Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Disposizioni in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere A.C. 2120 e A.C. 1896 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 108 | ||||
Data: | 02/02/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa | ||||
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2 febbraio 2009 |
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[n. 108/0] |
Disposizioni in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovereA.C. 2120 e A.C. 1896Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2120 |
A.C. 1896 |
Titolo |
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere |
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
Si (A.S. 1202, approvato in sede deliberante dalla 4a Commissione Difesa del Senato nella seduta del 20 gennaio 2009) |
No |
Numero di articoli |
1 |
1 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
28 gennaio 2009 |
12 novembre 2008 |
assegnazione |
29 gennaio 2009 |
5 dicembre 2008 |
Commissione competente |
IV Commissione Difesa |
IV Commissione Difesa |
Sede |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I e V |
Commissioni I e V |
Le proposte di legge A.C. 1896 e A.C. 2120, quest’ultima già approvata in sede deliberante dalla IV Commissione difesa del Senato nella seduta del 20 gennaio 2009[1], recano talune modifiche all’attuale normativa che disciplina l’arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere nelle Forze armate.
In particolare, relativamente ai requisiti concernenti l’idoneità fisica al citato “arruolamento per chiamata diretta”, entrambe le proposte di legge, di contenuto sostanzialmente identico, sono volte a consentire tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti che risultino di statura
non inferiore ad un metro e cinquanta, in deroga, quindi, agli attuali
limiti di altezza fissati dal DPCM n.
411 del
In secondo luogo, poi, l’articolo unico delle proposte di legge in esame, in analogia a quanto già previsto dall’articolo 4 della legge n. 226 del 2004per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno, integra i requisiti necessari ai fini del citato arruolamento richiedendo, in particolare;
Ø la cittadinanza italiana[2]
Ø il godimento dei diritti civili e politici;
Ø l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
Ø l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcol o per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Come precisato nella relazione illustrativa di entrambe le proposte di legge in esame, la ratio del provvedimento in esame “è da rinvenire in motivi di giustizia sostanziale” in quanto le modifiche proposte sono volte a “consentire pari accesso al beneficio di cui trattasi, attenuando sensibilmente l’incidenza del requisito minimo di statura dell’aspirante”.
Con riferimento alla specifica previsione della deroga al requisito
fisico dell'altezza, si segnala che
Al riguardo, si osserva, infatti, che sebbene la normativa di carattere generale riguardante l’arruolamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dei congiunti delle vittime del dovere sia contenuta nell’articolo 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, per quanto riguarda, invece, il requisito minimo dell’altezza tale valore è stabilito dall’articolo 2 del D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, che reca specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.
Le proposte di legge in esame sono relative a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera d) di tale articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia difesa e Forze armate.
Con riferimento al provvedimento
in esame si segnala che
Il coordinamento con la normativa
vigente è realizzato utilizzando la tecnica della "novellazione":
viene, infatti, modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n.
Come precedentemente rilevato, le modifiche proposte dalle iniziative legislative in esame sono dirette ad introdurre alcune modifiche all’attuale normativa che disciplina i requisiti per l’arruolamento nelle Forze armate dei congiunti delle vittime del dovere, abbassando, in particolare, l’attuale limite di altezza previsto per il citato accesso.
Destinatari immediati del possibile impatto della disciplina recata dal provvedimento in esame sono pertanto tutti coloro che, congiunti delle vittime del dovere, non possono allo stato usufruire del beneficio previsto dal citato articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, essendo di altezza superiore ad un metro e cinquanta, ma inferiore ad un metro e sessanta cinque, se uomini e un metro e sessantuno se donne.
[1] L’A.S. 1202 era stato assegnato alla 4ª Commissione Difesa del Senato in sede deliberante il 16 dicembre 2008.
[2] Tale requisito è espressamente previsto dalla sola proposta di legge A.C. 1896.
[3] Cfr. resoconto sommario della seduta della Commissione Affari Costituzionali del Senato del 13 gennaio 2009.