Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini - D.L. 78/2009 ' A.C. 2561-A Raffronto tra il D.L. 78/2009 nel testo approvato in sede referente (AC 2561-A) e l'emendamento Dis. 1.1 del Governo
Riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09     
Serie: Progetti di legge    Numero: 187    Progressivo: 17
Data: 23/07/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
AC N. 2561/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini

D.L. 78/2009 – A.C. 2561-A

Raffronto tra il D.L. 78/2009 nel testo approvato in sede referente (AC 2561-A) e
l’emendamento Dis. 1.1 del Governo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 187/17

 

 

23 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

Avvertenza

Il testo a fronte contenuto nel presente dossier è stato redatto sulla base del testo dell’emendamento Dis. 1.1 del Governo  presentato alla Camera dei deputati il giorno 23 luglio 2009, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

 

 

Per l’esame del decreto-legge 78/2009, sono stati predisposti i seguenti dossier:

n. 187/0       –   Sintesi del contenuto;

n. 187          –   Schede di lettura;

n. 187/1-14   –   Schede di lettura per l’esame in sede consultiva presso le Commissioni competenti;

n. 187/15      –   Analisi degli emendamenti approvati dalla Commissioni riunite V e VI della Camera;

n. 187/16      –   Schede di lettura per l’esame in Assemblea.

n. 187/17      -    Testo a fronte tra il DL 5/2009 (AC 2561-A) e il maxiemendamento presentato dal Governo

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D09078b.doc

 


Testo a fronte tra il D.L. 78/2009 (A.C. 2561-A)
e l’emendamento Dis. 1.1 del Governo


 

D.L. 78/2009 – A.C. 2561-A
Testo delle Commissioni V e VI

Testo risultante dall’emendamento
Dis. 1.1 del Governo

 

 

Articolo 1.
(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali).

Articolo 1.
(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali).

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispon­dente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispon­dente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51».

«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51».

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

 

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destina­tario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammis­sione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destina­tario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammis­sione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordina­ria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordina­ria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

 

 

Articolo 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni).

Articolo 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono essere eccezionalmente emanate norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010 norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Articolo 1-ter.
(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

Articolo 1-ter.
(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'ar­ticolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'ar­ticolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

a) all'INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

 

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettiva­mente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomu­nitari non stagionali nel territorio dello Stato.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettiva­mente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomu­nitari non stagionali nel territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

7. Lo sportello unico per l'immi­grazione, verificata l'ammis­sibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insus­sistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'av­venuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inam­missibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

7. Lo sportello unico per l'immi­grazione, verificata l'ammis­sibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'av­venuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inam­missibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archi­viazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archi­viazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assun­zione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assun­zione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'econo­mia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interes­sato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernen­ti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'econo­mia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interes­sato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernen­ti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di docu­menti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di docu­menti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extraco­munitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extra­comunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extraco­munitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extra­comunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza perma­nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza perma­nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispon­dente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

Articolo 2.
(Contenimento del costo delle commissioni bancarie).

Articolo 2.
(Contenimento del costo delle commissioni bancarie).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

1-bis. A decorrere dal 1o novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'opera­zione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

Soppresso.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente, ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto, non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».

 

3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».

3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-ter. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Soppresso.

a) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «cento­venti»;

 

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

 

«4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

 

 

 

Articolo 3.
(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie).

Articolo 3.
(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie).

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti.

3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;

b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;

c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

 

 

Articolo 4.
(Interventi urgenti per le reti dell'energia).

Articolo 4.
(Interventi urgenti per le reti dell'energia).

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

 

3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministra­zioni pubbliche, occorrenti all'autoriz­zazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministra­zioni pubbliche, occorrenti all'autoriz­zazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonché dell'ammini­strazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità».

4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonché dell'ammini­strazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità».

4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme recipro­camente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme recipro­camente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

 

 

Articolo 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico).

Articolo 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico).

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

 

 

Articolo 4-ter.
(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

Articolo 4-ter.
(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono soppresse.

6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono soppresse.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

 

 

Articolo 4-quater.
(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici).

Articolo 4-quater.
(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici).

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: «a presentare offerte» sono inserite le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: «a presentare offerte» sono inserite le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 87:

c) all'articolo 87:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudi­cazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;

«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudi­cazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;

2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;

2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;

d) all'articolo 88:

d) all'articolo 88:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, asse­gnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.»;

«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, asse­gnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;

«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;

3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»;

3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;

«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;

5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;

6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;

e) all'articolo 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

e) all'articolo 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

h) all'articolo 166:

h) all'articolo 166:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

Articolo 4-quinquies.
(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici).

Articolo 4-quinquies.
(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Articolo 4-sexies.
(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone).

Articolo 4-sexies.
(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone).

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.

 

 

Articolo 4-septies.
(Interventi in favore della filiera agroalimentare).

Articolo 4-septies.
(Interventi in favore della filiera agroalimentare).

1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'impiego da parte dell'ISA del predetto importo resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord».

1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All’attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego da parte dell'ISA del predetto importo resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord».

 

 

 

Articolo 4-octies.
(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori).

 

INAMMISSIBILE

 

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.

 

2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.

 

4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.

 

5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo può partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

 

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione della media dei prezzi dell'energia elettrica così come quotati sulle principali borse elettriche europee (Powernext, EEX, Omel, Apx, North Pool).

 

7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.

 

8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.

 

9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.

 

10. Anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 8, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

 

11. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati a far data dal 1 ° gennaio 2008, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.

 

12. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 15 settembre 2009.

 

 

Articolo 5.
(Detassazione degli investimenti in macchinari).

Articolo 5.
(Detassazione degli investimenti in macchinari).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfe­zionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfe­zionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

 

 

Articolo 6.
(Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa).

Articolo 6.
(Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa).

1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

 

 

Articolo 6-bis.
(Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale).

Articolo 6-bis.
(Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale).

1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto.

 

 

Articolo 7.
(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza).

Articolo 7.
(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza).

1. All'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR», sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR», sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;

«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;

b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».

b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».

2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.

2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.

3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.

3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.

 

 

Articolo 8.
(Sistema «export banca»)
.

Articolo 8.
(Sistema «export banca»)
.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

 

 

Articolo 9.
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Articolo 9.
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui alla presente lettera comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui alla presente lettera comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b)in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

b)in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'ammini­strazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.

1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'ammini­strazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.

 

 

Articolo 9-bis.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

Articolo 9-bis.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assesta­mento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.

3. Ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e relativo all’anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.

4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».

4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».

5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.

5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.

6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.

9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009.

9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009.

 

 

Articolo 10.
(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali).

Articolo 10.
(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali).

1. Per contrastare gli abusi e corrispondente­mente per incrementare la liquidità delle imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni:

1. Per contrastare gli abusi e corrispondente­mente per incrementare la liquidità delle imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a)al fine di contrastare gli abusi:

a)al fine di contrastare gli abusi:

1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;

1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;

2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1.all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;

2.1.all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;

2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;

2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;

2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;

2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;

2.4.all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;

2.4.all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;

3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;

3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;

3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;

3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;

4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al numero 3.1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al numero 3.1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;

5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;

6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

 

8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

b)al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1o gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».

b)al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1o gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».

 

 

Articolo 11.
(Analisi e studi economico-sociali).

Articolo 11.
(Analisi e studi economico-sociali).

1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

 

 

Articolo 11-bis.
(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva).

Articolo 11-bis.
(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;

«2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;

b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».

«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».

 

 

Articolo 11-ter.
(Sportello unico per le attività produttive).

Articolo 11-ter.
(Sportello unico per le attività produttive).

1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente» sono soppresse.

1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente» sono soppresse.

 

 

Art. 11-quater
(Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza).

Art. 11-quater
(Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.

 

 

Articolo 12.
(Contrasto ai paradisi fiscali).

Articolo 12.
(Contrasto ai paradisi fiscali).

1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforza­mento della cooperazione internazionale.

3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforza­mento della cooperazione internazionale.

3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.

3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.

3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

 

Articolo 13.
(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali).

Articolo 13.
(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali).

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel TUIR sono apportate le seguenti modifiche:

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel TUIR sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;

a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;

b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;

b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;

c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.»;

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.»;

d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».

d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».

 

 

Articolo 13-bis.
(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato).

Articolo 13-bis.
(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato).

1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:

2. L'imposta si applica come segue:

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

 

 

Articolo 14.
(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti).

Articolo 14.
(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti).

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimen­to di obblighi derivanti dall'apparte­nenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipen­denza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile com­plessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimen­to di obblighi derivanti dall'apparte­nenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipen­denza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile com­plessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.

2. L'imposta sostitutiva, commi­surata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

2. L'imposta sostitutiva, commi­surata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusva­lenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.

3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusva­lenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.

4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere favorevole della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Articolo 14-bis.
(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Articolo 14-bis.
(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

 

 

Articolo 15.
(Potenziamento della riscossione).

Articolo 15.
(Potenziamento della riscossione).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.

2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».

3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato.

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato.

 

6. All'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

6. All'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7.

8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7.

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni».

«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni».

8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente».

«7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente».

8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

8-decies. Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

8-decies. Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari».

8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari».

8-duodecies. Gli uffici dell'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.

8-duodecies. Gli uffici dell'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.

8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive».

«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive».

8-quaterdecies. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

8-quaterdecies. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni»;

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni»;

b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;

b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;

c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse;

c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse;

d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;

d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;

e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i»;

e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i»;

f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'Amministrazione autono­ma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1».

«4-bis. L'Amministrazione autono­ma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1».

8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria ammini­strativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria ammini­strativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione.

8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione.

8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

 

8-duodevicies. L'avvenuto paga­mento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.

8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.

 

«8-undevicies. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo l, comma l, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 31 dicembre.

INAMISSIBILE

 

 

 

Articolo 15-bis.
(Disposizioni in materia di giochi)
.

Articolo 15-bis.
(Disposizioni in materia di giochi)
.

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».

«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».

2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».

2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».

3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

 

 

Articolo. 15-ter.
(Piano straordinario di contrasto del gioco illegale)
.

Articolo. 15-ter.
(Piano straordinario di contrasto del gioco illegale)
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1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.

2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autono­ma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio della società Sogei Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo princípi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali.

2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autono­ma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio della società Sogei Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo princípi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2.

 

 

Articolo 16.
(Flussi finanziari).

Articolo 16.
(Flussi finanziari).

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.

2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

Articolo. 16-bis.
(Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue).

Articolo. 16-bis.
(Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue).

1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.

1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.

 

 

Articolo 17.
(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti).

Articolo 17.
(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti).

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestiva­mente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestiva­mente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.

10. Nel triennio 2010-2012, le ammini­strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espleta­mento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

10. Nel triennio 2010-2012, le ammini­strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espleta­mento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Soppresso.

14. Soppresso.

 

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

 

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009,  mediante l’utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'auto­rizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. L’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

25. L’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

26. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto».

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto».

 

27. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

27. All’articolo 7, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

28. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

28. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

«c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

29. Dopo l’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). – 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). – 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al CNIPA.

2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

30. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

«f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».

30-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

30-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità».

«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità».

30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subíto dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. L’azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subíto dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. L’azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-quater. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

30-quater. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»;

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall’amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall’amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

30-quinquies. All’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

30-quinquies. All’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

31. Al fine di garantire la coerenza nell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

31. Al fine di garantire la coerenza nell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme vigenti, la Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all’articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica, anche con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.

Soppresso.

31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.

Soppresso.

31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.

Soppresso.

31-quinquies. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Soppresso.

«2-bis. Al fine di rafforzare l'attività parlamentare di controllo della finanza pubblica e di garantire l'indipendenza della Corte dei conti in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie della Corte, evidenziando separatamente i costi di gestione e i piani di sviluppo. Nella relazione sono, in particolare, illustrate le spese connesse alle funzioni della Corte quale organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento all'attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla qualità e razionalizzazione della spesa. La relazione individua, distintamente rispetto alle spese obbligatorie e d'ordine e a quelle legate all'espletamento delle funzioni giurisdizionali, le esigenze direttamente ricollegabili allo svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, nonché alle attività volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge, ivi comprese le attività conseguenti all'applicazione dei commi 53, 60, 62, 64, 65 e 70 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15. I Presidenti delle Camere, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione, la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze».

Soppresso.

31-sexies. Il comma 63 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

Soppresso.  

32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusiva­mente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusiva­mente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emer­genza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emer­genza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-quinquies.Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.

35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

 

 

 

 

Articolo 18.
(Tesoreria statale).

Articolo 18.
(Tesoreria statale).

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Ammini­strazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Ammini­strazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

 

 

 

 

Articolo 19.
(Società pubbliche).

Articolo 19.
(Società pubbliche).

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».

 

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

b) soppressa.

b) soppressa.

3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue:

3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

b) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 1 è abrogato;

c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;

c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;

d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;»;

d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;»;

e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;

f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;

g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

 

j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

p) è abrogato il comma 8;

p) è abrogato il comma 8;

q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

r) è abrogato il comma 10.

r) è abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;».

«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;».

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);».

«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);».

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetta a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetta a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma – parte servizi - sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».

10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

12. Il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

13-bis. Le risorse rivenienti dall'autoriz­zazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).

13-bis. Le risorse rivenienti dall'autoriz­zazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

 

 

Articolo 20.
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile).

Articolo 20.
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

 

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;

a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;

b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Articolo 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

Articolo 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b)offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

b)offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui ai commi1 e 7, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente:

8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione».

«5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione».

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto il seguente:

Soppresso.

«1-bis. Per le violazioni relative ai versamenti del prelievo erariale unico per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 si applica la misura prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e il concessionario provvede alla relativa regolarizzazione ai sensi del comma 2 del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche in presenza di avvisi o atti di liquidazione già notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

10. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

10. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

«5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo».

5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo».

11. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

11. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente».

«p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente».

12. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

12. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

13. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

13. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

14. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso.

14. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso.

 

 

Articolo 22.
(Settore sanitario).

Articolo 22.
(Settore sanitario).

1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»;

a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»;

b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre».

b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre».

2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche».

3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche».

4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;

b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

c)il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b)è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della medesima lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;

c)il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b)è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della medesima lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;

d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.

d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.

5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.

6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.

7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6.

7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6.

8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b)della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.

8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b)della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.

 

 

Articolo 22-bis.
(Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome)
.

Articolo 22-bis.
(Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome)
.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

 

2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

 

 

Articolo 22-ter.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento).

Articolo 22-ter.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento).

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

 

 

Articolo 23.
(Proroga di termini).

Articolo 23.
(Proroga di termini).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».

2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».

2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».

3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»;

a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»;

b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009».

b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009».

4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».

10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».

11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 2009».

13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 2009».

14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.

14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.

14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».

«4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».

15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Aquila, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.

15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Aquila, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.

15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio «Alfredo Casella» dell'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.

15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio «Alfredo Casella» dell'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.

16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».

16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».

17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.

17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.

18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:

18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

a) al comma 1:

1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari;»;

1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari;»;

2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;

2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;

«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;

«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;

d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;

d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;

e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;

1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;

2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;

2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;

f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».

f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».

19. È abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.

19. È abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.

20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».

21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».

21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.

21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.

21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta».

21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta».

21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».

21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».

21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010».

21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010».

 

 

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato).

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato).

1-72 Soppressi.

1-72 Soppressi.

73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;»;

«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;»;

b) all'articolo 9:

b) all'articolo 9:

1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;

1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;

2) al comma 3:

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;

2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;

2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;

2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;

c) all'articolo 42:

c) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;

1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».

«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.

76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.

 

 

Articolo 25.
(Spese indifferibili).

Articolo 25.
(Spese indifferibili).

1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.

1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012.

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012.

5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.

5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione sanzione e senza alcun interesse.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interesse.

6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».

6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».