Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese - A.C. 3033 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3033/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 274
Data: 25/01/2010
Descrittori:
LINEE FERROVIARIE   RATIFICA DEI TRATTATI
SVIZZERA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

25 gennaio 2010

 

n. 274/0

Accordo con il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario
Mendrisio-Varese

A.C. 3033

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

3033

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Roma, 20 ottobre 2008

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

3

Date:

 

presentazione alla Camera

10 dicembre 2009

assegnazione

14 gennaio 2010

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, VIII Ambiente e IX Trasporti

Oneri finanziari

No

 

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo italo-elvetico in oggetto, che si compone di un preambolo e di nove articoli, mira alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario da Lugano all'aeroporto lombardo di Malpensa, il cui progetto - come emerge dall'importante preambolo - è stato elaborato nel 2003 e condiviso dal Canton Ticino, dalla Regione Lombardia, dalla Società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e dalle Ferrovie federali svizzere. L'Accordo è strettamente collegato alla Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999 sulla garanzia della capacità delle principali linee di collegamento tra la nuova ferrovia transalpina Svizzera con la rete italiana ad alta capacità. Sempre nel preambolo, le Parti si dichiarano intenzionate a migliorare con il nuovo collegamento ferroviario la competitività del traffico tra i due Paesi, e ad ottimizzare i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa, al tempo stesso aumentando la protezione ambientale e territoriale e migliorando l'accessibilità ai centri urbani.

Con l'articolo 1 le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, con particolare riferimento a un nuovo tratto, quello tra Stabio e Arcisate, e al potenziamento dei preesistenti tratti Mendrisio-Stabio e Arcisate-Induno. Le Parti fissano l'obiettivo della creazione della nuova linea - rilevante soprattutto per il traffico passeggeri - entro il 2013. In base al principio di territorialità, che dovrà guidare la realizzazione dell'opera, le Parti si impegnano altresì all'attuazione di misure di coordinamento delle infrastrutture ferroviarie e dell’esercizio delle linee.

In base agli articoli 2 e 3, l'Accordo in esame concerne tutte le fasi della realizzazione, dal progetto alla messa in esercizio: a tale scopo il relativo monitoraggio sarà cura del Comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della citata Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999, il quale si avvarrà sua volta di un gruppo di lavoro misto ad hoc insediato nell'ambito del già costituito gruppo “Infrastruttura e monitoraggio”.

Particolarmente importanti sono gli articoli 4 e 5, rispettivamente dedicati agli obblighi in capo ai gestori dell'infrastruttura e al finanziamento dell'opera. L'articolo 4, in dettaglio, prevede la stipula di apposite convenzioni[1]  tra i gestori delle due infrastrutture ferroviarie nazionali in ordine alle attività necessarie a realizzare il collegamento, alle condizioni di esercizio di esso e alla prestazione di servizi suscettibili di essere forniti in sinergia tra le due Parti: dette convenzioni vengono trasmesse per conoscenza ai rispettivi Governi. Le convenzioni in questione definiranno altresì le attività di gestione e pianificazione del servizio ferroviario, la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa infrastruttura, le modalità di fornitura di energia elettrica, le certificazioni di sicurezza, anche qui mediante il massimo possibile di sinergia tra i due gestori dell'infrastruttura.

Per quanto infine concerne le opere impiantistiche transfrontaliere, i gestori delle due infrastrutture riferiranno al gruppo di lavoro misto di cui all'articolo 3 in merito alla quantificazione economica delle soluzioni tecniche adottate, in vista della ripartizione degli oneri correlati. I due gestori dell'infrastruttura ferroviaria informeranno inoltre periodicamente il gruppo di lavoro misto sullo stato di avanzamento dei lavori.

Per quanto poi riguarda il finanziamento dell'opera, esso avverrà in base al principio di territorialità, con riserva di approvazione delle competenti Autorità nazionali. È previsto che i due Governi informino il Comitato direttivo di cui all'articolo 3 su qualunque profilo problematico dovesse insorgere in ordine al finanziamento dell'opera o di fasi di essa.

L'articolo 6 è dedicato alla risoluzione delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, che verranno sottoposte al Comitato direttivo di cui in precedenza, incluse quelle eventualmente insorte tra i due gestori dell'infrastruttura. In difetto d'intesa in seno al Comitato direttivo, su richiesta di una delle Parti la controversia verrà deferita a un tribunale arbitrale di tre membri, che decide in via definitiva e con effetti vincolanti per le Parti contraenti del presente Accordo.

Gli articoli 7 e 8 prevedono anzitutto che sarà la territorialità a regolare l’appartenenza statuale tanto delle opere realizzate quanto di ciò che eventualmente dovesse rinvenirsi nel corso dei lavori, senza riferimento alla nazionalità degli scopritori. Le Parti contraenti s'impegnano altresì a regolamentare le relazioni tra di esse che coinvolgano Organi dallo Stato in rapporto all'esercizio ferroviario - come la polizia ferroviaria, gli agenti doganali, ecc. -, sviluppando le necessarie intese prima della messa in servizio del nuovo collegamento.

L'articolo 9, infine, detta norme in riferimento all'entrata in vigore dell'Accordo e alla sua durata, prevista fino al 31 dicembre 2013, con successive eventuali proroghe tacite annuali, fino a giungere alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario. È infine stabilito che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle due Parti contraenti.

 

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-svizzero per il nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese si compone di tre articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, il secondo l'ordine di esecuzione dell'Accordo nell'ordinamento interno e il terzo la previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria: la relazione introduttiva al disegno di legge, infatti, asserisce che l'attuazione dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il progetto rientra nell'ambito della pianificazione infrastrutturale, essendo già inserito nell'aggiornamento del Contratto di programma 2007-2011 tra la Società Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture: tale aggiornamento è stato approvato dal CIPE, e il progetto di cui all'Accordo in esame risulta finanziato per l'importo di 223 milioni di euro, con l'avvio dei lavori previsto per l'inizio del 2010.

 

 


 

 

 

 

 

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File: es0374_0.doc



[1]  L'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame precisa che tali convenzioni dovranno tener conto della vigente normativa sulla valutazione di impatto ambientale