Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - A.C. 137 ed abb. - Schede di lettura - Seconda edizione
Riferimenti:
AC N. 1808/XVI   AC N. 1708/XVI
AC N. 137/XVI   AC N. 1296/XVI
AC N. 1659/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 70
Data: 20/04/2009
Descrittori:
FORZE ARMATE   FORZE DI POLIZIA
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Riordino delle carriere del personale delle

Forze di polizia e delle Forze armate

A.C. 137 ed abb.

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 70

Seconda edizione

 

20 aprile 2009


 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172/ 066760-4404 – * st_Difesa@camera.it

 

Ha partecipato alla redazione del dossier:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

Il presente dossier è composto dai seguenti volumi:

Ø      Schede di lettura (n. 70 seconda edizione);

Ø      riferimenti normativi (n. 70/1 Parte I, Parte II);

Ø      scheda contenente gli “elementi per l’istruttoria legislativa” (n. 70/0 seconda edizione).

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: DI0032.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

§      Le Forze armate  4

§      L’Arma dei carabinieri10

§      Il Corpo della Guardia di finanza  16

§      La Polizia di Stato  21

§      Il Corpo di polizia penitenziaria  28

§      Il Corpo forestale dello Stato  35

Il Contenuto delle proposte di legge A.C. 137, A.C. 1296 e A.C. 1659  36

§      Articolo 1 - A.C. 137, A.C. 1296 e A.C. 1659 (Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)38

§      Articolo 2 - A.C. 137, A.C. 1296 e A.C. 1659 (Trattamento economico e giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)47

§      Articolo 3 - A.C. 137, A.C. 1296 e A.C. 1659 (Disposizioni relative al Corpo di Polizia penitenziaria)52

§      Articolo 4 - A.C. 1296 e A.C. 1659 (Disposizioni per la salvaguardia del principio di equiordinazione)54

§      Articolo 5 - A.C. 1296 e A.C. 1659 (Disposizione di interpretazione autentica in materia  di inquadramento stipendiale)55

§      Articolo 6 - A.C. 1296 e A.C. 1659 (Disposizioni in materia di ufficiali appartenenti a particolari ruoli)56

Il Contenuto della proposta di legge A.C. 1708  57

§      Articolo 1  57

§      Articolo 2  61

§      Articolo 3  62

§      Articolo 4  63

§      Articolo 5  64

§      Articolo 6  65

§      Articolo 7  66

Il Contenuto della proposta di legge A.C. 1808  67

§      Articolo 1  67

§      Articolo 2  73

§      Articolo 3  74

§      Articolo 4  75

§      Articolo 5  76

§      Articolo 6  77

§      Articolo 7  78

Lavori parlamentari nella XV Legislatura

Iter al Senato delle proposte di legge A.S. 142 ed abb  81

§      Esame in sede referente  81

-       Commissioni riunite 1a e 4a

Seduta del 21 settembre 2006  81

Seduta del 28 settembre 2006  85

Seduta del 15 novembre 2006  88

Seduta del 16 novembre 2006  91

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Le Forze armate italiane, che ammontano complessivamente a 186.700 unità, sono costituite dall’Esercito (109.700), dalla Marina militare (33.200) e dall’Aeronautica militare (43.900).

Il compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. Esse hanno inoltre il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.

Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle istituzioni e svolgono compiti specifici nei casi di calamità pubblica e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

Il personale militare delle Forze armate è articolato in:

Ø      ufficiali in servizio permanente;

Ø      sottufficiali in servizio permanente;

Ø      volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata.

La legge n. 226 del 2004, recante la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. La legge citata, quindi, ha introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state, pertanto, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

 

Alla realizzazione di compiti sopraindicati concorrono altresì l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza.

L’Arma dei carabinieri (111.580 unità) ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza[1].

Essa dipende: a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari; b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica[2].

Il Corpo della guardia di finanza (68.134 unità) dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica. Esso concorre allo svolgimento dei compiti delle Forze armate nei limiti disposti dalla legge n. 189/1959[3].

Tra i compiti della Guardia di finanza sono compresi:

Ø      la prevenzione, la ricerca e la denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie;

Ø      la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria ed il concorso a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

Ø      la vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

Ø      il concorso alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

Ø      il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all’articolo 16, definisce Forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

Le Forze armate

I ruoli del personale non direttivo delle Forze armate sono definiti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante “Attuazione dell'articolo 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”.

Il testo del decreto è suddiviso in 8 capi: capo I, relativo all'ordinamento (articoli da 1 a 7), capo II concernente il reclutamento (articoli 8-11), capo III dedicato all'avanzamento (articoli 12-22), capo IV in materia di stato giuridico dei volontari di truppa in servizio permanente (articoli 23-30), capo V recante norme sul trattamento economico (articoli 31-32), capo VI riguardante le bande musicali (articoli 33-33-bis), ed infine i capi VII (articoli 34-38-bis) e VIII (articoli 39-42) contenenti rispettivamente norme transitorie e norme finali.

I ruoli del servizio permanente nelle Forze armate, esclusa l’Arma dei Carabinieri, sono i seguenti: ruolo dei volontari di truppa; ruolo dei sergenti; ruolo dei marescialli; ruolo dei musicisti (art.1).

Gli articoli 2 e 3 distinguono, per ciascuna Forza armata, i gradi nei quali si articolano rispettivamente i ruoli dei volontari di truppa ed i ruoli dei sergenti e dei marescialli fissandone contestualmente le dotazioni organiche.

Gli articoli da 4 a 6-quater stabiliscono le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei volontari di truppa, dei sergenti e dei marescialli e regolano l’attribuzione di uno scatto aggiuntivo a ciascun ruolo. In particolare:

Ø      ai volontari di truppa in servizio permanente sono attribuite mansioni di carattere esecutivo in rapporto al grado, alla categoria, alla specializzazione posseduta. Essi devono essere impiegati in primo luogo nelle unità operative ed addestrative delle tre Forze armate;

Ø      ai sergenti sono attribuite mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e/o mezzi;

Ø      i marescialli sono preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici, espletando incarichi che richiedono continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati. Ai primi marescialli sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, essi sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in taluni casi ed assolvono funzioni di indirizzo o di coordinamento. I primi marescialli, previo conseguimento dei requisiti e dopo valutazione (la procedura è definita all’articolo 6-bis) viene attribuita la qualifica di luogotenente, cui sono attribuiti incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e che hanno rango preminente sui primi marescialli.

L'articolo 7 stabilisce che le tre Forze armate possono mantenere alle armi volontari in ferma breve.

La sopraccitata legge n. 226 del 2004, ha istituito per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove figure dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

Il Capo II del D.Lgs. n. 196/1995 detta disposizioni in materia di reclutamento del personale non direttivo delle Forze armate.

Per i volontari di truppa in servizio permanente, viene fatto rinvio all'articolo 3, comma 65, della legge n. 537/1993, che riserva ai volontari congedati l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nelle Forze armate, nel Corpo militare della Croce rossa, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nel Corpo forestale dello Stato, nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per i sergenti è previsto l’accesso tramite concorso interno per titoli ed esami riservato ai volontari di truppa in servizio permanente.

Per il reclutamento dei marescialli è prevista una riserva del 70% per gli allievi delle scuole sottufficiali e del 30% per gli appartenenti ai ruoli inferiori tramite concorso interno

Il Capo III disciplina le modalità di avanzamento del personale. L'art. 12 rinvia alle Tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo, per la determinazione della corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale delle tre Forze armate con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri. Sono successivamente disciplinate le modalità di avanzamento del personale per ciascun ruolo (articoli da 13 a 15) e le relative aliquote.

Le modalità di avanzamento sono le seguenti: ad anzianità (la cui disciplina è contenuta nell'articolo 18), a scelta (articolo 19), per concorso per titoli di servizio ed esami, per particolari condizioni (individuate dall’articolo 21) o per meriti eccezionali (articolo 22).

Il Capo IV è dedicato alla disciplina dello stato giuridico dei volontari di truppa. I volontari di truppa si distinguono in: volontari in ferma breve, volontari in servizio permanente e volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva, e in congedo assoluto.

Il volontario di truppa in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni: servizio effettivo; aspettativa; sospensione dal servizio. Egli non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Vengono inoltre disciplinati: il collocamento in aspettativa, la sospensione dal servizio, la cessazione dal servizio permanente e sono dettate disposizioni specifiche per i soggetti appartenenti alla categoria dell'ausiliaria e della riserva

Per quanto riguarda la disciplina dello stato giuridico dei sergenti, e dei marescialli l'articolo 30 fa rinvio alle disposizioni della legge n. 599/1954. Le stesse disposizioni si applicano, in parte, anche ai volontari in servizio permanente.

Il Capo V reca disposizioni in materia di trattamento economico, mentre il capo VI disciplina le bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina (che viene altresì istituita in tale contesto).

Le norme transitorie contenute nel capo VII riguardano l'inquadramento nel ruolo dei marescialli (articoli da 34 a 34-quinquies), dei sergenti (articolo 35) e dei volontari di truppa in servizio permanente (articolo 36). Riguardano inoltre la posizione dei militari di truppa in ferma volontaria in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e la possibilità che vi siano eccedenze nell'organico del ruolo dei marescialli per un arco di tempo di vent'anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il Capo VIII, recante norme finali, dispone modificazioni alla disciplina vigente, abroga espressamente diverse disposizioni di legge tra cui, come si è detto, numerosi articoli della legge n. 212/1983, le cui norme residue, peraltro, continuano ad spiegare la propria efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo.

Successivamente, la legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, all’articolo 9, ha conferito, tra le altre, una delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 196/1995, che si è appena commentato.

In attuazione di tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate”. Obiettivo del provvedimento è stato quello di introdurre dettagliate e specifiche disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 196/1995, attraverso il metodo della novellazione, ossia intervenendo direttamente sul testo del decreto legislativo originario, sia attraverso modifiche dell’articolato, sia attraverso l’introduzione di articoli aggiuntivi.

 

Le disposizioni relative al reclutamento, allo stato giuridico e all'avanzamento degli ufficiali, sono contenute neldecreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490[4], che ha disposto un complessivo riordino della disciplina vigente attraverso una generale riorganizzazione dei ruoli in un’ottica interforze, con la istituzione anche di ruoli speciali; una parziale revisione del sistema di avanzamento, con profili di carriera analoghi per ruoli omologhi; la creazione di una particolare carriera tecnico-amministrativa; e la definizione di un adeguato regime transitorio per il periodo 1998-2005. Il provvedimento è stato adottato in attuazione dei criteri fissati dalla norma di delega di cui all'art. 1, comma 97, della legge n. 662/1996 e si compone di 71 articoli.

Sono individuati i seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare:

Esercito:

a)  ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

b)  ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;

c)  ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;

d)  ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;

e)  ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;

f)   ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

g)  ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;

h)  ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;

i)   ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.

Marina militare:

a)  ruolo normale del Corpo di stato maggiore;

b)  ruolo normale del Corpo del genio navale;

c)  ruolo normale del Corpo delle armi navali;

d)  ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;

e)  ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

f)   ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

g)  ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

h)  ruolo speciale del Corpo del genio navale;

i)   ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

j)   ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;

k)  ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;

l)   ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

Aeronautica militare:

a)  ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;

b)  ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;

c)  ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;

d)  ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;

e)  ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;

f)   ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

g)  ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;

h)  ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

i)   ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;

j)   ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.

 

Gli articoli da 3 a 7 del D.Lgs. recano disposizioni in materia di reclutamento di ufficiali dei ruoli normali e speciali in servizio permanente (definendo i requisiti e le procedure), di alimentazione dei ruoli e gli obblighi di servizio.

Gli ufficiali dei ruoli normali sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo presso le Accademie Militari. Gli stessi ufficiali possono essere reclutati, con il grado di tenente, anche mediante concorso per titoli ed esami, riservato a giovani in possesso di determinati diplomi di laurea.

Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti:

Ø      con il grado di sottotenente, per concorso per titoli ed esami:

Ø      prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli che siano in possesso di determinati requisiti; dagli ufficiali di complemento che abbiano completato senza demerito la ferma biennale; dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate; dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare; dal personale del ruolo dei sergenti in possesso di determinati requisiti.

Ø      per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento con determinate caratteristiche e requisiti;

Ø      per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo;

Ø      a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo.

Particolari procedure sono previste per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto.

Gli articoli da 8 a 31 regolano i requisiti e le modalità dell’avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che può avvenire per anzianità, a scelta o per meriti eccezionali.

Le autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta sono:

Ø      le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti;

Ø      le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Generale di brigata e gradi corrispondenti;

Ø      le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;

Ø      i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.

Il D.Lgs. stabilisce le incompatibilità relative all’appartenenza alle commissioni e le procedure di funzionamento delle stesse. Sono definite le modalità di avanzamento attraverso la definizione di aliquote di ruolo e l’individuazione degli impedimenti alla valutazione, nonché la determinazione degli elementi di giudizio (documentazione caratteristica e matricolare, pareri facoltativi e obbligatori).

Lo stesso provvedimento dispone altresì la formazione di quadri di avanzamento che contengono le graduatorie da cui attingere per le promozioni.

Oltre alle norme generali relative ai requisiti per la valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo, il D.Lgs. contiene inoltre specifiche norme relative ai sottotenenti dell'Esercito, agli ufficiali subalterni della Marina, ai sottotenenti dell'aeronautica, nonché disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli.

Il D.Lgs. contiene, inoltre, disposizioni concernenti gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, semplifica i procedimenti di valutazione degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dispone l’unificazione dei ruoli del corpo sanitario (ufficiali medici e chimico-farmacisti) e del corpo veterinario, del corpo di amministrazione e del corpo di commissariato (ufficiali commissari e ufficiali di sussistenza), del ruolo medici e del ruolo farmacisti del corpo sanitario, del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo fisici del Genio aeronautico.

Il provvedimento contiene inoltre una serie di disposizioni che hanno provveduto alla istituzione di nuovi ruoli ed alla modifica della denominazione di alcuni ruoli già esistenti, nonché al transito di personale da un ruolo all’altro.

Gli articoli da 58 a 71 recano le norme transitorie e finali.

L’Arma dei carabinieri

La disciplina delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale dell’Arma dei carabinieri, con esclusione del personale dirigente e direttivo, è regolata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198[5], le cui disposizioni intendono realizzare un riallineamento della progressione di carriera e del trattamento economico del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri rispetto a quello delle altre Forze di Polizia.

Sono istituiti, nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, tre ruoli:

Ø      il ruolo degli appuntati e carabinieri.

Ø      il ruolo dei sovrintendenti;

Ø      il ruolo degli ispettori.

Viene fatto rinvio ad una apposita tabella, allegata al decreto, per la determinazione dell'ordinamento gerarchico dei ruoli e per l'individuazione della corrispondenza dei gradi e delle qualifiche di ciascun ruolo degli appartenenti al personale dell'Arma dei Carabinieri rispetto al personale appartenente alle altre Forze di polizia.

Per quanto riguarda appuntati e carabinieri, si prevede che detto ruolo si articoli in quattro gradi gerarchici: carabiniere, carabiniere scelto, appuntato,  appuntato scelto.

La consistenza organica del ruolo è fissata in 48.050 unità di personale. Ai soggetti appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri sono conferite le qualifiche di "agente di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". Detto personale svolge i compiti di carattere militare disciplinati dalle norme in vigore, nonché mansioni di tipo "esecutivo", con margini di discrezionalità correlati alla qualifica posseduta. Può, inoltre, assumere incarichi di comando di uno o più militari  e compiere attività di addestramento in relazione alle proprie capacità professionali.

Specifiche disposizioni disciplinano le modalità di reclutamento. In particolare, sono consentiti arruolamenti di volontari come carabinieri effettivi.

A tal fine sono individuati i requisiti per l'arruolamento, i contenuti del bando di arruolamento ed è disciplinata la posizione di stato dei soggetti ammessi ai corsi allievi carabinieri.

Il ruolo dei sovrintendenti è suddiviso in tre gradi gerarchici: vice brigadiere, brigadiere, brigadiere capo. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni: in servizio permanente, in congedo o in congedo assoluto. La consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti è stabilita in 20.000 unità.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono conferite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". Il personale facente parte di tale ruolo, svolge, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle leggi vigenti, mansioni esecutive con margini di discrezionalità rapportati alle diverse qualifiche citate. Svolgono, inoltre, compiti di comando di uno o più militari, e compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo. Ai brigadieri capo possono essere inoltre attribuite mansioni che comportino maggiori conoscenze, incarichi operativi di più elevato impegno e il comando di piccole unità. Specifiche disposizioni regolano l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti. Viene disposto che l'inserimento nel ruolo avvenga mediante concorsi per titoli ed esame scritto, e successiva partecipazione ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale e vengono, inoltre, disciplinate le modalità di svolgimento del concorso e del corso di aggiornamento e formazione professionale.

Il ruolo degli ispettori comprende quattro gradi gerarchici: maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, e maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza. Il personale di detto ruolo può trovarsi nella posizione di ferma volontaria, o di servizio permanente, o di congedo, o di congedo assoluto.

La consistenza organica del ruolo degli ispettori è stabilita in 29.531 unità di personale.Agli appartenenti a tale ruolo sono attribuite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". I compiti affidati al personale facente parte del ruolo degli ispettori sono, oltre che compiti militari,  prioritariamente di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica. Detto personale può essere preposto al comando di stazione carabinieri, di unità operative o addestrative, con le conseguenti responsabilità per le direttive impartite e può assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento tra più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma e, qualora sostituiscano i superiori gerarchici, assumono la qualifica di Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

L'accesso al ruolo degli ispettori avviene previo superamento di un apposito corso, cui si accede mediante concorso. Specifiche disposizioni regolano lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di qualificazione, le prove concorsuali, la nomina ed la composizione delle commissioni giudicatrici, i criteri di valutazione, la formazione della graduatoria. Altre disposizioni disciplinano lo svolgimento del corso biennale e del corso semestrale. Il decreto legislativo disciplina inoltre specificamente il reclutamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Reggimento corazzieri.

Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori il decreto legislativo fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia, fatte salve eventuali incompatibilità con le norme contenute nel decreto medesimo. Disposizione identica è dettata per il ruolo degli appuntati e carabinieri.

In materia di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti l'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 198 del 1995 richiama le norme contenute nella legge n. 212 del 1983 e le altre disposizioni in vigore, individuando cinque forme distinte per la promozione dei sottufficiali: per anzianità, scelta, per esami, per meriti eccezionali, per benemerenze d'istituto. A queste vanno aggiunte le modalità di avanzamento "in particolari situazioni", disciplinate dal successivo articolo 39, e l'avanzamento al grado di luogotenente, contemplato dall'articolo 42 del richiamato decreto. L'articolo 34 dispone che le aliquote di avanzamento siano individuate annualmente con decreto ministeriale. Specifiche disposizioni regolano ciascuna delle forme di avanzamento.

Il Titolo II del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 contiene disposizioni di modifica, di "convalida", e di abrogazione di norme vigenti.

Il Titolo III reca disposizioni transitorie che riguardano sia i criteri di inquadramento nei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, nonché il passaggio al nuovo sistema di avanzamento. Altre norme concernono il personale della banda musicale dell'Arma, ed il trattamento economico.

 

Per quanto concerne sempre il quadro normativo relativo all’Arma dei Carabinieri, si osserva che la legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, all’articolo 9, ha conferito una specifica delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del citato D.Lgs. n. 198/1995.

In attuazione di tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83[6], con l’obiettivo di introdurre dettagliate e specifiche disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 198/1995, attraverso il metodo della novellazione, ossia intervenendo direttamente sul testo del decreto legislativo originario, sia attraverso modifiche dell’articolato, sia attraverso l’inserimento di articoli aggiuntivi.

In via generale si può osservare che le disposizioni maggiormente innovative sotto il profilo sostanziale sono le seguenti:

Ø      l’introduzione di un numero chiuso (stabilito in 13.500 unità) di marescialli aiutanti S.U.P.S. (Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza), ossia del personale con il grado apicale nell’ambito del ruolo ispettori;

Ø      l’ulteriore innovazione, sempre riguardante il ruolo ispettori, attiene al sistema di avanzamento dei marescialli capi, ossia la promozione al grado vertice di maresciallo aiutante. Viene infatti preclusa la possibilità di ottenere tale promozione per anzianità, privilegiandosi il criterio meritocratico: i relativi posti sono infatti distribuiti per il 70% attraverso il sistema “a scelta” e per la restante parte attraverso il sistema “a scelta per esami”;

Ø      la creazione della qualifica di “luogotenente” conseguibile solo dal grado di maresciallo aiutante;

Ø      l’attribuzione di scatti stipendiali aggiuntivi per diverse posizioni economico-funzionali (luogotenente; maresciallo aiutante S.U.P.S.; brigadiere Capo; appuntato scelto);

Ø      l’attribuzione e determinazione dei requisiti e delle modalità di un emolumento pensionabile annuo lordo a diverse posizioni economico-funzionali (maresciallo aiutante S.U.P.S., vice brigadiere, maresciallo e maresciallo ordinario).

In base ad una delega legislativa contenuta nell’articolo 1 della citata legge n. 78/2000, sono stati infine emanati due distinti decreti legislativi: il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri ed il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

 

In particolare, il D.Lgs. n. 297/2000, all’articolo 19, ha ribadito l’articolazione dei ruoli e dei gradi del personale dell’Arma dei carabinieri, nei seguenti termini:

 

Ø      il ruolo degli ufficiali, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§         ufficiali generali:

o        generale di corpo d'armata;

o        generale di divisione;

o        generale di brigata;

§         ufficiali superiori:

o        colonnello;

o        tenente colonnello;

o        maggiore;

§         ufficiali inferiori:

o        capitano;

o        tenente;

o        sottotenente.

Ø      Il ruolo degli ispettori, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§         maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

§         maresciallo capo;

§         maresciallo ordinario;

§         maresciallo.

Ø      Il ruolo dei sovrintendenti; ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§         brigadiere capo;

§         brigadiere;

§         vicebrigadiere.

Ø      Il ruolo degli appuntati e carabinieri, ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

§         appuntato scelto;

§         appuntato;

§         carabiniere scelto;

§         carabiniere.

 

Il D.Lgs. n. 298/200 mira sostanzialmente ad adeguare la struttura dei ruoli e le dinamiche di carriera degli ufficiali alle nuove esigenze ordinative e funzionali cui l’Arma è chiamata a far fronte in ambito interno e internazionale. In tale contesto, si è cercato di incrementare la disponibilità di ufficiali, come previsto dalla stessa legge di delega, e di rimodulare la loro progressione di carriera, anche al fine di eliminare un disallineamento tra analoghe categorie di personale e unificare il quadro normativo di riferimento per gli ufficiali dell’Arma, equiparandolo a quello degli ufficiali delle altre Forze armate, con l’applicazione pressoché integrale di quanto previsto dal decreto legislativo n. 490 del 1997.

Il decreto introduce significative innovazioni alla precedente disciplina, tra le quali si segnalano:

Ø      una tendenziale armonizzazione alla normativa interforze della disciplina relativa agli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri;

Ø      l’istituzione di un nuovo ruolo tecnico-logistico in sostituzione del ruolo tecnico;

Ø      un incremento ponderato degli organici, con aumento del rapporto percentuale tra ufficiali e forza organica complessiva;

Ø      la revisione delle dotazioni dirigenziali.

Vengono estese pressoché integralmente all’Arma dei carabinieri gli istituti che regolamentano il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, in coerenza con la trasformazione dell’Arma in quarta Forza armata. In particolare:

Ø      sono disciplinati i ruoli e le modalità di reclutamento degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, ossia i tre ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali in servizio permanente: ruolo normale, ruolo speciale e ruolo tecnico-logistico;

Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali è articolato nei seguenti comparti e specialità:

a)  comparto amministrativo: specialità amministrazione, specialità commissariato;

b)  comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialità investigazioni scientifiche, specialità telematica, specialità genio, specialità psicologia;

c)  comparto sanitario: specialità sanità (medicina/farmacia), specialità veterinaria.

Ø      sono disciplinate, in analogia con quanto disposto per le altre Forze armate, le modalità e i requisiti di valutazione per l’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri;

Ø      sono inoltre disciplinate le modalità per il transito degli ufficiali dell’Arma dal ruolo normale a quello speciale;

Ø      é infine dettata una disciplina del regime transitorio di applicazione del provvedimento, nonché alcune norme finali per l’armonizzazione del decreto legislativo con la normativa precedente.

 

Con il D.Lgs. 3 maggio 2001 n. 186, sono state successivamente introdotte norme integrative e correttive al D.Lgs. n. 298/2000, volte a consentire l’applicazione, al personale direttivo e dirigente dei Carabinieri, delle altre Forze Armate e della Guardia di Finanza, di trattamenti economici analoghi a quelli previsti per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

Il Corpo della Guardia di finanza

La disciplina delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, è contenuta nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199[7], come successivamente modificato da ulteriori provvedimenti legislativi.

 

Sono istituiti, nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, tre ruoli:

Ø      il ruolo degli appuntati e finanzieri.

Ø      il ruolo dei sovrintendenti;

Ø      il ruolo degli ispettori.

Viene fatto rinvio ad una apposita tabella, allegata al decreto, per la determinazione dell'ordinamento gerarchico dei ruoli e per l'individuazione della corrispondenza dei gradi e delle qualifiche di ciascun ruolo degli appartenenti al personale della Guardia di finanza rispetto al personale appartenente alle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Per quanto riguarda appuntati e finanzieri, si prevede che detto ruolo si articoli in quattro gradi gerarchici: finanziere, finanziere scelto, appuntato,  appuntato scelto.

La consistenza organica del ruolo è fissata in 26.807 unità di personale. Ai soggetti appartenenti al ruolo degli appuntati e finanzieri sono conferite le qualifiche di "agente di polizia giudiziaria", e di "agente di pubblica sicurezza". Detto personale svolge mansioni di tipo "esecutivo", con margini di discrezionalità correlati alla qualifica posseduta. Può, inoltre, assumere incarichi di comando di uno o più militari  e compiere attività di addestramento in relazione alle proprie capacità professionali.

Per iI ruolo di appuntati e finanzieri, il reclutamento avviene mediante concorso per l’accesso al corso per la promozione a finanziere.

A tal fine sono individuati i requisiti per l'arruolamento, i contenuti del bando di arruolamento ed è disciplinata la posizione di stato giuridico dei soggetti ammessi ai corsi allievi finanzieri, nonché le procedure per l’avanzamento nel ruolo degli appuntati e finanzieri.

Il ruolo dei sovrintendenti è suddiviso in tre gradi gerarchici: vice brigadiere, brigadiere, brigadiere capo. La consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti è stabilita in 15.000 unità.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono conferite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria", di “ufficiale di polizia tributaria” e di "agente di pubblica sicurezza". Il personale facente parte di tale ruolo, svolge mansioni esecutive con margini di discrezionalità rapportati alle diverse qualifiche citate. Svolgono, inoltre, compiti di comando di uno o più militari, e compiti di carattere operativo e addestrativo. Ai brigadieri capo possono essere inoltre attribuite mansioni che comportino maggiori conoscenze, incarichi operativi di più elevato impegno e il comando di piccole unità. Specifiche disposizioni regolano l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti: una percentuale non inferiore al 70% viene immessa in ruolo tramite concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, mentre i restanti ingressi sono riservati agli appartenenti al ruolo degli appuntati e finanzieri, previo concorso interno, per esami. Entrambi i concorsi prevedono il superamento di un corso di qualificazione. Sono inoltre disciplinate le modalità di svolgimento del concorso e del corso di qualificazione.

Il ruolo degli ispettori comprende quattro gradi gerarchici: maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, e maresciallo aiutante.

La consistenza organica del ruolo degli ispettori è stabilita in 21.950 unità di personale. Agli appartenenti a tale ruolo sono attribuite le qualifiche di “ufficiale di polizia tributaria”, di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza. Detto personale può essere preposto al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento.

L'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il 70% dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini; per il restante 30% dei posti si provvede tramite concorso interno riservato nella quota di 1/3 rispettivamente ai brigadieri capo, ai brigadieri e vicebrigadieri e al personale del ruolo degli appuntati e finanzieri. Specifiche disposizioni riguardano i requisiti del per l’accesso ai concorsi, le prove concorsuali, la nomina ed la composizione delle commissioni giudicatrici, i criteri di valutazione, la formazione delle graduatorie.

Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori il decreto legislativo fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia, fatte salve eventuali incompatibilità con le norme contenute nel decreto medesimo.

In materia di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti il decreto legislativo individua cinque forme distinte per la promozione dei sottufficiali: ad anzianità, a scelta, a scelta per esami, per meriti eccezionali, per benemerenze di servizio. A queste vanno aggiunte le modalità di avanzamento "in particolari situazioni" ed il conferimento ai marescialli aiutanti della qualifica di luogotenente.Le aliquote di avanzamento devono essere individuate annualmente dal Comandante generale del Corpo. Specifiche disposizioni regolano ciascuna delle forme di avanzamento.

Anche le disposizioni relative all’inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, sono state oggetto della sopraccitata disposizione di delega contenuta nell’articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

In attuazione di tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67[8], con l’obiettivo di realizzare una razionalizzazione del precedente impianto normativo, eliminando le distorsioni applicative e introducendo meccanismi di avanzamento per anzianità diretti a garantire percorsi di carriera più fluidi, criteri meritocratici tali da costituire un elemento di incentivazione alla crescita professionale, misure di valorizzazione delle professionalità, nonché scatti stipendiali aggiuntivi ed emolumenti pensionabili per diverse posizioni economico-funzionali, legati comunque al possesso di determinati requisiti di anzianità e di rendimento.

Le disposizioni maggiormente innovative sotto il profilo sostanziale hanno riguardato:

Ø      per il ruolo ispettori, l’introduzione della nuova qualifica apicale di “luogotenente” conferibile, nel numero massimo di 11.500 unità (su un organico di ruolo pari a 21.950 unità), agli ispettori con il grado di maresciallo aiutante (che erano stati penalizzati per effetto dei reinquadramenti conseguenti alla riforma del 1995);

Ø      la previsione, per i gradi intermedi, di meccanismi di avanzamento per anzianità diretti a garantire percorsi di carriera più fluidi e, per i gradi apicali dei ruoli sovrintendenti (brigadiere capo) e ispettori (maresciallo aitante), di criteri meritocratici tali da costituire un elemento di incentivazione alla crescita professionale;

Ø      l’introduzione di misure di valorizzazione della professionalità degli apicali del ruolo appuntati e finanzieri (appuntati scelti); e, infine, nella attribuzione di scatti stipendiali aggiuntivi ed emolumenti pensionabili per diverse posizioni economico-funzionali, legati comunque al possesso di determinati requisiti di anzianità e di rendimento.

Le disposizioni relative al reclutamento, allo stato giuridico e all’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza sono contenute nel D.Lgs 69/2001[9], emanato sulla base della delega contenuta nell’articolo 4 della legge n. 78/2000.

In particolare il D.Lgs. n. 69/2001, che disciplina i ruoli e le relative dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonché il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento, introduce una serie di innovazioni nella disciplina vigente, tra le quali: una tendenziale armonizzazione della disciplina relativa agli ufficiali della Guardia di finanza alla normativa vigente per le Forze Armate, alla stregua di quanto già operato per l’Arma dei carabinieri, con il D.Lgs. n. 298/2000, sopra menzionato; il riassetto ordinativo dei ruoli, con l’istituzione di nuovi ruoli; un incremento ponderato degli organici per adeguarne la consistenza alle esigenze operative del Corpo e alle sue specifiche funzioni di polizia economica e tributaria; un aumento del rapporto percentuale tra ufficiali e forza organica complessiva; infine, la revisione delle dotazioni dirigenziali.

Il decreto legislativo individua, per gli ufficiali, quattro ruoli: ruolo normale, ruolo aeronavale, ruolo speciale, alimentato soprattutto dagli ispettori del Corpo, e ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

Analogamente a quanto previsto per le Forze armate, si dispone l’inserimento del Maestro direttore e del Maestro vicedirettore della banda musicale della Guardia di finanza  all’interno dell’organico del ruolo speciale.

E’ stata prevista inoltre l’istituzione del grado apicale di Generale di Corpo di Armata, l’attribuzione al Comandante generale di una posizione sovraordinata rispetto agli altri generali di corpo d’armata e il conferimento, al generale di corpo d’armata più anziano in ruolo, della carica di Comandante Generale in Seconda, con rango preminente rispetto agli altri generali di corpo d’armata.

Vengono infine rideterminate, mediante rinvio ad apposite tabelle allegate, le consistenze organiche e le modalità di avanzamento nei vari gradi dei quattro ruoli sopra indicati.

Il D. Lgs. detta disposizioni di carattere generale relative, tra l’altro, ai requisiti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, nonché norme specifiche per il reclutamento del personale dei singoli ruoli, stabilendo altresì i parametri per la determinazione del numero degli ufficiali da immettere annualmente nei quattro ruoli e gli obblighi di ferma per gli ufficiali reclutati.

La definizione delle procedure concorsuali e la composizione delle commissioni esaminatrici è riservata alla competenza del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Per quanto concerne il reclutamento nei ruoli normale e aeronavale, si individua quale canale di alimentazione del ruolo la frequentazione dell’Accademia, dalla quale sono tratti gli ufficiali, con il grado di sottotenente, che abbiano completato con esito favorevole il secondo anno di corso, rispettivamente, normale e aeronavale. Per gli ufficiali dei due ruoli il ciclo formativo è articolato in un corso di Accademia di durata triennale e in un ciclo di Applicazione di durata biennale, al termine del quale viene determinata la nuova anzianità relativa ai tenenti. Limitatamente agli ufficiali del ruolo aeronavale si prevede la possibilità di reclutarne tramite concorso per titoli ed esami, nel limite del 25% dei posti, tra il personale appartenente al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti.

Il reclutamento nel ruolo speciale è assicurato mediante arruolamento, con il titolo di sottetenente, previo concorso per titoli ed esami, di personale del Corpo proveniente dal ruolo ispettori, in possesso di determinati requisiti e anzianità nel ruolo di provenienza.

Infine il reclutamento del personale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo avviene, con il grado di tenente, sulla base di un concorso per titoli ed esami riservato sia a personale del ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, sia a cittadini, in possesso di specifico diploma di laurea.

Sono specificamente disciplinate le modalità relative all’alimentazione dei ruoli e agli obblighi di servizio.

L’avanzamento degli ufficiali del Corpo è disciplinato in maniera analoga a quella relativa agli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri. Il decreto legislativo definisce i requisiti generali e le modalità di avanzamento; individua le autorità competenti ad esprimere i giudizi; disciplina le procedure di valutazione, la formazione dei quadri di avanzamento e le promozioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

L'avanzamento ha luogo: a) ad anzianità; b) a scelta; c) per meriti eccezionali. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

Le autorità competenti ad esprimere giudizi sull’avanzamento sono le commissioni superiori di avanzamento, per gli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello, e le commissioni ordinarie di avanzamento, per gli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore.

Analogamente a quanto disposto per gli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, è previsto che l'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo. La procedura di valutazione per i due tipi di avanzamento è differenziata: l’avanzamento ad anzianità è subordinato al solo giudizio di idoneità espresso dalla Commissione di avanzamento; per l’avanzamento a scelta il giudizio è distinto in due fasi relative rispettivamente alla valutazione di idoneità e all’attribuzione di un punteggio di merito agli ufficiali idonei.

Sono analiticamente individuati i requisiti per la valutazione ai fini dell’avanzamento. Ulteriori norme stabiliscono le cause di determinazione delle vacanze organiche, le modalità di computo e attribuzione delle promozioni nei vari gradi, con rinvio alle tabelle allegate al decreto.

Norme particolari riguardano l’avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza, che ha luogo ad anzianità previa valutazione di idoneità conseguita dopo due anni di permanenza nel grado e superamento del primo anno del corso di applicazione, nel caso di sottotenenti frequentatori di tale corso.

La Polizia di Stato

Le basi normative

La legge 1° aprile 1981, n. 121[10] di riforma della Polizia ha delineato una nuova organizzazione dell’amministrazione della pubblica sicurezza, intervenendo anche sul coordinamento tra le forze di Polizia e sull’ordinamento del personale.

Riguardo al personale la situazione antecedente vedeva la compresenza di quattro distinti ruoli: due a ordinamento militare, il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e il ruolo degli ufficiali medici, e due a ordinamento civile: il ruolo dei funzionari di P.S. (personale con qualifiche dirigenziali e direttive) e il Corpo della polizia femminile.

La legge di riforma ha smilitarizzato l’amministrazione della pubblica sicurezza dando un ordinamento omogeneo a tutto il personale. Questo è stato suddivido in tre gruppi di ruoli distinti in base ai contenuti professionali specifici di ciascuno di essi (art. 36, 1° co., n. I). Questi sono:

Ø      ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia;

Ø      ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia;

Ø      ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali (essenzialmente il personale delle professioni sanitarie).

La disciplina dettagliata dell’amministrazione del personale è stata demandata ad una serie di decreti legislativi attuativi della legge di riforma.

In particolare, per il personale della Polizia di Stato del primo gruppo di ruoli sopra citati, ossia quello che espleta propriamente funzioni di polizia, rileva il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335[11] che costituisce ancora la fonte di riferimento principale per la disciplina del personale non dirigenziale. Il DPR 335/1982 è stato modificato più volte, e in modo sostanziale dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197[12].

La gran parte delle disposizioni del DPR 335/1982 relative al personale dirigenziale con funzioni di Polizia sono state in seguito abrogate e sostituite da quelle recate dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334[13], anch’esso successivamente integrato e modificato.

Da rilevare che tale provvedimento reca anche la disciplina del personale dirigenziale degli altri due gruppi di ruoli, tecnici (Titolo II) e medici (Titolo III), oltre a individuare un gruppo di norme comuni per tutti i dirigenti a prescindere dai gruppi di ruoli (Titolo IV). Il D.Lgs. 334/2000 ha dunque provveduto a raccogliere ed uniformare la disciplina relativa al personale dirigenziale, prima recata in distinti atti normativi: il citato DPR 335/1982 per il personale di Polizia, il DPR 337/1982 per il personale tecnico-scientifico e il DPR 338/1982 per il personale sanitario.

Il DPR 337/1982, anch’esso riformato ad opera del D.Lgs. 197/1995, rimane in vigore per il personale tecnico non dirigente, mentre il DPR 338/1982 è ormai completamente superato in quanto la carriera del personale sanitario non prevede ruoli non direttivi.

Personale non dirigenziale

Il personale non dirigenziale che svolge compiti di polizia è articolato in tre ruoli:

Ø      agenti ed assistenti (in precedenza afferenti a due ruoli separati);

Ø      sovrintendenti;

Ø      ispettori.

Per ciascuno di tali ruoli sono distinte le relative qualifiche (quattro per gli agenti e assistenti, tre per i sovrintendenti, quattro per gli ispettori), le funzioni espletate, le modalità di accesso al ruolo e alle singole qualifiche.


Ruoli

Qualifiche

Dotazione organica

Ispettori

Ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza

6.000

Ispettore capo

17.664

Ispettore

Vice ispettore

Sovrintendenti

Sovrintendente capo

20.000

Sovrintendente

Vice sovrintendente

Agenti ed assistenti

Assistente capo

57.336

Assistente

Agente scelto

Agente

L’accesso alla carriera agli agenti ed assistenti di Polizia avviene tramite pubblico concorso, seguito da un corso di formazione, che consente l’ingresso nella qualifica di agente di polizia.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti una serie di requisiti: godimento dei diritti politici, idoneità fisica, psichica e attitudinale, titolo di studio della scuola dell’obbligo, qualità morali e di condotta idonee.

Il concorso è riservato unicamente ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in possesso dei requisiti di cui sopra.

 

La L. 226/2004[14] ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, e ha introdotto le disposizioni normative necessarie a sostituire il personale di leva con nuovo personale militare. Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

Il Capo IV del provvedimento disciplina il particolare regime del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. Si è disposta una riserva di posti nei concorsi per l’accesso alle citate carriere a favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma annuale, istituiti dal Capo II della legge, per incentivare i reclutamenti nella ferma prefissata, al fine di garantire il raggiungimento delle consistenze organiche necessarie.

In particolare, l’art. 16, che reca la disciplina dei concorsi, dispone appunto, al comma 1, che ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, e in possesso dei previsti requisiti, siano riservati i posti messi annualmente a concorso per l’accesso alle carriere sopra descritte, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da ciascuna Amministrazione e trasmesso al ministro della difesa entro il 30 settembre. La disposizione appena illustrata opera nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni, e fa comunque salve le riserve di posti previste da altre leggi. Si tratta di una norma di carattere transitorio valida fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 215/2001[15], che prevede una riserva dei posti dei concorsi per l’accesso ai corpi di polizia: in particolare per la Polizia di Stato la riserva è del 45%.

 

Qualora non si raggiunga la copertura dei posti possono essere banditi concorsi aperti a tutti i cittadini[16].

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi di polizia e sono ammessi al corso di formazione. Il corso, di dodici mesi, è articolato in una prima parte di formazione, della durata di nove mesi, presso le scuole per agenti che si conclude con un esame tecnico-pratico. Gli idonei sono nominati agenti in prova e sono ammessi alla seconda parte del corso consistente in un periodo di tre mesi di applicazione pratica presso i reparti o uffici della Polizia di Stato. Al termine dell’applicazione pratica prestano giuramento e sono immessi nel ruolo con la qualifica di agenti.

La progressione in carriera all’interno del ruolo degli agenti e assistenti avviene con scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto dopo cinque anni di anzianità.

 

Il passaggio al ruolo dei sovrintendenti avviene, per il 60% dei posti disponibili annualmente, con concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo, e successivo corso. Il restante 40% è coperto con concorso interno per titoli ed esami aperto a tutto il personale del ruolo degli agenti ed assistenti con quattro anni di servizio.

La promozione alle qualifiche superiori nel ruolo dei sovrintendenti si ottiene con scrutinio interno per merito assoluto a ruolo aperto per il passaggio da vice sovrintendente a sovrintendente, per merito comparativo dalla qualifica di sovrintendente a quella di sovrintendente capo. In entrambi i casi è richiesta la permanenza nella qualifica inferiore per almeno sette anni.

 

L’accesso al ruolo degli ispettori avviene per metà dei posti disponibili mediante pubblico concorso e per l’altra metà per concorso interno. In entrambi i casi sono previste quote riservati al personale del ruolo dei sovrintendenti.

È richiesto un titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di diciotto mesi ed un periodo di prova di sei mesi. La durata del corso per chi ha superato il concorso interno è ridotta a sei mesi.

I vice ispettori con due anni di servizio possono transitare nella qualifica superiore di ispettore mediante scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto.

Alla qualifica successiva di ispettore capo si accede dopo sette anni di servizio nella qualifica con scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto.

Infine, i posti disponibili di ispettore superiore sono coperti per metà con concorso per titoli ed esami aperti agli ispettori capo e per l’altra metà con scrutinio per merito comparativo agli ispettori capo che hanno almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Gli ispettori superori con quindici anni di servizio nella qualifica possono partecipare ad una specifica selezione per assumere la denominazione di sostituto commissario, ferma restando la qualifica rivestita. Ad essi possono essere attribuite, a determinate condizioni, funzioni di vice dirigente.

 

Il trattamento economico e giuridico del personale non dirigenziale della Polizia è stabilito sulla base di accordi sindacali comuni alle tre forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Guardie forestali). Questi accordi sono stipulati da una delegazione pubblica composta dai ministri interessati (Funzione pubblica, Interno, Economia, Difesa, Giustizia, Agricoltura) e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. L’accordo sindacale viene recepito in uno schema di provvedimento che dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri è emanato nella forma di decreto del Presidente della Repubblica[17].

Gli accordi hanno durata biennale per quanto riguarda la parte economica e quadriennale per la parte normativa.

Dal 1° gennaio 2005, al personale non dirigenziale di tutte le forze di polizia e delle forze armate viene applicato il sistema dei parametri stipendiali che  sostituiscono i previgenti livelli stipendiali[18].

Personale dirigenziale

Il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è articolato in tre ruoli:

Ø      ruolo dei dirigenti;

Ø      ruolo dei commissari;

Ø      ruolo direttivo speciale.

I ruoli dei dirigenti e dei commissari, pur rimanendo distinti, sono stati accorpati nella carriera dei funzionari di polizia (D.Lgs. 477/2001).

Ciascun ruolo è suddiviso in qualifiche come descritto nella tabella seguente.

 

Ruoli

Qualifiche

Dotazione organica

Dirigenti

Dirigente generale di P.S.

27

Dirigente superiore

195

Primo dirigente

709

Commissari

Vice questore aggiunto

1.980

Commissario capo

Commissario (*)

Direttivo speciale

Vice questore aggiunto

1.300

Commissario capo

Commissario

Vice commissario (*)

(*) Limitatamente alla frequenza del corso iniziale.

 

Il ruolo direttivo speciale è stato introdotto dal D.Lgs. 334/2000 (art. 14) con l’obiettivo di valorizzare la migliori professionalità esistenti nel ruolo degli ispettori. Al nuovo ruolo accedono unicamente gli ispettori con la massima qualifica di ispettore superiore mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami ed espletamento di un corso di formazione di diciotto mesi presso l’Istituto superiore di polizia.

I vincitori del concorso, durante il corso di formazione, rivestono la qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale, e con il superamento dell’esame finale transitano automaticamente nella qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale.

La promozione a commissario capo e a vice questore aggiunto avviene per scrutinio per merito comparativo: rispettivamente dopo sei anni e cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

La legge finanziaria 2006[19] (art. 1, comma 261) ha previsto la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato istituito dall’art. 14 del D.Lgs. 334/2000. La sospensione è disposta fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

 

L’accesso alla carriera dei funzionari di polizia avviene con concorso pubblico per esami aperto a tutti i cittadini italiani. Quale titolo di studio è richiesto il diploma di laurea.

Una quota del 20% dei posti disponibili è coperta mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo di studio. Per il personale di qualifica inferiore a vice ispettore è richiesto anche un’anzianità di servizio di almeno tre anni.

I vincitori del concorso ricoprono la qualifica di commissario per i due anni del corso di formazione, che si svolge presso l’Istituto superiore di polizia. Il corso comprende anche un periodo di tirocinio operativo. Dopo il primo anno è previsto un primo giudizio di idoneità e alla fine del corso un esame, il cui superamento consente la conferma nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo.

La promozione alla qualifica successiva di vice questore aggiunto si ottiene previo scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto al quale sono ammessi i commissari capo con almeno 5 anni e 6 mesi di servizio nella qualifica.

 

L’accesso al ruolo dei dirigenti avviene esclusivamente a partire dal ruolo dei commissari con due modalità:

Ø      scrutinio dei vice questori aggiunti con due anni di servizio nella qualifica, per merito comparativo e superamento del corso di formazione con esame finale (80% dei posti);

Ø      concorso interno per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari in possesso di diploma di laurea e che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto o quella di commissario capo con cinque anni di servizio nella qualifica (20% dei posti).

La qualifica iniziale del ruolo è di primo dirigente, dal quale si può transitare, dopo tre anni, alla successiva qualifica di dirigente superiore mediante scrutinio per merito comparativo nel limite dei posti disponibili alla fine di ogni anno.

L’accesso alla qualifica apicale di dirigente generale avviene per nomina governativa ed è riservato esclusivamente ai dirigenti superori.

Il procedimento di nomina avviene come segue.

Viene costituita, con decreto del Ministro dell’interno, una commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza e a dirigente generale medico. Tale commissione è composta dal Capo della Polizia e dai prefetti provenienti dai ruoli della polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione ha il compito di individuare per ciascun posto vacante una rosa di dirigenti superiori idonei per ricoprire la qualifica di dirigente generale. Il Ministro dell’interno sceglie tra questi e presenta la sua proposta al Consiglio dei Ministri che procede alla nomina.

 

Ai fini della progressione in carriera del personale dirigenziale (non solo di quello che espleta funzioni proprie di Polizia, ma anche dei ruoli tecnici e dei medici) è istituita la Commissione per la progressione in carriera del personale, che formula al Consiglio di amministrazione le proposte di graduatorie di merito dei funzionari per il conferimento delle promozioni alle qualifiche direttive e dirigenziali.

 

L’effettivo conferimento degli incarichi dirigenziali è disposto, per quanto riguarda gli incarichi di livello dirigenziale generale da attribuire ai dirigenti generali, dal Ministro dell’interno, mentre relativamente gli incarichi da attribuire agli altri funzionari, dal Capo della Polizia. In ogni caso la legge prescrive che si tenga conto sia della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, sia delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari.

 

Il trattamento economico del personale dirigente è sottratto dalla contrattazione sindacale prevista per i non dirigenti, e gode di un sistema di adeguamento automatico. Il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell’economica, sulla base degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali[20].

Il Corpo di polizia penitenziaria

Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un Corpo di polizia dello Stato ad ordinamento civile, posto alle dipendenze del ministero della giustizia; ferme restando le sue specifiche attribuzioni, fa comunque parte delle Forze di polizia in servizio di pubblica sicurezza.

In attuazione della delega concessa al Governo con l’art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ha disciplinato l’ordinamento del relativo personale, con l’istituzione dei ruoli e la previsione delle dotazioni organiche, la specificazione delle funzioni, delle nomine e della carriera, le disposizioni sul reclutamento, le norme sullo status del personale, ecc.

Il Titolo I del D.Lgs. n. 443/1992 contiene, in particolare, le disposizioni relative alla Istituzione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria.

L’articolo 1 rinvia alla tabella A, allegata al decreto, per la determinazione della dotazione organica.

L’attuale organico del personale non direttivo è fissato in 44.406 unità; sommando i 715 Commissari immessi a seguito dell’istituzione del ruolo direttivo (v. ultra, D.Lgs 146 del 2000) si arriva ad un organico totale di 45.121 unità di personale.

 

In relazione ai ruoli non direttivi sono istituiti (art. 1):

Ø      Il ruolo degli agenti e assistenti;

Ø      Il ruolo dei sovrintendenti;

Ø      Il ruolo degli ispettori.

Il ruolo degli agenti e assistenti, al cui personale è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ha un organico previsto in 35.548 unità che risulta articolato in 4 qualifiche (articolo 3):

a)    agente e agente ausiliario;

b)    agente scelto;

c)    assistente;

d)    assistente capo.

Tale personale svolge prevalentemente mansioni esecutive con margini di iniziativa e discrezionalità inerente la qualifica posseduta, vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento.

I vincitori dei concorsi pubblici sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria ed al termine di un corso di 12 mesi, diviso in due semestri (articolo 6), in casi di idoneità sono nominati agenti effettivi; una volta assegnati compiono un periodo di addestramento di 6 mesi presso gli istituti penitenziari, più uno eventuale di specializzazione di 3 mesi (articolo 8).

La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all’articolo 8.

Analoga nomina ad allievo agente ed ammissione al corso, in deroga al principio concorsuale e nell’ambito delle vacanze disponibili, può riguardare il coniuge, i figli superstiti ed i fratelli di appartenenti a forze di polizia deceduti o invalidi per servizio (almeno all’80%).

Dopo 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto, a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto si consegue la qualifica di assistente (articolo 10); con le medesime modalità è prevista la promozione ad assistente capo del personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 5 anni di servizio come assistente (articolo 11).

 

Il ruolo dei sovrintendenti è articolato su tre qualifiche (articolo 14):

a)    vice sovrintendente;

b)    sovrintendente;

c)    sovrintendente capo.

A tale personale, cui è attribuita la qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, sono assegnate funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste per agenti e assistenti, ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l’esecuzione e di cui risponde (articolo 15); l’organico previsto è pari a 4.500 unità.

Specifiche disposizioni regolano la nomina a vice sovrintendente, per la quale non è previsto il pubblico concorso.

Stabilisce infatti l’articolo 16 del D.Lgs. n. 443/1992 che una parte dei posti annuali disponibili (40 %) sia coperta mediante concorso interno per esame scritto (risposte a questionario) e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione; il restante 60 % dei posti è, invece, assegnato mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

Sia la promozione a sovrintendente che a sovrintendente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio, provenendo dalle qualifiche immediatamente inferiori: mentre la prima è per merito assoluto, la seconda è per merito comparativo; per l’ammissione ad entrambi i ruoli è necessario aver compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica (articoli 20 e 21).

 

Il ruolo degli ispettori è, invece, articolato in quattro qualifiche (articolo 22):

a)    vice ispettore;

b)    ispettore;

c)    ispettore capo;

d)    ispettore superiore.

 

Al personale del ruolo degli ispettori (che rivestono qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria) sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell’ambito del servizio di sicurezza e nell’organizzazione dei servizi di istituto (tra cui le dimissioni dei detenuti) secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell’istituto, di cui sono diretti collaboratori); sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti (articolo 23).

Per l’assunzione dei vice ispettori è previsto un doppio canale: concorso pubblico e concorso interno per titoli ed esami. Il titolo necessario per l’accesso pubblico è il diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per conseguire il diploma universitario (articolo 24).

Il 50% dei posti disponibili sono coperti con concorso pubblico; il rimanente 50% con concorso riservato (articolo 28).

I vincitori di concorso, sia pubblico che interno (allievi vice ispettori) debbo frequentare un corso di formazione (18 mesi gli esterni, 6 mesi gli interni) al termine del quale sono assegnati in prova ai servizi d’istituto per un periodo di 6 mesi (articolo 25).

La promozione sia ad ispettore (articolo 29) che a ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto: alla prima sono ammessi i vice ispettori che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica (oltre il periodo di frequenza del citato corso semestrale); alla promozione ad ispettore capo sono invece ammessi gli ispettori con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

L’accesso alla più elevata delle qualifiche nel ruolo degli ispettori, quella di ispettore superiore (articolo 30-bis), si consegue, per il 50% dei posti, mediante scrutinio comparativo cui è ammesso il personale con 8 anni di servizio effettivo nella qualifica di ispettore capo; per il residuo 50%, con concorso riservato annuale per titoli ed esami cui sono ammessi gli ispettori capo in possesso di diploma d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Una posizione ulteriore nella qualifica può essere maturata dagli ispettori superiori dopo 15 anni di effettivo servizio (8 anni di servizio dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo, a sua volta previsto dopo 7 anni di servizio); a domanda, se nel triennio precedente hanno conseguito  un giudizio complessivo minimo di “ottimo”, sono infatti ammessi ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di “sostituto commissario” (articolo 30-quater, comma 1)

L’articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 30 maggio 2003 n. 193 ha però previsto (sostituendo l’articolo 30-quater, comma 1), a decorrere dal 1° gennaio 2005, ferme restando le ulteriori disposizioni dell’art. 30-quater la sottrazione ai sostituti commissari del beneficio economico consistente nello scatto aggiuntivo.

 

Particolare rilievo assume l’articolo 44, comma 7 del D.Lgs. n. 443/1992, in base al quale sulle questioni relative allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi. Il rapporto informativo è una valutazione annuale di professionalità degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (in servizio sia presso il DAP che presso le sue articolazioni centrali e territoriali), la cui redazione è affidata dalla legge agli organi superiori competenti. Il rapporto si fonda su diversi parametri di valutazione del soggetto: competenza professionale, capacità di risoluzione ed organizzativa, qualità dell’attività svolta etc.; per ognuno di parametri è previsto un punteggio da 1 a 3.  Il giudizio complessivo finale può essere di ottimo, distinto, buono, mediocre o insufficiente.

L’organico degli ispettori consta di 4.358 unità di personale:

 

Come sopra accennato, con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 sono stati istituiti e disciplinati i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione della delega recata dall’articolo 12 della legge n. 266/1999 .

Il ruolo direttivo ordinario si articola nelle qualifiche di:

Ø      vice commissario penitenziario;

Ø      commissario penitenziario;

Ø      commissario capo penitenziario;

Ø      commissario coordinatore penitenziario;

Ø      primo dirigente;

Ø      dirigente superiore.

A tale personale del ruolo direttivo ordinario e dirigenziale viene attribuita la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria, confermando l’equiparazione dello status con il personale appartenente alle Forze di polizia. L’articolo 6 individua le funzioni e le responsabilità affidate al personale appartenente alle quattro qualifiche sopra citate consistenti, in sostanza, nelle più elevate funzioni di responsabilità e coordinamento presso i Provveditorati regionali, gli istituti penitenziari e le Scuole dell’amministrazione.

Gli articoli da 7 a 15 disciplinano le modalità di accesso alle qualifiche del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e quelle di successiva promozione interna al ruolo stesso.

In particolare le modalità concorsuali per l’accesso alla qualifica iniziale di vice commissario penitenziario sono disciplinate dall’articolo 7 del D.Lgs 146 e dal D.M. 6 aprile 2001 n. 236 (Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria).

 I requisiti di partecipazione al concorso, che si articola in due prove scritte ed una prova orale, sono, oltre alla cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria; requisiti morali e di condotta; laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale; età non superiore a 32 anni. Una riserva del 20% dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Al concorso non sono ammessi gli espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale interno. 6. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono state stabilite con D.M. 6 aprile 2001 n. 236, Regolamento recante norme per l’accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, i vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e frequentano, presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico pratico della durata di 12 mesi; superati gli esami di fine corso, sono nominati vice commissari penitenziari e, dopo il giuramento, ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l’ordine di graduatoria dell’esame di fine corso.

Le promozioni alle successive qualifiche di commissario avvengono tutte mediante scrutinio per merito comparativo: Cambia, naturalmente l’entità dell’anzianità di effettivo servizio nella qualifica: allo scrutinio per la promozione a commissario penitenziario sono ammessi i vice commissari con 2 anni di servizio (articolo 11); a quello per commissario capo sono ammessi i commissari con 3 anni e mezzo di servizio (articolo 12); allo scrutinio per commissario coordinatore penitenziario sono ammessi i commissari capo che abbia compiuto 4 anni di effettivo servizio (articolo 13).

 

Accanto al ruolo direttivo ordinario, il D.Lgs n. 146/2000 ha istituito nel Corpo di polizia penitenziaria un ruolo direttivo speciale, articolato nelle stesse 4 qualifiche e con le stesse funzioni del ruolo direttivo ordinario, l’accesso al quale si consegue mediante concorso interno.

Il concorso per la qualifica iniziale di vice commissario penitenziario (articolo 22), per titoli ed esame, consiste in due prove scritte ed un colloquio e ad esso possono partecipare gli ispettori superiori o gli ispettori capo ( con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica), in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Tale personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l’Istituto superiore di Studi penitenziari dell’Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi.

Anche le promozioni alle successive qualifiche di commissario del ruolo speciale avvengono mediante scrutinio per merito comparativo con i consueti limiti derivanti dall’anzianità di servizio. Allo scrutinio per la promozione a commissario penitenziario sono ammessi i vice commissari con 2 anni di servizio (articolo 24); a quello per commissario capo sono ammessi i commissari con 6 anni di servizio (articolo 25); allo scrutinio per commissario coordinatore penitenziario sono ammessi i commissari capo che abbia compiuto 7 anni di effettivo servizio (articolo 26).

 

La dotazione organica dei ruoli direttivi ordinario e speciale, di cui alle Tabelle D ed E allegate al decreto legislativo 146/2000, comprende un totale di 715 unità dirigenziali.

La tabella D prevede 515 unità nel ruolo direttivo ordinario:

Ø      4 dirigenti superiori

Ø      8 primi dirigenti

Ø      90 commissari coordinatori penitenziari;

Ø      113 commissari capo penitenziari,

Ø      300 vice commissari penitenziari e commissari penitenziari

La tabella E prevede 200 unità per il ruolo direttivo speciale:

Ø      20 commissari coordinatori penitenziari,

Ø      30 commissari capo penitenziari;

Ø      150 vice commissari e commissari penitenziari.

 


Il Corpo forestale dello Stato

La legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato, ha definito, all’articolo 1, la natura e i compiti istituzionali del Corpo Forestale dello Stato, riconoscendone la qualifica di forza di polizia e le funzioni di tutela del patrimonio agroforestale; esso svolge anche attività di polizia giudiziaria e di repressione dei reati contro il patrimonio agroambientale del Paese.

L'articolo 2 disciplina più dettagliatamente le funzioni, che possono così essere individuate:

Ø      attività di ordine e sicurezza pubblica, in particolare relativamente ai territori montani ed alle aree rurali;

Ø      attività di sorveglianza controllo e repressione dei reati ambientali, anche in attuazione di convenzioni internazionali e di normative comunitarie;

Ø      attività di controllo volta al rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e biosicurezza in genere;

Ø      pubblico soccorso ed interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale anche con riferimento alla lotta agli incendi boschivi e all’utilizzo di mezzi aerei per il loro spegnimento;

Ø      attività di studio in merito alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestale;

Ø      attività di supporto al Ministero delle politiche agricole nella rappresentanza degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria ed internazionale e nel raccordo con le politiche forestali regionali;

Ø      reclutamento, formazione e gestione del proprio personale

Ø      ogni altro compito assegnatogli dalla legislazione vigente.

L'articolo 3 stabilisce che il Corpo opera alle dipendenze del Ministro delle politiche agricole, fatta salva: la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per gli interventi di l’ordine e la sicurezza pubblica, il pubblico soccorso e la protezione civile; e la dipendenza dal Ministero dell’ambiente per tutta l’attività di tutela ambientale del territorio.

Con l'articolo 4 sono regolati i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni. Qualora le stesse non intendano istituire propri servizi tecnici forestali, il Ministero delle politiche agricole può stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale di compiti e funzioni proprie delle regioni medesime.

Viene, altresì, istituito un Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato con quelle dei servizi tecnici regionali.


Il Contenuto delle proposte di legge
A.C. 137, A.C. 1296 e A.C. 1659

Le proposte di legge A.C. 137, A.C. 1296 e A.C. 1659, composte, rispettivamente, la prima, da tre articoli, e le altre due, di identico contenuto, da sei articoli, recano la delega al Governo per il riordino delle carriere del personale direttivo e non direttivo delle Forze di polizia e delle forze armate, al fine di pervenire ad un quadro normativo che assicuri una maggiore valorizzazione del citato personale e un più armonico percorso professionale.

 

A tal fine, tutte le citate proposte di legge individuano una serie di principi e criteri direttivi che dovranno essere osservati dal Governo in sede di adozione dei decreti legislativi delegati e prevedono, altresì, la facoltà per il Governo di emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi sia della prima che della seconda fase del riordino, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

 

Le citate proposte recano, poi, una “disciplina-ponte” concernente il trattamento economico-giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate destinata a trovare applicazione nelle more dell’approvazione delle norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego di tale personale.

 

Ulteriori disposizioni comuni alle iniziative legislative in esame riguardano, poi, il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

 

In relazione alla materia in esame si ricorda che nel corso della precedente legislatura la Commissione difesa del Senato aveva avviato l’esame di una serie di proposte di legge concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (A.S. 142 ed abb.). Tali proposte riproponevano, in gran parte, il contenuto di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati all'inizio del 2006 e trasmesso al Senato nell'imminenza del termine della XIV legislatura[21].

 

Per quanto riguarda la legislatura in corso, si segnala che l’articolo 14 del disegno di legge A.S 1167, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune disposizioni concernenti la specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia. In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone che ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. Ai sensi del successivo comma 2, la disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie[22].

 


Articolo 1 - A.C. 137, A.C. 1296 e A.C. 1659
(Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

Il comma 1 dell’articolo 1 delle proposte di legge in esame  conferisce la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti al riordino:

Ø      del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate (lettera a));

Ø      della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate (lettera b)).

In relazione al riordino del personale non direttivo, l’articolo in esame individua, quali obiettivi da conseguire, l’incremento della funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e la valorizzazione delle risorse umane; nel perseguimento di dette finalità, inoltre, si dovrà contemperare, da una parte, l’omogeneizzazione della disciplina con quella prevista  per i dipendenti civili dello Stato e, dall’altra, il rispetto delle specificità conseguenti all’appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni.

 

Si ricorda che, in relazione alla disciplina del rapporto di lavoro, il complesso del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, con alcune eccezioni, è ora in regime di diritto privato (art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[23]); sono tuttora in regime di diritto pubblico (dunque non “contrattualizzati”), fra l’altro, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario) e il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Va, inoltre, ricordato che, tra le finalità sottese al d.lgs. 165/2001, vi sono le seguenti:

- accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

- razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

 

Per ciò che riguarda, invece, il riordino del personale di livello dirigenziale (e di quello dei gradi equiparati), l’articolo 1, comma 1 delle citate proposte di legge prevede che si persegua l’obiettivo di una armonizzazione rispetto ai trattamenti economici della dirigenza pubblica, tenuto conto delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 165/2001.

 

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 15 del citato d. lgs. 165/2001, la dirigenza pubblica è articolata in due fasce, salve le particolari disposizioni concernenti le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Accanto ai dirigenti, sono previsti anche i dirigenti di uffici dirigenziali generali, che si differenziano dai primi quanto a funzioni e disciplina del trattamento economico (art. 16). La retribuzione del personale pubblico con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, con la previsione che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Il trattamento economico dei dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti (principio di onnicomprensività), nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza (art. 24).

 

Ai sensi del medesimo comma 1, i citati decreti legislativi di riordino dovranno essere adottati, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, se non proponenti.

 

A tali Ministeri, le proposte di legge A.C. 1296 e A.C. 1659 aggiungono il concerto dei Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali.

 

Al riguardo, si osserva che tale ulteriore previsione appare coerente con l’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121[24], la quale comprende tra le forze di polizia anche il Corpo forestale dello Stato e il  Corpo di Polizia Penitenziaria.

 

Ai sensi del successivi comma 2 e 3, i termini per l’esercizio della delega sono i seguenti:

Ø      sei mesi dall’entrata in vigore della legge per la proposta di legge A.C. 137, il 31 dicembre 2008 per le proposte di legge A.C. 1296 e A.C. 1659, per ciò che concerne i primi decreti di riordino;

Ø      per tutte le proposte di legge in esame, il 30 giugno 2009, per quanto riguarda i decreti legislativi volti al completamento dei riordini.

 

Eventuali disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi potranno essere adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dei citati decreti (vedi successivo comma 8).

 

Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, che i decreti legislativi con i quali si effettuerà la prima fase del riordino dovranno trovare copertura finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

 

Al riguardo, si ricorda che il richiamato articolo 3, co. 155 della legge finanziaria 2004 ha stabilito che: è autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2004, 42 milioni di euro per l’anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; è altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

 

In tutte le proposte di legge in esame, le lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo in esame, dettano, poi, i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà conformarsi in sede di adozione dei decreti legislativi di riordino del personale delle forze di polizia e delle forze armate.

 

In particolare, ai sensi della lettera a) dovrà essere operata l’unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, in maniera tale che sia assicurata una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità.

 

Tale principio direttivo è poi ulteriormente articolato e specificato nei seguenti sub principi uguali in entrambe le proposte di legge:

Ø      occorre rivedere le procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante due modalità alternative: qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l’anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti, vicesovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l’avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo o il trattamento economico corrispondente;

Ø      per l’Esercito, la Marina militare e l’Aeronautica militare, possono essere previste altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero per anzianità, e vanno dettate disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215[25], il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l’accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .

 

Al riguardo, si ricorda che il d. lgs. 196/1995, recante “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”, all’art. 10 (come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82), stabilisce che il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è tratto dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:

a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;

b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti .

 

A tali sub principi, la sola proposta di legge A.C. 137 aggiunge, poi, l’obiettivo della valorizzazione dei sovrintendenti capo attraverso corsi e concorsi che prevedano il transito al grado di vice ispettore in base alle vacanze organiche e alle esigenze delle amministrazioni del grado apicale dei sovrintendenti;

 

Il secondo principio direttivo, previsto dalla lettera b) del comma 2 comune a tutte le proposte di legge in esame stabilisce poi che dovranno essere posti in essere interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all’articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e che, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, dovrà essere perseguita la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti.

 

Il D.L. 136/2004 (“Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”, convertito con modificazioni, dalla legge 186/2004) reca, all’articolo 1-bis, nuove disposizioni volte al riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Il comma 18 del medesimo articolo stabilisce che, qualora persistano, a seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni, disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, ad essi si provvede, senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili nell'àmbito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.

 

In relazione a tale principio direttivo, si segnala, poi, che la sola proposta di legge A.C. 137 contempla i seguenti ulteriori sub principi:

Ø      dovrà essere istituito un apposito ruolo direttivo con il limite al grado di commissario capo e gradi equipollenti riservato al grado apicale dei ruoli ispettori;

Ø      occorrerà procedere al contestuale riposizionamento dei sottotenenti e dei tenenti e gradi o qualifiche corrispondenti dei ruoli normale e speciale delle Forze di polizia al grado di capitano, nonché al riposizionamento del personale direttive teso a evitare scavalcamenti e a mantenere il principio della sovraordinazione e dell’anzianità di grado;

Ø      si dovrà conseguentemente procedere a modificazioni dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale e del ruolo speciale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, con possibilità di prevederne anche la soppressione, ove necessario, nonché la rideterminazione della consistenza organica dei gradi e qualifiche nei ruoli normali e la loro armonizzazione;

 

Ai sensi del terzo principio direttivo, di cui alla lettera c) del comma 2 delle proposte di legge in esame , si dovrà prefigurare l’unificazione, nell’ambito di un unico ruolo dirigenziale, dei ruoli dei commissari e dei dirigenti di Polizia, e di corrispondenti ruoli sanitario e tecnico-scientifico della Polizia di Stato, nonché dei ruoli direttivo dei funzionari e dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, fermi restando l’ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell’ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone l'estensione anche per i commissari capo[26] e il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale.

 

Si ricorda che l’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), stabiliva, tra l’altro, che fino a quando non sarebbero state approvate le norme per il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, venivano stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l’attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e gli altri Ministri interessati.

 

Tale principio direttivo è a sua volta ulteriormente specificato ed articolato nei seguenti sub principi, formulati in maniera differente nella proposta di legge A. C. 137 e nelle altre due proposte di legge di identico contenuto:

 

A.C. 137

 

A.C. 1296 e A.C 1659

 

1) un analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specialita` dei compiti rispettivamente attribuiti e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, prevedendo il completamento del processo  

1) identico

(Segue)

A.C. 137

 

A.C. 1296 e A.C 1659

 

di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente[27];

 

2) correlate modificazioni e integrazioni, in relazione alla specificita` e alla peculiarita` operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso una rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalita` dell’amministrazione;

 

(identico al sub principio n. 3 della P.d.l. A.C. 1659)

2) conseguenti modificazioni dell’ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell’ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole amministrazioni, garantendo l’invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna amministrazione;

3) conseguenti modificazioni dell’ordinamento del ruolo direttivo speciale e del ruolo speciale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, con possibilita` di prevederne anche la soppressione, ove necessario, nonche´ la rideterminazione della consistenza organica dei gradi e qualifiche nei ruoli normali e la loro armonizzazione;

3) correlate modificazioni e integrazioni, in relazione alle specificità e alle peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;

(identico al sub principio n. 2 della P.d.l. A.C. 137)

4) la previsione della facolta`, per gli appartenenti all’unico ruolo dirigenziale di cui alla lettera c) e qualifiche equipollenti delle altre Forze di polizia, di permanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta`, previo accertamento dell’idoneita` ai servizi di polizia. in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta`, previo accertamento dell’idoneita` ai servizi di polizia.

 

 

 

L’ultimo principio direttivo, previsto unicamente dalle proposte di legge A.C. 1296 e A.C. 1659 (lettera d)), dispone poi, che potranno essere emanate disposizioni transitorie eventualmente occorrenti a condizione che le medesime non comportino l’inquadramento in ruoli superiori.

 

In tutte le proposte di legge in esame, il comma 3 disciplina, poi, la seconda fase del riordino dei ruoli, prevedendo che, entro il 30 giugno 2009, nell’ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono adottati uno o più decreti legislativi per il completamento dei riordini. In tale seconda fase, in particolare, dovranno essere perseguiti la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base e l’integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei commissari capo, dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente.

In tale ottica, in appendice al DPEF, dovranno essere individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini soprarichiamati.

 

Il successivo comma 4 delle proposte di legge A.C. 137, A.C. 1296 e A.C. 1659 stabilisce che, nell’attuazione delle deleghe, dovrà essere garantita la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.

 

Il comma 5 delle richiamate iniziative legislative disciplina i profili procedimentali della delega. In primo luogo, gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole (si introduce pertanto una ipotesi di silenzio-assenso degli organismi sindacali o rappresentativi).

Gli schemi dei decreti dovranno inoltre essere trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini per l’esercizio delle deleghe, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Nel caso in cui i competenti organi parlamentari non si esprimano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione del parere, il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi (pertanto, il silenzio degli organi parlamentari serbato per trenta giorni non sembra equivalere ad un assenso, come nel caso del parere dei sindacati, ma solo legittimare il Governo a procedere).

 

Per tutte le proposte di legge in esame, il successivo comma 6 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della relazione tecnica di cui al richiamato art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

La citata disposizione della legge 468/1978 stabilisce che, tra l’altro, gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

 

In relazione al comma in esame si osserva che l’obbligo di corredare gli schemi di decreto legislativo che comportano conseguenze finanziarie di relazione tecnica discende dalla norma generale di cui all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468; pertanto non appare chiara la portata innovativa del comma in esame.

 

In tutte le proposte di legge, il comma 7 prevede, poi, che i decreti legislativi volti al completamento del riordino (vedi sopra il comma 3), la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri, potranno essere emanati solo a seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

Da ultimo, il comma 8 delle proposte di legge in esame stabilisce che, entro un anno dalla entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi (sia della prima che della seconda fase del riordino), e nel rispetto degli stessi principi sostanziali e criteri procedurali sopra illustrati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

 


Articolo 2 - A.C. 137, A.C. 1296 e A.C. 1659
(Trattamento economico e giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

Sia l’articolo 2 dell’A.C. 137, sia l’articolo 2 dell’A.C. 1296 e A.C. 11659 recano disposizioni concernenti il trattamento economico-giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tali disposizioni costituiscono una “disciplina-ponte”, destinata a trovare applicazione – come dispone il comma 1 di entrambi gli articoli – nelle more dell’approvazione delle norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego di tale personale.

Il citato comma 1, nell’A.C. 137, prevede che la disciplina si applichi “a decorrere dal 1o gennaio 2008”; tale termine è ovviamente da aggiornare tenendo conto della presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Benché l’oggetto e la finalità dell’articolo 2 nelle due proposte di legge appaiano analoghi, le due disposizioni appaiono diverse quanto alla formulazione e ad alcuni profili sostanziali.

A.C. 137

L’articolo 2 dell’A.C. 137 prevede:

Ø      la rideterminazione, con cadenza annuale, del trattamento economico del personale dirigente, così delle Forze di polizia come delle Forze armate, con riguardo agli stipendi, all’indennità integrativa speciale ed agli assegni fissi e continuativi, comprese le indennità di posizione e perequativa. Il comma 1, lettera a), ne prevede l’adeguamento di diritto in ragione degli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dal personale delle amministrazioni pubbliche disciplinato dal D.Lgs. 165/2001[28]; La misura dell'adeguamento è fissata annualmente, entro il 30 aprile, con decreto del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (rectius, ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione), di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze;

Ø      l’estensione al suddetto personale dirigente (nell'ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai miglioramenti economici) delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, di cui al D.Lgs. 195/1995[29] (disposizioni oggetto di regolamentazione in sede di accordi sindacali e di concertazione). Analogamente, si prevede la rideterminazione delle indennità operative per i dirigenti delle Forze armate (esclusa l’Arma dei Carabinieri), e dell’indennità pensionabile per i dirigenti delle Forze di polizia, in ragione degli incrementi previsti dalle sopra dette procedure di concertazione, assicurando che tali indennità crescano mediamente in misura corrispondente. Si prevede comunque che siano detratti gli aumenti conseguenti all’adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato previsto dall’art. 24 della L. 448/1998[30] ed a quello introdotto dalla precedente lettera a) (comma 1, lettera b)).

L’art. 24, co. 1 e 2, della L. 448/1998, ha previsto l’adeguamento annuale di diritto (tra gli altri) del trattamento economico del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari nonché dei colonnelli e generali delle Forze armate, in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall’ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

 

L’attuazione di tali disposizioni è rimessa dal comma 2 a un decreto del Presidente del Consiglio (da adottare su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate), sulla base delle risorse che la legge finanziaria, ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D.Lgs. 165/2001, pone annualmente a disposizione dei miglioramenti economici delle categorie di personale in regime di diritto pubblico.

 

Il menzionato art. 24, co. 5 dispone infatti che, nell'àmbito delle risorse stanziate per tali miglioramenti economici, la legge finanziaria indichi le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri.

 

Il successivo comma 3, in conseguenza delle disposizioni introdotte dai precedenti due commi, integra il disposto del citato art. 24, co. 5, del D.Lgs. 165/2001.

In sede di prima applicazione – dispone il comma 4 – un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sentiti i ministri interessati, definisce il quadro delle esigenze finanziarie poste sia dall’attuazione dell’articolo, sia dallo “sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale” di cui all'art. 33, co. 2, della L. 289/2002[31].

 

L’art. 33, co. 2, della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003), stabilisce tra l’altro che fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l’attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e gli altri Ministri interessati.

 

Il comma 5 reca infine una disposizione transitoria, ai sensi della quale i meccanismi di adeguamento del trattamento economico di cui all'art. 2, co. 5, della L. 216/1992[32], e al sopra menzionato art. 24, co. 1, della L. 448/1998, continueranno ad applicarsi al personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate anche per l'anno 2009, a titolo di anticipazione, solo se, entro il 30 aprile dello stesso anno, non risulteranno disponibili i dati necessari alla determinazione della percentuale di adeguamento delle retribuzioni, ai sensi della lettera a) del precedente comma 1.

Dalla formulazione del comma sembra desumersi l’intendimento – che sarebbe in tal caso opportuno esplicitare – di disporre la cessazione dell’efficacia delle due norme summenzionate, a decorrere dall’entrata a regime del nuovo meccanismo di adeguamento introdotto dalla lettera a) del comma 1.

Anche in questo caso, le scadenze temporali fissate dal comma sono suscettibili di aggiornamento in ragione degli effettivi tempi di approvazione della legge.

 

Dell'art. 24, co. 1, della L. 448/1998 si è detto in precedenza.

L’art. 2, co. 5, della L. 216/1992 ha previsto, “fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza”, l’aggiornamento annuale del trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati nell'anno precedente dalle altre categorie di pubblici dipendenti. L’aggiornamento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

A.C. 1296 e A.C. 1659

L’articolo 2 delle proposte di legge A.C. 1296 e A.C. 1659 dispone, anch’esso in attesa dell’approvazione delle norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego, che spetti al Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la determinazione annuale del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate per quanto attiene a profili analoghi a quelli contemplati dal testé illustrato articolo 2 dell’A.C. 137.

Il comma 1 fa, in particolare, riferimento alla definizione della quota delle risorse da destinare a quel personale dirigente, con riguardo:

Ø      ai miglioramenti economici e delle provvidenze a fini perequativi (lettera a)). Quale parametro di cui “tener conto”, rilevano qui gli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dal personale statale in regime di diritto pubblico[33] (non di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, come prevede l’A.C. 137);

Ø      all’estensione a quel personale dirigente del trattamento accessorio – oggetto di regolamentazione in sede di accordi sindacali e di concertazione – relativo alle indennità operative per i dirigenti delle Forze armate (esclusa l’Arma dei Carabinieri), nonché relativo all’indennità pensionabile per i dirigenti delle Forze di polizia, “anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici” (lettera b));

Ø      allo sviluppo del processo di “valorizzazione dirigenziale” dei trattamenti economici (lettera c)), prevista dall’art. 33, co. 2 della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002), in precedenza illustrato.

L’atto di ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 2, è costituito da un decreto del Presidente del Consiglio adottato su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con quello dell’economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati, sulla scorta delle determinazioni complessive degli stanziamenti, annualmente recata in legge finanziaria.

Il comma 3 prevede che sullo schema del D.P.C.M. esprimano parere le Commissioni parlamentari competenti (incluse quelle titolate alla valutazione degli effetti finanziari). Onde agevolare l’esame parlamentare (che ha trenta giorni di tempo per dispiegarsi), il Governo deve unire allo schema una relazione tecnica.


Articolo 3 - A.C. 137, A.C. 1296 e A.C. 1659
(Disposizioni relative al Corpo di Polizia penitenziaria)

 

L’articolo 3 di tutte le proposte di legge in esame reca norme relative al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

 

In particolare, il comma 1 estende al personale individuato ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 200/1995[34] il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, già previsto dall’articolo 8, comma 4, dello stesso D.Lgs. 200/1995.

Il citato articolo 8, comma 4, ha stabilito che per il personale inquadrato nella qualifica di vice ispettore (i sovrintendenti e i vice sovrintendenti), ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore sia ridotta di due anni.

Il beneficio della riduzione biennale è, quindi, esteso al personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti (ora vice-ispettori), degli assistenti e degli agenti.

 

Il comma 2 aggiunge il comma 2-bis all’articolo 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76[35], che stabilisce – per i 1.757 vincitori dei concorsi interni per l’accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria[36] – la decorrenza giuridica anticipata della nomina al 31 dicembre 2000, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo.

 

Il comma 3 prevede che, alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’estensione del beneficio di cui al comma 1 (valutato in 1.461.369 euro per l’anno 2008), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

La citata disposizione della legge finanziaria per il 2004 ha autorizzato la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

 

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

 

 


Articolo 4 - A.C. 1296 e A.C. 1659
(Disposizioni per la salvaguardia del principio di equiordinazione)

 

L’articolo 4 delle proposte di legge A.C. 1296 e A.C. 1659 è volto a vincolare il legislatore delegato al rispetto del principio della “sostanziale” equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia, sia per quanto riguarda lo stato giuridico (ruoli, gradi e qualifiche), sia per quanto concerne il trattamento economico.

 


Articolo 5 - A.C. 1296 e A.C. 1659
(Disposizione di interpretazione autentica in materia
di inquadramento stipendiale
)

 

L’articolo 5 delle proposte di legge A.C. 1296 e A.C. 1659, reca una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (“Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare”), il cui testo vigente stabilisce che, fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti di omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento, dispone ancora la norma, non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo in esame il citato comma 3-bis deve interpretarsi nel senso che, ai fini dell’inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, tale disposizione non inibisce l’applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall’articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, recante “Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato”[37], risultando conseguentemente inibita soltanto la progressione economica successiva all’inquadramento stipendiale cosí effettuato.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, prevede che per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, ove più favorevole, continui ad applicarsi la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (“Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato”). Si noti tuttavia che il regio decreto 2395/1923 risulta abrogato dall’art. 385 del D.P.R. 3/1957 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”).

 


Articolo 6 - A.C. 1296 e A.C. 1659
(Disposizioni in materia di ufficiali appartenenti a particolari ruoli)

 

L'articolo 6 delle proposte di legge A.C. 1296 e A.C. 1659 reca distinte disposizioni in ordine al trattamento giuridico degli ufficiali appartenenti a taluni ruoli.

 

In particolare, per i nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente istituiti dalla legge 10 maggio 1983, n. 212[38] è previsto che il grado massimo sia quello di tenente colonnello (o grado corrispondente), anziché quello di maggiore. I ruoli interessati sono: ruolo tecnico operativo dell'Arma dei Carabinieri; ruolo tecnico amministrativo delle altre Arme e Corpi; ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica; ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza; corpo unico degli specialisti della Marina militare. Si aggiunge il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi della legge 6 agosto 1991, n. 255 "Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto"; cfr. suo articolo 6.

 

In ordine ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli istituiti dalla legge n. 212 del 1983 sopra ricordati, il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che il limite di età (pari a 63 anni) ivi previsto valga per ufficiali superiori del grado di tenente colonnello o corrispondente (anziché di maggiore, come recita quella legge).

L'avanzamento a quel grado ha luogo per anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori con otto anni di anzianità (comma 3).

 


Il Contenuto della proposta di legge
A.C. 1708

Articolo 1

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 1 della proposta di legge A.C. 1808 di seguito illustrata, l’articolo 1 della proposta di legge A.C. 1708 autorizza il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed indica, a tal fine, una serie di principi e criteri direttivi che dovranno essere osservati dal Governo in sede di predisposizione dei citati decreti delegati.

 

In particolare, il comma 1 del citato articolo, dopo aver precisato che i citati decreti di riordino dovranno tenere conto della specificità del personale appartenente alla Forze di polizia in considerazione dei compiti e delle attribuzioni assegnate e dopo avere richiamato la necessità di procedere ad una valorizzazione del citato personale secondo i criteri previsti per i dipendenti civili dello Stato, individua, altresì, ulteriori e più puntuali cinque criteri direttivi.

 

In particolare, ai sensi della lettera a) il Governo dovrà procedere alla unificazione dei ruoli degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti e di quelli corrispondenti, ferme restando le dotazioni organiche dei citati ruoli ed assicurando:

 

2)Ø      la valorizzazione economico-funzionale del personale con qualifica iniziale;

 

Ø      la revisione delle procedure di avanzamento alla qualifica iniziale dei sovrintendenti mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionali, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità ed assicurando, comunque, la promozione alla seconda qualifica dei sovrintendenti prima della cessazione del servizio;

 

Ø      modalità di accesso alle carriere superiori:

§         in via transitoria, per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che hanno superato prove di esame o selettive e in relazione al titolo di studio conseguito;

§         a regime in relazione al merito e al titolo di studio conseguito;

 

In relazione al criterio direttivo in esame si osserva che nella relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 1708 si precisa che “l’intento è quello di qualificare maggiormente il ruolo di base, consentendo a tutti gli appartenenti di pervenire alla qualifica di sovrintendente e di sovrintendente capo, con cadenze temporali commisurate al merito, salvaguardando, tuttavia, l'equilibrio numerico fra le diverse qualifiche in relazione alle esigenze di servizio. Vanno previste, a tale fine, posizioni economiche compensative per coloro che non potranno accedere alla qualifica superiore per limiti obbiettivi connessi alle dinamiche di progressione di carriera e la promozione alla qualifica superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio”.

 

Ai sensi della successiva lettera b), in sede di attuazione della delega legislativa il Governo dovrà, altresì, procedere all’unificazione del ruolo degli ispettori con il ruolo direttivo speciale ove costituito e prevedere, altresì, una progressione di carriera del personale del ruolo degli ispettori e di quelli corrispondenti in qualifiche e funzioni direttive, previo riconoscimento di funzioni direttive al personale inquadrato nella posizione di sostituto commissario o corrispondente.

 

Anche con riferimento al criterio direttivo previsto dalla lettera in esame l’articolo 1 della proposta di legge A.C. 1708 individua una serie di ulteriori criteri direttivi volti ad assicurare che;

 

Ø      la dotazione organica complessiva non superi quella dei ruoli attualmente previsti;

Ø      l'accesso alle qualifiche direttive superiori a sostituto commissario avvenga mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionali riservati ai sostituti commissari e qualifiche corrispondenti, con esame finale, comprendente il conseguimento della laurea e vengano, altresì, previste ulteriori modalità di accesso per il personale in possesso di un titolo di studio di livello universitario appartenente alla stessa carriera o alla carriera degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti;

Ø      al personale con qualifica direttiva venga riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 43-ter della legge n. 121 del 1981;

 

tale articolo prevede, tra l’altro, che ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni venga attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni il medesimo articolo attribuisce lo stipendio spettante al dirigente superiore.

 

Ø      l’accesso alla carriera dirigenziale venga regolato in relazione al merito e al titolo di studio conseguito;

 

La successiva lettera c) è volta a completare il processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002 e, a tal fine, reca i principi e i criteri direttivi concernenti l’unificazione, nell'ambito della carriera dirigenziale, dei ruoli direttivi dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti.

 

L’articolo 33 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) determina, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001[39] l’onere a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e per gli aumenti retributivi al personale non contrattualizzato.

Il comma 2 dell’articolo 33, prevede, tra l’altro, uno stanziamento pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per assicurare una “graduale valorizzazione dirigenziale” dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari (e qualifiche o gradi corrispondenti nelle Forze di polizia e nelle Forze armate), anche attraverso l’attribuzione di trattamenti perequativi.

Lo stanziamento è disposto in attesa di un nuova disciplina del personale dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle norme del D.Lgs. 165/2001.

 

I due punti successivi specificano ulteriormente i principi e criteri della lettera c), prevedendo che:

 

Ø      la dotazione organica dovrà essere determinata tenendo conto delle posizioni in soprannumero previste dall’articolo 24 del decreto legislativo n.334 del 2000;

 

Tale articolo reca disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale. In particolare, ai sensi del comma 1 di tale articolo a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli.

 

Ø      la determinazione del contenuto del rapporto di impiego dovrà essere disciplinata in conformità al decreto legislativo n. 195 del 1995 (cfr. quadro normativo).

 

La successiva lettera d), (di contenuto in parte simile alla lettera e) dell’articolo 1 della proposta di legge A.C. 1808 di seguito esaminata), contiene i principi e criteri direttivi concernenti la razionalizzazione delle carriere di cui alle precedenti lettere a), b) e c) attraverso una ridefinizione delle funzioni per ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze e l’ eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare o viceversa, ovvero la loro compensazione anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica.

 

In relazione al citato criterio direttivo la lettera e) in esame puntualizza, inoltre, che tale razionalizzazione dovrà essere disposta prevedendo:

 

Ø      la facoltà di ridurre le qualifiche in rapporto alle differenti posizioni funzionali e possibilità di disciplinarne le percorrenze, fermi restando i trattamenti economici connessi all'anzianità di servizio;

Ø      l'attribuzione di trattamenti economici compensativi nel caso siano posti limiti numerici all'avanzamento nella qualifica o nella carriera superiore;

Ø      per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore a quella già in godimento il giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti di età, per infermità o per decesso.

 

Da ultimo, ai sensi della successiva lettera e) in sede di attuazione della delega il Governo dovrà, altresì, procedere alla previsione delle occorrenti disposizioni transitorie, che dovranno, comunque, tenere conto delle legittime aspettative del personale già appartenente alla qualifica di ispettore superiore, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o gradi corrispondenti e ai ruoli direttivi speciali, nonché di quelle del personale in possesso del titolo di studio della laurea o della laurea specialistica, coerente con il titolo di studio richiesto per l'accesso alle posizioni direttive o dirigenziali.

 

 

 


Articolo 2

Il successivo articolo 2  della proposta di legge in esame reca la delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi volti al riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

In relazione ai principi e criteri direttivi che dovranno essere rispettati in sede di attuazione della citata delega, l’articolo in esame dispone che il Governo dovrà prevedere:

 

Ø      l'unificazione, per le Forze armate, del ruolo della truppa e dei sergenti, con la facoltà di mantenere anche l'accesso esterno nei gradi di sergente e di quelli corrispondenti (cfr. quadro normativo);

Ø      la facoltà, per le Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento militare, di mantenere i ruoli speciali degli ufficiali, ferma restando la necessità di prevedere la corrispondenza, anche numerica, delle posizioni direttive previste per il personale proveniente dai ruoli dei marescialli e degli ispettori, con quelle riservate, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, al personale proveniente dalle qualifiche di ispettore;

Ø      la valorizzazione dirigenziale degli ufficiali nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello e nei gradi corrispondenti, prevedendo graduate posizioni economiche in relazione al trattamento economico complessivo degli ufficiali nei gradi di colonnello o nei gradi corrispondente e superiori.

 

 


Articolo 3

L’articolo 3 della proposta di legge in esame reca la delega al Governo per il riordino del comparto difesa e sicurezza al fine di pervenire al riconoscimento della specificità del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e del ruolo rivestito.

 

In attuazione della citata delega il Governo, dovrà, in particolare, realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali ed integrare la disciplina del rapporto di impiego per la dirigenza militare anche attraverso procedure di estensione dei trattamenti economici definiti per il personale in regime di diritto pubblico contrattualizzato.

 

 

 


Articolo 4

I successivi articoli 4 e 5 della proposta di legge in esame, di contenuto pressoché identico agli articoli 4 e 5 della pdl A.C. 1808 dettano, poi, talune disposizioni concernenti i termini per l’adozione dei citati decreti legislativi e il loro preventivo invio, ai fini dell’espressione del parere, alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato e alle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

In particolare, ai sensi del successivo articolo 4 della proposta di legge i decreti legislativi di cui ai precedenti articoli dovranno comunque garantire l'allineamento dei trattamenti economici e di carriera eventualmente differenziati e dovranno essere adottati nei seguenti termini:

Ø      entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, relativamente ai decreti concernenti i ruoli degli agenti, assistenti e sovrintendenti e, con riferimento alle forze armate, i ruoli della truppa e dei sergenti;

Ø      entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, relativamente alle previsioni di delega contenute nei citati articoli 1, 2 e 3.

 

 

 


Articolo 5

L’ articolo 5 della proposta di legge in esame stabilisce che gli schemi di decreto legislativo sopracitati dovranno essere trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato. Tali organismi ed organizzazioni dovranno esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso. Decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

Ai sensi del medesimo articolo gli schemi di decreto dovranno essere trasmessi al Parlamento almeno due mesi prima del termine previsto per la loro adozione, affinché le competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano esprimere il loro parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta governativa. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi saranno comunque emanati.

 

 

 


Articolo 6

L’articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Al riguardo, relativamente alla copertura degli oneri finanziari riguardanti i decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si dovrà provvedere nell'ambito delle risorse definite ai sensi dell'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

 

A questo proposito si ricorda che tale norma ha autorizzato la spesa di 38 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.

 

Per quanto riguarda, invece, gli oneri inerenti ai decreti legislativi che dovranno essere adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il citato articolo 6 della proposta di legge in esame dispone che si provveda alla relativa copertura finanziaria facendo ricorso alle risorse a tal fine stanziate nella legge finanziaria per il triennio 2009-2011, sulla base di una programmazione pluriennale di spesa.

 

 


Articolo 7

Da ultimo, l’articolo 7 della proposta di legge, di contenuto pressoché identico all’articolo 6 della proposta di legge A.C. 1808, prevede uno specifico “regime transitorio” da applicare nelle more dell’adozione dei decreti legislativi finalizzati al riordino del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

 

In base a tale regime la legge finanziaria definisce le risorse necessarie per:

 

Ø      l'estensione ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate delle disposizioni normative relative ai trattamenti economici accessori stabilite dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale;

Ø      l'adeguamento dei rispettivi trattamenti perequativi in relazione agli incrementi conseguiti dal personale delle altre carriere dirigenziali in regime di diritto pubblico;

Ø      l'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 


Il Contenuto della proposta di legge
A.C. 1808

Articolo 1

L’articolo 1 della proposta di legge in esame reca la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed individua, a tal fine, una serie di principi e criteri direttivi che dovranno essere osservati dal Governo in sede di predisposizione dei citati decreti delegati.

 

In particolare, il comma 1 del citato articolo, dopo aver precisato che i citati decreti di riordino dovranno tenere conto della specificità del personale appartenente alla Forze di polizia in considerazione dei compiti e delle attribuzioni loro assegnati e dopo avere richiamato la necessità di procedere ad una valorizzazione del citato personale secondo i criteri previsti per i dipendenti civili dello Stato, individua, altresì, ulteriori e più puntuali cinque criteri direttivi.

 

In particolare, ai sensi della lettera a) il Governo dovrà procedere alla unificazione dei ruoli degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti e di quelli corrispondenti in quattro qualifiche, garantendo comunque specifica tutela agli attuali appartenenti a tali ruoli (cfr. relazione illustrativa)  ed assicurando, altresì, i seguenti principi:

 

1)Ø      il possesso del diploma di scuola secondaria superiore per l'immissione in ruolo;

2)Ø      la valorizzazione economico-funzionale del personale con qualifica iniziale;

3)Ø      la permanenza massima di cinque anni in ciascuna delle diverse qualifiche dei ruoli degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti ;

4)Ø      modalità di accesso al ruolo superiore degli ispettori secondo le seguenti disposizioni:

 

a)§         in via transitoria, attraverso un corso-concorso per gli appartenenti alla qualifica dei sovrintendenti capo;

b)§         a regime, per il 60 per cento dei posti disponibili, tramite concorso per il personale del ruolo con almeno cinque anni di anzianità e, per il restante 40 per cento, tramite concorso esterno per titoli ed esami;

5)Ø      che l'inquadramento avvenga nelle nuove qualifiche secondo criteri che considerino la qualifica rivestita e, nell'ambito di questa, l'anzianità pregressa.

 

La successiva lettera b) reca, invece, disposizioni concernenti il ruolo degli ispettori rispetto al quale la citata lettera dispone una articolazione in quattro qualifiche e secondo i seguenti criteri:

 

Ø      l'accesso al ruolo degli ispettori dovrà essere regolato secondo quanto illustrato in precedenza al punto 4) della lettera a) la quale individua un regime transitorio e un regime definitivo di accesso alla qualifica di ispettore;

Ø      la permanenza in ciascuna delle qualifiche del ruolo non dovrà essere superiore a cinque anni;

Ø      ai fini della progressione in carriera nel ruolo degli ispettori, dovranno essere previste procedure agevolate per tutto il personale vincitore dei concorsi per il ruolo dei sovrintendenti banditi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 197 del 1995 (cfr. quadro normativo), introducendo trattamenti economici compensativi per il personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 197 del 1995.

 

In relazione alla disposizione in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di definire meglio l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in quanto non risulta chiaramente la differenza tra “i vincitori dei concorsi per il ruolo dei sovrintendenti banditi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197” e “il personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto”. Al riguardo, posto che, probabilmente, con riferimento alla prima categoria di personale, è possibile che il criterio direttivo in esame intenda far riferimento ai concorsi banditi prima della riforma del 1995 ma vinti successivamente, resta comunque da chiarire la disciplina da applicare ad una terza categoria di sovrintendenti, rappresentata dai vincitori dei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197.

Da ultimo, si segnala che dalla relazione illustrativa della proposta di legge in esame non risulta spiegata la ratio del criterio direttivo in esame ed in particolare il motivo per il quale si ritiene opportuno prevedere una “procedura agevolata” esclusivamente per i sovrintendenti vincitori di concorsi banditi prima di una determinata data, riservando agli altri trattamenti economici compensativi”.

 

Ø      per quanto concerne le modalità di accesso al ruolo superiore dei commissari, dovrà essere previsto:

 

§         in via transitoria, un corso-concorso sulla base dell'anzianità e del merito e previo superamento di un corso di formazione per gli appartenenti alla qualifica degli ispettori superiori e dei sostituti commissari ai sensi delle disposizioni previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 78/2000;

§         a regime, per il 60 per cento dei posti disponibili, tramite concorso per il personale del ruolo con almeno cinque anni di anzianità, in possesso di laurea triennale in materie giuridiche, economiche o sociali e, per il restante 40 per cento, tramite concorso esterno per titoli ed esami, previo superamento di un corso di formazione;

 

Ø      l'inquadramento nelle nuove qualifiche dovrà avvenire secondo criteri che considerino la qualifica rivestita e, nell'ambito di questa, l'anzianità pregressa, in riferimento alle qualifiche già possedute dal personale in servizio nel ruolo;

Ø      l'articolazione del costituendo ruolo [CG1] dovrà prevedere, nella qualifica apicale, quella di sostituto commissario, attualmente prevista come mera funzione.

 

La lettera c) contiene i principi e i criteri direttivi relativi all’articolazione del ruolo dei commissari in quattro qualifiche, da realizzarsi previo riconoscimento di funzioni direttive e nel rispetto dei seguenti principi:

 

Ø      l'accesso al ruolo dovrà essere regolato secondo quanto illustrato in precedenza al punto 4) della lettera b) la quale individua un regime transitorio e un regime definitivo di accesso alla qualifica di commissario;

Ø      la permanenza in ciascuna delle qualifiche del ruolo non dovrà essere superiore a cinque anni;

Ø      l’accesso al ruolo dirigenziale dovrà avvenire.

 

§         per il 60 per cento dei posti disponibili, tramite concorso per titoli ed esami e relativo corso di formazione per il  personale con la qualifica apicale e in possesso di un diploma di laurea quadriennale o specialistica in materie giuridiche, economiche o sociali;

§         per il restante 40 per cento, tramite concorso pubblico per titoli ed esami e relativo corso di formazione;

 

Ø    il personale inquadrato nel ruolo dei commissari, fino a commissario capo, dovrà confluire, in via transitoria, nella qualifica iniziale del ruolo dirigenziale di cui alla precedente lettera a), secondo criteri di anzianità nel ruolo e tramite superamento di un corso-concorso;

Ø      il personale inquadrato nel ruolo con la qualifica di vice questore aggiunto dovrà essere inquadrato, in via transitoria, nelle qualifiche intermedie del ruolo dirigenziale di cui alla precedente lettera a), previo superamento di un corso-concorso, secondo l'ordine di graduatoria in ruolo per il personale che entro l'anno solare 2009 abbia maturato, rispettivamente, dieci e venti anni di anzianità;

Ø      dovrà essere prevista l'estensione della valorizzazione economica dirigenziale ai vice questori aggiunti e gradi corrispondenti e graduate posizioni economiche in relazione al trattamento economico complessivo degli appartenenti alla dirigenza.

 

La successiva lettera d) è volta a completare il processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289/2002 e, a tal fine, reca i principi e i criteri direttivi concernenti l’unificazione, nell'ambito della carriera dirigenziale, dei ruoli direttivi dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti, con la previsione di cinque qualifiche di cui, quella apicale, individuata nella figura del dirigente generale di livello B.

 

L’articolo 33 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) determina, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001[40] l’onere a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e per gli aumenti retributivi al personale non contrattualizzato.

Il comma 2 dell’articolo 33, prevede, tra l’altro, uno stanziamento pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per assicurare una “graduale valorizzazione dirigenziale” dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari (e qualifiche o gradi corrispondenti nelle Forze di polizia e nelle Forze armate), anche attraverso l’attribuzione di trattamenti perequativi.

Lo stanziamento è disposto in attesa di un nuova disciplina del personale dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle norme del D.Lgs. 165/2001.

 

I sei punti successivi specificano ulteriormente i principi e criteri della lettera d), prevedendo che:

Ø      la dotazione organica sarà determinata, anche in soprannumero, in attesa di un adeguamento organico del ruolo dirigenziale;

Ø      l'inquadramento iniziale avverrà, in via transitoria, ai sensi di quanto disposto dalla precedente lettera c), numeri 5) e 6), ovvero previo superamento di un corso-concorso, secondo l'ordine di graduatoria in ruolo per il personale che entro l'anno solare 2009 abbia maturato, rispettivamente, dieci e venti anni di anzianità;

Ø      l'avanzamento alle qualifiche superiori della dirigenza dovrà essere effettuato, a regime, con riferimento al merito obiettivo derivante dall'esame delle sedi di servizio effettivamente ricoperte e dei relativi incarichi sulla base di una tabella punti concordata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai titoli di studio conseguiti a livello universitario e cumulabili, nonché ai premi e alle ricompense per meriti di servizio, valutati secondo tabelle da concordare con le predette organizzazioni sindacali. La progressione economica, previdenziale e pensionistica dovrà essere determinata in base all'anzianità di servizio pari, rispettivamente, a dieci, venti e trenta anni di servizio sino al trattamento da dirigente generale.

Ø      all'espletamento effettivo della funzione, nella qualifica corrispondente del ruolo, dovrà essere assegnata una speciale indennità di carattere economico, previdenziale e pensionistico, basata sull'indennità di presenza intesa come presenza qualificata, connessa all'effettivo svolgimento delle funzioni e retribuita in quota rispettivamente proporzionale alle diverse qualifiche rivestite;

Ø      al personale già inserito nel ruolo dirigenziale dovrà essere riconosciuta la progressione nelle qualifiche superiori secondo i criteri di anzianità di cui al precedente numero 3) e dovrà essere rideterminato il trattamento economico riferito all'indennità di funzione con le maggiorazioni determinate dal nuovo inquadramento;

Ø      dovrà essere disposta la contrattualizzazione dell'area dirigenziale;

 

La lettera e) contiene i principi e criteri direttivi concernenti la razionalizzazione delle carriere di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) attraverso una ridefinizione delle funzioni per ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze e l’ eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare o viceversa, ovvero la loro compensazione anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica.

In relazione al citato criterio direttivo la lettera e) in esame puntualizza, inoltre, che tale razionalizzazione dovrà essere disposta prevedendo:

 

Ø      la facoltà di ridurre le qualifiche in rapporto alle differenti posizioni funzionali e possibilità di disciplinarne le percorrenze, fermi restando i trattamenti economici connessi all'anzianità di servizio;

Ø      l'attribuzione di trattamenti economici compensativi nel caso siano posti limiti numerici all'avanzamento nella qualifica o nella carriera superiore;

Ø      per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla posizione economica superiore a quella già in godimento il giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio o al collocamento a riposo per limiti di età, per infermità o per decesso anche se non derivanti da causa di servizio;

Ø      la previsione delle occorrenti disposizioni transitorie che dovranno, comunque, tenere conto delle legittime aspettative del personale già appartenente alla qualifica di ispettore superiore sostituto commissario di pubblica sicurezza e corrispondenti, nonché di quelle del personale in possesso del titolo di studio di laurea triennale o specialistica, prevedendo specifici percorsi di qualificazione e possibilità di accesso anche alle posizioni direttive o dirigenziali;

Ø      l’inquadramento del personale dei diversi ruoli in servizio nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta e con i relativi trattamenti economici secondo l'anzianità maturata;

Ø      l'introduzione, per tutti i ruoli, di meccanismi di adeguamento economico, pari a quelli già previsti per il ruolo dei commissari e di trattamenti economici correlati all'anzianità nel ruolo e validi a decorrere dal ventesimo anno di servizio;

Ø      l'inquadramento del personale tecnico-scientifico dovrà avvenire:

§         in via transitoria, per le categorie iniziali degli agenti, assistenti e sovrintendenti, per quella degli ispettori e per quella dei commissari previo esame del possesso dei titoli universitari richiesti per le equiparate qualifiche dei ruoli ordinari;

§         a regime, previo possesso dei titoli individuati per i diversi settori di competenza;

Ø      l'emanazione di due distinti bandi di concorso pubblico, entro, rispettivamente, l'anno 2010 e l'anno 2015, destinati a garantire la copertura del 100 per cento delle vacanze venutesi a determinare nella qualifica iniziale a seguito dell'attuazione del presente articolo.

 

 

 


Articolo 2

Una specifica delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è poi prevista dal successivo articolo 2 della proposta di legge. Tale articolo, nel richiamare i principi e criteri direttivi già previsti dall’articolo 1 detta, altresì, ulteriori criteri direttivi specifici che dovranno essere osservati dal Governo nell’attuazione della delega in esame. Tali criteri sono diretti alla armonizzazione delle carriere e dell'ordinamento delle Forze armate, al fine di eliminare eventuali sperequazioni economiche, funzionali e di carriera tra il personale del comparto (lettera a)) e alla ricomposizione armonica dei profili di avanzamento e degli sviluppi di carriera del personale appartenente alle Forze armate, sulla base di criteri funzionali (lettera b)).

Tali decreti dovranno essere adottati, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)[41], su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, per i provvedimenti riguardanti il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con il Ministro dell'interno.

 

 

 


Articolo 3

L’articolo 3 reca la delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Anche in questo caso, fermi restando i citati principi e criteri direttivi stabiliti dal precedente articolo 1, il Governo, nell’adempimento della delega legislativa dovrà, altresì, osservare specifici criteri diretti volti ad assicurare specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali (lettera a)) ed eliminare i disallineamenti dei diversi trattamenti di carriera ed economici operanti tra le Forze di polizia ad ordinamento civile (lettera b)). In relazione a questo ultimo criterio direttivo il citato articolo 3 precisa, inoltre, che l’eliminazione dei disallineamenti dovrà operare con effetto retroattivo ”per le posizioni che nel corso degli anni hanno attuato una diversificazione del trattamento tra le stesse Forze”.

Anche in questo caso i citati decreti legislativi dovranno essere adottati entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)[42], su proposta dei Ministri della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, per i provvedimenti riguardanti il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, con il Ministro dell'interno.

 

 

 


Articolo 4

I successivi articoli 4 e 5 della proposta di legge in esame, di contenuto pressoché identico ai richiamati articoli 4 e 5 della pdl A.C. 1708 dettano, poi, talune disposizioni concernenti i termini per l’adozione dei citati decreti legislativi e il loro preventivo invio, ai fini dell’espressione del parere, alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato e alle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

In particolare, ai sensi del successivo articolo 4 della proposta di legge i decreti legislativi di cui ai precedenti articoli dovranno comunque garantire l'allineamento dei trattamenti economici e di carriera eventualmente differenziati e dovranno essere adottati nei seguenti termini:

Ø      entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, relativamente ai ruoli degli agenti, assistenti e sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e dei commissari ed ai ruoli direttivi dei funzionari e di quelli corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate;

Ø      entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, relativamente alle previsioni di delega contenute nei citati articoli 1, 2 e 3.

 

 

 


Articolo 5

L’articolo 5 della proposta di legge in esame stabilisce che gli schemi di decreto legislativo sopracitati dovranno essere trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato. Tali organismi ed organizzazioni dovranno esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso. Decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

Gli schemi di decreto dovranno essere trasmessi al Parlamento almeno due mesi prima del termine previsto per la loro adozione, affinché le competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano esprimere il loro parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta governativa. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi saranno comunque emanati.

 

 

 


Articolo 6

L’articolo 6 della proposta di legge, di contenuto pressoché identico all’articolo 7 della richiamata proposta di legge A.C. 1708, prevede uno specifico “regime transitorio” da applicare nelle more dell’adozione dei decreti legislativi finalizzati al riordino del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

 

In base a tale regime la legge finanziaria definisce le risorse necessarie per:

Ø      l'estensione ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate delle disposizioni normative relative ai trattamenti economici accessori stabilite dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale;

Ø      l'adeguamento dei rispettivi trattamenti perequativi in relazione agli incrementi conseguiti dal personale delle altre carriere dirigenziali in regime di diritto pubblico;

Ø      l'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

 


Articolo 7

Da ultimo, l’articolo 7 della proposta di legge in esame reca la copertura finanziaria del provvedimento.

 

In particolare, il comma 1 valuta in 350 milioni di euro annui la misura massima dell'onere derivante dall'attuazione della legge, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 stabilisce che i decreti legislativi adottati in base alle deleghe contenute nel provvedimento in esame, la cui attuazione determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

 

Si segnala la necessità di aggiornare la copertura finanziaria tenendo conto della presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

 

 

 

 

 


Lavori parlamentari nella XV Legislatura

 


Iter al Senato delle proposte di legge A.S. 142 ed abb

COMMISSIONI 1a e 4a RIUNITE

 

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2006

2a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BIANCO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

 

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(142) MANTOVANO ed altri. - Disposizioni particolari relative al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale 

(430) SAPORITO ed altri. - Disposizioni relative al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale 

- e petizione n. 100 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

 

Il senatore SAPORITO (AN), relatore per la 1ª Commissione, riferisce sui contenuti dei disegni di legge in titolo, che ripropongono - in identico testo - un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati all'inizio del 2006 e trasmesso al Senato nell'imminenza del termine della XIV legislatura. Proprio tale circostanza impedì la conclusione di quell'iter che si intende qui riprendere.

Il provvedimento si inserisce in una serie di interventi legislativi realizzati dai Governi che si sono succeduti nelle ultime due legislature, indipendentemente dall'appartenenza agli opposti schieramenti politici, finalizzati a soddisfare le esigenze di perequazione e di riordino dei ruoli delle forze di polizia e delle forze armate. I disegni di legge propongono di conferire al Governo una delega per l'esercizio della quale risultano essere già stanziate - per il triennio - somme pari a circa 300 milioni di euro. Ritiene che occorra in primo luogo definire l'ambito di applicazione, chiarendo se si intenda comprendervi anche il personale direttivo e dirigente: una scelta che ha evidenti conseguenze in termini di oneri finanziari.

Chiede quindi al Governo di fornire informazioni circa l'effettiva sussistenza e la consistenza delle risorse destinate al provvedimento in esame; in secondo luogo sollecita il Governo a chiarire se vi sia la disponibilità a definire con l'iniziativa in esame il riordino dei ruoli non direttivi e non dirigenziali, con l'impegno di provvedere, entro la legislatura, anche a quello dei ruoli direttivi e dirigenziali, prevedendo appositi stanziamenti.

Conclude proponendo di procedere all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia a ordinamento civile e dei COCER interforze; dichiara, infine, di ritenere utile istituire un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo da sottoporre all'esame delle Commissioni riunite.

 

La relatrice per la 4ª Commissione VILLECCO CALIPARI (Ulivo) rileva che i due disegni di legge modificano le norme che disciplinano le promozioni, i periodi di permanenza nei vari gradi e qualifiche ed i criteri di remunerazione di tutto il personale che rientra nel comparto della difesa e della sicurezza. In particolare, essi prevedono di riordinare la dirigenza, armonizzandone i trattamenti con quelli della dirigenza pubblica, ciò che implica la destinazione a tale settore di significativi miglioramenti economici; di unificare il ruolo degli agenti e degli assistenti con quello dei sovrintendenti e dei loro equivalenti nelle Forze armate, ciò che equivale a prevedere una carriera unica per le qualifiche di base, con promozioni ad anzianità e conseguenti miglioramenti economici, una promozione al grado apicale prima della cessazione dal servizio e condizioni migliorative del trattamento di quiescenza; di incrementare il trattamento economico del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei marescialli, valorizzandone economicamente le responsabilità funzionali; di realizzare un'area di natura dirigenziale, unificando il ruolo dei commissari e dei dirigenti della polizia, delle Forze armate e alcuni ruoli tecnici degli altri corpi armati; di riconoscere e valorizzare le funzioni di natura dirigenziale svolte dagli ufficiali superiori delle Forze armate e dei funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di polizia; di concedere perequazioni di natura economica tra il ruolo dei marescialli e quello degli ispettori; di valorizzare il trattamento economico del personale ad ordinamento civile e militare delle qualifiche iniziali; di intervenire sui contenuti del rapporto di impiego della dirigenza.

Premessa l’esigenza di analizzare ciascuno di questi punti, la relatrice ritiene che il riordino delle carriere dei militari e dei poliziotti, pur condivisibile, vada tuttavia effettuato sulla base di risorse certe e disponibili e con il consenso delle categorie interessate; condizioni sulla cui sussistenza nelle due iniziative legislative formula forti riserve.

I provvedimenti ricalcano fedelmente quello approvato dalla Camera al termine della precedente legislatura e trasmesso al Senato qualche settimana prima dello scioglimento. Durante l'iter del provvedimento alla Camera fu da più parti rilevato come il testo fosse sprovvisto di una relazione tecnica, ciò che non consentiva di definirne i costi, decisamente rilevanti e stimabili intorno al miliardo di euro. Anche le due iniziative legislative in esame costituiscono un insieme di norme dal costo non quantificato né si conosce neppure di quali risorse si possa esattamente disporre. Si tratta dunque di norme "manifesto", che tuttavia inducono aspettative che potrebbero essere destinate a rimanere deluse per mancanza di copertura finanziaria. Sono altresì molto evidenti i contrasti che le norme in questione determinano all'interno del comparto sicurezza e difesa. Non a caso nella precedente legislatura la maggioranza delle rappresentanze sindacali e militari prese posizione contro l’analogo provvedimento.

Le norme contenute nelle due iniziative legislative in esame definiscono dunque nuovi rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini, nei quali determinano una situazione giuridica di legittimo interesse, rimettendo poi la possibilità di soddisfazione all’esistenza di risorse economiche da reperire con le future manovre economico-finanziarie. Ciò costituisce - insiste la relatrice - un assurdo inaccettabile anche sul piano morale. A tale proposito, ella sollecita maggior attenzione e maggior rispetto nei confronti delle Forze di polizia e le Forze armate, chiamate a svolgere compiti peculiari e delicatissimi. Da ciò l’esigenza di approfondire accuratamente i contenuti dei provvedimenti e di chiarire gli aspetti dei costi e della copertura finanziaria.

Passando quindi al merito delle iniziative, la relatrice ricorda che al momento il personale è articolato su quattro ruoli, ruolo truppa (articolato su 4 gradi), ruolo sergenti (articolato su 3 gradi), ruolo marescialli e ruolo ufficiali (non dirigenti e dirigenti). La prima questione concerne l'unificazione dei due ruoli (truppa e sergenti) e i loro equivalenti nelle Forze di polizia (agenti e sovrintendenti) in un unico ruolo. Si tratta di un passaggio condivisibile, che risolve il problema di due carriere troppo corte, che si esauriscono nei primi 16-18 anni di servizio, ma crea sperequazioni ai danni di coloro che già si trovano nel ruolo dei sergenti e dei sovrintendenti, e che verrebbero così scavalcati dai nuovi arrivati.

Il secondo aspetto riguarda il ruolo ispettori/marescialli, che ha bisogno di un doppio intervento: garantire una progressione economica certa che sganci la carriera gerarchica da quella amministrativa, da un lato; aprire il ruolo dando sbocco ai gradi della carriera superiore sulla base di titoli e requisiti adeguati, dall’altro. Nulla di ciò è effettuato con le iniziative in esame, che si limitano ad intervenire sui sostituti commissari.

Quanto alla questione della dirigenza, va rilevato che, mentre nel pubblico impiego sono ormai molti i settori nei quali i laureati entrano direttamente nella carriera dirigenziale, non è così in questo comparto. Inoltre, a differenza della dirigenza pubblica, quella delle Forze di polizia non è stata contrattualizzata, mentre per quella delle Forze armate non è prevista attualmente nemmeno la concertazione. Migliorare il loro trattamento economico è dunque possibile se si interviene sull'intero comparto. La strada maestra è quella della contrattualizzazione e non semplicemente della delegificazione, che porterebbe al risultato di fissare annualmente lo stipendio dei dirigenti sulla base della media degli aumenti concessi ai contrattuallizzati e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per queste ragioni, la relatrice esprime forti riserve sui disegni di legge. Chiede inoltre al rappresentante del Governo di chiarire quali siano le risorse allo scopo realmente disponibili.

Il riordino dei ruoli - ella conclude - è un problema che coinvolge tutte le parti politiche e merita di essere affrontato in maniera bipartisan e con serenità. In considerazione delle manifestazioni di contrarietà espresse, a suo tempo, dalle parti interessate, ella segnala infine l’esigenza di procedere ad audizioni dei sindacati di Polizia e delle Rappresentanze militari, anche atteso che nella manovra di bilancio dello scorso anno non sono stati previsti neppure gli accantonamenti utili al rinnovo dei contratti.

 

Il presidente BIANCO ricorda che all'esame dei disegni di legge in titolo è connesso quello della petizione n. 100, con la quale si sollecita l'approvazione di una legge delega per il riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate.

 

Il senatore MANTOVANO (AN) concorda con la relatrice Villecco Calipari nel ritenere che il Parlamento e il Governo non debbano suscitare attese destinate ad essere deluse: a tal fine ritiene prioritario sollecitare il Governo a presentare la relazione tecnica. Paventa il rischio che le somme già destinate al provvedimento in esame possano essere distolte da tale finalità, qualora non si avviasse un immediato e fattivo esame dei disegni di legge: un'ipotesi che va scongiurata, anche ove si verificasse la necessità di stanziare ulteriori somme.

Ritiene utile procedere nel più breve tempo possibile alle audizioni richieste, che devono però, a suo giudizio, coinvolgere anche i vertici delle forze di polizia e delle forze armate. Quanto alle manifestazioni di contrarietà cui ha fatto riferimento la relatrice Villecco Calipari, considera irrealistico attendere l'unanimità delle posizioni delle organizzazioni sindacali quale presupposto dell'iniziativa legislativa.

 

Il presidente BIANCO propone che le Commissioni riunite tornino a riunirsi la prossima settimana, in una data da concordare, per ascoltare l'intervento dei rappresentanti del Governo, con particolare riferimento ai profili finanziari; saranno quindi definiti modalità e tempi per le audizioni richieste.

 

Le Commissioni riunite concordano.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,40.

 

 


COMMISSIONI 1a e 4a RIUNITE

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2006

3a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BIANCO

 Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(142) MANTOVANO ed altri. - Disposizioni particolari relative al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale 

(430) SAPORITO ed altri. - Disposizioni relative al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale 

- e petizione n. 100 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 settembre.

 

Il sottosegretario CASULA, premesso che i disegni di legge ripropongono il testo del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nel gennaio del 2006, il cui iter non si è concluso a causa del termine della legislatura, rileva che essi rappresentano un compromesso tra posizioni estremamente diversificate, in relazione alle strutture e alle categorie di personale alle quali si riferiscono. Pur affermando che, in linea di principio, il Governo concorda sulla necessità di pervenire ad un riordino delle carriere, segnala tuttavia l’insufficienza dei fondi destinati alla copertura finanziaria dei disegni di legge, essendo stata una parte di essi già utilizzata per la copertura di altro provvedimento. Al riguardo occorrerà comunque una nuova relazione tecnica.

 

Il senatore DE GREGORIO(Misto-Inm), presidente della 4a Commissione, segnala la necessità di pervenire prioritariamente alla esatta definizione degli stanziamenti allo stato disponibili ai fini della copertura del progetto di riordino, onde valutare quali siano gli interventi normativi compatibili.

 

Il presidente BIANCO propone di acquisire ulteriori informazioni, con particolare riguardo alla copertura finanziaria del provvedimento in esame, demandando agli Uffici di Presidenza riuniti il compito di definire un calendario per il seguito dei lavori e per eventuali audizioni.

 

Il senatore SAPORITO (AN), relatore per la Commissione affari costituzionali, osserva che se dall’ambito di applicazione della legge venissero escluse le fasce direttive e dirigenziali, le risorse sarebbero sufficienti per gli obiettivi che ripropone il disegno di legge. È, pertanto, possibile e doveroso concludere tempestivamente l’iter d’esame, portando a compimento il progetto di riordino.

 

 Il senatore MANTOVANO (AN) ricorda che la relazione tecnica presentata dal Governo all’inizio del 2006 in occasione dell’esame del disegno di legge che fu approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, formulava riserve sulla copertura finanziaria solo per quanto riguarda il meccanismo di rinvio della parte economica relativa a ufficiali e dirigenti. Si sorprende dunque che quella certificazione sia revocata in dubbio in questa nuova fase, con l’argomento che una parte delle risorse sarebbe stata destinata ad altro provvedimento.

 Essendo contrario all’ipotesi di rinvio dell’esame prospettata dal rappresentante del Governo, propone che si richieda al Governo una relazione tecnica aggiornata, nonché l’esplicitazione delle reali intenzioni sul progetto di riordino di cui al disegno di legge in esame. In proposito, chiede che sia acquisito anche il parere del rappresentante del Ministero dell’interno.

 

Il senatore RAMPONI (AN) sottolinea la necessità di dare al Governo un tempo ragionevolmente contenuto per approfondire la questione, acquisendo i rispettivi orientamenti dei Ministeri dell’interno e di quello della difesa, ciascuno per la propria parte di competenza. Ricorda quindi che gli stanziamenti di cui si tratta furono messi a disposizione successivamente all’attentato alle truppe italiane di stanza a Nassirya, anche come dimostrazione di sostegno e di attenzione nei confronti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Pur se una parte di quegli stanziamenti sono stati utilizzati per la copertura finanziaria del cosiddetto riallineamento delle Forze di polizia, disposto con la legge n. 263 del 2004, le somme residue sono ancora disponibili. Propone pertanto che, dopo aver acquisito gli orientamenti dei due Dicasteri interessati, si proceda alle audizioni dei rappresentanti delle categorie, per proseguire quindi l’esame congiunto dei provvedimenti.

 

Il presidente BIANCO sottolinea la necessità di fornire risposte serie, tempestive e non demagogiche sul progetto di riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ritiene dunque opportuno acquisire ogni utile elemento di valutazione, in particolare sotto il profilo della copertura finanziaria, invitando il Governo a presentare entro un breve termine la relazione tecnica. Dopo aver acquisito anche il parere del Dicastero dell’interno, le Commissioni riunite potranno concordare in sede di Uffici di presidenza riuniti i tempi per il seguito dell’esame, nonché il calendario delle audizioni.

 

 Le Commissioni riunite convengono, infine, di richiedere la relazione tecnica di cui all’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, sollecitando il Governo anche a definire in modo univoco il proprio orientamento sull’approvazione tempestiva dei disegni di legge.

 

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,30.

 


COMMISSIONI 1a e 4a RIUNITE

 

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2006

4a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BIANCO

 

 Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

 

 

 La seduta inizia alle ore 8,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(142) MANTOVANO ed altri. - Disposizioni particolari relative al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale 

(430) SAPORITO ed altri. - Disposizioni relative al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale 

- e petizione n. 100 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 settembre.

 

 Il presidente BIANCO ricorda che nella seduta precedente si era convenuto di acquisire le valutazioni del Governo, con particolare riguardo ai profili finanziari del provvedimento.

 

 Il vice ministro MINNITI conferma che il tema del riordino del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate è considerato prioritario dal Governo. Ricorda che il progetto esaminato nella scorsa legislatura era stato accolto da reazioni contrastanti, per cui, a suo avviso, è necessaria una nuova iniziativa legislativa che preveda l’allargamento del comparto sicurezza e, al suo interno, una distinzione funzionale, secondo quanto prospettato nel programma del centro sinistra.

 Ritiene opportuna la scelta di avviare l’esame di proposte di riordino nella fase iniziale della legislatura; dopo la conclusione della sessione di bilancio, il Parlamento potrebbe conferire una delega al Governo, da esercitarsi in un termine ampio, tale da consentire un approfondimento della materia e la ricerca di un ampio consenso tra le forze politiche; inoltre, considerato il rilevante impatto finanziario, un’attuazione del riordino in tempi più lunghi consentirebbe di beneficiare degli effetti di una congiuntura economica più favorevole.

 Infine, comunica che secondo le informazioni acquisite presso la Ragioneria generale dello Stato è tuttora disponibile l’accantonamento previsto per gli anni 2004, 2005 e 2006, sebbene per l’ultima annualità vi sia stata una leggera riduzione.

 

 Il senatore SAPORITO (AN), relatore per la Commissione affari costituzionali, sottolinea che la questione di una distinzione funzionale all’interno del comparto sicurezza era stata affrontata anche nella scorsa legislatura; tuttavia il Governo, raccogliendo le preoccupazioni delle rappresentanze sindacali, aveva privilegiato l’obiettivo del riordino.

 Esprime soddisfazione per le rassicurazioni fornite dal Vice ministro a proposito della copertura finanziaria del provvedimento. Una maggiore certezza circa le risorse destinate al riordino potrebbe essere assicurata con una apposita norma nella legge finanziaria per il 2007. In tal modo, a suo avviso, la copertura degli oneri sarebbe adeguata, soprattutto se, come egli ritiene opportuno, nel riordino non venisse compreso il personale direttivo e dirigenziale, per il quale potrebbe essere semmai definito un distinto intervento.

 La sua parte politica considera con favore l’ipotesi di una delega da esercitarsi in un termine ampio e auspica che il Governo affianchi all’iniziativa parlamentare un proprio disegno di legge, assumendo un impegno che dia certezza al personale del comparto sicurezza.

 

 La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo), relatrice per la Commissione difesa, condivide l’esigenza prospettata dal vice ministro Minniti di un iter diverso rispetto a quello seguito nella scorsa legislatura e apprezza la disponibilità manifestata dal senatore Saporito a prevedere un termine ampio per l’esercizio della delega. Prende atto che la dotazione finanziaria accantonata è tuttora disponibile, a parte lo storno che è stato disposto nella scorsa legislatura per il finanziamento di alcune misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia , con il decreto-legge n. 238 del 2004.

 Infine, sottolinea l’esigenza di adoperarsi affinché in sede di riordino vengano superate alcune sperequazioni e sia assicurata una maggiore motivazione del personale, dichiarandosi favorevole ad affrontare, in una fase successiva, anche il riordino di quello direttivo e dirigenziale.

 

 Il senatore MAFFIOLI (UDC) ricorda che nella scorsa legislatura non fu possibile approvare il progetto di riordino a causa delle resistenze e dei conflitti fra le organizzazioni sindacali. Ritiene che in questa nuova fase si debbano evitare analoghi condizionamenti, definendo una proposta condivisa dai Gruppi della maggioranza e dell’opposizione. A suo giudizio, il riordino dovrebbe anche tenere conto che nel comparto della sicurezza vi sono talvolta notevoli sperequazioni nei carichi di lavoro.

 Esprime soddisfazione per il mantenimento delle risorse finanziarie destinate ai provvedimenti in esame e auspica che il nuovo approccio proposto dal Vice ministro possa ricostituire un clima di fiducia per il personale della sicurezza delle Forze armate.

 

 Considerato l’imminente inizio dei lavori della Commissione difesa, il Presidente BIANCO propone di rinviare il seguito dell’esame congiunto a un’altra seduta che potrebbe svolgersi domani, giovedì 16 novembre, alle ore 8,30.

 

 Le Commissioni riunite consentono.

 

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

 

 Il presidente della Commissione affari costituzionali BIANCO avverte che le Commissioni riunite sono convocate per un’ulteriore seduta, domani, giovedì 16 novembre, alle ore 8,30.

 

 Le Commissioni riunite prendono atto.

 

 La seduta termina alle ore 9,05.

 

 


COMMISSIONI 1a e 4a RIUNITE

 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2006

5a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BIANCO

 

 Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

 

La seduta inizia alle ore 8,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(142) MANTOVANO ed altri. - Disposizioni particolari relative al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale 

(430) SAPORITO ed altri. - Disposizioni relative al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale 

- e petizione n. 100 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre.

 

 Interviene il senatore MANTOVANO (AN) il quale concorda con il vice ministro Minniti nel ritenere il riordino una priorità; considerata la complessità dell’intervento condivide anche il prospettato ricorso alla delega legislativa. Tuttavia, qualificare la distinzione funzionale tra i comparti un elemento decisivo e pregiudiziale al riordino rischia a suo giudizio di ostacolare il riordino stesso. Quanto agli aspetti finanziari, ricorda che nella relazione tecnica riferita ai disegni di legge esaminati dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura si affermava l’insufficienza delle risorse, che comunque risultavano stanziate; al riguardo chiede al vice ministro Minniti se intende smentire la dichiarazione resa dal sottosegretario all’interno Bonato nella seduta del 17 ottobre scorso presso la Commissione affari costituzionali della Camera secondo la quale tali somme non sono più disponibili e sono confluite tra quelle in economia. Ove tale affermazione non fosse corrispondente al vero, sollecita il Governo a non disperdere le risorse finanziarie già individuate; a tale fine teme che sospendere l’esame dei disegni di legge in titolo durante la sessione di bilancio aggravi il rischio di dispersione degli stanziamenti stessi.

 Infine chiede che le Commissioni riunite possano svolgere durante la sessione di bilancio un programma di audizioni delle organizzazioni sindacali e delle Forze armate sui temi oggetto dei disegni di legge in esame.

 

 Ha quindi la parola il senatore SINISI (Ulivo) il quale dichiara di condividere interamente l’intervento svolto nella seduta di ieri dal vice ministro Minniti, che ringrazia. Sottolinea l’esigenza che il comparto sicurezza sia svincolato dalle dinamiche proprie del pubblico impiego e auspica l’adesione a modelli, presenti in altri ordinamenti, in cui la progressione giuridica e quella economica non siano inscindibili, consentendo così lo svolgimento di funzioni operative durante l’intera permanenza in servizio, senza frustrare le legittime aspettative di progressione economica. Nella consapevolezza che provvedimenti di riordino comportano inevitabilmente elementi di insoddisfazione, auspica che le iniziative in corso non si traducano in un’indiscriminata elevazione del trattamento economico, bensì nell’individuazione della giusta retribuzione per ciascuna figura professionale e nella più adeguata ridefinizione delle funzioni da svolgere, un elemento che a suo avviso è tra le principali cause di demotivazione delle Forze dell’ordine. Quanto alla richiesta di svolgere audizioni, dubita della loro effettiva necessità, considerata la profonda conoscenza dei temi in questione ormai acquisita nel corso degli ultimi anni.

 

 Il senatore RAMPONI (AN) si riserva di intervenire sul merito dei disegni di legge in titolo in una successiva seduta.

 

Il senatore PETERLINI (Aut), lamenta il ridotto grado di conoscenza della lingua tedesca da parte di molti appartenenti alla Polizia di Stato che prestano servizio nella provincia di Bolzano, con gravi ripercussioni sul diritto dei cittadini, costituzionalmente garantito in quel territorio, di esprimersi in tale lingua anche nei rapporti con la pubblica amministrazione. Sollecita il Governo a promuovere sul territorio il reclutamento di nuove unità effettivamente bilingue o di etnia tedesca e a trasferire nella provincia di Bolzano gli appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano una adeguata conoscenza della lingua tedesca e che prestino servizio in altre regioni.

 

 Il vice ministro MINNITI ribadisce che il riordino delle Forze di Polizia e delle Forze armate è una priorità dell’azione del Governo. Ritiene che il riordino debba avere carattere organico e definitivo; la distinzione funzionale tra sicurezza e difesa all’interno del comparto è, a suo giudizio, un tema strettamente connesso al riordino: non ha carattere pregiudiziale, ma deve essere affrontato contestualmente. Considera invece necessario demandare tutte le questioni salariali alla contrattazione.

 Quanto alle risorse stanziate per i provvedimenti in titolo ribadisce quanto già dichiarato nella seduta precedente circa la disponibilità dell’accantonamento previsto per gli anni 2004, 2005 e 2006, secondo quanto riferito dalla Ragioneria generale, invitando il Parlamento a compiere se del caso un’autonoma verifica. In merito ai tempi dell’esame, ritiene preferibile evitare una contestualità con la sessione di bilancio, paventando il rischio di un corto circuito anche comunicativo sulla questione; la ripresa dell’esame delle iniziative in titolo nel mese di gennaio consentirà comunque un rapido percorso parlamentare, ove si registri una convergenza delle forze politiche, che potrebbe concludersi entro il primo semestre del 2007, mentre l’esercizio della delega così conferita potrebbe essere utilmente fissato per l’anno 2009, favorendo – come già sottolineato nella seduta di ieri – una approfondita riflessione e un ampio confronto da un lato, e un esercizio della delega non troppo ravvicinato al termine della legislatura dall’altro. Nel confermare l’impegno del Governo, sottolinea che l’emersione di un’ampia convergenza parlamentare renderebbe superflua una apposita iniziativa governativa.

 

 Il presidente BIANCO comunica che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni saranno convocati martedì 21 novembre per definire il seguito dei lavori, con particolare riferimento alla possibilità e alle modalità di svolgimento delle audizioni richieste dal senatore Mantovano e da precedenti interventi.

 

 Le Commissioni riunite prendono atto.

 

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 9,05.

 

 




[1]    Al riguardo, si ricorda che la legge n. 78 del 2000 reca la “delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”. Si segnala, altresì, che il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, recante “Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78” ribadisce, all’articolo 2, che l’Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.

[2]    Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo: a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche; b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento ed il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

[3]    Legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “Ordinamento del corpo della Guardia di finanza”.

[4]    D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

[5]    Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, reca “Attuazione dell'articolo 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri”.

[6]    Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

[7]    Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”.

[8]    Il D.Lgs. 28 febbraio-2001 n. 67, reca disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

[9]    Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 reca riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[10]    L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

[11]    D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

[12]    D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

[13]    D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[14]    L. 23 agosto 2004 n. 226, Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

[15]    D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215, Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331.

[16]    D.M. 22 febbraio 2006, Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

[17]    Tali procedure sono fissate dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[18]    D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86.

[19]    L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[20]    Si veda la L. 6 marzo 1992 n. 216, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici. (art. 2, co. 5, della legge di conversione) e le integrazioni introdotte dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 24).

[21]   Si tratta del testo risultante dall’unificazione delle proposte di legge A.C. 3437, A.C. 4376 e A.C. 5400.

[22]   Ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 14 il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

[23]   Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, reca norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[24]   La legge 1° aprile 1981, n. 121 reca il “nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”.

[25]   Il D.Lgs. n. 215/2001 reca “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”.

[26]   Tale inciso non è presente nell’articolato dellla proposta di legge A.C 1659.

[27]   In relazione al citato sub principio si ricorda che Il d. lgs. 298/2000, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, stabilisce, all’articolo 32, le seguenti corrispondenze, ai fini dell'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia: a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B;  b) generale di divisione: dirigente generale;  c) generale di brigata: dirigente superiore;  d) colonnello: primo dirigente; e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;  f) capitano: commissario capo;g) tenente: commissario.

[28]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L’art. 1, co. 3, individua come segue le amministrazioni pubbliche destinatarie delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001: “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

[29]    D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[30]    L. 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[31]    L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[32]    L. 6 marzo 1992, n. 216, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

[33]    Il testo richiama qui l’art. 3, co. 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 165/2001, che sottrae alcune categorie di personale (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia etc.) dalla disciplina del T.U. medesimo, disponendo che esse rimangano disciplinate dai rispettivi ordinamenti.

[34]   Il citato decreto reca “Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria”.

[35]   Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

[36]   Di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 12 dell’11 febbraio 2000 e n. 99 del 14 dicembre 2001.

[37]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

[38]   La legge reca "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza".

[39]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[40]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[41]   Quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

[42]   Quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.


 [CG1] Quale?