Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione con il Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali - A.C. 4249 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4249/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 474
Data: 13/04/2011
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
LIBANO   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

13  aprile 2011

 

n. 474/0

Convenzione con il Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali

A.C. 4249

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

4249

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Beirut, 22 novembre 2000

Iter al Senato

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

trasmissione

31 marzo 2011

assegnazione

5 aprile 2011

Commissione competente

Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio e VI Finanze

Oneri finanziari

 

 


Contenuto dell’accordo

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 30 marzo 2011, reca la ratifica della  Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Beirut il 22 novembre 2000.

La Convenzione italo-libanese si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dal nostro paese al fine di evitare le doppie imposizioni. L’esigenza di dotarsi di un accordo con la Repubblica del Libano deriva dalla necessità di creare un quadro giuridico di riferimento, competitivo e non discriminatorio, per gli operatori economici italiani attivi in Libano, i quali si relazionano con operatori di paesi i cui governi hanno

già stipulato analoghe convenzioni; la Convenzione, inoltre, mira a favorire una più intensa cooperazione economica e una più stretta collaborazione amministrativa tra i due Paesi.

Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato

(A.S. 2516), un disegno di legge di ratifica della Convenzione, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 luglio 2003 (XIV legislatura), non era stato presentato alle Camere “per sopravvenute criticità inerenti la copertura finanziaria del provvedimento”. La relazione evidenzia, altresì, che la struttura della Convenzione corrisponde allo schema base elaborato dall’OCSE[1].

Quanto al contenuto della Convenzione italo libanese si compone di  31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli. 

L’articolo 1 individua la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione nelle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione, le imposte specificamente considerate per l’Italia sono l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), oggi IRES; l’imposta regionale sulle attività produttive IRAP (articolo 2).

Dopo l’articolo 3, che reca definizioni generali e l’articolo 4, dedicato alla definizione dei residenti, con l’articolo 5 si ha la definizione distabile organizzazione ricalcante quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall’Italia.

Ai sensi dell’articolo 6 la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali nonché i redditi derivanti da beni immobili di un’impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente, è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili.

L’articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell’impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest’ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati,  in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione (articolo 8). In riferimento a tali disposizioni, il paragrafo 3 del Protocollo aggiuntivo evidenzia che gli utili in questione comprendono sia quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili, sia gli utili ricavati dalla medesima impresa tramite l’impiego o il noleggio di container utilizzati per il trasporto di beni o merci.

L’articolo 9, che dispone in tema di imprese associate, consente (paragrafo 2) agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede che possano  porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all’articolo 25 della Convenzione in esame.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un’imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all’ammontare lordo, rispettivamente del 5%, per partecipazioni di almeno il 10 per cento, detenute per un periodo di almeno dodici mesi precedentemente alla data della delibera di distribuzione; negli altri casi l’aliquota prevista è del  15%.

Quanto alla disciplina degli interessi e canoni, di cui agli articoli 11 e 12, la Convenzione promuoveil principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

L’articolo 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga:

– nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come “beni immobili” ai sensi della Convenzione se si tratta

di plusvalenze relative a detti beni;

– nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

– esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

– esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Quanto ai redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente, l’articolo 14 prevede l’imposizione nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell’attività, viene considerato il criterio della base fissa oppure il criterio dei 183 giorni.

L’articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni) stabilendo, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, che si debbano verificare tre condizioni concorrenti:

a) permanenza nell’altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell’anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

L’articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde.

Ai sensi dell’articolo 17 i redditi di artisti e sportivi residenti nell’altro Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell’attività.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe  (articolo 18) corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (paragrafo 1). Il paragrafo 2, intervenendo ad evitare i casi di doppia esenzione, prevede che, quando il beneficiario non sia assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza relativamente a tali redditi, questi siano imponibili nello Stato della fonte. Il paragrafo4, infine, stabilisce che gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad esempio l’Italia) che sia divenuto residente dell’altro Stato contraente (il Libano) restano tassabili soltanto nel primo Stato (in Italia). Tale speciale regime di tassazionedel TFR, viene sottolineato nella relazione illustrativa, mira ad arginare eventuali comportamenti elusivi da parte delle imprese, quali ad esempio il trasferimento all’estero del lavoratore dipendente vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, in modo da evitare la tassazione del TFR nello Stato di provenienza.

Per quanto concerne i corrispettivi pagati a fronte di servizi resi allo Stato, diversi dalle pensioni (articolo 19), questi sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell’altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero – senza avere la nazionalità dello Stato pagatore – sia divenuta residente dell’altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. Analogo regime di tassazione è previsto per le pensioni.

Le remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento e di ricerca (articolo 20) esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o un insegnante che è, o era, immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni. Tale limitazione temporale è estesa a sette anni nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti (articolo 21) per spese di mantenimento ed istruzione, purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno.

L’articolo 22 stabilisce che, in linea generale, i redditi diversi da quelli esplicitamente considerati nell’articolato della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), anche nella Convenzione in esame, per quanto concerne l’Italia, è prevista la clausola sulla concessione di una detrazione fiscale (in armonia con l’ordinamento nazionale nonché con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro paese).

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 24) (formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall’Italia) prevedono che, in linea di massima, valga il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell’altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest’altro Stato. Tuttavia, con il paragrafo 7 si è introdotta una clausola in base alla quale le disposizioni sulla non discriminazione non potranno essere invocate nei casi in cui uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l’elusione e l’evasione fiscale. A tale disposizione si collega la clausola generale di cui al paragrafo 8 del Protocollo aggiuntivo, che prevede che le disposizioni della Convenzione non potranno essere invocate nei casi in cui uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.

Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole, di cui all’articolo 25, prevedono, tra il resto, ai paragrafi 5, 6 e 7 una clausola arbitrale che – previo consenso di tutte le parti sul ricorso alla procedura arbitrale – prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi sorti in applicazione della procedura amichevole. La relazione illustrativa sottolinea che tali disposizioni, conformi al modello OCSE, sono volte “ad assicurare al contribuente maggior fruibilità` delle garanzie previste dalla norma”.

L’articolo 26 dispone in tema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti (con clausole nella sostanza corrispondenti  alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro paese).

L’articolo 27 stabilisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

La materia dei rimborsi è regolata dall’articolo 28.

L’articolo 29 inserisce la clausola della limitation of benefits che consente ad uno Stato contraente la limitazione o il diniego dei benefici convenzionali al fine di contrastare possibili manovre abusive del trattato (cosiddetto treaty shopping). Tale clausola si configura come una disposizione complementare rispetto all’applicazione delle disposizioni anti-abuso previste dalla legislazione interna di uno Stato.

A norma dell’articolo 30 dispone l’entrata in vigore della Convenzione alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e stabilisce la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni in essa contenute.

L’articolo 31, infine, prevede che la denuncia della convenzione, per via diplomatica, possa intervenire non prima di cinque anni dall’entrata in vigore.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra Italia e Libano sulle doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali si compone di quattro articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione Protocollo, e il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dalla Convenzione in 206.000 euro annui a decorrere dal 2011. La copertura di tale onere è reperita attraverso l’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 196 del 2009[2] nonché, a fronte di scostamenti, a provvedere con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili[3] nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire senza ritardo alle Camere con apposita relazione sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Nella relazione tecnica che correda il disegno di legge originario (A.S. 2516),vieneprecisato che le valutazioni sui riflessi fiscali della Convenzione tra Italia e Libano sono state effettuate sulla base dei dati disponibili per l’anno 2008 provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta Modello 770/2009. Ciò premesso, la relazione quantifica un onere annuo di 206.000 euro in termini di perdita di gettito fiscale, imputabili agli articoli della Convenzione di seguito richiamati:

·         Art. 7 (Utili delle imprese) - 7.500 euro

·         Art.10 (Dividendi) - 3.000 euro

·         Art. 12 (Canoni) -26.000 euro

·         Art. 13 (Utili di capitale) -50.000 euro

·         Art. 14 (Professioni indipendenti) -7.500 euro

·         Art. 16 (Compensi e gettoni) -68.000 euro

·         Art. 23 (Altri redditi) -44.000 euro

 

 

Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Convenzione in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in essa contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del DPR 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi[4].L'Analisi tecnico-normativa considera la Convenzione tra l’Italia e il Libano per evitare le doppie imposizioni priva di incidenza sull’ordinamento dell’Unione europea in quanto essa non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali vigenti nei due paesi, dall’attuale modello OCSE, sul quale sono basate tutte le analoghe nuove convenzioni stipulate dall’Italia e le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie. L’ATN, infine, escludel'incompatibilità della Convenzione in esame con i poteri delle Regioni e degli enti locali, attesa la competenza esclusiva dello Stato nella stipula di accordi internazionali in materia fiscale.

 

Nell’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), infine, che pure correda il disegno di legge originario, si sottolinea, in particolare che dalla ratifica dell’accordo in esame dovrebbero derivare notevoli incrementi degli investimenti italiani in Libano, in quanto la disciplina proposta rende più sicura e garantita la presenza di imprese italiane in quel Paese.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: es0755_0.doc



[1]    L’ultimo aggiornamento della Convenzione-tipo dell’OCSE è stato pubblicato il 22 luglio 2010.

[2]   Legge di contabilità e finanza pubblica

[3]   Di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge 196/2009.

[4]    DPR 22 dicembre 1986, n. 917.