Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere ' EUROSUR - (COM (2011)873) | ||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 123 | ||
Data: | 13/04/2012 | ||
Descrittori: |
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Tipo di atto |
Proposta di regolamento |
Data di adozione |
12 dicembre 2011 |
Base giuridica |
Art. 77, par. 2, lettera d) del TFUE |
Settori di intervento |
Gestione delle frontiere |
Assegnazione |
23 dicembre 2012 – I Commissione Affari costituzionali |
Segnalazione da parte del Governo |
Sì |
Con una estensione delle frontiere terrestri pari a circa 7.400 km e 57.800 Km di frontiere marittime, l’Unione europea, in base ai dati forniti dalla Commissione nella valutazione di impatto che accompagna la proposta, ha registrato nel 2009 e nel 2010 più di 100 mila tentativi di attraversamento irregolare. Solo nei primi sei mesi del 2011 sarebbero stati individuati 74300 passaggi non autorizzati di cui il 96% alle frontiere esterne di Spagna, Grecia, Italia e Malta. Tra il 1988 e la fine di giugno 2011, 12943migranti avrebbero perso la vita nel Mediterraneo e attorno alle isole Canarie, 1931 nel solo 2011. La Commissione europea osserva peraltro che le reti criminali coinvolte nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina si avvalgono spesso delle stesse vie e degli stessi metodi anche per la tratta di esseri umani, il traffico di droga, di armi, di sostanze nucleari e radioattive e il sostegno alle attività terroristiche.
Il Codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) contiene disposizioni relative alle modalità dei controlli alle frontiere, ma fornisce solo indicazioni generali per quanto riguarda la sorveglianza. Con la proposta di regolamento in esame la Commissione europea intende istituire un sistema europeo di sorveglianza alle frontiere esterne dell’UE basato su uno scambio strutturato di informazioni tra gli Stati membri e l’Agenzia FRONTEX, integrando pienamente nel quadro giuridico dell’Unione il già avviato progetto in materia, denominato EUROSUR (European Border Surveillance System) e fissando al 2013 il termine ultimo per la sua completa operatività. La proposta di regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen e pertanto il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano alla sua adozione né sono soggette alla sua applicazione.
Si ricorda che l’Agenzia FRONTEX, attiva dal 2005 (Regolamento (CE) n. 2007/2004) e con sede a Varsavia, ha il compito di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne. Per le sue attività l’agenzia si avvale di Squadre europee di guardie di frontiera. Per quanto riguarda gli strumenti impiegabili, FRONTEX gestisce il registro centralizzato CRATE che censisce le attrezzature tecniche proprie dell’Agenzia e le attrezzature messe a disposizioni dagli Stati membri. Nel 2007 è stato inoltre introdotto nel regolamento istitutivo di FRONTEX un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido (RABIT).
Il progetto EUROSUR è stato lanciato dalla Commissione europea nel febbraio 2008, nel contesto della progressiva istituzione di un modello europeo di gestione integrata delle frontiere, in linea con le indicazioni del programma dell’Aia per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2004-2009. La validità del progetto è stata confermata nel programma di Stoccolma 2010-2014 e ribadita dal Consiglio europeo del giugno 2011, che, alla luce dell’emergenza immigrazione verificatasi nel Mediterraneo in seguito ai rivolgimenti politici nei paesi del Nord Africa, ha auspicato una piena attuazione del sistema al più tardi nel 2013.
Scopo del progetto EUROSUR e della proposta di regolamento in esame è aumentare la conoscenza situazionalee la capacità di reazionedelle autorità degli Stati membri preposte al controllo di frontiera e di FRONTEX.
Per quanto riguarda la conoscenza della situazione alle frontiere esterne, EUROSUR è volto a:
· migliorare la cooperazione tra le agenzie, grazie alla razionalizzazione delle strutture e al collegamento tra i sistemi nel settore del contrasto alla criminalità;
· permettere il ricorso alla fusione dei dati per individuare e seguire i movimenti transfrontalieri, specialmente di piccole imbarcazioni e lo scambio intersettoriale di informazioni con altri attori nel settore marittimo, ad esempio nel campo dei trasporti, delle dogane, del controllo della pesca e della difesa;
· migliorare scambio d'informazioni con i paesi terzi vicini.
Per quanto riguarda il rafforzamento della capacità di reazione delle autorità di contrasto nazionali, EUROSUR intende migliorare lo scambio di dati, informazioni e intelligence, attraverso il passaggio ad un'impostazione più centrata sull'analisi dei rischi, e rendere più efficace la gestione del personale e delle risorse.
Le attività svolte dagli Stati membri e da FRONTEX tra il 2008 e il 2011 per sviluppare, testare e introdurre gradualmente EUROSUR si sono basate su una tabella di marcia definita dalla Commissione europea nella comunicazione “Esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)” (COM(2008)68) del 13 febbraio 2008. Le misure, comprendenti l’istituzione di centri nazionali di coordinamento e di una rete di comunicazione informatica protetta per lo scambio di dati tra i vari centri nazionali e tra questi e FRONTEX, sono state finanziate fino al 75% a valere sul Fondo europeo per le frontiere esterne, sullo strumento di finanziamento per l’adesione all’area Schengen, sul Settimo programma quadro per la ricerca e sviluppo nonché sul bilancio di FRONTEX.
Il Ministero dell’interno italiano ha partecipato al progetto fin dalle sue prime fasi sperimentali. In una recente nota relativa alla proposta di regolamento in esame, il Ministero informa che il 20 gennaio scorso è stato istituito presso la Direzione centrale dell’Immigrazione e della polizia delle Frontiere un Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione, presso cui operano rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto. Tale Centro di coordinamento dovrebbe coincidere con il Centro nazionale previsto dalla proposta di regolamento in esame.
Per quanto riguarda la “rete di comunicazione”, è stato avviato un progetto pilota che coinvolge oltre FRONTEX, Francia Italia e Spagna per le frontiere marittime meridionali e Finlandia, Polonia e Slovacchia per le frontiere esterne terrestri. In Italia la rete di comunicazione cd. “nodo EUROSUR” è stata attivata nel novembre 2011 e nel corso del 2012 dovrebbe essere estesa ad altri 12 Stati membri.
In proposito appare opportuno che Governo chiarisca se l’attuazione del regolamento sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero se le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del Centro già istituito presso il Ministero dell’interno siano adeguate allo scopo.
Il nucleo essenziale della proposta è costituito dalle disposizioni relative alle componenti dell quadro EUROSUR (Capo I, artt da 4 a 7), alla conoscenza situazionale (Capo II, artt. da 8 a 12) e alla capacità di reazione (Capo III, artt. da 13 a 15)
In base all’articolo 4, il quadro di EUROSUR per lo scambio di informazioni tra Stati membri e FONTEX è formato dalle seguenti componenti:
a) centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera;
b) quadri situazionali nazionali;
c) rete di comunicazione;
d) quadro situazionale europeo;
e) quadro comune di intelligence prefrontaliera;
f) applicazione comune degli strumenti di sorveglianza.
Le singole componenti sono illustrate negli articoli immediatamente successivi. In base all’articolo 5 ogni Stato membro situato lungo le frontiere esterne terrestri e marittime dell’ Unione è tenuto ad istituire, attivare e gestire un Centro nazionale di coordinamento per la sorveglianza di frontiera, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In particolare il centro nazionale di coordinamento:
a) provvede allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tra tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne e con le autorità di contrasto competenti a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia;
b) contribuisce alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale;
c) istituisce e aggiorna il quadro situazionale nazionale;
d) assiste la pianificazione e l'attuazione di tutte le attività nazionali di sorveglianza di frontiera;
e) amministra il sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere, se del caso in conformità del diritto nazionale;
f) misura a scadenze regolari gli effetti delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera;
g) coordina le misure operative con altri Stati membri, fatte salve le competenze dell'Agenzia FRONTEX.
La nota fornita dal Ministero dell’interno italiano sottolinea che la previsione per cui i centri nazionali eserciterebbero anche poteri di “gestione” delle risorse deputate alla realizzazione del progetto non sarebbe in linea con le norme nazionali vigenti in tema di coordinamento delle Forze di polizia, atteso che deriverebbe per il Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione la possibilità di impartire direttamente ordini, anziché semplici direttive, non solo alla Polizia di Stato ma anche ad altri destinatari, quali la Marina Militare e il Corpo delle Capitanerie di Porto che, in base alle norme vigenti, concorrono con l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina via mare. Il Ministero ritiene pertanto che andrebbe chiarita la portata della disposizione di cui all’articolo 5, lett. b nella parte in cui fa riferimento alla “gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personali” che dovrebbe essere intesa come gestione delle risorse del Centro e non come gestione operativa di tute le risorse deputate alla sorveglianza di frontiera e al contrasto all’immigrazione illegale.
L’articolo 6 definisce i compiti dell’agenzia FRONTEX, consistenti nell’amministrazione della rete di comunicazione Eurosur e nella istituzione e aggionamento del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence prefrontaliera. In particolare (art. 7) l'Agenzia istituisce e aggiorna la rete EUROSUR per la comunicazione, l’analisi e lo scambio sicuro, quasi in tempo reale, di informazioni sensibili non classificate e di informazioni classificate con i centri nazionali di coordinamento e tra questi ultimi.
Il Capo II della proposta contiene disposizioni relative alla conoscenza situazionale, definita all’articolo 3, quale capacità di monitorare, individuare, identificare, localizzare e comprendere le attività transfrontaliere allo scopo di motivare le misure di controllo, combinando nuove informazioni alle conoscenze già acquisite. A tal fine, l’articolo 8 della proposta prevede l’utilizzo dei quadri situazionali nazionali, del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence prefrontaliera. I quadri situazionali consistono in interfacce grafiche che presentano in tempo reale dati, informazioni e intelligence trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e altre fonti, perché vengano condivisi con altre autorità mediante canali di comunicazione e informazione. Le informazioni dei quadri situazionali sono organizzate secono tre livelli strutturali:
· il livello “eventi”, che contiene informazioni su episodi connessi alla migrazione irregolare, alla criminalità transfrontaliera e a situazioni di crisi;
· il livello “operazioni”, che contiene informazioni sulla situazione e sulla posizione dei mezzi propri, sulle aree di operazione e informazioni ambientali;
· il livello “analisi”, che contiene informazioni strategiche, prodotti analitici, intelligence, immagini e geodati.
L’articolo 9 stabilisce che il quadro situazionale nazionale venga istituito e aggiornato dal Centro nazionale di coordinamentoper fornire a tutte le autorità responsabili a livello nazionale della sorveglianza di frontiera informazioni efficaci, esatte e tempestive che siano utili per prevenire la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne dello Stato membro interessato. L’articolo specifica che il quadro situazionale nazionale consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:
a) il sistema nazionale di sorveglianza di frontiera, se del caso in conformità del diritto nazionale;
b) sensori stazionari e mobili gestiti da autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne;
c) pattugliamenti per la sorveglianza di frontiera e altre missioni di monitoraggio;
d) centri di coordinamento locali, regionali e di altro tipo;
e) altre autorità e altri sistemi nazionali pertinenti;
f) l'Agenzia Frontex ;
g) i centri nazionali di coordinamento degli altri Stati membri e dei paesi terzi;
h) reti regionali con paesi terzi vicini, quali la rete SEAHORSE per l'Atlantico, la rete SEAHORSE per il Mediterraneo, la rete CoastNet di coordinamento del controllo frontaliero della regione del Mar Baltico, il centro di coordinamento e di informazione del litorale del Mar Nero e altre reti regionali istituite alle frontiere esterne terrestri;
i) sistemi di segnalazione delle navi, quale il sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System, AIS) e il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (Vessel Monitoring System, VMS). I dati raccolti da questi sistemi sono acquisiti a livello nazionale dalle autorità nazionali competenti e dai centri di controllo della pesca;
j) altre organizzazioni competenti europee e internazionali;
k) altre fonti.
Con riferimento alle disposizioni contenute nel Capo II, la nota fornita dal Ministero dell’Interno italiano ritiene che esse siano eccessivamente dettagliate con il rischio di creare disarmonie con le disposizioni dell’ordinamento nazionale nel settore del coordinamento delle forze di polizia, laddove risulterebbe più efficace un richiamo al “rispetto degli ordinamenti nazionali”. A tale proposito la nota suggerisce che all’articolo 9 non si provveda ad una elencazione di dettaglio delle possibili fonti di informazione che devono costituire il quadro situazionale nazionale e che nel regolamento si inseriscano solo statuizioni di principio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi EUROSUR, rinviando al “ manuale pratico” di cui all’articolo 19 le previsioni relative agli orientamenti tecnici, operativi, raccomandazioni e migliori prassi, che non incidono sull’ordinamento nazionale.
In proposito appare opportuno che il Governo chiarisca se l’obiezione sollevata dal Ministero dell’interno rappresenta la posizione negoziale italiana e quali delle fonti esplicitamente indicate siano ritenute suscettibili di determinare situazioni di criticità, posto che il testo prevede anche il possibile ricorso alla categoria “altre fonti” la cui individuazione è evidentemente rimessa alla discrezionalità del Centro nazionale.
Per quanto riguarda le informazioni da inserire nel quadro situazionale nazionale relative ai mezzi propri utilizzati in operazioni nazionali in corso, l’articolo 9 stabilisce che qualora tali mezzi siano utilizzati nel contesto di missioni multifunzionali che comprendano missioni militari, il centro nazionale di coordinamento può decidere di non condividere tali informazioni con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia, tranne se i mezzi sono impiegati nella sezione di frontiera vicina ad un altro Stato membro. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini saranno infatti tenuti a comunicarsi direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine per quanto riguarda: tutti gli episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera e altri eventi significativi contenuti nel livello “eventi”; le posizioni delle pattuglie nazionali contenute nel livello ”operazioni”, se la missione primaria della pattuglia è prevenire la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera; la pianificazione, orari e codici di comunicazione per il giorno successivo delle pattuglie che operano nelle sezioni di frontiera esterna vicine; le relazioni tattiche di analisi dei rischi, contenute nel livello “analisi”.
Il quadro situazionale europeo (art. 10) è istituito e aggiornato dall’Agenzia FRONTEX sulla base delle informazioni raccolte dai quadri situazionli nazionali, dall’Agenzia stessa, nonché da altre organizzazioni europee e internazionali competenti. Anche in questo caso l’articolo specifica il tipo di informazioni contenute nei diversi livelli ( eventi, operazioni, analisi).
Sulla base delle informazioni ricevute dai centri nazionali di coordinamento e dai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nonchè da altre organizzazioni internazionali competenti, l’agenzia FRONTEX istituisce e aggiorna il quadro comune di intelligence prefrontaliera (articolo 11), contenente informazioni su episodi, situazioni di crisi e altri eventi che si verifichino nella zona prefrontaliera e che possano avere un'incidenza moderata o significativa sulla migrazione irregolare e sulla criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne degli Stati membri.
L’articolo 12 stabilisce che l’Agenzia FRONTEX è tenuta a facilitare l’applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, quali satelliti e sistemi di segnalazione delle navi, da parte degli Stati membri, al fine di ottenere e di trasmettere ai centri nazionali di coordinamento informazioni sulla sorveglianza delle frontiere esterne e della zona prefrontaliera su base regolare ed in modo affidabile ed economicamente efficiente. L’Agenzia (paragrafo 2) può fornire a un centro nazionale che le richieda informazioni sulle frontiere esterne dello Stato membro richiedente ottenute combinando dati provenienti da sistemi di segnalazioni delle navi, immagini satellitari, sensori montati su qualsiasi piattaforma. L’Agenzia può tuttavia respingere (paragrafo 4) una richiesta presentata da un centro nazionale a motivo di restrizioni tecniche e finanziarie e per altre ragioni giustificate.
Tenuto conto che FRONTEX opera anche attraverso attrezzature messe a disposizioni dagli Stati membri, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla formulazione dell’articolo 12 che pare rimettere alla discrezionalità dell’Agenzia la possibilità di fornire (par.2) o negare (par. 4) informazioni agli Stati membri. Tale impostazione potrebbe infatti penalizzare l’efficacia complessiva del sistema che si intende realizzare, nel caso in cui si tratti di informazioni che siano nella disponibilità di FRONTEX e che potrebbero risultare essenziali per sostenere la capacità di reazione dello Stato membro interessato.
Al fine di migliorare la capacità di reazione delle autorità di contrasto, (art. 13)ogni Stato membro è tenuto a suddividere le sue frontiere esterne terrestri e marittime in sezioni di frontiera, ognuna delle quali è dotata di un centro locale o regionale di coordinamento che provvede alla gestione efficace ed efficiente di personale e risorse. Sulla base dell'analisi dei rischi eseguita dall'Agenzia Frontex e previa consultazione degli Stati membri interessati, l'Agenzia assegna alle sezioni livelli di impatto diversi (basso, medio o alto) a seconda della possibile esposizione a fenomeni di immigrazione irregolare o criminalità transfrontaliera (art. 14).
L’articolo 15 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le attività di sorveglianza e pattugliamento svolte alle sezioni di frontiera esterna corrispondano ai livelli di impatto attribuiti, e individua per tali attività alcuni requisiti specifici. Per la sorveglianza di sezioni di frontiera ad impatto alto il centro nazionale di coordinamento può richiedere il sostegno di FRONTEX , compreso l’impiego delle Squadre europee di guardie di frontiera e delle attrezzature tecniche dell’Agenzia o del registro CRATE.
La cooperazione dell’Agenzia Frontex con i terzi, tra cui, in particolare, l’Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) , il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo, il Cento satellitare dell’UE e al Commissione europea è prevista all’articolo 17.
In base all’articolo 18, lo scambio di informazioni e la cooperazione con i paesi terzi vicini a fini di prevenzione della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera possono basarsi su accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi vicini interessati. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni. È vietato lo scambio di informazioni di cui un paese terzo potrebbe avvalersi per identificare persone o gruppi di persone che rischiano gravemente di essere sottoposte a tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti o altra violazione dei diritti fondamentali. Qualsiasi scambio con paesi terzi di informazioni ottenute dal servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza è soggetto alla normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali.
In base all’articolo 19 la Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'Agenzia, pubblica un manuale pratico per l'attuazione e la gestione di EUROSUR che contiene orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi.
A FRONTEX è attribuito il compito di funzionamento tecnico e operativo di EUROSUR (art. 20).
L’articolo 21 stabilisce che il regolamento entri in vigore a partire dal 1° ottobre 2013.
La proposta di regolamento si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera d) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
La Commissione europea ritiene che l’obiettivo della proposta non possa essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possa essere realizzato meglio attraverso un intervento legislativo a livello di Unione. Scopo del sistema EUROSUR, sottolinea la Commissione europea, è, infatti, consentire alle autorità degli Stati membri preposte al controllo di frontiera e a FRONTEX una migliore condivisione delle informazioni per il contrasto all’immigrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera e per la tutela stessa dei migranti, attraverso un uso più mirato, tempestivo ed economicamente vantaggioso dei dispositivi di intercettazione esistenti. La Commissione è inoltre dell’avviso che il sistema EUROSUR proposto rispetti pienamente le competenze territoriali dei singoli Stati membri, in virtù della sua impostazione decentrata, la cui struttura portante è costituita dai centri nazionali di coordinamento.
La Commissione europea sottolinea che le varie componenti di EUROSUR saranno attuate principalmente dall'Agenzia FRONTEX e dagli Stati membri attraverso un sistema di gestione concorrente. Per l'istituzione dei centri nazionali di coordinamento, gli Stati membri riceveranno il sostegno del Fondo per le frontiere esterne nel periodo 2012-2013 e dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nel quadro del previsto Fondo Sicurezza interna, nel periodo 2014-2020. Per creare la rete di comunicazione,il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera, l'Agenzia utilizzerà il proprio bilancio, all'occorrenza completato da un sostegno del Fondo Sicurezza interna (gestione finanziaria centralizzata diretta o indiretta). ll Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo sosterrà l'istituzione del previsto servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza nel periodo 2012-2013. Le misure nei paesi terzi vicini saranno finanziate, per il 2012-2013, dal programma tematico in materia di asilo e migrazione, nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Per il periodo 2012- 2020, la Commissione ritiene che i costi EUROSUR ammonterebbero a 338,7 milioni di euro, così ripartiti: Centri nazionali di coordinamento 99,6 milioni di euro (Fondo e strumento europeo per le frontiere esterne); Centro situazionale di FRONTEX 95,6 milioni di EUR (bilancio FRONTEX); Rete 46,7 milioni di EUR (bilancio FRONTEX): Quadro comune di intelligence prefrontali 29,3 milioni di euro (bilancio FRONTEX); Cooperazione con i Paesi terzi 5,4 milioni di euro a titolo dello (Strumento per la cooperazione allo sviluppo e Fondo europeo per le frontiere esterne); Applicazione comune degli strumenti di sorveglianza 62,3 milioni di euro (bilancio FRONTEX, Settimo programma quadro e programma GMES Global Monitoring for Environment and Security). Secondo il documento di lavoro SEC(2012)1538 che accompagna la proposta l’Italia avrebbe stimato a 82.269.106 euro i costi per il funzionamento del Centro di coordinamento nazionale per il periodo 2011-2016.
Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l’esame dell’atto risulta concluso dal Bundesrat tedesco, dai Parlamenti portoghese, spagnolo, lituano, slovacco e dal Senato italiano, mentre è tuttora in corso presso le due Camere del Parlamento belga, il Parlamento finlandese, polacco e svedese, la House of Commons britannica, il Senato olandese, la Camera dei deputati rumena. Il 16 marzo 2012 il Parlamento svedese ha adottato un parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà, rilevando in particolare che l’articolo 15 della proposta specifica troppo dettagliatamente il tenore delle misure di sorveglianza nazionali da adottare in base al differente livello di impatto del settore di frontiera, privando gli Stati membri dell’autonomia decisionale in materia.
XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Esami di atti e documenti dell’UE, n. 123, 13 aprile 2012
Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)