Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Molestie insistenti (stalking) - AA.C. 35, 407, 667, 787, 856 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 204/XVI   AC N. 966/XVI
AC N. 1171/XVI   AC N. 1231/XVI
AC N. 1233/XVI   AC N. 1252/XVI
AC N. 1261/XVI   AC N. 1440/XVI
AC N. 35/XVI   AC N. 407/XVI
AC N. 667/XVI   AC N. 787/XVI
AC N. 856/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 9
Data: 03/06/2008
Descrittori:
MINACCE   REATI SESSUALI
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Molestie insistenti

(stalking)

AA.C. 35, 407, 667, 787, 856

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 9

 

 

3 giugno 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: gi0009.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

Contenuto delle proposte di legge  8

§      La nuova fattispecie di reato  8

§      Le misure di prevenzione  10

§      La sospensione condizionale della pena  11

§      La misura cautelare del “divieto di avvicinamento”12

§      Le ulteriori modifiche al codice di procedura penale  13

§      Le altre misure  14

Proposte di legge

§      A.C. 35, (on. Brugger ed altri), Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di atti persecutori17

§      A.C. 407, (on. Contento), Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori23

§      A.C. 667, (on. Lussana), Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale e altre disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente  29

§      A.C. 787, (on. Codurelli ed alltri), Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti33

§      A.C. 856, (on. Pisicchio), Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori39

Normativa di riferimento

§      Codice Civile (art. 342-ter)47

§      Codice Penale (artt. 162-bis, 165, 339, 577, 610, 612, 660)48

§      Codice di Procedura Penale (artt. 148-171, 266, 392, 398, 498)42

§      L. 27 dicembre 1956 n. 1423. Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (art. 4)64


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Il fenomeno dello stalking - termine derivato dall'esperienza giuridica dei Paesi di common-law e recepito dalla nostra dottrina negli ultimi anni[1] - è individuato nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche).

Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore.

 

Cenni di diritto comparato

I paesi di common law sono da tempo intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking[2].

 

Negli Stati Uniti, la prima legge antistalking è stata approvata dallo Stato della California nel 1991; nel 1994 tutti i 50 Stati e il distretto di Colombia approvarono una particolare legislazione. Molte delle leggi antistalking fanno riferimento all’intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un’altra persona; alcuni Stati richiedono che unitamente alle molestie sia anche presente una “minaccia credibile”, ossia una minaccia verbale o scritta di violenza perpetrata verso la vittima dal persecutore e che sia verosimile che costui intenda e abbia la possibilità di attuarla. Nel 1996 il presidente Clinton, con l’Interstate Stalking Act, ha fatto dello stalking un crimine federale, punendo «chiunque attraversa i confini di Stato con l’intenzione di molestare o minacciare un’altra persona generando nella medesima il ragionevole timore di temere per la propria vita o comunque per l’incolumità propria o della propria famiglia».

Nel Regno Unito nel 1997 è stato adottato il Protection from Harassment Act con il quale è stata introdotta una specifica figura di reato che consiste in qualsivoglia condotta che possa costituire molestia per una persona oppure possa indurla a temere una imminente violenza su di sé. Inoltre, incorre nel medesimo reato colui che, consapevole di tali effetti o comunque essendo in grado di prevederli, “induce con la propria condotta un’altra persona a temere, in almeno due occasioni, che le sia usata violenza”. Tale condotta configura un’ipotesi di responsabilità civile con relativo risarcimento dei danni in Inghilterra e Galles, e contro di essa la legge prevede la possibilità di ottenere un decreto del tribunale atto a far cessare il comportamento illecito. La violazione dell’ingiunzione del tribunale integra gli estremi di un reato penale.

In Canada nel 1993 è stato inserito nel Criminal Code il reato di molestia criminale (criminal harassment) per contrastare in particolare i fenomeni di violenza contro le donne. L’articolo 264 dispone che è vietato agire nei confronti di una persona in modo da farla sentire molestata, se l’atto in questione ha per effetto di farle ragionevolmente temere per la propria sicurezza o per quella di altre persone di sua conoscenza[3]. Nel 1997 le disposizioni relative alle molestie criminali sono state ulteriormente inasprite, in quanto l’omicidio commesso in un contesto di molestia insistente è considerato omicidio di primo grado (secondo l’ordinamento canadese l’omicidio di primo grado è quello volontario e premeditato).

 

In generale, pur considerate le differenze fra i vari ordinamenti, l’approccio utilizzato nei paesi di common law è così sintetizzabile:

§         si prevede una norma penale che dà una definizione dello stalking “minimale”, cui sono connesse pene non troppo elevate;

§         allo scattare della fattispecie (o di un fumus della realizzazione della stessa), la vittima può richiedere all’autorità di emanare un restraining order (o injunction), con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie; se questi viola il restraining order scatta un’aggravante del reato, e qui le sanzioni divengono più pesanti;

§         spesso le misure penali sono affiancate da sanzioni interdittive o civili, o da trattamenti medico-psiocologici.

 

Si segnala che nel marzo 2007 in Germania è stato novellato il codice penale introducendo il reato di stalking: il nuovo art. 238 del codice penale punisce con la detenzione fino a tre anni o con il pagamento di un’ammenda pecuniaria chiunque perseguiti illecitamente una persona cercando insistentemente la sua vicinanza, tenti di stabilire con essa un contatto tramite i mezzi di telecomunicazione o l’ausilio di terzi, ordini merci o servizi utilizzando abusivamente i suoi dati personali oppure induca un terzo a mettersi in contatto con essa, minacci con lesioni corporali l’incolumità, la salute e la libertà della vittima o di una persona ad essa vicina, oppure compia azioni simili che rechino grave pregiudizio all’organizzazione di vita di tale persona[4].

 

Le fattispecie penali attualmente applicabili alle molestie insistenti

 

Attualmente, non essendo prevista dal nostro codice penale una specifica fattispecie di reato, il fenomeno dello stalking viene generalmente ricondotto al reato contravvenzionale di molestie (art. 660 c.p.), del tutto inidoneo a colpire lo stalker e a prevenire la possibile escalation dei suoi atti persecutori, mentre le fattispecie più gravi (ad esempio, violenza privata o i reati contro la vita o l’incolumità individuale) sono applicabili solo nei casi in cui la situazione è già precipitata e dunque la risposta è del tutto tardiva[5].

In presenza di c.d. atti persecutori o molestie insistenti, infatti, la giurisprudenza ha generalmente applicato l’articolo 660 del codice penale, che prevede il reato di molestia o disturbo alle persone: si tratta di una contravvenzione nella quale incorre chiunque «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo». La sanzione è l’arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro.

 

La disposizione prevede che il reato possa essere commesso con il mezzo del telefono e la Cassazione, già nel 1978, ha equiparato al telefono, ai fini dell'applicazione dell'art. 660, anche la molestia e il disturbo recati con analoghi mezzi di comunicazione a distanza (Cass., Sez. VI, 5.5.1978). Quanto all’uso del telefono, la giurisprudenza ha specificato che integrano il reato le assillanti telefonate ad una persona con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa (Cass., Sez. V, 11.12.1996); le proposte di appuntamenti galanti non gradite dalla interlocutrice chiamata da un anonimo per telefono (Cass., Sez. I, 30.6.1992); le continue telefonate di corteggiamento ad una donna accompagnate da insistenti pedinamenti (Cass., Sez. I, 28.1.1992); una chiamata telefonica cui segua bruscamente l'interruzione della comunicazione non appena il chiamato risponda, in quanto palesemente non motivata da intenti civili (Cass., Sez. I, 1.10.1991); lo squillo ripetuto dell'apparecchio telefonico, qualora la condotta sia tenuta nella consapevolezza di arrecare fastidio (Cass., Sez. VI, 4.9.2003); continue e inconcludenti telefonate, contenenti sempre le stesse domande e reiterate senza alcuna ragione (Cass., Sez. I, 30.3.2004).

 

Risultano, in particolare, puniti ai sensi dell'art. 660 c.p. i comportamenti che, non integrando alcun delitto specifico contro la libertà sessuale in quanto non idonei a coartare la volontà della vittima, risultino tuttavia molesti nei confronti di essa.

L'interesse tutelato dall'art. 660 è tradizionalmente individuato nell'ordine pubblico, considerato nel suo particolare aspetto della pubblica tranquillità: nella dimensione generale dell'interesse tutelato trovano ragione la procedibilità d'ufficio per la contravvenzione e la conseguente attuazione della tutela penale a prescindere dalla volontà della persona molestata o disturbata.

 

Nei casi più gravi di molestia insistente è possibile ricorrere all’art. 610 del codice penaleViolenza privata -  che sanziona con la reclusione fino a 4 anni  «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa», ovvero all’art. 612 c.p.Minaccia – che sanziona con la multa fino a 51 euro «chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno». Se la minaccia è grave o è commessa con armi, con scritti anonimi o da più persone riunite, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.

Infine, nell’escalation della condotta criminale, gli originari atti di stalking possono condurre ai delitti di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (artt. 582-583 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.).

 

 

I lavori parlamentari nella XV legislatura

Un primo tentativo di inserire nel codice penale una fattispecie di reato volta a sanzionare i fenomeni di stalking è stato effettuato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Il 15 gennaio 2008, infatti, la Commissione ha approvato in sede referente un testo unificato delle proposte di legge A.C. 1249-ter ed abb., recante disposizioni volte a contrastare le molestie insistenti e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

 

Il testo unificato traeva origine dallo stralcio delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno delle molestie assillanti e delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, originariamente contenute nelle proposte di legge A.C. 1249 ed abb., in materia di potenziamento della lotta contro la violenza sessuale.

Nello specifico, l'articolo 1 del testo unificato novellava il codice penale inserendovi l'articolo 612-bis, "Atti persecutori".

La nuova disposizione penale era volta a sanzionare con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, reiteratamente, minaccia o molesta qualcuno in modo tale da infliggergli una sofferenza psichica, ovvero un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva, ovvero arrecandogli un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita.

La pena della reclusione:

§         veniva aumentata in misura discrezionale dal giudice se il comportamento persecutorio sopra descritto era commesso da persona legata da stabile relazione affettiva;

§         veniva aumentata fino alla metà - e si prevedeva la procedibilità d'ufficio - se il reato viene commesso contro un minore, ovvero se ricorreva una delle aggravanti previste dall'articolo 339 c.p. 

Tramite la novella dell’art. 577 c.p. veniva poi prevista la pena dell'ergastolo nei confronti dell'autore degli atti persecutori, ove, in conseguenza dei medesimi, fosse derivata la morte della vittima.

 

In merito alle procedure, l'articolo 2 del testo unificato prevedeva che la persona soggetta ad "atti persecutori" potesse richiedere al questore l'adozione di un provvedimento a carattere preventivo (avviso orale) con il quale l'autore dei citati comportamenti molesti veniva invitato a tenere una condotta conforme alla legge; qualora, nonostante il citato avviso orale, la persona avvisata avesse persistito nel comportamento persecutorio, si procedeva d'ufficio in ordine al citato reato.

 

Sempre con riferimento al delitto di "atti persecutori", il successivo articolo 3 del testo unificato novellava il codice di procedura penale per consentire l'applicabilità di taluni istituti processuali anche nel corso delle indagini su detto reato. Si prevedeva, quindi, la possibilità:

§         di disporre intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche;

§         di acquisire, mediante incidente probatorio, la testimonianza di minori di sedici anni, anche al di fuori dei casi in presenza dei quali l'articolo 392 c.p.p. consente il ricorso a tale istituto;

§         di effettuare, in dibattimento l'esame del minore vittima del reato mediante l'uso di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico;

§         di disporre giudizialmente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, già previsto in relazione ad altri reati dall'artico 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare).

 

Le ulteriori disposizioni del testo unificato riguardavano il diverso tema delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e apportavano modifiche alla legge n. 654 del 1975, e al decreto-legge n. 122 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 205 del 1993 (legge Mancino)[6].

 

L’esame del provvedimento non ha avuto seguito per l’interruzione anticipata della legislatura.

 


Contenuto delle proposte di legge

La nuova fattispecie di reato

Le proposte di legge in esame si propongono di novellare il codice penale al fine di inserirvi una nuova fattispecie di reato denominata "atti persecutori" (A.A.C. 35; 407 e 856), ovvero “molestia insistente” (A.C. 667) ovvero “molestie persistenti” (A.C. 787).

Pur diversamente denominati i reati previsti fanno tutti riferimento alla fattispecie comunemente definita "stalking".

In particolare gli A.A.C. 35, 407 e 856 e 787 prevedono l'inserimento, dopo l'articolo 612 del codice penale (Minaccia), e quindi nella sezione "Delitti contro la libertà morale" l’articolo 612-bis[7].

Perché sussista la fattispecie delittuosa tutte le proposte in esame richiedono il riferimento alla necessaria ripetitività della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati (A.A.C. 35; 407; 856; 787) ovvero persistenti (A.C. 667).

Le proposteA.A.C. 667 e 787 richiedono altresì che i comportamenti siano intenzionali, malevoli e finalizzati alla molestia.

 

Tutte le proposte specificano che per la sussistenza della fattispecie delittuosa occorre che i suddetti comportamenti abbiano l’effetto di provocare:

§         disagi psichici: un grave disagio psichico (A.C. 35); allarme, ragionevole paura o disagio emotivo (A.A.C. 667 e 787); sofferenza psichica (A.A.C.. 407 e 856) oppure

§         timore per la propria incolumità e quella delle persone care: un fondato timore per la sicurezza personale della vittima o delle persone vicine (A.C. 35) fondato timore per l’incolumità propria o di persone legate alla vittima da relazione affettiva (A.A.C. 407 e 865) oppure

§         pregiudizio alle abitudini di vita: un pregiudizio rilevante del modo di vivere (A.C. 35); un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita (A.A.C. 407 e 856)

 

Le proposte A.A.C. 667 e 787 fanno riferimento altresì ai comportamenti che ledono l’altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica

 

Per quanto riguarda la pena:

§         gli A.A.C. 35, 407 e 856 prevedono la reclusione da sei mesi a quattro anni

§         lA.C. 667 prevede reclusione fino a due anni

§         l’A.C. 787 prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 10.000

 

Le proposte in esame prevedono diverse ipotesi di aumento di pena:

La pena della reclusione:

§         è aumentata in misura discrezionale dal giudice se il comportamento persecutorio sopra descritto è commesso da persona legata da stabile relazione affettiva (A.A.C 407 e 856);

§         è aumentata fino alla metà se il reato viene commesso contro un minore, ovvero nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339 c.p (A.A.C. 35; 407 e 856);

L’articolo 339 del codice penale stabilisce le circostanze aggravanti per i delitti contemplati dagli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (Resistenza ad un pubblico ufficiale), e 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico amministrativo o giudiziario) del medesimo codice penale. In particolare ai sensi del richiamato articolo 339 le pene stabilite nei citati tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite , o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

 

§         è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di “stalking” (A.C 35).

§         è aumentata fino a quattro anni se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell’autorità di pubblica sicurezza (A.A.C. 667 e 787)

 

Per la nuova fattispecie è prevista la procedibilità a querela della persona offesa (A.C. 35; 407; 685; 787)

E’ invece prevista la procedibilità di ufficio:

§         se il reato viene commesso contro un minore, ovvero nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339 c.p(A.A.C. 35; 407 e 865);

§         se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio(A.A.C. 35; 407 e 685);

§         se nonostante la diffida formale l’indagato commetta nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all’autorità (A.C. 787).

 

Gli A.A.C. 407 e 685 prevedono altresì, tramite la novella dell’art. 577 c.p. la pena dell'ergastolo nei confronti dell'autore degli atti persecutori, ove, in conseguenza dei medesimi, derivi la morte della vittima.

Le misure di prevenzione

Diffida

Le proposte di legge A.A.C. 35 e 787 introducono nel codice penale l’articolo 612-tervolto ad attribuire alla persona che si ritiene offesa dal nuovo reato di atti persecutori la possibilità di chiedere all'autorità competente di diffidare l'indagato dal reiterare il reato.

Le suddette proposte prevedono che spetta all’autorità di pubblica sicurezza (questore), su autorizzazione del pubblico ministero procedente, diffidare formalmente l’indagato quando vi siano elementi specifici che fanno presumere fondato il pericolo di reiterazione dell’illecito. La diffida è notificata all’indagato secondo la disciplina generale sulle notificazioni di cui agli artt. da 148 a 171 del codice processuale penale.

Come già detto nella descrizione della fattispecie di reato, le proposte citate prevedono la perseguibilità d’ufficio e un aumento nel massimo della pena, se nonostante la diffida, sia denunciata la reiterazione degli atti persecutori (o  molestie persistenti).

Analogamente L’A.C. 667 prevede nel medesimo articolo che introduce la fattispecie di delitto di molestia insistente (articolo 611-bis) , la possibilità di richiedere all’autorità giudiziaria competente formale diffida all’autore delle molestie.

La sola proposta A.C. 787 introduce un quinto comma dell’art. 612-ter c.p. che prevede la possibilità, da parte dell'autorità giudiziaria, di inserire le persone condannate per il reato di stalking , in programmi di recupero attuati presso strutture di rieducazione specializzate.

Avviso orale

Le proposte di legge A.C. 856 e A.C. 407 introducono la possibilità per la persona che si ritiene oggetto di atti persecutori di chiedere al questore, prima della querela, di un provvedimento di avviso orale al molestatore ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1423 del 1956[8].

Se ritiene fondata la richiesta, anche sulla base delle informazioni assunte, il questore provvede ad avvisare oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso (rilasciandone una copia al richiedente).

Alla reiterazione degli atti persecutori, successiva all’avviso orale, consegue la procedibilità d’ufficio del reato.

La sospensione condizionale della pena

La proposta A.C. 35 (art. 1, comma 2)novella l’art. 165 del codice penale relativo agli obblighi del condannato ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.

 

L’art. 165 c.p. stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (primo comma).

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente (secondo comma).

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 ovvero qualora la pena non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno oppure quando il colpevole si sia adoperato per elidere o attenuare le conseguenze del reato (terzo comma).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti (quarto comma).

 

La proposta prevede che il beneficio della sospensione condizionale della pena per i condannati per atti persecutori possa essere subordinato alla partecipazione ad un programma di riabilitazione. Tali programmi sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello della salute, da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina in esame (art. 1, comma 3).

 

Viene, inoltre, coordinato il contenuto dell’attuale secondo comma dell’art. 165 c.p. prevedendo che, dopo una prima concessione, una ulteriore sospensione condizionale della pena può essere subordinata anche alla partecipazione al citato programma di riabilitazione.

Infine, la novella al terzo comma dell’art. 165 ha natura di semplice coordinamento normativo per lo “slittamento” del contenuto del vigente secondo comma al comma successivo.

La misura cautelare del “divieto di avvicinamento”

Tutte le proposte di legge all’esame della Commissione giustizia accompagnano la previsione di una nuova fattispecie di reato a una specifica misura cautelare personale, il divieto di avvicinamento al domicilio o ad altri luoghi frequentati dalla persona offesa.

 

In particolare, le proposte di legge AA.C. 35,407 e 856 prevedono il divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa (attraverso l’inserimento nel codice di rito dell’art. 282-ter.

Il nuovo art. 282-ter prevede che il giudice possa prescrivere all’imputato non solo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma anche ai luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi con la persona offesa.

Per le p.d.l. 407 e 856 il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da persona legata alla persona offesa da una stabile relazione affettiva. Per le stesse proposte di legge inoltre il divieto di avvicinamento potrà accompagnarsi alla prescrizione di non comunicare con le predette persone, né telefonicamente, né attraverso internet.

Le proposte di legge AA.C. 35, 407 e 856 stabiliscono poi che il giudice possa fissare dei limiti individuando una distanza determinata che l’imputato dovrà mantenere tra sé ed i suddetti luoghi o la persona offesa e, laddove l’avvicinamento sia inevitabile per ragioni lavorative (o anche abitative per le p.d.l. 407 e 856), detterà apposite prescrizioni. I provvedimenti adottati dal giudice a norma del nuovo articolo 282-ter dovranno essere comunicati all’autorità di pubblica sicurezza e ai servizi socio-assistenziali del territorio (in base alle p.d.l. n. 407 e n. 856 tali comunicazioni dovranno riguardare anche i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis c.p.p.).

 

La proposta di legge A.C. 667 (Lussana) prevede l’inserimento nel codice di procedura penale dall’art. 282-ter, rubricato “Misura cautelare per il delitto di molestia insistente” e consistente nel divieto prescritto dal giudice all’imputato di avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nonché al domicilio di parenti, affini o conoscenti della stessa.

 

Analoga misura, accompagnata dalla possibilità per il giudice di prescrivere particolari modalità quando la frequentazione dei luoghi interdetti sia necessaria all’indagato per motivi di studio o di lavoro, è prevista dalla p.d.l. A.C. 787 (Codurelli e altri) che la inserisce però nel codice penale (comma 2 e 3 del nuovo articolo 612-bis).

 

In merito si osserva che a fini sistematici appare opportuno che tali previsioni siano contenute nell’ambito delle misure coercitive personali previste dagli articoli 280 e ss. (libro IV – Titolo I, Capo II) del codice di procedura penale.

Le ulteriori modifiche al codice di procedura penale

Le proposte di legge A.A.C. 35, 407 e 856 apportano una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a consentire l’applicazione, anche nelle indagini relative al reato di “atti persecutori”, di alcuni istituti processuali quali:

§         le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (novella dell’art. 266, comma 1, lett. f) c.p.p.);

§         l’acquisizione, mediante incidente probatorio, della testimonianza di minori di sedici anni, anche al di fuori dei casi previsti ordinariamente dall’art. 392 c.p.p. (novella dell’art. 392, comma 1-bis).

 

In particolare, per quanto riguarda le modalità di assunzione della prova, le proposte di legge 407 e 856 novellano l’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. disponendo che se fra le persone interessate all’assunzione della prova vi sono minorenni (e non solo infrasedicenni, come attualmente previsto), l’assunzione stessa può avvenire con modalità particolari, in luogo diverso dal tribunale, e che tengano conto anche delle esigenze della persona offesa.

 

In merito si osserva che andrebbe chiarita la portata della modifica introdotta dall’art. 3, comma 4, lett. c) considerato che il presupposto dell’applicabilità delle misure particolari di assunzione della prova rimane in ogni caso il fatto che «fra le persone interessate» all’incidente probatorio vi siano «minorenni».

 

§         l’esame in dibattimento del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente vittime del reato, mediante l’uso di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico (novella dell’art. 498, comma 4-ter).

 

Infine, le proposte di legge AA.C. 407 e 856 novellano il codice civile (art. 342-ter) raddoppiando (da 6 a 12 mesi) il termine di durata massima dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari adottato dal giudice.

 

L'ordine di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-bis e 342-ter c.c.[9]) è un provvedimento d’urgenza che il giudice adotta nei confronti del coniuge o del convivente con decreto su istanza di parte, con cui sono ordinati la cessazione della condotta e l'allontanamento dalla casa familiare con eventuale ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante. Il presupposto positivo che legittima l’adozione dell’ordine in sede civile consiste nel “grave pregiudizio all’integrità fisica e morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”; il provvedimento ha attualmente una durata massima di 6 mesi prorogabili in presenza di gravi motivi.

Le altre misure

L’art. 3 della proposta A.C. 667 prevede l’istituzione presso le questure di un apposito sportello aperto al pubblico finalizzato a prestare assistenza alle persone che si ritengano vittime del reato di molestie insistenti.

Lo sportello prevede la presenza di un pool medico composto da uno psicologo, uno psichiatra e un’assistente sociale.

La stessa norma istituisce un numero verde nazionale attivo 24 ore su 24con il compito di fornire alle vittime del reato in questione assistenza psicologica e giuridica. anche indirizzandole verso gli indicati sportelli presso le questure. Al numero verde è adibito personale del ministero della giustizia in possesso di adeguate competenze.

 

 

 


Proposte di legge

 


N. 35

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati
 BRUGGER, ZELLER, NICCO

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Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in
materia di atti persecutori

 

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Presentata il 29 aprile 2008

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a riprendere l'iter avviato nella scorsa legislatura in materia di atti persecutori e di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e concluso con la redazione di un testo unificato (atto Camera n. 1249-ter-A, XV legislatura). Su tale testo era stata raggiunta l'intesa della maggior parte dei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione per la parte che riguardava l'introduzione, anche nel nostro sistema penale, del reato di atti persecutori, comunemente denominato come fenomeno di «stalking» nei Paesi anglosassoni, ovvero «sindrome del molestatore assillante», intendendosi con esso un insieme di comportamenti che una persona compie in modo persistente nei confronti della propria vittima.

Il nostro codice penale tutt'oggi prevede, all'articolo 660, il reato di molestia o disturbo alle persone, punito con il carcere fino a sei mesi o con una multa fino a 516 euro. La giurisprudenza dettata in materia dalla Corte di cassazione ha peraltro aggiunto che, affinché una condotta possa assumere rilievo, non è sufficiente la semplice molestia o il disturbo, ma è necessario che sia accompagnata da petulanza e da insistenza.

Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che gli episodi di «stalking» avvengono con maggiore frequenza all'interno dell'ampia casistica della violenza domestica e solo quando colpiscono personaggi dello spettacolo assumono la dovuta rilevanza da parte dell'opinione pubblica. Inoltre va rilevato che i vari psichiatri che hanno studiato il fenomeno sono giunti alla conclusione che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l'esistenza, provocando disturbi d'ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni: il fenomeno è considerato nella sua gravità solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio.

A tal proposito si citano alcuni dati sulla portata del fenomeno per il quale è necessario configurare una specifica fattispecie di reato: oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di «stalking»; più dell'80 per cento delle vittime sono donne, di cui il 20 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 7 per cento circa ha tra i 35 e i 44 anni e circa l'1,5 per cento ha più di 55 anni; solo a Roma è stato denunciato che il 21 per cento della popolazione è vittima di molestie assillanti almeno una volta nella vita.

Dai dati esposti si desume che esistono sostanzialmente due tipologie di «stalker»: la prima è costituita da uomini che, nel 55 per cento dei casi, hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e molestano la vittima a causa di un abbandono o di un amore non corrisposto; la seconda categoria è sempre costituita da uomini la cui età sale a 55 anni e oltre se la causa del comportamento patologico è una separazione o un divorzio.

Sempre sulle basi degli studi psichiatrici effettuati sul fenomeno di «stalking», è stato rilevato che il semplice ricorso alle vie legali non serve a contenere gli episodi di molestia che determinano, quindi, un senso di impotenza nella vittima. La strategia migliore, allo stato attuale, sembra essere l'indifferenza: il molestatore infatti sembra alimentare la sua petulanza con la reazione manifesta della vittima, sia essa di paura, rabbia o altro.

Per tutti i motivi che sono stati spiegati è urgente un intervento legislativo anche in Italia, posto che tale fenomeno è esploso con l'avvento di internet ed è stato inserito come fattispecie di reato nei codici penali negli anni novanta: la prima è stata l'America, che nel 1994 aveva in tutti i suoi Stati una legge anti-stalking; il Regno Unito ha adottato il «Protection from Harassment Act» nel 1997. Nella legislazione di questi Paesi, per la configurazione del reato, sembra essere prevalso il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, prescindendo dalla presenza di minacce: ciò ha determinato evidenti ripercussioni sulla difficoltà di classificare l'importanza e la gravità dei comportamenti molesti.

La presente proposta di legge, come già rilevato, parte dal testo unificato già predisposto nella XV legislatura e prevede in primis l'introduzione del reato di atti persecutori e dell'istituto della diffida come mezzo concreto di difesa per le vittime. Il comma 2 dell'articolo 1, che introduce un nuovo comma nell'articolo 165 del codice penale, prevede l'eventuale subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione di un programma di riabilitazione.

L'articolo 2 della presente proposta di legge, mediante modifiche al codice di procedura penale, prevede inoltre, per i reati de quo, la possibilità di intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni, l'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici anche quando non ricorre alcuna delle situazioni di non rinviabilità della prova, tassativamente previste dall'articolo 392 del medesimo codice di procedura penale, la possibilità che l'esame del minore vittima del reato sia effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico e regola, con l'introduzione dell'articolo 282-ter del citato codice, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 3 stabilisce, infine, che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un fondato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è commesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

Art. 612-ter. - (Diffida). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni».

2. All'articolo 165 del codice penqale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 612-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a un programma di riabilitazione»;

b) al secondo comma, le parole: «nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi primo e secondo»;

c) al terzo comma, le parole: «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del terzo comma».

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, disciplina, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di riabilitazione di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 407

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato CONTENTO

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Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

 

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Presentata il 29 aprile 2008

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Onorevoli Colleghi! - Purtroppo le cronache nazionali ci hanno tristemente abituati a continui episodi di persecuzione e di molestie insistenti ai danni di soggetti deboli, spesso donne e financo minori. Si tratta di quelle condotte di costante ingerenza nella vita di un individuo (quasi sempre una persona con la quale l'agente ha avuto nel tempo una relazione affettiva) che il diritto penale di molti Paesi già identifica con il termine di «stalking». In alcuni casi, questi comportamenti seguono un percorso in crescendo: dalle pressanti telefonate e visite forzate al domicilio della vittima ad autentici pedinamenti, dalle intromissioni dirette e indirette nella sfera personale della parte offesa a veri e propri atti violenti, quali percosse, minacce e ingiurie. Da constatare, in questo senso, come anche il nostro Paese abbia registrato nel più recente passato vari episodi di inaudita gravità, sfociati in autentici delitti di sangue.

Il nostro ordinamento sta manifestando sempre più la propria inadeguatezza nel perseguire con la dovuta severità questo fenomeno. Non, è, infatti, possibile sussumere la condotta tipica in parola ricorrendo solo ed esclusivamente alle tradizionali figure delle minacce (articolo 612 del codice penale) o della violenza privata (articolo 610 del codice penale) piuttosto che delle molestie (articolo 660 del codice penale; quest'ultima, tra l'altro, a carattere contravvenzionale e, pertanto, soggetta all'istituto dell'oblazione speciale ex articolo 162-bis del codice penale). In altre parole, si avverte l'urgente bisogno, così come già avvenuto in altri Stati europei e nordamericani, di punire con una fattispecie a se stante gli autori di siffatte molestie insistenti. Non a caso, l'odierna proposta di legge fa riferimento alla «repressione degli atti persecutori».

Preliminarmente, si rappresenta come il testo ora in esame sia il frutto di un primo lavoro di discussione e di confronto svolto presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati nel corso della passata legislatura.

Il cardine del presente progetto di legge è l'articolo 1, che introduce nel codice penale un apposito articolo 612-bis per contemplare la fattispecie di reato degli «atti persecutori». Il nuovo delitto è perseguibile a querela (che andrà proposta entro sei mesi anziché i tre previsti nella maggior parte dei casi) e tende a sanzionare chi, mediante reiterate molestie o minacce, susciti nella vittima uno stato di sofferenza psichica o un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona ad essa legata da vincolo affettivo o familiare, creando così un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita dell'offeso. Stante l'alto numero di casi registrati anche a livello nazionale, verrà applicato un sostanziale aggravamento della pena qualora il condannato abbia in precedenza intrattenuto una relazione affettiva stabile con il soggetto preso di mira. Si procede d'ufficio se la vittima è un minore, o se il fatto è stato commesso con minaccia grave o risulti collegato ad altro reato perseguibile d'ufficio, nonché quando concorra una delle condizioni previste dall'articolo 339 del codice penale (minaccia perpetrata in gruppo, o con armi, o da agente travisato e simili).

Un'ulteriore significativa novità è quella contemplata dall'articolo 2 della proposta di legge: viene, infatti, riconosciuto il diritto della vittima di stalking che ancora non abbia sporto formale querela di rivolgersi al questore per la tutela della propria sfera personale. Il questore, assunte le informazioni del caso, può così sottoporre l'autore delle molestie alla misura di prevenzione dell'avviso orale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge n. 1432 del 1956. Qualora il soggetto così ammonito persista nell'esecuzione del proprio disegno criminoso, la procedibilità d'ufficio del relativo delitto diventa automatica.

L'articolo 3 della proposta, dopo aver raccordato con le suddette innovazioni l'articolo 266 del codice di procedura penale, inserisce nello stesso codice di rito l'articolo 282-ter: si tratta di una disposizione che consente al giudice di imporre al condannato in sede di sentenza, specifici comportamenti. Tra questi, di particolare interesse appare l'obbligo di non avvicinarsi alla parte offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, nonché ai suoi prossimi congiunti o a persone che con la vittima mantengano una relazione affettiva; è, altresì, vietato di interloquire con tali soggetti mediante l'uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione. Il provvedimento del giudice è trasmesso all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi socio-assistenziali del territorio, anche per l'assunzione degli eventuali provvedimenti ablativi in fatto di autorizzazione all'uso e al porto di armi giudicati più idonei nel caso di specie.

Le restanti disposizioni contenute nell'articolo 3 del progetto di legge coordinano la novella in oggetto con numerose norme del codice civile e del codice di procedura penale.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

2. All'articolo 577, primo comma, del codice penale, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

Art. 2.

(Provvedimento del questore).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

 

 

 


N. 667

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato LUSSANA

¾

 

Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale e altre disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente

 

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Presentata il 30 aprile 2008

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese si stanno verificando con sempre maggiore frequenza gravi episodi di cronaca nera che impongono una maggiore attenzione da parte della nostra legislazione nei confronti delle molestie e delle minacce messe in atto da molestatori assillanti, in grado di procurare - secondo la definizione che ne forniscono gli psichiatri - una vera e propria «sindrome da molestie assillanti». Si tratta di qualcosa di molto più grave della molestia o del disturbo alle persone, sanzionati dal nostro codice penale con l'arresto fino a sei mesi. Secondo la terminologia mutuata dal mondo anglosassone, lo «stalking» consiste in una persecuzione asfissiante che finisce per sconvolgere l'esistenza della vittima, costringendola a vivere in una condizione di perenne attenzione, se non addirittura di terrore. Oltre l'80 per cento delle vittime sono donne e il fenomeno è in paurosa ascesa, tanto da non poter essere ulteriormente ignorato, visto che oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia è stato preceduto da atti di «stalking». Questi episodi di minaccia e di molestie continue sono considerati penalmente rilevanti nel nostro Paese solo quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone. Tuttavia la «molestia assillante» non si ascrive all'interno di questo reato, che si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino al comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica). Circostanza, questa, che comprova come, oltre un certo limite, le attuali norme sanzionatorie - quali quelle dell'articolo 610 del codice penale sulla violenza privata o dell'articolo 612 del codice penale che punisce le minacce - siano chiaramente insufficienti, mentre occorre, invece, individuare una nuova e specifica figura direato che consenta di punire coloro che in modo intenzionale e persistente seguono, molestano o minacciano un'altra persona, prima che tali comportamenti sfocino in ben più gravi episodi di omicidio. In ragione di quanto illustrato si è fermamente convinti della necessità di prevedere una nuova e più grave fattispecie di reato, che assorbe e unifica, aggiungendovi il requisito della ripetitività nel tempo, reati quali quelli di minaccia, di percosse e di violenza privata nei confronti del medesimo soggetto.

La presente proposta di legge, pertanto, definisce la fattispecie prevedendo che commette il delitto di molestia insistente (articolo 611-bis del codice penale) chiunque pone in essere intenzionalmente, in modo malevolo e persistente, un comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa. Tale fattispecie è punita con una pena superiore a quella prevista per la semplice molestia, ma inferiore rispetto a quella stabilita per la violenza privata; mentre la pena della reclusione è innalzata fino a quattro anni nel caso di reiterazione del reato o se il reato è commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorità giudiziaria richiesta dalla persona perseguitata. Quest'ultima previsione è necessaria per evitare che i comportamenti persecutori possano degenerare in fatti ben più gravi se non sono tempestivamente controllati e ridimensionati.

La modulazione della pena risponde a una precisa scelta, ovvero quella di rendere possibile nei confronti del persecutore l'applicazione di misure coercitive, quali il divieto di frequentare i luoghi in cui vive e lavora la vittima, per le ipotesi più lievi, o la custodia in carcere, per i casi più gravi.

È inoltre prevista l'istituzione di uno sportello aperto al pubblico presso ogni questura e di un numero verde nazionale allo scopo di dare sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti e agli operatori della sicurezza che si occupano delle segnalazioni delle presunte vittime.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale).

1. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 611-bis. - (Delitto di molestia insistente). - Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata fino a quattro anni».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Misura cautelare per il delitto di molestia insistente). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 611-bis del codice penale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 280 del presente codice al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa».

Art. 3.

(Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale).

1. Presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo 611-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.

2. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.

 

 

 


N. 787

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati
CODURELLI, BRAGA, RAMPI, SCHIRRU, BELLANOVA, DE BIASI

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Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

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Presentata il 7 maggio 2008

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno cosiddetto dello «stalking» (derivante dal verbo inglese to stalk, che possiamo tradurre in italiano come inseguire, pedinare, fare la posta) configura quell'insieme di «comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi», per usare la definizione datane nello studio «Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna», condotto dal professor Paolo Curci e dal dottor Gian Maria Galeazzi del dipartimento di patologia neuropsicosensoriale dell'università di Modena e Reggio Emilia.

L'interesse che si sta concentrando verso questo fenomeno è nato in seguito a casi di molestie che hanno avuto come vittime personalità dello spettacolo e ad aggressioni nei loro confronti, prima delle quali il colpevole aveva adottato questa forma di persecuzione. Ma, al di là di questi episodi «clamorosi», recenti studi epidemiologici hanno mostrato che i casi di stalking che risultano di gran lunga prevalenti si verificano nel contesto della violenza domestica. Secondo una classificazione del professor Curci e del dottor Galeazzi ricavata dagli studi maggiormente qualificati su questo tema (per esempio: Mullen P.E., Pathè M., Purcell R., Stuart G.W., «Study of stalkers», Am J Psychiatry, 1999), gli stalker agiscono tipicamente attraverso:

a) comunicazioni intrusive, distinte secondo il mezzo usato (telefoniche, per posta, e-mail, facsimile o altro, ad esempio messaggi lasciati sulla macchina o sulla porta di casa del molestato);

b) contatti, distinti in comportamento di controllo indiretto (seguire, spiare, mantenere la sorveglianza attorno all'abitazione) oppure di approccio diretto al molestato, in pubblico, sul luogo di lavoro;

c) comportamenti associati, come ordinare beni per conto del molestato, inviare doni, far trovare oggetti (per esempio, animali o parti di animali morti), vandalizzare le proprietà del molestato (per esempio tagliare le gomme dell'automobile), uccidere gli animali domestici della vittima.

Strumento per eccellenza dello stalker rimane comunque il telefono, con cui iniziano, nella maggior parte dei casi, le «campagne di stalking»: del resto, i mezzi indiretti di comunicazione, come appunto il telefono, appaiono i più utili e semplici, affinché il molestatore assillante possa raggiungere la propria vittima. Il telefono, e di recente anche i brevi messaggi da cellulare (gli sms), divengono un vero e proprio mezzo di persecuzione, consentendo di superare distanze geografiche e convenzioni sociali.

Per i medesimi motivi, anche attraverso la rete internet, con la diffusione del suo utilizzo da parte di milioni di persone in ogni parte del mondo, vengono posti in essere comportamenti di stalking (attuati tramite i servizi classici della rete, e-mail e chat) dando vita al cosiddetto cyberstalking.

Tuttavia, tali mezzi sono sempre più spesso solo l'inizio della campagna di stalking, cui vengono ad aggiungersi, in un momento successivo, i contatti indiretti dello stalker con la propria vittima (pedinamenti, appostamenti) e gli approcci diretti.

Secondo quanto sostenuto dal dottor Marco Strano, direttore scientifico del Telematic Journal of Clinical Criminology (www.criminologia.org), alla luce delle ricerche più recenti, sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, è possibile sintetizzare una tipologia, semplificata, di persecutori:

1) soggetti che non riescono ad accettare l'abbandono del partner o di altre figure significative e attuano una vera e propria persecuzione nel tentativo maldestro di ristabilire il rapporto o semplicemente per vendicarsi dei torti subiti nel corso del distacco (la maggior parte dei casi). Sono i molestatori statisticamente più pericolosi per quanto riguarda la possibilità che lo stalking degeneri in atti di violenza fisica nei confronti della vittima;

2) soggetti che sfogano attraverso lo stalking un rancore dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui sono entrati in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo. Tipico il caso dell'ex collega di lavoro che si è comportato male con lui o del professionista (ad esempio un medico) che gli ha provocato un danno giudicato grave. Normalmente questi stalker presentano un livello di pericolosità contenuta per ipotesi di violenza fisica, rappresentata attraverso le molestie e gli insulti, ma difficilmente agìta;

3) molestatori sessuali abituali o conquistatori maldestri, che individuano l'oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettuano una serie di tentativi di approccio. I soggetti appartenenti a questa categoria talvolta presentano modalità compulsive o possono giungere a vere e proprie forme di delirio. Per ciò che attiene agli indici di pericolosità, i molestatori sessuali possono divenire potenziali stupratori, mentre la categoria dei cosiddetti «conquistatori maldestri» normalmente è pressoché innocua.

Talvolta si rilevano soggetti che possono essere inseriti parzialmente in più di una delle tre categorie.

Il comportamento di stalking, così come descritto, presenta dunque numerose sfaccettature sia nelle modalità di attuazione della campagna persecutoria, sia nella motivazione che porta all'ossessione-compulsione dello stalker nei confronti della propria vittima.

Tuttavia, benché tale fenomeno descriva una costellazione comportamentale, solo in alcuni casi è ascrivibile a un conclamato disturbo psichiatrico con manifestazioni deliranti o con anomalie patologiche della personalità, rilevando nella prevalenza dei casi motivazioni razionali attinenti a un desiderio di vendetta o all'incapacità di accettare e di elaborare cognitivamente l'abbandono di un partner o di un'altra figura significativa.

La ricerca psichiatrica sul fenomeno dello stalking si è spinta anche su un altro fondamentale campo, che riguarda l'impatto psicologico dello stalking sulle vittime. Del resto, l'impatto delle molestie è, in parte, implicito nella definizione stessa della sindrome.

Come sostenuto dal professor Curci e dal dottor Galeazzi, per definizione, infatti, nei casi di molestie assillanti le comunicazioni e la ricerca di contatto indiretto o diretto del molestatore risultano non solo sgradite e inopportune alla vittima, ma anche fonte di preoccupazione e paura per la propria sicurezza personale o di persone care, fino a un vero senso di terrore.

Da un punto di vista pratico, l'impatto per le vittime di una campagna di stalking può essere estremamente gravoso: giornate di lavoro perse, necessità di aumentare il grado di protezione personale con conseguenti spese per la sicurezza, cambiamento di residenza eccetera.

A tutto ciò si accompagna una variabile frequenza e intensità di sintomi correlati: tra i più diffusi, secondo uno studio condotto negli Stati Uniti (Pathè M., Mullen P.E., «The impact of stalkers on their victims», Br J Psychiatry, 1997), sono gli stati ansiosi, i disturbi del sonno e i ricordi intrusivi.

Dal medesimo studio emerge come la continua insistenza del molestatore e la sua capacità di penetrare nella vita privata della vittima, unitamente alla percezione che gli interventi legali sono inefficaci a fronteggiare i comportamenti molesti, provocano in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza e una percentuale rilevante di essi giunge a contemplare, e in alcuni casi anche tentare, il suicidio per sfuggire alla condizione di persecuzione cui è sistematicamente sottoposta.

Anche senza giungere a queste reazioni estreme, altri studi (tra cui ricordiamo, Hall D.M, «The victims of stalking», Meloy J.R. ed., The Psichology of stalking, San Diego, Academic Press, 1998) hanno evidenziato quanto una campagna persecutoria possa incidere sulla vittima fino a registrare un vero cambiamento di carattere. Infatti, si è verificato che in seguito alle molestie nel soggetto/vittima aumenta il grado di «timorosità», sospettosità, introversione e stato di allarme, ma anche il nervosismo e il senso di rabbia, e alcuni soggetti giungono alla depressione.

Di fronte a un fenomeno quale lo stalking, letteralmente capace di distruggere la vita della vittima designata, anche il mondo giuridico ha dovuto affrontare specificamente tale problema.

La giurisprudenza nordamericana è stata la prima a dare una definizione giuridica del fenomeno dello stalking e a porvi un rimedio. Nel 1994 tutti gli Stati degli USA avevano approvato una legislazione anti-stalking: a essere punito è colui che, secondo una formula che si rinviene nella maggior parte delle leggi dei vari Stati, pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento consistente nel seguire o nel molestare un'altra persona.

Anche il Canada ha una normativa, contenuta nel Criminal Code of Canada, che definisce il delitto di molestia criminale (criminal harassment), che si concretizza nel molestare intenzionalmente o imprudentemente un'altra persona in ciascuno di questi modi:

1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o con suoi conoscenti;

2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova a essere;

3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o ai suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza.

Nel Regno Unito, al fine di affrontare in modo più preciso della precedente legislazione i comportamenti di stalking, è stato adottato il Protection from Harassment Act del 1997. Esso prevede che la persona non deve attuare una condotta che sa o dovrebbe sapere essere causa di molestia a un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni pensa che la condotta dell'imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso.

Occorre peraltro dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima. In presenza di semplice abuso verbale, ai fini della punibilità è necessaria la ripetizione del comportamento molesto per due volte.

Anche la legislazione degli Stati della Federazione australiana prevede una disciplina volta a contrastare il fenomeno dello stalking, contemplando, tra l'altro, la possibilità di emanare provvedimenti inibitori (intervention/protettive or restraining order) che, qualora vengano trasgrediti dallo stalker, comportano l'aggravante del reato o l'esecuzione dell'arresto o la fine della sospensione condizionale della pena detentiva per stalking già comminata, anche se il reato è consumato senza minacce esplicite o atti violenti.

In Italia a tutt'oggi non esiste una specifica legislazione per contrastare e punire colui che pone in essere un comportamento ripetitivo e assillante di molestie. Le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti quando integrano la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 del codice penale, rubricato come «Molestia o disturbo alle persone». La ratio della norma in questione è volta alla tutela della tranquillità pubblica proprio per l'incidenza che il relativo turbamento può avere sull'ordine pubblico, stante la possibilità di reazione del molestato, mentre l'interesse della vittima riceve una protezione solo riflessa. Altre condotte, quali l'ingiuria, la minaccia semplice o aggravata, la violenza privata, il danneggiamento, sono punite autonomamente a titolo di delitto.

In considerazione della rapidità con cui il fenomeno dello stalking sta dilagando anche nel nostro Paese e delle conseguenze che tali campagne persecutorie creano in capo alle vittime, ci è apparso assolutamente necessario porre rimedio al mancato riconoscimento giuridico del fenomeno con la presente proposta di legge, la cui elaborazione non sarebbe stata possibile senza il fondamentale contributo della Commissione per le pari opportunità della provincia di Lecco.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 612-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.000.

Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o conoscenti della stessa.

Se la frequentazione dei luoghi di cui al secondo comma è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 612-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a quattro anni.

I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate».

Art. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 856

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato PISICCHIO

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Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

 

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Presentata il 7 maggio 2008

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che presentiamo alla vostra attenzione rappresenta il punto di arrivo di un articolato e impegnativo dibattito svolto presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella XV legislatura, dibattito che generò la predisposizione di un testo unificato sullo «stalking» che avrebbe dovuto essere discusso in Aula il 28 febbraio 2008, ma che non ebbe più luogo a causa dell'interruzione anticipata della legislatura.

Che cosa sia lo stalking, la molestia insistente e malevola, il gesto arrogante di affermazione quasi proprietaria del maschio sulla donna (ma c'è anche un 15 per cento che si muove all'incontrario con l'uomo come parte lesa) è raccontato dalle cronache drammatiche dei nostri giorni: si può dire che quasi tutti gli episodi di violenza subiti dalle donne abbiano a origine una storia di molestie insistenti. Il molestatore (in inglese «stalker») in genere è l'«ex»: l'ex marito, l'ex convivente, l'ex fidanzato, figura maschile che ritiene di aver impresso una volta per tutte il proprio marchio proprietario sulla donna, marchio destinato a una indelebilità che travalica anche la fine del rapporto.

Con il gesto di molestia l'«ex» riafferma, dunque, la sua egemonia sulla donna, negandole ogni autonomia vitale. Naturalmente esistono anche altre tipologie di stalker. Così il disturbato mentale che ha voluto interpretare un semplice gesto di cortesia della donna da lui sognata come un messaggio di disponibilità: per lui la presa di coscienza della verità diventa spesso occasione di dolore e di reazione spropositata.

Ma sono stalker anche gli autori degli appostamenti sotto casa, delle telefonate assillanti negli orari più impensati, delle e-mail più indesiderate. Il fenomeno è più diffuso di quanto non si immagini e non solo rappresenta l'anticamera più frequente del reato di violenza sessuale, ma è anche motivo rilevantissimo di gesti omicidi: è stato calcolato che almeno il 10 per cento degli omicidi compiuti nel nostro Paese ha all'origine un atteggiamento di molestia insistente.

L'ordinamento italiano punisce l'omicidio, la violenza sessuale, la violenza privata, ma non ha strumenti per contrastare lo stalking. La Commissione Giustizia della Camera dei deputati, dunque, aveva adottato un testo normativo molto efficace per prevenire e contrastare il fenomeno, mettendo in atto, tra l'altro, un meccanismo di diffida nei confronti degli autori di condotte moleste.

Entrando nel merito dell'articolato, riprodotto integralmente con la presente proposta di legge, occorre rilevare che si è tenuta presente massimamente l'esigenza di una formulazione delle fattispecie che fosse conforme al principio di legalità, con particolare riferimento al profilo della determinatezza. Il testo consta di tre articoli, il primo volto a disciplinare sotto il profilo sostanziale e processuale gli atti persecutori, il secondo e il terzo a regolare i meccanismi di diffida diretti a impedire che lo stalker possa compiere ulteriori intrusioni nella sfera di libertà della vittima.

Rammentando ancora che tutti i gruppi parlamentari avevano espresso una posizione di condivisione dei princìpi ispiratori di una normativa volta a contrastare le molestie insistenti (ben diciannove erano state le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate da tutte le forze politiche) e che la proposta, se accolta, andrebbe a colmare un vuoto normativo particolarmente avvertito, si sottolinea l'urgenza della sua approvazione, considerata anche un risarcimento dovuto alle donne, ancora una volta le più danneggiate, anche dalla fine anticipata della XV legislatura.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

2. All'articolo 577, primo comma, del codice penale, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

Art. 2.

(Provvedimento del questore).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

 

 

 




[1]    Il termine “stalking” (e il verbo “to stalk”) è derivato dal linguaggio tecnico della caccia ed è traducibile letteralmente con la perifrasi “fare la posta” (alla preda).

[2]    In tema cfr. Servizio Biblioteca, Il reato di molestia insistente (stalking) negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Germania, Note informative sintetiche n. 11 del 2007. Per quanto riguarda gli Stati Uniti cfr. anche F. Di Luciano, Cyberstalking. Comparazione, situazione italiana e prospettive di riforma, in Diritto dell’Internet, 2007, n. 5, p. 503.

[3]    L’articolo indica tassativamente le condotte vietate, in particolare non è consentito molestare una persona in ciascuno di questi modi: 1) seguendo una persona o i suoi conoscenti in maniera ripetuta; 2) comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o suoi conoscenti ripetutamente; 3) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova ad essere; 3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o a suoi familiari. Tali comportamenti sono puniti con una pena detentiva massima di dieci anni (nel 2002 la pena massima è stata portata da cinque a dieci anni). Cfr. Servizio Biblioteca, Il reato di molestia insistente (stalking) negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Germania, Note informative sintetiche n. 11 del 2007.

[4]    Come evidenziano le note informative n. 11 del 2007 del Servizio Biblioteca «I commi 2 e 3 dell’art. 238 del codice penale prevedono: una pena detentiva che va da tre mesi a cinque anni se il molestatore mette in pericolo di morte o provoca un grave danno di salute alla vittima, ad un suo familiare o ad una persona ad essa vicina ed una pena detentiva che va da uno a dieci anni in caso di morte della vittima, di un suo familiare o di una persona ad essa vicina. Se si prescinde da tali casi, il reato di stalking è normalmente perseguito su richiesta di parte, ma può tuttavia esserlo d’ufficio nel caso in cui l’autorità giudiziaria ravvisi un interesse pubblico all’azione penale».

[5]    In tema si vedano A. Cadoppi, Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un’efficace azione di contrasto, in Guida al diritto, 2007, n. 7, p. 10; V. Pezzella, Stalking: dalla molestia alla persecuzione, inserto speciale di Diritto e giustizia, 2005, n. 15.

[6]    Il testo unificato aggiungeva alle condotte discriminatorie già sanzionate dalla c.d. Legge Mancino anche quelle fondate sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

[7] L’A.C. colloca il nuovo delitto nella medesima sezione "Delitti contro la libertà morale", ma dopo l’articolo 611 (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato).

[8]    L. 27 dicembre 1956 n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

[9]    Si tratta di articoli inseriti nel codice civile dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.