Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Modifica all'art. 4 della L. 189/1959 in materia di nomina e revoca del Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza - A.C. 864, A.C. 3244 e A.C. 3254
Riferimenti:
AC N. 864/XVI   AC N. 3244/XVI
AC N. 3254/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 302
Data: 08/03/2010
Descrittori:
GUARDIA DI FINANZA   NOMINE
Organi della Camera: IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifica all’art. 4 della L. 189/1959 in materia di nomina e revoca del Comandante generale del
Corpo della Guardia di Finanza

A.C. 864, A.C. 3244 e A.C. 3254

 

 

 

 

 

 

 

n. 302

 

 

 

8 marzo 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

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File: DI0211.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Premessa  3

§      L’ordinamento del Corpo della Guardia di finanza  4

Le proposte di legge A.C. 864, A.C. 3244 e A.C. 3254  11

Riferimenti normativi

§      L. 23 aprile 1959, n. 189 Ordinamento del corpo della Guardia di finanza (artt. 1 e 4)19

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297 Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (artt. 2 e 20)21

§      D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78  23

§      D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento  degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4  della L. 31 marzo 2000, n. 78  29

§      D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva  dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3,  comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331 (art. 6)77

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

Le tre proposte di legge C. 864, C. 3244 e C. 3254 si pongono la finalità principale di modificare i criteri di nomina del comandante generale del Corpo della guardia di finanza, consentendone la nomina anche tra i generali di corpo d’armata della stessa guardia di finanza, e non solo come avviene attualmente tra quelli dell’esercito (proposta di legge C. 3244), ovvero esclusivamente tra i generali di corpo d’armata della guardia di finanza (proposte di legge C. 864 e C. 3254; la proposta di legge C. 3254 individua peraltro il Comandante generale nel generale di corpo d’armata più anziano in ruolo del medesimo Corpo).

 

La proposta di legge C. 3244 reca altresì disposizioni in materia di coordinamento tra le attività del Corpo della guardia di finanza e quelle delle altre forze armate e di partecipazione del Corpo della guardia di finanza alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all’estero.

 

Al riguardo, merita quindi richiamare preliminarmente che l’ordinamento della Guardia di finanza è attualmente contenuto nella legge 23 aprile 1959 n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza), nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza[1]); nel decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 68 (adeguamento dei compiti della Guardia di finanza) e nel decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 69 (reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza).

 

Per quel che concerne in particolare il comandante della Guardia di Finanza, l’articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 prevede che il Comandante Generale della Guardia di Finanza venga scelto tra i Generali di Corpo d’armata dell’Esercito in servizio permanente effettivo e sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto col Ministro della Difesa.

 

L’attuale Comandante generale è il Generale di Corpo d'Armata Cosimo D'Arrigo, in carica dal 1° giugno 2007. Al riguardo, merita ricordare che l’articolo 36 del decreto legislativo n. 69 del 2001 individua il limite massimo per il collocamento a riposo dei generali di corpo d’armata in 65 anni. In base alle informazioni reperite sul sito ufficiale della Guardia di finanza, l’attuale Comandante generale  è nato il 14 giugno 1945 e quindi raggiungerà il limite massimo sopra richiamato per il collocamento a riposo nel prossimo giugno.

 

Più in generale si ricorda che il Corpo della Guardia di finanza, in base all’articolo 1 della legge n. 189 del 1959 dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze (oggi dell’Economia e delle Finanze). Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

L’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza), ha confermato la natura di forza di polizia ad ordinamento militare per il Corpo della Guardia di finanza.

 

Per ulteriori informazioni in ordine all’organizzazione della Guardia di finanza si rinvia al box sotto.

 

L’ordinamento del Corpo della Guardia di finanza

La disciplina delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, è contenuta nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199[2], come successivamente modificato da ulteriori provvedimenti legislativi.

 

Sono istituiti, nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, tre ruoli:

 

Ø      il ruolo degli appuntati e finanzieri.

Ø      il ruolo dei sovrintendenti;

Ø      il ruolo degli ispettori.

Viene fatto rinvio ad una apposita tabella, allegata al decreto, per la determinazione dell'ordinamento gerarchico dei ruoli e per l'individuazione della corrispondenza dei gradi e delle qualifiche di ciascun ruolo degli appartenenti al personale della Guardia di finanza rispetto al personale appartenente alle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Per quanto riguarda appuntati e finanzieri, si prevede che detto ruolo si articoli in quattro gradi gerarchici: finanziere, finanziere scelto, appuntato,  appuntato scelto.

La consistenza organica del ruolo è fissata in 26.807 unità di personale. Ai soggetti appartenenti al ruolo degli appuntati e finanzieri sono conferite le qualifiche di "agente di polizia giudiziaria", e di "agente di pubblica sicurezza". Detto personale svolge mansioni di tipo "esecutivo", con margini di discrezionalità correlati alla qualifica posseduta. Può, inoltre, assumere incarichi di comando di uno o più militari  e compiere attività di addestramento in relazione alle proprie capacità professionali.

Per iI ruolo di appuntati e finanzieri, il reclutamento avviene mediante concorso per l’accesso al corso per la promozione a finanziere.

A tal fine sono individuati i requisiti per l'arruolamento, i contenuti del bando di arruolamento ed è disciplinata la posizione di stato giuridico dei soggetti ammessi ai corsi allievi finanzieri, nonché le procedure per l’avanzamento nel ruolo degli appuntati e finanzieri.

Il ruolo dei sovrintendenti è suddiviso in tre gradi gerarchici: vice brigadiere, brigadiere, brigadiere capo. La consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti è stabilita in 15.000 unità.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono conferite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria", di “ufficiale di polizia tributaria” e di "agente di pubblica sicurezza". Il personale facente parte di tale ruolo, svolge mansioni esecutive con margini di discrezionalità rapportati alle diverse qualifiche citate. Svolgono, inoltre, compiti di comando di uno o più militari, e compiti di carattere operativo e addestrativo. Ai brigadieri capo possono essere inoltre attribuite mansioni che comportino maggiori conoscenze, incarichi operativi di più elevato impegno e il comando di piccole unità. Specifiche disposizioni regolano l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti: una percentuale non inferiore al 70% viene immessa in ruolo tramite concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, mentre i restanti ingressi sono riservati agli appartenenti al ruolo degli appuntati e finanzieri, previo concorso interno, per esami. Entrambi i concorsi prevedono il superamento di un corso di qualificazione. Sono inoltre disciplinate le modalità di svolgimento del concorso e del corso di qualificazione.

Il ruolo degli ispettori comprende quattro gradi gerarchici: maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, e maresciallo aiutante.

La consistenza organica del ruolo degli ispettori è stabilita in 21.950 unità di personale. Agli appartenenti a tale ruolo sono attribuite le qualifiche di “ufficiale di polizia tributaria”, di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza. Detto personale può essere preposto al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento.

L'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il 70% dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini; per il restante 30% dei posti si provvede tramite concorso interno riservato nella quota di 1/3 rispettivamente ai brigadieri capo, ai brigadieri e vicebrigadieri e al personale del ruolo degli appuntati e finanzieri. Specifiche disposizioni riguardano i requisiti del per l’accesso ai concorsi, le prove concorsuali, la nomina ed la composizione delle commissioni giudicatrici, i criteri di valutazione, la formazione delle graduatorie.

Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori il decreto legislativo fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia, fatte salve eventuali incompatibilità con le norme contenute nel decreto medesimo.

In materia di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti il decreto legislativo individua cinque forme distinte per la promozione dei sottufficiali: ad anzianità, a scelta, a scelta per esami, per meriti eccezionali, per benemerenze di servizio. A queste vanno aggiunte le modalità di avanzamento "in particolari situazioni" ed il conferimento ai marescialli aiutanti della qualifica di luogotenente.Le aliquote di avanzamento devono essere individuate annualmente dal Comandante generale del Corpo. Specifiche disposizioni regolano ciascuna delle forme di avanzamento.

Anche le disposizioni relative all’inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, sono state oggetto della sopraccitata disposizione di delega contenuta nell’articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

In attuazione di tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67[3], con l’obiettivo di realizzare una razionalizzazione del precedente impianto normativo, eliminando le distorsioni applicative e introducendo meccanismi di avanzamento per anzianità diretti a garantire percorsi di carriera più fluidi, criteri meritocratici tali da costituire un elemento di incentivazione alla crescita professionale, misure di valorizzazione delle professionalità, nonché scatti stipendiali aggiuntivi ed emolumenti pensionabili per diverse posizioni economico-funzionali, legati comunque al possesso di determinati requisiti di anzianità e di rendimento.

Le disposizioni maggiormente innovative sotto il profilo sostanziale hanno riguardato:

Ø      per il ruolo ispettori, l’introduzione della nuova qualifica apicale di “luogotenente” conferibile, nel numero massimo di 11.500 unità (su un organico di ruolo pari a 21.950 unità), agli ispettori con il grado di maresciallo aiutante (che erano stati penalizzati per effetto dei reinquadramenti conseguenti alla riforma del 1995);

Ø      la previsione, per i gradi intermedi, di meccanismi di avanzamento per anzianità diretti a garantire percorsi di carriera più fluidi e, per i gradi apicali dei ruoli sovrintendenti (brigadiere capo) e ispettori (maresciallo aitante), di criteri meritocratici tali da costituire un elemento di incentivazione alla crescita professionale;

Ø      l’introduzione di misure di valorizzazione della professionalità degli apicali del ruolo appuntati e finanzieri (appuntati scelti); e, infine, nella attribuzione di scatti stipendiali aggiuntivi ed emolumenti pensionabili per diverse posizioni economico-funzionali, legati comunque al possesso di determinati requisiti di anzianità e di rendimento.

Le disposizioni relative al reclutamento, allo stato giuridico e all’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza sono contenute nel D.Lgs 69/2001[4], emanato sulla base della delega contenuta nell’articolo 4 della legge n. 78/2000.

In particolare il D.Lgs. n. 69/2001, che disciplina i ruoli e le relative dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonché il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento, introduce una serie di innovazioni nella disciplina vigente, tra le quali: una tendenziale armonizzazione della disciplina relativa agli ufficiali della Guardia di finanza alla normativa vigente per le Forze Armate, alla stregua di quanto già operato per l’Arma dei carabinieri, con il D.Lgs. n. 298/2000, sopra menzionato; il riassetto ordinativo dei ruoli, con l’istituzione di nuovi ruoli; un incremento ponderato degli organici per adeguarne la consistenza alle esigenze operative del Corpo e alle sue specifiche funzioni di polizia economica e tributaria; un aumento del rapporto percentuale tra ufficiali e forza organica complessiva; infine, la revisione delle dotazioni dirigenziali.

Il decreto legislativo individua, per gli ufficiali, quattro ruoli: ruolo normale, ruolo aeronavale, ruolo speciale, alimentato soprattutto dagli ispettori del Corpo, e ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

Analogamente a quanto previsto per le Forze armate, si dispone l’inserimento del Maestro direttore e del Maestro vicedirettore della banda musicale della Guardia di finanza  all’interno dell’organico del ruolo speciale.

E’ stata prevista inoltre l’istituzione del grado apicale di Generale di Corpo di Armata, l’attribuzione al Comandante generale di una posizione sovraordinata rispetto agli altri generali di corpo d’armata e il conferimento, al generale di corpo d’armata più anziano in ruolo, della carica di Comandante Generale in Seconda, con rango preminente rispetto agli altri generali di corpo d’armata.

Vengono infine rideterminate, mediante rinvio ad apposite tabelle allegate, le consistenze organiche e le modalità di avanzamento nei vari gradi dei quattro ruoli sopra indicati.

Il D. Lgs. detta disposizioni di carattere generale relative, tra l’altro, ai requisiti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, nonché norme specifiche per il reclutamento del personale dei singoli ruoli, stabilendo altresì i parametri per la determinazione del numero degli ufficiali da immettere annualmente nei quattro ruoli e gli obblighi di ferma per gli ufficiali reclutati.

La definizione delle procedure concorsuali e la composizione delle commissioni esaminatrici è riservata alla competenza del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Per quanto concerne il reclutamento nei ruoli normale e aeronavale, si individua quale canale di alimentazione del ruolo la frequentazione dell’Accademia, dalla quale sono tratti gli ufficiali, con il grado di sottotenente, che abbiano completato con esito favorevole il secondo anno di corso, rispettivamente, normale e aeronavale. Per gli ufficiali dei due ruoli il ciclo formativo è articolato in un corso di Accademia di durata triennale e in un ciclo di Applicazione di durata biennale, al termine del quale viene determinata la nuova anzianità relativa ai tenenti. Limitatamente agli ufficiali del ruolo aeronavale si prevede la possibilità di reclutarne tramite concorso per titoli ed esami, nel limite del 25% dei posti, tra il personale appartenente al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti.

Il reclutamento nel ruolo speciale è assicurato mediante arruolamento, con il titolo di sottotenente, previo concorso per titoli ed esami, di personale del Corpo proveniente dal ruolo ispettori, in possesso di determinati requisiti e anzianità nel ruolo di provenienza.

Infine il reclutamento del personale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo avviene, con il grado di tenente, sulla base di un concorso per titoli ed esami riservato sia a personale del ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, sia a cittadini, in possesso di specifico diploma di laurea.

Sono specificamente disciplinate le modalità relative all’alimentazione dei ruoli e agli obblighi di servizio.

L’avanzamento degli ufficiali del Corpo è disciplinato in maniera analoga a quella relativa agli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri. Il decreto legislativo definisce i requisiti generali e le modalità di avanzamento; individua le autorità competenti ad esprimere i giudizi; disciplina le procedure di valutazione, la formazione dei quadri di avanzamento e le promozioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

L'avanzamento ha luogo: a) ad anzianità; b) a scelta; c) per meriti eccezionali. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

Le autorità competenti ad esprimere giudizi sull’avanzamento sono le commissioni superiori di avanzamento, per gli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello, e le commissioni ordinarie di avanzamento, per gli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore.

Analogamente a quanto disposto per gli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, è previsto che l'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo. La procedura di valutazione per i due tipi di avanzamento è differenziata: l’avanzamento ad anzianità è subordinato al solo giudizio di idoneità espresso dalla Commissione di avanzamento; per l’avanzamento a scelta il giudizio è distinto in due fasi relative rispettivamente alla valutazione di idoneità e all’attribuzione di un punteggio di merito agli ufficiali idonei.

Sono analiticamente individuati i requisiti per la valutazione ai fini dell’avanzamento. Ulteriori norme stabiliscono le cause di determinazione delle vacanze organiche, le modalità di computo e attribuzione delle promozioni nei vari gradi, con rinvio alle tabelle allegate al decreto.

Norme particolari riguardano l’avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza, che ha luogo ad anzianità previa valutazione di idoneità conseguita dopo due anni di permanenza nel grado e superamento del primo anno del corso di applicazione, nel caso di sottotenenti frequentatori di tale corso.

 

 

Le relazioni illustrative alle proposte di legge C. 864 e C. 3244 richiamano tra le motivazioni dell’intervento legislativo la necessità di eliminare la differenza attualmente esistente tra il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che è scelto all’interno dell’Arma dei carabinieri stessa, e quello del Corpo della Guardia di finanza, che, come già si è rilevato, non lo è.

Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 297 del 2000 (“Norme in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri”), in attuazione della delega conferita dalla legge n. 78 del 2000, ha riformato lo status dell’Arma prevedendo (art. 2 del decreto legislativo n. 297 del 2000) che la stessa abbia collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della difesa, con rango di forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale ed in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalla norme in vigore.

Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 297 del 2000 ha altresì precisato che l'Arma dei carabinieri dipende:

 

a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

 

b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

In base al successivo comma 3, si prevede che per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri faccia capo:

 

a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

 

b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento ed il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti militari, nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

 

In questo quadro, l’articolo 20 del decreto legislativo n. 297 del 2000 prevede che il comandante generale dell’Arma dei carabinieri sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa. In questo modo è venuto meno l’assetto previgente che precludeva ad un appartenente all’Arma dei carabinieri di divenire comandante generale, disponendo che tale carica dovesse essere affidata ad un generale di corpo di armata (decreto luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 230), grado non previsto fino alla riforma del 2000 per l’arma dei Carabinieri.

 

 

 


Le proposte di legge A.C. 864, A.C. 3244 e A.C. 3254

Proposta di legge A.C. 864

L’articolo unico della proposta di legge A.C. 864 (Vannucci) modifica i criteri di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza.

Attraverso una novella dell’articolo 4 della legge n. 189 del 1959, è stabilito che il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza venga scelto tra i generali di corpo d'armata del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo e sia nominato e revocato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Come già ricordato, attualmente, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza), il Comandante Generale della Guardia di Finanza viene scelto tra i Generali di Corpo d’armata dell’Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto col Ministro della Difesa.

 

Rispetto all’ordinamento vigente, quindi, la proposta di legge C. 864 prevede la scelta del Comandante generale tra i generali di corpo d’armata del Corpo medesimo e sopprime il concerto del Ministro della difesa ai fini della proposta di nomina da parte del Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione vigente non fa inoltre riferimento alla possibilità di revoca del Comandante generale.

 

Proposta di legge A.C. 3244

 

La proposta di legge A.C. 3244 (Bocchino ed altri) reca disposizioni mirate alla modifica dei criteri di nomina e della durata in carica del Comandante generale della Guardia di finanza, nonché sulla disciplina del rapporto tra il Corpo della Guardia di finanza ed il Ministero della difesa.

Il comma 1 dell’articolo 1 della proposta in esame prevede, alla lettera a), numero 1,attraverso una modifica al sopracitato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, che il Comandante generale della Guardia di finanza sia scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito e sia nominato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.

 

A differenza della proposta di legge C. 864, la proposta di legge C. 3244 consente quindi di nominare Comandante generale anche un generale di corpo d’armata dell’esercito e non prevede, in coerenza con la legislazione vigente, la possibilità di revoca del Comandante generale. Nella proposta di legge C. 864, inoltre non si prevede il concerto con il Ministro della difesa per la proposta di nomina, da parte dal Ministro dell’economia e delle finanze, del Comandante generale, concerto che invece è previsto nella proposta di legge C. 3244, in coerenza con la legislazione vigente.

 

E’ altresì introdotto (lettera a), numero 2) ) un ulteriore comma al citato articolo 4, per stabilire che il mandato del Comandante generale ha una durata massima di due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, salvo che nel frattempo il Comandante debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

La disposizione prevede altresì che il Comandante sia collocato in congedo, al termine del mandato, e che tale collocamento sia equiparato a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n. 215 del 2001, che attribuisce in questi casi, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio.

 

A legislazione vigente, non è previsto alcun limite per il mandato del Comandante generale; anche la proposta di legge C. 864 non indica la durata del mandato.

 

Il medesimo comma 1 (lettera b) modifica le forme di collegamento tra il Corpo della Guardia di finanza ed il Ministero della difesa, attraverso la sostituzione del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 189 del 1959.

Viene stabilito che, per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa, sia assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione, e non di brigata come attualmente previsto, in servizio permanente dell'Esercito.

 

Attualmente, infatti, il secondo comma dell’articolo 5 della legge n. 189 del 1959 prevede che, per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito, sia assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.

 

Per finalità di collegamento con il Comando generale è poi assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.

 

Il comma 2 integra il comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 68 del 2001, prevedendo che, nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo della Guardia di finanza dipenda funzionalmente dal Ministro della difesa.

 

L’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza), ha confermato la natura di forza di polizia ad ordinamento militare per il Corpo della Guardia di finanza.

L’articolo 7 del medesimo decreto legislativo reca disposizioni in materia di concorso alla difesa militare. Il comma 1 attribuisce al Comandante generale la definizione delle modalità generali del concorso del Corpo alla difesa militare, con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta. Restano ferme, secondo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni relative alle attribuzioni del Comandante generale della Guardia di finanza e dei Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, contenute nell’articolo 4, secondo comma, della legge 189 del 1959, e negli articoli 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 556 del 1999.

Il comma 3 dell’articolo 7 autorizza, per l'attuazione di quanto stabilito al comma1, la predisposizione di forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.

Per la definizione dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza è utile tenere presente anche il già richiamato articolo 1 della legge n. 189 del 1959. In base a tale disposizione il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze (oggi dell’Economia e delle Finanze). Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

 

Il comma 3 modifica e integra alcune disposizioni relative al Comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza contenute nel comma 4 dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 69 del 2001.

La carica è attribuita, come già previsto, al più anziano in ruolo tra i generali di corpo d’armata in servizio permanente presso il Corpo, ma, qualora l’avente diritto abbia assunto la carica di Comandante generale, l’incarico è assegnato al parigrado che lo segue in ordine di anzianità.

La novella definisce altresì un limite massimo di un anno alla durata della carica, salvo che nel frattempo il Comandante in seconda debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

 

Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, reca riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del decreto; il comma 4 prevede che il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza più anziano in ruolo assuma la carica di Comandante in Seconda.

Vengono altresì definiti i compiti del Comandante in Seconda, che è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo, e che, sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attività di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico - amministrativa, svolgendo, altresì, attività propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei comandi del Corpo.

 

Il comma 4 stabilisce che le nuove disposizioni relative alle procedure di nomina ed alla durata del mandato del Comandante generale e del Comandante in seconda della Guardia di finanza acquistano efficacia giuridica a decorrere dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo. Lo stesso comma dispone che, a decorrere da tale data, cessano di produrre effetti le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge n.190 del 1989.

 

L’articolo 9 della legge n. 190 del 1989, prevede una durata massima di due anni per la durata della carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza. Qualora alla scadenza dei due anni, l'ufficiale generale non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perché abbia raggiunto i limiti di età, egli è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.


Proposta di legge A.C. 3254

 

La proposta di legge A.C. 3254 (Di Pietro ed altri) reca disposizioni mirate alla modifica dei criteri di nomina e della durata in carica del Comandante generale della Guardia di finanza e del Comandante in seconda.

 

L’articolo 1 prevede che sia nominato Comandante generale della Guardia di finanza il generale di Corpo d’armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo del medesimo Corpo. La nomina è proposta dal solo Ministro dell’economia e delle finanze, deliberata dal Consiglio dei ministri e formalizzata con D.P.R.

 

A differenza della proposta di legge C. 3244, ed in analogia invece con la proposta di legge C. 864, la proposta di legge C. 3254 esclude quindi dalla scelta del Comandante generale i generali di corpo d’armata dell’esercito; rispetto alla proposta di legge C 864 si vincola poi la nomina del comandante generale individuando lo stesso nel generale di Corpo d’armata in servizio permanente effettivo più anziano del medesimo Corpo. Anche la proposta di legge C. 3254, come la proposta di legge C. 3244 e la legislazione vigente, ed a differenza della proposta di legge C. 864, non prevede la possibilità di revoca del Comandante generale. Inoltre, come nella proposta di legge C. 864, e a differenza di quanto previsto dalla proposta di legge C. 3244 e dalla legislazione vigente, non si prevede il concerto con il Ministro della difesa per la proposta di nomina, da parte dal Ministro dell’economia e delle finanze, del Comandante generale.

 

L’incarico di Comandante generale ha una durata di un anno, rinnovabile con la stessa procedura di nomina; in caso di non riconferma il Comandante generale è collocato in congedo con le stesse modalità indicate dalla proposta di legge C. 3244.

 

La proposta di legge C. 3254 prevede quindi un mandato più breve per il Comandante generale (un anno) di quello previsto dalla proposta di legge C. 3244 (due anni); la proposta di legge C. 864, così come la legislazione vigente, non recano invece alcuna disposizione in merito.

 

L’articolo 2 della proposta di legge ha contenuto analogo all’articolo 1, comma 3, della proposta 3244. La disposizione prevede che il Comandante in seconda sia nominato per un periodo di due anni, salvo che non sia nominato, nel frattempo, Comandante generale o non debba cessare dal servizio.

 

L’articolo 3 ha contenuto identico al comma 4 dell’articolo 1 della proposta di legge 3244.

 




[1]    Come integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001 n. 67

[2]    Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”.

[3]    Il D.Lgs. 28 febbraio-2001 n. 67, reca disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

[4]    Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 reca riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.