| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
| Titolo: | Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - A.C. 2180 - Schede di lettura | ||||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 128 | ||||||
| Data: | 09/03/2009 | ||||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia | ||||||
| Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
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XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
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Disposizioni in materia di sicurezza pubblica A.C. 2180 |
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Schede di lettura |
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n. 128 |
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9 marzo 2009 |
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Servizio responsabile: |
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Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Giustizia ( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it ( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it |
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Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
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Servizio Studi – Dipartimenti Finanze, Ambiente e Trasporti Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
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§ La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi. § Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea. . |
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Per l’esame congiunto presso le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) dell’A.C. 2180 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, sono stati predisposti i seguenti dossier: § n. 128 (Schede di lettura) § n. 128/0 (Elementi per l’istruttoria legislativa) § n. 128/1 (Riferimenti normativi) § n. 128/2, parte I e II (Iter al Senato) |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
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File: GI0101.doc |
INDICE
§ Articolo 2 (Modifiche agli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale)
§ Articolo 3 (Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)
§ Articolo 4 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
§ Articolo 5 (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
§ Articolo 6 (Modifica all’articolo 116 del codice civile)
§ Articolo 7 (Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)
§ Articolo 9 (Decoro delle pubbliche vie)
§ Articolo 11 (Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)
§ Articolo 12 (Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)
§ Articolo 13 (Contrasto all’impiego dei minori nell’accattonaggio)
§ Articolo 14 (Ulteriori modifiche al codice penale)
§ Articolo 16 (Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale)
§ Articolo 17 (Modifica all'articolo 640 del codice penale)
§ Articolo 19 (Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110)
§ Articolo 21 (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)
§ Articolo 22 (Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
§ Articolo 23 (Poteri di accesso e accertamento del prefetto)
§ Articolo 25 (Modifiche all'articolo 1 e al titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575)
§ Articolo 27 (Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
§ Articolo 28 (Modifiche alla legge 31 maggio 1965 n. 575)
§ Articolo 30 (Modifiche all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
§ Articolo 32 (Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)
§ Articolo 33 (Custodia di beni mobili registrati)
§ Articolo 35 (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)
§ Articolo 37 (Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)
§ Articolo 38 (Sospensione cautelativa e scioglimento)
§ Articolo 39 (Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
§ Articolo 40 (Introduzione dell'articolo 391-bis del codice penale)
§ Articolo 43 (Attività di trasferimento di fondi «money transfer»)
§ Articolo 44 (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
§ Articolo 45 (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
§ Articolo 46 (Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni)
§ Articolo 47 (Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)
§ Articolo 49 (Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale)
§ Articolo 50 (Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228)
§ Articolo 52 (Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)
§ Articolo 53 (Rimpatrio assistito di minore cittadino dell’Unione europea)
§ Articolo 54 (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
§ Articolo 56 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
§ Art. 57. (Fondo contro l'incidentalità notturna).
§ Articolo 58 (Modifiche al codice penale in materia di circostanze attenuanti)
§ Articolo 64 (Modifica all'articolo 585 del codice penale)
§ Articolo 65 (Disposizioni in materia di pene pecuniarie)
§ Articolo 66 (Copertura finanziaria)
Articolo 1
(Modifiche
al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale)
1. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».
2.La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
3. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato.
4. All'articolo 312 del codice penale, il secondo comma è abrogato.
5. All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:
«Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile».
6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629».
7. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
8. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;».
9. All'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, la parola: «341» è sostituita dalla seguente: «341-bis».
10. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».
L’articolo 1 del disegno di legge, modificato durante l’esame al Senato, è composto da 10 commi che apportano modifiche al codice penale ed alle norme di attuazione del codice di procedura penale.
Il comma 1 interviene sull'art. 61 del codice penale, in tema di circostanze aggravanti comuni (che è oggetto di ulteriori modifiche ad opera dell’art. 14 del d.d.l.).
Si ricorda che l'art. 61 c.p. - modificato da ultimo dal D.L. 92/2008[1] - elenca le circostanze aggravanti comuni, ossia le circostanze la cui presenza comporta un aumento di pena, previste dalla parte generale del codice penale in quanto potenzialmente applicabili ad un insieme non predeterminabile di reati (sono invece definite speciali quelle circostanze che sono previste soltanto in rapporto a specifiche figure di reato). Le aggravanti comuni comportano un aumento fino ad un terzo della pena che si sarebbe altrimenti inflitta per il reato-base[2].
In particolare, la disposizione in commento novella la circostanza aggravante comune prevista al n. 5, definita della c.d. minorata difesa, con la finalità di ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani. In particolare, viene precisato che l’ipotesi di "minorata difesa" può configurarsi anche nel caso in cui l’autore del reato abbia profittato dell’età avanzata della persona che ha subito il danno.
La disposizione codifica quanto già riconosciuto in giurisprudenza, secondo la quale «La debolezza fisica dovuta all'età senile costituisce una minorazione delle capacità difensive del soggetto che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza fisica, particolarmente quando la violenza non venga esercitata con uso di arma o altro mezzo intimidatorio, ma solo con mezzo fisico manuale, e quando risulti che la vittima del reato è stata scelta dall'agente in considerazione dell'avanzata età» (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 1790 del 1° marzo 1984).
Il comma 2, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una norma interpretativa del comma 1, n. 11-bis dello stesso art. 61.
Detto comma, introdotto dall’art. 1 del DL 92/2008 ha previsto la cd. aggravante di clandestinità ovvero la circostanza che il colpevole abbia commesso il reato mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale.
Il comma 2 in esame chiarisce che tale aggravante è applicabile ai soli extracomunitari e agli apolidi.
Il commi 3 e 4 dell’art. 1, introdotti durante l’esame al Senato abrogano il secondo comma dell’art. 235 e l’analoga disposizione dell’art. 312 del codice penale, relativi all’espulsione dello straniero dallo Stato a titolo di misura di sicurezza. Entrambe le disposizioni sono state modificate dal decreto-legge n. 92 del 2008.
Mentre l’art. 235 riguarda l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino UE condannati a pena restrittiva della libertà personale superiore a 2 anni, l’art. 312 è relativo all’analoga espulsione nei confronti degli stessi soggetti ove condannati a pena restrittiva (di qualunque entità) della libertà personale per delitto contro la personalità dello Stato.
Entrambe le norme soppresse prevedono attualmente che l’espulsione (o l’allontanamento) - da parte del prefetto - dello straniero (o del cittadino UE) condannato, in presenza dei rispettivi presupposti, venga eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4, TU 286/1998 e art. 20, comma 11, D.Lgs 30/2007).
Tali abrogazioni vanno lette in relazione al contenuto del successivo comma 10 che inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice processuale penale due nuove norme che confermano tale modalità di esecuzione delle misure di sicurezza: l’art. 183-bis, che riguarda l’espulsione dello straniero exracomunitario e dell’apolide; l’art. 183-ter, inerente l’allontanamento dall’Italia del cittadino di Paese membro dell’Unione europea.
Il comma 5 dell’art. 1, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, reintroduce, con talune modifiche rispetto al testo previgente, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, già abrogato dall’art. 18 della legge 205 del 1990.
L’art. 341 c.p. puniva chiunque offendeva l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa penasi applicava a chi commetteva il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni. La pena era della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consisteva nell'attribuzione di un fatto determinato. Infine, l'ultimo comma prevedeva un aumento di pena nel caso di fatto commesso con violenza o minaccia o quando l'offesa fosse stata recata in presenza di una o più persone. La Corte costituzionale aveva peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale delll’art. 341, primo comma, nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei (sentenza n. 341 del 1994). All’abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale non consegue automaticamente la non punibilità delle offese nei riguardi di quest’ultimo, bensì l’applicazione dell’art. 594 c.p. che punisce il delitto di ingiuria (norma di carattere generale rispetto a quella abrogata). Di conseguenza la condotta che prima costituiva oltraggio a pubblico ufficiale continua ad avere rilevanza penale, integrando il delitto di ingiuria aggravata (ex art. 61, comma 1, n. 10 ) dalla speciale qualifica del destinatario. In tal senso, v. Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 43466 del 3 dicembre 2001.
In base al nuovo art. 341-bis si prevede la punibilità con la reclusione fino a 3 anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Un aumento di pena consegue all’offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato; è, tuttavia, prevista la non punibilità dell’autore dell’illecito se la verità del fatto attribuito è provata o se per tale fatto il pubblico ufficiale è condannato.
Il comma 6, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, novella il primo comma dell’art. 376 c.p, in materia di ritrattazione.
La norma prevede attualmente che la ritrattazione del falso (e la manifestazione del vero) in relazione ai reati di false informazioni al PM, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione esclude la punibilità del colpevole quando avvenga entro la chiusura del dibattimento.
Il comma 6 integra il citato catalogo dei reati comprendendovi anche il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) limitatamente alle ipotesi di estorsione (art. 629 c.p.).
La norma mira evidentemente ad escludere la responsabilità penale delle vittime delle estorsioni in caso di ripensamento entro detto limite processuale.
Il comma 7 della disposizione in commento, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, interviene sulla disciplina del reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 del codice penale, per novellare l’ipotesi aggravata prevista dal sesto comma (in base alla quale la pena è della reclusione da cinque a quindici anni per i promotori dell’associazione; da quattro a nove anni per i meri partecipanti).
La novella inserisce nel commacitato il richiamo al delitto di cui all’art. 12, comma 3-bis, del testo unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286 del 1998).
Tale ultima disposizione viene novellata dall’articolo 48 del disegno di legge in esame. Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 12, in particolare prevede le aggravanti per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina compiuto con particolari modalità di cui al precedente comma 3.
Il testo novellato del comma 3 sanziona con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di 15.000 euro il compimento di atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato od in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nonché la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni recate dal medesimo testo unico dell’immigrazione, in presenza di determinate modalità. Tali modalità ricorrono se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
In base al testo novellato del comma 3-bis, la pena è aumentata laddove il delitto sia commesso ricorrendo due o più delle ipotesi elencate nelle lettere da a) ad e).
Si ricorda che l’attuale formulazione del comma 3-bis prevede invece che i reati di favoreggiamento (vigente comma 1) e sfruttamento dell’immigrazione clandestina (comma 3) siano aggravati nelle seguenti ipotesi (comma 3-bis):
• reati commessi in riferimento a cinque o più clandestini (lett. a);
• reati commessi esposta a pericolo di vita o minacciando l’incolumità del clandestino (lett. b);
• reati commessi sottoponendo a trattamento inumano o degradante il clandestino (lett. c);
• reati commessi da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o comunque illegalmente ottenuti (lett. c-bis).
Il comma 8, introdotto dall’altro ramo del Parlamento, novella l’art. 576 c.p., in tema di circostanze aggravanti dell’omicidio, al fine di prevedere esplicitamente la pena dell’ergastolo per l’omicidio commesso in occasione della commissione dei delitti di violenza sessuale (art. 609-bis), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).
La disposizione è identica al già vigente articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 11 del 2009 (attualmente in corso di conversione).
Si segnala, inoltre, che la lettera b) dell’art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge aggiunge il n. 5.1) al primo comma dell’art. 576, prevede analoga aggravante dell’omicidio se il fatto è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. (introdotto dall’art. 7 del medesimo decreto-legge).
Il comma 9 dell’art. 1 ha funzione di coordinamento normativo con la reintroduzione nel codice penale del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (v. comma 5). Infatti, la norma - novellando l’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944[3] - aggiunge tale illecito (ivi già compreso prima dell’abrogazione del 1990) tra quelli commessi dai privati contro la pubblica amministrazione per i quali è esclusa l’applicazione della disciplina del codice penale quando il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato) abbia dato causa al fatto previsto come reato, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Infine, il comma 10 dell’art. 1 del d.d.l. inserisce nel D.Lgs 271 del 1989 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p.) due nuove disposizioni (artt. 183-bis e ter) relative alle modalità di espulsione degli stranieri dall’Italia a titolo di misura di sicurezza.
Il comma 10 appare coordinato con l’intervenuta abrogazione, ad opera dei commi 3 e 4 dell’art. 1, del secondo comma sia dell’art. 235 che dell’art. 312 del codice penale (v. supra)
Il nuovo art. 183-bis disp. att è relativo all’esecuzione dell’espulsione degli extracomunitari e degli apolidi; l’art. 183-ter riguarda l’analoga esecuzione dell’allontanamento di cittadini di Paesi membri della U.E. Per entrambe le categorie di soggetti è confermata la modalità esecutiva dell’esecuzione ad opera del questore mediante accompagnamento alla frontiera.
Il 10 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato una relazione sul recepimento della direttiva 2004/38/CE che disciplina il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2008)840).
E’ attualmente all’esame della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo una proposta di risoluzione (Relatrice Adina-Ioana Valean - Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ALDE), Romania) sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa alla libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari. L’esame in plenaria è previsto per il 26 marzo 2009.
Sulla base della comunicazione della Commissione europea prima citata la proposta di risoluzione, tra le altre cose :
§ invita la Commissione a verificare attentamente che leggi e prassi in vigore presso i singoli Stati membri non violino i diritti conferiti ai cittadini dell’Unione dal trattato CE e dalla direttiva, segnatamente in relazione ai concetti di “risorse sufficienti”, “onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante” e “motivi gravi/imperativi di ordine pubblico o pubblica sicurezza”; invita inoltre la Commissione ad accertare l’esistenza e il funzionamento di garanzie concrete e procedurali, nonché di meccanismi di tutela giuridica e della possibilità di ricorrere in giudizio contro i provvedimenti di allontanamento;
§ chiede agli Stati membri di non introdurre atti legislativi che impongano sanzioni sproporzionate o discriminatorie nei confronti di cittadini dell’Unione, quali, ad esempio, la detenzione in caso di allontanamento dal territorio dello Stato membro ospitante, il riconoscimento di una circostanza aggravante nel fatto che un cittadino dell’Unione che abbia commesso un reato abbia in precedenza soggiornato irregolarmente in un altro Stato membro, o l’allontanamento automatico di un cittadino dell’Unione in conseguenza di una condanna penale a suo carico;
Si segnala infine che nel febbraio 2009, il Parlamento europeo ha pubblicato uno studio sugli ostacoli all’attuazione della direttiva 2004/38/CE, realizzato dal CEPS, Centre for European Policy Studies, nel quale vengono affrontati aspetti giudicati problematici relativi a: familiari di cittadini dell’UE originari di paesi terzi e unioni registrate; obbligo di registrazione in entrata; restrizioni all’accesso alla previdenza sociale; uso e abuso del potere di allontanamento.
Articolo 2
(Modifiche agli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale)
1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole:
«notizie di reato» sono inserite le seguenti: «, ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».
2. All'articolo 371-bis, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia» sono aggiunte le seguenti: «avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali».
L'articolo 2, introdotto dal Senato, apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice di procedura penale.
Il comma 1 interviene sull’art. 117 c.p.p., in tema di richiesta di copie di atti da parte del pubblico ministero.
L’art. 117 consente al P.M., ai soli fini investigativi, di estrarre copia di atti, anche coperti dal segreto, relativi ad altri procedimenti. Se gli atti concernono un’indagine collegata, il P.M. può fare ricorso allo scambio di informazioni ed atti, disciplinata dall’art. 371 c.p.p. (comma 1). L’autorità giudiziaria adita dal P.M. può rigettare la richiesta con decreto motivato (comma 2). Il comma 2-bis consente, infine, al procuratore nazionale antimafia di accedere al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando, se del caso, collegamenti reciproci.
In particolare, la disposizione novella il comma 2-bis per aggiungere la possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali, ai sensi dell'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55[4].
Si ricorda che anche l’art. 34 della legge n. 55 del 1990 è oggetto di modifica da parte del presente disegno di legge (v. infra, art. 30).
Il comma 2 novella l’art. 371-bis c.p.p., relativo alle attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, sul quale è recentemente intervenuto anche il decreto-legge n. 92 del 2008[5] .
In particolare, il primo comma dell’art. 371-bis prevede che il procuratore nazionale antimafia eserciti le sue funzioni di coordinamento oltre che in relazione ai delitti di criminalità organizzata indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., anche in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
Il disegno di legge sembra avere una portata restrittiva, allorché specifica che la competenza del procuratore nazionale antimafia in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia riguarda esclusivamente i procedimenti avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali (e dunque non tutti i procedimenti antimafia, escludendo ad esempio quelli in cui la proposta di adozione della misura di prevenzione sia venuta dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 575 del 1965).
1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
L'articolo 3 del disegno di legge mira ad ampliare la tutela penale prevista dall'ordinamento a favore dei disabili, intervenendo sulla circostanza aggravante prevista dall’art. 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[6] .
L’articolo 36, comma 1, attualmente prevede che, in relazione ad alcuni specifici reati, qualora l'offeso dal reato sia una persona handicappata, la pena sia aumentata da un terzo alla metà; la disposizione si applica in riferimento ai seguenti reati:
- atti osceni ex art. 527 c.p.;
- rapina ex art. 628 c.p.;
- delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del Libro II c.p. (tale Titolo racchiude i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, i delitti contro l'onore, nonché i delitti contro la libertà individuale);
- reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui".
Per completezza, si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 36, per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
La disposizione in commento:
- estende l'ambito di applicazione dell'aggravante in esame anche a tutti gli altri delitti non colposi di cui al Titolo XIII del Libro II c.p., ossia a tutti i delitti contro il patrimonio;
- conseguentemente, elimina il riferimento specifico al reato di cui all'art. 628 c.p. (in quanto tale articolo è appunto inserito nell'ambito del suddetto Titolo XIII);
- sostituisce il riferimento alla "persona handicappata" con "persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale".
Si ricorda che la definizione di persona handicappata è fornita dall'art. 3, comma 1, della legge 104/1992, che fa riferimento a “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
Occorre valutare l’opportunità della sostituzione del riferimento alla "persona handicappata" con quello alla "persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale" (che non coincide con la definizione di persona handicappata recata dall’art. 3 della legge n. 104 del 1992), tenuto conto della collocazione della disposizione nell’ambito della medesima legge n. 104 del 1992 e del fatto che il successivo comma 2 dell’articolo 36, non novellato dalla disposizione in esame, mantiene il riferimento alla “persona handicappata”.
1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.
3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all’articolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.
4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3 è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea».
2. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge».
L’articolo 4 modifica in alcune parti la L. 91/1992[7] in materia di cittadinanza, introducendo nuovi requisiti – più stringenti – per l’ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione.
Il comma 1 riscrive l’articolo 5 della citata L. 91/1992 relativa all’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano (cosiddetto acquisto jure matrimonii).
Segue il testo a fronte fra la normativa vigente e l’articolo in esame.
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L. 91/1992, art. 5 |
L. 91/1992, art. 5 |
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1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. |
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. |
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2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi. |
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3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all’articolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200. |
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4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3 è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea». |
Si osserva, preliminarmente, che i nuovi commi 3 e 4 dell’articolo 5, introdotti dal comma in esame, si riferiscono all’istituto dell’acquisto della cittadinanza per concessione disciplinato dall’art. 9 della legge 91 e, pertanto, troverebbero corretta collocazione in quella sede.
In base al nuovo testo dell’articolo 5, comma 1, l’acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino italiano può avvenire, alternativamente:
§ quando, dopo il matrimonio, il coniuge straniero o apolide risieda legalmente per almeno due anni nel territorio della Repubblica;
§ dopo tre anni dalla data del matrimonio, se il coniuge straniero o apolide sia residente all’estero.
I tratti innovativi della nuova disciplina sono appresso evidenziati.
In ogni caso è necessario che, al tempo dell’adozione del decreto del Ministro dell’interno di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Si ricorda che la separazione può essere disposta dal giudice o consensuale (art. 150 c.c.). La separazione consensuale, peraltro, “non ha effetto senza l’omologazione del giudice” (art. 158 c.c.).
Anche il testo vigente prevede in realtà la condizione suddetta (ossia la costanza del regime matrimoniale) senza tuttavia precisare che essa debba ricorrere al tempo dell’adozione del provvedimento.
Quanto all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide residente in Italia, la disciplina proposta è più rigorosa sotto due profili: la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come nel testo vigente; si chiarisce che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio, mentre nel testo vigente tale aspetto appare rimesso alla sede interpretativa.
Rispetto poi all’acquisto della cittadinanza nel termine di tre anni successivi al matrimonio, il testo proposto precisa che detto termine triennale vale per il coniuge straniero o apolide “se residente all’estero”; tale precisazione, nel testo vigente, non compare.
Il nuovo testo dell’articolo 5, al comma 2, stabilisce che i termini innanzi illustrati sono dimezzati in presenza di figli nati “dai coniugi”.
Il comma sembra doversi interpretare nel senso che la presenza di figli, indipendentemente dal tempo della nascita, determini il dimezzamento dei termini.
Riepilogando, in base alla novella la durata minima della residenza necessaria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia raddoppia in caso di matrimonio con prole (da sei mesi ad un anno) e quadruplica in caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni); mentre la durata minima del matrimonio necessaria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all’estero rimane immutata in caso di matrimonio senza prole (3 anni) e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi).
Quanto all’impatto reale della nuova disciplina sul numero delle cittadinanze jure matrimonii, la relazione tecnica del disegno di legge originario del Governo (A.S. 733) afferma che i casi di acquisto della cittadinanza si ridurrebbero dai 31.600 riscontrati a legislazione vigente ai 19.275 ipotizzabili annualmente in forza del sopravvenire della nuova disciplina, con conseguente riduzione di oneri per la finanza pubblica.
Come si è detto, contestualmente alla modifica dell’acquisizione della cittadinanza per matrimonio, la disposizione in esame interviene anche nella concessione della cittadinanza allo straniero, prevedendo il pagamento di una tassa di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all’art. 9 della L. 91/1992 (nuovo comma 3 dell’articolo 5).
Attualmente, la domanda di cittadinanza (sia per matrimonio, sia per concessione) da presentarsi alla Prefettura del luogo di residenza, va compilata sull’apposito modello, su cui va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.
Il gettito derivante dalla tassa è attribuito al Ministero dell’interno con un vincolo di destinazione, della metà dell’importo, finalizzato al finanziamento dei progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero stesso in materia di collaborazione internazionale e di cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea (nuovo comma 4 dell’articolo 5).
Il comma 2 aggiunge una articolo 9-bis alla L. 91/1992, prevedendo che per l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza, le istanze o le dichiarazione dell’interessato devono essere comunque corredate dalla certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
Si ricorda che è attualmente in corso, presso la I Commissione della Camera in sede referente, l’esame congiunto di dieci proposte di legge di iniziativa parlamentare, recanti modifiche alla vigente disciplina della cittadinanza (A.C. 103 ed abb).
Nella Quinta relazione sulla cittadinanza dell’Unione presentata il 15 febbraio 2008 (COM(2008)85), la Commissione europea ricorda la dichiarazione n. 2 allegata al Trattato UE, in base alla quale la nazionalità di uno Stato membro va definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato, e le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee secondo cui è competenza di ciascuno Stato membro determinare i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza.Senza pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati membri a legiferare in materia di cittadinanza, la Commissione sottolinea tuttavia che il Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha approvato "l'obiettivo di offrire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata l'opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono". Tale obiettivo è stato successivamente precisato nei documenti delle Istituzioni europee dedicati al temi dell’integrazione, tra cui i “Principi fondamentali comuni della politica di integrazione”, adottati dal Consiglio nel 2004 e la comunicazione "Un'agenda comune per l’integrazione", presentata dalla Commissione europea nel 2005.
Per quanto riguarda la questione dei matrimoni fittizi con cittadini di paesi terzi, il Consiglio giustizia e affari interni del 27 novembre 2008 ha adottato conclusioni sugli abusi e gli sviamenti indebiti del diritto alla libera circolazione delle persone.
Le conclusioni prendono le mosse da un dibattito svoltosi nella sessione del 25 settembre 2008 in merito al seguito da riservare alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Metock (C-127/08) e alla questione relativa al soggiorno dei cittadini di paesi terzi coniugati con cittadini dell'UE nel contesto della lotta all'immigrazione irregolare.
Il Consiglio prende nota, al riguardo, delle pertinenti disposizioni della direttiva 2004/38/CE, in particolare quelle contenute nel capo VI sulle limitazioni del diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari segnatamente per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza e quelle dell'articolo 35 sugli abusi di diritto e le frodi, quali ad esempio i matrimoni fittizi e la presentazione di documenti falsificati.
In tale quadro, il Consiglio ritiene che, nel rispetto del diritto alla libera circolazione, si debbano compiere tutti gli sforzi per prevenire e combattere gli abusi con misure severe e proporzionate.
Articolo 5
(Modifiche al decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25)
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;
c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile».
L’articolo 5interviene sulla disciplina del riconoscimento dello status di rifugiato, modificando le procedure per il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento (art. 35, D.Lgs. 25/2008[8]). Le modifiche sono principalmente finalizzate ad assicurare alcune prerogative al Ministero dell’interno nell’ambito di tale procedura: in particolare, alcune delle competenze attualmente attribuite alla Commissione nazionale per il diritto di asilo sono trasferite al Ministero dell’interno che le svolge attraverso la Commissione medesima.
In dettaglio le modifiche principali sono le seguenti:
§ la notifica del ricorso e della data dell’udienza sono oggi comunicati dal tribunale alle commissioni territoriale o nazionale (a seconda del tipo di ricorso); la modifica dispone che siano notificati al Ministero dell’interno presso le commissioni territoriali o nazionali;
§ si prevede la partecipazione al giudizio, solo in primo grado, del Ministero dell'interno, attraverso un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. In questo caso si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile[9];
§ anche la sentenza è notificata al Ministero dell’interno tramite le commissioni;
§ il Ministero dell’interno può presentare ricorso avverso la sentenza (ora tale facoltà è riservata solamente al ricorrente e al pubblico ministero).
Le modifiche sono illustrate nel testo a fronte che segue.
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Testo vigente art. 35 D.Lgs.25/2008 |
modifiche proposte A.C. 2180 |
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Art. 35 |
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Procedure di impugnazione |
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1. Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata copia del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro. |
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2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. |
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3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria. |
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4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. |
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5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale. |
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero |
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6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. |
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7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20. |
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8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7. |
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9. All'udienza può intervenire un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. |
9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. |
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10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione interessata. |
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero. |
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11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. |
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. |
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12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi. |
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13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10. |
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14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al comma 5, assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. |
14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile. |
Il diritto di asilo ha recentemente avuto una regolamentazione dettagliata ad opera di due decreti legislativi, il n. 251/2007[10] e il n. 25/2008[11], entrambi di recepimento della normativa comunitaria (il primo della direttiva 2004/83/CE la cosiddetta direttiva “qualifiche”, il secondo della direttiva 2005/85/CE, cosiddetta direttiva “procedure”) che, insieme, al D.L. 416/1989[12] - la cosiddetta “legge Martelli” - costituiscono la base normativa della materia.
Il Capo V del D.Lgs. 25/2008 attua l’articolo 39 della direttiva che riconosce al richiedente asilo il diritto a ricorrere davanti al giudice nei confronti delle decisioni relative alla sua domanda.
L’articolo 35 del D.Lgs. 25 prevede infatti la possibilità di impugnare:
§ la decisione della commissione territoriale relativa all’accoglimento o il rigetto della domanda;
§ la decisione di accordare la protezione sussidiaria in luogo dello status di rifugiato;
§ la decisione sulla revoca o cessazione della protezione internazionale;
§ il provvedimento di inammissibilità della domanda.
Il ricorso è presentato dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello dove ha sede la commissione territoriale che ha preso la decisione. La sentenza del tribunale può essere impugnata in secondo grado davanti alla Corte d’appello contro la cui decisione si può ricorrere in Cassazione.
Si ricorda che il D.Lgs. 25/2008 è già stato oggetto di modifiche nella legislatura in corso ad opera del D.Lgs. 159/2008.
In materia si segnala la comunicazione “Piano strategico sull'asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea” (COM(2008)360) presentata dalla Commissione europea il 17 giugno 2008.
Al fini di completare la realizzazione del sistema comune europeo di asilo entro il 2010, il piano strategico propone di migliorare la definizione, a livello UE, degli standard di protezione, modificando gli strumenti giuridici esistenti. Il piano strategico prevede strumenti per promuovere la solidarietà nei confronti di quegli Stati membri il cui sistema d'asilo sia sottoposto a un onere eccessivo e misure per sostenere i paesi terzi che ospitano un gran numero di rifugiati.
In tale quadro il 3 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure comprendente:
§ una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/9/CE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti asilo;
La proposta prevede, tra le altre cose, l’applicazione del trattenimento solo in circostanze eccezionali e con opportune garanzie giuridiche, e mai nei confronti di minori a meno che ciò non sia nel loro interesse;meccanismi atti ad individuare tempestivamente i richiedenti asilo con esigenze particolari per offrire loro un trattamento appropriato; agevolazioni per l’accesso al mercato del lavoro.
§ una proposta di regolamento che modifica il regolamento CE n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo;
La proposta, tra le altre cose, facilita il ricongiungimento familiare, in particolare per quanto riguarda il ricongiungimento di un richiedente con parenti con i quali esiste un legame di dipendenza e con beneficiari di protezione sussidiaria.
§ una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2725/2000, concernente l’istituzione del sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino[13].
In attuazione del Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, il 18 febbraio 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2009)66) relativa alla creazione di un Ufficio europeo in materia d'asilo. L'Ufficio, che dovrebbe assumere la forma di un'agenzia comunitaria, svolgerà tre compiti principali: l'appoggio alla cooperazione pratica in materia d'asilo, l'appoggio agli Stati membri sottoposti a pressioni particolari ed il miglioramento dell'applicazione da parte degli Stati membri delle norme comunitarie relative all'asilo.
1. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
L’articolo 6 del disegno di legge, introdotto preso l’altro ramo del Parlamento, novella l’articolo 116 del codice civile al fine di prevedere che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba esibire - oltre al nulla osta dell’autorità competente nel proprio paese - un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
L’articolo 116 del codice civile regola il matrimonio dello straniero in Italia e dispone che:
§ lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel nostro paese debba presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio (primo comma);
§ il matrimonio non potrà essere celebrato in violazione delle seguenti disposizioni, che contengono specifici divieti di contrarre matrimonio (secondo comma):
- art. 85 (in caso di interdizione per infermità di mente);
- art. 86 (relativo alla libertà di stato);
- art. 87 (relativamente ad alcuni gradi di parentela e affinità);
- art. 88 (in caso di condanna per alcuni specifici delitti);
- art. 89 (divieto temporaneo di nuove nozze).
§ lo straniero che ha domicilio o residenza in Italia deve inoltre rispettare le disposizioni italiane in tema di pubblicazioni (terzo comma).
Articolo 7
(Disposizioni concernenti il reato di
danneggiamento)
1. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».
Gli articoli da 7 a 10 del disegno di legge introducono disposizioni contro la cd. illegalità diffusa, ovvero contro fattispecie che, pur considerate minori, secondo la relazione del Governo al d.d.l. “incidono notevolmente non tanto sulla vivibilità dei centri urbani, quanto su quelle condizioni minime di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità”.
In particolare, gli articoli 7 e 8 mirano alla repressione del fenomeno dei cd. writers o graffitariovvero gli autori di murales e scritte su muri di edifici pubblici e privati, su autobus, treni ed, in generale, su beni mobili ed immobili altrui.
Anche se nel nostro sistema penale non esiste un reato specifico in materia, l’illecito è attualmente punibile a titolo di danneggiamento oppure di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
L’articolo 7[14]introduce due modifiche all’art. 635 c.p., relativamente al reato di danneggiamento aggravato.
Il vigente art. 635 c.p. punisce colui che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. Il reato è punito, a querela della persona offesa - come danneggiamento semplice - con l’ammenda da 258 a 2.582 euro o la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi[15](primo comma).
Tra le diverse ipotesi aggravatepreviste dal secondo comma[16] dell’articolo 635 vi è quella del reato commesso su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625 c.p. (ovvero commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza). Il reato, in tal caso perseguibile d’ufficio, è sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato D.Lgs 274/2000, nel solo caso di danneggiamento semplice, la competenza appartiene al giudice di pace e come accennato la procedibilità è a querela della persona offesa (il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato come, ad esempio, il conduttore dell’immobile). Sul danneggiamento aggravato, procedibile d’ufficio è, invece, competente il tribunale in composizione monocratica.
Il bene - interesse giuridico tutelato nella fattispecie penale in oggetto - è l’inviolabilità del patrimonio, mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al diritto all’integrità della “cosa” nella sua struttura, o comunque nella sua utilizzabilità e fruibilità.
Il fatto materiale del reato di cui all’art. 635 consiste nel deteriorare ovvero modificare, con la propria condotta illecita, una cosa altrui in modo da ridurne in modo apprezzabile il valore. Tale elemento consiste, quindi, in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, che quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, esclude la sussistenza del reato (Cass., Sez. II, sent. n. 36302 del 22 settembre 2003).
E’ assolutamente indifferente che la cosa sia mobile o immobile, deve però essere di proprietà o in godimento ad un’altra persona rispetto al soggetto attivo del reato.
L’elemento psicologico del reato di cui all’art. 635 c.p., è rappresentato dal dolo generico, che deve essere inteso come la coscienza e la volontà di porre in essere e di realizzare un’aggressione nei confronti di un bene mobile o immobile, ma con la consapevolezza che la cosa appartiene ad altri. Il dolo quindi non è qualificato dal fine specifico di nuocere, tanto che per la sua esistenza è sufficiente la volontà e la coscienza di danneggiare (Cass. penale, Sez. II, sentenza 13 aprile 2007, n. 15102).
La lettera a) inserisce al secondo comma un nuovo numero 3-bis, volto ad estendere l'aggravante del reato al caso in cui siano danneggiati "immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale".
Occorre valutare se l'espressione "immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale" consente una sufficiente individuazione della fattispecie penale, ai fini dell'applicazione dell’aggravante. Si segnala, infatti, che a tale espressione non corrisponde uno specifico riferimento normativo. Con il termine risanamento ambientale, molto ricorrente nella normativa vigente, si fa riferimento ad interventi di bonifica che possono interessare il territorio o anche l'ambito urbano rispetto a determinati fattori inquinanti di varia natura (dai rifiuti, al materiale radioattivo, al rumore); il risanamento edilizio attiene invece a quegli interventi volti a contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Si segnala, peraltro che, sia per il risanamento ambientale che per quello edilizio vi è una vasta normativa di livello regionale e locale e che, conseguentemente la "sottoposizione" a tali vincoli deve essere valutata anche con riferimento ad essa.
La lettera b) – sempre con riferimento ai casi di danneggiamento aggravato - interviene sull'istituto della concessione della sospensione condizionale della pena, introducendo un comma aggiuntivo all’art. 635 c.p.. In base alla nuova disposizione la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Si ricorda che alla prima delle indicate condotte riparatorie – se messa in atto prima dell’udienza di comparizione davanti al giudice di pace (quindi nel solo procedimento per danneggiamento semplice di cui all’art. 635, primo comma) – consegue l’estinzione del reato commesso (art. 35 del D.Lgs 274/2000).
Articolo 8
(Disposizioni concernenti il reato di
deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Ulteriori sanzioni amministrative)
1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio».
2. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
3. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: «639» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».
L’articolo 8[17]. – integralmente modificato nel corso dell'esame al Senato –introduce significative modifiche al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui di cui all'art. 639 c.p. prevedendo, inoltre, ulteriori sanzioni amministrative.
L’art. 639 c.p. punisce colui che, fuori dei casi di danneggiamento, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui; il reato, sempre di competenza del giudice di pace(art. 4, comma 1, del D.Lgs 274/2000), è punito - a querela della persona offesa - con la multa fino a 103 euro (primo comma).
La legge 352 del 1997 ha aggiunto un comma all’art. 639, contemplando, quale ipotesi aggravata e perseguibile d’ufficio, il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici. La sanzione, in tal caso, è più grave ed identica a quella prevista per il danneggiamento semplice, ovvero la pena della multa da 258 a 2582 euro o della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o, ancora, il lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi (secondo comma).
Il comma 1 interviene sull’art. 639 c.p. graduando l’entità della pena in relazione all’oggetto del deturpamento-imbrattamento (beni mobili, immobili o o mezzi di trasporto, cose d’interesse storico-artistico):
- al primo comma, tramite la soppressione del riferimento ai beni immobili, conserva la sola sanzione pecuniaria (multa fino a 103 euro) quando l’illecito è commesso sui beni mobili (con esclusione dei mezzi di trasporto, v. secondo comma);
- al secondo comma, integra le aggravanti ed incrementa le pene edittali. L’aggravante - punita dalla nuova norma più severamente con la reclusione da 1 a 6 mesi e la multa da 300 a 1.000 euro, anziché con le sanzioni stabilite per il danneggiamento semplice - è applicata per il deturpamento o imbrattamento di (tutti i) beni immobili pubblici e privati (non solo, come attualmente, per quelli compresi nel perimetro dei centri storici) nonché su mezzi di trasporto pubblici o privati (auto, bus, treni,ecc.). Per la già prevista fattispecie aggravata consistente nell’illecito commesso su cose di interesse storico o artistico, ovunque ubicate (al momento punito a titolo di danneggiamento semplice) la sanzione è aumentata prevedendo la reclusione da 3 mesi ad un anno congiunta con la multa da 1.000 a 3.000 euro.
L’art. 8 in esame, inoltre, aggiunge due ulteriori commi all’art. 639 c.p. con i quali:
- nelle ipotesi di reiterazione del reato nelle forme aggravate previste dal secondo comma, la pena applicabile è la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa fino a 10.000 euro;
- nelle stesse ipotesi aggravate è prevista la procedibilità d’ufficio.
Il comma 3 dell’art. 8 del disegno di legge novella l’art. 4 del D.Lgs 274 del 2000[18] precisando che la competenza del giudice di pace sul reato di imbrattamento e deturpamento di cui all’art. 639 c.p. sussiste nelle sole ipotesi “semplici” di cui al primo comma. Nelle ipotesi aggravate, la competenza appartiene, quindi, al tribunale.
Il comma 2 dell’art. 8 introduce un nuovo illecito amministrativo consistente nella vendita a minori di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili punito con sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
Si richiama brevemente la recente giurisprudenza in merito al titolo di reato applicabile alla condotta dei cd. writers ovvero la non sempre pacifica distinzione tra i reatidi danneggiamento e quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Tendenzialmente, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il reato di “deturpamento o imbrattamento di cose altrui”, in relazione ai casi di scritte vergate con vernice spray sul muro di un’immobile e quindi di un’alterazione temporanea e superficiale della cosa il cui aspetto possa quindi tornare, indipendentemente dalla spesa che occorrerà affrontare per la riparazione del bene, allo stato precedente al fatto illecito.
La Cassazione penale, VI sezione, con la sentenza 16 novembre 2000, n. 11756,ha ritenuto che lo scrivere a vernice sui muri di una abitazione sia inquadrabile nella fattispecie di minor gravità prevista dall'art. 639 c.p. e non in quella di cui all'art. 635 c.p.. (danneggiamento), mancando un'immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene medesimo. (Nella fattispecie la Corte, pur riconoscendo che la ripulitura dei muri dalle scritte aveva richiesto una ritinteggiatura completa, ha ritenuto tuttavia l'alterazione del bene solo temporanea e superficiale, per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro). Analoga posizione è espressa da Cass., Sez. II, sentenza dell’11 dicembre 2002 n. 12973.
La Cassazione penale, II sezione, sentenza 7 giugno 2002, n. 22370 (conf., Sez. II, sentenza 16 giugno 2005 n. 28793) ha ritenuto che il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del "deterioramento", da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p. perché, mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res" il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione).
In un caso particolare, la giurisprudenza di merito ha ritenuto inesistenti anche gli elementi del reato di cui all’art. 639. Il Tribunale dei Minorenni di Cagliari, nella sentenza del 27 novembre 2000 ha ritenuto infatti che tracciare un disegno con alcuni gessi su un monumento ai caduti di proprietà comunale non configura alcun reato; ciò, in quanto l’eliminazione delle relative raffigurazioni non richiedeva un intervento di rifacimento sull’intero monumento, potendo, invece, ritenersi sufficiente la cancellatura delle medesime, facilmente realizzabile data la natura del materiale utilizzato. Secondo i magistrati minorili, in relazione all’ipotesi di reato di cui all’articolo 639 c.p., la rilevanza del pregiudizio arrecato alla cosa deve essere tale da provocare nei terzi un notevole senso di ripugnanza e ribrezzo.
1. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.
L’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una disposizione di particolare rilevanza a tutela del decoro delle pubbliche vie.
La norma prevede, infatti, che le sanzioni amministrative pecuniarie dettate da regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possano essere inferiori a 500 euro.
Con riferimento alla scelta del legislatore di determinare l’entità delle sanzioni, la Corte costituzionale ritiene che uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore sia possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della “ragionevolezza” vale a dire si manifesti, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità (Corte costituzionale sentt. n. 144 del 2001, n. 58 del 1999, n. 297 del 1998, n. 313 del 1995, ord. 246 del 2007, sent. n. 345 del 2007). Secondo la Corte costituzionale, la valutazione va fatta investendo, innanzitutto, la sua “ragionevolezza intrinseca” e dunque la coerenza tra il contenuto della norma e la finalità perseguita attraverso la sua previsione.
Con riferimento all’uso della locuzione “pubbliche vie”, che sembrerebbe limitare l’ambito applicativo della nuova norma, occorre valutare se utilizzare l’espressione “luogo pubblico”, che ha una portata più ampia, identificando per definizione un luogo accessibile a tutti senza particolari limitazioni (e che può consistere in vie, piazze, giardini pubblici, spiagge demaniali, ecc.)
Si ricorda inoltre che la normativa penale ambientale (D.Lgs 152/2006, cd. codice ambientale, art. 255) prevede come pena per l’abbandono o il deposito abusivo di determinate categorie di rifiuti “a rischio” la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda, invece, rifiuti non pericolosi e non ingombranti (ad esempio, un sacchetto per immondizia di uso domestico) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 145 euro[19]. Si richiama, inoltre, l’articolo 15 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), che vieta di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (lett. f), nonché di gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa (lett. i) e punisce tali comportamenti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.
Occorre valutare l’opportunità di un coordinamento dell’articolo in esame con le disposizioni sopra richiamate.
Articolo 10
(Introduzione
dell'articolo 34-bis nel nuovo codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».
L’articolo 10 del disegno di legge, anch’essointrodotto dal Senato, completa l’intervento del precedente articolo 8 relativo al decoro delle pubbliche vie.
La disposizione aggiunge una disposizione (art. 34-bis “Decoro delle strade”) al Codice della strada (D.Lgs 285/1992) che introduce un nuovo illecito amministrativo consistente nello “insozzare” le strade pubbliche gettando rifiuti od altri oggetti dai veicoli sia in sosta che in movimento. L’illecito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.
Con riferimento alla descrizione della fattispecie, nonché all’opportunità di un coordinamento normativo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 9.
Articolo 11
(Responsabilità delle persone maggiorenni
nei delitti commessi
dai minori)
1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».
L'articolo 11 del disegno di legge modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato, con l'intento di aggravare la pena applicabile al correo maggiorenne[20] .
Attualmente, l'art. 112 c.p. prevede quattro categorie di circostanze aggravanti per l'ipotesi di concorso di persone nel reato (primo comma):
1. quando il reato è stato commesso da 5 o più persone;
2. in un reato commesso da più persone, aver promosso od organizzato la cooperazione o diretto l'esecuzione del reato;
3. nell'esercizio della propria autorità, direzione o vigilanza, aver convinto dei subalterni a commettere un reato. Non è rilevante che tra chi esercita autorità, direzione o vigilanza e i suoi subordinati esista un rapporto di diritto pubblico, essendo sufficiente un rapporto di subordinazione a qualunque livello, anche un semplice rapporto familiare;
4. avere indotto a commettere il reato un minorenne, o una persona in stato di infermità o deficienza psichica, fuori dei casi previsti dal numero precedente. Se chi ha indotto a commettere il reato è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà (terzo comma).
L’art. 112, secondo comma, prevede che la pena sia aumentata della metà se, per commettere il reato per il quale è previsto l’arresto in flagranza, ci si avvale di persona non imputabile o non punibile a causa di una condizione o qualità personale. L'aumento della pena è pari ai due terzi se è il genitore a indurre il figlio al reato (terzo comma).
Il disegno di legge – riprendendo l’art. 2 del disegno di legge A.C. 3278, presentato nella scorsa legislatura[21] - modifica l'art. 112 c.p., prevedendo l'applicabilità delle aggravanti ivi previste anche nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermità o di deficienza psichica (e dunque non solo nei confronti di chi li determini a commettere il reato o se ne sia avvalso, come è attualmente previsto)[22] .
Analiticamente, tale risultato viene perseguito attraverso le seguenti novelle:
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Codice penale |
A.C. 2180 |
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Art. 112 Circostanze aggravanti |
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La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: |
Identico: |
|
1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti; |
1. identico; |
|
2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo; |
2. identico; |
|
3. per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; |
3. identico; |
|
4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. |
4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. |
|
La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. |
La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. |
|
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi. |
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi. |
|
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile. |
Identico. |
Nella risoluzione “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”, adottata il 16 gennaio 2008, il Parlamento europeo, tra le altre:
§ propone che l'UE definisca come "bambini a rischio" tutti i bambini vittime di una situazione sociale che metta a repentaglio la loro integrità mentale e fisica o li esponga ai rischi della delinquenza, sia come protagonisti che come vittime;
§ invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare iniziative (campagne di informazione, scambio di migliori prassi, ecc.) per evitare che i bambini diventino a rischio, compresa la prevenzione della delinquenza giovanile;
§ invita tutti gli Stati membri a far sì che i minori siano rappresentati in modo efficace e indipendente in qualsiasi procedimento giurisdizionale o quasi giurisdizionale che li riguardi e abbiano un tutore legalmente designato qualora nessun membro della famiglia responsabile, competente e idoneo sia in grado di assumersi tali responsabilità.
Nella risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2004-2009), adottata il 14 gennaio 2009, il Parlamento europeo, tra le altre cose, osserva che non tutti i paesi membri fissano la stessa età per la responsabilità penale e manifesta preoccupazione per il fatto che, in alcuni di essi, i minori siano regolarmente deferiti ad autorità giudiziarie competenti per gli adulti e che in altri paesi i tribunali minorili vengano chiusi; chiede agli Stati membri di allineare i loro sistemi giudiziari affinché nessun minore venga giudicato in base alle stesse modalità applicate per un adulto.
Articolo 12
(Disposizioni in tema di occupazione di
suolo pubblico)
1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’articolo 12 prevede nuovi poteri dei sindaci e dei prefetti in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico.
Tali poteri sono esercitabili, ai sensi del comma 1, in presenza delle seguenti tipologie di occupazione illecita:
§ occupazione che integri il reato di Invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 c.p.;
§ occupazione che integri l’illecito amministrativo di Occupazione della sede stradale, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada).
Commette il reato di cui all’articolo 633 c.p. chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.
La disciplina limitativa dettata dall’art. 20 del Codice della strada riguarda l’occupazione delle strade, delle fasce di rispetto, dei marciapiedi con veicoli, baracche, tende e simili ovvero con chioschi, edicole od altre installazioni. Le infrazioni a tale disciplina sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria nonché all’obbligo per l'autore di rimuovere le opere abusive a proprie spese.
Ai sensi dell’articolo in commento il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane – o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo – possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
Se si tratta di occupazione a fine di commercio, poi, alle prescrizione di cui sopra si accompagna la chiusura dell’esercizio fino al pieno ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Sono fatti espressamente salvi i diversi provvedimenti adottabili dall’autorità per motivi di ordine pubblico.
Un potere prefettizio di emanare ordinanze d’urgenza per la tutela dell'ordine pubblico è previsto, ad esempio, dall’art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931).
Il comma 2 prevede che i nuovi poteri di ripristino autoritativo siano utilizzabili anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
Obblighi come quelli cui fa riferimento il comma in esame sono previsti solitamente nei regolamenti comunali di polizia urbana.
Nell’impossibilità di offrire un quadro esaustivo, un esempio di imposizione di siffatti obblighi può essere dato dall’art. 10 del regolamento di polizia urbana della città di Venezia, che così dispone: “È proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti, i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità”.
Il comma 3 prevede, qualora si tratti di occupazione abusiva a fine di commercio, la trasmissione del relativo verbale di accertamento, da parte dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio; ciò al fine di assicurare l’applicazione della disposizione di cui all’art. 36 del D.P.R. 600/1973[23], concernente la comunicazione di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie.
Ai sensi della disposizione citata “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli”.
Si ricorda che disposizioni sostanzialmente identiche a quelle illustrate erano recate dal disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza urbana, presentato alla Camera dal Governo pro tempore nella XV legislatura (A.C. 3278, art. 6).
Articolo 13
(Contrasto all’impiego dei minori
nell’accattonaggio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;
c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «600-quinquies,» è inserita la seguente: «600-octies,»;
d) l'articolo 671 è abrogato.
L’articolo 13 del disegno di legge – riproponendo sostanzialmente il contenuto dell’art. 1 dell’A.C. 3278 della scorsa legislatura[24] – introduce nell’ordinamento il delitto di Impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600-octies c.p.)
Si ricorda che attualmente vige nel nostro ordinamento una omonima contravvenzione, prevista dall'art. 671 c.p., in forza del quale è sanzionato con l'arresto da 3 mesi a un anno chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare (primo comma ). Se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della potestà parentale o dall'ufficio di tutore (secondo comma).
Peraltro, nell’applicazione di questa disposizione si evidenziano posizioni diverse in giurisprudenza. Da una parte, infatti, vi sono pronunce nelle quali la Cassazione penale ha configurato nell’impiego del minore per accattonaggio gli estremi del maltrattamento[25]; dall’altra pronunce nelle quali ha ravvisato gli estremi della contravvenzione, nel presupposto che il minore fosse in grado di recepire l’attività alla quale era volto[26] ed ha invece escluso la rilevanza penale del fatto in assenza di tale consapevolezza[27].
In base al nuovo art. 600-octies c.p., introdotto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), sanziona con la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi:
§ si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero
§ permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, ovvero
§ permette che altri se ne avvalga per mendicare.
Il delitto sembrerebbe avere un ambito di applicazione più ampio dell’attuale contravvenzione, in quanto la prima delle condotte che lo integrano - l'avvalersi per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile - prescinderebbe dal fatto che tale persona sia sottoposta all'autorità del soggetto attivo o affidata alla sua custodia o vigilanza. Tale elemento permane invece con riferimento alle altre due condotte (il permettere che tale persona mendichi ovvero che altri se ne avvalga per mendicare).
A differenza del vigente art. 671 c.p., il nuovo art. 600-octies non contempla esplicitamente le pene accessorie applicabili nel caso di fatto applicabile dal genitore o dal tutore. Rispetto al nuovo delitto possono trovare comunque applicazione le norme di carattere generale contenute nell’articolo 34, secondo comma c.p. (sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori per delitti commessi con abuso della medesima) e 31 c.p. (interdizione temporanea dall’ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro ufficio attinente alla cura o alla tutela).
Più nel dettaglio, l’articolo 34 c.p. prevede che la condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. In base al quarto comma la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.
L’articolo 31 c.p. dispone che ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28 (ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e ogni altro ufficio attinente alla cura o alla tutela), ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.
La lettera b) introduce nel codice penale l’art. 602-bis, che dispone l'applicazione di una pena accessoria (rispettivamente, perdita della potestà del genitore o interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura) nel caso in cui i reati di cui agli artt. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi) siano commessi dal genitore o dal tutore.
La lettera c), facendo seguito all’introduzione del delitto di Impiego di minori nell’accattonaggio abroga la contravvenzione prevista dall’art. 671 c.p.
La lettera d), infine, novella l’art. 609-decies c.p., inserendo la nuova fattispecie di impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600-octies) fra i delitti per i quali il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al tribunale per i minorenni.
Dall’applicazione di questa norma consegue che, in ogni stato e grado di procedimento, dovrà essere assicurata al minorenne assistenza affettiva e psicologica, attraverso la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede (art. 609-decies, comma secondo); il minorenne dovrà inoltre essere assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali (comma terzo), dei quali si avvarrà anche l'autorità giudiziaria (comma quarto).
Nella risoluzione “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”, adottata il 16 gennaio 2008, il Parlamento europeo, tra le altre invita tutte le istituzioni dell’UE e tutti gli Stati membri a partecipare attivamente alla lotta contro il traffico di minori, qualunque sia la forma di sfruttamento (accattonaggio, lavoro minorile, lavoro forzato, servitù domestica, schiavitù, lavoro in regime di servitù) e chiede agli Stati membri di attuare misure adeguate per proibire tali fenomeni.
Nella risoluzione del 31 gennaio 2008 su una Strategia europea per i rom il Parlamento europeo, tra le altre cose, invita gli Stati membri e la Commissione a combattere lo sfruttamento dei bambini rom, l'accattonaggio che sono costretti a praticare e il loro assenteismo scolastico.
1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-bis) è aggiunto il seguente:
«11-ter) l'aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado».
2. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».
3. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».
L’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, mira ad offrire una maggiore tutela ai minori attraverso la previsione di specifiche aggravanti laddove alcuni reati vengano commessi nelle vicinanze di luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.
In particolare, il comma 1, interviene sull’art. 61 del codice penale in tema di circostanze aggravanti comuni (si ricorda che ulteriori modifiche al medesimo articolo sono previste dall’art. 1 del d.d.l.).
L'art. 61 c.p. elenca le circostanze aggravanti comuni, ossia le circostanze aggravatrici di pena che sono previste dalla parte generale del codice penale, in quanto potenzialmente applicabili ad un insieme non predeterminabile di reati (sono invece definite speciali quelle circostanze che sono previste soltanto in rapporto a specifiche figure di reato). Le aggravanti comuni comportano un aumento fino ad un terzo della pena che si sarebbe altrimenti inflitta per il reato-base.
Il disegno di legge inserisce un ulteriore numero (n. 11-ter) in forza del quale è previsto un aumento della pena fino a un terzo se il fatto è stato commesso in danno di minori all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole.
Il comma 2 novella invece l’art. 527 del codice penale, relativo al delitto di atti osceni.
Il codice penale sanziona con la reclusione da 3 mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (primo comma). Se il fatto avviene per colpa, si tratta solo di illecito amministrativo, per il quale è prevista la sanzione da 51 a 309 euro (secondo comma). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 529, comma 1, c.p., agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Il disegno di legge dispone che la pena sia aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di un luogo abitualmente frequentato da minori, laddove ciò comporti il pericolo che essi vi assistano.
Questa aggravante intende tutelare il minore, inasprendo la sanzione per chi compie atti osceni in luoghi ove la presenza di minori è molto probabile. Si ricorda inoltre che il codice prevede anche un’apposita fattispecie delittuosa (art. 609-quinquies, c.p., Corruzione di minorenne), a carico di chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere (reclusione da 6 mesi a 3 anni).
Il comma 3, infine, modifica l’art. 609-ter del codice penale, intervenendo sulla disciplina delle aggravanti previste per il delitto di violenza sessuale.
Ai sensi dell’art. 609-ter sono considerate circostanze aggravanti (e determinano l'applicabilità di una pena da 6 a 12 anni) l'aver commesso il fatto su minore di 14 anni, o con l'uso di armi o di narcotici, o a opera di persona travisata o che finga di essere un pubblico ufficiale, o, ancora, su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale o che non abbia ancora compiuto i 16 anni se il colpevole ne è l’ascendente, il genitore o il tutore. Se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto 10 anni la pena è la reclusione da 7 a 14 anni.
Il disegno di legge introduce un’ulteriore aggravante (n. 5-bis) per l’ipotesi in cui la violenza sessuale sia commessa all’interno o nelle immediate vicinanze della scuola (istituto d’istruzione o di formazione) frequentata dalla vittima.
Si osserva che, così come formulata, la circostanza aggravante sembra poter trovare applicazione a prescindere dalla minore età della persona offesa.
Il 3 febbraio 2009 il Parlamento europeo ha adottato una raccomandazione al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.
In particolare, nel quadro della prossima revisione della decisione quadro 2004/68/GAI relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, il Parlamento europeo raccomanda, tra le altre cose:
- la classificazione dello sfruttamento di una posizione dominante da parte di chi commette un reato (in un contesto familiare, educativo, professionale) come circostanza aggravante.
- la penalizzazione della partecipazione ad attività sessuali con una persona di età inferiore a 18 anni, anche se superiore all'età del consenso, nel caso in cui sia fatto uso di coercizione, forza o minaccia, o si abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza, anche all'interno della famiglia, o di una situazione particolarmente vulnerabile del minore, in particolare a causa di una disabilità mentale o fisica o una situazione di dipendenza, o dove si dia in pagamento denaro o si ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali;
- la penalizzazione della partecipazione intenzionale a esibizioni di carattere pornografico che coinvolgano bambini e li costringano intenzionalmente ad assistere ad abusi o attività sessuali;
- l'adozione di misure volte a incoraggiare le vittime di abusi sessuali a sporgere denuncia presso i tribunali nazionali affinché siano avviate azioni civili e penali contro gli autori di reati a sfondo sessuale;
- la revisione delle disposizioni della decisione quadro che prevede soltanto una base minima per impedire ai condannati per reati a sfondo sessuale di avere accesso a bambini attraverso un lavoro o attività di volontariato che comportino un contatto regolare con i bambini, tra l'altro esaminando l'eventualità di istituire un obbligo per gli Stati membri di garantire che i candidati a determinate attività professionali attinenti alla cura dei bambini siano soggetti a controlli del casellario giudiziario, compresa la creazione di regole chiare od orientamenti per i datori di lavoro quanto ai loro obblighi in tal senso.
Articolo 15
(Modifiche all'articolo 614 del codice
penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».
L'articolo 15 è stato inserito nel corso dell'esame al Senato.
Il comma 1 introduce il minimo edittale di sei mesi per la pena della reclusione in caso di delitto di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p. (attualmente è prevista solo la pena massima di 3 anni).
L’articolo 614 c.p. prevede che chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Il comma 2, alla lettera a), aggiunge nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per furto aggravato a quelle già previste dal testo attuale dell’articolo 380, comma 2, lett. e), c.p.p. Tali ipotesi riguardano le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, numero 3) (ovvero il caso in cui il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso), e numero 5) c.p. (ossia se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio).
L’articolo 380 c.p.p. prevede tra i delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza il delitto di furto (lettera e), quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 (ossia se il furto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi), nonché quando ricorre quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale (ossia se il colpevole usa violenza sulle cose) salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (danno patrimoniale di speciale tenuità, lucro di speciale tenuità ed evento dannoso di speciale tenuità).
La successiva lettera b) del medesimo comma introduce, tra le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, di cui all’articolo 381 c.p.p., il delitto di violazione di domicilio di cui all’articolo 614 c.p.
Articolo 16
(Modifiche agli articoli 625 e 628 del
codice penale)
1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
«8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».
2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».
L'articolo 16, inserito nel corso dell'esame in Senato, apporta ulteriori modifiche al codice penale.
Il comma 1 introduce all'art. 625 c.p., due nuove circostanze aggravanti del delitto di furto, se il fatto è commesso:
§ all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
§ nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti a prelievo di denaro.
La disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di furto è contenuta all’articolo 625 c.p., il quale prevede che la pena prevista per il furto è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 (in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 154 a euro 516):
§ se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
§ se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
§ se il fatto è commesso con destrezza;
§ se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
§ se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
§ se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
§ se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o più delle circostanze precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (circostanze aggravanti comuni), la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.
Il comma 2, introduce all'art. 628 c.p. tre nuove circostanze aggravanti del delitto di rapina, se il fatto è commesso:
§ nei luoghi di cui all'art. 624-bis c.p. (ossia edifici o altri luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora o pertinenze di essa);
§ all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
§ nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Il delitto di rapina è disciplinato dall’articolo 628 c.p. che prevede che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
Per quanto riguarda le aggravanti, la pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 :
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis.
1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)».
L'articolo 17, inserito nel corso dell'esame in Senato, introduce una nuova circostanza aggravante del delitto di truffa, di cui all’art. 640 c.p., se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, primo comma, n. 5) Si tratta della circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa, ossia “l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. Come sopra illustrato l'art. 1 del disegno di legge in esame prevede una riformulazione di tale circostanza, che fa riferimento anche al caso in cui l’autore del reato abbia profittato dell’età avanzata della persona che ha subito il danno (vedi supra).
L’articolo 640 c.p. disciplina il delitto di truffa, prevedendo che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
Per quanto attiene alle aggravanti di tali delitto, il medesimo art. 640 prevede che la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Articolo 18
(Modifiche al codice penale in materia di
sequestro di persona
e sottrazione di persone incapaci)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»;
b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l'articolo 574 è inserito il seguente:
«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».
L'articolo 18 è stato inserito nel corso dell'esame in Senato.
Il comma 1, lettera a) novella l'art. 605 c.p. in materia di sequestro di persona. In primo luogo, esso dispone un significativo inasprimento della pena se il fatto è commesso in danno di un minore, prevedendo in particolare la reclusione da tre a dodici anni (in luogo della reclusione da sei mesi a otto anni prevista per la fattispecie ordinaria). La pena è ulteriormente aumentata (reclusione da tre a quindici anni) se:
§ ricorre una delle circostanze aggravanti già previste dall’art. 605, secondo comma, c.p. (fatto commesso in danno di un ascendente, discendente o coniuge ovvero da pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le sue funzioni) ;
§ si tratta di minore di quattordici anni;
§ il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero.
Nei casi descritti riguardanti il sequestro di minore è prevista una diminuzione di pena fino alla metà qualora l’imputato si adoperi concretamente per la liberazione del minore; aiutando nelle indagini per la ricostruzione dei fatti o individuazione degli autori del fatto; per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
Il comma 1, lettera b) introduce nel libro II, titolo XI (Delitti contro la famiglia), capo IV (Delitti contro l’assistenza familiare), una nuova fattispecie di reato, rubricata “Sottrazione e trattenimento di minore all’estero”. Il nuovo art. 574-bis, inserito dopo l’art. 574 (Sottrazione di persone incapaci) prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, la reclusione da uno a quattro anni (da sei mesi a tre anni se il minore ha compiuto quattordici anni). Se i fatti suddetti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.
Si ricorda che l’art. 574 c.p., che disciplina il delitto di Sottrazione di persone incapaci, prevede che chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio
Il Consiglio giustizia e affari interni del 27-28 novembre 2008 ha raccomandato l’istituzione da parte degli Stati membri di un sistema di allerta precoce in caso di rapimento criminale di bambini. Sulla cooperazione d’urgenza per la ricerca di bambini scomparsi il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione il 2 settembre 2008.
Si ricorda inoltre che nella risoluzione “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”, adottata il 16 gennaio 2008, il Parlamento europeo, tra le altre cose:
- chiede che venga affrontato il problema della sottrazione internazionale dei minori, contesi spesso tra i genitori in seguito a separazioni o divorzi, tenendo sempre nella massima considerazione l'interesse superiore del bambino;
- chiede di introdurre misure adeguate e tempestive per la ricerca ed il ritrovamento dei bambini scomparsi e sequestrati, incluso il ricorso al Sistema di Informazione Schengen per impedire che attraversino le frontiere.
Si ricorda che dal 1987 è stata istituita la carica di Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori, nell'intento di contribuire alla soluzione delle situazioni di conflitto che sorgono quando, in seguito alla separazione di una coppia mista di genitori, un figlio viene sottratto da uno di essi.
Il ruolo del Mediatore consiste nel favorire il raggiungimento, attraverso una procedura di mediazione, di un accordo volontario tra il genitore che ha sottratto il figlio e l'altro genitore, tenendo presente principalmente l'interesse del minore. Una volta raggiunto, accettato e firmato dalle parti, l'accordo può essere comunicato al tribunale, che ne ufficializza i termini con un'ordinanza riconosciuta e applicabile in altri paesi. Per garantire l'efficacia e la professionalità dell'intervento di mediazione, il Mediatore del PE sovrintende alla designazione, per ciascun caso, di un appropriato comitato di mediatori, composto, per quanto possibile, secondo il seguente criterio: una donna e un uomo, un giurista e un non giurista, che parlino entrambi le due lingue delle parti in causa.
Articolo 19
(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n.
895, e alla legge
18 aprile 1975, n. 110)
1. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto».
2. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso».
L'articolo 19, inserito nel corso dell'esame in Senato, al comma 1, sostituisce integralmente l’articolo 4, comma secondo, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), modificando in particolare la disciplina delle circostanze aggravanti per il reato di porto illegale di armi o parti di esse, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali (di cui all'art. 1 della medesima legge).
In particolare si prevede che, salvo che il porto d’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena sia aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:
§ da persone travisate o da più persone riunite;
§ nei luoghi di cui all'art. 61, numero 11-ter, c.p.; attualmente l'art. 61 c.p. non prevede un numero 11-ter, che viene invece introdotto dall'art. 14, comma 1, del provvedimento in esame. I luoghi in questione sono l'interno o le immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado;
§ di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.
L’articolo 4, primo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, prevede che chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.
Il secondo comma, oggetto della modifica in commento, prevede che la pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato.
Il comma 2 novella l’articolo 4, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (recante Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere), prevedendo le medesime circostanze aggravanti, introdotte dal precedente comma 1 nell’articolo 4, secondo comma, della legge n. 895 del 1967, anche per il reato di porto di armi o di altri oggetti atti ad offendere di cui all’articolo 4, commi primo e secondo, della legge n. 110. La disposizione in commento prevede in tal caso il raddoppio della pena, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso. Si segnala che, nella formulazione attuale, il sesto comma dell’articolo 4 prevede circostanze aggravanti applicabili anche alle ipotesi specifiche di porto d’armi (pure da parte di persone munite di licenza) e di strumenti atti ad offendere nelle riunioni pubbliche di cui ai precedenti quarto e quinto comma.
L’articolo 4, primo comma, della legge n. 110 vieta di portare, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, facendo nel contempo salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931. Il secondo comma vieta di portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il terzo comma prevede l'arresto da un mese ad un anno e l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 e, per i casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, prevede che possa essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La medesima disposizione dispone l’aumento della pena se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
Il quarto comma vieta il porto d’armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza, punendo il trasgressore con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 e prevedendo la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
Il quinto comma vieta di portare in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, punendo il trasgressore con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
Il sesto comma prevede la circostanza aggravante dell’uso delle armi o degli altri oggetti al fine di compiere reati, escludendo tuttavia il raddoppio di pena quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.
I commi ulteriori disciplinano la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere, l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931 e l’esclusione di taluni strumenti specificamente indicati dalla nozione di arma.
Articolo 20
(Norme di attuazione dell’articolo 2 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi)
1. Il Ministro dell’interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.
L’articolo 20, introdotto nel corso dell’esame al Senato, attribuisce al Ministro dell’interno il compito di definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum (olio di peperoncino), che siano inquadrabili tra quelli di cui all’art. 2, co. 3°, della L. 110/1975[28] ma che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.
La disciplina in oggetto è rimessa a un regolamento che il Ministero dell’interno è autorizzato ad emanare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L’art. 2, co. 3°, della L. 110/1975[29], menzionato dall’articolo in esame, assoggetta alla disciplina delle armi comuni da sparo, tra le altre, le armi “ad emissione di gas”, ad esclusione di quelle per le quali la commissione consultiva centrale delle armi, istituita presso il Ministero dell’interno, “escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona”.
Come può ricavarsi anche dal dibattito parlamentare[30], l’articolo 20 in commento ha lo scopo di chiarire la disciplina sulla vendita e l’uso degli “spray al peperoncino” destinati a finalità di autodifesa, superando le incertezze nascenti, tra l’altro, dalla possibile confusione tra i prodotti in oggetto e gli spray contenenti aggressivi chimici con effetti lacrimogeni, comunemente conosciuti come “CS”, la cui libera vendita non è consentita in Italia essendo tali prodotti chimici inclusi tra le armi da guerra di cui all’art. 1 della citata L. 110/1975.
Ad oggi sono tre i prodotti spray per la difesa personale a base di estratto di frutti di capsicum di cui è consentita la libera vendita, in quanto la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha espresso il parere, condiviso dal Ministero dell’Interno, che essi, in ragione del modesto contenuto di sostanza attiva, non abbiano attitudine a recare offesa alla persona[31].
Articolo 21
(Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;
b)all'articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».
L’articolo 21, comma 1, lettera a), introduce nel Testo unico dell’immigrazione l’articolo 10-bis recante una nuova disposizione incriminatrice, relativa all’ingresso e al soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
Nella sua formulazione originaria, la disposizione (art. 9 del disegno di legge del Governo) introduceva il reato di “Ingresso illegale nel territorio dello Stato”, qualificato come delitto e punibile con la reclusione da sei mesi a 4 anni e prevedeva l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto e il giudizio direttissimo, nonché l'espulsione dello straniero, ordinata dal giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna. La disposizione è stata integralmente sostituita a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo nel corso dell’esame in sede referente e successivamente modificata in Assemblea.
Il comma 1 del nuovo art. 10-bis qualifica la nuova fattispecie di reato come contravvenzione e prevede l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. La condotta tipica è costituita dal "fare ingresso" ovvero dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del medesimo Testo unico nonché di quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 (recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio).
Per comprendere quali specifici comportamenti ricadano nella sfera applicativa della norma incriminatrice occorre richiamare la disciplina degli ingressi degli stranieri, quale delineata dal testo unico sull’immigrazione. L’ingresso nel territorio italiano – che deve avvenire esclusivamente attraverso i valichi di frontiera, salvi casi di forza maggiore – è consentito ai cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea in possesso di: 1. passaporto valido (o documento equipollente); 2. visto d’ingresso (salvi i casi di esclusione). Il Ministero degli affari esteri definisce le diverse tipologie dei visti d’ingresso e le modalità di concessione. Non sempre è necessario il visto d’ingresso: spetta al Ministero degli affari esteri redigere l’elenco dei Paesi i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di specifici accordi internazionali (art. 4, comma 6, T.U.). Nella competenza del Ministero degli esteri rientra anche la procedura di concessione dei visti: le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane localizzate nello Stato di origine o di residenza sono competenti alla ricezione delle richieste, al rilascio o al diniego del visto d’ingresso. Il rilascio del visto di ingresso è subordinato alla presenza di una serie di condizioni: lo straniero deve avere prove idonee a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata di soggiorno. L’entità di tali mezzi sono determinati dal Ministro dell’interno (art. 4, comma 3, T.U.). La documentazione attestante il possesso di tali requisiti può essere richiesta nuovamente al momento dell’ingresso in Italia, anche se in possesso del visto. Per quanto riguarda l’immigrazione per lavoro, l’ingresso degli stranieri è limitato e determinato secondo quote annuali; pertanto, le autorità diplomatiche rilasciano i visti di ingresso entro tali quote (art. 3, comma 4, T.U.) e secondo le modalità definite dal testo unico (artt. 21 e seguenti). Il testo unico prevede anche la possibilità di rilasciare visti per soggiorni di breve durata validi per non più di novanta giorni (art. 4, co. 4). Sempre per soggiorni non superiore ai tre mesi i visti rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari di altri Stati, emessi in virtù di specifici accordi, sono equiparati a quelli rilasciati dalle autorità italiane (art. 4, co. 2, T.U.). Inoltre, il testo unico individua alcune condizioni ostative al rilascio del visto: oltre coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui sopra (mezzi di sussistenza e documenti che confermano lo scopo del soggiorno), non sono ammessi gli stranieri che sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico sia da parte dell’Italia, sia di uno degli Paesi dell’area Schengen (art. 4, comma 3, T.U.). Non possono altresì fare ingresso in Italia (art. 4, commi 3 e 6, T.U.):
§ gli stranieri espulsi (a meno che non abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, pari di norma a dieci anni);
§ gli stranieri da espellere;
§ gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali;
§ gli stranieri condannati per reati legati all’immigrazione clandestina e per altri gravi reati.
In base a quanto precede, rientrano tra le condotte incriminate: 1. entrare senza passaporto o documento equivalente; 2. entrare senza visto, nei casi in cui sia richiesto; 3. entrare senza passare per i valichi di frontiera (salvi casi di forza maggiore).
Per quanto attiene aicomportamenti che integrano un “soggiorno irregolare” sul territorio nazionale, i documenti che, in base al testo unico, legittimano la permanenza dello straniero nel territorio italiano sono il permesso di soggiorno rilasciato per un periodo variabile a seconda dei motivi del soggiorno (art. 5, T.U.) e la carta di soggiorno a tempo indeterminato per gli stranieri stabilizzati (art. 9, T.U.). Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale, ogni straniero deve fare richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni al questore della provincia in cui si trova ed esso è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso (art. 5, comma 2). Si ricorda che la legge 30 luglio 2002, n. 189, ha apportato modifiche di rilievo alla disciplina del permesso di soggiorno, principalmente volte a collegare in modo stretto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla stipula del relativo contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore immigrato. Tra l’altro, è stato introdotto l’obbligo per gli stranieri che fanno richiesta del permesso di soggiorno (o ne richiedono il rinnovo) di sottoporsi alla rilevazione dei dati fotodattiloscopici (art. 5, comma 2-bis e 4-bis). Tale obbligo non sussiste per particolari tipologie di permesso di soggiorno.
Nel corso della XV legislatura è stata approvata una disciplina legislativa specifica, posta al di fuori del testo unico, relativa ai soggiorni di breve durata (legge 28 maggio 2007, n. 68).
In base a tale nuova disciplina, per l’«ingresso» in Italia non è richiesto il permesso di soggiorno quando ricorrono particolari condizioni relative alla durata e ai motivi del soggiorno. In particolare, ai fini dell’esonero dal permesso, il soggiorno non deve essere superiore a tre mesi e deve essere richiesto per uno dei seguenti motivi: visite; affari; turismo; studio. La nuova disciplina prevede inoltre che per i soggiorni di breve durata, la durata per cui è consentito il soggiorno sia quella indicata nel visto di ingresso, se richiesto. In sostituzione della richiesta di permesso di soggiorno, la legge n. 68 del 2007 prevede una dichiarazione di presenza sottoscritta dallo straniero non comunitario, quale titolo sufficiente alla permanenza in Italia per brevi periodi. Per la dichiarazione sono previste due differenti modalità: nel caso di ingresso da una frontiera esterna all’area Schengen la dichiarazione è resa all’autorità di frontiera; nel caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, la dichiarazione va presentata entro otto giorni al questore della provincia in cui ci si trova.
Alla contravvenzione non si applica l’articolo 162 del codice penale (Oblazione nelle contravvenzioni), ossia la facoltà di estinguere il reato da parte del contravventore tramite il pagamento di una somma di denaro.
L’articolo 162 c.p. stabilisce che nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
Per quanto riguarda la disciplina del procedimento penale per il nuovo reato, il comma 3 dell’art. 10-bis prevede l’applicazione degli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotti dal successivo articolo 22 (su cui infra). Tali disposizioni disciplinano la presentazione immediata dell’imputato a giudizio innanzi al giudice di pace (con l’autorizzazione del P.M. e limitatamente ai reati procedibili d'ufficio e in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente) e lo svolgimento del relativo giudizio.
Il comma 2 del nuovo art. 10-bis del T.U., specifica che la fattispecie contravvenzionale dell’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non si applica allo straniero che sia stato respinto al valico di frontiera perché privo dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 10, comma 1.
L’articolo 10 del T.U. detta la disciplina del respingimento al valico di frontiera, disponendo che la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai suddetti valichi senza avere i requisiti richiesti dal testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
L’articolo 345, primo comma, c.p.p. prevede che il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere (o, in base al secondo comma, è stata accertata la mancanza di una condizione di procedibilità diversa), non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
In base al comma 4 della nuova disposizione, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato in esame non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato (nulla osta che deve normalmente essere richiesto dal questore quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Testo unico). Il questore comunica all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Testo unico.
Il richiamato articolo 10, comma 2, prevede che il questore dispone il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
Sulla base del comma 5, in tali casi di esecuzione del respingimento o dell’espulsione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Se tuttavia lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 13, comma 14, trova applicazione l’articolo 345 c.p.p., relativo alla riproponibilità dell’azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona pur in presenza di una sentenza di non luogo a procedere, anche se non più soggetta ad impugnazione, pronunciata per mancanza di una condizione di procedibilità.
Il richiamato articolo 13, comma 14, prevede l’operatività del divieto per lo straniero espulso di rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno (di cui al precedente comma 13) per un periodo di dieci anni. La medesima disposizione prevede che nel decreto di espulsione possa essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia
In base al comma 6, nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo n. 251 del 2007, il procedimento è sospeso. Viene invece pronunciata sentenza di non luogo a procedere, una volta acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del medesimo Testo unico.
Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è volto all’attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. La richiesta di protezione internazionale viene presentata dai cittadini stranieri vittime di persecuzione nel proprio Paese di origine e, se accolta, può portare alla concessione dello status di rifugiato o di quella protezione sussidiaria.
Il richiamato art. 5, comma 6, del T.U. prevede il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 in esame novella invece l’articolo 16, comma 1, del Testo unico dell’immigrazione, estendendo al caso in cui il giudice pronunci sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all’articolo 10-bis (salvo che non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1) la facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Un’altra novella alla medesima disposizione è contenuta nell’articolo 45, comma 1, lett. m), che esplicita che le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, sono quelle che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
In base al testo vigente dell’articolo 16, comma 1, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2 (relativo ai casi di espulsione disposta dal prefetto), quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 c.p. né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, Testo unico.
L’articolo 14, comma 1, disciplina il caso in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo. In tale circostanza, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per quanto riguarda le iniziative dell’Unione europea in materia di contrasto all’immigrazione clandestina si segnala la proposta di direttiva (COM(2007)249), relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi residenti illegalmente nel territorio dell’UE, in attesa di adozione finale da parte del Consiglio.
La proposta di direttiva, nel testo di compromesso risultante da lunghi negoziati tra le istituzioni UE e approvato dal Parlamento europeo il 19 febbraio 2009,vieta l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente al fine di contrastare l’immigrazione illegale. A tal fine essa stabilisce norme minime comuni relative a sanzioni e provvedimenti applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro (persone fisiche o giuridiche, ma anche privati cittadini quando agiscono in qualità di datori di lavoro) che violano tale divieto.
La proposta in questione è stata esaminata dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 127 del regolamento. La Commissione Politiche dell’Unione europea ha adottato un parere favorevole con osservazioni il 25 novembre 2008. Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno approvato un documento finale nella seduta del 26 novembre 2008.
Si ricorda infine la definitiva adozione, il 16 dicembre 2008, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Allo scopo di delineare le possibili prospettive di sviluppo della cooperazione nella gestione delle frontiere UE, fino al 2012, la Commissione ha presentato, nel febbraio 2008, le seguenti comunicazioni:
· Relazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro della Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea – Frontex (COM(2008)67)
La relazione intende fornire la base per esaminare la fattibilità di un eventuale “sistema europeo di guardie di frontiera”, rafforzando strumenti già esistenti quali il Registro centralizzato delle attrezzature tecniche disponibili (CRATE), fornite su base volontaria degli Stati membri ad uno Stato membro che ne faccia richiesta per operazioni di controllo e sorveglianza delle frontiere e le squadre di intervento rapido (RABIT), di recente istituzione.
· La creazione di un Sistema europeo di controllo delle frontiere (EUROSUR) (COM(2008)68);
La Commissione propone la creazione di un “sistema europeo di controllo delle frontiere” (denominato Eurosur), finalizzato soprattutto a ridurre il numero di immigrati illegali che entrano clandestinamente nell’UE; ridurre il tasso di mortalità degli immigrati illegali, salvando un maggior numero di vite in mare; aumentare la sicurezza interna in tutta l’UE contribuendo a prevenire la criminalità transfrontaliera.
· Le evoluzioni future della gestione delle frontiere nell’Unione europea (COM(2008)69).
La comunicazione propone misure volte a rafforzare le procedure in materia di controllo dei cittadini dei paesi terzi lungo le frontiere, facilitando nel contempo le procedure di ingresso e di uscita dall’Unione europea per i cittadini UE e per i viaggiatori in buona fede, provenienti dai paesi terzi.
Il Consiglio giustizia e affari interni del 26-27 febbraio 2008 ha accolto favorevolmente un documento trasmesso dai Ministri dell’Interno di Cipro, Grecia, Italia e Malta, nel quale, ispirandosi al Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo adottato dal Consiglio europeo nell’ottobre 2008, si richiama l’esigenza e si ribadisce l’impegno a rafforzare le misure pratiche di cooperazione al fine di un migliore controllo dei flussi migratori nella regione mediterranea, che assicuri al contempo la protezione della vita dei migranti. Le misure pratiche comprendono tre l’altro il rafforzamento di Frontex e il proseguimento delle operazioni congiunte nel Mediterraneo.
Articolo 22
(Modifiche al decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274)
1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero.
Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;
c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;
d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
L’articolo 22 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 274 del 2000 relativo alla competenza penale del giudice di pace, in particolare coordinandone il testo con l’avvenuta introduzione dell’art. 10-bis nel TU immigrazione (v. art. 21 del d.d.l.):
§ la prima novità riguarda l’art. 4 del decreto legislativo (competenza per materia) cui è aggiunta, al comma 2, la lett. s-bis) con la quale il giudice di pace attrae alla sua competenza i procedimenti relativi all’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ovvero il nuovo reato contravvenzionale introdotto nel D.Lgs 286 del 1998 dal citato art. 10-bis;
§ la seconda novità consiste nell’introduzione di un nuovo modello di procedimento davanti al medesimo giudice di pace (in due versioni: ordinaria e abbreviata) regolato dai nuovi artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs 274 del 2000;
§ l’art. 20-bis (rubricato Presentazione immediata dell’imputato a giudizio in casi particolari) prevede che la polizia giudiziaria possa chiedere al PM l’autorizzazione a presentare immediatamente davanti al giudice di pace l’imputato in presenza delle seguenti condizioni:
- a) vi sia flagranza di reato (o una sua prova evidente) e
- b) il reato sia perseguibile d’ufficio.
La norma indica i contenuti della domanda depositata dalla polizia alla segreteria del PM (generalità dell’imputato, del difensore e della vittima, descrizione del fatto, fonti di prova, richiesta di fissazione dell’udienza).
Il pubblico ministero ha tre alternative: a) richiedere l’archiviazione; b) autorizzare, entro 15 giorni, la presentazione immediata dell’imputato davanti al giudice di pace nominando, se necessario, un difensore d’ufficio; c) esprimere parere contrario (ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo) alla richiesta di giudizio immediato nel caso di richiesta manifestamente infondata, carente nei presupposti o presentata davanti a giudice non competente per territorio.
Il richiamato articolo 25, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000 prevede che, nei casi in cui ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il P.M. esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.
L’ufficiale giudiziario notifica all’imputato e al suo difensore copia della richiesta di giudizio immediato e della relativa autorizzazione del PM.
§ l’art. 20-ter (Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari) disciplina le ipotesi in cui la polizia giudiziaria formula richiesta di citazione contestuale per l’udienza, saltando così l’istruzione sulla richiesta da parte del PM: ciò potrà avvenire nei casi di comprovata urgenza ovvero quando l’imputato di trovi sottoposto a misure coercitive personali. Se non esprime parere contrario, il PM, valutata la presenza dei presupposti, autorizza alla presentazione immediata dell’imputato davanti al giudice di pace per la trattazione del procedimento.
§ L’art. 32-bis relativo allo svolgimento del giudizio a presentazione immediata di cui agli artt. 20-bis e 20-ter. fa rinvio alla disciplina dibattimentale davanti al giudice di pace di cui all’art. 32 del D.lgs 274, caratterizzata da particolare celerità sia nella fase testimoniale e di assunzione di ulteriori mezzi di prova che in quella di redazione del verbale d’udienza e della sentenza, rispettivamente, previsti in forma riassuntiva ed abbreviata (nella motivazione). Le ulteriori regole dibattimentali specificamente dettate dall’art. 32-bis confermano la sinteticità ed immediatezza dei due riti, in materia di citazione orale della persona offesa e dei testimoni da parte dell’ufficiale giudiziario (e della polizia giudiziaria, nell’ipotesi di citazione contestuale dell’imputato) che di presentazione diretta in dibattimento di testimoni e consulenti da parte del PM, dell’imputato e della parte civile. È prevista, inoltre, la concessione all’imputato di un termine a difesa non superiore a 7 giorni nel rito di cui all’art. 20-bis; non superiore a 48 ore in quello di cui all’art. 20-ter.
In materia di sanzioni applicabili dal giudice di pace, la lettera d) della disposizione aggiunge al D.Lgs 274/2000 un art. 62-bis che prevede che il giudice di pace, nelle ipotesi previste dalla legge, applichi a titolo di sanzione sostitutiva la misura dell’espulsione di cui all’articolo 16 del T.U. sull’immigrazione. La norma va letta in relazione alle novelle introdotte dall’art. 21, comma 1, lett. b), e dall’articolo 45, comma 1, lett. m) del disegno di legge in esame al richiamato articolo 16. In base al testo novellato, viene estesa alla sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (di cui al nuovo articolo 10-bis del T.U.) la facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del medesimo testo unico che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;
b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). - 1. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».
L’articolo 23, inserito nel corso dell’esame al Senato, modifica il D.Lgs. 490/1994[32], recante disposizioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti.
In particolare, il comma 1, lettera b), dell’articolo aggiunge al D.Lgs. 490/1994 un nuovo articolo 5-bis, ai sensi del quale, nell’esercizio delle funzioni di sua competenza volte a prevenire infiltrazioni mafiose, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici.
Il prefetto si avvale a tal fine dei gruppi interforze di cui all’art. 5, co. 3, del D.M. 14 marzo 2003.
Si fa notare che la norma in esame sembra finalizzata a formalizzare nell’ordinamento una prassi che spesso si riscontra a livello locale sulla base di cd. protocolli di legalità che prevedono, appunto, l’ispezione dei cantieri da parte dei citati gruppi interforze[33].
L’attuale sistema normativo per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici prevede, in estrema sintesi, che per la stipulazione di contratti di lavori pubblici, forniture di beni e servizi, nonché per l’erogazione di contributi e finanziamenti ed iscrizioni ad albi di fornitori venga richiesta apposita certificazione antimafia. Per contratti e contributi al di sotto della soglia di € 154.937,07 (al netto d’IVA) non va richiesto alcun adempimento, in caso contrario la certificazione può essere di due tipi:
§ comunicazione (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998); in tal caso il certificato è rilasciato dalla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) con la dicitura antimafia. Quando il certificato della C.C.I.A.A. non è munito della dicitura antimafia o quando il privato non ha l'iscrizione alla C.C.I.A.A (p.es. associazioni e persone fisiche) allora al rilascio provvede la prefettura;
§ informazione (art. 10 del D.P.R. n. 252/1998); In tal caso occorre fare richiesta alla Prefettura dove ha la sede legale la ditta con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la comunicazione ovvero dichiarazione sostitutiva. Sarà cura dell'Ufficio Antimafia inviare direttamente la risposta, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, all'Ente richiedente.
La normativa prescrive l’uno o l’altro tipo di certificazione in base all’oggetto del contratto e all’entità dell’importo.
Per quanto riguarda il D.M. 14 marzo 2003[34], si ricorda che esso è stato emanato in attuazione dell’art. 15, co. 5, del D.Lgs. 190/2002[35] (attuativo della c.d. legge obiettivo”), che rimetteva a un decreto del ministro dell’interno, di concerto con i ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, l’individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.
L’art. 5 del D.M., oltre a prevedere che le attività di monitoraggio di competenza del Ministero dell’interno siano attribuite, a livello centrale, alla Direzione investigativa antimafia operante in raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale, al co. 3 dispone l’istituzione, presso gli uffici territoriali del Governo delle province interessate, di gruppi Interforze coordinati da un funzionario dello stesso Ufficio e composti da:
§ un funzionario della Polizia di Stato;
§ un ufficiale dell’Arma dei carabinieri;
§ un ufficiale della Guardia di finanza;
§ un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche;
§ un rappresentante dell’Ispettorato del lavoro;
§ un funzionario delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia.
I predetti Gruppi operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia, la quale nel caso di opere che interessano il territorio di più province assicura il raccordo dell’attività dei Gruppi istituiti presso gli uffici territoriali del Governo, nonché con il Servizio per l’alta sorveglianza delle grandi opere istituito dallo stesso D.M. 14 marzo 2003.
Il comma 2 rimette a un futuro regolamento di delegificazione la disciplina del rilascio delle comunicazioni ed informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1.
Il regolamento dovrà essere emanato (ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio e del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i ministri dell’interno, della giustizia e dello sviluppo economico.
L’emanando regolamento dovrà disciplinare il suo oggetto nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al D.P.R. 252/1998[36], che ha introdotto norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
1. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
L'articolo 24, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica il decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629[37], provvedimento che prevede misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e la possibile nomina di un Alto Commissario antimafia.
La norma in esame integra - alla luce degli sviluppi della normativa antiriciclaggio - l'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti da parte dell’Alto commissario accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.
L’art. 1, comma 4, del DL 629/1982 prevede attualmente che qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria.
L’art. 24 prevede infatti che i controlli possano essere svolti presso i numerosi soggetti individuati dal decreto cd. antiriciclaggio n. 231 del 2007[38]
Ai fini del coordinamento della disposizione in esame con il d.lgs. n. 231 del 2007, il riferimento ai soggetti “di cui al capo III” andrebbe sostituito con quello ai soggetti “di cui al capo III del titolo I” di tale ultimo provvedimento.
Tali soggetti sono gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11), i professionisti (art. 12), i revisori contabili (art. 13), gli operatori che svolgono attività di recupero crediti conto terzi, custodia e trasporto denaro e titoli, i gestori di case da gioco, offerta, su internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, le agenzie di mediazione immobiliare (art. 14) nonché gli altri soggetti specificamente individuati dall’art. 10 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 (uffici della P.A.; case d’asta e gallerie d’arte; commercio di cose antiche; società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; attività di commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento; società di fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane).
Articolo 25
(Modifiche all'articolo 1 e al titolo
della legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
2. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».
L’articolo 25 novella l’art. 1 della legge 575/1965[39] (Disposizioni contro la mafia) estendendone l'ambito di applicazione.
Il citato articolo 1 prevede attualmente l’applicazione della legge 575, in materia di misure di prevenzione, agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché - dopo l’intervento del recente citato D.L. 92/2008 - ai soggetti indiziati di uno dei gravi reati associativi previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Il riferimento ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p è ai delitti di grave allarme sociale previsti dagli articoli 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o all’acquisto e vendita di schiavi), 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e vendita di schiavi), 416-bis (associazione mafiosa) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni d’intimidazione previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, nonché dei delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 (TU doganale) (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
Tale ambito di applicazione è esteso dall’art. 25 in esame anche ai soggetti indiziati di trasferimento fraudolento di valori,reatodi cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 306 del 1992[40].
Il citato art. 12-quinquies prevede la reclusione da 2 a 6 anni per chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
Il comma 2 dell’art. 25 in esame sostituisce il titolo della citata legge n. 575 del 1965 (Disposizioni contro la mafia), con il seguente: Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.
La novella assume, probabilmente, valore di coordinamento con quella che ha interessato la rubrica dell’art. 416-bis del codice penale ad opera dall’art. 1 del recente decreto-sicurezza n. 92 del 2008); a seguito dell’indicata modifica la rubrica dell’art. 416-bis ha, infatti, assunto la seguente denominazione: “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”.
Si segnala che novelle ulteriori alla legge n. 575 del 1965 sono contenute negli articoli 28, 32, 33 e 35 del disegno di legge.
Articolo 26
(Modifica alle disposizioni del codice di
procedura penale in tema di misure cautelari personali)
1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, limitatamente alle fattispecie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater, secondo comma, e 609-octies del codice penale,».
L'articolo 26, inserito nel corso dell'esame al Senato,interviene sull’art. 275 c.p.p. novellandone il terzo comma e, così, ampliando il catalogo dei reati per i quali si deroga al principio generale per cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
In proposito si segnala che sulla disposizione è intervenuto l’articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 11 del 2009, vigente e in corso di conversione.
Tale disposizione ha esteso la presunzione dell’esistenza di esigenze cautelari (salvo prova contraria) e quindi l’obbligo di applicazione della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza a tutti i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché a specifici ulteriori delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale.
Il riferimento ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p – oltre che ai delitti di associazione mafiosa e reati collegati - è a quelli previsti dagli articoli 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o al commercio di schiavi), 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e vendita di schiavi), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale; ai delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 291-quater del D.P.R. 43/1973 (TU doganale) (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
Il riferimento al successivo comma 3-quater è ai delitti aventi finalità di terrorismo.
Il previgente terzo comma dell’art. 275 c.p.p. prevedeva l’applicazione della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza esclusivamente in ordine ai delitti di associazione mafiosa e reati connessi, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Gli ulteriori delitti ritenuti meritevoli di essere inseriti nella disciplina del doppio binario cautelare (ovvero per i quali le esigenze cautelari sono presunte) sono l’omicidio (art. 575 c.p.) ed una serie di reati di natura sessuale ovvero:
§ l’induzione e sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.);
§ la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) esclusa l’ipotesi di cui al quarto comma, ovvero l’offerta o la cessione, anche gratuita, di materiale pornografico minorile;
§ il turismo sessuale (art. 600-quinquies c.p.);
§ la violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.), esclusi i casi di minore gravità (terzo comma);
§ gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.),
§ la violenza sessuale di gruppo(art. 609-octies c.p.).
Rispetto alla disposizione del decreto-legge, l’articolo in commento:
§ non contempla l’omicidio (art. 575 c.p.);
§ limita le fattispecie di atti sessuali con minorenne agli atti sessuali con minore di 16 anni quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza) (art. 609-quater, secondo comma)
§ facendo riferimento all’intero articolo 600-bis (e non solo al primo comma), contempla anche il delitto di compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o di alta utilità economica);
§ non contenendo l’esclusione dell’articolo 600-ter, quarto comma, contempla anche l’offerta o la cessione, anche gratuita, di materiale pornografico minorile(art. 600-ter, quarto comma).
Si osserva che ove si intendesse modificare il catalogo di reati di cui all’articolo 275, terzo comma, c.p, la formulazione dell’articolo in commento dovrebbe tenere conto della novella, già vigente, apportata a tale disposizione dal decreto-legge n. 11 del 2009.
Articolo 27
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423)
1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di polizia,» sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,».
L'articolo 27 del disegno di legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di misure di prevenzione personali.
La nuova norma integra i divieti di possesso ed utilizzo di determinati beni previsto dall’art. 4, comma 4, della legge 1423 nei confronti di persone condannate per reati non colposi e che hanno ricevuto il cd. avviso orale del questore (ovvero verso coloro nei cui confronti sia potenzialmente avviabile un procedimento applicativo delle misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o del divieto di soggiorno).
L’art. 4, comma 4, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) prevede che con l'avviso orale il questore possa imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, giubbotti antiproiettile, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.
L’art. 27 prevede in particolare che il questore possa inibire a tali soggetti anche il possesso di armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi - comprese le armi-giocattolo - spray urticanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme.
Il D.M. 9 agosto 2001 n. 362[41] definisce armi a modesta capacità offensiva, non assimilate alle comuni armi da sparo, le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule.
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;
b) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;
2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
c) all'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;
d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;
e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».
L’articolo 28, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche alla sopra richiamata legge n. 575 del 1965 sulle misure di prevenzione antimafia, proseguendo un percorso intrapreso dal citato decreto sicurezza n. 92 del 2008, volto al rafforzamento delle competenze delle procure distrettuali e della Direzione investigativa antimafia.
Con una prima modifica all’art. 2, comma 2, della legge 575 si consente al questore di applicare il divieto di possedere gli oggetti di cui all'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 (modificato dal precedente art. 27, su cui supra, che ha integrato il catalogo dei beni di cui può essere vietato il possesso o l’utilizzo) indipendentemente dalla notificazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale (lett. a).
Una seconda novella (lett. b), n. 1) precisa che la competenza all’avvio delle indagini patrimoniali nei confronti della persona nei cui confronti può essere proposta la misura di prevenzione – oltre che al questore ed al direttore della Direzione investigativa antimafia - spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale.
Altre modifiche contenute nella medesima lettera b) estendono alcune competenze in materia di procedimenti di prevenzione al direttore della Direzione investigativa antimafia:
- si tratta del potere di richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza quando vi sia concreto pericolo che i beni da confiscare possano essere dispersi, sottratti od alienati, (n. 2);
- di richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti indiziati di appartenenza alle associazioni criminali (n. 3).
Le lettere c), d) ed e) chiariscono che una serie di poteri d’impulso (di cui agli artt, 2-ter, secondo, sesto e settimo comma, 3-bis, settimo comma e 10-quater, secondo comma, della legge 575/1965) nell'ambito dei procedimenti di prevenzione antimafia, spettano al procuratore della Repubblica di cui all’art. 2, comma 1 (ovvero al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona).
Si tratta dei seguenti:
- richiesta, nei casi di urgenza, al presidente del tribunale di procedere al sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento di prevenzione risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (art. 2-ter, secondo comma);
- richiesta al presidente del tribunale di adottare provvedimenti di sequestro e confisca, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione (art. 2-ter, sesto comma);
- proposta di avvio o proseguimento del procedimento di prevenzione anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona interessata alla misura, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di sequestro e confisca dei beni che si ha motivo di ritenere essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (art. 2-ter, settimo comma);.
- richiesta al tribunale di rinnovo della cauzione (anche per somma superiore a quella originaria) - dopo una sua prima confisca o l’avvio del procedimento esecutivo - per violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione (art. 3-bis, settimo comma);
- richiesta al tribunale, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione, dei provvedimenti di cui all’articolo 10, comma 4 (decadenza da licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni ad albi o registri, abilitazioni ed erogazioni pubbliche del convivente della persona cui è applicata una misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi) (art. 10-quater, secondo comma).
Il 20 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione ”Proventi della criminalità organizzata – Garantire che “il crimine non paghi” (COM(2008)766). La comunicazione si concentra sull’istituto della confisca e del recupero dei proventi di reato nell’ambito dell’Unione europea e analizza le differenti procedure giuridiche esistenti negli Stati membri, individuando misure strategiche, legislative e non, per migliorare la cooperazione a livello UE. In particolare la comunicazione osserva che gli Stati membri dovrebbero completare l'opera di recepimento dell'attuale quadro normativo e applicare la decisione del Consiglio 2007/845/GAI, designando o istituendo gli uffici di recupero di beni, i quali devono essere in grado di scambiarsi rapidamente informazioni, avere sufficienti poteri e agire secondo le migliori pratiche, con il coordinamento di Europol.
Articolo 29
(Modifica all'articolo 12-sexies, comma 2-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona»;
b)al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
L’articolo 29 del disegno di legge, inserito nel corso dell'esame al Senato,introduce modifiche all’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (L: n. 356 del 1992), relativo alla cd. confisca di valori ingiustificati.
L’art. 12-sexies prevede che al condannato (o a chi ha patteggiato la pena) per una serie di specifici, gravi reati (associazione mafiosa e finalizzata al traffico di droga, terrorismo, numerosi reati contro la P.A., tratta, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, ecc.) sia sempre confiscato il denaro, i beni o delle altre utilità di cui non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica (comma 1).
Detta confisca obbligatoria di valori ingiustificati si applica anche ai condannati per un delitto di mafia (commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose) nonché a chi è stato condannato per contrabbando aggravato (comma 2).
In caso di confisca di beni per una specifica serie di delitti contro la pubblica amministrazione (nonché per i delitti contro il patrimonio e gli altri reati indicati al comma 2-quater) si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge n. 575 del 1965 che dettano le disposizioni sul procedimento di devoluzione allo Stato dei beni oggetto di confisca antimafia (comma 2-bis).
Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato (art. 2-ter).
La prima modifica riguarda la riformulazione del sopra richiamato comma 2-ter. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 2 (confisca applicabile ai condannati per un delitto di mafia o per contrabbando aggravato), nel caso di confisca “per equivalente”, la novella elimina il riferimento al “prodotto, profitto o prezzo del reato” nella determinazione del valore delle somme, dei beni e delle altre utilità da confiscare. La disposizione sembra quindi avere portata estensiva rispetto al testo vigente.
L'articolo 29 modifica, poi, il comma 4-bis dell’art. 12-sexies che attualmente prevede che anche ai casi di confisca di valori ingiustificati si applichino le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 575 del 1965.
La novella sostituisce il generico rinvio alla legge 575/1965 con la specifica elencazione delle disposizioni da applicare (art. 2-quater e artt. da 2-sexies a 2-duodecies).
Articolo 30
(Modifiche all'articolo 34 della legge 19
marzo 1990, n. 55)
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente».
L'articolo 30, aggiunto dal Senato, modifica la disciplina dei registri dei procedimenti di prevenzione previsti dall'art. 34 della legge n. 55 del 1990[42]
La disposizione in particolare novella il comma 1 del citato art. 34 esplicitando che tali registri, istituiti presso le procure della Repubblica e le cancellerie dei tribunali, possono essere anche informatici.
Essa, inoltre, integra il contenuto della disposizione prevedendo:
- che nei registri debba essere effettuata l'immediata annotazione nominativa delle persone (fisiche e giuridiche) nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali:
- che il questore e il direttore della D.I.A. debbano dare immediata comunicazione alla competente procura della Repubblica della proposta di misura personale e patrimoniaIe da presentare al Tribunale competente.
Si ricorda, inoltre, che il secondo periodo della medesima disposizione demanda ad un D.M. giustizia (che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge, ma non risulta essere stato mai emanato) la definizione delle modalità di tenuta, delle tipologie dei registri e le annotazioni che vi devono essere operate.
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92»;
b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:
«Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».
L’articolo 31 detta una nuova e molto più dettagliata formulazione dell’art. 104 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale (D.Lgs n. 271 del 1989) relativo al sequestro preventivo (lett. a) e introduce nelle stesse norme un nuovo art. 104-bis (lett. b).
Il sequestro preventivo è una misura cautelare adottata con decreto motivato - su richiesta del PM - dal giudice del merito o dal GIP (prima dell’esercizio dell’azione penale) con cui è disposto il sequestro di un bene di una cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (art. 321 c.p.).
Attualmente, il citato art. 104 fa rinvio alla disciplina del sequestro probatorio (ovvero del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti necessarie all’accertamento dei fatti, art. 253 c.p.p.) contenuta nel capo VI delle stesse norme di attuazione.
Fermo restando l’obbligo di trasmissione del provvedimento che dispone la misura sia all’organo che deve provvedere all’esecuzione sia (se si è nella fase delle indagini preliminari) al PM richiedente (art. 92, disp. att. c.p.p.), il riformulato art. 104 (ora rubricato “Esecuzione del sequestro preventivo”) stabilisce specifiche differenti modalità di esecuzione del sequestro preventivo in relazione alla natura del bene stesso.
In particolare, la misura si esegue:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario.
Ciò in applicazione dell’art. 34 del D.Lgs 213/1998[43] che prevede che la costituzione di vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, avvenga unicamente con le registrazioni sul conto tenuto dagli intermediari autorizzati (a norma del TU delle disposizioni sui mercati finanziari, di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58).
Dal rinvio fatto dall’art. 104 all’applicazione all’art. 10, comma 3, del D.Lgs 170/2004 deriva che qualora detto conto sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione, le modalità di costituzione del sequestro siano regolate dalle disposizioni del titolo V del citato decreto legislativo n. 213/1998, in quanto applicabili.
Il nuovo art. 104-bis prevede che - nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione - l'autorità giudiziaria nomini un amministratore giudiziario scelto nel relativo Albo nazionaledi cui all’art. 2-sexies della legge 575/1965 (la cui istituzione è prevista dal successivo art. 32 deld.d.l. in esame).
Con decreto motivato del giudice, la custodia dei beni sequestrati può, comunque, essere affidata a soggetto diverso dall’amministratore giudiziario
L’art. 104-bis precisa, inoltre, l’esclusione dal suo ambito applicativo dei beni che affluiscono al neonato “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 61, comma 23 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Il D.L. 112/2008, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, ha previsto l’afflusso ad un unico Fondo delle somme di denaro sequestrate e confiscate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni amministrative (art. 61, co. 23).
Con l’obiettivo di razionalizzazione della gestione delle somme amministrate dal sistema giustizia, il legislatore con il successivo D.L. 143/2008, convertito dalla legge 181/2008, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, ha denominato il citato Fondo come “Fondo unico giustizia” recandone una particolare disciplina (art. 2). Alla gestione del Fondo è stata chiamata Equitalia Giustizia s.p.a. ed è stata ampliata la tipologia delle risorse che affluiscono al Fondo, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, unitamente ai relativi interessi, anche:
§ le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato di cui, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, nessuno ha chiesto la restituzione;
§ le somme e i proventi relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 231/2001;
§ le somme depositate presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
§ le somme devolute allo Stato, in quanto derivanti dal riparto del fallimento e non riscosse entro 5 anni dal deposito.
Articolo 32
(Conservazione e amministrazione dei beni
sequestrati)
1. All'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».
2. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari».
3. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 2 del presente articolo, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
b) l'ambito delle attività oggetto della professione;
c) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.
6. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».
7. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».
L’articolo 32, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, novella gli artt. 2-sexies, 2-septies e 2-octies della legge n. 575 del 1965 nonché l’art. 48-bis del cd. T.U.I.R. (DPR 602 del 1973), Testo unico imposte sul reddito.
Il comma 1 dell’art. 32 aggiunge due commi al citato art. 2-septies (commi 4-bis e 4-ter).
§ il nuovo comma 4-bis sottrae, anzitutto, all'azione esecutiva esattoriale eventualmente intrapresa o proseguita da Equitalia o da altri concessionari di riscossione - per tutta la durata della misura di prevenzione o del processo penale - i beni sequestrati o confiscati ai sensi della stessa legge 575 per i quali sia stato nominato un amministratore giudiziario; è,quindi, sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione dell’azione.
§ Il nuovo comma 4-quater stabilisce, in caso di confisca di beni, aziende e società sequestrate, l’estinzione “per confusione” dei crediti erariali venendo meno la diversità dei soggetti del rapporto obbligatorio.
L’art. 1253 c.c. (Effetti della confusione) stabilisce che quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Il comma 2 dell’art. 32 del d.d.l. novella, invece, l’art. 2-sexies della legge 575/1965 prevedendo che la nomina dell’amministratore dei beni sequestrati e confiscati da parte del tribunale debba avvenire unicamente nell’ambito dei professionisti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari, la cui istituzione è prevista dal successivo comma 3 dell’articolo in esame
Il testo vigente dell’art. 2-sexies prevede che – con lo stesso provvedimento che dispone il sequestro di prevenzione - il tribunale debba nominare sia un giudice delegato alla procedura (di gestione e destinazione dei beni sequestrati) sia un amministratore. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del DL 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. Non possono essere nominate amministratore le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
Il comma 3 dell’art. 32 in esame prevede, come accennato, che - con decreto legislativo da emanarsi entro 180 gg. dall’entrata in vigore del provvedimento in esame – sia istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, tenuto dal Ministero della giustizia.
La nuova norma stabilisce i contenuti necessari del suddetto decreto legislativo (la cui procedura di adozione è indicata dal successivo comma 4, che prevede in particolare la trasmissione alle Camere ai fini dell’espressione del parere) ovvero: i titoli necessari all’iscrizione; l’ambito dell’attività professionale; la disciplina transitoria per l’iscrizione al nuovo Albo dei professionisti attualmente abilitati alla carica di amministratore ex art. 2-sexies; i criteri di liquidazione dei compensi degli amministratori.
Si osserva che il comma 3, che reca una norma di delega al Governo per l’istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, definisce, alle lettere a)-d), l’oggetto della delega determinando i princìpi e criteri direttivi limitatamente ai criteri di liquidazione dei compensi professionali, di cui alla lettera d).
La tenuta e pubblicazione dell’Albo degli amministratori giudiziari nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina è disciplinata da un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3 (comma 5).
Il comma 6 dell’articolo 32 integra la formulazione del comma 1 dell’art. 2-octies della legge 575 che, attualmente, prevede che le spese per la conservazione e l'amministrazione dei beni siano sostenute dall'amministratore prelevando quanto necessario dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.
La novella introdotta precisa che detto prelievo può essere fatto anche dalle somme sequestrate o comunque disponibili del procedimento di gestione dei beni.
L’ultima disposizione dell’articolo in esame (comma 7) integra la formulazione del comma 1 dell’art. 48-bis del DPR 602 del 1973 (Testo unico imposte sul reddito).
L’articolo 48-bis T.U.I.R. prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La vigenza di tale previsione, introdotta dall’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, ora emanato con il DM 18 gennaio 2008, n. 40[44].
Il periodo aggiunto al comma 7 esonera dall’applicazione di tale disposizione le pubbliche amministrazioni quando beneficiarie del pagamento siano le aziende o le società sequestrate o confiscate ai sensi dell’art. 12-sexies (cd. confisca di valori ingiustificati, sulla quale v. art. 29 del d.d.l.) del D.L. 306/1992 (L. 356/1992) ovvero della legge 575/1965.
1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo».
L’articolo 33 del d.d.l. – introdotto nel corso dell’esame al Senato – modifica la disciplina della legge n. 575 del 1965 concernente la custodia dei beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione antimafia.
Viene aggiunto, a tal fine, all’art. 2-undecies della legge n. 575 un nuovo comma 3-bis che prevede, in caso di esplicita richiesta e previo parere favorevole dell’amministratore giudiziario (se nominato), che l’autorità giudiziaria affidi in custodia giudiziale agli organi di polizia - che possono usarli anche per esigenze di polizia giudiziaria - i beni mobili registrati, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati alle organizzazioni criminali.
Gli stessi beni possono essere affidati anche ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici che li usino per finalità di giustizia, protezione civile o tutela dell’ambiente.
La disposizione è ricalcata su quella inserita nel T.U. immigrazione (D.Lgs 286 del 1998, art. 12, comma 8) dal D.Lgs 113 del 1999[45] che ha previsto che i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati di immigrazione clandestina siano affidati in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale; competente all’affidamento è l'autorità giudiziaria procedente. La stessa norma sancisce l’inalienabilità dei mezzi di trasporto e richiama l’eventuale applicazione dell'articolo 100, commi 2 e 3, del DPR 309/1990, cd. TU stupefacenti, (sull’eventuale restituzione a terzi di buona fede e sulle spese di gestione dei beni) che già aveva previsto analogo utilizzo per le stesse tipologie di beni sequestrati nel corso di operazioni antidroga (utilizzo, tuttavia, possibile non per tutte le operazioni anticrimine bensì per le sole attività di polizia antidroga).
Dalla formulazione della norma, l’affidamento in custodia giudiziale alla polizia sembra avere – in presenza dei requisiti – natura obbligatoria; al contrario, in quello ad altri organi statali ed a enti assume rilievo la valutazione discrezionale del giudice.
Attualmente, spetta all’amministratore nominato dal tribunale[46] (con lo stesso decreto di sequestro con cui nomina il giudice delegato alla procedura) il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni mobili (e immobili) sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni (art. 2-sexies, L: 575).
Posto che il nuovo comma 3-bis individua genericamente nell’«autorità giudiziaria» il soggetto competente ad affidare in custodia giudiziale i beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione antimafia, può essere utile a fini di chiarezza esplicitare qual è l’autorità giudiziaria competente.
Articolo 34
(Modifiche all'articolo 38 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».
L'articolo 34 del d.d.l., anch’esso inserito durante l’esame al Senato, modifica l'art. 38 del cd. Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163 del 2006).
In particolare, il comma 1, lett. a) amplia la platea dei soggetti che, a causa della mancanza di determinati requisiti di ordine morale, sono esclusi dalla partecipazione a gare di appalto, forniture e servizi, da affidamento di concessioni, da subappalti e dalla possibilità di stipula dei relativi contratti.
In base al testo vigente dell’art. 38, si tratta di coloro: a) che sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente un procedimento di prevenzione o nei cui confronti la misura di prevenzione sia stata applicata con provvedimento definitivo; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; c) coloro che sono stati definitivamente condannati (o hanno patteggiato la sentenza) per reati gravi in danno dello Stato o della U.E. che incidono sulla moralità professionale, per associazione a delinquere, corruzione, frode o riciclaggio; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria (art. 17, L. 55 del 1990); e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; l) che non presentino la certificazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 68 del 1999; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. (art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con P.A).; m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione S.O.A. (Società organismi di attestazione)[47] per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Aggiungendo la lett. m-ter al comma 1 dell’art 38 del Codice degli appalti,l’art. 34 del d.d.l. introduce, infatti, un’ulteriore categoria di esclusi dalle citate gare d’appalto: i soggetti di cui alla lettera b) (titolare o direttore tecnico, per imprese individuali; socio o direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, per gli altri tipo di società), pure in assenza di un procedimento di prevenzione pendente nei loro confronti o di un provvedimento definitivo che abbia loro applicato una misura di prevenzione, qualora tali soggetti, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravate (dall’appartenenza ad associazioni mafiose, ex art. 7 del D.L. 152/1991), non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
La norma precisa che tale circostanza deve emergere dagli indizi alla base della richiesta del PM di rinvio a giudizio dell’imputato (concussore o estorsore) formulata nei tre anni anteriori alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata dal PM procedente all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, insieme alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia. L’Autorità di vigilanza deve curare la pubblicazione della comunicazione sul sito Internet dell’Osservatorio dei contratti pubblici.
Il comma 1, lettera b), dell’art. 34 aggiunge poi allo stesso art. 38 del Codice degli appalti un comma 1-bis che esclude dall’applicazione del descritto art. 38 del Codice degli appalti le aziende o società oggetto di sequestro e confisca antimafia ex art. 12-sexies DL 306/1992 (novellato dall’articolo 29 del disegno di legge, su cui cfr. supra) ovvero ai sensi della legge n. 575 del 1965 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Detta esclusione riguarda, quindi, le utilità oggetto di sequestro e confisca di cui il condannato (per una serie di gravi reati, tra i quali i delitti di mafia) non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare (anche tramite prestanomi) o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
Articolo 35
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni
criminali mafiose)
1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».
L’articolo 35, aggiunto dal Senato, modifica la disciplina del procedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, riformulando l’art. 2-decies della legge 575/1965.
La più volte citata legge 575 del 1965, come da ultimo modificata dalla Legge Finanziaria 2007[48], prevede che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile e anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni pubbliche (art. 2-undecies). Il testo vigente dell’art. 2-decies prevede un procedimento per la destinazione dei beni immobili e aziendali confiscati che si articola nei seguenti passaggi:
a) la cancelleria del tribunale comunica all’ufficio provinciale del territorio il provvedimento definitivo di confisca;
b) l’ufficio fa una stima del valore dei beni;
c) il dirigente dell’ufficio provinciale del territorio (entro 90 gg. dal ricevimento della citata comunicazione da parte del tribunale) avanza una proposta di destinazione (non vincolante) alla direzione centrale del demanio;
d) rilascio del parere da parte del prefetto e del sindaco del comune interessato (è “sentito” anche l'amministratore giudiziario);
e) entro 30 gg dalla comunicazione della proposta, il direttore centrale del demanio emana il provvedimento di destinazione del bene confiscato.
Il nuovo art. 2-decies, confermando la competenza dell’Agenzia del demanio per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, prevede all’interno del procedimento di destinazione le seguenti novità:
a) sia la stima del valore del bene immobile o aziendale che la proposta di destinazione (sempre non vincolante) è avanzata dal dirigente regionale dell’Agenzia del demanio (anziché dal dirigente dell’ufficio provinciale del territorio);
b) la stima è fatta sulla base del valore risultante dagli atti giudiziari (anziché essere effettuata dal competente ufficio del territorio);
c) la destinazione del bene confiscato è decisa dal prefetto della provincia di ubicazione del bene (anziché dal direttore generale del demanio); attualmente il prefetto – con il sindaco competente - ha solo poteri consultivi
d) possibilità, da parte del prefetto, in caso di necessità, di richiedere una nuova stima del valore del bene prima di decidere sulla destinazione,
e) obbligo, da parte del prefetto, di sentire – prima delle decisione - sia le amministrazioni interessate (eventualmente, in sede di conferenza di servizi) che i soggetti cui i beni sarebbero destinati in gestione (quindi, comuni, province e regioni interessate, Università Statali, Agenzie Fiscali, Amministrazioni dello Stato e Istituzioni culturali di rilevante interesse nazionale), è, invece, eliminato l’attuale obbligo di sentire sulla proposta di destinazione gli amministratori giudiziari dei beni confiscati;
f) se il dirigente regionale dell’Agenzia del demanio non formula la proposta di destinazione entro i 90 gg dalla comunicazione del tribunale del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto procede d’ufficio. Il termine per l’adozione del provvedimento di destinazione del bene è aumentato a 90 giorni (oggi si prevedono 30 giorni) dalla proposta di destinazione ovvero (in mancanza) dal decorso del termine assegnato all'Agenzia del demanio per la formulazione della proposta stessa.
Articolo 36
(Modifica al decreto-legge 2 ottobre 2008
n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008 n. 186)
1. All'articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: «affine o convivente» sono sostituite dalle seguenti: «convivente, parente o affine entro il quarto grado».
L’articolo 36, introdotto presso l’altro del Parlamento, novella l’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 151 del 2008[49], che pone limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata.
L’articolo 2-quinquies si pone in diretta correlazione con le innovazioni introdotte agli articoli 2-ter e 2-quater del decreto-legge ed è teso ad escludere che i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possano essere attribuiti a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali.
In particolare, il comma 1 introduce due ulteriori requisiti – che si affiancano a quello di parentela o convivenza richiesto dall’art. 4 della L. 302/1990 – per il riconoscimento dei benefici ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (in base al tenore letterale della disposizione, essa dovrebbe riferirsi a tutti i benefici previsti per i superstiti anche al di fuori della L. 302/1990). Si tratta, in particolare, del requisito:
§ dell’assenza di rapporti di coniugio, affinità o convivenza con persone nei confronti delle quali sia in corso un procedimento per l’applicazione o siano applicate misure di prevenzione ai sensi della L. 575/1965 ovvero per i quali sia in corso un procedimento per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.. Si segnala che la norma non specifica il grado di affinità richiesto, né richiede una particolare qualificazione o durata della convivenza. Ai fini della disposizione in esame non rilevano inoltre i legami di parentela (lett. a);
§ della totale estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero della sua dissociazione, al tempo dell’evento, dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava (lett. b).
Il disegno di legge interviene sulla lettera a) dell’art. 2-quinquies per specificare che i superstiti delle vittime della criminalità possono accedere ai benefici pubblici solo se non hanno rapporti di coniugio, né rapporti di convivenza, né rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti cui siano state applicate misure di prevenzione o indagate per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis del codice di rito.
Si ricorda che, in base agli articoli 74 e seguenti del codice civile, la parentela è il vincolo che lega le persone che discendono da uno stesso stipite: sono parenti in linea retta le persone che discendono una dall'altra e parenti in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite; nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. La legge riconosce il vincolo di parentela solo fino al sesto grado.
In base agli articoli 78 e seguenti del codice civile, invece, l’affinità è il vincolo che sorge tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, quale effetto legale del matrimonio (ad es. sono affini fra loro genero e suocera, nuora e suocero). L'affinità persiste anche dopo la morte del coniuge dal quale deriva ma cessa in caso di matrimonio dichiarato nullo. La linea e il grado di affinità dipendono dalla linea e dal grado di parentela con il coniuge da cui deriva l'affinità: ad es. i cugini di secondo grado del marito diventano affini di secondo grado della moglie. Gli affini di un coniuge e quelli dell'altro non sono affini tra loro.
Occorre valutare se modificare la formulazione della disposizione, al fine di chiarire se il limite del quarto grado riguardi solo i rapporti di affinità o anche quelli di parentela.
1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».
L’articolo 37, introdotto dal Senato, apporta modifiche all’art. 4 della legge n. 512 del 1999[50], istitutiva del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia.
Il Fondo di rotazione istituito con la legge n. 512/99, ha lo scopo di indennizzare le vittime dei reati di tipo mafioso che si siano costituite parti civili nei relativi procedimenti penali. La disciplina attuativa del Fondo è contenuta nel D.P.R n. 284/2001[51].
Ai sensi dell’articolo 4, ai benefici possono accedere - entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo - le persone fisiche, o i loro eredi, e gli enti costituiti[52] purché:
§ abbiano subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso;
§ abbiano ottenuto in proprio favore, nel relativo giudizio penale o civile, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza (definitiva o non definitiva) che ha riconosciuto i danni subiti;
§ non versino in situazioni soggettive ostative, e cioè non abbiano subito una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale o una misura di prevenzione applicata ai sensi della legge n. 575/1965, né i relativi procedimenti in corso.
L'organo essenziale del Fondo è il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafiosoche siede presso il Ministero dell'Interno, presieduto dal “Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso”. Il Comitato delibera, alle condizioni previste dalla legge, i benefici economici alle vittime pari al danno quantificato in sede penale nel giudizio contro l'autore del reato nonché alle spese ed onorari di costituzione e difesa posti a carico degli imputati.
La delibera del Comitato viene quindi trasmessa alla Consap[53] che, in forza di atto concessorio con il Ministero dell'Interno, provvede alla gestione del Fondo stesso ed alla materiale erogazione del beneficio deliberato con accredito bancario.
La disposizione in commento interviene sull’articolo 4 per escludere gli enti dalle categorie di soggetti che possono ottenere indennizzi dal fondo (modifiche ai commi 1 e 2); per tali soggetti sarà possibile soltanto ottenere, a carico del fondo, un rimborso delle spese processuali (nuovi commi 1-bis e 2-bis).
1. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e sussistono concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma 1, il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza.
L’articolo 38 del provvedimento prevede la possibile sospensione cautelativa dell’attività nonché lo scioglimento di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi comunque denominati, la cui azione si ritiene possa favorire la commissioni di reati di terrorismo, anche internazionale.
La norma ricalca, richiamandola espressamente, la disciplina speciale in materia di associazioni segrete di cui alla legge n. 17 del 1982[54] (di scioglimento della cd. Loggia P2)
Il comma 1 prevede che la richiesta di sospensione cautelativa dell’attività di tali associazioni vada presentata al giudice competente per il procedimento per il reato di terrorismo.
La sospensione è concessa dal giudice entro 10 giorni dalla richiesta, in quanto risulti suffragata da “concreti e specifici elementi ”.
L’art. 3 della citata legge n. 17/1982 prevede che, una volta accertata con sentenza definitiva la costituzione di un’associazione segreta, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia disposto lo scioglimento dell’associazione e la confisca dei suoi beni. In qualunque stato e grado del procedimento - qualora vi sia pericolo nel ritardo - il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, può richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attività associativa.
Nonostante la norma non indichi espressamente l’autorità che chiede la sospensione, si ritiene (anche in virtù del rinvio al citato art. 3) che si faccia riferimento al PM che procede alle indagini per il reato con finalità di terrorismo.
Contro la sospensione è ammesso ricorso (privo di effetti sospensivi), anche per motivi di merito, alla Corte di cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro 10 giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il venir meno dei presupposti della sospensione (ovvero dei “concreti e specifici elementi” di prova sopraindicati) determina la revoca del provvedimento cautelare.
L’art. 38 in esame, stabilisce, poi, che – una volta formatosi il giudicato sulla sentenza che ha accertato l’effettiva attività di favoreggiamento dei reati di terrorismo - il Ministro dell’interno dispone con decreto lo scioglimento delle associazioni; se i beni dell’associazione non sono stati confiscati con la sentenza di condanna (ai sensi dell’art. 240 c.p.), tale misura può essere assunta con lo stesso decreto di scioglimento.
In linea con le indicazioni del programma dell’Aja per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea per il periodo 2005.-2009, adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004., il Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005 ha adottato la Strategia antiterrorismo, che fornisce le linee guida per l’intervento dell’UE in questo settore. Il Piano d’azione di lotta al terrorismo riveduto, da ultimo, nel marzo 2007 dà attuazione alle indicazioni programmatiche della Strategia, ordinando gli interventi previsti nei quattro campi: prevenzione, protezione, perseguimento e risposta.
La relazione sull’attuazione del piano d’azione (relativa la semestre giugno-novembre 2008) è stata presentata dal Coordinatore dell’Unione europea per al lotta al terrorismo in occasione del Consiglio giustizia e affari interni del 27-28 novembre 2008,insieme ad un documento di riflessione sulla strategia dell’UE per la lotta al terrorismo.
Nella riunione dell’8 luglio 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni sul rafforzamento della cooperazione nel contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento terroristici.
Tra le altre cose, il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a: intraprendere passi concreti per lo scambio delle migliori prassi; discutere sulla possibilità di elaborare metodologie che consentano la valutazione dell’efficacia delle misure di contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento, tenendo conto delle diverse esperienze nazionali in questo settore; fornire adeguati mezzi finanziari per una più vasta attuazione del Piano d’azione contro la radicalizzazione e il reclutamento.
Si segnala inoltre che il 27gennaio 2009 il Consiglio ha provveduto alla revisione della lista di persone, gruppi ed entità cui si applicano misure restrittive per combattere il terrorismo, aggiornando l’elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC e alla revisione della lista prevista dal regolamento (CE)n. 2580/2001 nella quale vengono indicate le persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive specifiche (congelamento di capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche).
Si ricorda infine che per quanto riguarda le risorse finanziarie messe a disposizione delle iniziative in materia, nell’ambito del programma quadro “Sicurezza e tutela delle libertà” per il periodo 2007-2013, l’Unione europea ha adottato il programma specifico “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo” (decisione 2007/124/GAI), con dotazione pari a 139,4 milioni di euro.
Articolo 39
(Modifiche all'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa»;
e) il comma 2-ter è abrogato;
f) al comma 2-quater:
1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;
2) nella lettera b):
2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;
2.2) nel terzo periodo, le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;
2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»;
2.4) nell'ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»;
3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;
g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento»;
h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»;
i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
L'articolo 39, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, che disciplina il regime carcerario speciale per soggetti detenuti per reati di particolare allarme sociale.
L’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, di seguito denominata «ordinamento penitenziario») reca la disciplina del regime di massima sicurezza applicabile ai detenuti e agli internati per i reati di particolare gravità, indicati dall’articolo 4-bis della stessa legge. La disposizione, che riprendeva l’abrogato articolo 90 dell’ordinamento penitenziario è stata introdotta, in via temporanea, dall’articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. La caratteristica precipua del regime di detenzione previsto dall’originaria formulazione dell’articolo 41-bis era quella della temporaneità: la sua vigenza, infatti, è stata assicurata per quasi dieci anni da ripetuti provvedimenti legislativi di proroga.
Con la legge 23 dicembre 2002, n. 279, il Parlamento ha approvato la riforma della normativa concernente il trattamento penitenziario differenziato, i cui principi essenziali sono i seguenti:
1) stabilizzazione della previsione dell’istituto del regime di massima sicurezza in modo da evitare la temporaneità della disposizione, ritenuta non funzionale alla sua efficacia intimidatoria;
2) più adeguata e garantita disciplina dell’istituto, con la specificazione per legge delle regole e dei contenuti del regime detentivo differenziato;
3) estensione del termine di validità del decreto con cui tale regime viene disposto e delle relative proroghe e definizione dei presupposti per la prima applicazione e per le proroghe;