Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212 Atto del Governo n. 269 (art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 269/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 238
Data: 20/10/2010
Descrittori:
ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI   MARINA MILITARE
Organi della Camera: IV-Difesa
Altri riferimenti:
L N. 436 DEL 04-OTT-88     

 

20 ottobre 2010

 

n. 238/0

 

 

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010,
relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212

Atto del Governo n. 269
(art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero Atto del Governo

269

Titolo

Richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212A

Ministro competente

Difesa

Norma di riferimento

art. 1, co. 1, lett. b, L. 4 ottobre 1988, n. 436

Date:

 

presentazione

30 settembre 2010

assegnazione

7 ottobre 2010

termine per l’espressione del parere

6 novembre 2010

Commissione competente

IV (Difesa)

 

 


Presupposti normativi: la procedura per l'acquisto di nuovi sistemi d'arma finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio

La disciplina dell’acquisto dei sistemi d’arma è stata innovata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa" (c.d “legge Giacché”).

 

Precedentemente all’approvazione della legge n. 436 del 1988 il finanziamento di tutti i programmi di armamento avveniva con apposite leggi. In particolare, negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate, furono approvate le cosiddette leggi “promozionali” (leggi n. 57 del 1975; n. 38 del 1977; n. 372 del 1977) che consentirono, tra l’altro, l’acquisizione di mezzi come i carri Leopard, le fregate classe Maestrale e il velivolo Tornado.

 

Sui programmi d’arma e sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 nel corso della XVI Legislatura la Commissione difesa ha svolto un’indagine conoscitiva, conclusasi il 13 ottobre 2010 con l’approvazione di un documento conclusivo.

 

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge 436/88 (ora abrogato e riprodotto nell’art. 536 del Codice dell’ordinamento militare approvato con il decreto legislativo n. 66/2010) dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati:

a)       con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria,

b)       con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che sono chiamate ad esprimerlo entro un termine di trenta giorni.

 

In proposito, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 ha rilevato che, da un lato, l’esclusione dal parere parlamentare in presenza di provvedimenti di mantenimento delle dotazioni “suscita perplessità dal momento che, essendo il quadro di riferimento molto dinamico, nulla esclude che in ordine al medesimo armamento di cui si intenda mantenere le dotazioni, il Parlamento, in presenza di uno scenario mutato rispetto al passato, possa svolgere una diversa valutazione”; dall’altro, “la nozione di ordinario stanziamento di bilancio  non ha mai trovato una puntuale definizione normativa a causa della difficoltà di collegarla a parametri obiettivi. Tale difficoltà risulta oggi ancora più evidente ove si consideri che la legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina contabile, all’articolo 23, sembra implicitamente escludere la possibilità di collegare tale nozione al parametro forse più obiettivo utilizzato in via di prassi nel passato, ossia quello della spesa storica. Infatti, tale articolo vieta la formulazione delle previsioni di spesa sulla base del mero calcolo della spesa storica incrementale e conferma la funzione programmatoria del bilancio a legislazione vigente affermatasi negli ultimi anni”. In tal senso, le conclusioni del documento prospettano l’opportunità di includere nel novero dei programmi oggetto di controllo parlamentare “tutti i programmi di armamento a prescindere dalla loro forma di finanziamento, a valere o meno sugli ordinari stanziamenti del Ministero della difesa, compresi quelli destinati al mantenimento o al ripianamento delle scorte”.

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 436/1988 (ora art. 548 del Codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo n. 66/ 2010), in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, è contenuta la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma aggiornata al 31 dicembre precedente, con indicazione dei capitoli specifici ai quali l’onere è imputato[1].

Il Ministro della difesa, infine, deve riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione dei programmi aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati direttamente alla difesa nazionale.

 

Il programma

Il programma in esame è finalizzato all'acquisizione di un nuovo siluro pesante, incluso il relativo supporto logistico, nonché all'integrazione del medesimo a bordo dei sommergibili classe U-212A, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l’armamento in vista dell'uscita dalla linea operativa del siluro pesante a doppio ruolo A-184.

Per quanto riguarda l’esigenza operativa, il  nuovo siluro pesante oggetto dell’acquisizione, che rappresenta il principale sistema d'arma delle Unità subacquee nazionali, sarà impiegabile dai sommergibili U-212A in tutte le operazioni che si inquadrano nell'ambito delle missioni prescritte per lo strumento aeronavale, ovvero:

Ø     missioni di difesa degli interessi vitali nazionali contro ogni possibile aggressione, assicurando la sicurezza e l'integrità delle vie di comunicazione, nonché la sicurezza delle aree di responsabilità nazionale e dei connazionali all'estero, ovunque siano minacciati;

Ø     missioni di salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nell’ambito degli interessi strategici e/o vitali del nostro paese, attraverso la partecipazione alla difesa collettiva della NATO e tramite attività ed iniziative adottate in ambito UE e/o multinazionale;

Ø     missioni di gestione delle crisi internazionali.

Il nuovo siluro pesante sarà in grado di garantire prestazioni cinematiche (autonomia, velocità e profondità operativa), unitamente ad un'elevata precisione, consentendo di massimizzare l'efficacia operativa nei confronti di bersagli navali e subacquei di ultima generazione, nonché evitando al minimo la possibilità di danni collaterali, anche perché il siluro potrà essere mantenuto sotto il controllo dell'Unità lanciante, titolare della capacità di veto all'ingaggio dei bersagli fino all'imminenza dello stesso. Il siluro potrà inoltre ricercare autonomamente il bersaglio con il proprio sensore, anche in presenza contemporanea di più bersagli potenziali e sarà in grado di costituire, per la sua elevata autonomia dicorsa e per capacità di lettura e di riconoscimento vicino dei bersagli, un sensore di scoperta lontano per l'Unità lanciante.

Come precisato nella scheda illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame, in maggior dettaglio, il nuovo siluro pesante ha la caratteristica di essere un mezzo filoguidato tramite fibra ottica, con la capacità di operare in tutte le condizioni ambientali, in mare aperto (Blue Water), in acque poco profonde (Shallow Water) e in prossimità di sorgitori (ossia, di specchi di mare aperto destinati all'ancoraggio), contro unità navali di superficie e/o contro sommergibili ad elevate prestazioni. Infine, il siluro potrà svolgere altresì le funzioni di sensore elettroacustico remoto con la capacità di inviare tramite filoguida dati acustici in tempo reale all'impianto sonar di bordo.

Come già accennato, l’acquisizione del nuovo siluro pesante a bordo dei sommergibili classe U-212A, è finalizzato a mantenere, senza soluzione di continuità, l’armamento in vista dell'uscita dalla linea operativa del siluro pesante a doppio ruolo A-184 mod.3, che era stato concepito alla fine degli anni '70 ed aggiornato tecnologicamente nel 2000.
Da quanto si evince dalla scheda illustrativa le capacità di tale arma, sia per le prestazioni cinematiche che acustiche, non hanno subito sostanziali miglioramenti dal tempo della sua concezione e non possono essere ulteriormente aggiornate attraverso "refitting"[2], non risultando più efficienti rispetto alle esigenze dettate dall’attuale scenario di riferimento[3]; inoltre, si ricorda che l’attuale sistema d'arma non sarà più logisticamente sostenibile a decorrere dal 2020. Conseguentemente, dal 1997 è stato avviato un programma di sviluppo di un Nuovo Siluro Pesante, con la ditta nazionale Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, del quale si prevede il compimento entro il 2010, con la realizzazione di alcuni prototipi di pre-serie.

La nota illustrava allegata al presente programma precisa altresì che lo studio per la definizione del sistema propulsivo (programma R/S n. SMM 004/95) e lo sviluppo del citato siluro pesante di nuova generazione (programma R/S n. SMM 021/01) sono già stati oggetto di preventivo parere favorevole da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

La durata prevista del programma, come riferisce la scheda illustrativa, è di 10 anni a partire dal 2010.

Il costo del programma è stimato complessivamente in 87,5 milioni di euro e dovrebbe essere finanziato, come riferisce la scheda illustrativa, attraverso stanziamenti tratti dal bilancio ordinario del Ministero della difesa.

Si segnala che la Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa per il 2011 reca, nell’elenco dei programmi d’arma finanziati, lo stanziamento di 6,8 milioni di euro per la presente acquisizione. La Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa per il 2010 non recava invece riferimenti a tale programma d’arma.

In relazione alla cooperazione internazionale di cui al presente programma si ricorda che è in corso di approfondimento la possibile cooperazione con la Francia per la produzione e l’acquisizione congiunta dell'arma.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, si segnalano prevalentemente quelli dell'elettromeccanica e dell'elettronica per la produzione e la cantieristica navalmeccanica per l'integrazione a bordo dei battelli.

 

Al riguardo, si segnala che il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 evidenzia la necessità di approfondire maggiormente “i profili finanziari dei programmi di armamento sui quali le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il proprio parere”. In proposito il documento ricorda anche, con riferimento alle modalità di contabilizzazione delle spese per armamenti definite da Eurostat[4], che “attualmente non risultano modalità di concertazione tra le varie amministrazioni coinvolte (Ministero della difesa, ISTAT e Ministero dell’economia) per concordare i tempi di consegna dei sistemi di armamento al fine di minimizzare l’impatto sui conti pubblici, evitando che, ove possibile, un eccessivo volume di consegne si verifichi nel medesimo esercizio finanziario”. La soluzione prospettata dal documento è quella di prevedere, “sfruttando una possibilità contemplata dalla decisione Eurostat del 2006[5], un’articolazione di ogni singolo programma per moduli di attuazione e consegna successivi in modo da ripartire gli oneri su più esercizi finanziari”. Infine, il documento sottolinea l’opportunità “che le relazioni illustrative che corredano i programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale”, precisino se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[6]”.  Al riguardo, si osserva che la nota illustrativa al programma in esame non fornisce informazioni né in ordine al riparto annuale dell’onere né in ordine al costo delle singole componenti del programma. Inoltre, non vengono fornite indicazioni sulle modalità con le quali si procederà all’individuazione dei soggetti realizzatori del siluro (ed in particolare se si intenda avvalersi su questi aspetti della deroga prevista dal Trattato sul funzionamento della UE sopra richiamata) né sull’eventuale articolazione della realizzazione del programma in diversi moduli di consegna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – *st_difesa@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: DI0272_0.doc

 



[1]   Si veda da ultimo l’allegato n. 21 allo stato di previsione del Ministero della difesa dell’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (C. 3779-tab. 11)

[2]    Ammodernamento.

[3]    Tale scenario, attualmente più complesso, si caratterizza per la presenza di un tipo di minaccia, sia convenzionale (unità navali e subacquee anche ad elevata tecnologia) e sia  asimmetrica (sul modello terroristico con uso di mezzi anche di tipo non militare), la quale richiede, anche attraverso le armi in dotazione, una capacità di azione selettiva e in stretta aderenza con le regole d'ingaggio stabilite.

[4]    Come ricorda lo stesso documento, negli scorsi anni, Eurostat ha constatato diversità di trattamento contabile tra i diversi Paesi europei per le spese per beni per uso militare oggetto di contratto pluriennale. Tali beni sono classificati, ai sensi del SEC95, come consumi intermedi. Conseguentemente il criterio di contabilizzazione nazionale che era ritenuto in passato maggiormente vicino al criterio di competenza economica utilizzato dall’Unione europea (in base al quale le operazioni sono registrate nel momento in cui si produce l’effetto economico degli operatori), era quello della competenza giuridica; ovvero la spesa per il contratto pluriennale veniva imputata, in Italia , nel momento in cui sorgeva l’impegno giuridico, con evidenti squilibri nell’imputazione dell’onere alle diverse annualità e difformità con quanto avveniva in altri Stati. Per porre rimedio a tale situazione, la decisione di Eurostat del 9 marzo 2006 ha invece, tra le altre cose, individuato, per l’acquisto di sistemi complessi di apparecchiature e mezzi ad esclusivo uso militare, il momento della consegna come quello idoneo all’imputazione dell’onere, ovvero, in caso di consegne graduali, il momento della consegna di singole parti del sistema.

[5]    Cfr. supra nota 4

[6]    L’art. 296 del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) esclude dalle disposizioni del mercato interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno degli Stati membri e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. In proposito la Commissione europea, con una comunicazione interpretativa del dicembre 2006, ha inteso circoscrivere l’applicabilità di questa deroga, precisando, tra le altre cose, che le eccezioni devono essere decise e motivate caso per caso e che deve essere dimostrato che l’applicazione della normativa europea non avrebbe consentito la tutela degli interessi di sicurezza dello Stato membro. Successivamente, l’Unione europea ha approvato la direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza. La direttiva non prevede, per tali appalti, il ricorso alla procedura aperta, prescrivendo però il ricorso alla procedura ristretta – secondo cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e soltanto quelli invitati dalle amministrazioni aggiudicatici possono presentare un’offerta – o a quella negoziata con pubblicazione del bando di gara, attraverso la quale le amministrazioni aggiudicatici consultano gli operatori da esse scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto sulla base delle indicazioni del bando di gara. In alternativa a tali due procedure, se ritenute non idonee, si può procedere al dialogo competitivo (in questa procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare, sulla base delle necessità di massima indicate dall’amministrazione aggiudicatrice che quindi avvierà un dialogo con i candidati ammessi) ovvero, a determinate condizioni, qualora la pubblicazione del bando comporti la diffusione al pubblico di informazioni che potrebbero essere utilizzate contro l’interesse pubblico, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. La delega per il recepimento della direttiva 2009/81/CE è stata inclusa nell’allegato B alla legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010).