Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE - A.C. 3356-B - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3356-B/XVI   AC N. 3356/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 326    Progressivo: 1
Data: 29/11/2010
Descrittori:
BILANCI PUBBLICI   DAZI E DIRITTI DOGANALI
RISCOSSIONE DI IMPOSTE   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

29 novembre 2010

 

n. 326/1

Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE

A.C. 3356-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

3356-B

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Bruxelles il 10 marzo 2009

Iter al Senato

si

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

trasmissione dal Senato

18 novembre 2010

assegnazione

23 novembre 2010

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio e VI Finanze

Oneri finanziari

No

 

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l’attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell’Unione, è stata siglata a Bruxelles il 10 marzo 2009. In base al comma 3 dell’art. 7, essa entrerà in vigore novanta giorni dopo che l’ultimo Stato membro firmatario avrà dichiarato di avere completato le procedure interne necessarie alla sua adozione.

Con il ricorso all’istituto dello sdoganamento centralizzato previsto dal codice doganale comunitario aggiornato, gli operatori economici e le imprese potranno beneficiare di una facilitazione negli scambi attraverso una semplificazione delle procedure doganali. La Convenzione stabilisce il meccanismo di ridistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali, indispensabile per l’applicazione di tale codice doganale.

La convenzione si compone di un Preambolo e di dieci articoli raggruppati in quattro capitoli.

Il Preambolo richiama alcuni atti normativi comunitari, tra i quali il Regolamento (CE) n. 450/2008 che istituisce il codice doganale aggiornato e che prevede l’istituto dello sdoganamento centralizzato (art. 106).

Il capitolo I reca l'ambito di applicazione e le definizioni utilizzate nella Convenzione.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, definisce il campo di applicazione della Convenzione, ossia le procedure di ridistribuzione - che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato – in relazione alle spese di riscossione quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell’Unione europea.

Secondo l’articolo 106 del codice doganale comunitario aggiornato (Regolamento CE n. 450/2008 cit.), lo sdoganamento centralizzato consente alle autorità doganali di autorizzare la presentazione o la disponibilità, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, di una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. Lo sdoganamento centralizzato consente quindi di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica in uno degli Stati parte, ma di presentarle alla dogana di un altro Stato parte.

E’ inoltre utile ricordare che - come richiamato anche nel Preambolo - gli artt. 17 e 120 del codice doganale aggiornato prevedono che le decisioni prese dalle autorità doganali in base all'applicazione della normativa doganale, così come la forza probante dei risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali, sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità.

I paragrafi 2 e 3 dell’art. 1 stabiliscono poi che le procedure di riallocazione si applicano anche nel caso in cui il concetto di sdoganamento centralizzato sia integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

L'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (come modificato dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1762/95) stabilisce che l’”autorizzazione unica” è un’autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativamente ad alcune procedure o regimi che vendono specificati[1].

L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.

Il Capitolo II riguarda la determinazione e la ridistribuzione delle spese di riscossione.

L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. La notifica dovrà avvenire per via elettronica se possibile, oppure con qualunque altro mezzo idoneo.

L’articolo 3 specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.

L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana ridistribuisca il 50% delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.

L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui al precedente articolo 4, debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l’importo delle risorse proprie accertato è accreditato, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1150/2000 (Regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 2007/436/CE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee) relativi alle modalità di accreditamento delle risorse proprie.

Il par. 2 sanziona il ritardo del pagamento entro il termine prescritto con l'applicazione di un interesse di mora e ne determina i criteri di calcolo.

Il Capitolo III, che contiene il solo articolo 6 prescrive che le eventuali controversie, qualora non ricomponibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore.

Il Capo IV contiene le disposizioni finali.

L’articolo 7 chiarisce che il depositario della Convenzione è il Segretario generale del Consiglio dell’Unione e che essa – come accennato – entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà completato le procedure interne per l'adozione della Convenzione stessa. La Convenzione potrà tuttavia essere applicata prima della sua entrata in vigore tra gli Stati membri che abbiano espletato le procedure per la sua adozione e che abbiano formulato un’apposita dichiarazione.

L’articolo 8 disciplina le modalità attraverso le quali è possibile emendare la Convenzione e stabilisce che ciascuna parte contraente possa proporne la modifica, specie se stia subendo gravi perdite di bilancio a seguito dell’applicazione della convenzione medesima. L’articolo 9 fissa il riesame della convenzione entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato.

L’articolo 10 prevede che gli effetti della denuncia, che ogni parte può operare, decorreranno trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento da parte del depositario.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, il primo l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l’ordine di esecuzione della stessa e il quarto la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 3, introdotto durante l’esame al Senato, riproduce integralmente quanto proposto dal parere della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, introducendo una clausola di monitoraggio in base alla quale l’Agenzia delle Dogane provvede semestralmente alla valutazione degli effetti delle misure di cui alla Convenzione in esame, trasmettendo le risultanze al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nei successivi sessanta giorni il MEF riferisce in materia al Parlamento, presentando apposita relazione.

La ratio dell’emendamento del Senato si ricollega a quanto già riportato nella relazione introduttiva al disegno di legge originariamente presentato alla Camera, nella quale si diceva che le “istituzioni europee, che hanno presentato il testo della Convenzione, le autorità doganali che si sono coordinate tra di loro e gli organi nazionali che sono stati interessati per gli aspetti di competenza, non essendo possibile prevedere il comportamento degli operatori economici circa l'utilizzazione dell'istituto dello sdoganamento centralizzato e quindi gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla diversa attribuzione del rimborso delle spese di riscossione, hanno, in via cautelare, previsto che la Convenzione debba essere rivista e, in caso, modificata dalle Parti contraenti al più tardi tre anni dopo la data di applicazione del codice doganale aggiornato (articolo 9)” e inoltre che “qualsiasi Parte contraente può richiedere la modifica della Convenzione, anche prima dei tre anni stabiliti dall'articolo 9, in caso subisca gravi perdite di bilancio”. Proprio a tale ultimo proposito appare finalizzato il monitoraggio dell’Agenzia delle Dogane.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it

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File: es0447_b.doc



[1]   Si tratta, in particolare, della procedura di dichiarazione semplificata ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del vecchio codice doganale [Regol. (CEE) n. 2913/92]; della procedura di domiciliazione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del vecchio codice doganale;  dei regimi doganali economici ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del vecchio codice doganale; della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del vecchio codice doganale. N.B. il Regolamento (CE) 450/2008 (codice doganale aggiornato) ha abolito il regolamento  (CEE) n. 2913/92 ma i riferimenti ad esso si intendono fatti al nuovo regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza allegate al codice aggiornato.