Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini - D.L. 78/2009 - A.C. 2561-A - Schede di lettura per l'Assemblea
Riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09     
Serie: Progetti di legge    Numero: 187    Progressivo: 16
Data: 22/07/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
AC N. 2561/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini

D.L. 78/2009 – A.C. 2561-A

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 187/16

 

 

 

22 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 89

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario, concernenti gli articoli 1-ter e 22-ter - riguardo ai quali sono state presentate relazioni tecniche nel corso dell’esame in sede referente - sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

Per l’esame del decreto-legge 78/2009, sono stati predisposti i seguenti dossier:

n. 187/0       –   Sintesi del contenuto;

n. 187          –   Schede di lettura;

n. 187/1-14   –   Schede di lettura per l’esame in sede consultiva presso le Commissioni competenti;

n. 187/15      –   Analisi degli emendamenti approvati dalla Commissioni riunite V e VI;

n. 187/16      –   Schede di lettura per l’esame in Assemblea.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D09078a.doc

 


INDICE

 

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)3

§      Articolo 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)16

§      Articolo 1-ter (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)18

§      Articolo 2, commi 1-4 e 4-ter (Contenimento del costo delle commissioni bancarie)36

§      Articolo 2, comma 4-bis (Interventi per il microcredito)42

§      Articolo 3, commi 1-4 (Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie)44

§      Articolo 3, commi 4-bis - 4-ter (Certificati verdi per impianti di cogenerazione connessi ad ambienti a destinazione agricola)47

§      Articolo 3, comma 4-quater (Regime di costi e tariffe per le imprese elettriche minori)52

§      Articolo 4, commi 1-4 (Interventi urgenti per le reti dell’energia)54

§      Articolo 4, comma 4-bis (Soggetti autorizzati alla stipula dei “contratti secretati”)61

§      Articolo 4, comma 4-ter (Stima degli immobili)62

§      Articolo 4, commi 4-quater – 4-quinquies (Società Stretto di Messina S.p.a.)65

§      Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico)68

§      Articolo 4-ter (Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV)71

§      Articolo 4-quater (Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici)75

§      Articolo 4-quinquies (Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici)81

§      Articolo 4-sexies (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone)85

§      Articolo 4-septies (Interventi in favore della filiera agroalimentare)86

§      Articolo 5 (Detassazione degli investimenti in macchinari)88

§      Articolo 6 (Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa)93

§      Articolo 6-bis (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale)95

§      Articolo 7 (Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)97

§      Articolo 8 (Sistema “Export banca”)100

§      Articolo 9, comma 1 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)103

§      Articolo 9, comma 1-bis (Accelerazione rimborso debiti nelle regioni commissariate)109

§      Articolo 9-bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali)110

§      Articolo 10 (Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali)119

§      Articolo 11 (Analisi e studi economico-sociali)126

§      Articolo 11-bis (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva)127

§      Articolo 11-ter (Sportello unico per le attività produttive)129

§      Articolo 11-quater (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza)131

§      Articolo 12 (Contrasto ai paradisi fiscali)133

§      Articolo 13 (Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)139

§      Articolo 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenuti fuori del territorio dello Stato)143

§      Articolo 14 (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti)154

§      Articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)161

§      Articolo 15, commi 1-8  (Potenziamento della riscossione)164

§      Articolo 15, commi 8-bis - 8-quater (Potenziamento dell’attività di accertamento ed effetti delle misure cautelari)170

§      Articolo 15, commi 8-quinquies, 8-sexies (Richiesta di informazioni ad Autorità ed enti che svolgono attività di vigilanza e controllo)173

§      Articolo 15, comma 8-septies (Credito di imposta in favore delle imprese di autotrasporto)175

§      Articolo 15, comma 8-octies  (Segnalazioni da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico)177

§      Articolo 15, comma 8-novies (Sostegno agli investimenti per l’autotrasporto)178

§      Articolo 15, comma 8-decies e 8-duodecies  (Commissioni per il monitoraggio dei giochi pubblici. Poteri di accertamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)180

§      Articolo 15, comma 8-undecies  (Definizione delle operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani a fini IVA)181

§      Articolo 15, comma 8-terdecies  (Scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS)182

 

 

§      Articolo 15, comma 8-quaterdecies (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico)184

§      Articolo 15, comma 8-quinquiesdecies, 8-duodevicies  (Pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada)187

§      Articolo 15-bis (Disposizioni in materia di giochi)189

§      Articolo 15-ter (Piano straordinario di contrasto al gioco illegale)192

§      Articolo 16, commi 1-2, 3-4 (Flussi finanziari)194

§      Articolo 16, commi 2-bis – 2-quater (Finanziamento del Fondo per le esigenze prioritarie della difesa. Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili nei settori dell’istruzione e dello svolgimento di eventi celebrativi)197

§      Articolo 16-bis (Riassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue)199

§      Articolo 17, commi 1-9 (Riordino enti pubblici)201

§      Articolo 17, commi 10-19 (Assunzioni di personale)209

§      Articolo 17, commi 20-22 (CNIPA)217

§      Articolo 17, commi 22-bis – 22-ter (Costi di funzionamento degli organi delle società partecipate)219

§      Articolo 17, commi 23-24 (Assenze per malattia dipendenti P.A.)220

§      Articolo 17, comma 25 (Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola)228

§      Articolo 17, commi 26-27 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile e gestione risorse umane)231

§      Articolo 17, commi 28-29 (Codice amministrazione digitale e indice degli indirizzi delle P.A.)236

§      Articolo 17, commi 30-31-sexies (Modifiche alla disciplina della Corte di conti)239

§      Articolo 17, comma 32 (Ristrutturazione delle operazioni in derivati finanziari di alcune Regioni)251

§      Articolo 17, commi 33-34 (ENAC)253

§      Articolo 17, comma 34-bis (Contrattazione E.N.A.C.)255

§      Articolo 17, comma 35 (Sicurezza della circolazione)257

§      Articolo 17, comma 35-bis (Tirocinio per il personale delle Agenzie fiscali)259

§      Articolo 17, commi 35-ter – 35-quater (Acquisto di mezzi dei vigili del fuoco)260

§      Articolo 17, comma 35-quinquies (Indennità operativa per i Vigili del fuoco)262

§      Articolo 17, comma 35-sexies – 35-septies (Assunzione straordinaria di Vigili del fuoco)264

§      Articolo 17, comma 35-octies (Funzionamento dell’ISPRA)266

 

§      Articolo 17, commi 35-novies - 35-decies (Risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego)268

§      Articolo 17, commi 35-undecies-35-duodecies (Contributi per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione)270

§      Articolo 18 (Tesoreria statale)272

§      Articolo 19, comma 1 (Reclutamento di personale)276

§      Articolo 19, commi 2, 5-9, 10-13 (Partecipazioni in società delle amministrazioni pubbliche)278

§      Articolo 19, commi 3-4 (Obbligazionisti e azionisti Alitalia)285

§      Articolo 19, comma 9-bis (Canone ANAS)289

§      Articolo 19, commi 13-bis - 13-ter (Misure in favore di Tirrenia S.p.a. e sviluppo di sistemi informativi)291

§      Articolo 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)294

§      Articolo 21 (Rilascio di concessioni in materia di giochi)298

§      Articolo 22 (Settore sanitario)309

§      Articolo 22-bis (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome)317

§      Articolo 22-ter (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)319

§      Articolo 23, comma 1 (Differimento blocco sfratti)327

§      Articolo 23, comma 2 (Differimento sospensione del trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)329

§      Articolo 23, comma 3 (Proroga termini assunzioni di personale)331

§      Articolo 23, comma 4 (Scadenze graduatorie concorsi pubblici)333

§      Articolo 23, comma 5 (Proroga dei termini per il riordino dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)334

§      Articolo 23, comma 6 (Rilascio autorizzazione paesaggistica)337

§      Articolo 23, comma 7 (Consulenza in materia di investimenti finanziari)339

§      Articolo 23, comma 8 (Estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I)341

§      Articolo 23, comma 9 (Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere)342

§      Articolo 23, comma 10 (Ente irriguo Puglia e Basilicata)344

§      Articolo 23, comma 11 (Registro nazionale rifiuti pile e accumulatori)345

§      Articolo 23, comma 12 (Codice assicurazioni)346

§      Articolo 23, comma 13 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)347

 

§      Articolo 23, comma 14 (Proroga di termini in materia di proprietà industriale per le popolazioni dell’Abruzzo)350

§      Articolo 23, comma 14-bis (Proroga del termine di esecuzione del programma relativo all’amministrazione straordinaria delle imprese dell’Abruzzo)352

§      Articolo 23, comma 15 (Rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo)354

§      Articolo 23 comma15-bis (Proroga organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio de l’Aquila)355

§      Articolo 23, comma 16 (Class action)358

§      Articolo 23, commi 17-19 (Magistratura militare)361

§      Articolo 23, comma 20 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)365

§      Articolo 23, comma 21 (Tariffa integrata ambientale - TIA)367

§      Articolo 23, comma 21-bis (Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale)370

§      Articolo 23, commi 21-ter - 21-quater (Disciplina contabile transitoria per l’esercizio finanziario 2010)372

§      Articolo 23, comma 21-quinquies (Realizzazione dei progetti dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale)374

§      Articolo 23, commi 21-sexies - 21-octies (Generi di monopolio e imposta di bollo)375

§      Articolo 23, comma 21-novies (Commercializzazione dei sacchi non biodegradabili)378

§      Articolo 23, comma 21-decies (Esami di Stato per l’abilitazione a talune professioni)379

§      Articolo 24, commi 1-72 e 76 (Proroga missioni di pace)381

§      Articolo 24, comma 73 (Tutela amministrativa del segreto di stato e delle classifiche di sicurezza)383

§      Articolo 24, commi 74-75 (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)386

§      Articolo 25, comma 1 (Impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali)390

§      Articolo 25, commi 2-5-bis (Riscossione tributi e contributi e misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo)392

§      Articolo 25, comma 6 (Banda larga)396

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Premio di occupazione e potenziamento
degli ammortizzatori sociali)

 


1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51».

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provved­imenti autorizzativi consentendo l'eroga­zione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissio­ne al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.


 

 

L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

In particolare:

§      si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);

§      si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);

§      si aumenta l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);

§      si introducono misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

Formazione professionale

I commi da 1 a 4 recano disposizioni in materia di formazione professionale per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali.

Più specificamente, si prevede, da parte dell’impresa di appartenenza, la possibilità di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento (comma 1).

 

Al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

 

L'inserimento del lavoratore nelle attività formative può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

 

Il comma 2 dispone, che alla copertura dell'onere derivante dalle precedenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Tale Fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, e ad esso vengono assegnate in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS). Oltre a ciò, al Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. In base all’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, relativo agli interventi e alle misure anticrisi di sostegno del reddito, cui è stata data attuazione con l’Intesa dell’8 aprile 2009, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono stabilite in complessivi 5,353 miliardi di euro, di cui 4 miliardi provenienti dal FAS ed ulteriori 1,353 miliardi autorizzati dalla legge finanziaria 2009 e dal D.L. 185/2008. In attuazione del citato accordo, la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 ha assegnato al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione 4 miliardi di euro, di cui 2,950 miliardi destinati al Centro-Nord e 1,050 miliardi al Mezzogiorno. L’importo di 4 miliardi proviene, per 1,2 miliardi dalle risorse recuperate ai sensi articolo 6-quater del D.L. 112/2008 (cioè risorse FAS relative alla programmazione 2000-2006 assegnate dal CIPE alle amministrazioni centrali e regionali che alla data del 31 maggio 2008 non risultavano ancora impegnate), mentre i restanti 2,8 miliardi verranno recuperati a valere su risorse non utilizzate relative alla programmazione 2007-2013.

 

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, nonché alle procedure di comunicazione all'INPS (comma 3) anche ai fini del tempestivo monitoraggio effettuato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi (comma 4).

 

Al riguardo nella relazione tecnica allegata afferma che in seguito all’introduzione della cumulabilità tra trattamento di sostegno al reddito e integrazioni retributive a carico dei datori di lavoro per l’attività formativa “derivano comportamenti diretti al maggiore ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali conseguenti da diritti soggettivi. La valutazione del maggiore ricorso”, quantificata nel comma 2, “tiene conto:

-        dei tempi di applicazione della norma con riferimento all’anno 2009;

-        dello sviluppo rispetto alle previsioni a legislazione vigente della spesa per integrazioni salariali di una maggiore spesa in termini di prestazioni e contribuzione figurativa dell’ordine di circa il 10% per effetto delle possibilità consentite dalla disposizione in esame”.

 

Si ricorda che disposizioni in materia di formazione professionale sono contenute nelle pdl 1079 (Bobba ed altri) e 2418 (Cazzola ed altri), attualmente all’esame dell’XI Commissione Lavoro.

In particolare, l’articolo 7 dell’AC 1079 riconosce ai soggetti in cerca di prima occupazione un bonus da spendere per la formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato introdotto il comma 4-bis, che modifica l’articolo 2, comma 511, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007).

Il comma 511 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 ha destinato 13 milioni di euro per il 2008, nell’ambito delle risorse del Fondo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845[1] (ossia il Fondo di rotazione istituito, presso il Ministero del lavoro, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati in materia di formazione professionale) alle finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40[2] (che prevede la concessione, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, agli enti privati gestori di attività formative, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale)[3].

 

La disposizione è volta a rendere stabile, a decorrere dal 2009, il finanziamento di 13 milioni di euro annui già previsto per il 2008 (fermo restando, per il 2009, il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del richiamato fondo, pari, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 36, della legge n.203 del 2008, a 420 milionidi euro).

Le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento dei richiamati enti è demandato ad un apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Finanziamento della CIGS

Il comma 5 destina 25 milioni di euro, per il 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 (vedi supra) per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004, convertito dalla L. 291/2004.

Tale norma ha consentito, in determinati casi, la proroga della CIGS concessa per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo[4].

Presupposto della proroga sono:

-        la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

-        la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

-        l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, “atteso che il previsto finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione”, “attraverso le risorse “trasferite al medesimo Fondo con delibera CIPE n. 2/2009, che presenta le occorrenti disponibilità”.

 

Contratti di solidarietà

Il comma 6 stabilisce, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, l’incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, portando tale integrazione (dal 60%) all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

 

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

 

Tale integrazione opera nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

L'onere è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo fondo con la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 (vedi supra).

Ad un apposito decreto interministeriale sono demandate le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga disciplinati dall'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

L'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 rappresenta un intervento congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità dell’attuale situazione economica.

L’intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori “in deroga”, è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione e integrata dall'erogazione di un sostegno al reddito.

In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Le risorse statali sono state coperte:

-        in parte attraverso precedenti stanziamenti di sostegno al reddito e all'occupazione (circa 1.400 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 203/2008 e dall'articolo 19 del D.L. 185/2008);

-        in parte (3.950 milioni di euro) tramite le assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), sia per la quota nazionale, sia, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, per la quota a favore delle amministrazioni centrali e regionali nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro la medesima data.

L’intesa sullo schema di accordo per l’utilizzo del FSE è stata raggiunta l’8 aprile 2009.

 

Infine, spetta all’INPS il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi, nell’ambito delle linee guida e delle relative risorse disciplinate dal richiamato decreto di attuazione.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, dal momento che l’entità dei richiamati trattamenti è a valere sui valori massimi stabiliti dalla disposizione stessa “e che i predetti importi relativi all’incremento dei trattamenti sono coerenti con quanto scontato a legislazione vigente in relazione allo sviluppo nel biennio in esame dell’istituto in questione”.

 

Incentivi per inizio di attività di impresa

I commi 7 e 8 introducono particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa.

Entrambi i benefici sono cumulabili con il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 49/1985.

 

Il richiamato articolo 17 della legge n. 49/1985 ha istituito il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione. Tale Fondo ha acquisito carattere di permanenza a seguito dell’intervento della L. 662/1996. La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni (da ultimo dall’articolo 10-bis del D.L. 35/25005).

Attualmente, i principali tratti della disciplina, così come modificata, sono i seguenti:

-        al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, si prevede la partecipazione diretta del Ministro dello sviluppo economico - che utilizza a tal fine le disponibilità del richiamato Fondo - al capitale sociale delle società finanziarie che sostengono le cooperative;

-        la ripartizione delle disponibilità tra le diverse finanziarie partecipate dal Ministero viene effettuata per una quota pari al 5% delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero;

-        le società finanziarie assumono la natura di investitori istituzionali e devono essere ispirate ai principi di mutualità definiti dal D.Lgs. C.P.S. 1577/1947, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro dell’economia e delle finanze per l'esercizio delle attività di intermediari finanziari (articolo 106 del D.Lgs. 385/1993), ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

 

Più specificamente, il comma 7 prevede che l’incentivo per i datori di lavoro introdotto dal comma 7 dell’articolo 7-ter del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009, a favore di aziende che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese, sia erogato, su richiesta, anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, a condizione che il medesimo intraprenda un’attività di lavoro autonomo, avvii un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o si associ in cooperativa.

Il comma 7 dell’articolo 7-ter del DL 5/2009 prevede appunto l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991 a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo di quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

L’incentivo viene erogato tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nel caso in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.

 

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

Lo stesso comma prevede altresì l’obbligo, per il lavoratore che sia titolare di trattamenti di cassa integrazione in deroga, di presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e dell'erogazione del medesimo.

 

Al riguardo, la relazione tecnica allegata afferma che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l’incentivo a favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro”.

 

Il successivo comma 8 prevede, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991 all’indennità di mobilità, la liquidazione del trattamento di mobilità per massimo di 12 mesi.

I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale.

Come per l’incentivo di cui al comma 7, la liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività di lavoro autonomo, per l’avviamento di attività autoimprenditoriale o di micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti

Anche in questo caso, per poter fruire dei richiamati benefici, sussiste l’obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l’ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

 

Infine, si ricorda che l’ultimo periodo del comma 7 demanda ad un apposito decreto interministeriale le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8.

In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, è stato soppresso l’ultimo periodo del comma 7, introducendo contestualmente il nuovo comma 8-bis il quale contiene identica disposizione in merito al decreto di attuazione.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, sono stati modificati i commi 7 ed 8 dell’articolo 1:

§      modificando il comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 78, si prevede che il lavoratore debba presentare le dimissioni ai fini della fruizione dell’incentivo di cui al comma 7 oltre che nel caso in cui sia destinatario di cassa integrazione in deroga, anche in caso di sospensione di lavoro ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008[5];

Tale comma ha previsto, in particolare, una serie di interventi, nell’ambito del Fondo per l’occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l’accesso a specifici istituti di tutela del reddito - comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare - in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati. Allo scopo, nell’ambito del suddetto Fondo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli istituti interessati sono: l’indennità ordinaria di disoccupazione, con requisiti normali e ridotti; il trattamento sperimentale nell’ambito del Fondo per l’occupazione e nei limiti di determinati stanziamenti per gli apprendisti e, nei soli casi di fine lavoro, l’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS ed operanti in regime di monocommittenza, in possesso di specifici requisiti reddituali e contributivi;

§      modificando il successivo comma 8, si dispone che la liquidazione del trattamento di cassa integrazione si effettui nei confronti del lavoratore già percettore di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e cheil trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi sia liquidato nei casi di trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, o se il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991 all’indennità di mobilità.

 

Resta fermo l’obbligo per il lavoratore, in entrambi i casi, di presentare le dimissioni ai fini delle richiamate liquidazioni.

 

Al riguardo, la relazione tecnica allegata afferma che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento che viene erogato è apri a quello già autorizzato”.

 

Merita ricordare che disposizioni simili sono contenute nella AC 2424 (Antonino Foti ed altri), attualmente all’esame dell’XI Commissione Lavoro.

La pdl 2424 (Antonino Foti ed altri) reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. In relazione a ciò, il provvedimento trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese. Tra gli strumenti introdotti, si segnala il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari, alla data del 1° luglio 2009, di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un'indennità mensile pari al 50% dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del D.L. 185/2008, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. L’ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di 18 mesi, è condizionata appunto all’avviamento di un’attività di impresa[6].

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato infine introdotto il comma 8-ter.

Tale disposizione, al fine di rendere efficiente e flessibile l’utilizzo delle risorse complessive destinate ad interventi per gli ammortizzatori sociali per il 2009, prevede che l’ulteriore somma di 100 milioni di euro previsti dall’articolo 19, comma 2-bis, del D.L. 185/2008, per l’istituto sperimentale di tutela del redditoper i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, possa essere, alternativamente rispetto a quanto disposto dallo stesso comma 2-bis, destinata parzialmente o totalmente, previo specifico versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per il 2009 le risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

 

Il richiamato istituto, introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorseenei soli casi di fine lavoro, si configura nel riconoscimento ai lavoratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, con esclusione dei soggetti i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR, di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente.

L’erogazione della somma viene subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale da parte dei soggetti destinatari del beneficio secondo quanto precisato dal decreto con il quale si definiscono le modalità di applicazione dei vari trattamenti e si comunica all’INPS per il monitoraggio delle comunicazioni e informazioni. Inoltre, si prevede che i decreti di concessione delle misure in deroga possano modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale, ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal precedente comma 1 dell’articolo 19.

Al fine della fruizione dell’istituto, i richiamati soggetti devono soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:

-        operare in regime di monocommittenza;

-        conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233[7], nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre;

-        accreditamento, nell’anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre;

-        non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata.

Successivamente, l’articolo 7-ter, comma 8, del D.L. 5/2009 introducendo appunto il comma 2-bis all’articolo 19 del D.L. 185 ha aumentato, per il 2009, la somma liquidata in unica soluzione portandola al 20%, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione introdotto dall’articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dalle Regioni.

In ogni caso resta fermo il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a favore del richiamato Fondo, pari a 600 milioni di euro, stabilito dall’articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008).

 

Si ricorda, infine, nel Fondo sociale per occupazione e formazione affluiscono le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.


 

Articolo 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)

 

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono essere eccezionalmente emanate norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477.

 

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato introdotto l’articolo 1-bis, il quale reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni.

La norma prevede, in particolare, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2009, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro possano essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del DM 477/1997.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662[8], in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto, in via sperimentale, specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Tali misure sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400[9], sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 662.

In attuazione del dettato dell’articolo 2, comma 28, della L. 662, l’articolo 1, comma 1, del DM 27 novembre 197, n. 477, ha disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), emani i regolamenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 


 

Articolo 1-ter
(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)

 


1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extraco­munitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espul­sione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extraco­munitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extraco­munitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispon­dente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.


 

 

L’articolo in esame, introdotto a nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, dispone una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Gli effetti finanziari della regolarizzazione sono destinati, in parte, ad incrementare il finanziamento dello Stato al Servizio sanitario nazionale di 67 milioni per il 2009 e di 200 milioni annui a regime.

Nella relazione tecnica del Governo allegata al testo dell’emendamento si ipotizza che la regolarizzazione possa interessare 300.000 lavoratori (metà impiegati nell’assistenza personale e metà nel lavoro domestico), di cui 130.000 italiani o comunitari e 170.000 stranieri non comunitari.

 

A partire dal 1982 sono stati approvati sei provvedimenti di regolarizzazione di lavoratori stranieri irregolari. Tali interventi sono stati adottati quasi sempre in coincidenza di modifiche alla normativa sull’immigrazione che, in quanto destinate a mutare il quadro legale di riferimento relativo alle regole e agli obblighi di soggiorno, provvedono contestualmente a sanare le eventuali irregolarità precedenti.

Ultima in ordine di tempo è la regolarizzazione del 2002 disposta dalla legge 189 (la cosiddetta “Bossi-Fini”) e dal decreto legge 195 di poco successivo. La legge 189/2002[10] oltre a modificare alcuni aspetti della disciplina dell’immigrazione contenuta nel testo unico del 1998, ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici (art. 33). Successivamente, la procedura di emersione è stata successivamente estesa a tutti i tipi di lavoro con il decreto legge 195/2002[11]. Nel complesso sono stati regolarizzati 641.638 stranieri, di cui 315.199 lavoratori domestici e 326.439 lavoratori appartenenti ad altre categorie[12].

 

Il comma 1 disciplina la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro. Questa può essere presentata dal datore di lavoro italiano o cittadino dell’Unione europea, ovvero dal datore di lavoro extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno europeo a tempo indeterminato per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 286/1998[13], chealla data del 30 giugno 2009 occupa irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori italiani o comunitari ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia in esame.

I lavoratori interessati dalla dichiarazione sono quelli adibiti ad attività di assistenza per il datore di lavoro o per i componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (lettera a), ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (lettera b).

 

La dichiarazione indicata al successivo comma 2 può essere presentata nel periodo che va dal 1° al 30 settembre 2009:

§      all’INPS per il lavoratore italiano o il cittadino di paese dell’Unione europea, mediante apposita modulistica (lettera a);

§      allo Sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del D.lgs. 286/1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui al successivo comma 3 (lettera b).

 

In ciascuna provincia è collocato uno sportello unico, ubicato presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo. Tale organismo è stato istituito dalla legge 189/2002 e si configura quale organismo responsabile dell’interno procedimento relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro, assommando le attività in precedenza svolte dalle prefetture, dalle direzioni provinciali dalle lavoro e dalle questure, in modo da semplificare le procedure.

Il compito principale degli sportelli unici è di ricevere la richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro e di rilasciarlo previo esame e, soprattutto, dopo verifica dell’indisponibilità per quel posto di lavoro di un lavoratore italiano o comunitario. Il nulla osta è poi consegnato al datore di lavoro o, su sua richiesta, inviato direttamente all’autorità diplomatica del Paese del lavoratore ai fini del rilascio del visto di ingresso.

Successivamente, sempre presso lo sportello deve essere firmato il citato contratto di soggiorno per lavoro (art. 5-bis, comma 3, T.U.) che costituisce titolo per il rilascio del permesso di soggiorno. Allo sportello unico, inoltre, devono essere comunicate tutte le variazioni intervenute del rapporto di lavoro.

 

Secondo il comma 3 la presentazione della dichiarazione di emersione, di cui al comma 1, è subordinata al pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Tale contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

 

Al comma 4 si descrive la dichiarazione che viene presentata, con modalità informatiche, presso lo sportello unico per l’immigrazione (comma 2, lettera b). Tale dichiarazione deve contenere, pena l’inammissibilità:

§      i dati identificativi del datore di lavoro, e, per il datore di lavoro extracomunitario, quelli relativi al titolo di soggiorno (lettera a);

§      le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione con l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato (lettera b);

§      la tipologia e le modalità di impiego (lettera c);

§      nell’ipotesi di richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’attestazione del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito (lettera d);

§      l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1, vale a dire da almeno tre mesi dalla data di presentazione della domanda (lettera e);

§      la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del D.P.R. 394/1999[14] (lettera f);

Secondo il CCNL del lavoro domestico, valevole per il periodo 1° marzo 2007 - 28 febbraio 2011, la retribuzione è composta da minimo contrattuale, scatti di anzianità, compenso sostitutivo di vitto e alloggio e superminimo. I minimi retributivi sono fissati nelle relative tabelle allegate al CCNL e vengono rivalutati annualmente.

Nella norma del D.P.R. 394/1999 sopra richiamata, riguardante la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri, si prevede che a tale richiesta sia allegata, tra l’altro, la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995).

§      la proposta di contratto di soggiorno di cui dall’articolo 5-bis del D.lgs 286/1998 (lettera g);

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato viene stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide. Il contratto deve contenere, a pena di invalidità, la garanzia del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore del tipo di quelli di edilizia residenziale pubblica e l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. Il documento, infine, viene sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza del datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

§      gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3 (lettera h).

 

Alla procedura di emersione possono aderire anche coloro che hanno fatto domanda di ammissione ai sensi dei decreti flussi per i lavoratori extracomunitari 2007 e 2008: infatti il comma 5 prevede che la dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale (sempre per le attività di cura e lavoro domestico) presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2007 (decreto flussi 2007) e 3 dicembre 2008 (decreto flussi 2008). Destinatari della norme sono presumibilmente coloro che hanno fatto richiesta di ammissione per le quote dei due decreti e per i quali non sono ancora state esaminate le domande.

 

In Italia l’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi, con i criteri e le modalità fissate nel testo unico del 1998[15]. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro attraverso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio (il cosiddetto decreto flussi).

Per il 2006 il Governo ha stabilito in 170.000 unità la quota di ingressi autorizzati di lavoratori extracomunitari[16], con un sensibile aumento rispetto agli anni precedenti quando la quota dei flussi si era stabilizzata intorno agli 80.000 permessi.

Una novità è rappresentata dalla decisione, presa successivamente, di allargare ulteriormente gli ingressi a tutti i lavoratori non stagionali che avevano fatto domanda per il decreto flussi del 2006: si tratta di 350.000 persone che avevano già presentato domanda e che erano stati esclusi perché eccedenti la quota di 170.000[17]. L’accesso alla quota aggiuntiva non è subordinata alla presentazione di una nuova domanda, ma la concessione dei nuovi ingressi è basata sulle domande già regolarmente presentate, entro il 21 luglio 2006, ai sensi del decreto flussi di febbraio, previa verifica delle condizioni di ammissibilità.

Il decreto flussi per il 2007, adottato nell’ottobre 2007, ha autorizzato 170.000 quote di ingresso[18].

Al 31 maggio 2008, termine ultimo per la presentazione delle richieste, risultavano pervenute 740.399 domande di nulla osta (di cui 420.369 per lavoro domestico)[19].

Con le quote stabilite dal decreto flussi 2008 il Governo ritiene di poter fare fronte a tutte le richieste di assunzione nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona presentate fino al 31 maggio 2008, con particolare riferimento ai lavoratori appartenenti alle cosiddette altre nazionalità: “potrebbe quindi restare scoperto solo un numero di quote relativo ai lavoratori riguardanti le cosiddette nazionalità privilegiate e comunque, a fronte del numero complessivo di richieste di assunzione di lavoratori stranieri da impiegare nel settore del lavoro domestico e di assistenza alle persone, finora sono stati già rilasciati circa 95 mila nulla osta al lavoro”[20].

Il Governo ha proceduto alla definizione delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri per il 2008 nella misura di 150.000 persone[21]. Anche in questo caso, come avvenuto nel 2006, non si tratta di nuove quote, ma sono state utilizzate le graduatorie delle domande eccedenti presentate nel 2007 e pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.

Per il 2009 le quote autorizzate sono destinate esclusivamente ai lavoratori stagionali (80.000 persone)[22]. La decisione di non procede all’autorizzazione di quote per lavoratori non stagionali era stata anticipata alla Camera dal Ministro dell’interno. Il Ministro ha ricordato che il Governo, per tutelare i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, ha accolto l'ordine del giorno presentato durante l'esame dell'atto Senato n. 733 in materia di sicurezza (recentemente approvato in via definitiva e non ancora pubblicato), che impegna il Governo a valutare la possibilità di sospendere per due anni l'adozione di nuovi decreti flussi, con particolare riguardo ai settori produttivi interessati dalla crisi economica in atto. E pertanto si è convenuto di emanare per il 2009 un decreto flussi esclusivamente relativo ai lavoratori stagionali nella quota di 80 mila - quota definita nella misura di quelli degli ultimi anni - che possono soggiornare per un periodo minimo di 20 giorni fino ad un massimo di nove mesi per lavori in agricoltura e nel settore del turismo[23].

 

Il comma 6 limita la presentazione della dichiarazione presso lo sportello unico per l’immigrazione (di cui al precedente comma 2, lettera b), per ciascun nucleo familiare:

§      ad una unità, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

§      a due unità, per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.

Nella norma, peraltro, si prevede che la data della dichiarazione allo Sportello unico sia quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’interno.

 

Il comma 7 definisce la procedura per l’esame delle domande relative ai lavoratori stranieri non comunitari. In via preliminare lo sportello unico dell’immigrazione verifica l’ammissibilità della dichiarazione e acquisisce il parere della questura sulla assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (quali una condanna per gravi reati o la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, art. 4, comma 3 del testo unico immigrazione D.Lgs. 286/1998).

Una volta completa questa fase, si procede, come avviene ordinariamente in caso di assunzione di un lavoratore straniero non comunitario, alla stipula del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero presso lo sportello unico (si veda in proposito sopra il comma 4, lett. g). La stipula del contratto di soggiorno è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 5, comma 3-bis, del testo unico) la cui richiesta deve essere presentata al questore (art. 5, comma 2, testo unico).

Ai sensi del comma in esame, la stipula del contratto di soggiorno è subordinata alla esibizione della prova dell’avvenuto pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore (si veda il comma 3) e, pena l’inammissibilità della domanda, della certificazione attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza.

Mentre la presenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione, la mancata presentazione delle parti per la firma del contratto di soggiorno comporta l’archiviazione del procedimento.

Entro 24 ore dalla stipula del contratto il datore di lavoro provvede alla denuncia di assunzione all’INPS.

La norma fa salve le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

 

Si ricorda che attualmente il costo del premesso di soggiorno è di circa 72 euro. Il disegno di legge sicurezza (A.C. 2180 – A.S. 733), approvato dalle Camere e non ancora pubblicato, introduce un contributo per la richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno da stabilirsi con decreto ministeriale tra i limiti di 80 e 200 euro.

 

I commi da 8 a 11 contengono alcune disposizioni relative alle sanzioni connesse alla situazione di irregolarità dei lavoratori.

Innanzitutto, il comma 8 sospende i procedimenti penali e amministrativi in corso, nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono le attività oggetto del presente articolo.

In particolare, per gli stranieri, sono considerate ai fini della sospensione le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale, ad eccezione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 del D.Lgs. 286/1998). Per tutti, stranieri e italiani, sono sospesi i procedimenti che riguardano violazioni delle norme relative al lavoro nero.

Per quanto riguarda le prime, oltre alle violazioni delle norme attualmente recate dal testo unico, ed in particolare agli articoli 4 e 5, la disposizione in esame sospenderà presumibilmente anche i procedimenti derivanti dall’applicazione del nuovo articolo 10-bis del testo unico, introdotto dal citato disegno di legge sicurezza definitivamente approvato dalle Camere e non ancora pubblicato (A.C. 2180 – A.S. 733). La norma prevede il nuovo reato di immigrazione clandestina, o più precisamente, di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punito con una ammenda e l’espulsione.

In ogni caso, la norma in esame vieta espressamente procedere all’espulsione nelle more della definizione del procedimento di emersione, ad eccezione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina (comma 10).

La moratoria ha inizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e dura almeno fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (comma 9). A partire da questo momento riprendono i procedimenti a carico di coloro che non hanno presentato la dichiarazione di emersione. Per coloro che hanno presentato la dichiarazione, la sospensione si conclude con la fine del procedimento amministrativo: se l’esito è positivo, ossia se la domanda è accolta e si è proceduto alla stipula del contratto di soggiorno e al conseguente rilascio del permesso di soggiorno, i reati e gli illeciti amministrativi sono estinti (comma 11). In caso negativo, la sospensione ha termine con l’archiviazione o il rigetto della dichiarazione (comma 9).

La cessazione della sospensione sembrerebbe, quindi, essere riferita sia al caso in cui il procedimento si concluda con il rigetto della dichiarazione, sia al caso di inammissibilità della domanda.

 

Si ricorda, che la regolarizzazione di cui all’art. 33 comma 6, della legge 189/2002, prevedeva la non punibilità collegata alla mera presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare .

 

Il comma 12 prevede che in caso di dichiarazione di emersione contenente dati falsi, anche se viene stipulato il relativo contratto di soggiorno, questo è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.

 

Il comma 13 individua una serie di categorie di stranieri che sono esclusi dalla regolarizzazione. Si tratta in primo luogo di coloro che sono stati espulsi in uno dei seguenti casi:

§      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (art. 13, co. 1, testo unico);

§      quando lo straniero è delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso (art. 13, co. 2, lett. c) testo unico);

§      per motivi di prevenzione di terrorismo (art. 3, decreto legge 144/2005, convertito con legge 155/2005).

Sono, pertanto, ammessi i destinatari di provvedimenti di espulsione perché entrati illegalmente nel territorio dello Stato (immigrati clandestini) o perché non hanno fatto richiesta del permesso di soggiorno o in presenza del permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato (immigrati irregolari).

Inoltre, sono esclusi coloro che sono stati segnalati nel sistema informativo Schenghen ai fini della non ammissione nel territorio italiano.

Infine, non possono aderire alla regolarizzazione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei gravi reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza, di cui agli articoli 380 (arresto obbligatorio) e 381 (arresto facoltativo) del codice di procedura penale[24].

 

Al comma 14 vengono disciplinati una serie di provvedimenti di competenza ministeriale.

Con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2. La finalità di tale imputazione è quella di far fronte sia all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti indicati nell’articolo in esame, sia alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, vengono poi determinate le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

 

Il comma 15 reca norme di natura penale.

La prima fattispecie di reato viene individuata nella presentazione, nell’ambito della procedura di emersione delle attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, di false dichiarazioni o attestazioni, ovvero nel concorso nel medesimo fatto.

 

Si ricorda che l’articolo 33 della legge n. 189 del 2002, che ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici, al comma 7 sanzionava con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisse più grave reato, la presentazione di una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione. Una disposizione analoga era contenuta nell’articolo 1 del decreto legge 195/2002, che aveva esteso la procedura di emersione a tutti i tipi di lavoro.

 

Con riferimento alla rilevanza penale della condotta di chi “concorre al fatto”, occorre valutare l’opportunità di chiarire che si tratta di concorso nel medesimo reato, che, peraltro, già l’articolo 110 c.p. punisce con la stessa pena prevista per il reato.

 

Al fine della determinazione delle pene applicabili, il comma 14, anziché specificare la pena applicabile (come nelle disposizioni previste nelle precedenti regolarizzazioni) richiama l’articolo 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Tale ultima disposizione attribuisce rilevanza penale al rilascio di dichiarazioni mendaci, alla formazione di atti falsi o all’uso dei medesimi nei casi previsti dal testo unico (comma 1) nonché all’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità (comma 2). Ai fini della determinazione della pena, la norma rinvia al codice penale e alle leggi speciali in materia.

 

Il comma 3 della medesima disposizione considera, inoltre, come fatte a pubblico ufficiale le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, nonché le dichiarazioni rese dalle persone rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, nel caso di impedimento alla dichiarazione; il comma 4 prevede la possibilità di applicare la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte, nel caso di reati commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte.

 

Con riferimento alle disposizioni del codice penale applicabili, si ricorda che, nell’ambito dei delitti contro la fede pubblica (Titolo VII del Libro II), il Capo III c.p. disciplina le falsità in atti. Con riferimento alla fattispecie in esame, si richiama l’articolo 483, che riguarda la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punendo con la reclusione fino a due anni, la condotta di chi attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. La medesima disposizione prevede che, nel caso di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Potrebbe assumere rilievo anche l’articolo 485 c.p., che punisce la falsità in scrittura privata, ovvero la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. In tal caso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. Si segnala, inoltre, che gli articoli 494 ss. c.p., relativi alle falsità cd. personali, disciplinano talune ipotesi delittuose caratterizzate, in particolare, dall’alterazione degli elementi identificativi di una persona.

 

Nel caso di fatto commesso attraverso la contraffazione o alterazione di documenti, oppure nel caso di utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati la disposizione prevede la reclusione da uno a sei anni.

 

L’art. 482 c.p. riguarda la falsità materiale commessa dal privato e rinvia alle fattispecie previste per il pubblico ufficiale con pene ridotte di un terzo. Gli articoli 476-480 riguardano i delitti di falsità materiale commessi dal pubblico ufficiale:

-        l’art. 476 c.p., prevede la reclusione da uno a sei anni per il pubblico ufficiale che forma un atto falso o altera un atto vero (nella fattispecie aggravata di atto che fa fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni);

-        l’art. 477 c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la contraffazione o alterazione da parte del pubblico ufficiale di certificati o autorizzazioni amministrative;

-        l’art. 478 c.p. punisce con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale che, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

Con riferimento all’uso di un atto falso, l’art. 489 c.p. prevede nei confronti di chi, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso le pene stabilite per i delitti di falsità, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 5, comma 8-bis, del testo unico sull’immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998) punisce con la reclusione da uno a sei anni la condotta di chi contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

 

La disposizione, infine, introduce l’aggravante per il fatto commesso da un pubblico ufficiale. Essa sembra riferita soltanto alla fattispecie di cui al secondo periodo. In tal caso la disposizione recherebbe una norma speciale rispetto alle ipotesi di falsità sopra richiamate applicabili al pubblico ufficiale.

 

Al comma 16 si disciplinano gli interventi per la valutazione dei requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale. In tal senso, si prevede che l’Istituto nazionale della previdenza sociale comunichi al Ministero dell’interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari per gli effetti disciplinati all’articolo 37 del D.P.R. 394/1999.

 

La norma sopra richiamata disciplina l’iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido. Laddove il lavoratore straniero perde il posto di lavoro nei casi di licenziamenti collettivi, individuali o in caso di dimissioni, l’impresa o il datore di lavoro ne danno comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento.

Nei casi di licenziamenti collettivi il centro per l’impiego procederà all’iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità ai fini indennità di mobilità ove spettante per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per almeno sei mesi. Nei casi di licenziamento individuale o dimissioni, lo straniero, entro i successivi quaranta giorni dalla data della perdita del posto di lavoro, deve presentarsi presso il Centro per l’impiego per la dichiarazione in cui attesta l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

Il centro per l’impiego inserisce il nominativo del lavoratore nell’elenco anagrafico e notifica allo Sportello unico dell’immigrazione entro 10 giorni dall’effettuazione dell’inserimento.

 

Il comma 17, in conseguenza delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni sopra descritte, incrementa di 67 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2010, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Viene poi rimesso ad un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, la ripartizione tra le regioni di tali importi sulla base della presenza, in ciascuna regione, di cittadini extracomunitari risultanti dalla procedura di emersione.

 

La relazione tecnica all’emendamento 1.201 stima le maggiori entrate contributive in 1,3 miliardi di euro nei prossimi 4 anni: 130 milioni per il 2009 e 390 milioni per ciascun anno dal 2010 al 2012. Inoltre, nell’ipotesi di 300.000 richieste, il contributo forfetario una tantum di 500 euro a persona dovrebbe generare un introito complessivo di 150 milioni nel 2009, di cui il 40% destinato a far fronte agli oneri a carico del bilancio relativi ai maggiori oneri del servizio sanitario nazionale ed amministrativi. In particolare, i maggiori oneri per il SSN sono calcolati in 67 milioni per il 2009 e in 200 milioni per ciascun anno dal 2010 al 2012. Tale cifra è calcolata esclusivamente sul numero di lavoratori stranieri non comunitari (stimati in 170.000 persone) in quanto i lavoratori italiani e comunitari già usufruiscono delle prestazioni del SSN.

 

Il comma 18 quantifica gli oneri netti derivanti dall’articolo in esame, e provvede alla relativa copertura.

Il comma quantifica gli oneri in 77 milioni di euro per l’anno 2009, 294 milioni di euro per l’anno 2010, 371 milioni di euro per l’anno 2011 e 321 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

Alla copertura degli oneri suddetti si provvede:

§      quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009, con le maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto ministeriale indicato al comma 14;

§      quanto a 17 milioni di euro per l’anno 2009, a 294 milioni di euro per l’anno 2010, a 371 milioni di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilanci per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni contenute nell’articolo in esame.

 


 

Profili finanziari (articolo 1-ter)

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contributi all’Inps

0

0

0

0

130

390

390

390

130

390

390

390

gettito fiscale lavoratori

0

12

31

22

0

12

31

22

0

12

31

22

60% una tantum all’Inps

90

0

0

0

90

0

0

0

90

0

0

0

40% una tantum al SSN

60

0

0

0

60

0

0

0

60

0

0

0

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deducibilità contributi

0

71

182

123

0

71

182

123

0

71

182

123

detraibilità spese badanti

0

35

20

20

0

35

20

20

0

35

20

20

Maggiori oneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oneri SSN

67

200

200

200

67

200

200

200

67

200

200

200

oneri amministr. Inps

10

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

prestazioni Inps

0

0

0

0

2

8

12

15

2

8

12

15

riassegnaz. all’Inps 60% una tantum

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori trasferim. all’Inps

17

294

371

321

0

0

0

0

0

0

0

0

Effetto netto

0

0

0

0

210

88

7

54

210

88

7

54

 

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-    soggetti interessati: 300.000, di cui 130.000 italiani e comunitari e 170.000 extracomunitari;

-    di tali soggetti, il 50 per cento colf e il restante 50 per cento badanti;

-    retribuzione media annua: 10.840 per badanti e 7.000 euro per colf;

-    contributo medio annuo: 1.670 per badanti e 950 euro per colf;

-    monti retributivi e contributivi su base annua: 2.680 milioni di euro per badanti e 390 milioni di euro per colf;

-    una tantum pro capite: 500 euro;

-    ipotesi costo medio aggiuntivo per il SSN: 1.175 euro su base annua, calcolati sui soggetti extracomunitari.

Sulla base di tali dati, la relazione tecnica quantifica, in particolare, i seguenti effetti finanziari sul saldo di indebitamento netto:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

maggiori entrate contributive

130

390

390

390

deducibilità contributi

0

-71

-182

-123

maggiori oneri SSN

-67

-200

-200

-200

effetto fiscale lavoratori

0

12

31

22

detraibilità per badanti

0

-35

-20

-20

oneri ammini­strativi

-10

0

0

0

prestazioni previdenziali

-2

-8

-12

-15

una tantum

150

0

0

0

effetto compen­sativo - Indebi­tamento netto

201

88

7

54

 

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, la relazione tecnica espone i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

effetti sul bilancio dello Stato (SNF)*

-17

-294

-371

-321

copertura SNF per riduzione trasferimenti ad Inps

-17

294

371

321

effetto comples­sivo su SNF

0

0

0

0

*     Per il 2009, si stima che una quota pari al 40 per cento dell’introito dovuto al contributo una tantum sia acquisita al bilancio dello Stato a seguito del decreto di cui al comma 13 per fare fronte agli oneri a carico dello stesso bilancio dello Stato relativi ai maggiori oneri SSN e amministrativi.

 

Sulla base di ulteriori chiarimenti acquisiti dalla Ragioneria Generale dello Stato, si segnala quanto segue:

-    l’importo ridotto delle entrate contributive nel primo anno dipende dalla valutazione prudenziale del fatto che non si riuscirà a regolarizzare più di 4 mesi, sia perché si rinvia ad un successivo DM la determinazione delle modalità di corresponsione, sia perché potrebbe essere non tempestiva la disponibilità della modulistica, sia per scontare una certa resistenza dei datori di lavoro a versare più di quattro mesi;

-    per quanto riguarda l’onere a carico del SSN, esso è stato calcolato solo sui cittadini extracomunitari per una spesa pro capite più bassa di quella quantificata nella Relazione Generale sulla situazione economica del Paese per il 2007 (2008): 1.175 euro a fronte di 1.743 euro su base annua. Tale differenza è riconducibile al fatto che già attualmente il SSN si fa carico di spese nei confronti di tali soggetti (ad esempio, il pronto soccorso);

-    l’effetto contenuto di ripresa di gettito fiscale relativamente all’emersione di tali lavoratori è dovuto al fatto che solo una quota limitata di essi percepirebbe un reddito superiore, marginalmente, alla no tax area;

-    l’effetto limitato di minor gettito fiscale per la detraibilità delle spese per badanti dipende dal fatto che si sono considerati, sulla base di quanto previsto dal TUIR, solo i contribuenti con meno di 40.000 di reddito con familiari gravemente disabili (cioè, 50.000 soggetti x la spesa massima detraibile, pari a 2.100 euro annui, x l’aliquota del 19 per cento);

-    gli oneri per le maggiori prestazioni previdenziali derivano da un ricorso, sia pur limitato, a prestazioni a domanda (per esempio, gli assegni al nucleo familiare o la maternità) da parte dei lavoratori regolarizzati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, anche sulla base degli ulteriori elementi forniti riguardo ai dati riportati nella relazione tecnica.

 


 

Articolo 2, commi 1-4 e 4-ter
(Contenimento del costo delle commissioni bancarie)

 


1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

1-bis. A decorrere dal 1o novembre 2009, il prestatore di servizi di paga­mento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente, ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto, non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».

3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

(omissis)

4-ter. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».


Valuta e disponibilità di bonifici, assegni circolari e bancari

Il comma 1 dell’articolo 2 in esame, come modificato in sede referente dalle Commissioni V e VI della Camera, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario per i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

Ciò al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno.

La norma prevede quindi la sanzione della nullità per qualunque pattuizione contraria, fermo restando, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento vanno conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento[25].

Secondo quanto riferito dalla Banca d’Italia[26], i tempi medi di esecuzione del servizio di incasso degli assegni bancari e circolari, desunti dalle informazioni diffuse dal consorzio PattiChiari, sono pari a 6, 4 giorni lavorativi.

Si ricorda al riguardo che, nell’ambito della funzione di vigilanza sul sistema dei pagamenti svolta ai sensi dell’articolo 146 del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, la Banca d’Italia è chiamata a promuovere l’efficienza e l’affidabilità dei circuiti di pagamento tradizionali, quale quello degli assegni.

L’autorità di vigilanza ha comunicato di recente al Parlamento, nella Relazione annuale sulla sua attività[27], che “nel 2008 sono proseguiti i lavori di analisi e valutazione del progetto che prevede la trasmissione digitale dell’immagine di tutti gli assegni, senza limite d’importo; in tal modo le banche presso le quali gli assegni sono negoziati potrebbero svolgere tutte le attività connesse con l’incasso dei titoli senza la necessità della consegna fisica alla banca trattaria. Il progetto persegue il duplice obiettivo di ridurre i costi operativi legati alla gestione dei titoli cartacei e di abbreviare i tempi di incasso e di disponibilità dei fondi per il beneficiario.”.

Al riguardo, si ricorda l’impegno assunto dall’Associazione bancaria italiana con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di ridurre, entro il 2009, da sette a cinque giorni i tempi massimi di disponibilità dei fondi, secondo quanto riportato nel Provvedimento dell’AGCM n. 13 del 9 aprile 2009

 

Per quanto riguarda i bonifici, da gennaio del 2008 l’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) ha consentito di avviare l’utilizzo del bonifico paneuropeo. Tuttavia, si fa notare che in tutto l’Eurosistema la migrazione alla SEPA procede a ritmo lento per i bonifici. Nel secondo semestre del 2008 i bonifici effettuati con standard SEPA sono stati, nell’intera area, mediamente pari all’1,8 per cento di quelli complessivi[28].

Con riguardo alla regolazione comunitaria riguardante i bonifici, la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno prevede, agli articoli 69 e 73,una disciplina specifica.

 

L’articolo 64 della direttiva 2007/64/CE specifica che il momento della ricezione degli ordini di pagamento è quello in cui un ordine di pagamento trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite viene ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

 

L’articolo 94 della direttiva 2007/64/CE dispone che gli Stati membri devono provvedere a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1° novembre 2009.

Si segnala, fra l’altro, che il documento di consultazione “Trasposizione Titolo IV direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (Diritti ed obblighi in relazione alla prestazione ed all’utilizzo di servizi di pagamento)”, attualmente consultabile sul sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze[29], reca lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, con le relative disposizioni di attuazione agli articoli 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento) e23 (Data valuta e disponibilità dei fondi) che riprendono il contenuto della direttiva.

 

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 2 in esame, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede poi che a decorrere dal 1° novembre 2009 il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico deve assicurare che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.

Si prevede infine che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario debba applicare quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto, rendendo subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

 

Si ricorda che l’articolo 69, par. 1, della citata direttiva n. 2007/64/CE prevede che fino al 1° gennaio 2012 un pagatore può concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine che non sia superiore a tre giornate operative. Questi termini possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

Commissione di massimo scoperto

Il comma 2 dell’articolo 2 in esame, come modificato in sede referente dalle Commissioni V e VI, reca nuove norme in materia di disciplina della commissione di massimo scoperto[30].

Al riguardo, l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previstola nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.

E’ stata altresì prevista la nullità delle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

 

Il comma 2 del citato articolo 2-bis ha inoltre previsto che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme sugli interessi usurari (articolo 1815 c.c.). Il comma 3 del citato articolo 2-bis aveva quindi previsto che i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008 fossero adeguati a tali disposizioni entro centocinquanta giorni dalla medesima data.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 in esame, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, aggiunge all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008 la previsione che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l’affidamento richiesto, non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento. E’ prevista la nullità del patto di remunerazione.

La disposizione prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze debba assicurare la vigilanza sull'osservanza di tali prescrizioni, con propri provvedimenti.

 

Al riguardo, potrebbe risultare opportuno coordinare la disposizione in esame con l’assetto dei controlli previsto nell’ ordinamento di settore, considerato che a norma dell’articolo 128 del Testo unico Bancario la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni che riguardano la trasparenza delle condizioni contrattuali nel rapporto tra banca e cliente è di competenza generale della Banca d’Italia.

 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 in esame, la disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Surroga dei mutui immobiliari

Il comma 3 dell’articolo 2 in esame interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l’obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta.

Con riguardo alla surrogazione dei mutui immobiliari, si ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di surroga per sua volontà prevista dall’articolo 1202 del codice civile.

Secondo il citato articolo 1202 c.c., il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo[31].

 

Il comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha poi previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Il comma 3 dell’articolo 2 in esame aggiunge ora al citato comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2008 la previsione che la banca cedente sia obbligata a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, qualora questa non si sia perfezionata entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione.

La norma fa salva la possibilità di rivalsa per la banca cedente sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 in esame, la disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Modifica delle condizioni contrattuali

Il comma 4-ter dell’articolo 2 in esame, inserito in sede referente, modifica il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al d.lgs. 1o settembre 1993, n. 385, laddove si stabilisce che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente, con preavviso minimo di trenta giorni, e la modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni. La lettera a) del comma 4-ter sostituisce tale ultimo termine con il termine di centoventi giorni.

La lettera b)del comma 4-ter in esame aggiunge, dopo il comma 4 del citato articolo 118 del TUB, il comma 4-bis, secondo cui la modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto.

 


 

Articolo 2, comma 4-bis
(Interventi per il microcredito)

 


4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

Il comma 4-bis, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, dispone lo stanziamento annuale, a partire dal 2010, di una sommapari 1,8 milioni di euro in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito.

Finalità dell’intervento è la promozione, la prosecuzione ed il sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi.

 

Il Comitato nazionale italiano per il microcredito, istituito dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2[32]; è stato disciplinato nell’attività e nello status dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 185-187 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)”[33].

La legge finanziaria 2008 ha disposto che il Comitato, originariamente istituito presso il Ministero degli Affari esteri, continui a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con personalità di diritto pubblico, contribuendo tra l’altro a promuovere ed agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Il Comitato comprende rappresentanti delle Istituzioni, di Enti Locali, di Organizzazioni non Governative, di Istituti e Fondazioni, del settore bancario nonché di quello imprenditoriale.

Esso è dotato di un Fondo comune per porre in essere, in modo autonomo ed esclusivo, gli obiettivi assegnati e per lo svolgimento delle attività istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è assicurata da un regolamento di contabilità approvato con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Comitato (D.P.C.M. 27 novembre 2008).

Si ricorda che per gli anni 2008 e 2009, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 187) autorizzava lo stanziamento di un contributo pari ad un milione di euro per gli anni 2008 e 2009, da destinare al Fondo comune per il funzionamento del Comitato in esame.

 

La norma dispone che al relativo onere si provveda mediante una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE

Il 2 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce Progress, uno strumento europeo di microfinanziamento per l’occupazione e l’integrazione sociale (COM(2009)333) al fine di favorire, nell'attuale contesto di stretta creditizia, l'imprenditorialità per alcuni dei gruppi più svantaggiati in Europa, in particolare i disoccupati e giovani.

Il contributo finanziario del bilancio comunitario per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013 sarà pari a 100 milioni di euro. Secondo una stima prudente effettuata dalla Commissione, l'impatto dello strumento dovrebbe portare il volume dei crediti a circa 500 milioni di euro nell'arco di 4 anni; l'importo medio dei prestiti è stimato a 11.000 euro. Si prevede che i prestiti potranno creare complessivamente 54.540 posti di lavoro.

Progress si affiancherà agli altri programmi comunitari fornendo strumenti di condivisione del rischio, finanziamento con ricorso al credito e finanziamento azionario. Inoltre, in base al principio di addizionalità, esso si aggiungerà, e non si sostituirà, agli interventi pubblici realizzati in ambito nazionale.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 


 

Articolo 3, commi 1-4
(Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie)

 


1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti.

3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;

c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


 

 

L’articolo 3, ai commi da 1 a 4, reca misure per la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie.

In particolare, il comma 1 dispone che, per promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia, entro 40 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), adotta un decreto contenente specifiche misure che vincolano, per l’anno termico 2009-2010, ciascuna società che nell’anno termico 2007-2008 abbia immesso nella rete nazionale di trasporto, anche tramite controllate o controllanti, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale, ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale[34] un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall’AEEG sulla base degli indirizzi definiti con il decreto su menzionato.

Viene precisato che tale decreto è adottato in conformità al comma 10-ter dell’art. 3 del D.L. 185/2008[35].

Si ricorda che tale comma 10-terprevede l’invio di una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell’energia da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2009. Tale segnalazione, che viene resa pubblica, può contenere anche proposte per il miglioramento dell’organizzazione dei mercati, per la promozione della concorrenza e per l’eliminazione di eventuali anomalie del mercato. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il Ministro dello sviluppo economico può adottare uno o più decreti sulla base di tali proposte dell’AEEG, in particolare riguardo a misure per:

-        promuovere l’integrazione dei mercati regionali europei dell’energia elettrica, anche tramite piattaforme comuni per la negoziazione e l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i paesi limitrofi;

-        sviluppare i mercati a termini fisici e finanziari dell’energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, per garantire un’ampia partecipazione degli operatori, un’adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

 

Il comma 2 prevede che il prezzo da riconoscere a ciascuna società che vende il gas nelle procedure concorrenziali previste dal comma precedente è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’AEEG formulata sulla base dei prezzi medi dei mercati europei più significativi ed effettuando altresì un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e i costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. Nel corso dell’esame in sede referente si è precisato che i predetti costi di approvvigionamento devono essere verificati dall’AEEG sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti per la determinazione degli stessi costi per i corrispondenti periodi di competenza.

Se ci fosse una differenza positiva tra il prezzo di vendita pagato dagli acquirenti e quello da riconoscere al cedente, tale differenza deve andare a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del consumo medio degli ultimi 3 anni, mostrino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’AEEG, tenendo conto dei mandati degli stessi clienti.

 

Il comma 3 prevede l’adozione di apposite misure da parte dell’AEEG, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, per consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le suddette procedure concorrenziali.

In particolare, tali misure consistono:

a)   nell’introduzione nelle tariffe di trasporto del gas di misure di degressività che considerino la struttura dei costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a decorrere dal primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo all’entrata in vigore del decreto-legge in esame (lettera modificata nel corso dell’esame in sede referente);

b)   nell’adeguamento delle norme sul bilanciamento del gas, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a favore dei clienti finali anche industriali;

c)   promozione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, dell’offerta dei servizi di punta per il sistema del gas e della fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, rispettando i vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e forniture.

 

Infine il comma 4 prevede che, nel caso i termini per gli adempimenti previsti dall’articolo in esame non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono suppletivamente adottati con DPCM. Viene comunque precisato che tali provvedimenti hanno una vigenza transitoria e perdono validità nel momento in cui vengono adottati gli stessi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi precedenti.

 


 

Articolo 3, commi 4-bis - 4-ter
(Certificati verdi per impianti di cogenerazione connessi ad ambienti a destinazione agricola)

 


4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.


 

 

Nel corso dell’esame in sede referente all’articolo 3 sono stati aggiunti i commi 4-bis e 4-ter.

Il comma 4-bisriconosce il diritto all’emissione dei certificati verdi, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 79/1999[36], per l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento “connessi ad ambienti agricoli, (…) limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata”.

Si ricorda in proposito che lostrumento di incentivazione della produzione di energia elettrica basato sui c.d. “Certificati Verdi” era stato esteso all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, dal comma 71, art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239[37] (c.d. Legge Marzano), successivamente abrogato dalla legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1120).

 

Si osserva che andrebbe chiarito il riferimento alla connessione ad ambienti agricoli degli impianti in questione; peraltro, sul piano formale, sarebbe opportuno sostituire le parole “connessi ad ambienti agricoli” con le seguenti “connessi ad ambienti a destinazione agricola”.

Inoltre, andrebbe precisato che il diritto ai certificati verdi è previsto “limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzataper il teleriscaldamento”.

 

Il comma 4-bis precisa inoltre che ai suddetti impianti non viene applicato quanto disposto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 20/2007[38].

Il citato art. 14, comma 1, del D.Lgs. 20/2007 fa salvi i diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 239/2004, come vigente al 31 dicembre 2006[39], purché gli stessi impianti risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a)  siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 239/2004 e la data del 31 dicembre 2006;

b)  siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004 e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;

c)  entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

Si consideri, peraltro, che il disegno di legge A.S. 1195-B (d.d.l. “sviluppo”), recentemente approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato, all’art. 27, comma 23, e all’art. 30, comma 12 (disposizioni dal contenuto sostanzialmente identico), differisce di un anno – vale a dire al 31 dicembre del 2009 - il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, fissato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 14 del D.Lgs. 20/2007, ai fini della salvaguardia dei diritti alla emissione di certificati verdi relativi all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento riconosciuti dall’art. 1, comma 71, della legge 239/2004.

 

Il comma 4-ter stabilisce che, se necessario, al fine di non gravare sugli oneri generali del sistema elettrico, la quota d’obbligo di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 79/1999, dovrà tener conto dei certificati verdi emessi ai sensi del precedente comma.

Si osserva che la disposizione non appare di immediata ed univoca interpretazione.

 

Il meccanismo dei certificati verdi consiste nell’obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999. Tale quota, inizialmente fissata al 2%, è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell’anno precedente, decurtate dell’elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 100 GWh, ridotta a 50 GWh dalla successiva legge di riordino del settore energetico. La menzionata quota è stata poi innalzata dall’art. 4 del D.Lgs. 387/2003, che ne ha stabilito un incremento annuo dello 0,35% per il triennio 2004-2006, demandando a successivi decreti la fissazione degli ulteriori incrementi per i trienni successivi. Su tale norma è successivamente intervenuta la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, comma 146 dell’art. 2), che ha fissato l’incremento annuo della quota minima d'obbligo, con riferimento al periodo 2007-2012, in 0,75 punti percentuali, prevedendo che gli ulteriori incrementi per gli anni successivi al 2012 saranno stabiliti con decreti ministeriali.

Sulla disciplina dei certificati verdi incide il disegno di legge A.S. 1195-B, recentemente approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato, che a partire dal 2011 trasferisce l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 79/1999, dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento (gestione dei flussi di energia sulla rete in modo che l'offerta e la domanda siano sempre in equilibrio). A partire da tale data, quindi, la quota obbligatoria di produzione di energia da fonti rinnovabili sarà calcolata sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto.

 

Si ricorda inoltre che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 267, comma 4, lett. c), aveva disposto che i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge 239/2004, potessero essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 79/1999, solo successivamente all’annullamento di tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tuttavia successivamente il comma 13 dell’art. 14 del D.Lgs. 20/2007 ha previsto che, al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 239/2004 (di cui al comma 1 del medesimo art. 14: cfr. supra), la norma di cui al su citato art. 267, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'art. 11, commi 1-3, del D.Lgs. 79/1999, per coprire fino al 20% dell'obbligo di propria competenza; tale percentuale può essere modificata con apposito decreto, allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo funzionamento del meccanismo di incentivazione per gli impianti di cogenerazione per i quali vengono fatti salvi i diritti acquisiti.

 

Gli oneri generali del sistema elettrico sono voci di costo previste per legge[40] - per finanziare gli interventi effettuati sul sistema elettrico per finalità di interesse dell’intera collettività - che vengono pagate da ogni cliente finale in funzione dei consumi effettivi di energia elettrica (ad eccezione della componente A6 che viene pagata in base alla potenza impegnata). Nella tariffa elettrica per i clienti finali tali oneri sono definiti, generalmente, come componenti tariffarie A.

In particolare, gli oneri generali di sistema sono destinati:

-        alla copertura dei costi sostenuti per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare (componente A2), nonché per le misure di compensazione territoriale (componente MCT);

-        alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (componente A3);

-        al finanziamento di regimi tariffari speciali previsti dalla normativa a favore di specifici utenti o categorie d’utenza (componente A4);

-        al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico (componente A5);

-        alla copertura dei cosiddetti "stranded costs" (componente A6), ossia i costi sopportati dalle imprese elettriche per la generazione di energia elettrica non recuperabili nell’ambito del mercato liberalizzato e che verranno rimborsati alle imprese per un periodo transitorio;

-        alla copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (componente UC4).

Il più rilevante degli oneri generali del sistema elettrico a carico dei clienti finali, attraverso la componente A3 della tariffa elettrica, è costituito dagli oneri derivanti dagli incentivi CIP 6, introdotti con la delibera delComitato interministeriale prezzi n. 6/92 per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

Il meccanismo - spesso al centro di accesi dibattiti negli ultimi anni -consiste in un incentivo diretto a favore dei produttori di energie rinnovabili e assimilate che, avvalendosi di una apposita convenzione, inizialmente cedevano all’ENEL l’energia prodotta in eccedenza ad un prezzo fisso superiore a quello di mercato. L’ENEL da parte sua recuperava la differenza di prezzo attraverso un’apposita voce di costo nella bolletta degli utenti. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 79/1999 (“decreto Bersani”) nei rapporti contrattuali in essere tra ENEL ed altri operatori nazionali è subentrato il Gestore dei servizi elettrici Spa, che dal 1° gennaio 2001 ritira le “eccedenze” di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.


 

Articolo 3, comma 4-quater
(Regime di costi e tariffe per le imprese elettriche minori)

 


4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.


 

 

Il comma 4-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone che, per garantire ai clienti finali un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo viene applicato il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui all’art. 7, comma 3, della L. 10/1991[41].

 

Si ricorda che l’art. 7 della L. 10/1991ha ribadito il regime tariffario speciale a beneficio delle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel avviato con i provvedimenti di unificazione tariffaria del 1961 del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Tali provvedimenti, a completamento del processo di unificazione delle tariffe sul territorio nazionale avviato nel 1953, avevano infatti introdotto un meccanismo di integrazione tariffaria per compensare le imprese di produzione e distribuzione dalle perdite derivanti dall’applicazione delle tariffe unificate.

Il comma 3 del citato art. 7, in particolare, dispone che il CIP (attualmente: l'Autorità per l’energia elettrica ed il gas[42]), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce per ciascun anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di energia elettrica di cui al comma 1 (imprese elettriche minori non trasferite all’Enel), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle stesse imprese produttrici e distributrici.

Al successivo comma 4 si prevede che il CIP (attualmente: l'Autorità per l’energia elettrica ed il gas) può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle suddette imprese produttrici e distributrici qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle stesse imprese produttrici e distributrici[43].

 

Il comma in esame prevede quindi che, per la predetta finalità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, valorizzando in particolare i costi per investimenti e per la qualità del servizio.

Infine, i costi per la copertura dell’onere vengono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico[44].

 


 

Articolo 4, commi 1-4
(Interventi urgenti per le reti dell’energia)

 


1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.


 

 

L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a)      qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

b)      nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

 

Ai sensi del comma 1, tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa.

Con un emendamento (4.27) è stata soppressa l’intesa con le regioni e le province autonome interessate, ma con un altro emendamento (4.100) è stato previsto che tale intesa è invece necessaria per gli interventi relativi alla produzione dell’energia (ma non per quelli relativi alla trasmissione e distribuzione).

 

Con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo (comma 2) e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario - senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato - nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4).

Si ricorda che l’articolo 11 della legge 400/1988 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, si proceda alla nomina di commissari straordinari del Governo.

La nomina è disposta con D.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario, la durata dell’incarico (salvo proroga o revoca) e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

Quanto ai poteri attribuiti al commissario, ai sensi del successivo comma 3, il commissario, sentiti gli enti locali interessati[45], emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008.

Si ricorda che l’art. 20 del DL 185/2008 (come modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in estrema sintesi, si prevede l’individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie nonché l’istituzione di un commissario straordinario con poteri di impulso e anche sostitutivi (vedi tabella).

Il comma 4 attribuisce al commissario i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici[46] nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

In sostanza la disposizione ricalca la norma relativa al cd. commissario di protezione civile (vedi tabella) cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992[47] ed estesi, ai sensi dell'art. 5-bis, del decreto-legge 343/2001, ai grandi eventi[48]. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. E’ quindi previsto che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivate.

 

Occorrerebbe quindi valutare la disposizione proposta alla luce del tessuto ispiratore della legge 225/1992, eventualmente, rinviando alla relativa procedura, con riferimento anche all’obbligo di motivazione delle deroghe alle disposizioni vigenti.

Si segnala inoltre che l’esclusione delle regioni dalle fasi di per la produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia. Occorrerebbe altresì chiarire se, come in altri casi di procedure straordinarie, permane il vincolo al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale[49] e paesaggistica nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

 

La normativa vigente in materia di autorizzazioni

Per quanto riguarda la normativa vigente, nell’ambito delle autorizzazioni relative al settore elettrico il modello autorizzativo maggiormente utilizzato è quello che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico, introdotto dal decreto-legge 239/2003 e previsto per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 MW (art. 1-sexies, comma 8, del DL n. 239/2003[50]), nonché per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica (commi 1-3 del medesimo art. 1-sexies) e per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (in tal caso però l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede che l’autorizzazione non sia rilasciata dal Ministero ma dalla Regione).

In particolare, l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora: dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerati attività di preminente interesse statale. L'autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241, sul procedimento amministrativo. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

Si segnalano modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico recate dai decreti-legge nn. 239/03 e 7/02, previste dal disegno di legge “collegato” A.S. 1195-B, approvato dalla Camera in seconda lettura e in procinto di essere esaminato dal Senato, ai commi 24 e 25 dell’art. 27.

In particolare, il comma 24 apporta una serie di modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 239/03, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Il comma 25 reca una integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7/02 (c.d. sblocca centrali) con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

 

Con riferimento al settore del gas si ricorda, invece, che la disciplina delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è contenuta nell'articolo 46 del decreto-legge 159/2007[51]. il quale prevede che detta autorizzazione sia rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 340/2000, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale. L'art. 8 della legge n. 340 del 2000 riguarda l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico, e stabilisce che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, precisando che ai fini della procedura di autorizzazione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. L'art. 46 precisa altresì che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve comunque essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi, indicata dal comma 2 dell'art. 8 della citata legge di semplificazione 1999 come la sede istituzionale di svolgimento della procedimento autorizzatorio ivi disciplinato, convocata per iniziativa del responsabile unico del procedimento stesso, nominato dal Ministro dell'industria. Sempre ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge n. 159, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

Si segnala che il su citato disegno di legge “collegato” A.S. 1195-B, al comma 31 dell’art. 27, interviene in materia di terminali di rigassificazioneattraverso una integrale riscrittura dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159/07.

 

Da ultimo, si ricorda che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari cui si è fatto – di norma – ricorso negli ultimi anni per velocizzare le procedure di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture. Non sembra, viceversa che in tale ambito si sia fatto finora ricorso alla figura del commissario di governo proposta nell’articolo in commento.

 

Le figure dei commissari straordinari

1. Il commissario sbloccacantieri

art. 13 del decreto-legge 67/1997, modificato dapprima dall’art. 14 della legge 144/1999 (cd “collegato ordinamentale”) e dall’art. 2, comma 9, della legge 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture”) e poi dall’art. 6 del decreto-legge 7/2005, che ha trasformato tale normativa da transitoria a permanente

Poteri: per far ripartire un numero circoscritto di opere (n. 152), avviate da anni, ma bloccate per vari motivi, molte delle quali affidate prima della legge n. 109/1994[52], il commissario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.

In caso di assunzione da parte del commissario di competenze regionali, provinciali o comunali, egli è tenuto a trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha quindici giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente (anche in difformità dalle determinazioni del commissario).

2. Il commissario straordinario per le opere strategiche

art. 2, commi 5-10, del D.Lgs. 190/2002 confluite nel Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) recante la normativa speciale sulle opere strategiche.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordi­namento. Sono tenuti a seguire l'anda­mento delle opere e a provvedere alle azioni di indirizzo e supporto, promuo­vendo le intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Eventualmente il Presidente del Consiglio può abilitare i commissari straordinari ad esercitare anche i poteri previsti dal citato art. 13 del decreto 67/1997.

Essi hanno, inoltre, l'obbligo di riferire al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte e sono tenuti ad operare secondo le direttive impartite dai tre soggetti sopra menzionati e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il commissario straordinario per le opere autostradali

art. 5, commi 7-9 e 11 e 13, del decreto-legge 35/2005 (cd. decreto competitività), confluito nell’art. 194, commi 7-9 e 11-12 del D.Lgs. 163/2006.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordinamento e compiti più strettamente operativi. In caso di ritardi, rallentamenti o impedimenti nei lavori possono assumere i poteri di cui al decreto legge 67/1997.

4. Il commissario di protezione civile

art. 5 della legge 225/1992

Poteri: I commissari possono agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004[53] - diramata a seguito di censure mosse in sede comunitaria sull’esistenza dei presupposti di imprevedibilità e non imputabilità allo Stato membro - stabilisce che le ordinanze non possono contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e circoscrive il ricorso ai commissari a realtà effettivamente caratterizzate dallo stato di emergenza.

Tale modello è stato applicato al settore delle opere infrastrutturali in relazione alla realizzazione del Passante di Mestre.

5.  Il commissario per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale

art. 20 del decreto-legge 185/2008, modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009

Poteri: di impulso e sostitutivi; obbligo di comunicare eventuali ritardi al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano; proposta di revoca dell'assegnazione delle risorse qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione dell'opera.

A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle norme cui si intende derogare.

Tale modello, peraltro, non è ancora stato applicato.

 

 


 

Articolo 4, comma 4-bis
(Soggetti autorizzati alla stipula dei “contratti secretati”)

 

4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonché dell'amministrazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità».

 

 

Il comma in esame novella il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice appalti) al fine di includere, tra i soggetti autorizzati alla stipula dei cd. contratti secretati, anche l'amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 17 (“Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza”) dispone che “le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo”.

 


 

Articolo 4, comma 4-ter
(Stima degli immobili)

 


4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'ese­cuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme recipro­camente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.


 

 

Il comma in esame reca una norma finalizzata a fornire criteri per la stima degli immobili, ai fini della liquidazione dei dovuti risarcimenti, qualora vi sia la revoca, da parte del giudice, dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (prevista dall’art. 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001), in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che abbia ritenuto la confisca contrastante con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi protocolli addizionali.

Viene infatti previsto che, fermi restando gli effetti della revoca citata, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute:

§      la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite;

§      ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto, al valore in essere all’atto della restituzione all'avente diritto;

§      ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

 

La norma in esame sembra quindi finalizzata a dirimere le questioni giurisprudenziali, sottolineate in dottrina, emerse in seguito alla recente sentenza della CEDU del 20 gennaio 2009.

Con la sentenza del 20 gennaio 2009, caso Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia (ricorso n. 75909/01), la CEDU ha ravvisato la violazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (nulla poena sine lege) ed anche la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (rispetto dei beni) addizionale alla stessa Convenzione, in una fattispecie riguardante la confisca (penale) di alcuni terreni e costruzioni situati vicino Bari sulla costa detta “Punta Perotti”[54].

Autorevole dottrina si è soffermata su alcuni punti “critici” della sentenza della CEDU, sottolineandone l’apparente incongruenza e i possibili risvolti sull’ordinamento nazionale; la Corte europea, infatti, nella motivazione della decisione citata “ha ammesso, rispetto alla sanzione della confisca dell’intera area ricompresa nel piano di lottizzazione, la possibilità di comminare la demolizione delle opere edilizie realizzate, ritenuta più limitata e adeguata. Non sfugge che l’affermazione si pone in aperta contraddizione con la tesi di fondo accolta dalla Corte, non appena si osservi che anche il reato di costruzione abusiva, e la sanzione demolitoria che ne consegue, devono nella specie ritenersi, alla stessa stregua del reato di lottizzazione abusiva, sforniti di base legale e/o viziati da arbitrarietà per difetto dell’elemento psicologico del reato. Tale contraddizione non è di poco conto e l’affermazione della Corte europea da cui trae origine non può essere trattata come un semplice ed innocuo obiter dictum. Essa, al contrario, è idonea a produrre effetti esiziali sulla quantificazione del danno risarcibile. Difatti, la ammessa possibilità di demolizione dei manufatti realizzati potrebbe costituire un primo tassello per fornire linfa alla tesi dell’irrisarcibilità dei costi di costruzione sopportati dai proprietari, e, di conseguenza, limitare la commisurazione del risarcimento del danno esclusivamente alla privazione delle aree confiscate, con esclusione del soprassuolo. È noto infatti il principio generale che un manufatto realizzato abusivamente non può costituire oggetto di indennizzo in caso di esproprio del suolo su cui insiste (ex multis cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/04/2004, n. 7758)”[55].

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) “La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.

Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20243 del 25 marzo 2009 (depositata in data 14 maggio 2009), pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale della disciplina in tema di confisca dei terreni e manufatti abusivamente lottizzati per asserito contrasto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, affermando che la confisca conserva la sua natura sanzionatoria, anche se ordinata dopo l’estinzione del reato, in quanto collegata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esistente ed applicata da un organo giurisdizionale penale[56].

 


 

Articolo 4, commi 4-quater – 4-quinquies
(Società Stretto di Messina S.p.a.)

 


4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizza­zione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 4-quater, dispone che venga assegnato alla società Stretto di Messina S.p.a. un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture istituito dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2008.

 

Si ricorda che il Fondo infrastrutture è stato istituito, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dall’art. 6-quinquies del D.L. 112/2008, per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche). Esso è alimentato con le risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate, per l’attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali. Non sono considerate, ai fini della dotazione del nuovo Fondo, le risorse FAS che alla data del 31 maggio 2008 risultano vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento della “premialità”. In base alla citata norma istitutiva, la dotazione del Fondo Infrastrutture viene ripartita con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Con la richiamata norma dell’art. 18, comma 1, lettera b), del D.L. 185/2008, è stato invece previsto che le somme assegnate a tale Fondo siano destinate anche alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

 

Sembrerebbe, pertanto, opportuno riformulare la disposizione facendo riferimento alla norma istitutiva del Fondo di cui all’art. 6-quinquies del D.L. 112/2008.

 

Viene, inoltre, previsto che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, venga nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 20 del citato D.L. 185/2008, con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche attraverso l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

 

Si ricorda che l’art. 20 del D.L. 185/2008 (come modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del D.L. 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, tra le quali anche l’istituzione di una specifica figura di commissario straordinario delegato con poteri di impulso e anche sostitutivi (si veda il punto 5 della tabella sulle figure dei commissari straordinari dell’art. 4).

 

Il comma 4-quinquies dispone, inoltre, che il mandato del commissario straordinario sia a termine, ovvero abbia una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario dovrà riferire al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmettere i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici).

 

Si tratta della struttura tecnica di missione prevista per il monitoraggio delle attività di realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) ed istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con D.M. 10 febbraio 2003.

Si ricorda da ultimo che la Società Stretto di Messina è stata costituita l'11 giugno 1981 (a seguito della legge istitutiva 1158/1971) ed è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina, una delle principali opere della cd. legge obiettivo. Il d.lgs. 114/203 (che reca modifiche ed integrazioni alla legge 1158/1971) conferma la società Stretto di Messina S.p.A. concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale. A partire dal 1° ottobre 2007 la società è controllata da ANAS che ha una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%,  nell'ambito di una compagine azionaria che vede RFI con il 13% e le Regioni Calabria e Siciliana con una partecipazione pari al 2,6% ciascuno.

 


 

Articolo 4-bis
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

 


1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.


 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, impone alle autorità competenti per l’aggiudicazione di contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di affidare, tramite gara pubblica, almeno il 10% dei servizi a soggetti diversi da quelli su cui esercita il controllo analogo[57] ogni qualvolta si operi secondo quanto disposto dall’art. 5, par. 2, del regolamento CE n. 1370/2007.

 

Si ricorda che, per quanto concerne la normativa nazionale, la materia in esame risulta disciplinata, dal D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422[58], con il quale è stata, tra l’altro, data attuazione a quanto stabilito dal regolamento comunitario n. 1191/69.

La materia del trasporto pubblico di passeggeri è, in sede comunitaria, disciplinata dal citato regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. Le norme contenute nel predetto regolamento del 2007 entreranno in vigore soltantoil 3 dicembre 2009, così come previsto dall’art. 12, con la conseguenza che, sino a tale data, restano in vigore le disposizioni del regolamento n. 1191/1969. Peraltro, lo stesso regolamento prevede un lungo periodo transitorio, che scadrà il 2 dicembre 2019.

Con il regolamento n. 1191/69 sono stati, in particolare, soppressi "gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico"[59] (art. 1, reg. 1893/91) ferma restando la possibilità, per le amministrazioni competenti, di mantenere o imporre ai soggetti erogatori (cioè alle imprese di trasporto) gli obblighi di servizio pubblico, con l’obbligo, in tal caso, di concludere un apposito "contratto di servizio pubblico" avente lo scopo di garantire "servizi di trasporto sufficienti". Alla suddetta normativa si è adeguato il legislatore nazionale, prevedendo, con il D.Lgs. n. 422/1997, che spetta alle regioni stabilire i servizi minimi, sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni stesse. Gli enti locali possono, tuttavia, istituire, d’intesa con la regione, servizi di trasporti aggiuntivi a quelli definiti dalla regione con oneri a carico degli enti stessi.

In ordine all’ambito di applicazione del regolamento n. 1370/07, va precisato che questo si riferisce all’esercizio dei servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, con esclusione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico e del loro valore turistico

Le disposizioni del regolamento n. 1370/07 si applicano, inoltre, soltanto ai contratti di servizio pubblico per la fornitura e gestione di servizi di trasporto di passeggeri sotto forma di concessione di servizi. Diversamente, ossia se i detti contratti assumono la forma dell’appalto pubblico, ad essi si applicano le disposizioni di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Ciò premesso, il nuovo sistema di affidamento del servizio di trasporto pubblico di passeggeri introdotto con il regolamento n. 1370/07 consiste nel fatto che l’autorità competente sceglie, qualora non intenda erogare direttamente il servizio, l’operatore al quale affidare, mediante un contratto di servizio pubblico, la fornitura e la gestione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri sottoposti ad obblighi di servizio pubblico. Con riferimento specifico all’affidamento della fornitura ed alla gestione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, questi possono avvenire, come precisato, o in forma diretta o mediante gara. La forma diretta di affidamento è sempre ammessa, a meno che la legislazione nazionale non la vieti (art. 5, par. 2).

L’affidamento diretto può essere disposto dalle autorità competenti a livello locale con facoltà, altresì, di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri (c.d. gestione diretta in economia) ovvero di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico ad un soggetto giuridicamente distinto, in qualità di operatore interno (affidamento c.d. in house).

L’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico ad un operatore interno è consentita solo se l’autorità competente o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, eserciti sull’operatore interno un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. L’operatore interno e qualsiasi soggetto sul quale il detto operatore esercita un’influenza anche minima incontrano, nell’espletamento della loro attività, alcune limitazioni, peraltro note anche all’ordinamento nazionale: devono esercitare la loro attività di trasporto pubblico di passeggeri all’interno del territorio competente; non possono partecipare a procedure di gara per la fornitura di trasporto pubblico di passeggeri organizzate fuori del territorio dell’autorità competente a livello locale.

L’operatore interno deve, inoltre, svolgere la parte più importante della propria attività con l’autorità o con le autorità che lo controllano. Il regolamento n. 1370/07 ammette altre ipotesi di "affidamento diretto", senza, in tal caso, che occorra che l’affidatario sia un operatore interno (art. 5, par. 4). Trattasi dei c.d. affidamenti sotto soglia, accanto al parametro della percorrenza chilometrica.

L’autorità competente può, infine, procedere all’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico di passeggeri anche nel caso in cui si verifichi una situazione di "emergenza" determinata dalla interruzione del servizio o dal pericolo imminente di interruzione (art. 5, par. 5).

I casi di affidamento diretto qui considerati possono, comunque, essere vietati dalla legislazione nazionale.

Il regolamento n. 1370/07 (art. 4, par. 3 e 4) stabilisce, altresì, quale debba essere la durata massima degli affidamenti del servizio di trasporto pubblico di passeggeri, distinguendo, al riguardo, a seconda che si tratti di trasporto con autobus (non superiore a 10 anni), per ferrovia (non superiore a 15 anni) o con altri modi di trasporto su rotaia o "misto" (non superiore a 15 anni qualora il trasporto per ferrovia o su rotaia è superiore al 50% rispetto a quello effettuato con autobus). La durata dell’affidamento può, comunque, essere "prorogata" sino al massimo del 50% se si deve tener conto delle modalità di ammortamento dei beni o di affidamenti che riguardano regioni ultra periferiche.

 

La norma in commento, inoltre, circoscrive territorialmente le forniture di servizi di trasporto pubblico locale facendo divieto alle società aggiudicatarie ai sensi dell'art. 5 (par. 2, 4, 5, 6) e 8 (par.2) del suddetto regolamento CE, di partecipare a medesime procedure di gara in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.

 

Si osserva che la norma in esame interviene sulla medesima materia oggetto dell’art. 61 dell’A.C. 1441-ter-B[60], il quale autorizza le autorità idonee ad aggiudicarsi i contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ad avvalersi delle norme di cui all'art. 5 (par. 2, 4, 5, 6) e 8 (par.2) del Regolamento CE n. 1370/2007, con facoltà di poter anche derogare alle leggi di settore, stabilendo che per le stesse società, che risultino aggiudicatarie in tal modo di contratti di servizio, non trovi applicazione la dispensa di cui all’art. 18, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 422/1997.


 

Articolo 4-ter
(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV)

 


1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza­zione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'in­frastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono soppresse.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 4-ter autorizza la spesa di 9,6 milioni di euro per il 2009 per l’incremento del Fondo, di cui all’articolo 11-septies del D.L. n. 203/2005[61], destinato a compensare l’Ente nazionale di assistenza al volo – ENAV S.p.A. per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa.

 

Il Fondo di cui al citato articolo 11-septies è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 30 milioni di euro, ed è alimentato con parte dei proventi derivanti dall’addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili.

Si ricorda che l’ENAV è una società per azioni interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’ENAV organizza ed eroga i servizi:

a)    di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea e di informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme;

b)    di meteorologia aeroportuale;

c)    di informazione aeronautica;

d)    di telecomunicazioni aeronautiche;

e)    di radio-navigazione e radio-diffusione.

Svolge inoltre attività di promozione, studio e ricerca, di produzione cartografica, di formazione e addestramento del personale aeronautico specialistico, proprio o di terzi; provvede al controllo delle procedure operative e alla certificazione degli impianti.

 

Il comma 2, per la copertura dell’onere di cui al comma 1, provvede alla riduzione, per lo stesso importo di 9,6 milioni di euro, dello stanziamento previsto per il 2009 in favore dell’Ente nazionale aviazione civile - ENAC dalla tabella C, allegata alla legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009).

 

Si segnala che lo stanziamento complessivo in favore dell’ENAC per il 2009 previsto dalla citata legge n. 203/2008 ammonta a 61,787 milioni di euro.

L’ENAC è un ente pubblico non economico, istituito con il D.Lgs. n. 250/1997, e sottoposto alla vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, compreso il sistema aeroportuale. I suoi principali obiettivi riguardano:

-        la sicurezza dei voli, sia con riferimento alla prevenzione degli incidenti, che alla salvaguardia contro gli atti illeciti;

-        la tutela dei diritti degli utenti;

-        la verifica del rispetto degli standard di qualità da parte degli operatori del settore;

-        la realizzazione di un’equa competitività, finalizzata al miglioramento dell’efficienza economica del settore.

 

Il comma 3 prevede uno stanziamento per assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte dell’ENAV S.p.A. sui seguenti aeroporti:

§      Brindisi,

§      Rimini,

§      Roma Ciampino,

§      Treviso S. Angelo,

§      Verona Villafranca,

§      Comiso.

Lo stanziamento, di complessivi 72,1 milioni di euro, è destinato ai necessari interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi e verrà erogato nell’arco di un quadriennio:

§      8,8 milioni di euro nel 2009;

§      22,1 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

 

I commi da 4 a 6 dispongono la soppressione di alcune agevolazioni fiscali, il cui maggior gettito (comma 7) è destinato alla copertura delle spese sostenute dall’ENAV per i suddetti interventi.

 

Il comma 4 sopprime, in particolare, i commi 2 e 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90[62].

La prima norma soppressa riguarda la determinazione della base imponibile a fini IVA delle operazioni di assegnazione di alloggi ai soci delle società cooperative, costruiti su aree in proprietà, adibiti ad “abitazione principale”: essa è individuata nel 70 per cento del costo degli alloggi medesimi.

 

Nel dettaglio, il comma 2 prevede che, per le assegnazioni in favore dei soci di alloggi adibiti ad abitazione principale, caratterizzati come “non di lusso” e la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 (art. 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche) da parte di cooperative e loro consorzi - fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali - la base imponibile delle operazioni è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi.

 

La seconda norma soppressa (articolo 3, comma 3 del D.L. 90/1990), con formulazione analoga, concerne la determinazione della base imponibile a fini IVA delle operazioni di assegnazione di alloggi ai soci delle cooperative, costruiti su aree in diritto di superficie, adibiti ad “abitazione principale”: essa è individuata nel 50 per cento del costo degli alloggi medesimi.

 

Il comma 5 sopprime il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417[63].

Tale norma prescrive che l’esaminata percentuale di riduzione della base imponibile prevista per la cessione di alloggi ai soci delle operative da parte delle società medesime (rispettivamente al 70 per cento e al 50 per cento del costo degli immobili, per le cessioni di alloggi costruiti su aree in diritto di proprietà e in diritto di superficie) si applica anche ai corrispettivi di godimento, periodicamente versati dai soci alla cooperativa, per l'assegnazione in godimento di case di abitazione caratterizzate come “non di lusso” e la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953.

 

Il comma 6 modifica l'articolo 6, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633[64], che individua il momento in cui le operazioni soggette ad IVA si considerano perfezionate.

In linea generale, l’articolo 6 considera le cessioni di beni effettuate al momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, o nel momento della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili, salvo che per ipotesi particolari previste dal comma primo. Tra di esse vi è il caso (comma primo, lettera d)-bis) di assegnazioni in proprietà di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa: la cessione si considera effettuata alla data del rogito notarile[65].

 

La norma in commento si riferisce al caso particolare in cui vi è stata l’emissione della fattura o il pagamento parziale o totale del corrispettivo anteriormente al perfezionamento delle operazioni soggette ad IVA, ovvero indipendentemente dal perfezionamento stesso. In tali ipotesi, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Nella formulazione attuale della disposizione, tale regola non si applica alle assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa le quali, come già visto supra, si considerano perfezionate alla data del rogito notarile.

 

Il comma 6 dell’articolo in commento, sopprimendo il riferimento alla lettera d)-bis, dispone che, per le assegnazioni ai soci di alloggi da parte delle cooperative a proprietà divisa, la data di effettuazione dell’operazione - a fini IVA - sia quella dell’emissione di fattura o del pagamento del corrispettivo, se si sono verificati anteriormente al perfezionamento legale della fattispecie, ovvero indipendentemente da esso.

 

Il comma 7 prevede che le maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle predette agevolazioni siano destinate alla copertura degli oneri recati al comma 3, ovvero le spese necessarie ad assicurare la funzionalità dei servizi di navigazione aerea e per effettuare gli interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi.

 


 

Articolo 4-quater
(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici)

 


1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: «a presentare offerte» sono inserite le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 87:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando un'offerta appaia anor­malmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulte­riore verifica, in contraddittorio»;

2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;

d) all'articolo 88:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnan­do al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;

3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustifi­cazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;

5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporanea­mente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;

e) all'articolo 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta­cinque giorni»;

h) all'articolo 166:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


 

 

L’articolo 4-quater, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) volte a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e a ridurre i relativi tempi di svolgimento:

 

§      comma 1, lettera a):

all’articolo 70, comma 11, lettera b), la riduzione dei termini di ricezione delle offerte di partecipazione – nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara – in caso di urgenza è estesa anche ai casi in cui l’offerta ha per oggetto il progetto definitivo, purché il termine non sia inferiore a quarantacinque giorni (in luogo degli ottantadue giorni stabiliti dal comma 6 ovvero cinquanta, in caso di avviso di preinformazione, come previsto dal comma 7).

Tale previsione non si applica nel caso di appalti relativi a lavori aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice (articolo 53, comma 2, lettera c)).

 

§      comma 1, lettera b):

con riferimento ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, è soppresso il comma 5 dell’articolo 86;

Tale comma stabilisce che le offerte siano corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara (a titolo esemplificativo, l’articolo 87, comma 2 reca: economia del procedimento, soluzioni tecniche, condizioni eccezionalmente favorevoli, originalità del progetto, la possibilità di un aiuto di Stato, il costo del lavoro) e che il bando o la lettera di invito precisino le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi (ai sensi degli articoli 87 e 88, recanti, rispettivamente, i criteri di verifica e il procedimento di esclusione). All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.

 

§      comma 1, lettera c):

riguardo ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, all’articolo 87, il comma 1 è modificato nel senso di chiarire che le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante devono riguardare le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88.

Si reintroduce la previsione – soppressa al precedente articolo 86, secondo la quale all'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio;

Dalla lettura delle due modifiche sopra richiamate, emerge che la presentazione delle giustificazioni è spostata dalla fase di presentazione dell’offerta alla fase di richiesta della stazione appaltante in sede di verifica. La platea si riduce pertanto alle sole offerte ritenute anormalmente basse.

 

§      comma 1, lettera d):

in conseguenza delle modifiche sopra richiamate, all’alinea del comma 2 dell’articolo 87, che reca le specifiche sulle giustificazioni, è soppresso il riferimento all’articolo 86, comma 5 (soppresso dalla lettera a)) e all’articolo 87, comma 1;

 

§      comma 1, lettera e):

quanto al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, il comma 1 del successivo articolo 88 è modificato nel senso di assegnare al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni (anziché dieci) per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, che la stazione appaltante richiede per iscritto;

 

§      comma 1, lettera f):

all’articolo 88, dopo il comma 1 è inserito un comma 1-bis che consente alla stazione appaltante di istituire una Commissione per esaminare le giustificazioni prodotte, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione del Codice (non ancora emanato), nonché di chiedere ulteriori precisazioni all'offerente;

 

§      comma 1, lettera g):

all’articolo 88, comma 2, all’offerente viene assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare le precisazioni richieste;

Le previsioni di cui alle lettere f) e g) sono di analogo tenore di quelle contenute nell’attuale comma 3 (ora sostituito).

 

§      comma 1, lettera h):

all’articolo 88, il nuovo comma 3 prevede che la stazione appaltante, ovvero la Commissione di cui al comma 1-bis, esamini gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

 

§      comma 1, lettera i):

all’articolo 88, comma 4, il termine entro il quale la stazione appaltante convoca l’offerente prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa - invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile - è ridotto da cinque a tre giorni lavorativi;

In proposito, si ricorda che, ai sensi del successivo comma 5, qualora l’offerente non si presenti alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

 

§      comma 1, lettera l):

all’articolo 88, comma 7, accanto alla procedura di verifica progressiva delle offerte è introdotta - in alternativa e purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito – la possibilità di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta; è inoltre previsto che l’aggiudicazione avvenga nel rispetto delle disposizioni sulle procedure di affidamento e sul controllo degli atti (recate, rispettivamente, dagli articoli 11 e 12 del Codice);

 

§      comma 1, lettere m) ed n):

le modifiche introdotte all’articolo 122, comma 9 (contratti di lavori pubblici sotto soglia), e all’articolo 124, comma 8 (contratti di servizi e forniture sotto soglia), di carattere meramente formale, sostituiscono il riferimento all’articolo 86, comma 5 (soppresso) con il riferimento all’articolo 87, comma 1 (modificato);

 

§      comma 1, lettera o):

all’articolo 165, comma 4, al terzo periodo, con riferimento ai lavori relativi a infrastrutture strategiche, i termini a disposizione delle amministrazioni per esprimere le proprie valutazioni al Ministero infrastrutture sul progetto preliminare sono ridotti da novanta a sessanta giorni e quelli a disposizione del predetto Ministero per formulare la proposta al CIPE da sessanta a quarantacinque giorni;

Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 165 prevede che i soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio e agli enti gestori delle interferenze. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.

 

§      comma 1, lettera p):

all’articolo 166, comma 3, secondo periodo, i termini a disposizione delle amministrazioni per esprimere le proprie valutazioni al Ministero infrastrutture sul progetto definitivo sono ridotti da novanta a sessanta giorni;

 

§      comma 1, lettera q):

all’articolo 166, comma 4, i termini a disposizione del Ministero per valutare le osservazioni delle amministrazioni sul progetto definitivo e formulare la proposta al CIPE sono ridotti da novanta a sessanta giorni.

 

Quanto all’applicazione delle norme in esame, i successivi commi prevedono che:

§      le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a n), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (comma 2);

§      le disposizioni di cui al comma 1, lettera o), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 3);

§      le disposizioni di cui al comma 1, lettera p), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto(comma 4);

§      le disposizioni di cui al comma 1, lettera q), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto(comma 5).

 


 

Articolo 4-quinquies
(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici)

 


1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono acce­dere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modifica­zioni.

5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Le norme introdotte sono dirette ad agevolare l’accesso al mercato fondiario da parte dei giovani imprenditori agricoli ai quali potranno essere concessi in affitto i beni di proprietà dello Stato, di enti pubblici statali o delle regioni e province autonome. La relazione annuale del MIPAAF dovrà anche riferire sulla possibile successiva alienazione dei beni affittati e sull’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario.

 

Il primo comma richiede che l’Agenzia del Demanio, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge e d’intesa con il dicastero agricolo, individui nell’ambito del patrimonio statale i beni liberi che in base all’accatastamento risultino a destinazione agricola e non siano utilizzabili per altri fini istituzionali; detti beni potranno essere affittati con le modalità specificate nei successivi commi.

Alla individuazione del bene consegue il suo inserimento nel “patrimonio disponibile dello Stato”.

In merito al primo comma occorrerebbe chiarire la nozione di “bene libero” e in particolare se ci si intenda riferire: a beni che non sono oggetto di sfruttamento economico, oppure a beni su cui non insistono oneri o diritti a favore di terzi, oppure - più in generale - a beni non appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.

In tale terza ipotesi tale disposizione andrebbe peraltro coordinata con la previsione del «trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato» prevista dall’ultimo periodo.

 

Il secondo comma prevede che il Ministro delle politiche agricole e quello dell’economia elaborino gli indirizzi sulla base dei quali l’Agenzia del demanio dovrà procedere all’assegnazione in affitto dei beni ai giovani imprenditori agricoli.

 

Il comma 3 concede ai contratti di affitto di cui al precedente comma le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 228/2001, art. 5-bis co. 2 e 3, in tal modo prevedendo l’esenzione dalle imposte indirette applicabili in sede di registrazione dei contratti in oggetto.

L’articolo 5-bis del D.Lgs n. 228/2001, introdotto dall’art. 7 del D.Lgs n. 99/2004, ha abrogato le disposizioni codicistiche sulla “minima unità colturale” introducendo in sostituzione il “compendio unico” definito come l’estensione di terreno in grado di assicurare i livelli minimi di redditività stabiliti dai piani regionali di sviluppo rurale che consentono di accedere agli aiuti all’investimento previsti dalle norme comunitarie sullo sviluppo rurale. Per agevolare la formazione del compendio unico il secondo comma dell’art. 5-bis, ha concesso l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere, sui trasferimenti di terreni agricoli, a qualsiasi titolo avvenuti, disposti a tale scopo in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, nonché la riduzione a un sesto degli onorari notarili. Benefici analoghi sono disposti dal comma 3 per i masi chiusi.

Allo scopo di conservare la funzione produttiva aziendale il legislatore ha tuttavia subordinato le agevolazioni e riduzione di spese alla condizione che i beneficiari assumano l’impegno di coltivare o condurre i terreni per almeno dieci anni (stesso comma 2 dell’art. 5-bis), ed ha altresì imposto il vincolo della indivisibilità del compendio unico per 10 anni dopo l’acquisto, con conseguente nullità degli atti (sia inter vivos che mortis causa) idonei a produrne il frazionamento (comma 4), definendo anche una articolata disciplina dei procedimenti successori.

 

Il comma 4 prevede che i giovani imprenditori assegnatari dei beni abbiano conseguentemente accesso alle misure disposte con gli artt. 9 e 10 della legge n. 185/2000 in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.

Il D.Lgs. n. 185/2000[66] è intervenuto a riordinare l’intera normativa in materia di agevolazioni all’imprenditorialità giovanile, novellando la disciplina dei nuovi incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, nonché del prestito d’onore[67].

Per quanto riguarda in particolare l’ambito territoriale di applicazione delle norme, va detto che le misure per la nuova imprenditorialità in agricoltura di cui all’art. 9 si estendono a tutto il territorio nazionale, mentre i soggetti beneficiari sono i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione di un’azienda agricola, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative relative alla produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura (art. 10). In merito va rammentato che, ai sensi dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 228/2001[68], è considerato giovane imprenditore agricolo il soggetto avente una età non superiore a 40 anni, mentre negli altri settori di attività previsti dal D.Lgs n. 185/2000 è richiesta una età compresa fra i 18 e 35 anni.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi, per investimenti ed entro i massimali fissati dall’Unione europea, contributi a fondo perduto e mutui agevolati di durata non superiore a 15 anni compreso il preammortamento; contributi a fondo perduto in conto gestione, ancora nei limiti fissati dall'Unione europea; assistenza tecnica per la realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative (art. 3)

L’art. 23 del D.Lgs. n. 185 affida a Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere alla selezione delle domande e alla erogazione delle agevolazioni, nonché all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate. La società Sviluppo Italia è, dunque, l’ente autorizzato a stipulare i contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure agevolative.

Il regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo I del D.Lgs. 185, adottato con il D.M. n. 250/04[69], per quanto riguarda gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori. rimanda con l’articolo 8 all’art. 8 del regolamento comunitario n. 1257/99[70] che prevede la concessione di tali aiuti a condizione che l'agricoltore non abbia ancora compiuto 40 anni, possieda conoscenze e competenze professionali adeguate e si insedi, in qualità di capo, per la prima volta in un'azienda agricola; l’azienda deve inoltre dimostrare redditività e rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. L'aiuto al primo insediamento può consistere in un premio unico o in un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dal primo insediamento Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attività può essere accordato, per un periodo di tre anni dal primo insediamento, un ulteriore sostegno di importo non superiore a 30.000 euro.

Le condizioni relative al finanziamento di investimenti sono definite dall’art. 4, che esclude gli investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti; quelle per l’attività di formazione e per l’assistenza tecnica sono regolate dagli artt. 9 e 10.

 

Il comma 5 consente anche agli enti pubblici statali di concedere in affitto ai giovani, con le medesime modalità, i beni di cui siano proprietari, previa autorizzazione dell’ente vigilante. I proventi derivanti debbono essere versati, nella misura del 90%, all’entrata del bilancio statale da dove saranno riassegnati al Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi, ovvero per la erogazione alle imprese agricole del contributo pubblico alla stipula dei contratti di assicurazione dai danni provocati da calamità naturali o particolari eventi atmosferici (D.Lgs. 102/04, art. 15 co. 2 primo periodo).

 

Il comma 6 prevede che anche le regioni e province autonome possano procedere alla definizione di contratti d’affitto sui propri beni a destinazione agricola, che dovranno essere impiegati con le medesime modalità di cui ai precedenti commi.

 

I commi 7 e 8 richiedono che il dicastero agricolo presenti annualmente una relazione al parlamento sull’attuazione delle norme, dalle quali non deve derivare alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

Nella relazione peraltro il dicastero dovrà valutare la possibilità di pervenire alla cessione per alienazione dei beni oggetto di affitto indicando anche le modalità per l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli affittuari.

 


 

Articolo 4-sexies
(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone)

 


1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica­zioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.


 

L’articolo 4-sexies, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, assoggetta (comma 1) all’IVA con aliquota del 10 per cento, prevista per prestazioni di trasporto di persone dalla tabella A, parte III del DPR 26 ottobre 1972, n. 633[71], anche le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 422/1997[72], i rapporti tra gli enti pubblici e le imprese di trasporto, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono regolati con contratti di servizio. Il contratto definisce in particolare il servizio offerto, gli standard qualitativi minimi, la struttura tariffaria adottata, l’importo dovuto dall’ente pubblico all’impresa di trasporto e le relative modalità di pagamento ed adeguamento e le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.

Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 188/2003[73], è il soggetto responsabile della realizzazione, manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli e che assicura la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Il gestore dell’infrastruttura deve essere un soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti e conclude accordi con queste per l’utilizzo dell’infrastruttura.

 

Il comma 2 qualifica la suddetta norma come disposizione di interpretazione autentica, impedendo dunque recuperi o rimborsi di imposta.


 

Articolo 4-septies
(Interventi in favore della filiera agroalimentare)

 


1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'impiego da parte dell'ISA del predetto importo resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord».


 

 

L’articolo in esame, modificando l’articolo 28, co. 1-bis del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, dispone che i 150 milioni di euro che dovevano essere trasferiti all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A da parte di Sviluppo Italia (ora Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa), entro il termine del 31 marzo 2008 e per lo svolgimento dei compiti istituzionali della società in favore della filiera agroalimentare, siano invece posti a carico del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, e quindi a carico del bilancio dello Stato. L’importo peraltro è destinato a gravare per 20 milioni di euro sull’esercizio 2009 e per i restanti 130 milioni di euro sul 2010, con un vincolo di destinazione che ricalcando i criteri di riparto del FAS stabilisce che l’85% sia destinato al mezzogiorno ed il restante 15% alle aree del centro-Nord.

In merito alle nuove disposizioni merita segnalare che il Consiglio d’amministrazione della società ISA, nella propria relazione al bilancio 2008, riferisce che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa ha contestato la legittimità dell’art. 28 co. 1-bis del D.L. n. 248 e che conseguentemente ha convenuto in giudizio la stessa Isa innanzi al tribunale ordinario di Roma.

 

L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. è una finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare, istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia, alla quale è stato pertanto attribuito il compito di assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare e di erogare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Il comma 1-bis dell’art. 28 sopra menzionato ha previsto che il trasferimento patrimoniale, a suo tempo disposto dall’art. 10-ter del D.L. n. 203/2005, da parte di Sviluppo Italia a beneficio dell'istituto ISA, si completasse con il trasferimento aggiuntivo, entro il termine del 31 marzo 2008, di 150 milioni di euro destinati allo svolgimento dei compiti istituzionali della società in favore della filiera agroalimentare.

Per ulteriormente rafforzare la società, la medesima norma ha anche autorizzato l’ISA ad acquisire per incorporazione, entro il successivo 30 giugno, la società Buonitalia richiedendole una revisione delle norme statutarie in modo da includere fra i propri scopi sociali anche le attività di pertinenza della incorporata.

 

Il Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, dal quale sono prelevati i 150 milioni di euro, è stato introdotto dall’articolo 7-quinquies, comma 10 del decreto-legge n. 5/2009, attraverso una novella alla lettera b-bis) dell’articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, che lo ha reso destinatario, in luogo del Fondo per la competitività - di cui all’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 - di quota parte delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Al menzionato fondo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la delibera CIPE 6 marzo 2009 n. 4 ha assegnato 9,053 miliardi, riservando 400 milioni agli interventi correlati all’emergenza rifiuti nella Regione Campania (termovalorizzatore di Acerra) e al vertice del G8, sull’Isola della Maddalena. Peraltro, l’articolo 7-quinquies del decreto-legge 5/2009 ha posto a carico del Fondo strategico anche la copertura di parte degli oneri recati dal decreto medesimo, nella misura complessiva di 1,4 miliardi.

Ancora a valere sulle risorse del Fondo strategico va segnalato che il D.L. 39/2009 (terremoto Abruzzo) ha previsto, con l’articolo 14, comma 1, che il CIPE assegnasse un importo non inferiore a 2 miliardi e non superiore a 4 miliardi di euro, da ripartire in quote annuali, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione: con delibera del 26 giugno 2009 il CIPE ha destinato 3.955 milioni per gli interventi connessi al terremoto.

 

In merito al vincolo di destinazione territoriale stabilito per l’utilizzo delle risorse da trasferire all’ISA, il criterio di riparto è il medesimo di quello applicato nella delibera del Cipe del 21 dicembre 2007, n. 166/2007 che in attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 ha disposto la Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate fra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno, nella misura rispettivamente del 15 e dell'85 per cento.

Per la concreta delimitazione delle macroaree si fa ricorso ai criteri di individuazione assunti dall’ISTAT che identifica il Mezzogiorno con il Sud e le Isole, includendovi oltre alle due isole maggiori la Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e il Molise.

 


 

Articolo 5
(Detassazione degli investimenti in macchinari)

 


1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusiva­mente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferi­menti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Asso­ciazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.


 

 

L’articolo 5, modificato ed integrato nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite, reca agevolazioni fiscali in favore dei titolari di redditi d’impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale nonché disposizioni dirette a favorire il credito alle piccole e medie imprese.

Detassazione degli investimenti

I commi da 1 a 3-bis dispongono l’esclusione, ai fini della determinazione del reddito d’impresa,di una quotadel costo sostenuto per l’acquisto delle tipologie di investimenti indicati nella norma in esame.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che la finalità della norma è quella di fornire impulsi positivi per fronteggiare l’attuale momento di crisi economica e che la disposizione introduce un regime di detassazione che riprende strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994.

 

La norma, pur non individuando esplicitamente i soggetti beneficiari, attribuisce l’agevolazione ai titolari di reddito d’impresa. Pertanto, risultano inclusi nell’ambito soggettivo di applicazione le persone fisiche e le persone giuridiche esercenti attività d’impresa che realizzano, nell’esercizio della propria attività, un utile o una perdita fiscale.

Ai fini dell’ammissione al beneficio non rileva il regime fiscale adottato e, pertanto, sono inclusi anche coloro che abbiano optato, in alternativa al regime ordinario, in favore dell’applicazione di regimi fiscali agevolati.

 

L’esclusione ai fini della determinazione del reddito d’impresa consiste, sostanzialmente, in una esenzione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali e dell’imposta sul reddito delle società (IRPEF e relative addizionali e IRES) mentre non rileva ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

Rientrano nell’agevolazione i nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 30 giugno 2010.

In base alla formulazione del comma 1, sembrerebbero rientrare nell’agevolazione anche le importazioni le quali, invece, sono state escluse nella quantificazione contenuta nella relazione tecnica allegata al provvedimento. Sul punto è opportuno un chiarimento.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1, sostituito nel corso dell’esame in Commissione, gli effetti dell’agevolazione fiscale in commento non rilevano ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti per l’esercizio nel quale gli investimenti vengono effettuati. In altre parole, gli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010 produrranno effetti in termini di saldo dell’imposta da versare, rispettivamente, nel 2010 e nel 2011.

La norma non disciplina espressamente l’ipotesi in cui, a seguito della detassazione, il soggetto beneficiario realizzi una perdita in luogo dell’utile ovvero determini una perdita superiore a quella che avrebbe realizzato in assenza dell’agevolazione in esame.

In tale ipotesi, pertanto, si ritiene applicabile la disciplina generale prevista dall’articolo 8 TUIR ai sensi della quale la perdita fiscale può essere riportata in avanti e dedotta dai redditi della stessa natura realizzati nei quattro periodi d’imposta successivi; tuttavia, se la perdita è realizzata da una “impresa minore” può essere portata in deduzione dai redditi di diversa natura realizzati esclusivamente nello stesso esercizio in cui si determina la perdita stessa.

 

Il comma 1 esclude dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50 per cento degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco.

Le tabelle Ateco, elaborate dall’ISTAT al fine di individuare un’unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito ONU, contengono un elenco delle attività economiche ed attribuiscono a ciascuna di esse un codice a sei cifre.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 ha adottato, con decorrenza 1° gennaio 2008[74], le predette tabelle ai fini fiscali, i cui codici devono essere utilizzati dal contribuente in ogni rapporto con l’Agenzia delle entrate.

In particolare, la divisione 28 – concernente le attività per le quali le prime due cifre del codice sono rappresentate dal numero 28 – riguarda la “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove” e contiene 47 codici di attività, dei quali 46 individuano specifiche tipologie di macchinari ed attrezzature, mentre l’ultima (codice 28.99.99) ha natura residuale in quanto relativa a “fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali non classificate altrove”.

 

Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ha dato attuazione alla direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose. Il provvedimento prevede che i titolari di attività industriali che implicano l’uso di determinate sostanze pericolose (indicate nell’Allegato I) redigano un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti (articolo 7), un rapporto di sicurezza (articolo 8) e un piano di emergenza interno (previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine) (articolo 11).

 

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.

 

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame in Commissione, dispone una ipotesi ulteriore di revoca del beneficio che riguarda, diversamente da quanto previsto nel comma 3, il soggetto cessionario indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione.

In particolare, la revoca opera qualora il bene oggetto dell’investimento viene ceduto ad un soggetto avente stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

La definizione di stabile organizzazione è contenute nell’articolo 162 del TUIR ai sensi del quale con tale termine si intende “una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”. Lo stesso articolo reca, inoltre, l’indicazione degli elementi che caratterizzano la stabile organizzazione nonché individua alcune tipologie che, in ogni caso, non possono essere definite come tale.

Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato istituito il 1º gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e l'Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi EFTA di partecipare al mercato comune europeo senza dover essere membri dell'Unione. Attualmente i paesi aderenti allo Spazio economico europeo non inclusi nell’Unione europea sono l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Agevolazioni in favore della capitalizzazione delle società

Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, introduce un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone.

In particolare, si introduce la possibilità di escludere dalla imposizione fiscaleil rendimento presunto dell’aumento di capitale sociale, qualora l’operazione di capitalizzazione:

§      sia perfezionata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. Ai fini dell’applicazione della norma, pertanto, non è sufficiente la semplice delibera assembleare di approvazione dell’aumento del capitale sociale;

§      comporti la sottoscrizione delle nuove quote o azioni da parte di una persona fisica. Sono pertanto esclusi dal beneficio gli aumenti di capitale sociale sottoscritti da qualunque tipo di soggetto diverso dalle persone fisiche;

§      sia eseguita con conferimento effettuato ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile.

Gli articoli 2342 e 2464 del Codice civile disciplinano i conferimenti di capitale effettuati con riferimento, rispettivamente, alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni. Tali norme dispongono che, ove l’atto costitutivo non disponga diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro e che all’atto della sottoscrizione deve essere versato in banca almeno il 25% del conferimento in denaro. Se, invece, i conferimenti sono rappresentati da beni in natura, l’operazione è assimilata, in materia di garanzia e di rischi, alle cessioni e pertanto il socio è tenuto a fornire la garanzia del bene e il passaggio dei rischi è regolato dalle norme sulla vendita (art. 2254 del Cod. civ.). Per i conferimenti rappresentati da crediti, il socio conferente può rispondere dell’insolvenza del debitore nei limiti dell’importo riconosciuto come sottoscrizione del capitale.

L’importo agevolatoescluso da imposizione fiscale” è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al 3 per cento dell’incremento del capitale sociale fino ad un massimo di 500.000 euro. Pertanto, in sostanza, l’ammontare massimo dell’importo annuo escluso dalla imposizione fiscale risulta pari a 15.000 euro.

Il periodo agevolato in cui opera la detassazione è fissato in cinque anni e decorre dal periodo d’imposta nel corso del quale è stato perfezionato l’aumento del capitale sociale.

Sarebbe opportuna una precisazione diretta ad individuare con esattezza quali siano le imposte interessate dall’esclusione “da imposizione fiscale” indicata nella norma.

Qualora il regime agevolato interessi, come sembrerebbe doversi interpretare dalla norma, le imposte sui redditi, andrebbe chiarito se, in caso di realizzo di un utile inferiore all’ammontare escluso dalla tassazione, l’eccedenza non dedotta possa determinare una perdita fiscale riportabile nei cinque periodi d’imposta successivi a quello del realizzo.

Infine, si chiede un chiarimento diretto a confermare che la determinazione del rendimento presunto, così come la esclusione da imposizione fiscale, sia riferita ai soli cinque periodi d’imposta interessati dall’agevolazione in commento.

Credito alle PMI

Il comma 3-quater prevede la stipula di una convenzione tra il Ministro dell’economia e delle finanze e l’ABI diretta ad attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. La convenzione dovrà essere stipulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 


 

Articolo 6
(Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa)

 

1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

 

 

L’articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

L’ammortamento è una procedura che consente la ripartizione in più anni, ai soli fini fiscali, del costo sostenuto per l’acquisto di beni ad utilità pluriennale.

Il D.M. 31 dicembre 1988 emanato in attuazione dell’articolo 67 (ora 102) del TUIR, ha individuato, per ciascuna categoria di attività e per ciascuna tipologia di bene, un coefficiente in base al quale viene determinata la quota di ammortamento deducibile nella determinazione del reddito imponibile fiscale.

Va rilevato che la modifica dei parametri contenuti in un decreto ministeriale emanato in attuazione di una norma contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) non sembrerebbe richiedere una apposita autorizzazione legislativa. Nel caso in questione è tuttavia da ritenere – e su tale punto potrebbe essere opportuna una conferma da parte del Governo – che si intervenga con norma primaria a presidio della neutralità finanziaria delle modifiche da apportare prevedendo a tal fine un espresso vincolo di compensatività tra le modifiche medesime.

La norma dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento ed in particolare quelli relativi a:

§      beni a più avanzata tecnologia o beni che producono risparmio energetico, per i quali la norma sembrerebbe favorire una accelerazione dell’ammortamento. In altre parole, un aumento del coefficiente di ammortamento consente una riduzione del periodo complessivo di deduzione del costo ed un incremento della quota annua dedotta ai fini fiscali;

§      beni industrialmente meno strategici, per i quali la norma sembrerebbe prevedere un ampliamento del periodo di ammortamento in quanto compensativo delle modifiche previste al punto precedente.

 

 


 

Articolo 6-bis
(Disposizioni in favore delle imprese esercenti
servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale)

 


1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettiva­mente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attua­zione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto.


 

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone, al fine di fronteggiare la crisi economica del settore dell’autotrasporto e favorirne il processo di liberalizzazione, un contributo in favore delle imprese di autotrasporto interregionale.

In particolare, il comma 1 riconosce un contributo per l’acquisto, negli anni 2009 e 2010, di autobus di categoria “euro 4” ed “euro 5”, nei limiti del 75 % del costo. Per ogni impresa il contributo non può superare la quota complessiva di 400.000 euro, mentre il limite di spesa complessivo è pari a 3 milioni di euro per il 2009 e 5 milioni per il 2010.

 

Si ricorda che le linee interregionali che collegano più di due regioni, costituiscono, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 422/1997, servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, sono di competenza statale. L’esercizio di tali linee da parte di imprese private forma oggetto di regime concessorio.

 

Il comma 2 precisa che l’erogazione del contributo avviene nel rispetto di quanto indicato dal DPCM 3 giugno 2009 e dalla decisione 28 maggio 2009 C (2009)4277.

 

Si ricorda che il DPCM 3 giugno 2009 reca Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica ed è adottato in conformità alle Decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, la Decisione della Commissione europea C(2009)4277, Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile, prevede che possano essere concessi aiuti nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Questa tipologia di aiuto può essere concessa sotto qualsiasi forma (sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti, aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia, aiuti concessi sotto forma di misure fiscali). L’aiuto può coprire sia spese per investimenti che spese di funzionamento. Sono escluse le imprese attive nel settore della pesca, della produzione primaria di prodotti agricoli. L’art. 3 del citato DPCM 3 giugno 2009 stabilisce che, ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, le amministrazioni assicurano che:

a)    gli aiuti siano in forma di regime;

b)    gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008;

c)    prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma;

d)    l'importo dell'aiuto sia calcolato al lordo delle imposte dovute.

 

Il comma 3 fa rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, per definire le modalità di attuazione della norma di cu al comma 1.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria, prevedendo che, quanto agli oneri di 3 milioni per il 2009, si provveda con le risorse destinate alle amministrazioni statali di cui all’art. 1 del D.L. 3-10-2006 n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito dalla legge n. 286/2006. Per i 5 milioni relativi al 2010 si provvede invece mediante utilizzo delle maggiori entrate previste dal decreto legge in esame.

 


 

Articolo 7
(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)

 


1. All'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR», sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;

b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».

2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.

3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.


 

 

L’articolo 7, inserendo il comma 3-ter all’articolo 106 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari.

L’articolo 106 del TUIR reca disposizioni fiscali in materia di svalutazione e accantonamento dei crediti da riscuotere iscritti in bilancio. Si ricorda che la svalutazione è ammessa con riferimento ai cosiddetti crediti in sofferenza, ossia quelli vantati nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili non soggetti a procedure concorsuali. L’accantonamento, invece, è ammesso con riferimento alla totalità dei crediti e rappresenta il costo dedotto per il rischio generale di insolvenza da parte dei debitori.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 106, la svalutazione dei crediti in sofferenza per gli enti creditizi e finanziari è ammessa, in ciascun esercizio, in misura non superiore all’importo corrispondente allo 0,30 per cento dei crediti iscritti in bilancio; l’eccedenza è deducibile in quote costante nei diciotto esercizi successivi. L’accantonamento per rischi su crediti è ammessa, in via residuale, solo se la svalutazione effettuata è inferiore al predetto limite e fino a concorrenza dello stesso; il totale dell’ammontare accantonato per rischi su crediti nei vari esercizi non può, in ogni caso, essere superiore al 5 per cento dell’ammontare dei crediti stessi.

L’ammontare dei crediti cui applicare le predette percentuali non comprende gli importi coperti da garanzia assicurativa.

 

L’ambito di applicazione della disciplina introdotta dall’articolo in esame riguarda i nuovi crediti:

§      erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2010, limitatamente alla quota eccedente la media annuale dei crediti erogati nei due anni precedenti (comma 1, lettera a));

§      erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), ed eccedente la media dei crediti la quale dovrà essere commisurata alla residua durata del periodo d’imposta (comma 2). In altre parole, trattandosi dei crediti erogati dal 1° luglio al 31 dicembre 2009, la norma sembrerebbe considerare la media semestrale in luogo di quella annuale.

 

Ai sensi del comma 1, lettera a), la nuova disciplina sulla svalutazione e accantonamento dei crediti dispone:

§      l’incremento dell’importo deducibile nell’anno. In particolare, viene elevata dallo 0,30 per cento allo 0,50 per cento la percentuale da applicare all’ammontare dei crediti iscritti in bilancio ai fini della determinazione del tetto massimo deducibile in ciascun esercizio;

§      la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Sono esclusi dalla nuova disciplina i crediti assistiti da garanzia e quelli relativi a misure agevolative concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.

 

La lettera b) del comma 1 reca norme di coordinamento dirette a precisare che la perdita sui crediti può essere portata in deduzione limitatamente alla quota eccedente l’ammontare già dedotto ai sensi del comma 3 e del comma 3-bis. In altre parole, lo stralcio per inesigibilità di un credito iscritto in bilancio è riconosciuto fiscalmente per la quota di credito precedentemente non svalutata o non accantonata per rischio di insolvenza.

 

Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti dalla norma in esame. A tal fine viene prevista un’attività di controllo mirata da parte dell’Agenzia delle entrate e, in caso di violazione, si dispone l’applicazione delle sanzioni, in misura massima, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

L’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997, recante disposizioni in materia di sanzioni per violazioni concernenti la dichiarazione dei redditi, individua diverse misure di sanzioni che dipendono dal tipo di violazione commessa dal contribuente. In particolare:

-        in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione massima è pari al 240 per cento dell’imposta dovuta ovvero a 1.033 euro se l’imposta non è dovuta; se il contribuente è obbligato alla tenuta di scritture contabili la sanzione è raddoppiata;

-        in caso di accertamento di maggiore imponibile o maggiore imposta dovuta, la sanzione massima è pari al 200 per cento della maggiore imposta dovuta; tale misura è incrementata di un ulteriore 10 per cento se il contribuente ha omesso o ha effettuato infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore.

In ogni caso, le sanzioni sono aumentate di un terzo se riferite a redditi prodotti all’estero.

 


 

Articolo 8
(Sistema “Export banca”)

 


1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.


 

 

L’articolo demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A.[75].

 

Il modello organizzativo proposto prevede in particolare che le operazioni di internazionalizzazione delle imprese assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.[76] potranno essere finanziate dalla Cassa con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale, ovvero dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie.

 

A tal fine la norma: da una parte, demanda ad appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di autorizzare e definire le attività che la CDP S.p.A. potrà effettuare al servizio di SACE S.p.A. al fine della costituzione del sistema di export-banca; dall’altra, specifica che le predette operazioni di penetrazione nei mercati esteri delle imprese italiane assistite e garantite dalla SACE sono assimilate alle operazioni di interesse pubblico che possono - a seguito della estensione delle competenze della Cassa disposta da ultimo dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[77] - essere finanziate dalla CDP S.p.A. con l’utilizzo delle citate risorse finanziarie.

 

Si ricorda che il citato art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 185/2008, novellando l’articolo 5, comma 7, lett. a), del decreto-legge 269/2003[78], concernente i soggetti che possono accedere ai finanziamenti - sotto qualsiasi forma - della Cassa depositi e prestiti S.p.A., ha abilitato la stessa ad utilizzare i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali - assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate - e i fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni a carattere finanziario, per il finanziamento di operazioni di interesse pubblico promosse dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti pubblici e da organismi di diritto pubblico, “tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione”.

Successivamente, l’articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009, ha ulteriormente ampliato le competenze della CDP S.p.A., specificando le diverse forme che possono assumere le operazioni di finanziamento ammissibili rientranti nella gestione separata della Cassa, le quali possono ora configurarsi, oltre che come finanziamenti, anche come rilascio di garanzie e assunzione di capitale di rischio o di debito. La norma ha inoltre abilitato la Cassa al finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) per finalità di sostegno dell’economia.

Il secondo periodo del citato comma 4-bis dell’articolo 3, ha inoltre disposto che le operazioni di finanziamento possano essere effettuate sia in via diretta dalla Cassa, sia avvalendosi della intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito; la norma ha tuttavia esplicitamente escluso dalla possibilità di finanziamento diretto della Cassa le operazioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI), le quali pertanto possono essere effettuate esclusivamente attraverso intermediari autorizzati.

Per quanto riguarda la SACE S.p.a., si segnala che, da ultimo, l’articolo 52 del disegno di legge collegato alla manovra per il 2009, A.S. 1195-B[79] (approvato dalla Camera in seconda lettura e in procinto di essere esaminato dal Senato), ha previsto l’adozione di una delega recante tra i principi direttivi quello della separazione tra l’attività che la SACE S.p.a. svolge a condizioni di mercato e l’attività che, invece, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente. Inoltre la citata norma di delega ha definito il principio che le due attività sopra menzionate possano essere esercitate da organismi diversi e che all’organismo destinato a svolgere l’attività a condizioni di mercato possano partecipare anche soggetti interessati all’attività o all’investimento, purché non in evidente conflitto di interessi.

 

Durante l’esame in sede referente è stata aggiunta una disposizione che attribuisce ai medesimi decreti con cui il Ministro dell’economia e delle finanze autorizza e definisce le attività della Cassa depositi e prestiti S.p.A. finalizzate alla costituzione del sistema di export-banca, il compito di stabilire altresì le modalità ed i criteri per consentire le operazioni di assicurazione del credito da parte della SACE SpA delle esportazioni, anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

 


 

Articolo 9, comma 1
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

 


1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui alla presente lettera comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.


 

 

L’articolo introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contenute nella direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, recepita nel nostro ordinamento ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002[80].

 

Ai fini della formulazione del testo, durante l’esame in sede referente sono state apportate alcune modifiche di carattere formale, volte in particolare a chiarire che la disciplina prevista alla lettera a) si propone di prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie della pubblica amministrazione e che quella prevista alla lettera b) è riferita alla rilevazione straordinaria dei residui passivi e al pagamento dei debiti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Per quanto concerne la prima delle suddette finalità, la lettera a), numero 1, del comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni indicate nell’elenco pubblicato annualmente ISTAT[81], adottino, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti.

A tali misure deve essere data pubblicità nel sito internet delle amministrazioni interessate.

Allo scopo di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il numero 2 della predetta lett. a) prevede una specifica responsabilità di carattere disciplinare e amministrativo del funzionario delle medesime amministrazioni chiamato ad adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa; in capo a quest’ultimo è infatti posto l’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti sia con i relativi stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica, la cuiviolazione comporta, appunto, una responsabilità disciplinare ed amministrativa.

La norma dispone, inoltre, che se per ragioni sopravvenute lo stanziamento di bilancio non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione è chiamata ad adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Sono esplicitamente escluse dall’applicazione del numero 2 le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni.

 

Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, il numero 3 estende alle altre pubbliche amministrazioni individuate dal citato elenco dell’ISTAT – ad eccezione delle regioni e delle province autonome - l’applicazione del programma di analisi e di revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle relative risorse di bilancio, previsto dall’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008[82] per le sole amministrazioni ministeriali.

Si prevede inoltre che per le regioni e le province autonome la disposizione in oggetto costituisca un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

I risultati delle suddette analisi sono illustrati in apposti rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal citato articolo 9, al comma 1-quater, vale a dire sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009, che alla data di redazione del presente dossier non risulta ancora emanata.

 

Si ricorda che, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie delle amministrazioni centrali, l’articolo 9 del decreto-legge 185/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), come novellato dal decreto-legge 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009), ha previsto l’avvio di un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio da parte dei Ministeri interessati, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. spending review)[83], ai sensi dell’art. 3, co. 67, della legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007). I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti e costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della citata legge finanziaria per il 2008, da inviare al Parlamento e al Ministero dell’economia e delle finanze[84].

 

Si rileva infine che lo stesso articolo 9 del predetto D.L. 185/2009, al comma 3-bis, nel rispetto del Patto di stabilità interno, ha previsto per l’anno 2009 la possibilità da parte di regioni ed enti locali di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l’esigibilità di crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

 

Ai sensi del numero 4 della lettera a), la Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni relative alle misure organizzative e di controllo della spesa sopra richiamate relative alle amministrazioni statali, secondo procedure da definire con apposito decreto che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali si prevede invece che siano gli organi interni di revisione e di controllo a provvedere ad analoghe attività di vigilanza.

L’ultimo periodo del numero 4 dispone che i rapporti di cui al precedente numero 3 debbono essere inviati ai Ministeri vigilanti mentre per gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale essi sono allegati alle relazioni previste dai commi 166 e 170 dell’articolo 1, della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006)[85].

La lettera b)dispone con riferimento ai crediti per somministrazioni, forniture e appalti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

La norma prevede che l’ammontare di tali crediti, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009, che risultano in essere alla data della pubblicazione del decreto in esame, venga accertato da una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini della loro liquidazione.

I crediti in questione saranno resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine rese disponibili con la legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009, come disciplinato dall’articolo 17, primo comma, della legge 468/1978.

 

La norma è sostanzialmente finalizzata ad avviare un processo di smaltimento dei residui passivi cumulati nel passato per somministrazioni, forniture e appalti, risultanti come esigibili in base alla ricognizione straordinaria.

 

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2009, presentato al Senato (A.S. 1646), si rileva che si è proceduto ad incrementare le autorizzazioni di cassa di circa 18 miliardi per il 2009 (di cui 14 miliardi derivanti dalla proposta di assestamento e 4 miliardi dalle variazioni per atto amministrativo), per consentire il pagamento di quota parte dei residui passivi iscritti in bilancio e dell’accelerazione dello smaltimento dei debiti maturati al 31 dicembre 2008 nei confronti delle Amministrazioni.

Di questi 14 miliardi di integrazioni di cassa proposti dal disegno di legge di assestamento, 5 miliardi (in cassa e in competenza) sono inscritti in aumento dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti[86], sia di parte corrente che in conto capitale, quale integrazione “necessaria per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste inevase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili”, come precisato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento per l’esercizio 2009, (A.S. 1646), attualmente all’esame del Senato.

Ulteriori 5,5 miliardi sono iscritti in aumento del Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa, relativo alle spese correnti.

 

Rispetto alla massa dei residui passivi accertati al 31 dicembre 2008 in sede di Rendiconto dell’esercizio 2008 (A.S. 1645), le Amministrazioni provvederanno ad individuare, con la rilevazione straordinaria di cui al comma in esame, la quota parte afferente a crediti effettivamente esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 da parte dei fornitori di somministrazioni, forniture e appalti, che, potranno, pertanto, essere liquidati.

 

Sulla base del disegno di legge di rendiconto del bilancio dello Stato per l’anno 2008, presentato il 30 giugno al Senato (A.S. 1645) i residui passivi relativi a somministrazioni, forniture e appalti rientrano, per la gran parte, nelle categorie economiche di spesa relative a “Consumi intermedi”, “Contributi agli investimenti ad imprese” e a “Investimenti fissi lordi”. Il complesso dei residui passivi iscritti al 31 dicembre 2008 su tali categorie di spesa risultano pari a oltre 19 miliardi di euro, secondo i seguenti importi:

-         “Consumi intermedi”: 4,3 miliardi di euro;

-         “Investimenti fissi lordi”: 6,6 miliardi di euro;

-         “Contributi agli investimenti ad imprese”: 8,4 miliardi di euro.

 

In merito alla rilevazione straordinaria prevista dalla norma in esame, finalizzata all’accertamento dei crediti esigibili, si ricorda che già con la legge finanziaria per il 2008 (articolo 3, commi 37-38, legge 244/2007) sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate ad operare una ricognizione puntuale della effettiva configurazione dei residui passivi in conto capitale iscritti in bilancio.

In particolare, il comma 37 prevede che, con cadenza triennale a partire dal 2008, si proceda all'analisi e alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale, consistenti in somme riferibili ad impegni registrati dalle amministrazioni in base ad atti formali, al fine di verificare la permanenza dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio, vale a dire, come indicato dalla legge nazionale di contabilità, di appurare l’effettiva esistenza, alla base di tali atti di impegno, di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Il comma 38 detta le modalità con le quali opera la ricognizione di cui al comma 37. In particolare, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuova un programma di ricognizione dei residui passivi, da attuare in seno alla Conferenza permanente tra i rappresentanti degli uffici centrali del bilancio e quelli dei corrispondenti uffici delle amministrazioni interessate, istituita presso ciascun ufficio centrale del bilancio. La norma ha previsto che il programma di ricognizione debba concludersi entro il 30 aprile, con l'individuazione dei residui passivi per i quali non ricorrono più i presupposti (cioè l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata sottostante) per il loro mantenimento in bilancio.


 

Articolo 9, comma 1-bis
(Accelerazione rimborso debiti nelle regioni commissariate)

 


1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automa­ticamente al momento del riconosci­mento del debito da parte dell'am­ministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'am­ministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.


 

 

La norma introdotta durante l’esame in sede referente riguarda le regioni commissariate ai sensi della disciplina introdotta dalla legge finanziaria del 2005 sul ripiano dei debiti delle regioni nel settore sanitario. Quella disciplina prevede un complesso iter che passa dalla predisposizione di un piano di rientro dal deficit ‘concordato’ tra la singola regione e il Governo e può arrivare al commissariamento della Regione al fine di dare attuazione ai provvedimenti adottati nel piano di rientro. Attualmente delle sei regioni che hanno stipulato un piano di rientro dal debito sanitario (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia) la sola regione commissariata è la regione Lazio.

La norma in esame consente alle amministrazioni pubbliche - elencate nel D.Lgs. 165/2001, per esempio comuni e Aziende sanitarie locali - che vantano debiti nei confronti della regione commissariata di esigere il pagamento del debito – di qualsiasi natura, non necessariamente correlato al settore sanitario – attraverso una istanza alla regione debitrice. Se la regione commissariata debitrice non provvede alla contestazione del debito, il pagamento avviene entro 30 giorni dall’istanza – in modo automatico – secondo le norme della delegazione di pagamento (art. 1268 Codice civile e seguenti); nel caso in questione lo Stato dovrà assolvere al debito, salvo poi rifarsi sulla regione.


 

Articolo 9-bis
(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

 


1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Docu­mento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.

4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».

5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.

6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrut­ture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.

9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009.


 

 

L’articolo 9-bis, introdotto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, reca al comma 1 alcune integrazioni alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali per l’anno 2009, il cui impianto generale è definito dall’art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008)[87], al fine di escludere dai vincoli del Patto i pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell’anno 2009 dagli enti locali virtuosi.

 

La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro, corrispondente al 4 per cento dell’ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni con più di 5.000 abitanti, quali risultanti dai rendiconti degli enti relativi all’esercizio finanziario 2007 (ultimo disponibile).

 

Possono beneficiare della misura in questione:

§      le province ed i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità relativo all’anno 2008;

§      le province ed i comuni che, sebbene inadempienti per l’anno 2008, siano tuttavia stati virtuosi nel triennio precedente (e cioè abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2005-2007), purché abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, considerati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005-2007 (art. 77-bis, comma 21-bis, del D.L. n. 112/2008).

In base alla normativa di cui al citato comma 21-bis, si tratta di quegli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2008 con riferimento ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti. Per tali enti, qualora si trovino nelle condizioni indicate – cioè hanno rispettato il patto di stabilità nel triennio 2005-2007 ed hanno registrato nel 2008 impegni per spesa corrente di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007 – la norma prevede la non applicazione delle sanzioni.

 

Si ricorda, a tale riguardo, che a seguito all’aggravarsi della crisi economica nel corso del 2009, al fine di sostenere, in funzione anticiclica, la spesa di investimento degli enti locali, bloccata dai vincoli del Patto di stabilità, con il D.L. n. 5/2009 sono state introdotte alcune deroghe ai vincoli del Patto per l’anno 2009, prevedendo l’esclusione dal saldo di determinate tipologie di spese in conto capitale (in particolare, spese di investimento a fronte di impegni regolarmente assunti nei limiti delle disponibilità di cassa, ovvero finanziate con le risorse derivanti dai minori oneri per interessi conseguenti alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui, nonché spese relative ad investimenti per la tutela della sicurezza pubblica), ,.

In relazione alla gravità della crisi economica, il provvedimento ha considerato, inoltre, l’esclusione dal Patto delle spese relative alla realizzazione degli ammortizzatori sociali e di interventi temporanei e straordinari di carattere sociale a favore di lavoratori e imprese, diretti ad alleviare gli effetti negativi della congiuntura economica sfavorevole, come richiesto dall’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, ovvero dei pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti.

 

La compensazione finanziaria in termini di indebitamento netto e fabbisogno degli effetti derivanti dalle modifiche del Patto di stabilità degli enti locali, pari a 1,5 miliardi di euro, è posta, dal comma 2, a valere su quota parte delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento del bilancio per l’anno 2009 - attualmente all’esame del Senato (A.S. 1646) – ad integrazione dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perentidella spesa di parte corrente e di conto capitale[88], di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 468/1978, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il 2009, fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2012.

 

I citati fondi, iscritti nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia (U.P.B. 25.2.3, capp. 2999 e 7496), sono annualmente quantificati dalla legge di bilancio.

Il disegno di legge di assestamento all’esame del Parlamento modifica la legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008, art. 2, co. 7) apportando una integrazione alle dotazioni finanziarie dei suddetti fondi per complessivi 5 miliardi di euro, in competenza e in cassa, di cui 1 miliardo sul Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti delle spese correnti e 4 miliardi sul Fondo per i residui passivi perenti delle spese in conto capitale.

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento (A.S. 1646),l’incremento delle dotazioni dei Fondi per la riassegnazione di residui passivi perentiè considerata necessaria per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste inevase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili.

Si ricorda, in merito, che l’articolo 9 del provvedimento in esame prevede, alla lettera b) del comma 1, che l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 per somministrazioni, forniture ed appalti, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009, ed ancora in essere, venga accertato con decreto del Ministro dell'economia e finanze attraverso una rilevazione straordinaria, ai fini della loro liquidazione, nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

 

Secondo la formulazione della norma, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del Patto di stabilità, in termini di minori risparmi del comparto degli enti locali, sarebbero compensati attraverso il “mancato utilizzo” da parte delle Amministrazioni centrali, per 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse iscritte sui citati Fondi, vale a dire, attraverso l’impegno delle Amministrazioni ad effettuare minori pagamenti, per tale importo, nei confronti delle imprese.

 

Ai fini della formulazione della norma, sarebbe opportuno che il concetto del mancato utilizzo fosse sostituito dalla costituzione di un accantonamento indisponibile sulle disponibilità dei fondi.

 

Il comma 3 modifica il termine per l’invio al Ministero dell'economia e delle finanze della certificazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2008, da parte delle regioni e degli enti locali, prorogandolo dal 31 maggio (termine fissato dal comma 16 dell’art. 77-quater del D.L. 5/2009) al 30 settembre 2009.

 

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, in base ai commi 667 (relativo alle regioni) e 868 (relativo agli enti locali) dell’art. 1 della legge n. 289/2006, ciascun ente soggetto al Patto deve inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazionesottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario.

Tale certificazione è obbligatoria; la mancata trasmissione entro il termine previsto costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno, con conseguente applicazione delle sanzioni.

L'articolo 7-quater, comma 16, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 aveva già prorogato al 31 maggio 2009 il termine perentorio per l'invio della certificazione relativa al Patto 2008.

Il prospetto e le modalità per la predetta certificazione sono disposte con decreto del Ministro dell’economia. Per gli enti locali, il relativo decreto è stato emanato il 15 aprile 2009; per le regioni, tale decreto non risulta ancora emanato.

 

Con riferimento specifico alla certificazione relativa al patto di stabilità interno degli enti locali, il comma 4 reca una modifica il comma 15 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/208, al fine di attenuare la sanzione prevista in caso di ritardato invio della certificazione stessa, nell’ipotesi in cui questa attesti il raggiungimento degli obiettivi del Patto.

In tal caso, la disciplina generale contenuta nel citato comma 15 dell’art. 77-bis prevede che all’ente che adempie in ritardo all’invio della certificazione non si applicano tutte le sanzioni previste per l’inadempimento del Patto, ma soltanto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, previsto dall’articolo 76, comma 4.

La modifica apportata al citato comma 5 limita l’applicazione di tale divieto soltanto sino alla data di invio della certificazione che attesta il rispetto del Patto.

 

Il comma 5, al primo periodo, è volto ad ampliare la possibilità di spesa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano prevedendo l’esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati da queste a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

 

Ai fini della formulazione della norma, va segnalato che non risulta chiaro se i maggiori pagamenti effettuati dalle regioni in conto residui siano esclusivamente in favore degli enti locali, in misura corrispondente ai relativi residui attivi degli enti medesimi che, in tal modo, verrebbero a beneficiare di maggiori spazi di spesa.

 

La seconda parte del comma 5 reca disposizioni - non correlate con la disciplina del Patto di stabilità – per la costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Fondo dovrà essere alimentato dai ‘risparmi’ conseguenti la rideterminazione dell’ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale (organismo previsto dalla legge 42/2009 per l’attuazione del federalismo fiscale) sono adottati i criteri per la rideterminazione – a decorrere dal 2009dell’ammontare dei proventi spettanti alle regioni e alle province autonome in misura tale da garantire disponibilità finanziarie per almeno 300 milioni annui.

Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2009 in esame.

La norma al riguardo specifica che:

-       per le regioni a statuto speciale ciò deve avvenire “compatibilmente” con gli statuti di autonomia; ciò dovrebbe significare che la normativa in esame non possa applicarsi se non con l’accordo di ciascuna regione. Si ricorda infatti che il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale – e in particolare la misura delle aliquote dei tributi e delle compartecipazioni spettanti a ciascuna di esse - è dettato da norme di attuazione dello statuto speciale, o comunque da norme legislative ‘rinforzate’ da un accordo con la regione o provincia autonoma interessata;

-       l’attuazione della disposizione in esame non dovrà comportare “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

La definizione dei criteri direttivi per la rideterminazione dell’ammontare dei proventi spettanti alle regioni è integralmente demandata al decreto senza alcuna ulteriore indicazione, se non quelle sopra descritte.

Le risorse in tal modo recuperate sono assegnate ad un fondo da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Le risorse saranno poi ripartite tra le regioni secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall’emanazione del Decreto, di cui sopra, con cui vengono definiti i criteri della rideterminazione delle risorse.

 

La norma in esame dichiara in via preliminare che la disciplina descritta:

-       è una ‘anticipazione’ dell’attuazione delle misure connesse con il sistema di federalismo fiscale dettato dalla legge 42/2009;

-       ha lo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, secondo quanto dispone l’articolo 117 Cost., secondo comma, lettera m).

In ordine alla costituzione di un fondo settoriale – se pur molto ampio - a destinazione vincolata, ne andrebbe valutata la coerenza rispetto ai principi dettati dalla legge 42/2009 e con il disegno generale avviato dalla legge stessa basato sull’autonomia di entrata e di spesa di ciascun ente, nonché sulla copertura delle spese per il finanziamento delle funzioni considerate essenziali - quelle appunto correlate ai diritti e alle prestazioni sociali da garantire in tutto il territorio nazionale – attraverso il gettito di entrate tributarie (tributi propri derivati, addizionale IRPEF, compartecipazione all’IVA) secondo aliquote fissate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in una singola regione.

 

I commi da 6 a 8 recano disposizioni volte a consentire l’utilizzo dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, concessi con ammortamento a carico dello Stato, in tutto e in parte ancora non erogati, per finalità diverse da quelle originariamente previste e, in particolare, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati allo sviluppo del territorio.

 

In particolare, il comma 6 stabilisce per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l’ammortamento a carico dello Stato e che risultano interamente o parzialmente non erogati, la facoltà di rinuncia, anche parziale, mediante deliberazione da parte del soggetto beneficiario o dell’ente pubblico di riferimento.

Tra tali mutui sono compresi anche quelli trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, come stabilito con decreto del 5 dicembre 2003 del predetto Ministero, a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

Si ricorda che l’articolo 3 del predetto DM 5 dicembre 2003, al comma 4, ha previsto il subentro alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero dell’economia, nei rapporti in essere alla data di trasformazione in società per azioni, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti dai mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa e riportati nell’elenco 1 del decreto ministeriale, nonché dai mutui in preammortamento alla data di trasformazione della Cassa.

 

Il comma 7 dispone che l’eventuale quota che non è oggetto di rinuncia e che non risulta altresì erogata può essere devoluta da parte del soggetto beneficiario:

a)      fino ad un massimo del 50%, ad altre opere pubbliche o ad investimenti infrastrutturali di competenza dei beneficiari originari del finanziamento, ovvero dei loro enti pubblici di riferimento. La modifica della destinazione del finanziamento deve essere stabilita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente. In ogni caso l’imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui deve rimanere agli originari capitoli di spesa;

b)      in misura non superiore al 25% delle disponibilità che residuano, al netto della quota-parte devoluta secondo quanto previsto al punto precedente, ad interventi infrastrutturali compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001[89], articolo 1, e successive modificazioni. Tali interventi devono altresì essere suscettibili di generare effetti positivi sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c)      per la parte che residua ulteriormente,dopo il computo delle percentuali effettive di cui ai precedenti punti, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’ultimo triennio.

 

Il comma 8, infine, prevede che le modalità per l’attuazione del precedente comma 7 siano disposte con decreto ministeriale dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, d’intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali. La norma prevede inoltre che l’adozione del predetto decreto venga effettuata previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario.

 

Il comma 9 reca una norma in favore del comune di Viareggio. In particolare, si prevede l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle somme trasferite dallo Stato per finanziare le opere di ricostruzione sostenute dal comune a seguito del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le relative spese effettuate dal comune.

 


 

Articolo 10
(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali)

 


1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) al fine di contrastare gli abusi:

1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;

2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1.all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;

2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;

2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;

2.4.all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;

3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;

3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;

4. fino all'emanazione del provvedi­mento di cui al numero 3.1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

5. all'articolo 8, comma 3, del regola­mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;

6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1o gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».


 

 

L’articolo 10, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVAvantati dai contribuenti.

 

In merito alla decorrenza delle novità introdotte, si segnala che il decreto-legge in esame è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2009 e, ai sensi dell’articolo 26, entra in vigore alla medesima data.

Tuttavia, con comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2009, è stato precisato che le disposizioni contenute nell’articolo in esame “avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010” e che, pertanto, “fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche”.

Su tale aspetto, che ha evidente rilievo al fine di delineare la portata applicativa della norma, appare necessario un chiarimento.

 

Le novità introdotte riguardano, in via prevalente, l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi.

I crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annua o dalle liquidazioni periodiche infrannuali possono, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 542/1999[90], essere richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi (modello F24) ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997[91].

In particolare, relativamente al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale il contribuente indica, nella dichiarazione stessa, se intende chiedere il rimborso del credito ovvero se intende utilizzarlo in compensazione di altri debiti d’imposta.

Per quanto concerne, invece, il credito IVA infrannuale – riferito ai primi tre trimestri dell’anno - il contribuente, ove non proceda all’utilizzo automatico nella liquidazione IVA del trimestre successivo, può richiederne il rimborso o l’utilizzo in compensazione con apposita istanza da presentare in via telematica all’ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che la lettera a) dell’unico comma “mira a rendere più rigoroso ed a riorganizzare il sistema delle compensazioni per contrastare gli abusi” mentre la lettera b) è finalizzata ad “incrementare la liquidità delle imprese”.

In particolare, la lettera a) interviene su diversi aspetti della disciplina in argomento che sono di seguito analizzati.

Il comma 1, lettera a), numero 7, ultimo periodo, dispone - relativamente agli effetti finanziari recati dalla lettera a) - la riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” di 200 milioni per l’anno 2009 e di 1.000 milioni a decorrere dal 2010. I suddetti importi corrispondono alla stima degli effetti positivi indicata nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

La lettera b), invece, apporta una unica modifica diretta prevedere l’emanazione di un decreto ministeriale che possa introdurre, a decorrere dal 2010 e compatibilmente con le esigenze di bilancio, un incremento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili da ciascun contribuente nell’anno. In ordine a quanto dispone tale lettera non vengono previsti effetti sul gettito.

Appare opportuno segnalare che la disposizione contenuta nella lettera b) dell’unico comma interessa la compensazione di tutti i crediti d’imposta e non solamente quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto.

Utilizzo in compensazione di crediti IVA superiori a 10.000 euro

Le modifiche che interessano direttamente la compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro sono contenute nei numeri 1, 5, 6 e 7 del comma 1, lettera a).

 

Il numero 1 subordina l’utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro alla preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza dal quale lo stesso risulta; il predetto utilizzo può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione.

 

Ai sensi del numero 7 le dichiarazioni che evidenziano un credito IVA superiore a 15.000[92] euro devono essere, ai fini dell’utilizzo in compensazione, corredate dell’attestato di conformità, di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997.

La richiamata lettera a) disciplina il visto di conformità diretto ad attestare l’esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile[93].

Nel corso dell’esame in Commissione, è stato soppresso l’obbligo, contenuto nel testo originario del decreto-leggoe ai sensi del quale il suddetto visto di conformità doveva essere rilasciato esclusivamente dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 322 del 1998 ossia dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

 

In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile[94] la presentazione di una dichiarazione attestante l’esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società (di cui all’articolo 1, comma 4 del D.P.R. n. 322 del 1998) e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1 comma 5 D.P.R. n. 322 del1988), riguarda:

a)  la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

b)  la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

In caso di infedele attestazione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 39, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La richiamata lettera a) stabilisce una sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro. La medesima lettera a), inoltre, prevede che in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, in una prima fase, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni. Se, trascorso il periodo di sospensione, sono ripetute le violazioni, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

In caso di ripetute violazioni particolarmente gravi, è effettuata una apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

 

Il numero 6, introducendo il comma 49-bis all’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, dispone che l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiore a 10.000 euro deve essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente modalità telematiche per il pagamento delle imposte.

Nel corso dell’esame del provvedimento presso le Commissioni riunite della Camera, sono state aggiunte delle parole al fine di prevedere l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà definire le modalità tecniche di attuazione. Il suddetto provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del comma cui si apporta la modifica.

 

Il numero 5 estende alle holding l’obbligo della presentazione dell’istanza ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA con particolare riferimento alle liquidazioni di gruppo.

Adempimenti connessi alla compensazione dei crediti

Il numero 2.1concede la facoltà ai contribuenti che vantano un credito IVA su base annua di presentare, in luogo del modello UNICO, la dichiarazione IVA in via autonoma. Rimarrebbero, pertanto, obbligati ad includere l’IVA nella dichiarazione unificata solamente i contribuenti che determinano un saldo a debito dell’IVA annuale.

La disposizione, in altre parole, consente al contribuente di anticipare, rispetto alla scadenza ordinaria del modello UNICO, l’invio della dichiarazione e, conseguentemente, di anticipare l’utilizzo del credito in compensazione.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio, il numero 2.4dispone l’esenzione, per tali soggetti, dall’obbligo di presentare la comunicazione IVA, di cui all’articolo 8-bis del DPR n. 322/1998. Ciò in quanto i dati da indicare nella comunicazione IVA sono indicati anche nella dichiarazione annuale.

 

Il numero 2.2 interviene sulle modalità di invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate da parte delle società soggette alle procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa. In particolare, viene esteso l’obbligo di invio telematico della dichiarazione concernente la frazione di periodo d’imposta anteriore all’inizio della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Appare opportuno segnalare che la suddetta modifica opera indipendentemente dalla presenza di una posizione creditoria del contribuente.

Altre disposizioni

Il numero 3.1interviene sulle modalità e sui termini per l’esecuzione dei rimborsi IVA richiesti dai contribuenti. In particolare, sostituendo gli ultimi due periodi del primo comma dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, rinvia la loro individuazione ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del numero 4 fino alla data di emanazione del provvedimento si applicano le disposizioni vigenti prima delle modifiche introdotte dalla norma in esame.

L’ottavo periodo del primo comma del sopra richiamato articolo 38-bis stabilisce che il contribuente può presentare una richiesta di rimborso dell’IVA a credito a decorrere dal primo febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e che, in tal caso, i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Il successivo nono periodo, inoltre, prevede la possibilità di presentare richiesta di rimborso anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità concernenti il conto fiscale, di cui all’articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge n. 413/1991.

 

Il numero 3.2, modificando il sesto comma dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, estende la disciplina in materia di accertamento IVA indebitamenterimborsata al regime delle compensazioni. Pertanto, in caso di indebita compensazione il contribuente ha l’obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla data di notifica, la somma indebitamente utilizzata con l’aggiunta di interessi calcolati al tasso del 2,75 per cento annuo. In alternativa, il contribuente può scegliere di prestare una garanzia fino a quando l’accertamento non sia divenuto definitivo.

 

Il numero 8 esclude la possibilità di applicare riduzioni di sanzioni alle ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. In particolare, non è applicabile la riduzione a un quarto della sanzione qualora il pagamento sia effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

 

Infine, il numero 2.3, reca un coordinamento formale. La norma modificata, infatti, conteneva un riferimento all’articolo 88 del TUIR il quale, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 344/2003 (Riforma delle imposte sulle società) è stato rinumerato all’articolo 74. Viene, inoltre, modificato il riferimento a 50 milioni di lire con il riferimento a 25 mila euro.


 

Articolo 11
(Analisi e studi economico-sociali)

 


1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.


 

 

Allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali, l’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati.

L’utilizzo integrato dei diversi sistemi informativi deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Poiché per la elaborazione dei dati verranno in particolar modo utilizzati i sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, la disposizione in esame richiama il rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, richiamando, in particolare, il recente Regolamento n. 223/2009 dell’11 marzo 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (entrato in vigore il 1° aprile 2009), nonché la normativa sulla protezione dei dati personali.

 

Per quanto riguarda la formulazione del testo, si osserva che la disposizione in oggetto non indica i soggetti e gli enti abilitati ad accedere all’utilizzo dei dati contenuti nei sistemi informativi considerati, né individua il soggetto/ente che dovrà coordinare l’attività di integrazione degli stessi al fine di realizzare la base unitaria di dati.


 

Articolo 11-bis
(Obbligo di presentazione del documento
unico di regolarità contributiva)

 


1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associa­zioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;

b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».


 

 

L’articolo 11-bis, introdotto durante l’esame presso le Commissioni riunite, modifica in più parti il D.lgs. 114/1998[95] per quanto concerne il commercio su aree pubbliche e quello ambulante.

 

In primo luogo, si introduce il comma 2-bis all’articolo 28 del d.lgs. n.114/1998, che disciplina l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche, che può essere svolto su posteggi dati in concessione decennale oppure su qualsiasi area purché in forma itinerante. Per l’autorizzazione a tale attività si prevede, con la novità introdotta dalla disposizione in esame, la presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC). Inoltre, si prevede che la verifica della sussistenza del DURC sia compiuta entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, da parte del Comune, anche con la collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL.

 

Nella norma in commento si fa riferimento all’articolo 1, comma 1176 della Legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), che ha generalizzato l’applicazione del Documento unico di regolarità contributiva a settori e situazioni ulteriori[96].

In particolare, si è previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, siano definite per il DURC:

-        le modalità di rilascio;

-        i contenuti analitici della certificazione;

-        le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali e relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione.

 

Tale provvedimento è stato poi adottato con il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”. In esso si indicano come soggetti obbligati al possesso del documento:

-        i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale previsti nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

-        i datori di lavoro e i lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

I soggetti competenti al rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro.

Quanto al suo contenuto, il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. La sua validità è mensile, mentre per il settore degli appalti privati (di cui all’articolo 3, comma 8, del D.lgs. 494/1996) la validità è trimestrale, ai sensi dell’articolo 39-septies, del D.L. 273/2005.

 

In secondo luogo si modifica l’articolo 29 del D.Lgs. 114/1998, che disciplina le sanzioni per coloro che esercitano il commercio sulle aree pubbliche. In particolare, con l’aggiunta della lettera d) al comma 4, viene prevista, tra i casi di revoca dell’autorizzazione, la mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC, di cui al comma 2-bis del precedente articolo 28.

Nella norma richiamata si prevede la revoca dell’autorizzazione, tra l’altro, nei casi di mancato inizio dell’attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo o per coloro che sono colpiti da sentenza penale o assoggettati a misure di prevenzione, salvo la riabilitazione.

 


 

Articolo 11-ter
(Sportello unico per le attività produttive)

 

1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifica­zioni, le parole: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente» sono soppresse.

 

 

L’articolo 11-ter,introdotto durante l’esame in sede referente, apporta una modifica all’articolo 38 del D.L. 112/2008[97], e in particolare al comma 3, lettera b), che riporta uno dei principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il regolamento di delegificazione riguardante la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Si segnala in proposito che il Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 ha approvato in via preliminare due schemi di regolamento recanti rispettivamente la semplificazione ed il riordino della disciplina relativa allo Sportello unico per le attività produttive e i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese[98].

Il principio citato prevedeva, nel testo del decreto-legge 112/2008, come modificato dalla legge di conversione, l’applicazione della disciplina dello sportello unico sia alla realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi, sia all’espletamento delle procedure e formalità per i prestatori di servizi, secondo la definizione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein), che ha sancito, fissandone i limiti, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei prestatori di servizi nell’Unione europea.

In seguito, l’articolo 40 della legge 69/2009[99] ha specificato, con riferimento alla prestazione di servizi, che le attività già oggetto di leggi speciali che individuino anche l’autorità amministrativa competente sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina relativa allo sportello unico.

La modifica introdotta dalla disposizione in esame mira a ripristinare, limitatamente all’aspetto appena esaminato, il testo originario del decreto-legge 112/2008, come modificato dalla legge di conversione. Viene infatti eliminata, nel testo del comma 3, lettera b), del citato articolo 38, l’esclusione dalla disciplina dello sportello unico delle procedure e formalità per i prestatori di servizi già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l’autorità amministrativa competente.

 

 


 

Articolo 11-quater
(
Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza)

 


1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collabo­razione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.


 

L’articolo 11-quater, inserito nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, è volto ad attuare la disciplina relativa all’addizionale alle imposte sul reddito dovuta sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

Si ricorda che il comma 466 ha istituito l’addizionale sui redditi relativi al materiale pornografico e di incitamento alla violenza, fissandola in misura pari al 25%. A seguito delle modifiche apportate con l’articolo 31, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[100], “per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare”.

Il D.P.C.M. 13 marzo 2009 ha tra l’altro recato la definizione di materiale pornografico rilevante per l’applicazione dell’addizionale in esame (articolo 1), nonché le modalità di determinazione dell'addizionale ed altre disposizioni di carattere fiscale (articolo 2).

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che, ai fini dell’attuazione della disciplina relativa alla suddetta addizionale, possano essere sottoscritti accordi tra l’Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico – settore comunicazioni e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si tratta, in particolare, di accordi di collaborazione, conclusi tra varie amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.

 

Si segnala tuttavia, per quanto riguarda il comma 1, che esso riproduce il contenuto dell’articolo 2, comma 3, del citato D. P .C. M. 3 marzo 2009.

 

Il comma 2 prevede la riassegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi a favore dello spettacolo, delle maggiori entrate derivanti dalle norme introdotte al comma 1 – ulteriori rispetto a quelle derivanti dal citato articolo 31, comma 3 del D.L. 185/2009 – e accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si ricorda in proposito che attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo e della cinematografi è costituito dal Fondo unico dello spettacolo (FUS)[101]. L’importo del Fondo, stabilito annualmente in Tabella C della legge finanziaria, è allocato in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ed è poi ripartito annualmente in aliquote tra i diversi settori, con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo.

Per l’esercizio finanziario 2009, al Fondo sono stati assegnati (L. 203 del 2008)) 398 milioni; su tale importo in relazione alle misure recate dai decreti legge n. 154 del 2008[102] e n. 180 del 2008[103] è stato poi operato un accantonamento di 954.353 euro; per l’esercizio finanziario 2008 (L. 244/2007) dal Fondo sono stati assegnati 518 milioni di euro.


 

Articolo 12
(Contrasto ai paradisi fiscali)

 


1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

2. In deroga ad ogni vigente disposizio­ne di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.

3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.

3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.


 

 

L’articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”.

In particolare si dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all’uopo inasprito l’apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l’Agenzia delle entrate.

 

Il comma 1 della norma in esame specifica che le prescrizioni recate dall’articolo 12 sono volte ad attuare le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati.

 

Nell’ultimo decennio, l’attività dell’OCSE in materia di emersione della base imponibile si è concentrata sulla creazione di un contesto di leale concorrenza internazionale anche a livello fiscale[104]. In tal senso, l’OCSE promuove l’applicazione di principi che consentano a ciascun paese di applicare la propria tassazione senza interferenze di pratiche “esterne” che possano minarne l’integrità del sistema fiscale. Con il documento intitolato “Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue” del 1998, l’Organizzazione ha stilato una lista di caratteristiche che individuano i cosiddetti “paradisi fiscali”.

L’attività dell’organizzazione nell’ultimo decennio ha condotto ai seguenti risultati:

-        la formulazione di standard di trasparenza e scambio di informazioni, adottati tra l’altro dal Comitato ONU degli esperti in materia di cooperazione fiscale internazionale nell’ottobre 2008. Esso servono come modello per la maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dai paesi OCSE e non-OCSE;

-        lo sviluppo di un accordo modello sullo scambio di informazioni in materia fiscale(Model Agreement on Exchange of information in Tax Matters), accolto positivamente anche dai paesi che hanno partecipato al G-20 dell’aprile 2009;

-        la sottoscrizione di numerosi accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreements).

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, in deroga a ogni vigente disposizione di legge, ai soli fini fiscali si presume che gli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (individuati dagli appositi decreti ministeriali) e non regolarmente dichiarati, siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione (e cioè in evasione fiscale).

Si tratta di una presunzioneiuris tantum, confutabile dalla prova contraria offerta dal contribuente.

 

Per quanto attiene ai rapporti tra l’Italia e i Paesi a regime fiscale privilegiato, rilevanti novità sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi 83-90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Le nuove norme hanno infatti sostituito il precedente sistema, incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato ("paradisi fiscali", come individuati da listeapprovate con decreto ministeriale: Paesi “black list”), con un nuovo sistema, basato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza (Paesi “white list”) adottati in sede europea.

Il nuovo sistema prevede l’emanazione con decreto ministeriale di due tipologie di “white list”, per sostituire il sistema delle liste attualmente in vigore.

La prima lista dovrebbe costituire parametro di riferimento per l’applicazione, ai soggetti IRPEF, delle norme del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (di cui al D.Lgs. 917 del 1986) sulla presunzione di residenza fiscale in Italia. La seconda tipologia di white list dovrebbe essere composta da ulteriori due liste (si veda il nuovo articolo 168-bis del TUIR, appositamente introdotto): la prima recante l’elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e la seconda che tiene conto del livello di tassazione presente negli Stati esteri.

L’ordinamento italiano reca numerose norme antielusive e riguardanti varie tipologie di situazioni, connesse sia ai trasferimenti di residenza, che alla collocazione fittizia della stessa in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (Stati c.d. di black list), nonché ad operazioni intercorrenti tra imprese residenti e imprese situate fiscalmente in tali Paesi. I criteri di riferimento del nostro ordinamento per considerare elusive le operazioni sono quelli di considerare privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, o di criteri equivalenti.

Diverse norme hanno altresì disciplinato la decorrenza del nuovo sistema, che partirà dal periodo di imposta successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le white list previste dal nuovo articolo 168-bis. Tuttavia, fino al periodo d’imposta precedente continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007[105].

Il decreto attuativo del nuovo articolo 168-bis non risulta tuttora essere stato emanato.

 

Gli Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato ai fini dell’operatività della presunzione sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999[106]; e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001[107], senza tener conto delle limitazioni ivi previste.

Il D.M. 4 maggio 1999 è stato emanato infatti per individuare i “paesi fiscalmente privilegiati” ai fini della presunzione di residenza fiscale per le persone fisiche.

Il D.M. 21 novembre 2001 contiene invece un elenco di stati o territori considerati “a regime fiscale privilegiato” di cui all'art. 127-bis, comma 4, del TUIR, che reca disposizioni in materia di imprese estere controllate.

 

Affinché operi la presunzione, gli investimenti e le attività di natura finanziaria devono essere detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, ovvero violando gli specifici obblighi di dichiarazione previsti ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167[108].

Tali obblighi sono:

-        quello di indicare, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed equiparate residenti in Italia, gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, siano obbligati a indicarli nella dichiarazione dei redditi;

-        quello di indicare, nella dichiarazione dei redditi, anche l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria.

 

L’ultimo periodo del comma 2 prevede che in questa ipotesi siano raddoppiate le sanzioni tributarie non penali previste dalla legge per le violazioni degli obblighi di dichiarazione relative alla dichiarazione delle imposte dirette (si tratta di quelle previste all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471[109]).

 

Infine, il comma 3 dell’articolo in esame dispone che l’Agenzia delle entrate, con lo scopo di garantire la massima efficacia all’azione di controllo per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, istituisca un’apposita unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.

 

Il comma 3-bis, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, consente all'Agenzia delle entrate di avvalersi del personale del Corpo della Guardia di finanza destinato ad attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea (ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68[110]) per le attività, da svolgersi all’estero, connesse alla suddetta finalità di garantire la massima efficacia all'azione di controllo in tema di evasione ed elusione internazionale.

Le modalità di tale avvalimento sono stabilite d’intesa con il comando generale della Guardia di Finanza.

 

Il comma 3-ter, introdotto anche esso nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, prevede l’aumento, con apposito decreto interministeriale, in relazione a concrete esigenze operative e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, della quota del contingente di esperti, relativo al personale del Corpo della Guardia di finanza, da utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi con particolare competenza tecnica in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all’articolo 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18[111].

Il richiamato articolo 168 ha stabilito che l’Amministrazione degli affari esteri possa utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango

In particolare, la richiamata Amministrazione può utilizzare unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del richiamato D.Lgs. 68/2001.

Quest’ultimo prevede che il Corpo della Guardia di finanza promuova forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. Per tali finalità e per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza possa destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo apposite procedure e modalità previste dal richiamato articolo 168, proprio personale, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di esperti. A tali fini il contingente previsto dallo stesso articolo 168, pari complessivamente a 165 unità, è aumentato di una quota di 12 unità, riservata agli esperti del Corpo.

 


 

Articolo 13
(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)

 


1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel TUIR sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;

b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;

c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministra­zione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.»;

d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».


 

 

L’articolo 13, allo scopo di contrastare lapratica dell’indebito arbitraggio fiscale, subordina l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all’uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Per “arbitraggio” si intende il processo attraverso cui si ricava un profitto ricorrendo all'acquisto e alla vendita simultanea di attività o beni fra i quali esistono differenze di prezzo. Quando tali differenze sono imputabili esclusivamente alla diversa disciplina fiscale riservata alle attività e ai loro sottoscrittori, si parla di “arbitraggio fiscale”.

Le disposizioni introdotte si inseriscono nel filone di contrasto a quelle pratiche elusive che consistono nel trasferimento di base imponibile verso Paesi con regime fiscale privilegiato, per mezzo di operazioni ad hoc, prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclusivamente al conseguimento di benefici di tipo fiscale.

 

In proposito si segnala che la Comunicazione della Commissione europea COM(2007)785def del 10 dicembre 2007, relativa all’applicazione di misure antiabuso nel settore dell’imposizione diretta all’interno dell’UE e nei confronti dei paesi terzi, gli Stati membri dell’Unione sono stati invitati a rivedere le proprie norme antielusione.

In particolare, la Commissione ha auspicato l’approfondimento della possibilità di elaborare specifiche soluzioni coordinate, in stretta collaborazione con gli SM, al fine – tra l’altro – di mettere a punto definizioni comuni e migliorare la cooperazione amministrativa, in modo da individuare e contenere più efficacemente gli abusi e i meccanismi fiscali fraudolenti e, altresì, assicurare un migliore coordinamento delle misure antiabuso nei confronti dei paesi terzi.

Tra i vari punti affrontati, la comunicazione della Commissione affronta il tema delle “costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello SM interessato” che costituirebbero, secondo la Corte di giustizia UE, il cuoredelle pratiche antielusive.

 

Le modifiche apportate al TUIR dall’articolo in esame investono le norme antielusive sulleControlled Foreign Companies, cosiddette “disposizioni CFC”, introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 21 novembre 2000, n. 342 e successivamente modificate.

L’acronimo “CFC” è volto a individuare specificamente le entità controllate ubicate in Paesi o territori il cui regime fiscale presenta aspetti di particolare favore.

 

In primo luogo, è interamente sostituita la lettera a) del comma 5 dell’articolo 167 del TUIR.

Tale articolo reca disposizioni in materia di società estere controllate. Esso prevede in particolare che (comma 1), se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli compresi nelle “white list (ovvero, paesi diversi da quelli aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza; si veda, in proposito, la scheda di lettura dell’articolo 12 del provvedimento in esame) i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

Tali norme si applicano alle persone fisiche residenti, alle società di persone e ai soggetti IRES (tranne a società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).

 

In particolare, il comma 5 dell’articolo 167 elenca le ipotesi in cui le norme sull’automatica imputazione dei redditi prodotti da società controllate estere non trovano applicazione.

Nella sua attuale formulazione, la lettera a) prevede che l’automatica imputazione non operi ove il soggetto residente in Italia dimostri che la società -altro ente - non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede.

La lettera a) della norma in esame sostituisce la citata lettera a) del comma 5 prevedendo che, per la disapplicazione dell’imputazione automatica dei redditi “esteri”, il contribuente residente in Italia deve dimostrare che il soggetto estero controllato svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

In sostanza, il criterio dell’effettivo radicamento geografico in altro Stato o territorio è sostituito dal criterio dell’effettivo radicamento economico nel territorio estero.

 

La stessa norma introduce poi prevista una disciplina speciale per le attività bancarie, finanziarie e assicurative. Per tali categorie, il criterio del radicamento economico si ritiene soddisfatto ove quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento.

 

In relazione alla formulazione del testo, si osserva che sembrerebbe opportuno chiarire la portata della locuzione “originano nello Stato o territorio di insediamento” riferita a fonti, impieghi o ricavi delle società o degli enti “esteri” controllati da banche e assicurazioni, ai fini dell’esclusione dalle norme CFC.

 

La lettera b) del comma 1 aggiunge un nuovo comma 5-bis all'articolo 167. La nuova disposizione elenca le ipotesi in cui, pur teoricamente applicabile sulla base del criterio del radicamento economico, l’esclusione dalla disciplina CFC non è operativa.

Ciò si verifica ove i proventi dell’ente o società non residente provengano per più del 50 per cento da fonti qualificate, e cioè da:

§      gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;

§      cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;

§      prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, compresi i servizi finanziari.

 

La lettera c) del comma 1 aggiunge i commi 8-bis e 8-ter all’articolo 167.

 

Il nuovo comma 8-bisdispone che l’imputazione automatica dei redditi si applichi anche quando i soggetti controllati sono localizzati in stati o territori diversi da quelli compresi nelle “white list” (diversi, dunque, da quelli aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza), qualora ricorrono congiuntamente due condizioni:

a)  sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

La Relazione illustrativa del provvedimento precisa che il riferimento alla “tassazione inferiore” si intende relativo al carico effettivo di imposizione (e non solo all’aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera controllata.

b)  hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalle medesime fonti qualificate individuate dalla precedente lettera b), appena illustrate.

 

Il nuovo comma 8-ter tuttavia esclude l’applicazione delle norme CFC ove il soggetto residente in Italia dimostri che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

In tale ipotesi, però, il contribuente deve rivolgersi all'amministrazione finanziaria secondo la procedura di interpello con le modalità dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212).

 

Infine, la lettera d) del comma 1 interviene sulle norme in materia di imprese estere collegate (di cui all’articolo 168 del TUIR), escludendo l’applicazione del nuovo comma 8-bis dell’articolo 167 al caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati non “white list”; ovvero, una partecipazione ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa.


 

Articolo 13-bis
(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenuti fuori del territorio dello Stato)

 


1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposi­zioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un'effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizza­zione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modifica­zioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modifica­zioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifica­zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.


 

 

L’articolo 13-bis introduce una disciplina (scudo fiscale) in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero mediante la procedura del “rimpatrio” ovvero della “regolarizzazione”.

La norma riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal decreto legge n. 167 del 1990[112], convertito dalla legge n. 227 del 1990.

Il D.L. n. 167 del 1990[113], il cui testo ha subito numerose modifiche e integrazioni, disciplina la formazione di archivi - che le banche e gli altri intermediari finanziari[114] devono tenere a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni - relativi al trasferimento da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari di importo superiore a 10 mila euro effettuati anche attraverso la movimentazione di conti, o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, residenti in Italia (articolo 1).

Nel caso in cui i medesimi trasferimenti avvengano mediante soggetti non residenti e senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, i soggetti che li effettuano sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi i trasferimenti effettuati qualora risulti superato il limite di 10 mila euro (articolo 2).

L’articolo 4 dispone che le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi[115]. L'obbligo di dichiarazione, tuttavia, non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10 mila euro.

Per la violazione del divieto e degli obblighi di registrazione o di dichiarazione sopra richiamati, l'articolo 5 prevede l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniarie che variano, a seconda dei casi, da un minimo del 5% ad un massimo del 25% dell'importo trasferito o non dichiarato. In particolare, il comma 4 stabilisce che la violazione dell’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi le attività estere detenute comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati e la confisca dei beni di corrispondente valore. Il comma 5 dispone che la violazione dell’obbligo di indicare nella dichiarazione i trasferimenti da e verso l’estero delle attività comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati.

Sono, inoltre, previste sanzioni penali nel caso di false indicazioni agli intermediari, rese in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione previsti dalla disciplina in commento.

Ai sensi dell’articolo 6, le somme trasferite all’estero e relativamente alle quali non viene dichiarato il relativo reddito, si presumono fruttiferi di rendimento determinato applicando il tasso ufficiale medio[116] di sconto vigente nel periodo interessato.

L'articolo 7, infine, prevede che l’amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e associazioni equiparate.

 

In linea generale, la norma consente di effettuare, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010,il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute almenoalla data del 31 dicembre 2008. Tali operazioni si perfezionano con il pagamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dalla norma in esame.

In merito alla disciplina generale e agli effetti prodotti i commi 4 e 5 rinviano agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 commi 2 e 2-bis, 20 comma 3 del decreto legge n. 350 del 2001 recante la precedente disciplina in materia di “scudo fiscale” che ha disposto la possibilità di regolarizzare le attività estere detenute almeno al 1° agosto 2001 nonché al decreto-legge n. 12 del 2002 il quale, agli articoli 1 e 2 reca modifiche ed integrazioni alla disciplina contenuta nel D.L. n. 350.

Ai fini di evidenziare la portata normativa dell’articolo in esame, si rende necessario esporre sinteticamente le richiamate norme del decreto-legge n. 350/2001.


Decreto-legge n. 350 del 2001

L’articolo 11 reca le definizioni relative alla disciplina in commento ed in particolare:

i soggetti interessati sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR. Sul punto si segnala che la circolare n. 99/E emanata dall’Agenzia delle entrate il 4 dicembre 2001 ha precisato che “devono intendersi ricompresi tra i destinatari della procedura di emersione anche le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano essi società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici. I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato”;

gli intermediari sono le banche aventi sede in Italia, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società fiduciarie, gli agenti di cambio, le Poste Spa, le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

L’articolo 13 stabilisce gli adempimenti necessari per effettuare il “rimpatrio”. In particolare:

1.       i soggetti interessati inviano una dichiarazione riservata all’intermediario;

2.       l’intermediario riceve in deposito i valori oggetto del rimpatrio;

3.       l’intermediario opera come sostituto d’imposta in quanto provvede al versamento dell’imposta dovuta trattenendola dall’importo del denaro rimpatriato ovvero, ove l’interessato non fornisca le somme necessarie, effettuando i necessari disinvestimenti delle attività rimpatriate;

4.       l’intermediario rilascia una copia della dichiarazione riservata agli interessati e comunica all’amministrazione finanziaria l’ammontare complessivo delle attività rimpatriate nonché le somme trattenute e versate senza indicare i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione.

L’articolo 14 disciplina gli effetti del rimpatrio stabilendo che esso, qualora non siano state già constatate violazioni o avviate accessi, ispezioni, verifiche o processi, comporta (commi 1 e 7):

a)    la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati di ogni attività di accertamento tributario e contributivo;

b)    l’estinzione delle sanzioni di natura amministrativa, tributaria e previdenziale, nonché di quelle previste dal richiamato articolo 5 del D.L. n. 167/90 relativamente agli importi dichiarati;

c)    l’esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000) e dei reati di cui al decreto legge n. 429/1982[117], ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 4, lettere d) ed f). Rimangono pertanto punibili i reati commessi da chi, al fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso d’imposta emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti ovvero recanti un corrispettivo superiore a quello reale (lettera d) dell’articolo 4) e i reati commessi da chi indica nella dichiarazione dei redditi, nel bilancio o nel rendiconto componenti positivi o negativi di reddito diversi da quelli effettivi utilizzando documenti attestanti fatti non corrispondenti al vero (lettera f) dell’articolo 4).

I commi da 2 a 5 dispongono che, in deroga alla normativa vigente, gli intermediari non devono comunicare all’Amministrazione finanziaria ovvero all’Ufficio italiano dei cambi i dati e le notizie acquisite dagli interessati. La riservatezza è tuttavia limitata alle informazioni necessarie per l’operazione di rimpatrio e non opera nel caso in cui i dati e le notizie siano richiesti in relazione all’acquisizione delle fonti di prova nel corso di procedimenti e processi penali.

Il comma 5-bis stabilisce che il valore fiscale riconosciuto delle attività rimpatriate diverse dal denaro è quello indicato nella dichiarazione riservata.

In caso di accertamento, il contribuente può opporre gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione, chiedendo la verifica della congruità della somma corrisposta in relazione all’ammontare delle attività dichiarate nella dichiarazione riservata. Pertanto, in presenza di maggiori imponibili fiscali e contributivi accertati, la maggiore imposta è dovuta sull’importo eccedente rispetto a quello oggetto di rimpatrio (comma 6).

Ai sensi del comma 8 possono essere inclusi nella dichiarazione anche i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti fino alla data di presentazione della dichiarazione. In tal caso, il contribuente è tenuto a versare agli intermediari l’importo corrispondente alle relative imposte dovute.

L’articolo 15 disciplina il regime della regolarizzazione, in alternativa a quella del rimpatrio, rinviando, in linea generale, a quanto indicato nell’articolo 14. Tuttavia, poiché materialmente non viene effettuato il rientro dei valori, alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari esteri che attesta la corrispondenza tra le attività e gli importi indicati. Rispetto alla disciplina contenuta nell’articolo 14, inoltre, si esclude l’applicazione del sopra illustrato comma 8 nonché si inserisce l’obbligo indicato nel comma 3 dell’articolo della legge n. 167/1990 ai sensi del quale in caso di trasferimenti da e verso l’estero superiori a 10.329 euro le somme sono tenute a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di attuazione del medesimo D.L. n. 167.

L’articolo 16 estende l’ambito oggettivo delle operazioni di regolarizzazione, stabilendo che esse, a differenza dell'ipotesi di rimpatrio, limitata esclusivamente al denaro e ad altre attività finanziarie, possono riguardare anche gli investimenti ed attività all'estero diversi dalle attività di cui all'articolo 15. Pertanto, sono ammesse alla regolarizzazione anche le attività di natura non finanziaria, quali, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, le quote di diritti reali, le cosiddette "multiproprietà", gli oggetti preziosi e le opere d'arte.

Per la regolarizzazione della attività in questione si applicano le stesse modalità e si producono gli stessi effetti previsti dall’articolo 15 ad eccezione dell’obbligo, non richiesto, di allegare alla dichiarazione riservata la certificazione rilasciata dall’intermediario estero diretta ad attestare che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso gli stessi intermediari

L’articolo 17 estende alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività detenute all’estero l’applicazione della normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto-legge n. 143 del 1991 convertito dalla legge n. 197/1991 (comma 1). In linea generale, il decreto 143 (ora abrogato) prevedeva una sistema di lotta al riciclaggio articolato su tre meccanismi fondamentali: la canalizzazione delle transazioni maggiormente significative attraverso il sistema degli intermediari finanziari; la rilevazione e la gestione dei dati concernenti le operazioni superiori ad una soglia minima prefissata e la registrazione in un archivio unico informatico; l’obbligo di segnalare le operazioni ritenute sospette.

Il comma 2 stabilisce che le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della identificazione delle operazioni sospette.

Il comma 2-bis dispone che il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c) è punito con una sanzione amministrativa pari al 100 per cento del valore corrente delle attività dichiarate; tale disposizione non trova applicazione per i reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall’ordinamento ad eccezione di reati appositamente individuati quali, ad es., l’associazione di tipo mafioso, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’articolo 19 reca, al comma 1, alcune modifiche che hanno comportato delle novelle alle norme di riferimento.

Il comma 2 introduce una sanzione a carico degli intermediari in caso di omissione della comunicazione all’amministrazione finanziaria prevista dall’articolo 14, comma 3. La misura della sanzione è pari al 25 per cento dell’ammontare degli importi non comunicati.

Ai sensi del comma 2-bis i soggetti che attestano false dichiarazioni in merito alla detenzione di attività estere sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno.

L’articolo 20 comma 3 attribuisce all’Ufficio italiano cambi il compito di fissare le modalità di rilevazione delle attività regolarizzate e rimpatriate.

Il decreto-legge n. 12 del 2002 ha disposto la proroga dei termini per l’adesione allo scudo fiscale ed è intervenuto sugli effetti prodotti dalla disciplina recata dal D.L. n. 350. In particolare, ha precisato che gli effetti di esclusione della punibilità trovano applicazione ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall’ordinamento. Tale deroga, tuttavia, non opera per le attività che derivino da delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura.

Ambito soggettivo

La norma non individua espressamente l’ambito soggettivo di applicazione. Tuttavia, in virtù del rinvio all’articolo 11 del decreto-legge n. 350 del 2001 nonché dei chiarimenti forniti con la circolare n. 99 del 2001 emanata dall’Agenzia delle entrate, la disciplina introdotta si applica nei confronti dei seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: persone fisiche (anche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR. Sono invece esclusi gli enti commerciali, le società, siano essi società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.

La richiamata circolare n. 99/E, in merito al requisito della residenza, ha precisato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis del TUIR, sono considerati residenti e pertanto rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali).

La stessa circolare, inoltre, precisa che il requisito della residenza deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta "dichiarazione riservata", e non necessariamente nei periodi d'imposta precedenti.

Modalità

Sono previste due modalità diverseda applicare in funzione dello Stato estero nel quale si trovano le attività interessate dalla presente disciplina (comma 1):

-        qualora si trovino in paesi non appartenenti all’Unione europea, la procedura è subordinata al cosiddetto rimpatrio dei capitali, ovvero al rientro in Italia del denaro e delle attività;

-        qualora si trovino in paesi dell’unione europea ovvero in paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE)[118]che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, i soggetti interessati possono scegliere di regolarizzare, ossia di continuare a mantenere le proprie attività all’estero, ovvero di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali.

Il comma 5 stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione operano, in quanto applicabili, con le modalità previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19 commi 2 e 2-bis, e 20 comma 3 del sopra illustrato decreto-legge n. 350/2001 nonché del decreto legge n. 12 del 2002. In ogni caso, è prevista l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà stabilire le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione dell’articolo in esame.

Rinviando a quanto illustrato in relazione al D.L. n. 350 del 2001, si evidenzia che le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione potranno essere effettuate attraverso una dichiarazione riservata che il contribuente presenta ad un intermediario.

Gli intermediari garantiscono l’anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Essi opereranno come sostituto d’imposta trattenendo le ritenute fiscali dovute e riversandole allo Stato senza indicare il nominativo del soggetto per conto del quale la ritenuta è stata operata. Sempre in qualità di sostituto d’imposta dovranno presentare una dichiarazione complessiva concernente il totale delle somme rimpatriate o regolarizzate e le relative ritenute trattenute e versate.

Ambito oggettivo

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, la norma si applica alle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 (comma 6).

Ai fini della regolarizzazione, pertanto, rientrano in tale definizione anche gli investimenti esteri di natura non finanziaria quali gli immobili, gli oggetti preziosi e le opere d’arte. In caso di rimpatrio, invece, la procedura dello scudo fiscale non potrà essere applicata ai fabbricati.

 

Base imponibile

La base imponibile è rappresentata dal rendimento presunto determinato in ragione del 2 per cento annuo per un periodo di cinque anni. In sostanza, quindi, l’imposta sembrerebbe doversi applicare ad un imponibile corrispondente al 10 per cento del valore delle attività che si intende regolarizzare (comma 2, lettera a)).

Come già ricordato in precedenza, la normativa vigente (articolo 6 del D.L. n. 167/1990) stabilisce che il reddito presunto - determinato sulle somme trasferite all’estero e relativamente alle quali non viene dichiarato il reddito realizzato – è calcolato applicando all’importo trasferito il tasso ufficiale medio di sconto vigente nel periodo interessato (ora tasso di riferimento stabilito dalla BCE).

In proposito, sarebbe opportuno un chiarimento diretto a precisare se i parametri indicati dalla norma (due per cento e cinque anni) debbano intendersi come presunzione assoluta ed escludano, pertanto, la possibilità per il contribuente di determinare l’ imponibile sulla base di un arco temporale o di un rendimento effettivo inferiore a quello previsto per legge.

Imposta

Ai fini del rimpatrio o della regolarizzazione, la disposizione istituisce una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali consistente in una aliquota sintetica fissata in misura pari al 50 per cento, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto dell’importo corrispondente alle attività estere. E’ esclusa la possibilità di scomputare dal pagamento dell’imposta dovuta eventuali ritenute o crediti vantati dal contribuente (comma 2, lettera b)).

Sarebbe opportuno chiarire se con “aliquota sintetica” si intenda, come sembrerebbe doversi interpretare dalla norma, un’aliquota di imposta sostitutiva delle imposte ordinarie nonché delle eventuali sanzioni ed interessi. In tal caso, peraltro, sarebbe opportuna una individuazione delle imposte relativamente alle quali si introduce il regime di tassazione straordinario in argomento.

Si segnala, inoltre, che in assenza di un’esplicita deroga alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) l’imposta straordinaria istituita sembrerebbe deducibile ai fini della determinazione della base imponibile fiscale, diversamente da quanto accade per le imposte ordinarie sul reddito (IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP) relativamente alle quali è espressamente disposta la indeducibilità ai fini fiscali.

L’esclusione della deducibilità renderebbe necessario che nella norma in esame venisse richiamato l’articolo 12 del D.L. n. 350/2001, il quale dispone, tra l’altro, che l’imposta introdotta non è deducibile né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Periodo e perfezionamento

Ai sensi del comma 6, il periodo temporale nel quale può essere effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione è quello compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010. Inoltre, il comma 3 stabilisce che la definizione fiscale si perfeziona con il pagamento dell’imposta.

Dal combinato disposto dei due commi richiamati e in assenza di un’esplicita indicazione normativa, sembrerebbe doversi interpretare che il termine ultimo per il versamento dell’imposta straordinaria sia il 15 aprile 2010.

Effetti

Il comma 4 disciplina gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione i quali decorrono dal momento dell’effettivo pagamento dell’imposta.

In particolare, mentre il primo periodo rinvia a quanto disposto negli articoli 14 e 15 del D.L. n. 350/2001 e rende applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 17 del medesimo decreto-legge, il secondo periodo stabilisce che restano comunque esclusi dal campo di applicazione tutti i reati ad eccezione di quelli relativi alla dichiarazione infedele e all’omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto n. 74.

Secondo quanto desumibile dalle disposizioni contenute nel primo e nel secondo periodo del comma in esame, la norma sembrerebbe doversi interpretare nel senso che lo scudo fiscale escluda la punibilità per i reati di omessa o infedele dichiarazione dei redditi e non salvi gli effetti recati da altri reati; il richiamo agli articoli del decreto-legge n. 350 sopra illustrati dovrebbe quindi risultare finalizzato alla individuazione della procedura e delle modalità applicabili. Su tale punto appare opportuno un chiarimento.

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 74 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a)       l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 103.291 euro;

b)       l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2.065.828 euro.

L’articolo 5 del medesimo decreto punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 77.469 euro. Non si considera, tuttavia, omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Si segnala che l’articolo 17 del D.L. n. 350 del 2001, cui il comma 4 rinvia, dispone l’applicazione della normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto-legge n. 143 del 1991 ora abrogato.

 

Il comma 3, inoltre, dispone che il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

L’utilizzo delle informazioni in via “addizionale” sembrerebbe riferita a procedimenti nei quali, a differenza di quelli autonomi da avviare esclusivamente in relazione alle specifiche informazioni, potrebbe risultare utile fornire i dati emersi a seguito della regolarizzazione. Sul punto è comunque opportuno un chiarimento.

In merito agli effetti indiretti della norma, appare opportuno segnalare che la garanzia fornita al contribuente in merito alla impossibilità di utilizzare a suo sfavore le notizie e i dati forniti, non è estesa alla società partecipata e agli altri soci i quali, pertanto, potrebbero risultare penalizzati dalle informazioni emerse.

Sanzioni

Il comma 7, modificando i commi 4 e 5 dell’articolo 5 del D.L. n. 167/1990, interviene sulla disciplina delle sanzioni raddoppiandone la misura minima e massima applicabile. In particolare, in caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle attività detenute all’estero nonché dei trasferimenti di valore da e per l’estero la sanzione viene elevata ad un ammontare compreso tra il 10% e il 50% dell’importo non dichiarato.

Entrate finanziarie

Il comma 8 dispone che le entrate derivanti dalla disciplina in esame dovranno affluire ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del provvedimento in esame.

 


 

Articolo 14
(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti)

 


1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Co­munità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanzia­ria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponi­bile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.

2. L'imposta sostitutiva, commisu­rata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusva­lenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.

4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere favorevole della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 14 in esame, modificato in sede referente dalle Commissioni V e VI della Camera, prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 14 prende in considerazione le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251 (platino, palladio, oro e argento).

Tali disponibilità in metalli preziosi rilevano anche qualora siano depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili.

Sono invece escluse le disponibilità in metalli preziosi conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, nonché quelle necessarie a salvaguardare l’indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d’Italia.

 

Con riguardo alle disponibilità in oro della Banca d’Italia, che appaiono rientrare nell’oggetto della disposizione di prelievo in esame, lo stato patrimoniale ed economico dell’Istituto al 31 dicembre 2008 indica un valore di 48.995.407.000 euro, con una variazione positiva di 4.202.048.000 euro rispetto al valore iscritto al 31 dicembre 2007. La banca centrale rileva in proposito[119] che “l’aumento del valore dell’oro − la cui quantità è rimasta invariata rispetto al 2007 (79 milioni di once pari a 2.452 tonnellate) − è interamente da ascrivere all’apprezzamento del metallo.”.

 

Il comma 1 dell’articolo 14 in esame assoggetta quindi le plusvalenze da tali disponibilità in metalli preziosi a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l’importo massimo di trecento milioni di euro.

 

Con riferimento agli effetti dell’imposta in esame sul principio dell’indipendenza finanziaria della banca centrale[120] e sul divieto di finanziamento dello Stato da parte della stessa banca centrale, si ricorda che l’articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto un’operazione di concambio di titoli di Stato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

La norma ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi. A copertura della minusvalenza, la norma ha poi consentito alla Banca d'Italia di utilizzare in esenzione d'imposta i Fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1° gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio.

La norma ha poi abrogato la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato TUIR, concernente il trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze derivanti dall’oro realizzate dalla Banca d’Italia (v. il punto 4 del Parere BCE del 6 dicembre 2002, adottato su richiesta del Ministero italiano dell’economia e delle finanze relativo ad una proposta di norma sul concambio di titoli ex lege 483/93 - CON/2002/30).

 

Si segnala che sulla versione originaria della disposizione è stato reso dalla Banca centrale europea, in data 14 luglio 2009, un parere (CON/2009/59), formulato in virtù dell’articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 (che stabilisce i presupposti e le modalità per la richiesta del parere).

La BCE rilevava come l’articolo 14 in oggetto non fosse chiaro, destando preoccupazioni dal punto di vista della sua conformità con il diritto comunitario sia sul piano procedurale sia nel merito.

Dal punto di vista procedurale, la BCE lamentava che la disposizione non fosse stata trasmessa in via preventiva e ricordava in proposito che l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 4 della Decisione 98/415/CE impongono agli Stati membri di sospendere il processo di adozione del progetto di disposizione legislativa fino alla ricezione del parere della BCE.

Dal punto di vista del merito la BCE osservava che:

-        l’articolo 14, sebbene abbia carattere formalmente generale e individui l’insieme dei destinatari in termini generali nei detentori di metalli per uso non industriale, colpisce sostanzialmente ed in modo prevalente, per via della misura delle sue riserve auree, la Banca d’Italia;

-        la disposizione contrasta con il divieto di finanziamento monetario del settore pubblico da parte delle Banche centrali stabilito nell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato, in quanto dispone la distribuzione di profitti non ancora realizzati e ottenibili solo con eventuali cessioni future;

-        l’articolo 14 destava la preoccupazione della BCE con riferimento all’indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale. Infatti, la sua applicazione avrebbe comportato una diminuzione delle risorse della stessa e obbligherebbe potenzialmente l’Istituto a intraprendere strategie di gestione del patrimonio focalizzate sui rischi finanziari posti dalle nuove disposizioni fiscali. La BCE rilevava inoltre che la Banca d’Italia, detenendo e gestendo riserve in valuta, attua una funzione dell’Eurosistema: poiché le nuove disposizioni fiscali avrebbero potuto imporre alla Banca d’Italia di perseguire determinate strategie gestionali, ne sarebbe risultata in tali casi pregiudicata la sua indipendenza istituzionale;

-        l’articolo 14 assoggetta a tassazione le plusvalenze non realizzate maturate con riferimento all’apprezzamento delle riserve auree della Banca d’Italia; di norma, le imposte sulle plusvalenze o sui redditi da capitale sono invece applicate sugli importi dei profitti realizzati che risultino dalla vendita di un cespite o dal pagamento di dividendi, in modo che la base imponibile corrisponda al valore dei profitti effettivamente realizzati;

-        la disposizione sarebbe stata altresì in contrasto con i principi contabili fondamentali stabiliti nell’Indirizzo BCE/2006/16 del 10 novembre 2006, in base ai quali le plusvalenze non realizzate non sono riconosciute come proventi nel conto economico, bensì imputate direttamente ad un conto di rivalutazione, e sono pertanto escluse dal normale schema di distribuzione dei profitti.

 

In conclusione, la BCE riteneva necessario che la norma proposta venisse riconsiderata per affrontare i problemi esposti nel parere, aspettandosi di essere consultata su ogni eventuale nuova stesura delle disposizioni legislative in materia.

 

Successivamente alla pubblicazione del parere della BCE, in relazione all’emendamento sostitutivo della versione originaria del testo che è stato approvato in sede referente dalle Commissioni V e VI della Camera e che è qui in commento, il Ministro dell’economia e delle finanze ha quindi indirizzato in data 17 luglio u.s. al Presidente della Camera una missiva con cui dichiara che su tale emendamento il Governo ha già attivato la procedura di acquisizione del parere della BCE in tempo utile prima della conclusione dell’iter parlamentare del provvedimento presso il Senato, dichiarando inoltre che lo stesso emendamento, ad avviso del Governo, risponde ai rilievi formulati nel parere della BCE e recepisce la sostanza delle indicazioni ivi contenute.

 

Il comma 2 dell’articolo 14 in esame prevede che l’imposta sostitutiva sia commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale imposta deve essere versata a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

 

Il comma 3 dell’articolo 14 in esame prevede che nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell’importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all’imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all’imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 3 dell’articolo 14 in esame chiarisce quindi che l’imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza deve essere scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986.

 

Il richiamato articolo 22 del TUIR, in materia di scomputo degli acconti, prevede al comma 1 che dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli del TUIR si scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalità di cui all'articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. Il comma 2 dell’articolo 22 del TUIR stabilisce che, se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21 del TUIR, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

Il richiamato articolo 79 del TUIR prevede, al comma 1, che i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 22. Il comma 2 dell’articolo 79 del TUIR stabilisce inoltre che le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

 

Il comma 4 dell’articolo 14 in esame stabilisce che l’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale, disponendo inoltre che per l’accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Si precisa che le disposizioni recate dall’articolo 14 in esame sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con riferimento alle disponibilità in oro della Banca d’Italia, si chiarisce che, fermo quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano:

1) previo parere favorevole della Banca centrale europea;

2) comunque nella misura idonea a garantire l’indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale, dovendo la predetta misura essere stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d’Italia.

 

Il comma 5 prevede che, nel caso in cui - a seguito delle procedure previste dal comma 4 - le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettitostimato in 300 milioni di euro per l’anno 2009, si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge finanziaria per il 2009[121]: la riduzione sarà modulata sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009; ovvero, si provvederà anche attraverso l’adozione di ulteriori misure da adottarsi ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002 (cd. decreto-legge “taglia-spese”), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi.

Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari

 

Infine, il comma 5 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 14-bis
(Finanziamento del sistema informatico di controllo
della tracciabilità dei rifiuti)

 


1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratte­ristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative sempli­ficate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interes­sate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.


 

 

L’articolo aggiuntivo prevede l’attuazione del sistemainformatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti introdotto da una serie di disposizioni legislative (di seguito riportate).

Viene, infatti, previsto che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emani uno o più decreti al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni legislative:

§      l’art. 1, comma 1116, della legge 296/2006 (finanziaria 2007),cheha introdotto un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti;

§      all’art. 2, comma 24, del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato l’art. 189, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), prevedendo, nell’ambito della disciplina del catasto dei rifiuti, la realizzazione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti per la trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e l’invio in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D. Il relativo decreto attuativo non è stato emanato;

§      l’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 172/2008, che ha previsto l’avvio di un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi (cui peraltro ha dato attuazione l'O.P.C.M. 3746/2009 per l’avvio di un progetto pilota).

 

 

L’articolo definisce, inoltre, i principi e i criteri direttivi cui il decreto o i decreti attuativi dovranno attenersi, tra essi:

-       i tempi, le modalità di attivazione e la data di operatività del sistema;

-       le informazioni da fornire;

-       le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati;

-       le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi e di elaborazione dei dati;

-       le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e fornite alle autorità di controllo che ne facciano richiesta.

 

Il decreto o i decreti attuativi dovranno, inoltre, prevedere anche misure per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, dei rappresentanti delle categorie interessate al monitoraggio stesso.

 

Infine dovranno stabilire l'entità dei contributi a carico dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare[122].

Si ricorda che l’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 dispone che chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente alle camere di commercio territorialmente competenti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

 

Da ultimo, l’articolo dispone che il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, attui una ricognizione delle disposizioni, incluse quelle incluse nel D.Lgs. 152/2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, vengono soppresse a seguito di quanto previsto dall’articolo in esame.

Si ricorda, infine, che l’art. 17 (Controllo dei rifiuti pericolosi) della nuova direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE, il cui recepimento è previsto dall’allegato B della legge 88/2009 (comunitaria 2008), con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, prevede chegli Stati membri adottino le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi.


 

Articolo 15, commi 1-8
(Potenziamento della riscossione)

 


1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.

2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato.

6. All'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'im­posta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei mono­poli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7.


 

 

L’articolo 15 reca disposizioni in materia di accertamento e riscossione, sia sul versante dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sul versante strettamente tributario.

Disposizioni in materia contributiva

Il comma 1, al fine di semplificare la disciplina concernente le verifiche reddituali per la determinazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all’articolo 13 della L. 412/1991 (vedi infra), stabilisce l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per determinate amministrazioni, di comunicare all’INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, le informazioni utili a determinare l’importo delle richiamate prestazioni collegate al reddito dei beneficiari.

Le Amministrazioni interessate sono l’Amministrazione finanziaria e “ogni altra Amministrazione pubblica”.

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato specificato che l’obbligo di comunicazione delle informazioni utili a determinare l’importo delle richiamate prestazioni collegate al reddito dei beneficiari è rivolto anche nei confronti degli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

 

Inoltre, è stato aggiunto un ulteriore periodo al comma 1, il quale abroga i commi da 11 a 13 dell’articolo 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, che, nell’ambito della disciplina delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, prevedono, rispettivamente:

§      l’obbligo, per i percettori di prestazioni collegate al reddito, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali entro il 30 giugno di ciascun anno;

§      la sospensione dell'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre in caso di omissione della presentazione della comunicazione entro il termine richiamato;

§      il ripristino dell’erogazione stessa nel caso in cui la presentazione della comunicazione dei dati reddituali sia effettuata nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione. Il ripristino dell’erogazione della prestazione decorre dal mese successivo, con erogazione degli arretrati. Se la presentazione della comunicazione avviene oltre il citato termine, non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

 

L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

 

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito delle prestazioni previdenziali indebitamente percepite e non ripetibili salvo in caso di dolo dell’interessato, di cui all’articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88[123], l’articolo 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412[124], fornendo un’interpretazione autentica del comma richiamato, ha precisato che disposizioni richiamate si interpretano nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un provvedimento definitivo comunicato espressamente all'interessato e nel quale risulti evidente l’errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

Pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, reca disposizioni che aggiungono un periodo all’articolo 21, comma 15[125] della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), in materia di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte.

Nel dettaglio, ai sensi della norma introdotta, il terzo che subisce il pignoramento di somme soggette per legge a ritenuta d’acconto e riveste la qualità di sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta d’acconto – come specificato a seguito delle modifiche apportate in sede referente - in misura pari al 20 per cento sulle somme liquidate.

Come rilevato dalla Relazione che illustra il provvedimento in esame, le disposizioni introdotte hanno lo scopo di individuare nel terzo esecutato il soggetto tenuto ad effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta, nonché di determinare con esattezza l’ammontare della ritenuta.

Nella stessa sede si rileva, altresì, che la norma in esame impedisce che le somme liquidate a seguito di tale procedura esecutiva possano essere corrisposte al creditore in assenza della ritenuta.

Discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo

I commi da 3 a 5 modificano la disciplina del diritto dei concessionari al discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, rimodulando i termini per la notifica tempestiva delle cartelle di pagamento.

Si ricorda in proposito che il concessionario della riscossione, ove le procedure per il recupero di somme iscritte a ruolo siano state infruttuosamente espletate, deve trasmettere all’ente creditore - anche per via telematica - una comunicazione di inesigibilità, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112[126], al fine del discarico delle predette somme.

 

Le norme in esame investono la disciplina del diritto al discarico prevista dal comma 2, lettera a) dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 112 del 1999.

Tale norma, tra le cause della perdita del diritto al discarico contempla la mancata notificazione - imputabile al concessionario della riscossione - della cartella di pagamento entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, con riguardo ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

In via transitoria, per i ruoli consegnati prima di tale data vige il termine di undici mesi.

 

Il comma 3 allunga i termini per la notifica della cartella: la perdita del diritto al discarico si verifica ove la cartella di pagamento non sia notificata prima del decorso del nono mese, e non più dal quinto mese successivo alla consegna del ruolo.

Si dispone inoltre (comma 4) che il nuovo termine si applichi ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

 

Di conseguenza:

§      ai ruoli consegnati prima del 31 ottobre 2009, si continua ad applicare il termine di undici mesi;

§      ai ruoli consegnati a decorrere dal 31 ottobre 2009, si applicherà il nuovo termine di nove mesi.

 

L’ultima parte dell’articolo 19, comma 2, lettera a) – non modificato dalla norma in commento – prevede termini diversi per il caso di riscossione spontanea di somme a mezzo ruolo, che per legge deve essere rateale.

 

La Relazione Illustrativa che accompagna il provvedimento rileva che la rimodulazione dei termini di notifica è tesa a riequilibrare le esigenze operative degli agenti della riscossione. Si sottolinea infatti che, ove sia necessario un secondo tentativo di notifica delle cartelle di pagamento (se il primo è risultato infruttuoso), i concessionari devono eseguire laboriosi adempimenti e, dunque, abbisognano di un congruo periodo di tempo, superiore ai cinque mesi previsti attualmente.

Rateizzazione dei pagamenti di maggiori somme dovute per l’adeguamento agli studi di settore

Il comma 6 ha esteso la possibilità di rateizzare i pagamenti dellemaggiori somme dovute all’erario a seguito dell’adeguamento delle scritture contabili alle risultanze degli studi di settore, a fini IVA.

Tale disposizione, secondo la Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, risponde a una duplice finalità: quella di tener conto della situazione di crisi congiunturale e della conseguente difficoltà in cui si trovano le imprese, nonché quella di indurre i contribuenti ad una maggiore propensione all’adempimento spontaneo.

 

La norma in commento aggiunge un periodo alla fine del comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195[127]. Esso prevede che, per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione lo studio di settore o le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Viene dunque estesa a tale tipologia di versamenti la possibilità di pagamento rateale dell’ammontare dovuto, con le modalità previste per i pagamenti, sia a titolo di saldo che a titolo di acconto, dalle norme vigenti (ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241[128]).

 

Equiparazione della firma autografa all’indicazione a stampa del responsabile dell’adozione degli atti

I commi 7 e 8, modificati nel corso dell’esame in Commissione, prevedono che la firma autografa del responsabile dell’adozione degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione e, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, anche degli atti in atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria sia equiparata all’indicazione a stampa sugli atti del nominativo di tale soggetto, ove gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati.

La Relazione illustrativa sottolinea come una consolidata giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto non essenziale la firma autografa del responsabile dell’adozione dell’atto, ove i dati in esso contenuti consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive. Tale principio, si rileva, si applica all’ipotesi di produzione dell’atto attraverso sistemi informatici e telematici.

In particolare, il comma 7 prevede che tale equiparazione sia operante per la firma prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie amministrate dalle Agenzie Fiscali e dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato – AAMS, nonché, come specificato a seguito di emendamento approvato dalle commissioni riunite V e VI, sugli atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

L’individuazione di tali atti, ai sensi del comma 8, è demandata a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale dell’AAMS nonché, per gli atti di rispettiva competenza e, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

 

 


 

Articolo 15, commi 8-bis - 8-quater
(Potenziamento dell’attività di accertamento ed effetti delle misure cautelari)

 


8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

8-ter. Per l'applicazione delle dispo­sizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza biso­gno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni».


 

 

I commi da 8-bis a 8-quater, inseriti durante l’esame del provvedimento in Commissione,recano disposizioni complessivamente volte all’ampliamento della base informativa di cui dispone l’Amministrazione finanziaria in sede di richiesta di misure cautelari, nonché a prolungare l’effetto delle medesime misure.

 

Nel dettaglio, il comma 8-bis consente all’Agenzia delle entrate di richiedere dati, notizie e documenti a specifiche categorie di imprese esercenti attività finanziarie e creditizie, concessi in sede di accertamento delle imposte sui redditi e di controlli IVA, anche ai fini di iscrizione di ipoteca e di concessione di sequestro conservativo per il caso in cui vi sia fondato timore di perdere la garanzia del credito derivante da sanzioni tributarie.

 

All’uopo, la norma in commento aggiunge un periodo al comma 1 dell’articolo 22 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472[129].

Tale disposizione prevede che, in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, nonché l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

 

I suddetti poteri di richiesta sono previsti, con formulazione analoga, sia dall’articolo 32, comma 1, n. 7) del DPR 29 settembre 1973, n. 600 per l’accertamento delle imposte sui redditi, sia dall’articolo 51, comma 2, n. 7) del DPR 26 ottobre 1972 per quanto riguarda i controlli IVA.

Si tratta in particolare del potere di richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, a determinati soggetti, che svolgono attività creditizia e finanziaria (banche, società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie), dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie e alle imprese di investimento comunitarie può essere richiesto, tra l'altro, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.

 

Il comma 8–terconsente all’Agenzia di avvalersi dei medesimi poteri di richiesta testé esaminati anche nelle seguenti ipotesi di applicazione del sequestro conservativo e dell’ipoteca (articolo 27, commi da 5 a 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[130]):

§         per somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati da uffici ed enti in base ai processi verbali di constatazione (comma 5 dell’articolo 27);

§         per somme dovute dopo la notifica degli atti di accertamento di maggiori tributi (comma 6 dell’articolo 27);

§         per importi iscritti a ruolo sulla base di atti di accertamento di maggiori tributi (nuovo comma 7,come sostituito dal comma 8-quater, per cui si veda infra).

 

Il comma 8-quater sostituisce integralmente il comma 7 del citato articolo 27 del D.L. n. 185 del 2008.

Nella sua formulazione originaria, il comma 7 recava una disciplina particolare in tema di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati per i crediti nascenti da atti di accertamento, disponendo la loro perdita di efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella, per gli importi iscritti a ruolo.

Con la disposizione in commento, in relazione agli importi iscritti a ruolo sulla base dei provvedimenti coi quali vengono accertati maggiori tributi (comma 6 dell’articolo 27), l’iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservano, senza bisogno di formalità o annotazioni, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo.

Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni recate in materia di riscossione delle imposte sul reddito (DPR 29 settembre 1973, n. 602), fermo restando il limite all’espropriazione immobiliare previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973: il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare per importi complessivamente inferiori a cinquemila euro, né se il valore del bene, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore al medesimo ammontare.

 

 


 

Articolo 15, commi 8-quinquies, 8-sexies
(Richiesta di informazioni ad Autorità ed enti che svolgono attività di vigilanza e controllo)

 


8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica­zioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».


 

 

I commi 8-quinquies e 8-sexies,anch’essi introdotti durante l’esame del provvedimento in Commissione, consentono all’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle imposte sul reddito e di controlli IVA, di richiedere notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa alle autorità e agli enti che svolgono attività di controllo e vigilanza in relazione a tale attività.

 

Nel dettaglio i due commi, con formulazione identica, aggiungono una nuova lettera 7-bisai già citati articoli 32, comma 1 del DPR n. 600 del 1973 e 51, comma 2 del DPR n. 633 del 1972 recanti, rispettivamente, i poteri dell’Amministrazione finanziaria in tema di accertamento delle imposte sui redditi e di controlli IVA.

 

Tale richiesta di informazioni può essere effettuata anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

In proposito, si ricorda che l’articolo 7 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) disciplina il segreto d'ufficio cui sono vincolati i dipendenti della Banca d’Italia, nonché le forme di collaborazione di quest’ultima con le altre autorità di vigilanza. Analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) per quanto riguarda la CONSOB e la Banca d’Italia, nell’esercizio delle rispettive funzioni in ambito finanziario, nonché l’articolo 10 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) per quanto concerne l’ISVAP.

 

La richiesta può essere inoltrata alle seguenti condizioni:

 

-          previa autorizzazione del Direttore Centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale;

-          con modalità concordate tra MEF e l’Autorità coinvolta nel procedimento. Tali modalità sono stabilitecon decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Autorità di vigilanza,  e comunque in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza.

 

 


 

Articolo 15, comma 8-septies
(Credito di imposta in favore delle imprese di autotrasporto)

 


8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'im­porto pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 8-septies dell’articolo 15, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, concede un credito di imposta alle imprese di autotrasporto, corrispondente a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009. L’intervento è realizzato nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito ed agli investimenti nel settore dell’autotrasporto, previste dall'articolo 2 del D.L. n. 162/2008 (legge n. 201/2008), pari a 44 milioni di euro.

 

L’articolo 2, comma 1, del citato D.L. n. 162/2008, attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 200 milioni di euro, facenti parte delle risorse dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia), da destinare alla realizzazione di misure di sostegno al credito e agli investimenti per fronteggiare la grave crisi del settore dell’autotrasporto, conseguente all’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi. Il suddetto importo di 200 milioni di euro è stato sinora destinato ai seguenti interventi, per complessivi 156 milioni di euro:

-        15 milioni di euro per il completamento delle misure di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 227/2007[131], ovvero per l’erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attività di autotrasporto e destinate alle finalità espressamente indicate dalla norma;

-        91 milioni di euro per la riduzione dei premi INAIL per le imprese di autotrasporto, per l’anno 2009, come stabilito dall’articolo 29, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008 (legge n. 14/2009);

-        50 milioni di euro per la creazione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per l’accesso al credito per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 15 della legge n. 266/1997, da destinare agli interventi in favore delle imprese di autotrasporto[132].

 

Il credito di imposta in esame è pari a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l’attività di autotrasporto. La misura del credito dovrà essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

 

Si osserva che la norma non indica il soggetto che dovrà determinare la misura del credito di imposta in commento.

 

La norma in esame prevede che il credito di imposta sia usufruibile in compensazione (secondo le regole previste dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), non sia rimborsabile e non concorra alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; tale credito inoltre non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61 del D.Lgs 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) ovvero della quota di inerenza degli altri costi (articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR) ammessa in deduzione ai fini fiscali.

 

Si segnala che un credito di imposta per le tasse automobilistiche in oggetto è già previsto dall’articolo 2, comma 19, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008), con un limite di spesa di 40 milioni di euro. Le risorse originariamente finalizzate a tale intervento vengono peraltro destinate a misure di sostegno agli investimenti nel settore dell’autotrasporto, ai sensi dell’articolo 15, comma 8-novies del decreto legge in commento, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente.

 

 

 


 

Articolo 15, comma 8-octies
(Segnalazioni da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico)

 

8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente».

 

 

Il comma 8-octies, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, dispone che gli uffici del pubblico registro automobilistico, ove accertino che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente.

All’uopo, la norma in esame aggiunge un nuovo comma 7-bis all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187[133].

 

 


 

Articolo 15, comma 8-novies
(Sostegno agli investimenti per l’autotrasporto)

 


8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'auto­trasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.


 

 

Il comma 8-novies dell’articolo 15, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, provvede al cambiamento di destinazione dei fondi finalizzati alla concessione di crediti d’imposta, corrispondenti a parte delle tasse automobilistiche pagate, nell’anno 2009, dalle imprese di autotrasporto, per i veicoli con massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. La norma in oggetto prevede che i fondi non utilizzati a tal fine siano destinati a misure di sostegno agli investimenti nel settore dell’autotrasporto.

 

Il credito d’imposta sopra ricordato è disciplinato dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009) nel limite di spesa di 40 milioni di euro. La misura del credito di imposta doveva essere determinata, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate[134], in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, fosse pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

Si ricorda che l’articolo 83-bis, comma 26, del D.L. 112/2008 (legge n. 133/2008) ha concesso la stessa agevolazione relativamente l’anno 2008, sempre nel limite di spesa di 40 milioni di euro. La misura di questo credito di imposta è stata successivamente determinata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 146981 dell’8 ottobre 2008.

 

La misure di sostegno agli investimenti, da agevolare ai sensi del comma in esame, sono dirette a fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore dell’autotrasporto e dovranno essere definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

L’intervento viene effettuato nel limite delle risorse non utilizzate per il menzionato credito di imposta; a tal fine le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

 

Per nuove misure in materia di credito di imposta per le tasse automobilistiche pagate nel 2009 dalle imprese di autotrasporto si veda la scheda di lettura dell’articolo 15, comma 8-septies.

 

 

 


 

Articolo 15, comma 8-decies e 8-duodecies
(Commissioni per il monitoraggio dei giochi pubblici. Poteri di accertamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

 


8-decies. Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei mono­poli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusiva­mente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

8-duodecies. Gli uffici dell'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.


 

 

Il comma 8-decies, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, di istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici, specificando i requisiti del personale che può essere chiamato a far parte delle commissioni stesse.

Può infatti essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

 

Il comma 8-duodecies, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione dispone che anche gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, possano avvalersi delle attribuzioni e dei poteri affidati agli uffici delle Entrate in materia di controlli IVA, ai sensi degli articoli 51 e 52 del DPR n. 633 del 1972.

Si ricorda che l’articolo 51 del DPR n. 633 del 1972 enuclea gli obblighi affidati agli uffici dell’amministrazione finanziaria in materia di IVA, all’uopo concedendo loro un ampio ventaglio di poteri: facoltà di invio di questionari, di convocazione dei soggetti interessati, di richiesta di documentazione, di accesso e di ispezioni. L’articolo 52 reca le modalità di effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche.


 

Articolo 15, comma 8-undecies
(Definizione delle operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani a fini IVA)

 

8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica­zioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari».

 

 

Il comma 8-undecies, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, aggiunge un periodo all'articolo 74, primo comma, lettera e) del DPR n. 633 del 1972.

Nel dettaglio si prevede che, ai fini dell’IVA dovuta dall'esercente l'attività di trasporto o l'attività di gestione dell'autoparcheggio per le operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, tali operazioni comprendono anche le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

 

 


 

Articolo 15, comma 8-terdecies
(Scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS)

 

8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive».

 

 

Il comma 8-terdecies, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione dispone che, con apposita convenzione stipulata tra l’Agenzia dell’Entrate e l’INPS per specifici controlli che richiedono uno scambio reciproco di informazioni, siano disciplinate anche le modalità di trasmissione tra le due Amministrazioni di:

§      violazioni contributive, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati, per le quali non si applicano le norme in tema di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali recate all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

§      violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'I.N.P.S. a seguito delle attività ispettive.

La disposizione aggiunge all’uopo un nuovo comma 2-bis all’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[135].

La convenzione cui fa riferimento la norma in commento è infatti quella stipulata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 83, tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate per attuare le seguenti finalità:

§      predisposizione di piani di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni;

§      scambio telematico mensile di posizioni relative ai titolari di partita IVA, nonché di dati annuali riferiti ai percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, ove l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

 

 


 

Articolo 15, comma 8-quaterdecies
(Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico)

 


8-quaterdecies. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apport­ate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni»;

b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;

c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse;

d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;

e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i»;

f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1».


 

 

Il comma, introdotto dalle Commissioni riunite V e VI, novella il comma 2 dell'articolo 39-quater del D.L. n. 269 del 2003 relativo all’accertamento e ai controlli in materia di prelievo erariale unico, al fine di identificare con maggior certezza i soggetti responsabili delle violazioni.

 

Inoltre la disposizione aggiunge all'articolo 39-quater il comma 4-bis, che prevede la possibilità per l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) di affidare, per il tempo ed alle condizioni previste da una apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento ed i controlli in materia di prelievo erariale unico (PREU) alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri attribuiti dal comma 1 del medesimo articolo 39-quater.

 

Nella successiva tabella il comma 2 dell’articolo 39-quater, suddiviso in periodi, è posto a fronte il testo vigente con le modifiche proposte dal comma in esame.

 

Testo vigente

Modifiche

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.

Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione.

Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni.

È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta.

È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative l'esercente a qualsiasi titolo ilocali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta.

Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta.

Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito.

Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore o detentore, a qualunque titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualunque titolo i locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

 

 


 

Articolo 15, comma 8-quinquiesdecies, 8-duodevicies
(Pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada)

 


8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquies­decies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, median­te l'invio di apposita comunicazione.

8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

8-duodevicies. L'avvenuto pagamen­to della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.


 

 

I commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, inseritidurante l’esame del provvedimento in Commissione, disciplinano una nuova modalità -  il cui utilizzo è facoltativo per i Comuni - di estinzione dei debiti iscritti a ruolo, ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, derivanti da violazioni al codice della strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004.

 

Il comma 8-quinquiesdecies consente ai Comuni di stabilire, con le forme previste dalla legge per l'adozione dei propri atti, che il contribuente possa estinguere il debito iscritto a ruolo, ovvero per il quale sia stata emessa ingiunzione di pagamento, derivante da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285), i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, pagando un importo che comprende:

a) una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

b) le spese di procedimento e notifica dei verbale;

c) un aggio per l'agente della riscossione, fissato nel 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente, a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per diritti di notifica della cartella.

La norma ha lo scopo di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei Comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia.

 

Il comma 8-sexiesdeciesprevede che i concessionari della riscossione informino i debitori, con avvio di apposita comunicazione, della facoltà di estinzione del debito appena esaminata. L’invio della comunicazione è effettuato nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto comunale con cui si dispone tale facoltà.

 

Ai sensi del comma 8-septiesdecies, col medesimo atto è approvato il modello della comunicazione al debitore della nuova facoltà di estinzione del debito, nonché le modalità ed i termini relativi:

§      al pagamento delle somme dovute da parte dei debitori;

§      al riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione;

§      alla rendicontazione delle somme riscosse;

§      all’ dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

Infine, il comma 8-duodevicies specifica che i pagamenti delle somme - iscritte a ruolo - perfezionati ai sensi della nuova procedura non comportano il diritto al rimborso.

 

 


 

Articolo 15-bis
(Disposizioni in materia di giochi)

 


1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ammi­nistrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».

2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».

3. L'eventuale esclusione da respon­sabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adem­piuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli appa­recchi da divertimento e intratte­nimento.

4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.


 

 

L’articolo 15-bis, introdotto dalle Commissioni riunite V e VI, interviene in materia di giochi.

 

Il comma 1 novella l’articolo 38 della legge n. 388 del 2000 relativamente al nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, aggiungendo il comma 5-bis.

 

In particolare il comma 5 dell’articolo 38 prevede che i gestori degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito (art. 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773 del 1931) prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedano l’apposito nulla osta, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

 

Il comma 1 stabilisce che il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972. Tale disposizione non si applica per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b) (videogiochi), e 7 (premi di piccola oggettistica), del R.D. n. 773 del 1931.

 

Il comma 2 modifica il comma 9, lettera c), dell’articolo 110 del R.D. n. 773 del 1931 circa l’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da gioco non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.

Attualmente è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro per ciascun apparecchio.

Il comma 2 fissa ora la sanzione a 4.000 euro per ciascun apparecchio.

 

Il comma 3 estende l’esclusione di responsabilità prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera i), del D.L. n. 39 del 2009, anche nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 39-quater, comma 2, del D.L. n. 269/2003 nel caso che abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) e/o agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

 

Si segnala che l’articolo 15, comma 8-quaterdecies del D.L. in esame novella il comma 2 dell’articolo 39-quater (cfr. infra).

 

Il principio indicato all’articolo 12, comma 1, lettera i), del D.L. n. 39 del 2009, riguarda la determinazione dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco. In particolare il punto 3), in relazione agli illeciti accertati reca la previsione dell’esclusione delle responsabilità indicate dall’articolo 39-quater, comma 2, del D.L. n. 269/2003[136].

 

Il comma 4 prevede che gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) esercitino i poteri e le attribuzioni di accertamento e di controllo previsti dall’articolo 51 del DPR n. 633 del 1972, ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 39-quater del D.L. n. 269 del 2003, anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

 

Ai sensi del comma 5 i poteri di accesso ed ispezione tecnica ed amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del D.L. n. 39 del 2009, possono essere esercitati anche negli ambienti che ospitano apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

Il punto 1) della citata lettera i) prevede il potere per i concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di disporre l’accesso di propri incaricati nei locali destinati all’esercizio di raccolta del gioco per procedere ad ispezioni tecniche e amministrative per verificare il corretto esercizio degli apparecchi.


 

Articolo 15-ter
(Piano straordinario di contrasto al gioco illegale)

 


1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.

2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autono­ma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio della società Sogei Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovrain­tende alla definizione, secondo princípi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianifi­cazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordi­naria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2.


 

 

L’articolo 15-ter, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, istituisce e disciplina un piano straordinario di contrasto al gioco illegale.

 

Il comma 1 dispone che detto piano èpromossodall’ Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato(AAMS).

 

Il comma 2 istituisce a tal fine un apposito Comitato, operante presso l’AAMS e presieduto dal Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui sono chiamati a far parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della stessa Amministrazione autonoma.

Per quanto attiene al funzionamento del Comitato, esso può avvalersi dell'ausilio di SO.GE.I. S.p.A., di altri organi della Pubblica Amministrazione, di Enti pubblici e di associazioni rappresentative; sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie ed indirizzi, alla pianificazione ed al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori.

 

Si ricorda che la SO.GE.I è la società di Information and Communication Technology del Ministero dell'Economia e delle Finanze; essa coopera con l’Amministrazione finanziario nel governo del sistema informativo della fiscalità, fornendo servizi online per i cittadini, le imprese, le Regioni e gli Enti locali.

Costituita nel 1976 per la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo per il funzionamento dell’anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8 (recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, convertito con la legge 27 marzo 1976, n. 60), nel luglio 2002 è stata totalmente acquisita dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La norma dispone che il Comitato dedichi particolare e specifica attenzione all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali.

 

Il comma 3 istituisce, con le medesime finalità delle norme appena illustrate, una apposita banca dati presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Essa è alimentata da tutte le informazioni derivanti dalla ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dalla attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva.

Si dispone infine che lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati siano utilizzati per le rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al già esaminato in tema di prevenzione e repressione dei giochi illegali.


 

Articolo 16, commi 1-2, 3-4
(Flussi finanziari)

 


1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizza­zione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipa­zione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

 

L'articolo 16, reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

 

L’articoloè stato riformulato dalle Commissioni riunite V e VI nel corso dell’esame in sede referente, ai commi 1 e 2 al fine di indicare esplicitamente, al comma 1, rispetto alla precedente formulazione, la quantificazione degli oneri fino all’anno 2017 (che reca l’onere a regime), nonché di apportare alcune correzioni formali relative ai riferimenti normativi in esso richiamati.

Analogamente, è riformulato il comma 2 al fine di indicare, fino all’anno 2017, gli importi annuali delle risorse, in termini di maggiori entrate e minori spese, che, in quanto non utilizzate a copertura, vengono trasferite al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Rispetto alla formulazione originaria, che limitava la quantificazione degli oneri agli anni dal 2009 al 2012, la nuova formulazione del comma 1 ridefinisce l’ammontare complessivo degli oneri, in termini di minori entrate e di maggiori spese, fino all’anno 2017 nei seguenti importi: 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, 336 milioni di euro per l'anno 2012, 275 milioni per l’anno 2013, 315 milioni per l’anno 2014, 478 milioni per l’anno 2015, 652 milioni per l’anno 2016 e 360 a decorrere dall’anno 2017.

Gli oneri indicati dalla norma risultano connessi ai seguenti interventi:

-         detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (articolo 5);

-         svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (articolo 7);

-         incremento del controvalore delle obbligazioni Alitalia (articolo 19, comma 4);

-         proroga del piano di impiego delle Forze armate (articolo 24, comma 74);

-         proroga delle missioni di pace (articolo 24, comma 76);

-         partecipazione a banche e fondi internazionali (articolo 25, comma 1);

-         rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi nella regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 (articolo 25, commi 2-3).

 

Va evidenziato che l’articolo 16 in esame utilizza soltanto quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese che derivano dalle disposizioni elencate alle lettere a) e b) del comma 1.

La quota di risorse non utilizzata a copertura, infatti, è destinata al finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 2) nei seguenti importi:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 segg.

Fondo interventi strutturali di politica economica

2,4

3,4

3,9

1.907,4

1.868,4

1.828,4

1.665,4

1.491,4

1.783,4

Ai sensi del comma 3, tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013.

Va infine evidenziato che la parte residuale di maggiori entrate e minori spese rispetto agli utilizzi dei commi 1 e 2 sono destinati al miglioramento del saldo netto da finanziare. Tali somme che, sulla base della RT al testo originario, erano pari a 257,3 milioni di euro nel 2009, 1.054,6 milioni nel 2010 e 84,1 milioni nel 2011, risultano ora quantificabili, sulla base delle modifiche approvate in sede referente, in 57,3 milioni di euro nel 2009, 554,6 milioni nel 2010 e 84,1 milioni nel 2011.

Infatti, rispetto alla quota utilizzata a copertura, dalle norme elencate nelle lettere a) e b) del comma 1 in esame derivano maggiori entrate e minori spese pari a:

Maggiori entrate ai sensi del comma 1, lettera a)

2009

2010

2011

Art. 5

Detassazione utili reinvestiti in macchinari

160,0

 

 

Art. 12

Paradisi fiscali

-

415,0

650,0

Art. 13

Contrasto arbitraggi fiscali internazionali

-

606,0

346,0

Art. 14

Tassazione plusvalenze disponibilità auree

300,0

0,0

-

Art. 15, co.2

Pignoramento presso terzi obbligo ritenuta

174,0

261,5

224,0

Art. 15, co.7

Sostituzione firma autografa

50,4

50,4

50,4

Art. 21

Rinnovo concessione giochi

500,0

100,0

-

Art.25, co.2-3

Rateizzazione versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito del terremoto in Abruzzo

-

101,5

101,5

 

Totale Maggiori entrate

1.184,4

1.534,4

1.371,9

 

Utilizzo a copertura (art. 16, comma 1, lettera a)

-1.184,4

-1.534,4

-1.371,9

 

Maggiori entrate disponibili

0,0

0,0

0,0

 

Minori spese ai sensi del comma 1, lettera b)

2009

2010

2011

Art. 10

Incremento compensazione crediti fiscali

200

1.000,0

1.000,0

Art. 20

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

-

10,0

30,0

Art.25, co.2-3

Rateizzazione versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito del terremoto in Abruzzo

-

155,1

155,1

 

Totale Minori spese

200

1.165,1

1.185,1

 

Utilizzo a copertura (art. 16, comma 1, lettera b)

-140,3

-607,1

-1.097,1

 

Minori spese disponibili

59,7

558,0

88,0

 

Risorse disponibili

59,7

558,0

88,0

Art. 16, co. 2

Finanziamento Fondo interventi strutturali di politica economica

-2,4

-3,4

-3,9

Effetti positivi sul saldo netto da finanziare

57,3

554,6

84,1

 


 

Articolo 16, commi 2-bis – 2-quater
(Finanziamento del Fondo per le esigenze prioritarie della difesa. Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili nei settori dell’istruzione e dello svolgimento di eventi celebrativi)

 


2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attua­zione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi 2-bis e 2-ter, introdotti dalle Commissioni riunite V e VI nel corso dell’esame in sede referente, dispongono il finanziamento di 1,5 milioni di euro, per l’anno 2009, a favore del Fondo per le esigenze prioritarie della difesa, di cui all’art. 60, co. 8-bis, del D.L. n. 112 del 2008[137]. All’onere derivante si provvede, nel limite di 1,5 milioni di europer l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili nei settori dell’istruzione e degli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, istituito dal D.L. n. 5 del 2009[138].

 

Il comma 8-bis dell’articolo 60 del D.L. n. 112/2008 ha istituito, al fine di soddisfare le esigenze prioritarie del Ministero della difesa, nello stato di previsione del citato Ministero, un apposito Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2008.

 

Al fine di assicurare il finanziamento per gli interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, l’art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo, con una dotazione per l’anno 2009 di 400 milioni di euro.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 7-quinquies, l’utilizzo del Fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse. Tale decreto non è stato ancora emanato.

 

Il comma 2-quater,introdotto anch’esso nel corso dell’esame in sede referente, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio conseguenti agli interventi sopra richiamati.

 


 

Articolo 16-bis
(Riassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue)

 


1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provve­dimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.


 

 

La norma autorizza il Commissario ad acta per le opere irriguedi cui all’art. 9 co. 5 del D.L. 32/95 ad utilizzare le economie, che si siano realizzate fino all’esercizio 2008 sui fondi allo stesso assegnati, per fare fronte agli “oneri accessori” per la prosecuzione delle proprie attività, in particolare per quanto riguarda:

-          il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che il CIPE approverà;

-          l’attività di “definizione amministrativa”, della quale per la quale non è del tutto chiaro il contenuto, per quanto attiene invece alle opere ultimate;

-          la prosecuzione degli interventi di forestazione della Campania avviati a suo tempo con la delibera del Cipe n. 32/1999;

-          l’attività promozionale dei prodotti tipici del mezzogiorno di cui all’art. 1-ter co. 2 lett. c) del D.L. n. 182/05.

Al riguardo sembrerebbe opportuno un chiarimento sul significato da attribuire all’espressione “oneri accessori”, considerata anche la natura non omogenea delle attività alle quali l’espressione stessa è riferita.

La norma consente altresì l’utilizzo delle economie sopra definite da parte del Commissario per l’adeguamento della propria struttura commissariale, nel limite tuttavia del 3% delle economie realizzate.

 

Merita rammentare che il comma 5-quater dell’art. 3 del decreto-legge 171/2008[139] consente di utilizzare le economie di spesa che si verifichino sui fondi assegnati al Commissario ad acta di cui al D.L. n. 32/1995, art. 19 co. 5, destinati fondamentalmente allo sviluppo del sistema irriguo nazionale, per la progettazione di infrastrutture irrigue purché di interesse nazionale e localizzate nelle aree sottoutilizzate.

La norma consente permanentemente il riutilizzo delle economie accertate in qualunque esercizio purché siano destinate alla progettazione di infrastrutture; un decreto del Ministro delle politiche agricole deve definire le modalità di finanziamento dei progetti.

Va infine menzionato anche l’art. 4, co. 32 della legge 305/2003 “Finanziaria 2003” che consente l’utilizzo delle economie d'asta del Piano irriguo per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti.

 

L'art. 19 comma 5, del decreto-legge n. 32/1995[140] ha introdotto la figura del Commissario ad acta per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero, già di competenza dell’ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura già assegnata al dicastero agricolo dall’art. 10, co. 6 del D.lgs. n. 96/1993[141]. Tale Commissario, che esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 96/1993[142] e che deve riferire trimestralmente al CIPE sul suo operato, ha in particolare la gestione delle opere della “gestione separata”, intendendosi per tali le attività a suo tempo previste dal D.L. n. 581/84 (per la prosecuzione dell’intervento straordinario nel mezzogiorno), che l’Agensud aveva ereditato dalla Cassa per il mezzogiorno e che ha dovuto gestire separatamente sia sotto il profilo organizzativo che contabile sulla base dell’art. 5, co. 1 della legge n. 64/1986 di Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dei progetti trasferiti dal Commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 96/1993, sull’assegnazione alle amministrazioni competenti delle attività, funzioni e beni strumentali dell’Agenzia per il Mezzogiorno (comma 3).

 

 


 

Articolo 17, commi 1-9
(Riordino enti pubblici)

 


1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'eco­nomia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministra­zione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti tra­smettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebita­mento netto della pubblica amministra­zione.

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutil­mente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di conteni­mento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale consegui­mento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle ammini­strazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.


 

 

L’articolo 17, commi 1-9, integra i precedenti interventi in materia di riordino degli enti pubblici, fornendo, come sottolineato dalla relazione tecnica, «idonea soluzione a talune problematiche applicative» della procedura di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di tutti gli enti pubblici non economici.

 

Il comma 1, lettera a) - modificando l’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008[143] - differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege di tutti gli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino.

Il meccanismo “taglia-enti” - introdotto dall’art. 26, comma 1, DL 112/2008 - prevede due distinte procedure per addivenire alla soppressione degli enti pubblici non economici, a seconda che gli enti abbiano più o meno di 50 unità di personale.

La norma in esame incide unicamente sulla procedura relativa agli enti con più di 50 unità di personale, che prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i relativi regolamenti di riordino (ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 – Legge finanziaria per il 2008). Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi.

I regolamenti, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia[144], che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Il comma 1, lettera b) dispone che il predetto termine del 31 ottobre 2009 si intende rispettato con l'approvazione preliminare dei relativi schemi da parte del Consiglio dei Ministri.

 

Si osserva che manca una norma di chiusura della procedura di soppressione:

nulla viene infatti disposto per il caso in cui il regolamento di riordino non pervenga all’approvazione in via definitiva.

 

Dal punto di vista della formulazione letterale del testo, al fine di evitare una discrasia tra il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del DL 112/2008 (che fa riferimento all’emanazione dei regolamenti) ed il nuovo terzo periodo (che si riferisce invece all’approvazione preliminare degli schemi di regolamento), si rileva l’opportunità di riformulare, in termini di novella, il solo secondo periodo, con un’unica disposizione del seguente tenore: "Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri non abbia provveduto all'approvazione preliminare degli schemi dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

 

Al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, l’art. 2, comma 634 della legge finanziaria per il 2008[145] aveva inizialmente previsto l’adozione, entro il 30 giugno 2008, di uno o più regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressionee messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali,nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

 

Il comma 2, novellando il citato comma 634, differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti, modificando nel contempo la loro procedura di adozione: anziché su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di Governo, tali regolamenti dovranno essere adottati su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si segnala l’opportunità di specificare che i titolari del potere di proposta di adozione dei citati regolamenti sono i Ministri ”vigilanti”, posto che il riferimento alla dizione “Ministri interessati” potrebbe generare dubbi applicativi.

 

Si ricorda che il termine per l’attuazione del riordino degli enti e organismi pubblici, cui fa riferimento il comma 2 in esame, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato ripetutamente differito, dapprima al 31 dicembre 2008 dall’articolo 26 del decreto legge n. 112/08, il quale ha altresì modificato ed integrato la disciplina di riordino anche attraverso l’introduzione della disciplina del taglia enti (vedi comma 1), e, successivamente, al 30 giugno 2009 dall’articolo 4 decreto-legge n. 207 del 2008[146]. Si ricorda, inoltre, che il processo di riordino[147] degli enti ed organismi pubblici era già stato oggetto di disciplina con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 482)[148]. La medesima legge fissava, al comma 483, i risparmi di spesa che dovevano derivare dalla procedura di riordino in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, era inoltre introdotta al comma 621 una clausola di salvaguardia, che prevedeva una riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici (sul punto cfr. oltre).La procedura è stata successivamente sostituita dalla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 634-641), la quale però ha mantenuto fermi gli obiettivi di risparmio da conseguire e la relativa clausola di salvaguardia.

 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal suddetto processo di riordino degli enti pubblici, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante - sulla base delle rispettive aree e settori di intervento – gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009.

La misura complessiva di tali risparmi, in termini di indebitamento netto, è quella fissata dall’articolo 1, comma 483, della legge finanziaria 2007[149], in 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

La fissazione degli obiettivi di risparmio di ciascuna amministrazione vigilante tiene conto degli effetti di risparmio derivanti dalle misure di contenimento di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

Come precisa la relazione illustrativa, le amministrazioni vigilanti dovranno prima verificare le economie già conseguite dagli enti e organismi pubblici vigilati il relazione ai rispettivi interventi di riordino, per poi adottare “interventi di contenimento strutturale della spesa” (cfr. comma 5) dei predetti enti “ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei suddetti risparmi”.

Le amministrazioni vigilanti competenti sono chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

Si segnala che la norma non indica il soggetto destinatario della trasmissione dei suddetti piani di razionalizzazione.

 

Ai fini dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto della P.A., il comma 4 - nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio di cui al comma precedente - autorizzail Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delleunità previsionali di base delbilancio dello Stato,daindividuare ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008[150].

 

Si ricorda che il citato articolo 60 del decreto legge n. 112/8, ha previsto, al comma 1, una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l’esclusione si talune voci di spesa, indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio. Sulla base di tale disciplina, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state distinte in due parti:

-        una concernente le “risorse rimodulabili”, il cui ammontare costituiva, per ciascun anno del triennio 2009-2011, un complessivo “tetto” di spesa in sede previsionale e gestionale, entro il quale le Amministrazioni, nei limiti suddetti, hanno potuto ripartire le risorse tra i programmi di competenza, tenendo conto delle priorità e delle finalità strategiche piuttosto che del livello della spesa storica;

-        l’altra relativa alle “risorse non rimodulabili” tra i programmi, la cui quantificazione definitiva ha formato oggetto di proposta da parte della Amministrazioni e di revisione a cura della Ragioneria Generale ai fini della verifica della corretta applicazione dei parametri previsti dalla legge per la quantificazione medesima (es. competenze fisse al personale, spese per interessi ed altre classificabili come oneri inderogabili).

In merito al riferimento, contenuto nel comma 4 in esame, alle “risorse disponibili”, rispetto a quanto prevede il predetto articolo 60, comma 3, si rinvia a quanto si osserva nella parte che segue, sull’analisi della relazione tecnica.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato introdotto il comma 4-bis, il quale prevede che siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario gli schemi dei provvedimenti di accantonamento di cui al comma 4.

I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere adottati.

 

Il comma 5 prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, di interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti ed organismi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione e vigente ed idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3.

 

In materia di regolamenti di riordino, il comma 6, introduce tra i principi e criteri direttivi cui attenersi nella loro redazione:

§      la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento;

§      la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese per la logistica e il funzionamento.

A tal fine viene novellato il comma 634 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 con l’aggiunta delle lettere h) e i).

 

Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del precedente comma 3 (che prevede l’assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009) non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Tale divieto è valido dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del medesimo comma 3.

Con gli emendamenti approvati in Commissione si è intervenuto sull’ambito di esclusione del divieto di procedere a nuove assunzioni. In tal modo, oltre alle categorie per le quali il decreto-legge già prevedeva l’esclusione (corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente), si sono aggiunti il personale diplomatico e i preposti al controllo delle frontiere. Inoltre, vengono fatte salve le assunzioni all’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le finalità espresse all’articolo 34-bis, comma 4 del D.L. 207/2008[151].

Le finalità indicate nella norma richiamata sono quelle di consentire, nell’ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il necessario adeguamento strutturale per l’ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l’armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee. In tal modo, la pianta organica dell’AIFA è stata fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unità.

 

Il comma 8 prevede che entro il termine del 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti devono comunicare alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica,le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed, eventualmente, alle spese del proprio apparato organizzativo.

Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti ed organismi pubblici appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Nelle ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’ultimo periodo del comma in esame prevede l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007, ai sensi della quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate dalla tabella C della legge finanziaria, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti.

Si ricorda che l’articolo 63, comma 2 del decreto legge n. 112 del 2008 ha escluso per l’anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, prevista dal citato articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007. Pertanto le somme accantonate per il 2008 ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, sono state disaccantonate. Tale esclusione è da mettere in correlazione con il reiterato differimento del termine per l’attuazione del riordino degli enti pubblici.

Ai sensi del comma 9, a seguito della comunicazione da parte delle amministrazioni delle economie strutturali conseguite di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell’Economia, da adottarsi di concerto come specificato in sede referente - e non più di intesa - con il Ministro per la P.A. e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti rispetto agli obiettivi indicati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino degli enti ed organismi pubblici.

La relazione tecnica specifica che tale riduzione opererà a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili.

In relazione all’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal riordino degli enti in oggetto, si segnala, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 9, l’opportunità di meglio chiarire l’interazione tra la procedura degli accantonamenti lineari di cui al comma 4 e l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 8, ultimo periodo. Su tale aspetto si rinvia, inoltre, a quanto osservato nella parte che segue, relativa ai profili finanziari.

 


 

Articolo 17, commi 10-19
(Assunzioni di personale)

 


10. Nel triennio 2010-2012, le ammini­strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le ammini­strazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professio­nale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Soppresso.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.


 

 

Concorsi ed assunzioni

I commi 10-13 recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni.

Nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame si legge che tali norme sono volte a definire un percorso di reclutamento speciale per il periodo 2010-2012, nell’ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni consentite dalla normativa vigente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il reclutamento è comunque fondato sul concorso pubblico per il personale che, pur avendo i requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2009, non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione in esse previsti essendo la vigenza delle loro norme limitata al 31 dicembre 2009.

 

In particolare, con i commi 10 e 11 le amministrazioni pubbliche, indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[152], possono bandire:

§      concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006[153] e dell'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007[154] (comma 10).

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato previsto che la richiamata percentuale del 40% possa essere innalzata fino al 50% dei posti messi a concorso per i comuni si costituiscano in unione, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, fino al raggiungimento di 20.000 abitanti, allo scopo di assicurare un efficace servizio dei servizi e delle funzioni comunali in ambiti territoriali adeguati.

I requisiti indicati all’articolo 1, comma 519 si riferiscono ai dipendenti della pubblica amministrazione i quali:

-          siano già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-          conseguano il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-          siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006.

Gli stessi requisiti sono indicati al successivo comma 558 per quanto concerne le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno che procedono alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, nei limiti dei posti vacanti in organico.

All’articolo 3, comma 90 della legge 244/2007 si fa riferimento al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Per tale categoria le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, possono espletare la procedura di stabilizzazione prevista all’articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 (vedi infra), mentre le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alla procedura di stabilizzazione disciplinata all’articolo 1, comma 558 della stessa legge 296;

§      concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma precedente, nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 244/2007 (comma 11).

La norma richiamata fa riferimento alle seguenti tipologie di personale non dirigenziale:

-        personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007;

-        collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei seguenti requisiti: contratto di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007; attività pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Vengono peraltro espressamente fatte salve le disposizioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi contenute nei commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007. Infine viene precisato che è in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché il personale a contratto con mansioni di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

In tali fattispecie la norma richiamata prevede che le pubbliche amministrazioni predispongano entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione.

 

La procedura indicata nell’articolo in esame è quella contenuta all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, è fatto obbligo alle amministrazioni procedenti di agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate

L’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997[155].

Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 12 prevede che le amministrazioni richiamate possono ricorrere ai concorsi per l’assunzione del personale limitatamente alle qualifiche indicate all’articolo 16 della legge 56/1987[156], con i requisiti di anzianità indicati al comma 10 e maturati nelle stesse qualifiche e nella stessa amministrazione.

Nella norma si precisa inoltre, che ogni amministrazione predispone apposite graduatorie, sulla base di una prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Tali graduatorie hanno efficacia entro il 31 dicembre 2012.

All’articolo 16 della legge 56/1987 si fa riferimento ai lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Tale categoria di personale viene assunta sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali.

 

Infine, al comma 13, si prevede che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni sopra indicate al comma 10 possano destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa vigente in materia, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei precedenti commi 10 e 11.

Proroghe di concorsi ed assunzioni

L’articolo 17, commi 14-19, dispone una serie di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni.

Nella relazione tecnica allegata al decreto in esame si evidenzia come nelle disposizioni qui in commento si proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono utilizzare le risorse destinate a nuove assunzioni. Tutto questo in relazione al divieto di cui al comma 7 ed ai complessi adempimenti connessi con le misure di riorganizzazione e riduzione delle dotazioni organiche che hanno interessato le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e gli entri di ricerca e che non hanno consentito di realizzare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, le assunzioni a tempo determinato disposte in ragione dei risparmi per cessazioni di personale verificatesi nell’anno precedente.

Secondo la relazione i commi qui richiamati, che si limitano a differire il termine ai fini del completamento delle procedure di assunzioni previste dalla normativa vigente per gli anni 2008 e 2009, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si sottolinea come il comma 19 dispone la proroga delle graduatorie concorsuali per le amministrazioni soggette a disposizioni limitative delle assunzioni.

 

In particolare, si rinviano al 31 dicembre 2010 (mentre le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009) i seguenti termini:

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 296/2006 (comma 14). Si fa presente checon le modifiche intervenute durante l’esame in Commissione tale comma è stato soppresso e conseguentemente modificato il comma 3 del successivo articolo 23, al quale si rinvia.

Con l’articolo 17, comma 14, sopra richiamato è stato rinviato al 31 dicembre 2010 (mentre le relative autorizzazioni potevano essere concesse entro il 31 dicembre 2009) il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 296/2006.

Il comma 523 prevede limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, gli enti pubblici non economici. La limitazione si riferisce ad un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente dell’entrata in vigore della legge finanziaria, vale a dire il 2007.

Tale limite si applica alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[157] mentre vengono esentati da tali limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (legge 331/2000[158], D.Lgs. 215/2001[159] e legge 226/2004), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 226/2004[160].

Il comma 643 autorizza per lo stesso periodo (2008 e 2009) gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

§      per le stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 (comma 15).

Il comma 526 dispone per le pubbliche amministrazioni sopra citate, per gli anni 2008 e 2009, la possibilità di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti al comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza, tali amministrazioni, con il combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che la norma richiamata prevede una specifica disciplina per i vigili del fuoco, per cui nello stesso limite del 40%, si autorizza la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 296/2006 (comma 16).

Il comma 527 autorizza le amministrazioni pubbliche sopra citate a procedere ad ulteriori assunzioni per l’anno 2008 di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime[161];

§      per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del D.L. 112/2008 (comma 17).

L’articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Riguardo le assunzioni di personale, che si sostanziano in un complessivo ridimensionamento, si stabilisce, tra l’altro:

-          il contenimento delle assunzioni per l’anno 2009, per cui le amministrazioni interessate possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008 (comma 3);

-          sulla stabilizzazione del personale precario le amministrazioni possono procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente (comma 5);

-          si dispongono i limiti indicati all’articolo 1, comma 643 della legge 296/2006 per le assunzioni degli enti di ricerca per il triennio 2010-2012 (comma 14).

 

Il comma 18 rinvia al 31 dicembre 2010 il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del D.L. 112/2008.

Nella norma richiamata si prevede, per il triennio 2009-2011, che le università statali procedano, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

 

Infine, il comma 19 proroga al 31 dicembre 2010 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004.

In sede di esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stata anticipata al 30 settembre 2003 la data a decorrere dalla quale devono essere approvate, ai fini della proroga al 31 dicembre 2010, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le richiamate amministrazioni pubbliche.


 

Articolo 17, commi 20-22
(CNIPA)

 

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

 

 

L’articolo 17, commi 20-22, conferisce carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), efficace fino al 2 agosto 2009.

 

I commi 20 e 21 modificano infatti la norma istitutiva del CNIPA (art. 4, D.Lgs. 39/93[162]), aumentando da 3 a 4 il numero dei membri e prevedendo che per le deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il comma 22 abroga conseguentemente la disposizione transitoria della legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 602, L 244/2007[163]).

 

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 49/93, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, gli altri due membri.

l presidente e i due membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica.

 

Si ricorda che la legge 69/2009[164] (art. 24) reca una delega al Governo per la riorganizzazione del CNIPA, del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). La disposizione prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi di riassetto dei tre organismi, finalizzati al loro riordino, trasformazione, fusione o soppressione. Tra i criteri e principi direttivi che riguardano direttamente il CNIPA, la necessità di raccordo con altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore dell'innovazione tecnologica.

 


 

Articolo 17, commi 22-bis – 22-ter
(Costi di funzionamento degli organi delle società partecipate)

 


22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.


 

 

L’articolo 17, comma 22-bis, prevede che gli organi amministrativi e di controllo, nonché gli organi di vigilanza, delle società interamente partecipate da un ente locale affidatarie di servizi pubblici, possano essere revocati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, a seguito di una delibera assembleare che, in funzione di riduzione del costo di funzionamento, sia finalizzata alla riduzione del numero dei componenti o degli emolumenti ad essi spettanti.

Ai componenti revocati non spetterà alcun risarcimento in quanto il comma 22-ter precisa che l’atto è adottato in presenza di una giusta causa.

 

A tal fine, la disposizione richiama il terzo comma dell’art. 2383 del codice civile, ai sensi del quale gli amministratori sono rieleggibili e «sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa».

 

 


 

Articolo 17, commi 23-24
(Assenze per malattia dipendenti P.A.)

 


23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzio­ne dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

I commi 23 e 24 modificano in più punti l’articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

 

L’articolo 71 del D.L. 112 ha introdotto una nuova disciplina sui periodi di assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici[165], operando in tal modo una rilegificazione di materie precedentemente disciplinate dalla contrattazione collettiva[166].

In particolare, nella norma è stato previsto:

-        in deroga a quanto previsto in generale dai contratti collettivi e dalla normativa di settore, la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[167], per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (comma 1). Lo stesso comma dispone altresì che i risparmi derivanti dall’applicazione delle disposizioni in oggetto, che comunque non sono utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio;

-        la non applicazione delle disposizioni previste dall’articolo in esame al comparto sicurezza e difesa in ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative (comma 1-bis).

-        al fine di rendere più rigorosa la certificazione della malattia, l’obbligo, nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica (comma 2);

-        al fine di rendere più sistematico il controllo della malattia, l’obbligo di disporre il controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell’Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative degli uffici competenti (comma 3, primo periodo);

-        inoltre, vengono modificate le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo. In particolare il decreto-legge in esame prevede un regime orario di reperibilità più esteso, dal momento che le fasce orarie di reperibilità vengono previste dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi(comma 3, secondo periodo).

 

Si fa presente che sulla materia delle assenze per malattia intervengono anche l’articolo 55-septies, comma 5, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 (attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per il parere di competenza) e gli articoli 19, comma 3 e 20, comma 1, lettera a), dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

A tal fine il seguente testo a fronte evidenzia le differenze tra il testo originario dell’articolo 71 del D.L. 112/2000, il testo vigente (come modificato dal D.L. in esame) e il testo che risulterebbe a seguito delle modifiche previste dal suddetto schema di decreto legislativo.

 

 

 

D.L. 112/2008

D.L. 78/2009

Schema
D.Lgs. n. 82

Articolo 71
Controlli sulle assenze

Articolo 17, co. 23

Articolo 55-septies
Controlli sulle assenze

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurez­za e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assen­ze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolu­menti di carattere continuativo corre­lati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale;

 

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'as­senza viene giustificata esclusi­va­mente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'as­senza viene giustificata esclu­siva­mente mediante presenta­zione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'as­senza viene giustificata esclusi­va­mente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

3. L'Amministrazione dispo­ne il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

3. L'Amministrazione dispo­ne il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

5. L'Amministrazione dispo­ne il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equipa­rate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anti­cipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizio­ne di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, della legge 8 marzo, n. 5, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Soppresso

5 Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle som­me dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, della legge 8 marzo, n. 5, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

5-bis. Gli accertamenti me­dico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministra­zioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istitu­zionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

 

 

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazio­nale è indivi­duata una quota di finanzia­mento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pub­blici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

 

 

 

La lettera a)sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 71, il quale disponeva la non applicazione della norma al comparto sicurezza e difesa in ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Il nuovo comma 1-bis prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (secondo quanto precisato in seguito all’approvazione di un emendamento in Commissione, il testo originario prevede la decorrenza dall'anno 2009), limitatamente ai periodi di assenze per malattia indicati al precedente comma 1, l’equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei Vigili del fuoco, e correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale, al trattamento economico fondamentale. In sostanza, con la norma in esame, equiparando i due trattamenti, nei casi di assenze per malattia, per tali categorie di personale non viene mai meno il trattamento accessorio.

Si segnala che identica norma è contenuta all’articolo 20, comma 1, lettera a), dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

 

Ai sensi del comma 24 gli oneri per l'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), sono pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

A tale fine, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

 

In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, è stata modificata la norma di copertura. La nuova formulazione prevede un incremento dell’onere per il solo 2009, di 5 milioni di euro, portando lo stanziamento per la copertura ad una somma pari a 14,1 milioni di euro.

Più specificamente, rispetto alla copertura per il 2009, si provvede per 5 milioni mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009, il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Per i restanti oneri, pari a 9,1 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

 

Si ricorda che identica norma è contenuta all’articolo 20, comma 2 dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato.

Il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

 

La lettera b) interviene sul comma 2 dell’articolo 71, in materia di certificazione della malattia. Con la modifica introdotta, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Si segnala che sulla materia interviene anche l’articolo 55-septies, comma 1, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 ed attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, il quale prevede l’abrogazione dell’articolo 71, comma 2.

Sulla materia interviene, altresì, l’articolo 19, comma 3, dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame presso al Senato.

 

La lettera c) modifica le disposizioni in materia di controlli da parte della amministrazione. In particolare, nella norma che prevede l’obbligo di disporre il controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell’Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative degli uffici competenti (articolo 71, comma 3, primo periodo), viene soppresso il secondo periodo, il quale, innovando alle previsioni della contrattazione collettiva, aveva modificato le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo.

Con tale modifica vengono cancellate le fasce orarie di reperibilità precedentemente introdotte dal comma 3 dell’articolo 71, vale a dire dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi e quindi riprendono vigore le precedenti fasce orarie. Pertanto, riprendono vigore le precedenti fasce orarie di reperibilità dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

Si segnala che sulla materia interviene anche l’articolo 55-septies, comma 5, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 ed attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, il quale prevede l’abrogazione dell’articolo 71, comma 3 del D.L. 112.

 

La lettera d) abroga il comma 5 dell’articolo 71, il quale prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio (tutte le assenze dal servizio, non solamente quelle per malattia e per permesso retribuito) alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Nella norma abrogata facevano eccezione a tale assimilazione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della L. 53/2000, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della L. 104/1992.

Si segnala che l’articolo 20, comma 1, lettera b), dell’A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato, prevede anch’esso l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 71.

 

Si precisa, inoltre, che gli effetti dell’abrogazione riguardano le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

La lettera e) vengono introduce i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 71 del D.L. 112.

Il comma 5-bis prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. In tal modo, la norma stabilisce che i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali.

Con il successivo comma 5-ter, si individua, a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una quota di finanziamento destinata agli scopi indicati al precedente comma 5-bis, ripartita fra le Regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori. Gli accertamenti sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

Si segnala che in rinvio deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell’articolo 71, anziché dal comma 1 (come erroneamente indicato nel testo).

Nella relazione tecnica si evidenzia come tale disposizione sia diretta a precisare che gli accertamenti medici sul personale dipendente delle amministrazioni pubbliche assente dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali delle aziende sanitarie con gli oneri che restano a carico delle aziende medesime. Si sottolinea che, a decorrere dall’anno 2010, che in sede di definizione del riparto del finanziamento del settore sanitario, per ciascuna regione deve esser individuata la quota di finanziamento da destinare ai predetti accertamenti, che allo stato è ricompresa nel fabbisogno indistinto ed indifferenziata. Pertanto, a partire dal 2010, le visite fiscali saranno effettuate nei limiti delle risorse così individuate.


 

Articolo 17, comma 25
(Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola)

 

25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

 

Il comma 25, modificato da un emendamento dei relatori[168] che ha introdotto il primo periodo, reca un’interpretazione autentica e due modifiche non testuali all’art. 64, commi 3 e 4, del decreto-legge 112/2008[169], concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

Il primo periodo del comma in esame interpreta l’art. 64, comma 3, del D.L. 112/2008, chiarendo che il Piano programmatico di interventi per la scuola, ivi previsto, si intende perfezionato[170] con l’acquisizione dei pareri prescritti; il medesimo periodo specifica inoltre che all’eventuale recepimento di questi ultimi si dà seguito nell’ambito dei regolamenti di delegificazione attuativi del piano.

Il secondo periodo del comma dispone che il termine per l’adozione dei regolamenti citati, fissato dall’art. 64, comma 4, del D.L. 112/2008 entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.L. (pertanto scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

L’articolo 64 del D.L. 112/2008 ha previsto l’adozione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi sono incentrati su tre linee direttrici:

-        ridefinizione degli ordinamenti scolastici;

-        revisione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

-        dimensionamento della rete scolastica.

Il piano costituisce, ai sensi dell’art. 64 citato, il presupposto per l’emanazione di regolamenti di delegificazione[171], da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. I regolamenti possono modificare anche le disposizioni legislative vigenti[172].

Il piano programmatico è stato trasmesso alle Camere nel settembre 2008. Le Commissioni Bilancio e Cultura della Camera dei deputati hanno espresso parere, rispettivamente, il 26 e 27 novembre 2008; le corrispondenti Commissioni del Senato si sono espresse, rispettivamente, il 10 e il 3 dicembre 2008[173].

La Conferenza unificata si è, infine, espressa il 13 novembre 2008.

 

Sono stati approvati dal Consiglio dei ministri i regolamenti sull’organizzazione della rete scolastica e delle risorse umane (DPR 81/2009, pubblicato nella GU n. 151 del 2 luglio 2009), sull’assetto della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (DPR 89/2009, pubblicato nella GU n. 162 del 15 luglio 2009), sugli organici del personale ATA (approvato il 13 maggio 2009, ma non ancora pubblicato).

E’ stato svolto, inoltre, dal Consiglio dei ministri l’esame preliminare di schemi di regolamento relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali (13 maggio 2009), al riordino dei licei, all’accorpamento delle classi di concorso e alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali (12 giugno 2009).

Con specifico riferimento al primo periodo del comma 25, si ricorda, per completezza di informazione, che l’interpellanza n. 2-00140 (on. Ghizzoni ed altri), discussa il 2 luglio 2009, poneva - tra gli altri - il problema dell’assenza di un atto formale di adozione del medesimo piano, citando, tra l’altro, il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento dell’assetto della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (Parere n. 32 del 6 febbraio 2009).

Nel parere in questione il Consiglio di Stato ha ritenuto adottato il piano programmatico, apprezzando il concretizzarsi di una “sequenza di fonti (legge-atto di indirizzo politico-regolamento) in cui il potere regolamentare risulta conformato non solo dalle disposizioni di legge, ma anche da un atto intermedio, che vale a fissare le linee guida su cui l’esecutivo deve esprimersi, così riducendone la piena discrezionalità e valorizzandone il ruolo tecnico. Ciò è tanto più da apprezzarsi tenendo conto dell’ampio coinvolgimento degli organi istituzionali realizzato, attesa la partecipazione nell’elaborazione del piano programmatico del Ministro dell’economia e delle finanze, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, idonea ad esprimere un punto di vista unitario, in grado di sintetizzare le posizioni dei diversi livelli di governo della comunità”.

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che “il piano assume il rango di parametro giuridico del potere regolamentare, sì da qualificare la sua inosservanza come vizio di legittimità del regolamento”.

In risposta all’interpellanza sopra citata, il Sottosegretario Pizza ha evidenziato che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 64 del D.L. 112/2008, gli atti aventi rilevanza esterna, giuridicamente qualificati dalla legge n. 400 del 1988, sono i regolamenti. Il piano, invece, ha la sola funzione di individuare, nel rispetto delle linee d'azione indicate dal legislatore, la gamma di interventi da realizzare con i previsti regolamenti di attuazione per raggiungere l'obiettivo fissato dalla norma e, come tale, costituisce provvedimento a valenza meramente programmatoria, per il quale non è previsto dalla legge alcun formale atto approvativo.

Con riferimento al contenuto del comma, si valuti l’opportunità di apportare modifiche testuali all’art. 64 del decreto-legge 112/2008, in conformità al punto 3, lettera a), della circolare 20 aprile 2001, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, ai sensi del quale va privilegiata la modifica testuale ("novella") di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.

 


 

Articolo 17, commi 26-27
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile e gestione risorse umane)

 


26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».


 

 

Il comma 26 modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

§      si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera a))[174];

§      si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione vengano definiti i criteri per la redazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cosi come specificato in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere b) e c));

§      riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera d));

 

In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, è stato modificato, correggendolo, il rinvio normativo alle procedure per il reclutamento del personale a tempo indeterminato nelle P.A. Si fa infatti riferimento alle procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 165/2001, che prevede l’assunzione con contratto individuale di lavoro mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Il lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

L’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni è disciplinato dall’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dall’articolo 49 del decreto-legge 112/2008.

Il nuovo impianto normativo, nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le apposite procedure di reclutamento previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di contratti flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Ai contratti collettivi nazionali si demanda, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all’individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla legge, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali), in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Per quanto concerne la durata massima del rapporto di lavoro flessibile, al fine di evitare gli abusi si prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni relative all’utilizzo dei contratti flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

La violazione delle disposizioni relative all’utilizzo dei contratti flessibili comporta, inoltre, la responsabilità dei dirigenti. Di tali violazioni si tiene conto anche in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 286/1999. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Un ampio ed articolato quadro del fenomeno del lavoro flessibile nella P.A., con l’indicazione delle possibili soluzioni al delicato problema delle stabilizzazioni, è stato tracciato in un recente documento del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, oggetto di discussione nell’ambito di una apposita audizione del Ministro Brunetta da parte della XI Commissione della Camera.

Il lavoro accessorio

Ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 5 del 2009) per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.

In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Le attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare

Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato

L’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (come modificato dalla legge n. 247 del 2007), prevede che il lavoratore il quale, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza (fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso, e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Il comma 27 prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 27 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a)       l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)       l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)       la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d)       devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.


Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

 


 

Articolo 17, commi 28-29
(Codice amministrazione digitale e indice degli indirizzi delle P.A.)

 


28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».


 

 

I commi 28 e 29 dell’articolo 17 apportano due modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 82/2005[175].

 

Il comma 28 interviene sull’articolo 65 del codice, che disciplina la presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 65, tali istanze e dichiarazioni sono validamente presentate alle pubbliche amministrazioni in una di queste ipotesi:

-        sono sottoscritte mediante firma digitale;

-        l'autore è identificato dal sistema informatico mediante l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS);

-        l'autore è identificato mediante strumenti diversi dalla CIE o dalla CNS, apprestati dalle singole amministrazioni (quest’ultima possibilità è stata prevista solo in via transitoria, ai sensi del co. 3 dell’art. 65 e del precedente art. 64, co. 3).

 

Il comma in esame aggiunge un’ulteriore fattispecie di validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni: quella in cui l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali per l’accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata.

Il testo fa qui rinvio all'art. 16-bis del D.L. 185/2008[176]. L’articolo, nell’ambito di una serie di misure di semplificazione amministrativa per cittadini e imprese, dispone al comma 5 l’attribuzione, ai cittadini che ne facciano richiesta, di una casella di posta elettronica certificata, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione e l’integrità del contenuto della comunicazione[177].

Va ricordato al riguardo che, ai sensi del comma 2 del citato art. 65 del codice, le istanze e le dichiarazioni inviate (o compilate sul sito) secondo le modalità sopra dette sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale[178].

 

Tra i princìpi generali posti dal Codice dell’amministrazione digitale vi è, all’art. 3, il diritto dei cittadini e delle imprese di richiedere e di ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal Codice. Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

Lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l’ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l’integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (D.P.R. 68/2005[179]).

Le pubbliche amministrazioni centrali (art. 6) utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta (art. 48, comma 2).

 

Il comma 29 aggiunge al Codice dell’amministrazione digitale un nuovo art. 57-bis, che istituisce, a fini di trasparenza amministrativa, l’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

L’Indice, che fornisce dati sull’organizzazione, i servizi offerti e gli indirizzi di posta elettronica di ciascuna amministrazione pubblica, è curato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ed è aggiornato almeno semestralmente; i dirigenti delle rispettive amministrazioni sono responsabili (anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato) per le carenze nella comunicazione dei dati necessari all’aggiornamento.

Il comma in esame legifica una disposizione già presente nell’ordinamento. Gli art. 11 e seguenti del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 (G.U. n. n. 272 del 21 novembre 2000), recante le regole tecniche per la gestione del protocollo informatico presso le amministrazioni pubbliche, infatti, istituiscono e disciplinano l’“indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee” per facilitare la trasmissione dei documenti informatici tra le amministrazioni, disponendo tra l’altro la sua accessibilità “tramite un sito Internet in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte delle amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici o privati” (art. 11, co. 3).

Alle regole tecniche di cui al citato D.P.C.M. 31 ottobre 2000 fa per l’appunto rinvio l’art. 57-bis, introdotto dal comma in esame, ai fini della realizzazione e della gestione dell'Indice.

 


 

Articolo 17, commi 30-31-sexies
(Modifiche alla disciplina della Corte di conti)

 


30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi­cazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».

30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità».

30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subíto dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'ema­nazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme vigenti, la Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica, anche con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.

31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.

31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.

31-quinquies. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di rafforzare l'attività parlamentare di controllo della finanza pubblica e di garantire l'indipendenza della Corte dei conti in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie della Corte, evidenziando separata­mente i costi di gestione e i piani di sviluppo. Nella relazione sono, in particolare, illustrate le spese connesse alle funzioni della Corte quale organo ausiliario del Parlamento, con parti­colare riferimento all'attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla qualità e razionalizzazione della spesa. La relazione individua, distintamente rispetto alle spese obbligatorie e d'ordine e a quelle legate all'espleta­mento delle funzioni giurisdizionali, le esigenze direttamente ricollegabili allo svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, nonché alle attività volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge, ivi comprese le attività conseguenti all'applicazione dei commi 53, 60, 62, 64, 65 e 70 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15. I Presidenti delle Camere, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione, la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze».

31-sexies. Il comma 63 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.


 

 

I commi da 30 a 31-sexies dell’articolo 17 introducono diverse modifiche alla disciplina della Corte dei conti.

 

Il comma 30 interviene sull’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità estendendolo anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze. Viene a tal fine modificata la legge n. 20 del 1994[180] nella parte in cui indica tassativamente gli atti sui quali la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità (art. 3, comma 1).

A tale elenco vengono aggiunti:

§      gli atti e i contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro temporanei a personale estero alla pubblica amministrazione previsti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001;

§      gli atti e i contratti relativi al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di studi e consulenze.

 

La riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti realizzata dalla legge 20/1994 ha ridotto i controlli preventivi di legittimità, valorizzando al contempo il controllo sull’attività e sulle gestioni come strumento per la verifica del rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia.

Più in particolare, i tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall’amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull’esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte di conti il compito di verificare la funzionalità dei controllo interni all’amministrazione.

Gli atti sui quali la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità, ai quali si aggiungono quelli previsti dalla norma in esame, sono i seguenti:

-       i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

-       gli atti del Presidente del Consiglio e dei Ministri relativi la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

-       gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione che comportano spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

-       i provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi, quali quelli del CIPE;

-       i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

-       i decreti di approvazione dei contratti delle amministrazioni dello Stato;

-       i decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

-       gli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

-       tutti gli altri atti che, a causa di ripetute irregolarità rilevate in sede di controllo successivo, il Presidente del Consiglio o la Corte dei conti deliberino di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo.

 

Le due ulteriori tipologie di atti che vengono sottoposti al controllo preventivo in virtù della norma in esame riguardano entrambi il conferimento di incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni, ma si riferiscono a due fattispecie diverse.

La prima tipologia è prevista e disciplinata dettagliatamente dalla legge (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001[181]) e riguarda incarichi temporanei individuali conferiti a personale esterno con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale oppure coordinata e continuativa. Essi devono rispettare determinate condizioni, quali l’impossibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzare personale interno, temporaneità ed alta specializzazione della prestazione di lavoro, determinazione preventiva della durata, luogo e oggetto dell’incarico.

La seconda tipologia ha carattere più generale, riguardando l’affidamento di studi e consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione in esame fa riferimento all’articolo 1, comma 9, della legge 266/2005 che ha posto un tetto, a partire dal 2006, alle spese annue per studi e consulenze, pari al 30% di quella sostenuta nel 2004. l limite riguarda sia gli incarichi ad esterni, sia quelli a personale interno alla pubblica amministrazione. Sono invece escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati che, quindi, presumibilmente, dovrebbero essere anche sottratte al controllo preventivo introdotto dalla disposizione in commento.

 

I commi da 30-bis a 30-quinquies, introdotti in seguito all’approvazione dell’emendamento 17.52 nel corso dell’esame delle Commissioni riunite V e VI, recano modifiche di diversa natura alla disciplina della Corte dei conti, sia insede di controllo che di giurisdizione.

 

In materia di controlli preventivi di legittimità, il nuovo comma 30-bis, novellando l’art. 3 della legge 20/1994[182], attribuisce alla Sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativamente ai controlli per le nuove fattispecie introdotte dall’articolo 17, comma 30, del decreto in esame, in materia di atti e contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

Il comma in parola comporta innovazioni di rilievo soprattutto in relazione alle funzioni di controllo nei confronti degli enti locali, esercitate finora dalle Sezioni regionali della Corte dei conti.

La legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha dettato all’art. 3, commi 54-57, regole alle quali debbono conformarsi gli enti locali per l’affidamento di incarichi, di collaborazione, di studi e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione. Successivamente tale disciplina è stata modificata dall’art. 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 112/2008[183], prevedendo l’emanazione da parte di ciascun ente locale di norme regolamentari in grado di fissare, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, da applicarsi a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. L’art. 3, comma 57 della legge 244/2007, obbliga infine gli enti locali a trasmettere le norme regolamentari adottate in materia, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Per delineare un quadro degli adempimenti a carico degli enti territoriali, le disposizioni vanno integrate, con il preesistente complesso normativo, che disciplina la materia. In questo contesto, si ricorda che a norma dell’art. 89 del decreto legislativo 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL, gli enti territoriali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Il successivo art. 110 del TUEL, estende anche agli enti locali la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, oltre che per via concorsuale, anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato. Contestualmente, il TUEL indica dei presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni: l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In merito alle disposizioni della legge finanziaria 2008, la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, nell’adunanza del 14 marzo 2008, ha fornito Linee di indirizzo e criteri interpretativi rilevando che “In proposito, la prima riflessione è che, secondo il dato testuale dell’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007, l’efficacia delle disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. Deve escludersi quindi l’effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, che è integrativo dell’efficacia dell’atto (…) In proposito va considerato che le disposizioni inserite nella legge finanziaria hanno la finalità di contenere la spesa pubblica per raggiungere l’equilibrio dei bilanci pubblici e gli obiettivi del patto di stabilità e che per l’accertamento del loro rispetto alla Corte è demandato un controllo di regolarità differenziato rispetto al controllo sulla gestione. Si deve allora ricordare che funzione tipica delle Sezioni regionali della Corte dei conti rispetto agli enti locali è l’esercizio di un controllo di natura “collaborativa”. Peraltro la Corte costituzionale, con giurisprudenza ormai ampiamente consolidata ed univoca, ha affermato che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale”[184].

 

Il successivo comma 30-ter precisa che le Procure regionali della Corte dei Conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione nei soli casi di procedimento di responsabilità per danno erariale.

 

L’art. 7 della legge 97/2001[185] Responsabilità per danno erariale, integra gli ordinari obblighi di informazione, posti all’autorità giudiziaria penale in ordine alle fattispecie di reato ai danni all’erario, disponendo che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale[186] sia comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

In materia di risarcimento del danno all’immagine si richiama la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, del 25 giugno 1997, n. 5668 secondo la quale spetta alla Corte dei Conti la cognizione non solo del danno erariale ma anche del danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine della personalità pubblica dello Stato che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

 

Contestualmente, con una norma di interpretazione autentica, il comma in parola precisa cosa si debba intendere per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte, fornendo altresì ulteriori precisazioni in merito all’esercizio dell’azione.

Il danno erariale viene indicato come l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’art. 114 della Costituzione – Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato – o ad altro organismo di diritto pubblico, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. L’esercizio dell’azione spetta al pubblico ministero contabile, la cui attività può essere avviata da specifica e precisa notizia di fatti che possano aver cagionato danno all’erario, danno però derivato esclusivamente da comportamenti imputabili a dolo o colpa grave. La conseguente attività istruttoria tende ad accertare la veridicità della notizia del danno e ad individuarne i presunti responsabili.

 

Si ricorda che gli elementi tipici ed essenziali della responsabilità amministrativa sono individuabili in un elemento oggettivo, e cioè, un danno, economicamente valutabile, causato all’ente nell’esercizio di funzioni amministrative e con violazione di obblighi di servizio; nel nesso di causalità tra il comportamento del soggetto e il verificarsi dell'evento dannoso; nell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; nel rapporto di impiego o di servizio che deve legare il soggetto all’ente danneggiato.

 

Il comma in parola dispone altresì che qualunque atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione delle disposizioni recate dallo stesso comma, è nullo e tale nullità può essere fatta valere in qualunque momento, da chiunque ne abbia interesse, davanti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che a sua volta decide nel termine perentorio di trenta giorni. Derogano rispetto a quanto illustrato gli atti per i quali sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

In materia di azione di responsabilità, il successivo comma 30-quater novella l’articolo 1 della legge 20/1994 precisando alla lettera a), in merito all’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, che la gravità della colpa è esclusa, quindi il fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità, se il danno trae origine dall’emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità.

La lettera b) del comma in parola modifica il comma 1-bis dello stesso art. 1 legge 20/1994, in materia di valutazione dei vantaggi connessi al comportamento degli amministratori o dei dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità. Fermo restando il potere di riduzione, nella quantificazione del danno, il giudice deve considerare se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un’utilità per l’amministrazione o la comunità amministrata. La novella precisa che le amministrazioni a cui ci si riferisce sono quella di appartenenza ma anche amministrazioni terze, ovvero altra amministrazione.

 

Infine, l’introdotto comma 30-quinquies, integra l’interpretazione autentica recata dall’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 203/2005[187] in materia di azione di responsabilità e di spese legali.Nei casi di definitivo proscioglimento nel merito o di non riconosciuta responsabilità, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza. In tal senso il giudice contabile non può disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

Le disposizionisottoposte ad interpretazione dalla norma novellata, sono l’ art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 543/1996[188] che stabilisce che, nei giudizi di responsabilità, in caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. L’art. 18, comma 1, del decreto-legge 67/1997[189] stabilisce invece che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità

 

Il comma 31 prevede che in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidentedella Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale. Le decisioni delle sezioni riunite fanno stato e ad esse le sezioni regionali si devono conformare.

La finalità della norma, come esplicitato all’inizio del comma in esame, risiede nella necessità di assicurare l’unitarietà e la coerenza dell’azione di controllo della Corte dei conti in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ciò anche in relazione al federalismo fiscale.

Si ricorda in proposito che la recente legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.

 

La disposizione fa seguito ad un analogo intervento operato di recente dalla legge 69/2009 (“collegato semplificazione”) relativo alle sezioni riunite in sede giurisdizionale.

Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno competenza a decidere sui conflitti di competenza e sulle questioni deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali e in ogni circostanza su richiesta del Procuratore generale (art. 1, comma 7, del decreto-legge 453/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19).

La novella apportata dalla legge 69/2009 (art. 42, comma 2) ha aggiunto un’ulteriore forma di accesso alle sezioni riunite da parte del Presidente della Corte; questi può, infatti, chiedere che le sezioni riunite si pronuncino su:

§      giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali;

§      giudizi che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Inoltre, nel caso in cui una sezione giurisdizionale, centrale o regionale, non condivide il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, è tenuta a rimettere alle sezioni riunite stesse la decisione sul procedimento in corso.

 

Si ricorda che le sezioni riunite non sono un organismo unitario, in quanto esistono sezioni riunite per ciascuna funzione della Corte.

In particolare, le sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno competenza a decidere sui conflitti di competenza e sulle questioni deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali e in ogni circostanza su richiesta del procuratore generale. Ne fanno parte due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal Consiglio di presidenza ogni anno. La presidenza è tenuta dallo stesso Presidente della Corte o da un presidente di sezione. Il numero minimo per la validità delle decisioni è di sette membri (art. 1, comma 7, decreto-legge 453/1993, conv. legge 19/1994).

Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo e consultiva deliberano con un numero di votanti non inferiore a quindici e sono ripartite in collegi (composti ognuno da 34 magistrati), ciascuno dei quali preposto ad uno degli ambiti di competenza di tale organo. I membri di ogni collegio sono designati annualmente dal Consiglio di presidenza in base al principio della rotazione degli incarichi (art. 4, decreto-legge 543/1996, conv. legge 639/1996)[190].

 

La generalizzazione dell’istituzione di sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti è avvenuta con la deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14, della stessa Corte, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999[191]; tale ultima disposizione, con l’obiettivo di dare corpo ad una riforma organica del sistema dei controlli, aveva infatti attribuito alla Corte dei conti il potere di determinare, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, il numero, la composizione e la sede dei propri organi adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto. Coerentemente con il disegno di riforma della pubblica amministrazione alla Corte è stata intestata una funzione di controllo successivo delle gestioni delle amministrazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali. L’attribuzione di competenze di tipo nuovo richiedeva che la Corte si desse una struttura organizzativa idonea.

L’art. 2, co. 1, della deliberazione n. 14 del 2000 ha quindi previsto che fosse istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, con sede nel capoluogo. Le sezioni, che hanno sostituito le preesistenti “delegazioni” regionali[192] e i “collegi” regionali[193], si sono insediate a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301).In precedenza esistevano già sezioni regionali di controllo nelle regioni a statuto speciale[194].

Quanto alle competenze loro attribuite, le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell’articolo 3, co. 4, 5 e 6, della L. 20/1994, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione). Inoltre le sezioni regionali esercitano il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

Il regolamento di auto-organizzazione della Corte prevede che il controllo comprenda anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. Il controllo sulla gestione affidato alle sezioni regionali include anche le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, come richiesto dal comma 4 dell’art. 3 della L. 20/1994.

 

I commi da 31-bis a 31-sexies, introdotti in seguito all’approvazione dell’emendamento 17.86 (nuova formulazione) nel corso dell’esame delle Commissioni riunite V e VI, recano ulteriori modifiche alla disciplina della Corte dei conti.

Il comma 31-bis interviene come il precedente comma sulle competenze delle sezioni riunite della Corte in sede di controllo prevedendo che esse giudichino, anche con sentenza definitiva di accertamento, sulle deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, su ricorso sollevato dagli organi politici di vertice delle amministrazioni interessate. I ricorsi devono essere presentati tassativamente entro 60 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni conclusive. Inoltre, le sezioni riunite giudicano su tali deliberazioni nella composizione fissata dall’articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla Corte (Regio decreto 1214/1934) che prevede che il numero dei votanti delle sezioni riunite in sede di controllo non sia inferiore a 7.

 

Si osserva in proposito che il decreto legge 543/1996 (conv. L. 639/1996), pur senza novellare il testo unico del ’34 ha elevato il numero minimo dei votanti di cui all’articolo 4, comma 2, per l’esercizio di tutte le funzioni delle sezioni riunite a 15.

 

Il successivo comma 31-terprevede che l’accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato su ogni grado di giudizio pendente davanti alla Corte conti. Il riferimento è presumibilmente alla deliberazione delle sezioni riunite definito dal comma precedente.

 

Il comma 31-quater introduce l’obbligatorietà dell’azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti nei confronti dei magistrati della stessa Corte in caso di segnalazione del Presidente della Corte.

 

Il comma 31-quinquesprevede la trasmissione da parte del Presidente della Corte di una relazione annuale al Parlamento sulle funzioni istituzionali delle Corte e sulle connesse esigenze finanziarie entro il 30 maggio di ogni anno. Sono individuate poi una serie di requisiti di detta relazione, che deve:

§      evidenziare separatamente i costi di gestione ed i piani di sviluppo;

§      illustrare le spese correlate ai compiti della Corte in quanto organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento all’attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla spesa;

§      individuare, in particolare, le spese relative alle seguenti funzioni:

-       predisposizione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato;

-       le attività in materia di controlli sulla gestione volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 20/1994;

-       le attività attribuite alla Corte da parte della legge 244/2007 (art. 3, commi 53, 60, 62, 64, 65 e 70) tra cui i controlli sui limiti massimi del trattamento economico a carico della finanza pubblica per rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

-       le attività relative ai controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento di cui all’articolo 11 della legge15/2009.

Si prevede che le competenti commissioni parlamentari sia tenute ad esprimere un parere sulla relazione. Successivamente i Presidenti delle Camere trasmettono la relazione al Ministro dell’economia e delle finanze.

 

La relazione sostituisce quella prevista dall’articolo 3, comma 63 (che viene abrogato dal comma 31-sexies)della citata legge 244/2007.

 

L’art 3, comma 62, della legge 244 prevede una riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti, da attuare a livello regolamentare, finalizzata a coordinare le nuove funzioni istituzionali attribuite in materia di controlli dai commi 43-66 dell’articolo 3 con quelle già svolte dalla stessa.

Il successivo comma 63 prevede che nel triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti trasmetta entro il 30 giugno una relazione al Parlamento nella quale dia conto delle misure di riorganizzazione previste in attuazione del comma 62, evidenziando in tale ambito anche gli strumenti ritenuti necessari per assicurare la posizione di autonomia e di indipendenza della Corte nella sua funzione di organo ausiliario del Parlamento ai sensi dell’art. 100 della Costituzione[195].


 

Articolo 17, comma 32
(Ristrutturazione delle operazioni
in derivati finanziari di alcune Regioni)

 

32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

 

 

Il comma 32 dell’articolo 17 in esame autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

 

In via preliminare va ricordato che il comma 46 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato lo Stato - in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti - ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

 

Nel dettaglio, il nuovo comma 46-bis dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), come introdotto dalla disposizione in esame, autorizza le regioni richiamate nel sopra citato comma 46 (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere, fino a che non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 62, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, con cui, nell’ambito del contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, dovrà individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che gli enti possono concludere, indicando le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento.

 

Si potrebbe meglio chiarire l’espressione “operazioni derivate”, che fa probabilmente riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.

La ristrutturazione così autorizzata, che dovrà essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, dovrà avvalersi del supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale ultima disposizione fa riferimento alla possibilità di avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

E’ prevista, al riguardo, la previa autorizzazione nonché la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 


 

Articolo 17, commi 33-34
(ENAC)

 

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

 

 

Il comma 33 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali,disponibili nel proprio bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, perfar fronte a spese di investimento e ricerca per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, fermo restando quanto disposto dall’art. 45 del D.P.R. n. 97/2003.

 

L’articolo in esame è finalizzato a consentire, anche per l’anno 2009, quanto già previsto in precedenza dall’art. 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007). Tale norma, infatti, autorizzava l’ENAC ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili in bilancio al 1° gennaio 2006 (entrata in vigore della legge), con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ENAC era tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in oggetto al Ministro (delle infrastrutture e) dei trasporti, cui competeva l’emanazione del decreto per l’individuazione degli investimenti da finanziare con tali risorse. Da ultimo si ricorda che una norma di medesimo tenore era contenuta nell’art. 21 del D.L. n. 248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria).

Più specificamente, il citato art. 45 del D.P.R. n. 97/2003 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70) disciplina, in via generale, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per spese d’investimento da parte degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 (c.d. legge sul parastato), prescrivendo che la situazione amministrativa, allegata al conto di bilancio, deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.

Per quanto rileva in questa sede, il comma 3 del suddetto articolo, stabilisce infatti che l'avanzo di amministrazione, può essere utilizzato: per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; per il finanziamento di spese di investimento.

Il successivo comma 4 prevede, poi, che nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle suddette finalità. Tale utilizzazione può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

 

Ai sensi del comma 34, entro il 31 luglio 2009, l'ENAC è tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in questione, relativamente all’esercizio del 2008, al Ministro delle infrastrutture e trasporti, che individua, con decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Va ricordato che l’ENAC, istituito con decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250[196], è un ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. L’articolo 11 del medesimo decreto, riconosce al Ministro dei trasporti funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'ENAC, affidandogli il compito di emanare direttive generali per programmarne l'attività e di approvarne bilanci di esercizio e proposte in materia di pianificazione e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale.

A norma dell’articolo 7 del decreto istituivo, le entrate dell'ENAC sono costituite da: trasferimenti statali per l'espletamento dei compiti previsti dal medesimo decreto e per l'attuazione del contratto di programma; tariffe per prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento; proventi di cui alla legge n. 449/1985[197] (art. 7), destinati alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento e allo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile e derivanti da canoni per le concessioni aeroportuali, sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici ed altri introiti per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.

 


 

Articolo 17, comma 34-bis
(Contrattazione E.N.A.C.)

 


34-bis. Al fine di incentivare l'ade­guamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investi­menti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.


 

 

Il comma 34-bis, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in sede referente, autorizza l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente allo scopo di favorire investimenti infrastrutturali, basati sull’utilizzo dei capitali di mercato del gestore, rivolti ad aeroporti nazionali il cui traffico sia superiore ai dieci milioni di passeggeri all’anno.

 

Si ricorda che l'Enac ha il compito di favorire il processo di liberalizzazione e la corretta apertura alla concorrenza, svolgendo al contempo una precisa funzione di garante dell'equa competitività. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Enac svolge una costante opera di monitoraggio del mercato, vigilando sulla solidità economica dei soggetti imprenditoriali interessati e sul valore del servizio fornito da ciascuno di loro.

In tale contesto, l'attività dell'Ente è, tra le altre, finalizzata alla istruttoria e stipula delle convenzioni per le gestioni totali degli aeroporti da parte di società di gestione ed alla stipula dei contratti di programma pluriennali volti a definire, per il periodo di regolazione, obiettivi di produttività, efficienza e qualità per i servizi resi in esclusiva dalla concessionaria, prossimi a quelli che sarebbero garantiti da mercati concorrenziali nonché condizioni di equilibrio economico finanziario idonee a consentire alla concessionaria di far fronte, oltre che agli obiettivi di cui sopra, agi ulteriori impegni legati alla realizzazione in autofinanziamento degli interventi di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture.

In merito alla regolazione tariffaria si ricorda, altresì, che con decreto interministeriale n. 231 del 17 novembre 2008 (G.U. n 42 del 20/02/2009) sono state approvate le linee guida, predisposte dall'Ente, applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva approvata con deliberazione CIPE n. 38/2007[198].

Con riferimento alla tematica in esame, si fa presente che presso la IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati è in corso di svolgimento un’indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano nell’ambito della quale sono già stati auditi diversi soggetti allo scopo di acquisire il maggior numero di contributi utili ad affrontare le principali problematiche connesse a tariffe e servizi. Tra questi, in particolare, si segnala l’intervento dei rappresentanti della Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) i quali hanno depositato una documentazione che riporta recenti dati relativi al traffico passeggeri e merci; da questa è possibile accertare come gli aeroporti nazionali il cui traffico sia superiore ai dieci milioni di passeggeri all’anno siano, attualmente, i soli scali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino[199].

 

I suddetti contratti di programmi, approvati con D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, mirano ad introdurre sistemi tariffari pluriennali che tengano conto dei modelli europei con particolare riferimento ai costi di infrastrutture e servizi nonché agli obiettivi di efficienza ed adeguato riscontro degli investimenti.

La norma in commento, infine, consente a tali contratti la graduazione delle modifiche tariffarie, attraverso la proroga dei rapporti in essere, per tutto il periodo necessario a garantire il riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.

 

 


 

Articolo 17, comma 35
(Sicurezza della circolazione)

 

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

 

 

Il comma 35 intende modificare le finalità dei commi 17 e 18 dell’art. 2 della legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria per il 2009), indirizzando le relative risorse non utilizzate a diversi obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione, di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998[200], avuto, altresì, riguardo agli oneri relativi all’utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

Va ricordato che tali disposizioni recano interventi in favore delle imprese di autotrasporto di merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.

 

In particolare, analogamente a quanto disposto per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 24 del decreto-legge n. 112 del 2008[201], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. il comma 17 dell’articolo 2 prevede che sia rideterminata, nel limite complessivo di 30 milioni di euro:

-        la quota di indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale percepita, nel 2009, dai lavoratori addetti alla guida nel settore dell’autotrasporto merci, che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (art. 51, co. 5 TUIR) ai fini dell’imposta sui redditi. La norma fa salve le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

-        l’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale (art. 95, co. 4 TUIR), per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Il comma 18 (analogamente a quanto previsto dall’articolo 83-bis, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008[202]) dispone che sia rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, nel 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. E’ prevista, inoltre, l’applicazione a tali somme dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’articolo 2 del D.L. 93/2008. L’applicazione della misura nell’anno 2008 è stata prevista dall’articolo 83-bis, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008[203]

L’art. 2, comma 3 del D.L. n. 451/1998 assegnava, per l’anno di riferimento, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

 


 

Articolo 17, comma 35-bis
(Tirocinio per il personale delle Agenzie fiscali)

 

35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

 

 

Il comma 35-bis, introdotto con emendamento approvato in Commissione, proroga al 31 dicembre 2009 il periodo di tirocinio previsto per il personale delle Agenzie fiscali.

 

Il contenuto normativo della disposizione non appare chiaro, in quanto non consente di stabilire a quale procedura si riferisce il periodo di tirocinio indicato.

 

La norma indicata potrebbe riferirsi alla selezione pubblica per l'assunzione di 1.180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo/tributaria. Di tale selezione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sezione concorsi, del 15 febbraio 2008. In particolare, il tirocinio previsto, di carattere teorico-pratico e integrato da una prova finale orale, costituisce la terza fase della procedura di selezione: la durata prevista è di sei mesi ed è retribuito.

 


 

Articolo 17, commi 35-ter – 35-quater
(Acquisto di mezzi dei vigili del fuoco)

 


35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286


 

 

I commi in esame, introdotti in seguito all’approvazione dell’emendamento 17.54 nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, autorizza, per l’anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione dei mezzi e per l’acquisto (e relativa gestione) di nuovi mezzi per i vigili del fuoco, in relazione alle necessità legate all’emergenza sismica in Abruzzo. I fondi sono destinati in particolare per le colonne mobili regionali.

Gli acquisti di mezzi previsti dalla disposizione in esame possono essere effettuati anche in deroga alle procedure ordinarie che regolano l’acquisizione di forniture per la pubblica amministrazione, contenute principalmente nel codice degli appalti pubblici del 2006[204].

In conseguenza del terremoto dell’Aquila, il Governo ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio colpito[205]. Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione di emergenza consente, per l'attuazione degli interventi conseguenti, di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico[206].

Il comma 35-quinques provvede alla copertura degli oneri conseguenti all’acquisto dei mezzi, pari come si è detto a 8 milioni. A tali oneri si fa fronte con le risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286[207].

 

Tale disposizione ha destinato una quota delle somme recuperate nella lotta all’evasione fiscale, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, ad un apposito fondo riservato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

 

Si ricorda che con ordinanza il Governo ha già autorizzato, al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento dell'emergenza terremoto, la spesa per la gestione, l'approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei carburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza[208].

 


 

Articolo 17, comma 35-quinquies
(
Indennità operativa per i Vigili del fuoco)

 


35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.


 

Il comma 35-quinquies, introdotto a seguito dell’approvazione di un emendamento in Commissione, prevede lo stanziamento, a decorrere dall’anno 2010, di 15 milioni di euro destinati alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all’esterno, svolto dai Vigili del fuoco, di cui all’articolo 4, comma 3-bis del D.L. 185/2008[209].

 

L’articolo 4, comma 3-bis, del DL n.185 del 2008,disciplina le risorse del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 1328 della legge 296/2006 (alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato), destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

Secondo tale disposizione, le risorse del suddetto Fondo, a partire dal 1° gennaio 2009, sono utilizzate:

-        per il 40 per cento, per l'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-        per il 60 per cento, al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

 

La finalità della norma è quella di valorizzare l’attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di allineare il personale dei vigili del fuoco a quello dei comparti sicurezza e difesa, sia per quanto concerne la prosecuzione nel riallineamento dei trattamenti economici, sia nel riconoscimento della specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico.

 

Nella norma si fa riferimento all’articolo 4, comma 3, del D.L. 185/2008, il quale riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per l’anno 2009 ed in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell’impiego, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

La misura della riduzione e le sue modalità applicative sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è stato adottato con il D.P.C.M. 27 febbraio 2009, recante “Riduzioni d'imposta previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

 

 


 

Articolo 17, comma 35-sexies – 35-septies
(
Assunzione straordinaria di Vigili del fuoco)

 


35-sexies. In relazione alla straor­dinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.


 

 

Il comma 35-sexies introdotto durante l’esame del provvedimento in Commissione, autorizza l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009 di un contingente di Vigili del fuoco da effettuarsi nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto-legge (alla cui scheda si rinvia) e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 296/2006.

 

La graduatoria indicata all’articolo 1, comma 519, della legge 296/2006 si riferisce alla procedura di stabilizzazione, con espletamento di prove selettive, prevista per i dipendenti della pubblica amministrazione i quali:

-        siano già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        conseguano il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006; con riferimento al limite quinquennale è stato stabilito che tale limite costituisce principio generale e assume validità anche ai fini delle procedure di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinate[210].

 

L’articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 richiamato nella norma in esame dispone per le pubbliche amministrazioni sopra citate, per gli anni 2008 e 2009, la possibilità di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti al comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza, tali amministrazioni, con il combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si ricorda, inoltre, che la norma richiamata prevede una specifica disciplina per i vigili del fuoco, per cui nello stesso limite del 40%, si autorizza la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

 

La finalità espressa dalla norma è quella di far fronte alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione nonché quella di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi,

 

L’assunzione straordinaria prevista al comma 35-bis viene consentita nei limiti delle risorse previste al successivo comma 35-septies (anch’esso aggiunto durante l’esame in Commissione), il quale a tal fine autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. 262/2006.

 


 

Articolo 17, comma 35-octies
(Funzionamento dell’ISPRA)

 


35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Isti­tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.


 

 

Il comma 35-octies, al fine di assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prevede che ne venga nominato uno nuovo, in luogo dell’attuale rappresentato dal collegio dei revisori operante presso l’ex APAT.

Attualmente, infatti, le funzioni del collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 3 del decreto-legge 208/2008, sono svolte dal collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'APAT, che esercita anche quelle dei corrispondenti organi dell'INFS e dell'ICRAM. Quest’ultimo era stato nominato con D.M. del 1° aprile 2008.

 

Si ricorda che all’ISPRA, istituito con l’art. 28 del decreto-legge 112/2008 e convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, sono state trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dei seguenti enti che sono stati, pertanto, soppressi: APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; INFS Istituto nazionale per la fauna selvatica e ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). Successivamente l’art. 3 del decreto-legge 208/2008, convertito con modificazioni dalla legge 13/2009, ha introdotto alcune disposizioni relative al personale dell’SPRA, al fine di consentire l’avvio delle attività istituzionali. Occorre, inoltre, ricordare che il comma 3 del citato art. 28 del D.L. 112/2008 prevedeva l’emanazione di un decreto interministeriale (adottato di concerto dai ministri dell’ambiente e dell’economia) con cui avrebbero dovuto essere individuate le modalità organizzative e di funzionamento dell’Istituto. Ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato.

 

Il comma in esame prevede, quindi, che il collegio dei revisori dei conti venga nominato sempre con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In merito, però, alla sua composizione - tre componenti effettivi e due supplenti– viene precisato che uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, dovrà essere designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero ed i rimanenti due dal Ministro dell'ambiente, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

Si ricorda che l’attuale composizione del collegio dei revisori dei conti dell’ex APAT, nominato anch’esso con decreto del Ministro dell'ambiente e disposta dall’art. 5 del D.P.R. 207/2002[211], prevede:

a)  due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b)  un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre lo stesso art. 5 dispone che i componenti del Collegio vengano scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 88/1992 oppure tra soggetti in possesso di specifica professionalità. Il Collegio dura in carica cinque anni, ovvero sino alla scadenza del mandato del Direttore generale, ed i singoli componenti possono essere riconfermati.

 

Pertanto, con la norma in esame, anche se rimane immutata la composizione dell’organo collegiale, viene disposto che il componente con la funzione di Presidente sia ora designato dal Ministro dell’economia e delle finanze anziché dal Ministro dell’ambiente.

Inoltre, tutti i componenti dovranno essere scelti nell’ambito dei dirigenti di livello dirigenziale generale dei due Ministeri.

 

Infine, il funzionamento dell’organo non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma dovrà avvenire nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali.

 


 

Articolo 17, commi 35-novies - 35-decies
(Risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego)

 


35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente dispo­sizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordina­mentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposi­zioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'an­zianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle ammini­strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'arti­colo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.


 

 

Il comma 35-novies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, sostituisce totalmente il comma 11 dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, così come modificato dall’articolo 6, comma 3, della L. 15/2009, concernente la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Tale disposizione non si applica a magistrati e professori universitari.

 

In particolare, rispetto al testo vigente, si prevede:

-    che la citata facoltà sia esercitabile, per il triennio 2009-2011, in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni;

-    che la fattispecie si applichi anche al personale dirigenziale;

-    che tale facoltà rientri nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001;

-    la non applicazione della norma anche per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa;

-    l’applicazione di quanto disposto anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento.

 

Il successivo comma 35-decies reca una norma di chiusura a favore di tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle pubbliche amministrazioni in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell’articolo 6, comma 3, della L. 15/2009 (cioè il 19 marzo 2009), nonché i preavvisi che le richiamate amministrazioni abbiano disposto prima della medesima data, in ragione del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, nonché le cessazioni dal servizio che ne derivano.

 


 

Articolo 17, commi 35-undecies-35-duodecies
(Contributi per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione)

 


35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicem­bre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimbor­sabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 35-undecies dell’articolo 17, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modifica le modalità di erogazione dei contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, di cui al D.P.R. n. 273/2007, prevedendo che gli stessi possano essere fruiti anche sotto forma di credito di imposta, oltre che come contributi a fondo perduto.

 

L’articolo 1, comma 919, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), ha destinato 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a fini di miglioramento ambientale. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati il D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 273, che disciplina le modalità di ripartizione ed erogazione dello stanziamento e il D.M. 24 settembre 2008, che definisce le relative modalità operative.

In particolare si prevede che:

-        i beneficiari del contributo sono le imprese di autotrasporto e i raggruppamenti di imprese di autotrasporto;

-        i mezzi per i quali può essere richiesto il contributo sono gli autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori;

-        il contributo viene concesso a fronte di acquisti, anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008;

-        il contributo per ogni autoveicolo acquistato è fissato in 2.550 euro, aumentato a 3.400 euro per le piccole e medie imprese. Per le imprese con sede nelle aree in via di sviluppo (Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata) sono previsti contributi più elevati: 3.400 euro, aumentati a 4.250 euro per le piccole e medie imprese;

-        per ottenere il contributo è necessario presentare un’apposita domanda entro il 13 novembre 2008[212], per gli acquisti effettuati nel 2007, ed entro il 31 gennaio 2009, per gli acquisti effettuati nel 2008;

-        si prevede la possibile riduzione dei singoli contributi, nel caso in cui l’importo complessivamente richiesto dovesse essere superiore a 70 milioni di euro.

La Commissione europea ha dichiarato il regime di aiuti in oggetto compatibile con il regime comunitario degli aiuti di Stato (decisione n. 6895 del 15 gennaio 2008).

 

Il comma 35-undecies in esame prevede che i contributi sopra illustrati siano fruiti mediante credito d’imposta, ferma restando la possibilità per i beneficiari di richiedere espressamente il contributo diretto. In relazione alla nuova modalità di fruizione del beneficio, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti versi all’Agenzia delle entrate le somme occorrenti, nei limiti delle risorse disponibili, e trasmetta in via telematica alla stessa Agenzia gli elenchi dei beneficiari e dei contributi unitari da utilizzare in compensazione, oltre alle necessarie istruzioni.

Il comma 35-duodecies, anch’esso aggiunto durante l’esame del provvedimento in Commissione, dispone che il credito di imposta di cui al comma 35-undecies è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; esso non rileva altresì ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61 del Testo unico in materia delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ovvero della quota di inerenza degli altri costi (articolo 109, comma 5, TUIR) ammessa in deduzione ai fini fiscali.


 

Articolo 18
(Tesoreria statale)

 


1. Con decreti del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro.

3. Con decreti del Ministro dell'econ­omia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.


 

 

L’articolo 18 prevede l’adozione di una disciplina di rango secondario diretta a porre dei vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all’indebitamento per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente – quali, ad esempio, le società per azioni Anas, Ferrovie dello Stato, Enav, Fintecna, Sogei, Sace, Consap, Consip e l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa[213] – e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche[214].

 

I suddetti enti e società possono essere obbligati a detenere tuttele proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato - in luogo ad esempio dei conti correnti bancari o postali eventualmente utilizzati - mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

 

In particolare, l’articolo demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze:

§      la definizione dei criteri, delle modalità e della tempistica per l’utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per i suddetti enti e società, assicurando ogni caso che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento possa essere effettuato solo in assenza di disponibilità sui conti di tesoreria e per effettive esigenze di spesa (comma 1);

Si ricorda che l’articolo 2, comma 136, della legge n. 662/1996, ha previsto che le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Con la circolare 10 settembre 1996, n. 662531 il Ministero dell’economia ha precisato che tale norma riguarda esclusivamente le società per azioni interamente possedute dallo Stato e gli enti pubblici economici, limitatamente alle somme erogate in loro favore a carico del bilancio statale[215].

§      la facoltà – e non l’obbligo – di stabilire che i predetti soggetti debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato; in tal caso, con i medesimi decreti è stabilito l’eventuale tasso di interesse da corrisponderesulla quota delle giacenze dei conti non proveniente dal bilancio dello Stato, il quale non potrà comunque essere superiore a quello riconosciuto sul “conto di disponibilità del Tesoro”,[216]ossia al tasso medio dei BOT emessi nel semestre precedente (comma 2);

§      la fissazione dei criteri per l’integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita e ridurre i costi di gestione (comma 3).

Con ulteriori e separati decreti del Ministro dell’economia la disciplina di cui sopra può essere estesa alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti, nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale (comma 4).

 

Al fine di individuare con maggiore dettaglio l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in oggetto, si segnala l’opportunità di acquisire dal Governo ulteriori informazioni in ordine alle società non quotate a totale partecipazione statale diretta o indiretta, nonché agli enti pubblici nazionali inseriti nel conto consolidato della P.A., interessati dalle norme.

In relazione alle disposizioni di cui al comma 2, si segnala l’opportunità di acquisire chiarimenti in ordine ai possibili riflessi sulla gestione finanziaria delle società in mano pubblica potenzialmente soggette all’obbligo di detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie presso appositi conti di tesoreria. Ciò in considerazione del fatto che la remunerazione delle giacenze di tali conti è meramente eventuale ed in ogni caso il tasso di interesse che potrebbe essere corrisposto è soggetto ad un limite, non potendo essere superiore, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2, a quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro, ossia al tasso medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

Si segnala, inoltre, come la previsione, a carico delle medesime società e ed enti di cui al comma 1, diretta a subordinare il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento alla assenza di disponibilità esistenti sui conti di tesoreria e al requisito di “effettive esigenze di spesa”, possa determinare un irrigidimento della gestione finanziaria.

 


 

Articolo 19, comma 1
(Reclutamento di personale)

 


1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubbli­cistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministra­zione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse gene­rale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».


 

 

L’articolo 19, comma 1, aggiunge il comma 2-bis all’articolo 18 del D.L. 112/2008, con il quale si estendono le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, ad una serie di soggetti:

§      società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara (come specificato in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione);

§      società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale commerciale (come specificato in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione);

§      società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

 

Lo stesso emendamento approvato in sede referente, ha previsto l’assoggettamento delle medesime società al patto di stabilità interno, previa emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e del Ministro per i rapporti con le regioni e sentita la Conferenza unificata, che ne definisca le modalità e la modulistica. Detto decreto dovrà essere emanato entro il 30 settembre 2009.

 

Inoltre, nelle modifiche intervenute nell’esame in Commissione è stata rimossa la previsione per tali società dell’adeguamento delle proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

 

 


 

Articolo 19, commi 2, 5-9, 10-13
(Partecipazioni in società delle amministrazioni pubbliche)

 


2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

b) soppressa.

(omissis)

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;».

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);».

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

(omissis)

10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

12. Il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».


 

 

I commi in esame modificano la disciplina sulle società pubbliche e quella sugli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, introdotta dalla legge finanziaria per il 2008[217] ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa delle suddette società .

 

Il comma 2 dell’articolo 19, alla lettera a) novella il comma 28 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008, introducendo la previsione dell’invio allasezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all’assunzione di nuove partecipazioni societariee al mantenimento delle attuali da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata soppressa la lettera b) del comma 2, modificativa del comma 29 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008, che ha disposto una proroga al 30 settembre 2009 deltermine entro il qualele amministrazioni pubbliche [218] controllanti devono cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate [219], prevedendo altresì che il mancato avvio delle procedure di cessione configuri una fattispecie di responsabilità erariale.

Considerato che il citato comma 29 è stato novellato, successivamente all’entrata in vigore del decreto legge in esame, dall’articolo 71 della legge n. 69 del 2009[220], rimane in vigore la disciplina prevista da questa ultima disposizione, la quale dispone che l’obbligo di cessione delle società vietate deve essere adempiuto dalle pubbliche amministrazioni - non già entro il 30 settembre 2009 - bensì entro il primo gennaio 2011.

 

Il comma 5 consente alle Amministrazioni dello Stato - cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici - di affidare direttamente la gestione di tali fondi o interventi a società a capitale interamente pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi nazionali conferenti.

Si deve trattare di società su cui le prime esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono posti a carico delle risorse finanziarie dei medesimi fondi.

 

Con riferimento al comma 5 si segnala l’opportunità di chiarire la portata del riferimento alle “società su cui le amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi”, nonché l’ulteriore requisito del “quasi” esclusivo svolgimento delle attività delle società nei confronti dell’Amministrazione.

 

Il comma 6 reca un’interpretazione autenticadell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità in capo ad enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, nell’ipotesi di violazione da parte di questi dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

La norma specifica, al riguardo, che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

Si ricorda che l’articolo 2497, primo comma del codice civile prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

 

I commi 7 e 8 apportano modifiche alle lettere b) e d) del comma 12 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2008, recante una serie di disposizioni in materia di organi di amministrazione delle società pubbliche direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche statali [221].

 

Nel corso dell’esame in sede referente i commi 7 e 8 sono stati modificati al fine di coordinarne la disciplina con la novelle, apportate allo stesso comma 12, dall’articolo 71 della legge n. 69 del 2009, successivamente alla entrata in vigore del decreto legge in commento.

 

In particolare, il comma 7 - sostituendo la lettera b) del citato comma 12 - prevede che l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, sulle materie delegabili e fissarne in concreto contenuto e compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile [222].

Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta la precisazione che il comma 7 in parola sostituisce la lettera b) del comma 12, come sostituito dall’articolo 71 della legge n. 69 del 2009.

 

La lettera b) del citato comma 12, come sostituito dall’articolo 71 della legge n. 69 del 2009 e attualmente vigente, prevede che l’attribuzione di deleghe operative al presidente avvenga direttamente con delibera dell’assemblea dei soci. La citata lettera b) non reca alcuna previsione in merito al compenso.

 

La formulazione della suddetta lettera b), nel testo originario, prevedeva, invece, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente dovessero essere attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato

Il comma 8 - sostituendo la lettera d) del comma 12 - prevede che lo stesso organo di amministrazione - fermoquanto previsto ai sensi della lettera b) - possa delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale, unitamente al Presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi secondo quanto previsto dal citato articolo 2389, comma 3, del codice civile.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta la precisazione che il comma 8 in parola sostituisce la lettera d) del comma 12, come sostituito dall’articolo 71 della legge n. 69 del 2009.

 

La lettera d) del citato comma 12, come sostituito dall’articolo71 della legge n. 69/2009 e attualmente vigente, prevede che l’organo di amministrazione - fermo quanto previsto ai sensi della precedente lettera b), relativamente alle deleghe operative specificamente attribuite al presidente da parte dell’assemblea dei soci - possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

 

La formulazione della suddetta lettera d), nel testo originario, disponeva l’eliminazione della previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché l’obbligo di limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto il comma 8-bis il quale prevede che i commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

 

Si rileva, al riguardo, come sulla base di tale previsione, le disposizioni introdotte dai commi 7 ed 8 in materia di attribuzioni di funzioni e compensi degli organi societari dovrebbero retroagire rispetto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sostituendosi così alle novelle introdotte sulla medesima materia dal citato articolo 71 della legge n. 69 del 2009. Rimangono pertanto da verificare gli effetti degli atti degli organi societari eventualmente adottati nel breve periodo di vigenza della disciplina recata dalla medesima legge n. 69/09.

 

Il comma 9 abroga l'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.[223].

 

Ai sensi del successivo comma 10, le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse, ad eccezione di quelle inerenti le deleghe operative al presidente - di cui al precedente comma 7 – e di quelle relative l’attribuzione di deleghe ad un solo componente del Consiglio, di cui al comma 8.

 

I commi 11-12 recano disposizioni in materia di riordino dell’Istituto Poligrafico dello Stato[224], le quali, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, sono state estese alla Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria[225](SOGEI).

 

In particolare, il comma 11 demanda ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni delle suddette Società.

 

Il comma 12 dispone che il consiglio di amministrazione delle società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile.

L’articolo 2383, comma 3 del codice civile prevede la rieleggibilità degli amministratori, salvo diversa disposizione dello statuto, e la revocabilità degli stessi dall'assemblea in qualunque tempo.

 

Per ciò che riguarda l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il comma in esame sembra tacitamente abrogare la previsione contenuta nell’articolo 10, comma 1 della legge n. 559 del 1966, secondo la quale il consiglio di amministrazione di tale Società è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei componenti nominati con decreto del Ministro dell’economia.

 

Per quanto riguarda la SOGEI, si ricorda che l’articolo 83, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[226], già prevede che il consiglio di amministrazione della SO.GE.I (Società di gestione informatica) sia formato da cinque componenti. Lo stesso comma 15 ha inoltre disposto il rinnovo del consiglio di amministrazione della SO.GE.I entro il 30 giugno 2008, escludendo peraltro la possibilità di rieleggere i precedenti amministratori.

 

Lo statuto delle suddette Società dovrà conformarsi, entro il medesimo termine, alle previsioni di contenimento della spesa relative alle società pubbliche di cui al citato comma 12 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Il comma 13 reca, infine, un’ulteriore modifica all’articolo 3, comma 12, della legge finanziaria per il 2008, finalizzata ad escludere dall’applicazione della disciplina ivi prevista, la disciplina relativa allo statuto della Cassa depositi e prestiti di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legge n. 269 del 2003.

 

L’articolo 5, comma 4 del D.L. n. 269 del 2003[227], nel disciplinare la trasformazione di Cassa depositi e prestiti in S.p.a., ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato lo Statuto di Cassa depositi e prestiti e nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Lo stesso articolo 5, al comma 4, ha disposto che le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi siano deliberate a norma del codice civile.

 

Si osserva che la modifica introdotta dal comma in esame sembra riferirsi al testo dell’articolo 3, comma 12, della legge finanziaria per il 2008, come modificato dall’articolo 71, comma 1, lettera a), della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

 


 

Articolo 19, commi 3-4
(Obbligazionisti e azionisti Alitalia)

 


3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

b) il comma 1 è abrogato;

c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;

d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizio­ni e modalità di seguito specificate;»;

e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;

g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposi­zioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

p) è abrogato il comma 8;

q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

r) è abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.


 

 

L’articolo 19, commi 3 e 4, novellando l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009[228], amplia le tutele riconosciute in favore degli obbligazionisti e azionisti di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., in amministrazione straordinaria.

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 134/2008[229], nel quadro delle misure destinate ad agevolare la privatizzazione di Alitalia, ha ammesso i piccoli azionisti e gli obbligazionisti della società al godimento dei benefici Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto[230], rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle norme relative attuative.

Successivamente l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009 ha dettato una disciplina specifica di tutela degli obbligazionisti Alitalia, escludendoli conseguentemente dai benefici del menzionato Fondo. La norma prevede che i titolari delle obbligazioni “Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile” possano cederle, nel limite di 100.000 euro per ciascun obbligazionista, al Ministero dell’economia e delle finanze, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012. Il controvalore dei titoli di Stato attribuibili agli obbligazionisti è determinato in relazione al prezzo medio di borsa delle obbligazioni Alitalia nell’ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame modifica il citato articolo 7-octies in relazione ai seguenti punti:

§      prevede che il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia sia pari al prezzo medio di borsa nell’ultimo mese di negoziazione, anziché al 50% del suddetto prezzo, come previsto dal citato D.L. n. 5/2009. L’importo da rimborsare è individuato dalla stessa norma in 0,262589 euro per ciascuna obbligazione e corrisponde al 70,97% del valore nominale delle obbligazioni stesse (lett. c);

§      consente anche ai titolari di azioni Alitalia di cedere i propri titoli al Ministero dell’economia e delle finanze, in cambio della stessa tipologia di titoli di Stato prevista per gli obbligazionisti. L’importo riconosciuto agli azionisti è determinato nel 50% del prezzo medio di borsa delle azioni nell’ultimo mese di negoziazione ed è pari a 0,2722 euro per ogni azione (lett. d);

§      prevede che il rimborso in favore degli azionisti non può essere superiore a 50.000 euro per ciascun azionista (lett. e);

§      posticipa il termine per la presentazione delle richieste di rimborso dall’11 luglio 2009[231] al 31 agosto 2009 (lett. g);

§      prevede che la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze dei documenti relativi alle richieste di rimborso da parte degli intermediari finanziari sia effettuata in formato cartaceo e su supporto informatico (lett. i);

§      stabilisce che la data alla quale fare riferimento per la determinazione della quantità di titoli detenuti sia quella in cui è presentata la dichiarazione di rimborso, anziché il 12 aprile 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2009) (lett. j);

§      posticipa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 la data entro la quale il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato agli aventi diritto (lett. n);

§      stabilisce che alle operazioni in oggetto non si applicano gli articoli 102 e seguenti e gli articoli 114 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) (lett. o);

Le richiamate norme del TUF disciplinano le offerte pubbliche di acquisto e di scambio e gli obblighi di informazione societaria.

§      abroga il sopra citato articolo 3, comma 2, del D.L. n. 134/2008, eliminando gli azionisti Alitalia dal novero dei soggetti ammessi a godere dei benefici del Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie (lett. q).

 

Il comma 4 prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Lo stesso comma incrementa di 230 milioni di euro per l’anno 2010 l’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, prevista dal comma 2 dell’articolo 7-octies.

Sempre con riferimento alla copertura degli oneri di cui all’articolo 7-octies, si segnalano:

§      la lett. b)del comma 3 che abroga il comma 1 dell’articolo 7-octies, il quale prevede l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2012, per assicurare il rimborso delle obbligazioni Alitalia. Conseguentemente la lett. p) e la lett. r) del comma 3 abrogano rispettivamente i commi 8 e 10 dell’articolo 7-octies, che fanno riferimento al suddetto comma 1;

§      la lett. f) del comma 3 che fissa un tetto di 100 milioni di euro per le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti da effettuare nell’anno 2009: Le restanti assegnazioni agli obbligazionisti e quelle a favore degli azionisti saranno effettuate nell’anno 2010.

 

 


 

Articolo 19, comma 9-bis
(Canone ANAS)

 


9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'ade­guamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incre­mento della tariffa di competenza, non soggetta a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.


 

 

Il comma 9-bis interviene sulla disciplina del sovrapprezzo tariffario dovuto all’ANAS S.p.A. dai concessionari autostradali recata dal comma 1021 dell’art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), che viene soppresso.

La ratio della citata soppressione risiede nella necessità di superare le riserve mosse dalla Commissione Europea nei confronti del citato comma 1021, per presunta violazione dell’art. 7, par. 9, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE.

Lo stesso comma però, contemporaneamente alla soppressione, di fatto ripropone la disciplina vigente per il citato sovrapprezzo a decorrere dal 2009, dall’ammontare degli importi alla loro destinazione, che continua ad essere il finanziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria e del miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta all’ANAS.

Gli importi previsti non sono però più dovuti dai concessionari come sovrapprezzo (essendo prevista la soppressione del comma 1021) ma a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020. La nuova configurazione degli importi in parola non più come sovrapprezzo ma come integrazione del canone motiva la parte del comma in esame volta a prevedere che l’ANAS provvede a dare distinta evidenza di tale integrazione nel proprio piano economico-finanziario, così come già previsto dal comma 1020 per la quota di canone (pari al 42%) corrisposto direttamente all’ANAS prioritariamente per le sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari.

Si ricorda, in proposito, che il comma 1020 dell’art. 1 della legge 296/2006 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’incremento dall’1% al 2,4% della misura del canone annuo dovuto all’ANAS da parte degli enti concessionari e disciplinato dall’art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Lo stesso comma ha altresì disposto che il 42% del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario e che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari.

Quanto al comma 1021, istitutivo del sovrapprezzo in questione (in luogo del soppresso sovrapprezzo previsto a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane), si ricorda che esso ha previsto i seguenti importi, decorrenti dalle scadenze indicate:

(importi in millesimi di euro a chilometro)

Decorrenza
della tariffa

Classi di pedaggio

A e B

3, 4 e 5

2007

2

6

2008

2,5

7,5

2009

3

9

 

L’ultima riga della precedente tabella evidenzia che gli importi previsti per il 2009 dal comma 1021 sono identici a quelli fissati dal comma in esame, che decorreranno dall’entrata in vigore della presente legge di conversione.

Si fa altresì notare che l’art. 3, comma 4, del decreto-legge 185/2008 (convertito dalla legge 2/2009) ha sospeso fino al 30 aprile 2009 la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009 previsto dal citato comma 1021 e che, secondo quanto indicato nel Contratto di programma ANAS 2009 (approvato dal CIPE nella seduta del 26 giugno 2009), la stima delle maggiori entrate per il 2009 derivanti dall’applicazione del comma 1021 è di 289 milioni di euro.

Rispetto alla disciplina prevista dal comma 1021, il comma in esame prevede che:

§      i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l’equivalente incremento della tariffa di competenza; tale incremento non viene assoggettato a canone;

§      l’applicazione della presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per gli utenti (che già pagano il sovrapprezzo – di analogo importo – dal 1° maggio scorso).

 

Si fa infine notare che l’ultimo periodo del comma in esame riproduce, chiarendolo, quanto già affermato nell’ultimo periodo del comma 1021 sulla riduzione, conseguente alle maggiori entrate attribuite all’ANAS, dei pagamenti dovuti all’ANAS a titolo di corrispettivo del Contratto di programma.

 


 

Articolo 19, commi 13-bis - 13-ter
(Misure in favore di Tirrenia S.p.a. e sviluppo di sistemi informativi)

 


13-bis. Le risorse rivenienti dall'auto­rizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrut­ture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensa­zione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.


 

 

Il comma 13-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente del provvedimento, intende utilizzare, per l’anno 2009, le risorse di cui all’art. 1, comma 1003 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), pari a 50.000.000 di euro, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle di cui all’autorizzazione di spesa ex art. 8, comma 4, del D.L. n.159/2007[232], pari a 14.510.000 di euro, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero, destinandole:

§      alla copertura finanziaria della sovvenzione in favore dei servizi di collegamento marittimi svolti dal Gruppo Tirrenia nell’anno in corso nonché all’ammodernamento della flotta, per un importo pari a 49.000.000 di euro;

§      all’adeguamento alle norme internazionali sulla sicurezza, per un importo pari a 9.500.000 di euro;

§      all’incremento del fondo perequativo per le autorità portuali;

§      alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e trasporti, con particolare riferimento al sistema informativo del demanio marittimo (SID), per un importo pari a 6.010.000 di euro.

 

In merito a tale ultimo riferimento, si ricorda che la realizzazione del Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.), attualmente in fase di completamento, è stata avviata nel 1993 con la finalità di consentire una efficace gestione dei beni del demanio marittimo attraverso la puntuale identificazione e conoscenza del loro reale stato d’uso disponendo, per l’intero territorio nazionale, di una cartografia catastale aggiornata e revisionata.

Più specificamente, l’art. 1, co. 1003 della Legge Finanziaria per il 2007 autorizza, per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment, un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti il quale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce con proprio decreto, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

In attuazione di quanto sopra disposto il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato il D.M. 20 novembre 2008, n. 202.

Il citato art. 8, del D.L. n. 159/2007, disciplinante gli interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina, stabilisce, al comma 4, che per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nei periodi di emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell’autostrada A3 e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto

Da ultimo, per ragioni di completezza, si ricorda che Il Consiglio dei Ministri, con il recente D.P.C.M. 13 marzo 2009, ha definito i criteri di privatizzazione nonché le modalità di dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna S.p.a., nel capitale della società Tirrenia di navigazione S.p.a. autorizzando il Ministero dell’economia e delle finanze ad alienare il 100% della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali e non trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008).

 

Il comma 13-ter, al fine di garantire la realizzazione di quanto previsto al comma 13-bis, impone al Ministero delle infrastrutture e trasporti il versamento di una somma, nel totale pari a 64.510.000 di euro, a valere sui residui di stanziamento iscritti nei capitoli 7620 (50.000.000 di euro) e 7255 (14.510.000 di euro) dello stato di previsione del Ministero stesso.


 

Articolo 20
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)

 


1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;

b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvo­catura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. L’attuazione delle nuove disposizioni non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, essendo infatti previsto che l’INPS si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come integrate ad opera del D.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Istituto medesimo.

 

Viene in primo luogo disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’integrazione con un medico dell’INPS della composizione delle commissioni mediche delle ASL competenti agli accertamenti sanitari sulle invalidità e sull’handicap. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’Inps.

 

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle ASL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 [233], che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Le stesse commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. La materia è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi.

 

All’Inps viene anche attribuita la competenza ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, disponendosi, nel caso di accertata insussistenza degli stessi, l’immediata sospensione cautelativa del pagamento dei benefici economici, seguita dalla revoca degli stessi (art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 698/1994). A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2010 le domande dirette ad ottenere i benefici, corredate della necessaria certificazione medica, devono essere presentate all’Inps che provvederà a trasmetterle, in via telematica, alle Aziende sanitarie locali.

Viene poi demandata ad un accordo quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-regioni la disciplina delle modalità di affidamento all’Inps delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e viene contemplata la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l’Inps e le regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l’erogazione dei trattamenti di invalidità civile.

Infine, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali - mediante un intervento sull’articolo 10 del D.L. n. 203/2005[234] -. Da un lato, viene eliminato l’obbligo di notificare all’Avvocatura dello Stato gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile e le sentenze e i provvedimenti in essi pronunciati; dall’altro viene stabilito che nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie ed assistenziali nei casi in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, su richiesta di quest’ultimo al direttore della sede provinciale dell’Inps, alle indagini assista un medico legale dell’ente. Viene inoltre stabilito che nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007, vale a dire dal momento in cui l’Inps, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. 30 marzo 2007, è subentrato al Ministero dell’economia nella controversie instaurate, provveda comunque l’Inps all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale

 

Con l’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 è stato completato il trasferimento all’Inps delle residue competenze in merito ai procedimenti giurisdizionali ed alla verifica dei requisiti medico-legali e di reddito, relativi alle prestazioni economiche in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, competenze precedentemente attribuite alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile[235] incardinata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed attualmente svolte dalle Commissioni di verifica[236] dell’INPS.

A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, a decorrere dal 1° aprile 2007, l’lNPS è subentrato definitivamente nell'esercizio delle suddette funzioni residuate allo Stato.

 

L’articolo in esame si chiude con la previsione della nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992[237]. Viene espressamente previsto che dall’attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel corso dell’esame in sede referente è stata aggiunta la previsione (emendamento 20.14) della trasmissione alle commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini dell’espressione del parere, del decreto attuativo delle eventuali modifiche alle tabelle citate.


 

Articolo 21
(Rilascio di concessioni in materia di giochi)

 


1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore conco­rrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudica­zione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economica­mente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipen­dentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

c) capillarità della distribuzione attra­verso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui ai commi 1 e 7, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettiva­mente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessio­nario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei mono­poli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei mono­poli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualifi­cazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'instal­lazione dei videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di pos­sesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la deca­denza dalle autorizzazioni acquisite.

8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) le modalità con cui le autoriz­zazioni all'installazione dei videotermi­nali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di instal­lazione».

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le violazioni relative ai versamenti del prelievo erariale unico per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 si applica la misura prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e il concessionario provvede alla relativa regolarizzazione ai sensi del comma 2 del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche in presenza di avvisi o atti di liquidazione già notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

10. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modifica­zioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Al fine di incrementare l'effi­cienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e succes­sive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autono­ma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualifi­cazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo».

11. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il conces­sionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventual­mente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente».

12. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteci­peranno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di conces­sione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

13. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estra­zione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affi­datario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

14. Il termine di pagamento dell'im­posta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso.


 

 

L’articolo 21 è stato interamente sostituito ed integrato nel corso dell’esame da parte delle Commissioni riunite.

I commi da 1 a 3 corrispondono al testo iniziale dell’articolo ed intervengono in tema di rilascio di concessioni di giochi, specificando che dovrà sempre avvenire mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie secondo la normativa comunitaria e nazionale.

In vista della scadenza al 31 maggio 2010 della concessione attribuita per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita,il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) avvia entro il 31 luglio 2009 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto) le procedure per la tempestiva aggiudicazione della concessione, comprensiva anche della raccolta a distanza di tali lotterie, agli operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero non superiore a 4, in possesso di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel definire l’offerta, valore prioritario verrà attribuito:

a)  al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni di euro nel 2009 e a 300 milioni di euro (100 milioni nel testo originario) nel 2010 indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b)  all’offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l’affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;

c)  alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010 (nel testo originario sono previsti 15.000 punti vendita senza alcuna indicazione circa di tempi di realizzazione). E’ previsto il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni e servizi.

Ai sensi del comma 2 la concessione dovrà prevedere un aggio, comprensivo del compenso dell'8% dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90% della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite (c.d. pay-out), per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75%.

 

Le concessioni attribuite hanno una durata massima pari a 9 anni suddivisi in due periodi, rispettivamente, di 5 e 4 anni e potranno essere rinnovabili per non più di una volta. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo (4 anni) è subordinato alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’A.A.M.S., da esprimere entro il 1° semestre del 5° anno di concessione (comma 4).

 

Il comma 5, al fine digarantire il mantenimento degli introiti erariali, dispone la proroga fino e non oltre il 31 gennaio 2012 della distribuzione delle lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione da parte della rete esclusiva dell'attuale concessionario (Lottomatica) che le gestirà, comunque, secondo le regole vigenti, a condizione che esso sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

 

Il comma 6 riserva al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita. L’A.A.M.S vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

Con il termine “lotterie ad estrazione differita” si intendono le lotterie tradizionali, che sono collegate ad uno o più eventi storici, artistici, culturali o ad altri eventi locali, quali la Lotteria Italia, il Carnevale di Viareggio, il Gran Premio di Monza. Per tali lotterie viene effettuata una estrazione finale.

Con l’istituzione nel 1994 delle "lotterie istantanee” l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ha introdotto una nuova modalità di gioco attraverso la quale poter conoscere "immediatamente" il risultato e l'eventuale vincita (c.d. "gratta e vinci"). Per 10 anni le lotterie istantanee sono state gestite direttamente dall’A.A.M.S. Con la convenzione stipulata il 14 ottobre 2003 e i successivi atti aggiuntivi alla convenzione stessa del 15 ottobre 2003 e del 31 maggio 2004, l'A.A.M.S. ha affidato per 6 anni (sino al 31 maggio 2010) in concessione al R.T.I. Lottomatica S.p.A. (ora Consorzio Lotterie Nazionali) il servizio di gestione automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea, ad eccezione delle lotterie istantanee telematiche e/o telefoniche, la cui realizzazione è affidata all’A.A.M.S.

Poiché l’articolo 16, comma 2, della convenzione prevede la possibilità di rinnovo della concessione, a fronte di richiesta in tal senso avanzata in data 18 marzo 2009 da parte di Lottomatica S.p.A., l’A.A.M.S ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, alla luce delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di rinnovo dei contratti intervenute successivamente alla stipula della convenzione (2003).

Con il parere n. 1163/2009 emanato nella seduta del 5 maggio 2009 la terza sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che il divieto di rinnovo dei contratti pubblici previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) non sia applicabile al rinnovo della concessione relativa al 'Gratta e vinci'. Il Consiglio di Stato ha precisato che Lottomatica S.p.a. non ha diritto ad un rinnovo automatico della concessione, ma che l’A.A.M.S. può tuttavia rinnovarla. In tal caso il rinnovo non potrà superare i 6 anni previsti dalla concessione iniziale e i contenuti della stessa concessione dovranno restare '”sostanzialmente invariati”, pena l'obbligo di indire una nuova gara.

 

Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali (c.d. "video lotteries") previsto dall'articolo 12, lettera l), del D.L. n. 39 del 2009 (D.L. Abruzzo)[238], il comma 7 autorizza l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare entro il 15 settembre 2009 le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972[239], prevedendo:

a)      l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

b)      l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'A.A.M.S. in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino ad un massimo del 14% del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui alla lettera a) dell'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 (apparecchi con vincite in denaro), ed a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

c)      la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera i), numero 4), del D.L. n. 39, fino al termine delle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b). La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del R.D. n. 773 del 1931, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

 

All'articolo 12, comma 1, della lettera l), del D.L. n. 39 del 2009, il comma 8 ne sostituisce il punto 5), stabilendo che le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali prevista al punto 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione.

 

Per le procedure per l’individuazione dei nuovi concessionari di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972, il punto 5), nel testo vigente, prevede: il metodo della selezione aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso; un prezzo di assegnazione per l’installazione di ciascun apparecchio di euro 15.000, con esclusione dell’onere relativo per i soli attuali concessionari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 4), fino a concorrenza dell’importo corrisposto per il numero di videoterminali così conseguito e che siano risultati aggiudicatari della nuova procedura di gara.

 

Il comma 9 novella l'articolo 12 del D.L. n. 39 del 2009, aggiungendo il comma 1-bis.

La disposizione interviene in materia di violazioni relative ai versamenti PREU[240] (prelievo unico erariale) per gli anni dal 2004 al 2007 stabilendo:

·         l’applicazione della sanzione ridotta ad un dodicesimo del minimo, misura prevista dall'articolo 13 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 472 del 1997;

·         la regolarizzazione da parte del concessionario ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del medesimo D.Lgs. (pagamento della sanzione ridotta e contestuale regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori), anche in presenza in presenza di avvisi e/o atti di liquidazione già notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 3, del D.L. n. 185 del 2008[241].

 

Il comma 10 sostituisce il comma 5 dell’articolo 4-septies del D.L. n. 97 del 2008 (legge n. 129 del 2008) ed introduce il comma 5-bis.

Il richiamato articolo 4-septies reca disposizioni relative alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze (S.S.E.F.). In particolare il comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della S.S.E.F.), sia adeguato alle disposizioni recate dall’articolo stesso.

Il nuovo testo del comma 5 stabilisce che le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) e delle Agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle Agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche anche mediante procedure selettive.

In merito agli oneri derivanti dal transito di tale personale, il successivo comma 5-bis vi provvede a valere e nei limiti delle risorse rinvenienti dalla lotta all’evasione, al gioco irregolare e alle frodi negli scambi intracomunitari come indicati d all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 262 del 2006[242], ed utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006[243].

Il personale interessato dal transito è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola superiore dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 11 novella l'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 39 del 2009 (D.L. Abruzzo) recante disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie, aggiungendo la lettera p-bis). La nuova disposizione autorizza l’A.A.M.S. a disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, nell'ambito del gioco del Bingo, che le somme giocate vengano destinate per almeno il 70% a montepremi, per l'11% a prelievo erariale e per l'1% a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco; la disposizione prevede, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, fermo restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.

 

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, n. 29 è stato emanato il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo».

L’articolo 4 prevede che la somma da distribuire in premi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze, in ogni partita è il 58% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ogni partita.

L’articolo 5 stabilisce che il prelievo erariale è fissato in misura del 20% del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero dell’economia e delle finanze.

Ai sensi dell’articolo 7 il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco è stabilito in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.

L’articolo 9 prevede che il concessionario presti all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, di 1 miliardo di lire (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. L'affidatario del controllo centralizzato del gioco presta garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo di 10 miliardi di lire (pari a € 5.164.568,99).

 

Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni per le nuove concessioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del D.L. n. 39 del 2009, nonché di quelle previste dall'articolo 21 del decreto-legge in esame, nel caso che il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il comma 12 dispone che il trasferimento in proprietà ad A.A.M.S., di tutti i beni materiali ed immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, sia differito alla scadenza della convenzione di concessione, sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

Relativamente al gioco del Bingo il comma 13 prevede la possibilità di adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11% delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70% della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, in misura pari allo 0,80% del valore delle cartelle acquistate.

Il comma 14 fissa i termini di pagamento per il 2009 e per il 2010 dell'imposta unica sulle scommesse ippichee sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli:

§      per il 2009 viene stabilita al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile 2008 a settembre 2009;

§      per il 2010 viene stabilita al 30 aprile con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre 2009 a marzo 2010 e al 31 ottobre per quella dovuta da aprile 2010 a settembre 2010.

 

Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 66 del 2002 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) l'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

 

 


 

Articolo 22
(
Settore sanitario)

 


1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»;

b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre».

2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguente­mente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farma­ceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche».

4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizza­zione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'econo­mia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizza­zione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;

b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della medesima lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;

d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.

5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguente­mente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.

7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6.

8. Ai fini della verifica degli adempi­menti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.


 

 

L’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario. In particolare si dispone:

§      il differimento al 15 ottobre 2009 del termine fissato al 31 ottobre 2008 dalla disciplina previgente[244], relativo alle condizioni per l’accesso, da parte delle Regioni, al finanziamento integrativo per gli anni 2010 (103.945 milioni di euro) e 2011 (106.265 milioni di euro)rispetto al livello fissato per il 2009 (102.683 milioni di euro). Il predetto termine riguarda la stipula di un’intesa fra lo Stato e le regionicontenente specifici impegni (riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri; riduzione delle spese per il personale degli enti del SSN, l’adozione, per i casi in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini). In assenza della citata Intesa entro il termine prescritto, salva l’applicazione dell’articolo 120 della Costituzione sulle condizioni per l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato, delle relative norme statali di attuazione e della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, è prevista l’emanazione di un regolamento del Ministro della salutecontenentele suddette misure di razionalizzazione della spesa;

Nel corso dell’esame in sede referente, a seguito dell’approvazione di un emendamento dei relatori è stato differito al 15 ottobre del 2009 il termine sopra descritto inizialmente fissato al 15 settembre, ed inserito il riferimento all’articolo 120 della Costituzione, alle norme statali di attuazione ed alla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale;

§      la costituzione, a decorrere dal 2010, di un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale[245]. A seguito dell’approvazione di un emendamento (22.24) nel corso dell’esame in sede referente, è stata demandata ad un’Intesa da stipularsi in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione, a valere sulle risorse del citato fondo, degli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti. Il fondo è alimentato attraverso le economie di spesa derivanti dalle misure recentemente adottate con il decreto legge n. 39/2009 - convertito dalla legge n. 77/2009 – in materia di spesa farmaceutica.

In particolare, con il decreto-legge è stata disposta una rimodulazione[246], con riferimento ai farmaci equivalenti, delle spettanze dell’azienda farmaceutica, del grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico, pari, rispettivamente, a 58,65 per cento, 6,65 per cento e 26,7 per cento, con una quota rimanente dell’8 per cento ridistribuita tra grossista e farmacista, per il quale resta fermo comunque il limite minimo del 26,7 per cento[247].

Il Fondo è inoltre alimentato dalla attività di contrattazione dell’AIFA dei prezzi dei medicinali equivalenti di nuova immissione sul mercato[248]. Viene altresì rideterminato in riduzione (800 milioni di euro in valore assoluto e nella misura del 13,3 per cento in valore percentuale) a decorrere dal 2010 il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica[249] territoriale. Conseguentemente il livello di spesa cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato previsto che la determinazione della quota che le Regioni a statuto speciale e le province autonome riversano in entrata al bilancio dello Stato, sia definita in sede di stipula del Patto per la salute anziché in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come previsto dalla formulazione originaria della disposizione.

 

Si ricorda che tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione della Sicilia, provvedono al finanziamento integrale del sistema sanitario nel proprio territorio con risorse provenienti dal proprio bilancio, secondo quanto disposto dai singoli statuti di autonomia e da disposizioni specifiche.

In particolare la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articoli 1, comma 144 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 1, comma 836 della legge 27 dicembre 2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato.

Per la Regione siciliana, invece, la citata legge n. 662/1996 (commi 830-832) dispone il progressivo aumento della misura della partecipazione della Regione (fissata nel 2007 al 44,09 per cento) al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel suo territorio. L’aumento della partecipazione siciliana è, tuttavia, in connessione con l’emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale che non sono state ancora emanate.

In sede referente è stato inoltre modificato il comma 3, lettera a), primo periodo, dell’articolo 5 (misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico) del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[250].

Il citato comma 3 definisce gli interventi per il ripiano in caso di superamento dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.

Nella lettera a), al primo periodo è disposto che l'intera eccedenza di spesa sia ripartita - al lordo dell'IVA - tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali[251] e tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta (effettuata direttamente ai cittadini da parte delle farmacie ospedaliere e di quelle convenzionate, per conto delle aziende sanitarie locali) sulla spesa complessiva.

La modifica imputa unicamente alle aziende farmaceutiche, in proporzione dei rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, la quota di sforamento relativa alla spesa per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti direttamente ai cittadini.

§      l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria , da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale, in conseguenza dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo di verifica previsti dall’Intesa del 23 marzo 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato inserito il richiamo al citato articolo 120 della Costituzione.

 

Si ricorda che l’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimenticherichiede ed esamina la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti, effettua una valutazione del risultato di gestione, riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

L’articolo 9 della citata Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei LEA, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Regioni.

Il mancato rispetto del predetto termine o la non congruità del piano comporta la nomina di un commissario per la predisposizione di un piano triennale di rientro dai disavanzi da redigere all’esito del riaccertamento dei debiti nonché dell’attivazione delle procedure amministrativo-contabili necessarie per valutare positivamente l’attendibilità degli stessi conti. Il piano, approvato dal Consiglio dei ministri - al quale partecipa anche il Presidente della Giunta regionale -, è attuato dal predetto Commissario che sostituisce gli organi della Regione nell’attuazione del medesimo. Contestualmente alla nomina del citato Commissario viene disposta la cessazione dall’incarico del Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del21 dicembre 2007, n. 3635.

 

In proposito va ricordato che con D.P.C.M. dell’11 dicembre 2007, è stato dichiarato, nel territorio della regione Calabria, lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria. E’ stata poi successivamente emanata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 che, nello stabilire disposizioni urgenti per fronteggiare il predetto stato di emergenza, ha nominato altresì un Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari specificando i compiti ad esso attribuiti.

Va ricordata inoltre l’emanazione della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 sul ripiano del disavanzo di esercizio per l’anno 2008 e sull’accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale. A tale legge ha fatto seguito la deliberazione della Giunta regionale del 5 maggio scorso che ha disposto misure per il contenimento della spesa per l’anno 2009.

 

Ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 159/2007[252]. Tale disposizione prevede che i crediti per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la citata comunicazione, i crediti non producono interessi; Risultano inoltre applicabili, in quanto compatibili, le procedure di cui al comma 2 dell’articolo 4 citato, relative alla nomina di commissari e subcommissari ad acta;

§      l’esclusione dei componenti della Regione Calabria, in sede di verifica sull’attuazione dei piani di rientro, dalle riunioni del Comitato e del Tavolo di verifica previsti dalla citata Intesa del 23 marzo 2005, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, e la tempestiva designazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, di altrettanti componenti supplenti. Le disposizioni in esame fanno comunque salvi gli atti espletati dal Comitato e dal Tavolo anteriormente all’entrata in vigore delle norme in commento;

§      l’istituzione, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”. Tale disposizione viene giustificata in forza delle riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza erogata dalla struttura sanitaria citata;

§      la rideterminazione, in diminuzione per tale importo, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-2011 e l’abrogazione delle disposizioni recate dall’articolo 79, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, nella parte in cui si specifica che gli importi stanziati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-20011 risultano comprensivi della somma di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale Bambino Gesù;

§      la precisazione che l'importo di 50 milioni di euro, destinati dalla legge finanziaria per il 2007, per gli anni 2007 e 2008, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato all’ospedale «Bambino Gesù», sia erogato alla predetta struttura per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza;

§      il coinvolgimento della Consip[253], nell’ambito del procedimento di verifica[254] degli adempimenti regionali in materia di acquisto di beni e servizi destinati alle strutture sanitarie.


 

Articolo 22-bis
(Compensazione di crediti e debiti delle regioni
e delle province autonome)

 


1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisi­zione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.


 

 

La norma introdotta durante l’esame in sede referente reca disposizioni in merito alle necessarie regolazioni contabili nei confronti delle regioni con riguardo alla riscossione della tassa automobilistica, a decorrere dal 2005.

In particolare la ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad operare le compensazioni a debito o a credito nei confronti di ciascuna regione. La Tabella di riparto delle compensazioni è approvata dalla Conferenza Stato-Regioni.

Per le regioni a statuto speciale le compensazioni avvengono secondo le norme dei rispettivi statuti di autonomia e delle norme di attuazione.

 

Le regioni a statuto ordinario sono titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993, come disposto dagli articoli 23-27 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato in attuazione della delega al Governo conferita dall’art. 4 della legge 421/1992. Le regioni possono determinare con propria legge entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse automobilistiche nella misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 1999, inoltre, il comma 10 dell’articolo 17 della legge n. 449/1997 ha previsto l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali, con le modalità stabilite dal successivo Decreto del Ministero delle finanze 18/11/1998, n. 462.

Il tariffario unico nazionale è contenuto nel D.M. 27-12-1997 Tariffe delle tasse auto-mobilistiche, modificato di recente dalla tabella 2 allegata alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) comma 321 dell'art. 1. Le nuove tariffe sono entrate in vigore nel 2007.

Si ricorda infine che, nelle regioni a statuto ordinario, la tassa automobilistica costituisce uno dei cinque tributi (insieme a IRAP, addizionale IRPEF, accisa sulla benzina, addizionale all'imposta erariale sul gas metano) che formano la quota preponderante del gettito regionale.

Nel territorio delle regioni a statuto speciale la tassa è rimasto un tributo erariale. Le regioni a statuto speciale ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della Sardegna ricevono una compartecipazione del tributo erariale. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano la compartecipazione alla tassa erariale è stata sostituita dalla tassa automobilistica provinciale istituita con legge da ciascuna provincia ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 16/3/1992, n. 268.

 

Poiché la tassa automobilistica è destinata – con le altre imposte ‘regionali’ - al finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni, l’introito della tassa deve comunque garantire un determinato livello di finanziamento. Le regolazioni contabili si rendono necessarie quando le regioni ricevono somme maggiori o minori di quelle ad esse spettanti secondo la legislazione vigente. Questo avviene nel caso di variazioni tariffarie disposte dallo Stato (ad esempio le esenzioni per i veicoli GPL o gli aumenti delle tariffe per i veicoli più inquinanti)[255].

La norma specifica infine che la disciplina delle compensazioni si applica in via transitoria fino alla definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi della tassa stessa da parte di ciascuna regione.


 

Articolo 22-ter
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento)

 


1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito ana­grafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incre­mentati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incre­mentati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessanta­cinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente dispo­sizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensio­nabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Le economie derivanti dall'attua­zione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.


 

 

L’articolo 22-ter, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in Commissione, reca disposizioni relative ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

In particolare, l’emendamento risponde alla necessità di attuare la sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 (causa 46/07), emessa a seguito della procedura di infrazione avviata nel luglio 2005 dalla Commissione europea. Con tale sentenza la Corte ha condannato l’Italia per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti .pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne.

Nell’avviare la procedura di infrazione, la Commissione europea ha sostenuto che il regime gestito dall’INPDAP è un regime c.d. professionale al quale si applicano la direttiva 86/378/CEE nonché l’articolo 141 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), i quali vietano qualsiasi discriminazione retributiva in base al sesso. Conseguentemente, il sistema pensionistico definito in Italia per il pubblico impiego è stato ritenuto un regime discriminatorioin quanto stabilisce che l’età pensionabile sia di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.

 

Per quanto attiene alle pensioni liquidate con il sistema retributivo, la pensione di vecchiaia viene erogata a tutti i lavoratori che abbiano compiuto l’età pensionabile, posseggano i requisiti assicurativi e contributivi minimi richiesti e abbiano cessato l’attività lavorativa dipendente. Al riguardo, il comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503[256], ha disposto la subordinazione del pensionamento all’età stabilita dalla Tabella A allegata al provvedimento, la quale, così come modificata dall’articolo 11 della L. 23 dicembre 1994, n. 724[257], stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2000, tale diritto al raggiungimento dei 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.

 

Per quanto attiene alle pensioni liquidate con il sistema contributivo, l’articolo 1, comma 20, della L. 8 agosto 1995, n. 335[258], prevedeva, per tutti i lavoratori, il diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia con :

-        57 anni di età anagrafica; versamento e accreditamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva; importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale;

-        anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale;

-        65 anni di età anagrafica; versamento e accreditamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Inoltre, l’articolo 2, comma 21, della stessa L. 335 21, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 1996, la facoltà, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento dei 60 anni, di conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Si ricorda che le gestioni previdenziali esclusive derivano la loro origine dalla volontà legislativa di sottrarre all’obbligo dell’iscrizione al regime generale alcune categorie di soggetti, a causa delle particolari caratteristiche del datore di lavoro (pubblico) e dello speciale rapporto di lavoro instaurato tra questi ed il personale dipendente.

La previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubblicheè attualmente gestita dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), istituito con l’articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479[259].

Con effetto dal 1°gennaio 1996 è stata poi istituita presso l'INDPAP, ai sensi dell'art. 2 della L. 335/1995, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (GPDS).

Nel regime esclusivo rientrano altresì i dipendenti di ulteriori forme previdenziali obbligatorie, quali (a titolo esemplificativo):

-        i dipendenti della ex Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni (trasformata prima in Ente Poste Italiane, a seguito della trasformazione in ente pubblico economico operata dalla L. 71/1994, e quindi in S.p.A.), i cui trattamenti pensionistici sono tuttora amministrati, con una gestione autonoma, dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST), ente di diritto pubblico istituito con D.P.R. 542/1953;

-        i dipendenti delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo;

-        i dipendenti di ruolo della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale;

-        il personale di ruolo dell’Amministrazione Regionale Siciliana;

-        i dipendenti iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali (CPDEL);

-        i dipendenti iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;

-        i dipendenti iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari degli enti locali.

 

Successivamente, la L. 23 agosto 2004, n. 243[260], all’articolo 1, commi 6-9, modificando, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, ha rideterminato i requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia: 65 anni di età per gli uomini e 60 di età per le donne e 5 anni di contributi; oppure 35 anni di contributi ed età variabili in relazione a specifici incrementi anagrafici. Anche in questo caso, in presenza di 40 anni di anzianità contributiva si prescinde dal requisito anagrafico.

 

Da ultimo, la L. 24 dicembre 2007, n. 247[261], pur modificando la disciplina relativa all’età contributiva di 35 anni in presenza di specifici livelli di età anagrafica attraverso l’introduzione di un sistema basato su quote formate da età anagrafica ed età contributiva, non ha variato i requisiti anagrafici per il diritto al pensionamento, che sono quindi rimasti di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

 

In relazione a ciò, il comma 1 dell’articolo in esame aggiunge un periodo all’articolo 2, comma 21, della L. 335/1195, in base al quale i requisiti anagrafici di 60 anni per le lavoratrici del pubblico impiego, individuato dallo stesso comma 21 nonché dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004, sono incrementati di un anno, a decorrere dal 2010. Lo stesso periodo dispone altresì un ulteriore incremento di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2012 nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dei 65 anni.

In sostanza, l’età pensionabile per il riconoscimento della pensione di vecchiaia per le lavoratrici si incrementerebbe secondo quanto evidenziato nella seguente tabella.

 

Anno

2010

2012

2014

2016

2018
ed oltre

Età

61

62

63

64

65

 

Lo stesso periodo, inoltre, salvaguarda la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico nonché delle disposizioni relative a specifici ordinamenti che richiedono requisiti anagrafici più elevati, nonché delle disposizioni inerenti le armonizzazioni del regime previdenziale generale del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, il quale, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165[262], prevede l’innalzamento del limite di età per la cessazione dal servizio per il personale richiamato a 60 anni.

Infine, si dispone una clausola di salvaguardia per le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente entro il 31 dicembre 2009 ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia secondo la richiamata normativa, potendo altresì chiedere all’ente di appartenenza apposita certificazione.

 

Il successivo comma 2 dispone un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso st6abilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano devono essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti.

L’attuazione della relativa normativa tecnica di tale principio è demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400[263], da emanare entro il 31 dicembre 2014. In ogni caso, in sede di prima attuazione il richiamato incremento riferito ai 5 anni antecedenti non può superare i 3 mesi. Lo schema di regolamento , correlato della relazione tecnica, deve essere trasmesso a Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

 

Il richiamato comma 2 dell’articolo 17, così come modificato dall’articolo 5, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69[264], prevede che con apposito D.P.R. siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

Infine, il comma 3 prevede che le economie derivanti dalle disposizioni esaminate confluiscano nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2[265], per porre in essere interventi finalizzati a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza.

A tal fine, la dotazione del Fondo richiamato è incrementata di 120 milioni di euro per il 2010 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2011.

 

La richiamata lettera b-bis), introdotta dall’articolo 7-quinquies, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009,n. 5, ha appunto istituito il richiamato Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che diventa destinatario della ripartizione delle risorse FAS ad opera del CIPE in luogo del Fondo per la competitività, previsto dall’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006).

Si ricorda, infine, che il successivo comma 11 dell’articolo 7-quinquies ha stabilito che la dotazione finanziaria del richiamato Fondo prevista in forza della delibera CIPE del 6 marzo 2009 (oltre 9 miliardi di euro) è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, dello stesso articolo 7-quinquies (rispettivamente 400 milioni nel 2012 a reintegro del Fondo “conti dormienti”, e 200 milioni nel 2010, 300 milioni nel 2011 e 500 milioni nel 2012 da destinate al Fondo di garanzia PMI). Conseguentemente, la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale si riduce di complessivi 1.400 milioni nel periodo 2010-2012, determinandosi, pertanto in 7.653 milioni.

 

 


 

Profili finanziari (articolo 22-ter)

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari relativi al comma 1 sulla base dei seguenti parametri e metodologie:

-    nell’ambito delle leve di pensionamento previste, sono state considerate solo le lavoratrici che maturano i requisiti minimi dal 1° gennaio 2010[266];

-    a tali soggetti sono stati applicati i nuovi requisiti per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, fermo restando il vigente regime delle decorrenze;

-    nel computo dei risparmi si è tenuto conto delle minori erogazioni per indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio (al netto degli effetti fiscali) nonché delle decorrenze previste dalla normativa vigente;

-    si è anche tenuto conto degli effetti di riduzione dei risparmi derivanti dalla vigente disciplina del turn over nel pubblico impiego, ipotizzando un turn over medio di circa il 40 per cento.

Sulla base di tali dati ed ipotesi, la relazione tecnica stima in 8.000/8.500 le lavoratrici effettivamente coinvolte, per un trattamento pensionistico medio pro capite di circa 17.000 euro.

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2010, la relazione tecnica considera quanto segue:

-    evoluzione del numero di pensionandi, tenendo conto dell’evoluzione della normativa vigente in materia di pensionamento anticipato e di pensionamento di vecchiaia;

-    possibilità, prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2003, di accedere in via anticipata al pensionamento per le donne che maturano i 57 anni di età e i 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che optino per il computo del trattamento interamente con il sistema contributivo[267].

La relazione tecnica, infine, ipotizza che la disposizione entri in vigore nel corso del 2009, in tempo utile per poter essere applicata a tutti i soggetti che maturano i requisiti minimi nel 2010, tenendo conto che nel settore scuola per accedere all’unica finestra di uscita di settembre 2010 la domanda di pensionamento deve essere presentata entro gennaio 2010.


Sulla base di tali dati, la relazione tecnica quantifica, in particolare, i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

minore spesa pensionistica

0

38

150

effetto buonuscita

0

119

189

totale economie

0

157

339

riduzione rispar­mi per turn over

0

-37

-97

effetto comples­sivo

0

120

242

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che la relazione tecnica è coerente con i contenuti delle precedenti relazioni tecniche in materia (legge n. 243/2004 e legge n. 247/2007).

 

 

Procedure di contenzioso

La Commissione europea, con una lettera di messa in mora del 25 giugno, ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per non essersi adeguata alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 che ha condannato l'Italia per violazione del principio sulla parità di trattamento tra uomini e donne, considerando discriminatorio il regime pensionistico dei dipendenti pubblici.

Ai sensi dell’articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, qualora uno Stato membro non prenda i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia comporta, la Commissione può aprire una procedura di infrazione che può condurre ad una ulteriore sentenza di condanna con cui la Corte di Giustizia può comminare allo Stato membro il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

 


 

Articolo 23, comma 1
(Differimento blocco sfratti)

 

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».

 

 

Il comma 1 sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008.

 

Si ricorda, infatti, che con il citato D.L. 158/2008, convertito con modificazioni dalla legge 199/2008, che ora viene novellato dal comma in esame, è stata disposta l’ultima sospensione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per un periodo di oltre otto mesi (dal 15 ottobre 2007 fino al 30 giugno 2009).

 

La nuova sospensione degli sfratti riguarda:

§      i comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 9/2007, ossia i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003[268];

§      i conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'art. 1, comma 1, della citata legge 9/2007, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Si ricorda, da ultimo, che nello stesso art. 1, comma 1, del citato D.L. 158/2008, ora novellato, viene precisato che la finalità del provvedimento di sospensione è quella di ridurre il disagio abitativo per le sopraindicate categorie disagiate in attesa della realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano Casa) introdotto con l’art. 11 del D.L. 112/2008. Tale Piano, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, dovrà essere adottato con D.P.C.M., previa delibera del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ad oggi è intervenuta la delibera CIPE dell’8 maggio 2009[269], con cui il Comitato ha approvato il Piano predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il previsto D.P.C.M. di attuazione non è stato ancora emanato.


 

Articolo 23, comma 2
(
Differimento sospensione del trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)

 

2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».

 

 

Il comma 2 in esame proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia delle norme di cui all’art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea.Tale articolo ha introdotto alcune sostanziali modifiche alla legge n. 21/1992 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”).

L’art. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aveva stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia del citato articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008, fosse sospesa fino al 30 giugno 2009.

 

Va ricordato che costituiscono autoservizi pubblici non di linea: servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale e, all’interno delle stesse, la prestazione del servizio è obbligatoria. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.

 

Le principali modifiche apportate dal citato articolo 29 alla legge n. 21/1992 riguardano l’ampliamento dei requisiti richiesti agli esercenti i servizi di trasporto in esame, e, in particolare :

§      la previsione di una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni;

§      nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, richiedendo l’obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

§      la previsione che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa;

§      l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”;

§      modifiche all’apparato sanzionatorio connesso alle violazioni della legge.

§      divieto, per il servizio di noleggio con conducente, di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

 


 

Articolo 23, comma 3
(
Proroga termini assunzioni di personale)

 

3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»;

b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009».

 

 

Il comma 3 novella l’articolo 41, comma 4[270], del decreto-legge 207/2008, disponendo l’ulteriore proroga (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009 e al 31 dicembre 2010) di termini relativi alle assunzioni di personale del corpo della Polizia di Stato.

 

Il testo è stato modificato in sede referente a seguito dell’approvazione di un emendamento soppressivo in sede referente, relativo alla proroga delle assunzioni di cui all’articolo 41, comma 1, del DL 207/2008, riguardante il personale delle pubbliche amministrazioni.

La modifica si lega alla soppressione del comma 14 dell’articolo 17 (alla cui scheda si rinvia) nel corso dell’esame del provvedimento nelle Commissioni riunite, con cui è stato specificato che la richiamata proroga riguarda solamente le assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, di cui al comma 4 dell’articolo 41 del richiamato D.L. 207/2008

 

L’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 248/2007 ha prorogato al 31 dicembre 2009 i termini entro i quali procedere alle assunzioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 settembre 2009. Si ricorda che la legge finanziaria 2007, al comma 523 dell’articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il successivo comma 643 autorizza, sempre per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

 

L’articolo 41, comma 4, del decreto-legge 248/2007,ha prorogato il termine per l’effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 3, comma 89, della legge finanziaria 2008. Tale disposizione prevede che, per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.


 

Articolo 23, comma 4
(
Scadenze graduatorie concorsi pubblici)

 

4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

 

 

Il comma 4 la proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie (sostanzialmente si tratta di una riapertura delle stesse) dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, “la disposizione si rende necessaria al fine di assicurare che le assunzioni già autorizzate o in via di autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti, possano essere effettuate ricorrendo alle graduatorie attualmente aperte e in via di prossima scadenza nel mese di agosto”. Tale necessità, sempre secondo la relazione, risiede nel fatto di ricorre a nuove procedure concorsuali nell’ottica di un maggior risparmio.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, la norma non comporta oneri finanziari, in quanto le assunzioni sono effettuate nell’ambito del contingente consentito dalla normativa vigente.

 


 

Articolo 23, comma 5
(Proroga dei termini per il riordino dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

 

5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

 

 

Il comma 5 dell’articolo 23 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

Tale cessione, prevista nell’ambito dell’attuazione del piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie dell’Agenzia disposto dalla legge finanziaria per il 2007, è stata più volte prorogata al fine di consentire il completamento delle trattative in atto con alcune regioni.

 

La legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha disposto un radicale riordino della Società Sviluppo Italia che ha assunto la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa” (INVITALIA).

A tal fine, l'articolo 1, comma 461, della legge finanziaria 2007 ha previsto l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un Piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici, sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro dello sviluppo economico (direttiva 27 marzo 2007[271]). Il Piano di riordino e di dismissione, da attuare entro il 30 giugno 2007, prevede:

-        la riduzione delle società controllate a non più di tre[272];

-        la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite;

-        il riordino delle società regionali, d’intesa con le Regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

 

Con riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., il termine del 30 giugno 2007 è stato più volte differito - dapprima al30 giugno 2008dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 248/2007 (legge n. 31/2008), poi al 31 dicembre 2008 dall’articolo 4-bis, comma 15, del D.L. n. 97/2008 (legge n. 129/2008) e, infine, al 30 giugno 2009 dall’articolo 20, comma 1, del D.L. n. 207/2008 (legge n. 14/2009) - in quanto le trattative con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi, la cui soluzione è stata ritenuta pregiudiziale da parte delle stesse amministrazioni regionali, ai fini del trasferimento delle società.

Alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, che ha previsto il riordino di Sviluppo Italia Spa, l’Agenzia disponeva in tutto di 17 società regionali (le regioni non interessate dalle società regionali sono il Lazio, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige). Otto società sono state messe in liquidazione, si tratta delle società in Umbria, Sardegna, Calabria, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Marche (si segnala che le ultime tre società sono state incorporate in Sviluppo Italia Piemonte, anch’essa in liquidazione).

Sono, invece, state trasferite alle regioni di riferimento le partecipazioni detenute da INVITALIA nelle società relative alle regioni Sicilia, Puglia, Molise, Toscana, Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Per la Basilicata, le operazioni di cessione della società alla regione sono attualmente in via di perfezionamento.

Sono invece in corso di definizione le trattative finalizzate alla cessione delle società in Campania e Abruzzo, ovvero dei loro rami d’azienda.

Va segnalato, infine, che per alcune delle società già poste in liquidazione (Umbria, Sardegna e Calabria) sono state riaperte le trattative con le regioni, ai fini della cessione alle amministrazioni regionali.

 

Va segnalato che in data 6 maggio 2009 è stata presentata la Relazione della Corte dei Contisul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., per l’esercizio 2007. Nella Relazione, che fa il punto dello stato di attuazione del piano di riordino, si evidenzia che il processo di riordino dell’Agenzia è rimasto bloccato per tutto l’anno 2008 a causa della mancata autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la costituzione delle tre Newco e della società-veicolo per la cessioni delle partecipazioni di minoranza. Le prime due autorizzazioni si riscontrano solo a febbraio 2009, con riguardo peraltro a due sole società: la Newco Reti e la società Veicolo.

 

Si segnala, inoltre, in ordine al piano di riordino di INVITALIA, che l’articolo 19, comma 10, del provvedimento in esame reca l’abrogazione della disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 459, legge n. 296/2006) che disponeva, in relazione al processo di riordino, la riduzione a tre membri del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

 


 

Articolo 23, comma 6
(Rilascio autorizzazione paesaggistica)

 

6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

Il comma 6, novellando l’art. 159, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, cd. Codice del paesaggio, proroga di ulteriori sei mesi – fino al 31 dicembre 2009:

§      il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica;

§      i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione (alla data del 31 dicembre 2009);

§      il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse.

 

Si ricorda che l’attuale regime transitorio disciplinato dall’art. 159 è stato introdotto dall’art. 4-quinquies del decreto-legge 97/2008 che ha fatto rivivere, quasi integralmente, lo specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria introdotto dall’art. 26 del primo correttivo al Codice del paesaggio (D.Lgs. 157/2006). Tale regime transitorio è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2009 dall’art. 38 del decreto-legge 207/2008.

In relazione alla proroga del regime transitorio essa accoglie la risoluzione 7-00079[273], con la quale si impegnava il governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga. La nuova disciplina comporterà, infatti, una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche senza disporre delle relative risorse.

Si ricorda che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica spetta ora, ai sensi dell’art. 146, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

La nuova disciplina dell’art. 146 - che risulta molto più articolata rispetto al regime transitorio - riconduce, in buona sostanza, le competenze sull’autorizzazione paesaggistica nell’ambito della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il nuovo procedimento prevede, infatti, l’incardinamento della Sovrintendenza all’interno dello stesso procedimento di rilascio dell’autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver “acquisito il parere vincolante del soprintendente”, mentre nel regime transitorio la regione rilascia comunque l’autorizzazione, salvo che non intervenga il successivo annullamento da parte del soprintendente nei termini previsti.

Tale procedura non ha ancora trovato applicazione in quanto è attualmente vigente il regime transitorio previsto dall’art. 159.

 

La disciplina introdotta con il regime transitorio dell’art. 159 prevede, invece, un iter più snello contraddistinto da due fasi distinte e successive:

§      la prima consistente nel rilascio o diniego dell’autorizzazione paesaggistica da parte della regione o ente locale delegatonel termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta. E’ la stessa amministrazione che poi comunica alla soprintendenza le autorizzazioni rilasciate (comma 2);

§      la seconda nella possibilità di controllo e/o annullamento (con provvedimento motivato) da parte della soprintendenza, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione, cd. silenzio-assenso (comma 3).

 

Pertanto l’interessato può iniziare i lavori decorsi i 60 giorni entro i quali la soprintendenza potrebbe annullare l’autorizzazione (cd. silenzio-assenso). In altre parole, l’autorizzazione concessa dalla regione, una volta trascorso questo secondo termine di 60 giorni, non può più essere sospesa.

 

Si ricorda, infine, che con la circolare n. 125/2008[274] del 13 giugno 2008, il Ministero per i beni e le attività culturali è intervenuto per chiarire la portata applicativa dell’art. 159, comma 1, relativo alla disciplina transitoria del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

 


 

Articolo 23, comma 7
(Consulenza in materia di investimenti finanziari)

 

7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

 

 

Il comma 7 dell’articolo 23 in esame proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f) dell’articolo 1, comma 5, lettera f), del testo unico della finanza (TUF) di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Nel dettaglio, il comma 7 dell’articolo 23 in esame provvede a sostituire al comma 14 dell'articolo 19 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, le parole ''e comunque non oltre il 30 giugno 2009'' con le seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2009''».

Il richiamato comma 14 ha stabilito che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del TUF, e comunque non oltre il 30 giugno 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo TUF non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Il richiamato articolo 18-bis del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui all'articolo 18 del TUF - a mente del quale l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche - non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Al comma 2 si è prevista l’istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob. L'organismo vigila sul rispetto delle disposizioni rilevanti e, per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.

La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi, fra l’altro, alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità, all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione, alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari, all'attività dell'organismo, alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari. In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

 

Pertanto, per effetto della norma in commento sarà ora consentito comunque fino al 31 dicembre 2009 l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti ai soggetti che già prestavano tale attività alla data del 31 ottobre 2007.

 


 

Articolo 23, comma 8
(Estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I)

 

8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

L’articolo 23, al comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

Infatti, con l’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 248/2007 – su cui interviene l’articolo in esame – si autorizza il commissario liquidatore a stipulare transazioni al fine di estinguere i debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili a carico dell'azienda universitaria citata.

L'autorizzazione opera nel limite massimo del 90 per cento del valore accertato della parte capitale del credito, con esclusione del riconoscimento di ogni forma di interesse e rivalutazione monetaria. La conclusione della transazione presuppone la "previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa". Ai fini della stipulazione delle transazioni, la citata lettera c) ha autorizzato una spesa pari a 250 milioni di euro per il 2008, disponendo il trasferimento della somma su un conto vincolato della gestione commissariale, ai fini dell'effettuazione dei pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2009, come risultante dalla proroga in esame. Le somme non impiegate entro il suddetto termine (come ora modificato) sono riversate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.


 

Articolo 23, comma 9
(Prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere)

 


9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.


 

 

Il comma 9 dispone una proroga di termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

In particolare si prevede che il termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994[275], viene prorogato al 31 dicembre 2010.

 

Si ricorda che il termine in questione è stato più volte oggetto di proroga. Da ultimo, con il comma 10 dell’art. 4-bis del D.L. 97/2008[276], il termine è stato prorogato dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2009.

 

Il comma in esame provvede inoltre ad estendere, rispetto alla normativa vigente, l’ambito delle strutture ricettive che possono avvalersi della proroga.

 

Il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 248/2007[277] precisa che la proroga da esso disposta riguarda le sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, entro la data del 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento ai fini dell’espressione del parere di conformità previsto dal DPR 12 gennaio 1998, n. 37[278].

 

Difatti il comma in esame dispone che la proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento ai fini dell’acquisizione del parere di conformità di cui all’art. 2 del D.P.R. 37/1998.

Viene quindi precisato che, in pendenza del termine per la presentazione del suddetto progetto di adeguamento, rimangono sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal citato DM 9 aprile 1994.

 


 

Articolo 23, comma 10
(Ente irriguo Puglia e Basilicata)

 

10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».

 

 

Il comma 10 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua.

Tale termine, originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall’art. 26, comma 6, secondo periodo del decreto-legge n. 248/07 (convertito dalla legge n. 31/07), è stato prorogato prima al 31 dicembre 2008 dall’art. 4-bis, comma 13, del D.L. n. 97/2008 (convertito dalla legge n. 129/08), e poi al 30 giugno 2009 dall’art. 23 del D.L. n. 207/08 (convertito dalla legge n. 14/2009).

La relazione illustrativa precisa al riguardo che, per motivi finanziari, è stato possibile avviare le procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti solo in data 8 giugno 2009; si ritiene che dette procedure possano essere concluse entro la scadenza del nuovo termine fissato dalla norma in commento.

L’autorizzazione attribuita al Commissario straordinario va inquadrata in quel complesso di operazioni, approvate con la finanziaria 2007 (art. 1, co. 1055 della legge n. 296/06) e completate prima con l’art. 26 del D.L. n. 248/07, quindi con l’art. 3 del D.L. n. 171/08 (convertito dalla legge n. 205/08), volte a portare a risanamento l’EIPLI nella prospettiva di una trasformazione in società per azioni.

A questo proposito si ricorda che il citato art. 3 del D.L. n. 171/08, al comma 3-bis, ha prorogato al 31 marzo 2010, per quanto riguarda l’EIPLI, il termine previsto dall’art. 26 del D.L. n. 112/2008 per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici.

 


 

Articolo 23, comma 11
(Registro nazionale rifiuti pile e accumulatori)

 

11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

 

 

Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l’iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l’immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Si ricorda che l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 188/2008 ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il successivo comma 2 dispone che il produttore di pile e accumulatori possa immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro, da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Lo stesso comma prevede tra l’altro che, all'atto dell'iscrizione, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente, suddivisi per tipologia.

Si fa notare che il termine previsto dalla norma citata è scaduto il 18 giugno 2009, essendo il D.Lgs. 188/2008 stato pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2008, n. 283, S.O.

 

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la proroga in esame si rende necessaria poiché “il ritardato avvio del sistema di registrazione dei produttori, avvenuto solo in data 25 maggio 2009, causa gravi difficoltà per i produttori medesimi”.

 


 

Articolo 23, comma 12
(Codice assicurazioni)

 

12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

 

Il comma 12 dell’articolo 23 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1°gennaio 2010 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa.

Nel dettaglio, modificando il comma 4 dell’articolo 354 del Codice delle assicurazioni private (di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), la norma differisce l’abrogazione delle disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

In sintesi, ciò comporta l’applicabilità delle disposizioni sia delle norme abrogate, sia delle rispettive norme di attuazione, nel caso in cui non siano state ancora emanate le nuove disposizioni applicative del Codice delle assicurazioni private nelle materie corrispondenti. La disposizione appare dettata dall’esigenza di evitare il vuoto normativo, in attesa dell’attuazione completa delle nuove disposizioni.

L'articolo 354 del decreto legislativo n. 209 del 2005 reca, al comma 1, l'elenco delle norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice medesimo.

Al comma 4 dello stesso articolo 354 si precisa che tali norme – nonché quelle emanate in loro attuazione - continuino a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del Codice nelle corrispondenti materie e comunque – nella sua formulazione originaria - non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355[279]. Tale termine di dodici mesi è stato di volta in volta prorogato, da ultimo a diciotto mesi (quindial 1° luglio 2009) dall'articolo 16, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207[280].

 


 

Articolo 23, comma 13
(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

 

13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 2009».

 

 

Il comma 13 è volto a differire l’applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa, introdotta dall’art. 9 del D.L. 7/2007[281].

 

Si ricorda che l’articolo 9 del D.L. 7/2007 prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l’iscrizione nel Registro delle imprese[282], a fini previdenziali (iscrizione all’INPS), assistenziali e assicurativi (iscrizione all’INAIL) e per l’ottenimento del Codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica all’Ufficio del registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale (commi1-4).

La disposizione prevede, inoltre, che:

-        la procedura si applichi anche in caso di modifiche o cessazioni dell’attività d’impresa (comma 5);

-        le trasmissioni avvengano, di norma, per via telematica; a questo fine, in particolare, le Camere di commercio, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, assicurano gratuitamente ai privati l’assistenza e il supporto tecnico di cui necessitano (comma 6);

-        con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sia individuato il modello di comunicazione unica[283], e con DPCM, da adottare entro lo stesso termine, siano definite le regole tecniche necessarie per l’attuazione delle nuove procedure[284] (comma 7);

-        la disciplina sulla comunicazione unica si applica a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7 volto ad individuare il modello di comunicazione unica (comma 8), con la conseguente abrogazione della normativa vigente in materia di comunicazioni a carattere previdenziale e assistenziale, nonché per il rilascio del Codice fiscale e della partita IVA, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle amministrazioni competenti le comunicazioni secondo la normativa previgente[285] (comma 9);

-        l’importo dell’imposta di bollo per le domande presentate per via telematica all’Ufficio del registro delle imprese sia rideterminato con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La rideterminazione dovrà essere effettuata garantendo l’invarianza del gettito ed essere finalizzata ad incentivare l’utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali (comma 10)[286].

In particolare, la norma in esame dispone che la disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa si applica dal 1° ottobre 2009.

 


 

Articolo 23, comma 14
(Proroga di termini in materia di proprietà industriale per le popolazioni dell’Abruzzo)

 

14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.

 

 

Il comma 14 interviene a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009, disponendo la proroga di sei mesi dei termini previsti dagli artt. 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)[287], rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga di termini, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti.

La proroga, come indicato nella relazione illustrativa, viene disposta al fine di evitare la perdita (o la mancata acquisizione) di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare (o del richiedente), a seguito del mancato rispetto dei medesimi termini.

Gli articoli 191, 192 e 193 compongono la sezione IV del Capo IV del Codice, comprendente gli articoli da 147 a 193 e disciplinante l’acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e le relative procedure.

In particolare l’articolo 191 consente la proroga di termini previsti nel Codice, su richiesta motivata presentata prima della scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo per i termini espressamente indicati come improrogabili. In particolare il comma 2 consente la concessione della proroga fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza o dalla comunicazione con cui il suddetto Ufficio ha fissato il termine

L’articolo 192 contempla la possibilità di riattivare la procedura quando il richiedente dimostri di aver in effetti osservato un termine, la verifica della cui inosservanza aveva determinato il rigetto dell’istanza o la decadenza di un diritto. Ai sensi del comma 2 la richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato.

L’articolo 193 è invece dedicato alla disciplina della reintegrazione. La possibilità della reintegrazione nei diritti è prevista per il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale impossibilitato all’osservanza di un termine, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, qualora l'impedimento all’osservanza di tale termine abbia come conseguenza il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa o la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. Ai sensi del comma 2 il termine fissato per il compimento dell’atto omesso e per la presentazione dell'istanza di reintegrazione - accompagnata dall’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e dalla documentazione idonea - è di due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento. Trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato, l'istanza non è ricevibile.

 

Il comma in esame dispone, inoltre, che alle richieste di proroga di termini e di ripresa della procedura di cui agli artt. 191 e 192, nonché all'istanza di reintegrazione nei diritti di cui all'art. 193 del Codice, è sufficiente allegare la sola autocertificazione da cui risulti che l’interessato risiede in uno dei comuni danneggiati dal sisma, individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009[288]. Pertanto non è necessario allegare la documentazione giustificativa prevista dai citati articoli del Codice.

 


 

Articolo 23, comma 14-bis
(Proroga del termine di esecuzione del programma relativo all’amministrazione straordinaria delle imprese dell’Abruzzo)

 


14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conse­guenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».


 

 

Il comma 14-bis è volto a novellare l’articolo 4 del D.L. 347/2003 (c.d. “legge Marzano”), relativo alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In particolare si prevede la possibilità di proroga del termine di esecuzione del programma di cessione di complessi aziendali o di ristrutturazione per le imprese con stabilimenti produttivi nella Regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010.

Tale proroga può essere concessa dal Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, qualora al termine di scadenza il programma non risulta completato a causa delle conseguenze negative di carattere economico-produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali.

 

In ragione della straordinarietà della norma, che ha una validità solamente transitoria, sarebbe stato preferibile non formulare la stessa come novella al D.L. 347/2003.

Si osserva inoltre che andrebbe meglio precisato l’ambito soggettivo di applicazione della norma, con particolare riferimento all’espressione “imprese con unità locali nella Regione Abruzzo” di non immediata interpretazione (probabilmente si intende far riferimento alle imprese con stabilimenti produttivi in Abruzzo).

 

Si ricorda che la disciplina “generale” in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è recata dal D.Lgs. 270/1999, mentre successivamente con il D.L. 387/2003 è stata introdotta una disciplina “speciale” -caratterizzata dal fatto di svolgersi sotto la “supervisione” del Ministro competente piuttosto che dell’autorità giudiziaria - che si applica alle imprese di maggiori dimensioni (in termini di dipendenti e di indebitamento).

L’articolo 27, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 270/1999 fissa la durata massima del programma di cessione dei complessi aziendali in un anno e la durata del programma diristrutturazione al massimo in due anni. Tuttavia l’art. 66 del medesimo decreto legislativo dispone che, se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario può chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma. Tale proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.

Il DL 347/2003, ferma restando la disciplina generale relativa alla durata massima del programma (di cessione o di ristrutturazione), di cui al D.Lgs 270/1999, prevede, in determinati casi, una durata massima del programma di cessione dei complessi aziendali più estesa; inoltre, il D.L. 347/2003 prevede in maniera più ampia e sistematica la possibilità di proroga del termine di esecuzione del programma. In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 4-bis, il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione e, qualora venga autorizzato, la sua durata massima è fissata in due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione, in deroga alle disposizioni del citato art. 27, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 270/1999 che fissa tale durata in un anno. Lo stesso art. 4 al comma 4-ter prevede che qualora al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte a causa della complessità delle operazioni di ristrutturazione o cessione dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi. Inoltre, per l'attuazione delle procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del menzionato comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato dalla norma, il Ministro dello sviluppo economico può inoltre disporre un’ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma, per un massimo di dodici mesi (art. 4, comma 4-septies). Infine, l’art. 4-bis (concordato) del D.L. 347/2003 al comma 11-bis stabilisce che in caso di programma di cessione dei complessi aziendali presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni in deroga a quanto previsto dal citato D.Lgs. 270/1999.

 


 

Articolo 23, comma 15
(Rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo)

 

15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Aquila, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.

 

 

Il comma 15 interviene sul rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo.

In particolare, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo viene prorogato (rectius: differito) al 30 aprile 2010; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio[289].

 

Le procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio sono disciplinate dal decreto del Ministro dell’industria del 24 luglio 1996, n. 501[290], che, all’articolo 2, comma 1, prevede che il presidente della Camera di commercio 210 giorni prima della scadenza del consiglio camerale dia avvio alle procedure previste dal regolamento stesso pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.

 

Si ricorda che l’art. 6, comma 1, lettera l), del D.L. 39/2009[291], ha disposto la proroga del termine di scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell’Aquila[292].


 

Articolo 23 comma15-bis
(Proroga organi dell’Accademia di belle arti
e del Conservatorio de l’Aquila)

 

15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio «Alfredo Casella» dell'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.

 

 

Il comma 15-bis, introdotto dalle Commissioni V e VI durante l’esame in sede referente[293], proroga al 30 aprile 2011 l’avvio delle procedure di rinnovo ed il termine di scadenza degli organi dell’Accademia di Belle Arti[294] e del Conservatorio “G.Casella” de l’Aquila; ciò al fine difavorire la ripresa delle attività nelle zone colpite dal terremoto dell’aprile 2009,.

 

Si ricorda che la legge 508/1999[295] ha attribuito un'autonomia paragonabile a quella delle università alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), e cioè: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Istituti musicali pareggiati, Accademia nazionale di danza.

 

L’assetto ordinamentale delle istituzioni di alta formazione artistico musicale è stato definito dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132[296]; gli organi di queste ultime (art. 4 D.P.R.) sono: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei docenti; la consulta degli studenti. Tali organi, ad eccezione del collegio dei docenti, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Il presidente è nominato dal Ministro competente (ora ministro dell’istruzione università e ricerca) nell’ambito di una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del presidente uscente. I soggetti proposti devono possedere requisiti di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché avere comprovata esperienza gestionale di enti di istituzioni culturali ovvero riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

 Il Ministro provvede poi alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle predette designazioni (Art. 5 D.P.R. 132/2003[297]).

L’intera procedura prende pertanto avvio 60 giorni prima della data di effettiva scadenza del mandato.

Il direttore, responsabile dell'andamento didattico, scientifico dell'istituzione, è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori.

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri; ne fanno parte di diritto: il presidente; il direttore; un docente designato dal consiglio accademico; uno studente designato dalla consulta degli studenti; un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro. Il consiglio, inoltre, è integrato fino ad un massimo di due componenti, da membri nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora tali soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione.

Il consiglio accademico, che determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, è composto da un numero dispari di componenti (fino ad un massimo di tredici) individuato in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Ne fanno parte ,oltre al direttore che lo presiede, i docenti eletti dal corpo docente; due studenti designati dalla consulta degli studenti.

Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

Il collegio dei professori, che svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione, è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte.

Della consulta degli studenti fanno parte studenti eletti in numero variabile (da tre a undici) in ragione dell’entità complessiva della popolazione studentesca.

In relazione alle procedure di nomina sopra esposte sembrerebbe che la disposizione in commento faccia riferimento principalmente ai direttori delle due istituzioni interessate.

 

Per completezza di informazione, si ricorda, infine, che l’art. 4 comma 1, lettera b) del D.L. 39/2009[298], recante interventi urgenti per le popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma dell’Aprile 2009, nel prevedere la predisposizione di un piano di interventi per gli immobili danneggiati fa riferimento tra le strutture edilizie universitarie interessate, al Conservatorio di musica ed all’Accademia per le Arti e la Scienza dell’Immagine dell’Aquila[299].


 

Articolo 23, comma 16
(Class action)

 

16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».

 

 

Il comma 16 dell’art. 23 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l’entrata in vigore della disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell’ambito del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140-bis).

 

Il termine di entrata in vigore della nuova disciplina, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato differito:

-        di sei mesi (quindi, al 1°gennaio 2009), dall’art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), “anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.

-        di ulteriori sei mesi (quindi, al 1° luglio 2009) dall’art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207.

 

La class action dei consumatori consiste in un’azione giudiziale di gruppo, attivabile da parte di associazioni rappresentative di consumatori o utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali e dei cui effetti risarcitori possono giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria.

 

Il procedimento delineato dalla legge finanziaria prevede una doppia fase:

-        la prima è volta alla pronuncia della sentenza di accertamento;

-        la seconda, di carattere conciliativo, è finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale.

Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nonché le associazioni e i comitati che sono “adeguatamente rappresentativi” dei diritti collettivi che si intendono far valere in giudizio sono legittimate a richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e la restituzione di somme dovute ai singoli consumatori o utenti in conseguenza di atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale.

Per quanto attiene all’oggetto della tutela, la normativa fa riferimento a illeciti relativi a rapporti giuridici originati dai contratti cd. di massa o per adesione, conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile (con moduli o formulari), a illeciti extracontrattuali (risarcimento ex art. 2043 c.c.) nonché a pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali, quando ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti.

Il giudice, se accoglie l’azione collettiva con la sentenza di condanna, determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio. Ove possibile, il giudice determina anche la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Coloro che non hanno aderito all’azione e che non sono intervenuti nel giudizio potranno comunque agire individualmente. Il legislatore italiano ha quindi adottato, come la gran parte di quelli europei, il sistema dell’opt-in, ovvero la soggezione del membro della classe al giudicato soltanto nel caso in cui manifesti esplicitamente una volontà in tal senso (aderendo all’azione collettiva o intervenendo in causa).

Si segnala che l’articolo 49 del cd. collegato-energia – trasmesso nuovamente al senato (1441-ter-B) - prevede una sostanziale riforma della disciplina della class action come delineata dalla legge finanziaria 2008

Le finalità dell’istituto sono individuate nella tutela dei diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (“diritti individuali omogenei”); può trattarsi di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette.

La legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini-consumatori, anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino. È possibile per altri consumatori aderire all’azione di classe; l’adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.

Il procedimento è scandito in due fasi, la prima volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di classe; la seconda finalizzata invece alla decisione nel merito.

In caso di accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione.

La nuova disciplina non ha carattere retroattivo: l’esercizio dell’azione è ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del collegato-energia.

 

Va, infine, ricordato che l’art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15[300] (cd. legge Brunetta) contiene una delega al Governo (non ancora esercitata) per l’introduzione nel nostro ordinamento dell’azione risarcitoria collettiva nei confronti della pubblica amministrazione (e dei concessionari di servizi pubblici). L’azione, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione amministrativa, potrà essere esercitata per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori derivante dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Il 7 luglio si è conclusa una consultazione sul seguito del Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794) presentato il 27 novembre 2008 dalla Commissione europea. Una precedente consultazione era terminata il 1° marzo 2009. Il Libro verde prospetta alcune opzioni per fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'UE, consentendo a un gruppo di consumatori, vittime delle prassi di un unico operatore commerciale, di ottenere un indennizzo effettivo.

In base ai risultati delle consultazioni la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel corso del 2009.

Si ricorda che il 16 giugno 2009 la XIV Commissione Politiche dell’UE ha iniziato l’esame del citato libro verde ai sensi dell’art. 127, co. 1 Reg. Camera.

 


 

Articolo 23, commi 17-19
(Magistratura militare)

 


17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.

18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari;»;

2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;

d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;

e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;

2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;

f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».

19. È abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.


 

 

I commi da 17 a 19 intervengono sulla disciplina del Consiglio della magistratura militare, riducendo in particolare il numero dei suoi componenti e prorogando di due mesi il Consiglio attualmente in carica al fine di consentire l’attuazione delle nuove previsioni.

 

Il Consiglio della magistratura militare è l'organo di autogoverno della magistratura militare. Istituito con la legge n. 561 del 1988[301], ha per i magistrati militari le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura: in particolare, provvede in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, procedimenti disciplinari e su ogni altro aspetto inerente lo stato giuridico dei magistrati militari, nonché sul conferimento di incarichi extragiudiziali e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Si ricorda che recentemente la legge finanziaria 2008[302] è intervenuta con la finalità di contenere i costi della giustizia militare ridisegnando la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l’organico della magistratura militare (ora di 58 unità) e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare (da 9 a 7).

 

 

Il comma 17 proroga di due mesi (fino al 13 novembre 2009) l’attuale composizione del Consiglio, che sarebbe dovuto scadere il 13 settembre prossimo.

 

Si ricorda che la durata del mandato del Consiglio della magistratura militare è di 4 anni che si computano dal giorno dell'insediamento.

Il Consiglio attualmente in carica si è insediato il 13 settembre 2005 e dunque sarebbe dovuto scadere il 13 settembre 2009. L’art. 8 del regolamento esecutivo della legge 561/1988[303] già dispone che fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

 

Il comma 18, intervenendo sull’art. 1 della legge istitutiva (legge 561/1988), riduce il numero dei componenti del Consiglio, che passano da 9 a 5. Già la legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 604) – pur senza novellare la legge istitutiva – aveva disposto che a partire dal rinnovo del Consiglio del 2009 i componenti dovessero essere 7. La previsione della legge finanziaria 2008 è conseguentemente abrogata (v. infra, comma 19).

 

Più nel dettaglio, il decreto-legge:

§      non interviene sui componenti di diritto del Consiglio, ovvero il primo presidente della Corte di cassazione (che lo presiede), e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

§      riduce da 5 a 2 i membri togati del Consiglio, ovvero i magistrati militari eletti, eliminando la previsione secondo cui almeno uno dei membri togati dovesse essere un magistrato militare di cassazione (la legge finanziaria 2008 aveva già previsto che a partire dal 2009 i membri togati dovessero passare da 5 a 4, di cui uno almeno con funzioni di cassazione);

§      riduce da 2 a 1 i membri laici, mantenendo invariata la nomina da parte dei Presidenti delle Camere e i requisiti professionali richiesti (tale riduzione era già prevista dalla legge finanziaria 2008);

§      in conseguenza della riduzione del numero dei componenti, abbassa il quorum di presenti per la validità delle deliberazioni: sono ora sufficienti tre componenti (prima erano 5), di cui uno elettivo (prima erano tre);

§      prevede che i componenti togati del Consiglio siano collocati fuori ruolo per la durata del mandato, rendendo conseguentemente indisponibile – per la medesima durata – il posto di organico (nuovo comma 1-bis);

§      elimina il comitato di presidenza, rimettendo al Presidente (o, in caso di impedimento, al vice presidente) il compito di promuovere l’attuazione delle decisioni del Consiglio (comma 2);

§      demanda a un Decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa il compito di ridurre la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio.

Con riferimento a tale ultima modifica, si segnala che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 561/1988, le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.P.R. 158/1989 che, all’art. 1, prevede attualmente che l'ufficio di segreteria sia composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, e che ad esso siano addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonché otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.

 

Il comma 19, come anticipato, abroga l’art. 2, comma 604 della legge finanziaria 2008.

Tale disposizione, senza modificare direttamente il testo dell'art. 1 della legge 561/1988, prevedeva che i componenti eletti dai magistrati militari passassero da 5 a 4 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione) e i componenti estranei alla magistratura militare da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare doveva assumere le funzioni di vicepresidente del Consiglio. La riduzione avrebbe dovuto aver effetto a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio (e dunque per il rinnovo previsto nel 2009).

La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio avrebbe dovuto essere rideterminata, in riduzione rispetto a quella attuale, con decreto del Presidente della Repubblica.

La medesima disposizione prevede l’indizione delle nuove elezioni del Consiglio con decreto del relativo Presidente tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del Consiglio prevista dal comma 17 (ovvero, il 13 novembre 2009).

 


 

Articolo 23, comma 20
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

 

20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

 

 

Il comma 20, modificando l’art. 4-bis, c. 18, del D.L. n. 97 del 2008[304], proroga iltermine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. Stabilisce, altresì, che la proroga non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

L’articolo 2, commi 138-142, del D.L. 262/2006[305], con la finalità di potenziare il sistema di valutazione, ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)[306].

Il D.L. 262/2006 ha, altresì, stabilito la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione - ossia il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)[307], il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)[308], e i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell’ANVUR (art. 2, commi 140 e 141).

Il regolamento è stato adottato con D.P.R. n. 64 del 2008[309], ma non ha reso operativa l’Agenzia. Infatti, esso ha previsto l’adozione di un ulteriore regolamento di delegificazione che determini la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali (art. 13). In tale prospettiva, l’articolo 14 ha ulteriormente specificato che la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione decorra dall’entrata in vigore del suddetto regolamento[310].

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, illustrando presso la VII Commissione le linee programmatiche del suo dicastero, il 17 giugno 2008 ha evidenziato la necessità di “rivedere la disciplina dell'ANVUR, al fine di assicurare al mondo dell'università e della ricerca un sistema integrato di valutazione, che vincoli il finanziamento ai risultati, incentivando l'efficacia e l'efficienza dei programmi di innovazione e di ricerca, la qualità della didattica, lo svolgimento dei corsi anche in lingua inglese, la capacità di intercettare finanziamenti privati ed europei, il tasso di occupazione dei laureati coerente col titolo di studio conseguito”[311].

 


 

Articolo 23, comma 21
(Tariffa integrata ambientale - TIA)

 

21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

Il precedente termine del 30 giugno 2009 era stato introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 208/2008, convertito dalla legge 13/2009.

 

Si osserva che l’espressione “tariffa integrata ambientale”, che nella prassi viene utilizzata per fare riferimento alla tariffa rifiuti prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, non trova alcuna definizione normativa, per cui sembrerebbe opportuno integrare la novella in esame al fine di chiarire in modo inequivocabile che la TIA di cui si parla è quella disciplinata dall’art. 238 citato.

 

Regime di prelievo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Ai sensi del testo vigente dell’art. 1, comma 184, lett. a), della legge 296/2006 (finanziaria 2007), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato dai comuni nell’anno 2006 è rimasto invariato per gli anni 2007, 2008 e, sulla base della novella recata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.L. 208/2008, anche per tutto il 2009.

Tale proroga si è resa necessaria per l’incompiutezza della disciplina normativa. Occorre infatti ricordare che l'unica tariffa allo stato applicata è quella di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 (cd. tariffa Ronchi), attuata con il D.P.R. 158/1999. Tale prelievo, per effetto di proroghe legislative, non è però mai diventato obbligatorio.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 49, comma 1, del decreto Ronchi ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini.

Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi. L’art. 11, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 134, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevede l’applicazione del sistema tariffario non prima del 2007. Prima che tale norma potesse esplicare i suoi effetti è però intervenuta la citata disposizione volta a lasciare invariato il regime di prelievo (e quindi a consentire, nei fatti, l’applicazione della TARSU) per il 2007, 2008 e, per effetto della citata lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.L. 208/2008, anche per tutto il 2009. Così che nei comuni in cui fino al 2006 si applicava la TARSU si è continuato ad applicarla, così come si è continuato ad applicare la tariffa Ronchi nei comuni che, in virtù del comma 1-bis dell’art. 49, avevano anticipato l’applicazione della tariffa in via sperimentale, tutto ciò nonostante lo spirare delle rispettive discipline legislative.

Nel susseguirsi delle citate proroghe è stato intanto approvato il Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) che ha abrogato e sostituito il decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997).

In particolare l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 da un lato ha disposto l'abrogazione della "tariffa Ronchi", dall'altro ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti. L'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell’art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Sino ad allora (sempre ai sensi del comma 11 citato), è stata disposta l’applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l’hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007, in virtù del citato comma 184 della L. 296/2006, non è più possibile cambiare il regime di prelievo.

Su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal comma in esame. L’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008, nel testo novellato dal decreto-legge in esame, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del D.P.R. 158/1999), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa[312].

Il panorama legislativo vigente è stato ulteriormente integrato dal D.Lgs. 4/2008 (cd. secondo correttivo al Codice dell’ambiente) che, nel modificare l'art. 195 del Codice, ha disposto (lettera e) del comma 2 del citato art. 195 del D.Lgs. 152/2006) l'applicazione generalizzata e obbligatoria di una nuova tariffa (la terza, dunque) per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, quindi dedicata ai soli operatori economici. Il termine previsto per l'istituzione del prelievo era, all'inizio, di un anno, con scadenza al febbraio 2009. Anche questa scadenza è stata però prorogata di ulteriori sei mesi (quindi al prossimo agosto) dal citato art. 5 del D.L. 208/2008. Da più parti viene segnalato come quest’ultima tariffa “non riguardi in alcun modo le utenze domestiche (famiglie) e sembri prescindere del tutto dalla tariffa prevista nell'articolo 238 del Codice dell'ambiente”[313].

 


 

Articolo 23, comma 21-bis
(Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale)

 

21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

 

 

Il comma 21-bis, introdotto da un emendamento approvato in sede referente[314], stanzia 10 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2010 a favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all’art. 2, comma 566, della legge finanziaria 2008[315].

 

Si ricorda, in proposito, che il “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale” è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall’art. 1, c. 1291, della legge finanziaria 2007[316]. Al Fondo – destinato al potenziamento degli impianti sportivi ed alla promozione e realizzazione di interventi per gli eventi di rilevanza internazionale, tra cui, in particolare, la partecipazione dell’Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008 – era stata assegnata, per l’anno 2007, la somma di 33 milioni di euro[317].

La dotazione del Fondo è stata poi incrementata dall’art. 2, commi 566 e 567, della legge finanziaria 2008[318]. In particolare:

-          il comma 566 ha assegnato al Fondo 10 milioni di euro, per l’anno 2008;

-          il comma 567 ha incrementato il Fondo di ulteriori 3 milioni di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, finalizzando lo stanziamento alla promozione e realizzazione dei Campionati mondiali maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia nel 2010.

Successivamente, l’art. 5, c. 1, del d.l. n. 93 del 2008[319],nell’ambito delle norme volte alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di agevolazione fiscale introdotte dal provvedimento (esenzione dall’ICI degli immobili adibiti ad abitazione principale, riduzione della tassazione delle prestazioni di lavoro straordinario, istituzione di un Fondo per esigenze gestionali) ha disposto la riduzione dell’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2008 prevista a favore del Fondo dal comma 566 della legge finanziaria 2008.

 

A fini di chiarezza normativa, si valuti l’opportunità di fare riferimento direttamente alla norma istitutiva del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (art. 1, c. 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).


 

Articolo 23, commi 21-ter - 21-quater
(Disciplina contabile transitoria per l’esercizio finanziario 2010)

 

21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».

 

 

Il commi 21-ter e 21-quater, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, estendono all’esercizio finanziario 2010 la disciplina contabile sperimentale inerente i limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria e la flessibilità del bilancio, introdotta, per il solo esercizio finanziario 2009, dall’articolo 1, comma 1-bis e dall’articolo 60 comma 3, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 [320].

 

In particolare, ai sensi del comma 21-ter, anche il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 potrà contenere “esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico”.

 

La disposizione di cui al citato articolo 1, comma 1-bisdel decreto legge n. 112/2008 – la cui applicazione è oggetto di estensione all’esercizio 2010 - opera una deroga alle disposizioni generali di contabilità recanti la disciplina del contenuto della legge finanziaria (articolo 11, legge n. 468/1978). Ad eccezione dell’esclusione relativa agli intereventi di carattere localistico o micro settoriale, già prevista ai sensi del citato art. 11, comma 3, lett. i-ter, della legge di contabilità generale n. 468/1978, il citato comma 1-bis vieta tout court sia la previsione di disposizioni di carattere ordinamentale - che la lettera i-bis del citato comma 3 consente qualora le stesse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi – sia le normefinalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, che il comma 17 dell'art. 2 della legge di riforma n. 208/1999 aveva invece consentito con la sola esclusione degli intereventi di carattere localistico o micro settoriale.

 

Il comma 21-quater, estende all’esercizio finanziario 2010 la disciplina di cui al commi 3 dell'articolo 60 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha introdotto, in via sperimentale e limitatamente all’esercizio finanziario in corso, la possibilità di apportare, nella legge di bilancio, rimodulazione delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi.

 

In particolare, si ricorda che l’articolo 60 del citato decreto legge n. 112/2008, ha previsto, al comma 1, una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l’esclusione si talune voci di spesa, indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio.

A fronte di tale taglio trasversale delle dotazioni assegnate a ciascun Ministero alle singole Amministrazioni lo stesso articolo 60 ha concesso un più ampio margine di flessibilità sia nel processo di allocazione delle risorse tra i programmi di spesa nella fase di formazione del bilancio, sia nella fase di gestione delle medesime risorse in corso d’anno (con il disegno di legge di assestamento) [321].

In particolare, il comma 3 dell’articolo 60 ha introdotto la possibilità di apportare, nella legge di bilancio, rimodulazioni delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito, ivi comprese le spese predeterminate per legge.

Le rimodulazioni devono avvenire nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica e dell’obiettivo di un consolidamento della riclassificazione del bilancio per missioni/programmi.

La rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi è consentita nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi.

Rimane precluso – in quanto intervento dequalificativo della spesa - l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il comma mantiene inoltre fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio.


 

Articolo 23, comma 21-quinquies
(
Realizzazione dei progetti dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale)

 

21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

 

 

Il comma 21-quinquies,introdotto dall’emendamento 23.117 dei relatori, limita l’obbligo di realizzazione dei progetti entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) - stabilito dal comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale) salvo che il provvedimento di VIA non preveda un periodo più lungo - ai soli provvedimenti adottati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (vale a dire il 13 febbraio 2008).

 

Si ricorda che ai sensi del citato comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo.


 

Articolo 23, commi 21-sexies - 21-octies
(Generi di monopolio e imposta di bollo)

 


21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.

21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplifi­cazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta».


 

 

I commi da 21-sexies a 21-octies, introdotti nel corso dell’esame in Commissione, recano disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio e modalità di pagamento dell’imposta di bollo.

 

Il comma 21-sexiesriapre i termini per la richiesta di trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie disciplinata dall’articolo 65, comma 2, della legge n. 342 del 2000.

Il comma 2 del richiamato articolo 65 consentiva la trasformazione in rivendite ordinarie di generi di monopolio (gestite in economia dall’Amministrazione) delle rivendite speciali annuali (affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore a nove anni).

La trasformazione era ammessa a condizione che le rivendite speciali:

-        siano state istituite prima del 30 giugno 2000;

-        siano intestate a persone fisiche;

-        siano annesse in esercizi diversi da quelli previsti dall'articolo 53, primo comma, del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074.

Ai fini della trasformazione, i gerenti dovevano richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 342 (10 dicembre 2000), il conferimento a trattativa privata secondo le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della L. 23 luglio 1980, n. 384.

L’Amministrazione istituisce le rivendite ordinarie in base alle necessità e nell’interesse del servizio, mentre le rivendite speciali sono istituite, ai sensi dell’ articolo 22 della medesima legge n. 342, per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino. Inoltre, costituiscono rivendite speciali quelle istituite dall'Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale nel quale l'attività è gestita.

 

In particolare, si dispone che la richiesta di trasformazione possa essere presentata dai soggetti interessati entro i 180 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame a condizione che le rivendite speciali:

-        siano istituite con contratto antecedente il 31 dicembre 2008;

-        siano in possesso dei requisiti indicati nel richiamato comma 2 dell’articolo 65. Per quanto concerne il requisito della intestazione ad una persona fisica si prevede un termine di 120 giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per provvedere alla relativa intestazione. In altre parole, non è necessario che il requisito soggettivo sia posseduto alla predetta data del 31 dicembre 2008.

 

Il comma 21-septies prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze diretto a semplificare le rilevazioni contabili effettuate dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati, valori postali, marche assicurative, e valori similari, gestione del lotto, lotterie, servizi di incasso delle tasse automobilistiche, delle tasse di concessione governative ed attività analoghe che abbiano optato per l’applicazione del regime di contabilità semplificato di cui all’articolo 18, primo comma, del DPR n. 600 del 1973.

L’articolo 18, comma 1 del DPR n. 600/1973 stabilisce l’applicazione del regime di contabilità semplificata in favore delle imprese individuali, società di persone e soggetti assimilati nonché enti non commerciali per le eventuali attività commerciali collaterali che realizzano un volume d’affari inferiore a 309.874 euro per le imprese di servizi, ovvero inferiore a 516.457 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Il predetto regime comporta una semplificazione degli adempimenti fiscali tra i quali l’esclusione dall’obbligo di redigere il bilancio e di tenere il registro di prima nota contabile. Rimane, invece, confermato l’obbligo della tenuta dei registri IVA sugli acquisti e sulle vendite.

Appare opportuno segnalare che ai fini della determinazione del volume d’affari, il comma 8 stabilisce, tra l’altro, che per cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

 

Il comma 21-octies interviene sulle modalità di pagamento dell’imposta di bollo delle cambiali commerciali e delle cambiali agrarie stabilite dall’articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.

Ai sensi delle richiamate norme l’imposta di bollo sulle cambiali, pagata al momento dell’acquisto del titolo di credito, è determinata in misura pari al 12 per mille dell’importo da scrivere nella cambiale commerciale ovvero allo 0,1 per mille per le cambiali agrarie. A ciascun titolo di credito corrisponde una diversa imposta di bollo che risulta stampata sulla cambiale stessa. E’ tuttavia possibile integrare la predetta imposta attraverso l’applicazione di marche da bollo del valore corrispondente all’importo mancante le quali devono essere annullate dall’ufficio del registro o dagli uffici postali quando la cambiale non è ancora scritta.

La norma in esame modifica le modalità di pagamento dell’imposta di bollo stabilendo che in luogo dell’apposita carta bollata e delle marche da bollo siano utilizzati i contrassegni telematici emessi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale.

Le modifiche introdotte in materia di imposta di bollo sono state dirette, tra l'altro, a semplificarne le modalità di pagamento. Il decreto-legge n. 168 del 2004, che è intervenuto sul richiamato articolo 3, ha introdotto, in sostituzione dell’imposta di bollo, una nuova modalità di pagamento rappresentata da un contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, dietro pagamento dell'imposta. Il contrassegno telematico sostituisce l’imposta di bollo corrisposta mediante l’impiego delle marche da bollo nonché dell’apposita carta filigranata e bollata.

 


 

Articolo 23, comma 21-novies
(Commercializzazione dei sacchi non biodegradabili)

 

21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».

 

 

Il comma 21-novies, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, proroga di un anno – dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 – il termine entro il qualesarebbe dovuto partire il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci (cd. shopper), previsto dall’art. 1, comma 1130, della legge 296/2006 (finanziaria 2007).

Tale divieto è conseguente alle disposizioni recate dal precedente comma 1129 che prevedevano l’avvio, a partire dall’anno 2007, di un programma nazionale sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che non risultino biodegradabili.

Tale programma, sempre ai sensi del citato comma 1130, avrebbe dovuto essere definito con decreto interministeriale, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e delle politiche agricole entro 120 giornidall’entrata in vigore della presente legge (cioè entro il 30 aprile 2007), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ad oggi il decreto non è stato ancora emanato.

Al fine di consentire l’avvio del programma, il successivo comma 1131, disponeva la destinazione di una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul “Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell’ambiente.

 


 

Articolo 23, comma 21-decies
(Esami di Stato per l’abilitazione a talune professioni)

 

21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010».

 

 

Il comma 21-decies, introdotto da un emendamento approvato in sede referente[322],modifica l’art. 3, c. 1-bis, del D.L. n. 105 del 2003[323], prorogando al 2010 la possibilità, in capo ai possessori dei titoli conseguiti prima della riforma universitaria avviata dal D.M. 509/1999[324], di sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione professionale a dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328[325].

 

Si ricorda che in base all’art. 3, c. 1-bis, del D.L. n. 105 del 2003, i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria svolgono, fino alle sessioni di abilitazione dell’anno 2009, le prove di esame di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. n. 328 del 2001.

 

La ridefinizione degli ordinamenti didattici universitari – introdotta dall’art. 17, c. 95, della l. n. 127 del 1997[326] e dal DM n. 509 del 1999 – ha previsto che le università rilascino titoli di primo e di secondo livello: la laurea, conseguita al termine di un percorso di studi di durata triennale, e la laurea specialistica (ora, magistrale, ai sensi del DM n. 270 del 2004[327]), conseguita al termine di un percorso di ulteriori due anni (cosidetto 3+2).

Tale riordino ha posto il problema di ridisciplinare l’accesso agli ordini professionali[328]. E’ stato, dunque, emanato il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 che modifica ed integra la disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

La principale modifica introdotta dal D.P.R. 328/2001 ha riguardato l’istituzione negli albi professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli architetti, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi di due sezioni che individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo: alla sezione A si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; alla sezione B, previo esame di Stato, con il titolo di laurea[329].

Per quanto riguarda i titoli rilasciati in base al precedente ordinamento degli studi universitari, l’art. 8, c. 1, del medesimo D.P.R. stabilisce che “coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente (…) sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente”[330].

 


 

Articolo 24, commi 1-72 e 76
(Proroga missioni di pace)

 

1.–72. Soppressi.

(omissis)

76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.

 

 

A seguito dell’approvazione, presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, dell’emendamento 24.18 dei Relatori, sono stati soppressi i commi da 1 a 72 dell’articolo 24 concernenti la proroga, al 31 ottobre 2009, del finanziamento delle missioni internazionali che vedono impegnati contingenti delle Forze armate italiane, nonché taluni interventi di sviluppo interventi di cooperazione allo sviluppo.

In relazione alla soppressione in esame si segnala che il contenuto dei citati commi corrisponde in gran parte al contenuto della proposta di legge A.C. 2602, assegnata in sede legislativa alle Commissioni riunite III e IV della Camera il 15 luglio 2009 ed in corso di esame presso le citate Commissioni. Una differenza significativa tra la parte soppressa del decreto legge in esame e la citata proposta di legge si ravvisa nel fatto che, mentre ai sensi dell’articolo 24, comma 76, del decreto legge la ripartizione tra le singole voci di spesa veniva demandata ad un atto di rango non legislativo (decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari), viceversa, la proposta di legge A.C. 2602 provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dal provvedimento.

Si segnala, inoltre, che in entrambi i casi (decreto legge anti-crisi, pdl A.C. 2602) la proroga – e il relativo finanziamento – si estendono, per la prima volta, ad un arco temporale di soli quattro mesi (fino al 31 ottobre 2009), laddove negli ultimi anni i provvedimenti generali di proroga avevano avuto una estensione annuale o semestrale[331]

Ulteriori novità introdotte dall’emendamento in esame riguardano:

§      la modifica della rubrica dell’artico 24 che pertanto diventa: Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga missioni di pace e segreto di Stato;

§      la convalida degli effetti prodotti, dei provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei commi da 1 a 72 dell’articolo 24, oggetto di soppressione da parte del citato emendamento 24.18;

§      la riformulazione del comma 76 dell’articolo 24 concernete l’autorizzazione della spesa di 510 milioni di euro per la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il periodo compreso tra il 1°luglio 2009 e il 31 ottobre 2009.

In relazione alla citata modifica del comma 76 si segnala che nella formulazione originaria della norma tale disposizione, nell’autorizzare la citata spesa di 510 milioni di euro, rinviava per la ripartizione tra le singole voci di spesa al citato decreto del Ministro della difesa.

 


 

Articolo 24, comma 73
(Tutela amministrativa del segreto di stato e delle classifiche di sicurezza)

 


73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) assicura l'attuazione delle disposi­zioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;»;

b) all'articolo 9:

1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;

2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;

c) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».


 

 

L’articolo 24, comma 73, modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza prevedendo:

§      l’attribuzione all’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del compito di attuare le disposizioni sulla tutela amministrativa del segreto di Stato, emanate con un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia;

§      la precisazione che l’UCSe predispone le disposizioni esplicative e non le misure pratiche di protezione delle informazioni;

§      l’esclusione, per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), dell’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane esclusivamente per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

 

Le modifiche introdotte, come si legge nella dettagliata relazione illustrativa, sono finalizzate a risolvere alcune problematiche emerse nella prima applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 124 che ha riformato radicalmente la disciplina del sistema dei servizi di informazione, la cui regolamentazione risaliva al 1977.

In particolare, oggetto delle modifiche è sostanzialmente la tutela amministrativa del segreto che, come precisa la relazione illustrativa, non va confuso con la tutela processuale del segreto di Stato, consistente nella apposizione del segreto e nella conferma dell’opposizione.

In estrema sintesi, per tutela amministrativa del segreto si intendono tutte le attività volte a garantire in via ordinaria la segretezza delle informazioni e dei documenti la cui conoscenza potrebbe nuocere alla sicurezza della Repubblica. Tra questi strumenti ha un ruolo rilevante il nulla osta di sicurezza o NOS. Si tratta di una speciale abilitazione che autorizza il ministero, l’ente o l’impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate.

 

Competente al rilascio del NOS è l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) istituito nell’ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L’UCSe procede all’accertamento dell’idoneità di ciascun soggetto all’attribuzione del NOS.

La competenza relativa all’attribuzione a ciascun documento o informazione della corrispondente classifica di sicurezza spetta all’autorità che forma o che acquisisce il documento o che ne ha la disponibilità (art. 42, comma 2, L. 124). Le classifiche sono quattro: segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato (art. 42, comma 3, L. 124)[332].

A ciascuna classifica di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS che dura 5 anni per la classifica di segretissimo e 10 anni per le altre tre (segreto, riservatissimo e riservato).

 

Sul punto interviene la disposizione in esame con l’obiettivo di escludere il rilascio del nulla osta per la classifica di riservato (lett. b), punto 2 e lett. c) del comma in esame).

Tale esclusione è motivata, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, dalla necessità di allineare l’ordinamento interno agli standardprevisti nell’ambito di organismi internazionali quali la NATO e l’Unione europea. Questi organismi prevedono tre sole classifiche si sicurezza per le quali è necessaria una abilitazione particolare, nonché una classifica in senso lato a protezione di interessi di rango inferiore. La difformità tra l’ordinamento interno e quello internazionale si riverbera negativamente sull’attività delle nostre Forze armate schierate nei teatri operativi.

 

Anche la normativa nazionale vigente prima della L 124/2007, contenuta nel DPCM 3 febbraio 2006, non prevedeva l’abilitazione per la classifica riservato.

 

In generale, la relazione illustrativa richiama la necessità di un nuovo regolamento che dovrà ridefinire tutte le norme in materia di tutela del segreto.

A tale scopo la lett. a) del comma in esame modifica l’art. 4, comma 3, relativo ai compiti del citato Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). In particolare, viene modificata la lett. l) che nel testo originario prevede che il Presidente del Consiglio emani le direttive inerenti alla tutela amministrativa del segreto e che il DIS si limiti a vigilare sulla loro corretta applicazione.

Nella nuova formulazione, viene valorizzato il ruolo del DIS. Il Presidente del Consiglio rimane l’organo centrale che definisce le disposizioni generali in materia attraverso l’adozione, appunto, di un apposito regolamento; al DIS spetta il compito attuare tali disposizioni, oltre che continuare a vigilare sulla loro applicazione. L’intervento si rende necessario, come si legge nella relazione illustrativa, a causa della complessità delle attività gestionali relative alla tutela amministrativa del segreto e pertanto si è ritenuto opportuno affidare tali compiti ad un organismo dedicato.

 

Infine, la lett. b), punto 1, interviene sui compiti dell’UCSe, modificando l’art. 9, comma 2, lett. b) della legge 124. Viene specificato che l’UCSe predispone le disposizioni esplicative e non le “misure“ di protezione delle informazione. Anche in questo caso è utile la relazione illustrativa che cita tra le misure di protezione, a titolo esemplificativo, la predisposizione di caveau blindati e di sistemi anti-intrusione.

 

Si osserva che la rubrica dell’articolo 24 è “Proroga missioni di pace”, mentre il comma 3 reca disposizioni relative alla tutela amministrativa del segreto di stato.

 


 

Articolo 24, commi 74-75
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

 


74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


 

 

L’articolo 24, comma 74, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il comma 75prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

Il comma 74, in particolare, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, già previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008[333]. Il piano di impiego può essere prorogato per due ulteriori semestri, incrementando l’attuale contingente, di 3.000 militari, di ulteriori 1.250.unità, per un impegno complessivo di 4.250 uomini. Le nuove unità sono destinate a servizi di pattugliamento e perlustrazione in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia.

 

Due provvedimenti d’urgenza hanno previsto la possibilità di ricorrere alle Forze armate per il presidio del territorio.

L’art. 7-bis del decreto-legge 92/2008 ha consentito l’utilizzo da parte dei prefetti di un contingente massimo di 3.000 militari, per una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta.

Successivamente, l’art. 2 del decreto-legge 151/2008 (convertito dalla legge 186/2008), ha autorizzato l’impiego, fino al 31 dicembre 2008, di un ulteriore contingente di 500 unità nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio.

 

Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario.

Come sottolineato dalla relazione tecnica al provvedimento, il comma in esame rende più flessibili i criteri per l’impiego del personale. L’articolo 7-bis del decreto-legge 92 prevedeva infatti che il personale fosse posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane o comunque aree densamente popolate; con la modifica introdotta, il personale è posto a disposizione anche nei comuni ove si renda necessario.

 

Si applicano le disposizioni dell’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, DL 92/2008.

 

Il richiamato articolo 7-bis prevede che per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Il personale è posto a disposizione dei prefetti per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (comma 1).

A tal fine il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico piano, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in merito al piano di impiego alle Commissioni parlamentari competenti (comma 2).

Il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria (comma 3).

 

L’ultimo periodo del comma 75 reca l’autorizzazione di spesa per gli interventi previsti: 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

 

Il comma 75 assegna al personale delle Forze di polizia impiegato, per il periodo di proroga disposta dal comma precedente, nei servizi di perlustrazione pattugliain concorso con il personale delle Forze armate, la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

A tale proposito, non appaiono chiari nella formulazione del comma 75, primo periodo:

§      Il riferimento all’indennità onnicomprensiva “di cui al comma 74 del presente articolo” corrisposta al personale delle Forze armate, di cui non si trova riscontro all’interno del citato comma 74.

§      il significato dell’espressione “indennità di importo analogo”: qualora si volesse far riferimento ad un’indennità dello stesso importo di quella spettante al personale militare, sarebbe preferibile usare l’espressione “indennità di importo identico”; qualora si intendesse invece far riferimento ad un’indennità di importo diverso, ma simile, dovrebbero essere stabilite le modalità per la corresponsione di tale indennità.

 

In assenza della corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, il personale delle Forze di polizia riceve altresì la corresponsione della stessa indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate, relativamente allo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare.

 

L’ultimo periodo del comma 75 reca la copertura finanziaria dei relativi interventi pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010.

Per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico (dotazione pari a 100 milioni di euro), di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per gli oneri del 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell’interno, da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione di cui all'articolo 3, comma 151, della legge finanziaria 2004 (legge 350 del 2003).

 

Si osserva infine che la rubrica dell’articolo 24 è “Proroga missioni di pace”, mentre i commi 74 e 75 riguardano il presidio del territorio da parte delle forze armate e delle forze di polizia.

 


 

Articolo 25, comma 1
(Impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali)

 

1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l’anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali.

Da quanto emerge dalla relazione tecnica allegata al decreto in esame, tale spesa è destinata unicamente all’IDA (International Development Association), e più precisamente rappresenta la quota di un terzo di quanto l’Italia si è impegnata a versare (850 milioni di euro) per la XV ricostituzione delle risorse di tale Organismo.

L'IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) costituisce il nucleo centrale del Gruppo della Banca Mondiale, associa 167 paesi tra cui l'Italia, che è entrata a farne parte con Legge 12 agosto 1962, n. 1478. Sebbene l’IDA sia legalmente e finanziariamente distinta dalla IBRD, lo staff è in comune e i progetti sostenuti da ciascuna delle due istituzioni devono obbedire ai medesimi criteri di selezione e di attuazione.

L’IDA fu istituita nel 1960 allo scopo di indirizzare assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo (PVS) più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD). L’IDA è una delle più grandi fonti di assistenza dei 79 paesi più poveri del mondo, 39 dei quali sono in Africa.

Il XV rifinanziamento dell’IDA è stato deciso nel meeting di Berlino del 13-15 dicembre 2007. I Paesi donatori si sono impegnati per una cifra record (25,1 miliardi di dollari) per aiutare la Banca mondiale a vincere la povertà nei paesi più poveri del mondo. In totale, il rifinanziamento delle risorse dell’IDA è di 41,6 miliardi di dollari, con un aumento di 9,5 miliardi di dollari in rapporto alla ricostituzione precedente (IDA XIV). In quell’occasione l’Italia aveva riconfermato la quota di partecipazione del 3,80%, impegnandosi pertanto a contribuire alla XV ricostituzione con un contributo di 850 milioni di euro da erogarsi annualmente nel periodo 2009-2011.

Come evidenziato nella relazione tecnica, l’Italia è l’unico paese donatore a non aver ancora formalizzato il proprio impegno attraverso il deposito del c.d. “Strumento di contribuzione”, a causa del mancato stanziamento delle risorse necessarie per la copertura finanziaria dell’impegno assunto. Il termine per il deposito dello Strumento di contribuzione era stabilito entro il 15 dicembre 2008; anche il termine del 30 giugno 2009 entro il quale il deposito - ancorché tardivo - dello Strumento di contribuzione avrebbe consentito di non effettuare una riduzione del volume degli aiuti, è spirato. La somma di 284 milioni di cui al comma in esame rappresenta il minimo necessario per non interrompere l’attività dei prestiti.

Il contributo italiano alla precedente ricostituzione dell’IDA (XIV) è stato erogato attraverso la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, che a tal fine ha previsto un contributo di euro 130.484.314, suddiviso nel triennio 2006-2008.


 

Articolo 25, commi 2-5-bis
(Riscossione tributi e contributi e misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo)

 


2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012.

5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione né sanzione e senza alcun interesse.


 

 

I commi 2 e 3 intervengono in materia di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Per quanto concerne i tributi, i relativi versamenti sono stati sospesi, nei confronti dei soggetti (sia persone fisiche che altri soggetti, compresi i sostituti d’imposta) aventi domicilio fiscale nei comuni interessati dagli eventi sismici in questione, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.3780 del 6 giugno 2009. Per il medesimo periodo è stato altresì sospeso, con riguardo ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi operanti alla data dell’evento sismico nei comuni sopradetti, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie, compresa la quota a carico dei lavoratori, ad opera della OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009.

I commi in esame dispongono che sia i versamenti fiscali che quelli contributivi vengano effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2010, mediante 24 rate mensili di pari importo. Gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti, andranno effettuati entro il mesi di marzo del 2010.

Va segnalato che disposizioni sul recupero dei versamenti fiscali e contributivi hanno riguardato i più recenti eventi sismici, quali quelli delle regioni Marche ed Umbria del 1997 e quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002. Per quanto concerne le regioni Marche ed Umbria, da ultimo, l’articolo 3 del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162[334] ha consentito di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni mediante la corresponsione del 40% dell’ammontare dovuto (al netto dei versamenti già eseguiti), in 120 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2009. Analoga disposizione è stata emanata con riguardo al secondo evento sismico ad opera dell’articolo 6, comma 4-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n.185[335], che ha disposto l’applicazione delle disposizioni recate dal medesimo articolo 3 del D.L. n. 162/2008 ai territori delle province di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

 

Il comma 3 stabilisce le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non versati in seguito alla sospensione disposta dall’articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in seguito al terremoto che ha interessato l’Abruzzo ad aprile 2009.

In particolare il comma dispone che la riscossione avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Tra le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 3574 si segnalano una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma, tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è stata riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa; sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui.

 

I commi 4 e 5, modificati nel corso dell’esame in sede referente, sono volti ad incrementare le risorse finanziarie destinate agli interventi di ricostruzione ed alle altre misure di sostegno previste dal D.L. n. 39/2009 in favore della regione Abruzzo [336].

Il comma 4, in particolare, incrementa la dotazione finanziaria del “fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente” di 256 milioni per il 2009, di 377 milioni per il 2010 e di 91 milioni per il 2011 e 54 milioni per il 2012.

La formulazione iniziale del decreto prevedeva invece un incremento del suddetto Fondo di55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011.

Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente – istituito, limitatamente al 2007, dall’articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) – è finalizzato a compensare gli effetti negativi prodotti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno) concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Nel contempo il comma 5 incrementa per gli anni 2009 e 2010 - in modo corrispondente agli incrementi del Fondo disposti dal comma 4 per gli stessi anni - gli importi che il CIPE può utilizzare ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge n. 39 [337] a valere sul Fondo in questione.

Ciò consente al CIPE medesimo – poiché il fondo predetto ha finalità compensative in termini di cassa - una maggiore spendibilità delle risorse (rinvenienti dagli stanziamenti per il Fondo aree sottoutilizzate – FAS) che esso può destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.

Il comma 5-bis, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, dispone che i soggetti che stanno procedendo alla restituzione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici regioni Marche ed Umbria del 1997 (articolo 3, comma 2 del D.L.162/2008 sopracitato) e di quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002 (articolo 6, comma 4-bis del D.L. 185/2008, anche esso prima citato) possono eseguire i versamenti previsti per le scadenze dei mesi da giugno a settembre senza alcuna maggiorazione, sanzione od interessi.

Le disposizioni richiamate nel comma in esame consentono ai soggetti interessati di procedere alla corresponsione di quanto dovuto mediante il versamento del 40% dello stesso in 120 rate mensili a decorrere dal giugno 2009, senza aggravio di sanzioni ed interessi (sulla base di quanto dispone specificamente su tale aspetto l’articolo 2 del D.L. 61/2008[338]).

 

Al riguardo appare necessario chiarire la portata applicativa della norma, considerato che i versamenti in esame sono già previsti da effettuarsi senza aggravi e sanzioni e che, inoltre, non viene specificato a quale anno si riferiscano i mesi indicati nella norma medesima. Questa, va inoltre rilevato, non indica il termine entro cui i versamenti non eseguiti debbano essere adempiuti.


 

Articolo 25, comma 6
(Banda larga)

 

6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».

 

 

Il comma 6 reca una modifica di natura finanziaria alla norma, recentemente approvata, contenuta all’articolo 1 della legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Tale articolo reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate. Il comma 1, in particolare, stabilisce che il Governo – nel rispetto delle competenze regionali e previa approvazione del CIPE - definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle predette aree. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002.

Il comma 6 interviene su tale ultima previsione, specificando che il finanziamento viene garantito nel limite massimo di 800 milioni.

La normaappare pertanto finalizzata a destinare le somme eventualmente non utilizzate per i programmi di sviluppo della banda larga, ad altri interventi di pertinenza del FAS.

 

 

 

 

 


 



[1]     “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.

[2]     “Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”.

[3]     Si ricorda che il quanto previsto al comma 511 è parte di in più ampio intervento in materia di formazione professionale operato dalla legge n.244/2007. In particolare, il comma 509 ha previsto, in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale in connessione con le esigenze del mercato del lavoro o anche per la stessa finalità presso l’impresa che procede all’assunzione con contratto a tempo indeterminato. Il successivo comma 510 ha disposto che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, istituito,. Nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione su menzionato, il comma 511 ha stabilito la spesa di 13 milioni di euro per il 2008 per gli enti gestori di attività formative.

[4]    Si ricorda che l’articolo 1, comma 5, della L. 223/1991 ha previsto che la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l’erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia pari ad un periodo massimo - in linea ordinaria - di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

[5]    Tale comma ha previsto, in particolare, una serie di interventi, nell’ambito del Fondo per l’occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l’accesso a specifici istituti di tutela del reddito - comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare - in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati. Allo scopo, nell’ambito del suddetto Fondo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

[6]    Per una disamina più puntuale del provvedimento si rimanda al dossier del Servizio Studi n. 182 del 19 giugno 2009.

[7]    Pari, secondo la relazione tecnica originaria al provvedimento, a circa 13.280 euro nel 2008.

[8]     “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

[9]     Tale comma prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, qualora la legge conferisca espressamente tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

[10]    L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

[11]    D.L. 9 settembre 2002, n. 195, conv. con mod. in L. 9 ottobre 2002, n. 222.

[12]    Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, Audizione del prefetto Anna Maria D’Ascenzo, capo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, e del prefetto Alessandro Pansa, direttore centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell’Interno, 11 novembre 2004.

[13]D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[14] D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286”.

[15]    D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero.

[16]    D.P.C.M. 15 febbraio 2006, Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.

[17]    D.P.C.M. 25 ottobre 2006, Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.

[18]    D.P.C.M. 30 ottobre 2007, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2007

[19]    Camera dei deputati, XII Commissione (Affari sociali), seduta del 31 luglio 2008, risposta scritta del Governo alla interrogazione 5-285.

[20]    Camera dei deputati, seduta dell’8 luglio 2009, risposta del Governo alla interrogazione 3-590.

[21]    D.P.C.M. 3 dicembre 2008, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2008

[22]    D.P.C.M. 20 marzo 2009, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2009

[23]    Camera dei deputati, Seduta del 18 marzo 2009, Interrogazione a risposta immediata sugli orientamenti del Ministro dell'interno in merito all'opportunità di sospendere o contenere i flussi di ingresso di cittadini stranieri (n. 3-00438).

[24]    L’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. L’arresto in flagranza è facoltativo (art. 381 c.p.p.) per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di delitti colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

[25]    La negoziazione e la gestione interbancaria degli assegni può avvenire tramite il cosiddetto “troncamento degli assegni”, procedura interbancaria in base alla quale i titoli negoziati vengono trattenuti presso l’ente negoziatore che provvede a predisporre il flusso informativo da trasmettere via Rete nazionale interbancaria (RNI) all’ente dell’emittente del titolo (ente trattario). Dal settembre 1998 al maggio 2003 sono soggetti a troncamento gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari di importo rispettivamente non superiore a 2.582,28 e 10.329,14 euro. Dal 3 giugno 2003 i limiti di importo degli assegni bancari e postali e degli assegni circolari sono elevati rispettivamente a 3.000 e 12.500 euro. Dal 2 febbraio 2009 è eliminato il limite di importo per il troncamento degli assegni circolari e dei titoli assimilati.

[26]    Banca d’Italia, Relazione del Governatore all’Assemblea annuale dei partecipanti al capitale, Roma, 29 maggio 2009, 279.

[27]    Banca d’Italia, Relazione al Parlamento e al Governo sull’attività svolta nel 2008, Roma, 30 giugno 2009, 137.

[28]    Banca d’Italia, Relazione del Governatore all’Assemblea annuale dei partecipanti al capitale, cit., 277.

      http://www.dt.tesoro.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/normativa/PSD_-_Titolo_IV_-_Schema_di_recepimento_12_6_09_MEF.pdf&%5d.

[30]    In relazione alla tematica della commissione di massimo scoperto si è svolta dinanzi alla Commissione VI (Finanze) della Camera, nella seduta del 2 luglio 2009, l’audizione del Presidente dell’Associazione bancaria italiana.

[31]    La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

[32]    Recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa e convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006.

[33]    Esso rappresenta la naturale prosecuzione del “Comitato Nazionale Italiano per il 2005 Anno Internazionale del Microcredito”, nato in risposta alle risoluzioni 53/198, 58/488 e 58/22 con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 “Anno Internazionale del Microcredito”. Con le stesse risoluzioni l’ONU ha invitato gli Stati Membri a costituire Comitati Nazionali rappresentativi dell’intera società civile, al fine di facilitare il raggiungimento degli “Obiettivi di sviluppo del Millennio”, anche attraverso la diffusione delle attività di microcredito e microfinanza per ridurre il fenomeno della povertà e dell’esclusione finanziaria.

[34]   Con il Punto di Scambio Virtuale viene fornito agli utenti un punto d’incontro tra domanda ed offerta ove effettuare transazioni bilaterali di gas naturale su base giornaliera, con relativa contabilizzazione nell'ambito del bilancio energetico del singolo utente.

[35]   D.L. 29 novembre 2008 n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[36]    Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

[37]    La legge n. 239/2004 reca Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

[38]    Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE.

[39]    Come si è detto, il citato comma 71, che attribuiva il diritto alla emissione dei certificati verdi - fra l’altro - all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, è stato abrogato dal comma 1120 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

[40]    L’art. 3, comma 11, del D.Lgs. 79/1999, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l’individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, stabilendo che la quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, sia definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori. A tale disposizione si è data attuazione con il D.M. 26 gennaio 2000. In seguito il D.L. 25/2003 ha provveduto alla rideterminazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 1), prevedendo altresì la possibilità di individuare ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico con decreto interministeriale, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nella materia in questione rilevano, inoltre, per quanto riguarda gli incentivi alle fonti rinnovabili, il provvedimento CIP n. 6/92 (relativo anche alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili), il D.Lgs. 387/2003 e i relativi provvedimenti attuativi.

[41]   L. 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

[42]   Tale funzione è stata trasferita all'Autorità per l’energia elettrica ed il gas ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

[43]   Con delibera dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas del 2 ottobre 2003, n. 115/03 (G.U. 20 ottobre 2003, n. 244) è stato disposto l'adeguamento dell'aliquota di integrazione tariffaria erogata a titolo di acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

[44]   La Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata istituita dal provvedimento CIP n. 34 del 1974 (Modifiche al provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi, riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica) e svolge la sua attività in materia di riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni patrimoniali imposte dall'Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) e dalle altre amministrazioni competenti, al fine di garantire il funzionamento del sistema in condizioni di concorrenza, di sussidiare le imprese sfavorite nel periodo d'avvio della liberalizzazione e di coprire gli oneri generali di sistema. Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Cassa conguaglio sono nominati dall’AEEG d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile o finanziaria, energetica.

[45]   La consultazione degli enti locali interessati è stata introdotta dall’emendamento 4.10.

[46]   Si tratta sostanzialmente delle norme comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e forniture recate dalle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici),.

[47]   Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[48]   “rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza” (comma 5).

[49]   Vedi, in particolare, le norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC), recate dalle direttive n. 2001/42/CE e n. 85/337/CEE - come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE - recepite dal d.lgs. 152 del 2006 (Codice ambientale)

[50]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290/2003.

[51]    Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[52]    Sul piano della effettiva efficacia delle disposizioni in esame, si ricorda che la Corte dei conti nella delibera 58/2000, aveva evidenziato che su 152 opere interessate, 59 erano ancora bloccate nel momento della redazione della Relazione. Anche se tale dato sembra confermare un certo successo dello strumento, tanto più che il numero delle 59 opere è andato ulteriormente riducendosi successivamente, la Corte non condivideva tale valutazione positiva in quanto lo sblocco era spesso di ordine tecnico, procedurale e contabile, non sostanziale.

[53]    http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/DIR-PCM-protezione-civile.pdf

[54]    Per un commento della sentenza si rinvia a M. De Stefano, La confisca delle lottizzazioni abusive in Italia all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo (il caso Punta Perotti), disponibile all’indirizzo internet http://www.dirittiuomo.it/Bibliografia/2009/confiscaperottiBIS.pdf.

[55]    A. Guantaio, Il caso “Punta Perotti” - La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia a responsabilità civile da sentenza, ma si contraddice: confisca arbitraria e demolizione ammissibile, tratto dalla rivista internet LexItalia.it e disponibile all’indirizzo http://www.lexitalia.it/articoli/guantario_puntaperotti.htm.

[56]    Il testo completo della sentenza può essere consultato nel sito internet della Corte di cassazione all’indirizzo http://www.cortedicassazione.it/Documenti/20243_05_09.pdf.

[57]   Si ricorda che la Corte di Giustizia europea, con la sentenza 13 ottobre 2005, n. C-458/03 (cd. Brixen parking) ha chiarito come debba intendersi la nozione di controllo analogo che si riscontra qualora l’affidatario sia soggetto ad un controllo tale da consentire all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni e, in tal caso, quando si tratti della possibilità di una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più rilevanti.

[58]   “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997, n. 287.

[59]   In tale ambito per servizio pubblico si faceva riferimento ai servizi intesi come "gli obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni" e che comprendono "l’obbligo di esercizio, l’obbligo di trasporto e l’obbligo tariffario" (art. 2, paragrafi 1 e 2, reg. 1191/69). Diversamente da quanto stabilito dal precedente regolamento, il regolamento (CE) n. 1370/07 non definisce gli obblighi di servizio (con una parziale eccezione per quelli tariffari), ma attribuisce alle "autorità competenti" (anche locali) tale definizione e individuazione, precisando che essi devono perseguire il fine di garantire la prestazione di trasporto pubblico di passeggeri di interesse economico "senza discriminazione e in maniera continuativa" [art. 2, lett. a) e c)]

[60]   L’A.C. 1441-ter-B, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, è stato approvato il 1° luglio 2009 e trasmesso al Senato (A.S. 1195).

[61]    D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[62]    Recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni.

[63]   Recante Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

[64]   Recante l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[65]   In linea generale, le prestazioni di servizi (articolo 6, comma terzo) si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Alcune operazioni, indicate dalla medesimo DPR 633/1972 (articolo 3, terzo comma, primo periodo) si considerano effettuate al momento in cui sono rese ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

[66]   D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 , Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144, da ultimo modificato dal decreto legge n. 162/2008, convertito dalla legge 201/2008.

[67]   Tali incentivi erano in precedenza regolati dal decreto -legge n. 26 del 1995 e, per il prestito d’onore, dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.

[68]   Introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 99/2004.

[69]   D.M. 16-7-2004 n. 250 “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185”.

[70]   Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999 “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti”, ora sostituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

[71]    Recante l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[72]    D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[73]    D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, recante Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[74]   Fino al 31 dicembre 2007 erano in vigore le tabelle ATECOFIN 2004.

[75]    La Cassa depositi e prestiti (CDP) è società per azioni partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze (al 70%) e da 65 fondazioni bancarie (rimanente 30%) con competenze relative al finanziamento di amministrazioni statali e territoriali, nonché di altri enti ed organismi a rilevanza pubblica, con provvista derivante dalla raccolta del risparmio postale. La Cassa concede inoltre finanziamenti volti a favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali per i servizi pubblici di carattere locale e delle opere di interesse nazionale, mediante emissione di titoli e operazioni di raccolta. La sua configurazione giuridica è di “intermediario finanziario non bancario”, soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico bancario, individuati dal Ministro dell’economia, sentite la Banca d’Italia e la Consob.

[76]    La Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal D.Lgs. 143/1998 (disposizioni in materia di commercio con l’estero in attuazione delle deleghe di cui alla legge 59/97), come modificato dal D.Lgs. n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e dei cambi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Successivamente, l’art.6 del decreto-legge 269 del 2003 (legge 326/2003) ha disposto la trasformazione della SACE in società per azioni, attribuite al Ministero dell’economia, con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Da ultimo, il comma 1338 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha ampliato le competenze della SACE S.p.a. prevedendo la possibilità per la stessa di stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo a condizioni di mercato con primari operatori di settore.

[77]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

[78]    L’articolo 5 di tale decreto-legge, convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha tra l’altro previsto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

[79]    Recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[80]    Il citato D. Lgs. n. 231 in particolare dispone che i creditori della P.A. (nella quale rientrano gli enti statali e territoriali, gli enti pubblici non economici e altri enti di diritto pubblico esplicitamente menzionati) hanno diritto alla corresponsione di interessi moratori, salvo che si dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione per causa non imputabile all’ente della P.A. Gli interessi sono previsti in via automatica, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e, in linea generale, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del temine legale. Il creditore inoltre ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, a meno che l’ente della PA dimostri che il ritardo non sia ad esso imputabile.

[81]    Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della legge 311 del 2004, in base al quale l’Istituto nazionale di statistica è chiamato a definire annualmente l’elenco delle amministrazioni pubbliche che sono inserite nel conto economico consolidato della PA., con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. L’ultimo elenco è stato pubblicato dall’ISTAT nella G.U. del 31 luglio 2008, n. 178.

[82]    Convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009.

[83]    Il programma di analisi e di valutazione della spesa delle amministrazioni centrali è stato introdotto dall'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) e avviato nell’anno 2007 presso i Dicasteri della Giustizia, degli Interni, dell’Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al riguardo la norma ha previsto che il Governo riferisca sullo stato e sulle risultanze del programma in un apposito allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria. A seguito dell’avvio della nuova legislatura, si segnala che lo scorso anno tale allegato non è stato predisposto.

[84]    Il citato comma 68 ha previsto una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno (termine successivamente differito per il 2008 e per il 2009, rispettivamente, al 30 settembre dall’art. 60, co. 4, DL n. 112/2008, e al 20 settembre, dall’art. 6, co. 1-bis, DL n. 5/2009) ogni Ministro trasmette alle Camere, ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa; all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza; al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

[85]    I commi richiamati prevedono, rispettivamente, che:

-        gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (comma 166);

-        le norme di cui al precedente punto sono estese agli enti del Servizio sanitario nazionale. Se questi ultimi enti non abbiano adempiuto all’invio della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, la Corte dei conti trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti. Analoga segnalazione è prevista in caso di inadempimento da parte degli enti locali (comma 167).

[86]    Si tratta dei residui passivi che, decorsi i termini previsti dalla disciplina contabile per il loro mantenimento in bilancio, sono eliminati dal conto del bilancio in quanto perenti in via amministrativa. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio.

[87]    Si ricorda, brevemente, che il Patto di stabilità interno prevede il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica quantificato, in termini di indebitamento netto, in 1.650 milioni per l’anno 2009, 2.900 milioni per il 2010 e 5.140 milioni per il 2011. La disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali (province e comuni con più di 5.000 abitanti) per il triennio 2009-2011 è definita dall’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, in termini di riduzione del saldo finanziario per ciascuno degli anni 2009-2011.

      L’obiettivo del Patto di stabilità consiste, per ciascun ente, nel raggiungimento, in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario (calcolato come differenza tra entrate e spese, con l’eccezione di alcune voci) almeno pari a quello del 2007, corretto (vale a dire migliorato, per gli enti in disavanzo, ovvero peggiorato, per gli enti in avanzo) di una determinata misura, calcolata applicando al saldo dell’anno 2007 alcuni coefficienti. I coefficienti sono differenziati per i comuni e le province a seconda che l’ente locale sia un ente “virtuoso” o meno (cioè se abbia o meno rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2007) e presenti, nel 2007, un saldo di bilancio positivo o negativo.

      La disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2009-201, è illustrata dalla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2 del 27 gennaio 2009.

[88]    Si tratta dei residui propri che, decorsi i termini previsti dalla disciplina contabile per il loro mantenimento in bilancio ai fini del pagamento, sono considerati perenti agli effetti amministrativi e pertanto eliminati dal conto del bilancio. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto, come debito, nel conto del patrimonio.

      La perenzione dei residui, vale a dire l’eliminazione contabile dal bilancio, non implica infatti il venir meno dell’obbligazione assunta per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori e di forniture eseguiti; nel momento in cui deve essere effettuato il relativo pagamento, le somme di volta in volta occorrenti vengono prelevate dal fondo in questione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e reiscritte nei capitoli pertinenti (la procedura è stata disciplinata con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270).

[89]    Si ricorda che tale legge ha previsto una delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. Ai sensi dell’articolo 1, in particolare, il Governo è chiamato a individuare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, nonché per assicurare l’efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere di notevole rilevanza culturale, non solo nazionale. L'individuazione è operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata Stato- Regioni ed enti locali, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

[90]    Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

[91]    Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[92]    L’originario importo di 10.000 euro è stato così elevato nel corso dell’esame in Commissione.

[93]    Il medesimo comma 1 prevede, alla lettera b) che il contribuente possa richiedere l’asseverazione anche relativamente ai dati contabili ed extracontabili indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

[94]    Si tratta del controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

[95]    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”

[96]    Il Documento unico di regolarità contributiva è stato introdotto per la prima volta dal D.Lgs. 494/1996[96], laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle casse edili sulla base di una apposita convenzione stipulata con i predetti istituti.

      Successivamente, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico, tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento (articolo 2, comma 1, D.L. 210/2002) e poi per l’accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitari (articolo 10, comma 7, D.L. 203/2005) anche la realizzazione di investimenti (articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005).

[97]   Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge 133/2008.

[98]   Sul sito www.semplificazionenormativa.it è disponibile un dossier di approfondimento.

[99]   Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[100]  Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[101]  Esso è stato istituito con legge 30 aprile 1985, n. 163, per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed impresi operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero

[102]  D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 4 dicembre 2008, n. 189.

[103]  D.L. 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 gennaio 2009, n. 1.

[104]  Per approfondimenti, si veda il sito istituzionale OCSE: all’indirizzo web http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_33745_1_1_1_1_1,00.html.

[105]  Inoltre si prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto, dovranno essere inclusi nel decreto sulla white list, di cui al citato articolo 168-bis TUIR, gli Stati che fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria non sono considerati a regime fiscale privilegiato e che sono elencati in appositi decreti dell’Ministero dell’economia e delle finanze. In sostanza, le due nuove white list, contenute nel DM previsto dal nuovo articolo 168-bis, dovranno riprodurre il contenuto delle vigenti liste per almeno cinque anni successivi alla sua emanazione: pertanto la disciplina vigente continuerà nella sostanza ad applicarsi per almeno cinque anni successivamente all’emanazione del nuovo decreto, in quanto nelle due nuove white list saranno inclusi per tale periodo transitorio tutti gli Stati non ricompresi nelle attuali black list.

[106]  Si considerano fiscalmente privilegiati, i seguenti Stati e territori:

      Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahama; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Malta; Maurizio; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; Monaco; San Marino; Sark; Seicelle; Singapore; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.

[107]  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 127-bis, comma 4 si considerano fiscalmente privilegiati: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu (articolo 1 del DM); Barhein, Emirati Arabi Uniti, Monaco (articolo 2); Angola, Antigua, Corea del Sud, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay (articolo 3).

[108]  Recante Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

[109]  Recante Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[110]  Recante l’adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[111]  “Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri”.

[112]  Decreto recante Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

[113]  L’articolo 3 del D.L. n. 167/1990 è stato soppresso e la relativa disciplina è contenuta nell’articolo 3 del D.Lgs. n. 195 del 2008. Tale norma dispone l’obbligo di dichiarare all’agenzia delle dogane ogni trasferimento da e verso l’estero di somme di denaro di importo superiore a 10.000 euro. L’obbligo di dichiarazione non si applica nei casi di trasferimenti di vaglia o assegni nei quali risulti il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

[114]  In base al comma 2 del medesimo articolo 1, analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione.

[115]  Agli effetti dell'applicazione di tale disposizione, si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239/96, ovvero soggetti alla ritenuta del 27% sugli interessi e sui redditi di capitale dovuti da non residenti, di cui al terzo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600/73, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.

[116]  A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 213/1998 concernente l’introduzione dell’euro, in luogo del tasso di sconto è determinato il tasso di riferimento il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è deliberato dal Consiglio Direttivo della Banca centrale europea (BCE). Nel 2009, il tasso della BCE ha avuto un andamento decrescente ed in particolare è stato pari al 2% (15 gennaio 2009), 1,5% (5 marzo 2009), 1,25% (2 aprile 2009) e 1% (7 maggio 2009).

[117]  Si segnala che il titolo I del D.L. n. 429/1982 (articoli da 1 a 13) recante Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto è stato interamente abrogato dall’articolo 25, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 74 del 2000.

[118]  I paesi non appartenenti all’Unione europea e aderenti allo Spazio economico europeo sono l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

[119]Banca d’Italia, Relazione del Governatore all’Assemblea annuale dei partecipanti al capitale, Roma, 29 maggio 2009, pag. 321.

[120]Banca centrale europea “Rapporto sulla convergenza” maggio 2008, pag. 21

[121]Legge 22 dicembre 2008, n. 203.

[122]Il Capitolo 7082, U.P.B. 1.2.6, riguarda la “Realizzazione degli interventi previsti da accordi di programma tra Stato e regioni attinenti alle attività, ecc.”.

[123]“Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[124]“Disposizioni in materia di finanza pubblica”.

[125]Il comma 15 dispone che le norme in materia di ritenute alla fonte (contenute nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni), nonché le disposizioni sulle somme, soggette a ritenuta, aventi una specifica provenienza (tra l’altro, somme conseguenti ad esproprio, a cessione volontaria o ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza) si applichino ai pagamenti eseguiti mediante pignoramento, anche presso terzi, in base a ordinanza di assegnazione, ove il credito sia riferito a somme soggette a ritenuta alla fonte.

[126]Recante Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[127]Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

[128]Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[129]Recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[130]Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito, con modificazioni, dalla legge L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[131]  D.P.R. 27 settembre 2007 n. 227, recante Regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

[132]  Secondo notizie assunte presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarebbe in corso di predisposizione il relativo decreto interministeriale.

[133]Recante norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.

[134]  Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, della stessa legge finanziaria 2009.

[135]Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[136]  Il richiamato comma 2 dell’articolo 39-quater stabilisce che il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

[137]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[138]D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

[139]D.L. 3 novembre 2008, n. 171 “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”, convertito con modificazioni dalla legge 205/2008.

[140]D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 7 aprile 1995, n. 104.

[141]Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, conseguente all’approvazione del D.L. n. 415/92 (convertito con modificazioni nella legge n. 488/92) che aveva, fra l'altro, sancito la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sostituito da un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale, ha disposto la liquidazione dell’Agensud (art. 19) e la contestuale attribuzione delle competenze alle amministrazioni statali, istituendo anche con il comma 5 un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari.

[142]L’articolo 9 in particolare ha definito il campo d’attività ed i poteri del/dei commissari ad acta istituiti per la gestione delle opere e dei progetti trasferiti al Ministero dei lavori pubblici a seguito della soppressione di Agensud.

[143]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

[144]  Il parere delle Commissioni competenti in materia è stato recentemente previsto da una modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009 all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[145]  Legge n. 244 del 2007.

[146]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

[147]  Materia che, va rammentato, è stata inserita in tutte le leggi finanziarie annuali a decorrere da quella per ilo 2001, con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.

[148]  L’articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007 ha disciplinato il procedimento di riordino degli enti pubblici, novellando la disciplina contenuta nell'articolo 28, commi 1- 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva già disposto in materia, demandando ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino o soppressione di enti ed organismi pubblici.

[149]  Legge n. 296 del 2006.

[150]  Decreto legge n. 24 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[151]  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[152]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. All’articolo 1, comma 2, si definiscono le amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 300/1999, come, ad esempio, le Agenzie fiscali, quella per la proprietà industriale e quella per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.

[153]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

[154]  L. 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[155]  L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. L’articolo 39 ha introdotto il principio della programmazione triennale nelle assunzioni per le amministrazioni dello Stato per le quali si prevede la valutazione del numero dei dipendenti in servizio e la deliberazione delle assunzioni a livello centrale, da parte del Consiglio dei ministri. Inoltre, una quota delle assunzioni comunque effettuate dovrà dar luogo a rapporti di lavoro a tempo parziale e a contratti di formazione-lavoro, mentre d’altra parte si delinea un sistema di monitoraggio dei flussi di “entrata e uscita” del personale e delle conseguenti spese. Il quadro di intervento è quello della razionalizzazione del numero dei dipendenti pubblici, che si riallaccia alla normativa in materia di blocco delle assunzioni e di rideterminazione delle dotazioni organiche.

[156]  L. 28 febbraio 1987, n. 56, “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”.

[157]  Nella norma richiamata si ricomprendono nel personale in regime di diritto pubblico i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario), il personale carriera dirigenziale penitenziaria, nonché i professori e i ricercatori universitari.

[158]  L. 14 novembre 2000, n. 331, “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale”.

[159]  D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”.

[160]  All’articolo 25, in tema di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, si fissano alcune riserve di posti e concorsi riservati a favore di tale categoria di personale

[161]  Si fa presente che il termine per procedere a tali assunzioni era stato già prorogato al 30 settembre 2009 e la concessione delle relative autorizzazioni al 30 giugno 2009 dall’articolo 41, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della L 27 febbraio 2009..

[162]  D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[163]  L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[164]  L. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[165]  Si ricorda che a tal riguardo sono stati dettati criteri interpretativi ed operativi con le circolari n. 7 del 17 luglio 2008, e n. 8 del 5 settembre 2008, n. 8 dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

[166]  In tal senso, al comma 6 si sancisce l’inderogabilità delle norme dell’articolo 71 da parte dei contratti o accordi collettivi.

[167]  in sostanza, la generalità delle pubbliche amministrazioni In particolare, ’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[168]L’emendamento 17.150 (nuova formulazione) è stato approvato dalla Commissioni V e VI durante l’esame del ddl di conversione in sede referente (17 luglio 2009).

[169]Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[170]Si ricorda in proposito che l’efficacia giuridica di un atto, ovvero l’idoneità a produrre i suoi effetti, si verifica di regola nel momento in cui l’atto si perfeziona.

[171]  Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Si ricorda che l’art. 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, ha previsto che per tutti gli schemi dei regolamenti di delegificazione sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

[172]I criteri ai quali ci si deve attenere nella emanazione dei regolamenti sono stati così individuati:

a)    razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso;

b)    ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari;

c)     revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d)    rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria;

e)    revisione dei criteri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA;

f)      ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti;

f-bis)   definizione di criteri, tempi e modalità il dimensionamento della rete scolastica;

f-ter)    possibilità di prevedere misure finalizzate a ridurre il disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici localizzati nei piccoli comuni.

Si ricorda che con sentenza n. 200 del 2009 del 24 giugno 2009, depositata il 2 luglio 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f-bis ed f-ter indicate, rilevando che esse invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio. La sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta, quindi, dice la Corte, che non è consentita, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti regolamentari.

[173]La Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole (26 novembre 2008); la Commissione Cultura parere favorevole con condizioni e osservazioni (27 novembre 2008); la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni (10 dicembre 2008), la Commissione Istruzione parere favorevole condizionato (3 dicembre 2008).

[174]  Più precisamente la disposizione richiama la lettera d) del comma 1 dell’articolo 70 del decreto legislativo n.276 del 2003, la quale riguarda le “attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche in caso di committente pubblico”.

[175]  D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

[176]  D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[177]  Le modalità per il rilascio ai cittadini e l’utilizzo della casella di posta elettronica certificata sono state definite con D.P.C.M. 6 maggio 2009 (in G.U. n. 119 del 25 maggio 2009).

[178]  Si ricorda che, l’art. 21 del codice distingue tra l’efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con firma elettronica o con la più “forte” firma digitale: il primo è “liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”; il secondo ha l'efficacia della scrittura privata, di cui all’art. 2702 del codice civile; l’utilizzo del relativo dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

[179]  D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[180]  L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

[181]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[182]  L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

[183]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133

[184]  Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54–57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, adunanza del 14 marzo 2008.

[185]  L. 27 marzo 2001 n. 97, Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

[186]  I delitti contro la pubblica amministrazione previsti sono: peculato (art. 314 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320).

[187]  D.L. 30 settembre 2005, 203, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248

[188]  D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 20 dicembre 1996, n. 639.

[189]  D.L. 25-3-1997, n. 67, Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

[190]  Per un elenco delle funzioni delle sezioni riunite in sede di controllo si veda l’art. 8 della Deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite 16 giugno 2000, Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000).

[191]  D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[192]  Articolazioni decentrate della sezione di controllo sugli atti di governo e sulle amministrazioni dello Stato in sede regionale, avevano sede presso ogni capoluogo di regione a statuto ordinario, ed esercitavano il controllo preventivo, successivo e sulla gestione delle amministrazioni dello Stato avente sede nella corrispondente regione.

[193]  Questi ultimi erano stati istituiti con deliberazione della Corte 13 giugno 1997, n. 1/97, in forza della quale “la Corte dei conti esercita le funzioni di controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonché sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione mediante collegi operanti in sede regionale, mediante il modello organizzativo di sezioni”.

[194]  Due in Trentino Alto Adige, con sede in Trento e Bolzano; una sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste; una in Sicilia con sede a Palermo; una in Sardegna con sede a Cagliari.

[195]  Ai sensi del secondo comma dell’art. 100 della Costituzione, “la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”. Il successivo terzo comma rimette alla legge il compito di assicurare l'indipendenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e dei loro componenti nei confronti del Governo.

[196]  D.Lgs. 25 luglio 1997 n. 250, Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[197]  L. 22-8-1985, n. 449, Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.

[198]  La dir. C.I.P.E. n. 38/2007, Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, del 15 giugno 2007, stata pubblicata nella G.U. del 22 settembre 2007, n. 221, al punto 5 reca le linee guida relative alla stipula dei contratti di programma da parte dell’ENAC.

[199]  L’aeroporto di Milano Malpensa (MXP) ha registrato, nel 2008, un flusso di passeggeri pari a 19.221.632; per l’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) il dato è pari a 35.226.351.

[200]  Il D.L. 28 dicembre 1998 n. 451 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto) è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 40.

[201]  Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[202]  Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[203]  Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[204]  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[205]  O.P.C.M. 6 aprile 2009, Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

[206]  L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione, art. 5, co. 2.

[207]  Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

[208]  O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755, Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, (art. 13, co. 2).

[209]  D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[210]  In tal senso, l’interpretazione autentica disposta con l’articolo 3, comma 91, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[211]Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[212]  Trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 24 settembre 2008.

[213]  Si segnala che un elenco delle società non quotate partecipate dallo Stato è rinvenibile nell’appendice n.4 del Conto generale del patrimonio del Rendiconto Generale dello Stato 2007, che si riferisce alle partecipazioni in essere al 2006; non è pertanto disponibile un elenco completo ed aggiornato delle società interamente in mano pubblica; sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (http://www.dt.mef.gov.it/it/finanza_privatizzazioni/partecipazioni/) è consultabile l’elenco delle società partecipate direttamente dal Ministero, con indicazione della relativa quota di partecipazione, aggiornato al 31 gennaio 2009.

[214]  La norma richiama gli “enti pubblici nazionali” inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico consolidato sono individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. L’ultimo elenco è stato pubblicato dall’Istat nella Gazzetta n.178 del 31 luglio 2008.

[215]  Si ricorda che ai sensi la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha fissato i criteri generali per l'istituzione del sistema di tesoreria unica e definito i criteri per l’individuazione degli enti sottoposti al sistema, gli enti destinatari, aventi tutti natura pubblicistica, sono stati distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina, contenuta, rispettivamente, nella legge n. 720/1984 e nell'art. 40 della legge n. 119/1981. Gli enti compresi nella tabella A sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che di fatto non transitano dalla tesoreria dell'Ente. Con decreti del Ministro dell’economia viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere, nonché i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti debitori e creditori, in modo da garantire agli enti interessati la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria, sia nelle contabilità fruttifere che in quelle infruttifere. Le entrate provenienti da enti ed organismi del settore pubblico pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera. I tesorieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.

      Agli enti inclusi nella tabella B si applica invece un regime di semplice limitazione delle giacenze liquide detenibili presso il proprio tesoriere, il cui importo non deve essere superiore al 3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con il versamento delle somme eccedenti in conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato. Nei conti suddetti dovevano affluire direttamente gli stanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato. Su tali conti, gli enti richiedono ordinativi di accredito alla tesoreria centrale e questa provvede, nei limiti delle disponibilità, con relativo mandato di pagamento ai tesorieri.

      Si ricorda, infine, che il tasso di interesse annuo da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è definito con D.M. dell’economia. Da ultimo, tale tasso è stato stabilito nella misura dell'1,20% lordo, a decorrere dal 1° marzo 2009, con D.M. economia 9 aprile 2009, (G.U. 14 maggio 2009, n. 110).

[216]  Il “conto disponibilità del Tesoro” è il conto dove vengono registrate giornalmente le operazioni di introito e di pagamento connesse con l’espletamento del servizio di tesoreria. Tale conto è stato istituito nel bilancio della Banca d’Italia, ai sensi della legge n.483/93, a seguito della ratifica del Trattato di Maastricht, che ha sancito il divieto di finanziamento dei disavanzi pubblici da parte delle Banche centrali nazionali (articoli 101 e 102 del Trattato). La citata legge 483 del 1993 (successivamente confluita nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) ha recepito tale divieto stabilendo che la Banca d'Italia non possa concedere al Tesoro anticipazioni di alcun tipo; il preesistente Conto corrente di Tesoreria è stato pertanto soppresso e al suo posto è stato istituito il "Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria", alimentato inizialmente con il controvalore di una emissione di titoli per 30.000 miliardi di lire collocati presso la Banca d'Italia (importo ridotto a 10 miliardi di euro con decreto ministeriale del 19 settembre del 2005). Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del predetto Testo Unico, sulle giacenze del conto “disponibilità” la Banca d’Italia corrisponde semestralmente un interesse pari al tasso medio dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente (da compensare con gli interessi percepiti dalla Banca sui BOT emessi alla costituzione del Conto). Con decreti del Ministro dell’economia viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il predetto tasso e quello relativo ai titoli di Stato assegnati alla Banca all’atto della costituzione del deposito, fino al rimborso dei titoli di riferimento. Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Si segnala, infine, che il conto disponibilità non può essere utilizzato in modo duraturo per la copertura del fabbisogno.

[217]  Legge n. 244 del 2007.

[218]  Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi di tale articolo, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

[219]  Si ricorda che il comma 27 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ invece sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici secondo la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , nonché l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle medesime amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

[220]  Legge 18 giugno 2009, Recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Entrata in vigore il 4 luglio 2009.

[221]  L’art.3, comma 12, della legge n.244/07, nella formulazione vigente al momento dell’entrata in vigore del decreto legge in esame, ha chiamato le amministrazioni pubbliche statali ad adottare, anche attraverso atti di indirizzo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, iniziative atte ad incidere sugli organi societari delle società da esse direttamente o indirettamente controllate, al fine di: ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti da più di cinque membri, e a cinque, se composti da più di sette membri (lett. a); prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato(lett. b); sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi (lett. c); eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari (lett. d).

[222]  L’articolo 2389, comma 3 c.c. prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

[223]  Il comma oggetto di abrogazione disponeva che i consiglieri in carica cessassero dall’incarico alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (1° gennaio 2007) e che i nuovi consiglieri dovessero essere nominati entro i successivi quarantacinque giorni.

[224]  Società la cui disciplina di riferimento è contenuta nella legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116.

[225]  Di cui all’articolo 83, comma 15 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.

[226]  Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito in legge, con modificazioni, con la l. 6 agosto 2008, n. 133.

[227]  Convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[228]  D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[229]  D.L. 28 agosto 2008, n. 134, recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.

[230]  Il Fondo, disciplinato dall’articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge n. 266/2005, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

[231]  Novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 5/2009.

[232]Il D.L. 1-10-2007 n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[233]In materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[234]Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito dalla legge 248/2005.

[235]Di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[236]Le Commissioni di verifica ricevono ed esaminano i verbali delle Commissioni delle ASL; possono convalidare i verbali oppure sospenderli per accertamenti ulteriori. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione, in assenza di sospensione, il suddetto verbale è ritenuto accolto. Può inoltre effettuare visite a campione previste dalla normativa vigente.

[237]Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

[238]La richiamata lettera l) consente di introdurre sperimentalmente ed avviare a regime sistemi di gioco (c.d. "video lotteries") caratterizzati:

-        dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;

-        dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche;

-        dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate.

      L’A.A.M.S. potrà definire:

-        il prelievo erariale unico (c.d. PREU) comunque non superiore 4% delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco (punto 1);

-        le caratteristiche degli ambienti dedicati assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali (punto 2);

-        l'autorizzazione ad installare videoterminali (fino ad un massimo del 14% del numero di nulla osta già posseduti dai concessionari), previo versamento di una somma di euro 15.000 per ogni videoterminale (punto 4);

-        le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari (punto 5).

[239]Il richiamato comma 4 ha previsto che entro il 30 giugno 2004 fossero individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi da gioco indicati all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931. Tale rete o reti devono consentire la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per tali apparecchi. Con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 86 , sono dettate le disposizioni attuative.

[240]  L'articolo 39, comma 13, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 ha disposto l’applicazione di un prelievo erariale unico (c.d. “PREU) delle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato. La misura era stata fissata, inizialmente, al 13,5% delle somme giocate. Per il 2004 e sino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno la disposizione prevedeva il versamento di un acconto. Il PREU è dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso L’articolo 1, comma 531, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha fissato, a decorrere dal 1° luglio 2006, il PREU nella misura del 12% delle somme giocate. Da ultimo, ai sensi dell’art. 30-bis del D.L. n. 185/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 l’ammontare del PREU relativamente ai singoli soggetti passivi d’imposta è determinato applicando differenti aliquote (dal 12,6% all’8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008.

      Il comma 13-bis, dell'articolo 39, del D.L. n. 269 del 2003, successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del DPR n. 640/1972 comunicano tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.

      Con decreto direttoriale AAMS dell’8 aprile 2004 sono stati definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento; con successivo decreto direttoriale del 12 aprile 2007 sono state definite le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro.

[241]La norma richiamata prevede la possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per omessi, carenti o intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente (art. 39-ter, del D.L. n. 269/2003 e art. 14-quater del DPR n. 640/1972).

[242]Ai sensi del comma 14, gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

[243]Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle Agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali.

[244]Cfr. in particolare l’articolo 79, cc. 1-bis e 1-ter dell’articolo 79 del 25 giugno 2008 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[245]Il predetto atto deve essere adottato dal Ministro del lavoro, della salute, e delle politiche sociali con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

[246]Introdotta con l’articolo 13, comma 1, lett.b) del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[247]La legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 40 fissa per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal SSN pari, rispettivamente, al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7. Inoltre, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA che si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile. Tali quote di sconto sono pari al 3,75 per cento per i prodotti per prezzo finito è inferiore a euro 25,81, al 6 per cento per le specialità medicinali con prezzo al pubblico compreso tra euro 25,82 e 51,64, al 9 per cento per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra 51,65 e103,28, al 12,5 per cento per i medicinali il cui prezzo al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,93 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94.

[248]Ai sensi del’articolo 7, comma 1 del decreto legge 16 novembre 2001, n. 347 i medicinali, aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

[249]Si segnala che il tetto di spesa farmaceutica è stato fissato al 14 per cento dall’articolo 5, comma 1 dall’articolo 5, comma 1 del decreto legge 159/2007 e rideterminato al 13,6 per cento per il solo anno 2009, dall’articolo 13, comma 1, lett. c) del decreto legge 39/2009.

[250]Convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[251]La legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 40, fissa per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal SSN che risultano essere pari, rispettivamente, al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7.

[252]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222

[253]La Consip è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). L’azienda ha un consiglio d’amministrazione composto da cinque membri e un Collegio Sindacale con tre componenti. Le attività della Consip fanno riferimento a due aree principali, la gestione e lo sviluppo dei servizi informatici per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornendo consulenza progettuale, tecnica e organizzativa e la realizzazione del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti.

[254]Ai sensi dell’Allegato 1, comma 2, lett.b) dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, le regioni sono tenute ad adempiere alle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni.

[255]Si veda da ultimo i commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262/2006 (convertito con modificazioni dalla legge dall’art. 1 della legge 286/2006).

[256]“Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

[257]“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”

[258]“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

[259]“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”.

[260]“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”.

[261]” Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[262]“Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”.

[263]“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

[264]“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

[265]“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

[266]Si segnala che tali leve sono già state nettizzate da coloro che, sulla base della normativa vigente, pur compiendo il requisito di 60 anni di età, avrebbero comunque continuato a lavorare.

[267]La relazione tecnica precisa che tale possibilità rileva, in particolare, per coloro che, nel regime misto, maturano i 35 anni negli anni 2013-2015. Per essi, nel caso di opzione, si registrano riduzioni di importo significativamente inferiori rispetto al regime retributivo.

[268]Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 431/1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato l’elenco da ultimo con la citata delibera 13 novembre 2003, n. 87/03 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40). Quanto ai problemi applicativi posti dall’aggiornamento degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa, si ricorda che, per i differimenti ex art. 6 della citata legge n. 431, il termine temporale di riferimento, ai fini della presenza del comune all’interno degli elenchi è quello della richiesta al giudice, indipendentemente dal fatto che si tratti di comune già ricompreso nel previgente elenco o meno. Per i comuni espunti dall'elenco, si ritiene che possa essere presentata al giudice dell'esecuzione istanza di revoca dei differimenti eventualmente già concessi. L’elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet: http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm

[269]Pubblicata nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2009.

[270]L’articolo 41, comma, 1 del decreto-legge 248/2007 ha prorogato al 31 dicembre 2009 i termini entro i quali procedere alle assunzioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 settembre 2009. Si ricorda che la legge finanziaria 2007, al comma 523 dell’articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il successivo comma 643 autorizza, sempre per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

[271]Il complesso disegno delle attività demandate all’Agenzia, secondo gli indirizzi fissati dal Ministero dello sviluppo economico nella direttiva del 27 marzo 2007, prevede tre aree strategiche: Impresa, Territorio, Investimenti esteri. Gli obiettivi prioritari dell’Agenzia sono pertanto stati così ridefiniti: sostegno all'innovazione e alla crescita del sistema produttivo, valorizzazione delle potenzialità dei territori, attrazione di investimenti esteri. Il Piano di riordino è stato approvato nel mese di luglio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Nel corso dell’anno è stato avviato il complesso iter di cessione delle controllate e delle partecipate e di adeguamento della struttura organizzativa.

[272]Le controllate ritenute strategiche sono riorganizzate in tre Newco: Svi Finance, per il sostegno alla crescita e alla competitività delle piccole e medie imprese; Newco Reti, per la realizzazione di infrastrutture a sostegno della competitività territoriale; Italia Navigando SpA, per la realizzazione di una rete di porti turistici dotati di infrastrutture e servizi specializzati per la nautica da diporto.

[273]Approvata dalla VIII Commissione della Camera il 16 dicembre 2008 http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200812/1216/html/08/

[274]http://www.beniculturali.it/pdf/circolare_125_2008.pdf

[275]Il DM 9 aprile 1994 reca Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

[276]D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[277]L’art. 3, comma 1, del D.L. 248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, conv. con modif. dalla L. 31/2008) aveva provveduto a prorogare il termine in oggetto al 30 giugno 2008; su tale disposizione era poi intervenuto novellandola il comma 10 dell’art. 4-bis del D.L. 97/2008, che come detto aveva prorogato il termine al 30 giugno 2009.

[278]Il DPR 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), all’art. 2 stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, di cui al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa antincendio entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione, che può, tuttavia, essere differito al 90° giorno in caso di complessità del progetto e può anche essere interrotto, per una sola volta, in caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il Comando ritenga indispensabile richiedere una documentazione integrativa. Qualora il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

[279]Ai sensi dell’articolo 355 (comma 1), il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Il comma 2 precisa che in prima applicazione le disposizioni di attuazione siano emanate entro ventiquattro mesi dal termine predetto del 1° gennaio 2006 (entro il 1° gennaio 2008).

[280]Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti e convertito, con modificazioni, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[281]D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[282]Il Registro delle imprese è presente presso le Camere di commercio al fine di garantire la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano. E’ articolato in due sezioni - una ordinaria e una speciale - e presente in ogni provincia. L’iscrizione va effettuata dal momento della nascita entro 30 giorni dall'evento per le imprese individuali, mentre per le società deve avvenire secondo i termini e le modalità previste dal codice civile. Nel registro vanno inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un’impresa fino alla cessazione dell’attività. Annesso al registro delle imprese è il c.d. REA, repertorio delle notizie economiche ed amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti. Le società devono trasmettere le pratiche al registro delle imprese esclusivamente tramite supporto informatico e telematico, mentre le imprese individuali possono ancora presentare le domande su supporto cartaceo al registro della propria Camera di commercio.

[283]Il modello di comunicazione unica è stato approvato con DM 2 novembre 2007 (G.U. 21 dicembre 2007, n. 296).

[284]  Per quanto concerne le modalità di adozione del DPCM relativo alle regole tecniche, la norma rinvia all’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), ove si prevede che le tale tipo di regole siano adottate con DPCM, sentiti la Conferenza unificata ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previo parere tecnico del CNIPA, al fine di garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Si segnala che il DPCM in questione (Individuazione delle regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7) è stato adottato il 6 maggio 2009 ed è stato pubblicato nella G.U. n. 152 del 3 luglio 2009.

[285]  Si tratta dell’articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. Tali norme hanno disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, le variazioni e cancellazioni all’INPS, all’INAIL, alle Camere di commercio e alle Commissioni provinciali per l’artigianato, nonché le operazioni che interessino la competenza dell’Amministrazione finanziaria poste in essere da aziende e lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno dei suddetti organismi (i cui archivi, opportunamente automatizzati, sono telematicamente collegati tra loro). La denuncia fatta ad uno di tali sportelli, effettuata su moduli unificati e con procedure integrate, ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati, nei limiti delle rispettive competenze di legge.

[286]  Si ricorda che in base all’articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 (recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, la cui tariffa è stata modificata con D.M. 20/8/1992), sono soggette ad imposta di bollo fin dall’origine, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica, ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. L’importo dell’imposta di bollo è, per ciascuna domanda, denuncia od atto, il seguente:

-        se presentate da ditte individuali: € 17,50;

-        se presentate da società di persone: € 59,00;

-        se presentate da società di capitali: € 65,00.

      L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.

[287]D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella GU 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

[288]Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Decreto n. 3). Pubblicato nella GU 17 aprile 2009, n. 89.

[289]La relazione illustrativa del decreto-legge afferma che il differimento del rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo viene disposto “in relazione alla forte integrazione dell’economia regionale ed alla necessità che tutto il sistema camerale abruzzese sia concentrato nei prossimi mesi nelle attività di sostegno alla ripresa dell’economia nell’intera regione e alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma”.

[290]Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

[291]D.L. 28 aprile 2009, n. 39, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

[292]L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 ha prorogato con l’articolo 2 la scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell’Aquila fino al 30 aprile 2010, anche in deroga all’articolo 10, comma 7, della legge n. 580/1993 (secondo cui il Consiglio dura in carica 5 anni). Conseguentemente, sono differiti i termini delle procedure di cui al decreto del Ministro dell’industria del 24 luglio 1996, n. 501.

[293]  Emendamento 23.41 (nuova formulazione), degli on. Lolli ed altri, accolto nella seduta del 21 luglio 2009.

[294]  Presso l’Accademia erano attivi gli indirizzi di Pittura,Scenografia, Decorazione indirizzo beni storico artistici, Scultura, Restauro,Grafica articolati in un triennio di base, ed un biennio specialistico.

[295]  L. 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[296]  D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 , Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[297]  L’art. 5 del DPR 132/2005 è stato modificato dal D.P.R. 31 ottobre 2006, 295, Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali

[298]  Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[299]  L’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine è una Scuola di Alta Formazione nel settore del Cinema e della Comunicazione Audiovisiva, riconosciuta dalla Regione Abruzzo con L. R. n. 100/97, dal Comune dell’Aquila con delibera n. 258 del 05/12/1997 e dalla Provincia dell’Aquila con delibera n. 86 del 10/11/2004.

[300]  Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

[301]  L. 30 dicembre 1988, n. 561, Istituzione del Consiglio della magistratura militare.

[302]  Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[303]  D.P.R. 24 marzo 1989, n. 158 (Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio di magistratura militare).

[304]  Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

[305]  Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[306]  La norma istitutiva assegna all’Agenzia tre funzioni principali (art. 2, c. 138): a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca; b) coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. E’ stato previsto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

[307]  Il CNVSU è stato istituito dall’art. 2 della legge n. 370 del 1999, in sostituzione del precedente Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al CNVSU sono stati attribuiti, tra gli altri, i compiti di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. I componenti del CNVSU sono stati da ultimo nominati per 4 anni, il 14 maggio 2004, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Comitato è stato, poi, prorogato al 31 maggio 2009, nella composizione esistente, dall’art. 4-bis, c. 18, del D.L. 97/2008.

[308]  Il CIVR è stato istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate. In particolare, il CIVR ha elaborato le Linee guida per la valutazione della ricerca. i componenti del CIVR sono stati riconfermati con D.P.C.M. 7 settembre 2007, per la durata di un quadriennio, con previsione di cessazione al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, comma 141, del DL n. 262/2006.

[309]  D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64,Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

[310]  L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Inoltre, sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

[311]  http://www.intra.camera.it/_dati/lavori/stencomm/07/audiz2/2008/0617/s000r.htm

[312]  Sul punto c’è chi sostiene che “la responsabilità di determinare le tariffe, stando al disposto sia del D.Lgs. n. 4/08 – che novella l’art. 195 del Codice dell’Ambiente – sia del comma 2-quater della L. n. 13/09, resta in capo alle amministrazioni comunali – contraddicendo così in modo palese le linee introdotte dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/06 che attribuiva tale responsabilità all’Autorità d’ambito” (C. Mangone, http://www.mangone.biz/download/NotaTIA_ Mangone_marzo2oo9.pdf).

[313]  Cfr. ad es. L. Lovecchio, http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/tia-tarsu-divise-calcoli:20090112.php.

[314]  Emendamento 17.79 NF.

[315]  Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[316]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[317]  Con D.M. 25 giugno 2007 sono stati definiti i criteri di accesso alle risorse del Fondo.

[318]  Legge 24 dicembre 2007, n. 244

[319]  D.L. 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126.

[320]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[321]  Le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state infatti distinte, come ha precisato la Circolare n. 21 del 24 luglio 2008 del Ministero dell’economia e finanze, in due parti:

-        una concernente risorse rimodulabili, sulla quale è stata operata la riduzione prevista dal comma 1, il cui ammontare complessivo ha rappresentato il plafond massimo a disposizione delle amministrazioni, suscettibile di rimodulazione tra i programmi di ciascuna missione;

-        l’altra relativa alle risorse fuori del controllo diretto delle amministrazioni e non rimodulabili tra i programmi ( es. competenze fisse al personale, spese per interessi ed altre classificabili come oneri inderogabili).

[322]Emendamento 23.56 (Del Tenno).

[323]D.L. 9 maggio 2003, n. 105, Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 2003, n. 170.

[324]D.M. 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

[325]D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

[326]Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[327]D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[328]L’art. 1, c. 18, della l. n. 4 del 1999, come modificato dall’art. 6 della l. 370/99, ha disposto che uno o più regolamenti di delegificazione, risultanti dal concerto dei Ministri dell’Università e della ricerca scientifica e di Grazia e giustizia, provvedono a modificare la disciplina dell’accesso agli albi, ordini e collegi professionali, nonché del relativo esame di Stato, adeguando l’accesso al nuovo sistema degli studi universitari delineato dall’art. 17, c. 95, della l. 127 del 1997 e dai successivi decreti di attuazione.

[329]Peraltro, l’art. 5 del D.P.R. n. 328 del 2001 prevede che coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A, possono accedere anche all’esame di Stato per la sezione B.

[330]Il comma 2 dello stesso articolo 8 stabilisce, inoltre, che coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

[331]  Per specifiche missioni, i tempi di scadenza di precedenti atti autorizzativi avevano anche comportato – in alcuni casi – proroghe trimestrali. Invece, le proroghe riguardanti l’insieme delle missioni in corso hanno sempre avuto carattere annuale o semestrale.

[332]  Sul punto si veda anche il D.P.C.M. 12 giugno 2009, Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. (Decreto n. 7/ 2009).

[333]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

[334]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

[335]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[336]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77.

[337]  Importi attualmente stabiliti in 23 milioni per il 2009,190 milioni per il 2010 e 270 milioni per il 2012.

[338]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 103.