Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disposizioni in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere A.C. 2120 e A.C. 1896 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2120/XVI   AC N. 1896/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 108
Data: 02/02/2009
Descrittori:
CADUTI E FERITI PER SERVIZIO   PARENTELA E AFFINITA'
RECLUTAMENTO MILITARE   SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO
Organi della Camera: IV-Difesa
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Casella di testo: Progetti di legge
 


2 febbraio 2009

 

[n. 108/0]

Disposizioni in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

A.C. 2120 e A.C. 1896

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2120

A.C. 1896

Titolo

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento per chiamata diretta nominativa nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente in favore dei congiunti delle vittime del dovere

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

Si (A.S. 1202, approvato in sede deliberante dalla 4a Commissione Difesa del Senato nella seduta del 20 gennaio 2009)

No

Numero di articoli

1

1

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

28 gennaio 2009

12 novembre 2008

assegnazione

29 gennaio 2009

5 dicembre 2008

Commissione competente

IV Commissione Difesa

IV Commissione Difesa

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

Commissioni I e V

Commissioni I e V

 

 


Contenuto

Le proposte di legge A.C. 1896 e A.C. 2120, quest’ultima già approvata in sede deliberante dalla IV Commissione difesa del Senato nella seduta del 20 gennaio 2009[1], recano talune modifiche all’attuale normativa che disciplina l’arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere nelle Forze armate.

In particolare, relativamente ai requisiti concernenti l’idoneità fisica al citato “arruolamento per chiamata diretta”, entrambe le proposte di legge, di contenuto sostanzialmente identico, sono volte a consentire tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti che risultino di statura

 

 

non inferiore ad un metro e cinquanta, in deroga, quindi, agli attuali limiti di altezza fissati dal DPCM n. 411 del 1987 in misura non inferiore ad un metro e sessantacinque per gli uomini e ad un metro e sessantuno per le donne (per un approfondimento, si veda il dossier n.108 relativo al provvedimento in esame).

In secondo luogo, poi, l’articolo unico delle proposte di legge in esame, in analogia a quanto già previsto dall’articolo 4 della legge n. 226 del 2004per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno, integra i requisiti necessari ai fini del citato arruolamento richiedendo, in particolare;

 

 

Ø       la cittadinanza italiana[2]

Ø       il godimento dei diritti civili e politici;

Ø       l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

Ø       l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcol o per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Come precisato nella relazione illustrativa di entrambe le proposte di legge in esame, la ratio del provvedimento in esame “è da rinvenire in motivi di giustizia sostanziale” in quanto le modifiche proposte sono volte a “consentire pari accesso al beneficio di cui trattasi, attenuando sensibilmente l’incidenza del requisito minimo di statura dell’aspirante”.

 

Relazioni allegate

Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare alle medesime è allegata unicamente la relazione illustrativa del provvedimento.

 

Necessità dell’intervento con legge

Con riferimento alla specifica previsione della deroga al requisito fisico dell'altezza, si segnala che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nel parere espresso alla Commissione difesa il 13 gennaio 2009, ha rilevato che “andrebbe valutata la necessità dell’intervento legislativo, considerato che, attualmente,  il limite dell’altezza è fissato da una fonte di rango secondario”[3].

Al riguardo, si osserva, infatti, che sebbene la normativa di carattere generale riguardante l’arruolamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dei congiunti delle vittime del dovere sia contenuta nell’articolo 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, per quanto riguarda, invece, il requisito minimo dell’altezza tale valore è stabilito dall’articolo 2 del D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, che reca specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge in esame sono relative a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera d) di tale articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia difesa e Forze armate.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Con riferimento al provvedimento in esame si segnala che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nel citato parere espresso alla Commissione difesa, ha invitato tale Commissione a valutare se “la selezione dei requisiti di accesso all'arruolamento per i congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere sia conforme al criterio di ragionevolezza rispetto alla disciplina generale, dal momento che la soluzione prevista potrebbe essere tale da determinare una ingiustificata disparità di trattamento a favore dei congiunti delle vittime del dovere rispetto agli altri aspiranti all'arruolamento” .

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente è realizzato utilizzando la tecnica della "novellazione": viene, infatti, modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Come precedentemente rilevato, le modifiche proposte dalle iniziative legislative in esame sono dirette ad introdurre alcune modifiche all’attuale normativa che disciplina i requisiti per l’arruolamento nelle Forze armate dei congiunti delle vittime del dovere, abbassando, in particolare, l’attuale limite di altezza previsto per il citato accesso.

Destinatari immediati del possibile impatto della disciplina recata dal provvedimento in esame sono pertanto tutti coloro che, congiunti delle vittime del dovere, non possono allo stato usufruire del beneficio previsto dal citato articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, essendo di altezza superiore ad un metro e cinquanta, ma inferiore ad un metro e sessanta cinque, se uomini e un metro e sessantuno se donne.

 

 


 



[1] L’A.S. 1202 era stato assegnato alla 4ª Commissione Difesa del Senato in sede deliberante il 16 dicembre 2008.

[2] Tale requisito è espressamente previsto dalla sola proposta di legge A.C. 1896.

[3] Cfr. resoconto sommario della seduta della Commissione Affari Costituzionali del Senato del 13 gennaio 2009.