Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Contributi del Ministero della Difesa ad associazioni combattentistiche per l'anno 2012 - Schema di Decreto n. 524 (art. 32, co. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 524/XVI   L N. 448 DEL 28-DIC-01
Serie: Atti del Governo    Numero: 461
Data: 17/12/2012
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   EX COMBATTENTI
L 2001 0448   MINISTERO DELLA DIFESA
Organi della Camera: IV-Difesa

 

17 dicembre 2012

 

n. 461/0

 

 

Contributi del Ministero della Difesa ad associazioni combattentistiche per l’anno 2012

Schema di Decreto n. 524

(art. 32, co. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

524

Titolo

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2012, relativo a contributi ad associazioni, fondazioni ed altri organismi

Ministro competente

Difesa

Norma di riferimento

Articolo 32, co. 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

Date:

 

Presentazione

13 dicembre 2012

Assegnazione

13 dicembre 2012

Termine per l’espressione del parere

2 gennaio  2012

Commissione competente

IV (Difesa)

Rilievi di altre Commissioni

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Il Ministro della difesa ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1352/2 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2012 e destinato all’erogazione di contributi ad associazioni, combattentistiche. La richiesta è stata quindi assegnata alla IV Commissione (Difesa), che è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 25 giugno 2012.

 

Al riguardo, si segnala che in precedenza (24 maggio 2012) il Governo aveva trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione del prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto n. 482, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2012 e destinato all’erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal medesimo Ministero.

Rispetto al precedente decreto di riparto (atto n. 448 del 2011), tale capitolo non recava più alcun contributo specifico in favore delle associazioni combattentistiche. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo, allegata allo schema di decreto in esame, precisava che l’assenza di contributi in favore delle associazioni combattentistiche “è determinata dal fatto che il contributo di 1,5 milioni di euro per il triennio 2009, 2010 e 2011, disposto in loro favore dall’articolo 14 comma 7-bis del D.L. 30 dicembre 2008 , n. 207 (il cui contenuto è successivamente confluito nell’articolo 2195 del codice dell’ordinamento militare) non è stato prorogato per il successivo triennio e non risulta allocata alcuna risorsa finanziaria disponibile per erogare il contributo in favore dei Sodalizi in parola. Su tale capitolo restava, pertanto, il solo contributo di euro 256.740,00 previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore di “enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa che lo schema di decreto n. 482 assegnava interamente alle associazioni d’arma (fascia B) e alle altre associazioni di categoria (enti, istituti culturali scientifici, tecnici -fasce C, D ed E).

 

La Commissione difesa della Camera, nel pronunciarsi sul richiamato schema di decreto ministeriale[1] rilevava che “la mancata assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche” determinava “una sperequazione da sanare in tempi rapidi” e prendeva atto “positivamente che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2012 (atto Camera dei deputati n. 5325)”, integrava “il capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, al fine di erogare contributi alle associazioni combattentistiche in misura identica a quelli erogati nel 2011”.

 

Con la legge n. 182 del 2012, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 si è provveduto, quindi, a realizzare le necessarie variazioni al fine di prevedere lo stanziamento di 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche, in misura identica alle risorse erogate nel corso del 2011.

 

Presupposti normativi

 

La legge n. 549 del 1995[2] (articolo 1, commi 40-44), ha realizzato un intervento di delegificazione in materia di contributi a carico del bilancio statale in favore di enti e organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico dello Stato per le loro particolari finalità.

 

Anteriormente alla legge citata, al finanziamento dei predetti enti si è infatti provveduto con interventi legislativi specifici riguardanti le varie categorie di organismi vigilati da ciascuna amministrazione centrale[3].

 

In particolare, la legge n. 549/1995, all'articolo 1, comma 40, ha previsto che i contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata allalegge, vengano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente “con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali, peraltro, sono trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti stessi, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio”. Ai sensi del comma 42 gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ciascun anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. A sua volta, il comma 43 della legge 549 del 1995prevede che la dotazione dei capitoli allocati nei vari stati di previsione dei ministeri interessati venga quantificata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria (ora legge di stabilità).

 

Per quanto concerne gli enti vigilati dal Ministero della Difesa,i soggetti originariamente beneficiari, indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 549/1995 erano i seguenti:

Ø       Associazioni combattentistiche riconosciute giuridicamente e vigilate dal ministero, beneficiarie di contributi fissati per legge;

Ø       Enti o associazioni che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali di interesse per le Forze Armate, nonché associazioni di militari in congedo e di arma, beneficiari di contributi secondo i principi della legge n. 612/1956;

Ø       Organizzazione idrografica internazionale del Principato di Monaco (IHO) e l’Istituto Nazionale Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN).

 

In relazione a questi due istituti si segnala che la legge 6 novembre 2002, n. 267, recante disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), aveva istituito uno specifico finanziamento per questi due organismi, che sono stati pertanto successivamente esclusi dall’elenco di quelli che beneficiano della ripartizione annua dei contributi ad enti e associazioni vigilate dal Ministero della difesa. E’ stato contemporaneamente ridimensionato lo stanziamento complessivo destinato a tali enti, dal momento che per provvedere alla copertura finanziaria dell’onere previsto da quanto disposto dalla citata legge n. 267/2002, si è provveduto ad una riduzione di un uguale importo.

La legge assegnava, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, un finanziamento di 4.394.000 euro all’INSEAN e un contributo di 68.000 euro all'IHO.

Successivamente, l'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 31 n. 78 del 2010[4] recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha previsto la soppressione dell’INSEAN. Le funzioni svolte da tale istituto e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono state trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche.

Per quanto concerne l’IHO, l’articolo 565 del Codice dell’ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010) ha previsto che il contributo da riconoscere a tale organismo venga quantificato annualmente dalla Tabella C della legge di stabilità. Per quanto riguarda l’anno 2012, tale contributo ammonta a 66.000 euro (cfr. cap. 1345 dello stato di previsione del ministero della difesa 2012).

 

 

In applicazione della disciplina recata dalla legge n. 549 del 1995, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa sono confluiti in un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero (dapprima cap. 1165, quindi cap. 4091, ora cap. 1352).

In seguito è intervenuta la legge n. 448 del 2001, che, all’articolo 32, comma 2, ha previsto che i contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati alla tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e che il relativo riparto sia annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Nel corso degli anni lo stanziamento è stato oggetto di rimodulazioni effettuate sia attraverso la legge finanziaria annuale, sia attraverso specifici provvedimenti legislativi.

 

 

Contenuto

Lo schema di decreto all’esame della Commissione difesa individua complessivamente in euro 674,000 l’importo dei contributi previsti nel capitolo 1352/2 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2012 in favore delle associazioni combattentistiche.

 

Rispetto al precedente decreto di riparto (atto n. 448 del 2011), si segnala che non risulta alcun contributo in favore dell’Unione Nazionale Italiana Reduci dalla Russia, Associazione combattentistica, vigilata dal Ministero della difesa, non aderente alla confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane. A tale Associazione, il precedente decreto relativo all’anno 2011, assegnava un contributo di 4.270 euro.

 

Contributi in favore delle associazioni combattentistiche

Nel 1998, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, con la approvazione della legge 11 giugno 1998, n. 205, “Norme per la concessione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche”, sono stati autorizzati stanziamenti per complessivi 8 miliardi nel 1998 e 4 miliardi annui negli anni 1999 e 2000. Il relativo riparto è stato effettuato con decreto del Ministro della difesa emanato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995.

Il rifinanziamento degli interventi di sostegno alle predette associazioni per il successivo triennio è stato infine disposto dalla legge 7 marzo 2001, n. 61, che ha stanziato un importo di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 da ripartirsi a norma della legge n. 549/1995.

Successivamente, il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto, all’articolo 7-vicies, lo stanziamento, per il 2005, di 3.100.000 € per le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, incaricate di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

In relazione alle medesime associazioni, successivamente è intervenuta la legge 20 Febbraio 2006, n. 92, che ha anch’essa provveduto alla concessione di contributi statali in loro favore.

In particolare, l’articolo 1 ha autorizzato il finanziamento, da parte del Ministro della difesa, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, sottoposte alla propria vigilanza. Tali Associazioni coincidono con quelle sopra richiamate che aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Il finanziamento è corrisposto, con le modalità previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, attraverso la ripartizione di un contributo pari a 2.220.000 € annui, da effettuarsi con decreto del Ministro della difesa.

Successivamente, il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ha autorizzato, all’articolo 14, comma 7-bis, un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 92/2006.

 

 

 

La relazione illustrativa precisa che la ripartizione del contributo è stata effettuata tenuto conto dei criteri sanciti dalle risoluzioni approvate dalla Commissione difesa della Camera il 26 marzo 2009.

 

Tali risoluzioni, con riferimento alle associazioni combattentistiche, impegnavano il Governo a:

Ø       promuovere ogni possibile iniziativa volta a favorire l'attività delle associazioni combattentistiche al fine di assicurare un più funzionale utilizzo delle risorse previste dall'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 207, che sono state e restano, stanziate e ripartibili a loro esclusivo vantaggio;

Ø       ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché siano incrementati contributi da destinare alle associazioni d'arma anche al fine di favorire forme d'integrazione tra le associazioni medesime (8-00038 «Villecco Calipari »);

 

Ø       ad assumere come criteri generali nella ripartizione dei contributi di cui all'articolo 1, commi 40-44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in primo luogo, le finalità sociali delle associazioni combattentistiche ed assimilate, con particolare riguardo a quelle assistenziali, anche valutando eventuali specifiche iniziative proposte ed il numero degli iscritti, ed attribuendo comunque priorità agli enti per i quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente, sulla base della valutazione dello stato economico-finanziario dei soggetti in parola nei tre anni precedenti a quello interessato all'erogazione dei contributi;

Ø       a promuovere ogni possibile iniziativa volta a favorire forme d'integrazione tra le associazioni che abbiano finalità analoghe al fine di assicurare un più funzionale utilizzo delle risorse previste dall'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 207 (7-000129 «Ascierto»);

 

Ø       a promuovere e garantire ogni forma di iniziativa tesa a dare sostegno alle Associazioni combattentistiche, attraverso l'utilizzo realmente funzionale delle risorse previste dall'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 207 che sono state e restano stanziate e ripartibili al loro esclusivo appannaggio;

Ø       a determinare ogni tipo di iniziativa affinché si sviluppino forme di integrazione tra le associazioni in maniera coordinata e continuativa; (7-00136 «Di Stanislao»).

 

 

La tabella che segue reca una comparazione dei contributi assegnati alle associazioni combattentistiche negli anni 2008-2012.

 



 

 

Associazioni Combattentistiche

2008

2009

2010

2011

2012

Associazione Italiana Ciechi di Guerra

31.969

22.500

14.000

12.800

15.150

Associazione Italiana Combattenti Interalleati

13.461

10.000

8.000

7.300

8.600

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

302.868

212.000

76.500

70.000

67.950

Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna

13.461

22.000

10.000

9.150

10.750

Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra

294.455

298.000

152.500

139.600

135.650

Associazione Nazionale tra le Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria

92.543

65.000

24.500

22.498

26.950

Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra

454.302

302.000

147.500

135.000

131.250

Associazione Nazionale Partigiani di Italia

210.325

165.500

73.500

62.250

65.300

Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini

16.826

24.000

10.000

9.150

10.800

Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane

50.478

28.000

10.000

9.150

10.800

Federazione Italiana Volontari della Libertà

55.525

96.500

65.000

59.500

57.800

Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia

16.826

17.000

4.000

3.700

4.300

Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti e Decorati al Valor Militare[5]

42.065

29.500

3.000

2.800

3.200

Associazione Nazionale ex Internati

58.891

46.000

14.500

13.250

15.800

Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione

96.750

81.500

78.500

71.850

69.800

Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Libe-razione inquadrati nei Reparti regolari delle Forze Armate

79.924

-80.500

45.000

41.150

39.900

Totale contributi

1.830.668

1.500.000

736.500

674.148

674.000

 


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File: DI0599_0.doc



[1] Cfr. seduta del 4 luglio 2012.

[2]     Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

[3]     Anteriormente alla legge n. 549/1995, le somme da trasferire agli enti vigilati dal Ministro della difesa erano ripartite fra i seguenti capitoli: 1166 (Contributi per le associazioni combattentistiche, ex legge 259/91 e legge 93/94), 1167 (Contributi per il Museo di Castel S. Angelo e per i musei militari, ex legge 612/56), 1171 (Contributi ad enti che svolgono attività culturali in favore di militari in congedo, ex legge 612/56), 1172 (Contributi ad enti e associazioni, ex legge25/90), 1176 (Contributo all’Organizzazione idrografica internazionale con sede a Monaco Principato, ex legge 925/1973), 3201 (Contributi per gli enti che svolgono attività assimilabili di interesse per le Forze Armate, ex legge 612/56) e 4753 (Contributo al Museo storico, ex legge 612/56).

[4]     Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[5]    L'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare è un Associazione Combattentistica posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. L'Istituto svolge iniziative culturali di carattere patriottico nonché un'opera di valore sociale assistendo i soci ed i loro familiari che versano in particolari condizioni di bisogno.