Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Il congedo parentale in Norvegia
Serie: Guida alla documentazione    Numero: 11    Progressivo: 2010
Data: 12/10/2010
Descrittori:
ASSENZE DAL LAVORO   GENITORI
NORVEGIA   STATI ESTERI

Camera dei deputati

XVI Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Guida alla documentazione

 

 

Il congedo parentale in Norvegia

(12 ottobre 2010)

 

In Norvegia i genitori (naturali o adottivi) hanno diritto ad un congedo parentale retribuito durante il primo anno di vita del figlio che non superi un anno complessivo, considerando nel totale i permessi presi da entrambi i genitori. In aggiunta, ogni genitore ha il diritto a permessi non retribuiti per non più di un anno per ogni figlio. Occorre tuttavia sottolineare che il diritto del padre ad usufruire del congedo parentale è subordinato allo status di lavoratrice della madre (tutti e due i genitori devono lavorare).

I genitori norvegesi, se entrambi lavoratori, possono scegliere se prendere un totale di 46 settimane di congedo mantenendo il 100% del salario o 56 settimane all’80% del salario.

I due genitori possono liberamente dividere tra loro il periodo di congedo, ad eccezione delle prime sei settimane dopo la nascita, che sono riservate alla madre, e di dieci settimane nel rimanente periodo di permesso consentito che sono riservate al padre (quota paterna).

La Norvegia è il primo paese al mondo ad aver previsto una quota di congedo parentale riservata al padre. Introdotta nell’ordinamento norvegese nel 1993 al fine di incoraggiare i padri a partecipare alle cure dei propri figli durante il loro primo anno di vita, la quota paterna è stata aumentata da sei a dieci settimane nel 2009. La quota di congedo riservata al padre non può essere trasferita alla madre e, se non utilizzata, va perduta.

Nel 2008 il 90% dei padri ha usato la “quota paterna” ed un numero sempre maggiore di uomini ha scelto di prendere il congedo parentale per un tempo maggiore alle 10 settimane a loro “riservate” (il 16,5% nel 2008 rispetto all’11% nel 2000). I risultati sono stati così incoraggianti che nel bilancio proposto per il 2011, il Governo norvegese ha proposto di aumentare ulteriormente la “quota paterna” di congedo parentale portandola a 12 settimane (The Norway Post del 23 settembre 2010).

I genitori, se lavoratori dipendenti, hanno diritto ad essere compensati da parte dei servizi di Sicurezza Sociale per la perdita di retribuzione durante il primo anno di congedo. Inoltre, il dipendente può aver diritto alla retribuzione piena da parte del suo datore di lavoro se così stabilito nel contratto di lavoro individuale.

I lavoratori dipendenti hanno, infine, diritto ad un congedo parziale combinato con pagamento in parte di benefici a favore di genitori naturali o adottivi. Tale diritto si basa su un accordo tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti. Il diritto al congedo parziale è subordinato alla condizione che il dipendente lavori più del 50% del suo orario lavorativo.

Si riproduce qui di seguito una tabella riassuntiva

Congedo di maternità/paternità retribuito

Congedo di paternità retribuito

Congedo di maternità non retribuito

Congedo di paternità non retribuito

Limitazioni

56 settimane (13 mesi) (80%) o 46 settimane (10.5 mesi) (100%) – la madre ha diritto ad  almeno 3 settimane immediatamente prima della nascita del figlio e a 6 settimane immediatamente dopo la nascita. Il padre ha diritto ad almeno 10 settimane.

Il resto del congedo può essere diviso liberamente tra i due genitori

10 settimane delle 56/46 di congedo retribuito sono riservate al padre. Se non usate, le 10 settimane vanno perse e non possono essere trasferite alla madre.

La madre ha diritto anche  ad un intero anno di congedo non retribuito dopo lo scadere del periodo in cui è previsto il congedo retribuito

Il padre ha diritto anche  ad un intero anno di congedo non retribuito dopo lo scadere del periodo in cui è previsto il congedo retribuito Inoltre, il padre ha diritto a prendere due settimane di congedo non retribuito immediatamente prima o dopo la nascita del figlio per assistere la moglie (molti padri vengono comunque retribuiti durante queste due settimane dai loro datori di lavoro).

Per avere diritto al congedo retribuito per sé e per il marito, la madre deve aver lavorato per 6 degli ultimi 10 mesi prima della nascita del figlio, altrimenti il congedo non è retribuito (ad eccezione di una somma di denaro una tantum concessa  dal governo).

 

 

Normativa

La disciplina del congedo parentale è definita dal testo vigente del Working Environment Act del 17 giugno 2005 n. 62 (chap. 12: “Entitlement to leave of absence”) e dalle corrispettive disposizioni del National Insurance Act (chap. 4)

 

Il testo della legge del 2005, come modificata dalla Legge del 23 febbraio 2007 n. 10, è disponibile, nella versione in lingua inglese, all’indirizzo internet http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=92156

 

Documentazione

Ministry of Foreign Affairs, Parental benefits and paternity leave (2009) http://www.norway.org/aboutnorway/society/welfare/benefits/

 

Ministry of Children, Equality and Social inclusion The rights of parents of small children (brochure, aggiornata al 2007, consultabile all’indirizzo internethttp://www.regjeringen.no/upload/BLD/Veiledning%20og%20brosjyrer/2007/270636_the_rights_of_parents_of_small_children_2007_english.pdf)

Duvander A.Z., Lappergård T., Andersson G., Active fatherhood policy and fertility in the Nordic countries: A comparative study on the impact of father’s use of parental leave on continued childbearing in Norway and Sweden, Population Association of America (PAA), Meeting annuale presso la Princeton University, New York, 29-31 marzo 2007 http://paa2007.princeton.edu/download.aspx?submissionId=71035

Ministry of Children, Equality and Social inclusion, Including men for women’s rights and gender equality (discorso tenuto dal Ministro norvegese, Audun Lysbakken davanti alla Commissione ONU sullo stato delle donne 1–12 marzo 2010) http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Whats-new/Speeches-and-articles/minister/taler-og-artikler-av-barne--likestilling/2010/Including-men-for-womens-rights-and-gender-equality.html?id=598259