Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Misure contro gli atti persecutori (stalking) - A.C. 35 e abb. - Iter alla Camera
Riferimenti:
AC N. 204/XVI   AC N. 407/XVI
AC N. 667/XVI   AC N. 787/XVI
AC N. 856/XVI   AC N. 966/XVI
AC N. 1171/XVI   AC N. 1231/XVI
AC N. 1233/XVI   AC N. 1252/XVI
AC N. 1261/XVI   AC N. 1440/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 9    Progressivo: 4
Data: 16/02/2009
Descrittori:
MINACCE   PUBBLICA SICUREZZA
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Molestie insistenti

(stalking)

AA.C. 35, 204, 407, 667, 787, 856, 966, 1171, 1231, 1233, 1252, 1261, 1440

Iter alla Camera

 

 

 

 

n. 9/4

 

 

16 febbraio 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: gi0009d.doc

 

 


INDICE

Iter alla Camera

Progetto di legge

§      A.C. 35, (on.li Brugger, Zeller, Nicco), Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di atti persecutori9

§      A.C. 204, (on. Cirielli), Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti15

§      A.C. 407, (on. Contento), Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori21

§      A.C. 667, (on. Lussana), Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale e altre disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente  27

§      A.C. 787, (on.li Codurelli, Braga, Rampi, Schirru, Bellanova, De Biasi), Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti31

§      A.C. 856, (on. Pisicchio), Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori37

§      A.C. 966, (on.li Mura, Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe, Aniello Formisano, Messina, Leoluca Orlando, Piffari, Razzi, Scilipoti), Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale concernente il delitto di molestie insistenti43

§      A.C. 1171, (on. Santelli, Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti47

§      A.C. 1231, (on.li Pollastrini, Concia, Cuperlo), Misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere  51

§      A.C. 1233, (on.li Samperi, Ferranti, Bernardini, Capano, Concia, Farina Coscioni, Rossomando), Misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere  59

§      A.C. 1252, (on.li Mussoli, Antonione, Barani, Beccalossi, Berruti, Biancofiore, Bocciardo, Calabria, Caldoro, Castellani, Ceccacci Rubino, Centemero, Cristaldi, De Corato, De Nichilo Rizzoli, Di Centa, Vincenzo Antonio Fontana, Frassinetti, Garofalo, Giammanco, Girlanda, Golfo, Lainati, Lazzari, Lorenzin, Mannucci, Mazzucca, Mistrello Destro, Moffa, Nirenstein, Nizzi, Paglia, Patarino, Pelino, Pescante, Piso, Pizzolante, Porcu, Ravetto, Repetti, Mariarosaria Rossi, Saglia, Savino, Sbai, Scandroglio, Stanca, Vella, Versace), Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di atti persecutori67

§      A.C. 1261, (on.li Bertolini, Saltamartini, Sbai, Biancofiore), Introduzione degli articoli 612-bis del codice penale e 282-ter del codice di procedura penale e altre disposizioni per la repressione delle molestie persistenti73

§      A.C. 1440, (Governo, Misure contro gli atti persecutori79

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 4 giugno 2008  89

Seduta del 18 giugno 2008  97

Seduta del 24 giugno 2008  99

Seduta del 16 luglio 2008  101

Seduta del 22 luglio 2008  105

Seduta del 24 luglio 2008  115

Seduta del 31 luglio 2008  117

Seduta del 10 settembre 2008  125

Seduta dell’11 settembre 2008  127

Seduta del 2 ottobre 2008  129

Seduta del 30 ottobre 2008  135

Seduta del 6 novembre 2008  149

Seduta del 12 novembre 2008  155

Seduta del 18 novembre 2008  163

Seduta del 20 novembre 2008  169

Seduta del 3 dicembre 2008  173

Seduta dell’11 dicembre 2008  189

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 10 dicembre 2008  193

Seduta dell’11 dicembre 2008  197

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 9 dicembre 2008  203

Seduta del 10 dicembre 2008  207

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali])

Seduta del 21 gennaio 2009  209

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 27 gennaio 2009  211

Relazione della II Commissione giustizia

§      A.C N. 1440-35-204-407-667-787-856-966-1171-1231-1233-1252-1261-A  219

Esame in Assemblea

Seduta del 20 gennaio 2009  233

Seduta del 28 gennaio 2009  269

Seduta del 29 gennaio 2009  295

 


Iter alla Camera

 


Progetto di legge

 


N. 35

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, NICCO

¾

 

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di atti persecutori

 

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Presentata il29 aprile 2009

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a riprendere l'iter avviato nella scorsa legislatura in materia di atti persecutori e di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e concluso con la redazione di un testo unificato (atto Camera n. 1249-ter-A, XV legislatura). Su tale testo era stata raggiunta l'intesa della maggior parte dei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione per la parte che riguardava l'introduzione, anche nel nostro sistema penale, del reato di atti persecutori, comunemente denominato come fenomeno di «stalking» nei Paesi anglosassoni, ovvero «sindrome del molestatore assillante», intendendosi con esso un insieme di comportamenti che una persona compie in modo persistente nei confronti della propria vittima.

Il nostro codice penale tutt'oggi prevede, all'articolo 660, il reato di molestia o disturbo alle persone, punito con il carcere fino a sei mesi o con una multa fino a 516 euro. La giurisprudenza dettata in materia dalla Corte di cassazione ha peraltro aggiunto che, affinché una condotta possa assumere rilievo, non è sufficiente la semplice molestia o il disturbo, ma è necessario che sia accompagnata da petulanza e da insistenza.

Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che gli episodi di «stalking» avvengono con maggiore frequenza all'interno dell'ampia casistica della violenza domestica e solo quando colpiscono personaggi dello spettacolo assumono la dovuta

 

rilevanza da parte dell'opinione pubblica. Inoltre va rilevato che i vari psichiatri che hanno studiato il fenomeno sono giunti alla conclusione che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l'esistenza, provocando disturbi d'ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni: il fenomeno è considerato nella sua gravità solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio.

A tal proposito si citano alcuni dati sulla portata del fenomeno per il quale è necessario configurare una specifica fattispecie di reato: oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di «stalking»; più dell'80 per cento delle vittime sono donne, di cui il 20 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 7 per cento circa ha tra i 35 e i 44 anni e circa l'1,5 per cento ha più di 55 anni; solo a Roma è stato denunciato che il 21 per cento della popolazione è vittima di molestie assillanti almeno una volta nella vita.

Dai dati esposti si desume che esistono sostanzialmente due tipologie di «stalker»: la prima è costituita da uomini che, nel 55 per cento dei casi, hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e molestano la vittima a causa di un abbandono o di un amore non corrisposto; la seconda categoria è sempre costituita da uomini la cui età sale a 55 anni e oltre se la causa del comportamento patologico è una separazione o un divorzio.

Sempre sulle basi degli studi psichiatrici effettuati sul fenomeno di «stalking», è stato rilevato che il semplice ricorso alle vie legali non serve a contenere gli episodi di molestia che determinano, quindi, un senso di impotenza nella vittima. La strategia migliore, allo stato attuale, sembra essere l'indifferenza: il molestatore infatti sembra alimentare la sua petulanza con la reazione manifesta della vittima, sia essa di paura, rabbia o altro.

Per tutti i motivi che sono stati spiegati è urgente un intervento legislativo anche in Italia, posto che tale fenomeno è esploso con l'avvento di internet ed è stato inserito come fattispecie di reato nei codici penali negli anni novanta: la prima è stata l'America, che nel 1994 aveva in tutti i suoi Stati una legge anti-stalking; il Regno Unito ha adottato il «Protection from Harassment Act» nel 1997. Nella legislazione di questi Paesi, per la configurazione del reato, sembra essere prevalso il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, prescindendo dalla presenza di minacce: ciò ha determinato evidenti ripercussioni sulla difficoltà di classificare l'importanza e la gravità dei comportamenti molesti.

La presente proposta di legge, come già rilevato, parte dal testo unificato già predisposto nella XV legislatura e prevede in primis l'introduzione del reato di atti persecutori e dell'istituto della diffida come mezzo concreto di difesa per le vittime. Il comma 2 dell'articolo 1, che introduce un nuovo comma nell'articolo 165 del codice penale, prevede l'eventuale subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione di un programma di riabilitazione.

L'articolo 2 della presente proposta di legge, mediante modifiche al codice di procedura penale, prevede inoltre, per i reati de quo, la possibilità di intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni, l'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici anche quando non ricorre alcuna delle situazioni di non rinviabilità della prova, tassativamente previste dall'articolo 392 del medesimo codice di procedura penale, la possibilità che l'esame del minore vittima del reato sia effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico e regola, con l'introduzione dell'articolo 282-ter del citato codice, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 3 stabilisce, infine, che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un fondato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è commesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

Art. 612-ter. - (Diffida). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

 La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni».

2. All'articolo 165 del codice penqale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 612-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a un programma di riabilitazione»;

b) al secondo comma, le parole: «nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi primo e secondo»;

c) al terzo comma, le parole: «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del terzo comma».

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, disciplina, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di riabilitazione di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che

 

dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


N. 204

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

CIRIELLI

¾

 

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

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Presentata il29 aprile 2008

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Onorevoli Colleghi! - In Italia sono sempre più frequenti i casi di violenza legati alle molestie persistenti. Negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni occidentali questo reato, che nel nostro Paese non ha ancora trovato una sua corretta collocazione nel codice penale, è stato introdotto e reso punibile già nel 1994. Nel mondo anglosassone il fenomeno è conosciuto con il termine di «stalking».

Con la parola stalking si intende un insieme di comportamenti tramite i quali una persona ne affligge e perseguita un'altra con comportamenti indesiderati tali da provocare ansia o paura nella vittima.

Il termine stalking significa letteralmente «perseguitare» o, più propriamente, «seguire con insistenza» e indica quegli atteggiamenti tramite i quali una persona ne perseguita un'altra con appostamenti, tentativi di comunicazione ripetuti e indesiderati, come ad esempio lettere, telefonate, e-mail o sms, tali da provocare nella «vittima» uno stato psicologico che rende impossibile il normale svolgimento della sua esistenza.

Secondo uno studio condotto dal «Modena Group on Stalking» dell'università di Modena, le condotte indesiderate legate al fenomeno in questione possono essere classificate in tre tipologie: comunicazioni indesiderate, contatti indesiderati e comportamenti associati.

Le comunicazioni indesiderate di solito sono rivolte direttamente alla vittima di stalking, ma possono concretizzarsi anche in minacce o in contatti con la famiglia, gli amici o i colleghi della vittima stessa. Lettere e telefonate sono le forme più comuni attraverso le quali si manifesta la comunicazione indesiderata, ma gli stalker ricorrono spesso anche a scritti non necessariamente inviati in modo diretto alla vittima, oppure utilizzano altri mezzi, come l'invio di sms e di e-mail.

I contatti indesiderati comprendono, invece, i comportamenti tipici dello stalker diretti ad avvicinare in qualche modo la vittima. Tra questi i più diffusi sono i pedinamenti, il presentarsi alla porta dell'abitazione o gli appostamenti sotto casa, il recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o lo svolgere le stesse attività.

Tra i comportamenti associati, infine, si collocano anche l'ordine o la cancellazione di beni e servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla.

Le conseguenze per chi è vittima del fenomeno dello stalking sono gravissime. La vita della vittima può divenire particolarmente difficile: molte persone, per timore di ricevere nuove molestie, hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni e, quindi, sono incapaci di salvaguardare la propria quotidianità.

Come già detto, le ricerche dimostrano che molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress. Diversi studi in tutto il mondo evidenziano come l'esperienza di stalking produca spesso danni significativi e addirittura veri e propri disturbi psichiatrici.

In Italia, oltre l'80 per cento delle vittime di stalking è rappresentato da donne e il fenomeno è in paurosa ascesa, tanto da non poter essere ulteriormente ignorato dal nostro codice penale, atteso che ben oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia è stato preceduto da atti di stalking.

Purtroppo, come spesso accade, il fenomeno in questione viene preso nella dovuta considerazione solo allorquando la molestia persistente sfocia in un omicidio o in un suicidio.

Una recente indagine denominata «Indagine Multiscopo sulla sicurezza delle donne», condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT, 2007) e che ha misurato la violenza (fisica, sessuale e psicologica) e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, ha reso noti alcuni preoccupanti dati sul fenomeno dello stalking.

Il campione dell'indagine è costituito da 25.000 donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, intervistate telefonicamente tra il gennaio e l'ottobre 2006. Le violenze rilevate nell'ambito di comportamenti di stalking si riferiscono a episodi messi in atto da ex partner al momento della separazione, che avrebbero coinvolto 2 milioni e 77.000 donne, pari al 18,8 per cento del totale.

In particolare, è emerso che il 48,8 per cento delle donne vittime di violenza fisica o sessuale ad opera di un ex partner ha subìto anche comportamenti persecutori. Ed è quest'ultimo il dato più preoccupante, che deve spingere il Parlamento ad approvare una legge che consenta di punire questi comportamenti lesivi della libertà personale.

Si riporta di seguito una tabella, relativa all'indagine citata, che sottolinea in quali modi, e in che percentuali, lo stalker tenta di avvicinare e molesta la sua vittima.

 

Tabella

Comportamenti dello «Stalker»

ha cercato insistentemente di parlarle                              68,5 per cento

ha chiesto ripetutamente appuntamenti
                                   61,8 per cento

si è appostato nei pressi di casa/lavoro/scuola
                                   57 per cento

ha inviato sms, e-mail, lettere, telefonate o regali indesiderati

55,4 per cento

l'ha seguita o spiata

40,8 per cento

Altro                      11 per cento

FONTE: ISTAT 2007.

 

Nel nostro Paese, i casi di molestie persistenti sono considerati penalmente rilevanti soltanto quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone, puniti con il carcere fino a sei mesi o una multa fino a 516 euro. Chiaramente un'inezia rispetto alla gravità del danno. In ogni caso questo tipo di molestia non è contemplato all'interno del codice penale ed è palese come sia necessario integrarlo configurando una nuova fattispecie di reato che, appunto, contempli e punisca la «molestia persistente». Come già ricordato, oggi lo stalking configura una fattispecie autonoma di reato nella maggior parte delle giurisdizioni dei Paesi di lingua inglese, quali USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito. Lo stalking è illegale anche in alcuni Paesi dell'Europa del nord. In alcuni Paesi, come accade in Inghilterra e nel Galles, bastano due episodi per punire l'autore delle condotte moleste e indesiderate, configurando il reato di stalking.

La presente proposta di legge, pertanto, si prefigge lo scopo di introdurre nel nostro codice penale il reato di molestie persistenti.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 660-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o da conoscenti della stessa.

Se la frequentazione dei luoghi di cui al secondo comma è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 660-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - La persona che si ritiene offesa da una condotta che può configurare gli elementi del reato di cui all'articolo 660-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 660-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 660-bis è aumentata fino a quattro anni.

I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, qualora il comportamento delittuoso non sia valutato di gravità apprezzabile, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


N. 407

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

CONTENTO

¾

 

Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

 

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Presentata il29 aprile 2008

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Onorevoli Colleghi! - Purtroppo le cronache nazionali ci hanno tristemente abituati a continui episodi di persecuzione e di molestie insistenti ai danni di soggetti deboli, spesso donne e financo minori. Si tratta di quelle condotte di costante ingerenza nella vita di un individuo (quasi sempre una persona con la quale l'agente ha avuto nel tempo una relazione affettiva) che il diritto penale di molti Paesi già identifica con il termine di «stalking». In alcuni casi, questi comportamenti seguono un percorso in crescendo: dalle pressanti telefonate e visite forzate al domicilio della vittima ad autentici pedinamenti, dalle intromissioni dirette e indirette nella sfera personale della parte offesa a veri e propri atti violenti, quali percosse, minacce e ingiurie. Da constatare, in questo senso, come anche il nostro Paese abbia registrato nel più recente passato vari episodi di inaudita gravità, sfociati in autentici delitti di sangue.

Il nostro ordinamento sta manifestando sempre più la propria inadeguatezza nel perseguire con la dovuta severità questo fenomeno. Non, è, infatti, possibile sussumere la condotta tipica in parola ricorrendo solo ed esclusivamente alle tradizionali figure delle minacce (articolo 612 del codice penale) o della violenza privata (articolo 610 del codice penale) piuttosto che delle molestie (articolo 660 del codice penale; quest'ultima, tra l'altro, a carattere contravvenzionale e, pertanto, soggetta all'istituto dell'oblazione speciale ex articolo 162-bis del codice penale). In altre parole, si avverte l'urgente bisogno, così come già avvenuto in altri Stati europei e nordamericani, di punire con una fattispecie a se stante gli autori di siffatte molestie insistenti. Non a caso, l'odierna proposta di legge fa riferimento alla «repressione degli atti persecutori».

Preliminarmente, si rappresenta come il testo ora in esame sia il frutto di un primo lavoro di discussione e di confronto svolto presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati nel corso della passata legislatura.

Il cardine del presente progetto di legge è l'articolo 1, che introduce nel codice penale un apposito articolo 612-bis per contemplare la fattispecie di reato degli «atti persecutori». Il nuovo delitto è perseguibile a querela (che andrà proposta entro sei mesi anziché i tre previsti nella maggior parte dei casi) e tende a sanzionare chi, mediante reiterate molestie o minacce, susciti nella vittima uno stato di sofferenza psichica o un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona ad essa legata da vincolo affettivo o familiare, creando così un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita dell'offeso. Stante l'alto numero di casi registrati anche a livello nazionale, verrà applicato un sostanziale aggravamento della pena qualora il condannato abbia in precedenza intrattenuto una relazione affettiva stabile con il soggetto preso di mira. Si procede d'ufficio se la vittima è un minore, o se il fatto è stato commesso con minaccia grave o risulti collegato ad altro reato perseguibile d'ufficio, nonché quando concorra una delle condizioni previste dall'articolo 339 del codice penale (minaccia perpetrata in gruppo, o con armi, o da agente travisato e simili).

Un'ulteriore significativa novità è quella contemplata dall'articolo 2 della proposta di legge: viene, infatti, riconosciuto il diritto della vittima di stalking che ancora non abbia sporto formale querela di rivolgersi al questore per la tutela della propria sfera personale. Il questore, assunte le informazioni del caso, può così sottoporre l'autore delle molestie alla misura di prevenzione dell'avviso orale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge n. 1432 del 1956. Qualora il soggetto così ammonito persista nell'esecuzione del proprio disegno criminoso, la procedibilità d'ufficio del relativo delitto diventa automatica.

L'articolo 3 della proposta, dopo aver raccordato con le suddette innovazioni l'articolo 266 del codice di procedura penale, inserisce nello stesso codice di rito l'articolo 282-ter: si tratta di una disposizione che consente al giudice di imporre al condannato in sede di sentenza, specifici comportamenti. Tra questi, di particolare interesse appare l'obbligo di non avvicinarsi alla parte offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, nonché ai suoi prossimi congiunti o a persone che con la vittima mantengano una relazione affettiva; è, altresì, vietato di interloquire con tali soggetti mediante l'uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione. Il provvedimento del giudice è trasmesso all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi socio-assistenziali del territorio, anche per l'assunzione degli eventuali provvedimenti ablativi in fatto di autorizzazione all'uso e al porto di armi giudicati più idonei nel caso di specie.

Le restanti disposizioni contenute nell'articolo 3 del progetto di legge coordinano la novella in oggetto con numerose norme del codice civile e del codice di procedura penale.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

2. All'articolo 577, primo comma, del codice penale, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

Art. 2.

(Provvedimento del questore).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

 

 

 


N. 667

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

LUSSANA

¾

 

Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale e altre disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente

 

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Presentata il 30 aprile 2008

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese si stanno verificando con sempre maggiore frequenza gravi episodi di cronaca nera che impongono una maggiore attenzione da parte della nostra legislazione nei confronti delle molestie e delle minacce messe in atto da molestatori assillanti, in grado di procurare - secondo la definizione che ne forniscono gli psichiatri - una vera e propria «sindrome da molestie assillanti». Si tratta di qualcosa di molto più grave della molestia o del disturbo alle persone, sanzionati dal nostro codice penale con l'arresto fino a sei mesi. Secondo la terminologia mutuata dal mondo anglosassone, lo «stalking» consiste in una persecuzione asfissiante che finisce per sconvolgere l'esistenza della vittima, costringendola a vivere in una condizione di perenne attenzione, se non addirittura di terrore. Oltre l'80 per cento delle vittime sono donne e il fenomeno è in paurosa ascesa, tanto da non poter essere ulteriormente ignorato, visto che oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia è stato preceduto da atti di «stalking». Questi episodi di minaccia e di molestie continue sono considerati penalmente rilevanti nel nostro Paese solo quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone. Tuttavia la «molestia assillante» non si ascrive all'interno di questo reato, che si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino al comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica). Circostanza, questa, che comprova come, oltre un certo limite, le attuali norme sanzionatorie - quali quelle dell'articolo 610 del codice penale sulla violenza privata o dell'articolo 612 del codice penale che punisce le minacce - siano chiaramente insufficienti, mentre occorre, invece, individuare una nuova e specifica figura di reato che consenta di punire coloro che in modo intenzionale e persistente seguono, molestano o minacciano un'altra persona, prima che tali comportamenti sfocino in ben più gravi episodi di omicidio. In ragione di quanto illustrato si è fermamente convinti della necessità di prevedere una nuova e più grave fattispecie di reato, che assorbe e unifica, aggiungendovi il requisito della ripetitività nel tempo, reati quali quelli di minaccia, di percosse e di violenza privata nei confronti del medesimo soggetto.

La presente proposta di legge, pertanto, definisce la fattispecie prevedendo che commette il delitto di molestia insistente (articolo 611-bis del codice penale) chiunque pone in essere intenzionalmente, in modo malevolo e persistente, un comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa. Tale fattispecie è punita con una pena superiore a quella prevista per la semplice molestia, ma inferiore rispetto a quella stabilita per la violenza privata; mentre la pena della reclusione è innalzata fino a quattro anni nel caso di reiterazione del reato o se il reato è commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorità giudiziaria richiesta dalla persona perseguitata. Quest'ultima previsione è necessaria per evitare che i comportamenti persecutori possano degenerare in fatti ben più gravi se non sono tempestivamente controllati e ridimensionati.

La modulazione della pena risponde a una precisa scelta, ovvero quella di rendere possibile nei confronti del persecutore l'applicazione di misure coercitive, quali il divieto di frequentare i luoghi in cui vive e lavora la vittima, per le ipotesi più lievi, o la custodia in carcere, per i casi più gravi.

È inoltre prevista l'istituzione di uno sportello aperto al pubblico presso ogni questura e di un numero verde nazionale allo scopo di dare sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti e agli operatori della sicurezza che si occupano delle segnalazioni delle presunte vittime.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale).

1. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 611-bis. - (Delitto di molestia insistente). - Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata fino a quattro anni».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Misura cautelare per il delitto di molestia insistente). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 611-bis del codice penale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 280 del presente codice al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o

 

la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa».

Art. 3.

(Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale).

1. Presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo 611-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.

2. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.

 

 

 

 


N. 787

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CODURELLI, BRAGA, RAMPI, SCHIRRU, BELLANOVA, DE BIASI

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Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

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Presentata il7 maggio 2008

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno cosiddetto dello «stalking» (derivante dal verbo inglese to stalk, che possiamo tradurre in italiano come inseguire, pedinare, fare la posta) configura quell'insieme di «comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi», per usare la definizione datane nello studio «Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna», condotto dal professor Paolo Curci e dal dottor Gian Maria Galeazzi del dipartimento di patologia neuropsicosensoriale dell'università di Modena e Reggio Emilia.

L'interesse che si sta concentrando verso questo fenomeno è nato in seguito a casi di molestie che hanno avuto come vittime personalità dello spettacolo e ad aggressioni nei loro confronti, prima delle quali il colpevole aveva adottato questa forma di persecuzione. Ma, al di là di questi episodi «clamorosi», recenti studi epidemiologici hanno mostrato che i casi di stalking che risultano di gran lunga prevalenti si verificano nel contesto della violenza domestica. Secondo una classificazione del professor Curci e del dottor Galeazzi ricavata dagli studi maggiormente qualificati su questo tema (per esempio: Mullen P.E., Pathè M., Purcell R., Stuart G.W., «Study of stalkers», Am J Psychiatry, 1999), gli stalker agiscono tipicamente attraverso:

a) comunicazioni intrusive, distinte secondo il mezzo usato (telefoniche, per posta, e-mail, facsimile o altro, ad esempio messaggi lasciati sulla macchina o sulla porta di casa del molestato);

b) contatti, distinti in comportamento di controllo indiretto (seguire, spiare, mantenere la sorveglianza attorno all'abitazione) oppure di approccio diretto al molestato, in pubblico, sul luogo di lavoro;

c) comportamenti associati, come ordinare beni per conto del molestato, inviare doni, far trovare oggetti (per esempio, animali o parti di animali morti), vandalizzare le proprietà del molestato (per esempio tagliare le gomme dell'automobile), uccidere gli animali domestici della vittima.

Strumento per eccellenza dello stalker rimane comunque il telefono, con cui iniziano, nella maggior parte dei casi, le «campagne di stalking»: del resto, i mezzi indiretti di comunicazione, come appunto il telefono, appaiono i più utili e semplici, affinché il molestatore assillante possa raggiungere la propria vittima. Il telefono, e di recente anche i brevi messaggi da cellulare (gli sms), divengono un vero e proprio mezzo di persecuzione, consentendo di superare distanze geografiche e convenzioni sociali.

Per i medesimi motivi, anche attraverso la rete internet, con la diffusione del suo utilizzo da parte di milioni di persone in ogni parte del mondo, vengono posti in essere comportamenti di stalking (attuati tramite i servizi classici della rete, e-mail e chat) dando vita al cosiddetto cyberstalking.

Tuttavia, tali mezzi sono sempre più spesso solo l'inizio della campagna di stalking, cui vengono ad aggiungersi, in un momento successivo, i contatti indiretti dello stalker con la propria vittima (pedinamenti, appostamenti) e gli approcci diretti.

Secondo quanto sostenuto dal dottor Marco Strano, direttore scientifico del Telematic Journal of Clinical Criminology (www.criminologia.org), alla luce delle ricerche più recenti, sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, è possibile sintetizzare una tipologia, semplificata, di persecutori:

1) soggetti che non riescono ad accettare l'abbandono del partner o di altre figure significative e attuano una vera e propria persecuzione nel tentativo maldestro di ristabilire il rapporto o semplicemente per vendicarsi dei torti subiti nel corso del distacco (la maggior parte dei casi). Sono i molestatori statisticamente più pericolosi per quanto riguarda la possibilità che lo stalking degeneri in atti di violenza fisica nei confronti della vittima;

2) soggetti che sfogano attraverso lo stalking un rancore dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui sono entrati in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo. Tipico il caso dell'ex collega di lavoro che si è comportato male con lui o del professionista (ad esempio un medico) che gli ha provocato un danno giudicato grave. Normalmente questi stalker presentano un livello di pericolosità contenuta per ipotesi di violenza fisica, rappresentata attraverso le molestie e gli insulti, ma difficilmente agìta;

3) molestatori sessuali abituali o conquistatori maldestri, che individuano l'oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettuano una serie di tentativi di approccio. I soggetti appartenenti a questa categoria talvolta presentano modalità compulsive o possono giungere a vere e proprie forme di delirio. Per ciò che attiene agli indici di pericolosità, i molestatori sessuali possono divenire potenziali stupratori, mentre la categoria dei cosiddetti «conquistatori maldestri» normalmente è pressoché innocua.

Talvolta si rilevano soggetti che possono essere inseriti parzialmente in più di una delle tre categorie.

Il comportamento di stalking, così come descritto, presenta dunque numerose sfaccettature sia nelle modalità di attuazione della campagna persecutoria, sia nella motivazione che porta all'ossessione-compulsione dello stalker nei confronti della propria vittima.

Tuttavia, benché tale fenomeno descriva una costellazione comportamentale, solo in alcuni casi è ascrivibile a un conclamato disturbo psichiatrico con manifestazioni deliranti o con anomalie patologiche della personalità, rilevando nella prevalenza dei casi motivazioni razionali attinenti a un desiderio di vendetta o all'incapacità di accettare e di elaborare cognitivamente l'abbandono di un partner o di un'altra figura significativa.

La ricerca psichiatrica sul fenomeno dello stalking si è spinta anche su un altro fondamentale campo, che riguarda l'impatto psicologico dello stalking sulle vittime. Del resto, l'impatto delle molestie è, in parte, implicito nella definizione stessa della sindrome.

Come sostenuto dal professor Curci e dal dottor Galeazzi, per definizione, infatti, nei casi di molestie assillanti le comunicazioni e la ricerca di contatto indiretto o diretto del molestatore risultano non solo sgradite e inopportune alla vittima, ma anche fonte di preoccupazione e paura per la propria sicurezza personale o di persone care, fino a un vero senso di terrore.

Da un punto di vista pratico, l'impatto per le vittime di una campagna di stalking può essere estremamente gravoso: giornate di lavoro perse, necessità di aumentare il grado di protezione personale con conseguenti spese per la sicurezza, cambiamento di residenza eccetera.

A tutto ciò si accompagna una variabile frequenza e intensità di sintomi correlati: tra i più diffusi, secondo uno studio condotto negli Stati Uniti (Pathè M., Mullen P.E., «The impact of stalkers on their victims», Br J Psychiatry, 1997), sono gli stati ansiosi, i disturbi del sonno e i ricordi intrusivi.

Dal medesimo studio emerge come la continua insistenza del molestatore e la sua capacità di penetrare nella vita privata della vittima, unitamente alla percezione che gli interventi legali sono inefficaci a fronteggiare i comportamenti molesti, provocano in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza e una percentuale rilevante di essi giunge a contemplare, e in alcuni casi anche tentare, il suicidio per sfuggire alla condizione di persecuzione cui è sistematicamente sottoposta.

Anche senza giungere a queste reazioni estreme, altri studi (tra cui ricordiamo, Hall D.M, «The victims of stalking», Meloy J.R. ed., The Psichology of stalking, San Diego, Academic Press, 1998) hanno evidenziato quanto una campagna persecutoria possa incidere sulla vittima fino a registrare un vero cambiamento di carattere. Infatti, si è verificato che in seguito alle molestie nel soggetto/vittima aumenta il grado di «timorosità», sospettosità, introversione e stato di allarme, ma anche il nervosismo e il senso di rabbia, e alcuni soggetti giungono alla depressione.

Di fronte a un fenomeno quale lo stalking, letteralmente capace di distruggere la vita della vittima designata, anche il mondo giuridico ha dovuto affrontare specificamente tale problema.

La giurisprudenza nordamericana è stata la prima a dare una definizione giuridica del fenomeno dello stalking e a porvi un rimedio. Nel 1994 tutti gli Stati degli USA avevano approvato una legislazione anti-stalking: a essere punito è colui che, secondo una formula che si rinviene nella maggior parte delle leggi dei vari Stati, pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento consistente nel seguire o nel molestare un'altra persona.

Anche il Canada ha una normativa, contenuta nel Criminal Code of Canada, che definisce il delitto di molestia criminale (criminal harassment), che si concretizza nel molestare intenzionalmente o imprudentemente un'altra persona in ciascuno di questi modi:

1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o con suoi conoscenti;

2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova a essere;

3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o ai suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza.

Nel Regno Unito, al fine di affrontare in modo più preciso della precedente legislazione i comportamenti di stalking, è stato adottato il Protection from Harassment Act del 1997. Esso prevede che la persona non deve attuare una condotta che sa o dovrebbe sapere essere causa di molestia a un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni pensa che la condotta dell'imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso.

Occorre peraltro dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima. In presenza di semplice abuso verbale, ai fini della punibilità è necessaria la ripetizione del comportamento molesto per due volte.

Anche la legislazione degli Stati della Federazione australiana prevede una disciplina volta a contrastare il fenomeno dello stalking, contemplando, tra l'altro, la possibilità di emanare provvedimenti inibitori (intervention/protettive or restraining order) che, qualora vengano trasgrediti dallo stalker, comportano l'aggravante del reato o l'esecuzione dell'arresto o la fine della sospensione condizionale della pena detentiva per stalking già comminata, anche se il reato è consumato senza minacce esplicite o atti violenti.

In Italia a tutt'oggi non esiste una specifica legislazione per contrastare e punire colui che pone in essere un comportamento ripetitivo e assillante di molestie. Le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti quando integrano la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 del codice penale, rubricato come «Molestia o disturbo alle persone». La ratio della norma in questione è volta alla tutela della tranquillità pubblica proprio per l'incidenza che il relativo turbamento può avere sull'ordine pubblico, stante la possibilità di reazione del molestato, mentre l'interesse della vittima riceve una protezione solo riflessa. Altre condotte, quali l'ingiuria, la minaccia semplice o aggravata, la violenza privata, il danneggiamento, sono punite autonomamente a titolo di delitto.

In considerazione della rapidità con cui il fenomeno dello stalking sta dilagando anche nel nostro Paese e delle conseguenze che tali campagne persecutorie creano in capo alle vittime, ci è apparso assolutamente necessario porre rimedio al mancato riconoscimento giuridico del fenomeno con la presente proposta di legge, la cui elaborazione non sarebbe stata possibile senza il fondamentale contributo della Commissione per le pari opportunità della provincia di Lecco.

 


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 612-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.000.

Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o conoscenti della stessa.

Se la frequentazione dei luoghi di cui al secondo comma è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 612-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a quattro anni.

I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate».

Art. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


N. 856

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

PISICCHIO

¾

 

Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

 

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Presentata il7 maggio 2008

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che presentiamo alla vostra attenzione rappresenta il punto di arrivo di un articolato e impegnativo dibattito svolto presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella XV legislatura, dibattito che generò la predisposizione di un testo unificato sullo «stalking» che avrebbe dovuto essere discusso in Aula il 28 febbraio 2008, ma che non ebbe più luogo a causa dell'interruzione anticipata della legislatura.

Che cosa sia lo stalking, la molestia insistente e malevola, il gesto arrogante di affermazione quasi proprietaria del maschio sulla donna (ma c'è anche un 15 per cento che si muove all'incontrario con l'uomo come parte lesa) è raccontato dalle cronache drammatiche dei nostri giorni: si può dire che quasi tutti gli episodi di violenza subiti dalle donne abbiano a origine una storia di molestie insistenti. Il molestatore (in inglese «stalker») in genere è l'«ex»: l'ex marito, l'ex convivente, l'ex fidanzato, figura maschile che ritiene di aver impresso una volta per tutte il proprio marchio proprietario sulla donna, marchio destinato a una indelebilità che travalica anche la fine del rapporto.

Con il gesto di molestia l'«ex» riafferma, dunque, la sua egemonia sulla donna, negandole ogni autonomia vitale. Naturalmente esistono anche altre tipologie di stalker. Così il disturbato mentale che ha voluto interpretare un semplice gesto di cortesia della donna da lui sognata come un messaggio di disponibilità: per lui la presa di coscienza della verità diventa spesso occasione di dolore e di reazione spropositata.

Ma sono stalker anche gli autori degli appostamenti sotto casa, delle telefonate assillanti negli orari più impensati, delle e-mail più indesiderate. Il fenomeno è più diffuso di quanto non si immagini e non solo rappresenta l'anticamera più frequente del reato di violenza sessuale, ma è anche motivo rilevantissimo di gesti omicidi: è stato calcolato che almeno il 10 per cento degli omicidi compiuti nel nostro Paese ha all'origine un atteggiamento di molestia insistente.

L'ordinamento italiano punisce l'omicidio, la violenza sessuale, la violenza privata, ma non ha strumenti per contrastare lo stalking. La Commissione Giustizia della Camera dei deputati, dunque, aveva adottato un testo normativo molto efficace per prevenire e contrastare il fenomeno, mettendo in atto, tra l'altro, un meccanismo di diffida nei confronti degli autori di condotte moleste.

Entrando nel merito dell'articolato, riprodotto integralmente con la presente proposta di legge, occorre rilevare che si è tenuta presente massimamente l'esigenza di una formulazione delle fattispecie che fosse conforme al principio di legalità, con particolare riferimento al profilo della determinatezza. Il testo consta di tre articoli, il primo volto a disciplinare sotto il profilo sostanziale e processuale gli atti persecutori, il secondo e il terzo a regolare i meccanismi di diffida diretti a impedire che lo stalker possa compiere ulteriori intrusioni nella sfera di libertà della vittima.

Rammentando ancora che tutti i gruppi parlamentari avevano espresso una posizione di condivisione dei princìpi ispiratori di una normativa volta a contrastare le molestie insistenti (ben diciannove erano state le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate da tutte le forze politiche) e che la proposta, se accolta, andrebbe a colmare un vuoto normativo particolarmente avvertito, si sottolinea l'urgenza della sua approvazione, considerata anche un risarcimento dovuto alle donne, ancora una volta le più danneggiate, anche dalla fine anticipata della XV legislatura.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

2. All'articolo 577, primo comma, del codice penale, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

Art. 2.

(Provvedimento del questore).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo

 

612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

 b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

 

 

 


N. 966

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

MURA, DI PIETRO, BORGHESI, CAMBURSANO, DI GIUSEPPE, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, LEOLUCA ORLANDO, PIFFARI, RAZZI, SCILIPOTI

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Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale concernente il delitto di molestie insistenti

 

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Presentata il 13 maggio 2008

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di introdurre il delitto di molestie insistenti, comunemente denominato «stalking». Esso costituisce una vera e propria forma di violenza per la quale, però, nel codice penale non è ancora prevista un'apposita fattispecie di reato. Una lacuna che non può continuare a persistere considerate la gravità e la diffusione di questo tipo di violenza.

L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce l'articolo 611-bis del codice penale, che prevede, al primo comma, una pena detentiva fino a due anni per chiunque pone in essere intenzionalmente, in modo malevolo e persistente, un comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o che suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo e che ledono la libertà morale o personale o la salute psico-fisica della persona offesa.

Il secondo comma del medesimo articolo 611-bis stabilisce che la persona che si ritiene vittima delle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse, a seguito della quale l'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata. Per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla attraverso il mezzo telefonico o un altro strumento di comunicazione elettronica. Se nonostante la diffida formale irrogata ai sensi del secondo comma l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata, la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 611-bis. - (Delitto di molestie insistenti). - Chiunque, indebitamente ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia o all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psico-fisica della persona medesima, è punito con la reclusione fino a due anni.

La persona che si ritiene vittima delle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata.

Per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla attraverso il mezzo telefonico o un altro strumento di comunicazione elettronica.

Se nonostante la diffida formale irrogata ai sensi del secondo comma l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata, la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni».

 

 

 


N. 966

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

SANTELLI

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Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

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Presentata il 27 maggio 2008

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Onorevoli Colleghi! - In Italia sono diventati sempre più frequenti i casi di violenza legati alle molestie persistenti e il fatto che questi siano spesso sfociati in omicidi rende ancora più urgente la definizione di uno strumento legislativo adeguato a combattere questo preoccupante fenomeno. La stessa magistratura lamenta di non avere strumenti giuridici adeguati per agire efficacemente. È quindi urgente che questo fenomeno di grave allarme sociale trovi una giusta collocazione nel nostro codice penale. Negli Stati Uniti d'America (USA) e in altre nazioni occidentali questo reato è stato introdotto e reso punibile già nel 1994. Nel mondo anglosassone il fenomeno delle molestie persistenti è conosciuto con il termine di «stalking».

Con la parola stalking si intende un insieme di comportamenti tramite i quali una persona ne affligge e perseguita un'altra con comportamenti indesiderati tali da provocare ansia o paura nella vittima.

Il termine stalking significa letteralmente «perseguitare» o, più propriamente, «seguire con insistenza» e indica quegli atteggiamenti tramite i quali una persona ne perseguita un'altra con appostamenti, tentativi di comunicazione ripetuti e indesiderati, come ad esempio lettere, telefonate, e-mail o sms, tali da provocare nella «vittima» uno stato psicologico che rende impossibile il normale svolgimento della sua esistenza.

Le conseguenze per chi è vittima del fenomeno dello stalking sono gravissime. La vita della vittima può divenire particolarmente difficile: molte persone, per timore di ricevere nuove molestie, hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni e, quindi, sono incapaci di salvaguardare la propria quotidianità.

Le ricerche dimostrano che molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress. Diversi studi in tutto il mondo evidenziano come l'esperienza di stalking produca spesso danni significativi e addirittura veri e propri disturbi psichiatrici.

In Italia, oltre l'80 per cento delle vittime di stalking è rappresentato da donne e il fenomeno è in paurosa ascesa, tanto da non poter essere ulteriormente ignorato dal nostro codice penale, atteso che ben oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia è stato preceduto da atti di stalking.

Purtroppo, come spesso accade, il fenomeno in questione viene preso nella dovuta considerazione solo allorquando la molestia persistente sfocia in un omicidio o in un suicidio.

Nel nostro Paese, i casi di molestie persistenti sono considerati penalmente rilevanti soltanto quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone, puniti con il carcere fino a sei mesi o una multa fino a 516 euro. Chiaramente un'inezia rispetto alla gravità del danno. In ogni caso questo tipo di molestia non è contemplato all'interno del codice penale ed è palese come sia necessario integrarlo configurando una nuova fattispecie di reato che, appunto, contempli e punisca la «molestia persistente». Come già ricordato, oggi lo stalking configura una fattispecie autonoma di reato nella maggior parte delle giurisdizioni dei Paesi di lingua inglese, quali USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito. Lo stalking è illegale anche in alcuni Paesi dell'Europa del nord.

La presente proposta di legge, pertanto, si prefigge lo scopo di introdurre nel nostro codice penale il reato di molestie persistenti.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti).

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 660-bis. - (Molestie persistenti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o da conoscenti della stessa.

Se la frequentazione dei luoghi di cui al comma precedente è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 660-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - La persona che si ritiene offesa da una condotta che può configurare gli elementi del reato di cui all'articolo 660-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 660-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 660-bis è aumentata fino a sei anni.

I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, qualora il comportamento delittuoso non sia valutato di gravità apprezzabile, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate».

Art. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


N. 1231

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

POLLASTRINI, CONCIA, CUPERLO

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Misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

 

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Presentata il 4 giugno 2008

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Onorevoli Colleghi! - Le molestie persistenti contro le donne e le persecuzioni anche in forma violenta per motivi connessi all'orientamento sessuale sono da tempo, anche nel nostro Paese, una vera e propria emergenza. Quando parliamo del fenomeno del cosiddetto «stalking» parliamo in primo luogo di un'emergenza sociale, testimoniata dal numero crescente di episodi di violenza. Ma parliamo anche di un'emergenza culturale che si riflette nella diffusione allarmante di molestie e violenze nei confronti delle donne, di omosessuali e transessuali, di persone portatrici di disabilità, che sono bersaglio di odiosi pregiudizi e discriminazioni fino alle umiliazioni più feroci con le drammatiche conseguenze che ciò inevitabilmente comporta. Tutto questo si verifica in un contesto segnato da antichi e nuovi fondamentalismi, non solo religiosi, che sempre più spesso individuano nella libertà femminile, nell'omosessualità e nella transessualità, un terreno da conquistare e dominare, anche conculcando i diritti umani e i diritti civili fondamentali sino a forme di degradante sottomissione fisica e psicologica.

Non siamo dunque alle prese solo e principalmente con un problema di repressione o di ordine pubblico, ma con un'emergenza globale e, per quanto riguarda l'Italia, con un'eredità culturale e sociale che, dietro le statistiche, rivela un ritardo grave della coscienza civile del Paese nel campo del rispetto della persona, delle libertà individuali, della dignità e inviolabilità del corpo di ogni donna e di ogni uomo.

Anche per questo le più recenti risoluzioni delle Nazioni Unite, e la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alle quali l'Italia ha contribuito, indicano il contrasto alle molestie persistenti e all'omofobia come una priorità per l'affermazione dei diritti umani nel mondo.

Nella precedente legislatura su questi temi la II Commissione permanente della Camera dei deputati ha sviluppato un confronto ampio e approfondito sulla base di diverse proposte di legge presentate da tutti i gruppi parlamentari. Lo stesso Governo si era fatto promotore di una proposta complessiva in materia di contrasto alla violenza sessuale e di genere che la Commissione aveva recepito, seppure in parte, con il provvedimento di stralcio delle norme in materia di stalking e omofobia. Il testo che qui viene presentato è la riproduzione esatta del testo unificato licenziato a larga maggioranza dalla II Commissione della Camera dei deputati nella XV legislatura (atto Camera n. 1249-ter-A), e che solo lo scioglimento anticipato delle Camere ha bloccato nel suo iter successivo. Sarebbe una scelta di grande responsabilità se nella nuova legislatura la Camera dei deputati approvasse in via definitiva quel testo sul quale già molto si è discusso e che appare sin da ora il frutto maturo di una convergenza vasta tra le diverse forze politiche.

Gli articoli 1, 2 e 3 della presente proposta di legge introducono la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, che ricomprendono sia le molestie persecutorie, sia le minacce persecutorie. Si vuole così dare adeguati inquadramento e punizione a condotte concrete ormai frequenti, ma allo stato non classificabili in ipotesi di reato che ne rispecchino l'effettiva offensività e pericolosità. Secondo la descrizione della condotta che si propone, gli atti persecutori consistono nella ripetizione assillante di molestie oppure di minacce, tali da sconvolgere la qualità di vita della parte offesa, ovvero da porla in stato di grave disagio fisico o psichico, soggezione o paura per la sicurezza personale propria e dei propri cari. Sono stati fissati limiti di pena più congrui alla gravità dell'offesa arrecata, e tali altresì da consentire l'applicazione di misure cautelari, in modo da assicurare le eventuali connesse esigenze di tutela sociale. Per i casi più gravi, infine, si prevede la perseguibilità d'ufficio. Si sottolinea che tale nuova fattispecie criminosa assicura un'efficace repressione anche di quei comportamenti vessatori perduranti nel tempo classificati come atti di «bullismo».

L'articolo 4 concerne i delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Esso interviene su una serie di disposizioni contenute nella legge 13 ottobre 1975, n. 654, e nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta «legge Mancino»), che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa, integrandole mediante il riferimento anche alle forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. In particolare, si estende il delitto di istigazione al compimento di atti discriminatori o al compimento di atti di violenza determinati da motivi discriminatori anche alle motivazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Del pari si estende il divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione di genere, della partecipazione a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi e della prestazione di assistenza alla loro attività. L'intervento sulla cosiddetta «legge Mancino» (citato decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993), oltre all'integrazione della rubrica dell'articolo 1, molto più significativamente amplia la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3, estendendone la configurabilità alla finalità di discriminazione o di odio motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Si è ritenuto peraltro necessario, in ossequio al generale principio stabilito dall'articolo 609-septies del codice penale, di escludere la perseguibilità d'ufficio, ricollegata dall'articolo 6 della cosiddetta «legge Mancino» alla configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 3, per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

Art. 2.

(Provvedimento del questore).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

2) alla lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

 2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali ovvero dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».

5. Il titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente: «Misure urgenti in materia di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati su altre motivazioni».

 

 

 


N. 1233

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

SAMPERI, FERRANTI, BERNARDINI, CAPANO, CONCIA, FARINA COSCIONI, ROSSOMANDO

¾

 

Misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

 

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Presentata il 4 giugno 2008

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, ormai ben dodici anni fa, è stata approvata la riforma dei reati in materia di violenza sessuale. L'iter legislativo che portò all'approvazione della legge abbracciò l'arco di ben cinque legislature.

Risalgono infatti al 1979 i primi progetti di riforma; in quell'anno diversi partiti presentarono progetti di legge sulla materia (PCI, PSI, PRI), e vi fu anche una proposta di legge d'iniziativa popolare, presentata il 19 marzo 1980, che raccolse ben 300.000 firme in calce a un documento presentato alla popolazione da movimenti delle donne.

Nel 1987 fu presentato un nuovo progetto di legge, ma anche questo negli anni successivi si arenò nella navetta tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

Nel 1995 ben 67 deputate di tutti i gruppi parlamentari presentarono una proposta di legge che poi fu approvata a larghissima maggioranza.

La citata legge n. 66 del 1996 doveva diventare occasione per un rilancio dei temi della donna e delle implicazioni complessive di tutta la normativa vigente in materia di uguaglianza e di pari opportunità tra i sessi, per una crescita civile.

Suo obiettivo era la prevenzione, avendo assunto, con coerenza, la libertà sessuale come diritto inviolabile di tutti i cittadini da ogni forma di coercizione del consenso; ma tale effetto generale preventivo, da solo, certamente, non poteva risolvere il problema della violenza nella nostra società, come hanno dimostrato i fatti di cronaca che si sono verificati negli ultimi tempi, in vari luoghi d'Italia.

Ancora una volta, in seguito a questo proliferare del fenomeno della violenza, si deve aprire un serrato e franco confronto tra uomini e donne per arrivare ad altri provvedimenti, altre leggi e in questo modo prevenire in maniera concreta e costruttiva la violenza e non solo quella sessuale.

Prima di tutto, per combattere il dilagare di questo fenomeno dovremmo definire la violenza, senza però fermarci esclusivamente alla definizione normativa.

Ogni atto compiuto contro la nostra volontà è «violenza».

Non è sufficiente l'assenza di resistenza da parte di una donna perché un atto sessuale sia accettabile, occorre il desiderio da parte della donna, tutte le volte che questo manca quell'atto o rapporto va considerato una violenza.

Essere private del diritto al proprio corpo è un'esperienza sconvolgente e devastante che compromette l'equilibrio psicologico della vittima. La libertà di disporre del proprio corpo è un fondamentale diritto degli uomini e delle donne, il diritto alla sessualità è un diritto soggettivo assoluto, riconosciuto nella nostra Costituzione tra i diritti inviolabili della persona.

Accogliendo tale considerazione, la prima e più significativa innovazione della legge n. 66 del 1996 riguarda l'inserimento dei reati di violenza sessuale tra i delitti contro la persona; dunque il bene giuridico protetto non è più la moralità pubblica, ma la persona. La vittima della violenza sessuale non ha disonori da nascondere perché la violenza non lede il suo onore, né quello della sua famiglia, ma offende la sua persona. Il punto centrale della riforma era dato dalla previsione del reato di violenza sessuale, che viene commesso da chiunque con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali; il reato può essere commesso anche attraverso una condotta di induzione, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, oppure traendo quest'ultima in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Il codice penale Rocco del 1930, invece, aveva incentrato la definizione di violenza sessuale distinguendo le due ipotesi della violenza carnale e degli atti di libidine violenta. Oggi le due ipotesi sono unificate nell'unica fattispecie criminosa che accorpa sia la congiunzione carnale che l'ipotesi di atti di libidine violenta. Naturalmente la violenza carnale era punita più gravemente degli atti di libidine violenta, perché il coito può far perdere la verginità o dare luogo a gravidanza e quindi è fonte di maggiore disonore.

Con la nuova normativa cadeva, dunque, il mito della verginità e della sacralità dell'organo genitale; con esso sarebbero dovute cadere anche le dispute giurisprudenziali sul quantum della penetrazione necessario per realizzare la congiunzione piuttosto che gli atti di libidine; l'accento si sarebbe dovuto spostare dalla natura sessuale alla natura violenta dell'atto. Alla base vi era l'idea che non vi può essere una violenza sessuale misurabile per porzioni di corpo o per modalità di intervento, comportando essa sempre un'offesa all'integrità della persona, che non è necessariamente solo la sua integrità fisica e non è quindi misurabile rispetto all'organo violato.

Può infatti verificarsi che certi atti di libidine possano essere ritenuti più gravi e offensivi della dignità della persona rispetto a una penetrazione. Pertanto l'accertamento processuale dovrebbe vertere soltanto sulla reale mancanza di consenso, senza necessità di scendere in dettagli più minuti e degradanti, senza bisogno di perizie ginecologiche e di interrogatori avvilenti.

Purtroppo, però, nonostante gli evidenti progressi in materia di diritti, ancora oggi le violenze sommerse che le donne subiscono sono numerosissime, se si considera l'enorme percentuale delle mancate denunce delle violenze sessuali e delle tentate violenze, malgrado le Forze dell'ordine siano facilmente accessibili in caso di emergenza.

In effetti le donne che hanno subìto violenza temono di essere sottoposte a una violenza ulteriore da parte delle istituzioni che dovrebbero tutelarle, in quanto continua ad essere diffusa la falsa credenza che porta erroneamente a pensare che in qualche modo la vittima abbia potuto concorrere alla violenza.

Inoltre esistono ancora diverse attenuanti per la violenza maschile, come, tra le tante, l'abuso di alcol.

Siamo lontani, purtroppo, dallo sradicare gli stereotipi e i pregiudizi intorno alla violenza contro le donne, quasi ci sia una difficoltà a volere cogliere le dimensioni reali del problema, anche, se secondo una recente indagine (sondaggio Swg, per conto di «Telefono rosa», effettuato nell'ottobre 2006 su un campione di 500 persone) presentata alla stampa estera a Roma, gli italiani pensano che la legge e le istituzioni non tutelano a sufficienza chi subisce una violenza sessuale. Per la maggioranza degli intervistati, inoltre, la violenza sulle donne è una vera piaga sociale che richiede come risposta una maggiore severità e un maggiore controllo sul territorio.

Quindi è necessario un nuovo e incisivo intervento delle istituzioni che devono guardare con attenzione ai risultati di questi dodici anni di applicazione della legge n. 66 del 1996, per procedere a una modifica e a un'integrazione della normativa.

La presente proposta di legge tende a introdurre la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, finalizzata ad assicurare un più efficace intervento repressivo rispetto a comportamenti vessatori, perduranti nel tempo e sovente precursori di più efferate aggressioni. Per tale delitto è proposto un regime sanzionatorio che consente l'applicazione di misure cautelari, ciò potrà in molti casi contribuire a evitare che si giunga ai drammatici epiloghi di cui ormai troppo spesso narra la cronaca.

L'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 612-bis (Atti persecutori): si individua la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, che ricomprendono sia le molestie persecutorie, sia le minacce persecutorie. Si vuole così dare adeguati inquadramento e punizione a condotte concrete ormai frequenti, ma allo stato non classificabili in ipotesi di reato che ne rispecchino le effettive offensività e pericolosità. Secondo la descrizione della condotta che si propone, gli atti persecutori consistono nella ripetizione assillante di molestie oppure di minacce, tali da sconvolgere la qualità di vita della parte offesa, ovvero da porla in stato di grave disagio fisico o psichico, soggezione o paura per la sicurezza personale propria e dei propri cari.

Come già evidenziato, sono stati fissati limiti di pena più congrui alla gravità dell'offesa arrecata e tali altresì da consentire l'applicazione di misure cautelari, in modo da assicurare le eventuali connesse esigenze di tutela sociale. Per i casi più gravi, infine, si prevede la perseguibilità d'ufficio.

Si è poi, con l'articolo 3, estesa la cosiddetta «legge Mancino» (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993) agli atti discriminatori fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Dal contrasto efficace delle violazioni della sfera più intima della personalità (quella che attiene, appunto, all'identità sessuale e di genere) derivano il profilo democratico di una comunità e la sua capacità di sviluppare regole di rispetto reciproco dentro la cornice di uno spirito civico condiviso. Anche queste forme di sopraffazione, come quelle di genere, sono la spia di una regressione culturale che si nutre e prospera sull'incapacità di accogliere e di vivere la differenza come elemento di ricchezza e di valore.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

Art. 612-ter. - (Diffida). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni».

2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) a seguito degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

3. All'articolo 609-ter del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è della reclusione da quattro a quattordici anni se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 266, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

c) al comma 5-bis dell'articolo 398, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 498, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

e) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».

5. Il titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente: «Misure urgenti in materia di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati su altre motivazioni».

 

 

 


N. 1252

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

MUSSOLINI, ANTONIONE, BARANI, BECCALOSSI, BERRUTI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, CALABRIA, CALDORO, CASTELLANI, CECCACCI RUBINO, CENTEMERO, CRISTALDI, DE CORATO, DE NICHILO RIZZOLI, DI CENTA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FRASSINETTI, GAROFALO, GIAMMANCO, GIRLANDA, GOLFO, LAINATI, LAZZARI, LORENZIN, MANNUCCI, MAZZUCA, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, NIRENSTEIN, NIZZI, PAGLIA, PATARINO, PELINO, PESCANTE, PISO, PIZZOLANTE, PORCU, RAVETTO, REPETTI, MARIAROSARIA ROSSI, SAGLIA, SAVINO, SBAI, SCANDROGLIO, STANCA, VELLA, VERSACE

¾

 

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di atti persecutori

 

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Presentata il 5 giugno 2008

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre, anche nel nostro sistema penale, il reato di atti persecutori, comunemente denominato come fenomeno di «stalking» nei Paesi anglosassoni, ovvero «sindrome del molestatore assillante», intendendosi con esso un insieme di comportamenti che una persona compie in modo persistente nei confronti della propria vittima. Gli episodi di «stalking», è importante sottolinearlo, avvengono con maggiore frequenza all'interno della cosiddetta «violenza domestica». Gli studiosi del fenomeno sono giunti alla conclusione che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l'esistenza, provocando disturbi d'ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni: il fenomeno è considerato nella sua gravità solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio.

A tal proposito si citano alcuni dati sulla portata del fenomeno per il quale è necessario configurare una specifica fattispecie di reato: oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di «stalking»; più dell'80 per cento delle vittime sono donne, di cui il 20 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 7 per cento circa ha tra i 35 e i 44 anni e circa l'1,5 per cento ha più di 55 anni; solo a Roma è stato denunciato che il 21 per cento della popolazione è vittima di molestie assillanti almeno una volta nella vita.

Dai dati esposti si desume che esistono sostanzialmente due tipologie di «stalker»: la prima è costituita da uomini che, nel 55 per cento dei casi, hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e molestano la vittima a causa di un abbandono o di un amore non corrisposto; la seconda categoria è sempre costituita da uomini la cui età sale a 55 anni e oltre se la causa del comportamento patologico è una separazione o un divorzio.

L'esperienza ha dimostrato che il semplice ricorso alle vie legali non è di per sé sufficiente a contenere gli episodi di molestie che determinano, quindi, un senso di impotenza nella vittima. La strategia migliore, allo stato attuale, appare essere l'indifferenza: il molestatore infatti sembra alimentare la sua petulanza con la reazione manifesta della vittima, sia essa di paura, rabbia o altro.

È quindi di tutta evidenza l'urgenza di un intervento legislativo anche in Italia, posto che tale fenomeno è esploso con l'avvento di internet ed è stato inserito come fattispecie di reato nei codici penali negli anni novanta: i primi sono stati gli Stati Uniti d'America, che nel 1994 avevano in tutti gli Stati una legge anti-stalking; il Regno Unito ha adottato il «Protection from Harassment Act» nel 1997. Nella legislazione di questi Paesi, per la configurazione del reato, sembra essere prevalso il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, prescindendo dalla presenza di minacce: ciò ha determinato evidenti ripercussioni sulla difficoltà di classificare l'importanza e la gravità dei comportamenti molesti.

La presente proposta di legge parte dal testo unificato già predisposto nella XV legislatura (atto Camera n. 1249-ter e abbinati) e ha il suo nucleo nell'introduzione del reato di atti persecutori e dell'istituto della diffida come mezzo concreto di difesa per le vittime.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

2. All'articolo 577, primo comma, del codice penale, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

Art. 2.

(Provvedimento del questore).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone con qualsiasi mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

 b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

 

 

 


N. 1261

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BERTOLINI, SALTAMARTINI, SBAI, BIANCOFIORE

¾

 

Introduzione degli articoli 612-bis del codice penale e 282-ter del codice di procedura penale e altre disposizioni per la repressione delle molestie persistenti

 

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Presentata il 5 giugno 2008

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Onorevoli Colleghi! - Stalking è un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana.

La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti e intrusioni nella vita privata.

Lo stalker può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, o un ex partner, che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subìto.

In altri casi ci si trova davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l'intento di stabilire una relazione sentimentale, imponendo la propria presenza ed insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa.

Meno frequente è il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere una relazione con l'altra persona.

Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che mette in luce l'anormalità di tale genere di condotte.

Un italiano su 5 è attualmente o è stato in passato vittima di atti di stalking, ossia di molestia insistente. Tra le vittime, l'80 per cento è costituito da donne, e la durata media della molestia è stata di un anno e mezzo. Non solo: più della metà degli autori delle molestie (il 55 per cento) è costituito da partner, o ex partner, mentre 8 su 10 hanno una normale vita sociale.

Il reato di stalking è un fenomeno in crescita, realizzato soprattutto attraverso la posta elettronica, come delineato nel rapporto Eurispes Italia di quest'anno. Da quando, infatti, la rete è diventata uno strumento di comunicazione personale per milioni di persone in tutto il mondo, hanno cominciato a verificarsi, con sempre maggiore frequenza, casi di minacce, intimidazioni, molestie e persecuzioni, attuati attraverso i servizi classici di internet: e-mail (80 per cento dei casi) e chat.

Lo stalking è un fenomeno che ha spesso a che fare con la fine di una storia violenta. Il fenomeno purtroppo è spesso prodromico al reato ben più grave di violenza sessuale. In almeno il 10 per cento dei casi le molestie persistenti precedono addirittura l'omicidio.

Questo fenomeno non trova risposte nel nostro ordinamento penale. La presente iniziativa legislativa ha lo scopo di inserire nel nostro ordinamento norme più efficaci a tutela della libertà individuale.

La presente proposta di legge è composta di quattro articoli: l'articolo 1 inserisce nel codice penale l'articolo 612-bis per individuare la condotta punibile; l'articolo 2 prevede la possibilità, per la persona offesa, di rivolgersi direttamente al questore per ottenere, prima di sporgere querela, un provvedimento di avviso orale nei confronti del molestatore; l'articolo 3 introduce nel codice di procedura penale l'articolo 282-ter per prevedere una misura cautelare idonea e proporzionata (individuata sulla scia di quella introdotta dalla legge contro la violenza familiare); infine l'articolo 4 disegna una procedura preventiva al procedimento penale, che dovrebbe essere idonea a risolvere pacificamente i casi meno gravi e comunque a costituire un serio deterrente per gli autori dei fatti previsti.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Molestie persistenti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con comportamenti intimidatori e ripetuti nel tempo, reca a taluno minacce, molestie o disturbo in modo da lederne la libertà morale o personale o la salute psico-fisica ovvero in modo da ingenerare timore per la sicurezza personale propria, di un congiunto o di una persona vicina, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il delitto di cui al primo comma è punibile a querela della persona offesa.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma».

Art. 2.

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

 3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'indagato di non avvicinarsi alla persona offesa ovvero al suo domicilio, al suo luogo di lavoro o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.

2. Quando sia necessario per tutelare l'incolumità o la libertà personale della persona offesa o di suoi congiunti, il giudice può altresì prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio della famiglia di origine della persona offesa, a quello di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. Se la frequentazione di tali luoghi è necessaria all'indagato per motivi di lavoro, e in ogni caso quando appare opportuno, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni».

Art. 4.

1. Nei confronti delle persone denunciate per le condotte di cui all'articolo 612-bis del codice penale, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia o violenza.

2. La diffida è comunicata all'indagato personalmente o, se questi rifiuta di presentarsi, mediante notifica allo stesso con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

3. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia espressamente denunciati all'autorità, si applica la misura cautelare di cui all'articolo 282-ter del codice di procedura penale, si procede d'ufficio e la pena, in caso di condanna, è aumentata fino a sei anni.

 

 

 


N. 1440

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CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro per le pari opportunità

(CARFAGNA)

 

e dal ministro della giustizia

(ALFANO)

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Misure contro gli atti persecutori

 

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Presentato il 2 luglio 2008

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge è stato predisposto per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, sotto forma del cosiddetto «stalking» (letteralmente: fare la posta), ossia delle molestie insistenti, fenomeno in costante aumento e in relazione al quale l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace.

Gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti persecutori che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il presente disegno di legge, potranno essere finalmente perseguiti.

Secondo l'Osservatorio nazionale sullo stalking, le persecuzioni - che hanno per vittime soprattutto donne - in un caso su due sono ad opera di ex mariti, ex conviventi o ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei: almeno il 20 per cento degli italiani, soprattutto donne, ne sono stati o ne sono tuttora vittime, negli anni dal 2002 al 2007.

Da una recente ricerca risulta che, su trecento delitti commessi tra partner o ex partner, l'88 per cento ha come vittime le donne e nel 39 per cento dei casi si tratta di crimini preannunziati, in quanto si verificano dopo un periodo più o meno lungo di molestie e di persecuzioni.

In altri casi, quando lo stalking è episodico e non si ripete, può essere sufficiente una misura monitoria, indicata nel presente disegno di legge nell'ammonimento orale da parte del questore.

La crescente rilevanza del fenomeno ha indotto i legislatori di molti Paesi a intervenire definendo una nuova, apposita fattispecie di reato. Legislazioni specifiche anti-stalking, appartenenti inizialmente alla dottrina di Paesi di common law, sono state introdotte negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Nuova Zelanda e, in Europa, nel Regno Unito, in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Irlanda e in Germania. Nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, ai fini della configurazione del reato di stalking, si richiede una «serie di comportamenti ripetuti», anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito, la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte.

In linea generale, lo stalking è individuato dalla scienza sociologica nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti e pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti e aggressioni fisiche).

Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo.

Nel modello di legislazione adottato fuori dell'Europa la definizione della condotta è estremamente ampia ed è solitamente accompagnata da una descrizione delle reazioni di ansia o di paura delle vittime, mentre nel modello europeo sembra prevalere una definizione più dettagliata dei comportamenti tenuti dal molestatore.

Già nella precedente legislatura numerosi progetti di legge hanno affrontato il problema della prevenzione e della repressione dei delitti contro la persona (atti Camera nn. 1249-ter, 1639, 1819, 1901, 2033, 2066-ter, 2101-ter e 2781, tra i quali l'atto Camera n. 2169-ter, d'iniziativa governativa, recante: «Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»).

Come è noto, alla luce del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati presso la Commissione Giustizia, l'Assemblea aveva deliberato lo stralcio di alcuni articoli dal testo originario dell'atto Camera n. 2169, d'iniziativa del Governo.

Il presente disegno di legge ha tratto spunto dal precedente disegno di legge governativo atto Camera n. 2169, concentrando l'attenzione sul tema dello stalking.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1, comma 1 (Modifiche al codice penale), introduce, alla lettera a), il nuovo articolo 612-bis del codice penale, che disciplina il reato di «atti persecutori», consistente nel porre in essere minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva, o da costringerla ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

I limiti della pena edittale sono stati adeguati alla gravità del reato (reclusione da sei mesi a quattro anni). La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla vittima da relazione affettiva. La pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e terzo comma del medesimo articolo 612-bis, ovvero se il reato è connesso con altri reati per i quali si deve procedere d'ufficio.

È prevista [(lettera b)], inoltre, la pena dell'ergastolo in caso di omicidio preceduto da atti persecutori.

Con l'articolo 2 (Ammonimento) viene riconosciuta alla vittima di atti persecutori, nelle more della presentazione della querela, la possibilità di richiedere al questore l'ammonimento nei confronti dell'autore di tali atti.

Il comma 2 stabilisce che il questore, se ritiene fondata l'istanza della vittima, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi, emette un provvedimento di ammonimento orale nei confronti del persecutore, con cui lo invita a comportarsi nel rispetto della legge, e ne redige processo verbale.

Viene, pertanto, maggiormente tutelata la vittima di atti persecutori nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti.

È poi previsto che nei confronti del soggetto ammonito che commetta un nuovo reato di atti persecutori si proceda d'ufficio.

All'articolo 3 (Modifiche al codice di procedura penale) viene in primo luogo aggiunta la fattispecie degli atti persecutori tra i reati per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche.

Inoltre, nella linea già impostata con il citato atto Camera n. 2169 nel testo della Commissione Giustizia della Camera, si introduce una nuova misura coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi, che integra e completa il quadro cautelare già delineato, per i reati consumati in ambito familiare, dall'articolo 282-bis del codice di procedura penale.

Si stabilisce che il giudice possa vietare all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo, non solo con la vittima ma anche con le persone a questa affettivamente vicine.

Qualora la frequentazione dei luoghi frequentati dalla vittima sia necessaria anche per lo l'imputato (ad esempio, abitazioni vicine o posti di lavoro), si prevede che il giudice possa stabilire nel provvedimento le modalità e le limitazioni della frequentazione.

I provvedimenti restrittivi (articolo 282-quater del codice di procedura penale) dovranno essere comunicati all'autorità di pubblica sicurezza, alla vittima e ai servizi socio-assistenziali del territorio. In ordine a quest'ultima comunicazione si è ritenuto opportuno recepire il parere espresso dalla XII Commissione (Affari sociali) della Camera nel corso del dibattito parlamentare della precedente legislatura.

Con la previsione contenuta nella norma in esame sarà possibile impedire che l'aggressore prosegua nell'opera di molestia o di minaccia della vittima e dei suoi familiari, con effetto preventivo di sicura efficacia.

Si prevede poi una modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale, che individua i casi in cui è possibile svolgere l'incidente probatorio.

La nuova formulazione aggiunge, infatti, la fattispecie degli atti persecutori tra i reati per cui è possibile richiedere l'incidente probatorio. In particolare, si stabilisce che, qualora tra le persone interessate all'assunzione della prova ci siano minorenni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio quando le esigenze delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tale fine l'udienza può svolgersi in un luogo diverso dal tribunale avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza di queste, disponendo che l'udienza si svolga presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova.

La ratio di tale misura risiede nell'esigenza di limitare il più possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorose.

Inoltre, al fine di limitare i traumi derivanti dalle reiterate persecuzioni, viene estesa anche al maggiorenne infermo di mente la possibilità di usufruire, durante il giudizio, dell'utilizzo dello specchio unidirezionale e dell'impianto citofonico.

L'articolo 4 modifica l'articolo 342-bis del codice civile, prolungando a dodici mesi l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.


 


 


 disegno di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;

b) al primo comma dell'articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis».

 

Art. 2.

(Ammonimento).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui al comma 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

c) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

d) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

e) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

 

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 16.25.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli e C. 856 Pisicchio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, prima di passare all'esame delle proposte di legge in esame, sottolinea con pronta soddisfazione che da parte di tutti i gruppi vi è stata una immediata adesione alla sua proposta, avanzata nel primo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di considerare come priorità per la Commissione l'approvazione entro l'ultima settimana di luglio di un provvedimento volto a sanzionare le molestie e minacce persecutorie, introducendo anche nell'ordinamento italiano una normativa diretta a contrastare il fenomeno conosciuto in ambito internazionale come stalking. L'esigenza di colmare questa intollerabile lacuna dell'ordinamento italiano è sentita anche dal Governo. Comunica che il Ministro per le pari opportunità, l'onorevole Mara Carfagna, ha annunciato l'imminente presentazione di un disegno di legge diretto ad introdurre nel codice penale una nuova figura di reato volta a punire le molestie insistenti. In attesa di tale presentazione, la Commissione Giustizia oggi avvierà l'esame delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare che nel frattempo sono state tempestivamente presentate. Al fine di evitare diseconomie nei lavori, l'esame riprenderà non appena sarà presentato, il che dovrebbe avvenire in tempi brevissimi, il disegno di legge del Governo. Diversamente si rischierebbe di intraprendere un lavoro che successivamente dovrebbe essere nuovamente ripreso.

Approvare la legge sullo stalking è una priorità assoluta in quanto la normativa vigente non tutela sostanzialmente la vittima di violenze nei momenti anteriori, neanche a fronte del ripetuto compimento di atti che già lasciavano presagire l'evento tragico poi puntualmente verificatosi.

È vero che esiste il reato di molestie, ma si tratta di una mera contravvenzione sanzionata con una pena lievissima, che, come tale, non costituisce un vero e proprio deterrente. Inoltre la molestia è punita soltanto se avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono. La legislazione vigente è poi del tutto carente sotto un profilo essenziale della tutela della vittima delle molestie insistenti: la prevenzione. La vittima non ha gli strumenti adeguati necessari per fermare le molestie quando queste sono in corso. Non ritiene che sia necessario ricordare come nelle cronache quotidiane siano sempre più spesso riportate notizie di donne uccise dai loro persecutori, che le medesime in passato avevano più volte denunciato alle forze dell'ordine, per sentirsi poi rispondere che la legge non fornisce gli strumenti adeguati per impedire che gli atti persecutori si possano trasformare in qualcosa di ancora più tragico. È intollerabile che in ragione di una carenza legislativa gli episodi di molestie  insistenti finiscano per costituire casi di cronache annunciate di violenze sessuali o di omicidi.

La gravità del fenomeno è talmente nota che potrebbe essere superfluo ricordare i dati statistici, peraltro riportati nelle relazioni delle proposte di legge in esame, dai quali emerge che il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di stalking, e che più dell'80 per cento delle vittime sono donne. È esperienza comune di tutti che lo stalker è un soggetto pericolosissimo. Non considera più ammissibile che lo Stato non intervenga per colmare una grave e tragica lacuna del suo ordinamento della quale sono poi le donne a pagarne anche con la vita le conseguenze.

Nonostante ciò, evidenzia come nella scorsa legislatura non sia stato possibile approvare la legge sulle molestie insistenti. La Commissione Giustizia dopo un iter travagliato è riuscita ad approvare un testo con l'apporto di tutti i gruppi che tuttavia, per una serie di ragioni, tra le quali la repentina interruzione della legislatura rappresenta solo una delle cause dell'insuccesso finale, non si è poi trasformato in legge. Non è più tollerabile che il Parlamento non dia delle risposte adeguate a chi chiede strumenti per tutelare persone che si trovano in balia di gravi molestie, il cui drammatico epilogo spesso si manifesta già in tutta evidenza quando la vittima cerca inutilmente l'aiuto da parte dello Stato.

Il Parlamento è già in ritardo, per cui non è più accettabile appesantire l'esame parlamentare con tematiche importanti ma del tutto eterogenee rispetto al fenomeno dello stalking. Sarebbe un grave errore entrare nell'ottica della classifica dei soggetti deboli da tutelare e considerare la legge sullo stalking come la negazione di altri eventuali interventi normativi a tutela di altri soggetti deboli. Se vi è l'esigenza di introdurre nell'ordinamento anche altre fattispecie sanzionatorie volte a tutelare categorie di soggetti diverse rispetto a quella delle vittime di stalking, vi saranno specifici interventi normativi in tal senso. Sia pertanto ben chiaro che il procedimento legislativo che oggi si sta avviando è volto all'approvazione di un provvedimento in materia di stalking, secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si è svolta il 28 maggio scorso. Si tratta di un chiarimento necessario in vista dell'eventuale abbinamento di proposte di legge che contenessero anche disposizioni aventi ad oggetto altre fattispecie criminose. Salvo una nuova decisione dell'ufficio di presidenza, da tale abbinamento non deriverebbe assolutamente un ampliamento della materia oggetto di esame. È evidente che, se così non fosse, sarebbe sufficiente per chiunque ampliare la materia oggetto di esame presentando una proposta di legge contenente norme sullo stalking e norme su una diversa materia appositamente individuata. Si deve assolutamente evitare che domani o fra qualche giorno, una donna vittima dello stalking non venga tutelata, perché questo Parlamento, per il fatto che la discussione si inserisce nell'ambito di un tema molto più ampio, ha finito per non affrontare una questione della massima urgenza, quale lo stalking. Questo tragico errore è stato fatto nella scorsa legislatura e non sarà ripetuto in questa.

Per quanto attiene alle proposte di legge in esame, quelle presentate dagli onorevoli Contento (C. 407) e Pisicchio (C. 856) riproducono sostanzialmente la disciplina approvata nella scorsa legislatura dalla Commissione Giustizia. Rispetto alla proposta integrale approvata dalla Commissione, entrambe le proposte non contengono la parte relativa all'omofobia, considerato che questa con la materia dello stalking non ha alcuna connessione. Le altre proposte di legge (C. 35 Brugger, C. 667 Lussana e C. 787 Codurelli), invece, riproducono proposte già presentate nella scorsa legislatura dai medesimi proponenti e, quindi, esaminate dalla Commissione in occasione dell'esame che ha portato all'approvazione del testo corrispondente alle proposte degli onorevoli Contento e Pisicchio.

Tutte le proposte, così come il disegno di legge governativo di prossima presentazione, prevedono tanto una nuova fattispecie di reato volta a punire condotte riconducibili allo stalking, quanto strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale. Quest'ultimo è un punto fondamentale. Con l'introduzione del reato di molestie insistenti non si risolve il problema di anticipare la tutela penale e di avere risposte immediate, in quanto in Italia vi sono processi che durano dieci anni. Ciò significa che, di fatto, il soggetto che fa una denuncia è costretto poi a convivere con la controparte processuale per dieci anni. La tutela cautelare è quindi di essenziale importanza. Quando le molestie da mero fastidio diventano qualcosa di più, è necessario quantomeno inviare una diffida ed avvisare lo stalker. Inoltre, è indispensabile corredare la disciplina dello stalking con una serie di previsioni dirette anche a verificare le condizioni del soggetto aggressore, che a volte ha anche necessità di un trattamento sanitario.

La prima questione che il legislatore si trova ad affrontare quando, come nel caso in esame, deve essere introdotta nell'ordinamento una nuova figura di reato, diretta a punire comportamenti che spesso si concretizzano in forti pressioni psicologiche nei confronti della vittima, è l'esigenza di natura costituzionale che la formulazione della fattispecie sia sufficientemente determinata. Ciò che si può o non si può fare deve essere chiaro e preciso. La necessità ed urgenza di introdurre una nuova figura di reato non possono comportare la previsione di una formulazione della norma che sia generica e che, come tale, si possa prestare a dubbi interpretativi e ad applicazioni anche a casi in cui non ricorra una vera e propria ipotesi di stalking. Allo stesso tempo, si deve evitare il rischio opposto dato dalla previsione di una fattispecie eccessivamente descrittiva e, quindi, non in grado di punire tutte quelle condotte che in concreto può porre in essere lo stalker. Tutti sanno che lo stalker è un soggetto pericolosissimo. Si tratta di un soggetto che, di fatto, si può celare dietro la figura dell'innamorato che scrive soltanto un sms, che sembra più o meno offensivo. Nei fatti, dal mero sms si passa alla telefonata, al pedinamento, all'ingiuria, alle percosse e poi alla violenza brutale.

Sotto il profilo della determinatezza, un punto di partenza possono essere considerate le proposte che riproducono il testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura, considerato che il lavoro della Commissione è stato condizionato proprio dall'esigenza di rispettare il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza. Il nuovo delitto, qualificato come «atti persecutori», punirebbe con la reclusione da sei mesi a quattro anni «chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita». Si prevedono poi la procedibilità a querela della persona offesa, nonché due aggravanti se il fatto sia commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva ovvero se il fatto sia commesso nei confronti di un minore o se ricorra una delle condizioni previste dall'articolo 339. In questi due ultimi casi si procede d'ufficio, così come nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto sia connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio. Il Ministro per le pari opportunità le ha comunicato che sta valutando l'opportunità di introdurre nell'emanando disegno di legge la previsione della pena dell'ergastolo in caso di morte come conseguenza degli atti persecutori.

Per quanto tale formulazione costituisca un miglioramento rispetto a quelle che nella scorsa legislatura costituivano il punto di partenza dal quale si è mossa la Commissione, ritiene che un ulteriore sforzo debba essere compiuto.

In primo luogo, la rubrica del nuovo reato potrebbe essere individuata nelle  «molestie e minacce persecutorie» anziché negli atti persecutori. Ciò anche per venire incontro alla terminologia che più frequentemente viene utilizzata. Inoltre nella nozione di molestie persecutorie rientrano gli atti persecutori, che peraltro costituiscono una nozione eccessivamente generica. A ciò si aggiunga che le minacce persecutorie indicano un requisito ulteriore rispetto alle sole minacce di cui all'articolo 612 del codice penale.

Per esigenze di determinatezza e di completezza delle condotte da punire, la Commissione potrebbe valutare se non sia opportuno sostituire l'evento della «sofferenza psichica» con l'idoneità a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima. Da un lato, viene così meglio descritta la nozione di sofferenza psichica e, dall'altro, non è necessario provare di fatto tale situazione psichica, essendo sufficiente provare l'idoneità del comportamento ad arrecare uno stato di ansia o paura che, per essere penalmente rilevante, deve essere comunque grave.

Per quanto attiene alle abitudini di vita, la fattispecie delittuosa potrebbe sostanziarsi nell'idoneità delle molestie o minacce a costringere la vittima ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita anziché nel fatto che sia stato arrecato «un apprezzabile pregiudizio» alle abitudini di vita della vittima. Anche in questo caso la scelta effettuata nella scorsa legislatura appare carente sotto il profilo della determinatezza Quando il pregiudizio può definirsi apprezzabile? Inoltre, anche in questo caso, appare più opportuno incentrare la tipicità sull'idoneità della condotta a determinare un certo evento.

Altro punto che ritiene che susciti delle perplessità è la previsione dell'aggravante nel caso in cui il reo sia stato legato alla vittima da stabile relazione affettiva in quanto, nei casi concreti, la gravità può essere maggiore proprio quando tale relazione non sia esistita. In sostanza, il fatto può essere considerato più grave quando sia commesso da chi non abbia avuto alcuna relazione con la vittima. Sottolinea che con ciò non vuole giustificare l'ex fidanzato persecutore, bensì che la sua condotta non appare più grave rispetto a quella dell'estraneo. Invito pertanto la Commissione a riflettere sul punto.

Rimanendo in tema di aggravanti, potrebbe essere invece opportuno prevederne una nel caso in cui il fatto sia commesso a danno della stessa vittima da persona già condannata per il delitto in esame. In questo caso di recidiva specifica dovrebbe essere prevista una circostanza ad effetto speciale con un forte aumento della pena, come la reclusione da tre ad otto anni. L'ordinamento deve infatti punire gravemente chi persiste nella condotta di stalker.

Altra aggravante potrebbe essere prevista nel caso in cui sia violata la privacy della vittima o vi sia una grave minaccia in tal senso, come nel caso in cui l'ex partner minacci di diffondere immagini intime della vittima. In questa ipotesi la condotta oltre a ledere la tranquillità e libertà della vittima, finirebbe per pregiudicare in maniera grave anche la sua sfera di riservatezza. Per tale ragione potrebbe essere necessaria una ulteriore tutela penale rispetto all'ipotesi base del delitto.

Altro punto sul quale la Commissione dovrà riflettere è quello relativo alle condizioni di procedibilità. Nella scorsa legislatura la scelta è stata a favore della perseguibilità a querela di parte, salvo in casi particolari. A favore di tale scelta vi è l'esigenza di lasciare alla vittima la libertà di scegliere. Inoltre, dall'esterno è spesso difficile poter giudicare l'effettiva dannosità di un certo comportamento molesto. A favore della procedibilità d'ufficio vi è la considerazione che la vittima può non essere libera di scegliere proprio in ragione dello stato di soggezione in cui è stata messa dallo stalker. A ben vedere potrebbero applicarsi i medesimi princìpi utilizzati dal legislatore per la violenza sessuale, prevedendo un regime di perseguibilità a querela di parte con delle eccezioni nei casi in cui la vittima non sia libera di scegliere.

Come ha già accennato, tutte le proposte in esame contengono disposizioni di natura cautelare al fine di garantire strumenti  di effettiva ed immediata tutela che non siano condizionati dai tempi biblici dell'accertamento giudiziale.

Anche in questo caso il lavoro svolto dalla Commissione può essere un punto di partenza dal quale prendere le mosse. Gli articoli 2 delle identiche proposte di legge presentate dagli onorevoli Contento e Pisicchio prevedono la possibilità che, fino a quando non sia proposta querela per il reato in esame, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con il quale si invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge nel caso in cui, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, sia ritenuta fondata l'istanza.

Anche le proposte di legge presentate dagli onorevoli Brugger e Codurelli prevedono strumenti cautelari emanati dall'autorità di pubblica sicurezza. In questi casi occorre l'autorizzazione del pubblico ministero procedente.

Le proposte di legge degli onorevoli Contento e Pisicchio (identiche al testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura) nonché Lussana e Brugger, prevedono una specifica misura cautelare di natura coercitiva da applicare nel corso del processo penale. Si tratta di vietare all'imputato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa o da prossimi congiunti, conviventi o legati da relazione affettiva con la stessa ovvero di imporgli di mantenere una distanza determinata dai medesimi luoghi. Nelle prime due proposte si prevede inoltre che il giudice possa prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Si ricorda che comunque nei casi di molestia insistente potrebbe trovare applicazione anche la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale.

Le proposte di legge degli onorevoli Contento, Pisicchio e Brugger inseriscono opportunamente il reato di molestie insistenti tra quelli per i quali è possibile procedere ad intercettazioni indipendentemente dall'entità della pena edittale. Tali proposte prevedono anche altre modifiche al codice di rito, come conseguenza dell'introduzione del reato di molestie nell'ordinamento. Si prevede, come per altri reati, tra i quali quelli sessuali, l'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici anche quando non ricorre alcuna delle situazioni di non rinviabilità della prova tassativamente previste dal codice di rito; la possibilità che l'esame del minore (di anni 16 per la proposta Brugger) vittima del reato sia effettuato mediante particolari modalità a tutela del minore; la previsione dell'esame del minore o del maggiorenne infermo di mente vittime del reato attraverso l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. La proposta di legge approvata nella scorsa legislatura e, quindi, le proposte di legge presentate dagli onorevoli Contento e Pisicchio modificano anche il codice civile in relazione agli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui agli articoli 342-bis e seguenti, portando da sei a dodici mesi il periodo massimo di durata dell'ordine, che rimane comunque prorogabile.

La proposta di legge presentata dall'onorevole Lussana mira ad istituire uno sportello aperto al pubblico presso ogni questura ed un numero verde nazionale allo scopo di dare sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti e agli operatori della sicurezza che si occupano delle segnalazioni delle presunte vittime.

Prima di concludere l'introduzione delle proposte di legge in esame sottopone alla Commissione una particolare questione: la possibilità di applicare al reato in esame l'istituto processuale della «messa alla prova» affidando per un periodo non superiore a un anno l'imputato ai servizi socio-assistenziali del territorio per lo svolgimento delle opportune attività  di recupero medico e psicologico. Per questo periodo, nel quale sarebbe sospeso il corso della prescrizione, il processo sarebbe sospeso e sarebbero comunque applicabili misure cautelari di natura coercitiva. Decorso il termine di sospensione, spetterebbe al giudice di valutare il comportamento dell'imputato e l'evoluzione della sua personalità, per poi dichiarare estinto il reato in caso di esito positivo della prova ovvero proseguire nel processo in caso opposto. Naturalmente la messa alla prova, subordinata alla richiesta dell'imputato, dovrebbe essere corredata da apposite cautele, quali, ad esempio, il consenso della parte offesa, la concedibilità per una sola volta e la revocabilità in caso di ripetute o gravi trasgressioni delle prescrizioni imposte in via cautelare. Tale misura potrebbe erroneamente apparire come una sorta di rinuncia alla punizione da parte dello Stato, quando in realtà si tratta di un modo per cercare di recuperare effettivamente lo stalker, che sempre più spesso è un soggetto che presenta disagi di natura psicologica ai quali il carcere difficilmente è in grado di porre rimedio.

Marilena SAMPERI (PD) riterrebbe opportuno aspettare non solo la presentazione ed assegnazione del disegno di legge governativo ma anche l'assegnazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra le quali quelle già presentate da deputati del suo gruppo, prima di riprendere l'esame dei provvedimenti in materia di molestie insistenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di condividere l'osservazione dell'onorevole Samperi, ritenendo che la Commissione debba essere in grado di esaminare tutti i diversi progetti di legge che sono in corso di presentazione o assegnazione.

Barbara POLLASTRINI (PD) esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Presidente Bongiorno nella sua relazione. Riservandosi un intervento più compiuto dopo aver approfondito la predetta relazione ed avere esaminato gli ulteriori progetti di legge che saranno assegnati alla Commissione, sottolinea come il ministro Alfano abbia ribadito la ferma volontà del Governo di ricercare soluzioni il più possibile condivise in materia di giustizia. A tale proposito ricorda che nella precedente legislatura la Commissione ha approvato a larga maggioranza un provvedimento che disciplinava tanto lo stalking quanto l'omofobia, e che non si è tradotto in legge a causa della chiusura anticipata della legislatura. Ritiene quindi che tale testo debba essere il punto di partenza in questa legislatura per arrivare all'approvazione di un provvedimento condiviso a tutela dei soggetti più deboli.

Anna Paola CONCIA (PD) si associa alla richiesta di rinviare l'esame per avere un quadro completo di tutti i progetti di legge assegnati alla Commissione. Sottolinea l'importanza di considerare il provvedimento approvato dalla Commissione nella precedente legislatura, relativo sia allo stalking che all'omofobia, quale punto di partenza. Ritiene, in particolare, che i temi dello stalking siano riconducibili ad una unica idea di comunità e civiltà che dovrebbe caratterizzare il nostro Paese.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) esprime apprezzamento per la tempestività con la quale il tema dello stalking, tanto urgente ed importante, è stato inserito nell'ordine del giorno della Commissione. Ricorda quindi i numerosi problemi e le profonde tensioni che, nella precedente legislatura, sono derivati dalla trattazione in un unico provvedimento delle tematiche dello stalking e dell'omofobia. Al fine di evitare che si riproponga una analoga situazione, ritiene opportuno che i progetti di legge relativi allo stalking siano esaminati separatamente da ogni altra tematica.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno verificare tutti i provvedimenti che saranno assegnati alla Commissione,  prima di stabilire l'ampiezza delle tematiche che saranno oggetto di esame.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

 

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 16.50.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 giugno 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, osserva che oggi riprende l'esame delle proposte di legge in materia di molestie insistenti. Ricorda che l'esame era stato momentaneamente sospeso il 4 giugno scorso al fine di abbinarvi un disegno di legge del Governo, la cui adozione da parte del Consiglio dei Ministri risultava essere prossima, nonché una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra le quali quelle a firma dei deputati dell'opposizione, già presentate ma non ancora assegnate alla Commissione. La scelta di sospendere brevemente l'esame era stata dettata da ragioni di economia procedurale, in quanto si rischiava di avviare un dibattito in Commissione che si sarebbe dovuto successivamente ripetere alla luce dell'assegnazione di nuovi progetti di legge. Nel frattempo sono state assegnate le predette proposte di legge, mentre è oggi all'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulle misure contro gli atti persecutori. Considerato che l'introduzione nell'ordinamento del reato di molestie insistenti e di misure volte a prevenire in concreto tale comportamento è da tutti considerata una priorità assoluta la cui realizzazione non può subire alcun rallentamento, ha ritenuto di riavviare a partire dalla seduta odierna il dibattito in Commissione sulle proposte che comunque sono state già assegnate. Non appena sarà assegnato anche il disegno di legge del Governo, la cui adozione dovrebbe essere prossima, si procederà al suo abbinamento.

Ricorda quindi che sono state assegnate alla Commissione ulteriori proposte di legge rispetto a quelle abbinate in occasione della prima seduta dedicata alla materia delle molestie insistenti. Si tratta, in particolare, delle proposte di legge n. 966 Mura, n. 1171 Santelli, n. 204 Cirielli, n. 1231 Pollastrini, n. 1233 Samperi, n. 1261 Bertolini e n. 1252 Mussolini, che pertanto sono state abbinate alle proposte di legge n. 35 Brugger, n. 407 Contento, n. 667 Lussana, n. 787 Codurelli e n. 856 Pisicchio.

La proposta di legge n. 1231 presentata dall'onorevole Pollastrini riproduce integralmente il testo approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione Giustizia. Sostanzialmente riproduce tale testo anche la proposta di legge n. 1233 a firma dell'onorevole Samperi. Pertanto, per la parte relativa alla fattispecie del reato di molestie valgono le considerazioni svolte per le proposte a firma degli onorevoli Contento e Pisicchio nella scorsa seduta, considerato che anch'esse per tale materia riprendono il testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura. La novità rispetto alle proposte già commentate è la previsione delle disposizioni sulla omofobia, secondo quanto previsto nel testo approvato nella XV legislatura. A tale proposito rinvia a quanto già espresso nella seduta del 4 giugno scorso in ordine alla delimitazione della materia oggetto di esame, la quale è stata individuata dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle molestie insistenti. Qualora si ritenesse opportuno affrontare anche la materia dell'omofobia, la Commissione potrebbe avviare l'esame di progetti di legge volti esclusivamente a disciplinare tale materia.

Così come le proposte di legge già assegnate alla Commissione, anche quelle che oggi sono esaminate per la prima volta sono strutturate prevedendo una nuova fattispecie di reato e misure preventive che possono essere adottate dall'autorità di polizia. Piuttosto che soffermarsi sulle singole fattispecie, ritiene opportuno sottolineare quelli che devono essere gli obiettivi che si deve porre la Commissione nell'elaborare una nuova figura di reato diretta a punire una condotta la cui lesività non sempre risulta obiettivamente dal dato concreto della condotta posta in essere.

Le molestie insistenti spesso si traducono in condotte il cui evento ha una dimensione meramente psicologica, come, ad esempio, il timore per la sicurezza personale o di altri soggetti ai quali si è legati o il pregiudizio alle abitudini di vita, come previsto, ad esempio, dal testo approvato nel corso della scorsa legislatura. La Commissione giustizia dovrà cercare di formulare una fattispecie che sia esaustiva nel punire le diverse modalità in cui concretamente si possono tradurre le molestie ed, allo stesso tempo, conforme ai principi di tassatività e determinatezza. In caso contrario vi è il rischio di introdurre nell'ordinamento una fattispecie non conforme al principio costituzionale di legalità o, nel caso in cui sia conforme a tale principio, onnicomprensiva di condotte non lesive di un bene giuridico. In quest'ultimo caso la norma sarebbe carente rispetto al principio di offensività.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 24 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.35.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 giugno 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che è in corso di svolgimento l'esame preliminare e che il 18 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge sulle molestie insistenti, che non è ancora stato presentato. Invita ad intervenire anche in attesa della presentazione del disegno di legge del Governo al fine di mettere in luce tutte quelle problematiche che devono essere affrontate quando si intende introdurre nell'ordinamento un nuovo reato i cui lineamenti in certi casi possono risultare sfumati, così come avviene per quello oggi in esame. In tal modo non è frenato l'iter legislativo e saremo ancora più pronti per esaminare il testo del Governo che nel frattempo verrà presentato alla Camera ed assegnato alla Commissione Giustizia.

Anna Paola CONCIA (PD) ricorda di essere cofirmataria della proposta di legge n. 1231 Pollastrini e fa presente di avere presentato una propria, autonoma, proposta di legge sull'omofobia. Sottolinea, quindi, che il fenomeno dello stalking rappresenta senz'altro un'emergenza sociale, ma che tale è anche il fenomeno dell'omofobia. I due argomenti dovrebbero essere esaminati insieme dalla Commissione. A tal fine ritiene che la sua proposta di legge sull'omofobia, una volta assegnata alla Commissione, dovrà essere abbinata alle proposte di legge in materia di molestie insistenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, richiamandosi ai propri precedenti interventi circa la delimitazione della materia oggetto di esame, la quale è stata individuata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle molestie insistenti, fa presente all'onorevole Concia che la proposta di abbinamento della sua proposta di legge in materia di omofobia, una volta assegnata alla Commissione Giustizia, potrà essere senz'altro sottoposta per la deliberazione alla Commissione medesima. In considerazione dell'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il Ministro per la Giustizia Mara Carfagna.

La seduta comincia alle 15.35

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli e C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, rileva che alle proposte di legge in materia di molestie insistenti all'esame della Commissione è stato abbinato il disegno di legge n. 1440 presentato dal Senato, che vede i ministri per le pari opportunità e della giustizia come proponenti.

Come si legge nella relazione di accompagnamento, il provvedimento «è stato predisposto per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, sotto forma del cosiddetto «stalking» (letteralmente: fare la posta), ossia delle molestie insistenti, fenomeno in costante aumento e in relazione al quale l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace». Dal punto di vista dell'impianto normativo, esso ha tratto spunto dai lavori della Commissione Giustizia della scorsa legislatura, che, come si è già avuto modo di ricordare, ha approvato un testo unificato sullo stalking. Rispetto a quel testo, compiendo la medesima scelta effettuata in questa legislatura dalla Commissione Giustizia, non si è abbinato al tema dello stalking quello dell'omofobia, trattandosi di un tema estremamente delicato che non ha alcuna connessione oggettiva con lo stalking e che merita eventualmente di essere trattato separatamente.

Ritornando al disegno di legge del Governo, questo si compone di sei articoli.

In primo luogo, è introdotto il nuovo articolo 612-bis del codice penale, che disciplina il reato di «atti persecutori». Questo è strutturato come reato abituale, consistendo in «condotte reiterate» di minacce o molestie tali da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stessa ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita. Per quanto attiene all'evento, il testo elaborato nella scorsa legislatura faceva riferimento alla «sofferenza psichica», mentre il testo in esame prevede il «perdurante e grave stato di ansia o di paura». Altra differenza è data dal risultato di «alterare le proprie scelte o abitudini di vita» che nel testo della XV legislatura era definito come «un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita».

Vi è convergenza nella pena, che è stata fissata nella reclusione da sei mesi a quattro anni. Si prevede inoltre un particolare regime delle aggravanti, stabilendo un aumento di pena fino ad un terzo se il fatto è commesso da persona che sia stata legata alla vittima da relazione affettiva o (è una novità rispetto al testo della XV legislatura) dal coniuge legalmente separato o divorziato. Confermando il testo della XV legislatura, si prevede che la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Come tutte le altre proposte in esame, si prevede la querela della persona offesa. Si procede d'ufficio nei casi aggravati ovvero se il reato è connesso con altri reati per i quali si deve procedere d'ufficio.

Il testo del Governo, confermando la scelta effettuata nella scorsa legislatura dalla Commissione, modifica anche l'articolo 577 del codice penale, che individua i casi in cui l'omicidio è punito con l'ergastolo, aggiungendovi l'ipotesi in cui questo sia preceduto da atti persecutori.

Con l'articolo 2 viene riconosciuta alla vittima di atti persecutori, nelle more della presentazione della querela, la possibilità di richiedere al questore l'ammonimento nei confronti dell'autore di tali atti. La struttura della disciplina è simile da quella già esaminata nelle precedenti sedute facendo riferimento all'avviso orale previsto in quelle proposte di legge che riprendono il testo della scorsa legislatura. Anche in questo caso si prevede la procedura d'ufficio per il reato di atti persecutori, qualora il provvedimento del questore sia disatteso. Tale articolo rappresenta  uno dei punti cardini della nuova disciplina che si intende introdurre per contrastare il fenomeno dello stalking, in quanto appresta una tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti.

L'articolo 3 è diretto a modificare il codice di procedura penale.

In primo luogo è aggiunta la fattispecie degli atti persecutori tra i reati per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche.

Inoltre, nella linea già impostata dalla Commissione nella precedente legislatura, si introduce una nuova misura coercitiva, che può essere disposta nel corso del processo penale, consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi. Rispetto a quel testo si prevede che i provvedimenti restrittivi dovranno essere comunicati non solo all'autorità di pubblica sicurezza ed alla vittima, ma anche ai servizi socio-assistenziali del territorio.

In ordine alle modifiche alle discipline dell'incidente probatorio e dell'esame in dibattimento, si tratta di disposizioni che riprendono quelle della scorsa legislatura e, quindi, già commentate.

Lo stesso vale per le modifiche al codice civile circa la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Anna Paola CONCIA (PD) nel ribadire ulteriormente che i temi delle molestie insistenti e dell'omofobia presentano molte affinità tali da rendere certamente opportuno ed auspicabile l'abbinamento dei relativi progetti di legge, fa presente di aver presentato la proposta di legge n. 1342 recante norme sull'omofobia e sull'identità di genere. Tale proposta peraltro è stata assegnata in sede referente alle Commissioni riunite I e II. Chiede quindi al Presidente Bongiorno di rappresentare alla Presidenza della Camera che la sua proposta di legge verte prevalentemente su questioni di competenza della II Commissione e che, pertanto, dovrebbe essere assegnata in via primaria a tale Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, assicura l'onorevole Concia che, dopo aver valutato il contenuto della proposta di legge, la questione potrà essere sottoposta al Presidente della Camera per una modifica dell'assegnazione.

Donatella FERRANTI (PD), in considerazione della necessità di approfondire il contenuto del disegno di legge governativo, ritiene opportuno che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

Giulia BONGIORNO, presidente, assicura che i lavori della Commissione saranno organizzati in modo da consentire lo svolgimento di un approfondito esame preliminare e con tempi che consentiranno di analizzare tutte le questioni rilevanti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano e C. 205 Cirielli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, Ricordo che nella seduta del 18 giugno scorso l'onorevole Angela Napoli ha svolto la relazione sulle proposte di legge nn. 665 e 1155. A queste proposte sono oggi abbinate le proposte di legge n. 1305 presentata dall'onorevole Pagano e n. 205 presentata dall'onorevole Cirielli. Prima di  passare agli interventi per l'esame preliminare il relatore svolgerà una integrazione della sua relazione alla luce dei nuovi abbinamenti.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, prima di illustrare le nuove proposte di legge abbinati, rileva che l'onorevole Barbareschi ha presentato la proposta di legge n. 1344, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di prevenzione e repressione dei reati in danno di minori e di soggetti deboli. Tale proposta in più di un suo punto contiene disposizioni inerenti al tema della pedofilia che sarebbe utile approfondire nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in tema di pedofilia. Trattandosi di una proposta che contiene comunque una disciplina di più vasta portata relativa alla tutela dei minori e dei soggetti deboli rispetto a quella della sola pedofilia non si potrà procedere all'abbinamento di essa a quelle all'ordine del giorno. Per tale ragione l'onorevole Barbareschi ha preannunciato la presentazione di una nuova proposta di legge vertente esclusivamente sul tema della pedofilia, la quale potrà quindi essere abbinata alle proposte in esame.

Passando alle nuove proposte abbinate, rileva che la proposta di legge n. 1305 Pagano, oggi abbinata alle altre proposte in materia di pedofilia, è diretta a introdurre nell'ordinamento disposizioni di prevenzione e repressione del fenomeno della cosiddetta pedofilia culturale. Tale proposta, così come quella presentata dall'onorevole Lussana, si ispira al principio secondo cui deve essere considerato reato non solamente il compimento di atti di pedofilia ma anche la pubblica istigazione a commettere tali atti ovvero l'apologia dei medesimi, anche quando ciò avvenga attraverso internet. Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge si afferma che tali condotte apologetiche e di istigazione travalicano i confini della libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, in quanto sono connesse ad un crimine di estrema gravità, quale l'abuso sessuale sui bambini, la cui intangibilità è garantita sia dalla Costituzione che da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Il provvedimento altresì dispone l'esclusione del patteggiamento per il nuovo reato introdotto dal medesimo.

La proposta di legge n. 205 Cirielli si compone di due articoli ed è volta a rafforzare lo strumento delle misure di prevenzione, sul presupposto della particolare efficacia delle stesse nel combattere il fenomeno della pedofilia.

L'articolo 1, in particolare, è volto ad apportare talune modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Anzitutto, si prevede che con l'avviso orale che precede l'applicazione della misura di sicurezza, il questore, quando la persona risulti pericolosa per l'integrità fisica o morale dei minorenni, possa altresì imporre il divieto di possedere o, comunque, utilizzare, se resi disponibili da terzi, video-fotocamere digitali e mezzi informatici o telefonici idonei all'accesso e alla navigazione nel world wide web.

Si prevede altresì che il tribunale possa imporre una serie di prescrizioni ritenute particolarmente adatte a contrastare e prevenire l'azione dei pedofili: a) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, ovvero in una o più province; b) il divieto, quando la persona risulti pericolosa per l'integrità fisica e morale dei minorenni, di frequentare nella provincia di residenza i parchi giochi, i luoghi e i locali dedicati all'intrattenimento giovanile, quali impianti sportivi e ricreativi, edifici scolastici, sale giochi o di video games, internet point e internet café, circhi equestri, multisale cinematografiche, luna park, tassativamente indicati nel provvedimento, e le zone a tali siti adiacenti e specificatamente indicate; c) il divieto di accompagnarsi con persone minori di anni quattordici, anche se legate da rapporto di parentela.

In caso di violazione dei predetti obblighi sarà applicabile la sanzione prevista dall'articolo 9, comma 2, della citata legge  n. 1423 del 1956 (reclusione da uno a cinque anni, con possibilità di arresto anche fuori dei casi di flagranza).

L'articolo 2, infine, modifica l'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, rendendo applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965 (Disposizioni contro la mafia) anche alle persone indicate nell'articolo 1, numero 3), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, qualora risultino pericolose per l'integrità fisica e morale dei minorenni.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 10.30.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2008.

Manlio CONTENTO (PdL) preliminarmente osserva che il disegno di legge n. 1440 del Governo condivide la medesima impostazione del testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, che lui e l'onorevole Pisicchio hanno presentato in questa legislatura attraverso due diverse proposte di legge. Si soffermerà pertanto su tale disegno di legge evidenziando le questioni da lui ritenute più rilevanti. In primo luogo, ritiene che la Commissione debba prestare la dovuta attenzione sulla formulazione della nuova  fattispecie penale che si intende introdurre nel codice penale, al fine di pervenire ad una formulazione esaustiva nella quale, senza pregiudicare il principio di determinatezza, possano rientrare tutti quei comportamenti che generalmente sono ricondotti alla nozione di molestie insistenti ovvero di atti persecutori. La prima questione riguarda l'evento che la condotta può produrre. Nel caso del disegno di legge del Governo, piuttosto che all'evento della sofferenza psichica che verrebbe suscitata nella vittima dal molestatore come si prevede nel testo della scorsa legislatura, viene fatto riferimento all'idoneità della condotta a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura. Non ritiene che la soluzione adottata dal Governo superi quelle obiezioni che erano sorte sul testo approvato nella scorsa legislatura, che si riferivano alla indeterminatezza tanto del nesso di causalità che dell'evento. Non è chiaro infatti quando si possa affermare con certezza che le condotte reiterate di minaccia o molestia siano potenzialmente in grado di suscitare il perdurante e grave stato di ansia o di paura. Vi è quindi anche in tale ipotesi un problema di indeterminatezza della formulazione, reso ancora più evidente in relazione alla nozione di gravità, la cui individuazione determinerebbe sicuramente seri problemi interpretativi. Ritiene invece preferibile la formulazione adottata dal Governo in ordine al timore per l'incolumità, quale risultato della condotta di minaccia o molestie, in quanto rispetto a tale effetto non appare opportuno ricorrere al modello del reato di evento, come invece previsto dal testo della scorsa legislatura. Si sofferma quindi sull'ulteriore effetto che la condotta del molestatore può ingenerare ed, in particolare, sulla circostanza che la vittima possa essere costretta ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita. Anche in questo caso la fattispecie penale si riferisce ad una nozione di non facile individuazione. Occorre stabilire se sia più opportuno prevedere che il reato sussista solo nel caso in cui le scelte o le abitudini di vita siano alterate a seguito delle molestie ovvero ritenere sufficiente che queste abbiano arrecato un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita delle vittima, come previsto nel testo approvato nella scorsa legislatura. Dichiara di preferire la soluzione adottata dal Governo, in quanto la nozione di apprezzabile pregiudizio rischia di essere troppo vaga. Altra questione da affrontare è quella relativa al rapporto di relazione affettiva che può sussistere tra il molestatore e la vittima. Ricorda a tale proposito che il disegno di legge del Governo prevede un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Osserva, in primo luogo, che a torto viene escluso il rapporto di coniugio nel caso in cui non vi sia ancora una separazione legale ma la relazione affettiva sia sostanzialmente terminata. Inoltre occorre valutare se sia opportuno prevedere tale aggravante solo nel caso in cui la relazione affettiva sia venuta meno, in quanto la gravità del fatto potrebbe essere la medesima anche qualora tale relazione sia ancora in corso. Ritiene comunque preferibile qualificare tale relazione come stabile, secondo quanto previsto nella scorsa legislatura. Ciò renderebbe meno incerta la disposizione. Tuttavia sottolinea che sarebbe più opportuno collocare la questione dei rapporti tra vittima e molestatore nell'ambito della determinazione in concreto della pena ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, piuttosto che in quello delle circostanze aggravanti. Sempre in relazione al tema delle circostanze aggravanti, esprime perplessità per quella relativa alle condizioni previste dall'articolo 339 del codice penale, che in alcuni casi non sono assolutamente riferibili alla condotta di molestie insistenti.

Dichiara di essere favorevole alla scelta di punire il nuovo delitto a querela della persona offesa, ritenendo opportuno prevedere un termine più ampio di quello ordinario, come previsto per i reati di violenza sessuale, in quanto questo appare essere troppo breve in relazione ad un reato che si manifesta nel tempo. Osserva che in reati particolarmente delicati sotto  il profilo personale, come la violenza sessuale e le stesse molestie insistenti, non sia opportuno prevedere la procedibilità d'ufficio, in quanto deve essere rimessa alla vittima la valutazione di affrontare un processo penale, che in tali casi può essere doloroso proprio per la parte offesa. Esprime perplessità sulla modifica dell'articolo 577 del codice penale con particolare riferimento alla previsione dell'ergastolo nel caso in cui l'omicidio sia stato commesso da un molestatore, in quanto non necessariamente sussiste un rapporto diretto tra le molestie e la morte del soggetto in precedenza molestato. Il più delle volte quando tale rapporto sussiste in concreto potranno essere applicate le aggravanti già previste dall'articolo 577 del codice penale ed, in particolare, quella della premeditazione. Riguardo alla modifica dell'articolo 577 del codice penale dichiara comunque di preferire la formulazione utilizzata nella scorsa legislatura.

Per quanto attiene alla previsione dell'ammonimento del questore in ordine a fatti che possono integrare il reato di atti persecutori, osserva che il Governo, forse a ragione, ha preferito non fare riferimento ad un istituto già previsto dall'ordinamento - come l'avviso orale del questore di cui all'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956, al quale si era fatto ricorso nella scorsa legislatura - bensì di crearne uno nuovo slegato dal tema delle misure di prevenzione. Ciò che ritiene essere estremamente delicato rispetto a tale previsione è piuttosto la formulazione del testo del Governo, il quale sembra far riferimento ad una attività di delibazione sulla fondatezza dei fatti in relazione al reato di atti persecutori che non può spettare al questore, il quale deve valutare unicamente se sulla base degli elementi forniti dalla persona offesa vi sia il rischio che si verifichino degli eventi pericolosi a danno della vittima. Occorre inoltre valutare quali strumenti di difesa debbano essere assicurati anche a chi viene denunciato al questore come molestatore, essendo a tutti noto che in alcuni casi, come quelli di separazione, i fatti denunciati sono esasperati. Non condivide la scelta di trasformare in delitto perseguibile d'ufficio il reato di atti persecutori quando questo sia stato commesso da un soggetto già ammonito. Altro punto che merita un approfondimento è quello della mancata previsione della consegna di una copia dell'ammonimento sia alla parte offesa che al molestatore.

In ordine all'introduzione nel codice di procedura penale dell'articolo 282-ter relativo al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, osserva che sarebbe opportuno procedere ad un coordinamento di tale disposizione con il vigente articolo 282-bis che già consentirebbe in alcuni casi di vietare tale avvicinamento. Esprime forte perplessità sulla comunicazione ai servizi socio-assistenziali dei provvedimenti di cui agli articolo 282-bis e 282-ter anche nei casi in cui non siano coinvolti minori o non sussistano situazioni di degrado sociale, in quanto negli altri casi vi può essere l'interesse della vittima stessa di non pubblicizzare situazioni personali. Conclude osservando che qualora si ritenesse di scegliere come testo base quello presentato dal Governo sarà necessario comunque apportarvi modifiche che in alcuni casi potranno prendere spunto dal testo approvato nella scorsa legislatura.

Cinzia CAPANO (PD), dopo aver dichiarato di condividere alcuni dei rilievi espressi dall'onoreovle Contento sul testo presentato dal Governo, invita la Commissione a tener conto di alcune disposizioni contenute nelle altre proposte di legge abbinate rispetto sia al disegno di legge del Governo sia alle proposte che riprendono il testo approvato nella scorsa legislatura. Richiama, a tale proposito, l'articolo 3 della proposta di legge n. 667, che istituisce uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone fatte oggetto di molestie insistenti nonché un numero verde nazionale a favore delle medesime. Si tratta di strumenti che hanno una finalità preventiva, la quale deve essere tenuta in debito conto dalla Commissione al fine di approvare un testo che sia realmente efficace per contrastare il fenomeno delle  molestie insistenti. Una medesima finalità preventiva è da rinvenire anche nell'articolo 1, comma 2 della proposta di legge n. 35 presentata dall'onorevole Brugger nella parte in cui prevede che nei confronti dei soggetti condannati per il reato di atti persecutori la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata alla partecipazione ad un programma di riabilitazione. Non condivide assolutamente la scelta di escludere la materia dell'omofobia trattandosi anche in questo caso di un fenomeno a danno di una determinata categoria di persone. Esprime forti perplessità sulla nozione di perdurante stato di ansia o di paura utilizzata nel testo del Governo, preferendo quanto a tale proposito previsto nel testo approvato nella scorsa legislatura, che sembra essere maggiormente determinato sotto il profilo della formulazione. Non condivide neanche la previsione del disegno di legge del Governo in ordine alla alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita, osservando che in molti casi le molestie sussistono anche quando non vi sia un'alterazione di tali scelte ma vi sia unicamente un pregiudizio delle condizioni di vita. Circa la nozione di relazione affettiva, alla quale il testo del Governo ricorre come aggravante, osserva che sarebbe opportuno non limitare tale ipotesi alle relazioni passate, ricomprendendovi anche quelle in corso ed il rapporto di coniugio.

Sulla questione delle condizioni di procedibilità, dichiara di non condividere pienamente le osservazioni dell'onorevole Contento. In tale contesto infatti prevedere la procedibilità d'ufficio nei confronti di un soggetto con tendenza a porre in essere molestie insistenti, può determinare un effetto deterrente nei confronti delle minacce rivolte verso la vittima per indurla a non denunziare il fatto. Peraltro la previsione dell'ammonimento come presupposto per la procedibilità d'ufficio presuppone una migliore e più dettagliata formulazione della relativa disposizione, che dovrà stabilire con precisione i compiti del questore, delineare anche sotto il profilo organizzativo un ufficio adeguato e prevedere la possibilità per lo stalker di difendersi anche in questo contesto.

Barbara POLLASTRINI (PD) dopo avere dichiarato di concordare sostanzialmente con le osservazioni dell'onorevole Capano, evidenzia la cornice più generale in cui si inserisce il dibattito su stalking e omofobia, sottolineando come ogni offesa alla dignità della persona, ogni persecuzione, ogni violenza sia grave e intollerabile in sé, ma come nulla sia più odioso delle vessazioni e crudeltà verso le donne e, più in particolare, verso ragazze, bambini, diversamente abili, e quanti - per ragioni di orientamento sessuale - vivono una condizione di maggiore solitudine e minorità.

Quello delle molestie alle donne e dei soprusi subiti fino all'annichilimento totale è un male antico, che oggi si ripresenta con l'aggravante di drammi legati a forme di fondamentalismo fanatico. Cita a titolo esemplificativo i casi di acidi versati sui volti femminili, che si sono verificati anche in Italia, nonché, per quanto concerne altri Paesi, l'obbligo della infibulazione, le forme di vera e propria schiavitù, l'uso del burka, le punizioni che conducono fino alla morte le donne che non rinunciano alla loro libertà (come è accaduto alla giovane pakistana, Hina), la lapidazione e perfino la morte sul rogo di donne accusate di stregoneria, nonché lo stupro etnico. Spesso, in quegli stessi Paesi, analoga sorte tocca a lesbiche e gay o a portatori di disabilità, considerati inferiori, impuri e disprezzabili.

Ritiene che il peggiore degli integralismi sia quel machismo o maschilismo deteriore che fa derivare l'identità di sé, del proprio essere maschio, della propria considerazione, dal possesso del corpo della donna sotto ogni forma. Come è stato scritto da autorevoli studiosi: «è in atto una vera e propria guerra sparpagliata per il dominio del corpo delle donne, una guerra che attraversa popoli, civiltà, religioni». Si tratta di una sorta di «strage  delle innocenti» verso la quale esiste, da parte delle élites mondiali, la più grande delle rimozioni culturali.

Precisa, per prevenire ogni possibile obiezione, che naturalmente esistono diverse gradazioni di minacce e vessazioni e rileca come sia evidente che proprio di questo si sta occupando la Commissione nell'esaminare i vari progetti di legge all'ordine del giorno. Ricorda quindi di avere presentato, con altre colleghe e colleghi del gruppo del Partito Democratico, una proposta legislativa che si potrebbe definire «generalista» contro la violenza, le molestie e le gravi persecuzioni legate all'omofobia. Inoltre, poiché la strada prescelta poteva essere quella di un provvedimento più mirato, ricorda di essere cofirmataria, al pari dell'onorevole Samperi, anche di una proposta di legge limitata allo stalking e all'omofobia.

Ribadisce peraltro che il motivo di fondo che la spinge a privilegiare una legislazione d'insieme è che nessuno dei predetti mali è debellabile senza una visione che tenga insieme prevenzione, tutela della vittima e certezza della pena; senza un orientamento legislativo che sostenga programmi di azione pluriennali e mirati: programmi che attengono a campagne per numeri verdi (tradotti nelle diverse lingue), a corsi di alfabetizzazione per donne migranti e da tenersi in luoghi pubblici, a una formazione nelle scuole finalizzata a una cultura del rispetto delle differenze e del rispetto della donna, a interventi sulla pubblicità e sui media a proposito dell'uso del corpo della donna, a corsi di consapevolezza per uomini che vogliano aiutare uomini disponibili a entrare in un circuito di prevenzione e terapia; programmi che investano sulla carta dei diritti delle vittime (donne, disabili, omosessuali). Le vittime, quando percepiscono il rischio, devono avere la concreta possibilità di rivolgersi a centri e associazioni, alla pubblica sicurezza, alle strutture di pronto soccorso degli ospedali ed essere così comprese, considerate e sostenute.

Sottolinea come gli aspetti citati siano non solo rilevanti, ma centrali per l'esame del fenomeno in questione. È a tutti noto, infatti, quanto sia difficile il percorso di chi subisce violenza: si pensi alla percezione che la persona amata è un violento, allo choc e all'iniziale silenzio per la vergogna, ai quali subentra in genere la paura della rivalsa del violento (che può scatenare il suo odio sui figli) e, per le donne più povere, una frequente condizione di profonda e angosciante solitudine. Si viene a creare un dramma che si può spezzare solo con l'allontanamento del molestatore, la certezza della pena per il violento e con l'accudimento sociale e psicologico per le vittime. In tale contesto, cita la recente vicenda di una giovane donna suicida dopo sei anni dalla violenza subita. Inoltre, ricorda come i bambini che vedono la madre percossa subiscano un trauma per il resto della vita, come se avessero subito quella violenza essi stessi, e come talvolta riproducano su altre vittime la stessa persecuzione.

Sottolinea come il motivo di un adeguamento legislativo risieda nel capitolo delle pene e come per lo stalking e l'omofobia si tratti di un capitolo da scrivere integralmente. Per la violenza, invece, il problema è aggiornare la legislazione vigente in termini di cultura del rispetto della donna e della persona. Sarebbe importante, ad esempio, prevedere il permesso di soggiorno umanitario per le donne che si ribellano e denunciano i propri persecutori e ridurre gli spazi nel ricorso alle attenuanti per i reati di violenza e stupro. L'esame che la Commissione giustizia deve compiere richiede una visione profonda in relazione a tutti gli aspetti che concernono un «programma di azione» contro la violenza e le persecuzioni. A tal fine sarebbe utile una collaborazione con altre Commissioni, dedicando un tempo congruo all'audizione di esperti, nonché sollecitare un coordinamento tra istituzioni ed altri soggetti coinvolti. In particolare, nel pieno rispetto del Titolo V e del federalismo, è indispensabile una cooperazione tra Governi, regioni, province e comuni; tra ministeri competenti (Interno, Affari sociali e sanità, Scuola, Informazione) e, naturalmente, tra  forze dell'ordine, nonché con il mondo della giustizia anche attraverso corsi dedicati per la magistratura e l'avvocatura. In questo quadro, deve essere valorizzata anche la rete dei Centri, delle Associazioni, delle Case delle donne, che in questi anni spesso hanno surrogato il vuoto lasciato dalle istituzioni e dalle leggi. Del resto, le politiche pubbliche sono essenziali ma vivono in uno spirito di sussidiarietà con quella parte di associazionismo che va selezionato attraverso una griglia di qualità. Tendenza che, peraltro, è ampiamente condivisa su scala europea e internazionale, come si evince da recenti direttive dell'UE su questa materia e dalla stessa iniziativa delle Nazioni Unite, che hanno richiamato tutti gli Stati, anche di recente, ad affrontare in modo efficace (e al rango dovuto, che è la disciplina di contrasto alla violazione dei diritti umani) la questione della lotta alle persecuzioni, alle violenze alle donne e per ragioni di discriminazione sessuale, religiosa o di etnia. Occorre richiamare le élites alla consapevolezza di un dramma che chiama in causa l'idea stessa di civiltà, poiché attiene ai diritti universali verso cui non è permesso alcun relativismo: sia quando l'offesa avviene nel nucleo familiare o nel suo immediato entourage (i dati confermano che la grandissima parte delle persecuzioni fino all'omicidio si consuma in un ristretto circuito parentale) sia quando avviene al di fuori di esso.

Per queste ragioni il Governo precedentemente in carica si era mosso nella direzione di un impegno rivolto a un «programma d'azione» pluriennale e interdisciplinare, al sostegno a campagne e numeri verdi, a un investimento anche di risorse economiche (certificato dalla legge Finanziaria per il 2008). E ancora a un Forum di coordinamento e a un Osservatorio Nazionale sui dati dei fenomeni di violenza. Si era quindi pensato ad una strategia a largo raggio e a una legislazione d'insieme su una materia delicata e complessa. Un approccio di questo tipo sarebbe preferibile per accentuare l'efficacia delle misure in discussione. E d'altra parte in questa direzione si sono mosse le più recenti legislazioni europee.

Si sofferma quindi sulla proposta volta ad introdurre una disciplina contro le molestie gravi e persistenti e contro atti persecutori per orientamento sessuale e ribadisce di concordare con le proposte migliorative argomentate dall'onorevole Capano.

Ricorda che nella passata legislatura, nella qualità di ministra, aveva dato il suo sostegno alla proposta di legge Pisicchio, sostenuta da una larga maggioranza trasversale nella Commissione giustizia. Pure essendo convinta della necessità di un disegno di legge più ampio, ha allora ritenuto doveroso accedere alla richiesta di uno stralcio dal disegno di legge del Governo delle disposizioni sullo stalking e l'omofobia.

Sottolinea che il testo licenziato dalla Commissione nella precedente legislatura è stato quindi ripresentato nella sua interezza dal suo Gruppo, proprio in considerazione del fatto che quella proposta aveva raccolto un consenso plurale e ampio. È sembrata questa una scelta di serietà e di valorizzazione del pluralismo parlamentare: la via maestra per procedere a una rapida approvazione della legge, poiché sussiste il dovere di dare alla donne una risposta forte, al di là della maggioranza di governo, ferma restando la disponibilità a inserire nel testo finale ogni miglioramento frutto del confronto e del reciproco ascolto. Ciononostante, si è scelto di estromettere dall'esame tutta la parte sulle discriminazioni legate all'orientamento sessuale, poiché - come si è detto - si tratta di un tema estremamente delicato che non avrebbe alcuna connessione con la materia in oggetto e che meriterebbe una trattazione separata. Tuttavia, questa scelta può finire con l'ostacolare anziché favorire un approdo condiviso e rapido, giacché proprio quel testo era riuscito a superare incomprensioni ed era stato capace di favorire una mediazione largamente condivisa. Ribadisce quindi che, se vi è da colmare con urgenza un ritardo legislativo, è opportuno farlo  ispirandosi all'idea dei diritti umani oggi preminente nel dibattito europeo e internazionale. Ritiene altresì che questa impostazione si sposi pienamente con la sensibilità riscontrata nella relazione e negli interventi della Presidente Bongiorno e negli interventi di altri colleghi che appartengono a uno schieramento diverso dal suo. Auspica quindi che si possa trovare una soluzione condivisa, che dimostri come le istituzioni del Paese sul terreno della dignità e del rispetto delle persone sappiano guardare avanti con coraggio e serietà.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea che la sua proposta di legge n. 1233 ha lo scopo di non disperdere il lavoro svolto dalla Commissione giustizia nella precedente legislatura, che è stato il frutto di un confronto costruttivo tra le parti politiche. In particolare, ritiene che debba essere conservata l'impostazione secondo la quale le forme di violenza nei confronti dei soggetti deboli devono essere disciplinate unitariamente, poiché il problema della violenza sessuale, così come quello dello stalking e dell'omofobia, sono anzitutto culturali e come tali devono essere affrontati. Tale impostazione rimane valida anche se, come avvenuto nella precedente legislatura, si ritenesse di dovere stralciare da un provvedimento di portata generale, talune materie le cui discipline siano ritenute particolarmente urgenti e necessarie per colmare delle lacune normative. In questa legislatura si è invece ritenuto di affrontare i vari aspetti della violenza con provvedimenti separati. Ritiene quindi opportuno che sia costituito un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo che rappresenti la sintesi ragionata di tutti i testi proposti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che per contrastare adeguatamente il fenomeno dello stalking, occorra tenere conto di alcune dinamiche che tipicamente si manifestano nei rapporti tra il molestatore e la sua vittima. In particolare, sottolinea come spesso il comportamento del molestatore sia caratterizzato da un forte senso di possesso, nel senso che costui è convinto in qualche modo di esercitare un proprio diritto. Inoltre il molestatore in genere è un soggetto che presenta delle fragilità psichiche, che si sente tradito o abbandonato e che, soprattutto, confida che il suo comportamento nei confronti della vittima, per quanto costituito da continue telefonate, pedinamenti e altre molestie, rimanga nella sfera dei rapporti privati.

La disciplina dell'ammonimento (o avviso orale) dovrebbe tenere conto dei predetti fattori ed essere strutturata in modo da porre il molestatore di fronte alle sue responsabilità e di sottrarre il suo comportamento dalla sfera dei rapporti privati. In tale contesto, il soggetto dovrebbe essere reso edotto delle sue responsabilità e delle conseguenza del proprio comportamento; dovrebbe altresì potere esporre le proprie ragioni, che saranno verbalizzate con l'avvertenza che quanto dichiarato potrà assumere in seguito valore probatorio. Con una simile disciplina si potrebbe concretamente incidere sulle dinamiche anche psicologiche che caratterizzano il comportamento del molestatore e ne motivano l'agire.

Giancarlo LEHNER (PdL) con riferimento al fenomeno della discriminazione per ragione dell'orientamento sessuale, fa presente che il termine «omofobia» è utilizzato, anche dalla stampa, in modo assolutamente improprio e scientificamente scorretto. La «fobia» infatti è una malattia mentale e, in quanto tale, non può in alcun modo essere confusa con atteggiamenti ostili e discriminatori. L'uso del termine «omofobia» pertanto inficia la stessa serietà scientifica con la quale si intende affrontare un tema che attiene ad una particolare forma di discriminazione.

Donatella FERRANTI (PD) nel replicare preliminarmente all'onorevole Lehner, ricorda che nei provvedimenti in questione il fenomeno viene qualificato con la corretta dizione tecnico-giuridica di «discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale».

Sottolinea quindi come molte delle osservazioni dell'onorevole Contento siano condivisibili e ritiene che si debba meglio approfondire il problema della efficacia delle misure di prevenzione. Ritiene altresì che non si possa non tenere conto del lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura e, soprattutto, dell'impostazione alla base di quel lavoro, che evidenzia la necessità di disciplinare unitariamente le manifestazioni di violenza nei confronti delle donne e dei soggetti deboli in genere. Concorda con l'onorevole Samperi sulla necessità di costituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

Pierluigi MANTINI (PD) concorda con le osservazioni dell'onorevole Samperi e dell'onorevole Ferranti. Quanto alla discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale, sottolinea come non vi sia una forma di irragionevole ostinazione nel voler esaminare la relativa disciplina insieme a quella delle molestie insistenti, poiché i due fenomeni, per quanto distinti, presentano delle indubbie connessioni. Osserva peraltro che configurare una fattispecie autonoma di reato per punire la discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale può destare talune perplessità, poiché pone seri problemi di determinatezza della fattispecie penale. Al contrario, la previsione di un'aggravante che vada ad innestarsi su un fatto già punito come illecito penale potrebbe rappresentare una soluzione più agevole e comunque efficace.

Giulia BONGIORNO, presidente, con riferimento alla prospettata opportunità di costituire un Comitato ristretto per procedere alla scelta del testo al quale riferire gli emendamenti, fa presente che può trattarsi di uno dei progetti di legge abbinati ovvero di un testo unificato cioè un testo nuovo che tiene conto delle diverse proposte abbinate. Ricorda che la scelta definitiva del testo spetta comunque alla Commissione. Ciò può avvenire su una proposta del relatore ovvero del Comitato ristretto. Nel primo caso il relatore formula una proposta di testo-base o di testo unificato, il cui contenuto è elaborato dal relatore stesso. Nel secondo caso, la scelta di proporre un testo-base o un testo unificato è il risultato dei lavori del Comitato ristretto, il quale adotta le proprie deliberazioni con il voto ponderato, cioè tenendo conto delle posizioni dei gruppi. In entrambi i casi è poi la Commissione a decidere se accogliere o meno la proposta di testo-base o di testo unificato.

Ricorda quindi che nel corso della seduta del 16 luglio scorso l'onorevole Concia, anche al fine di un abbinamento alle proposte di legge in materia di molestie insistenti, ha posto la questione dell'assegnazione alla sola Commissione Giustizia della sua proposta di legge n. 1342, recante norme contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, attualmente assegnata alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. Come si era allora assicurato, allora, è stato valutato il contenuto della proposta di legge per poter poi eventualmente sottoporre al Presidente della Camera tale questione.

Non ritiene di poter dare seguito alla istanza dell'onorevole Concia, in quanto non si può ritenere che le materie trattate dalla predetta proposta di legge siano di competenza esclusiva della Commissione Giustizia, né che sia ravvisabile una competenza prevalente di tale Commissione rispetto a quelle sia della Commissione Affari costituzionali sia delle altre Commissioni le cui competenze sono comunque coinvolte dalla proposta in esame.

Come è peraltro espressamente dichiarato nella relazione della proposta di legge, questa si prefigge «di assicurare che l'ordinamento protegga in modo effettivo il principio di parità di trattamento garantendo un medesimo livello di protezione a tutti i cittadini e gruppi sociali, indipendentemente dai motivi di discriminazione». Si tratta di un tema di competenza della Commissione affari costituzionali. Per raggiungere tale obiettivo sono introdotte nell'ordinamento anche misure di sanzionatorie volte a punire le condotte discriminatorie in via generale (articolo 1) ovvero in relazione a particolari ambiti,  come quelli scolastici (articolo 2, comma 2) e assicurativi sanitari (articolo 3, comma 2), in relazione ai quali comunque si prevedono anche disposizioni di portata più ampia dirette a sancire in tali ambiti il principio antidiscriminatorio che costituisce la ratio del provvedimento. Nel testo sono inoltre contenute norme relative alle materie dell'asilo politico (articolo 4), della tutela giurisdizionale dei diritti sul lavoro (articoli 5, 6 e 7, comma 1). Vi è poi una disposizione di chiusura che sancisce la nullità di qualsiasi clausola contrattuale diretta a discriminare in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere (articolo 7, comma 2).

Considerato che la materia della parità dei diritti e, quindi, il principio che vieta condotte antidiscriminatorie rientrano nell'ambito esclusivo di competenza della Commissione Affari Costituzionali, così come la materia del diritto di asilo (articolo 4), e che le disposizioni di stretta competenza della Commissione Giustizia (articoli 1, 2, comma 2, e 3, comma 2) non possono essere ritenute prevalenti sia rispetto a tale principio, che caratterizza l'impianto della proposta di legge nel suo complesso, sia rispetto ad altre disposizioni del testo che sono da ricondurre nell'ambito di competenza di altre Commissioni, quali le Commissioni Cultura (articolo 2, comma 1), Lavoro (articoli 5, 6 e 7, comma 1) e Affari sociali (articolo 3, commi 1 e 2), non ritiene di potere accedere, quale Presidente della Commissione Giustizia, alla richiesta formulata dall'onorevole Concia di sottoporre alla Presidenza della Camera la questione di un mutamento di assegnazione della proposta di legge n. 1342.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 24 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.20.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo.

(Seguito esame e rinvio - Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella scorsa seduta è emersa l'esigenza di costituire un comitato ristretto al fine di individuare il testo base per il prosieguo dell'esame dei provvedimenti. Propone pertanto di costituire un comitato ristretto.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 14.10.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione testo base).

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nell'odierna riunione il Comitato ristretto ha deliberato di proporre quale testo base il disegno di legge del Governo n. 1440.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene molto deludente l'esito del dibattito che si è svolto nel Comitato ristretto. Il Comitato, infatti, era stato costituito con lo scopo di redigere un testo unificato, che sintetizzasse gli aspetti migliori di tutti i progetti di legge in esame, e non per la mera adozione di un testo base. A tale ultimo scopo sarebbe stata infatti sufficiente una semplice proposta del relatore. L'improvviso cambiamento di rotta della maggioranza non è indolore e rischia di incidere, come altre volte è successo, nel rapporto di collaborazione costruttiva con l'opposizione.

Nel corso della riunione antimeridiana del Comitato ristretto il gruppo del Partito democratico ha esposto le ragioni per le quali non ritiene opportuno adottare quale testo base il disegno di legge del Governo n. 1440. L'onorevole Vitali quindi, intervenendo in replica, ha dichiarato che in tal modo risulterà all'opinione pubblica che l'opposizione è contraria all'approvazione di un testo importante, volto a colmare una lacuna normativa e a fare fronte ad una emergenza sociale. Sottolinea quindi come tale affermazione dell'onorevole Vitali non sia corretta nei confronti di un'opposizione che si è invece sempre comportata in modo leale, indicando tuttavia le ragioni per le quali è oggettivamente opportuno redigere un testo unificato, che tenesse maggiormente conto del lavoro svolto nella precedente legislatura e delle altre istanze emerse nel corso del dibattito.

Nel ribadire il proprio rammarico per il comportamento della maggioranza e sottolineando il forte senso di responsabilità del gruppo del Partito democratico, auspica che nel prosieguo dell'esame sia ancora possibile tenere conto del contributo dell'opposizione, al fine di addivenire alla redazione di un testo condiviso. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di adozione del disegno di legge del Governo n. 1440 quale testo base.

Maurizio PANIZ (PdL) ringrazia i gruppi di opposizione per il prezioso contributo dato finora, che non è stato affatto svilito né lo sarà nel prosieguo dell'esame, poiché sussistono ancora tutte le ragioni per addivenire ad un testo condiviso. Evidenzia quindi la piena disponibilità a proseguire un leale rapporto di collaborazione  nella fase emendativa, pur sottolinea come per il suo gruppo fosse doveroso adottare quale testo base il disegno di legge del Governo.

Cinzia CAPANO (PD) rileva che la discussione sulle varie proposte di legge sullo stalking in Commissione giustizia ha subito evidenziato l'esigenza di pervenire ad un testo unificato che recuperasse alcune norme presenti in altre proposte di legge, anche della maggioranza, e che correggesse alcune aporie contenute nel testo di legge del Governo. Testo che, pur consistendo in soli pochi articoli e poche modifiche rispetto al testo già approvato in via di stralcio nella scorsa legislatura in modo bipartisan, è portatore di una cultura diversa da quella che aveva condotto al testo stralciato riproposto da tutti i proponenti nell'attuale legislatura, sia di maggioranza che di minoranza.

A titolo esemplificativo, rileva che nel testo del Governo, al fine della ricorrenza della fattispecie in questione, si richiede che la vittima sia stata costretta ad alterare le sue abitudini di vita e non già, come previsto nel testo cosiddetto «stralcio», che esse abbiano ricevuto un pregiudizio. Da tale limitazione consegue che ove mai una vittima abbia voluto difendere la propria libertà di organizzare la propria vita e non arrendersi modificando la sua esistenza, rimarrebbe priva di tutela. Ciò comporterebbe un paradosso per cui ove mai una persona molestata nel percorso da casa al luogo di lavoro, decidesse di non rinunziare al suo lavoro e continuasse a percorrere quella strada, rimarrebbe priva di tutela, mentre ove la molestia si producesse nel percorso tra la sua casa ed il suo parrucchiere e questa si determinasse a modificare la scelta in ordine al parrucchiere potrebbe trovare tutela nelle norme emanande. Questa ipotesi, apparentemente paradossale ripropone l'ottica, assai vecchia, per cui sarebbe sempre la vittima a dover sacrificare la propria vita e solo dopo potrebbe ottenere tutela, sempre che dimostri di aver patito «un perdurante stato d'ansia».

Requisito ulteriore richiesto dal testo del Governo rispetto alla «sofferenza psichica» del testo elaborato nella precedente legislatura è la «perduranza», che di per sé esclude l'esigenza di un intervento immediato idoneo ad impedire che uno stato di sofferenza psichica ovvero di fondato timore si trasformi in un patologico ed appunto «perdurante» stato di ansia. Ancora una volta non si interviene per garantire i diritti fondamentali della persona ma per compiacere le paure e magari solo dopo che esse siano diventate fobiche.

Si tratta di un'ottica che tende ad ignorare il dato che le molestie si producono in gran parte all'interno di relazioni affettive, di ex partners ma anche di partners attuali, nonostante le statistiche attribuiscano a queste dinamiche relazionali circa l'ottanta per cento delle condotte illecite. A dispetto del riconoscimento formale di questo dato, contenuto nella relazione illustrativa del disegno di legge del Governo, l'articolato espunge dall'aggravante proprio il coniuge o il partner convivente e con stabile relazione affettiva in corso, limitando la previsione al coniuge separato o divorziato. Cioè proprio quelle relazioni di crisi della coppia non ancora definite, che conoscono più facilmente esiti aggressivi e violenti.

Anche qui una visione familistica, per cui la reazione al coniuge è possibile solo dopo che sia diventato «ex», ma finché si è nell'ambito della famiglia non è dato proteggere le vittime. Anche le modalità attraverso le quali il questore può intervenire prima della formalizzazione di una querela, ammonendo il molestatore, richiedono modifiche atte, da un lato, ad incoraggiare le vittime - organizzando competenze negli uffici deputati a raccogliere la reazione dei molestati e delle molestate - a rivolgersi alle Forze di polizia ed idonee, e dall'altro, a rendere la procedura di diffida più rispettosa delle garanzie di difesa. Al fine di evitare che questo strumento si trasformi in un espediente per fondare torti o ragioni nell'ambito di aggressivi procedimenti di separazione e divorzio che trovano in  altre norme dell'ordinamento la loro disciplina. Su tutti questi elementi, ricorda che era stato proprio l'onorevole Contento a manifestare per primo le sue perplessità.

Inoltre, pur prevedendo nella procedura di diffida l'intervento dei servizi socio-assistenziali, nessuna misura, né normativa né economica, viene introdotta al fine di disciplinare questo intervento con programmi di prevenzione o di riabilitazione dedicati ai soggetto che hanno attuato le condotte incriminate. Infine, come si già avuto modo di chiarire, non può essere condivisibile la soppressione di ogni riferimento all'omofobia.

Sottolinea che questi limiti potevano ben essere superati, almeno in gran parte, dalla scelta fatta e poi negata di un testo unificato, che poteva limitarsi ad attingere spunti e disposizioni dagli altri progetti di legge in esame, senza comportare alcun aggravio in termini di tempo. Tuttavia, la presenza del Ministro Carfagna e dell'onorevole Paniz nelle sedute di ieri e di oggi hanno mutato i comportamenti e le decisioni. Stigmatizza quindi il comportamento dell'opposizione e ribadisce che l'astensione del suo gruppo si basa sul senso di responsabilità ed è volta anche a mantenere la serenità dei lavori della Commissione. Tuttavia la maggioranza deve essere coerente e mantenere l'impegno ad una leale collaborazione nella fase emendativa.

Anna Paola CONCIA (PD) in primo luogo sottolinea la scorrettezza del metodo che sta portando all'adozione del testo del Governo, considerato che la maggioranza ha prima manifestato il proprio favore per l'adozione di un testo unificato e poi è addivenuta ad una posizione di chiusura che l'ha portata proporre come testo base il testo del Governo. Si sofferma quindi sulla scelta della maggioranza di non prevedere nel testo base anche le disposizioni sull'omofobia nonostante che tale fenomeno ha in comune con quello delle molestie insistenti la circostanza che si tratta di comportamenti legati alla sessualità o meglio delle forme di violenza che utilizzano la sessualità come strumento di discriminazione o repressione. Il testo del Governo non tiene assolutamente conto di tale circostanza. In particolare, per quanto riguarda le disposizioni sulle molestie insistenti, ritiene che tale provvedimento non affronta alla radice il problema che sta alla base del fenomeno. Tale problema deve essere rinvenuto nella difficoltà maschile di accettare la libertà femminile. Si tratta di un problema che attiene alle relazioni tra le donne e gli uomini nella nostra società. Oltre agli strumenti repressivi il legislatore dovrebbe individuare degli strumenti educativi e di promozione di una cultura di parità tra gli uomini e le donne, anche prevedendo apposite materie nei cicli scolastici. Occorre in sostanza educare gli uomini, sin dall'età scolastica, al rispetto per le donne, come è attualmente previsto in Spagna dove la materia della educazione alla cittadinanza, intesa anche come rispetto alla diversità, fa parte dei programmi scolastici. Per quanto attiene all'omofobia, osserva che anche in questo caso si tratta di un fenomeno culturale che deve essere individuato nella paura del diverso. Si tratta di una condizione di disagio di chi non si sente a proprio agio con la diversità sessuale. Anche in questo caso occorre educare i cittadini sanzionando la condotta di omofobia e prevedendo degli strumenti culturali volti a contrastare il fenomeno.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come il fatto che la maggioranza voglia adottare quale testo base un disegno di legge governativo non costituisca di per sé un comportamento scorretto. Stigmatizza invece il comportamento della maggioranza che, in un primo momento, ha assicurato che il Comitato ristretto avrebbe redatto un testo unificato e poi, improvvisamente, fa in modo che sia adottato quale testo base il disegno di legge n. 1440. Si è perfino affermato che l'adozione del disegno di legge del Governo sarebbe necessaria per risparmiare tempo, mentre tutti sanno che i lavori della Commissione,  anche grazie al comportamento leale dell'opposizione, sono stati sospesi per circa un mese proprio in attesa che il Governo presentasse quel provvedimento. Si tratta di un vulnus alla lealtà nei rapporti tra maggioranza e opposizione che non sarà semplice sanare. Ricorda inoltre che tutti i progetti di legge in esame si ispirano al lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura e che anche per questo motivo sarebbe giusto e corretto addivenire ad un testo unificato e condiviso. Nonostante il comportamento della maggioranza, nel gruppo del Partito Democratico prevale il senso della responsabilità e la consapevolezza dell'esigenza di tutelare le donne. Per questi motivi non sarà espresso un voto contrario, ma una mera astensione.

Giovanni CUPERLO (PD) si dichiara sorpreso dell'improvvisa accelerazione dei lavori del Comitato ristretto nella direzione dell'adozione del disegno di legge governativo quale testo base, dal momento che quel Comitato era stato costituito per la redazione di un testo unificato che tenesse conto del lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura e dei rilievi dell'opposizione.

Illustra quindi la sua posizione, sottolineando come il Gruppo del Partito Democratico abbia tenuto un comportamento assolutamente corretto, collaborativo e leale, nella consapevolezza dell'esigenza di intervenire con un testo normativo che non sia un mero manifesto, ma che contenga disposizioni realmente efficaci, in grado di colmare un grave vuoto normativo e fare fronte ad una emergenza sociale. In tale contesto, nel corso delle riunioni del Comitato ristretto sono state evidenziate talune lacune del disegno di legge governativo ed espresse varie riserve, in parte condivise da esponenti della maggioranza. Il comportamento tenuto oggi dalla maggioranza rappresenta quindi uno strappo nei rapporti con un'opposizione seria, leale e collaborativa.

Il fenomeno in questione deve essere disciplinato sotto i profili della prevenzione, della formazione, della assistenza e quindi anche della repressione. Il disegno di legge n. 1440 appare inadeguato sotto molti dei predetti aspetti, anteponendo il «messaggio» e le esigenze mediatiche all'efficacia. Certamente il gruppo del Partito Democratico presenterà emendamenti e sarà proprio nella fase dell'esame delle proposte emendative che potrà essere attentamente valutata l'impostazione culturale della maggioranza nei confronti della problematica in questione.

Non è inoltre condivisibile che il disegno di legge governativo abbia espunto qualsiasi riferimento all'omofobia. Nel corso della odierna riunione del Comitato ristretto, il Ministro Carfagna ha affermato che il testo governativo, pur ispirandosi al lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura, è stato alleggerito da vari «orpelli», precisando che tra i predetti orpelli non rientra l'omofobia. Le relative disposizioni sarebbero state espunte al sono fine di consentire una rapida approvazione delle norme sulle molestie insistenti. A tale proposito, rileva che una democrazia matura deve essere in grado di fornire adeguata tutela contro le discriminazioni, anche contro gli omosessuali. L'omofobia, infatti, rappresenta un'emergenza sociale non meno grave delle molestie insistenti e presenta molteplici ed evidenti punti di contatto con il fenomeno dello stalking. Avere espunto quelle disposizioni dal disegno di legge significa, sostanzialmente, rinviarne l'approvazione a tempo indeterminato.

Esprime conclusivamente delusione profonda per il metodo utilizzato dalla maggioranza, insoddisfazione motivata per i contenuti e forte preoccupazione per l'impostazione culturale sottesa al disegno di legge governativo. Come già precisato nei precedenti interventi, il comportamento del suo gruppo sarà comunque responsabile, concretizzandosi nell'astensione e non in un voto contrario.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente dichiara di condividere le preoccupazioni ed i rilievi espressi dall'onorevole Cuperlo circa l'andamento dell'esame  dei provvedimenti in materia di molestie insistenti ed omofobia. Si sofferma in particolare sul metodo adottato dalla maggioranza, la quale si è chiusa a qualsiasi confronto con l'opposizione svilendo il ruolo del Parlamento e del singolo parlamentare. Il rinunciare all'adozione di un testo unificato per privilegiare il testo del Governo ha significato una vera e propria abdicazione del Parlamento che ha rinunciato alle proprie prerogative nel formulare un testo efficace per contrastare i fenomeni delle molestie insistenti e dell'omofobia. Ricorda che in passato le donne hanno sempre dimostrato una propria autonomia anche nei confronti dei partiti di appartenenza in tutti i casi in cui sono stati affrontati temi riguardanti proprio l'identità delle donne. Non condivide la tesi di chi afferma che il confronto tra maggioranza ed opposizione debba avvenire unicamente in occasione dell'esame degli emendamenti che saranno presentati al testo base, in quanto sarebbe stato opportuno avere come punto di partenza un testo che fosse già il risultato di un confronto costruttivo tra le forze politiche. Per quanto attiene al merito, esprime serie perplessità sulla formulazione della nuova fattispecie penale prevista dal disegno di legge del Governo, il quale, peraltro, è del tutto carente sotto il profilo preventivo.

Carolina LUSSANA (LNP), dopo aver ricordato di aver presentato una proposta di legge in tema di molestie insistenti nella quale viene affrontata anche la questione degli strumenti di prevenzione, dichiara di essere favorevole all'adozione del disegno di legge del Governo come testo base, ritenendo che questo possa rappresentare una buona base di partenza per giungere all'approvazione di un testo efficace per la lotta contro le molestie insistenti. Sul metodo condivide alcune delle osservazioni mosse dai deputati dell'opposizione, ritenendo che la costituzione di un Comitato ristretto sia stata un errore considerata l'intenzione della maggioranza di non adottare un testo unificato. Sarebbe stato meglio adottare immediatamente il disegno di legge del Governo come testo base per poi passare all'esame degli emendamenti anche sulla base della disponibilità dimostrata dal Ministro nei confronti delle proposte emendative preannunciate dall'opposizione. In riferimento al merito, osserva che nel disegno di legge del Governo manca la fase preventiva. Non condivide le richieste della opposizione di inserire in tale testo anche le disposizioni sull'omofobia, trattandosi di un tema importante ma che tuttavia non è assolutamente connesso con quello delle molestie insistenti. Non condivide, a tale proposito, le osservazioni dell'onorevole Concia relativamente alla identità di matrice che legherebbe il fenomeno delle molestie insistenti con quello dell'omofobia, non ritenendo che le molestie abbiano alla propria base sempre un profilo legato alla sessualità. Inoltre osserva che vittime di molestie insistenti possono essere anche gli uomini, non configurandosi tale fenomeno necessariamente come una manifestazione contro la libertà femminile. Il reato di molestie insistenti servirà a tutelare uomini e donne indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Dichiara di essere comunque favorevole all'introduzione nell'ordinamento, sia pure con una legge diversa rispetto a quella sulle molestie insistenti, di disposizioni di natura penale volte a contrastare l'omofobia, purché ciò non avvenga ampliando la portata applicativa della «legge Mancino».

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di adozione del testo del Governo quale testo base. Rileva quindi che l'ambito di applicazione della norma sulle molestie insistenti potrebbe essere più ampio di quello sinora considerato, potendosene ipotizzare l'applicazione, ad esempio, alle continue molestie fra vicini di casa, che può comportare una effettiva alterazione delle condizioni di vita.

Barbara POLLASTRINI (PD) nel preannunciare la propria astensione sul  testo base da adottare, esprime il proprio stupore per l'atteggiamento di chiusura dimostrato dalla maggioranza nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Tale atteggiamento ha determinato una frattura nei confronti dell'opposizione su una materia condivisa, importante e delicata come quella delle molestie insistenti e dell'omofobia. Non comprende il fastidio che alcuni deputati della maggioranza hanno manifestato nei confronti dei tentativi costruttivi dell'opposizione di giungere alla formulazione di un testo unificato condiviso ed efficace per contrastare gravi fenomeni, come quelli predetti. Ribadisce che il proprio Gruppo ha unicamente l'intenzione di giungere all'approvazione di un testo che sia adeguato rispetto alla complessità dell'obiettivo che la Commissione intende perseguire esaminando i provvedimenti relativi alle molestie ed all'omofobia. Dichiara di ritenersi ingannata dall'atteggiamento della maggioranza che ha prima manifestato l'intenzione di pervenire alla formulazione di un testo unificato costituendo il Comitato ristretto e successivamente è tornata sulle proprie posizioni chiedendo di adottare come testo base quello del Governo, chiudendosi ad ogni confronto con l'opposizione, come peraltro ha rilevato anche l'onorevole Lussana. Non crede che vi sia stata una violazione delle disposizioni regolamentari né tantomeno un atteggiamento equivoco da parte del relatore, quanto piuttosto il mutamento della posizione dei Gruppi di maggioranza che hanno preferito usare la forza dei numeri anziché quella dell'intelligenza, scegliendo il testo del Governo come testo base avendo come unica finalità quella di dare alla legge sulle molestie insistenti la paternità del governo, il quale ha presentato un disegno di legge che si basa principalmente, se non esclusivamente, sui lavori che la Commissione Giustizia ha svolto nella scorsa legislatura su tale tema. Vi sono quindi due ragioni che sulle quali si basa la propria scelta di astenersi relativamente all'adozione del testo base: la prima è sul metodo, mentre la seconda è sul merito. Sulla prima si è già soffermata mentre sulla seconda dichiara che il suo Gruppo presenterà una serie di emendamenti diretti a modificare anche il profilo culturale del testo presentato dal Governo, che non ritiene adeguato quale strumento per la lotta contro le molestie insistenti e l'omofobia. Ritiene che qualora la maggioranza avesse ritenuto di adottare un testo unificato, che sarebbe stato il risultato di un confronto costruttivo tra la maggioranza e l'opposizione, si sarebbero ridotti anche i tempi dell'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare quale testo base il disegno di legge del Governo n. 1440.

La commissione approva la proposta di adozione del testo base.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1440 è fissato alle ore 18 di lunedì 15 settembre 2008. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 31 luglio scorso la Commissione ha adottato come testo base il disegno di legge del Governo n. 1440 e che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 18 di lunedì 15 settembre. Per quanto tale termine non sia ancora scaduto, precisa di avere convocato la Commissione sulla materia delle molestie insistenti nella settimana di apertura dei lavori dopo la pausa estiva ritenendo che ciò possa essere utile proprio in vista della presentazione degli emendamenti, qualora vi fossero delle ulteriori questioni rispetto a quelle già affrontate nel corso dell'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 11 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la Giustizia Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.05.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che, a seguito della riunione appena svoltasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 1440 Governo, recante l'introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti, già fissato per oggi alle ore 18, è rinviato a lunedì 22 settembre 2008, alle ore 17.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 2 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell' 11 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto il 22 settembre scorso. Prima di passare al loro esame ritiene opportuno sottoporre alla Commissione una questione relativa alla formulazione della fattispecie di reato di atti persecutori, che non è stata affrontata in alcuno degli emendamenti presentati, ma che tuttavia deve essere assolutamente risolta per garantire la determinatezza della fattispecie stessa. A tale proposito osserva che la fattispecie si incentra oltre che sulla condotta delle molestie anche su quella della minaccia, senza tuttavia precisare che il danno minacciato debba essere ingiusto. Senza tale precisazione vi sarebbe il rischio di ricondurre alla nuova fattispecie di reato anche condotte che non siano assolutamente lesive, ma mero esercizio di diritti dal quale potrebbero scaturire danni non ingiusti. Al fine di meglio approfondire tale questione fissa il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti alle ore 10 di mercoledì 8 ottobre. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

C. 410 Contento.

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, rileva che la proposta di legge in esame è diretta a modificare l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria, introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge finanziaria 2008, che ha aggiunto al cosiddetto Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) l'articolo 140-bis. Si tratta di un istituto che non è ancora operativo, in quanto l'entrata in vigore della disciplina, fissata dalla legge finanziaria per il 30 giugno 2008, è stata differita al 1o gennaio 2009 dall'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Prima di passare all'illustrazione del provvedimento ritiene opportuno ricordare come si arrivò nella scorsa legislatura all'approvazione del testo che ha introdotto nel nostro Paese l'istituto l'azione collettiva per la tutela dei consumatori ed utenti. Al Senato, con un vero e proprio blitz, fu approvato nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria un articolo  aggiuntivo di iniziativa parlamentare che disciplinava l'azione collettiva. Non vi fu una vera e propria discussione, in quanto i presentatori di esso condizionarono il voto favorevole alla legge finanziaria all'introduzione in essa del loro articolo aggiuntivo. Considerato che il loro voto era decisivo per la maggioranza, in ragione dell'esiguo scarto al Senato con l'opposizione, l'articolo aggiuntivo fu inserito dal Governo nel testo sul quale fu posta la fiducia. Alla Camera dei deputati giunse così un testo blindato, che la Commissione giustizia non poté toccare se non marginalmente e comunque in sede consultiva.

Tutto ciò avvenne nonostante presso tale Commissione fosse in corso da oltre due anni un approfondito esame di diversi progetti di legge. Furono sentiti esperti della materia ed i rappresentati delle associazioni di utenti e consumatori, oltre che comitati di cittadini che avevano subito dei danni da particolari illeciti contrattuali o extracontrattuali. Di tutto questo lavoro non si tenne alcun conto. La Commissione Giustizia non fu solamente accantonata, ma fu umiliata dall'atteggiamento del Governo e della maggioranza di allora, che ignorarono i due anni di lavoro in cui deputati di maggioranza ed opposizione, con spirito collaborativi, erano oramai giunti all'elaborazione di un testo unificato.

È bene avere ricordato l'iter dell'approvazione della disciplina dell'azione collettiva in vista dell'esame che ci apprestiamo ad intraprendere, non tanto per ragioni politiche, quanto perché ciò aiuta a ricordare che tale disciplina non è il risultato di un esame parlamentare approfondito, come la delicatezza della materia avrebbe richiesto, bensì della logica di mantenere in piedi una maggioranza di governo che nel Parlamento di fatto non esisteva, come poi, dopo pochi giorni, è stato dimostrato con lo scioglimento delle Camere.

L'esame della proposta di legge n. 410 è l'occasione per far ritornare nell'alveo parlamentare materie che incidono in maniera rilevante nella vita dei cittadini, come la tutela dei consumatori ed utenti. Per sgombrare il campo da polemiche politiche, che non aiuterebbero la Commissione a svolgere il compito le spetta, precisa che le sue considerazioni sono rafforzate dalla non edificante situazione in cui si è trovata in questi giorni la Commissione Giustizia, che ha visto materie importanti come l'accelerazione del processo civile e il rito del lavoro inserite in disegni di legge collegati alla legge finanziaria, sui quali è chiamata ad esprimere unicamente un parere. L'esame della proposta n. 410, quindi, è l'occasione che si offre alla Commissione Giustizia di riappropriarsi di ciò che nella scorsa legislatura le è stato tolto.

Occorre valutare se il modello di azione collettiva scelto allora è quello che meglio si adatta alle esigenze del nostro Paese, sia sotto il profilo giudiziario che della tutela degli utenti e consumatori. Questo aspetto è molto delicato. In una materia come la tutela dei consumatori, infatti, il rischio di spinte populiste e demagogiche è forte. Vi è da parte di tutti - maggioranza ed opposizione - la volontà di fornire ai consumatori strumenti di tutela efficaci nei confronti di atti e fatti illeciti che producono danni seriali. La questione, tuttavia, nella pratica diventa estremamente delicata. Occorre infatti evitare che tale obiettivo travolga altre esigenze, che in prima battuta non riguardano direttamente i consumatori, ma che comunque li coinvolgono fino a raggiungere conseguenze anche drammatiche: si riferisce, in particolare, alle esigenze della controparte, cioè delle imprese.

Ritiene un grave errore affrontare il tema della tutela dei consumatori senza tener conto di tutti gli interressi in gioco. Si è portati a fare ciò perché ciò paga elettoralmente. Ma così si compie un errore che ha come vittima finale anche lo stesso consumatore. Vi è il rischio di introdurre nell'ordinamento una disciplina dell'azione collettiva che possa provocare alla impresa convenuta danni ben maggiori rispetto a quelli subiti dall'attore: danni che potrebbero avere ripercussioni negative anche per l'occupazione. In sostanza, l'obiettivo della Commissione deve essere quello di assicurare al Paese  un'azione collettiva che sia in grado di tutelare il consumatore, garantendogli il risarcimento dei danni realmente subiti, senza farsi guidare da fini demagogici.

I punti su quali sarà necessario il confronto sono i seguenti.

Il primo è quello relativo al modello di tutela del consumatore da utilizzare. Di fronte a noi si pongono due modelli: quello anglosassone della class action e quello dell'azione collettiva del codice del consumo. Vi potrebbero essere anche terze vie.

Strettamente connesso al primo vi è l'aspetto della legittimazione ad agire. A tale proposito, ritiene opportuno evitare scelte di tipo esclusivo, come quella (comunque non adottata nella scorsa legislatura) che legittimerebbe solo le associazioni dei consumatori iscritte nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 137 del Codice del consumo.

Vi è poi la questione della legittimazione passiva per quanto attiene alla pubblica amministrazione, che attualmente non risponde dell'azione collettiva, nonostante i danni che i cittadini possono subire proprio da fatti illeciti ad essa ascrivibili.

Occorrerà, inoltre, riflettere sull'oggetto dell'azione collettiva (illeciti contrattuali ed extracontrattuali), nonché sulla retroattività della medesima. Quest'ultimo punto è molto delicato, in quanto ove essa fosse considerata retroattiva, ciò comporterebbe l'esperibilità delle azioni collettive per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge con l'unica limitazione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Passando all'esame della proposta di legge n. 410 Contento, rileva che la stessa mira a ridisegnare l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria, introdotta nell'ordinamento dalla legge Finanziaria 2008 mediante una disposizione aggiuntiva (articolo 140-bis) all'interno del «Codice del consumo».

Il provvedimento consta sostanzialmente di un unico articolo (l'articolo 2 è relativo alla sola entrata in vigore) che introduce sostanziali modifiche all'attuale istituto.

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 140-bis del codice del consumo.

La prima novità riguarda l'oggetto dell'azione collettiva (comma 1), con la quale si chiede la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme conseguenti a comportamenti sleali posti in essere nell'ambito di rapporti contrattuali, di pratiche commerciali o anticoncorrenziali che ledono interessi collettivi. Rispetto alla disciplina attuale, tra l'altro, non si fa più riferimento agli illeciti extracontrattuali. Sul punto, peraltro, occorrerà un'approfondita riflessione, non sembrando opportuno escludere tutti gli illeciti extracontrattuali.

Ricorda che nella disciplina attuale tale strumento processuale può essere attivato per ottenere l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti per adesione, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

Ulteriore novità concerne l'iniziativa processuale. Sono, infatti, legittimati all'azione i soli comitati di consumatori ed utenti costituitisi con atto pubblico che vi abbiano interesse.

Rispetto alla disciplina attuale, che prevede la legittimazione dei comitati di consumatori iscritti nell'elenco del ministero dello sviluppo economico (articolo 137 del Codice del consumo) e delle ulteriori associazioni e comitati ritenuti dal giudice adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere, si riduce il novero dei soggetti cui spetta la facoltà di agire. Con tale previsione non sarebbe, quindi, legittimata all'azione nessun tipo di associazione di consumatori e utenti né gli analoghi comitati ove istituiti per scrittura privata, anche se comunque rappresentativi degli interessi fatti valere.

Il comma 2 del nuovo articolo 140-bis precisa il contenuto dell'atto pubblico costitutivo del comitato.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la determinazione degli adempimenti cui è tenuto il comitato di consumatori all'atto della domanda giudiziale.

Il comitato deve comunque depositare davanti al tribunale in composizione collegiale (confermato come giudice competente) tra gli atti di causa: un preventivo dei costi dell'azione collettiva; la previsione del compenso per il difensore, sia per la fase giudiziale che per quella eventuale conciliativa endoprocessuale, nonché dei mezzi economici con cui sostenere l'iniziativa processuale (ed il suo eventuale esito negativo) e i costi a carico dei singoli consumatori-membri del comitato; l'elenco dei consumatori e utenti con le generalità di qualcuno; le modalità di adesione successiva all'azione.

Il decreto deve altresì stabilire il contributo unificato dovuto, nonché la designazione (da parte del presidente del tribunale) di coadiutori con il compito di verificare la regolarità delle adesioni all'azione collettiva e di redigerne l'elenco definitivo.

Mentre l'attuale versione dell'articolo 140-bis non specifica la forma della domanda, che dunque è proposta con atto di citazione (ex articolo 163 del codice di procedura civile), il comma 4 della norma in esame prevede esplicitamente che la stessa debba essere proposta con ricorso, il quale - oltre al suo contenuto tipico di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile - deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione.

I commi successivi riguardano le fasi del procedimento, con una prima fase camerale volta a valutare l'ammissibilità del ricorso ed una seconda, di merito, tendenzialmente strutturata sull'attuale modello del processo civile, che si conclude con la sentenza ovvero con la conciliazione.

I commi 5, 6 e 7 disciplinano la decisione sull'ammissibilità o meno del ricorso.

Il comma 5 prevede una soglia di sbarramento ai fini dell'ammissibilità dell'azione - attualmente non prevista - stabilendo che il comitato di consumatori ricorrente debba avere un numero minimo di 500 aderenti; tale soglia numerica può essere dimezzata quando aderisca al comitato anche una sola associazione di consumatori.

Ulteriori requisiti individuati ai fini dell'ammissibilità del ricorso sono: il corretto adempimento delle formalità preliminari (indicate al comma 3) da parte del comitato; la concorrenza di «speciali circostanze», tali da far apparire giustificato il ricorso all'azione collettiva.

Il comma 6 concerne gli atti preliminari all'udienza di discussione disciplinando, in particolare, i termini per il deposito del ricorso, per la fissazione dell'udienza (con decreto) da parte del presidente del tribunale; per la notifica al convenuto; per la costituzione del convenuto con comparsa di risposta, nonché l'intervallo minimo tra la notifica e l'udienza.

Il comma 7 riguarda la fase istruttoria e deliberativa dell'ammissibilità del ricorso che si svolge con rito camerale; la norma concede al tribunale, sentite le parti, una notevole libertà d'azione ai fini istruttori. È inoltre prevista, su domanda concorde delle parti, anche la possibilità di perizia tecnica preventiva a fini di composizione della lite (articolo 696-bis del codice di procedura civile).

La decisione in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione assume la forma di decreto motivato, reclamabile con ricorso alla corte d'appello nel termine (perentorio) di 10 giorni; quest'ultima decide a sua volta in camera di consiglio.

Ai sensi del comma 8, se il Tribunale ammette l'azione, il procedimento prosegue per le vie ordinarie, con la fissazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'articolo 183 del codice di rito.

La disposizione precisa che, nel fissare tale udienza, il giudice deve far sì che tra la data della comunicazione alle parti del provvedimento che ammette l'azione e l'udienza di comparizione, intercorrano non meno di 30 e non più di 120 giorni. Il presidente del tribunale dovrà contestualmente formare il collegio curando che dello stesso non facciano parte i giudici che hanno disposto in ordine all'ammissibilità dell'azione. Al fine di sottolineare il carattere distinto delle due fasi del procedimento, la disposizione aggiunge il divieto di utilizzare in giudizio gli atti istruttori compiuti nella fase preliminare.

Il comma 9 dispone in ordine alla pubblicità che deve essere data all'azione, attraverso la pubblicazione di uno specifico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In particolare, la norma pone tale onere a carico del comitato, che dovrà indicare le caratteristiche principali dell'azione, la data dell'udienza, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato. Tale adesione - essenziale per poter accedere agli effetti del giudicato - potrà avvenire sino alla vigilia di due alternativi momenti della vicenda giudiziaria: l'udienza per la sottoscrizione del verbale di conciliazione; l'udienza per la precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale (identico termine per l'adesione è previsto dall'attuale articolo 140-bis che, tuttavia, la prevede anche in appello).

Il comma 10 estende a tutti i consumatori ed utenti - indipendentemente dall'adesione al comitato promotore dell'azione - gli effetti dell'interruzione della prescrizione di cui agli articoli 2943 e 2945 del codice civile, purché conseguenti al medesimo fatto dedotto in giudizio.

Come accennato, la proposta di legge prevede che la causa civile per il risarcimento del danno prosegua nelle forme ordinarie: i commi da 11 a 13 disciplinano gli effetti della sentenza di condanna al risarcimento del danno (o dell'eventuale dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione).

Si ricorda che, diversamente, l'attuale disciplina dell'azione collettiva prevede una sentenza di mero accertamento.

In particolare, il comma 11 precisa che la sentenza è efficace solo nei confronti di coloro che hanno aderito al comitato e risultano regolarmente iscritti nell'elenco definitivo allegato alla decisione. Non disponendo altrimenti la proposta di legge, e non essendo previsto dal nostro ordinamento il vincolo del precedente, vige dunque il principio per cui ogni altro interessato potrà promuovere una causa autonoma, così come potrà essere costituito un nuovo comitato che promuova la medesima azione (anche in considerazione dell'interruzione della prescrizione, della quale, ai sensi del comma 10, possono giovarsi tutti i danneggiati).

Il comma 12, ribadendo quanto previsto in via ordinaria dall'articolo 475 del codice di procedura civile, stabilisce che la spedizione del titolo in forma esecutiva può essere fatta soltanto a favore del comitato e che della stessa potranno giovarsi tutti gli aderenti allo stesso.

Il comma 13 aggiunge che chiunque abbia aderito al comitato può - a seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno, ovvero a seguito dell'esecutività del verbale di conciliazione - chiedere al giudice di pronunciare l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 633 e seguenti del codice di rito.

Il secondo periodo del comma 13 esclude che la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo possa essere proposta se non sono trascorsi 60 giorni «dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito dal convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazioni dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo».

Infine, il comma 14 prevede particolari forme di pubblicità dell'attività del comitato, richiedendo, in particolare, che questo rediga un conto finale dell'iniziativa svolta, con indicazione analitica di entrate e uscite. Tale conto - sottoscritto dal presidente e da due aderenti al comitato - dovrà essere depositato e reso consultabile  presso la Camera di commercio del luogo in cui ha sede il tribunale adito, o in cui si è conclusa la transazione.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, che è prevista dopo 180 giorni di vacatio legis.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati appena assegnati alla Commissione Giustizia il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, per cui, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, è sospesa ogni attività legislativa della Commissione finché non sarà espresso il parere su tali provvedimenti. In conseguenza di ciò non si terrà la seduta della Commissione in sede referente convocata per domani venerdì 3 ottobre.

La seduta termina alle 16.05.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 30 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che al disegno di legge C. 1440, adottato come testo base, sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato).

Enrico COSTA (PdL) evidenzia l'opportunità di procedere, prima di votare gli emendamenti, ad un rapido confronto, anche informale, tra i componenti della Commissione in ordine alle principiali questioni relative alla formulazione della fattispecie penale diretta a punire gli atti persecutori. In tal modo sarà possibile verificare se sussistano le condizioni per addivenire ad un testo condiviso da approvare eventualmente in sede legislativa.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Costa, ritenendo opportuno creare le condizioni per l'approvazione di un testo condiviso.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che le uniche questioni che meritano un ulteriore approfondimento e confronto tra i gruppi siano quelle relative alla formulazione della fattispecie penale, sia in relazione al rispetto del principio di determinatezza che in riferimento alla struttura del nuovo reato che si intende introdurre nell'ordinamento. Pertanto invita la Commissione a procedere già dalla seduta odierna in sede referente all'esame delle diverse tematiche connesse alla formulazione della nuova figura di reato.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide quanto rilevato dall'onorevole Contento, ritenendo che sarebbe più opportuno prendere una breve pausa di riflessione sugli emendamenti per poterli poi esaminare già a partire dalla prossima settimana.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, assicura che gli emendamenti presentati saranno esaminati non più tardi di giovedì 6 novembre prossimo.

Cinzia CAPANO (PD) osserva, in relazione alla struttura del nuovo reato, che alcuni emendamenti, come ad esempio l'emendamento 1.25 del suo gruppo, strutturano la fattispecie come reati a consumazione anticipata, essendo sufficiente per la loro sussistenza che siano compiuti degli atti idonei a determinare certi effetti, mentre altri emendamenti, tra i quali cita l'emendamento 1.13 Contento, richiedono per la consumazione del reato che si sia verificato un determinato evento. Rileva peraltro che l'onorevole Contento ha anche presentato l'emendamento 1.15 riconducibile alla stessa categoria di reati di cui al citato emendamento 1.25.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di aver presentato emendamenti tra loro alternativi diretti ad introdurre nell'ordinamento sia reati di evento che reati a consumazione anticipata, al fine di fornire alla Commissione la possibilità di soffermarsi in maniera adeguata sulla questione, da lui ritenuta pregiudiziale, della natura del reato che si intende prevedere. Una volta scelta la via che si vuole percorrere per formulare la nuova fattispecie penale in ordine al momento della consumazione del reato, sarà possibile stabilire la natura degli effetti ai quali la condotta deve tendere o che devono verificarsi affinché il reato possa ritenersi realizzato. Osserva che nel caso in cui la fattispecie sia costruita intorno alla nozione di idoneità degli atti alla realizzazione di determinati eventi, il giudice godrà sicuramente di un ampio margine di discrezionalità nel valutare la condotta.

Donatella FERRANTI (PD) evidenzia l'esigenza che si arrivi ad una formulazione della nuova fattispecie di reato che sia adeguatamente determinata. A tale proposito rileva che tra gli emendamenti 1.25 e 1.24, presentati dal suo gruppo, sia preferibile il primo in quanto prevede che la condotta debba cagionare determinati eventi.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che la Commissione si debba impegnare nel compito di pervenire ad una soluzione che soddisfi l'esigenza di formulare una fattispecie penale scevra sulla base di criteri oggettivi.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il riferimento alla «sofferenza psichica anche non patologica» e, quindi, non necessariamente ad una malattia psichica, conferisca alla fattispecie maggiore determinatezza, rispetto all'espressione «grave stato di ansia o paura».

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva che taluni problemi di determinatezza sono ravvisabili in tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, primo comma. Quanto all'emendamento 1.25 Samperi, ritiene che lo stesso possa essere interpretato nel senso di restringere l'area di punibilità.

Manlio CONTENTO (PdL) richiama l'attenzione della Commissione circa la necessità di stabilire preliminarmente se si vuole costruire un reato di evento o a consumazione anticipata, sottolineando che, ove si scegliesse la prima strada, sarebbe necessario identificare degli eventi che siano oggettivamente rilevabili.

Daniela MELCHIORRE (Misto-LD-R) pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione di definire la struttura della nuova fattispecie penale, tuttavia ritiene che non si sia riusciti ad attribuire alla stessa sufficiente tassatività e determinatezza. La fattispecie, che appare carente sotto questi profili,  sembra porsi quindi in contrasto con il principio di legalità. Non solo il giudice è chiamato ad accertare una serie di elementi non sufficientemente determinati, ma addirittura il primo sindacato sulla sussistenza di tali elementi potrà essere effettuata da un soggetto cui ciò non dovrebbe competere, ovvero il questore. Sottolinea quindi che il codice penale prevede già talune ipotesi di reato che possono essere applicate per reprimere il fenomeno dello stalking. Ricorda infine che la fattispecie penale che punisce lo stalking è presente in Paesi europei con tradizioni giuridiche molto differenti rispetto a quella italiana e che, pertanto, bisognerà prestare particolare cautela nell'introdurre una simile fattispecie all'interno del nostro ordinamento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, segnala all'onorevole Melchiorre che sul delicato tema dello stalking si è molto discusso non solo nella precedente legislatura, nel corso della quale la Commissione Giustizia è giunta alla redazione di un testo condiviso, ma anche nella presente legislatura, giacchè sin dalle prime sedute è emerso in questa Commissione l'obiettivo comune di inserire nell'ordinamento una nuova fattispecie che, sanzionando adeguatamente la condotta dello stalker, sia in grado di colmare una grave lacuna normativa. Sottolinea che la Commissione, dopo alcuni mesi di lavoro ai quali hanno partecipato con spirito collaborativo tutti i gruppi, si accinge ora ad iniziare l'esame degli emendamenti.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea quindi che non è certamente semplice la costruzione della fattispecie penale che sanzioni il fenomeno dello stalking, ma è necessario dotare al più presto l'ordinamento degli strumenti idonei a reprimere tale fenomeno.

Quanto alla definizione degli elementi della fattispecie, ritiene che la soluzione più adeguata, anche sotto il profilo della tassatività e determinatezza, sia quella contenuta nell'emendamento 1.25 Samperi, che recupera il lavoro svolto nella precedente legislatura.

Enrico COSTA (PdL) rileva che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Melchiorre sono state comuni a tutti i membri della Commissione all'inizio dell'esame del provvedimento, anche perché il bene giuridicamente protetto non è facilmente oggettivabile, soprattutto quando si tratta della condizione psicologica della vittima. Evidenzia quindi che dal dibattito sinora svoltosi sembra emergere una convergenza sulla costruzione di una fattispecie che ponga l'accento sul verificarsi dell'evento, piuttosto che sulla costruzione di una fattispecie che anticipi la soglia del disvalore ad un momento anteriore rispetto al verificarsi dell'evento medesimo. Sottolinea l'importanza di meglio definire a quali eventi consegua la punibilità e di valutare una migliore formulazione per taluni concetti, come quello della «stabile relazione affettiva», che possono creare non poche difficoltà interpretative.

Maurizio SCELLI (PdL) ritiene che la fattispecie debba essere costruita ponendo l'accento sulla idoneità di determinate condotte a produrre determinati eventi.

Manlio CONTENTO (PdL) ribadisce che per addivenire alla costruzione di una fattispecie non solo determinata e tassativa, ma anche efficace, la Commissione debba preliminarmente risolvere talune questioni. In particolare occorre scegliere se si vuole costruire una fattispecie che ponga il disvalore penale sul verificarsi di determinati eventi oppure se si intenda costruire un reato a consumazione anticipata. Senza questa scelta preliminare il dibattito in Commissione rischia di arenarsi.

Donatella FERRANTI (PD) si dichiara delusa dall'andamento dell'odierno dibattito, nel corso del quale la Commissione non sembra aver compiuto alcun passo in avanti nella ricerca di una migliore definizione della fattispecie penale.

Daniela MELCHIORRE (Misto-LD-R), con riferimento alle osservazioni del Presidente Bongiorno in occasione del suo  precedente intervento, precisa di aver seguito con attenzione ed interesse il dibattito svoltosi in Commissione. Ribadisce tuttavia l'esigenza di configurare una norma penale che non sia affetta da vizi di incostituzionalità.

Giulia BONGIORNO, presidente, in considerazione di quanto emerso nel corso della seduta di oggi, ritiene opportuno che la Commissione inizi quanto prima l'esame degli emendamenti, in modo che si possa discutere analiticamente di ciascuna delle modifiche normative proposte e scegliere caso per caso le soluzioni più adeguate. Ribadisce quindi che l'esame degli emendamenti potrebbe iniziare nella seduta che sarà convocata per il 6 novembre prossimo. In considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.


 


ALLEGATO

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440.

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «Art. 612-bis con il seguente:

Art. 612-bis. Chiunque commette in modo reiterato uno dei fatti di cui agli articoli 610, 615-bis o 660, ovvero mette in atto ogni altro comportamento perturbatore idoneo ad interferire in maniera molesta e continuata nella vita pubblica e privata altrui è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva alla persona offesa ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, primo comma.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra l'aggravante di cui al secondo comma».

1. 18.Bernardini.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis», con il seguente:

Art. 612-bis.

(Atti persecutori).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni prevista dall'articolo 339.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia di ufficio nei casi previsti dal secondo o dal terzo comma del presente articolo, ovvero se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, su richiesta della medesima o di altra persona offesa, con provvedimento del questore territorialmente competente.

1. 34.Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera a) al capoverso Art. 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

Art. 612-bis. - (Delitto di molestie insistenti). - Chiunque, ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia o all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psico-fisica della persona medesima, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

1. 1.Palomba.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate e insistenti, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionargli un grave stato di sofferenza psichica anche non patologica, ovvero un fondato timore per l'incolumità o la sicurezza personale propria, del convivente, di un prossimo congiunto o comunque di una persona legata da relazione affettiva e tale da arrecare un significativo pregiudizio alle ordinarie condizioni di vita, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.».

1. 25. Samperi, Ferranti, Capano, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate e insistenti, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionargli un grave stato di sofferenza psichica anche non patologica, ovvero un fondato timore per l'incolumità o la sicurezza personale propria, del convivente, di un prossimo congiunto o comunque di una persona legata da relazione affettiva ovvero da arrecare un significativo pregiudizio alle ordinarie condizioni di vita, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.».

1. 24. Ferranti, Samperi, Capano, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque usa reiteratamente minaccia o molesta idonea a suscitare in taluno una sofferenza psichica o un grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva o, ancora, ad arrecare un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

1. 15.Contento.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a quercia della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

1. 13.Contento.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sopprimere le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».

1. 100.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire le parole: con condotte reiterate, con la seguente: reiteratamente.

1. 101.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», dopo la parola: minaccia inserire la seguente: ingiustamente.

1. 105.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis», primo comma sostituire le parole da: taluno sino a: vita con le seguenti:

ingenerando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona riconducibile alla sua vita privata ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini.

1. 14.Contento.

Al comma 1, lettera a), al capoverso «Art. 612-bis, primo comma, sopprimere le parole: perdurante e.

1. 3.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis, primo comma, sostituire la parola: ansia con le seguenti: disagio emotivo.

1. 5.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis, primo comma sostituire le parole: ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita con le seguenti: ovvero da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere.

1. 2.Lussana.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis primo comma, dopo la parola: alterare inserire le seguenti: in modo apprezzabile.

1. 4.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e si procede d'ufficio.

Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto comma.

1. 23. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis secondo comma, sostituire le parole da: legalmente a: persona offesa con le parole: anche se separato o divorziato o da persona legata da relazione affettiva con la persona offesa anche se cessata.».

1. 26. Capano, Samperi, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis, dopo le parole: dal coniuge aggiungere le seguenti: , anche se e dopo le parole: che sia aggiungere le seguenti parole: «o sia».

1. 10.Lussana.

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 612-bis, secondo comma, dopo le parole: che sia stata legata da aggiungere la seguente: stabile.

1. 19.Bernardini.

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente: Se il fatto è commesso a danno della stessa vittima da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma, la pena è della reclusione da tre a otto anni.».

1. 104.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, al terzo comma, dopo le parole: fino alla metà aggiungere le seguenti: e si procede d'ufficio.

1. 21.Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, terzo comma, dopo la parola: minore aggiungere le seguenti: oppure di un soggetto disabile.

1. 27.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, al terzo periodo, sostituire le parole da: ovvero a: articolo 339 con le seguenti: se il fatto è commesso con violenza, con armi, o da persona travisata, con scritto o comunicazione anonima.

1. 28.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, ovvero violando gravemente o minacciando di violare gravemente la privacy della vittima.

1. 102.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, dopo il terzo comma, inserire il seguente: Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza tra attenuanti e aggravanti.

1. 9.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, dopo il terzo comma, inserire il seguente: La pena è aumentata se il fatto per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

1. 31.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente sopprimere all'articolo 2 il comma 3.

1. 7.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: Fino a quando a: penale,;

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 3.

1. 6.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, al quarto comma, sopprimere il primo periodo.

1. 22.Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, dopo la parola: offesa inserire le seguenti: o di un prossimo congiunto.

1. 8.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, dopo la parola: offesa sono aggiunte le parole: il termine per la produzione della querela è di sei mesi.

1. 16.Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, sopprimere le parole: dal secondo e.

 1. 17.Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, sopprimere le parole: dal secondo e.

 1. 29.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, dopo il quarto comma, aggiungere i seguenti:

«Per i responsabili del reato di cui al primo comma è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.

I condannati per il delitto di cui al primo comma sono esclusi dalla concessione dei benefici di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

1. 11.Lussana.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

«Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato».

1. 12.Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 1. 20.Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 1. 35.Vietti, Rao.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al secondo comma dell'articolo 577 aggiungere le seguenti parole: «o da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori, ai sensi dell'articolo 612-bis».

1. 37.Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: che abbia con le seguenti: che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per aver.

1. 36.Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, lettera b), dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:

4-ter) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi.

1. 30.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, aggiungere la seguente lettera:

c) All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 612-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a un programma di riabilitazione e/o alla sottoposizione a trattamento medico psicologico»;

b) al secondo comma, le parole: «nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi primo e secondo»;

c) al terzo comma, le parole: «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del terzo comma».

1. 32. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis. (Gratuito patrocinio). Le parti offese del reato di cui all'articolo 612-bis sono ammesse al gratuito patrocinio di cui agli articoli dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. 01. Ferranti, Tidei, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Vaccaro, Codurelli.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Ammonimento).

1. In alternativa alla querela, per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, la persona offesa può esporre i  fatti al questore territorialmente competente, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

2. 8. Vietti, Rao.

Al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole: al questore con le seguenti: all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di abituale dimora.

2. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, sostituire le parole: , assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, con le seguenti: sentite se necessario le persone informate dei fatti.

2. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, dopo la parola: verbale aggiungere le seguenti: Copia del medesimo è rilasciata al richiedente ed al soggetto ammonito.

2. 1. Contento.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 2. Contento.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis). L'Autorità di pubblica sicurezza comunica il provvedimento di cui ai commi precedenti ai servizi sociali e/o sanitari competenti e informa il questore per le valutazioni relative all'adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

2. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Sopprimere il comma 3.

2. 3. Contento.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Se risulta che la persona ammonita commetta uno o più fatti tra quelli previsti dall'articolo 612-bis si procede d'ufficio.

2. 6. Ferranti, Samperi, Capano, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nel corso del procedimento per il reato di cui all'articolo 1 della presente legge, il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo, con messa alla prova per un periodo determinato e sulla base di un progetto contenente prescrizioni accettate dall'imputato. Nel caso di esito positivo della prova è dichiarata l'estinzione del reato.

Qualora venga segnalata la ripresa della condotta criminosa del reato richiamato al comma 1, il giudice, previa fissazione senza indugio della relativa udienza, può porre fine alla sospensione del processo e disporne la continuazione.

2. 01. Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«2-bis. I soggetti condannati per il reato di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere ammessi, qualora il comportamento delittuoso non sia valutato di gravità apprezzabile, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate. Qualora vengano segnalate condotte ricadenti nel delitto richiamato al comma 1, il giudice dispone la sospensione della misura alternativa e la ripresa della misura detentiva».

2. 02. Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 1 della presente legge, la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione ad un programma di rieducazione».

2. 03. Palomba.

ART. 3.

Al comma 1 sopprimere la lettera a):

3. 4. Vietti, Rao.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 282 bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente: (Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);

b) al comma 1, dopo le parole «casa familiare» inserire le parole «o gli altri luoghi frequentati dalla persona offesa»;

c) al comma 1, dopo le parole «del giudice che procede» inserire le parole «ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti cumulativamente ed anche successivamente al provvedimento di cui al comma l. Tuttavia, il provvedimento di cui al comma 3, anche se assunto successivamente, perde efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma l. Il provvedimento di cui al comma 3, se è adottato a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile, in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

e) dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 282-ter. - (Obblighi di comunicazione) - I provvedimenti di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, sono immediatamente comunicati, dal giudice che procede, alla competente autorità di pubblica sicurezza, ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in materia di anni e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

3. 5. Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 282-ter, comma 3, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 1 e 2.

3. 8. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Al comma 1, lettera b), sottolineare il capoverso articolo 282-quater.

3. 1. Contento.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 282-quater, comma 1, dopo le parole: ai servizi socio-assistenziali del territorio aggiungere: ovvero all'autorità di polizia competente, che vigila sulla loro osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

3. 2. Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 6. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 7. Vietti, Rao.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Bernardini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale). - 1. Presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo 611-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.

2. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.

4. 09. Capano, Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis. (Istituzione dello sportello aperto al pubblico). 1. Presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. É compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro.

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente: Art. 5. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al Fondo antiviolenza, di cui all'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

4. 01. Lussana.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis. (Istituzione del numero verde nazionale). 1. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero  della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 di euro.

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente: Art. 5. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-bis si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento di cui al Fondo antiviolenza, di cui all'articolo 2, comma 463 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. 02. Lussana.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti). Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

4. 03. Lussana.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Statistiche sulla violenza). 1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della violenza in famiglia, agli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis, e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con cadenza almeno quadriennale lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza, e sui maltrattamenti nonché sugli atti persecutori, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio».

4. 08. Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Princìpi e strumenti nel sistema sanitario). 1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime del reato di cui all'articolo 612-bis c.p., attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».

2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal comma 2 del presente articolo, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis c.p., promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle  vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

4. 07. Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. (Relazione annuale al Parlamento). 1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612, la violenza alle donne nonché contro le discriminazioni operate per motivi connessi all'orientamento sessuale o all'identità in genere.

2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.

4. 06. Pollastrini, Cuperlo, Ferranti, Capano, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. 1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale nonché dei comportamenti discriminatori fondati sulle condizioni personali anche di disagio psicofisico, sull'identità di genere e sugli orientamenti sessuali.

4. 05. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, della legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. 04. Concia, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaio, Ciriello, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 6 novembre. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 1440, adottato come testo base (vedi allegato al Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 30 ottobre 2008). Avverte di aver oggi presentato l'emendamento 1.200 (vedi allegato), al quale è stato presentato il subemendamento 0.1.200.1 dall'onorevole Ferranti (vedi allegato). A seguito della presentazione dell'emendamento 1.200 ritira i suoi emendamenti 1.100 e 1.105.

Prima di esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative in esame, ritiene opportuno precisare che il nuovo emendamento da lei presentato è volto a strutturare il reato di atti persecutori come reato di pericolo concreto. Ritiene che tale soluzione sia preferibile rispetto a quella del reato di evento, che imporrebbe al giudice di verificare volta per volta la concreta e reale produzione dell'evento.

Daniela MELCHIORRE (Misto-LD-R) ribadisce quanto da lei già espressamente sottolineato nella seduta del 30 ottobre scorso circa la necessità che la Commissione si avvalga «dell'ausilio» di un costituzionalista per poter meglio valutare il rischio dell'approvazione di una disposizione volta ad introdurre nell'ordinamento un reato con fattispecie indeterminata.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, nell'esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate, raccomanda l'approvazione degli emendamenti da lei presentati, esprime parere favorevole 1.26 Ferranti e sull'emendamento sostanzialmente identico 1.10 Lussana quale riformulato nel senso dell'emendamento 1.26, nonché sugli identici emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti, 1.27 Ferranti, 1.30 Ferranti qualora riformulato come sostitutivo del numero 4-bis di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, 1.32 Ferranti, la cui approvazione precluderebbe l'articolo aggiuntivo 2.03 Palomba sostanzialmente identico, 2.4 e 2.5 Ferranti qualora riformulati, 2.1 Contento, 3.8 Ferranti, nonché sull'articolo aggiuntivo 4.09, qualora riformulato inserendovi una disposizione volta ad assicurare la copertura finanziaria delle spese previste in tale articolo aggiuntivo, e sugli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 Lussana. Invita al ritiro dell'emendamento 1.28 Ferranti, il cui contenuto è comunque in parte identico all'emendamento del relatore 1.102. Esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi, dichiara di aver ritenuto di dover esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo 1 del disegno di legge ovvero del primo comma dell'articolo 612-bis, anche nel caso in cui questi presentino alcuni elementi meritevoli di valutazione positiva. Osserva che in caso di approvazione di tali emendamenti risulterebbero preclusi tutti gli altri emendamenti presentati su singole parti dei predetti articoli.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore, salvo che per l'emendamento 1.32 Ferranti e gli articoli aggiuntivi 2.03 Palomba e 4.09 Ferranti sui quali esprime parere contrario. Per quanto attiene all'emendamento 1.15 Contento, pur condividendo il parere contrario del relatore, invita la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere, così come previsto in tale emendamento, che il timore per l'incolumità da parte della vittima del reato possa essere anche in relazione ad un prossimo congiunto.

Federico PALOMBA (IdV) chiede chiarimenti sulle ragioni per le quali il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario sul suo articolo aggiuntivo 2.03 e sull'emendamento 1.32 Ferranti, volti a subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione ad un programma di rieducazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, sottolinea che le questioni relative alle singole proposte emendative presentate  ed ai relativi pareri saranno affrontate quando tali proposte saranno poste in votazione. Pone pertanto in votazione l'emendamento 1.18 Bernardini.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.18 volto a riscrivere completamente la nuova fattispecie di reato incentrandola su due fattispecie diverse: la prima costituita dalla commissione in modo reiterato di reati già previsti dal codice penale, quali quelli di violenza privata, interferenze illecite nella vita privata e molestia o disturbo alle persone, la seconda costituita da un comportamento perturbatore che sia idoneo a produrre determinati effetti. Ritiene che in tal modo verrebbero punite tutti quei comportamenti che generalmente vengono ricondotti alle ipotesi di molestie insistenti.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 1.18, ritenendo che la prima fattispecie non sia condivisibile in quanto il reato che si intende introdurre non costituisce unicamente una ipotesi reiterata di reati già previsti dal codice penale e che la seconda fattispecie sia formulata in maniera non sufficientemente determinata.

La Commissione respinge l'emendamento 1.18 Bernardini.

Roberto RAO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.34 Vietti del quale è cofirmatario il quale nel riformulare il nuovo reato di atti persecutori elimina rispetto all'ipotesi governativa la parte in cui viene fatto riferimento alla condotta idonea a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, sottolineando l'indeterminatezza di tale ipotesi.

La Commissione respinge l'emendamento 1.34 Vietti.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1 volto ad introdurre nella fattispecie del delitto di molestie insistenti alcuni elementi tipici che sono propri dei comportamenti che vengono generalmente ricondotti a tale fenomeno. Ritiene che tali elementi siano tutti sufficientemente determinati sotto il profilo del principio di legalità.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1 Palomba.

Marilena SAMPERI (PD) prende atto della scelta della relatrice di esprimere parere su tutti gli emendamenti interamente sostitutivi della nuova fattispecie di reato che il testo del Governo intende introdurre nel codice penale. Ritiene comunque che il suo emendamento 1.25 contenga degli elementi dei quali si possa tener conto in vista della formulazione della nuova fattispecie di reato. In particolare, anche in considerazione dell'emendamento 1.200 del relatore, sottolinea l'opportunità di non precisare che le minacce debbano essere ingiuste, in quanto in alcuni casi il reato potrebbe ricorrere anche quando il danno prefigura non sia ingiusto. Inoltre osserva che l'emendamento da lei presentato è strutturato in maniera tale che il nuovo reato sia riconducibile tra i reati di pericolo concreto commessi attraverso atti reiterati, come peraltro previsto anche dall'emendamento del relatore 1.200. Ritiene inoltre che la formulazione del reato prevista dal suo emendamento sia tale da scongiurare il rischio di un uso pretestuoso delle denunce per atti persecutori.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che l'emendamento 1.25 Samperi attribuirebbe certamente maggiore determinatezza alla fattispecie, descrivendo sia la condotta sia l'evento da essa derivante in modo più puntuale e tassativo rispetto a quanto previsto dal testo-base. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.25 Samperi.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 1.24.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, intervenendo sull'emendamento 1.15 Contento, precisa di concordare sulla struttura che lo stesso attribuisce alla fattispecie, configurando un reato di pericolo concreto. Rileva tuttavia che vi sono taluni elementi di indeterminatezza che hanno suggerito di esprimere su tale emendamento parere contrario.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 1.15, anche perché ritiene necessario che la Commissione rediga quanto prima un testo, al quale eventualmente potranno essere apportate delle ulteriori correzioni nel corso dell'esame in Assemblea. Condivide tuttavia l'osservazione del rappresentante del Governo, secondo il quale è opportuno precisare che l'elemento del «fondato timore» debba essere riferito anche all'incolumità di un prossimo congiunto.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condividendo quanto espresso dal rappresentante del Governo e ribadito dall'onorevole Contento circa l'inclusione nella fattispecie dell'ipotesti della incolumità di un prossimo congiunto, presenta l'emendamento 1.300 (vedi allegato).

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime perplessità circa l'opportunità di introdurre il riferimento all'incolumità di un prossimo congiunto.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 1.13.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, chiarisce che il suo emendamento 1.100 è volto a consentire la configurazione di un concorso di reati, nel caso in cui vi sia una progressione criminosa verso un reato più grave rispetto a quello dello stalking. In tal modo si potrà evitare che possa essere contestato solamente il reato più grave e non quello di atti persecutori. La questione in concreto relativa all'ipotesi in cui vi sia un concorso di reati o un concorso apparente di norme sarà risolta sulla base di principi generali.

Antonio DI PIETRO (IdV) e Donatella FERRANTI (PD) condividono la ratio dell'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (vedi allegato).

Antonio DI PIETRO (IdV) intervenendo sull'emendamento 1.200 del relatore e, più in generale, sul testo dell'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, come risulterebbe dall'approvazione degli emendamenti sui quali il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole, esprime talune perplessità sull'uso dell'avverbio «ingiustamente», che sembrerebbe superfluo poiché la minaccia non può che essere ingiusta, e comunque sulla collocazione stessa dell'avverbio che dovrebbe essere coerentemente riferito sia alla minaccia che alle molestie. Esprime altresì perplessità sull'uso dell'espressione «stato di ansia o di paura», giacché non è affatto semplice distinguere l'ansia dalla paura. Inoltre, ritiene eccessivamente indeterminato il riferimento al concetto di «relazione affettiva».

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, fa presente che l'utilizzo dell'avverbio «ingiustamente», riferito alla minaccia, serve ad escludere dall'area della punibilità le condotte di chi esercita un proprio diritto come, ad esempio, il creditore che minaccia di agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento del suo credito. D'altra parte lo stesso articolo 612 del codice penale, così come l'articolo 1435 del codice civile, fanno espressamente riferimento al carattere ingiusto del danno o del male oggetto della minaccia. Si riserva quindi di replicare alle ulteriori osservazioni dell'onorevole Di Pietro nel momento in cui si esamineranno gli emendamenti cui le stesse sono riferite.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene che l'utilizzo dell'avverbio «ingiustamente» sia  del tutto opportuno e appropriato, sottolineando come lo stesso non possa che essere riferito alla minaccia, non avendo alcun senso, sotto il profilo logico-giuridico, l'eventuale riferimento ad una «molestia ingiusta». Evidenzia inoltre come i concetti di «ansia» e «paura» risultino nettamente distinti.

Giancarlo LEHNER (PdL) rileva che l'espressione «minaccia ingiusta» è sotto il profilo linguistico una tautologia, concordando quindi con i rilievi sollevati sul punto dall'onorevole Di Pietro. Condivide altresì le osservazioni di quest'ultimo sulla eccessiva indeterminatezza dell'espressione «relazione affettiva», ritenendo preferibile l'uso dell'espressione «oggettiva relazione affettiva».

Giulia BONGIORNO, presidente, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

 

 


 


ALLEGATO

C. 1440 Governo. Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

EMENDAMENTI

 


ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, sopprimere le parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato.

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 1.200

All'emendamento 1.200 sopprimere la parola: ingiustamente.

0. 1. 200. 1. Ferranti.

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 612-bis, sostituire le parole da: con condotte reiterate a: in modo da con le seguenti: molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a.

Conseguentemente sostituire le parole: ovvero da, ovunque ricorrano, con le seguenti: ovvero a.

1. 200. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, dopo le parole: incolumità propria inserire le seguenti: o di un prossimo congiunto.

1. 300. Il Relatore.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta scorsa la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati e che l'esame è stato rinviato alla seduta odierna mentre erano in corso di svolgimento degli interventi sull'emendamento 1.200 del relatore (vedi allegato), al quale nel frattempo sono stati presentati ulteriori subemendamenti (vedi allegato) rispetto a quello già presentato dall'onorevole Ferranti.

Avverte inoltre che l'onorevole Ferranti ha presentato una riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4.09 (vedi allegato), prevedendo la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste.

Per quanto attiene ai subemendamenti presentati all'emendamento 1.200, ritiene che la questione più rilevante sia quella relativa al mantenimento o meno dell'avverbio ingiustamente per meglio qualificare la fattispecie, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo circa l'applicazione  del nuovo reato alle sole ipotesi in cui il danno prospettato attraverso la minaccia sia ingiusto. Dal dibattito in Commissione emergerebbe, invece, che tale dubbio non sussista, in quanto l'ingiustizia del danno sarebbe insita nella stessa nozione di minaccia. Tuttavia sembrerebbe che la ragione per la quale secondo l'onorevole Ferranti occorrerebbe sopprimere l'avverbio ingiustamente risiederebbe nell'opportunità di punire anche le minacce che prospettino un danno giusto qualora la condotta sia idonea a produrre una serie di effetti che rientrano nella nozione comunemente accettata di molestie insistenti. In realtà, tale diversa lettura dell'avverbio ingiustamente porterebbe a ritenere che dubbi interpretativi sulla portata della norma potrebbero sussistere qualora non fosse specificato che il danno futuro debba essere ingiusto. Pertanto si rimette alla Commissione in merito agli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao e invita i presentatori al ritiro dei restanti subemendamenti.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA interviene in relazione alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.09 presentato dall'onorevole Ferranti, con il quale si prevede l'istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale rilevando che il Governo è sensibile all'esigenza di tutelare le vittime del reato di atti persecutori apprestando degli strumenti volti ad assicurare una prima assistenza psicologica da parte di personale dotato delle adeguate competenze. Proprio per tale ragione sarà presentato dal Governo in Assemblea un emendamento diretto ad istituire un numero verde nazionale al quale possano ricorrere le vittime del reato di stalking. Dichiara che non è stato possibile presentare tale emendamento nel corso dell'esame in sede referente in quanto è ancora in corso di verifica la copertura delle spese connesse all'introduzione del numero verde.

Carolina LUSSANA (LNP) rileva che il gruppo della Lega ha già presentato un articolo aggiuntivo dello stesso tenore di quello preannunciato dal ministro, che, come evidenziato dalla relatrice, al contrario di articoli aggiuntivi simili presentati dal gruppo del PD, è fornito anche di adeguata copertura finanziaria. Dichiara di essere meravigliata dell'atteggiamento del ministro che, anziché eventualmente invitare i presentatori a riformulare gli articoli aggiuntivi già presentati e così consentendo loro di mantenere la titolarità delle disposizioni proposte, preannuncia la presentazione di un articolo aggiuntivo di contenuto sostanzialmente identico.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore sui subemendamenti presentati. Invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione) Ferranti e modifica il parere contrario espresso nella seduta precedente sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02 e 4.03 Lussana, invitando il presentatore al ritiro dei medesimi.

Carolina LUSSANA (LNP) esprime rammarico per l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi da lei presentati, i quali avrebbero un contenuto sostanzialmente identico all'articolo aggiuntivo preannunciato dal Governo. Ribadisce l'invito al Governo di non presentare emendamenti di contenuto identico rispetto a quelli di iniziativa parlamentare e di eventualmente chiedere la riformulazione di tali emendamenti nella parte in cui non siano pienamente condivisi.

Enrico COSTA (PdL), condividendo l'intervento del ministro, si associa alla richiesta di ritiro degli articoli aggiuntivi volti ad istituire un numero verde o uno sportello aperto al pubblico al fine di rinviare la questione relativa all'introduzione di tali strumenti ad un momento successivo, quando vi sarà anche una proposta del Governo, eventualmente sotto la forma di un invito alla riformulazione di articoli aggiuntivi di iniziativa parlamentare. Ritiene che la reiezione degli articoli aggiuntivi dei quali è stato chiesto il ritiro possa comportare un indebolimento dello  sforzo di approdare all'approvazione di un testo condiviso.

Donatella FERRANTI (PD), dichiarando di condividere gli interventi dell'onorevole Lussana, rileva di aver riformulato il suo articolo aggiuntivo 4.09 a seguito del parere favorevole espresso dal relatore a condizione che venisse riformulato trovando una adeguata copertura finanziaria. Ora è meravigliata dell'atteggiamento del ministro che, anziché esprimere parere favorevole su tale articolo aggiuntivo, chiede il ritiro del medesimo in vista di una futura presentazione di un articolo aggiuntivo del Governo di contenuto pressoché identico. Osserva inoltre che si tratta di una materia che non è contenuta nel testo originario presentato dal Governo, per cui la scelta di presentare solo in un secondo momento una disposizione volta a tutelare le vittime dello stalking sembrerebbe essere dettata da ragioni meramente opportunistiche.

Antonio DI PIETRO (IdV) osserva che l'esigenza di introdurre il reato di atti persecutori nell'ordinamento è da tutti condivisa, per cui non vi è ragione di contrapposizioni politiche nel corso dell'esame del provvedimento. Se su una determinata questione vi è un problema di copertura finanziaria, saranno i componenti della Commissione ed i rappresentanti del Governo a trovare la migliore soluzione tecnica, senza per questo arrivare a polemiche meramente politiche.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che, a seguito dell'intervento del ministro, sia opportuno rinviare ad un secondo momento ed, eventualmente, all'esame in Assemblea la tematica relativa all'introduzione di un nuovo numero verde o di sportelli aperti al pubblico in relazione al reato oggetto del provvedimento. Ritiene tuttavia che la Commissione debba riflettere sulla opportunità di istituire un numero verde per il reato di stalking, quando vi sono reati gravissimi per i quali tale misura non è stata prevista. Inoltre osserva che le esigenze preventive di tutela della vittima trovano già una loro risposta nell'istituto dell'ammonimento previsto dall'articolo 2 del disegno di legge del Governo. Dichiara di essere contrario alla istituzione presso le questure anche di uno sportello aperto al pubblico, le cui funzioni non sarebbero conformi alle competenze proprie degli uffici delle questure.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA rassicura l'onorevole Contento che il Governo non intende assolutamente istituire lo sportello aperto al pubblico previsto in alcuni degli articoli aggiuntivi presentati, quanto piuttosto estendere alla lotta contro lo stalking l'esperienza positiva di numeri verdi già istituiti per altri reati.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il subemendamento 0.1.200.9 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.200.9 ritenendo che questo consenta di meglio delineare la condotta che si intende punire, prevedendo la possibilità di punire anche l'abuso di un diritto quando questo sia esercitato in maniera tale da poter provocare tutte quelle conseguenze che solitamente vengono ricondotte allo stalking. Inoltre, ritiene opportuno che sia precisato che la condotta possa avvenire con qualsiasi mezzo e che l'effetto di questa possa essere la realizzazione di una sofferenza psichica anche non patologica, piuttosto che una sensazione di ansia o di paura, ritenendo che quest'ultima rappresenti uno stato d'animo soggettivo non utilizzabile per descrivere una fattispecie criminosa.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere sotto il profilo giuridico il subemendamento 0.1.200.9 Ferranti, ritenendo che la specificazione secondo cui la condotta possa commettersi con qualunque mezzo sia ultronea e non condividendo la scelta di qualificare anche come non patologica la sofferenza psichica. Sottolinea, a tale proposito, l'inopportunità di  utilizzare in fattispecie penali i cosiddetti elementi negativi.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime la propria contrarietà al subemendamento 0.1.200.9 Ferranti, non condividendone la formulazione sotto il profilo sia della determinatezza che dell'offensività.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 0.1.200.9 Ferranti e 0.1.200.2 Rao.

Manlio CONTENTO (PdL) aderendo all'invito del relatore, ritira il suo subemendamento 0.1.200.4, osservando che questo era stato presentato al fine di risolvere la questione relativa alla determinatezza della nuova fattispecie penale, utilizzando formule già previste dal codice penale, come quella utilizzata dall'articolo 611 per il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Inoltre ritiene che, alla luce dell'articolo 612 del codice penale relativo al reato di minaccia, sia superfluo qualificare la minaccia come ingiusta. Osserva che il requisito dell'ingiustizia è pacificamente considerato insito nella nozione di minaccia proprio in base alle diverse disposizioni del codice che puniscono diverse manifestazioni della minaccia.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.200.6 volto a specificare che il reato di atti persecutori può essere posto in essere con qualunque mezzo, sottolineando come tale precisazione non sia ultronea ma sia diretta a rendere più agevole in concreto l'accertamento del reato.

Pierluigi MANTINI (PD) con riferimento al subemendamento 0.1.200.6 Ferranti, ritiene che la precisazione, secondo la quale la condotta possa essere posta in essere «con qualunque mezzo», sia utile e opportuna.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, invita la Commissione a considerare che si sta costruendo una fattispecie a condotta libera, prevedendo la punibilità di qualsiasi condotta che, concretizzandosi in minacce e molestie reiterate, sia idonea a produrre gli eventi descritti nella fattispecie medesima.

Antonio DI PIETRO (IdV) comprende lo spirito del subemendamento in esame ma rileva che, trattandosi di reato a forma libera, la precisazione appare ultronea, giacché è implicito che la condotta descritta nella fattispecie possa essere posta in essere con qualunque mezzo.

Carolina LUSSANA (LNP) pur condividendo lo spirito del subemendamento 0.1.200.6 Ferranti, ritiene che non sia tecnicamente corretto precisare che la condotta possa realizzarsi con qualunque mezzo.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che il mezzo attraverso il quale la condotta e posta in essere è diverso dalla condotta in sé. Introdurre la precisazione di cui al subemendamento in questione potrebbe contribuire ad una migliore determinazione della fattispecie.

Guido MELIS (PD) ritiene che sia opportuno e non ultroneo precisare che la condotta degli atti persecutori possa essere compiuta con qualunque mezzo, anche in considerazione della continua e sempre più veloce evoluzione degli strumenti tecnici di comunicazione, che consentono quindi di minacciare e molestare con mezzi sempre nuovi.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.200.6 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sugli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti 0.1.200.3 Rao, ritenendo opportuna la soppressione dell'avverbio «ingiustamente», riferito alla minaccia. Ricorda che l'articolo 612 fornisce la definizione penalistica di minaccia e ritiene che a tale definizione occorrerebbe fare riferimento.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce le perplessità gia espresse sull'utilizzo dell'avverbio «ingiustamente». Rileva che il codice penale contiene la definizione di minaccia nell'articolo 611, dove l'elemento della «ingiustizia» è riferito al danno e non alla minaccia, e nell'articolo 612, dove la minaccia non è qualificata come «ingiusta». Sottolinea comunque che la questione della soppressione dell'avverbio «ingiustamente» non ha carattere pregiudiziale, considerando più importante che la Commissione raggiunga la più ampia intesa possibile sul testo.

Anna ROSSOMANDO (PD) condivide l'opinione secondo la quale è inopportuno che la minaccia sia qualificata come ingiusta.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) condividendo le osservazioni degli onorevoli Di Pietro e Contento, ritiene opportuno sopprimere l'avverbio «ingiustamente». Sottolinea come sia particolarmente apprezzabile la scelta del Presidente Bongiorno che, rimettendosi sul punto alla Commissione, ha creato le premesse per la soluzione della questione.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che sia opportuno mantenere l'avverbio «ingiustamente», che ha la funzione di qualificare la minaccia con riferimento all'ingiustizia del danno minacciato, giacché la minaccia è ingiusta se il male minacciato è ingiusto. Tale previsione facilita l'accertamento del giudice e consente di escludere dall'area della punibilità le minacce «giuste», che costituiscono legittimo esercizio di un diritto.

Pierluigi MANTINI (PD) ritiene che ogni minaccia idonea a produrre gli eventi descritti dalla fattispecie di cui all'articolo 612-bis debba essere punibile, compresa la minaccia «giusta». Per questo motivo ritiene che l'avverbio «ingiustamente» debba essere soppresso.

Carolina LUSSANA (LNP) osserva che non appaiono affatto univoche le motivazioni per le quali l'avverbio «ingiustamente» dovrebbe essere soppresso e che pertanto non sembra emerso un orientamento univoco, tale da fare ritenere che sul testo, una volta espunto l'avverbio in questione, vi sia l'ampia convergenza da tutti auspicata.

Giulia BONGIORNO, presidente, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05

 


 

 


ALLEGATO

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI

subemendamenti all'emendamento 1.200.

 


All'emendamento 1.200 sostituire le parole: in modo da con le seguenti: di paura nonché sostituire le parole: molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a con le seguenti: , con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno con atti reiterati e idonei a cagionargli un grave stato di sofferenza psichica, anche non patologica.

0.1.200.9.Ferranti.

All'emendamento 1.200 le parole: «molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a» sono sostituite dalle seguenti: «molesta, ai sensi dell'articolo 660 del codice penale, anche avvalendosi di ogni ulteriore mezzo di comunicazione, o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a».

0.1.200.2.Rao.

All'emendamento 1.200 sostituire le parole: molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a con le seguenti: usa molestia o minaccia con condotte che per la loro reiterazione sono idonee a.

0.1.200.4.Contento.

All'emendamento 1.200 dopo la parola: minaccia aggiungere le seguenti: , con qualunque mezzo.

0.1.200.6.Ferranti.

All'emendamento 1.200 sopprimere la parola: ingiustamente.

0.1.200.1.Ferranti.

All'emendamento 1.200 eliminare la parola: «ingiustamente».

0.1.200.3.Rao.

All'emendamento 1.200 dopo la parola: reiterati aggiungere la seguente: , insistenti.

0.1.200.5.Ferranti.

All'emendamento 1.200 sostituire la parte consequenziale con la seguente:

conseguentemente sostituire le parole: ovvero da ingenerare con le seguenti: ovvero a ingenerare nonché sostituire le parole ovvero da costringere con le seguenti e da costringere

0.1.200.8.Ferranti.

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 612-bis, sostituire le parole da: con condotte reiterate a: in modo da con le  seguenti: molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a.

Conseguentemente sostituire le parole: ovvero da, ovunque ricorrano, con le seguenti: ovvero a.

1.200.Il Relatore.

subemendamento all'emendamento 1.300.

All'emendamento 1.300 sostituire le parole: o di un prossimo congiunto con le seguenti: o sicurezza personale propria, del convivente, di un prossimo congiunto.

0.1.300.1.Ferranti.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, dopo le parole: incolumità propria inserire le seguenti: o di un prossimo congiunto.

1.300.Il Relatore.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo e di un assistente sociale, secondo modalità definite in apposita convenzione tra il ministero dell'interno e le regioni, ai fini dell'utilizzo del personale e delle strutture del servizio sanitario nazionale. Le convenzioni sono stipulate entro il limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.

2. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero dell'interno, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2009.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.»

4.09.(nuova formulazione).Ferranti, Capano, Cavallaro, Cirielli, Codurelli, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

 


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 18 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 12.30.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha proseguito l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati. In particolare, la seduta è stata rinviata quando erano in esame gli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao volti a sopprimere dall'emendamento 1.200 del relatore l'avverbio «ingistamente», che era stato utilizzato per meglio definire la condotta di chi minaccia. Ricorda che su questi subemendamenti si era rimessa alla Commissione, in quanto l'avverbio utilizzato serviva, a suo parere, ad eliminare dubbi interpretativi sulla portata applicativa della nuova fattispecie di reato. Se tali dubbi per la Commissione non sussistono, ribadisce di non avere alcuna contrarietà a sopprimere l'avverbio  in questione. Ricorda infine che il Governo aveva espresso parere conforme a quello del relatore.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene opportuno il mantenimento dell'avverbio «ingiustamente» e pertanto preannuncia il suo voto contrario sugli identici subemendamento 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao.

Federico PALOMBA (IdV) pur apprezzando le argomentazioni del Presidente Bongiorno, non ritiene di alcuna utilità il mantenimento dell'avverbio «ingiustamente», che appare del tutto superfluo, poiché nel diritto penale non esiste una minaccia «giusta».

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, con riferimento all'intervento dell'onorevole Palomba, rileva che tuttavia il dubbio sull'utilità dell'avverbio in questione permane, come dimostrano taluni interventi svolti nelle precedenti sedute.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che sulla qualificazione della minaccia, come ingiusta o meno, la Commissione abbia già ampiamente dibattuto. Chiede quindi al Presidente di porre in votazione i subemendamenti soppressivi dell'avverbio medesimo, a meno che ella non ritenga indispensabile il mantenimento della qualificazione della minaccia come ingiusta.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ribadisce di essersi rimessa alla Commissione sulla questione, sottolineando peraltro che appare opportuno e corretto esaurire gli interventi su questo tema.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva che l'unica interpretazione che si può dare della norma in esame è quella penalistica, basata sugli articoli 611 e 612 del codice penale, e che la «minaccia di fare valere un diritto» nel diritto penale non è una minaccia in senso tecnico.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) condivide le osservazioni dell'onorevole Contento, ritenendo ridondante l'uso dell'avverbio «ingiustamente».

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene preferibile mantenere l'avverbio in questione, sottolineando l'utilità di qualificare la minaccia come ingiusta.

Pierluigi MANTINI (PD) nel chiarire il proprio intervento svolto nella precedente seduta, precisa di ritenere superfluo l'uso dell'avverbio «ingiustamente» in considerazione della tipologia di fattispecie che si sta costruendo per punire gli atti persecutori.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea che la qualificazione della minaccia come ingiusta determina una inutile restrizione della portata repressiva della fattispecie.

La Commissione approva gli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao (vedi allegato 2).

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di sospendere i lavori della Commissione almeno 20 minuti prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea previsto alle ore 14.

Anna Paola CONCIA (PD), in considerazione dell'importanza del provvedimento, ritiene che la Commissione debba sfruttare tutto il tempo disponibile, per addivenire ad una più rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene a titolo personale che la Commissione dovrebbe utilizzare tutto il tempo disponibile. Invita tuttavia i Gruppi ad esprimere la propria posizione sul punto.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che i lavori della Commissione possano proseguire fino a circa 20 minuti prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

Carolina LUSSANA (LNP) e Federico PALOMBA (IdV) concordano sull'opportunità di proseguire almeno fino a 20 minuti prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, preso atto delle esigenze testè rappresentate, ritiene che sussistano comunque i margini di tempo per concludere l'esame dell'emendamento 1.200 del relatore nonché dei restanti subemendamenti ad esso riferiti.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.200.5, volto a precisare che gli atti debbano essere non solo reiterati ma anche insistenti e ne raccomanda l'approvazione. Rileva, d'altra parte, che il carattere dell'insistenza è insito nella nozione stessa di atti persecutori.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere il subemendamento in esame, che limita la portata applicativa della norma, circoscrivendo in un ristretto arco temporale gli atti reiterati. Infatti, gli atti reiterati, per essere anche insistenti, debbono essere compiuti in un ristretto lasso di tempo.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, confermando il proprio parere contrario sul subemendamento in esame, condivide le osservazioni dell'onorevole Di Pietro.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA ritiene che l'ulteriore qualificazione degli atti come «insistenti» sia superflua e di difficile interpretazione, evidenziando come anche atti non insistenti possano integrare la fattispecie in questione.

Pierluigi MANTINI (PD)rileva che la «insistenza» implica la volontà di superare una resistenza, di piegare la volontà altrui. Si tratta quindi non di un concetto temporale ma di una precisazione delle modalità della condotta, che serve a valutare meglio l'elemento soggettivo del reato. Le minacce persecutorie sono tipicamente reiterate ed insistenti.

Enrico COSTA (PdL) pur comprendendo lo spirito del subemendamento, ritiene che lo stesso debba essere respinto. Infatti, mentre la reiterazione è un concetto chiaro e tipico anche del reato abituale, la insistenza è un concetto diverso, che ravvicina i momenti di ripetizione della condotta e che, oltre a restringere la portata della fattispecie, si presta ad interpretazioni non univoche.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che il concetto di insistenza sia assorbito da quello di reiterazione. Tale concetto si potrebbe, al limite, sostituire a quello di reiterazione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che il concetto di insistenza abbia una connotazione soggettiva tale da renderne inopportuno l'inserimento nella fattispecie.

Donatella FERRANTI (PD) chiarisce che il suo subemendamento non intende restringere la portata della fattispecie, ma inserire nella fattispecie medesima un elemento qualificante del fenomeno che si intende contrastare. Tuttavia si dichiara disposta a prevedere che la natura insistente degli atti possa essere alternativa rispetto alla natura reiterata dei medesimi.

Anna Paola CONCIA (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Ferranti.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.200.5 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.1.200.8 che, oltre a meglio definire la condotta del reato, assicura un maggiore grado di determinatezza della fattispecie, prevedendo che gli atti debbano comunque essere sempre idonei a costringere la vittima ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che tale subemendamento determini una eccessiva limitazione dell'ambito di applicazione della fattispecie, costringendo peraltro il giudice a compiere un difficile accertamento caso per caso.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide le considerazioni del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.200.8 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, pone in votazione il suo emendamento 1.200, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao, che hanno soppresso l'avverbio «ingiustamente».

Pasquale CIRIELLO (PD) ritiene che il testo risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.200 possa ingenerare dei dubbi interpretativi sotto il profilo formale, in quanto la congiunzione disgiuntiva «ovvero» non ha un significato univoco, come invece la congiunzione «o», ed è quindi usata impropriamente.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che la congiunzione «ovvero» fa parte già parte della formulazione originaria del testo del Governo, mentre il suo emendamento si limita a modificare tale parte in maniera consequenziale rispetto alle modifiche apportate alla condotta. Ritiene comunque che la questione sollevata dall'onorevole Ciriello possa essere risolta in sede di coordinamento formale del testo.

Antonio DI PIETRO (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.200 del relatore, che, anche a seguito della soppressione dell'avverbio «ingiustamente», appare correttamente formulato sotto il profilo tecnico.

La Commissione approva l'emendamento 1.200 del relatore, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente, come in precedenza concordato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

 


 


ALLEGATO 2

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO APPROVATI

Subemendamenti all'emendamento 1.200.


All'emendamento 1. 200 sopprimere la parola: ingiustamente.

0. 1. 200. 1. Ferranti.

(Approvato)

All'emendamento 1. 200 eliminare la parola: ingiustamente.

0. 1. 200. 3. Rao.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 612-bis, sostituire le parole da: con condotte reiterate a: in modo da con le seguenti: molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a.

Conseguentemente, sostituire le parole: ovvero da, ovunque ricorrano, con le seguenti: ovvero a.

1. 200. Il Relatore.

(Approvato)


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 20 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella scorsa seduta è stato approvato l'emendamento del relatore 1.200 così come modificato dagli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao. Avverte pertanto che si passa all'esame dell'emendamento 1.14 Contento, rispetto al quale invita il presentatore al ritiro, anche alla luce dell'approvazione dell'emendamento 1.200.

Manlio CONTENTO (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 1.14, pur ritenendo che in esso vi siano degli spunti positivi che possano essere utilizzati per meglio definire la nuova fattispecie di reato.

Federico PALOMBA (IdV) ritira i suoi emendamenti 1.3 e 1.5, preannunciando una loro riformulazione per l'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.1.300.1, volto a precisare che il fondato timore ingenerato nella vittima del reato di atti persecutori possa essere relativo non solo all'incolumità ma anche alla sicurezza personale della stessa vittima nonché del convivente o di un prossimo congiunto.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente il subemendamento in esame ritenendo che sia opportuno distinguere il concetto di incolumità da quello di sicurezza, rientrando quest'ultimo nel fenomeno tipico di stalking.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la Commissione debba soffermarsi anche sulla nozione di «legame da relazione affettiva», che dovrebbe essere meglio specificato per evitare dubbi interpretativi.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di non condividere il subemendamento in esame in quanto la nozione di sicurezza non è riferibile alle persone, quanto piuttosto all'ordine pubblico. Si tratta in sostanza di una nozione che ha una dimensione pubblica e non privata, come invece la nozione di incolumità personale.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, dichiara di condividere l'osservazione dell'onorevole Contento.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.300.1 Ferranti.

Antonio DI PIETRO (IdV), in relazione all'emendamento del relatore 1.300, ritiene che questo debba essere riformulato aggiungendovi anche la previsione del caso in cui il timore per l'incolumità si riferisca al convivente, che in caso contrario rimarrebbe privo di tutela.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alla richiesta dell'onorevole Di Pietro.

Manlio CONTENTO (PdL) non condivide l'osservazione dell'onorevole Di Pietro, ritenendo che sia sufficiente fare riferimento alla persona legata da relazione affettiva, in quanto nel fenomeno dello stalking non rientra l'ipotesi in cui il timore si riferisce all'incolumità di una persona convivente ma non legata da relazione affettiva.

Carolina LUSSANA (LNP) non ritiene opportuno fare riferimento anche al convivente, in quanto ciò che conta è non tanto la convivenza quanto piuttosto la sussistenza di un legame affettivo.

Barbara POLLASTRINI (PD) ritiene che il riferimento alla convivenza debba essere inserito nella disposizione in esame,  in quanto altrimenti la norma sarebbe carente sotto il profilo della tutela della vittima del reato di molestie insistenti.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, non ritiene di dover riformulare il proprio emendamento nel senso proposto dall'onorevole Di Pietro, in quanto il riferimento alla convivenza, accanto alla ipotesi del legame per relazione affettiva, finirebbe per estendere espressamente la fattispecie di reato all'ipotesi in cui vi sia una convivenza non accompagnata da una relazione affettiva.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere l'osservazione del relatore, rilevando che sarebbe più opportuno fare riferimento alla convivenza piuttosto che alla nozione di legame affettivo essendo quest'ultima di non agevole individuazione.

La Commissione approva l'emendamento 1.300 (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, invita l'onorevole Lussana a ritirare il suo emendamento 1.2, osservando che questo, pur ispirato alla condivisibile esigenza di tutelare in maniera piena la vittima del reato di atti persecutori, non appare formulato in maniera sufficientemente determinata, lasciando al magistrato un eccessivo margine di discrezionalità in relazione alla valutazione del pregiudizio provocato al modo di vivere della vittima del reato.

Carolina LUSSANA (LNP), prendendo atto dell'invito del relatore, ritira il suo emendamento 1.2, riservandosi di meglio formularlo in occasione dell'esame in Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4 volto a precisare che l'alterazione delle scelte o abitudini di vita della vittima del reato debba essere apprezzabile per poter essere penalmente rilevante.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, dichiara di non condividere l'emendamento 1.4 in quanto, come l'emendamento 1.2, appena ritirato, attribuisce una eccessiva discrezionalità al magistrato in relazione all'accertamento dell'alterazione delle scelte o abitudini di vita della vittima.

Anna Paola CONCIA (PD) ritiene che l'emendamento 1.4 restringa eccessivamente la portata applicativa del reato di atti persecutori, riducendo l'ambito di tutela della vittima.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con le osservazioni dell'onorevole Palomba, ritenendo che sia opportuno fissare in maniera certa l'ambito applicativo del nuovo reato.

Antonio DI PIETRO (IdV), osservando che l'emendamento 1.4 pone delle questioni che meritano di essere approfondite, ritiene opportuno che questo sia ritirato per poter essere ripresentato in Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV), alla luce del dibattito svoltosi, ritira l'emendamento 1.4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento 1.23 Brugger.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda di aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.26 e 1.10 Lussana, sostanzialmente identici, purché riformulati. In particolare invita i presentatori a riformulare i predetti emendamenti nel senso di sostituire le parole da «legalmente» a «persona offesa» con le parole «anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere la proposta di riformulazione del relatore, ritenendo che questa conferisca chiarezza alla disposizione. Riguardo quest'ultima esprime delle perplessità di  merito, rilevando che l'aggravante si riferisce solamente all'ipotesi in cui l'autore del reato sia o sia stato il coniuge della vittima, senza fare alcun riferimento all'ipotesi in cui tale status sia della vittima del reato.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le perplessità di merito dell'onorevole Di Pietro non siano fondate, in quanto l'ipotesi relativa alla vittima del reato è in realtà ricompressa nell'aggravante in esame.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime la propria contrarietà agli emendamenti 1.26 e 1.10, anche qualora riformulati, in quanto prevedono una aggravante anche nel caso in cui il reo sia coniuge della vittima. Osserva che su tale punto il testo del Governo correttamente prevede, invece, che l'aggravante sussista solamente nei confronti di chi sia stato coniuge o sia stato legato da relazione affettiva con la vittima del reato. Sottolinea che la modifica proposta dall'emendamento non è in sintonia con le altre disposizioni penali contenute nell'ordinamento, considerato che queste non prevedono in alcun caso che il rapporto di coniugio possa essere una circostanza aggravante del reato base. Sottolinea, pertanto, l'opportunità che al coniuge si applichi la pena prevista per il reato base.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere l'osservazione dell'onorevole Contento, ritenendo che la sussistenza in atto di relazioni affettive nonché del rapporto di coniugio sia, nel caso del reato di atti persecutori, una circostanza che rende ancora più grave il reato medesimo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) condivide le perplessità dell'onorevole Contento sull'estensione dell'aggravante al coniuge. Invita, inoltre, la Commissione a tenere sempre in debito conto l'esigenza di non formulare delle fattispecie di reato che possano poi suscitare forti dubbi interpretativi in fase applicativa, come nel caso in cui occorra provare in sede processuale l'esistenza, anche solo passata, di una relazione affettiva.

Giulia BONGIORNO, presidente, avvertendo che sono imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

 


 


ALLEGATO 2

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini

EMENDAMENTO APPROVATO

 

 


Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, dopo le parole: incolumità propria inserire le seguenti: o di un prossimo congiunto.

1. 300.Il Relatore.

(Approvato)

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il sottosegretario di Stato Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, prima di proseguire l'esame degli emendamenti, fa presente, con soddisfazione, che il disegno di legge in esame ed i progetti di legge abbinati sono stati inseriti nel calendario dell'Assemblea a partire da martedì 16 dicembre 2008. Ciò rafforza ancora di più l'esigenza di accelerare la conclusione dell'esame in sede referente.

Ricorda che, concluso l'esame degli emendamenti, si svolgerà la fase successiva dell'esame in sede consultiva, da parte delle Commissioni permanenti, del testo risultante dagli emendamenti approvati e quella dell'esame dei pareri da parte della Commissione. Per tale ragione la Commissione è stata convocata anche al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana in Assemblea.

Per quanto attiene all'esame degli emendamenti, ricorda che la scorsa seduta è stata rinviata mentre si stavano esaminando gli emendamenti 1.26 Ferranti e 1.10 Lussana, sostanzialmente identici, sui quali aveva espresso parere favorevole (il parere del Governo era conforme) a condizione che fossero riformulati nel senso di sostituire le parole da «legalmente» a «persona offesa» con le parole «anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa». Si tratta dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 612-bis. A seguito della riformulazione, tale comma, qualora venisse approvata l'aggravante, così risulterebbe: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa». Risulterebbe precluso l'emendamento 1.19 Bernardini sulla stabilità del legame affettivo. Rileva quindi che la novità rispetto al testo originario del Governo consiste nel considerare un'ipotesi aggravata la circostanza che il fatto sia posto in essere dal coniuge o da persona legata con la vittima da una relazione affettiva in corso.

Donatella FERRANTI (PD) e Carolina LUSSANA (LNP) riformulano rispettivamente gli emendamenti 1.26 e 1.10 nel senso proposto dal relatore (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL), con riferimento agli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, rileva che le forme di violenza che si possono manifestare nell'ambito dei rapporti matrimoniali sono molto diverse dal fenomeno degli atti persecutori. Tenendo conto che comunque gli atti persecutori commessi dal coniuge verrebbero puniti, la previsione della specifica aggravante di cui ai predetti emendamenti rappresenterebbe una inopportuna forzatura. Né appare conferente insistere nel sostenere la tesi, invero opinabile, che le forme di violenza si manifesterebbero prevalentemente in famiglia poiché, in ogni caso, la previsione dell'aggravante non costituirebbe un corollario di quella tesi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che gli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana potrebbero essere accantonati, in vista di una ulteriore riformulazione che possa trovare la massima condivisione possibile.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non sia opportuno chiarire se il Governo sia disponibile ad esprimere parere favorevole sugli stessi, quanto piuttosto procedere alla loro votazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, propone di accantonare gli emendamenti  1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, illustra il suo emendamento 1.104, volto a prevedere una ipotesi speciale di recidiva rispetto a quella generale prevista dall'articolo 99 del codice penale. In particolare, si prevede l'aggravante obbligatoria nel caso in cui il fatto sia commesso da un soggetto già condannato per il reato di atti persecutori nei confronti della stessa vittima. La pena prevista è da tre a otto anni.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide l'impostazione e le finalità dell'emendamento 1.104 del relatore, ma ritiene che la specifica ipotesi di recidiva ivi prevista debba applicarsi anche se il fatto sia commesso da persona già condannata per il delitto di atti persecutori nei confronti di vittime diverse e non necessariamente nei confronti della stessa vittima.

Enrico COSTA (PdL) esprime l'auspicio che la Commissione, per semplificare il proprio lavoro, si richiami ai principi generali dell'ordinamento penale. Nel caso di specie, ritiene che siano sufficienti le norme della parte generale del codice penale e, segnatamente, l'istituto della recidiva, senza necessità di stabilire discipline derogatorie.

Manlio CONTENTO (PdL) dopo avere ricordato che i processi penali hanno dei tempi molto lunghi, rileva che non appare opportuno introdurre nell'ordinamento una norma che inserisce il precedente penale quale elemento di una specifica ipotesi di recidiva. Esprime, più in generale, perplessità sulla formulazione dell'emendamento e sui rapporti che intercorrono tra la disciplina in esso prevista ed il reato continuato, ricordando come la continuazione possa essere rilevata in fase di esecuzione. In conclusione, ritiene che l'emendamento 1.104 del relatore sia volto ad introdurre una norma ultronea e sostanzialmente inutile.

Pierluigi MANTINI (PD) condivide la ratio dell'emendamento 1.104 e ma ritiene opportuno chiarire, in modo inequivocabile, che il fatto deve essere commesso non solo dallo stesso autore e nei confronti della stessa vittima. Inoltre, si dovrebbe tenere conto dell'ipotesi che l'autore sia stato precedentemente condannato per un reato anche più grave dello stalking e poi reiteri, sulla stessa vittima, degli atti persecutori. Ritiene che la fattispecie potrebbe essere riformulata sulla base delle predette osservazioni.

Donatella FERRANTI (PD) condivide lo spirito dell'emendamento 1.104, pur sottolineando la necessità di una migliore formulazione, che renda applicabile la fattispecie. Ritiene opportuno, peraltro, prevedere specifiche misure cautelari o ipotesi di procedibilità d'ufficio per prevenire i casi più gravi di reiterazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, precisa che la ratio dell'emendamento è di creare un idoneo deterrente nei confronti di gravi forme di reiterazione di fatti criminosi. L'emendamento, in ogni caso, potrà essere riformulato tenendo conto dei rilievi, del tutto condivisibili, dell'onorevole Mantini.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ricorda che le riforme devono essere sempre coerenti e non intaccare il sistema del diritto penale, sia sostanziale che processuale. Ribadisce quindi le sue perplessità sull'emendamento in esame, osservando come peraltro il patteggiamento impedirebbe l'applicazione della norma. Inoltre, il provvedimento nel suo complesso sembra prevedere sanzioni spesso sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti e contrastanti con la coerenza generale del sistema, nonché ipotesi di procedibilità d'ufficio che non appaiono opportune. Esprime la sua totale contrarietà sull'emendamento in esame, ritenendo sufficiente la disciplina già prevista dall'articolo 99 del codice penale.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, dopo avere ricordato che le questioni attinenti alla procedibilità, a querela di parte o d'ufficio, verranno in questione allorché si esamineranno gli emendamenti che su di esse incidono, riformula l'emendamento 1.104 tenendo conto dei rilievi dell'onorevole Mantini (vedi allegato).

Pierluigi MANTINI (PD) valuta favorevolmente l'emendamento 1.104, come riformulato. Ritiene peraltro che la formulazione possa essere ulteriormente migliorata, precisando i rapporti con l'istituto del patteggiamento ed eventualmente rimodulando l'entità della pena edittale.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda che lo stalking è un fenomeno complesso e l'emendamento 1.104 del relatore tiene conto di come, in questi casi, sussista una specifica propensione a reiterare il comportamento persecutorio. Tenuto conto della necessità di strumenti di deterrenza effettivi, ritiene che l'emendamento in esame, come riformulato, appare utile e adeguato alle specificità del fenomeno degli atti persecutori.

Antonio DI PIETRO (IdV) ricorda che anche senza l'aggravante in questione l'ordinamento penale offre al giudice adeguati strumenti per valutare la concreta gravità, come ad esempio la recidiva, del fatto e ritiene opportuni che tale valutazione sia lasciata al giudice. Invita quindi la Commissione a formulare un testo che sia il frutto della cooperazione di tutti i Gruppi impegnandosi, nel caso la Commissione approvi un testo ampiamente condiviso, a non a non ripresentare i suoi emendamenti nel corso dell'esame in assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, sottolinea che proprio al fine di giungere all'approvazione di un testo largamente condiviso, si è dato ampio spazio al dibattito e, con specifico riferimento all'emendamento 1.104, sta valutando quali sia l'orientamento prevalente nella Commissione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva che le pene previste dal provvedimento in esame appaiono spesso sproporzionate rispetto alla gravità del fatto, potendosi arrivare a dodici anni con l'applicazione delle aggravanti.

Donatella FERRANTI (PD) condividendo sostanzialmente i rilievi dell'onorevole Di Pietro, esprime perplessità sull'eccessiva costrizione dei poteri valutativi del giudice che discenderebbero dall'applicazione della disciplina prevista dall'emendamento in esame. Sottolinea come anche le pene ivi previste appaiano eccessive. Suggerisce quindi di riformulare l'emendamento in modo da disporre l'obbligatorietà dell'aumento della pena fino alla metà.

Carolina LUSSANA (LNP) evidenzia come sia sostanzialmente unanime la condivisione dello spirito dell'emendamento 1.104 del relatore, come riformulato.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, all'esito delle osservazioni avanzate nel corso della discussione, ritira l'emendamento 1.104 (nuova formulazione), riservandosi di riformularlo in vista di una eventuale ripresentazione nel corso dell'esame in l'Assemblea. Tornando all'esame degli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, precedentemente accantonati, chiede se vi siano ulteriori interventi sugli stessi.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che l'emendamento 1.26 (nuova formulazione) Ferranti pone sullo stesso piano il rapporto coniugale in atto e quello ormai cessato. La relazione introduttiva del disegno di legge C. 1440 rileva, d'altra parte, che la maggior parte dei delitti vengono commessi da partner o ex partner. Molto spesso l'atto persecutorio è proprio posto in essere, in modo strumentale, per ottenere l'obiettivo di una separazione consensuali a condizioni vessatorie per il partner più debole, vittima degli atti persecutori. Sottolinea come vi sia un vuoto  normativo proprio con riferimento agli atti persecutori «endoconiugali». Ritiene che l'emendamento 1.26 (nuova formulazione) debba essere approvato anche per evitare di mandare il messaggio che l'atto persecutorio è meno grave se commesso in famiglia.

Marilena SAMPERI (PD) rileva che i maltrattamenti e l'omicidio sono aggravati se commessi all'interno della famiglia, poiché nella famiglia le vittime possono trovarsi in una situazione di particolare debolezza e vulnerabilità. L'emendamento 1.26 (nuova formulazione) Ferranti si basa, appunto, sulla medesima ratio.

Francesco Paolo SISTO (PdL) apprezza l'intervento dell'onorevole Samperi, ma osserva che le fattispecie da lei invocate sono molto diverse dalle ipotesi di atti persecutori. Appare inoltre pericoloso e inopportuno introdurre ipotesi di procedibilità d'ufficio in relazione a fatti commessi in famiglia, dove i confini tra legalità e illegalità possono risultare spesso molto sfumati. Esprime quindi una valutazione contraria sugli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti volti alla soppressione, nel caso di specie, della procedibilità d'ufficio.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA condividendo i rilievi espressi dall'onorevole Sisto, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, in considerazione della circostanza che per tale aggravante il quarto comma dell'articolo 612-bis in esame prevede la procedibilità d'ufficio.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che il fatto sia più grave se commesso dal coniuge non separato o divorziato e ritiene opportuno l'inasprimento di pena previsto dagli emendamenti in esame. Invita quindi il Governo a rivedere il suo parere.

Donatella FERRANTI (PD) chiede di accantonare nuovamente gli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione), per potere subito affrontare la questione della procedibilità d'ufficio. Il parere contrario del Governo , infatti, appare strettamente condizionato dalla soluzione, ancora non raggiunta, della procedibilità d'ufficio nel caso di atti persecutori compiuti nell'ambito familiare.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione del rilievo dell'onorevole Ferranti, propone di accantonare gli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione), in modo che si possa passare all'esame degli emendamenti attinenti alla questione della procedibilità.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, pone in votazione gli identici emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti, volti ad eliminare la procedibilità d'ufficio nel caso dell'aggravante prevista per i fatti di cui al secondo comma dell'articolo 612-bis. Ricorda che sui predetti emendamenti è stato espresso parere favorevole sia dal Governo che dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, rilevato che è stata superata la questione della procedibilità con riferimento all'aggravante di cui agli identici emendamenti 1.26 Ferranti (nuova formulazione) e 1.10 Lussana (nuova formulazione), chiede se vi siano ulteriori interventi sulle predette proposte emendative, precedentemente accantonate.

Donatella FERRANTI (PD) in considerazione del fatto che la questione della procedibilità del reato, nell'ipotesi aggravata in questione, è stata risolta, auspica  che il Governo possa mutare il proprio intendimento ed esprimere un parere favorevole.

Carolina LUSSANA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10 (nuova formulazione) e dell'identico emendamento 1.26 (nuova formulazione) Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) dopo avere premesso che il coniuge che compie atti persecutori deve essere certamente punito, sottolinea tuttavia l'inconferenza delle argomentazione che, a sostegno degli emendamenti in esame, adducono ad esempio le fattispecie di maltrattamento e di omicidio, che sono aggravate se commesse in famiglie e comunque nei confronti del coniuge. Tali ipotesi sono del tutto diverse dagli atti persecutori e non è possibile alcuna analogia. Esprime una valutazione sfavorevole sugli emendamenti in questione.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva che, sgomberato il campo dalla questione della procedibilità, il legislatore deve compiere una scelta nel senso di prevedere una idonea sanzione per i casi che rivestono oggettivamente un maggiore disvalore. Preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti 1.26 Ferranti e 1.10 Lussana.

Francesco Paolo SISTO (PdL) teme che nel periodo previsto per proporre querela una simile norma possa essere strumentalizzata in vista di una separazione giudiziale o consensuale vessatoria per il coniuge più debole.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA, in considerazione dell'approvazione degli emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti, nonché di quanto emerso dal dibattito, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, ritenendo che, venuta meno la procedibilità d'ufficio, siano venute meno anche le ragioni della contrarietà precedentemente espressa.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, all'esito dell'approvazione degli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione), dichiara precluso l'emendamento 1.19 Bernardini. Rileva che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.21, debba considerarsi che gli stessi vi abbiano rinunziato.

Antonio DI PIETRO (IdV), con riferimento all'emendamento 1.27 Ferranti, ritiene che lo stesso dovrebbe essere riformulato usando la più corretta espressione «soggetto diversamente abile».

Manlio CONTENTO (PdL) condivide l'osservazione dell'onorevole Di Pietro.

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'emendamento 1.27, tenendo conto dei rilievi degli onorevoli Di Pietro e Contento.

La Commissione approva l'emendamento 1.27 (nuova formulazione) Ferranti (vedi allegato).

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 1.28.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, illustra il suo emendamento 1.102, volto a precisare quali, tra le aggravanti di cui all'articolo 339 del codice penale, siano concretamente configurabili con riferimento alla fattispecie di atti persecutori. Inoltre si prevede come aggravante l'ipotesi in cui vi sia o vi possa essere una grave violazione della privacy.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime talune perplessità sull'emendamento 1.102 del relatore, ritenendo che lo stesso potrebbe essere riformulato sostituendo il  termine «privacy» con quello di «riservatezza». Inoltre, ritiene che talune espressioni siano troppo generiche, quali la minaccia di violare «gravemente» la privacy o il fatto commesso «in modo simbolico».

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condivide sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Di Pietro. Evidenzia peraltro che l'emendamento riprende la formulazione dell'articolo 339 del codice penale, eliminando le aggravanti incompatibili. Riformula comunque l'emendamento 1.102 sostituendo il termine «privacy» con il termine «riservatezza» e sopprimendo le parole «in modo simbolico» (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL) esprime perplessità sulla determinatezza e sull'opportunità del riferimento alla «minaccia di violare gravemente la riservatezza». Ritiene preferibile prevedere sostituire tale espressione con un puntuale riferimento alla violazione delle norme a tutela della riservatezza.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide l'opinione secondo la quale la formulazione dell'emendamento 1.102 è carente sul versante della determinatezza.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva che vi è una sostanziale sovrapposizione tra la minaccia di cui al primo comma dell'articolo 612-bis e la minaccia di violare gravemente la riservatezza, di cui all'emendamento 1.102, come riformulato.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione dei dubbi sollevati sulla formulazione del suo emendamento 1.102 (nuova formulazione), ne propone l'accantonamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di accantonamento dell'emendamento 1.102 del relatore (nuova formulazione) e respinge l'emendamento 1.9 Palomba.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.31, rileva che, a quanto le risulta, il Ministro Carfagna sembrerebbe favorevole all'introduzione di una aggravante, volta ad aumentare la pena per i reati compiuti con finalità di discriminazione anche motivata da orientamento sessuale e da identità di genere. Auspica, quindi, che il Ministro esprima un parere favorevole per l'emendamento 1.31 che anticipa tale soluzione per il solo reato di atti persecutori.

Enrico COSTA (PdL) rileva che l'emendamento 1.31 Ferranti è contraddittorio rispetto allo spirito del provvedimento in esame.

Barbara POLLASTRINI (PD) replicando all'onorevole Costa, rileva che si tratta di accogliere l'invito di molti organismi sopranazionali. Vi è una precisa indicazione anche in una direttiva europea. La norma deve essere inserita in questo provvedimento poiché è volta a sanzionare tutti gli atti persecutori commessi con finalità discriminatoria, verso chiunque diretti, compresi gli omosessuali e transessuali. Confida nella sensibilità del Ministro e in un suo parere favorevole.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime perplessità sull'emendamento 1.31 Ferranti, poiché la ratio del provvedimento in esame è di tutelare la vittima degli atti persecutori in quanto tale, indipendentemente dalla finalità discriminatoria.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come gli atti persecutori a fini discriminatori sono tipici ed estremamente frequenti.

Anna Paola CONCIA (PD) non condivide le osservazioni dell'onorevole Di Pietro e ritiene che l'approvazione dell'emendamento 1.31 Ferranti rappresenterebbe un primo segnale di civiltà nella lotta contro ogni forma di discriminazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.31 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 19.50.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di oggi.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che la precedente seduta si è conclusa con la votazione dell'emendamento 1.31 Ferranti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.7 e 1.6 Palomba, fatti propri dall'onorevole Tenaglia.

Giulia BONGIORNO, presidente, rilevata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.22, avverte che si ritiene che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento 1.8 Palomba, fatto proprio dall'onorevole Tenaglia.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, pone in votazione l'emendamento 1.16 Contento, ricordando che sullo stesso il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 1.16 Contento (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, presenta il suo emendamento 1.300 (vedi allegato) che è volto a prevedere la procedibilità d'ufficio solo ove il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile, limitando quindi i casi di procedibilità d'ufficio rispetto alla formulazione originaria del testo che si riferisce a tutte le ipotesi di cui all'articolo 339 del codice penale.

Rilevata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.11, 1.12, 1.20, 1.35, 1.37 e 1.36 avverte che si considera che gli stessi vi abbiano rinunziato.

Manlio CONTENTO (PdL) intervenendo sull'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento, che prevede la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis, esprime forte perplessità sulla formulazione di tale norma ed ancora di più sugli emendamenti volti a prevedere un nesso di causalità tra atti persecutori e omicidio. Sottolinea l'estrema difficoltà di stabilire una consequenzialità tra atti persecutori e morte e di rappresentarla con una corretta formulazione della fattispecie.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene inopportuna la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento poiché in tale ipotesi troveranno comunque applicazione gli articoli 584 e 586 del codice penale.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA, nel replicare agli onorevoli Contento e Sisto, precisa che ciò che ha spinto a formulare quella norma sono i numerosi episodi di cronaca che dimostrano come la  vicenda dello stalking spesso si caratterizzi per il verificarsi di una escalation che si conclude con l'omicidio. Si è ritenuto opportuno in questi casi prevedere la pena dell'ergastolo.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione di quanto precisato dal Ministro e delle osservazioni dell'onorevole Contento, modificando il proprio precedente avviso, esprime parere contrario sull'emendamento 1.30 Ferranti, il quale sostanzialmente riformula l'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento prevedendo la pena dell'ergastolo qualora l'omicidio sia compiuto dall'autore degli atti persecutori e in conseguenza dei medesimi. Ritiene infatti che tale formulazione non descriva adeguatamente il nesso che deve sussistere tra atti persecutori e omicidio.

Enrico COSTA (PdL) dopo aver sottolineato che il fenomeno dello stalking è connotato da una particolare forma di progressione criminosa che può condurre fino all'omicidio e condivisa l'opportunità, in quest'ultimo caso, di comminare la sanzione dell'ergastolo, rileva l'opportunità di trovare la formulazione più idonea per descrivere la connessione che lega gli atti persecutori all'omicidio.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, rilevata la sostanziale condivisione sulla ratio dell'articolo 1.30 Ferranti, nonché la necessità di una riformulazione, propone di accantonare il predetto emendamento.

La Commissione, dopo avere approvato la proposta di accantonamento, approva l'emendamento 1.300 del relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, con riferimento all'emendamento 1.32 Ferranti, osserva che la disposizione sembra utile per il perseguimento dell'obiettivo principale a cui deve tendere una normativa anti-stalking, ovvero evitare a tutti i costi l'escalation di pericolosità dello stalker nei confronti della vittima. In questo senso, il subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a un programma di riabilitazione e/o alla sottoposizione a trattamento medico psicologico restringe (e non allarga) la portata della sospensione condizionale per i colpevoli di stalking, e dunque non comporta in ogni caso un maggiore pericolo per la vittima. Inoltre, il sottoporsi ad un programma riabilitativo appare di frequente tappa obbligata per lo stalker che voglia uscire dalla sua ossessione e smettere di perseguitare la sua vittima. Ricorda che sull'emendamento 1.32 Ferranti ha espresso parere favorevole mentre il Governo ha espresso parere contrario.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 1.32 e ne raccomanda quindi l'approvazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ribadisce la necessità di operare con la massima cautela quando si interviene su istituti di carattere generale dell'ordinamento penale. Con riferimento all'emendamento in esame, esprime inoltre forti dubbi di costituzionalità per violazione dell'articolo 32 della Costituzione e del relativo divieto di trattamenti sanitari obbligatori. Oltretutto la norma che si intende introdurre presuppone che un soggetto sia malato per il solo fatto di avere commesso un reato. Il che appare del tutto inaccettabile, anche sotto il profilo logico-giuridico.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che nel caso di specie non vi è alcun trattamento sanitario obbligatorio, poiché si subordina la sospensione condizionale alla partecipazione volontaria del soggetto ad un programma di riabilitazione o ad un trattamento medico-psicologico. Inoltre si rimette al giudice la valutazione circa l'opportunità di adottare una simile misura.

Manlio CONTENTO (PdL) condivide i dubbi sulla costituzionalità della disposizione espressi dall'onorevole Sisto poiché, se si pone il soggetto di fronte all'alternativa tra sottoporsi ad un trattamento sanitario e rinunciare alla propria libertà,  non si può parlare di sottoposizione volontaria ad un trattamento sanitario. In tal modo si finisce per eludere il divieto di cui all'articolo 32. Sarebbe preferibile prevedere una attenuante per coloro che si sono sottoposti al predetto trattamento.

Carolina LUSSANA (LNP) esprime talune perplessità sull'emendamento 1.32 Ferranti, per quanto concordi con l'onorevole Capano sull'assenza di dubbi di costituzionalità. Sottolinea che lo stalking è un reato particolare e che la reiterazione è un rischio concreto. Ritiene peraltro che una apposita misura di sicurezza potrebbe essere più efficace rispetto alla soluzione proposta dall'emendamento in esame.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.32, chiarendo come lo stesso non violi in alcun modo l'articolo 32 della Costituzione e che la soluzione che con lo stesso si intende proporre appare la più idonea in considerazione delle particolarità di questo tipo di reato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.32 e l'articolo aggiuntivo 1.01 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.8, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Propone quindi all'onorevole Ferranti di riformulare il suo emendamento 2.4 nel senso di prevedere che la persona offesa possa esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza nel luogo di abituale dimora, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta sarà trasmessa senza ritardo al questore il quale, se necessario assunte informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza potrà ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Enrico COSTA (PdL) condivide la proposta di riformulazione del relatore, sottolineando peraltro l'opportunità di eliminare il riferimento al «luogo abituale di dimora», poiché ciò consentirebbe alla vittima di rivolgersi a qualunque autorità di pubblica sicurezza.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo emendamento 2.4 come proposto dal relatore e tenendo conto del rilievo dell'onorevole Costa (vedi allegato). Ritira quindi il suo emendamento 2.5 il cui contenuto risulta assorbito dalla più ampia formulazione dell'emendamento 2.4, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.4 Ferranti (nuova formulazione) e 2.1 Contento (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL) ritira i suoi emendamenti 2.2 e 2.3.

La Commissione respinge gli emendamenti 2.7 e 2.6 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente, rilevata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative 2.01, 2.02, 2.03, 3.4 e 3.5, avverte che si intende che gli stessi vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva l'emendamento 3.8 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) illustra il proprio emendamento 3.1, volto a sopprimere la disposizione che prevede che i provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale siano comunicati non solo all'autorità di pubblica sicurezza competente, come peraltro già previsto dalla legge, ma anche alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide l'emendamento 3.1 Contento ritenendo, in particolare, che la comunicazione dei provvedimenti di cui agli articoli  282-bis e 282-ter del codice di procedura penale ai servizi socio-assistenziali rafforzi il sistema di prevenzione contro il fenomeno dello stalking.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che l'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso Art. 282-quater, del provvedimento in esame, potrebbe essere formulato in maniera più adeguata.

Francesco Paolo SISTO (PdL) con riferimento all'emendamento 3.1 Contento, ribadisce che, trattandosi di misure coercitive, occorre la massima cautela allorché si decida di introdurre delle ipotesi speciali. Ritiene che sarebbe opportuno adeguarsi al regime generale delle misure coercitive, evitando la comunicazione delle stesse ai servizi sociali e alla persona offesa.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 3.1 riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.2, 3.6, 3.7 e 4.1, avverte che si ritiene che gli stessi vi abbiano rinunciato. In relazione all'articolo aggiuntivo 4.09 Capano e agli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 Lussana, ricorda di aver espresso parere favorevole qualora fossero riformulati prevedendo una adeguata copertura economico-finanziaria. In conseguenza di ciò, l'onorevole Capano ha presentato una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo. Sulle predette proposte emendative ha chiesto di intervenire il Ministro per le pari opportunità.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA preliminarmente invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi 4.09 (nuova formulazione) Capano, 4.01 e 4.02 Lussana, in quanto questi presentano problemi applicativi. Avverte che la materia oggetto di tali articoli aggiuntivi è attualmente oggetto di verifica in vista della presentazione di un emendamento volto a prevedere, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministro della difesa, l'istituzione presso il Ministero per le pari opportunità di un nucleo antistalking, con la partecipazione di carabinieri, al quale affidare, tra l'altro, la gestione di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica. Per quanto attiene ad una eventuale apertura di uno sportello al pubblico presso ogni questura, comunica di aver verificato presso il Ministero dell'interno la non praticabilità di tale ipotesi, mancando le risorse necessarie.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, sulla base della precisazione appena fornita dal Ministro, modifica il proprio parere sugli articoli aggiuntivi 4.09 (nuova formulazione) Capano, 4.01 e 4.02 Lussana, rimettendosi alla Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione) Capano, dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà del Ministro a tale articolo aggiuntivo, formulato prevedendo una copertura finanziaria adeguata che non grava sulle dotazioni economiche del Ministero per le pari opportunità. Ciò considerato, ritiene che non vi sia alcuna ragione che giustifichi la reiezione di un emendamento volto a tutelare le persone vittime degli atti persecutori. In tale ottica sottolinea l'importanza dell'istituzione di uno sportello aperto al pubblico che abbia una distribuzione capillare sul territorio.

Cinzia CAPANO (PD) interviene per sottolineare l'assoluta utilità dell'istituzione degli sportelli aperti al pubblico presso le questure, rilevando come questi, attraverso l'ausilio di personale qualificato, possano essere di aiuto concreto per le vittime degli atti persecutori. Ritiene che tali strumenti di tutela possano essere un mezzo per bloccare concretamente l'intensificarsi degli atti persecutori nei confronti di una medesima vittima.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che il Ministro non ha dichiarato  la propria contrarietà nel merito agli articoli aggiuntivi in esame, quanto ha piuttosto evidenziato alcune difficoltà di ordine organizzatorio per la realizzazione di particolari strumenti a tutela delle vittime di atti persecutori.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA ribadisce la propria intenzione di garantire alle vittime dei reati di atti persecutori tutti gli strumenti di tutela che possono essere concretamente realizzati. In merito all'apertura di sportelli presso le questure, evidenziando come si tratti di una materia che non rientri nei propri ambiti di competenza, ricorda che al momento vi sono dei problemi di carattere organizzatorio che sembrano insormontabili.

Carolina LUSSANA (LNP), dopo avere espresso apprezzamento per l'intenzione del Ministro di adoperarsi affinché siano assicurati alle vittime del reato di atti persecutori dei mezzi di tutela adeguati, dichiara di ritirare i suoi articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, riservandosi di ripresentarli in Assemblea dopo aver eventualmente verificato con il Ministro la loro realizzabilità concreta. Per quanto attiene alla previsione di uno sportello aperto al pubblico, sottolinea che le proprie proposte emendative non prevedono la presenza di personale medico, quanto piuttosto di personale al quale affidare il compito di prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di atti persecutori. A fronte della difficoltà operativa per la istituzione di sportelli presso le questure, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di presentare in Assemblea un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza per la futura istituzione di tali sportelli.

Raccomanda invece l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 4.03 che prevede che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta. Si tratta di una disposizione a tutela delle vittime del reato in esame che non implica alcun impegno di carattere organizzatorio per gli uffici pubblici collocati sul territorio.

Donatella FERRANTI (PD) invita nuovamente il Ministro ad appoggiare l'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione), che, non comportando esborsi rilevanti per l'erario, assicura degli importanti strumenti di tutela per le vittime di atti persecutori.

Antonio DI PIETRO (IdV), in relazione all'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione), dichiara di condividerne lo spirito, pur ritenendo che esso non sia praticamente applicabile per difficoltà di natura organizzatoria. Ritiene, a tale proposito, che si dovrebbero prevedere delle disposizioni volte a disciplinare in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi degli uffici ai quali demandare il compito di istituire gli sportelli aperti al pubblico. Condivide l'osservazione dell'onorevole Lussana circa l'opportunità di presentare degli ordini del giorno in relazione all'istituzione di tale sportello. In merito all'articolo aggiuntivo 4.03, rileva come si tratti sostanzialmente di un precetto senza sanzione, prevedendo unicamente obblighi, alla cui violazione non è connessa alcuna conseguenza. Anche in questo caso ritiene che si potrebbero presentare degli ordini del giorno.

Angela NAPOLI (PdL) sottolinea l'esigenza di approvare una legge efficace che non sia appesantita da disposizioni astrattamente condivisibili ma di fatto non attuabili per ragioni di copertura finanziaria. Non condivide invece l'ipotesi di inserire nelle questure personale sanitario ovvero di assistenza psicologica, considerato che si tratta di uffici i cui compiti istituzionali attengono piuttosto alla sicurezza e all'ordine pubblico. Invita la Commissione  a valutare l'opportunità di riservare la questione della tutela socio-sanitaria delle vittime dei reati persecutori a provvedimenti volti unicamente a prevedere varie forme di tutela.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione) Ferranti.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA modifica il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 4.03 Lussana, esprimendo parere favorevole. A tale proposito, sottolinea il proficuo lavoro che svolgono quotidianamente i centri antiviolenza a favore delle vittime di reati, quali ad esempio quelli di violenza sessuale.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, esprime parere conforme al Ministro.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.03 Lussana (vedi allegato).

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che il provvedimento in esame debba limitarsi a contenere disposizioni di natura sanzionatoria, senza prevedere norme, come ad esempio quella prevista dall'articolo aggiuntivo 4.08, che hanno una valenza meramente sociologica.

Barbara POLLASTRINI (PD) dichiara di non condividere l'intervento dell'onorevole Di Pietro, ritenendo che il provvedimento in esame abbia tre obiettivi: la previsione di un nuovo reato, la certezza della pena e la prevenzione. In sostanza, occorre introdurre nell'ordinamento una norma che sia in grado di tutelare efficacemente le donne, che sono in massima parte le vittime degli atti persecutori. Non comprende le ragioni per le quali il Ministro sia contrario anche alle norme di natura preventiva che non prevedano alcuna spesa per l'erario.

Donatella FERRANTI (PD) replica all'onorevole Di Pietro osservando come la materia della prevenzione sia del tutto omogenea a quella della repressione. Ricorda che in molti casi si approvano leggi che tengono conto sia del profilo repressivo che di quello preventivo dei fenomeni che si intendono disciplinare. Nel caso specifico ritiene opportuno prevedere delle statistiche almeno in relazione al fenomeno degli atti persecutori.

La Commissione con diverse votazioni respinge gli articoli aggiuntivi 4.08 e 4.07 Ferranti, 4.06 Pollastrini e 4.05 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, invita il relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 4.04, volto a modificare la cosiddetta Legge Mancino aggiungendovi le ipotesi di discriminazione motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Ricorda che tale materia è oggetto delle proposte di legge C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro, che si trovano attualmente all'esame della Commissione Giustizia. Per quanto l'articolo aggiuntivo 4.04 non sia formalmente inammissibile, riproducendo disposizioni contenute in articoli di proposte di legge abbinate al disegno di legge in esame, ribadisce, in considerazione della circostanza richiamata, l'invito al ritiro di tale articolo aggiuntivo.

Anna Paola CONCIA (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.04, sottolineando l'esigenza che la Commissione già dalla prossima settimana riprenda l'esame dei provvedimenti in materia di omofobia.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione ha accantonato l'articolo aggiuntivo 1.102 (nuova formulazione) del relatore e 1.30 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene opportuno prevedere come aggravante, in sostituzione del riferimento all'articolo 339 del codice penale, l'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con armi o attraverso l'uso del telefono o di altri sistemi di comunicazione, anche informatica o telematica, ovvero mediante l'indebita diffusione, con qualunque mezzo, di immagini o notizie attinenti alla vita privata  della persona offesa. Osserva che tale formulazione servirebbe a descrivere in maniera sufficientemente determinata i casi in cui sia violata la riservatezza della vittima, secondo quanto previsto dall'emendamento del relatore 1.102 (seconda formulazione).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene non opportuno prevedere che costituisca una aggravante l'ipotesi in cui il fatto sia commesso con l'uso del telefono, in quanto si tratterebbe di una delle modalità in cui normalmente sono commessi gli atti persecutori. Per tale ragione rileva come sarebbe inopportuno collocare tale ipotesi tra le circostanze aggravanti.

Antonio DI PIETRO (IdV), dopo aver condiviso le osservazioni del relatore, esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo 1.102 (seconda formulazione) nella parte in cui viene fatto riferimento al travisamento del reo, rilevando come si tratti di una ipotesi che in concreto possa non essere tanto grave da essere considerata una circostanza aggravante.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, anche in considerazione dell'intervento dell'onorevole Contento circa l'esigenza di meglio formulare sotto il profilo della determinatezza la nuova circostanza aggravante nella parte in cui si riferisce alla violazione della riservatezza della vittima, riformula nuovamente il suo articolo aggiuntivo 1.102 eliminando il riferimento alla riservatezza

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.102 (terza formulazione) del relatore (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sull'emendamento 1.30 Ferranti, ritiene che la questione del legame tra gli atti persecutori e l'omicidio per il quale si prevede l'ergastolo possa essere risolta facendo riferimento al nesso di occasionalità, piuttosto che a quello di consequenzialità. Non ritiene invece corretta la tesi secondo cui trai due fatti vi debba essere un nesso di causalità.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condividendo l'osservazione dell'onorevole Contento, invita il presentatore a riformulare l'emendamento 1.30 sostituendo la parola «conseguenza» con la parola «occasione». Inoltre ribadisce l'invito a trasformare tale emendamento in sostitutivo del numero 4-bis della lettera b).

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere la proposta di riformulazione del relatore.

Donatella FERRANTI (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula il suo emendamento 1.30.

La Commissione approva l'emendamento 1.30 (nuova formulazione) Ferranti (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo base, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA, conclusasi la fase dell'esame degli emendamenti, ringrazia tutti i componenti della commissione per lo spirito costruttivo con cui questi sono stati esaminati. Auspica che tale spirito possa caratterizzare anche il lavoro in Assemblea per poter così arrivare all'approvazione di un provvedimento vertente su un tema che sta a tutti a cuore, come quello della tutela delle vittime degli atti persecutori.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.30.

 

 


 

 


ALLEGATO

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e 1252 Mussolini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 


ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 612-bis, secondo comma, sostituire le parole da «legalmente» a «persona offesa» con le parole «anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».

 1. 26. (nuova formulazione). Capano, Samperi, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 612-bis, secondo comma, sostituire le parole da «legalmente» a «persona offesa» con le parole «anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».

 1. 10. (nuova formulazione). Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente: Se l'autore del fatto è stato già condannato per il delitto di cui al primo comma commesso a danno della stessa vittima, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

1. 104. (nuova formulazione). Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, sopprimere le parole: dal secondo e.

 1. 17. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, sopprimere le parole: dal secondo e.

 1. 29. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, terzo comma, dopo la parola: minore aggiungere le seguenti: oppure di un soggetto diversamente abile.

1. 27. (nuova formulazione). Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia,  Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo, ovvero violando gravemente o minacciando di violare gravemente la riservatezza della vittima.

1. 102. (seconda formulazione). Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con armi o da persona travisata o con scritto anonimo.

1. 102. (terza formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 612-bis, quarto comma, dopo la parola: offesa sono aggiunte le parole: il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

1. 16. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: Si procede a: terzo comma, con le seguenti: Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile.

1. 300. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 4-bis) con il seguente:

4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in occasione dei medesimi.

1. 30. (nuova formulazione). Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Approvato)

ART. 2.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole da «al questore» fino alla parola «se» con le seguenti: all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, se necessario assume informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove».

2. 4. (nuova formulazione). Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: verbale aggiungere le seguenti: Copia del medesimo è rilasciata al richiedente ed al soggetto ammonito.

2. 1. Contento.

(Approvato)

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti). Le  forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

4. 03. Lussana.

(Approvato)

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.45.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che le Commissioni I e XII hanno espresso, rispettivamente, parere favorevole con condizione e parere favorevole con condizione e osservazioni. Di tali rilievi si terrà conto nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Giulia Bongiorno, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.


 

 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008 - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.05.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

Nuovo testo C. 1440 Governo ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame, che novella il codice penale al fine di inserirvi un nuovo articolo, il 612-bis, che tipizza una nuova fattispecie di reato denominata «atti persecutori» e reca altre misure connesse alla medesima.

In particolare l'articolo 1 inserisce, dopo l'articolo 612 del codice penale, che disciplina la fattispecie della minaccia, e quindi nella sezione «Delitti contro la libertà morale», l'articolo 612-bis, che reca la normativa in esame. Perché sussista la fattispecie delittuosa si richiede la necessaria ripetitività della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Per la sussistenza della fattispecie delittuosa occorre inoltre che i suddetti comportamenti siano idonei a provocare un perdurante e grave stato di ansia o di pauraovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

Per quanto riguarda la pena si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa o se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo: in tal caso la pena è aumentata fino alla metà.

Per la nuova fattispecie è prevista la procedibilità a querela della persona offesa. È invece prevista la procedibilità di ufficio se il reato viene commesso contro  un minore, o persona diversamente abile ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio o nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito ai sensi del successivo articolo 2 (articolo 2, comma 3).

Viene inoltre apportata una modifica all'articolo 577 del codice penale nel senso di aggiungere alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio, in conseguenza delle quali si applica l'ergastolo, l'aver compiuto gli atti persecutori in occasione dei quali si sia verificata la morte della vittima.

L'articolo 2 introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore.

L'articolo 3 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a consentire l'applicazione, anche nelle indagini relative al reato di «atti persecutori», di alcuni istituti processuali quali le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (novella dell'articolo 266, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale); l'acquisizione, mediante incidente probatorio, della testimonianza di minori di sedici anni, anche al di fuori dei casi previsti ordinariamente dall'articolo 392 del codice di procedura penale (novella dell'articolo 392, comma 1-bis); per quanto riguarda le modalità di assunzione della prova, si novella l'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale disponendo che se fra le persone interessate all'assunzione della prova vi sono minorenni - e non solo infrasedicenni, come attualmente previsto - l'assunzione stessa può avvenire con modalità particolari, in luogo diverso dal tribunale, e che tengano conto anche delle esigenze della persona offesa; l'esame in dibattimento del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente vittime del reato, mediante l'uso di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico (novella dell'articolo 498, comma 4-ter del codice di rito).

Osserva inoltre che viene previsto il divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l'inserimento nel codice di rito dell'articolo 282-ter. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.

Fa poi presente che si prevede che il divieto di avvicinamento potrà accompagnarsi alla prescrizione di non comunicare con le predette persone, attraverso qualsiasi mezzo e che si stabilisce che, laddove l'avvicinamento sia inevitabile per ragioni lavorative o abitative, il giudice detterà apposite prescrizioni possa fissare dei limiti.

Sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione (nuovo articolo 282-quater del codice di rito) all'autorità di pubblica sicurezza competente, dei provvedimenti di cui al nuovo articolo 282-ter nonché dell'articolo 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) dello stesso codice ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali provvedimenti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

L'articolo 4 reca una novella di carattere generale all'articolo 342-ter del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L'articolo 5 prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima, tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, ed eventualmente di accompagnarla presso tali strutture.

Gli articoli 6 e 7 prevedono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la norma di entrata in vigore.

Si sofferma quindi sul rispetto delle competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Al riguardo rileva che il provvedimento in esame, introducendo una nuova fattispecie di reato, è riconducibile essenzialmente alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere dopo che sarà stata svolta una discussione di carattere generale sul provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, ritiene opportuno soffermare l'attenzione della Commissione sul rapporto che sussiste tra la condotta che integra la fattispecie di reato di «atti persecutori» e le sanzioni stabilite al riguardo. Osserva infatti che la pena edittale contenuta nel provvedimento in esame prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni: si tratta di una sanzione che, con l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui al terzo comma dell'istituendo articolo 612-bis del codice penale, può arrivare fino a sei anni di reclusione. È una questione di estrema delicatezza, che va approfondita sotto il profilo del rispetto del principio della proporzionalità della pena. Invita pertanto il relatore e la Commissione a riflettere su questo specifico punto tenendo presente non solo le costruzioni giuridiche che di questo fenomeno hanno fatto gli ordinamenti stranieri che lo hanno tipizzato, ma anche le pene previste dal codice penale per reati simili. Cita al riguardo, a titolo di esempio, il reato di molestia, che nel nostro ordinamento giuridico ha natura di reato contravvenzionale punito, ai sensi dell'articolo 660 del codice penale, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.

Isabella BERTOLINI, relatore, condivide l'opportunità, evidenziata dal presidente Bruno, di riflettere sul rispetto del principio di proporzionalità tra la condotta che integra la fattispecie di reato in esame e la sanzione corrispondente, stabilita dal provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO (LNP) non condivide il contenuto del provvedimento in esame, che potrebbe prestarsi ad applicazioni distorte: la fattispecie penale di «atti persecutori», infatti, così come descritta nel provvedimento stesso, potrebbe consentirne un uso strumentale. A fronte di giuste sanzioni previste a carico di chi commette questo reato vanno però adottate le opportune cautele che consentano a chiunque di discolparsi, evitando così di diventare vittima di facili strumentalizzazioni. Non sono infrequenti infatti i casi in cui la presunta vittima, soprattutto se di sesso femminile, incita, mediante appositi comportamenti, la commissione di atti molesti che oltretutto non sono ben circoscritti, essendo rimessi all'interpretazione giurisprudenziale.

Sesa AMICI (PD) fa preliminarmente presente che il proprio gruppo ha chiesto la rimessione del provvedimento in esame in sede consultiva, trattandosi di una questione di primaria importanza, che deve essere analizzata sotto molteplici punti di vista. Del resto il dibattito presso la Commissione di merito è stato lungo ed articolato, evidenziando profili critici che devono essere esaminati.

Non si tratta solo di questioni di natura tecnica o costituzionale in quanto, nella disciplina della fattispecie in esame, vanno tenute presenti le molteplici componenti psicologiche che si accompagnano alle condotte moleste e persecutorie.

Ritiene tuttavia condivisibile l'opportunità di approfondire la questione, sollevata dal presidente Bruno, avente ad oggetto il rispetto del principio della proporzionalità della pena: in particolare va approfondita la circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 612-bis, che prevede un aumento della pena qualora il fatto sia commesso da persona legata alla vittima da un rapporto familiare o affettivo.

Raffaele VOLPI (LNP) condivide il suggerimento formulato dal presidente Bruno in ordine alla opportunità di approfondire la fattispecie in esame sia con riferimento a quanto previsto al riguardo negli ordinamenti stranieri, sia al fine di comparare l'entità della pena prevista per il reato in esame con quelle previste per la commissione di reati simili.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che debba essere approfondita anche la giurisprudenza costituzionale, che in più occasioni si è soffermata sul tema della proporzionalità della pena. Quindi, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 11 dicembre 2008 nella la quale la Commissione dovrà esprimere il parere.

La seduta termina alle 12.25.


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

Nuovo testo C. 1440 Governo ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Isabella BERTOLINI, relatore, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (vedi allegato 1), che illustra. Chiarisce che la valutazione di costituzionalità del testo della Commissione giustizia è stata condotta con riguardo ai principi di proporzionalità della sanzione e di tassatività della fattispecie penale. In particolare, la condizione posta nella proposta di parere è intesa a ripristinare nel nuovo articolo 612-bis del codice penale la clausola di esclusione già prevista nel testo originario del Governo, in modo da evitare che uno stesso fatto, qualora integri contemporaneamente le fattispecie degli atti persecutori e di altro reato più grave, sia sanzionato con una pena eccessivamente dura e sproporzionata. La preoccupazione relativa alla proporzionalità delle pene sta alla base altresì dell'osservazione di cui alla lettera a), la quale richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di verificare che le pene previste per il reato di atti persecutori e per le circostanze aggravanti siano proporzionate al fatto che costituisce reato, tenuto conto delle pene previste dall'ordinamento per condotte assimilabili per gravità o per tipologia a quello in questione.

Le osservazioni di cui alle lettere b) e c), invece, nascono dalla preoccupazione che, almeno per alcuni profili, la nuova fattispecie penale degli atti persecutori non sia definita nel testo della Commissione in modo sufficientemente determinato. In particolare, potrebbe essere opportuno chiarire con più precisione in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita costituisca una limitazione della libertà morale tale da integrare la fattispecie del reato e giustificare l'irrogazione della sanzione penale prevista. Parimenti, sarebbe opportuno, al nuovo articolo 612-bis, secondo comma, definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa», in considerazione del fatto che l'esistenza del legame affettivo costituisce circostanza aggravante del reato.

Gaetano PECORELLA (PdL) si dichiara d'accordo sulla proposta di parere della relatrice, ancorché ritenga che essa metta in luce solo una parte degli aspetti problematici del testo della Commissione giustizia e sia dell'avviso che le osservazioni andrebbero formulate come condizioni, essendo funzionali ad assicurare il rispetto di principi costituzionali della massima importanza.

Premesso infatti di essere favorevole ad una disciplina penale, anche severa, del fenomeno degli atti persecutori, ritiene che le pene previste dal testo in esame siano eccessive. Fa presente, al riguardo, che, mentre nel testo del Governo la fattispecie  di reato era definita, più opportunamente, facendo riferimento a «condotte reiterate», nel testo della Commissione si fa riferimento ad «atti reiterati», con la conseguenza che la sanzione della reclusione fino a quattro anni verrebbe irrogata anche nei confronti di chi abbia posto in essere una sola condotta persecutoria, ancorché articolata in più atti, il che è, a suo giudizio, sproporzionato.

Ritiene poi che il testo non rechi una definizione sufficientemente tassativa della fattispecie criminosa: gli atti, infatti, costituiscono reato a seconda che siano o meno idonei a cagionare in qualcuno un perdurante e grave stato di ansia e di paura, il che però dipende dalla sensibilità e impressionabilità di colui che subisce l'atto, con la conseguenza che i medesimi comportamenti possono essere o non essere reato a seconda di come li vive la persona coinvolta.

Un'altra fonte di indeterminatezza della fattispecie penale risiede, a suo avviso, nel riferimento alla nozione di legame affettivo: non è infatti chiaro cosa debba intendersi per «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa». Sarebbe dunque più corretto fare riferimento al legame di convivenza.

Un ulteriore punto critico del testo della Commissione è rappresentato, a suo parere, dall'aver qualificato come circostanza aggravante la commissione del reato da parte del coniuge. Il testo del Governo prevedeva infatti l'aggravante solo in caso di commesso dal coniuge «legalmente separato o divorziato», mentre il testo della Commissione fa riferimento al coniuge «anche se separato o divorziato», con la conseguenza che l'aggravante si estende ora anche al rapporto matrimoniale per il quale non sia intervenuta separazione o divorzio. Tale previsione è, a suo parere, in contrasto con l'obiettivo costituzionale della salvaguardia della famiglia, in quanto l'irrogazione di una sanzione così elevata nei confronti del coniuge rende tendenzialmente irreversibile la rottura dell'unità familiare.

Per quanto riguarda, poi, la novella all'articolo 577 del codice penale, tendente a prevedere l'applicazione della pena dell'ergastolo per l'omicidio commesso dal persecutore, ritiene che la formulazione proposta dalla Commissione sia in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie penale, in quanto, parlando di omicidio commesso «in occasione» degli atti persecutori, stabilisce tra gli atti persecutori e l'omicidio un rapporto di mera prossimità cronologica, e non invece di causalità: più corretto sarebbe, invece, a suo avviso, prevedere che l'aggravante sussista quando l'omicidio sia commesso da chi abbia in precedenza commesso atti persecutori nei confronti della vittima e «in conseguenza» degli atti persecutori stessi.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che le obiezioni sollevate dal deputato Pecorella siano motivate più sul piano del diritto penale, e quindi nel merito del provvedimento, che su quello del diritto costituzionale. Dal punto di vista costituzionale, infatti, il legislatore ha un ampio margine di scelta, tradizionalmente riconosciuto dalla Corte costituzionale, la quale, in tema di ragionevolezza e proporzionalità della pena, si è sempre limitata a ribadire che le valutazioni circa l'opportunità di sanzionare penalmente un comportamento e la misura della sanzione spettano al legislatore. Ciò detto, è innegabile che gli atti persecutori siano odiosi e gravemente lesivi della libertà, soprattutto quando perpetrati in ambiti relazionali intimi, come quello dei rapporti affettivi o coniugali.

Quanto alla tassatività della fattispecie penale, nel ricordare che il codice penale prevede diversi reati nella cui definizione entra l'elemento della soggettività, osserva che il riferimento al concetto di «idoneità» degli atti a cagionare uno stato di perdurante e grave paura o ansia garantisce semmai un margine di oggettività, in quanto l'idoneità deve intendersi tale non in base alla soggettiva reazione della vittima degli atti ma in base ad una valutazione di senso comune operata con il vaglio del giudice.

A suo parere, pertanto, il provvedimento in esame non presenta aspetti critici, sotto il profilo della costituzionalità, né per quanto attiene alla proporzionalità delle pene né per quanto attiene alla determinatezza della fattispecie penale.

Sesa AMICI (PD) ricorda al deputato Pecorella che il diritto penale, come tutto il diritto positivo, non è un corpo astratto ma una proiezione delle esigenze storico-contingenti della società che lo produce: la sua evoluzione risponde quindi non tanto o non soltanto a criteri tecnico-giuridici quanto a criteri politici e sotto il profilo politico deve prendersi atto che il fenomeno degli atti persecutori è diventato, oggi, emergente e preoccupante. A suo avviso, quindi, non si può sostenere che le sanzioni previste nel testo della Commissione siano sproporzionate.

Quindi, dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di parere della relatrice, che ritiene assai equilibrata, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione, motivata dalla non piena condivisione del testo definito dalla Commissione di merito, nel quale non è stato riconosciuto e garantito a sufficienza il momento della prevenzione del reato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritiene che il testo del Governo fosse nel complesso migliore e più rispettoso dell'impianto complessivo del codice penale. Per quanto riguarda il riferimento alla relazione affettiva, ritiene si tratti dell'ennesima manifestazione di una tendenza giuridica a suo avviso pericolosa, vale a dire quella al «panpenalismo», ossia a disciplinare penalmente tutti gli aspetti della vita, dalla nascita alla fine della vita stessa. Osserva, tra l'altro, con riferimento alla novella all'articolo 577 proposta dal testo in esame, che, se il giudice ritiene di dover comminare all'omicida l'ergastolo, può richiamarsi ad altre aggravanti già previste dal codice, senza dover far riferimento all'esistenza di una precedente condotta persecutoria. Nel complesso, ritiene che il sistema delle pene previsto dal testo in esame sia sproporzionato e giudica probabile un pronunciamento negativo della Corte costituzionale sul punto.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel dichiarare il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, osserva che sarebbe stato tuttavia opportuno che la condizione e le osservazioni in essa contenute fossero motivate in modo più analitico. Rilevato poi che il testo originario del Governo era, a suo avviso, più equilibrato, esprime l'auspicio che la Commissione giustizia tenga conto delle valutazioni contenute nel parere della Commissione affari costituzionali e che presenti all'Assemblea un testo ben congegnato, in modo che non si debba svolgere in Aula il lavoro che non è stato compiuto in Commissione.

Mario TASSONE (UdC), pur condividendo il tenore della proposta di parere della relatrice, ritiene che le osservazioni avrebbero dovuto essere formulate come condizioni. Annuncia quindi l'astensione del suo gruppo dalla votazione, riservandosi di presentare emendamenti e porre questioni sul testo in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.


 


ALLEGATO 1

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti (nuovo testo C. 1440 Governo ed abbinate).


PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1440 Governo, recante «Misure contro gli atti persecutori», risultante dall'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia;

espresso apprezzamento per il testo elaborato dalla Commissione di merito, che colma una lacuna dell'ordinamento italiano e pone quest'ultimo in linea con gli ordinamenti dei Paesi di democrazia più avanzata;

considerato che:

il provvedimento, essendo volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato, incide sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

la condotta criminosa prevista dal nuovo articolo 612-bis (Atti persecutori) del codice penale si sostanzia nel molestare o minacciare taluno con atti reiterati e idonei (a) a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero (b) a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero (c) a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita;

è prevista per il reato di atti persecutori la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, la quale è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa; la pena è altresì aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo;

al nuovo articolo 612-bis del codice penale è stato soppresso l'inciso originariamente previsto nel testo del disegno di legge del Governo secondo cui la condotta persecutoria è punita «salvo che il fatto costituisca più grave reato»;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che, al fine del rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché del principio secondo cui la finalità della pena è rieducativa, occorre che vi sia proporzionalità tra la pena e l'offesa, per un verso, e, per altro verso, tra le diverse pene previste per fattispecie di reato omogenee;

il principio costituzionale di tassatività impone al legislatore di definire con la massima oggettività e univocità possibili il fatto che viene sanzionato penalmente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», primo  comma, siano inserite, in principio, le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le pene ivi previste per il reato di atti persecutori e per le circostanze aggravanti siano proporzionate al fatto che costituisce reato, tenuto conto delle pene previste dall'ordinamento per condotte assimilabili per gravità o per tipologia a quello in questione;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», primo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire con più precisione in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita cui la vittima degli atti persecutori viene costretta costituisce, per il grado o per la natura, una limitazione della libertà morale tale da giustificare l'irrogazione della sanzione penale ivi prevista;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», secondo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».


 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.15.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

Nuovo testo C. 1440 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 1440 Governo, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla II Commissione. Al riguardo, osserva che il disegno di legge è volto a fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specie sulle donne, sotto forma del cosiddetto stalking (letteralmente: fare la posta), ovvero una serie di comportamenti molesti e assillanti, come telefonate, lettere anonime, e-mail, pedinamenti, appostamenti, minacce, aggressioni e intrusioni nella vita privata e lavorativa di una persona, che assumono carattere continuativo e finiscono per configurare gravi e sistematiche violazioni della libertà personale. Questo fenomeno è in costante aumento ed in relazione ad esso l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace. Gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti dai suddetti atti persecutori, che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il progetto in esame, potranno essere finalmente perseguiti. Secondo l'Osservatorio nazionale sullo stalking, le persecuzioni - che hanno come vittime soprattutto donne - in un caso su due sono opera di ex mariti, ex conviventi, ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da corteggiatori respinti, conoscenti, colleghi o estranei: almeno il 20 per cento di italiani, soprattutto donne, ne sono stati o ne sono tuttora vittime dal 2002 al 2007. Da una recente ricerca risulta che, su trecento delitti commessi fra partner o ex partner, l'88 per cento ha come vittime le donne, e nel 39 per cento dei casi si tratta di crimini annunciati, in quanto si verificano dopo un periodo più o meno lungo di molestie e persecuzioni. In altri casi, ove lo stalking è episodico e non si ripete, può essere sufficiente una misura monitoria,  indicata nel presente disegno di legge nell'ammonimento orale da parte del questore. La prima definizione legale di stalking è stata formulata negli Stati Uniti nel 1990, in risposta a una serie di reati commessi nei confronti di personaggi dello spettacolo, culminati nell'assassinio dell'attrice Rebecca Schaeffer, uccisa nel 1989 dal suo stalker, che la molestava da due anni. L'ampia risonanza generata da tali fatti di cronaca nell'opinione pubblica spinse lo Stato della California ad approvare la prima legge anti-stalking, ma già nel 1992 ben ventisette Stati americani avevano seguito l'esempio della California. Altri Paesi hanno legiferato contro lo stalking, come l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e, in Europa, il Regno Unito, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, l'Irlanda e la Germania. Nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, ai fini della configurazione del reato di stalking, si richiede una «serie di comportamenti ripetuti», anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito, la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte. In sintesi, questo provvedimento ha tre obiettivi: la previsione di un nuovo reato, la certezza della pena e la prevenzione. Dilata e anticipa, quindi, la tutela penale nei confronti delle vittime. Il provvedimento si compone di sei articoli. Per quanto riguarda le norme che incidono su materie di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 1 introduce il reato di atti persecutori di cui al nuovo articolo 612-bis del codice penale, in base al quale lo stalker è punito con la reclusione da sei a quattro anni. Riguardo a tale nuova fattispecie criminosa, come disciplinata nel testo approvato dalla II Commissione, fa due osservazioni: tra le vittime non è chiaro se siano ricomprese anche persone legate da vincolo di amicizia. Al riguardo formula un esempio: ci può essere un ex fidanzato che minaccia le amiche della vittima (ex fidanzata). Pertanto sarebbe opportuno che la locuzione «relazione affettiva» di cui al comma 1 dell'articolo 612-bis sia da intendersi riferita anche ad un semplice rapporto amicale. Osserva poi che la legge n. 104 del 1992, richiamata nel comma 3 dell'articolo in esame per disciplinare le aggravanti per i «diversamente abili», definisce tali soggetti «persona handicappata»; quindi andrebbe valutato più attentamente quale sia la definizione migliore da adottare. Per quanto riguarda l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, e che reca misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti, esso prevede l'obbligo, per i soggetti cui la vittima si rivolge, di dare informazioni sui Centri antiviolenza e di accompagnarla presso tali centri, qualora espressamente richiesto dalla vittima stessa. In proposito, pur rimanendo fermo il principio per il quale risulta necessario offrire alla donna vittima di stalking la possibilità di fruire di adeguato sostegno e supporto anche di tipo psicologico, sarebbe opportuno fare riferimento a tutte le strutture di supporto specializzate nell'attività di tutela e sostegno alle donne vittime di violenza. Questo perché già esistono in molte città italiane dei centri di eccellenza locati nei presidi sanitari o nelle sedi istituzionali, nei quali la donna, se opportunamente indirizzata, trova già adesso adeguato contenimento del momento traumatico.

Lucio BARANI (PdL) rileva che, all'articolo 5, non risulta chiaro cosa si intenda per «presidi sanitari». Inoltre, esprime forti perplessità in ordine all'obbligo, per tali presidi, di fornire alla presunta vittima di atti persecutori, come definiti all'articolo 1 della proposta di legge in esame, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, e in particolare nella zona di residenza della vittima, e, soprattutto, di accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia richiesta.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che l'obbligo cui fa riferimento il collega Barani potrebbe intendersi riferito anche agli agenti delle forze dell'ordine presenti presso i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di cui all'articolo 5 della proposta in esame.

Marco RONDINI (LNP) condivide le forti perplessità espresse dal collega Barani, ricordando come la proposta di legge in esame si riferisca a casi di molestie o minacce, rispetto ai quali la competenza dei presidi sanitari è quantomeno dubbia.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che si potrebbe valutare l'opportunità di limitare le previsioni di cui all'articolo 5 alle forze dell'ordine operanti all'interno dei presidi sanitari.

Lucio BARANI (PdL) ricorda che il personale medico ha già oggi l'obbligo di notificare all'autorità di pubblica sicurezza i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, in base ai quali abbia ragione di ritenere che una persona sia vittima di reato.

Giuseppe PALUMBO, presidente, riconosce la fondatezza di quanto affermato, da ultimo, dall'onorevole Barani. Osserva, peraltro, che l'articolo 5 in discorso sembra piuttosto volto a indirizzare le vittime di stalking verso strutture dove possano ricevere assistenza.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea l'importanza, già evidenziata del presidente, di mettere in contatto le vittime di questo reato con i soggetti, anche del volontariato sociale, che siano in grado di prestare loro assistenza.

Lucio BARANI (PdL) rileva, ancora con riferimento all'articolo 5, che esso sembra attribuire impropriamente al personale sanitario il compito di verificare se sia stato effettivamente commesso il reato di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che le osservazioni formulate dai colleghi potranno essere oggetto di considerazione da parte del relatore all'atto della formulazione della sua proposta di parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.

(omissis)

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

Nuovo testo C. 1440 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Paola BINETTI (PD), scusandosi per non aver potuto partecipare alla seduta di ieri, chiede al relatore se il disegno di legge in esame contenga disposizioni in materia di omofobia.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, chiarisce che il tema non è affrontato nel provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.



ALLEGATO

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti
(Nuovo testo C. 1440 Governo e abb.)


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1440 Governo e abbinate, recante «Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti», quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che il provvedimento reca disposizioni necessarie a garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie insistenti;

valutata l'opportunità di escludere l'obbligo dell'accompagnamento presso le strutture adibite a Centri Antiviolenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 5, comma 1, sia sostituito dal seguente:

«1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e i servizi socio-assistenziali territoriali che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine e i servizi socio-assistenziali provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri Antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta».

 

 


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.40.

Misure contro gli atti persecutori.

Emendamenti C. 1440-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.20.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, d'iniziativa governativa, il quale reca misure contro gli atti persecutori, rilevando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. In particolare, ricorda che il disegno di legge in esame, nel testo emendato dalla Commissione Giustizia della Camera, si propone di novellare il codice penale al fine di inserirvi una nuova fattispecie di reato denominata «atti persecutori»; ovvero molestie o minacce reiterate, qualificabili, secondo terminologia anglosassone, come stalking. Nello specifico, per la sussistenza di tale fattispecie delittuosa, la norma in esame prevede che i suddetti comportamenti debbano avere l'effetto di provocare un grave stato di ansia o di paura, ovvero di ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero siano tali da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte ed abitudini di vita. I limiti della pena edittale sono dalla norma proporzionati alla gravità del reato (reclusione da sei mesi a quattro anni), con la previsione dell'ergastolo in caso di omicidio preceduto da atti persecutori. (articolo 1). La norma introduce, inoltre, la possibilità di richiedere al questore, nelle more della presentazione della querela da parte del soggetto offeso, l'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta (articolo 2) e una nuova  misura coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 3). La disposizione prevede, altresì, l'obbligo - per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche - di fornire alla vittima del reato in esame le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio e di provvedere ad accompagnare la stessa, qualora ne faccia richiesta, presso tali strutture (articolo 5). Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. In proposito, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario posto che le misure di sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 5, siano realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Sul punto chiede di acquisire una conferma da parte del Governo. In ogni caso, potrebbe risultare opportuno riferire la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 6 all'aggregato della finanza pubblica - anziché a quello del bilancio dello Stato - al fine di escludere oneri per i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche non statali coinvolti nell'ambito delle misure a sostegno.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che l'articolo aggiuntivo 1.01 presenta evidenti profili problematici di carattere finanziario in quanto dispone l'ammissione al gratuito patrocinio delle parti offese del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dal disegno di legge. Al riguardo rileva infatti che la proposta emendativa è suscettibile di ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al gratuito patrocinio con conseguenti maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva la necessità di acquisire alcuni chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti da alcune proposte emendative. Ricorda l'emendamento 3.51, il quale reca disposizioni in materia di audizione di testimoni vulnerabili, riproponendo parte della normativa già prevista dall'articolo 498, commi 4, 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale con riferimento all'esame diretto e controesame dei testimoni - dei quali viene prevista l'abrogazione - e estendendo la previsione per cui l'esame del minore vittima del reato viene condotta mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico anche ai reati di cui agli articoli 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 572 (Maltrattamento in famiglia verso fanciulli), 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), 581 (Percosse), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 591 (Abbandono di persone minori o incapaci) e nei casi di circostanze aggravanti di cui all'articolo 583 del codice penale. Si prevede, inoltre, che nell'esame testimoniale il presidente si avvalga sempre dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria, mentre attualmente è rimessa al Presidente la scelta se avvalersi o meno dei predetti esperti. Al riguardo, considerato che la proposta emendativa appare astrattamente idonea a determinare nuovi o maggiori oneri, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa. Segnala poi che l'articolo aggiuntivo 5.051 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2009, presso ogni prefettura di uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone fatte oggetto di atti persecutori. In ogni sportello opera uno psicologo e un assistente sociale, secondo modalità definite in apposita convenzione, da stipulare entro il limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai fini dell'utilizzo del personale e delle strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché l'istituzione, presso il Ministero delle pari opportunità, di un numero verde nazionale a difesa delle vittime di atti persecutori, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009. I  predetti oneri, pari complessivamente a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 sono coperti mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità per gli anni 2012 e seguenti delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia. In ogni caso, ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta in esame, con particolare riferimento all'apertura dello sportello pubblico presso ogni prefettura. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 5.0200, che dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo 24 ore su 24, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte del personale in possesso delle adeguate competenze e di comunicare alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati. A tale fine è autorizzata la spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria annuale. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse stanziate rispetto agli interventi previsti dalla proposta emendative e alla possibilità di destinare le risorse del Fondo per le pari opportunità, di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere delle medesime risorse. A tale proposito osserva che la tabella C allegata alla legge finanziaria 2009 prevede, a favore del citato Fondo, uno stanziamento di 29,9 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2011. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 5.055, il quale dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo 24 ore su 24, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte del personale in possesso delle adeguate competenze e di indirizzare le vittime presso appositi sportelli costituiti in ogni prefettura. A tale fine è autorizzata la spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito sia alla quantificazione dell'onere sia alla effettiva disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Segnala altresì che gli articoli aggiuntivi 5.054 e 5.053 prevedono l'istituzione di un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti con il compito di fornire alle stesse assistenza psicologica e giuridica funzionante 24 ore su 24. Il personale ad esso adibito è scelto tra i soggetti in possesso di adeguate competenze, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dal 2009, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito sia alla quantificazione dell'onere sia alla effettiva disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 5.056, il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2009, presso ogni prefettura di uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone fatte oggetto di  atti persecutori. In ogni sportello opera uno psicologo e un assistente sociale, secondo modalità definite in apposita convenzione, da stipulare entro il limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai fini dell'utilizzo del personale e delle strutture del Servizio sanitario nazionale. I predetti oneri, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, sono coperti mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità per gli anni 2012 e seguenti delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia. Osserva infine che l'articolo aggiuntivo 5.052, ai fini della progettazione e realizzazione di politiche per il contrasto di atti persecutori previsti dall'articolo 612-bis del codice penale e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, pone a carico dell'Istituto nazionale di statistica il compito di assicurare, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, lo svolgimento di una rilevazione statistica sugli atti persecutori, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio. Al riguardo ritiene opportuno di acquisire l'avviso del Governo se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER, con riferimento alle richieste di chiarimento relative al testo del provvedimento, conferma che le misure di sostegno alle vittime del reato di atti persecutori saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse, conferma poi che l'articolo aggiuntivo 1.01, ampliando la platea dei soggetti interessati al gratuito patrocinio, è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, esprimendo una valutazione contraria anche sull'emendamento 3.51, in quanto il previsto ausilio, nell'esame testimoniale del minorenne o dell'infermo di mente, di un esperto in psicologia o psichiatria comporta oneri non quantificati né coperti.

Osserva, altresì, che l'articolo aggiuntivo 5.052, il quale prevede lo svolgimento di una apposita rilevazione statistica sugli atti persecutori da parte dell'Istituto nazionale di statistica, appare suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello stesso Istituto.

Segnala, inoltre, che gli articoli aggiuntivi 5.051, 5.053, 5.054, 5.055 e 5.056 recano oneri di personale e di funzionamento privi di adeguata quantificazione e, in ogni caso, prevedono, a fini di copertura, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca adeguate disponibilità, in quanto le risorse sono prioritariamente destinate ad iniziative governative programmate per tale finalità.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo aggiuntivo 5.0200, conferma la congruità delle risorse stanziate rispetto agli interventi previsti, depositando a tale riguardo una relazione tecnica, che quantifica l'onere annuo della proposta in circa 993 mila euro, anche alla luce dell'esperienza maturata attraverso l'istituzione, presso lo stesso Dipartimento delle pari opportunità, del numero verde antidiscriminazioni razziali.

Maino MARCHI (PD) esprime perplessità sulle valutazioni del rappresentante del Governo in ordine all'inidoneità della quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli aggiuntivi 5.053, 5.054, 5.055, osservando come tali proposte presentino un contenuto analogo a quello della proposta emendativa del Governo, per la quale, invece, la quantificazione degli oneri è ritenuta congrua. Analogamente, ritiene non vi sia un problema di quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli aggiuntivi 5.051 e 5.056, in quanto gli oneri  riferibili a tali proposte sono limitati ai 4 milioni di euro ivi previsti per la stipula delle convenzioni per la realizzazione degli sportelli in ogni prefettura.

Pier Paolo BARETTA (PD) segnala come l'articolo aggiuntivo 1.01, prevedendo l'ammissione al gratuito patrocinio delle parti offese del reato di atti persecutori, affronti una questione fondamentale nell'economia del provvedimento in esame. Ritiene pertanto necessario che, anche in considerazione del fatto che il provvedimento allo stato non reca oneri per la finanza pubblica, il Governo si attivi per individuare una possibile copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta.

Massimo VANNUCCI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 3.51, il quale a suo giudizio non presenta profili problematici di carattere finanziario in quanto alla previsione del ricorso a specifiche modalità di acquisizione della prova testimoniale si potrebbe fare fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Gaspare GIUDICE (PdL) rileva il rischio di una confusione tra la contrarietà nel merito del Governo ad alcune proposte emendative, del tutto legittima, e l'eventuale parere contrario della Commissione bilancio che può essere motivato solo sulla base di evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Osserva che tale rischio risulta evidente con riferimento agli articoli aggiuntivi 5.053 e 5.054.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, sottolinea che, con riferimento all'articolo aggiuntivo 5.0200, il rappresentante del Governo ha depositato una relazione tecnica che quantifica puntualmente gli oneri derivanti dalla proposta, osservando che gli articoli aggiuntivi 5.054 e 5.055 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti in relazione alla previsione di apposti sportelli ubicati presso le prefetture o le questure. Evidenzia altresì che gli articoli aggiuntivi 5.053 e 5.054 autorizzano una spesa di 500 mila euro annui, mentre la proposta emendativa del Governo prevede una spesa di 1 milione di euro annui. Ribadisce, inoltre, che - al di là di ogni valutazione sul merito della proposta - l'articolo aggiuntivo 1.01 determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Formula, pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «a carico del bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica»;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.51 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 5.051, 5.052, 5.053, 5.054, 5.055 e 5.056, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 5.0200, con la seguente condizione, volta a garantire il  rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, dopo le parole: «di fornire» aggiungere le seguenti: «, nei limiti di spesa di cui al comma 2,»

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come i chiarimenti forniti non giustifichino l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 3.51, che a suo giudizio non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Laura RAVETTO (PdL) ribadisce, anche in base alla propria esperienza professionale come avvocato, che dall'emendamento 3.51 possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in relazione alle nuove modalità previste per l'esame dei testimoni vulnerabili.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER conferma come l'emendamento 3.51 determini maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione all'intervento, nell'esame testimoniale dei minorenni e degli infermi di mente, di esperti in psicologia o in psichiatria.

Maino MARCHI (PD) ritiene che, anche alla luce della relazione tecnica predisposta con riferimento all'articolo aggiuntivo 5.0200, il parere contrario sugli articoli aggiuntivi 5.051, 5.053, 5.054, 5.055 e 5.056 non possa essere giustificato dall'inadeguata quantificazione degli oneri, invitando pertanto il rappresentante del Governo a chiarire se l'autorizzazione di spesa ridotta a fini di copertura presenti le necessarie disponibilità finanziarie.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER precisa che nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, non sussistono risorse da destinare allo scopo per gli anni 2012 e seguenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 


 


Relazione della II Commissione giustizia

 


N. 1440-35-204-407-667-787-856-966-1171-1231-1233-1252-1261-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

¾

 

titolo

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

n. 1440

presentato dal ministro per le pari opportunità

(CARFAGNA)

e dal ministro della giustizia

(ALFANO)

Misure contro gli atti persecutori

Presentato il 2 luglio 2008

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 35, d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, NICCO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

in materia di atti persecutori

Presentata il 29 aprile 2008


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), l'11 dicembre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1440. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 35, 204, 407, 667, 787, 856, 966, 1171, 1231, 1233, 1252 e 1261 si vedano i relativi stampati.

n. 204, d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

Presentata il 29 aprile 2008

n. 407, d'iniziativa del deputato CONTENTO

Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

Presentata il 29 aprile 2008

n. 667, d'iniziativa del deputato LUSSANA

Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale e altre disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente

Presentata il 30 aprile 2008

n. 787, d'iniziativa dei deputati

CODURELLI, BRAGA, RAMPI, SCHIRRU,

BELLANOVA, DE BIASI

Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

Presentata il 7 maggio 2008

n. 856, d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

Presentata il 7 maggio 2008

n. 966, d'iniziativa dei deputati

MURA, DI PIETRO, BORGHESI, CAMBURSANO, DI GIUSEPPE, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, LEOLUCA ORLANDO, PIFFARI, RAZZI, SCILIPOTI

Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale concernente il delitto di molestie insistenti

Presentata il 13 maggio 2008

n. 1171, d'iniziativa del deputato SANTELLI

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

Presentata il 27 maggio 2008

n. 1231, d'iniziativa dei deputati

POLLASTRINI, CONCIA, CUPERLO

Misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

Presentata il 4 giugno 2008

n. 1233, d'iniziativa dei deputati

SAMPERI, FERRANTI, BERNARDINI, CAPANO, CONCIA,

FARINA COSCIONI, ROSSOMANDO

Misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

Presentata il 4 giugno 2008

n. 1252, d'iniziativa dei deputati

MUSSOLINI, ANTONIONE, BARANI, BECCALOSSI, BERRUTI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, CALABRIA, CALDORO, CASTELLANI, CECCACCI RUBINO, CENTEMERO, CRISTALDI, DE CORATO, DE NICHILO RIZZOLI, DI CENTA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FRASSINETTI, GAROFALO, GIAMMANCO, GIRLANDA, GOLFO, LAINATI, LAZZARI, LORENZIN, MANNUCCI, MAZZUCA, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, NIRENSTEIN, NIZZI, PAGLIA, PATARINO, PELINO, PESCANTE, PISO, PIZZOLANTE, PORCU, RAVETTO, REPETTI, MARIAROSARIA ROSSI, SAGLIA, SAVINO, SBAI, SCANDROGLIO, STANCA, VELLA, VERSACE

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di atti persecutori

Presentata il 5 giugno 2008

e

n. 1261, d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, SALTAMARTINI, SBAI, BIANCOFIORE

Introduzione degli articoli 612-bis del codice penale e 282-ter del codice di procedura penale e altre disposizioni per la repressione delle molestie persistenti

Presentata il 5 giugno 2008

(Relatore: BONGIORNO)

 

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1440 Governo, recante «Misure contro gli atti persecutori», risultante dall'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia;

            espresso apprezzamento per il testo elaborato dalla Commissione di merito, che colma una lacuna dell'ordinamento italiano e pone quest'ultimo in linea con gli ordinamenti dei Paesi di democrazia più avanzata;

        considerato che:

            il provvedimento, essendo volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato, incide sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            la condotta criminosa prevista dal nuovo articolo 612-bis (Atti persecutori) del codice penale si sostanzia nel molestare o minacciare taluno con atti reiterati e idonei: a) a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero b) a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero c) a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita;

            è prevista per il reato di atti persecutori la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, la quale è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa; la pena è altresì aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.    104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo;

            al nuovo articolo 612-bis del codice penale è stato soppresso l'inciso originariamente previsto nel testo del disegno di legge del Governo secondo cui la condotta persecutoria è punita «salvo che il fatto costituisca più grave reato»;

            la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che, al fine del rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché del principio secondo cui la finalità della pena è rieducativa, occorre che vi sia proporzionalità tra la pena e l'offesa, per un verso, e, per altro verso, tra le diverse pene previste per fattispecie di reato omogenee;

            il principio costituzionale di tassatività impone al legislatore di definire con la massima oggettività e univocità possibili il fatto che viene sanzionato penalmente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», primo comma, siano inserite, in principio, le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le pene ivi previste per il reato di atti persecutori e per le circostanze aggravanti siano proporzionate al fatto che costituisce reato, tenuto conto delle pene previste dall'ordinamento per condotte assimilabili per gravità o per tipologia a quello in questione;

            b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», primo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire con più precisione in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita cui la vittima degli atti persecutori viene costretta costituisce, per il grado o per la natura, una limitazione della libertà morale tale da giustificare l'irrogazione della sanzione penale ivi prevista;

            c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», secondo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».

 

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1440 Governo e abbinate, recante «Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti», quale risultante dagli emendamenti approvati;

            considerato che il provvedimento reca disposizioni necessarie a garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie insistenti;

            valutata l'opportunità di escludere l'obbligo dell'accompagnamento presso le strutture adibite a Centri Antiviolenza,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            l'articolo 5, comma 1, sia sostituito dal seguente:

        «1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e i servizi socio-assistenziali territoriali che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine e i servizi socio-assistenziali provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri Antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta».

 

TESTO

del disegno di legge n. 1440

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TESTO

della Commissione

Misure contro gli atti persecutori

Misure contro gli atti persecutori

Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

          a) identico:

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

      La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

      La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

      La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

      La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.

      Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;

      Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;

          b) al primo comma dell'articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

          b) identico:

      

          «4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis».

          «4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in occasione dei medesimi».

Art. 2.

(Ammonimento).

Art. 2.

(Ammonimento).

      1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

      1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

      2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

      2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

      3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

      3. Identico.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale).

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

          a) identica;

          b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

          b) identico:

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Identico.

      2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone.

      2. Identico.

      3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui al comma 2.

      3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

      4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

      4. Identico.

      Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

      Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - Identico.»;

          c) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

          c) identica;

          d) al comma 5-bis dell'articolo 398:

          d) identica;

            1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

 

              2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

 

              3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

 

              4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

 

          e) al comma 4-ter dell'articolo 498:

          e) identica.

              1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

 

              2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

 

Art. 4.

(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

Art. 4.

(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

      1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

      Identico.

 

Art. 5.

(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti).

 

      1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria).

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

      Identico.

Art. 6.

(Entrata in vigore).

Art. 7.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.

 


Esame in Assemblea

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

_________

_________    _________

_________

 

 

117.

 

Seduta di MARTEdì20 GENNAIO 2009

 

presidenza del vicepresidente ANTONIO LEONE

INDI

DEL PRESIDENTE GIANFRANCO FINI

E DEL VICEPRESIDENTE ROSY BINDI

 

(omissis)


 

Discussione del disegno di legge: Misure contro gli atti persecutori (A.C. 1440-A); e delle abbinate proposte di legge: Brugger ed altri; Cirielli; Contento; Lussana; Codurelli ed altri; Pisicchio; Mura ed altri; Santelli; Pollastrini ed altri; Samperi ed altri; Mussolini ed altri; Bertolini ed altri (A.C. 35-204-407-667-787-856-966-1171-1231-1233-1252-1261) (ore 9,42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Misure contro gli atti persecutori; e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Brugger ed altri; Cirielli; Contento; Lussana; Codurelli ed altri; Pisicchio; Mura ed altri; Santelli; Pollastrini ed altri; Samperi ed altri; Mussolini ed altri; Bertolini ed altri.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Avverto che l'onorevole Bongiorno, presidente della II Commissione (Giustizia) e relatrice sul provvedimento in esame, ha comunicato alla Presidenza che si duole di non poter essere presente per un impedimento di natura personale. Sarà, pertanto, sostituita nelle funzioni di relatore dal vicepresidente della Commissione, l'onorevole Palomba, che ha facoltà di parlare.

FEDERICO PALOMBA, Vicepresidente della II Commissione. Signor Presidente, auguro una buona giornata all'Assemblea. Per me è un onore sostituire una grande presidente della Commissione giustizia come l'onorevole Bongiorno, alla quale auguriamo un pronto ristabilimento.Pag. 2

Avverto che intendo chiedere la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della relazione della presidente. Dandola quindi per allegata, purtuttavia mi pare opportuno ricordarne alcuni passaggi che mi sembrano davvero molto importanti e immagino che la presidente avrebbe tenuto molto a illustrare tali punti perché lei stessa ha seguito, con molta attenzione, l'esame di questo provvedimento.

Il problema dello stalking concerne infatti la civiltà di un Paese. Il nostro Paese, a differenza di altri anglosassoni, non era ancora dotato di una specifica legislazione in materia volta a punire severamente atti persecutori e insistenti nei confronti delle persone, per lo più donne. Si tratta, molto spesso, di persone respinte o di persone nei confronti delle quali una relazione è stata conclusa e loro ritengono, dapprima con contatti frequenti, di ristabilire la relazione e poi tramutano questo loro interessamento, nei confronti dell'altra persona, in un comportamento davvero persecutorio.

Pertanto, credo che l'ordinamento giuridico italiano e l'intero popolo italiano non possano che essere contenti se il Parlamento approverà una norma di questo genere che connota la civiltà anche del nostro Paese dopo che altri Paesi, soprattutto quelli anglosassoni, hanno introdotto forme di tutela così importanti.

Intendo ora illustrare i punti salienti della relazione, per quanto riguarda soprattutto il riferimento all'articolato e alla struttura della legge.

Con l'articolo 1 si inserisce, dopo l'articolo 612 del codice penale, l'articolo 612-bis sotto la rubrica: «Atti persecutori». La nuova norma prevede una definizione di stalking e punisce chiunque minaccia o molesta taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legato da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

A questa introduzione, che è soprattutto di principio, seguono altre norme, volte a specificare meglio le situazioni che sono maggiormente interessate da questa situazione.

Tali norme prevedono aggravamenti di pena in presenza di determinate circostanze che riguardino non solo situazioni familiari conclamate, legittime e regolari, ma anche situazioni, in ipotesi anche pregresse, che sono, invece, connotate da una relazione soltanto di fatto.

Questo articolo reca una regolamentazione molto seria che tende a prevedere tutte le situazioni di aggravamento di pena qualora gli atti persecutori siano esercitati nei confronti di minori o di soggetti diversamente abili, ovvero con armi o da persona travisata o con scritto anonimo. Sono tutte circostanze che, da una parte, sotto il profilo oggettivo, aggravano effettivamente la situazione perché la rendono più pericolosa e, dall'altra, sotto il profilo soggettivo, sono più gravi perché rivolte verso soggetti che meno di altri sanno difendersi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Su questo punto forse si potrebbe fare qualche osservazione nel senso che talora ci sono soggetti deboli e sono quelli nei confronti dei quali spesso lo stalking viene esercitato. Pertanto, si potrebbe verificare la possibilità di individuare modalità sostitutive di notitia criminis non legate alla semplice volontà della persona offesa che, proprio nel momento in cui si trova sotto la pressione psicologica di atti persecutori, potrebbe avere una minore libertà psicologica per proporre la querela. La Commissione al riguardo ha ritenuto di rimanere ferma sul principio della perseguibilità soltanto a querela della persona offesa, ma tale elemento viene offerto alla riflessione del Parlamento.

L'articolo 2, invece, prevede una situazione estremamente positiva perché tende ad intervenire in una fase preventiva rispetto alla consumazione del reato e, soprattutto, rispetto a possibili eventi (molto gravi) di consumazione di altri delitti che possono essere conseguenza dello stalking, Pag. 3nel senso che l'attitudine psicologica del persecutore, avvitandolo in un acting out continuo, talora lo può portare a compiere anche altri delitti come quello di lesioni personali se non qualche volta addirittura di omicidio.

L'articolo 2 è importante perché tende ad intervenire in una fase preventiva, nel senso che affida al questore, su sollecitazione della persona interessata soggetta agli atti persecutori, un'attività importante che è quella dell'ammonimento: il soggetto persecutore viene avvertito che non può continuare a mantenere una condotta contraria alla legge e viene ammonito a comportarsi secondo i dettami di legge.

Conseguenza diretta dell'articolo 2 è l'articolo 3, che prevede che possano essere imposti specifici divieti, questa volta da parte dell'autorità giudiziaria (non è più un'attività di prevenzione che viene posta in essere dall'autorità di pubblica sicurezza) come misura cautelare personale, come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona (di vita e di lavoro) ed anche il divieto di comunicazione.

Anche queste norme tendono ad agire su un piano preventivo, ma la seconda misura che ho ricordato, essendo una misura cautelare di carattere personale, può portare eventualmente ad altre conseguenze di carattere penale, mentre l'ammonimento rimane soltanto nei limiti di una attività amministrativa della pubblica amministrazione e del comparto della sicurezza.

Questo è sostanzialmente l'apparato del provvedimento in esame, che a me ed alla Commissione competente in sede referente è parso estremamente positivo. Si tratta di un apparato per la cui definizione la presidente, che qui sostituisco, ha lavorato con grande intensità trovando soluzioni quasi sempre unanimi, perché l'obiettivo che si vuole raggiungere è davvero di civiltà e travalica le differenze culturali. I dibattiti che si sono svolti sono stati sempre condotti su un piano tecnico e, in questo senso, credo, a nome della presidente, di poter ringraziare anche il Governo per l'attività importante che ha svolto nella redazione di questo testo.

L'ultima norma che vorrei citare è l'articolo 4, che modifica l'articolo 342-ter del codice civile, prolungando a dodici mesi l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordina la cessazione della condotta criminosa.

Ciò detto - esposti sinteticamente i contenuti della relazione scritta, della quale peraltro intendo chiedere la pubblicazione in calce al resoconto della seduta - vorrei svolgere, anche a sostegno della relazione stessa, alcune considerazioni di carattere personale molto brevi e nei tempi consentiti per l'esposizione della relazione. Questo intervento del nostro Parlamento si inquadra in un ambito costituzionale molto preciso e netto, quello sostanzialmente riconducibile all'articolo 2 della Costituzione, laddove la nostra Carta tutela le persone come singoli e nelle formazioni sociali cui appartengano: tutela, cioè, la persona in tutti gli aspetti della vita individuale e sociale, anche con riferimento alla vita relazionale, anche in una relazione a due.

L'articolo 2, come sappiamo, è uno dei principali cardini della nostra Costituzione, nel senso che realizza una fusione pressoché perfetta tra l'individuo inteso come persona che ha diritti, doveri e prerogative proprie in quanto persona, ma anche come singolo inserito in una serie di relazioni sociali. L'articolo 2 tutela esattamente la correttezza delle relazioni sociali, nel senso che i diritti dell'individuo non debbono essere pregiudicati dalle relazioni sociali medesime, tanto più nel caso di relazioni e aspetti relazionali patologici come quelli che riguardano gli atti persecutori. Quindi, mi pare che siamo davvero in un solco importante tracciato dalla nostra Costituzione.

Si potrebbe fare riferimento ai casi nei quali più frequentemente accadono gli episodi di stalking. Lo stalker, utilizzando una terminologia ormai invalsa nel diritto anglosassone, può essere un estraneo, ma il più delle volte è una persona legata alla vittima da rapporti di conoscenza. Può essere un collega o un ex partner, che Pag. 4bracca - «to stalk» è un termine venatorio che significa: «braccare la vittima designata» - una persona in modo da incidere nella sua sfera più intima coperta dal diritto alla riservatezza inducendo in essa dei sentimenti gravi di ansia, insicurezza e, in qualche caso, davvero di angoscia. Tale comportamento toglie alla persona stessa quel diritto ad essere rispettata in quanto tale, che, invece, abbiamo visto l'articolo 2 della Costituzione tutela. Lo stalking vede nella maggior parte delle volte le donne vittime e gli uomini persecutori anche se non mancano casi inversi, ma sono molto rari.

L'età delle vittime varia dai quattordici ai sedici anni fino all'età adulta, mentre il fenomeno sembra diminuire dopo i cinquant'anni. I dati del centro antipedinamento di Roma hanno rilevato che nella capitale il 21 per cento della popolazione è stata vittima di stalking, cioè un cittadino su cinque a Roma ha subito atti persecutori continui e costanti, almeno una volta nella vita.

Questi dati però sono da considerare in difetto perché si riferiscono soltanto ai casi denunciati, e anche questo è un punto importante: c'è un numero oscuro in tutti i fenomeni di criminalità, ma in questi casi può essere addirittura maggiore perché la vittima degli atti persecutori è talmente impaurita, ha talmente paura che una sua denuncia all'autorità giudiziaria comporti un aggravamento del comportamento criminoso, che spesso pensa di non rivolgersi neppure all'autorità amministrativa o a quella giudiziaria per essere tutelata.

La categoria vittimologica più a rischio risulta essere quella denominata «health profession» che comprende quanti lavorano nell'assistenza socio-sanitaria come i medici, gli psicologi, gli assistenti sociali e gli infermieri. Questo si verifica perché questi professionisti entrano in contatto con i bisogni profondi di aiuto e le emozioni delle persone, e possono facilmente cadere vittima di proiezioni di affetti e di relazioni interiorizzate. La volontà di recuperare il precedente rapporto il più delle volte è alla base del comportamento del persecutore, il cui comportamento può talvolta degenerare in gravissimi atti.

Nel nostro Paese è anche possibile che possano essere stati fattori culturali e sociali a far sì che il fenomeno dello stalking sia meno prevalente, ma una migliore attenzione permetterà in futuro una consapevolezza maggiore del problema. Noi crediamo che questa normativa abbia non solo un'importanza fondamentale sotto il profilo preventivo e sotto il profilo repressivo e punitivo, ma crediamo soprattutto che abbia un altissimo valore di carattere culturale perché servirà a rendere edotti i cittadini del fatto che la persona va rispettata, del fatto che quando una relazione è finita non c'è niente che possa recuperarla se non la volontà delle parti, e che certamente la persecuzione nei confronti dell'altro soggetto, se possibile, aggrava o rende ancora più difficile la ripresa del rapporto. Insomma, la punizione dello stalking serve anche a far capire che la relazione è consenso, amore, fiducia e stima reciproca, senza i quali c'è soltanto violenza e sopraffazione, e non può esserci invece relazione positiva.

Ecco perché ci auguriamo che queste misure, quando saranno state introdotte anche nel nostro Paese, saranno una potente molla di formazione culturale che servirà a rendere consapevoli le persone del fatto che non bisogna interferire nella sfera di libertà delle altre persone. Crediamo e speriamo che questo sia anche un modo attraverso il quale possa essere fronteggiato, sotto il profilo culturale, il fenomeno del bullismo che, se non è collegato direttamente agli atti persecutori nei confronti di un'altra specifica persona, tuttavia obbedisce alla stessa logica, quella che la relazione può essere impostata, secondo taluni, secondo criteri di violenza e di sopraffazione.

Anche noi in Italia abbiamo bisogno di un grande risveglio culturale e di attenzione nei confronti della tutela dei diritti della persona. Siamo convinti che questo provvedimento servirà anche a dare una forte scossa di carattere culturale affinché Pag. 5ogni italiano pensi e sappia che ogni relazione deve essere fondata sul rispetto dell'altro e non sulla sopraffazione.

Signor Presidente, come ho già annunciato, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della relazione.

PRESIDENTE. Onorevole Palomba, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Mussolini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, amo definire questo testo di legge «Atti persecutori»; noi dobbiamo dare segnali molto chiari anche alla popolazione per far arrivare il messaggio di questa nuova fattispecie di reato che si aggiunge all'articolo 612 del codice penale. Sono atti persecutori, se vogliamo molestie insistenti, un reato subdolo e strisciante, anche difficile da definire in termini di legge.

Sono state presentate all'inizio di questa legislatura ben dodici proposte di legge da parte dei parlamentari alle quali si è aggiunto il disegno di legge del Governo che ha dato un grosso impulso per accelerare il processo legislativo, e finalmente il testo è giunto in Aula.

Quindi, mi auguro che possa trovare la luce questo reato che, ancora una volta, è contro le donne: anche se è vero che una parte residuale coinvolge anche gli uomini, la maggior parte dei casi, circa l'80-85 per cento di essi, è ancora contro le donne. Non si tratta solamente di atti persecutori, infatti, in questo testo, che è snello e composto di pochi articoli, si arriva anche ad affrontare il reato di omicidio che costituisce una circostanza aggravante: si prevede l'ergastolo per chi, dopo gli atti persecutori, arriva ad uccidere la vittima di questo orrendo reato.

Ci tengo a sottolineare una questione alla quale tengo particolarmente: vorrei, e ho presentato anche un emendamento in tal senso, che nelle circostanze aggravanti venisse prevista anche la condizione della donna in stato di gravidanza. Una donna che subisce atti persecutori o molestie insistenti in stato di gravidanza, certamente quando questo è noto all'autore del reato, deve essere considerata una circostanza aggravante. Essa deve essere inserita nel testo del provvedimento insieme alla previsione delle ipotesi in cui la fattispecie di reato è commessa contro un minore o contro una persona disabile. Credo che questo sia un atto molto importante, pertanto mi auguro veramente che questo testo, al quale la Commissione giustizia, ma anche altre Commissioni, hanno lavorato, possa vedere la luce. Si dice che sicuramente in tal modo verranno ridotti questi reati: io ritengo che talvolta una legge non riesca a ridurre i reati, ma certamente che contribuisca a far sì che possano cambiare anche una cultura e una mentalità.

Prima ascoltavo l'accostamento fatto all'onorevole Palomba con il bullismo: a mio avviso non c'entra niente l'atto persecutorio con il bullismo che si rivolge alcune volte contro le cose, noi non siamo cose, siamo donne, abbiamo le nostre responsabilità nella società, quindi non accosterei questa fattispecie di reato specifica con altro, con il bullismo che è totalmente un'altra cosa.

Nell'articolo 5 del provvedimento si fa riferimento ai centri antiviolenza: questa è una nota molto delicata, mi auguro veramente che il Governo possa considerare il fatto che i centri antiviolenza sono molto pochi, non sono diffusi capillarmente sul territorio nazionale. Nell'articolo si afferma addirittura che le donne dovrebbero essere accompagnate, ma dove se non ci sono i centri di antiviolenza? Certamente le vittime del reato vanno informate sul luogo in cui possono trovare un aiuto. Quindi, potenziare i centri antiviolenza, Pag. 6che sono fondamentali, è un aspetto molto importante, purché essi si trovino su tutto il territorio.

È anche molto importante sottolineare il fatto che nella maggioranza dei casi le donne, purtroppo, non denunciano il reato per paura, quindi è molto importante che sia stato inserito l'ammonimento, vale a dire che l'autore della condotta viene chiamato dal questore, si redige un processo verbale di cui viene fornita una copia alla persona e successivamente inizia l'iter, con la proposizione di querela, fino ad arrivare alla procedibilità d'ufficio nei casi dei minori, delle persone disabili, ed io aggiungo anche delle donne in stato di gravidanza.

Credo anche che occorrerebbe eliminare, quando si parla delle circostanze aggravanti, il riferimento al coniuge; io inserirei, piuttosto, molto più semplicemente il riferimento alla persona che sia stata, o che è, legata da un legame affettivo: è un'espressione molto più generica che fa rientrare molte più fattispecie.

Mi auguro veramente che questo testo possa trovare anche un apporto in Aula con i miglioramenti che possono venire anche dagli emendamenti proposti e che mantenga il fatto di essere così snello e composto da pochi articoli. Auspico che si possa fornire un contributo al fine di cambiare, lo ripeto, una mentalità ed una cultura che considerano ancora, troppo spesso, le donne come vittime di attenzioni, come se fossero proprietà di qualcuno, questo non deve più accadere.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Concia. Ne ha facoltà.

ANNA PAOLA CONCIA. Onorevole Presidente, Ministro, colleghe e colleghi, peccato che quest'Aula oggi sia semivuota. Per prima cosa, intendo raccontare la verità sull'atteggiamento della maggioranza, che in Commissione giustizia ha dapprima favorito la formazione di un comitato ristretto per la definizione di un testo base condiviso e subito dopo, con presunzione di autosufficienza, ha imposto un nuovo testo base, presentato dal Governo e dal Ministro delle pari opportunità.

Cara Ministra, lei lo sa che questa non è la sua legge: se non fosse stato per l'allora Ministro Pollastrini in Italia non si saprebbe neanche che cosa vuol dire stalking, cioè molestie insistenti. Quindi, noi sappiamo bene che è necessario, nel nostro Paese, finalmente introdurre la fattispecie di reato di stalking per contrastarlo prima di tutto nelle aule giudiziarie. Tuttavia, la nostra proposta era diversa e più completa, perché affrontava il problema su più piani come meritano reati come questi, in quanto su di essi si gioca la civiltà di un Paese.

Ciò che oggi, invece, viene al nostro esame è un insieme di norme di diritto penale (sostanziale e processuale) che hanno come unica finalità la punizione dei colpevoli di molestie insistenti. Manca ogni accenno all'introduzione di studi statistici del fenomeno che servono a calibrare le necessarie politiche di prevenzione e soprattutto mancano azioni positive che possano incidere sulla causa del problema di stalking. Questo progetto di legge così com'è, se pur già migliorato da alcuni emendamenti che noi abbiamo presentato in Commissione, si limita alla repressione e, quindi, a colpire l'effetto del fenomeno, senza andare alla radice del fenomeno stesso.

Il testo che oggi arriva in Aula rispecchia l'approccio di questo Governo sui temi sociali: punire e perseguire penalmente il responsabile del reato senza alcuna attenzione alla prevenzione, senza alcun riguardo alla causa e senza entrare nel merito di cosa spinga alcuni esseri umani a prevaricare su altri. Questo è l'approccio che questa maggioranza sta seguendo anche per la revisione sulla legge sulla violenza sessuale come anche sulla proposta di legge sulla prostituzione. Anche lì repressione, repressione ed ancora repressione: nulla di più.

L'idea che sottende all'azione legislativa della maggioranza è che la responsabilità delle azioni criminose sia esclusivamente del reo. Sembra seguire i ragionamenti di questa maggioranza, che la società non abbia alcuna responsabilità nella produzione della violenza, ma sappiamo benissimoPag. 7 che non è così. A che servono, mi chiedo, gli studi finanziati dall'Europa, come ad esempio il progetto Dafne sullo stalking se non ad indicare la necessità di andare oltre la sanzione penale? Per conoscere il fenomeno, studiarlo e per mirare a risolverlo non dobbiamo pensare la legislazione contro lo stalking solo come un atto riparativo dei torti subiti; non dobbiamo con questo progetto di legge dimostrare e offrire solo compassione verso le donne offese, perseguitate, violentate, perché la compassione è improduttiva, Ministro, e non sposterà di un'unità il conto delle vittime. Ci vuole un altro approccio: si può combattere lo stalking solo costruendo il diritto di cittadinanza paritaria delle donne e non è con la compassione che si ottiene il diritto di esistere.

Insisto che occorre sempre agire su più piani. Oltre alla sanzione penale, ovviamente, occorre la formazione del personale medico, di pubblica sicurezza e di assistenti sociali dedicati. A questo proposito, credete davvero che per contrastare lo stalking possa bastare la task force di undici (dico undici) carabinieri annunciati venerdì scorso da lei, Ministro? Sempre su questo piano, servono numeri verdi dedicati e, perché no, l'assistenza psicologica agli uomini. Occorrerà, con la stessa determinazione, agire sull'educazione della cittadinanza, lavorare sull'idea di società in cui vogliamo che i nostri figli crescano. Si tratta di una società dove il rispetto dell'altro e l'inclusione siano i primi due comandamenti.

Allora, una proposta come questa in discussione oggi non può non andare alla fonte del problema, ovvero la difficoltà, tutta maschile, di accettare la libertà femminile, la difficoltà, tutta maschile, di riconoscere nella donna un interlocutore paritario, non oggetto ma soggetto di diritti e detentrice anche del diritto di negarsi e di rifiutare attenzioni non gradite.

Si tratta, quindi, di un problema che attiene alle relazioni tra le donne e gli uomini nella nostra società e al ruolo delle donne nella nostra società. Certo, non si può negare, come affermava l'onorevole Mussolini, che esistono casi di molestie insistenti commesse da donne, ma, appunto, si tratta di fenomeni di residuali e, come ci dicono le statistiche, l'80 per cento delle vittime di stalking è costituito da donne: questo è il dato che ci deve far riflettere. Oltre agli strumenti repressivi, il legislatore ha il dovere di individuare gli strumenti educativi e di promozione di una cultura di parità fra gli uomini e le donne, prevedendo apposite materie nei cicli scolastici da una parte e forti politiche di promozione delle donne nella vita pubblica. Si sta facendo questo, Ministro? Credo di no. Occorre educare i cittadini sin dall'età scolastica e per tutto il percorso formativo al rispetto delle donne. Prendiamo esempio dalla Spagna, dove la materia dell'educazione alla cittadinanza, intesa come rispetto alla diversità, fa parte dei cicli scolastici. Sempre in Spagna, signor Ministro, nella stessa legge contro la violenza, sono previste agevolazioni anche finanziarie per le donne oggetto di violenza e facilitazioni sul lavoro per aiutare le vittime, anche dal punto di vista economico. Il disegno di legge licenziato dalla Commissione non prevede nulla di tutto ciò. I nostri emendamenti hanno esattamente questa finalità: migliorare la portata del provvedimento, al fine di attribuire un maggiore crisma di modernità e di efficacia di intervento, in modo tale che non solo si reprimano i colpevoli, ma si contribuisca a rinnovare l'idea stessa della società.

Colleghi e colleghe della maggioranza, valutate se il vostro modo di affrontare i problemi tenga effettivamente conto di quello che ci circonda e non solo della vostra visione delle cose. Provate, per una volta, ad immedesimarvi nelle persone che le vostre scelte legislative mirano ad aiutare. Provate a dare loro un sostegno concreto, che possa andare oltre l'approccio law and order, ossia legge e ordine, che produce solo una sicurezza effimera e mette al riparo la coscienza del legislatore, ma lascia la società priva di interventi Pag. 8strutturali, senza risolvere il problema alla radice e limitandosi ad operazioni di facciata.

Infine, mi rivolgo soprattutto a lei, Ministro Carfagna, e alle mie colleghe di centrodestra e anche a quelle di centrosinistra: nel luglio scorso, lei lo ricorderà, fui una di coloro che la difese dagli insulti di Sabina Guzzanti a piazza Navona. L'ho fatto per una ragione semplice: è tutta la vita che mi ha batto contro l'immagine stereotipata delle donne nel nostro Paese. L'ho fatto e lo farei con qualsiasi altra donna sottoposta alla gogna della misoginia e del commento pesante e sessista, sia maschile che femminile. Proprio per questo motivo oggi, in chiusura del mio intervento sul disegno di legge sullo stalking che stiamo discutendo e che mi auguro approveremo nei prossimi giorni, vorrei sottoporre a lei e alle mie colleghe alcune riflessioni e un impegno comune.

Ricordiamo che nel 1954 è stato abolito lo ius corrigendi, ossia il diritto del marito ad esercitare il potere correttivo nei confronti di sua moglie, che comprendeva anche la coazione fisica, ossia botte e maltrattamenti. Lo ius corrigendi era permesso nonostante un articolo della Costituzione avesse sancito da tempo l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Fino al 1975 i mariti hanno potuto e hanno avuto il diritto di leggere la posta delle mogli; ancora, la riduzione di pena per il delitto d'onore è stata abolita nel 1981. Non sono passati moltissimi anni, ma, con gli occhi delle donne della nostra generazione, sembrano secoli fa: sono cambiate moltissime cose nella vita delle donne italiane, grazie alle donne che prima di noi hanno compiuto una rivoluzione non violenta. Noi siamo portatrici di un grandissimo patrimonio. Le donne che ci hanno preceduto ci hanno lasciato una grande eredità e un grande compito, quello di capovolgere l'immagine sociale delle donne come vittime e soggetti deboli da proteggere. Quella della vittima non può essere la misura dello stare al mondo di una donna.

Naturalmente, abbiamo il dovere di difendere le vittime, ma per difenderle dobbiamo, invece, costruire un'immagine della donna che esca dal cliché della vittima. La violenza si sconfigge attraverso messaggi positivi e attraverso un'immagine diversa delle donne. Per molti limitarsi a parlare di vittime indifese è un modo per lasciare le cose come stanno. Questo è solo un punto di partenza: una vera politica in favore delle donne è un'altra cosa. Dobbiamo fare altro e dobbiamo farlo in fretta. Allora, chiudiamo in fretta questo capitolo e andiamo ad occuparci di come costruire una società anche a nostra misura, dove noi donne siamo a mani piene sulla scena pubblica, e non a mani vuote, come soggetti da risarcire.

La politica e la società hanno bisogno di quello che noi sappiamo dare. Caro Ministro, care colleghe, questo è il nostro compito in questo momento storico: è il compito della nostra generazione. Vi chiedo, quindi, uno sforzo, uno scarto, per poter incoraggiare le giovani donne con il racconto della grandezza delle altre donne, non con il racconto della violenza e dei soprusi subiti, non con lo stereotipato racconto delle nostre antiche debolezze. Alle nostre figlie non dobbiamo creare ripari, ma dare forza, perché di tanta forza, di coraggio e fierezza di sé avranno bisogno.

Dobbiamo formare generazioni di donne in grado di non essere più complici di uomini violenti. Potranno farlo solo con la forza e il coraggio di immaginarsi padrone delle proprie esistenze, non con la debolezza delle vittime. Solo così avremo assolto al compito della nostra generazione e sarà una società migliore per tutte e per tutti, perché una società dove le donne vivono bene è una società migliore per tutti. A mani piene, avremo contribuito anche noi a cambiare il mondo (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nell'affrontare oggi la discussione sulle linee Pag. 9generali su questo provvedimento, mi preme sottolineare innanzitutto come l'Unione di Centro abbia valutato positivamente l'attenzione mostrata dal Ministro Carfagna e, in Commissione, da tutti i partiti trasversalmente, a cominciare dal presidente Bongiorno, in merito ad un fenomeno, quello delle molestie insistenti, in costante aumento, in relazione al quale l'ordinamento non è stato finora in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace.

Avremmo preferito anche noi, senz'altro, come ha ricordato l'onorevole Concia prima di me, l'adozione di un testo che unificasse le diverse proposte sul tappeto, piuttosto che assumere la proposta del Governo come testo base, ma apprezziamo anche il costruttivo confronto bipartisan avvenuto in Commissione. Ci auguriamo che anche le prossime iniziative, in particolare quelle attinenti alla riforma degli istituti e delle procedure relative all'amministrazione della giustizia, non seguano logiche blindate, ma possano essere interessate da una libera discussione parlamentare con i gruppi di opposizione, che hanno dimostrato in diverse occasioni di non saper dire solo «no», ma di saper dare il proprio contributo costruttivo, specie in tema di giustizia, senza pregiudizi.

Il nostro atteggiamento sarà, come sempre, disponibile alla collaborazione, non per subalternità verso il Governo, ma perché siamo consapevoli delle responsabilità che investono tutte le forze politiche, quando si tratta di realizzare riforme concrete, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle loro garanzie e della loro sicurezza. Il provvedimento sullo stalking è giustamente finalizzato a consentire di perseguire e reprimere comportamenti che, ancora oggi, non trovano nell'ordinamento penale rimedi adeguati e che, in quanto ripetuti nel tempo, si sostanziano in veri e propri accanimenti contro la persona e la sua libertà, comportamenti che in molti casi possono preludere ad altre e più gravi forme di aggressione.

Non dimentichiamo che gli atti di violenza, specialmente quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti persecutori, come quelli di cui qui discutiamo, che, a tutt'oggi, sfuggono ad ogni rimedio cautelare e sanzionatorio. In linea generale, lo stalking è un fenomeno psicologico e sociale, conosciuto anche come sindrome del molestatore assillante, che nella manifestazione dei suoi comportamenti è spinto da diverse motivazioni, quali il desiderio di avvicinare qualcuno dal quale si è attratti in maniera ossessiva, la voglia di riallacciare una relazione con un ex partner, il desiderio di vendetta per un abbandono o un torto subito, la conquista ad ogni costo e il tentativo assillante di iniziare una relazione sentimentale.

In ogni caso, per il molestatore l'altro, cioè la vittima, non è più soggetto capace di una propria libera determinazione di sé, ma diviene l'oggetto di desiderio e di attenzioni per ciò che rappresenta, vale a dire il mezzo attraverso cui placare le proprie pulsioni, i bisogni di riconoscimento e di attenzione.

La continua insistenza dello stalker e la sua capacità di penetrare nella vita privata della vittima, unitamente alla percezione dell'inefficacia degli strumenti legali di tutela a disposizione dell'ordinamento, provocano in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza, da cui possono scaturire gravissime conseguenze nell'equilibrio psicofisico della vittima e nella sua ordinaria vita sociale e di relazione.

Attualmente, le minacce e le molestie continue sono considerate penalmente rilevanti nel nostro ordinamento solo quando integrino la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone.

Tuttavia, la molestia assillante non si ascrive all'interno di questo reato, fra l'altro a carattere contravvenzionale, e pertanto soggetto all'istituto dell'oblazione speciale ex articolo 162-bis del codice penale. È una fattispecie inidonea, a nostro giudizio, che, peraltro, non tiene conto delle moderne tecnologie di comunicazione, considerando esclusivamente il mezzo del telefono (per noi, forse, un po' superato; un mezzo, ma non l'unico Pag. 10mezzo) come strumento di molestia. Anche a questa integrazione sono finalizzati alcuni nostri emendamenti. Insufficienti, a nostro giudizio, sono anche le attuali previsioni di cui agli articoli 610 e 612 del codice penale, in materia, rispettivamente, di violenza privata e di minaccia.

La crescente rilevanza di continui episodi di persecuzioni e di molestie insistenti ai danni di soggetti deboli ha indotto, quindi, i legislatori di molti Paesi ad intervenire attraverso la definizione di una nuova apposita fattispecie di reato.

Dopo Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Spagna, Polonia e altri Stati che hanno introdotto emendamenti ai rispettivi codici penali, finalmente, anche in Italia, quando questa legge andrà in porto, si potrà perseguire con la dovuta severità questo fenomeno, considerando che ben oltre il 5 per cento degli omicidi nel nostro Paese è stato preceduto da atti di stalking.

È un dato sulla prevenzione su cui riflettere e su cui questo provvedimento ci consentirà, speriamo, di agire. Da una recente indagine ISTAT è emerso che il 48,8 per cento delle donne vittime di violenza fisica o sessuale ad opera di un ex partner ha subito anche comportamenti persecutori. Questo è un dato preoccupante, che deve spingere noi tutti ad approvare questo provvedimento, che prevede una nuova e più grave fattispecie di reato ad hoc.

Dunque, e mi rivolgo al Ministro Carfagna, nella sua necessità e nella sua ispirazione il provvedimento al nostro esame è senz'altro condivisibile da parte del gruppo dell'Unione di Centro. Da parte nostra verranno solo proposte migliorative del testo licenziato in Commissione, indirizzate a determinare con maggiore nettezza la nuova fattispecie penale, a raccordarla con maggiore omogeneità ai principi generali dell'ordinamento e, quindi, a renderla più incisiva nelle finalità preventive e sanzionatorie che si prefigge.

In modo particolare, consapevoli del fatto che la legge che vorremmo contribuire ad approvare dovrà avere un'efficacia nella prevenzione - questo, ribadisco, è per noi un punto fondamentale - nell'accertamento dei fatti di reato, nella punizione del colpevole e nel sostegno alla vittima, riteniamo che si debba fare ancora qualche passo ulteriore nel rispetto del principio di tassatività della norma penale, circoscrivendo le condotte punibili ai fatti e agli atti puntualmente accertabili in sede giudiziaria.

D'altro canto, i principi di ragionevolezza e di proporzionalità impongono di temperare forse qualche eccesso, non certo sulla pena edittale prevista per gli autori riconosciuti responsabili del reato di stalking, quanto, piuttosto, sulla loro combinazione e valutazione congiunta con altri e più gravi fatti di reato.

Anche dal punto di vista processuale, l'esame dell'Aula potrebbe portare ad una più ponderata valutazione di alcuni elementi importanti, dalle forme della procedibilità all'alternatività tra ricorso giurisdizionale e rimedi extragiurisdizionali (comunque da valorizzare nell'ambito di un più generale disegno di riforma della giustizia che miri a riservare questa importante funzione ai fatti non altrimenti risolvibili), dalle modalità di escussione dei testi all'utilizzo delle intercettazioni, che - ci si consenta di sottolineare senza malizia - viene qui previsto in assoluta controtendenza rispetto agli indirizzi più volte espressi dal Governo e dal Presidente del Consiglio in primis.

Dunque, non mancano i punti da limare e da rivedere nel testo che la Commissione propone all'esame dell'Aula. Comunque, ribadendo il nostro favore all'iniziativa legislativa, ci auguriamo che l'Assemblea possa liberamente confrontarsi sulle proposte emendative che il nostro gruppo, come altri, ha avanzato e che ci riserviamo comunque di illustrare dettagliatamente nell'esame dei singoli articoli, quando, forse, l'Aula dedicherà più attenzione a questo provvedimento, per arrivare all'approvazione di un testo largamente condiviso, come è stato in Commissione, ed efficace nelle finalità.

Questo testo si propone di prevenire e rispondere ad una vera e propria piaga sociale del nostro tempo, che pesa così Pag. 11gravemente nell'esperienza di vita di tante persone, condizionandone la piena libertà di vita e di relazione.

Per questo, auspichiamo, ancora una volta, che, con il contributo di tutti, riusciremo a varare in breve tempo una legge ampiamente condivisa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, credo sia giusto ricordare da parte dell'opposizione che il lavoro che è stato fatto in Commissione ha un precedente riferito al disegno di legge della scorsa legislatura presentato dall'allora Ministro Pollastrini, ma credo che con altrettanta sincerità vada anche ricordato che quel provvedimento alla fine fu ritardato, e quindi non vide la luce, per una questione molto semplice: infatti, allora la maggioranza divisa volle affrontare, insieme alla questione riferita alle pratiche insistenti e alle molestie, anche un altro aspetto, quello della discriminazione sessuale, che finì per spaccare la maggioranza e per impedire che il nostro Paese avesse fin dalla scorsa legislatura un provvedimento importante, tanto atteso e tanto sollecitato anche da chi oggi vorrebbe imputare, almeno così sembra, al Ministro in carica di aver fatto quello che un Ministro doveva fare, cioè porre all'attenzione del Governo prima, e quindi delle Commissioni e delle Aule parlamentari, una questione che era stata purtroppo interrotta nella legislatura passata.

Credo quindi che sotto questo profilo, se possiamo dare atto alla scorsa legislatura di aver posto all'attenzione del dibattito politico l'argomento, dobbiamo con altrettanta onestà riconoscere che se quella possibilità, che allora purtroppo non vide la luce, oggi potrà raggiungere lo scopo tramite il voto delle Aule parlamentari, ciò è dovuto alla forza, alla coesione della maggioranza, che ha riproposto questo tema e che lo ha portato per la prima volta, oggi all'Aula di Montecitorio, domani - ci auguriamo tutti - al Senato.

Per quanto concerne l'aspetto relativo alla cultura, vorrei che si smettesse di ritenere «non cultura» il fatto che alcuni valori nel dibattito politico passino attraverso la codificazione legislativa e anche quella di carattere penale, perché forse la legislazione penale sotto il profilo del dibattito culturale rappresenta il momento più rilevante in cui la difesa della persona e i valori culturali che raffigurano questo rispetto si inverano attraverso il procedimento legislativo, e quindi attraverso il fatto di codificare quei valori che sono alla base della norma con l'approvazione di una legge. Quindi la cultura è anche dibattito penalistico, ed è anche approvazione di leggi di contenuto penale dove il riferimento valoriale pone in luce proprio il confronto politico che sta alla base.

Vi è un'impostazione diversa del provvedimento in esame rispetto alla scorsa legislatura: allora si era tentato di costruirlo come un reato di evento, mentre nel dibattito che c'è stato in Commissione lo abbiamo costruito come un reato di pericolo, in sostanza concreto, ma che vuole determinare facilmente l'individuazione di quei comportamenti che rientrano nella fattispecie e rimettere al giudice la valutazione più ancorata degli elementi oggettivi che la norma richiama, per permettere che non ci si trovi, poi, di fronte a uno scontro processuale sull'evento e sulla finalizzazione delle condotte che sono state poste in essere, ma che si possa con un giudizio pur sempre obiettivamente ancorato arrivare facilmente all'individuazione di esse, e quindi alla punizione nei confronti del colpevole.

Ciò non toglie che ci siano comunque delle questioni aperte, che possano essere oggetto (così come c'è stato un confronto aperto in sede di Commissione) di dibattito anche in Aula, per affinare ulteriormente il provvedimento al nostro esame. Una di queste è, ad esempio, la questione relativa al coniuge, che è stata oggetto di discussione in Commissione e che lascia, almeno personalmente a me, ancora qualche perplessità.

Vorrei ricordare a me stesso e all'Aula che esistono dei rimedi già previsti nel codice civile: gli ordini di protezione, ad esempio, sono dei provvedimenti che il Pag. 12magistrato civile può adottare, allorché ci si trovi di fronte a situazioni che meritano l'intervento del magistrato all'interno del rapporto coniugale. Sarei, quindi, più propenso a ritenere che il fatto di aver considerato un'aggravante non soltanto, come doverosamente poteva essere, il momento in cui il rapporto coniugale si è concluso attraverso la separazione e il divorzio, ma addirittura, con un'anticipazione, la situazione nel normale rapporto tra coniugi, sia secondo me una valutazione errata proprio sotto il profilo valoriale, che può tra l'altro finire per strumentalizzare l'esistenza di questo reato nei rapporti, ahimè purtroppo frequenti, che ci sono in quelle situazioni familiari, che rischiano di andare davanti al giudice penale per agevolare la propria posizione nei confronti di una situazione di fatto che porterà alla separazione o al divorzio.

Mi permetto quindi di ricordare che sotto questo profilo è stato presentato (credo non solo da me) un emendamento: mi rimetterò alla valutazione che il Governo vorrà fare, ma l'oggetto e lo scopo dei suddetti emendamenti è quello di riflettere, anche in questo passaggio parlamentare, su una questione che è, almeno a mio giudizio, tutt'altro che secondaria.

Un'ulteriore questione che, a mio avviso, deve essere affrontata ed è stata anche ben anticipata dalla collega Mussolini è quella relativa all'articolo 5 che, come ricorderete, impone alle forze dell'ordine, se richieste, di accompagnare la vittima presso le strutture ove operano i centri antiviolenza.

Ritengo che la pubblica amministrazione abbia sicuramente il dovere di informare la persona più debole che viene a trovarsi di fronte a tali situazioni, ma considero abbastanza paradossale immaginare una disposizione di legge che fa obbligo, su richiesta, di accompagnare la persona ai centri antiviolenza.

Mi permetto dunque di sottolineare come, forse, tale norma sia stata inserita con troppa fretta e non sufficientemente motivata. Il fatto eventualmente di sopprimere questa seconda parte nulla toglie all'importanza - che anche il Ministro ha sottolineato - di mettere in evidenza l'esistenza di questi centri e di fare in modo che essi possano concorrere alla valutazione e quindi anche al raggiungimento di quei valori che sono sottesi alla proposta di legge e ritengo che una correzione sia doverosa.

Un'ultima questione riguarda la fattispecie così com'è stata costruita. Il collega Rao ha già anticipato che il gruppo di cui fa parte porrà all'attenzione dell'Aula alcuni accorgimenti e alcune correzioni per porre la fattispecie al riparo da eventuali censure di indeterminatezza.

A mio giudizio c'è un aspetto - e mi avvio alla conclusione - che forse merita un'ulteriore riflessione, ed è quello relativo all'ultima parte dell'articolo 612-bis laddove viene delineata la condotta, quella cioè che si riferisce in sostanza all'idoneità delle molestie o delle minacce a costringere la persona offesa ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

È evidente che il richiamo alle abitudini di vita è abbastanza intuitivo: uno era abituato appunto a comportarsi in un certo modo (pensiamo, ad esempio, alla madre che porta il bambino a scuola), ma improvvisamente è costretto a cambiare strada - o, peggio, a condurlo in un altro istituto - perché diversamente potrebbe essere oggetto di quelle minacce e di quelle molestie proprio in quanto il percorso è conosciuto e noto al molestatore. Sotto questo profilo la determinazione e la tassatività a mio giudizio non possono essere messe in discussione, ma la questione delle scelte è, signor Ministro, un po' più delicata, perché le scelte molto spesso rischiano di rimanere, sotto il profilo soggettivo, inespresse o a livello di semplici aspirazioni.

Ritengo che la norma costruita durante la scorsa legislatura nel dibattito in Commissione - che si concentrò proprio sulle abitudini di vita che sono, se mi permette, anche l'estrinsecazione oggettiva della scelta - risulti più al sicuro sotto il profilo della tassatività.

In questo senso ho presentato un emendamento (ma probabilmente ve ne saranno altri) che, signor Ministro, mi Pag. 13sembrava corretto - in quell'usuale confronto parlamentare che anche la maggioranza intende svolgere, proprio perché l'obiettivo che vogliamo raggiungere è il frutto di una collaborazione - porre alla sua attenzione per un'ultima disamina, visto che ormai pochi giorni (o meglio, speriamo, poche ore) ci separano dalla votazione finale su questo provvedimento, che è stato tanto auspicato ma che riteniamo non debba essere utilizzato come un'arma.

Non si tratta di difendere semplicemente le donne, bensì di stabilire un principio che vale per tutti, che è il rispetto della persona: le enfasi retoriche mal si addicono alle disposizioni penali, perché molto spesso il legislatore penale che si lasciasse tentare soltanto dalla retorica finirebbe per rendere un pessimo servigio ai valori che vuole difendere (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Codurelli. Ne ha facoltà.

LUCIA CODURELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il PD auspica di varare una legge condivisa che sia veramente efficace nei confronti del fenomeno delle violenze e delle minacce insistenti.

Grazie al buon lavoro svolto in Commissione, che ha ripreso tanta parte del lavoro svolto nella precedente legislatura, il testo oggi al nostro esame risulta fortemente modificato rispetto alla versione iniziale del Governo.

Sono state accolte molte nostre proposte - come ha affermato in precedenza anche la collega - contenute in molteplici disegni di legge, fra questi anche uno di cui sono prima firmataria. Tutto questo ha migliorato sostanzialmente la portata del provvedimento. Varare una legge in modo condiviso, rappresenta certamente un dato positivo per il Parlamento, sempre che, poi, non succeda quanto è avvenuto con riferimento alla legge contro le cosiddette dimissioni in bianco, votata da tutti noi, da voi subito rinnegata e cancellata, senza un minimo di rispetto per le donne, lasciate nuovamente sole. Un esempio assolutamente non edificante. In questo modo, le istituzioni perdono credibilità e il centrodestra ne è responsabile.

Riuscire a condividere una norma anti stalking è decisamente importante, perché consente di definire, per la prima volta, una nuova fattispecie di reato, come è già avvenuto in Paesi con una lunga tradizione di difesa dei diritti della persona. Per questo motivo, siamo consapevoli - ed io per prima, pur essendo firmataria della proposta di legge in oggetto - che una questione di tale complessità non può essere risolta solo riconoscendo allo stalking uno status penalmente rilevante. È necessario lavorare tanto, anche sul piano culturale e della prevenzione che, in buona sostanza, significa aumentare i fondi per politiche mirate, e non, invece, tagliarli.

I legislatori (noi tutti lo siamo) devono avere la piena consapevolezza che questo fenomeno ha una vasta estensione e che, dietro ogni storia, vi sono disagi comportamentali e relazionali dolorosi, che incidono in profondità sul vissuto di una donna. Così posta, la repressione dello stalking presuppone che vi siano a disposizione della donna gli aiuti necessari, che richiedono continuità e sistematicità, altrimenti si scade nel provvedimento spot e nell'intervento una tantum, che possono anche rendere poco efficaci le progettualità dei protocolli di intesa sottoscritti anche in questi giorni. Con tali protocolli sembra che inizi tutto da capo.

Quando in precedenza ho fatto riferimento al lavoro messo in campo (lo citerò anche in seguito), imploro che si parta da lì, dal lavoro che è stato fatto, e che non si perda tempo, perché le donne e le tante vittime aspettano concretezza, serietà e sostegno da parte delle istituzioni. Giuliano Amato, quando era Ministro dell'interno, stupì il mondo politico con una «dichiarazione bomba»: ogni anno, in Italia, un milione e duecentomila donne sono vittime di violenza. Egli affermò che quelli contro le donne sono delitti gravi, più preoccupanti di quelli commessi dalla criminalità organizzata. Nel primo trimestre Pag. 14del 2008, vi sono stati ben 110 omicidi e 292 tentati omicidi, cinque preterintenzionali, quasi diciannovemila lesioni dolose, percosse, minacce e oltre venticinquemila violenze sessuali. Si tratta di denunce, ma sappiamo che non tutte le donne denunciano i fatti, tante sono quelle che non arrivano a farlo. Negli ultimi dodici mesi - è già stato citato prima del mio intervento - il numero delle donne vittime di violenza ammonta ad un milione e centocinquantamila: il 5 per cento delle donne subiscono violenza.

Questi numeri impressionanti non sono qualcosa di astratto ma, purtroppo, trovano conferma anche nelle nostre province, compresa quella da cui provengo, che è collocata nel nord. Non si tratta, certo, di una provincia segnata dal degrado socioeconomico, anzi, si distingue per un livello economico, sociale e culturale medio alto.

A fine anno, un settimanale della mia provincia, La Gazzetta di Lecco, non a caso diretto da una donna, ha presentato i dati relativi alla sicurezza nel 2008. È curioso rilevare, che i reati così di frequente enfatizzati dalla Lega Nord, non hanno avuto la rilevanza tanto sbandierata, ma il primato negativo è stato quello della violenza - in aumento esponenziale - su donne e bambini, anche attraverso omicidi. Dati veramente allarmanti, altro che caccia alle streghe! Mi domando se il Ministro dell'interno Maroni abbia analizzato questi dati, oppure no.

La punta dell'iceberg delle violenze compiute in Italia contro le donne è emersa, in tutta la sua gravità, nel febbraio 2007, quando l'ISTAT pubblicò una ricerca sconvolgente, durata quasi cinque anni e condotta su un campione di venticinquemila donne.

Sinora in Italia lo Stato ha sempre scelto di limitare il proprio intervento nell'ambito familiare e spesso - forse soprattutto in passato (lo spero), a seguito di questo provvedimento che ci accingiamo ad approvare - davanti alle denunce delle mogli e delle tante donne picchiate, il pubblico ufficiale assumeva un ruolo paterno, piuttosto che quello di tutore della legge. Purtroppo, in tanti casi, il mancato intervento ha provocato molte e molte vittime che avrebbero potuto essere salvate. Per questo motivo, condanno quanto è avvenuto al Senato in occasione dell'esame del decreto-legge sulla sicurezza, nel quale è stato inserito di tutto e di più, ma nulla riguardo alle proposte che avrebbero trovato una immediata applicazione verso questo reato, alle quali si è risposto con un «no» secco: per questo reato non è stato fatto nulla.

Mi viene spontaneo chiedere: questa maggioranza fa sul serio oggi in merito a questo provvedimento? Per questo Governo il disegno di legge in esame è solo una foglia di fico, oppure intende impegnarsi seriamente, al di là degli spot? Scusate, ma sono domande legittime, visto il significato che attribuisce alla sicurezza pubblica questa maggioranza che, di fatto, non giudica la fattispecie in esame come emergenza e che ancora considera la violenza come un fatto privato.

Per i dati in nostro possesso e appena richiamati, personalmente ritengo che occorra urgentemente superare questa idea e il Ministro dovrà spiegarmi per quale motivo, a vostro avviso, non è ancora stato raggiunto il livello di guardia. Sono solo gli extracomunitari i nemici da combattere? Personalmente la ritengo una grave miopia culturale e politica. In una società nella quale si sono allentate le regole sono sempre i più deboli a rimetterci, quindi - purtroppo - le donne.

Così posta, la repressione dello stalking presuppone che vi siano, a sostegno della donna, gli aiuti necessari che hanno bisogno di continuità e sistematicità, altrimenti si scade nel provvedimento spot e nell'intervento una tantum che possono anche rendere poco efficaci le progettualità e i protocolli d'intesa sottoscritti in molte province. Purtroppo, la ricca regione Lombardia non ha ancora fatto nulla in tal senso, mentre la mia provincia sì e gliene sono grata. Ovviamente, si tratta di una questione di tale complessità - ne siamo consapevoli - che non può essere risolta soltanto riconoscendo allo stalking lo stato di fatto penalmente rilevante, seppure importante.Pag. 15 Si tratta di un provvedimento urgente da approvare, ma occorre fare tanto sul piano culturale della prevenzione che, in buona sostanza, significa aumentare i fondi per politiche mirate e non tagliare, come è invece avvenuto con questo Governo immediatamente dopo il suo insediamento, a partire dall'emanazione del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per la prima volta nella storia del nostro Paese il Governo Prodi, grazie alle nostre Ministre, aveva avviato un programma di azione mirato ad una campagna di informazione, di formazione, di istituzione di numeri verdi pubblici e di un sistema di monitoraggio nazionale aggiornato, così come di un osservatorio e di un forum presso il Ministero delle pari opportunità, con la partecipazione di tutti i Ministeri interessati (interno, scuola, giustizia, sanità e lavoro) e di esponenti della Conferenza Stato-regioni. Tutto ciò si sarebbe realizzato anche attraverso le risorse distribuite, che oggi sono venute meno: un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2008, 20 milioni per il 2009, 40 milioni per il 2010 e 60 milioni per il 2011. Assistiamo ora a gravi ritardi e inadempienze e alla cancellazione di progetti avviati, nonostante la sollecitazione che ci giunge dall'Europa alla quale si sono già uniformati molti Governi.

Non vorrei, cara Ministra, che cominciasse a farsi largo il proposito che questo cambiamento economico significhi anche il ritorno della donna tra le pareti domestiche, intese come recinto in cui confinare di nuovo il processo di emancipazione e di autodeterminazione, intese come limite al diritto all'istruzione, al lavoro, alla gestione del proprio tempo e, quindi, come condizione di minore conflitto fra i sessi. Sarebbe una pia illusione, perché la storia si può manipolare e negare, ma non cancellare dalla memoria e dal vissuto delle persone.

I colleghi mi capiranno se mi permetto di sottolineare con forza tutto questo, perché se finalmente le Camere approveranno - spero al più presto - questo disegno di legge, per la sottoscritta la soddisfazione sarà ancora più grande, non solo per il raggiungimento di un obiettivo politico di civiltà, ma perché per me rappresenta l'assolvimento di un impegno che avevo assunto con il mio territorio.

Infatti, già avevo presentato, nella passata legislatura, una proposta di legge sul tema e sono firmataria di una delle proposte di legge abbinate al disegno di legge in esame, perché ho vissuto molto da vicino la storia di Irene Riva, che ha impiegato ben dieci anni per vedersi riconoscere dalla magistratura un'azione di stalking di cui è stata vittima. Irene Riva, presidente della commissione per le pari opportunità della provincia di Lecco, è stata l'artefice e la promotrice, anticipando di molto i tempi, di questo percorso iniziato nel 1998, che ora può trovare il giusto compimento nella sua forma più alta. L'esperienza che Irene Riva ha vissuto (e noi tutte con lei) ci ha fatto capire che un provvedimento legislativo è tanto più efficace quanto più è in grado di cogliere la complessità della questione normativa. Prevenire e reprimere il reato dello stalking, garantire la sicurezza della vittima, trovarle una casa e un lavoro, sostenerla nella cura dei bambini, assisterla nei percorsi processuali (che rappresenta un problema grosso per le vittime), ricostruire una rete di relazioni positive, prevedere percorsi di recupero dell'autore del reato affinché non lo reiteri, eccetera.

Certo, avremmo preferito un testo in grado di affrontare con uno sguardo più articolato questo tema, come Irene aveva proposto nel contempo. Tuttavia, ritengo che approvare la legge anti-stalking sia un atto importante e non più rinviabile, non più assolutamente procrastinabile. Riempire il vuoto legislativo è urgente, perché è solo in virtù di questa legge che potremmo fornire un quadro di riferimento forte a quei progetti che, nei territori, si stanno attuando ma aspettano i finanziamenti, come, ad esempio, il protocollo firmato proprio in provincia di Lecco a novembre scorso.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

Pag. 16

LUCIA CODURELLI. Insisto tanto sui tagli relativi agli aspetti culturali: al riguardo, particolarmente significativo è il recente intervento - sto per concludere, signor Presidente - di Lidia Ravera, che afferma che una televisione che lascia spazio solo al corpo e quasi mai all'intelligenza femminile è un modello ossessivo e martellante, in grado di influenzare tanto gli uomini quanto le donne stesse. Quando da soggetto d'amore la donna torna ad essere semplice oggetto di desiderio, è implicito che non le venga riconosciuta pari dignità. Se pensa al corpo femminile come un oggetto disponibile, che è lì solo per essere preso, l'uomo non è più in grado di accettarne il rifiuto. In virtù di tale riflessione occorre lavorare su entrambi i fronti.

PRESIDENTE. Deve concludere.

LUCIA CODURELLI. Concludo, Signor Presidente. Rispetto all'introduzione del reato dello stalking il Paese farà un passo in avanti e colmerà l'intollerabile vuoto dell'ordinamento penale che, allo stato attuale, non ha una normativa.

Con questo disegno di legge, un percorso, un vuoto legislativo è colmato ma nel contempo, con coerenza, occorre dare aiuto concreto alle vittime, attraverso il ripristino dei finanziamenti stanziati dal precedente Governo Prodi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà.

PINO PISICCHIO. Signor Presidente, onorevole Ministra, onorevoli colleghi, quando una legislatura si chiudere in modo traumatico, come è avvenuto per quella passata, molte sono le cose incompiute, le buone occasioni mancate e le possibilità gettate dalla finestra. Sarebbe bene tenere la contabilità degli effetti collaterali dell'eutanasia di una legislatura, anche per disegnare l'agenda degli impegni della nuova, utilizzando quei piccolissime percorsi che una non diffusa pratica del riconoscimento delle priorità (oggi si dice «bipartisan») può lasciare dischiudersi.

Tra le priorità delle priorità, non c'è dubbio che ci fosse, alla scadenza della XV legislatura, l'impegno a concludere il lavoro che la Commissione giustizia della Camera dei deputati aveva compiuto sullo stalking, provvedimento che sarebbe approdato in Aula (c'è, come sempre, una nascosta intelligenza delle date) il 28 gennaio del 2008.

Che cosa sia lo stalking, la molestia insistente, malevola, il gesto arrogante di affermazioni quasi proprietaria del maschio sulla donna (ma, secondo le statistiche, c'è anche un 15 per cento che si muove al contrario, con l'uomo come parte lesa) è raccontato dalle cronache drammatiche dei nostri giorni. Si può dire che quasi tutti gli episodi di violenza subiti dalle donne abbiano ad origine una storia di molestie insistenti ed almeno la metà degli stupri ha un triste prologo in questo comportamento.

Chi è il molestatore, lo stalker (in inglese)? In genere è l'ex: l'ex marito, l'ex convivente, l'ex fidanzato, figura maschile che ritiene di aver impresso, una volta per tutte, il proprio marchio proprietario sulla donna, marchio destinato ad una indelebilità che travalica anche la fine del rapporto. Con il gesto di molestia l'ex riafferma dunque la sua egemonia sulla donna negandole ogni autonomia vitale.

Naturalmente esistono anche tipologie di stalker la cui maniacalità si atteggia variamente: così il disturbato mentale che ha voluto interpretare un semplice gesto di cortesia della donna da lui sognata come un messaggio di disponibilità; per lui la presa di coscienza della verità diventa spesso occasione di dolore e di reazioni spropositate. Sono, però, stalker anche gli autori degli appostamenti sotto casa, delle telefonate assillanti negli orari più impensati, delle e-mail più indesiderate. Parrebbe, peraltro, in pericoloso aumento, il numero dei casi di minacce, intimidazioni, molestie e persecuzioni attuate attraverso Internet, sia con le e-mail sia con le chat.

Il fenomeno è più diffuso di quanto non si immagini e non solo rappresenta - è stato ricordato anche oggi - l'anticamera più frequente del reato di violenza sessuale,Pag. 17 ma è anche motivo rilevantissimo di gesti omicidi. È stato calcolato che almeno il 10 per cento degli omicidi compiuti nel nostro Paese ha all'origine un atteggiamento di molestia sessuale insistente.

L'ordinamento italiano punisce l'omicidio, punisce la violenza sessuale, la violenza privata, ma non ha strumenti per contrastare lo stalking. La Commissione giustizia della Camera nella passata legislatura aveva adottato un testo normativo molto efficace per prevenire e contrastare il fenomeno, attraverso la previsione, tra l'altro, di un meccanismo di diffida nei confronti degli autori di condotte moleste. In altri termini, lo stalker non avrebbe potuto avvicinare la vittima per nessuna ragione e se lo avesse fatto sarebbero scattate pesanti sanzioni nei suoi confronti, fino all'arresto: insomma una buona norma, peraltro condivisa da destra e da sinistra.

Giungiamo ad un nuovo testo che in larga misura recupera gli esiti del dibattito della passata legislatura e bisogna dare atto alla Ministra e alla Commissione giustizia di aver impresso un impulso decisivo per portare a compimento un processo di normazione che realizza, al tempo stesso, un gesto di risarcimento nei confronti delle donne ed una condizione di civiltà che discende direttamente dall'articolo 2 della Costituzione.

L'onorevole Palomba ha puntualmente analizzato punti di forza e anche aspetti di fragilità di questo provvedimento da un punto di vista tecnico e non ritornerò sugli stessi temi. Dichiaro tuttavia la mia personale adesione, ma anche quella del mio gruppo, ad un provvedimento tanto atteso cui ha concorso anche la mia proposta, esito del complesso lavoro della passata legislatura e che afferma in quest'Aula un principio di condivisione che non viene solcato dalle divisioni ideologiche. Questo è un fatto positivo, un gesto politico carico di significato che spero riesca a fare da esempio per il prossimo tempo della legislatura.

Certo, esistono questioni ancora aperte e l'impianto scelto è quello del reato di pericolo, con tutte le delicate questioni interpretative legate a questa condizione, ed esiste anche la necessità di evitare interventi - parziali ed insufficienti - paralleli al provvedimento.

Mi permetta la Ministra di far notare che nei giorni scorsi abbiamo appreso dai media che la Ministra per le pari opportunità e il Ministro della difesa hanno firmato un protocollo di intesa con il comandante dell'Arma dei carabinieri per contrastare il fenomeno. Tale protocollo prevedrebbe l'impiego di undici persone, tra uomini e donne, della benemerita istituzione. È un modo - si legge nel comunicato - per assicurare alle vittime che lo Stato è presente ed è dalla loro parte.

Con tutto il rispetto e con tutta la migliore disposizione a considerare i gesti di buona volontà della Ministra Carfagna, ma davvero si pensa che un modesto impiego di una decina di unità di personale specializzato possa riuscire a fare qualcosa che abbia un minimo di significato in questo drammatico settore, ove le statistiche affastellano dati impressionanti e producono, comunque, numeri neutri e sempre scarsamente significativi rispetto alla muta narrazione del dolore di tante donne? Si tratta di numeri. Basti pensare solo a questo dato: poco meno del 20 per cento delle donne che si sono separate da un partner dichiara di aver subito forme di stalking al momento della separazione o subito dopo. Parliamo, allora, di 400 mila donne in Italia.

Sarà importante dunque - mi avvio alla conclusione - approvare interventi che rendano possibili davvero i necessari sostegni ad una politica seria di prevenzione, fondamentale risorsa per contenere il fenomeno dello stalking. Ma di questo spero avremo tempo e modo di discutere.

Oggi non è tempo di divisioni, ma di condivisione. Come cittadino, come legislatore, come autore di una proposta di legge abbinata alle altre in esame, in questa giornata di discussione del provvedimento finale, come - mi si permetta - vecchio presidente della Commissione giustizia nella passata legislatura, non posso non salutare il grande gesto politico e il Pag. 18grande significato politico che l'approvazione di questo provvedimento avrà nel Paese e, quindi, dichiarare la mia disponibilità, e quella del mio gruppo, a concorrere affinché questo gesto si compia (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori e di deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

GUIDO MELIS. Signor Presidente, signora Ministro, signor sottosegretario, anch'io considero la discussione che si apre oggi un fatto di grande rilevanza tale da potere essere, a buon diritto, annoverato tra le pagine più significative della storia parlamentare italiana, almeno di quella più recente.

Con la legge che ci apprestiamo a varare, della quale le diamo atto, signora Ministro Carfagna, ma che il Partito Democratico ha per la sua parte fortemente auspicato e tenacemente voluto, si pone finalmente riparo a un vuoto normativo grave, ponendo il nostro Paese tra quelli che per primi hanno saputo ravvisare la gravità di un reato odioso e specifico dalle conseguenze sociali rilevantissime e dolorosissime.

Consentite anche a me di ricordare, signor Presidente, come hanno fatto altri, come il tema fosse stato però già posto, e molto efficacemente, fin dalla scorsa legislatura. Inoltre, vorrei anche rammentare sinteticamente come il Partito Democratico e le forze politiche che di questo partito oggi fanno parte avessero già concorso, allora e in modo decisivo, a compiere quel primo tratto di strada. In particolare, ricordo che sul finire della precedente legislatura, appunto, era stato approvato in Commissione giustizia, a larga maggioranza, un provvedimento che disciplinava tanto lo stalking quanto l'omofobia. A nostro avviso, si trattava di un testo molto equilibrato, che giustamente affrontava insieme, sulla base della stessa impostazione concettuale, casi di molestia sessuale tra di loro non distinguibili.

Anche in questa legislatura abbiamo proposto in Commissione giustizia che si potesse ripartire proprio da qui (da quel progetto o, comunque, da quella impostazione) per approvare un provvedimento condiviso, a tutela dei soggetti più deboli. Ebbene, abbiamo dovuto prendere atto - questo è un motivo di rammarico che voglio qui rappresentare anch'io, pur nel giudizio generalmente positivo sul testo che oggi discutiamo - di un'immotivata chiusura della maggioranza su quel tema, ossia la tutela di coloro che subiscono violenza propriamente in ragione dell'odio verso la loro condizione di omosessuali, che non avrebbe dovuto o non dovrebbe, a mio avviso, giustificare alcuna divisione.

Rivendichiamo dunque, signor Presidente, la nostra parte nella battaglia per introdurre nell'ordinamento e sanzionare adeguatamente il reato di stalking. Abbiamo riscontrato, nel dibattito svolto nella Commissione giustizia a partire dall'estate scorsa, che su un tema tanto importante e delicato, così strettamente intrecciato alla difesa dei diritti dei cittadini e, in particolare, delle donne, è stato possibile realizzare tra maggioranza e opposizione, pur nel rispetto dei ruoli reciproci, un'ampia convergenza politica, tanto ampia da indurre, a un certo punto dei lavori, la presidente della Commissione, la collega Bongiorno, a costituire un Comitato ristretto allo scopo di realizzare, a partire dalle varie proposte presentate dai diversi gruppi politici, un unico testo base sul quale poi elaborare la proposta finale da sottoporre all'Aula.

Fu questa una decisione saggia, accolta con soddisfazione dal Partito Democratico e figlia di un clima nel quale le pur esistenti diversità di accento avrebbero certamente trovato proficuamente sintesi nel confronto e nel lavoro comune. Anche qui ci rammarichiamo - lo dico ai colleghi della maggioranza e, in particolare a quelli che siedono nella Commissione giustizia - che con un atto improvviso, del quale non ci avete saputo spiegare la vera ragione e che nessuna ragione in effetti trovava nel dibattito precedentemente svoltosi in Commissione, abbiate voluto cancellare quel Comitato ristretto per adottare, con decisione Pag. 19unilaterale, il testo presentato dal Ministro quale testo base dell'elaborazione della proposta.

Dico questo - e qui chiudo subito questo breve passaggio polemico - per sottolineare come, a fronte di un atteggiamento responsabile dell'opposizione, e specificamente del Partito Democratico, sia stato ancora una volta difficile, per non dire impossibile, intendersi sulle cose e ciò per l'esclusiva ragione che qualcuno preferisce porre il timbro del Governo su qualche provvedimento in più piuttosto che legiferare, laddove è possibile, nel confronto e nell'accordo con il Parlamento, ascoltando l'opposizione e condividendone le ragioni quando sono condivisibili.

È stato un piccolo atto di arroganza, da dittatura della maggioranza - piccolo rispetto a quelli cui abbiamo assistito molte altre volte in altre occasioni in quest'Aula con ripetuti voti di fiducia e chiusure preconcette a discutere -, piccolo ma tuttavia significativo. Questa del resto - e qui davvero termino sul punto - è questione più vasta che investe il vostro modo di stare in Parlamento e il vostro modo di legiferare.

Torno dunque al disegno di legge. Nel nostro Paese, secondo l'Osservatorio nazionale stalking, almeno una volta nella vita - è stato ricordato anche da altri - il 20 per cento della popolazione, in maggioranza donne, subisce molestie sessuali assillanti. I comportamenti riscontrabili con maggior frequenza, spesso associati tra loro in modalità mista, sono i seguenti (li traggo da una statistica): invio di lettere e fiori in forma espressa o anonima, telefonate insistenti anonime o non anonime, mail indesiderate, pedinamenti, sorveglianza assidua sotto casa, danni alla proprietà, violazione di domicilio, visite o irruzioni sul luogo di studio o di lavoro, appostamenti vari, minacce, violenza a terzi, violenza fisica di diversa entità, violenza sessuale, tentato omicidio, omicidio, omicidio di un familiare, omicidio-suicidio.

Spesso queste molestie - forse la parola: «molestie», visto l'elenco che ho fatto, è inadeguata - si presentano associate tra loro e spesso si protraggono per lungo tempo in un crescendo di intrusioni nella vita privata della vittima che provoca in essa stati gravi di ansia, sofferenze psicologiche più o meno accentuate, veri e propri stati depressivi difficili da curare. Talvolta comportano conseguenze materiali consistenti come la necessità di abbandonare il posto di lavoro, di cambiare residenza, di cambiare città, di modificare sensibilmente le proprie abitudini di vita e persino di cambiare o coprire il numero telefonico (disagio che viene patito e che ha anche la sua importanza), che spesso incidono in modo irreparabile sulla personalità della vittima.

In alcuni casi, statisticamente non irrilevanti, si risolvono in esplosioni di violenza brutale, lesioni gravi e perfino appunto, come ho detto, in suicidio-omicidio. In Italia l'86 per cento delle vittime dello stalking sono donne ed hanno un'età compresa più frequentemente tra i diciotto e i ventiquattro anni (il 20 per cento), tra i trentacinque e i quarantaquattro anni (il 6,8 per cento) e dai cinquantacinque anni in poi una percentuale minore (l'1,2 per cento).

La maggioranza dei comportamenti assillanti vengono messi in atto da partner o ex partner - è stato ricordato - di sesso maschile. In Italia il 70 per cento degli stalker è uomo, con un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni (per il 55 per cento dei casi); l'abbandono e l'amore respinto è la causa più frequente e per gli stalker con età superiore ai 55 anni prevale la causa della separazione o del divorzio in atto.

A differenza di quanto accade negli Stati Uniti (dove dal 1994 esiste in tutti gli Stati dell'Unione una specifica legge sullo stalking), nel Regno Unito (dove nel 1997 è stato adottato un importante Protection from Harassment Act), nel Canada (dove pure è stato introdotto il delitto di molestia criminale) e in qualche altro Paese prevalentemente di lingua anglosassone, in Italia si poteva contare sino ad ora solo sulla debole tutela offerta dall'articolo 660 del codice penale, cioè su una fattispecie Pag. 20genericamente riferita ai casi di molestia o disturbo della persona. Come è noto, il reato di molestia non era nel nostro codice penale considerato come delitto, ma come semplice contravvenzione. Ciò comportava che, nella normativa vigente, la vittima della violenza non trovava in pratica alcuna tutela nella fase, spesso molto lunga e persistente, oltre che dolorosa, che costituisce il periodo preparatorio della violenza stessa, neanche di fronte al ripetuto protrarsi di atti che spesso lasciano presagire facilmente questa violenza.

Vorrei insistere su questo punto, perché mi pare cruciale. Il reato di cui stiamo parlando ha questa caratteristica tipica: il suo protrarsi nel tempo, il suo configurarsi come una lunga attività istruttoria, che può portare poi all'atto di violenza finale. È, dunque, fondamentale la tempistica: intervenire prima in chiave di prevenzione, interrompendo la catena delle molestie sin dal suo nascere e impedendo questa escalation che, quando si realizza incontrastata, ha l'effetto di confermare lo stalker nei suoi intenti, dandogli una sorta di sensazione di potere illimitato nei confronti della sua vittima e di provocare nella vittima al tempo stesso un crescendo di stati ansiosi e depressivi via via più pericolosi, che ne indeboliscono le resistenze alle pressioni ricevute e la fanno entrare - per così dire - in un tunnel psicologico sovente senza ritorno nel quale il rapporto con il persecutore sovrasta qualunque altro aspetto o momento della propria intimità privata, occupa tutta la sfera delle emozioni e dei sentimenti, diventa un assillo fisso e insopportabile che domina l'intera giornata della vittima.

Non esiste ancora, attualmente, in base alla legislazione vigente che ci accingiamo fortunatamente a modificare, la possibilità concreta di chi è vittima di difendersi nei momenti anteriori, per così dire preparatori, alla violenza finale. Sono frequenti, invece, basta scorrere le cronache, i casi di violenza anche gravissime, perfino di omicidi, preceduti da lunghe viae crucis nelle quali, anche ripetuti atti formali di denuncia da parte della vittima, risultano praticamente rimasti - per difetto dalla legislazione vigente e anche per una certa sordità delle autorità - senza adeguata risposta.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, dovrebbe concludere.

GUIDO MELIS. Basterebbero queste considerazioni per dire l'enorme rilevanza che ha l'introduzione dello stalking nell'ambito della nostra legislazione penale, ma c'è un punto in particolare che voglio sottolineare e che riguarda sostanzialmente - si potrebbe dire - come si amministrerà questa legge e cioè come l'autorità di pubblica sicurezza a tutti i livelli attraverso uno sviluppo della propria peculiare sensibilità professionale sarà in grado di realizzare i fini di questa legge. Si tratta di un punto molto particolare. Credo che dovremo insistere sul tema della formazione del personale che sarà chiamato ad applicare queste nuove norme. Occorre sotto questo profilo fare molto nelle scuole di polizia, nei percorsi formativi dei militari dell'Arma e anche, forse, nella Scuola superiore dell'amministrazione e dell'interno, che prepara il personale di prefettura.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Melis...

GUIDO MELIS. Occorre - vorrei dirlo al Governo - che la cultura della repressione dello stalking cessi di appartenere ad una nicchia e diventi patrimonio di tutta l'amministrazione italiana. Questo messaggio al Governo, che spero venga raccolto, penso che possa realizzare le finalità giuste, nobili e importanti che abbiamo scritto in questo provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.Pag. 21

È iscritta a parlare l'onorevole Lorenzin. Ne ha facoltà.

BEATRICE LORENZIN. Signor Presidente, onorevole colleghi, molte volte nel corso del dibattito di quest'Aula, negli ultimi tempi, ma anche nel passato, abbiamo sentito dire, in merito ai provvedimenti che venivano presi in esame, che ci trovavamo di fronte a provvedimenti di natura storica ed epocali per il nostro Paese. Molto spesso queste parole fanno più riferimento alla retorica che alla pratica, ma non è questa sicuramente la situazione di oggi.

Il tema che ci troviamo ad affrontare, cioè l'individuazione di una nuova fattispecie di reato quale lo stalking, è in realtà l'introduzione di una norma di portata veramente storica nel nostro Paese. Si tratta di un provvedimento che sancisce un cambiamento nel costume e nei mores dell'Italia ed è un provvedimento che non a caso arriva a poco più di un decennio dalla trasformazione, nel 1996, del reato di violenza sessuale come un crimine non più contro la morale, ma contro la persona.

Sono passati pochissimi anni, eppure sembra essersi consumata un'epoca nella storia dei diritti per la tutela e per la dignità delle donne nel nostro Paese. Proprio per questo, onorevoli colleghi e soprattutto colleghe dell'opposizione, ho accolto con stupore alcuni degli interventi che sono stati svolti in quest'Aula. Vedete colleghe, non siamo di fronte ad una gara a chi arriva prima nel portare a casa una battaglia per la dignità delle donne nel nostro Paese. Mi aspettavo qui di sentire un applauso condiviso per il raggiungimento di questo obiettivo, così tanto voluto dalle donne dentro e fuori questo Parlamento. Ogni singola conquista per l'uguaglianza sostanziale, e non solo formale, delle donne nel nostro Paese è stata raggiunta con la partecipazione di tutte le donne e le conquiste sono arrivate quando si è stati capaci di superare le fazioni, le ideologie, le facili questioni di parte della quotidianità politica del nostro Paese, per avere una visione più ampia e di grande respiro, come si aspettano le donne che non sono qui dentro ma che vogliono essere rappresentate da noi.

Per questo forse ho accolto e ascoltato con maggiore piacere gli interventi dei colleghi maschi dell'opposizione, che hanno dimostrato maggiore sensibilità delle colleghe donne. Questo sarà forse un motivo di riflessione nei prossimi giorni anche all'interno del dibattito tra di noi, questa è una considerazione puramente politica. È vero, questa è stata una battaglia fortemente voluta da tutte, ma bisogna rendere atto al Governo e al Ministro Carfagna che l'hanno posta come una priorità della loro azione politica. In pochi mesi, rispettando il dibattito di questo Parlamento e della Commissione, siamo riusciti a portare a casa un provvedimento che rappresenta una conquista per tutte le donne del nostro Paese, non soltanto per quelle del centrodestra.

Oggi è stato affrontato in modo puntuale l'esame di questo provvedimento. Cos'è lo stalking, cosa sono le persecuzioni? Non è che prima nel codice penale non ci fossero delle norme a cui ci si potesse riferire, ma non c'era un unicum. Mancando una fattispecie di reato la donna, di fatto, pur avendo a disposizione alcune norme di riferimento, non aveva concretamente e attualmente la possibilità di essere difesa. Oggi sono stati dati alcuni numeri sul fenomeno dello stalking. Dalle indagini ISTAT del 2006 sappiamo che sono due milioni e settantasettemila le donne coinvolte nel nostro Paese, due milioni e settantasettemila! Un dato veramente allarmante, che ci dice qualche cosa di più: ci dice che non dobbiamo essere attenti soltanto all'epifenomeno dello stalking, vale a dire a quegli atti che possiamo definire tragici e drammatici e che per fortuna riguardano una minoranza, quando lo stalking finisce nella violenza fisica, nella violenza sessuale e addirittura nell'omicidio. Dobbiamo invece capire che oggi si sancisce invece un vero e proprio processo culturale del nostro Paese: si dice finalmente che sono inaccettabili e ingiustificabili quegli atti persecutori che erano in qualche modo accettatiPag. 22 dalla nostra cultura corrente, altrimenti non avremmo avuto un dato così grande come quello di due milioni e settantasettemila donne perseguitate.

Questo è l'elemento culturale importante: finalmente la donna non è più sola di fronte ad azioni che essa stessa, nel suo contesto culturale di appartenenza, poteva essere portata a pensare e a subire come accettabili, come inevitabili, per la condizione stessa di essere donna e di essere spesso oggetto di attenzioni non volute. Noi sappiamo bene qual è la tipologia tipica dello stalker: sempre più spesso è un ex compagno, un ex fidanzato, un ammiratore rifiutato, e nella cultura dominante del nostro Paese il rifiuto del maschio è ancora visto spesso come ingenerante fenomeni che potevano essere giustificati. Si parla di cambiamenti storici in un Paese - mi riferisco anche all'intervento dell'onorevole Contento - e questa norma penale sancisce un cambiamento nei mores del nostro Paese e dobbiamo accoglierla con grande attenzione e riflessione.

Lo dico soprattutto alle colleghe perché questa norma, come quella del 1996, ha destato in altri contesti, per fortuna non in quest'Aula, ma nel dibattito dell'opinione pubblica, spesso facili battute, facili sarcasmi, come se un atto persecutorio nei confronti della donna fosse qualcosa da licenziare e da liquidare come una battuta, come una prassi sì deprecabile, ma poi non così grave. Noi qui sanciamo oggi un momento importantissimo, ossia mettiamo un altro tassello per il raggiungimento di un'eguaglianza non soltanto formale, ma sostanziale delle donne, per il rispetto di quei diritti civili e umani che permettono alle donne del nostro Paese di non essere soggetto debole, ma di avere la possibilità di difendere e di vivere la propria vita con dignità, con tranquillità e di essere padrone delle proprie scelte.

Non entrerò nel merito della norma perché l'hanno già fatto meglio di me colleghi della Commissione giustizia; voglio semplicemente dire, rivolgendo un appello alle colleghe di questo Parlamento, che vi sono ancora tante battaglie da condurre per l'equiparazione femminile e che soltanto se le combatteremo insieme, dentro e fuori dal Parlamento, potremmo contribuire a un cambiamento della nostra società, a un'evoluzione in termini positivi che tutte noi auspichiamo, in privato e in pubblico.

Credo che nel corso di questo dibattito si potranno apportare ancora migliorie ad un disegno di legge del Governo che - permettetemi di dirlo - nella sua semplicità, nella sua snellezza, non ha dato adito a cattive interpretazioni; si è posta innanzitutto l'obiettivo di essere attuabile, praticabile, di non essere un provvedimento spot, ma di trovare, invece, un'attuazione concreta all'interno delle questure e dei luoghi giudiziari, permettendo così alle donne, finalmente, di non sentirsi sole in una società che le fa sentire, sempre più spesso, troppo spesso, sesso debole (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, onorevole Ministro, «finalmente» - consentitemi di iniziare il mio intervento con questa espressione, che rappresenta tutta la soddisfazione mia, del mio gruppo e di tutti noi che abbiamo lavorato sul provvedimento in esame - oggi si avvia in Aula l'iter di approvazione per l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del reato di stalking.

Permettetemi anche di sottolineare che oggi ci avviamo a questa discussione dopo un confronto, un approfondimento in Commissione che è stato aperto, franco, schietto e che è stato contraddistinto da un ampio confronto tra maggioranza e opposizione che mi auguro, quindi, possa concludersi con una rapida approvazione del provvedimento. Dico questo, riservandomi di tornare sull'argomento nel prosieguo del mio intervento, perché ho trovato ingenerose alcune affermazioni dei colleghi della sinistra, mi riferisco anche al recente intervento dell'onorevole Melis, che hanno voluto sottolineare o evidenziare una forzatura da parte del Governo Pag. 23nel senso di voler mettere un timbro su questo provvedimento. Ritengo, invece, che queste affermazioni non siano veritiere e che non corrispondano a quanto è accaduto in Commissione. Per questo vorrei ringraziare il Ministro Carfagna che ha presentato un testo a nome del Governo (del resto sono state presentate numerose proposte di legge, una anche a mia firma) ma sin dall'apertura dei lavori in Commissione è stata assolutamente disponibile al dibattito e al confronto, tant'è che il testo che oggi ci avviamo ad approvare non è quello uscito dal Consiglio dei Ministri. Questa sottolineatura mi sembra doverosa per ripristinare la verità dei fatti e per ricostruire il clima che c'è stato in Commissione che, lo ripeto, è stato sereno, costruttivo, a volte dai toni anche accesi, ma questo è normale.

Oggi siamo qui a dare una risposta a quello che le donne e il Paese tutto ci chiedono: fornire una risposta allo stalking che, come è stato ricordato, costituisce, purtroppo, un'autentica emergenza sociale. Cosa possiamo definire oggi come stalking, molestie insistenti, atti persecutori?

Si tratta di un fenomeno sociale e psicologico conosciuto come sindrome del molestatore assillante, ovvero inseguimento ossessivo. Si tratta di un fenomeno quotidiano ai danni della persona che finisce per corroderne resistenza, difesa e voglia di vivere. Lo stalking può riguardare le donne ma anche gli uomini, tuttavia è chiaro che quando le donne (essendo soggetti più deboli) sono coinvolte, tante volte dalla molestia e dalla persecuzione si arriva ad atti di violenze gravissime, con delle escalation che, come è stato ricordato, arrivano addirittura all'uccisione della vittima.

Ricordiamo questo perché, onorevole Ministro, questa forse è una settimana fortunata per il nostro Parlamento, come auspico lo siano i prossimi mesi. È stato ricordato precedentemente che ormai sono trascorsi più di dieci anni dalle nuove norme per quanto riguarda la violenza sessuale e oggi nel pomeriggio andremo ad approvare delle mozioni contro la violenza sulle donne. Sono state, inoltre, calendarizzate in Aula per il mese di marzo delle nuove norme contro la violenza sessuale con una tutela penale rafforzata.

Quindi, devo dire che ciò rappresenta un impegno forte di questo Governo e mi auguro che possa essere condiviso da tutto il Parlamento per dare quelle risposte che le donne, fuori, dal Paese ancora ci chiedono. Tutti noi, infatti, tante volte ci scandalizziamo di fronte ad eventi e fatti di cronaca che ci raccontano orribili violenze nei confronti delle donne alle quali troppe volte la giustizia non sa dare risposte e ci si chiede il motivo. È bene che il Parlamento si assuma le proprie responsabilità e cerchi di portare avanti quei correttivi legislativi affinché, alla fine, i cittadini tornino ad avere fiducia nella giustizia e nelle istituzioni.

È bene ricordare (lo faremo anche oggi pomeriggio) che la violenza rappresenta purtroppo la prima causa di morte per le donne di età compresa tra i sedici e i quarantaquattro anni: la violenza uccide più delle malattie, più degli incidenti stradali e più delle guerre. In questo quadro di riferimento assolutamente drammatico, il fenomeno dello stalking assume un ruolo di grande rilievo se si pensa che i dati ISTAT denunciano che 2 milioni e 77 mila donne italiane hanno subito comportamenti persecutori dai partner al momento della separazione o dopo che si erano lasciate, ovvero il 18,8 per cento del totale.

Le persecuzioni (seppure in percentuale minore) possono esser state compiute anche da semplici conoscenti, colleghi o estranei. Si calcola che il 20 per cento degli italiani, soprattutto donne, ne sono stati e ne sono tuttora vittime negli anni dal 2002 al 2007. Tuttavia, finora il nostro sistema normativo è stato privo di una fattispecie adeguata a fronteggiare tali condotte, tanto che le forze dell'ordine e la magistratura si sono trovati e si trovano impotenti rispetto a queste persecuzioni ed intimidazioni reiterate, senza avere la possibilità di intervenire in maniera rilevante sull'eventuale intensificazione dei comportamenti aggressivi.Pag. 24

Attualmente, infatti, il fenomeno dello stalking è riconducibile al reato di molestia o disturbo delle persone (previsto dall'articolo 660 del nostro codice penale) punito con una contravvenzione, quindi abbiamo un bassissimo profilo edittale. Si tratta, comunque, di una norma formulata in modo ambiguo e sicuramente datata e incapace di offrire adeguata tutela contro le condotte moleste. Quando si verificano i casi più gravi di molestie insistenti è possibile ricorrere all'articolo 610 del codice penale, che sanziona la violenza privata, così come si possono configurare i delitti di ingiuria, di diffamazione, di minacce, di percosse e di lesioni personali, ma tutte queste fattispecie sono del tutto inidonee sia a colpire, ma soprattutto a prevenire lo stalking e si manifestano come tardive nel caso di violenza già manifestata.

Ecco perché già nella scorsa legislatura il Parlamento era giunto alla consapevolezza di dover colmare questo vuoto normativo, come è già avvenuto in molti Paesi d'oltreoceano, ma anche in quelli a noi vicini: la Germania, ad esempio, si è dotata di una legge contro lo stalking lo scorso anno. Oggi dico la parola «finalmente» perché purtroppo si è perso tanto tempo.

È vero, erano state presentate alcune proposte di legge: anche nella scorsa legislatura la Lega Nord ne aveva presentata una a prima firma mia, poi vi fu una forzatura del Governo e dell'allora Ministro per le pari opportunità, onorevole Pollastrini.

Non avrei fatto queste polemiche se - come ho affermato in precedenza - non avessi ascoltato alcuni interventi da parte dei colleghi della sinistra. Nella passata legislatura il Ministro Pollastrini commise un enorme errore, non solo perché presentò un disegno di legge contro la violenza sessuale, che era un provvedimento omnibus. Era addirittura previsto il reato di plagio nei confronti degli anziani: per carità, si tratta di un reato sicuramente offensivo e del quale sicuramente ci dovevamo occupare, ma non in un provvedimento che doveva essere volto esclusivamente a tutelare le donne e a migliorare il nostro sistema normativo vigente. Non solo, in quel provvedimento omnibus, dal quale fu poi stralciata la violenza sessuale, fu inserito quello che io definisco un appesantimento, ossia il reato di omofobia. In quel momento, sulla pelle delle donne, che invece avrebbero meritato una corsia preferenziale e un provvedimento ad hoc sullo stalking (sul quale sicuramente si sarebbe trovata la condivisione tra maggioranza e opposizione nella passata legislatura), si volle legare allo stalking il provvedimento sull'omofobia.

Sicuramente la tutela delle violenze nei confronti di chi ha un orientamento sessuale diverso è un tema che merita attenzione, ma non è assolutamente assimilabile all'atto persecutorio e al reato di stalking. L'allora maggioranza e il Ministro per le pari opportunità sapevano benissimo che vi erano differenze di sensibilità su questi due temi, in modo particolare sull'omofobia, non solo nell'opposizione e nella Lega, ma anche all'interno dei cattolici e della stessa maggioranza. Eppure, schiavi dell'ideologia e del ricatto di Rifondazione Comunista e di altre forze politiche presenti in Parlamento, alle donne fu regalato questo fardello. Lo stalking, quindi, non ebbe la corsia preferenziale e adesso ne discutiamo in questa legislatura: grazie al Governo, alla maggioranza e anche a una parte responsabile dell'opposizione, non si è più voluto commettere l'errore che ha impedito, nella passata legislatura, una rapida approvazione del provvedimento.

Vorrei riprendere brevemente alcuni aspetti tecnici del testo che ci accingiamo a discutere e ad approvare. Sicuramente abbiamo condiviso lo sforzo di assicurare una sufficiente tassatività e determinatezza alla formulazione della fattispecie. So che sono state sollevate, soprattutto dalla Commissione affari costituzionali, alcune osservazioni in tal senso. Vedremo cosa succederà con riferimento alla configurazione dello stalking come reato di pericolo, ma condividiamo la fattispecie così come è stata definita. Abbiamo anche condiviso la configurazione dello stalking come reato di pericolo concreto, ipotesi Pag. 25prevalsa su quella della configurazione come reato di evento, che avrebbe imposto al giudice di verificare volta per volta la concreta e reale produzione dell'evento.

Con riferimento ad altre questioni ancora aperte, personalmente ho sicuramente condiviso la previsione dell'aggravante fino alla metà nel caso in cui il reato sia commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile oppure con particolari fattispecie aggravate (l'utilizzo delle armi da parte di persona travisata).

Avevo alcune perplessità - lo dico perché ho presentato anche un emendamento - sullo scritto anonimo: forse questo aspetto, pertanto, meriterebbe un maggiore approfondimento. Penso anche che sarà sicuramente oggetto di discussione l'altra aggravante prevista - che è un'aggravante semplice e non un'aggravante fino alla metà - nel caso in cui il fatto sia commesso dal coniuge, anche se separato o divorziato. Su questo aspetto, in Commissione, non vi è stata una linea comune, ci siamo divisi e non so cosa succederà in Aula.

Personalmente, ritengo che questa aggravante sia giustificata dal fatto che purtroppo oggi, quando si parla di maltrattamenti, di persecuzioni e di violenze, dobbiamo avere la consapevolezza che questi atti si evidenziano anche all'interno delle famiglie. Quindi, non bisogna fare come gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia, ma occorre avere il coraggio di dire le cose come stanno. Pertanto, ritengo motivata la previsione di un'aggravante nel caso in cui il molestatore, quello che ti toglie il respiro, la gioia di vivere, che crea questo autentico male di vivere e sconvolge completamente la vita, sia un volto amico, magari il coniuge, il marito o il fidanzato.

Comunque, vedremo come si svilupperà la nostra discussione. Abbiamo detto che, finalmente, con il reato di stalking - lo ricordo brevemente - ci dotiamo di una misura di prevenzione, che interviene addirittura anche nelle more della presentazione della querela, che abbiamo voluto fosse da parte della persona offesa (quindi, vi è una querela di parte, se non in alcuni casi, in cui vi è la procedibilità d'ufficio).

Ebbene, penso che un punto assolutamente rilevante di questa proposta sia la possibilità della vittima di atti persecutori di chiedere l'ammonimento nei confronti dell'autore di tali atti. Anche qui, come Lega Nord, abbiamo presentato un emendamento che prevede l'ipotesi aggravata nel caso in cui il soggetto ammonito persista nel comportamento e commetta ulteriori atti di molestia, di stalking.

Sempre sulle norme di prevenzione, personalmente ringrazio il Ministro per aver dato parere favorevole ad un emendamento che prevede che le forze dell'ordine, così come i presidi sanitari, debbano adeguarsi e attrezzarsi per dare le informazioni alle vittime. Infatti, non c'è solo l'iter giudiziario, ma le donne vittime di violenza, di stalking, hanno bisogno anche del necessario supporto psicologico, per poter fronteggiare ciò che stanno vivendo. Quindi, è importante poterle indirizzare ai centri antiviolenza. Annuncio che ci sarà anche la presentazione di un ordine del giorno, con il quale si chiede - ove i mezzi finanziari e gli organici lo consentano - alle questure di organizzare, anche al loro interno, degli sportelli per queste donne, magari con la presenza di personale femminile (ne abbiamo discusso in Commissione).

Io avevo presentato un emendamento per l'istituzione di un numero verde - ripeto che vi sono norme repressive, ma anche di prevenzione - e ringrazio il Ministro per aver provveduto, insieme al Ministro della difesa, ad attrezzarsi perché questo possa essere concretamente reso possibile.

Quindi, concludo il mio intervento, auspicando una rapida approvazione parlamentare e una condivisione che, una volta tanto, al di là delle polemiche, ci veda tutti uniti nel dare al Paese un provvedimento utile e atteso. Forse sono provvedimenti come questo che avvicinano la politica ai cittadini (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Samperi. Ne ha facoltà.

Pag. 26

MARILENA SAMPERI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, un primo tentativo di inserire nel codice penale una fattispecie di reato volta a sanzionare il fenomeno delle molestie insistenti è stato effettuato dalla Commissione giustizia nella scorsa legislatura. Il 15 gennaio 2008, infatti, la Commissione aveva approvato in sede referente, a larghissima maggioranza, un testo unificato, sintesi di varie proposte di legge, tra cui lo stralcio dalle disposizioni volte a contrastare il fenomeno, originariamente contenute nel disegno di legge governativo in materia di potenziamento della lotta contro la violenza sessuale. L'esame del provvedimento, fissato per la discussione in Aula nella seduta del 28 febbraio 2008, non ha avuto seguito per l'interruzione anticipata della legislatura.

Molti deputati hanno riproposto quel testo, che ha rappresentato il punto di sintesi di un'elaborazione appassionata e partecipata che aveva visto tutti i gruppi politici impegnati alla ricerca di un approdo comune.

Faccio questa cronistoria non per nostalgia, ma per motivare il perché avremmo preferito che si fosse pervenuti ad un testo unificato, come era stato annunciato in Commissione, piuttosto che alla scelta del testo base presentato dal Governo, che, peraltro, ripropone il testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura. Ma la consapevolezza dell'importanza di questo provvedimento, che colma una lacuna legislativa non più tollerabile, che offre un ulteriore strumento di tutela per le donne, che allinea, finalmente, la nostra legislazione a quella di molti altri Paesi, ci induce ad accantonare la questione di metodo.

La multiforme violenza sulle donne è un fenomeno continuamente in ascesa e un Paese civile deve combatterla, senza esitazioni e con il massimo dispiegamento di risorse economiche, politiche e culturali. Il segnale che oggi deve dare il Parlamento è quello dell'approvazione di un provvedimento che vada oltre le minoranze e le maggioranze e diventi assunzione di responsabilità istituzionale. Le cronache sono piene di vicende in cui le donne sono sottoposte alla continua tortura della paura della violenza, prima ancora che alla violenza stessa, violenza che, come è stato richiamato da tanti che mi hanno preceduto, non è un problema della donna né un fatto privato, ma un fatto sociale, che va affrontato nella sua dimensione pubblica, perché la promozione e la tutela dei diritti sono requisiti fondamentali della democrazia.

È necessario, perciò, sconfiggere la diffusa opinione che la violenza contro le donne interessi strati sociali emarginati, famiglie multiproblematiche, contesti degradati. Questo è il segno inequivocabile della difficoltà di confrontarsi con un fenomeno che appartiene alla normalità, investe tutti gli strati sociali, tutti i Paesi, tutte le culture, le etnie e le religioni. Anche se con modulazioni diverse, le differenti culture identificano la famiglia come luogo di protezione, dove le persone trovano sicurezza; ma, come purtroppo dimostrano le cronache di ogni giorno, sono proprio le relazioni familiari a divenire fattori di rischio.

È importante liberarsi di stereotipi ed affrontare il problema, questo problema, che ha radici antiche. Ogni pratica sociale che violenti psicologicamente o fisicamente la donna, che attenti all'integrità, alla libertà o alla vita della donna, con il fine di annientarne l'identità, rappresenta ancora l'esercizio di un potere che tende a negare il diritto basilare di autodeterminazione, frutto di decenni di lotte.

L'intenso lavoro della Commissione ci ha consentito di portare in Aula un buon testo, anche se perfettibile. Si è convenuto di strutturare il reato di molestie insistenti come reato di pericolo, piuttosto che di evento, ipotesi quest'ultima che, se percorsa, avrebbe imposto al giudice di verificare volta per volta la concreta e reale produzione dell'evento, rendendo più problematica la tutela della vittima.

La fattispecie è stata giustamente inserita tra i delitti contro la libertà; il bene protetto non è, infatti, la moralità pubblica, ma la persona. La vittima non ha disonori da nascondere, perché la violenza non lede il suo onore né quello della sua Pag. 27famiglia, ma offende la sua persona e la priva della sua soggettività. È stato previsto un regime sanzionatorio che consente l'applicazione di misure cautelari, per evitare drammatici epiloghi, ma anche per restituire alla donna, nelle more del giudizio, la propria libertà e la propria serenità. È stato introdotto l'istituto dell'ammonimento, che, in altre legislazioni, ha dato risultati positivi.

Adesso passiamo alle ombre del provvedimento. Avremmo voluto che fosse conservata l'impostazione, e quelle forme di violenza nei confronti dei soggetti deboli fossero disciplinate unitariamente, perché il problema della violenza, come quello delle molestie o dell'omofobia, sono anzitutto problemi culturali e come tali devono essere affrontati. L'originaria proposta consisteva nell'estendere la legge n. 205 del 1993 agli atti discriminatori fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, perché dal contrasto efficace delle violazioni della sfera più intima della personalità, quella che attiene appunto all'identità sessuale di genere, derivano il profilo democratico di una comunità e la sua capacità di sviluppare regole di rispetto reciproco. Anche queste forme di sopraffazione, come quelle di genere, sono la spia di una regressione culturale che si nutre e prospera sull'incapacità di vivere la differenza come elemento di ricchezza e di valore.

C'è poi il problema sollevato dalla I Commissione sulla necessità di una maggiore determinatezza nel disegnare la condotta, e su questo abbiamo presentato emendamenti che verranno esaminati nella fase successiva della discussione sul complesso degli emendamenti.

Avremmo voluto una legge che avesse affrontato il problema in termini non solo di repressione ma di garanzia dei diritti e di offerta di opportunità nuove alle donne, con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali interessati. Senza un adeguato impatto sulla comunità è difficile far cessare la violenza sulle donne, perché essa, come espresso nel preambolo della Cedu, è la manifestazione di un potere relazionale storicamente diseguale tra uomini e donne, uno dei principali meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono costrette ad occupare una posizione subordinata rispetto agli uomini: spetta perciò alle istituzioni sradicare i retaggi culturali che ancora oggi rendono possibili barbare violenze attraverso piani di intervento mirati e trasversali.

L'accoglimento dell'emendamento a sostegno delle vittime del reato è perciò positivo, ma insufficiente sul fronte della prevenzione. Avevamo chiesto una relazione annuale al Parlamento sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori, ai fini della progettazione e realizzazione di politiche adeguate e del monitoraggio delle politiche di prevenzione. Sarebbe stato opportuno prevedere che l'ISTAT scorgesse una rilevazione statistica sugli atti persecutori, per misurarne le caratteristiche fondamentali e per individuare le categorie a rischio, così come sarebbe stato utile istituire presso le prefetture uno sportello a tutela delle vittime con la presenza di personale qualificato e l'istituzione presso il Ministero per le pari opportunità di un numero verde con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze. Si tratta di emendamenti presentati già in Commissione, ma non approvati solo perché il Ministro ha dichiarato che presenterà in Aula un articolo aggiuntivo di contenuto pressoché identico.

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole.

MARILENA SAMPERI. Concludo subito, signor Presidente. La stessa onorevole Lussana ha sottolineato che il Governo, invece di presentare emendamenti di contenuto identico rispetto a quelli di iniziativa parlamentare o di chiederne la riformulazione, avrebbe dovuto chiedere una rimodulazione della parte eventualmente non condivisa. Piuttosto che fare ciò ha espresso un invito al ritiro, in quanto questi emendamenti avrebbero contenuto analogo all'articolo aggiuntivo preannunciato.Pag. 28

Queste le luci e le ombre del provvedimento in esame. Rimane sicuramente prevalente però l'importanza di varare un provvedimento lungamente atteso dalle donne, da tutte le donne di questo Paese (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, come mai tutti sanno, lo stalking è un termine inglese che significa: «fare la posta», «perseguitare». È un termine venatorio, ed è riferito a colui che va a caccia di una preda, si apposta, la segue ossessivamente per impossessarsene.

Nelle relazioni umane lo stalker non si comporta diversamente, quindi non poteva esserci un termine più eloquente per identificare un persecutore di persone, in particolare riguardante le donne.

Ritengo la definizione che ne dà Wikipedia la più calzante e completa, cioè quella di «una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola e ingenerando stati di ansia e paura che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti e intrusioni nella vita privata. Lo stalker può essere un estraneo ma il più delle volte è un conoscente, un collega o un ex partner che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi ci si trova di fronte a persone con problemi di interazione sociale che agiscono in questo modo con l'intento di stabilire una relazione sentimentale, imponendo la propria presenza ed insistendo anche nei casi in cui vi sia una chiara risposta negativa. Meno frequente è il caso di individui affetti da disturbi mentali per i quali l'atteggiamento persecutorio ha origine nella convinzione di avere una relazione con l'altra persona. Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte».

Fin qui Wikipedia, che sintetizza molto bene la fattispecie del reato di cui si discute. Detti atti persecutori spesso precedono violenze sessuali propriamente intese, la violazione di domicilio, minacce e percosse, il mobbing, perfino l'omicidio della vittima.

Ma al di là di queste ipotesi, il solo fatto che una persona possa essere perseguitata dal cosiddetto stalker così ossessivamente è gravemente lesivo della libertà, della privacy, della tranquillità fisica e psicologica della stessa persona.

Chi è vittima di tale persecuzione spesso è costretto a cambiare lavoro, città e proprie abitudini di vita per cause non oggettive in quanto determinate da un'altra persona che deliberatamente invade la vita della vittima.

Le norme previste dall'attuale codice penale sono insufficienti per comprendere una fattispecie così complessa di comportamenti antisociali. Stante l'intensa vita di relazioni sociali che vive l'uomo d'oggi e l'intensità dei rapporti di comunicazione e di condizionamento della vita di ciascuno di noi, non può bastare il reato di molestie di cui all'articolo 660 del codice penale per contrastare un fenomeno ben più incisivo nel condizionamento della vita di una persona (soprattutto se si pensa che la pena è una semplice contravvenzione).

Oltre all'emergenza sociale di questo fenomeno ben evidenziata dal Ministero per le pari opportunità (su trecento delitti commessi tra ex partner l'88 per cento ha come vittime le donne e nel 39 per cento dei casi si tratta di crimini annunciati, in quanto si verificano dopo molestie e persecuzioni), vi è anche un richiamo del Consiglio europeo agli Stati membri ad intervenire legislativamente per contrastarlo.

Il 16 e 17 maggio 2005 a Varsavia i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno lanciato una campagna per combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica. Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Spagna e Pag. 29Polonia si sono già dotati di leggi specifiche per contrastare fenomeni di violenza e persecuzione contro le donne, di cui lo stalking rappresenta un aspetto importante e significativo; è necessario, utile, giusto ed opportuno che lo faccia anche l'Italia. L'iniziativa legislativa in parola mira a perseguire particolari condotte antisociali in senso repressivo senza tuttavia escludere anche misure di prevenzione rispetto ad ulteriori conseguenze criminose.

Il nuovo articolo 612-bis, che introduce misure contro atti persecutori, definisce e punisce lo stalking come delitto punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il delitto è procedibile a querela della persona offesa, salvo che non sia aggravato da circostanze previste nello stesso articolo. È, però, prevista la procedibilità d'ufficio se il reato viene commesso contro un minore o persona diversamente abile, ovvero il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio. Altra circostanza è il caso in cui il fatto sia commesso da soggetto ammonito, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, articolo che introduce una misura di prevenzione che consiste nella denuncia al questore del comportamento persecutorio da parte della persona offesa, da cui consegue l'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta antisociale dello stalker. Tale norma si prefigge lo scopo di far desistere lo stalker dalle molestie.

Il profilo criminologico del persecutore, secondo eminenti criminologi, è di persona ammalata dal punto di vista psichico e psicologico. Egli è ossessionato dall'oggetto del suo desiderio. Nella fase iniziale del rapporto tra persecutore e vittima, non vi è la volontà di fare del male alla vittima. Purtroppo, con il rifiuto della vittima a qualunque rapporto con il molestatore, ci si avvia ad un'escalation di comportamenti oppressivi ed invadenti, tali da diventare vera e propria coercizione fisica e psicologica per la vittima. In tale fase intermedia di avvio delle molestie, prima che diventino persecutorie, è opportuno porre in essere interventi graduali e dissuasivi per cercare di interrompere l'escalation coercitiva. L'ammonimento del questore rientra in questo approccio graduale, in una fase ancora preventiva del reato.

In tale contesto, riteniamo una buona iniziativa anche la convenzione firmata a palazzo Chigi tra il Ministero per le pari opportunità e il Ministero della difesa, con la quale si prevede la realizzazione di un progetto di analisi e monitoraggio delle violenze perpetrate sotto forma di atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso vittime vulnerabili. Si tratta di una buona iniziativa, soprattutto perché prevede un percorso di formazione specialistica dell'Arma dei carabinieri, denominata «Sezione atti persecutori», che opererà nell'ambito del reparto analisi criminologiche del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche. Tale aspetto è il più sottolineato dalle opposizioni in sede di discussione del provvedimento e in sede di Commissione giustizia.

La fase di prevenzione, con un maggior coinvolgimento di operatori sociali e sezioni investigative specializzate, è quanto è stato richiesto, e oggi in parte soddisfatto, con la citata convenzione. Va detto che già la Polizia di Stato, insieme all'università di Napoli, ha creato «Silvia» (Stalking inventory list per vittime ed autori), un progetto per conoscere meglio questo fenomeno e sensibilizzare i poliziotti a fronteggiarlo, instaurando un rapporto di fiducia con la vittima, che spesso, per paura, coopera in modo incolpevole con lo stalker.

Condividiamo, inoltre, la misura coercitiva di cui all'articolo 282-ter del codice penale, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi di abituale frequentazione della persona offesa, ovvero a mantenere una distanza di sicurezza. Allo stesso modo, condividiamo la prescrizione del divieto di comunicazione, con qualsiasi mezzo, con la persona offesa. Non condividiamo, invece, l'obbligo dell'accompagnamento presso le strutture adibite a centri antiviolenza della vittima, ossia della parte offesa. Avremmo preferito che si fosse previsto di mettere in contatto la stessa con detti centri, ovviamentePag. 30 a richiesta dell'interessata. Riteniamo troppo intromissiva nella sfera privata la funzione dello Stato. Se ne comprendono le ragioni, ma non le si condividono. In tal senso, è stato disatteso anche il parere della XII Commissione (Affari sociali).

Ci stupisce, invece, l'articolo 3, comma 1, lettera a) del provvedimento in discussione: nel testo del Governo si propone di ampliare, di fatto e non senza contraddizioni, il numero di reati soggetti ad intercettazioni, mentre lo stesso Governo sta elaborando un disegno di legge per restringerne la portata ad alcune specifiche fattispecie, che non comprendono il reato dello stalking.

Tale circostanza va sottolineata per ribadire, ancora una volta, come la tentazione dello spot è sempre latente nelle azioni di questo Governo.

Il disegno di legge in esame, invece, non prevede alcun percorso terapeutico per il persecutore. Forse questa carenza del provvedimento ne costituisce un limite che relega il fenomeno ad un mero reato di reazione di natura passionale, eludendo il profilo criminologico del persecutore. Probabilmente i parlamentari che hanno ragionato sul film Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek, nel quale si metteva a nudo il travaglio ossessivo di un ex marito che molestava la ex moglie, non si sono resi conto delle turbe psichiche dell'ex coniuge persecutore.

Esprimiamo, comunque, la soddisfazione dell'Unione di Centro su questo testo congiunto che arriva finalmente in Aula condiviso da tutte le forze politiche dopo un attento esame nella competente Commissione giustizia.

Nella scorsa legislatura furono presentate ben diciannove proposte di legge da tutte le parti politiche; la fine anticipata del Governo Prodi ne bloccò l'esito in Aula. Questo provvedimento, insieme a quello sul tema della violenza sessuale, che pure non vide l'esito in Aula per la fine anticipata della legislatura, costituiscono un buon reticolo normativo per la tutela delle donne nella loro libertà e integrità fisica.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Ciccanti.

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, ho a disposizione dodici minuti.

PRESIDENTE. Le restano venti secondi.

AMEDEO CICCANTI. Allora, le chiedo di concedermi ancora un minuto. Manca in questo reticolo una interconnessione con la normativa di tutela dell'infanzia. I minori, per l'Unione di Centro, sono una priorità proprio perché senza voce politica. Siamo convinti che una politica che non dà voce a chi non l'ha sia una politica senza voce.

Tutto sommato, siamo favorevoli e soddisfatti di questo provvedimento che dimostra il buon esito della collaborazione e del buonsenso delle forze politiche quando si lavora per l'interesse nazionale e non per tutelare interessi di parte. Valga l'esempio per altre materie che pure meritano lo stesso esito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo che discutere della necessità, dell'urgenza e dell'alto valore civile di questo provvedimento sia francamente inutile. Vorrei soltanto osservare che a me pare non rispondente al valore effettivo del provvedimento limitarlo nell'ottica di una tutela soltanto delle donne. A me pare che questo provvedimento abbia un valore che vada anche al di là e come tale debba essere vissuto e approvato. Si tratta, finalmente, di un provvedimento che pone al centro il diritto ad essere lasciato in pace: mi paiono questi il senso, il valore e l'interesse che vengono tutelati. Come però spesso accade quando alti valori ispirano un provvedimento di legge, si rischia su alcuni punti di non tenere conto di questioni tecniche che, invece, meriterebbero un maggiore approfondimento; mi limito a citarne alcune che mi pare debbano essere riviste in sede di Assemblea.Pag. 31

Il primo punto attiene al non avere previsto nel testo della Commissione l'inciso «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Probabilmente ciò è stato determinato dall'idea che il principio generale della specialità lo rendesse inutile: non è così, non solo perché numerose norme del codice penale lo prevedono, ma perché vi sono situazioni di rapporti tra norme che non sono basate sulla specialità, come nel caso del principio di continenza. In tal caso, vi è una norma che completamente tutela e riguarda quel fatto, anche se non vi è un rapporto di specialità. Soprattutto, non avere previsto l'inciso può far sì che, sulla base del principio di specialità, anche reati meno gravi siano speciali rispetto al reato di stalking, cioè al reato di molestie, per cui se non si dice che il reato di molestie non si applica se non quando vi è un reato più grave, potrebbe accadere che per il principio di specialità esso si applichi, ad esempio, ai maltrattamenti in famiglia, reato certamente meno grave, ma speciale rispetto al reato di molestie. Credo, pertanto, che sia necessario ritornare al testo del Governo; peraltro, la I Commissione aveva indicato questa come una delle condizioni per condividere il disegno di legge.

Un secondo punto riguarda l'ipotesi dell'aggravante anche relativa al coniuge non separato.

Il testo del Governo prevedeva soltanto l'aggravante per il coniuge separato o divorziato. A me pare che la parificazione tra le molestie che derivano dal coniuge separato o divorziato e dal coniuge convivente sia poco ragionevole perché, evidentemente, l'attività di persecuzione proveniente da colui che si trova già fuori dalla famiglia, spezzata l'unità familiare, abbia un disvalore diverso dalla situazione che può nascere all'interno della famiglia medesima. Peraltro, tenendo conto che l'ipotesi prevista dalla norma principale è quella di comportamenti che possano indurre ansia nel soggetto (poiché ritengo ci possano essere situazioni temporanee di vita familiare in cui questo possa accadere) e che l'aggravante porta a sei anni la pena, l'effetto sarebbe quello di rendere irreversibile la rottura tra i due coniugi. Sempre il legislatore tiene conto che, all'interno della vita familiare, fatti che possono anche avere una certa gravità, ma che possono essere superati in modo che la famiglia comunque prosegua nel tempo, debbono essere valutati certamente non in misura più grave di fatti che avvengono fuori dalla famiglia.

Affronto ancora due punti, molto rapidamente: il testo della Commissione prevede che la condotta consista in atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura. Ebbene, ritengo che la formulazione del Governo, quella di «condotte», sia molto più corretta. Infatti, più atti costituiscono una condotta: è, quindi, sufficiente una sola condotta per realizzare il reato secondo la formula della Commissione, mentre, giustamente, la formula adottata dal Governo prevede che ci debbano essere più condotte, quindi più fatti, che siano nel tempo tra loro separati e che rappresentino azioni distinte.

Per quanto riguarda il concetto di idoneità, si è detto che si vuole adottare la soluzione del reato di pericolo concreto. Innanzitutto, non è affatto detto che questa formula comporti che si tratti di un reato di pericolo concreto: può trattarsi benissimo, come in altri casi, di un reato di pericolo astratto. Si potrebbe verificare, quindi, che per esempio, una serie di lettere mai arrivate a destinazione siano da considerare comunque idonee, nel caso fossero arrivate a destinazione, a determinare uno stato di ansia o di paura. A me pare che l'applicazione di una pena di quattro anni, magari di sei anni o ancora più grave, sulla base di un'idoneità astratta a produrre l'evento sia, francamente, eccessiva e che non rispetti quel principio di proporzionalità che la Corte costituzionale richiede spesso.

Non si può, inoltre, dire che si è fatto ricorso al reato di pericolo perché altrimenti sarebbe stato necessario stabilire un rapporto tra la condotta e l'evento. Perché ciò non si può dire? Perché di fronte al reato di pericolo il giudice è tenuto a fare una doppia valutazione: deve prima valutarePag. 32 se quella condotta sarebbe idonea, di per sé, a produrre quel tipo di evento e poi andare a valutare qual è il tipo di evento che quella condotta potrebbe produrre. Quando vi è un evento, si va a constatare se effettivamente si è creato o non si è creato uno stato di ansia o di paura; quando l'evento invece è ipotetico, è necessario stabilire se quel tipo di condotta, in ipotesi, nel soggetto cui è diretta, potrebbe provocare uno stato di ansia e paura. Ciò, francamente, lascia al giudice una discrezionalità enorme.

Infine, vi è l'aggravante di cui all'articolo 1, lettera b): si tratta dell'ipotesi dell'ergastolo, quando il reato sia commesso nel contesto di atti di molestie. Ritengo che sia il testo del Governo sia quello della Commissione abbiano una qualche criticità. Infatti, il testo del Governo prevedeva che, in precedenza, vi fossero stati atti di molestia e che, successivamente, si verificasse l'omicidio, ma non stabiliva nessun rapporto tra quei due momenti. Poteva cioè verificarsi una situazione di molestie e, in seguito, l'omicidio determinato da tutt'altro, per esempio da motivi ereditari, i quali sono del tutto distinti, ma erano stati preceduti da atti di molestia.

D'altra parte, la formula usata dalla Commissione, ossia la contemporaneità tra gli atti di molestia e l'omicidio, lascia fuori, invece, tutte quelle situazioni di precedenti molestie che sfociano poi nell'omicidio.

A me pare, dunque, che il problema sia quello di collegare i due momenti, cioè di collegare il momento delle molestie con il momento dell'omicidio e l'unica possibilità di coordinamento è di natura psicologica, ossia è necessario che il soggetto abbia compiuto atti di molestia precedentemente e poi, in esecuzione dell'unica deliberazione di quello che tecnicamente si dice «unico disegno criminoso», abbia compiuto l'omicidio, che pertanto è l'atto terminale di un progetto di stalking.

Credo, quindi, che si debba trovare una nuova formula (che, peraltro, nel codice già esiste, sia pure utilizzata per il reato continuato) che colleghi i momenti precedenti di molestie con la fase terminale, che è l'omicidio. La proposta è di individuarla nella psiche del soggetto, ossia nella deliberazione che il soggetto ha assunto di perseguitare sino ad arrivare ad uccidere la propria vittima.

Credo che con queste modifiche e variazioni (che peraltro riprendono sostanzialmente il testo del Governo salvo quest'ultimo punto) si tratti di un'ottima legge, che tutti ci auguriamo possa essere rapidamente approvata (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare, in sostituzione del relatore, il vicepresidente della II Commissione, onorevole Palomba.

FEDERICO PALOMBA, Vicepresidente II Commissione. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, vorrei soltanto e soprattutto ringraziare tutti i colleghi che questa mattina sono intervenuti in Aula. Vorrei ringraziarli del contributo che hanno portato al miglioramento di questo provvedimento che introduce anche in Italia la fattispecie normativa volta a punire gli atti persecutori e le molestie insistenti. Da tali interventi emerge chiaramente la necessità di introdurre anche in Italia questa fattispecie di reato ed ecco perché anch'io auspico che questo disegno di legge possa essere approvato in maniera condivisa, in maniera bipartisan. Credo che questo tema non si presti a contrapposizioni, ma proprioPag. 33 in questo momento e proprio su un tema così importante serve un impegno comune.

Non scendo nel merito degli interventi, posso semplicemente dire che a questo Governo sta molto a cuore il tema della difesa dei diritti delle donne, ma non soltanto dei diritti delle donne. Il problema non sta tanto nei fondi (prima ho ascoltato interventi che, ancora una volta, facevano riferimento alla mancanza dei fondi) quanto nell'introduzione di una norma che anche in Italia possa appunto punire questi comportamenti, che troppo spesso costituiscono l'anticamera di reati ben più gravi. C'è bisogno, quindi, di una normativa avanzata e ci stiamo predisponendo per averla anche in Italia.

Mi sento ancora una volta di rassicurare sul fatto che i fondi ci sono, tant'è che non esistono, come ho sentito in alcuni interventi, impegni che sono stati troncati o non portati avanti. L'ultimo bando per i progetti antiviolenza finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità ammonta a 3 milioni e mezzo di euro con i quali, appunto, sono stati finanziati progetti volti proprio a sostenere le azioni dei centri antiviolenza e i progetti che hanno come obiettivo quello di contrastare e anche di prevenire le azioni di violenza contro le donne.

Credo, quindi, che ci apprestiamo ad approvare una normativa che introduce un reato senza il quale l'ordinamento italiano avrebbe una lacuna evidente e quindi per questo ringrazio il lavoro svolto in Commissione e ringrazio sin da adesso per la disponibilità a collaborare che anche l'opposizione vorrà mostrare nel corso del dibattito sugli emendamenti (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.


 

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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122.

 

Seduta di MERCOLedì28 GENNAIO 2009

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAURIZIO LUPI
indi
DEL VICEPRESIDENTE ROCCO BUTTIGLIONE,
DEL PRESIDENTE GIANFRANCO FINI
E DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO LEONE

(omissis)


Seguito della discussione del disegno di legge: Misure contro gli atti persecutori (A.C. 1440-A); e delle abbinate proposte di legge: Brugger ed altri; Cirielli; Contento; Lussana; Codurelli ed altri; Pisicchio; Mura ed altri; Santelli; Pollastrini ed altri; Samperi ed altri; Mussolini ed altri; Bertolini ed altri (A.C. 35-204-407-667-787-856-966-1171-1231-1233-1252-1261) (ore 19,25)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Misure contro gli atti persecutori e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Brugger ed altri; Cirielli; Contento; Lussana; Codurelli ed altri; Pisicchio; Mura ed altri; Santelli; Pollastrini ed altri; Samperi ed altri; Mussolini ed altri; Bertolini ed altri.

Ricordo che nella seduta del 20 gennaio 2009 si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è intervenuto in sede di replica il rappresentante del Governo, mentre il relatore vi ha rinunciato.

(Esame degli articoli - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) e la V Commissione (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (Vedi l'allegato A - A.C. 1440-A).

Avverto che la Commissione ha presentato il subemendamento 0.5.0200.1, che è in distribuzione, al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio sull'articolo aggiuntivo 5.0200 del Governo.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1440-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Ciccanti: prendo atto che vi rinuncia.

Vorrei invitare i colleghi che non intendono assistere al dibattito ad uscire dall'aula, in modo da non disturbarne l'ordinato svolgimento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Capitanio Santolini. Ne ha facoltà.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. Signor Presidente, l'Unione di Centro valuta positivamente la proposta di legge in esame (che credo sarà approvata in maniera trasversale, così com'è avvenuto in Commissione con il consenso di tutti i partiti)Pag. 105in merito ad un fenomeno come quello delle molestie insistenti, che è in costante e preoccupante aumento e in relazione al quale, finora, l'ordinamento non è stato assolutamente in grado di assicurare un presidio cautelare sanzionatorio efficace.

Abbiamo anche apprezzato il tentativo di costruire in Commissione un confronto bipartisan anche con il Governo e ci auguriamo che ciò prosegua in Aula, durante la discussione e la votazione degli emendamenti - in particolare di quelli attinenti alla riforma degli istituti e delle procedure relative all'amministrazione della giustizia - e che non si seguano, come spesso purtroppo è avvenuto, logiche blindate: questi emendamenti possono invece essere seguiti da un'aperta e libera discussione parlamentare. Vorremmo che ciò avvenisse, come in Commissione, a dimostrazione che i gruppi di opposizione non sanno sempre e solo dire di no, non sono sempre quelli che si mettono di traverso, ma cercano di dare un proprio contributo costruttivo, specialmente in tema di giustizia. Quindi, vorremmo che gli emendamenti che discuteremo venissero trattati senza pregiudizi.

Siamo disponibili ad ogni tipo di collaborazione, perché siamo assolutamente convinti che dobbiamo lavorare su un progetto di legge che è estremamente importante, estremamente attuale e che dà risposte serie ai cittadini. Si tratta della sicurezza, non quella che viene di solito discussa in televisione, ma della sicurezza delle persone rispetto ad atteggiamenti persecutori che rendono la vita delle persone altamente difficoltosa e pericolosa, per certi aspetti.

Il provvedimento sullo stalking è stato finalizzato a consentire di perseguire e reprimere comportamenti che, ancora oggi, non trovano nell'ordinamento penale rimedi adeguati così da poter in qualche modo costituire un sostanziale freno a tali comportamenti.

Gli atti di violenza - emerge dalle statistiche - spesso sono preceduti da atti persecutori, quelli di cui discutiamo in questa occasione, che quindi sfuggono a ogni rimedio cautelare e sanzionatorio. Lo stalking è un fenomeno molto diffuso, lo sappiamo, frutto di un atteggiamento psicologico e sociale per cui la vittima non è semplicemente una persona che è oggetto di persecuzione, ma diventa addirittura un mezzo attraverso il quale placare i propri istinti, i propri bisogni, le proprie difficoltà. Le persone, le vittime in questo caso, diventano non un fine, come sempre dovrebbe essere, ma un mezzo per placare le proprie pulsioni.

Allora dobbiamo cercare di essere efficaci con gli strumenti di tutela e i nostri emendamenti sono tutti volti a migliorare in qualche modo, ad affrontare e a rendere più efficaci gli strumenti che sono previsti nel provvedimento in esame.

Dunque, attraverso tali proposte emendative vorremmo cercare di rendere migliore questa proposta di legge (come è stato detto) e allora bisogna fare qualche ulteriore passo avanti rispetto al principio di tassatività della norma penale, circoscrivendo le condotte punibili ai fatti e agli atti puntualmente accertabili in sede giudiziaria, come prevede il nostro emendamento Vietti 1.62. D'altro canto, i principi di ragionevolezza e di proporzionalità impongono di temperare qualche eccesso, non certo sulla pena prevista per gli autori riconosciuti responsabili del reato di stalking, quanto piuttosto sulla loro combinazione e valutazione congiunta con altri più gravi fatti di reato: tale è, invece, l'oggetto del nostro emendamento Vietti 1.37.

Anche dal punto di vista processuale l'esame dell'Aula potrebbe portare ad una più ponderata valutazione di alcuni elementi importanti che riguardano la procedibilità all'alternatività tra il ricorso giurisdizionale e i rimedi extragiurisdizionali, che comunque sono da valorizzare in un più ampio disegno della giustizia che miri a riservare questa importante funzione ai fatti non altrimenti risolvibili. Inoltre, si potrebbe avere una più ponderata valutazione sulla modalità di escussione dei testi e sull'utilizzo delle intercettazioni, che (ci si consenta di sottolineare, Ministro Carfagna) sono previste in assoluta controtendenzaPag. 106rispetto agli indirizzi del Presidente del Consiglio e del Governo che cercano di ridurle.

Dal nostro punto di vista, ci sono ancora dei punti da limare e da rivedere nel testo che la Commissione propone all'esame dell'Aula, ma (lo ribadisco) siamo certi che questo dibattito non sarà blindato e non ci impedirà di apportare i miglioramenti necessari (ma questo dipende molto dal Ministro qui presente).

Pertanto, ci pronunciamo a favore dell'iniziativa legislativa e ci auguriamo che l'Assemblea possa fare un buon lavoro di riflessione sulle proposte emendative e che accolga tali proposte che sono certamente migliorative di una proposta di legge che, speriamo, verrà approvata nel più breve tempo possibile (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Brugger. Ne ha facoltà.

SIEGFRIED BRUGGER. Signor Presidente, è responsabilità del Parlamento operare (come hanno fatto altri Paesi) affinché la legislazione, anche in Italia, sia efficace nella prevenzione, oltre che nella repressione, dei comportamenti persecutori e delle conseguenze più gravi che possono determinare.

Le vittime di tali comportamenti - e in primo luogo le donne - sono state finora sostanzialmente abbandonate a se stesse nell'azione di denuncia e, conseguentemente, hanno vissuto una condizione di impotenza e di paura individuale. Occorre, invece, che il coraggio nell'opposizione ad atti persecutori sia il coraggio collettivo delle istituzioni e della società.

È importante che in materia di reati persecutori la Commissione giustizia della Camera sia giunta ad approvare un testo efficace e il più possibile condiviso, oggi all'esame dell'Aula. Proficuo è stato il lavoro della presidente Bongiorno nella elaborazione di un testo che ha ripreso, fra le altre proposte, i principi più importanti della proposta di legge a mia prima firma e sottoscritta dai deputati del gruppo Misto-minoranze linguistiche. Siamo giunti così al voto dell'Aula che nella precedente legislatura, per errori e forzature, non fu possibile ottenere.

È fondamentale che lo stalking sia stato riconosciuto come reato sempre contestabile in maniera autonoma e che non debba, dunque, essere assorbito in altre fattispecie di reato, proprio per la gravità assoluta attribuita a comportamenti persecutori.

Del tutto coerente, sotto questo profilo, appare la maggiore tutela nei confronti della vittima, laddove i comportamenti persecutori siano posti in atto dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva. Siamo contrari all'ipotesi di una riduzione della pena, opportunamente elevata e, a nostro avviso, proporzionata all'offesa, prevista nel caso di comportamenti persecutori e, per la medesima ragione, siamo ancor più intransigenti contro la cancellazione dell'aggravante disposta, se lo stalker sia il coniuge, che sia o meno separato, o persona legata da relazione affettiva. Una decisione in tal senso sarebbe del tutto incomprensibile, incongrua con la filosofia del testo adottato, con le nostre proposte e con la realtà dei fatti.

Non vogliamo che il reato di comportamenti persecutori sia formalmente introdotto nel codice e sostanzialmente nascosto al chiuso nelle stanze di realtà familiari o affettive in cui le persone, in particolare le donne e i minori, siano sottoposti a violenze e persecuzioni dal proprio coniuge o genitore. Evitiamo la retorica e la mistificazione che fino ad oggi hanno impedito l'adozione di norme contro i comportamenti persecutori e che hanno costretto le vittime, in modo particolare le donne, al silenzio e agli abusi, in primo luogo in famiglia ma anche in caso di separazione tra i coniugi.

Per queste ragioni, come minoranze linguistiche, sia attraverso la nostra proposta di legge, sia con gli emendamenti presentati in Commissione, abbiamo sostenuto fermamente la previsione della procedura d'ufficio, piuttosto che la querelaPag. 107della parte offesa, quale garanzia massima nei confronti della vittima di atti persecutori.

Per quel che riguarda i minori o le persone diversamente abili, nel caso in cui il fatto sia commesso con un altro delitto, per il quale si deve procedere d'ufficio, il testo all'esame dell'Aula riconosce l'esigenza di una tutela giuridica rafforzata o della procedura d'ufficio. Ancor più decisivo sarebbe stato introdurre la procedura d'ufficio come garanzia assoluta non correlata a specifiche fattispecie giuridiche. Appare conseguente la disciplina della richiesta di un provvedimento di diffida o, nel testo della Commissione, di ammonimento, a prevenzione del reato di comportamenti persecutori, analogamente per quanto avviene in ordine alle modifiche del codice di procedura penale che integrano il reato di minaccia con quello dei reati persecutori e, conseguentemente, individuano poteri concreti del giudice, a tutela della vittima e a prevenzione o avverso la reiterazione del reato.

Introduciamo nel nostro ordinamento norme che hanno in sé l'efficacia necessaria a reprimere, con effetti immediati, comportamenti persecutori e che, nel contempo, consentono di operare affinché tali reati siano prevenuti. Tuteliamo così le vittime e possiamo impedire che altri possano diventare vittime indifese, a condizione che questa legge abbia puntuale applicazione e che non sia soggetta a interpretazioni strumentali o riduttive da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che saranno chiamati ad applicarla.

A condizione che il testo in esame non sia peggiorato, esprimeremo un voto convinto e favorevole al provvedimento che consente una scelta di libertà dall'abuso per le vittime, fino ad oggi colpevolmente lasciate sole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento, credo sia giusto ricordare che già nella scorsa legislatura eravamo arrivati davvero vicini all'approvazione di una legge sullo stalking grazie soprattutto al grande lavoro svolto in Commissione giustizia, nella precedente legislatura come in questa, del resto, allo scopo di arrivare ad un testo che potesse appunto raccogliere un consenso largo e registrare un'intesa bipartisan nell'esame prima in Commissione e poi in Aula.

Credo che non sia del tutto casuale o comunque privo di significato il fatto che ci ritroviamo a discutere di questo provvedimento sullo stalking alcuni minuti dopo la discussione che abbiamo fatto e quell'intesa ampia raggiunta sulle mozioni che hanno appunto voluto impegnare il Governo contro la violenza sulle donne.

Forse non è neanche del tutto privo di significato il fatto che l'Aula abbia raggiunto un'intesa così ampia all'indomani dei tragici e tremendi fatti di Guidonia e anche all'esito favorevole, almeno per quanto riguarda le indagini, dell'arresto del cosiddetto branco.

Purtroppo però la violenza contro le donne non si può riassumere in quello che appare nelle cronache dei giornali o nei titoli di un TG serale: è purtroppo un fenomeno diffuso e purtroppo in continuo aumento nel nostro Paese e nel mondo.

Ogni anno, infatti, nel mondo il numero degli stupri denunciati è enorme, ma non sono tutti. In Italia, ad esempio, ne sono denunciati circa 2.700-3.000 ogni anno, una cifra già di per sé considerevole e preoccupante, ma che purtroppo - noi sappiamo, è nella nostra consapevolezza - non rappresenta la realtà. Infatti, la violenza sessuale è spesso un reato che rimane sommerso, non soltanto perché c'è il timore, da parte delle vittime, a denunciarlo, ma anche perché molto spesso insieme al timore c'è il pudore. E non solo: molto spesso, insieme al timore e al pudore c'è magari anche l'amore (so di usare un'espressione forte) nei confronti del violentatore, soprattutto quando la violenza è circoscritta dentro le mura domestiche.

Le statistiche, infatti, ci dicono che ogni giorno almeno sette donne subiscono violenze sessuali, quasi 7 milioni, invece, nePag. 108sono state vittime almeno una volta nella vita e sono ferite che non si rimarginano: forse quelle fisiche si rimarginano, ma quelle profonde no.

È calcolato che il 69 per cento degli stupri che si verificano nel nostro Paese è commesso da partner, da mariti, da fidanzati, mentre solo il 6 per cento è effettuato da persone estranee alla vittima.

So che parto da qui per arrivare ad un esame di un provvedimento che ha un significato in parte leggermente diverso. Iniziamo l'esame degli emendamenti sul disegno di legge contro lo stalking, ma ho ritenuto necessario citare i dati sulle violenze sessuali sulle donne perché sono strettamente attinenti all'oggetto del nostro esame.

Infatti, la molestia insistente spesso rappresenta il primo passo verso la violenza sessuale perché sempre le statistiche ci dicono che lo stupro, nel 50 per cento dei casi, è preceduto da stalking, ossia da molestie, ai danni della stessa vittima. Addirittura nel 10 per cento dei casi la molestia insistente degenera al punto di arrivare all'omicidio.

In questo senso, è emblematico e tristemente famoso il caso di quella ragazza di Sanremo, che due anni fa è stata uccisa dall'ex fidanzato dopo una lunga serie di molestie ed è di queste settimane un primo pronunciamento del tribunale, che ha condannato Delfino, credo si chiami così il ragazzo in questione.

Non solo c'erano state una lunga serie di molestie, l'assassino aveva già ucciso con le stesse modalità un'altra ragazza ed era già stato arrestato, ma una volta tornato in libertà non è stato possibile tenerlo lontano dalla seconda vittima. Mi auguro dunque che l'approvazione di questa legge consentirà di evitare per il futuro casi simili.

Onorevoli colleghi, in questi giorni si è fatto un gran parlare della necessità di fare anche riforme istituzionali e - perché no - abbiamo ripreso anche la discussione sulla riforma della legge elettorale per le elezioni europee, il tutto per consentire al Paese di funzionare, perché così non si può più andare avanti.

Ebbene, questo provvedimento, anche se attiene ad una materia completamente diversa, riveste la stessa importanza di quelle riforme, non certo una minore importanza, perché colma un vuoto normativo del nostro codice introducendo il reato di stalking, prevedendo una serie di misure volte a prevenirlo e a reprimerlo. Non so dire quanto durerà questo nostro lavoro, ma mi auguro che tra le priorità politiche sia inserito questo disegno di legge, consentendone l'approvazione non soltanto alla Camera, dove ormai siamo fortunatamente in dirittura d'arrivo, ma anche nell'altro ramo del Parlamento.

Non possiamo certo dimenticare che in Commissione giustizia è stato svolto un lavoro approfondito anche per quanto riguarda il contrasto alla violenza sessuale, ma c'è sempre di più da fare e si può sempre fare in maniera migliore quello che abbiamo avviato. Ciò che è importante è che non siamo così irresponsabili da lasciare la nostra discussione e l'esame di questo provvedimento su un binario morto.

Per approvare la normativa attualmente vigente in materia di violenza sessuale ci sono voluti oltre 15 anni, da quella legge sono già passati una decina d'anni e mi auguro che non ce ne vogliano altrettanti per dar vita ad una legge più adeguata, sarei tentato quasi di dire più moderna e funzionale. Tuttavia, la legge sullo stalking costituisce, può costituire, un primo passo verso quella direzione, e certamente un passo di notevole l'importanza.

Con questo provvedimento finalmente diventa reato l'odiosa pratica delle molestie insistenti, che ha tra le sue vittime quasi esclusivamente le donne. Essere perseguitati attraverso le e-mail, le telefonate, i pedinamenti provoca una fortissima sofferenza psicologica e fisica e restringe notevolmente la libertà alla quale ogni cittadino ha diritto.

Chi commette questi atti, che oggi non sono ancora considerati reato, sarà quindi perseguibile e potrà anche essere punito con il carcere, ma non è l'aspetto repressivo, che pure è importante, quello piùPag. 109significativo, bensì sono gli strumenti che finalmente potranno essere adottati per difendere la vittima delle molestie, che attualmente è indifesa. Si potrà, quindi, impedire allo stalker di avvicinarsi alla sua vittima o di contattarla tramite telefono piuttosto che per via telematica, pena l'inasprimento delle pene già previste per il semplice reato.

Si tratta di provvedimenti importanti che produrranno effetti positivi, concreti, a favore delle migliaia di donne che oggi sono costrette a vivere nella paura, a sperare che non si vada oltre le minacce telefoniche o verbali perché nessuno altrimenti le potrà difendere. Queste donne si trovano in una condizione paradossale, perché spesso si vedono costrette a rimettersi alla magnanimità del proprio persecutore.

Sono quindi convinto che il testo che iniziamo ad esaminare oggi con gli emendamenti sia un buon provvedimento e che appunto attraverso gli emendamenti, fra i quali sono significativi quelli presentati dal gruppo dell'Italia dei Valori, si possa alla fine addivenire ad un buon risultato.

Le discriminazioni di qualsiasi tipo - lo ripeto - sono odiose e inaccettabili, sono le fondamenta sulle quali poggiano il razzismo, l'intolleranza e la violenza e in un Paese civile è intollerabile che qualcuno sia discriminato tanto per la fede religiosa che per l'opinione politica, per l'orientamento sessuale e appunto per l'identità di genere. È giusto dunque prevedere sanzioni per coloro che di questa civiltà si fanno beffe, offendendo o, molto peggio, commettendo violenze nei confronti di chi, a loro arbitrio, ritengono diverso e in qualche caso «inferiore».

Qui nessuno vuole introdurre reati di opinione, si vuole invece evitare distinzioni tra cittadini di serie A, serie B e qualche volta addirittura di serie C e chi polemizza su questo aspetto lo fa in maniera assolutamente strumentale.

Colleghi, nella legislatura precedente, che si è caratterizzata non proprio positivamente per la capacità di produrre leggi e di far giungere a compimento i provvedimenti, a fronte di un'estrema rissosità tra maggioranza e opposizione e all'interno dei singoli schieramenti, abbiamo però avuto la capacità di lanciare un segnale di inversione di tendenza. Il dibattito che si è svolto oggi sulle mozioni ha avuto lo stesso carattere e lo stesso significato.

Adesso siamo vicini ad una legge che colma un grave vuoto normativo nel nostro codice penale e che offre finalmente tutela alle donne vittime di molestia e difende da discriminazioni di qualsiasi natura. Spero che su questo testo non vi siano motivi di speciose divisioni e polemiche, ma questa possa essere un'ulteriore occasione in cui le forze politiche votano unite provvedimenti che incidono direttamente sulla vita dei cittadini e anche sulla civiltà giuridica del nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mussolini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, intervengo brevemente. Io ho presentato due proposte emendative alle quali tengo particolarmente. Una è volta ad aumentare la pena fino alla metà e aggiunge anche le parole: «donne in stato di gravidanza», in quanto queste donne sono certamente più vulnerabili. Quindi la proposta emendativa verte sia sull'aumento della pena, sia sulla procedibilità d'ufficio. Visto anche gli esiti del dibattito e l'inserimento del gratuito patrocinio nel disegno di legge sulla sicurezza per quanto riguarda i reati di violenza sessuale, ho inserito inevitabilmente anche una proposta emendativa sul gratuito patrocinio in ordine agli atti persecutori.

Mi auguro, quindi, che si possa trovare una copertura finanziaria, anche perché credo che il Ministero delle pari opportunità abbia in dotazione una cifra intorno ai 74 milioni di euro (alcuni già impegnati). Quindi, penso che una parte di questa cifra possa essere stanziata a copertura di ciò che rappresenta non solo un fatto concreto, ma anche un atto simbolico soprattutto per tutte queste recrudescenzePag. 110di reati e di violenze contro le donne (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Melchiorre. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, credo innanzitutto che bisogna fare chiarezza su questo disegno di legge che ci apprestiamo ad esaminare, almeno in ordine agli emendamenti.

A mio avviso, il primo punto da chiarire è che non stiamo per votare degli emendamenti che riguardano un provvedimento contro la violenza sulle donne. Questo anzitutto va chiarito, perché quando parliamo di violenza contro le donne, ci riferiamo a dei comportamenti precisi con la possibilità che questi siano individuati preliminarmente e tipizzati, così da consentire in un momento successivo (ovvero quando purtroppo il fatto si è verificato) di giungere all'accertamento del fatto in sé. Ciò consentirebbe, inoltre, per quanto riguarda il lavoro degli inquirenti e dei giudici di verificare se il fatto è ascrivibile all'ipotesi tipizzata di reato.

Credo che questo concetto sia fondamentale per arrivare a capire esattamente di cosa stiamo parlando. Come quest'Aula saprà, lo stalking non è un reato previsto in quasi tutti i Paesi europei (come è stato detto da qualcuno) e non è tanto meno vero che nel nostro Paese vi sia un vuoto legislativo in proposito. Ciò innanzitutto perché i Paesi europei in cui è presente tale reato sono esclusivamente la Gran Bretagna e la Germania, ovvero Paesi (in particolare la Gran Bretagna) di common law, dove quindi esistono un diritto e soprattutto dei principi volti a regolarne l'ordinamento, che non ha nulla a che fare con il nostro.

In secondo luogo, il nostro codice penale presenta già una serie di reati (dalle molestie alle molestie aggravate, alla violenza privata, alle minacce, ai maltrattamenti in famiglia e quant'altro) tutti tipizzati e sanzionati penalmente. Quindi, fare un uso corretto di ciò che è già contenuto nel nostro codice comporterebbe delle condanne o almeno delle incriminazioni per i presunti colpevoli.

Questo costituisce, secondo me, il punto fondamentale per aiutarci a capire che cosa in questo momento stiamo esaminando ed anche per svolgere un'altra considerazione circa l'opportunità di introdurre nel nostro codice una nuova fattispecie criminosa, che (a mio avviso, ma non soltanto) presenta degli aspetti palesi di incostituzionalità.

Devo dire, a onor del vero, che in Commissione giustizia si è fatto un lavoro molto attento e puntuale e si è cercato, sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione, di definire una nuova fattispecie criminosa nel modo più preciso possibile. Ma, alla fine, come risulta anche dallo stesso dibattito che si è svolto in Commissione e dalla presentazione degli emendamenti che ne sono derivati, sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione, questo obiettivo purtroppo non è stato raggiunto. Infatti sono stati respinti tutti gli emendamenti che molti colleghi hanno presentato premettendo, nell'illustrarli, la necessità e l'opportunità della loro approvazione per far sì che la fattispecie avesse finalmente quei caratteri di determinatezza che sono espressione del principio di legalità previsto dalla Costituzione.

Questo è a mio avviso il punto fondamentale. Si tratta innanzitutto di un reato che, allo stato attuale, è pervenuto in Aula come reato di pericolo astratto. Concordo con il collega Pecorella, che nel dibattito che si è tenuto in Aula ha illustrato l'opportunità di individuare una fattispecie che non fosse di pericolo astratto, ma fosse invece più che altro un reato di evento, data anche la non corrispondenza della pena al tipo di reato che si andava prospettando: ossia deve essere rispettato il principio di proporzionalità previsto dalla Costituzione.

Nondimeno, un parere circa la mancanza di determinatezza della fattispecie era stato espresso in Commissione dal sottosegretario alla giustizia Caliendo (un parere quindi del Ministero della giustizia),Pag. 111e nondimeno la stessa Commissione affari costituzionali della Camera aveva espresso nel suo parere delle perplessità circa l'opportunità di verificare che le pene per il reato di atti persecutori e per le aggravanti fossero proporzionate al fatto, e anche di chiarire in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita, cui la vittima degli atti persecutori viene costretta, costituisce per il grado o la natura una limitazione della libertà morale tale da giustificare l'irrogazione della sanzione prevista; nonché la Commissione affari costituzionali aveva espresso l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa. All'esito dei lavori della Commissione, nonché alla presentazione degli ultimi emendamenti, tutto ciò non è stato fatto, salvo magari l'emendamento volto a trasformare la fattispecie da reato di pericolo astratto a reato di evento.

Tengo poi a sottolineare, tra l'altro, che l'emendamento presentato dalla relatrice Bongiorno, che intendeva il reato come reato di pericolo astratto, va in controtendenza con tutta la più recente dottrina: basti pensare alle Commissioni Nordio, durante l'ultimo Governo Berlusconi, e Pisapia, durante l'ultimo Governo Prodi, che invece hanno auspicato l'abbandono nella formulazione di nuovi reati delle ipotesi di mero reato di pericolo, per ovvi motivi.

Ci troviamo quindi in questo momento a valutare un reato che non è determinato nell'articolo 1 in maniera tassativa, che apre quindi anche al pericolo di un'eccessiva discrezionalità da parte del magistrato; se abbiamo scelto di essere garantisti, lo dobbiamo essere per tutti: non possiamo quindi derogare ai principi previsti dalla Costituzione e che sono tipici del nostro diritto penale.

Addirittura, in uno degli emendamenti in esame, a proposito di fondato timore e di perdurante stato di ansia, si propone di inserire l'espressione «anche non patologica». Mi chiedo come questo possa essere determinato in maniera puntuale non soltanto da un magistrato, ma anche da chi deve o dovrebbe fare un primo sindacato, verificare la sussistenza del reato, o almeno gli estremi, per poter ammonire (mi riferisco, cioè, alla figura del questore). Abbiamo, quindi, la possibilità che un soggetto possa ricevere un ammonimento dal questore indipendentemente da un provvedimento dell'autorità giudiziaria (anche qui, mi riferisco al fatto che si deroghi a quei principi elementari che sono contenuti nel nostro codice, per coloro che, comunemente, sempre, si appellano a discorsi garantistici, quando, invece, si tratta di applicare norme tassativamente previste dal nostro codice penale).

Inoltre, per quanto riguarda la parte in cui si prevede l'aumento di pena, vi sono delle ripetizioni di altre norme contenute in questa legge, laddove si stabilisce l'aumento di pena se il fatto è commesso dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Non viene chiarito che cosa si intenda per relazione affettiva (questo non è stato ancora chiarito, nonostante le sollecitazioni della Commissione affari costituzionali) e si ignora anche che esistono già nel codice civile gli ordini di protezione relativi ai fatti che possono essere commessi dal coniuge separato o divorziato. Ciò senza contare, poi, come dicevo prima, il corretto uso degli strumenti normativi che abbiamo già nel nostro diritto. Per quanto riguarda fatti analoghi commessi da coniugi separati, essi sono ormai considerati, per una recente decisione della Cassazione a sezioni unite, maltrattamenti in famiglia.

Da più parti è stata evidenziata l'indeterminatezza e la conseguente possibilità che questa norma diventi una delle tante norme inapplicate del nostro Paese, dato anche che credo sia molto facile per un magistrato proporre un ricorso alla Corte costituzionale per verificarne la costituzionalità, e più volte ho chiesto in Commissione giustizia l'ausilio di un costituzionalista, per superare l'empasse che non si riusciva a superare, nonostante, ripeto, la buona volontà di tutti.Pag. 112

Ritengo, pertanto, che gli emendamenti che sono stati presentati - pochi, in realtà - non vadano nella direzione auspicata e che permangano comunque quei vizi di origine che sono nati con questo disegno di legge.

Sottolineo, inoltre, che nella relazione introduttiva al disegno di legge governativo si fa espresso riferimento a dei comportamenti che sono stati individuati dalla cosiddetta scienza sociologica. A parte il fatto che non è uniformemente condivisa l'opinione che la sociologia sia una scienza, vi è la conferma del fatto che vi sono dei comportamenti di natura assolutamente varia (si va dall'invio dei mazzi di fiori a violenze perpetrate, per cui abbiamo già dei reati che prevedono certi comportamenti delittuosi), della più varia natura, indeterminati; non dico in sociologia, ma perfino in psicologia e in psichiatria tali comportamenti non riescono a trovare una definizione.

Dico anche, per coloro che ritengono che questa sia una legge contro la violenza sulle donne (a parte che non viene specificato il genere a cui si riferisce, non credo che sia individuato da nessuna parte), che si confonde quello che si potrebbe fare adottando politiche diverse, per esempio utilizzando quei fondi che sono stati sottratti per l'ICI, cioè i fondi dei centri antiviolenze. Si tratta di 20 milioni di euro. Quando questo è avvenuto, il Ministro Carfagna, che in questo momento è piuttosto disattenta, non ha battuto ciglio.

Però andiamo adesso ad esaminare un disegno di legge che non risponderà allo scopo che noi tutti e noi tutte ci poniamo, e cioè di prevenire fenomeni di violenza, anche perché il diritto penale non ha - e non deve avere - una funzione preventiva: il diritto penale non ha questa funzione, ma quello che semmai si poteva fare per prevenire certi comportamenti è altro. Quando poi si individuano delle fattispecie precise e astratte soltanto allora, a mio avviso, si possono anche introdurre delle nuove fattispecie criminose.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietti 1.58 e Pecorella 1.78, nonché sull'emendamento Pecorella 1.79.

La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Lo Presti 1.57.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Vietti 1.60, Rossomando 1.69, Vietti 1.61 e Samperi 1.68. Il parere della Commissione è invece favorevole sull'emendamento Contento 1.76.

La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Mussolini 1.73 e sugli identici emendamenti Di Pietro 1.52, Contento 1.63 e Sisto 1.75. Il parere della Commissione è invece favorevole sull'emendamento Contento 1.65. La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Contento 1.64 e Di Pietro 1.53.

La Commissione esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Luciano Dussin 1.51 e Di Pietro 1.54, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Mussolini 1.72 e Lussana 1.50. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Vietti 1.67, Di Pietro 1.55, Mussolini 1.70, nonché sugli emendamenti Vietti 1.66, 1.37 e 1.62. La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Pecorella 1.80, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.77, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 1.56.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual è il parere sull'articolo aggiuntivo Mussolini 1.01?

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Mussolini 1.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

Pag. 113

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Vietti 1.58 e Pecorella 1.78.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rossomando. Ne ha facoltà.

ANNA ROSSOMANDO. Signor Presidente, esprimeremo un voto contrario su entrambi questi emendamenti per le seguenti ragioni. Come sempre, e naturalmente in questa sede, si incontrano valutazioni tecniche con valutazioni e considerazioni di valore. Le motivazioni proposte per questo emendamento, anche in sede di discussione sulle linee generali, sono apparentemente tecniche, ovvero riguardano un problema di specialità della norma, con l'inserimento della dizione «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

In realtà, non stiamo trattando del criterio di specialità perché, come è noto, quando parliamo di una norma speciale soccorre l'articolo 15 del codice penale che detta chiaramente una disciplina che prevede che la norma speciale prevale sulla norma di carattere generale. Tutte le volte che, invece, si introduce la dizione «salvo che costituisca più grave reato», in realtà si esprime un giudizio valoriale, ovvero si ritiene di assorbire la norma meno grave.

Quindi, attraverso il fenomeno di assorbimento, si fornisce un giudizio di valore o di disvalore. È esattamente questo il punto su cui insistiamo e per il quale esprimeremo voto contrario (l'esempio tipico è quello della rapina e delle lesioni volontarie: pacificamente, quando ricorre il reato di rapina, accanto a questo reato, che prevede l'uso della violenza, concorrono le lesioni volontarie). Ora la norma sulle molestie insistenti che noi introduciamo evidenzia un particolare disvalore (per la reiterazione degli atti persecutori, per la ritualità) e, quindi, noi reputiamo che debba essere mantenuta accanto, eventualmente, alla norma di diverso valore. Per questo motivo riteniamo di votare contro gli identici emendamenti Vietti 1.58 e Pecorella 1.78.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, intervengo per ribadire il nostro voto contrario agli identici emendamenti Vietti 1.58 e Pecorella 1.78. Avevamo accolto la proposta che era venuta proprio dalla relatrice in Commissione perché riteniamo che questi comportamenti siano di particolare gravità e debbano essere valutati nella loro oggettività e assolutezza, per consentire proprio quel concorso di norme, e di comportamenti, che ne dimostrano tutto il significato di disvalore sociale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, lungi da noi recepire il discorso del disvalore che svolgevano le mie colleghe, perché la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che al fine del rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché del principio secondo cui la finalità della pena è rieducativa, occorre che vi sia proporzionalità tra la pena e l'offesa, per un verso, e tra diverse pene previste per fattispecie di reato omogenee, dall'altro. È il principio costituzionale di tassatività che impone, quindi, al legislatore di definire con la massima oggettività - è questo il senso del nostro emendamento - ed univocità possibile il fatto che viene sanzionato penalmente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, vorrei rappresentare alla collegaPag. 114che era preoccupata che si attenuasse l'intervento repressivo, che questo mio emendamento ha l'obiettivo esattamente opposto, perché il rapporto di specialità si può creare anche con reati meno gravi. Faccio un esempio: il reato di maltrattamenti in famiglia, che è una forma persecutoria, è considerato dal nostro codice un reato meno grave, però speciale rispetto alla formula generale. È chiaro, allora, che potremmo avere situazioni di specialità al contrario, per cui il reato meno grave, essendo speciale rispetto al reato più grave, prevarrebbe. La formula è una forma di garanzia che prevede che nella specialità tra reato più grave e quello meno grave si deve invece, comunque, applicare il reato più grave. Questo è il meccanismo. Per cui, credo che pensare che dietro ci sia un subdolo pensiero di ridurre l'intervento penale in questa materia è sbagliato. In realtà, è esattamente l'obiettivo opposto: garantire che non si applichi il reato meno grave.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, vorrei svolgere una prima dichiarazione di principio su questo provvedimento: a prescindere dagli emendamenti che saranno approvati o meno, l'Italia dei Valori condivide l'impegno dell'Aula affinché vi sia al più presto una norma che punisca gli atti persecutori. Per questa ragione abbiamo cercato di dare il nostro contributo in Commissione insieme a tutti gli altri, e per questa ragione, comunque, voteremo a favore del provvedimento.

Ciò premesso, noi ci siamo posti il problema se bisognava lasciare o meno l'inciso «salvo che il fatto costituisca più grave reato», e però riteniamo che sia necessario che nell'ordinamento vi sia un reato ben definito e ben chiaro, che prescinda dalla valutazione rispetto ad altri reati e che venga punito come tale. Riteniamo poi che, nei casi in cui ci possa essere qualche altro reato più grave, ciò sin da ora permette - se si tratta della stessa fattispecie - l'assorbimento rispetto a questo reato. È ovvio che se si dovesse trattare di un reato meno grave, come quello dei maltrattamenti cui faceva riferimento il collega, a me pare che comunque - ai sensi del secondo comma dell'articolo 612-bis che discuteremo tra breve - laddove è già previsto l'aumento della pena, se il fatto è commesso nei confronti del coniuge, ciò importa una gravità del reato tale per cui la fattispecie viene ancora considerata più grave di quella precedente. Noi riteniamo comunque di dover esprimere parere contrario su questa proposta, pur riconoscendone l'importanza, ma riteniamo che sia più importante ancora l'affermazione ex se di un reato che non dipenda da altri.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Quartiani, vuole aggiungere il suo contributo a questo dotto dibattito giuridico?

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. No, signor Presidente, anche se potrei farlo, ma non credo che a questo punto possiamo aggiungere altro a ciò che già è stato detto dai colleghi. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Pensavo che lei stesse procedendo a indire la votazione. Pertanto le chiederei, visto che si tratta di un argomento molto delicato (e vedo che i colleghi lo seguono molto attentamente, i colleghi presenti ovviamente, perché quelli assenti, che sono molti, hanno la responsabilità di non partecipare ad una discussione e ad un voto su un provvedimento atteso e assai rilevante che riguarda le coscienze di tutti noi, e non solo l'impegno politico o istituzionale), di procedere, se lo ritiene opportuno, non solo al controllo affinché non si verifichino doppi voti o tripli voti, ma anche al controllo delle tessere.

Pag. 115

PRESIDENTE. Le assicuro, onorevole Quartiani, che quella per la regolarità del voto è una preoccupazione da me fortemente sentita. Invito i deputati segretari a procedere al controllo e a ritirare le tessere che risultassero depositate senza il titolare.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, soltanto per chiarezza, ho espresso parere favorevole perché questo tipo di parere è emerso in sede di discussione di Commissione, però in realtà personalmente, così come emerge dalla relazione che ho depositato, io ero assolutamente favorevole alla precedente formulazione, da me addirittura scritta, perché credo che in questo tipo di reato si debba auspicare un concorso di reati, e quindi ero stata io personalmente a chiedere l'introduzione della formula di cui oggi viene chiesta l'eliminazione. Però, visto che è emerso un diverso orientamento in Commissione, confermo il parere favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. È stato completato il controllo?

ROBERTO GIACHETTI. Ma chi l'ha fatto il controllo?

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, le pongo un problema di attuabilità della decisione della Presidenza. Infatti è chiaro che la Presidenza, per poter attuare la propria decisione di controllo delle tessere, deve essere in grado di disporre dei segretari che collaborano con il Presidente. Ora io non ho visto i segretari passare per i banchi, anzi adesso vedo un segretario, ma non so se un solo segretario possa procedere a controllare anche i banchi della maggioranza.

PRESIDENTE. Manca un segretario di turno, però è presente in Aula l'onorevole Lucà e lo invito a procedere al controllo delle tessere (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

L'onorevole Mura, segretario di Presidenza, si era brevemente allontanata ed è rientrata. Prego, onorevole Mura, proceda al controllo (i deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

Onorevole Mura, possiamo procedere? Bene, pare che il controllo sia stato opportuno.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Vietti 1.58 e Pecorella 1.78, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 354

Votanti 351

Astenuti 3

Maggioranza 176

Hanno votato211

Hanno votato no 140).

Prendo atto che le deputate Sbai, Mura e Mistrello Destro hanno segnalato che non sono riuscite ad esprimere voto favorevole e che i deputati Berretta e Ginefra hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.

Prendo altresì atto che la deputata Froner ha segnalato di aver espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.79. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, questo emendamento presentatoPag. 116dal Popolo della Libertà sostanzialmente mira a cambiare la configurazione di questa nuova fattispecie di reato, che è stata tanto elaborata attraverso un percorso molto faticoso che finalmente è giunto al termine.

In realtà, mentre abbiamo ritenuto in Commissione - vi è stato uno studio ed è stato fatto anche un percorso effettuato che teneva conto, tra l'altro, anche dei lavori della precedente legislatura e del dibattito che era stato compiuto - di individuare una fattispecie cosiddetta di pericolo concreto, in cui si individuano quelle condotte che sono idonee e dirette univocamente a cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Anzi, in un emendamento successivo sul punto mireremo a rendere ancora più oggettiva questa condotta.

Con l'emendamento Pecorella 1.79 vediamo un passo indietro. Si vuole che in questa ipotesi si debba provare che è stato cagionato un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ma sappiamo che lo scopo reale di questa nuova figura di reato, che finalmente entra nel nostro ordinamento, è quella di evitare che si consumi l'evento e che per l'appunto si verifichi il danno poiché è proprio questa l'intera filosofia del disegno di legge in esame.

Lo si vedrà più avanti. È quella di colpire le condotte prima che si compiano e vengano fuori degli eventi irreparabili. Quindi, è per questo che siamo contrari a questo emendamento, proprio perché non percepisce la filosofia vera di questo intervento legislativo, ovvero verificare e colpire gli atti di molestia reiterati e insistenti, che sono sicuramente e unicamente diretti, reiterati e idonei a cagionare un pericolo concreto di un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

Vedremo poi come specificare meglio queste ipotesi. Ma non vogliamo poter arrivare quando è troppo tardi e dopo si deve provare addirittura che nella vittima si è cagionato un grave stato di ansia e di paura. Vogliamo fermare prima la condotta dello stalker e questa è stata la decisione ragionata, che si vuole scompaginare in Assemblea, riferita al reato di pericolo concreto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, esprimo il consenso mio e del mio gruppo alla proposta formulata dall'onorevole Pecorella (stavo per dire l'avvocato!). Esprimo il mio consenso perché in realtà egli ha reso più chiaro uno stesso concetto e ha evitato - ed evita così come l'ha proposto - di considerare punibile qualsiasi atto reiterato ed idoneo, anche quando non crea ansia e paura. Quindi, alla fine se uno dice dieci volte al telefono a una persona «ti amo» può diventare punibile perché è reiterato. Tuttavia, se non è idoneo a creare paura e ansia, mi pare che non vorrei che per fare una buona norma si faccia una norma talmente ampia da diventare inattuabile. Ecco perché penso che la proposta dell'onorevole Pecorella spieghi meglio quello che vogliamo fare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, intervengo proprio con due parole per rispondere...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Pecorella. Mi segnalano (non so se sia vero), che qualcuno sta facendo delle fotografie in aula. Questa è una scorrettezza gravissima. Se ciò fosse avvenuto, inviterei, intanto a smettere di farlo, e poi a consegnare le pellicole. Prego, onorevole Pecorella...

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'emendamento ha due obiettivi molto semplici: il primo sostituisce al concetto di «atti» il concetto di «condotta». Infatti, come credo che la collega sappia, più atti costituiscono una condotta.Pag. 117Quindi, lo stalking deve essere composto da più condotte e non da più atti che costituiscono una sola condotta. Questo è il primo aspetto.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, tutti vogliamo impedire i reati prima che si verifichino. Infatti, esiste il tentativo. Penso che vorremmo impedire un omicidio così come vogliamo impedire una strage. Il problema è lo stesso, solo che quando si scrive «atti idonei» si scrive una pericolosità in astratto. Infatti, se mando cinquanta lettere all'indirizzo sbagliato, si tratta di «atti idonei» (se arrivassero all'indirizzo giusto) e, quindi, punisco con quattro anni cinquanta lettere di cui nessuno ha mai avuto conoscenza. Ecco perché bisogna trasformare un concetto generico, che non rappresenta il momento di lesione dell'interesse, in qualcosa che concretamente leda l'interesse.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melchiorre. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, vorrei esprimere apprezzamento per l'emendamento del collega Pecorella, se non altro perché va nella direzione di individuare comunque un fatto che sia possibile accertare in qualche maniera. È logico anche, perché questo va in relazione al discorso da me precedentemente fatto sulla necessità di evitare di introdurre fattispecie, oltre che non sufficientemente tassative, e quindi indeterminate, anche fattispecie che siano soltanto di pericolo astratto. Questo sicuramente va nella direzione di rendere il fatto accertabile, almeno in maniera più garantista e più equa nei confronti del soggetto che viene indagato.

Permane però il discorso della indeterminatezza relativo al «perdurante grave stato di ansia o di paura», nel senso che sarebbe molto difficile comunque determinare la portata di questo stato: ciò che spaventa me non spaventa il mio simile.

PRESIDENTE. Avverto che a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento Pecorella 1.79 risulteranno preclusi gli emendamenti Lo Presti 1.57, Vietti 1.60, Rossomando 1.69.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.79, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 371

Votanti 364

Astenuti 7

Maggioranza 183

Hanno votato229

Hanno votato no 135).

Prendo atto che il deputato Agostini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario e che i deputati Marinello e Mura hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vietti 1.61.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare la posizione del gruppo Partito Democratico contraria a questo emendamento. Si tratta di un problema tecnico e di possibile riformulazione. Certamente l'immaginare che la condotta lesiva possa svolgersi anche nei riguardi del «prossimo congiunto», una definizione certa nel codice penale, o di «persona al medesimo legata da relazione affettiva» può costituire un miglioramento tecnico, se consideriamo che la dizione attuale «prossimo congiunto» allarga il novero delle possibile vittime, perché si può porre in essere questa condotta di molestie anche nei riguardi di un figlio o di un parente, nel senso stretto della definizione di prossimo congiunto.

Però probabilmente può esservi qualche dubbio sul resto della formulazione,Pag. 118ossia «prossimo congiunto» e «persona al medesimo legata da relazione affettiva»: se il dubbio dei proponenti l'emendamento consiste nel fatto che quella «persona al medesimo legata da relazione affettiva» si intenda legata al prossimo congiunto, effettivamente in questo modo estenderemmo troppo l'area delle persone potenzialmente vittime. Potrebbe esserci una riformulazione nel senso di «prossimo congiunto o di persona legata alla parte offesa da relazione affettiva», in modo da limitare entro questi ambiti il novero delle parti offese. Potrebbe esserci una riformulazione, però lascio ai proponenti di esprimersi al riguardo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, mi dispiace che stiamo discutendo in questo modo un provvedimento ampiamente condiviso e su cui abbiamo lavorato, dando in Commissione ciascuno il proprio contributo, a quest'ora con un'Aula giustamente stanca, ma a questo siamo chiamati e questo facciamo, cercando di non varare un provvedimento in fretta e che abbia delle lacune, considerato peraltro che è trasversalmente condiviso.

Proponiamo di sopprimere soprattutto le parole «o di persona al medesimo legata da relazione affettiva» sempre per l'indeterminatezza e la difficoltà di stabilire realmente di chi si tratta. Trattandosi di un reato perseguibile a querela di parte, salvo le ipotesi aggravate, l'attuale formulazione, a nostro giudizio, in concreto pone dei problemi di procedibilità perché difetta la legittimazione a proporre rituale e valida querela in capo a chi, rispetto all'altrui condotta illecita, assume la veste di danneggiato dal reato e non di persona offesa, che sarebbe l'unica legittimata a chiedere la punizione del colpevole. A maggior ragione - concludo - sarebbe opportuna la perseguibilità d'ufficio che consentirebbe il mantenimento del tenore letterale della norma in esame. La questione, dunque, si riferisce alla relazione affettiva.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, è vero che ci siamo soffermati a lungo in Commissione su questi temi. Tuttavia, a me pare che prevedere il fatto di farsi carico dell'incolumità fisica dei prossimi congiunti sia un qualcosa di estremamente importante. Quindi, se qualcuno crea ansie e paure rispetto a questi soggetti, è bene che nei confronti di chi subisce l'ansia e la paura per l'incolumità di un prossimo congiunto possa esserci una tutela.

Il problema, secondo alcuni, è se questa tutela si debba estendere anche quando non trattasi di prossimi congiunti, ma di chi è legato da relazione affettiva. Qui si ripropone il problema di sempre: se, cioè, è necessario il timbro del pubblico ufficiale che dice che due persone si vogliono bene perché si sono sposate oppure se è sufficiente il fatto che due persone si vogliono bene e hanno deciso di stare insieme e di vivere la vita insieme. Noi dell'Italia dei Valori siamo per questa seconda soluzione e, quindi, non possiamo approvare l'emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 1.61, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 367

Votanti 362

Astenuti 5

Maggioranza 182

Hanno votato10

Hanno votato no 352).

Prendo atto che i deputati Landolfi, Testoni e Graziano hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.Pag. 119

Passiamo alla votazione dell'emendamento Samperi 1.68.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Samperi. Ne ha facoltà.

MARILENA SAMPERI. Signor Presidente, la proposta emendativa riguarda una riformulazione volta sia a rispondere al principio di tassatività sia a offrire una maggiore tutela alla vittima. Riteniamo, infatti, che non sia necessario che la vittima alteri le proprie abitudini di vita ma pensiamo che sia sufficiente che le molestie siano idonee ad arrecare un significativo pregiudizio alle ordinarie condizioni di vita. Non deve essere necessario, cioè, che la madre che ogni giorno porta il proprio figlio all'asilo debba per le condotte insistenti del molestatore iscrivere il figlio ad un altro asilo, ma riteniamo che sia sufficiente che questa condotta assillante provochi una mancanza di scelta nel suo abituale percorso e nella sua abituale conduzione quotidiana di vita.

Se è vero che il soggetto molestato non è più capace di una libera determinazione di sé, per la capacità del persecutore di penetrare e di condizionare il quotidiano della sua vita privata, è necessario tutelare proprio questo aspetto.

L'emendamento, inoltre, supererebbe anche le perplessità che sono state sollevate in Commissione giustizia in base al principio di tassatività.

Eliminando la scelta, avrebbe una sua rilevanza oggettiva, sottraendosi così alle critiche che sono state sollevate proprio per il venir meno del principio di tassatività e di rilevanza oggettiva.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, mi spiace non poter essere d'accordo con la collega, ma proprio il principio di tassatività, a mio avviso, credo che sia meglio espresso con il termine «costringere», che indica sia una costrizione fisica sia morale, ma che comunque indica un fatto specifico; per cui il reato sussiste se, con riferimento allo stato di ansia e paura o con riferimento al fondato timore per l'incolumità propria o dei propri congiunti, si costringe ad alterare le proprie scelte e condizioni di vita.

Se, invece che riferirsi alla costrizione, si fa una scelta diversa, con un'indicazione così com'è formulata, si lascia una discrezionalità così ampia che ad un certo punto la norma in esame finisce per poter essere applicata a tutto e a niente. Infatti, è chiaro che ogni volta che qualcuno ha qualcosa da dire (qui non stiamo parlando di atti di violenza fisica, ma di molestie e di minacce, quindi soprattutto di atti di intrusione psichica), in questo caso a me pare che corriamo il rischio di avere una giurisprudenza totalmente aleatoria, perché un significativo pregiudizio c'è l'ha chiunque riceva una richiesta da un altro, appunto, di andare o non andare in quella scuola, di mettersi o meno il vestito rosso o il vestito blu.

Non vorrei che alla fine la ratio di questa norma, cioè punire chi angoscia e non ti fa vivere, finisca per diventare una delega al giudice di scegliere e di imporre al proprio compagno di vita o a chi gli sta a fianco cosa deve fare, cosa non deve fare, cosa deve mangiare a mezzogiorno e cosa alla sera. Per questo non possiamo che essere contrari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melchiorre. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, oltre a ritenere che l'emendamento in esame ampli ancora di più, come ha detto il collega Di Pietro, la sfera di discrezionalità del giudice (ciò mi sembra più che evidente), credo anche che si arrivi persino alla violazione di un altro principio costituzionale, quello dell'articolo 3 della Costituzione, dal momento che verrebbe arrecato sì, in questo caso, un significativo pregiudizio a coloro che non mutano le proprie abitudini di vita, se molestate effettivamente (secondo il reato che è previsto già nel nostro codice e non secondo il secondo l'articolo 612-bis delPag. 120codice penale). A quel appunto verrebbero ad essere penalizzati proprio coloro che non mutano le proprie abitudini di vita. Quindi, vi è un'ulteriore violazione dei principi costituzionali, in questo caso anche dell'articolo 3 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Samperi 1.68, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Annullo la votazione (Commenti), la ripetiamo e invito gli onorevoli Beccalossi e Nola a controllare che nella loro fila non appaiano più di due voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Samperi 1.68, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 339

Votanti 331

Astenuti 8

Maggioranza 166

Hanno votato129

Hanno votato no 202).

Prendo atto che la deputata Lorenzin ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto contrario

Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 1.76.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, l'onorevole Contento non c'è e mi dispiace.

MANLIO CONTENTO. Sono qui!

ANTONIO DI PIETRO. Mi scusi, onorevole Contento, non l'avevo vista. Volevo solo rendere onore e merito al suo emendamento, perché a me pare che la sua indicazione vada nel senso di dare più certezza e più contezza a questa norma, pertanto esprimo un parere favorevole. Ma perché mi volete far dire male a prescindere?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che anche noi voteremo a favore di questo emendamento, poiché esso consente di superare l'eccessiva soggettivizzazione messa in evidenza nell'emendamento dell'onorevole Santelli, che cercava di oggettivizzare l'evento che si intende reprimere attraverso questo reato. Si vuole, pertanto, eliminare questa scelta, che altrimenti rischia di rendere quasi inutile questo intervento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 1.76, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 358

Votanti 352

Astenuti 6

Maggioranza 177

Hanno votato352).

Chiedo all'onorevole Mussolini se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 1.73.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Sì, signor Presidente, accetto l'invito poiché il mio emendamento è stato recepito dall'emendamento Contento 1.65.

Pag. 121

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Di Pietro 1.52, Contento 1.63 e Sisto 1.75. Anche in questo caso vi è un invito al ritiro. Onorevole Di Pietro, accede all'invito?

ANTONIO DI PIETRO. Sì, signor Presidente, accedo all'invito.

PRESIDENTE. Onorevole Contento, lei accede all'invito al ritiro?

MANLIO CONTENTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Sisto: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 1.75.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 1.65

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, su questo emendamento dell'onorevole Contento il Partito Democratico esprimerà un voto contrario. Vorrei richiamare l'attenzione di quest'Aula, che a quest'ora è giustamente stanca, su quello che è stato lo spirito che invece ci ha unito nelle ore precedenti.

Il presente emendamento dell'onorevole Contento, sostanzialmente, esclude il coniuge dall'aggravante del reato; nella formulazione della Commissione l'aggravante era prevista a carico del coniuge, anche se separato o divorziato, e di persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva. In virtù di questo emendamento, invece, l'aggravante permarrà solo per il coniuge legalmente separato e per la relazione affettiva che sia cessata.

Poche ore fa abbiamo sentito dire in quest'Aula che la violenza e gli atti persecutori attengono molto spesso a dinamiche di coppia e si svolgono all'interno della famiglia. Ho seguito la discussione generale e coloro che hanno proposto e sostenuto questo emendamento (penso a quanto affermato dall'onorevole Pecorella, ma anche dall'onorevole Contento) ritengono che la qualità di coniuge debba avere un trattamento diverso da quella dell'ex coniuge, perché si considera in modo diverso una condotta all'interno di una famiglia già spezzata da quella all'interno di una famiglia ancora in vita, perché c'è un diverso disvalore.

Credo che invece, noi, oggi - e faccio appello a quello spirito che ci ha portato ad una mozione unanime, almeno nel dispositivo - dobbiamo affermare che il disvalore è maggiore quando gli atti persecutori provengono da chi è ancora un coniuge. C'è un momento in cui la persecuzione dell'ex coniuge o dell'ex partner può essere interrotta con una porta che si chiude, con un uomo che resta fuori, al di là di quella porta. Ma quando è fatta dal coniuge, quella persecuzione è «H 24», come si suol dire, si deve dormire e vivere nello stesso letto del persecutore.

Allora, poiché si tratta di un'aggravante, noi non stabiliamo un diverso rischio per mantenere unite le famiglie o meno. È infatti chiaro che il reato riguarda anche il coniuge, ma se interveniamo nell'aggravante, per dire che è meno grave quando agisce il coniuge rispetto a quando agisce l'ex coniuge, diamo un messaggio di incoraggiamento al coniuge per gli atti persecutori.

Vorrei inoltre chiedere a chi ha proposto l'emendamento: cosa significa «legalmente separato»? L'aggravante vale, per esempio, il giorno prima del provvedimento di separazione del giudice? Vale il giorno dopo l'omologazione? Vale dieci giorni prima dell'udienza fissata? Quando la coppia va in crisi non è che si rompe in un momento preciso: c'è una dinamica che consuma il rapporto e a quella crisi della coppia sono legati, molto spesso, gli atti persecutori.

Capisco lo spirito volto ad evitare strumentalizzazioni nelle dinamiche processuali civilistiche relative alla separazione. Ma è sbagliato, non si possono evitare quelle strumentalizzazioni perché, comunque, il reato, anche se non l'aggravante, riguarda anche il coniuge. Graduando diversamente l'aggravante, invece, noi diamo un messaggio simbolico di esclusione di colpevolezza del coniuge. Sappiamo che, inPag. 122questo tipo di reati, i messaggi simbolici sono importanti, perché è importante affermare un'altra cultura, quella che abbiamo ribadito qualche ora fa in quest'Aula e alla quale faccio adesso appello (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, mi spiace che un tema così delicato e importante debba essere affrontato a un'ora così tarda, per cui credo che l'attenzione possa essere un po' scemata. È, tuttavia, un tema molto delicato. Io ho ascoltato tutti, oggi, in Commissione e, ora, le osservazioni della collega. Si tratta di fare una scelta di campo: stiamo parlando di un reato che c'è comunque, è previsto sia se si tratta di un coniuge con cui si è ancora sposati sia se è già intervenuta la separazione. Quindi il reato c'è, è stato previsto (Commenti dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

Signor Presidente, a me dispiace davvero ascoltare critiche rivolte da chi è stanco e non ha più voglia di ascoltarne. Chiedo davvero se dopo questa votazione si possa rinviare il seguito del dibattito a domani, perché trattare con sufficienza un tema così importante, che tutto il Parlamento vuole affrontare in modo unitario, per dare una risposta unitaria, significa anche insultare chi sta parlando. Credo sia una cosa poco giusta e poco rispettosa del Parlamento, nonché del Ministro che ha lavorato e al quale va anche il nostro plauso, per aver presentato un disegno di legge di questo genere.

PRESIDENTE. Invito tutti ad ascoltare con attenzione, trattiamo di cose importanti che occupano la vita di tutti cittadini. Anticipo che avevo intenzione di concludere alle ore 21, come previsto dal calendario, dal momento che prolungare i lavori per arrivare all'approvazione dell'articolo 1 ci porterebbe molto oltre, e devono ancora essere votati diversi emendamenti. Se non vi sono obiezioni, questo è l'orientamento al quale mi atterrò. Onorevole Di Pietro, prosegua pure.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, la ringrazio, e mi scuso con i colleghi per aver fatto questa osservazione. Credo però che sia un momento delicato, quello di scegliere, con riferimento a chi è ancora coniuge - e proprio perché è ancora coniuge si attiva per andare dal giudice a chiedere la separazione - se la molestia è una molestia semplice rispetto a quella posta in essere da chi invece è già andato al giudice e ha una difesa esterna.

È ovvio che ci dobbiamo trovare sempre e solo nei confronti di un reato i cui elementi costitutivi devono essere integrati.

Credo che questo emendamento sia stato presentato dall'onorevole Contento per una ragione importante sulla quale tutti dovremmo riflettere per cui, forse, su questo emendamento ognuno dovrebbe poi votare davvero in libertà di coscienza. Rifacendomi a quanto affermato dall'onorevole Contento in Commissione, ma anche a ciò che oggettivamente prevede questo emendamento, se ho capito bene il collega dice: attenzione, non vorremmo che poi, proprio per forzare la mano, in sede giudiziaria venga utilizzato - onorevole Contento, mi corregga se sbaglio - lo strumento della denuncia per molestia per poi ottenere un allentamento della presa nella fase giudiziaria, perché succede anche questo, per l'amore di Dio, succede.

Allora il problema è valutare tra due esigenze fondamentali, quella di lasciare al giudice di valutare in concreto se applicare questa aggravante e in che modo applicarla perché tanto il reato c'è lo stesso. Vi invito, infatti, a riflettere su questo: non è che se non approviamo questo emendamento, durante il tempo in cui si discute della separazione, la vittima non può fare la denuncia, la può fare lo stesso, semplicemente non c'è l'aggravante specifica, ma comunque può presentare la denuncia ed è prevista la pena di quattro anni (tra l'altro, credo che qualcuno abbia proposto, con un emendamento, che la pena siaPag. 123aumentata a cinque anni, aspetto sul quale sono anche d'accordo).

Quindi, credo che l'osservazione seria ed importante svolta dall'onorevole Contento imporrebbe una riflessione se fosse rivolta al quesito: lo facciamo diventare reato o non lo facciamo diventare reato e resta tutto all'interno dei maltrattamenti in famiglia, quando i fatti avvengono appunto all'interno della famiglia? Abbiamo già detto, perché abbiamo già approvato anche il relativo emendamento, che a prescindere dal reato di maltrattamenti comunque c'è e ci deve essere reato di molestie.

Allora, a me pare che valga la pena di lasciare al giudice la discrezionalità di valutare di volta in volta l'applicazione della norma anche a un fatto grave, anzi, ancor più aggravato perché è stato reiterato con atti idonei, e quindi angosciato. In tal senso, ritengo che questo emendamento debba essere non approvato ma, lo ripeto, con tutto il rispetto per l'onorevole Contento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere una riflessione sotto il profilo della ragionevolezza della norma che risulterà in seguito all'approvazione di questo emendamento.

Nella discussione in Commissione ci siamo sempre riferiti al fatto che il molestatore compie un'attività più grave in quanto la donna ha avuto la forza di allontanarlo con una decisione; quindi, è evidente che quando il molestatore non rispetta quella decisione, è giusto applicare una sanzione di maggiore gravità. Questo non toglie il fatto, come più volte è stato detto, che anche negli altri rapporti sussista il reato, e quindi che vi sia tutela anche all'interno della famiglia, ma noi qualifichiamo l'aggravante non perché vi è un rapporto di coniugio, quindi non semplicemente per una condizione soggettiva, ma per l'esistenza di una caratteristica diversa, vale a dire il mancato rispetto di una scelta che la donna ha compiuto attraverso la separazione o il divorzio o la fine della relazione. Questo è il senso dell'aggravante che è ragionevole e che, con questo emendamento, vogliamo ripristinare.

Quanto alla domanda relativa a cosa significhi «coniuge legalmente separato» le ricordo, onorevole Di Pietro, che il codice penale, all'articolo 649, utilizza già questa dizione per quanto riguarda appunto la procedibilità. È evidente, quindi, che l'emendamento dal punto di vista tecnico si avvale anche della giurisprudenza che è già insita, sotto il profilo interpretativo, all'articolo 649 del codice penale (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, solo per riportare un po' della verità dei fatti e anche di quello che è accaduto in Commissione, vorrei ricordare a tutta l'Aula, che su questo emendamento la Ministra e la relatrice hanno espresso parere favorevole in Commissione, quindi forse questi non erano gli intendimenti.

Poi c'è stato un mutamento e un revirement di questa situazione. Allora vi sono due intenti diversi: chi propone l'emendamento, l'onorevole Contento, sostanzialmente dice che in realtà l'idea è stata di lasciare integro quel rapporto di coppia, mentre l'onorevole Di Pietro lo interpreta come una strumentalizzazione eventuale. In realtà, la strumentalizzazione potrebbe servire per quel reato anche per il separato che diventa divorziato e che quindi presenta una denuncia prima della sentenza di divorzio. Questo reato è importante perché deve prevenire delle condotte e la violenza all'interno delle mura domestiche e deve inoltre consentire di dare uno strumento efficace. Quindi anche l'aggravante si pone in quest'ottica.

Pag. 124

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ferranti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rossomando. Ne ha facoltà.

ANNA ROSSOMANDO. Signor Presidente, intervengo per un contributo sulla chiarezza. Questo reato, anche se aggravato, ovviamente è procedibile a querela, salvo alcuni casi specifici che vedremo più innanzi, quando vi è già stato l'ammonimento. È vero che abbiamo inteso valutare l'aggravante quando vi è stata la scelta di cui parlava l'onorevole Contento, ma non solo. Noi abbiamo già nel nostro codice altri casi di aggravante, dove l'abuso di relazione, ad esempio, è considerato un'aggravante. Questo è il classico caso dove il rapporto di coniugio può essere un'aggravante perché certamente è un luogo dove in questo caso si attua (qualora vi sia la condotta che abbiamo definito) una sopraffazione. In questo senso e con tutte le motivazioni che diceva la collega Ferranti, intendiamo esprimere il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per dire semplicemente che a titolo personale non voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Contento. Effettivamente, in Commissione abbiamo discusso sulla ratio di questa aggravante, che doveva essere quella di prevedere un'aggiunta di pena nei casi in cui la molestia è compiuta dal cosiddetto volto amico, quindi da persona...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Lussana. Ai fini dell'applicazione del Regolamento, lei sta parlando a titolo personale?

CAROLINA LUSSANA. Sì, signor Presidente. Il senso era quello chiaramente di prevedere un'aggravante quando la molestia è commessa da una persona a cui si è legati da un legame affettivo, sia esso di coniugio o una semplice relazione affettiva, a prescindere dall'interruzione. Quindi, coerentemente con quella posizione, voterò perché quest'aggravante sia mantenuta. L'accusa del fatto che possa essere utilizzata pretestuosamente per una separazione non è una motivazione che ci può portare a essere favorevoli a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melchiorre. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, concordo con il collega Contento in quanto si cerca di ricondurre con la corretta dizione «legalmente separato» almeno all'alveo delle condizioni di procedibilità previste nel nostro codice. Sottolineo però riguardo alla ratio che ha spinto l'introduzione di questa circostanza aggravante il serissimo rischio di strumentalizzazione a cui ci stiamo esponendo nel momento in cui passiamo ad approvare anche l'aggravante.

A parte il criterio di proporzionalità - che, come anche raccomandato dalla Commissione affari costituzionali, non è stato rispettato né per la pena prevista per l'ipotesi dell'articolo 612 del codice penale, né per quella del primo comma prevista qui per l'aggravante - c'è anche da dire che si corre il serio rischio che questo, proprio per quanto riguarda i coniugi legalmente separati o divorziati, nelle cause di separazione o divorzio possa essere usato strumentalmente soprattutto quando, ad esempio, vi sono dei figli da affidare.

Chi frequenta le aule di tribunale che si occupano di cause di famiglia sa benissimo che addirittura ci sono casi in cui l'ex coniuge arriva a denunciare l'altro coniuge di reati di pedofilia commessi nei confronti dei figli minori. Ed è per tale ragione che credo che questa circostanza aggravante sia fortemente iniqua, oltre a presentare sicuramente un carattere di non proporzionalità della pena prevista per chi dovesse essere incriminato e poi condannato per questo tipo di reati.

Pag. 125

PRESIDENTE. A chi si lamenta per il tempo dirò che l'onorevole Melchiorre, non avendo il suo gruppo esaurito i tempi a disposizione, disponeva di tre minuti, e ne ha utilizzati soltanto due. Ciò a termini di Regolamento; se si vuole fare una riforma regolamentare, ognuno è libero di presentare la sua proposta.

A termini regolamentari, devo chiudere la seduta alle ore 21, salvo che mi venga richiesto di fare in modo diverso, ma dopo avere concluso regolarmente le procedure di votazione dell'emendamento di cui è iniziata la discussione alle ore 20,50; e quindi proseguiremo, secondo le regole, fino alla conclusione della seduta. Invito chi abbia dei dubbi su questo a rileggere il Regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lenzi. Ne ha facoltà.

DONATA LENZI. Signor Presidente, sarò brevissima, non voglio intromettermi in una discussione tra colleghi, tutti esperti avvocati e che ne sanno sicuramente più di me. Solo un ragionamento di buonsenso: stiamo discutendo di un'aggravante, quindi vuol dire che tutti siamo d'accordo che il reato di atti persecutori può essere compiuto anche all'interno di una coppia; peraltro, mi sembra ovvio, sia da un uomo che da una donna. Dal momento che tutti siamo d'accordo con questo, perché l'abbiamo già votato, allora che sia un'aggravante che avvenga all'interno di una coppia a me sembra scontato; se invece si vuole rimettere in discussione, come mi sembrava dagli interventi, il fatto stesso che venga riconosciuto che il reato possa avvenire all'interno della famiglia, è un'altra discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Concia. Ne ha facoltà.

ANNA PAOLA CONCIA. Signor Presidente, vorrei dire che con l'emendamento in esame si vuole reintrodurre il principio dello ius corrigendi, cioè che il marito può menare la moglie. Stiamo attenti, lo dico a tutti! Ovviamente esprimerà un voto contrario; dopo quello che abbiamo approvato oggi, mettetevi una mano sulla coscienza (Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che l'eventuale approvazione dell'emendamento Contento 1.65 determinerebbe l'assorbimento dell'emendamento Contento 1.64 e la preclusione dell'emendamento Di Pietro 1.53.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 1.65, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Invito l'onorevole. Gava a votare per se stesso e a non obbligarmi a ripetere la votazione.

ENRICO COSTA. Guardi anche da quella parte, signor Presidente!

PRESIDENTE. Anche a sinistra? Forse c'era ma non c'è più.

Avviso che alla prossima occasione proporrò dei provvedimenti in sede adeguata (Commenti). Chi grida se la sente di difendere davanti alla pubblica opinione la falsificazione della volontà popolare in Parlamento (Commenti dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania)? Per favore... onorevole, per favore...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 336

Votanti 322

Astenuti 14

Maggioranza 162

Hanno votato189

Hanno votato no 133).

Prendo atto che i deputati Sbai e Vincenzo Antonio Fontana hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimerePag. 126voto favorevole e che il deputato Sani ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Come preannunciato, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di domani, a partire dalle ore 14.


 

 

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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123.

 

Seduta di GIOVedì29 GENNAIO 2009

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAURIZIO LUPI
indi
DEL VICEPRESIDENTE ROCCO BUTTIGLIONE

 

(omissis)


Discussione del disegno di legge: Misure contro gli atti persecutori (A.C. 1440-A); e delle abbinate proposte di legge: Brugger ed altri; Cirielli; Contento; Lussana; Codurelli ed altri; Pisicchio; Mura ed altri; Santelli; Pollastrini ed altri; Samperi ed altri; Mussolini ed altri; Bertolini ed altri (A.C. 35-204-407-667-787-856-966-1171-1231-1233-1252-1261) (ore 14,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Misure contro gli atti persecutori e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Brugger ed altri; Cirielli; Contento; Lussana; Codurelli ed altri; Pisicchio; Mura ed altri; Santelli; Pollastrini ed altri; Samperi ed altri; Mussolini ed altri; Bertolini ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato da ultimo esaminato l'emendamento Contento 1.65, la cui approvazione ha determinato l'assorbimento dell'emendamento Contento 1.64 e la preclusione dell'emendamento Di Pietro 1.53.

Avverto che la Commissione ha presentato l'emendamento 1.100, che è in distribuzionePag. 5e con riferimento al quale risulta alla Presidenza che i gruppi abbiano rinunciato alla presentazione di subemendamenti.

(omissis)

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentati (Vedi l'allegato A - A.C. 1440-A).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Luciano Dussin 1.51. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, motivo il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico a questo emendamento del collega Luciano Dussin, della Lega. Per il vero, il gruppo del Partito Democratico ha affrontato sin dall'inizio l'impegno su questo testo, volto ad introdurre nel nostro ordinamento l'istituto delle molestie persistenti come reato (detto anche stalking) con il massimo impegno, con spirito costruttivo, con la convinzione e la continuità con l'impegno avuto nella scorsa legislatura, nella consapevolezza che i reati contro le donne hanno assunto una varietà di condotte sempre più allarmanti e pericolose e che occorre una risposta di tipo culturale, preventivo, ma anche penale, netta ed inequivoca.

Con questo spirito - lo stesso che animava l'iniziativa legislativa nella precedente legislatura - abbiamo tentato di colmare il vuoto legislativo nel nostro ordinamento rispetto agli istituti già presenti negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone. Negli Stati Uniti già nel 1994 tutti gli Stati prevedevano il reato di stalking. Nell'esperienza del Regno Unito già nel 1997 vi era una legislazione di secondo grado (di approfondimento) con il Protection from Harassment Act del 1997 e così via anche per gli altri Stati europei.

Quindi, l'Italia arriva con un certo ritardo, ma con un Parlamento unito a seguito di un lavoro costruttivo ed intenso. Con questo stesso spirito costruttivo, valutiamo in modo positivo l'emendamento del collega della Lega, Luciano Dussin, il quale si propone di inserire un'aggravante nel caso di soggetto già ammonito dal questore circa la propria condotta.

L'istituto dell'ammonimento è in effetti importante in questi pochi articoli del disegno di legge e lo esamineremo subito dopo, all'articolo 2. Tuttavia in esso si prevede che la vittima (o parte lesa) dei comportamenti persecutori possa rivolgersi, anziché subito all'autorità giudiziaria, al questore, il quale - assunte, se necessario, informazioni tramite gli organi investigativi e qualora ritenga fondata la denuncia - chiama il soggetto persecutore - lo stalker - e lo ammonisce a cambiare condotta, avvertendolo delle conseguenze del proprio comportamento, anche assumendo misure provvisorie in tema di armi, se per esempio dotato di licenza e così via.

Quindi, sulla base di tale presupposto, l'emendamento Luciano Dussin 1.51 intende dire che, ove il soggetto sia già stato ammonito dal questore circa la gravità della sua condotta e non abbia mutato condotta e persista in essa, si applicherà a lui il reato con la pena base prevista da sei mesi a quattro anni, ma con un'aggravante ordinaria. Ci sembra un monito ulteriore, accettabile e coerente con l'impostazione del provvedimento e anche un messaggio molto chiaro nei confronti delle condotte violente o persecutorie nei confronti delle donne.

Pag. 6

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, ho presentato questo emendamento e francamente auspico che il Governo e il relatore cambino l'orientamento (o che almeno si rimettano all'Assemblea), dal momento che ieri avevano dato un parere negativo. Tra l'altro, il senso di questo emendamento, che interpreta la volontà della legge stessa, è già stato spiegato bene dal parlamentare del gruppo del Partito Democratico che mi ha appena preceduto. Infatti, il testo prevede già degli aumenti di pena ad esempio per chi molesta o minaccia dei minori.

Quindi, questo emendamento intende aumentare la pena nei confronti dei recidivi, che personalmente reputo tra le peggiori categorie di persone, perché sfidano volutamente le regole e le istituzioni. All'articolo 2 di questo disegno di legge abbiamo già, alla voce «ammonimento», la possibilità concessa al questore di ammonire il soggetto molestatore o violento. Quindi, a maggior ragione se la persona è ammonita e avvisata e continua nei suoi comportamenti negativi, soprattutto nei confronti di donne e minori, va da sé che deve esserci un aumento di pena. Non doveva nemmeno esserci il sottoscritto che proponeva un emendamento di questo tipo. A pensarla bene, vorrei dire che è stata una dimenticanza nei lavori della Commissione non avere introdotto questa fattispecie di aumento di pena.

Quindi, o va abrogato l'articolo 2 che prevede che il questore (e, quindi, le istituzioni) possa ammonire i recidivi, oppure introduciamo anche la possibilità che ad un ammonimento possa anche conseguirne un aumento di pena, altrimenti andiamo a svilire anche il lavoro delle istituzioni, nella fattispecie del questore. Visto che il sottoscritto non ha nessuna voglia di concedere né attenuanti, né nessun altro tipo di concessioni ai recidivi, ma è qua per cercare di picchiar duro contro queste persone, ovviamente insisto per il voto favorevole su questo emendamento, auspicando però che il Governo e il relatore ripensino e rivalutino quanto hanno affermato ieri (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, su questo problema dell'ammonimento c'è stata, in realtà, in Commissione una vivace discussione. Credo, anche alla luce di quanto emerso in questa sede, che sicuramente si possa prendere atto che, se un soggetto è stato già ammonito e continua di fatto a violare il comando dello Stato - dal momento che abbiamo avuto un primo stop - e poi reitera questa sua condotta, effettivamente si possa ritenere sensato questo emendamento dell'onorevole Luciano Dussin, anche alla luce delle argomentazioni che ho sentito in quest'Aula.

Pertanto, auspicando che anche il Governo prenda atto di questa mia posizione, esprimo un parere favorevole, ma chiedo una riformulazione nel senso di aggiungere, dopo le parole «la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito», le parole «ai sensi dell'articolo 2», perché ovviamente questo tipo di aggravante si collegherebbe alla violazione di un articolo previsto in questa legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo concorda sulla nuova formulazione del relatore e, quindi, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione del suo emendamento formulata dal relatore.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, concordo con la riformulazione. Ringrazio il relatore e il Governo, ringrazio anche iPag. 7parlamentari del Partito Democratico per aver sostenuto quanto avevo proposto fin dall'inizio.

PRESIDENTE. Prendo atto che sull'emendamento Luciano Dussin 1.51, riformulato dal relatore con l'accordo del Governo, vi è il parere favorevole.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mussolini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, sottolineo l'importanza di accogliere questo emendamento, anche perché il senso della norma che prevede l'ammonimento è di bloccare ed evitare ulteriori violenze. Con questa aggravante si inserisce un deterrente nell'impianto della norma stessa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, a me sembra che dopo il sollecito a non continuare a tenere atti persecutori l'aggravante abbia un suo fondamento. Però io vorrei rappresentare alla Commissione e all'Aula che resta comunque un problema: quello della possibilità che ha il giudice, nell'applicare l'aggravante, di valutare se gli atti persecutori al momento esistessero effettivamente. A me pare che questa soluzione sia risolvibile anche secondo i principi generali, ma che da un ammonimento, magari in quel momento privo di fondamento, derivi un'aggravante di pena di questa rilevanza credo che non possa essere un meccanismo automatico e che si debba introdurre, accanto all'aggravante, anche la verifica che il giudice può fare sulla fondatezza, in quel momento, dell'ammonimento che è stato fatto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, mi sollecita l'intervento questa chiosa dell'onorevole Pecorella. In realtà, essendo un'aggravante che non ha un effetto speciale - si tratta di un aumento di pena di un terzo, è una cosiddetta aggravante generica - tutto rimane nell'ambito della valutazione discrezionale, una discrezionalità che non è arbitrio, ma deve essere motivata dalla conoscenza degli atti e delle motivazioni. Infatti, un'aggravante non si applica mai in modo automatico, ma implica sempre la valutazione dei fatti, dei comportamenti anteriori al momento del reato e susseguenti, e quindi anche di quello che è stato il presupposto dell'ammonimento. Credo che ciò sia implicito nei principi generali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, condivido la sostanza dell'emendamento proposto dal collega della Lega, però condivido anche la preoccupazione dell'onorevole Pecorella, il quale pone un problema reale che io credo che possa e debba essere superato con un'ulteriore aggiunta. Altrimenti, si corre il rischio che un ammonimento, un atto amministrativo, senza alcuna valutazione in sede giurisdizionale possa poi essere causa di un aumento di pena senza sapere se il fatto per cui in precedenza è avvenuto l'ammonimento, atto amministrativo, sia effettivamente accaduto. Mi rivolgo a quelli che molto più di me affermano - giustamente - che la garanzia per chi viene sottoposto ad un giudizio penale debba esserci anche con il diritto di difendersi da fatti per cui in precedenza non ha potuto difendersi, anche in sede penale. Ecco perché noi dell'Italia dei Valori esprimiamo comunque il nostro parere favorevole, e quindi voteremo a favore.

Chiediamo, proprio per uno spirito collaborativo, di riflettere sulle parole dell'onorevole Pecorella e domando se non sia opportuno, in questo caso, considerato che l'emendamento prevede che la pena sia aumentata (o poco o tanto, comunque c'è un aumento di pena) ed è un fatto chePag. 8si riverbera poi sulla pena che effettivamente viene comminata al condannato, che si aggiunga anche: da soggetto già ammonito la cui responsabilità anche in precedenza sia stata accertata dal giudice. Deve quindi essere aggiunta una parola in più: «se il fatto è commesso da soggetto già ammonito» e accertato dal giudice nel processo che si svolge «con provvedimento del questore territorialmente competente».

Intendo dire che non è possibile lasciare che l'atto amministrativo diventi un presupposto ex se per l'aumento della pena senza che venga accertato che il fatto è stato commesso in precedenza, perché credo che si ponga un problema di costituzionalità della norma. Ciò detto, noi comprendiamo talmente bene la sostanza della questione che comunque voteremo a favore, però chiedo di riflettere su questo tema.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Contento. Ne ha facoltà, per un minuto.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, intervengo soltanto per segnalare come le preoccupazioni che sono state espresse nei confronti dell'emendamento Luciano Dussin 1.51, a mio giudizio, possano essere superate sulla base dell'insegnamento della giurisprudenza. Abbiamo già degli esempi nelle aule giudiziarie di atti amministrativi, anche riferiti a finalità di pubblica sicurezza, che una volta adottati dagli organi competenti, possono comunque essere sindacati dal magistrato che è chiamato ad applicare la norma penale. Posso, ad esempio, richiamare il cosiddetto foglio di via con cui l'autorità di pubblica sicurezza dispone l'allontanamento di una persona. È ovvio, quindi, che le preoccupazioni che sono state manifestate sono fugate; sarà compito del magistrato chiamato a giudicare il fatto valutare, se la questione venisse proposta, la legittimità dell'atto amministrativo assunto.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MANLIO CONTENTO. Concludo, signor Presidente. Semmai, dovremmo cercare di conciliare l'attuale comma 3 dell'articolo al nostro esame con l'aggravante che è stata inserita e ciò si potrebbe agevolmente fare con un unico emendamento.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, considerato che ancora devono decorrere i venti minuti di preavviso, le chiederei la cortesia di una breve sospensione della seduta per riformulare in maniera tecnicamente corretta questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, anche in considerazione del fatto che devono trascorrere ancora cinque minuti al fine del decorso del termine di venti minuti, previsto dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento. Pertanto, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,55, è ripresa alle 15,15.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, abbiamo utilizzato questo breve intervallo e siamo arrivati alle seguenti conclusioni. Per quanto concerne l'emendamento Luciano Dussin 1.51, di cui alla luce del dibattito si è ritenuto di accettare tutte le argomentazioni del presentatore, la Commissione formula un invito al ritiro. La Commissione, infatti, ha presentato un emendamento che in modo assoluto aderisce ai contenuti dell'emendamento Luciano Dussin 1.51.

Sull'emendamento Ferranti 1.77 la Commissione formula un invito al ritiro, in quanto è stata trovata una diversa soluzione anche contenutistica.

Pag. 9

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Bongiorno.

Avverto che la Commissione ha presentato gli emendamenti 1.101 e 2.100 che sono in distribuzione e con riferimento ai quali risulta alla Presidenza che i gruppi abbiano rinunciato al termine per la presentazione dei subemendamenti.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento Luciano Dussin 1.51 formulato dal relatore.

LUCIANO DUSSIN. Sì, signor Presidente, accedo all'invito al ritiro e ringrazio tutta la Commissione per quanto è riuscita a proporre all'Aula.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Di Pietro 1.54.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, intervengo solo per ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mussolini 1.72.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Codurelli. Ne ha facoltà.

LUCIA CODURELLI. Signor Presidente, come PD siamo d'accordo e voteremo a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Mussolini, anche per lo spirito - che prima molto bene l'onorevole Mantini ha sottolineato - con cui ci si approccia (come Parlamento) a dare una risposta che da tempo è attesa. Proprio perché si sono trovati, si cercano e si trovano degli accordi trasversali anche da questo punto di vista, se vi è la volontà.

Questo emendamento è importante perché propone di aggiungere l'aumento della pena quando viene sfogato un rancore attraverso lo stalking dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui si è entrati in conflitto. Bisogna ribadire che queste persecuzioni sono tanto più gravi quando sono perpetuate sulla donna in stato di gravidanza, aumentando in essa ancora di più i problemi psicologici e tanti altri problemi, mettendo a rischio anche il prosieguo stesso della gravidanza. Se è possibile riformularlo e chiarire meglio i tempi e le modalità siamo d'accordo, altrimenti il PD voterà a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mussolini 1.72, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 429

Votanti 425

Astenuti 4

Maggioranza 213

Hanno votato421

Hanno votato no 4).

Prendo atto che il deputato Leoluca Orlando ha segnalato che non è riuscito a votare. Prendo, altresì, atto che i deputati Rivolta, Mottola, Mazzarella e Mattesini hanno segnalato che non sono riusciti a esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100 della Commissione.

Invito il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

Pag. 10

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 453

Votanti 452

Astenuti 1

Maggioranza 227

Hanno votato450

Hanno votato no 2).

Prendo atto che i deputati Lisi e Vaccaro hanno segnalato che non sono riusciti a esprimere voto favorevole. Prendo, altresì, atto che il deputato Tocci ha segnalato di aver espresso erroneamente voto favorevole mentre si sarebbe voluto astenere.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 329

Astenuti 128

Maggioranza 165

Hanno votato329).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vietti 1.67.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, comprendo lo spirito con cui è stato proposto questo emendamento.

Mi permetto, però, di invitare i presentatori al ritiro dell'emendamento Vietti 1.67, perché ho l'impressione che faccia più danno che bene: prevedere che sia sempre pubblicata la sentenza - a spese, sì, del colpevole - riguardante un fatto così delicato, senza che lo richieda la vittima, finisce per essere una doppia pena. Bisogna guardare, infatti, se, nel caso concreto, sia opportuno pubblicare fatti così delicati che investono la sfera personale della vittima (che ha già ricevuto una violenza e un'umiliazione di questo genere), in modo da alimentare il gossip su tutte queste vicende.

Chiedo ai presentatori, quindi, se possano ritirare l'emendamento Vietti 1.67: pur comprendendone lo spirito - ossia quello di punire maggiormente il colpevole - si finisce per colpire, di fatto, in alcuni casi anche la vittima.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, con l'emendamento Vietti 1.67 riteniamo che la previsione della procedibilità d'ufficio, e non più a querela di parte, consenta di superare le obiezioni da più parti sollevate circa la brevità del consueto termine di tre mesi per la proposizione di valida querela, senza, peraltro, introdurre deroghe (come quella prevista dal testo della Commissione, a nostro giudizio ingiustificate e a rischio di illegittimità costituzionale) al termine ordinario previsto dall'articolo 124 del codice penale.

La previsione della procedibilità d'ufficio risolve, altresì, i dubbi in precedenza evidenziati per le ipotesi in cui i fatti di reato vengano denunciati da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva (ieri ci siamo dilungati su questo aspetto) alla persona offesa, che non sarebbe, in questo caso, titolare di autonomo diritto di querela. Già ieri ci siamo soffermati sull'espressione «relazione affettiva» e sulla sua genericità e, probabilmente, riproporremo l'emendamento al Senato.

Con l'emendamento Vietti 1.67, però, viene previsto, quale mezzo per riparare ilPag. 11danno non patrimoniale cagionato da reato, la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, ovviamente a spese del colpevole, da applicarsi sempre e comunque a prescindere da un'espressa richiesta della vittima del reato, si sia o meno essa costituita parte civile nel processo. Concludo, signor Presidente: l'emendamento Vietti 1.67 ha il fine di assicurare maggiore incisività alla pronuncia di condanna, obiettivo che appare difficilmente perseguibile attraverso la previsione, in aggiunta alla pena detentiva, di una pena pecuniaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, in realtà l'emendamento Vietti 1.67 assomma due previsioni che, a mio avviso, non sono tra loro compatibili. Il nostro voto è contrario perché esso cambia proprio l'ottica di tutto il provvedimento legislativo, che, in realtà, mira proprio a lasciare alla parte offesa, alla vittima, la possibilità di procedere a querela, tant'è vero che, prima della querela, dà la possibilità di rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza.

Proprio in questi tipi di reato il confine è molto labile e, molte volte, vi sono legami affettivi: la parte lesa, in pratica, trova un ostacolo affettivo, anche derivante da un precedente legame affettivo con l'autore del reato.

Riteniamo, perciò, che proprio le molestie insistenti debbano rimanere reato perseguibile a querela e che la perseguibilità d'ufficio debba scattare nei casi indicati nel corpo dell'articolo 1, legati ad una particolare pericolosità della condotta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole De Biasi. Ne ha facoltà.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Signor Presidente, vorrei segnalare che il tema della procedibilità d'ufficio o su querela di parte è molto antico nel dibattito che ha riguardato la legge contro la violenza sessuale, per approvare la quale sono stati necessari venticinque anni.

In primo luogo, se tornassimo indietro rispetto alle determinazioni di una legge che già andrebbe aggiornata, mi pare che faremmo un grande passo indietro.

In secondo luogo, credo che vi sia la necessità di una consapevolezza della vittima (e, quindi, di un suo atto cosciente), perché la legge non può essere solo ed esclusivamente nella considerazione della tutela di una persona non in grado di scegliere e di decidere. Questa scelta nasce dal mondo delle donne: l'intelligenza e la coscienza delle donne sono punti importanti.

Signor Presidente, un ultimo richiamo: vorrei che in questo dibattito non si simulasse un'aula di giustizia o un ufficio di avvocati. Stiamo discutendo di una legge di principi civili per la gente (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 1.67, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 455

Votanti 450

Astenuti 5

Maggioranza 226

Hanno votato31

Hanno votato no 419).

Prendo atto che i deputati Favia, Di Giuseppe, Nicolais, Messina e Aniello Formisano hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario e che il deputato Consolo ha segnalato di aver espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo all'emendamento Di Pietro 1.55.

Pag. 12

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, se mi è consentito, ne chiedo il ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque, l'emendamento Di Pietro 1.55 si intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mussolini 1.70 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mussolini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, tengo alla procedibilità d'ufficio nel caso di una donna in stato di gravidanza (previsto come aggravante), poiché credo che la maternità e anche la salute della donna siano non solo sanciti da dettami costituzionali, ma anche messe in pericolo dagli atti persecutori. Quindi, credo che vada prevista anche la donna in stato di gravidanza tra le fattispecie per le quali vi è la procedibilità d'ufficio.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, intervengo soltanto per motivare la scelta del parere contrario rispetto alla procedibilità d'ufficio e favorevole nell'ipotesi in cui, invece, si trattava di prevedere un'aggravante. Sono due cose del tutto diverse. Da parte della Commissione, si è scelto di considerare il fatto ovviamente più grave se commesso nei confronti di una donna in gravidanza.

Viceversa, il problema della procedibilità d'ufficio è legato alla capacità del soggetto di andare a denunziare. Un soggetto, anche se è in stato di gravidanza, può andare a denunziare, viceversa è per il minore che è prevista la procedibilità d'ufficio. Quindi, ribadisco il parere contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, il Partito Democratico esprimerà voto contrario su questo emendamento per le ragioni che esponeva prima la presidente della Commissione, ma anche per ciò che diceva prima l'onorevole De Biasi. Una donna in stato di gravidanza è una donna che può autodeterminarsi, anzi, proprio lo stato di gravidanza, impone che sia rimesso alla sua esclusiva scelta se andare avanti e affrontare anche un processo. Anche l'interpretazione stessa degli atti persecutori, non possiamo che lasciarla alla donna.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mussolini 1.70, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 460

Votanti 455

Astenuti 5

Maggioranza 228

Hanno votato9

Hanno votato no 446).

Prendo atto che il deputato Vassallo ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vietti 1.66.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, anche in questo caso siamo semprePag. 13nell'ambito della procedibilità d'ufficio. Si fa riferimento al fatto commesso da soggetto ammonito con provvedimento del questore territorialmente competente. Il nostro voto sarà contrario proprio perché abbiamo votato favorevolmente rispetto ad un aggravamento della pena.

Vogliamo, comunque, che la procedibilità sia d'ufficio soltanto nei casi indicati in questa norma, quindi quando il fatto è commesso nei confronti di un minore, di un diversamente abile o quando è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio. Ma queste sono regole procedurali.

Pertanto, riteniamo che, anche nel caso dell'ammonimento, proprio perché questo si inserisce, come procedimento amministrativo, in un percorso di prevenzione, in un suggerimento, in una possibilità concreta che si dà dalla vittima di opporre qualcosa che ostacoli e fermi, se possibile, lo stalker, si debba consentire alla vittima, che sia capace di autodeterminarsi, anche di scegliere la via giudiziaria da percorrere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 1.66, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 465

Astenuti 2

Maggioranza 233

Hanno votato26

Hanno votato no 439).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 1.37, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 465

Astenuti 2

Maggioranza 233

Hanno votato25

Hanno votato no 440).

Prendo atto che il deputato Vaccaro ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario e che la deputata Concia ha segnalato di aver espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101 della Commissione.

Avverto che a seguito dell'eventuale approvazione di tale emendamento risulteranno preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Chiedo al rappresentante del Governo quale sia il parere sull'emendamento 1.101 della Commissione.

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il parere è favorevole.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, intervengo solo per comprendere: quali sono gli emendamenti che risulterebbero preclusi?

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, risulterebbero preclusi gli emendamenti Vietti 1.62, Pecorella 1.80, Ferranti 1.77 e Di Pietro 1.56.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, vorrei che mi fosse spiegato perché risulterebbe precluso l'emendamento Pecorella 1.80, che tratta una questione molto delicata ed importante.

Pag. 14

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà. Risponderò in seguito alla domanda dell'onorevole Di Pietro.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, debbo dire che mi costa una certa fatica intervenire per esprimere il dissenso su questa formulazione, che vede d'accordo Commissione e Governo, ma credo che, nel momento in cui si sta introducendo un nuovo caso di ergastolo nel nostro ordinamento (credo che dal 1948, forse, una o due volte si sono introdotte nuove ipotesi di ergastolo, ma non voglio con questo dire che non sia opportuno o che non sia il caso), bisogna farlo con una strutturazione tecnica, con una norma che sia chiara ed abbia un suo senso.

Così formulata, questa norma significa soltanto che l'autore del reato previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, cioè di una condotta di persecuzione, se commette un delitto di omicidio, è punito con l'ergastolo.

La norma, infatti, non stabilisce alcun collegamento nemmeno con la vittima. È prevista la pena dell'ergastolo, visto l'articolo 576 del codice penale, se il fatto è commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis. Questa è una prima osservazione, per cui, quanto meno, bisognerebbe formulare la norma prevedendo «se il delitto è commesso nei confronti di persona offesa» e così via.

Ma voglio fare una seconda osservazione: il fatto che siano stati compiuti atti di persecuzione, e poi venga commesso un omicidio, nei confronti, sia pure, della stessa persona, non stabilisce alcun collegamento per cui possa essere giustificato l'ergastolo.

Questo per un motivo molto semplice: possono essere commessi atti di persecuzione nei confronti di una persona e, successivamente, può essere commesso un omicidio per motivazioni completamente diverse, per esempio perché mi aspetto il pagamento di un'assicurazione dalla morte di questa persona.

Il problema fondamentale è di riuscire a stabilire un collegamento, un coordinamento - questo lo facevano i diversi emendamenti e, in fondo, anche il testo proposto dalla Commissione - tra gli atti di persecuzione e l'omicidio che viene commesso.

Credo che questo collegamento non possa che essere nella testa - e quindi deve essere trasformato in norma - di colui che commette, da un lato, la persecuzione, dall'altro, l'omicidio.

Poi, sarà compito della Commissione trovare la formula (ce ne possono essere diverse). Però, prevedere soltanto che l'autore di un atto di persecuzione, se poi commette un omicidio, anche con moventi del tutto estranei, viene punito con l'ergastolo, francamente mi pare che sia la soluzione meno ragionevole.

A parte il fatto che il mio emendamento risulterebbe precluso - non ho nessun particolare amore per esso - vorrei, però, sottoporre all'Aula il fatto che ci vuole un rapporto tra persecuzione ed omicidio; se non si stabilisce questo rapporto, che non può essere costituito dalla circostanza che si tratti della stessa persona, ma dello stesso quadro criminoso, rischiamo di dare l'ergastolo, quando questo è al di fuori dell'ambito degli atti persecutori (Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà. Devo poi una risposta all'onorevole Di Pietro.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, in realtà l'evolversi dei lavori del Comitato dei nove, forse anche per il tipo di lavoro che si fa in Commissione, non è stato proprio compreso appieno. Sono state infatti tenute presenti tutte le osservazioni; tanto è vero che c'era un nostro emendamento e il Partito Democratico lo ha di fatto sostanzialmente ritirato, ha cercato di ragionare su tutti i punti che sono stati messi sul tavolo. Il nostro emendamento partiva proprio dalla richiesta diPag. 15un nesso causale e una conseguenza tra le azioni di stalking e la morte.

Con l'emendamento in esame non si introduce l'ergastolo per le molestie insistenti; altrimenti si dà una informazione che non è proprio coerente con quanto si sta facendo in Aula. Le molestie insistenti rimangono comunque punite con le pene che sono previste fino a quattro anni. Il legislatore, il Parlamento deve però tener conto di tanti casi che sono avvenuti in cui, dopo gli atti persecutori, lo stesso stalker ha posto in essere l'omicidio della vittima.

Non ci dimentichiamo che da ieri, proprio in relazione ad un emendamento che ha proposto il PdL (l'onorevole Pecorella ed altri, l'onorevole Contento), si parla ormai in quel caso di una fattispecie unica, perché laddove esiste poi una fattispecie più grave, la fattispecie viene assorbita. Si tratta in questo caso di tener conto di una condotta che, progressivamente, sfocia in un atto di estrema violenza, la morte di una persona, ma che è anche preceduta e preparata da atti persecutori.

L'ergastolo è già previsto per altri delitti, ad esempio quello di violenza carnale ed altri; in questo caso abbiamo aggiunto, tra i reati per cui esso è previsto, la fattispecie in cui l'autore dell'omicidio, parliamo di omicidio, ha prima posto in essere quegli atti persecutori che sono previsti dall'articolo 612-bis del codice penale. È questo il punto! Si cerca di dare una risposta. È inutile parlarne soltanto nei messaggi televisivi: bisogna dare una risposta concreta a quell'esigenza di sicurezza che credo tutti abbiamo a cuore.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, l'emendamento Pecorella 1.80 è precluso, come sono preclusi gli altri, semplicemente perché l'emendamento 1.101 della Commissione prevede che si vadano a sostituire le parole da: «dell'articolo 577 (...)» fino alla fine della lettera b). Gli emendamenti incidono pertanto sulla parte di testo che si sostituisce, e quindi da un punto di vista formale non sono più ammissibili.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, proprio per questa ragione invito a riflettere su quanto stiamo facendo, perché prima di archiviare l'emendamento 1.80, proposto dall'onorevole Pecorella, dall'onorevole Calderisi e dall'onorevole Bianconi, credo che ci dobbiamo pensare due volte. Lo dico proprio perché, se facciamo espressamente riferimento, così come è previsto in questa formulazione, all'articolo 576, primo comma, se cioè il fatto, cioè l'omicidio, è commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis, neanche nell'atto di commettere il delitto, ma dall'autore del delitto, neanche con riferimento all'atto, si corre il rischio di dare una genericità di riferimenti, per cui prevediamo l'ergastolo rispetto ad una realtà che non abbiamo individuato in concreto.

Che cosa prevede invece la proposta dell'onorevole Pecorella? Di prevedere l'ergastolo, ma quando l'omicidio avviene in esecuzione di un unico disegno criminoso. Anch'io, se vedete, ho proposto un emendamento, l'1.56, in cui si introduce la formula: «a causa». A me pare ancor meglio la proposta dell'onorevole Pecorella rispetto alla mia, perché io ho previsto una relazione di causa-effetto, mentre lui ha parlato di «esecuzione di un medesimo disegno criminoso», e quindi abbraccia ancor meglio la circostanza.

A me pare che, se si permette semplicemente una condanna anche all'ergastolo, in relazione ad un autore che è stato condannato per molestie - non si sa come, non si sa quando, non si sa se è stato condannato, non si sa se in quel momento, in riferimento ad esso o all'atto di esso - si corre il rischio di creare una finestra tale per cui poi dovrà essere la giurisprudenza a ricoprirla.

Premesso che ne condivido la ratio, mi chiedo se non sia meglio recuperare - nonPag. 16dico il mio emendamento, che pure aveva una relazione di causa-effetto - ma, ancor meglio, l'emendamento del collega Pecorella.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, utilizzo pochi secondi per avallare le perplessità che sono state avanzate dai colleghi Pecorella e Di Pietro. Già nei lavori della Commissione si faceva riferimento a delle ipotesi che partivano dall'occasione, per arrivare poi ad atti commessi in precedenza, mentre gli emendamenti con il termine «a causa» e con l'ulteriore sviluppo di tipo causale sottolineavano la necessità che vi fosse un collegamento tra l'aggravante e comunque gli effetti dell'aggravante stessa.

Questo dato è sottolineato non solo dalla necessità che al fatto causale si accompagni l'elemento psicologico (del tutto obliterato nella formulazione), ma anche dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale e da ultimo - e concludo, signor Presidente - dalle altre ipotesi dell'articolo 577 del codice penale che sono tutte chiaramente rivolte alla condotta omicida.

In questo caso, cioè, avremmo una formulazione del tutto svincolata dall'articolo 577, dai disposti della Corte costituzionale e soprattutto dai temi generali del diritto penale. Mi sembra pertanto che la preoccupazione sia più che fondata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo semplicemente per aggiungere anche il mio contributo al dibattito che si è aperto. In Commissione - è vero quello che dice l'onorevole Sisto - abbiamo più volte dibattuto sul punto, trovandoci tutti d'accordo sul fatto che l'intento chiaramente non era quello di prevedere l'aggravante per l'omicidio causato da motivi diversi da quelli degli atti persecutori, bensì di prevedere comunque una consequenzialità. La formulazione che è stata trovata, tra l'altro, nella giornata odierna dalla Commissione intende proprio sanzionare e punire quei comportamenti e quelle molestie assillanti che si producono in una escalation che arriva poi all'omicidio.

Dato lo spirito comune che ci unisce e che è stato tecnicamente trovato nella soluzione proposta dal relatore della Commissione, ritengo che, se lasciamo agli atti preparatori della legge questa volontà comune, poi anche l'interprete nei vari casi che dovrà analizzare terrà conto della volontà unanime del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melchiorre. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, è inutile dire che condivido l'emendamento proposto dall'onorevole Pecorella perché indubbiamente va nella direzione - direi disperata, a questo punto - di cercare almeno di rendere questo orrore giuridico che l'Assemblea si accinge ad approvare un qualcosa di più verosimilmente vicino al diritto penale.

Il diritto penale - che è il diritto del fatto - deve avere come elemento fondamentale quello psicologico; deve poi sussistere l'elemento oggettivo e - lo ricordo a me stessa - un nesso di causalità.

Credo che in quest'Aula si stiano dimenticando tali concetti, che sono quelli basilari e che definiscono comunque in qualche maniera la ratio di ciascun tipo di reato.

Ritengo quindi che, quando si prevede una circostanza aggravante - ma, in generale, quando si prevede di introdurre una nuova fattispecie di reato - non si debba parlare esclusivamente di sterili tecnicismi giuridici, ma abbiamo in questa sede tutti quanti il dovere e la responsabilità di costruire delle norme che abbiano possibilità di essere applicate e che possano uscire da qui senza il minimo sospetto che vi possa essere un rischio di incostituzionalità.Pag. 17

A mio giudizio, come dicevo, è dunque impossibile scindere l'aggravante - e quindi il reato di omicidio conseguenziale ad eventuali atti persecutori - da un nesso di casualità. Non per banalizzare, ma questo mi sembra un concetto che doveva essere noto già a tutti quanti noi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rossomando. Ne ha facoltà.

ANNA ROSSOMANDO. Signor Presidente, ha ragione la collega De Biasi: dobbiamo cercare di non utilizzare i tecnicismi, anche se la tecnica è strumentale al contenuto. Non andava bene, a mio modesto avviso, l'emendamento Pecorella 1.80 che ha previsto il riferimento ad un unico disegno criminoso (pur essendo giustificata la preoccupazione del collegamento causale), semplicemente perché avrebbe introdotto la necessità di avere il cosiddetto disegno criminoso, quindi un programma, una rappresentazione dell'omicidio, mentre si commette il reato di molestie insistenti. Questa misura avrebbe di molto ristretto il campo, avrebbe concretamente snaturato la questione, e soprattutto si sovrapponeva e si identificava con l'aggravante della premeditazione, delle sevizie, delle crudeltà e così via; in questo senso è giusto superarlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, mi sembra che l'intendimento, la volontà politica parlamentare, sia indirizzata univocamente nel considerare gravissimo, meritorio dell'ergastolo, l'omicidio per stalking. Purtroppo, però, ci confrontiamo con un testo normativo, che, come verificato in Parlamento, contiene probabilmente alcune improprietà. Chiederei, quindi, se fosse possibile, al Comitato dei nove, e al Governo, di accantonare l'emendamento della Commissione per cercare una riformulazione che soddisfi anche questi dubbi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, condividiamo le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Pecorella, Sisto e Santelli, ma credo che non vi sia alcun atteggiamento pregiudiziale, ma soltanto una volontà collaborativa, come evidenziato in Commissione nello sforzo del presidente Bongiorno, insieme al collega Contento e ad altri, di individuare una sintesi al riguardo. Su questo argomento chiediamo un'ultima riflessione, per poi possibilmente sciogliere le riserve e procedere al voto. Comunque la sintesi proposta dal presidente Bongiorno, alla fine, era accettabile.

PRESIDENTE. Onorevole Bongiorno, procediamo con la votazione o accantoniamo l'emendamento 1.101 della Commissione?

GIULIA BONGIORNO. Relatore. Signor Presidente, procediamo con la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Ricordo che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.101 della Commissione precluderebbe gli emendamenti Vietti 1.62, Pecorella 1.80, Ferranti 1.77 e Di Pietro 1.56.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.101 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 458

Votanti 424

Astenuti 34

Maggioranza 213

Hanno votato395

Hanno votato no 29).Pag. 18

Prendo atto che il deputato Rao ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che il deputato Cazzola ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 459

Astenuti 5

Maggioranza 230

Hanno votato455

Hanno votato no 4).

Prendo atto che i deputati Mecacci, Zamparutti, Bernardini, Maurizio Turco e Farina Coscioni, hanno segnalato di aver espresso voto favorevole mentre avrebbero voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mussolini 1.01.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Mussolini 1.01 formulato dal relatore.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, non ho intenzione di ritirare il mio articolo aggiuntivo sul gratuito patrocinio visto come si è, purtroppo anche un po' allegramente, accantonato il tema posto dagli onorevoli Di Pietro e Pecorella sull'ergastolo, come pena massima, collegandolo allo stalking. Questo è un punto cruciale, perché sappiamo perfettamente che le donne, a parte la procedibilità d'ufficio e la proposizione di querela, spesso e volentieri, non denunciano perché non hanno possibilità economiche ed, ancora una volta, per questi reati, che sono reati di persecuzione contro le donne, lo Stato non solo deve agire concretamente ma, se mi consentite, anche simbolicamente; quindi ieri avevo detto, per quanto riguarda la copertura che...

PRESIDENTE. Onorevole Mussolini, lei è già intervenuta sul complesso degli emendamenti. Le ho solamente chiesto se ritira o meno il suo articolo aggiuntivo 1.01. Il Regolamento deve essere rispettato.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, non lo ritiro perché esiste un Fondo del Ministero delle pari opportunità di 74 milioni di euro che potrebbero essere messo a disposizione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mussolini 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 459

Votanti 454

Astenuti 5

Maggioranza 228

Hanno votato226

Hanno votato no 228).

Prendo atto che i deputati Braga, Favia, Di Pietro e Messina hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, il problema è che noi non siamo riusciti a votare.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa...

Pag. 19

ANTONIO DI PIETRO. Non è possibile, Presidente, siamo dieci che non abbiamo potuto votare.

PRESIDENTE. Mi scusi, verrà messo a verbale il fatto che appunto...

ANTONIO DI PIETRO. No, Presidente, questa è una cosa delicata. Mi perdoni Presidente, stiamo facendo una cosa così buona, così condivisa, così importante. Allora, cerchiamo di vedere qual è la volontà della Camera rispetto a questo fatto. Lo dico a lei che è dall'altra parte. Io sono di qua.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Di Pietro, mi faccia capire.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, ho chiesto di poter parlare. C'è stato un equivoco in quanto non mi ha visto e me ne scuso. Ma visto che c'è stato un equivoco e che non ho potuto neanche dare una indicazione di voto al mio gruppo, allora chiedo per favore che mi sia data di nuovo la possibilità. Io ho chiesto di parlare e capisco che non lei non mi ha visto, ma mi dia la possibilità di parlare e di dire al mio gruppo come intendiamo votare. Stiamo parlando di un emendamento della maggioranza, quindi non mio.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, affido alla sua sensibilità il fatto che non raramente è accaduto in questa Aula - sia con la sua Presidenza sia con quella degli altri Vicepresidenti e con il Presidente Fini - che, quando ci si è resi conto che nonostante la richiesta di un deputato questi non ha potuto parlare per varie ragioni, la Presidenza ha avuto la sensibilità di annullare la votazione, di dare la parola (anche per le ragioni che il collega Di Pietro stava evidenziando) e di far ripetere la votazione (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

L'argomento è talmente importante - e su di esso mi pare che vi sia un atteggiamento di grande responsabilità da tutti i gruppi - che forse meriterebbe un pizzico di sensibilità aggiuntiva da parte della Presidenza per valutare se non sia il caso, di fronte ad un fatto così evidente, di ritornare su questa votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, ci mancherebbe altro riguardo alla sensibilità del Presidente. È accaduto ovviamente mentre era in corso la votazione. Il Presidente si accorgeva di una richiesta di intervento da parte di un collega, sospendeva o annullava la votazione e lo faceva intervenire. L'onorevole Di Pietro ha sottolineato un'altra questione, non che non è riuscito ad intervenire. L'onorevole Di Pietro ha sottolineato che il suo gruppo... (Commenti del deputato Donadi). Perdonatemi stavo andando verso le ragioni dell'onorevole Di Pietro. L'onorevole Di Pietro ha sottolineato che, non avendo potuto dare indicazione di voto, il gruppo dell'Italia dei Valori non è potuto intervenire. È questa la motivazione?

MASSIMO DONADI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Mi faccia capire.

MASSIMO DONADI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente perché non voglio far perdere tempo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ci mancherebbe altro!

MASSIMO DONADI. Credo che la prima parte di questo momento dialettico tra il presidente Di Pietro e la Presidenza della Camera è stata concitata.

Semplicemente il presidente del nostro gruppo, Di Pietro, aveva segnalato la richiesta di intervenire. Lei non l'ha potuta vedere perché in quel momento stava dando il via alle operazioni di voto e quindi vi sono stati due effetti congiunti: il presidente Di Pietro non è potuto intervenire e in tale situazione non ha nemmeno potuto dare indicazione di voto alPag. 20gruppo, e gran parte del gruppo non ha potuto votare. Ci rimettiamo alla sua sensibilità, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, allora considerata anche la delicatezza degli argomenti, possiamo annullare la votazione dell'articolo aggiuntivo Mussolini 1.01 (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico e Italia dei Valori).

PIER FERDINANDO CASINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER FERDINANDO CASINI. Signor Presidente, non voglio entrare nel merito della discussione, però le voglio dire che è un precedente pericolosissimo che possa passare l'annullamento delle decisioni. Scusi, onorevole Di Pietro, le garantisco che dico questa cosa con il massimo rispetto nei suoi confronti, ma nella storia della Camera l'idea che si possa annullare una votazione si è verificata - vi sono dei precedenti e i funzionari lo sanno - ma credo in pochissimi precedenti, e in casi del tutto peculiari.

Scusate, onorevoli colleghi, ma voi dell'Italia dei Valori, che siete sempre pronti a richiamare alla legalità, dovreste essere più sensibili al mio richiamo. (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro, Popolo della Libertà e Lega Nord Padania) Se si instaura la prassi che si vota, ma se qualcuno non aveva capito e si è distratto, si ripete la votazione, la Presidenza negli anni prossimi si troverà in un imbarazzo enorme in ogni votazione.

Pertanto la richiamo a non applicare questa regola, che peraltro non è scritta perché l'annullamento è ammesso soltanto in circostanze eccezionali, per una ragione di principio e ritengo che i colleghi dell'Italia dei Valori saranno i primi a riflettere serenamente su questo (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro, Popolo della Libertà e Lega Nord Padania).

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, ritengo che dobbiamo portare avanti un provvedimento così importante, che tutti vogliamo approvare, e ritengo che dobbiamo evitare in questo momento per colpa mia o per disguidi tra noi che accada tutto questo. Le argomentazioni dell'onorevole Casini sono di principio e serie, serissime.

Dunque l'Italia dei Valori fa presente che avevamo indicato di voler parlare. C'è stato un equivoco, se vogliamo andare a vedere di chi è la colpa non ne veniamo più a capo. Chiedo se c'è un gentlemen agreement di tutti, allora ritengo che questo sia possibile. Per davvero, credetemi, non è colpa mia se lei non mi ha visto e non è colpa sua se non sono riuscito a farmi vedere. Resta il fatto obiettivo che c'è la possibilità di non andare a litigare su tutto questo. Quindi non innalziamo barricate e ci appelliamo alla sensibilità dei colleghi su un provvedimento così importante.

ITALO BOCCHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ITALO BOCCHINO. Signor Presidente, l'annullamento e la ripetizione di una votazione è un atto evidentemente eccezionale all'interno di questa Assemblea: come tale va valutato e va considerato come precedente. Quando accade, come è accaduto ad esempio nella giornata di ieri, che il Presidente di turno, l'onorevole Buttiglione, ha deciso di annullare e ripetere una votazione perché ha individuato un collega che votava per due persone, lo fatto in uno spirito completamente diverso perché riteneva che quel collega, votando per due, falsasse la votazione. E si tratta di un'ipotesi completamente diversa: non aveva proclamato la votazione, l'ha annullata prima di proclamare i risultati e successivamente l'ha fatta ripetere. Quando una votazione viene proclamata, non possiamo fare come quando giocavamo da bambini e ad un certo punto, nonPag. 21convinti dell'andamento della partita a carte, a bocce o a palline dicevamo: «fermi tutti, ricominciamo da capo». Qui interveniamo nel merito della questione e il merito non è in discussione (Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania). Qui non siamo all'Assemblea di una bocciofila, siamo al Parlamento di un grande Paese. Non vi è un vulnus al processo di formazione della maggioranza all'interno dell'Assemblea così come si può ipotizzare nel momento in cui il Presidente dell'Assemblea individua un parlamentare che vota per due persone. In questo caso ci troviamo di fronte all'impossibilità, incapacità tecnica, distrazione di alcuni colleghi: la cosa ci dispiace, rimarrà agli atti, perché è importante dal punto di vista politico, ma non c'è alcun elemento per poter procedere all'annullamento o alla ripetizione della votazione. Stiamo attenti perché le procedure parlamentari sono cose serie e quando vengono modificate si generano precedenti che incidono sulla vita democratica di questa Assemblea (Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania).

ROBERTO COTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, devo riprendere necessariamente alcune argomentazioni che sono già state esposte. La prima è la seguente: non siamo al bar quindi, onorevole di Pietro, lei sa perfettamente che non essendo al bar...

FABIO EVANGELISTI. Sei offensivo! C'è stato un disguido!

ROBERTO COTA. No, per cortesia, è offensivo chi dice il contrario. Dunque, non siamo al bar quindi il Parlamento ha delle regole e tali regole vanno rispettate. Proprio lei che fa sempre riferimento alle regole dovrebbe saperlo. Questa è la prima considerazione.

La seconda considerazione, colleghi, consiste nel fatto che dobbiamo stare attenti a creare precedenti. Dunque l'annullamento e la ripetizione della votazione, come lei intuisce, signor Presidente, e come hanno detto i colleghi, costituisce un precedente molto pericoloso.

Infatti, domani mattina chiunque si è sbagliato a votare potrà chiedere e si sentirà legittimato a chiedere la ripetizione della votazione. Anche a noi è successo questo in passato, capiterà domani, capiterà ancora nella storia di questo Parlamento, perché l'errore può capitare, onorevole Di Pietro, per difetto di organizzazione, per un momento di distrazione e via dicendo. Tuttavia, non possiamo e non dobbiamo creare un precedente. Bisogna stare attenti e seguire i lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Innanzitutto ringrazio l'onorevole Di Pietro per il suo intervento e per la sensibilità con cui, nel suo intervento conclusivo, si è appellato al Presidente ed all'Assemblea, sottolineando un aspetto, anche dopo l'intervento del presidente Casini - e di questo la ringrazio - e cioè che questi casi sono delicatissimi, si può creare un precedente e quindi vi deve essere un consenso generale.

Mi sembra tra l'altro - l'ho anche verificato - che la quasi totalità del suo gruppo ha potuto partecipare al voto. Dunque, vista la situazione è opportuno non assumersi il rischio e la responsabilità, in questi casi, di creare un precedente, pur se all'inizio il Presidente è venuto incontro alla sua richiesta, proprio per la delicatezza e la sensibilità dell'argomento. Quindi, chiedendole veramente ancora scusa per non averla vista, credo che non si debba procedere, proprio per quello che è accaduto nella discussione, all'annullamento della votazione.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Lei ha dichiarato annullata la votazione!

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 1440 - A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1440-A).Pag. 22

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione ...

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, l'onorevole De Biasi voleva parlare sul complesso degli emendamenti!

PRESIDENTE. Mi scusi, non l'avevo vista anche se avrei dovuto vederla. Ha chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti l'onorevole De Biasi. Ne ha facoltà.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Signor Presidente, non è molto semplice segnalarsi, se si è in alto e non si è alti, così come non è così semplice... Presidente, io mi sto rivolgendo a lei: credo che l'onorevole Cota non abbia niente di importante da dire. Ci vuole rispetto quando parla un deputato (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico - Commenti dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Prego, onorevole De Biasi.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Insomma, si chiede rispetto, non si chiede altro! Non si tratta degli uffici, che possono avere comunicazioni importantissime da fare: l'onorevole Cota, visto che io mi sto rivolgendo a lei, signor Presidente, avrebbe dovuto avere la gentilezza di fermarsi (Commenti)! Se finiamo con il «rodeo» magari è meglio (Commenti).

PRESIDENTE. Prego, onorevole De Biasi.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. No, io parlo se c'è silenzio!

PRESIDENTE. Onorevole De Biasi, chiedo all'Assemblea di essere attenta. Prego, onorevole De Biasi.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Signor Presidente, è molto difficile intervenire sul complesso degli emendamenti, dopo che si capisce perfettamente che quest'Aula, al di là delle procedure che vengono scelte, ha comunque un problema di bilanciamenti di maggioranza e di opposizioni, rispetto ad un tema che dovrebbe essere unificante. Ora è chiaro che l'intero assetto della legge ha un piccolo grande vulnus, nel fatto che sia stato respinto l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Mussolini. Infatti, capite che non è molto semplice dire che questo Parlamento è dalla parte delle donne e delle persone che vengono molestate, quando poi però i quattrini per sostenerle non ci sono: diciamo le cose come stanno (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)!

Dato che non vengono molestate solo le persone che vivono nei centri delle città, quelle che fanno taglio e cucito, che frequentano i corsi al pomeriggio o i corsi di bellezza; dato che non vengono molestate le belle donne, ma vengono molestate o uccise tutte le donne che passano per strada se trovano un molestatore o un violentatore (Commenti)...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore...

EMILIA GRAZIA DE BIASI. ...mi chiedo quale sarà il diritto complessivo di questo Paese, quando le donne, al momento della scelta, che è già molto drammatica, si troveranno senza gratuito patrocinio. È evidente, infatti, che i costi non sono acqua. Non so se le persone in quest'Aula hanno fatto quattro conti, certamente gli avvocati sì. Gli altri hanno fatto i conti di quanto costa, in termini umani, elevare la denuncia, in termini economici, sostenere le cause e, in termini morali, sostenere il giudizio del mondo e cercare di andare avanti lo stesso? Penso che, in questo modo, il provvedimento in esame non parta con il piede giusto e ne sono dispiaciuta davvero in profondità. Vorrei tanto che potessimo recuperare, attraverso un ordine del giorno o una scelta della Commissione, che può ancora farlo. La Commissione, volendo, può reintrodurre il gratuito patrocinio nell'ambito di questa legge. È una sfida che lancio all'intero Parlamento, non solo alla maggioranza.Pag. 23La Commissione può farlo: dimostri che, fino in fondo, è dalla parte delle donne (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Paolini. Ne ha facoltà.

LUCA RODOLFO PAOLINI. Signor Presidente, vorrei svolgere una breve replica alla collega, che mi dovrebbe spiegare, ma, soprattutto, dovrebbe spiegare al Parlamento...

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Paolini interviene sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 2 del provvedimento in esame. Prego, onorevole Paolini.

LUCA RODOLFO PAOLINI. Con riferimento al complesso degli emendamenti, vi è anche la questione sollevata dalla collega. Mi chiedo, perché il gratuito patrocinio dovrebbe essere previsto per questo reato. Se una donna viene molestata, è previsto il gratuito patrocinio; se, invece, viene uccisa, rapinata, bastonata o ferita, non è previsto. Questa è la sola ragione, per cui mi sembra veramente elementare che la proposta emendativa in oggetto non abbia un senso. Altrimenti, estendiamo il gratuito patrocinio a tutti i reati (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lorenzin. Ne ha facoltà.

BEATRICE LORENZIN. Signor Presidente, a proposito della questione di merito, vorrei fare un solo accenno all'onorevole De Biasi. Se, in questo Parlamento, dobbiamo difendere e dare certezze alle donne, dobbiamo farlo effettivamente e non soltanto a parole. Quando si fa riferimento ai fondi e, quindi, in particolare ai fondi del Ministero delle pari opportunità, sappiamo che quelli a cui faceva riferimento l'onorevole Mussolini, sono solo per il 2009. Pertanto, non vi è una copertura. Invece, ieri, in questa stessa Aula, il Ministro Angelino Alfano ha preso un impegno serio di fronte a tutto il Paese sul patrocinio gratuito per le donne, in casi di violenza. Credo che sia una questione su cui potremmo ricomprendere complessivamente l'argomento in questione (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, vorrei fare presente che siamo passati alla trattazione di un altro articolo. Per questo motivo, forse, al fine di consentire uno svolgimento corretto delle votazioni, sarebbe opportuno intervenire sull'ammonimento previsto all'articolo 2 (Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Sta bene.

Ricordo che siamo sull'articolo 2, che riguarda il tema dell'ammonimento.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, sarò rapidissimo. Vorrei rivolgerle una preghiera: le questioni regolamentari che si affrontano possono apparire marginali, ma, poi, segnano anche la storia nell'evolvere dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente Casini è stato apodittico nella sua affermazione e vorrei che lei ci rassicurasse su fatto: è del tutto evidente, che spetti alla Presidenza, in situazioni come queste, assumersi la responsabilità di prendere una decisione. Ma che in quest'Aula si possa affermare che, a situazioni simili, analoghe ed identiche, non vi siano stati comportamenti identici a quelli che lei aveva assunto originariamente in quest'Aula, è una falsità. Vi sono precedenti, e lei, signor Presidente, lo sa perfettamente. Pertanto, ha preso una decisione,Pag. 24alla quale mi inchino, ma non si lasci intendere in quest'Aula, che non vi sono precedenti identici in cui sono state assunte - magari, perché sono state apprezzate e valutate circostanze diverse - decisioni identiche a quelle che lei aveva preso originariamente.

A me interessa solo questo, perché altrimenti qui dentro si lasciano intendere cose che non sono vere.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, lei si riferisce ovviamente all'articolo 57 del nostro Regolamento, che è stato più volte applicato.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Vietti 2.55.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Vietti 2.55 formulato dal relatore.

ROBERTO RAO. No, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, cerco di motivare brevemente l'unico nostro emendamento presentato all'articolo in esame. Per intuibili ragioni di coordinamento e procedibilità in concreto la possibilità riconosciuta alla vittima di procedere in via amministrativa contro l'autore della condotta illecita non può, a nostro giudizio, che essere alternativa rispetto all'esercizio del diritto di proporre querela per il medesimo fatto. A questo proposito vogliamo specificare che il questore al quale viene rivolta l'istanza di ammonimento debba, a nostro avviso, essere quello competente sul territorio nel quale si sono verificati gli atti persecutori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciriello. Ne ha facoltà.

PASQUALE CIRIELLO. Signor Presidente, intervengo rapidamente per annunciare il voto contrario a questo emendamento del gruppo parlamentare del Partito Democratico perché la previsione di una alternativa secca tra la strada dell'ammonimento dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza e quella della querela ci sembra forzi inutilmente la determinazione del soggetto che subisce le molestie.

Ci sembra anche che con la sua rigidità meno si presti ad affrontare situazioni che possono presentarsi in maniera e secondo modalità molto variegate sia rispetto alla tipologia dei comportamenti posti in essere sia alla loro scansione nel tempo. Queste sono le ragioni del nostro voto contrario (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 2.55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 443

Votanti 441

Astenuti 2

Maggioranza 221

Hanno votato19

Hanno votato no 422).Pag. 25

Prendo atto che i deputati D'Antona e Mazzarella hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Di Pietro 2.52. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, poiché mi sembra che ci sia stato un invito al ritiro anche per gli altri emendamenti in relazione a questo articolo aderisco alla richiesta del relatore (Applausi di deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Capano 2.51. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

CINZIA CAPANO. No, signor Presidente, non posso aderire all'invito al ritiro, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, la discussione sul complesso degli emendamenti è stata un po' falsata dalle questioni aperte da un emendamento all'articolo 1 e quindi impiegherò un minuto a dire di cosa stiamo ragionando.

Stiamo ragionando di un istituto che stiamo inserendo per la prima volta e che conferisce la possibilità alle parti offese dallo stalking di evitare di proporre immediatamente querela e di affidarsi ad un procedimento di carattere amministrativo che prevede l'intervento, delle indagini sommarie ed una pronunzia di ammonimento del questore.

Naturalmente, questo tipo di istituto è del tutto collegato alla tipologia del reato che affrontiamo (quella di stalking che abbiamo detto), ma era contenuto anche nella relazione della Ministra al suo progetto di legge.

Si tratta di un reato che trova sostanzialmente alimento nelle dinamiche della crisi di una coppia. Quindi, rispetto a tali dinamiche, così come abbiamo riaffermato la questione della procedibilità a querela (cioè il fatto che debba essere una donna a determinarsi se iniziare un procedimento), abbiamo voluto offrire a questa donna anche possibilità - soprattutto in quei casi dove esiste una relazione coniugale, figli e tanti tipi di valutazioni relative all'esistenza della coppia - che le consiglino di non andare sul terreno penale, ma di attivare un altro procedimento.

Però, è molto importante che questo procedimento non resti solo amministrativo, cioè non veda esclusivamente l'intervento del questore (scusate se mi riferisco solo alle donne, ma l'88 per cento dei casi riguarda esse e, quindi, faccio valere - ahimè - questo amaro principio di maggioranza). Quando la donna si rivolge al questore, immediatamente dopo l'ammonimento, è restituita alla sua solitudine, laddove noi vogliamo invece - con l'emendamento a mia firma - porre l'onere per il questore, al termine della procedura di ammonimento, di dare tempestiva comunicazione ai servizi sociali.

Questo emendamento ha da un lato una forza simbolica, dal momento che è lo Stato - tramite i servizi sociali - che si fa carico di supportare questa situazione di debolezza. Dall'altro, vi è un effetto pratico, perché solo l'intervento dei servizi sociali, che esistono anche nei piccoli paesi (dove non esistono per esempio i centri anti-violenza), possono supportare non solo quella donna, ma anche lo stalker, soprattutto quando si trova all'interno della famiglia. Possono, infatti, avviare anche lo stalker a quelle tecniche di recupero e a quei momenti che possono, anche per lo stesso stalker, evitare ulteriori atti persecutori.

Quindi, credo che questo emendamento abbia un'assoluta importanza, perché se abbiamo voluto dotare questa normativa di un istituto nuovo, come quello dell'ammonimento, per non entrare nel panpenalismo e nel voler risolvere tutto dal punto di vista giudiziario, dobbiamo chiedere allora al welfare di svolgere un pezzo di questo ruolo.

Pag. 26

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, intervengo soltanto per invitare il Parlamento votare a favore di questo emendamento, perché non costa, non è come il precedente per il quale c'è stata un po' una chiusura a riccio. Questo emendamento non costa nulla, ma dà soltanto una chiusura del cerchio di un'attività amministrativa, svolta dal questore. Infatti, ad un certo punto, alla fine di un iter, una persona offesa, invece di andare dal giudice, la prima volta cerca un buon padre di famiglia che dica al molestatore di non farlo più, perché la prossima volta sarà punito anche d'ufficio. È necessario però che poi ci sia un controllo nel percorso, per vedere se dopo c'è una riabilitazione di questo soggetto o una violenza ulteriore rispetto alla parte offesa, che non andrà più a dire niente, perché gli ha tappato definitivamente la bocca.

Chi può fare questo controllo se non i servizi sociali e assistenziali competenti? Loro possono fare questo! Ma come fanno se qualcuno non gli dice che il questore ha preso una decisione, dopo aver sentito le parti, verificato la situazione, dopo che c'è stata una attività paragiurisdizionale?

Tanto è vero che abbiamo stabilito che non è che lo fa inaudita altera parte, c'è un fumus rispetto all'effettivo accadimento di questa situazione. Allora, inserire anche questa norma non incide nulla: gli uffici della questura, alla fine del processo mandano una copia in archivio e una copia ai servizi sociali. A me pare che questo sia il minimo, anzi probabilmente è talmente ovvio che dovrebbe essere quasi automatico; ma per evitare che non avvenga automaticamente e che qualcuno volutamente non metta in moto il procedimento, io credo che una norma come questa possa essere approvata. Ecco perché siamo favorevoli all'emendamento ed invitiamo a riflettere su questo tema.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melchiorre. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, suggerirei che ci si chiarisca le idee su quello che vogliamo fare, se introdurre a questo punto anche delle modifiche al codice di procedura penale, dal momento che questo sarebbe l'unico reato per cui è previsto che sia il questore, e quindi non un magistrato, ad assumere informazioni dagli organi investigativi per predisporre eventualmente un ammonimento. Quindi post factum, anziché riferire al magistrato, come avviene secondo la procedura penale, cosa fa il questore? Provvede lui stesso facendo un'indagine. Allora io dico: lasciamo fare ai poliziotti il loro mestiere e cerchiamo di far fare ai magistrati e agli avvocati il loro, mettiamo ciascuno nelle condizioni di fare il proprio lavoro, a meno che con questa norma non si vogliano modificare le competenze spettanti a ciascuno.

Anche in relazione a questi emendamenti che sono stati presentati, secondo alcuni si dovrebbe seguire una sorta di via amministrativa, un procedimento amministrativo che inizia e finisce con il provvedimento emesso dal questore, secondo altri invece no. Cerchiamo di chiarire questo punto fondamentale per poi eventualmente pensare di modificare anche il codice di procedura penale. Lo dico anche perché poi è prevista addirittura una procedibilità d'ufficio, come se fossimo in uno Stato di polizia - mi rivolgo a tutti i liberali che sono presenti in questo Parlamento, sia a destra che a sinistra - laddove si prevede, come dicevo, al comma 3 dell'articolo 2 «quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo si procede d'ufficio». Sottolineo per l'ennesima volta la gravità di quello che si sta facendo. Non parlo più di risvolti di incostituzionalità, mi appello alla ragionevolezza di quanti sono presenti in quest'Aula (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Liberal Democratici-Repubblicani).

Pag. 27

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, vorrei anzitutto precisare che in realtà ora stiamo parlando di un altro emendamento, ma per chiarezza e molto brevemente, la necessità di introdurre questo ammonimento deriva dal fatto, assolutamente evidente e sotto gli occhi di tutti, che purtroppo il processo penale è lentissimo a instaurarsi e a celebrarsi. Cosa capita nella quotidianità? Dopo una serie di denunce l'autorità giudiziaria non è in condizione di attivarsi nell'immediatezza: il soggetto che commette il reato di stalking, perché lo stalking è un reato ed è una persecuzione, non sente alcun segnale da parte dello Stato, reitera la condotta e dopo un'escalation si arriva alla morte.

Noi stiamo introducendo un sistema che eviterà l'escalation, perché l'ammonimento è un segnale del questore, il quale dice all'autore dello stalking: guarda che lo Stato è attento a quello che stai facendo. Consentiamo cioè un'anticipazione di quello che sarà poi il normale processo penale. Quindi, questo ammonimento del questore va assolutamente guardato, non solo con favore, ma come un dato innovativo e significativo, perché per la prima volta la persona, non dico né la donna né l'uomo, vittima di un reato avrà un intervento immediato da parte dello Stato.

Chi è contrario sostanzialmente vuole che tutto resti così com'è e che dopo anni intervenga lo Stato. Cerchiamo di inquadrare correttamente gli istituti, prima di fare opposizioni (Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà, Partito Democratico, Lega Nord Padania e Unione di Centro).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Capano 2.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 432

Votanti 427

Astenuti 5

Maggioranza 214

Hanno votato200

Hanno votato no 227).

Prendo atto che i deputati Cimadoro e Mazzarella hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Ricordo che l'emendamento Di Pietro 2.53 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 della Commissione. Chiedo al Governo di esprimere il parere su tale emendamento.

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 435

Votanti 430

Astenuti 5

Maggioranza 216

Hanno votato427

Hanno votato no 3).Pag. 28

Prendo atto che la deputata Capitanio Santolini ha segnalato di aver espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Ricordo che l'emendamento di Pietro 2.54 è stato ritirato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Ciriello 2.56 se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

PASQUALE CIRIELLO. Signor Presidente, innanzitutto segnalo che almeno nella versione che ho io compare un refuso nel testo dell'emendamento perché prima della parola «ammonita» compare la parola: «avvisata» che è per così dire abusiva nel senso che non dovrebbe essere presente.

Nel merito, mi limito a dire che l'emendamento mira a chiarire che si tratta di due eventi diversi: uno conclusosi con l'ammonimento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e un altro successivo, commesso ancora in violazione dell'articolo 612-bis del codice penale. Con ciò si esclude la possibilità, magari remota, ma non incompatibile con l'attuale formulazione che tutto si svolga in risposta ad un unico comportamento configurante stalking.

PRESIDENTE. Prendo atto del suo rilievo, onorevole Ciriello. Avverto pertanto l'Assemblea che, come ha sottolineato l'onorevole Ciriello, l'emendamento verrà posto in votazione espunta la parola «avvisata» perché si tratta di un errore di stampa.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ciriello 2.56, nel testo corretto, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 433

Votanti 430

Astenuti 3

Maggioranza 216

Hanno votato203

Hanno votato no 227).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 431

Votanti 426

Astenuti 5

Maggioranza 214

Hanno votato424

Hanno votato no 2).

Prendo atto che la deputata Ravetto ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole e che il deputato Favia ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1440-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

Pag. 29

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Vietti 3.4.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Vietti 3.4 se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, accedo all'invito al ritiro perché quando abbiamo proposto questo emendamento volevamo segnalare anche una contraddizione nell'operato del Governo, che ci auguriamo che possa essere smentita in queste ore, considerato che si sta rimeditando il testo sulle intercettazioni, proponendo anche nuovi emendamenti e che questo nuovo testo, probabilmente, non riduce di molto l'ambito dei reati per i quali si possono effettuare le intercettazione. Ci sembrava un controsenso, invece, introdurne uno nuovo, quindi per questo emendamento accedo alla richiesta di ritiro.

PRESIDENTE. Prendo dunque atto che l'emendamento Vietti 3.4 è stato ritirato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Vietti 3.6 se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, riguardo a questo emendamento insistiamo nella votazione perché la possibilità di procedere a un incidente probatorio, in deroga alle ipotesi tassativamente previste dal comma 1-bis dell'articolo 392 del codice di procedura penale, anche nei casi in cui si proceda per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale, appare eccessiva e a nostro giudizio non giustificata da alcuna particolare preminente esigenza.

IGNAZIO MESSINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO MESSINA. Signor Presidente, intervengo solo per invitare tutti i colleghi di tutti gli schieramenti politici a votare solo per se stessi perché, come al solito, si sta votando per altri, considerato anche che ogni emendamento si approva o meno per pochissimi voti. Quindi, visti i precedenti di poco fa, invito a rispettare il Regolamento e a fare in modo che si voti ognuno per se stesso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 418

Votanti 415

Astenuti 3

Maggioranza 208

Hanno votato20

Hanno votato no 395).

Prendo atto che i deputati Favia e De Pasquale hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Vietti 3.7 lo ritirano.

Passiamo all'emendamento Ferranti 3.51.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Ferranti 3.51 se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

DONATELLA FERRANTI. No, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 3.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Pag. 30

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 430

Votanti 426

Astenuti 4

Maggioranza 214

Hanno votato200

Hanno votato no 226).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 427

Votanti 420

Astenuti 7

Maggioranza 211

Hanno votato417

Hanno votato no 3).

Prendo atto che il deputato Viola ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che il deputato Mosella ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 (Vedi l'allegato A - A.C. 1440-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 435

Astenuti 4

Maggioranza 218

Hanno votato434

Hanno votato no 1).

Prendo atto che il deputato Aniello Formisano ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato Tenaglia ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1440-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Mussolini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, questo provvedimento non si fonda solamente su punti di diritto, ma se non ci sono i soldi serve a poco. Il gratuito patrocinio, inoltre, se andiamo a vedere lo stenografico, moralmente è passato anche ai voti, ma per una procedura di finto richiamo al Regolamento, di Casini, che si assume la responsabilità di ciò, perché l'emendamento era passato (Applausi di deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori).

Sull'articolo 5 si parla dei centri antiviolenza. Vi è una riformulazione, per fortuna, perché nel testo inizialmente si diceva che le forze dell'ordine informano ed accompagnano. Al Ministro, tuttavia, chiedo dove si accompagnano le vittime dello stalking se non ci sono i centri antiviolenza sul territorio nazionale (non si possono fare 200-300 chilometri). Allora, con una riformulazione è stato detto che si mettono in contatto le vittime con i centri antiviolenza.

Non si è dato seguito a ciò che il Ministro Alfano ha annunciato sul gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale, quindi non si è dato seguito ad un contributo di sostanza perché se non mettiamo i soldi le leggi di nuovo non servono a niente e ciò diventa quasi demagogia. Dunque, mi auguro veramente che si possa investire sui centri antiviolenza perché lePag. 31vittime possano trovare un ausilio e un supporto nei loro luoghi senza andare in altre parti d'Italia. Quindi, trovate i soldi che ci sono anche nei vostri Ministeri, ovvero nel Dipartimento per le pari opportunità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Melchiorre. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, considerato che si parla di centri antiviolenza, in primo luogo chiedo formalmente al Ministro, che però è disattento, che fine abbiano fatto i 20 milioni di euro stanziati per il Fondo antiviolenza. È difficile ottenere l'attenzione del Ministro in questo momento: mi rendo conto che sia una situazione difficile... Le chiedo formalmente, signor Ministro, che fine abbiano fatto i 20 milioni di euro del Fondo antiviolenza che sono stati stanziati ormai due anni fa.

Come ho affermato più volte, state approvando una sorta di orrore giuridico. Ci tengo a sottolineare che, considerato che abbiamo la funzione legiferante, abbiamo il dovere di partorire norme quanto meno tecnicamente corrette (se non giuste, ma non sta a noi stabilirlo) e aderenti ai principi previsti dal nostro ordinamento. Questo, però, sembra ormai, in queste ore, un principio pleonastico o, se non altro, dimenticato.

Qui i centri antiviolenza sono specificamente indicati. Non viene indicato nulla, ma sappiamo che questi 20 milioni di euro, che erano presenti in questo Fondo, ad un certo punto sono spariti. Chiedo formalmente al Ministro Carfagna di darci ampie delucidazioni sul punto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, intervengo solo per rispondere all'onorevole Melchiorre. Questa domanda non va rivolta al Ministro Carfagna, ma al Ministro Tremonti: se fosse stata attenta, si sarebbe accorta che su questo tema il PD ha condotto una battaglia, perché quei soldi sono finiti nel finanziamento della parte dell'ICI che è stata eliminata dal Ministro Tremonti per quelli che hanno redditi come noi e che possono benissimo pagarsi la prima casa (tanto per ricordare) (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, credo che in quest'Aula si sia svolto un momento importante, perché su un tema delicato si sta lavorando seriamente nel merito. Colleghe, probabilmente vi sono alcuni temi che possono essere affrontati, ma non è questa la sede idonea.

Pertanto, se dobbiamo fare polemica e basta, questo significa, purtroppo, anche rompere un clima costruttivo e tecnico sul tema indicato. Ovviamente, in altri momenti e in altre situazioni il Ministro non avrà alcuna difficoltà a rispondere a tutte le domande che verranno poste, ma vi chiedo, con riferimento ai lavori dell'Aula, di attenerci alla materia che stiamo trattando.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Concia. Ne ha facoltà.

ANNA PAOLA CONCIA. Signor Presidente, rispondo all'onorevole Santelli che l'argomento di cui stiamo parlando oggi e alcune questioni che poniamo non sono questioni di lana caprina, perché questo provvedimento è complesso, e lei lo sa benissimo.

Per questo motivo, non ci venga a dire che stiamo facendo perdere tempo, perché se voi dovete prendere l'aereo e non vi interessa niente di questa legge, andate via che ce la votiamo da soli (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)!

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Pag. 32

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, se io sono disattenta, c'è qualcuno che probabilmente frequenta poco quest'Aula, perché, se la frequentasse più spesso, saprebbe che io, più di una volta, rispondendo ad audizioni in Commissione e ad atti di sindacato ispettivo in Aula, ho annunciato il ripristino di 20 milioni per il Fondo antiviolenza, grazie anche all'impegno dell'onorevole Ravetto e di altre parlamentari del PdL, che ringrazio. I Fondi antiviolenza, pertanto, ci sono e sono stati ripristinati (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

Quello che stiamo dando oggi è un bruttissimo spettacolo, perché tra donne sarebbe necessaria un'alleanza sentita e vera (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà). La notizia è che oggi le donne avranno uno strumento in più per potersi difendere dalle violenze e di questo le donne dovrebbero essere fiere ed orgogliose, accelerando le procedure per approvare questa legge.

Non mi sembra che stiamo dando uno spettacolo dignitoso (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

DANIELA MELCHIORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, al bando ogni intento polemico, la mia era una domanda legittima, posta al Governo, sulla copertura finanziaria di una legge. Come lei sa, signor Ministro - lo ricordo a me stessa prima di tutto - quando si approvano delle leggi bisogna anche prevedere la copertura finanziaria. Per questo non bastano gli annunci.

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. C'è il parere della Commissione bilancio.

DANIELA MELCHIORRE. Lo spettacolo pessimo è che purtroppo, ogniqualvolta (non riguarda soltanto questa legge) si chiedano i numeri per poter pagare (lo diciamo in termini piuttosto semplici, in modo che siano comprensibili a tutti) certi interventi legislativi, chissà perché le risposte sono sempre evasive o si risponde sempre con annunci e proclami (Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà). Intanto, quando il Ministro Tremonti, come giustamente ha fatto notare la collega Capano, ha tagliato i 20 milioni di euro per pagare l'ICI, lei non ha battuto ciglio. La questione non è stata sollevata da lei.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Biasi. Ne ha facoltà.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Signor Presidente, vorrei ringraziare la signora Ministro per aver risposto esattamente ad una interpellanza urgente delle deputate del Partito Democratico sui 20 milioni. Lo ha fatto al Senato e alla Camera, su iniziativa del Partito Democratico (lo ripeto). C'è stato modo di lavorare con le colleghe del Popolo della Libertà e di premere insieme presso il Governo perché venissero ripristinati i finanziamenti. Questo lo dico per amore di verità, perché se anche i Ministri si mettono a fare propaganda diamo via i volantini (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

Questo è il primo punto. Il secondo punto è che mi duole dover dire che lo spettacolo terribile viene dato da chi rifiuta di finanziare il gratuito patrocinio, non certamente da chi cerca di difendere, certamente in malo modo e con toni fin troppo calorosi, diritti delle donne e delle persone che vengono perseguitate, che sono ahimè non tanto al centro del dibattito di quest'Aula.

Lo dico con enorme rammarico. Io non accetto lezioni e, soprattutto, non mi piace che si dica che, quando si parla di donne, dobbiamo stare tutte tranquille, perché l'Asilo Mariuccia è finito per tutti e per tutte. Le donne finalmente sono un soggetto libero anche di litigare, magari un po' meglio degli uomini (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori).

Pag. 33

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, non c'è nessun intento polemico da parte mia. Rivolgo solo una cortese domanda, perché le affermazioni fatte dal Governo in quest'Aula sono pietre. Il Governo ha testualmente detto che i fondi ci sono. Vorremmo che ci fosse detto in quale capitolo, in quale legge, in quale provvedimento.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, gradirei richiamare l'attenzione di tutti su alcuni fatti. In Commissione, da tempo, abbiamo dibattuto tutti i temi aventi ad oggetto questo provvedimento, compreso quello dei fondi. Tutti coloro - e sono stati molti - che hanno partecipato ai lavori conoscono perfettamente ogni risposta. Comunque, rispetto a questo, mi sembra che, in questo momento, dovremmo cercare di attenerci all'oggetto del provvedimento. Eventuali contestazioni e rilievi sono destinate ad un momento diverso da questo. Vedrete che, nel prosieguo degli emendamenti, ci sono anche delle indicazioni specifiche con riferimento ad un emendamento dell'onorevole Lussana e ad un emendamento del Governo in materia di fondi. Tuttavia, ripeto che chi è stato in Commissione conosce già le risposte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ravetto. Ne ha facoltà.

LAURA RAVETTO. Signor Presidente, anche io non amo le polemiche, però, visto che dalla collega è stata citata la volontà della verità, diciamola. Questi famosi 20 milioni di euro erano oggetto di un emendamento a mia prima firma, in qualità di relatore al decreto-legge in materia di ICI. Sono stati fatti propri dal Ministro Carfagna, come emendamento governativo al testo, con l'assenso assoluto del Ministro Tremonti. Quindi, di fatto, non sono stati mai tagliati né ripristinati per iniziativa di altri.

È vero che vi è stato l'appoggio di molte colleghe del Partito Democratico, e ancora le ringraziamo, ma non neghiamo la paternità dell'iniziativa (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, vorrei intervenire sul mio emendamento 5.50, ma intervengo comunque sul complesso degli emendamenti.

Vorrei dire che è assurdo dividerci in quest'Aula sulla volontà o meno (che mi sembra sia stata unanime, comunque, da parte di tutte le colleghe, ma soprattutto fortemente sostenuta dal Ministro Carfagna) di avere questi 20 milioni di euro per iniziative a sostegno delle donne, in modo particolare per la prevenzione nei confronti della violenza.

Vorrei dire che oggi stiamo dando un segnale positivo con questa legge, perché non solo colmiamo una lacuna legislativa, introducendo una nuova fattispecie penale, ma perché abbiamo introdotto finalmente delle norme di prevenzione e di assistenza alle vittime.

Intervengo perché fra poco voteremo il mio emendamento 5.50. Ne avevamo discusso anche ampiamente in Commissione: inizialmente non vi era un orientamento favorevole su questo emendamento (anche il Partito Democratico ne ha presentato uno simile al mio), ma, grazie alla sensibilità del Ministro, abbiamo previsto l'obbligatorietà da parte delle forze dell'ordine e dei presidi sanitari, che accolgono le donne vittime di stalking, di metterle in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio, di cui il Ministro stesso ha elogiato l'operato in Commissione.

Quindi, c'è questa prevenzione; ricordiamoci che ne discuteremo, poi, anche in una fase successiva. Annuncio che ritirerò le mie proposte emendative sul numeroPag. 34verde, perché il Ministro si è adoperata perché, insieme al Ministero della difesa, possa essere attivato un numero verde a sostegno delle vittime di stalking.

Abbiamo fatto tanto; una volta tanto, enfatizziamo questi meriti, invece di farci prendere dalla voglia di polemiche, che sono assolutamente fuori luogo in questo caso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Argentin. Ne ha facoltà.

ILEANA ARGENTIN. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire, rispetto ai 20 milioni di euro, che, se qualcuno li ha rimessi, era perché voi stessi li avevate tolti; quindi, c'è da capire chiaramente che voi avete rimesso qualcosa che avevate tolto (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

Credo che queste cose si debbano sapere, perché altrimenti parliamo della follia generale.

Inoltre, mi permetto di dire, ma veramente come una considerazione che ritengo importante, che non è detto che essere donne voglia dire avere solidarietà soltanto in questi momenti e in quest'Aula.

Mi ritengo donna, ma non per questo ritengo che tutto quello che dicono altre donne sia giusto. Non vorrei che fosse banalizzato il fatto di essere donna o di essere uomo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

ANNA PAOLA CONCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA PAOLA CONCIA. Signor Presidente, sarò brevissima. Voglio ricordare una cosa all'Aula, e cioè che, anche se polemizziamo - le colleghe della Commissione giustizia lo sanno - noi donne e uomini del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori abbiamo a cuore questa legge; vi ricordo che in Italia la parola stalking non si conosceva, e che il Governo Prodi l'ha introdotta.

Per cui, oggi ci troviamo qui e il Ministro e le colleghe non si devono preoccupare che vi sia una dialettica, perché vogliamo fare questa legge nel modo migliore. Adesso, state tranquilli: siamo qui tutti insieme e approviamo questa legge nel modo migliore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, vorrei intervenire ancora sulla questione dei 20 milioni, perché ho sentito intervenire il Ministro e l'onorevole Ravetto, che hanno riferito quanto è puntualmente accaduto in Commissione.

Non caricherei di eccessiva enfasi, come ha fatto la collega Ravetto, il fatto che siano stati ripristinati questi fondi ad opera della maggioranza, perché la maggioranza li aveva tolti, mettendoli a copertura dell'ICI, e la maggioranza li ha rimessi, come lei sa, dopo che avevamo fatto presente che, per coprire l'ICI, erano stati eliminati fondi non solo per la violenza contro le donne, ma anche per parecchie altre cose.

Non è questa la sede per ricordarlo, ma sarebbe opportuno farlo sapere agli italiani. Intervengo semplicemente per confermare appunto che essi sono stati ripristinati, e per suggerire al Ministro, se mi posso permettere, di intervenire presso la Presidenza del Consiglio affinché utilizzi l'istituto del riporto, cioè di riportarli al nuovo nel 2009. Infatti, in occasione della discussione sulla legge in esame mi sono premurato di andare a verificare, e alla fine dell'anno 2008 quei soldi non ci sono più; non ci sono più nel 2008, non ci sono più nel 2009, né come residui del 2008 né come nuovo.

Come il Ministro sa, per evitare che vadano a finire in economia, è necessario intervenire presso la Presidenza del Consiglio affinché vengano ripristinati nel 2009, altrimenti avremo una legge che non ha la disponibilità delle risorse che erano state inizialmente apprestate, poi ripristinate dopo che erano state sottratte (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

Pag. 35

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nannicini. Ne ha facoltà.

ROLANDO NANNICINI. Signor Presidente, intervengo sempre sui fondi. Credo che la discussione ci coinvolge in un modo un po' polemico, tanto che non stiamo ai fatti.

Nella vecchia legge finanziaria n. 296 del 2006, al comma 1243 (lo ricordo a memoria), abbiamo istituito un fondo di 40 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009. Questi 40 milioni nessuno li ha toccati, sono a disposizione. La nostra preoccupazione è se sono stati ripartiti sul piano regionale, come sono stati utilizzati, chi ha seguito il loro stanziamento nei territori e le iniziative nei territori.

Altra preoccupazione è relativa ai 20 milioni salvati per il 2008, ma non ripristinati per il 2009. Su questo annuncio, quindi, un'interrogazione urgente in Commissione bilancio, perché non dobbiamo ripristinarli solo per fare propaganda: dobbiamo sapere se sono stati utilizzati, quali sono i soggetti territoriali che hanno beneficiato di tali interventi, e se sono fondi a disposizione di questo o di quell'altro, per fare un favore a questo o a quell'altro, senza finalità rispetto ai termini che discutiamo nel provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, tranne che sull'emendamento Lussana 5.50, raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.5.0200.1 ...

PRESIDENTE. Mi scusi, possiamo procedere in questo modo, così almeno seguiamo tutti, anche i colleghi. La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Di Pietro 5.51, è corretto?

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Su tutti gli emendamenti, tranne che su quelli che ho precisato, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Ricordo dunque che sugli emendamenti Di Pietro 5.51, Vietti 5.55, Di Pietro 5.52 e 5.54 e Mussolini 5.56 la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Lussana 5.50.

Vi sono poi gli articoli aggiuntivi. Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su di essi.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli articoli aggiuntivi Pollastrini 5.050 e Ferranti 5.051.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.5.0200.1 ed accetta l'articolo aggiuntivo 5.0200 del Governo.

PRESIDENTE. I successivi articoli aggiuntivi sono preclusi o assorbiti dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.0200 del Governo; invito, comunque, il relatore ad esprimere il parere della Commissione su di essi.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Su di essi la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Ricordo, dunque, che la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Cuperlo 5.055. Gli articoli aggiuntivi Lussana 5.054 e 5.053 sono già stati ritirati.

Ricordo, inoltre, che la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli articoli aggiuntivi Pollastrini 5.056 e Melis 5.052.

Pag. 36

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Di Pietro 5.51.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, non solo con riferimento all'emendamento in esame ma anche ad altri riferiti a questo articolo, accediamo all'invito al ritiro perché davvero non vogliamo rovinare oltremodo una cosa così buona che stiamo facendo.

PRESIDENTE. Prendo atto dunque che l'emendamento Di Pietro 5.51 si intende ritirato.

Passiamo all'emendamento Vietti 5.55.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, anch'io accedo all'invito al ritiro dell'emendamento in esame anche perché in parte il contenuto del nostro emendamento è lo stesso dell'emendamento Lussana 5.50, sul quale la Commissione ed il Governo hanno già espresso un parere favorevole.

A nostro giudizio, appariva più corretta la formulazione di «servizi socio-assistenziali territoriali» anziché quella di «Centri antiviolenza», ma comunque su questo facciamo, per così dire, ammenda e ritiriamo l'emendamento Vietti 5.55.

Tuttavia, l'obbligo dell'accompagnamento presso le strutture adibite ai citati centri antiviolenza rappresenta, a nostro avviso, un'eccessiva intromissione nella sfera personale e privata della vittima; appare preferibile, come l'emendamento Lussana 5.50 effettivamente reca, la messa in contatto della stessa con i centri sopraindicati, qualora ne faccia espressamente richiesta. Ritiriamo dunque l'emendamento Vietti 5.55.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'emendamento Vietti 5.55 si intende pertanto ritirato. Ricordo altresì che gli emendamenti Di Pietro 5.52 e 5.54 sono stati ritirati. Prendo atto inoltre che l'onorevole Mussolini accede all'invito al ritiro del suo emendamento 5.56 formulato dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 5.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 441

Votanti 438

Astenuti 3

Maggioranza 220

Hanno votato435

Hanno votato no 3).

Prendo atto che i deputati Mussolini e Delfino hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 434

Astenuti 5

Maggioranza 218

Hanno votato434).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Pollastrini 5.050.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

MARILENA SAMPERI. Signor Presidente, questi nostri articoli aggiuntivi puntanoPag. 37sull'aspetto della prevenzione. Sappiamo tutti come questi reati non possano essere soltanto sanzionati penalmente o con una recrudescenza di pene, perché molto hanno a che fare con l'aspetto della formazione e con quello culturale. Sono tutti articoli aggiuntivi che guardano con particolare attenzione a tali aspetti: ecco il motivo per cui ci teniamo, non li ritiriamo e continuiamo a sostenerli.

In particolare, l'articolo aggiuntivo Pollastrini 5.050 chiedeva che il Ministro per le pari opportunità presentasse al Parlamento annualmente una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori.

Non sto qui a riferire i dati e le cifre dell'ISTAT (6 milioni le donne che in Italia hanno subito violenza, un milione le donne che hanno subito stupri), né cifre che potrebbero apparire soltanto fredde e astratte, ma sappiamo bene come questo fenomeno abbia dimensioni enormi e colpisca più di una guerra e più di qualsiasi altro tipo reato.

Per tali ragioni, riteniamo che azioni a sostegno anche di questa tipologia di reato siano utili tanto quanto le sanzioni penali, anzi di più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, per non far perdere ulteriore tempo, oltre ad intervenire su questo articolo aggiuntivo, lo farò anche in riferimento a tutti gli altri articoli aggiuntivi presentati dai colleghi del Partito Democratico, che tendono a prevenire, ad informare, a conoscere, e che non costano nulla. Ci dispiace, davvero, che, alla fine, rispetto ad un fatto così importante, si chieda al Ministro per le pari opportunità solo di presentare una relazione al Parlamento e si chieda inoltre di compiere una statistica a fine anno per vedere quanti reati sono accaduti. Non interverrò anche sugli altri articoli aggiuntivi ma sono queste le questioni: perché non avere un'informazione più completa e concreta? A cosa ci giova?

Noi dell'Italia dei Valori annunciamo che voteremo a favore di tutte queste proposte emendative, presentate all'articolo 5, comprese quelle governative (perché alcune misure, come il numero verde, sono state presentate dallo stesso Governo), senza intervenire. Condividiamo ciò che ha proposto il Governo, ma chiediamo che venga accettato, visto che non costa nulla, anche quello che ha proposto il Partito Democratico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pollastrini 5.050, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 442

Votanti 437

Astenuti 5

Maggioranza 219

Hanno votato207

Hanno votato no 230).

Prendo atto che il deputato Sisto ha segnalato di aver espresso erroneamente voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ferranti 5.051.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ferranti 5.051 formulato dal relatore.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, desidero intervenire su questo articolo aggiuntivo, facendo anche io riferimento ad altri articoli aggiuntivi, come l'articolo aggiuntivo 5.0200 del Governo, o il successivo Cuperlo 5.055 che si riferisce alla questione del numero verde.

Questo articolo aggiuntivo, come affermava precedentemente l'onorevole Lussana, per come è formulato, è stato molto discusso in Commissione. L'articolo aggiuntivoPag. 38si riferisce al testo più completo che era stato oggetto di discussione nella precedente legislatura e che ha impegnato molto noi parlamentari della Commissione giustizia per trovare un soluzione alla necessità che l'intervento legislativo per gli atti di molestia insistente non si esaurisse soltanto nella repressione, in forme di repressione penale, ma prevedesse dei riferimenti concreti di prevenzione.

In questo articolo aggiuntivo si prevede l'istituzione di un numero verde, misura che è stata in qualche modo fatta propria dal Ministro, tanto che vi sono stati dei momenti - il Ministro se lo ricorderà - di acceso dibattito. Il Governo, tuttavia, prevede un'indicazione di spesa di un milione di euro annuo, a decorrere dal 2009, mentre nella nostra proposta emendativa avevamo indicato, per l'effettiva fattibilità del numero verde, 5 milioni di euro di spesa.

Noi riteniamo che gli investimenti sul punto non possano essere così esigui, ma debbano essere più consistenti, più impegnativi. Manca, inoltre, una parte che non abbiamo visto accolta, che sicuramente anche nel nostro articolo aggiuntivo può essere migliorata, ma che rappresenta uno spunto: noi riteniamo che, a prescindere dal numero verde, debbano essere territorialmente messi a disposizione delle vittime degli atti di molestia, uomini e donne, dei punti di ascolto, dei centri di riferimento. Noi li avevamo previsti in riferimento alle prefetture proprio perché vi fosse anche il raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, con la questura, con il comitato di sicurezza stesso, con la possibilità di intervento per le vittime a fronte della necessità di avere un suggerimento, un consiglio per uscire allo scoperto, per superare la paura, nonché un percorso che, ancor prima del ricorso ad un legale, possa far capire che vi sono gli strumenti per intervenire.

Su questa parte non abbiamo ottenuto consenso, tanto meno credo che l'otterremo qui. Si tratta di una parte importante per noi che mi premeva sottolineare: è necessario che si intervenga sulla prevenzione effettiva e non solo con dei numeri verdi che sono distanti dalla gente. La gente ha bisogno di un riferimento territoriale presente e vicino alla propria abitazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ferranti 5.051, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 420

Votanti 418

Astenuti 2

Maggioranza 210

Hanno votato194

Hanno votato no 224).

Prendo atto che i deputati Marchioni, Cuperlo, Bobba e Bellanova hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che i deputati Nola, Lisi, Moles, Gottardo, Faenzi e D'Ippolito Vitale hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.

Prendo altresì atto che i deputati Paladini e Lulli hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.5.0200.1 della Commissione, di recepimento della condizione formulata dalla V Commissione (Bilancio) volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.5.0200.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Pag. 39

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 441

Votanti 436

Astenuti 5

Maggioranza 219

Hanno votato434

Hanno votato no 2).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 5.0200 del Governo, nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento 0.5.0200.1 della Commissione.

Avverto che dall'eventuale approvazione di tale proposta emendativa risulterà assorbito l'articolo aggiuntivo Cuperlo 5.055.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 5.0200 del Governo, nel testo subemandato, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 442

Votanti 439

Astenuti 3

Maggioranza 220

Hanno votato436

Hanno votato no 3).

Prendo atto che la deputata D'Ippolito Vitale ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, come avete visto, stiamo tutti votando in senso favorevole, quindi non è un problema. Ma c'è un signore che, siccome sta al telefono, non si accorge che solo i suoi due voti sono contrari. Le chiedo Presidente se lo può avvertire in modo tale che almeno resti l'unanimità (Applausi).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Pollastrini 5.056.

Prendo atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Pollastrini 5.056 lo ritirano.

MARIO PEPE (PdL). Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE (PdL). Signor Presidente, vorrei rispondere all'onorevole Di Pietro, il quale ha detto che chi ha votato contro era al telefono. Io ho votato «no», perché sono contrario ad un centralino nazionale che deve ricevere le lamentele di tutta Italia. Sarebbe meglio potenziare invece il numero dei carabinieri e utilizzare quei soldi per potenziare quelle strutture che hanno una diffusione capillare sul territorio.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, davvero chiedo scusa al collega al quale mi lega un'amicizia fraterna e un rapporto di stima. Non ce l'avevo con lei ma con quello che votava per due. Lei ha votato per uno e ha votato «no» ma c'è qualcuno che ha votato «no» per due persone: oppure ha votato anche lei per due?

ENZO RAISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Colleghi, per favore, siamo arrivati alla conclusione del provvedimento: mi sembra che se riusciamo a concludere...

ENZO RAISI. Signor Presidente, immagino che l'onorevole Di Pietro si rivolgesse al sottoscritto perché ero al telefono e ho votato «no». Le faccio presente che viPag. 40sono anche persone - a parte che sa benissimo come mi chiamo e quindi non c'è bisogno di dire «quel signore» - che possono stare al telefono e sapere anche cosa votano e probabilmente votano anche consapevolmente perché questa non è una caserma!

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, le devo dire che c'è anche un limite: infatti al termine di un provvedimento così importante - stiamo affrontando questioni serie - dica all'onorevole Raisi che può anche consapevolmente sapere quando vota per sé, ma è più difficile sapere consapevolmente cosa vota il compagno che non c'è. Almeno si abbia il pudore di stare zitti (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori)!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Melis 5.052 sul quale il Governo ha espresso un invito al ritiro.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Melis 5.052 formulato dal relatore.

ANNA PAOLA CONCIA. No, signor Presidente, insistiamo per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA PAOLA CONCIA. Signor Presidente, non ritireremo l'articolo aggiuntivo Melis 5.052. Infatti, c'è una semplice ragione: cari colleghi, non è sufficiente fare le leggi ma è necessario anche applicarle. È inoltre necessario che siano leggi efficaci soprattutto in casi come questi in cui si tratta di un fenomeno di tale rilevanza, fondamentale. È importante anche che tale fenomeno non venga soltanto monitorato ma che venga monitorata l'efficacia stessa della legge. Scusate ma non ho la voce. Questo emendamento, infatti, è volto a far sì che l'ISTAT nell'ambito delle proprie competenze... (Commenti). Lo so, non ho voce, se state zitti mi fareste un favore.

PRESIDENTE. Onorevole Concia, si rivolga alla Presidenza.

ANNA PAOLA CONCIA. L'ISTAT dovrà monitorare il fenomeno degli atti persecutori con cadenza almeno quadriennale. Il rilievo statistico, quindi, è essenziale al fine di studiare questo fenomeno, cioè il fenomeno dello stalking per consentire la realizzazione di azioni positive e di politiche di contrasto e di prevenzione del fenomeno.

In leggi di questa natura bisogna partire - lo sappiamo bene - dal dato concreto e reale di ciò che avviene: infatti se riusciamo a partire dai dati reali, sarà possibile calibrare le politiche dell'intervento e realizzare misure adatte a prevenire il fenomeno. Gli ultimi dati ISTAT - le abbiamo sentiti ripetere tante volte in questi giorni - ci dicono che sono innumerevoli le forme di violenza cui sono soggette le donne.

Le violenze relative all'ambito dei comportamenti di stalking si riferiscono ad episodi messi in atto soprattutto dai partner nella separazione e ha coinvolto 2 milioni e 77 mila donne che costituirebbero il 18 per cento della popolazione femminile. In particolare, è emerso un dato: il 48,8 per cento delle vittime di violenza fisica o sessuale ad opera di un partner o di un ex partner ha subito precedentemente comportamenti persecutori. Nella quasi di totalità di questi casi le violenze non vengono denunciate come sappiamo. Il sommerso in questo tipo di reato è elevatissimo.

Il 21 per cento delle donne ha subito violenze sia in famiglia che fuori dalla famiglia. Naturalmente è evidente da questi dati che il fenomeno ha bisogno di essere ben monitorato perché sia compreso fino in fondo nella sua complessità e nella sua gravità.

Le ricerche che l'ISTAT dovrà fare, quindi, potranno consentire nell'applicazionePag. 41della legge la maggiore incisività delle politiche e delle azioni positive che si dovranno mettere in atto. Per questo motivo vi chiediamo di votare questo emendamento, affinché questa legge abbia al suo interno strumenti efficaci di contrasto del fenomeno dello stalking.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Melis 5.052, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 431

Votanti 427

Astenuti 4

Maggioranza 214

Hanno votato196

Hanno votato no 231).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 1440-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'unico emendamento presentato, 6. 300, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.300, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 402

Votanti 395

Astenuti 7

Maggioranza 198

Hanno votato390

Hanno votato no 5).

Prendo atto che i deputati Cuperlo, Esposito, De Pasquale, Laura Molteni, Scilipoti, Giacomoni e Pelino hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 421

Votanti 415

Astenuti 6

Maggioranza 208

Hanno votato414

Hanno votato no 1).

Prendo atto che i deputati Cuperlo, Delfino, Capitanio Santolini e Scilipoti hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Pag. 42

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, al quale non sono state presentate proposte emendative (Vedi l'allegato A - A.C. 1440-A).

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 434

Votanti 430

Astenuti 4

Maggioranza 216

Hanno votato429

Hanno votato no 1).

Prendo atto che i deputati Cuperlo e Goisis hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A - A.C. 1440-A).

Avverto che è in distribuzione la nuova formulazione degli ordini del giorno Carlucci n. 9/1440/6 e Vietti n. 9/1440/7.

Constato l'assenza dell'onorevole Capitanio Santolini, che aveva chiesto di illustrare l'ordine del giorno Vietti n. 9/1440/7 (Nuova formulazione), di cui è cofirmataria: s'intende che abbia rinunziato.

Se nessun altro chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo non accetta l'ordine del giorno Di Giuseppe n. 9/1440/1.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Palomba n. 9/1440/2 a condizione che il dispositivo sia riformulato sopprimendo le parole da: «a stanziare» a: «vittime stesse e per».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Di Pietro n. 9/1440/3, mentre non accettal'ordine del giorno Palagiano n. 9/1440/4.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Mura n. 9/1440/5 a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «ad affidare all'ISTAT» con le seguenti: «a promuovere». Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Carlucci n. 9/1440/6 (Nuova formulazione). Il Governo accetta gli ordini del giorno Vietti n. 9/1440/7 (Nuova formulazione) e Frassinetti n. 9/1440/8. Il Governo invita al ritiro dell'ordine del giorno Lussana n. 9/1440/9, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Samperi n. 9/1440/10. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Concia n. 9/1440/11, mentre accetta l'ordine del giorno Ferranti n. 9/1440/12 purché venga riformulato sostituendo, nella parte dispositiva, le parole: «a prevedere » con le seguenti:« a valutare la possibilità di prevedere». Il Governo accetta, infine l'ordine del giorno Ghizzoni n. 9/1440/13.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Di Giuseppe se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1440/1, non accettato dal Governo.

ANITA DI GIUSEPPE. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presidente, in fondo, con questo ordine del giorno, abbiamo soltanto chiesto al Governo di impegnarsi a garantire il supporto psicologico, sociale e familiare per le vittime che hanno subito molestie insistenti, proprio per iniziare un percorso di vita sereno. Pertanto, non vediamo il motivoPag. 43di questo parere contrario, a meno che - il Ministro dovrebbe fare un po' più di attenzione - non si debba tornare alla tesi, in base alla quale si dice a queste donne: sei una bella donna e per questo sei stata molestata; oppure, addirittura, facciamo raccontare loro una barzelletta dal Presidente Berlusconi (visto che è tanto bravo), o diciamo loro di giocare a «cu cu» con il Presidente Berlusconi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Di Giuseppe n. 9/1440/1, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 394

Votanti 391

Astenuti 3

Maggioranza 196

Hanno votato173

Hanno votato no 218).

Prendo atto che i deputati Realacci e Boccuzzi hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Chiedo all'onorevole Palomba se accetti la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/1440/2, accettato dal Governo, purché riformulato.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, chiedo scusa al Ministro, ma può indicarci la riformulazione?

PRESIDENTE. Signor Ministro, può rileggere cortesemente la riformulazione dell'ordine del giorno Palomba n. 9/1440/2?

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità.

L'ordine del giorno è accettato dal Governo, purché il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo a garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie insistenti».

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, mi perdoni, ma questa è davvero una questione delicata. Pertanto, sono costretto a chiedere il voto dell'ordine del giorno in oggetto e devo farlo per difendere lei, signor Ministro. Infatti, in precedenza, lei ha detto una cosa importante e una cosa importante detta da un Ministro è necessario rispettarla. Lei ha detto che i fondi ci sono. Noi non chiediamo di vederli, ma semplicemente di impegnare delle risorse ai fini di questo provvedimento. Quindi, facciamo un passo indietro rispetto a quello che lei ha già fatto. Lei ha già affermato che i soldi ci sono. Noi le chiediamo solo di impegnare il Governo a metterli a disposizione. Se vi sono, non è più necessario di metterli a disposizione, ma solo se vi sono.

Per questa ragione, le chiediamo, se fosse possibile, di lasciare il testo nella sua versione originale: è sufficiente un accoglimento come raccomandazione. So che con riferimento ad un ordine del giorno una raccomandazione non cambia niente, ma lo chiedo proprio per difenderla. Almeno, è coerente con quanto ha detto prima, altrimenti sconfessa se stessa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro. Ne ha facoltà.

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Onorevole Di Pietro, il problema è questo: le risorse vi sono, ma il Ministero per le pari opportunità stanzia tali risorse attraverso dei bandi (l'ultimo dei quali ha stanziato risorsePag. 44per un ammontare pari a 3 milioni e mezzo di euro), per sostenere i progetti finalizzati a tutelare, e anche a reintegrare socialmente, le vittime di violenza. Quando lei parla di realizzazione di strutture protette, si sconfina in un altro campo. Quindi, questo determina il parere favorevole con la riformulazione espressa prima.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro?

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, accolgo con spirito di dialogo quanto afferma il Ministro e, quindi, con altrettanto spirito, dico: se questo è il massimo che si può fare, è meglio di niente. La ringrazio lo stesso e accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Palomba n. 9/1440/2.

Prendo atto che l'onorevole Di Pietro non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1440/3, accettato dal Governo.

Chiedo all'onorevole Palagiano se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1440/4, non accettato dal Governo.

ANTONIO PALAGIANO. Signor Presidente, vorrei specificare cosa non è stato accettato. In questo momento, anzi da ieri, stiamo introducendo nel codice penale un nuovo tipo di reato. L'ordine del giorno che il Governo non ha accettato, in realtà, cosa non prevede (e noi abbiamo proposto di prevedere)?

Nel sistema d'istruzione la rimozione di tutte quelle discriminazioni, compresa quella sull'orientamento sessuale e di prevedere, invece, interventi formativi rivolti ai docenti. Mi sembrava una proposta ragionevole per cui chiedo il voto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Palagiano n. 9/1440/4, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 398

Votanti 394

Astenuti 4

Maggioranza 198

Hanno votato170

Hanno votato no 224).

Prendo atto che la deputata Lussana ha segnalato che non è riuscita a votare.

Prendo atto che l'onorevole Mura accetta la riformulazione e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1440/5, accettato dal Governo purché riformulato.

Prendo atto che l'onorevole Carlucci non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1440/6 (Nuova formulazione), accolto come raccomandazione dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno, Vietti n. 9/1440/7 (Nuova formulazione) e Frassinetti n. 9/1440/8, accettati dal Governo.

Chiedo all'onorevole Lussana se acceda all'invito al ritiro del suo ordine del giorno n. 9/1440/9 formulato dal Governo.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione del Ministro su questo ordine del giorno che ripropone la possibilità di istituire, chiaramente presso le questure e quindi presso gli organi dove le donne vanno a sporgere denuncia, sportelli per prestare l'assistenza alle vittime.

Mi rendo conto - ne avevamo già discusso in Commissione - che ci sono purtroppo problemi anche di carattere finanziario per quanto riguarda la forza pubblica e quindi penso che questo sia ilPag. 45motivo per cui il Ministro formulava un invito al ritiro. Lo so che è abbastanza inusuale, ma siccome l'esigenza è condivisa - ne avevamo discusso e so che il Ministro è sensibile sul tema - mi permettevo (stavo rileggendo l'ordine del giorno) di suggerire al Ministro una possibile riformulazione del dispositivo, La riformulazione sarebbe la seguente:

«impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza, al fine di superare ogni difficoltà di ordine organizzatorio perché nelle questure per ricevere le denunce di stalking sia prevista, ove possibile, la presenza di personale in possesso delle competenze necessarie per assolvere il compito...».

Ciò prende anche spunto da un articolo recentemente pubblicato dal quotidiano La Stampa da una giornalista che si è finta una vittima di stalking e quando si era rivolta alle questure dicendo di essere vittima di stalking le veniva risposto: «sto che?». Quindi, chiedo al Governo se vi fosse la possibilità di accogliere il mio ordine del giorno con questa riformulazione.

PRESIDENTE. Prego, Ministro.

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Con questa riformulazione il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prendo atto che l'onorevole Lussana non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1440/ 9, accettato dal Governo, nel testo riformulato.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Samperi n. 9/1440/10, accolto dal Governo come raccomandazione.

Onorevole Concia, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1440/11, non accettato dal Governo?

ANNA PAOLA CONCIA. Signor Presidente, il signor Ministro adesso mi deve proprio ascoltare. Sono un po' sorpresa ed anche i miei colleghi e le mie colleghe lo sono (soprattutto le mie colleghe). È strano che lei non abbia accettato questo ordine del giorno.

L'ordine del giorno parlava di cultura, di campagne di educazione, del rapporto con i mass media e dell'immagine della donna. Stamattina Natalia Aspesi, in un bellissimo articolo, ha detto che forse bisognerebbe educare gli uomini sin da piccini al rispetto delle donne. Ma questa è una cosa poco politica, così domestica che forse non ci pensa nessuno.

Invece, per noi che siamo qui, la politica è la polis dove si costruisce il bene di tutti degli uomini e delle donne. Allora, scusate, ma questa è una cosa troppo importante. Perché noi, cari colleghi e care colleghe, non ce la possiamo cavare solo con i codici in una legge del genere! Questo voi ve le dovete mettere in testa.

Signor Ministro, non ce la possiamo cavare con i codici. Non possiamo pensare di educare solo la difesa delle donne o almeno non solo. Dobbiamo imprimere un cambio di marcia, signor Ministro, e affrontare il problema sotto il profilo sociale e culturale. Non dobbiamo solo reprimere perché noi donne - care colleghe, voi lo sapete - ci siamo stancate di sentire parlare di noi soltanto come vittime.

Perché noi nell'immaginario collettivo non possiamo essere solo la vittima sacrificale, perché è un ruolo chiuso, che non ci piace e non appartiene alle donne giovani. Quindi, nessuna donna si sente a suo agio nel ruolo di vittima. Dobbiamo cambiare questa cultura! Quella cultura è un riparo, care colleghe e cari colleghi. Usciamo da questo riparo! Usciamone a testa alta e facendoci rispettare!

Credo che dovremmo educare le donne giovani fin da bambine al rispetto della persona, lo dovremmo fare nei nuovi mass media. Dovremmo dire a una bambina, che è una donna giovane e una adolescente, che per lei farsi fotografare nuda forse è una cosa che manca di rispetto a lei stessa. Quindi, vi chiedo di votare a favore. Le chiedo, signor Ministro, di accettare questo ordine del giorno, che fa bene alle giovani generazioni. Lei unaPag. 46mano a queste donne giovani gliela deve dare (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, intervengo solo e sempre per una questione tecnica. Si tratta di un ordine del giorno che in realtà è una copia esatta delle funzioni del suo Ministero, signor Ministro. Infatti, l'ordine del giorno le chiede semplicemente non di mettere soldi o fare chissà che cosa, ma di impegnarsi, nell'ambito delle sue competenze, ad attivarsi, ai fini del prevenire il fenomeno, a fare campagne di educazione volte al rispetto della donna e ai codici etici.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROCCO BUTTIGLIONE (ore 17,30)

ANTONIO DI PIETRO. Le chiedo questo: se lei ci dice che non può accettare un ordine del giorno nel quale si dice semplicemente che deve fare quel che è stata chiamata a fare, noi vorremmo capire allora che cosa è stata chiamata a fare. Ma soprattutto vorremmo capire da lei perché dice «no» a un compito che le spetta non solo di dovere, ma anche di diritto. Non è che la collega le chiede qualcosa, ma solo di impegnarsi a promuovere le pari opportunità. Ma se è il suo Ministero, come fa a dire di no? Mi pare una contraddizione. Quindi, la mia non è solo una dichiarazione di voto, ma un appello anche per sentire da lei direttamente su questa materia che cosa vuole fare. Siccome non l'abbiamo sentito in queste ultime dichiarazioni di voto, sarei davvero onorato di sapere perché non vuole approvare un ordine del giorno in cui si dice: «Evviva, il nostro Ministro si darà da fare per fare una campagna di educazione a favore dei soggetti più deboli». Davvero è un controsenso!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, se possibile e - ovviamente - se lo ritiene opportuno, anch'io vorrei comprendere le ragioni di un «no» secco a questo ordine del giorno. Come lei sa, l'ordine del giorno è una subordinata alla fase emendativa, cioè quando si capisce che non è possibile inserire con un emendamento delle modifiche in un testo si cerca di dare un indirizzo attraverso un ordine del giorno...

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. La ascolto!

ROBERTO GIACHETTI. Lo so, però siccome...

PRESIDENTE. I signori deputati sono pregati di lasciare al Ministro la possibilità di ascoltare.

ROBERTO GIACHETTI. Dicevo che l'ordine del giorno è un indirizzo ovviamente meno vincolante di quanto non sia una norma che viene inserita con un emendamento.

La mia domanda, signor Ministro, al di là delle competenze, è se la sua contrarietà - magari se ce lo spiega ci aiuta anche a capire - è relativa al fatto che questo comporterebbe delle spese e, quindi, evidentemente un'implicazione economica e finanziaria non prevista. In tal caso, ci sarebbero delle possibilità parlamentari per trovare delle forme che non facciano quello che altrimenti noi in questo momento facciamo.

Secondo me è grave anche per lei e per il suo indirizzo votare contro un dispositivo che dice delle cose, a mio avviso, assolutamente elementari e che lei sicuramente condivide: è sbagliato. Se lei ha delle ragioni tecnico-amministrative per le quali non è possibile approvare integralmente questo impegno allora chiariamo quali sono, perché potrebbe subordinare la questione e portarla ad una raccomandazione. Ma esprimere un parere contrario ad un dispositivo così chiaro che effettivamente, ha ragione il collega Di Pietro, è perfettamente in tema alle suePag. 47competenze e credo anche al suo interesse nei confronti di una sensibilizzazione della nostra società, mi sembrerebbe francamente sbagliato. Quindi se è un problema economico si potrebbe trovare la formula della raccomandazione o un'altra forma, ma non respingiamo un ordine del giorno sul quale non ha senso votare «no».

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ROSARIA CARFAGNA, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, ringrazio i colleghi che con questo dibattito mi hanno fatto riflettere sull'importanza di questo ordine del giorno che il Governo accoglie a condizione che siano soppresse le parole: «per l'azione dei media».

Vorrei anche rasserenare l'onorevole Di Pietro, perché per quanto riguarda l'intenzione della sottoscritta di assolvere i compiti che rientrano nella sfera delle mie competenze, sono impegnata sin dall'inizio del mio mandato se è vero, come è vero, che oggi stiamo discutendo questo disegno di legge è grazie al lavoro che è stato fatto nella scorsa legislatura - questo non l'ho mai negato -, ma anche grazie al fatto che il Governo ha avuto la sensibilità di approvarlo in uno dei primissimi Consigli dei Ministri, il 18 giugno, approvando anche il disegno di legge che introduce una tutela penale rafforzata per gli atti di violenza sessuale.

Pertanto vorrei rassicurarla, come voglio rassicurare anche il collega Giachetti, perché per quanto riguarda le responsabilità che sono chiamata a svolgere, mi sembra che fino ad oggi non mi sono mai sottratta, né ho intenzione di farlo per il futuro (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione dell'ordine del giorno Concia n. 9/1440/11, accettato dal Governo, purché riformulato.

ANNA PAOLA CONCIA. Signor Presidente, accetto la riformulazione però voglio dire che i media sono fondamentali nella nostra vita e anche nella nostra vita politica (Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà). Accetto la riformulazione del Ministro, ma è perfino banale dire che l'immagine delle donne nei nostri media sia agghiacciante, cari colleghi.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Ferranti n. 9/1440/12, accettato dal Governo, purché riformulato. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Ghizzoni n. 9/1440/13, accettato dal Governo.

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, faccio solo pochissime valutazioni, consegnerò eventualmente il testo del mio intervento perché mi sembra che quest'Aula abbia discusso approfonditamente questo tema. Abbiamo votato a favore dei singoli articoli di questa legge, voteremo a favore del provvedimento, come credo tutti gli altri gruppi in quest'Aula. Abbiamo presentato degli emendamenti, alcuni dei quali proporremo anche al Senato perché siamo convinti che siamo ancora in tempo per migliorare un testo ampiamente condivisibile, nel senso di rendere più chiari e definire i casi in cui è applicabile questo nuovo reato da parte dei giudici, aiutandoli quindi a perseguire un reato per tutelare le vittime.

L'introduzione di questa nuova figura di reato è ancora più necessaria se pensiamo che ben il 5 per cento degli omicidi che si verificano oggi in Italia sono preceduti da atti persecutori.Pag. 48

Come abbiamo avuto modo di motivare in sede di discussione sulle linee generali, abbiamo valutato positivamente l'iniziativa legislativa del Governo in merito ad un fenomeno in relazione al quale l'ordinamento non è stato finora in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace. Anche quando non abbiamo condiviso le soluzioni tecniche, abbiamo sempre condiviso le motivazioni dell'iniziativa legislativa, la necessità di una risposta normativa ad un fenomeno persecutorio, forse non nuovissimo, ma reso particolarmente odioso dalle nuove tecnologie e, più in generale, dell'esperienza di vita contemporanea, con quel misto di familiarità e di estraneità in cui si sviluppano le relazioni tra le persone che certamente rende più esposta, e nel contempo più sola, la vittima delle molestie insistenti.

Il provvedimento sullo stalking è giustamente finalizzato a perseguire comportamenti che troppo spesso sono sottovalutati non solo fino ad oggi dal legislatore, ma anche nella percezione comune, e che invece si sostanziano in veri e propri accanimenti contro la persona e contro la sua libertà. Proprio in questi giorni, nei quali alcuni odiosi episodi di cronaca e la qualità investigativa delle forze di polizia hanno riportato all'attenzione la persistente diffusione della violenza sessuale nel nostro Paese, non possiamo dimenticare che gli atti di violenza, specialmente quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti persecutori, come quelli di cui discutiamo, e che a tutt'oggi sfuggono ad ogni rimedio cautelare e sanzionatorio.

Nella molestia, come nella violenza, l'hanno ricordato molti colleghi prima di me in questa discussione, sia in Commissione sia in Aula, per l'autore del reato la vittima non è più un soggetto capace di una libera determinazione di sé, ma diviene l'oggetto di desiderio e di attenzioni per ciò che rappresenta, vale a dire il mezzo, non più la persona, attraverso cui placare le proprie pulsioni, il bisogno di riconoscimento, di attenzione, e particolarmente nel caso della violenza, di sopraffazione e di affermazione di sé.

Pur consapevoli che fenomeni di questa natura che hanno profonde radici culturali e sociali non siano risolvibili con la sola repressione penale, riteniamo necessario e urgente colmare questa lacuna esistente nel nostro ordinamento per offrire alle vittime una maggiore tutela e alla magistratura e alle forze di polizia un più efficace strumento di intervento e di giudizio dei fatti qualificabili come attività di stalking. Dunque, nella sua necessità e nella sua ispirazione il disegno di legge al nostro esame è senz'altro condivisibile e nel consenso di fondo che caratterizza la nostra posizione come gruppo dell'Unione di Centro sono venute solo proposte migliorative, lo ripeto, indirizzate a determinare con maggiore nettezza la nuova fattispecie penale, a raccordarla con maggiore omogeneità ai principi generali dell'ordinamento, e quindi a renderla più incisiva nelle finalità preventive e sanzionatorie che si prefigge.

In modo particolare, consapevoli del fatto che la legge che vorremmo contribuire ad approvare dovrà avere un'efficacia nella prevenzione e nell'accertamento dei fatti di reato, nella punizione del colpevole e nel sostegno alla vittima, anche oggi, all'esito dell'esame dell'Assemblea, riteniamo che si debba compiere ancora qualche passo ulteriore nel rispetto del principio della tassatività della norma penale, circoscrivendo le condotte punibili ai fatti e agli atti puntualmente accertabili in sede giudiziaria. D'altro canto, i principi di ragionevolezza e di proporzionalità impongono di temperare qualche eccesso, non certo sulla pena edittale prevista per gli autori del reato di stalking, quanto piuttosto sulla sua combinazione e valutazione congiunta con altri e più gravi fatti di reato.

Anche dal punto di vista processuale avremmo sperato in una più ponderata valutazione di alcuni elementi importanti, dalle forme della procedibilità all'alternativa tra ricorso giurisdizionale e rimedi extragiurisdizionali, comunque da valorizzare nell'ambito di un più generale disegno di riforma della giustizia, di cui abbiamo discusso anche ieri in quest'Aula,Pag. 49che miri a riservare questa importante funzione ai fatti non altrimenti risolvibili, fino alle modalità di escussione dei testi e anche ad un utilizzo coerente delle intercettazioni, come ho avuto modo di ricordare prima, intervenendo su un emendamento specifico.

Signor Presidente, in conclusione, dunque, non mancano i punti da riconsiderare nel testo che ci apprestiamo a licenziare e che affidiamo all'attenta valutazione del Senato, dove l'Unione di centro perseguirà nel suo intento costruttivo di migliorare e rendere più efficaci le previsioni normative di questo provvedimento, la cui ispirazione, però, lo ribadisco, è da noi condivisa. Per queste ragioni lo approveremo senza riserve, convinti della sua utilità nell'azione di contrasto a quella che abbiamo definito come una vera e propria piaga sociale del nostro tempo, che pesa così gravemente nelle esperienze di vita di tante persone, condizionandone la libertà di vita e di relazione (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà.

PINO PISICCHIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non terrò tutto il tempo di cui posso disporre, comprendendo che vi siano ragioni anche di urgenza, avendo qualche considerazione per l'Aula che mi rinviene dall'esperienza della sua frequentazione da qualche tempo. Tuttavia, non posso esimermi, così come ha fatto l'onorevole Di Pietro nel corso dei suoi interventi, dal sottolineare alcune brevissime questioni.

La prima è che quest'oggi si celebra un evento di grande civiltà per il nostro Paese, forse con un anno di ritardo rispetto a quanto si sarebbe dovuto. Ciò fa comprendere quanto la politica italiana sia capace di cumulare insopportabili ritardi ripiegandosi sui suoi riti e sulle sue utilità domestiche che non sempre coincidono con le utilità della gente.

Nella passata legislatura la Commissione giustizia, che ebbi l'onore di presiedere e a cui partecipava l'attuale presidente Bongiorno con grande beneficio della Commissione stessa, ebbe a portare avanti questo provvedimento. La Commissione aveva compiuto, con una condivisione larghissima, il lavoro di approvazione di un testo destinato all'Aula su cui doveva partire il dibattito il 28 gennaio dello scorso anno (le date hanno un qualche significato anche fuori dalla scaramanzia).

Io stesso fui il relatore del provvedimento, concepito nelle sue linee portanti dal Ministro Pollastrini, intendendo con la mia relazione sottolineare, in ragione del ruolo di presidente - e mi ha fatto piacere che la presidente Bongiorno abbia, in linea di continuità, sviluppato questo tipo di intervento - la rilevanza che intendevamo attribuire all'intervento ed anche il fatto culturale che fosse un provvedimento direttamente connesso ai diritti inviolabili della persona. Dunque, non una questione di genere, ma una questione di diritti fondamentali legati all'essenza stessa dell'essere persona. Anche questo voleva forse significare il gesto inconsueto di un uomo relatore per un provvedimento che coinvolgeva prevalentemente le sensibilità femminili. La legislatura finì in modo traumatico e trascinò tra le incompiute e le sconfitte anche lo stalking. Ancora una volta a farne le spese furono le donne. Quante vittime ci sono state in questo anno trascorso inutilmente?

Il lavoro compiuto con spirito di collaborazione e grande lealtà tra tutti i gruppi nella scorsa legislatura non è andato disperso. Con rarissimo senso di continuità nel percorso legislativo - che andrebbe recuperato anche in altri settori, per rafforzare la vacillante certezza del diritto nel nostro Paese - la Commissione giustizia di questa Camera e il Ministro Carfagna hanno recuperato quel lavoro, giovandosi anche di una sensibilità dell'Aula che si è mossa questa volta con una virtuosa convergenza, consentendo oggi di portare ad approvazione il provvedimento.

Credo che vi siano molte ragioni di soddisfazione non solo personali perché il provvedimento recepisce in modo significativoPag. 50la proposta da me fatta, ovvero quella della Commissione giustizia nella quindicesima legislatura, ma anche sul piano politico e legislativo. Le ragioni delle donne stanno disegnando dunque un esempio virtuoso di confronto civile e non pregiudiziale in quest'Aula. Ciò nel segno degli inviti più volte formulati dalla più alta magistratura della Repubblica, cui non è mai venuta meno la nostra piena considerazione per il ruolo costituzionale di garante supremo delle istituzioni democratiche.

L'Italia dei Valori ha accolto concretamente questa auspicata ma inusuale modalità collaborativa, concorrendo con competenza e determinazione a costruire questo testo anche attraverso il suo presidente, l'onorevole Di Pietro, impegnato in un confronto che nessuno in buona fede potrebbe definire pregiudiziale. L'Italia dei Valori ha adesso l'opportunità di confermare il suo voto di adesione al provvedimento, intendendo così concorrere a compiere un gesto di civiltà che è anche un segno di parziale e minimo risarcimento nei confronti delle tante donne che hanno dovuto soffrire a causa di questa lacuna legislativa (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melchiorre. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, ho sempre pensato che le leggi non fossero fatte esclusivamente per le donne o per gli uomini, ma in generale per gli esseri umani. Credo fermamente che la legge sia uguale per tutti e vorrei ricordare a me stessa e ai colleghi presenti in quest'Aula le parole del grande giurista Jemolo, che, riferendosi alla famiglia, affermava che la famiglia è un'isola che il mare del diritto può soltanto lambire. Credo che, nella formazione di questo grandissimo giureconsulto, vi sia un punto fondamentale per tutti noi, ossia che i rapporti umani, le relazioni umane e le difficoltà nei rapporti tra generi vadano chiarite su un altro piano, quello culturale. Credo che il piano culturale sia il primo ed essenziale passaggio perché si possano stabilire relazioni umane sane e perché si possa creare una cultura del rispetto tra generi: questo è il punto fondamentale.

Tuttavia, con riferimento al provvedimento che adesso si sta per votare, credo anche che il punto fondamentale in esso contenuto sia stabilire effettivamente, da un lato, quale interesse o bene giuridico intenda tutelare e, dall'altro, l'effettiva applicabilità delle norme: come ho accennato prima, infatti, il nostro compito, prima di tutto (lo ricordo a me innanzitutto), è quello di formulare leggi che, una volta uscite dalle Aule parlamentari, possano essere applicate e, quindi, servire allo scopo, in particolare modo quando, come in questo caso, si introduce un nuovo reato - fatto, peraltro, piuttosto raro nella nostra legislazione, soprattutto per quanto riguarda il codice penale - e, quindi, una nuova fattispecie criminosa.

Mi sembra, quindi, che abbiamo sicuramente una responsabilità enorme nei confronti di tutti, innanzitutto di noi stessi e di tutti i cittadini italiani, nel momento in cui ci apprestiamo ad effettuare la nostra attività legislativa. A mio avviso, quindi, come afferma giustamente l'onorevole Concia, non possiamo «cavare» con i codici, quando si tratta di voler reprimere o mutare la concezione culturale dei rapporti tra generi. Condivido questa affermazione, perché è esattamente questo il punto.

Per quanto riguarda il reato di molestie insistenti, scusatemi, mi dà molto fastidio chiamarlo stalking, perché la forma, in questo caso, è sostanza: non siamo in Gran Bretagna, in Canada, in America e neanche in Germania, ma abbiamo un codice penale che, per quanto datato - come sottolineato da molti giuristi - è comunque tuttora uno dei migliori codici penali del mondo. Nel nostro codice penale ci sono già tutte le fattispecie di reato tipizzate, che, se invocate adeguatamente dalle presunte vittime, potrebbero concorrere a far sì che i presunti colpevoliPag. 51vengano indagati ed eventualmente condannati: l'ho affermato sin dall'inizio.

Il fatto che non si sappiano produrre politiche positive, che possano sviluppare la cultura del rispetto tra generi, non ci deve portare all'emanazione di leggi palesemente incostituzionali. L'incostituzionalità - ribadisco in questo momento, come ho già più volte affermato, sia in Commissione sia in Aula - è stata sottolineata a tutti i livelli: se ne è parlato in Commissione, da colleghi sia della maggioranza sia dell'opposizione; si sono espressi in questo senso anche il rappresentante del Ministero della giustizia e la Commissione affari costituzionali e da parte mia vi sono state richieste specifiche in questo senso, affinché si chiedesse l'ausilio di un costituzionalista che si pronunciasse effettivamente sulla costituzionalità di questo nuovo reato.

Ebbene, tutte queste indicazioni sono state disattese sistematicamente, perché ormai si era andati nella direzione di una legge che, a mio avviso, bisognava a tutti i costi approvare, anche se, poco fa, per esempio, il collega Rao ha ammesso che si possono fare dei passi avanti sulla determinatezza.

Dall'Aula non può uscire, a mio avviso, una legge che non ha i caratteri necessari per essere applicata. Non possiamo introdurre un reato indeterminato, anche perché, come dicevo prima, concordo sul fatto che le colleghe del Partito Democratico abbiano chiesto che fosse accolto il loro emendamento circa un monitoraggio annuale dei dati sulle molestie insistenti. Concordo su questo, perché ad un certo punto bisogna effettivamente anche rendersi conto del fenomeno, il che spetterebbe ad un Ministero delle pari opportunità.

D'altro canto, a mio avviso, monitorerei anche i dati relativi a tutti coloro che, grazie a questa legge, saranno ingiustamente accusati, perché, come ho fatto notare, il pericolo di una legge così indeterminata, che lascerebbe al giudice uno spazio di discrezionalità eccessivo, risiede proprio in questo, cioè nella possibilità che vengano ricompresi nel reato di molestie insistenti una serie di comportamenti non tipizzati, con la conseguenza di avere un numero crescente di persone (di uomini in questo caso, ma potrebbero essere anche donne) accusate ingiustamente.

Inoltre, ritengo che qui ci siamo spesso ribellati, quando si è trattato di far valere principi garantistici, ma soprattutto di far valere principi liberali. Per questo, mi rivolgo anche al centrodestra, a coloro che appartengono al Popolo della Libertà, a Forza Italia, che un tempo era detto un partito liberale di massa. Ebbene, mi sembra che sicuramente oggi sia un partito di massa, ma non tanto liberale, da questo punto di vista.

Vediamo che il primo sindacato di sussistenza della fattispecie criminosa non spetta, come dovrebbe essere, come prevede comunque il nostro ordinamento, ad un magistrato, ma al questore. È il questore che deve verificare se, fatte le dovute indagini, sussistano i presupposti per l'applicazione dell'ammonimento. Come dicevo prima, sappiamo che l'ammonimento è un provvedimento che non può, salvo che non si stravolgano anche i principi della procedura penale, essere adottato in via preliminare, consentendo poi una condizione di procedibilità d'ufficio, qualora sia disatteso dall'ammonito. Non può essere previsto in questi termini.

Scavalchiamo principi costituzionali. Qui non si parla neanche di garantismo, ma della libertà dell'individuo, di un principio fondamentale. Inoltre, a proposito dell'inapplicabilità di questa legge, dico anche che qualsiasi avvocato degno di questo nome, per difendere il proprio assistito accusato di molestie insistenti, per prima cosa dovrebbe proporre un ricorso avverso l'ammonimento del questore. Tra l'altro, anche i fatti per cui il questore fosse messo in grado di ammonire sarebbero comunque difficilmente provabili.

Poi mi chiedo anche un'altra cosa relativamente ai costi (ancora non si è capita bene la questione della copertura finanziaria, ma non voglio fare di questo una polemica sterile; evidentemente sul punto non abbiamo avuto dati precisi, ma solo annunci, proclami manifesti). Nessuno haPag. 52considerato (perché quando si introduce un nuovo reato, una nuova legge, bisogna pensare alla copertura finanziaria in toto) quanto costano le perizie psichiatriche. Infatti, chiunque abbia frequentato, anche solo da semplice praticante di uno studio legale, un'aula di tribunale nelle udienze penali sa perfettamente quanto sia difficile provare il perdurante stato di ansia e, comunque, in generale le patologie psichiatriche.

Per questo motivo, dico che non si sono valutati neanche i costi di questo, che non vanno assolutamente tralasciati, visto lo stato in cui versa la giustizia.

È per questi motivi, quindi, perché riteniamo che si tratti di una legge che presenta alti profili di incostituzionalità, profondamente illiberale, di difficile applicazione e di una legge che, insisto, non tutela le donne dalla violenza (quello è un altro discorso, a mio avviso: il diritto penale non è un diritto preventivo, non ha assolutamente una funzione preventiva e qui ci tengo a sottolinearlo)...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DANIELA MELCHIORRE. È per questi motivi che dichiaro il voto contrario dei Liberal Democratici su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, farò semplicemente delle rapide considerazioni, richiamandomi a quanto ho già avuto modo di esprimere in sede di discussione sulle linee generali.

È chiaro che il voto della Lega Nord su questo provvedimento sarà favorevole, ma quello che vorrei sottolineare veramente è il clima che si è instaurato in Commissione, che si è ripetuto, poi, oggi in Aula, di condivisione.

Ho appena sentito annunciare il voto contrario dell'onorevole Melchiorre e del suo gruppo. Mi sembra che sia una voce assolutamente isolata, perché, invece, oggi il Parlamento ha dimostrato finalmente che il dialogo fra maggioranza ed opposizione è possibile su un tema tanto delicato e così atteso dall'opinione pubblica.

Devo dire che questa è stata, forse, una settimana fortunata, e lo dico anche al Ministro Carfagna, che ringrazio per l'impegno.

Ieri siamo riusciti a votare delle mozioni contro la violenza sessuale - l'altro grande tema che dovremo affrontare, spero tutti insieme - con un dispositivo unico; quindi, maggioranza e opposizione, abbiamo messo da parte le diverse sensibilità, i diversi modi di pensare su alcuni temi e abbiamo voluto dare un segnale chiaro al Paese: per fronteggiare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, bisogna essere uniti.

Adesso siamo qui, allo stalking (chiamiamolo, per usare un termine italiano, molestie insistenti, atti persecutori).

Si tratta di un fenomeno - i dati li abbiamo - molto diffuso, purtroppo, nel nostro Paese. Abbiamo avuto modo di dirlo: sono circa 2.077.000 le donne colpite da questa sindrome del molestatore assillante. Ma non riguarda soltanto le donne: riguarda anche gli uomini. Però, è tanto più vero che quando, purtroppo, ad esserne vittime sono le donne, abbiamo visto, perché ce lo hanno evidenziato dei drammatici casi di cronaca, che molte volte vi è un'escalation che non si ferma.

Non vi è solo il pedinamento, la telefonata, l'essere continuamente presenti e l'ingerirsi nella vita delle persone tanto da costringerle ad alterare le proprie abitudini di vita, ma, quando si tratta di donne, abbiamo visto, purtroppo, l'escalation che porta all'omicidio.

Finora - lo dico, nonostante la collega Melchiorre, che mi ha preceduto, abbia un'idea assolutamente diversa - vi era una lacuna giuridica nel nostro ordinamento, perché le fattispecie attualmente previste nel nostro codice penale, dalla molestia alla violenza privata, non erano sufficienti a prevedere una tutela adeguata per la vittima.

È chiaro che, se l'atto persecutorio sfociava poi nell'omicidio, si poteva intervenire;Pag. 53chiaramente, l'omicidio è previsto nel nostro codice penale, ma si interveniva sempre troppo tardi.

Noi, invece, con l'introduzione di questa nuova fattispecie di reato, non solo creiamo un reato ad hoc, sanzionato in modo grave e in maniera adeguata rispetto alla violazione dei diritti di libertà della persona che si pone in essere, ma credo che l'aspetto fondamentale e particolare di questa nuova legge sia quello della prevenzione.

Finalmente diamo alle vittime la possibilità di difendersi in tempo; diamo alle vittime la possibilità di difendersi prima che sia troppo tardi e diamo anche alle forze dell'ordine, così come alla magistratura, gli strumenti per poter intervenire.

L'ammonimento - è stato più volte citato e lo abbiamo dibattuto - costituisce l'introduzione di un elemento di grande novità e di grande importanza.

E io ringrazio la maggioranza, il Ministro, la relatrice, l'opposizione per aver voluto anche approvare un emendamento della Lega, dell'onorevole Dussin, che io ho pienamente condiviso, che ha previsto anche l'ipotesi aggravata nel caso in cui il soggetto, già ammonito dal questore, persista nel suo comportamento illecito. Questo è, quindi, un segnale importante, che rende maggiormente efficace l'ottica della prevenzione. Interveniamo prima: penso che ci chiedano questo le vittime, e anche le famiglie, quelle tante famiglie che magari una figlia non l'hanno più, perché si sono rivolte alle forze dell'ordine ma non era possibile intervenire.

Lo ripeto, grande importanza all'ammonimento, così come anche alla possibilità di avere finalmente delle misure cautelari, perché con le molestie non c'era la possibilità dell'adozione delle misure cautelari: invece, adesso ci sarà la possibilità di tenere il soggetto lontano alla vittima, con l'allontanamento. Sono tutti, quindi, strumenti efficaci di tutela.

Vi è, poi, la parte relativa all'assistenza alle vittime. Ringrazio, anche qui, per il fatto che è stato accolto l'ordine del giorno che prevedeva un impegno da parte delle forze di polizia di adeguarsi, di trovare del personale qualificato a ricevere le denunce da parte di queste donne.

Devo dire che ero rimasta veramente molto impressionata da quanto ho letto sul quotidiano La Stampa, di questa giornalista che si era rivolta a varie questure, a vari comandi dei carabinieri, e non vi era stata l'assistenza adeguata. Ma penso che la nuova legge in esame, per la sua valenza culturale, contribuirà anche a formare le forze di polizia.

Forse prima si cercava di non dare importanza, o comunque non si prendevano in così grande considerazione le denunce delle vittime perché si sapeva di non poter intervenire. Oggi dobbiamo tutti insieme fare informazione, dire alle vittime che possono sottrarsi a questo incubo, e dire anche alle forze dell'ordine, al questore in prima battuta, che c'è veramente la possibilità di dare questa tutela.

Concludo, quindi, confermando il voto favorevole della Lega Nord, e lo dico come parlamentare, come donna che da tanto tempo è in Parlamento. Penso che i cittadini oggi siano orgogliosi una volta tanto, mi auguro, di quello che abbiamo fatto.

Questo è un modo per non farci definire «casta», ma per farci sentire più vicini ai bisogni della gente e di chi chiede che le leggi servano veramente a migliorare la propria vita (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pollastrini. Ne ha facoltà.

BARBARA POLLASTRINI. Signor Presidente, vedo la stanchezza dell'Aula, e dico con sincerità che mi rammarico di questo, dato il tema che stiamo affrontando. Per questo le chiederò di poter allegare il testo di considerazioni integrative della mia dichiarazione di voto al resoconto della seduta.

Ritengo tuttavia doveroso fare alcune brevissime considerazioni sulla legge che stiamo per approvare. È una legge attesa, che colma un vuoto grave. Alla radicePag. 54dello stalking c'è un accanimento proprietario nei confronti della donna, della sua affettività, del suo corpo. È vero, c'è anche qualche uomo che subisce, ma sono delle gocce in un mare infinito di calvari femminili.

Le molestie sono un inferno a più gironi: un inferno in cui il molestatore rivela quasi sempre un miscuglio di fragilità, odio e ricerca estrema di un'identità ferita nel non essere corrisposto quando e come vorrebbe. L'ultimo girone talvolta può portare all'assassinio.

Antonella Multari è morta in una strada di Sanremo dopo mesi di una persecuzione del suo ex, che lei e la sua famiglia avevano disperatamente denunciato. Forse, se ci fosse stata la legge, Antonella e altre come lei sarebbero ancora vive.

È una via crucis, dicevo, che può condurre alla depressione (nessuno ne parla), fino al suicidio; e spesso il persecutore è il marito attuale o l'ex marito, il convivente o il fidanzato. E comunque è una via crucis che rovina la quotidianità della vita di tante.

Insomma, il primo girone si presenta con il volto di qualcuno che ami o hai amato e la persecuzione si somma per molte all'impossibilità di ribellarsi, di accettare di ribellarsi al ricatto sui figli. Perché qui è il punto: senza tutele economiche, dove andare, a chi rivolgersi, da chi farsi tutelare?

È quindi grave, anche simbolicamente, che quest'Aula abbia respinto il gratuito patrocinio perché un conto è un impegno di un Ministro (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), altro è - e qui siamo tutti parlamentari - la legge!

Ed è grave che sulle risorse non vi sia ancora quella limpidezza che tutti noi vogliamo (e comunque noi ripresenteremo il gratuito patrocinio quando discuteremo del progetto di legge sulla violenza).

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto favorevole su questo disegno di legge. Non agiamo - lo voglio dire qui - sull'onda di un'emozione innanzi ai fatti recenti che hanno scosso le coscienze; il nostro è un impegno che viene da lontano. In questo - sì, è vero - c'è la fierezza per quella storia di donne che, passo dopo passo, ha difeso la libertà per sé, per le altre e per gli altri: lo ha fatto fin dalla Costituente in questo Parlamento, lo ha fatto sui diritti civili e sociali, lo ha fatto con quella pietra miliare voluta trasversalmente dalle deputate che è stata la prima legge contro la violenza!

Noi democratiche sentiamo il peso e la responsabilità di quella storia, ma vede - e mi rivolgo alla Ministra - proprio per questo premeremo e vigileremo affinché il Governo presenti al più presto in quest'Aula quel piano d'azione integrato richiesto ieri con il voto di tutti, un piano sostenuto da fondi in crescendo (nel primo anno del Governo in cui ho avuto l'onore di ricoprire la sua funzione siamo partiti con 3 milioni e mezzo di euro e successivamente con quei 20 milioni messi in discussione e poi ripristinati, ma prevedevamo 40 milioni per l'anno successivo e ancora 60).

Un piano sostenuto vuol dire coordinare operatori della sanità, enti locali, forze dell'ordine, riconoscere e investire risorse sui centri antiviolenza, implementare i numeri verdi. Certo, del piano fanno parte anche gli adeguamenti legislativi, come quello che votiamo oggi, ma non bastano, altrimenti illudiamo noi stessi e illudiamo le donne.

Questa era l'ispirazione del Governo precedente che ci ha portato a ridepositare in questa legislatura le proposte sulla violenza, sulle molestie appunto, contro la pedofilia e contro l'omofobia.

Pensiamo che i pilastri di un piano efficace siano - e rimangano - prevenzione, prevenzione e prevenzione, tutela della vittima e certezza della pena, anche riconsiderando le norme a favore.

Solo così potremo forse vincere una battaglia che è insieme di giustizia, di educazione alla cittadinanza, di rispetto dell'immagine femminile, di coesione della società.

Per queste stesse ragioni, quindi, vi diciamo che non possiamo accontentarci: insomma, oggi sentiamo di aver fatto - diPag. 55aver contribuito a fare - tutti insieme un passo in avanti, ma sentiamo anche che altri passi sono da compiere.

Vedete - e concludo - anche in questo voto si riflette un tema che attraversa costantemente la politica, il nesso tra etica della convinzione ed etica della responsabilità, tra attaccamento ai propri valori, ai propri principi, e le mediazioni da produrre passo dopo passo: dove si colloca il confine perché quei valori, per ognuna delle parti che noi rappresentiamo, siano mantenuti? Non è semplice fornire una risposta, direi però che essa è legata anche alle speranze che siamo in grado di offrire alle persone.

Il nostro «sì», dunque, oggi è un messaggio chiaro: è un «sì» ad un risultato concreto, un «sì» che diciamo a noi stesse per costruire quei traguardi più ambiziosi a cui ho fatto un breve riferimento e a cui non intendiamo rinunciare (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna il testo di considerazioni integrative della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Pollastrini, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lorenzin. Ne ha facoltà.

BEATRICE LORENZIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, onorevole Ministro, stasera siamo qui ad approvare una legge che cambia il costume nel nostro Paese. Si tratta di una legge estremamente importante che arriva dopo poco più di un decennio dall'approvazione della legge sulla violenza sessuale in cui in Italia si passò dalla violenza sessuale come reato contro la morale alla violenza come reato contro la persona. Poco più di un decennio: eppure tante cose sono accadute in Italia e in quest'Aula.

Devo fare un plauso all'operato del Governo e del Ministro Carfagna che ha posto, fin dal 18 giugno, fin dai primi passi di questo Governo, come priorità dell'azione politica la tutela della donna (sia con la legge sullo stalking, sia con la prossima legge sulla violenza sessuale). Questo provvedimento arriva al compimento di un percorso lungo e faticoso, portato avanti da tutte le donne italiane, dentro e fuori questo Parlamento. Ma, oltre a dare atto di un cambiamento di costume, vorrei dire che dal dibattito di questa sera, come donna e come parlamentare, colgo, con vero piacere, una sensibilità politica, umana, e personale da parte di tutto il Parlamento, non solo delle donne, ma anche degli uomini.

Questa non è una legge di genere, ma è una legge che fa fare un passo avanti alla società italiana e al nostro costume (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà). Per questo credo che, con grande serenità, probabilmente da domani potremmo affrontare le norme sulla violenza sessuale, e più in generale, sulla sostanziale uguaglianza delle donne nel nostro Paese come sancito dalla riforma dell'articolo 51 della Costituzione, con una parità sostanziale (lo vedremo passo dopo passo nelle varie importanti riforme che affronteremo in questo Parlamento).

Permettetemi, però, di svolgere un'ultima considerazione dopo tutto il dibattito che è stato così brillantemente portato avanti in Commissione giustizia dalla relatrice, dai commissari, da questo Parlamento, attraverso importanti emendamenti, come quelli degli onorevoli Pecorella, Contento, Lussana, che hanno contribuito a garantire un'inquadratura pratica e pragmatica di questa norma.

Ho ascoltato alcune obiezioni, secondo me, molto ingenerose. Il merito specifico di questa legge è che è attuabile; ha avuto un'impostazione intelligente, snella, veloce, non con un articolato complesso, ed introduce finalmente un reato. A chi ci accusa, o a chi tenta di accusarci, anche all'interno di un dibattito che esiste all'interno del Paese, di una sorta di panpenalismo, della voglia di trovare forme repressive per fenomeno di costume, voglio dire che mai, come in questo caso, la norma penale, la fattispecie di un nuovoPag. 56reato, sancisce e ratifica la modifica di un'azione culturale; si tratta di una modifica di costume nella nostra società, ed è questo il dato importante.

Noi oggi non approviamo soltanto un nuovo reato (impedire che vengono compiuti atti persecutori nei confronti della donne), ma sanciamo un nuovo principio culturale: che la donna come soggetto, purtroppo, ancora debole nella nostra società, non è più sola di fronte ad azioni che fino ad oggi la vedevano purtroppo sempre più spesso abbandonata dal sistema e dalle istituzioni.

Le istituzioni sono vicine alle donne, sono vicine ai soggetti deboli e non permetteranno più che avvengano fatti e azioni che - come ci dicono le indagini dell'ISTAT e le osservazioni fatte sui reati - purtroppo, sempre più spesso (è un fenomeno crescente), si traducono in azioni di violenza fisica, di violenza sessuale, e finanche in omicidio. Quindi, siamo di fronte ad un provvedimento estremamente serio che, oltre a punire in modo concreto un reato, introduce un nuovo principio nella nostra società, cioè che il nostro costume - come ho già detto - è cambiato e che non è più pensabile liquidare con una battuta, con una facezia, con una semplice osservazione un comportamento che, per molti aspetti, è stato consentito e continua ad essere consentito nel nostro Paese.

Credo che la battaglia per le donne sarà ancora lunga e faticosa. Ma di fronte a quello che abbiamo visto qui oggi, cioè un'azione comune di tutte le parti politiche, al di là delle differenze ideologiche o partitiche, se vi è una vera volontà di agire per il raggiungimento di principi di uguaglianza sostanziale e non solo formale, credo che vinceremo questa battaglia.

Concludo, dicendo, colleghi, che i problemi non riguardano il bilancio. Un problema di bilancio e di budget, laddove c'è la volontà, si risolve, e le Commissioni parlamentari sono i luoghi giusti dove risolvere questi problemi. Le questioni sono sempre e soltanto di volontà politica e l'ispirazione non basta. Ci vogliono i fatti concreti ed oggi il fatto concreto lo abbiamo portato a casa (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Signor Presidente, in questo mio breve intervento - perché poi depositerò una relazione molto più dettagliata - io vorrei innanzitutto sottolineare che questo intervento legislativo ha una caratteristica essenziale e mi sembra doveroso indicarla: è stato condiviso, laddove per condivisione intendo dire che ho davanti a me in questo momento, come se fossero tante fotografie, le sequenze di ciò che è accaduto in Commissione giustizia. È stato un susseguirsi di interventi di tutti i colleghi componenti della Commissione, di centrodestra e di centrosinistra, al solo ed esclusivo fine di fornire un contributo. Non vi sono stati, da parte di nessuno, opposizioni, veti, affermazioni dirette ad escludere la necessità di intervenire legislativamente. Ecco perché sorprende - e non poco - che l'unico intervento di dissenso che ho registrato in quest'Aula provenga da chi non ha ritenuto di partecipare ai lavori di Commissione. Chi invece vi ha partecipato attivamente? Uomini e donne commissari sono stati i fautori senza etichette, sebbene sotto la spinta che è stata incisiva e significativa del Ministro, di questo intervento.

La seconda cosa voglio dire, con grande fermezza, è che alcuni pensano che questa sia una legge, tutto sommato, di cui si poteva fare a meno. Chi sente tutta questa esigenza dello stalking? Dobbiamo fare leggi più importanti. A volte mi chiedono: ma, tutto sommato, non bastano le norme sulla violenza per tutelare le donne? A che cosa vi serve? Ci sono i maltrattamenti inPag. 57famiglia, ci sono le molestie, perché volete introdurre lo stalking? È qualcosa che vi serve come una bandiera? Allora - e questa è la seconda riflessione che volevo fare - vi posso dire che in questo momento è come se si portasse a compimento qualcosa che ho in mente esattamente da quindici anni.

Questa è una di quelle occasioni in cui chi fa l'avvocato effettivamente, forse, ha portato un contributo, levandosi la toga. Nel senso che quando quattordici anni fa ho registrato una mia sconfitta nelle aule di giustizia, l'ho registrata proprio perché mancava una legge come questa. Assistevo una donna vittima di persecuzione. Ho presentato una denunzia, e questa denunzia è stata in tribunale per anni e anni perché nessuno si poteva occupare della donna. Sapete questa donna che fine ha fatto? È morta in attesa di giudizio. Quindi, non è una legge che non serve, è una legge che ha una caratteristica essenziale. Ha una portata innovativa straordinaria rispetto ad una donna che oggi è vittima di una persecuzione. Si badi: non è una legge - questo lo voglio dire e su questo dobbiamo essere chiari - contro il corteggiamento insistente.

Nessuno vuole perseguire il corteggiamento insistente: continuate a corteggiare tutte le donne che volete (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà e di deputati del Partito Democratico). Questa è una legge solo ed esclusivamente contro coloro che, di fronte ad una persona, uomo o donna che sia, che continua ad opporre un rifiuto, invece, perseguitano. Quindi, è una legge contro i persecutori e non contro i corteggiatori. Dicevo che il profilo innovativo di questa legge sta nel fatto che la donna può rivolgersi immediatamente al questore e avere dal questore un aiuto immediato. Si dirà: ma il questore che cosa può fare? Il questore è la risposta immediata da parte dello Stato. Spesso lo stalker è colui che non riesce nemmeno a capire la gravità della propria condotta.

Detto questo, voglio soltanto concludere il mio intervento, ricordandovi che nell'ambito della nostra Commissione, la Commissione Giustizia, quando all'inizio dei nostri lavori abbiamo individuato le priorità, era difficilissimo scegliere quali dovessero essere le leggi cui dare priorità. Infatti, è veramente difficile, perché sceglierne una significa non dare la priorità all'altra. Quando in Commissione ho chiesto davanti a tutti i gruppi se erano d'accordo sul fatto di dire che, tra tutte le priorità, le emergenze, le urgenze che avevamo davanti, per noi era prioritario il disegno di legge in materia di atti persecutori, mi sono sentita rispondere un «sì» unanime. Ringrazio dunque il Ministro e davvero tutti i membri della Commissione non solo per aver lavorato ma soprattutto per avere dato priorità a questa importantissima legge (Applausi).

(Coordinamento formale - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 1440-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1440-A, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Applausi) (Vedi votazioni).

Pag. 58

(Misure contro gli atti persecutori) (1440-A):

(Presenti 384

Votanti 381

Astenuti 3

Maggioranza 191

Hanno votato379

Hanno votato no 2).

Prendo atto che i deputati Vassallo, Ferranti, Fugatti, Mazzarella e Mura hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Dichiaro così assorbite le proposte di leggenn. 35-204-407-667-787-856-966-1171- 1231-1233-1252-1261.


 



CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO BARBARA POLLASTRINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1440-A

BARBARA POLLASTRINI. Signor Presidente, quella che stiamo per votare è una legge attesa, che colma un vuoto normativo grave.

È un atto dovuto, persino riparatore di una inaccettabile indifferenza per i drammi di migliaia di donne o bambine. O meglio delle persone. Perché certo può esserci qualche caso di uomo perseguitato.

Ma alla radice delle molestie insistenti, il cosiddetto stalking (letteralmente fare la posta, l'agguato) c'è un accanimento proprietario - maschilista nel senso più profondo - nei confronti della donna, della sua affettività, del suo corpo.

Riconosciamo finalmente, con questa legge in quell'attitudine ossessiva che produce sofferenza enorme a molte donne, un reato penale punibile e perseguibile.

Le molestie sono un inferno per la vittima, fatto di gironi.

Un inferno in cui la struttura psicologica del molestatore rivela sovente un miscuglio di fragilità e ricerca malata o estrema di una identità virile ferita nel non essere corrisposto come e quanto vorrebbe.

Ma attenzione, l'ultimo girone può portare all'assassinio. Come immagino sappiate, dati e cronache drammatiche ci dicono che il 20 per cento circa di molestie è anticipatore dell' annichilimento finale.

Ti ammazzo perché ti amo, il titolo di uno tra quei libri strazianti e documentati su cui si sono cimentate soprattutto donne.

O quel girone di cui si parla meno e cioè di vittime indotte dalla persecuzione e dalla solitudine al suicidio.

È un calvario che attraversa tutti i ceti sociali, al nord come al sud. Sovente il persecutore è marito attuale o ex, convivente o fidanzato o figura dell'entourage affettivo e amicale della vittima.

Insomma il primo girone si presenta col volto di qualcuno che ami o hai amato.

E quindi, così ci dicono i racconti di tante, vuoi non vedere e giustificare, ti vergogni di dire ai tuoi che dalla pressione psicologica, con telefono, con insulti, minacce, agguati, si passa - se è un marito o un convivente - alle botte in casa, e così in un crescendo di umiliazione, percosse.

E capita che l'inizio avvenga quando la donna è incinta del primo figlio e il marito senta incrinarsi la sua centralità e il suo potere.

Ma anche quando non si arrivi ai casi estremi, la quotidianità è sconvolta.

Tuttavia sempre e comunque con una differenza. Che se una donna ha una autonomia anche economica può ricostruirsi un futuro e difendersi di più.

Altrimenti alla persecuzione si somma l'impossibilità di ribellarsi, di non accettare ricatti sui figli.

Di trovarsi un luogo in cui scappare. Dei quattrini per sopravvivere.

O di essere capita, penso alle donne straniere, tenute in condizione di schiavitù. So che dico cose risapute e allora perché un vuoto legislativo così imperdonabile? Perché c'è un ritardo prima ancora culturale che politico nelle istituzioni e in grande parte delle classi dirigenti.

Una sorta di relativismo etico nei confronti dei diritti umani delle donne. E così dei diritti umani di tutti.

Nella discussione sulle mozioni su questo ci siamo confrontati. Su un tema dunque che interroga culture, governi, e che definisce all'inizio di questo secolo il profilo della democrazia.

E, lo ripeto, l'Europa per la sua storia, per la storia delle donne che l'hanno percorsa, sul punto cruciale della libertà e dignità femminile può dare impulso a un messaggio universale di rispetto della personaPag. 78se non si sottrae, a partire da casa sua, ai suoi doveri.

Se sa fare i conti con le sue oscurità.

Lo ridico come ci raccontavano ieri la tragedia del Circeo e oggi il branco di Guidonia.

Ieri la tragedia di Antonella Multari, uccisa nel centro di Sanremo, da chi la molestava perché malgrado le denunce il reato non era sufficientemente perseguibile.

O di Hina, perché anche Hina aveva chiesto aiuto.

Signor Presidente, il gruppo PD darà voto favorevole a questa legge.

Ieri abbiamo detto, quando si parla di diritti umani essere di parte significa per noi stare dalla parte delle donne.

È la bussola che ci ha guidati dall'avvio della legislatura. Non agiamo cioè sull'onda di una emozione e di una indignazione condivise innanzi ai fatti recenti che hanno scosso le coscienze.

Ma di un impegno che nasce da lontano.

In questo, è vero, c'è una certa fierezza per quella storia straordinaria di donne, per quella rivoluzione dolce che, passo dopo passo, ha difeso e conquistato la libertà, per sé, per le altre e per gli altri. Fatemelo dire anche come donna di sinistra e democratica.

Lo ha fatto, fin dalla Costituente, in questo Parlamento.

Lo ha fatto sui diritti civili e sociali.

Lo ha fatto con quella pietra miliare, voluta trasversalmente, che è stata la legge contro la violenza.

Ieri, grazie alla tenacia delle deputate, abbiamo votato all'unanimità in quest'Aula un dispositivo.

Parola arida per affermare una dichiarazione di intenti e responsabilità.

L'obiettivo è quello che la Ministra e il Governo presentino al più presto in quest'aula un Piano di azione sostenuto da fondi in crescendo, dotato di un osservatorio permanente, di numeri verdi, di un coordinamento tra ministeri. Tra operatori della giustizia, della sanità, enti locali, forze dell'ordine.

Di risorse per associazioni e centri antiviolenza a cui come gruppo anche in questa occasione vogliamo rivolgere il nostro grazie.

E di questo piano fanno parte gli adeguamenti legislativi. Perché senza una visione e un programma d'insieme, ogni tassello preso a sé, non sarebbe sufficiente, risulterebbe inefficace.

Si alimenterebbero così illusioni e lontananze che scavano in una democrazia oggi più fragile e in una società a rischio di civismo.

E soprattutto non si risponderebbe al bisogno e alla disperazione di tante.

Questa era l'ispirazione del lavoro che avevamo avviato col Governo Prodi.

Una convinzione che ci ha portati a ridepositare proposte sulla violenza, lo stalking, contro la pedofilia e contro l' omofobia.

Disegni di legge passati, col Piano d'azione provvisto di fondo, dal Governo di allora al vaglio del Parlamento.

E, in particolare per le molestie insistenti anche col voto di una parte del centrodestra.

Ecco perché noi pensiamo che i pilastri di un piano davvero efficace fossero e rimangano, prevenzione, tutela della vittima, certezza della pena anche riconsiderando le norme a favore.

Perché questa non è solo una delle tante emergenze, ma una battaglia allo stesso tempo di giustizia, di educazione alla cittadinanza fin dalla scuola, di rispetto della immagine della donna, di coesione della società.

Di accompagnamento e recupero.

Quando una donna arriva a un pronto soccorso, dai carabinieri, dalla polizia, quando deve denunciare, sarà capita, tutelata, aiutata?

Noi dunque, fin dall'inizio in Commissione giustizia, vi abbiamo detto: «andiamo avanti».

E ora vi diciamo, con questo voto positivo, non ci accontentiamo!

Quel dispositivo deve diventare un programma concreto!Pag. 79

E con la stessa serietà con cui abbiamo dato idee, proposte premeremo, vigileremo anche con gli occhi della società. Quella che votiamo oggi è la legge che avremmo voluto?

Sono ancora convinta che la proposta arrivata nell'altra legislatura al vaglio del Parlamento fosse più compiuta sulla prevenzione, le aggravanti (non avere accettato l'aggravante sul coniuge è una miopia!), il riferimento ai centri antiviolenza, alla necessità di un rendiconto annuale, di statistiche, risorse e altro ancora.

Più avanti, secondo me, nella concezione stessa del rispetto della donna come condizione per il rispetto di tutti, a prescindere da razza, religione, differenti abilità e orientamento sessuale.

Su quest'ultimo punto, lo dico per onor del vero al collega Contento, una parte dell'opposizione di allora aveva condiviso quel testo che prevedeva l'intervento penale per persecuzioni gravi legate all'omosessualità.

Quindi non è esattamente ciò che avremmo voluto.

Ma un passo in avanti sì. Un fatto positivo sì. A cui abbiamo lavorato anche noi.

E ringrazio a nome del gruppo in particolare le colleghe i colleghi del Partito democratico in commissione giustizia per la loro costanza, intelligenza e coerenza.

Vedete, anche in questo voto si riflette in fondo un tema che attraversa la politica.

Il nesso tra etica della convinzione e etica della responsabilità. Tra attaccamento ai propri valori, principi e le mediazioni concrete da produrre.

Dove si colloca il confine perché quei valori e principi siano mantenuti, anzi siano propulsivi e di «contaminazione»? Non è sempre facile la risposta. Direi che è legata però a dare speranze e qualche serenità in più alle persone.

Il nostro sì è un duplice messaggio un risultato ma per costruire traguardi più ambiziosi a cui non intendiamo rinunciare.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO CONCLUSIVO DEL RELATORE GIULIA BONGIORNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1440-A

GIULIA BONGIORNO, Relatore. Onorevoli colleghi, la violenza nei confronti delle donne e gli omicidi con movente sessuale o passionale sono spesso «annunciati» da una serie di atti insistenti e ripetuti (telefonate notturne, appostamenti, pedinamenti) che attualmente non trovano nel nostro ordinamento idonei strumenti di contrasto.

Del tutto inadeguata ad arginare tale fenomeno è la configurazione del reato di molestie.

Da qui, la necessità di creare una nuova fattispecie che dilati, e al contempo anticipi, la tutela della vittima.

Ecco, dunque, che il disegno di legge (oggi al voto) è diretto a colmare un vuoto normativo e di tutela non più sostenibile.

Mi riferisco alle misure contro gli atti persecutori, fenomeno noto nella terminologia criminologica anglosassone - peraltro universalmente utilizzata - come stalking.

Il vocabolo deriva dal verbo inglese to stalk, che significa «seguire, fare la posta» nel gergo venatorio. La caccia a certi tipi di animali, infatti, si attua attraverso un appostamento che può durare a lungo, e che si risolve in una vera e propria persecuzione dell'animale, che poi alla fine viene ucciso dal cacciatore.

Certe vicende criminose hanno una fisionomia assimilabile a quella dello stalking venatorio.

Vi sono casi, ad esempio, di fidanzati lasciati che non sono capaci di rinunciare alla perdita della persona amata. Questi soggetti continuano a perseguitare l'ex partner magari per mesi o per anni.

In un primo tempo, le «molestie» possono essere di poco conto, anche se insistenti. Ma col passare del tempo - quando l'ossessione non si placa - il fenomeno tende a subire una escalation.Pag. 80

L'ex fidanzato comincia talora ad accompagnare le molestie con minacce più o meno velate. Segue la sua «vittima» dappertutto, e le rende la vita impossibile.

La pressione psicologica subìta da chi è vittima di stalking a volte diviene intollerabile; l'ansia a la paura hanno il sopravvento, e la vittima è spesso addirittura costretta a modificare le proprie e diviene intollerabile; l'ansia a la paura hanno il sopravvento, e la vittima è spesso addirittura costretta a modificare le proprie a vittima è spesso addirittura costretta a modificare le proprie abitudini di vita.

E se l'escalation prosegue, può essere che l'esito finale sia il peggiore: ossia l'omicidio della sua vittima da parte dello stalker.

Si tratta di fenomeni che purtroppo hanno funestato la realtà italiana negli ultimi tempi.

Numerosi sono stati i casi di fidanzati respinti che, dopo anni di «atti persecutori» nei confronti delle loro ex, hanno concluso le loro molestie uccidendole.

Ma anche quando le molestie insistenti non sfociano in esiti così drammatici, il danno arrecato alla vita di relazione delle vittime dello stalking è enorme.

Viene lesa sia la libertà personale, sia la riservatezza delle persone. E talora i danni riguardano la stessa incolumità fisio-psichica, nella forma dello stress psicologico.

I beni giuridici messi in pericolo o lesi dalle condotte di stalking sono dunque di grande rilevanza, anche nelle ipotesi in cui l'esito delle vicende non sia drammatico.

A fronte di un fenomeno così grave e in forte incremento nella moderna società tecnologica, ed in un ambiente sempre più anonimo e di perdita di coesione sociale, l'ordinamento reagisce con risposte troppo blande.

Non stupisce dunque che in tutto il mondo si siano adottate misure penali e non penali per fronteggiare il problema e anche in Italia è finalmente giunto il momento di approvare una legge sul tema.

Il disegno di legge oggi in Aula è costituito da un corpo normativo che vuole creare un micro sistema giuridico anti-stalking volto a scongiurare l'eventualità che la persecuzione sfoci in una escalation di violenza.

L'obiettivo della norma è duplice: da un lato si vuole contrastare gli «atti persecutori» con adeguate sanzioni; dall'altro si mira ad evitare che lo stalker incappi proprio nella escalation di violenza, che porta a volte agli esiti finali nefasti.

Con il disegno di legge si vuole inserire, dopo l'articolo 612 del codice penale, l'articolo 612-bis, sotto la rubrica «atti persecutori».

La nuova norma provvede una definizione di stalking, senza soffermarsi sulle modalità delle molestie (che del resto possono essere le più varie), bensì sugli effetti che esse sono idonee a produrre; le minacce sono ovviamente considerate come altro mezzo di realizzazione del fatto.

Lo stalking è un reato abituale proprio, che si sostanzia in un comportamento reiterato e assillante nei confronti della vittima, per la quale è predisposta una serie di garanzie ad hoc, le uniche capaci di prevenire gli esiti talvolta letali dell'escalation di violenza da parte dello stalker.

Le pene previste per la fattispecie-base sono ben più gravi di quelle attualmente previste per casi simili.

Vengono introdotte dai commi secondo e terzo del nuovo articolo alcune aggravanti. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa.

Si tratta di un'aggravante che ricorrerà spesso, dato che lo stalking di norma presuppone l'attaccamento ossessivo a qualcuno che si è «perso».

Il delitto è procedibile a querela, il che appare quanto mai necessario, visto il carattere strettamente «privato» di questo reato e vista l'opportunità di non obbligare la vittima a subire un processo penale se non lo desidera.

Un'importantissima previsione della norma è quella che dispone la procedibilitàPag. 81d'ufficio (anche) nei casi in cui lo stalker prosegue nella condotta molesta a seguito dell'ammonimento del questore.

È proprio l'articolo 2 della legge che prevede tale fondamentale misura.

Si tratta di uno strumento di notevole utilità, visto che, nei casi meno gravi, lo stalker, se ammonito dal questore, potrebbe desistere dai suoi atti persecutori.

Il ricorso immediato e brutale allo strumento penale, infatti, potrebbe addirittura sortire effetti boomerang, ed accrescere l'ossessione dello stalker e la sua pericolosità.

L'approccio allo stalking, insomma, deve essere il più possibile graduale, onde prevenire la già più volte menzionata escalation di violenza del molestatore.

L'articolo 3 prevede una serie di modifiche al codice di procedura penale, fra cui: l'immissione dell'articolo 612-bis fra i reati per i quali è consentita l'intercettazione telefonica; l'introduzione di una nuova misura cautelare coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il possibile divieto per l'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo sia con la vittima sia con persone ad essa affettivamente legate.

Tra queste novità, la nuova misura cautelare appare di notevole importanza nella lotta allo stalking.

Colmando tale lacuna dell'ordinamento, non accadrà più quanto si è verificato già fin troppe volte: violenze sessuali ed omicidi dei quali sono vittime donne che si sono in precedenza rivolte agli organi di polizia per chiedere protezione nei confronti di chi le perseguita e per poi sentirsi rispondere che la legge non fornisce strumenti adeguati di tutela.

La fattispecie in esame poi si aggiunge fra quelle per cui è possibile richiedere l'incidente probatorio. La ratio di tale misura risiede nell'esigenza di limitare il più possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorose.

Inoltre, tra le misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori, di fondamentale importanza è l'istituzione di un numero verde nazionale.

Nel testo poi si prevede che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori provvedano a mettere in contatto la vittima con i Centri antiviolenza, qualora la stessa ne faccia espressamente richiesta.

Si tratta di una disposizione che offre una ulteriore forma di tutela alle vittime, per farle sentire meno sole di quanto si sentono tutte le vittime di reati commessi da una parte forte nei confronti di una parte oramai sempre più debole.

Nel concludere, voglio ringraziare tutti i Gruppi che - con spirito collaborativo - hanno dato un contributo fattivo all'approvazione di un testo non solo condiviso, ma anche adeguato e necessario per tutelare le vittime di un reato tanto grave quanto quello degli atti persecutori.