Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini - D.L. 78/2009 - A.C. 2561-A - Schede di lettura per l'Assemblea
Riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09     
Serie: Progetti di legge    Numero: 187    Progressivo: 16
Data: 22/07/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
AC N. 2561/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini

D.L. 78/2009 – A.C. 2561-A

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 187/16

 

 

 

22 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 89

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario, concernenti gli articoli 1-ter e 22-ter - riguardo ai quali sono state presentate relazioni tecniche nel corso dell’esame in sede referente - sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

Per l’esame del decreto-legge 78/2009, sono stati predisposti i seguenti dossier:

n. 187/0       –   Sintesi del contenuto;

n. 187          –   Schede di lettura;

n. 187/1-14   –   Schede di lettura per l’esame in sede consultiva presso le Commissioni competenti;

n. 187/15      –   Analisi degli emendamenti approvati dalla Commissioni riunite V e VI;

n. 187/16      –   Schede di lettura per l’esame in Assemblea.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D09078a.doc

 


INDICE

 

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)3

§      Articolo 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)16

§      Articolo 1-ter (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)18

§      Articolo 2, commi 1-4 e 4-ter (Contenimento del costo delle commissioni bancarie)36

§      Articolo 2, comma 4-bis (Interventi per il microcredito)42

§      Articolo 3, commi 1-4 (Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie)44

§      Articolo 3, commi 4-bis - 4-ter (Certificati verdi per impianti di cogenerazione connessi ad ambienti a destinazione agricola)47

§      Articolo 3, comma 4-quater (Regime di costi e tariffe per le imprese elettriche minori)52

§      Articolo 4, commi 1-4 (Interventi urgenti per le reti dell’energia)54

§      Articolo 4, comma 4-bis (Soggetti autorizzati alla stipula dei “contratti secretati”)61

§      Articolo 4, comma 4-ter (Stima degli immobili)62

§      Articolo 4, commi 4-quater – 4-quinquies (Società Stretto di Messina S.p.a.)65

§      Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico)68

§      Articolo 4-ter (Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV)71

§      Articolo 4-quater (Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici)75

§      Articolo 4-quinquies (Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici)81

§      Articolo 4-sexies (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone)85

§      Articolo 4-septies (Interventi in favore della filiera agroalimentare)86

§      Articolo 5 (Detassazione degli investimenti in macchinari)88

§      Articolo 6 (Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa)93

§      Articolo 6-bis (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale)95

§      Articolo 7 (Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)97

§      Articolo 8 (Sistema “Export banca”)100

§      Articolo 9, comma 1 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)103

§      Articolo 9, comma 1-bis (Accelerazione rimborso debiti nelle regioni commissariate)109

§      Articolo 9-bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali)110

§      Articolo 10 (Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali)119

§      Articolo 11 (Analisi e studi economico-sociali)126

§      Articolo 11-bis (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva)127

§      Articolo 11-ter (Sportello unico per le attività produttive)129

§      Articolo 11-quater (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza)131

§      Articolo 12 (Contrasto ai paradisi fiscali)133

§      Articolo 13 (Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)139

§      Articolo 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenuti fuori del territorio dello Stato)143

§      Articolo 14 (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti)154

§      Articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)161

§      Articolo 15, commi 1-8  (Potenziamento della riscossione)164

§      Articolo 15, commi 8-bis - 8-quater (Potenziamento dell’attività di accertamento ed effetti delle misure cautelari)170

§      Articolo 15, commi 8-quinquies, 8-sexies (Richiesta di informazioni ad Autorità ed enti che svolgono attività di vigilanza e controllo)173

§      Articolo 15, comma 8-septies (Credito di imposta in favore delle imprese di autotrasporto)175

§      Articolo 15, comma 8-octies  (Segnalazioni da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico)177

§      Articolo 15, comma 8-novies (Sostegno agli investimenti per l’autotrasporto)178

§      Articolo 15, comma 8-decies e 8-duodecies  (Commissioni per il monitoraggio dei giochi pubblici. Poteri di accertamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)180

§      Articolo 15, comma 8-undecies  (Definizione delle operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani a fini IVA)181

§      Articolo 15, comma 8-terdecies  (Scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS)182

 

 

§      Articolo 15, comma 8-quaterdecies (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico)184

§      Articolo 15, comma 8-quinquiesdecies, 8-duodevicies  (Pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada)187

§      Articolo 15-bis (Disposizioni in materia di giochi)189

§      Articolo 15-ter (Piano straordinario di contrasto al gioco illegale)192

§      Articolo 16, commi 1-2, 3-4 (Flussi finanziari)194

§      Articolo 16, commi 2-bis – 2-quater (Finanziamento del Fondo per le esigenze prioritarie della difesa. Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili nei settori dell’istruzione e dello svolgimento di eventi celebrativi)197

§      Articolo 16-bis (Riassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue)199

§      Articolo 17, commi 1-9 (Riordino enti pubblici)201

§      Articolo 17, commi 10-19 (Assunzioni di personale)209

§      Articolo 17, commi 20-22 (CNIPA)217

§      Articolo 17, commi 22-bis – 22-ter (Costi di funzionamento degli organi delle società partecipate)219

§      Articolo 17, commi 23-24 (Assenze per malattia dipendenti P.A.)220

§      Articolo 17, comma 25 (Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola)228

§      Articolo 17, commi 26-27 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile e gestione risorse umane)231

§      Articolo 17, commi 28-29 (Codice amministrazione digitale e indice degli indirizzi delle P.A.)236

§      Articolo 17, commi 30-31-sexies (Modifiche alla disciplina della Corte di conti)239

§      Articolo 17, comma 32 (Ristrutturazione delle operazioni in derivati finanziari di alcune Regioni)251

§      Articolo 17, commi 33-34 (ENAC)253

§      Articolo 17, comma 34-bis (Contrattazione E.N.A.C.)255

§      Articolo 17, comma 35 (Sicurezza della circolazione)257

§      Articolo 17, comma 35-bis (Tirocinio per il personale delle Agenzie fiscali)259

§      Articolo 17, commi 35-ter – 35-quater (Acquisto di mezzi dei vigili del fuoco)260

§      Articolo 17, comma 35-quinquies (Indennità operativa per i Vigili del fuoco)262

§      Articolo 17, comma 35-sexies – 35-septies (Assunzione straordinaria di Vigili del fuoco)264

§      Articolo 17, comma 35-octies (Funzionamento dell’ISPRA)266

 

§      Articolo 17, commi 35-novies - 35-decies (Risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego)268

§      Articolo 17, commi 35-undecies-35-duodecies (Contributi per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione)270

§      Articolo 18 (Tesoreria statale)272

§      Articolo 19, comma 1 (Reclutamento di personale)276

§      Articolo 19, commi 2, 5-9, 10-13 (Partecipazioni in società delle amministrazioni pubbliche)278

§      Articolo 19, commi 3-4 (Obbligazionisti e azionisti Alitalia)285

§      Articolo 19, comma 9-bis (Canone ANAS)289

§      Articolo 19, commi 13-bis - 13-ter (Misure in favore di Tirrenia S.p.a. e sviluppo di sistemi informativi)291

§      Articolo 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)294

§      Articolo 21 (Rilascio di concessioni in materia di giochi)298

§      Articolo 22 (Settore sanitario)309

§      Articolo 22-bis (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome)317

§      Articolo 22-ter (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)319

§      Articolo 23, comma 1 (Differimento blocco sfratti)327

§      Articolo 23, comma 2 (Differimento sospensione del trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)329

§      Articolo 23, comma 3 (Proroga termini assunzioni di personale)331

§      Articolo 23, comma 4 (Scadenze graduatorie concorsi pubblici)333

§      Articolo 23, comma 5 (Proroga dei termini per il riordino dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)334

§      Articolo 23, comma 6 (Rilascio autorizzazione paesaggistica)337

§      Articolo 23, comma 7 (Consulenza in materia di investimenti finanziari)339

§      Articolo 23, comma 8 (Estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I)341

§      Articolo 23, comma 9 (Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere)342

§      Articolo 23, comma 10 (Ente irriguo Puglia e Basilicata)344

§      Articolo 23, comma 11 (Registro nazionale rifiuti pile e accumulatori)345

§      Articolo 23, comma 12 (Codice assicurazioni)346

§      Articolo 23, comma 13 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)347

 

§      Articolo 23, comma 14 (Proroga di termini in materia di proprietà industriale per le popolazioni dell’Abruzzo)350

§      Articolo 23, comma 14-bis (Proroga del termine di esecuzione del programma relativo all’amministrazione straordinaria delle imprese dell’Abruzzo)352

§      Articolo 23, comma 15 (Rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo)354

§      Articolo 23 comma15-bis (Proroga organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio de l’Aquila)355

§      Articolo 23, comma 16 (Class action)358

§      Articolo 23, commi 17-19 (Magistratura militare)361

§      Articolo 23, comma 20 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)365

§      Articolo 23, comma 21 (Tariffa integrata ambientale - TIA)367

§      Articolo 23, comma 21-bis (Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale)370

§      Articolo 23, commi 21-ter - 21-quater (Disciplina contabile transitoria per l’esercizio finanziario 2010)372

§      Articolo 23, comma 21-quinquies (Realizzazione dei progetti dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale)374

§      Articolo 23, commi 21-sexies - 21-octies (Generi di monopolio e imposta di bollo)375

§      Articolo 23, comma 21-novies (Commercializzazione dei sacchi non biodegradabili)378

§      Articolo 23, comma 21-decies (Esami di Stato per l’abilitazione a talune professioni)379

§      Articolo 24, commi 1-72 e 76 (Proroga missioni di pace)381

§      Articolo 24, comma 73 (Tutela amministrativa del segreto di stato e delle classifiche di sicurezza)383

§      Articolo 24, commi 74-75 (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)386

§      Articolo 25, comma 1 (Impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali)390

§      Articolo 25, commi 2-5-bis (Riscossione tributi e contributi e misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo)392

§      Articolo 25, comma 6 (Banda larga)396

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Premio di occupazione e potenziamento
degli ammortizzatori sociali)

 


1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51».

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provved­imenti autorizzativi consentendo l'eroga­zione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissio­ne al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.


 

 

L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

In particolare:

§      si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);

§      si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);

§      si aumenta l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);

§      si introducono misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

Formazione professionale

I commi da 1 a 4 recano disposizioni in materia di formazione professionale per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali.

Più specificamente, si prevede, da parte dell’impresa di appartenenza, la possibilità di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento (comma 1).

 

Al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

 

L'inserimento del lavoratore nelle attività formative può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

 

Il comma 2 dispone, che alla copertura dell'onere derivante dalle precedenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Tale Fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, e ad esso vengono assegnate in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS). Oltre a ciò, al Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. In base all’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, relativo agli interventi e alle misure anticrisi di sostegno del reddito, cui è stata data attuazione con l’Intesa dell’8 aprile 2009, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono stabilite in complessivi 5,353 miliardi di euro, di cui 4 miliardi provenienti dal FAS ed ulteriori 1,353 miliardi autorizzati dalla legge finanziaria 2009 e dal D.L. 185/2008. In attuazione del citato accordo, la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 ha assegnato al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione 4 miliardi di euro, di cui 2,950 miliardi destinati al Centro-Nord e 1,050 miliardi al Mezzogiorno. L’importo di 4 miliardi proviene, per 1,2 miliardi dalle risorse recuperate ai sensi articolo 6-quater del D.L. 112/2008 (cioè risorse FAS relative alla programmazione 2000-2006 assegnate dal CIPE alle amministrazioni centrali e regionali che alla data del 31 maggio 2008 non risultavano ancora impegnate), mentre i restanti 2,8 miliardi verranno recuperati a valere su risorse non utilizzate relative alla programmazione 2007-2013.

 

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, nonché alle procedure di comunicazione all'INPS (comma 3) anche ai fini del tempestivo monitoraggio effettuato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi (comma 4).

 

Al riguardo nella relazione tecnica allegata afferma che in seguito all’introduzione della cumulabilità tra trattamento di sostegno al reddito e integrazioni retributive a carico dei datori di lavoro per l’attività formativa “derivano comportamenti diretti al maggiore ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali conseguenti da diritti soggettivi. La valutazione del maggiore ricorso”, quantificata nel comma 2, “tiene conto:

-        dei tempi di applicazione della norma con riferimento all’anno 2009;

-        dello sviluppo rispetto alle previsioni a legislazione vigente della spesa per integrazioni salariali di una maggiore spesa in termini di prestazioni e contribuzione figurativa dell’ordine di circa il 10% per effetto delle possibilità consentite dalla disposizione in esame”.

 

Si ricorda che disposizioni in materia di formazione professionale sono contenute nelle pdl 1079 (Bobba ed altri) e 2418 (Cazzola ed altri), attualmente all’esame dell’XI Commissione Lavoro.

In particolare, l’articolo 7 dell’AC 1079 riconosce ai soggetti in cerca di prima occupazione un bonus da spendere per la formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato introdotto il comma 4-bis, che modifica l’articolo 2, comma 511, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007).

Il comma 511 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 ha destinato 13 milioni di euro per il 2008, nell’ambito delle risorse del Fondo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845[1] (ossia il Fondo di rotazione istituito, presso il Ministero del lavoro, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati in materia di formazione professionale) alle finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40[2] (che prevede la concessione, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, agli enti privati gestori di attività formative, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale)[3].

 

La disposizione è volta a rendere stabile, a decorrere dal 2009, il finanziamento di 13 milioni di euro annui già previsto per il 2008 (fermo restando, per il 2009, il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del richiamato fondo, pari, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 36, della legge n.203 del 2008, a 420 milionidi euro).

Le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento dei richiamati enti è demandato ad un apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Finanziamento della CIGS

Il comma 5 destina 25 milioni di euro, per il 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 (vedi supra) per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004, convertito dalla L. 291/2004.

Tale norma ha consentito, in determinati casi, la proroga della CIGS concessa per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo[4].

Presupposto della proroga sono:

-        la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

-        la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

-        l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, “atteso che il previsto finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione”, “attraverso le risorse “trasferite al medesimo Fondo con delibera CIPE n. 2/2009, che presenta le occorrenti disponibilità”.

 

Contratti di solidarietà

Il comma 6 stabilisce, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, l’incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, portando tale integrazione (dal 60%) all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

 

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

 

Tale integrazione opera nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

L'onere è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo fondo con la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 (vedi supra).

Ad un apposito decreto interministeriale sono demandate le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga disciplinati dall'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

L'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 rappresenta un intervento congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità dell’attuale situazione economica.

L’intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori “in deroga”, è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione e integrata dall'erogazione di un sostegno al reddito.

In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Le risorse statali sono state coperte:

-        in parte attraverso precedenti stanziamenti di sostegno al reddito e all'occupazione (circa 1.400 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 203/2008 e dall'articolo 19 del D.L. 185/2008);

-        in parte (3.950 milioni di euro) tramite le assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), sia per la quota nazionale, sia, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, per la quota a favore delle amministrazioni centrali e regionali nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro la medesima data.

L’intesa sullo schema di accordo per l’utilizzo del FSE è stata raggiunta l’8 aprile 2009.

 

Infine, spetta all’INPS il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi, nell’ambito delle linee guida e delle relative risorse disciplinate dal richiamato decreto di attuazione.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, dal momento che l’entità dei richiamati trattamenti è a valere sui valori massimi stabiliti dalla disposizione stessa “e che i predetti importi relativi all’incremento dei trattamenti sono coerenti con quanto scontato a legislazione vigente in relazione allo sviluppo nel biennio in esame dell’istituto in questione”.

 

Incentivi per inizio di attività di impresa

I commi 7 e 8 introducono particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa.

Entrambi i benefici sono cumulabili con il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 49/1985.

 

Il richiamato articolo 17 della legge n. 49/1985 ha istituito il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione. Tale Fondo ha acquisito carattere di permanenza a seguito dell’intervento della L. 662/1996. La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni (da ultimo dall’articolo 10-bis del D.L. 35/25005).

Attualmente, i principali tratti della disciplina, così come modificata, sono i seguenti:

-        al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, si prevede la partecipazione diretta del Ministro dello sviluppo economico - che utilizza a tal fine le disponibilità del richiamato Fondo - al capitale sociale delle società finanziarie che sostengono le cooperative;

-        la ripartizione delle disponibilità tra le diverse finanziarie partecipate dal Ministero viene effettuata per una quota pari al 5% delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero;

-        le società finanziarie assumono la natura di investitori istituzionali e devono essere ispirate ai principi di mutualità definiti dal D.Lgs. C.P.S. 1577/1947, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro dell’economia e delle finanze per l'esercizio delle attività di intermediari finanziari (articolo 106 del D.Lgs. 385/1993), ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

 

Più specificamente, il comma 7 prevede che l’incentivo per i datori di lavoro introdotto dal comma 7 dell’articolo 7-ter del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009, a favore di aziende che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese, sia erogato, su richiesta, anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, a condizione che il medesimo intraprenda un’attività di lavoro autonomo, avvii un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o si associ in cooperativa.

Il comma 7 dell’articolo 7-ter del DL 5/2009 prevede appunto l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991 a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo di quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

L’incentivo viene erogato tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nel caso in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.

 

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

Lo stesso comma prevede altresì l’obbligo, per il lavoratore che sia titolare di trattamenti di cassa integrazione in deroga, di presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e dell'erogazione del medesimo.

 

Al riguardo, la relazione tecnica allegata afferma che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l’incentivo a favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro”.

 

Il successivo comma 8 prevede, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991 all’indennità di mobilità, la liquidazione del trattamento di mobilità per massimo di 12 mesi.

I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale.

Come per l’incentivo di cui al comma 7, la liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività di lavoro autonomo, per l’avviamento di attività autoimprenditoriale o di micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti

Anche in questo caso, per poter fruire dei richiamati benefici, sussiste l’obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l’ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

 

Infine, si ricorda che l’ultimo periodo del comma 7 demanda ad un apposito decreto interministeriale le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8.

In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, è stato soppresso l’ultimo periodo del comma 7, introducendo contestualmente il nuovo comma 8-bis il quale contiene identica disposizione in merito al decreto di attuazione.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, sono stati modificati i commi 7 ed 8 dell’articolo 1:

§      modificando il comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 78, si prevede che il lavoratore debba presentare le dimissioni ai fini della fruizione dell’incentivo di cui al comma 7 oltre che nel caso in cui sia destinatario di cassa integrazione in deroga, anche in caso di sospensione di lavoro ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008[5];

Tale comma ha previsto, in particolare, una serie di interventi, nell’ambito del Fondo per l’occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l’accesso a specifici istituti di tutela del reddito - comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare - in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati. Allo scopo, nell’ambito del suddetto Fondo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli istituti interessati sono: l’indennità ordinaria di disoccupazione, con requisiti normali e ridotti; il trattamento sperimentale nell’ambito del Fondo per l’occupazione e nei limiti di determinati stanziamenti per gli apprendisti e, nei soli casi di fine lavoro, l’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS ed operanti in regime di monocommittenza, in possesso di specifici requisiti reddituali e contributivi;

§      modificando il successivo comma 8, si dispone che la liquidazione del trattamento di cassa integrazione si effettui nei confronti del lavoratore già percettore di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e cheil trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi sia liquidato nei casi di trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, o se il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991 all’indennità di mobilità.

 

Resta fermo l’obbligo per il lavoratore, in entrambi i casi, di presentare le dimissioni ai fini delle richiamate liquidazioni.

 

Al riguardo, la relazione tecnica allegata afferma che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento che viene erogato è apri a quello già autorizzato”.

 

Merita ricordare che disposizioni simili sono contenute nella AC 2424 (Antonino Foti ed altri), attualmente all’esame dell’XI Commissione Lavoro.

La pdl 2424 (Antonino Foti ed altri) reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. In relazione a ciò, il provvedimento trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese. Tra gli strumenti introdotti, si segnala il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari, alla data del 1° luglio 2009, di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un'indennità mensile pari al 50% dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del D.L. 185/2008, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. L’ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di 18 mesi, è condizionata appunto all’avviamento di un’attività di impresa[6].

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato infine introdotto il comma 8-ter.

Tale disposizione, al fine di rendere efficiente e flessibile l’utilizzo delle risorse complessive destinate ad interventi per gli ammortizzatori sociali per il 2009, prevede che l’ulteriore somma di 100 milioni di euro previsti dall’articolo 19, comma 2-bis, del D.L. 185/2008, per l’istituto sperimentale di tutela del redditoper i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, possa essere, alternativamente rispetto a quanto disposto dallo stesso comma 2-bis, destinata parzialmente o totalmente, previo specifico versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per il 2009 le risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

 

Il richiamato istituto, introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorseenei soli casi di fine lavoro, si configura nel riconoscimento ai lavoratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, con esclusione dei soggetti i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR, di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente.

L’erogazione della somma viene subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale da parte dei soggetti destinatari del beneficio secondo quanto precisato dal decreto con il quale si definiscono le modalità di applicazione dei vari trattamenti e si comunica all’INPS per il monitoraggio delle comunicazioni e informazioni. Inoltre, si prevede che i decreti di concessione delle misure in deroga possano modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale, ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal precedente comma 1 dell’articolo 19.

Al fine della fruizione dell’istituto, i richiamati soggetti devono soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:

-        operare in regime di monocommittenza;

-        conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233[7], nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre;

-        accreditamento, nell’anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre;

-        non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata.

Successivamente, l’articolo 7-ter, comma 8, del D.L. 5/2009 introducendo appunto il comma 2-bis all’articolo 19 del D.L. 185 ha aumentato, per il 2009, la somma liquidata in unica soluzione portandola al 20%, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione introdotto dall’articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dalle Regioni.

In ogni caso resta fermo il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a favore del richiamato Fondo, pari a 600 milioni di euro, stabilito dall’articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008).

 

Si ricorda, infine, nel Fondo sociale per occupazione e formazione affluiscono le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.


 

Articolo 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)

 

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono essere eccezionalmente emanate norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477.

 

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato introdotto l’articolo 1-bis, il quale reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni.

La norma prevede, in particolare, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2009, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro possano essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del DM 477/1997.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662[8], in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto, in via sperimentale, specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Tali misure sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400[9], sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 662.

In attuazione del dettato dell’articolo 2, comma 28, della L. 662, l’articolo 1, comma 1, del DM 27 novembre 197, n. 477, ha disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), emani i regolamenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 


 

Articolo 1-ter
(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)

 


1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extraco­munitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espul­sione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extraco­munitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extraco­munitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispon­dente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.


 

 

L’articolo in esame, introdotto a nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, dispone una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Gli effetti finanziari della regolarizzazione sono destinati, in parte, ad incrementare il finanziamento dello Stato al Servizio sanitario nazionale di 67 milioni per il 2009 e di 200 milioni annui a regime.

Nella relazione tecnica del Governo allegata al testo dell’emendamento si ipotizza che la regolarizzazione possa interessare 300.000 lavoratori (metà impiegati nell’assistenza personale e metà nel lavoro domestico), di cui 130.000 italiani o comunitari e 170.000 stranieri non comunitari.

 

A partire dal 1982 sono stati approvati sei provvedimenti di regolarizzazione di lavoratori stranieri irregolari. Tali interventi sono stati adottati quasi sempre in coincidenza di modifiche alla normativa sull’immigrazione che, in quanto destinate a mutare il quadro legale di riferimento relativo alle regole e agli obblighi di soggiorno, provvedono contestualmente a sanare le eventuali irregolarità precedenti.

Ultima in ordine di tempo è la regolarizzazione del 2002 disposta dalla legge 189 (la cosiddetta “Bossi-Fini”) e dal decreto legge 195 di poco successivo. La legge 189/2002[10] oltre a modificare alcuni aspetti della disciplina dell’immigrazione contenuta nel testo unico del 1998, ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici (art. 33). Successivamente, la procedura di emersione è stata successivamente estesa a tutti i tipi di lavoro con il decreto legge 195/2002[11]. Nel complesso sono stati regolarizzati 641.638 stranieri, di cui 315.199 lavoratori domestici e 326.439 lavoratori appartenenti ad altre categorie[12].

 

Il comma 1 disciplina la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro. Questa può essere presentata dal datore di lavoro italiano o cittadino dell’Unione europea, ovvero dal datore di lavoro extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno europeo a tempo indeterminato per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 286/1998[13], chealla data del 30 giugno 2009 occupa irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori italiani o comunitari ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia in esame.

I lavoratori interessati dalla dichiarazione sono quelli adibiti ad attività di assistenza per il datore di lavoro o per i componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (lettera a), ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (lettera b).

 

La dichiarazione indicata al successivo comma 2 può essere presentata nel periodo che va dal 1° al 30 settembre 2009:

§      all’INPS per il lavoratore italiano o il cittadino di paese dell’Unione europea, mediante apposita modulistica (lettera a);

§      allo Sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del D.lgs. 286/1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui al successivo comma 3 (lettera b).

 

In ciascuna provincia è collocato uno sportello unico, ubicato presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo. Tale organismo è stato istituito dalla legge 189/2002 e si configura quale organismo responsabile dell’interno procedimento relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro, assommando le attività in precedenza svolte dalle prefetture, dalle direzioni provinciali dalle lavoro e dalle questure, in modo da semplificare le procedure.

Il compito principale degli sportelli unici è di ricevere la richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro e di rilasciarlo previo esame e, soprattutto, dopo verifica dell’indisponibilità per quel posto di lavoro di un lavoratore italiano o comunitario. Il nulla osta è poi consegnato al datore di lavoro o, su sua richiesta, inviato direttamente all’autorità diplomatica del Paese del lavoratore ai fini del rilascio del visto di ingresso.

Successivamente, sempre presso lo sportello deve essere firmato il citato contratto di soggiorno per lavoro (art. 5-bis, comma 3, T.U.) che costituisce titolo per il rilascio del permesso di soggiorno. Allo sportello unico, inoltre, devono essere comunicate tutte le variazioni intervenute del rapporto di lavoro.

 

Secondo il comma 3 la presentazione della dichiarazione di emersione, di cui al comma 1, è subordinata al pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Tale contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

 

Al comma 4 si descrive la dichiarazione che viene presentata, con modalità informatiche, presso lo sportello unico per l’immigrazione (comma 2, lettera b). Tale dichiarazione deve contenere, pena l’inammissibilità:

§      i dati identificativi del datore di lavoro, e, per il datore di lavoro extracomunitario, quelli relativi al titolo di soggiorno (lettera a);

§      le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione con l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato (lettera b);

§      la tipologia e le modalità di impiego (lettera c);

§      nell’ipotesi di richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’attestazione del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito (lettera d);

§      l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1, vale a dire da almeno tre mesi dalla data di presentazione della domanda (lettera e);

§      la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del D.P.R. 394/1999[14] (lettera f);

Secondo il CCNL del lavoro domestico, valevole per il periodo 1° marzo 2007 - 28 febbraio 2011, la retribuzione è composta da minimo contrattuale, scatti di anzianità, compenso sostitutivo di vitto e alloggio e superminimo. I minimi retributivi sono fissati nelle relative tabelle allegate al CCNL e vengono rivalutati annualmente.

Nella norma del D.P.R. 394/1999 sopra richiamata, riguardante la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri, si prevede che a tale richiesta sia allegata, tra l’altro, la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995).

§      la proposta di contratto di soggiorno di cui dall’articolo 5-bis del D.lgs 286/1998 (lettera g);

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato viene stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide. Il contratto deve contenere, a pena di invalidità, la garanzia del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore del tipo di quelli di edilizia residenziale pubblica e l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. Il documento, infine, viene sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza del datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

§      gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3 (lettera h).

 

Alla procedura di emersione possono aderire anche coloro che hanno fatto domanda di ammissione ai sensi dei decreti flussi per i lavoratori extracomunitari 2007 e 2008: infatti il comma 5 prevede che la dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale (sempre per le attività di cura e lavoro domestico) presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2007 (decreto flussi 2007) e 3 dicembre 2008 (decreto flussi 2008). Destinatari della norme sono presumibilmente coloro che hanno fatto richiesta di ammissione per le quote dei due decreti e per i quali non sono ancora state esaminate le domande.

 

In Italia l’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi, con i criteri e le modalità fissate nel testo unico del 1998[15]. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro attraverso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio (il cosiddetto decreto flussi).

Per il 2006 il Governo ha stabilito in 170.000 unità la quota di ingressi autorizzati di lavoratori extracomunitari[16], con un sensibile aumento rispetto agli anni precedenti quando la quota dei flussi si era stabilizzata intorno agli 80.000 permessi.

Una novità è rappresentata dalla decisione, presa successivamente, di allargare ulteriormente gli ingressi a tutti i lavoratori non stagionali che avevano fatto domanda per il decreto flussi del 2006: si tratta di 350.000 persone che avevano già presentato domanda e che erano stati esclusi perché eccedenti la quota di 170.000[17]. L’accesso alla quota aggiuntiva non è subordinata alla presentazione di una nuova domanda, ma la concessione dei nuovi ingressi è basata sulle domande già regolarmente presentate, entro il 21 luglio 2006, ai sensi del decreto flussi di febbraio, previa verifica delle condizioni di ammissibilità.

Il decreto flussi per il 2007, adottato nell’ottobre 2007, ha autorizzato 170.000 quote di ingresso[18].

Al 31 maggio 2008, termine ultimo per la presentazione delle richieste, risultavano pervenute 740.399 domande di nulla osta (di cui 420.369 per lavoro domestico)[19].

Con le quote stabilite dal decreto flussi 2008 il Governo ritiene di poter fare fronte a tutte le richieste di assunzione nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona presentate fino al 31 maggio 2008, con particolare riferimento ai lavoratori appartenenti alle cosiddette altre nazionalità: “potrebbe quindi restare scoperto solo un numero di quote relativo ai lavoratori riguardanti le cosiddette nazionalità privilegiate e comunque, a fronte del numero complessivo di richieste di assunzione di lavoratori stranieri da impiegare nel settore del lavoro domestico e di assistenza alle persone, finora sono stati già rilasciati circa 95 mila nulla osta al lavoro”[20].

Il Governo ha proceduto alla definizione delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri per il 2008 nella misura di 150.000 persone[21]. Anche in questo caso, come avvenuto nel 2006, non si tratta di nuove quote, ma sono state utilizzate le graduatorie delle domande eccedenti presentate nel 2007 e pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.

Per il 2009 le quote autorizzate sono destinate esclusivamente ai lavoratori stagionali (80.000 persone)[22]. La decisione di non procede all’autorizzazione di quote per lavoratori non stagionali era stata anticipata alla Camera dal Ministro dell’interno. Il Ministro ha ricordato che il Governo, per tutelare i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, ha accolto l'ordine del giorno presentato durante l'esame dell'atto Senato n. 733 in materia di sicurezza (recentemente approvato in via definitiva e non ancora pubblicato), che impegna il Governo a valutare la possibilità di sospendere per due anni l'adozione di nuovi decreti flussi, con particolare riguardo ai settori produttivi interessati dalla crisi economica in atto. E pertanto si è convenuto di emanare per il 2009 un decreto flussi esclusivamente relativo ai lavoratori stagionali nella quota di 80 mila - quota definita nella misura di quelli degli ultimi anni - che possono soggiornare per un periodo minimo di 20 giorni fino ad un massimo di nove mesi per lavori in agricoltura e nel settore del turismo[23].

 

Il comma 6 limita la presentazione della dichiarazione presso lo sportello unico per l’immigrazione (di cui al precedente comma 2, lettera b), per ciascun nucleo familiare:

§      ad una unità, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

§      a due unità, per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.

Nella norma, peraltro, si prevede che la data della dichiarazione allo Sportello unico sia quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’interno.

 

Il comma 7 definisce la procedura per l’esame delle domande relative ai lavoratori stranieri non comunitari. In via preliminare lo sportello unico dell’immigrazione verifica l’ammissibilità della dichiarazione e acquisisce il parere della questura sulla assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (quali una condanna per gravi reati o la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, art. 4, comma 3 del testo unico immigrazione D.Lgs. 286/1998).

Una volta completa questa fase, si procede, come avviene ordinariamente in caso di assunzione di un lavoratore straniero non comunitario, alla stipula del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero presso lo sportello unico (si veda in proposito sopra il comma 4, lett. g). La stipula del contratto di soggiorno è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 5, comma 3-bis, del testo unico) la cui richiesta deve essere presentata al questore (art. 5, comma 2, testo unico).

Ai sensi del comma in esame, la stipula del contratto di soggiorno è subordinata alla esibizione della prova dell’avvenuto pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore (si veda il comma 3) e, pena l’inammissibilità della domanda, della certificazione attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza.

Mentre la presenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione, la mancata presentazione delle parti per la firma del contratto di soggiorno comporta l’archiviazione del procedimento.

Entro 24 ore dalla stipula del contratto il datore di lavoro provvede alla denuncia di assunzione all’INPS.

La norma fa salve le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

 

Si ricorda che attualmente il costo del premesso di soggiorno è di circa 72 euro. Il disegno di legge sicurezza (A.C. 2180 – A.S. 733), approvato dalle Camere e non ancora pubblicato, introduce un contributo per la richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno da stabilirsi con decreto ministeriale tra i limiti di 80 e 200 euro.

 

I commi da 8 a 11 contengono alcune disposizioni relative alle sanzioni connesse alla situazione di irregolarità dei lavoratori.

Innanzitutto, il comma 8 sospende i procedimenti penali e amministrativi in corso, nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono le attività oggetto del presente articolo.

In particolare, per gli stranieri, sono considerate ai fini della sospensione le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale, ad eccezione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 del D.Lgs. 286/1998). Per tutti, stranieri e italiani, sono sospesi i procedimenti che riguardano violazioni delle norme relative al lavoro nero.

Per quanto riguarda le prime, oltre alle violazioni delle norme attualmente recate dal testo unico, ed in particolare agli articoli 4 e 5, la disposizione in esame sospenderà presumibilmente anche i procedimenti derivanti dall’applicazione del nuovo articolo 10-bis del testo unico, introdotto dal citato disegno di legge sicurezza definitivamente approvato dalle Camere e non ancora pubblicato (A.C. 2180 – A.S. 733). La norma prevede il nuovo reato di immigrazione clandestina, o più precisamente, di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punito con una ammenda e l’espulsione.

In ogni caso, la norma in esame vieta espressamente procedere all’espulsione nelle more della definizione del procedimento di emersione, ad eccezione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina (comma 10).

La moratoria ha inizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e dura almeno fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (comma 9). A partire da questo momento riprendono i procedimenti a carico di coloro che non hanno presentato la dichiarazione di emersione. Per coloro che hanno presentato la dichiarazione, la sospensione si conclude con la fine del procedimento amministrativo: se l’esito è positivo, ossia se la domanda è accolta e si è proceduto alla stipula del contratto di soggiorno e al conseguente rilascio del permesso di soggiorno, i reati e gli illeciti amministrativi sono estinti (comma 11). In caso negativo, la sospensione ha termine con l’archiviazione o il rigetto della dichiarazione (comma 9).

La cessazione della sospensione sembrerebbe, quindi, essere riferita sia al caso in cui il procedimento si concluda con il rigetto della dichiarazione, sia al caso di inammissibilità della domanda.

 

Si ricorda, che la regolarizzazione di cui all’art. 33 comma 6, della legge 189/2002, prevedeva la non punibilità collegata alla mera presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare .

 

Il comma 12 prevede che in caso di dichiarazione di emersione contenente dati falsi, anche se viene stipulato il relativo contratto di soggiorno, questo è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.

 

Il comma 13 individua una serie di categorie di stranieri che sono esclusi dalla regolarizzazione. Si tratta in primo luogo di coloro che sono stati espulsi in uno dei seguenti casi:

§      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (art. 13, co. 1, testo unico);

§      quando lo straniero è delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso (art. 13, co. 2, lett. c) testo unico);

§      per motivi di prevenzione di terrorismo (art. 3, decreto legge 144/2005, convertito con legge 155/2005).

Sono, pertanto, ammessi i destinatari di provvedimenti di espulsione perché entrati illegalmente nel territorio dello Stato (immigrati clandestini) o perché non hanno fatto richiesta del permesso di soggiorno o in presenza del permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato (immigrati irregolari).

Inoltre, sono esclusi coloro che sono stati segnalati nel sistema informativo Schenghen ai fini della non ammissione nel territorio italiano.

Infine, non possono aderire alla regolarizzazione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei gravi reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza, di cui agli articoli 380 (arresto obbligatorio) e 381 (arresto facoltativo) del codice di procedura penale[24].

 

Al comma 14 vengono disciplinati una serie di provvedimenti di competenza ministeriale.

Con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2. La finalità di tale imputazione è quella di far fronte sia all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti indicati nell’articolo in esame, sia alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, vengono poi determinate le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

 

Il comma 15 reca norme di natura penale.

La prima fattispecie di reato viene individuata nella presentazione, nell’ambito della procedura di emersione delle attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, di false dichiarazioni o attestazioni, ovvero nel concorso nel medesimo fatto.

 

Si ricorda che l’articolo 33 della legge n. 189 del 2002, che ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici, al comma 7 sanzionava con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisse più grave reato, la presentazione di una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione. Una disposizione analoga era contenuta nell’articolo 1 del decreto legge 195/2002, che aveva esteso la procedura di emersione a tutti i tipi di lavoro.

 

Con riferimento alla rilevanza penale della condotta di chi “concorre al fatto”, occorre valutare l’opportunità di chiarire che si tratta di concorso nel medesimo reato, che, peraltro, già l’articolo 110 c.p. punisce con la stessa pena prevista per il reato.

 

Al fine della determinazione delle pene applicabili, il comma 14, anziché specificare la pena applicabile (come nelle disposizioni previste nelle precedenti regolarizzazioni) richiama l’articolo 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Tale ultima disposizione attribuisce rilevanza penale al rilascio di dichiarazioni mendaci, alla formazione di atti falsi o all’uso dei medesimi nei casi previsti dal testo unico (comma 1) nonché all’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità (comma 2). Ai fini della determinazione della pena, la norma rinvia al codice penale e alle leggi speciali in materia.

 

Il comma 3 della medesima disposizione considera, inoltre, come fatte a pubblico ufficiale le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, nonché le dichiarazioni rese dalle persone rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, nel caso di impedimento alla dichiarazione; il comma 4 prevede la possibilità di applicare la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte, nel caso di reati commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte.

 

Con riferimento alle disposizioni del codice penale applicabili, si ricorda che, nell’ambito dei delitti contro la fede pubblica (Titolo VII del Libro II), il Capo III c.p. disciplina le falsità in atti. Con riferimento alla fattispecie in esame, si richiama l’articolo 483, che riguarda la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punendo con la reclusione fino a due anni, la condotta di chi attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. La medesima disposizione prevede che, nel caso di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Potrebbe assumere rilievo anche l’articolo 485 c.p., che punisce la falsità in scrittura privata, ovvero la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. In tal caso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. Si segnala, inoltre, che gli articoli 494 ss. c.p., relativi alle falsità cd. personali, disciplinano talune ipotesi delittuose caratterizzate, in particolare, dall’alterazione degli elementi identificativi di una persona.

 

Nel caso di fatto commesso attraverso la contraffazione o alterazione di documenti, oppure nel caso di utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati la disposizione prevede la reclusione da uno a sei anni.

 

L’art. 482 c.p. riguarda la falsità materiale commessa dal privato e rinvia alle fattispecie previste per il pubblico ufficiale con pene ridotte di un terzo. Gli articoli 476-480 riguardano i delitti di falsità materiale commessi dal pubblico ufficiale:

-        l’art. 476 c.p., prevede la reclusione da uno a sei anni per il pubblico ufficiale che forma un atto falso o altera un atto vero (nella fattispecie aggravata di atto che fa fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni);

-        l’art. 477 c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la contraffazione o alterazione da parte del pubblico ufficiale di certificati o autorizzazioni amministrative;

-        l’art. 478 c.p. punisce con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale che, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

Con riferimento all’uso di un atto falso, l’art. 489 c.p. prevede nei confronti di chi, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso le pene stabilite per i delitti di falsità, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 5, comma 8-bis, del testo unico sull’immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998) punisce con la reclusione da uno a sei anni la condotta di chi contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

 

La disposizione, infine, introduce l’aggravante per il fatto commesso da un pubblico ufficiale. Essa sembra riferita soltanto alla fattispecie di cui al secondo periodo. In tal caso la disposizione recherebbe una norma speciale rispetto alle ipotesi di falsità sopra richiamate applicabili al pubblico ufficiale.

 

Al comma 16 si disciplinano gli interventi per la valutazione dei requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale. In tal senso, si prevede che l’Istituto nazionale della previdenza sociale comunichi al Ministero dell’interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari per gli effetti disciplinati all’articolo 37 del D.P.R. 394/1999.

 

La norma sopra richiamata disciplina l’iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido. Laddove il lavoratore straniero perde il posto di lavoro nei casi di licenziamenti collettivi, individuali o in caso di dimissioni, l’impresa o il datore di lavoro ne danno comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento.

Nei casi di licenziamenti collettivi il centro per l’impiego procederà all’iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità ai fini indennità di mobilità ove spettante per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per almeno sei mesi. Nei casi di licenziamento individuale o dimissioni, lo straniero, entro i successivi quaranta giorni dalla data della perdita del posto di lavoro, deve presentarsi presso il Centro per l’impiego per la dichiarazione in cui attesta l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

Il centro per l’impiego inserisce il nominativo del lavoratore nell’elenco anagrafico e notifica allo Sportello unico dell’immigrazione entro 10 giorni dall’effettuazione dell’inserimento.

 

Il comma 17, in conseguenza delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni sopra descritte, incrementa di 67 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2010, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Viene poi rimesso ad un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, la ripartizione tra le regioni di tali importi sulla base della presenza, in ciascuna regione, di cittadini extracomunitari risultanti dalla procedura di emersione.

 

La relazione tecnica all’emendamento 1.201 stima le maggiori entrate contributive in 1,3 miliardi di euro nei prossimi 4 anni: 130 milioni per il 2009 e 390 milioni per ciascun anno dal 2010 al 2012. Inoltre, nell’ipotesi di 300.000 richieste, il contributo forfetario una tantum di 500 euro a persona dovrebbe generare un introito complessivo di 150 milioni nel 2009, di cui il 40% destinato a far fronte agli oneri a carico del bilancio relativi ai maggiori oneri del servizio sanitario nazionale ed amministrativi. In particolare, i maggiori oneri per il SSN sono calcolati in 67 milioni per il 2009 e in 200 milioni per ciascun anno dal 2010 al 2012. Tale cifra è calcolata esclusivamente sul numero di lavoratori stranieri non comunitari (stimati in 170.000 persone) in quanto i lavoratori italiani e comunitari già usufruiscono delle prestazioni del SSN.

 

Il comma 18 quantifica gli oneri netti derivanti dall’articolo in esame, e provvede alla relativa copertura.

Il comma quantifica gli oneri in 77 milioni di euro per l’anno 2009, 294 milioni di euro per l’anno 2010, 371 milioni di euro per l’anno 2011 e 321 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

Alla copertura degli oneri suddetti si provvede:

§      quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009, con le maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto ministeriale indicato al comma 14;

§      quanto a 17 milioni di euro per l’anno 2009, a 294 milioni di euro per l’anno 2010, a 371 milioni di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilanci per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni contenute nell’articolo in esame.

 


 

Profili finanziari (articolo 1-ter)

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contributi all’Inps

0

0

0

0

130

390

390

390

130

390

390

390

gettito fiscale lavoratori

0

12

31

22

0

12

31

22

0

12

31

22

60% una tantum all’Inps

90

0

0

0

90

0

0

0

90

0

0

0

40% una tantum al SSN

60

0

0

0

60

0

0

0

60

0

0

0

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deducibilità contributi

0

71

182

123

0

71

182

123

0

71

182

123

detraibilità spese badanti

0

35

20

20

0

35

20

20

0

35

20

20

Maggiori oneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oneri SSN

67

200

200

200

67

200

200

200

67

200

200

200

oneri amministr. Inps

10

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

prestazioni Inps

0

0

0

0

2

8

12

15

2

8

12

15

riassegnaz. all’Inps 60% una tantum

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori trasferim. all’Inps

17

294

371

321

0

0

0

0

0

0

0

0

Effetto netto

0

0

0

0

210

88

7

54

210

88

7

54

 

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-    soggetti interessati: 300.000, di cui 130.000 italiani e comunitari e 170.000 extracomunitari;

-    di tali soggetti, il 50 per cento colf e il restante 50 per cento badanti;

-    retribuzione media annua: 10.840 per badanti e 7.000 euro per colf;

-    contributo medio annuo: 1.670 per badanti e 950 euro per colf;

-    monti retributivi e contributivi su base annua: 2.680 milioni di euro per badanti e 390 milioni di euro per colf;

-    una tantum pro capite: 500 euro;

-    ipotesi costo medio aggiuntivo per il SSN: 1.175 euro su base annua, calcolati sui soggetti extracomunitari.

Sulla base di tali dati, la relazione tecnica quantifica, in particolare, i seguenti effetti finanziari sul saldo di indebitamento netto:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

maggiori entrate contributive

130

390

390

390

deducibilità contributi

0

-71

-182

-123

maggiori oneri SSN

-67

-200

-200

-200

effetto fiscale lavoratori

0

12

31

22

detraibilità per badanti

0

-35

-20

-20

oneri ammini­strativi

-10

0

0

0

prestazioni previdenziali

-2

-8

-12

-15

una tantum

150

0

0

0

effetto compen­sativo - Indebi­tamento netto

201

88

7

54

 

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, la relazione tecnica espone i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

effetti sul bilancio dello Stato (SNF)*

-17

-294

-371

-321

copertura SNF per riduzione trasferimenti ad Inps

-17

294

371

321

effetto comples­sivo su SNF

0

0

0

0

*     Per il 2009, si stima che una quota pari al 40 per cento dell’introito dovuto al contributo una tantum sia acquisita al bilancio dello Stato a seguito del decreto di cui al comma 13 per fare fronte agli oneri a carico dello stesso bilancio dello Stato relativi ai maggiori oneri SSN e amministrativi.

 

Sulla base di ulteriori chiarimenti acquisiti dalla Ragioneria Generale dello Stato, si segnala quanto segue:

-    l’importo ridotto delle entrate contributive nel primo anno dipende dalla valutazione prudenziale del fatto che non si riuscirà a regolarizzare più di 4 mesi, sia perché si rinvia ad un successivo DM la determinazione delle modalità di corresponsione, sia perché potrebbe essere non tempestiva la disponibilità della modulistica, sia per scontare una certa resistenza dei datori di lavoro a versare più di quattro mesi;

-    per quanto riguarda l’onere a carico del SSN, esso è stato calcolato solo sui cittadini extracomunitari per una spesa pro capite più bassa di quella quantificata nella Relazione Generale sulla situazione economica del Paese per il 2007 (2008): 1.175 euro a fronte di 1.743 euro su base annua. Tale differenza è riconducibile al fatto che già attualmente il SSN si fa carico di spese nei confronti di tali soggetti (ad esempio, il pronto soccorso);

-    l’effetto contenuto di ripresa di gettito fiscale relativamente all’emersione di tali lavoratori è dovuto al fatto che solo una quota limitata di essi percepirebbe un reddito superiore, marginalmente, alla no tax area;

-    l’effetto limitato di minor gettito fiscale per la detraibilità delle spese per badanti dipende dal fatto che si sono considerati, sulla base di quanto previsto dal TUIR, solo i contribuenti con meno di 40.000 di reddito con familiari gravemente disabili (cioè, 50.000 soggetti x la spesa massima detraibile, pari a 2.100 euro annui, x l’aliquota del 19 per cento);

-    gli oneri per le maggiori prestazioni previdenziali derivano da un ricorso, sia pur limitato, a prestazioni a domanda (per esempio, gli assegni al nucleo familiare o la maternità) da parte dei lavoratori regolarizzati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, anche sulla base degli ulteriori elementi forniti riguardo ai dati riportati nella relazione tecnica.

 


 

Articolo 2, commi 1-4 e 4-ter
(Contenimento del costo delle commissioni bancarie)

 


1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

1-bis. A decorrere dal 1o novembre 2009, il prestatore di servizi di paga­mento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente, ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto, non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».

3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

(omissis)

4-ter. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».


Valuta e disponibilità di bonifici, assegni circolari e bancari

Il comma 1 dell’articolo 2 in esame, come modificato in sede referente dalle Commissioni V e VI della Camera, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario per i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

Ciò al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno.

La norma prevede quindi la sanzione della nullità per qualunque pattuizione contraria, fermo restando, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento vanno conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento[25].

Secondo quanto riferito dalla Banca d’Italia[26], i tempi medi di esecuzione del servizio di incasso degli assegni bancari e circolari, desunti dalle informazioni diffuse dal consorzio PattiChiari, sono pari a 6, 4 giorni lavorativi.

Si ricorda al riguardo che, nell’ambito della funzione di vigilanza sul sistema dei pagamenti svolta ai sensi dell’articolo 146 del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, la Banca d’Italia è chiamata a promuovere l’efficienza e l’affidabilità dei circuiti di pagamento tradizionali, quale quello degli assegni.

L’autorità di vigilanza ha comunicato di recente al Parlamento, nella Relazione annuale sulla sua attività[27], che “nel 2008 sono proseguiti i lavori di analisi e valutazione del progetto che prevede la trasmissione digitale dell’immagine di tutti gli assegni, senza limite d’importo; in tal modo le banche presso le quali gli assegni sono negoziati potrebbero svolgere tutte le attività connesse con l’incasso dei titoli senza la necessità della consegna fisica alla banca trattaria. Il progetto persegue il duplice obiettivo di ridurre i costi operativi legati alla gestione dei titoli cartacei e di abbreviare i tempi di incasso e di disponibilità dei fondi per il beneficiario.”.

Al riguardo, si ricorda l’impegno assunto dall’Associazione bancaria italiana con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di ridurre, entro il 2009, da sette a cinque giorni i tempi massimi di disponibilità dei fondi, secondo quanto riportato nel Provvedimento dell’AGCM n. 13 del 9 aprile 2009

 

Per quanto riguarda i bonifici, da gennaio del 2008 l’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) ha consentito di avviare l’utilizzo del bonifico paneuropeo. Tuttavia, si fa notare che in tutto l’Eurosistema la migrazione alla SEPA procede a ritmo lento per i bonifici. Nel secondo semestre del 2008 i bonifici effettuati con standard SEPA sono stati, nell’intera area, mediamente pari all’1,8 per cento di quelli complessivi[28].

Con riguardo alla regolazione comunitaria riguardante i bonifici, la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno prevede, agli articoli 69 e 73,una disciplina specifica.

 

L’articolo 64 della direttiva 2007/64/CE specifica che il momento della ricezione degli ordini di pagamento è quello in cui un ordine di pagamento trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite viene ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

 

L’articolo 94 della direttiva 2007/64/CE dispone che gli Stati membri devono provvedere a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1° novembre 2009.

Si segnala, fra l’altro, che il documento di consultazione “Trasposizione Titolo IV direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (Diritti ed obblighi in relazione alla prestazione ed all’utilizzo di servizi di pagamento)”, attualmente consultabile sul sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze[29], reca lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, con le relative disposizioni di attuazione agli articoli 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento) e23 (Data valuta e disponibilità dei fondi) che riprendono il contenuto della direttiva.

 

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 2 in esame, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede poi che a decorrere dal 1° novembre 2009 il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico deve assicurare che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.

Si prevede infine che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario debba applicare quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto, rendendo subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

 

Si ricorda che l’articolo 69, par. 1, della citata direttiva n. 2007/64/CE prevede che fino al 1° gennaio 2012 un pagatore può concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine che non sia superiore a tre giornate operative. Questi termini possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

Commissione di massimo scoperto

Il comma 2 dell’articolo 2 in esame, come modificato in sede referente dalle Commissioni V e VI, reca nuove norme in materia di disciplina della commissione di massimo scoperto[30].

Al riguardo, l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previstola nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.

E’ stata altresì prevista la nullità delle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

 

Il comma 2 del citato articolo 2-bis ha inoltre previsto che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme sugli interessi usurari (articolo 1815 c.c.). Il comma 3 del citato articolo 2-bis aveva quindi previsto che i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008 fossero adeguati a tali disposizioni entro centocinquanta giorni dalla medesima data.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 in esame, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, aggiunge all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008 la previsione che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l’affidamento richiesto, non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento. E’ prevista la nullità del patto di remunerazione.

La disposizione prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze debba assicurare la vigilanza sull'osservanza di tali prescrizioni, con propri provvedimenti.

 

Al riguardo, potrebbe risultare opportuno coordinare la disposizione in esame con l’assetto dei controlli previsto nell’ ordinamento di settore, considerato che a norma dell’articolo 128 del Testo unico Bancario la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni che riguardano la trasparenza delle condizioni contrattuali nel rapporto tra banca e cliente è di competenza generale della Banca d’Italia.

 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 in esame, la disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Surroga dei mutui immobiliari

Il comma 3 dell’articolo 2 in esame interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l’obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta.

Con riguardo alla surrogazione dei mutui immobiliari, si ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di surroga per sua volontà prevista dall’articolo 1202 del codice civile.

Secondo il citato articolo 1202 c.c., il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo[31].

 

Il comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha poi previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Il comma 3 dell’articolo 2 in esame aggiunge ora al citato comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2008 la previsione che la banca cedente sia obbligata a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, qualora questa non si sia perfezionata entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione.

La norma fa salva la possibilità di rivalsa per la banca cedente sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 in esame, la disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Modifica delle condizioni contrattuali

Il comma 4-ter dell’articolo 2 in esame, inserito in sede referente, modifica il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al d.lgs. 1o settembre 1993, n. 385, laddove si stabilisce che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente, con preavviso minimo di trenta giorni, e la modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni. La lettera a) del comma 4-ter sostituisce tale ultimo termine con il termine di centoventi giorni.

La lettera b)del comma 4-ter in esame aggiunge, dopo il comma 4 del citato articolo 118 del TUB, il comma 4-bis, secondo cui la modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto.

 


 

Articolo 2, comma 4-bis
(Interventi per il microcredito)

 


4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

Il comma 4-bis, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, dispone lo stanziamento annuale, a partire dal 2010, di una sommapari 1,8 milioni di euro in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito.

Finalità dell’intervento è la promozione, la prosecuzione ed il sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi.

 

Il Comitato nazionale italiano per il microcredito, istituito dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2[32]; è stato disciplinato nell’attività e nello status dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 185-187 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)”[33].

La legge finanziaria 2008 ha disposto che il Comitato, originariamente istituito presso il Ministero degli Affari esteri, continui a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con personalità di diritto pubblico, contribuendo tra l’altro a promuovere ed agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Il Comitato comprende rappresentanti delle Istituzioni, di Enti Locali, di Organizzazioni non Governative, di Istituti e Fondazioni, del settore bancario nonché di quello imprenditoriale.

Esso è dotato di un Fondo comune per porre in essere, in modo autonomo ed esclusivo, gli obiettivi assegnati e per lo svolgimento delle attività istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è assicurata da un regolamento di contabilità approvato con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Comitato (D.P.C.M. 27 novembre 2008).

Si ricorda che per gli anni 2008 e 2009, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 187) autorizzava lo stanziamento di un contributo pari ad un milione di euro per gli anni 2008 e 2009, da destinare al Fondo comune per il funzionamento del Comitato in esame.

 

La norma dispone che al relativo onere si provveda mediante una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE

Il 2 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce Progress, uno strumento europeo di microfinanziamento per l’occupazione e l’integrazione sociale (COM(2009)333) al fine di favorire, nell'attuale contesto di stretta creditizia, l'imprenditorialità per alcuni dei gruppi più svantaggiati in Europa, in particolare i disoccupati e giovani.

Il contributo finanziario del bilancio comunitario per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013 sarà pari a 100 milioni di euro. Secondo una stima prudente effettuata dalla Commissione, l'impatto dello strumento dovrebbe portare il volume dei crediti a circa 500 milioni di euro nell'arco di 4 anni; l'importo medio dei prestiti è stimato a 11.000 euro. Si prevede che i prestiti potranno creare complessivamente 54.540 posti di lavoro.

Progress si affiancherà agli altri programmi comunitari fornendo strumenti di condivisione del rischio, finanziamento con ricorso al credito e finanziamento azionario. Inoltre, in base al principio di addizionalità, esso si aggiungerà, e non si sostituirà, agli interventi pubblici realizzati in ambito nazionale.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 


 

Articolo 3, commi 1-4
(Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie)

 


1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti.

3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;

c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


 

 

L’articolo 3, ai commi da 1 a 4, reca misure per la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie.

In particolare, il comma 1 dispone che, per promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia, entro 40 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), adotta un decreto contenente specifiche misure che vincolano, per l’anno termico 2009-2010, ciascuna società che nell’anno termico 2007-2008 abbia immesso nella rete nazionale di trasporto, anche tramite controllate o controllanti, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale, ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale[34] un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall’AEEG sulla base degli indirizzi definiti con il decreto su menzionato.

Viene precisato che tale decreto è adottato in conformità al comma 10-ter dell’art. 3 del D.L. 185/2008[35].

Si ricorda che tale comma 10-terprevede l’invio di una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell’energia da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2009. Tale segnalazione, che viene resa pubblica, può contenere anche proposte per il miglioramento dell’organizzazione dei mercati, per la promozione della concorrenza e per l’eliminazione di eventuali anomalie del mercato. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il Ministro dello sviluppo economico può adottare uno o più decreti sulla base di tali proposte dell’AEEG, in particolare riguardo a misure per:

-        promuovere l’integrazione dei mercati regionali europei dell’energia elettrica, anche tramite piattaforme comuni per la negoziazione e l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i paesi limitrofi;

-        sviluppare i mercati a termini fisici e finanziari dell’energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, per garantire un’ampia partecipazione degli operatori, un’adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

 

Il comma 2 prevede che il prezzo da riconoscere a ciascuna società che vende il gas nelle procedure concorrenziali previste dal comma precedente è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’AEEG formulata sulla base dei prezzi medi dei mercati europei più significativi ed effettuando altresì un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e i costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. Nel corso dell’esame in sede referente si è precisato che i predetti costi di approvvigionamento devono essere verificati dall’AEEG sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti per la determinazione degli stessi costi per i corrispondenti periodi di competenza.

Se ci fosse una differenza positiva tra il prezzo di vendita pagato dagli acquirenti e quello da riconoscere al cedente, tale differenza deve andare a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del consumo medio degli ultimi 3 anni, mostrino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’AEEG, tenendo conto dei mandati degli stessi clienti.

 

Il comma 3 prevede l’adozione di apposite misure da parte dell’AEEG, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, per consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le suddette procedure concorrenziali.

In particolare, tali misure consistono:

a)   nell’introduzione nelle tariffe di trasporto del gas di misure di degressività che considerino la struttura dei costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a decorrere dal primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo all’entrata in vigore del decreto-legge in esame (lettera modificata nel corso dell’esame in sede referente);

b)   nell’adeguamento delle norme sul bilanciamento del gas, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a favore dei clienti finali anche industriali;

c)   promozione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, dell’offerta dei servizi di punta per il sistema del gas e della fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, rispettando i vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e forniture.

 

Infine il comma 4 prevede che, nel caso i termini per gli adempimenti previsti dall’articolo in esame non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono suppletivamente adottati con DPCM. Viene comunque precisato che tali provvedimenti hanno una vigenza transitoria e perdono validità nel momento in cui vengono adottati gli stessi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi precedenti.

 


 

Articolo 3, commi 4-bis - 4-ter
(Certificati verdi per impianti di cogenerazione connessi ad ambienti a destinazione agricola)

 


4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.


 

 

Nel corso dell’esame in sede referente all’articolo 3 sono stati aggiunti i commi 4-bis e 4-ter.

Il comma 4-bisriconosce il diritto all’emissione dei certificati verdi, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 79/1999[36], per l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento “connessi ad ambienti agricoli, (…) limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata”.

Si ricorda in proposito che lostrumento di incentivazione della produzione di energia elettrica basato sui c.d. “Certificati Verdi” era stato esteso all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, dal comma 71, art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239[37] (c.d. Legge Marzano), successivamente abrogato dalla legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1120).

 

Si osserva che andrebbe chiarito il riferimento alla connessione ad ambienti agricoli degli impianti in questione; peraltro, sul piano formale, sarebbe opportuno sostituire le parole “connessi ad ambienti agricoli” con le seguenti “connessi ad ambienti a destinazione agricola”.

Inoltre, andrebbe precisato che il diritto ai certificati verdi è previsto “limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzataper il teleriscaldamento”.

 

Il comma 4-bis precisa inoltre che ai suddetti impianti non viene applicato quanto disposto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 20/2007[38].

Il citato art. 14, comma 1, del D.Lgs. 20/2007 fa salvi i diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 239/2004, come vigente al 31 dicembre 2006[39], purché gli stessi impianti risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a)  siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 239/2004 e la data del 31 dicembre 2006;

b)  siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004 e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;

c)  entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

Si consideri, peraltro, che il disegno di legge A.S. 1195-B (d.d.l. “sviluppo”), recentemente approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato, all’art. 27, comma 23, e all’art. 30, comma 12 (disposizioni dal contenuto sostanzialmente identico), differisce di un anno – vale a dire al 31 dicembre del 2009 - il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, fissato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 14 del D.Lgs. 20/2007, ai fini della salvaguardia dei diritti alla emissione di certificati verdi relativi all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento riconosciuti dall’art. 1, comma 71, della legge 239/2004.

 

Il comma 4-ter stabilisce che, se necessario, al fine di non gravare sugli oneri generali del sistema elettrico, la quota d’obbligo di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 79/1999, dovrà tener conto dei certificati verdi emessi ai sensi del precedente comma.

Si osserva che la disposizione non appare di immediata ed univoca interpretazione.

 

Il meccanismo dei certificati verdi consiste nell’obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999. Tale quota, inizialmente fissata al 2%, è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell’anno precedente, decurtate dell’elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 100 GWh, ridotta a 50 GWh dalla successiva legge di riordino del settore energetico. La menzionata quota è stata poi innalzata dall’art. 4 del D.Lgs. 387/2003, che ne ha stabilito un incremento annuo dello 0,35% per il triennio 2004-2006, demandando a successivi decreti la fissazione degli ulteriori incrementi per i trienni successivi. Su tale norma è successivamente intervenuta la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, comma 146 dell’art. 2), che ha fissato l’incremento annuo della quota minima d'obbligo, con riferimento al periodo 2007-2012, in 0,75 punti percentuali, prevedendo che gli ulteriori incrementi per gli anni successivi al 2012 saranno stabiliti con decreti ministeriali.

Sulla disciplina dei certificati verdi incide il disegno di legge A.S. 1195-B, recentemente approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato, che a partire dal 2011 trasferisce l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 79/1999, dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento (gestione dei flussi di energia sulla rete in modo che l'offerta e la domanda siano sempre in equilibrio). A partire da tale data, quindi, la quota obbligatoria di produzione di energia da fonti rinnovabili sarà calcolata sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto.

 

Si ricorda inoltre che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 267, comma 4, lett. c), aveva disposto che i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge 239/2004, potessero essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 79/1999, solo successivamente all’annullamento di tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tuttavia successivamente il comma 13 dell’art. 14 del D.Lgs. 20/2007 ha previsto che, al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 239/2004 (di cui al comma 1 del medesimo art. 14: cfr. supra), la norma di cui al su citato art. 267, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'art. 11, commi 1-3, del D.Lgs. 79/1999, per coprire fino al 20% dell'obbligo di propria competenza; tale percentuale può essere modificata con apposito decreto, allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo funzionamento del meccanismo di incentivazione per gli impianti di cogenerazione per i quali vengono fatti salvi i diritti acquisiti.

 

Gli oneri generali del sistema elettrico sono voci di costo previste per legge[40] - per finanziare gli interventi effettuati sul sistema elettrico per finalità di interesse dell’intera collettività - che vengono pagate da ogni cliente finale in funzione dei consumi effettivi di energia elettrica (ad eccezione della componente A6 che viene pagata in base alla potenza impegnata). Nella tariffa elettrica per i clienti finali tali oneri sono definiti, generalmente, come componenti tariffarie A.

In particolare, gli oneri generali di sistema sono destinati:

-        alla copertura dei costi sostenuti per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare (componente A2), nonché per le misure di compensazione territoriale (componente MCT);

-        alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (componente A3);

-        al finanziamento di regimi tariffari speciali previsti dalla normativa a favore di specifici utenti o categorie d’utenza (componente A4);

-        al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico (componente A5);

-        alla copertura dei cosiddetti "stranded costs" (componente A6), ossia i costi sopportati dalle imprese elettriche per la generazione di energia elettrica non recuperabili nell’ambito del mercato liberalizzato e che verranno rimborsati alle imprese per un periodo transitorio;

-        alla copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (componente UC4).

Il più rilevante degli oneri generali del sistema elettrico a carico dei clienti finali, attraverso la componente A3 della tariffa elettrica, è costituito dagli oneri derivanti dagli incentivi CIP 6, introdotti con la delibera delComitato interministeriale prezzi n. 6/92 per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

Il meccanismo - spesso al centro di accesi dibattiti negli ultimi anni -consiste in un incentivo diretto a favore dei produttori di energie rinnovabili e assimilate che, avvalendosi di una apposita convenzione, inizialmente cedevano all’ENEL l’energia prodotta in eccedenza ad un prezzo fisso superiore a quello di mercato. L’ENEL da parte sua recuperava la differenza di prezzo attraverso un’apposita voce di costo nella bolletta degli utenti. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 79/1999 (“decreto Bersani”) nei rapporti contrattuali in essere tra ENEL ed altri operatori nazionali è subentrato il Gestore dei servizi elettrici Spa, che dal 1° gennaio 2001 ritira le “eccedenze” di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.


 

Articolo 3, comma 4-quater
(Regime di costi e tariffe per le imprese elettriche minori)

 


4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.


 

 

Il comma 4-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone che, per garantire ai clienti finali un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo viene applicato il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui all’art. 7, comma 3, della L. 10/1991[41].

 

Si ricorda che l’art. 7 della L. 10/1991ha ribadito il regime tariffario speciale a beneficio delle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel avviato con i provvedimenti di unificazione tariffaria del 1961 del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Tali provvedimenti, a completamento del processo di unificazione delle tariffe sul territorio nazionale avviato nel 1953, avevano infatti introdotto un meccanismo di integrazione tariffaria per compensare le imprese di produzione e distribuzione dalle perdite derivanti dall’applicazione delle tariffe unificate.

Il comma 3 del citato art. 7, in particolare, dispone che il CIP (attualmente: l'Autorità per l’energia elettrica ed il gas[42]), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce per ciascun anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di energia elettrica di cui al comma 1 (imprese elettriche minori non trasferite all’Enel), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle stesse imprese produttrici e distributrici.

Al successivo comma 4 si prevede che il CIP (attualmente: l'Autorità per l’energia elettrica ed il gas) può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle suddette imprese produttrici e distributrici qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle stesse imprese produttrici e distributrici[43].

 

Il comma in esame prevede quindi che, per la predetta finalità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, valorizzando in particolare i costi per investimenti e per la qualità del servizio.

Infine, i costi per la copertura dell’onere vengono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico[44].

 


 

Articolo 4, commi 1-4
(Interventi urgenti per le reti dell’energia)

 


1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.


 

 

L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a)      qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

b)      nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

 

Ai sensi del comma 1, tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa.

Con un emendamento (4.27) è stata soppressa l’intesa con le regioni e le province autonome interessate, ma con un altro emendamento (4.100) è stato previsto che tale intesa è invece necessaria per gli interventi relativi alla produzione dell’energia (ma non per quelli relativi alla trasmissione e distribuzione).

 

Con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo (comma 2) e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario - senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato - nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4).

Si ricorda che l’articolo 11 della legge 400/1988 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, si proceda alla nomina di commissari straordinari del Governo.

La nomina è disposta con D.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario, la durata dell’incarico (salvo proroga o revoca) e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

Quanto ai poteri attribuiti al commissario, ai sensi del successivo comma 3, il commissario, sentiti gli enti locali interessati[45], emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008.

Si ricorda che l’art. 20 del DL 185/2008 (come modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in estrema sintesi, si prevede l’individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie nonché l’istituzione di un commissario straordinario con poteri di impulso e anche sostitutivi (vedi tabella).

Il comma 4 attribuisce al commissario i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici[46] nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

In sostanza la disposizione ricalca la norma relativa al cd. commissario di protezione civile (vedi tabella) cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992[47] ed estesi, ai sensi dell'art. 5-bis, del decreto-legge 343/2001, ai grandi eventi[48]. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. E’ quindi previsto che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivate.

 

Occorrerebbe quindi valutare la disposizione proposta alla luce del tessuto ispiratore della legge 225/1992, eventualmente, rinviando alla relativa procedura, con riferimento anche all’obbligo di motivazione delle deroghe alle disposizioni vigenti.

Si segnala inoltre che l’esclusione delle regioni dalle fasi di per la produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia. Occorrerebbe altresì chiarire se, come in altri casi di procedure straordinarie, permane il vincolo al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale[49] e paesaggistica nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

 

La normativa vigente in materia di autorizzazioni

Per quanto riguarda la normativa vigente, nell’ambito delle autorizzazioni relative al settore elettrico il modello autorizzativo maggiormente utilizzato è quello che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico, introdotto dal decreto-legge 239/2003 e previsto per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 MW (art. 1-sexies, comma 8, del DL n. 239/2003[50]), nonché per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica (commi 1-3 del medesimo art. 1-sexies) e per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (in tal caso però l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede che l’autorizzazione non sia rilasciata dal Ministero ma dalla Regione).

In particolare, l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora: dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerati attività di preminente interesse statale. L'autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241, sul procedimento amministrativo. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

Si segnalano modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico recate dai decreti-legge nn. 239/03 e 7/02, previste dal disegno di legge “collegato” A.S. 1195-B, approvato dalla Camera in seconda lettura e in procinto di essere esaminato dal Senato, ai commi 24 e 25 dell’art. 27.

In particolare, il comma 24 apporta una serie di modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 239/03, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Il comma 25 reca una integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7/02 (c.d. sblocca centrali) con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

 

Con riferimento al settore del gas si ricorda, invece, che la disciplina delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è contenuta nell'articolo 46 del decreto-legge 159/2007[51]. il quale prevede che detta autorizzazione sia rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 340/2000, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale. L'art. 8 della legge n. 340 del 2000 riguarda l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico, e stabilisce che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, precisando che ai fini della procedura di autorizzazione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. L'art. 46 precisa altresì che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve comunque essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi, indicata dal comma 2 dell'art. 8 della citata legge di semplificazione 1999 come la sede istituzionale di svolgimento della procedimento autorizzatorio ivi disciplinato, convocata per iniziativa del responsabile unico del procedimento stesso, nominato dal Ministro dell'industria. Sempre ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge n. 159, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

Si segnala che il su citato disegno di legge “collegato” A.S. 1195-B, al comma 31 dell’art. 27, interviene in materia di terminali di rigassificazioneattraverso una integrale riscrittura dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159/07.

 

Da ultimo, si ricorda che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari cui si è fatto – di norma – ricorso negli ultimi anni per velocizzare le procedure di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture. Non sembra, viceversa che in tale ambito si sia fatto finora ricorso alla figura del commissario di governo proposta nell’articolo in commento.

 

Le figure dei commissari straordinari

1. Il commissario sbloccacantieri

art. 13 del decreto-legge 67/1997, modificato dapprima dall’art. 14 della legge 144/1999 (cd “collegato ordinamentale”) e dall’art. 2, comma 9, della legge 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture”) e poi dall’art. 6 del decreto-legge 7/2005, che ha trasformato tale normativa da transitoria a permanente

Poteri: per far ripartire un numero circoscritto di opere (n. 152), avviate da anni, ma bloccate per vari motivi, molte delle quali affidate prima della legge n. 109/1994[52], il commissario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.

In caso di assunzione da parte del commissario di competenze regionali, provinciali o comunali, egli è tenuto a trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha quindici giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente (anche in difformità dalle determinazioni del commissario).

2. Il commissario straordinario per le opere strategiche

art. 2, commi 5-10, del D.Lgs. 190/2002 confluite nel Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) recante la normativa speciale sulle opere strategiche.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordi­namento. Sono tenuti a seguire l'anda­mento delle opere e a provvedere alle azioni di indirizzo e supporto, promuo­vendo le intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Eventualmente il Presidente del Consiglio può abilitare i commissari straordinari ad esercitare anche i poteri previsti dal citato art. 13 del decreto 67/1997.

Essi hanno, inoltre, l'obbligo di riferire al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte e sono tenuti ad operare secondo le direttive impartite dai tre soggetti sopra menzionati e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il commissario straordinario per le opere autostradali

art. 5, commi 7-9 e 11 e 13, del decreto-legge 35/2005 (cd. decreto competitività), confluito nell’art. 194, commi 7-9 e 11-12 del D.Lgs. 163/2006.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordinamento e compiti più strettamente operativi. In caso di ritardi, rallentamenti o impedimenti nei lavori possono assumere i poteri di cui al decreto legge 67/1997.

4. Il commissario di protezione civile

art. 5 della legge 225/1992

Poteri: I commissari possono agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004[53] - diramata a seguito di censure mosse in sede comunitaria sull’esistenza dei presupposti di imprevedibilità e non imputabilità allo Stato membro - stabilisce che le ordinanze non possono contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e circoscrive il ricorso ai commissari a realtà effettivamente caratterizzate dallo stato di emergenza.

Tale modello è stato applicato al settore delle opere infrastrutturali in relazione alla realizzazione del Passante di Mestre.

5.  Il commissario per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale

art. 20 del decreto-legge 185/2008, modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009

Poteri: di impulso e sostitutivi; obbligo di comunicare eventuali ritardi al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano; proposta di revoca dell'assegnazione delle risorse qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione dell'opera.

A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle norme cui si intende derogare.

Tale modello, peraltro, non è ancora stato applicato.

 

 


 

Articolo 4, comma 4-bis
(Soggetti autorizzati alla stipula dei “contratti secretati”)

 

4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonché dell'amministrazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità».

 

 

Il comma in esame novella il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice appalti) al fine di includere, tra i soggetti autorizzati alla stipula dei cd. contratti secretati, anche l'amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 17 (“Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza”) dispone che “le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo”.

 


 

Articolo 4, comma 4-ter
(Stima degli immobili)

 


4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'ese­cuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme recipro­camente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.


 

 

Il comma in esame reca una norma finalizzata a fornire criteri per la stima degli immobili, ai fini della liquidazione dei dovuti risarcimenti, qualora vi sia la revoca, da parte del giudice, dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (prevista dall’art. 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001), in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che abbia ritenuto la confisca contrastante con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi protocolli addizionali.

Viene infatti previsto che, fermi restando gli effetti della revoca citata, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute:

§      la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite;

§      ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto, al valore in essere all’atto della restituzione all'avente diritto;

§      ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

 

La norma in esame sembra quindi finalizzata a dirimere le questioni giurisprudenziali, sottolineate in dottrina, emerse in seguito alla recente sentenza della CEDU del 20 gennaio 2009.

Con la sentenza del 20 gennaio 2009, caso Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia (ricorso n. 75909/01), la CEDU ha ravvisato la violazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (nulla poena sine lege) ed anche la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (rispetto dei beni) addizionale alla stessa Convenzione, in una fattispecie riguardante la confisca (penale) di alcuni terreni e costruzioni situati vicino Bari sulla costa detta “Punta Perotti”[54].

Autorevole dottrina si è soffermata su alcuni punti “critici” della sentenza della CEDU, sottolineandone l’apparente incongruenza e i possibili risvolti sull’ordinamento nazionale; la Corte europea, infatti, nella motivazione della decisione citata “ha ammesso, rispetto alla sanzione della confisca dell’intera area ricompresa nel piano di lottizzazione, la possibilità di comminare la demolizione delle opere edilizie realizzate, ritenuta più limitata e adeguata. Non sfugge che l’affermazione si pone in aperta contraddizione con la tesi di fondo accolta dalla Corte, non appena si osservi che anche il reato di costruzione abusiva, e la sanzione demolitoria che ne consegue, devono nella specie ritenersi, alla stessa stregua del reato di lottizzazione abusiva, sforniti di base legale e/o viziati da arbitrarietà per difetto dell’elemento psicologico del reato. Tale contraddizione non è di poco conto e l’affermazione della Corte europea da cui trae origine non può essere trattata come un semplice ed innocuo obiter dictum. Essa, al contrario, è idonea a produrre effetti esiziali sulla quantificazione del danno risarcibile. Difatti, la ammessa possibilità di demolizione dei manufatti realizzati potrebbe costituire un primo tassello per fornire linfa alla tesi dell’irrisarcibilità dei costi di costruzione sopportati dai proprietari, e, di conseguenza, limitare la commisurazione del risarcimento del danno esclusivamente alla privazione delle aree confiscate, con esclusione del soprassuolo. È noto infatti il principio generale che un manufatto realizzato abusivamente non può costituire oggetto di indennizzo in caso di esproprio del suolo su cui insiste (ex multis cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/04/2004, n. 7758)”[55].

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) “La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.

Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20243 del 25 marzo 2009 (depositata in data 14 maggio 2009), pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale della disciplina in tema di confisca dei terreni e manufatti abusivamente lottizzati per asserito contrasto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, affermando che la confisca conserva la sua natura sanzionatoria, anche se ordinata dopo l’estinzione del reato, in quanto collegata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esistente ed applicata da un organo giurisdizionale penale[56].

 


 

Articolo 4, commi 4-quater – 4-quinquies
(Società Stretto di Messina S.p.a.)

 


4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizza­zione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 4-quater, dispone che venga assegnato alla società Stretto di Messina S.p.a. un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture istituito dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2008.

 

Si ricorda che il Fondo infrastrutture è stato istituito, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dall’art. 6-quinquies del D.L. 112/2008, per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche). Esso è alimentato con le risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate, per l’attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali. Non sono considerate, ai fini della dotazione del nuovo Fondo, le risorse FAS che alla data del 31 maggio 2008 risultano vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento della “premialità”. In base alla citata norma istitutiva, la dotazione del Fondo Infrastrutture viene ripartita con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Con la richiamata norma dell’art. 18, comma 1, lettera b), del D.L. 185/2008, è stato invece previsto che le somme assegnate a tale Fondo siano destinate anche alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

 

Sembrerebbe, pertanto, opportuno riformulare la disposizione facendo riferimento alla norma istitutiva del Fondo di cui all’art. 6-quinquies del D.L. 112/2008.

 

Viene, inoltre, previsto che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, venga nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 20 del citato D.L. 185/2008, con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche attraverso l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

 

Si ricorda che l’art. 20 del D.L. 185/2008 (come modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del D.L. 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, tra le quali anche l’istituzione di una specifica figura di commissario straordinario delegato con poteri di impulso e anche sostitutivi (si veda il punto 5 della tabella sulle figure dei commissari straordinari dell’art. 4).

 

Il comma 4-quinquies dispone, inoltre, che il mandato del commissario straordinario sia a termine, ovvero abbia una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario dovrà riferire al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmettere i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici).

 

Si tratta della struttura tecnica di missione prevista per il monitoraggio delle attività di realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) ed istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con D.M. 10 febbraio 2003.

Si ricorda da ultimo che la Società Stretto di Messina è stata costituita l'11 giugno 1981 (a seguito della legge istitutiva 1158/1971) ed è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina, una delle principali opere della cd. legge obiettivo. Il d.lgs. 114/203 (che reca modifiche ed integrazioni alla legge 1158/1971) conferma la società Stretto di Messina S.p.A. concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale. A partire dal 1° ottobre 2007 la società è controllata da ANAS che ha una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%,  nell'ambito di una compagine azionaria che vede RFI con il 13% e le Regioni Calabria e Siciliana con una partecipazione pari al 2,6% ciascuno.

 


 

Articolo 4-bis
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

 


1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.


 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, impone alle autorità competenti per l’aggiudicazione di contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di affidare, tramite gara pubblica, almeno il 10% dei servizi a soggetti diversi da quelli su cui esercita il controllo analogo[57] ogni qualvolta si operi secondo quanto disposto dall’art. 5, par. 2, del regolamento CE n. 1370/2007.

 

Si ricorda che, per quanto concerne la normativa nazionale, la materia in esame risulta disciplinata, dal D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422[58], con il quale è stata, tra l’altro, data attuazione a quanto stabilito dal regolamento comunitario n. 1191/69.

La materia del trasporto pubblico di passeggeri è, in sede comunitaria, disciplinata dal citato regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. Le norme contenute nel predetto regolamento del 2007 entreranno in vigore soltantoil 3 dicembre 2009, così come previsto dall’art. 12, con la conseguenza che, sino a tale data, restano in vigore le disposizioni del regolamento n. 1191/1969. Peraltro, lo stesso regolamento prevede un lungo periodo transitorio, che scadrà il 2 dicembre 2019.

Con il regolamento n. 1191/69 sono stati, in particolare, soppressi "gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico"[59] (art. 1, reg. 1893/91) ferma restando la possibilità, per le amministrazioni competenti, di mantenere o imporre ai soggetti erogatori (cioè alle imprese di trasporto) gli obblighi di servizio pubblico, con l’obbligo, in tal caso, di concludere un apposito "contratto di servizio pubblico" avente lo scopo di garantire "servizi di trasporto sufficienti". Alla suddetta normativa si è adeguato il legislatore nazionale, prevedendo, con il D.Lgs. n. 422/1997, che spetta alle regioni stabilire i servizi minimi, sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni stesse. Gli enti locali possono, tuttavia, istituire, d’intesa con la regione, servizi di trasporti aggiuntivi a quelli definiti dalla regione con oneri a carico degli enti stessi.

In ordine all’ambito di applicazione del regolamento n. 1370/07, va precisato che questo si riferisce all’esercizio dei servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, con esclusione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico e del loro valore turistico

Le disposizioni del regolamento n. 1370/07 si applicano, inoltre, soltanto ai contratti di servizio pubblico per la fornitura e gestione di servizi di trasporto di passeggeri sotto forma di concessione di servizi. Diversamente, ossia se i detti contratti assumono la forma dell’appalto pubblico, ad essi si applicano le disposizioni di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Ciò premesso, il nuovo sistema di affidamento del servizio di trasporto pubblico di passeggeri introdotto con il regolamento n. 1370/07 consiste nel fatto che l’autorità competente sceglie, qualora non intenda erogare direttamente il servizio, l’operatore al quale affidare, mediante un contratto di servizio pubblico, la fornitura e la gestione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri sottoposti ad obblighi di servizio pubblico. Con riferimento specifico all’affidamento della fornitura ed alla gestione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, questi possono avvenire, come precisato, o in forma diretta o mediante gara. La forma diretta di affidamento è sempre ammessa, a meno che la legislazione nazionale non la vieti (art. 5, par. 2).

L’affidamento diretto può essere disposto dalle autorità competenti a livello locale con facoltà, altresì, di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri (c.d. gestione diretta in economia) ovvero di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico ad un soggetto giuridicamente distinto, in qualità di operatore interno (affidamento c.d. in house).

L’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico ad un operatore interno è consentita solo se l’autorità competente o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, eserciti sull’operatore interno un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. L’operatore interno e qualsiasi soggetto sul quale il detto operatore esercita un’influenza anche minima incontrano, nell’espletamento della loro attività, alcune limitazioni, peraltro note anche all’ordinamento nazionale: devono esercitare la loro attività di trasporto pubblico di passeggeri all’interno del territorio competente; non possono partecipare a procedure di gara per la fornitura di trasporto pubblico di passeggeri organizzate fuori del territorio dell’autorità competente a livello locale.

L’operatore interno deve, inoltre, svolgere la parte più importante della propria attività con l’autorità o con le autorità che lo controllano. Il regolamento n. 1370/07 ammette altre ipotesi di "affidamento diretto", senza, in tal caso, che occorra che l’affidatario sia un operatore interno (art. 5, par. 4). Trattasi dei c.d. affidamenti sotto soglia, accanto al parametro della percorrenza chilometrica.

L’autorità competente può, infine, procedere all’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico di passeggeri anche nel caso in cui si verifichi una situazione di "emergenza" determinata dalla interruzione del servizio o dal pericolo imminente di interruzione (art. 5, par. 5).

I casi di affidamento diretto qui considerati possono, comunque, essere vietati dalla legislazione nazionale.

Il regolamento n. 1370/07 (art. 4, par. 3 e 4) stabilisce, altresì, quale debba essere la durata massima degli affidamenti del servizio di trasporto pubblico di passeggeri, distinguendo, al riguardo, a seconda che si tratti di trasporto con autobus (non superiore a 10 anni), per ferrovia (non superiore a 15 anni) o con altri modi di trasporto su rotaia o "misto" (non superiore a 15 anni qualora il trasporto per ferrovia o su rotaia è superiore al 50% rispetto a quello effettuato con autobus). La durata dell’affidamento può, comunque, essere "prorogata" sino al massimo del 50% se si deve tener conto delle modalità di ammortamento dei beni o di affidamenti che riguardano regioni ultra periferiche.

 

La norma in commento, inoltre, circoscrive territorialmente le forniture di servizi di trasporto pubblico locale facendo divieto alle società aggiudicatarie ai sensi dell'art. 5 (par. 2, 4, 5, 6) e 8 (par.2) del suddetto regolamento CE, di partecipare a medesime procedure di gara in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.

 

Si osserva che la norma in esame interviene sulla medesima materia oggetto dell’art. 61 dell’A.C. 1441-ter-B[60], il quale autorizza le autorità idonee ad aggiudicarsi i contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ad avvalersi delle norme di cui all'art. 5 (par. 2, 4, 5, 6) e 8 (par.2) del Regolamento CE n. 1370/2007, con facoltà di poter anche derogare alle leggi di settore, stabilendo che per le stesse società, che risultino aggiudicatarie in tal modo di contratti di servizio, non trovi applicazione la dispensa di cui all’art. 18, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 422/1997.


 

Articolo 4-ter
(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV)

 


1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza­zione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'in­frastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono soppresse.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 4-ter autorizza la spesa di 9,6 milioni di euro per il 2009 per l’incremento del Fondo, di cui all’articolo 11-septies del D.L. n. 203/2005[61], destinato a compensare l’Ente nazionale di assistenza al volo – ENAV S.p.A. per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa.

 

Il Fondo di cui al citato articolo 11-septies è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 30 milioni di euro, ed è alimentato con parte dei proventi derivanti dall’addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili.

Si ricorda che l’ENAV è una società per azioni interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’ENAV organizza ed eroga i servizi:

a)    di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea e di informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme;

b)    di meteorologia aeroportuale;

c)    di informazione aeronautica;

d)    di telecomunicazioni aeronautiche;

e)    di radio-navigazione e radio-diffusione.

Svolge inoltre attività di promozione, studio e ricerca, di produzione cartografica, di formazione e addestramento del personale aeronautico specialistico, proprio o di terzi; provvede al controllo delle procedure operative e alla certificazione degli impianti.

 

Il comma 2, per la copertura dell’onere di cui al comma 1, provvede alla riduzione, per lo stesso importo di 9,6 milioni di euro, dello stanziamento previsto per il 2009 in favore dell’Ente nazionale aviazione civile - ENAC dalla tabella C, allegata alla legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009).

 

Si segnala che lo stanziamento complessivo in favore dell’ENAC per il 2009 previsto dalla citata legge n. 203/2008 ammonta a 61,787 milioni di euro.

L’ENAC è un ente pubblico non economico, istituito con il D.Lgs. n. 250/1997, e sottoposto alla vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, compreso il sistema aeroportuale. I suoi principali obiettivi riguardano:

-        la sicurezza dei voli, sia con riferimento alla prevenzione degli incidenti, che alla salvaguardia contro gli atti illeciti;

-        la tutela dei diritti degli utenti;

-        la verifica del rispetto degli standard di qualità da parte degli operatori del settore;

-        la realizzazione di un’equa competitività, finalizzata al miglioramento dell’efficienza economica del settore.

 

Il comma 3 prevede uno stanziamento per assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte dell’ENAV S.p.A. sui seguenti aeroporti:

§      Brindisi,

§      Rimini,

§      Roma Ciampino,

§      Treviso S. Angelo,

§      Verona Villafranca,

§      Comiso.

Lo stanziamento, di complessivi 72,1 milioni di euro, è destinato ai necessari interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi e verrà erogato nell’arco di un quadriennio:

§      8,8 milioni di euro nel 2009;

§      22,1 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

 

I commi da 4 a 6 dispongono la soppressione di alcune agevolazioni fiscali, il cui maggior gettito (comma 7) è destinato alla copertura delle spese sostenute dall’ENAV per i suddetti interventi.

 

Il comma 4 sopprime, in particolare, i commi 2 e 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90[62].

La prima norma soppressa riguarda la determinazione della base imponibile a fini IVA delle operazioni di assegnazione di alloggi ai soci delle società cooperative, costruiti su aree in proprietà, adibiti ad “abitazione principale”: essa è individuata nel 70 per cento del costo degli alloggi medesimi.

 

Nel dettaglio, il comma 2 prevede che, per le assegnazioni in favore dei soci di alloggi adibiti ad abitazione principale, caratterizzati come “non di lusso” e la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 (art. 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche) da parte di cooperative e loro consorzi - fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali - la base imponibile delle operazioni è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi.

 

La seconda norma soppressa (articolo 3, comma 3 del D.L. 90/1990), con formulazione analoga, concerne la determinazione della base imponibile a fini IVA delle operazioni di assegnazione di alloggi ai soci delle cooperative, costruiti su aree in diritto di superficie, adibiti ad “abitazione principale”: essa è individuata nel 50 per cento del costo degli alloggi medesimi.

 

Il comma 5 sopprime il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417[63].

Tale norma prescrive che l’esaminata percentuale di riduzione della base imponibile prevista per la cessione di alloggi ai soci delle operative da parte delle società medesime (rispettivamente al 70 per cento e al 50 per cento del costo degli immobili, per le cessioni di alloggi costruiti su aree in diritto di proprietà e in diritto di superficie) si applica anche ai corrispettivi di godimento, periodicamente versati dai soci alla cooperativa, per l'assegnazione in godimento di case di abitazione caratterizzate come “non di lusso” e la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953.

 

Il comma 6 modifica l'articolo 6, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633[64], che individua il momento in cui le operazioni soggette ad IVA si considerano perfezionate.

In linea generale, l’articolo 6 considera le cessioni di beni effettuate al momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, o nel momento della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili, salvo che per ipotesi particolari previste dal comma primo. Tra di esse vi è il caso (comma primo, lettera d)-bis) di assegnazioni in proprietà di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa: la cessione si considera effettuata alla data del rogito notarile[65].

 

La norma in commento si riferisce al caso particolare in cui vi è stata l’emissione della fattura o il pagamento parziale o totale del corrispettivo anteriormente al perfezionamento delle operazioni soggette ad IVA, ovvero indipendentemente dal perfezionamento stesso. In tali ipotesi, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Nella formulazione attuale della disposizione, tale regola non si applica alle assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa le quali, come già visto supra, si considerano perfezionate alla data del rogito notarile.

 

Il comma 6 dell’articolo in commento, sopprimendo il riferimento alla lettera d)-bis, dispone che, per le assegnazioni ai soci di alloggi da parte delle cooperative a proprietà divisa, la data di effettuazione dell’operazione - a fini IVA - sia quella dell’emissione di fattura o del pagamento del corrispettivo, se si sono verificati anteriormente al perfezionamento legale della fattispecie, ovvero indipendentemente da esso.

 

Il comma 7 prevede che le maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle predette agevolazioni siano destinate alla copertura degli oneri recati al comma 3, ovvero le spese necessarie ad assicurare la funzionalità dei servizi di navigazione aerea e per effettuare gli interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi.

 


 

Articolo 4-quater
(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici)

 


1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: «a presentare offerte» sono inserite le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 87:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando un'offerta appaia anor­malmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulte­riore verifica, in contraddittorio»;

2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;

d) all'articolo 88:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnan­do al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;

3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustifi­cazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;

5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporanea­mente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;

e) all'articolo 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta­cinque giorni»;

h) all'articolo 166:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

L’articolo 4-quater, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) volte a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e a ridurre i relativi tempi di svolgimento:

 

§      comma 1, lettera a):

all’articolo 70, comma 11, lettera b), la riduzione dei termini di ricezione delle offerte di partecipazione – nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara – in caso di urgenza è estesa anche ai casi in cui l’offerta ha per oggetto il progetto definitivo, purché il termine non sia inferiore a quarantacinque giorni (in luogo degli ottantadue giorni stabiliti dal comma 6 ovvero cinquanta, in caso di avviso di preinformazione, come previsto dal comma 7).

Tale previsione non si applica nel caso di appalti relativi a lavori aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice (articolo 53, comma 2, lettera c)).

 

§      comma 1, lettera b):

con riferimento ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, è soppresso il comma 5 dell’articolo 86;

Tale comma stabilisce che le offerte siano corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara (a titolo esemplificativo, l’articolo 87, comma 2 reca: economia del procedimento, soluzioni tecniche, condizioni eccezionalmente favorevoli, originalità del progetto, la possibilità di un aiuto di Stato, il costo del lavoro) e che il bando o la lettera di invito precisino le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi (ai sensi degli articoli 87 e 88, recanti, rispettivamente, i criteri di verifica e il procedimento di esclusione). All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.

 

§      comma 1, lettera c):

riguardo ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, all’articolo 87, il comma 1 è modificato nel senso di chiarire che le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante devono riguardare le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88.

Si reintroduce la previsione – soppressa al precedente articolo 86, secondo la quale all'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio;

Dalla lettura delle due modifiche sopra richiamate, emerge che la presentazione delle giustificazioni è spostata dalla fase di presentazione dell’offerta alla fase di richiesta della stazione appaltante in sede di verifica. La platea si riduce pertanto alle sole offerte ritenute anormalmente basse.

 

§      comma 1, lettera d):

in conseguenza delle modifiche sopra richiamate, all’alinea del comma 2 dell’articolo 87, che reca le specifiche sulle giustificazioni, è soppresso il riferimento all’articolo 86, comma 5 (soppresso dalla lettera a)) e all’articolo 87, comma 1;

 

§      comma 1, lettera e):

quanto al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, il comma 1 del successivo articolo 88 è modificato nel senso di assegnare al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni (anziché dieci) per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, che la stazione appaltante richiede per iscritto;

 

§      comma 1, lettera f):

all’articolo 88, dopo il comma 1 è inserito un comma 1-bis che consente alla stazione appaltante di istituire una Commissione per esaminare le giustificazioni prodotte, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione del Codice (non ancora emanato), nonché di chiedere ulteriori precisazioni all'offerente;

 

§      comma 1, lettera g):

all’articolo 88, comma 2, all’offerente viene assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare le precisazioni richieste;

Le previsioni di cui alle lettere f) e g) sono di analogo tenore di quelle contenute nell’attuale comma 3 (ora sostituito).

 

§      comma 1, lettera h):

all’articolo 88, il nuovo comma 3 prevede che la stazione appaltante, ovvero la Commissione di cui al comma 1-bis, esamini gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

 

§      comma 1, lettera i):

all’articolo 88, comma 4, il termine entro il quale la stazione appaltante convoca l’offerente prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa - invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile - è ridotto da cinque a tre giorni lavorativi;

In proposito, si ricorda che, ai sensi del successivo comma 5, qualora l’offerente non si presenti alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

 

§      comma 1, lettera l):

all’articolo 88, comma 7, accanto alla procedura di verifica progressiva delle offerte è introdotta - in alternativa e purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito – la possibilità di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta; è inoltre previsto che l’aggiudicazione avvenga nel rispetto delle disposizioni sulle procedure di affidamento e sul controllo degli atti (recate, rispettivamente, dagli articoli 11 e 12 del Codice);

 

§      comma 1, lettere m) ed n):

le modifiche introdotte all’articolo 122, comma 9 (contratti di lavori pubblici sotto soglia), e all’articolo 124, comma 8 (contratti di servizi e forniture sotto soglia), di carattere meramente formale, sostituiscono il riferimento all’articolo 86, comma 5 (soppresso) con il riferimento all’articolo 87, comma 1 (modificato);

 

§      comma 1, lettera o):

all’articolo 165, comma 4, al terzo periodo, con riferimento ai lavori relativi a infrastrutture strategiche, i termini a disposizione delle amministrazioni per esprimere le proprie valutazioni al Ministero infrastrutture sul progetto preliminare sono ridotti da novanta a sessanta giorni e quelli a disposizione del predetto Ministero per formulare la proposta al CIPE da sessanta a quarantacinque giorni;

Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 165 prevede che i soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio e agli enti gestori delle interferenze. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.

 

§      comma 1, lettera p):

all’articolo 166, comma 3, secondo periodo, i termini a disposizione delle amministrazioni per esprimere le proprie valutazioni al Ministero infrastrutture sul progetto definitivo sono ridotti da novanta a sessanta giorni;

 

§      comma 1, lettera q):

all’articolo 166, comma 4, i termini a disposizione del Ministero per valutare le osservazioni delle amministrazioni sul progetto definitivo e formulare la proposta al CIPE sono ridotti da novanta a sessanta giorni.

 

Quanto all’applicazione delle norme in esame, i successivi commi prevedono che:

§      le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a n), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (comma 2);