricadute positive sui tempi di definizione dei processi medesimi. Il giudice è tenuto a fissare il calendario del processo, dopo aver sentito le parti presenti, anche alla luce della natura, dell’urgenza e della complessità della causa. Al fine di evitare che le prescrizioni contenute nel calendario del processo possano essere comunque disattese dalle parti, è previsto che i termini ivi stabiliti non sono prorogabili, tranne che in caso di gravi e giustificati motivi. Quanto alla concessione dei termini per il deposito delle memorie previste dall’attuale sesto comma dell’articolo 183, essa non conseguirà più in modo automatico alla richiesta delle parti, rientrando nei poteri del giudice di valutare, sentite le parti, se il deposito di memorie risponda effettivamente alle necessità difensive delle parti stesse. Con riguardo all'istituto del calendario del processo si dichiara disponibile ad accogliere proposte di riformulazione volte ad introdurre anche sanzioni per i giudici che non ottemperino a tali prescrizioni.

Si sofferma quindi sull'emendamento 28.7, il quale modifica l' articolo 185 del codice di procedura civile, imponendo al giudice, fin dall’inizio del processo, lo studio della causa in funzione di una piena conoscenza dei fatti controversi, condizione per consentirgli di formulare autonomamente una proposta conciliativa da sottoporre alla valutazione delle parti. L'ultimo comma dell'articolo 185 prevede inoltre che l'accordo tra le parti determina l'estinzione del giudizio e il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo. Le parti, inoltre, sono obbligate a dichiarare se accettano o meno la proposta conciliativa formulata dal giudice e, nel secondo caso, a quali condizioni sarebbero disposte a conciliare la controversia. Tutto ciò è volto a consentire al giudice, quando accoglie la domanda in misura non superiore all’offerta del convenuto, di condannare al pagamento delle spese processuali l’attore che ha rifiutato senza giusti motivi la proposta conciliativa.

Riferisce poi sull'emendamento 28.8, il quale interviene in materia di provvedimenti sulle questioni pregiudiziali, prevedendo che il giudice decida immediatamente con ordinanza le questioni di competenza. Si prevede inoltre che per le questioni inerenti la giurisdizione o per ogni altra questione pregiudiziale, il giudice istruttore possa risolvere in via principale ovvero unitamente alla decisione in ordine al merito della controversia, accelerando così i tempi del processo.

Dopo aver illustrato l'emendamento 28.11, il quale prevede che la nomina del consulente possa essere disposta con ordinanza emessa anche ai sensi del comma quinto dell’articolo 183, si sofferma sull'emendamento 28.13. Con tale proposta si intende precisare che il giudice, oltre al termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, deve contestualmente fissare anche quello, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare le osservazioni alla relazione del consulente tecnico d’ufficio.

Riferisce poi sull'emendamento 28.18, il quale interviene sull’articolo 244 del codice di procedura civile, prevedendo la facoltà per il giudice di assumere per iscritto la prova testimoniale delegata, in considerazione della natura della causa, della qualità del testimone e di ogni altra circostanza.

In tale caso, il giudice richiederà al testimone di fornire per iscritto e nel termine assegnatogli le risposte agli articoli di prova sui quali deve essere interrogato.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ogni foglio e la spedisce in busta chiusa o la consegna brevi manu alla cancelleria del giudice.

Il testimone che non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito può essere condannato alla pena pecuniaria prevista dall’articolo 255, primo comma. È in ogni caso fatta salva la facoltà, per il giudice che non ritenga chiare o attendibili le risposte fornite per iscritto, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Precisa inoltre che nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro funzionario addetto presso l’ufficio giudiziario.

Al fine di rispettare il principio di immediatezza, osserva che si è ritenuto opportuno limitare l’assunzione delle dichiarazioni testimoniali per iscritto alle sole ipotesi di prova delegata, ove tale principio subisce una deroga già in base alle disposizioni vigenti.

Dopo aver illustrato l'emendamento 28.22, con il quale si introduce un ulteriore comma all’articolo 281-quinquies del codice, ove si precisa che il giudice tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza è colui innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale, dà conto dell'emendamento 28.23. Tale proposta dispone che la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, si effettua anche mediante consegna di una sola copia dell’atto, laddove il difensore sia costituito per più parti, così da semplificare e accelerare i tempi delle notifiche e il correlativo regime di nullità, spesso eccepito strumentalmente a fini dilatori. L'emendamento prevede inoltre che il regime di impugnazione delle ordinanze che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile, continua a essere modellato su quello previsto per le pronunce sulle questioni di competenza. Cosicché, una volta abolito, per queste ultime, il regolamento necessario di competenza, anche per le ordinanze di sospensione è previsto, quale unico strumento di impugnazione, il reclamo nei termini e nei modi stabiliti dall’articolo 44.

Si sofferma quindi sull'emendamento 28.28, il quale al fine di favorire l’accelerazione del processo, modifica l’articolo 296 del codice di rito, precisando che nel disporre la sospensione del processo, il giudice fissi contestualmente l’udienza successiva, consentendo così la prosecuzione del giudizio.

Con riguardo all'emendamento 28.30 osserva che esso prevede che, in caso di morte o sopravvenuta incapacità della parte costituita personalmente ovvero della parte contumace, il processo sia interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o sia notificato o sia certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti giudiziali di cui all’articolo 292 o di qualsiasi altro.

Dopo aver illustrato l'emendamento 28.31, il quale riduce da sei a tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio interrotto, ispirandosi all’esposta esigenza di ridurre i tempi di durata del processo, si sofferma sull'emendamento 28.33, il quale dispone che l’estinzione della causa, per qualsiasi ragione prevista dalla legge, opera di diritto e va dichiarata d’ufficio, senza più la necessità che venga eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa.

Dà poi conto dell'emendamento 28.35, il quale, in primo luogo, modifica l’articolo 310 del codice di procedura civile adeguandolo al novellato articolo 44. Le modifiche apportate agli articoli 323 e 324 del codice di procedura civile risultano, poi, di mero coordinamento con l’introduzione dell’istituto del reclamo ai sensi del novellato articolo 44.

Dopo aver illustrato l'emendamento 28.37, con il quale viene ridotto il termine lungo per l’impugnazione, prevedendo la decadenza dall’impugnazione decorsi otto mesi dalla pubblicazione della sentenza, si sofferma sull'emendamento 28.39. Tale proposta modifica l’articolo 339 del codice di procedura civile nel senso di consentire l’appellabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali che, avendo natura sostanziale di sentenza, sarebbero direttamente ricorribili per cassazione. Il nuovo primo comma dell’articolo 342, poi, oltre a ribadire che l’appello si propone con atto di citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall’articolo 163, precisa che, a pena di inammissibilità, esso deve contenere l’indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato.

Illustra quindi gli emendamenti 28.42 e 28.43. Il primo dei due emendamenti reca modifiche al terzo comma dell’articolo 354 recuperando le disposizioni in materia di riassunzione della causa dinanzi al giudice di primo grado contenute nei commi secondo e terzo del vigente articolo 353, sebbene, per ragioni di coerenza con il modificato primo comma dell’articolo 307 nonché con le esigenze di accelerazione del processo sottese alla nostra proposta, il termine per la riassunzione venga ridotto da sei a tre mesi.

La seconda proposta risulta consequenziale alla nuova disciplina delle eccezioni di incompetenza e all’abolizione del regolamento di competenza su istanza di parte.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 29, soffermandosi dapprima sull'emendamento 29.3. Quest'ultimo interviene sulle modifiche apportate dal disegno di legge in esame all'istituto del ricorso in cassazione.

Al riguardo rileva che l'emendamento mira in primo luogo a semplificare la decisione camerale prevedendo, in relazione alle ipotesi di manifesta fondatezza o infondatezza ovvero inammissibilità, un contraddittorio prevalentemente cartolare, sulla falsariga di quanto previsto per i ricorsi dinanzi alla Consulta. Inoltre, si propone di sostituire il presupposto del motivo di ricorso per vizio di motivazione, limitandolo all'omessa motivazione "circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", confermando altresì l'esclusione del ricorso per vizio di motivazione nel caso di doppia conforme. Rileva poi come la prevista abolizione del regolamento necessario e facoltativo di competenza la sua sostituzione con un più agile rimedio impugnatorio consentirebbe alla Cassazione di ridurre significativamente il suo carico di lavoro.

Inoltre, nella prospettiva della razionalizzazione e accelerazione del processo civile, si propone l’introduzione, nel testo dell’articolo 132 del codice di rito, di un ulteriore comma quarto, alla cui stregua, nei casi di ricorso per cassazione, la sentenza pronunciata dalla Corte può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto, con il richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse, e a cui è ritenuto di fare riferimento.

Dopo aver succintamente illustrato l'emendamento 29.5, il quale reca modifica gli articoli 360 e 382 del codice di rito, in ragione della prevista abolizione del regolamento di competenza, si sofferma sull'emendamento aggiuntivo 29.0.6. Quest'ultimo introduce l’articolo 540-bis nel codice di rito. Con questa norma, si prevede che quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, su istanza di uno di questi, provvede disponendo il deposito in cancelleria del processo verbale con il titolo esecutivo e il precetto, con la contestuale formazione del fascicolo al momento del deposito. Si precisa inoltre che, se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza necessità di presentazione di una nuova istanza. In caso contrario, il giudice dichiara l’estinzione del procedimento, salva la necessità di completamento delle operazioni di vendita.

Dà poi conto dell'emendamento 29.0.1, con il quale si riformulano gli articoli 543 e 548 del codice di rito, al fine di garantire un’effettiva accelerazione e razionalizzazione del procedimento di pignoramento.

Dopo aver illustrato l'emendamento 29.0.2, con il quale si modifica l’articolo 569 del codice di rito in materia di provvedimento per l’autorizzazione della vendita, disponendo che il giudice dell’esecuzione stabilisca in questo contesto anche la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell’udienza, secondo le modalità indicate, si sofferma sull'emendamento 29.0. 3, il quale modifica l’articolo 570 del codice di rito in materia di avviso della vendita, disponendo che con il pubblico avviso, oltre agli elementi descrittivi dell’immobile e del prezzo, siano stabiliti anche il termine per il deposito delle offerte, la data dell’udienza per l’esame delle stesse, e per l’eventuale gara tra gli offerenti.

Illustra poi l'emendamento 29.0.4, il quale modifica l’articolo 573 del codice di rito in materia di gara tra gli offerenti, disponendo che se la gara non può avere luogo per l’assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima. Al fine di assicurare l’accelerazione del procedimento,è previsto che la gara tra gli offerenti possa avere luogo anche in via telematica. Dà quindi conto dell'emendamento 29.0.5, il quale reca talune modifiche all’articolo 574 del codice di rito in materia di provvedimenti relativi alla vendita, disponendo che quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, il giudice pronuncia il decreto con cui si trasferisce il bene al compratore.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 30, soffermandosi dapprima sull'emendamento 30.1, il quale introduce uno strumento di coercizione indiretta per l’adempimento degli obblighi di fare infungibile e per gli obblighi di non fare, prevedendo che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all’adempimento di tali obblighi contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.

Si prevede, in particolare, che il creditore di un’obbligazione di fare infungibile o di non fare non sia tenuto a promuovere un autonomo giudizio per l’accertamento della violazione, in quanto la sentenza che ha accertato l’esistenza dell’obbligazione dovute per ogni violazione successiva alla pronuncia.

Tale meccanismo, osserva l'oratore, non menoma in alcun modo la difesa del debitore al quale venga notificato precetto per il pagamento della somma di denaro, in quanto egli potrà esperire il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del medesimo codice di procedura civile per fare accertare di non essere inadempiente, o che il mancato adempimento di quanto statuito nella sentenza di condanna è dipeso da causa a lui non imputabile.

Dà quindi conto degli emendamenti 30.9 e 30.10 i quali modificano rispettivamente gli articoli 624 e 630 del codice di procedura civile. Al riguardo rileva che gli emendamenti sono volti, tra l'altro, ad esplicare in termini lineari la portata e gli effetti del meccanismo estintivo riconducendolo semplicemente ad uno dei casi di estinzione per inattività delle parti "espressamente previsti dalla legge".

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 31, soffermandosi dapprima sull'emendamento 31.2. Tale proposta modifica il sesto comma dell’articolo 669-octies del codice di procedura civile riaffermando il principio generale secondo il quale il giudice che pronuncia un provvedimento cautelare ante causam deve provvedere anche sulle spese del procedimento cautelare. L'emendamento reca poi modifiche di mero coordinamento anche al settimo comma del medesimo articolo.

Illustra indi gli emendamenti relativi all'articolo 32, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 32.1. Al riguardo rileva che il nuovo articolo 702-bis del codice di procedura civile introduce un procedimento sommario non cautelare ante causam finalizzato all’emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo, suscettibile di conservare efficacia nel caso in cui il giudizio di merito non venga iniziato oppure si sia estinto.

Si tratta di una misura essenziale nella prospettiva di ridurre in modo significativo i carichi di lavoro giudiziario, il quale dipende non soltanto dal numero dei processi, ma anche dal carico di lavoro che ciascun processo comporta. Sotto quest’aspetto appare necessario ridurre il numero dei processi che arrivano a sentenza, oltre che attraverso l’incentivazione di modi conciliativi di risoluzione delle controversie destinati ad operare a processo già iniziato, anche mediante la previsione generalizzata di provvedimenti condannatori a cognizione sommaria e ad effetto anticipatorio, non connotati da stumentalità rispetto alla decisione con sentenza e quindi dotati della possibilità di rimanere efficaci se nessuna delle parti ha interesse ad un accertamento a cognizione piena. In dettaglio, la disciplina proposta prevede che se il giudizio di merito non viene iniziato, o si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento sommario non perde la sua efficacia, ma diviene irrevocabile. Mentre, nel caso in cui il successivo giudizio di merito si concluda con una sentenza, questa sostituisce con effetto immediato l’ordinanza emessa all’esito del procedimento sommario.Alla norma non viene attribuita portata generale: essa viene circoscritta alle domande di condanna al pagamento di somme di denaro o alla consegna o al rilascio di cose, con esclusione, quindi, sia delle domande di condanna aventi ad oggetto un facere o un non facere, sia delle domande costitutive e di accertamento.La sommarietà dell’accertamento si manifesta sotto un duplice aspetto.In senso procedimentale perché si tratta di un accertamento basato su un’istruttoria deformalizzata e ridotta all’essenziale. In senso sostanziale perché si tratta di un accertamento nel quale il grado di probabilità e di verosimiglianza necessario per l’accoglimento dell’istanza di tutela sommaria è inferiore a quello necessario per l’accoglimento della domanda con sentenza. La previsione del reclamo avverso i provvedimenti cautelari rende inevitabile contemplare lo stesso rimedio anche per il provvedimento sommario; l’esito del giudizio di reclamo, del resto, potrebbe contribuire a dare stabilità al provvedimento, scoraggiando ulteriormente l’inizio o la prosecuzione del giudizio di merito.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 32.0.2, il quale modifica l’articolo 819-ter del codice di procedura civile ribadendo, in coerenza con il nuovo sistema impugnatorio delle ordinanze che pronunciano sulla competenza, che è reclamabile a norma dell’articolo 44 anche l’ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato.

Procede poi ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 33, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 33.1. Al riguardo rileva che al fine di consentire alle parti di scegliere il modello di cognizione più duttile in relazione alle circostanze del caso concreto, la proposta modifica l’articolo 70-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stabilendo che le controversie previste in materia societaria, bancaria e creditizia e di intermediazione finanziaria si svolgano secondo le regole del cosiddetto rito societario solo se vi sia il consenso di tutte le parti.

Si sofferma quindi sull'emendamento 33.2, il quale delinea il contenuto del modello che il teste, ammesso a rendere la deposizione per iscritto, è tenuto a compilare. Il modello mira a garantire che la forma in cui sia resa la deposizione sia idonea ad assicurare l’identità del teste, l’esattezza dei quesiti cui rispondere, nonché la conoscenza, in capo al dichiarante, della facoltà di astensione dalla deposizione nei casi previsti dagli articoli 199 e seguenti del codice di rito.

Riferisce poi sull'emendamento 33.3, il quale, in coerenza con la previsione della fissazione di un calendario del processo, inserisce una disposizione di attuazione che impone al giudice di comunicare al capo dell’ufficio le ragioni per le quali si è reso impossibile definire la causa nei termini indicati nel calendario.

Dà quindi conto dell'emendamento 33.5, il quale modifica l’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per ragioni di coordinamento con la modifica della disciplina della motivazione della sentenza, del codice di procedura civile.

Illustra poi l'emendamento 33.7 con il quale si introducono dei termini di fase entro i quali dovrà essere definito ciascun grado di giudizio e al cui rispetto dovrà attenersi il giudice nella fissazione del calendario del processo.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 34, soffermandosi dapprima sull'emendamento 34.1. Con esso si intende sopprimere la disciplina transitoria dettata per le cause di relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali pendenti alla data di entrata in vigore della legge, preferendosi, anche per ragioni di uguaglianza, l’applicazione del principio generale del tempus regit actum, a fronte dell’abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, in considerazione del fatto che il rito del lavoro non si adatta alle peculiarità delle controversie in questione, e della maggiore snellezza del procedimento davanti al giudice di pace.

Illustra poi gli emendamenti aggiuntivi 34.0.1 e 34.0.2. Con la prima delle due proposte si modifica l’articolo 1 del decreto legislativo n. 5 del 2003 precisando, con una clausola di residualità, che la norma si applica senza pregiudizio dell’articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. In ossequio alla finalità acceleratoria del processo, si è ritenuto, poi, con il secondo emendamento, di modificare l’articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riducendo da quarantasei a trentuno giorni la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 36, soffermandosi dapprima sull'emendamento 36.1, con il qualesi sopprime la norma che dispone l’automatica perenzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, rispetto ai quali la parte non dichiari di avere interesse alla decisione, apparendo eccessiva e di dubbia compatibilità con l’articolo 24 della Costituzione la conseguenza della perenzione dovuta alla mera omessa dichiarazione di interesse della parte.

Dopo aver riferito sull'emendamento 36.0.1, il quale reca le abrogazioni consequenziali alle novelle proposte con gli emendamenti precedenti, passa ad illustrare l'emendamento 37.1, il quale riscrive integralmente l'articolo 37 del disegno di legge. Più nel dettaglio il comma 1 dell’articolo 37, così come riscritto, contiene una disposizione transitoria di carattere generale, in base alla quale le disposizioni contenute nella legge trovano applicazione ai soli giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della stessa legge.

Al comma 2 è previsto tuttavia che trovino immediata applicazione, ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, le norme in materia di appello contenute nei novellati articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile.

Al comma 3 si stabilisce che alle controversie di cui all’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della legge, si applichino le disposizioni del rito ordinario di cognizione.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 38.1, il quale dispone la soppressione dell'articolo 38, in ragione della proposta di nuova disciplina delle questioni di giurisdizione delineata dagli emendamenti fino ad ora illustrati.

Si sofferma quindi sull'emendamento 39.1, il quale reca la soppressione dell'articolo 39 del disegno di legge. Al riguardo rileva che, sotto il profilo del metodo, non si condivide la scelta di rimettere al Governo una materia così delicata quale quella della conciliazione e della mediazione. Sotto il profilo del merito, osserva come non sia condivisibile la scelta di concepire la conciliazione quale procedura parallela e in certo modo contrapposta a quella giudiziale, dovendosi invece valorizzare il ruolo che il giudice, in materia civile, può svolgere al fine di risolvere la controversia in forme conciliative. Ricorda peraltro che il disegno di legge n. 1016 prevede sul punto una significativa innovazione, valorizzando la conciliazione giudiziale ed il ruolo conciliativo del giudice, accompagnati dalla previsione di sanzioni processuali a carico della parte che abbia, senza giustificato motivo, rifiutato la proposta conciliativa avanzata dalla controparte. Pertanto, ferma la preferenza per una valorizzazione nel processo del paradigma conciliativo, osserva comeun organo di tutela generalista, che potrebbe anche diventare snodo strategico per la Class Action, non può che essere collocato all'interno del tribunale. Non è sufficiente, a parere dell’oratore, riformare l'istituto se contemporaneamente non si diffonde la cultura della conciliazione, se il servizio non si fa carico anche di orientare le diverse domande di giustizia, se non si rende la conciliazione più visibile e accessibile.

È necessario inoltre prevedere che ci si avvalga del personale appartenente al Consiglio dell'Ordine, perché solo con un attivo coinvolgimento dell'avvocatura l’istituto della conciliazione, potrebbe elevare nel suo complesso la qualità della giustizia stessa.

Con riguardo all’introduzione dell’istituto del calendario del processo, la senatrice DELLA MONICA (PD) ritiene che dovrebbe essere valutata con maggiore attenzione l'opportunità di prevedere sanzioni a carico dei magistrati inottemperanti.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), dopo aver brevemente illustrato l'emendamento 30.6, invita il Governo a valutare l'opportunità di ritirare le proposte emendative relative al sistema della conservatoria dei registri immobiliari.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 17.

 

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

Art. 20

20.1

FAZZONE, SALTAMARTINI, SARRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, le parole: ''escluso il comparto della sicurezza e del soccorso'' sono sostituite dalle seguenti: ''esclusi i comparti sicurezza e difesa e quello del soccorso''».

Art. 21

21.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino alla fine del comma».

21.2

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

21.3

MALAN, RELATORE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché, per servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,».

21.4

MALAN, DELOGU, RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: « dalle medesime autorità» inserire le seguenti: «, esclusi i servizi pubblici locali».

Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere le parole: «nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali».

21.5

D'ALIA

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco presso il Ministero dello sviluppo economico».

21.6

GERMONTANI

Al comma 2 dopo le parole: «con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,» inserire le seguenti parole: «sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori,».

21.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un adeguato indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito».

21.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 23 bis del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 8 è abrogato».

Art. 22

22.2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sopprimere l'articolo.

22.200

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:.

"Art. 22

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

 

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

22.5

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «,di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n.82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

22.3

PALMIZIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica ammirùstrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.4

MAURO MARIA MARINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.6

PALMIZIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.7

MAURO MARIA MARINO

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere il comma 3.

22.9

AMATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: ''a cui si riferiscono'' sono aggiunte le seguenti: ''e devono essere emesse sul supporto elettronico di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43''».

22.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.

2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazionenomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazionecentrale commissario ad acta per l'attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilita'per l'interscambio dei documenti elettronici.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.».

Art. 23

23.1

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «,sentita la Conferenza Unificata».

23.2

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

23.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali,».

23.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per le» aggiungere: «pubbliche».

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine: «garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali».

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «l'utilizzo del web» con le seguenti: «l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche»; sostituire le parole: «tra le amministrazioni e i propri dipendenti» con le seguenti: «tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi».

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico».

23.5

Il Governo

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del Codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle Amministrazioni inadempienti;

b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;»

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del Codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità nelle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularietà ed intersettorialità;»;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;»

d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività».

23.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

AI comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale» aggiungere le seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata».

23.7

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n.165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;

23.8

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

AI comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) modificare la normativa in materia di riuso del software nella Pubblica Amministrazione in modo da incentivarlo ogni qualvolta possa apportare miglioramenti economici ed organizzativi nelle amministrazioni;

23.9

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo informatico con previsione di un commissario ad acta per quelle amministrazioni in cui la normativa non sia pienamente rispettata».

23.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) prevedere il risarcimento del danno quale conseguenza della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte della pubblica amministrazione».

23.11

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 1º febbraio 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito, un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale».

23.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. A partire da1 30 gennaio 2009, lo Stato assegna una casella di posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età».

Art. 24

24.1

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto ''Lotta agli sprechi'' dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività. di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004».

24.2

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire le parole: «programma triennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2011» con le seguenti: «programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010».

24.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» sostituirecon le seguenti: «31 dicembre 2010».  

24.4

Il Governo

Sopprimere il comma 5. 

24.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Carta nazionale dei servizi)

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 26

26.1

Il Governo

Al primo comma, premettere il seguente:

«01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: ''Ministro per la semplificazione normativa'' sono inserite le seguenti: ''di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

b) al comma 4, dopo le parole: ''Ministro per la semplificazione normativa'' sono aggiunte le seguenti: ''di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione''».

26.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione normativa)

1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.

2. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti di cui alla Commissione prevista dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976 n. 178, la cui composizione viene modificata dalla legge del 31 dicembre 1991, n. 433, viene equiparato a quello previsto nell'ordinanza del P.C.M. del 18 settembre 1995, n.2414.

3. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente comma con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse.

26.0.12

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

 1. All'allegato A, all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133, sono soppresse le voci n.2990 e n.3309.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successiva al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui alle voci n.2990 e n.3309, citate al comma 1».

26.0.2

AMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in materia di razionalizzazione nella gestione dello smaltimento dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 2, è abrogato il comma 8-bis e al comma 19 sono soppresse le seguenti parole: «Per l'effetto, il comma 3 dell'articolo 107 è così sostituito: "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"».

26.0.3

BONFRISCO, VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340,

in materia di trasmissione telematica dei bilanci)

1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: ''periti commerciali'' sono inseerite le seguenti: ''e dei consulenti del lavoro''».

26.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al libro quinto del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea''».

26.0.5

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i Presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la Sezione. Il giudice unico esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. E' abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al Collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la Sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisioe del giudizio".».

26.0.6

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, comma 2 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: ''sette'' e la parola: ''due'' è sostituita dall'altra: ''tre''.

2. All'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

''Le percentuali previste dal comma 2 e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato''.

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, e successive modifiche e integrazioni. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo; la ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio».

26.0.7

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

.3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. I decreti di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26.0.8

COSSIGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1.Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.9

TOFANI, BONFRISCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.10

TOFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

 

26.0.11

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

 

Art. 27

27.1

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».  

27.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

27.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole: «ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».  

27.4

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ventimila» con le seguenti: «trentamila».

27.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le seguenti: «possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa».

27.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

27.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma secondo, sopprimere le parole: «per territorio».

27.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo comma dopo le parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con ordinanza».

27.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle comunicazioni di cui al n. 7 dell'articolo 163 deve darsi avviso anche degli effetti derivanti dall'articolo 38».

27.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dichiara con ordinanza» con le seguenti.: «pronunzia con ordinanza con cui dichiara».

27.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

27.12

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice di procedura civile, la parola: ''sentenza'' è sostituita dalla seguente: ''ordinanza''».

27.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 44. – (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). – L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adìto deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito''».

27.14

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 45. – (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). – Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.''».

27.15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

27.16

CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.17

D'ALIA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario''.

7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente periodo: ''Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina''».

27.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti''.

8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 68-bis. – (Termini per lo svolgimento degli incarichi). – Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza e) se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione.''.

8-quater. L'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – (Intervento in causa del pubblico ministero). – Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento obbligatorio.

Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.

Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nella ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rileva bile d'ufficio.''.

Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

8-quinquies. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale''».

27.100

Il Governo

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato";

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia";

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.».

27.19

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 88 del codice di procedura, civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà''».

27.20

GRAMAZIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le spese e gli onorari di difesa al cui rimborso è condannata la parte soccombente, in base agli articoli 91 e 92, sono liquidati al termine del giudizio di impugnazione».

27.21

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».

11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.

In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa''».

27.23

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 10, sostituire il periodo da: «Se accoglie» fino alla fine, con il seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

27.24

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: ''Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».

3. In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 12.

27.26

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».

27.27

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 12, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le seguenti: «su istanza di parte» e sostituire le parole: «di somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 20.000» con le seguenti: «di somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio delle spese liquidate».

27.28

CENTARO

Al comma 12,sopprimere le parole: «, non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».

27.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, sostituire le parole da: «non inferiore» fino a: «euro 20.000» con le seguenti: «fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».

27.30

D'ALIA

Sopprimere il comma 14.

27.31

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 115 del codice di procedura civile (Disponibilità delle prove) è sostituito dal seguente: ''Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza''».

27.32

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti''».

27.33

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 14, sostituire le parole: «ammessi o non contestati» con le seguenti: «contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti».

27.35

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 16, sostituire le parole: «o in siti internet» con le seguenti: «e in siti internet».

27.34

DELOGU, RELATORE

Al comma 16, dopo la parola: «televisive» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

27.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

''123. - (Nomina del traduttore). – Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti''».

27.37

D'ALIA

Sopprimere il comma 17.

27.38

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al secondo comma, n. 4), le parole: ''dello svolgimento del processo e'' sono soppresse.

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando''».

27.101

Il Governo

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. - All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Se l'atto da notificare o comunicare è costituto da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

27.39

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.40

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.41

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre'';

b) al secondo comma dopo le parole: ''rilevabili d'ufficio'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: '', comprese quelle di cui all'articolo 38''.

18-ter. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione''.

18-quater. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

b) al secondo comma, la parola: ''Egli'' è sostituita dalle seguenti: ''Il giudice istruttore».

18-quinquies. Al secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: ''ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e'' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies''».

27.42

CENTARO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 165. - (Costituzione dell'attore). – L'attore, entro venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro dieci giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro venti giorni dall'ultima notificazione''».

Art. 28

28.1

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 182 aggiungere in fine le seguenti parole: ''Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti''».

28.2

BALBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.''»

28.100

Il Governo

Sopprimere il comma 2

28.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 2.

28.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione'';

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';

d) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere'';

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';

f) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma''».

28.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione'';

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';

d) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere'';

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';

f) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma''».

28.6

D'ALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono».

28.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). – Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.''».

28.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

''Art. 184-ter. Non sono consentite udienze di mero rinvio; tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata. Il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive. Tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di 60 giorni. L'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.''».

28.8

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma.''».

28.10

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti''.

4-bis. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: ''Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato.''».

28.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: «commi quinto o settimo».

28.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: « commi quinto o settimo».

28.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191.''».

28.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191.''».

28.101

Il Governo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale".».

28.15

CENTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 255, primo comma del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna alla pena pecuniaria di 1.000 euro.''».

28.16

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 6.

28.17

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

28.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 244 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''Il giudice istruttore, su concorde richiesta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il relativo termine, di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al secondo comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.

Il testimone rilascia la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la relativa ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.

Il testimone che non rende la deposizione avvalendosi della facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o che non intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannrlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato''.».

28.19

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. Qualora la testimonianza abbia ad oggetto la provenienza e la veridicità di documenti di spesa prodotti dalle parti, essa può essere resa per iscritto mediante una dichiarazione rilasciata al difensore che ne autentica la sottoscrizione sotto la propria responsabilità. Il giudice esaminata la testimonianza scritta può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 33.

28.102

Il Governo

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. (Testimonianza scritta) - Quando la prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa, e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».

28.20

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Nelle controversie che hanno ad oggetto pagamento di somme o risarcimento di danni, il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata alla conferma di documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato».

28.21

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis» dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«La firma del testimone può essere autenticata anche dal difensore di una delle parti costituite nel procedimento».

28.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«È sempre tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale».

28.23

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: ''primo'' è inserita la seguente: '', secondo''.

8-bis. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44''».

28.28

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fissando l'udienza e la prosecuzione del processo''».

28.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fissando l'udienza e la prosecuzione del processo''».

28.30

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. All'articolo 300, il quarto comma è sostituito dal seguente:

''Tanto nei casi previsti nel primo e terzo comma, quanto se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 o di qualsiasi altro.''».

28.31

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'articolo 305 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 305. – (Mancata prosecuzione o riassunzione). – Il processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata''.».

28.32

D'ALIA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

28.33

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio''».

28.34

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio».

28.35

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 12,inserire i seguenti:

«12.bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''e quelle che regolano la competenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''e le ordinanze che pronunciano sulla competenza.''.

12-ter. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: '', oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,'' sono soppresse.

12-quater. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: ''né al regolamento di competenza,'' sono soppresse».

28.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.37

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.38

D'ALIA

Al comma 13, dopo le parole: «decorsi sei mesi» inserire le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

28.39

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

''Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione''.

13-ter. II primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato''».

28.40

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 14.

28.41

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile» aggiungere dopo la parola:«proporli», le seguenti: «o produrli».

28.42

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Rimessione al primo giudice'';

b) al primo comma, le parole: ''Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente,'' sono soppresse;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto''».

28.43

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla competenza'' sono soppresse».

28.44

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla competenza'' sono soppresse».

Art. 29

29.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

29.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

29.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione) – 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

''Art. 339-bis. – (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). – Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.'';

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

''5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;'';

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

''La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.»;

d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza, succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto della decisione.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza''.».

29.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

:

«Art. 29. –

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 360-bis (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nela giurisprudenza della Corte;

3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado".

2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma, numero 5, le parole: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis"sono sostituite dalle seguenti: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 360-bis».

29.4

VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. – (Atti preliminari). – Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.

L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammisibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.

Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma.».

29.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Modifiche agli articoli 360 e 382 del codice di procedura civile) – 1. II numero 2 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: ''e di competenza'' sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato».

29.6

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

29.7

VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»», primo comma, numero 2), sostituire le parole da: ''una questione sulla quale'', fino alla fine del numero con le seguenti: ''quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio orientamento''».

29.8

VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 3), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «non manifestamente infondata».

29.9

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.11

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis» sopprimere il secondo comma.

29.12

VALENTINO

Al comma 1 capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: «collegio» con la seguente: «relatore».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «il relatore».

29.13

VALENTINO

Sopprimere i commi 2 e 3.

29.0.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

–''540-bis. – (Integrazione del pignoramento). – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.''».

29.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

''Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). – Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perchè disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perchè proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

''Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). – Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma''».

29.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: ''e fissa'' con la parola: '', fissa'' e, dopo le parole: ''siano intervenuti'' aggiungere le seguenti: ''e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate''.

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: ''Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.''».

29.0.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 570 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:

''Art. 570. – Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.''».

29.0.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 573 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

''Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica''».

29.0.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica dell'articolo 574 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 574. – (Provvedimenti relativi alla vendita). – Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.

Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587''».

 

Art. 30

30.3

BALBONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al libro III, titolo II, del codice di procedura civile, all'articolo 543, secondo comma, sostituire il numero 4 con il seguente:

''4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quanto il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, mentre negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, il terzo è tenuto solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità''.».

30.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

''Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615''».

30.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

''Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615''».

30.5

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo».

30.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nelsecondo comma, sono soppresse le parole: «delle condizioni personali e patrimoniali delle parti».

30.7

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

30.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sopprimere il comma 3.

30.9

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

''Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.''».

30.10

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».

30.100

Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».

30.0.1

AMATO

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie)

1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro III, titolo III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del sindaco del comune nel quale si trova l'immobile.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1 il sindaco acquisisce il parere della giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e socio sanitarie in rapporto alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o socio sanitaria esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.

3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua emanazione.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

31.1

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

1. L'articolo 669-sexies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 669-sexies. – (Procedimento). – Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione rituale del contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda ai sensi del primo comma.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Con l'ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice provvede definitivamente anche sulle spese''.

2. All'articolo 669-septies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Con l'ordinanza di incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.'';

b) il comma 3 è soppresso.

3. Gli articoli 669-octies, 669-novies e 669-decies sono abrogati.

4. All'articolo 669-duodecies, primo comma del codice di procedura civile, l'ultimo periodo, è soppresso.

5. L'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 669-terdecies (Impugnazione contro i provvedimenti cautelari). – Contro l'ordinanza che definisce il procedimento ai sensi degli articoli 669-sexies e 669-septies è ammesso appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo III del Libro II.

Contro l'ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione''.

6. All'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ''II'' sono soppresse;

b) al primo comma, dopo le parole: ''di questo capo.'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: '',nonché del capo IV''.

7. Dopo l'articolo 671 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«671-bis – (Procedimento). – Ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-bis a 669-septies».

8. All'articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: ''Il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue''.

9. All'articolo 339, primo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 669-sexies, 669-septies e 669-octies, comma 1''.».

31.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Modifiche all'articolo 669-octies del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

''Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare'';

b) al settimo comma, le parole: ''primo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''sesto comma''.

31.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

31.4

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé e può adottare, in audita altera parte, i provvedimenti opportuni. Tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di trenta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro sette giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza''».

31.0.1

VICARI

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al libro sesto del Codice civile. Riallineamento

e rideterminazione dei termini di prescrizione)

1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

2. All'articolo 2949 del codice civile al comma l la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

 Al comma 2 la parola: ''due'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''tre''.

5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio».

Art. 32

32.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32.

(Procedimento sommario non cautelare)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE

Art. 702-bis.

(Procedimento sommario di cognizione)

Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-bis» con il seguente:

«Art. 702-bis. - (Procedimento sommario di cognizione). – Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notificazione del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.3

D'ALIA

Al comma , sostituire il capoverso "Art. 702-quater. – (Appello)" con il seguente:«Art. 702-quater. – (Appello). – Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 e seguenti. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».

32.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile)

1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44'';

b) al secondo comma, dopo la parola: ''44'' sono inserite le seguenti: '', primo comma''».

Art. 33

33.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: ''disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile'', è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie''».

33.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

''Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e della ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza e del suo domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, telefax e di posta elettronica Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice e l'esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve rendere risposte circostanziate a ciascun quesito.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 244, sesto comma, del codice''».

33.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 81-bis. - (Motivazione dell'inosservanza del calendario del processo). – II giudice comunica tempestivamente al capo dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo''».

33.100

Il Governo

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole:"ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti:"ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale":

33.4

BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», al terzo comma le parole: «da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere di un ufficio giudiziario o da uno dei soggetti indicati all'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre 2000».

33.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi''».

33.6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi''».

 

33.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Capo V-bis.

DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

''Art. 152-bis.

(Durata del processo)

Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare''».

33.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 4, capoverso, la parola: «ovvero» è sostituita con le seguenti: «e ricorre».

33.101

Il Governo

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: " 186-bis (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.».

Art. 34

34.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

34.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

 2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

 3. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamenti trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

 b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al Libro II, Titoli I e III, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile;

 c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

 d) prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

 e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

 

34.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti parole: ''Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368''».

34.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: ''15 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 agosto''.

Art. 36

36.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

36.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184, 184-bis, 353, 547 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati».

Art. 37

37.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.

37.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

37.3

GRAMAZIO

Al comma 2, dopo le parole: «Ai giudizi pendenti in primo grado» inserire le seguenti: «ovvero a quelli già definiti in primo grado per i quali non è spirato il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 91 e 92».

37.4

BONFRISCO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. «Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 92 e quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, così come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006».

37.100

Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. «Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

37.5

LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 38

38.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

38.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1» con le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

Art. 39

39.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

39.2

VALENTINO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «senza precludere l'accesso alla giustizia» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene al particolare ambito delle decisioni in caso di separazione e di divorzio, ove la mediazione conduca ad accordi, questi per poter spiegare i loro effetti dovranno ricevere l'omologa del Presidente del Tribunale del luogo ove avrebbe sede il processo, sentito il Pubblico Ministero;».

39.3

GERMONTANI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che la mediazione sia svolta:

1) da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

2) da associazioni a tutela dei consumatori iscritte al registro degli organismi di conciliazione di cui alla lettera c)».

39.4

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5» con le seguenti: «anche in opportuno coordinamento con le specifiche disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,».

39.5

VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere la possibilità di istituire un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine».

39.6

VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro».

39.7

D'ALIA

Al comma 3, lettera l) dopo le parole: «esperti», inserire le seguenti: «e consulenti del lavoro,».

39.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) prevedere che il procedimento di conciliazione abbia una durata non superiore a sei mesi».

39.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore o del mediatore nello svolgimento delle proprie funzioni».

39.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) salvo quanto già previsto dagli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente o sostanzialmente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese, maturate successivamente alla proposta dello stesso dal vincitore che ha rifiutato l'accordo; possa ricorrendone motivate ragioni, condannare il vincitore al rimborso delle spese maturate dal soccombente nella stessa fase; e possa altresì motivatamente condannare la parte che con mala fede o colpa grave abbia rifiutato l'accordo conciliativo al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;».

39.11

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».

39.0.1

VALENTINO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori''».

39.0.2

VALENTINO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, infine il seguente comma:

''Qualora il fallimento si chiuda per effetto di un concordato, che preveda l'integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione dopo l'omologazione definitiva, i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non sono punibili».

39.0.3

LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

 "2668-bis. - Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiari che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

 2668-ter. - Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

39.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.0.101

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

 1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciale delle Agenzie del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

 2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro».

39.0.103

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenute dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è proporgata di sessanta giorni.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

Nell'attuazione della delega di atto pubblico informatico redatto dal notaio, il notaio si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi».

39.0.4

CENTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti notarili.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti notarili coloro che siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 è sostituito dal seguente: ''La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente''.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

c) l'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 sono sostituiti dal seguente: ''Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente''.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal concorso a trecentocinquanta posti di notaio indetto con D.D.G. (decreto del direttore generale della giustizia civile) 10 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale del 18 aprile 2008, n. 31».

39.0.102

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente".

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

la lettera c), terzo comma, dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

gli articoli 5-bis,5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente: " Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente"».

 

 

Art. 40

40.1

PALMIZIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice'' sono aggiunte le seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

40.2

MAURO MARIA MARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice'' sono aggiunte le seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonchè i commi 3 e 4.

Art. 41

41.2

ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-quater è aggiunto il seguente: ''10-quinquies. – Il reato di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è escluso se il pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è effettuato entro i trenta giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione o della notifica dell'accertamento''».

Art. 43

43.1

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

Art. 44

44.1

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

44.2

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

44.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri nonché i relativi compensi, se previsti».

44.4

BALBONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «società non quotate», inserire le seguenti: «a totale partecipazione pubblica».

44.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) escludere il ricorso al sistema di governance duale previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile».

44.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

44.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

44.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

44.9

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

44.10

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 32-ter.

44.11

BALBONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che, in deroga alle lettere b ), c) e d), al Presidente e al Vice presidente possano essere attribuite deleghe operative di contenuto generale con delibera del Consiglio di Amministrazione per motivate esigenze organizzative e funzionari della società.».

44.12

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la letterag) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere per i componenti degli organi di amministrazione della società controllante il divieto di ricoprire incarichi anche nel consiglio di amministrazione della società controllata.».

44.13

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.».

Art. 45

45.1

ADAMO, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

45.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

45.3

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

45.4

ADAMO, DE SENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.», con le seguenti: «200 mila euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2010.».

Art. 46

46.0.1

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Fabbricati rurali)

1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominica1e dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994».

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 2 DICEMBRE 2008

36a Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

 La seduta inizia alle ore 16.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

 Il presidente BERSELLI comunica alle Commissioni riunite che sono stati presentati i subemendamenti pubblicati in allegato, nonché due nuovi emendamenti da parte del Governo, che recano i numeri 5.500 e 7.500, e un emendamento dei relatori recante il numero 9.300.

 Comunica inoltre che il Governo ha riformulato l'emendamento 22.200 (22.200 testo 2) e che sono state presentate altresì le riformulazioni degli emendamenti 2.0.5 (2.0.5 testo 2), 11.0.1 (11.0.1 testo 2) e 12.0.5 (12.0.5 testo 2), anch'esse pubblicate in allegato al resoconto.

 Fa presente infine che i senatori Poretti e Perduca hanno aggiunto le loro firme agli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.10, tutti presentati dal senatore Mercatali.

 Il senatore BIANCO (PD) ribadisce l'invito alla Presidenza di valutare con estremo rigore l'ammissibilità degli emendamenti. Ciò premesso ritira l'emendamento 19.1, che appare estraneo alla materia oggetto del disegno di legge.

 

 La seduta termina alle ore 16,10.

 

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

Art. 2

2.0.5

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

 

2.0.5 (testo 2)

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

 

Art. 3

3.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.1/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», sostituire le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e testi unici».

3.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Chiarezza dei testi normativi) – 1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

''Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi) – 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previste nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle dis osizioni contenute nei corris ondenti codici e testi unici''».

3.0.1/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3.0.1/5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».

3.0.1/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

3.0.1/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

3.0.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970.

15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970.

15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive'';

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), e), f), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali»;

e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la ‘Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata ‘Commissione''';

j) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».

3.0.2/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

3.0.2/2

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», sopprimere il comma 3.

3.0.2/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al».

3.0.2/5

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», nel comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».

3.0.2

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''entro novanta giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';

b) al comma 2, dopo le parole: ''Consiglio di Stato'', sono inserite le seguenti: ''e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta'';

c) è aggiunto, in fine, il seguente:

''4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete''.

2. Dopo l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi) – 1. Il Governo provvede, mediante testi unici (...) compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai criteri che seguono:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo''».

Art. 4

4.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 4.0.1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, e inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta mesi'';

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''degli statuti'' sono inserite le seguenti: ''e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale'' ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

c) al comma 1, lettera c), le parole: ''consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico'' sono sostituite dalle seguenti: ''consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici''».

 

Art. 5

5.500

Il Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», nel comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.» aggiungere le seguenti: «e di quelli riguardanti l'immigrazione.»

Art. 7

7.500

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: "all'immigrazione," sono inserite le seguenti: "all'asilo, alla cittadinanza,". All'articolo 20, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: "e l'immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza"».

 

Art. 9

9.300

MALAN, DELOGU, RELATORI

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis. All'articolo 230, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. La disciplina di cui al presente articolo è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

9.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 9.0.1 sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: «1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».

Conseguentemente, al capoverso Art. 9-bis, sostituire la rubrica con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

9.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

Art. 11

11.0.1 (testo 2)

ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

3. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».

Conseguentemente, all 'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.1

ANTEZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».

Conseguentemente, all 'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

Art. 12

12.0.5

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla legge n.248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la quotazione massima».

12.0.5 (testo 2)

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: ''Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI. In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».

12.0.8/1

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 12.0.8, al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: «da 7 membri» fino a «maggiormente rappresentative.» con le seguenti: «da 9 membri di cui tre in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro degli affari esteri, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno designato dall'Unioncamere».

12.0.8

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli Assessori regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di cui due in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri''.

2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario».

Art. 14

14.2/1

NEROZZI, INCOSTANTE

All'emendamento 14.2, nel capoverso 1-bis sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, al capoverso 3-bis aggiungere in fine il seguente:

«3-ter. Il comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

14.2/2

MALAN, RELATORE

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 12 dicembre 2007, n.244».

14.2/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 14.2, capoverso «3-bis», dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del Garante per la protezione dei dati personali, nonché».

14.2

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

Art. 22

22.200 testo 2/1

ESPOSITO

All'emendamento 22.200 (testo 2), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

''l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di soggetti privati;''».

22.200 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto ''PC alle famiglie'' non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 26

26.0.7/1

D'ALIA

All'emendamento 26.0.1 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3.

26.0.7/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «della Repubblica».

26.0.7/3

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla giurisprudenza».

26.0.7/4

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».

26.0.7/5

D'ALIA

All'emendamento 26.0.7 sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempo necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;

d) la raziona1izzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare ante causam, salvaguardando, anche nei casi di misure inaudita altera parte, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assentibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato é impugnata con ricorso per cassazione;

g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26.0.7/6

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».

26.0.7/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le seguenti: «comma 3».

26.0.7/8

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con le seguenti: «al fine di garantire la».

26.0.7/9

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica».

26.0.7/10

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché le funzioni».

26.0.7/11

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7/12

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti all'ordinamento vigente».

26.0.7/13

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento vigente».

26.0.7/14

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente».

26.0.7/15

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26.0.7/16

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».

26.0.7/17

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7/18

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26.0.7/19

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7/20

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26.0.7/21

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».

26.0.7/22

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con le seguenti: «individuando le disposizioni».

26.0.7/23

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «abroga» con la seguente: «abrogano».

Conseguentemente, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «dettano».

26.0.7/24

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».

26.0.7/25

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

26.0.7/26

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»

26.0.7/27

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

26.0.7/28

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti».

26.0.7

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione TrentinoAlto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. I decreti di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26.0.8/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.8

COSSIGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.9/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.9

TOFANI, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.10/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.10, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.10

TOFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.11/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.11

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

Art. 27

27.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera b), sostituire le parole: «del Ministero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali».

27.100/2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera c) sostituire le parole: «e teletrasmessi» con le seguenti: «e trasmessi in via telematica».

27.100

Il Governo

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '',ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato'';

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia'';

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi''».

27.101/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «strumenti telematici» inserire le seguenti: «tali da consentire la verifica dell'avvenuto ricevimento».

27.101/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», dopo le parole: "non riscrivibile" aggiungere infine le seguenti "debitamente autenticato secondo modalità individuate da apposito decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del garante per la protezione dei dati personali"».

27.101

Il Governo

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: ''Se l'atto da notificare o comunicare è costituto da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile''».

Art. 28

28.101/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.101, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

28.101

Il Governo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: ''degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale''».

28.102/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», alle parole: «Quando la prova» preporre le seguenti: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».

28.102/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «su concorde richiesta delle».

28.102/3

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».

28.102

Il Governo

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis» (Testimonianza scritta) – Quando la prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa, e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».

Art. 29

29.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'alinea, dopo le parole: «è dichiarato» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «Manifesta ammissibilità del ricorso».

29.100/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'ultimo comma, alla parola: «dichiarato» preporre la seguente: «comunque».

29.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

29.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 360-bis. (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo. Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado''.

2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma, numero 5, le parole: ''o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 360-bis''».

Art. 33

33.100/1

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.100, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

33.100

Il Governo

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole: «ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».

33.101/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.101, capoverso: «186-bis», sostituire la parola: «opposti» con le seguenti: «avverso i quali è proposta opposizione».

33.101

Il Governo

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: ''186-bis (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). – I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.».

Art. 34

34.0.100/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «, al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa».

34.0.100/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica dell'atto introduttivo, unificando i termini a difesa e riducendo il numero e la tipologia degli scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva contenga a pena di decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la contestazione specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa ed articolata esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché l'indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova, dei documenti offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate riconvenzionali o delle chiamate in causa di terzi e la precisazione delle conclusioni. Prevedere norme volte a favorire la definizione anticipata del giudizio consentendo nella prima udienza lo svolgimento della trattazione orale e conseguentemente la decisione o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ove necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le eccezioni rilevabili d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino risultino dagli atti acquisiti al giudizio, previa attivazione del contraddittorio tra le parti, sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi immediatamente sulle eccezioni rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili dalle parti, nonché sulle questioni da esse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la definizione del giudizio. Valorizzare il principio di non contestazione, introducendo presunzioni relative – salvo contrarie risultanze di causa – di ammissione dei fatti non specificamente contestati. Prevedere inoltre che, qualora la parte non sia una persona fisica, essa sia tenuta a documentare la fonte dei poteri di rappresentanza al fine di consentire la verifica della sussistenza di tutti i presupposti processuali generali, nonché il rigetto della domanda nei casi in cui tale verifica risulti negativa. Comminare la sanzione della nullità alle deduzioni fondate su fatti non esposti o assolutamente incerti, ovvero su argomenti di diritto non esposti. Tipizzare infine le fattispecie cui si applichi l'istituto della rimessione in termini;».

34.0.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da: «, restando» fino a: «ordinario».

34.0.100/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero2), sostituire le parole da: «, restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro la pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo».

34.0.100/5

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «, nell'ambito» fino a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte le parti».

34.0.100/6

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi della presente delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III del codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega».

34.0.100/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «volontaria giurisdizione,».

34.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamenti trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura còntenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera'di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al Libro IV, Titolo I, Capo IIl-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al Libro II, Titoli I e IlI, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33,41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore qei decreti legislativi attuativi della presente delega;

e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 37

37.100/1

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 37.100, sostituire le parole da: «alle controversie» sino a: «depositato» con le seguenti: «ai ricorsi proposti».

37.100

Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 39

39.0.100/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.100, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungere il seguente articolo:

''Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatori e dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2''».

39.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatori e dei registri irnrriobiliari.

2. L'archivio di cui al comma l, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatori e dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.0.101/1

PASTORE

Sopprimere l'emendamento 39.0.101.

39.0.101/2

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

Sopprimere l'emendamento 39.0.101.

39.0.101/3

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

All'emendamento 39.0.101, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le Sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale».

39.0.101

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciale delle Agenzie del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro».

39.0.103/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.103, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, nel rispetto del procedimento di cui al comma 3, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili secondo i principi e con i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Deleghe in materia di atti redatti da notaio)».

39.0.103

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenute dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è proporgata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell'attuazione della delega di atto pubblico informatico redatto dal notaio, il notaio si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi».

39.0.102/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.102, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo la lettera b) del comma 1 della legge 6 agosto 1926, n. 365, è inserita la seguente lettera:

''b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

2-bis. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: ''due sottocommissioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre sottocommissioni''».

39.0.102/2

VALENTINO

All'emendamento 39.0.102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 10 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

2-ter. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n.1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166».

39.0.102

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente: ''La commissione opera con tre sotto commissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente''.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

c) la lettera c), terzo comma, dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguenente: ''Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente''».

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 11 DICEMBRE 2008

36a Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 

La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

 Il presidente BERSELLI comunica che i relatori hanno presentato l’emendamento 28.1000, del quale dà brevemente conto.

 Avverte altresì che la senatrice Vicari ha riformulato l’emendamento 31.4 in un testo 2.

I suddetti testi sono allegati al resoconto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,10.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

Art. 28

28.1000

DELOGU, MALAN, RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituite, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione'';

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';

c) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giustificati motivi, può concedere'';

d) il settimo comma è sostituito dal seguente:

''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';

e) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

f) il nono comma è abrogato;

g) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma":

 h) dopo il decimo comma, è inserito il seguente: ''L'inosservanza da parte del giudice dei termini previsti dal presente articolo costituisce, salvo in caso di gravi motivi sopravvenuti, comportamento suscettibile di azione disciplinare.''».

Art. 31

31.4

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé e può adottare, in audita altera parte, i provvedimenti opportuni. Tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di trenta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro sette giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza''».

31.4 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé fissando la data entro i trenta giorni successivi. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro otto giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza. In caso di urgenza si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 669-sexies.''».

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 27 gennaio 2009

36a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'economia e le finanze Vegas.

 La seduta inizia alle ore 15,25.

 

 IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 2008.

 Si procede all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

 Il presidente VIZZINI dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11 e dichiara pertanto inammissibili, in quanto su di essi è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i seguenti emendamenti: 2.3, 3.0.1 (limitatamente al capoverso 15-bis, lettera c)), 5.1 (limitatamente al capoverso art. 2-bis), 8.0.1, 9.9, 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

 Avverte quindi che il parere non ostativo è reso con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.1 e 9.38.

 Il relatore MALAN (PdL) si rimette al Governo sugli ordini del giorno G/1082/1/1 e 2 e G/1082/4/1 e 2. Inoltre, fa proprio l’ordine del giorno n. G/1082/5/1 e 2 e lo riformula, come invito al Governo, in un nuovo testo (G/1082/5/1 e 2 (testo 2)). Propone invece di accantonare gli ordini del giorno G/1082/2/1 e 2 e G/1082/3/1 e 2.

 Il sottosegretario VEGAS sollecita i proponenti a trasformare il dispositivo dell'ordine del giorno n. 1 in un invito al Governo e dichiara, in tal caso, di accoglierlo come raccomandazione, così come il n. 4. Inoltre, dichiara di accogliere l’ordine del giorno n. 5 (testo 2).

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) accoglie la richiesta di trasformare il dispositivo dell'ordine del giorno n. 1 in un invito al Governo.

 Gli ordini del giorno n. 2 e n. 3 si intendono accantonati.

 Il relatore MALAN (PdL) si rimette al Governo sull’emendamento 1.1 e si esprime favorevolmente sull'emendamento 1.4 (che assorbirebbe il contenuto dell’emendamento 1.3). Inoltre, invita a trasformare in un ordine del giorno l’emendamento 1.5 ed esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti.

 Il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione sull’emendamento 1.1 e si associa all’invito del relatore a trasformare l’emendamento 1.5 in un ordine del giorno di contenuto analogo, che il Governo accoglierebbe. Sugli altri emendamenti si esprime in modo conforme al relatore.

 La senatrice INCOSTANTE (PD) sostiene l’emendamento 1.5, che potrebbe essere approvato in un testo riformulato, precisando che la connessione alla banda larga degli uffici scolastici sia inclusa nei progetti "ove possibile".

 Il senatore CENTARO (PdL) obietta che tale formulazione non sarebbe coerente sotto il profilo legislativo.

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emendamento 1.1 è posto in votazione ed è accolto, mentre è respinto l’emendamento 1.2, fatto proprio dal senatore Bianco in assenza dei proponenti.

 Il presidente VIZZINI dispone che sia invertito l'ordine di votazione tra gli emendamenti 1.3 e 1.4.

 L’emendamento 1.4 risulta accolto, per cui è assorbito l’emendamento 1.3.

 La senatrice ADAMO (PD) trasforma l'emendamento 1.5 in un ordine del giorno, chiedendone la votazione, affinché possa essere presentato in Assemblea come ordine del giorno della Commissione.

 Posto ai voti, è approvato l'ordine del giorno G/1082/6/1 e 2, già emendamento 1.5.

 Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.6.

 Il presidente VIZZINI avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 1.7.

 La senatrice ADAMO (PD) , ritiene necessario prevedere interventi per una più ampia liberalizzazione delle frequenze utili allo sviluppo della banda larga. Osserva in proposito la necessità di favorirne la diffusione su tutto il territorio nazionale, incrementando così la potenzialità degli strumenti di informazione e comunicazione, indispensabili per la crescita culturale e per la partecipazione dei cittadini ai processi democratici.

 Ribadisce in proposito la necessità che soprattutto gli uffici pubblici dislocati nelle diverse parti del territorio nazionale possano beneficiare di tali strumenti avanzati di tecnologia digitale. Si rammarica pertanto della decisione del relatore e del rappresentante del Governo di non aver espresso un parere favorevole sull'emendamento 1.5, poi trasformato in ordine del giorno, dal momento che esso avrebbe favorito le connessioni alle infrastrutture a banda larga per gli edifici scolastici, garantendo ai giovani, nel periodo della loro formazione, un accesso rapido e moderno alle reti informatiche.

 Il presidente VIZZINI , tenendo conto delle osservazioni della senatrice Adamo, rileva che l'espressione "sistemi avanzati di comunicazione", contenuta all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, essendo più ampia, ricomprende anche le frequenze in banda larga.

 Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.7.

 Il presidente VIZZINI avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 1.8.

 La senatrice ADAMO (PD) ritiene opportuno inserire un obbligo legislativo che assicuri, al sistema delle comunicazioni per reti in banda larga, l'attribuzione del 15 per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale. Ritiene infatti opportuno evitare che i proprietari delle frequenze le cedano ad altri soggetti privati, impedendo la loro liberalizzazione in favore della banda larga.

 Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.8.

 Il presidente VIZZINI avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 1.9.

 La senatrice ADAMO (PD) , nell'esprimere il suo disappunto per l'assenza di una adeguata interlocuzione con la maggioranza, che sembra disinteressata al dibattito, richiama l'importanza di prevedere un apposito fondo per agevolare investimenti in infrastrutture a banda larga per le zone a digital divide. Osserva infatti che, in alcune zone del Paese, l'assenza della banda larga impedisce uno sviluppo adeguato dell'attività d'impresa, che non dispone di strumenti avanzati di comunicazione. Rileva inoltre che la diffusione su tutto il territorio nazionale delle infrastrutture per la banda larga può rappresentare una risorsa per le esigenze di sicurezza individuale e collettiva, consentendo, in caso di pericolo, di attivare con tempestività i contatti con le forze dell'ordine.

 Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.9.

 Il presidente VIZZINI avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 1.10.

 Il senatore VIMERCATI (PD) , nel richiamare gli effetti positivi dell'introduzione della banda larga, osserva che in molti Paesi il passaggio dal sistema analogico a quello digitale ha portato a una liberalizzazione delle frequenze destinate alla banda larga, a vantaggio dei cittadini e delle imprese. Solo in Italia, nonostante numerose direttive europee abbiano raccomandato tale finalizzazione, non vi è stato un recupero di frequenze in favore del sistema di banda larga. Per tali ragioni ritiene opportuno adottare provvedimenti adeguati per favorire le zone a digital divide e, nello stesso tempo, per attivare piani articolati di formazione. Si sofferma infine sugli effetti virtuosi che tale processo di sviluppo telematico può ingenerare nella pubblica amministrazione.

 Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.10 e 1.11.

 L'emendamento 1.12 è ritirato.

 Il presidente VIZZINI , in attesa del parere della Commissione bilancio, propone di accantonare dell'emendamento 1.100 e invita il relatore a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 Le Commissioni riunite concordano.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore MALAN (PdL) esprime parere favorevole sull'emendamento soppressivo 2.1. Si riserva di esprimere parere sui restanti emendamenti, i quali, laddove dovesse essere approvata la suddetta proposta, risulterebbero preclusi. Ritira inoltre l'emendamento 2.10.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Il senatore BIANCO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1, in quanto la disciplina di cui all'articolo 2, seppure condivisibile sul piano delle finalità, risulta in concreto profondamente lesiva della autonomia degli enti locali e probabilmente poco efficace.

E' quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.1, risultando così preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 2.

Il relatore MALAN (PdL) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 o comunque, in subordine, a trasformarli in ordini del giorno. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 2.0.3, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.5 (testo 2), nella cui formulazione è ricompreso anche il contenuto dell'emendamento 2.0.4. Con riguardo agli emendamenti 2.0.6, 2.0.7 e 2.0.8 esprime parere contrario, ritenendo che sulle questioni oggetto delle suddette proposte possa essere svolta una più ampia ed approfondita discussione nel corso dell'esame in Assemblea. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.0.9 e 2.0.10. Dopo aver ritirato l'emendamento 2.0.11, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.12, 2.0.13, osservando come la questione oggetto delle suddette proposte sarà oggetto di un più ampio esame in assemblea. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.0.14 e 2.0.15.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Dopo che il presidente VIZZINI (PdL) ha fatto propri gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, le Commissioni riunite respingono con distinte e successive votazioni gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Il senatore BIANCO (PD) aggiunge la propria firma, insieme a quella dei presentatori dell'emendamento 2.0.4, all'emendamento 2.0.5 (testo 2) che riformula in un testo 3, il quale, posto ai voti, è approvato. Risulta quindi assorbito l'emendamento 2.0.4.

Le Commissioni riunite respingono quindi con distinte e successive votazioni gli emendamenti 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.13 e 2.0.14.

Accedendo alla richiesta del relatore il senatore BODEGA (LNP) ritira l'emendamento 2.0.15.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Il senatore PASTORE (PdL) , tenendo conto del parere contrario ex articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 3.0.1 in un testo 2.

Il relatore MALAN (PdL) propone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Dopo che è stato accantonato l'articolo 3, si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 4.

Il relatore MALAN (PdL) chiede al sottosegretario VEGAS di ritirare l'emendamento aggiuntivo 4.0.1, tenuto conto che il Governo ha presentato un emendamento di analogo contenuto al disegno di legge n. 1305 d di conversione del decreto- legge proroga termini.

Accedendo alla richiesta del relatore il RAPPRESENTANTE del Governo ritira l'emendamento 4.0.1; risulta quindi precluso l'emendamento 4.0.1/1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il relatore MALAN (PdL) si rimette al Governo sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.4. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.0.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.500 e 5.5.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e conforme al relatore sugli altri emendamenti relativi all'articolo 5.

Su richiesta del senatore BIANCO (PD) , la seduta è sospesa alle ore 16, 30.

La seduta riprende alle ore 16, 35.

La senatrice INCOSTANTE (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.1. Al riguardo, nell'evidenziare l'atteggiamento collaborativo dell'opposizione, invita i relatori e il Governo a valutare con maggiore attenzione il merito degli emendamenti prima di esprimere i prescritti pareri.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto con distinte e successive votazioni gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, risultano approvati gli emendamenti 5.500 e 5.5.

Il senatore CENTARO (PdL) sollecita una più attenta riflessione sull'emendamento 5.4, con il quale si intende prevede anche la risarcibilità del cosiddetto danno mediato derivante dalla inosservanza del termine di conclusione del procedimento.

Il sottosegretario VEGAS ritiene necessaria un esame più approfondito della questione suddetta, anche in ragione delle implicazioni di carattere finanziario.

La senatrice ADAMO (PD) interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.4. Si sofferma quindi brevemente sull'emendamento 5.500, da ultimo approvato, sottolineando come con esso si sia introdotta una discriminazione fra cittadini e non cittadini in relazione alla certezza dei tempi di durata dei procedimenti, la quale pone peraltro problemi di compatibilità costituzionale.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che siano infondati i dubbi di legittimità costituzionale da ultimo sollevati e sottolinea come possa porre problemi applicativi la fissazione di un termine ex ante per i procedimenti per l'acquisto della cittadinanza nonché per quelli riguardanti l'immigrazione.

Le Commissioni riunite respingono infine, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 5.4 e 5.0.1.

Il relatore MALAN (PdL) fa presente che il contenuto dell'emendamento 2.0.5 (testo 3) risulta già previsto dal decreto-legge n. 200 del 2008, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento per la conversione e che pertanto tale proposta dovrà essere soppressa nel corso della trattazione in Assemblea, se la legge di conversione confermerà tale disposizione prima che il Senato approvi il disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 La seduta termina alle ore 16,50.


ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

G/1082/5/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione delle amministrazione pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;

impegna il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

 

G/1082/5/1 e 2 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

invita il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

 

G/1082/6/1 e 2

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo:

a promuovere l'inclusione nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2 della connessione all'infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.

 

Art. 1

1.100

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, nominata dall'operatore interessato e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Allo stesso articolo 50, comma 4, il quarto periodo è abrogato.».

Art. 2

2.0.5

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

2.0.5 (testo 2)

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

 

2.0.5 (testo 3)

FERRARA, BIANCO, GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

 

Art. 3

3.0.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive''.

''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.

''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive'';

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), e), f), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';

e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».

 

3.0.1 (testo 2)

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive''.

''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.

''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive'';

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';

e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

mERCOLEDi' 28 GENNAIO 2009

41a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas. 

 

 La seduta inizia alle ore 15,25.

(omissis)

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

 Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

 Il PRESIDENTE dà conto del nuovo parere espresso dalla Commissione bilancio e dichiara pertanto inammissibili, in quanto su di essi è stato formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i seguenti emendamenti: 12.0.4 (limitatamente al comma 1), 12.0.6, 15.1 e 15.2 (identici), 19.1, 19.6, 19.0.1, 21.7, 22.9, 23.10, 24.1, 24.4, 26.0.1 (limitatamente al comma 2), 26.0.7 (testo 2) limitatamente al comma 4, penultimo periodo e 39.0.102 (limitatamente al comma 4, lettera d), parole "e-5-quater"). Precisa che sull'emendamento 39.0.101 il parere non ostativo è condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Avverte, inoltre, che saranno accantonati in attesa della predisposizione di una relazione tecnica, richiesta al Governo dalla stessa Commissione bilancio, gli emendamenti 13.0.100, 26.0.6, 26.0.100 e 26.0.110. Anche l'emendamento 14.2/2, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarà accantonato in attesa della relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio dopo aver dato il parere.

 Infine, informa che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sull'emendamento 1.100, che era stato accantonato nella seduta precedente.

 Si procede, quindi, all'esame dell'emendamento 1.100.

 Il relatore MALAN (PdL) sottolinea il significato della proposta e auspica un voto favorevole della Commissione.

 Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.100 è quindi posto in votazione e, dopo una controprova, risulta non approvato.

  Il relatore MALAN (PdL), quindi, rende nota la presentazione di un nuovo testo dell'emendamento 7.2 e presenta a sua volta due proposte di stralcio, relative agli articoli 16 e 17, avanzate in considerazione del fatto che presso la Commissione affari costituzionali è iniziato l'esame delle iniziative legislative in materia di Carta delle autonomie. Presenta, inoltre, due altri emendamenti aggiuntivi (19.0.100 e 19.0.200).

 Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

 Il relatore MALAN (PdL) si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 6.1, che potrebbe attenuare il principio di responsabilità dei dirigenti amministrativi. Esprime parere contrario anche sul 6.2 e sul 6.0.1.

 Il sottosegretario VEGAS si esprime in modo conforme al relatore. In particolare, l'emendamento 6.1 determinerebbe il rischio di deresponsabilizzare i dirigenti e un inopportuno allungamento dei tempi del procedimento amministrativo. Inoltre invita a ritirare gli emendamenti 6.2 e 6.0.1 sui quali, altrimenti, preannuncia il parere contrario del Governo.

 Il PRESIDENTE rileva l'estrema difficoltà di proseguire la seduta delle Commissioni riunite in un ambiente che non consente il normale svolgimento dei lavori e in cui addirittura per alcuni senatori è impossibile prendere posto; a tale riguardo, si rivolgerà nuovamente al Presidente del Senato affinché sia trovata una soluzione idonea.

 Avverte, pertanto, che si procederà alla votazione dell'emendamento 6.1 e il seguito dell'esame sarà quindi rinviato.

 Le Commissioni riunite prendono atto.

 L'emendamento 6.1 è posto in votazione e, dopo controprova, risulta non accolto.

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 La seduta termina alle ore 15.50.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

G/1082/1/1 e 2

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;

le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n.941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n.540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.286;

rispetto alla disciplina generale prevista dal citato regio decreto n.941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e alla legge 27 dicembre 1973, n.838, in materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e al personale destinato agli uffici degli addetti militari;

la ratio, che giustifica la specialità della disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;

con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e la legge n.838 del 1973 dispongono direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n.642 del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;

in presenza di detta disciplina, l'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 alla determinazione della misura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n.642 del 1961, al fuori di espresse previsioni legislative;

una tale applicazione determinerebbe, altresì, nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di trattamento a danno del personale di cui alla legge n.642 del 1961 rispetto al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e dalla legge n.838 del 1973, entrambi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;

si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza, che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero di breve durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata, disposto dall'articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria 2006, come evidenziato nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 secondo lo spirito della norma, che ha inteso ridurre le indennità giornaliere e non quelle relative a servizi di lunga durata, nel senso che la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione ivi prevista non si applica al trattamento economico del personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642, comandato all'estero per servizi di lunga durata.

G/1082/2/1 e 2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Il Senato,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precari età non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione e che tenga conto anche della previdenza;

è quindi assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori proroghe dell'esistente».

G/1082/3/1 e 2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Il Senato,

premesso che:

un nuovo procedimento sommario di cognizione non avrebbe alcun effetto deflativo, posto che esso si differenzierebbe dal rito ordinario solo per la eventuale assenza delle memorie di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile e per la decisione con ordinanza invece che con sentenza,

impegna il Governo:

a presentare un'iniziativa legislativa nel senso di una semplificazione dei molteplici procedimenti attualmente previsti in sede civile, in modo da giungere ad un rito tendenzialmente unico affiancato da un procedimento sommario di cognizione».

G/1082/4/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

impegna il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G/1082/4/1 e 2 (testo 2)

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

invita il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G/1082/5/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione delle amministrazione pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;

impegna il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

 

G/1082/5/1 e 2 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

invita il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

 

G/1082/6/1 e 2

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo:

a promuovere l'inclusione nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2 della connessione all'infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.

 

Art. 1

1.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni» inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259».

1.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e d'intesa con le stesse».

1.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma , dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con priorità nelle aree ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n.1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

1.4

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno».

1.5

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I progetti di cui al presente comma devono includere la connessione alla infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.».

1.6

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile, le imprese già operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori di cui al presente articolo».

1.7

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 3, sopprimere la parola: « anche» e sostituire le parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le seguenti: «allo sviluppo della banda larga».

1.8

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «il 15 per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga».

1.9

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le agevolazioni di credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a digital divide, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche sui finanziamenti,della durata massima di dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo affluiscono un contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e dati (sia su rete fissa che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché eventuali risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie,a progetti di infrastrutturazione a banda larga, in fibra ottica o wireless (in spettro licenziato o non), ad operatori che non godano di ricavi da terminazione che presentino particolari caratteristiche di innovazione e/o siano rivolti ad aree dove non sia già presente l'infrastruttura in fibra ottica a banda larga Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture sono definite modalità, termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni di credito di cui al presente comma. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.».

1.10

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, predispone un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».

1.11

MARCO FILIPPI

Sopprimere il comma 5.

1.100

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, nominata dall'operatore interessato e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Allo stesso articolo 50, comma 4, il quarto periodo è abrogato.».

1.12

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini del riparto delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per gli utilizzi previsti dal presente articolo non si applicano le percentuali di cui all'articolo 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 2

2.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere l'articolo.

2.4

CICOLANI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

«1) Sostituire il capoverso 3-tercon il seguente:

"3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis predispongono prezziari di riferimento tenendo conto dei prezzi praticati nei contratti. in essere, ovvero, in mancanza o in deroga motivata, dei prezzi dedotti. dai listini ufficiali, dai listini delle camere di commercio, dai prezzi correnti di mercato mediante apposita ricerca all'uopo predisposta. Ai prezziari si applica la disciplina dell'articolo 133, comma 8. Dei prezziari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della società Consip Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio".

2) Sopprimere il capoverso 3-quater

3) Al capoverso 3-quinquies sostituire la parola: «quinquies» con la seguente: «quater».

4) Al capoverso 3-sexies sostituire la parola: «sexies» con la seguente: «quinquies» e sopprimere le parole da: «,in maniera», fino a: «l'anno precedente,»

5) Al capoverso 3-septies sostituire la parola «septies» con la seguente: «sexies» e sopprimere le parole da: «con obbligo» fino a: «Corte dei Conti»

6) Sopprimere i capoversi 3-octies, 3-nonies e 3-decies.

7) Al capoverso 3-undecies sostituire la parola: «undecies» con la seguente: «septies».

2.2

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma , capoverso, «3-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «lavori, servizi e forniture» fino a: «,dei provveditorati alle opere pubbliche" con le seguenti: "servizi e forniture, le amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province.».

Conseguentemente, al medesimo comma: capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere la parola: «lavori,»; sopprimere il capoverso 3-sexies; sopprimere il capoverso 3-decies; capoverso 3-undecies, sopprimere la parola: «lavori,».

2.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, capoverso «3-bis» aggiungere, infine, le parole: «anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007».

2.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-sexies», «3-septies», «3-octies», «3-novies» e «3-decies».

2.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma l, sopprimere i capoversi da 3-septies alla fine dell'articolo.

2.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.8

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.9

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo e i capoversi 3-novies; 3-decies.

2.10

MALAN

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo.

2.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica articolo 6-ter, comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo ''Convergenza'')».

2.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo «Convergenza»])

1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133 le parole da: ''È istituito'' fino alle parole: ''di livello nazionale'', son sostituite con le seguenti: ''È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')''».

2.0.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''tutti i servizi pubblici locali'' aggiungere le seguenti: '', ad esclusione del servizio idrico integrato,'';

b) al comma 2, dopo le parole: ''servizi pubblici locali'', aggiungere le seguenti: '', con esclusione del servizio idrico integrato,'';

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: '',nonché in materia di acqua''».

2.0.4

GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'allegato A, annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la voce n. 2990 relativa alla legge 4 agosto 1978, e la voce n. 3309 relativa alla legge 31 dicembre 1991, n. 438, sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

2.0.5

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

2.0.5 (testo 2)

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

 

2.0.5 (testo 3)

FERRARA, BIANCO, GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

 

2.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a decorrere dal 25 giugno 2008».

2.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani».

2.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

''Art. 18-ter.

(Società di consulenza finanziaria)

1. La riserva di attività di cui all'articolo, 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo''».

2.0.9

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.

2. A partire dal 1º gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministrazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazionecommittente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati., corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati.. Tutte le Amministrazionisi attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti''».

2.0.10

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.

2. A partire dal 1 o gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche amm;n;strazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valu

tazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione committente.

4. Le amm;n;strazionisono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amm;n;strazionisi attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.

2.0.11

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''».

2.0.12

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: '', ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.''».

2.0.13

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,''».

2.0.14

AMATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione di immobili per le attività ricettive di carattere sanitario)

1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, si interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi prevista per un periodo non inferiore a nove anni, si applica anche agli immobili destinati ad attività recettive di carattere sanitario».

2.0.15

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''».

Art. 3

3.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.1/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», sostituire le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e testi unici».

3.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

''Art. 13-bis - (Chiarezza dei testi normativi) – 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previste nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici''».

3.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis. - (Chiarezza dei testi). – Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».

3.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».

3.0.1/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3.0.1/5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».

3.0.1/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

3.0.1/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

3.0.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive''.

''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.

''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive'';

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), e), f), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';

e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».

 

3.0.1 (testo 2)

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive''.

''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.

''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive'';

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';

e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».

 

3.0.2/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

3.0.2/2

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», sopprimere il comma 3.

3.0.2/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al».

3.0.2/5

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», nel comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».

3.0.2

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''entro novanta giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';

b) al comma 2, dopo le parole: ''Consiglio di Stato'', sono inserite le seguenti: ''e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta'';

c) è aggiunto, in fine, il seguente:

''4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete''.

2. Dopo l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 17-bis. – (Testi unici compilativi) – 1. Il Governo provvede, mediante testi unici ( ... ) compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai criteri che seguono:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

3.0.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazione dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni,misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione».

3.0.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è abrogato».

Art. 4

4.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 4.0.1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta mesi'';

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''degli statuti'' sono inserite le seguenti: ''e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale'' ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

c) al comma 1, lettera c), le parole: ''consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico'' sono sostituite dalle seguenti: ''consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici''».

Art. 5

5.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

in materia di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: ''di efficacia,'' sono inserite le seguenti: ''di imparzialità,'';

2) al comma 1-ter, dopo le parole: ''il rispetto'' sono inserite le seguenti: ''dei criteri e'' e sono aggiunte, in fine, le parole: '', nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge'';

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. – (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. TI numero totale di tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione o dell'ente pubblico nazionale di riferimento.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2'';

c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

''Art. 2-bis. – (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposte dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura regionale della Corte dei conti.

4. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico'';

d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''d-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento'';

e) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola: ''interrompe'' è sostituita dalla seguente: ''sospende'' e le parole: ''iniziano nuovamente'' sono sostituite dalla seguente: ''riprendono''.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

5.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso" Art. 2", al quarto comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento» con le seguenti: « interessi pubblici tutelati o della complessità del procedimento».

5.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2", al quartocomma, sostituire la parola «indispensabili» con la seguente: «necessari».

5.500

Il Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 2, al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.» aggiungere le seguenti: «e di quelli riguardanti l'immigrazione.»

5.4

CENTARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2-bis" dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto nel caso in cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento derivi comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».

5.5

MALAN, RELATORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituiti e modificati dal presente articolo.».

5.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riduzione dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 3, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';

b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';

c) all'articolo 21, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

d) all'articolo 23, comma 4, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';

e) all'articolo 24, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giorni'';

h) all'articolo 25, comma 2, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

i) all'articolo 25, comma 3, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

j) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni'';

k) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

l) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni2 e i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

m) all'articolo 26, comma 3, le parole: ''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'' e le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

n) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quarantacinque giorni''».

Art. 6

6.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma'';

3) al comma 4, le parole: ''il termine di cui al comma 1 può essere interrotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti'';

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici'';

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';

2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma l sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma'';

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal comma 1''».

6.2

ZANETTA

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».

6.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (Autorizzazione). – 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalle competente soprintendenza».

Art. 7

7.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241, in materia di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). – 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «,licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:

a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

d) sulle esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle finanze;

e) sull'adempimento degli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.

3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;

5) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;

c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4-bis. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. I servizi di controllo interno delle singole ammlnlstrazionistatali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. TI rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è emanato entro ceritottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.

9. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20, comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.2

LAURO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'artico10 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinrnoni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazionipreposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

1-ter. Al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

1-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità».

7.2 (testo 2)

LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla conferenza posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».

7.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

7.4

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. AIl'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis devono essere convocati, senza diritto di voto, i soggetti proponenti il progetto oggetto di autorizzazione. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto da autorizzare preveda adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica preventiva della convocazione della conferenza mediante avviso telematico».

7.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

''2-bis. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza''».

7.5

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il ''Codice dei beni culturali e del paesaggio'' e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante: ''Norme in materia ambientale'' e successive modificazioni».

7.500

Il Governo

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sopo le parole: "all'immigrazione," sono inserite le seguenti: "all'asilo, alla cittadinanza,". Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: "e l'immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza"».

7.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: ''dieci giorni'' e le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';

b) all'articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''trenta giorni'';

c) all'articolo 14-bis, comma 3, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''quindici giorni'' e al comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti ''quarantacinque giorni'';

d) all'articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole: ''trentesimo'' e ''sessantesimo'' sono sostituite dalla seguenti: ''decimo'' e ''trentesimo'';

e) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ''quindici giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''dieci giorni'';

f) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quindici giorni'';

g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'';

h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'' ed al secondo e terzo periodo, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni''».

Art. 8

8.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 29, n. 1, al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

8.0.1

MUGNAI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

Art. 27.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».

 

8.0.1 (testo 2)

MUGNAI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

 

1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni è inserito il seguente:

Art. 27-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

 

1. Ai fini della riduzione della spesa, a decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, organo monocratico, è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400, in luogo dei 5 già previsti a supporto della soppressa Commissione, con conseguente riduzione della spesa complessiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».

Art. 9

9.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere l'articolo.

9.3

BUBBICO, BASTICO

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.4

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e private» inserire le seguenti: «, dalle parafarmacie».

9.5

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazione delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.6

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,».

9.7

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prenotazione in farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia».

9.8

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «referto in farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia».

9.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.

9.9 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) limitatamente alle esigenze terapeutiche dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.»

9.10

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da parte delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.11

BUBBICO

Al comma l, sopprimere la lettera f).

9.12

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungerela seguente:

f-bis) prevedere che i comuni sprovvisti di farmacia, anche previa convenzione tra di loro per il raggiungimento di un adeguato bacino di utenza, entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, possono assumere ovvero affidare a privati, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio di una farmacia, la gestione di farmacie itineranti che utilizzano strutture mobili appositamente attrezzate.

9.13

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire la trasferibilità della farmacia, con i medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza».

9.14

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

g) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

9.15

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera g):

1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione.

9.16

Il Governo

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

9.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio comulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

S9.1

BIANCO, VIZZINI

Stralciare i commi 3, 4, e 5.

9.18

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

Oa) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituite».

9.100

BIANCO

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: ''può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono inserite le seguenti: ''o al presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».

9.300

MALAN, DELOGU, RELATORI

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis. All'articolo 230, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. La disciplina di cui al presente articolo è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

9.19

DELOGU, MALAN, RELATORI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono aggiunte le seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».

9.20

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono aggiunte le seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».

9.21

Il Governo

Al comma 5 sostituire le parole da: «è emanato» fino a: «recante» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati».

9.22

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.».

9.23

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

S9.2

BIANCO, VIZZINI

Stralciare il comma 6.

9.24

PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 6.

9.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

 

9.200

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princIpi e criteri direttivi:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), con caratteri di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni demografiche degli enti;

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a) di funzioni di gestione e di controllo interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa;

f) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di utilizzo del segretario presso le stesse.

g) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui alla lettera a), di costituire segreterie comunali unificate composte da più segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione organica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».

9.27

ANDRIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».

9.38

Il Governo

Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: ''ad adottare'' inserire le seguenti: ''su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

2) alla lettera a) sostituire le parole: ''15 mila abitanti'' con le seguenti: ''5 mila abitanti'';

3) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

''d-bis) individuazione dei parametri per determinare la dotazione organica della segreteria comunale unificata tenendo conto del numero dei comuni che vi fanno riferimento e del numero complessivo di abitanti''».

9.28

MUSSO

AI comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva della sede di segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000 abitanti;».

9.30

D'ALIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso».

9.31

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6,sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 10.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno tre comuni;».

9.32

ANDRIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;».

9.33

LEGNINI, ADAMO, BASTICO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno riferimento più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con popolazione inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro comuni.».

9.34

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5000 abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le seguenti: «almeno tre comuni».

9.35

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».

9.36

MUSSO

AI comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.37

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.40

MALAN, RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine di decorrenza di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prorogato al 1° gennaio 2009, è nuovamente fissato alla data del 1º marzo 2009».

9.41

Il Governo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

9.2

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del S.S.N. nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti».

9.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 9.0.1 sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: «1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».

Conseguentemente, al capoverso Art. 9-bis, sostituire la rubrica con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

9.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

9.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso particolare all'albo dei Segretari comunali e provinciali)

I dirigenti in servizio presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, che abbiano superato il corso-concorso bandito ai sensi del . combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera c) e dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, possono essere iscritti, con deliberazione del Consiglio nazionale d'amministrazione, all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.4

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquanta centesimi di euro''.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008.

9.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, le parole: ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquanta centesimi di euro''.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.5

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasfusione di sangue

e di suoi derivati)

1. Il comma 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

9.0.3

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi''».

9.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

9.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta''».

9.0.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione

dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi''».

 

Art. 10

10.1

MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Cooperazione allo sviluppo internazionale). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrativee contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 2008, n.45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, impronta te al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezionecivile su iniziativa del Consiglio dei ministri previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».

10.2

MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Interventi di emergenza umanitaria). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi».

10.3

MARCENARO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «di natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di carattere emergenziale o di natura umanitaria»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» inserire le seguenti: «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale;

al comma 2, sopprimere la lettera b);

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.

10.100

Il Governo

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, attuative di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo".

10.4

MARCENARO

Sopprimere il comma 3.

10.5

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre attribuita priorità ai progetti con i paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica».

10.6

Il Governo

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele di cui alla legge 11 luglio 2002, n.154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009;

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinata dalla Tabella C – Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n.244;

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Art. 11

11.1

BUBBICO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.2

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

11.0.1

ANTEZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte

delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388 sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.289.

2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.1 (testo 2)

ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte

delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

3. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».

Conseguentemente, all 'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.2

BIANCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i danni derivanti da calamità atmosferiche alle imprese agricole, è erogato un contributo in conto capitale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 270 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni».

11.0.3

SANCIU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire la ristrutturazione delle aziende agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori e assicurativi, è aumentata di 230 milioni di euro per il triennio 2009-2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni».

11.0.4

SANCIU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà)

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».

11.0.5

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. All'articolo 86, lettera f) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''di cui all'articolo 100'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché dichiarazione che il venditore e/o organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100''.

2. All'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza''.

 

Art. 12

12.0.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministero del lavoro e della Salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1º luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera b) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali , e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1º dicembre 2009 sono adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1º gennaio 2010.

12.0.2

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente''.

2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione''.

3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara''».

12.0.3

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative

ai piccoli appalti pubblici)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''.

2. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei princìpi di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».

12.0.4

MENARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Lotta all'evasione fiscale e armonizzazione delle normative

per l'intermediazione immobiliare)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è soppressa la lettera d-bis;

b) è soppressa la lettera l-bis;

2. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 la lettera d) è soppressa.

3. All'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra euro 7.00 e euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: ''una somma compresa tra euro 12.00 e euro 25.000''».

12.0.5

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazione dalla legge 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la quotazione massima».

12.0.5 (testo 2)

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: ''Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI. In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».

12.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)

1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2009».

12.0.7

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633».

12.0.8/1

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 12.0.8, al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: «da 7 membri» fino a «maggiormente rappresentative.» con le seguenti: «da 9 membri di cui tre in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro degli affari esteri, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno designato dall'Unioncamere».

12.0.8

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli Assessori regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di cui due in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri''.

2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario».

12.0.8 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario. ».

12.0.9

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Progetti di eccellenza

per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. L'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

«1228 - Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli altri enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.».

Art. 13

13.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

 

13.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

 

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 14

14.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, dopo le parole: «dei dirigenti», inserire le seguenti: «e dei segretari comunali e provinciali».

14.2/1

NEROZZI, INCOSTANTE

All'emendamento 14.2, nel capoverso 1-bis sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, al capoverso 3-bis aggiungere in fine il seguente:

«3-ter. Il comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

14.2/2

MALAN, RELATORE

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 12 dicembre 2007, n.244».

14.2/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 14.2, capoverso «3-bis», dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del Garante per la protezione dei dati personali, nonché».

14.2

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

 

14.2 (testo 2)

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''.

3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.''»

Art. 15

15.1

MERCATALI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.0.1

VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

2. il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono attività lavorativa».

S16.100

MALAN, RELATORE

Stralciare l'articolo.

Art. 16

16.1

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, DE SENA, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO

Sopprimere l'articolo.

16.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: «l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia, nonché».

16.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse idriche.».

16.4

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere il comma 3.

16.5

MERCATALI, DE SENA

Sopprimere il comma 3.

16.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

16.7

INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «aventi rilevanza economica».

16.8

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

S17.100

MALAN, RELATORE

Stralciare l'articolo.

Art. 17

17.1

MERCATALI

Sopprimere l'articolo.

17.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

17.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate».

17.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta, prima. della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle Commissioni parlamentari competenti..».

Art. 18

18.1

STRADIOTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone prassi di cui al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione pubblica, i dati relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli interessi mora tori e dei risarcimenti corrisposti. o dovuti. dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto;».

18.2

STRADIOTTO

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto».

18.3

MERCATALI

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.

18.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».

18.5

MERCATALI

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.6

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6 dopo le parole: «con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazionee l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.7

PISTORIO, OLIVA

AI comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

Art. 19

19.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici). – 1. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organi native e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione,di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 30 giugno 2009 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;supporto, consulenza e assistenza alle amministrazionipubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

3. il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazionidello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e della finane. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazionelocale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazionisi avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioniprocedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

5. Nel rispetto delle competenze delle Regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, possono essere definite altresì forme di cooperazione e di affiancamento per l'attivazione di programmi di formazione secondo quanto previsto dal comma 4, anche al fine di ottimizzare e qualificare la spesa pubblica del settore.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

7. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazionie di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazionipubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

19.2

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire con il seguente:

«Art. 19. - (Ridefinizione della natura, funzioni e missioni degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione). – 1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica – CNIP A., DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip – provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzazione, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativae garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministratividi competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine sviluppare la produzione di servizi».

19.3

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.5

OLIVA, PISTORIO

AI comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni interessate».

19.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1,alinea sostituire le parole: «riassetto normativo finalizzati al riordino» con le seguenti: «riassetto normativo finalizzati all'accorpamento».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto normativo».

19.7

Il Governo

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «finalizzati al riordino» inserire le seguenti «, alla trasformazione, fusione o soppressione»;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);».

19.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, anche di natura privatistica,».

19.0.1

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 19-bis.

(Misure finalizzate alla razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA)

1. AI fine di migliorare la qualità della promozione in ambito nazionale e locale, di progetti diretti a favorire l'inclusione sociale, la garanzia e lo sviluppo dei diritti civili, per gli aspetti connessi all'assistenza ed alla riabilitazione di soggetti appartenenti a fasce sociali svantaggiate, ed in coerenza con il processo di revisione organizzativa della gestione amministrativa, è istituita la fondazione denominata ''Fondazione INSIEME – Riserva Fondo Lire UNRRA'', di seguito fondazione. La fondazione persegue il proprio fine attraverso la gestione dei proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte della ''Riserva Fondo Lire UNRRA'', di cui all'Accordo internazionale tra il Governo italiano e l'amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riebilitazione (UNRRA) del 19 settembre 1947, approvato con il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e l'amministrazione dei beni medesimi. Il Ministro dell'interno fissa l'indirizzo generale per la realizzazione dei fini della fondazione ed i criteri generali per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantire la coerenza con i fini assegnati alla Riserva dall'articolo V del citato Accordo internazionale e con quelli derivanti dall'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo dene Nazioni Unite per l'nfanzia (UNICEF) del 23 settembre 1986, ratificato con la legge 19 luglio 1988, n. 312. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della fondazione. Lo statuto prevede anche un consiglio di amministrazione, di cui fanno comunque parte il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con funzioni di presidente, ed un dirigente del MinistaO dell'economia e delle finanze, ed il collegio dei revisori. Sono trasferiti alla fondazione ed affiuiscono al patrimonio delta medesima le somme costituenti i proventi fino ad ora conseguiti, presenti nel bilancio dello Stato, comprese le relative riassegnazioni. La fondazione succede nei rapporti attivi e passivi che fanno capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale organo governativo responsabile della gestione del patrimonio della Riserva. Tutti gli atti connessi alle costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stesSa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Il personale del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che svolge la propria attività nell'area funziona le con competenze nella gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA. può essere impiegato anche per lo svolgimento delle attività di supporto necessarieper l'amministrazione della fondazione. Fino all'approvazione delto statuto della fondazione, ai sensi del comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina vigente».

19.0.2

GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio;gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazioneove svolgono attività lavorativa.

5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di aggiornamento».

19.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 19-bis.

(Termini per la costituzione della Fondazione MAXXI)

1. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle Arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dal medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7, nonché, limitatamente alla mensione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee, il comma 4 del medesimo articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2007, n. 233.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro 1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.200

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la In.Sar. S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.

3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

Art. 20

20.100

MALAN, RELATORE

Al comma 1, capoverso 15-bis, dopo le parole: "del limite complessivo", inserire l'altra: "annuo".

20.1

FAZZONE, SALTAMARTINI, SARRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, le parole: ''escluso il comparto della sicurezza e del soccorso'' sono sostituite dalle seguenti: ''esclusi i comparti sicurezza e difesa e quello del soccorso''».

Art. 21

21.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino alla fine del comma».

21.2

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

21.3

MALAN, RELATORE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché, per servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,».

21.4

MALAN, DELOGU, RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: « dalle medesime autorità» inserire le seguenti: «, esclusi i servizi pubblici locali».

Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere le parole: «nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali».

21.5

D'ALIA

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco presso il Ministero dello sviluppo economico».

21.6

GERMONTANI

Al comma 2 dopo le parole: «con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,» inserire le seguenti parole: «sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori,».

21.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un adeguato indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito».

21.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 23 bis del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 8 è abrogato».

Art. 22

22.2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sopprimere l'articolo.

22.200

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:.

"Art. 22

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

 

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

22.200 testo 2/1

ESPOSITO

All'emendamento 22.200 (testo 2), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

''l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di soggetti privati;''».

22.200 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:.

"Art. 22

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

 

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

22.5

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «,di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n.82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

22.3

PALMIZIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica ammirùstrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.4

MAURO MARIA MARINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.6

PALMIZIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.7

MAURO MARIA MARINO

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere il comma 3.

22.9

AMATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: ''a cui si riferiscono'' sono aggiunte le seguenti: ''e devono essere emesse sul supporto elettronico di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43''».

22.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.

2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazionenomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazionecentrale commissario ad acta per l'attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilita'per l'interscambio dei documenti elettronici.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.».

Art. 23

23.1

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «,sentita la Conferenza Unificata».

23.2

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

23.100

MALAN, RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "uno o più decreti legislativi", inserire le altre:"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

23.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali,».

23.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per le» aggiungere: «pubbliche».

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine: «garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali».

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «l'utilizzo del web» con le seguenti: «l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche»; sostituire le parole: «tra le amministrazioni e i propri dipendenti» con le seguenti: «tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi».

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico».

23.5

Il Governo

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del Codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle Amministrazioni inadempienti;

b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;»

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del Codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità nelle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularietà ed intersettorialità;»;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;»

d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività».

23.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

AI comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale» aggiungere le seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata».

23.7

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n.165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;

23.8

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

AI comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) modificare la normativa in materia di riuso del software nella Pubblica Amministrazione in modo da incentivarlo ogni qualvolta possa apportare miglioramenti economici ed organizzativi nelle amministrazioni;

23.9

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo informatico con previsione di un commissario ad acta per quelle amministrazioni in cui la normativa non sia pienamente rispettata».

23.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) prevedere il risarcimento del danno quale conseguenza della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte della pubblica amministrazione».

23.11

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 1º febbraio 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito, un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale».

23.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. A partire da1 30 gennaio 2009, lo Stato assegna una casella di posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età».

Art. 24

24.1

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto ''Lotta agli sprechi'' dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività. di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004».

24.2

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire le parole: «programma triennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2011» con le seguenti: «programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010».

24.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» sostituirecon le seguenti: «31 dicembre 2010».  

24.4

Il Governo

Sopprimere il comma 5. 

24.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Carta nazionale dei servizi)

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 26

26.1

Il Governo

Al primo comma, premettere il seguente:

«01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: ''Ministro per la semplificazione normativa'' sono inserite le seguenti: ''di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

b) al comma 4, dopo le parole: ''Ministro per la semplificazione normativa'' sono aggiunte le seguenti: ''di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione''».

26.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione normativa)

1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.

2. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti di cui alla Commissione prevista dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976 n. 178, la cui composizione viene modificata dalla legge del 31 dicembre 1991, n. 433, viene equiparato a quello previsto nell'ordinanza del P.C.M. del 18 settembre 1995, n.2414.

3. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente comma con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse.

26.0.12

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

 1. All'allegato A, all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133, sono soppresse le voci n.2990 e n.3309.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successiva al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui alle voci n.2990 e n.3309, citate al comma 1».

26.0.2

AMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in materia di razionalizzazione nella gestione dello smaltimento dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 2, è abrogato il comma 8-bis e al comma 19 sono soppresse le seguenti parole: «Per l'effetto, il comma 3 dell'articolo 107 è così sostituito: "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"».

26.0.3

BONFRISCO, VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340,

in materia di trasmissione telematica dei bilanci)

1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: ''periti commerciali'' sono inseerite le seguenti: ''e dei consulenti del lavoro''».

26.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al libro quinto del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea''».

26.0.5

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i Presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la Sezione. Il giudice unico esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. E' abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al Collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la Sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisioe del giudizio".».

26.0.6

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, comma 2 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: ''sette'' e la parola: ''due'' è sostituita dall'altra: ''tre''.

2. All'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

''Le percentuali previste dal comma 2 e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato''.

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, e successive modifiche e integrazioni. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo; la ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio».

26.0.7/1

D'ALIA

All'emendamento 26.0.1 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3.

26.0.7/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «della Repubblica».

26.0.7/3

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla giurisprudenza».

26.0.7/4

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».

26.0.7/5

D'ALIA

All'emendamento 26.0.7 sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempo necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;

d) la raziona1izzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare ante causam, salvaguardando, anche nei casi di misure inaudita altera parte, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assentibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato é impugnata con ricorso per cassazione;

g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26.0.7/6

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».

26.0.7/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le seguenti: «comma 3».

26.0.7/8

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con le seguenti: «al fine di garantire la».

26.0.7/9

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica».

26.0.7/10

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché le funzioni».

26.0.7/11

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7/12

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti all'ordinamento vigente».

26.0.7/13

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento vigente».

26.0.7/14

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente».

26.0.7/15

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26.0.7/16

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».

26.0.7/17

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7/18

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26.0.7/19

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7/20

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26.0.7/21

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».

26.0.7/22

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con le seguenti: «individuando le disposizioni».

26.0.7/23

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «abroga» con la seguente: «abrogano».

Conseguentemente, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «dettano».

26.0.7/24

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».

26.0.7/25

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

26.0.7/26

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»

26.0.7/27

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

26.0.7/28

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti».

26.0.7

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

.3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. Il decreto di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26.0.7 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "tribunali amministrativi regionali", sono aggiunte le seguenti parole ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.».

26.0.8/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.8

COSSIGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1.Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.9/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.9

TOFANI, BONFRISCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.10/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.10, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.10

TOFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.11/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.11

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

 

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;";

b) a comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) e lettera a-bis) limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

26.0.110

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale)

 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale.

Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza.»

 

Art. 27

27.1

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».  

27.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

27.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole: «ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».  

27.4

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ventimila» con le seguenti: «trentamila».

27.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le seguenti: «possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa».

27.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

27.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma secondo, sopprimere le parole: «per territorio».

27.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo comma dopo le parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con ordinanza».

27.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle comunicazioni di cui al n. 7 dell'articolo 163 deve darsi avviso anche degli effetti derivanti dall'articolo 38».

27.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dichiara con ordinanza» con le seguenti.: «pronunzia con ordinanza con cui dichiara».

27.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

27.12

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice di procedura civile, la parola: ''sentenza'' è sostituita dalla seguente: ''ordinanza''».

27.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 44. – (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). – L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adìto deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito''».

27.14

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 45. – (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). – Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.''».

27.15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

27.16

CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.17

D'ALIA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario''.

7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente periodo: ''Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina''».

27.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti''.

8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 68-bis. – (Termini per lo svolgimento degli incarichi). – Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza e) se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione.''.

8-quater. L'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – (Intervento in causa del pubblico ministero). – Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento obbligatorio.

Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.

Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nella ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rileva bile d'ufficio.''.

Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

8-quinquies. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale''».

27.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera b), sostituire le parole: «del Ministero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali».

27.100/2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera c) sostituire le parole: «e teletrasmessi» con le seguenti: «e trasmessi in via telematica».

27.100

Il Governo

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato";

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia";

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.».

27.19

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 88 del codice di procedura, civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà''».

27.20

GRAMAZIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le spese e gli onorari di difesa al cui rimborso è condannata la parte soccombente, in base agli articoli 91 e 92, sono liquidati al termine del giudizio di impugnazione».

27.21

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».

11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.

In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa''».

27.23

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 10, sostituire il periodo da: «Se accoglie» fino alla fine, con il seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

27.24

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: ''Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».

3. In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 12.

27.26

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».

27.27

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 12, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le seguenti: «su istanza di parte» e sostituire le parole: «di somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 20.000» con le seguenti: «di somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio delle spese liquidate».

27.28

CENTARO

Al comma 12,sopprimere le parole: «, non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».

27.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, sostituire le parole da: «non inferiore» fino a: «euro 20.000» con le seguenti: «fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».

27.30

D'ALIA

Sopprimere il comma 14.

27.31

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 115 del codice di procedura civile (Disponibilità delle prove) è sostituito dal seguente: ''Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza''».

27.32

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti''».

27.33

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 14, sostituire le parole: «ammessi o non contestati» con le seguenti: «contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti».

27.35

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 16, sostituire le parole: «o in siti internet» con le seguenti: «e in siti internet».

27.34

DELOGU, RELATORE

Al comma 16, dopo la parola: «televisive» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

27.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

''123. - (Nomina del traduttore). – Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti''».

27.37

D'ALIA

Sopprimere il comma 17.

27.38

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al secondo comma, n. 4), le parole: ''dello svolgimento del processo e'' sono soppresse.

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando''».

27.101/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «strumenti telematici» inserire le seguenti: «tali da consentire la verifica dell'avvenuto ricevimento».

27.101/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», dopo le parole: "non riscrivibile" aggiungere infine le seguenti "debitamente autenticato secondo modalità individuate da apposito decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del garante per la protezione dei dati personali"».

27.101

Il Governo

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. - All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Se l'atto da notificare o comunicare è costituto da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

27.39

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.40

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.41

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre'';

b) al secondo comma dopo le parole: ''rilevabili d'ufficio'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: '', comprese quelle di cui all'articolo 38''.

18-ter. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione''.

18-quater. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

b) al secondo comma, la parola: ''Egli'' è sostituita dalle seguenti: ''Il giudice istruttore».

18-quinquies. Al secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: ''ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e'' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies''».

27.42

CENTARO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 165. - (Costituzione dell'attore). – L'attore, entro venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro dieci giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro venti giorni dall'ultima notificazione''».

Art. 28

28.1

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 182 aggiungere in fine le seguenti parole: ''Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti''».

28.2

BALBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.''»

28.100

Il Governo

Sopprimere il comma 2

28.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 2.

28.1000

DELOGU, MALAN, RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituite, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione'';

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';

c) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giustificati motivi, può concedere'';

d) il settimo comma è sostituito dal seguente:

''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';

e) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

f) il nono comma è abrogato;

g) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma":

 h) dopo il decimo comma, è inserito il seguente: ''L'inosservanza da parte del giudice dei termini previsti dal presente articolo costituisce, salvo in caso di gravi motivi sopravvenuti, comportamento suscettibile di azione disciplinare.''».

28.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione'';

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';

d) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere'';

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';

f) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma''».

28.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione'';

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';

d) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere'';

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';

f) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma''».

28.6

D'ALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono».

28.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). – Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.''».

28.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

''Art. 184-ter. Non sono consentite udienze di mero rinvio; tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata. Il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive. Tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di 60 giorni. L'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.''».

28.8

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma.''».

28.10

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti''.

4-bis. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: ''Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato.''».

28.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: «commi quinto o settimo».

28.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: « commi quinto o settimo».

28.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191.''».

28.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191.''».

28.101/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.101, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

28.101

Il Governo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale".».

28.15

CENTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 255, primo comma del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna alla pena pecuniaria di 1.000 euro.''».

28.16

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 6.

28.17

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

28.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 244 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''Il giudice istruttore, su concorde richiesta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il relativo termine, di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al secondo comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.

Il testimone rilascia la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la relativa ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.

Il testimone che non rende la deposizione avvalendosi della facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o che non intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannrlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato''.».

28.19

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. Qualora la testimonianza abbia ad oggetto la provenienza e la veridicità di documenti di spesa prodotti dalle parti, essa può essere resa per iscritto mediante una dichiarazione rilasciata al difensore che ne autentica la sottoscrizione sotto la propria responsabilità. Il giudice esaminata la testimonianza scritta può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 33.

28.102/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», alle parole: «Quando la prova» preporre le seguenti: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».

28.102/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «su concorde richiesta delle».

28.102/3

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».

28.102

Il Governo

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. (Testimonianza scritta) - Quando la prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa, e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».

28.20

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Nelle controversie che hanno ad oggetto pagamento di somme o risarcimento di danni, il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata alla conferma di documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato».

28.21

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis» dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«La firma del testimone può essere autenticata anche dal difensore di una delle parti costituite nel procedimento».

28.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«È sempre tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale».

28.23

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: ''primo'' è inserita la seguente: '', secondo''.

8-bis. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44''».

28.28

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fissando l'udienza e la prosecuzione del processo''».

28.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fissando l'udienza e la prosecuzione del processo''».

28.30

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. All'articolo 300, il quarto comma è sostituito dal seguente:

''Tanto nei casi previsti nel primo e terzo comma, quanto se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 o di qualsiasi altro.''».

28.31

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'articolo 305 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 305. – (Mancata prosecuzione o riassunzione). – Il processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata''.».

28.32

D'ALIA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

28.33

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio''».

28.34

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio».

28.35

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 12,inserire i seguenti:

«12.bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''e quelle che regolano la competenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''e le ordinanze che pronunciano sulla competenza.''.

12-ter. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: '', oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,'' sono soppresse.

12-quater. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: ''né al regolamento di competenza,'' sono soppresse».

28.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.37

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.38

D'ALIA

Al comma 13, dopo le parole: «decorsi sei mesi» inserire le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

28.39

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

''Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione''.

13-ter. II primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato''».

28.40

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 14.

28.41

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile» aggiungere dopo la parola:«proporli», le seguenti: «o produrli».

28.42

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Rimessione al primo giudice'';

b) al primo comma, le parole: ''Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente,'' sono soppresse;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto''».

28.43

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla competenza'' sono soppresse».

28.44

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla competenza'' sono soppresse».

Art. 29

29.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

29.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

29.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione) – 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

''Art. 339-bis. – (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). – Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.'';

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

''5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;'';

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

''La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.»;

d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza, succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto della decisione.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza''.».

29.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'alinea, dopo le parole: «è dichiarato» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «Manifesta ammissibilità del ricorso».

29.100/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'ultimo comma, alla parola: «dichiarato» preporre la seguente: «comunque».

29.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

29.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

:

«Art. 29. –

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 360-bis (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nela giurisprudenza della Corte;

3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado".

2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma, numero 5, le parole: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis"sono sostituite dalle seguenti: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 360-bis».

29.4

VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. – (Atti preliminari). – Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.

L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammisibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.

Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma.».

29.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Modifiche agli articoli 360 e 382 del codice di procedura civile) – 1. II numero 2 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: ''e di competenza'' sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato».

29.6

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

29.7

VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»», primo comma, numero 2), sostituire le parole da: ''una questione sulla quale'', fino alla fine del numero con le seguenti: ''quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio orientamento''».

29.8

VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 3), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «non manifestamente infondata».

29.9

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.11

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis» sopprimere il secondo comma.

29.12

VALENTINO

Al comma 1 capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: «collegio» con la seguente: «relatore».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «il relatore».

29.13

VALENTINO

Sopprimere i commi 2 e 3.

29.0.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

–''540-bis. – (Integrazione del pignoramento). – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.''».

29.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

''Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). – Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perchè disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perchè proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

''Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). – Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma''».

29.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: ''e fissa'' con la parola: '', fissa'' e, dopo le parole: ''siano intervenuti'' aggiungere le seguenti: ''e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate''.

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: ''Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.''».

29.0.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 570 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:

''Art. 570. – Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.''».

29.0.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 573 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

''Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica''».

29.0.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica dell'articolo 574 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 574. – (Provvedimenti relativi alla vendita). – Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.

Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587''».

 

Art. 30

30.3

BALBONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al libro III, titolo II, del codice di procedura civile, all'articolo 543, secondo comma, sostituire il numero 4 con il seguente:

''4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quanto il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, mentre negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, il terzo è tenuto solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità''.».

30.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

''Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615''».

30.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

''Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615''».

30.5

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo».

30.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nelsecondo comma, sono soppresse le parole: «delle condizioni personali e patrimoniali delle parti».

30.7

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

30.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sopprimere il comma 3.

30.9

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

''Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.''».

30.10

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».

30.100

Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».

30.0.1

AMATO

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie)

1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro III, titolo III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del sindaco del comune nel quale si trova l'immobile.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1 il sindaco acquisisce il parere della giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e socio sanitarie in rapporto alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o socio sanitaria esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.

3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua emanazione.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

31.1

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

1. L'articolo 669-sexies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 669-sexies. – (Procedimento). – Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione rituale del contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda ai sensi del primo comma.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Con l'ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice provvede definitivamente anche sulle spese''.

2. All'articolo 669-septies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Con l'ordinanza di incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.'';

b) il comma 3 è soppresso.

3. Gli articoli 669-octies, 669-novies e 669-decies sono abrogati.

4. All'articolo 669-duodecies, primo comma del codice di procedura civile, l'ultimo periodo, è soppresso.

5. L'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 669-terdecies (Impugnazione contro i provvedimenti cautelari). – Contro l'ordinanza che definisce il procedimento ai sensi degli articoli 669-sexies e 669-septies è ammesso appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo III del Libro II.

Contro l'ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione''.

6. All'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ''II'' sono soppresse;

b) al primo comma, dopo le parole: ''di questo capo.'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: '',nonché del capo IV''.

7. Dopo l'articolo 671 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«671-bis – (Procedimento). – Ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-bis a 669-septies».

8. All'articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: ''Il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue''.

9. All'articolo 339, primo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 669-sexies, 669-septies e 669-octies, comma 1''.».

31.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Modifiche all'articolo 669-octies del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

''Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare'';

b) al settimo comma, le parole: ''primo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''sesto comma''.

31.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

31.4

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé e può adottare, in audita altera parte, i provvedimenti opportuni. Tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di trenta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro sette giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza''».

31.4 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé fissando la data entro i trenta giorni successivi. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro otto giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza. In caso di urgenza si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 669-sexies.''».

31.0.1

VICARI

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al libro sesto del Codice civile. Riallineamento

e rideterminazione dei termini di prescrizione)

1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

2. All'articolo 2949 del codice civile al comma l la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

 Al comma 2 la parola: ''due'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''tre''.

5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio».

Art. 32

32.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32.

(Procedimento sommario non cautelare)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE

Art. 702-bis.

(Procedimento sommario di cognizione)

Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-bis» con il seguente:

«Art. 702-bis. - (Procedimento sommario di cognizione). – Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notificazione del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.3

D'ALIA

Al comma , sostituire il capoverso "Art. 702-quater. – (Appello)" con il seguente:«Art. 702-quater. – (Appello). – Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 e seguenti. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».

32.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile)

1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44'';

b) al secondo comma, dopo la parola: ''44'' sono inserite le seguenti: '', primo comma''».

Art. 33

33.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: ''disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile'', è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie''».

33.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

''Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e della ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza e del suo domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, telefax e di posta elettronica Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice e l'esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve rendere risposte circostanziate a ciascun quesito.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 244, sesto comma, del codice''».

33.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 81-bis. - (Motivazione dell'inosservanza del calendario del processo). – II giudice comunica tempestivamente al capo dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo''».

33.100/1

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.100, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

33.100

Il Governo

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole:"ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti:"ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale":

33.4

BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», al terzo comma le parole: «da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere di un ufficio giudiziario o da uno dei soggetti indicati all'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre 2000».

33.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi''».

33.6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi''».

 

33.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Capo V-bis.

DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

''Art. 152-bis.

(Durata del processo)

Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare''».

33.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 4, capoverso, la parola: «ovvero» è sostituita con le seguenti: «e ricorre».

33.101/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.101, capoverso: «186-bis», sostituire la parola: «opposti» con le seguenti: «avverso i quali è proposta opposizione».

33.101

Il Governo

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: " 186-bis (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.».

Art. 34

34.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

34.0.100/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «, al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa».

34.0.100/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica dell'atto introduttivo, unificando i termini a difesa e riducendo il numero e la tipologia degli scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva contenga a pena di decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la contestazione specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa ed articolata esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché l'indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova, dei documenti offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate riconvenzionali o delle chiamate in causa di terzi e la precisazione delle conclusioni. Prevedere norme volte a favorire la definizione anticipata del giudizio consentendo nella prima udienza lo svolgimento della trattazione orale e conseguentemente la decisione o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ove necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le eccezioni rilevabili d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino risultino dagli atti acquisiti al giudizio, previa attivazione del contraddittorio tra le parti, sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi immediatamente sulle eccezioni rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili dalle parti, nonché sulle questioni da esse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la definizione del giudizio. Valorizzare il principio di non contestazione, introducendo presunzioni relative – salvo contrarie risultanze di causa – di ammissione dei fatti non specificamente contestati. Prevedere inoltre che, qualora la parte non sia una persona fisica, essa sia tenuta a documentare la fonte dei poteri di rappresentanza al fine di consentire la verifica della sussistenza di tutti i presupposti processuali generali, nonché il rigetto della domanda nei casi in cui tale verifica risulti negativa. Comminare la sanzione della nullità alle deduzioni fondate su fatti non esposti o assolutamente incerti, ovvero su argomenti di diritto non esposti. Tipizzare infine le fattispecie cui si applichi l'istituto della rimessione in termini;».

34.0.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da: «, restando» fino a: «ordinario».

34.0.100/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero2), sostituire le parole da: «, restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro la pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo».

34.0.100/5

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «, nell'ambito» fino a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte le parti».

34.0.100/6

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi della presente delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III del codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega».

34.0.100/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «volontaria giurisdizione,».

34.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

 2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

 3. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamenti trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

 b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al Libro II, Titoli I e III, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile;

 c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

 d) prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

 e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

 

34.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti parole: ''Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368''».

34.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: ''15 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 agosto''.

Art. 36

36.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

36.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184, 184-bis, 353, 547 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati».

Art. 37

37.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.

37.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

37.3

GRAMAZIO

Al comma 2, dopo le parole: «Ai giudizi pendenti in primo grado» inserire le seguenti: «ovvero a quelli già definiti in primo grado per i quali non è spirato il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 91 e 92».

37.4

BONFRISCO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. «Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 92 e quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, così come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006».

37.100/1

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 37.100, sostituire le parole da: «alle controversie» sino a: «depositato» con le seguenti: «ai ricorsi proposti».

37.100

Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. «Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

37.5

LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 38

38.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

38.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1» con le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

Art. 39

39.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

39.2

VALENTINO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «senza precludere l'accesso alla giustizia» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene al particolare ambito delle decisioni in caso di separazione e di divorzio, ove la mediazione conduca ad accordi, questi per poter spiegare i loro effetti dovranno ricevere l'omologa del Presidente del Tribunale del luogo ove avrebbe sede il processo, sentito il Pubblico Ministero;».

39.3

GERMONTANI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che la mediazione sia svolta:

1) da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

2) da associazioni a tutela dei consumatori iscritte al registro degli organismi di conciliazione di cui alla lettera c)».

39.4

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5» con le seguenti: «anche in opportuno coordinamento con le specifiche disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,».

39.5

VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere la possibilità di istituire un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine».

39.6

VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro».

39.7

D'ALIA

Al comma 3, lettera l) dopo le parole: «esperti», inserire le seguenti: «e consulenti del lavoro,».

39.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) prevedere che il procedimento di conciliazione abbia una durata non superiore a sei mesi».

39.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore o del mediatore nello svolgimento delle proprie funzioni».

39.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) salvo quanto già previsto dagli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente o sostanzialmente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese, maturate successivamente alla proposta dello stesso dal vincitore che ha rifiutato l'accordo; possa ricorrendone motivate ragioni, condannare il vincitore al rimborso delle spese maturate dal soccombente nella stessa fase; e possa altresì motivatamente condannare la parte che con mala fede o colpa grave abbia rifiutato l'accordo conciliativo al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;».

39.11

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».

39.0.1

VALENTINO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori''».

39.0.2

VALENTINO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, infine il seguente comma:

''Qualora il fallimento si chiuda per effetto di un concordato, che preveda l'integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione dopo l'omologazione definitiva, i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non sono punibili».

39.0.3

LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

 "2668-bis. - Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiari che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

 2668-ter. - Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

39.0.100/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.100, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungere il seguente articolo:

''Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatori e dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2''».

39.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.0.101/1

PASTORE

Sopprimere l'emendamento 39.0.101.

39.0.101/2

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

Sopprimere l'emendamento 39.0.101.

39.0.101/3

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

All'emendamento 39.0.101, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le Sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale».

39.0.101

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

 1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciale delle Agenzie del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

 2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro».

39.0.103/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.103, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, nel rispetto del procedimento di cui al comma 3, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili secondo i principi e con i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Deleghe in materia di atti redatti da notaio)».

39.0.103

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenute dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è proporgata di sessanta giorni.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

Nell'attuazione della delega di atto pubblico informatico redatto dal notaio, il notaio si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi».

39.0.4

CENTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti notarili.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti notarili coloro che siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 è sostituito dal seguente: ''La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente''.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

c) l'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 sono sostituiti dal seguente: ''Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente''.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal concorso a trecentocinquanta posti di notaio indetto con D.D.G. (decreto del direttore generale della giustizia civile) 10 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale del 18 aprile 2008, n. 31».

39.0.102/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.102, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo la lettera b) del comma 1 della legge 6 agosto 1926, n. 365, è inserita la seguente lettera:

''b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

2-bis. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: ''due sottocommissioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre sottocommissioni''».

39.0.102/2

VALENTINO

All'emendamento 39.0.102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 10 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

2-ter. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n.1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166».

39.0.102

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente".

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

la lettera c), terzo comma, dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

gli articoli 5-bis,5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente: " Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente"».

 

 

Art. 40

40.1

PALMIZIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice'' sono aggiunte le seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

40.2

MAURO MARIA MARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice'' sono aggiunte le seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

 

40.100

MALAN, RELATORE

Al comma 5, lettera e), punto 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario".

 

Art. 41

41.2

ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-quater è aggiunto il seguente: ''10-quinquies. – Il reato di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è escluso se il pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è effettuato entro i trenta giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione o della notifica dell'accertamento''».

Art. 43

43.1

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

Art. 44

44.1

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

44.2

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

44.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri nonché i relativi compensi, se previsti».

44.4

BALBONI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «società non quotate», inserire le seguenti: «a totale partecipazione pubblica».

44.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) escludere il ricorso al sistema di governance duale previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile».

44.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

44.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

44.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

44.9

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

44.10

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 32-ter.

44.11

BALBONI, GASPARRI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che, in deroga alle lettere b ), c) e d), al Presidente e al Vice presidente possano essere attribuite deleghe operative di contenuto generale con delibera del Consiglio di Amministrazione per motivate esigenze organizzative e funzionali della società.».

44.12

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la letterag) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere per i componenti degli organi di amministrazione della società controllante il divieto di ricoprire incarichi anche nel consiglio di amministrazione della società controllata.».

44.13

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.».

Art. 45

45.100

MALAN, RELATORE

Sopprimere l'articolo.

45.1

ADAMO, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

45.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

45.3

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

45.4

ADAMO, DE SENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.», con le seguenti: «200 mila euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2010.».

Art. 46

46.0.1

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Fabbricati rurali)

L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominica1e dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994».

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

marteDi' 3 febbraio 2009

43a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

La seduta inizia alle ore 15,50.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

 Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate alcune riformulazioni di emendamenti, nonché ulteriori emendamenti, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

 Il relatore MALAN (PdL) illustra gli emendamenti 13.0.100 (testo 2) e 14.2/2 (testo 2) che recano una diversa copertura finanziaria rispetto alle formulazioni originali. Dà conto anche degli emendamenti S16.100 e S17.100, che in accoglimento delle richieste pervenute anche dai Gruppi dell'opposizione propongono lo stralcio degli articoli 16 e 17. Si sofferma quindi sull'emendamento 19.0.100, in materia di termini per la costituzione della Fondazione MAXXI e sulla riformulazione dell'emendamento 19.0.200 (19.0.200 testo 2), recante misure per il personale impegnato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.

 Il presidente VIZZINI, anche a nome del presidente Berselli, manifesta vivo disappunto per la mancata presenza del rappresentante del Governo in occasione dell'esame di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 2009, che riveste pertanto un particolare rilievo ed esige tempi di esame possibilmente concentrati.

 Ciò considerato, propone di rinviare il seguito dell'esame, fissando alle ore 13 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove formulazioni.

 Convengono le Commissioni riunite.

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

 

Art. 7

7.2

LAURO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'artico10 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinrnoni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazionipreposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

1-ter. Al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

1-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità».

7.2 (testo 2)

LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla conferenza posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».

Art. 9

9.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.

9.9 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) limitatamente alle esigenze terapeutiche dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.»

Art. 13

13.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

 

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

13.0.100 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

 

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione di spesa relativa sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legge 29.11.2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

 

Art. 14

14.2/2

MALAN, RELATORE

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

14.2/2 (testo 2)

MALAN, RELATORE

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

S16.100

MALAN, RELATORE

Stralciare l'articolo.

S17.100

MALAN, RELATORE

Stralciare l'articolo.

Art. 19

19.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 19-bis.

(Termini per la costituzione della Fondazione MAXXI)

1. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle Arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dal medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7, nonché, limitatamente alla mensione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee, il comma 4 del medesimo articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2007, n. 233.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro 1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.200

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la In.Sar. S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.

3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

 

19.0.200 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

 

Art. 26

26.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

 

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;";

b) a comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) e lettera a-bis) limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

26.0.100 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;";

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 78.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

mercoleDi' 4 febbraio 2009

44a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas. 

 

 La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 Riprende l'esame degli emendamenti.

Il presidente VIZZINI invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti 6.2 e 6.0.1, che il senatore BOSCETTO (PdL) dichiara di sottoscrivere.

Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.0.1.

 Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

 Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.2 e 6.0.1.

 Il presidente VIZZINI (PdL) ricorda che l'emendamento 7.1 è inammissibile in ragione del parere della Commissione bilancio, limitatamente al comma 8.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sull’emendamento 7.1 per la parte residua, mentre esprimere parere favorevole sugli emendamenti 7.2 (testo 2) e 7.500. Si rimette al Governo sull’emendamento 7.3 e invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 7.4, 7.6 e 7.5, osservando, quanto all’emendamento 7.5, che esso appare sostanzialmente assorbito dall’approvazione dell’emendamento 5.5.

 Il RAPPRESENTANTE del Governo esprimere un parere conforme a quello del relatore. Quanto all’emendamento 7.3, ritiene opportuno che la materia sia esaminata in una sede diversa. Propone in ogni caso la sua reiezione, affinché possa essere presentato in Assemblea per consentirne un ulteriore approfondimento in quella sede.

 Posti ai voti, sono respinti l’emendamento 7.1 (nella parte residua) e il 7.3, mentre risulta approvato l’emendamento 7.2 (testo 2). Gli emendamenti 7.4 e 7.6 sono ritirati.

 Il senatore PARDI (IdV) insiste per la votazione dell’emendamento 7.5.

 Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l’emendamento 7.5.

 Posto in votazione, è approvato l’emendamento 7.500. L’emendamento 7.0.1, fatto proprio dal senatore Boscetto, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

 Il relatore, senatore MALAN(PdL), invita i proponenti a ritirare l’emendamento 8.1, mentre si rimette al Governo quanto all’emendamento 8.0.1 (testo 2).

 Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del relatore sull’emendamento 8.1, mentre sull’emendamento 8.0.1 (testo 2) invita il proponente al ritiro, ritenendo che esso, prevedendo l’istituzione di un nuovo organismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, possa comportare oneri di carattere finanziario.

 Gli emendamenti 8.1 e 8.0.1 (testo 2) sono ritirati dai rispettivi proponenti.

 Il RELATORE esprime un parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10 e 9.11. Propone quindi l’accantonamento dell’emendamento 9.9 (testo 2). Invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 9.12 e 9.14. Invita altresì al ritiro dell’emendamento 9.15, proponendo ai presentatori di sottoscrivere l’emendamento 9.22 dei relatori, che sostanzialmente ne recepisce il contenuto.

Quanto agli emendamenti 9.13 e 9.17, si rimette al Governo, mentre esprime parere favorevole sull’emendamento 9.16.

 Esprime quindi parere favorevole sulla proposta di stralcio S9.1. Dopo aver ritirato gli emendamenti 9.300 e 9.19, invita conseguentemente i presentatori al ritiro degli emendamenti 9.18, 9.100, 9.20, 9.21 e 9.2, in quanto sarebbero comunque preclusi dalla approvazione della proposta di stralcio S9.1.

 Esprime un parere favorevole sull’emendamento 9.22, e un parere contrario sul 9.23.

Dopo aver espresso un parere favorevole sulla proposta di stralcio S9.2, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 9.24, 9.25, 9.200, 9.27, 9.38, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36 e 9.37, in quanto risulterebbero comunque preclusi dalla approvazione della proposta di stralcio S9.2.

Dopo aver ritirato l’emendamento 9.40, esprime un parere favorevole sull’emendamento 9.41.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere contrario sull’emendamento 9.9 (testo 2), nonché sugli emendamenti 9.13, 9.14 e 9.15. Quanto all’emendamento 9.16, ne propone una reiezione tecnica, affinché possa essere ripresentato in Assemblea per un esame più approfondito.

Sui restanti emendamenti all’articolo 9, esprime un parere conforme a quello del relatore.

La senatrice INCOSTANTE (PD) osserva che, pur essendo condivisibile il riconoscimento alle farmacie di un ruolo di presidio territoriale con funzioni di carattere socio sanitario, sarebbe necessario, comunque, al fine di evitare possibili censure costituzionali, prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni.

Dopo una breve richiesta di chiarimento sull'emendamento 9.41 del senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL) ed un breve intervento del senatore BATTAGLIA (PdL) che formula vivaci critiche sullo stesso emendamento, il senatore BODEGA (LNP) invita i relatori ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento soppressivo 9.1. Al riguardo rileva che sarebbe più opportuno procedere ad una valutazione sistematica e complessiva delle materie affrontate dall'articolo 9 nell'ambito dell'esame della cosiddetta Carta delle autonomie.

Il senatore BIANCO (PD) chiede al sottosegretario Vegas di chiarire quale sia l'orientamento del Governo circa la proposta di procedere alla soppressione del divieto del terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Al riguardo rileva come i pareri testè espressi dai relatori e dal rappresentante dell'Esecutivo sembrino porsi in contrasto con le dichiarazioni rese dal Ministro dell'interno nel corso di una sua audizione davanti alla Commissione affari costituzionali circa l'urgenza dell'approvazione di tale proposta

Il sottosegretario VEGAS, con riguardo ai rilievi formulati dalla senatrice Incostante, osserva come il comma 2 dell'articolo 9 già preveda un adeguato coinvolgimento delle Regioni. Si dichiara tuttavia disponibile a valutare ulteriori modifiche formali volte a meglio precisare il ruolo e la partecipazione delle realtà regionali.

Relativamente alla richiesta del senatore Bodega, sollecita una riflessione generale sull'opportunità di procedere allo stralcio di tutti i commi dell'articolo 9, ad eccezione delle disposizioni relative alle farmacie comunali. Fornisce infine precisazioni sull'emendamento 9.41, osservando come esso rechi norme solo relative alle farmacie comunali.

Il senatore PASTORE (PdL) interviene sul complesso degli emendamenti relativi all'articolo 9, osservando che sarebbe più opportuno procedere alla soppressione di tutte le disposizione relative agli enti locali, in attesa di un intervento più organico e sistematico, peraltro, già preannunciato dal Governo.

Il senatore NESPOLI (PdL) ritiene che anche la materia relativa alle farmacie comunali, le quali possono essere ben considerati servizi pubblici locali, dovrebbe essere affrontata nell'ambito di una più generale disciplina delle autonomie.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

 

Art. 9

9.500

MALAN, RELATORE

Sopprimere i commi 7 e 8.

Art. 19

19.0.200

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la INSAR S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.

3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

 

19.0.200 testo 2/1

SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Italia Lavoro Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale azionista pubblico di maggioranza, è tenuta a revocare la liquidazione ed il trasferimento di sede della società INSAR Spa - Iniziative Sardegna, costituita ai sensi del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. In coerenza con il quadro delle attribuzioni definite dal Titolo V della Costituzione, la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A., Fintecna Spa e Ligestra srl in INSAR S.p.A. è trasferita con corrispettivo simbolico, a valore contabile ed anche in deroga a norme di legge alla Regione Autonoma della Sardegna, quale titolare delle competenze in materia di politiche per il lavoro e per l'occupazione. A seguito del trasferimento azionario è ridotto il patrimonio netto dei soggetti cedenti del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita».

19.0.200 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

Art. 27

27.500

DELOGU, MALAN, RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis. Al terzo comma, è aggiunto in fine il seguente numero: "3-bis. Per le controversie aventi ad oggetto la quantificazione di interessi o accessori derivati dal ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.".».

27.501

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto infine il seguente comma: "Ad eccezione dei casi in cui la procura risulti rilasciata in forma consolare, nel caso in cui la parte risieda all'estero, la procura speciale deve essere corredata dall'attestazione di esistenza in vita del medesimo sotto personale responsabilità del difensore al momento della proposizione della domanda giudiziaria nonché dall'indicazione della data e dal deposito della fotocopia del documento di identità della parte medesima".».

Art. 28

28.500

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo il comma 17 aggiungere infine il seguente:

«17-bis. L'articolo 444 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"444. (Giudice competente) - Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto dove è residente l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto del luogo in cui l'attore era residente prima del trasferimento, ovvero, nel caso di prestazioni chieste da eredi, del luogo in cui era stato residente il dante causa.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio dell'ente".».

 

Art. 33

33.500

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto infine il seguente periodo: "Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.".».

 

 

Art. 35

35.0.100

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Modifiche all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Nei casi dei ricorsi depositati personalmente dal ricorrente o dal suo delegato o procuratore all'ufficio del giudice di pace, il cancelliere può comunicare direttamente al depositante la data dell'udienza di trattazione.".».

 

35.0.500

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Notifica di atti)

Gli atti di citazione, i ricorsi, le sentenze e ogni altro atto giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati a pena di nullità rilevabile d'ufficio, agli Enti di previdenza e assistenza, nella persona del legale rappresentante dell'Ente, presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'ente previdenziale nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.".».

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

mercoledi' 11 febbraio 2009

46a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher, per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio e per l'economia e le finanze Vegas. 

 

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti.

 Il PRESIDENTE avverte che i relatori e il Governo hanno presentato ulteriori emendamenti e che alcuni testi sono stati riformulati. Tali proposte sono pubblicate in allegato al resoconto.

 Informa che la senatrice Vicari ha ritirato l’emendamento 9.13.

 Riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3, che era stato accantonato.

 Il sottosegretario BRANCHER preannuncia il parere favorevole del Governo su alcune proposte di modifica riferite all’articolo 3, che non determinano oneri per il bilancio. In particolare, l’emendamento 3.1, che introduce ulteriori norme ai fini della chiarezza dei testi normativi, l’emendamento 3.0.1 (testo 2), che garantisce una migliore scansione per l’attuazione della norma cosiddetta "taglia leggi", l’emendamento 3.0.2, che specifica la disciplina per la semplificazione per via regolamentare, e l’emendamento 3.0.3, che precisa le competenze dello Stato per quanto riguarda l’istituzione dello sportello unico delle attività produttive, in adempimento della direttiva europea n. 123 del 2006. Sugli altri emendamenti riferiti all’articolo 3 si rimette al parere del relatore.

 Il sottosegretario VEGAS, integrando l'espressione dei pareri, si pronuncia contro l’emendamento 3.0.4.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sui subemendamenti 3.1/1 e 3.1/2 e favorevole sull’emendamento 3.1. Osserva che gli emendamenti 3.2 e 3.3 sarebbero preclusi dall’approvazione dell’emendamento 3.1.

 Per quanto riguarda i subemendamenti al 3.0.1 (testo 2) - già riferiti al 3.0.1 -, si dichiara favorevole solo sulla proposta 3.0.1/4, da riformulare omettendo le parole da: "delle persone" alla fine della lettera. È poi favorevole all’emendamento 3.0.1 (testo 2), come pure agli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3. È invece contrario ai subemendamenti al 3.0.2 e si rimette alla valutazione del Governo sull’emendamento 3.0.4.

 L’emendamento 3.1/1 viene posto in votazione e, dopo la controprova, risulta respinto.

 Il senatore BIANCO (PD) chiede al relatore di motivare con maggiore dettaglio il parere contrario sull’emendamento 3.1/2.

 Il senatore PASTORE (PdL) osserva che la formulazione dell’emendamento 3.1 consente un’opportuna elasticità e ampiezza del riordino.

 Il relatore MALAN (PdL) e il sottosegretario VEGAS confermano il parere contrario.

 Posto in votazione, il subemendamento 3.1/2 è respinto, mentre è accolto l'emendamento 3.1. Gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono preclusi.

 La senatrice INCOSTANTE (PD) riformula il subemendamento 3.0.1/4, in base alla proposta avanzata dal relatore (3.0.1 (testo 2)/4 testo 2).

 Il subemendamento 3.0.1 (testo 2)/4 (testo 2), posto in votazione, è accolto. Risultano invece respinti i subemendamenti 3.0.1/5, 3.0.1/1, 3.0.1/2 e 3.0.1/3. Infine, è accolto l’emendamento 3.0.1 (testo 2), nel testo modificato. L’emendamento 3.0.2/1, risulta accolto, mentre sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 3.0.2/2, 3.0.2/4 e 3.0.2/5. Successivamente sono accolte le proposte 3.0.2 come modificato e 3.0.3.

 Si procede quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

 Il presidente VIZZINI invita il relatore e il rappresentante del Governo a rammentare alla Commissione i pareri sugli emendamenti.

Il relatore MALAN (PdL) propone di accantonare l’emendamento 9.9 (testo 2) e si esprime favorevolmente sull’emendamento 9.16, del Governo. Osserva che l’emendamento 9.15 sarebbe assorbito dall’emendamento 9.22, dei relatori. Sull’emendamento 9.17 si rimette al Governo e si esprime favorevolmente sulla proposta di stralcio di cui all’emendamento S9.1. È invece contrario all’emendamento 9.23 e chiede al Governo di ritirare l’emendamento 9.12 e di riproporre in altra sede l’emendamento 9.41. Infine esprime parere favorevole sull’emendamento 9.2.

 Il sottosegretario VEGAS accoglie l’invito del relatore e ritira gli emendamenti 9.12 e 9.41. Si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo e dei primi due commi. Sull’emendamento 9.17 esprime parere contrario: pur apprezzando il contenuto della proposta, ritiene inopportuno trattare in questa sede la materia dell’esercizio delle professioni.

 La senatrice INCOSTANTE (PD) ribadisce le perplessità su alcune disposizioni dell’articolo 9, commi 1 e 2 che ritiene possano ledere la sfera delle competenze regionali. A suo avviso, la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni al comma 2, non è sufficiente.

 Il sottosegretario VEGAS ricorda che la partecipazione delle farmacie è assicurata "nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari". Inoltre, la precisazione del comma 2, che prevede il parere della Conferenza Stato-Regioni dovrebbe fugare ogni preoccupazione.

 Il presidente VIZZINI aggiunge che, indipendentemente dalla formulazione del testo, le Regioni hanno ogni strumento per far rispettare le potestà previste dalla Costituzione.

 La senatrice BASTICO (PD) osserva che le ulteriori funzioni attribuite alle farmacie sono materia estranea all’oggetto del disegno di legge, che riguarda lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, e comportano maggiori costi a carico delle Regioni. Inoltre, ritiene che sia impropria la delega: l’indicazione di un livello essenziale di assistenza non può spingersi, a suo avviso, fino a disciplinare nel dettaglio la funzione aggiuntiva.

 Il sottosegretario VEGAS, rispondendo a una specifica domanda del senatore BUBBICO (PD), precisa che le disposizioni relative alle nuove funzioni delle farmacie riguardano tutti gli esercizi. Sottolinea che al comma 1, lettera e), sono previste forme di remunerazione delle attività da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivanti dall’intervento delle stesse farmacie. Ritiene, quindi, che le osservazioni critiche della senatrice Bastico non siano fondate.

 Il senatore BATTAGLIA (PdL) esprime seri dubbi sull’attuabilità dell’articolo 9, anche per un’obiettiva incompatibilità con il codice deontologico delle farmacie. In proposito, ricorda che l’autorità giudiziaria ha riscontrato diversi abusi. Ricorda anche i ritardi con cui vengono corrisposti i pagamenti alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale.

 Il senatore PASTORE (PdL) sottolinea il significato dell’articolo 9, commi 1 e 2: esso si inserisce in un più grande progetto di decentramento, attraverso la rete di esercizi commerciali come le tabaccherie e le farmacie. Da tale decentramento si attendono consistenti benefici in termini di competitività.

Il senatore BUBBICO (PD) esprime forti perplessità sulla scelta di intervenire in via legislativa sulla questione concernente l'erogazione da parte delle farmacie pubbliche e private di ulteriori servizi a forte valenza socio-sanitaria. Sarebbe stato più opportuno, a parere dell'oratore, disciplinare tale materia in via amministrativa, in considerazione, peraltro, del fatto che su tali aspetti è necessario tenere conto di quanto previsto dai piani sanitari regionali.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 così come formulate non solo determinano una evidente violazione delle competenze regionali in materia, come peraltro già evidenziato nel dibattito, ma risultano anche in contrasto con i principi di semplificazione sottesi al provvedimento in esame.

Dopo aver svolto ulteriori rilievi critici sull'impatto finanziario di tali disposizioni, si sofferma sulla lettera f) del comma 1, nella parte in cui, fra i criteri direttivi della delega, si prevede la revisione dei requisiti di ruralità. Al riguardo osserva come la materia relativa al funzionamento delle farmacie rurali e quindi alla individuazione della ruralità, criterio strettamente legato alla morfologia territoriale, sia di evidente competenza esclusiva regionale e pertanto non delegabile all'Esecutivo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL), dopo aver ribadito come da tali disposizioni non derivino in alcun modo ulteriori oneri a carico dello Stato, osserva come le previsioni in esame non ledano competenze regionali. Con riguardo alle proposte emendative a sua firma, invita i relatori ed il Governo a valutare con maggiore attenzione quanto previsto dall'emendamento 9.17, con il quale si intende consentire alle farmacie di fornire taluni ulteriori servizi sanitari. Di tale proposta chiede quindi l'accantonamento.

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) ricorda come tale articolo sia stato di fatto riscritto, e peraltro con una sostanziale convergenza fra maggioranza ed opposizione, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Svolge quindi talune considerazioni sull'impatto finanziario di tali disposizioni e sulla loro compatibilità con il riparto di competenze fra Stato e Regioni.

Il relatore MALAN (PdL), alla luce delle perplessità emerse nel dibattito circa la possibile violazione di competenze regionali, presenta ed illustra l'emendamento 9.600.

I senatori LONGO (PdL) e PASTORE (PdL) lamentano il carattere pleonastico dell'emendamento da ultimo illustrato.

Il senatore DIVINA (LNP) osserva come la posizione del proprio gruppo sulle disposizioni in esame, delle quali si chiedeva in origine la soppressione, sia mutata in ragione della condivisibile esigenza di trasformare le farmacie in sportelli erogatori di servizi per i cittadini. Tali norme sono quindi un utile strumento di semplificazione e non risultano né lesive di competenze regionali, né onerose sul piano finanziario. Ritira quindi l'emendamento 9.1.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento 9.3, approvano l'emendamento 9.600.

Con distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.9 (testo 2), sono respinti, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Il sottosegretario VEGAS ritira quindi gli emendamenti 9.12 e 9.15.

Dopo che il senatore DE SENA (PD) ha ritirato l'emendamento 9.14, risulta approvato l'emendamento 9.16.

E' quindi accantonato l'emendamento 9.17.

Approvato l'emendamento S.9.1, risultano preclusi gli emendamenti 9.18, 9.100, 9.20 e 9.21.

 Dopo che è stato approvato l'emendamento 9.22, risulta respinto l'emendamento 9.23.

Approvato l'emendamento S 9.2 risultano preclusi gli emendamenti 9.24, 9.25, 9.200, 9.27, 9.38, 9.28 e da 9.30 a 9.37.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 9.500.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha ritirato l'emendamento 9.41, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 9.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE 

 

Il presidente VIZZINI avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1082 è rinviato alla prossima settimana e che nella seduta già convocata per domani, 12 febbraio 2009, alle ore 14, si svolgerà unicamente la discussione generale sui disegni di legge in materia di prostituzione.

 

 La seduta termina alle ore 22,10.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

 

Art. 3

3.0.1 testo 2/4 testo 2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali».

Art. 9

9.600

MALAN, RELATORE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferme restando le competenze regionali,».

9.0.2 (testo 2)

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-bis. Per l'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

523-ter. Per l'anno 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre unità di personale di categoria D. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato."

dopo il comma 526, è inserito il seguente:

"526-bis. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31 dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato."».

9.0.5 (testo 2)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente : "Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell' Unione europea".

2. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

12.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali dell'AGEA)

1. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti e dei servizi connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, relativo agli incarichi dirigenziali dell'Agea, le parole: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".

2. L'Agea può rinnovare tali contratti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio. ».

Art. 18

18.100

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio.»".

 

Art. 19

19.0.100 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 19-bis.

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in Fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, Via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee", intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.544 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.500

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2009, l'espletamento e la prosecuzione delle attività che la Croce rossa italiana svolge, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati fino al 31 dicembre 2009. Alla copertura dell'onere relativo la Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

2. Dopo il comma 367, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente comma:

367 – bis. Allo scopo di attuare le finalità di cui al precedente comma 367 del presente articolo, concernenti il personale in servizio a tempo determinato presso l'Associazione della Croce rossa, la medesima Associazione può, altresì, costituire società interamente partecipate alle quali le regioni e gli enti pubblici possono affidare la gestione dei servizi di emergenza sanitaria nonché l'espletamento delle attività nel settore dei servizi sociali e socio – sanitari.

Art. 26

26.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogoverno delle altre magistrature e dell'avvocatura dello Stato, all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è apportata la seguente modificazione:

- al comma 1, lettera d), la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"; e la parola "due", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "tre".».

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

gioveDi' 12 febbraio 2009

47a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

 

 La seduta inizia alle ore 14,20.

 

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE 

 

 Il PRESIDENTE comunica l'esito della riunione degli Uffici di presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. Si è convenuto, considerata l'attuale calendarizzazione del disegno di legge n. 1082 (semplificazione e processo civile) per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana, che le Commissioni riunite proseguiranno l'esame martedì 17 febbraio, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 e dalle ore 21 alle ore 24, con l’intesa che comunque non si inizi nella seduta notturna l’esame delle disposizioni relative alla riforma del processo civile, nonché mercoledì 18, dalle ore 15 alle ore 16,30.

 

 Le Commissioni riunite prendono atto.

 

La seduta termina alle ore 14,25.

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 17 febbraio 2009

48a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas. 

 

 La seduta inizia alle ore 21.05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

 Continua l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

 Il presidente VIZZINI avverte che sono stati presentati gli emendamenti 19.100, 19.0.300, 19.0.400, 20.200, 21.0.100 e 26.0.1000, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, i quali sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Invita quindi il relatore Malan e il sottosegretario Vegas ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti aggiuntivi all’articolo 9, ricordando che gli emendamenti 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8 sono stati dichiarati inammissibili.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sul subemendamento 9.0.1/1, mentre esprime parere favorevole sull’emendamento 9.0.1. Propone l’accantonamento degli emendamenti 9.0.2 (testo 3), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, e 9.0.5 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio. Esprime parere contrario sugli emendamenti 9.0.4 e 9.0.9.

 Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore.

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il subemendamento 9.0.1/1, posto in votazione, non è accolto.

 Il presidente VIZZINI avverte che sarà posto in votazione l’emendamento 9.0.1.

 Il senatore BIANCO (PD), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, critica la scelta di differire i termini per l’emanazione di disposizioni in materia ambientale, in questo modo contraddicendo le dichiarate volontà del Governo - e in particolare del Ministro dell’ambiente - circa l'intenzione di intervenire in un settore particolarmente sensibile.

 Posto ai voti, l’emendamento 9.0.1 è accolto, mentre gli emendamenti 9.0.2 (testo 3) e 9.0.5 (testo 2) sono accantonati.

 Posti ai voti, risultano non accolti gli emendamenti 9.0.4 e 9.0.9.

 Il presidente VIZZINI invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 10.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 10.100, 10.5 e 10.6.

 Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell’emendamento 10.5 sul quale si rimette alla Commissione.

 Posti ai voti, non sono accolti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, mentre risulta accolto l’emendamento 10.100.

 Il presidente VIZZINI avverte che sarà posto in votazione l’emendamento 10.5.

 La senatrice ADAMO (PD), nel dichiarare il voto contrario, osserva che l’emendamento, nell’attribuire un generico carattere di priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario di stranieri che si trovino in stato di disoccupazione, assume un carattere declamatorio, peraltro dal contenuto discutibile.

 Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti 10.5 e 10.6.

 Il presidente VIZZINI dopo aver ricordato che gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4 sono stati dichiarati inammissibili, invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 11.

 Il relatore MALAN (PdL) si rimette al Governo sugli emendamenti 11.1 e 11.2, mentre esprime parere contrario sull’emendamento 11.0.1 (testo 2), proponendone una reiezione tecnica. Si riserva, in proposito, un ulteriore approfondimento in sede di esame in Assemblea. Esprime quindi parere favorevole sull’emendamento 11.0.5.

 Il sottosegretario VEGAS esprime un parere contrario sugli emendamenti 11.1 e 11.2, ritenendo che il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni rischia di determinare, nel caso in esame, soltanto un aggravamento procedurale. Esprime quindi un parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 11.

 Posti ai voti, risultano respinti gli identici emendamenti 11.1 e 11.2, nonché l’emendamento 11.0.1 (testo 2).

 L’emendamento 11.0.5 è accolto.

 Il presidente VIZZINI invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 12, ricordando che l’emendamento 12.0.4 è stato dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1. Ricorda che anche l’emendamento 12.0.6 e il subemendamento 12.0.8/1 sono stati dichiarati inammissibili.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sugli emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 12.0.5 (testo 2) e 12.0.7. In attesa del parere della Commissione bilancio, propone l’accantonamento degli emendamenti 12.0.3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, e 12.0.100. Esprime invece un parere favorevole sugli emendamenti 12.0.8 (testo 2) e 12.0.9. Invita il proponente a ritirare l’emendamento 12.0.4.

 Il sottosegretario VEGAS, nell’esprimere un parere conforme a quello del relatore, osserva, quanto all’emendamento 12.0.1 che, pur comprendendone lo scopo, ritiene necessario un approfondimento ulteriore per verificare se gli effetti di risparmio perseguiti siano effettivi. Ne propone pertanto una reiezione tecnica che consenta un ulteriore approfondimento in Assemblea.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 12.0.5 (testo 2) e 12.0.7.

L’emendamento 12.0.3 (testo 2) è accantonato, mentre decade, per assenza del proponente, il 12.0.4, per la parte non inammissibile.

Il presidente VIZZINI propone di accantonare l’emendamento 12.0.8 (testo 2), in quanto ritiene che il comma 5 debba essere riformulato: esso, infatti, nel disporre che fino all’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell’ENIT, le funzioni dell’organo collegiale siano svolte dal Presidente dell’Agenzia in qualità di Commissario straordinario, si configura come una norma ad personam, in quanto individua sostanzialmente il soggetto che concretamente dovrà svolgere le funzioni di Commissario. Invita pertanto a una diversa soluzione, che affidi la nomina alla scelta discrezionale del Governo.

L’emendamento 12.0.8 (testo 2) è quindi accantonato.

Il presidente VIZZINI avverte che si passerà alla votazione dell’emendamento 12.0.9.

La senatrice ADAMO (PD), nel dichiarare il voto contrario del Gruppo, ritiene non chiara la fonte dello stanziamento di 48 milioni di euro, previsto per i progetti di rilancio della competitività turistica italiana.

Il sottosegretario VEGAS rileva che lo stanziamento era già previsto nella legge finanziaria per il 2007 e che la disposizione semplifica le procedure per l’utilizzazione delle risorse.

Posto ai voti, è accolto l’emendamento 12.0.9.

 Il presidente VIZZINI invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 13.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere favorevole sull’emendamento 13.1, mentre, in attesa del parere della Commissione bilancio, propone di accantonare l’emendamento aggiuntivo 13.0.100 (testo 2).

 Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore.

 Il presidente VIZZINI osserva che sull'articolo 13 vi è solo un emendamento soppressivo.

 Posta ai voti, è approvata la soppressione dell'articolo 13, mentre l’emendamento 13.0.100 (testo 2) è accantonato.

 Il PRESIDENTE invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 14.

 Il sottosegretario VEGAS ritira l’emendamento 14.2 (testo 2). Risultano pertanto preclusi i relativi subemendamenti.

Sull’emendamento 14.1 si esprimono favorevolmente sia il relatore MALAN (PdL) sia il sottosegretario VEGAS.

Posto ai voti, l’emendamento 14.1 è accolto.

 Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che gli emendamenti 15.1 e 15.2 sono inammissibili, invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sull’emendamento 15.0.1, fatto proprio dal senatore Battaglia in assenza del proponente.

 Il relatore MALAN (PdL) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario sull'emendamento 15.0.1, proponendone una reiezione tecnica che ne consenta l’esame in Assemblea.

 Posto ai voti, è respinto l’emendamento 15.0.1.

 Il PRESIDENTE invita il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sulle proposte di stralcio S16.100 e S17.100, presentate dal relatore.

 Poste ai voti con il parere favorevole del Governo, sono accolte le proposte di stralcio S16.100 e S17.100. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 e 16.8, nonché gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.

 Il PRESIDENTE invita il relatore Malan e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 18.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3. Si rimette al Governo sugli identici emendamenti 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

 Propone di accantonare il 18.100.

 Sugli identici emendamenti 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7 il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione, esprimendo un parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti riferiti all’articolo 18.

 Il senatore BIANCO (PD) fa propri gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3 e, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo, si rammarica per il parere negativo espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Osserva, al riguardo, che tali proposte assicurano una maggiore efficienza all’azione amministrativa, considerando che molti soggetti privati, che hanno stipulato contratti con la pubblica amministrazione, si trovano a rischio di fallimento. La soluzione in esame, imponendo la rilevazione dei dati relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, nonché le entità degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti, offre una maggiore garanzia ai diritti dei creditori delle pubbliche amministrazioni.

 Il presidente VIZZINI, condividendo i rilievi del senatore Bianco, ne suggerisce una reiezione tecnica degli emendamenti, che consenta un esame più approfondito in Assemblea.

 Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3, mentre risultano accolti gli identici emendamenti 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

 Il 18.100 è accantonato.

 Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 19.1 è stato ritirato, mentre il 19.6 e il 19.0.1 sono inammissibili. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 19.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti 19.2, 19.5, 19.8 e 19.0.2, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 19.3 e 19.4. In attesa del parere della Commissione bilancio, propone di accantonare gli emendamenti 19.0.100 (testo 2), 19.0.200 (testo 2)/1, 19.0.200 (testo 2), 19.0.400, 19.0.300 e 19.0.500.

 Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sugli identici emendamenti 19.3 e 19.4. Esprime quindi un parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti riferiti all’articolo 19. Sull’emendamento 19.0.500 invita il relatore a una riformulazione che limiti la proroga dei contratti del personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana solo a quelli già stipulati. Propone pertanto di sopprimere il comma 2.

 Il relatore MALAN (PdL) accoglie la proposta di riformulazione suggerita dal Governo, e presenta l'emendamento 19.0.500 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, insistendo però per l'accantonamento.

 Il senatore BIANCO (PD) dichiara che non parteciperà alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 19, molti dei quali, a suo avviso, risultano di dubbia proponibilità per estraneità alla materia della semplificazione amministrativa, oggetto della prima parte del disegno di legge. Critica, al riguardo, un modo di legiferare incoerente ai princìpi di razionalità e di semplificazione più volte invocati dallo stesso Governo.

 Posti ai voti, sono respinti l'emendamento 19.2, gli identici emendamenti 19.3 e 19.4, nonché gli emendamenti 19.5 e 19.8; sono invece accolti gli emendamenti 19.100 e 19.7. È poi respinto il 19.0.2.

 Sono accantonati gli emendamenti 19.0.100 (testo 2), 19.0.200 (testo 2)/1, 19.0.200 (testo 2), 19.0.400, 19.0.300 e 19.0.500 (testo 2).

 Il PRESIDENTE invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 20.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sull’emendamento 20.1. Propone di accantonare il 20.200.

 Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore e dà un parere favorevole sul 20.100 e sul 20.200, convenendo sulla relativa proposta di accantonamento.

 L’emendamento 20.200 è accantonato.

 È quindi accolto l’emendamento 20.100, mentre risulta respinto l’emendamento 20.1.

 Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l’emendamento 21.7 è inammissibile, invita il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 21.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere contrario sugli emendamenti 21.1, 21.5, 21.6 e 21.8. Si rimette al Governo sull’emendamento 21.2 e ritira il 21.3.

 Il sottosegretario VEGAS esprime un parere contrario sull’emendamento 21.2, favorevole sul 21.4 e un parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 21.

 Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.5, 21.6 e 21.8, mentre è approvato il 21.4. L’emendamento 21.0.100 è accantonato.

 Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l’emendamento 22.9 è inammissibile, invita quindi il relatore Malan e il sottosegretario Vegas a esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 22.

 Il relatore MALAN (PdL) invita i proponenti a ritirare l’emendamento 22.2. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 22.200 (testo 2)/1, mentre esprime parere favorevole sul 22.200 (testo 2). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 22.

 Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore.

 L'emendamento 22.2 è ritirato. Posto ai voti è respinto il subemendamento 22.200 (testo 2)/1; risulta invece accolto l'emendamento 22.200 (testo 2). Sono quindi preclusi gli emendamenti 22.5, 22.3, 22.4, 22.6, 22.7 e 22.8.

 Il senatore BIANCO (PD) chiede di accantonare l'emendamento 22.0.1, auspicando che il relatore e il rappresentante del Governo riconsiderino il loro parere in ragione della importanza dell'attuazione del protocollo informatico per una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

 L'emendamento è accantonato.

 Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

 Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'emendamento 23.10 è inammissibile, invita il relatore Malan e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9 e 23.11. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 23.4, 23.5 e 23.0.1.

 Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore, proponendo però, quanto all'emendamento 23.0.1, una riformulazione: invita a sostituire il comma 4 con una clausola di invarianza finanziaria.

 La senatrice INCOSTANTE (PD) accoglie la proposta e riformula l'emendamento 23.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

 Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.6, fatto proprio dalla senatrice Adamo, 23.7, fatto proprio dalla senatrice Incostante, 23.8, 23.9 e 23.11.

 Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti 23.100, 23.4, 23.5 e 23.0.1 (testo 2).

 Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che gli emendamenti 24.1 e 24.4 sono stati dichiarati inammissibili, invita il relatore Malan e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere favorevole sull'emendamento 24.2, rilevando che il 24.3 sarebbe assorbito, nonché sul 24.0.1 in un testo riformulato dal Governo con l'introduzione, al comma 1, dell'inciso "fino al 31 dicembre 2010" (24.0.1 testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

 Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.2.

 Posto ai voti, è approvato l'emendamento 24.2, nonché l'emendamento 24.0.1 (testo 2). Il 24.3 è assorbito.

 Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 26.0.1 è inammissibile, limitatamente al comma 2.

 Il senatore BIANCO (PD), nel comunicare di aver avuto informalmente notizia che il Governo avrebbe rinunciato all'emendamento 26.0.7 (testo 2), recante delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, chiede se tali intenzioni siano confermate.

 Il sottosegretario VEGAS osserva che non vi sarebbe al momento, da parte del Governo, alcuna intenzione di ritirare l'emendamento in questione.

 Il senatore BIANCO (PD) ritiene che, in ragione della complessità della materia e del suo rilievo istituzionale, non sia opportuno una sua trattazione nella forma proposta. Poiché il Governo intende insistere sull'emendamento, egli ne propone l'accantonamento, insieme ai relativi subemendamenti, per consentire a tutti i senatori delle Commissioni riunite un approfondimento adeguato e per assicurare un ampio dibattito.

 L'emendamento 26.0.7 (testo 2) e i relativi subemendamenti sono accantonati.

 Il presidente VIZZINI chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime un parere favorevole sull'emendamento 26.1, invitando i proponenti a ritirare il 26.0.1 e il 26.0.12, essendo sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 2.0.5 (testo 3). Esprime parere contrario sugli emendamenti 26.0.2, 26.0.3, 26.0.8/1, 26.0.8, 26.0.9/1, 26.0.9, 26.0.10/1, 26.0.10, 26.0.11/1 e 26.0.11. Si rimette al Governo sugli emendamenti 26.0.3, 26.0.4 e 26.0.5. In attesa del parere della Commissione bilancio, propone di accantonare gli emendamenti 26.0.500, 26.0.100 (testo 2), 26.0.110 e 26.0.1000.

 Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 26.0.3, propone l'accantonamento dell'emendamento 26.0.5, nonché dell'emendamento 26.0.4, sul quale ritiene opportuno operare un adeguato approfondimento. Esprime un parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti all'articolo 26.

 Posto ai voti, è accolto l'emendamento 26.1. Gli emendamenti 26.0.1 e 26.0.12 sono assorbiti dall'approvazione di altri emendamenti.

 Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.3.

 Sull'emendamento 26.0.4 interviene la BONFRISCO (PdL), la quale osserva che la proposta, volta a rendere le azioni proprie computabili ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale, è volta a tutelare i piccoli azionisti.

 I senatori MUGNAI (PdL) e PASTORE (PdL) ritengono opportuno accantonare l'emendamento, in ragione della complessità della materia e quindi della necessità di adeguati approfondimenti per esaminarne gli effetti sul complesso delle norme riguardanti i diritti degli azionisti delle società.

 Gli emendamenti 26.0.4, 26.0.5 e 26.0.500 sono accantonati.

 Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 26.0.8/1, 26.0.8, 26.0.9/1, 26.0.9, 26.0.10/1, 26.0.10, 26.0.11/1 e 26.0.11.

Sono infine accantonati gli emendamenti 26.0.100 (testo 2) e 26.0.1000.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 22,35.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

 

Art. 9

9.0.2 (testo 3)

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, nell'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica.

523-ter. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, per l'anno 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre unità di personale di categoria D, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'Agenzia, senza oneri a carico della finanza pubblica."

b) dopo il comma 526, è inserito il seguente:

"526-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31 dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo, individuato, rispettivamente, in numero ventisette e in numero dieci unità di personale, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica."».

Art. 12

12.0.3 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative

ai piccoli appalti pubblici)

 

1. Alle procedure relative all'affidamento di lavori di importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero di servizi o forniture di importo inferiore a 2 milioni di euro, non si applicano le norme di cui all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, articolo 2, lettere f e g.».

Art. 19

19.100

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole "all'articolo 20" con le seguenti: "all'articolo 11".

19.0.300

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

 b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

 c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'Università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 285, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche e all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge n. 176 del 25 ottobre 2007.».

19.0.400

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Finanziamento percorsi di istruzione e formazione professionale)

 

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2009, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: "Contributo per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel rispetto dei livelli essernziali di cui al capitolo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino a 18 anni. A tal fine è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Per l'anno 2009, è ridotta di 40 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, iscritto nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.»

19.0.500 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, la Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

 

Art. 20

20.200

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono aggiunte le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".»

Art. 21

21.0.100

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone - in piena autonomia scientifica - strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero dello sviluppo economico, e altre Amministrazioni pubbliche, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, le altre Amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatile.

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge 16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.».

Art. 23

23.0.1 (testo 2)

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 282. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

Art. 24

24.0.1 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Carta nazionale dei servizi)

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2010 anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».

 

 

Art. 26

26.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

 

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 9. (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 – da stabilirsi con provvedimento di cui al comma 4 – è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali."

2. Sono abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

mercoleDi' 18 febbraio 2009

49a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Vegas.

 

 La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 Il presidente VIZZINI avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 26.0.7 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, accantonati nella seduta notturna di ieri.

 Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sui subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/1, 26.0.7 (testo 2)/5, 26.0.7 (testo 2)/15, 26.0.7 (testo 2)/18, 26.0.7 (testo 2)/19, 26.0.7 (testo 2)/20 e 26.0.7 (testo 2)/27. -Esprime poi parere favorevole sui subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/3, 26.0.7 (testo 2)/4, 26.0.7 (testo 2)/6, 26.0.7 (testo 2)/7, 26.0.7 (testo 2)/8, 26.0.7 (testo 2)/9, 26.0.7 (testo 2)/14, 26.0.7 (testo 2)/16, 26.0.7 (testo 2)/21, 26.0.7 (testo 2)/24, 26.0.7 (testo 2)/23 (testo 2), 26.0.7 (testo 2)/100, 26.0.7 (testo 2)/25, 26.0.7 (testo 2)/26, 26.0.7 (testo 2)/28, nonché sugli emendamenti 26.0.5 e 26.0.7 (testo 2). Invita i presentatori a riformulare i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/10 e 26.0.7 (testo 2)/11 in un testo 2. Osserva poi come i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/12 e 26.0.7 (testo 2)/13 si debbano considerare di fatto assorbiti dal parere favorevole sul subemendamento 26.0.7 (testo 2)/14. Con riguardo al subemendamento 26.0.7 (testo 2)/17 esprime parere favorevole sulla prima parte, fino alle parole "in entrambi i gradi", ritenendo invece necessario procedere ad una bocciatura tecnica della seconda parte del testo al fine di consentirne la presentazione in Aula per un più approfondito dibattito.

 Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

 Il senatore BIANCO (PD) manifesta il proprio apprezzamento per la decisione assunta dalla Presidenza di dedicare una specifica seduta all’esame dell’emendamento che riforma il processo amministrativo, potendo tra l’altro, grazie alla disponibilità del Presidente del Senato, riunire le Commissioni in un’Aula adeguata. Con riguardo ai pareri testé espressi osserva come i subemendamenti accolti siano unicamente quelli volti a apportare modifiche di carattere formale al testo dell'emendamento governativo. Ribadisce il proprio giudizio critico per la scelta dell'Esecutivo di ricorrere all'istituto della delega legislativa, prevista peraltro da un emendamento, per la disciplina della delicata materia del processo amministrativo. Al riguardo rileva come tale materia sia stata oggetto ormai da anni di interventi in via legislativa ordinaria Nel merito dell'emendamento 26.0.7 (testo 2) esprime riserve per la genericità dei principi e criteri direttivi. Invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere quanto meno nella fase di relazione dei decreti legislativi alla audizione dei soggetti coinvolti dalla suddetta riforma, nonché di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti, non solo in sede di formulazione del parere sugli schemi, ma anche, nelle forme più opportune, nella fase di elaborazione dei testi stessi.

 Il presidente VIZZINI ricorda che il ricorso all'istituto della delegazione legislativa per la disciplina del processo amministrativo non rappresenta una novità. Condivide tuttavia l'invito da ultimo formulato dal senatore Bianco.

 Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut) esprime il proprio vivo rammarico per il mancato accoglimento di ogni proposta formulata dal proprio Gruppo. Aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia.

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) auspica che il Governo proceda anche, successivamente, a modificare il Regolamento di procedura amministrativa.

 L'emendamento 27.0.2/2 risulta decaduto.

 Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/1, risultano approvati i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/3 e 26.0.7 (testo 2)/4.

 Respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/5, il senatore SANNA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 26.0.7 (testo 2)/6. Con riguardo all'emendamento governativo lamenta in primo luogo l'assenza di criteri e principi puntuali e precisi per l'esercizio della delega. Relativamente al ricorso all'istituto della legge delega osserva come nella tradizione repubblicana la materia del diritto processuale amministrativo sia stata regolata attraverso il ricorso alla legge ordinaria, strumento più idoneo ad assicurare un ampio dibattito parlamentare.

 Le Commissioni riunite approvano quindi con successive votazioni i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/6, 26.0.7 (testo 2)/7, 26.0.7 (testo 2)/8 e 26.0.7 (testo 2)/9.

 Il senatore CASSON(PD), accedendo alla richiesta del relatore riformula i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/10 e 26.0.7 (testo 2)/11 in testi 2, i quali, in esito a successive e distinte votazioni risultano approvati.

 Approvato il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/14, risultano assorbiti i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/12 e 26.0.7 (testo 2)/13.

 Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/15, risulta approvato il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/16.

 Il senatore CASSON (PD) interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 26.0.7 (testo 2)/17, il quale è volto ad assicurare maggiore rapidità e speditezza ai tempi di durata dei processi amministrativi sul contenzioso elettorale, anche attraverso l'introduzione di un rito speciale in Camera di consiglio per i casi di particolare urgenza.

 Si procede quindi alla votazione per parti superate del subemendamento 26.0.7 (testo 2)/17.

 Le Commissioni riunite approvano quindi il testo del suddetto subemendamento fino alle parole "in entrambi i gradi".

 Risulta invece respinta la restante parte del subemendamento.

 Risultano preclusi i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/18 e 26.0.7 (testo 2)/19.

 Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/20, risultano approvati i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/21, 26.0.7 (testo 2)/22, 26.0.7 (testo 2)/23 (testo 2) e 26.0.7 (testo 2)/24.

La senatrice INCOSTANTE (PD) interviene quindi sul subemendamento 26.0.7 (testo 2)/25, ribadendo il giudizio critico sul ricorso all'istituto della legge delega per la disciplina del processo amministrativo. Analoghe perplessità desta l'emendamento governativo nel merito, nella parte in cui prevede criteri e principi direttivi eccessivamente vaghi e pochi puntuali. Osserva in conclusione come tale emendamento si ponga di fatto in contrasto con le finalità di semplificazione e di chiarezza dei testi normativi sottese al provvedimento in esame.

Il presidente VIZZINI propone quindi di considerare i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/25, 26.0.7 (testo 2)/26, 26.0.7 (testo 2)/27 e 26.0.7 (testo 2)/28, quali emendamenti al subemendamento 26.0.7 (testo 2)/100.

Le Commissioni riunite consentono e approvato quindi con successive e distinte votazioni i subemendamenti 26.0.7 (testo 2)/25 e 26.0.7 (testo 2)/26 riformulato in un testo 2.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/27, risulta approvato il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/28.

Viene quindi approvato il subemendamento 26.0.7 (testo 2)/100, così come modificato.

 Il senatore CASSON (PD) interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 26.0.7 (testo 2). Pur ritenendo non condivisibile il ricorso all'istituto della delega legislativa, ritiene apprezzabili taluni criteri direttivi contenuti nella proposta in esame, quali quelli volti ad assicurare una razionalizzazione della normativa vigente ed una riduzione dei tempi processuali al fine di assicurare una ragionevole durata al contenzioso.

 Altrettanto condivisibili sono i criteri volti ad assicurare il riordino della tutela cautelare anche attraverso la generalizzazione di quella ante causam, nonché quelli volti a disciplinare le azioni e i poteri del giudice prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa. Conclude esprimendo il proprio giudizio critico per la decisione di inserire in un emendamento una riforma così delicata del processo amministrativo.

 La senatrice DELLA MONICA (PD) intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannuncia la propria astensione.

 Dopo aver espresso vive perplessità sulla scelta governativa di introdurre una riforma così incisiva della giustizia amministrativa in un emendamento ad un disegno di legge collegato, sottolinea come sarebbe stato auspicabile intervenire su tale materia in via legislativa assicurando un adeguato dibattito parlamentare.

La senatrice ADAMO (PD) intervenendo in dissenso, preannuncia che non parteciperà al voto.

 Dopo aver ribadito il proprio giudizio critico sul ricorso all'istituto della delega legislativa, esprime perplessità per l'incoerenza e la genericità dei criteri direttivi recati dalla norma in esame. Lamenta infine l'assenza di un adeguato coinvolgimento dei soggetti destinatari di tale riforma.

 Il senatore CAROFIGLIO(PD), intervenendo in dissenso, manifesta la propria non contrarietà al ricorso della delega legislativa. Lamenta tuttavia l'assenza di un'adeguata istruttoria su tale riforma, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento delle categorie coinvolte dalla riforma del processo amministrativo.

 Il senatore PARDI (IdV) , nel riservarsi di svolgere ulteriori argomentazioni nella prossima seduta, preannuncia il voto contrario del Gruppo dell'Italia dei Valori.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,20.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1082

 

Art. 12

12.0.8 (testo 3)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti ».

 

Art. 26

26.0.7 testo 2/1

D'ALIA

All'emendamento 26.0.1 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3.

26.0.7 testo 2/3

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla giurisprudenza».

26.0.7 testo 2/4

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».

26.0.7 testo 2/5

D'ALIA

All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempo necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;

d) la raziona1izzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare ante causam, salvaguardando, anche nei casi di misure inaudita altera parte, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assentibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato é impugnata con ricorso per cassazione;

g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26.0.7 testo 2/6

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».

26.0.7 testo 2/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le seguenti: «comma 3».

26.0.7 testo 2/8

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con le seguenti: «al fine di garantire la».

26.0.7 testo 2/9

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica».

26.0.7 testo 2/10

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché le funzioni».

26.0.7 testo 2/10 testo 2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «i poteri» con le seguenti: «le funzioni».

 

26.0.7 testo 2/11

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7 testo 2/11 testo 2

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7 testo 2/12

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti all'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/13

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/14

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/15

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26.0.7 testo 2/16

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».

26.0.7 testo 2/17

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7 testo 2/18

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26.0.7 testo 2/19

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7 testo 2/20

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26.0.7 testo 2/21

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».

26.0.7 testo 2/22

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con le seguenti: «individuando le disposizioni».

26.0.7 testo 2/24

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».

26.0.7 testo 2/23

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola "detta" con la seguente: «dettano».

26.0.7 testo 2/100

Il Governo

All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro 45 giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche sensa i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la Commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a 5, esperti nella materia del processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratutita e non comporta rimborso spese. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni ed integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto."

26.0.7 testo 2/25

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

26.0.7 testo 2/26

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»

26.0.7 testo 2/26 testo 2

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sugli schemi di decreto legislativo»

26.0.7 testo 2/27

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

26.0.7 testo 2/28

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti».

26.0.7 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "tribunali amministrativi regionali", sono aggiunte le seguenti parole ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.».

 

26.0.2000

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112,

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

 

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6" sono sostituite con le seguenti: "inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"»

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 24 febbraio 2009

51a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

indi del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna e i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Vegas. 

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e sospensione)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

 Continua l'esame degli emendamenti, tutti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana odierna.

 Il presidente VIZZINI dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli ulteriori emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26 e dichiara pertanto inammissibili, in quanto su di essi è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.9 (testo 2), 9.0.2 (testo 3) limitatamente al comma 1, lettera b), 19.0.300, 26.0.110 e 26.0.200. Informa le Commissioni riunite che il Governo ha appena presentato una ulteriore formulazione dell'emendamento 26.0.100, (26.0.100 testo 3). Avverte, inoltre, che il relatore Malan ha presentato l'emendamento 14.200, pubblicato in allegato al resoconto.

 Ricorda, quindi, che sull'emendamento 26.0.7 (testo 2), nel testo risultante dalle modifiche già accolte, erano state svolte nella seduta precedente le dichiarazioni di voto. Posto in votazione, l'emendamento è approvato.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risultano accolti anche gli emendamenti 26.0.5, 26.0.6, 12.0.8 (testo 3) e 14.200.

Il presidente VIZZINI propone la reiezione dell'insieme degli emendamenti accantonati, riferiti agli articoli da 1 a 26, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

Si intendono pertanto respinti i seguenti emendamenti: 9.17, 9.0.2 (testo 3) limitatamente al comma 1 lettera a), 9.0.5 (testo 3), 12.0.3 (testo 2), 12.0.100, 13.0.100 (testo 2), 14.100, 18.100, 19.0.100 (testo 2), 19.0.200 (testo 2)/1, 19.0.200 (testo 2), 19.0.400, 19.0.300 (testo 2), 19.0.500 (testo 2), 20.200, 21.0.100 (testo 2), 22.0.1, 26.0.4, 26.0.500/1, 26.0.500, 26.0.100 (testo 3), 26.0.1000, 26.0.3000, 26.0.4000, 26.0.5000, 26.0.6000, 26.0.7000, 26.0.8000, 26.0.9000.

Poste congiuntamente in votazione, sono quindi accolte le proposte di coordinamento coord.1, coord.2, coord.3 e coord.4, riferite ad emendamenti approvati in relazione ai Capi dal I al IV del disegno di legge, pubblicate in allegato al resoconto.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il presidente BERSELLI (PdL), in sostituzione del relatore per la 2a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.100/2, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.24, 27.25, 27.26, 27.28, 27.30, 27.31, 27.32, 27.33, 27.36, 27.37, 27.38, 27.101/1, 27.101/2, 27.39, 27.40, 27.41 e 27.42. Invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 27.9, 27.18 e 27.100/1. Dopo aver riformulato l'emendamento 27.500 in un testo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 27.100, 27.23, 27.31, 27.35 e 27.101. Ritira infine gli emendamenti 27.501 e 27.34. Invita infine i presentatori a ritirare l'emendamento 27.27.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Il senatore MUGNAI (PdL), dopo aver riformulato l'emendamento 27.9 in un testo 2, nel senso indicato dal relatore, presidente Berselli, ritira l'emendamento 27.27.

Il senatore CASSON (PD) ritiene di non poter accogliere le proposte di riformulazione avanzate dal presidente Berselli con riguardo all'emendamento 27.18 e al subemendamento 27.100/1, insistendo pertanto per la sua votazione.

Il senatore CENTARO (PdL) invita il relatore e il Governo a rivedere il parere espresso con riguardo all'emendamento 27.28, del quale evidenzia le finalità deflattive.

Dopo che i senatori LONGO (PdL) e SALTAMARTINI (PdL) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 27.28, il presidente BERSELLI (PdL), quale relatore per la 2a Commissione, e il rappresentante del GOVERNO, si rimettono alle Commissioni riunite.

Con distinte e successive votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3 e 27.4.

Approvato l'emendamento 27.500 (testo 2), in esito a distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 27.5, 27.6, 27.7 e 27.8.

Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento 27.9 (testo 2) respingono, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, nonché i subemendamenti 27.100/1 e 27.100/2.

Approvato l'emendamento 27.100, sono respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 27.19, 27.20, 27.21 e 27.22.

Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento 27.23, respingono con successive e distinte votazioni gli emendamenti 27.24, 27.25 e 27.26.

Approvato l'emendamento 27.28, risulta precluso l'emendamento 27.29.

Respinto l'emendamento 27.30, è approvato l'emendamento 27.31 e risulta precluso l'emendamento 27.32.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento 27.33, approvano l'emendamento 27.35.

Risultano respinti poi, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 27.36, 27.37, 27.38 e i subemendamenti 27.101/1 e 27.101/2.

Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento 27.101, respingono con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 27.39, 27.40, 27.41 e 27.42.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 28.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 28.1000, 28.4 e 28.5 - ritenendo che la problematica del calendario del processo, da essi sollevata, possa essere più opportunamente disciplinata intervenendo sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - e a riformulare gli emendamenti 28.13 e 28.15, in un testo 2. Nell'esprimere la propria contrarietà sul contenuto dell'emendamento 28.19, preannuncia la riformulazione dell'emendamento 28.102, sull'istituto della testimonianza scritta.

Dopo un breve dibattito sugli emendamenti relativi all'istituto della testimonianza scritta, nel quale intervengono i senatori MUGNAI (PdL), LI GOTTI (IdV), CENTARO (PdL) e LONGO (PdL), il presidente BERSELLI (PdL), in sostituzione del relatore Delogu, esprime parere contrario sugli emendamenti 28.1, 28.2, 28.100, 28.3, 28.6, 28.7, 28.8, 28.10, 28.11, 28.12, 28.16, 28.17 e 28.18. Riformula, nel senso indicato dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 28.1000 in un testo 2. Tenuto conto dell'importanza di una più attenta riflessione sulle problematiche connesse all'istituto della testimonianza scritta, propone l'accantonamento degli emendamenti 28.18, 28.19, 28.102, 28.20 e 28.21 nonché dei subemendamenti 28.102/1, 28.102/2 e 28.102/3.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 28.22, 28.23, 28.28, 28.29, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28.36, 28.37, 28.38, 28.39, 28.40, 28.42, 28.43 e 28.44. Invita quindi i relatori a riformulare in un testo 2 gli emendamenti 28.30 e 28.35. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 28.41, riformula in un testo 2 l'emendamento 28.500.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 28.18, 28.19, 28.102, 28.20 e 28.21 nonché i subemendamenti 28.102/1, 28.102/2 e 28.102/3.

Su proposta del presidente BERSELLI, si conviene di sospendere momentaneamente l'esame del disegno di legge in titolo, per proseguire intanto con l'esame dei disegni di legge n. 1079 e connessi, recanti disposizioni in materia di esercizio della prostituzione.

Convengono le Commissioni riunite e l'esame è temporaneamente sospeso.

(omissis)

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa dell'esame e rinvio)

 Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

 Continua la votazione degli emendamenti, a cominciare da quelli riferiti all'articolo 28.

Le Commissioni riunite, con distinte e successive votazioni respingono gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.100 e 28.3.

Gli emendamenti 28.1000, 28.4 e 28.5 sono ritirati dai presentatori, che accedono alla proposta del sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati di accoglierne il contenuto con un emendamento all'articolo 33.

Con distinte e successive votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 28.6 e 28.9.

Dopo che il senatore MUGNAI (PdL) ha ritirato l'emendamento 28.9, in esito a distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 28.8, 28.10, 28.11 e 28.12.

Accedendo alla richiesta del relatore, il senatore CASSON (PD) riformula l'emendamento 28.13 in un testo 2, il quale, posto ai voti, risulta approvato. E' quindi assorbito l'emendamento 28.14.

Respinto il subemendamento 28.101/1, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 28.101 e 28.15 (testo 2).

Le Commissioni riunite respingono poi, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.16, 28.17, 28.18, 28.22, 28.23, 28.28 e 28.29.

Approvato l'emendamento 28.30 (testo 2), risultano respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.31, 28.32, 28.33 e 28.34.

Approvato l'emendamento 28.35 (testo 2), risultano respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.36, 28.37, 28.38, 28.39 e 28.40.

Approvato l'emendamento 28.41, risultano respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.42, 28.43 e 28.44.

L'emendamento 28.500 (testo 2) è quindi approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 29.

Il presidente BERSELLI (PdL), quale relatore per la 2a Commissione, esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 29, ad eccezione degli identici emendamenti 29.9, 29.10 e 29.11. Con riguardo all'emendamento 29.100, invita il rappresentante del Governo a ritirarlo.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 29.100, nel quale intervengono i senatori CENTARO (PdL), DELLA MONICA (PD), BERSELLI, LONGO(PdL), MUGNAI (PdL) e CASSON(PD), il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Sono quindi accantonati tutti gli emendamenti relativi all'articolo 29.

Il presidente BERSELLI(PdL), quale relatore per la 2a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 29.0.6, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4 e 29.0.5.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, respingono gli emendamenti 29.0.6, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4 e 29.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il presidente BERSELLI(PdL), quale relatore per la 2a Commissione, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 30.3, 30.1, 30.4, 30.7 e 30.0.1, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 30.5 e 30.9. Si rimette al Governo sull'emendamento 30.6. Dopo avere espresso parere favorevole sull'emendamento 30.100, di analogo contenuto all'emendamento 30.10, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 30.8.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore. Con riguardo all'emendamento 30.6 si rimette alle Commissioni riunite.

Dopo che il senatore MUGNAI (PdL) ha ritirato l'emendamento 30.8, le Commissioni riunite respingono con successive e distinte votazioni gli emendamenti 30.3, 30.1 e 30.4.

Il senatore MUGNAI(PdL), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 30.5 in un testo 2, il quale risulta accolto.

Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento 30.6, respingono l'emendamento 30.7.

Il senatore CASSON(PD), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 30.9 in un testo 2, il quale risulta approvato.

Approvato l'emendamento 30.100, risulta precluso l'emendamento 30.10. E' infine respinto l'emendamento 30.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il presidente BERSELLI(PdL), quale relatore per la 2a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 31.1 e contrario sugli altri emendamenti volti a modificare l'articolo 31, nonché sull'emendamento aggiuntivo 31.0.1.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore, ad eccezione dell'emendamento 31.1.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 31.1, nel quale intervengono il senatore CENTARO(PdL), il presidente BERSELLI(PdL), il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI e il senatore MUGNAI(PdL), è disposto l'accantonamento del complesso delle proposte emendative relative all'articolo 31.

Le Commissioni riunite respingono infine l'emendamento 31.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

martedi' 24 febbraio 2009

52a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

Intervengono il ministro della giustizia Alfano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

 

 La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore CASSON (PD) sollecita una riflessione generale sull'opportunità di procedere allo stralcio dal disegno di legge delle disposizioni recanti modifiche al codice di procedura civile al fine di consentire una più appropriata valutazione delle problematiche connesse alla riforma della giustizia civile.

Dopo un breve intervento del senatore LONGO(PdL), il ministro ALFANO ribadisce l'esigenza che le Commissioni riunite procedano alla approvazione del disegno di legge nella sua interezza, tenuto conto della congruità dei tempi di esame da parte delle Commissioni riunite del Senato. Ribadisce inoltre come la riforma della giustizia civile sia considerato dal Governo uno dei presupposti essenziali per il rilancio della competitività economica del Paese.

Il presidente BERSELLI avverte quindi che si riprenderà quindi dall'esame degli emendamenti relativi all'articolo 28, accantonati nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI riformula l'emendamento 28.102 in un testo 2, con il quale si recepisce in larga parte anche il contenuto dell'emendamento 28.19.

Approvato l'emendamento 28.102 (testo 2), risulta assorbito l'emendamento 28.19 e preclusi i subemendamenti 28.102/1, 28.102/2 e 28.102/3.

Le Commissioni riunite respingono quindi, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.20 e 28.21.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29, accantonati nella seduta antimeridiana di oggi.

Il ministro ALFANO, nel prendere atto delle perplessità emerse nel dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana, circa le modifiche all'istituto del cosiddetto filtro in cassazione, ritira l'emendamento 29.100.

Risultano così preclusi i subemendamenti 29.100/1, 29.100/2 e 29.100/3.

Le Commissioni riunite, in esito a successive e distinte votazioni, respingono gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7 e 29.8.

Sono quindi approvati gli identici emendamenti 29.9, 29.10 e 29.11.

Le Commissioni riunite respingono infine, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 29.12 e 29.13.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 31, accantonati nella seduta antimeridiana.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CENTARO(PdL), LI GOTTI (IdV) e LONGO(PdL), il ministro ALFANO si rimette alle Commissioni riunite sull'emendamento 31.1.

L'emendamento 31.1 è quindi approvato, risultando preclusi gli emendamenti 31.2, 31.3, 31.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 39.

Il presidente BERSELLI, in sostituzione del relatore per la 2a Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti volti a modificare l'articolo 32, ad eccezione dell'emendamento 32.100.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 32.0.2.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, respingono gli emendamenti 32.1 e 32.2.

Approvato l'emendamento 32.100, risultano respinti, in esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 32.3 e 32.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 33.

Il presidente BERSELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.7, 33.8 e sul subemendamento 33.100/1. Dopo avere espresso parere favorevole sugli emendamenti 33.100, 33.500, 33.101 e il subemendamento 33.101/1 nonché sugli emendamenti 33.5 e 33.6, di analogo contenuto.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 33.1 e approvano l'emendamento 33.1000 e respingono, con distinte e separate votazioni, gli emendamenti, 33.2, 33.3 e il subemendamento 33.100/1.

Approvato l'emendamento 33.100, risulta respinto l'emendamento 33.4.

Il senatore CASSON(PD), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 33.5 in un testo 2, il quale, posto ai voti, è approvato.

Risulta assorbito l'emendamento 33.6.

Respinto l'emendamento 33.7, risulta precluso l'emendamento 33.8.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, approvano quindi gli emendamenti 33.500 e 33.101, nonché il subemendamento 33.101/1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 34.

Il presidente BERSELLI(PdL), quale relatore per la 2a Commissione, esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti volti a modificare e ad aggiungere norme dopo l'articolo 34, ad eccezione dell'emendamento 34.0.100. Esprime altresì parere contrario su tutti i subemendamenit relativi all'emendamento 34.0.100.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, respingono l'emendamento 34.1 e i subemendamenti 34.0.100/1, 34.0.100/2, 34.0.100/3, 34.0.100/4, 34.0.100/5, 34.0.100/6 e 34.0.100/7.

Approvato l'emendamento 34.0.100, risultano respinti, in esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 35.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita i relatori a riformulare l'emendamento 35.0.100 in un testo 2 e a ritirare l'emendamento 35.0.500.

Il presidente BERSELLI(PdL), quale relatore per la 2a Commissione, ritira l'emendamento 35.0.500 e riformula 35.0.100 in un testo 2, il quale risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti 36.1 e 36.0.1.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite, in esito a successive e distinte votazioni, respingono gli emendamenti 36.1 e 36.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 37.

Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti relativi all'articolo 37, nonché sul subemendamento 37.100/1. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 37.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 ed il subemendamento 37.100/1, approvano l'emendamento 37.100.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LONGO l'emendamento 37.5 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 38.

Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti 38.1 e 38.2.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite respingono, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 38.1 e 38.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 39.

Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.10, 39.11, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, e sui subemendamenti 39.0.103/1, 39.0.102/1. Dopo avere invitato i presentatori a riformulare l'emendamento 39.9, esprime parere favorevole sugli emendamenti 39.0.100, 39.0.101, 39.0.103, di analogo contenuto all'emendamento 39.0.4, 39.0.102, nonché sui subemendamenti 39.0.100/1, 39.0.101/100. Si rimette alle Commissioni riunite sui subemendamenti 39.0.101/3 e 39.0.102/2.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite respingono, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7 e 39.8.

Il senatore MUGNAI(PdL), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 39.9 in un testo 2, il quale risulta approvato.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 39.10, 39.11, 39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3, approvano l'emendamento 39.0.100, i subemendamenti 39.0.100/1, 39.0.101/3, 39.0.101/100 e l'emendamento 39.0.101.

Respinto il subemendamento 39.0.103/1, risulta approvato l'emendamento 39.0.103.

L'emendamento 39.0.4 risulta quindi assorbito.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto il subemendamento 39.0.102/1, approvano il subemendamento 39.0.102/2 e l'emendamento 39.0.102.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 40.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 40.100 e 40.200. Si rimette alle Commissioni riunite sull'emendamento 40.1, identico all'emendamento 40.2.

Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere conforme al Governo.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, approvano l'emendamento 40.1, 40.100 e 40.200. Risulta quindi assorbito l'emendamento 40.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 41.

Il presidente BERSELLI (PdL) e il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprimono parere contrario sull'emendamento 41.2, il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 43.

Con il parere contrario del relatore, presidente BERSELLI(PdL), e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto l'emendamento 43.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 44.

Il presidente BERSELLI (PdL) propone la reiezione del complesso degli emendamenti relativi all'articolo 44, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea, ad eccezione dell'emendamento dei relatori 44.100.

Le Commissioni riunite convengono.

Si intendono pertanto respinti i seguenti emendamenti: 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.11, 44.12, 44.13 e 44.0.100.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 44.100.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 45.

Il presidente BERSELLI (PdL) esprime parere favorevole all'emendamento dei relatori 45.100.

Le Commissioni riunite convengono.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 45.100.

Si intendono pertanto preclusi i seguenti emendamenti: 45.1, 45.2, 45.3 e 45.4.

Si passa infine all'esame dell'emendamento 46.0.1, del quale il presidente BERSELLI propone la reiezione, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

Si intende pertanto respinto l'emendamento 46.0.1.

Si passa infine all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI accoglie l'ordine del giorno G/1082/2/1e 2.

Dopo che il senatore MUGNAI (PdL) ha ritirato l'ordine del giorno G/1082/3/1e 2, risulta decaduto per assenza dei proponenti l'ordine del giorno G/1082/4/1e 2 (testo 2).

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, ai relatori Malan e Delogu il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale, sul testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e ad apportarvi le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

1082

G/1082/1/1 e 2

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;

le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n.941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n.540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.286;

rispetto alla disciplina generale prevista dal citato regio decreto n.941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e alla legge 27 dicembre 1973, n.838, in materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e al personale destinato agli uffici degli addetti militari;

la ratio, che giustifica la specialità della disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;

con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e la legge n.838 del 1973 dispongono direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n.642 del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;

in presenza di detta disciplina, l'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 alla determinazione della misura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n.642 del 1961, al fuori di espresse previsioni legislative;

una tale applicazione determinerebbe, altresì, nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di trattamento a danno del personale di cui alla legge n.642 del 1961 rispetto al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 e dalla legge n.838 del 1973, entrambi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;

si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza, che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero di breve durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata, disposto dall'articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria 2006, come evidenziato nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006 secondo lo spirito della norma, che ha inteso ridurre le indennità giornaliere e non quelle relative a servizi di lunga durata, nel senso che la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione ivi prevista non si applica al trattamento economico del personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642, comandato all'estero per servizi di lunga durata.

G/1082/2/1 e 2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Il Senato,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precari età non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione e che tenga conto anche della previdenza;

è quindi assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori proroghe dell'esistente».

G/1082/3/1 e 2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Il Senato,

premesso che:

un nuovo procedimento sommario di cognizione non avrebbe alcun effetto deflativo, posto che esso si differenzierebbe dal rito ordinario solo per la eventuale assenza delle memorie di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile e per la decisione con ordinanza invece che con sentenza,

impegna il Governo:

a presentare un'iniziativa legislativa nel senso di una semplificazione dei molteplici procedimenti attualmente previsti in sede civile, in modo da giungere ad un rito tendenzialmente unico affiancato da un procedimento sommario di cognizione».

G/1082/4/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

impegna il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G/1082/4/1 e 2 (testo 2)

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

invita il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G/1082/5/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione delle amministrazione pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;

impegna il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

 

G/1082/5/1 e 2 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

invita il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

 

G/1082/6/1 e 2

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo:

a promuovere l'inclusione nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2 della connessione all'infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.

 

Art. 1

1.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni» inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259».

1.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e d'intesa con le stesse».

1.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma , dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con priorità nelle aree ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n.1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

1.4

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno».

1.5

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I progetti di cui al presente comma devono includere la connessione alla infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.».

1.6

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile, le imprese già operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori di cui al presente articolo».

1.7

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 3, sopprimere la parola: « anche» e sostituire le parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le seguenti: «allo sviluppo della banda larga».

1.8

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «il 15 per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga».

1.9

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le agevolazioni di credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a digital divide, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche sui finanziamenti,della durata massima di dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo affluiscono un contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e dati (sia su rete fissa che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché eventuali risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie,a progetti di infrastrutturazione a banda larga, in fibra ottica o wireless (in spettro licenziato o non), ad operatori che non godano di ricavi da terminazione che presentino particolari caratteristiche di innovazione e/o siano rivolti ad aree dove non sia già presente l'infrastruttura in fibra ottica a banda larga Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture sono definite modalità, termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni di credito di cui al presente comma. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.».

1.10

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, predispone un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».

1.11

MARCO FILIPPI

Sopprimere il comma 5.

1.100

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, nominata dall'operatore interessato e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Allo stesso articolo 50, comma 4, il quarto periodo è abrogato.».

1.12

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini del riparto delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per gli utilizzi previsti dal presente articolo non si applicano le percentuali di cui all'articolo 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 2

2.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere l'articolo.

2.4

CICOLANI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

«1) Sostituire il capoverso 3-tercon il seguente:

"3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis predispongono prezziari di riferimento tenendo conto dei prezzi praticati nei contratti. in essere, ovvero, in mancanza o in deroga motivata, dei prezzi dedotti. dai listini ufficiali, dai listini delle camere di commercio, dai prezzi correnti di mercato mediante apposita ricerca all'uopo predisposta. Ai prezziari si applica la disciplina dell'articolo 133, comma 8. Dei prezziari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della società Consip Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio".

2) Sopprimere il capoverso 3-quater

3) Al capoverso 3-quinquies sostituire la parola: «quinquies» con la seguente: «quater».

4) Al capoverso 3-sexies sostituire la parola: «sexies» con la seguente: «quinquies» e sopprimere le parole da: «,in maniera», fino a: «l'anno precedente,»

5) Al capoverso 3-septies sostituire la parola «septies» con la seguente: «sexies» e sopprimere le parole da: «con obbligo» fino a: «Corte dei Conti»

6) Sopprimere i capoversi 3-octies, 3-nonies e 3-decies.

7) Al capoverso 3-undecies sostituire la parola: «undecies» con la seguente: «septies».

2.2

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma , capoverso, «3-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «lavori, servizi e forniture» fino a: «,dei provveditorati alle opere pubbliche" con le seguenti: "servizi e forniture, le amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province.».

Conseguentemente, al medesimo comma: capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere la parola: «lavori,»; sopprimere il capoverso 3-sexies; sopprimere il capoverso 3-decies; capoverso 3-undecies, sopprimere la parola: «lavori,».

2.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, capoverso «3-bis» aggiungere, infine, le parole: «anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007».

2.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-sexies», «3-septies», «3-octies», «3-novies» e «3-decies».

2.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma l, sopprimere i capoversi da 3-septies alla fine dell'articolo.

2.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.8

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.9

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo e i capoversi 3-novies; 3-decies.

2.10

MALAN

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo.

2.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica articolo 6-ter, comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo ''Convergenza'')».

2.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo «Convergenza»])

1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133 le parole da: ''È istituito'' fino alle parole: ''di livello nazionale'', son sostituite con le seguenti: ''È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')''».

2.0.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''tutti i servizi pubblici locali'' aggiungere le seguenti: '', ad esclusione del servizio idrico integrato,'';

b) al comma 2, dopo le parole: ''servizi pubblici locali'', aggiungere le seguenti: '', con esclusione del servizio idrico integrato,'';

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: '',nonché in materia di acqua''».

2.0.4

GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'allegato A, annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la voce n. 2990 relativa alla legge 4 agosto 1978, e la voce n. 3309 relativa alla legge 31 dicembre 1991, n. 438, sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

2.0.5

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

2.0.5 (testo 2)

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

 

2.0.5 (testo 3)

FERRARA, BIANCO, GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

 

2.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a decorrere dal 25 giugno 2008».

2.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani».

2.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

''Art. 18-ter.

(Società di consulenza finanziaria)

1. La riserva di attività di cui all'articolo, 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo''».

2.0.9

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.

2. A partire dal 1º gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministrazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati. Tutte le Amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti''».

2.0.10

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: ''Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 1º gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica''.

2. A partire dal 1 o gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche amm;n;strazionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valu

tazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione committente.

4. Le amm;n;strazionisono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amm;n;strazionisi attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1º gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.

2.0.11

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''».

2.0.12

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: '', ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.''».

2.0.13

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,''».

2.0.14

AMATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione di immobili per le attività ricettive di carattere sanitario)

1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, si interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi prevista per un periodo non inferiore a nove anni, si applica anche agli immobili destinati ad attività recettive di carattere sanitario».

2.0.15

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''».

Art. 3

3.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.1/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», sostituire le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e testi unici».

3.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

''Art. 13-bis - (Chiarezza dei testi normativi) – 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previste nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici''».

3.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis. - (Chiarezza dei testi). – Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».

3.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».

3.0.1/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3.0.1/5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».

3.0.1/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

3.0.1/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

3.0.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive''.

''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.

''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive'';

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), e), f), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';

e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».

3.0.1 testo 2/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3.0.1 testo 2/4 testo 2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali».

3.0.1 testo 2/5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3.0.1 testo 2/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».

3.0.1 testo 2/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

3.0.1 testo 2/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

3.0.1 testo 2

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla fmanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive''.

''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.

''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive'';

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';

e) al comma 19 le parole: ''una Commissione parlamentare'', sono sostituite dalle seguenti: ''la 'Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis'';

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''».

3.0.2/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

3.0.2/2

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», sopprimere il comma 3.

3.0.2/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al».

3.0.2/5

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», nel comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».

3.0.2

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''entro novanta giorni'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';

b) al comma 2, dopo le parole: ''Consiglio di Stato'', sono inserite le seguenti: ''e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta'';

c) è aggiunto, in fine, il seguente:

''4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete''.

2. Dopo l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 17-bis. – (Testi unici compilativi) – 1. Il Governo provvede, mediante testi unici ( ... ) compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai criteri che seguono:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

3.0.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazione dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni,misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione».

3.0.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è abrogato».

Art. 4

4.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 4.0.1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta mesi'';

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''degli statuti'' sono inserite le seguenti: ''e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale'' ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

c) al comma 1, lettera c), le parole: ''consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico'' sono sostituite dalle seguenti: ''consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici''».

Art. 5

5.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

in materia di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: ''di efficacia,'' sono inserite le seguenti: ''di imparzialità,'';

2) al comma 1-ter, dopo le parole: ''il rispetto'' sono inserite le seguenti: ''dei criteri e'' e sono aggiunte, in fine, le parole: '', nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge'';

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. – (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. TI numero totale di tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione o dell'ente pubblico nazionale di riferimento.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2'';

c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

''Art. 2-bis. – (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposte dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura regionale della Corte dei conti.

4. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico'';

d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''d-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento'';

e) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola: ''interrompe'' è sostituita dalla seguente: ''sospende'' e le parole: ''iniziano nuovamente'' sono sostituite dalla seguente: ''riprendono''.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

5.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso" Art. 2", al quarto comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento» con le seguenti: « interessi pubblici tutelati o della complessità del procedimento».

5.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2", al quartocomma, sostituire la parola «indispensabili» con la seguente: «necessari».

5.500

Il Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 2, al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.» aggiungere le seguenti: «e di quelli riguardanti l'immigrazione.»

5.4

CENTARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2-bis" dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto nel caso in cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento derivi comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».

5.5

MALAN, RELATORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituiti e modificati dal presente articolo.».

5.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riduzione dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 3, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';

b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti giorni'';

c) all'articolo 21, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

d) all'articolo 23, comma 4, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';

e) all'articolo 24, comma 4, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarantacinque giorni'';

h) all'articolo 25, comma 2, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

i) all'articolo 25, comma 3, le parole: ''sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

j) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni'';

k) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

l) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole: ''centocinquanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''novanta giorni2 e i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

m) all'articolo 26, comma 3, le parole: ''centoventi giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni'' e le parole: ''sessanta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

n) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quarantacinque giorni''».

Art. 6

6.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma'';

3) al comma 4, le parole: ''il termine di cui al comma 1 può essere interrotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti'';

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici'';

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';

2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma l sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma'';

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal comma 1''».

6.2

ZANETTA

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».

6.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (Autorizzazione). – 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalle competente soprintendenza».

Art. 7

7.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241, in materia di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). – 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «,licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:

a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

d) sulle esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle finanze;

e) sull'adempimento degli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.

3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;

5) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;

c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4-bis. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. I servizi di controllo interno delle singole ammlnlstrazionistatali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. TI rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è emanato entro ceritottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.

9. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20, comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.2

LAURO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'artico10 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinrnoni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazionipreposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

1-ter. Al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

1-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità».

7.2 (testo 2)

LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla conferenza posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».

7.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

7.4

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. AIl'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis devono essere convocati, senza diritto di voto, i soggetti proponenti il progetto oggetto di autorizzazione. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto da autorizzare preveda adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica preventiva della convocazione della conferenza mediante avviso telematico».

7.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

''2-bis. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza''».

7.5

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il ''Codice dei beni culturali e del paesaggio'' e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante: ''Norme in materia ambientale'' e successive modificazioni».

7.500

Il Governo

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sopo le parole: "all'immigrazione," sono inserite le seguenti: "all'asilo, alla cittadinanza,". Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: "e l'immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza"».

7.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: ''dieci giorni'' e le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni'';

b) all'articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole: ''quarantacinque giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''trenta giorni'';

c) all'articolo 14-bis, comma 3, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''quindici giorni'' e al comma 3, secondo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalla seguenti ''quarantacinque giorni'';

d) all'articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole: ''trentesimo'' e ''sessantesimo'' sono sostituite dalla seguenti: ''decimo'' e ''trentesimo'';

e) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ''quindici giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''dieci giorni'';

f) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalla seguenti: ''quindici giorni'';

g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'';

h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''quarantacinque giorni'' ed al secondo e terzo periodo, le parole: ''trenta giorni'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''quindici giorni''».

Art. 8

8.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 29, n. 1, al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

8.0.1

MUGNAI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

Art. 27.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».

 

8.0.1 (testo 2)

MUGNAI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

 

1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni è inserito il seguente:

Art. 27-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

 

1. Ai fini della riduzione della spesa, a decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, organo monocratico, è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400, in luogo dei 5 già previsti a supporto della soppressa Commissione, con conseguente riduzione della spesa complessiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».

 

Art. 9

9.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere l'articolo.

9.3

BUBBICO, BASTICO

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.600

MALAN, RELATORE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferme restando le competenze regionali,».

9.4

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e private» inserire le seguenti: «, dalle parafarmacie».

9.5

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazione delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.6

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,».

9.7

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prenotazione in farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia».

9.8

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «referto in farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia».

9.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.

9.9 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) limitatamente alle esigenze terapeutiche dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.»

9.10

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da parte delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.11

BUBBICO

Al comma l, sopprimere la lettera f).

9.12

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungerela seguente:

f-bis) prevedere che i comuni sprovvisti di farmacia, anche previa convenzione tra di loro per il raggiungimento di un adeguato bacino di utenza, entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, possono assumere ovvero affidare a privati, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio di una farmacia, la gestione di farmacie itineranti che utilizzano strutture mobili appositamente attrezzate.

9.13

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire la trasferibilità della farmacia, con i medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza».

9.14

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

g) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

9.15

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera g):

1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione.

9.16

Il Governo

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

9.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio comulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

S9.1

BIANCO, VIZZINI

Stralciare i commi 3, 4, e 5.

9.18

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

Oa) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituite».

9.100

BIANCO

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: ''può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono inserite le seguenti: ''o al presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».

9.300

MALAN, DELOGU, RELATORI

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis. All'articolo 230, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. La disciplina di cui al presente articolo è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

9.19

DELOGU, MALAN, RELATORI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono aggiunte le seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».

9.20

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ''...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale'' sono aggiunte le seguenti: ''o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita''».

9.21

Il Governo

Al comma 5 sostituire le parole da: «è emanato» fino a: «recante» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati».

9.22

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.».

9.23

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

S9.2

BIANCO, VIZZINI

Stralciare il comma 6.

9.24

PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 6.

9.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

 

9.200

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princIpi e criteri direttivi:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), con caratteri di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni demografiche degli enti;

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a) di funzioni di gestione e di controllo interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa;

f) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di utilizzo del segretario presso le stesse.

g) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui alla lettera a), di costituire segreterie comunali unificate composte da più segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione organica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».

9.27

ANDRIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».

9.38

Il Governo

Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: ''ad adottare'' inserire le seguenti: ''su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

2) alla lettera a) sostituire le parole: ''15 mila abitanti'' con le seguenti: ''5 mila abitanti'';

3) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

''d-bis) individuazione dei parametri per determinare la dotazione organica della segreteria comunale unificata tenendo conto del numero dei comuni che vi fanno riferimento e del numero complessivo di abitanti''».

9.28

MUSSO

AI comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva della sede di segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000 abitanti;».

9.30

D'ALIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso».

9.31

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6,sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 10.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno tre comuni;».

9.32

ANDRIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;».

9.33

LEGNINI, ADAMO, BASTICO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno riferimento più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con popolazione inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro comuni.».

9.34

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5000 abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le seguenti: «almeno tre comuni».

9.35

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».

9.36

MUSSO

AI comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.37

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.500

MALAN, RELATORE

Sopprimere i commi 7 e 8.

9.40

MALAN, RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine di decorrenza di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prorogato al 1° gennaio 2009, è nuovamente fissato alla data del 1º marzo 2009».

9.41

Il Governo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

9.2

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del S.S.N. nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti».

9.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 9.0.1 sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: «1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».

Conseguentemente, al capoverso Art. 9-bis, sostituire la rubrica con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

9.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

9.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso particolare all'albo dei Segretari comunali e provinciali)

I dirigenti in servizio presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, che abbiano superato il corso-concorso bandito ai sensi del . combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera c) e dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, possono essere iscritti, con deliberazione del Consiglio nazionale d'amministrazione, all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

9.0.2 (testo 2)

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-bis. Per l'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

523-ter. Per l'anno 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre unità di personale di categoria D. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato."

dopo il comma 526, è inserito il seguente:

"526-bis. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31 dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato."».

 

9.0.2 (testo 3)

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, nell'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica.

523-ter. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, per l'anno 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre unità di personale di categoria D, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'Agenzia, senza oneri a carico della finanza pubblica."

b) dopo il comma 526, è inserito il seguente:

"526-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31 dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo, individuato, rispettivamente, in numero ventisette e in numero dieci unità di personale, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica."».

9.0.4

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquanta centesimi di euro''.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008.

9.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, le parole: ''due euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquanta centesimi di euro''.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

 

9.0.5

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasfusione di sangue

e di suoi derivati)

1. Il comma 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

 

9.0.5 (testo 2)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente : "Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell' Unione europea".

2. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

9.0.5 (testo 3)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente : "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell' Unione europea".

2. L'articolo 26, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è sostituito dal seguente:

"26. Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma.

1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, da commercializzare all'interno dell'Unione europea, devono rispondere ai requisiti previsti dalla farmacopea europea, versione vigente, e dalle direttive europee applicabili. Il plasma ed i relativi intermedi destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea devono rispondere ai requisiti che saranno individuati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con apposito decreto, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13 della legge medesima, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati".

.

 

9.0.3

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi''».

 

9.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

9.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati

delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta''».

9.0.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione

dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi''».

 

Art. 10

10.1

MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Cooperazione allo sviluppo internazionale). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrativee contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 2008, n.45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, impronta te al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezionecivile su iniziativa del Consiglio dei ministri previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».

10.2

MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Interventi di emergenza umanitaria). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi».

10.3

MARCENARO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «di natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di carattere emergenziale o di natura umanitaria»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» inserire le seguenti: «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale;

al comma 2, sopprimere la lettera b);

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.

10.100

Il Governo

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, attuative di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo".

10.4

MARCENARO

Sopprimere il comma 3.

10.5

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre attribuita priorità ai progetti con i paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica».

10.6

Il Governo

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele di cui alla legge 11 luglio 2002, n.154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009;

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinata dalla Tabella C – Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n.244;

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Art. 11

11.1

BUBBICO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.2

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

11.0.1

ANTEZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte

delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388 sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n.289.

2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.1 (testo 2)

ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte

delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

3. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''il pagamento di un importo superiore a diecimila euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro''».

Conseguentemente, all 'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.2

BIANCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i danni derivanti da calamità atmosferiche alle imprese agricole, è erogato un contributo in conto capitale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 270 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni».

11.0.3

SANCIU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire la ristrutturazione delle aziende agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori e assicurativi, è aumentata di 230 milioni di euro per il triennio 2009-2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni».

11.0.4

SANCIU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà)

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».

11.0.5

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. All'articolo 86, lettera f) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''di cui all'articolo 100'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché dichiarazione che il venditore e/o organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100''.

2. All'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza''.

 

Art. 12

12.0.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministero del lavoro e della Salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1º luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera b) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali , e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1º dicembre 2009 sono adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1º gennaio 2010.

12.0.2

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente''.

2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione''.

3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara''».

12.0.3

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative

ai piccoli appalti pubblici)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole ''lettera b)'' sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni''.

2. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei princìpi di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».

12.0.3 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative

ai piccoli appalti pubblici)

 

1. Alle procedure relative all'affidamento di lavori di importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero di servizi o forniture di importo inferiore a 2 milioni di euro, non si applicano le norme di cui all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, articolo 2, lettere f e g.».

12.0.4

MENARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Lotta all'evasione fiscale e armonizzazione delle normative

per l'intermediazione immobiliare)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è soppressa la lettera d-bis;

b) è soppressa la lettera l-bis;

2. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 la lettera d) è soppressa.

3. All'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra euro 7.00 e euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: ''una somma compresa tra euro 12.00 e euro 25.000''».

12.0.5

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazione dalla legge 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la quotazione massima».

12.0.5 (testo 2)

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: ''Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI. In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».

12.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)

1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2009».

12.0.7

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633».

12.0.8/1

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 12.0.8, al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: «da 7 membri» fino a «maggiormente rappresentative.» con le seguenti: «da 9 membri di cui tre in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro degli affari esteri, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno designato dall'Unioncamere».

12.0.8

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli Assessori regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di cui due in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri''.

2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario».

12.0.8 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario. ».

 

12.0.8 (testo 3)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti ».

 

12.0.9

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Progetti di eccellenza

per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. L'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

«1228 - Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli altri enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.».

12.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali dell'AGEA)

1. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti e dei servizi connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, relativo agli incarichi dirigenziali dell'Agea, le parole: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".

2. L'Agea può rinnovare tali contratti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio. ».

Art. 13

13.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

13.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

 

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

13.0.100 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

 

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione di spesa relativa sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legge 29.11.2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

 

Art. 14

14.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, dopo le parole: «dei dirigenti», inserire le seguenti: «e dei segretari comunali e provinciali».

14.2/1

NEROZZI, INCOSTANTE

All'emendamento 14.2, nel capoverso 1-bis sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, al capoverso 3-bis aggiungere in fine il seguente:

«3-ter. Il comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

14.2/2

MALAN, RELATORE

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

14.2/2 (testo 2)

MALAN, RELATORE

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

14.2/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 14.2, capoverso «3-bis», dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del Garante per la protezione dei dati personali, nonché».

14.2

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

14.2 (testo 2)

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

''3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''.

3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.''»

 

14.200

MALAN, RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

14.100

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

Art. 15

15.1

MERCATALI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.0.1

VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

2. il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono attività lavorativa».

S16.100

MALAN, RELATORE

Stralciare l'articolo.

Art. 16

16.1

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, DE SENA, ADAMO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO

Sopprimere l'articolo.

16.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: «l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia, nonché».

16.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse idriche.».

16.4

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere il comma 3.

16.5

MERCATALI, DE SENA

Sopprimere il comma 3.

16.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

16.7

INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «aventi rilevanza economica».

16.8

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

S17.100

MALAN, RELATORE

Stralciare l'articolo.

Art. 17

17.1

MERCATALI

Sopprimere l'articolo.

17.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

17.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate».

17.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta, prima. della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle Commissioni parlamentari competenti..».

Art. 18

18.1

STRADIOTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone prassi di cui al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione pubblica, i dati relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli interessi mora tori e dei risarcimenti corrisposti. o dovuti. dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto;».

18.2

STRADIOTTO

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto».

18.3

MERCATALI

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.

18.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».

18.5

MERCATALI

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.6

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6 dopo le parole: «con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazionee l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.7

PISTORIO, OLIVA

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.100

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio.»".

 

Art. 19

19.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici). – 1. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organi native e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione,di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 30 giugno 2009 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;supporto, consulenza e assistenza alle amministrazionipubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

3. il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazionidello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e della finane. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazionelocale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazionisi avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioniprocedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

5. Nel rispetto delle competenze delle Regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, possono essere definite altresì forme di cooperazione e di affiancamento per l'attivazione di programmi di formazione secondo quanto previsto dal comma 4, anche al fine di ottimizzare e qualificare la spesa pubblica del settore.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

7. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazionie di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazionipubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

19.2

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (Ridefinizione della natura, funzioni e missioni degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione). – 1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica – CNIP A., DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip – provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzazione, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativae garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministratividi competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine sviluppare la produzione di servizi».

19.3

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.5

OLIVA, PISTORIO

AI comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni interessate».

19.100

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole "all'articolo 20" con le seguenti: "all'articolo 11".

19.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1,alinea sostituire le parole: «riassetto normativo finalizzati al riordino» con le seguenti: «riassetto normativo finalizzati all'accorpamento».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto normativo».

19.7

Il Governo

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «finalizzati al riordino» inserire le seguenti «, alla trasformazione, fusione o soppressione»;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);».

19.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, anche di natura privatistica,».

19.0.1

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 19-bis.

(Misure finalizzate alla razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA)

1. AI fine di migliorare la qualità della promozione in ambito nazionale e locale, di progetti diretti a favorire l'inclusione sociale, la garanzia e lo sviluppo dei diritti civili, per gli aspetti connessi all'assistenza ed alla riabilitazione di soggetti appartenenti a fasce sociali svantaggiate, ed in coerenza con il processo di revisione organizzativa della gestione amministrativa, è istituita la fondazione denominata ''Fondazione INSIEME – Riserva Fondo Lire UNRRA'', di seguito fondazione. La fondazione persegue il proprio fine attraverso la gestione dei proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte della ''Riserva Fondo Lire UNRRA'', di cui all'Accordo internazionale tra il Governo italiano e l'amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riebilitazione (UNRRA) del 19 settembre 1947, approvato con il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e l'amministrazione dei beni medesimi. Il Ministro dell'interno fissa l'indirizzo generale per la realizzazione dei fini della fondazione ed i criteri generali per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantire la coerenza con i fini assegnati alla Riserva dall'articolo V del citato Accordo internazionale e con quelli derivanti dall'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo dene Nazioni Unite per l'nfanzia (UNICEF) del 23 settembre 1986, ratificato con la legge 19 luglio 1988, n. 312. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della fondazione. Lo statuto prevede anche un consiglio di amministrazione, di cui fanno comunque parte il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con funzioni di presidente, ed un dirigente del MinistaO dell'economia e delle finanze, ed il collegio dei revisori. Sono trasferiti alla fondazione ed affiuiscono al patrimonio delta medesima le somme costituenti i proventi fino ad ora conseguiti, presenti nel bilancio dello Stato, comprese le relative riassegnazioni. La fondazione succede nei rapporti attivi e passivi che fanno capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale organo governativo responsabile della gestione del patrimonio della Riserva. Tutti gli atti connessi alle costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stesSa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Il personale del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che svolge la propria attività nell'area funziona le con competenze nella gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA. può essere impiegato anche per lo svolgimento delle attività di supporto necessarieper l'amministrazione della fondazione. Fino all'approvazione delto statuto della fondazione, ai sensi del comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina vigente».

19.0.2

GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio;gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazioneove svolgono attività lavorativa.

5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di aggiornamento».

19.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 19-bis.

(Termini per la costituzione della Fondazione MAXXI)

1. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle Arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dal medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7, nonché, limitatamente alla mensione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee, il comma 4 del medesimo articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2007, n. 233.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro 1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.100 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 19-bis.

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in Fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, Via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee", intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.544 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.200

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la INSAR S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.

3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

19.0.200 testo 2/1

SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Italia Lavoro Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale azionista pubblico di maggioranza, è tenuta a revocare la liquidazione ed il trasferimento di sede della società INSAR Spa - Iniziative Sardegna, costituita ai sensi del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. In coerenza con il quadro delle attribuzioni definite dal Titolo V della Costituzione, la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A., Fintecna Spa e Ligestra srl in INSAR S.p.A. è trasferita con corrispettivo simbolico, a valore contabile ed anche in deroga a norme di legge alla Regione Autonoma della Sardegna, quale titolare delle competenze in materia di politiche per il lavoro e per l'occupazione. A seguito del trasferimento azionario è ridotto il patrimonio netto dei soggetti cedenti del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita».

19.0.200 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. AI fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

 

19.0.400

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Finanziamento percorsi di istruzione e formazione professionale)

 

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2009, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: "Contributo per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel rispetto dei livelli essernziali di cui al capitolo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino a 18 anni. A tal fine è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Per l'anno 2009, è ridotta di 40 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, iscritto nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.»

19.0.300

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

 b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

 c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'Università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 285, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche e all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge n. 176 del 25 ottobre 2007.».

19.0.300 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

 b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

 c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le stesse disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale dello sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche, alla fondazione Gerolamo Gaslini di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897 e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di organizzazione degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

19.0.500

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2009, l'espletamento e la prosecuzione delle attività che la Croce rossa italiana svolge, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati fino al 31 dicembre 2009. Alla copertura dell'onere relativo la Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

2. Dopo il comma 367, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente comma:

367 – bis. Allo scopo di attuare le finalità di cui al precedente comma 367 del presente articolo, concernenti il personale in servizio a tempo determinato presso l'Associazione della Croce rossa, la medesima Associazione può, altresì, costituire società interamente partecipate alle quali le regioni e gli enti pubblici possono affidare la gestione dei servizi di emergenza sanitaria nonché l'espletamento delle attività nel settore dei servizi sociali e socio – sanitari. »

19.0.500 (testo 2)

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, la Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

 

Art. 20

20.100

MALAN, RELATORE

Al comma 1, capoverso 15-bis, dopo le parole: "del limite complessivo", inserire l'altra: "annuo".

20.200

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono aggiunte le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".»

20.1

FAZZONE, SALTAMARTINI, SARRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, le parole: ''escluso il comparto della sicurezza e del soccorso'' sono sostituite dalle seguenti: ''esclusi i comparti sicurezza e difesa e quello del soccorso''».

Art. 21

21.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino alla fine del comma».

21.2

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

21.3

MALAN, RELATORE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché, per servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,».

21.4

MALAN, DELOGU, RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: « dalle medesime autorità» inserire le seguenti: «, esclusi i servizi pubblici locali».

Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere le parole: «nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali».

21.5

D'ALIA

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco presso il Ministero dello sviluppo economico».

21.6

GERMONTANI

Al comma 2 dopo le parole: «con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,» inserire le seguenti parole: «sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori,».

21.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un adeguato indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito».

21.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 23 bis del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 8 è abrogato».

21.0.100

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone - in piena autonomia scientifica - strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero dello sviluppo economico, e altre Amministrazioni pubbliche, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, le altre Amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatile.

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge 16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.».

21.0.100 (testo 2)

MALAN, DELOGU, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone - in piena autonomia scientifica - strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero dello sviluppo economico, e altre Amministrazioni pubbliche, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, le altre Amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatile.

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge 16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Art. 22

22.2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sopprimere l'articolo.

22.200

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:.

"Art. 22

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

 

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

22.200 testo 2/1

ESPOSITO

All'emendamento 22.200 (testo 2), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

''l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di soggetti privati;''».

22.200 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:.

"Art. 22

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

 

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

22.5

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «,di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n.82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

22.3

PALMIZIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica ammirùstrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.4

MAURO MARIA MARINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.6

PALMIZIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.7

MAURO MARIA MARINO

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere il comma 3.

22.9

AMATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: ''a cui si riferiscono'' sono aggiunte le seguenti: ''e devono essere emesse sul supporto elettronico di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43''».

22.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.

2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazionenomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazionecentrale commissario ad acta per l'attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilita'per l'interscambio dei documenti elettronici.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.».

Art. 23

23.1

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «,sentita la Conferenza Unificata».

23.2

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

23.100

MALAN, RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "uno o più decreti legislativi", inserire le altre:"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

23.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali,».

23.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per le» aggiungere: «pubbliche».

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine: «garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali».

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «l'utilizzo del web» con le seguenti: «l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche»; sostituire le parole: «tra le amministrazioni e i propri dipendenti» con le seguenti: «tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi».

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico».

23.5

Il Governo

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del Codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle Amministrazioni inadempienti;

b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;»

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del Codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità nelle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularietà ed intersettorialità;»;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;»

d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività».

23.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

AI comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale» aggiungere le seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata».

23.7

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n.165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;

23.8

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

AI comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) modificare la normativa in materia di riuso del software nella Pubblica Amministrazione in modo da incentivarlo ogni qualvolta possa apportare miglioramenti economici ed organizzativi nelle amministrazioni;

23.9

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo informatico con previsione di un commissario ad acta per quelle amministrazioni in cui la normativa non sia pienamente rispettata».

23.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) prevedere il risarcimento del danno quale conseguenza della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte della pubblica amministrazione».

23.11

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 1º febbraio 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito, un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale».

23.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. A partire da1 30 gennaio 2009, lo Stato assegna una casella di posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età».

 

 

23.0.1 (testo 2)

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

 

 

Art. 24

24.1

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto ''Lotta agli sprechi'' dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività. di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004».

24.2

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire le parole: «programma triennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2011» con le seguenti: «programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010».

24.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» sostituirecon le seguenti: «31 dicembre 2010».  

24.4

Il Governo

Sopprimere il comma 5. 

24.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Carta nazionale dei servizi)

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».

 

 

24.0.1 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Carta nazionale dei servizi)

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2010 anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».

 

 

Art. 26

26.1

Il Governo

Al primo comma, premettere il seguente:

«01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: ''Ministro per la semplificazione normativa'' sono inserite le seguenti: ''di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione'';

b) al comma 4, dopo le parole: ''Ministro per la semplificazione normativa'' sono aggiunte le seguenti: ''di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione''».

26.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione normativa)

1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.

2. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti di cui alla Commissione prevista dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976 n. 178, la cui composizione viene modificata dalla legge del 31 dicembre 1991, n. 433, viene equiparato a quello previsto nell'ordinanza del P.C.M. del 18 settembre 1995, n.2414.

3. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente comma con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse.

26.0.12

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

 1. All'allegato A, all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133, sono soppresse le voci n.2990 e n.3309.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successiva al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui alle voci n.2990 e n.3309, citate al comma 1».

26.0.2

AMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in materia di razionalizzazione nella gestione dello smaltimento dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 2, è abrogato il comma 8-bis e al comma 19 sono soppresse le seguenti parole: «Per l'effetto, il comma 3 dell'articolo 107 è così sostituito: "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"».

26.0.3

BONFRISCO, VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340,

in materia di trasmissione telematica dei bilanci)

1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: ''periti commerciali'' sono inseerite le seguenti: ''e dei consulenti del lavoro''».

26.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al libro quinto del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea''».

26.0.5

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i Presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la Sezione. Il giudice unico esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. E' abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al Collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la Sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisioe del giudizio".».

26.0.6

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, comma 2 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: ''sette'' e la parola: ''due'' è sostituita dall'altra: ''tre''.

2. All'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

''Le percentuali previste dal comma 2 e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato''.

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, e successive modifiche e integrazioni. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo; la ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio».

26.0.7/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «della Repubblica».

26.0.7/23

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «abroga» con la seguente: «abrogano».

Conseguentemente, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «dettano».

26.0.7

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

.3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. Il decreto di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26.0.7 testo 2/1

D'ALIA

All'emendamento 26.0.1 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3.

26.0.7 testo 2/3

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla giurisprudenza».

26.0.7 testo 2/4

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».

26.0.7 testo 2/5

D'ALIA

All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempo necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;

d) la raziona1izzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare ante causam, salvaguardando, anche nei casi di misure inaudita altera parte, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assentibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato é impugnata con ricorso per cassazione;

g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26.0.7 testo 2/6

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».

26.0.7 testo 2/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le seguenti: «comma 3».

26.0.7 testo 2/8

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con le seguenti: «al fine di garantire la».

26.0.7 testo 2/9

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica».

26.0.7 testo 2/10

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché le funzioni».

26.0.7 testo 2/10 testo 2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «i poteri» con le seguenti: «le funzioni».

 

26.0.7 testo 2/11

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7 testo 2/11 testo 2

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche rispetto alle altre giurisdizioni».

 

26.0.7 testo 2/12

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti all'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/13

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b),al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/14

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/15

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26.0.7 testo 2/16

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».

26.0.7 testo 2/17

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7 testo 2/18

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26.0.7 testo 2/19

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7 testo 2/20

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26.0.7 testo 2/21

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».

26.0.7 testo 2/22

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con le seguenti: «individuando le disposizioni».

26.0.7 testo 2/24

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».

26.0.7 testo 2/23

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola "detta" con la seguente: «dettano».

26.0.7 testo 2/100

Il Governo

All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro 45 giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche sensa i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la Commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a 5, esperti nella materia del processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratutita e non comporta rimborso delle spese. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni ed integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto."

26.0.7 testo 2/25

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

26.0.7 testo 2/26

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»

26.0.7 testo 2/26 testo 2

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sugli schemi di decreto legislativo»

26.0.7 testo 2/27

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

26.0.7 testo 2/28

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti».

26.0.7 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

.1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "tribunali amministrativi regionali", sono aggiunte le seguenti parole ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.».

26.0.500/1

MALAN, RELATORE

All'emendamento 26.0.500, dopo le parole: "dell'avvocatura dello Stato," inserire le seguenti: "nell'ambito delle risorse disponibili,".

26.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogoverno delle altre magistrature e dell'avvocatura dello Stato, all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è apportata la seguente modificazione:

- al comma 1, lettera d), la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"; e la parola "due", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "tre".».

26.0.8/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.8

COSSIGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1.Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.9/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.9

TOFANI, BONFRISCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.10/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.10, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.10

TOFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.11/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.11

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

 

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;";

b) a comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) e lettera a-bis) limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

26.0.100 (testo 3)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

 

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;";

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis) valutati in euro 111.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.".

26.0.100 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

 

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;";

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 78.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

26.0.110

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale)

 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale.

Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza.»

26.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

 

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 9. (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 – da stabilirsi con provvedimento di cui al comma 4 – è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali."

2. Sono abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

 

26.0.2000

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112,

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

 

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6" sono sostituite con le seguenti: "inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"»

26.0.3000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172)

1. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-ter

(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)

1.Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".».

26.0.4000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque ».

26.0.5000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Unità tecnica per i rifiuti)

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati; g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.

3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo.

4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivoproporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La denominazione "Unità tecnica per i rifiuti" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Osservatorio nazionale sui rifiuti", ovunque presente.".».

26.0.6000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni; h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore; l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta; m) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; n) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; o) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima; p) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza; q) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: 1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; 3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; 4) livelli di qualità dei servizi erogati; 5) tariffe applicate; 6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.; r) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6, lett. q). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".».

26.0.7000

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Presentazione in via esclusivamente telematica dei modelli riepilogativi

delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari)

 

Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto il seguente periodo: "La presentazione dei medesimi elenchi è effettuata in via esclusivamente telematica a decorrere dai termini previsti per gli elenchi relativi ai seguenti periodi di riferimento: settembre 2009 per gli elenchi mensili; primo trimestre 2010 per gli elenchi trimestrali; anno 2010 per gli elenchi annuali".»

 

26.0.8000

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Pagamento dei tributi e delle somme previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto con Mod. F/24)

 

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 i pagamenti dei tributi e delle somme previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere effettuati, limitatamente a quelli che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato ed ai conti correnti di tesoreria ai sensi dell'articolo 3, commi 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, esclusivamente mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamente unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 18 dello stesso mese ed in tale caso nel versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è esclusa la compensazione di eventuali crediti".»

26.0.9000

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Ambito di operatività degli spedizionieri doganali)

 

1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale è sostituito dal seguente:

"Art. 47. 1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso gli Uffici delle dogane di una determinata Direzione regionale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso gli Uffici delle dogane predetti lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri Uffici, anche fuori dal territorio della Direzione regionale.

4. Lo spedizioniere deve avere la propria residenza o domicilio in un Comune compreso nell'ambito territoriale della Direzione regionale per la quale risulta abilitato.

5. A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra Direzione regionale, purchè risulti comprovato il trasferimento della residenza o del domicilio in un Comune compreso nel territorio della nuova Direzione regionale richiesta; il trasferimento è disposto dall'Agenzia delle dogane"

Presso ciascuna Direzione regionale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la Direzione regionale medesima.

 2. All'articolo 46, primo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, le parole: "di circoscrizione doganale" e la parola: "circoscrizione" sono sostituite rispettivamente con la parola: "regionale" e con le parole: "direzione regionale".

 3. All'articolo 51, primo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la parola: "circoscrizionale" è sostituita con la parola: "regionale".»

 

Art. 27

27.1

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».  

27.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

27.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole: «ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».  

27.4

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ventimila» con le seguenti: «trentamila».

27.500

DELOGU, MALAN, RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis. Al terzo comma, è aggiunto in fine il seguente numero: "3-bis. Per le controversie aventi ad oggetto la quantificazione di interessi o accessori derivati dal ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.".».

27.500 (testo 2)

DELOGU, MALAN, RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis. Al terzo comma, è aggiunto in fine il seguente numero: "3-bis. Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.".

Conseguentemente, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis, del codice di procedura civile, si applicano le disposizioni sul procedimento davanti al giudice di pace di cui al libro secondo, titolo secondo, del codice di procedura civile.".».

 

27.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le seguenti: «possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa».

27.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

27.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma secondo, sopprimere le parole: «per territorio».

27.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo comma dopo le parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con ordinanza».

27.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle comunicazioni di cui al n. 7 dell'articolo 163 deve darsi avviso anche degli effetti derivanti dall'articolo 38».

27.9 (testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 163, terzo comma, n. 7, sostituire le parole: "di cui all'articolo 167" con le seguenti: "di cui agli articoli 38 e 167". ».

27.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dichiara con ordinanza» con le seguenti.: «pronunzia con ordinanza con cui dichiara».

27.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

27.12

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice di procedura civile, la parola: ''sentenza'' è sostituita dalla seguente: ''ordinanza''».

27.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 44. – (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). – L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adìto deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito''».

27.14

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 45. – (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). – Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.''».

27.15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

27.16

CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.17

D'ALIA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario''.

7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente periodo: ''Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina''».

27.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti''.

8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 68-bis. – (Termini per lo svolgimento degli incarichi). – Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza e) se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione.''.

8-quater. L'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – (Intervento in causa del pubblico ministero). – Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento obbligatorio.

Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.

Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nella ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rileva bile d'ufficio.''.

Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

8-quinquies. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale''».

27.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera b), sostituire le parole: «del Ministero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali».

27.100/2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera c) sostituire le parole: «e teletrasmessi» con le seguenti: «e trasmessi in via telematica».

27.100

Il Governo

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato";

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia";

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.».

27.19

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 88 del codice di procedura, civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà''».

27.501

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto infine il seguente comma: "Ad eccezione dei casi in cui la procura risulti rilasciata in forma consolare, nel caso in cui la parte risieda all'estero, la procura speciale deve essere corredata dall'attestazione di esistenza in vita del medesimo sotto personale responsabilità del difensore al momento della proposizione della domanda giudiziaria nonché dall'indicazione della data e dal deposito della fotocopia del documento di identità della parte medesima".».

27.20

GRAMAZIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le spese e gli onorari di difesa al cui rimborso è condannata la parte soccombente, in base agli articoli 91 e 92, sono liquidati al termine del giudizio di impugnazione».

27.21

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».

11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.

In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa''».

27.23

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 10, sostituire il periodo da: «Se accoglie» fino alla fine, con il seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

27.24

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: ''Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».

3. In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 12.

27.26

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».

27.27

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 12, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le seguenti: «su istanza di parte» e sostituire le parole: «di somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 20.000» con le seguenti: «di somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio delle spese liquidate».

27.28

CENTARO

Al comma 12,sopprimere le parole: «, non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».

27.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, sostituire le parole da: «non inferiore» fino a: «euro 20.000» con le seguenti: «fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».

27.30

D'ALIA

Sopprimere il comma 14.

27.31

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 115 del codice di procedura civile (Disponibilità delle prove) è sostituito dal seguente: ''Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza''».

27.32

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti''».

27.33

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 14, sostituire le parole: «ammessi o non contestati» con le seguenti: «contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti».

27.35

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 16, sostituire le parole: «o in siti internet» con le seguenti: «e in siti internet».

27.34

DELOGU, RELATORE

Al comma 16, dopo la parola: «televisive» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

27.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

''123. - (Nomina del traduttore). – Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti''».

27.37

D'ALIA

Sopprimere il comma 17.

27.38

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al secondo comma, n. 4), le parole: ''dello svolgimento del processo e'' sono soppresse.

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando''».

27.101/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «strumenti telematici» inserire le seguenti: «tali da consentire la verifica dell'avvenuto ricevimento».

27.101/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», dopo le parole: "non riscrivibile" aggiungere infine le seguenti "debitamente autenticato secondo modalità individuate da apposito decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del garante per la protezione dei dati personali"».

27.101

Il Governo

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. - All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Se l'atto da notificare o comunicare è costituto da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

27.39

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.40

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.41

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre'';

b) al secondo comma dopo le parole: ''rilevabili d'ufficio'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: '', comprese quelle di cui all'articolo 38''.

18-ter. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione''.

18-quater. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

b) al secondo comma, la parola: ''Egli'' è sostituita dalle seguenti: ''Il giudice istruttore».

18-quinquies. Al secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: ''ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e'' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies''».

27.42

CENTARO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 165. - (Costituzione dell'attore). – L'attore, entro venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro dieci giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro venti giorni dall'ultima notificazione''».

Art. 28

28.1

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 182 aggiungere in fine le seguenti parole: ''Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti''».

28.2

BALBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.''»

28.100

Il Governo

Sopprimere il comma 2

28.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 2.

28.1000

DELOGU, MALAN, RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituite, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione'';

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';

c) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giustificati motivi, può concedere'';

d) il settimo comma è sostituito dal seguente:

''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';

e) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

f) il nono comma è abrogato;

g) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma":

 h) dopo il decimo comma, è inserito il seguente: ''L'inosservanza da parte del giudice dei termini previsti dal presente articolo costituisce, salvo in caso di gravi motivi sopravvenuti, comportamento suscettibile di azione disciplinare.''».

28.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione'';

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';

d) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere'';

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';

f) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma''».

28.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione'';

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';

d) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere'';

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';

f) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma''».

28.6

D'ALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono».

28.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). – Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.''».

28.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

''Art. 184-ter. Non sono consentite udienze di mero rinvio; tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata. Il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive. Tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di 60 giorni. L'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.''».

28.8

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma.''».

28.10

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti''.

4-bis. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: ''Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato.''».

28.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: «commi quinto o settimo».

28.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: « commi quinto o settimo».

28.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191.''».

28.13 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.».

28.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191.''».

28.101/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.101, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

28.101

Il Governo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale".».

28.15

CENTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 255, primo comma del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna alla pena pecuniaria di 1.000 euro.''».

28.15 (testo 2)

CENTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 255, primo comma del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro."».

28.16

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 6.

28.17

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

28.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 244 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''Il giudice istruttore, su concorde richiesta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il relativo termine, di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al secondo comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.

Il testimone rilascia la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la relativa ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.

Il testimone che non rende la deposizione avvalendosi della facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o che non intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannrlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato''.».

28.19

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. Qualora la testimonianza abbia ad oggetto la provenienza e la veridicità di documenti di spesa prodotti dalle parti, essa può essere resa per iscritto mediante una dichiarazione rilasciata al difensore che ne autentica la sottoscrizione sotto la propria responsabilità. Il giudice esaminata la testimonianza scritta può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 33.

28.102/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», alle parole: «Quando la prova» preporre le seguenti: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».

28.102/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «su concorde richiesta delle».

28.102/3

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».

28.102

Il Governo

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. (Testimonianza scritta) - Quando la prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa, e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».

28.102 (testo 2)

Il Governo

Al comma 6 capoverso: «Art. 257-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Art. 257-bis. (Testimonianza scritta) - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».

 

 b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Qualora la testimonianza abbia ad oggetti documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e raccolta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. »

28.20

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Nelle controversie che hanno ad oggetto pagamento di somme o risarcimento di danni, il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata alla conferma di documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato».

28.21

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis» dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«La firma del testimone può essere autenticata anche dal difensore di una delle parti costituite nel procedimento».

28.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«È sempre tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale».

28.23

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: ''primo'' è inserita la seguente: '', secondo''.

8-bis. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44''».

28.28

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fissando l'udienza e la prosecuzione del processo''».

28.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fissando l'udienza e la prosecuzione del processo''».

28.30

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. All'articolo 300, il quarto comma è sostituito dal seguente:

''Tanto nei casi previsti nel primo e terzo comma, quanto se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 o di qualsiasi altro.''».

28.30 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 300, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292."».

28.31

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'articolo 305 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 305. – (Mancata prosecuzione o riassunzione). – Il processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata''.».

28.32

D'ALIA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

28.33

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio''».

28.34

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio».

28.35

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 12,inserire i seguenti:

«12.bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''e quelle che regolano la competenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''e le ordinanze che pronunciano sulla competenza.''.

12-ter. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: '', oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,'' sono soppresse.

12-quater. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: ''né al regolamento di competenza,'' sono soppresse».

28.35 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 12,inserire il seguente:

«12.bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti: "e le pronunce che regolano la competenza."».

28.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.37

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.38

D'ALIA

Al comma 13, dopo le parole: «decorsi sei mesi» inserire le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

28.39

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

''Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione''.

13-ter. II primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato''».

28.40

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 14.

28.41

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile» aggiungere dopo la parola:«proporli», le seguenti: «o produrli».

28.42

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Rimessione al primo giudice'';

b) al primo comma, le parole: ''Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente,'' sono soppresse;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto''».

28.43

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla competenza'' sono soppresse».

28.44

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: ''o per violazione delle norme sulla competenza'' sono soppresse».

28.500

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo il comma 17 aggiungere in fine il seguente:

«17-bis. L'articolo 444 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"444. (Giudice competente) - Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto dove è residente l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto del luogo in cui l'attore era residente prima del trasferimento, ovvero, nel caso di prestazioni chieste da eredi, del luogo in cui era stato residente il dante causa.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio dell'ente".».

28.500 (testo 2)

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo il comma 17 aggiungere in fine il seguente:

«17-bis. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.".».

 

Art. 29

29.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

29.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

29.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione) – 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

''Art. 339-bis. – (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). – Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.'';

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

''5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;'';

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

''La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.»;

d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza, succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto della decisione.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza''.».

29.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'alinea, dopo le parole: «è dichiarato» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «Manifesta ammissibilità del ricorso».

29.100/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'ultimo comma, alla parola: «dichiarato» preporre la seguente: «comunque».

29.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

29.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

:

«Art. 29. –

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 360-bis (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nela giurisprudenza della Corte;

3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado".

2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma, numero 5, le parole: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis"sono sostituite dalle seguenti: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 360-bis».

29.4

VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. – (Atti preliminari). – Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.

L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammisibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.

Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma.».

29.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Modifiche agli articoli 360 e 382 del codice di procedura civile) – 1. II numero 2 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: ''e di competenza'' sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato».

29.6

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

29.7

VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»», primo comma, numero 2), sostituire le parole da: ''una questione sulla quale'', fino alla fine del numero con le seguenti: ''quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio orientamento''».

29.8

VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 3), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «non manifestamente infondata».

29.9

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.11

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis» sopprimere il secondo comma.

29.12

VALENTINO

Al comma 1 capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: «collegio» con la seguente: «relatore».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «il relatore».

29.13

VALENTINO

Sopprimere i commi 2 e 3.

29.0.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

–''540-bis. – (Integrazione del pignoramento). – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.''».

29.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

''Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). – Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perchè disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perchè proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

''Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). – Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma''».

29.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: ''e fissa'' con la parola: '', fissa'' e, dopo le parole: ''siano intervenuti'' aggiungere le seguenti: ''e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate''.

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: ''Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.''».

29.0.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 570 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:

''Art. 570. – Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.''».

29.0.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 573 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

''Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica''».

29.0.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica dell'articolo 574 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 574. – (Provvedimenti relativi alla vendita). – Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.

Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587''».

 

Art. 30

30.3

BALBONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al libro III, titolo II, del codice di procedura civile, all'articolo 543, secondo comma, sostituire il numero 4 con il seguente:

''4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quanto il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, mentre negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, il terzo è tenuto solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità''.».

30.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

''Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615''».

30.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

''Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615''».

30.5

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo».

30.5 (testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono inserite le seguenti: «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.».

30.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nelsecondo comma, sono soppresse le parole: «delle condizioni personali e patrimoniali delle parti».

30.7

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

30.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sopprimere il comma 3.

30.9

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

''Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.''».

30.9 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

''Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.''».

30.10

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».

30.100

Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».

30.0.1

AMATO

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie)

1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro III, titolo III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del sindaco del comune nel quale si trova l'immobile.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1 il sindaco acquisisce il parere della giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e socio sanitarie in rapporto alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o socio sanitaria esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.

3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua emanazione.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

31.1

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

1. L'articolo 669-sexies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 669-sexies. – (Procedimento). – Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione rituale del contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda ai sensi del primo comma.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Con l'ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice provvede definitivamente anche sulle spese''.

2. All'articolo 669-septies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Con l'ordinanza di incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.'';

b) il comma 3 è soppresso.

3. Gli articoli 669-octies, 669-novies e 669-decies sono abrogati.

4. All'articolo 669-duodecies, primo comma del codice di procedura civile, l'ultimo periodo, è soppresso.

5. L'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 669-terdecies (Impugnazione contro i provvedimenti cautelari). – Contro l'ordinanza che definisce il procedimento ai sensi degli articoli 669-sexies e 669-septies è ammesso appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo III del Libro II.

Contro l'ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione''.

6. All'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ''II'' sono soppresse;

b) al primo comma, dopo le parole: ''di questo capo.'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: '',nonché del capo IV''.

7. Dopo l'articolo 671 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«671-bis – (Procedimento). – Ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-bis a 669-septies».

8. All'articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: ''Il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue''.

9. All'articolo 339, primo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 669-sexies, 669-septies e 669-terdecies, comma 1''.».

31.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Modifiche all'articolo 669-octies del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

''Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare'';

b) al settimo comma, le parole: ''primo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''sesto comma''.

31.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

31.4

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé e può adottare, in audita altera parte, i provvedimenti opportuni. Tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di trenta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro sette giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza''».

31.4 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: ''a seguito'' fino a: ''provvedimenti opportuni'' con le seguenti: ''A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé fissando la data entro i trenta giorni successivi. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro otto giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza. In caso di urgenza si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 669-sexies.''».

31.0.1

VICARI

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al libro sesto del Codice civile. Riallineamento

e rideterminazione dei termini di prescrizione)

1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

2. All'articolo 2949 del codice civile al comma l la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

 Al comma 2 la parola: ''due'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.

4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''tre''.

5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio».

Art. 32

32.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32.

(Procedimento sommario non cautelare)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE

Art. 702-bis.

(Procedimento sommario di cognizione)

Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-bis» con il seguente:

«Art. 702-bis. - (Procedimento sommario di cognizione). – Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notificazione del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.100

Il Governo

Al comma 1, nel capoverso "Art. 702-ter", al quinto comma, le parole: "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "alla prima udienza il giudice".

32.3

D'ALIA

Al comma , sostituire il capoverso "Art. 702-quater. – (Appello)" con il seguente:«Art. 702-quater. – (Appello). – Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 e seguenti. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».

32.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile)

1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44'';

b) al secondo comma, dopo la parola: ''44'' sono inserite le seguenti: '', primo comma''».

Art. 33

33.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: ''disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile'', è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie''».

33.1000

Il Governo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: "Art. 81-bis. (Calendario del processo). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. ».

33.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

''Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e della ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza e del suo domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, telefax e di posta elettronica Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice e l'esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve rendere risposte circostanziate a ciascun quesito.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 244, sesto comma, del codice''».

33.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 81-bis. - (Motivazione dell'inosservanza del calendario del processo). – II giudice comunica tempestivamente al capo dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo''».

33.100/1

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.100, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

33.100

Il Governo

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole:"ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti:"ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale":

33.4

BENEDETTI VALENTINI, BOSCETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», al terzo comma le parole: «da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere di un ufficio giudiziario o da uno dei soggetti indicati all'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre 2000».

33.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi''».

33.6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi''».

33.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Capo V-bis.

DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

''Art. 152-bis.

(Durata del processo)

Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare''».

33.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 4, capoverso, la parola: «ovvero» è sostituita con le seguenti: «e ricorre».

 

33.500

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto infine il seguente periodo: "Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.".».

 

 

33.101/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.101, capoverso: «186-bis», sostituire la parola: «opposti» con le seguenti: «avverso i quali è proposta opposizione».

33.101

Il Governo

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: " 186-bis (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.».

Art. 34

34.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

34.0.100/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «, al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa».

34.0.100/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica dell'atto introduttivo, unificando i termini a difesa e riducendo il numero e la tipologia degli scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva contenga a pena di decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la contestazione specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa ed articolata esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché l'indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova, dei documenti offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate riconvenzionali o delle chiamate in causa di terzi e la precisazione delle conclusioni. Prevedere norme volte a favorire la definizione anticipata del giudizio consentendo nella prima udienza lo svolgimento della trattazione orale e conseguentemente la decisione o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ove necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le eccezioni rilevabili d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino risultino dagli atti acquisiti al giudizio, previa attivazione del contraddittorio tra le parti, sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi immediatamente sulle eccezioni rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili dalle parti, nonché sulle questioni da esse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la definizione del giudizio. Valorizzare il principio di non contestazione, introducendo presunzioni relative – salvo contrarie risultanze di causa – di ammissione dei fatti non specificamente contestati. Prevedere inoltre che, qualora la parte non sia una persona fisica, essa sia tenuta a documentare la fonte dei poteri di rappresentanza al fine di consentire la verifica della sussistenza di tutti i presupposti processuali generali, nonché il rigetto della domanda nei casi in cui tale verifica risulti negativa. Comminare la sanzione della nullità alle deduzioni fondate su fatti non esposti o assolutamente incerti, ovvero su argomenti di diritto non esposti. Tipizzare infine le fattispecie cui si applichi l'istituto della rimessione in termini;».

34.0.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da: «, restando» fino a: «ordinario».

34.0.100/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero2), sostituire le parole da: «, restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro la pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo».

34.0.100/5

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «, nell'ambito» fino a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte le parti».

34.0.100/6

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi della presente delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III del codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega».

34.0.100/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «volontaria giurisdizione,».

34.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

 2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

 3. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamenti trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

 b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al Libro II, Titoli I e III, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile;

 c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

 d) prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

 e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

 

34.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti parole: ''Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368''».

34.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: ''15 settembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 agosto''.

Art. 35

35.0.100

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Modifiche all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Nei casi dei ricorsi depositati personalmente dal ricorrente o dal suo delegato o procuratore all'ufficio del giudice di pace, il cancelliere può comunicare direttamente al depositante la data dell'udienza di trattazione.".».

 

35.0.100 (testo 2)

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Modifiche all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.".».

35.0.500

DELOGU, MALAN, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Notifica di atti)

Gli atti di citazione, i ricorsi, le sentenze e ogni altro atto giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati a pena di nullità rilevabile d'ufficio, agli Enti di previdenza e assistenza, nella persona del legale rappresentante dell'Ente, presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'ente previdenziale nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.".».

 

Art. 36

36.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

36.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184, 184-bis, 353, 547 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati».

Art. 37

37.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.

37.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

37.3

GRAMAZIO

Al comma 2, dopo le parole: «Ai giudizi pendenti in primo grado» inserire le seguenti: «ovvero a quelli già definiti in primo grado per i quali non è spirato il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 91 e 92».

37.4

BONFRISCO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. «Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 92 e quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, così come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006».

37.100/1

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 37.100, sostituire le parole da: «alle controversie» sino a: «depositato» con le seguenti: «ai ricorsi proposti».

37.100

Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. «Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

37.5

LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 38

38.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

38.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1» con le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

Art. 39

39.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

39.2

VALENTINO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «senza precludere l'accesso alla giustizia» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene al particolare ambito delle decisioni in caso di separazione e di divorzio, ove la mediazione conduca ad accordi, questi per poter spiegare i loro effetti dovranno ricevere l'omologa del Presidente del Tribunale del luogo ove avrebbe sede il processo, sentito il Pubblico Ministero;».

39.3

GERMONTANI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che la mediazione sia svolta:

1) da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

2) da associazioni a tutela dei consumatori iscritte al registro degli organismi di conciliazione di cui alla lettera c)».

39.4

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5» con le seguenti: «anche in opportuno coordinamento con le specifiche disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,».

39.5

VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere la possibilità di istituire un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine».

39.6

VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro».

39.7

D'ALIA

Al comma 3, lettera l) dopo le parole: «esperti», inserire le seguenti: «e consulenti del lavoro,».

39.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) prevedere che il procedimento di conciliazione abbia una durata non superiore a sei mesi».

39.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore o del mediatore nello svolgimento delle proprie funzioni».

39.9 (testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle proprie funzioni».

39.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) salvo quanto già previsto dagli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente o sostanzialmente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese, maturate successivamente alla proposta dello stesso dal vincitore che ha rifiutato l'accordo; possa ricorrendone motivate ragioni, condannare il vincitore al rimborso delle spese maturate dal soccombente nella stessa fase; e possa altresì motivatamente condannare la parte che con mala fede o colpa grave abbia rifiutato l'accordo conciliativo al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;».

39.11

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».

39.0.1

VALENTINO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori''».

39.0.2

VALENTINO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, infine il seguente comma:

''Qualora il fallimento si chiuda per effetto di un concordato, che preveda l'integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione dopo l'omologazione definitiva, i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non sono punibili».

39.0.3

LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

 "2668-bis. - Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiari che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

 2668-ter. - Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

39.0.100/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.100, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungere il seguente articolo:

''Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatori e dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2''».

39.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.0.101/3

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

All'emendamento 39.0.101, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le Sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale».

39.0.101/100

DELOGU, RELATORE

All'emendamento 39.0.101, capoverso "Art. 39-bis", dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

39.0.101

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

 1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciale delle Agenzie del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

 2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro».

39.0.103/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.103, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, nel rispetto del procedimento di cui al comma 3, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili secondo i principi e con i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Deleghe in materia di atti redatti da notaio)».

 

39.0.103

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenute dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è proporgata di sessanta giorni.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

Nell'attuazione della delega di atto pubblico informatico redatto dal notaio, il notaio si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi».

39.0.4

CENTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti notarili.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti notarili coloro che siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 è sostituito dal seguente: ''La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente''.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

c) l'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 sono sostituiti dal seguente: ''Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente''.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal concorso a trecentocinquanta posti di notaio indetto con D.D.G. (decreto del direttore generale della giustizia civile) 10 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale del 18 aprile 2008, n. 31».

39.0.102/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.102, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo la lettera b) del comma 1 della legge 6 agosto 1926, n. 365, è inserita la seguente lettera:

''b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

2-bis. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: ''due sottocommissioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre sottocommissioni''».

39.0.102/2

VALENTINO

All'emendamento 39.0.102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 10 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

2-ter. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n.1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166».

39.0.102

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente".

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

c) la lettera c), terzo comma, dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

d) gli articoli 5-bis,5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente: " Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente"».

 

 

Art. 40

40.1

PALMIZIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice'' sono aggiunte le seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

40.2

MAURO MARIA MARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: ''in uno o più giornali designati dal giudice'' sono aggiunte le seguenti: ''e nel sito internet del Ministero della giustizia La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni''».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

 

40.100

MALAN, RELATORE

Al comma 5, lettera e), punto 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario".

 

40.200

Il Governo

1. Il comma 5, lettera i), capovero "227-ter", è sostituito dal seguente:

"Art. 227-ter (L) - (Riscossione a mezzo ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione al ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. "

2. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 227-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge".

 

Art. 41

41.2

ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-quater è aggiunto il seguente: ''10-quinquies. – Il reato di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è escluso se il pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è effettuato entro i trenta giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione o della notifica dell'accertamento''».

Art. 43

43.1

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

Art. 44

44.1

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

44.2

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

44.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri nonché i relativi compensi, se previsti».

44.4

BALBONI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «società non quotate», inserire le seguenti: «a totale partecipazione pubblica».

44.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) escludere il ricorso al sistema di governance duale previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile».

44.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

44.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

44.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

44.100

MALAN, RELATORE

Al comma 1, capoverso comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera d) dopo le parole "prevedere che l'organo di amministrazione" inserire le seguenti ", fermo quanto previsto ai sensi della lettera b)";

 b) alla lettera e) dopo le parole "in deroga a quanto previsto alla lettera d)" inserire le seguenti ", e fermo quanto previsto ai sensi della lettera b)".

44.9

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

44.10

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 32-ter.

44.11

BALBONI, GASPARRI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che, in deroga alle lettere b ), c) e d), al Presidente e al Vice presidente possano essere attribuite deleghe operative di contenuto generale con delibera del Consiglio di Amministrazione per motivate esigenze organizzative e funzionali della società.».

44.12

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la letterag) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere per i componenti degli organi di amministrazione della società controllante il divieto di ricoprire incarichi anche nel consiglio di amministrazione della società controllata.».

44.13

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.»

44.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«44-bis.

 Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

"18-ter. (Società di consulenza finanziaria)

1. In attuazione della direttiva 2004/39/CE, è comunque consentito lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti anche alle società a responsabilità limitata nazionali appositamente costituite, purchè rispettino i requisiti previsti dall'articolo 67, paragrafo 3, della predetta direttiva 2004/39/CE.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.".».

Art. 45

45.100

MALAN, RELATORE

Sopprimere l'articolo.

45.1

ADAMO, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

45.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

45.3

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

45.4

ADAMO, DE SENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.», con le seguenti: «200 mila euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2010.».

Art. 46

46.0.1

ALLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Fabbricati rurali)

L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominica1e dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994».

 

Coord. 1

MALAN, RELATORE

Sopprimere l'articolo 2-bis inserito dall'emendamento 2.0.5 testo 3.

Coord. 2

MALAN, RELATORE

 All'articolo 3-ter, comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, inserito dall'emendamento 3.0.2, dopo le parole: "ai sensi del" inserire le seguenti: "comma 1 del".

Coord. 3

MALAN, RELATORE

 All'articolo 26, come modificato dall'emendamento 26.1, al comma 01, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione».

 Conseguentemente è soppresso l'articolo 3-quater inserito dall'emendamento 3.0.3.

Coord. 4

MALAN, RELATORE

Sostituire l'articolo 3-bis, inserito dall'emendamento 3.0.1 (testo 2), con il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

 

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

''14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';

''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.

''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto al termine di cui al comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970''.

b) il comma 16 è abrogato;

c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

 "17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.";

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

''18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi'';

e) al comma 19 le parole: «una Commissione parlamentare», sono sostituite dalle seguenti: «la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"»;

f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-tere ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.";

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bissono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni''.»

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

 

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2008

17ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi. 

La seduta inizia alle ore 15,00.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PALMIZIO (PdL) illustra il provvedimento in titolo, d’iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica.

Si sofferma sui profili di competenza della Commissione, segnalando anzitutto la disposizione di cui all’articolo 4, recante misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari. Il comma 1 dispone che i procedimenti in materia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e consolari vengano disciplinati con regolamento di delegificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988. A tale proposito, osserva che le citate rappresentanze diplomatiche e consolari sono state dotate di autonomia gestionale e finanziaria con il decreto-legge n. 159 del 2007, onde assicurare al meglio il perseguimento dei propri compiti istituzionali, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa. Tra i principi e criteri direttivi dell’attuazione della citata disposizione, il comma 1 richiama quelli ordinariamente previsti in termini di semplificazione normativa e amministrativa, con l’ulteriore specificazione delle peculiari esigenze del comparto estero, in tema di procedimenti di trasferimento finanziario internazionale, di gestione dei bilanci delle sedi all’estero e di verifica della gestione contabile delle strutture e del relativo personale.

Segnala poi l’articolo 10, in tema di cooperazione allo sviluppo internazionale. Esso reca disposizioni volte a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei quali l’Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale o economica in altre aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dando priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione, collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina o volti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive nei Paesi di origine.

Richiama, quindi, il comma 5 che stabilisce che le sedi all’estero del Ministero degli esteri, per la realizzazione di interventi di cooperazione, possano disporre anche di finanziamenti erogati da parte della Commissione o dagli Stati membri dell’Unione europea. Il riferimento è alla possibilità che uno Stato assuma le vesti di capofila nella raccolta e gestione dei fondi provenienti dai Paesi donatori per specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo: la disposizione consente anche all’Italia di poter svolgere tale compito.

Ricorda, poi, la sollecitazione rivolta dal direttore dell’OSCE-DAC, Eckard Deutscher, nell’incontro del 6 ottobre scorso con la Commissione, affinché i Parlamenti nazionali si facessero portatori di un rinnovato interesse per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e fa presente che il disegno di legge si muove in tale ottica, laddove semplifica le modalità operative degli interventi e ne agevola la gestione.

Infine, richiama l’articolo 20, recante disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari. Esso autorizza il Ministero degli affari esteri ad assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente DINI dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Stefania CRAXI esprime una positiva valutazione del provvedimento, il quale, congiuntamente al decreto-legge n. 112 del 2008, risponde alle esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al rilancio dell’efficienza dell’azione amministrativa. Esso risulta, inoltre, coerente rispetto alle direttrici di fondo del Documento di programmazione economico-finanziaria di riduzione dei costi di funzionamento dell’apparato statale, di incremento di efficienza della pubblica amministrazione, di semplificazione normativa e amministrativa e di sviluppo.

Con specifico riferimento alle norme del disegno di legge che interessano il Ministero degli affari esteri, osserva come esse riguardino la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle sedi all’estero. Tali disposizioni si inquadrano nel processo di modernizzazione degli assetti organizzativi e delle procedure già in atto relativamente al Ministero a partire dalla legge finanziaria per il 2007, in un’ottica di ottimale utilizzo della rete diplomatica e consolare. Fa notare, peraltro, come tali norme non comportino oneri di spesa.

Per quanto concerne, poi, l’articolo 10 del disegno di legge in tema di cooperazione allo sviluppo internazionale, fa presente che la norma che consente alle sedi all’estero del Ministero possano disporre di finanziamenti comunitari per la realizzazione di interventi riveste carattere di urgenza. Infatti, l’Unione europea sta procedendo, in diverse aree geografiche, all’individuazione dei Paesi che dovranno realizzare gli interventi di cooperazione stabiliti a livello comunitario, ricevendone i relativi finanziamenti. In assenza della sollecita approvazione della norma, l’Italia rischia di rimanere esclusa dalla possibilità di svolgere il ruolo di gestore delle risorse europee in ambiti territoriali di grande interesse.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente DINI pone quindi in votazione la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2009

111ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 16,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

 

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 1, che occorre valutare l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla effettiva disponibilità di risorse, nell’ambito del fondo per le aree sottoutilizzate, da destinare agli interventi previsti, senza pregiudicare la realizzazione di impegni di spesa già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Andrebbe inoltre acquisito un chiarimento in merito alla scansione temporale dell’utilizzo delle suddette risorse, posto che la norma fa riferimento, per realizzare gli interventi previsti, ad una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), senza precisare la quota parte da utilizzare in ciascuno degli esercizi finanziari inclusi nel periodo indicato, a decorrere dall’esercizio in corso. In relazione all’articolo 2, rileva che andrebbe acquista conferma che l'esenzione dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici per gli enti locali che si avvalgano delle centrali di committenza, non determini effetti sugli equilibri finanziari dell'Autorità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in termini di finanziamento annuale a favore dell'Autorità medesima. In ordine all’articolo 9, comma 1, lettera e), fa presente che andrebbero acquisiti chiarimenti volti a confermare l'asserita invarianza finanziaria relativamente all'attribuzione alle farmacie di servizi socio-sanitari, chiarendo in particolare gli elementi volti a garantire che la remunerazione di tali servizi da parte del SSN non inciderà sulla finanza pubblica. In relazione all’articolo 10, comma 2, lettera b), ove si prevede che con il decreto di cui al comma 1 (decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) possano essere disposte specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità, occorre acquisire conferma che si tratti della specificazione delle sole deroghe già previste dal quadro del sistema contabile. In relazione all’articolo 15, che prevede misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, autorizzando le amministrazioni ad acquistare sul mercato servizi originariamente prodotti al proprio interno, occorre acquisire chiarimenti in ordine ai processi riorganizzativi in materia di personale e dotazione organica, in relazione ai quali occorre acquisire conferma circa la necessaria contestualità tra il ricorso all’acquisto nel mercato e la necessaria, corrispondente, riduzione dei costi di funzionamento interni alle amministrazioni. In ordine all’articolo 20, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio cui si rinvia, rileva che occorre acquisire elementi di chiarimento sugli effetti del dispositivo in relazione all’assunzione di impegni in deroga al massimale mensile previsto dal comma 15 dell’articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008, attesa la correlazione tra profili cronologici degli impegni e effetti sui saldi di finanza pubblica, in termini di cassa e di competenza economica. In ordine all’articolo 22, segnala che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura ai sensi del comma 6; si fa infatti riferimento ad una autorizzazione di spesa che prevedeva l’assegnazione di stanziamenti ad un fondo in relazione al quale, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio cui si rinvia, fa presente che occorre acquisire elementi sul funzionamento nonché sullo stato delle relative disponibilità finanziarie, anche in relazione alle attività già oggetto di finanziamento. Inoltre, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere la riduzione della autorizzazione di spesa precedente, occorrendo altresì valutare l’indicazione della scansione temporale dell’onere e della relativa copertura. Andrebbe inoltre fornita una illustrazione degli elementi adottati nel calcolo degli oneri ipotizzabili, al fine di valutare la congruità degli stanziamenti a copertura. Infine, trattandosi di previsione e non di "tetto" di spesa, rileva che andrebbe considerata l'opportunità di apporre una clausola di salvaguardia idonea a compensare eventuali squilibri che dovessero registrarsi nella determinazione degli oneri rispetto alle risorse predisposte a copertura. In relazione all’articolo 23, fa presente che occorre valutare l’inserimento di una apposita clausola di invarianza finanziaria. In ordine all’articolo 24, occorre acquisire conferma delle disponibilità delle risorse utilizzate a copertura ai sensi del comma 2, acquisendo altresì elementi in ordine ai meccanismi di funzionamento degli stanziamenti ivi indicati, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio, valutando la necessità di specificare la scansione temporale dell’onere. Segnala che occorre altresì acquisire elementi in ordine agli oneri ipotizzabili per l’attuazione del sistema pubblico di connettività, al fine di valutare la congruità degli stanziamenti previsti a copertura. Il comma 4 della disposizione prevede che all’attuazione del programma triennale di cui al comma 3 siano prioritariamente destinate le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell’informazione, e non ancora programmate. Al riguardo, in relazione ai profili di quantificazione, segnala che occorre acquisire chiarimenti circa l’entità degli oneri che si stimano connessi all’attuazione del programma citato; in ordine ai profili di copertura, occorre acquisire elementi relativamente all’impatto sui saldi di finanza pubblica; andrebbe inoltre valutata la previsione di una clausola di salvaguardia. In relazione all’articolo 25, fa presente che occorre acquisire elementi in ordine alle risorse effettivamente disponibili ai sensi del comma 3 della disposizione. Rileva altresì che l’articolo 39, comma 3, lettera o), prevede una delega per il riconoscimento, a favore delle parti che ricorrono al procedimento di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale, di forme di agevolazione fiscale, prevedendo l’invarianza del gettito attraverso l’utilizzo degli introiti derivanti al Ministero della giustizia dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008. Al riguardo, posto che nella delega in questione non risultano indicati criteri di determinazione delle tipologie di imposte interessate, per cui appare di difficile valutazione l’effettività della prevista invarianza finanziaria, rileva che occorre comunque valutare la compatibilità tra la previsione di tale nuova finalità rispetto alle altre finalizzazioni del Fondo richiamato. Fa presente che chiarimenti risultano opportuni altresì in relazione al prefigurato meccanismo della lettera in questione, che fa riferimento ad introiti "a decorrere dall’anno precedente all’introduzione della norma". In relazione all’articolo 40, segnala che chiarimenti si rendono necessari con riferimento al comma 5, lettera c), capoverso 2-bis, sugli effetti in termini di gettito dell’esenzione dell’obbligo di registrazione degli indicati provvedimenti giudiziari, anche alla luce di eventuali effetti compensativi rispetto alle altre modifiche previste dalla disposizione (in particolare, la misura di cui alla lettera b)). In relazione alla lettera d), che introduce il nuovo Titolo XIV-bis, occorre valutare l’inserimento di apposita clausola di invarianza nel punto 1 del nuovo Art. 73-ter (ove viene meno il vincolo di solidarietà a carico dei condannati per il pagamento delle spese processuali), specificando che sia comunque garantito l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario. In relazione al capoverso Art. 227-quater (L), con riferimento alle modifiche apportate alla legislazione vigente dal comma 8, si segnala che viene prevista in capo alla Società Equitalia S.p.A., oltre all’attività di riscossione, l’attività di quantificazione dei crediti, attualmente prevista in capo agli uffici interessati con una funzione di supporto della citata Società, occorrendo quindi valutare l’assenza di effetti finanziari in relazione all’attribuzione di tale funzione in via esclusiva alla suddetta Società; occorre inoltre acquisire chiarimenti in ordine ai profili della Convenzione che sarà stipulata con la Società Equitalia, in relazione agli aggi che saranno riconosciuti alla stessa per l’attività di riscossione, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio. Rinvia, infine, alla Nota del servizio del bilancio sul complesso delle disposizioni recate dall’articolo 39 in materia di riforma del testo unico per le spese di giustizia, in termini di effetti di gettito. In ordine all’articolo 43, in materia di Patrimonio S.p.A., rinvia alle osservazioni del Servizio del bilancio, circa l’utilità di un chiarimento del Governo in ordine alla tipologia e la natura di beni interessati dalle disposizioni. In ordine all’articolo 45, in materia di attuazione del federalismo, occorre infine acquisire conferma della disponibilità delle risorse con riferimento all’onere a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto n. 112 del 2008, posto peraltro che non risulta ancora emanato il decreto attuativo della disposizione da ultimo citata.

 Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

 Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del testo ad altra seduta rinviando, altresì l'esame degli emendamenti.

 

 Conviene la Commissione.

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2009

112ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

 

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il sottosegretario VEGAS consegna agli atti della Commissione una nota recante i necessari chiarimenti sul testo.

Il presidente AZZOLLINI invita il relatore a valutare la nota del Governo al fine di predisporre per la prossima seduta un parere e ad illustrare gli emendamenti per i profili di competenza.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando che occorre valutare la proposta 1.4 in relazione al testo, rispetto al quale si pone un vincolo di destinazione che renderebbe problematica la persistenza delle risorse previste a copertura. Rileva, poi, che occorre valutare se la proposta 2.3 possa determinare effetti finanziari. Occorre, poi, acquisire chiarimenti sulla proposta 2.0.14. Segnala che occorre valutare le proposte 3.0.1 (con riferimento al capoverso 15-bis, lettera c)) e 5.1 (con riferimento al capoverso Art. 2-bis). Occorre acquisire elementi di quantificazione in relazione alla proposta 7.1 (con riferimento al comma 8), per la quale segnala inoltre che il comma 5 reca una clausola di invarianza con errore materiale. In ordine all’emendamento 8.0.1, occorre valutare se alla istituzione e al funzionamento dell’indicato Garante possa procedersi in base alle risorse già previste a legislazione vigente. Occorre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 9.9 in relazione a farmacie di natura pubblica. Rileva, altresì, che occorre acquisire chiarimenti, in relazione alla prevista stipula di una convenzione, con riferimento alle proposte 9.200 e 9.30. In ordine alla proposta 9.38, occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria in relazione alla lettera d-bis. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse a copertura delle proposte 9.0.4 e 9.0.9. Occorre valutare le proposte 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8, in relazione agli effetti dello spostamento dell’arco temporale in riferimento all’incameramento delle sanzioni, in ordine a possibili effetti di sanatoria sui procedimenti in corso. Segnala che occorre valutare in relazione al testo le proposte 10.1, 10.2 e 10.3. Appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi la proposta 11.0.1 (testo 2). Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse sul FAS in ordine alle proposte 11.0.2 e 11.0.3. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 11.0.4, 12.0.4 (con riferimento al comma 1), 12.0.8/1, 12.0.8 (testo 2), 15.1, 15.2. Segnala poi che occorre valutare le proposte 11.0.5, 12.0.5 (testo 2) e 12.0.6. In relazione all’emendamento 12.0.9, occorre acquisire elementi in ordine alla sussistenza delle risorse, mentre occorrono elementi di quantificazione in ordine alla proposta 14.2/2, al fine di valutare la congruità degli importi, acquisendo altresì conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione alle originarie finalità delle medesime. In ordine alla proposta 19.1, occorre valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, come previsto nel testo del provvedimento. Segnala inoltre che la proposta 19.6 elimina la clausola di invarianza finanziaria, risultando suscettibile di determinare maggiori oneri. Occorre valutare la proposta 19.0.1, acquisendo elementi in ordine ai profili di quantificazione in relazione ai profili patrimoniali connessi al processo di trasformazione in fondazione. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 21.7 e 22.9. Occorre poi valutare in relazione al testo la proposta 23.4. La proposta 23.9 prevede la possibile nomina di un Commissario ad acta, per il quale andrebbe specificato con quali risorse si intenda farvi fronte. Appare determinare maggiori oneri la proposta 23.10. In relazione alla proposta 24.1, occorre valutare l’idoneità della residua copertura rispetto alla originaria formulazione del testo. Occorre valutare in relazione al testo le proposte 24.2 e 24.3. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri al proposta 24.4, in quanto sopprime la clausola di invarianza. In ordine alle 26.0.1 e 26.0.12, nonché 2.0.5 (testo 2) occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti della soppressione delle voci di cui all’Allegato A del decreto-legge n. 112 del 2008; inoltre, con particolare riferimento alla proposta 26.0.1, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti del richiamo all’ordinanza ivi indicati, atteso che, ove i compensi ivi previsti fossero di importo superiore, la proposta risulterebbe suscettibile di determinare maggiori oneri. Occorre valutare le proposte 26.0.6, con riferimento all’Art. 26-bis; 27.20, 31.1, con riferimento all’Art. 31, comma 2, lettera b). In ordine alla proposta 26.0.7 (testo 2), posto che si prevede una clausola di invarianza, occorre comunque acquisire conferma che non si determinino oneri in termini di riconoscimento di compensi agli esperti di cui al comma 4. Appare determinare maggiori oneri la proposta 39.0.102, in relazione al comma 4, lettera d), con riferimento alla abrogazione dell'articolo 5-quater (che nega il riconoscimento di compensi). Occorre valutare in relazione al testo la proposta 45.4, che si segnala prevede un decremento delle cifre. Occorre inserire una clausola di invarianza con riferimento alla proposta 39.0.101. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS rileva che non vi sono profili finanziari sulle proposte 1.4, 2.0.14, 9.200, 9.30 e 11.0.5. Esprime poi avviso contrario, in quanto suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, sulle proposte 2.3, 3.0.1 (in quanto tra le norme che si intendono sopprimere sono comprese disposizioni tributarie e di bilancio), 5.1 (volta ad ampliare la sfera di responsabilità della pubblica amministrazione), 7.1 (con riferimento al comma 8 e per la quale ritiene opportuno specificare che dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri), 8.0.1 (in relazione al compenso da attribuire al garante e per le spese connesse all’attività da svolgere che sono stimati essere superiori alle spese attualmente sostenute per la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che la proposta stessa sopprime), 9.9 (in particolare per gli oneri a carico del servizio sanitario nazionale), 9.0.4 e 9.0.9 (in quanto rivolte a ridurre le sanzioni relative alla mancata, ritardata, incompleta trasmissioni telematica dei dati delle ricette al sistema Tessera Sanitaria), 11.0.2 e 11.0.3 (in quanto volti a coprire spesa corrente con risorse di conto capitale) e 11.0.4. Conviene con l’opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri per l’emendamento 9.38.

Il senatore MORANDO (PD) ritiene che le proposte 9.200 e 9.30 potrebbero presentare profili finanziari critici qualora dall’accorpamento dei comuni dovesse derivare un incremento del trattamento economico per il Segretario comunale non compensato dal venir meno dei trattamenti economici dei segretari comunali interessati dalla misura in esame. Sulle proposte 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8 ritiene che determinino un sostanziale condono rispetto a sanzioni che hanno la funzione di contenere la spesa sanitaria. Sulla copertura della proposta 11.0.1 (testo 2), fa presente che, fino a quando il Governo non presenterà una documentazione volta a definire il gettito effettivo della robin tax, le proposte che incrementano l’aliquota di tassazione dovranno essere considerate idonee a garantire la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11, propone di svolgere gli approfondimenti finanziari per poter pervenire all’espressione del parere nella prossima seduta. A tal riguardo, stante i chiarimenti offerti dal Governo, ritiene opportuno condizionare il parere sulla proposta 3.0.1 alla soppressione del capoverso 15-bis, lettera c), e sull’emendamento 5.1 alla soppressione del capoverso Art. 2-bis. In relazione all’emendamento 7.1, ritiene opportuno sopprimere il comma 8, in quanto ritenuto oneroso, e specificare al comma 5 che dalle disposizioni in esso contenute non debbono derivare nuovi o maggiori oneri. Condivide le osservazioni svolte dal senatore Morando sulle proposte 9.200 e 9.30, secondo il quale non sono esclusi effetti finanziari. Propone di esprimere parere di semplice contrarietà sulle stesse. Propone di introdurre una clausola di invarianza degli oneri nella proposta 9.38 e, diversamente da quanto indicato dal Governo, di esprimere parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.0.4 e 9.0.9 che hanno comunque una copertura finanziaria. Sulle proposte 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8, propone di esprimere avviso contrario per le ragioni espresse dal senatore Morando. Non essendo stato reso il parere sul testo, propone di esaminare in un’altra seduta gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3. Anche sulla proposta 11.0.1 (testo 2), propone di esprimere parere di semplice contrarietà, essendo comunque copertura con la robin tax. Conviene con l’avviso del Governo sulle restanti proposte.

Tenuto conto dell’imminente inizio dei lavori delle Commissioni riunite, convocate per le ore 15,30 per l’esame del disegno di legge n. 1315, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta, considerando acquisito il dibattito svolto sulle proposte esaminate.

 

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2009

113ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Seguito dell’esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo ha fornito una nota di chiarimenti sul testo del disegno di legge in titolo. Ricorda, altresì, che era stato svolto il dibattito sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 11, ad eccezione degli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 sulle quali la valutazione doveva essere svolta sulla scorta delle osservazioni sul testo. Propone, quindi, di procedere all’espressione del parere sul testo e sugli emendamenti esaminati nella scorsa seduta, rinviando l’esame delle restanti proposte, stante l’esigenza di iniziare i lavori delle Commissioni riunite per l’esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1315.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) fa presente che, alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo sul testo, le proposte 10.1, 10.2 e 10.3 non presentano profili finanziari critici. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo reso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: che all’articolo 20 dopo le parole: "del limite complessivo" venga aggiunta l’altra: "annuo", che all’articolo 23 venga aggiunta una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, che all’articolo 40, comma 5, lettera e), punto 2, capoverso 1 vengano aggiunte infine le seguenti parole: "al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario". Esprime, inoltre, parere di contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull’articolo 45. Il parere non ostativo sull’articolo 5 è reso nel presupposto che alle attività ivi previste si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, a legislazione vigente.

Sui relativi emendamenti, riferiti agli articoli da 1 a 11, esprime poi parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sulle proposte 2.3, 3.0.1 (limitatamente al capoverso 15-bis, lettera c)), 5.1 (limitatamente al capoverso art. 2-bis), 8.0.1, 9.9, 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4, nonché parere di contrarietà semplice sulle proposte 9.200, 9.30, 9.0.4, 9.0.9 e 11.0.1 (testo 2). Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle seguenti proposte sulle quali il parere non ostativo è reso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle condizioni che seguono: che all’emendamento 7.1 sia soppresso il comma 8; che all’emendamento 9.38 venga introdotta una clausola di invarianza finanziaria in relazione alla lettera d-bis). ".

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell’esame degli emendamenti viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,20.

 

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2009

117ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 gennaio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta dedicata all'esame degli emendamenti era stato espresso parere sugli articoli da 1 a 11. Ricorda altresì che il relatore ha illustrato tutte le proposte emendative ed avverte che il Governo ha fatto pervenire una nota di chiarimenti sulle proposte stesse.

A tal riguardo, precisa che il Governo condivide l'avviso del relatore sulle proposte 12.0.4 (limitatamente al comma 1), 15.1, 15.2, 19.6, 21.7, 22.9, 23.10 e 24.4.

In merito alla proposta 12.0.5 (testo 2), fa presente che a suo avviso non vi sono profili finanziari critici. Sull'emendamento 12.0.6 precisa che differendo i termini di rateizzazione di norme fiscali si produce un minor gettito con effetti negativi sul bilancio dello Stato. In merito alla proposta 12.0.9 dà conto che il Governo, nella nota suddetta, conferma che al cofinanziamento dei progetti ivi previsti si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sulla base di tale chiarimento, propone di esprimere un avviso favorevole. Sulla proposta 14.2/2 il Governo ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che indichi anche la sussistenza di risorse di copertura. In assenza di tali elementi informativi ritiene opportuno esprimere avviso contrario. Nella documentazione del Governo si fa inoltre presente che l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria alla proposta 19.1 non è sufficiente ad escludere effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Sulla scorta di tali argomentazioni propone di esprimere parere contrario anche sulla proposta 19.1. Fa presente poi che l'avviso del Governo è contrario sulla proposta 19.0.1 in quanto l'inutilizzo del personale del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno per lo svolgimento di attività di supporto all'attività della fondazione ivi indicata determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Propone pertanto di esprimere avviso contrario sulla proposta in esame. Sulla base poi del parere reso sul testo ritiene che non vi siano osservazioni sulla proposta 23.4. Contrariamente all'avviso del Governo sull'emendamento 23.9, ritiene che la nomina di un commissario ad acta possa essere effettuata con le risorse disponibili a legislazione vigente. Propone pertanto di esprimere parere favorevole. Analoga valutazione ritiene valida per le proposte 24.2 e 24.3. Infine, poi, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo sulle proposte 26.0.1 e 26.0.12 (identica alla proposta 2.0.5 (testo 2)), volti a chiarire che le proposte consentono la continuità delle gestione amministrativa di risorse già trasferiti alla regione Sicilia senza riflessi negativi per il bilancio dello Stato, propone di esprimere avviso favorevole a condizione di sopprimere il comma 2 dell'emendamento 26.0.1.

Il senatore MORANDO (PD) sulle proposte 19.0.8/1 e 12.0.8 (testo 2) fa presente che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri in quanto determinano un incremento del numero dei componenti dell'ENIT. Sulla proposta 12.0.9 ritiene che la modifica della destinazione di risorse con effetti retroattivi (riferiti agli esercizi finanziari dal 2007 al 2009) sia contraria alle norme di contabilità di Stato. Ritiene pertanto opportuno che venga espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) fa presente che sulla proposta 14.2/2 sono in corso degli approfondimenti sui profili finanziari da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI propone di procedere all'espressione dei pareri sugli emendamenti finora esaminati - inclusa la proposta 14.2/2, fermo restando la possibilità di rivedere il parere su di essa, qualora pervenissero elementi informativi aggiuntivi - e rinviando l'esame delle restanti proposte ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 12 a 26, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.4 (limitatamente al comma 1), 12.0.6, 12.0.8/1, 12.0.8 (testo 2), 14.2/2, 15.1, 15.2, 19.1, 19.6, 19.0.1, 21.7, 22.9, 23.10, 24.1, 24.4 e 26.0.1 (limitatamente al comma 2). Esprime altresì parere non ostativo sulle restanti proposte riferite sino all’emendamento 26.0.5.".

La Commissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2009

118ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo. Richiesta di relazione tecnica su alcuni emendamenti)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta era stato espresso il parere fino alla proposta 26.0.5. Informa inoltre che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 3.0.1 (testo 2), 13.0.100, 8.0.1 (testo 2), 26.0.100 e 26.0.110. In ordine all’emendamento 26.0.6, sul quale il Governo ha espresso una posizione di contrarietà nel merito in quanto l’emendamento non risulterebbe in linea con gli obiettivi di risparmio di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, propone di richiedere la predisposizione di un’apposita relazione tecnica.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario VEGAS rileva che non vi sono profili da osservare sul piano finanziario in ordine alle proposte 27.20 e 31.1, sulle quali il PRESIDENTE propone quindi l’espressione di un parere non ostativo. In ordine alla proposta 26.0.7 (testo 2), rileva che appare suscettibile di determinare maggiori oneri il comma 4 in ordine all’integrazione dei componenti della Commissione ivi prevista.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi l’espressione di un parere non ostativo, in ordine alla proposta 26.0.7 (testo 2), condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del penultimo periodo del comma 4, in quanto suscettibile di determinare effetti onerosi. In ordine alla proposta 39.0.101, propone di condizionare, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. In ordine all’emendamento 39.0.102, propone altresì un parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione nell’ambito del comma 4, lettera d), del riferimento all’articolo 5-quater, posto che la soppressione di tale norma determinerebbe effetti finanziari. Propone inoltre un parere non ostativo sulla proposta 45.4, sulla quale il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni.

In ordine agli ulteriori emendamenti pervenuti alla Commissione, rileva che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.0.1 (testo 2) e 13.0.100. Rileva altresì che non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi la proposta 8.0.1 (testo 2), in quanto prevede la istituzione di un Garante in sostituzione della Commissione attualmente esistente. Propone tuttavia di specificare nell’ambito del comma 1 la contestuale soppressione della suddetta Commissione al fine di rendere più chiara l’assenza di duplicazione degli organi. Propone quindi di condizionare in tal senso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il parere sulla proposta in questione.

Il sottosegretario VEGAS rileva la necessità che sia predisposta un’apposita relazione tecnica in ordine alle proposte 13.0.100, 14.2/2, 26.0.100 e 26.0.110.

Il PRESIDENTE propone quindi di richiedere la predisposizione di un’apposita relazione tecnica sulle proposte 13.0.100, 26.0.100 e 26.0.110, nonché sulla proposta 14.2/2, sulla quale la Commissione aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che necessita tuttavia di un approfondimento da parte della Ragioneria generale dello Stato in ordine ai profili di quantificazione.

La Commissione conviene con la proposta di richiesta di relazione tecnica formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 26 a 46, esprime, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta 26.0.7 (testo 2), parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che al comma 4 sia soppresso il penultimo periodo. In ordine alla proposta 39.0.102, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che al comma 4, lettera d), siano soppresse le parole: "e 5-quater". In ordine all’emendamento 39.0.101, il parere non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 13.0.100, 14.2/2, 26.0.6, 26.0.100 e 26.0.110, sui quali è stata richiesta la predisposizione di una relazione tecnica.".

La Commissione approva ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

 

 


BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2009

120ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che era stata richiesta una relazione tecnica sulle proposte 26.0.6, 13.0.100, 14.2/2, 26.0.100 e 26.0.110. Informa inoltre che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 7.2 (testo 2), 9.9 (testo 2), 19.0.100, 19.0.200. Al riguardo, ritiene necessario valutare la proposta 9.9. (testo 2) mentre occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 19.0.200 con particolare riferimento al comma 1. Fa presente, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS dà lettura delle relazioni tecniche predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine alle proposte 13.0.100 e 14.2/2. In particolare, in ordine all’emendamento 13.0.100, la Ragioneria generale dello Stato conferma nel merito il parere già espresso con precedente nota in base al quale le assunzioni a tempo determinato per l’anno 2009 si pongono in contro tendenza con l’obiettivo di contenimento del fenomeno del precariato, generando aspettative di stabilizzazione. In ordine alla proposta 14.2/2, ribadisce il parere contrario nel merito della Ragioneria, rilevando che la proposta configura una innovazione normativa suscettibile di determinare effetti finanziari retroattivi.

Il PRESIDENTE prende atto del parere espresso dalla Ragioneria, rilevando tuttavia come alla luce delle note depositate le proposte rechino una verifica positiva sul piano della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria da parte della Ragioneria generale dello Stato. Propone quindi di rinviare l’espressione del parere su tali proposte, ribadendo la necessità di acquisire le relazioni tecniche richieste altresì sui restanti emendamenti 26.0.6, 26.0.100 e 26.0.110. In ordine agli ulteriori emendamenti pervenuti propone l’espressione di un parere non ostativo sulla proposta 7.2 (testo 2), che non presenta profili sul piano finanziario, mentre propone di rinviare l’espressione del parere sulle proposte 9.9 (testo 2), 19.0.100 e 19.0.200, al fine di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo. In ordine agli emendamenti 12.0.8 (testo 2) e 39.0.102, propone di rivedere il parere già espresso dalla Commissione, formulando una proposta di parere non ostativo atteso che non si determinino effetti finanziari negativi. Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 7.2 (testo 2). A rettifica del parere già espresso, esprime altresì parere non ostativo sulle proposte 12.0.8 (testo 2) e 39.0.102. Il parere resta sospeso sugli emendamenti 13.0.100, 14.2/2, 26.0.6, 26.0.100, 26.0.110, 9.9 (testo 2), 19.0.100 e 19.0.200.".

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente ed il seguito dell’esame viene rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2009

131ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio scorso.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli ulteriori emendamenti pervenuti, segnalando, per quanto di competenza, che sono pervenute le proposte 13.0.100 (testo 2), 14.2/2 (testo 2), 26.0.100 (testo 2), sui cui testi originari è già stata chiesta la relazione tecnica, per cui occorre acquisire analoga relazione riferita a tali riformulazioni. Inoltre, fa presente che occorre valutare le proposte 19.0.200 (testo 2) e 19.0.200 (testo 2)/1, nonché la proposta 33.500 in relazione agli effetti del limite previsto per il pagamento delle spese processuali. In relazione alla proposta 9.0.2 (testo 3) segnala che occorre acquisire una relazione tecnica verificata al fine di valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista. Occorrono inoltre chiarimenti in relazione alla proposta 18.100, al fine di valutare se possano associarsi effetti finanziari alla estensione dei casi in cui si prescinde, nella stipula di contratti di collaborazione e continuativa, dai requisiti indicati dalla normativa richiamata. Rileva che occorre valutare la proposta 19.0.300 in relazione al comma 2 ove si prevede l'esclusione di una serie di enti dall'ambito applicativo dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008. Fa presente che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse a copertura in relazione alla proposta 19.0.400. Segnala che occorre valutare la proposta 19.0.500: in relazione al comma 1, acquisendo conferma che possa procedersi nell'ambito delle risorse già previste, valutando altresì di modificare la proroga dei contratti in termini di possibilità, al fine di renderla compatibile con la clausola di invarianza. In ordine al capoverso 367-bis, occorre valutare la proposta in relazione alla possibilità di istituzione di società interamente partecipate, acquisendo al riguardo chiarimenti. Rileva che la proposta 26.0.500 risulta aumentare di un membro il numero dei componenti dell'organismo ivi indicato, per cui occorre acquisire elementi sui compensi spettanti, risultando la proposta suscettibile di determinare maggiori oneri. Segnala, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Ricorda che era altresì rimasto sospeso l'esame delle proposte 26.0.6, e 26.0.110 (sulle quali è stata richiesta una relazione tecnica) nonché 9.9 (testo 2) e 19.0.100(testo 2).

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2009

132ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti pervenuti, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta 19.0.500 (testo 2) riformula il testo originario della proposta, prevedendo la proroga dei contratti in termini di possibilità senza automatismi, e nell'ambito delle risorse ivi richiamate, per cui appare superare i profili oggetto di rilievo presenti nel testo originario. Occorre acquisire chiarimenti sulla proposta 21.0.100, atteso che viene esteso l'ambito delle collaborazioni da parte della Fondazione, acquisendo elementi in ordine alle convenzioni ivi indicate. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Informa, altresì, che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 24.0.1 (testo 2), 12.0.8 (testo 3), 23.0.1 (testo 2) e 26.0.2000.

Il sottosegretario VEGAS deposita una nota del Ministero dell’economia e delle finanze, del 18 febbraio 2009, recante gli elementi di chiarimento in ordine alle proposte emendative rilevate. Esprime, in particolare, il parere contrario dell’esecutivo sulle proposte 13.0.100 (testo 2), 14.2/2 (testo 2) e 26.0.100 (testo 2), chiarendo che la proposta 13.0.100 (testo 2) risulta priva di idonea copertura finanziaria poiché il Fondo per interventi strutturali di politica economica risulta insufficiente per l’anno in corso, mentre l’emendamento 14.2/2 (testo 2) non costituisce un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 346, lettera c), della legge 244 del 2007, in quanto configura una innovazione normativa suscettibile di determinare effetti finanziari retroattivi incompatibili con il disposto di cui al comma 346 citato. In ordine alla proposta 26.0.100 (testo 2), le risorse finanziarie non sono più disponibili nel bilancio dello Stato in quanto assegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, per cui la relazione tecnica non può essere oggetto di verifica positiva e la copertura appare inidonea. Esprime, poi, parere contrario sulla proposta 9.0.2 (testo 3), relativamente alla lettera b), mentre non vi sono osservazioni sulla proposta 18.100, in quanto il meccanismo è regolato nei termini di un tetto di spesa. La proposta 19.0.300 appare invece suscettibile di determinare effetti emulativi per cui esprime il parere contrario dell’Esecutivo al riguardo.

Il presidente AZZOLLINI propone l’espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 13.0.100 (testo 2), 14.2/2 (testo 2) e 26.0.100 (testo 2), rilevandone peraltro il limitato importo finanziario, mentre propone l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 9.0.2 (testo 3), limitatamente alla lettera b). La proposta 33.500 appare invece priva di effetti finanziari negativi, per cui propone l’espressione di un parere non ostativo. La proposta 19.0.300 risulta invece meritevole di un parere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto si incide su una norma finalizzata alla realizzazione di risparmi, che vengono dunque ad essere vanificati.

Il sottosegretario VEGAS esprime poi il parere contrario dell’Esecutivo sulla proposta 19.0.400, in quanto viene ridotta un’autorizzazione di spesa finanziata in tabella C, preordinata al perseguimento di altre finalità, senza che sia debitamente modificata la normativa di spesa relativa. In ordine alla proposta 26.0.500 rileva che risulterebbe necessario specificare, dopo le parole "Avvocatura dello Stato", che si interviene nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non vi sono invece osservazioni sulle proposte 19.0.500 (testo 2), 19.0.100 (testo 2) e 26.0.6.

Il senatore LEGNINI (PD) in ordine alla proposta 26.0.500 che aumenta il numero dei membri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, rileva che è necessario verificare l’effettiva modulabilità dei compensi spettanti ai membri del Consiglio medesimo, non risultando sufficiente la mera previsione suggerita dall’Esecutivo, laddove i compensi siano fissati con norma di rango legislativo.

Il senatore VACCARI (LNP) evidenzia la necessità di verificare se i compensi in questione risultino predeterminati ovvero modulabili da parte del Consiglio, posto che la normativa richiamata sembra afferire alla disciplina dei compensi degli incarichi esterni, non risultando chiara invece la regolamentazione degli emolumenti da riconoscere ai componenti dell’organismo.

Il PRESIDENTE, rilevato come i compensi in questione appaiano di carattere modulabile, propone, in ordine alla proposta 26.0.500, l’espressione di un parere non ostativo condizionato, nel senso indicato dalla Ragioneria. In ordine alla proposta 19.0.400, rileva che la posizione assunta dal Governo non appare condivisibile in quanto attiene a considerazioni inerenti la finalizzazione delle risorse di cui alla indicata autorizzazione di spesa, e non già alla effettiva disponibilità delle risorse. In particolare, rileva che l’entità del finanziamento della suddetta autorizzazione di spesa risulta di ingente entità e dunque idoneo a consentire la copertura della proposta emendativa in questione, per l’importo indicato.

Il sottosegretario VEGAS evidenzia, al riguardo, che ai fini di una corretta copertura finanziaria sul piano contabile risulterebbe necessario ridurre la normativa di spesa e non meramente la appostazione prevista in tabella C, configurandosi la copertura, come attualmente formulata, una copertura a valere sul bilancio.

Il senatore LEGNINI (PD) evidenzia come ai fini della valutazione dell’idoneità della copertura della proposta 19.0.400 è necessario valutare non solo il profilo quantitativo della disponibilità delle risorse di cui alla autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, bensì l’effettiva finalizzazione delle risorse medesime, che appaiono già destinate a finalità previste dalla legislazione vigente.

Il PRESIDENTE rileva come il tema della riduzione di autorizzazioni di spesa finanziate in tabella C sarà oggetto di un’attenta riflessione nell’ambito dell’esame del disegno di legge di riforma della legge di contabilità e degli strumenti di bilancio, di prossimo esame in Parlamento. In particolare, sarà oggetto di approfondimento la questione dei tagli lineari in tabella C, nonché della riduzione di singoli autorizzazioni di spesa ivi previste, posto che ciò costituisce un significativo strumento per l’individuazione di coperture finanziarie nell’ambito di proposte emendative nel corso dell’anno finanziario, ponendo tuttavia il problema di compatibilità tra il ricorso a tale legittimo strumento e l’effettiva funzionalità della tabella C e dei relativi finanziamenti, che vengono ad essere notevolmente ridotti nel corso dell’approvazione della legislazione di spesa. Propone, quindi, l’espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 19.0.400, non giustificandosi il richiamo all’articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VEGAS esprime il parere contrario dell’Esecutivo sulla proposta 26.0.110, mentre propone l’inserimento di una clausola d’invarianza in ordine alla proposta 21.0.100. Ribadisce il parere contrario sulla proposta 9.9 (testo 2), mentre non vi sono osservazioni sulla proposta 19.0.100 (testo 2).

Il senatore LUSI (PD) chiede chiarimenti in ordine al tenore della proposta 19.0.100 (testo 2), relativamente alle abrogazioni e ai contenuti di cui al comma 1.

Il PRESIDENTE chiarisce che la proposta prevede il conferimento in uso dei beni ivi indicati, senza tuttavia disporne una diversa assegnazione, per cui la copertura recata dal comma 2 si riferisce alle sole spese di funzionamento. In ordine agli ulteriori emendamenti, propone, anche alla luce dei rilievi formulati dal Governo, l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 23.0.1 (testo 2) e 26.0.2000, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Propone, invece, un parere non ostativo sulle proposte 24.0.1 (testo 2) e 12.0.8 (testo 3).

Il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.0.2 (testo 3) (limitatamente al comma 1, lettera b)), 19.0.300, 26.0.110, 9.9 (testo 2), 23.0.1 (testo 2) e 26.0.2000.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.0.2 (testo 3) (limitatamente al comma 1, lettera a)), 13.0.100 (testo 2), 14.2/2 (testo 2), 26.0.100 (testo 2), 18.100 e 19.0.400.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 26.0.500 e 21.0.100, sui quali il parere è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che:

­ alla proposta 26.0.500, dopo le parole: "Avvocatura dello Stato", siano inserite le seguenti: "nell’ambito delle risorse disponibili";

­ alla proposta 21.0.100 sia inserita una clausola d’invarianza finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

Il senatore LUSI (PD) interviene per rilevare, in relazione all’ordine dei lavori, il carattere fortemente problematico per l’andamento dell’attività della Commissione bilancio del continuo invio di ulteriori emendamenti da parte delle Commissioni di merito, anche al di là del termine originariamente fissato per la presentazione degli emendamenti. Tale prassi non risulta compatibile con il razionale svolgimento dell’attività di esame parlamentare e pone un generale problema di andamento dei lavori che appare meritevole di essere posto all’attenzione delle Commissione di merito, risultando in particolare necessario rispettare la perentorietà del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, sottolineando la rilevanza della questione, che pone un tema di carattere generale, evidenzia tuttavia come ciò involga l’attività delle Commissioni di merito, non potendo la Commissione bilancio incidere sulla gestione della ammissione di ulteriori emendamenti oggetto di esame da parte delle Commissioni di merito. Nel raccogliere i rilievi fortemente critici posti dai membri della Commissione bilancio, rileva comunque che la questione sarà posta all’attenzione per il futuro svolgimento dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,05.

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2009

134ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Casero.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli ulteriori emendamenti pervenuti, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta 19.0.300 (testo 2), rispetto alla originaria formulazione - sulla quale è stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - prevede un nuovo comma 2 e riformula il comma 3. Al riguardo, rileva che occorre valutare il nuovo comma 3 della proposta, posto che si inserisce un nuovo ente nell'ambito dell'elenco degli enti che vengono ad essere esclusi dalla soppressione prevista dall'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, prevedendo tuttavia che l'esclusione dalla soppressione operi solo ove non siano adottati i regolamenti di organizzazione degli enti stessi (comma 3, ultimo periodo). Fa presente che è stata rinviata la proposta 23.0.1 (testo 2), già approvata dalle Commissioni di merito, e già oggetto di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per un riesame da parte della Commissione, posta la previsione di una clausola di invarianza (comma 4). In relazione alla proposta 26.0.6000, segnala che appare suscettibile di determinare maggiori oneri il comma 7, mentre rileva che occorre acquisire conferma dell'invarianza rispetto al comma 8, ove si prevede l'istituzione di una Segreteria tecnica; occorrono altresì chiarimenti in ordine al comma 5, in relazione alla richiamata Autorità di vigilanza, la cui norma istitutiva sembrerebbe già abrogata, acquisendo quindi elementi in ordine all'effettiva attribuzione delle funzioni indicate. Fa presente che occorre valutare le proposte: 26.0.8000, in relazione ad effetti sulle entrate; nonché la proposta 26.0.9000, in relazione al comma 5 ove si prevede la tenuta di un Registro presso ciascuna Direzione regionale. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alla proposta 19.0.300 (testo 2), rileva che non essendo associati effetti di risparmio quantificati in relazione all’articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, non sussistono le ragioni per un richiamo all’articolo 81 della Costituzione, per cui propone l’espressione di un parere di semplice contrarietà. In ordine alla proposta 26.0.6000, propone la soppressione dell’ultimo periodo del comma 7, in quanto suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. In ordine alla proposta 26.0.8000 propone una precisazione dei richiami normativi ivi contenuti, inserendo il riferimento al comma 299 della legge n. 244 del 2007, posto comunque che la proposta non determina effetti finanziari negativi. In relazione all’emendamento 26.0.9000, propone la soppressione, attraverso una condizione resa ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dell’ultimo periodo del comma 5, relativo alla istituzione dei registri, in quanto suscettibile di determinare effetti finanziari onerosi.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (PdL) in ordine alla proposta 26.0.6000, volto ad evidenziare come non si determinino effetti finanziari negativi in quanto vi è una mera sostituzione tra enti, il presidente Massimo GARAVAGLIA pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 19.0.300 (testo 2) e 23.0.1 (testo 2). Propone altresì un parere non ostativo sulle proposte 26.0.6000 e 26.0.9000, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

­ che alla proposta 26.0.6000, al comma 7, sia soppresso l’ultimo periodo;

­ che alla proposta 26.0.9000, al comma 5, sia soppresso l’ultimo periodo.

Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione della proposta 26.0.8000, sulla quale il parere è non ostativo con la seguente osservazione: ai fini di un corretto richiamo della normativa, occorre sostituire il riferimento all’articolo 3, comma 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il richiamo all’articolo 3, comma 12, della citata legge n. 549 del 1995, nonché all’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

 

La seduta termina alle ore 15,25.

 

 

 


FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2008

49ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

FERRARA

indi del Presidente

BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,50.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

 

 Il relatore FERRARA (PdL) riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, già all’esame della Sottocommissione per i pareri e rimesso alla sede plenaria su richiesta del senatore Musi, segnalando per quanto di competenza le norme contenute nell’articolo 40, che appaiono finalizzate a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e a razionalizzarne la procedura di riscossione.

 Nel commentare le disposizioni di cui all’articolo 43, specifica che esse intervengono sulla disciplina che autorizza il trasferimento alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. i diritti sui beni immobili del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, richiamando le modalità attraverso cui si prevede di operare il collocamento sul mercato di beni predetti.

 Dopo aver segnalato che l’articolo 44 modifica alcuni commi dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), in materia di organi societari, costituzione e partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, il relatore sottolinea l’importanza dell’articolo 45 ai fini del dibattito sul federalismo fiscale in corso presso le Commissioni riunite 1ª, 5ª e 6ª, dal momento che la norma richiamata prevede uno stanziamento di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2010 per lo studio delle problematiche connesse all’effettiva attuazione della riforma federalista, evidenziando come sia opportuno valutare la compatibilità di tale previsione con la disciplina di delega contenuta nel disegno di legge n. 1117 presentato dal Governo.

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato alla seduta da convocare alle ore 14 di martedì 9 dicembre.

 


FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2008

50ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

 La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

 Nel fornire i chiarimenti richiesti nella precedente seduta dai senatori Musi e Barbolini in merito all’articolo 45 del disegno di legge, che prevede uno stanziamento per lo studio delle problematiche connesse con l’attuazione della riforma federalista, il sottosegretario MOLGORA preannuncia un orientamento di massima del Governo favorevole alla soppressione di tale articolo, dando conto delle ragioni valide al momento di predisposizione del testo normativo e oggi da valutarsi superate.

 Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente BALDASSARRI dà la parola al relatore Ferrara.

 Il relatore FERRARA (PdL), dopo aver osservato che l’attenzione della Commissione si è incentrata fin ora sulle sole disposizioni di carattere finanziario contenute nel provvedimento, di cui sottolinea in generale il carattere complesso, rileva tuttavia come vi siano numerose previsioni le quali, pur non essendo direttamente riconducibili agli ambiti di interesse della Commissione, potrebbero presentare profili di interesse da valutare nella proposta di parere.

 Considerata pertanto la necessità di compiere ulteriori approfondimenti sulle disposizioni richiamate, si riserva di formulare una proposta di parere sul disegno di legge in un momento successivo.

 Il senatore GENTILE (PdL) esprime il proprio sostegno all’ipotesi di un rinvio della votazione del parere, affinché la Commissione possa pronunciarsi su un testo il più possibile completo ed esauriente.

 Il senatore BARBOLINI (PD) chiede al sottosegretario Molgora se la disponibilità del Governo alla soppressione dell’articolo 45 del disegno di legge sia stata già formalizzata attraverso uno specifico emendamento nelle Commissioni riunite ovvero tale orientamento sia stato anticipato alla Commissione finanze e tesoro.

 In secondo luogo, per quanto riguarda la procedura di riscossione delle spese di giustizia, chiede informazioni sullo stato di attuazione a livello amministrativo e organizzativo della normativa che disciplina i compiti e le funzioni della società Equitalia Giustizia S.p.A., sottolineandone il rilievo per la tutela degli interessi finanziari dello Stato nonché per recuperare risorse da destinare al miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali della giustizia.

 Il senatore MUSI (PD) ritiene fondamentale chiarire il significato normativo delle previsioni recate dalle lettere a) e b) del comma 8 dell’articolo 40, le quali mirano, rispettivamente, a ricondurre alle competenze della società Equitalia Giustizia anche le spese relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto, e a stabilire che la più volte richiamata Società non si limita a fornire attività di supporto nella quantificazione dei crediti erariali derivante dal processo penale, sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti, ma procede essa stessa alla determinazione di tali somme.

 Per quanto riguarda il quesito posto dal senatore Barbolini, il sottosegretario MOLGORA precisa di aver preannunciato l’orientamento del Governo sull’articolo 45 del disegno di legge senza che esso abbia già trovato una formalizzazione in una specifica proposta emendativa.

 In relazione alle questioni sollevate dal senatore Musi, si riserva di rispondere in un momento successivo, dal momento che esse sembrano rientrare nella competenza di un altro dicastero.

 Prendendo atto dell'orientamento della Commissione il presidente BALDASSARRI rinvia il seguito dell'esame.

 

 

 


FINANZE E TESORO (6a)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2008

51ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

 La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

( Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

 

 Il relatore FERRARA (PdL) chiede di rinviare la deliberazione sul provvedimento in titolo ad una prossima seduta.

 Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

 

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2008

41ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

 

La seduta inizia alle ore 8,45.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio.)

 

Il senatore BALDINI (PdL) riferisce sul disegno di legge in titolo in relazione al quale, ricorda, la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite 1a e 2a. Si tratta di una iniziativa che contiene numerose disposizioni di particolare interesse per la Commissione sulle quali richiama brevemente l’attenzione.

L’articolo 1, in particolare, contiene norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate. Si definisce, tra l’altro, la profondità degli scavi per l’installazione delle reti in fibra ottica e si ridefinisce il quorum delle delibere condominiali che deve sussistere per autorizzare l’installazione delle predette reti.

L’articolo 2 interviene sulla disciplina degli appalti ed accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza, attraverso modifiche all’articolo 33, del codice dei contratti pubblici.

L’articolo 6 persegue l’obiettivo di dare certezza dei tempi in relazione all’attività consultiva e alle valutazioni tecniche che si inseriscono nel procedimento amministrativo.

L’articolo 11 prevede che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, vengano stabilite procedure e modalità volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei fondi strutturali comunitari e del fondo per le aree sottoutilizzate, al fine di prevenirne l’indebito utilizzo nella programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.

L’articolo 12, quindi, interviene sulla disciplina del servizio postale recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di regolamentazione del servizio universale e di accesso ad informazioni di utenti diversi rispetto Poste S.p.A., nonché di apertura del mercato e tutela degli utenti.

L’articolo 15 reca disposizioni di portata generale miranti alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento e delle pubbliche amministrazione in relazione ai processi di esternalizzazione riferite alla fornitura di servizi.

L’articolo 21 dispone che le carte dei servizi pubblici contemplino strumenti di rapida risoluzione non giurisdizionali delle controversie promosse dagli utenti sulla base di uno schema di procedura conciliativa.

L’articolo 23 attribuisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, introducendo forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperino alle prescrizioni in materia di trasparenza e di utilizzo delle nuove tecnologie. Si persegue altresì l’obiettivo di modificare le norme in materia di firma digitale, favorendo nel contempo l’utilizzazione delle rete telematiche nelle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e i suoi dipendenti.

L’articolo 24 reca disposizioni relative all’uso del VOIP-voce tramite protocollo internet - da parte delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettività. I commi 1 e 2 prevedono che il CNIPA realizzi e gestisca un nodo di interconnessioni VOIP per il triennio 2009-2011. I commi 3 e 4 stabiliscono altresì che il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predisponga entro 180 giorni un programma triennale volto ad assicurare al 31 gennaio 2011 l’adesione al sistema pubblico di connettività di tutte le amministrazioni pubbliche, nonché la realizzazione di progetti di cooperazione tra rispettivi sistemi operativi.

L’articolo 25 prevede la riallocazione di fondi di interesse del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie; in particolare si prevede un contributo per l’acquisto di personal computers da parte degli studenti che usufruiscono dell’esenzione dalle tasse e dai contributi universitari.

L’articolo 26 precisa quali siano le pubbliche amministrazioni tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla CONSIP.

L’articolo 27 infine, per quanto di interesse ridefinisce la competenza per valore del giudice di pace in materia di controversie per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli natanti.

Conclude, riservando di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell’esame sulla base delle eventuali indicazioni che emergeranno nel corso della discussione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,20.

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2008

50ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Romani.

 

La seduta inizia alle ore 14,55.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Intervenendo in discussione generale, il senatore BUTTI (PdL) riferendosi alle disposizioni di cui all’articolo 1, in materia di banda larga evidenzia come le stesse diano conto degli ulteriori sforzi significativi del Governo su un tema importante, qual è quello dello sviluppo della rete, dopo gli interventi contenuti al riguardo nel decreto-legge n. 112 del 2008. Dopo aver ricordato brevemente il dibattito in corso in sede europea, auspica lo svolgimento di un approfondimento in Commissione, anche attraverso un programma di audizioni, al fine di aiutare il Governo a calibrare meglio gli interventi rivolti allo sviluppo della banda larga che, così come oggi concepiti, rischiano di non essere pienamente efficaci. A tal fine è necessario chiarire preliminarmente se sia o meno necessario, ed eventualmente in che termini, regolamentare la rete, anche in ordine alle opportunità di accesso consentite. Occorre altresì procedere celermente alla luce della rapida evoluzione tecnologica che interessa il settore, nonché avuto riguardo ai notevoli investimenti ed azioni promossi dagli altri Paesi, in particolare dell’area asiatica, al fine di recuperare il divario esistente. Riferendosi quindi alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del disegno di legge in titolo, premessa l’importanza dell’impiego del VOIP nel settore pubblico, ritiene che vi sia ancora molto da fare per resistenze anche di tipo culturale e per l’insufficienza di risorse dedicate, visto che soltanto tre amministrazioni su circa cinquanta fanno oggi ricorso allo strumento in parola. Andrebbe altresì chiarito, per le indubbie connessioni esistenti, a che punto è la riorganizzazione del CNIPA e se rispondano al vero le notizie di tagli significativi di stanziamenti per il Centro, che ha invece il merito con la sua azione di aver fatto conseguire notevoli risparmi alla Pubblica Amministrazione e che andrebbe pertanto dotato delle risorse necessarie proprio anche al fine di consentire lo sviluppo del VOIP. Conclude auspicando che il parere della Commissione recepisca l’esigenza da ultimo rappresentata.

 Il presidente GRILLO, in considerazione del fatto che la competente Commissione della Camera dei deputati ha già intrapreso una indagine conoscitiva sul tema dell’assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche, ritiene che l’auspicato approfondimento possa essere svolto in modo più proficuo con l’altro ramo del Parlamento, condividendo l’esigenza rappresentata stante l’indubbio carattere strategico degli investimenti in banda larga.

 Il senatore ZANETTA (PdL), riferendosi alle disposizioni di cui all’articolo 5, volte a dare certezza ai tempi di conclusione del procedimento amministrativo, ritiene l’intervento normativo prospettato con le previsioni in titolo insufficiente visto che non si è addivenuti ad alcuna riduzione dei tempi nell’ambito del procedimento di espressione dei pareri posti a tutela dei beni d’interesse culturale, storico e paesaggistico.

 Il senatore RANUCCI (PD), anche alla luce della personale esperienza di amministrazione pubblico, ritiene necessario incentivare il ricorso a gare telematiche al fine di permettere alla Pubblica Amministrazione di conseguire significativi risparmi, giudicando altresì importante dare impulso all’innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione, attraverso la promozione di iniziative quali quelle dello sviluppo del VOIP. In senso contrario alle considerazioni del senatore Zanetta, ritiene importante, nell’ambito delle conferenze di servizi, porre maggiore attenzione alla tutela dei beni di interesse paesaggistico e culturale pur all’interno di un processo di semplificazione delle procedure di cui condivide l’importanza.

 Il senatore Marco FILIPPI (PD) ritiene necessario che la Commissione approfondisca, con opportune iniziative, le tematiche connesse alla erogazione dei servizi postali alla luce delle dinamiche in corso nel settore interessato da un processo di liberalizzazione che non sembra tenere in adeguato conto le esigenze degli utenti dei relativi servizi, affrontando nel contempo il tema della definizione dei centri di costo, a garanzia della erogazione dei servizi universali.

 Il senatore VIMERCATI (PD), nel condividere l’esigenza rappresentata dal senatore Butti in ordine all’importanza di dare impulso allo sviluppo dell’innovazione tecnologia nella Pubblica Amministrazione, ritiene utile un incontro in Commissione con il ministro Brunetta per un approfondimento delle diverse questioni aperte. Ritiene altresì necessario un maggiore studio delle problematiche connesse allo sviluppo della banda larga, pur apprezzando che l’Esecutivo in carica con le iniziative assunte abbia fatto proprio un tema, come quello in esame che è stato tra gli obiettivi perseguiti dal Governo presieduto dall’onorevole Prodi. L’approfondimento non potrà non tenere conto delle esperienze in atto, in particolare nei Paesi dell’area asiatica che sono in prima linea nell’azione di sviluppo della rete con un fortissimo intervento degli Stati negli investimenti e con riflessi positivi sui rispettivi Prodotti Interni Lordi.

 Anche altri Paesi, come ad esempio la Francia e gli Stati Uniti, alla luce delle recenti dichiarazioni del nuovo Presidente Obama, stanno riservando notevole attenzione allo sviluppo della banda larga, mentre invece non sembra che altrettanto si stia facendo in Italia, essendo innegabile che l’azione del Governo, per poter essere realmente incisiva dovrà offrire alcune risposte a questioni significative sulle quali richiama l’attenzione della Commissione. Invita in proposito il rappresentante del Governo a chiarire quale politica regolatoria si intenda intraprendere rispetto alla rete, nonché quale sarà la sorte delle frequenze che si libereranno a seguito del passaggio dalla trasmissione in analogico a quella in digitale e se si pensa di devolvere una parte delle stesse allo sviluppo dei progetti in banda larga, anche alla luce delle previsioni contenute nel diritto europeo.

 Riferisce che la sua parte politica ha presentato emendamenti nell’ambito dell’esame di merito da parte delle Commissioni riunite 1a e 2a del provvedimento in titolo che vanno nella direzione del rafforzamento delle azioni del Governo nel settore, rimpinguando le risorse ad esso dedicate, attraverso la proposta di costituzione di un apposito fondo volto ad incentivare gli investimenti nelle zone cosiddette a fallimento di mercato. Altro settore di intervento, sul quale ritiene necessario dare maggiore impulso, è quello della innovazione nella Pubblica Amministrazione, in relazione al quale le politiche del Governo non sembrano procedere nella direzione auspicata, anche alla luce delle iniziative contraddittorie e dei progetti intrapresi e poi abbandonati, come ad esempio quello della carta d’identità elettronica.

 Conclude auspicando che il parere possa contenere un impegno nella direzione di destinare almeno il quindici per cento delle frequenze che si libereranno nel passaggio al digitale in favore dei progetti di sviluppo della banda larga.

 Ha quindi la parola il sottosegretario ROMANI, il quale riferendosi alle esperienze di altri ordinamenti a proposito degli investimenti in banda larga che sono state evocate da taluni degli oratori, ritiene che l’approccio da seguire non possa essere il medesimo. In proposito, più che pensare ad un intervento posto integralmente a carico dello Stato, così come avviene altrove - che certo non è percorribile in Italia alla luce dei vincoli di bilancio esistenti - ritiene che il ruolo del Governo debba essere invece quello di cabina di regia nell’ambito della definizione di un progetto di sviluppo del settore al quale devono necessariamente concorrere tutti i soggetti che possono garantire un sistema infrastrutturale moderno. Soltanto attraverso il contributo di tutti gli interessati sarà possibile individuare la via da percorrere che presuppone la individuazione di una serie di risposte a questioni importanti; al fine di definire il progetto e le azioni da intraprendere è quindi necessario chiarire in altri termini fino a che punto sia utile procedere con investimenti in fibra piuttosto che utilizzare il wi-fi o altre tecnologie, con tutte le conseguenze che tali scelte determineranno sui costi. Quanto al tema delle assegnazioni delle frequenze liberate a seguito del passaggio al digitale, osserva come il diritto europeo attribuisca agli Stati libertà di scelta, contrariamente a quanto affermato dal senatore Vimercati.

 Conclude osservando come l’azione del Governo stia procedendo proficuamente sulle questioni in sospeso, offendo soluzioni efficaci come ad esempio in relazione al problema di Europa7 finalmente risolto.

 Il senatore BALDINI (PdL) presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, che tiene conto di talune indicazioni espresse nel corso del dibattito. Riferendosi all’auspicio formulato dal senatore Vimercati, ritiene che non si possa accogliere la sua proposta, alla luce di quanto emerso nella replica del sottosegretario.

 Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, è posta ai voti e risulta approvata la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1082

 

 

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- è opportuno che il CNIPA venga riorganizzato rapidamente nella sua struttura e dotato delle necessarie risorse per perseguire l’obiettivo della realizzazione e della gestione di un nodo di interconnessione VOIP per il triennio 2009-2011 nella Pubblica Amministrazione;

- nell’acquisizione di servizi e forniture da parte degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica si raccomanda l’obbligo dell’uso delle gare on-line (gara elettronica);

- con riferimento alle disposizioni di cui al capo III, articolo 5 del disegno di legge in esame, è opportuno riconsiderare il comma 4 che di fatto, con la sua applicazione, vanifica ogni possibilità di accelerazione delle procedure.

 

 

 


IGIENE E SANITA' (12a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2008

15ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

RIZZI

 

 La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

 alle Commissioni 1a e 2a riunite:

 

 (1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

 

 

 

 


Commissione parlamentare questioni regionali

 

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

S. 1082 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite I e V della Camera il 23 settembre 2008. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, si sofferma sull'articolo 2, che modifica il codice dei contratti pubblici relativamente alle procedure gestite dalle centrali di committenza regionali e da CONSIP spa, della cui qualificazione tecnica potranno avvalersi gli enti territoriali di minori dimensioni. Osserva che il comma 3-bis dispone che le amministrazioni regionali e CONSIP spa, al fine di assicurare più effettivi strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono svolgere le attività di centrali di committenza, su richiesta degli enti locali diversi dai comuni metropolitani, anche avvalendosi delle province. Rileva che il comma 3-sexies dispone che, in sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, una quota premiale delle risorse finanziarie vada a quelle regioni che abbiano introdotto, nella loro legislazione, norme volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, al fine di assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto all'anno precedente. Sottolinea che il comma 3-septies prevede un obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed il comma 3-octies disciplina l'eventualità di un contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure con le centrali di committenza. Fa notare che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni, mentre il comma 3-decies dispone che le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure gestite dalle centrali di committenza non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145-151, della legge finanziaria 2007. Osserva che, ai sensi del comma 3-undecies, le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica: tale previsione legittima la competenza legislativa dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le regioni e gli enti locali; ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente ed è quindi riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali. In ordine all'articolo 5, che apporta modifiche alla legge n. 241 del 1990, recante norme generali che regolano l'attività amministrativa, osserva che le autonomie territoriali si adeguano entro un anno ai termini ivi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo. Evidenzia che l'articolo 8 eleva il diritto di accesso ai documenti amministrativi a principio generale dell'attività amministrativa e lo riconduce tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. Rileva che la norma definisce l'ambito delle disposizioni della predetta legge n. 241 del 1990 la cui applicazione è estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni ed enti locali: trattasi delle norme concernenti le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento; gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento; gli accordi fra pubbliche amministrazioni; le modalità di ricorso al giudice amministrativo contro le determinazioni concernenti il diritto di accesso; l'efficacia e le ipotesi di invalidità del provvedimento amministrativo, nonché gli istituti della revoca e del recesso; sono quindi precisate le disposizioni della legge che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e pertanto sono vincolanti anche per le regioni e gli enti locali e viene altresì individuato un gruppo di disposizioni ritenute indispensabili per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere però oggetto di intesa tra Stato e Regioni: si tratta dell'istituto del silenzio assenso e di quello di dichiarazione di inizio attività. Illustra l'articolo 9, che reca una delega al Governo concernente l'individuazione, per la farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni, nonché la revisione dei requisiti di ruralità. Riferisce sui commi da 3 a 5, che recano una serie di disposizioni volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni, nonché sul comma 6, recante una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Si sofferma sull'articolo 11, che regola le modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nonché sull'articolo 16, che innova le procedure previste per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali nonché per il trasferimento dei beni e risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di dette funzioni: il trasferimento avviene in base ad accordi tra Stato ed enti territoriali. Osserva che il comma 3 reca una norma di principio in materia di servizi pubblici locali, prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato. Segnala che la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dei servizi pubblici locali appartiene alla competenza residuale delle regioni e l'intervento statale in materia trova titolo per i soli servizi pubblici locali di rilevanza economica in ragione della tutela della concorrenza. Evidenzia quindi i contenuti dell'articolo 18, che promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali, prescrivendo che, in sede di Conferenza unificata, siano conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per promuovere l'individuazione e la diffusione delle buone prassi tra gli enti territoriali. Richiama i contenuti dell'articolo 45, che stanzia risorse per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, e dell'articolo 46, per il quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel richiamare i contenuti del dibattito svoltosi sul testo in esame in occasione del parere espresso dalla Commissione alle Commissioni riunite I e V della Camera il 23 settembre 2008, avanza rilievi critici sulle previsioni dell'articolo 45, che impegna risorse per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista. Considera paradossale disporre, all'articolo 11, che sia garantita l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) al fine di prevenire un indebito utilizzo delle suddette risorse. Evidenzia, in ordine all'articolo 1 sul programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica, che un ruolo decisivo sarà assunto dalle regioni nel corretto utilizzo delle risorse stanziate.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime rilievi critici sulla portata dei commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 2, che sembrano attenuare decisamente l'autonomia riconosciuta a regioni ed enti locali.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, rileva che le risorse assegnate allo studio delle problematiche connesse all'attuazione della riforma federalista potrebbero essere destinate anche a promuovere e diffondere, presso l'opinione pubblica, i principi ispiratori della riforma. In merito all'articolo 11, reputa opportuno predisporre idonee modalità di verifica dell'effettivo e corretto utilizzo dei richiamati fondi FAS. Condivide le perplessità avanzate dal senatore Vaccari sul contenuto dei commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 2. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 


ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (S. 1082 Governo, approvato dalla Camera).

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1082 Governo, approvato dalla Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, in corso di esame presso le Commissioni riunite 1a e 2a del Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite I e V della Camera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

all'articolo 2 siano riformulati i commi 3-novies e 3-decies nel senso di precisare che nel caso, ivi previsto, di accertato maggiore onere sostenuto dall'amministrazione locale, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dall'amministrazione rispetto a quanto sarebbe dovuto dall'utilizzo della procedura indicata al comma 3-bis, e nel senso che l'amministrazione locale non può fare ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 216 e gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte proprie o di compartecipazioni a tributi statali o regionali per i cinque successivi esercizi;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 9, l'opportunità di legittimare gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

b) valutino le Commissioni di merito, al comma 6 del medesimo articolo 9, l'opportunità di riformulare la norma prevedendo, quale criterio per l'esercizio della delega, l'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno 3 comuni lasciando alla concertazione locale l'estensione fino a 15 mila abitanti;

c) valutino altresì le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 16 del provvedimento, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2009

42ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo condizionato, in parte non ostativo sugli emendamenti)

 Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26-quater, propone di esprimere un parere non ostativo.

 La senatrice INCOSTANTE (PD) si sofferma sull'articolo 9 del disegno di legge, evidenziando l'opportunità che, in sede di emanazione dei decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sia assicurato il rispetto delle competenze regionali, anche attraverso l'individuazione di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni. Segnala inoltre, quanto all'articolo 12-ter, che anche in questo caso sia assicurato il rispetto delle competenze regionali, trattandosi di materia attinente al turismo.

Quanto agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26-quater, si sofferma sugli emendamenti 9.4, 9.700, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.701, 9.17, 9.0.4, 9.0.9, segnalando la possibile violazione delle competenze regionali in materia di erogazione di servizi farmaceutici. Ritiene altresì lesivi delle prerogative regionali gli emendamenti 12-bis.700 e 12-bis.0.700, in quanto intervengono sulla materia del turismo.

 Quanto all'emendamento 26.0.800, ritiene opportuno inserire come condizione la previsione dell'espressione del parere da parte della Regione interessata.

 Il relatore BATTAGLIA (PdL) condivide le osservazioni sul testo espresse dalla senatrice Incostante. Quanto all'emendamento 26.0.800, condivide la proposta della senatrice Incostante di esprimere un parere condizionato. Insiste, invece, per l'espressione di un parere non ostativo sui restanti emendamenti. Riformula quindi la proposta di parere nei termini indicati.

 La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 3 MARZO 2009

43ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

 

La seduta inizia alle ore 13,45.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 a 46 del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 La Sottocommissione conviene.

 

La seduta termina alle ore 13,55.

 

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2009

136ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

 

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra il testo approvato approvato dalle Commissioni di merito per l’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 23-bis recepisce la proposta emendativa 23.0.1 (testo 2), sulla quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere di semplice contrarietà. Fa presente che non vi sono ulteriori osservazioni.

 Il presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione dell'articolo 23-bis sul quale il parere è di semplice contrarietà.".

 La proposta di parere sul testo viene approvata dalla Commissione mentre il seguito dell'esame degli emendamenti viene rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 

 

 


BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2009

137ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Casero.

 

La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte di semplice contrarietà con osservazioni, in parte di semplice contrarietà, in parte non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli emendamenti relativi al testo-A, approvato dalle Commissioni di merito, del disegno di legge in titolo, presentati in Assemblea. Fa presente che occorre valutare, in relazione agli incentivi eventualmente già riconosciuti, la proposta 2.0.700. Segnala che occorre valutare la proposta 11.0.700 acquisendo elementi in ordine alla quantificazione. Osserva che occorre valutare la proposta 12-bis.700, in relazione al meccanismo contabile, e che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse sul Fas in ordine alla proposta 12-bis.0.700. Riscontra che occorre valutare le proposte 22.700 e 22.701, in relazione alla previsione della forma cartacea di pubblicazione da parte delle amministrazioni, mentre occorre un chiarimento in ordine agli effetti della proposta 23-bis.0.700, in relazione alla lettera a), punto 2. Fa presente che occorre valutare la proposta 26.0.700 (testo 2), posto che sembra restringersi l'ambito applicativo della norma del decreto-legge n. 112, che peraltro non risultava quantificata negli effetti finanziari del provvedimento. Sono stati già oggetto di un parere di semplice contrarietà le proposte 9.200, 9.30, 9.0.20, 9.0.4, 9.0.9, 13.0.100 (testo 2), 14.100, 18.100, 19.0.300 (testo 2), 19.0.400. In ordine alle proposte 26.0.6000 e 26.0.9000, fa presente che è stato già espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rispettivamente alla soppressione del comma 7, ultimo periodo, della prima proposta e del comma 5, ultimo periodo, della seconda proposta, che pertanto viene ribadito. In ordine all'emendamento 26.0.8000, è stato già espresso un parere non ostativo con un'osservazione in ordine al corretto richiamo della normativa. Segnala infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti fino all'articolo 26.

Il senatore LEGNINI (PD), in relazione alle proposte emendativa di nuova presentazione presso l’Assemblea e sottoposte alla Commissione bilancio per l’espressione del parere, preannuncia, anche a nome della propria parte politica, che solleverà nel dibattito in Aula la questione dei limiti all’ammissibilità di nuovi emendamenti riferiti a disegni di legge collegati. Al riguardo, pur rilevando che non rientra tra le competenze della Commissione bilancio la trattazione dei profili inerenti i limiti all’ammissibilità di nuove proposte emendative riferite a disegni di legge collegati, evidenzia tuttavia la rilevanza della questione posto che taluni emendamenti risultano del tutto estranei all’oggetto del provvedimento. Invita dunque la presidenza della Commissione bilancio a sottolineare in Aula tale questione, richiamando peraltro il ruolo della Commissione in ordine al vaglio dei contenuti dei provvedimenti collegati.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver chiarito che la Commissione bilancio non ha operato la verifica sui contenuti del collegato, trattandosi di un provvedimento oggetto di seconda lettura e approvato dalla Camera dei deputati, propone comunque di formulare un’osservazione generale in ordine al rispetto del regime restrittivo in ordine alla ammissibilità degli emendamenti relativi ai disegni di legge collegati, ferme restando le prerogative della Presidenza del Senato.

In ordine agli emendamenti in esame, rileva che la proposta 2.0.700 non appare determinare effetti finanziari negativi per cui, con il parere conforme del rappresentante del Governo, propone l’espressione di un parere non ostativo. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 11.0.700 e 12-bis.700 (limitatamente al secondo periodo). Propone, in ordine all’emendamento 12-bis.0.700, l’espressione di un parere di semplice contrarietà, posto che la previsione di una copertura finanziaria corretta sul piano formale non giustifica il richiamo all’articolo 81 della Costituzione. Propone altresì la formulazione di un’osservazione critica circa l’utilizzo a copertura delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le proposte 22.700 e 22.701 appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri in quanto duplicano le forme di pubblicità, risultando onerose altresì le proposte 23-bis.0.700 (limitatamente alla lettera a) punto 2) e 26.0.700 (testo 2).

Il sottosegretario CASERO rileva che la proposta 23-bis.0.700 non appare determinare effetti finanziari negativi, posto che la comunicazione per posta elettronica risulta di carattere gratuito.

Dopo un intervento del senatore PICHETTO FRATIN (PdL), volto a sottolineare il carattere oneroso della proposta, il PRESIDENTE evidenzia l’onerosità della prevista soppressione della norma di cui all’articolo 16-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008. Propone quindi l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su tale proposta emendativa così come sull’emendamento 26.0.700 (testo 2), che restringe l’ambito applicativo della norma del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.700, 12-bis.700 (limitatamente al secondo periodo), 22.700, 22.701, 23-bis.0.700 (limitatamente alla lettera a) punto 2), 26.0.700 (testo 2).

Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 12-bis.0.700, con l’osservazione che costituisce un utilizzo improprio il ricorso alle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dalla copertura finanziaria della proposta emendativa.

Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.200, 9.30, 9.0.20, 9.0.4, 9.0.9, 13.0.100 (testo 2), 14.100, 18.100, 19.0.300 (testo 2), 19.0.400.

Esprime altresì un parere non ostativo sulle proposte 26.0.6000 e 26.0.9000, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

­ che alla proposta 26.0.6000, al comma 7, sia soppresso l’ultimo periodo;

­ che alla proposta 26.0.9000, al comma 5, sia soppresso l’ultimo periodo.

Esprime sulla proposta 26.0.8000 parere non ostativo con la seguente osservazione: ai fini di un corretto richiamo della normativa, occorre sostituire il riferimento all’articolo 3, comma 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il richiamo all’articolo 3, comma 12, della citata legge n. 549 del 1995, nonché all’articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte fino all’articolo 26, ad eccezione che sugli emendamenti 19.400, 24-bis.0.300, 26.0.550, 26.0.501 e 26-quater.500, sui quali il parere è rinviato.".

La Commissione approva ed il seguito dell’esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 

 


BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2009

138ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

 Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli ulteriori emendamenti al testo-A, approvato dalle Commissioni di merito, del disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 26.0.551 (testo 2), acquisendo conferma della disponibilità delle risorse a valere sul Fondo per la protezione civile e conferma della correttezza della quantificazione. Fa presente, inoltre, che non vi sono osservazioni sui restanti ulteriori emendamenti.

 Il presidente AZZOLLINI, in mancanza di una quantificazione verificata, propone di prevedere che a tali interventi si possa provvedere nell’ambito di un tetto di spesa.

 Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del Presidente.

 Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sulla proposta 26.0.551 (testo 2) parere non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

- che alla lettera a), capoverso a-bis) dopo le parole: "procedure selettive di cui alla lettera a)" siano inserite le seguenti: "e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo,";

- che alla lettera b) le parole: "valutati in" siano sostituite dalle seguenti: "pari a".

Esprime poi parere non ostativo su tutti gli ulteriori emendamenti fino all’articolo 26-quater. Resta sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 27 in poi.".

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 3 MARZO 2009

139ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 10,45.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 27 e seguenti relativi al disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 42.0.700. Rileva poi che le proposte 44.700 e 44.701 ricalcano i contenuti della proposta 26.0.700 (testo 2), sulla quale è stato già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 Il presidente AZZOLLINI propone di ribadire il parere contrario sulle proposte citate dal relatore e di esprimere avviso contrario anche sulla proposta segnalata in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il RELATORE propone quindi di esprimere parere non ostativo su tutte le proposte esaminate, ad eccezione degli emendamenti 42.0.700, 44.700 e 44.701, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 La Commissione approva la proposta del relatore.

 

La seduta termina alle ore 10,55.

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 3 MARZO 2009

140ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento, limitatamente all'articolo 26-quater. Esame )

 

 Il presidente AZZOLLINI ricorda che è stato deferito alla Commissione bilancio l'esame, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento del Senato, dell'articolo 26-quater del testo approvato dalle Commissioni 1a e 2a riunite. Al riguardo, evidenzia che la disposizione in questione reca una delega in materia di riforma del processo amministrativo, rispetto alla quale nel corso del dibattito in Assemblea è stata sollevata dai Gruppi di opposizione una questione di estraneità all'oggetto del disegno di legge collegato, in relazione alla quale la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi, ai sensi della citata disposizione regolamentare.

Si apre il dibattito.

Il senatore LEGNINI (PD), nel richiamare i rilievi critici svolti dalla propria parte politica nel corso del dibattito in Assemblea circa l'estraneità all'oggetto di numerose disposizioni contenute nel provvedimento in esame, come approvato dalle Commissioni di merito, si sofferma sui contenuti dell'articolo 26-quater in quanto disposizione espressamente e correttamente rimessa dalla Presidenza del Senato all'esame della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento. Al riguardo, pur riconoscendo l'opportunità di un intervento di riforma normativa in materia di processo amministrativo, evidenzia che non sussiste alcun collegamento tra tale ambito e il tema della riforma del giudizio civile. Le due giurisdizioni, civile ed amministrativa, costituiscono infatti materie autonome che non possono essere considerate di per sé in correlazione. Il processo amministrativo costituisce, infatti, un ambito del tutto estraneo alla riforma del processo civile, indicata nella risoluzione di approvazione del DPEF per il 2009-2013, per cui non appare sostenibile la tesi prospettata dal sottosegretario Vegas nel corso del dibattito in Assemblea in ordine alla connessione tra tali materie in quanto attinenti a diritti patrimoniali. Il processo amministrativo, peraltro, involge molti altri settori di tutela non esclusivamente interessando il piano della tutela giurisdizionale dei diritti patrimoniali. Conclude, quindi, rilevando l'estraneità all'oggetto della disposizione in esame che non concerne le materie richiamate nell'ambito del DPEF e della relativa risoluzione di approvazione quali oggetto di provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica.

Il senatore MORANDO (PD) si sofferma sulla necessità di considerare la particolare natura dei disegni di legge collegati, funzionali alla realizzazione della manovra finanziaria e in tale ottica oggetto di una specifica disciplina in ordine al contenuto proprio nonché relativamente al regime della ammissibilità dei relativi emendamenti. Dopo aver evidenziato la necessità di tutelare il raggiungimento dei saldi di finanza pubblica evitando che nel corso dell'anno vengano adottate misure comportanti il peggioramento della decisione di bilancio, svolge osservazioni critiche in ordine alla legislazione di spesa adottata successivamente alla manovra estiva, in particolare attraverso la decretazione d'urgenza, che rischia di compromettere gli obiettivi dei saldi. E' necessario, dunque, rivedere il ricorso a siffatta legislazione di spesa, in un'ottica di razionalizzazione della decisione di bilancio. I provvedimenti collegati in esame presso il Parlamento presentano un contenuto fortemente disomogeneo, così riducendosi la portata dei medesimi quale strumento per l'attuazione della manovra di finanza pubblica. Formula, quindi, osservazioni critiche in ordine alla eterogeneità delle ulteriori disposizioni confluite nell'ambito dei disegni di legge collegati che hanno ingenerato una notevole sovrapposizione di disposizioni normative. E' necessario, invece, che sia salvaguardato il contenuto proprio dei disegni di legge collegati, che dovrebbero risultare ancorati alle materie trattate nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella relativa risoluzione di approvazione. In ordine all'articolo 26-quater, oggetto di esame, sottolinea che la disposizione, in quanto disomogenea rispetto ai contenuti propri del provvedimento, risulta meritevole di una dichiarazione di estraneità e conseguentemente di inammissibilità da parte della Presidenza del Senato. Sottolinea, al riguardo, che la disposizione, in quanto relativa ad una materia certamente meritevole di un processo di riforma anche in un'ottica di sostegno allo sviluppo, potrebbe comunque risultare stralciata e successivamente esaminata in apposito e distinto disegno di legge nelle sedi proprie. Conclude, quindi, per la necessità di adottare una posizione di particolare rigore nella valutazione dell'estraneità all'oggetto della disposizione in esame, invitando all'espressione di un parere di disomogeneità rispetto ai contenuti propri del disegno di legge collegato in questione.

 Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato come la procedura di esame, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, costituisca la prima applicazione della norma regolamentare in esame, evidenzia come l'articolo 26-quater del provvedimento in esame presenti contenuti omogenei rispetto alle materie indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 e nella relativa risoluzione. In particolare, la riforma del processo amministrativo prevista dalla disposizione in esame risulta strettamente connessa alle materie della semplificazione e della competitività richiamate in sede di programmazione economica per il triennio, che costituiscono l'elemento portante delle misure intraprese dal Governo e rispetto alle quali la riforma del processo amministrativo risulta necessaria e non procrastinabile. A tali profili si aggiunge, inoltre, l'ulteriore elemento inerente la stretta connessione tra la riforma del processo civile e quella del giudizio amministrativo, elemento già richiamato dal rappresentante del Governo nel corso del dibattito in Assemblea. Propone, dunque, l'espressione di un parere favorevole all'omogeneità della disposizione in esame rispetto ai contenuti proprio del provvedimento collegato, come individuati nel DPEF e nella relativa risoluzione.

 Il sottosegretario VEGAS richiama la posizione già espressa nel corso del dibattito in Assemblea in ordine alla stretta connessione tra la riforma del processo civile e quella del giudizio amministrativo, sottolineando la contiguità degli interventi in tali ambiti. Si sofferma, poi, sulle disposizioni del provvedimento collegato in materia di riforma del procedimento amministrativo, evidenziando come la riforma del processo amministrativo ne costituisca un logico corollario. Ricordando l'interpretazione estensiva già affermatasi in materia di provvedimenti collegati circa i temi della riforma della pubblica amministrazione e la connessione con il sostegno allo sviluppo, conclude quindi invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole in ordine alla omogeneità della disposizione in esame rispetto ai contenuti del provvedimento collegato, come indicati nel DPEF e nella relativa risoluzione.

Il senatore LUSI (PD) rileva come le argomentazioni fornite dal Governo non risultino convincenti, sottolineando come il DPEF faccia riferimento al procedimento amministrativo e non accenni alla riforma del processo amministrativo, che costituisce un ambito ben distinto non considerato nei documenti di programmazione economica. Sebbene il contenuto dell'articolo 26-quater in esame possa essere ritenuto apprezzabile in relazione all'esigenza di maggiore celerità e certezza in materia di tutela giurisdizionale, la materia del processo amministrativo non risultava considerata nel DPEF, per cui sottolinea la necessità di procedere ad uno stralcio della disposizione in questione dal testo approvato dalle Commissioni di merito, al fine di consentire un pieno rispetto delle norme procedurali in materia di provvedimenti collegati e contenuti propri dei medesimi.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'articolo 26-quater del disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - osserva che la norma è omogenea, nel suo contenuto e nelle sue finalità complessive, rispetto alle materie indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 e nella relativa risoluzione nell’ambito delle politiche per la semplificazione e per la competitività.".

 

La Commissione approva la proposta di parere.