Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Proroga di termini in materia sanitaria - D.L. 89/2012 - A.C. 5323 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5323/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 661
Data: 04/07/2012
Descrittori:
ASSISTENZA SANITARIA   PROROGA DI TERMINI
SANITA' PUBBLICA     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

4 luglio 2012

 

n. 661/0

Proroga di termini in materia sanitaria

D.L. 89/2012 - A.C. 5323

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5323

Numero del decreto-legge

89

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

Emanazione

28 giugno 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

28 giugno 2012

assegnazione

3 luglio 2012

Scadenza

27 agosto 2012

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 giugno scorso, si compone di un unico articolo recante la proroga di alcuni termini in materia sanitaria e di un Allegato.

 

Più specificamente, l'articolo 1, comma 1, proroga al 31 ottobre 2012 la facoltà di utilizzare, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale, il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, termine già prorogato al 30 giugno 2012 dall’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216[1], convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

 

L’articolo 10 del citato D.L. 216/2011, al comma 2,  modificando l'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120[2], ha disposto la proroga al 30 giugno 2012 della facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)[3]; ciò naturalmente nelle ipotesi in cui non siano ancora stati completati gli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome - effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico -, di cui al comma 1, dell’articolo 1 della citata legge n. 120/2007, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all’attività libero-professionale intramuraria.

La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere "all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria" (cfr. il citato comma 2 dell'art. 1 della L. n. 120 del 2007, e successive modificazioni).

 

Il comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 ha modificato il comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prorogando la possibilità - già prevista dalla normativa previgente[4] - di utilizzare gli studi professionali privati (cosiddetta “intramoenia allargata”[5]), in caso di carenza di spazi idonei all’attività libero-professionale in regime ambulatoriale. Tale possibilità, vincolata al rispetto delle modalità individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000[6], è stata quindi procrastinata fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza dei necessari interventi di adeguamento logistico-strutturale e, comunque, non oltre il 31 luglio 2007. Successivamente, il citato articolo 1, comma 2 della legge n. 120 del 2007 ha rinviato il suddetto termine al 31 gennaio 2009, poi prorogato al 31 gennaio 2010 dal decreto-legge n. 154/2008[7] e al 31 gennaio 2011, come sopra già ricordato, dal D.L. n. 225/2010 e dal D.P.C.M. 25 febbraio 2011.

Il comma 3, dell’articolo 10 del D.L. 216/2011, mediante una modifica all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 154 del 2008[8], ha fissato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale le regioni e le province autonome, per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività, di cui al già citato comma 2, primo periodo, della legge n. 120/2007.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge in esamedispone che, fino a quando non sia stato completato il processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero della salute, vale a dire, fino alla data di entrata in vigore del D.P.R. di cui all’articolo 2, comma 4, della L. 183/2010, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi organi collegiali e organismi elencati nell'Allegato 1, siano prorogati. Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

In proposito va ricordato che l’articolo 2 della citata legge 183/2010 attribuisce al Governo la delega ad adottare,  uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società rispettivamente vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l’autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi. Il richiamato comma 4 prevede l’emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, nel rispetto di alcuni criteri.

 

Si tratta, in particolare, di 31 organismi, menzionati specificamente nell’Allegato al testo del decreto, tra i quali si ricordano:

§       la Commissione consultiva per i biocidi, di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 174/2000[9], con funzioni consultive, recentemente ricostituita con D.M. 21 ottobre 2011;

§       la Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all’articolo 57 della legge n. 289/2002[10], organo consultivo tecnico con il compito, tra gli altri, di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici;  

§       la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all’articolo 3 della legge 376/2000[11], con funzioni nella determinazione ed effettuazione dei controlli anti-doping;

§         la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di cui all’articolo 13 della legge n. 219/2005, con funzioni consultive rispetto agli adempimenti in tale ambito;

§         la Commissione nazionale per l’attuazione dei princìpi contenuti nella legge 15 marzo 2010 n. 38[12], di cui all’articolo 9, commi 1 e 2 della stessa legge, con funzioni di monitoraggio in tale ambito;

§         il Consiglio superiore di sanità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 266/1993[13], con funzioni consultive e propositive;

§         la Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 4-bis, comma 10, del decreto legge n. 63/2002[14], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002;

 

Il comma 3 attribuisce al Ministro della salute la facoltà di rinnovare con proprio decreto la composizione del Consiglio superiore di sanità – fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente – nominando il Presidente e i componenti non di diritto e riducendo questi ultimi al numero di quaranta.

 

Il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge una serie di funzioni propositive e consultive in una serie di tematiche di natura sanitaria e sociale. Esso è disciplinato dall’articolo 4 del già citato D.lgs 266/1993, e dal d.m. 6 agosto 2003, n. 342.

Ai sensi dell’articolo 1 (commi 2-6) del D.M. citato il Consiglio si articola nelle seguenti strutture: il comitato di presidenza, l'assemblea generale, le sezioni, il segretariato generale. Esso è costituito da cinquanta componenti non di diritto e dai componenti di diritto nominati con decreto del Ministro della salute.

I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e, nei limiti di due unità, tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati dello Stato.

Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente dell'Ordine degli psicologi, il Presidente dell'Ordine dei veterinari e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica (3).

 I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità durano in carica tre anni, rinnovabili. Decadono automaticamente dalla carica o a seguito di dimissioni o dopo tre assenze consecutive; in tali casi il Ministro, con proprio decreto, nomina i componenti che subentrano, i quali restano in carica fino alla scadenza del Consiglio

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è corredato della relazione illustrative, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, come in parte sopra ricordato, il termine di cui all’articolo 1, comma 2 della legge n. 120/2007, è stato oggetto di successive proroghe ad opera di diversi decreti legge.

Sono infatti intervenuti l’articolo 1-bis del D.L. n.154/2008[15], il comma 1 dell’articolo 6 del D.L. 194/2009[16], l’articolo 1 del  D.L. n. 225/2010[17], il D.P.C.M. 25 marzo 2011[18], nonché, infine, l’articolo 10 commi 2 e 3 del D.L. n. 216/2011.

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, va sinteticamente ricordato che l’articolo 29 del D.L. 223/2006[19] ha definito i criteri di riorganizzazione degli organismi operanti nelle amministrazioni pubbliche anche ai fini del contenimento della spesa e che, in attuazione di tale disposizione, con riferimento al Ministero della salute, è stato emanato il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86, con cui si è provveduto al riordino degli organismi esistenti alla data del decreto-legge. Per tutti è stata prevista la durata triennale con scadenza a luglio 2010 salva possibile proroga da concedere con d.p.c.m. previa valutazione della perdurante utilità degli organismi in questione. Successivamente il decreto-legge 112/200820, oltre a fissare (art. 61) specifici obbiettivi di contenimento della spesa per gli organismi operanti presso le amministrazioni pubbliche, ha previsto (art. 68) che, nei casi in cui si fosse riconosciuta la perdurante utilità degli organismi gli stessi sarebbero stati prorogati per un periodo non superiore a due anni. E’ stato quindi adottato il d.p.c.m. 20 ottobre 201021 che ha confermato e prorogato per un biennio collegi ed organismi operanti presso il Ministero della salute, proroga che scadrà il 21 luglio 2012.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, come evidenziato dalla relazione illustrativa al provvedimento, e da una nota dello stesso Ministero, la proroga si rende necessaria in quanto gli adempimenti prescritti in numerose realtà non sono ancora stati completati , sulla base dei dati pervenuti all’Osservatorio per l’attività libero-professionale intramuraria; alla proroga dell’attività libero-professionale intramuraria deve accompagnarsi anche quella delle disposizioni dirette a consentire a ciascuna regione di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attività citata. Pertanto il provvedimento è motivato dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la continuità dello svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria essenziale per garantire i bisogni di salute della popolazione.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, la motivazione della necessità ed urgenza va rinvenuta nell’imminente scadenza degli organismi richiamati senza che sia stato ancora emanato il D.P.R. di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 183/2010.

La relazione non motiva la necessità ed urgenza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 1.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile, per quanto attiene alla proroga relativa all’attività professionale intramuraria, alla materia “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni del decreto attengono tutte, in senso lato, alla proroga di termini in materia sanitaria.

Quelle di cui al comma 1 prorogano la facoltà di utilizzare, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale, il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, quelle di cui al comma 2 prorogano gli organismi in imminente scadenza elencati nell’Allegato 1, quelle di cui al comma 3 prevedono l’emanazione di un decreto ministeriale in ordine al rinnovo della composizione del Consiglio superiore di sanità, fatti salvi i componenti di diritto.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il comma 3 dell’articolo 1 rimette ad un decreto del Ministro della salute il rinnovamento della composizione del Consiglio superiore di sanità, senza fissarne, tuttavia, il termine di emanazione.

 

 

 

 

 

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22      Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

21      Proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali                                                                                 ( 066760-3266 – *st_affarisociali@camera.it

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[1]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[2]    Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

[3]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[4]   Tale possibilità, introdotta con l’articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, è stata originariamente consentita sino al 31 luglio 2003. Tuttavia, il mancato adeguamento delle strutture edilizie, indispensabile per garantire su tutto il territorio nazionale lo svolgimento del servizio di intramoenia in regime ambulatoriale all’interno delle strutture pubbliche, ha reso indispensabile il reiterato slittamento del temine fissato dal legislatore.

[5]   La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2007, ha sancito l’illegittimità dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte in cui prevede che «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria». Secondo la Consulta, la norma censurata, che non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa al principio fondamentale espresso dal nuovo comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.

[6]    Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000.

[7]    Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008.

[8]   Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008.

[9]    Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi

[10]  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

[11]  Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

[12]  Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

[13] Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[14]  Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione delpatrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

[15]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[16]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010.

[17]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

[18]   Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute.

[19]  Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006.