Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212 Atto del Governo n. 269 (art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 238 | ||
Data: | 20/10/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa | ||
Altri riferimenti: |
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20 ottobre 2010 |
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n. 238/0 |
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Programma
pluriennale di A/R n. SMD 01/2010,
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Numero Atto del Governo |
269 |
Titolo |
Richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212A |
Ministro competente |
Difesa |
Norma di riferimento |
art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436 |
Date: |
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presentazione |
30 settembre 2010 |
assegnazione |
7 ottobre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
6 novembre 2010 |
Commissione competente |
IV (Difesa) |
La disciplina dell’acquisto dei sistemi d’arma è stata innovata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa" (c.d “legge Giacché”).
Precedentemente all’approvazione della legge n. 436 del 1988 il finanziamento di tutti i programmi di armamento avveniva con apposite leggi. In particolare, negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate, furono approvate le cosiddette leggi “promozionali” (leggi n. 57 del 1975; n. 38 del 1977; n. 372 del 1977) che consentirono, tra l’altro, l’acquisizione di mezzi come i carri Leopard, le fregate classe Maestrale e il velivolo Tornado.
Sui programmi d’arma e
sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 nel corso della XVI Legislatura
In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge 436/88 (ora abrogato e riprodotto nell’art. 536 del Codice dell’ordinamento militare approvato con il decreto legislativo n. 66/2010) dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria,
b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che sono chiamate ad esprimerlo entro un termine di trenta giorni.
In proposito, il
documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n.
436 del
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 436/1988 (ora art. 548 del Codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo n. 66/ 2010), in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, è contenuta la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma aggiornata al 31 dicembre precedente, con indicazione dei capitoli specifici ai quali l’onere è imputato[1].
Il Ministro della difesa, infine, deve riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione dei programmi aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati direttamente alla difesa nazionale.
Il programma in esame è finalizzato all'acquisizione di un nuovo siluro pesante, incluso il relativo supporto logistico, nonché all'integrazione del medesimo a bordo dei sommergibili classe U-212A, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l’armamento in vista dell'uscita dalla linea operativa del siluro pesante a doppio ruolo A-184.
Per quanto riguarda l’esigenza operativa, il nuovo siluro pesante oggetto dell’acquisizione, che rappresenta il principale sistema d'arma delle Unità subacquee nazionali, sarà impiegabile dai sommergibili U-212A in tutte le operazioni che si inquadrano nell'ambito delle missioni prescritte per lo strumento aeronavale, ovvero:
Ø missioni di difesa degli interessi vitali nazionali contro ogni possibile aggressione, assicurando la sicurezza e l'integrità delle vie di comunicazione, nonché la sicurezza delle aree di responsabilità nazionale e dei connazionali all'estero, ovunque siano minacciati;
Ø missioni di salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nell’ambito degli interessi strategici e/o vitali del nostro paese, attraverso la partecipazione alla difesa collettiva della NATO e tramite attività ed iniziative adottate in ambito UE e/o multinazionale;
Ø missioni di gestione delle crisi internazionali.
Il nuovo siluro pesante sarà in grado di garantire prestazioni cinematiche (autonomia, velocità e profondità operativa), unitamente ad un'elevata precisione, consentendo di massimizzare l'efficacia operativa nei confronti di bersagli navali e subacquei di ultima generazione, nonché evitando al minimo la possibilità di danni collaterali, anche perché il siluro potrà essere mantenuto sotto il controllo dell'Unità lanciante, titolare della capacità di veto all'ingaggio dei bersagli fino all'imminenza dello stesso. Il siluro potrà inoltre ricercare autonomamente il bersaglio con il proprio sensore, anche in presenza contemporanea di più bersagli potenziali e sarà in grado di costituire, per la sua elevata autonomia dicorsa e per capacità di lettura e di riconoscimento vicino dei bersagli, un sensore di scoperta lontano per l'Unità lanciante.
Come precisato nella scheda illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame, in maggior dettaglio, il nuovo siluro pesante ha la caratteristica di essere un mezzo filoguidato tramite fibra ottica, con la capacità di operare in tutte le condizioni ambientali, in mare aperto (Blue Water), in acque poco profonde (Shallow Water) e in prossimità di sorgitori (ossia, di specchi di mare aperto destinati all'ancoraggio), contro unità navali di superficie e/o contro sommergibili ad elevate prestazioni. Infine, il siluro potrà svolgere altresì le funzioni di sensore elettroacustico remoto con la capacità di inviare tramite filoguida dati acustici in tempo reale all'impianto sonar di bordo.
Come già accennato, l’acquisizione del nuovo
siluro pesante a bordo dei sommergibili classe U-212A, è finalizzato a
mantenere, senza soluzione di continuità, l’armamento in vista dell'uscita
dalla linea operativa del siluro pesante a doppio ruolo A-184 mod.3, che era
stato concepito alla fine degli anni '70 ed aggiornato tecnologicamente nel
2000.
Da quanto si evince dalla scheda illustrativa le capacità di tale arma, sia per
le prestazioni cinematiche che acustiche, non hanno subito sostanziali
miglioramenti dal tempo della sua concezione e non possono essere ulteriormente
aggiornate attraverso "refitting"[2],
non risultando più efficienti rispetto alle esigenze dettate dall’attuale scenario
di riferimento[3]; inoltre, si ricorda che
l’attuale sistema d'arma non sarà più logisticamente sostenibile a decorrere
dal 2020. Conseguentemente, dal 1997 è stato avviato un programma di sviluppo
di un Nuovo Siluro Pesante, con la ditta nazionale Whitehead Alenia Sistemi
Subacquei, del quale si prevede il compimento entro il 2010, con la
realizzazione di alcuni prototipi di pre-serie.
La nota illustrava allegata al presente programma precisa altresì che lo studio per la definizione del sistema propulsivo (programma R/S n. SMM 004/95) e lo sviluppo del citato siluro pesante di nuova generazione (programma R/S n. SMM 021/01) sono già stati oggetto di preventivo parere favorevole da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
La durata prevista del programma, come riferisce la scheda illustrativa, è di 10 anni a partire dal 2010.
Il costo del programma è stimato complessivamente in 87,5 milioni di euro e dovrebbe essere finanziato, come riferisce la scheda illustrativa, attraverso stanziamenti tratti dal bilancio ordinario del Ministero della difesa.
Si segnala che
In relazione alla cooperazione internazionale di cui al presente programma si ricorda che è in corso di approfondimento la possibile cooperazione con la Francia per la produzione e l’acquisizione congiunta dell'arma.
Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, si segnalano prevalentemente quelli dell'elettromeccanica e dell'elettronica per la produzione e la cantieristica navalmeccanica per l'integrazione a bordo dei battelli.
Al riguardo, si segnala che il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 evidenzia la necessità di approfondire maggiormente “i profili finanziari dei programmi di armamento sui quali le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il proprio parere”. In proposito il documento ricorda anche, con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle spese per armamenti definite da Eurostat[4], che “attualmente non risultano modalità di concertazione tra le varie amministrazioni coinvolte (Ministero della difesa, ISTAT e Ministero dell’economia) per concordare i tempi di consegna dei sistemi di armamento al fine di minimizzare l’impatto sui conti pubblici, evitando che, ove possibile, un eccessivo volume di consegne si verifichi nel medesimo esercizio finanziario”. La soluzione prospettata dal documento è quella di prevedere, “sfruttando una possibilità contemplata dalla decisione Eurostat del 2006[5], un’articolazione di ogni singolo programma per moduli di attuazione e consegna successivi in modo da ripartire gli oneri su più esercizi finanziari”. Infine, il documento sottolinea l’opportunità “che le relazioni illustrative che corredano i programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale”, precisino se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[6]”. Al riguardo, si osserva che la nota illustrativa al programma in esame non fornisce informazioni né in ordine al riparto annuale dell’onere né in ordine al costo delle singole componenti del programma. Inoltre, non vengono fornite indicazioni sulle modalità con le quali si procederà all’individuazione dei soggetti realizzatori del siluro (ed in particolare se si intenda avvalersi su questi aspetti della deroga prevista dal Trattato sul funzionamento della UE sopra richiamata) né sull’eventuale articolazione della realizzazione del programma in diversi moduli di consegna.
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File: DI0272_0.doc
[1] Si veda da ultimo l’allegato n. 21 allo stato di previsione del Ministero della difesa dell’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (C. 3779-tab. 11)
[2] Ammodernamento.
[3] Tale scenario, attualmente più complesso, si caratterizza per la presenza di un tipo di minaccia, sia convenzionale (unità navali e subacquee anche ad elevata tecnologia) e sia asimmetrica (sul modello terroristico con uso di mezzi anche di tipo non militare), la quale richiede, anche attraverso le armi in dotazione, una capacità di azione selettiva e in stretta aderenza con le regole d'ingaggio stabilite.
[4] Come ricorda
lo stesso documento, negli scorsi anni, Eurostat ha constatato diversità di
trattamento contabile tra i diversi Paesi europei per le spese per beni per uso
militare oggetto di contratto pluriennale. Tali beni sono classificati, ai
sensi del SEC95, come consumi intermedi. Conseguentemente il criterio di
contabilizzazione nazionale che era ritenuto in passato maggiormente vicino al
criterio di competenza economica utilizzato dall’Unione europea (in base al
quale le operazioni sono registrate nel momento in cui si produce l’effetto
economico degli operatori), era quello della competenza giuridica; ovvero la
spesa per il contratto pluriennale veniva imputata, in Italia , nel momento in
cui sorgeva l’impegno giuridico, con evidenti squilibri nell’imputazione
dell’onere alle diverse annualità e difformità con quanto avveniva in altri
Stati. Per porre rimedio a tale situazione, la decisione di Eurostat del 9
marzo
[5] Cfr. supra nota 4
[6] L’art. 296
del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea) esclude dalle disposizioni del mercato
interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della
sicurezza di uno degli Stati membri e che si riferiscono alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico. In proposito