Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Molestie insistenti (stalking) - AA.C. 35, 407, 667, 787, 856 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 204/XVI   AC N. 966/XVI
AC N. 1171/XVI   AC N. 1231/XVI
AC N. 1233/XVI   AC N. 1252/XVI
AC N. 1261/XVI   AC N. 1440/XVI
AC N. 35/XVI   AC N. 407/XVI
AC N. 667/XVI   AC N. 787/XVI
AC N. 856/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 9
Data: 03/06/2008
Descrittori:
MINACCE   REATI SESSUALI
Organi della Camera: II-Giustizia

3 giugno 2008                                                                                                                                                         n. 9/0

Casella di testo: Progetti di leggeMolestie insistenti
(stalking)

AA.C. 35, 407, 667, 787, 856

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge.

35

407

667

787

856

Titolo

 

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di atti persecutori

Introduzione dell'articolo 612 - bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

Introduzione dell'articolo 611 - bis del codice penale e altre disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente

Introduzione degli articoli 612 - bis e 612 - ter del codice penale in materia di molestie persistenti

Introduzione dell'articolo 612 - bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

Settore d’intervento

Diritto penale

Diritto penale

Diritto penale

Diritto penale

Diritto penale

Iter al Senato

No

No

No

No

No

Numero di articoli:

3

3

3

2

3

Date:

 

 

 

 

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

29 aprile 2008

30 aprile 2008

7 maggio 2008

7 maggio 2008

annuncio

29 aprile 2008

29 aprile 2008

6 maggio 2008

13 maggio 2008

13 maggio 2008

assegnazione

22 maggio 2008

22 maggio 2008

27 maggio 2008

27 maggio 2008

27 maggio 2008

Commissione competente

II (Giustizia)

II (Giustizia)

II (Giustizia)

II (Giustizia)

II (Giustizia)

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I (Aff. costit.), XII (Aff. sociali)

I (Aff. costit.),

XII (Aff. sociali)

I (Aff. costit.), 

V (Bilancio)

XII (Aff. sociali)

I (Aff. costit.),

XII (Aff. sociali)

I (Aff. costit.),

XII (Aff. sociali)

 

 


Contenuto

Un primo tentativo di inserire nel codice penale una fattispecie di reato volta a sanzionare i fenomeni di stalkingè stato effettuato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Il 15 gennaio 2008, infatti, la Commissione ha approvato in sede referente un testo unificato delle proposte di legge A.C. 1249-ter ed abb., recante disposizioni volte a contrastare le molestie insistenti e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. L’iter legislativo non si è tuttavia concluso. Al riguardo, si segnala che tra le proposte di legge in esame l’A.C. 407 e l’A.C. 856 ripropongono sostanzialmente i contenuti del suddetto testo unificato.

Tutte le proposte in esame si propongono di novellare il codice penale al fine di inserirvi una nuova fattispecie di reato denominata "atti persecutori" (A.A.C. 35; 407 e 856), ovvero “molestia insistente” (A.C. 667) ovvero “molestie persistenti” (A.C. 787). Pur diversamente denominati i reati previsti fanno tutti riferimento alla fattispecie comunemente definita "stalking".

Perché sussista la fattispecie delittuosa tutte le proposte in esame richiedono il riferimento alla necessaria ripetitività della condotta. Esse specificano che per la sussistenza della fattispecie delittuosa occorre che i suddetti comportamenti abbiano l’effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care o pregiudizio alle abitudini di vita.

Le proposte A.A.C. 667 e 787 fanno riferimento altresì ai comportamenti che ledono l’altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica.

Per la nuova fattispecie è prevista la procedibilità a querela della persona offesa e sono specificate le ipotesi di procedibilità di ufficio.

Le proposte di legge A.A.C. 35, 667 e 787 introducono nel codice penale l’articolo 612-ter volto ad attribuire alla persona che si ritiene offesa dal nuovo reato di atti persecutori la possibilità di chiedere all'autorità competente di diffidare l'indagato dal reiterare il reato. Le proposte di legge A.C. 856 e A.C. 407 introducono, invece, la possibilità per la persona che si ritiene oggetto di atti persecutori di chiedere al questore, prima della querela, un provvedimento di avviso orale al molestatore.

La proposta A.C. 35 prevede che il beneficio della sospensione condizionale della pena per i condannati per atti persecutori possa essere subordinato alla partecipazione ad un programma di riabilitazione.

Alla previsione di una nuova fattispecie di reato si accompagna una specifica misura cautelare personale, il divieto di avvicinamento al domicilio o ad altri luoghi frequentati dalla persona offesa.

Le proposte di legge A.A.C. 35, 407 e 856 apportano una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a consentire l’applicazione, anche nelle indagini relative al reato di “atti persecutori”, di alcuni istituti processuali quali le intercettazioni, l’acquisizione, mediante incidente probatorio, della testimonianza di minori di sedici anni e l’esame in dibattimento del minore.

La proposta A.C. 667 prevede, infine, l’istituzione presso le questure di un apposito sportello aperto al pubblico e di un numero verde nazionale.

Relazioni allegate

I progetti di legge in esame, d’iniziativa parlamentare, sono corredati della sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge sono dirette a modificare le disposizioni del codice penale introducendo una nuova fattispecie di reato: si giustifica pertanto l’utilizzazione dello strumento legislativo anche in forza del principio di legalità di cui all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le nuove disposizioni introducono una nuova fattispecie di reato;.pertanto esse sono riconducibili essenzialmente all’ambito di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (“giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”), ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento alla proposta di legge A.C. 787, si osserva che, a fini sistematici, sembrerebbe opportuno che le disposizioni relative alla facoltà del giudice di prescrivere all’indagato di non avvicinarsi al domicilio della persona offesa di cui al nuovo articolo 612-bis, secondo e terzo comma (introdotto dall’articolo 1 della citata proposta), siano collocate tra le misure coercitive personali di cui agli articoli 280 e ss. (libro IV, Titolo I, Capo II) del codice di procedura penale.

Impatto sui destinatari delle norme

Le nuove norme prevedono una nuova fattispecie criminosa; esse risultano pertanto destinate ad esplicare effetti sia nei confronti degli operatori del settore chiamati a garantirne l’applicazione (magistrati, Forze di polizia) sia nei confronti degli autori dei reati e delle potenziali vittime.

Formulazione del testo

Le proposte di legge 407 e 856 novellano l’art. 398, comma 5-bis, c.p.p., disponendo che se fra le persone interessate all’assunzione della prova vi sono minorenni, l’assunzione stessa può avvenire con modalità particolari. In merito si osserva che andrebbe chiarita la portata della modifica introdotta dall’art. 3, comma 4, lett. c), considerato che il presupposto dell’applicabilità delle misure particolari di assunzione della prova rimane in ogni caso il fatto che «fra le persone interessate» all’incidente probatorio vi siano «minorenni».