Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - D.L. 27/2011 - A.C. 4220 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4220/XVI   DL N. 27 DEL 26-MAR-11
Serie: Progetti di legge    Numero: 464
Data: 04/04/2011
Descrittori:
ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI   CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
FORZE ARMATE   FORZE DI POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa

 

4 aprile 2011

 

n. 464/0

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

D.L. 27/2011 - A.C. 4220

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 4220

Numero del decreto-legge

27/2011

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

Emanazione

26 marzo 2011

Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

28 marzo 2011

Assegnazione

28 marzo 2011

Scadenza

27 maggio 2011

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa)

Pareri previsti

II Giustizia, V Bilancio, XI Lavoro e XIII Agricoltura

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 4220, di conversione del decreto legge n. 27 del 26 marzo 2011 dispone l’erogazione di 345 milioni di euro, per il triennio 2011-2013, in favore del personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria.

 

Al riguardo, si ricorda che le Forze armate italiane, che ammontano complessivamente a 178.570 unità, sono costituite dall’Esercito (103.940), dalla Marina militare (32.320) e dall’Aeronautica militare (42.310).

Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato (articolo 89 del codice dell’ordinamento militare,  D.Lgs. n. 66 del 2010).

Alla realizzazione di compiti delle Forze armate concorrono altresì l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza.

L’Arma dei carabinieri (109.500 unità) ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza[1]

Il Corpo della guardia di finanza (68.134 unità) dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica. Essoconcorre allo svolgimento dei compiti delle Forze armate nei limiti disposti dalla legge n. 189 del 1959[2].

Per quanto riguarda le Forze di polizia, la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all’articolo 16, include in tale definizione: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un Corpo di polizia dello Stato ad ordinamento civile, istituito con la legge 15 dicembre 1990 n. 395 e posto alle dipendenze del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) nell’ambito del Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda il Corpo Forestale dello Stato, la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato, ha definito, all’articolo 1, la natura e i compiti istituzionali di tale corpo riconoscendone la qualifica di forza di polizia e le funzioni di tutela del patrimonio agroforestale; esso svolge anche attività di polizia giudiziaria e di repressione dei reati contro il patrimonio agroambientale del Paese.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, regolato, per quanto riguarda le funzioni e i compiti, principalmente dal D.Lgs. n. 139/2006, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno, per mezzo della quale il Ministero  assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti”. La L. 183/2010, cd. “collegato lavoro”, ha introdotto il riconoscimento normativo della specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che delle Forze armate e delle Forze di polizia; che concerne sia l’attività svolta sia lo stato giuridico del relativo personale (art. 19).

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 1 prevede che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto legge sia incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.

Il Fondo sopracitato disporrà pertanto dei seguenti finanziamenti per il triennio 2011-2013:

 

2011

2012

2013

D.L. 78/2010

80

80

 

D.L. 27/2011

115

115

115

Totale in milioni di euro

195

195

115

In relazione alla citata normativa si ricorda che l’articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.

L’articolo 9, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010 ha, infatti, bloccato, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Infine, il successivo comma 21 ha stabilito che, per il triennio 2011-2013, non trovino applicazione nei confronti del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 165 del 2001 i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998, consistenti appunto nell’adeguamento annuale degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi di determinate categorie non contrattualizzate, in ragione degli incrementi medi di specifiche voci retributive, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati - ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi.

Il successivo comma 2 prevede la possibilità di una successiva ulteriore integrazione del citato Fondo per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

 

Nello specifico, il comma 2, nel precisare che tale integrazione potrà essere disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con i ministri della difesa e dell’interno, contempla due diverse fonti di tale finanziamento aggiuntivo:

In particolare:

a)in favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;

 

Al riguardo, si ricorda che le missioni internazionali di pace sono finanziate attraverso il Fondo per le missioni internazionali di pace, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004), dall'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

Per l’esercizio finanziario 2011 è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell’articolo 55 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente, nella misura di 320 milioni di euro per il 2010, di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Il comma 27 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) dispone un ulteriore stanziamento di 750 milioni di euro destinato al citato Fondo, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

L’intera disponibilità del Fondo è stata utilizzata per il primo semestre 2011 per la copertura finanziaria del decreto legge n. 228 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2011, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.

 

b)in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco utilizzando quota parte delle risorse del Fondo unico giustizia che già in base alla normativa vigente (art. 2, c. 7, lett. a), D.L. 143/2008 sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.

In proposito, si ricorda che il Fondo unico giustizia è stato istituito e disciplinato con due successivi decreti-legge (n. 112/2008 e n 143/2008) con l'obiettivo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische antimafia.

Al Fondo unico giustizia affluiscono le seguenti risorse (ed i relativi interessi):

a) somme sequestrate nell’ambito di procedimenti penali e in applicazione di misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata;

b) somme derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative, anche a carico di enti; somme e proventi devoluti a vario titolo allo Stato;

c) somme sequestrate dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita ai confini comunitari.

Con l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 143/2008, la gestione del Fondo Unico Giustizia è stata attribuita a Equitalia Giustizia. La stessa disposizione, al comma 7, ha previsto che spetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno determinare ogni anno, entro il 30 aprile, la destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia. Nell’emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed eccezionali: almeno un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (lettera a); almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia (lettera b); il resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello Stato (lettera c).

Le somme disponibili per la rassegnazione al Ministero dell’interno per l’anno 2011 non risultano ancora quantificate.

Il comma 3 del provvedimento in esame stabilisce che il fondo di cui al precedente comma 1, sia destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione, si osserva che la medesima, da un lato, fa riferimento al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal “blocco” di cui ai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 (cfr. ricostruzione normativa relativa al precedente comma 1); dall’altro lato viene fatto riferimento al personale interessato al riconoscimento di una serie di benefici economici (assegno funzionale; trattamento economico superiore correlato all’anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado; incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni; emolumenti corrispondenti previsti per i vigili del fuoco) che sembrerebbe comunque rientrare nel già contemplato comma 1 dell’articolo 9.

In relazione alle modalità di corresponsione dei citati assegni una tantum, il comma 3 in esame richiama le  disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge n. 78 del 2010 e riguardanti le modalità di riparto delle somme del fondo per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, oggetto di finanziamento da parte del provvedimento in esame. La citata disposizione non reca, invece specifici criteri (entità, tempi di corresponsione) riguardanti la corresponsione dell’assegno una tantum, al personale interessato. 

 

Le citate disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge n. 78 del 2010 prevedono che le misure e la ripartizione del fondo tra i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è altresì autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del comma 3, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Lo stesso comma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il richiamato comma 155 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, reca autorizzazioni di spesa finalizzate a due distinti interventi:

il riallineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze Armate;

il riordino dei ruoli  e delle carriere di parte del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia.

Nel primo periodo del comma è autorizzata infatti la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro per l'anno 2006, destinati ai provvedimenti normativi indirizzati al riallineamento delle posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della Marina (comprese le Capitanerie di Porto) e dell’Aeronautica, inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 196/1995, con quelle del personale dell'Arma dei Carabinieri, inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/1995. Tale riallineamento dovrà produrre effetti economici retroattivi a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Il secondo periodo, autorizzava la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Il comma 30 dell’articolo 9 del citato decreto legge n. 78 del 2010 ha successivamente stabilito che gli effetti dei provvedimenti normativi di cui al secondo periodo decorrano dal 1° gennaio 2011.

Relazioni allegate

Al testo del disegno di legge di conversione sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le cause di necessità ed urgenza che hanno portato all’emanazione del decreto legge sono esplicitate nella premessa dello stesso decreto. In particolare, il decreto risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di “adottare disposizioni in tema di misure per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come precedentemente rilevato, il provvedimento in esame è volto ad incrementare il fondo  di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto legge n. 78 del 2010 al fine di consentire l’erogazione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili del fuoco.

Il contenuto del decreto legge appare, pertanto, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione lettere d) (Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi) g) (Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) ed h) (ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale);

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto legge appare in linea con i requisiti di specificità ed omogeneità di cui all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, essendo volto a disciplinare unicamente l’integrazione del fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la destinazione delle sue somme alla corresponsione di assegni una tantum al citato personale.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il decreto legge non prevede adempimenti normativi, ma solamente la facoltà di procedere all’integrazione del citato fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso apposito decreto del ministro dell’economia e delle finanze adottato di concerto con i ministri della difesa e delle finanze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei ministri competenti, sono, invece, individuate le misure dei soprarichiamati assegni una tantum da corrispondere ai sensi del comma 3 dell’articolo 1.

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1, comma 1 mantiene fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e in particolare i commi 1 e 21 del predetto articolo.

Tali disposizioni, come sopra ricordato, dispongono il blocco, per il triennio 2011-2013, del trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, escludendo, inoltre, per il triennio 2011-2013, nei confronti del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 165 del 2001 i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998 (vedi sopra).

Collegamento con i lavori legislativi in corso

Per quanto riguarda, in generale, il personale delle forze armate e di polizia si segnala che sono all’esame delle commissioni riunite affari costituzionali e difesa della Camera le proposte di legge A.C. 137 ed abb., concernenti il riordino delle carriere del personale direttivo e non direttivo delle forze di polizia e delle forze armate, al fine di pervenire ad un quadro normativo che assicuri una maggiore valorizzazione del citato personale e un più armonico percorso professionale.

Formulazione del testo

Al comma 3 dell’articolo 1, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere criteri specifici riguardanti la corresponsione dell’assegno una tantum al personale interessato. 


Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – *st_difesa@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11027_0.doc



[1]  Al riguardo, si segnala che l’articolo 155 del citato codice dell’ordinamento militare ribadisce che l’Arma dei carabinieri ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.

[2]  Legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “Ordinamento del corpo della Guardia di finanza”.