Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Contrasto dell'omofobia e della transfobia - AA.C. 2807 e 4631 - Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 2807/XVI   AC N. 4631/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 546
Data: 27/09/2011
Descrittori:
EGUAGLIANZA   SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'
Organi della Camera: II-Giustizia

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di

Progetti di legge

Contrasto dell’omofobia e della transfobia

AA.C. 2807 e 4631

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

 

n. 546

 

 

 

27 settembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

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File: gi0635.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo e contenuto delle proposte di legge                             3

§      Il contrasto all’omofobia e alla transfobia a livello europeo                             3

§      Le proposte di legge in tema di divieto di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere esaminate nella XVI legislatura                                                        4

§      Il contenuto delle proposte di legge all’esame della Commissione giustizia  7

§      Testo a fronte                                                                                                11

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)  17

Legislazione straniera (a cura del Servizio Biblioteca)                                  21

§      Le disposizioni penali in materia di omofobia in Francia                               21

§      Le disposizioni penali in materia di omofobia in Belgio e Portogallo             24

§      Le disposizioni penali in materia di omofobia in Germania, Regno Unito e Spagna28

Riferimenti normativi

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 3 e 25)                                      35

§      Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 25-3-1957  (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) (artt. 10 e 19)                                                                       36

§      Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (art. 21)37

§      Codice penale (art. 61)                                                                                  39

§      L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952  (art. 14 della Convenzione)    41

§      L. 13 ottobre 1975, n. 654. Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.            43

§      L. 5 febbraio 1992 n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 36)                                                                                   55

§      D.L. 26 aprile 1993, n. 122,  convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205,  Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa      56

§      L. 15 dicembre 1999, n. 482. Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (art. 18-bis)                                                                                                                 62

§      D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216. Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.                                          63

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (artt. 10 e 18)                           69

Documentazione

Unione Europea

§      Parlamento europeo - Risoluzione sulla discriminazione dei transessuali, 12 settembre 1989      77

§      Parlamento europeo -  Risoluzione sull'omofobia in Europa - Strasburgo, 18 gennaio 2006          79

§      Parlamento europeo - Risoluzione sull’omofobia in Europa, Strasburgo, 26 aprile 2007     83

Consiglio d’Europa

§      Assemblea, 29 settembre 1989, Recommendation 1117 (1989)1 on the condition of transsexuals (in inglese)                                                                                                          91

Camera dei Deputati

§      A.C. 1658-1882 A  (testo unificato della Commissione) Modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale                                                                              95

-       Assemblea

Seduta del 13 ottobre 2009 - Esame e votazione di una questione pregiudiziale - Seguito della discussione e reiezione del testo unificato A.C. 1658-1882-A                 99

§      A.C. 2802, (on. Soro ed altri), Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia                                                                                                     115

-       2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 18 maggio 2011                                                                    119

Seduta del 19 maggio 2011                                                                    129

-       Assemblea

Seduta del 23 maggio 2011                                                                    145

Seduta del 26 luglio 2011                                                                        185

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo e contenuto delle proposte di legge

Il contrasto all’omofobia e alla transfobia a livello europeo

Provvedimenti mirati alla specifica tutela degli omosessuali e transessuali si rintracciano nell’ambito degli interventi attuati a livello europeo per prevenire ogni discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

 

In particolare, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea afferma, all’articolo 10, che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». Il divieto di discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale trova un ulteriore riferimento normativo nell’articolo 19.

 

La disposizione prevede che «il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». Peraltro, in deroga alla disposizione precedente, il paragrafo 2 dell’art. 19 aggiunge che «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1».

 

Per quanto concerne specificamente il tema dell’omofobia, si ricorda che il 18 gennaio 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'omofobia in Europa con la quale, condannando ogni forma di omofobia, ha chiesto agli Stati membri di contrastare tali fenomeni e alla Commissione europea di far sì che la discriminazione basata sull'orientamento sessuale sia vietata in tutti i settori. Con la successiva Risoluzione del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa il Parlamento europeo è tornato a chiedere alla Commissione di garantire che la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale in tutti i settori sia vietata completando il pacchetto legislativo contro la discriminazione basato sull'articolo 13 del trattato CE, «senza il quale lesbiche, gay, bisessuali e altre persone che si trovano a far fronte a discriminazioni multiple continuano ad essere a rischio di discriminazione».

 

La lotta contro l’omofobia costituisce inoltre una delle priorità del Programma 2010-2014 per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (programma di Stoccolma), adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009.

Il Programma sottolinea in particolare che “poiché la diversità è una fonte di ricchezza per l'Unione, l'Unione e gli Stati membri devono garantire un ambiente sicuro in cui le differenze siano rispettate e i più vulnerabili siano tutelati. Occorre continuare a lottare con determinazione contro le discriminazioni, il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia e l'omofobia”.

Per un’analisi dei documenti attualmente all’esame delle istituzioni delle UE, si rinvia alla relativa sezione (pag. 17).

 

Il tema della discriminazione dei transessuali è stato specificamente affrontato a livello europeo qualche anno addietro. In particolare, già con la Risoluzione sulla discriminazione dei transessuali del 12 settembre 1989, il Parlamento europeo invitava, da una parte, il Consiglio d’Europa a emanare una convenzione per la tutela dei transessuali e, dall’altra, la Commissione e il Consiglio a precisare che le direttive comunitarie sull’equiparazione di uomini e donne sul posto di lavoro vietano anche la discriminazione dei transessuali.

Pochi giorni dopo al Parlamento europeo faceva eco l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa che, attraverso la Raccomandazione 1117 (1989) sulla condizione dei transessuali, invitava gli Stati membri a proibire ogni forma di discriminazione dei transessuali in base all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo[1].

Le proposte di legge in tema di divieto di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere esaminate nella XVI legislatura

Nel corso dell’attuale legislatura il contrasto alle discriminazioni fondate su motivi di omofobia e transfobia è già stato oggetto di un lungo e contrastato iter parlamentare.

L’esame degli AA.C. 1658 e 1882

All’inizio della XVI legislatura la Commissione Giustizia della Camera ha avviato l’esame di due proposte di legge (AA.C. 1658 e 1882) volte a fornire una tutela contro ogni discriminazione fondata sull’orientamento sessuale del singolo o sulla sua identità di genere. Entrambe le proposte novellavano la legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo, integrando le ipotesi di discriminazione penalmente sanzionate dall’articolo 3.

A seguito di un ampio dibattito svoltosi in Commissione, il testo risultante dall’esame in sede referente (AC 1658-1882-A) non interveniva sulla legge del 1975, ma introduceva nell’art. 61 del codice penale una nuova circostanza aggravante dei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, consistente nell'avere commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa.

Tale testo è stato respinto dall’Assemblea, a seguito dell’approvazione di una questione pregiudiziale presentata dal gruppo dell’UDC per motivi di costituzionalità (seduta del 13 ottobre 2009).

In particolare, in tale strumento procedurale si evidenziava, da un lato, la violazione dell’articolo 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza, posto che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court; dall’altro, l’indeterminatezza dell’espressione “orientamento sessuale” per violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali di cui all’art. 25 Cost.[2]

L’esame degli AA.C. 2802 e 2807

Il tema è stato nuovamente posto all’attenzione della Camera con l’esame in Commissione giustizia di due nuove proposte di legge dell'opposizione: l’A.C. 2802 (Soro) cui è stata abbinata la proposta C. 2807 (Di Pietro). La proposta dell’On. Soro è stata anche inserita, in quota opposizione, nel calendario dell’Assemblea per il mese di maggio 2011.

In prossimità dell’esame delle proposta in Assemblea, la Commissione giustizia ha però respinto una proposta di testo unificato presentato dalla relatrice, on. Concia (seduta del 18 maggio 2011).

 

Il testo unificato proposto dalla relatrice constava di due articoli. L’articolo 1 novellava il codice penale, inserendovi:

-        l’art. 599-bis (Circostanza aggravante); la disposizione prevedeva un aumento di pena quando i delitti contro la vita e l'incolumità individuale e contro l'onore fossero commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa;

-        l’art. 615-sexies (Disposizione comune); la disposizione prevedeva un aumento di pena quando i delitti contro la personalità individuale, contro la libertà personale, contro la libertà morale e contro l'inviolabilità del domicilio fossero commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.

L’articolo 2, rubricato Lavoro di pubblica utilità, prevedeva che in caso di reati aggravati in base alle disposizioni precedenti la sospensione condizionale della pena potesse essere subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni.

 

La rappresentante in Commissione del Partito Democratico ha allora chiesto la revoca dell’abbinamento della proposta C. 2807 (Di Pietro), insistendo dunque per un voto sulla proposta originaria dell’On. Soro (C. 2802).

 

La proposta di legge, riprendendo in parte il contenuto dell’AC 1658-1882-A (v. sopra), novellava l’articolo 61 del codice penale relativo alle aggravanti comuni del reato, introducendovi il n. 11-quater), che ricorre quando l’autore del delitto ha commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, che vengono così qualificati: motivi di odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale della vittima del reato

-    verso persone dello stesso sesso;

-    verso persone del sesso opposto;

-    verso persone di entrambi i sessi.

Tale aggravante ha carattere speciale in quanto è applicabile solo ai seguenti delitti non colposi: delitti contro la vita e l'incolumità individuale; delitti contro la personalità individuale; delitti contro la libertà personale; delitti contro la libertà morale.

L’articolo 2 della proposta di legge prevedeva che il Governo, attraverso il Ministro per le pari opportunità, dovesse presentare una relazione annuale al Parlamento sulle azioni intraprese, gli obiettivi raggiunti e gli indirizzi seguiti contro le discriminazioni motivate da omofobia e transfobia.

 

Nella seduta del 19 maggio 2011 la Commissione giustizia ha approvato emendamenti soppressivi dei due articoli dell’A.C. 2802, presentati dai gruppi PDL, Lega e UDC, conferendo dunque ad un nuovo relatore (on. Costa) il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea (l'on. Concia è stata designata quale relatrice di minoranza ed ha proposto un testo alternativo).

La discussione generale in Aula sull’A.C. 2802, che prevedeva l'introduzione di un'aggravante per i fatti commessi per motivi di omofobia o transfobia, iniziata il 23 maggio si è conclusa il 26 luglio, con l'approvazione di tre nuove questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dai gruppi PDL, Lega e UDC.

 

Anche in questa occasione le questioni pregiudiziali facevano leva sugli articoli 3 e 25 della Costituzione, rilevando che la specifica circostanza aggravante viola il principio di uguaglianza con riferimento al canone della ragionevolezza nonché il principio di tassatività della fattispecie penale.

Il contenuto delle proposte di legge all’esame della Commissione giustizia

Tanto la proposta di legge C. 2807 (Di Pietro e altri) – che può tornare all’esame della Commissione in sede referente perché disabbinata dall’A.C. 2802 prima del voto della Commissione - quanto la proposta di legge C. 4631 (Concia e altri) intendono contrastare i delitti commessi per finalità di discriminazione degli omosessuali o transessuali attraverso la novella di due disposizioni vigenti:

§         la legge n. 654 del 1975[3] (c.d. Legge Reale), di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966[4];

 

La legge sanziona, all’articolo 3, le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione. Analiticamente, l’articolo 3 punisce:

§         chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. a): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro);

§         chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. b): reclusione da 6 mesi a 4 anni);

§         chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3: reclusione da 6 mesi a 4 anni);

§         chiunque promuove o dirige organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3: reclusione da 1 a 6 anni).

 

 

§         il decreto-legge n. 122 del 1993[5] (c.d. Legge Mancino).

 

Il decreto-legge ha provveduto ad inasprire le pene per i delitti previsti dalla legge del 1975 (v. sopra) e ha introdotto (articolo 1) sanzioni accessorie in caso di condanna (dall’obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività all’obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; dalla sospensione della patente di guida o del passaporto al divieto di detenzione di armi, al divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale).

Il D.L. n. 122/1993, inoltre, facendo costante rinvio alle fattispecie di cui all’articolo 3 della legge n. 654 del 1975, all’articolo 2 ha previsto sanzioni penali per:

§       chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli di tipo razzista, o basati sull’odio etnico, nazionale o religioso propri o usuali delle organizzazioni di cui all’art. 3 della legge n. 654/1975 (art. 2, comma 1: reclusione fino a 3 anni e multa da 103 a 258 euro;

§       chiunque acceda ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche con gli emblemi o i simboli sopra citati (art. 2, comma 2: arresto da 3 mesi ad un anno).

Infine, il decreto-legge ha introdotto (articolo 3) la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico: per qualsiasi reato - ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’ergastolo - commesso per le finalità di discriminazione di cui alla legge n. 654/75, la pena viene aumentata fino alla metà[6].

 

 

In particolare, la proposta di legge A.C. 2807 (Di Pietro e altri) interviene (articolo 1) su tutte le fattispecie previste dalla legge del 1975 aggiungendo alle attuali forme di discriminazione (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), la discriminazione fondata sull’omofobia o sulla transfobia.

Si evidenzia, inoltre, che nel sostituire l’art. 3, comma 1, la proposta di legge sostituisce al concetto di “propaganda di idee” quello di “diffusione di idee” e all’”istigazione a commettere” il concetto diverso di “incitamento a commettere”.

 

Tali modifiche, come spiega la relazione illustrativa sono volte a reintrodurre il testo antecedente alla legge 85 del 2006 (che “non punendo più la diffusione delle idee discriminanti ma la propaganda, e non più l'incitamento a discriminare o a delinquere ma l'istigazione, introduce modifiche che potrebbero sembrare solo terminologiche ma che in realtà dal punto di vista della legge penale introducono fattispecie più circoscritte e riducono il numero dei comportamenti punibili”), ritenuto maggiormente aderente alla Convenzione (il cui articolo 4, lett. a), impegna gli Stati a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale).

 

L’articolo 2 della proposta di legge interviene sul decreto-legge n. 122 del 1993 per coordinarne il contenuto con le modifiche apportate alla legge n. 654 del 1975.

La proposta di legge modifica tanto il titolo del decreto-legge (comma 1), quanto la rubrica dell’articolo 1, relativo alle sanzioni accessorie (comma 2), quanto l’articolo 3, in tema di aggravanti (comma 3), per inserirvi un espresso riferimento alla discriminazione fondata sull’omofobia o sulla transfobia. Le novelle comportano, anche in tali casi l’applicabilità delle disposizioni speciali previste dal decreto-legge in tema di perquisizioni e sequestri (art. 5), procedibilità, arresto in flagranza e competenza (art. 6).

Si evidenzia, inoltre, che con la novella all’art. 3, comma 1, la proposta di legge sostituisce al concetto di “finalità di discriminazione” quello di “motivi di discriminazione”.

 

Tale modifica, come spiega la relazione illustrativa, è volta a evitare che «i reati commessi con motivazioni discriminatorie, quale che sia la condizione discriminata, siano considerati reati di dolo specifico che pongono notevoli problemi di accertamento, di non facile soluzione, in capo all'autorità giudicante».

 

 

Anche la proposta di legge A.C. 4631 (Concia e altri) – che consta di un solo articolo - interviene sulla legge n. 654 del 1975 (c.d. Legge Reale) e sul decreto-legge n. 122 del 1993 (c.d. Legge Mancino).

In particolare, l’articolo 1, commi 1-3, novella la legge di ratifica della convenzione internazionale contro le discriminazioni per aggiungere, in tutte le fattispecie, alle attuali forme di discriminazione (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Diversamente dunque dalla proposta dell’on. Di Pietro, che usa i termini “omofobia e transfobia”, la proposta dell’on. Concia torna alla formulazione originaria di orientamento sessuale e identità di genere.

L’articolo 1, commi 4-6 novella invece tanto il titolo del decreto-legge Mancino (comma 6), quanto la rubrica dell’articolo 1, relativo alle sanzioni accessorie (comma 4), quanto l’articolo 3, in tema di aggravanti (comma 5), per inserirvi un espresso riferimento alla discriminazione motivata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Le novelle comportano, anche in tali casi l’applicabilità delle disposizioni speciali previste dal decreto-legge in tema di perquisizioni e sequestri (art. 5), procedibilità, arresto in flagranza e competenza (art. 6).


Testo a fronte

Normativa vigente

A.C. 2807

Di Pietro e altri

A.C. 4631

Concia e altri

Legge 13 ottobre 1975, n. 654

(Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966)

 

Art. 3

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

1. Identico.

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia;

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia.

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122

(conv. dalla legge 25 giugno 1993, n. 205)

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa o fondata sull’omofobia o sulla transfobia

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa e fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere

Art. 1

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

Art. 1

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’omofobia o sulla transfobia

Art. 1

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

Identico.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

Circostanza aggravante

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per motivi di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso o per motivi fondati sull’omofobia o sulla transfobia, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso o motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2. Identico.

2. Identico.

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La lotta contro l’omofobia costituisce una delle priorità del Programma 2010-2014 per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (programma di Stoccolma), adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009.

Il Programma sottolinea in particolare che “poiché la diversità è una fonte di ricchezza per l'Unione, l'Unione e gli Stati membri devono garantire un ambiente sicuro in cui le differenze siano rispettate e i più vulnerabili siano tutelati. Occorre continuare a lottare con determinazione contro le discriminazioni, il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia e l'omofobia”.

In una risoluzione adottata il 25 novembre 2009, il  Parlamento europeo aveva peraltro sottolineato la necessità che tra le priorità del programma di Stoccolma rientrassero l'impegno attivo per una maggiore sensibilizzazione alla normativa antidiscriminazione e l'uguaglianza di genere, la lotta alla discriminazione basata sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'età, sulla disabilità, sull'affiliazione o credo religiosi, sul colore, sull'ascendenza, sull'origine nazionale o etnica, al razzismo, all'antisemitismo, alla xenofobia e all'omofobia, nonché la tutela dei minori e delle minoranze.

Un invito alla Commissione europea a proporre un atto legislativo per combattere l’omofobia mediante il diritto penale è contenuto nella risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’UE (2004-2008).

L'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (Fundamental Rights Agency, FRA) ha pubblicato, nel luglio 2011, lo studio "Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States". Lo studio rileva che nell’ambito della tutela dei diritti delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender), l’evoluzione del quadro giuridico varia nei diversi Stati membri dell’UE e identifica alcune questioni principali all’interno delle quali è possibile individuare le seguenti tendenze:

·       incitamento all’odio e reati di odio:  lo studio riscontra una tutela limitata contro atti di intolleranza e violenza nei confronti di persone LGBT; solo un numero ristretto di Stati membri estende il diritto penale a questo ambito per contrastare tali episodi;

·       trattamento iniquo e discriminazione: la tutela delle persone transgender non risulterebbe del tutto chiara nonostante la giurisprudenza dell’UE in materia; tuttavia, sono stati istituiti numerosi organismi di parità volti a tutelare il rispetto dell’orientamento sessuale all’interno e al di fuori dell’ambito lavorativo;

·       libertà di riunione e di espressione: lo studio evidenzia difficoltà nella realizzazione degli eventi pride delle persone LGBT e episodi di contromanifestazioni aggressive; progressi sarebbero stati compiuti nella tutela dei manifestanti; lo studio riscontra inoltre casi di divieto di informazione ai minori sulle relazioni tra persone dello stesso sesso;

·       protezione internazionale delle persone LGBT richiedenti asilo: secondo i dati dello studio, molti Stati membri continuerebbero a ritenere che i richiedenti asilo alla ricerca di protezione internazionale dalle persecuzioni cui sono vittima a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere non siano autorizzati a farne richiesta qualora possano continuare a vivere nel proprio paese senza rivelare ad altri la propria omosessualità.

Lo studio conclude che tali sviluppi complessi mettono in luce come la situazione stia evolvendo con tempistiche diverse e in modo irregolare all’interno dell’Unione europea: Secondo l’Agenzia, gli ostacoli possono essere ampiamente attribuiti al persistere di intolleranza e atteggiamenti negativi nei confronti delle persone LGBT. Sottolineando come la legislazione e l’accettazione pubblica procedano di pari passo, l’Agenzia raccomanda di:

·       sostenere gli impegni per una direttiva “orizzontale” in grado di garantire una equa tutela dalle discriminazioni di qualunque natura, comprese quelle basate sull’orientamento sessuale;

·       garantire un livello di tutela contro gli episodi di omofobia e transfobia che sia pari a quello garantito nel caso di incitamento all’odio e reati ispirati dall’odio motivati da razzismo o xenofobia;

·       garantire l’adeguata applicazione della tutela giuridica per le persone transgender già esistente e disposta dal diritto dell’Unione europea.

Si segnala in proposito che una proposta di direttiva orizzontale anti-discriminazioni, relativa alla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, anche al di fuori della sfera lavorativa, è stata presentata dalla Commissione europea il 2 luglio 2008 (COM(2008)426). Essa intende ampliare la normativa europea vigente, applicabile all’ambito occupazionale e alla formazione professionale (Direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica; direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).

La proposta è volta a istituire un quadro normativo per il divieto della discriminazione e a stabilire un livello minimo uniforme di tutela all’interno dell’Unione europea per le persone vittime di discriminazione. Al fine di rimuovere impedimenti o ostacoli  essa interviene in alcuni aspetti quali la protezione e la sicurezza sociale, l’assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l’istruzione e l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. La proposta non prevede sanzioni di carattere penale.

La proposta, sulla quale il Parlamento europeo ha adottato un parere favorevole il 2 aprile 2009, è stata discussa da ultimo nella riunione del Consiglio del 17 giugno 2011.

 

 


Legislazione straniera
(a cura del Servizio Biblioteca)

Le disposizioni penali in materia di omofobia in Francia

Negli ultimi decenni la Francia ha conosciuto un aumento significativo di atti a carattere omofobo, caratterizzati soprattutto da aggressioni fisiche o verbali alle persone.

Per combattere tali fenomeni il legislatore ha migliorato, a partire dal 2003, i propri strumenti repressivi con l’approvazione di alcune leggi che, nel rafforzare in generale le misure anti-discriminazione, dettano disposizioni specifiche finalizzate alla lotta all’omofobia.

In particolare la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité interieure ha creato, per alcune infrazioni penali, la circostanza aggravante per i reati o delitti commessi in ragione dell’orientamento sessuale della vittima[7] .

Per la prima volta la legge ha previsto di considerare il movente omofobo come circostanza aggravante di alcune infrazioni penali.

Anche la successiva loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, apportando altre modifiche al Codice penale, ha disposto un aggravamento delle pene in caso di discriminazione ed ha esteso alle minacce, al furto e all’estorsione (Codice Penale, artt. 222-18-1, 311-4 e 312-2) le fattispecie di reato cui può essere applicata la circostanza aggravante a carattere omofobo.

La legislazione penale francese, anche alla luce di questi recenti interventi riformatori, prevede norme direttamente applicabili alla lotta contro la omofobia nel Codice penale e nella Legge sulla libertà di stampa (per una presentazione sintetica della normativa penale in materia di lotta contro le discriminazioni e, tra queste, l’omofobia[8].

 

a) Il Codice penale

Il Codice penale (Parte legislativa)

§         Gli articoli da 225-1 a 225-4 disciplinano il reato di discriminazione[9].

In particolare l’art. 225-1 stabilisce, tra le altre ipotesi, che “costituisce una discriminazione ogni distinzione operata tra persone fisiche in ragione […] , del loro orientamento sessuale”.

L’articolo 225-2 presenta una lista di situazioni discriminatorie per le quali è prevista la pena di tre anni di detenzione e di 45.000 euro di ammenda.

Con riferimento alla discriminazione consistente nel rifiuto di erogazione di un servizio o di fornitura di un bene, la pena prevista è di cinque anni di detenzione e di 75.000 euro di ammenda.

§         L’articolo 432-7 dispone che, qualora la discriminazione consistente nel rifiutare il beneficio di un diritto accordato dalla legge o nell’ostacolare l’esercizio normale di un’attività economica sia commessa da un pubblico ufficiale, essa venga punita con cinque anni di detenzione e 75.000 euro di ammenda[10].

§         L’articolo 132-77 prevede espressamente, per alcune infrazioni penali, l’applicazione di circostanze aggravanti per i reati o delitti commessi in ragione dell’orientamento sessuale della vittima[11].

La circostanza aggravante deve essere stabilita in maniera obiettiva ed è riscontrata nel momento in cui il reato è preceduto, accompagnato o seguito da manifestazione di intenzioni, documenti scritti, immagini, oggetti o atti che offendono l’onore e la reputazione della vittima - o di un gruppo di persone di cui fa parte la vittima - in ragione del loro orientamento sessuale vero o presunto.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei reati e delle pene, stabilite in base alla circostanza aggravante a carattere omofobo, tratta dal sito del Ministero della Giustizia:

 


 

REATI

PENE

Omicidio volontario

Ergastolo in luogo di 30 anni di reclusione

Torture e atti di barbarie

20 anni di reclusione in luogo di 15 anni

Lesioni personali che hanno provocato involontariamente la morte della vittima

20 anni di reclusione in luogo di 15 anni

Lesioni personali che hanno provocato un’invalidità permanente

15 anni di reclusione in luogo di 10 anni e 150.000 euro di ammenda

Lesioni personali che hanno provocato un’invalidità temporanea superiore a 8 giorni

5 anni di reclusione e 75.000 euro di ammenda in luogo di 3 anni e 45.000 euro di ammenda

Lesioni personali che hanno provocato un’invalidità temporanea inferiore o uguale ad 8 giorni o alcuna invalidità temporanea

3 anni di reclusione e 45.000 euro di ammenda in luogo di una contravvenzione della 5° classe  (1.500 euro di ammenda)

Stupro

20 anni di reclusione in luogo di 15 anni

Aggressioni sessuali

10 anni di reclusione e 150.000 euro di ammenda in luogo di 5 anni 75.000 euro di ammenda

Minaccia di commettere un reato contro la persona

2 anni di reclusione e 30.000 euro di ammenda in luogo di 6 mesi e 7.500 euro

Minaccia di morte

5 anni di reclusione e 75.000 euro di ammenda in luogo di 3 anni e 45.000 euro

Minaccia di commettere un reato qualora la vittima non rispetti un determinato ordine

5 anni di reclusione e 75.000 euro di ammenda in luogo di 3 anni e 45.000 euro

Minaccia di morte qualora la vittima non rispetti un determinato ordine

7 anni di reclusione e100.000 euro di ammenda in luogo di 5 anni e 75.000 euro

Furto

5 anni di reclusione e 75.000 euro di ammenda in luogo di 3 anni e 45.000 euro

Estorsione

10 anni di reclusione e 150.000 euro di ammenda in luogo di 7 anni e 100.000 euro

 

II Codice penale (Parte regolamentare)

§         L’art. R625-7 del Codice penale stabilisce che la provocazione non pubblica alla discriminazione, all’odio o alla violenza nei riguardi di una persona o di un gruppo di persone in ragione dell’orientamento sessuale sia punita con l’ammenda di 1.500 euro prevista per le contravvenzioni della 5° classe[12].

§         Gli art. R624-3 e R624-4 del Codice penale dispongono che la diffamazione e l’ingiuria non pubbliche nei confronti di una persona o un gruppo di persone in ragione dell’orientamento sessuale siano punite con l’ammenda di 750 euro prevista per le contravvenzioni della 4° classe[13].

 

b) La Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

L’art. 24 della legge sulla libertà di stampa[14] prevede, qualunque sia il supporto di comunicazione usato tra quelli previsti all’art. 23, la pena di un anno di reclusione e di 45.000 euro di ammenda per il reato di provocazione pubblica alla discriminazione, all’odio o alla violenza in ragione dell’orientamento sessuale, vero o presunto.

La stessa pena è prevista, all’art. 32 della legge, per la diffamazione a mezzo stampa (o altro strumento di comunicazione) di una persona o un gruppo di persone in ragione del loro orientamento sessuale, vero o presunto.

L’art. 33 della legge stabilisce la pena di sei mesi di reclusione e di 22.500 euro di ammenda per il reato di ingiuria a mezzo stampa (o altro strumento di comunicazione) rivolta ad una persona o un gruppo di persone per motivi omofobi.

Le disposizioni penali in materia di omofobia in Belgio e Portogallo

Belgio

Il Belgio consacra nella sua Costituzione (artt. 10 e 11) il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e il principio di non discriminazione, pur senza menzionare espressamente le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale.

 

Nel 1981 il legislatore belga ha introdotto disposizioni specifiche a livello federale, ma solo contro le discriminazioni fondate sul razzismo e la xenofobia (legge del 30 luglio 1981) mentre in anni più recenti (legge del 25 febbraio 2003) ha ampliato il campo delle discriminazioni condannabili, includendo anche l’orientamento sessuale tra i motivi di discriminazione illegittima.

 

Nel 2007, a seguito della sentenza n. 157 del 2004 della Cour d’arbitrage (la Corte costituzionale belga) che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge del 2003, è stato approvato un nuovo pacchetto di leggi federali anti-discriminazione. La legge del 10 maggio 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ha riformato la normativa preesistente su alcuni tipi di discriminazione, comprese le discriminazioni a carattere omofobico[15].

 

La legge federale definisce “un quadro generale per lottare contro la discriminazione fondata su… l’orientamento sessuale … “(art. 3) e prevede uno specifico “divieto di discriminazione” nei settori della vita pubblica rientranti nel campo di applicazione della legge (tra gli altri, l’accesso a beni e servizi, la protezione e la sicurezza sociale, le cure sanitarie, le relazioni di lavoro, nonché la partecipazione ad attività economiche, sociali, culturali e politiche).

La legge del 2007  non ha introdotto un generale “reato di discriminazione”, fondato sull’orientamento sessuale per i cittadini comuni, ma ha previsto la penalizzazione di taluni atti e comportamenti discriminatori di natura omofobica:

§         l’art. 21 definisce come discriminazione, ai fini della repressione penale, “ogni forma di discriminazione diretta intenzionale o indiretta intenzionale, di ingiunzione a discriminare o di molestia, fondata su uno dei criteri protetti…”, tra i quali l’orientamento sessuale;

§         l’art. 22 prevede il reato di incitazione pubblica e non pubblica alla discriminazione (ex art. 444 del Code Pénal: attentati all’onore o alla considerazione delle persone), attuato in circostanze quali riunioni o luoghi pubblici, ovvero in un luogo non pubblico ma aperto ad un certo numero di persone con diritto di riunirsi in quel luogo o di frequentarlo, o ancora in un luogo qualsiasi davanti alla persona vittima dell’atto discriminatorio e a testimoni. E’ punibile con una pena da un mese ad un anno di carcere e/o un’ammenda da 50 a 1000 euro chiunque inciti alla discriminazione, all’odio, alla violenza o alla segregazione nei confronti di una persona, di un gruppo, di una comunità o dei loro membri, in ragione di uno dei criteri protetti;

§         l’art. 23 dispone una pena da due mesi a due anni di detenzione per il reato di discriminazione commessa da funzionario o pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni nei confronti di una persona, di un gruppo, di una comunità o dei loro membri, in ragione di uno dei criteri protetti, tra i quali l’orientamento sessuale. Se l’accusato dimostra di aver agito su ordine dei suoi  superiori, in ragione di un obbligo di obbedienza di carattere gerarchico, le pene sono appplicate solo ai superiori che abbiano dato l’ordine. Se i funzionari o gli ufficiali pubblici, accusati di aver ordinato, autorizzato o facilitato un atto discriminatorio, asseriscono che la loro firma sia stata carpita a “sorpresa” (surprise), sono tenuti a far cessare l’atto e a denunciare il colpevole, a pena di essere perseguiti personalmente; inoltre gli autori di atti discriminatori commessi in base alla firma falsa di un funzionario o ufficiale pubblico sono punibili con una pena da dieci a quindici anni di reclusione;

§         l’art. 24 prevede una pena da un mese ad un anno di carcere e/o di un’ammenda da cinquanta a mille euro per coloro che non si conformino alle pronunce o alle sentenze rese in un giudizio per cessazione di atti discriminatori (ex art. 20).

Il Titolo VII della Legge del 2007 ha inoltre modificato il Codice penale, inserendo il movente fondato sull’orientamento sessuale tra le circostanze aggravanti per alcune infrazioni penali, quali aggressione, omicidio, stupro, stalking, incendio doloso, diffamazione e calunnia, profanazione di tombe, atti di vandalismo ed altri  (Codice penale, artt. 377bis, 405quater, 422quater, 438bis, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis, 534bis). Il Codice prevede, infatti, che quando un reato o un delitto sia commesso avendo come movente “l’odio, il disprezzo o l’ostilità nei confronti di una persona in ragione (…) del suo orientamento sessuale” le sanzioni siano aggravate (artt. 33 - 42); il minimo delle pene può essere raddoppiato se si tratta di pene correzionali e aumentato di due anni in caso di detenzione[16].

Per quanto riguarda i settori di rispettiva competenza, le tre Comunità belghe (fiamminga, francofona e germanofona) e le Regioni (Bruxelles, Fiandre e Vallonia) hanno adottato, a partire dal 2002, diversi decreti nell’intento di assicurare coerenza legislativa con l’arsenale antidiscriminazioni approvato a livello federale, pur con contenuti diversi per estensione della tutela e per intensità repressiva.

Portogallo

Il Portogallo rappresenta il primo Paese dell’Unione Europea ad aver previsto una protezione costituzionale contro la discriminazione fondata espressamente sull’orientamento sessuale.

Con la legge costituzionale n. 1/2004, entrata in vigore il 31 luglio 2004, la Costituzione portoghese è stata infatti emendata ed è stato incluso l’orientamento sessuale fra i fattori vietati di discriminazione. Il nuovo art. 13, comma 2, della Costituzione stabilisce che “Nessuno potrà essere privilegiato, beneficiato, giudicato, privato di qualsiasi diritto o esonerato da qualsiasi dovere a causa dell’origine, del sesso, della razza, della lingua, del territorio di provenienza, della religione, delle convinzioni politiche o ideologiche, dell’istruzione, della situazione economica, della condizione sociale o dell’orientamento sessuale[17].

Prima del Portogallo, altri Paesi hanno introdotto questa specifica clausola antidiscriminatoria nel dettato costituzionale: il primo Paese ad agire in tal senso è stato il Sudafrica (1993), seguito dalle isole Fiji (1997), dall’Ecuador (1998) e quindi dalla Svizzera (1999).

La Costituzione portoghese, accanto alle disposizioni previste nell’art. 13, stabilisce anche altre misure che assicurano il rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione in diversi campi della vita economica, sociale e politica dei cittadini. In particolare, si rileva l’art. 26, comma 1, della Costituzione, emendato nel 1997, con cui si dispone che: “A tutti sono riconosciuti i diritti all’ identità personale, allo sviluppo della personalità, alla capacità civile, alla cittadinanza, al buon nome e alla reputazione, all'immagine, alla parola, all’ intimità della vita privata e familiare e alla protezione giuridica contro qualsiasi forma di discriminazione[18]

 

Nell’ambito del diritto penale, con l’approvazione della legge n. 57/2007 – che ha ampiamente riformato il Codice penale – il legislatore portoghese ha recentemente introdotto alcune misure che rafforzano l’arsenale repressivo per combattere il fenomeno dell’omofobia.

In particolare, il nuovo art. 240 del Codice penale disciplina il reato di incitamento alla discriminazione, all’odio e alla violenza verso persone fisiche, in ragione della loro razza, colore, origine etnica o nazionale, religione, sesso o orientamento sessuale.

La nuova legislazione penale stabilisce inoltre che l’intento dell’omofobia sia considerato come una circostanza aggravante per alcuni reati.

L’art. 132 del Codice penale, relativo all’ “omicidio aggravato”, dispone al riguardo che, tra le circostanze che rivelino “speciale rimproverabilità o perversione”, rientra quella per cui il soggetto autore del reato sia stato spinto da odio razziale, religioso o politico, o per il colore, l’origine etnica o nazionale, ovvero in ragione del sesso o dell’orientamento sessuale della vittima. Tale reato è sanzionato con la pena della reclusione da dodici a venticinque anni. La pena della detenzione per semplice “omicidio” è invece da otto a sedici anni (art. 131 del Codice penale).

L’art. 145 del Codice penale, che disciplina “l’offesa aggravata all’integrità fisica”, stabilisce inoltre che, qualora le offese che ledono il corpo o la salute di un’altra persona siano prodotte in circostanze che rivelino “speciale rimproverabilità o perversione”, tra cui quelle previste all’art. 132, comma 2 (che, come già evidenziato, comprendono il movente omofobico), sono previste pene specifiche: fino a quattro anni di reclusione, se è stato commesso il reato di “offesa semplice all’integrità fisica”; da tre a dodici anni di reclusione, nel caso di “offesa aggravata all’integrità fisica”.

I reati di “offesa semplice all’integrità fisica” e di “offesa aggravata all’integrità fisica” della vittima, senza l’aggiunta della circostanza aggravante, sono invece puniti, rispettivamente, con la pena della reclusione fino a tre anni o con la pena della multa (art. 143 del Codice penale) e con la pena della reclusione da due a dieci anni (art. 144 del Codice penale)[19].

Le disposizioni penali in materia di omofobia in Germania, Regno Unito e Spagna

Germania

L’articolo 130, comma 1, del Codice penale tedesco (Strafgesetzbuch - StGB) dispone che chi, in maniera tale da disturbare la pace pubblica, incita all’odio o alla violenza contro elementi della popolazione o lede la dignità di altre persone attraverso insulti o offese è punito con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni. Il comma 2 dell’articolo 130 prevede una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria per chi commette gli stessi illeciti attraverso la diffusione di opere scritte. Nella definizione data all’articolo 130 rientra anche la discriminazione effettuata in ragione dell’orientamento sessuale, sebbene la norma non faccia un esplicito riferimento al background omofobico di colui che perpetra il reato.

Anche nell’articolo 46 del codice penale, dedicato alle circostanze attenuanti e aggravanti che devono essere valutate dal giudice nel formulare una sentenza, non vi è una esplicita previsione rispetto all’omofobia, ma un generico richiamo alle motivazioni e finalità dell’atto oltre che alle convinzioni e agli intenti del reo[20].

 

Al fine di tutelare le vittime di reati motivati dall’orientamento sessuale, i Länder Brandeburgo, Maclemburgo – Pomerania occidentale e Sassonia-Anhalt hanno depositato al Bundesrat, nell’agosto del 2007, alcune proposte di modifica del Codice penale tedesco, in particolare per quanto riguarda l’articolo 46, al fine prevedere come circostanza aggravante il fatto di commettere un reato in ragione dell’orientamento sessuale della vittima (sexuelle Orientierung des Opfers). Il progetto di legge del Bundesrat è stato trasmesso al Bundestag nel mese di agosto 2008, ma non è stato più esaminato nel corso della XVI legislatura[21].

Regno Unito

Nel Regno Unito non è vigente, allo stato attuale, una specifica definizione legislativa dell’omofobia; il fenomeno ha tuttavia rilevanza penale nel quadro più generale della repressione dei reati connotati dall’odio razziale o religioso verso le vittime, così come dalla discriminazione del loro orientamento sessuale (hate crime).

A questo riguardo, il Crime and Disorder Act 1998 ha introdotto figure di reato connotate dall’odio diretto verso determinate caratteristiche della vittima, sue opinioni od inclinazioni personali[22].

Il Criminal Justice Act 2003 ha introdotto (all’art. 146) alcune aggravanti per i reati suddetti, prevedendo un incremento di pena qualora l’atto criminoso sia ispirato dall’ostilità verso l’orientamento sessuale (anche solamente presunto) della persona offesa, al pari dell’odio razziale, etnico, religioso o riferito alla eventuale condizione di disabilità della vittima[23] .

Più di recente, il Criminal Justice and Immigration Act 2008 ha introdotto (modificando il Public Order Act 1986 mediante l’inserimento di due nuovi articoli) l’aggravante dell’odio fondato sull’orientamento sessuale, equiparando i relativi reati a quelli ispirati dall’odio religioso o razziale. La stessa legge, tuttavia, a tutela della libertà di espressione esclude dalla nozione di hatred on the ground of sexual orientation la formulazione di opinioni critiche riferite a determinate condotte o pratiche sessuali, oppure le esortazioni a modificare o a non porre in essere tali condotte o pratiche[24] .

Applicando i criteri derivati da questa legislazione, una definizione dell’omofobia è stata formulata dall’organo giudiziario titolare dell’esercizio dell’azione penale – il Crown Prosecution Service, CPS –, che nel 2007 ha aggiornato un documento di indirizzo per l’esame giudiziario dei casi relativi a reati connotati da omofobia[25]. L’elemento omofobico ricorre, secondo il CPS, ogni volta che esso sia percepito come tale, indifferentemente, dal reo o dalla vittima – in ragione del suo presunto orientamento sessuale – oppure da terzi.

Lo stesso organo ha altresì pubblicato, nel 2007, una guida specifica per l’azione giudiziaria concernente i reati a connotazione omofobica[26].

Alcune iniziative in tema di omofobia sono state recentemente adottate dal Governo nel quadro dei programmi concernenti la prevenzione e la repressione dei reati istigati dall’odio. L’omofobia, in tale contesto, è presa in considerazione sia come movente del reato (hate crime), sia come ragione ispiratrice di comportamenti non penalmente rilevanti ma suscettibili di diffondere forme di odio e di pregiudizio verso determinati gruppi sociali (hate incident). Vengono in rilievo, a questo riguardo, il documento dedicato ai “retai omofobici” dal Ministero dell’Interno nel 2006[27] e il piano d’azione interministeriale pubblicato dal Governo nel settembre 2009[28].

Spagna

Il Codice penale spagnolo contiene disposizioni riguardanti la discriminazione in base all’orientamento sessuale e considera il movente omofobico come circostanza aggravante di alcune infrazioni penali[29].

In particolare il Capitolo IV del Codice, sezione De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales Y de las libertades públicas garantizados por la constitución, artt. 510-521, individua alcune fattispecie di reato connesse alla discriminazione per motivi omofobici[30].

§         l’art. 510 prevede una pena da uno a tre anni di carcere e da sei a dodici mesi di "multa" (días-multa) per il reato di incitazione all’odio e alla violenza contro gruppi e associazioni, anche in ragione delle tendenze sessuali dei loro membri. La stessa pena è prevista per coloro che diffondono consapevolmente informazioni false e ingiuriose su gruppi e associazioni, anche in ragione delle tendenze sessuali dei loro membri (art. 510 (2)).

§         L’art. 511 punisce la discriminazione commessa da un incaricato di pubblico servizio e consistente nel rifiuto ad uno o più individui del beneficio di un diritto accordato dalla legge sulla base delle loro tendenze sessuali. È prevista una pena da sei mesi a due anni di prigione ed una "multa" (días-multa) da dodici a ventiquattro mesi oltre ad una speciale interdizione dal pubblico impiego o posizione per un periodo da uno a tre anni. Le stesse sanzioni sono applicabili nel caso di fatti commessi contro associazioni, fondazioni, società o contro i loro membri per motivi omofobici. Se l’autore della discriminazione è un pubblico ufficiale, il reato sarà punito con un più alto ammontare della multa per ogni giorno di días-multa (vedi infra) e con l’interdizione dal pubblico impiego per un periodo da due a quattro anni.

§         L’art. 512 punisce anche il rifiuto da parte di privati nell’esercizio delle loro attività professionali o manageriali di fornire le loro prestazioni per motivi legati, tra l’altro, alle tendenze sessuali a soggetti che ne abbiano diritto. La sanzione consiste nell’interdizione dall’esercizio della professione, occupazione, impresa o commercio, per un periodo da uno a quattro anni.

§         Inoltre l’art. 515 (5), considera illegali le associazioni “ che promuovano o ispirino discriminazione, odio o violenza contro persone, gruppi o associazioni sulla base … dell’orientamento sessuale”. L’art. 517 stabilisce le pene applicabili: per i fondatori, direttori e presidenti delle associazioni incriminate è prevista una pena detentiva da due a quattro anni e la speciale interdizione dai pubblici impieghi per un periodo da sei a dodici anni ; per i membri attivi una pena da uno a tre anni di detenzione ed una sanzione pecuniaria da 12 a 24 mesi di "giorni di multa" (días-multa). Gli articoli successivi stabiliscono ulteriori sanzioni, fino allo scioglimento dell’associazione illegale per via giudiziaria.

 

Con riguardo alle sanzioni pecuniarie indicate negli articoli citati, si segnala che il nuovo codice penale ha introdotto il sistema dei "giorni di multa" (días-multa): ogni giorno di multa può variare da un ammontare minimo di 2 ad un massimo di 400 euro e l'estensione della pena può oscillare da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 2 anni; ciascun “mese” di multa si intende composto di 30 giorni ed un “anno” si considera formato da 360 giorni. Spetta al giudice fissare l'importo giornaliero all'interno dei limiti sopra indicati, valutando le circostanze del reato e tenendo conto della situazione economica del condannato, nonché determinare tempi e modi di pagamento.

 

Il Codice penale spagnolo considera il movente omofobico come circostanza aggravante di alcune infrazioni penali (art. 22(4)[31].

 

Inoltre la legge 49/2007 che ha stabilito il regime di infrazioni e sanzioni in materia di pari opportunità, non discriminazione ed accessibilità universale per le persone disabili, considera tra le “infrazioni molto gravi” i comportamenti gravi (conductas calificadas como graves) generati da odio o disprezzo per motivi omofobici (art. 16 (4), lett. e)[32]. Sono previste sanzioni pecuniarie che variano da 90.001 a 300.000 euro per il grado minimo, da 300.001 a 600.000 euro per il grado medio, da 600.000 a 1.000.000 di euro per il grado massimo dell’infrazione (art. 17, lett. c)[33].

 

Il Codice detta infine disposizioni sulla discriminazione dei lavoratori in base, tra l’altro, alle loro “tendenze sessuali”. Nel caso di mancato ripristino della situazione di uguaglianza e risarcimento dei danni economici derivati, è prevista per l’autore della discriminazione una pena detentiva da sei mesi a due anni ed una multa da 12 a 24 mesi di dias-multa[34].

 

 

 




[1] L’art. 14 della Convenzione (ratificata dall’Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848), rubricato “Divieto di discriminazione”, dispone che «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione”.

[2] Si segnala che, nel parere espresso l’8 ottobre 2009, anche la I Commissione, formulando una specifica condizione sul punto, aveva rilevato la necessità di definire adeguatamente la nozione di “orientamento sessuale”, anche al fine del rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale.

[3] L. 13 ottobre 1975, n. 654, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

[4] La Convenzione condanna qualsiasi forma di discriminazione razziale, ed in particolare le forme più estreme quali la segregazione razziale e l’apartheid. Gli Stati contraenti si impegnano da un lato, a non porre in essere pratiche di discriminazione razziale e, dall’altro, ad adottare provvedimenti volti ad eliminare tali pratiche, ove esistano. In particolare, si prevede che ciascuno degli Stati che aderiscono alla Convenzione modifichi la propria legislazione penale nel senso di prevedere i delitti di propaganda e di violenza razziale e si impegni ad adoperarsi per garantire – senza distinzione di razza o nazionalità – una serie di diritti fondamentali quali il diritto all’eguaglianza davanti alla legge, il diritto alla sicurezza e all’integrità personale, i diritti politici ed altri diritti civili (tra i quali il diritto di circolazione, alla libertà di pensiero, di religione, di associazione, diritto al lavoro, alla sanità, all’educazione).

[5] D.L. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con mod. in L. 25 giugno 1993, n. 205, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

[6] Si ricorda inoltre che una circostanza aggravante legata ad una condizione personale della persona offesa è prevista dall’art. 36 della legge n. 104/1992 (legge-quadro sull’handicap), come da ultimo modificato dall’art. 3 della legge n. 94/2009 (cd. “pacchetto sicurezza). L’art. 36 prevede un aumento di pena da un terzo alla metà quando il delitto di atti osceni, i delitti non colposi contro la persona e contro il patrimonio, nonché i reati di sfruttamento della prostituzione sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

[7] Il testo in vigore della legge è consultabile all’indirizzo internet Uhttp://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412199&fastPos=1&fastReqId=663751380&categorieLien=cid&oldAction=rechTexteU).

[8] Si segnala il dossier Les dispositions pénales en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, 2004, a cura del  Ministère de la Justice  -Uhttp://www.justice.gouv.fr/art_pix/guideracisme.pdfU.

[9] Uhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A6378052ECDC8E9D5364F407796DF42A.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090205U.

[10] Uhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A6378052ECDC8E9D5364F407796DF42A.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181759&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090205U.

[11] Uhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ADB65303C2BED4A0E54583C30E27A16C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417502&dateTexte=20090914&categorieLien=idU.

[12] Uhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A6378052ECDC8E9D5364F407796DF42A.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165460&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090205U.

[13] Uhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A6378052ECDC8E9D5364F407796DF42A.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165419&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090205U.

[14] Il testo in vigore della legge è consultabile all’indirizzo internet Uhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20090205U.

[15] Il testo in vigore della legge è consultabile all’indirizzo internet Uhttp://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htmU, mentre la versione pdf del testo originario è consultabile all’indirizzo internet  Uhttp://diversite.be/diversiteit/files/File//wetgeving_legislation/national/Loi%20du%2010%20mai%202007_24pg.pdfU.

[16] Il testo degli articoli del Codice penale sopracitati è consultabile all’indirizzo internet Uhttp://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htmU.

[17] Il testo dell’articolo è consultabile all’indirizzo internet: Uhttp://www.parlamento.pt/LEGISLACAO/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13U.

[18] Il testo dell’articolo è consultabile all’indirizzo internet: Uhttp://www.parlamento.pt/LEGISLACAO/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art26U.

[19] Il testo degli articoli del Codice penale sopracitati è consultabile all’indirizzo internet: Uhttp://www.aspp-psp.pt/images/aspp/codpenal.pdfU.

[20] Il testo aggiornato del Codice penale è consultabile, in lingua originale, al seguente indirizzo internet: Uhttp://bundesrecht.juris.de/stgb/U. E’ disponibile, altresì, la versione in inglese del Codice, aggiornata al 2008, alla pagina web: Uhttp://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.htmlU.

[21] Il testo è reperibile all’indirizzo internet: Uhttp://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2007/0572-07.pdfU.

[22] Il testo della legge è consultabile al seguente indirizzo di rete: Uhttp://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980037_en_1U.

[23] Uhttp://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030044_en_1U.

[24] Il testo della legge del 2008, di cui rilevano l’art. 74 e lo Schedule 16, è consultabile all’indirizzo: Uhttp://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080004_en_1U.

[25] CPS, Policy for prosecuting cases of homophobic and transphobic crime, all’indirizzo di rete: Uhttp://www.cps.gov.uk/publications/docs/htc_policy.pdfU.

[26] CPS, Guidance on prosecuting cases of homophobic and transphobic crime, consultabile all’indirizzo Internet: Uhttp://www.cps.gov.uk/Publications/docs/htc_guidance.pdfU.

[27] Home Office, Tackling Hate Crime: Homophobic Crime, consultabile all’indirizzo di rete: Uhttp://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/sexual028.pdfU.

[28] Hate Crime – The Cross -Government Action Plan (Uhttp://www.homeoffice.gov.uk/documents/hate-crime-action-plan/hate-crime-action-plan.pdf?view=BinaryU.

[29] Il testo del nuovo Código Penal, approvato con la Legge organica 10/1995, è consultabile all’indirizzo internet Uhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.htmlU. Il testo è disponibile in traduzione italiana nel volume Il Codice penale spagnolo, Cedam, 1997 (posseduto dalla Biblioteca della Camera dei deputati.

[30] Uhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c4s1U.

[31] Consultabile all’indirizzo internet Uhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#c4U.

[32] Consultabile all’indirizzo internet Uhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l49-2007.t2.html#a16U.

[33] Consultabile all’indirizzo internet Uhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l49-2007.t2.html#a17U.

[34] Codice penale, art. 314, consultabile all’indirizzo internet Uhttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t15.htmlU.

[35]  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

[36]  GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1

[37]  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 179

[38] Testi approvati, P6_TA(2006)0273.

[39]  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.