Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Riconoscimento e successione ereditaria dei figli naturali - A.C. 2519 (Elementi per l'istruttoria legislativa)
Riferimenti:
AC N. 2519/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 276
Data: 27/01/2010
Descrittori:
FIGLI NATURALI   RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI
SUCCESSIONI     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

27 gennaio 2010

 

n. 276/0

 

Riconoscimento e successione
ereditaria dei figli naturali

A.C. 2519

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2519

Titolo

Modifiche al codice civile in materia di riconoscimento e di successione ereditaria dei figli naturali

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date:

 

presentazione alla Camera

17 giugno 2009

assegnazione

15 luglio 2009

Commissione competente

II Giustizia

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari costituzionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge AC 2519 novella alcune disposizioni del codice civile in tema di filiazione naturale, con l’obiettivo di eliminare dall’ordinamento le residue distinzioni tra status di figlio legittimo e status di figlio naturale.

In particolare, l’articolo 1 interviene sulla disciplina della parentela, novellando l’art. 74 del codice civile, così da specificare che il vincolo sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, a prescindere dal carattere legittimo o naturale della filiazione. La novella è diretta a consentire la creazione di rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore.

Con le medesime finalità, l’articolo 6 della proposta novella l’art. 258 del codice civile affermando che il riconoscimento non si limita a produrre effetti per il genitore che l’ha effettuato, ma estende la propria efficacia anche sui parenti del genitore stesso.

L’articolo 2 novella l’art. 250 del codice civile, relativo al riconoscimento del figlio naturale, per valorizzare il consenso del minore all’atto di riconoscimento del genitore attraverso l’abbassamento – da 16 a 14 anni - dell’età richiesta per esprimere tale consenso. La stessa disposizione consente anche ai genitori infrasedicenni di riconoscere il figlio naturale, previo intervento del giudice.

L’articolo 3 modifica l’art. 251 del codice civile così da consentire, a fronte di un’autorizzazione del giudice, il riconoscimento dei figli incestuosi.

L’articolo 4 novella l’art. 252 del codice civile, relativo all’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, prevedendo che in caso di presenza di figli legittimi, questi debbano prestare il consenso se hanno compiuto 14 anni (in luogo degli attuali 16 anni).

L’articolo 5 elimina dall’art. 253 del codice civile, relativo all’inammissibilità del riconoscimento, la specificazione dello status di figlio legittimo o legittimato, con la finalità di riaffermare il carattere unitario dello status di figlio.

Gli articoli 7 e 8 della proposta di legge intervengono sulla disciplina della successione. In particolare, l’articolo 7 sostituisce l’art. 565 del codice, inserendo tra i chiamati alla successione legittima tutti i parenti legittimi e naturali. Dal combinato disposto di questa novella con quella operata dall’art. 1 all’art. 74 del codice in tema di parentela si ricava la piena equiparazione, anche ai fini successori, della filiazione legittima alla filiazione naturale.

Infine, l’articolo 8 opera una serie di abrogazioni, eliminando dall’ordinamento la facoltà di commutazione attualmente riconosciuta ai figli legittimi sulla quota dei figli naturali e la disciplina speciale attualmente prevista per la successione dei genitori ai figli naturali e per l’eventuale concorso dei genitori con il coniuge.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge novella il codice civile, il che rende necessario l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, della Costituzione, lett. l).

Rapporto con gli altri princìpi costituzionali

L’art. 30, primo comma, della Costituzione sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, «anche se nati fuori del matrimonio». Il terzo comma del medesimo articolo dispone che attraverso la legge debba essere assicurata «ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima». La Costituzione opera dunque una piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali con riferimento al profilo dell’assistenza da parte dei genitori, ma non nella posizione familiare.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha dato attuazione al dettato costituzionale avvicinando quanto più possibile la posizione giuridica dei figli naturali a quella dei figli legittimi. Peraltro, differenze tuttora permangono, in particolare sotto il profilo dei rapporti di parentela: la filiazione naturale è tuttora inidonea a dar vita a rapporti di parentela in linea retta o collaterale con i familiari del genitore che effettua il riconoscimento e ciò produce rilevanti conseguenze sul versante della successione legittima.

In merito, anche la Corte costituzionale – che sotto ogni altro profilo ha dato integrale applicazione al principio di uguaglianza, sostenendo che le residue disparità di trattamento dei figli nati fuori del matrimonio possono trovare una giustificazione «unicamente nel tradizionale disfavore verso la prole naturale, che pervadeva ancora il nuovo codice civile» (sent. n. 250 del 2000) – ha negato rilevanza alla c.d. “parentela naturale”, affermando che l’equiparazione fra filiazione legittima e filiazione naturale richiesta dall’art. 30 riguarda solo il rapporto che si instaura tra il genitore e il figlio (cfr. sent. n. 363 del 1988, 184 del 1990, 377 del 1994, 532 del 2000).

La stessa Corte, con la sentenza n. 377 del 1994, ha rivolto al legislatore un preciso invito a rivedere la disciplina della successione del figlio naturale. In particolare, la Consulta ha affermato che a distanza di molti anni dalla riforma del diritto di famiglia «e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del de cuius restino esclusi dalla successione ab intestato a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado»; la Corte ha però dovuto riconoscere che «l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non può avvenire mediante una pronuncia additiva […], bensì postula un bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della Corte»; conseguentemente, la Consulta non ha potuto far altro che invitare il legislatore a provvedere.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento si realizza attraverso la tecnica della novellazione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che presso la Commissione giustizia del Senato sono in corso di esame gli AA.S. 1211 e 1412; il testo base adottato dalla Commissione prevede in particolare l’attribuzione al tribunale ordinario, in luogo del tribunale per i minorenni, la competenza sui provvedimenti relativi allo status di figlio naturale.

 

 


 

 

 

 

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