Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attuazione della cooperazione rafforzata per la creazione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215) (COM(2011)216)
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE    Numero: 87
Data: 06/06/2011
Descrittori:
TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE     

attuazione della cooperazione
rafforzata per la creazione
di una tutela brevettuale unitaria
(COM(2011)215) (COM(2011)216)

 

Dati identificativi

Tipo di atto

Proposte di regolamento

Data di adozione

13 aprile 2011

Base giuridica

Decisione 2011/167/UE del Consiglio

Articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)

Settori di intervento

Ricerca e proprietà intellettuale

Brevetto europeo

 

Esame presso le Istituzioni dell’UE

-   12 dicembre 2011- Approvazione della risoluzione da parte della plenaria del PE

-   27 giugno 2011 - Consiglio competitività straordinario dedicato al brevetto unico europeo. Adozione di un orientamento generale

 

Assegnazione

4 maggio 2011 – Assegnate ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera alla X Commissione Attività produttive, con il parere della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea

Termine per il controllo di sussidiarietà

29 giugno 2011

Segnalazione da parte del Governo

 

 

Finalità/Motivazione

Il 13 aprile 2011 la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento (COM(2011)215 e 216) volte ad attuare la cooperazione rafforzata rispettivamente per la creazione di una tutela brevettuale unitaria (cosiddetto “brevetto unico europeo”) e per il relativo regime linguistico. Il brevetto unico europeo avrà effetto solo per i 25 Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata, con l’esclusione di Italia e Spagna (si veda oltre).

Considerato che la complessità e i costi elevati dell’attuale sistema brevettuale determinano un notevole svantaggio competitivo per le imprese europee, l’obiettivo perseguito dalle proposte in esame è quello di:

 

 

 

·       rendere l’accesso al sistema brevettuale più facile, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro, favorendo nel contempo il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno. Secondo le stime della Commissione, infatti, la creazione di un unico brevetto a livello UE consentirebbe di ridurre il costo complessivo della convalida di un brevetto europeo medio che allo stato attuale supera i 32.000 euro (i costi di convalida effettivi nell’UE ammontano a circa 193 milioni di euro l’anno);

·       rendere il regime di traduzione dei brevetti semplice ed efficiente in termini di costi, mutuando a tal fine la prassi dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) basata sull’utilizzo di francese, inglese o tedesco. Ad avviso della Commissione, tale opzione consentirebbe di abbattere i costi di traduzione dagli attuali 14.000 a 680 euro a brevetto.

L’istituzione del brevetto unico europeo figura tra le priorità dell’Atto per il mercato unico (COM(2011)206), inteso a rilanciare il mercato unico europeo. In particolare, nel documento in questione si evidenzia che il brevetto unico europeo, che dovrebbe essere rilasciato a partire dal 2013, consentirebbe di ridurre i costi dell’80% rispetto all’attuale sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale caratterizzato dalla molteplicità di brevetti e di sistemi di risoluzione delle controversie che, oltre a generare insicurezza giuridica, risulta essere molto costoso e poco efficace. Si ricorda altresì che nel 2010 sono state presentate all’Ufficio europeo dei brevetti circa 235 mila domande di brevetto europeo e ne sono stati concessi circa 58.108.

 

Iter delle proposte e cooperazione rafforzata

La cooperazione rafforzata è una procedura istituzionale prevista dal Trattato di Lisbona che consente ad almeno 9 Stati membri di progredire secondo ritmi e/o obiettivi diversi qualora determinati obiettivi non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'UE nel suo insieme. Nel caso del brevetto unico europeo, il ricorso alla cooperazione rafforzata si è reso necessario per sbloccare l’esame della relativa proposta in seno al Consiglio che non era riuscito a raggiungere l'unanimità richiesta per l’adozione dell’atto a causa di forti divergenze tra gli Stati membri riguardanti il regime di traduzione del brevetto stesso.

La cooperazione rafforzata, autorizzata con la decisione 2011/167/UE del Consiglio, è stata sostenuta da tutti gli Stati membri dell’UE, ad eccezione di Italia e Spagna che, oltre a giudicarla un ostacolo per il mercato interno, considerano lesiva del principio di parità linguistica la proposta di basare il regime di traduzione del futuro brevetto unico europeo sull’utilizzo di inglese, francese o tedesco. Il brevetto unico, pertanto, non sarà valido in questi due Paesi, che tuttavia potranno decidere di aderire alla cooperazione rafforzata in qualsiasi momento, anche dopo il suo avvio.

Da ultimo, il 31 maggio 2011 il Governo italiano ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell’UE per chiedere l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio sopra richiamata. I motivi sui quali si basa il ricorso sono i seguenti:

·       incompetenza. Ad avviso del Governo italianola cooperazione rafforzata autorizzata dal Consiglio costituirebbe una violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, comma 1, del Trattato sull’Unione europea (TUE), secondo il quale vi si può fare ricorso solamente nel quadro delle competenze non esclusive dell’UE, mentre la creazione di "titoli europei" che abbiano come base giuridica l'art. 118 del TFUE (si veda oltre) rientra tra le sue competenze esclusive;

·       sviamento di potere. Il Governo italiano sostiene che nel caso specifico del brevetto unico europeo, la cooperazione rafforzata produrrebbe effetti contrari, o comunque non conformi, agli obiettivi in vista dei quali tale istituto è contemplato dai trattati in quanto recherebbe pregiudizio al mercato interno, introducendo un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri, una discriminazione fra imprese e distorsioni della concorrenza. Essa configurerebbe, pertanto, una violazione del principio fissato all'art. 326, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), secondo cui le cooperazioni rafforzate devono rispettare i trattati e il diritto dell'UE;

·       carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Secondo il Governo italiano la decisione di autorizzazione della cooperazione rafforzata sarebbe stata adottata in violazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del TUE, conformemente al quale una decisione in tal senso deve essere autorizzata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi che la cooperazione in questione intende perseguire non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’UE nel suo insieme.

 

In materia di brevetto europeo, con particolare riferimento al profilo giurisdizionale, la Corte di giustizia si è pronunciata lo scorso 8 marzo (parere n. 1/09) dichiarando l’incompatibilità con il diritto dell'UE del progetto di accordo internazionale tra Stati UE e gli Stati terzi aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo, diretto all'istituzione di un tribunale competente sulle controversie relative al brevetto europeo e al futuro brevetto unico europeo. Secondo la Corte tale accordo priverebbe i giudici nazionali della competenza ad interpretare e applicare il diritto dell'UE in tale ambito trasferendola ad un giudice internazionale, e inciderebbe altresì sulla competenza della Corte a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte dai giudici nazionali, snaturando in tal modo le competenze attribuite alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri. La Commissione, preso atto delle obiezioni sollevate dalla Corte, ha sottolineato tuttavia che tale aspetto rimane distinto rispetto alla questione riguardante la giurisdizione europea unica in materia di brevetti.

 

 

La Commissione aveva presentato nel 2000 una proposta di regolamento (COM(2000)412) sulla creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l’UE e di un sistema giurisdizionale unico in materia di brevetti per garantire la protezione dei titolari di brevetto in tutta l’UE. La proposta in questione prevedeva che il brevetto unico, rilasciato dall'UEB in una delle sue lingue ufficiali (inglese, francese o tedesco) e pubblicato nella medesima lingua unitamente ad una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue, avesse efficacia nell'ambito dell'UE. Merita ricordare che ai sensi degli articoli 69 e 84 della Convenzione sul brevetto europeo del 1973, per “rivendicazione” si intende la definizione chiara e concisa dell’invenzione per la quale si richiede il brevetto; tale parte definisce quindi i limiti della protezione conferita dal brevetto.

L’esame di tale proposta aveva presentato profili di particolare criticità per l’impossibilità di raggiungere un accordo in seno al Consiglio sul regime linguistico proposto dalla Commissione.

Il Trattato di Lisbona ha consentito di uscire dalla situazione di stallo; l’articolo 118 del TFUE, infatti, fornisce una base giuridica specifica per la creazione di titoli di proprietà intellettuale nell'UE che prevede il voto all’unanimità per le decisioni sul regime linguistico dei titoli, mentre tutti gli altri aspetti vengono decisi a maggioranza qualificata. Sulla base di questi sviluppi, il 4 dicembre 2009 il Consiglio competitività ha raggiunto un accordo sulla proposta nel suo complesso, decidendo di stralciare e di affrontare separatamente la questione del regime linguistico. Di conseguenza, il 30 giugno 2010 la Commissione ha presentato una specifica proposta di regolamento (COM(2010)350) sul regime di traduzione del futuro brevetto dell’UE che riproponeva il regime linguistico basato sulla prassi dell’UEB, giustificando tale scelta con la considerazione che poiché l’UEB sarà competente per il rilascio del brevetto unico europeo, il relativo regime di traduzione dovrà basarsi sulla procedura in vigore presso lo stesso UEB, e che l’opzione prescelta tiene conto altresì dell’uso delle lingue da parte della maggior parte dei richiedenti, considerato che, secondo i dati citati dalla Commissione, l’88,9% delle domande di brevetto europeo vengono presentate in inglese, francese o tedesco. Malgrado la nuova proposta della Commissione e gli sforzi della Presidenza del Consiglio dell’UE al fine di favorire un compromesso, non è stato possibile superare le divergenze sul regime linguistico, soprattutto a causa della netta contrarietà di Italia e Spagna che in sede di Consiglio hanno posto il veto, impedendo in tal modo l’adozione del regolamento.

Vista l’impossibilità di conseguire entro un periodo di tempo ragionevole l’obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria a livello UE, su richiesta di dodici Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito), la Commissione ha chiesto al Consiglio di autorizzare una cooperazione rafforzata per l’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Successivamente anche Belgio, Austria, Irlanda, Portogallo, Malta, Bulgaria, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Lettonia, Grecia e Cipro hanno chiesto di prendere parte alla cooperazione rafforzata che in definitiva è stata autorizzata dal Consiglio il 10 marzo 2011, dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo.

Si ricorda che, in esito all’esame ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera della proposta di regolamento sul regime di traduzione del futuro brevetto dell’UE (COM(2010)350), il 22 dicembre 2010 la Commissione Attività produttive ha adottato un documento finale che, unitamente al parere della Commissione Politiche dell’UE, è stato trasmesso alle Istituzioni europee nell’ambito del cosiddetto “dialogo politico informale”. In particolare, la X Commissione, dopo aver sottolineato che l’opzione proposta di utilizzare solo inglese, francese e tedesco appare, oltre che palesemente contraria al principio della parità di trattamento tra tutte le lingue ufficiali dell’UE stabilito dal TFUE, anche volta a creare ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei Paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto, e condivisa la posizione molto ferma assunta dal Governo italiano, ha espresso una valutazione contraria sulla proposta di regolamento.

La Camera ha più in generale affrontato la questione del regime linguistico in due mozioni (1-00567 a prima firma Pescante, e 1-00624 a prima firma Tabacci) approvate il 19 aprile 2011. In particolare, con la mozione 1-00567 si invita, tra l’altro, il Governo a: contrastare con intransigenza ogni tentativo di violazione del regime linguistico delle istituzioni dell'UE e di marginalizzazione della lingua italiana; definire, in stretto raccordo con le Camere, una strategia organica per la tutela e la promozione della lingua italiana nelle istituzioni dell'UE; opporsi al tentativo di affermare il trilinguismo basato sull’uso di inglese, francese e tedesco nel funzionamento delle istituzioni dell'UE e, se necessario per garantirne un migliore funzionamento e ridurre i costi, prevedere il ricorso, oltre alla lingua della presidenza di turno, alla sola lingua inglese ed eventualmente alla lingua francese; concordare, con altri paesi che sarebbero gravemente penalizzati, al pari dell'Italia, dall'adozione del trilinguismo, tutte le iniziative appropriate per assicurare il rispetto del principio della pari dignità delle lingue ufficiali dell'UE.

Inoltre, in una risoluzione (6-00043, a prima firma Pescante), approvata dalla Camera il 13 luglio 2010 sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell’UE, si evidenziavano le numerose e crescenti violazioni del regime linguistico delle Istituzioni europee e del multilinguismo, anche attraverso il ricorso al trilinguismo basato sull’uso di francese, inglese e tedesco quali «lingue di lavoro» delle Istituzioni europee, e si sottolineava la necessità che ogni tentativo di violazione venisse contrastato con forza dal Governo e dai membri italiani di tali Istituzioni.

La proposta di regolamento sul regime linguistico del brevetto unico europeo è stata esaminata anche dalla Commissione Politiche dell’UE del Senato che, nella seduta del 13 ottobre 2010, ha approvato una risoluzione nella quale, dopo aver valutato che il regime linguistico prospettato recherebbe grave danno non solo alla cultura e alla lingua italiane, ma anche in termini di distorsione della concorrenza e della competitività delle imprese, a solo vantaggio dei Paesi la cui lingua ufficiale coincida con una delle tre lingue su cui si baserebbe il regime linguistico prospettato, si sottolinea la necessità di individuare un sistema che preveda per i brevetti europei la lingua del Paese di provenienza dell’inventore, con traduzione nella sola lingua inglese.

Contenuti

Brevetto unico europeo

Conformemente alle proposte in esame, il brevetto unico europeo fornirà una tutela uniforme e avrà pari efficacia nei 25 Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata; di conseguenza, esso potrà essere limitato, concesso in licenza, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per gli Stati membri partecipanti indicati nella relativa domanda di brevetto unico europeo pubblicata. Il futuro regolamento non pregiudicherà il diritto degli Stati membri di concedere brevetti nazionali e non sostituirà le leggi degli Stati membri in materia; il brevetto unico europeo sarà pertanto facoltativo e coesisterà con i brevetti europei e nazionali.

Il titolare di brevetto unico europeo potrà impedire che terzi, senza il suo consenso, utilizzino direttamente o indirettamente l’invenzione sui territori degli Stati membri partecipanti, a meno che l’invenzione in questione non venga utilizzata in ambito privato e per finalità non commerciali, a scopi sperimentali, per atti consentiti dal diritto dell’UE (medicinali per uso veterinario e per uso umano, privativa sui ritrovati vegetali, protezione giuridica dei programmi informatici mediante diritto d’autore e delle invenzioni biotecnologiche), per l’uso da parte di un allevatore del bestiame protetto a fini di allevamento o a bordo delle navi, dei mezzi di locomozione aerea o terrestre di paesi diversi dagli Stati membri partecipanti, quando tali mezzi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque dei suddetti Stati. Al fine di favorire e agevolare lo sfruttamento economico delle invenzioni tutelate da brevetti unici europei, sarà riconosciuta al titolare la facoltà di concedere il brevetto in licenza, in cambio di un adeguato compenso.

Equiparazione del brevetto unico europeo al brevetto nazionale

Un brevetto unico europeo sarà considerato in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante sul cui territorio il titolare aveva la residenza o la sede principale di attività alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto. Se il titolare non ha la sua residenza o una sede di attività in uno Stato membro partecipante, il brevetto unico europeo è considerato come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l’Organizzazione europea dei brevetti (Monaco di Baviera – Germania).

Competenze dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB)

Gli Stati membri partecipanti dovranno conferire all’UEB i seguenti compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria, garantendo un’adeguata vigilanza sullo svolgimento degli stessi:

·       la gestione delle richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei;

·       l’istituzione e la gestione di un apposito registro dove registrare l’effetto unitario nonché qualsiasi limitazione, trasferimento, revoca o estinzione di un brevetto unico europeo;

·       la registrazione delle dichiarazioni relative alle licenze, il loro ritiro e gli impegni assunti in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze;

·       la pubblicazione delle traduzioni durante il periodo di transizione (vedi oltre);

·       la riscossione e la gestione delle tasse di rinnovo dei brevetti unici europei e degli eventuali interessi di mora (vedi oltre);

·       la gestione di un sistema di compensazione dei costi di traduzione (vedi oltre).

Tasse di rinnovo

I titolari di brevetto unico europeo saranno tenuti a pagare una tassa di rinnovo annuale; il mancato pagamento nei tempi stabiliti della tassa, ed eventualmente degli interessi di mora, comporterà l’estinzione del brevetto. Le tasse in questione dovranno essere progressive lungo la durata della tutela brevettuale unitaria e sufficienti a coprire i costi inerenti alla concessione e alla gestione del brevetto unico europeo.

Le tasse di rinnovo dovranno essere versate all’Organizzazione europea dei brevetti (OEB). Una volta detratte le spese sostenute dall’UEB nello svolgimento dei compiti precedentemente descritti, il 50% verrà distribuito fra gli Stati membri partecipanti e utilizzato per scopi riguardanti i brevetti. La quota di distribuzione sarà fissata dalla Commissione sulla base di criteri equi, giusti e pertinenti, segnatamente il fatto di avere una lingua ufficiale diversa dalle lingue ufficiali dell’UEB o un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso e di aver acquisito lo status di membro dell’OEB in tempi relativamente recenti.

Regime di traduzione del brevetto unico europeo

Come detto in precedenza, il regime linguistico proposto per il brevetto unico europeo mutua la prassi vigente presso l’UEB che utilizza francese, inglese o tedesco. Nei consideranda della proposta sul regime di traduzione (COM(2011)216), si precisa che il futuro regolamento non intende creare un regime linguistico specifico per l’UE né tantomeno un precedente per un regime linguistico limitato in qualsiasi strumento giuridico futuro dell’UE. In sostanza, si tratterebbe di un regime speciale che non pregiudica quello applicato in via ordinaria nell’ambito dell’UEin base al quale si considerano lingue ufficiali e di lavoro delle sue istituzioni tutte le lingue ufficiali degli Stati membri (articolo 342 del TFUE,e regolamento n. 1/1958 del Consiglioe successive modifiche).

La domanda di brevetto unico europeo dovrà essere presentata nella lingua del procedimento (inglese, francese o tedesco, in base all’articolo 14, paragrafo 6, della Convenzione sul brevetto europeo); inoltre, qualora il fascicolo di un brevetto unico europeo sia stato pubblicato nella lingua del procedimento e contenga una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB, non saranno necessarie ulteriori traduzioni.

Tuttavia, in caso di controversia il titolare del brevetto sarà tenuto:

·       a fornire una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore;

·       su richiesta del tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti, a fornire una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. Le spese di traduzione saranno a carico del titolare stesso.

Considerato che le domande di brevetto unico europeo potranno essere presentate in qualsiasi lingua, si prospetta la creazione presso l’UEB di un sistema di compensazione per il rimborso, entro un massimale, dei costi di traduzione sostenuti dai richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l’UEB in una delle lingue ufficiali dell’UE che non sia una lingua ufficiale dello stesso UEB.

Inoltre, nell’attesa che sia disponibile un sistema di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’UE (secondo la Commissione tra 12 anni) si propone l’istituzione di un periodo transitorio durante il quale la richiesta di brevetto unico europeo dovrà essere accompagnata da:

·       una traduzione integrale del fascicolo del brevetto in inglese, se la lingua del procedimento dinanzi all’UEB è il francese o il tedesco;

·       una traduzione integrale del fascicolo del brevetto in una delle lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti che sia una lingua ufficiale dell’UE, se la lingua del procedimento dinanzi all’UEB è l’inglese.

Nelle intenzioni della Commissione, tale regime è volto a garantire che durante il periodo di transizione tutti i brevetti unici europei siano disponibili in inglese, la lingua usata nel campo della ricerca tecnologica e delle pubblicazioni internazionali, e che siano pubblicate traduzioni dei brevetti stessi in altre lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti. Le traduzioni richieste durante il periodo di transizione saranno prive di efficacia giuridica e serviranno semplicemente a fornire informazioni sul brevetto.

Base giuridica

Il Trattato di Lisbona ha fornito una base giuridica specifica per la creazione dei titoli unitari di proprietà intellettuale nell'UE. Si tratta dell’articolo 118 del TFUE conformemente al quale nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'UE e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, coordinamento e controllo centralizzati a livello UE. Il secondo paragrafo dell’articolo 118 fornisce la base per i regimi linguistici dei titoli europei i quali, al fine di garantire una protezione uniforme, sono disciplinati mediante regolamenti adottati secondo una procedura legislativa speciale dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del PE.

Le proposte in esame sono state presentate, inoltre, conformemente alla decisione 2011/167/UE del Consiglio, precedentemente richiamata, che ha autorizzato la cooperazione rafforzata per l’istituzione della tutela brevettuale unitaria.

Sussidiarietà

La Commissione sostiene che le norme proposte sono conformi al principio di sussidiarietà considerato che l’obiettivo riguardante la creazione di una tutela brevettuale unitaria e di un regime di traduzione uniforme e semplificato per il brevetto unico può essere realizzato solo mediante atti adottati a livello UE; se necessario, l’UE potrà adottare misure mediante una cooperazione rafforzata, conformemente al principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La Commissione sostiene che le misure proposte sono conformi al principio di proporzionalità in quanto non vanno oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo prefissato.

Valutazione d’impatto

Valutazione della Commissione europea

La Commissione ha svolto una valutazione d’impatto delle misure proposte (SEC(2011)483) nella quale ha individuato le principali lacune dell’attuale sistema brevettuale europeo che ne precludono l’accesso a molti inventori e società. I principali ostacoli sono riconducibili essenzialmente ai costi elevati per la traduzione e la pubblicazione dei brevetti e alle differenze tra i vari Stati membri per quanto riguarda la gestione degli stessi con tasse di rinnovo che devono essere pagate ogni anno in ciascun paese dove il brevetto è convalidato e formalità amministrative complesse per la registrazione di trasferimenti, licenze e altri diritti relativi ai brevetti.

Ai fini della presentazione delle proposte in esame, la Commissione ha preso in considerazione le seguenti opzioni:

·       opzione 1: non intraprendere nessuna azione;

·       opzione 2: continuare a lavorare con le altre Istituzioni europee per la creazione di un brevetto dell’UE valido per tutti i 27 Stati membri;

·       opzione 3: proporre l’attuazione di una cooperazione rafforzata;

-        sotto-opzione 3.1: proporre un regime di traduzione del brevetto unico europeo che corrisponde alla proposta del 30 giugno 2010 (ricorso al sistema vigente presso l’UEB basato sulll’uso di inglese, francese e tedesco);

-        sotto-opzione 3.2: proporre un regime di traduzione del brevetto unico europeo sulla base della sua proposta del 30 giugno 2010 che integri gli elementi di un compromesso elaborato dalla presidenza belga del Consiglio dell’UE nel novembre 2010 (uso del solo inglese per un periodo transitorio al termine del quale sarebbe possibile tradurre i brevetti da inglese, francese o tedesco, in tutte le altre lingue UE; le traduzioni sarebbero prive di effetti giuridici).

Dopo un’attenta valutazione d’impatto, la Commissione ha ritenuto di dover privilegiare l’opzione 3 insieme alla sotto-opzione 3.2 in quanto maggiormente idonee a dare una soluzione ai problemi sopra evidenziati.

Esame presso le Istituzioni dell’UE

La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo dovrebbe avviare prossimamente l’esame delle proposte in esame. Si segnala che il relatore della proposta relativa al regime linguistico del futuro brevetto unico europeo è l’eurodeputato italiano Raffaele Baldassarre (PPE). L’esame in plenaria da parte del PE è previsto per il 12 dicembre 2011.

Le proposte in questione sono state oggetto di un primo scambio di opinioni in seno al Consiglio competitività del 30 maggio 2011; il Consiglio conta di definire un orientamento generale (vale a dire un accordo di massima sugli elementi essenziali delle proposte, in attesa del parere del Parlamento europeo) in occasione di una sessione straordinaria, prevista per il 27 giugno prossimo, che sarà dedicata interamente al brevetto unico europeo.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l’esame delle due proposte di regolamento risulta concluso da parte del Senato della Repubblica ceca, del Bundesrat tedesco e del Parlamento portoghese.

L’esame è stato avviato dal Bundestag tedesco, dalla Camera dei deputati polacca, dalla Camera dei deputati romena, dal Parlamento svedese e dalla House of Lords inglese, nonché dalla Camera dei deputati spagnola.

Il Senato polacco ha concluso l’esame solo della proposta generale riguardante la creazione del brevetto unico europeo; l’esame di tale proposta risulta avviato da parte del Senato romeno e del Parlamento finlandese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Esami di atti e documenti dell’UE, n. 87, 6 giugno 2011

Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)