Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche al c.p.p. in tema di prove e di giudizio abbreviato A.C. 668-B - Schede di lettura e documentazione
Riferimenti:
AC N. 668-B/XVI   AC N. 668/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 350    Progressivo: 3
Data: 27/09/2011
Descrittori:
CODICE E CODIFICAZIONI   DIRITTO PROCESSUALE PENALE
GIUDIZIO ABBREVIATO   PROVE NEL PROCESSO PENALE
Organi della Camera: II-Giustizia

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche al c.p.p. in tema di prove e di giudizio abbreviato

A.C. 668-B

Schede di lettura e documentazione

 

 

 

 

 

 

n. 350/3

 

 

 

27 settembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

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File: gi0233c.doc

 


INDICE

Schede di lettura

La proposta di legge AC 668-B   3

§      Le modifiche relative al regime probatorio nel processo penale (commi 2-5) 3

§      Le modifiche al giudizio abbreviato (commi 1, 6-7) 9

§      Le modifiche all’ordinamento penitenziario (comma 8) 13

§      Entrata in vigore (comma 9) 16

Documentazione

Consiglio Superiore della Magistratura

§      Risoluzione sulle ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario della disciplina proposta nel ddl n. 2567/S   21

 


Schede di lettura

 


La proposta di legge AC 668-B

La proposta di legge n. 668-B, all’esame della Camera in terza lettura, ha origine da una proposta di legge (on. Lussana), volta ad escludere per i reati puniti con l'ergastolo l’applicabilità del giudizio abbreviato.

Nel corso dell’esame al Senato, il contenuto del provvedimento è stato notevolmente ampliato con una sostanziale riscrittura del regime di ammissione della prova nel codice di procedura penale e con modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario, in materia di ammissione all’accesso ai benefici penitenziari.

La proposta di legge che torna all’esame della Camera dei deputati consta di un solo articolo.

Le modifiche relative al regime probatorio nel processo penale (commi 2-5)

Il comma 2 dell’articolo 1 modifica l’art. 190 c.p.p., relativo al diritto alla prova.

Normativa vigente

A.C. 668-B

Art. 190 c.p.p.
Diritto alla prova

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

[v. comma 1, secondo periodo]



2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio.

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati, nei casi consentiti dalla legge, sentite le parti in contraddittorio.

All’art. 190, comma 1, c.p.p. (modificato dalla lettera a)):

§         viene confermato il cd. principio dispositivo, in base al quale le prove sono ammesse a richiesta di parte;

§         è aggiunto un periodo, in base al quale l'imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.  Il periodo riprende pressoché integralmente una parte dell’art. 111, terzo comma, Cost.

Con riferimento alla facoltà della persona accusata di interrogare o fare interrogare coloro che rendono dichiarazioni a suo carico, rispetto al testo costituzionale viene specificato che tale facoltà è esercitata «a mezzo del difensore», superando così le interpretazioni prospettate da una parte della dottrina e da una giurisprudenza di merito minoritaria che desumevano dall’art. 111, terzo comma, Cost. il diritto dell’imputato di interrogare personalmente i propri accusatori;

§    è altresì previsto che le altre parti hanno le medesime facoltà «in quanto applicabili».

Il nuovo comma 2 dell’art. 190 c.p.p. (anch’esso modificato dalla lettera a)), unifica il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell’art. 190 c.p.p. attualmente vigente.

È innanzitutto confermato che sulla richiesta di ammissione delle prove il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

Sono invece modificati in maniera rilevante i criteri di inammissibilità delle prove: oltre alle prove vietate dalla legge, il giudice esclude solo le prove «manifestamente non pertinenti» anziché quelle che «manifestamente sono superflue o irrilevanti».

La manifesta superfluità non è più dunque una causa di inammissibilità della prova.

Inoltre al criterio della “manifesta irrilevanza” è sostituito quello della “manifesta non pertinenza” che sembra restringere ulteriormente i criteri di inammissibilità, essendo generalmente intesa la pertinenza come semplice inerenza al thema decidendum laddove la rilevanza presuppone anche una attitudine dimostrativa.

Può richiamarsi in proposito la relazione di accompagnamento al testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato (A.S. 2567 e 2613-A), secondo la quale «il giudizio di pertinenza rappresenta il metro di valutazione più confacente rispetto a quello della rilevanza giacché viene all’esame del giudice in sede di delibazione sull’ammissibilità la relazione tra il soggetto indicato ed il fatto da provare piuttosto che il rilievo presumibile delle sue dichiarazioni. Quest’ultimo profilo si sostanzia in un giudizio ex ante, difficilmente emanabile dal giudice giacché attiene alla qualità della dichiarazione nel contesto probatorio, tipica valutazione ex post, mentre la relazione di pertinenza, a vario titolo, è più facilmente individuabile.»

Si ricorda altresì che l’art. 4 del disegno di legge governativo AS 1440, attualmente all’esame del Senato, prevede una riformulazione dei primi due commi dell’articolo 190 c.p.p. che limitano il giudizio sull’ammissibilità della prova ai requisiti di “legalità” e “non manifesta irrilevanza”.

 

Nella risoluzione sulle ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario della

disciplina proposta dal progetto di legge in esame, approvata il 7 settembre 2011, il CSM si è espresso in senso nettamente contrario alla modifica dei criteri di ammissibilità delle prove, richiamando il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).

Secondo la citata risoluzione «si vorrebbe introdurre una sorta di diritto potestativo insindacabile alla prova, escludendo ogni possibilità da parte del giudice di valutare la natura manifestamente superflua o irrilevante delle prove richieste imponendo una ammissione di qualsiasi prova che non risulti manifestamente non pertinente e dunque, […] patentemente estranea al thema decidendum. Il senso dell’intervento e’ sostanzialmente quello di affidare alle parti la dinamica processuale, privando il giudice della possibilità di gestire l’andamento del processo in funzione di un accertamento processuale che si svolga secondo i canoni costituzionali della ragionevole durata.»

Riprendendo alcune considerazioni già svolte nel parere sull’A.S.1440 (delibera 23 luglio 2009), il CSM afferma che  «non è dato comprendere […] quale effettiva lesione alla disponibilità delle parti ovvero al principio di formazione in contraddittorio delle prove possa comportare il consentire al decidente, in via immediata e preventiva, di eliminare tutte quelle prove che, in maniera manifesta, risultino ab initio inutili rispetto ai fatti integranti il thema decidendum. […] La soluzione normativa indicata determina una irragionevole delimitazione della discrezionalità connessa all’esercizio della funzione giudicante e un pesante limite al celere svolgimento del giudizio, la cui durata e’ inevitabilmente allungata con la reiterata assunzione di prove superflue, con connesse conseguenze dilatorie assai pericolose sulla decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari e sui tempi di prescrizione dei reati».

 

Viene altresì introdotta la previsione di una nullità in caso di inosservanza della norma sull’ammissibilità delle prove.

 

Si ricorda che nel nostro ordinamento processuale penale vige il principio di tassatività delle nullità, in quanto l’inosservanza delle disposizioni è causa di nullità solo nei casi previsti dalla legge (art. 177 c.p.p.).

 

La nullità appare riconducibile alla categoria delle nullità relative, le quali devono essere eccepite dalla parte interessata (art. 181 e ss. c.p.p.).

 

Nella già citata risoluzione del CSM si rileva che «sebbene, non sia chiaro a che cosa sia riferita l’ipotizzata nullità, vi sono fondate ragioni per temere che essa risulti addirittura riferibile alla sentenza che conclude il giudizio, travolgendo cosi l’intera attività processuale. »

 

Al comma 3 dell’art. 190 c.p.p., che prevede che i provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio, viene specificato che ciò deve avvenire «nei casi consentiti dalla legge».

 

 

Il comma 3 dell’articolo 1 interviene sull’art. 495 del codice di rito, che disciplina i poteri del giudice in ordine alla prova.

Normativa vigente

A.C. 668-B

Art. 495 c.p.p.
Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190 e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

2. Identico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

3. Identico.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte, o ammettere prove già escluse.

4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

4-bis. Identico.

Al comma 1, viene apportata una modifica volta a coordinare la disposizione sull’ammissione delle prove da parte del giudice con la nuova formulazione dell’art. 190, espungendo il riferimento al solo comma 1 di questo articolo.

 

 

Ben più rilevante è la modifica al comma 4, relativa al potere del giudice di revocare l'ammissione di prove.

Rispetto alla disciplina vigente, che prevede la revoca delle prove «che risultano superflue», viene disposto che ai fini della revoca le prove devono risultare «superflue e manifestamente non pertinenti».

Viene inoltre esclusa la revoca per le prove richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte.

Come risulta dalla risoluzione approvata dal CSM, la previsione della manifesta non pertinenza come requisito ulteriore rispetto alla superfluità appare incongrua sul piano tecnico, in quanto la manifesta non pertinenza implica necessariamente la superfluità. Il CSM rileva altresì un’incongruenza di carattere sistematico, in quanto il giudice disporrebbe di un potere di sindacato sulle prove più ampio nella fase preliminare (quando esclude le prove manifestamente non pertinenti a norma del nuovo art. 190 c.p.p.) che nelle fasi successive quando dispone di una conoscenza più estesa sui fatti oggetto del processo (in queste fasi presupposto dell’esclusione è infatti non solo la manifesta non pertinenza ma anche la superfluità).

Al fine di ovviare a queste incongruenze, il CSM propone una correzione del testo con la sostituzione della congiunzione “e” con la disgiunzione “o”, in modo rendere alternativi i criteri della superfluità e della non manifesta pertinenza.

 

Si osserva altresì che il nuovo comma 4 esclude il potere di giudice di revocare l'ammissione di prove richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte anche nel caso in cui le stesse risultino manifestamente non pertinenti.

 

Il comma 4 interviene sull’art. 238-bis del codice di procedura penale, in tema di efficacia probatoria delle sentenze irrevocabili.

 

 

Normativa vigente

A.C. 668-B

Art. 238-bis
Sentenze irrevocabili

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.

1. Identico.

 

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'articolo 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza.

 

Il comma 4 modifica l’art. 238-bis c.p.p., che prevede che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Viene aggiunto il comma 1-bis,  che riconosce alle parti il diritto di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza.  Per l’ammissione di questa prova è richiamato l’art. 190 c.p.p.: è pertanto sufficiente il requisito della pertinenza.

Il comma 1-bis non si applica ai reati di competenza della procura distrettuale antimafia (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.) e ai reati di terrorismo di competenza della procura distrettuale (art. 51, comma 3-quater, c.p.p.).

Viene fatto salvo quanto previsto dall’art. 190-bis c.p.p, che pone regole più stringenti per l’ammissione dell’esame di testimoni (o di persone imputate in un procedimento connesso) per i reati di competenza della procura distrettuale antimafia (art. 190-bis, comma 1) nonché per taluni reati a sfondo sessuale concernenti minori, limitatamente all’esame di testimoni infrasedicenni (art. 190-bis, comma 1-bis).

In particolare, l’art. 190-bis c.p.p. prevede che quando, in relazione ai reati dianzi citati, è richiesto l'esame di un testimone o di persone imputate in un procedimento connesso e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

Il richiamo all’art. 190-bis appare peraltro congruo con riferimento al solo comma 1-bis, concernente taluni reati a sfondo sessuale riguardanti minori. Il comma 1 dell’art. 190-bis riguarda infatti i reati di competenza della procura distrettuale antimafia, i quali sono esclusi dall’ambito di applicazione della disposizioni in esame. Si valuti l’opportunità di un chiarimento al riguardo.

 

La citata risoluzione del CSM individua il nuovo comma 1-bis dell’art. 238-bis c.p.p. come un ulteriore elemento di criticità del testo. Secondo il CSM, la disposizione «si presenta intrinsecamente contraddittoria ed irrazionale, in quanto da un lato consente l’acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova dei fatti accertati e dall’altro impone di svolgere nuovamente un’istruttoria sugli stessi fatti, sol che l’imputato lo chieda. Peraltro, è evidente che l’eventuale esclusione di un adeguato filtro selettivo sull’acquisizione probatoria da parte del giudice non potrebbe che determinare un ulteriore e abnorme allungamento dei tempi del dibattimento penale.»

 

Si ricorda inoltre che l’art. 4 del disegno di legge governativo AS 1440, attualmente all’esame del Senato, prevede una modifica dell’articolo 238-bis c.p.p., volto a limitare l’ambito di applicazione della norma ai procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p.

 

Il comma 5 detta una norma transitoria sull’applicabilità delle nuove disposizioni, che prevede i commi da 1 a 4 non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado».

Ne deriva l’applicabilità della nuova disciplina ai processi di primo grado in corso fino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento da parte del giudice, la quale avviene al termine della discussione finale, che comprende l’illustrazione delle conclusioni delle parti e le eventuali repliche.

 

Si richiama brevemente la disciplina generale in materia di ammissione di nuove prove una volta terminata l’acquisizione delle prove. In tal caso, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’acquisizione di nuovi mezzi di prova (art. 507 c.p.p.). La discussione finale non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità (art. 523, comma 6, c.p.p.).

 

La risoluzione del CSM sottolinea in proposito la «portata preoccupante della norma transitoria», la quale «potrà determinare la necessità di far ricominciare daccapo tutti i processi in corso in primo grado al fine di consentire alle parti di avvalersi della nuova disciplina sul diritto alla prova».

Le modifiche al giudizio abbreviato (commi 1, 6-7)

I commi 1, 6 e 7 dell’articolo 1 intervengono sulla disciplina del giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.).

 

Si ricorda che il giudizio abbreviato è un rito speciale in virtù del quale il processo viene definito nell’udienza preliminare.

La richiesta può essere formulata soltanto dall’imputato nel corso dell’udienza preliminare o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003) prima dell’apertura del dibattimento, nel caso in cui l’imputato riproponga la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un’integrazione probatoria, richiesta respinta dal giudice dell’udienza preliminare (art. 438 c.p.p.).

Alla richiesta segue l’ordinanza del giudice che dispone il giudizio abbreviato. Nel caso tuttavia in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta ad un’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, il rito speciale è adottato soltanto se il giudice valuti l’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (art. 438, comma 5, c.p.p.).

Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice può però disporre che il processo si svolga in pubblica udienza, se ne fanno richiesta tutti gli imputati (art. 441, comma 3, c.p.p.). Se il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, assume anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, c.p.p.). Nell’ipotesi in cui si proceda ad un’integrazione probatoria a norma degli articoli 438, quinto comma, o 441, quinto comma, c.p.p., il P.M. può modificare l’imputazione e contestarla all’imputato; in tal caso, quest’ultimo può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

Terminata la discussione, il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna; nel caso di condanna, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell’ergastolo (art. 442, comma 2).

Per quanto, infine, riguarda il regime delle impugnazioni, si esclude l’appellabilità da parte del P.M. e dell’imputato delle sentenze di proscioglimento, nonché, da parte del P.M., delle sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

 

Il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati precludeva il ricorso al rito abbreviato per i procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo (art. 1), salvo richiesta condizionata alla derubricazione del delitto e salvo diversa contestazione nel corso del dibattimento ovvero al momento della irrogazione della pena (artt. 2 e 3). In questi tre ultimi casi era, rispettivamente, consentito il rito allo stato degli atti ovvero il passaggio dal giudizio ordinario a quello in esame ovvero la diminuzione della pena prevista dal processo speciale in parola.

Il Senato ha profondamente modificato questa impostazione, approvando un testo che consente – come attualmente previsto – l’accesso al giudizio abbreviato per qualsiasi tipo di procedimento, salvo escludere – per i procedimenti che si concludono con una condanna all’ergastolo - la diminuzione di pena.

 

Secondo la la relazione di accompagnamento al testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato (A.S. 2567 e 2613-A), «il meccanismo presentava difficoltà procedurali di attuazione nonché necessità di ulteriori modifiche, configurando sostanzialmente un appesantimento del rito speciale o di quello ordinario […]. Sono state anche considerate le perplessità ed i problemi prospettati dagli operatori del diritto (magistrati ed avvocati) in sede di audizioni. Ciò premesso, ritenendosi ampiamente condivisibile il principio di politica giudiziaria posto a fondamento del disegno di legge giacché non è possibile ipotizzare una diminuzione di pena automatica, a prescindere dalle circostanze attenuanti ed aggravanti, per delitti di estrema gravità solo in virtù della scelta del rito, si è ritenuto di mantenere il vigente assetto procedurale, rinviando alla fase di irrogazione della pena l’attuazione del predetto principio».

 

Analiticamente, l’articolo 1, comma 1, novella l’art. 438 c.p.p. in tema di presupposti del rito abbreviato.

 

Normativa vigente

A.C. 668-B

Art. 438
Presupposti del giudizio abbreviato

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

1. Identico.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

2. Identico.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

3. Identico.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

4. Identico.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare, secondo quanto previsto dall’articolo 190 in quanto applicabile, la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6. Identico.

 

La disposizione inserisce nell’art. 438, comma 5, c.p.p., relativo alla richiesta di integrazione probatoria dell’imputato, un richiamo alla disciplina del diritto alla prova prevista dal nuovo art. 190 «in quanto applicabile» (v. sopra).

 

Il richiamo all’art. 190 c.p.p. non risulta del tutto chiaro in considerazione della profonda diversità del regime probatorio nel processo ordinario e nel giudizio abbreviato. Nel processo ordinario, infatti, come si è visto, la prova può essere richiesta da tutte le parti ed è sembra ammessa, a meno che non sia vietata o manifestamente non pertinente. Nel giudizio abbreviato, che si caratterizza per la decisione allo stato degli atti, il giudice dispone il rito speciale e ammette l’integrazione probatoria, che può essere richiesta solo dall’imputato, se questa risulta «necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento», come prevede appunto l’art. 438, comma 5, oggetto di modifica.

 

I commi 6 e 7 dell’articolo 1 novellano entrambi l’art. 442 c.p.p., in tema di decisione del giudice e diminuzioni di pena.

 

 

Normativa vigente

A.C. 668-B

Art. 442
Decisione

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1. Identico.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

1-bis. Identico.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo.

 

2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

3. Identico.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

4. Identico.

 

In particolare, il comma 6 riproduce il contenuto dell’art. 4 già approvato dalla Camera, sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 c.p.p., e quindi eliminando qualsiasi riferimento alla pena dell’ergastolo ai fini dell’applicabilità della diminuzione di pena connessa con l’accesso al rito abbreviato.

 

Il comma 7 - inserendo il comma 2-bis - dispone che quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo, non si applica la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato.

In sostanza, dunque, come già rilevato, se con il testo approvato dalla Camera si precludeva per i delitti punibili con l’ergastolo l’accesso al rito abbreviato, il testo licenziato dal Senato consente sempre l’impiego del rito, escludendo peraltro il meccanismo premiale della riduzione di pena quando il giudice ritenga di dover applicare – in concreto –la pena dell’ergastolo.

 

Sul punto, nella Risoluzione approvata il 7 settembre scorso, il CSM ha affermato che la disposizione che «assegna al giudice la facoltà di non concedere alcuna diminuzione di pena per la scelta del rito se ritenga che le circostanze impongano l’ergastolo, potrebbe non risultare in linea con la natura “premiale” del giudizio abbreviato, riconoscibile in alcuni percorsi motivazionali della giurisprudenza costituzionale[1], in cui sembra delinearsi un “sinallagma” fra il consenso dell’imputato ad essere giudicato sulla base di una prova formatasi al di fuori del contraddittorio ed il beneficio previsto per il medesimo in termini di riduzione della pena». Il CSM precisa altresì che questa affermazione non deve essere intesa «come espressione di una posizione contraria del C.S.M. in ordine alla proposta (del resto presente nell’originario disegno di legge On. Lussana) di escludere la possibilità di rito abbreviato in caso di reati puniti con l’ergastolo».

 

Le modifiche all’ordinamento penitenziario (comma 8)

Il comma 8 interviene sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975)[2], novellando l’art. 58-quater in tema di divieto di concessione di benefici penitenziari, modificando il comma 4 e inserendo il comma 4-bis.

 

 

 

Normativa vigente

A.C. 668-B

Art. 58-quater
Divieto di concessione di benefìci

(omissis)

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-bis, 630 e 605 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefìci previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

 

4-bis. I condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrono una o più delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1) e 5-bis), e 577, primo comma, numeri 1) e 4), dello stesso codice, non sono ammessi ad alcuno dei benefìci previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

(omissis)

 

L’art. 58-quater, comma 4, prevede attualmente che i condannati per i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis, c.p.) ovvero a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi, se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno 26 anni ai benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis (lavoro all'esterno, permessi premio, e misure alternative alla detenzione previste dal capo VI[3], esclusa la liberazione anticipata).

 

A seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame al comma 4:

§         la preclusione all’accesso ai benefici è estesa ai condannati per i delitti di strage (art. 422) e sequestro di persona (art. 605 c.p.). Conseguentemente, tali soggetti potranno accedere ai benefici solo dopo aver espiato almeno due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno 26 anni;

Si ricorda che la preclusione opera in caso di “morte del sequestrato”.

Si osserva peraltro che il sequestro di persona non è elemento costitutivo del delitto di strage: potrebbero dunque profilarsi problemi applicativi della disposizione per i condannati per questo delitto.

§         la preclusione opera non solo per i benefici indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ma per tutti i benefici previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario, con la sola eccezione della liberazione anticipata (eccezione comunque già prevista dalla normativa vigente);

Tra i benefici cui viene estesa la preclusione all’accesso dovrebbero rientrare le visite al minore infermo (art. 21-ter OP) e i permessi per gravi motivi familiari (art. 30 OP).

Al fine di evitare dubbi in sede interpretativa, si valuti l’opportunità di indicare specificamente i benefici cui è precluso l’accesso.

§         non è più necessario che l’espiazione della parte di pena richiesta sia effettiva.

L’avverbio “effettivamente” – soppresso dalla disposizione in esame – sembrerebbe volto ad escludere il computo, ai fini della determinazione della misura di pena espiata, della parte di pena detratta in conseguenza dell’applicazione della liberazione anticipata.

L’art. 54 OP disciplina la liberazione anticipata, per effetto della quale al condannato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata (comma 1). Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata, anche in caso di condanna all'ergastolo (comma 4).

 

Il nuovo comma 4-bis introduce una ulteriore preclusione all’accesso ai benefici penitenziari, anche in tal caso escludendo la liberazione anticipata, per i condannati per omicidio in presenza di determinate aggravanti, richiedendo che gli stessi abbiano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata o, in caso di ergastolo, 26 anni.

Le aggravanti in presenza delle quali scatta la preclusione sono le seguenti:

§      delitto commesso contro l'ascendente o il discendente (art. 576, primo comma, num. 2), e art. 577, primo comma, num. 1);

§      delitto commesso in occasione della commissione dei delitti di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti sessuali con minorenne (art. 576, primo comma, num. 5);

§      delitto commesso dall'autore del delitto di atti persecutori (cd. stalking) nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, primo comma, num. 5.1);

§      delitto commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio (art. 576, primo comma, num. 5-bis);

§      delitto commesso col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61, cioè per motivi abietti o futili ovvero con sevizie o crudeltà verso le persone (art. 577, primo comma, num. 4).

Entrata in vigore (comma 9)

Il comma 9 prevede che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, escludendo dunque l’ordinario periodo di vacatio legis.

 




[1]     Fra le altre: Corte cost., ordinanza n. 326 del 2001; sentenza n. 115 del 2001; sentenza n. 140 del 2010.

[2]     Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

[3] Si tratta delle seguenti misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, licenze.